ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126E |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Consiglio |
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2006/C 126E/1 |
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2006/C 126E/2 |
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2006/C 126E/3 |
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IT |
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I Comunicazioni
Consiglio
30.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 126/1 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 4/2006
definita dal Consiglio il 23 gennaio 2006
in vista dell'adozione della direttiva 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
(2006/C 126 E/01)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Le acque sotterranee sono una preziosa risorsa naturale da proteggere dall'inquinamento chimico. Ciò è particolarmente importante per gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee e per l'utilizzo delle acque sotterranee per l'approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano. |
(2) |
La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (4), comprende l'obiettivo di raggiungere livelli di qualità delle acque che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e l'ambiente. |
(3) |
Per proteggere l'ambiente nel suo complesso e la salute umana in particolare, occorrerebbe evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni dannose di inquinanti nocivi. |
(4) |
La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (5) prevede le disposizioni generali per la protezione e la conservazione delle acque sotterranee. A norma dell'articolo 17 di tale direttiva, si dovrebbero adottare misure per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, compresi criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee e criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza da utilizzare per l'inversione di tendenza. |
(5) |
Data l'esigenza di conseguire per le acque sotterranee livelli coerenti di protezione, occorrerebbe stabilire norme di qualità e valori soglia e sviluppare metodologie basate su un approccio comune, onde fornire criteri per valutare il buono stato chimico dei corpi idrici sotterranei. |
(6) |
Dovrebbero essere stabilite, come criteri comunitari per la valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, norme di qualità per i nitrati, i prodotti fitosanitari e i biocidi e dovrebbe essere assicurata la coerenza con, rispettivamente, la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (6), la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), e la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (8). |
(7) |
Le disposizioni sullo stato chimico delle acque sotterranee non si applicano né alle elevate concentrazioni di sostanze o ioni, o loro indicatori, naturalmente presenti nel corpo idrico sotterraneo o nei corpi idrici superficiali connessi a seguito di condizioni idrogeologiche specifiche che esulano dalla definizione di inquinamento, né alle variazioni temporanee e limitate nello spazio della direzione del flusso e della composizione chimica che non sono equiparabili a un'intrusione. |
(8) |
Si dovrebbero stabilire criteri per individuare qualsiasi tendenza significativa e duratura all'aumento delle concentrazioni di inquinanti e per determinare il punto di partenza per l'inversione di tendenza, tenendo conto della probabilità di effetti negativi sugli ecosistemi acquatici associati o sugli ecosistemi terrestri che ne dipendono. |
(9) |
Laddove possibile, gli Stati membri dovrebbero applicare le procedure statistiche, purché esse rispettino le norme internazionali e contribuiscano alla raffrontabilità sul lungo periodo dei risultati del monitoraggio dei vari Stati membri. |
(10) |
A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva 2000/60/CE, la direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (9), va abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013. È necessario garantire la continuità della protezione prevista dalla direttiva 80/68/CEE relativamente alle misure volte a prevenire o limitare le immissioni dirette e indirette di inquinanti nelle acque sotterranee. |
(11) |
È necessario operare una distinzione fra sostanze pericolose, la cui immissione si dovrebbe prevenire, e altri inquinanti, la cui immissione dovrebbe essere limitata. Per individuare le sostanze pericolose e le sostanze non pericolose che presentano un rischio reale o potenziale d'inquinamento ci si dovrebbe basare sull'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE, che elenca i principali inquinanti che agiscono sull'ambiente acquatico. |
(12) |
Al fine di assicurare una protezione coerente delle acque sotterranee, gli Stati membri che hanno corpi idrici sotterranei in comune dovrebbero coordinare le iniziative di monitoraggio, fissazione dei valori soglia e individuazione delle pertinenti sostanze pericolose. |
(13) |
In determinate circostanze gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere deroghe alle misure volte a prevenire o limitare l'immissione d'inquinanti nelle acque sotterranee. |
(14) |
È necessario prevedere misure di transizione per il periodo che intercorre tra la data di attuazione della presente direttiva e la data di abrogazione della direttiva 80/68/CEE. |
(15) |
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10), |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Scopo
1. La presente direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono in particolare:
a) |
criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; e |
b) |
criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza. |
2. La presente direttiva inoltre integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella direttiva 2000/60/CE e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si applicano, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE, le seguenti definizioni:
1) |
«norma di qualità delle acque sotterranee»: una norma di qualità ambientale definita come la concentrazione di un determinato inquinante, gruppo di inquinanti o indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere superata al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente; |
2) |
«valore soglia»: la norma di qualità delle acque sotterranee stabilita dagli Stati membri in conformità dell'articolo 3; |
3) |
«tendenza significativa e duratura all'aumento»: qualsiasi aumento significativo dal punto di vista statistico della concentrazione di un inquinante, di un gruppo di inquinanti o di un indicatore di inquinamento, che presenta un rischio ambientale per il quale è individuata come necessaria l'inversione di tendenza in conformità dell'articolo 5; |
4) |
«immissione di inquinanti nelle acque sotterranee» l'introduzione diretta o indiretta, risultante dall'attività umana, di inquinanti nelle acque sotterranee. |
Articolo 3
Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee
1. Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato V, punto 2.3, della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri utilizzano i seguenti criteri:
a) |
le norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I; |
b) |
i valori soglia che devono essere stabiliti dagli Stati membri secondo la procedura descritta nell'allegato II, parte A, per gli inquinanti, i gruppi di inquinanti e gli indicatori di inquinamento che, all'interno del territorio di uno Stato membro, sono stati individuati come fattori che contribuiscono alla caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio, tenuto conto almeno dell'elenco contenuto nell'allegato II, parte B. |
2. I valori soglia possono essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, o a livello di corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei.
3. Gli Stati membri provvedono affinché per i corpi idrici sotterranei condivisi da due o più Stati membri e per i corpi idrici sotterranei nei quali le acque sotterranee scorrono attraverso il confine di uno Stato membro, la fissazione dei valori soglia sia soggetta a un coordinamento tra gli Stati membri interessati, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE.
4. Qualora un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei superi i confini della Comunità, lo Stato membro o gli Stati membri interessati si adoperano per stabilire valori soglia coordinandosi con il paese o i paesi terzi in questione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE.
5. Entro il 22 dicembre 2008, gli Stati membri stabiliscono per la prima volta valori soglia in conformità del paragrafo 1, lettera b).
Tutti i valori soglia stabiliti sono pubblicati nei piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, comprendenti una sintesi delle informazioni stabilite nell'allegato II, parte C.
6. Gli Stati membri modificano l'elenco dei valori soglia ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento mostrino l'opportunità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall'elenco, al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente.
I valori soglia possono essere stralciati dall'elenco quando il corpo idrico sotterraneo interessato non è più a rischio a causa dei corrispondenti inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento.
Tali eventuali modifiche dell'elenco dei valori soglia sono comunicate nel contesto del riesame periodico dei piani di gestione dei bacini idrografici.
7. Entro il 22 dicembre 2009 la Commissione pubblica una relazione sulla scorta delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 5.
Articolo 4
Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee
1. Gli Stati membri si avvalgono della procedura descritta al paragrafo 2 per valutare lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo. Ove opportuno, gli Stati membri possono raggruppare corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE quando si avvalgono di tale procedura.
2. Un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei è considerato in buono stato chimico allorché:
a) |
i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell'allegato I e i pertinenti valori soglia stabiliti in conformità dell'articolo 3 e dell'allegato II non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; ovvero |
b) |
il valore per una norma di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più punti di monitoraggio, ma un'appropriata indagine svolta in conformità dell'allegato III conferma che:
|
3. Gli Stati membri pubblicano una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.
Tale sintesi, redatta a livello di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, contiene anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità delle acque sotterranee o dei valori soglia in singoli punti di monitoraggio.
4. Se un corpo idrico sotterraneo è classificato in buono stato chimico in conformità del paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri prendono le misure necessarie in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE per proteggere gli ecosistemi acquatici, gli ecosistemi terrestri e gli usi umani delle acque sotterranee dipendenti dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal punto o dai punti di monitoraggio in cui è stato superato il valore per una norma di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia.
Articolo 5
Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento e determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza
1. Gli Stati membri individuano tutte le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, gruppi di inquinanti e indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati come a rischio e determinano i punti di partenza per le inversioni di tendenza in conformità dell'allegato IV.
2. Gli Stati membri invertono le tendenze che presentano un rischio significativo di danno per la qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri, per la salute umana o per gli usi legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico, mediante i programmi di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, allo scopo di ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.
3. Gli Stati membri determinano il punto di partenza per l'inversione di tendenza come una percentuale del livello delle norme di qualità delle acque sotterranee indicate nell'allegato I e dei valori soglia stabiliti in conformità dell'articolo 3, in base alla tendenza individuata e al rischio ambientale ad essa associato, conformemente all'allegato IV, parte B, punto 1.
4. Nei piani di gestione del bacino idrografico che devono essere presentati in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE gli Stati membri sintetizzano:
a) |
il modo in cui la valutazione di tendenza dai singoli punti di monitoraggio all'interno di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei ha contribuito a determinare, in conformità dell'allegato V, punto 2.5, della summenzionata direttiva, che tali corpi sono soggetti ad una tendenza significativa e duratura all'aumento della concentrazione di un inquinante o che sono soggetti ad un'inversione di tale tendenza; e |
b) |
le ragioni su cui si è basata la determinazione dei punti di partenza di cui al paragrafo 3. |
5. Qualora ciò sia necessario per determinare l'impatto dei pennacchi di inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei tali da minacciare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, in particolare i pennacchi risultanti da fonti puntuali e da terreno contaminato, gli Stati membri svolgono valutazioni supplementari di tendenza per gli inquinanti individuati, al fine di verificare che i pennacchi dai siti contaminati non si espandano, non provochino un deterioramento dello stato chimico del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei e non rappresentino un rischio per la salute umana e l'ambiente. I risultati di tali valutazioni sono sintetizzati nei piani di gestione dei bacini idrografici che devono essere presentati in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.
Articolo 6
Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee
1. Per conseguire l'obiettivo di prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri assicurano che il programma di misure stabilito conformemente all'articolo 11 di tale direttiva comprenda:
a) |
tutte le misure necessarie intese a prevenire le immissioni di sostanze pericolose nelle acque sotterranee. Nell'individuare siffatte sostanze gli Stati membri tengono conto in particolare delle sostanze pericolose appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti di cui all'allegato VIII, punti da 1 a 6, della direttiva 2000/60/CE, nonché delle sostanze appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti di cui ai punti da 7 a 9 di tale allegato, laddove essi siano ritenuti pericolosi; |
b) |
per gli inquinanti elencati nell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE che non sono considerati pericolosi e per qualsiasi altro inquinante non pericoloso non elencato in tale allegato che a parere degli Stati membri presenta un rischio reale o potenziale di inquinamento, tutte le misure necessarie per limitare le immissioni nelle acque sotterranee in modo da garantire che siffatte immissioni non provochino un deterioramento del buono stato chimico delle acque sotterranee, non comportino significative e durature tendenze all'aumento delle concentrazioni di inquinanti nelle acque sotterranee e non causino in qualche modo l'inquinamento delle stesse. Siffatte misure tengono conto delle migliori pratiche invalse, tra cui la migliore pratica ambientale e le migliori tecniche disponibili specificate nella pertinente normativa comunitaria. |
Allo scopo di fissare le misure di cui alle lettere a) o b), gli Stati membri possono, in una prima fase, individuare le circostanze in cui le sostanze inquinanti elencate all'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE, in particolare i metalli essenziali e i relativi composti di cui al punto 7 dello stesso allegato, debbano o meno essere considerate pericolose.
2. Ogni qualvolta sia tecnicamente possibile, si tiene conto delle immissioni di inquinanti da fonti di inquinamento diffuse aventi un impatto sullo stato chimico delle acque sotterranee.
3. Fatti salvi eventuali requisiti più rigorosi fissati altrove nella normativa comunitaria, gli Stati membri possono escludere dalle misure di cui al paragrafo 1 le immissioni di inquinanti che sono:
a) |
il risultato di scarichi diretti autorizzati a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), della direttiva 2000/60/CE; |
b) |
considerati dalle autorità competenti essere in quantità e concentrazioni così piccole da precludere qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi; |
c) |
le conseguenze di incidenti o circostanze naturali eccezionali che non potevano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati; |
d) |
il risultato di un ravvenamento o accrescimento artificiale di corpi idrici sotterranei, autorizzato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2000/60/CE; |
e) |
considerati dalle autorità competenti come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere a:
|
f) |
il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità e ai fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale. Tali attività, che comprendono ad esempio l'escavazione, il dragaggio, il trasferimento e il deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformità delle norme generali vincolanti e degli eventuali permessi e autorizzazioni rilasciati sulla base delle norme elaborate dagli Stati membri a tale riguardo, purché dette immissioni non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti per i corpi idrici in questione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva 2000/60/CE. |
4. Le autorità competenti degli Stati membri tengono un inventario delle esenzioni di cui al paragrafo 3 allo scopo di informare, su richiesta, la Commissione.
Articolo 7
Disposizioni transitorie
Nel periodo intercorrente tra il … (11) e il 22 dicembre 2013 qualsiasi nuova procedura di autorizzazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE tiene conto dei requisiti stabiliti agli articoli 3, 4 e 5 della presente direttiva.
Articolo 8
Adeguamenti tecnici
Gli allegati II, III e IV possono essere adeguati al progresso tecnico e scientifico secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, come indicato all'articolo 13, paragrafo 7, della suddetta direttiva.
Articolo 9
Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del … (11). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 11
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ………, addì … .
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 112 del 30.4.2004, pag. 40.
(2) GU C 109 del 30.4.2004, pag. 29.
(3) Parere del Parlamento europeo del 28 aprile 2005 (GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 23 gennaio 2006 e decisione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(5) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
(6) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(7) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/19/CE della Commissione (GU L 44 del 15.2.2006, pag. 15).
(8) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(9) GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
(10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(11) Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
ALLEGATO I
NORME DI QUALITÀ PER LE ACQUE SOTTERRANEE
1. |
Ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee in conformità dell'articolo 4, le seguenti norme di qualità per le acque sotterranee sono le norme di qualità di cui alla tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE e stabilite in conformità dell'articolo 17 di tale direttiva.
|
2. |
I risultati dell'applicazione delle norme di qualità per i pesticidi nel modo specificato ai fini della presente direttiva lasciano impregiudicati i risultati delle procedure di valutazione del rischio prescritte dalle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. |
3. |
Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera che le norme di qualità in materia possano impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente dal corpo idrico sotterraneo, sono stabiliti valori soglia più severi conformemente all'articolo 3 e all'allegato II della presente direttiva. I programmi e le misure richiesti in relazione a tale valore soglia si applicano anche alle attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 91/676/CEE. |
(1) Le attività che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 91/676/CEE non sono disciplinate da questa disposizione.
(2) Per «pesticidi» si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi, quali definiti all'articolo 2, rispettivamente, della direttiva 91/414/CEE e della direttiva 98/8/CE.
(3) «Totale» significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio.
