ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 146

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
22 giugno 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2006/C 146/1

Conclusioni del Consiglio sui valori e principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea

1

2006/C 146/2

Conclusioni del Consiglio sulla salute delle donne

4

 

Commissione

2006/C 146/3

Tassi di cambio dell'euro

6

2006/C 146/4

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ( 1 )

7

2006/C 146/5

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

8

2006/C 146/6

Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

9

2006/C 146/7

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4260 — Advent/RWE Solutions) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

2006/C 146/8

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

15

2006/C 146/9

Aiuti di Stato — Italia — Aiuto di Stato n. C 18/2006 (ex N 524/2005) — Premio di concentrazione — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

18

2006/C 146/0

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4220 — Food Service Project/Tele Pizza) ( 1 )

22

 

2006/C 146/1

Avviso

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

22.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 146/1


Conclusioni del Consiglio sui valori e principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea

(2006/C 146/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

1.

NOTA che la Commissione europea, nella proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno ha deciso di escludere i servizi di assistenza sanitaria dal campo di applicazione della direttiva, incorporando così gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

2.

NOTA che la Commissione europea ha affermato che svilupperà un quadro comunitario per un'assistenza sanitaria sicura, efficiente e di alta qualità potenziando la cooperazione fra gli Stati membri e fornendo ai servizi di sanità e di cure sanitarie informazioni chiare e sicure sull'applicazione della normativa comunitaria.

3.

RICONOSCE che recenti sentenze della Corte di giustizia hanno messo in evidenza la necessità di chiarire l'interazione fra le disposizioni del trattato CE, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione dei servizi, e i servizi sanitari prestati dai sistemi sanitari nazionali.

4.

RITIENE che i sistemi sanitari siano uno degli elementi essenziali dell'alto livello di protezione sociale dell'Europa e che essi contribuiscano notevolmente alla coesione e alla giustizia sociali.

5.

RICORDA i valori generali di universalità, accesso a un'assistenza di buona qualità, equità e solidarietà.

6.

APPROVA l'allegata dichiarazione sui valori e principi comuni su cui si fondano i sistemi sanitari negli Stati membri dell'Unione europea (allegato).

7.

INVITA la Commissione europea a assicurare che i valori e principi comuni contenuti nella dichiarazione siano rispettati al momento dell'elaborazione di proposte specifiche in materia di servizi sanitari.

8.

INVITA le istituzioni dell'Unione europea ad assicurare che i valori e principi comuni contenuti nella dichiarazione siano rispettati nell'ambito della loro attività.


ALLEGATO

Dichiarazione sui valori e principi comuni

Con la presente dichiarazione i 25 ministri della salute dell'Unione europea affermano i valori e principi comuni su cui si fondano i sistemi sanitari europei. Si ritiene siffatta dichiarazione importante, perché offre chiarezza ai cittadini, e tempestiva, perché con il recente voto del Parlamento europeo e la proposta riveduta della Commissione l'assistenza sanitaria è ora esclusa dalla proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. È nostra ferma convinzione che in questo settore l'evoluzione debba derivare da un consenso politico e non prettamente dalla giurisprudenza.

Si ritiene parimenti importante che i valori e principi comuni delineati qui di seguito siano salvaguardati nell'applicazione delle regole di concorrenza ai sistemi che li attuano.

La presente dichiarazione muove dalle discussioni svolte in sede di Consiglio e con la Commissione nel quadro del metodo di coordinamento aperto e dal processo di riflessione ad alto livello sulla mobilità dei pazienti e gli sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea. Essa tiene conto inoltre degli strumenti giuridici adottati a livello europeo o internazionale che incidono sul settore sanitario.

La presente dichiarazione afferma i valori e principi comuni che tutta l'Unione europea condivide riguardo alle modalità con cui i sistemi sanitari rispondono ai bisogni della popolazione e dei pazienti che servono. Essa precisa altresì che le modalità pratiche in cui detti valori e principi si concretano nei sistemi sanitari dell'UE presentano sensibili differenze da uno Stato membro all'altro, e le manterranno. Deve in particolare restare nel contesto nazionale l'adozione delle decisioni sull'offerta di assistenza sanitaria cui i cittadini hanno diritto e i meccanismi tramite i quali essa è finanziata e prestata, ad esempio la decisione per stabilire in che misura sia opportuno lasciare la gestione dei sistemi sanitari esposta ai meccanismi di mercato e alle pressioni concorrenziali.

Valori e principi comuni

I sistemi sanitari dell'Unione europea sono uno degli elementi centrali dell'alto livello di protezione sociale in Europa e contribuiscono sia alla coesione e giustizia sociali sia allo sviluppo sostenibile.

I valori generali di universalità, accesso a cure di buona qualità, equità e solidarietà sono valori ampiamente accettati nei lavori delle varie istituzioni dell'UE. Insieme, essi costituiscono un pacchetto di valori condivisi in tutta Europa. Universalità significa che a nessuno è precluso l'accesso all'assistenza sanitaria; la solidarietà è intimamente connessa al regime finanziario applicato al sistema sanitario nazionale e alla necessità di garantirne l'accessibilità per tutti; l'equità implica la parità di accesso in funzione del bisogno, senza distinzioni in base all'appartenenza etnica, al genere, all'età, al ceto o al censo. I sistemi sanitari dell'UE mirano inoltre a colmare il divario che produce quelle ineguaglianze nella salute che costituiscono una preoccupazione per gli Stati membri dell'UE e che sono intimamente connesse all'opera di prevenzione delle malattie che i sistemi degli Stati membri portano avanti, tra l'altro promuovendo stili di vita sani.

Nell'UE tutti i sistemi sanitari mirano a mettere al centro il paziente e a rispondere ai bisogni individuali.

Per concretare tali valori gli Stati membri seguono tuttavia approcci differenti, ad esempio su questioni come l'eventualità che l'assistito contribuisca di persona al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria di cui usufruisce o piuttosto che il contributo sia versato globalmente, eventualmente tramite un'assicurazione integrativa. Per assicurare l'equità gli Stati membri attuano disposizioni diverse: alcuni hanno optato per esprimere il principio in termini di diritti del paziente, altri in termini di obblighi del prestatore di assistenza sanitaria. Anche il rispetto delle norme vigenti è verificato in modi diversi: in alcuni Stati membri, dai giudici, in altri, attraverso commissioni, mediatori, ecc.

Una caratteristica fondamentale di tutti i nostri sistemi è la finalità di assicurarne in futuro la sostenibilità finanziaria salvaguardando nel contempo i valori menzionati.

L'adozione di un approccio che sposti l'accento verso le misure di prevenzione costituisce parte integrante della strategia degli Stati membri volta a ridurre l'onere economico che grava sui sistemi nazionali di assistenza sanitaria, dato che la prevenzione contribuisce sensibilmente a ridurre i costi di tale assistenza e, quindi, ad agevolarne la sostenibilità finanziaria eliminando le malattie e, di conseguenza, i costi che ne derivano.

A questi valori generali si affianca una serie di principi operativi condivisi in tutta l'Unione europea, nel senso che tutti i cittadini dell'UE si aspettano che vigano, e che vi siano strutture a loro sostegno, in qualsiasi sistema sanitario dell'UE. Tra tali principi si annoverano i seguenti.

—   Qualità

Tutti i sistemi sanitari dell'UE cercano di offrire un'assistenza di buona qualità. Per conseguire quest'obiettivo si ricorre, in particolare, all'obbligo di formazione continua per il personale sanitario in base a standard nazionali chiaramente definiti, si assicura che il personale abbia la possibilità di ottenere consulenza circa le migliori prassi qualitative, si stimola l'innovazione e si diffondono le buone prassi, si sviluppano sistemi per assicurare una buona direzione clinica e si procede ad un monitoraggio della qualità nell'ambito del sistema sanitario. Importante in questa linea d'azione è anche il principio di sicurezza.

