ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 133E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
8 giugno 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   (Comunicazioni)

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

SESSIONE 2005-2006

 

Mercoledì 22 giugno 2005

2006/C 133E/1

PROCESSO VERBALE

1

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Ripresa della sessione

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Correzioni di voto delle sedute precedenti

Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Decisioni relative ad alcuni documenti

Composizione del Parlamento

Verifica dei poteri

Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Presentazione di documenti

Storni di stanziamenti

Dichiarazione della Presidenza

Ordine del giorno

Riunione del Consiglio europeo (Bruxelles, 16 e 17 giugno 2005) — Semestre di attività della Presidenza lussemburghese (discussione)

Statuto dei deputati: Modifica della decisione del 4 giugno 2003 (discussione)

Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

Attraversamento delle frontiere da parte delle persone ***I (discussione)

Ricerca sulla sicurezza (discussione)

Società dell'informazione (discussione)

Caso Lloyd's (discussione)

Sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche **II (discussione)

Ordine del giorno della prossima seduta

Chiusura della seduta

ELENCO DEI PRESENTI

12

 

Giovedì 23 giugno 2005

2006/C 133E/2

PROCESSO VERBALE

14

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Apertura della seduta

Benvenuto

Presentazione di documenti

Programma di attività della Presidenza britannica (discussione)

Benvenuto

Programma di attività della Presidenza britannica (seguito della discussione)

Turno di votazioni

Statuto dei deputati: Modifica della decisione del 4 giugno 2003 (votazione)

Composizione del Parlamento

Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Correzioni di voto delle sedute precedenti

Turno di votazioni (seguito)

Immissione sul mercato e uso di sostanze e preparati pericolosi (CMR) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Attraversamento delle frontiere da parte delle persone ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Regolamentazione relativa all'esecuzione del bilancio * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Qualità dei dati statistici concernenti i disavanzi eccessivi * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che ostacolano il processo di pace e víolano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto nella regione sudanese del Darfur * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Violazione dell'embargo sulle armi imposto alla Repubblica democratica del Congo * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Emendamenti al Progetto di bilancio rettificativo 2/2005 (votazione)

Progetto di bilancio rettificativo 2/2005 (votazione)

Sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche **II (votazione)

Tutela degli interessi finanziari della Comunità ***I (votazione)

Accesso all'assistenza esterna della Comunità ***I (votazione)

Piano di ricostituzione dell'ippoglosso nero nell'Atlantico nordoccidentale * (votazione)

Riunione del Consiglio europeo (Bruxelles, 16 e 17 giugno 2005) (votazione)

Caso Lloyd's (votazione)

Ricerca sulla sicurezza (votazione)

Società dell'informazione (votazione)

Dichiarazioni di voto

Correzioni di voto

Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Calendario delle prossime sedute

Interruzione della sessione

ELENCO DEI PRESENTI

24

ALLEGATO I

26

ALLEGATO II

32

TESTI APPROVATI

48

P6_TA(2005)0245Statuto dei deputati: Modifica della decisione del 4 giugno 2003Risoluzione del Parlamento europeo sulla modifica della decisione del 4 giugno 2003 che adotta lo statuto dei deputati al Parlamento europeo (2005/2124(INI))

48

ALLEGATODECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO CHE ADOTTA LO STATUTO DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

49

P6_TA(2005)0246Immissione sul mercato e uso di sostanze e preparati pericolosi (CMR) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per la ventinovesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — c/m/r) (COM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD))

56

P6_TA(2005)0247Codice comunitario per l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD))

57

P6_TC1-COD(2004)0127Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

57

ALLEGATO IDOCUMENTI GIUSTIFICATIVI ATTI A VERIFICARE IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI D'INGRESSO

77

ALLEGATO IIREGISTRAZIONI DELLE INFORMAZIONI

78

ALLEGATO IIIMODELLI DI SEGNALETICA ESPOSTI NELLE DIVERSE CORSIE AI VALICHI DI FRONTIERA

78

ALLEGATO IVMODALITÀ PER L'APPOSIZIONE DEI TIMBRI

79

ALLEGATO V

80

ALLEGATO VINORME SPECIFICHE RELATIVE AI VARI TIPI DI FRONTIERA E AI DIVERSI MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI

83

ALLEGATO VIINORME SPECIFICHE PER DETERMINATE CATEGORIE DI PERSONE

88

ALLEGATO VIII

91

P6_TA(2005)0248Regolamentazione relativa all'esecuzione del bilancio *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 382/2001 in relazione alla data di scadenza e a talune disposizioni relative all'esecuzione del bilancio (COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS))

92

P6_TA(2005)0249Qualità dei dati statistici concernenti i disavanzi eccessivi *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS))

93

P6_TA(2005)0250Misure restrittive contro alcune persone (Sudan) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur (COM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS))

96

P6_TA(2005)0251Misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone (Congo) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (COM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

99

P6_TA(2005)0252Progetto di bilancio 2/2005 (Emendamenti)Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2005 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2005 — Adeguamento delle retribuzioni (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUDG))

102

P6_TA(2005)0253Progetto di bilancio rettificativo 2/2005Risoluzione del Parlamento europeo sul Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2005 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2005 — Adeguamento delle retribuzioni (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

103

P6_TA(2005)0254Sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche **IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

104

P6_TA(2005)0255Tutela degli interessi finanziari della Comunità ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita (COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD))

105

P6_TC1-COD(2004)0172Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita

105

P6_TA(2005)0256Accesso all'assistenza esterna della Comunità ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0099Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità

116

ALLEGATO I

121

ALLEGATO IIELENCO DEI BENEFICIARI DEGLI AIUTI STABILITO DAL CAS — 1o GENNAIO 2003

130

ALLEGATO IIIELENCO DEI MEMBRI OCSE/CAS

130

ALLEGATO IVESTRATTI DELLA RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO DI AIUTO ALLO SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE ECONOMICA (OCSE/CAS), DEL MARZO 2001, RELATIVA ALLO SVINCOLO DELL'AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO PER I PAESI MENO SVILUPPATI

131

P6_TA(2005)0257Piano di ricostituzione dell'ippoglosso nero *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS))

131

P6_TA(2005)0258Caso LloydRisoluzione del Parlamento europeo sulle petizioni Lloyds

134

P6_TA(2005)0259Ricerca sulla sicurezzaRisoluzione del Parlamento europeo sulla ricerca in materia di sicurezza — le tappe future (2004/2171(INI))

135

P6_TA(2005)0260Società dell'informazioneRisoluzione del Parlamento europeo sulla società dell'informazione (2004/2204(INI))

140

IT

 


I (Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2005-2006

Mercoledì 22 giugno 2005

8.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 133/1


PROCESSO VERBALE

(2006/C 133 E/01)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

1.   Ripresa della sessione

La seduta è aperta alle 15.10.

2.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3.   Correzioni di voto delle sedute precedenti

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Seduta del 08/06/2005

Relazione Reimer Böge — A6-0153/2005

emendamento 34

contro: Bernadette Vergnaud

votazione finale

astensione: Adeline Hazan

Relazione Dariusz Rosati — A6-0138/2005

emendamento 9

astensione: Henri Weber

emendamento 8

a favore: Henri Weber

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (B6-0327/2005)

paragrafo 29, seconda parte

contro: Diamanto Manolakou, Athanasios Pafilis, Georgios Toussas

Seduta del 09/06/2005

Relazione Ona Juknevičienė — A6-0109/2005

paragrafo 4

astensione: Henri Weber

4.   Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Consiglio ha trasmesso copia conforme del seguente documento:

protocollo dell'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, di Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea.

5.   Decisioni relative ad alcuni documenti

Autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa (articolo 45 del regolamento)

commissione JURI: Modifica della decisione del 4 giugno 2003 concernente l'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2005/2124(INI))

Autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa (articolo 112 del regolamento)

commissione AFET: Politica estera e di sicurezza comune PESC 2004 (2005/2134(INI))

6.   Composizione del Parlamento

Le competenti autorità francesi hanno comunicato la nomina di Jean-Pierre Audy, in sostituzione di Brice Hortefeux, alla carica di deputato al Parlamento, con decorrenza 11.06.2005.

Il Presidente ricorda le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento.

7.   Verifica dei poteri

Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di dichiarare validi i mandati di Sharon Margaret Bowles, Syed Salah Kamall e Vincenzo Lavarra.

8.   Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Su richiesta dei gruppi PPE-DE, PSE, Verts/ALE e dei non iscritti, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

commissione ITRE: Vincenzo Lavarra in sostituzione di Pier Antonio Panzeri.

commissione IMCO: Giovanni Rivera.

commissione JURI: Syed Salah Kamall.

Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Romania:

Heide Rühle non è più membro della delegazione.

9.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dal Consiglio e dalla Commissione:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma specifico «Lotta contro la violenza (Daphne) e prevenzione e informazione in materia di droga per il periodo 2007-2013» come parte del Programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005)0122 [01] — C6-0095/2005 — 2005/0037(COD)).

deferimento

merito: LIBE

 

parere: BUDG, ENVI, FEMM

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma specifico «Giustizia civile» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005)0122 [04] — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD)).

deferimento

merito: LIBE

 

parere: BUDG, JURI

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (COM(2005)0123 [01] — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD)).

deferimento

merito: LIBE

 

parere: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, CULT

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (COM(2005)0123 [02] — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD)).

deferimento

merito: LIBE

 

parere: AFET, DEVE, BUDG

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (COM(2005)0123 [04] — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD)).

deferimento

merito: LIBE

 

parere: AFET, DEVE, BUDG

Progetto di bilancio rettificativo n. 2 per l'esercizio 2005 — Stato generale delle entrate — Stato delle entrate e delle spese per sezione — Sezione I — Parlamento — Sezione II — Consiglio — Sezione III — Commissione — Sezione IV — Corte di giustizia — Sezione V — Corte dei conti — Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo — Sezione VII — Comitato delle regioni — Sezione VIII Parte A — Mediatore europeo — Sezione VIII Parte B — Garante europeo della protezione dei dati (09491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD)).

deferimento

merito: BUDG

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche passeggeri (Passenger Name Record, PNR) (COM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)).

deferimento

merito: LIBE

 

parere: AFET

Progetto di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (09538/2005 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS)).

deferimento

merito: LIBE

 

parere: DEVE, ECON

Proposta di storno di stanziamenti DEC 18/2005 — Sezione III — Commissione (SEC(2005)0683 — C6-0186/2005 — 2005/2130(GBD)).

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 19/2005 — Sezione III — Commissione (SEC(2005)0684 — C6-0187/2005 — 2005/2131(GBD)).

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 20/2005 — Sezione III — Commissione (SEC(2005)0685 — C6-0188/2005 — 2005/2132(GBD)).

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 21/2005 — Sezione III — Commissione (SEC(2005)0757 — C6-0189/2005 — 2005/2133(GBD)).

deferimento

merito: BUDG

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (COM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS)).

deferimento

merito: AGRI

 

parere: ENVI

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda determinate scadenze (COM(2005)0253 — C6-0191/2005 — 2005/0111(COD)).

deferimento

merito: ECON

 

parere: JURI

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(2005)0235 — C6-0193/2005 — 2005/0105(CNS)).

deferimento

merito: AGRI

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea (09617/2005 — C6-0194/2005 — 2005/0091(AVC)).

deferimento

merito: AFET

 

parere: INTA

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (COM(2005)0171 [01] — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)).

deferimento

merito: AGRI

 

parere: BUDG, ENVI

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario (COM(2005)0171 [02] — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS)).

deferimento

merito: AGRI

 

parere: BUDG, ENVI

Proposta di decisione del Consiglio riguardante la firma del protocollo all'accordo tra la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (COM(2005)0131 — C6-0197/2005 — 2005/0031(CNS)).

deferimento

merito: LIBE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea ed il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della Convenzione di Dublino (COM(2004)0594 — C6-0198/2005 — 2004/0205(CNS)).

deferimento

merito: LIBE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (09648/2005 — C6-0199/2005 — 2004/0265(AVC)).

deferimento

merito: AFET

 

parere: INTA

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (09649/2005 — C6-0200/2005 — 2004/0292(AVC)).

deferimento

merito: AFET

 

parere: INTA

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3317/94 per quanto riguarda la trasmissione delle domande di licenze di pesca ai paesi terzi (COM(2005)0238 — C6-0201/2005 — 2005/0110(CNS)).

deferimento

merito: PECH

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (05092/2005 — C6-0202/2005 — 2004/0196(AVC)).

deferimento

merito: AFET

 

parere: INTA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (COM(2005)0190 [18] — C6-0203/2005 — 2005/0089(CNS)).

deferimento

merito: JURI

 

parere: LIBE

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo dell'Autorità di vigilanza europea GNSS (COM(2005)0190 [13] — C6-0204/2005 — 2005/0084(CNS)).

deferimento

merito: JURI

 

parere: ITRE

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1035/97, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, per quanto riguarda il mandato del direttore (COM(2005)0190 [09] — C6-0205/2005 — 2005/0080(CNS)).

deferimento

merito: JURI

 

parere: LIBE

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, per quanto riguarda il mandato del direttore (COM(2005)0190 [08] — C6-0206/2005 — 2005/0079(CNS)).

deferimento

merito: JURI

 

parere: BUDG

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda il mandato del presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (COM(2005)0190 [07] — C6-0207/2005 — 2005/0078(CNS)).

deferimento

merito: JURI

 

parere: ENVI

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 per quanto riguarda il mandato del presidente dell'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (COM(2005)0190 [06] — C6-0208/2005 — 2005/0077(CNS)).

deferimento

merito: JURI

2)

dalle commissioni parlamentari:

2.1)

relazioni:

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale (COM(2004)0143 — C6-0003/2004 — 2004/0049(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Sterckx Dirk (A6-0123/2005).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità (COM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Savary Gilles (A6-0133/2005).

Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue. Report on the communication from the Commission to the Council and the Euroepan Parliament on Stimulating Technologies for Sustainable Development: An Environmental Technologies Action Plan for the European Union (2004/2131(INI)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: Myller Riitta (A6-0141/2005).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (COM(2004)0139 — C6-0001/2004 — 2004/0047(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Jarzembowski Georg (A6-0143/2005).

Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue. Report on the role of women in Turkey in social, economic and political life (2004/2215(INI)) — Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere.

Relatore: Bozkurt Emine (A6-0175/2005).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Gauzès Jean-Paul (A6-0181/2005).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD)) — Commissione per lo sviluppo.

Relatore: Gahler Michael (A6-0182/2005).

2.2)

raccomandazioni per la seconda lettura:

**II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Karas Othmar (A6-0204/2005).

3)

dai deputati:

3.1)

proposte di risoluzione (articolo 113 del regolamento):

Ortuondo Larrea Josu — Proposta di risoluzione sulla situazione delle riserve di acciughe nel golfo di Biscaglia (B6-0383/2005).

deferimento

merito: PECH

 

parere: ENVI

Garriga Polledo Salvador — Proposta di risoluzione sulla solidarietà comunitaria con il mondo dell'immigrazione (B6-0384/2005).

deferimento

merito: LIBE

3.2)

dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro (articolo 116 del regolamento):

Alessandra Mussolini e Adriana Poli Bortone, sulla sospensione dell'euro (37/2005);

Amalia Sartori, sull'introduzione delle banconote da 1 e 2 euro (38/2005).

10.   Storni di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato lo storno di stanziamenti DEC 17/2005 della Commissione europea (C6-0136/2005 — SEC(2005)0591 definitivo).

Preso atto del parere del Consiglio, la commissione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, ha autorizzato lo storno per l'intero ammontare.

11.   Dichiarazione della Presidenza

Il Presidente fa una dichiarazione in occasione del 65° anniversario dell'inizio dell'occupazione dei Paesi baltici da parte dell'URSS.

12.   Ordine del giorno

L'ordine dei lavori è stato fissato (punto 10 del PV del 06.06.2005) ed è stato distribuito un corrigendum all'ordine del giorno (PE 357.269/OJ/COR).

Interviene Hans-Peter Martin, il quale, a norma dell'articolo 132, paragrafo, 2 del regolamento, chiede che la relazione Gargani (A6-0189/2005 — punto 89 dell'OJ/COR) sia ritirato dall'ordine del giorno (il Presidente ritiene tale richiesta inammissibile).

L'ordine dei lavori è così fissato.

13.   Riunione del Consiglio europeo (Bruxelles, 16 e 17 giugno 2005) — Semestre di attività della Presidenza lussemburghese (discussione)

Relazione del Consiglio europeo e dichiarazione della Commissione: Riunione del Consiglio europeo (Bruxelles, 16 e 17 giugno 2005)

Dichiarazione del Consiglio: Semestre di attività della Presidenza lussemburghese

Jean-Claude Juncker (Presidente in carica del Consiglio) presenta la relazione del Consiglio europeo e interviene a nome del Consiglio.

José Manuel Barroso (Presidente della Commissione) interviene a nome della Commissione.

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, Graham Watson, a nome del gruppo ALDE, Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, e Jens-Peter Bonde, a nome del gruppo IND/DEM.

PRESIDENZA: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Vicepresidente

Intervengono Guntars Krasts, a nome del gruppo UEN, Koenraad Dillen, non iscritto, Jean Spautz, Robert Goebbels, Lapo Pistelli, Claude Turmes, Erik Meijer, Mario Borghezio, Wojciech Roszkowski, Irena Belohorská, Alain Lamassoure, Magda Kósáné Kovács, Cecilia Malmström, Johannes Voggenhuber, Dimitrios Papadimoulis, Bastiaan Belder, Alessandro Battilocchio, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Kyösti Tapio Virrankoski, Bernat Joan i Marí, Miguel Portas, Nils Lundgren, Andreas Mölzer, Struan Stevenson, Jo Leinen e Paolo Costa.

PRESIDENZA: Pierre MOSCOVICI

Vicepresidente

Intervengono Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Graham Booth, James Hugh Allister, Konstantinos Hatzidakis, Catherine Guy-Quint, Alfonso Andria, Marianne Thyssen, Edite Estrela, Othmar Karas, Pervenche Berès, Hartmut Nassauer, Inger Segelström, Camiel Eurlings, Borut Pahor, Íñigo Méndez de Vigo, Carlos Carnero González, Jacques Toubon, Panagiotis Beglitis, Timothy Kirkhope, Proinsias De Rossa, Rihards Pīks, Lasse Lehtinen, Josef Zieleniec e Libor Rouček.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT

Vicepresidente

Intervengono Alexander Stubb, Neena Gill, Georgios Papastamkos, Laima Liucija Andrikienė, Etelka Barsi-Pataky, Jacek Protasiewicz, Ioannis Kasoulides, James Elles, Maria da Assunção Esteves e Malcolm Harbour, Nicolas Schmit (Presidente in carica del Consiglio) e Margot Wallström (Vicepresidente della Commissione).

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Graham Watson, Anne E. Jensen, Annemie Neyts-Uyttebroeck e Andrew Duff, a nome del gruppo ALDE, Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 (B6-0386/2005);

Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, sul Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 giugno 2005 (B6-0387/2005);

Martin Schulz e Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, sull'esito del Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 (B6-0388/2005);

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Wojciech Roszkowski e Ģirts Valdis Kristovskis, a nome del gruppo UEN, sulle conclusioni del Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 (B6-0389/2005);

Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, sull'esito della riunione del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 giugno 2005 (B6-0390/2005);

Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit, Johannes Voggenhuber e Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE, sul Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 (B6-0391/2005).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 12.13 del PV del 23.06.2005.

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

14.   Statuto dei deputati: Modifica della decisione del 4 giugno 2003(discussione)

Relazione sulla modifica della decisione del 4 giugno 2003 concernente l'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo [2005/2124(INI)] — Commissione giuridica.

Relatore: Giuseppe Gargani (A6-0189/2005)

Giuseppe Gargani illustra la sua relazione.

Intervengono Nicolas Schmit (Presidente in carica del Consiglio) e Margot Wallström (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Maria Berger, a nome del gruppo PSE, Diana Wallis, a nome del gruppo ALDE, Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Helmuth Markov, a nome del gruppo GUE/NGL, Hélène Goudin, a nome del gruppo IND/DEM, Umberto Pirilli, a nome del gruppo UEN, Hans-Peter Martin, non iscritto, Luigi Cocilovo, Nicolas Schmit e Giuseppe Gargani.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.1 del PV del 23.06.2005.

(La seduta, sospesa alle 20.25, riprende alle 21.05)

PRESIDENZA: Antonios TRAKATELLIS

Vicepresidente

15.   Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

Intervengono, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, per interventi di un minuto volti a richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:

Bogusław Sonik, Jörg Leichtfried, Bairbre de Brún (dato che l'oratore si esprime all'inizio del suo intervento in gaelico, il Presidente le fa presente che tale lingua non è tradotta), Urszula Krupa, Zita Pleštinská e Kartika Tamara Liotard.

16.   Attraversamento delle frontiere da parte delle persone ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Michael Cashman (A6-0188/2005)

Intervengono Nicolas Schmit (Presidente in carica del Consiglio) e Franco Frattini (Vicepresidente della Commissione)

Michael Cashman illustra la sua relazione.

Intervengono Alessandro Battilocchio (relatore per parere della commissione DEVE), Manuel Medina Ortega (relatore per parere della commissione JURI), Stefano Zappalà, a nome del gruppo PPE-DE, Inger Segelström, a nome del gruppo PSE, Gérard Deprez, a nome del gruppo ALDE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a nome del gruppo GUE/NGL, e Claude Moraes.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 12.2 del PV del 23.06.2005.

17.   Ricerca sulla sicurezza (discussione)

Relazione sulla ricerca sulla sicurezza — I prossimi passi [2004/2171(INI)] — Commissione per gli affari esteri.

Relatore: Bogdan Klich (A6-0103/2005)

Bogdan Klich illustra la sua relazione.

Interviene Viviane Reding (membro della Commissione)

Intervengono Agustín Díaz de Mera García Consuegra (relatore per parere della commissione LIBE), Romana Jordan Cizelj, a nome del gruppo PPE-DE, Panagiotis Beglitis, a nome del gruppo PSE, e Georgios Karatzaferis, a nome del gruppo IND/DEM.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 12.15 del PV del 23.06.2005.

18.   Società dell'informazione (discussione)

Relazione sulla società dell'informazione [2004/2204(INI)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Catherine Trautmann (A6-0172/2005)

Catherine Trautmann illustra la sua relazione.

Interviene Viviane Reding (membro della Commissione).

Intervengono María Badía i Cutchet (relatore per parere della commissione CULT), Lambert van Nistelrooij, a nome del gruppo PPE-DE, David Hammerstein Mintz, a nome del gruppo Verts/ALE, Umberto Guidoni, a nome del gruppo GUE/NGL, Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE, Paul Rübig, Francisca Pleguezuelos Aguilar, András Gyürk, Ljudmila Novak, Bogusław Sonik e Malcolm Harbour.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 12.16 del PV del 23.06.2005.

19.   Caso Lloyd's (discussione)

Interrogazione orale presentata da Marcin Libicki, a nome della commissione PETI, alla Commissione: Autori di petizioni concernenti i Lloyd's: attuazione della prima direttiva sulle assicurazioni non vita (B6-0245/2005)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou (sostituto dell'autore) svolge l'interrogazione orale.

Charlie McCreevy (membro della Commissione) risponde all'interrogazione orale.

Intervengono Robert Atkins, a nome del gruppo PPE-DE, Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Diana Wallis, a nome del gruppo ALDE, Paul van Buitenen, a nome del gruppo Verts/ALE, Luca Romagnoli, non iscritto, Proinsias De Rossa e Charlie McCreevy.

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento, al termine della discussione.

Marcin Libicki, a nome della commissione PETI, sulle petizioni «Lloyds» (B6-0385/2005)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 12.14 del PV del 23.06.2005.

20.   Sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche **II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche [9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Othmar Karas (A6-0204/2005).

Othmar Karas presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Charlie McCreevy (membro della Commissione).

Intervengono Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Ieke van den Burg, a nome del gruppo PSE, Sergej Kozlík, non iscritto, Cristobal Montoro Romero, Manuel António dos Santos e Charlie McCreevy.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 12.9 del PV del 23.06.2005.

21.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 357.269/JE).

22.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.40.

Julian Priestley

Segretario generale

Josep Borrell Fontelles

Presidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arnaoutakis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cercas, Cesa, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


Giovedì 23 giugno 2005

8.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 133/14


PROCESSO VERBALE

(2006/C 133 E/02)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 9.05.

2.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Corea, guidata da Lee Sang-deuk, presente in tribuna d'onore.

3.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dal Consiglio e dalla Commissione:

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea ai regolamenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite n. 94 relativo all'omologazione dei veicoli ai fini della protezione degli occupanti in caso di collisione frontale e n. 95 relativo all'omologazione dei veicoli ai fini della protezione dei loro occupanti in caso di collisione laterale (Testo rilevante ai fini del SEE) (07590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC)).

deferimento

merito: INTA

 

parere: TRAN

2)

dalle commissioni parlamentari:

2.1)

relazioni:

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 382/2001 in relazione alla data di scadenza e a talune disposizioni relative all'esecuzione del bilancio (COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS)) — Commissione per il commercio internazionale.

Relatore: Martin David (A6-0154/2005).

Relazione sulla pesca industriale e la produzione di farina di pesce e olio di pesce (2004/2262(INI)) — Commissione per la pesca.

Relatore: Stevenson Struan (A6-0155/2005).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita (COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD)) — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Duchoň Petr (A6-0156/2005).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per la ventinovesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — CMR) (COM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: Florenz Karl-Heinz (A6-0163/2005).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (COM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: Blokland Johannes (A6-0169/2005).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (COM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: Blokland Johannes (A6-0170/2005).

Relazione sulla società dell'informazione (2004/2204(INI)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Trautmann Catherine (A6-0172/2005).

Relazione sul turismo e lo sviluppo (2004/2212(INI)) — Commissione per lo sviluppo.

Relatore: Cornillet Thierry (A6-0173/2005).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur (COM(2005)0180/2005 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Cavada Jean-Marie (A6-0186/2005).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un «codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone» (COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Cashman Michael (A6-0188/2005).

Relazione sulla modifica della decisione del 4 giugno 2003 sull'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2005/2124(INI)) — Commissione giuridica.

Relatore: Gargani Giuseppe (A6-0189/2005).

Relazione sul Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2005 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2005 — Adeguamento delle retribuzioni; Sezione I — Parlamento europeo; Sezione II — Consiglio; Sezione III — Commissione; Sezione IV — Corte di giustizia; Sezione V — Corte dei conti; Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo; Sezione VII — Comitato delle regioni; Sezione VIII (A) — Mediatore europeo; Sezione VIII (B) — Garante europeo per la protezione dei dati (09491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD)) — Commissione per i bilanci.

Relatori: Garriga Polledo Salvador, Jensen Anne E. (A6-0190/2005).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (COM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Cavada Jean-Marie (A6-0194/2005).

4.   Programma di attività della Presidenza britannica (discussione)

Dichiarazione del Consiglio: Programma di attività della Presidenza britannica.

Tony Blair (Primo Ministro del Regno Unito e prossimo Presidente in carica del Consiglio) presenta il programma di attività della Presidenza britannica.

Interviene José Manuel Barroso (Presidente della Commissione).

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, Graham Watson, a nome del gruppo ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Nigel Farage, a nome del gruppo IND/DEM, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, Roger Helmer, non iscritto, Timothy Kirkhope, Gary Titley e Karin Riis-Jørgensen.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT

Vicepresidente

Intervengono Caroline Lucas, Roberto Musacchio, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mogens N.J. Camre, Ashley Mote, Françoise Grossetête, Hannes Swoboda, Chris Davies, Jillian Evans, Eoin Ryan, James Hugh Allister e József Szájer.

5.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione dell'Assemblea del Kuwait, guidata dal Dr. Nasser Jasem Al-Sane, presente in tribuna d'onore.

6.   Programma di attività della Presidenza britannica (seguito della discussione)

Intervengono Poul Nyrup Rasmussen, Lena Ek, Ian Hudghton, Ryszard Czarnecki, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Jean-Louis Bourlanges, Jana Bobošíková, Jaime Mayor Oreja e Bernard Poignant.

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

Intervengono Jorgo Chatzimarkakis, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Enrique Barón Crespo, Andrew Duff, Antonio Tajani, Martine Roure, Sajjad Karim, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Nicholson of Winterbourne, Ursula Stenzel, Miguel Angel Martínez Martínez, Bill Newton Dunn, Avril Doyle, Charles Tannock, Karl von Wogau, Nikolaos Vakalis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Margie Sudre, Tony Blair e José Manuel Barroso.

La discussione è chiusa.

7.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

7.1.   Statuto dei deputati: Modifica della decisione del 4 giugno 2003(votazione)

Relazione sulla modifica della decisione del 4 giugno 2003 concernente l'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo [2005/2124(INI)] — Commissione giuridica.

Relatore: Giuseppe Gargani (A6-0189/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 1)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE (inclusa la decisione concernente l'adozione dello statuto)

Approvazione (P6_TA(2005)0245)

Interventi sulla votazione:

Prima della votazione, Carl Schlyter ha segnalato un errore nella versione svedese;

Edith Mastenbroek ha fatto una precisazione sul contenuto dell'emendamento 13;

Giuseppe Gargani (relatore) è intervenuto al termine della votazione.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

8.   Composizione del Parlamento

Antonio De Poli ha comunicato di essere stato nominato assessore della giunta regionale del Veneto.

Poiché tale funzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, è incompatibile con il mandato di deputato al Parlamento europeo, il Parlamento, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del suo regolamento, constata la vacanza del seggio con effetto a decorrere dal 16 maggio 2005 e ne informa lo Stato membro interessato.

9.   Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

Il Presidente comunica, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolmento, di aver ricevuto dal Consiglio la seguente posizione comune, i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarla nonché la posizione della Commissione su:

Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 relativo al rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (09817/2005 — COM(2005)0272 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

deferimento

merito: ECON

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 24.06.2005.

10.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

11.   Correzioni di voto delle sedute precedenti

Il deputato il cui nominativo è riportato in appresso ha comunicato le seguenti correzioni di voto:

Seduta del 08.06.2005

Relazione Reimer Böge — A6-0153/2005

paragrafo 50, prima parte

contro: Bernadette Bourzai

emendamento 33

contro: Bernadette Bourzai

12.   Turno di votazioni (seguito)

12.1.   Immissione sul mercato e uso di sostanze e preparati pericolosi (CMR) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per la ventinovesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — CMR) [COM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: Karl-Heinz Florenz (A6-0163/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 2)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0246)

12.2.   Attraversamento delle frontiere da parte delle persone ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Michael Cashman (A6-0188/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 3)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0247)

12.3.   Regolamentazione relativa all'esecuzione del bilancio * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 382/2001 in relazione alla data di scadenza e a talune disposizioni relative all'esecuzione del bilancio [COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS)] — Commissione per il commercio internazionale.

