ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Consiglio |
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2006/C 118/1 |
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Commissione |
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2006/C 118/2 |
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2006/C 118/3 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 ) |
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2006/C 118/4 |
Aiuti di Stato — Italia — Aiuto C 52/2005 (ex NN 88/2005) — Contributi ai decoder digitali — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 ) |
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2006/C 118/5 |
Notifica preventiva di una concentrazione [Caso n. COMP/M.4154 — Degussa/DOW (superabsorbent polymers)] ( 1 ) |
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2006/C 118/6 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4194 — Crédit agricole/TV-ESS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2006/C 118/7 |
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III Informazioni |
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Commissione |
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2006/C 118/8 |
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2006/C 118/9 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Consiglio
19.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/1 |
Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio
mese di: gennaio, febbraio e marzo 2006 (Settore sociale)
(2006/C 118/01)
Comitato |
Scadenza del mandato |
Pubblicazione nella GU |
Persona sostituita |
Dimissioni/Nomine |
Membro/Titolare/Supplente |
Categoria |
Paese |
Persona nominata |
Appartenenza |
Data della decisione del Consiglio |
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
6.5.2006 |
Sig. Roger McKENZIE |
Dimissioni |
Titolare |
Lavoratori |
Regno Unito |
Sig. Wilf SULLIVAN |
TUC |
14.2.2006 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
6.5.2006 |
Sig. Nick CLARK |
Dimissioni |
Supplente |
Lavoratori |
Regno Unito |
Sig. Sean BAMFORD |
TUC |
14.2.2006 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
6.5.2006 |
Sig.ra Emmeline OWENS |
Dimissioni |
Titolare |
Datori di lavoro |
Regno Unito |
Sig. Neil CARBERRY |
CBI |
14.2.2006 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
6.5.2006 |
Sig. Raphael SCERRI |
Dimissioni |
Titolare |
Governo |
Malta |
Sig. Robert SUBAN |
Employment and Training Corporation |
20.2.2006 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
6.5.2006 |
Sig. Rui Manuel OLIVEIRA e COSTA |
Dimissioni |
Titolare |
Lavoratori |
Portogallo |
Sig. José CORDEIRO |
UGT |
20.2.2006 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
6.5.2006 |
Sig. Kalle RÄISÄNEN |
Dimissioni |
Titolare |
Lavoratori |
Finlandia |
Sig. Olli KOSKI |
SAK |
26.2.2006 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
6.5.2006 |
Sig.ra Piret LILLEVÄLI |
Dimissioni |
Titolare |
Governo |
Estonia |
Sig. Janno JÄRVE |
Ministry of Social Affairs |
10.3.2006 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
6.5.2006 |
Sig.ra Maarja SAKS |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Estonia |
Sig.ra Maarja KULDJÄRV |
Ministry of Social Affairs |
10.3.2006 |
|
Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti |
22.9.2006 |
Sig.ra Anne NEIMALA |
Dimissioni |
Titolare |
Governo |
Finlandia |
Sig.ra Carin LINDQVIST-VIRTANEN |
Sosiaali- ja terveysministeriö |
14.2.2006 |
|
Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti |
22.9.2006 |
Sig. Rui Manuel OLIVEIRA e COSTA |
Dimissioni |
Titolare |
Lavoratori |
Portogallo |
Sig.ra Ana Paula BERNARDO |
UGT |
20.2.2006 |
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
31.12.2006 |
Sig.ra Amy SADRO |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Regno Unito |
Sig. Jason BATT |
Health and Safety Executive |
20.2.2006 |
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
31.12.2006 |
Sig. Luboš POMAJBÍK |
Dimissioni |
Supplente |
Lavoratori |
Repubblica ceca |
Sig. Miroslav KOSINA |
MoravianTrade Union for Safety and Health at Work |
14.2.2006 |
|
Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro |
— |
Sig. Alexander HEIDER |
Dimissioni |
Supplente |
Lavoratori |
Austria |
Sig.ra Julia LISCHKA |
Kammer für Arbeiter und Angestellte |
14.2.2006 |
|
Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro |
— |
Sig. Tapio KUIKKO |
Dimissioni |
Titolare |
Datori di lavoro |
Finlandia |
Sig. Jyrki HOLLMÈN |
Confederation of Finnish Indelstries |
14.2.2006 |
|
Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro |
— |
Sig. Patrick LEVY |
Dimissioni |
Titolare |
Datori di lavoro |
Francia |
Sig.ra Nathalie BUET |
MEDEF |
10.3.2006 |
|
Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro |
— |
Sig.ra Nathalie BUET |
Dimissioni |
Supplente |
Datori di lavoro |
Francia |
Sig. Patrick LEVY |
UIC |
10.3.2006 |
|
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
18.10.2007 |
Sig. C.J. VOS |
Dimissioni |
Titolare |
Governo |
Paesi Bassi |
Sig. L.C. BEETS |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
23.1.2006 |
|
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
18.10.2007 |
Sig.ra Lenia SAMUEL |
Dimissioni |
Titolare |
Governo |
Cipro |
Sig. Kypros KYPRIANOU |
Ministry of Labour and Social Insurance |
14.2.2006 |
|
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
18.10.2007 |
Sig. Charalambos KOLOKOTRONIS |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Cipro |
Sig.ra Marina IOANNOU |
Ministry of Labour and Social Insurance |
14.2.2006 |
Commissione
19.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
18 maggio 2006
(2006/C 118/02)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2770 |
JPY |
yen giapponesi |
141,94 |
DKK |
corone danesi |
7,4528 |
GBP |
sterline inglesi |
0,67755 |
SEK |
corone svedesi |
9,3755 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5493 |
ISK |
corone islandesi |
91,44 |
NOK |
corone norvegesi |
7,8390 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5750 |
CZK |
corone ceche |
28,375 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
265,28 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6960 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9705 |
RON |
leu rumeni |
3,5330 |
SIT |
tolar sloveni |
239,62 |
SKK |
corone slovacche |
37,723 |
TRY |
lire turche |
1,9160 |
AUD |
dollari australiani |
1,6739 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4235 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,9022 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,0469 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0187 |
KRW |
won sudcoreani |
1 209,45 |
ZAR |
rand sudafricani |
8,2494 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,2390 |
HRK |
kuna croata |
7,2695 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 729,25 |
MYR |
ringgit malese |
4,603 |
PHP |
peso filippino |
67,157 |
RUB |
rublo russo |
34,5340 |
THB |
baht thailandese |
48,770 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
19.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/5 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
(2006/C 118/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XE 12/05 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
Scozia |
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Titolo del regime di aiuti |
Programma di sostegno all'occupazione nel settore del volontariato «Communities Scotland» |
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Base giuridica |
Section 126 of the Housing, Grants Construction and Regeneration Act 1996 |
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Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
750 000 GBP |
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Credito garantito |
|
||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
||
Data di applicazione |
A decorrere dal 31.3.2005 |
||||
Durata del regime |
Fino al 31.3.2007 |
||||
Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4: Creazione di posti di lavoro |
Sì |
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Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
Sì |
||||
Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili |
Sì |
||||
Settori economici interessati |
|
Sì |
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Communities Scotland |
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Indirizzo: Thistle House, 91 Haymarket Terrace, Edinburgh, EH12 5HE United Kingdom |
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Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento |
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XE 15/05 |
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Stato membro |
Svezia |
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Regione |
Aree assistite A e B |
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Titolo del regime di aiuti |
Contributi previdenziali |
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Base giuridica |
Förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag |
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Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
50-150 milioni di SEK |
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Credito garantito |
|
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Intensità massima dell'aiuto |
Articolo 4: Creazione di posti di lavoro Non superiore a 198 000 SEK per unità lavorativa nell'area assistita A e non superiore a 120 000 SEK per unità lavorativa nell'area assistita B. L'importo non deve in ogni caso superare i massimali stabiliti nella decisione N 639/99 della Commissione, del 17 aprile 2000, relativa alla carta degli aiuti regionali svedesi per il periodo 2000-2006. |
|||
Data di applicazione |
1o luglio 2005 |
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Durata del regime |
Fino a nuovo ordine. Il regolamento di esenzione scade il 31 dicembre 2006 e sarà seguito da un periodo di transizione di sei mesi (fino al 30 giugno 2007). |
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Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4: Creazione di posti di lavoro |
Sì |
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Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
|
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Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili |
|
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Settori economici interessati |
|
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Verket för Näringslivsutveckling nutek@nutek.se |
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Indirizzo:
|
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Altre informazioni |
Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente: Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi dei programmi dei Fondi strutturali per le regioni Norra Norrland e Södra Skogslänsregionen, interessate dall'obiettivo 1, e per le regioni Västra e Norra, interessate dall'obiettivo 2 |
