ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 143

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
17 giugno 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2006/C 143/1

Prestazione di giuramento da parte di un nuovo membro della Corte

1

2006/C 143/2

Assunzione delle funzioni di un nuovo giudice della Corte

1

2006/C 143/3

Decisioni adottate dalla Corte della sua riunione generale del 16 maggio 2006

1

2006/C 143/4

Elenchi ai fini della determinazione della composizione dei collegi giudicanti

1

2006/C 143/5

Causa C-441/02: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Articoli 8 A e 48 del Trattato CE (divenuti, a seguito di modifiche, rispettivamente, Articoli 18 CE e 39 CE) — Direttive 64/221/CEE, 73/148/CEE e 90/364/CEE — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Libera circolazione dei cittadini degli Stati membri — Ordine pubblico — Diritto al rispetto della vita familiare — Legislazione nazionale in materia di divieto di soggiorno e di allontanamento — Prassi amministrativa — Condanna penale — Espulsione)

2

2006/C 143/6

Cause riunite C-87/03 e C-100/03: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 marzo 2006 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea (Pesca — Regolamento che ripartisce le quote di catture tra Stati membri — Atto di adesione della Spagna — Fine del periodo transitorio — Esigenza di stabilità relativa — Principio di non discriminazione — Nuove possibilità di pesca)

3

2006/C 143/7

Causa C-408/03: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Violazione della normativa comunitaria in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione — Legislazione e prassi amministrativa nazionali per quanto riguarda la condizione di disporre di risorse personali sufficienti e l'emissione di ordini di lasciare il territorio dello Stato membro interessato)

3

2006/C 143/8

Causa C-436/03: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 maggio 2006 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1435/2003 — Società cooperativa europea (SCE) — Scelta del fondamento normativo — Art. 95 CE — Art. 308 CE)

4

2006/C 143/9

Causa C-451/03: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Milano) — Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl/Giuseppe Calafiori (Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Regole di concorrenza applicabili alle imprese — Aiuti concessi dagli Stati — Centri di assistenza fiscale — Esercizio di talune attività di consulenza e di assistenza fiscale — Diritto esclusivo — Compensi per queste attività)

4

2006/C 143/0

Causa C-551/03 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 aprile 2006 — General Motors BV (già General Motors Nederland BV e Opel Nederland BV)/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Intese — Art. 81 CE — Regolamenti (CEE) n. 123/85 e (CE) n. 1475/95 — Distribuzione di autoveicoli con il marchio Opel — Compartimentazione del mercato — Restrizioni delle esportazioni — Sistema restrittivo di premi — Ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende)

5

2006/C 143/1

Causa C-36/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 marzo 2006 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea (Regolamento (CE) n. 1954/2003 — Articoli 3, 4 e 6 — Gestione dello sforzo di pesca — Zone e risorse di pesca comunitarie — Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati — Inscindibilità — Irricevibilità)

5

2006/C 143/2

Causa C-46/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 30 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte suprema di cassazione) — Aro Tubi Trafilerie SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze (Direttiva 69/335 — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Regime nazionale che prevede la riscossione, all'atto di una fusione cosiddetta inversa, di un'imposta di registro proporzionale dell'1 % sul valore dell'operazione — Qualificazione come imposta sui conferimenti — Aumento del capitale sociale — Aumento del patrimonio sociale — Aumento del valore delle quote sociali — Prestazione effettuata da un socio — Decisione di fusione adottata dai soci del socio)

6

2006/C 143/3

Causa C-96/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Amtsgericht Niebüll) — Standesamt Stadt Niebüll/Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul (Rinvio pregiudiziale — Determinazione del cognome di un bambino — Procedimento diretto a conferire il diritto di determinazione ad uno dei genitori — Incompetenza della Corte)

6

2006/C 143/4

Cause riunite C-131/04 e C-257/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal, Employment Tribunal) — C. D. Robinson-Steele/R. D. Retail Services Ltd (causa C-131/04) — Michael Jason Clarke/Frank Staddon Ltd (causa C-257/04) e J.C. Caulfield, C.F. Caulfield, K.V. Barnes/Hanson Clay Products Ltd, già Marshalls Clay Products Ltd (causa C-257/04) (Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104/CE — Diritto a ferie annuali retribuite — Inclusione del pagamento delle ferie annuali nella paga oraria o giornaliera (rolled-up holiday pay)

7

2006/C 143/5

Causa C-184/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 30 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus) — Uudenkaupungin kaupunki (IVA — Deduzione dell'imposta pagata a monte — Beni d'investimento — Beni immobili — Rettifica delle deduzioni)

8

2006/C 143/6

Causa C-217/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 maggio 2006 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Regolamento (CE) n. 460/2004 — Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione — Scelta del fondamento normativo)

8

2006/C 143/7

Causa C-245/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof) — EMAG Handel Eder OHG/Finanzlandesdirektion für Kärnten (Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), primo comma, 28 ter, parte A, n. 1, e 28 quater, parte A, lett. a), primo comma — Spedizione o trasporto intracomunitario di beni — Cessioni — Acquisti intracomunitari di beni — Operazioni a catena — Luogo delle operazioni)

9

2006/C 143/8

Causa C-259/04: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 marzo 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales)] — Elizabeth Florence Emanuel/Continental Shelf 128 Ltd (Marchi di natura tale da ingannare il pubblico o da indurlo in errore circa la natura, qualità o provenienza geografica di un prodotto — Marchio ceduto dal titolare insieme all'impresa che produce i beni ai quali il marchio è associato — Direttiva 89/104/CEE)

10

2006/C 143/9

Causa C-274/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg) — ED & F Man Sugar Ltd/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Agricoltura — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Restituzioni all'esportazione — Applicazione di una sanzione in seguito ad una decisione divenuta definitiva di recupero di una restituzione — Possibilità di riesame della decisione di sanzione)

10

2006/C 143/0

Causa C-341/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court) nel procedimento Eurofood IFSC Ltd — Enrico Bondi/Bank of America N.A., Pearse Farrell, Official Liquidator, Director of Corporate Enforcement, Certificate/Note holders (Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Decisione di avvio della procedura — Centro degli interessi principali del debitore — Riconoscimento della procedura di insolvenza — Ordine pubblico)

11

2006/C 143/1

Causa C-410/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) — Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV)/Comune di Bari, A.M.T.A.B. Servizio SpA (Libera prestazione dei servizi — Servizio di trasporto pubblico locale — Affidamento senza procedura di gara — Affidamento da parte di un ente pubblico ad un'impresa di cui esso detiene il capitale)

12

2006/C 143/2

Causa C-417/04 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 maggio 2006 — Regione Siciliana/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Chiusura di un intervento finanziario — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Ente regionale o locale — Atti che riguardano tale ente direttamente e individualmente — Interesse diretto)

12

2006/C 143/3

Causa C-423/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Social Security Commissioner) — Sarah Margaret Richards/Secretary of State for Work and Pensions (Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale — Direttiva 79/7/CEE — Rifiuto di concedere una pensione di vecchiaia all'età di 60 anni ad una transessuale che si è sottoposta ad un intervento chirurgico di conversione dal sesso maschile al sesso femminile)

13

2006/C 143/4

Causa C-428/04: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/391/CEE — Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro — Mancata comunicazione delle misure di trasposizione — Trasposizione erronea ed insufficiente — Artt. 2, n. 1; 7, n. 3; 8, n. 2; 11, n. 2, lett. c) e d); 13, n. 2, lett. b), e 18)

13

2006/C 143/5

Cause riunite C-443/04 e 444/04: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden) — H. A. Solleveld/Staatssecretaris van Financïen (Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) — Esenzioni — Prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche — Trattamenti terapeutici eseguiti da un fisioterapista e da uno psicoterapeuta — Definizione delle professioni paramediche da parte dello Stato membro interessato — Potere discrezionale — Limiti)

14

2006/C 143/6

Causa C-456/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia) — Agip Petroli SpA/Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Cabotaggio marittimo — Regolamento (CEE) n. 3577/92 — Legge applicabile agli equipaggi di navi di stazza superiore alle 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggio con le isole — Nozione di viaggio che segue o precede il viaggio di cabotaggio)

15

2006/C 143/7

Causa C-493/04: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch) — L.H. Piatkowski/Inspecteur van de Belastingdienst — grote ondernemingen Eindhoven (Libera circolazione dei lavoratori — Previdenza sociale — Persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma in due diversi Stati membri — Soggezione alla legislazione in materia di previdenza sociale di ciascuno di tali Stati — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 14 quater, lett. b), e allegato VII — Contributo previdenziale applicato agli interessi corrisposti da una società con sede in uno Stato membro ad una persona residente in un altro Stato membro)

15

2006/C 143/8

Causa C-495/04: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 30 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) — A.C. Smits-Koolhoven/Staatssecretaris van Financiën (Direttiva 95/59 — Imposta sul consumo dei tabacchi lavorati — Sigarette a base di erbe — Funzione esclusivamente medica)

16

2006/C 143/9

Causa C-502/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 febbraio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht) — Ergün Torun/Stadt Augsburg (Associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Figlio maggiorenne di un lavoratore turco che ha conseguito una formazione professionale nello Stato membro ospitante — Condanna penale — Incidenza sul diritto di soggiorno)

16

2006/C 143/0

Causa C-10/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 30 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative) — Cynthia Mattern e Hajrudin Cikotic/Ministre du Travail et de l'Emploi (Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Familiari — Diritto del cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario, ad accedere ad un'attività subordinata — Presupposti)

17

2006/C 143/1

Causa C-15/05: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam) — Kawasaki Motors Europe NV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam (Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione di materiale da trasporto — Trattori — Autovetture e veicoli destinati principalmente al trasporto delle persone — Regolamento (CE) n. 2518/98 — Portata del punto 5 della tabella allegata — Invalidità)

17

2006/C 143/2

Causa C-27/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg) — Elfering Export GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Restituzioni all'esportazione — Condizione sostanziale — Regolamento (CE) n. 800/1999 — Carne bovina — Assenza di prova dell'origine dei prodotti — Applicabilità delle sanzioni)

18

2006/C 143/3

Causa C-124/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Gravenhage) — Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)/Staat der Nederlanden (Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Compensazione finanziaria per il mancato godimento del periodo minimo di ferie annuali retribuite)

19

2006/C 143/4

Causa C-145/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation) — Levi Strauss & Co./Casucci SpA (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, n. 1, lett. b) — Momento rilevante per la valutazione del rischio di confusione tra un marchio ed un segno simile — Perdita della capacità distintiva dovuta al comportamento del titolare del marchio dopo che il marchio ha iniziato ad essere utilizzato)

19

2006/C 143/5

Causa C-180/05: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/100/CEE) — Diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale — Diritto di prestito da parte di istituzioni pubbliche — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

20

2006/C 143/6

Causa C-482/04 P: Ordinanza della Corte 21 novembre 2005 — SNF SAS/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Direttiva riguardante i prodotti cosmetici — Restrizioni all'utilizzo di poliacrilamidi nella composizione dei prodotti cosmetici)

20

2006/C 143/7

Causa C-200/05 P: Ricorso proposto il 9 maggio 2005 dal sig. Carlos Correia de Matos avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 23 febbraio 2005, causa T-454/04, Carlos Correia de Matos/Commissione

21

2006/C 143/8

Causa C-16/06 P: Ricorso proposto il 13 gennaio 2006 da Les Éditions Albert René SARL avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 27 ottobre 2005, causa T-336/03, Les Éditions Albert René SARL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

21

2006/C 143/9

Causa C-142/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret, con ordinanza depositata il 16 marzo 2006, nella causa Olicom A/S contro Skatteministeriet

22

2006/C 143/0

Causa C-145/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallaCommissione tributaria di secondo grado di Trento il 17 marzo 2006 — Fendt Italiana Srl/Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

22

2006/C 143/1

Causa C-146/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallaCommissione tributaria di secondo grado di Trento il 17 marzo 2006 — Fendt Italiana Srl/Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

23

2006/C 143/2

Causa C-147/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, Quinta Sezione, il 20 marzo 2006 — SECAP SpA/Comune di Torino

23

2006/C 143/3

Causa C-162/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 27 marzo 2006 — International Mail Spain, S.L./Administración del Estado — Correos

24

2006/C 143/4

Causa C-168/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi il 29 marzo 2006 — Ceramika Paradyż Sp. z o.o/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

24

2006/C 143/5

Causa C-170/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli il 30 marzo 2006 Giuseppina Montoro, Michelangelo Liguori/Beth Israel Deaconess Medical Center

25

2006/C 143/6

Causa C-173/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria regionale di Genova il 3 aprile 2006 Agrover srl/Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

25

2006/C 143/7

Causa C-177/06: Ricorso presentato il 4 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

25

2006/C 143/8

Causa C-178/06: Ricorso presentato il 5 aprile 2006 — Commissione/Estonia

26

2006/C 143/9

Causa C-179/06: Ricorso presentato il 5 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

26

2006/C 143/0

Causa C-182/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative il 10 aprile 2006 — Stato del Granducato di Lussemburgo/Hans Ulrich Lakebrinck e Katrin Peters-Lakebrinck

27

2006/C 143/1

Causa C-183/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München, il 13 aprile 2006 — RUMA GmbH contro Oberfinanzdirektion Nürnberg

27

2006/C 143/2

Causa C-203/06: Ricorso presentato il 4 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica Ceca

28

2006/C 143/3

Causa C-204/06: Ricorso presentato il 4 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica Ceca

28

2006/C 143/4

Causa C-294/03: Ordinanza del presidente della Corte 1o dicembre 2005 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

28

2006/C 143/5

Causa C-526/03: Ordinanza del presidente della Corte 14 novembre 2005 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