ALLEGATO II
VALORI SOGLIA PER GLI INQUINANTI DELLE ACQUE SOTTERRANEE E GLI INDICATORI DI INQUINAMENTO
PARTE A LINEE GUIDA PER LA FISSAZIONE DI VALORI SOGLIA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 3
Gli Stati membri stabiliscono valori soglia per tutti gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento che, secondo la caratterizzazione effettuata ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, caratterizzano i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio di non poter conseguire un buono stato chimico delle acque sotterranee
I valori soglia sono stabiliti in modo che, qualora i risultati del monitoraggio in un punto di monitoraggio rappresentativo superino le soglie, ciò sia indicativo del rischio che non siano soddisfatte una o più condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punti ii), iii) e iv).
Quando stabiliscono valori soglia, gli Stati membri tengono conto delle seguenti linee guida.
1. |
La determinazione dei valori soglia dovrebbe essere basata sui seguenti elementi:
|
2. |
La determinazione dei valori soglia dovrebbe parimenti tenere conto delle origini degli inquinanti nonché della loro possibile presenza naturale, della loro tossicologia e tendenza alla dispersione, nonché della loro persistenza e del loro potenziale di bioaccumulo. |
3. |
La determinazione dei valori soglia dovrebbe essere supportata da un meccanismo di controllo per i dati raccolti, basato su una valutazione della qualità dei dati, su considerazioni analitiche e sui livelli di fondo per le sostanze che possono essere presenti naturalmente o come risultato di attività umane. |
PARTE B ELENCO MINIMO DEGLI INQUINANTI E LORO INDICATORI PER I QUALI GLI STATI MEMBRI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA FISSAZIONE DI VALORI SOGLIA IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 3
1. Sostanze o ioni che possono essere presenti naturalmente o come risultato di attività umane
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Arsenico |
|
Cadmio |
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Piombo |
|
Mercurio |
|
Ammonio |
|
Cloruro |
|
Solfato |
2. Sostanze artificiali di sintesi
|
Tricloroetilene |
|
Tetracloroetilene |
3. Parametri indicatori di intrusioni saline o di altro tipo (1)
Conduttività
PARTE C INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO FORNIRE IN RELAZIONE AGLI INQUINANTI ED AI RELATIVI INDICATORI PER I QUALI SONO STATI STABILITI VALORI SOGLIA
Gli Stati membri riassumono nei piani di gestione dei bacini idrografici, da presentare in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, le modalità di applicazione della procedura illustrata nella parte A del presente allegato.
In particolare essi comunicano, se possibile:
a) |
informazioni sul numero di corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio e sugli inquinanti e indicatori di inquinamento che contribuiscono a questa classificazione, comprese le concentrazioni o i valori riscontrati; |
b) |
informazioni su ciascuno dei corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio, in particolare le dimensioni dei corpi, il rapporto tra i corpi idrici sotterranei e le acque superficiali connesse e gli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente nonché, nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo naturali nei corpi idrici sotterranei; |
c) |
i valori soglia, applicabili a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte di distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio dello Stato membro, oppure a livello di corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei; |
d) |
il rapporto tra i valori soglia e
|
(1) Per quanto riguarda le concentrazioni saline causate dalle attività umane, gli Stati membri possono decidere di stabilire valori soglia per il solfato ed il cloruro o per la conduttività.
ALLEGATO III
VALUTAZIONE DELLO STATO CHIMICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE
1. |
La procedura di valutazione intesa a determinare lo stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei è espletata per tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio e per ciascuno degli inquinanti che contribuiscono a tale caratterizzazione del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei. |
2. |
Nell'avviare le indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:
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3. |
Ai fini delle indagini volte a stabilire se siano soddisfatte le condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punti i) e iv), gli Stati membri, laddove pertinente e necessario e sulla scorta di adeguate aggregazioni dei risultati del monitoraggio, suffragate, se necessario, da stime di concentrazione basate su un modello concettuale del corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei, valutano l'entità del corpo idrico sotterraneo avente, per un determinato inquinante, una concentrazione aritmetica media su base annua superiore ad una norma di qualità delle acque sotterranee o ad un valore soglia. |
4. |
Ai fini delle indagini volte a stabilire se siano soddisfatte le condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), gli Stati membri, laddove pertinente e necessario e sulla scorta di pertinenti risultati del monitoraggio e di un idoneo modello concettuale del corpo idrico sotterraneo, valutano:
|
5. |
Gli Stati membri presentano su mappe, conformemente all'allegato V, punti 2.4.5 e 2.5, della direttiva 2000/60/CE, lo stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei. Essi indicano inoltre su tali mappe, laddove pertinente e fattibile, tutti i punti di monitoraggio in cui le norme di qualità e/o i valori soglia relativi alle acque sotterranee sono superati. |
ALLEGATO IV
INDIVIDUAZIONE ED INVERSIONE DI TENDENZE SIGNIFICATIVE E DURATURE ALL'AUMENTO
PARTE A INDIVIDUAZIONE DI TENDENZE SIGNIFICATIVE E DURATURE ALL'AUMENTO
Gli Stati membri individuano le tendenze significative e durature all'aumento in tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio in base all'allegato II della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto dei seguenti requisiti:
1. |
in conformità dell'allegato V, punto 2.4, della direttiva 2000/60/CE, il programma di monitoraggio dev'essere concepito in modo da rilevare le tendenze significative e durature all'aumento nelle concentrazioni degli inquinanti individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva; |
2. |
la procedura per individuare le tendenze significative e durature all'aumento è la seguente:
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3. |
l'individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di sostanze presenti, sia naturalmente che come risultato delle attività umane, tiene conto, se disponibili, dei dati raccolti prima dell'inizio del programma di monitoraggio, al fine di riferire in merito all'individuazione delle tendenze nell'ambito del primo piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. |
PARTE B PUNTI DI PARTENZA PER L'INVERSIONE DI TENDENZA
Conformemente all'articolo 5, gli Stati membri invertono le tendenze significative e durature all'aumento quando queste tendenze presentano un rischio di danno per gli ecosistemi acquatici connessi, gli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente, la salute umana o gli usi legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico, tenendo conto dei seguenti requisiti.
1. |
Il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento è stabilito quando la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I e dei valori di soglia stabiliti ai sensi dell'articolo 3, a meno che:
Per le attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 91/676/CEE, il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento è stabilito in conformità con tale direttiva e con la direttiva 2000/60/CE. |
2. |
Una volta stabilito il punto di partenza per un corpo idrico sotterraneo caratterizzato come a rischio, conformemente all'allegato V, punto 2.4.4, della direttiva 2000/60/CE e ai sensi della parte B, punto 1, del presente allegato, esso non viene cambiato nel corso del ciclo di validità di sei anni del piano di gestione del bacino idrografico prescritto all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. |
3. |
Le inversioni di tendenza sono comprovate, tenendo conto delle pertinenti disposizioni relative al monitoraggio di cui alla parte A, punto 2. |
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
Il 28 ottobre 2003 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento.
Il Parlamento europeo ha adottato un parere in prima lettura il 28 aprile 2005 (1).
Il Comitato delle regioni ha adottato un parere il 12 febbraio 2004 (2).
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere il 31 marzo 2004 (3).
Il Consiglio ha adottato una posizione comune il 23 gennaio 2006.
II. OBIETTIVO
Le acque sotterranee costituiscono un'importante risorsa naturale che fornisce acqua per il consumo umano, nonché per l'agricoltura e l'industria. Esse svolgono anche un ruolo chiave, specialmente nei periodi di siccità, nel preservare gli ecosistemi acquatici e terrestri. È pertanto essenziale proteggere le acque sotterranee dall'inquinamento, ponendo in particolare l'accento sulla prevenzione, in quanto risanare tali acque è generalmente un processo lungo e difficile, anche dopo che sia stata rimossa la fonte dell'inquinamento.
La protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento è attualmente disciplinata dalla direttiva 80/68/CEE (4), che deve essere abrogata nel 2013, e dalla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) (5).
La proposta cerca di ottemperare ai requisiti generali fissati all'articolo 17 della direttiva quadro sulle acque che, in base a una proposta della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio, adotta misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee in modo da garantire il conseguimento degli obiettivi ambientali connessi con le acque sotterranee fissati dalla direttiva quadro.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
In generale
La posizione comune incorpora alcuni emendamenti del Parlamento europeo presentati in prima lettura, riprendendoli alla lettera, in parte o nello spirito. Essi migliorano o chiariscono il testo della proposta di direttiva.
Tuttavia la posizione comune non rispecchia altri emendamenti, poiché il Consiglio li ha ritenuti inutili o inaccettabili o, in vari casi, poiché disposizioni della proposta originaria della Commissione sono state soppresse o totalmente rielaborate. Ciò riguarda in particolare gli allegati, che il Consiglio ha inteso semplificare e chiarire per quanto possibile, in modo da garantire un'efficace attuazione.
Vari emendamenti non sono stati inclusi nella posizione comune, poiché il Consiglio non li ha considerati in linea con la guida alla redazione di testi legislativi comunitari, in quanto ripetevano, interpretavano o contraddicevano disposizioni contenute nella direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque).
Vari emendamenti sono stati respinti, perché si è considerato che cercassero di introdurre disposizioni che restano al di fuori del campo di applicazione della proposta, quale determinato dalla direttiva quadro o contemplato da altra normativa in vigore.
La posizione comune include anche modifiche diverse da quelle prospettate in prima lettura dal Parlamento europeo. In particolare il Consiglio ha cercato di organizzare la struttura dell'atto proposto il più razionalmente possibile per migliorare la comprensione, da parte delle autorità competenti e dei cittadini, dei requisiti imposti agli Stati membri. Inoltre sono stati introdotti alcuni cambiamenti redazionali per chiarire il testo o assicurare la coerenza globale della direttiva.
Specificamente
Il Consiglio ha convenuto in particolare quanto segue.
— |
L'emendamento 1 e la prima parte dell'emendamento 2 sono poco chiari per quanto riguarda la differenza tra «inquinamento» e «deterioramento». All'articolo 1 è stato aggiunto un riferimento alla necessità di prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, coerentemente con la direttiva quadro sulle acque. |
— |
L'emendamento 3 avrebbe imposto per tutti i corpi idrici sotterranei le norme applicate ai corpi utilizzati per estrarre l'acqua potabile, il che non sarebbe stato realisticamente fattibile. Lo stesso vale per la prima parte dell'emendamento 62 (la cui seconda parte è stata accettata dal Consiglio), per il punto 2, lettera b), dell'emendamento 65 e per l'emendamento 68. |
— |
Gli scopi fissati negli emendamenti 95 e 100 sono meglio conseguiti attraverso i programmi quadro di ricerca comunitari. |
— |
L'emendamento 4 non è in linea con la direttiva quadro sulle acque, che distingue chiaramente tra livelli di protezione per le acque sotterranee e per le acque di superficie. |
— |
Gli emendamenti 7, 10 e 80, nonché la lettera a) bis dell'emendamento 15, trattano dello stato quantitativo delle acque sotterranee. Ciò esula dal campo di applicazione della direttiva figlia, che è esclusivamente incentrata sullo stato qualitativo, come definito all'articolo 17 della direttiva quadro sulle acque. |
— |
Gli emendamenti 8 e 9, riguardanti altri settori di intervento, non sono in linea con la guida alla redazione di testi legislativi comunitari, così come l'emendamento 13, che è stato considerato piuttosto un'interpretazione della direttiva quadro sulle acque che non una giustificazione della direttiva acque sotterranee. |
— |
L'emendamento 11 non è necessario poiché il testo della posizione comune stabilisce, ai sensi dell'articolo 6, un regime equivalente a quello contenuto nella direttiva 80/68/CEE. |
— |
L'emendamento 16 è un doppione delle disposizioni dell'articolo 5 della direttiva quadro sulle acque, in cui sono stabilite chiaramente le responsabilità per quanto riguarda la caratterizzazione. |
— |
L'emendamento 17 non è accettabile poiché il Consiglio considera che una chiara distinzione, concettuale e terminologica, tra norme di qualità fissate a livello comunitario e valori soglia, che devono essere determinati dagli Stati membri conformemente alle specificità idrologiche nazionali, costituisce un elemento essenziale della proposta di direttiva. Se si indebolisce o rifiuta questo approccio si rende più complicata e meno efficace l'attuazione in termine di risultati. Ciò vale nell'insieme del testo per la totalità o parte degli emendamenti 30, 31, 34, 36, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 89 e 90. |
— |
L'emendamento 18 è accettabile in linea di principio, ma ne è stata chiarita la formulazione per meglio definire la nozione di tendenze potenzialmente comportanti rischi ambientali. |
— |
Gli emendamenti 19 e 20 sono accettabili in parte, ma incoerenti con la direttiva quadro sulle acque, così come formulati. Elementi tratti da entrambi sono stati combinati nell'articolo 2, paragrafo 4. |
— |
L'emendamento 21 ridefinisce un termine esistente nella direttiva quadro sulle acque e avrebbe potuto creare confusione. Detta direttiva stabilisce che non ci sia deterioramento dello stato dei corpi idrici sotterranei, non della qualità. |
— |
Gli emendamenti 22 e 24, come la prima parte dell'emendamento 38, si riferiscono a concetti che non sono utilizzati come tali nella posizione comune e presentano serie difficoltà pratiche. Tuttavia la questione delle concentrazioni presenti naturalmente (cui si accenna anche nell'emendamento 91) è trattata nel considerando 7. |
— |
Gli emendamenti 23, 49 e 93 introducono un termine nuovo, complesso e inutile che avrebbe potuto portare a fraintendimenti su ampio raggio. Il problema della contaminazione a livello storico è adeguatamente contemplato da disposizioni più generali nella posizione comune e nella direttiva quadro sulle acque. |
— |
L'emendamento 56 non è pertinente visto il campo di applicazione della proposta di direttiva. |
— |
L'emendamento 27 è incompatibile con il punto di vista del Consiglio secondo cui le norme di qualità e i valori soglia devono essere fissati a livelli pertinenti quanto al rischio presentato per i corpi idrici sotterranei. |
— |
Gli emendamenti 57 e 59 sono inutili dal momento che la posizione comune stabilisce il significato di stato chimico buono e di stato chimico cattivo. |
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L'emendamento 37 è inutile in riferimento alle definizioni di inquinante e di inquinamento contenute nella direttiva quadro sulle acque. |
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L'emendamento 40 è inaccettabile perché gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione del programma di misure. |
— |
Le questioni trattate negli emendamenti 41 e 58 sono contemplate rispettivamente nell'allegato IV e nell'allegato III della posizione comune. |
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L'emendamento 46 non è accettabile perché inserisce una disposizione derivata dalla direttiva 80/68/CEE in un contesto differente, per cui essa non funzionerebbe. |
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Gli emendamenti 51, 52 e 54 costituiscono doppioni delle disposizioni della direttiva quadro sulle acque. Per quanto riguarda l'emendamento 50, il Consiglio introduce un testo ispirato alla direttiva 80/68/CEE (articolo 15) nell'articolo 6, paragrafo 4, tenendo presente la necessità di minimizzare gli oneri burocratici. |
— |
L'emendamento 55 esclude indebitamente l'allegato III dai possibili adeguamenti tecnici. |
— |
La soppressione proposta nell'emendamento 60 avrebbe condotto all'incompatibilità tra la presente direttiva sulle acque sotterranee e la direttiva 91/676/CE. La posizione comune chiarisce la relazione tra queste due direttive. |
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L'emendamento 64 non è più pertinente poiché la posizione comune affronta la questione della conformità in maniera diversa, proponendosi lo scopo di evitare una situazione in cui la non conformità di un singolo punto di monitoraggio significhi non conformità dell'intero corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei (cfr. articolo 4 e allegato III). |
— |
Gli emendamenti 73, 76, 77, 78, 79 (prima parte), 83, 84 e 85 non sono più pertinenti. In particolare secondo il Consiglio l'approccio delle serie temporali fisse della proposta originaria è inapplicabile vista la varietà di condizioni idrogeologiche in tutta l'UE e dato che criteri comuni devono essere definiti soltanto per l'individuazione delle tendenze e per determinare il punto di partenza per l'inversione di tendenza (allegato IV). La seconda parte dell'emendamento 79 (simile all'emendamento 89) è stata inserita, per quanto riguarda lo spirito, nell'allegato IV, punto 1.3. |
— |
L'emendamento 81 è confuso e non coerente con la direttiva quadro sulle acque. L'articolo 5, paragrafo 2, della posizione comune chiarisce che cosa deve essere protetto. |
IV. CONCLUSIONE
Il Consiglio ritiene che la posizione comune rappresenti un pacchetto equilibrato di misure che contribuiranno al perseguimento degli obiettivi della politica della Comunità in materia ambientale delineati nell'articolo 174, paragrafo 1, del trattato CE e miglioreranno la protezione contro l'inquinamento delle acque sotterranee, nel contempo garantendo la conformità con i requisiti fissati in relazione alle acque sotterranee nella direttiva 2000/60/CE e consentendo un'efficace attuazione da parte degli Stati membri, tenuto debitamente conto delle specifiche situazioni idrogeologiche a livello nazionale.