Numero dell'aiuto |
XE 20/05 |
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Stato membro |
Belgio |
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Regione |
Regione di Bruxelles-capitale |
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Titolo del regime di aiuti |
Finanziamento delle imprese di inserimento e delle iniziative locali di sviluppo dell'occupazione nel settore dell'economia sociale |
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Base giuridica |
Ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion et des initiatives locales pour le développement de l'emploi; Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 portant exécution de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion; Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17.3.2005 portant désignation des membres effectifs de la plate-forme de concertation de l'économie sociale |
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Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
Per il 2005: 310 000 EUR L'importo può essere oggetto di modifiche annuali |
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Si tratta di aiuti finanziari per le imprese di inserimento destinati alla remunerazione di personale direttivo e dei beneficiari dell'inserimento. È impossibile per il momento prevedere il numero di imprese di inserimento che presenteranno una domanda di finanziamento e gli importi che chiederanno. |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
20.7.2005 |
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Durata del regime |
L'autorizzazione e il finanziamento sono concessi per una durata di 4 anni rinnovabili. (Da adattare in base alle norme applicabili del regolamento (CE) n. 2204/2002) |
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Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4: Creazione di posti di lavoro |
Sì |
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Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
Unicamente lavoratori svantaggiati |
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Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili |
No |
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Settori economici interessati |
|
Sì |
|||||||
|
Sì |
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|
Sì |
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|
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Administration de l'Economie et de l'Emploi Direction de la Politique de l'Emploi Peter Michiels, Directeur |
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Indirizzo
|
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Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento |
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XE 27/05 |
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Stato membro |
Regno Unito (Inghilterra) |
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Regione |
West Midlands |
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Titolo del regime di aiuti |
Programma a favore dell'occupazione «Employer Recruitment Plus!» |
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Base giuridica |
Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998. Section 2 of the Employment and Training Act 1993 |
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Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
Per il 2006: 236 000 GBP |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
A decorrere dall'1.1.2006 |
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Durata del regime |
Fino a 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4: Creazione di posti di lavoro |
No |
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Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
Sì |
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Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili |
Sì |
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Settori economici interessati |
|
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Birmingham City Council (Accountable Body) |
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Indirizzo:
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Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
La misura esclude la concessione di aiuti o richiede la notificazione preventiva alla Commissione, conformemente all'articolo 9 del regolamento. |
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XE 29/05 |
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Stato membro |
Ungheria |
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Titolo del regime di aiuti |
Aiuto nel quadro della partecipazione a bandi di gara concernente la stipula di contratti di organizzazioni protette, l'aiuto alle spese di riabilitazione e alla compensazione delle spese |
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Base giuridica |
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról |
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Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
45 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
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Data di applicazione |
1.1.2006. |
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Durata del regime |
Fino al 31.12.2006. |
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Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4: Creazione di posti di lavoro |
|
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Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
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Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili |
Sì |
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Settori economici interessati |
|
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium |
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Indirizzo: H-1054 Budapest, Alkotmány u. 3. |
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Altre informazioni |
Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente: Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di (riferimento) |
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Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento |
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XE 30/05 |
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Stato membro |
Ungheria |
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Titolo del regime di aiuti |
Sostegno alle retribuzioni inteso a favorire l'assunzione, la conservazione del posto di lavoro e la riabilitazione al lavoro |
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Base giuridica |
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról |
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Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
8 milioni di EUR |
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Credito garantito |
|
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
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Data di applicazione |
1.1.2006. |
||||
Durata del regime |
Fino al 31.12.2006. |
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Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4: Creazione di posti di lavoro |
|
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Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
Sì |
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Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili |
Sì |
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Settori economici interessati |
|
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium |
||||
Indirizzo: H-1054 Budapest, Alkotmány u. 3. |
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Altre informazioni |
Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente: Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di (riferimento). |
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Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento |
Sì |
|
(1) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
(2) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
(3) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
(4) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
(5) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
(6) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
19.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/10 |
AIUTI DI STATO — ITALIA
Aiuto C 52/2005 (ex NN 88/2005) — Contributi ai decoder digitali
Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE
(2006/C 118/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Con lettera del 21 dicembre 2005, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.
La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Aiuti di Stato |
B-1049 Bruxelles |
Fax n. (32-2) 296 12 42 |
Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.
SINTESI
Nel 2004 e nel 2005 l'Italia ha concesso ai consumatori contributi per l'acquisto o l'affitto di decoder digitali, senza notificare la misura alla Commissione. La Commissione è intervenuta a seguito di due denunce da parte di operatori televisivi terrestri e satellitari.
L'articolo 4 della legge finanziaria 2004 e il comma 211 della legge finanziaria 2005 dispongono un contributo statale per gli utenti che acquistino o affittino un apparecchio di ricezione, denominato «decoder», che consenta la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale terrestre e la conseguente interattività. Il contributo è concesso anche per i decoder in tecnica C-DVB a condizione che l'offerta commerciale degli operatori via cavo indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali tali soggetti abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale T-DVB. Lo stanziamento di bilancio per due anni era pari a 220 milioni di euro.
Anche se i beneficiari diretti della sovvenzione sono i consumatori finali, la misura può costituire un vantaggio indiretto per i produttori di decoder, le emittenti televisive che operano su piattaforme digitali terrestri e gli operatori delle reti che trasportano il segnale. Poiché è possibile che un eventuale vantaggio indiretto ricada nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, occorre verificare se ricorrono le condizioni in base alle quali la misura costituisce aiuto. La misura è finanziata mediante il bilancio statale e comporta pertanto chiaramente l'utilizzo di risorse statali. Il mercato della radiodiffusione comprende operatori che sono attivi a livello internazionale e potenziali distorsioni della concorrenza incidono dunque sugli scambi. La misura sembra selettiva in quanto esclude gli operatori satellitari e gli operatori terrestri che non possono al momento svolgere la propria attività.
