ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 118

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
19 maggio 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2006/C 118/1

Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio mese di: gennaio, febbraio e marzo 2006 (Settore sociale)

1

 

Commissione

2006/C 118/2

Tassi di cambio dell'euro

4

2006/C 118/3

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 )

5

2006/C 118/4

Aiuti di Stato — Italia — Aiuto C 52/2005 (ex NN 88/2005) — Contributi ai decoder digitali — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

10

2006/C 118/5

Notifica preventiva di una concentrazione [Caso n. COMP/M.4154 — Degussa/DOW (superabsorbent polymers)] ( 1 )

21

2006/C 118/6

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4194 — Crédit agricole/TV-ESS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

22

2006/C 118/7

Pubblicazione degli elementi essenziali delle decisioni di assegnazione di un contributo finanziario ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce il Fondo di coesione, modificato dai regolamenti (CE) n. 1264/1999 e (CE) n. 1265/1999

23

 

III   Informazioni

 

Commissione

2006/C 118/8

Invito a presentare proposte 2006 nel campo della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile

46

2006/C 118/9

Invito a presentare proposte 2006 nel campo della cooperazione comunitaria contro l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

19.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/1


Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio

mese di: gennaio, febbraio e marzo 2006 (Settore sociale)

(2006/C 118/01)

Comitato

Scadenza del mandato

Pubblicazione nella GU

Persona sostituita

Dimissioni/Nomine

Membro/Titolare/Supplente

Categoria

Paese

Persona nominata

Appartenenza

Data della decisione del Consiglio

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

6.5.2006

C 12 del 18.1.2005

Sig. Roger McKENZIE

Dimissioni

Titolare

Lavoratori

Regno Unito

Sig. Wilf SULLIVAN

TUC

14.2.2006

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

6.5.2006

C 12 del 18.1.2005

Sig. Nick CLARK

Dimissioni

Supplente

Lavoratori

Regno Unito

Sig. Sean BAMFORD

TUC

14.2.2006

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

6.5.2006

C 12 del 18.1.2005

Sig.ra Emmeline OWENS

Dimissioni

Titolare

Datori di lavoro

Regno Unito

Sig. Neil CARBERRY

CBI

14.2.2006

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

6.5.2006

C 12 del 18.1.2005

Sig. Raphael SCERRI

Dimissioni

Titolare

Governo

Malta

Sig. Robert SUBAN

Employment and Training Corporation

20.2.2006

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

6.5.2006

C 12 del 18.1.2005

Sig. Rui Manuel OLIVEIRA e COSTA

Dimissioni

Titolare

Lavoratori

Portogallo

Sig. José CORDEIRO

UGT

20.2.2006

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

6.5.2006

C 12 del 18.1.2005

Sig. Kalle RÄISÄNEN

Dimissioni

Titolare

Lavoratori

Finlandia

Sig. Olli KOSKI

SAK

26.2.2006

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

6.5.2006

C 12 del 18.1.2005

Sig.ra Piret LILLEVÄLI

Dimissioni

Titolare

Governo

Estonia

Sig. Janno JÄRVE

Ministry of Social Affairs

10.3.2006

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

6.5.2006

C 12 del 18.1.2005

Sig.ra Maarja SAKS

Dimissioni

Supplente

Governo

Estonia

Sig.ra Maarja KULDJÄRV

Ministry of Social Affairs

10.3.2006

Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

22.9.2006

C 12 del 18.1.2005

Sig.ra Anne NEIMALA

Dimissioni

Titolare

Governo

Finlandia

Sig.ra Carin LINDQVIST-VIRTANEN

Sosiaali- ja terveysministeriö

14.2.2006

Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

22.9.2006

C 12 del 18.1.2005

Sig. Rui Manuel OLIVEIRA e COSTA

Dimissioni

Titolare

Lavoratori

Portogallo

Sig.ra Ana Paula BERNARDO

UGT

20.2.2006

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

31.12.2006

C 321 del 31.12.2003,

C 116 del 30.4.2004,

C 122 del 30.4.2004

Sig.ra Amy SADRO

Dimissioni

Supplente

Governo

Regno Unito

Sig. Jason BATT

Health and Safety Executive

20.2.2006

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

31.12.2006

C 321 del 31.12.2003,

C 116 del 30.4.2004,

C 122 del 30.4.2004

Sig. Luboš POMAJBÍK

Dimissioni

Supplente

Lavoratori

Repubblica ceca

Sig. Miroslav KOSINA

MoravianTrade Union for Safety and Health at Work

14.2.2006

Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

L 184 del 15.7.2005

C 161 del 5.7.2002,

C 116 del 30.4.2004

Sig. Alexander HEIDER

Dimissioni

Supplente

Lavoratori

Austria

Sig.ra Julia LISCHKA

Kammer für Arbeiter und Angestellte

14.2.2006

Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

L 184 del 15.7.2005

C 161 del 5.7.2002,

C 116 del 30.4.2004

Sig. Tapio KUIKKO

Dimissioni

Titolare

Datori di lavoro

Finlandia

Sig. Jyrki HOLLMÈN

Confederation of Finnish Indelstries

14.2.2006

Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

L 184 del 15.7.2005

C 161 del 5.7.2002,

C 116 del 30.4.2004

Sig. Patrick LEVY

Dimissioni

Titolare

Datori di lavoro

Francia

Sig.ra Nathalie BUET

MEDEF

10.3.2006

Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

L 184 del 15.7.2005

C 161 del 5.7.2002,

C 116 del 30.4.2004

Sig.ra Nathalie BUET

Dimissioni

Supplente

Datori di lavoro

Francia

Sig. Patrick LEVY

UIC

10.3.2006

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig. C.J. VOS

Dimissioni

Titolare

Governo

Paesi Bassi

Sig. L.C. BEETS

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

23.1.2006

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig.ra Lenia SAMUEL

Dimissioni

Titolare

Governo

Cipro

Sig. Kypros KYPRIANOU

Ministry of Labour and Social Insurance

14.2.2006

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

18.10.2007

C 317 del 22.12.2004

Sig. Charalambos KOLOKOTRONIS

Dimissioni

Supplente

Governo

Cipro

Sig.ra Marina IOANNOU

Ministry of Labour and Social Insurance

14.2.2006


Commissione

19.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

18 maggio 2006

(2006/C 118/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2770

JPY

yen giapponesi

141,94

DKK

corone danesi

7,4528

GBP

sterline inglesi

0,67755

SEK

corone svedesi

9,3755

CHF

franchi svizzeri

1,5493

ISK

corone islandesi

91,44

NOK

corone norvegesi

7,8390

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5750

CZK

corone ceche

28,375

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

265,28

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,9705

RON

leu rumeni

3,5330

SIT

tolar sloveni

239,62

SKK

corone slovacche

37,723

TRY

lire turche

1,9160

AUD

dollari australiani

1,6739

CAD

dollari canadesi

1,4235

HKD

dollari di Hong Kong

9,9022

NZD

dollari neozelandesi

2,0469

SGD

dollari di Singapore

2,0187

KRW

won sudcoreani

1 209,45

ZAR

rand sudafricani

8,2494

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2390

HRK

kuna croata

7,2695

IDR

rupia indonesiana

11 729,25

MYR

ringgit malese

4,603

PHP

peso filippino

67,157

RUB

rublo russo

34,5340

THB

baht thailandese

48,770


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


19.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/5


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(2006/C 118/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XE 12/05

Stato membro

Regno Unito

Regione

Scozia

Titolo del regime di aiuti

Programma di sostegno all'occupazione nel settore del volontariato «Communities Scotland»

Base giuridica

Section 126 of the Housing, Grants Construction and Regeneration Act 1996

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

750 000 GBP

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 31.3.2005

Durata del regime

Fino al 31.3.2007

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4: Creazione di posti di lavoro

Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (1) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Communities Scotland

Indirizzo:

Thistle House, 91 Haymarket Terrace, Edinburgh, EH12 5HE United Kingdom

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XE 15/05

Stato membro

Svezia

Regione

Aree assistite A e B

Titolo del regime di aiuti

Contributi previdenziali

Base giuridica

Förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

50-150 milioni di SEK

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Articolo 4: Creazione di posti di lavoro

Non superiore a 198 000 SEK per unità lavorativa nell'area assistita A e non superiore a 120 000 SEK per unità lavorativa nell'area assistita B. L'importo non deve in ogni caso superare i massimali stabiliti nella decisione N 639/99 della Commissione, del 17 aprile 2000, relativa alla carta degli aiuti regionali svedesi per il periodo 2000-2006.

Data di applicazione

1o luglio 2005

Durata del regime

Fino a nuovo ordine.

Il regolamento di esenzione scade il 31 dicembre 2006 e sarà seguito da un periodo di transizione di sei mesi (fino al 30 giugno 2007).

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4: Creazione di posti di lavoro

Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

 

Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili

 

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (2) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Verket för Näringslivsutveckling

nutek@nutek.se

Indirizzo:

Liljeholmsvägen 32

S-11786 Stockholm

(46-8) 681 91 00

Altre informazioni

Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente: Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi dei programmi dei Fondi strutturali per le regioni Norra Norrland e Södra Skogslänsregionen, interessate dall'obiettivo 1, e per le regioni Västra e Norra, interessate dall'obiettivo 2


Numero dell'aiuto

XE 20/05

Stato membro

Belgio

Regione

Regione di Bruxelles-capitale

Titolo del regime di aiuti

Finanziamento delle imprese di inserimento e delle iniziative locali di sviluppo dell'occupazione nel settore dell'economia sociale

Base giuridica

Ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion et des initiatives locales pour le développement de l'emploi;

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 portant exécution de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17.3.2005 portant désignation des membres effectifs de la plate-forme de concertation de l'économie sociale

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

Per il 2005: 310 000 EUR

L'importo può essere oggetto di modifiche annuali

Si tratta di aiuti finanziari per le imprese di inserimento destinati alla remunerazione di personale direttivo e dei beneficiari dell'inserimento. È impossibile per il momento prevedere il numero di imprese di inserimento che presenteranno una domanda di finanziamento e gli importi che chiederanno.

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

20.7.2005

Durata del regime

L'autorizzazione e il finanziamento sono concessi per una durata di 4 anni rinnovabili. (Da adattare in base alle norme applicabili del regolamento (CE) n. 2204/2002)

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4: Creazione di posti di lavoro

Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Unicamente lavoratori svantaggiati

Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili

No

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (3) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Industria manifatturiera (3)

Tutti i servizi (3)

Altri

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Administration de l'Economie et de l'Emploi

Direction de la Politique de l'Emploi

Peter Michiels, Directeur

Indirizzo

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Administration de l'Economie et de l'Emploi

Direction de la Politique de l'Emploi

City Center

Boulevard du Jardin Botanique, 20

B-1035 Bruxelles

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XE 27/05

Stato membro

Regno Unito (Inghilterra)

Regione

West Midlands

Titolo del regime di aiuti

Programma a favore dell'occupazione «Employer Recruitment Plus!»

Base giuridica

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998. Section 2 of the Employment and Training Act 1993

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

Per il 2006: 236 000 GBP

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dall'1.1.2006

Durata del regime

Fino a 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4: Creazione di posti di lavoro

No

Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari (4) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Birmingham City Council (Accountable Body)

Indirizzo:

RCA

17th Floor Alpha Tower, Suffolk Street Queensway,

Birmingham B1 1TR

United Kingdom

Contatto: Shilpi Akbar (Employment Theme Manager)

Shilpi.akbar@birmingham.gov.uk

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

La misura esclude la concessione di aiuti o richiede la notificazione preventiva alla Commissione, conformemente all'articolo 9 del regolamento.

 


Numero dell'aiuto

XE 29/05

Stato membro

Ungheria

Titolo del regime di aiuti

Aiuto nel quadro della partecipazione a bandi di gara concernente la stipula di contratti di organizzazioni protette, l'aiuto alle spese di riabilitazione e alla compensazione delle spese

Base giuridica

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

45 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

1.1.2006.

Durata del regime

Fino al 31.12.2006.

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4: Creazione di posti di lavoro

 

Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

 

Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione (5)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Indirizzo:

H-1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

Altre informazioni

Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente:

Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di (riferimento)

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XE 30/05

Stato membro

Ungheria

Titolo del regime di aiuti

Sostegno alle retribuzioni inteso a favorire l'assunzione, la conservazione del posto di lavoro e la riabilitazione al lavoro

Base giuridica

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról

Spesa annua prevista per il regime

Importo annuo totale

8 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

 

Data di applicazione

1.1.2006.

Durata del regime

Fino al 31.12.2006.

Obiettivo dell'aiuto

Articolo 4: Creazione di posti di lavoro

 

Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili

Settori economici interessati

Tutti i settori comunitari ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione (6)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Indirizzo:

H-1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

Altre informazioni

Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente:

Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di (riferimento).

Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

Conformemente all'articolo 9 del regolamento

 


(1)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(2)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(3)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(4)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(5)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(6)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.


19.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/10


AIUTI DI STATO — ITALIA

Aiuto C 52/2005 (ex NN 88/2005) — Contributi ai decoder digitali

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2006/C 118/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 21 dicembre 2005, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

B-1049 Bruxelles

Fax n. (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Nel 2004 e nel 2005 l'Italia ha concesso ai consumatori contributi per l'acquisto o l'affitto di decoder digitali, senza notificare la misura alla Commissione. La Commissione è intervenuta a seguito di due denunce da parte di operatori televisivi terrestri e satellitari.

L'articolo 4 della legge finanziaria 2004 e il comma 211 della legge finanziaria 2005 dispongono un contributo statale per gli utenti che acquistino o affittino un apparecchio di ricezione, denominato «decoder», che consenta la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale terrestre e la conseguente interattività. Il contributo è concesso anche per i decoder in tecnica C-DVB a condizione che l'offerta commerciale degli operatori via cavo indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali tali soggetti abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale T-DVB. Lo stanziamento di bilancio per due anni era pari a 220 milioni di euro.