Esso si aspetta discussioni costruttive con il Parlamento europeo in vista di una rapida adozione della direttiva.
(1) GU C 45E del 23.2.2006, pag. 75.
(2) GU C 109 del 30.4.2004, pag. 29.
(3) GU C 112 del 30.4.2004, pag. 40.
30.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 126/16 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 5/2006
definita dal Consiglio il 23 gennaio 2006
in vista dell'adozione della direttiva 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)
(2006/C 126 E/02)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Le informazioni, comprese quelle territoriali, sono necessarie anche per la formulazione e l'attuazione di questa e di altre politiche comunitarie, che devono integrare disposizioni di protezione dell'ambiente, come sancito dall'articolo 6 del trattato. Per realizzare tale integrazione occorre istituire misure di coordinamento tra gli utilizzatori e i fornitori delle informazioni, per poter combinare le informazioni e le conoscenze disponibili in vari settori diversi. |
(2) |
Il sesto programma d'azione in materia di ambiente adottato con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che venga data la massima attenzione alla necessità di garantire che il processo di elaborazione della politica ambientale comunitaria venga condotto in maniera integrata, tenendo conto delle diversità regionali e locali. Esistono vari problemi riguardo alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione, all'accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali necessarie per conseguire gli obiettivi fissati in detto programma. |
(3) |
I problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione, all'accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali sono comuni a molte tematiche politiche e categorie di informazioni e si riscontrano a vari livelli dell'amministrazione pubblica. Per risolvere tali problemi sono necessarie misure in materia di scambio, condivisione, accesso e utilizzo di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica e tra i vari settori. Occorre pertanto istituire un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità. |
(4) |
L'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), dovrebbe assistere la definizione delle politiche in relazione alle politiche e alle attività che possono avere un impatto diretto o indiretto sull'ambiente. |
(5) |
Inspire dovrebbe basarsi sulle infrastrutture per l'informazione territoriale create dagli Stati membri e rese compatibili grazie a norme comuni di attuazione integrate da misure comunitarie. Tali misure devono garantire che le infrastrutture per l'informazione territoriale istituite dagli Stati membri siano compatibili e utilizzabili in un contesto comunitario e transfrontaliero. |
(6) |
Le infrastrutture per l'informazione territoriale degli Stati membri dovrebbero essere finalizzate a garantire che i dati territoriali siano archiviati, resi disponibili e conservati al livello più idoneo; devono consentire di combinare in maniera coerente dati territoriali provenienti da fonti diverse all'interno della Comunità e di condividerli tra vari utilizzatori e applicazioni; devono permettere di condividere i dati territoriali raccolti ad un determinato livello dell'amministrazione pubblica con altre amministrazioni pubbliche, nella misura in cui la direttiva impone a tali amministrazioni pubbliche l'obbligo di condividere i dati territoriali; devono rendere disponibili i dati territoriali a condizioni che non ne limitino indebitamente l'uso più ampio; devono infine far sì che sia possibile ricercare facilmente i dati territoriali disponibili, valutarne agevolmente l'idoneità allo scopo e ottenere informazioni sulle loro condizioni di utilizzo. |
(7) |
Esiste una certa sovrapposizione tra le informazioni territoriali trattate dalla presente direttiva e le informazioni di cui alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (4). La presente direttiva è applicabile fatta salva la direttiva 2003/4/CE. |
(8) |
La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatta salva la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (5), che presenta obiettivi complementari a quelli della presente direttiva. |
(9) |
L'istituzione di Inspire apporterà un notevole valore aggiunto a (e sfrutterà a sua volta) altre iniziative comunitarie, come il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo (6), e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio «Monitoraggio globale dell'ambiente e sicurezza (GMES): creazione di una capacità GMES entro il 2008 (piano d'azione 2004-2008)». Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di utilizzare i dati e i servizi ottenuti da Galileo e dal GMES man mano che questi sono disponibili, in particolare i dati relativi ai riferimenti spaziali e temporali forniti da Galileo. |
(10) |
A livello nazionale e comunitario sono in corso molte iniziative finalizzate a raccogliere, armonizzare od organizzare la divulgazione o l'utilizzo delle informazioni territoriali. Può trattarsi di iniziative istituite dalla normativa comunitaria come la decisione 2000/479/CE della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (7), e il regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (8), previste nell'ambito di programmi finanziati dalla Comunità (come Corine Land Cover o il sistema europeo d'informazione sulla politica dei trasporti) o ancora che possono derivare da iniziative adottate su scala nazionale o regionale. La presente direttiva integrerà tali iniziative fornendo un quadro che ne consentirà l'interoperabilità, ma prenderà spunto anche dalle esperienze e dalle iniziative esistenti, per evitare di ripetere attività già realizzate. |
(11) |
La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai dati territoriali detenuti da o per conto delle autorità pubbliche e all'utilizzo dei suddetti dati da parte delle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Ad alcune condizioni essa deve anche applicarsi ai dati territoriali detenuti da persone fisiche o giuridiche diverse dalle autorità pubbliche, a condizione che i soggetti in questione lo richiedano. |
(12) |
La presente direttiva non dovrebbe fissare disposizioni per il rilevamento di dati nuovi né per la comunicazione di tali informazioni alla Commissione, in quanto tali aspetti sono disciplinati da altre normative in materia di ambiente. |
(13) |
Le infrastrutture nazionali dovrebbero essere attuate in maniera graduale e pertanto è necessario accordare priorità diverse alle categorie tematiche di dati territoriali di cui alla presente direttiva. L'attuazione dovrebbe tener conto della misura in cui i dati territoriali possono essere necessari per un ampio ventaglio di applicazioni in vari settori, delle priorità d'azione previste dalle politiche comunitarie che richiedono la disponibilità di dati territoriali armonizzati e dei risultati già ottenuti con le attività di armonizzazione svolte negli Stati membri. |
(14) |
Il tempo e le risorse dedicati a ricercare i dati territoriali esistenti o a decidere se possano essere utilizzati per una finalità particolare rappresentano un ostacolo decisivo allo sfruttamento ottimale dei dati disponibili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire descrizioni dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi disponibili sotto forma di metadati. |
(15) |
La notevole diversità di formati e di strutture in cui vengono organizzati e resi accessibili i dati territoriali nella Comunità ostacola la possibilità di formulare, attuare, monitorare e valutare in maniera efficiente la normativa comunitaria che incide, direttamente o indirettamente, sull'ambiente; per questo è necessario disporre di misure di attuazione per agevolare l'utilizzo dei dati territoriali provenienti da fonti diverse in tutti gli Stati membri. Tali misure dovrebbero essere tali da consentire l'interoperabilità dei set di dati territoriali e gli Stati membri devono garantire che i dati o le informazioni necessari per il conseguimento dell'interoperabilità siano disponibili secondo condizioni che non ne restringono l'utilizzo per il suddetto scopo. |
(16) |
I servizi di rete sono indispensabili per condividere i dati territoriali tra i vari livelli di amministrazione pubblica della Comunità. Tali servizi di rete dovrebbero consentire di ricercare, convertire, consultare e scaricare i dati territoriali e di richiamare servizi di dati territoriali e di commercio elettronico. I servizi della rete devono operare secondo specifiche e criteri minimi di prestazione approvati per garantire l'interoperabilità delle infrastrutture istituite dagli Stati membri. La rete di servizi deve comprendere anche le possibilità tecniche, per consentire alle autorità pubbliche di mettere a disposizione i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi di cui dispongono. |
(17) |
Alcuni set di dati territoriali e di servizi ad essi relativi attinenti alle politiche comunitarie che hanno ripercussioni dirette o indirette sull'ambiente sono detenuti e gestiti da terzi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto far sì che i terzi in questione possano contribuire alle infrastrutture nazionali, a condizione che il loro contributo non ostacoli la coesione e la facilità di utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi offerti dalle infrastrutture in questione. |
(18) |
L'esperienza acquisita negli Stati membri ha dimostrato quanto sia importante, per il successo di un'infrastruttura per l'informazione territoriale, fornire gratuitamente al pubblico un numero minimo di servizi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto mettere a disposizione, a titolo gratuito, almeno i servizi di ricerca dei set di dati sul territorio. |
(19) |
Per favorire l'integrazione delle infrastrutture nazionali nell'Inspire, gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso alle proprie infrastrutture attraverso un geoportale comunitario gestito dalla Commissione e attraverso punti di accesso che gli Stati membri medesimi decidano di attivare. |
(20) |
Per rendere disponibili le informazioni esistenti ai vari livelli dell'amministrazione pubblica, gli Stati membri dovrebbero eliminare gli ostacoli pratici che le autorità pubbliche incontrano a livello nazionale, regionale o locale nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sull'ambiente. Gli ostacoli pratici dovrebbero essere eliminati nel punto in cui le informazioni vengono utilizzate per l'esercizio delle funzioni pubbliche. |
(21) |
Le autorità pubbliche hanno la necessità di disporre di un accesso agevole ai set pertinenti di dati territoriali ed ai servizi ad essi relativi nell'adempimento delle proprie mansioni pubbliche. Tale accesso può essere ostacolato se dipende da negoziati individuali ad hoc tra le autorità ogni volta che l'accesso è richiesto. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per impedire tali ostacoli pratici alla condivisione di dati, ad esempio ricorrendo ad accordi preliminari tra autorità pubbliche. |
(22) |
I meccanismi di condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi tra governi e altre autorità pubbliche e persone fisiche o giuridiche che esercitano funzioni di pubblica amministrazione nel quadro del diritto nazionale, possono riguardare leggi, regolamenti, disposizioni finanziarie o in materia di licenze, o procedure amministrative, ad esempio per tutelare la redditività finanziaria delle autorità pubbliche che sono tenute a raccogliere fondi o ad esempio per recuperare i costi non sovvenzionati, se i dati sono solo in parte sovvenzionati dagli Stati membri, o per garantire il mantenimento e l'aggiornamento dei dati. |
(23) |
La possibilità per le autorità pubbliche che forniscono set di dati territoriali e servizi ad essi relativi di rilasciare licenze, per tali set di dati e servizi ad altre autorità pubbliche che utilizzano tali dati e servizi e di richiederne il pagamento potrebbe essere prevista nelle misure adottate dagli Stati membri nella loro normativa di attuazione. |
(24) |
Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 17, paragrafo 1, dovrebbero essere attuate ed applicate in totale ottemperanza ai principi in materia di protezione dei dati personali, conformemente con la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9). |
(25) |
I regimi di condivisione dei dati territoriali tra le autorità pubbliche, a cui la direttiva impone un obbligo di condivisione, devono essere neutri rispetto a tali autorità pubbliche di uno stesso Stato membro, ma anche rispetto a tali autorità pubbliche di altri Stati membri e delle istituzioni comunitarie. Poiché le istituzioni e gli organismi comunitari spesso hanno l'esigenza di integrare e valutare le informazioni sul territorio disponibili negli Stati membri, dovrebbero poter accedere e utilizzare i dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base a condizioni armonizzate. |
(26) |
Per incentivare i terzi a sviluppare servizi a valore aggiunto, di cui possano beneficiare sia le amministrazioni pubbliche sia il pubblico, è necessario agevolare l'accesso ai dati territoriali al di là dei confini amministrativi o nazionali. |
(27) |
Per una realizzazione efficace delle infrastrutture per l'informazione territoriale occorre il coordinamento di tutti i soggetti interessati alla creazione delle suddette infrastrutture, sia che contribuiscano ad esse sia che le utilizzino. È dunque necessario istituire adeguate strutture di coordinamento sia negli Stati membri sia a livello comunitario. |
(28) |
Per sfruttare l'esperienza effettiva e lo stato dell'arte in materia di infrastrutture dell'informazione, è opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano suffragate da norme internazionali e norme adottate dagli organismi europei di normazione secondo la procedura istituita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (10) e delle regole relative ai servizi delle società dell'informazione. |
(29) |
L'Agenzia europea dell'ambiente, istituita dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (11), ha il compito di fornire alla Comunità informazioni obiettive, affidabili e comparabili in materia di ambiente a livello comunitario e ha, tra i suoi obiettivi, quello di migliorare il flusso di informazioni ambientali attinenti alle politiche tra Stati membri e istituzioni comunitarie; in considerazione di ciò deve pertanto contribuire fattivamente all'attuazione della presente direttiva. |
(30) |
Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (12), gli Stati membri sono invitati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione. |
(31) |
Le misure necessarie per attuare la presente direttiva devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (13). |
(32) |
I lavori preparatori in vista dell'adozione delle decisioni sull'attuazione della presente direttiva e della futura evoluzione dell'Inspire comportano un monitoraggio continuo dell'attuazione della direttiva e un'informazione periodica al riguardo. |
(33) |
Poiché lo scopo della presente direttiva, ossia l'istituzione di Inspire, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, visti gli aspetti transnazionali che lo caratterizzano e la necessità diffusa di coordinare le condizioni di accesso, lo scambio e la condivisione delle informazioni territoriali in tutta la Comunità e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. Scopo della presente direttiva è di stabilire norme generali volte all'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (di seguito «Inspire») per gli scopi delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.
2. L'Inspire si fonda sulle infrastrutture per l'informazione territoriale create e gestite dagli Stati membri.
Articolo 2
La presente direttiva si applica fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2003/98/CE.