—   Sicurezza

I pazienti sono legittimati ad aspettarsi che ciascun sistema sanitario dell'UE si attenga ad un approccio sistematico a garanzia della sicurezza del paziente, tra cui il controllo dei fattori di rischio e una formazione idonea del personale sanitario, e li tuteli dalla pubblicità ingannevole dei prodotti per la salute e delle cure.

—   Assistenza basata sulle prove ed etica

Le sfide demografiche e le nuove tecnologie mediche possono porre questioni difficili (di etica e di costi) cui tutti gli Stati membri dell'UE devono rispondere. È essenziale che i sistemi di assistenza si basino sulle prove, sia per poter offrire cure di alta qualità sia per poter assicurare la sostenibilità a lungo termine. Tutti i sistemi sono confrontati al difficile compito di fissare le priorità dell'assistenza sanitaria in modo da raggiungere un equilibrio fra i bisogni dei singoli pazienti e le risorse finanziarie disponibili per le cure all'intera popolazione.

—   Coinvolgimento del paziente

Tutti i sistemi sanitari dell'UE tendono ad avere al centro il paziente. Ciò significa che cercano di coinvolgere i pazienti nelle terapie ad essi amministrate, di essere trasparenti e di offrire loro, nella misura del possibile, delle scelte, per esempio tra vari prestatori di servizi sanitari. Ciascun sistema mira a offrire ai singoli informazioni sul loro stato di salute e il diritto ad essere pienamente informati sulle cure loro offerte e ad acconsentirvi. Tutti i sistemi dovrebbero inoltre avere una responsabilità verso il pubblico e garantire una buona direzione e la trasparenza.

—   Risarcimento

I pazienti dovrebbero aver diritto a un risarcimento qualora si producessero eventi negativi. Ciò include potersi avvalere di una procedura di ricorso equa e trasparente e disporre di informazioni chiare sulle responsabilità e sulle forme specifiche di risarcimento determinate dal sistema sanitario interessato (per esempio, compensazione).

—   Riservatezza

Il diritto di tutti i cittadini dell'UE alla riservatezza dei dati personali è riconosciuto nella normativa dell'UE e in quella nazionale.

Come ministri della salute, rileviamo un crescente interesse per la questione attinente al ruolo dei meccanismi del mercato (compresa la pressione concorrenziale) nella gestione dei sistemi sanitari. Si osservano in questo settore molti sviluppi nei sistemi sanitari dell'Unione europea, che mirano a incoraggiare la pluralità e la scelta e a utilizzare le risorse nel modo più efficiente. Possiamo imparare reciprocamente dalle rispettive politiche che si sviluppano in questo settore, ma spetta ai singoli Stati membri stabilire il proprio approccio con interventi specifici concepiti su misura per il sistema sanitario interessato.

Sebbene non sia opportuno cercare di standardizzare i sistemi sanitari a livello di UE, i lavori a livello europeo in tale settore rappresentano un enorme valore. Gli Stati membri sono impegnati a collaborare per condividere esperienze e informazioni su approcci e buone prassi, per esempio attraverso il Gruppo ad alto livello della Commissione sui servizi sanitari e l'assistenza medica o attraverso il metodo di coordinamento aperto in corso sull'assistenza sanitaria e l'assistenza a lungo termine, con l'intento di realizzare l'obiettivo comune di promuovere in Europa un'assistenza sanitaria di alta qualità più efficiente e più accessibile. Consideriamo particolarmente valida ogni iniziativa adeguata sui servizi sanitari che offra ai cittadini europei chiarezza sui loro diritti allorché si spostano da uno Stato membro all'altro, così come la trasposizione di questi valori e principi in un quadro normativo per assicurare la certezza del diritto.

In conclusione, i nostri sistemi sanitari costituiscono uno degli elementi fondamentali dell'infrastruttura sociale europea. Non si sottovalutano le sfide che dovremo affrontare per conciliare i bisogni individuali con le risorse finanziarie disponibili, in un momento in cui la popolazione dell'Europa invecchia, le aspettative aumentano e la medicina progredisce. Nel discutere le strategie future, la preoccupazione comune dovrebbe essere quella di salvaguardare i valori e i principi su cui si fondano i sistemi sanitari dell'UE. Come ministri della salute dei 25 Stati membri dell'Unione europea, invitiamo le istituzioni europee a provvedere affinché i loro lavori salvaguardino tali valori via via che evolveranno per esplorare le implicazioni dell'Unione europea per i sistemi sanitari e l'integrazione degli aspetti sanitari in tutte le politiche.


22.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 146/4


Conclusioni del Consiglio sulla salute delle donne

(2006/C 146/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

1.

RILEVA che i cittadini dell'Unione europea, di cui più della metà è costituita da donne, annettono una grande importanza a che siano assicurati i massimi livelli di protezione della salute umana e ritengono che ciò sia un presupposto essenziale per una qualità della vita elevata.

2.

RICORDA QUANTO SEGUE:

l'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE e l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea affermano che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi;

l'articolo 152 del trattato CE afferma che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana, e prevede che l'azione della Comunità completi le politiche nazionali e si indirizzi al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana;

il 4 dicembre 1997 il Consiglio ha adottato una risoluzione concernente la relazione (1) sulla situazione della salute delle donne nella Comunità europea (2);

il 9 marzo 1997 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla relazione della Commissione sulla situazione della salute delle donne nella Comunità europea (3);

il 28 aprile 2005 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla modernizzazione della protezione sociale e lo sviluppo di un'assistenza sanitaria di buona qualità, in cui invita la Commissione a presentare una nuova relazione sulla situazione sanitaria delle donne nell'Unione europea (4).

3.

RAMMENTA la relazione sui progressi compiuti nell'ambito dell'Unione europea nell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino, elaborata nel gennaio 2005 dalla Presidenza lussemburghese, che sottolinea che la salute delle donne rimane un settore che suscita preoccupazione, e pone in rilievo l'importanza della raccolta dei pertinenti dati.

4.

RAMMENTA il piano d'azione strategico per la salute delle donne in Europa, approvato nella riunione dell'OMS tenutasi a Copenaghen dal 5 al 7 febbraio 2001.

5.

RICONOSCE che i fattori determinanti sul piano sociale e della salute, le manifestazioni cliniche, gli approcci terapeutici, l'efficacia e gli effetti secondari del trattamento delle malattie e dei disturbi possono differire a seconda che si tratti di donne o di uomini.

6.

SOTTOLINEA l'importanza di sensibilizzare non soltanto il pubblico ma anche gli operatori sanitari al fatto che il genere è un fattore determinante essenziale per la salute.

7.

RICONOSCE l'importanza di trattare le eventuali disuguaglianze esistenti in seno agli Stati membri e tra di essi affrontando i fattori determinanti per la salute sul piano sociale ed economico.

8.

ACCOGLIE CON SODDISFAZIONE la comunicazione della Commissione intitolata «Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010» (5), che riconosce la dimensione di genere nel settore sanitario, segnatamente al fine di rafforzare l'integrazione di genere nelle politiche sanitarie.

9.

NOTA che il programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (6) intende proteggere la salute umana e migliorare la sanità pubblica, contribuendo così alla lotta contro le disparità nel settore della salute.

10.

SI RALLEGRA che la proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico «Cooperazione» recante attuazione del Settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (7) intenda integrare gli aspetti di genere nella ricerca sanitaria.

11.

RICONOSCE la necessità che la ricerca biomedica e la ricerca sui determinanti socioeconomici tengano conto delle specificità di genere.