Di conseguenza, sebbene i principali beneficiari traggano dalla misura soltanto un vantaggio indiretto, in questa fase dell'analisi la Commissione non può escludere che essa costituisca un aiuto di Stato a favore degli operatori di radiodiffusione che utilizzano il T-DVB/T-DVB e degli operatori terrestri di rete. L'oggetto principale di riserve è la distorsione dei mercati dell'utenza televisiva: il mercato pubblicitario per la televisione in chiaro e il mercato degli abbonamenti alla pay TV. Ad ogni modo, la presenza d'aiuto di Stato nel caso di specie non è messa in dubbio dall'eventuale applicazione della sentenza Altmark ad un'eventuale compensazione per i costi connessi all'adempimento di obblighi di servizio pubblico in quanto nessuno dei quattro criteri ivi specificati è soddisfatto. La Commissione ritiene infine che la misura in questione possa costituire aiuto di Stato a favore dei produttori di decoder.
La Commissione dubita del fatto che la misura in causa, qualora costituisca aiuto di Stato, sia compatibile con il mercato unico. Viste le sue caratteristiche, sembra che la misura potrebbe essere compatibile in virtù delle seguenti disposizioni:
— |
l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) (aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori); |
— |
l'articolo 86, paragrafo 2 (deroga per i servizi di interesse economico generale); |
— |
l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (aiuti per lo sviluppo di talune attività economiche). |
Non sembra tuttavia che nella fattispecie si applichi la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2 in quanto, secondo la prassi della Commissione, l'espressione «carattere sociale» si riferisce ad aiuti destinati a soddisfare i bisogni di fasce non privilegiate della popolazione.
Non sembra neppure applicarsi al caso di specie la deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2. L'aiuto è concesso infatti ai consumatori e non è inteso come una compensazione per i costi netti aggiuntivi sostenuti per fornire un servizio pubblico che sia stato previamente definito in maniera chiara e conferito in modo formale.
Infine, non sembra applicarsi alla misura in causa la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Detto articolo prevede infatti che vi sia un equilibrio tra gli sviluppi positivi derivanti da una determinata misura ed i suoi effetti negativi sulla concorrenza. Nell'attuale contesto, sembra che il passaggio al digitale e l'interoperabilità siano obiettivi di comune interesse. Tuttavia, anche se affronta il problema del passaggio al digitale, la misura non tratta la questione dell'interoperabilità, ma si limita ad escludere dal beneficio della misura la piattaforma satellitare. Analogamente, la presenza di esternalità derivanti dal passaggio al digitale e i problemi di coesione causati dall'obbligo per i consumatori di passare alla televisione digitale possono in linea di principio giustificare il fatto che, per effetto del contributo concessi ai consumatori, gli aiuti vadano indirettamente a beneficio delle emittenti. La misura ha tuttavia determinate caratteristiche che non sembrano né necessarie né proporzionate e che potrebbero determinare un'inutile distorsione a favore delle emittenti televisive terrestri già operanti, in un mercato apparentemente caratterizzato da un rigido oligopolio e nel quale tali distorsioni possono avere un considerevole effetto sulla concorrenza.
Di conseguenza, nell'attuale fase dell'analisi, la Commissione non è convinta del fatto che la misura in esame, qualora costituisca aiuto, possa essere considerata compatibile con il mercato comune.
TESTO DELLA LETTERA
«Con la presente la Commissione desidera informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle Vostre autorità sulle misure succitate, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.
I. PROCEDIMENTO
(1) |
L'11 maggio 2004 Centro Europa 7 s.r.l. (“Europa 7”) ha presentato una denuncia in merito ad aiuti di Stato relativamente all'articolo 4, primo comma della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (rif. A/34295). L'autore della denuncia ha presentato ulteriori informazioni ed osservazioni con lettera del 10 febbraio 2005 (rif. A/31242), nella quale affermava che il governo italiano aveva rifinanziato la misura nel comma 211 della legge finanziaria 2005 e richiedeva alla Commissione di avviare un procedimento di indagine formale. Il 3 maggio 2005 (rif. A/33724) anche Sky Italia s.r.l. (“Sky Italia”) ha presentato una denuncia contro i due articoli succitati. Il 22 giugno 2005 ha avuto luogo una riunione tra i servizi della Commissione e Sky Italia. Il 31 agosto 2005 (rif. A/36876), il suddetto denunciante ha presentato ulteriori informazioni concernenti modifiche alla cosiddetta “legge Gasparri” che regolamenta il settore televisivo in Italia. Il 31 ottobre 2005, infine, Sky Italia ha richiesto alla Commissione — in attesa di una decisione — di intimare al governo italiano di sospendere la misura ai sensi dell'articolo 11, primo comma 1 del pertinente regolamento di applicazione (1). |
(2) |
Con lettere del 13 ottobre 2004 (rif. D/38544), del 21 aprile 2005 (rif. D/53173) e del 15 luglio 2005 (rif. D/55442), la Commissione ha richiesto informazioni al governo italiano. Le informazioni sono state fornite il 5 novembre 2004, il 13 maggio 2005 e il 12 settembre 2005, a seguito di una breve proroga del termine di risposta. Il 6 giugno 2005 ha avuto luogo una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità italiane. |
(3) |
Con lettere del 20 settembre 2005 (rif. A/37498) e del 16 novembre 2005 (rif. A/39413) le autorità italiane hanno informato la Commissione della loro intenzione non di prorogare il regime nella sua attuale forma. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO
II.A. Antefatti
II.A.1. Gli autori della denuncia
(4) |
Europa 7 è un'impresa italiana titolare di una concessione di radiodiffusione dal 1999. L'impresa non può tuttavia ancora operare sul mercato della radiodiffusione, a causa — secondo quanto sostenuto — del comportamento delle autorità nazionali, che non hanno ancora assegnato le frequenze di cui Europa 7 necessita per trasmettere. |
(5) |
Sky Italia è una televisione a pagamento che appartiene a News Corporation ed ha una posizione monopolistica sul mercato italiano della radiodiffusione satellitare di programmi televisivi a pagamento. L'impresa è stata costituita a seguito dell'acquisizione, da parte di News Corporation, del controllo di Telepiù S.p.A. e di Stream S.p.A. nel 2003, una concentrazione che è stata approvata subordinatamente a determinati impegni (caso n. COMP/M.2876 Newscorp/Telepiù). A seguito degli impegni è stato richiesto a Sky Italia di cedere le proprie attività su piattaforma terrestre: l'impresa non può operare in Italia come operatore terrestre di rete o come operatore terrestre di televisione a pagamento. |
II.A.2. Il contesto
(6) |
Il presente procedimento va considerato nell'ambito della digitalizzazione della radiodiffusione, che ha un'incidenza su tutte le piattaforme di trasmissione comunemente disponibili al momento attuale, ossia il cavo, il satellite e la trasmissione terrestre (2). Il vantaggio principale del passaggio al digitale è l'aumento della capacità di trasmissione su tutte le piattaforme ottenuta mediante un utilizzo più efficiente dello spettro di frequenza. La Commissione sostiene attivamente la transizione alla trasmissione radiotelevisiva digitale (3). |
(7) |