Relatore: David Martin (A6-0154/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0248)

12.4.   Qualità dei dati statistici concernenti i disavanzi eccessivi * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi [COM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Jean-Paul Gauzès (A6-0181/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 5)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0249)

12.5.   Misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che ostacolano il processo di pace e víolano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto nella regione sudanese del Darfur * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e víolano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur [COM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Jean-Marie Cavada (A6-0186/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 6)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0250)

12.6.   Violazione dell'embargo sulle armi imposto alla Repubblica democratica del Congo * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che víolano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo [COM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Jean-Marie Cavada (A6-0194/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 7)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0251)

12.7.   Emendamenti al Progetto di bilancio rettificativo 2/2005 (votazione)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 8)

EMENDAMENTI

Approvaziones (P6_TA(2005)0252)

12.8.   Progetto di bilancio rettificativo 2/2005 (votazione)

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2005 — Adeguamenti delle retribuzioni

Sezione I — Parlamento europeo, Sezione II — Consiglio, Sezione III — Commissione, Sezione IV — Corte di giustizia, Sezione V — Corte dei conti, Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo, Sezione VII — Comitato delle regioni, Sezione VIII (A) — Mediatore europeo, Sezione VIII (B) — Garante europeo della protezione dei dati [09491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD)] — Commissione per i bilanci.

Corelatori: Salvador Garriga Polledo e Anne E. Jensen (A6-0190/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 9)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2005)0253)

12.9.   Sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche **II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche [9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Othmar Karas (A6-0204/2005)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 10)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarato approvato (P6_TA(2005)0254)

12.10.   Tutela degli interessi finanziari della Comunità ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita [COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Petr Duchoň (A6-0156/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0255)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0255)

12.11.   Accesso all'assistenza esterna della Comunità ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità [COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD)] — Commissione per lo sviluppo.

Relatore: Michael Gahler (A6-0182/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 12)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0256)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0256)

12.12.   Piano di ricostituzione dell'ippoglosso nero nell'Atlantico nordoccidentale * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale [COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS)] — Commissione per la pesca.

Relatore: Henrik Dam Kristensen (A6-0116/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 13)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0257)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0257)

12.13.   Riunione del Consiglio europeo (Bruxelles, 16 e 17 giugno 2005) (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0386/2005, B6-0387/2005, B6-0388/2005, B6-0389/2005, B6-0390/2005 e B6-0391/2005

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0386/2005

(in sostituzione delle B6-0386/2005, B6-0388/2005, B6-0389/2005 e B6-0391/2005):

presentata da:

Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE,

Martin Schulz e Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE,

Graham Watson, Jules Maaten e Cecilia Malmström, a nome del gruppo ALDE,

Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit e Johannes Voggenhuber, a nome del gruppo Verts/ALE,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Guntars Krasts e Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN.

Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, chiede il rinvio della votazione a norma dell'articolo 170, paragrafo 1, del regolamento.

Il Parlamento manifesta il suo assenso sulla richiesta.

12.14.   Caso Lloyd's (votazione)

Proposta di risoluzione B6-0385/2005

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 14)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2005)0258)

12.15.   Ricerca sulla sicurezza (votazione)

Relazione sulla ricerca sulla sicurezza — I prossimi passi [2004/2171(INI)] — Commissione per gli affari esteri.

Relatore: Bogdan Klich (A6-0103/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 15)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2005)0259)

Interventi sulla votazione:

Prima della votazione, Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, ha proposto una votazione in blocco su tutti gli emendamenti. Tobias Pflüger, a nome del gruppo GUE/NGL, si è unito alla proposta, chiedendo tuttavia che gli emendamenti da 22 a 25 continuino ad essere oggetto di votazioni distinte.

Il Presidente accoglie tale richiesta.

12.16.   Società dell'informazione (votazione)

Relazione sulla società dell'informazione [2004/2204(INI)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Catherine Trautmann (A6-0172/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 16)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2005)0260)

13.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Giuseppe Gargani — A6-0189/2005

Michl Ebner, Hiltrud Breyer, Frank Vanhecke, Christoph Konrad e Othmar Karas

14.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Giuseppe Gargani — A6-0189/2005

articolo 12, paragrafo 1

a favore: Rainer Wieland, Anders Wijkman

articolo 14, paragrafo 1

contro: Hiltrud Breyer

emendamento 1

contro: Avril Doyle

articolo 27, paragrafo 1

a favore: Philip Bushill-Matthews

contro: Bart Staes

emendamento 2

contro: Glyn Ford

astensione: Christa Prets

articolo 27, paragrafo 2

a favore: Charlotte Cederschiöld, Avril Doyle, Claude Turmes

contro: Michael Cramer

risoluzione (insieme del testo)

a favore: Patrick Gaubert, Karin Jöns, Lambert van Nistelrooij, Anders Wijkman

Relazione Henrik Dam Kristensen — A6-0116/2005

risoluzione legislativa

a favore: Hans-Peter Martin

Relazione Bogdan Klich — A6-0103/2005

risoluzione (insieme del testo)

a favore: Antoine Duquesne

contro: Jens-Peter Bonde

Reinhard Rack era presente ma non ha partecipato alla votazione.

Karl-Heinz Florenz era presente ma non ha partecipato a tutte le votazioni.

15.   Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Conformemente all'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

16.   Calendario delle prossime sedute

Le prossime sedute si terranno dal 04.07.2005 al 07.07.2005.

17.   Interruzione della sessione

La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

La seduta è tolta alle 13.10.

Julian Priestley

Segretario generale

Josep Borrell Fontelles

Presidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

R

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Modifica della decisione del 4 giugno 2003 concernente l'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

Relazione: Giuseppe GARGANI (A6-0189/2005)

oggetto dell'emendamento

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Decisione

art 3, dopo § 2

4

UEN

 

-

 

5

UEN

 

-

 

art 6, § 1

6

UEN

 

-

 

art 7, § 1

7

UEN

 

-

 

art 7, dopo § 3

8

UEN

 

-

 

dopo art 7

9

UEN

 

-

 

art 9, § 1

10

UEN

 

R

 

art 12, § 1

§

testo originale

AN

+

490, 55, 42

art 12, § 2

12S

PPE-DE

 

R

 

art 14, § 1

§

testo originale

AN

+

499, 33, 65

art 17, § 9

11

UEN

 

-

 

dopo art 17

1

Verts/ALE

AN

-

99,440,57

art 20, § 3

§

testo originale

AN

+

516, 33, 44

art 23, § 2

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

362, 178, 54

art 27, § 1

§

testo originale

AN

+

502, 22, 71

art 27, § 2

2

Verts/ALE

AN

-

100, 434, 62

§

testo originale

AN

+

465, 74, 58

cons. 12

§

testo originale

vd/VE

-

190, 351, 51

Risoluzione

dopo il § 3

13

MASTENBROEK ea

 

-

 

dopo il § 4

14

MASTENBROEK ea

VE

-

263, 276, 51

dopo cons E

3

UEN

 

-

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

403, 89, 92

Richieste di votazione distinta

PSE: considerando 12

ALDE: considerando 12

Verts/ALE: considerando 12

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: emm. 1 e 2

PPE-DE: votazione finale

IND/DEM: art 12 § 1, art 14 § 1, art 20 § 3, art 27 §§ 1 e 2 e votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

PSE:

art 23, § 2

prima parte:«I pagamenti...mensilmente in euro»

seconda parte:«o, a scelta...i pagamenti vanno effettuati»

Varie

Il gruppo PPE-DE ha ritirato il suo emendamento 12

2.   Immissione sul mercato e uso di sostanze e preparati pericolosi (CMR) ***I

Relazione: Karl-Heinz FLORENZ (A6-0163/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

3.   Attraversamento delle frontiere da parte delle persone ***I

Relazione: Michael CASHMAN (A6-0188/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

4.   Regolamentazione relativo all'esecuzione del bilancio *

Relazione: David MARTIN (A6-0154/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

5.   Qualità dei dati statistici concernenti i disavanzi eccessivi *

Relazione: Jean-Paul GAUZÈS (A6-0181/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

6.   Misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto nella regione sudanese del Darfur *

Relazione: Jean-Marie CAVADA (A6-0186/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

7.   Violazione dell'embargo sulle armi imposto alla Repubblica democratica del Congo *

Relazione: Jean-Marie CAVADA (A6-0194/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

8.   Emendamenti al progetto di bilancio rettificativo 2/2005 — BUDG

Relazione: BUDGET (Emendamenti)

Oggetto dell'emendamento

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

EB n. 2/2005

1-3

commissione

 

+

richiesta maggioranza qualificata

9.   Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2005 — BUDG

Relazione: Salvador GARRIGA POLLEDO/Anne Elisabet Jensen JENSEN (A6-0190/2005)

oggetto dell'emendamento

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

10.   Sorveglianza delle posizioni di bilancio, sorveglianza/coordinamento delle politiche economiche **II

Relazione: Othmar KARAS (A6-0204/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-6

commissione

VE

-

Richiesta maggioranza qualificata

257, 309, 1

11.   Tutela degli interessi finanziari della Comunità ***I

Relazione: Petr DUCHOŇ (A6-0156/2005)

Oggetto dell'emendamento

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-5

7-8

10-12

commissione

 

+

 

Emendamento della commissione competente — votazione distinta

6

commissione

vs

+

 

9

commissione

vs

+

 

votazione: emendamenti proposti

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm. 6 e 9

12.   Accesso all'assistenza esterna della Comunità ***I

Relazione: Michael GAHLER (A6-0182/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-31

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

13.   Piano di ricostituzione dell'ippoglosso nero nell'Atlantico nordoccidentale *

Relazione: Henrik Dam KRISTENSEN (A6-0116/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Emendamenti della commissione competente per il merito — votazione in blocco

1-10

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

540, 12, 12

Richiesta di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

14.   Caso Lloyd's

Proposta di risoluzione: B6-0385/2005

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Risoluzione della commissione per le petizioni

(B6-0385/2005)

cons. B

1

PPE-DE

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

15.   Ricerca sulla sicurezza

Relazione: Bodgan KLICH (A6-0103/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

 

1-21

IND/DEM

 

-

 

§ 35

22S

IND/DEM

 

-

 

§ 38

23S

IND/DEM

 

-

 

§ 39

24

IND/DEM

 

-

 

§ 42

25

IND/DEM

 

-

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

393, 97, 29

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL: votazione finale

Varie:

Votazione in blocco degli emendamenti da 1 a 21.

16.   Società dell'informazione

Relazione: Catherine TRAUTMANN (A6-0172/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 5, dopo trattino 5

1

GUE/NGL

VE

-

178, 219, 8

§ 8, dopo trattino 6

2

GUE/NGL

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Relazione Gargani A6-0189/2005

Favorevoli: 490

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Guidoni, Kaufmann, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 55

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Liotard, Meijer, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Deß, Friedrich, Gomolka, Gräßle, Lechner, Liese, Mayer, Posselt, Sommer, Wieland

PSE: Cottigny, Kuc

UEN: Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 42

ALDE: Cavada, Harkin, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: de Brún, Flasarová, Kohlíček, McDonald, Pafilis, Portas, Remek, Toussas

NI: Allister, Bobošíková, Kozlík

PPE-DE: Ebner, Guellec, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Reul, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Stevenson, von Wogau, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Le Foll, Lienemann, Pahor, Roth-Behrendt, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: Breyer

2.   Relazione Gargani A6-0189/2005

Favorevoli: 499

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann, Pflüger, Rizzo, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Allister, Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Helmer, Masiel, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 33

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Friedrich, Schnellhardt

PSE: Cottigny

UEN: Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 65

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Resetarits

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Pafilis, Remek, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ebner, Hoppenstedt, Jałowiecki, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Pahor, Roth-Behrendt, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: Breyer, Lichtenberger, Turmes

3.   Relazione Gargani A6-0189/2005

Favorevoli: 99

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Salvini, Speroni

NI: Claeys, Dillen, Mussolini, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, Doyle, Liese

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, van den Burg, Corbey, Désir, Gill, McAvan, Mann Erika, Mastenbroek, Mikko, Napoletano, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rasmussen, Siwiec

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Kamiński, Ó Neachtain, Roszkowski, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 440

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kohlíček, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Prets, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Berlato, Camre, La Russa, Muscardini, Musumeci, Szymański, Tatarella

Astensioni: 57

ALDE: Cavada, Davies, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Resetarits

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Pafilis, Remek, Rizzo, Toussas

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, Rogalski

NI: Baco, Bobošíková, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera

PPE-DE: Callanan, Ebner, Gawronski, Grosch, Heaton-Harris, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Sommer, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: De Vits, El Khadraoui, Ferreira Anne, Grech, Le Foll, Lienemann, Muscat, Pahor, Reynaud, Roure, Tarabella, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

4.   Relazione Gargani A6-0189/2005

Favorevoli: 516

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Kaufmann, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Contrari: 33

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mote, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Pleštinská

PSE: Cottigny, Leichtfried

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 44

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Remek, Svensson

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Rogalski

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Ebner, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Reul, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Hazan, Le Foll, Liberadzki, Lienemann, Myller, Pahor, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven, Lichtenberger, Voggenhuber

5.   Relazione Gargani A6-0189/2005

Favorevoli: 502

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Guidoni, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Knapman, Louis, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 22

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Kohlíček, Strož

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Beazley, Bushill-Matthews, Deva, Elles, Harbour, Hoppenstedt, Langen

PSE: Cottigny, Van Lancker

Verts/ALE: Breyer, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith

Astensioni: 71

ALDE: Cavada, Davies, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Pafilis, Remek, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Ebner, Guellec, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Jöns, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Pahor, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Flautre, Jonckheer

6.   Relazione Gargani A6-0189/2005

Favorevoli: 100

ALDE: Davies

GUE/NGL: Agnoletto, de Brún, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mussolini, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, De Veyrac, Liese, Schmitt Ingo

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Corbey, Gill, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Mastenbroek, Mikko, Santoro, Stihler, Van Lancker

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 434

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kohlíček, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berlinguer, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Astensioni: 62

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Pafilis, Remek, Rizzo, Svensson, Toussas

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Kozlík, Mote, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Callanan, Ebner, Gawronski, Heaton-Harris, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Berger, Bösch, Ettl, Ferreira Anne, Grech, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, Lienemann, Muscat, Napoletano, Pahor, Reynaud, Swoboda, Tarabella, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

7.   Relazione Gargani A6-0189/2005

Favorevoli: 465

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Guidoni, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Rivera, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Leinen, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Cramer, Flautre, Horáček, Lipietz, Turmes

Contrari: 74

ALDE: Resetarits, Samuelsen, Szent-Iványi

GUE/NGL: Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Cederschiöld, Chmielewski, Doyle, Hökmark, Silva Peneda

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, Corbey, Cottigny, Gill, Kósáné Kovács, Koterec, Lehtinen, Mastenbroek, Rasmussen

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 58

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Markov, Pafilis, Remek, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Piotrowski, Rogalski, Tomczak

NI: Baco, Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, Caspary, Ebner, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: van den Burg, Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Hazan, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Pahor, Roure, Schulz, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

8.   Relazione Gargani A6-0189/2005

Favorevoli: 403

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Fontaine, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Poettering, Queiró, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, La Russa, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lucas, Onesta, Rühle, Schroedter, Smith, Staes

Contrari: 89

GUE/NGL: Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Pafilis, Ransdorf, Strož, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Böge, Caspary, Chichester, Deß, Ebner, Ehler, Florenz, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Klamt, Konrad, Kuźmiuk, Langen, Mann Thomas, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Pieper, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Schmitt Ingo, Schwab, Sommer, Sturdy, Ulmer, Weber Manfred, Weisgerber, Wuermeling

PSE: Bullmann, Cottigny

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Muscardini, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Breyer, Schlyter

Astensioni: 92

ALDE: Budreikaitė, Cavada, Geremek, Kułakowski, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Portas, Remek, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Borghezio, Speroni

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Ayuso González, del Castillo Vera, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Fernández Martín, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, de Grandes Pascual, Grosch, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Kaczmarek, Landsbergis, López-Istúriz White, Marques, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Pomés Ruiz, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sonik, Stevenson, Tannock, Wojciechowski, Zappalà, Zieleniec

PSE: Berès, Bourzai, Carlotti, Désir, Douay, Fruteau, Gröner, Hazan, Jöns, Kindermann, Le Foll, Lienemann, Reynaud, Rosati, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Didžiokas, Pirilli

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Harms, Isler Béguin, Kallenbach, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Romeva i Rueda, Schmidt, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

9.   Relazione Kristensen A6-0116/2005

Favorevoli: 540

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 12

ALDE: Maaten, Malmström, Samuelsen

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Titford, Whittaker, Wise

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

UEN: Ryan

Astensioni: 12

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis

NI: Kozlík

PPE-DE: Koch, Konrad

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Musumeci, Roszkowski, Szymański

10.   Relazione Klich A6-0103/2005

Favorevoli: 393

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Virrankoski, Wallis

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Piecyk, Pittella, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Berlato, Fotyga, Janowski, Kamiński, La Russa, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Contrari: 97

ALDE: Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Martinez, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Harbour, Méndez de Vigo

PSE: Berman

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Musumeci, Pirilli, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Astensioni: 29

ALDE: Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: Guidoni

IND/DEM: Bonde, Booth

NI: Czarnecki Ryszard, Kozlík, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Kamall, Konrad, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Zvěřina

PSE: Berlinguer, Grech, Muscat

UEN: Camre, Muscardini


TESTI APPROVATI

 

P6_TA(2005)0245

Statuto dei deputati: Modifica della decisione del 4 giugno 2003

Risoluzione del Parlamento europeo sulla modifica della decisione del 4 giugno 2003 che adotta lo statuto dei deputati al Parlamento europeo (2005/2124(INI))

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 190, paragrafo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 108, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la sua risoluzione, del 4 giugno 2003, che adotta lo statuto dei deputati al Parlamento europeo (1),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0189/2005),

A.

considerando la sua risoluzione del 17 dicembre 2003 sullo statuto dei deputati (2),

B.

considerando necessario modificare le decisioni precedentemente prese relativamente allo statuto dei deputati al Parlamento europeo,

C.

considerando che il testo modificato non contiene nuove disposizioni sostanziali che renderebbero necessaria una nuova consultazione della Commissione,

D.

prendendo atto della lettera del Consiglio in data 6 giugno 2005,

E.

preso atto dell'impegno assunto in data 3 giugno 2005 dai rappresentanti degli Stati membri riuniti con il Consiglio di esaminare la richiesta del Parlamento europeo di rivedere le pertinenti disposizioni del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee del 1965 per la parte relativa ai membri del Parlamento europeo al fine di giungere ad una conclusione al più presto possibile,

1.

modifica la sua decisione del 4 giugno 2003 sullo statuto dei deputati al Parlamento europeo, così come risulta dal testo in allegato;

2.

invita il Consiglio a dare la sua approvazione al testo così modificato;

3.

invita l'Ufficio di Presidenza a provvedere affinché le nuove norme che regolano il rimborso delle spese dei membri entrino in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore dello statuto;

4.

ribadisce che il compromesso globale sullo statuto dei deputati al Parlamento europeo è costituito dagli elementi seguenti:

a)

esame distinto e autonomo della parte dello statuto dei deputati che rientra nel diritto secondario e di quella che rientra nel diritto primario e approvazione delle due parti secondo le disposizioni istituzionali applicabili a ciascuna di esse;

b)

in merito alla parte che rientra nel diritto primario, gli Stati membri sono invitati a rivedere, per quanto riguarda le disposizioni attinenti ai deputati al Parlamento europeo, il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, prendendo come modello lo statuto approvato il 3 e 4 giugno 2003;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati aderenti.


(1)  GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 210.

(2)  GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 230.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO CHE ADOTTA LO STATUTO DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 190, paragrafo 5,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione,

con l'approvazione del Consiglio,

considerando quanto segue:

(1)

Il Parlamento europeo è composto «di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità». A norma dell'articolo 190, paragrafo 1 del trattato CE tali rappresentanti sono «i rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità». Tale definizione figura anche nell'articolo 190, paragrafo 2 del trattato CE («numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro») e nell'articolo 190, paragrafo 3 del trattato CE («i rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni»). Dette disposizioni, in base alle quali i deputati sono rappresentanti dei popoli, inducono ad utilizzare nello statuto il termine «deputato».

(2)

Il Parlamento europeo ha il diritto di regolamentare le proprie questioni interne nel suo regolamento, a norma dell'articolo 199, primo comma del trattato CE e nel rispetto del presente statuto.

(3)

L'articolo 1 dello statuto riprende il termine «deputato» e stabilisce chiaramente che lo statuto non disciplina diritti e doveri dei deputati al Parlamento europeo, bensì la regolamentazione e le condizioni generali di esercizio delle loro funzioni.

(4)

La libertà e l'indipendenza dei deputati, sancite all'articolo 2, impongono una regolamentazione e non figurano in alcun testo di diritto primario. Eventuali dichiarazioni con cui i deputati assumono l'impegno di cessare il mandato a un determinato momento oppure dichiarazioni in bianco per le dimissioni dal mandato, che un partito possa utilizzare a sua discrezione, sono incompatibili con la libertà e l'indipendenza dei deputati e pertanto non possono avere alcun valore giuridico vincolante.

(5)

L'articolo 3, paragrafo 1 riprende integralmente le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo.

(6)

Il diritto di iniziativa di cui all'articolo 5 è il diritto sovrano di ogni deputato al Parlamento. Esso non può essere svuotato del suo significato dal regolamento.

(7)

Il diritto di accesso ai documenti, sancito all'articolo 6, figura nel regolamento del Parlamento. Esso riguarda un aspetto essenziale dell'esercizio del mandato e quindi dovrebbe essere sancito nello statuto

(8)

L'articolo 7 deve garantire l'effettivo mantenimento della diversità linguistica, malgrado affermazioni divergenti. Dovrebbe essere esclusa ogni discriminazione di una qualsivoglia lingua ufficiale. Tale principio dovrebbe essere applicato anche dopo ogni ampliamento dell'Unione europea.

(9)

A norma degli articoli 9 e 10 il deputato riceve un'indennità per l'esercizio delle sue funzioni. In merito all'importo di tale indennità nel maggio 2000 il gruppo di esperti istituito dal Parlamento ha presentato uno studio in base al quale si giustifica un'indennità pari al 38,5 % del trattamento di base di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

(10)

Dato che l'indennità, l'indennità transitoria e le pensioni di anzianità, di invalidità e di reversibilità sono finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea, occorre assoggettarle ad un'imposta a beneficio delle Comunità.

(11)

In ragione della situazione particolare dei deputati, in particolare l'assenza di un obbligo di residenza nei luoghi di lavoro del Parlamento e dei legami particolari con lo Stato dove sono eletti, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di applicare le disposizioni del loro diritto fiscale nazionale all'indennità, all'indennità transitoria, nonché alle pensioni di anzianità, di invalidità e di reversibilità.

(12)

L'articolo 9, paragrafo 3 è necessario in quanto i partiti si aspettano spesso che una parte delle prestazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 venga utilizzata per i loro fini. Questa forma di finanziamento dei partiti è da vietare.

(13)

L'indennità transitoria di cui all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 13 dovrebbe, in particolare, coprire il periodo tra la fine del mandato e l'avvio di una nuova attività professionale. In caso di assunzione di un nuovo mandato o di una carica pubblica tale finalità viene meno.

(14)

Alla luce dell'evoluzione nell'ambito delle pensioni di anzianità negli Stati membri, sembra appropriato che un ex deputato abbia diritto alla pensione al compimento del sessantatreesimo anno di età. Le disposizioni dell'articolo 14 non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di conteggiare la pensione di anzianità ai fini della determinazione dell'importo delle pensioni di anzianità a norma della legislazione nazionale.

(15)

Le disposizioni concernenti la pensione di reversibilità sono essenzialmente conformi al diritto vigente nella Comunità europea. Il diritto alla pensione del coniuge superstite che si è risposato si fonda sul concetto moderno secondo cui si tratta di una prestazione specifica e non di una «previdenza». Pertanto, il diritto non decade neanche qualora il coniuge superstite disponga di entrate proprie o di un proprio patrimonio.

(16)

La disposizione di cui all'articolo 18 è necessaria perché con lo statuto vengono meno le prestazioni degli Stati membri in materia di rimborso delle spese mediche nonché di sussidi o integrazioni dei contributi previdenziali. Spesso tali prestazioni sono concesse anche oltre la fine del mandato.

(17)

Le disposizioni sul rimborso delle spese devono rispettare i principi sanciti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza Lord Bruce (1). Ciò permette al Parlamento di effettuare il rimborso in modo forfettario nei casi in cui è appropriato al fine di ridurre le spese e gli oneri amministrativi altrimenti necessari per verificare ogni singola voce di spesa; si tratta dunque di una decisione ispirata a principi di sana amministrazione.

(18)

Il 28 maggio 2003 l'Ufficio di Presidenza del Parlamento ha approvato una serie di nuove regole relative al pagamento delle spese e indennità dei deputati sulla base delle spese reali, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente al presente statuto.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero garantire il mantenimento delle regolamentazioni che equiparano i deputati al Parlamento europeo nell'esercizio del proprio mandato nel rispettivo Stato membro ai deputati nazionali. Una soluzione europea del problema non è possibile a causa della molteplicità delle regolamentazioni assai differenti negli Stati membri. Se tali regolamentazioni mancassero, l'esercizio del mandato dei deputati al Parlamento europeo nello Stato membro in cui sono stati eletti risulterebbe assai complicato o addirittura impossibile. L'effettivo esercizio del mandato rientra nell'interesse anche degli Stati membri.

(20)

L'articolo 25, paragrafo 1 è necessario perché la grande varietà di regolamentazioni nazionali cui sono finora soggetti i deputati renderebbe impossibile una soluzione europea per tutti i problemi connessi alla transizione dal vecchio al nuovo sistema europeo. Il diritto di opzione dei deputati esclude eventuali lesioni dei diritti o svantaggi economici nel corso della transizione. Il disposto di cui all'articolo 25, paragrafo 2 è conseguenza dell'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

(21)

La diversità delle situazioni nazionali è contemplata dall'articolo 29, che permette agli Stati membri di definire, in via transitoria, una regolamentazione in deroga alle disposizioni del presente statuto. Quella stessa diversità giustifica anche la facoltà per gli Stati membri di mantenere la parità di trattamento fra i deputati al Parlamento europeo e quelli nazionali.

DECIDE:

TITOLO I

REGOLAMENTAZIONE E CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 1

Il presente statuto stabilisce la regolamentazione e le condizioni generali di esercizio delle funzioni dei deputati al Parlamento europeo.

Articolo 2

1.   I deputati sono liberi e indipendenti.

2.   Qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della scadenza o al termine della legislatura è nullo.

Articolo 3

1.   I deputati votano individualmente e personalmente. Essi non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.

2.   Qualsiasi accordo sulle modalità di esercizio del mandato è nullo.

Articolo 4

I documenti scritti e il materiale su supporto elettronico ricevuti, redatti o inviati da un deputato non sono assimilati a documenti del Parlamento, a meno che siano stati depositati conformemente al regolamento.

Articolo 5

1.   Ogni deputato ha il diritto di presentare una proposta di atto comunitario nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento.

2.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto nel suo regolamento.

Articolo 6

1.   I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento.

2.   Tale diritto non si applica ai documenti e alla contabilità personali.

3.   Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica gli atti legislativi dell'Unione europea e gli accordi delle istituzioni sull'accesso ai documenti.

4.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Articolo 7

1.   I documenti del Parlamento sono tradotti in tutte le lingue ufficiali.

2.   Per gli interventi orali si effettua l'interpretazione simultanea in tutte le altre lingue ufficiali.

3.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 8

1.   I deputati possono organizzarsi in gruppi politici.

2.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto nel suo regolamento.

Articolo 9

1.   I deputati hanno diritto a un'indennità adeguata, tale da garantire la loro indipendenza.

2.   Al termine del mandato, i deputati hanno diritto a un'indennità transitoria e a una pensione.

3.   Qualsiasi accordo in merito all'uso dell'indennità, dell'indennità transitoria di fine mandato e della pensione per fini che non siano privati è nullo.

4.   I superstiti di un deputato o di un ex deputato hanno diritto a pensione di reversibilità.

Articolo 10

L'indennità ammonta al 38,5 % del trattamento economico di base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 11

Dall'indennità è detratto l'importo percepito dal deputato quale indennità parlamentare per l'esercizio di altro mandato in un altro parlamento.

Articolo 12

1.   L'indennità di cui all'articolo 9 è soggetta all'imposta a beneficio delle Comunità alle stesse condizioni fissate sulla base dell'articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europee per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee.

2.   Non sono applicabili le detrazioni per spese professionali e personali e di carattere familiare o sociale previste all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE, CECA, Euratom) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (2).

3.   Il paragrafo 1 non pregiudica il potere degli Stati membri di sottoporre l'indennità in questione alle disposizioni del diritto fiscale nazionale purché sia evitata ogni doppia imposizione.

4.   Rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di tener conto dell'indennità nella definizione dell'aliquota fiscale applicata ad altri redditi.

5.   Il presente articolo si applica anche all'indennità transitoria, nonché alle pensioni di anzianità, di invalidità e di reversibilità versate in conformità agli articoli 13, 14, 15 e 17.

6.   Le prestazioni d cui agli articoli 18, 19 e 20 e i contributi al fondo pensione di cui all'articolo 27 non sono soggetti ad alcuna imposta.

Articolo 13

1.   Allo scadere del mandato, i deputati hanno diritto a un'indennità transitoria pari all'ammontare dell'indennità di cui all'articolo 10.

2.   Tale diritto è riconosciuto in ragione di un mese per ogni anno di esercizio del mandato, e comunque per un minimo di sei mesi e un massimo di ventiquattro mesi.

3.   In caso di assunzione di un nuovo mandato in un altro parlamento o di una carica pubblica, l'indennità transitoria viene versata sino all'inizio del mandato o all'entrata in carica.

4.   In caso di decesso, l'erogazione dell'indennità transitoria si conclude con il versamento effettuato nel mese in cui l'ex deputato è deceduto.

Articolo 14

1.   Al compimento del sessantatreesimo anno di età gli ex deputati hanno diritto a una pensione.

2.   La pensione ammonta al 3,5% dell'indennità di cui all'articolo 10 per ogni anno compiuto di esercizio del mandato e a un dodicesimo di quest'ultima per ogni ulteriore mese compiuto, sino a un massimo complessivo del 70 %.

3.   Il diritto a detta pensione sussiste a prescindere da altri trattamenti pensionistici.

4.   Si applica il disposto dell'articolo 11.

Articolo 15

1.   In caso di invalidità insorta nel corso del mandato i deputati hanno diritto a percepire una pensione.

2.   Si applica il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2. La pensione ammonta comunque almeno al 35 % dell'indennità di cui all'articolo 10.

3.   Tale diritto matura al momento della cessazione delle funzioni.

4.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

5.   Si applica il disposto dell'articolo 11.

Articolo 16

Qualora un ex deputato abbia diritto sia al pagamento dell'indennità transitoria a norma dell'articolo 13, sia al pagamento di una pensione a norma degli articoli 14 o 15, si applica l'opzione indicata dall'interessato.

Articolo 17

1.   In caso di decesso di un deputato o di decesso di un ex deputato che, al momento della morte, aveva diritto o un'aspettativa a una pensione a norma degli articoli 14 o 15, il coniuge superstite e i figli a carico hanno diritto a una pensione.

2.   L'importo complessivo delle prestazioni pensionistiche non può essere superiore alla pensione a cui il deputato avrebbe avuto diritto al termine della legislatura o che spettava o sarebbe spettata all'ex deputato.