Anche se i beneficiari diretti della sovvenzione sono i consumatori finali, la misura può costituire un vantaggio indiretto per i produttori di decoder, le emittenti televisive che operano su piattaforme digitali terrestri e gli operatori delle reti che trasportano il segnale. Poiché è possibile che un eventuale vantaggio indiretto ricada nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, occorre verificare se ricorrono le condizioni in base alle quali la misura costituisce aiuto. La misura è finanziata mediante il bilancio statale e comporta pertanto chiaramente l'utilizzo di risorse statali. Il mercato della radiodiffusione comprende operatori che sono attivi a livello internazionale e potenziali distorsioni della concorrenza incidono dunque sugli scambi. La misura sembra selettiva in quanto esclude gli operatori satellitari e gli operatori terrestri che non possono al momento svolgere la propria attività.

Di conseguenza, sebbene i principali beneficiari traggano dalla misura soltanto un vantaggio indiretto, in questa fase dell'analisi la Commissione non può escludere che essa costituisca un aiuto di Stato a favore degli operatori di radiodiffusione che utilizzano il T-DVB/T-DVB e degli operatori terrestri di rete. L'oggetto principale di riserve è la distorsione dei mercati dell'utenza televisiva: il mercato pubblicitario per la televisione in chiaro e il mercato degli abbonamenti alla pay TV. Ad ogni modo, la presenza d'aiuto di Stato nel caso di specie non è messa in dubbio dall'eventuale applicazione della sentenza Altmark ad un'eventuale compensazione per i costi connessi all'adempimento di obblighi di servizio pubblico in quanto nessuno dei quattro criteri ivi specificati è soddisfatto. La Commissione ritiene infine che la misura in questione possa costituire aiuto di Stato a favore dei produttori di decoder.

La Commissione dubita del fatto che la misura in causa, qualora costituisca aiuto di Stato, sia compatibile con il mercato unico. Viste le sue caratteristiche, sembra che la misura potrebbe essere compatibile in virtù delle seguenti disposizioni:

l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) (aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori);

l'articolo 86, paragrafo 2 (deroga per i servizi di interesse economico generale);

l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (aiuti per lo sviluppo di talune attività economiche).

Non sembra tuttavia che nella fattispecie si applichi la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2 in quanto, secondo la prassi della Commissione, l'espressione «carattere sociale» si riferisce ad aiuti destinati a soddisfare i bisogni di fasce non privilegiate della popolazione.

Non sembra neppure applicarsi al caso di specie la deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2. L'aiuto è concesso infatti ai consumatori e non è inteso come una compensazione per i costi netti aggiuntivi sostenuti per fornire un servizio pubblico che sia stato previamente definito in maniera chiara e conferito in modo formale.

Infine, non sembra applicarsi alla misura in causa la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Detto articolo prevede infatti che vi sia un equilibrio tra gli sviluppi positivi derivanti da una determinata misura ed i suoi effetti negativi sulla concorrenza. Nell'attuale contesto, sembra che il passaggio al digitale e l'interoperabilità siano obiettivi di comune interesse. Tuttavia, anche se affronta il problema del passaggio al digitale, la misura non tratta la questione dell'interoperabilità, ma si limita ad escludere dal beneficio della misura la piattaforma satellitare. Analogamente, la presenza di esternalità derivanti dal passaggio al digitale e i problemi di coesione causati dall'obbligo per i consumatori di passare alla televisione digitale possono in linea di principio giustificare il fatto che, per effetto del contributo concessi ai consumatori, gli aiuti vadano indirettamente a beneficio delle emittenti. La misura ha tuttavia determinate caratteristiche che non sembrano né necessarie né proporzionate e che potrebbero determinare un'inutile distorsione a favore delle emittenti televisive terrestri già operanti, in un mercato apparentemente caratterizzato da un rigido oligopolio e nel quale tali distorsioni possono avere un considerevole effetto sulla concorrenza.

Di conseguenza, nell'attuale fase dell'analisi, la Commissione non è convinta del fatto che la misura in esame, qualora costituisca aiuto, possa essere considerata compatibile con il mercato comune.

TESTO DELLA LETTERA

«Con la presente la Commissione desidera informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle Vostre autorità sulle misure succitate, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

I.   PROCEDIMENTO

(1)

L'11 maggio 2004 Centro Europa 7 s.r.l. (“Europa 7”) ha presentato una denuncia in merito ad aiuti di Stato relativamente all'articolo 4, primo comma della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (rif. A/34295). L'autore della denuncia ha presentato ulteriori informazioni ed osservazioni con lettera del 10 febbraio 2005 (rif. A/31242), nella quale affermava che il governo italiano aveva rifinanziato la misura nel comma 211 della legge finanziaria 2005 e richiedeva alla Commissione di avviare un procedimento di indagine formale. Il 3 maggio 2005 (rif. A/33724) anche Sky Italia s.r.l. (“Sky Italia”) ha presentato una denuncia contro i due articoli succitati. Il 22 giugno 2005 ha avuto luogo una riunione tra i servizi della Commissione e Sky Italia. Il 31 agosto 2005 (rif. A/36876), il suddetto denunciante ha presentato ulteriori informazioni concernenti modifiche alla cosiddetta “legge Gasparri” che regolamenta il settore televisivo in Italia. Il 31 ottobre 2005, infine, Sky Italia ha richiesto alla Commissione — in attesa di una decisione — di intimare al governo italiano di sospendere la misura ai sensi dell'articolo 11, primo comma 1 del pertinente regolamento di applicazione (1).

(2)

Con lettere del 13 ottobre 2004 (rif. D/38544), del 21 aprile 2005 (rif. D/53173) e del 15 luglio 2005 (rif. D/55442), la Commissione ha richiesto informazioni al governo italiano. Le informazioni sono state fornite il 5 novembre 2004, il 13 maggio 2005 e il 12 settembre 2005, a seguito di una breve proroga del termine di risposta. Il 6 giugno 2005 ha avuto luogo una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità italiane.

(3)

Con lettere del 20 settembre 2005 (rif. A/37498) e del 16 novembre 2005 (rif. A/39413) le autorità italiane hanno informato la Commissione della loro intenzione non di prorogare il regime nella sua attuale forma.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

II.A.   Antefatti

II.A.1.   Gli autori della denuncia

(4)

Europa 7 è un'impresa italiana titolare di una concessione di radiodiffusione dal 1999. L'impresa non può tuttavia ancora operare sul mercato della radiodiffusione, a causa — secondo quanto sostenuto — del comportamento delle autorità nazionali, che non hanno ancora assegnato le frequenze di cui Europa 7 necessita per trasmettere.

(5)

Sky Italia è una televisione a pagamento che appartiene a News Corporation ed ha una posizione monopolistica sul mercato italiano della radiodiffusione satellitare di programmi televisivi a pagamento. L'impresa è stata costituita a seguito dell'acquisizione, da parte di News Corporation, del controllo di Telepiù S.p.A. e di Stream S.p.A. nel 2003, una concentrazione che è stata approvata subordinatamente a determinati impegni (caso n. COMP/M.2876 Newscorp/Telepiù). A seguito degli impegni è stato richiesto a Sky Italia di cedere le proprie attività su piattaforma terrestre: l'impresa non può operare in Italia come operatore terrestre di rete o come operatore terrestre di televisione a pagamento.

II.A.2.   Il contesto

(6)

Il presente procedimento va considerato nell'ambito della digitalizzazione della radiodiffusione, che ha un'incidenza su tutte le piattaforme di trasmissione comunemente disponibili al momento attuale, ossia il cavo, il satellite e la trasmissione terrestre (2). Il vantaggio principale del passaggio al digitale è l'aumento della capacità di trasmissione su tutte le piattaforme ottenuta mediante un utilizzo più efficiente dello spettro di frequenza. La Commissione sostiene attivamente la transizione alla trasmissione radiotelevisiva digitale (3).

(7)

In Italia esistono 4 piattaforme di radiodiffusione televisiva: i) via satellite, sul quale sono disponibili i principali canali in chiaro più i canali di Sky Italia — uno degli autori della denuncia — ai cui programmi è possibile accedere mediante abbonamento o con accordi di pay per view; ii) terrestre, sulla quale operano 78 emittenti locali e 4 emittenti nazionali, ossia RAI (in chiaro), Mediaste (4) (in chiaro e pay per view), La7 (in chiaro e pay per view) e Prima TV (in chiaro); iii) via cavo, su cui opera Fastweb (in chiaro e servizi a pagamento); e iv) X- DLS, su cui operano Fastweb e Rosso Alice di Telecom Italia (in chiaro e servizi a pagamento).

(8)

La ricezione televisiva in Italia continua ad avvenire principalmente per via terrestre, con una penetrazione del mercato pari a circa 19 milioni di famiglie su un totale di 22 milioni. I principali operatori di televisione terrestre sono l'emittente del servizio pubblico (RAI), con tre canali, e l'emittente commerciale Mediaset, anch'essa con tre canali. Ai due operatori corrisponde circa il 90 % del pubblico televisivo in Italia.

(9)

La penetrazione della televisione satellitare è limitata: circa il 16 % delle famiglie possiede un'antenna parabolica. La maggior parte di tali famiglie ha un abbonamento alla piattaforma DTH (satellite) di Sky Italia che contava circa 3 milioni di utenti nel giugno 2005.

(10)

Le trasmissioni via cavo sono praticamente inesistenti in Italia, sebbene Fastweb — l'unico operatore triple play in Italia — abbia acquisito, al marzo 2004, circa 140 000 utenti TV utilizzando un'infrastruttura a fibre e DLS.

(11)

Nel giugno 2005 il tasso di penetrazione della televisione digitale era del 26,5 %, con un totale di circa 6 milioni di abbonati. Alla fine del 2005 si prevede che le due alternative di televisione a pagamento — terrestre e via satellite — dovrebbero avere più o meno lo stesso numero di abbonati.

(12)

L'aiuto in questione è a favore della trasmissione terrestre, che in Italia è la sola piattaforma che utilizzi ancora la tecnica analogica. La tecnica digitale può solitamente permettere la trasmissione di un maggior numero di canali televisivi rispetto alla tecnica analogica. A partire dalla fine del 2003 le trasmissioni in digitale (T-DVB) sono state emesse assieme a quelle in tecnica analogica (la cosiddetta fase in simulcast). A partire dal 1o gennaio 2007 il passaggio al digitale dovrebbe essere completato e la trasmissione con il sistema analogico dovrebbe essere sospesa (il cosiddetto “switch off”).

(13)

Nel frattempo, in base alla legge Gasparri, che regolamenta il settore in Italia, soltanto le emittenti che già trasmettono con la tecnica analogica sono autorizzate a richiedere autorizzazioni alle trasmissioni digitali sperimentali e/o licenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale. Gli operatori analogici non hanno l'obbligo formale di restituire le frequenze utilizzate per le trasmissioni in tecnica analogica dopo il passaggio al digitale. Secondo quanto dichiarato dalle autorità italiane, in Italia sono stati autorizzati 5 multiplex (blocchi di diffusione contenenti uno o più programmi) per il digitale terrestre. La RAI ha due multiplex, mentre Mediaset, Telecom Italia/TV International e D-Free (TF1 e HCS) ne ha uno ciascuno. In base al sistema di regolamentazione italiano, gli operatori di rete che detengono più di una licenza digitale devono concedere l'accesso al 40 % della propria capacità trasmissiva per i fornitori di contenuti indipendenti.

(14)

Per quanto riguarda la copertura in termini di T-DVB — secondo l'autorità italiana per le garanzie nelle telecomunicazioni (5) — nel 2004 più del 50 % della popolazione era effettivamente coperto da almeno 2 multiplex, mentre il 60 % è potenzialmente coperto da 3 multiplex. In base alla tendenza del mercato, la copertura dovrebbe aumentare considerevolmente. Secondo le autorità italiane, l'85 % delle famiglie esistenti potrebbe potenzialmente essere coperto da almeno da 2 multiplex dopo il passaggio al digitale terrestre. D'altro canto, la radiodiffusione via satellite potrebbe coprire praticamente il 100 % della popolazione.

(15)

Per quanto riguarda i programmi, secondo le autorità italiane, 23 programmi nazionali e circa 70 programmi locali sono trasmessi sulle frequenze digitali terrestri, 10 dei quali in simulcast (programmi già trasmessi in analogico). 4 canali sono stati creati per la radiodiffusione digitale.

(16)

Il mercato televisivo era caratterizzato in passato dalla visione di massa della televisione in chiaro per via terrestre e dall'offerta di televisione a pagamento via satellite. L'introduzione della televisione digitale terrestre e lo sviluppo del cavo e di Internet modificano questo modello. In effetti, a partire dal gennaio 2005 Mediaset e Telecom Italia (attraverso La7) hanno lanciato su T-DVB un servizio di televisione a pagamento per le partite di calcio di serie A basato su un sistema di carte prepagate. Al tempo stesso, TF1 (che detiene il 49 % dell'emittente D-Free) — ha dichiarato il suo possibile interesse per il lancio di canali a pagamento sul proprio multiplex T-DVB. I servizi di televisione a pagamento sono consentiti, col sistema delle carte prepagate, mediante la tecnologia interattiva digitale contenuta nei decoder sovvenzionati con la misura in oggetto.

(17)

Attualmente, infine, esistono 4 operatori di rete nel digitale terrestre. RAI, Mediaset, La7/Telecom e Prima Italia ne detengono uno ciascuno. La distinzione tra emittenti e operatori di rete non è particolarmente rilevante per le principali emittenti italiane perché sia RAI, che Mediaset, La7 e D-Free hanno una propria controllata per la trasmissione terrestre.

II.B.   Descrizione dell'aiuto

(18)

Oggetto del procedimento di indagine formale sono l'articolo 4, paragrafo 1 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (la legge finanziaria 2004), il decreto interministeriale del 30 dicembre 2003 ed il comma 211 della legge n. 311/2004 (la legge finanziaria 2005).

(19)

L'articolo 4, primo comma della legge finanziaria 2004 prevede un contributo statale pari a 150 EUR per gli utenti che acquistino o affittino un apparecchio di ricezione denominato “set up box” o “decoder” (in appresso “decoder”) che consenta la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale terrestre e la conseguente interattività, con uno stanziamento totale di spesa pari a 110 milioni di EUR. Va rilevato che il contributo non può essere concesso per i decoder che non ricevono segnali digitali terrestri, anche se permettono la ricezione e l'utilizzazione dei servizi interattivi. Il testo dell'articolo in questione discussione è il seguente:

“Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 EUR. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di EUR.”.