In Italia esistono 4 piattaforme di radiodiffusione televisiva: i) via satellite, sul quale sono disponibili i principali canali in chiaro più i canali di Sky Italia — uno degli autori della denuncia — ai cui programmi è possibile accedere mediante abbonamento o con accordi di pay per view; ii) terrestre, sulla quale operano 78 emittenti locali e 4 emittenti nazionali, ossia RAI (in chiaro), Mediaste (4) (in chiaro e pay per view), La7 (in chiaro e pay per view) e Prima TV (in chiaro); iii) via cavo, su cui opera Fastweb (in chiaro e servizi a pagamento); e iv) X- DLS, su cui operano Fastweb e Rosso Alice di Telecom Italia (in chiaro e servizi a pagamento). |
(8) |
La ricezione televisiva in Italia continua ad avvenire principalmente per via terrestre, con una penetrazione del mercato pari a circa 19 milioni di famiglie su un totale di 22 milioni. I principali operatori di televisione terrestre sono l'emittente del servizio pubblico (RAI), con tre canali, e l'emittente commerciale Mediaset, anch'essa con tre canali. Ai due operatori corrisponde circa il 90 % del pubblico televisivo in Italia. |
(9) |
La penetrazione della televisione satellitare è limitata: circa il 16 % delle famiglie possiede un'antenna parabolica. La maggior parte di tali famiglie ha un abbonamento alla piattaforma DTH (satellite) di Sky Italia che contava circa 3 milioni di utenti nel giugno 2005. |
(10) |
Le trasmissioni via cavo sono praticamente inesistenti in Italia, sebbene Fastweb — l'unico operatore triple play in Italia — abbia acquisito, al marzo 2004, circa 140 000 utenti TV utilizzando un'infrastruttura a fibre e DLS. |
(11) |
Nel giugno 2005 il tasso di penetrazione della televisione digitale era del 26,5 %, con un totale di circa 6 milioni di abbonati. Alla fine del 2005 si prevede che le due alternative di televisione a pagamento — terrestre e via satellite — dovrebbero avere più o meno lo stesso numero di abbonati. |
(12) |
L'aiuto in questione è a favore della trasmissione terrestre, che in Italia è la sola piattaforma che utilizzi ancora la tecnica analogica. La tecnica digitale può solitamente permettere la trasmissione di un maggior numero di canali televisivi rispetto alla tecnica analogica. A partire dalla fine del 2003 le trasmissioni in digitale (T-DVB) sono state emesse assieme a quelle in tecnica analogica (la cosiddetta fase in simulcast). A partire dal 1o gennaio 2007 il passaggio al digitale dovrebbe essere completato e la trasmissione con il sistema analogico dovrebbe essere sospesa (il cosiddetto “switch off”). |
(13) |
Nel frattempo, in base alla legge Gasparri, che regolamenta il settore in Italia, soltanto le emittenti che già trasmettono con la tecnica analogica sono autorizzate a richiedere autorizzazioni alle trasmissioni digitali sperimentali e/o licenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale. Gli operatori analogici non hanno l'obbligo formale di restituire le frequenze utilizzate per le trasmissioni in tecnica analogica dopo il passaggio al digitale. Secondo quanto dichiarato dalle autorità italiane, in Italia sono stati autorizzati 5 multiplex (blocchi di diffusione contenenti uno o più programmi) per il digitale terrestre. La RAI ha due multiplex, mentre Mediaset, Telecom Italia/TV International e D-Free (TF1 e HCS) ne ha uno ciascuno. In base al sistema di regolamentazione italiano, gli operatori di rete che detengono più di una licenza digitale devono concedere l'accesso al 40 % della propria capacità trasmissiva per i fornitori di contenuti indipendenti. |
(14) |
Per quanto riguarda la copertura in termini di T-DVB — secondo l'autorità italiana per le garanzie nelle telecomunicazioni (5) — nel 2004 più del 50 % della popolazione era effettivamente coperto da almeno 2 multiplex, mentre il 60 % è potenzialmente coperto da 3 multiplex. In base alla tendenza del mercato, la copertura dovrebbe aumentare considerevolmente. Secondo le autorità italiane, l'85 % delle famiglie esistenti potrebbe potenzialmente essere coperto da almeno da 2 multiplex dopo il passaggio al digitale terrestre. D'altro canto, la radiodiffusione via satellite potrebbe coprire praticamente il 100 % della popolazione. |
(15) |
Per quanto riguarda i programmi, secondo le autorità italiane, 23 programmi nazionali e circa 70 programmi locali sono trasmessi sulle frequenze digitali terrestri, 10 dei quali in simulcast (programmi già trasmessi in analogico). 4 canali sono stati creati per la radiodiffusione digitale. |
(16) |
Il mercato televisivo era caratterizzato in passato dalla visione di massa della televisione in chiaro per via terrestre e dall'offerta di televisione a pagamento via satellite. L'introduzione della televisione digitale terrestre e lo sviluppo del cavo e di Internet modificano questo modello. In effetti, a partire dal gennaio 2005 Mediaset e Telecom Italia (attraverso La7) hanno lanciato su T-DVB un servizio di televisione a pagamento per le partite di calcio di serie A basato su un sistema di carte prepagate. Al tempo stesso, TF1 (che detiene il 49 % dell'emittente D-Free) — ha dichiarato il suo possibile interesse per il lancio di canali a pagamento sul proprio multiplex T-DVB. I servizi di televisione a pagamento sono consentiti, col sistema delle carte prepagate, mediante la tecnologia interattiva digitale contenuta nei decoder sovvenzionati con la misura in oggetto. |
(17) |
Attualmente, infine, esistono 4 operatori di rete nel digitale terrestre. RAI, Mediaset, La7/Telecom e Prima Italia ne detengono uno ciascuno. La distinzione tra emittenti e operatori di rete non è particolarmente rilevante per le principali emittenti italiane perché sia RAI, che Mediaset, La7 e D-Free hanno una propria controllata per la trasmissione terrestre. |
II.B. Descrizione dell'aiuto
(18) |
Oggetto del procedimento di indagine formale sono l'articolo 4, paragrafo 1 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (la legge finanziaria 2004), il decreto interministeriale del 30 dicembre 2003 ed il comma 211 della legge n. 311/2004 (la legge finanziaria 2005). |
(19) |
L'articolo 4, primo comma della legge finanziaria 2004 prevede un contributo statale pari a 150 EUR per gli utenti che acquistino o affittino un apparecchio di ricezione denominato “set up box” o “decoder” (in appresso “decoder”) che consenta la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale terrestre e la conseguente interattività, con uno stanziamento totale di spesa pari a 110 milioni di EUR. Va rilevato che il contributo non può essere concesso per i decoder che non ricevono segnali digitali terrestri, anche se permettono la ricezione e l'utilizzazione dei servizi interattivi. Il testo dell'articolo in questione discussione è il seguente: “Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 EUR. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di EUR.”. |
(20) |
L'articolo 4, quarto comma precisa che il contributo per l'acquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale T-DVB. |
(21) |
Il comma 211 della legge finanziaria 2005 rifinanzia il provvedimento per lo stesso limite di spesa di 110 milioni di EUR, ma il contributo per il decoder è ora di 70 EUR. Il regime è applicabile nella sua attuale forma fino al 1o dicembre 2005. |
(22) |
La misura ha avuto successo: apparentemente più di 1 350 000 cittadini italiani hanno acquistato un decoder beneficiando del contributo. Inoltre, grazie a questo, il prezzo per i consumatori dei decoder interattivi è sceso da 300/350 EUR a 150 EUR circa. |
II.C. Osservazioni delle parti
(23) |
Secondo quanto dichiarato le autorità italiane, le misure italiane sono state adottate per le seguenti ragioni:
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(24) |
Secondo l'autore della denuncia, pagando un contributo a fondo perduto a chiunque acquisti o affitti un decoder per la televisione digitale terrestre, la legge italiana ha concesso un aiuto di Stato ai produttori di decoder per la diffusione televisiva digitale terrestre rispetto ai produttori di altri tipi di decoder per televisione digitale e agli operatori televisivi operanti nel settore, compiendo quindi una discriminazione nei confronti delle imprese concorrenti, in particolare quelle provenienti da altri Stati membri dell'UE, che operano su un'altra piattaforma digitale (satellite) o con la tecnica analogica. |
(25) |
A seguito di una richiesta preliminare di informazioni che la Commissione ha rivolto alle autorità italiane, le autorità italiane hanno chiarito che il contributo viene concesso ai consumatori per l'acquisto o l'affitto di un decoder che permetta la ricezione di un segnale digitale non criptato “senza alcun costo per l'utente e il fornitore di contenuti”. Secondo quanto dichiarato dalle autorità italiane, per “ricezione del segnale digitale non criptato” si intende la capacità del decoder di eseguire qualsiasi servizio interattivo fornito da qualsiasi emittente. Questa dunque sarebbe un'espressione sintetica per specificare che il decoder deve permettere le funzioni interattive non criptate (ossia deve essere non solo “interattivo” ma deve anche permettere l'“interoperabilità”). Si tratta di decoder con standard aperto per l'interfaccia di programmazione (API) di cui l'MHP è un esempio quasi unico. |
III. VALUTAZIONE GIURIDICA
III.A. Valutazione in merito all'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE
(26) |
In questa fase la Commissione ritiene che la misura in questione potrebbe costituire aiuto di Stato. L'articolo 87, paragrafo 1 del trattato indica una serie di condizioni per stabilire la presenza di aiuto di Stato. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato, ovvero mediante risorse statali. In secondo luogo, l'intervento deve accordare un vantaggio al beneficiario. In terzo luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza. In quarto luogo deve essere atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri. |
III.A.1. Risorse statali e imputabilità
(27) |
La misura è chiaramente imputabile allo Stato e prevede l'utilizzo di risorse statali. In effetti, essa è contenuta nelle leggi finanziarie 2004 e 2005 approvate dal Parlamento italiano. |
III.A.2. Vantaggio economico
(28) |
Innanzi tutto, la Commissione ritiene che i beneficiari diretti della sovvenzione siano i consumatori finali e dunque non imprese che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1. La misura mira tuttavia a promuovere le vendite di decoder per la ricezione del segnale televisivo digitale terrestre e può dunque comportare un vantaggio indiretto per i) i produttori di decoder; ii) le emittenti televisive che operano su piattaforme digitali terrestri; e iii) gli operatori delle reti che trasportano il segnale. La prima questione da analizzare è dunque se un eventuale vantaggio indiretto possa rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1. |
III.A.2.1. Vantaggio indiretto: può costituire aiuto
(29) |
Va notato in primo luogo che l'articolo 87 non richiede che il vantaggio sia diretto. In particolare, le misure che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti, vengono considerate aiuti in base alla giurisprudenza consolidata (6). In secondo luogo, la giurisprudenza della Corte di giustizia e la prassi della Commissione lasciano pochi dubbi sul fatto che un vantaggio indiretto possa costituire un aiuto di Stato. |
(30) |
Nella sentenza del 13 giugno 2002 nella causa C 382/99 (7) la Corte ha sottolineato che i vantaggi concessi indirettamente alle imprese costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. Analogamente, nella sentenza del 19 settembre 2000 nella causa C 156/98 (8) la Corte ha affermato che un'agevolazione fiscale concessa a singoli che avessero investito in imprese situate a Berlino o nei nuovi Länder tedeschi costituiva un aiuto a favore di tali imprese. |
(31) |
Avendo stabilito che un vantaggio indiretto può rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, in appresso viene valutato se le tre categorie di beneficiari potenziali dell'aiuto ricevono un vantaggio indiretto che può essere considerato come aiuto di Stato. |
III.A.2.2. Vantaggio indiretto: beneficiari
Produttori di decoder
(32) |
La misura ha per effetto di rendere i decoder più economici per i consumatori in quanto lo Stato sostiene una parte della spesa. Questo può permettere ai produttori di aumentare le loro vendite senza abbassare il prezzo al quale vendono i propri prodotti. Il contributo concesso ai consumatori sembra determinare utili aggiuntivi per il produttore rispetto a quelli che avrebbe normalmente ottenuto nell'ambito delle sue normali attività (ciò significa che può vendere più prodotti senza dover abbassare il prezzo e dunque non deve sostenere la perdita di utile dovuta ad un prezzo più basso per unità di prodotto). |
Emittenti che utilizzano piattaforme digitali terrestri e via cavo
(33) |
Per quanto riguarda le emittenti che utilizzano il T-DVB/C-DVB, si potrebbe dire che, favorendo la diffusione delle tecnologie necessarie per la ricezione del loro segnale, la misura in questione aiuta tali emittenti nella costituzione e nello sviluppo del proprio pubblico ad un ritmo più veloce rispetto a quanto avverrebbe senza la misura. |
(34) |
In assenza della misura, qualsiasi emittente che voglia sviluppare il suo pubblico digitale allo stesso ritmo sarebbe stato costretta a finanziare i costi di ricezione dei propri spettatori potenziali. Ad esempio uno degli autori della denuncia, Sky Italia — che è un operatore satellitare — afferma di aver fornito gratuitamente ai propri abbonati un decoder ed un'antenna. Di conseguenza, la misura permette alle emittenti T-DVB/C-DVB di evitare un costo che avrebbero normalmente sostenuto se avessero voluto sviluppare il proprio pubblico digitale. |
(35) |
Inoltre, accelerando il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale, la misura in questione riduce la durata della fase di simulcast. Se il cambiamento fosse semplicemente dettato dal mercato, il periodo durante il quale alcune emittenti dovrebbero finanziare una doppia tecnologia di radiodiffusione sarebbe più lungo. L'effetto della misura è dunque anche quello di ridurre i costi che dovrebbero normalmente sostenere le emittenti che trasmettono in simulcast. |
Operatori di reti terrestri
(36) |
Poiché la diffusione della loro tecnologia di trasmissione è sostenuta dallo Stato, l'attività degli operatori digitali terrestri e degli operatori di rete via cavo (a prescindere dal fatto che siano integrati o meno in un'impresa più grande che è anche un fornitore di contenuti) è favorita rispetto a quella degli operatori di rete con altre tecnologie digitali. Qualora avessero voluto ottenere lo stesso risultato, tali operatori avrebbero contribuito, assieme alle emittenti, a finanziare il costo di ricezione degli spettatori potenziali. In tale contesto, la misura permette loro di evitare un costo che essi avrebbero sostenuto a condizioni normali di mercato se avessero voluto sviluppare la propria attività nello stesso modo. |
III.A.3. Quantificazione degli aiuti
(37) |