3.   Il coniuge superstite percepisce il 60 % dell'importo di cui al paragrafo 2 e non può comunque percepire meno del 30 % dell'indennità di cui all'articolo 10. Tale diritto non viene meno in caso di nuovo matrimonio. Il diritto non sussiste qualora le circostanze specifiche non lascino alcun legittimo dubbio sul fatto che il matrimonio è stato contratto unicamente a fini previdenziali.

4.   I figli a carico percepiscono il 20 % dell'importo di cui al paragrafo 2.

5.   Se necessario, il massimale delle prestazioni pensionistiche da erogare viene ripartito tra il coniuge e i figli proporzionalmente alle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 4.

6.   La pensione di reversibilità viene pagata a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso.

7.   In caso di decesso del coniuge, il suo diritto alla pensione si estingue con la fine del mese in cui si è verificato il decesso.

8.   Il diritto dei figli alla pensione si estingue con la fine del mese in cui compiono i ventun anni di età. Esso sussiste tuttavia per la durata del periodo di formazione, ma si estingue al più tardi alla fine del mese in cui essi raggiungano il venticinquesimo anno di età. Tale diritto continua a sussistere nella misura in cui i figli non possano provvedere al proprio sostentamento a causa di malattia o infermità.

9.   I conviventi in unioni di fatto riconosciute dagli Stati membri sono equiparati ai coniugi.

10.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Articolo 18

1.   I deputati e gli ex deputati titolari di una pensione, nonché i superstiti aventi diritto all'assistenza, hanno diritto al rimborso dei due terzi delle spese mediche e delle spese derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio.

2.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Articolo 19

1.   I deputati hanno diritto alla copertura assicurativa dei rischi connessi con l'esercizio delle loro funzioni.

2.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto. Un terzo dei relativi premi assicurativi è a carico dei deputati.

Articolo 20

1.   I deputati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio mandato.

2.   Per i trasferimenti da e verso i luoghi di lavoro e per altri viaggi di servizio il Parlamento rimborsa le spese effettivamente sostenute.

3.   Il rimborso delle altre spese generali connesse all'esercizio del mandato può essere effettuato in modo forfettario.

4.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

5.   Si applica il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 21

1.   I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti.

2.   Il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti.

3.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Articolo 22

1.   I deputati hanno diritto a utilizzare gli uffici e le strutture di comunicazione del Parlamento nonché le vetture di servizio.

2.   Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Articolo 23

1.   Tutti i pagamenti sono effettuati a partire dal bilancio dell'Unione europea.

2.   I pagamenti dovuti a norma degli articoli 10, 13, 14, 15 e 17 vengono effettuati mensilmente in euro o, a scelta del parlamentare, nella valuta dello Stato membro in cui è domiciliato. Il Parlamento fissa le condizioni alle quali i pagamenti vanno effettuati.

Articolo 24

Le decisioni di attuazione del presente statuto entrano in vigore dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 25

1.   Per quanto riguarda l'indennità, l'indennità transitoria e le diverse categorie di pensioni, i deputati già in carica e rieletti prima dell'entrata in vigore del presente statuto possono optare, per l'intera durata dell'attività parlamentare, per il regime nazionale in vigore.

2.   I versamenti sono a carico del bilancio dello Stato membro.

Articolo 26

1.   I deputati che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1 intendono continuare a rimanere affiliati al regime nazionale sinora vigente, comunicano per iscritto la loro decisione al Presidente del Parlamento entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

2.   Tale decisione è definitiva e irrevocabile.

3.   In mancanza di una comunicazione in tal senso entro i termini stabiliti, si applicano le disposizioni del presente statuto.

Articolo 27

1.   Successivamente all'entrata in vigore dello statuto il fondo di vitalizio volontario istituito dal Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo.

2.   I diritti e le aspettative acquisiti restano invariati. Il Parlamento può fissare condizioni e requisiti per l'acquisizione di nuovi diritti o aspettative.

3.   I deputati che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 10 non possono acquisire nuovi diritti o aspettative a titolo del regime di vitalizio volontario.

4.   I deputati eletti per la prima volta al Parlamento, successivamente alla data di entrata in vigore del presente statuto, non possono accedere al regime volontario.

5.   Si applicano il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3 e il disposto dell'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 28

1.   Il diritto a pensione acquisito da un deputato al momento dell'entrata in vigore del presente statuto a norma della legislazione nazionale conserva piena efficacia.

2.   Qualora la durata dei periodi di esercizio di un mandato nel Parlamento europeo o in un parlamento nazionale non sia sufficiente per maturare il diritto a prestazioni pensionistiche a norma della legislazione nazionale, tali periodi sono considerati nel conteggio della pensione sulla base del presente statuto. Il Parlamento può stipulare convenzioni con gli organi competenti negli Stati membri relative al trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti.

Articolo 29

1.   Gli Stati membri possono definire per i propri deputati al Parlamento europeo una regolamentazione in deroga alle disposizioni del presente statuto in materia di indennità, indennità transitorie, pensioni di anzianità e pensioni di reversibilità per un periodo di transizione che non può superare la durata di due legislature del Parlamento europeo.

2.   In virtù di tale regolamentazione, i deputati al Parlamento europeo sono quanto meno equiparati ai deputati dei rispettivi parlamenti nazionali.

3.   I pagamenti sono interamente a carico del bilancio dei rispettivi Stati membri.

4.   La suddetta regolamentazione lascia impregiudicati i diritti dei deputati di cui agli articoli da 18 a 22 del presente statuto.

TITOLO III

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 30

Il presente statuto entra in vigore il primo giorno della legislatura del Parlamento europeo che avrà inizio nel 2009.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 15.9.1981, Lord Bruce of Donington/Aspden, causa 280/80, Racc. 1981, pag. 2205.

(2)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).

P6_TA(2005)0246

Immissione sul mercato e uso di sostanze e preparati pericolosi (CMR) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per la ventinovesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — c/m/r) (COM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio (COM(2004)0638) (1),

visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0136/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0163/2005),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0247

Codice comunitario per l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un «codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone» (COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0391) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0080/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0188/2005),

A.

considerando l'intenzione del Consiglio, comunicata dalla Presidenza nella seduta del Parlamento europeo del 22 giugno 2005, di approvare tutti gli emendamenti contenuti nel progetto di posizione del Parlamento europeo (A6-0188/2005),

B.

considerando l'intenzione della Commissione, comunicata nella seduta del Parlamento europeo del 22 giugno 2005, di approvare tutti gli emendamenti contenuti nel progetto di posizione del Parlamento europeo (A6-0188/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0127

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punti 1 e 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'adozione di misure a norma dell'articolo 62, punto 1) del trattato volte a garantire che non vi siano controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne è un elemento costitutivo dell'obiettivo dell'Unione, enunciato nell'articolo 14 del trattato, di instaurare uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone.

(2)

A norma dell'articolo 61 del trattato, la creazione di uno spazio di libera circolazione delle persone deve essere accompagnata da altre misure. La politica comune in materia di attraversamento delle frontiere esterne, quale prevista nell'articolo 62, punto 2) del trattato, fa parte di tali misure.

(3)

L'adozione di misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone nonché di controllo di frontiera alle frontiere esterne dovrebbe tener conto dell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni pertinenti della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (2), nonché del manuale comune (3).

(4)

Per ciò che riguarda il controllo di frontiera alle frontiere esterne, la realizzazione di un corpus legislativo comune, in particolare attraverso il consolidamento e lo sviluppo dell'acquis esistente in materia, è una delle componenti essenziali della politica comune di gestione delle frontiere esterne definita nella comunicazione della Commissione, del 7 maggio 2002, dal titolo «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea». Questo obiettivo è stato incluso nel «Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea», approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002 e avallato dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 nonché dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.

(5)

La definizione di un regime comune in materia di attraversamento delle frontiere da parte delle persone non mette in discussione né pregiudica i diritti in materia di libera circolazione di cui godono i cittadini dell'Unione e i loro familiari nonché i cittadini dei paesi terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e detti paesi terzi, dall'altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione.

(6)

Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri.

(7)

Le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate nel pieno rispetto della dignità umana. Il controllo di frontiera dovrebbe essere eseguito in modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato agli obiettivi perseguiti.

(8)

Il controllo di frontiera comprende non soltanto le verifiche sulle persone ai valichi di frontiera e la sorveglianza tra tali valichi, ma anche l'analisi dei rischi per la sicurezza interna e l'analisi delle minacce che possono pregiudicare la sicurezza delle frontiere esterne. È pertanto necessario stabilire le condizioni, i criteri e le regole dettagliate volti a disciplinare sia le verifiche ai valichi di frontiera sia la sorveglianza.

(9)

Al fine di evitare eccessivi tempi di attesa ai valichi di frontiera occorrerebbe prevedere, in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, possibilità di snellimento delle verifiche alle frontiere esterne. La sistematica apposizione di un timbro sui documenti dei cittadini di paesi terzi rimane un obbligo in caso di snellimento delle verifiche di frontiera. L'apposizione del timbro consente di determinare con certezza la data e il luogo dell'attraversamento della frontiera, senza accertare in tutti i casi se siano state eseguite tutte le misure di controllo dei documenti di viaggio prescritte.

(10)

Al fine di ridurre i tempi di attesa dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, occorrerebbe prevedere, se le circostanze lo consentono, corsie separate ai valichi di frontiera segnalate da indicazioni uniformi in tutti gli Stati membri. Corsie separate dovrebbero essere previste negli aeroporti internazionali. Se ritenuto opportuno e se le circostanze locali lo consentono, gli Stati membri dovrebbero considerare l'allestimento di corsie separate ai valichi delle frontiere marittime e terrestri.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero evitare che le procedure di controllo alle frontiere esterne costituiscano un ostacolo maggiore agli scambi economici, sociali e culturali. A tal fine, dovrebbero predisporre personale e risorse appropriati.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero designare il servizio o i servizi nazionali incaricati, ai sensi della legislazione nazionale, dei compiti di controllo di frontiera. Ove in uno stesso Stato membro più servizi siano incaricati dei compiti di controllo di frontiera, dovrebbe essere garantita una cooperazione stretta e permanente.

(13)

La cooperazione operativa e l'assistenza tra Stati membri in materia di controllo di frontiera dovrebbero essere gestite e coordinate dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 (4).

(14)

Il presente regolamento non pregiudica i controlli effettuati nell'ambito delle competenze generali di polizia, né i controlli di sicurezza sulle persone identici a quelli effettuati per i voli interni, né la facoltà degli Stati membri di sottoporre i bagagli a controlli di carattere eccezionale a norma del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (5), né le legislazioni nazionali relative al possesso di documenti di viaggio e d'identità o all'obbligo di dichiarare la propria presenza nel territorio dello Stato membro interessato.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà, in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera alle frontiere interne. È opportuno stabilire le pertinenti condizioni e procedure, al fine di garantire che tale provvedimento è eccezionale e che è rispettato il principio di proporzionalità. L'estensione e la durata del controllo di frontiera temporaneamente ripristinato alle frontiere interne dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per rispondere a tale minaccia.

(16)

In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione. Non si dovrebbero effettuare controlli di frontiera o imporre formalità a causa del solo attraversamento della frontiera.

(17)

È opportuno prevedere una procedura che consenta alla Commissione di adeguare talune modalità pratiche del controllo di frontiera. In tal caso, sono adottate le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(18)

È altresì opportuno prevedere una procedura che consenta agli Stati membri di notificare alla Commissione le modifiche apportate ad altre modalità pratiche del controllo di frontiera.

(19)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di norme applicabili all'attraversamento delle frontiere da parte delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.

(21)

In deroga all'articolo 299 del trattato, il presente regolamento si applica esclusivamente ai territori europei della Francia e dei Paesi Bassi. Esso non pregiudica il regime specifico applicato a Ceuta e Melilla, quale definito nell'accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (7).

(22)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo. Poiché il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(23)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999 (9), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(24)

È necessario definire un regime per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere fra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (10), allegato al summenzionato accordo.

(25)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE (11) e 2004/860/CE (12).

(26)

È necessario definire un regime per permettere a rappresentanti della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera allegato al summenzionato accordo.

(27)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (13). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo.

(28)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (14). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo.

(29)

Nel presente regolamento l'articolo 1, prima frase, l'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), il titolo III e le disposizioni del titolo II e relativi allegati riguardanti il Sistema d'informazione Schengen (SIS) sono disposizioni basate sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e principi

Il presente regolamento prevede l'assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Esso stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

«frontiere interne»:

a)

le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri;

b)

gli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni;

c)

i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari effettuati da traghetti;

2)

«frontiere esterne»: le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne;

3)

«volo interno»: qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori degli Stati membri o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di un paese terzo;

4)

«collegamento regolare effettuato da traghetto»: qualunque collegamento effettuato da traghetto tra gli stessi due o più porti situati nel territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori e comportante il trasporto di persone e veicoli in base ad un orario pubblicato;

5)

«beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione»:

a)

i cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato, nonché i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione sul territorio dell'Unione europea, ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (15);

b)

i cittadini di paesi terzi e i loro familiari, qualunque sia la loro nazionalità, che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione;

6)

«cittadino di paese terzo»: chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato e non è contemplato dal punto 5 del presente articolo;

7)

«persona segnalata ai fini della non ammissione»: qualsiasi cittadino di paese terzo segnalato nel Sistema d'informazione Schengen («SIS») in conformità e per gli effetti dell'articolo 96 della convenzione di Schengen;

8)

«valico di frontiera»: ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;

9)

«controllo di frontiera»: l'attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente regolamento, in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera;

10)

«verifiche di frontiera»: le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri o autorizzati a lasciarlo;

11)

«sorveglianza di frontiera»: la sorveglianza delle frontiere tra i valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, allo scopo di evitare che le persone eludano le verifiche di frontiera;

12)

«verifica in seconda linea»: una verifica supplementare che può essere effettuata in un luogo specifico, diverso da quello in cui sono effettuate le verifiche su tutte le persone (prima linea);

13)

«guardia di frontiera»: il pubblico ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest'ultima, che assolve, in conformità del presente regolamento e della legislazione nazionale, compiti di controllo di frontiera;

14)

«vettore»: ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale;

15)

«permesso di soggiorno»:

a)

tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (16);

b)

qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare o a rientrare nel suo territorio, ad eccezione dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d'asilo;

16)

«nave da crociera»: una nave che effettua un viaggio secondo un programma prestabilito, che comprende un programma di escursioni turistiche nei vari porti e durante il quale di norma non vi è né imbarco né sbarco di passeggeri;

17)

«navigazione da diporto»: l'uso di imbarcazioni da diporto a fini sportivi o turistici;

18)

«pesca costiera»: le attività di pesca effettuate mediante navi che rientrano quotidianamente o entro 36 ore in un porto situato nel territorio degli Stati membri senza fare scalo in un porto situato in un paese terzo;

19)

«minaccia per la salute pubblica»: qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del Regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri.

Articolo 3

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, senza pregiudizio:

a)

dei diritti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione;

b)

dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.

TITOLO II

FRONTIERE ESTERNE

Capo I

Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d'ingresso

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere esterne

1.   Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti. Ai valichi di frontiera che non sono aperti 24 ore al giorno gli orari di apertura devono essere indicati chiaramente.

Gli Stati membri notificano l'elenco dei loro valichi di frontiera alla Commissione a norma dell'articolo 34.

2.   In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all'obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura:

a)

nell'ambito della navigazione da diporto o della pesca costiera;

b)

per il personale marittimo che si reca a terra per soggiornare nella località del porto ove la nave fa scalo o nei comuni limitrofi;

c)

per persone o gruppi di persone, in presenza di una necessità di carattere particolare, purché siano in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri;

d)

per persone o gruppi di persone in caso di un'imprevista situazione d'emergenza.

3.   Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 2 o i loro obblighi in materia di protezione internazionale, gli Stati membri impongono sanzioni, a norma della legislazione nazionale, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 5

Condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi

1.   Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell'arco di sei mesi, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

a)

essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera;

b)

essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (17), salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido;

c)

giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d)

non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione;

e)

non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.

2.   L'allegato I comprende un elenco non esauriente dei giustificativi che le guardie di frontiera possono chiedere ai cittadini di paesi terzi al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1, lettera c).

3.   La valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati di vitto e alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno.

Gli importi di riferimento fissati dagli Stati membri sono notificati alla Commissione a norma dell'articolo 34.

La valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, assegni turistici e carte di credito da parte del cittadino di paese terzo. Le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e, nel caso di cittadini di paesi terzi che vengano ospitati, le lettere di garanzia delle persone ospitanti, quali definite dalle legislazioni nazionali, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

4.   In deroga al paragrafo 1:

a)

i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 ma sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da uno degli Stati membri o, se richiesto, di entrambi i documenti, sono ammessi ad entrare nei territori degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto di ritorno, a meno che non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito;

b)

i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nei territori degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma del regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (18).

I visti rilasciati alla frontiera sono riportati in un elenco.

Se non è possibile apporre un visto sul documento, esso è apposto, in via eccezionale, su un foglio separato inserito nel documento. In tal caso viene utilizzato il modello uniforme di foglio per l'apposizione di un visto istituito dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (19);

c)

i cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Qualora il cittadino di paese terzo interessato sia oggetto di una segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro che ne autorizza l'ingresso nel suo territorio ne informa gli altri Stati membri.

Capo II

Controllo delle frontiere esterne e respingimento

Articolo 6

Effettuazione delle verifiche di frontiera

1.   Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana.

Tutte le misure adottate nell'esercizio delle loro funzioni sono proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.

2.   Nell'effettuare le verifiche di frontiera, le guardie di frontiera non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Articolo 7

Verifiche di frontiera sulle persone

1.   L'attraversamento delle frontiere esterne è oggetto di verifiche da parte delle guardie di frontiera Le verifiche sono effettuate a norma del presente capo.

Le verifiche possono riguardare anche i mezzi di trasporto e gli oggetti di cui sono in possesso le persone che attraversano la frontiera. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.

2.   Chiunque attraversi la frontiera è sottoposto a una verifica minima che consenta di stabilirne l'identità dietro produzione o esibizione dei documenti di viaggio. Questa verifica minima consiste nel semplice e rapido accertamento della validità del documento che consente al legittimo titolare di attraversare la frontiera e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di dispositivi tecnici e consultando nelle pertinenti banche dati le informazioni relative esclusivamente ai documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

La verifica minima di cui al primo comma costituisce la regola per i beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione.

Tuttavia, quando effettuano verifiche minime sui beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione le guardie di frontiera possono, in modo non sistematico, consultare banche dati nazionali ed europee per accertarsi che una persona non rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica.

Le conseguenze di tali consultazioni non mettono in discussione il diritto d'ingresso nel territorio dello Stato membro interessato di cui godono, a norma della direttiva 2004/38/CE, i beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione.

3.   All'ingresso e all'uscita, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite.

a)

La verifica approfondita all'ingresso comporta la verifica delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1 nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l'esercizio di un'attività professionale. Tale verifica comprende un esame dettagliato articolato nei seguenti elementi:

i)

l'accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento non scaduto valido per l'attraversamento della frontiera e, all'occorrenza, che il documento sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto;

ii)

la disamina approfondita del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione;

iii)

la disamina dei timbri d'ingresso e di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato al fine di accertare, raffrontando le date d'ingresso e di uscita, se tale persona non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;

iv)

gli accertamenti relativi al luogo di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato nonché allo scopo del soggiorno previsto e, se necessario, la verifica dei documenti giustificativi corrispondenti;

v)

l'accertamento che il cittadino di paese terzo interessato disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale è sicuro di essere ammesso, ovvero che sia in grado di acquisire legalmente detti mezzi;

vi)

l'accertamento che il cittadino di paese terzo interessato, i suoi mezzi di trasporto e gli oggetti da esso trasportati non costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale accertamento comporta la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e, se necessario, agli oggetti inclusi nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca nonché, se del caso, l'attuazione della condotta da adottare per effetto della segnalazione in questione.

b)

La verifica approfondita all'uscita comporta:

i)

l'accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento valido per l'attraversamento della frontiera;

ii)

la disamina del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione;

iii)

se possibile, l'accertamento che il cittadino di paese terzo non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

c)

In aggiunta alle verifiche di cui alla lettera b), la verifica approfondita all'uscita può inoltre comportare:

i)

l'accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido, qualora richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, tranne nel caso in cui sia titolare di un permesso di soggiorno valido;

ii)

l'accertamento che la persona non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;

iii)

la consultazione delle segnalazioni di persone o oggetti contenute nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca.

4.   Se sono disponibili le necessarie strutture e se il cittadino di paese terzo ne fa richiesta, tali verifiche approfondite sono effettuate in un luogo non accessibile al pubblico.

5.   I cittadini di paesi terzi sottoposti ad una verifica approfondita in seconda linea sono informati sull'obiettivo e sulla procedura seguita per l'effettuazione di tale verifica.

Tali informazioni sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e nella o nelle lingue del o dei paesi limitrofi allo Stato membro interessato e indicano la possibilità per il cittadino di paese terzo di chiedere il nome o il numero di matricola delle guardie di frontiera che effettuano la verifica approfondita in seconda linea nonché il nome del valico di frontiera e la data dell'attraversamento della frontiera.

6.   Le verifiche sui beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione sono effettuate a norma della direttiva 2004/38/CE.

7.   Le modalità pratiche relative alle informazioni da registrare figurano nell'allegato II.

Articolo 8

Snellimento delle verifiche di frontiera

1.   In circostanze eccezionali ed impreviste le verifiche di frontiera alle frontiere esterne possono essere snellite. Tali circostanze eccezionali ed impreviste sono considerate sussistere quando eventi imprevedibili provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa ai valichi di frontiera e sono state sfruttate tutte le risorse in termini di organizzazione, di mezzi e di personale.

2.   In caso di snellimento delle verifiche di frontiera a norma del paragrafo 1, le verifiche di frontiera all'ingresso hanno, in linea di principio, la precedenza sulle verifiche di frontiera all'uscita.

La decisione di snellire le verifiche è presa dalla guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera.

Tale snellimento è temporaneo, adattato alle circostanze che lo giustificano e attuato progressivamente.

3.   Anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera la guardia di frontiera timbra i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sia in ingresso che in uscita, a norma dell'articolo 10.

4.   Ciascuno Stato membro trasmette annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 9

Allestimento di corsie separate e segnaletica

1.   Gli Stati membri allestiscono corsie separate, in particolare ai valichi delle frontiere aeree al fine di poter procedere alle verifiche sulle persone a norma dell'articolo 7. Tali corsie sono differenziate mediante una segnaletica recante le indicazioni di cui all'allegato III.

Gli Stati membri possono allestire corsie separate ai valichi delle loro frontiere marittime e terrestri e alle frontiere tra gli Stati membri che non applicano l'articolo 20 alle loro frontiere comuni. Se gli Stati membri allestiscono corsie separate a tali frontiere utilizzano una segnaletica recante le indicazioni di cui all'allegato III.

Gli Stati membri assicurano che tali corsie siano indicate con una segnaletica chiara, anche in caso di sospensione delle norme relative all'utilizzo delle corsie separate a norma del paragrafo 4, al fine di garantire il flusso ottimale delle persone che attraversano la frontiera.

2.

a)

I beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione sono autorizzati a servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte A dell'allegato III. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B dell'allegato III.

b)

Tutte le altre persone si servono delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B dell'allegato III.

Le indicazioni sui pannelli di cui alle lettere a) e b) possono figurare nella o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.

3.   Ai valichi delle frontiere marittime e terrestri gli Stati membri possono separare il traffico di veicoli allestendo corsie distinte per i veicoli leggeri, gli automezzi pesanti e gli autobus, a mezzo dei pannelli di cui all'allegato III, parte C.

Gli Stati membri possono, se del caso, modificare le indicazioni figuranti su tali pannelli in base alle circostanze locali.

4.   In caso di squilibrio temporaneo nei flussi di traffico ad un determinato valico di frontiera, le norme relative all'utilizzo delle corsie separate possono essere sospese dalle autorità competenti per il tempo necessario al ristabilimento dell'equilibrio.

5.   L'adeguamento della segnaletica esistente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 è completato entro il 31 maggio 2009. Qualora gli Stati membri sostituiscano la segnaletica esistente o ne installino una nuova prima di tale data, rispettano le indicazioni di cui ai suddetti paragrafi.

Articolo 10

Apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi

1.   Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell'ingresso e dell'uscita. In particolare, è apposto un timbro d'ingresso o di uscita:

a)

sui documenti dei cittadini di paesi terzi che consentono di attraversare la frontiera, muniti di un visto in corso di validità;

b)

sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rilasciato un visto alla frontiera da uno Stato membro;

c)

sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto.

2.   È apposto un timbro d'ingresso o di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 di detta direttiva.

È apposto un timbro d'ingresso o di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di paesi terzi che beneficiano del diritto comunitario alla libera circolazione, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE.

3.   Non è apposto il timbro d'ingresso o di uscita:

a)

sui documenti di viaggio di capi di Stato e personalità il cui arrivo sia stato preventivamente annunciato in forma ufficiale per via diplomatica;

b)

sulle licenze di pilota o sui tesserini di membro di equipaggio di un aeromobile;

c)

sui documenti di viaggio dei marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;

d)

sui documenti di viaggio dell'equipaggio e dei passeggeri di navi da crociera che non sono soggetti alle verifiche di frontiera ai sensi dell'allegato VI, punto 3.2.3;

e)

sui documenti che consentono l'attraversamento della frontiera da parte dei cittadini di Andorra, Monaco e San Marino.

Su richiesta di un cittadino di paese terzo è possibile rinunciare, in via eccezionale, all'apposizione del timbro di ingresso o di uscita qualora ciò possa causargli gravi difficoltà. In tal caso l'ingresso o l'uscita sono registrati su un foglio separato con la menzione del nome e del numero di passaporto. Questo foglio è consegnato al cittadino di paese terzo.

4.   Le modalità pratiche dell'apposizione del timbro sono stabilite nell'allegato IV.

5.   I cittadini di paesi terzi sono informati, quando possibile, dell'obbligo incombente alla guardia di frontiera di apporre un timbro sul loro documento di viaggio al momento dell'ingresso e dell'uscita, anche in caso di snellimento delle verifiche a norma dell'articolo 8.

6.   Entro la fine del 2008 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio.

Articolo 11

Presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno

1.   Se il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo non reca il timbro d'ingresso, le autorità nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.

2.   La presunzione di cui al paragrafo 1 può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che l'interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.

In tal caso:

a)

quando un cittadino di paese terzo è individuato sul territorio di uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di uno degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen;

b)

quando un cittadino di paese terzo è individuato sul territorio di uno Stato membro nei confronti del quale non è stata ancora presa la decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di detto Stato membro.

Oltre alle indicazioni di cui alle lettere a) e b), può essere fornito al cittadino di paese terzo il modello figurante nell'allegato VIII.

Gli Stati membri si informano e informano la Commissione e il Segretariato generale del Consiglio delle rispettive prassi nazionali relative alle indicazioni di cui al presente articolo.

3.   Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, le autorità competenti possono espellere il cittadino di paese terzo dal territorio degli Stati membri in questione.

Articolo 12

Sorveglianza di frontiera

1.   La sorveglianza si prefigge principalmente di impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente.

2.   Le guardie di frontiera si servono di unità fisse o mobili per effettuare la sorveglianza di frontiera.

Tale sorveglianza viene effettuata in modo da impedire alle persone di eludere le verifiche ai valichi di frontiera o da dissuaderle dal farlo.

3.   La sorveglianza tra i valichi di frontiera è effettuata da guardie di frontiera in numero e con metodi adatti ai rischi e alle minacce esistenti o previsti. Essa comporta cambiamenti frequenti ed improvvisi dei periodi di sorveglianza, in modo che chi attraversa senza autorizzazione la frontiera corra il rischio costante di essere individuato.

4.   La sorveglianza è effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali allo scopo di fermare le persone che attraversano illegalmente la frontiera. La sorveglianza può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, compresi dispositivi elettronici.

5.   Possono essere adottate modalità di sorveglianza supplementari secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 13

Respingimento

1.   Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d'ingresso previste dall'articolo 5, paragrafo 1 e non rientrino nelle categorie di persone di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Ciò non pregiudica l'applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d'asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata.

2.   Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise. Il provvedimento è adottato da un'autorità competente secondo la legislazione nazionale ed è d'applicazione immediata.

Il provvedimento motivato indicante le ragioni precise del respingimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui all'allegato V, parte B, compilato dall'autorità che, secondo la legislazione nazionale, è competente a disporre il respingimento. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento a mezzo del medesimo modello uniforme.

3.   Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di paese terzo a norma della legislazione nazionale.

L'avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento.

Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma della legislazione nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi il timbro di ingresso annullato e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato.

4.   Le guardie di frontiera vigilano affinché un cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento di respingimento non entri nel territorio dello Stato membro interessato.

5.   Gli Stati membri raccolgono statistiche sul numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle persone respinte e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) alla quale sono state respinte. Gli Stati membri trasmettono annualmente tali statistiche alla Commissione. La Commissione pubblica ogni due anni una compilazione delle statistiche fornite dagli Stati membri.

6.   Le modalità del respingimento figurano nell'allegato V, parte A.

Capo III

Personale e risorse per il controllo di frontiera e cooperazione tra gli Stati membri

Articolo 14

Personale e risorse per il controllo di frontiera

Gli Stati membri predispongono personale e risorse appropriati e sufficienti per effettuare il controllo di frontiera alle frontiere esterne a norma degli articoli da 6 a 13 in modo da garantire un livello efficace, elevato ed uniforme di controllo alle frontiere esterne.

Articolo 15

Esecuzione dei controlli

1.   Il controllo di frontiera a norma degli articoli da 6 a 13 è eseguito dalle guardie di frontiera ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione nazionale.

Nell'esecuzione di tale controllo di frontiera le guardie di frontiera conservano il potere di avviare azioni penali conferito loro dalla legislazione nazionale e che esula dal campo di applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati. Gli Stati membri incoraggiano le guardie di frontiera ad apprendere le lingue, in particolare quelle necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera in base alla rispettiva legislazione nazionale, a norma dell'articolo 34.

3.   Ai fini di un'esecuzione efficace del controllo di frontiera, ciascuno Stato membro garantisce una cooperazione stretta e permanente tra i servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera.

Articolo 16

Cooperazione tra gli Stati membri

1.   Gli Stati membri si prestano assistenza e assicurano tra loro una cooperazione stretta e permanente ai fini di un'esecuzione efficace del controllo di frontiera a norma degli articoli da 6 a 15. Essi si scambiano tutte le informazioni utili.

2.   La cooperazione operativa tra Stati membri nella gestione delle frontiere esterne è coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (in seguito denominata «l'Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004.

3.   Fatte salve le competenze dell'Agenzia, gli Stati membri possono continuare la cooperazione operativa con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, compreso lo scambio di ufficiali di collegamento, laddove tale cooperazione integri l'azione dell'Agenzia stessa.

Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia su tale cooperazione operativa di cui al primo comma.

4.   Gli Stati membri provvedono alla formazione sulle norme in materia di controllo di frontiera e sui diritti fondamentali. Al riguardo si tiene conto delle norme comuni di formazione definite e ulteriormente sviluppate dall'Agenzia.