Articolo 3
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«infrastruttura per l'informazione territoriale»: i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente alla presente direttiva; |
2) |
«dati territoriali»: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica; |
3) |
«set di dati territoriali»: una collezione di dati territoriali identificabili; |
4) |
«servizi relativi ai dati territoriali»: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set di dati in questione o sui metadati connessi; |
5) |
«oggetto territoriale»: una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una località o un'area geografica specifica; |
6) |
«metadati»: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi; |
7) |
«interoperabilità»: la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato; |
8) |
«geoportale Inspire»: un sito Internet, o equivalente, che fornisce l'accesso ai servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1; |
9) |
«autorità pubblica»:
Gli Stati membri possono stabilire che, ai fini della presente direttiva, la presente definizione non comprenda gli organi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative; |
10) |
«terzi»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica. |
Articolo 4
1. La presente direttiva si applica ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:
a) |
concernono una zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali; |
b) |
sono disponibili in formato elettronico; |
c) |
sono detenuti da o per conto di:
|
d) |
riguardano una o più delle categorie tematiche elencate negli allegati I, II o III. |
2. Se molteplici copie identiche dei medesimi set di dati territoriali sono detenute da o per conto di varie autorità pubbliche, la presente direttiva si applica solo alla versione di riferimento da cui derivano le varie copie.
3. La presente direttiva si applica altresì ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti i dati contenuti nei set di dati territoriali di cui al paragrafo 1.
4. La presente direttiva non impone la raccolta dei nuovi dati territoriali.
5. Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), ma per i quali terzi detengano i diritti di proprietà intellettuale, l'autorità pubblica può intervenire in virtù della presente direttiva solo previo consenso dei terzi in questione.
6. In deroga al paragrafo1, la presente direttiva si applica ai set di dati territoriali detenuti da o per conto di un'autorità pubblica operante al livello più basso dell'amministrazione all'interno di uno Stato membro, soltanto se lo Stato membro ha leggi o regolamentazioni che ne prescrivano la raccolta o la divulgazione.
7. La descrizione tecnica delle categorie tematiche relative ai dati territoriali di cui agli allegati I, II e III può essere adeguata secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, per tener conto dell'evolversi delle esigenze in materia di dati territoriali a sostegno delle politiche comunitarie che hanno ripercussioni sull'ambiente.
CAPO II
METADATI
Articolo 5
1. Gli Stati membri garantiscono che siano creati metadati per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III e che tali metadati siano tenuti aggiornati.
2. I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti:
a) |
conformità dei set di dati territoriali alle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1; |
b) |
condizioni applicabili all'accesso a (e all'utilizzo di) set di dati territoriali e servizi ad essi relativi e, se del caso, corrispondenti canoni; |
c) |
qualità dei dati territoriali, indicando se siano stati convalidati; |
d) |
autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; |
e) |
limitazioni dell'accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell'articolo 13. |
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i metadati siano completi e di qualità sufficiente per conseguire la finalità stabilita all'articolo 3, punto 6).
4. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, ed entro il … (14). Tali disposizioni tengono conto delle pertinenti norme internazionali esistenti e delle esigenze degli utilizzatori.
Articolo 6
Gli Stati membri creano i metadati di cui all'articolo 5 in base al seguente calendario:
a) |
al più tardi 2 anni dopo la data di adozione delle disposizioni d'attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I e II; |
b) |
al più tardi 5 anni dopo la data di adozione delle disposizioni d'attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell'allegato III. |
CAPO III
INTEROPERABILITÀ DEI SET DI DATI TERRITORIALI E DEI SERVIZI AD ESSI RELATIVI
Articolo 7
1. Le disposizioni d'attuazione che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità e, se fattibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2. Nell'elaborare le disposizioni di attuazione si tiene conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, delle iniziative esistenti e delle norme internazionali per l'armonizzazione dei set di dati territoriali, nonché della fattibilità e di considerazioni relative a costi/benefici. Qualora organizzazioni istituite in virtù del diritto internazionale abbiano adottato norme pertinenti volte a garantire l'interoperabilità o l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, tali norme sono integrate e i mezzi tecnici esistenti sono menzionati, se opportuno, nelle disposizioni di attuazione di cui al presente paragrafo.
2. Come base per l'elaborazione delle proposte relative a tali disposizioni di attuazione la Commissione effettua un'analisi di fattibilità e dei costi e benefici previsti. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, le informazioni necessarie al fine di predisporre tale analisi. Nel proporre tali disposizioni, la Commissione consulta gli Stati membri sui risultati dell'analisi nell'ambito del comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1. L'adozione di tali disposizioni non comporta costi eccessivi per uno Stato membro.
3. Per quanto possibile, gli Stati membri provvedono affinché tutti i set di dati territoriali recentemente raccolti o aggiornati e i corrispondenti servizi relativi ai dati territoriali siano resi conformi alle disposizioni d'attuazione di cui al paragrafo 1 entro due anni dalla loro adozione e che altri set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano resi conformi alle disposizioni d'attuazione entro sette anni dalla loro adozione.
4. Le disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 1 riguardano la definizione e la classificazione di oggetti territoriali attinenti ai set di dati territoriali connessi alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III e alle modalità di georeferenziazione dei dati territoriali in questione.
5. I rappresentanti degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale nonché altre persone fisiche o giuridiche interessate ai dati territoriali in virtù della funzione che svolgono nell'infrastruttura per l'informazione territoriale, compresi gli utilizzatori, i produttori, i fornitori di servizi a valore aggiunto, o qualsiasi organismo di coordinamento hanno la possibilità di partecipare, secondo le procedure applicabili, alle discussioni preparatorie sul contenuto delle disposizioni di attuazione, di cui al paragrafo 1, prima dell'esame da parte del comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1.
Articolo 8
1. Per i set di dati territoriali corrispondenti a una o più categorie tematiche elencate negli allegati I o II, le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Le disposizioni di attuazione riguardano i seguenti aspetti dei dati territoriali:
a) |
soluzioni per garantire l'inequivocabile identificazione degli oggetti territoriali, in cui si possono mappare gli identificatori ai sensi dei sistemi nazionali esistenti, al fine di assicurarne l'interoperabilità; |
b) |
rapporto tra oggetti territoriali; |
c) |
attributi chiave e corrispondenti tesauri multilingue comunemente necessari per le politiche che possono avere ripercussioni dirette o indirette sull'ambiente; |
d) |
informazioni sulla dimensione temporale dei dati; |
e) |
aggiornamenti dei dati. |
3. Le disposizioni di attuazione sono tali da garantire la coerenza tra le singole informazioni relative alla medesima località o tra le singole informazioni relative allo stesso oggetto rappresentato in scale diverse.
4. Le disposizioni di attuazione sono tali da garantire che le informazioni ottenute da set di dati territoriali diversi siano comparabili per quanto concerne gli aspetti indicati all'articolo 7, paragrafo 4, e al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 9
Le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono adottate secondo il seguente calendario:
a) |
entro il ... (15) per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell'allegato I; |
b) |
entro il ... (16) per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati II e III. |
Articolo 10
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni, inclusi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessari per garantire la conformità alle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.
2. Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi a una caratteristica geografica situata in una località che attraversa la frontiera tra due o più Stati membri, gli Stati membri decidono consensualmente, ove opportuno, la rappresentazione e la posizione di tali caratteristiche comuni.
CAPO IV
SERVIZI DI RETE
Articolo 11
1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono una rete per la prestazione dei seguenti servizi per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma della presente direttiva:
a) |
servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati; |
b) |
servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati; |
c) |
servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente; |
d) |
servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità; |
e) |
servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali. |
Detti servizi tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, sono facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati.
2. Ai fini dei servizi di cui al paragrafo 1, lettera a), è applicata almeno la combinazione di criteri di ricerca indicata di seguito:
a) |
parole chiave; |
b) |
classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; |
c) |
qualità dei dati territoriali, indicando se siano stati validati; |
d) |
grado di conformità alle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1; |
e) |
localizzazione geografica; |
f) |
condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; |
g) |
autorità pubbliche responsabili dell'istituzione, della gestione, della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. |
3. I servizi di conversione di cui al paragrafo 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi indicati nel paragrafo in questione in modo tale che tutti i servizi operino in conformità delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
Articolo 12
Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche dispongano della possibilità tecnica per collegare i rispettivi set di dati territoriali e servizi ad essi relativi alla rete di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di attuazione che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità.
Articolo 13
1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) ad e), o ai servizi di commercio elettronico di cui all'articolo 14, paragrafo 3, qualora l'accesso a tali servizi rechi pregiudizio:
a) |
alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto; |
b) |
alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; |
c) |
allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare; |
d) |
alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale; |
e) |
ai diritti di proprietà intellettuale; |
f) |
alla riservatezza dei dati personali e/o dei fascicoli riguardanti una persona fisica, qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario; |
g) |
agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; |
h) |
alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. |
2. I motivi che giustificano la limitazione dell'accesso di cui al paragrafo 1 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla fornitura dell'accesso in questione. In ogni caso specifico, l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l'interesse tutelato dalla limitazione o dalla condizionalità dell'accesso. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 1, lettere a), d), f), g) e h), limitare l'accesso alle informazioni sulle emissioni nell'ambiente.
Tuttavia, ove il paragrafo 1, lettera d) o f), dia luogo ad una limitazione dell'accesso, il primo comma del presente paragrafo si applica soltanto qualora l'accesso di cui al paragrafo 1 riguarda informazioni di carattere ambientale, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE.
3. In questo quadro e ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera f), gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE.
Articolo 14
1. Gli Stati membri assicurano che:
a) |
i servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico; |
b) |
i servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), siano, di norma, messi gratuitamente a disposizione del pubblico. Tuttavia, qualora tariffe e/o licenze siano una condizione preliminare indispensabile per mantenere i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi o per soddisfare le esigenze delle infrastrutture di dati territoriali internazionali già esistenti in modo sostenibile, gli Stati membri possono applicare tariffe e/o concedere licenze alla persona che fornisce il servizio al pubblico o, se il fornitore del servizio al pubblico lo decide, al pubblico stesso. |
2. I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), possono essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali.
3. Qualora le autorità pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere b), c) o e), gli Stati membri garantiscono che siano disponibili servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilità, licenze on line (click-licenses) o licenze.
Articolo 15
1. La Commissione crea e gestisce un geoportale Inspire a livello comunitario.
2. Gli Stati membri forniscono l'accesso ai servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, attraverso il geoportale Inspire di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono anche fornire l'accesso a detti servizi attraverso punti di accesso propri.
Articolo 16
Le disposizioni di attuazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, definendo in particolare:
a) |
le specifiche tecniche per i servizi di cui agli articoli 11 e 12 e i criteri minimi di prestazione per i servizi in questione, tenuto conto delle disposizioni e delle raccomandazioni in materia di comunicazione adottate nel quadro della legislazione comunitaria sull'ambiente, degli attuali servizi di commercio elettronico e del progresso tecnologico; |
b) |
gli obblighi di cui all'articolo 12. |
CAPO V
CONDIVISIONE E RIUTILIZZO DEI DATI
Articolo 17
1. Ciascuno Stato membro adotta misure per la condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi tra le proprie autorità pubbliche di cui all'articolo 3, paragrafo 9, lettere a) e b). Le misure in questione consentono alle autorità pubbliche summenzionate di accedere ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi e di scambiare e utilizzare tali dati e servizi ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 precludono ogni limitazione che potrebbe determinare, al momento dell'utilizzo, ostacoli pratici alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.
3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 non impediscono alle autorità pubbliche che forniscono set di dati territoriali e servizi ad essi relativi di rilasciare licenze, alle autorità pubbliche o alle istituzioni ed agli organismi della Comunità che utilizzano tali dati e servizi e di richiederne il pagamento.
4. I dispositivi relativi alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono disponibili per le autorità pubbliche di cui all'articolo 3, paragrafo 9, lettere a) e b), degli altri Stati membri e per le istituzioni e organismi della Comunità, ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente.
5. I dispositivi relativi alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono disponibili, su base reciproca ed equivalente, per gli organismi istituiti da accordi internazionali di cui la Comunità e gli Stati membri sono parte, ai fini dello svolgimento di funzioni che possono avere ripercussioni sull'ambiente.
6. Allorché i dispositivi per la condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono resi disponibili conformemente ai paragrafi 4 e 5, tali dispositivi possono essere soggetti a requisiti nazionali che ne condizionino l'utilizzo.
7. In deroga al presente articolo gli Stati membri possono limitare la condivisione ove questa comprometta il corso della giustizia, la pubblica sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.
8. Fatto salvo il paragrafo 3 gli Stati membri forniscono alle istituzioni ed organismi della Comunità l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi conformemente a condizioni armonizzate. Sono adottate disposizioni di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, per disciplinare le suddette condizioni.
9. Il presente articolo lascia impregiudicata l'esistenza o il possesso di diritti di proprietà intellettuale da parte di autorità del settore pubblico.
CAPO VI
MISURE DI COORDINAMENTO E MISURE COMPLEMENTARI
Articolo 18
Gli Stati membri assicurano che siano designati strutture e meccanismi adeguati che coordinino i contributi di tutti i soggetti interessati alle infrastrutture per l'informazione territoriale degli Stati membri.
Dette strutture coordinano i contributi di, tra gli altri, utilizzatori, produttori, fornitori di servizi a valore aggiunto e organismi di coordinamento relativamente all'individuazione di pertinenti set di dati, delle esigenze degli utilizzatori, all'invio di informazioni sulle pratiche in uso e ad un feedback sull'attuazione della presente direttiva.
Articolo 19
1. La Commissione è incaricata di coordinare a livello comunitario l'Inspire; a tal fine è assistita dalle organizzazioni pertinenti ed in particolare dall'Agenzia europea dell'ambiente.
2. Ciascuno Stato membro designa un referente, di regola un'autorità pubblica, incaricato di mantenere i contatti con la Commissione riguardo alla presente direttiva.
Articolo 20
Le disposizioni di attuazione di cui alla presente direttiva tengono in debito conto le norme adottate dagli organismi europei di normazione secondo la procedura istituita dalla direttiva 98/34/CE o le norme internazionali.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
1. Gli Stati membri controllano la realizzazione e l'utilizzo delle proprie infrastrutture per dati territoriali. Essi mettono i risultati di tale controllo a disposizione della Commissione e del pubblico in via permanente.
2. Entro il … (17) gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione comprendente una breve descrizione:
a) |
delle modalità di coordinamento tra i fornitori pubblici di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, gli utilizzatori di tali set di dati e i servizi e gli organismi di intermediazione, del rapporto con i terzi e dell'organizzazione della garanzia di qualità per quanto possibile; |
b) |
del contributo delle autorità pubbliche o dei terzi al funzionamento e al coordinamento dell'infrastruttura per l'informazione territoriale; |
c) |
delle informazioni riguardanti l'utilizzo dell'infrastruttura per l'informazione territoriale; |
d) |
degli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorità pubbliche; |
e) |
dei costi e dei benefici connessi all'attuazione della presente direttiva. |
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione contenente informazioni aggiornate in merito ai punti di cui al paragrafo 2 ogni tre anni, a decorrere, al più tardi dal … (18).
4. Sono adottate disposizioni particolareggiate di attuazione del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
Articolo 22
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 23
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il … (19) e successivamente ogni sei anni, in base, tra l'altro, alle relazioni presentate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3.
Se necessario, la relazione è corredata di proposte di intervento comunitario.
Articolo 24
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (17).
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 25
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 26
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì … .
Per il Parlamento europeo
Il presidente
...
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 33.
(2) Parere del Parlamento europeo del 7 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 23 gennaio 2006 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
(5) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.