La misura in questione conferisce apparentemente un vantaggio selettivo ai beneficiari summenzionati. Tuttavia l'eventuale vantaggio selettivo è soltanto indiretto e non sembra facilmente quantificabile. La portata del vantaggio potrebbe diventare rilevante qualora la Commissione, a seguito del procedimento, dovesse constatare che la misura in questione costituisce un aiuto incompatibile e ne chiedesse il recupero. La Commissione invita pertanto tutte le parti interessate a presentare osservazioni sull'eventuale quantificazione o sulla metodologia per stimare il vantaggio derivante dalla misura per i vari beneficiari indiretti. |
III.A.4. Distorsione della concorrenza
Produttori di decoder
(38) |
Secondo l'autore della denuncia, la legge italiana ha concesso un aiuto di Stato ai produttori di decoder per la radiodiffusione televisiva digitale terrestre distinguendoli da quelli che producono altri tipi di decoder per televisione digitale. La Commissione dubita che sia possibile operare una distinzione tra le diverse categorie di produttori dei vari tipi di decoder perché sembrerebbe che tutti i produttori siano in grado di produrre qualsiasi tipo di decoder. Inoltre, nel caso di specie il contributo è concesso per decoder che contengono lo standard MHP, ossia un API aperto che è a disposizione gratuita di qualsiasi produttore. È pertanto poco chiaro se la misura favorisca determinate imprese rispetto ad altre imprese che operano nella produzione di decoder. |
(39) |
Va tuttavia valutato anche se la misura favorisca in modo selettivo i produttori di decoder come settore dell'industria manifatturiera rispetto ai concorrenti che non traggono beneficio dalla misura perché, ad esempio, non operano nello stesso settore o perché sono situati in altri paesi dell'UE. |
(40) |
Valutare se una misura settoriale conferisca un vantaggio selettivo è in linea con la prassi della Commissione. Ad esempio, al punto 16 della sua decisione sul caso N 622/2003 Digitalisierungsfonds — Austria (9), la Commissione ha affermato che “Il regime notificato è selettivo poiché è in parte destinato ad imprese che operano nei settori collegati alla digitalizzazione della televisione, ad esempio ad emittenti, e in parte, direttamente o indirettamente, ad imprese che operano nel mercato dei servizi di trasmissione digitale. Le autorità austriache avevano in effetti affermato che la misura era di carattere generale poiché non conferiva un vantaggio ad imprese specifiche. Tuttavia, quando la Commissione ha posto domande riguardo alla selettività del regime, le autorità non hanno negato che la misura come tale abbia un carattere selettivo. Come affermato dalla Corte di giustizia nella causa Adria Wien (10) , la misura conferisce un vantaggio ad un settore specifico e deve quindi essere considerata come una misura specifica”. |
(41) |
In questo caso particolare, tuttavia, l'aiuto è destinato a consumatori che possono scegliere fra i decoder di tutti i produttori. Sembra che l'aiuto non favorisca in maniera selettiva alcun tipo di produttore di decoder sulla base del luogo di produzione. Non sembra neppure che vi siano produttori specializzati nella produzione dei decoder oggetto del contributo in questione e che potrebbero essere favoriti rispetto ai produttori di altri modelli. Non sembra, infine, che i produttori di decoder siano in concorrenza con operatori di altri settori che non possono beneficiare indirettamente della misura. |
(42) |
È possibile inoltre che la misura in questione non sia volta, grazie al suo oggetto o alla sua struttura generale, a creare un vantaggio per i produttori dei decoder. Le relative conseguenze, nella misura in cui sono connesse ad un aumento delle vendite di decoder, sono intrinseche al sistema e dunque è possibile che non siano un mezzo per conferire un vantaggio particolare ai produttori dei decoder. In effetti, qualsiasi politica pubblica a favore della digitalizzazione (anche la più neutra dal punto di vista tecnologico) favorirebbe i produttori di decoder. Il vantaggio che essi ne traggono non è l'oggetto della misura né deriva dalla sua struttura generale, ma è l'effetto intrinseco di qualsiasi politica di questo tipo. |
(43) |
Di conseguenza, la Commissione dubita che i produttori di decoder vengano favoriti in modo selettivo dalla misura. La Commissione invita tuttavia a presentare osservazioni in merito al fatto che il sistema in oggetto possa aver in pratica determinato una distorsione della concorrenza a favore di determinati produttori di decoder. |
Emittenti
(44) |
Il vantaggio conferito alle emittenti è selettivo e va a scapito delle emittenti che utilizzano piattaforme tecnologiche diverse o delle imprese che non possono trasmettere pur avendo una concessione, come uno degli autori della denuncia, Europa7. Ad esempio l'Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni conclude nella sua relazione che gli incentivi statali all'acquisto del decoder stanno avendo un ruolo determinante per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale (11). |
(45) |
La radiodiffusione digitale terrestre, inoltre, non è in concorrenza soltanto con l'offerta analogica in chiaro ma anche con la pay-TV. In effetti, secondo quando constatato nella prassi commerciale, si conferma il collegamento tra piattaforma e programmazione poiché sembra che alcuni decoder vengano già venduti come parte di un pacchetto con le carte prepagate della televisione a pagamento di determinate emittenti. A tale riguardo, l'autore della denuncia sottolinea che l'aiuto permette all'emittente T-DVB di entrare nei mercati connessi alla trasmissione televisiva a pagamento di partite di calcio. Si tratta di un vantaggio rilevante per quanto riguarda la distorsione della concorrenza. |
Operatori di reti terrestri
(46) |
Anche se non menzionata nelle denunce, la distorsione della concorrenza potrebbe riguardare anche gli operatori di reti terrestri che utilizzano le tecnologie oggetto del contributo. In generale è possibile distinguere tra l'attività del fornitore di contenuti e quella del vettore del segnale. La distinzione non è tuttavia particolarmente pertinente per le principali emittenti italiane poiché sia RAI che Mediaset, La7 e D-Free hanno una propria controllata per la trasmissione terrestre e dunque un aiuto all'operatore di rete rappresenta di fatto un aiuto al gruppo. D'altra parte, nel caso del satellite, l'attività di trasporto del segnale è fornita da un'impresa distinta. La stessa cosa avviene per il cavo. |
(47) |
Le misure escludono dal beneficio indiretto dell'aiuto la piattaforma via satellite concorrente, mentre per il cavo si applicano le condizioni specifiche previste dal decreto approvato dal Ministero delle comunicazioni il 30 dicembre 2003 (12). Anche l'Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato ha sottolineato l'importanza del principio della neutralità tecnologica. In effetti, l'Autorità ritiene “meritevoli di considerazione […] gli interventi di incentivazione alla diffusione tra le famiglie italiane di apparecchiature di decodifica del segnale digitale televisivo; allo scopo di realizzare l'obiettivo enunciato, ossia la concorrenza interpiattaforma, tali interventi dovrebbero salvaguardare il principio della neutralità tecnologica, e quindi non possono limitarsi ad alcuni mezzi trasmissivi, ma devono estendersi a tutte le piattaforme digitali: digitale terrestre, satellite, cavo e x-DSL” (13). |
III.A.5. Effetti sugli scambi
(48) |
La distorsione della concorrenza tra le emittenti televisive è atta a pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri, poiché il mercato della radiodiffusione è aperto alla concorrenza internazionale. Anche gli operatori di rete svolgono inoltre la propria attività su un mercato internazionale; l'esempio degli operatori satellitari è molto chiaro a tale riguardo. |