12.

RICONOSCE che le donne, sebbene vivano più a lungo degli uomini, hanno l'onere di un maggior numero di anni di vita in cattiva salute. Talune malattie, quali l'osteoporosi, hanno un'incidenza e una prevalenza più elevate tra le donne. Altre, quali le malattie cardiovascolari, il cancro e i problemi di salute mentale non colpiscono gli uomini e le donne nella stessa maniera. Alcune malattie correlate alla maternità e agli organi riproduttivi, quali l'endometriosi e il carcinoma del collo uterino, colpiscono esclusivamente le donne.

13.

SOTTOLINEA che le malattie cardiovascolari costituiscono una delle principali cause di decesso e di impoverimento della qualità di vita per le donne nell'Unione europea, pur essendo ancora percepite come malattie prevalentemente maschili in alcuni Stati membri.

14.

NOTA CON PREOCCUPAZIONE che l'aumento del numero di donne fumatrici in alcuni Stati membri provoca un sostanziale aumento del rischio di cancro polmonare e di malattie cardiovascolari.

15.

NOTA CON PREOCCUPAZIONE che alcuni Stati membri prevedono che la depressione costituirà la principale causa del carico di malattia per le donne da ora al 2020. Le patologie mentali hanno un impatto sulla qualità di vita e possono pertanto influenzare la morbilità e la mortalità.

16.

RICONOSCE la considerevole incidenza degli stili di vita non salutari su un notevole numero di malattie e quindi il fatto che la promozione, tra l'altro, di una dieta sana e dell'attività fisica può contribuire alla riduzione delle malattie cardiovascolari e di alcune forme di cancro.

17.

CONVIENE che le misure di prevenzione, la promozione della salute e i trattamenti sensibili alle specificità di genere contribuiscono alla riduzione della morbilità e della mortalità dovute alle malattie più diffuse tra le donne e, di conseguenza, migliorano la loro qualità di vita.

18.

NOTA che sono fondamentali dati affidabili, compatibili e comparabili sulla situazione della salute delle donne per migliorare l'informazione del pubblico e sviluppare strategie, politiche e azioni appropriate al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute, e che dati e rapporti specifici per genere sono essenziali per l'elaborazione delle politiche.

19.

SOTTOLINEA che, dopo circa dieci anni, sarà necessaria una nuova relazione sulla situazione della salute delle donne nell'Unione europea allargata.

20.

INVITA gli Stati membri a:

raccogliere dati specifici per genere in materia di sanità e a ripartire ed analizzare le statistiche per genere;

prendere iniziative per migliorare le conoscenze del pubblico e degli operatori sanitari sulla relazione esistente tra genere e salute;

promuovere la salute e prevenire le malattie tenendo conto, se del caso, della diversità di genere;

promuovere la ricerca sui diversi effetti dei medicinali su uomini e donne, nonché la ricerca sanitaria differenziata in base al genere;

incoraggiare l'integrazione di genere in materia di assistenza sanitaria;

esaminare ed affrontare le eventuali disuguaglianze esistenti in campo sanitario per ridurre il divario in materia di salute e garantire parità di trattamento e di accesso alle cure.

21.

INVITA la Commissione europea a:

integrare gli aspetti di genere nella ricerca sanitaria;

sostenere lo scambio di informazioni e di esperienze sulle buone prassi nel campo della promozione e prevenzione sanitaria attenta alla dimensione di genere;

aiutare gli Stati membri a sviluppare strategie efficaci per ridurre le disparità in materia di salute aventi una dimensione di genere;

promuovere e rafforzare la comparabilità e la compatibilità delle informazioni specifiche per genere in materia di salute a livello comunitario e di Stati membri mediante lo sviluppo di dati appropriati;

presentare una seconda relazione sulla situazione della salute delle donne nell'Unione europea.

22.

INVITA la Commissione europea ad avvalersi delle competenze dell'Eurostat e del futuro Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per contribuire alla raccolta e all'analisi di dati e alla condivisione delle migliori pratiche.

23.

INVITA la Commissione europea a continuare a cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali e intergovernative, in particolare l'OMS e l'OCSE, per garantire l'efficace coordinamento delle attività.


(1)  Doc. 8537/97; COM(97) 224 defin.

(2)  GU C 394 del 30.12.1997, pag. 1.

(3)  GU C 175 del 21.6.1999, pag. 68.

(4)  A6-0085/2005.

(5)  Doc. 7034/06; COM (2006) 92 defin.

(6)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.

(7)  Doc. 12736/05.


Commissione

22.6.2006   

IT

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C 146/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 giugno 2006

(2006/C 146/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2632

JPY

yen giapponesi

145,22

DKK

corone danesi

7,4534

GBP

sterline inglesi

0,68550

SEK

corone svedesi

9,2023

CHF

franchi svizzeri

1,5618

ISK

corone islandesi

94,21

NOK

corone norvegesi

7,9140

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5750

CZK

corone ceche

28,563

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

279,26

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6959

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,0965

RON

leu rumeni

3,5855

SIT

tolar sloveni

239,64

SKK

corone slovacche

38,530

TRY

lire turche

2,1075

AUD

dollari australiani

1,7181

CAD

dollari canadesi

1,4051

HKD

dollari di Hong Kong

9,8112

NZD

dollari neozelandesi

2,0474

SGD

dollari di Singapore

2,0112

KRW

won sudcoreani

1 207,37

ZAR

rand sudafricani

9,1011

CNY

renminbi Yuan cinese

10,1043

HRK

kuna croata

7,2550

IDR

rupia indonesiana

11 826,71

MYR

ringgit malese

4,632

PHP

peso filippino

67,202

RUB

rublo russo

34,1130

THB

baht thailandese

48,488


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


22.6.2006   

IT

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C 146/7


Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1)  (2)

(2006/C 146/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GERMANIA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria B:   Licenze di esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

Ing. Robert Baumann Luftfahrtgesellschaft m.b.H.

9073 Klagenfurt-Viktring

Georg-Buchergasse 4

passeggeri, posta, merci

10.5.2006

DANIMARCA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria B:   Licenze di esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Decisione in vigore dal

FlexFlight ApS

FlexFlight ApS

Lufthavnsvej 50

DK-4000 Roskilde

passeggeri, posta, merci

9.6.2006


(1)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(2)  Comunicate alla Commissione europea prima del 31.8.2005


22.6.2006   

IT

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C 146/8


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 146/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data della decisione:

Stato membro: Regno Unito (Irlanda del Nord)

Aiuto n.: N 190 a/2005

Denominazione: Modifica al prelievo sul cambiamento climatico (C 18/2001)

Obiettivo: La misura estende il diritto di concludere accordi facoltativi relativi al cambiamento climatico (e quindi di beneficiare dell'attuale sistema di riduzione della tassa sul cambiamento climatico) alle imprese di tutti i settori caratterizzate da:

un'intensità energetica pari almeno al 12 %;

un'intensità energetica del 3-12 % qualora il rapporto di penetrazione delle importazioni del settore sia almeno pari al 50 % oppure il rapporto esportazioni/produzione del settore sia pari almeno al 30 %.

In tale ambito la decisione si applica ai nuovi accordi sul cambiamento climatico conclusi con la British Compressed Gases Association e la Kaolin and Ball Clay Association.