(6) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.
(7) GU L 192 del 28.7.2000, pag. 36.
(8) GU L 324 dell11.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).
(9) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata del regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(10) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione 2003 .
(11) GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).
(12) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(13) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(14) Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(15) Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(16) Cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(17) Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(18) Sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(19) Sette anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
ALLEGATO I
CATEGORIE TEMATICHE DI DATI TERRITORIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, LETTERA A), ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 9, LETTERA A)
1. |
Sistemi di coordinate Sistemi per referenziare in maniera univoca le informazioni territoriali nello spazio mediante un sistema di coordinate (x, y, z) e/o latitudine e longitudine e quota, sulla base di un dato geodetico orizzontale e verticale. |
2. |
Sistemi di griglie geografiche Griglia multirisoluzione armonizzata con un punto di origine comune e un posizionamento e una dimensione standard delle celle. |
3. |
Nomi geografici Denominazione di aree, regioni, località, città, periferie, paesi o centri abitati, o qualsiasi caratteristica geografica o topografica di interesse pubblico o storico. |
4. |
Unità amministrative Unità amministrative di suddivisione delle zone su cui gli Stati membri hanno e/o esercitano la loro giurisdizione a livello locale, regionale e nazionale, delimitate da confini amministrativi. |
5. |
Reti di trasporto Reti di trasporto su strada, su rotaia, per via aerea e per vie navigabili e relative infrastrutture. Questa voce comprende i collegamenti tra le varie reti e anche la rete transeuropea di trasporto di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropee dei trasporti (1), e successive revisioni. |
6. |
Idrografia Elementi idrografici, comprese le zone marine e tutti gli altri corpi ed elementi idrici ad esse correlati, tra cui i bacini e sottobacini idrografici. Eventualmente in conformità delle definizioni contenute nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2), e sotto forma di reti. |
7. |
Siti protetti Aree designate o gestite in un quadro legislativo internazionale, comunitario o degli Stati membri per conseguire obiettivi di conservazione specifici. |
(1) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Rettifica nella GU L 201 del 7.6.2004, pag. 1.
(2) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
ALLEGATO II
CATEGORIE TEMATICHE DI DATI TERRITORIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, LETTERA A), ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 9, LETTERA B)
1. |
Elevazione Modelli digitali di elevazione per superfici emerse, ghiacci e superfici oceaniche. La voce comprende l'altitudine terrestre, la batimetria e la linea di costa. |
2. |
Indirizzi Localizzazione delle proprietà basata su identificatori di indirizzo, in genere nome della via, numero civico, codice postale. |
3. |
Parcelle catastali Aree definite dai registri catastali, o equivalenti. |
4. |
Copertura del suolo Copertura fisica e biologica della superficie terrestre comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree (semi)naturali, le zone umide, i corpi idrici. |
5. |
Ortoimmagini Immagini georeferenziate della superficie terrestre prese da satellite o da telesensori. |
6. |
Geologia Classificazione geologica in base alla composizione e alla struttura. Questa voce comprende il basamento roccioso, gli acquiferi e la geomorfologia. |
ALLEGATO III
CATEGORIE TEMATICHE DI DATI TERRITORIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, LETTERA B), E ALL'ARTICOLO 9, LETTERA B)
1. |
Unità statistiche Unità per la divulgazione o l'utilizzo di dati statistici. |
2. |
Edifici Localizzazione geografica degli edifici. |
3. |
Suolo Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo in base a profondità, tessitura (texture), struttura e contenuto delle particelle e della materia organica, pietrosità, erosione, eventualmente pendenza media e capacità prevista di ritenzione dell'acqua. |
4. |
Utilizzo del territorio Classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro (ad esempio ad uso residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo). |
5. |
Salute umana e sicurezza Distribuzione geografica della prevalenza di patologie (allergie, tumori, malattie respiratorie, ecc.), le informazioni contenenti indicazioni sugli effetti relativi alla salute (indicatori biologici, riduzione della fertilità ed epidemie) o al benessere degli esseri umani (affaticamento, stress, ecc.) in relazione alla qualità dell'ambiente, sia in via diretta (inquinamento atmosferico, sostanze chimiche, riduzione dello strato di ozono, rumore, ecc.) che indiretta (alimentazione, organismi geneticamente modificati, ecc.). |
6. |
Servizi di pubblica utilità e servizi amministrativi Sono compresi sia impianti quali gli impianti fognari, di gestione dei rifiuti, di fornitura energetica, e di distribuzione idrica, sia servizi pubblici amministrativi e sociali quali le amministrazioni pubbliche, i siti della protezione civile, le scuole e gli ospedali. |
7. |
Impianti di monitoraggio ambientale L'ubicazione e il funzionamento degli impianti di monitoraggio ambientale comprendono l'osservazione e la misurazione delle emissioni, dello stato dei comparti ambientali e di altri parametri dell'ecosistema (biodiversità, condizioni ecologiche della vegetazione, ecc.) da parte o per conto delle autorità pubbliche. |
8. |
Produzione e impianti industriali Siti di produzione industriale; compresi gli impianti di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (1), e gli impianti di estrazione dell'acqua, le attività estrattive e i siti di stoccaggio. |
9. |
Impianti agricoli e di acquacoltura Apparecchiature e impianti di produzione agricola (compresi i sistemi di irrigazione, le serre e le stalle). |
10. |
Distribuzione della popolazione — Demografia Distribuzione geografica della popolazione, comprese le relative caratteristiche ed i livelli di attività, aggregata per griglia, regione, unità amministrativa o altra unità analitica. |
11. |
Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati Aree gestite, regolamentate o utilizzate per la comunicazione di dati a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale. Sono comprese le discariche, le zone vietate attorno alle sorgenti di acqua potabile, le zone sensibili ai nitrati, le vie navigabili regolamentate in mare o in acque interne di grandi dimensioni, le zone per lo smaltimento dei rifiuti, le zone di limitazione del rumore, le zone in cui sono autorizzate attività di prospezione ed estrazione, i distretti idrografici, le pertinenti unità con obbligo di comunicare dati e le aree in cui vigono piani di gestione delle zone costiere. |
12. |
Zone a rischio naturale Zone sensibili caratterizzate in base ai rischi naturali (cioè tutti i fenomeni atmosferici, idrologici, sismici, vulcanici e gli incendi che, per l'ubicazione, la gravità e la frequenza, possono avere un grave impatto sulla società), ad esempio inondazioni, slavine e subsidenze, valanghe, incendi di boschi/foreste, terremoti, eruzioni vulcaniche. |
13. |
Condizioni atmosferiche Condizioni fisiche dell'atmosfera. Questa voce comprende i dati territoriali basati su misurazioni, su modelli o su una combinazione dei due e comprende i punti di misurazione. |
14. |
Caratteristiche meteorologiche Condizioni meteorologiche e relative misurazioni; precipitazioni, temperatura, evapotraspirazione, velocità e direzione dei venti. |
15. |
Caratteristiche oceanografiche Condizioni fisiche degli oceani (correnti, salinità, altezza delle onde, ecc.). |
16. |
Regioni marine Condizioni fisiche dei mari e dei corpi idrici salmastri suddivisi in regioni e sottoregioni con caratteristiche comuni. |
17. |
Regioni biogeografiche Aree che presentano condizioni ecologiche relativamente omogenee con caratteristiche comuni. |
18. |
Habitat e biotopi Aree geografiche caratterizzate da condizioni ecologiche specifiche, processi, strutture e funzioni (di supporto alla vita) che supportano materialmente gli organismi che le abitano. Sono comprese le zone terrestri e acquatiche, interamente naturali o seminaturali, distinte in base alle caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche. |
19. |
Distribuzione delle specie Distribuzione geografica delle specie animali e vegetali aggregate per griglia, regione, unità amministrativa o altra unità analitica. |
20. |
Risorse energetiche Risorse energetiche, compresi gli idrocarburi, l'energia idroelettrica, la bioenergia, l'energia solare, eolica, ecc., ove opportuno anche informazioni, in termini di altezza/profondità, sull'entità della risorsa. |
21. |
Risorse minerarie Risorse minerarie, compresi i minerali metallici, i minerali industriali, ecc., ove opportuno anche informazioni, in termini di altezza/profondità, sull'entità della risorsa. |
(1) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
Il 26 luglio 2004 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità (Inspire). Tale proposta è basata sull'articolo 175, paragrafo 1, del trattato.
Il 7 giugno 2005 il Parlamento europeo ha approvato il suo parere in prima lettura.
Il 20 settembre 2004 il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere.
Il 9 febbraio 2005 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere.
Il 23 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato.
II. OBIETTIVO
La direttiva proposta crea un quadro giuridico per l'istituzione e il funzionamento di un'infrastruttura per l'informazione territoriale in Europa con la finalità di formulare, attuare, monitorare e valutare le politiche comunitarie a tutti i livelli e di fornire informazioni al pubblico.
Uno degli obiettivi fondamentali della direttiva Inspire è ridurre gli ostacoli fra le autorità pubbliche in materia di condivisione dei dati, specialmente nel settore ambientale, nonché rendere disponibile una quantità maggiore di dati territoriali di qualità più elevata ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche comunitarie negli Stati membri a tutti i livelli. La direttiva Inspire è incentrata sulla politica ambientale, ma è aperta o potrà essere estesa ad altri settori.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
Aspetti generali
La posizione comune incorpora integralmente, in parte o nello spirito la maggior parte degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo (PE) in prima lettura. In particolare, essa include le modifiche apportate alla proposta iniziale della Commissione che raggruppano articoli del testo, semplificano le definizioni e precisano il campo di applicazione. La posizione comune integra tuttavia altre modifiche oltre a quelle figuranti nel parere presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e nella proposta iniziale della Commissione. La posizione comune:
— |
fissa le condizioni per l'accesso del pubblico a set di dati territoriali e a servizi relativi ai dati territoriali e per la condivisione dei dati fra le autorità pubbliche nel quadro della vigente normativa comunitaria, |
— |
precisa la possibilità di rilasciare licenze ad altre autorità pubbliche e di richiederne il pagamento, per set di dati territoriali o servizi ad essi relativi, e |
— |
introduce misure per conseguire gli obiettivi della direttiva in modo equilibrato e più efficace (razionalizzazione delle disposizioni in materia di monitoraggio e stesura di relazioni, analisi del rapporto costi/benefici). |
Nelle sezioni che seguono sono illustrate le modifiche di carattere sostanziale.
Disposizioni generali, definizioni, campo di applicazione (articoli da 1 a 4)
La posizione comune non segue l'emendamento 6 del PE. Lo scopo e il campo di applicazione della direttiva di cui all'articolo 1 corrispondono alla proposta iniziale della Commissione e alla sua base giuridica. Il testo della posizione comune non fa riferimento all'impatto «diretto o indiretto» sull'ambiente, ma un considerando 4 supplementare tratta la questione.
Il Consiglio è d'accordo sulla sostanza dell'emendamento 7 del PE e dell'emendamento 2 ad esso connesso. Ha tuttavia accolto il parere della Commissione, secondo cui non sarebbe giuridicamente corretto includere in una direttiva obblighi per istituzioni e organi comunitari.
L'articolo 2 stabilisce che la direttiva si applicherà senza pregiudizio della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
L'articolo 3 introduce definizioni supplementari delle espressioni «interoperabilità» e «geoportale Inspire» e limita la portata della definizione di «autorità pubblica».
I paragrafi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 precisano l'estensione dei set di dati territoriali contemplati dalla direttiva. L'articolo 4, paragrafo 7, limita la portata della competenza del comitato in materia di adeguamento delle categorie tematiche di dati negli allegati.
Gli emendamenti 9 e 10 non sono stati accolti perché il Consiglio non ritiene che chiariscano il testo.
Metadati, interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (articoli da 5 a 10)
Le componenti dei metadati e le disposizioni d'applicazione sono precisate nell'articolo 5 della posizione comune. Il calendario per la creazione dei metadati stabilito nell'articolo 6 è coerente con il calendario di cui all'emendamento 15 del PE, tenuto conto del nuovo testo dell'articolo 5, paragrafo 4, della posizione comune.
L'articolo 7 introduce condizioni supplementari per la stesura delle disposizioni d'applicazione che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità, segnatamente le considerazioni relative a costi/benefici, l'integrazione delle norme e delle iniziative a livello internazionale e il riferimento ai mezzi tecnici esistenti. Le considerazioni in materia di costi/benefici e di fattibilità sono suffragate dall'articolo 7, paragrafo 2, che prevede, per la Commissione, l'obbligo di effettuare un'analisi dei costi e benefici prima di elaborare le proposte relative alle disposizioni d'applicazione. L'adozione di tali disposizioni non deve comportare costi eccessivi per uno Stato membro. L'articolo 7, paragrafo 3, fornisce delucidazioni sull'adeguamento dei set di dati territoriali recentemente raccolti e di altri set di dati territoriali e relativi servizi.
L'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), sostituisce «sistema comune» di identificatori unici con «soluzioni per garantire l'inequivocabile identificazione degli oggetti territoriali, in cui si possono mappare gli identificatori ai sensi dei sistemi nazionali esistenti, al fine di assicurarne l'interoperabilità», per evitare l'imposizione di una particolare soluzione tecnica.
Gli emendamenti 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 23 sono stati accolti integralmente o parzialmente nell'ambito di un rimaneggiamento del testo.
L'emendamento 20 non è stato accettato perché il riferimento all'impatto «indiretto sull'ambiente» è stato considerato troppo vago (cfr. articolo 1).
Servizi di rete (articoli da 11 a 16)
L'elenco ampliato dei motivi per limitare l'accesso di cui all'articolo 13 è identico a quello di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, in modo da garantire coerenza nell'attuazione. L'articolo 13, paragrafo 3, aggiunto prevede che l'accesso del pubblico ai dati territoriali sia conforme alla direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
Nell'articolo 14 la posizione comune permette agli Stati membri di applicare tariffe e/o rilasciare licenze per servizi di consultazione, qualora ciò sia necessario per mantenere i set di dati territoriali e i servizi o per soddisfare le esigenze delle infrastrutture di dati territoriali internazionali già esistenti.
Gli emendamenti 24, 25, 26 e 27 sono stati accolti nell'ambito di un rimaneggiamento del testo.
Condivisione dei dati (articolo 17)
L'articolo 17 della posizione comune precisa la portata degli obblighi in materia di condivisione dei dati fra le autorità pubbliche di uno Stato membro, le autorità pubbliche di diversi Stati membri, le istituzioni e gli organi della Comunità e gli organismi istituiti da accordi internazionali. L'articolo 17, paragrafo 2, è inteso a prevenire ostacoli pratici al momento dell'utilizzo (ad esempio un dipendente dell'autorità pubblica che utilizza i dati sul proprio computer), mentre l'articolo 17, paragrafo 3, consente ai fornitori dei dati di recuperare i loro costi dalle autorità pubbliche degli Stati membri e dagli organi della Comunità, garantendo in tal modo il mantenimento della qualità e della circolazione dei dati. In caso di tariffazione, questa avviene a livello di autorità pubblica e non al momento dell'utilizzo. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale è assicurata dall'articolo 17, paragrafo 9. Anche i nuovi considerando 22, 23 e 24 trattano la questione. L'emendamento 28 è preso in considerazione nel considerando 21.
L'emendamento 29 non è stato accolto in quanto amplia eccessivamente i requisiti in materia di condivisione dei dati.