(20)

L'articolo 4, quarto comma precisa che il contributo per l'acquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale T-DVB.

(21)

Il comma 211 della legge finanziaria 2005 rifinanzia il provvedimento per lo stesso limite di spesa di 110 milioni di EUR, ma il contributo per il decoder è ora di 70 EUR. Il regime è applicabile nella sua attuale forma fino al 1o dicembre 2005.

(22)

La misura ha avuto successo: apparentemente più di 1 350 000 cittadini italiani hanno acquistato un decoder beneficiando del contributo. Inoltre, grazie a questo, il prezzo per i consumatori dei decoder interattivi è sceso da 300/350 EUR a 150 EUR circa.

II.C.   Osservazioni delle parti

(23)

Secondo quanto dichiarato le autorità italiane, le misure italiane sono state adottate per le seguenti ragioni:

migliorare l'utilizzo delle frequenze per aumentare il pluralismo e l'offerta televisiva;

promuovere lo sviluppo economico basato sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

promuovere i servizi di e-society fra il maggior numero di cittadini possibile grazie all'operabilità interattiva dei decoder poiché gli apparecchi televisivi sono diffusi tra tutta la popolazione;

ridurre al minimo gli ostacoli alla ricezione creando un mercato per i decoder interattivi a prezzi accessibili per i consumatori;

la misura è in linea con la politica comunitaria nel settore volta a sostenere gli standard aperti.

(24)

Secondo l'autore della denuncia, pagando un contributo a fondo perduto a chiunque acquisti o affitti un decoder per la televisione digitale terrestre, la legge italiana ha concesso un aiuto di Stato ai produttori di decoder per la diffusione televisiva digitale terrestre rispetto ai produttori di altri tipi di decoder per televisione digitale e agli operatori televisivi operanti nel settore, compiendo quindi una discriminazione nei confronti delle imprese concorrenti, in particolare quelle provenienti da altri Stati membri dell'UE, che operano su un'altra piattaforma digitale (satellite) o con la tecnica analogica.

(25)

A seguito di una richiesta preliminare di informazioni che la Commissione ha rivolto alle autorità italiane, le autorità italiane hanno chiarito che il contributo viene concesso ai consumatori per l'acquisto o l'affitto di un decoder che permetta la ricezione di un segnale digitale non criptato “senza alcun costo per l'utente e il fornitore di contenuti”. Secondo quanto dichiarato dalle autorità italiane, per “ricezione del segnale digitale non criptato” si intende la capacità del decoder di eseguire qualsiasi servizio interattivo fornito da qualsiasi emittente. Questa dunque sarebbe un'espressione sintetica per specificare che il decoder deve permettere le funzioni interattive non criptate (ossia deve essere non solo “interattivo” ma deve anche permettere l'“interoperabilità”). Si tratta di decoder con standard aperto per l'interfaccia di programmazione (API) di cui l'MHP è un esempio quasi unico.

III.   VALUTAZIONE GIURIDICA

III.A.   Valutazione in merito all'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE

(26)

In questa fase la Commissione ritiene che la misura in questione potrebbe costituire aiuto di Stato. L'articolo 87, paragrafo 1 del trattato indica una serie di condizioni per stabilire la presenza di aiuto di Stato. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato, ovvero mediante risorse statali. In secondo luogo, l'intervento deve accordare un vantaggio al beneficiario. In terzo luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza. In quarto luogo deve essere atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri.

III.A.1.   Risorse statali e imputabilità

(27)

La misura è chiaramente imputabile allo Stato e prevede l'utilizzo di risorse statali. In effetti, essa è contenuta nelle leggi finanziarie 2004 e 2005 approvate dal Parlamento italiano.

III.A.2.   Vantaggio economico

(28)

Innanzi tutto, la Commissione ritiene che i beneficiari diretti della sovvenzione siano i consumatori finali e dunque non imprese che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1. La misura mira tuttavia a promuovere le vendite di decoder per la ricezione del segnale televisivo digitale terrestre e può dunque comportare un vantaggio indiretto per i) i produttori di decoder; ii) le emittenti televisive che operano su piattaforme digitali terrestri; e iii) gli operatori delle reti che trasportano il segnale. La prima questione da analizzare è dunque se un eventuale vantaggio indiretto possa rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1.

III.A.2.1.   Vantaggio indiretto: può costituire aiuto

(29)

Va notato in primo luogo che l'articolo 87 non richiede che il vantaggio sia diretto. In particolare, le misure che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti, vengono considerate aiuti in base alla giurisprudenza consolidata (6). In secondo luogo, la giurisprudenza della Corte di giustizia e la prassi della Commissione lasciano pochi dubbi sul fatto che un vantaggio indiretto possa costituire un aiuto di Stato.

(30)

Nella sentenza del 13 giugno 2002 nella causa C 382/99 (7) la Corte ha sottolineato che i vantaggi concessi indirettamente alle imprese costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. Analogamente, nella sentenza del 19 settembre 2000 nella causa C 156/98 (8) la Corte ha affermato che un'agevolazione fiscale concessa a singoli che avessero investito in imprese situate a Berlino o nei nuovi Länder tedeschi costituiva un aiuto a favore di tali imprese.

(31)

Avendo stabilito che un vantaggio indiretto può rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, in appresso viene valutato se le tre categorie di beneficiari potenziali dell'aiuto ricevono un vantaggio indiretto che può essere considerato come aiuto di Stato.

III.A.2.2.   Vantaggio indiretto: beneficiari

Produttori di decoder

(32)

La misura ha per effetto di rendere i decoder più economici per i consumatori in quanto lo Stato sostiene una parte della spesa. Questo può permettere ai produttori di aumentare le loro vendite senza abbassare il prezzo al quale vendono i propri prodotti. Il contributo concesso ai consumatori sembra determinare utili aggiuntivi per il produttore rispetto a quelli che avrebbe normalmente ottenuto nell'ambito delle sue normali attività (ciò significa che può vendere più prodotti senza dover abbassare il prezzo e dunque non deve sostenere la perdita di utile dovuta ad un prezzo più basso per unità di prodotto).

Emittenti che utilizzano piattaforme digitali terrestri e via cavo

(33)

Per quanto riguarda le emittenti che utilizzano il T-DVB/C-DVB, si potrebbe dire che, favorendo la diffusione delle tecnologie necessarie per la ricezione del loro segnale, la misura in questione aiuta tali emittenti nella costituzione e nello sviluppo del proprio pubblico ad un ritmo più veloce rispetto a quanto avverrebbe senza la misura.

(34)

In assenza della misura, qualsiasi emittente che voglia sviluppare il suo pubblico digitale allo stesso ritmo sarebbe stato costretta a finanziare i costi di ricezione dei propri spettatori potenziali. Ad esempio uno degli autori della denuncia, Sky Italia — che è un operatore satellitare — afferma di aver fornito gratuitamente ai propri abbonati un decoder ed un'antenna. Di conseguenza, la misura permette alle emittenti T-DVB/C-DVB di evitare un costo che avrebbero normalmente sostenuto se avessero voluto sviluppare il proprio pubblico digitale.

(35)

Inoltre, accelerando il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale, la misura in questione riduce la durata della fase di simulcast. Se il cambiamento fosse semplicemente dettato dal mercato, il periodo durante il quale alcune emittenti dovrebbero finanziare una doppia tecnologia di radiodiffusione sarebbe più lungo. L'effetto della misura è dunque anche quello di ridurre i costi che dovrebbero normalmente sostenere le emittenti che trasmettono in simulcast.

Operatori di reti terrestri

(36)

Poiché la diffusione della loro tecnologia di trasmissione è sostenuta dallo Stato, l'attività degli operatori digitali terrestri e degli operatori di rete via cavo (a prescindere dal fatto che siano integrati o meno in un'impresa più grande che è anche un fornitore di contenuti) è favorita rispetto a quella degli operatori di rete con altre tecnologie digitali. Qualora avessero voluto ottenere lo stesso risultato, tali operatori avrebbero contribuito, assieme alle emittenti, a finanziare il costo di ricezione degli spettatori potenziali. In tale contesto, la misura permette loro di evitare un costo che essi avrebbero sostenuto a condizioni normali di mercato se avessero voluto sviluppare la propria attività nello stesso modo.

III.A.3.   Quantificazione degli aiuti

(37)

La misura in questione conferisce apparentemente un vantaggio selettivo ai beneficiari summenzionati. Tuttavia l'eventuale vantaggio selettivo è soltanto indiretto e non sembra facilmente quantificabile. La portata del vantaggio potrebbe diventare rilevante qualora la Commissione, a seguito del procedimento, dovesse constatare che la misura in questione costituisce un aiuto incompatibile e ne chiedesse il recupero. La Commissione invita pertanto tutte le parti interessate a presentare osservazioni sull'eventuale quantificazione o sulla metodologia per stimare il vantaggio derivante dalla misura per i vari beneficiari indiretti.

III.A.4.   Distorsione della concorrenza

Produttori di decoder

(38)

Secondo l'autore della denuncia, la legge italiana ha concesso un aiuto di Stato ai produttori di decoder per la radiodiffusione televisiva digitale terrestre distinguendoli da quelli che producono altri tipi di decoder per televisione digitale. La Commissione dubita che sia possibile operare una distinzione tra le diverse categorie di produttori dei vari tipi di decoder perché sembrerebbe che tutti i produttori siano in grado di produrre qualsiasi tipo di decoder. Inoltre, nel caso di specie il contributo è concesso per decoder che contengono lo standard MHP, ossia un API aperto che è a disposizione gratuita di qualsiasi produttore. È pertanto poco chiaro se la misura favorisca determinate imprese rispetto ad altre imprese che operano nella produzione di decoder.

(39)

Va tuttavia valutato anche se la misura favorisca in modo selettivo i produttori di decoder come settore dell'industria manifatturiera rispetto ai concorrenti che non traggono beneficio dalla misura perché, ad esempio, non operano nello stesso settore o perché sono situati in altri paesi dell'UE.

(40)

Valutare se una misura settoriale conferisca un vantaggio selettivo è in linea con la prassi della Commissione. Ad esempio, al punto 16 della sua decisione sul caso N 622/2003 Digitalisierungsfonds — Austria (9), la Commissione ha affermato che “Il regime notificato è selettivo poiché è in parte destinato ad imprese che operano nei settori collegati alla digitalizzazione della televisione, ad esempio ad emittenti, e in parte, direttamente o indirettamente, ad imprese che operano nel mercato dei servizi di trasmissione digitale. Le autorità austriache avevano in effetti affermato che la misura era di carattere generale poiché non conferiva un vantaggio ad imprese specifiche. Tuttavia, quando la Commissione ha posto domande riguardo alla selettività del regime, le autorità non hanno negato che la misura come tale abbia un carattere selettivo. Come affermato dalla Corte di giustizia nella causa Adria Wien  (10) , la misura conferisce un vantaggio ad un settore specifico e deve quindi essere considerata come una misura specifica”.

(41)

In questo caso particolare, tuttavia, l'aiuto è destinato a consumatori che possono scegliere fra i decoder di tutti i produttori. Sembra che l'aiuto non favorisca in maniera selettiva alcun tipo di produttore di decoder sulla base del luogo di produzione. Non sembra neppure che vi siano produttori specializzati nella produzione dei decoder oggetto del contributo in questione e che potrebbero essere favoriti rispetto ai produttori di altri modelli. Non sembra, infine, che i produttori di decoder siano in concorrenza con operatori di altri settori che non possono beneficiare indirettamente della misura.

(42)

È possibile inoltre che la misura in questione non sia volta, grazie al suo oggetto o alla sua struttura generale, a creare un vantaggio per i produttori dei decoder. Le relative conseguenze, nella misura in cui sono connesse ad un aumento delle vendite di decoder, sono intrinseche al sistema e dunque è possibile che non siano un mezzo per conferire un vantaggio particolare ai produttori dei decoder. In effetti, qualsiasi politica pubblica a favore della digitalizzazione (anche la più neutra dal punto di vista tecnologico) favorirebbe i produttori di decoder. Il vantaggio che essi ne traggono non è l'oggetto della misura né deriva dalla sua struttura generale, ma è l'effetto intrinseco di qualsiasi politica di questo tipo.

(43)

Di conseguenza, la Commissione dubita che i produttori di decoder vengano favoriti in modo selettivo dalla misura. La Commissione invita tuttavia a presentare osservazioni in merito al fatto che il sistema in oggetto possa aver in pratica determinato una distorsione della concorrenza a favore di determinati produttori di decoder.

Emittenti

(44)

Il vantaggio conferito alle emittenti è selettivo e va a scapito delle emittenti che utilizzano piattaforme tecnologiche diverse o delle imprese che non possono trasmettere pur avendo una concessione, come uno degli autori della denuncia, Europa7. Ad esempio l'Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni conclude nella sua relazione che gli incentivi statali all'acquisto del decoder stanno avendo un ruolo determinante per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale (11).

(45)

La radiodiffusione digitale terrestre, inoltre, non è in concorrenza soltanto con l'offerta analogica in chiaro ma anche con la pay-TV. In effetti, secondo quando constatato nella prassi commerciale, si conferma il collegamento tra piattaforma e programmazione poiché sembra che alcuni decoder vengano già venduti come parte di un pacchetto con le carte prepagate della televisione a pagamento di determinate emittenti. A tale riguardo, l'autore della denuncia sottolinea che l'aiuto permette all'emittente T-DVB di entrare nei mercati connessi alla trasmissione televisiva a pagamento di partite di calcio. Si tratta di un vantaggio rilevante per quanto riguarda la distorsione della concorrenza.

Operatori di reti terrestri

(46)

Anche se non menzionata nelle denunce, la distorsione della concorrenza potrebbe riguardare anche gli operatori di reti terrestri che utilizzano le tecnologie oggetto del contributo. In generale è possibile distinguere tra l'attività del fornitore di contenuti e quella del vettore del segnale. La distinzione non è tuttavia particolarmente pertinente per le principali emittenti italiane poiché sia RAI che Mediaset, La7 e D-Free hanno una propria controllata per la trasmissione terrestre e dunque un aiuto all'operatore di rete rappresenta di fatto un aiuto al gruppo. D'altra parte, nel caso del satellite, l'attività di trasporto del segnale è fornita da un'impresa distinta. La stessa cosa avviene per il cavo.