Base giuridica: Finance Act 2000

Stanziamento: Circa 25 milioni di GBP all'anno

Durata: Fino al 31 marzo 2011

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Belgio

Aiuto N: N. 604/03

Denominazione: Aiuto per la riqualificazione dei dipendenti licenziati da imprese in fase di ristrutturazione

Obiettivo: Promuovere una politica attiva di riqualificazione

Base giuridica: Loi-programme du 22 décembre 2003/Programmawet van 22 december 2003

Bilancio: 25 milioni di EUR nel 2004, 50 milioni di EUR nel 2005

Intensità o importo dell'aiuto: Rimborso massimo delle spese di riqualificazione pari a 1 800 EUR per lavoratore; riduzione massima dei contributi personali pari a 1 200 EUR per lavoratore; riduzione massima dei contributi padronali pari a 1 200 EUR per lavoratore.

Durata: Esperimento pilota

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


22.6.2006   

IT

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C 146/9


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

(2006/C 146/06)

I costi medi annui non tengono conto della riduzione del 20 % prevista agli articoli 94, paragrafo 2, e 95, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.

I costi medi mensili netti sono stati ridotti del 20 %.

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 1996 (1)

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 1996 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuale

Mensile netto

Liechtenstein

Non richiesta

Non richiesta

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 1996 in virtù degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuale

Mensile netto

Liechtenstein

per famiglia

CHF 5 710,08

CHF 380,67

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 1997 (2)

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 1997 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuale

Mensile netto

Liechtenstein

Non richiesta

Non richiesta

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 1997 in virtù degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuale

Mensile netto

Liechtenstein

per famiglia

CHF 6 116,94

CHF 407,80

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 1998 (3)

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 1998 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuale

Mensile netto

Liechtenstein

Non richiesta

Non richiesta

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 1998 in virtù degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuale

Mensile netto

Liechtenstein

per famiglia

CHF 6 693,41

CHF 446,23

pro capite

CHF 6 255,52

CHF 417,03

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 1999 (4)

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 1999 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuale

Mensile netto

Liechtenstein

Non richiesta

Non richiesta

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 1999 in virtù degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuale

Mensile netto

Liechtenstein

per famiglia

CHF 7 055,38

CHF 470,36

pro capite

CHF 6 656,02

CHF 443,73

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2000 (5)

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2000 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuale

Mensile netto

Liechtenstein

Non richiesta

Non richiesta

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2000 in virtù degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuale

Mensile netto

Liechtenstein

per famiglia

CHF 7 428,71

CHF 495,25

pro capite

CHF 6 942,72

CHF 462,85

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2002 (6)

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2002 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuale

Mensile netto

Grecia

EUR 670,52

EUR 44,70

Norvegia

NOK 26 668

NOK 1 778

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2002 in virtù degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (solo pro capite dal 2002):

 

Annuale

Mensile netto

Grecia

EUR 1 276,62

EUR 85,11

Norvegia

NOK 48 745

NOK 3 250

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2003 (7)

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2003 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuale

Mensile netto

Lussemburgo

EUR 2 234,06

EUR 148,94

Grecia

EUR 766,13

EUR 51,08

Regno Unito

GBP 1 724,50

GBP 114,97

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2003 in virtù degli arrticoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (solo pro capite dal 2002):

 

Annuale

Mensile netto

Lussemburgo

EUR 6 019,65

EUR 401,31

Grecia

EUR 1 490,78

EUR 99,39

Regno Unito

GBP 2 605,81

GBP 173,72

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2004 (8)

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2004 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuale

Mensile netto

Repubblica ceca

assicurati e persone titolari di pensione di età infeiore ai 65 anni

CZK 11 398,00

CZK 759,85

Lussemburgo

EUR 2 362,70

EUR 157,51

Germania

pro capite

EUR 1 034,73

EUR 68,98

Liechtenstein

CHF 3 607,62

CHF 240,51

Svezia

SEK 14 557,99

SEK 970,53

Repubblica slovacca

assicurati e persone titolari di pensione di età infeiore ai 65 anni

SKK 8 721,33

SKK 581,42

Francia

EUR 1 834,34

EUR 122,29

Malta

MTL 230,25

MTL 15,35

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2004 in virtù degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (solo pro capite dal 2002):

 

Annuale

Mensile netto

Repubblica ceca

titolari di pensione e loro familiari di 65 anni ed oltre

36 037,41 CZK

2 402,49 CZK

Lussemburgo

7 161,42 EUR

477,43 EUR

Germania

pro capite

4 184,79 EUR

278,99 EUR

Liechtenstein

7 812,50CHF

520,83 CHF

Svezia

39 006,75 SEK

2 600,45 SEK

Repubblica slovacca

titolari di pensione e loro familiari di 65 anni ed oltre

25 653,29 SKK

1 710,22 SKK

Francia

4 621,96 EUR

308,13 EUR

Malta

595,48 MTL

39,70 MTL


(1)  Costi medi 1996:

 

Spagna e Lussemburgo (GU C 303 del 2.10.1998).

 

Belgio, Irlanda, Paesi Bassi e Portogallo (GU C 56 del 26.2.1999).

 

Germania, Austria e Regno Unito (GU C 228 dell'11.8.1999).

 

Grecia, Francia e Svezia (GU C 27 del 29.1.2000).

 

Italia (GU C 211 del 28.7.2001).

 

Norvegia (GU C 182 del 31.7.2002).

(2)  Costi medi 1997:

 

Spagna (GU C 228 dell'11.8.1999).

 

Belgio, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito, Paesi Bassi e Portogallo (GU C 27 del 29.1.2000).

 

Germania, Francia e Austria (GU C 207 del 20.7.2000).

 

Svezia (GU C 76 del 8.3.2001).

 

Italia (GU C 211 del 28.7.2001).

 

Norvegia (GU C 182 del 31.7.2002).

(3)  Costi medi 1998:

 

Spagna e Lussemburgo (GU C 27 del 29.1.2000).

 

Paesi Bassi e Austria (GU C 207 del 20.7.2000).

 

Belgio, Germania e Portogallo (GU C 76 del 8.3.2001).

 

Regno Unito (GU C 211 del 28.7.2001).

 

Grecia, Francia e Svezia (GU C 20 del 23.1.2002) (rettifica: GU C 34 del 7.2.2002)

 

Italia (GU C 182 del 31.7.2002).

 

Irlanda (GU C 3 del 8.1.2003).

 

Norvegia (GU C 163 del 12.7.2003).

(4)  Costi medi 1999:

 

Spagna e Austria (GU C 76 del 8.3.2001).

 

Germania (GU C 211 del 28.7.2001).

 

Belgio, Grecia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito (GU C 20 del 23.1.2002) (rettifica: GU C 34 del 7.2.2002)

 

Italia e Svezia (GU C 182 del 31.7.2002).

 

Irlanda e Norvegia (GU C 163 del 12.7.2003).

(5)  Costi medi 2000:

 

Spagna e Lussemburgo (GU C 20 del 23.1.2002).

 

Belgio, Germania, Paesi Bassi ed Austria (GU C 182 del 31.7.2002).

 

Italia, Portogallo e Svezia (GU C 3 del 8.1.2003).

 

Norvegia e Regno Unito (GU C 163 del 12.7.2003).

 

Grecia, Francia e Irlanda (GU C 37 del 11.2.2004).

(6)  Costi medi 2002:

 

Lussemburgo e Austria (GU C 37 dell'11.2.2004).

 

Belgio, Francia, Portogallo, Svezia (GU C 27 del 3.2.2005, pag. 4)

 

Germania, Italia e Regno Unito (GU C 232 del 21.9.2005, pag 3).

 

Liechtenstein (GU C 17 del 24.1.2006).

(7)  Costi medi 2003:

 

Austria, Spagna e Svizzera (GU C 27 del 3.2.2005, pag. 4).

 

Germania, Francia e Paesi Bassi (GU C 232 del 21.9.2005, pag.3).

 

Belgio, Portogallo, Svezia e Liechtenstein (GU C 17 del 24.1.2006).