III.A.6. Conclusione
(49) |
In sintesi, sebbene i principali beneficiari traggano dalla misura soltanto un vantaggio indiretto, allo stato attuale dell'analisi la Commissione non può escludere che essa costituisca un aiuto di Stato a favore degli operatori di radiodiffusione che utilizzano il T-DVB/T-DVB e degli operatori terrestri di rete. Poiché la maggior parte dei fornitori di contenuti e degli operatori di rete in Italia sono integrati verticalmente ed ogni emittente è fortemente caratterizzata dalla propria presenza su una piattaforma specifica, la preoccupazione principale è la distorsione dei mercati dell'utenza televisiva, del mercato pubblicitario per la televisione in chiaro e del mercato degli abbonamenti alla pay TV. La Commissione nutre infine dubbi in merito al fatto che la misura in questione costituisca aiuto di Stato a favore dei produttori di decoder. |
(50) |
Ad ogni modo, la presenza d'aiuto di Stato nel caso di specie non è messa in dubbio dall'eventuale applicazione della sentenza Altmark ad un'eventuale compensazione per i costi per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico (14). Nessuno dei quattro criteri ivi specificati (definizione e conferimento del servizio d'interesse economico generale, determinazione ex ante dei parametri per la compensazione, nessuna sovracompensazione e scelta di un fornitore efficiente nell'ambito di una procedura di appalto pubblico o stima dei costi aggiuntivi netti sostenuti da un'impresa ben gestita) è soddisfatto. |
III.B. Valutazione della compatibilità
(51) |
La Commissione nutre dei dubbi sul fatto che la misura in causa, qualora costituisca aiuto di Stato, sia compatibile con il mercato unico. In base alle caratteristiche della misura e della comunicazione, sembra che le eventuali basi per la compatibilità di questa misura siano:
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(52) |
In effetti è chiaro che l'eccezione prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE non si applica nel caso di specie, perché la misura non riguarda soltanto le regioni che sarebbero ammissibili ad aiuti concessi ai sensi di tale deroga. Parimenti, la misura non può essere considerata un aiuto destinato a promuovere la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dell'Italia, conformemente a quanto stabilito all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE. Essa non mira neppure a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio come stabilito all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE. |
III.B.1. Articolo 87, paragrafo 2, lettera a)
(53) |
È possibile sostenere che la misura è un aiuto ai consumatori a carattere sociale e non discriminatorio per quanto riguarda l'origine del prodotto. Si potrebbe affermare che l'aiuto risponde ad un certo interesse sociale, ossia che facilita l'accesso alla televisione digitale da parte della popolazione, il che è un interesse pubblico riconosciuto. Poiché gli abbonati al satellite possono permettersi di pagare importi elevati, la sovvenzione può essere inoltre limitata agli utenti della tecnologia terrestre. |
(54) |
Per valutare questa argomentazione è necessario analizzare la definizione di carattere sociale. La Commissione ritiene che l'espressione “carattere sociale” debba essere interpretata in maniera restrittiva in quanto si tratta di una deroga al divieto generale di concedere aiuti di Stato che deve essere in generale interpretata in maniera rigorosa. Secondo la prassi della Commissione, l'espressione “carattere sociale” si riferisce ad aiuti destinati a soddisfare i bisogni di fasce non privilegiate della popolazione. Ad esempio, nel settore dei trasporti la Commissione ha riconosciuto che gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) devono avere carattere sociale, ossia devono, in linea di principio, coprire soltanto categorie specifiche di passeggeri che viaggiano su una rotta (ad esempio bambini, disabili, persone a basso reddito). Tuttavia, qualora si tratti di rotte che attuano un collegamento con regioni sfavorite, principalmente regioni insulari, l'aiuto potrebbe coprire eccezionalmente l'intera popolazione della regione in causa (15). |
(55) |
Nel caso della misura in questione, la legge non contiene alcun riferimento allo stato sociale o economico del beneficiario. Pertanto, anche se l'aiuto è concesso a prescindere dall'origine del decoder, la misura non è riservata a quella parte della popolazione che apparentemente può non essere in grado di sostenere il costo dell'acquisto di un decoder digitale. A tale riguardo può essere interessante ricordare che l'Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni ha effettuato un'indagine sulla presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili. L'Autorità ha concluso che l'effetto dell'aiuto in questione è quello di portare il prezzo netto dei decoder interattivi sostanzialmente in linea con quello di modelli più semplici (i cosiddetti “zapper”), ossia intorno ai 150 EUR. L'incidenza dell'acquisto del decoder sul reddito di una famiglia media, con o senza contributo pubblico, è limitata. La tendenza di mercato è che, anche senza l'aiuto, più del 50 % delle famiglie avranno un decoder entro il 2006 in uno scenario “ottimistico” e ad inizio 2008 in uno scenario “pessimistico”. L'Autorità sottolinea inoltre che l'acquisto del decoder può costituire una decisione importante di acquisto soltanto per la parte della popolazione più a basso reddito (16). L'analisi dell'Autorità sembra indicare che non sia l'intera popolazione ad aver bisogno dell'aiuto per passare alla televisione digitale. |
(56) |
In conclusione, in questa fase sembra che la misura non abbia un carattere sociale e che, qualora fosse constatato che si tratta di un aiuto, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) non sarebbe applicabile. |
III.B.2. Articolo 86, paragrafo 2
(57) |
Sarebbe possibile affermare che l'accesso alla televisione digitale rappresenta un servizio di interesse economico generale e che il passaggio dall'analogo al digitale è quindi un compito di servizio pubblico. Non sembra tuttavia che la deroga di cui all'articolo86, paragrafo 2 non applichi a caso in questione. L'aiuto è concesso in effetti ai consumatori e non è inteso come una compensazione per i costi netti aggiuntivi sostenuti per fornire un servizio pubblico che sia stato previamente definito in maniera chiara e conferito in modo formale. Di conseguenza, la Commissione ritiene, in via preliminare, che l'articolo 86, paragrafo 2 non rappresenti una base per la compatibilità della misura qualora venisse concluso che detta misura costituisce aiuto di Stato. |
III.B.3. Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)
(58) |
È possibile sostenere che l'eventuale aiuto è compatibile a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE poiché sviluppa un'attività economica — che consiste nella trasmissione digitale di segnali televisivi terrestri — senza incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
(59) |
Per essere compatibile a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) un aiuto deve perseguire un obiettivo di comune interesse in modo necessario e proporzionato. In particolare, la misura dovrebbe essere valutata prendendo in considerazione le seguenti questioni:
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Obiettivo di comune interesse
(60) |