29

2006/C 143/6

Causa C-279/04: Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 15 dicembre 2005 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Hørsholm) — Anklagemyndighedden/Steffen Ryborg

29

2006/C 143/7

Causa C-352/04: Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 14 dicembre 2005 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln) — mdm Versandservice GmbH/Bundesrepublik Deutschland

29

2006/C 143/8

Causa C-87/05: Ordinanza del presidente della Corte 7 settembre 2005 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

29

2006/C 143/9

Causa C-126/05: Ordinanza del presidente della Corte 5 dicembre 2005 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

29

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2006/C 143/0

Causa T-394/03: Sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 aprile 2006 — Angeletti/Commissione (Pubblico impiego — Previdenza sociale — Malattia professionale — Esposizione all'amianto — Rifiuto di riconoscere l'origine professionale della malattia — Obbligo di statuire entro un termine ragionevole — Danno morale)

30

2006/C 143/1

Causa T-74/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 aprile 2006 — The International Institute for the Urban Environment/Commissione (Programma di ricerca e sviluppo tecnologico intitolato Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI — Finanziamento comunitario — Artt. 230 CE e 238 CE — Clausola compromissoria — Domanda di annullamento — Ricevibilità)

30

2006/C 143/2

Causa T-420/05 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 4 aprile 2006 — Vischim/Commissione (Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Direttiva 91/414/CEE — Urgenza — Assenza)

31

2006/C 143/3

Causa T-106/06: Ricorso presentato il 6 aprile 2006 — Demp Holding/UAMI — BAU HOW (BAUHOW)

31

2006/C 143/4

Causa T-111/06: Ricorso presentato il 12 aprile 2006 — Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidt Stiftung (VITAL& FIT)

32

2006/C 143/5

Causa T-115/06: Ricorso presentato il 7 aprile 2006 — Fiskeri og Havsbruksnæringens Landsforening e a./ Consiglio

32

2006/C 143/6

Causa T -117/06: Ricorso presentato il 13 aprile 2006 — DeTeMedien /UAMI (suchen.de)

33

2006/C 143/7

Causa T-124/06: Ricorso presentato il 27 aprile 2006 — MIP METRO/UAMI — MetroRED Telecom (MetroRED)

34

2006/C 143/8

Causa T-126/06: Ricorso presentato il 24 aprile 2006 — Italia/Commissione

34

 

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

2006/C 143/9

Causa F-16/05: Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (in seduta plenaria) 26 aprile 2006 — Falcione/Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Nomina — Inquadramento al grado superiore della carriera — Artt. 5 e 31, n. 2, dello Statuto — Spese — Artt. 7, n. 5, dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e 88 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado)

36

2006/C 143/0

Causa F-35/06: Ricorso presentato il 30 marzo 2006 — Grünheid/Commissione

36

2006/C 143/1

Causa F-38/06: Ricorso presentato il 14 aprile 2006 — Irène Bianchi/Fondation européenne pour la formation

37

2006/C 143/2

Causa F-40/06: Ricorso presentato l'8 aprile 2006 — Marcuccio/Commissione

37

2006/C 143/3

Causa F-43/06: Ricorso presentato il 21 aprile 2006 — Talvela/Commissione

38

2006/C 143/4

Causa F-45/06: Ricorso presentato il 25 aprile 2006 — Martin Avendano e a./Commissione

39

2006/C 143/5

Causa F-46/06: Ricorso presentato il 4 maggio 2006 — Skareby/Commissione

39

 

III   Informazioni

2006/C 143/6

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 131 del 3.6.2006

41

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

17.6.2006   

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C 143/1


Prestazione di giuramento da parte di un nuovo membro della Corte

(2006/C 143/01)

Nominato avvocato generale alla Corte di giustizia delle Comunità europee con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee 6 aprile 2006 (1), il sig. Paolo Mengozzi ha prestato giuramento dinanzi alla Corte, il 3 maggio 2006.


(1)  GU L 104 del 13 aprile 2006, pag. 36


17.6.2006   

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C 143/1


Assunzione delle funzioni di un nuovo giudice della Corte

(2006/C 143/02)

Nominato giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee 6 aprile 2006 (1), il sig. Antonio Tizzano ha assunto le sue funzioni il 4 maggio 2006.


(1)  GU L 104 del 13 aprile 2006, pag. 37


17.6.2006   

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Decisioni adottate dalla Corte della sua riunione generale del 16 maggio 2006

(2006/C 143/03)

Nella sua riunione del 16 maggio 2006, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha deciso di assegnare il sig. Tizzano alla Terza e alla Sesta Sezione.

La Terza e la Sesta Sezione sono quindi composte come indicato in appresso.

Terza Sezione

Sig. Rosas, Presidente di sezione

Sigg. Malenovský, Puissochet, von Bahr, Tizzano, Borg Barthet, Lõhmus e Ó Caoimh.

Quarta Sezione

Sig. Malenovský, Presidente di sezione

Sigg. Puissochet, von Bahr, Tizzano, Borg Barthet, Lõhmus e Ó Caoimh.


17.6.2006   

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C 143/1


Elenchi ai fini della determinazione della composizione dei collegi giudicanti

(2006/C 143/04)

Nella sua riunione del 16 maggio 2006, la Corte ha redatto nel modo seguente l'elenco di cui all'art. 11ter, n. 2, del regolamento di procedura, per la determinazione della composizione della Grande Sezione:

 

Sig. Puissochet

 

Sig. Bay Larsen

 

Sig. Schintgen

 

Sig. Ó Caoimh

 

Sig.ra Colneric

 

Sig. Levits

 

Sig. von Bahr

 

Sig. Lõhmus

 

Sig. Tizzano

 

Sig. Klučka

 

Sig. Cunha Rodrigues

 

Sig. Malenovský

 

Sig.ra Silva de Lapuerta

 

Sig. Ilešič

 

Sig. Lenaerts

 

Sig. Borg Barthet

 

Sig. Schiemann

 

Sig. Arestis

 

Sig. Makarczyk

 

Sig. Juhász

 

Sig. Kūris

Nella sua riunione del 16 maggio 2006, la Corte ha redatto nel modo seguente gli elenchi di cui all'art. 11quater, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura per la determinazione della composizione della Terza Sezione:

 

Sig. Puissochet

 

Sig. Ó Caoimh

 

Sig. von Bahr

 

Sig. Lõhmus

 

Sig. Tizzano

 

Sig. Malenovský

 

Sig. Borg Barthet

Nella sua riunione del 16 maggio 2006, la Corte ha redatto nel modo seguente gli elenchi di cui all'art. 11quater, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura per la determinazione della composizione della Quarta Sezione:

 

Sig. Puissochet

 

Sig. von Bahr

 

Sig. Tizzano

 

Sig. Borg Barthet

 

Sig. Lõhmus

 

Sig. Ó Caoimh


17.6.2006   

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C 143/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-441/02) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articoli 8 A e 48 del Trattato CE (divenuti, a seguito di modifiche, rispettivamente, Articoli 18 CE e 39 CE) - Direttive 64/221/CEE, 73/148/CEE e 90/364/CEE - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Libera circolazione dei cittadini degli Stati membri - Ordine pubblico - Diritto al rispetto della vita familiare - Legislazione nazionale in materia di divieto di soggiorno e di allontanamento - Prassi amministrativa - Condanna penale - Espulsione)

(2006/C 143/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. O' Reilly e W. Bogensberger, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: W.-D. Plessing, successivamente dalla sig.ra A. Tiemann, agenti)

Parte interveniente al sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 8 A e 48 del Trattato CE (divenuti, a seguito di modifiche, rispettivamente, artt. 18 CE e 39 CE) — Artt. 3 e 9 della direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56, pag. 850) — Art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Artt. 1, 4, 5, 8 e 10 della direttiva del Consiglio 21 marzo 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14) — Artt. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26) — Normativa nazionale in materia di divieto di soggiorno e di allontanamento per ragioni di ordine pubblico, in particolare nell'ambito di condanne penali — Prassi amministrativa

Dispositivo

1)

Non avendo recepito in maniera sufficientemente chiara nel § 12, n. 1, della legge sull'ingresso e sul soggiorno di cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (Gesetz über Einreise und Aufenthalt von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft) del 21 gennaio 1980, le condizioni previste dal diritto comunitario per la limitazione della libera circolazione, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi incombenti su di essa in forza dell'art. 39 CE, dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 64/221/CEE, 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica e dell'art. 10 della direttiva del Consiglio, 21 maggio 1973, 73/148/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

4)

Le spese sostenute dalla Repubblica Italiana restano a suo carico.


(1)  GU C 31 dell'8.2.2003.


17.6.2006   

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C 143/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 marzo 2006 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea

(Cause riunite C-87/03 e C-100/03) (1)

(Pesca - Regolamento che ripartisce le quote di catture tra Stati membri - Atto di adesione della Spagna - Fine del periodo transitorio - Esigenza di stabilità relativa - Principio di non discriminazione - Nuove possibilità di pesca)

(2006/C 143/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig. N. Díaz Abad, agente)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: sigg. G. Ramos Ruano e F. Florindo Gijón, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. T. van Rijn, F. Jimeno Fernandez e sig.ra S. Pardo Quintillán, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: sig. D. Wyatt, QC, e sig. K. Manji, agente)

Oggetto

Annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2341, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 356, pag. 12), nella parte in cui le nuove possibilità di pesca, fissate negli anni 1992-1998 per il Mare del Nord e il Mar Baltico, non vengono attribuite tenendo conto degli interessi della Spagna, e ciò malgrado la fine del regime transitorio — Discriminazione — Applicazione dell'art. 20, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59)

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003.


17.6.2006   

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C 143/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-408/03) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Violazione della normativa comunitaria in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione - Legislazione e prassi amministrativa nazionali per quanto riguarda la condizione di disporre di risorse personali sufficienti e l'emissione di ordini di lasciare il territorio dello Stato membro interessato)

(2006/C 143/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra M. Condou-Durande e dal sig. D. Martin, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: sig.ra E. Dominkovits, agente)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: sig.ra C. Jackson, agente, assistita dalla sig.ra E. Sharpston, QC)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della normativa comunitaria in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione — Normativa e prassi amministrativa nazionali relative alla condizione di disporre di risorse personali sufficienti e all'emanazione di un'ingiunzione di abbandonare il territorio dello Stato.

Dispositivo

1)

a)

Escludendo, nell'applicazione della direttiva 90/364 ai cittadini di uno Stato membro che intendano avvalersi dei diritti derivanti da quest'ultima nonché dall'art. 18 CE, i redditi di un partner residente nello Stato membro ospitante, in mancanza di un atto negoziale stipulato dinanzi al notaio contenente una clausola di assistenza, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del detto art. 18 CE e della detta direttiva.

b)

Prevedendo la possibilità di notificare in maniera automatica un ordine di lasciare il territorio ai cittadini dell'Unione che non abbiano prodotto, entro un dato termine, i documenti richiesti per il rilascio di un titolo di soggiorno, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 2 della direttiva 90/364, dell'art. 4 della direttiva 68/360, dell'art. 4 della direttiva 73/148, dell'art. 2 della direttiva 93/96 e dell'art. 2 della direttiva 90/365.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 275 del 15.11.2003.


17.6.2006   

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C 143/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 maggio 2006 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-436/03) (1)

(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 1435/2003 - Società cooperativa europea (SCE) - Scelta del fondamento normativo - Art. 95 CE - Art. 308 CE)

(2006/C 143/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: sigg. R. Passos, E. Waldherr e J. Rufas Quintana, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: sig. J.-P. Jacqué e sig.ra M. C. Giorgi Fort, agenti)

Intervenienti: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra C. Schmidt e sig. J.-F. Pasquier, agenti); Regno di Spagna (rappresentante: sig. E. Braquehais Conesa, agente); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: sig.ra R. Caudwell, agente, assistita da Lord P. Goldsmith e dal sig. N. Paines)

Oggetto

Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1435, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Parlamento europeo è condannato alle spese.

3)

Il Regno di Spagna, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 289 del 29.11.2003.


17.6.2006   

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C 143/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Milano) — Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl/Giuseppe Calafiori

(Causa C-451/03) (1)

(Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Regole di concorrenza applicabili alle imprese - Aiuti concessi dagli Stati - Centri di assistenza fiscale - Esercizio di talune attività di consulenza e di assistenza fiscale - Diritto esclusivo - Compensi per queste attività)

(2006/C 143/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrente: Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl

Convenuto: Giuseppe Calafiori

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'appello di Milano — Interpretazione degli artt. 4, 10, 43, 48, 49, 82, 86, 87 e 98 CE — Compatibilità di una normativa nazionale in materia di dichiarazione dei redditi che conferisce ai centri di assistenza fiscale il diritto esclusivo di esercitare alcune attività di consulenza e di assistenza alle imprese e ai loro dipendenti

Dispositivo

1)

Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che si oppongono ad una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nella causa principale che riserva esclusivamente ai CAF il diritto di esercitare talune attività di consulenza e di assistenza in materia fiscale.

2)

Una misura con cui uno Stato membro prevede il versamento di compensi a carico del bilancio dello Stato a favore di talune imprese incaricate di assistere i contribuenti, per quanto riguarda l'elaborazione e l'invio delle dichiarazioni tributarie all'amministrazione finanziaria, deve essere qualificata come aiuto di Stato a sensi dell'art. 87, n. 1, CE allorché:

il livello del compenso eccede quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento, e

il compenso non è determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi.


(1)  GU C 7 del 10.1.2004.