(8)  Costi medi 2004:

 

Lettonia: (GU C 232 del 21.9.2005).

 

Spagna, Austria, Svizzera e Slovenia (GU C 17 del 24.1.2006).


22.6.2006   

IT

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C 146/14


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4260 — Advent/RWE Solutions)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 146/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 12.6.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Advent International Corporation («Advent», USA) acquisisce, tramite vari fondi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'impresa German RWE Solutions AG («RWE Solutions», Germania) mediante acquisto di azioni. L'impresa Advent si propone di acquisire il controllo esclusivo delle affiliate di RWE Solutions, ovvero SAG Holding GmbH, Nukem Holding GmbH, Lahmeyer International GmbH, RWE Space Solar Power GmbH, RWE Solutions France SAS e RWE Solutions Ibérica S.L., e, insieme all'impresa RWE AG («RWE», Germania), il controllo in comune di RWE Industrielösungen GmbH («RWE Industrial Solutions», Germania).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Advent: società di investimento in società non quotate in borsa,

per RWE AG: energia, acqua, servizi industriali, petrolio greggio e sistemi di stampa,

per RWE Solutions AG:

(i)

SAG Holding GmbH: attività nel campo dell'industria delle infrastrutture connesse all'energia;

(ii)

Nukem Holding GmbH: smantellamento di impianti nucleari;

(iii)

Lahmeyer International GmbH: progettazione e consulenza per le infrastrutture di energia, energia idroelettrica e acqua;

(iv)

RWE Space Solar Power GmbH: cellule solari per satelliti;

(v)

RWE Solutions France SAS: costruzione e gestione di impianti di cogenerazione;

(vi)

RWE Solutions Ibérica S.L.: costruzione e gestione di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore;

(vii)

RWE Industrial Solutions: servizi di progettazione, appalto e costruzione.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4260 — Advent/RWE Solutions, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


22.6.2006   

IT

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C 146/15


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 146/08)

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Germania (Renania-Palatinato)

Numero dell'aiuto: N 470/2005

Titolo: Landesbürgschaftsprogramm

Obiettivo: Completare ed estendere le garanzie per gli investimenti conformemente al programma di aiuto agli investimenti nel settore agricolo (AFP) previsto dal programma quadro dell'azione congiunta: «Migliorare le strutture agrarie e la protezione delle coste»

Fondamento giuridico: Verwaltungsvorschrift des rheinland-pfälzischen Ministers der Finanzen «Übernahme von Bürgschaften zur Förderung der Landwirtschaft»

Stanziamento: Linea di garanzia di 20 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 0,225 % dell'equivalente lordo dell'aiuto

Durata: Fino al 31 dicembre 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Spagna

Numero dell'aiuto: N 476/05

Titolo: Aiuti ai prodotti agroalimentari di qualità (MAPA)

Obiettivo: Sviluppare la politica di qualità dei prodotti agroalimentari mediante la creazione e lo sviluppo di organi di tutela degli elementi distintivi della qualità

Fondamento giuridico: Orden APA/…/2005, de … de …, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para potenciar la creación, funcionamiento y desarrollo de las estructuras de los productos agroalimentarios protegidos con signos de calidad diferenciada

Stanziamento: 205 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: L'importo massimo dell'aiuto non supererà il 70 % del costo complessivo di ciascuna azione prevista

Durata: 2005

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Irlanda

Numero dell'aiuto: Aiuto n. N 486/05

Titolo: Regime di aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti delle aziende agricole

Obiettivo: Aiuti agli investimenti destinati ad aiutare gli agricoltori a conformarsi alle misure del programma d'azione da istituire nel quadro della direttiva sui nitrati

Fondamento giuridico: Approved programme under Title II, Chapter I, of Council Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)

Stanziamento: 248 mio EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Intensità massima dell'aiuto 75 % nelle zone svantaggiate, del 60 % nelle altre zone

Durata: 2006-2008. Le domande saranno accettate fino al 31.12.2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Lombardia)

Numero dell'aiuto: N 514/05

Titolo: Misure regionali di sostegno a favore degli allevatori avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria — Indennizzi per mancato reddito. Deliberazione della Giunta regionale n. 470 del 4.8.2005

Obiettivo: Concessione di un indennizzo per mancato reddito agli allevatori avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria

Fondamento giuridico: Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 470 del 4.8.2005, riguardante: Legge Regionale n. 7/2000 — «Misure regionali di sostegno a favore degli allevatori avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria» — Indennizzi per mancato reddito

Stanziamento: Circa 1 800 000 EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 % delle perdite

Durata: 6 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

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Data di adozione della decisione:

Stato membro: Repubblica di Lituania

Numero dell'aiuto: N 571/2005

Titolo: Aiuto di Stato a parziale indennizzo di eventi climatici avversi nel settore agricolo

Obiettivo: Indennizzare gli agricoltori delle avversità climatiche

Fondamento giuridico:

2002 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas Nr. IX-987 (Valstybės žinios, Nr. 72-3009).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 3D-491 „Dėl pagalbos žemės ūkio subjektams, patyrusiems nuostolius dėl hidrometeorologinių reiškinių nukentėjusiose teritorijose laikotarpiu nuo 2005 m. liepos 30 d. iki rugpjūčio 15 d., teikimo taisyklių patvirtinimo“

Stanziamento: Dotazione totale: 11 250 000 LTL (circa 3 260 000 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: 1 anno

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

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Data di adozione della decisione:

Stato membro: Repubblica di Lituania

Numero dell'aiuto: N 586/2005

Titolo: Sostegno per l'acquisizione di animali da riproduzione

Obiettivo: Aiuto agli investimenti per l'acquisizione di animali di qualità genetica superiore

Fondamento giuridico:

Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Valstybės žinios, 2002, Nr. 73–3009)

Gyvulių veislininkystės įstatymas (Valstybės žinios, 1994, Nr. 14–226: 1998, Nr. 110–3023)

Žemės ūkio ministro įsakymas dėl veislininkystės rėmimo taisyklių ir paramos 2005 m. veisliniams gyvūnams įsigyti teikimo taisyklių patvirtinimo (Valstybės žinios, 2005, Nr. 50–1656)

Stanziamento: Annuale: 6 200 000 LTL (circa 1 800 000 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 50 %

Durata: Illimitata

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Data di adozione della decisione:

Stato membro: Austria

Numero dell'aiuto: N 600/2005

Titolo: Modifica della direttiva nazionale concernente la fornitura di servizi (Dienstleistungsrichtlinie)

Obiettivo: Aiuto alla fornitura di servizi al settore agricolo

Fondamento giuridico: Sonderrichtlinie für die Förderung von nicht-investiven Maßnahmen in der Landwirtschaft (Dienstleistungsrichtlinie)

Stanziamento: Secondo le autorità austriache le modifiche previste non hanno un impatto in termini di bilancio

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

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Data di adozione della decisione:

Stato membro: Spagna (Castilla y León)

Numero dell'aiuto: N 655/2005

Titolo: Aiuti destinati a favorire la creazione di posti di lavoro in ambiente rurale

Obiettivo: Sviluppare e consolidare, mediante il rafforzamento delle entità associative, l'occupazione e i redditi della popolazione attiva nel settore agricolo al fine di mantenere e dinamizzare l'attività economica di una regione caratterizzata da una percentuale di occupazione inferiore al 50,5 % e da una forte tendenza allo spopolamento dei paesi

Fondamento giuridico: Orden AYG/…/2005 de … de …, por la que se establece un régimen de ayudas para fomentar la creación de empleo en el medio rural en la Comunidad autónoma de Castilla y León

Stanziamento: 500 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Importo massimo pari a 12 000 EUR per lavoratore assunto — intensità massima pari al 50 % dei costi ammissibili (60 % per i lavoratori disabili)

Durata: Un anno

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Data di adozione della decisione:

Stato membro: Germania (Amburgo)

Numero dell'aiuto: NN 45/2005 (ex N 109/2005)

Titolo: Rimozione e smaltimento di animali morti ad Amburgo

Obiettivo: Aiuto a favore della rimozione e dello smaltimento di animali morti: 100 % dei costi fino al 2003, 75 % dei costi a partire dal 2004. Nel 2004 il 25 % dei costi viene erogato come aiuto de minimis

Fondamento giuridico:

Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen (Tierkörperbeseitigungsgesetz) in der jeweils gültigen Fassung: BGBl. I 1975, S. 2313, BGBl. I 1975, S. 2610 (Änderung), BGBl. I 2001, S. 226 (Änderung), BGBl. I 2001, S. 524 (Neufassung), BGBl. I 2001, S. 1215 (Änderung).