(47)

Le misure escludono dal beneficio indiretto dell'aiuto la piattaforma via satellite concorrente, mentre per il cavo si applicano le condizioni specifiche previste dal decreto approvato dal Ministero delle comunicazioni il 30 dicembre 2003 (12). Anche l'Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato ha sottolineato l'importanza del principio della neutralità tecnologica. In effetti, l'Autorità ritiene “meritevoli di considerazione […] gli interventi di incentivazione alla diffusione tra le famiglie italiane di apparecchiature di decodifica del segnale digitale televisivo; allo scopo di realizzare l'obiettivo enunciato, ossia la concorrenza interpiattaforma, tali interventi dovrebbero salvaguardare il principio della neutralità tecnologica, e quindi non possono limitarsi ad alcuni mezzi trasmissivi, ma devono estendersi a tutte le piattaforme digitali: digitale terrestre, satellite, cavo e x-DSL” (13).

III.A.5.   Effetti sugli scambi

(48)

La distorsione della concorrenza tra le emittenti televisive è atta a pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri, poiché il mercato della radiodiffusione è aperto alla concorrenza internazionale. Anche gli operatori di rete svolgono inoltre la propria attività su un mercato internazionale; l'esempio degli operatori satellitari è molto chiaro a tale riguardo.

III.A.6.   Conclusione

(49)

In sintesi, sebbene i principali beneficiari traggano dalla misura soltanto un vantaggio indiretto, allo stato attuale dell'analisi la Commissione non può escludere che essa costituisca un aiuto di Stato a favore degli operatori di radiodiffusione che utilizzano il T-DVB/T-DVB e degli operatori terrestri di rete. Poiché la maggior parte dei fornitori di contenuti e degli operatori di rete in Italia sono integrati verticalmente ed ogni emittente è fortemente caratterizzata dalla propria presenza su una piattaforma specifica, la preoccupazione principale è la distorsione dei mercati dell'utenza televisiva, del mercato pubblicitario per la televisione in chiaro e del mercato degli abbonamenti alla pay TV. La Commissione nutre infine dubbi in merito al fatto che la misura in questione costituisca aiuto di Stato a favore dei produttori di decoder.

(50)

Ad ogni modo, la presenza d'aiuto di Stato nel caso di specie non è messa in dubbio dall'eventuale applicazione della sentenza Altmark ad un'eventuale compensazione per i costi per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico (14). Nessuno dei quattro criteri ivi specificati (definizione e conferimento del servizio d'interesse economico generale, determinazione ex ante dei parametri per la compensazione, nessuna sovracompensazione e scelta di un fornitore efficiente nell'ambito di una procedura di appalto pubblico o stima dei costi aggiuntivi netti sostenuti da un'impresa ben gestita) è soddisfatto.

III.B.   Valutazione della compatibilità

(51)

La Commissione nutre dei dubbi sul fatto che la misura in causa, qualora costituisca aiuto di Stato, sia compatibile con il mercato unico. In base alle caratteristiche della misura e della comunicazione, sembra che le eventuali basi per la compatibilità di questa misura siano:

l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) (aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti);

l'articolo 86, paragrafo 2 (deroga per i servizi di interesse economico generale);

l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (aiuti per lo sviluppo di una talune attività economiche).

(52)

In effetti è chiaro che l'eccezione prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE non si applica nel caso di specie, perché la misura non riguarda soltanto le regioni che sarebbero ammissibili ad aiuti concessi ai sensi di tale deroga. Parimenti, la misura non può essere considerata un aiuto destinato a promuovere la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dell'Italia, conformemente a quanto stabilito all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE. Essa non mira neppure a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio come stabilito all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE.

III.B.1.   Articolo 87, paragrafo 2, lettera a)

(53)

È possibile sostenere che la misura è un aiuto ai consumatori a carattere sociale e non discriminatorio per quanto riguarda l'origine del prodotto. Si potrebbe affermare che l'aiuto risponde ad un certo interesse sociale, ossia che facilita l'accesso alla televisione digitale da parte della popolazione, il che è un interesse pubblico riconosciuto. Poiché gli abbonati al satellite possono permettersi di pagare importi elevati, la sovvenzione può essere inoltre limitata agli utenti della tecnologia terrestre.

(54)

Per valutare questa argomentazione è necessario analizzare la definizione di carattere sociale. La Commissione ritiene che l'espressione “carattere sociale” debba essere interpretata in maniera restrittiva in quanto si tratta di una deroga al divieto generale di concedere aiuti di Stato che deve essere in generale interpretata in maniera rigorosa. Secondo la prassi della Commissione, l'espressione “carattere sociale” si riferisce ad aiuti destinati a soddisfare i bisogni di fasce non privilegiate della popolazione. Ad esempio, nel settore dei trasporti la Commissione ha riconosciuto che gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) devono avere carattere sociale, ossia devono, in linea di principio, coprire soltanto categorie specifiche di passeggeri che viaggiano su una rotta (ad esempio bambini, disabili, persone a basso reddito). Tuttavia, qualora si tratti di rotte che attuano un collegamento con regioni sfavorite, principalmente regioni insulari, l'aiuto potrebbe coprire eccezionalmente l'intera popolazione della regione in causa (15).

(55)

Nel caso della misura in questione, la legge non contiene alcun riferimento allo stato sociale o economico del beneficiario. Pertanto, anche se l'aiuto è concesso a prescindere dall'origine del decoder, la misura non è riservata a quella parte della popolazione che apparentemente può non essere in grado di sostenere il costo dell'acquisto di un decoder digitale. A tale riguardo può essere interessante ricordare che l'Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni ha effettuato un'indagine sulla presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili. L'Autorità ha concluso che l'effetto dell'aiuto in questione è quello di portare il prezzo netto dei decoder interattivi sostanzialmente in linea con quello di modelli più semplici (i cosiddetti “zapper”), ossia intorno ai 150 EUR. L'incidenza dell'acquisto del decoder sul reddito di una famiglia media, con o senza contributo pubblico, è limitata. La tendenza di mercato è che, anche senza l'aiuto, più del 50 % delle famiglie avranno un decoder entro il 2006 in uno scenario “ottimistico” e ad inizio 2008 in uno scenario “pessimistico”. L'Autorità sottolinea inoltre che l'acquisto del decoder può costituire una decisione importante di acquisto soltanto per la parte della popolazione più a basso reddito (16). L'analisi dell'Autorità sembra indicare che non sia l'intera popolazione ad aver bisogno dell'aiuto per passare alla televisione digitale.

(56)

In conclusione, in questa fase sembra che la misura non abbia un carattere sociale e che, qualora fosse constatato che si tratta di un aiuto, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) non sarebbe applicabile.

III.B.2.   Articolo 86, paragrafo 2

(57)

Sarebbe possibile affermare che l'accesso alla televisione digitale rappresenta un servizio di interesse economico generale e che il passaggio dall'analogo al digitale è quindi un compito di servizio pubblico. Non sembra tuttavia che la deroga di cui all'articolo86, paragrafo 2 non applichi a caso in questione. L'aiuto è concesso in effetti ai consumatori e non è inteso come una compensazione per i costi netti aggiuntivi sostenuti per fornire un servizio pubblico che sia stato previamente definito in maniera chiara e conferito in modo formale. Di conseguenza, la Commissione ritiene, in via preliminare, che l'articolo 86, paragrafo 2 non rappresenti una base per la compatibilità della misura qualora venisse concluso che detta misura costituisce aiuto di Stato.

III.B.3.   Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

(58)

È possibile sostenere che l'eventuale aiuto è compatibile a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE poiché sviluppa un'attività economica — che consiste nella trasmissione digitale di segnali televisivi terrestri — senza incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(59)

Per essere compatibile a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) un aiuto deve perseguire un obiettivo di comune interesse in modo necessario e proporzionato. In particolare, la misura dovrebbe essere valutata prendendo in considerazione le seguenti questioni:

(1)

La misura d'aiuto è volta al perseguimento di un obiettivo di comune interesse ben definito?

(2)

l'aiuto è concepito in modo adatto per raggiungere l'obiettivo di comune interesse, ossia l'aiuto proposto mira a risolvere una situazione di fallimento del mercato o a raggiungere un altro obiettivo? In particolare:

(a)

la misura di aiuto è uno strumento adeguato, ossia esistono altri strumenti più idonei?

(b)

vi è un effetto di incentivazione, ossia l'aiuto modifica il comportamento delle imprese?

(c)

la misura d'aiuto è proporzionata, ossia lo stesso cambiamento di comportamento potrebbe essere ottenuto con un aiuto inferiore?

(3)

Le distorsioni della concorrenza e gli effetti sugli scambi sono limitati, in modo che il bilancio complessivo sia positivo?

Obiettivo di comune interesse

(60)

Per quanto riguarda la prima questione, si può osservare che il passaggio dal sistema analogo a quello digitale (il cosiddetto “switchover” digitale) presenta grandi vantaggi in termini di utilizzo più efficiente dello spettro e di maggiori possibilità di trasmissione. In questo modo saranno disponibili servizi nuovi e di qualità migliore e i consumatori avranno una scelta più ampia.

(61)

La Commissione sostiene attivamente il passaggio al digitale e ha sottolineato tali vantaggi nel piano d'azione eEurope 2005 e nelle due comunicazioni relative al passaggio al digitale succitate (17). Nella sua comunicazione “i2010 — Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione” (18) la Commissione ha sottolineato che l'abbandono della radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica analogica, previsto entro il 2012, migliorerà l'accesso allo spettro in Europa. La regolamentazione non dovrebbe imporre l'utilizzo di una particolare piattaforma digitale come la televisione via cavo, satellite, terrestre o DLS né discriminare a suo favore, rispettando così il principio di “neutralità tecnologica”. Come sottolineato nella direttiva quadro, questo non preclude l'adozione, da parte di uno Stato membro, di provvedimenti ragionevoli volti a promuovere taluni servizi specifici, ove opportuno, per esempio la televisione digitale come mezzo per aumentare l'efficienza dello spettro (19). Questo significa che ogni piattaforma dovrebbe in linea di principio competere sul mercato contando solo sulle proprie forze, ma che possono essere previsti interventi che mirano a correggere le situazioni di fallimento del mercato specifiche per una determinata piattaforma. Alla fine dovrebbero prevalere le piattaforme che offrono i maggiori vantaggi ai consumatori.

(62)

Nella succitata comunicazione sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva (20) la Commissione sottolinea anche l'importanza della “interattività” e della “interoperabilità”. Nella comunicazione viene specificato che “la Commissione mira a garantire che i cittadini europei possano beneficiare di una gamma sempre più ampia di servizi di televisione digitale interattiva, disponibili su un numero crescente di piattaforme di trasmissione”. La televisione interattiva aggiunge in effetti una serie di funzionalità, oltre al video, alla televisione digitale (DTV) che potrebbero essere sfruttate in futuro non solo per scopi commerciali ma anche per realizzare funzioni di T-government anche per quella fascia della popolazione che ha le maggiori difficoltà rispetto all'informatica.

(63)

Inoltre, la mancanza d'interoperabilità (che riguarda questioni sia di interoperabilità tecnica che di accesso) e le eventuali limitazioni alla scelta dei consumatori potrebbero incidere sul libero flusso di informazioni, sul pluralismo dei mezzi di informazione e sulla diversità culturale. Queste preoccupazioni potrebbero essere sintetizzate come illustrato in appresso. I consumatori non potrebbero acquistare un ricevitore standardizzato universale, in grado di ricevere tutti i servizi interattivi della televisione in chiaro e di quella a pagamento e potrebbero essere costretti ad utilizzare i ricevitori più costosi che contengono API proprietari. Le emittenti dovrebbero affrontare degli ostacoli per sviluppare e fornire servizi interattivi in quanto dovrebbero negoziare con operatori di rete integrati a livello verticale e che controllano tecnologie API proprietarie. API aperti facilitano l'interoperabilità, ossia la portabilità dei contenuti interattivi tra i meccanismi di fornitura mantenendo intatta la funzionalità completa dei contenuti. La “norma MHP che è, al momento, la norma API aperta più avanzata in Europa” e la Commissione “adotterà misure aggiuntive per promuover[ne] l'attuazione volontaria”. “Un modo per ridurre i costi supplementari per i consumatori degli apparecchi dotati di motori di esecuzione standard, come l'MHP, consiste nel sovvenzionare l'acquisto a livello dei consumatori. Gli Stati membri possono, pertanto, offrire contributi statali ai consumatori”.

(64)

Di conseguenza, il passaggio dalla radiodiffusione analogica a quella digitale e la diffusione di standard aperte per l'interattività devono essere considerati obiettivi di comune interesse.

Aiuto concepito in modo adeguato

(65)

La Commissione ammette che il passaggio al digitale può avvenire con ritardo se il processo è lasciato interamente alle forze di mercato. È generalmente riconosciuto che il passaggio alla televisione digitale può essere ostacolato da determinate situazioni di fallimento del mercato e che, in linea di principio, i contributi concessi ai consumatori sono un modo accettabile per favorire il passaggio nella misura in cui vengono concessi rispettando il principio della neutralità tecnologica. Vi è inoltre il rischio che non tutte le fasce della popolazione possano beneficiare dei vantaggi offerti dalla televisione digitale (problemi di coesione sociale). Sembrano possibili diversi tipi di fallimento del mercato o di problemi sociali (21) per quanto riguarda, in particolare, i mercati relativi alle emittenti televisive. Le eventuali argomentazioni — alcune delle quali avanzate dall'Italia — sono le seguenti:

a)

Lo sviluppo della radiodiffusione digitale terrestre può essere ostacolato da un problema di coordinamento tra gli operatori del mercato.

b)

La misura rappresenta una compensazione per i consumatori che devono adeguare le proprie apparecchiature analogiche.

c)

La presenza di operatori con un forte potere di mercato può impedire che il mercato benefici appieno dei vantaggi derivanti dalla concorrenza tra gli operatori.

d)

Il passaggio al digitale può determinare esternalità positive grazie ad un migliore utilizzo dello spettro di frequenza.

e)

La misura promuove l'innovazione e lo sviluppo di nuovi servizi, il che costituisce un tipo particolare di esternalità.