17.6.2006   

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C 143/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 aprile 2006 — General Motors BV (già General Motors Nederland BV e Opel Nederland BV)/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-551/03 P) (1)

(Impugnazione - Intese - Art. 81 CE - Regolamenti (CEE) n. 123/85 e (CE) n. 1475/95 - Distribuzione di autoveicoli con il marchio Opel - Compartimentazione del mercato - Restrizioni delle esportazioni - Sistema restrittivo di premi - Ammenda - Orientamenti per il calcolo delle ammende)

(2006/C 143/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: General Motors BV (già General Motors Nederland BV e Opel Nederland BV) (rappresentanti: sigg. D. Vandermeersch e R. Snelders, advocaten, nonché sig. T. Graf, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. W. Mölls e A. Whelan, agenti, assistiti dal sig. J. Flynn, QC)

Oggetto

Ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 21 ottobre 2003, causa T-368/00, General Motors Nederland BV e Opel Nederland BV/Commissione delle Comunità europee — Annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2000, C(2000) 2707 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE (Caso COMP/36.653 — Opel) e riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La General Motors BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004.


17.6.2006   

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C 143/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 marzo 2006 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-36/04) (1)

(Regolamento (CE) n. 1954/2003 - Articoli 3, 4 e 6 - Gestione dello sforzo di pesca - Zone e risorse di pesca comunitarie - Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati - Inscindibilità - Irricevibilità)

(2006/C 143/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: sigg. J. Monteiro e F. Florindo Gijón, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. T. van Rijn e dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, agenti]

Oggetto

Annullamento degli artt. 3, 4 e 6 del regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289, pag. 1) — Regolamento comunitario discriminatorio nei confronti del Regno di Spagna.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3)

La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004.


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C 143/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 30 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte suprema di cassazione) — Aro Tubi Trafilerie SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Causa C-46/04) (1)

(Direttiva 69/335 - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Regime nazionale che prevede la riscossione, all'atto di una fusione cosiddetta «inversa», di un'imposta di registro proporzionale dell'1 % sul valore dell'operazione - Qualificazione come imposta sui conferimenti - Aumento del capitale sociale - Aumento del patrimonio sociale - Aumento del valore delle quote sociali - Prestazione effettuata da un socio - Decisione di fusione adottata dai soci del socio)

(2006/C 143/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Aro Tubi Trafilerie SpA

Convenuto: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Oggetto

Domanda di pronunicia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificatadalla direttva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE — Tributi indiretti sui conferimenti riscossi sulle società di capitali — Fusione di due società una delle quali detiene la totalità del capitale sociale dell'altra

Dispositivo

In circostanze quali quelle della causa principale, la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973, 73/80/CEE, che fissa le aliquote comuni dell'imposta sui conferimenti, e 10 giugno 1985, 85/303/CEE, osta alla riscossione, in occasione di una fusione cosiddetta «inversa» — vale a dire di una fusione mediante incorporazione, allorché l'intero pacchetto azionario della società incorporante è detenuto dalla società incorporanda –, di un'imposta di registro proporzionale dell'1 % prelevata sul valore dell'operazione.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


17.6.2006   

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C 143/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Amtsgericht Niebüll) — Standesamt Stadt Niebüll/Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul

(Causa C-96/04) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Determinazione del cognome di un bambino - Procedimento diretto a conferire il diritto di determinazione ad uno dei genitori - Incompetenza della Corte)

(2006/C 143/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Niebüll

Parti nella causa principale

Ricorrente: Standesamt Stadt Niebüll

Convenuti: Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amtsgericht Niebull — Interpretazione degli artt. 12 CE e 18 CE — Interpretazione dei principi del diritto comunitario in materia di cittadinanza europea e di libertà di circolazione delle persone — Minore nato e residente in uno Stato membro e in possesso della cittadinanza di un altro Stato membro — Domanda, in quest'ultimo Stato, intesa ad aggiungere al cognome del padre quello della madre — Diniego

Dispositivo

La Corte di giustizia delle Comunità europee non è competente a risolvere la questione proposta dall'Amtsgericht Niebüll nella sua decisione 2 giugno 2003.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


17.6.2006   

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C 143/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal, Employment Tribunal) — C. D. Robinson-Steele/R. D. Retail Services Ltd (causa C-131/04) — Michael Jason Clarke/Frank Staddon Ltd (causa C-257/04) e J.C. Caulfield, C.F. Caulfield, K.V. Barnes/Hanson Clay Products Ltd, già Marshalls Clay Products Ltd (causa C-257/04)

(Cause riunite C-131/04 e C-257/04) (1)

(Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 93/104/CE - Diritto a ferie annuali retribuite - Inclusione del pagamento delle ferie annuali nella paga oraria o giornaliera (rolled-up holiday pay)

(2006/C 143/14)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal, Employment Tribunal

Parti nella causa principale

Ricorrenti: C. D. Robinson-Steele (causa C-131/04), Michael Jason Clarke (causa C-257/04), J.C. Caulfield, C.F. Caulfield, K.V. Barnes (causa C-257/04)

Convenuti: R. D. Retail Services Ltd (causa C-131/04), Frank Staddon Ltd (causa C-257/04), Products Ltd (causa C-257/04)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Employment Tribunal — Interpretazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18) — Compatibilità di una normativa nazionale che consente l'inclusione della remunerazione delle ferie annuali nella remunerazione oraria di un lavoratore nonché il pagamento della stessa come parte della remunerazione dell'orario di lavoro, e che consente di non versare la remunerazione in relazione ad un periodo di ferie effettivamente prese («rolled-up holiday pay»)

Dispositivo

1)

L'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, osta a che una parte della paga versata al lavoratore per il lavoro svolto sia imputata al pagamento delle ferie annuali senza che il lavoratore percepisca, a tale titolo, un pagamento aggiuntivo a quello versato per il lavoro svolto. Non si può derogare a tale diritto con un accordo contrattuale.

2)

L'art. 7 della direttiva 93/104 osta a che il pagamento delle ferie annuali minime ai sensi di tale disposizione sia effettuato mediante versamenti parziali scaglionati nel corrispondente periodo annuale di lavoro e pagati insieme alla retribuzione per il lavoro svolto, e non mediante un versamento per un periodo determinato durante il quale il lavoratore prende effettivamente le ferie.

3)

L'art. 7 della direttiva 93/104 non osta, in linea di principio, a che somme pagate, in modo trasparente e comprensibile, come retribuzione delle ferie annuali minime ai sensi di tale disposizione mediante versamenti parziali scaglionati nel corrispondente periodo annuale di lavoro e pagati insieme alla retribuzione per il lavoro svolto siano imputate al pagamento di determinate ferie che sono state effettivamente prese dal lavoratore.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.

GU C 217 del 28.8.2004.


17.6.2006   

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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 30 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus) — Uudenkaupungin kaupunki

(Causa C-184/04) (1)

(IVA - Deduzione dell'imposta pagata a monte - Beni d'investimento - Beni immobili - Rettifica delle deduzioni)

(2006/C 143/15)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti nella causa principale

Ricorrente: Uudenkaupungin kaupunki

Oggetto

Interpretazione degli artt. 13 C, secondo comma, 17, n. 6, e 20 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Deduzione dell'imposta pagata a monte su un bene di investimento immobile utilizzato nell'ambito di operazioni per cui il soggetto passivo opta successivamente per la tassazione — Legislazione nazionale che subordina il diritto a deduzione all'esercizio dell'opzione per la tassazione in un termine di 6 mesi a partire dalla messa in servizio dell'immobile

Dispositivo

1)

L'art. 20 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che, fatto salvo il disposto del n. 5 del medesimo articolo, esso impone agli Stati membri di prevedere una rettifica delle deduzioni dell'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda i beni di investimento.

2)

L'art. 20 della Sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che la rettifica da esso prevista è applicabile anche ad una situazione in cui un bene di investimento venga destinato in un primo tempo ad un'attività esente da imposta, che non dava diritto a deduzione, e successivamente, nel corso del periodo di rettifica, è stato impiegato nel contesto di un'attività assoggettata all'imposta sul valore aggiunto

3)

L'art. 13, C, secondo comma, della Sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che accorda ai suoi soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione della locazione di un immobile non è autorizzato, in virtù di questa disposizione, ad escludere la deduzione dell'imposta sul valore aggiunto per investimenti immobiliari effettuati prima dell'esercizio di tale diritto d'opzione, quando la domanda presentata ai fini di tale opzione non è stata presentata entro sei mesi a partire dalla messa in servizio di tale immobile.

4)

L'art. 17, n. 6, della Sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che accorda ai suoi soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione della locazione di un immobile non è autorizzato, in virtù di tale disposizione, ad escludere la deduzione dell'imposta sul valore aggiunto per investimenti immobiliari effettuati prima dell'esercizio di tale diritto d'opzione, quando la domanda presentata ai fini di tale opzione non è stata presentata entro sei mesi a partire dalla messa in servizio di tale immobile.


(1)  GU C 156 del 12.6.2004.


17.6.2006   

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C 143/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 maggio 2006 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-217/04) (1)

(Regolamento (CE) n. 460/2004 - Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione - Scelta del fondamento normativo)

(2006/C 143/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: M. Bethell, agente, assistito da Lord Goldsmith e dal sig. N. Paines, QC, nonché dal sig. T. Ward, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: sigg. K. Bradley e U. Rösslein, agenti); Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: sig.ra M. Veiga e dal sig. A. Lopes Sabino, agenti)

Parti intervenienti al sostegno dei convenuti: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: sig.re T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, agenti); Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. F. Benyon e M. Shotter, agenti)

Oggetto

Annullamento del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 10 marzo 2004, n. 460, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE) — Scelta del fondamento normativo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

3)

La Repubblica di Finlandia e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 201 del 7.8.2004.


17.6.2006   

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C 143/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof) — EMAG Handel Eder OHG/Finanzlandesdirektion für Kärnten

(Causa C-245/04) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), primo comma, 28 ter, parte A, n. 1, e 28 quater, parte A, lett. a), primo comma - Spedizione o trasporto intracomunitario di beni - Cessioni - Acquisti intracomunitari di beni - Operazioni a catena - Luogo delle operazioni)

(2006/C 143/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: EMAG Handel Eder OHG

Convenuto: Finanzlandesdirektion für Kärnten

Oggetto

Interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. a), prima frase, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, (GU L 145; pag. 1) — Luogo di fornitura nei «negozi trilaterali» o nelle «operazioni a catena» — Acquisto di merci da parte di un'impresa stabilita in uno Stato membro presso un'altra impresa, stabilita nel medesimo Stato membro, che si rifornisce presso imprese stabilite in altri Stati membri, laddove la merce viene spedita direttamente dai fornitori all'impresa acquirente

Dispositivo

1)

Quando due cessioni successive relative agli stessi beni, effettuate a titolo oneroso tra soggetti passivi che agiscono in quanto tali, danno luogo ad un'unica spedizione intracomunitaria o ad un unico trasporto intracomunitario di detti beni, tale spedizione o tale trasporto può essere imputato ad una sola delle due cessioni, che sarà l'unica esentata ai sensi dell'art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE.

Tale interpretazione vale indipendentemente da quale dei soggetti passivi — primo venditore, acquirente intermedio o secondo acquirente — possa disporre dei beni durante la detta spedizione o il detto trasporto.

2)

Solo il luogo della cessione che comporta una spedizione o un trasporto intracomunitario di beni è determinato ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7; esso si considera situato nello Stato membro di partenza di tale spedizione o trasporto. Il luogo dell'altra cessione è determinato ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), della medesima direttiva: si considera che esso si trovi nello Stato membro di partenza o in quello di arrivo di detta spedizione o di detto trasporto, a seconda che tale cessione sia la prima o la seconda delle due cessioni successive.


(1)  GU C 251 del 9.1.2004.


17.6.2006   

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C 143/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 marzo 2006 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales)] — Elizabeth Florence Emanuel/Continental Shelf 128 Ltd

(Causa C-259/04) (1)

(Marchi di natura tale da ingannare il pubblico o da indurlo in errore circa la natura, qualità o provenienza geografica di un prodotto - Marchio ceduto dal titolare insieme all'impresa che produce i beni ai quali il marchio è associato - Direttiva 89/104/CEE)

(2006/C 143/18)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Elizabeth Florence Emanuel

Convenuta: Continental Shelf 128 Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales) –Interpretazione degli artt. 3, n. 1, lett. g) e 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa — Marchi di natura tale da ingannare il pubblico o da indurlo in errore circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di un prodotto — Marchio ceduto dal titolare unitamente all'impresa che produce i beni ai quali il suddetto marchio è associato — Abiti da sposa recanti il marchio «Elisabeth Emanuel»

Dispositivo

1)

La domanda di registrazione di un marchio che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio non può, unicamente a causa di tale caratteristica, essere respinta perché esso indurrebbe il pubblico in inganno, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, segnatamente quando l'avviamento connesso a tale marchio, precedentemente registrato con una forma grafica differente, è stato ceduto unitamente all'impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio.

2)

Il titolare di un marchio che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio non può, unicamente a causa di tale caratteristica, essere considerato decaduto dai suoi diritti perché tale marchio indurrebbe il pubblico in inganno, ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva 89/104, segnatamente quando l'avviamento connesso a tale marchio è stato ceduto unitamente all'impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004.


17.6.2006   

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C 143/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg) — ED & F Man Sugar Ltd/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-274/04) (1)

(Agricoltura - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Restituzioni all'esportazione - Applicazione di una sanzione in seguito ad una decisione divenuta definitiva di recupero di una restituzione - Possibilità di riesame della decisione di sanzione)

(2006/C 143/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nella causa principale

Ricorrente: ED & F Man Sugar Ltd

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'art. 11, nn. 1 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945 (GU L 310, pag. 57) — Sanzioni in caso di domanda di restituzione troppo elevata — Possibilità per le autorità e/o i giudici nazionali, nell'ambito del ricorso di un esportatore contro una decisione che gli infligge una sanzione, di riesaminare la decisione definitiva di rimborso degli importi indebitamente versati — Interpretazione erronea del diritto comunitario.