Articolo 17

Controllo congiunto

1.   Gli Stati membri che non applicano l'articolo 20 alle frontiere terrestri comuni possono, fino alla data di applicazione del suddetto articolo, effettuare un controllo congiunto di tali frontiere comuni, nel qual caso una persona può essere fermata una sola volta ai fini dell'effettuazione delle verifiche d'ingresso e d'uscita, fatta salva la responsabilità individuale degli Stati membri derivante dagli articoli da 6 a 13.

A tal fine, gli Stati membri possono concludere tra loro accordi bilaterali.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi conclusi a norma del paragrafo 1.

Capo IV

Norme specifiche relative alle verifiche di frontiera

Articolo 18

Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne

Le norme specifiche di cui all'allegato VI si applicano alla verifica effettuata nei diversi tipi di frontiera e sui diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento dei valichi di frontiera.

Tali norme specifiche possono comportare deroghe all'articolo 5 e agli articoli da 7 a 13.

Articolo 19

Norme specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone

1.   Le norme specifiche di cui all'allegato VII si applicano alle verifiche relative alle seguenti categorie di persone:

a)

Capi di Stato e membri della (delle) loro delegazione(i);

b)

piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio;

c)

marittimi;

d)

titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali;

e)

lavoratori transfrontalieri;

f)

minori.

Tali norme specifiche possono comportare deroghe all'articolo 5 e agli articoli da 7 a 13.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i modelli di tessere rilasciate dai loro ministeri degli Affari esteri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari nonché alle loro famiglie, a norma dell'articolo 34.

TITOLO III

FRONTIERE INTERNE

Capo I

Soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne

Articolo 20

Attraversamento delle frontiere interne

Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Articolo 21

Verifiche all'interno del territorio

La soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:

a)

l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti degli Stati membri in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l'esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera; ciò vale anche nelle zone di frontiera. Ai sensi della prima frase, l'esercizio delle competenze di polizia può non essere considerato equivalente, in particolare, all'esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure di polizia:

i)

non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;

ii)

si basano su informazioni e l'esperienza generali di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e sono volte, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera;

iii)

sono ideate e eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne;

iv)

sono effettuate sulla base di verifiche a campione;

b)

il controllo di sicurezza sulle persone effettuato nei porti o aeroporti dalle autorità competenti in forza della legislazione di ciascuno Stato membro, dai responsabili portuali o aeroportuali o dai vettori, semprechè tale controllo venga effettuato anche sulle persone che viaggiano all'interno di uno Stato membro;

c)

la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere o di portare con sé documenti d'identità;

d)

l'obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22 della convenzione di Schengen.

Articolo 22

Eliminazione degli ostacoli al traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne

Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale.

Al tempo stesso gli Stati membri sono pronti a predisporre strutture destinate alle verifiche qualora siano ripristinati i controlli alle frontiere interne.

Capo II

Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

Articolo 23

Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

1.   In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne per un periodo limitato a una durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se essa supera i trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 24o, in caso d'urgenza, secondo la procedura di cui all'articolo 25. L'estensione e la durata del ripristino temporaneo di tale controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

2.   Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna persiste al di là del periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera giustificato dalle stesse motivazioni indicate al paragrafo 1 e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Articolo 24

Procedura in caso di avvenimenti prevedibili

1.   Quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, ne dà quanto prima comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione e fornisce, non appena disponibili, le informazioni seguenti:

a)

i motivi del ripristino proposto, precisando gli avvenimenti che costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;

b)

l'estensione del ripristino proposto, precisando le frontiere alle quali il controllo di frontiera sarà ripristinato;

c)

la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

d)

la data e la durata del ripristino proposto;

e)

eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.

2.   A seguito della notifica dello Stato membro interessato ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 3, la Commissione può emettere un parere, fatto salvo l'articolo 64, paragrafo 1 del trattato.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, nonché il parere che la Commissione può esprimere a norma del paragrafo 2, sono oggetto di consultazioni tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera, gli altri Stati membri e la Commissione al fine di organizzare, se necessario, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino del controllo di frontiera ed ai rischi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

4.   La consultazione di cui al paragrafo 3 ha luogo almeno quindici giorni prima della data prevista per il ripristino del controllo di frontiera.

Articolo 25

Procedura nei casi che richiedono un'azione urgente

1.   Quando l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiedono un'azione urgente, lo Stato membro interessato può ripristinare in via eccezionale e immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne.

2.   Lo Stato membro che ripristina il controllo di frontiera alle frontiere interne ne avverte senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, indicando i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura.

Articolo 26

Procedura di proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

1.   Gli Stati membri possono prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, soltanto previa comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione.

2.   Lo Stato membro che prevede di prorogare il controllo di frontiera fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le appropriate informazioni relative ai motivi della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Si applicano le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 27

Informazione del Parlamento europeo

Lo Stato membro interessato o, se opportuno, il Consiglio informa il Parlamento europeo quanto prima delle misure adottate ai sensi degli articoli 24, 25 e 26. A partire dalla terza proroga consecutiva ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro interessato, se richiesto, riferisce al Parlamento europeo sulla necessità del controllo di frontiera alle frontiere interne.

Articolo 28

Disposizioni in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

In caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II.

Articolo 29

Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

Lo Stato membro che ha ripristinato il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 23 conferma la data della soppressione del controllo e trasmette, nel contempo o entro breve termine, al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione una relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne precisando, in particolare, il funzionamento delle verifiche e l'efficacia del ripristino del controllo di frontiera.

Articolo 30

Informazione del pubblico

La decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne è presa secondo criteri di trasparenza e ne viene data piena informazione al pubblico, salvo che imprescindibili motivi di sicurezza lo impediscano.

Articolo 31

Riservatezza

Su richiesta dello Stato membro interessato, gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione rispettano il carattere riservato delle informazioni fornite nell'ambito del ripristino e della proroga del controllo di frontiera, nonché della relazione redatta a norma dell'articolo 29.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Modifiche degli allegati

Gli allegati III, IV e VIII sono modificati secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 33

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato, in seguito denominato «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa e sempreché le misure di attuazione adottate secondo tale procedura non modifichino le disposizioni fondamentali del presente regolamento.

Il periodo di cui dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4.   Fatte salve le misure di attuazione già adottate, l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di adozione delle norme e delle decisioni tecniche secondo la procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni in questione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato e, a tal fine, le riesaminano prima della scadenza del periodo di quattro anni.

Articolo 34

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

l'elenco dei permessi di soggiorno;

l'elenco dei rispettivi valichi di frontiera;

gli importi di riferimento richiesti per l'attraversamento delle loro frontiere esterne fissati ogni anno dalle autorità nazionali;

l'elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera;

il campione dei modelli di tessere rilasciate dai Ministeri degli affari esteri.

2.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico le informazioni che le sono state comunicate a norma del paragrafo 1, pubblicandole nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 35

Traffico frontaliero locale

Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme comunitarie e gli accordi bilaterali vigenti in materia di traffico frontaliero locale.

Articolo 36

Ceuta e Melilla

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regime specifico che si applica a Ceuta e Melilla, quale definito nella dichiarazione del Regno di Spagna relativa alle città di Ceuta e Melilla di cui all'atto finale dell'accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (20).

Articolo 37

Notifica di informazioni da parte degli Stati membri

Entro ... (21), gli Stati membri notificano alla Commissione le loro disposizioni interne relative all'articolo 21, lettere c) e d), alle sanzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e agli accordi bilaterali conclusi a norma dell'articolo 17, paragrafo 1. Essi notificano le ulteriori modifiche di tali disposizioni entro cinque giorni lavorativi.

Le informazioni comunicate dagli Stati membri sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Articolo 38

Relazione sull'applicazione del titolo III

Entro ... (22), la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del titolo III.

La Commissione presta particolare attenzione alle difficoltà che potrebbero derivare dal ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. Essa presenta, se del caso, proposte volte a rimediare a tali difficoltà.

Articolo 39

Abrogazioni

1.   Gli articoli da 2 a 8 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono abrogati con effetto da ... (23).

2.   Con effetto dalla data di cui al paragrafo 1 sono abrogati:

a)

il manuale comune, compresi i suoi allegati;

b)

le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 26 aprile 1994 (SCH/Com-ex (94) 1, rev 2), del 22 dicembre 1994 (SCH/Com-ex (94) 17, 4 rev.) e del 20 dicembre 1995 (SCH/Com-ex (95) 20, 2 rev.);

c)

l'allegato 7 dell'Istruzione consolare comune;

d)

il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera (24);

e)

la decisione 2004/581/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che determina le indicazioni minime da usare nella segnaletica presso i valichi di frontiera esterna (25);

f)

la decisione 2004/574/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del manuale comune (26);

g)

il regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del manuale comune (27).

3.   I riferimenti agli articoli e agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ... (28). Tuttavia, l'articolo 34 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2005.

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

(3)  GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97. Manuale comune modificato dal ultimo dal regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5).

(4)  Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

(5)  GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 69.

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(10)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

(11)  Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).

(12)  Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

(13)  GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43.

(14)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(15)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(16)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

(17)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento CE n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

(18)  GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1.

(19)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4.

(20)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 73.

(21)  Dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(22)  Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(23)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(24)  GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5. Regolamento modificato dalla decisione 2004/927/CE (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45).

(25)  GU L 261 del 6.8.2004, pag. 119.

(26)  GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36.

(27)  GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5.

(28)  Sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ALLEGATO I

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI ATTI A VERIFICARE IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI D'INGRESSO

I giustificativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, possono comprendere:

a)

in caso di viaggi d'affari:

i)

l'invito da parte di un'impresa o di un'autorità a partecipare a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o professionale;

ii)

altri documenti dai quali risulta chiaramente che si tratta di rapporti d'affari o professionali;

iii)

in caso di partecipazione a fiere e congressi, il relativo biglietto d'ingresso.

b)

in caso di viaggi per motivi di studio o di formazione di altro tipo:

i)

il certificato d'iscrizione presso un istituto scolastico al fine di partecipare a corsi teorici o pratici di formazione e di perfezionamento;

ii)

la tessera studente e i certificati relativi ai corsi seguiti.

c)

in caso di viaggi turistici o privati:

i)

documenti giustificativi per l'alloggio:

per i soggiorni presso una persona, l'invito della persona ospitante;

un documento giustificativo relativo alla struttura che fornisce l'alloggio, o

qualunque altro documento appropriato da cui risulti la sistemazione prevista;

ii)

documenti giustificativi per l'itinerario:

— la conferma della prenotazione di un viaggio organizzato, o qualunque altro documento da cui risultino i programmi di viaggio previsti;

iii)

documenti giustificativi per il ritorno:

— il biglietto del viaggio di ritorno o di andata e ritorno.

d)

in caso di viaggi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altri motivi:

gli inviti, i biglietti d'ingresso, le iscrizioni o i programmi che indichino ove possibile il nome dell'organismo ospitante e la durata del soggiorno, o qualunque altro documento appropriato da cui risulti lo scopo della visita.

ALLEGATO II

REGISTRAZIONI DELLE INFORMAZIONI

A tutti i valichi di frontiera devono essere registrate manualmente o elettronicamente tutte le informazioni di servizio ed ogni altra informazione particolarmente importante. Le informazioni da registrare comprendono in particolare:

a)

il nome della guardia di frontiera responsabile localmente delle verifiche di frontiera e quello degli altri agenti di ogni squadra;

b)

gli snellimenti delle verifiche sulle persone applicati a norma dell'articolo 8;

c)

il rilascio di documenti sostitutivi del passaporto e del visto alla frontiera;

d)

i fermi per accertamenti e le denunce (infrazioni penali ed amministrative);

e)

persone respinte a norma dell'articolo 13 (motivo della non ammissione e cittadinanza);

f)

codici di sicurezza dei timbri d'ingresso e di uscita, l'identità delle guardie di frontiera alle quali è assegnato ciascun timbro per ogni data o per ogni turno, nonché informazioni riguardanti timbri smarriti o rubati;

g)

reclami delle persone sottoposte a verifica;

h)

altre misure di polizia o giudiziarie particolarmente importanti;

i)

eventi particolari.

ALLEGATO III

MODELLI DI SEGNALETICA ESPOSTI NELLE DIVERSE CORSIE AI VALICHI DI FRONTIERA

Parte A

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 (1)

Parte B

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Parte C

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 (2)

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 (2)

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 (2)

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(1)  Nessun logo è richiesto per la Norvegia e l'Islanda.

(2)  Nessun logo è richiesto per la Norvegia e l'Islanda.

ALLEGATO IV

MODALITÀ PER L'APPOSIZIONE DEI TIMBRI

1.   I documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sono sistematicamente timbrati all'ingresso e all'uscita, a norma dell'articolo 10. Le specifiche di tali timbri sono contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev e SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL).

2.   I codici di sicurezza sui timbri sono modificati ad intervalli regolari non superiori ad un mese.

3.   In caso d'ingresso ed uscita di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto il timbro sarà apposto, se possibile, in modo tale da coprire il bordo del visto senza alterare l'intelligibilità delle diciture del visto stesso né le sicurezze visibili della vignetta visto. Qualora sia necessario apporre più timbri (ad esempio, nel caso di un visto multiplo), questi sono apposti sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto.

Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica non è opposto alcun timbro.

4.   Gli Stati membri designano i punti di contatto nazionali responsabili dello scambio d'informazioni sui codici di sicurezza dei timbri d'ingresso e d'uscita utilizzati ai valichi di frontiera e ne informano gli altri Stati membri, il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione. Tali punti di contatto hanno accesso senza indugio alle informazioni relative ai timbri comuni d'ingresso e di uscita utilizzati alla frontiera esterna dello Stato membro interessato e, in particolare, alle informazioni relative:

a)

al valico di frontiera cui è attribuito un determinato timbro;

b)

all'identità della guardia di frontiera cui è attribuito un determinato timbro in un determinato momento;

c)

al codice di sicurezza di cui è provvisto ciascun timbro in ogni momento.

Le domande d'informazioni relative ai timbri comuni d'ingresso e di uscita sono inoltrate attraverso i summenzionati punti di contatto nazionali.

I punti di contatto nazionali trasmettono inoltre immediatamente agli altri punti di contatto, al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione le informazioni sulle modifiche concernenti i punti di contatto, nonché sui timbri smarriti o rubati.

ALLEGATO V

Parte A

Modalità per il respingimento alla frontiera

1.   In caso di respingimento, la competente guardia di frontiera:

a)

completa il modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, quale figura nella Parte B. Il cittadino del paese terzo lo firma e riceve un esemplare del modello firmato. Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare, la guardia di frontiera segnala tale rifiuto nella rubrica «commenti» del modello;

b)

apporrà sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barrerà, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento sopra previsto;

c)

procederà all'annullamento del visto, mediante apposizione del timbro «ANNULLATO», nei casi di cui al paragrafo 2. In tal caso l'elemento otticamente variabile della vignetta visto, l'elemento di sicurezza «effetto immagine latente» e la scritta «visto» sono eliminati cancellandoli per evitare ogni successivo abuso. La guardia di frontiera informa immediatamente le proprie autorità centrali di questa decisione;

d)

annota ogni respingimento su un registro o in un elenco con indicazione dell'identità e della cittadinanza del cittadino del paese terzo interessato, degli estremi del documento che le consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del respingimento.

2.   Il visto è annullato nei seguenti casi:

a)

se il titolare del visto è segnalato ai fini della non ammissione nel SIS a meno che sia in possesso di un visto o di un visto di ritorno rilasciato da uno Stato membro e chieda l'ingresso ai fini di transito per raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il documento;

b)

se vi sono fondati motivi per ritenere che il visto è stato ottenuto in modo fraudolento.

La mancata presentazione da parte del cittadino del paese terzo, alla frontiera, di uno o più dei documenti giustificativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 non dà automaticamente origine a una decisione di annullamento del visto.

3.   Tuttavia, se il cittadino di un paese terzo colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da un vettore, l'autorità localmente responsabile:

a)

ordina al vettore di riprendere a proprio carico il cittadino del paese terzo in questione e trasferirlo immediatamente nel paese terzo dal quale è stato trasportato, o nel paese terzo che ha rilasciato il documento che consente di attraversare la frontiera o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione, oppure di trovare il modo per ricondurlo, conformemente all'articolo 26 della convenzione di Schengen e alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (1);

b)

fino al momento della riconduzione, adotta le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire l'ingresso illecito dei cittadini di paesi terzi respinti.

4.   Qualora vi siano motivi che giustificano il respingimento e l'arresto di un cittadino di un paese terzo, la guardia di frontiera contatta le autorità competenti per decidere la condotta da tenere ai sensi del diritto nazionale.

Parte B

Modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera

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(1)  GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45.

ALLEGATO VI

NORME SPECIFICHE RELATIVE AI VARI TIPI DI FRONTIERA E AI DIVERSI MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI

1.   Frontiere terrestri

1.1.   Verifiche sul traffico stradale

1.1.1.   Per garantire verifiche efficaci sulle persone e assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e sicuro, la circolazione ai valichi di frontiera è opportunamente regolata. Se necessario, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali per canalizzare o bloccare il traffico. Essi ne informano la Commissione ai sensi dell'articolo 37.

1.1.2.   Alle frontiere terrestri, gli Stati membri possono, se lo ritengono appropriato e se le circostanze lo consentono, allestire od organizzare corsie separate a determinati valichi di frontiera, a norma dell''articolo 9.

L'utilizzo delle corsie separate può essere sospeso in ogni momento dalle autorità competenti degli Stati membri, in circostanze eccezionali e quando la situazione del traffico e lo stato delle infrastrutture lo richiedano.

Gli Stati membri possono cooperare con i paesi vicini per l'allestimento delle corsie separate ai valichi di frontiera esterni.

1.1.3.   Le persone che viaggiano a bordo di autoveicoli possono, di regola, rimanere nel veicolo durante la verifica. Tuttavia, se necessario, le persone possono essere invitate a scendere dall'autoveicolo. Verifiche approfondite avranno luogo, se le condizioni locali lo consentono, in apposite piazzuole. Per motivi di sicurezza del personale, le verifiche saranno effettuate, se possibile, da due guardie di frontiera.

1.2.   Verifiche sul traffico ferroviario

1.2.1.   Le verifiche sono effettuate sia sui passeggeri che sul personale ferroviario a bordo dei treni che attraversano frontiere esterne, inclusi i treni merci o i treni vuoti. Tali verifiche hanno luogo in uno dei due modi seguenti:

durante lo stazionamento nella prima stazione di arrivo o partenza nel territorio di uno Stato membro;

sul treno, durante il viaggio stesso.

Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali sulle modalità di effettuazione di tali verifiche. Essi ne informano la Commissione ai sensi dell'articolo 37.

1.2.2.   In deroga al punto 1.2.1, e al fine di agevolare il traffico ferroviario di treni passeggeri ad alta velocità, gli Stati membri che si trovano lungo il percorso di tali treni in provenienza da paesi terzi possono anche decidere, di comune accordo con i paesi terzi interessati, di effettuare le verifiche all'ingresso delle persone a bordo dei treni provenienti da paesi terzi in uno dei seguenti modi:

nelle stazioni di un paese terzo in cui salgono persone;

nelle stazioni sul territorio degli Stati membri in cui scendono persone;

sul treno durante il percorso fra le stazioni sul territorio degli Stati membri, nella misura in cui le persone restano a bordo del treno nelle stazioni precedenti.

1.2.3   Per i treni ad alta velocità provenienti da paesi terzi con più fermate nel territorio degli Stati membri, se il vettore è autorizzato ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto della tratta nel territorio degli Stati membri, tali passeggeri sono sottoposti ad una verifica all'ingresso nella stazione di destinazione o a bordo del treno, salvo che la verifica sia stata effettuata ai sensi del punto 1.2.1 o del punto 1.2.2., primo trattino.

Le persone che desiderano prendere il treno solo per la tratta restante del percorso nel territorio degli Stati membri, sono informati chiaramente, prima della partenza, che saranno sottoposti ad una verifica all'ingresso durante il viaggio o nella stazione di destinazione.

1.2.4.   Quando viaggiano nella direzione opposta le persone a bordo del treno sono sottoposte a una verifica all'uscita secondo analoghe modalità.

1.2.5.   La guardia di frontiera può ordinare che, se necessario con l'appoggio del capotreno, siano ispezionati i vagoni per accertare che nei loro vani non si nascondano persone od oggetti sottoposti alle verifiche di frontiera.

1.2.6.   Se sussistono indizi che fanno presumere che nel treno si nascondono persone segnalate o sospettate di aver commesso un'infrazione o cittadini di paesi terzi che intendono entrare illegalmente nel territorio, la guardia di frontiera, se non può intervenire conformemente alle disposizioni nazionali, informa gli Stati membri verso il territorio dei quali o attraverso il territorio dei quali viaggia il treno.

2.   Frontiere aeree

2.1.   Modalità di verifica negli aeroporti internazionali

2.1.1.   Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché la società aeroportuale adotti le misure necessarie al fine di separare fisicamente i flussi di passeggeri a bordo di voli interni dai flussi di passeggeri a bordo di altri voli. A tal fine, sono predisposte, in tutti gli aeroporti internazionali, infrastrutture appropriate.

2.1.2.   Il luogo in cui è effettuata la verifica di frontiera è determinato nel seguente modo:

a)

i passeggeri di un volo in provenienza da un paese terzo che si imbarcano su un volo interno sono sottoposti ad una verifica all'ingresso nell'aeroporto di arrivo del volo in provenienza dal paese terzo. I passeggeri di un volo interno che si imbarcano su un volo a destinazione di un paese terzo (passeggeri in transito indiretto) sono sottoposti ad una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza di quest'ultimo volo;

b)

per i voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi senza passeggeri in transito indiretto e per i voli con più scali negli aeroporti degli Stati membri senza cambio di aereo:

i)

i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi senza transito indiretto, precedente o successivo, nel territorio degli Stati membri sono sottoposti ad una verifica all'ingresso nell'aeroporto di arrivo e ad una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza;

ii)

i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati membri senza cambio di aereo (passeggeri in transito), e purché si tratti di voli che non possono imbarcare passeggeri nella tratta situata nel territorio degli Stati membri, sono sottoposti a una verifica all'ingresso nell'aeroporto di destinazione e a una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza;

iii)

se il vettore è autorizzato, nel caso di voli provenienti da paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati membri, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i passeggeri sono sottoposti ad una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza e ad una verifica all'ingresso nell'aeroporto di arrivo.

Le verifiche sui passeggeri che, al momento degli scali, si trovano già a bordo dell'aereo e che non si sono imbarcati nel territorio degli Stati membri, si effettuano conformemente alla lettera b), punto ii). La procedura inversa vale per i voli di questa categoria, quando il paese di destinazione è uno Stato terzo.

2.1.3.   Le verifiche di frontiera non si effettueranno di norma nell'aereo o alla porta di uscita, a meno che ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale. Al fine di assicurare che le persone siano sottoposte a verifica negli aeroporti designati quali valichi di frontiera, conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 13, gli Stati membri assicurano che le autorità aeroportuali adottino le misure appropriate per canalizzare il traffico passeggeri verso le installazioni riservate alle verifiche.

Gli Stati membri provvedono affinché la società aeroportuale prenda le dovute misure per impedire l'accesso non autorizzato alle zone riservate, come per esempio l'area di transito. Le verifiche nell'area di transito non sono di norma effettuate, a meno che ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale. In quest'area la verifica può essere effettuata in particolare sulle persone soggette ad un visto di transito aeroportuale per accertare che esse siano in possesso di tale visto.

2.1.4.   Se per causa di forza maggiore, per pericolo imminente o per ordine delle autorità, un aereomobile che esegue un volo da un paese terzo è costretto ad atterrare in un luogo che non è un valico di frontiera, il volo può proseguire soltanto previa autorizzazione della guardia di frontiera o delle autorità doganali. Lo stesso vale quando un aereomobile che esegue un volo da un paese terzo procede ad un atterraggio non autorizzato. In ogni caso, si applicano alle verifiche sulle persone a bordo di detto aereomobile le disposizioni degli articoli da 6 a 13.

2.2.   Modalità di verifica negli aerodromi

2.2.1.   Anche negli aerodromi, ossia gli aeroporti che non hanno, ai sensi del pertinente diritto nazionale, lo status di aeroporti internazionali, ma che sono tuttavia aperti d'ufficio a voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi, ai sensi delle disposizioni degli articoli da 6 a 13, occorre garantire le verifiche sulle persone.

2.2.2.   In deroga al punto 2.1.1. negli aerodromi si può rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri dei voli interni e di altri voli, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (1). Inoltre, se il volume del traffico non lo richiede, non è necessaria la presenza continua delle guardie di frontiera purché sia garantito che, in caso di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile.

2.2.3.   Qualora le guardie di frontiera non siano presenti in permanenza in un aerodromo, il gestore dell'aerodromo informa in tempo utile la guardia di frontiera dell'atterraggio e del decollo di un aereo che effettua voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi.

2.3.   Modalità di verifica sulle persone a bordo di voli privati

2.3.1.   Per i voli privati in provenienza o a destinazione di paesi terzi, il comandante di bordo trasmette alla guardia di frontiera dello Stato membro di destinazione e, se del caso, dello Stato membro di primo ingresso, prima del decollo, una dichiarazione generale comportante, tra l'altro, un piano di volo conforme all'allegato 2 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale e informazioni sull'identità dei passeggeri.

2.3.2.   Se i voli privati in provenienza da un paese terzo e a destinazione di uno Stato membro effettuano scali nel territorio di altri Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di ingresso procedono alla verifica di frontiera ed appongono un timbro d'ingresso sulla dichiarazione generale prevista al punto 2.3.1.

2.3.3.   Se non si può stabilire con certezza che un volo proviene da uno Stato membro o è diretto esclusivamente verso il territorio degli Stati membri senza scali nel territorio di un paese terzo, le autorità competenti procedono, negli aeroporti e negli aerodromi, ad una verifica sulle persone conformemente ai punti da 2.1 a 2.2.

2.3.4.   Il regime di atterraggio e decollo di alianti, di ultraleggeri, di elicotteri, di aeromobili di fabbricazione artigianale, con i quali si possono coprire soltanto brevi distanze, nonché di aerostati, è disciplinato dalla legislazione nazionale e, se del caso, da accordi bilaterali.

3.   Frontiere marittime

3.1   Modalità generali di verifica sul traffico marittimo

3.1.1.   Le verifiche sulle navi sono effettuate nel porto di arrivo o di partenza, a bordo della nave o nell'area all'uopo destinata nelle immediate adiacenze della nave. Tuttavia, in virtù di appositi accordi, le verifiche possono essere effettuate anche nel corso della traversata o, all'atto dell'arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo.

Le verifiche devono mirare in particolare a che sia l'equipaggio sia i passeggeri soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 1, lettera c).

3.1.2.   Il comandante della nave o in sua vece la persona fisica o giuridica che rappresenta l'armatore per tutte le questioni attinenti ai doveri di quest'ultimo in materia di armamento della nave (agente marittimo raccomandatario) stila, in duplice copia, un elenco dell'equipaggio e, se del caso, dei passeggeri. Al più tardi al momento dell'arrivo nel porto, trasmette tale elenco o elenchi alla guardia di frontiera. Se, per motivi di forza maggiore, l'elenco non può essere trasmesso alla guardia di frontiera, una copia è consegnata al posto di frontiera o all'autorità marittima competente, che la trasmette senza indugio alla guardia di frontiera.

3.1.3.   Un esemplare dei due elenchi, debitamente vistato dalla guardia di frontiera, è consegnato al comandante della nave che deve esibirlo su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto.

3.1.4.   Il comandante della nave o, in sua vece, l'agente marittimo raccomandatario segnala senza indugio all'autorità competente tutte le modifiche relative alla composizione dell'equipaggio o al numero dei passeggeri.

Il comandante della nave, inoltre, comunica alle autorità competenti immediatamente e, se possibile, prima dell'arrivo della nave nel porto, la presenza a bordo di passeggeri clandestini. Questi rimangono comunque sotto la responsabilità del comandante della nave.

3.1.5.   Il comandante della nave comunica, a tempo debito e in conformità alle disposizioni vigenti nel porto in questione, la partenza della nave alla guardia di frontiera; se ciò non è possibile, avverte l'autorità marittima competente. Le guardie di frontiera o l'autorità marittima provvedono a ritirare il secondo esemplare dell'elenco o degli elenchi già precedentemente compilati e vistati.

3.2.   Modalità specifiche di verifica per determinati tipi di navigazione marittima

Navi da crociera

3.2.1.   Il comandante della nave da crociera o, in sua vece, l'agente marittimo raccomandatario comunica alla guardia di frontiera competente l'itinerario e il programma della crociera almeno 24 ore prima di lasciare il porto di partenza e prima dell'arrivo in ciascun porto nel territorio degli Stati membri.

3.2.2.   Se l'itinerario di una nave da crociera comprende unicamente porti situati nel territorio degli Stati membri, in deroga agli articoli 4 e 7 non è effettuata alcuna verifica di frontiera e la nave è autorizzata a fare scalo anche nei porti che non sono valichi di frontiera.

Tuttavia, sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale, possono essere effettuate verifiche sull'equipaggio e i passeggeri di tali navi.

3.2.3.   Se l'itinerario di una nave da crociera comprende porti situati sia nel territorio degli Stati membri sia nel territorio di paesi terzi, in deroga all'articolo 7 è effettuata una verifica di frontiera come segue:

a)

per le navi da crociera provenienti da un porto situato in un paese terzo e che fa scalo per la prima volta in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, l'equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all'ingresso sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri, di cui al punto 3.2.4.

I passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica all'ingresso ai sensi dell'articolo 7 a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale ciò risulti non necessario.

b)

per le navi da crociera provenienti da un porto situato in un paese terzo e che fa nuovamente scalo in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, l'equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all'ingresso sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri, di cui al punto 3.2.4., qualora tali elenchi siano stati modificati dallo scalo della nave nel precedente porto situato nel territorio di uno Stato membro.

I passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica all'ingresso ai sensi dell'articolo 7 a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale ciò risulti non necessario;

c)

per le navi da crociera provenienti da un porto situato nel territorio di uno Stato membro che fanno scalo in detto porto, i passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica d'ingresso ai sensi dell'articolo 7 se ciò risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale;

d)

per le navi da crociera che lasciano un porto situato nel territorio di uno Stato membro in direzione di un porto situato in un paese terzo, l'equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all'uscita sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri.

Se risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale, i passeggeri che imbarcano sono sottoposti a una verifica all'uscita ai sensi dell'articolo 7;

e)

per le navi da crociera che lasciano un porto situato nel territorio di uno Stato membro in direzione di detto porto, non è effettuata alcuna verifica all'uscita.

Tuttavia, sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale, può essere effettuata una verifica sull'equipaggio e sui passeggeri di tali navi.

3.2.4.   L'elenco dei nomi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri comprende:

a)

nome e cognome

b)

data di nascita

c)

cittadinanza

d)

numero e tipo di documento di viaggio e, se del caso, numero del visto.

Il comandante della nave da crociera o, in sua vece, l'agente marittimo raccomandatario comunica alla guardia di frontiera competente l'elenco dei nomi almeno 24 ore prima dell'arrivo in ciascun porto nel territorio degli Stati membri o, qualora il viaggio verso tale porto duri meno di 24 ore, immediatamente dopo aver completato l'imbarco nel precedente porto.