(66)

Per quanto riguarda queste argomentazioni, si dovrebbe in primo luogo tutto valutare se si tratta effettivamente di situazioni di fallimento del mercato che impediscono che il mercato raggiunga l'efficienza economica, in secondo luogo se l'aiuto di Stato è la soluzione adatta per correggere tale situazione e, in terzo luogo, se l'aiuto concesso è il minimo indispensabile per raggiungere l'obiettivo perseguito.

a)   Il problema del coordinamento

(67)

Per quanto riguarda il problema di coordinamento tra gli operatori del mercato, la Commissione riconosce che questo può in linea di principio rappresentare un “fallimento di mercato”. Questo problema si verifica perché le emittenti devono accordarsi sulle date comuni per interrompere le trasmissioni analogiche e passare alle trasmissioni digitali per superare la mancanza di spettro di frequenza e ridurre al minimo i costi di trasmissione in parallelo, in particolare tenuto conto del fatto che lo spettro di frequenza è insufficiente per trasmettere i segnali televisivi analogici e digitali in parallelo (la cosiddetta fase simulcast). I consumatori potrebbero non essere disposti a passare alla piattaforma digitale prima che questa supporti un gran numero di emittenti. Di conseguenza, le emittenti potrebbero voler attendere altri operatori prima di passare alla piattaforma digitale. In mancanza di coordinamento, questo atteggiamento potrebbe ritardare il cambiamento. Vi è dunque un interesse per limitare nel tempo la fase di simulcast e per realizzare lo switchover simultaneo delle emittenti.

(68)

Tuttavia, il contributo concesso ai consumatori non sembra lo strumento adatto per affrontare un simile problema di coordinamento. In effetti, l'esistenza di una data vincolante per il cambiamento — il 31 dicembre 2006 — sembra già sufficiente per incoraggiare le emittenti a prevedere un passaggio coordinato alla nuova piattaforma e ad aiutare i consumatori ad adattarsi alla nuova tecnologia di trasmissione.

(69)

Un tipo particolare di problemi di coordinamento che ostacola gli investimenti nel digitale terrestre è il rischio, corso dagli operatori di rete e dalle emittenti, di non raggiungere una massa critica di consumatori che utilizzino il digitale terrestre e dunque di perdere il proprio investimento. Tuttavia, nella fase attuale la Commissione non ritiene che questo possa essere considerato un rischio che devono ragionevolmente affrontare gli operatori del mercato nel caso di specie. In effetti in Italia il mercato della televisione terrestre è molto grande (come già specificato, gli operatori di rete hanno per utenti solo una piccola minoranza di famiglie e gli operatori satellitari non raggiungono più del 20 % delle famiglie).

b)   Compensazione per i consumatori

(70)

La misura, compensando i consumatori che devono aggiornare le loro apparecchiature analogiche, è un passo necessario per un passaggio al digitale privo di problemi. Questo fatto sembra essere confermato dall'esempio dell'operatore satellitare che ha fornito a proprie spese la nuova apparecchiatura digitale ai propri clienti al momento del passaggio al digitale nella piattaforma satellitare.

(71)

Tuttavia, come sottolineato nel punto precedente, questo elemento potrebbe giustificare l'aiuto concesso ai consumatori, ma non la discriminazione tra le piattaforme terrestri e quelle satellitari: lo scopo è quello di incoraggiare i consumatori ad abbandonare la piattaforma analogica, ma non dovrebbe indirizzarli di preferenza verso una delle due piattaforme digitali, come sembra avvenire con la misura in questione.

(72)

Le autorità italiane hanno affermato che la misura prevede che i decoder consentano la ricezione della televisione in chiaro “senza alcun costo per l'utente”, il che escluderebbe già la piattaforma satellitare dai vantaggi derivanti dalla misura poiché l'unico operatore satellitare, Sky Italia, richiede un pagamento per l'accesso ai propri programmi.

(73)

La piena interpretazione dell'espressione “senza alcun costo per l'utente” e la motivazione di tale condizione rimangono tuttavia non chiare per la Commissione. In effetti, se essa va interpretata come “costo aggiuntivo per la ricezione di canali in chiaro rispetto ai costi già sostenuti dal consumatore per ricevere altri servizi forniti dall'emittente radiotelevisiva”, allora anche gli abbonati alla televisione satellitare non sostengono costi aggiuntivi per la visione della televisione in chiaro. D'altro canto, se la disposizione va intesa nel senso che il consumatore non deve sostenere alcun costo per la ricezione di canali in chiaro, non è chiaro perché il contributo è concesso per decoder di altre piattaforme che richiedono il pagamento di un abbonamento per determinati servizi internet e di telecomunicazione. In generale, i consumatori possono decidere di avvalersi della televisione in chiaro assieme alla pay-TV o ad altri servizi; va chiarito se vi sono motivi per scoraggiare tale scelta.

c)   Rafforzamento della concorrenza tra le diverse piattaforme di diffusione

(74)

È possibile sostenere che Sky Italia, uno degli autori della denuncia, occupa una posizione monopolistica sul mercato della radiodiffusione via satellite e dunque il fatto che la misura in questione sia limitata alla tecnologia terrestre aumenta la concorrenza, con un conseguente vantaggio per i consumatori. Tuttavia, un aiuto non è solitamente considerato lo strumento adatto per affrontare il problema della scarsa concorrenza. Va ricordato che nel contesto dell'acquisizione del controllo di Telepiù e Stream da parte di News Corporation sono stati richiesti degli impegni che avrebbero già dovuto dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza.

d)   Esistenza di esternalità

(75)

Il passaggio al digitale determina delle esternalità grazie al migliore utilizzo dello spettro di frequenza di cui le emettenti non tengono necessariamente conto nelle proprie decisioni d'investimento: il vantaggio sociale dell'aumento dei canali e dei servizi può superare il vantaggio privato determinato per le emittenti dal passaggio al digitale poiché esse rischiano, ad esempio, di dover affrontare una maggiore concorrenza per la conquista degli spettatori e della pubblicità. Questa è, in linea di principio, una possibilità esistente in Italia, dove le emittenti che utilizzano il T-DVB, verticalmente integrate con operatori di rete, saranno costrette a cedere il 40 % delle loro capacità di trasmissione ad altre emittenti. In questa situazione, le emittenti possono essere riluttanti a partecipare al cambiamento. Questo potrebbe pertanto giustificare un intervento di regolamentazione del settore e, eventualmente, gli incentivi ai consumatori. Tuttavia, ciò non giustifica necessariamente una compensazione indiretta alle emittenti.

(76)

Va osservato innanzi tutto che le concessioni digitali continuano ad essere detenute principalmente dalle emittenti analogiche già presenti sul mercato (alle quali è di fatto garantito il 60 % delle capacità di trasmissione); in secondo luogo, gli operatori esistenti ricevono già una compensazione per il cambiamento, in quanto la tecnologia digitale sembra permettere una maggior capacità di trasmissione a costi inferiori. In effetti alcune emittenti televisive digitali utilizzano già le maggiori capacità tecniche per entrare nel mercato della televisione a pagamento.

(77)

Di conseguenza, anche se potrebbe essere opportuno per stimolare la domanda di televisione digitale ed accelerare il passaggio alla televisione digitale, è opinabile che l'aiuto debba essere selettivamente destinato alla televisione terrestre.

e)   Promozione dell'innovazione

(78)

Le autorità italiane affermano che la tecnologia digitale serve a promuovere l'innovazione offrendo interattività (la possibilità per l'utente di “dialogare” con il sistema) e interoperabilità (la possibilità per l'utente di avere accesso a tutte le emittenti tramite un decoder). È vero che senza il contributo i consumatori sarebbero stati probabilmente orientati verso decoder più economici non adatti per i servizi interattivi (zapper), un'evoluzione che la misura ha impedito portando il prezzo dei decoder interattivi sostanzialmente in linea con quello dei modelli più semplici.

(79)

Tuttavia nell'attuale contesto le autorità italiane dovrebbero fornire anche ragioni valide per escludere il satellite dal beneficio derivante dalla misura. Secondo le autorità italiane, il satellite è escluso perché al momento soltanto le piattaforme digitali terrestri e via cavo offrono programmi digitali interattivi non criptati. Di conseguenza, il contributo è concesso soltanto per i decoder per T-DVB e C-DVB.

(80)

Tali argomentazioni devono essere ulteriormente verificate e valutate. Uno degli autori delle denunce (Sky Italia) sostiene che: i) i programmi o i servizi digitali interattivi sono o possono essere facilmente forniti anche via satellite e ii) gli stessi vantaggi per il consumatore che derivano dalla “interoperabilità” potrebbero essere offerti dal satellite. In effetti, anche se l'articolo 4, primo comma della legge in esame prevede esplicitamente che il decoder sia “interattivo” per poter beneficiare del contributo, il medesimo articolo non richiede esplicitamente che il decoder sia “interoperativo”. L'esclusione a priori della piattaforma satellitare, in base al fatto che al momento in cui la misura è stata adottata per la prima volta il satellite utilizzava solo decoder “non interoperativi”, non sembra tener conto del fatto che gli operatori satellitari potrebbero essere in grado di offrire la “interoperabilità” e disposti a farlo per poter beneficiare della misura. In questa fase la Commissione ritiene dunque che il vantaggio accordato, anche se adeguato per promuovere l'innovazione, non sia proporzionato allo scopo perseguito.

Evitare le inutili distorsioni della concorrenza

(81)

Anche se l'intervento pubblico potrebbe essere giustificato in considerazione dell'esistenza di determinate situazioni di fallimento di mercato e di eventuali problemi di coesione, il modo in cui la misura è concepita sembra introdurre inutili distorsioni della concorrenza.

(82)

Il fatto che gli operatori satellitari siano esplicitamente esclusi ha come effetto di falsare notevolmente la concorrenza nel mercato della televisione a pagamento in una situazione in cui gli operatori televisivi terrestri già esistenti agiscono in un mercato molto concentrato e sono concorrenti, con una forza equivalente, dell'operatore satellitare. Sembra in effetti che il mercato della televisione a pagamento, collegato in particolare ai grandi eventi sportivi, non possa essere segmentato in base alle piattaforme che i consumatori considerano come sostituti in questo contesto. In queste circostanze, un contributo che indirizzi i consumatori verso una delle piattaforme può essere causa di una notevole distorsione della concorrenza. Come ulteriore argomentazione a sostegno del collegamento tra l'introduzione del contributo e l'ingresso degli operatori televisivi terrestri nel settore della pay TV, l'autore della denuncia sottolinea che, a partire dal febbraio 2005, il Ministero italiano delle Comunicazioni e l'impresa Poste Italiane, di proprietà statale, hanno iniziato a pubblicizzare il contributo durante incontri di calcio solitamente trasmessi a pagamento da Sky Italia anziché sulla televisione in chiaro.

—   Conclusione sull'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

(83)

L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) prevede che vi sia un equilibrio tra gli sviluppi positivi derivanti da una determinata misura ed i suoi effetti negativi sulla concorrenza. Nell'attuale contesto, sembra che il passaggio al digitale e l'interoperabilità siano obiettivi di comune interesse. Tuttavia, anche se affronta il problema del passaggio al digitale, la misura non considera la questione dell'interoperabilità, ma si limita ad escludere dal beneficio della misura la piattaforma satellitare.

(84)

Analogamente, la presenza di esternalità derivanti dal passaggio al digitale e i problemi di coesione causati dall'obbligo per i consumatori di passare alla televisione digitale possono in linea di principio giustificare gli aiuti a favore delle emittenti sotto forma di contributo concessi ai consumatori.

(85)

La misura ha tuttavia determinate caratteristiche che non sono né necessarie né proporzionate e determinano un'inutile distorsione a favore delle emittenti televisive terrestri già presenti sul mercato, in un mercato apparentemente caratterizzato da un rigido oligopolio e nel quale tali distorsioni possono avere un considerevole effetto sulla concorrenza.

(86)

Di conseguenza, nell'attuale fase dell'analisi, la Commissione non è convinta del fatto che la misura in esame, qualora si constatasse che si tratta di aiuto, possa essere considerata compatibile a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

III.B.4.   Conclusione sulla valutazione della compatibilità

(87)

Poiché la misura — qualora si trattasse di aiuto — non risulta allo stato attuale ammissibile ad alcuna delle deroghe previste dal trattato, nel contesto della sua valutazione preliminare, quale prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (ora 88) del trattato CE, la Commissione nutre dei dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune.

IV.   CONCLUSIONE

(88)

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente.

(89)

La Commissione richiama l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio stabilisce che, in caso di decisioni negative, lo Stato membro interessato deve adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dai beneficiari, compresi i beneficiari indiretti, a meno che questo non sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. Il medesimo articolo prevede che all'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungano gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero. Gli interessi sono calcolati in conformità alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

(90)

La Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a trasmetterle le loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data di detta pubblicazione.»


(1)  Regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU C 83 del 27.3.1999, pagg. 1-9.

(2)  In appresso per “DVB-T” si intende la trasmissione video digitale su una rete terrestre. Altre forme di trasmissione video digitale sono il DVB-S (via satellite) e il DVB-C (via cavo).

(3)  COM(2002)263 definitivo, “Comunicazione della Commissione – e-Europe 2005: una società dell'informazione per tutti”, COM(2003)541 definitivo, Comunicazione della Commissione sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo “switchover” digitale allo “switch-off”“analogico)”, COM(2005)241 definitivo, “Comunicazione della Commissione sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva” e COM(2005)204 definitivo, “Comunicazione della Commissione — Accelerare la migrazione dalla radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella digitale”.

(4)  RTI gestisce l'infrastruttura, ma è detenuta da Mediaset.

(5)  Cfr. la relazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 24 febbraio 2004, n. 43 di conversione del decreto legge 24 dicembre 2004, n. 352, recante “Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249”.