Dispositivo

L'art. 11, n. 1, primo comma del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un procedimento di ricorso contro una decisione sanzionatoria basata su questa disposizione, le autorità e i giudici nazionali sono legittimati ad esaminare se l'esportatore abbia chiesto una restituzione superiore alla restituzione spettante ai sensi della detta disposizione, nonostante il fatto che una decisione di recupero prevista al n. 3, primo comma, del detto articolo sia divenuta definitiva prima dell'adozione della decisione sanzionatoria.


(1)  GU C 228 del 11.9.2004.


17.6.2006   

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C 143/11


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court) nel procedimento Eurofood IFSC Ltd — Enrico Bondi/Bank of America N.A., Pearse Farrell, Official Liquidator, Director of Corporate Enforcement, Certificate/Note holders

(Causa C-341/04) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvenza - Decisione di avvio della procedura - Centro degli interessi principali del debitore - Riconoscimento della procedura di insolvenza - Ordine pubblico)

(2006/C 143/20)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti nella causa principale

Ricorrente: Enrico Bondi

Convenuti: Bank of America N.A., Pearse Farrell, Official Liquidator, Director of Corporate Enforcement, Certificate/Note holders

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court — Interpretazione degli artt. 1, 2, 3 e 16 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza — Ordinanza che nomina un curatore provvisorio in attesa dell'ordinanza definitiva — Possibilità di considerare tale ordinanza come una decisione che apre un procedimento di insolvenza — Giudice competente ad avviare il procedimento di insolvenza

Dispositivo

1)

Quando un debitore è una società controllata la cui sede statutaria è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la sua società madre, la presunzione contenuta nell'art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, secondo la quale il centro degli interessi principali di detta controllata è collocato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria, può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l'esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione in detta sede statutaria. Ciò potrebbe, in particolare, valere per una società che non svolgesse alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui è collocata la sua sede sociale. Per contro, quando una società svolge la propria attività sul territorio dello Stato membro in cui ha sede, il fatto che le sue scelte gestionali siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro Stato membro non è sufficiente per superare la presunzione stabilita dal regolamento.

2)

L'art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che la procedura di insolvenza principale aperta da un giudice di uno Stato membro deve essere riconosciuta dai giudici degli altri Stati membri, senza che questi possano controllare la competenza del giudice dello Stato di apertura.

3)

L'art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che costituisce una decisione di apertura della procedura di insolvenza ai sensi di tale norma la decisione pronunciata da un giudice di uno Stato membro investito di una domanda in tal senso, basata sull'insolvenza del debitore e finalizzata all'apertura di una procedura di cui all'allegato A del medesimo regolamento, allorché tale decisione comporta lo spossessamento del debitore e comprende la nomina di un curatore previsto dall'allegato C al citato regolamento. Tale spossessamento comporta che il debitore perda i poteri di gestione da lui posseduti sul proprio patrimonio.

4)

L'art. 26 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro qualora la decisione di apertura sia stata assunta in manifesta violazione del diritto fondamentale di essere sentito di cui gode un soggetto interessato da una tale procedura.


(1)  GU C 251 del 9.10.2004.


17.6.2006   

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C 143/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) — Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV)/Comune di Bari, A.M.T.A.B. Servizio SpA

(Causa C-410/04) (1)

(Libera prestazione dei servizi - Servizio di trasporto pubblico locale - Affidamento senza procedura di gara - Affidamento da parte di un ente pubblico ad un'impresa di cui esso detiene il capitale)

(2006/C 143/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV)

Convenuto: Comune di Bari, AMTAB Servizio SpA

Oggetto

Compatibilità con gli artt. 46, 49 e 86 CE di una disciplina nazionale che consente ad un comune di attribuire ad una società a capitale interamente pubblico la gestione di un servizio di trasporto pubblico locale — Attribuzione al di fuori delle procedure previste dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1)

Dispositivo

Gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE, nonché i principi di parità di trattamento, di non discriminazione sulla base della nazionalità e di trasparenza non ostano a una disciplina nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene l'intero capitale, a condizione che l'ente pubblico eserciti su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la detiene.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.


17.6.2006   

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C 143/12


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 maggio 2006 — Regione Siciliana/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-417/04 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Chiusura di un intervento finanziario - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Ente regionale o locale - Atti che riguardano tale ente direttamente e individualmente - Interesse diretto)

(2006/C 143/22)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione Siciliana (rappresentanti: sigg. A. Cingolo e G. Aiello, avvocati dello Stato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. E. de March e L. Flynn, agenti)

Oggetto

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 8 luglio 2004, causa T-341/02, Regione Siciliana/Commissione, con cui quest'ultimo ha dichiarato irricevibile il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 5 settembre 2002, D (2002) 810439, che chiude l'intervento finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) relativo al grande progetto «Autostrada Messina-Palermo»

Dispositivo

1)

Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2)

La Regione Siciliana è condannata alle spese.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.


17.6.2006   

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C 143/13


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Social Security Commissioner) — Sarah Margaret Richards/Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-423/04) (1)

(Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Rifiuto di concedere una pensione di vecchiaia all'età di 60 anni ad una transessuale che si è sottoposta ad un intervento chirurgico di conversione dal sesso maschile al sesso femminile)

(2006/C 143/23)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Social Security Commissioner

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sarah Margaret Richards

Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Social Security Commissioner — Interpretazione degli artt. 4 e 7 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e donne in materia di sicurezza sociale — Rifiuto di concedere una pensione di vecchiaia a sessant'anni ad un transessuale che è passato dal sesso maschile a quello femminile, età in cui avrebbe avuto diritto a detta pensione se fosse stato di sesso femminile alla sua nascita

Dispositivo

1)

L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, osta ad una normativa che nega il beneficio di una pensione di vecchiaia ad una persona che, in conformità alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, sia passata dal sesso maschile al sesso femminile per il motivo che essa non ha raggiunto l'età di 65 anni, quando invece questa stessa persona avrebbe avuto diritto a detta pensione all'età di 60 anni se fosse stata considerata una donna in base al diritto nazionale.

2)

Non è necessario limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.


17.6.2006   

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C 143/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-428/04) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/391/CEE - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro - Mancata comunicazione delle misure di trasposizione - Trasposizione erronea ed insufficiente - Artt. 2, n. 1; 7, n. 3; 8, n. 2; 11, n. 2, lett. c) e d); 13, n. 2, lett. b), e 18)

(2006/C 143/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra N. Yerrell e sig. H. Kreppel, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: sig.ra C. Pesendorfer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Trasposizione incompleta ed erronea della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29 giugno 1989, pag. 1)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, nel termine fissato, la legge relativa allo statuto degli insegnanti dei Länder (Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz), malgrado quanto prescritto dall'art. 18, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e non avendo proceduto alla trasposizione nel diritto austriaco degli artt. 2, n. 1 — per i professori della scuola dell'obbligo nel Tirolo — 7, n. 3; 8, n. 2; 11, n. 2, lett. c) e d), e 13, n. 2, lett. b), della direttiva, ovvero avendone dato una trasposizione incompleta, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette disposizioni di tale direttiva.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica d'Austria sopporta le proprie spese nonché cinque sesti delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 314 del 18.12.2004.


17.6.2006   

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C 143/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden) — H. A. Solleveld/Staatssecretaris van Financïen

(Cause riunite C-443/04 e 444/04) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) - Esenzioni - Prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche - Trattamenti terapeutici eseguiti da un fisioterapista e da uno psicoterapeuta - Definizione delle professioni paramediche da parte dello Stato membro interessato - Potere discrezionale - Limiti)

(2006/C 143/25)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: H. A. Solleveld

Convenuto: Staatssecretaris van Financïen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esonero delle prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati — Attività esercitate da un fisioterapista al di fuori dell'ambito delle prestazioni mediche o paramediche nazionali

Dispositivo

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che conferisce agli Stati membri un potere discrezionale per definire le professioni paramediche e le prestazioni mediche attinenti a tali professioni ai fini dell'esenzione da esso prevista. Tuttavia, gli Stati membri debbono, nell'esercizio di tale potere discrezionale, rispettare l'obiettivo perseguito dalla detta disposizione, consistente nel garantire che l'esenzione si applichi unicamente a prestazioni fornite da persone in possesso delle qualifiche professionali richieste, nonché il principio di neutralità fiscale.

Una normativa nazionale che esclude la professione di psicoterapeuta dalla definizione delle professioni paramediche contrasta con l'obiettivo ed il principio suddetti soltanto nel caso in cui — ciò che spetta al giudice del rinvio verificare — i trattamenti psicoterapeutici siano esentati dall'IVA qualora vengano effettuati da psichiatri, da psicologi o da appartenenti a qualsiasi altra professione medica o paramedica, malgrado che i medesimi trattamenti, eseguiti da psicoterapeuti, possano essere considerati come di qualità equivalente tenuto conto delle qualifiche professionali di questi ultimi.

Una normativa nazionale che esclude talune attività mediche specifiche esercitate da fisioterapisti, quali i trattamenti attinenti alla diagnosi dei campi di disturbo, dalla definizione di tale professione paramedica contrasta con l'obiettivo ed il principio suddetti soltanto nel caso in cui — ciò che spetta al giudice del rinvio verificare — i detti trattamenti siano esentati dall'IVA qualora vengano effettuati da medici o da dentisti, malgrado che i medesimi trattamenti, eseguiti da fisioterapisti, possano essere considerati come di qualità equivalente tenuto conto delle qualifiche professionali di questi ultimi.


(1)  GU C 6 del 8.1.2005.


17.6.2006   

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C 143/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia) — Agip Petroli SpA/Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Causa C-456/04) (1)

(Cabotaggio marittimo - Regolamento (CEE) n. 3577/92 - Legge applicabile agli equipaggi di navi di stazza superiore alle 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggio con le isole - Nozione di «viaggio che segue o precede» il viaggio di cabotaggio)

(2006/C 143/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Agip Petroli SpA

Convenuti: Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Interpretazione dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7) — Legge applicabile agli equipaggi di navi di stazza superiore alle 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggio con le isole — Nozione di «viaggio che segue o precede un viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato»

Dispositivo

La nozione di «viaggio che segue o precede» il viaggio di cabotaggio, di cui all'art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), comprende, in linea di principio, ogni viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato, a prescindere dalla presenza di un carico a bordo. Tuttavia, non possono essere ammessi viaggi senza carico a bordo effettuati abusivamente allo scopo di aggirare le norme previste dal regolamento n. 3577/92. L'accertamento dell'esistenza di una pratica abusiva richiede, da un lato, che il viaggio internazionale in zavorra, nonostante l'applicazione formale delle condizioni di cui all'art. 3, n. 3, del detto regolamento, abbia come risultato che l'armatore fruisca, per tutte le questioni relative all'equipaggio, dell'applicazione delle norme dello Stato di bandiera in spregio dell'obiettivo dell'art. 3, n. 2, del medesimo regolamento, il quale consiste nel consentire l'applicazione delle norme dello Stato ospitante a tutte le questioni relative all'equipaggio nel caso del cabotaggio insulare. D'altro lato, deve altresì risultare da un insieme di elementi oggettivi che lo scopo essenziale di tale viaggio internazionale in zavorra è quello di evitare l'applicazione dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 3577/92, a vantaggio di quella del n. 3 del medesimo articolo.


(1)  GU C 19 del 22.1.2005.


17.6.2006   

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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch) — L.H. Piatkowski/Inspecteur van de Belastingdienst — grote ondernemingen Eindhoven

(Causa C-493/04) (1)

(Libera circolazione dei lavoratori - Previdenza sociale - Persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma in due diversi Stati membri - Soggezione alla legislazione in materia di previdenza sociale di ciascuno di tali Stati - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 14 quater, lett. b), e allegato VII - Contributo previdenziale applicato agli interessi corrisposti da una società con sede in uno Stato membro ad una persona residente in un altro Stato membro)

(2006/C 143/27)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

Parti nella causa principale

Ricorrente: L.H. Piatkowski

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst — grote ondernemingen Eindhoven

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te 's-Hertogenbosch –Interpretazione dell'art. 14 quater, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), nonché del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata del regolamento n. 118/97 — Applicazione dell'art. 14 quater, lett. b), in combinato disposto con l'allegato VII, punto 1 — Previdenza sociale — Simultaneo assoggettamento alla normativa di due Stati membri

Dispositivo

Gli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE), relativi rispettivamente alla libera circolazione dei lavoratori e alla libertà di stabilimento, e l'art. 14 quater, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla legislazione neerlandese che include nella base di calcolo dei contributi sociali interessi come quelli versati nel caso di specie da una società con sede nei Paesi Bassi ad un cittadino neerlandese residente in Belgio e soggetto, in applicazione del detto regolamento e tenuto conto della natura delle sue attività lavorative, alle legislazioni in materia di previdenza sociale di ambedue gli Stati.


(1)  GU C 31 del 5.2.2005.