Gesetz zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über die Verarbeitung und Beseitigung von nicht für den menschlichen Verkehr bestimmten tierischen Nebenprodukten (Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz), BGBl. I 2004, S. 82.

Gebührengesetz, Gebührenordnung für das öffentliche Gesundheitswesen und Hamburgisches Gesetz zur Ausführung des Viehseuchengesetzes, jeweils in der geltenden Fassung

Stanziamento: 727 985,11 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Dal 1994 al 2013

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Data di adozione della decisione:

Stato membro: Germania (Schleswig-Holstein)

Numero dell'aiuto: NN 46/04

Titolo: Lotta contro la TSE (ovini e caprini)

Obiettivo: Salute degli animali

Fondamento giuridico: TSE-Beihilfe Richtlinien

Stanziamento: 40 000 EUR (2002), 12,310 EUR (2003), 12 310 EUR (2004), 5 200 EUR (2005), 2 600 EUR (a partire dal 2006)

Intensità dell'aiuto: max. 100 %

Durata: 1.1.2003 — 31.12.2013

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Data di adozione della decisione:

Stato membro: Germania (Berlino)

Numero dell'aiuto: NN 74/2004 (ex N 437/2004)

Titolo: Rimozione e smaltimento di animali morti a Berlino

Obiettivo: Aiuto a favore della rimozione e dello smaltimento di animali morti: 100 % dei costi fino al 2003, 50 % dei costi a partire dal 2004.

Fondamento giuridico: Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen; Verordnung über Tierkörperbeseitigungsanstalten und Sammelstellen, Gesetz zur Ausführung des Tierkörperbeseitigungsgesetzes (Berlin), Verordnung über die Erhebung von Entgelten für die Inanspruchnahme von Leistungen im Rahmen der Tierkörperbeseitigung

Stanziamento: 414 045,12 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: Dal 1993 al 2013

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22.6.2006   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 146/18


AIUTI DI STATO — ITALIA

Aiuto di Stato n. C 18/2006 (ex N 524/2005) — Premio di concentrazione

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2006/C 146/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 16 maggio 2006, riprodotta nella lingua facente fede dopo la seguente sintesi, la Commissione ha informato l'Italia di aver deciso d'iniziare riguardo al provvedimento in oggetto la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni su tale provvedimento, entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

Le osservazioni saranno comunicate all'Italia. Se gli autori delle osservazioni ne presenteranno per iscritto richiesta motivata, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

1.   Procedimento

Il provvedimento in oggetto è stata notificata il 18 ottobre 2005. Sono state chieste all'Italia informazioni supplementari, che l'Italia ha fornito a più riprese, da ultimo il 27 marzo 2006.

2.   Descrizione del provvedimento riguardo al quale la Commissione sta iniziando la procedura

La base giuridica del provvedimento è l'articolo 2 del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156. Tale base giuridica comprende una clausola di sospensione. Il provvedimento consiste in un credito d'imposta del 10 % (calcolato in base all'Irap), da accordare a piccole imprese e microimprese del medesimo settore per il loro consolidarsi mediante concentrazione o aggregazione. La concentrazione o aggregazione deve perdurare per almeno tre anni. Il bilancio previsto per tale provvedimento ammonta a 120 milioni di euro per il 2006, 242 milioni per il 2007 e 122 milioni per il 2008. Per quanto riguarda il cumulo, le autorità italiane hanno informato che il provvedimento può cumularsi con altre misure di aiuto. Non vi sono costi ammissibili, poiché si tratta di un regime fiscale.

3.   Valutazione della misura

A giudizio della Commissione, come hanno indicato anche le autorità italiane, il provvedimento costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Infatti, esso implica l'intervento di risorse statali ed ha carattere selettivo, in quanto ne beneficiano soltanto piccole e microimprese, che possono trarre vantaggio dal credito d'imposta. Queste imprese operano o possono operare in settori nei quali si attuano scambi tra gli Stati membri: quindi tale provvedimento falsa o rischia di falsare la concorrenza.

In primo luogo, promuovere lo sviluppo delle piccole e microimprese, e anche l'adozione di norme specifiche di aiuto a favore delle PMI, rientrano tra gli obiettivi enunciati, in particolare, nel regolamento (CE) n. 70/2001. Pur riconoscendo che la crescita delle PMI è un obiettivo che gli Stati membri possono favorire mediante aiuti, il suddetto regolamento stabilisce le condizioni atte ad assicurare che gli aiuti non alterino la concorrenza in misura contraria all'interesse comune. Il regolamento prevede tra l'altro che siano consentiti aiuti per la crescita delle PMI mediante investimenti o creazione di posti di lavoro, piuttosto che mediante acquisizioni dall'esterno. Di conseguenza, la Commissione dubita che il provvedimento in oggetto possa esser considerato compatibile per il fatto che esso favorisce la crescita delle PMI.

In secondo luogo, le informazioni presentate dall'Italia indicano vari fattori causali che limitano le dimensioni delle imprese italiane. Si tratta di cause dipendenti principalmente da «un'imperfezione normativa». Di conseguenza, la Commissione dubita che una misura temporanea di natura fiscale sia necessaria e adeguata per risolvere simili difficoltà di ordine strutturale.

In terzo luogo, la Commissione ha dubbi riguardo alla proporzionalità dello sgravio fiscale. L'incentivo in questione non è correlato ai costi necessari per l'operazione di consolidamento e potrebbe esser tale da comportare inaspettati guadagni per i beneficiari, in particolare quando l'impresa risultante derivi dall'aggregarsi di numerose imprese diverse.

In quarto luogo, la Commissione ha dubbi riguardo al provvedimento poiché esso può cumularsi con altri aiuti. Infine, a questo stadio la Commissione ritiene di non poter approvare il regime di premi alla concentrazione se esso si applicherà automaticamente a imprese tenute a rimborsare aiuti illeciti e incompatibili ricevuti in precedenza, anche se tali aiuti siano stati accordati nell'ambito di un regime, in particolare nei casi nei quali la procedura di recupero non sia ancora iniziata e contro l'Italia sia stata adita la Corte di giustizia per inadempienza. Una simile applicazione automatica renderebbe impossibile, per la Commissione, tener conto della distorsione cumulata derivante dal vecchio e dal nuovo aiuto.

TESTO DELLA LETTERA

«1.

La Commissione desidera informarLa che intende iniziare, riguardo al provvedimento in oggetto, la procedura d'indagine di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

Procedimento

2.