(6)  Cfr. ad esempio la causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. 1994, pag. I-877, punto 13, e la causa C-75/97 Belgio/Commissione, Racc. 1999, pag. I-3671, punto 23.

(7)  Causa C-382/99, Paesi Bassi/Commissione, Racc. 2002, pag. I-5163.

(8)  Causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857, punti 24-28 — Aiuti concessi a imprese dei nuovi Länder tedeschi — Misure fiscali a favore degli investimenti.

(9)  Decisione C(2005) 586 del 17 marzo 2005, non ancora pubblicata e non ancora disponibile in italiano.

(10)  Causa 143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH/Finanzlandesdirektion für Kärnten, Racc. 2001, pag. I-08365.

(11)  Cfr. punto 88, lettera d) della succitata relazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(12)  Come già menzionato, l'operatore via cavo deve indicare all'utente i fornitori di contenuti con i quali ha convenuto la ritrasmissione via cavo del segnale trasmesso utilizzando la tecnologia digitale terrestre. In base alla succitata denuncia sembra tuttavia che (a causa della presunta politica di prezzi eccessivi perseguita da Mediaset e RAI) gli operatori via cavo potrebbero incontrare seri problemi per inserire nella propria offerta i programmi di Mediaset e RAI e non è pertanto chiaro in che misura possano realmente beneficiare della misura in questione. A parità di condizioni, i consumatori acquisterebbero i decoder T-DVB anziché i decoder C-DVB se l'offerta dell'operatore via cavo non comprendesse i canali di RAI e Mediaset.

(13)  Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato: Conclusioni dell'indagine conoscitiva sul settore televisivo: la raccolta pubblicitaria, Roma, 16.11.2004.

(14)  Sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans Gmbh, Racc. 2003, pag. I-7747, punti 88-94

(15)  Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato Ce e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, sezione III.3, GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5.

(16)  Cfr. la succitata relazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, punti da 50 a 56.

(17)  COM(2002)263 definitivo, “Comunicazione della Commissione — eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti”, COM(2003)541 definitivo, “Comunicazione della Commissione sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo switchover digitale allo switch-off analogico) e COM(2005)204 definitivo, Comunicazione della Commissione — Accelerare la migrazione dalla radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella digitale”.

(18)  COM(2005)229 definitivo del 1o giugno 2005.

(19)  Cfr. considerando 18 della direttiva quadro 2002/21/CE.

(20)  Cfr. nota 3.

(21)  Cfr. anche la decisione finale della Commissione C(2005) 3903 nel caso C 25/2004 — Installazione della DVB-T (televisione terrestre digitale) a Berlino-Brandeburgo.


19.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/21


Notifica preventiva di una concentrazione

[Caso n. COMP/M.4154 — Degussa/DOW (superabsorbent polymers)]

(2006/C 118/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 11.5.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 4(5) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Degussa AG («Degussa», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo delle attività Superabsorbent Polymers («Dow SAP business», USA) dell'impresa The Dow Chemical Company mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Degussa: sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti chimici specialistici, inclusi polimeri superassorbenti,

per Dow SAP business: produzione e distribuzione di polimeri superassorbenti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4154 — Degussa/DOW (superabsorbent polymers), al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


19.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/22


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4194 — Crédit agricole/TV-ESS)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 118/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 10.5.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Crédit agricole SA («Casa», Francia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme delle imprese Companhia de Seguros Tranquilidade–Vida SA («TV», Portogallo) e Espirito Santo Companhia de Seguros SA («ESS», Portogallo), entrambe controllate dal Espirito Santo Financial Group (Portogallo), mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per CASA: servizi di assicurazione vita e non-vita, servizi di banca al dettaglio, private banking, servizi finanziari specializzati,

per TV: servizi di assicurazione vita,

per ESS: servizi di assicurazione non-vita.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sull'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4194 — Crédit agricole/TV-ESS, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


19.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/23


Pubblicazione degli elementi essenziali delle decisioni di assegnazione di un contributo finanziario ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce il Fondo di coesione, modificato dai regolamenti (CE) n. 1264/1999 e (CE) n. 1265/1999

(2006/C 118/07)

REPUBBLICA CECA — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione

2004CZ16CPE017

Rete fognaria di Olomouc, fase II.

34 842 000

25 086 240

31.10.2005

31.12.2008

3.5.2005

2005CZ16CPE001

Stredni Pomoravi — Infrastruttura per il trattamento delle acque reflue

23 963 300

17 732 842

1.10.2006

31.12.2008

15.12.2005

2005CZ16CPE002

Slapanicko — Cista Ricka e Rakovec: infrastruttura per il trattamento delle acque reflue

20 078 728

15 862 195

1.10.2006

31.12.2009

16.12.2005

2005CZ16CPE004

Kravare — impianto per il trattamento delle acque reflue e rete fognaria

14 972 183

11 977 746

1.9.2006

31.12.2008

16.12.2005

2005CZ16CPE006

Labe-Loucna: impianto per il trattamento delle acque reflue e completamento della rete fognaria

20 179 990

12 511 594

1.10.2006

31.12.2009

16.12.2005

2005CZ16CPE008

Qualità dell'acqua potabile del sistema di approvvigionamento idrico della Moravia sud-occidentale — regione Trebicsko

13 998 476

9 658 948

1.1.2007

31.12.2009

16.12.2005

2005CZ16CPE010

Mladoboleslavsko — impianto per il trattamento delle acque reflue e rete fognaria

19 225 943

12 304 604

1.7.2006

31.12.2008

16.12.2005

2005CZ16CPE014

Vyskov — infrastruttura per il trattamento delle acque reflue

19 424 683

12 820 291

1.8.2006

31.12.2009

19.12.2005

2005CZ16CPE016

Miglioramento della qualità dell'acqua alla confluenza dei fiumi Morava e Becva

12 373 281

7 547 701

1.2.2007

31.12.2009

15.12.2005

2005CZ16CPE020

Risanamento del fiume Upa

16 359 831

10 633 890

1.4.2007

31.12.2009

15.12.2005

2005CZ16CPE021

Cidlina — infrastruttura per il trattamento delle acque reflue

16 620 923

11 136 018

1.8.2006

31.12.2009

23.12.2005

Settore di intervento: Trasporti

Decisione

2005CZ16CPT001

Ottimizzazione della tratta ferroviaria Pizen-Stribro

130 207 592

79 426 631

1.12.2005

31.11.2008

27.12.2005


CIPRO — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione

2004CY16CPE001

Nuova discarica e stazioni di trasferimento per la gestione dei rifiuti solidi comunali delle regioni di Larnaka e Ammochostos

43 518 811

28 722 415

1.5.2006

31.12.2008

14.11.2005


ESTONIA — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione

2004EE16CPE007

Gestione delle acque del bacino idrografico di Emajõgi e Võhandu

53 695 000

45 640 750

31.3.2005

31.12.2008

23.12.2005

Settore di intervento: Assistenza tecnica

Decisione

2004EE16CPA001

Sostegno all'autorità di gestione del Fondo di coesione

65 000

54 600

5.10.2004

31.12.2008

5.12.2005

Settore di intervento: Trasporti

Decisione

2005EE16CPT001

Riabilitazione della zona «airside» dell'aeroporto di Tallinn

24 145 000

20 523 250

27.5.2005

1.12.2007

13.12.2005

2005EE16CPT002

Ammodernamento del terminal passeggeri dell'aeroporto di Tallinn

32 700 000

24 198 000

10.8.2005

31.7.2008

13.12.2005

2005EE16CPT003

Ricostruzione del collegamento stradale Tallinn — Tartu — Võru — Luhamaa: tratto Vaida — Aruvalla e svincolo di Puurmanni

27 734 000

22 741 880

18.8.2005

31.10.2007

23.12.2005


GRECIA — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione

2005GR16CPE001

Costruzione di una rete secondaria di evacuazione delle acque reflue a Salamina

16 385 000

12 288 750

21.10.2005

31.3.2009

16.12.2005

2005GR16CPE004

Condotte e impianti per il trattamento delle acque reflue di Vathy a Samos

10 117 600

7 588 200

27.10.2005

31.12.2009

19.12.2005

2005GR16CPE006

Risanamento del lago Koronia S. Salonicco

26 910 000

20 182 500

27.10.2005

31.12.2008

19.12.2005

Settore di intervento: Assistenza tecnica

Decisione

2005GR16CPA001

Assistenza tecnica nel quadro del Fondo di coesione (2000-2006)

10 115 000

7 586 250

4.1.2005

31.12.2009

13.12.2005


SPAGNA — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione

2002ES16CPE016

 Approvvigionamento idrico di Saragozza e dintorni, 2a fase: tratti di Jalon e Huerva — 1

18 234 709

15 499 503

1.10.2005

31.12.2008

26.7.2005

2003ES16CPE020

Impianto di recupero e compostaggio di Jaen Sierra Sur e discariche controllate di appoggio

18 820 043

15 056 034

2.1.2002

31.12.2007

13.12.2005

2004ES16CPE006

Estrazione del carburante del Prestige per mezzo di navette

66 828 000

56 803 800

1.5.2004

31.12.2005

31.3.2005

2004ES16CPE021

Impianto di trattamento delle acque potabili del sistema Aramo-Guiros della rete di approvvigionamento idrico di Oviedo

21 231 706

13 163 658

1.9.2004

31.12.2008

17.3.2005

2004ES16CPE026

Gestione dei rifiuti nella Comunità di Madrid

12 896 602

10 317 281

1.1.2004

31.12.2008

13.12.2005

2004ES16CPE033

Ampliamento degli impianti di valorizzazione dei residui solidi urbani nel Parco di Valdemingomez

43 721 438

34 977 150

1.1.2004

31.12.2008

13.12.2005

2004ES16CPE034

Rinnovamento e ammodernamento di reti: sistema di approvvigionamento di acqua potabile — Elda

2 167 621

1 734 097

1.10.2004

31.12.2007

11.4.2005

2005ES16CPE001

Progetto «Centro di trattamento di residui del Vallés Orient. Grannolers»

15 148 976

12 119 181

15.10.2005

31.12.2008

14.6.2005

2005ES16CPE002

Tratti I, II, IV del secondo anello di distribuzione di acqua potabile di Madrid

74 513 624

74 513 624

1.5.2005

31.12.2009

5.8.2005

2005ES16CPE003

Complesso per il trattamento dei residui urbani di Saragozza

38 076 237

30 460 990

1.1.2005

31.12.2008

20.5.2005

2005ES16CPE005

Miglioramento delle infrastrutture e depurazione delle acque nella Barriada de Benzú

1 903 721

1 522 977

1.1.2005

31.12.2007

26.7.2005

2005ES16CPE006

Assistenza tecnica: depurazione del bacino del Fix

3 771 174

3 205 498

1.3.2005

31.12.2007

7.9.2005

2005ES16CPE007

Collettori laterali in prossimità della canalizzazione del fiume Seco de Castellón e loro copertura

8 692 322

6 953 857

1.6.2005

31.12.2009

22.7.2005

2005ES16CPE009

Interconnessione delle reti di approvvigionamento Maresme Norte e ATLL

39 984 000

33 986 400

1.6.2005

31.12.2009

24.11.2005

2005ES16CPE011

Estensione dell'approvvigionamento della zona Costa Brava Centro

48 539 137

41 258 266

1.6.2005

31.12.2009

29.9.2005

2005ES16CPE013

Adeguamento della discarica di Ca Na Putxa e impianto di trasferimento dei residui urbani

8 909 989

7 127 991

25.11.2005

31.12.2007

25.11.2005

2005ES16CPE014

Estensione del trattamento nelle reti fognarie, Cuenca Llobregat

27 000 000

22 950 000

1.6.2005

31.12.2009

26.10.2005

2005ES16CPE015

Programma di risanamento di acque reflue urbane nelle C.I.C.

10 272 024

8 731 220

1.6.2005

31.12.2009

5.12.2005

2005ES16CPE019

Estensione e miglioramento del sistema di trattamento nell'impianto di potabilizzazione di Abrera

56 454 207

47 986 076

31.6.2005

31.12.2009

5.12.2005

2005ES16CPE021

Approvvigionamento idrico Campo de Montiel a partire dal bacino della Cabezuela

28 469 224

22 775 379

1.1.2005

31.12.2009

5.12.2005

2005ES16CPE024

Rete fognaria e depurazione ad Argamasilla de Alba e Tomelloso

20 362 759

14 253 931

24.5.2005

31.12.2009

5.12.2005

2005ES16CPE030

Rete fognaria e depurazione, città di Ceuta. EDAR di Sta Catalina

22 290 000

18 946 500

1.7.2005

31.12.2009

5.12.2005

2005ES16CPE031

Impianto di desalinizzazione di Ciutadella (Minorca)

13 714 733

7 268 809

1.7.2005

31.12.2009

7.12.2005

2005ES16CPE032

Impianto di desalinizzazione di Santa Eulalia (Ibiza)

14 387 793

7 913 286

1.7.2005

31.12.2009

6.12.2005

2005ES16CPE033

Impianto di desalinizzazione di Andratx (Maiorca)

16 448 270

8 882 066

1.7.2005

31.12.2008

5.12.2005

2005ES16CPE034

Impianto di desalinizzazione della Bahía de Alcudia (Maiorca)

21 835 519

12 882 956

1.7.2005

31.12.2009

5.12.2005

2005ES16CPE035

Trattamento delle acque negli impianti di depurazione di Tarragona, Reus e Vilaseca-Salou

36 016 272

30 613 831

31.6.2005

31.12.2009

5.12.2005

2005ES16CPE039

Impianto di desalinizzazione dell'area metropolitana di Barcellona

199 860 620

149 895 465

1.6.2005

31.12.2009

13.12.2005

2005ES16CPE040

Collegamento tra gli impianti di trattamento delle acque potabili di Abrera e Cardedeu: tratto Fonsanta-Trinitat

131 112 686

74 734 231

31.6.2005

31.12.2009

12.12.2005

2005ES16CPE042

Prolungamento del collettore Abrera-Fonsanta fino a Prat de Llobregat

27 178 967

23 102 122

31.6.2005

31.12.2009

2.12.2005

2005ES16CPE044

Approvvigionamento idrico per gli abitanti di La Sagra est. Vari comuni.