17.6.2006   

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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 30 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) — A.C. Smits-Koolhoven/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-495/04) (1)

(Direttiva 95/59 - Imposta sul consumo dei tabacchi lavorati - Sigarette a base di erbe - Funzione esclusivamente medica)

(2006/C 143/28)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: A.C. Smits-Koolhoven

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) — Direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dell'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40) — Art. 7, n. 2 — Sigarette medicinali — Funzione esclusivamente medica — Fini terapeutici o profilattici

Dispositivo

L'art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dalle imposte sul volume di affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, dev'essere interpretato nel senso che le sigarette senza tabacco non contenenti sostanze aventi un effetto medico ma presentate e commercializzate come ausilio per coloro che intendono smettere di fumare, non hanno una «funzione esclusivamente medica» ai sensi del secondo comma di tale disposizione.


(1)  GU C 31 del 5.2.2005.


17.6.2006   

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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 febbraio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht) — Ergün Torun/Stadt Augsburg

(Causa C-502/04) (1)

(Associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Figlio maggiorenne di un lavoratore turco che ha conseguito una formazione professionale nello Stato membro ospitante - Condanna penale - Incidenza sul diritto di soggiorno)

(2006/C 143/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ergün Torun

Convenuta: Stadt Augsburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione degli artt. 6, 7 e 14 della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80 — Cittadino turco, familiare di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, che è stato condannato ad una pena privativa della libertà personale di tre anni, senza sospensione condizionale — Perdita del diritto di soggiorno

Dispositivo

Il figlio maggiorenne di un lavoratore migrante turco che eserciti legalmente un'attività lavorativa in uno Stato membro da più di tre anni, il quale abbia conseguito una formazione professionale in tale Stato e soddisfi i requisiti di cui all'art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito con l'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, perde il diritto di soggiorno, derivante dal diritto di rispondere a qualsiasi offerta d'impiego conferito dalla detta disposizione, soltanto nei casi previsti nell'art. 14, n. 1, di tale decisione o qualora lasci il territorio dello Stato membro ospitante per un periodo non trascurabile e senza giustificati motivi.


(1)  GU C 31 del 5.2.2005.


17.6.2006   

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C 143/17


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 30 marzo 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative) — Cynthia Mattern e Hajrudin Cikotic/Ministre du Travail et de l'Emploi

(Causa C-10/05) (1)

(Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Familiari - Diritto del cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario, ad accedere ad un'attività subordinata - Presupposti)

(2006/C 143/30)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Cynthia Mattern e Hajrudin Cikotic

Convenuto: Ministre du Travail et de l'Emploi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour administrative — Interpretazione dell'art. 39 del Trattato CE e del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Cittadino di uno Stato terzo, coniuge di una cittadina di uno Stato membro, che desidera essere esentato dall'obbligo del permesso di lavoro da parte di tale Stato membro — Coniuge cittadino comunitario che ha effettuato una formazione ed un tirocinio professionale in un altro Stato membro

Dispositivo

In una situazione come quella di cui alla causa principale, l'art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434, non conferisce al cittadino di uno Stato terzo il diritto di accedere ad un'attività subordinata in uno Stato membro diverso da quello in cui il suo coniuge, cittadino comunitario che si sia avvalso del proprio diritto alla libera circolazione, svolge o ha svolto un'attività subordinata.


(1)  GU C 69 del 19.3.2005.


17.6.2006   

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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam) — Kawasaki Motors Europe NV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

(Causa C-15/05) (1)

(Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione di materiale da trasporto - Trattori - Autovetture e veicoli destinati principalmente al trasporto delle persone - Regolamento (CE) n. 2518/98 - Portata del punto 5 della tabella allegata - Invalidità)

(2006/C 143/31)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti nella causa principale

Ricorrente: Kawasaki Motors Europe NV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Amsterdam — Validità del regolamento (CE) della Commissione 23 novembre 1998, n. 2518, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 315, pag. 3) — Veicoli nuovi (all terrain) concepiti per la spinta e il traino di altre macchine, attrezzi o carichi, considerati idonei al trasporto di persone — Classificazione tariffaria — Voce 87 03 21 e voce 87 01 90

Dispositivo

1)

Il punto 5 della tabella contenuta all'allegato del regolamento (CE) della Commissione 23 novembre1998, n. 2518, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, menzionando per i veicoli descritti nella sottovoce 8703 21 10 della nomenclatura combinata una capacità di traino di carichi di peso almeno tre volte superiore al loro stesso peso, diversa da quella contenuta nel parere di classificazione del Comitato del sistema armonizzato 1999, e estendendo così la portata della voce riguardante i veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone è invalido.

2)

I veicoli nuovi fuoristrada a quattro ruote che dispongono di un solo sedile, sono muniti di un sistema direzionale di tipo Ackerman azionato mediante manubrio e dotati di un dispositivo di aggancio, e le cui caratteristiche tecniche consentono loro la spinta di pesi almeno due volte superiori al loro stesso peso devono essere classificati alla sottovoce 8701 90 della detta nomenclatura. Spetta al Gerechtshof te Amsterdam di procedere alla classificazione dei detti veicoli nelle sottovoci corrispondenti alla potenza del loro motore.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005.


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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg) — Elfering Export GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-27/05) (1)

(Restituzioni all'esportazione - Condizione sostanziale - Regolamento (CE) n. 800/1999 - Carne bovina - Assenza di prova dell'origine dei prodotti - Applicabilità delle sanzioni)

(2006/C 143/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nella causa principale

Ricorrente: Elfering Export GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg (Germania) — Interpretazione degli artt. 5, n. 4, e 51, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11) — Indicazione, nella dichiarazione di esportazione, dell'origine comunitaria dei prodotti — Assenza di prova dell'origine dei prodotti — Applicabilità di sanzioni

Dispositivo

La dichiarazione dell'origine comunitaria di un prodotto che costituisce oggetto di una domanda di restituzione, contenuta nella dichiarazione di esportazione, rientra nelle informazioni che devono essere fornite sotto pena di sanzione in forza del combinato disposto degli artt. 51, n. 2, e 5, n. 4, del regolamento della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005.


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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Gravenhage) — Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)/Staat der Nederlanden

(Causa C-124/05) (1)

(Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 93/104/CE - Diritto alle ferie annuali retribuite - Compensazione finanziaria per il mancato godimento del periodo minimo di ferie annuali retribuite)

(2006/C 143/33)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te 's-Gravenhage

Parti nella causa principale

Ricorrente: Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

Convenuto: Staat der Nederlanden

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te 's-Gravenhage — Interpretazione dell'art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18) — Compatibilità con una disposizione nazionale che prevede la possibilità di convenire per iscritto, nel corso della durata del contratto di lavoro, la concessione di un compenso finanziario l'anno successivo per mancato godimento del minimo di ferie annuali.

Dispositivo

L'art. 7 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, deve essere interpretato nel senso che osta a che una disposizione nazionale consenta, in costanza del contratto di lavoro, che i giorni di ferie annuali ai sensi dell'art. 7, n. 1, non goduti nel corso di un dato anno siano sostituiti da un'indennità finanziaria nel corso di un anno successivo.


(1)  GU C 155 del 25.6.2005.


17.6.2006   

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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation) — Levi Strauss & Co./Casucci SpA

(Causa C-145/05) (1)

(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 1, lett. b) - Momento rilevante per la valutazione del rischio di confusione tra un marchio ed un segno simile - Perdita della capacità distintiva dovuta al comportamento del titolare del marchio dopo che il marchio ha iniziato ad essere utilizzato)

(2006/C 143/34)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nella causa principale

Ricorrente: Levi Strauss & Co.

Convenuta: Casucci SpA

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Cour de cassation (Belgio) — Interpretazione dell'art. 5 della direttiva 89/104/CEE: prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU L 40, pag. 1) — Momento rilevante ai fini della valutazione del rischio di confusione tra un marchio ed un segno simile — Perdita di capacità distintiva dovuta al comportamento del titolare del marchio successivamente al momento in cui ha avuto inizio l'uso del segno

Dispositivo

1)

L'art. 5, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa va interpretato nel senso che, per determinare la portata della tutela di un marchio regolarmente acquisito in funzione della sua capacità distintiva, il giudice deve prendere in considerazione la percezione del pubblico interessato nel momento in cui il segno, l'uso del quale lede il suddetto marchio, ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione.

2)

Allorché il giudice competente constati che il segno di cui trattasi costituiva una lesione del marchio nel momento in cui ha iniziato ad essere utilizzato, spetta a tale giudice adottare le misure che si rivelano le più appropriate, date le circostanze della fattispecie, a garantire il diritto del titolare del marchio fondato sull'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104, potendo includere tali misure, in particolare, l'ingiunzione di cessare l'utilizzazione del suddetto segno.

3)

Non deve disporsi la cessazione dell'uso del segno di cui trattasi allorché si sia constatato che il suddetto marchio ha perduto la sua capacità distintiva, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, di modo che esso è divenuto una generica denominazione ai sensi dell'art. 12, n. 2, della direttiva 89/104 e che il suo titolare è quindi decaduto dai suoi diritti.


(1)  GU C 132 del 28.5.2005.


17.6.2006   

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C 143/20


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-180/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/100/CEE) - Diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale - Diritto di prestito da parte di istituzioni pubbliche - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2006/C 143/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: W.Wils, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: S.Schreiner, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1 e 5 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61)

Dispositivo

1)

Il Granducato di Lussemburgo, non applicando le disposizioni sul diritto di prestito da parte di istituzioni pubbliche di cui alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 1 e 5 di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 171 del 9.7.2005.


17.6.2006   

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Ordinanza della Corte 21 novembre 2005 — SNF SAS/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-482/04 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Direttiva riguardante i prodotti cosmetici - Restrizioni all'utilizzo di poliacrilamidi nella composizione dei prodotti cosmetici)

(2006/C 143/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: SNF SAS (rappresentanti: sigg. K. Van Maldegem e C. Mereu, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis e A. Caeiros, agenti)

Oggetto

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 6 settembre 2004, causa T-213/02, SNF/Commissione, che ha dichiarato irricevibile una domanda di annullamento parziale della ventiseiesima direttiva della Commissione 15 aprile 2002, 2002/34/CE, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 102, pag. 19)

Dispositivo

1)

Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2)

La SNF SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 19 del 22.01.2005.


17.6.2006   

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C 143/21


Ricorso proposto il 9 maggio 2005 dal sig. Carlos Correia de Matos avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 23 febbraio 2005, causa T-454/04, Carlos Correia de Matos/Commissione

(Causa C-200/05 P)

(2006/C 143/37)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Carlos Correia de Matos (rappresentante: C. Correia de Matos)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Con ordinanza 16 marzo 2006, la Corte di giustizia (Quinta Sezione) ha dichiarato il ricorso irricevibile.


17.6.2006   

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C 143/21


Ricorso proposto il 13 gennaio 2006 da Les Éditions Albert René SARL avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 27 ottobre 2005, causa T-336/03, Les Éditions Albert René SARL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-16/06 P)

(2006/C 143/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Les Éditions Albert René SARL (rappresentante: sig. J. Pagenberg, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Orange A/S

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 27 ottobre 2005 nella causa T-336/03;

annullare la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI 14 luglio 2003, pratica R 559/2002-4;

respingere la domanda di registrazione di MOBILIX n. 671396 per tutti i beni e servizi relativamente ai quali è stata richiesta;

condannare l'UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e dinanzi alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado viola l'art. 63 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94») e i principi generali di cui al diritto amministrativo e processuale comunitario in quanto si è in essa concluso, contrariamente all'impugnata decisione della commissione di ricorso, che i marchi in conflitto, OBELIX e MOBILIX, non sono simili, adottando in tal modo, a detrimento della ricorrente, una decisione su una questione che non è stata debitamente formulata ed eccedendo conseguentemente la competenza del Tribunale di primo grado nell'ambito del controllo della decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI in una fattispecie come quella in oggetto.

La ricorrente adduce inoltre che il Tribunale di primo grado, anche se fosse stato legittimato a decidere in merito alla questione sulla somiglianza dei marchi in conflitto a sfavore della ricorrente, ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 avendo applicato erronei criteri giuridici laddove ha stabilito che i marchi in conflitto, OBELIX e MOBILIX, non sono simili e altresì che alcuni dei beni e servizi confliggenti sono simili, mentre altri non lo sono.

La ricorrente sostiene altresì che il Tribunale di primo grado è incorso in una violazione dell'art. 74 del regolamento n. 40/94 avendo negato che il marchio OBELIX fosse noto e dotato di un importante carattere distintivo.

Secondo la ricorrente inoltre il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 63 del regolamento n. 40/94 e il suo regolamento di procedura per il fatto di aver dichiarato irricevibile il ricorso della ricorrente dinanzi al suddetto Tribunale diretto all'annullamento dell'impugnata decisione della commissione di ricorso con la motivazione che l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non era applicabile alla fattispecie di cui trattasi.

La ricorrente adduce altresì che il Tribunale di primo grado è incorso in una violazione degli artt. 44 e 48 del suo regolamento di procedura avendo dichiarato irricevibile la domanda, presentata in subordine all'udienza, di rinvio della causa, da parte del Tribunale, alla commissione di ricorso affinché fosse consentito alla ricorrente di dimostrare la notorietà del marchio OBELIX.

La ricorrente sostiene infine che il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 63 del regolamento n. 40/94 e il suo regolamento di procedura, in particolare l'art. 135, n. 4, avendo dichiarato irricevibili alcuni documenti presentati al Tribunale di primo grado.


17.6.2006   

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C 143/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret, con ordinanza depositata il 16 marzo 2006, nella causa Olicom A/S contro Skatteministeriet

(Causa C-142/06)

(2006/C 143/39)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parte nella causa principale

Ricorrente: Olicom A/S.

Convenuto: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'allegato 1 al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987 n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3009/95, debba essere interpretato nel senso che schede per rete e modem combinate come quelle di cui trattasi nella causa principale debbano essere classificate, dopo il 1o gennaio 1996, come macchine per l'elaborazione dell'informazione nella voce 8471 o come apparecchi per la comunicazione nella voce 8517.