L'elenco dei nomi è timbrato nel primo porto d'ingresso nel territorio degli Stati membri e successivamente ogniqualvolta è modificato. Nella valutazione dei rischi di cui al punto 3.2.3. si tiene conto dell'elenco dei nomi.

Navigazione da diporto

3.2.5.   In deroga agli articoli 4 e 7 le persone che si trovano a bordo di un'imbarcazione da diporto proveniente da o dirette verso un porto situato in uno Stato membro non sono sottoposte a verifiche di frontiera e possono entrare in qualsiasi porto che non sia un valico di frontiera.

Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale e, in particolare, se le coste di un paese terzo sono situate in prossimità immediata del territorio dello Stato membro interessato, sono effettuate verifiche su tali persone e/o un'ispezione dell'imbarcazione.

3.2.6.   In deroga all'articolo 4 un'imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo può entrare eccezionalmente in un porto che non è un valico di frontiera. In tal caso le persone a bordo avvisano le autorità portuali di modo da essere autorizzate ad entrare in porto. Le autorità portuali contattano le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera al fine di riferire dell'arrivo dell'imbarcazione. La dichiarazione riguardante i passeggeri è effettuata presso le autorità portuali con il deposito dell'elenco delle persone a bordo. Tale elenco è messo a disposizione della guardia di frontiera, al più tardi al momento dell'arrivo.

Allo stesso modo, se per motivi di forza maggiore l'imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo è obbligata ad accostare in un porto che non è un valico di frontiera, le autorità portuali contattano le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera per segnalare la presenza dell'imbarcazione.

3.2.7.   All'atto delle verifiche, deve essere consegnato un documento contenente tutte le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione nonché il nome delle persone che si trovano a bordo. Un esemplare di tale documento è consegnato alle autorità dei porti d'ingresso e di uscita. Un esemplare di tale documento è conservato con i documenti di bordo finché la nave resta nelle acque territoriali di uno Stato membro.

Pesca costiera

3.2.8.   In deroga agli articoli 4 e 7, l'equipaggio a bordo di navi che esercitano la pesca costiera e che ritornano quotidianamente o entro 36 ore nel porto di immatricolazione della nave stessa o in un altro porto situato nel territorio degli Stati membri, senza approdare in un porto situato nel territorio di paesi terzi, non è sottoposto sistematicamente a verifica. Tuttavia, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di uno Stato membro, si tiene conto della valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale per determinare la frequenza delle verifiche da effettuare. A seconda di tali rischi, sono effettuate verifiche sulle persone e/o un'ispezione della nave.

3.2.9.   L'equipaggio a bordo di una nave che esercita la pesca costiera e che non è immatricolata in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, è sottoposto a verifiche conformemente alle disposizioni relative ai marittimi.

Il comandante della nave comunica qualsiasi modifica dell'elenco dell'equipaggio o l'eventuale presenza di passeggeri alle autorità competenti.

Collegamenti effettuati da traghetti

3.2.10.   Sono sottoposte a verifica le persone a bordo dei traghetti che effettuano collegamenti con porti situati in paesi terzi. Si applicano le seguenti disposizioni:

a)

ove possibile, gli Stati membri predispongono banchine separate ai sensi dell'articolo 9;

b)

sui passeggeri a piedi sono effettuate verifiche individuali;

c)

le verifiche sugli occupanti di un veicolo avvengono nel veicolo stesso;

d)

i passeggeri di autobus sono trattati allo stesso modo dei passeggeri a piedi. Essi devono lasciare l'autobus al fine di sottoporsi alle verifiche;

e)

gli autisti di autocarri e i loro eventuali accompagnatori sono sottoposti a verifica nel veicolo stesso. In linea di principio, tale verifica sarà organizzata separatamente dalle verifiche sugli altri passeggeri;

f)

al fine di assicurare la scorrevolezza delle verifiche è necessario prevedere un numero adeguato di postazioni;

g)

ai fini, in particolare, dell'intercettazione di immigrati clandestini, i mezzi di trasporto utilizzati dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti trasportati, sono sottoposti a ispezioni a campione;

h)

i membri dell'equipaggio di traghetti sono trattati come i membri dell'equipaggio di navi mercantili.

4.   Navigazione interna

4.1.   Per «navigazione interna con attraversamento di una frontiera esterna», si intende l'utilizzazione a titolo professionale, nonché per diporto, di qualsiasi tipo di imbarcazione e di natante su fiumi, canali e laghi.

4.2.   Sulle navi utilizzate per scopi professionali, sono considerati membri dell'equipaggio o persone ad essi equiparate il capitano e le persone arruolate a bordo e che figurano nell'elenco dell'equipaggio, nonché i loro familiari purché risiedano a bordo.

4.3.   Alle verifiche sulla navigazione interna, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni pertinenti dei punti da 3.1 a 3.2.


(1)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

ALLEGATO VII

NORME SPECIFICHE PER DETERMINATE CATEGORIE DI PERSONE

1.   Capi di Stato

In deroga all'articolo 5 e agli articoli da 7 a 13, i Capi di Stato e i membri della loro delegazione, il cui arrivo e la cui partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica alle guardie di frontiera, non sono soggetti alle verifiche di frontiera.

2.   Piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio

2.1.   In deroga all'articolo 5, i titolari di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio («Crew Member Certificate»), previsti all'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944, possono, nell'esercizio delle loro funzioni e sulla base di tali documenti:

a)

imbarcarsi e sbarcare nell'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;

b)

entrare nel territorio del comune ove si trova l'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;

c)

raggiungere, con ogni mezzo di trasporto, un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al fine di imbarcarsi su un aereomobile in partenza da tale aeroporto.

In tutti gli altri casi si applicano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2.2.   Alle verifiche sugli equipaggi di aeromobili si applicano le disposizioni degli articoli da 6 a 13. Per quanto possibile, le verifiche sui membri dell'equipaggio sono effettuate prioritariamente. Ciò significa che tali verifiche saranno effettuate prima di quelle sui passeggeri oppure in aree riservate a tal fine. In deroga all'articolo 7, l'equipaggio, conosciuto dal personale responsabile delle verifiche di frontiera nell'esercizio delle sue funzioni, può essere oggetto solo di verifiche a campione.

3.   Marittimi

3.1.   In deroga agli articoli 4 e 7, gli Stati membri possono autorizzare i marittimi in possesso di un documento di identità dei marittimi, rilasciato ai sensi della convenzione di Ginevra del 19 giugno 2003 (n. 185) e della convenzione di Londra del 9 aprile 1965, nonché in base alle pertinenti disposizioni nazionali, a entrare nel territorio degli Stati membri recandosi a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi, senza presentarsi ad un valico di frontiera, a condizione che essi figurino nell'elenco dell'equipaggio, precedentemente sottoposto a verifica da parte delle autorità competenti, della nave di appartenenza.

Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi di sicurezza interna e di immigrazione illegale, i marittimi sono soggetti ad una verifica a norma dell'articolo 7 da parte delle guardie di frontiera prima del loro sbarco.

Se un marittimo costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, può essergli rifiutato il permesso di recarsi a terra.

3.2.   I marittimi che desiderano soggiornare al di fuori dei comuni prossimi ai porti devono soddisfare le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri quali previste dall'articolo 5, paragrafo 1.

4.   Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali

4.1.   In considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, rilasciati da paesi terzi o dai loro governi riconosciuti dagli Stati membri, nonché ai titolari di documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali indicate al punto 4.4, che viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni, può essere data la precedenza, ai valichi di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, fermo restando l'obbligo del visto, qualora richiesto.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i titolari di detti documenti sono dispensati dall'accertamento della disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza.

4.2.   Se una persona che si presenta alla frontiera esterna invoca privilegi, immunità ed esenzioni, la guardia di frontiera può esigere dall'interessato la prova della sua qualità mediante l'esibizione degli opportuni documenti, in particolare degli attestati rilasciati dallo Stato accreditante o del passaporto diplomatico, oppure con altri mezzi. Se nutre dei dubbi, la guardia di frontiera può, in caso di urgenza, rivolgersi direttamente al Ministero degli Affari esteri.

4.3.   I membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie possono entrare nel territorio degli Stati membri su presentazione della tessera di cui all'articolo 19, paragrafo 2, accompagnata dal documento che consente di attraversare la frontiera. Inoltre, in deroga all'articolo 13, la guardia di frontiera non può rifiutare ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l'ingresso nel territorio degli Stati membri senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l'interessato è oggetto di una segnalazione nel SIS.

4.4.   I documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali ai fini specificati al punto 4.1 sono in particolare i seguenti:

lasciapassare delle Nazioni Unite: rilasciato al personale delle Nazioni Unite e a quello delle agenzie che ne dipendono sulla base della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata a New York, il 21 novembre 1947, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

lasciapassare della Comunità europea (CE);

lasciapassare della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom);

certificato di legittimazione rilasciato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa;

documenti rilasciati a norma dell'articolo III, paragrafo 2 della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate (carta d'identità militare accompagnata da un ordine di missione, da un foglio di via, da un ordine di servizio individuale o collettivo), nonché documenti rilasciati nel quadro del Partenariato per la pace.

5.   Lavoratori frontalieri

5.1.   Le modalità della verifica sui lavoratori frontalieri sono disciplinate dalle disposizioni generali relative al controllo di frontiera, in particolare gli articoli 7 e 13.

5.2.   In deroga all'articolo 7, i lavoratori frontalieri che sono ben conosciuti dalle guardie di frontiera perché attraversano spesso la frontiera al medesimo valico di frontiera e che, dopo una verifica iniziale, non risultano segnalati né nel SIS, né negli archivi nazionali di ricerca, sono sottoposti soltanto a verifiche a campione, onde verificare che siano in possesso di un documento valido che consente loro di attraversare la frontiera e soddisfino le necessarie condizioni d'ingresso. Queste persone sono sottoposte di tanto in tanto, senza preavviso ed ad intervalli irregolari, ad una verifica approfondita.

5.3.   Le disposizioni del punto 5.2. possono essere estese ad altre categorie di pendolari frontalieri.

6.   Minori

6.1.   La guardia di frontiera presta particolare attenzione ai minori che viaggino accompagnati o senza accompagnatore. I minori che attraversano le frontiere esterne sono sottoposti alle stesse verifiche all'ingresso e all'uscita degli adulti, secondo le disposizioni del presente regolamento.

6.2.   In caso di minori accompagnati, la guardia di frontiera verifica la sussistenza della potestà genitoriale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona o delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti. In tale ultimo caso, la guardia di frontiera svolge ulteriori indagini, al fine di individuare incoerenze o contraddizioni nelle informazioni fornite.

6.3.   In caso di minori che viaggiano senza accompagnatore, la guardia di frontiera deve assicurarsi, mediante verifiche approfondite dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che il minore non lasci il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale nei suoi confronti.

ALLEGATO VIII

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P6_TA(2005)0248

Regolamentazione relativa all'esecuzione del bilancio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 382/2001 in relazione alla data di scadenza e a talune disposizioni relative all'esecuzione del bilancio (COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0840) (1),

visti gli articoli 133 e 181 A del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0044/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0154/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

Considerando 9 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 382/2001)

 

-1) Dopo il considerando 9 è aggiunto il seguente considerando:

(9 bis)

I programmi «Gateway to Japan» e «Executive Training» hanno riportato un tale successo che sarebbe opportuno prevedere programmi simili in futuro con altri paesi, ad esempio la Cina.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO -1 BIS (nuovo)

Articolo 4, lettera h bis) (nuova) (Regolamento (CE) n. 382/2001)

 

-1 bis) All'articolo 4, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera:

h bis)

il coordinamento delle attività all'interno di ogni paese partner e tra i diversi paesi partner.

(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0249

Qualità dei dati statistici concernenti i disavanzi eccessivi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0071) (1),

visto l'articolo 104, paragrafo 14, comma 3, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0108/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0181/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 2

(2) In tale contesto, il ruolo della Commissione quale autorità statistica è esercitato in maniera specifica per conto di questa da Eurostat. In qualità di servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione degli incarichi a questa delegati nel settore della produzione di statistiche comunitarie, Eurostat è tenuto a espletare i propri compiti nel rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, economicità, riservatezza statistica e trasparenza come specificato nella decisione della Commissione del 21 aprile 1997 sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie.

(2) In tale contesto, il ruolo della Commissione quale autorità statistica è esercitato in maniera specifica per conto di questa da Eurostat. In qualità di servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione degli incarichi a questa delegati nel settore della produzione di statistiche comunitarie, Eurostat è tenuto a espletare i propri compiti nel rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, economicità, riservatezza statistica e trasparenza come specificato nella decisione della Commissione del 21 aprile 1997 sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie. Il codice di prassi statistica europea, che sarà definito congiuntamente dagli istituti statistici europei e da Eurostat, dovrebbe rafforzare i principi dell'autonomia professionale, dell'adeguatezza delle risorse e della qualità dei dati statistici.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 5

(5) La credibilità della sorveglianza di bilancio dipende in misura cruciale dalla disponibilità di statistiche di bilancio attendibili. Di fondamentale importanza è il fatto che i dati trasmessi dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 e forniti dalla Commissione al Consiglio conformemente al protocollo siano di elevata qualità.

(5) La credibilità della sorveglianza di bilancio dipende in misura cruciale dalla disponibilità di statistiche di bilancio attendibili. Di fondamentale importanza è il fatto che i dati trasmessi dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 e forniti dalla Commissione al Consiglio conformemente al protocollo siano di elevata qualità. In questo contesto, i punti 1.5, 1.6 e 1.7 della relazione del Consiglio ECOFIN del 20 marzo 2005, ratificata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005, e i principi fondamentali della statistica ufficiale adottati dalla Divisione statistica della Commissione per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite dovrebbero essere considerati il punto di partenza per il rispetto dei necessari requisiti di qualità elevata.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 9

(9) Un dialogo permanente va istituito tra la Commissione e le autorità statistiche degli Stati membri al fine di assicurare la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri, sia dei connessi conti pubblici. A questo fine possono essere condotte regolarmente dalla Commissione sia visite sia ispezioni approfondite in loco, migliorando così la sorveglianza dei dati trasmessi e fornendo una garanzia permanente sulla qualità dei dati. Gli Stati membri devono consentire l'accesso tempestivo della Commissione alle informazioni.

(9) Un dialogo permanente va istituito tra la Commissione e le autorità statistiche degli Stati membri al fine di assicurare la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri, sia dei connessi conti pubblici. A questo fine possono essere condotte regolarmente dalla Commissione sia visite sia ispezioni approfondite in loco, migliorando così la sorveglianza dei dati trasmessi e fornendo una garanzia permanente sulla qualità dei dati. Gli Stati membri devono consentire l'accesso tempestivo della Commissione alle informazioni. La Commissione dovrebbe informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al programma e alle misure volte a migliorare la qualità delle statistiche nell'Unione europea.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3605/93)

 

2 bis. Qualora per il disavanzo e il debito pubblici previsti, ovvero per la loro revisione, non siano state utilizzate le «ipotesi esterne comuni» rese disponibili dalla Commissione nel quadro del coordinamento delle politiche economiche e di bilancio per effettuare raffronti fra gli Stati membri, gli Stati membri illustrano dettagliatamente le ragioni di tale divergenza e calcolano il differenziale tra le proiezioni.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 9, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 3605/93)

1. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei connessi conti pubblici. Per qualità dei dati effettivi si intende che essi ottemperano alle norme contabili e che sono completi, attendibili, tempestivi e coerenti.

1. La Commissione (Eurostat) valuta regolarmente la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei connessi conti pubblici. Per qualità dei dati effettivi si intende che essi ottemperano alle norme del Sistema europeo dei conti 1995 (SEC95) e che sono completi, attendibili, comparabili, tempestivi e coerenti.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3605/93)

 

2 bis. La Commissione (Eurostat) informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla qualità dei dati effettivi presentati dagli Stati membri, nonché in merito alla messa a punto di norme minime europee sulla qualità delle statistiche.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 12, comma 1 (regolamento (CE) n. 3605/93)

La Commissione (Eurostat) promuove un dialogo permanente con le autorità statistiche degli Stati membri. A tal fine la Commissione (Eurostat) effettua regolarmente in tutti gli Stati membri visite e ispezioni approfondite.

La Commissione (Eurostat) promuove un dialogo permanente con le autorità statistiche degli Stati membri. A tal fine la Commissione (Eurostat) effettua regolarmente in tutti gli Stati membri visite ; può effettuare anche ispezioni approfondite nel rispetto del regolamento (CE) n. 322/97. Le visite sono effettuate secondo un calendario fissato di comune accordo tra gli Stati membri e la Commissione (Eurostat). Nella misura del possibile, le visite hanno luogo contemporaneamente in tutti gli Stati membri sulla base di una relazione annuale sulla valutazione dell'adeguamento dei dati statistici e sulle prospettive nel settore.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 12, comma 2 (regolamento (CE) n. 3605/93)

Le visite sono effettuate allo scopo di verificare i dati trasmessi, di esaminare le questioni metodologiche e di valutare l'ottemperanza alle norme contabili. Le ispezioni approfondite sono intese a verificare i processi e i conti che comprovano i dati trasmessi e a trarre dettagliate conclusioni circa il rispetto delle norme contabili e la completezza, l'attendibilità, la tempestività e la coerenza dei dati trasmessi.

Le visite sono effettuate allo scopo di verificare i dati trasmessi, di esaminare le questioni metodologiche e di valutare l'ottemperanza alle norme contabili. I risultati delle visite sono comunicati quanto meno agli Istituti statistici nazionali. Le ispezioni approfondite sono intese a verificare i processi e i conti che comprovano i dati trasmessi e a trarre dettagliate conclusioni circa il rispetto delle norme contabili e la completezza, l'attendibilità, la tempestività e la coerenza dei dati trasmessi. Le ispezioni approfondite sono decise dalla Commissione (Eurostat) ove sussistano gravi dubbi quanto all'accuratezza e alla coerenza dei dati trasmessi, secondo quanto previsto nel programma.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 13, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 3605/93)

1. Quando conduce ispezioni approfondite negli Stati membri la Commissione (Eurostat) può essere assistita da esperti , segnatamente di altri Stati membri , di autorità nazionali degli Stati membri oggetto di ispezione cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici, e di altri servizi della Commissione.

1. Quando conduce ispezioni approfondite negli Stati membri la Commissione (Eurostat) può essere assistita da esperti di altri Stati membri che sono funzionari delle autorità statistiche nazionali o, in talune occasioni specifiche, da altre autorità nazionali degli Stati membri oggetto di ispezione cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici, o da altri servizi della Commissione , sulla base di un accordo tra lo Stato membro oggetto di ispezione e la Commissione (Eurostat) .

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3605/93)

 

1 bis. Ai fini del monitoraggio della qualità dei dati statistici, Eurostat riveste il ruolo principale tra le autorità comunitarie. Eurostat deve tuttavia seguire una procedura interna di contatti e debriefing con le altre autorità comunitarie competenti durante la preparazione delle ispezioni, deliberando congiuntamente ad esse nel quadro della procedura decisionale una volta ultimate le ispezioni.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 14 (regolamento (CE) n. 3605/93)

La Commissione (Eurostat) trasmette al comitato economico e finanziario una relazione sui risultati delle visite e delle ispezioni approfondite. Tali relazioni sono rese pubbliche.

La Commissione (Eurostat) trasmette al comitato economico e finanziario una relazione sui risultati delle visite . Essa trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle conclusioni delle ispezioni approfondite. Tali relazioni sono rese pubbliche.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3605/93)

 

2 bis. La Commissione (Eurostat) informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai dati rettificati e alle motivazioni della modifica.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0250

Misure restrittive contro alcune persone (Sudan) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur (COM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0180) (1),

visto il testo del Consiglio (8910/2005),

vista la posizione comune 2005/411/PESC del Consiglio (2),

visti gli articoli 60 e 301 del trattato CE,

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0138/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0186/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Visto 2 bis (nuovo)

 

vista la relazione della Commissione internazionale d'inchiesta sul Darfur (elaborata in applicazione della risoluzione 1564 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 18 settembre 2004),

Emendamento 2

Considerando 2

(2) La posizione comune 2005/XXX/PESC prevede, tra l'altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone che, secondo il comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, ostacolano il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur e dell'intera regione, violano il diritto umanitario internazionale o la normativa internazionale sui diritti umani, commettono altre atrocità, violano l'embargo sulle armi o sono responsabili di certi voli militari offensivi. Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza.

(2) La posizione comune 2005/411/PESC prevede, tra l'altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone che, secondo il comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, ostacolano il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur e dell'intera regione, violano il diritto umanitario internazionale o la normativa internazionale sui diritti umani, commettono altre atrocità, violano l'embargo sulle armi o sono responsabili di certi voli militari offensivi. Poiché tali misure , la cui efficacia e il cui impatto reale in loco per garantire la cessazione delle violazioni dei diritti dell'uomo su vasta scala dovrebbero essere valutati tramite meccanismi da definire, rientrano nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza.

Emendamento 3

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis) Nell'ambito dell'applicazione delle misure previste nella risoluzione 1591(2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Comunità fa sì che esse formino oggetto di un coordinamento con le procedure in corso ai sensi dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (3), in particolare degli articoli 8 e 96,

Emendamento 4

Considerando 3 ter (nuovo)

 

(3 ter) Le misure previste nel presente regolamento non recano pregiudizio all'adozione di altre misure volte a porre in atto l'accordo di cessate il fuoco firmato a N'Djamena l'8 aprile 2004, né all'obbligo di perseguire e giudicare, conformemente alle disposizioni delle convenzioni internazionali di tutela dei diritti dell'uomo, le persone sospettate di avere commesso gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario, né al proseguimento dell'inchiesta, da parte del Procuratore della Corte penale internazionale, sui crimini commessi nel Darfur, basandosi sul deferimento ad hoc alla Corte da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite quale risulta dalla risoluzione 1593(2005),

Emendamento 5

Articolo 2, paragrafo 1

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all'allegato I .

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti nell'elenco redatto dalla Commissione conformemente all'articolo 10 .

Emendamento 6

Articolo 2, paragrafo 2

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche , delle entità o degli organismi di cui all'allegato I .

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche o delle entità figuranti nell'elenco redatto dalla Commissione conformemente all'articolo 10 .

Emendamento 7

Articolo 4, lettera c)

c)

il privilegio o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I ;

c)

il privilegio o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi figuranti nell'elenco redatto dalla Commissione conformemente all'articolo 10 ;

Emendamento 8

Articolo 7, paragrafo 3

3. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute. Esse sono utilizzate esclusivamente nel periodo necessario per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e sono soggette a un regime che garantisca la protezione dei dati.

Emendamento 9

Articolo 8 bis (nuovo)

 

Articolo 8 bis

Alle persone fisiche e giuridiche, nonché agli enti e alle organizzazioni i cui fondi e risorse economiche sono stati congelati ingiustamente viene rimborsato un importo corrispondente alla natura e alla consistenza del danno ingiustamente subito.

Emendamento 10

Articolo 10, paragrafo 1

1. La Commissione è autorizzata a:

a)

modificare l'allegato I sulla base delle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni;

b)

modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

1. La Commissione è autorizzata , previa consultazione del Parlamento europeo, a:

a)

redigere e modificare , sulla base delle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni , un elenco di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 2 i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati, e a correggere l'elenco in caso di errore manifesto ;

b)

modificare l'allegato sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

La redazione e la modifica dell'elenco di cui alla lettera a) formano oggetto di un'informazione preventiva da parte della Commissione, su base riservata, della commissione del Parlamento europeo competente per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e di quella competente per lo sviluppo.

Emendamento 11

Allegato I

 

L'allegato è soppresso.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 139 del 2.6.2005, pag. 25.

(3)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

P6_TA(2005)0251

Misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone (Congo) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (COM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0227) (1),

vista la posizione comune 2005/440/PESC del Consiglio (2),

visti gli articoli 60 e 301 del trattato CE,

visto l'articolo 308 del trattato CE a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0185/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0194/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis) Allorché si applicano le misure sancite dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1572 (2004), la Comunità dovrebbe garantire che tali misure siano coordinate con le procedure applicabili a norma dell'accordo di partenariato fra i membri del Gruppo di Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sottoscritta a Cotonou il 23 giugno 2000 (3), in particolare gli articoli 8 e 96.

Emendamento 2

Considerando 3 ter (nuovo)

 

(3 ter) Le misure previste nel presente regolamento non dovrebbero recare pregiudizio all'adozione di altre misure volte a perseguire e giudicare, conformemente alle disposizioni delle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, persone sospettate di commettere gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario, in particolare attraverso la Corte penale internazionale, in base al deferimento ad hoc alla Corte da parte delle autorità della Repubblica democratica del Congo il 19 aprile 2004 conformemente all'articolo 12 dello Statuto di Roma.

Emendamento 3

Articolo 2, paragrafo 1

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all'allegato I .

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti nell'elenco redatto dalla Commissione conformemente all'articolo 9 .

Emendamento 4

Articolo 2, paragrafo 2

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato 1 .

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi figuranti nell'elenco redatto dalla Commissione conformemente all'articolo 9 .

Emendamento 5

Articolo 4, lettera c)

c)

il privilegio o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I ;

c)

il privilegio o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi figuranti nell'elenco redatto dalla Commissione conformemente all'articolo 9 ;

Emendamento 6

Articolo 6, paragrafo 3

3. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute. Esse sono utilizzate esclusivamente nel periodo necessario per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e sono subordinate a un regime che garantisce la tutela dei dati.

Emendamento 7

Articolo 8 bis (nuovo)

 

Articolo 8 bis

Alle persone fisiche e giuridiche, nonché agli enti e alle organizzazioni i cui fondi e risorse economiche sono stati congelati ingiustamente viene rimborsato un importo corrispondente alla natura e alla consistenza del danno ingiustamente subito.

Emendamento 8

Articolo 9, paragrafo 1

1. La Commissione è autorizzata a:

a)

modificare l'allegato I in base alle decisioni del comitato per le sanzioni;

b)

modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

1. La Commissione è autorizzata , previa consultazione del Parlamento europeo, a:

a)

redigere e modificare in base alle decisioni del comitato per le sanzioni un elenco di persone fisiche e giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 2 i cui fondi e risorse economiche devono essere congelati e a correggere l'elenco in caso di errore manifesto ;

b)

modificare l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

La Commissione comunica anticipatamente, in via confidenziale, alle commissioni del Parlamento europeo competenti per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e per lo sviluppo la redazione e la modifica dell'elenco di cui alla lettera a).

Emendamento 9

Allegato I

 

L'allegato è soppresso


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 152 del 15.6.2005, pag. 22.

(3)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

P6_TA(2005)0252

Progetto di bilancio 2/2005 (Emendamenti)

Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2005 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2005 — Adeguamento delle retribuzioni (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUDG))

Emendamento 1

SEZIONE III: Commissione

Linea

Bilancio 2005

PBR 2/2005

Emendamento

Bilancio 2005 + BR 2

(emendato)

Impegni

Impegni

Impegni

Impegni

XX 01 01 01 01

Spese relative al personale in attività di servizio facente parte dell'istituzione — Retribuzioni ed indennità

 (1)1 385 350 900

 (1) 1 358 392 190

+4 608 710

 (1) 1 363 000 900

XX 01 01 02 01

Spese relative al personale in attività di servizio delle delegazioni della Comunità europea — Retribuzioni ed indennità

136 916 000

134 478 125

+4 419 875

138 898 000

XX 01 02 01 01

Personale esterno in servizio presso l'istituzione — Agenti ausiliari

62 774 936

62 286 643

- 611 707

61 674 936

A2 01 01

Ufficio delle pubblicazioni — Spese relative al personale in attività di servizio

45 623 652

44 917 453

+50 947

44 968 400

A3 01 01

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) — Spese relative al personale in attività di servizio

30 442 900

29 873 865

+ 103 135

29 977 000

A4 01 01

Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee — Spese relative al personale in attività di servizio

7 280 700

7 141 844

+58 856

7 200 700

A5 01 01

Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali — Spese relative al personale in attività di servizio

18 625 870

18 242 613

+35 387

18 278 000

A6 01 01

Ufficio per le infrastrutture e la logistica (Bruxelles) — Spese relative al personale in attività di servizio

31 667 000

31 026 629

+ 127 371

31 154 000

A7 01 01

Ufficio per le infrastrutture e la logistica (Lussemburgo) — Spese relative al personale in attività di servizio

13 490 000

13 235 603

+83 397

13 319 000

MOTIVAZIONE

Ripristinare gli importi iscritti dalla Commissione nel progetto preliminare di bilancio rettificativo.

Emendamento 2

ALLEGATO COM-A-II — ALLEGATO II — Ufficio delle pubblicazioni — ENTRATE

Linea

Bilancio 2005

PBR 2/2005

Emendamento

Bilancio 2005 + BR 2

(emendato)

Impegni

Impegni

Impegni

Impegni

COM-A-II 4 1

Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni

2 536 978

2 497 709

+ 294 291

2 792 000

MOTIVAZIONE

Ripristinare gli importi iscritti dalla Commissione nel progetto preliminare di bilancio rettificativo.

Emendamento 3

SEZIONE VI: Comitato economico e sociale — ENTRATE

Linea

Bilancio 2005

PBR 2/2005

Emendamento

Bilancio 2005 + BR 2

(emendato)

Impegni

Impegni

Impegni

Impegni

Articolo 4 0 4

Gettito del prelievo speciale sulle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio

3 319 072

3 313 336

-2 949 944

363 392

MOTIVAZIONE

Ripristinare gli importi iscritti dalla Commissione nel progetto preliminare di bilancio rettificativo.


(1)  Uno stanziamento di 2 600 000 EUR è iscritto al capitolo 31 01 40.

P6_TA(2005)0253

Progetto di bilancio rettificativo 2/2005

Risoluzione del Parlamento europeo sul Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2005 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2005 — Adeguamento delle retribuzioni (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), e in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2005, adottato in via definitiva il 16 dicembre 2004 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 2/2005 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2005, presentato dalla Commissione il 30 marzo 2005 (SEC(2005)0421),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2005 adottato dal Consiglio il 30 maggio 2005 (9491/2005 — C6-0172/2005),

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0190/2005),

A.

considerando che l'adeguamento delle retribuzioni del personale del 2004 ha avuto un'incidenza inferiore alle aspettative,

B.

considerando che l'autorità di bilancio ha invitato le istituzioni a sottoporre stime per adattare la loro spesa amministrativa a seguito dell'adeguamento delle retribuzioni,

C.

considerando che la dichiarazione emessa dall'autorità di bilancio il 25 novembre 2004 (4) ha chiesto che il bilancio rettificativo in questione contenga esclusivamente le riduzioni di stanziamenti per la spesa amministrativa delle istituzioni risultanti dall'adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni,

D.

considerando che la proposta della Commissione tratta anche questioni amministrative non legate all'adeguamento delle retribuzioni;

1.

accoglie gli adeguamenti retributivi del Parlamento europeo, del Consiglio, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del Mediatore europeo e del Garante europeo per la protezione dei dati adottati nel progetto di bilancio rettificativo del Consiglio n. 2/2005;

2.

decide di adeguare gli stipendi e le pensioni del bilancio della Commissione proposti nel progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 2/2005 e ha presentato un emendamento di bilancio a tal fine;

3.

accoglie le modifiche alla tabella dell'organico (Corte dei conti e Garante europeo per la protezione dei dati) e alla nomenclatura (Commissione) adottati nel progetto di bilancio rettificativo n. 2/2005;

4.