80 000 000

64 000 000

1.6.2005

31.12.2008

27.12.2005

Settore di intervento: Trasporti

Decisione

2005ES16CPT001

Porto esterno a Punta de Langosteira

362 732 000

257 539 720

1.3.2005

31.12.2010

12.12.2005

2005ES16CPT002

Accesso a Barcellona. Tratti: Sant Joan Despi — Santas. Piattaforma.

389 779 732

281 615 856

15.2.2005

30.11.2008

12.12.2005


LETTONIA — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione

2005LV16CPE002

Sistema di gestione dei rifiuti pericolosi, fase I

8 115 000

6 492 000

1.7.2006

30.4.2008

15.12.2005

2005LV16CPE003

Sviluppo di servizi idrici a Riga, fase III

69 221 706

58 838 450

1.5.2006

31.12.2009

21.12.2005

2005LV16CPE004

Gestione dei rifiuti solidi, regione Piejura

18 766 626

15 951 632

1.9.2007

1.8.2009

21.12.2005

Settore di intervento: Assistenza tecnica

Decisione

2005LV16CPA001

Assistenza tecnica per la gestione del Fondo di coesione in Lettonia

3 534 100

2 968 644

15.3.2005

31.12.2009

21.12.2005

Settore di intervento: Trasporti

Decisione

2005LV16CPT001

Ricostruzione delle vie di accesso ai terminal portuali di Ventspils

22 883 000

15 901 397

1.3.2006

31.12.2009

15.12.2005

2005LV16CPT002

Aeroporto di Riga: estensione delle piste e rifacimento dell'impianto di illuminazione

19 485 148

16 562 376

1.4.2006

31.12.2007

16.12.2005

2005LV16CPT003

Ricostruzione delle vie di accesso al porto di Liepaja

11 421 015

8 499 519

1.6.2006

1.7.2008

15.12.2005

2005LV16CPA002

Struttura per l'assistenza tecnica al ministero dei Trasporti

440 000

374 000

1.2.2006

31.12.2008

23.12.2005


LITUANIA — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione

2004LT16CPE001

Sviluppo del sistema per la gestione dei rifiuti nella regione di Kaunas

18 432 000

13 824 000

1.1.2006

31.12.2008

24.5.2005

2004LT16CPE004

Basso bacino fluviale del Nemunas — 1o pacchetto di misure

37 880 000

30 304 000

1.6.2005

31.12.2007

15.3.2005

2004LT16CPE005

Sviluppo della rete di approvvigionamento idrico e raccolta delle acque reflue a Klaipeda

21 738 000

13 694 940

1.6.2005

31.12.2007

15.3.2005

2005LT16CPE001

Programma di investimenti per il bacino fluviale del Neris, 1a fase (comuni di Zarasai, Visaginas, Utena, Ignalina, Moletai, Ukmerge, Sirvintos e Svencionys)

37 576 000

30 060 800

1.4.2006

31.12.2009

8.12.2005

2005LT16CPE003

Progetto di sviluppo del sistema per la gestione dei rifiuti nella regione di Panevezys

19 487 000

16 563 950

1.3.2007

31.12.2009

8.12.2005

2005LT16CPE002

Programma di investimenti per l'alto bacino fluviale del Nemunas, 1o pacchetto di misure, 1a fase

34 490 900

27 592 720

1.3.2006

31.12.2009

2.12.2005

Settore di intervento: Assistenza tecnica

Decisione

2005LT16CPA001

Assistenza tecnica per la gestione del Fondo di coesione in Lituania

1 451 400

1 451 400

1.5.2005

31.12.2006

8.12.2005

Settore di intervento: Trasporti

Decisione

2004LT16CPT008

Costruzione dell'anello mancante del corridoio di trasporto IXB — Circonvallazione meridionale di Vilnius

48 702 600

41 397 210

1.3.2005

31.12.2007

17.6.2005

2005LT16CPT001

Ammodernamento con GSM-R del sistema per le comunicazioni ferroviarie lituano

60 517 000

51 439 450

1.7.2006

30.6.2009

15.12.2005


UNGHERIA — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione

2004HU16CPE004

Sistema comunale per la gestione dei rifiuti solidi nella contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg — Fase I

35 844 654

27 958 830

1.6.2006

31.12.2007

19.12.2005

2004HU16CPE005

Miglioramento della qualità dell'acqua potabile nella regione della Grande pianura settentrionale in Ungheria

25 583 762

19 187 822

1.3.2006

31.12.2007

4.8.2005

Settore di intervento: Assistenza tecnica

Decisione

2005HU16CPA001

Preparazione di progetti nel settore ferroviario finanziati dal Fondo di coesione nel periodo 2007-2013

5 294 118

4 500 000

20.12.2005

31.12.2007

20.12.2005

Settore di intervento: Trasporti

Decisione

2004HU16CPT003

Sviluppo dei radar del servizio di navigazione aerea HungaroControl

38 790 000

19 395 000

6.4.2005

31.12.2007

6.4.2005


MALTA — 2005

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Settore di intervento: Ambiente

Settore di intervento: Assistenza tecnica

Decisione

2005MT16CPA001

Preparazione di progetti nel settore ambientale finanziati dal fondo di coesione nel periodo 2007-2013

964 634

819 939

1.1.2006

1.12.2007

19.12.2005

Settore di intervento: Trasporti

Decisione

2004MT16CPT001

Riassetto e ammodernamento di sezioni della TEN-T

11 086 000

9 423 100

1.8.2005

1.10.2007

7.4.2005


POLONIA — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR )

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione

2004PL16CPE002

Complesso di infrastrutture per la città di Bochnia e la sottoregione di Bochenski

12 192 000

9 777 984

31.12.2005

31.12.2009

8.12.2005

2004PL16CPE006

Miglioramento della rete di riscaldamento del distretto di Cracovia

75 513 100

54 369 432

30.12.2005

31.12.2008

9.12.2005

2004PL16CPE009

Ammodernamento ed estensione-Impianto di trattamento per le acque reflue di Sitkowka-città di Kielce

27 838 000

15 589 280

1.10.2006

31.12.2009

8.12.2005

2004PL16CPE012

Smaltimento delle acque reflue della città di Nysa e di alcuni paesi del comune di Nysa

18 105 000

15 389 250

15.10.2006

31.12.2009

13.12.2005

2004PL16CPE023

Sistema municipale di gestione dei rifiuti a Torun

15 264 000

10 837 440

1.10.2006

31.12.2009

19.12.2005

2004PL16CPE028

Rete fognaria di Zgierz, incluso l'ammodernamento dell'impianto per il trattamento delle acque reflue

17 615 000

11 978 200

1.1.2006

31.12.2010

19.12.2005

2004PL16CPE034

Pabianice: riempimento del serbatoio di drenaggio del collettore GOS-LAM e rete fognaria

18 341 000

11 683 217

1.1.2006

31.12.2009

19.12.2005

2004PL16CPE035

Realizzazione del sistema di gestione dei rifiuti e dei fanghi di depurazione a Leszno

24 540 000

18 601 320

21.12.2005

31.12.2009

13.12.2005

2005PL16CPE001

Progetto per la gestione idrica e delle acque reflue a Danzica

121 410 000

91 057 500

1.1.2006

31.12.2009

15.12.2005

2005PL16CPE002

Gestione idrica e delle acque reflue a Zyrardów e Jaktorów

23 306 000

18 318 516

26.4.2006

31.12.2009

13.12.2005

2005PL16CPE003

Gestione idrica e delle acque reflue a Varsavia, fase III

396 903 000

248 064 375

1.6.2006

31.12.2010

9.12.2005

2005PL16CPE004

Gestione idrica e delle acque reflue a Zawiercie

23 436 000

18 865 980

1.1.2006

31.12.2010

21.12.2005

2005PL16CPE005

Gestione idrica e delle acque reflue a Wołomin-Kobyłka

34 074 000

27 599 940

1.4.2006

31.12.2009

13.12.2005

2005PL16CPE006

Gestione idrica e delle acque reflue a Piekary Śląskich

27 299 000

16 297 503

1.1.2006

31.12.2010

15.12.2005

2005PL16CPE007

Gestione idrica e delle acque reflue per il fiume Wisloka

47 770 000

40 126 800

1.10.2006

31.12.2009

14.12.2005

2005PL16CPE008

Gestione idrica e delle acque reflue a Świebodzin

18 144 000

13 608 000

1.1.2006

31.12.2009

19.12.2005

2005PL16CPE009

Gestione idrica e delle acque reflue a Cracovia

36 405 900

21 479 481

1.6.2007

31.12.2009

19.12.2005

2005PL16CPE011

Gestione idrica e delle acque reflue a Ostroleka

26 612 000

19 027 580

1.6.2006

31.12.2010

16.12.2005

2005PL16CPE013

Gestione idrica e delle acque reflue a Karkonosze

58 117 000

49 399 450

1.1.2006

31.12.2009

12.12.2005

2005PL16CPE014

Gestione idrica e delle acque reflue per il fiume Czarna Staszowska

20 663 000

16 427 085

1.1.2006

31.12.2010

19.12.2005

2005PL16CPE015

Gestione idrica e delle acque reflue per il fiume Parseta

177 015 000

150 462 750

1.10.2006

31.12.2010

12.12.2005

Settore di intervento: Assistenza tecnica

Decisione

2005PL16CPA001

Assistenza tecnica per misure di informazione e pubblicità

878 000

746 300

1.1.2006

31.12.2008

19.12.2005

Settore di intervento: Trasporti

Decisione

2005PL16CPT001

Linea ferroviaria E 65 Varsavia — Gdynia, fase 2

475 522 000

399 438 480

31.12.2005

31.12.2009

16.12.2005


PORTOGALLO — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione

2004PT16CPE011

RUB — Compostaggio Cova da Beira/Valnor

8 785 000

6 500 900

1.10.2004

1.3.2007

22.4.2005

2004PT16CPE013

RUB — Compostaggio Suldouro

9 048 000

5 971 680

15.3.2004

31.12.2007

4.8.2005

2004PT16CPE014

RUB — Compostaggio Braval

8 348 000

5 760 120

1.6.2004

30.9.2007

22.4.2005

2004PT16CPE016

RUB — Compostaggio Nordeste

6 383 500

2 936 410

15.3.2004

31.12.2007

4.8.2005

2004PT16CPE018

RUB — Compostaggio Valorlis

9 826 775

7 075 278

1.10.2004

1.7.2007

22.4.2005

2004PT16CPE019

RUB dei sistemi intercomunali Resitejo, Resiurb e Amartejo

18 900 000

5 859 000

1.7.2004

31.12.2006

22.4.2005

2004PT16CPE020

RUB Vale do Sousa, Nord

8 512 250

5 958 574

1.11.2004

31.12.2007

22.4.2005

2004PT16CPE021

Bonifica Rio Douro/Feira

16 882 171

11 142 233

1.11.2004

31.12.2007

13.12.2005

2005PT16CPE001

Sist. Intercomunale Alto Zêzere e Côa — 3a fase — Mondego Superior Sul

42 458 946

28 022 904

1.6.2004

31.12.2007

8.12.2005

2005PT16CPE002

Sist. Intercomunale per il trattamento delle acque reflue della penisola di Setúbal

72 953 200

47 419 580

1.2.2004

31.12.2007

9.12.2005

2005PT16CPE004

Sist. Intercom.approvv. idrico e rete fognaria Trás-os-Montes e Alto Douro — 4

52 338 000

44 487 300

27.5.2005

31.12.2007

22.12.2005

2005PT16CPE005

Sistema intercomunale di approvv. Idrico e rete fognaria Vale do Ave — Fase 2

63 825 212

33 827 362

4.8.2005

31.12.2007

7.12.2005

2005PT16CPE006

Sistema intercomunale di approvvigionamento idrico e rete fognaria Baixo Mondego — Bairrada

62 264 151

33 000 000

4.8.2005

31.12.2008

6.12.2005

2004PT16CPE004

Approvvigionamento idrico e rete fognaria Vale do Ave-1a fase

78 955 989

42 873 102

1.4.2004

31.12.2007

22.11.2005

Settore di intervento: Assistenza tecnica

Decisione

2004PT16CPA001

Assistenza Tecnica — 2a fase

2 864 976

2 435 230

1.9.2003

31.12.2008

18.4.2005

Settore di intervento: Trasporti

Decisione

2005PT16CPT001

Costruzione del terminal Marittimo Di Ponta Delgada

32 189 043

24 141 782

1.2.2006

31.1.2008

19.12.2005

2005PT16CPT002

IC3 — Collegamento di Tomar all'IP6

17 793 485

14 946 527

3.9.2004

31.12.2007

9.12.2005


SLOVENIA — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione

2005SI16CPE001

Centro regionale per la gestione dei rifiuti, celje — fase ii. — trattamento meccanico, biologico e termico dei rifiuti comunali

29 045 329

20 331 730

1.8.2005

31.8.2008

19.12.2005

2005SI16CPE002

Raccolta e trattamento delle acque reflue e approvvigionamento idrico per il comune di Trzic

18 828 147

11 306 521

1.8.2005

31.12.2010

13.12.2005

2005SI16CPE003

Protezione integrale delle acque sotterranee di Ptujsko Polje — Fase I

30 393 664

19 755 880

1.8.2005

31.12.2010

19.12.2005

2005SI16CPE004

Impianti di trattamento delle acque reflue e infrastrutture fognarie per il bacino centrale del fiume Sava — Progetti Trbovlje e Hrastnik

12 553 147

7 531 888

1.8.2005

31.12.2009

19.12.2005

Settore di intervento: Trasporti

Decisione

2005SI16CPT002

Telecontrollo degli impianti fissi per la trazione elettrica lungo la rete ferroviaria slovena

28 347 650

23 528 549

15.9.2005

30.9.2009

21.12.2005


REPUBBLICA SLOVACCA — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione

2004SK16CPE006

Approvvigionamento idrico e rete fognaria della regione di Orava

19 489 399

16 565 989

16.7.2004

31.12.2009

8.12.2005

2004SK16CPE007

Bratislava — Protezione contro le inondazioni

31 238 748

26 552 936

19.7.2004

30.6.2010

13.12.2005

MODIFICHE DI DECISIONI 2005

Gli importi modificati corrispondono al nuovo costo totale e/o al nuovo contributo del Fondo di coesione

ESTONIA — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione modificatrice

2001EE16PPE007

Ampliamento e ripristino della rete idrica e fognaria di Tartu

19 579 610

13 705 727

13.12.2001

30.6.2007

13.12.2005

La decisione di modifica comporta un aumento del contributo del Fondo di coesione.