Si chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione se la nozione di «specifica funzione» di cui alla nota 5 E del capitolo 84 come formulata nel regolamento n. 3009/95 debba essere interpretata nel senso che dev'essere effettuata una classificazione in una voce diversa dalla voce 8471 sulla base della presenza di una funzione (WAN), o se si ponga la questione se si proceda ad una classificazione del prodotto in una voce diversa dalla voce 8471 solo nella misura in cui la funzione (WAN) possa operare indipendentemente da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.

2)

Qualora la Corte di giustizia delle Comunità europee riconosca che la funzione WAN nelle schede per rete e modem combinate svolge una specifica funzione, si chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sul se, ove ciò sia rilevante per la classificazione, la principale funzione del prodotto possa essere considerata la funzione LAN.


17.6.2006   

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C 143/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallaCommissione tributaria di secondo grado di Trento il 17 marzo 2006 — Fendt Italiana Srl/Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

(Causa C-145/06)

(2006/C 143/40)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria di secondo grado di Trento

Parti nella causa principale

Ricorrente: Fendt Italiana Srl

Convenuta: Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

Questione pregiudiziale

Se il regime fiscale di cui all'art. 62 del decreto legislativo n. 504/95 sia compatibile con la direttiva n. 2003/96 (1) CE che ha ristrutturato il quadro comunitario complessivo per la tassazione dei prodotti energetici laddove questi sono impiegati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o combustibile per riscaldamento.


(1)  GU L 283, p. 51


17.6.2006   

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C 143/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallaCommissione tributaria di secondo grado di Trento il 17 marzo 2006 — Fendt Italiana Srl/Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

(Causa C-146/06)

(2006/C 143/41)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria di secondo grado di Trento

Parti nella causa principale

Ricorrente: Fendt Italiana Srl

Convenuta: Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

Questione pregiudiziale

Se il regime fiscale di cui all'art. 62 del decreto legislativo n. 504/95 sia compatibile con la direttiva n. 2003/96 (1) CE che ha ristrutturato il quadro comunitario complessivo per la tassazione dei prodotti energetici laddove questi sono impiegati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o combustibile per riscaldamento.


(1)  GU L 283, p. 51


17.6.2006   

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C 143/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, Quinta Sezione, il 20 marzo 2006 — SECAP SpA/Comune di Torino

(Causa C-147/06)

(2006/C 143/42)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: SECAP SpA

Convenuti: Comune di Torino e.a.

Questioni pregiudiziali

1)

«Se la regola stabilita dal paragrafo 4 dell'art. 30 della Direttiva 93/37/CEE (1), o quella analoga recata dai paragrafi 1 e 2 dell'art. 55 della Direttiva 2004/18/CE (2) (laddove ritenuto quest'ultimo il parametro normativo rilevante), secondo cui, qualora le offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poterle rifiutare, ha l'obbligo di richiedere, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e di verificare detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite, enunci, o no, un principio fondamentale del diritto comunitario».

2)

In caso di risposta negativa al precedente quesito, «se la regola stabilita dal paragrafo 4 dell'art. 30 della Direttiva 93/37/CEE, o quella analoga recata dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 55 della Direttiva 2004/18/CE (laddove ritenuto quest'ultimo il parametro normativo rilevante), secondo cui, qualora le offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poterle rifiutare, ha l'obbligo di richiedere, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e di verificare detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite, pur non presentando le caratteristiche di un principio fondamentale del diritto comunitario, sia, o no, un corollario implicito o un principio derivato del principio di concorrenza, considerato in coordinamento con quelli della trasparenza amministrativa e della non discriminazione in base alla nazionalità, e se, quindi, come tale, esso sia dotato, o no, d'immediata vincolatività e di forza prevalente sulle normative interne eventualmente difformi, dettate dagli Sati membri per disciplinare gli appalti di lavori pubblici esulanti dal campo di diretta applicabilità del diritto comunitario».


(1)  GU L 199, p. 54

(2)  GU L 134, p. 114


17.6.2006   

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C 143/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 27 marzo 2006 — International Mail Spain, S.L./Administración del Estado — Correos

(Causa C-162/06)

(2006/C 143/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo (Spagna).

Parti nella causa principale

Ricorrente: International Mail Spain, S.L.

Convenuto: Administración del Estado — Correos.

Questioni pregiudiziali

«Se l'art. 7. n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE (1), concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, che autorizza gli Stati membri a includere tra i servizi postali riservati la posta transfrontaliera, consenta a tali Stati membri di fissare la detta riserva solo qualora ritengano che, in mancanza di essa, sia in pericolo l'equilibrio finanziario del prestatore del servizio universale o, al contrario, possano mantenerla anche in virtù di altre considerazioni, tra cui quelle di opportunità, in considerazione della situazione generale del settore postale, compresa quella relativa al grado di liberalizzazione di tale settore esistente al momento in cui si istituisce la riserva».


(1)  GU L 15 del 21 gennaio 1998, pag. 14.


17.6.2006   

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C 143/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi il 29 marzo 2006 — Ceramika Paradyż Sp. z o.o/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Causa C-168/06)

(2006/C 143/44)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Parte/i nella causa principale

Ricorrente: Ceramika Paradyż Sp. z o.o

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 2, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1976, 67/227/CEE (1) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari in combinato disposto con gli artt. 2, 10, n. 1, lett. a) e 10, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (2) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme escluda la possibilità per gli Stati membri di imporre al soggetto passivo dell'IVA l'obbligo di pagare un debito d'imposta supplementare pari al 30 % della riduzione eccessiva del debito stesso o al 30 % dell'importo dell'aumento eccessivo, indicato dal soggetto passivo, del rimborso della differenza fiscale o del rimborso dell'imposta pagata o dell'aumento eccessivo del maggior importo rispetto al dovuto dell'imposta pagata da riportare al successivo periodo di liquidazione qualora risulti accertato che il soggetto passivo:

a)

ha indicato nella dichiarazione fiscale presentata un importo del debito d'imposta più basso dell'importo dovuto o

b)

ha indicato nella dichiarazione fiscale un importo del rimborso della differenza fiscale o del rimborso dell'imposta pagata superiore all'importo dovuto o

c)

ha indicato nella dichiarazione fiscale una differenza tra l'importo dell'imposta pagata e l'importo dell'imposta dovuta da riportare al mese successivo o

d)

ha indicato nella dichiarazione fiscale e percepito l'importo del rimborso della differenza fiscale o l'importo del rimborso dell'imposta pagata, mentre avrebbe dovuto indicare l'importo del debito d'imposta da pagare all'amministrazione finanziaria o

e)

non ha presentato dichiarazione fiscale né ha pagato l'importo del debito d'imposta;

2)

Se le «misure particolari» ai sensi dell'art. 27, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio, in considerazione del loro carattere e della loro finalità, possano consistere nella possibilità di imporre al soggetto passivo dell'IVA un debito d'imposta supplementare, fissato con decisione di un'autorità tributaria, qualora si constati il fatto obiettivo della dichiarazione da parte del soggetto passivo di un importo troppo basso del debito stesso o un importo troppo elevato del rimborso della differenza fiscale o un importo troppo elevato del rimborso dell'imposta pagata.


(1)  GU n. 71 del 14.4.1967, pag. 1301.

(2)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.


17.6.2006   

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C 143/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli il 30 marzo 2006 Giuseppina Montoro, Michelangelo Liguori/Beth Israel Deaconess Medical Center

(Causa C-170/06)

(2006/C 143/45)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Giuseppina Montoro, Michelangelo Liguori

Convenuto: Beth Israel Deaconess Medical Center

Questione pregiudiziale

Interpretazione dell'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles per stabilire se, al di fuori dei casi di danni plurimi, il criterio del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto possa o meno valere a radicare la giurisdizione anche del giudice del luogo in cui il danneggiato abbia acquisito consapevolezza dell'esistenza di un danno riconducibile ad una condotta verificatasi in altro stato.


17.6.2006   

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C 143/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria regionale di Genova il 3 aprile 2006 Agrover srl/Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

(Causa C-173/06)

(2006/C 143/46)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria regionale di Genova

Parti nella causa principale

Ricorrente: Agrover srl

Convenuta: Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 216 del Codice Doganale Comuniario (Regolamento CEE n. 2913/92 (1) del 12 ottobre 1992) possa trovare applicazione nel caso in cui una merce comunitaria (riso) previamente esportata, in regime di Perfezionamento Attivo con certificato EUR1, verso un paese terzo (con il quale vige un Trattato doganale preferenziale), dia luogo all'applicazione dei diritti doganali di importazione al momento della successiva reimportazione a reintegro della stessa merce (equivalente) da un paese terzo c.d. «non accordista»;

2)

Se nel caso di mancato prelievo dei diritti ex art. 216 del C.D.C. contestualmente all'importazione a reintegro, la Dogana possa successivamente richiederli e non si integri invece la fattispecie esentiva di cui al successivo art. 220.


(1)  GU L 302, pag. 1


17.6.2006   

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C 143/25


Ricorso presentato il 4 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-177/06)

(2006/C 143/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: F. Castillo de la Torre, agente)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le misure necessarie per conformarsi al disposto degli artt. 2 e 3 delle decisioni della Commissione 20 dicembre 2001, relative al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava, Vizcaya e Guipúzcoa, C (2001) 4448 def. (1), C (2001) 4478 def. (2) e C (2001) 4475 def. (3) o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione in conformità a quanto disposto dall'art. 4, il Regno di Spagna è venuta meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali decisioni e del Trattato CE.

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine stabilito dall'art. 4 delle decisioni affinché il Regno di Spagna comunicasse le misure di esecuzione è scaduto il 1o marzo 2002 senza che la Commissione abbia ricevuto alcuna comunicazione in proposito.


(1)  GU L 77 del 24 marzo 2003, pag. 1.

(2)  GU L 40 del 14 febbraio 2003, pag. 11.

(3)  GU L 17 del 22 gennaio 2003, pag. 20.


17.6.2006   

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C 143/26


Ricorso presentato il 5 aprile 2006 — Commissione/Estonia

(Causa C-178/06)

(2006/C 143/48)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Commissione dell'Unione europea (rappresentanti: K. Simonsson e E. Randvere)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non comunicando le disposizioni necessarie alla trasposizione nel diritto nazionale della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE (che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità) (1), la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi di tale direttiva;

condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale è scaduto il 31 dicembre 2002.


(1)  GU L 176, pag. 21.


17.6.2006   

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C 143/26


Ricorso presentato il 5 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-179/06)

(2006/C 143/49)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che, avendo il Comune di Altamura e la Regione Puglia approvato, a partire dal dicembre 2000, una modifica di piano urbanistico costituita da una serie di interventi di edilizia industriale suscettibili di avere un impatto significativo nella ZPS e SICp IT 9120007 Murgia Alta senza effettuare una previa procedura di valutazione dell'incidenza almeno per quanto riguarda gli impatti sulla ZPS, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dal combinato disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, e 7 della direttiva 92/43/CEE (1)

condannare la Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti

La modifica di piano urbanistico circa le installazioni ricadenti all'interno della ZPS e SICp IT 912007 Murgia Alta non ha fatto oggetto di un'opportuna valutazione di incidenza sul sito, come previsto invece dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.

Le deliberazioni del Comune di Altamura e della Giunta regionale, che hanno approvato tale modifica di piano urbanistico, sono state rilasciate in contrasto con la disposizione comunitaria summenzionata, in quanto, pur essendo tale modifica suscettibile di aver un impatto significativo sulla ZPS e SICp IT 9120007 Murgia Alta, essa non ha fatto oggetto di una procedura di valutazione di incidenza.

La motivazione per cui tale valutazione non è stata fatta è in chiaro contrasto con la normativa comunitaria. Il motivo è infatti che gli interventi avevano dimensioni inferiori alle soglie stabilite dalle normative interne di recepimento delle direttive 85/337/CEE, modificata (2), e 92/43/CEE. Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE assoggetta «qualsiasi piano o progetto» che possa avere incidenze significative sul sito, all'obbligo di valutazione di incidenza e non limita l'applicabilità di questo obbligo ad una lista di progetti aventi dimensioni superiori a soglie predeterminate.


(1)  GU L 206, p. 7

(2)  GU L 175, p. 40


17.6.2006   

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C 143/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative il 10 aprile 2006 — Stato del Granducato di Lussemburgo/Hans Ulrich Lakebrinck e Katrin Peters-Lakebrinck

(Causa C-182/06)

(2006/C 143/50)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti nella causa principale

Ricorrente: Stato del Granducato di Lussemburgo

Convenuto: Hans Ulrich Lakebrinck e Katrin Peters-Lakebrinck

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 39 CE vada interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella istituita nel Granducato di Lussemburgo dall'art. 157ter LIR, ai sensi della quale un cittadino comunitario, non residente lussemburghese, che percepisce, da fonte lussemburghese, redditi da lavoro dipendente che costituiscono la parte essenziale delle sue risorse imponibili, non può far valere i suoi redditi da locazione negativi relativi ad immobili non occupati personalmente, situati in un altro Stato membro, ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta applicabile ai suoi redditi di fonte lussemburghese.


17.6.2006   

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C 143/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München, il 13 aprile 2006 — RUMA GmbH contro Oberfinanzdirektion Nürnberg

(Causa C-183/06)

(2006/C 143/51)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ruma GmbH

Convenuta: Oberfinanzdirektion Nürnberg

Questioni pregiudiziali

Se la Nomenclatura combinata (NC), nella versione di cui all'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), debba essere interpretata nel senso che vanno classificate nella voce 8538 le tastiere (keypads) che presentano sulla parte inferiore spine di contatto non conduttive.