L'emendamento 30 è sostituito dal nuovo testo dell'articolo 17.
L'intero concetto dell'articolo 24 originale (disposizioni d'applicazione comuni per la condivisione dei dati, emendamento 32) non può essere accettato dal Consiglio.
Misure di coordinamento e misure complementari, disposizioni finali (articoli da 18 a 26)
Nell'articolo 18 e nell'articolo 19, paragrafo 2, della posizione comune non è esplicitamente evidenziata la ripartizione delle competenze all'interno degli Stati membri in relazione alle loro strutture interessate (emendamenti 33, 34 e 4), ma il Consiglio interpreta detti articoli in tal senso.
Il nuovo testo dell'articolo 21 e il considerando 31 aggiunto della posizione comune razionalizzano i requisiti in materia di monitoraggio e stesura di relazioni della direttiva rispetto all'emendamento 37. L'articolo 24 differisce leggermente la data di recepimento.
Gli emendamenti 35, 36 e 38 sono stati accolti.
Allegati
Le categorie tematiche di dati territoriali quali «distribuzione dell'incidentalità stradale» (emendamento 43, punto 6) e «impianti di telecomunicazione» (emendamento 44, punto 7) non sono state inserite nella posizione comune perché non connesse con gli scopi della direttiva Inspire.
L'emendamento 47 è stato ripreso in parte nell'allegato III, punto 11.
Gli emendamenti 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48 e 49 sono stati accolti.
IV. CONCLUSIONI
Le modifiche apportate dal Consiglio alla proposta della Commissione mirano ad assicurare la compatibilità con la normativa comunitaria vigente e la raccolta sostenibile dei dati. Nonostante tali modifiche, la posizione comune del Consiglio è conforme alla maggior parte degli emendamenti del Parlamento europeo e costituisce una buona base per ulteriori negoziati.
30.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 126/33 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 6/2006
definita dal Consiglio il 10 marzo 2006
in vista dell'adozione della direttiva 2006/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)
(2006/C 126 E/03)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 141, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (3), e la direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (4), sono state sostanzialmente modificate (5). La direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, (6) e la direttiva 97/80/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (7), contengono anch'esse disposizioni che perseguono l'attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne. Tali direttive, dovendo essere ulteriormente modificate, sono rifuse per chiarezza e per raggruppare in un unico testo le principali disposizioni in materia nonché certi sviluppi risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (di seguito «Corte di giustizia»). |
(2) |
La parità fra uomini e donne è un principio fondamentale del diritto comunitario, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato, nonché ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. Le suddette disposizioni del trattato sanciscono la parità fra uomini e donne quale «compito» e «obiettivo» della Comunità e impongono alla stessa l'obbligo concreto della sua promozione in tutte le sue attività. |
(3) |
La Corte di giustizia ha ritenuto che il campo d'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Tale principio, considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso. |
(4) |
L'articolo 141, paragrafo 3, del trattato fornisce ormai una base giuridica specifica per l'adozione di provvedimenti comunitari volti ad assicurare l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia di occupazione e di impiego, compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. |
(5) |
Gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano anch'essi qualsiasi discriminazione fondata sul sesso e sanciscono il diritto alla parità di trattamento fra uomini e donne in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. |
(6) |
Le molestie e le molestie sessuali sono contrarie al principio della parità di trattamento fra uomini e donne e costituiscono forme di discriminazione fondate sul sesso ai fini della presente direttiva. Queste forme di discriminazione non si producono soltanto sul posto di lavoro, ma anche nel quadro dell'accesso al lavoro, alla formazione professionale nonché alla promozione professionale. Queste forme di discriminazione dovrebbero pertanto essere vietate e soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. |
(7) |
In questo contesto, occorrerebbe incoraggiare i datori di lavoro e i responsabili della formazione professionale a prendere misure per combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso e, in particolare, a prendere misure preventive contro le molestie e le molestie sessuali sul posto di lavoro e nell'accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla promozione professionale, a norma del diritto e della prassi nazionali. |
(8) |
Il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, stabilito dall'articolo 141 del trattato e costantemente sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, costituisce un aspetto importante del principio della parità di trattamento fra uomini e donne nonché una parte essenziale e imprescindibile dell'acquis comunitario, ivi inclusa la giurisprudenza della Corte di giustizia, in materia di discriminazioni sessuali. È dunque opportuno adottare ulteriori provvedimenti per assicurarne l'attuazione. |
(9) |
A norma della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, per valutare se i lavoratori stanno svolgendo lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, si dovrebbe stabilire se la situazione di detti lavoratori, tenuto conto di una serie di fattori quali la natura del lavoro e le condizioni di formazione e di lavoro, possa essere considerata comparabile. |
(10) |
La Corte di giustizia ha stabilito che in determinate circostanze il principio della parità retributiva non riguarda solo i casi in cui uomini e donne lavorino per uno stesso datore di lavoro. |
(11) |
Gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali, dovrebbero affrontare il problema della persistente disparità retributiva tra uomini e donne nonché della marcata separazione tra i sessi nel mercato del lavoro, attraverso un'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro che consenta alle donne e agli uomini di conciliare meglio la vita familiare con la vita lavorativa. Sono necessarie a tal fine disposizioni appropriate in materia di congedo parentale, a beneficio di entrambi i genitori, nonché la creazione di strutture accessibili ed economiche per la cura dei figli e l'assistenza alle persone a carico. |
(12) |
Occorre adottare provvedimenti specifici per garantire l'attuazione del principio della parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale e per definire più chiaramente la portata di detto principio. |
(13) |
Con la sentenza del 17 maggio 1990 nella causa C-262/88 (8) la Corte di giustizia ha stabilito che tutte le forme di pensioni professionali costituiscono un elemento di retribuzione a norma dell'articolo 141 del trattato. |
(14) |
Sebbene il concetto di retribuzione ai sensi dell'articolo 141 del trattato non includa le prestazioni sociali, è stato ormai chiarito che i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici rientrano nel campo d'applicazione del principio della parità retributiva, se le relative prestazioni sono versate al beneficiario a motivo del suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro pubblico, e ciò anche nell'ipotesi in cui il regime in questione faccia parte di un regime legale generale. Secondo le sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-7/93 (9) e C-351/00 (10), questa condizione è soddisfatta se il regime pensionistico interessa una categoria particolare di lavoratori e se le prestazioni sono direttamente collegate al periodo di servizio e calcolate con riferimento all'ultimo stipendio del dipendente pubblico. Per chiarezza, è dunque opportuno adottare una specifica disposizione in tal senso. |
(15) |
La Corte di giustizia ha confermato che, mentre i contributi dei lavoratori subordinati ad un regime pensionistico diretto a garantire una prestazione finale definita rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 141 del trattato, alla luce di questa stessa disposizione non può essere valutata la disparità dei contributi dei datori di lavoro versati nel quadro dei regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, derivante dall'impiego di fattori attuariali differenti a seconda del sesso. |
(16) |
Per esempio nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi, quali la conversione in capitale di una parte della pensione periodica, il trasferimento dei diritti a pensione, la pensione di reversibilità pagabile ad un avente diritto in contropartita della rinuncia di una frazione della pensione o la diminuzione della pensione allorché il lavoratore opta per la pensione anticipata, possono variare sempreché l'ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime. |
(17) |
È un fatto assodato che le prestazioni dovute a norma di un regime professionale di sicurezza sociale non devono essere considerate retribuzione nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, salvo per i lavoratori o loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano promosso un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile. Occorre limitare di conseguenza l'attuazione del principio della parità di trattamento. |
(18) |
La Corte di giustizia ha costantemente affermato che il protocollo Barber (11) non ha alcun effetto sul diritto all'affiliazione ad un regime pensionistico professionale e che la limitazione degli effetti nel tempo della sentenza resa nella causa C-262/88 non si applica al diritto all'affiliazione ad un regime pensionistico professionale. La Corte di giustizia ha altresì stabilito che le norme nazionali riguardanti i termini per il ricorso di diritto interno sono opponibili ai lavoratori che chiedono il riconoscimento del loro diritto d'iscrizione a un regime pensionistico aziendale, a condizione che esse non siano meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale e che non rendano in pratica impossibile l'esercizio di diritti riconosciuti dalla normativa comunitaria. La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato che il fatto che un lavoratore possa reclamare l'iscrizione, con effetti retroattivi, a un regime pensionistico aziendale non consente allo stesso di esimersi dal versamento dei contributi concernenti il periodo d'iscrizione di cui trattasi. |
(19) |
Ai fini dell'applicazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, è essenziale garantire la parità di accesso al lavoro e alla relativa formazione professionale. Pertanto, le eccezioni a tale principio dovrebbero essere limitate alle attività professionali che necessitano l'assunzione di una persona di un determinato sesso data la loro natura o visto il contesto in cui sono svolte, purché l'obiettivo ricercato sia legittimo e compatibile con il principio di proporzionalità. |
(20) |
La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà di associazione, compreso il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Misure ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato possono includere l'adesione o la continuazione dell'attività di organizzazioni o sindacati il cui scopo principale sia la promozione, nella pratica, del principio della parità di trattamento fra uomini e donne. |
(21) |
Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione da parte degli Stati membri di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di uno dei due sessi. Tali misure autorizzano l'esistenza di organizzazioni di persone di un solo sesso, se il loro principale obiettivo è la promozione di necessità specifiche delle persone stesse e la promozione della parità tra uomini e donne. |
(22) |
A norma dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato, allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o di adottare misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. Considerata l'attuale situazione e tenendo presente la dichiarazione n. 28 al trattato di Amsterdam, gli Stati membri dovrebbero mirare, anzitutto, a migliorare la situazione delle donne nella vita lavorativa. |
(23) |
Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta chiaramente che qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti della donna in relazione alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso. Pertanto, occorre includere esplicitamente tale trattamento nella presente direttiva. |
(24) |
La Corte di giustizia ha costantemente riconosciuto la legittimità, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, della protezione della condizione biologica della donna durante la gravidanza e la maternità nonché dell'introduzione di misure di protezione della maternità come strumento per garantire una sostanziale parità. La presente direttiva non dovrebbe pertanto pregiudicare né la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (12), né la direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (13). |
(25) |
Per chiarezza, è altresì opportuno prevedere esplicitamente la tutela dei diritti delle lavoratrici in congedo di maternità, in particolare per quanto riguarda il loro diritto a riprendere lo stesso lavoro o un lavoro equivalente e a non subire un deterioramento delle condizioni di lavoro per aver usufruito del congedo di maternità nonché a beneficiare di qualsiasi miglioramento delle condizioni lavorative cui dovessero aver avuto diritto durante la loro assenza. |
(26) |
Nella risoluzione del Consiglio e dei ministri incaricati dell'occupazione e della politica sociale, riuniti in sede di Consiglio il 29 giugno 2000, concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare (14), gli Stati membri sono stati incoraggiati a valutare la possibilità che i rispettivi ordinamenti giuridici riconoscano ai lavoratori uomini un diritto individuale e non trasferibile al congedo di paternità, pur mantenendo i propri diritti inerenti al lavoro. |
(27) |
Condizioni analoghe si applicano alla concessione da parte degli Stati membri a uomini e donne di un diritto individuale e non trasferibile a un congedo per adozione. Spetta agli Stati membri decidere se accordare o meno tale diritto al congedo di paternità e/o per adozione, nonché determinare qualsiasi condizione, diversa dal licenziamento e dal rientro al lavoro, che non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva. |
(28) |
L'effettiva attuazione del principio della parità di trattamento richiede che gli Stati membri istituiscano procedure adeguate. |
(29) |
L'esistenza di procedure giudiziarie o amministrative adeguate, dirette a far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva, è essenziale per l'effettiva attuazione del principio della parità di trattamento. |
(30) |
L'adozione di norme sull'onere della prova contribuisce in modo significativo a che il principio della parità di trattamento possa essere applicato efficacemente. Pertanto, come dichiarato dalla Corte di giustizia, occorre adottare provvedimenti affinché l'onere della prova sia a carico della parte convenuta quando si può ragionevolmente presumere che vi sia stata discriminazione, a meno che si tratti di procedimenti in cui l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o ad altro organo nazionale competente. Occorre tuttavia chiarire che la valutazione dei fatti in base ai quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta rimane di competenza dell'organo nazionale competente, secondo il diritto e/o la prassi nazionali. Inoltre, spetta agli Stati membri prevedere, in qualunque fase del procedimento, un regime probatorio più favorevole alla parte attrice. |
(31) |
Al fine di migliorare ulteriormente il livello di protezione offerto dalla presente direttiva, anche alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno di chi lamenti una discriminazione, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa. |
(32) |
Vista la natura di diritto fondamentale della tutela legale effettiva, è opportuno garantire che i lavoratori continuino a godere di tale tutela anche dopo la fine del rapporto che ha dato origine alla presunta violazione del principio della parità di trattamento. La stessa tutela andrebbe assicurata a ogni dipendente che difenda una persona tutelata ai sensi della presente direttiva, o che testimoni in suo favore. |
(33) |
La Corte di giustizia ha chiaramente stabilito che, per essere efficace, il principio della parità di trattamento comporta che il risarcimento del danno riconosciuto in caso di violazione debba essere adeguato al danno subito. È dunque opportuno vietare la fissazione di un massimale a priori per tale risarcimento, fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro può dimostrare che l'unico danno subito dall'aspirante a seguito di una discriminazione ai sensi della presente direttiva è costituito dal rifiuto di prendere in considerazione la sua domanda. |
(34) |
Al fine di migliorare l'effettiva attuazione del principio della parità di trattamento, gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo fra le parti sociali e, nel quadro della prassi nazionale, con organizzazioni non governative. |
(35) |
Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. |
(36) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(37) |
Ai fini di una migliore comprensione della disparità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, occorrerebbe mettere a punto, analizzare e predisporre ai livelli opportuni dati e statistiche comparabili, differenziati in base al sesso. |
(38) |
La parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego non può limitarsi a misure di carattere normativo. L'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero invece continuare a favorire il processo di sensibilizzazione al problema della discriminazione in materia retributiva e un cambiamento d'approccio pubblico coinvolgendo, per quanto possibile, tutte le forze interessate a livello pubblico e privato. Il dialogo tra le parti sociali potrebbe fornire, a questo proposito, un importante contributo. |
(39) |
L'obbligo di attuare la presente direttiva nell'ordinamento interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di attuare le disposizioni che restano sostanzialmente immutate deriva dalle direttive precedenti. |
(40) |
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda il rispetto dei termini per l'attuazione e l'applicazione delle direttive indicate nell'allegato I, parte B, |
(41) |
Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (15), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Scopo
Lo scopo della presente direttiva è assicurare l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda:
a) |
l'accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; |
b) |
le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione; |
c) |
i regimi professionali di sicurezza sociale. |
Inoltre, la presente direttiva contiene disposizioni intese a renderne più efficace l'attuazione mediante l'istituzione di procedure adeguate.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) |
discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un'altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga; |
b) |
discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; |
c) |
molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo; |
d) |
molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo; |
e) |
retribuzione: salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore a motivo dell'impiego di quest'ultimo; |
f) |
regimi professionali di sicurezza sociale: regimi non regolati dalla direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (16) aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o di sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l'affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa. |
2. Ai fini della presente direttiva, la discriminazione comprende:
a) |
le molestie e le molestie sessuali, nonché qualsiasi trattamento meno favorevole subito da una persona per il fatto di avere rifiutato tali comportamenti o di esservisi sottomessa; |
b) |
l'ordine di discriminare persone a motivo del loro sesso; |
c) |
qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE. |
Articolo 3
Azione positiva
Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato volte ad assicurare nella pratica la piena parità tra gli uomini e le donne nella vita lavorativa.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Capo 1
Parità retributiva
Articolo 4
Divieto di discriminazione
Per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, occorre eliminare la discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso e concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni.