GRECIA — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione modificatrice

1994GR16CPE068

94.9.61/004

Trattamento biologico a Psytalia (2a fase)

171 703 504

134 584 061

6.7.1994

31.12.2004

14.4.2005

2001GR16CPE005

Condotte di evacuazione delle acque reflue di Preveza

8 300 000

6 225 000

17.9.2001

31.12.2005

29.11.2005

2001GR16CPE006

Adduzione — evacuazione delle acque reflue del comune di Igoumenitsa

8 451 944

6 338 958

17.9.2001

30.9.2007

16.12.2005

2001GR16CPE007

Lavori della rete di evacuazione delle acque reflue dell'impianto di trattamento e messa a disposizione delle acque reflue della città di Grevena

12 932 770

9 699 578

17.9.2001

31.12.2007

23.12.2005

2001GR16CPE013

Costruzione e miglioramento della rete di approvvigionamento idrico e di evacuazione delle acque reflue ed estensione dell'impianto per il trattamento delle acque reflue nel comune di Karditsa

17 661 410

13 246 058

17.9.2001

31.12.2007

8.12.2005

2001GR16CPE019

Approvvigionamento idrico e drenaggio delle acque reflue e piovane di Komotini, telecontrollo e comando a distanza

12 940 800

9 705 600

17.9.2001

31.12.2005

5.9.2005

Settore di intervento: Trasporti

Decisione modificatrice

2000GR16CPT007

PATHE: deviazione Agiou Konstantinou, deviazione Kamena Vourla

265 240 791

146 062 798

24.11.2000

30.6.2009

27.12.2005

2001GR16CPT003

Egnatia, tratto: Nymfopetra-Rentina-Asprovalta

140 000 000

77 095 200

24.10.2001

31.12.2008

27.12.2005

Le decisioni di modifica comportano una riduzione del costo totale e dell'importo del contributo del Fondo di coesione.

SPAGNA — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione modificatrice

2000ES16CPE033

Approvvigionamento idrico della diga di Los Melonares, Siviglia

30 691 271

26 087 580

19.10.2000

31.12.2007

13.12.2005

2000ES16CPE080

Progetti di bonifica del bacino idrografico del Jucar (Gruppo 2001)

1 930 034

1 544 027

8.6.2001

31.12.2006

15.12.2005

2000ES16CPE096

Progetti di bonifica del bacino idrografico settentrionale — Galizia (Gruppo 2001)

2 514 717

2 011 744

10.8.2001

31.12.2007

15.7.2005

2000ES16CPE138

Interventi relativi alla gestione dei rifiuti nella Comunità autonoma di Andalusia-2001-Gruppo 1

3 252 759

2 605 407

18.12.2001

31.12.2007

15.3.2005

2000ES16CPE141

Gestione dei rifiuti nella Comunità autonoma di Castiglia e León-Gruppo 2001

299 551

239 640

6.7.2001

31.12.2007

25.11.2005

2000ES16CPE145

Interventi relativi alla gestione dei rifiuti nella Comunità autonoma delle Province basche

2 384 315

1 907 452

17.4.2002

31.12.2007

10.5.2005

2002ES16CPE014

Assistenza tecnica-Redazione del progetto preliminare e dei progetti del secondo anello principale di approvvigionamento della Comunità di Madrid-1a fase

940 102

799 087

20.12.2002

31.12.2009

14.6.2005

2004ES16CPE030

Approvvigionamento idrico nel bacino idrografico del Tago — Gruppo 2004

1 039 053

831 242

14.12.2004

31.12.2007

14.6.2005

2004ES16CPE031

Gestione dei rifiuti nella Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia — Gruppo 2004

1 447 945

1 158 356

5.8.2003

31.12.2007

24.11.2005

Settore di intervento: Trasporti

Decisione modificatrice

2001ES16CPT001

Piano regolatore del porto di Barcellona

141 388 884

74 936 109

22.11.2001

31.12.2009

31.3.2005

Le decisioni di modifica comportano un aumento del costo totale

LITUANIA — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione modificatrice

2000LT16PPE002

Druskininkai: Sistema per il trattamento delle acque reflue, ammodernamento ed estensione

5 293 235

3 368 235

22.12.2000

31.12.2006

2.12.2005

Le decisioni di modifica comportano una riduzione del contributo del Fondo di coesione

UNGHERIA — 2005

Settore di intervento: Trasporti

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione modificatrice

2001HU16PPT006

Programma di riassetto stradale finalizzato al potenziamento della capacità di carico a 11,5 tonnellate — Fase I, strade nazionali 3 e 35

39 999 080

19 999 540

14.12.2001

30.6.2009

13.12.2005


POLONIA — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione modificatrice

2000PL16PPE012

Krakow Plaszow II, impianto per il trattamento delle acque reflue

85 804 200

55 772 730

28.12.2000

31.12.2009

19.12.2005

2002PL16PPE030

Kalisz, gestione dei rifiuti solidi

16 850 001

11 626 501

29.9.2004

31.12.2008

29.7.2005


PORTOGALLO — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione modificatrice

1998PT16CPE001

Trattamento e destinazione finale dei rifiuti solidi urbani nelle isole di S. Miguel, Pico e Terceira

22 337 290

18 986 696

1.1.1997

31.12.2006

18.11.2005

1999PT16CPE001

Approvvigionamento idrico della regione Grande Porto Sud

49 879 789

42 397 820

1.6.1999

31.12.2003

28.11.2005

2000PT16CPE007

Sistema intercomunale di approvvigionamento idrico e rete fognaria dello Zêzere-Côa

54 910 000

34 593 300

1.7.2000

31.12.2003

22.4.2005

2000PT16CPE008

Disinquinamento integrato dei bacini idrografici del Rio Lis e della Ribeira de Seiça

u

32 970 825

1.7.2000

30.6.2007

8.3.2005

2000PT16CPE010

Studi e progetti tecnici IPE

34 117 770

29 000 104

1.10.2000

31.3.2006

1.7.2005

2000PT16CPE013

Sistema intercomunale di valorizzazione e trattamento dei rifiuti solidi urbani del Norte Alentejano

12 643 600

10 747 060

3.6.2000

31.12.2006

9.12.2005

2001PT16CPE001

Sistema integrato di trattamento e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani del Baixo Alentejo

19 043 256

14 987 042

1.7.2000

31.1.2005

24.6.2005

2001PT16CPE007

Sistema intercomunale di approvvigionamento idrico e rete fognaria Raia-Zezêre e Nabão- 1a fase

63 695 000

44 586 500

1.3.2000

31.12.2006

8.3.2005

2002PT16CPE009

Sistema intercomunale di approvvigionamento idrici e rete fognaria Vale do Ave-Studi/Progetti/Valutazioni

3 140 000

2 669 000

1.6.2002

31.12.2005

21.6.2005

2002PT16CPE012

Valorizzazione dei rifiuti solidi dell'isola di Madera

114 382 378

76 384 552

1.5.1996

31.12.2007

2.9.2005

2002PT16CPE012

Valorizzazione dei rifiuti solidi dell'isola di Madera

114 382 378

76 384 552

1.5.1996

31.12.2007

21.12.2005

2004PT16CPE012

RUB — Compostaggio Amarsul

40 309 982

23 782 889

1.7.2004

30.6.2007

1.7.2005

2004PT16CPE020

RUB Vale do Sousa, Nord

8 512 250

5 958 574

1.11.2004

31.12.2007

19.12.2005

Settore di intervento: Assistenza tecnica

Decisione modificatrice

2000PT16CPA001

Assistenza tecnica al Fondo di coesione II

2 533 311

2 153 313

1.10.2000

31.12.2007

5.9.2005

Settore di intervento: Trasporti

Decisione modificatrice

2000PT16CPT012

Modernizzazione del collegamento ferroviario con l'Algarve III — Costruzione della tratta Coina/Pinhal Novo

102 425 745

82 225 306

1.7.2000

31.12.2004

2.9.2005

2000PT16CPT012

Modernizzazione del collegamento ferroviario con l'Algarve III — Costruzione della tratta Coina/Pinhal Novo

102 425 745

82 225 306

1.7.2000

31.12.2004

15.12.2005

2001PT16CPT003

Modernizzazione del collegamento ferroviario con l'Algarve — Tratta: Ermidas/Faro

173 996 419

139 197 136

2.7.2001

31.12.2006

27.6.2005


SLOVENIA — 2005

Settore di intervento: Ambiente

N. del progetto

Titolo

Costo totale

(in EUR)

Contributo del Fondo di coesione

(in EUR)

Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione

Data della decisione

Decisione modificatrice

2000SI16PPE004

Approvvigionamento idrico della regione di Gora — Approvvigionamento idrico sostenibile dell'altopiano di Trnovsko-Banjiski

5 095 726

2 547 863

26.11.2001

31.12.2005

13.12.2005

2000SI16PPE005

Impianto per il trattamento delle acque reflue di Slovenj Gradec — Trattamento delle acque reflue nel bacino del fiume Mislinja

5 351 084

2 675 542

15.2.2001

31.12.2006

2.12.2005

Le decisioni di modifica comportano una riduzione del costo totale e del contributo del Fondo di coesione


III Informazioni

Commissione

19.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/46


Invito a presentare proposte 2006 nel campo della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile

(2006/C 118/08)

I.1.

La Commissione europea, Direzione generale Ambiente, Unità protezione civile, pubblica un invito a presentare proposte finalizzato a individuare progetti che potrebbero beneficiare di un sostegno finanziario nell'ambito del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile, istituito dalla decisione del Consiglio del 9 dicembre 1999 (1999/847/CE), modificata dalla decisione del Consiglio del 20 dicembre 2004 (2005/12/CE). Il contributo finanziario assume la forma di sovvenzioni.

I.2.

I settori interessati, la natura e il contenuto delle azioni, nonché le condizioni per la concessione del sostegno e i moduli di candidatura, sono indicati nella documentazione relativa all'invito a presentare proposte. La documentazione indica inoltre in maniera dettagliata il luogo e i termini per la presentazione delle proposte. Tale documentazione può essere consultata sul sito Internet Europa al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

I.3.

Le proposte devono essere inviate all'indirizzo della Commissione indicato nella documentazione dell'invito a presentare proposte al più tardi entro il 6.7.2006, per via postale oppure tramite corriere (fa fede la data di spedizione, il timbro postale o la data della ricevuta). Le proposte inoltre possono essere recapitate a mano allo specifico indirizzo indicato nella documentazione dell'invito a presentare proposte, entro le 17.00 del 6.7.2006 (fa fede la ricevuta datata e firmata dal funzionario responsabile).

Le proposte inviate entro il termine fissato ma pervenute alla Commissione dopo il 20.7.2006 (termine ultimo di ricevimento) non saranno accettate. Spetta al proponente prendere le precauzioni necessarie per rispettare il termine.

Non saranno prese in considerazione le proposte incomplete, inviate separatamente in più parti o trasmesse mediante fax o posta elettronica.

I.4   Procedura per l'esame delle proposte:

La procedura di valutazione della proposta è la seguente:

ricevimento, registrazione e avviso di ricevimento da parte della Commissione;

esame da parte dei servizi della Commissione,

elaborazione della decisione finale e comunicazione del risultato al proponente.

I candidati saranno selezionati sulla base dei criteri indicati nella documentazione di cui al punto I.2, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

L'intera procedura è strettamente riservata. Se la Commissione approva la proposta essa concluderà con il proponente un contratto di sovvenzione (espresso in euro).


19.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/47


Invito a presentare proposte 2006 nel campo della cooperazione comunitaria contro l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali

(2006/C 118/09)

I.1.

La Commissione europea, Direzione generale Ambiente, Unità protezione civile, pubblica un invito a presentare proposte finalizzato a individuare progetti che potrebbero beneficiare di un sostegno finanziario nell'ambito del quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, istituito dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2000 (2850/2000/CE). Il contributo finanziario assume la forma di sovvenzioni.

I.2.

I settori interessati, la natura e il contenuto delle azioni, nonché le condizioni per la concessione del sostegno e i moduli di candidatura, sono indicati nella documentazione relativa all'invito a presentare proposte. La documentazione indica inoltre in maniera dettagliata il luogo e i termini per la presentazione delle proposte. Tale documentazione può essere consultata sul sito Internet Europa al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

I.3.

Le proposte devono essere inviate all'indirizzo della Commissione indicato nella documentazione dell'invito a presentare proposte al più tardi entro il 30.6.2006, per via postale oppure tramite corriere (fa fede la data di spedizione, il timbro postale o la data della ricevuta). Le proposte inoltre possono essere recapitate a mano allo specifico indirizzo indicato nella documentazione dell'invito a presentare proposte, entro le 17.00 del 30.6.2006 (fa fede la ricevuta datata e firmata dal funzionario responsabile).

Le proposte inviate entro il termine fissato ma pervenute alla Commissione dopo il 15.7.2006 (termine ultimo di ricevimento) non saranno accettate. Spetta al proponente prendere le precauzioni necessarie per rispettare il termine.

Non saranno prese in considerazione le proposte incomplete, inviate separatamente in più parti o trasmesse mediante fax o posta elettronica.

I.4   Procedura per l'esame delle proposte:

La procedura di valutazione della proposta è la seguente:

ricevimento, registrazione e avviso di ricevimento da parte della Commissione;

esame da parte dei servizi della Commissione,

elaborazione della decisione finale e comunicazione del risultato al proponente.

I candidati saranno selezionati sulla base dei criteri indicati nella documentazione dell'invito a presentare proposte, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

L'intera procedura è strettamente riservata. Se la Commissione approva la proposta essa concluderà con il proponente un contratto di sovvenzione (espresso in euro).

La decisione della Commissione è inappellabile.