4 decide di adattare i calcoli delle entrate (Comitato economico e sociale europeo e Ufficio delle pubblicazioni) proposti nel progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 2/2005 e ha presentato due emendamenti di bilancio a tal fine;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, accompagnata dagli emendamenti al progetto di bilancio rettificativo n. 2/2005, al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 60 dell'8.3.2005, pag. 1.

(3)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(4)  Testi approvati del 16.12.2004, P6_TA(2004)0103.

P6_TA(2005)0254

Sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche **II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (9817/2005 — C6-0192/2005),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005) 0154) (2),

consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 252 e dell'articolo 99, paragrafo 5 del trattato CE (C6-0192/2005),

visto l'articolo 60 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0204/2005),

1.

approva la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 9 giugno 2005, P6_TA(2005)0231.

(2)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0255

Tutela degli interessi finanziari della Comunità ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita (COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0509) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 280, paragrafo 4 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0125/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0156/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0172

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere del Garante europeo per la protezione dei dati (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità e gli Stati membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari della Comunità e alla lotta contro la frode e ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari della Comunità.

(2)

Il quadro normativo comunitario relativo all'assistenza reciproca deve consentire una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra questi e la Commissione, allo scopo di tutelare gli interessi finanziari della Comunità in tutti i settori delle risorse finanziarie e delle spese comunitarie.

(3)

Le disposizioni del presente regolamento non devono pregiudicare l'attività investigativa dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, nell'esercizio dei poteri d'indagine e con le garanzie previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (3). Il campo di applicazione del presente regolamento deve essere limitato a determinate forme di assistenza, scambi d'informazioni e coordinamento che possono precedere, seguire o accompagnare le attività investigative dell'OLAF.

(4)

L'introduzione di nuove misure comunitarie non deve pregiudicare l'applicazione del diritto penale nazionale e delle norme relative all'assistenza reciproca in materia penale, né l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.

(5)

La lotta contro la frode transnazionale e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità richiede maggiore coordinamento a livello comunitario e cooperazione multidisciplinare con le autorità degli Stati membri in materia di frodi e altre attività illecite che in molti casi sono connesse a strutture di criminalità organizzata e sono lesive degli interessi finanziari della Comunità. Il presente regolamento deve inoltre consentire la cooperazione tra tutte le autorità competenti degli Stati membri e tra questi e la Commissione.

(6)

Le disposizioni del presente regolamento devono lasciare impregiudicate le norme comunitarie che prevedono forme più specifiche o più ampie di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, quali il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (4), e il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (5).

(7)

Lo scambio di informazioni è un elemento essenziale nella lotta contro le frodi ed altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari della Comunità. La Commissione deve servirsi delle informazioni trasmessele dagli Stati membri per delineare un quadro complessivo delle frodi ed altre attività illecite a livello europeo, che essa provvederà a comunicare agli Stati membri.

(8)

Soprattutto nei casi transnazionali, che comprendono spesso operazioni fraudolente organizzate a livello internazionale in due o più Stati membri, le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della Comunità possono essere prevenute e combattute con maggiore efficacia se le informazioni operative, statistiche e/o generali sono esaminate e sottoposte all'analisi dei rischi a livello comunitario, facendo ricorso alle capacità di cui dispone la Commissione, e l'OLAF in particolare, nel settore della raccolta e valutazione delle informazioni e dell'analisi dei rischi.

(9)

La lotta contro la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità richiede anche una coerente azione consequenziale. Pertanto, le informazioni raccolte o trasmesse dalla Commissione devono essere ammissibili come elementi probatori nei procedimenti amministrativi e giudiziari.

(10)

Ai fini di una proficua cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, lo scambio d'informazioni, se si tratta d'informazioni soggette al segreto d'ufficio, va organizzato nel rispetto delle norme di riservatezza assicurando un'adeguata tutela dei dati personali che vengano elaborati in forza delle nuove disposizioni.

(11)

Deve tenersi adeguatamente conto delle norme per la tutela dei dati personali stabilite per le istituzioni comunitarie dall'articolo 286 del trattato e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6), così come delle norme stabilite per gli Stati membri dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7).

(12)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(13)

Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, ossia la lotta contro le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, per la dimensione o gli effetti dell'intervento, esser realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Secondo il principio della proporzionalità, stabilito nel medesimo articolo, il presente regolamento non va oltre quanto è necessario per conseguire i suddetti obiettivi.

(14)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina la reciproca cooperazione amministrativa e lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e tra tali autorità e la Commissione, al fine di assicurare negli Stati membri una tutela uniforme ed efficace degli interessi finanziari della Comunità contro le frodi e ogni altra attività illecita.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle frodi ed altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari della Comunità ed hanno particolare rilevanza a livello comunitario.

Sono compresi anche i casi in cui le attività illecite sono commesse, in tutto o in parte, in paesi terzi.

Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi informazioni e prestarsi assistenza a norma del presente regolamento anche in altre situazioni, quando ritengano che lo scambio d'informazioni e l'assistenza a livello comunitario siano necessari per combattere le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari della Comunità.

2.   Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui la normativa comunitaria prevede una cooperazione più specifica tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, oppure conferisce alla Commissione un più ampio accesso alle informazioni.

In particolare, il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 e la cooperazione tra gli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1798/2003.

3.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1073/1999.

4.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme nazionali di diritto penale e le disposizioni nazionali relative alla mutua assistenza in materia penale nonché l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.

5.   L'obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non comprende la trasmissione d'informazioni o di documenti ottenuti dalle autorità amministrative competenti con l'autorizzazione o su domanda dell'autorità giudiziaria.

Tali informazioni o documenti devono tuttavia essere trasmessi in caso di richiesta di assistenza, previo il consenso dell'autorità giudiziaria che deve essere consultata al riguardo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.

«per illeciti» s'intendono le frodi e le altre attività illecite che abbiano particolare rilevanza a livello comunitario e ledano gli interessi finanziari della Comunità, in particolare:

(a)

qualsiasi violazione di norme comunitarie derivante da azioni o omissioni di operatori economici — ivi comprese le violazioni di contratti conclusi secondo le disposizioni del diritto comunitario e nell'attuazione del finanziamento comunitario, tanto diretto quanto indiretto, che rechi o possa recare danno al bilancio generale della Comunità o ai bilanci da questa gestiti, causando la riduzione o perdita di entrate provenienti dalle risorse proprie percepite direttamente per conto della Comunità oppure determinando spese ingiustificate;

(b)

qualsiasi violazione della normativa in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi della direttiva 77/388/CEE (9), che abbia o possa avere l'effetto di ridurre le risorse proprie delle Comunità, ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 (10);

(c)

il riciclaggio, ai sensi dell'articolo 1, lettera c) della direttiva 91/308/CEE del Consiglio (11), dei proventi delle violazioni di cui alle lettere a) e b);

2.

per «illeciti aventi particolare rilevanza a livello comunitario» s'intendono gli illeciti:

(a)

che hanno o possono avere ramificazioni in altri Stati membri oppure nessi concreti con operazioni effettuate in altri Stati membri o nei casi di spesa comunitaria (diretta e indiretta) a cui non si applichino norme specifiche in materia di assistenza reciproca ; e

(b)

che sono stati accertati mediante operazioni a prescindere dal fatto che siano stati scoperti in operazioni singole o multiple e che, secondo le stime, arrecano, nel settore dell'IVA, un danno fiscale complessivo superiore a 500 000 EUR negli Stati membri interessati oppure, negli altri casi in cui si applica il presente regolamento, ledono gli interessi finanziari della Comunità per un importo pari o superiore a 100 000 EUR; nel caso di riciclaggio di denaro, la soglia si applica al reato presupposto;

3.

per «normativa in materia d'IVA» s'intendono tutte le disposizioni comunitarie che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto e le leggi e regolamenti adottati dagli Stati membri per ottemperare a tali disposizioni;

4.

per «autorità richiedente» s'intende l'autorità competente che presenta una richiesta di assistenza;

5.

per «autorità interpellata» s'intende l'autorità competente alla quale è rivolta una richiesta di assistenza reciproca;

6.

per «indagini amministrative» s'intendono i controlli, le verifiche e le altre azioni svolte dalle autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di accertare la commissione di illeciti, ad esclusione delle azioni compiute su richiesta o mandato diretto dell'autorità giudiziaria;

7.

per «informazioni finanziarie» s'intendono le informazioni relative alle operazioni sospette, ricevute dai competenti punti di contatto nazionali in applicazione della direttiva 91/308/CEE, e le altre informazioni che consentono di individuare operazioni finanziarie connesse agli illeciti cui si applica il presente regolamento;

8.

per «autorità competenti» s'intendono le autorità nazionali o comunitarie indicate all'articolo 4, paragrafo 1.

Le soglie di cui l punto 2, lettera b) possono essere rialzate con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 4

Autorità competenti

1.   La cooperazione ai sensi del presente regolamento riguarda le seguenti autorità competenti, che agiscono nell'ambito dei propri poteri:

(a)

le seguenti autorità degli Stati membri:

(i)

le autorità direttamente competenti a gestire i fondi provenienti dal bilancio comunitario e designate come tali dalle disposizioni comunitarie e nazionali; o

(ii)

le autorità competenti, a norma delle vigenti disposizioni del diritto amministrativo nazionale, a prevenire e combattere le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della Comunità; o

(iii)

le autorità elencate nel regolamento (CE) n. 1798/2003, i relativi uffici centrali e servizi di collegamento designati a norma dello stesso regolamento, le altre autorità inquirenti in materia tributaria cui competono le indagini sulle frodi in materia d'IVA, o le autorità competenti indicate dalla direttiva 92/12/CEE (12) nei limiti in cui le informazioni raccolte possano fornire la prova di frodi in materia d'IVA; ciò non preclude contatti diretti, scambi di informazioni o la cooperazione tra i funzionari dei vari Stati membri e le autorità menzionate al presente articolo; o

(iv)

le autorità istituite dagli Stati membri come «unità d'informazione finanziaria» ai sensi della decisione 2000/642/GAI (13), ed incaricate di raccogliere e analizzare le informazioni ricevute a norma della direttiva 91/308/CEE;

(b)

la Commissione, compreso l'OLAF.

2.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per assicurare lo scambio d'informazioni tra le loro autorità competenti, indipendentemente dalla competenza e dallo stato giuridico nazionale delle stesse, e tra queste e la Commissione.

3.     La Commissione compila un elenco, continuamente aggiornato e accessibile su Internet, di tutte le autorità che partecipano alla cooperazione a norma del presente regolamento.

TITOLO II

OBBLIGHI DI COOPERAZIONE

Capo 1

Assistenza amministrativa reciproca e scambio d'informazioni

Sezione 1

Assistenza a richiesta

Articolo 5

Assistenza a richiesta

1.   Previa richiesta, le autorità competenti si assistono reciprocamente per prevenire ed individuare gli illeciti. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata trasmette tutte le informazioni pertinenti — nella misura necessaria a soddisfare le finalità della richiesta e gli obiettivi del presente regolamento — per individuare e prevenire gli illeciti. Le informazioni che devono essere trasmesse comprendono le informazioni relative alle operazioni che costituiscono l'illecito nonché le informazioni finanziarie relative alle operazioni sottostanti ed alle persone fisiche o giuridiche implicate.

2.   Nell'acquisire le informazioni richieste, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa di cui l'autorità interpellata si avvale, procede come se agisse per proprio conto o a richiesta di un'altra autorità del proprio paese.

3.   L'autorità interpellata mette a disposizione tutte le informazioni che essa possiede o ha acquisito riguardo ad operazioni o transazioni, accertate o in progetto, che costituiscono illeciti o appaiono costituire illeciti all'autorità richiedente o, eventualmente, riguardo ai risultati della sorveglianza speciale esercitata a norma dell'articolo 6.

L'autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente ogni attestato, documento o copia autenticata che essa possiede o ha acquisito. I documenti originali e gli oggetti sono tuttavia consegnati soltanto se non vi ostano le norme vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.

4.   Le richieste di assistenza e di scambio d'informazioni sono corredate da una breve esposizione dei fatti noti all'autorità richiedente.

5.   Le richieste rivolte dall'autorità richiedente ad un'autorità non competente per l'assistenza sollecitata sono da quest'ultima inoltrate immediatamente all'autorità competente.

Articolo 6

Sorveglianza speciale

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita o fa esercitare, in quanto possibile, una speciale sorveglianza nella propria area operativa:

(a)

sulle persone che sono sospettate, per ragionevoli motivi, di commettere illeciti e in particolare sugli spostamenti di tali persone;

(b)

sui luoghi in cui merci sono depositate secondo modalità tali da far sospettare che siano destinate ad operazioni configurantisi come illeciti;

(c)

sui movimenti di merci segnalate come potenziale oggetto d'illeciti;

(d)

sui mezzi di trasporto e sulle operazioni finanziarie che, per ragionevoli motivi, si sospettano destinati al compimento di illeciti.

Articolo 7

Indagini amministrative a richiesta

1.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata svolge o fa svolgere indagini amministrative sulle operazioni che costituiscono illeciti o sono considerate tali dall'autorità richiedente.

Nell'effettuare tali indagini amministrative, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa di cui questa si avvale, procede come se agisse per proprio conto o a richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro. Essa comunica i risultati delle indagini amministrative all'autorità richiedente.

2.   Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, possono assistere alle indagini amministrative di cui al paragrafo 1 i funzionari designati dall'autorità richiedente. Le indagini amministrative sono sempre svolte dai funzionari dell'autorità interpellata.

I funzionari dell'autorità richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri ispettivi conferiti ai funzionari dell'autorità interpellata; essi hanno tuttavia accesso ai medesimi luoghi e ai medesimi documenti cui possono accedere questi ultimi, con l'intermediazione dei funzionari dello Stato membro interpellato ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.

3.   I funzionari dell'autorità richiedente non prendono parte agli atti che, secondo le disposizioni nazionali di procedura penale, sono riservati a funzionari specificamente designati dalla legge nazionale. In nessun caso essi partecipano alle perquisizioni locali o agli interrogatori formali a norma del diritto penale.

Articolo 8

Attività di funzionari in un altro Stato membro o in missione in uno Stato membro

Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità da quest'ultima stabilite, i funzionari debitamente autorizzati dall'autorità richiedente possono ottenere informazioni sugli illeciti presso gli uffici in cui operano le autorità amministrative dello Stato membro nel quale ha sede l'autorità interpellata.

Le informazioni devono essere necessarie all'autorità richiedente e risultare dalla documentazione cui hanno accesso i funzionari di tali uffici.

I funzionari dell'autorità richiedente sono autorizzati ad ottenere copie della documentazione.

Articolo 9

Mandato scritto dei funzionari

I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro o sono in missione in uno Stato membro ai sensi degli articoli 7 e 8 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e le loro funzioni ufficiali.

Articolo 10

Termine per fornire l'assistenza e le informazioni

1.   L'autorità interpellata fornisce l'assistenza e le informazioni di cui agli articoli 5 e 7 quanto prima e comunque non oltre sei settimane dalla data in cui ha ricevuto la richiesta. Se le informazioni richieste sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è di quattro settimane.

2.   Per alcune speciali categorie di casi, l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono concordare termini diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

3.   Se non può esaudire la richiesta entro il termine prestabilito, l'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che le impediscono di osservare il termine stesso, indicando quando sarà in grado di soddisfare alla richiesta.

Articolo 11

Dati relativi all'imposta sul valore aggiunto

1.   Allo scopo di prestare assistenza operativa e tecnica e, se necessario, per aiutare le autorità competenti degli Stati membri a individuare gli illeciti di cui all'articolo 3, primo comma, punto 1, lettera b) e ad effettuare indagini su di essi, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le seguenti informazioni ricavate dai dati contenuti nelle banche dati nazionali di cui al regolamento (CE) n. 1798/2003:

i numeri di identificazione IVA rilasciati dagli Stati membri che ricevono l'informazione;

il valore totale degli approvvigionamenti intracomunitari di prodotti ai detentori di un numero di identificazione IVA forniti da tutti gli operatori identificati a fini IVA negli Stati membri che forniscono le informazioni .

Le norme precise relative a tale accesso, comprese le disposizioni in materia di riservatezza e di tutela dei dati personali e le disposizioni relative all'uso delle informazioni ottenute dalle registrazioni degli Stati membri, sono stabilite secondo la procedura indicata all'articolo 25, paragrafo 2.

2.   Le autorità degli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni raccolte a norma della direttiva 92/12/CEE che sono idonee a comprovare la sussistenza di illeciti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, punto 1, lettera b).

Sezione 2

Assistenza spontanea

Articolo 12

Comunicazioni relative alle operazioni o transazioni

1.   Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione, senza che questa ne debba fare richiesta, tutte le informazioni relative alle operazioni o transazioni che si configurano o appaiono configurarsi come illeciti.

2.   Avvalendosi degli opportuni strumenti tecnologici, la Commissione analizza le informazioni fornitele e trasmette i risultati delle analisi agli Stati membri allo scopo di fornire assistenza tecnica ed operativa nell'individuazione ed investigazione degli illeciti. Quando ritiene che siano commessi illeciti in uno o più Stati membri, la Commissione informa gli Stati membri interessati.

3.   L'obbligo relativo allo scambio spontaneo d'informazioni finanziarie tra gli Stati membri e la Commissione sussiste indipendentemente dal fatto che l'illecito sia stato commesso in un'unica operazione o in più operazioni che appaiono connesse.

4.   Le norme in materia di riservatezza e di tutela dei dati sono adottate secondo la procedura stabilita all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 13

Sorveglianza speciale senza richiesta

Quando ne ravvisino l'utilità per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro gli illeciti, le autorità competenti degli Stati membri:

(a)

esercitano o fanno esercitare la sorveglianza speciale di cui all'articolo 6;

(b)

trasmettono alla Commissione e, se del caso, alle autorità competenti degli Stati membri interessati tutte le informazioni in loro possesso, e in particolare rapporti ed altri documenti ovvero copie autenticate o estratti degli stessi, riguardanti operazioni che costituiscono o appaiono ad esse come atti lesivi degli interessi finanziari della Comunità.

Articolo 14

Comunicazione d'informazioni generali

1.   Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione, non appena siano disponibili, le informazioni generali riguardanti le nuove modalità, i nuovi mezzi, i nuovi metodi e le nuove prassi impiegati per commettere gli illeciti nonché l'individuazione e prevenzione degli illeciti stessi, ove tali informazioni possano contribuire a rendere impermeabile alle frodi la normativa vigente.

2.   La Commissione comunica alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, non appena sia disponibile, ogni informazione che permetta loro di prevenire gli illeciti e di far rispettare la normativa vigente.

Capitolo 2

Uso delle informazioni

Articolo 15

Uso a fini probatori

Gli accertamenti, i certificati, le informazioni, i documenti, le copie autenticate e i dati investigativi, trasmessi alle autorità competenti nell'ambito dell'assistenza di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12, costituiscono elementi probatori ammissibili nei procedimenti amministrativi o giudiziari in ogni Stato membro, come se fossero stati ottenuti nello Stato membro in cui si svolgono i procedimenti.

Articolo 16

Scambio d'informazioni

La Commissione può scambiare con altre autorità competenti, in conformità e ai fini del presente regolamento, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento e di altre disposizioni comunitarie, nei limiti in cui tale scambio sia compatibile con le disposizioni comunitarie in base alle quali le informazioni sono state ottenute.

Articolo 17

Azioni successive

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione su ogni importante aggiornamento delle informazioni trasmessele, sulle indagini amministrative condotte in applicazione del presente regolamento e in particolare sui procedimenti amministrativi o giudiziari avviati, nei limiti in cui ciò sia compatibile con il diritto penale nazionale.

Articolo 18

Riservatezza e tutela dei dati

1.   Le informazioni comunicate od ottenute in qualsiasi forma a norma del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate allo stesso modo in cui le informazioni analoghe sono tutelate dalla normativa nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalla corrispondente normativa vigente per le istituzioni e gli organi comunitari.

Tali informazioni non possono essere comunicate a persone o autorità diverse da quelle che, all'interno delle istituzioni e degli organi comunitari o degli Stati membri, devono esserne a conoscenza per le esigenze delle loro funzioni, né possono essere usate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità.

2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché, nell'elaborazione di dati personali a norma del presente regolamento, siano rispettate le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla tutela dei dati personali, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 95/46/CE e, se del caso, dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Il garante europeo della protezione dei dati deve essere consultato prima dell'adozione delle norme attuative previste dall'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, dall'articolo 12, paragrafo 4 e dall'articolo 24.

Articolo 19

Relazioni con i paesi terzi

1.   Le informazioni che uno Stato membro o la Commissione ottiene da un paese terzo e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento sono trasmesse alle autorità competenti dello Stato membro interessato o alla Commissione, ogniqualvolta esse possano consentire di prevenire o combattere gli illeciti.

2.   Le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essere comunicate al paese terzo che abbia assunto l'obbligo giuridico di fornire l'assistenza necessaria per la raccolta delle prove sull'illiceità di operazioni che appaiano illecite; tale comunicazione d'informazioni si svolge nell'ambito di azioni concertate, previo l'accordo delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle disposizioni nazionali per la tutela dei dati personali, degli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE e, se del caso, dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.

3.     In questo contesto l'OLAF ha un ruolo di coordinamento.

Articolo 20

Analisi dei rischi elaborate dalla Commissione

La Commissione può utilizzare le informazioni di carattere generale od operativo trasmessele dagli Stati membri a norma del presente regolamento per effettuare, con l'ausilio degli opportuni strumenti informatici, valutazioni strategiche e tattiche dei rischi allo scopo di produrre relazioni ed avvisi fondati su dati investigativi ed intesi ad accrescere la consapevolezza delle minacce individuate e pertanto a rafforzare l'efficacia delle contromisure adottate dalle autorità nazionali competenti nonché, entro i limiti della sua competenza, dalla Commissione stessa.

Articolo 21

Modificazioni delle disposizioni giuridiche vigenti

La Commissione presenta le proposte necessarie per modificare il regolamento (CE) n. 1798/2003 e la decisione 2000/642/GAI.

TITOLO III

RECUPERO

Articolo 22

Rafforzamento della possibilità di recuperare guadagni ottenuti illegalmente e obbligo di fornire informazioni

1.     Ai fini di agevolare il recupero di importi derivanti da attività illecite, definite all'articolo 3, primo comma, punto 1, le istituzioni e le persone, a cui si fa riferimento all'articolo 2 bis della direttiva 91/308/CEE, forniscono alle autorità competenti degli Stati membri, su loro richiesta e a norma del paragrafo 2, tutte le informazioni finanziarie attinenti che permettano a tali autorità di applicare le misure previste all'articolo 23.

2.     Le richieste, di cui al paragrafo 1, sono accompagnate da una dichiarazione in cui vengono specificati i fatti noti alle autorità che presentano la richiesta o alla Commissione, e i motivi per cui esistono gravi sospetti. Le istituzioni creditizie e/o le istituzioni finanziarie interessate assicurano che questa informazione rimanga confidenziale.

Articolo 23

Mezzi di recupero

1.     Allo scopo di assicurare un effettivo recupero, gli Stati membri sequestrano e congelano, se necessario dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'autorità giudiziaria, i guadagni ottenuti illegalmente a danno degli interessi finanziari della Comunità. La presente disposizione si applica ai proventi di attività illegali per importi superiori a 50 000 EUR, oppure ai beni, di cui all'articolo 1, lettera D) della direttiva 91/308/CEE, il valore dei quali corrisponde a tali proventi.

2.     Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere imposte nei confronti di persone fisiche o giuridiche che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso un illecito o che hanno contribuito ad esso o che siano sospettate di avere contribuito alle irregolarità. Queste misure possono essere anche applicate a una persona fisica o giuridica che trae vantaggi dai proventi dell'illecito.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Norma di attuazione

Le norme di attuazione per l'assistenza reciproca e per lo scambio d'informazioni di cui al Capo I del Titolo II sono adottate secondo la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 25, paragrafo 2.

Oltre che le materie contemplate dall'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e 12, paragrafo 4, tali norme possono riguardare in particolare:

(a)

gli illeciti di cui all'articolo 3, primo comma, punto 1, lettera b);

(b)

gli illeciti di cui all'articolo 3, primo comma, punto 1, lettera c);

(c)

gli illeciti nel settore dei fondi strutturali.

Articolo 25

Il comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 515/97.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 26

Relazione valutativa

Ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, alla Corte dei conti e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 301 del 7.12.2004, pag. 4.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2005.

(3)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(4)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(5)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31; direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affariSistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

(10)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernte il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(11)  Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevezione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77). Direttiva modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

(12)  Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/106/CE (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 30).

(13)  Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).

P6_TA(2005)0256

Accesso all'assistenza esterna della Comunità ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità (COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0313) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 179 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0032/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0182/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0099

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179 and 181A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La prassi consistente nel vincolare gli aiuti, direttamente o indirettamente, all'acquisto nel paese donatore di beni e servizi acquistati mediante gli stessi aiuti ne riduce l'efficacia ed è contraria alla politica di sviluppo a favore dei poveri. Lo svincolo degli aiuti non rappresenta un obiettivo fine a se stesso, bensì dovrebbe essere utilizzato come strumento per rafforzare altri elementi di lotta contro la povertà, come ad esempio la partecipazione dei beneficiari, l'integrazione regionale e il potenziamento delle capacità , ponendo particolare enfasi sull'obiettivo di rafforzare la posizione dei fornitori locali e regionali di beni e servizi nei paesi in via di sviluppo .

(2)

Nel marzo 2001 il Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE/CAS) ha adottato una raccomandazione sullo svincolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo per i paesi meno sviluppati (3). Gli Stati membri hanno accolto tale raccomandazione e la Commissione ha adottato i relativi principi come quadro di riferimento per gli aiuti comunitari.

(3)

Il 14 marzo 2002 il Consiglio Affari generali, organizzato in concomitanza con il Consiglio europeo di Barcellona in vista della Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo (Monterrey, 18-22 marzo 2002), concludeva: «l'Unione europea si impegna ad attuare la raccomandazione del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) di svincolare gli aiuti ai paesi meno sviluppati e proseguire le discussioni ai fini di un ulteriore svincolo dell'aiuto bilaterale. L'UE prenderà inoltre in considerazione iniziative volte a svincolare ulteriormente l'aiuto della Comunità mantenendo al tempo stesso il sistema attuale di preferenze di prezzo nel quadro delle relazioni UE-ACP».

(4)

Il 18 novembre 2002, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Svincolare gli aiuti per aumentarne l'efficacia», in cui presentava il proprio punto di vista sul tema in questione e le possibili alternative per l'attuazione del suddetto impegno di Barcellona nell'ambito del sistema di aiuti dell'UE.

(5)

Nelle sue conclusioni sullo svincolo degli aiuti del 20 maggio 2003 il Consiglio sottolineava la necessità di svincolare ulteriormente gli aiuti comunitari, approvava le modalità illustrate nella suddetta comunicazione e formulava le proprie decisioni in merito alle soluzioni proposte.

(6)

Il 4 settembre 2003il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione summenzionata (4) nella quale segnalava la necessità di svincolare ulteriormente gli aiuti comunitari, valutava in maniera favorevole le modalità illustrate nella suddetta comunicazione e approvava le soluzioni proposte. Inoltre, la risoluzione sottolineava l'esigenza di approfondire il dibattito sull'ulteriore svincolo sulla base di studi complementari e di proposte documentate e chiedeva esplicitamente una chiara preferenza per la cooperazione locale e regionale, ponendo in posizione prioritaria, in ordine d'importanza, i fornitori provenienti dal paese destinatario, dai paesi in via di sviluppo confinanti e da altri paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare gli sforzi dei paesi beneficiari volti a migliorare la propria produzione a livello nazionale, regionale, locale e famigliare nonché le azioni miranti a migliorare la disponibilità e l'accessibilità al pubblico di prodotti alimentari e servizi di base, in modo coerente con le abitudini locali e i sistemi di produzione e di scambio .

(7)

Per definire l'accesso all'assistenza esterna della Comunità occorre tener conto di diversi elementi. Le norme sull'ammissibilità contenute nell'articolo 3 definiscono l'accesso delle persone. Le norme sull'origine contenute rispettivamente negli articoli 4 e 5 definiscono l'accesso delle forniture e dei materiali acquistati e degli esperti assunti da una persona ammissibile. L'articolo 6 definisce il principio di reciprocità e le relative modalità di attuazione. Le deroghe e l'attuazione delle stesse sono definite nell'articolo 7. L'articolo 8 contiene disposizioni specifiche riguardanti le operazioni finanziate attraverso un'organizzazione internazionale, un'organizzazione regionale, o cofinanziate da un paese terzo. L'articolo 9 contiene disposizioni specifiche relative agli aiuti umanitari.

(8)

L'accesso all'assistenza esterna della Comunità è definito negli atti di base che disciplinano tale assistenza, insieme alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (regolamento finanziario). Le modifiche introdotte dal presente regolamento per l'accesso agli aiuti comunitari impongono l'emendamento di tutti questi strumenti. Tutte le modifiche degli atti di base in questione sono elencate nell'allegato I del presente regolamento.

(9)

Nell'aggiudicazione degli appalti nell'ambito di uno strumento comunitario, occorre prestare particolare attenzione al rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro stabilite a livello internazionale dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ad esempio le convenzioni sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva, l'abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di assunzione e occupazione e l'abolizione del lavoro minorile.

(10)

Nell'aggiudicazione degli appalti nell'ambito di uno strumento comunitario, si presterà particolare attenzione al rispetto delle seguenti convenzioni in materia ambientale stabilite a livello internazionale: la Convenzione sulla biodiversità del 1992, il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza del 2000 e il Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1997,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti l'accesso delle parti interessate agli strumenti dell'assistenza esterna della Comunità finanziati nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea elencati nell'allegato I.

Articolo 2

Definizione

Ai fini dell'interpretazione dei termini utilizzati nel presente regolamento si rimanda al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002 (6), recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario.

Articolo 3

Norme di ammissibilità

1.   La partecipazione all'assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell'ambito di uno strumento comunitario è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro della Comunità europea o in un paese candidato ufficiale riconosciuto come tale dalla Comunità europea oppure ad uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

2.   La partecipazione all'assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell'ambito di uno strumento comunitario con una portata tematica, quale definito nell'allegato I, parte A, è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo, secondo la definizione contenuta nell'elenco dell' OCSE/CAS di cui all'allegato II, oltre a quelle persone giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo strumento.

3.   La partecipazione all'assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell'ambito di uno strumento comunitario con una portata geografica, quale definito nell'allegato I, parte B, è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo secondo la definizione contenuta nell'elenco dell'OCSE/CAS di cui all'allegato II ed espressamente definite ammissibili, come pure a quelle già menzionate come ammissibili dal rispettivo strumento.