Le autorità italiane hanno notificato il provvedimento in oggetto con lettera del 18 ottobre 2005, alla quale la Commissione ha inviato una prima risposta il 10 novembre. Le autorità italiane hanno fornito altre informazioni, in particolare studi economici di supporto, con lettera del 20 dicembre 2005, protocollata presso la Commissione il 22 dicembre (A/40729). La Commissione ha chiesto ragguagli supplementari con lettera dell'8 febbraio 2006 e le autorità italiane hanno risposto con due lettere, rispettivamente del 13 marzo (A/31911) e del 27 marzo 2006 (A/32302).

Descrizione

3.

Scopo del provvedimento è favorire la crescita di microimprese e di piccole imprese mediante un processo di consolidamento (concentrazione o aggregazione di microimprese e piccole imprese).

4.

La base giuridica del provvedimento è l'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156. Tale base giuridica comprende una clausola di sospensione.

5.

Il provvedimento consiste in un credito d'imposta, da accordare a microimprese e piccole imprese del medesimo settore che si consolidano mediante concentrazione o aggregazione. Il credito d'imposta è pari al 10 % della differenza tra il valore della produzione dell'impresa risultante dal processo di concentrazione e il valore della produzione dell'impresa più grande tra quelle partecipanti a tale processo. Il valore della produzione è la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Tale credito può essere utilizzato come compensazione dei pagamenti di varie imposte societarie o di contributi sociali. Benché vi sia un nesso con il processo di consolidamento, l'importo del credito d'imposta non viene calcolato sulla base degli investimenti o dei costi.

6.

L'Italia ha già applicato un provvedimento analogo nel 2005 (1), nell'ambito del regolamento che prevede l'esenzione per categoria per gli aiuti alle PMI (2). Tale precedente versione del provvedimento limita il credito d'imposta al massimale del 50 % dei costi di consulenza per il processo di concentrazione o aggregazione. Le autorità italiane hanno informato che, dato il suddetto limite, il provvedimento ha avuto un'applicazione ridotta: sono state ricevute 132 domande, per un importo totale di 3 442 261 EUR di credito d'imposta. Sono state accolte soltanto 46 domande, per l'importo totale di 415 306 EUR.

7.

Per il provvedimento ora notificato è stato previsto un bilancio di 120 milioni di EUR per il 2006, di 242 milioni di EUR per il 2007 e di 122 milioni di EUR per il 2008.

8.

Potranno beneficiare del provvedimento imprese risultanti dalla concentrazione di microimprese e piccole imprese, ai sensi della definizione di PMI (3). Data la sua natura fiscale, il provvedimento si applica solo ad imprese con sede stabile in Italia che possono, tuttavia, concentrarsi con imprese provenienti da tutto il SEE. Il beneficio è limitato al caso delle operazioni alle quali partecipano due o più imprese del medesimo settore. Le imprese in questione potranno ottenere il credito d'imposta soltanto se la loro concentrazione o aggregazione perdurerà per almeno tre anni.

9.

Per beneficiare del credito d'imposta, le imprese devono inoltrarne domanda al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate. L'esame delle domande viene effettuato secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento dei fondi. Le domande vengono accolte o respinte entro il lasso di tempo di 30 giorni.

10.

Inoltre, le autorità italiane hanno informato che potranno beneficiare del provvedimento le imprese che realizzano profitti, dato che le imprese non redditizie non sarebbero in grado di avvalersi del credito d'imposta. Le autorità italiane hanno anche segnalato che tale strumento fiscale presenta il vantaggio di essere concesso a posteriori e che in tal modo si agevolano i controlli a posteriori (il credito d'imposta viene revocato, per esempio, se la concentrazione si scinde prima di tre anni).

11.

Per quanto riguarda il cumulo, le autorità italiane hanno informato che il provvedimento può cumularsi con altre misure di aiuto. Poiché si tratta di un regime fiscale, non vi sono costi ammissibili.

12.

Nella lettera dell'8 febbraio 2006, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di sospendere l'erogazione del nuovo aiuto previsto dal regime di premi di concentrazione alle imprese che non avevano rimborsato aiuti incompatibili, in ottemperanza a precedenti decisioni di recupero, in particolare la decisione 2000/128/CE della Commissione, dell'11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (GU L 42 del 15.2.2000, pag. 1) e la decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, relativa alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici (GU L 77 del 24.3.2003, pag. 21). Le autorità italiane hanno rifiutato d'impegnarsi in tal senso e hanno inoltre dichiarato che, a loro parere, non si può applicare ai regimi la giurisprudenza della sentenza Deggendorf, in base alla quale la Commissione deve controllare il cumulo tra vecchi e nuovi aiuti.

Valutazione

13.

Le autorità italiane hanno notificato il provvedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Tale misura comprende una clausola di sospensione.

14.

Le autorità italiane dichiarano che, a loro parere, il provvedimento in oggetto costituisce un aiuto. Esso comporta l'intervento di risorse statali ed è selettivo, poiché favorisce soltanto le microimprese e piccole imprese che possono avvalersi del credito d'imposta. Queste imprese sono o possono essere operanti in settori nei quali si effettuano scambi tra gli Stati membri. Il provvedimento falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Secondo la Commissione, risultano soddisfatte le condizioni enunciate all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE per riconoscere l'esistenza di un aiuto.

15.

La Commissione ha quindi esaminato se il provvedimento possa esser ritenuto compatibile con il trattato CE.

16.

Tale provvedimento non si configura come un aiuto ai consumatori, né come un aiuto inteso a porre rimedio ai danni provocati da inondazioni o altre calamità naturali. Di conseguenza, ad esso non si applicano le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2 del trattato CE.

17.

La Commissione ha poi esaminato se il provvedimento possa considerarsi compatibile con le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE. La Commissione osserva che lo scopo del provvedimento non consiste nel favorire lo sviluppo economico di determinate regioni, in quanto riguarda le imprese in tutto il territorio italiano.

18.

Inoltre, la Commissione osserva che il provvedimento non è inteso a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio a una perturbazione dell'economia di uno Stato membro. Infine, la Commissione osserva che il provvedimento non si prefigge di promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio, né rientra in altre categorie di aiuti.

19.

La Commissione osserva invece che il provvedimento può rientrare nella deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), riguardante gli aiuti intesi ad agevolare lo sviluppo di determinate attività.

20.

In particolare, il provvedimento è destinato alle aggregazioni di microimprese e piccole imprese. La promozione dello sviluppo delle microimprese e piccole imprese è riconosciuto come uno degli obiettivi degli aiuti, quale è sancito dall'adozione di norme specifiche riguardanti gli aiuti a favore delle PMI (4), in special modo nel regolamento n. 70/2001.

21.

Tale regolamento, nel riconoscere che lo sviluppo delle PMI è un obiettivo che gli Stati membri possono favorire mediante aiuti (5), stabilisce le condizioni per assicurare che simili aiuti non falsino la concorrenza in misura contraria all'interesse comune. In particolare, l'articolo 4 del regolamento consente l'erogazione di aiuti per la crescita delle PMI mediante investimenti o creazione di posti di lavoro (6), piuttosto che mediante acquisizioni esterne.

22.

Il provvedimento non rispetta né le condizioni previste dall'articolo 4, né quelle di altri articoli del regolamento. Di conseguenza, la Commissione dubita, in questa fase, che il provvedimento in esame possa essere ritenuto compatibile sulla base del fatto che promuova la crescita delle PMI.

23.

In aggiunta, e ad ogni buon fine, la Commissione ha proceduto a valutare il provvedimento sotto gli aspetti della necessità, della proporzionalità e del numero limitato di effetti negativi.

Necessità dell'aiuto

24.