In particolare, qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e per quelli di sesso femminile ed essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni fondate sul sesso.
Capo 2
Parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale
Articolo 5
Divieto di discriminazione
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, nei regimi professionali di sicurezza sociale è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, specificamente per quanto riguarda:
a) |
il campo d'applicazione di tali regimi e relative condizioni d'accesso; |
b) |
l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi; |
c) |
il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni. |
Articolo 6
Campo di applicazione personale
Il presente capo si applica alla popolazione attiva, compresi i lavoratori autonomi, i lavoratori la cui attività è interrotta per malattia, maternità, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro, ai lavoratori pensionati e ai lavoratori invalidi, nonché agli aventi causa di questi lavoratori in base alle normative e/o prassi nazionali.
Articolo 7
Campo di applicazione materiale
1. Il presente capo si applica:
a) |
ai regimi professionali di sicurezza sociale che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:
|
b) |
ai regimi professionali di sicurezza sociale che prevedono altre prestazioni sociali, in natura o in contanti, in particolare prestazioni per i superstiti e prestazioni per i familiari, ove tali prestazioni costituiscano vantaggi pagati dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. |
2. Inoltre, il presente capo si applica ai regimi pensionistici di una categoria particolare di lavoratori come quella dei dipendenti pubblici, se le relative prestazioni sono versate al beneficiario a motivo del suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro pubblico. Tale disposizione si applica anche nell'ipotesi in cui il regime in questione faccia parte di un regime legale generale.
Articolo 8
Esclusioni dal campo di applicazione materiale
1. Il presente capo non si applica:
a) |
ai contratti individuali dei lavoratori autonomi; |
b) |
ai regimi dei lavoratori autonomi che hanno un solo membro; |
c) |
nel caso dei lavoratori subordinati, ai contratti di assicurazione di cui non sia parte il datore di lavoro; |
d) |
alle disposizioni facoltative dei regimi professionali di sicurezza sociale offerte individualmente ai partecipanti per garantire loro:
|
e) |
ai regimi professionali di sicurezza sociale qualora le prestazioni siano finanziate da contributi versati dai lavoratori su base volontaria. |
2. Il presente capo non osta al fatto che un datore di lavoro conceda a determinate persone che hanno raggiunto l'età pensionabile a norma di un regime professionale di sicurezza sociale, ma che non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile per la concessione di una pensione legale, un complemento di pensione volto a perequare o a ravvicinare l'importo delle prestazioni globali rispetto alle persone di sesso opposto che si trovino nella stessa situazione avendo già raggiunto l'età della pensione legale, finché i beneficiari del complemento non abbiano raggiunto tale età.
Articolo 9
Esempi di discriminazione
1. Nelle disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento sono da includere quelle che si basano direttamente o indirettamente sul sesso per:
a) |
definire le persone ammesse a partecipare ad un regime professionale di sicurezza sociale; |
b) |
stabilire se la partecipazione ad un regime professionale di sicurezza sociale sia obbligatoria o facoltativa; |
c) |
prevedere norme differenti per quanto riguarda l'età di accesso al regime o per quanto riguarda la durata minima di occupazione o di affiliazione al regime per ottenerne le prestazioni; |
d) |
prevedere norme differenti, salvo quanto previsto alle lettere h) e j), per il rimborso dei contributi nel caso in cui il lavoratore lasci il regime senza aver soddisfatto le condizioni che gli garantiscono un diritto differito alle prestazioni a lungo termine; |
e) |
stabilire condizioni differenti per la concessione delle prestazioni o fornire queste ultime esclusivamente ai lavoratori di uno dei due sessi; |
f) |
stabilire limiti di età differenti per il collocamento a riposo; |
g) |
interrompere il mantenimento o l'acquisizione dei diritti durante i periodi di congedo di maternità o di congedo per motivi familiari prescritti in via legale o convenzionale e retribuiti dal datore di lavoro; |
h) |
fissare livelli differenti per le prestazioni, salvo se necessario per tener conto di elementi di calcolo attuariale che sono differenti per i due sessi nel caso di regimi a contribuzione definita; nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi possono variare sempreché l'ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime; |
i) |
fissare livelli differenti per i contributi dei lavoratori; |
j) |
fissare livelli differenti per i contributi dei datori di lavoro, salvo
|
k) |
prevedere norme differenti o norme applicabili unicamente ai lavoratori di un solo sesso, salvo quanto previsto alle lettere h) e j), per quanto riguarda la garanzia o il mantenimento del diritto a prestazioni differite nel caso in cui il lavoratore lasci il regime. |
2. Quando l'erogazione di prestazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente capo è lasciata alla discrezionalità degli organi di gestione del regime, questi ultimi devono rispettare il principio di parità di trattamento.
Articolo 10
Attuazione per quanto riguarda i lavoratori autonomi
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le disposizioni dei regimi professionali di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi contrarie al principio della parità di trattamento siano rivedute al più tardi con effetto dal 1o gennaio 1993 o, per gli Stati membri la cui adesione ha avuto luogo dopo tale data, dalla data in cui la direttiva 86/378/CEE è divenuta applicabile nel loro territorio.
2. Il presente capo non osta al fatto che i diritti e gli obblighi relativi ad un periodo di affiliazione ad un regime professionale di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi anteriore alla revisione di tale regime rimangano disciplinati dalle disposizioni del regime in vigore nel corso di tale periodo.
Articolo 11
Possibilità di differimento per quanto riguarda i lavoratori autonomi
Relativamente ai regimi professionali di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi, gli Stati membri possono differire l'attuazione obbligatoria del principio della parità di trattamento per quanto riguarda:
a) |
la fissazione del limite d'età per la concessione di pensioni di vecchiaia e di collocamento a riposo e le conseguenze che possono derivare per altre prestazioni, a loro scelta:
|
b) |
le pensioni di reversibilità, finché il diritto comunitario non imponga il principio della parità di trattamento nei regimi legali di sicurezza sociale in materia; |
c) |
l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), con riferimento all'uso di elementi di calcolo attuariale, fino al 1o gennaio 1999 o, per gli Stati membri la cui adesione ha avuto luogo dopo tale data, fino alla data in cui la direttiva 86/378/CEE è divenuta applicabile nel loro territorio. |
Articolo 12
Effetto retroattivo
1. Qualsiasi misura di attuazione del presente capo, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, comprende tutte le prestazioni di regimi professionali di sicurezza sociale derivanti dai periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990 e ha effetto retroattivo a tale data, fatta eccezione per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di questa data, abbiano promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale. In questo caso le misure di attuazione hanno effetto retroattivo alla data dell'8 aprile 1976 e comprendono tutte le prestazioni derivanti da periodi di occupazione successivi a tale data. Per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo l'8 aprile 1976 e anteriormente al 17 maggio 1990, tale data è sostituita dalla data in cui l'articolo 141 del trattato è divenuto applicabile sul loro territorio.
2. La seconda frase del paragrafo 1 non osta a che le norme nazionali relative ai termini per i ricorsi di diritto interno possano essere opposte ai lavoratori o ai loro aventi diritto che abbiano promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale prima del 17 maggio 1990, purché non siano meno favorevoli, per questo tipo di ricorsi, rispetto a ricorsi analoghi di natura interna e non rendano impossibile nella pratica l'esercizio di diritti riconosciuti dalla normativa comunitaria.
3. Per gli Stati membri la cui adesione alla Comunità sia successiva al 17 maggio 1990 e che al 1o gennaio 1994 erano parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, la data del 17 maggio 1990 nella prima frase del paragrafo 1 è sostituita da quella del 1o gennaio 1994.
4. Per gli altri Stati membri la cui adesione alla Comunità sia successiva al 17 maggio 1990, quest'ultima data è sostituita nei paragrafi 1 e 2 dalla data in cui l'articolo 141 del trattato è divenuto applicabile nel loro territorio.
Articolo 13
Età pensionabile flessibile
Il fatto che uomini e donne possano chiedere un'età pensionabile flessibile alle stesse condizioni non è considerato incompatibile con il presente capo.
Capo 3
Parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro
Articolo 14
Divieto di discriminazione
1. È vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene:
a) |
alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione; |
b) |
all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; |
c) |
all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione come previsto all'articolo 141 del trattato; |
d) |
all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni. |
2. Per quanto riguarda l'accesso al lavoro, inclusa la relativa formazione, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso non costituisca discriminazione laddove, per la particolare natura delle attività lavorative di cui trattasi o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato.
Articolo 15
Rientro dal congedo di maternità
Alla fine del periodo di congedo per maternità, la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza.
Articolo 16
Congedo di paternità e di adozione
La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di riconoscere diritti distinti di congedo di paternità e/o adozione. Gli Stati membri che riconoscono siffatti diritti adottano le misure necessarie per tutelare i lavoratori e le lavoratrici contro il licenziamento causato dall'esercizio di tali diritti e per garantire che alla fine di tale periodo di congedo essi abbiano diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano per essi meno favorevoli e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che sarebbero loro spettati durante la loro assenza.
TITOLO III
DISPOSIZIONI ORIZZONTALI
Capo 1
Mezzi di tutela e applicazione
SEZIONE 1
MEZZI DI TUTELA
Articolo 17
Tutela dei diritti
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, eventualmente dopo essersi rivolte ad altre autorità competenti o dopo aver esperito le eventuali procedure di conciliazione, a procedure giurisdizionali finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva anche dopo la cessazione del rapporto nell'ambito del quale si sarebbe prodotta la discriminazione.
2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche, che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale e/o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento.
Articolo 18
Risarcimento o riparazione
Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le misure necessarie per garantire, per il danno subito da una persona lesa a causa di una discriminazione fondata sul sesso, un indennizzo o una riparazione reali ed effettivi, da essi stessi stabiliti in modo tale da essere dissuasivi e proporzionati al danno subito. Tale indennizzo o riparazione non può avere un massimale stabilito a priori, fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro può dimostrare che l'unico danno subito dall'aspirante a seguito di una discriminazione ai sensi della presente direttiva è costituito dal rifiuto di prendere in considerazione la sua domanda.
SEZIONE 2
ONERE DELLA PROVA
Articolo 19
Onere della prova
1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento, ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.
2. Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri impongano un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.
3. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle procedure nelle quali l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:
a) |
alle situazioni contemplate dall'articolo 141 del trattato e, in caso di discriminazione fondata sul sesso, dalle direttive 92/85/CEE e 96/34/CE; |
b) |
a qualsiasi procedimento civile o amministrativo riguardante il settore pubblico o privato che preveda mezzi di ricorso secondo il diritto nazionale in base alle disposizioni di cui alla lettera a), ad eccezione dei procedimenti non giurisdizionali di natura volontaria o previsti dal diritto nazionale. |
5. Salvo diversa disposizione degli Stati membri, il presente articolo non si applica ai procedimenti penali.
Capo 2
Promozione della parità di trattamento — Dialogo
Articolo 20
Organismi per la parità
1. Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso. Tali organismi possono far parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.
2. Gli Stati membri assicurano che nella competenza di tali organismi rientrino:
a) |
l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche di cui all'articolo 17, paragrafo 2; |
b) |
lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione; |
c) |
la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni; |
d) |
al livello appropriato, lo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti, come un futuro Istituto europeo per l'eguaglianza di genere. |
Articolo 21
Dialogo sociale
1. Gli Stati membri, conformemente alle tradizioni e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere la parità di trattamento, fra l'altro, ad esempio, tramite il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla promozione professionale, nonché tramite il monitoraggio dei contratti collettivi, codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e di buone prassi.
2. Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e prassi nazionali, gli Stati membri incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a promuovere la parità tra gli uomini e le donne, a introdurre disposizioni lavorative flessibili intese a facilitare l'armonizzazione della vita professionale con la vita privata e a concludere al livello appropriato accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 1 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi rispettano le disposizioni della presente direttiva e le relative misure nazionali di attuazione.
3. Gli Stati membri, in conformità con la legislazione, i contratti collettivi o le prassi nazionali, incoraggiano i datori di lavoro a promuovere in modo sistematico e pianificato la parità di trattamento tra uomini e donne sul posto di lavoro, in materia di accesso al lavoro, nonché alla formazione e alla promozione professionali.
4. A tal fine, i datori di lavoro sono incoraggiati a fornire ai lavoratori e/o ai rappresentanti dei lavoratori, ad intervalli regolari appropriati, informazioni adeguate sulla parità di trattamento tra uomini e donne nell'impresa.
Tali informazioni possono includere uno studio sulla distribuzione di uomini e donne ai vari livelli dell'impresa, sulle remunerazioni e le differenze di remunerazione tra uomini e donne, nonché proposte di misure atte a migliorare la situazione in cooperazione con i rappresentanti dei dipendenti.
Articolo 22
Dialogo con le organizzazioni non governative
Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso.
Capo 3
Disposizioni orizzontali generali
Articolo 23
Osservanza
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per assicurare che:
a) |
tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate; |
b) |
le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti individuali o collettivi, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro o in qualsiasi altro accordo siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate; |
c) |
i regimi professionali di sicurezza sociale contenenti siffatte disposizioni non possano essere oggetto di misure amministrative di approvazione o di estensione. |
Articolo 24
Vittimizzazione
Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori, inclusi i rappresentanti dei dipendenti previsti dalle leggi e/o prassi nazionali, dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione ad un reclamo all'interno dell'impresa o ad un'azione legale volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
Articolo 25
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 5 ottobre 2005 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.
Articolo 26
Prevenzione della discriminazione
Gli Stati membri incoraggiano, in conformità con il diritto, gli accordi collettivi o le prassi nazionali, i datori di lavoro e i responsabili dell'accesso alla formazione professionale a prendere misure efficaci per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo di lavoro, nell'accesso al lavoro nonché alla formazione e alla promozione professionali come pure nelle condizioni di lavoro.
Articolo 27
Prescrizioni minime
1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.
2. L'attuazione delle disposizioni della presente direttiva non costituisce in nessun caso una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello di tutela dei lavoratori nei settori rientranti nel suo campo d'applicazione e non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre, in base all'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative diverse da quelle in vigore al momento della notificazione della presente direttiva, purché siano rispettate le norme in essa previste.
Articolo 28
Relazione con le disposizioni comunitarie e nazionali
1. La presente direttiva non pregiudica le misure relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità.
2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 96/34/CE e della direttiva 92/85/CEE.
Articolo 29
Integrazione della dimensione di genere
Gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo della parità tra gli uomini e le donne nel formulare ed attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività nei settori di cui alla presente direttiva.