4.   La partecipazione all'assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell'ambito di uno strumento comunitario è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese diverso da quelli citati nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, laddove l'accesso reciproco alla loro assistenza esterna è stato stabilito ai sensi dell' articolo 6 .

5.    La partecipazione all'assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell'ambito di uno strumento comunitario è aperta alle organizzazioni internazionali.

6.   Quanto sopra lascia impregiudicate le categorie di organizzazioni ammesse a partecipare a tutti tipi di contratto nonché la deroga prevista dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Articolo 4

Esperti

Tutti gli esperti ingaggiati dai concorrenti di cui agli articoli 3 e 8 possono essere di qualsiasi nazionalità. Il presente articolo lascia impregiudicati i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti.

Articolo 5

Norme di origine

Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di un contratto finanziato mediante uno strumento comunitario devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile secondo la definizione di cui agli articoli 3 e 7 del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento il termine «origine» è definito dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di norme di origine per scopi doganali.

Articolo 6

Reciprocità con i paesi terzi

1.   L'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità viene concessa ai paesi contemplati dall'articolo 3, paragrafo 4, a condizione che essi concedano l'ammissibilità alle stesse condizioni agli Stati membri e al paese beneficiario in questione .

2.   La concessione dell'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità si basa su un confronto tra l'Unione europea e gli altri donatori e si svolge a livello settoriale , secondo la definizione delle categorie OCSE/CAS, o a livello di paese, sia esso un paese donatore o beneficiario. La decisione di concedere tale reciprocità ad un paese donatore si basa sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti forniti da quest'ultimo, ivi compresa la qualità e l'entità di tali aiuti.

3.   L'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità viene stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Tale decisione viene adottata in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione  (7) nell'ambito delle procedure e del relativo comitato associato all'atto in questione. Il diritto del Parlamento europeo di essere regolarmente informato a norma all'articolo 7, paragrafo 3, di detta decisione è pienamente rispettato. Tale decisione rimane in vigore per almeno un anno.

4.   L'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità nei paesi meno sviluppati quali indicati nell'allegato II viene concesso automaticamente ai paesi terzi che figurano nell' allegato III .

5.   I paesi beneficiari vengono consultati nell' ambito del processo descritto ai paragrafi 1, 2 e 3 .

Articolo 7

Deroghe alle norme di ammissibilità e di origine

1.   In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può estendere l'ammissibilità alle persone giuridiche stabilite in un paese non ritenuto ammissibile a norma dell'articolo 3.

2.   In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può permettere l'acquisto di forniture e materiali originari di un paese non ritenuto ammissibile a norma dell'articolo 3.

3.   Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere giustificate dalla mancanza dei prodotti e dei servizi nei mercati dei paesi interessati, per motivi di urgenza estrema o nei casi in cui le norme di ammissibilità impedirebbero o renderebbero estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione.

Articolo 8

Operazioni riguardanti le istituzioni internazionali o il cofinanziamento

1.   Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione attuata attraverso un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili a norma dell'articolo 3 nonché a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili in base alle norme di tale organizzazione, assicurando che venga garantito un trattamento equo a tutti i donatori. Le stesse norme si applicano alle forniture , ai materiali e agli esperti .

2.   Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione cofinanziata da un paese terzo, con riserva della reciprocità secondo la definizione dell'articolo 6, o da un'organizzazione regionale, oppure da uno Stato membro, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili a norma dell'articolo 3 nonché a tutte le persone giuridiche ammissibili in base alle norme di tale paese terzo, organizzazione regionale o Stato membro . Le stesse norme si applicano alle forniture , ai materiali e agli esperti .

3.     Per quanto riguarda le operazioni di aiuti alimentari, l'applicazione del presente articolo si limita alle operazioni di emergenza.

Articolo 9

Aiuti umanitari e ONG

1.   Ai fini degli aiuti umanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (8) e ai fini degli aiuti gestiti direttamente dalle ONG, ai sensi del regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (9), le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento non si applicano ai criteri di ammissibilità stabiliti per la selezione dei beneficiari degli aiuti non rimborsabili.

2.   I beneficiari di tali aiuti non rimborsabili si attengono alle norme stabilite dal presente regolamento laddove l'attuazione dell'azione umanitaria promossa e degli aiuti gestiti direttamente dalle ONG, ai sensi del regolamento (CE) n. 1658/98, richiede l'assegnazione di appalti.

Articolo 10

Rispetto dei principi essenziali e rafforzamento dei mercati locali

1.     Per accelerare l'eliminazione della povertà mediante la promozione delle capacità, dei mercati e degli acquisti locali, occorre prestare particolare attenzione ad appalti locali e regionali nei paesi partner.

2.     Gli aggiudicatari di appalti rispettano le norme fondamentali sul lavoro stabilite a livello internazionale, quali ad esempio le norme fondamentali dell'OIL, le convenzioni sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva, l'abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di assunzione e occupazione e l'abolizione del lavoro minorile.

3.     L'accesso dei paesi in via di sviluppo all'assistenza esterna della Comunità è reso possibile mediante l'assistenza tecnica ritenuta necessaria.

Articolo 11

Attuazione del regolamento

Il presente regolamento modifica e disciplina le parti pertinenti di tutti gli strumenti comunitari in vigore elencati nell'allegato I. La Commissione potrà eventualmente ammendare gli allegati II, III e IV del presente regolamento per tenere conto di ogni qualsivoglia emendamento ai testi dell'OCSE.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 157 del 28.6.2005, pag. 99 .

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2005.

(3)  Relazione OCSE/CAS del 2001, 2002, volume 3, n. 1, pag. 46.

(4)   GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 474.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1 .

(7)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L 213 del 30.7.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

ALLEGATO I

Vengono apportate le seguenti modifiche agli strumenti comunitari elencati in appresso:

PARTE A. Strumenti comunitari con una portata tematica

(1)

Regolamento (CE) n. 1568/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul contributo alla lotta contro le malattie legate alla povertà (HIV/AIDS, tubercolosi e malaria) nei paesi in via di sviluppo (1):

all'articolo 5, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase: «La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]»;

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «L'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005[sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(2)

Regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo (2):

all'articolo 5, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase: «La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]»;

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «L'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(3)

Regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo (3):

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 8, paragrafo 2, viene aggiunta la seguente frase: «La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(4)

Regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo (4):

all'articolo 4, paragrafo 2, viene aggiunta la seguente frase: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 7, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase: «La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. .../2005[sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(5)

Regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo (5):

all'articolo 5, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase: «La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 8, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente testo: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]»;

all'articolo 8, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente testo: «L'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(6)

Regolamento (CE) n. 2494/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo (6):

all'articolo 6, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase: «La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 9, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente testo: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità];»

all'articolo 9, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente testo: «L'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(7)

Regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (7):

l'articolo 5 è sostituito dal seguente testo: «L'ammissibilità a partecipare ai contratti relativi agli aiuti non rimborsabili viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]»;

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «L'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(8)

Regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi (8):

all'articolo 5, paragrafo 1, viene aggiunta la seguente frase: «In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, l'ammissibilità a partecipare ai contratti relativi agli aiuti non rimborsabili risponde anche alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 6 viene aggiunto il seguente testo: «Per essere ammessi a beneficiare degli aiuti comunitari, i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, devono avere la propria sede centrale in uno dei paesi ammessi a beneficiare degli aiuti comunitari nell'ambito di questo regolamento così come nell'ambito del regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]. Detta sede deve rappresentare il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle azioni finanziate in base al presente regolamento. A titolo eccezionale, tale sede può essere situata in un altro paese terzo»;

all'articolo 9, paragrafo 1, viene aggiunta la seguente frase: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute in questo regolamento come nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]»;

all'articolo 9, paragrafo 2, viene aggiunta la seguente frase: «In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, l'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(9)

Regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativo all'integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo (9):

all'articolo 5, paragrafo 4, viene aggiunta la seguente frase: «La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 7, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità];»

all'articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente testo: «L'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(10)

Regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio del 17 luglio 1998 relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (10):

all'articolo 3, il paragrafo 1 (secondo trattino) è sostituito dal seguente testo: «Essi devono avere la propria sede centrale in un paese ammissibile. Detta sede deve rappresentare il centro principale di tutte le decisioni relative alle azioni cofinanziate, secondo la definizione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 3, il paragrafo 1 (terzo trattino) è sostituito dal seguente testo: «La quota maggioritaria dei loro finanziamenti deve provenire da un paese ammissibile secondo la definizione del regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]»;

all'articolo 3, paragrafo 3, viene aggiunto il seguente testo: «L'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(11)

Regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario (11):

all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 4, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente testo: «L'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]»;

all'articolo 4, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

(12)

Regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio del 13 ottobre 1997 relativo alla cooperazione nord-sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania (12):

l'articolo 5 è sostituito dal seguente testo: «I partner della cooperazione ammessi a beneficiare del sostegno finanziario nell'ambito del presente regolamento sono: le organizzazioni regionali ed internazionali, in particolare l'UNDCP, le organizzazioni non governative, le amministrazioni e le agenzie pubbliche nazionali, provinciali e locali, le organizzazioni delle comunità locali, gli istituti e gli operatori pubblici o privati. L'ammissibilità a partecipare ai contratti relativi agli aiuti non rimborsabili viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 6, paragrafo 5, viene aggiunta la seguente frase: «La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]»;

all'articolo 9, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente testo: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]»;

Nell'articolo 9, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente testo: «L'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(13)

Regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (13):

all'articolo 4, paragrafo 4, viene aggiunta la seguente frase: «La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 6, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente testo: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]»;

all'articolo 6, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente testo: «L'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(14)

Regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio del 27 giugno 1996 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare  (14):

l'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

«1.   I paesi ammessi a beneficiare degli aiuti comunitari per le operazioni previste dal presente regolamento sono elencati in allegato. In questo contesto, vengono privilegiate le fasce più povere della popolazione e i paesi a basso reddito e con un grave deficit alimentare.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare tale elenco.

L'ammissibilità a partecipare ai contratti relativi agli aiuti non rimborsabili viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità.

2.   Le organizzazioni non governative (ONG) senza fini di lucro ammesse a beneficiare di finanziamenti comunitari diretti o indiretti per la realizzazione delle operazioni previste dal presente regolamento devono soddisfare i seguenti criteri:

a)

le ONG devono essere organizzazioni autonome in un paese ammissibile in base alle leggi in vigore in tale paese;

b)

devono avere la propria sede centrale in un paese ammissibile. Detta sede deve rappresentare il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle operazioni cofinanziate;

c)

devono dimostrare di essere in grado di eseguire in maniera proficua le operazioni di aiuti alimentari, in particolare attraverso:

la capacità di gestione amministrativa e finanziaria,

le capacità tecniche e logistiche relativamente all'azione prevista,

i risultati delle operazioni realizzate dalle relative ONG con i finanziamenti della Comunità o degli Stati membri,

la loro esperienza nel settore degli aiuti alimentari e della sicurezza alimentare,

la loro presenza nel paese beneficiario e la loro conoscenza di tale paese o dei paesi in via di sviluppo,

d)

devono impegnarsi a rispettare le condizioni fissate dalla Commissione per la distribuzione degli aiuti alimentari»

all'articolo 10, paragrafo 2, viene aggiunta la seguente frase: «La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]»;

all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo «I prodotti vengono mobilitati nel paese beneficiario o in uno dei paesi in via di sviluppo (elencati in allegato), possibilmente appartenente alla stessa regione geografica del paese beneficiario, o nei paesi. L'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]»;

all'articolo 11, il paragrafo 3 è soppresso;

all'articolo 11, il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3;

all'articolo 17, il primo trattino è sostituito dal seguente testo: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

PARTE B. Strumenti comunitari con una portata geografica

(15)

Regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia  (15):

all'articolo 8, paragrafo 7, primo trattino, viene aggiunta la seguente frase:«L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità;»

all'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, viene aggiunta la seguente frase:«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]»;

all'articolo 8, paragrafo 8, viene aggiunta la seguente frase: «L'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(16)

Regolamento (CE) n. 257/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 2001, relativo alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia (16):

all'articolo 5, paragrafo 5, viene aggiunta la seguente frase: «In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita, inoltre, dal regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 6, paragrafo 7, viene aggiunta la seguente frase: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]»;

all'articolo 6, paragrafo 8, viene aggiunta la seguente frase: «L'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(17)

Regolamento (CE) n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia (17):

all'articolo 7, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase: «In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita, inoltre, dal regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 10, paragrafo 2, viene aggiunta la seguente frase: «Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità i partner che abbiano la propria sede principale in un paese ammissibile ai sensi del presente regolamento, come pure ai sensi del regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità], a condizione che detta sede costituisca il centro effettivo di gestione delle operazioni connesse alle loro attività. In via eccezionale, tale sede può trovarsi in un altro paese terzo»;

all'articolo 13, paragrafo 1, viene aggiunta la seguente frase: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]»;

all'articolo 13, paragrafo 2, viene aggiunta la seguente frase: «L'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(18)

Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia  (18):

all'articolo 7, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo: «La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(19)

Regolamento (CE) n. 1726/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (19):

all'articolo 7, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente testo: «L'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(20)

Regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (20):

all'articolo 11, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase: «In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, l'origine delle forniture e dei materiali acquistati nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 11, paragrafo 4, viene aggiunta la seguente frase: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]»;

all'articolo 11, paragrafo 5, viene aggiunta la seguente frase: «In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(21)

Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (21):

all'articolo 6 bis, paragrafo 1, viene aggiunta la frase seguente: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 6 bis, paragrafo 2, viene aggiunta la seguente frase: «La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(22)

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (22):

all'articolo 3, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente frase: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel presente regolamento come pure nel regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità».

(23)

Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (23):

all'articolo 8, paragrafo 1, viene aggiunta la seguente frase: «L'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel presente regolamento come pure nel regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 8, paragrafo 8, viene aggiunta la seguente frase: «La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».

(24)

Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati  (24):

all'articolo 2, paragrafo 4, viene aggiunta la seguente frase: «In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità».

(25)

Regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (25):

all'articolo 2, paragrafo 1, viene aggiunta la seguente frase: «In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità».

(26)

Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (26):

all'articolo 9 viene aggiunta la seguente frase: «In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un'organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità»;

all'articolo 13 viene aggiunta la seguente frase: «In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, l'ammissibilità per la partecipazione alle procedure d'appalto nell'ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. .../2005 [sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità]».


(1)  GU L 224 del 6.9.2003, pag. 7 .

(2)  GU L 224 del 6.9.2003, pag. 1 .

(3)  GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 1 .

(4)  GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 6 .

(5)  GU L 288 del 15.11.2000, pag. 1 .

(6)  GU L 288 del 15.11.2000, pag. 6 .

(7)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2240/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 3).

(8)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2242/2004 (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 21).

(9)  GU L 354 del 30.12.1998, pag. 5 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(10)  GU L 213 del 30.7.1998, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(11)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23 .

(12)  GU L 287 del 21.10.1997, pag. 1 .

(13)  GU L 306 del 28.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(14)  GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(15)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 1).

(16)  GU L 39 del 9.2.2001, pag. 1 .

(17)  GU L 287 del 31.10.2001, pag. 3 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 107/2005 (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 1).

(18)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

(19)  GU L 198 del 4.8.2000, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1934/2004 (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 1).

(20)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1 .

(21)  GU L 161 del 26.6.1999, p ag. 73 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004.

(22)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004.

(23)  GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1 .

(24)  GU L 182 del del 16.7.1994, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 669/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 1).

(25)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 1 .

(26)  GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

ALLEGATO II

ELENCO DEI BENEFICIARI DEGLI AIUTI STABILITO DAL CAS — 1o GENNAIO 2003

Parte I: paesi e territori in via si sviluppo

(Aiuti pubblici allo sviluppo)

Parte II: paesi e territori in transizione

(Aiuti pubblici)

Paesi meno sviluppati

Paesi a reddito basso

(PIL pro capite < $ 745 nel 2001)

Paesi a reddito medio basso

(PIL pro capite di 746 a 2975 $ nel 2001)

Paesi a reddito medio alto

(PIL pro capite di 2976 a 9205 $ nel 2001)

Paesi a reddito alto

(PIL pro capite > 9206 $ nel 2001)

Paesi dell'l'Europa centrale e orientale e nuovi Stati indipendenti dell'ex-Unione soviética

Paesi e territori in via di sviluppo più avanzati

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Capo Verde

Repubblica centrafricana

Comore

Repubblica democratica del Congo

Djibouti

Eritrea

Etiopia

Gambia

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea equatoriale

Haiti

Kiribati

Laos

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Maldive

Mali

Mauritania

Mozambico

Myanmar

Nepal

Niger

Uganda

Ruanda

Isole Salomone

Samoa

São Tomé e Príncipe

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Tanzania

Tchad

Timor-Leste

Togo

Tuvalu

Vanuatu

Yemen

Zambia

Armenia (1)

Azerbaigian (1)

Camerun

Repubblica del Congo

Repubblica di Corea

Repubblica democratica della Costa d'Avorio

Georgia (1)

Ghana

India

Indonesia

Kenya

Repubblica Kirghiz (1)

Moldova (1)

Mongolia

Nicaragua

Nigeria

Uzbekistan (1)

Pakistan

Papua Nuova Guinea

Tagikistan (1)

Vietnam

Zimbabwe

Sudafrica

Albania (1)

Algeria

Belize

Bolivia

Bosnia-Erzegovina

Cina

Colombia

Cuba

Repubblica Domenicana

Egitto

El Salvador

Écuador

Figi

Guatemala

Guyana

Honduras

Iraq

Iran

Giamaica

Giordania

Kazakastan (1)

Repubblica di Macedonia

Marocco

Isole Marshall

Stati federati di Micronesia

Namibia

Niue

Paraguay

Perù

Filippine

Serbia e Montenegro

Sri Lanka

St-Vincent e Grenadines

Suriname

Swaziland

Siria

Tailandia

Tokelau (2)

Tonga

Tunisia

Turkmenistan (1)

Turchia

Wallis e Futuna (2)

Zone sotto amministrazione palestinese

Botswana

Brasile

Cile

Isole Cook

Costa Rica

Croazia

Dominica

Gabon

Grenada

Libano

Malesia

Mauritius

Mayotte (2)

Nauru

Panama

St. Elena (2)

St. Lucia

Venezuela

———————

Soglia di accesso ai prestiti della Banca mondiale (5185 $ nel 2001)

———————

Anguilla (2)

Antigua e Barbuda

Arabia Saudita

Argentina

Barbados

Messico

Montserrat (2)

Oman

Palaos, Isole Seicelle

St. Kitts et Nevis

Trinidad e Tobago

Turks e Isole Caicos (2)

Uruguay

Bahrein

Bielorussia (1)

Bulgaria (1)

Estonia (1)

Ungheria (1)

Lettonia (1)

Lituania (1)

Polonia (1)

Repubblica slovacca (1)

Repubblica Ceca (1)

Romania (1)

Russia (1)

Ucraina (1)

Antille olandesi (2)

Aruba (2)

Bahamas

Bermuda (2)

Brunei

Isole Caimans (2)

Cipro

Corea

Émirati arabi Uniti

Isole Falkland (2)

Gibraltar (2)

Hong Kong (2)

Cina

Israele

Kuwait

Libia

Macao (2)

Malta

Nuova-Caledonia (2)

Polinesia francese (2)

Qatar

Singapore

Slovenia

Taipei cinese

Isole Vergini (2)


(1)  Paesi dell'Europa centrale ed orientale e Nuovi Stati indipendenti de l'ex-Union sovietica.

(2)  Territorio.

ALLEGATO III

ELENCO DEI MEMBRI OCSE/CAS

Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Commissione europea, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti.

ALLEGATO IV

ESTRATTI DELLA RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO DI AIUTO ALLO SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE ECONOMICA (OCSE/CAS), DEL MARZO 2001, RELATIVA ALLO SVINCOLO DELL'AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO PER I PAESI MENO SVILUPPATI

II.   Attuazione

a)   Campo di applicazione

7.

Lo svincolo degli aiuti è un processo complesso. Sono richieste diverse strategie per le varie categorie di APS e gli interventi promossi dagli Stati membri per attuare la raccomandazione varieranno dal punto di vista della portata e dei tempi. Pertanto, i membri del CAS svincoleranno il più possibile il loro APS a favore dei paesi meno sviluppati, conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella presente raccomandazione:

i)

i membri del CAS decidono di svincolare, entro il 1o gennaio 2002, l'APS a favore dei paesi meno sviluppati nei seguenti settori: sostegno alla bilancia dei pagamenti e all'adeguamento strutturale; remissione del debito; assistenza per i programmi settoriali e multisettoriali; aiuti ai progetti di investimento; sostegno all'importazione e ai prodotti di base; appalti per i servizi commerciali e APS alle organizzazioni non governative per le attività legate agli appalti.

ii)

per quanto riguarda la cooperazione tecnica legata agli investimenti e le azioni indipendenti di cooperazione tecnica, si riconosce che le politiche dei membri del CAS possono essere guidate dall'importanza di mantenere un senso di partecipazione nazionale nei paesi donatori unitamente all'obiettivo di utilizzare le competenze dei paesi partner, tenendo conto degli obiettivi e dei principi della presente raccomandazione. La presente raccomandazione non si applica alle azioni indipendenti di cooperazione tecnica.

iii)

per quanto riguarda gli aiuti alimentari, si riconosce che le politiche dei membri del CAS possono essere guidate dalle discussioni e dagli accordi nelle altre sedi internazionali che gestiscono la fornitura degli aiuti alimentari, tenendo conto degli obiettivi e dei principi della presente raccomandazione.

8.

Questa raccomandazione si applica unicamente alle attività d'importo superiore a 700 000 DSP (130 000 DSP nel caso della cooperazione tecnica in materia di investimenti).

P6_TA(2005)0257

Piano di ricostituzione dell'ippoglosso nero *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0640) (1),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0197/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0116/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 2

Considerando 7

(7) È pertanto necessario attuare il piano di ricostituzione in modo permanente . A tal fine è opportuno stabilire una procedura per la trasmissione dell'elenco delle navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale in conformità del regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali.

(7) È pertanto necessario recepire il piano di ricostituzione nel diritto comunitario in modo definitivo . A tal fine è opportuno stabilire una procedura per la trasmissione dell'elenco delle navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale in conformità del regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali.

Emendamento 3

Considerando 9

(9) Occorrono misure di controllo supplementari volte a garantire l'effettiva attuazione a livello comunitario e ad assicurare la coerenza con i piani di ricostituzioni adottati dal Consiglio in altre zone. Tali misure dovrebbero comprendere l'obbligo di notificare preliminarmente l'entrata nel porto designato dagli Stati membri e una limitazione dei margini di tolleranza ,

(9) Occorrono misure di controllo supplementari volte a garantire l'effettiva attuazione a livello comunitario e ad assicurare la coerenza con i piani di ricostituzioni adottati dal Consiglio in altre zone. Tali misure dovrebbero comprendere l'obbligo di notificare preliminarmente l'entrata nel porto designato dagli Stati membri,

Emendamento 4

Articolo 3, paragrafo 1, comma 2

Tuttavia, qualora la NAFO stabilisca che i TAC suddetti non sono atti a garantire lo sfruttamento sostenibile dello stock in questione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica i TAC di cui al primo comma in conformità della decisione adottata dalla NAFO.

Tuttavia, qualora la NAFO stabilisca che i TAC suddetti non sono atti a garantire lo sfruttamento sostenibile dello stock in questione o qualora, al contrario, si constati una ricostituzione dello stock , il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica i TAC di cui al primo comma in conformità della decisione adottata dalla NAFO.

Emendamento 5

Articolo 5, paragrafo 4

4. Gli Stati membri assegnano il rispettivo contingente di ippoglosso nero alle proprie navi comprese nell'elenco di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'assegnazione dei rispettivi contingenti entro il 15 dicembre di ogni anno.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assegnare il rispettivo contingente di ippoglosso nero alle proprie navi comprese nell'elenco di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'assegnazione dei rispettivi contingenti entro il 15 gennaio di ogni anno.

Emendamento 6

Articolo 6, paragrafo 3

3. Qualora si ritenga che i quantitativi di ippoglosso nero comunicati in conformità del paragrafo 1, lettera b), abbiano raggiunto il 70 % del contingente assegnato agli Stati membri, i comandanti trasmettono giornalmente le informazioni di cui alla lettera b).

3. Qualora si ritenga che i quantitativi di ippoglosso nero comunicati in conformità del paragrafo 1, lettera b), abbiano raggiunto il 70 % del contingente assegnato agli Stati membri, i comandanti trasmettono ogni tre giorni le informazioni di cui alla lettera b).

Emendamento 7

Articolo 7, paragrafo 1

1. I quantitativi giornalieri di ippoglosso nero detenuti a bordo durante la permanenza della nave nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO sono immagazzinati separatamente dalle altre catture e chiaramente etichettati.

1. Tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio e della navigazione del peschereccio, che rientrano entrambe fra le responsabilità e le competenze del comandante, i quantitativi giornalieri di ippoglosso nero detenuti a bordo durante la permanenza della nave nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO sono immagazzinati separatamente dalle altre catture e chiaramente etichettati.

Emendamento 8

Articolo 8

Articolo 8

Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione e dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2868/88 della Commissione, il margine di tolleranza consentito nella stima dei quantitativi di pesce detenuti a bordo, quale registrata nel giornale di bordo ed espressa in kg, è pari al 5 %.

soppresso

Emendamento 9

Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. Le misure contemplate nel presente articolo si applicano esclusivamente ai pescherecci che detengono un permesso di pesca speciale citati all'articolo 4.

Emendamento 10

Articolo 10, comma unico bis (nuovo)

 

Le misure contemplate nel presente articolo si applicano esclusivamente ai pescherecci che detengono un permesso di pesca speciale citati all'articolo 4.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0258

Caso Lloyd

Risoluzione del Parlamento europeo sulle petizioni «Lloyds»

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

rammentando la sua risoluzione del 25 settembre 2003 sulla petizione dichiarata ricevibile relativa alle petizioni sui Lloyds (1), approvata con 358 voti favorevoli, 0 contrari e 35 astensioni,

B.

considerando che, nonostante le richieste avanzate in tale risoluzione, i firmatari non hanno ancora ottenuto una risposta adeguata dal Parlamento, e in particolare dalla Commissione, circa le modalità di recepimento e di attuazione, da parte delle autorità britanniche tra il 1978 e il 2001, della direttiva 73/239/CEE (2) sull'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita, con particolare riferimento al regime normativo e ai requisiti in materia di solvibilità,

C.

rammentando che nella succitata risoluzione il Parlamento si riservava il diritto di procedere ad ulteriori inchieste e indagini se la Commissione non avesse fornito, entro il 15 novembre 2003, una risposta precisa ai quesiti formulati,

D.

rammentando che nel febbraio 2004 l'allora relatore sul tema in oggetto ha invitato il Parlamento ad avviare il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la Commissione per non aver dato una risposta ai quesiti formulati dal Parlamento circa l'attuazione della direttiva durante il periodo in questione, e riconoscendo che in tale occasione il Parlamento non ha proceduto a una votazione formale sulla richiesta,

E.

considerando che nella sua risoluzione del 9 marzo 2004 sulla comunicazione della Commissione sul miglioramento nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario (3), il Parlamento deplorava «vivamente la condotta della Commissione nei confronti del Parlamento e in particolare della sua commissione competente nella vicenda relativa ai Lloyd's di Londra, in relazione alla quale è stato opposto un ostinato rifiuto a comunicare pienamente con il Parlamento in merito a tutte le questioni da esso sollevate»,

F.

considerando che la commissione competente ha raccomandato nell'aprile 2004 di avviare il ricorso contro la Commissione una volta adempiuti tutti i requisiti procedurali ma che il Presidente del Parlamento ha stabilito che tali requisiti non sono ancora stati soddisfatti,

1.

invita la Commissione a fornire una risposta specifica alle questioni sollevate nella summenzionata risoluzione del 25 settembre 2003 o durante la presente discussione o, per iscritto, entro due mesi, ed è deciso, ai sensi dell'articolo 232 del trattato CE, ad avviare il ricorso contro la Commissione in caso di mancata risposta da parte di quest'ultima;

2.

si riservava il diritto di procedere ad ulteriori azioni investigative, se dovessero rivelarsi necessarie, tenendo conto anche di tre nuove petizioni presentate nel 2005 da altri singoli membri dei Lloyd's («Names») e relative alla stessa direttiva;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 411.

(2)  Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3) Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

(3)  GU C 102 E del 28.4.2004, pag.142.