Le autorità italiane hanno fatto notare che le minori dimensioni delle imprese italiane, rispetto ai partner UE, costituiscono un fallimento del mercato. L'Italia ha presentato alcuni studi volti a dimostrare tale imperfezione. Per esempio, uno studio effettuato di recente da un istituto di ricerca in materia economica (7) mostra che la struttura dimensionale delle imprese italiane esercita un'incidenza negativa sull'incremento della produttività e stima che, se in Italia vi fosse una struttura analoga a quella del resto dell'Europa, il settore manifatturiero avrebbe una produttività superiore del 20 %. Le piccole imprese tendono a investire di meno nella R&S e nell'innovazione e sono meno in grado di trasformare in maggiore produttività gli investimenti nelle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, il che a sua volta porta a una minore efficienza dell'economia, a tassi inferiori d'impiego delle nuove tecnologie ed a minore produttività, creando così una sorta di circolo vizioso, una trappola dimensionale.

25.

Tuttavia, dai medesimi studi risulta che le cause di tale problema sono dovute soprattutto a questioni regolamentari, in misura tale che può sembrare opportuno parlare piuttosto di un “fallimento regolamentare”. L'Italia non è stata in grado d'indicare in qual modo il provvedimento in esame sia necessario per ovviare a tale imperfezione: ha informato che il provvedimento è stato adottato prescindendo da tali cause.

26.

Di conseguenza, la Commissione dubita una misura fiscale temporanea sia necessaria ed appropriata a risolvere le difficoltà strutturali in questione.

Proporzionalità

27.

Le autorità italiane hanno spiegato di essersi risolte a uno sgravio fiscale del 10 % mediante una semplice soluzione, consistente anzitutto nel decidere che era necessario un incentivo a due cifre per attrarre l'interesse dei potenziali beneficiari, e nel fissarlo poi al livello minimo di tale ordine di grandezza. Inoltre, le autorità italiane hanno indicato che lo sgravio fiscale viene calcolato in base all'IRAP, che è un'imposta pagata da pressoché tutte le imprese ed è più onerosa per le imprese a impiego più intensivo di manodopera.

28.

La Commissione ha dubbi riguardo alla proporzionalità di tale sgravio fiscale. Pur riconoscendo che il sistema adottato dalle autorità italiane per stabilire il tasso dello sgravio fiscale ha il pregio della semplicità, la Commissione desidera altri chiarimenti sulla sua proporzionalità, poiché l'incentivo non è correlato ai costi causati dal processo di concentrazione o aggregazione e potrebbe esser tale da comportare inaspettati guadagni per i beneficiari. In particolare, quando l'impresa risultasse dall'aggregazione di varie imprese, il valore del beneficio, misurato dalla differenza tra il valore della produzione della nuova entità e il valore della produzione della maggiore tra le imprese partecipanti nell'aggregazione, potrebbe essere estremamente elevato.

Cumulo

29.

Le autorità italiane hanno informato che il provvedimento può cumularsi, in quanto si tratta di una misura fiscale non correlata a costi ammissibili. La Commissione osserva anzitutto che ciò appare in contraddizione con l'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 70/2001 (8).

Beneficiari aventi ricevuto aiuti illegali ed incompatibili

30.

Inoltre, la Commissione fa notare il problema del cumulo delle distorsioni risultanti dall'aiuto ricevuto nell'ambito del regime di premi di concentrazione con altre distorsioni derivanti da aiuti illegittimi e incompatibili, in particolare quelli previsti nei regimi menzionati al punto 12, che non sono ancora stati rimborsati. Nella sentenza del 15 maggio 1997, la Corte di giustizia ha statuito che “quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro”. Secondo la Corte di giustizia, la compatibilità di un nuovo aiuto può dipendere dall'esistenza di un precedente aiuto illegittimo che non sia stato restituito, poiché l'effetto cumulativo degli aiuti potrebbe produrre gravi distorsioni della concorrenza nel mercato comune. Di conseguenza, la Commissione, nell'esaminare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, ha la facoltà di prendere in considerazione al tempo stesso l'effetto cumulativo di tale aiuto con un aiuto precedente e il fatto che l'aiuto precedente non sia stato rimborsato (9).

31.

In applicazione della giurisprudenza Deggendorf, la Commissione valuta una nuova misura di aiuto tenendo conto dell'eventualità che i beneficiari non abbiano ottemperato a precedenti decisioni con le quali la Commissione stessa abbia ordinato loro di rimborsare precedenti aiuti illegittimi e incompatibili. In simili casi, la Commissione deve accertare gli effetti che esercita sui beneficiari il combinarsi del nuovo aiuto con i precedenti aiuti incompatibili che non sono stati ancora restituiti.

32.

La Commissione nota che, nel caso in esame, le autorità italiane hanno rifiutato d'impegnarsi a non erogare il nuovo aiuto previsto dal regime di premi di concentrazione alle imprese che non hanno ancora rimborsato l'aiuto incompatibile, in ottemperanza alle decisioni di recupero menzionate al punto 12. Le autorità italiane hanno dichiarato che, a loro parere, la giurisprudenza Deggendorf non si applica ai regimi.

33.

La Commissione fa notare anzitutto che la giurisprudenza Deggendorf si applica a tutti i tipi di aiuto, che siano concessi singolarmente o nell'ambito di regimi.

34.

In secondo luogo, la Commissione rammenta alle autorità italiane l'esigenza di eseguire le decisioni in materia di aiuti di Stato, in particolare quando esse impongono il recupero di aiuti illegittimi e incompatibili mediante rimborso da parte dei beneficiari.

35.

In considerazione di quanto detto sinora, e in applicazione della giurisprudenza Deggendorf, a questo stadio la Commissione ritiene di non poter approvare il regime di premi di concentrazione, se questo si applica automaticamente ad imprese che devono ripagare precedenti aiuti illegali ed incompatibili, anche se tali aiuti erano stati erogati in base ad un regime, in particolare nei casi menzionati al punto 12.

36.

Su tale aspetto, la Commissione chiede il parere delle autorità italiane e delle parti interessate.

Conclusioni

37.

In base alle precedenti considerazioni, e agendo secondo la procedura stabilita all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione chiede all'Italia di presentarle le sue osservazioni e di trasmetterle, entro un mese dalla data alla quale avrà ricevuto la presente lettera, tutte le informazioni che possano essere utili per valutare il provvedimento.

38.

La Commissione rammenta all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e richiama l'attenzione sull'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, a norma del quale tutti gli aiuti illegittimi possono essere recuperati presso i beneficiari.

39.

La Commissione avverte l'Italia che informerà le parti interessate, pubblicando la presente lettera e una sintesi del caso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Inoltre, la Commissione informerà le parti interessate degli Stati EFTA firmatari dell'Accordo SEE, pubblicando una comunicazione nel Supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e informerà l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole una copia della presente lettera. Tutti gli interessati saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data delle suddette pubblicazioni.»


(1)  Basato sull'articolo 9 del decreto-legge n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005. Tale provvedimento è stato registrato presso la Commissione il 21.4.2005, con il riferimento XS 89/05.

(2)  Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

(3)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(4)  Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

(5)  Vedere in particolare il considerando 5 e specialmente il considerando 13 del regolamento n. 70/2001.

(6)  Vedere in particolare l'articolo 4 — Investimenti — del regolamento (CE) n. 70/2001.

(7)  Prometeia/Banca Intesa: Analisi dei settori industriali, ottobre 2005.

(8)  Vedere anche il considerando n. 19 del regolamento (CE) n. 70/2001.

(9)  Causa C-355/95P, Textilwerke Deggendorf GmbG (TWD) contro Commissione, Racc. 1997, pag. I-2549, punti 25-27.


22.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 146/22


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4220 — Food Service Project/Tele Pizza)

(2006/C 146/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 6.6.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4220. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


22.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 146/s3


AVVISO

Il 22 giugno 2006 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 146 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Terzo complemento alla ventiquattresima edizione integrale».

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