(1)  GU L 281, p. 1.


17.6.2006   

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C 143/28


Ricorso presentato il 4 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica Ceca

(Causa C-203/06)

(2006/C 143/52)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Walkerová e H. Støvlbæk)

Convenuta: Repubblica Ceca

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (1), o in ogni caso non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica ceca è venuta meno all'obbligo per essa derivante dall'art. 44 di tale direttiva;

condannare la Repubblica Ceca alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 30 aprile 2004.


(1)  Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1)


17.6.2006   

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C 143/28


Ricorso presentato il 4 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica Ceca

(Causa C-204/06)

(2006/C 143/53)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Walkerová e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica Ceca

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (1), o in ogni caso non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica ceca è venuta meno all'obbligo per essa derivante dall'art. 24 di tale direttiva;

condannare la Repubblica Ceca alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 30 aprile 2004.


(1)  GU L 233, pag. 1


17.6.2006   

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C 143/28


Ordinanza del presidente della Corte 1o dicembre 2005 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-294/03) (1)

(2006/C 143/54)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


17.6.2006   

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C 143/29


Ordinanza del presidente della Corte 14 novembre 2005 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-526/03) (1)

(2006/C 143/55)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004.


17.6.2006   

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C 143/29


Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 15 dicembre 2005 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Hørsholm) — Anklagemyndighedden/Steffen Ryborg

(Causa C-279/04) (1)

(2006/C 143/56)

Lingua processuale: il danese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 228 dell'11.9.2004.


17.6.2006   

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C 143/29


Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 14 dicembre 2005 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln) — mdm Versandservice GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-352/04) (1)

(2006/C 143/57)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


17.6.2006   

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C 143/29


Ordinanza del presidente della Corte 7 settembre 2005 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-87/05) (1)

(2006/C 143/58)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 93 del 16.4.2005.


17.6.2006   

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C 143/29


Ordinanza del presidente della Corte 5 dicembre 2005 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-126/05) (1)

(2006/C 143/59)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 132 del 20.5.2005.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17.6.2006   

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C 143/30


Sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 aprile 2006 — Angeletti/Commissione

(Causa T-394/03) (1)

(Pubblico impiego - Previdenza sociale - Malattia professionale - Esposizione all'amianto - Rifiuto di riconoscere l'origine professionale della malattia - Obbligo di statuire entro un termine ragionevole - Danno morale)

(2006/C 143/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Flavia Angeletti (Nizza, Francia) [rappresentanti: inizialmente K. Devolvé e J. Iturriagagoitia Bassas, avvocati, poi J. Iturriagagoitia Bassas]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti]

Oggetto della causa

In particolare, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 ottobre 2003 che ha rifiutato di riconoscere l'origine professionale della malattia di cui la ricorrente soffre a seguito della sua asserita esposizione all'amianto, una domanda di annullamento del parere della commissione medica in proposito, una domanda di annullamento della decisione della Commissione che ha posto a carico della ricorrente una parte delle spese e degli onorari dei membri di tale commissione nonché una domanda di risarcimento volta al pagamento da parte della Commissione di spese e onorari medici.

Dispositivo della sentenza

1)

La Commissione è condannata al pagamento in favore della ricorrente di un risarcimento di EUR 12 000.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese della ricorrente, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004.


17.6.2006   

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C 143/30


Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 aprile 2006 — The International Institute for the Urban Environment/Commissione

(Causa T-74/05) (1)

(«Programma di ricerca e sviluppo tecnologico intitolato “Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI” - Finanziamento comunitario - Artt. 230 CE e 238 CE - Clausola compromissoria - Domanda di annullamento - Ricevibilità»)

(2006/C 143/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The International Institute for the Urban Environment (Delft, Paesi Bassi) (Rappresentante: P. ter Burg, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: L. Ström van Lier, agente, assistita da J. Stuyck, avocat)

Oggetto della causa

Ricorso ai sensi degli artt. 230 CE e 238 CE, relativo alla retribuzione pretesa dal ricorrente nell'ambito dell'esecuzione dei contratti IPS-1999-00016 e IPS-1999-00022, conclusi nel contesto del programma di ricerca e sviluppo tecnologico intitolato «Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI».

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il ricorrente è condannato alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.04.2005


17.6.2006   

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C 143/31


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 4 aprile 2006 — Vischim/Commissione

(Causa T-420/05 R)

(«Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Direttiva 91/414/CEE - Urgenza - Assenza»)

(2006/C 143/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Vischim Srl (Cesano Maderno, Italia) [Rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem]

Resistente: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: B. Doherty, agente]

Oggetto del procedimento

Domanda diretta, da una parte, alla sospensione della direttiva della Commissione 16 settembre 2005, 2005/53/CE, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241, pag. 51) e, dall'altra, all'adozione di taluni provvedimenti provvisori.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


17.6.2006   

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Ricorso presentato il 6 aprile 2006 — Demp Holding/UAMI — BAU HOW (BAUHOW)

(Causa T-106/06)

(2006/C 143/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Demp Holding B. V. (Maastricht, Paesi Bassi) [Rappresentanti: avv.ti R.-D.- Härer, C. Schultze, J. Ossing e C. Weber]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BAU HOW GmbH (Hattersheim/Okriftel, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della divisione di opposizione 28 novembre 2003 e la decisione della quarta commissione di ricorso 31 gennaio 2006 nel procedimento R 92/2004-4;

accogliere l'opposizione e respingere la domanda di marchio, e

condannare l'UAMI a tutte le spese, vale a dire alle spese del procedimento di opposizione, del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: BAU HOW GmbH

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «BAUHOW» per beni e servizi delle classi 7, 8, 11, 19, 20, 36, 37 e 40 (domanda n. 1 740 133).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: il marchio figurativo «BAUHAUS» come marchio registrato nel Benelux n. 570 351 e come marchio internazionale n. 646 757 per beni e servizi delle classi 1, 2, 6-9, 11, 12, 16, 17, 19-21, 25, 27, 31 e 40, nonché la domanda di marchio irlandese n. 2000/03158.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto sussiste rischio di confusione tra i marchi opposti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


17.6.2006   

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C 143/32


Ricorso presentato il 12 aprile 2006 — Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidt Stiftung (VITAL& FIT)

(Causa T-111/06)

(2006/C 143/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Germania) [Rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, T. Melchert e I. Rohr]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania).

Conclusioni della ricorrente:

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Uffico per l'armonizzazione nel mercato interno 16 febbraio 2006 (R 3/2005-2) e

condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «VITAL& FIT» per beni della classe 32 (domanda n. 1 457 951).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Lidl Stiftung & Co. KG.

Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo tedesco «VITAFIT» n. 1 050 163 per beni della classe 32.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: errato esame del merito del ricorso da parte della commissione di ricorso (art. 62, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 (1)); violazione dei diritti della difesa nonché dell'obbligo di motivazione (art. 73 del regolamento n. 40/94); violazione dell'obbligo di tener conto di fatti e elementi di prova prodotti in tempo utile (art. 74 del regolamento n. 40/94); violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto non sussiste rischio di confusione tra i marchi opposti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


17.6.2006   

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C 143/32


Ricorso presentato il 7 aprile 2006 — Fiskeri og Havsbruksnæringens Landsforening e a./ Consiglio

(Causa T-115/06)

(2006/C 143/65)

Lingua processuale: inglese

Parti

Ricorrente(i): Fiskeri og Havsbruksnæringens Landsforening (Oslo, Norvegia), Norske Sjømatbedrifters Landsforening (Trondheim, Norvegia), Salmar Farming AS (Frøya, Norvegia), Hydrotec AS (Kristiansund, Norvegia), Hallvard Lerøy AS (Bergen, Norvegia), Lerøy Midnor AS (Hestika, Norvegia) [Rappresentante(i): avv.ti B. Servais e T.S. Paulsen]

Convenuto(i): Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare il regolamento (CE) del Consiglio 17 gennaio 2006, n. 85, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sono produttori, allevatori ed esportatori norvegesi di salmone ovvero rappresentano le dette società e chiedono l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 17 gennaio 2006, n. 85, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia (1) (in prosieguo: il «regolamento impugnato»), per violazione di diverse disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) (in prosieguo: il «regolamento di base»).

Nel corso del procedimento sfociato nell'adozione del regolamento impugnato, i servizi della Commissione della Comunità europea avevano manifestato il proprio accordo per la sostituzione dei dazi ad valorem con un prezzo massimo all'importazione, confermato dal regolamento impugnato.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti osservano che il campione di produttori/esportatori norvegesi, limitato ai produttori esportatori, ad esclusione degli allevatori non esportatori e degli esportatori non produttori, non era rappresentativo della struttura della filiera norvegese del salmone e non era coerente con precedenti decisioni relative a campioni del mercato norvegese del salmone.

Le ricorrenti sostengono parimenti che la parte convenuta non ha applicato la regola dell'importo inferiore, prevista dall'art. 9, n. 4, del regolamento di base. A loro avviso, il margine medio ponderato di dumping era inferiore al margine medio ponderato di danno, ed anche il prezzo fisso all'importazione ed il dazio fisso avrebbero dovuto essere fissati in base al margine medio ponderato del danno. Con riguardo alla determinazione del prezzo massimo all'importazione senza dumping, le ricorrenti sostengono che il fatto di assumere per la conversione della NOK in EUR il tasso di cambio medio su tre anni, e non quello del periodo dell'indagine, aumenta artificialmente il prezzo minimo all'importazione senza dumping.

Le ricorrenti rilevano inoltre che il prezzo massimo all'importazione dei filetti di salmone non è determinato sulla base di dati rappresentativi, che è stato fissato in violazione dell'art. 3, n. 5, e dell'art. 20 del regolamento di base nonché in violazione dei principi di buona amministrazione, del legittimo affidamento e del diritto alla difesa.

Infine, le ricorrenti sostengono che la valutazione del danno e delle relative cause sia inficiata da errore. In primo luogo, secondo l'analisi del danno su cui si è fondato il convenuto, tutte le importazioni sarebbero state oggetto di dumping, nonostante sia stato accertato che una delle società non aveva praticato dumping. In secondo luogo, la diminuzione apparente del prezzo di vendita medio dell'industria comunitaria risulta dalla conversione della GBP in EUR, ove tutti i produttori comunitari del campione si erano basati sul Regno Unito, e non dalle importazioni. In terzo luogo, il convenuto non ha esaminato sufficientemente gli effetti che l'aumento dei costi di produzione nella Comunità poteva avere sull'industria comunitaria.


(1)  GU L 15, pag. 1

(2)  GU L 56, pag. 1


17.6.2006   

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C 143/33


Ricorso presentato il 13 aprile 2006 — DeTeMedien /UAMI (suchen.de)

(Causa T -117/06)

(2006/C 143/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH (Francoforte, Germania) [Rappresentante(i): J. Fesenmair e I. Gehring, avocats]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

Annullare la decisione 30 gennaio 2006 della prima commissione di ricorso dell'UAMI nel procedimento R 287/2005-1;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: il marchio nominativo «suchen.de» per prodotti e servizi ricompresi nelle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42 (demanda di registrazione n. 3 915 329)

Decisione dell'esaminatore: diniego parziale di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Il marchio di cui si chiede la registrazione possiede un carattere distintivo e non è semplicemente descrittivo; conseguentemente, la sua registrazione non trova ostacolo in alcuno degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2, del regolamento n. 40/94 (1).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


17.6.2006   

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C 143/34


Ricorso presentato il 27 aprile 2006 — MIP METRO/UAMI — MetroRED Telecom (MetroRED)

(Causa T-124/06)

(2006/C 143/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: MetroRED Telecom Group Ltd (Hamilton, Bermuda)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 16 febbraio 2006, nella parte in cui respinge il ricorso, a causa della violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: MetroRED Telecom Group Ltd.

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «MetroRED» per servizi delle classi 35, 38 e 42 — domanda n. 2 189 512

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente

Marchio o segno fatto valere: marchio nazionale figurativo «METRO» per beni e servizi delle classi 1-36 e 38-42

Decisione della divisione di opposizione: parziale rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto dell'impugnazione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto sussiste un rischio di confusione dato che il marchio «MetroRED» è dominato dall'elemento «Metro» che è identico al marchio di opposizione. Secondo la ricorrente, l'ulteriore elemento «RED» è privo di carattere distintivo è non sarà quindi preso in considerazione dal consumatore.


17.6.2006   

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C 143/34


Ricorso presentato il 24 aprile 2006 — Italia/Commissione

(Causa T-126/06)

(2006/C 143/68)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica Italiana (Rappresentante: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Disporre l'annullamento della nota del 13.02.2006 n. 0147 (doc. n.1) della Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi -avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma POR Campania (n. CCI 1999 IT 16 1 PO 007);

Disporre l'annullamento della nota del 21.02.2006, n. 01778 (doc. n.2) della Commissione europea, Direzione Generale Politica regionale -Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi -avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. DOCUP Toscana Ob.2 (N. CCI 2000 IT 16 2 DO 001);

Disporre l'annullamento della nota del 21.02.2006, n. 01780 (doc. n.3) della Commissione europea, Direzione Generale Politica regionale -Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi -avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. DOCUP Ob.2 «Lazio» 2000-2006 (N. CCI 2000 IT 16 2 DO 009);

Disporre l'annullamento della nota della Commissione europea del 03.03.2006, n. 02114 (doc. n.4) della Commissione europea, Direzione Generale Politica regionale -Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi –avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma DOCUP Lombardia (N. CCI 2000 IT 16 2 DO 014);

Disporre l'annullamento della nota della Commissione europea del 31.03.2006, n. 02983 (doc. n.5) della Commissione europea, Direzione Generale Politica regionale -Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi -avente ad oggetto Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto. Rif. Programma POR Sardegna 2000-2006 (N. CCI 1999IT 16 1PO 010);

nonché di tutti gli atti connessi e presupposti, con conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica Italiana contro Commissione.


TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

17.6.2006   

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C 143/36


Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (in seduta plenaria) 26 aprile 2006 — Falcione/Commissione delle Comunità europee

(Causa F-16/05) (1)

(Dipendenti - Nomina - Inquadramento al grado superiore della carriera - Artt. 5 e 31, n. 2, dello Statuto - Spese - Artt. 7, n. 5, dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e 88 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado)

(2006/C 143/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nicola Falcione (Bruxelles, Belgio) [rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: V. Joris e K. Herrmann, agenti]

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 24 marzo 2004, che fissa l'inquadramento definitivo del ricorrente, successivamente ad assunzione, al grado A5, quarto scatto

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 143 dell'11.6.2005 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-132/05 e trasferita al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).


17.6.2006   

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C 143/36


Ricorso presentato il 30 marzo 2006 — Grünheid/Commissione

(Causa F-35/06)

(2006/C 143/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Sabine Grünheid (Overijse, Belgio) [Rappresentante(i): E. Boigelot, avocat]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione 20 luglio 2004, non notificata alla ricorrente, ma di cui la medesima è venuta incidentalmente a conoscenza il 23 giugno 2005, in occasione del rigetto di un altro suo reclamo, presentato con numero di ruolo R/162/05, e di cui ha preso conoscenza il 29 giugno in esito alla propria domanda, nella parte in cui viene definitivamente inquadrata al grado A7, scatto 3, nonché l'annullamento di ogni atto consecutivo e/o relativo;

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 16 dicembre 2005, notificata il 10 gennaio 2006, recante rigetto del reclamo della ricorrente, iscritta a ruolo il 22 settembre 2005 con numero di ruolo R/732/05;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca motivi analoghi a quelli già invocati nel contesto della causa F-101/05 (1), introdotta dalla medesima.


(1)  GU C 10 del 14.1.04, pag. 26 (causa presentata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e registrata con numero di ruolo T-388/05).


17.6.2006   

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C 143/37


Ricorso presentato il 14 aprile 2006 — Irène Bianchi/Fondation européenne pour la formation

(Causa F-38/06)

(2006/C 143/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Irène Bianchi (Torino, Italia) [Rappresentante(i): avv. A. Lucas]

Convenuto(i): Fondazione europea per la formazione professionale

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione della Direttrice della fondazione di non rinnovare il contratto della ricorrente quale agente temporaneo, notificatale con nota del 24 ottobre 2005;

condannare la Fondazione al risarcimento del danno materiale e morale subito dalla ricorrente, oltre interessi legali;

condannare la parte convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, assunta nel 2000 dalla Fondazione con un contratto di agente temporaneo inizialmente concluso per la durata di tre anni e successivamente prorogato sino al 15 aprile 2006, contesta la decisione di non prorogare il suo contratto oltre tale data.

A sostegno del ricorso, essa invoca quattro motivi, di cui il primo attiene alla violazione del principio generale del diritto alla difesa ed all'art. 26 dello Statuto, in quanto le valutazioni negative comunicate dal direttore del dipartimento delle finanze alla Direttrice della Fondazione non sarebbero state né comunicate alla ricorrente né versate nel suo dossier personale.

Il secondo motivo attiene alla violazione dell'obbligo di motivazione conseguente alla decisione del Direttore della Fondazione 26 febbraio 1997, relativa alla proroga dei contratti ed all'art. 25, comma 2, dello Statuto, in quanto la ricorrente non sarebbe stata sufficientemente informata con riguardo ai motivi della decisione impugnata.

Il terzo motivo attiene a diverse violazioni del procedimento fissato con la menzionata decisione 26 febbraio 1997.

Il quarto motivo è attinente a errori manifesti di valutazione in cui sarebbe incorsa la Direttrice della Fondazione con riguardo alla necessità di valutare la ricorrente in considerazione, in particolare, degli incarichi di assistente amministrativo conseguenti alla riforma, al modo in cui la ricorrente avrebbe svolto le sue funzioni, nonché all'interesse del servizio.

A sostegno del ricorso per il risarcimento del danno, la ricorrente fa valere che i profili di illegittimità della decisione impugnata costituirebbero altrettanti errori che hanno provocato e rischiano ancora di provocare nei suoi confronti un grave danno morale e materiale.


17.6.2006   

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C 143/37


Ricorso presentato l'8 aprile 2006 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-40/06)

(2006/C 143/72)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) [Rappresentante: V. Messa, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione implicita con la quale è stata rigettata la domanda datata 1o marzo 2005, inoltrata dal ricorrente all'Autorità Investita del Potere di Nomina (AIPN) al fine di vedersi inviata copia conforme all'originale della lettera di vettura inerente al presunto invio dei propri effetti personali dall'Angola verso l'Italia;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'adozione dell'atto impugnato, la somma di EUR 10 000, ovvero la somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta a detto titolo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ex dipendente di ruolo della Commissione, collocato a riposo in data 30 maggio 2005, ha richiesto a detta istituzione il documento di vettura dei propri effetti personali e dei beni allocati presso la sua dimora in Angola, paese al quale era stato assegnato in qualità di consigliere economico presso la delegazione della Commissione.

Nel maggio 2003, la convenuta disponeva lo sgombero d'autorità dell'alloggio di servizio assegnato al ricorrente, il quale sostiene che i suoi effetti personali siano stati prelevati solo in parte. Con nota 16 maggio 2005, la convenuta informava il ricorrente che i suoi effetti personali e la sua automobile erano stati inviati in Italia e lo invitava a prendere contatto con lo spedizioniere per concordare la consegna.

Con lettera 1o marzo 2005 il ricorrente chiedeva, tra l'altro, un elenco dettagliato di quanto gli sarebbe stato consegnato nonché una copia della lettera di vettura. Tale domanda restava senza risposta, come pure il reclamo introdotto dal ricorrente in data 2 settembre 2005.

Nel suo ricorso, il ricorrente fa valere che la decisione implicita di rigetto del reclamo è illegittima per difetto assoluto di motivazione, violazione di legge, violazione del dovere di sollecitudine, del dovere di trasparenza, del dovere di buona amministrazione, nonché per violazione del principio del neminem laedere.


17.6.2006   

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C 143/38


Ricorso presentato il 21 aprile 2006 — Talvela/Commissione

(Causa F-43/06)

(2006/C 143/73)

Lingua processuale:il francese

Parti

Ricorrente: Tuomo Talvela (Oslo, Norvegia) [Rappresentante: E. Boigelot, avocat]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare il rapporto sull'evoluzione della carriera (REC) del ricorrente per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, nonché la decisione del notatore di appello 31 agosto 2005 che conferma ed approva definitivamente detto REC;

annullare la decisione 25 febbraio 2005 recante un implicito rigetto della domanda del ricorrente, nonché ogni atto consecutivo e/o relativo a tale decisione;

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (AIPN) 11 gennaio 2006, ricevuta il 13 gennaio 2006, recante rigetto del reclamo introdotto dal ricorrente il 23 settembre 2005 e diretto all'annullamento delle decisioni impugnate;

concedere un risarcimento per il danno morale e materiale nonché per il pregiudizio alla carriera valutato ex aequo et bono nell'importo di EUR 4 000, fatte salve le modifiche in corso di procedimento;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce innanzi tutto la violazione degli artt. 25, secondo comma, 26 e 43 dello Statuto, nonché le disposizioni generali d'esecuzione relative all'applicazione dell'art. 43, quali adottate dalla convenuta il 3 marzo 2004, delle norme particolari per i dipendenti assegnati al servizio esterno e della guida per la compilazione del rapporto informativo.

Egli sostiene inoltre che la convenuta ha violato le disposizioni generali d'esecuzione, da essa emanate il 28 aprile 2004, relativamente allo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari.

Egli lamenta poi una violazione delle forme sostanziali di procedura, l'inosservanza dei principi generali del diritto, quali il rispetto dei diritti della difesa, il principio di buon andamento dell'amministrazione ed il dovere di sollecitudine, il principio di parità di trattamento e quelli che impongono all'AIPN di emettere una decisione solo sulla base di motivi legalmente ammissibili, ossia pertinenti e non viziati da errori manifesti di valutazione, di fatto o di diritto.

Il ricorrente sostiene infine che l'AIPN, emanando il rapporto informativo controverso per l'esercizio 2004 nelle condizioni denunciate, ha dato alle disposizioni statutarie e ai principi summenzionati un'attuazione e un'interpretazione manifestamente scorrette. La sua decisione si fonderebbe quindi su motivazioni inesatte sia in fatto che in diritto. Di conseguenza, il ricorrente si troverebbe in una situazione amministrativa discriminatoria e non conforme alle sue aspettative e ai suoi interessi legittimi.


17.6.2006   

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C 143/39


Ricorso presentato il 25 aprile 2006 — Martin Avendano e a./Commissione

(Causa F-45/06)

(2006/C 143/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Javier Martin Avendano e altri [Rappresentante(i): avv.ti S. Rodrigues e A. Jaume]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare il rifiuto dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) di inserire i ricorrenti sull'elenco di dipendenti promossi ai gradi A*10 e B*10 per l'esercizio di promozione 2005, decisioni che risultano implicitamente dall'Informazione amministrativa n. 85-2005 del 23 novembre 2005;

indicare all'APN gli effetti conseguenti all'annullamento delle decisioni impugnate, e in particolare la riqualificazione nel grado dei ricorrenti, a seconda dei casi, nel grado A*10, con effetti retroattivi al 1o marzo 2005, ovvero nel grado B*10, con effetti retroattivi al 1o gennaio 2005;

in subordine, da una parte, chiedere alla parte convenuta di riconoscere i ricorrenti promuovibili, a seconda dei casi, al grado A*10 ovvero al grado B*10 alla loro successiva promozione e, dall'altra, condannarla a risarcire il danno subito dai ricorrenti per non essere stati promossi, a seconda dei casi, al grado A*10 con decorrenza dal 1o marzo 2005, ovvero al grado B*10, con decorrenza dal 1o gennaio 2005;

condannare la parte convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono dipendenti inquadrati nei precedenti gradi A7 o B2. In esito all'entrata in vigore del nuovo Statuto, il loro grado è stato sostituito, rispettivamente, dai gradi A*8 e B*8, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato XIII allo Statuto. Essi ritengono che la loro carriera sia rallentata per il fatto che il nuovo sistema prevede l'inserimento dei gradi ulteriori A*9 e B*9 tra i precedenti gradi A7 (divenuto A*8) e A6 (divenuto A*10) nonché tra i precedenti gradi B2 (divenuto B*8) e B1 (divenuto B*10).

A sostegno del ricorso, fanno valere l'illegittimità dell'applicazione, nei loro confronti, dell'art. 2 dell'Allegato XIII allo statuto, senza alcun provvedimento particolare inteso alla compensazione del danno subito in termini di carriera. La detta eccezione di illegittimità si fonda, anzitutto, sull'esistenza di una violazione del principio di equivalenza tra la precedente e la nuova struttura delle carriere, principio codificato dall'art. 6 dello Statuto. Ai sensi di tale articolo, l'APN avrebbe dovuto ricomprendere i ricorrenti nell'elenco dei dipendenti promossi ai gradi A*10 e B*10 per l'esercizio di promozione 2005.

I ricorrenti ritengono parimenti di aver subito una violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai colleghi dei gradi A7 e B2 promossi precedentemente all'entrata in vigore del nuovo statuto.

Infine, i ricorrenti invocano, da una parte, la violazione del legittimo affidamento indotto, nei loro confronti, dalle assicurazioni del Consiglio e della Commissione quanto al fatto che la nuova struttura delle carriere non avrebbe comportato modifiche in peius delle loro condizioni di lavoro e, dall'altra, la violazione dei diritti acquisiti nonché la sussistenza di uno sviamento di potere.


17.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/39


Ricorso presentato il 4 maggio 2006 — Skareby/Commissione

(Causa F-46/06)

(2006/C 143/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Carina Skareby (Bichkek, Kirghizistan) [Rappresentante(i): avv. ti S. Rodrigues e Y. Minatchy]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 25 gennaio 2006 recante risposta al reclamo della ricorrente, nonché la relazione sullo svolgimento della carriera redatta nei suoi confronti per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004;

attribuire alla ricorrente il risarcimento dei danni professionali, materiali e morali subiti per un importo totale pari, nella parte valutata dalla ricorrente, a EUR 20 000 e, per il resto, secondo la valutazione equitativa del Tribunale;

condannare la Commissione della Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere, anzitutto, il mancato rispetto delle norme relative alla stesura della relazione sullo svolgimento della carriera. L'amministrazione avrebbe violato le norme procedurali fissate dalle Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto, avrebbe commesso errori manifesti di valutazione e sarebbe venuta meno all'obbligo di motivazione.

La ricorrente invoca, inoltre, la violazione del diritto alla difesa, del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione.

Infine, essa sostiene che l'amministrazione è incorsa in uno sviamento di potere e in un uso scorretto delle norme procedurali.


III Informazioni

17.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/41


(2006/C 143/76)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 131 del 3.6.2006

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 121 del 20.5.2006

GU C 108 del 6.5.2006

GU C 96 del 22.4.2006

GU C 86 dell'8.4.2006

GU C 74 del 25.3.2006

GU C 60 dell'11.3.2006

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