P6_TA(2005)0259

Ricerca sulla sicurezza

Risoluzione del Parlamento europeo sulla ricerca in materia di sicurezza — le tappe future (2004/2171(INI))

Il Parlamento europeo,

visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004,

vista la Strategia europea per la sicurezza, intitolata «Un'Europa sicura in un mondo migliore», adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Ricerca in materia di sicurezza — Le tappe future» (COM(2004)0590), nonché le precedenti comunicazioni della Commissione (COM(2003)0113 e COM(2004)0072),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013» (COM2004)0101), nonché la comunicazione della Commissione intitolata «La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell'Europa — Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione» (COM(2004)0353),

viste le comunicazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Prevenire e combattere il finanziamento del terrorismo attraverso misure per migliorare lo scambio di informazioni, per rafforzare la trasparenza e per aumentare la tracciabilità delle operazioni finanziarie» (COM(2004)0700), «Preparazione e gestione delle conseguenze nella lotta al terrorismo» (COM(2004) 0701) e «Prevenzione, preparazione e risposta in caso di attacchi terroristici» (COM(2004)0698),

viste le sue risoluzioni del 15 maggio 1997 (1), del 28 gennaio 1999 (2) e del 10 aprile 2002 (3) sulle industrie europee della difesa,

vista la risoluzione del 30 novembre 2000 sull'istituzione di una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa dopo Colonia e Helsinki (4),

vista la sua risoluzione del 10 aprile 2003 sulla nuova politica europea in materia di sicurezza e difesa: priorità e lacune (5),

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2003 sulla politica comunitaria in materia di attrezzature militari (6),

vista la proposta di un Libro bianco sulla difesa europea presentata nel maggio 2004 dall'Istituto europeo per gli studi sulla sicurezza,

vista la relazione sulla dottrina europea per la sicurezza umana presentata all'Alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza comune il 15 settembre 2004,

vista la relazione del gruppo di personalità nel settore della ricerca sulla sicurezza, intitolata «Ricerca per un'Europa sicura», del 15 marzo 2004,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia nonché della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0103/2005),

A.

considerando che, in seguito ai recenti mutamenti geopolitici, sociali e tecnologici e ad avvenimenti recenti a livello mondiale quali gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 negli USA e dell'11 marzo 2004 a Madrid, la sicurezza è diventata una questione più urgente e che gli Stati membri dell'UE devono essere più preparati a far fronte a nuovi tipi di minacce alla sicurezza grazie a un uso più efficace delle conoscenze,

B.

considerando che l'allargamento a 25 Stati membri genera nuovi tipi di sfide in materia di sicurezza per una nuova Europa che confina ora con regioni più vulnerabili,

C.

considerando che queste nuove minacce si avvalgono delle nuove tecnologie, vanno al di là dei confini statali, approfittano dell'apertura e della trasparenza che caratterizzano la società moderna, altamente tecnologica e democratica dell'Europa, minacciando la sicurezza degli Stati membri sia dall'esterno che all'interno del territorio dell'Unione europea e rendendo ancora più difficile operare una distinzione tra sicurezza interna ed esterna,

D.

considerando che l'Unione europea deve essere in grado di garantire la protezione dei suoi cittadini, di contribuire alla stabilità del continente europeo e delle regioni vicine nonché di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite e agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune,

E.

considerando che è difficile garantire una politica di sicurezza e di difesa credibile e un'Europa più sicura senza il ricorso a strumenti e capacità tecnologicamente avanzati, avvalendosi dello stato della tecnologia per ridurre al minimo i rischi in materia di sicurezza,

F.

considerando che, nonostante il potenziale dell'UE per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo di tecnologie in materia di sicurezza, la mancanza di un quadro specifico per la ricerca nel campo della sicurezza a livello dell'UE e l'elevata frammentazione e duplicazione dei sistemi e delle infrastrutture nel campo della ricerca sulla sicurezza generano notevoli ostacoli al rinvenimento di soluzioni efficaci dal punto di vista dei costi,

G.

considerando che gli investimenti totali degli USA per la sicurezza nazionale sono mediamente quattro volte superiori a quelli europei e che tali investimenti, che non comprendono la ricerca sulle tecnologie «dual-use», finanziata dal dipartimento della difesa americano, sono ripartiti attraverso una serie di dipartimenti di Stato americani, il che rispecchia una impostazione globale della ricerca in materia di sicurezza,

H.

considerando che gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa negli Stati membri sono approssimativamente cinque volte inferiori agli investimenti corrispondenti negli Stati Uniti, e che ciò contribuisce ad incrementare il rischio che l'UE diventi più vulnerabile e dipendente in tale settore,

I.

considerando che la distinzione tra ricerca in campo civile e ricerca in campo militare è sempre meno evidente,

J.

considerando che la ricerca nel campo della sicurezza potrebbe rivestire un ruolo strategico per il miglioramento della competitività industriale europea e per il rafforzamento della sua base scientifica e tecnologica, come stabilito dagli obiettivi di Lisbona e Barcellona,

1.

accoglie con favore la proposta della Commissione di un Programma europeo di ricerca sulla sicurezza (PERS); sottolinea la necessità di sviluppare un programma di ricerca sulla sicurezza strutturato ed efficace a livello UE per affrontare le sfide attuali e future in materia di sicurezza e definire chiaramente i requisiti europei, aumentare la sicurezza dei cittadini europei e garantire la credibilità e l'efficacia dell'Europa nelle operazioni PESD, contribuendo al contempo alla crescita e alla competitività dell'economia europea;

2.

ritiene che un programma di ricerca efficiente in materia di sicurezza dovrebbe basarsi su un quadro di riferimento coordinato, cui partecipino le più importanti parti interessate con finanziamenti adeguati e razionalizzati, ispirandosi all'esistente esperienza comunitaria nella gestione di programmi di ricerca congiunti;

3.

sottolinea il carattere di interesse pubblico di tutti gli aspetti connessi alla ricerca in materia di sicurezza e pertanto chiede che si dia sufficiente stabilità ai programmi e ai progetti in questo settore e che si vincoli la dotazione di bilancio all'evoluzione del prodotto interno lordo, allo scopo di conseguire la massima continuità nel tempo e i migliori risultati;

Il programma europeo di ricerca sulla sicurezza e il suo finanziamento

4.

prende atto della proposta della Commissione di sviluppare il PERS quale parte del settimo programma quadro di ricerca UE; sottolinea che il PERS dovrebbe rispettare la natura particolare della ricerca in materia di sicurezza, tenendo conto di elementi specifici quali le norme che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale, il trattamento di informazioni riservate, la tutela di una informazione sicura e il trasferimento di tecnologia; sottolinea che le attività del PERS dovrebbero basarsi sulla procedura di codecisione;

5.

invita la Commissione a tener conto del fatto che l'articolo 29, relativo al gruppo di lavoro sulla protezione dei dati, ha il fine di consigliare la Commissione su qualunque misura comunitaria che possa limitare i diritti e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali e alla privacy;

6.

invita il Consiglio e la Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo, a stabilire chiaramente, all'interno dei rispettivi organi nonché fra gli stessi, e prima di stanziare qualunque importo per la ricerca, gli obiettivi e le priorità da perseguire nel settore della ricerca in materia di sicurezza e il ruolo che in ciascuna fase dovrà essere riconosciuto agli Stati membri e alle agenzie europee interessate;

7.

invita il Consiglio e la Commissione a definire le priorità in base al quadro di programmazione operativo per l'esecuzione del programma dell'Aia sulla lotta contro il terrorismo nei casi relativi alla sicurezza interna, e in base alla strategia europea per la sicurezza nei casi relativi alla sicurezza esterna;

8.

raccomanda che il futuro PERS contempli tra le proprie priorità la lotta al terrorismo, il monitoraggio del territorio, la protezione civile, il controllo delle frontiere esterne dell'Unione e altri ambiti nei quali l'azione comunitaria può offrire un valore aggiunto senza entrare in conflitto con le competenze degli Stati membri;

9.

ritiene che uno degli obiettivi principali del programma dovrebbe essere la protezione delle frontiere esterne dell'Unione e la protezione delle infrastrutture critiche, quali le reti transeuropee e gli impianti nucleari;

10.

invita la Commissione a servirsi dell'esperienza acquisita in occasione del primo bando per la presentazione di proposte nel quadro dell'azione preparatoria al fine di confermare i settori prioritari; ritiene che una maggiore attenzione debba essere accordata alla ricerca relativa all'accettazione da parte del pubblico della ricerca in materia di sicurezza e al trattamento dei dati riservati onde permettere un maggiore scambio di tali dati tra Stati membri;

11.

condivide l'opinione secondo cui il PERS dovrebbe incentrarsi concretamente ma non esclusivamente sulle attività di ricerca e sui settori tecnologici con un valore aggiunto comune in modo da anticipare, monitorare e ridurre con successo le nuove sfide in materia di sicurezza, quali quelle connesse al bioterrorismo, alla cibercriminalità e ad altre forme moderne di criminalità organizzata, al fine di portare a termine le missioni UE di sicurezza, riducendo al minimo il numero delle vittime;

12.

insiste sul fatto che la creazione di un programma europeo di ricerca sulla sicurezza deve essere combinata ad una analisi globale ad intervalli regolari dei fabbisogni in materia di sicurezza, per poter individuare i principali strumenti tecnologici e non, necessari per affrontare il mutevole scenario della sicurezza dopo la guerra fredda;

13.

si esprime a favore, parallelamente alla ricerca tecnologica, di un accento sullo sviluppo di capacità comuni di simulazione e di intelligence riguardo alle minacce, che utilizzino i vantaggi comparativi di cui beneficiano gli Stati membri in ogni circostanza;

14.

sottolinea che in alcuni casi i progetti proposti contempleranno i due aspetti della sicurezza e incolumità, che dovrebbero pertanto essere strettamente correlati; evidenzia che richiedere che nell'ambito del PERS la ricerca si occupi soltanto degli aspetti relativi alla sicurezza sarebbe controproducente; propone quindi un approccio più integrato e in stretta cooperazione tra il PERS e altre attività di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca; raccomanda che il PERS operi la distinzione più chiara possibile tra ricerca militare e non militare;

15.

ritiene che nella comunicazione della Commissione l'accento sia stato posto piuttosto sulla ricerca tecnologica; chiede un'interazione più equilibrata tra la ricerca nel settore delle scienze naturali e della tecnologia e quella in altre scienze, in particolare le scienze politiche, sociali e umane;

16.

considera che, al fine di colmare il divario fra ricerca e applicazioni pratiche, mettendo le innovazioni tecnologiche al servizio della vita di tutti i giorni, occorre prestare un'attenzione particolare e accresciuta alle operazioni di ricerca (OR), ai sistemi di analisi (SA) e alla simulazione;

17.

sottolinea che, per affrontare le debolezze e le carenze sostanziali degli Stati membri nei settori dei sistemi C4ISR (comando, controllo, comunicazioni, informatica, intelligence, sorveglianza e ricognizione), andranno tentati maggiori progressi per quanto riguarda i sistemi di sensori, la biotecnologia, lo spazio e le tecnologie informatiche;

18.

rileva che le applicazioni e i servizi aerospaziali in settori quali il posizionamento globale (GPS), l'osservazione globale e la raccolta di dati possono assumere un ruolo fondamentale e dovrebbero essere evidenziati nell'ambito del PERS;

19.

chiede alla Commissione di basarsi sulla relazione intitolata «Ricerca per un'Europa sicura» pubblicata dal gruppo di personalità nel settore della ricerca in materia di sicurezza e sulla relazione finale del comitato di esperti su spazio e sicurezza, per estendere alle iniziative satellitari nazionali il tipo di cooperazione e collaborazione nella ricerca in materia di sicurezza necessario per massimizzare la capacità dei sistemi civili, militari e duali perché possano rispondere alle esigenze operative e ai requisiti dell'Unione;

20.

riconosce che saranno necessari finanziamenti aggiuntivi e più congrui per un programma di ricerca sulla sicurezza coerente ed efficace; ritiene pertanto che il livello di finanziamento pari a un miliardo EUR all'anno proposto nella relazione del gruppo di personalità potrebbe essere raggiunto grazie a finanziamenti a titolo del programma quadro di ricerca e di altre fonti alternative;

21.

è del parere che, parallelamente a tale livello di finanziamento, l'Unione dovrebbe razionalizzare e rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse esistenti, eliminando l'attuale frammentazione della spesa;

22.

sottolinea tuttavia che l'incremento degli investimenti nella ricerca per la sicurezza non dovrebbe comportare tagli alla spesa destinata alla ricerca nel settore civile;

23.

invita il Consiglio e la Commissione a studiare un sistema di condivisione equilibrato delle uscite supplementari, da mobilitare al di là di quelle previste dal piano di ricerca comunitario, in modo da far sì che l'onere finanziario della ricerca tenga conto del peso economico degli Stati membri, in funzione di una percentuale del PIL, sistema che dovrebbe prevedere un impegno pluriennale, in modo da consentire una programmazione affidabile;

Consultazione e cooperazione con le parti interessate

24.

accoglie con favore la proposta di istituire un comitato consultivo europeo per la ricerca sulla sicurezza; ritiene che, data l'attuale carenza di una sovrastruttura per l'elaborazione di una politica, vi sia la necessità di maggiori informazioni circa l'adeguatezza di detto comitato consultivo e la sua preparazione a fornire una consulenza effettiva sul contenuto della ricerca in materia di sicurezza nonché a farsi carico dei problemi operativi relativi ai programmi; sottolinea che il Parlamento europeo dovrebbe essere rappresentato in seno al comitato da cinque membri, tra cui i presidenti delle commissioni competenti (la commissione per gli affari esteri, la sottocommissione per la sicurezza e la difesa, la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni), ovvero dai loro rappresentanti,

25.

sottolinea il valore aggiunto della consultazione e della cooperazione con esperti provenienti da tutti i più importanti gruppi di parti interessate nella ricerca sulla sicurezza nell'ambito del comitato consultivo per la ricerca sulla sicurezza; chiede tuttavia una partecipazione più equilibrata da parte dei rappresentanti dell'industria, degli sponsor della ricerca e dei clienti pubblici e privati nonché degli organismi di ricerca scientifica, delle istituzioni pubbliche e dei rappresentanti di organizzazioni per le libertà civili;

26.

chiede che le attività e i metodi di lavoro del comitato consultivo siano chiariti e monitorati dal Parlamento europeo;

27.

sottolinea che l'istituzione del comitato consultivo dovrebbe mirare a evitare eventuali duplicazioni nella struttura della ricerca sulla sicurezza;

28.

condivide l'opinione secondo cui, al fine di evitare i costi elevati della duplicazione e della frammentazione nelle attuali strutture e programmi in materia di sicurezza, occorre incoraggiare una maggiore e più stretta cooperazione e coordinamento tra le attività europee in materia di ricerca per la sicurezza e le iniziative degli Stati membri, di altri centri di ricerca comunitari e di altre organizzazioni internazionali con competenze relative a questioni di sicurezza globali o regionali;

29.

raccomanda che, nell'ambito delle relazioni transatlantiche, la ricerca europea sulla sicurezza comporti gli sforzi necessari per evitare la duplicazione e promuovere l'interoperabilità, nel rispetto delle particolarità del settore della ricerca nell'Unione; sottolinea comunque che il bilancio dell'Unione per la ricerca sulla sicurezza andrebbe usato per sviluppare gli interessi delle imprese dell'UE;

Quadro istituzionale

30.

insiste sul fatto che il Parlamento europeo dovrebbe partecipare allo sviluppo di attività europee di ricerca nel campo della sicurezza non soltanto venendo regolarmente informato dei progressi compiuti ma, soprattutto, venendo consultato prima dell'attuazione dei programmi previsti;

31.

invita la Commissione a presentare senza indugio al Parlamento le linee d'azione strategiche e i consigli ricevuti sui principi e meccanismi di attuazione, le proposte specifiche di partecipazione, i tipi di contratti e gli strumenti di finanziamento per le attività di ricerca nell'ambito del PERS, e le necessarie disposizioni sulla proprietà intellettuale e il trasferimento di tecnologia elaborate unitamente al comitato consultivo per la ricerca in materia di sicurezza;

32.

chiede al Commissario competente di riferire sia alla commissione per gli affari esteri sia alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia prima di attuare il PERS;

33.

insiste sulla necessità di un quadro politico e istituzionale per promuovere la cooperazione e il coordinamento efficace tra il PERS, la nuova Agenzia europea per la difesa e le politiche dell'UE pertinenti in materia di sicurezza e di difesa;

34.

ritiene che occorra definire più chiaramente i dettagli e i parametri delle attività della nuova Agenzia europea per la difesa, specialmente per quanto riguarda le attività di ricerca in materia di sicurezza e i suoi rapporti di lavoro con il PERS;

35.

invita il Consiglio e la Commissione a garantire un'efficiente ed efficace interrelazione tra il PERS e l'Agenzia europea di difesa al fine di evitare qualsiasi tipo di duplicazione nel settore della ricerca e della tecnologia;

36.

invita la Commissione a tener conto del concetto di «interesse pubblico» della ricerca in materia di sicurezza, sia per gli Stati membri che per l'Unione europea, onde evitare il rischio di finanziare progetti che non siano coerenti con le priorità politiche o con taluni obblighi di interesse pubblico, o con la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà civili e della vita privata; sottolinea che la trasparenza nell'assegnazione dei contratti è della massima importanza;

37.

chiede l'ottimizzazione delle potenziali sinergie tra difesa e ricerca civile, mediante l'integrazione di applicazioni e il trasferimento di tecnologia tra entrambi i settori; chiede al contempo una migliore definizione di strumenti specifici che possano contribuire a far fronte alle peculiarità della sicurezza connessa con la ricerca;

Gestione del programma europeo di ricerca sulla sicurezza

38.

ritiene che, al fine di garantire una gestione efficace del PERS, l'esperienza acquisita in relazione ai meccanismi di finanziamento, ai metodi e al quadro istituzionale nel corso dell'azione preparatoria dovrebbe avere un ruolo fondamentale;

39.

insiste affinché la gestione del PERS evidenzi il valore aggiunto dell'interoperabilità e della connettività in modo da migliorare la cooperazione transfrontaliera, evitando inutili duplicazioni e migliorando la coerenza delle iniziative dell'Unione;

40.

sostiene con vigore lo sviluppo di solide infrastrutture comuni di ricerca e sviluppo, la promozione di una collaborazione tra laboratori di tutta l'Unione e lo sviluppo di risorse umane nei settori della ricerca e della tecnologia, onde fare dell'Europa una regione più attraente per i ricercatori qualificati in questo settore;

41.

insiste sulla necessità di promuovere una collaborazione sistematica e di esaminare le possibili sinergie tra industria e comunità di ricerca al fine di portare il tasso d'innovazione in Europa ai più alti livelli mondiali;

42.

ritiene che il PERS dovrebbe essere compatibile con l'istituzione di un mercato europeo della difesa aperto, integrato e competitivo e con l'introduzione di meccanismi innovativi, che consentano all'industria europea di acquisire un vantaggio comparativo sui mercati mondiali; sottolinea che la trasparenza nell'aggiudicazione dei contratti è della massima importanza;

43.

sottolinea i benefici che un'industria della sicurezza europea più competitiva, basata sulle attuali capacità dell'industria della difesa e di altri settori specialistici connessi con le infrastrutture delle nuove tecnologie, potrebbe fornire a sostegno della crescita economica e della competitività globale dell'economia europea, e ne mette in luce i risultati positivi in seno alla società dell'UE;

44.

sottolinea che le iniziative dell'UE in materia di ricerca sulla sicurezza non devono indebolire i principi e i valori dell'Unione in materia di diritti dell'uomo, diritti democratici, libertà politiche, libertà civili ed etica;

*

* *

45.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Segretario generale del Consiglio d'Europa.


(1)  GU C 167 del 2.6.1997, pag. 137.

(2)  GU C 128 del 7.5.1999, pag. 86.

(3)  GU C 127 E del 29.5.2003, pag. 582.

(4)  GU C 228 del 13.8.2001, pag. 173.

(5)  GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 599.

(6)  GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 518.

P6_TA(2005)0260

Società dell'informazione

Risoluzione del Parlamento europeo sulla società dell'informazione (2004/2204(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione verso un partenariato globale nella società dell'informazione: seguito del vertice di Ginevra delle Nazioni Unite sulla società dell'informazione (WSIS) (COM(2004)0111),

viste le conclusioni del Consiglio del 9 e 10 dicembre 2004 (15472/04),

vista la comunicazione della Commissione «Verso un partenariato mondiale nella società dell'informazione: tradurre in pratica i principi di Ginevra» (COM(2004)0480),

viste le conclusioni del Consiglio dell'8 e 9 marzo 2004 (6606/04),

visti la dichiarazione di principio e il piano d'azione sul Vertice delle Nazioni Unite sulla società dell'informazione (WSIS) approvati a Ginevra il 12 dicembre 2003,

vista la risoluzione dell'UNESCO 32C/34 del 17 ottobre 2003 sull'opportunità di elaborare uno strumento normativo internazionale sulla diversità culturale,

visto lo studio preliminare del consiglio esecutivo dell'UNESCO del 12 marzo 2003 sugli aspetti tecnici e giuridici relativi all'opportunità di uno strumento normativo sulla diversità culturale,

visto il parere sotto forma di lettera trasmesso dal Presidente del Parlamento ai Presidenti della Commissione e del Consiglio il 26 novembre 2003,

viste le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2003 (9686/03),

vista la comunicazione della Commissione «Verso un partenariato globale nella società dell'infomazione: La prospettiva UE nel quadro del Vertice delle Nazioni Unite sulla società dell'informazione (WSIS)» (COM(2003)0271),

vista la dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2 novembre 2001,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0172/2005),

A.

considerando che la riunione WSIS Tunisi (il Vertice di Tunisi), che si terrà dal 16 al 18 novembre 2005, costituisce una seconda fase essenziale per la promozione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), come fattore di sviluppo sostenibile e di crescita condivisa, visto che la povertà non significa soltanto essere privati dei beni, ma anche essere privati dell'integrazione nella società,

B.

considerando che le TIC costituiscono uno strumento strategico per le politiche degli Stati e un metodo privilegiato di cooperazione e di ricerca dei benefici reciproci grazie al piano d'azione tra paesi sviluppati, emergenti e meno sviluppati,

C.

considerando che le TIC possono contribuire sia all'equilibrio mondiale che al progresso individuale, favorendo la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio,

D.

considerando che la decisione dell'UNESCO di adottare una convenzione sulla diversità culturale, rappresenta un'iniziativa cruciale per lo sviluppo di una società dell'informazione più inclusiva, basata sulla protezione della diversità dell'espressione culturale, sugli scambi culturali internazionali e sulla promozione del pluralismo,

E.

considerando che la società dell'informazione dovrebbe essere aperta a tutti, dal momento che l'istruzione e la formazione, la sanità, la ricerca e gli scambi commerciali costituiscono applicazioni prioritarie delle TIC vicine ai cittadini,

F.

considerando che lo sviluppo rapido delle TIC dovrebbe contribuire a rafforzare la democrazia e la partecipazione dei cittadini affinché essi siano più attori che consumatori,

G.

considerando che le TIC dovrebbero svilupparsi entro un quadro di autorità di regolamentazione indipendenti, che garantisca l'accesso, la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e il multilinguismo,

H.

considerando che l'Unione europea trae la sua efficienza dal coordinamento degli Stati membri e dal coinvolgimento positivo della Commissione, coerentemente coi i suoi obiettivi politici e il suo impegno nei confronti dei paesi meno sviluppati,

I.

considerando che le TIC sono parte integrante della società fondata sulla conoscenza e l'informazione voluta dalla Strategia di Lisbona per l'Unione europea e dalla dichiarazione di Barcellona,

J.

considerando che l'Unione deve svolgere un ruolo significativo nella riduzione territoriale e sociale del divario digitale attraverso il successo delle sue politiche interne e lo sviluppo di un partenariato che associ autorità pubbliche, imprese e società civile,

K.

considerando che l'Unione dispone degli strumenti per la lotta contro il divario digitale: politica di aiuto allo sviluppo, cooperazione economica e scientifica internazionale, istituzioni di finanziamento (come la Banca europea per gli investimenti (BEI)),

L.

considerando che l'Unione europea ha dimostrato, adottando un quadro legislativo comune per le comunicazioni elettroniche, l'importanza fondamentale di un mercato aperto e competitivo per generare investimenti nei nuovi servizi e per offrire collegamenti ad alta velocità a prezzi abbordabili,

M.

considerando che il diritto all'istruzione e il diritto all'accesso alla formazione professionale e permanente fanno parte dei diritti fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

1.

si compiace per l'impegno rinnovato del Consiglio a operare per il successo della seconda fase del WSIS;

2.

approva nel loro insieme le proposte formulate dalla Commissione segnatamente per quanto riguarda il ruolo decisivo di un quadro normativo favorevole agli investimenti, le applicazioni delle TIC nei settori prioritari, tra cui il governo on line, l'importanza della ricerca e dell'innovazione, nonché il contributo delle TIC allo sviluppo ed auspica che la Commissione sviluppi una strategia conforme al piano di azione globale WSIS che verrà definito in occasione del Vertice di Tunisi;

3.

sottolinea che:

il buon coordinamento degli Stati membri ha facilitato il coinvolgimento della Commissione nel processo WSIS, in particolare nel gruppo di lavoro sulla governance di Internet;

l'esperienza dell'Unione consente di contribuire positivamente a un ambiente normativo favorevole alla realizzazione del piano d'azione WSIS;

4.

sottolinea che:

lo sviluppo delle TIC potrebbe aggravare il divario digitale favorendo coloro che ne hanno accesso e ne conoscono l'utilizzo, per cui tale rischio dev'essere tenuto presente nel quadro di tutte le azioni raccomandate, adeguandole alle situazioni regionali, nazionali o locali;

le TIC contribuiscono alla competitività e al miglioramento del livello di conoscenze e di competenze, per cui è opportuno annettere analoga importanza agli aspetti economici e culturali delle TIC affinché ciò vada a beneficio dell'occupazione, delle imprese e della coesione sociale;

un'attenzione particolare dovrebbe essere conferita ai problemi che potrebbero sorgere dalla concentrazione dei servizi mobili ed Internet e dal loro contenuto; invita la Commissione a monitorare le conseguenze di una tale concentrazione;

l'accesso individuale va sviluppato analogamente all'accesso collettivo;

l'e-Inclusion deve fondarsi sull'accessibilità, su un'offerta di servizi on-line (governo, istruzione e formazione continua, sanità e scambi commerciali) e sull'insegnamento e l'apprendimento del loro utilizzo, tenendo presente che la gratuità può coniugarsi alle prestazioni di base più indispensabili con l'accordo di tutti i partner, dato che il soft-ware libero e il soft-ware open source (FLOSS) possono costituire uno dei mezzi di accesso a tali prestazioni;

5.

insiste:

sul ruolo strategico della R&S in tutte le fasi e a tutti i livelli del processo: sviluppo ed espansione delle nuove tecnologie, procedure di comparazione e di valutazione del piano d'azione con la creazione di osservatori;

sulla necessità di integrare nelle ricerche prioritarie gli studi socioeconomici che consentono di migliorare l'impatto umano e sociale dell'accesso alle TIC;

sull'opportunità che rappresentano l'elaborazione in corso del 7° Programma quadro in materia di ricerca e sviluppo e l'aumento del bilancio della ricerca;

sull'importanza di sviluppare qualifiche e competenze locali sostenendo l'istruzione e la ricerca nel settore dell'informatica;

sulla necessità di sviluppare capacità imprenditoriali innovatrici per consentire ai diversi paesi di utilizzare le TIC per creare servizi e sistemi che rispondano direttamente alle necessità della loro società;

6.

si compiace

per l'accento posto dalla Commissione sulla necessità, in tutti i paesi, di istituire organi di regolamentazione indipendenti e sulla necessità di un quadro chiaro in materia di diritto della concorrenza che permetta agli investitori di agire in tutta sicurezza;

per l'importanza conferita allo sviluppo delle comunicazioni internazionali, della cooperazione regolamentare e degli scambi di migliori prassi;

7.

raccomanda che:

l'Unione e i suoi Stati membri accelerino la costituzione di reti di ricerca sulle TIC attraverso infrastrutture come GEANT, attraverso la creazione di poli di eccellenza o di piattaforme tecnologiche e reti di esperti e di operatori dell'istruzione e della formazione continua;

sia attuata una politica attiva di sostegno quanto all'utilizzazione di programmi comuni basati sull'informazione che beneficiano di finanziamenti pubblici, al fine di divulgare i risultati della ricerca in tutti i settori in cui potrebbero rivelarsi utili;

vi siano associati per quanto necessario i responsabili pubblici e i rappresentanti della società civile e del settore privato;

8.

invita l'Unione e gli Stati membri a:

considerare il WSIS un acceleratore di cooperazione nelle aree tradizionali di prossimità geografica o storica (Mediterraneo, ACP, ...) e uno strumento per nuove cooperazioni con paesi in via di sviluppo;

tener conto prioritariamente delle necessità in materia di infrastruttura e di formazione dei paesi meno sviluppati;

considerare le conoscenze e il know-how locali e regionali nella cooperazione sulle prassi e i contenuti;

operare affinché l'intervento dell'UE contribuisca a garantire l'equilibrio tra la crescita economica, la competitività e l'occupazione, da una parte, e la sostenibilità sociale ed ambientale, dall'altra;

ricorrere a forme flessibili di partenariato pubblico-privato aperto (regioni, Stati, enti locali, imprese, associazioni, ONG) associando finanziatori istituzionali, come la BEI, o privati;

istituire un gruppo di lavoro con le autorità di regolamentazione degli Stati membri al fine di promuovere efficaci modelli di regolamentazione integrati e indipendenti, nonché di condividere l'esperienza di valide misure di apertura del mercato che hanno favorito gli investimenti e ridotto i prezzi al consumo;

tener conto della salvaguardia della diversità culturale nell'elaborazione della governance;

9.

prende atto con interesse della creazione di un fondo di finanziamento volontario, rilevando che questo non si sostituisce alla necessaria messa a disposizione dei finanziamenti esistenti o da creare;

10.

propone che sia avviata una riflessione sulle nuove disposizioni al fine di ottimizzare le risorse apportate dai programmi di cooperazione e dal Fondo europeo di sviluppo, come un riutilizzo degli stanziamenti non esauriti per integrare il piano d'azione;

11.

ritiene che l'evoluzione della governance di Internet sia una chiave di riuscita del WSIS e debba iscriversi in un calendario compatibile con la dichiarazione di principio e il piano d'azione;

12.

sottolinea, tuttavia, che dovrebbe essere mantenuto un sistema di governance di Internet internazionale ed indipendente;

13.

sottolinea che la stabilità e l'affidabilità di Internet condizionano l'accessibilità e gli investimenti nelle TIC;

14.

ricorda che la sfida implicita nello sviluppo della società dell'informazione consiste nell'utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per migliorare l'effettiva applicazione delle norme in materia di diritti umani a livello internazionale, regionale e nazionale;

15.

sottolinea che i programmi di alfabetizzazione informatica digitale sono essenziali per creare uno spazio globale di libertà e sicurezza in cui i cittadini, oltre ad essere potenziali consumatori di informazione, beneficino pienamente dei loro diritti di cittadinanza; nota che l'istruzione, compresa quella in materia di diritti umani, è un elemento centrale per una società dell'informazione inclusiva;

16.

auspica che il Vertice di Tunisi:

permetta di progredire nella definizione comune della governance di Internet e in un sistema di organizzazione più rappresentativo dei paesi partner;

affronti in maniera concertata gli argomenti di interesse generale concernenti la gestione di Internet (gestione dei nomi e degli indirizzi) rafforzi la cooperazione internazionale nel contesto della sicurezza e degli abusi di Internet (compresi gli SPAM) e lotti contro la cibercriminalità (inclusa la pornografia infantile) e i tentativi di limitare il pluralismo, la libertà d'espressione e il rispetto dei diritti umani;

definisca le responsabilità pubbliche in particolare:

tenga conto della proprietà intellettuale e della diversità culturale nell'elaborazione della nuova governance;

vigili sulla neutralità e l'interoperabilità delle tecnologie e delle piattaforme numeriche;

favorisca gli scambi tecnologici, economici e culturali nel quadro di una concorrenza disciplinata in maniera equa;

17.

invita il Consiglio e la Commissione a tener conto delle sue raccomandazioni e a continuare a coinvolgerlo nel monitoraggio del WSIS per garantire una concordanza ottimale tra le ambizioni espresse dall'UE e la loro attuazione, in particolare in materia di bilancio, nelle politiche dell'Unione;

18.

si compiace per l'iniziativa della Convenzione «W2 i Digital Cities» che si terrà a Bilbao a novembre 2005, promossa dalle «Digital Cities», ma sottolinea la necessità di adottare un'iniziativa anche per definire le regioni digitali;

19.

auspica il rafforzamento della partecipazione della società civile europea in vista del Vertice di Tunisi;

20.

insiste sull'importanza dell'impegno del settore privato nel processo del WSIS;

21.

sottolinea che l'innovazione nei sistemi didattici, i programmi di apprendimento permanente e le iniziative di e-learning (per insegnanti e studenti) dovrebbero essere incoraggiati e raccomanda di concentrare esplicitamente l'attenzione sull'istruzione, la formazione e gli strumenti per la creazione di contenuti che riflettano la diversità culturale;

22.

invita gli Stati membri ad agire conformemente all'obiettivo dell'UNESCO «Istruzione per tutti entro il 2015» e a rispondere agli appelli dell'UNICEF per una maggiore dotazione di bilancio a favore dell'istruzione nell'ambito di un patto con le generazioni future;

23.

rileva che la globalizzazione implica dei rischi in relazione al rispetto per la diversità culturale in termini di lingue e d'identità, e che la società dell'informazione può anche rappresentare un'opportunità per la promozione del dialogo interculturale attraverso reti globali;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.