Articolo 30
Diffusione di informazioni
Gli Stati membri provvedono a che le misure adottate a norma della presente direttiva e le pertinenti disposizioni già in vigore siano portate a conoscenza degli interessati con qualsiasi mezzo idoneo e, se del caso, sul luogo di lavoro.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31
Relazioni
1. Entro il … (17) gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.
2. Salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri sottopongono ogni quattro anni alla Commissione il testo delle eventuali misure adottate in base all'articolo 141, paragrafo 4, del trattato nonché relazioni su tali misure e sulla loro attuazione. Sulla base di tali informazioni, la Commissione adotta e pubblica ogni quattro anni una relazione di valutazione comparativa di tali misure, alla luce della dichiarazione n. 28 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam.
3. Gli Stati membri valutano le attività professionali di cui all'articolo 14, paragrafo 2, al fine di stabilire se sia giustificato, tenuto conto dell'evoluzione sociale, mantenere le esclusioni in questione. Essi comunicano alla Commissione periodicamente, ma almeno ogni 8 anni, i risultati di tale esame.
Articolo 32
Riesame
Al più tardi entro il … (18), la Commissione riesamina la presente direttiva e, se del caso, propone le modifiche che ritenga necessarie.
Articolo 33
Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il … (19) o provvedono, entro tale data, a che le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordo. Ove necessario per tener conto di particolari difficoltà, gli Stati membri dispongono di un ulteriore anno al massimo per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per potere garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione i testi di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono altresì adottare una norma la quale preveda che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative esistenti, vanno intesi come riferimenti alla presente direttiva. Gli Stati membri stabiliscono come formulare il suddetto riferimento e la suddetta norma.
L'obbligo di attuare la presente direttiva si limita alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di attuare le disposizioni sostanzialmente immutate deriva dalle direttive precedenti.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale da essi adottate nel campo oggetto della presente direttiva.
Articolo 34
Abrogazione
1. A decorrere dal … (20) le direttive 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE e 97/80/CE sono abrogate fatti salvi gli obblighi degli Stati membri concernenti i termini per l'attuazione e l'applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B.
2. I riferimenti alle direttive abrogate vanno intesi come riferimenti alla presente direttiva e vanno letti alla luce della tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato II.
Articolo 35
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 36
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì … .
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 157 del 28.6.2005, pag. 83.
(2) Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 10 marzo 2006 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/73/CE (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15).
(4) GU L 225 del 12.8.1986, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 96/97/CE (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 20).
(5) Cfr. allegato I, parte A.
(6) GU L 45 del 19.2.1975, pag. 19.
(7) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 6. Direttiva modificata dalla direttiva 98/52/CE (GU L 205 del 22.7.1998, pag. 66).
(8) Causa C-262/88, Barber/Guardian Royal Exchange Assurance Group, Raccolta 1990, pag. I-1889.
(9) Causa C-7/93, Bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds/G.A. Beune, Raccolta 1994, pag. I-4471.
(10) Causa C-351/00, Pirkko Niemi, Raccolta 2002, pag. I-7007.
(11) Protocollo 17 sull'articolo 141 del trattato (1992) che istituisce la Comunità europea.
(12) GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
(13) GU L 145 del 19.6.1996, pag. 4. Direttiva modificata dalla direttiva 97/75/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 24).
(14) GU C 218 del 31.7.2000, pag. 5.
(15) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(16) GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.
(17) Quattro anni e mezzo dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(18) Sei anni e mezzo dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(19) Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(20) Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
ALLEGATO I
PARTE A
Direttive abrogate e loro successive modifiche
Direttiva 75/117/CEE del Consiglio |
Direttiva 76/207/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
Direttiva 86/378/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 96/97/CE |
Direttiva 97/80/CE del Consiglio |
|
Direttiva 98/52/CE |
PARTE B
Elenco dei termini per l'attuazione in diritto nazionale e delle date di applicazione
(citati nell'articolo 34, paragrafo 1)
Direttiva |
Termine per l'attuazione |
Data di applicazione |
Direttiva 75/117/CEE |
19.2.1976 |
|
Direttiva 76/207/CEE |
14.8.1978 |
|
Direttiva 86/378/CEE |
1.1.1993 |
|
Direttiva 96/97/CE |
1.7.1997 |
17.5.1990, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, eccezion fatta per i lavoratori o loro aventi diritto che, prima di detta data, avevano promosso un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale. Articolo 8 della direttiva 86/378/CEE, 1.1.1993 al più tardi. Articolo 6, paragrafo 1, punto i), primo trattino, della direttiva 86/378/CEE, 1.1.1999 al più tardi. |
Direttiva 97/80/CE |
1.1.2001 |
Per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 22.7.2001 |
Direttiva 98/52/CE |
22.7.2001 |
|
Direttiva 2002/73/CE |
5.10.2005 |
|
ALLEGATO II
TABELLA DI CORRISPONDENZA
Direttiva 75/117 |
Direttiva 76/207 |
Direttiva 86/378 |
Direttiva 97/80 |
Presente direttiva |
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Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Articolo 1, paragrafo 2 |
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— |
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Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino |
— |
— |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino |
— |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto trattino |
— |
— |
Articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) |
— |
— |
— |
— |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) |
— |
— |
Articolo 2, paragrafo 1 |
— |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f) |
— |
Articolo 2, paragrafi 3, 4 e paragrafo 7, terzo comma |
— |
— |
Articolo 2, paragrafo 2 |
— |
Articolo 2, paragrafo 8 |
— |
— |
Articolo 3 |
Articolo 1 |
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— |
— |
Articolo 4 |
— |
— |
Articolo 5, paragrafo 1 |
— |
Articolo 5 |
— |
— |
Articolo 3 |
— |
Articolo 6, |
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— |
Articolo 4 |
— |
Articolo 7, paragrafo 1 |
— |
— |
— |
— |
Articolo7, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 2, paragrafo 2 |
— |
Articolo 8, paragrafo 1 |
— |
— |
Articolo 2, paragrafo 3 |
— |
Articolo 8, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 6 |
— |
Articolo 9 |
— |
— |
Articolo 8 |
— |
Articolo 10 |
— |
— |
Articolo 9 |
— |
Articolo 11 |
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— |
(Articolo 2 della direttiva 96/97/CE) |
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Articolo 12 |
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— |
Articolo 9 bis |
— |
Articolo 13 |
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Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 |
— |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
— |
Articolo 2, paragrafo 6 |
— |
— |
Articolo 14, paragrafo 2 |
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Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma |
— |
— |
Articolo 15 |
— |
Articolo 2, paragrafo 7, quarto comma, seconda e terza frase |
— |
— |
Articolo 16 |
Articolo 2 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 10 |
— |
Articolo 17, paragrafo 1 |
— |
Articolo 6, paragrafo 3 |
— |
— |
Articolo 17, paragrafo 2 |
— |
Articolo 6, paragrafo 4 |
— |
— |
Articolo 17, paragrafo 3 |
— |
Articolo 6, paragrafo 2 |
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Articolo 18 |
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Articoli 3 e 4 |
Articolo 19 |
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Articolo 8 bis |
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Articolo 20 |
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Articolo 8 ter |
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Articolo 21 |
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Articolo 8 quater |
— |
— |
Articolo 22 |
Articoli 3 e 6 |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) |
— |
— |
Articolo 23, lettera a) |
Articolo 4 |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 7, lettera a) |
— |
Articolo 23, lettera b) |
— |
— |
Articolo 7, lettera b) |
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Articolo 23, lettera c) |
Articolo 5 |
Articolo 7 |
Articolo 11 |
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Articolo 24 |
Articolo 6 |
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— |
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— |
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Articolo 8 quinquies |
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Articolo 25 |
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Articolo 2, paragrafo 5 |
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— |
Articolo 26 |
— |
Articolo 8 sexies, paragrafo 1 |
— |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 27, paragrafo 1 |
— |
Articolo 8 sexies, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 6 |
Articolo 27, paragrafo 2 |
— |
Articolo 2, paragrafo 7, primo comma |
— |
— |
Articolo 28, paragrafo 1 |
— |
Articolo 2, paragrafo 7, quarto comma, prima frase |
— |
— |
Articolo 28, paragrafo 2 |
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Articolo 1, paragrafo 1 bis |
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— |
Articolo 29 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
— |
Articolo 5 |
Articolo 30 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 7, quarto comma |
Articolo 31, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 9, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 31, paragrafo 3 |
— |
— |
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Articolo 32 |
Articolo 8 |
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e paragrafi 2 e 3 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 7, primo, secondo e terzo comma |
Articolo 33 |
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Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma |
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Articolo 34 |
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Articolo 35 |
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Articolo 36 |
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Allegato |
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MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
Il 21 aprile 2004 la Commissione ha presentato al Consiglio, sulla base dell'articolo 141, paragrafo 3, del trattato, una proposta di direttiva del Consiglio riguardante le pari opportunità e la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 6 luglio 2005 (prima lettura).
Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 15 dicembre 2004.
La Commissione ha presentato una proposta modificata il 26 agosto 2005.
Il Consiglio ha adottato una posizione comune il 10 marzo 2006 secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.
II. FINALITÀ
Gli obiettivi principali della direttiva, che fonde in un unico strumento sette direttive (1) esistenti in materia di pari opportunità e parità di trattamento, sono di produrre una normativa comunitaria più leggibile e accessibile, ridurre l'incertezza giuridica incorporando la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia e accrescere la chiarezza per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni orizzontali della direttiva 2002/73/CE.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
1. Osservazioni generali
La posizione comune del Consiglio è stata definita secondo la procedura di rifusione indicando chiaramente le modifiche redazionali proposte dalla Commissione o inserite dal Consiglio o dal Parlamento.
Va rilevato che la posizione comune è stata approvata in base a negoziati informali tripartiti in seguito a una serie di riunioni tra presidenza in carica (lussemburghese e britannica), relatore e relatori ombra e i pertinenti rappresentanti della Commissione. L'8 dicembre 2005 il Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» ha raggiunto un accordo politico sul testo in questione e, quale parte dell'accordo di compromesso con il Parlamento, sia il Consiglio che la Commissione hanno presentato dichiarazioni relative al congedo parentale da iscrivere nel processo verbale del Consiglio (2).
2. Emendamenti del Parlamento europeo
Il 6 luglio 2005 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura 93 emendamenti.
2.1. Emendamenti del Parlamento europeo accettati dal Consiglio
Nella sua posizione comune il Consiglio ha tenuto conto di 74 emendamenti. Tra questi il Consiglio:
— |
ha accettato pienamente, come la Commissione nella sua proposta modificata, 37 emendamenti, e precisamente gli emendamenti 8, 9, 14, 15, 19, 22, 23, 27, 28, 34, 37-42, 45, 47, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 75, 78, 82, 85, 87, 91, 92 e 93, |
— |
ha accettato in linea di massima o in parte, secondo l'approccio della Commissione, 24 emendamenti, e precisamente gli emendamenti 2, 5, 6, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 107, 31, 32, 35, 36, 108, 43, 48, 49, 56, 71, 72, 76, 80/81/102 e 83, |
— |
ha raggiunto un compromesso con il Parlamento su altri 13 emendamenti, e precisamente gli emendamenti 4, 101, 25, 26, 55, 88, 61, 67, 69/70, 73, 103, 89/104 e 105. |
2.2. Emendamenti del Parlamento europeo non accettabili per il Consiglio
Il Consiglio non ha accettato 14 emendamenti per i motivi spiegati dalla Commissione nella proposta modificata (emendamenti 1, 100, 3, 12, 13, 29, 30, 53, 54, 57, 36, 77, 84 e 86). Il Consiglio non ha inoltre potuto accettare altri 5 emendamenti per motivi tecnici o redazionali, e precisamente:
— |
in relazione all'emendamento 107, il Consiglio ha preferito adottare il considerando standard utilizzato per il riferimento alle tabelle di concordanza, |
— |
il titolo per l'articolo 3 nella proposta iniziale della Commissione (emendamento 33) è superfluo perché il Consiglio ha trasferito il testo agli articoli 6 e 28, |
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il titolo per l'articolo 20 nella proposta iniziale della Commissione (emendamento 65) è superfluo perché il Consiglio ha trasferito il testo all'articolo 19, paragrafo 4 (onere della prova), per motivi di coerenza, |
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nell'articolo 25 è stato usato il termine «penalties» (sanzioni), che è il termine giuridico corretto in inglese, anziché «sanctions» (emendamento 79), |
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sebbene non vi sia alcuna differenza sostanziale per quanto concerne l'emendamento 106, il testo dell'articolo 33, paragrafo 2 bis (nuovo), redatto dal Consiglio è stato considerato più chiaro. |
3. Altre modifiche apportate dal Consiglio
In sede di adozione della posizione comune il Consiglio ha apportato varie altre modifiche, per lo più di carattere tecnico che, in breve, riguardano i punti seguenti:
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titolo II, capo 1: il titolo è stato abbreviato da «Principio della parità retributiva» a «Parità retributiva»; |
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titolo II, capo 2: il titolo è stato abbreviato in modo analogo e adesso è «Parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale»; |
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articolo 6: per questo nuovo articolo è stato inserito il titolo «Campo di applicazione personale» (omesso dal Parlamento europeo nell'emendamento 40); |
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titolo II, capo 3: il titolo è stato abbreviato in modo analogo e adesso è «Parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro»; |
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articolo 15, paragrafo 1, della proposta iniziale della Commissione: il testo è stato trasferito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) (cfr. emendamento 31), ma il Parlamento non ha proposto un emendamento corrispondente per sopprimere il testo dall'articolo 15, paragrafo 1; |
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titolo III, capo 2: il titolo è stato abbreviato e adesso è «Promozione della parità di trattamento — Dialogo»; |
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titolo III, capo 3: il titolo IV (Attuazione) è stato sostituito da un capo 3 «Disposizioni orizzontali generali»; |
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considerando 5 della proposta iniziale della Commissione: soppresso perché non ritenuto strettamente necessario («Per coerenza, è necessario fornire una definizione unica di discriminazione diretta e indiretta»); |
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considerando 41: è stato inserito un considerando standard relativo alle tabelle di concordanza menzionate nell'articolo 33 sull'attuazione («Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” (3) , gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione»). |
Va inoltre rilevato che, nel corso della consueta procedura di messa a punto giuridico/linguistica tra le due istituzioni, sono state apportate al testo definitivo varie altre modifiche di carattere tecnico. Le principali riguardano il trasferimento dell'articolo 3 alle disposizioni orizzontali del titolo I conformemente alle intenzioni del Parlamento e del Consiglio, l'allineamento della data di cui all'articolo 25 con il termine iniziale di recepimento o di notifica di cui agli articoli 11 e 12 e l'allineamento del termine di cui all'articolo 34 (Abrogazione) con le date di recepimento di cui all'articolo 33.
IV. CONCLUSIONI
Il Consiglio ritiene che nel complesso la posizione comune corrisponda agli obiettivi fondamentali della proposta modificata della Commissione. Inoltre il Consiglio ritiene di aver tenuto conto, ove possibile entro i limiti della procedura di rifusione, degli obiettivi principali perseguiti dal Parlamento europeo negli emendamenti apportati alla proposta iniziale della Commissione.
(1) Le direttive in questione sono le seguenti: 75/117/CEE (parità retributiva); 86/378/CEE, modificata dalla direttiva 96/97/CE (parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale); 76/207/CEE, modificata dalla direttiva 2002/73/CE (parità di trattamento fra uomini e donne); 97/80/CE, modificata dalla direttiva 98/52/CE (onere della prova).
(2) Documento 14878/05.