Per quanto riguarda la prima questione, si può osservare che il passaggio dal sistema analogo a quello digitale (il cosiddetto “switchover” digitale) presenta grandi vantaggi in termini di utilizzo più efficiente dello spettro e di maggiori possibilità di trasmissione. In questo modo saranno disponibili servizi nuovi e di qualità migliore e i consumatori avranno una scelta più ampia. |
(61) |
La Commissione sostiene attivamente il passaggio al digitale e ha sottolineato tali vantaggi nel piano d'azione eEurope 2005 e nelle due comunicazioni relative al passaggio al digitale succitate (17). Nella sua comunicazione “i2010 — Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione” (18) la Commissione ha sottolineato che l'abbandono della radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica analogica, previsto entro il 2012, migliorerà l'accesso allo spettro in Europa. La regolamentazione non dovrebbe imporre l'utilizzo di una particolare piattaforma digitale come la televisione via cavo, satellite, terrestre o DLS né discriminare a suo favore, rispettando così il principio di “neutralità tecnologica”. Come sottolineato nella direttiva quadro, questo non preclude l'adozione, da parte di uno Stato membro, di provvedimenti ragionevoli volti a promuovere taluni servizi specifici, ove opportuno, per esempio la televisione digitale come mezzo per aumentare l'efficienza dello spettro (19). Questo significa che ogni piattaforma dovrebbe in linea di principio competere sul mercato contando solo sulle proprie forze, ma che possono essere previsti interventi che mirano a correggere le situazioni di fallimento del mercato specifiche per una determinata piattaforma. Alla fine dovrebbero prevalere le piattaforme che offrono i maggiori vantaggi ai consumatori. |
(62) |
Nella succitata comunicazione sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva (20) la Commissione sottolinea anche l'importanza della “interattività” e della “interoperabilità”. Nella comunicazione viene specificato che “la Commissione mira a garantire che i cittadini europei possano beneficiare di una gamma sempre più ampia di servizi di televisione digitale interattiva, disponibili su un numero crescente di piattaforme di trasmissione”. La televisione interattiva aggiunge in effetti una serie di funzionalità, oltre al video, alla televisione digitale (DTV) che potrebbero essere sfruttate in futuro non solo per scopi commerciali ma anche per realizzare funzioni di T-government anche per quella fascia della popolazione che ha le maggiori difficoltà rispetto all'informatica. |
(63) |
Inoltre, la mancanza d'interoperabilità (che riguarda questioni sia di interoperabilità tecnica che di accesso) e le eventuali limitazioni alla scelta dei consumatori potrebbero incidere sul libero flusso di informazioni, sul pluralismo dei mezzi di informazione e sulla diversità culturale. Queste preoccupazioni potrebbero essere sintetizzate come illustrato in appresso. I consumatori non potrebbero acquistare un ricevitore standardizzato universale, in grado di ricevere tutti i servizi interattivi della televisione in chiaro e di quella a pagamento e potrebbero essere costretti ad utilizzare i ricevitori più costosi che contengono API proprietari. Le emittenti dovrebbero affrontare degli ostacoli per sviluppare e fornire servizi interattivi in quanto dovrebbero negoziare con operatori di rete integrati a livello verticale e che controllano tecnologie API proprietarie. API aperti facilitano l'interoperabilità, ossia la portabilità dei contenuti interattivi tra i meccanismi di fornitura mantenendo intatta la funzionalità completa dei contenuti. La “norma MHP che è, al momento, la norma API aperta più avanzata in Europa” e la Commissione “adotterà misure aggiuntive per promuover[ne] l'attuazione volontaria”. “Un modo per ridurre i costi supplementari per i consumatori degli apparecchi dotati di motori di esecuzione standard, come l'MHP, consiste nel sovvenzionare l'acquisto a livello dei consumatori. Gli Stati membri possono, pertanto, offrire contributi statali ai consumatori”. |
(64) |
Di conseguenza, il passaggio dalla radiodiffusione analogica a quella digitale e la diffusione di standard aperte per l'interattività devono essere considerati obiettivi di comune interesse. |
Aiuto concepito in modo adeguato
(65) |
La Commissione ammette che il passaggio al digitale può avvenire con ritardo se il processo è lasciato interamente alle forze di mercato. È generalmente riconosciuto che il passaggio alla televisione digitale può essere ostacolato da determinate situazioni di fallimento del mercato e che, in linea di principio, i contributi concessi ai consumatori sono un modo accettabile per favorire il passaggio nella misura in cui vengono concessi rispettando il principio della neutralità tecnologica. Vi è inoltre il rischio che non tutte le fasce della popolazione possano beneficiare dei vantaggi offerti dalla televisione digitale (problemi di coesione sociale). Sembrano possibili diversi tipi di fallimento del mercato o di problemi sociali (21) per quanto riguarda, in particolare, i mercati relativi alle emittenti televisive. Le eventuali argomentazioni — alcune delle quali avanzate dall'Italia — sono le seguenti:
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(66) |
Per quanto riguarda queste argomentazioni, si dovrebbe in primo luogo tutto valutare se si tratta effettivamente di situazioni di fallimento del mercato che impediscono che il mercato raggiunga l'efficienza economica, in secondo luogo se l'aiuto di Stato è la soluzione adatta per correggere tale situazione e, in terzo luogo, se l'aiuto concesso è il minimo indispensabile per raggiungere l'obiettivo perseguito. |
a) Il problema del coordinamento
(67) |
Per quanto riguarda il problema di coordinamento tra gli operatori del mercato, la Commissione riconosce che questo può in linea di principio rappresentare un “fallimento di mercato”. Questo problema si verifica perché le emittenti devono accordarsi sulle date comuni per interrompere le trasmissioni analogiche e passare alle trasmissioni digitali per superare la mancanza di spettro di frequenza e ridurre al minimo i costi di trasmissione in parallelo, in particolare tenuto conto del fatto che lo spettro di frequenza è insufficiente per trasmettere i segnali televisivi analogici e digitali in parallelo (la cosiddetta fase simulcast). I consumatori potrebbero non essere disposti a passare alla piattaforma digitale prima che questa supporti un gran numero di emittenti. Di conseguenza, le emittenti potrebbero voler attendere altri operatori prima di passare alla piattaforma digitale. In mancanza di coordinamento, questo atteggiamento potrebbe ritardare il cambiamento. Vi è dunque un interesse per limitare nel tempo la fase di simulcast e per realizzare lo switchover simultaneo delle emittenti. |
(68) |
Tuttavia, il contributo concesso ai consumatori non sembra lo strumento adatto per affrontare un simile problema di coordinamento. In effetti, l'esistenza di una data vincolante per il cambiamento — il 31 dicembre 2006 — sembra già sufficiente per incoraggiare le emittenti a prevedere un passaggio coordinato alla nuova piattaforma e ad aiutare i consumatori ad adattarsi alla nuova tecnologia di trasmissione. |
(69) |
Un tipo particolare di problemi di coordinamento che ostacola gli investimenti nel digitale terrestre è il rischio, corso dagli operatori di rete e dalle emittenti, di non raggiungere una massa critica di consumatori che utilizzino il digitale terrestre e dunque di perdere il proprio investimento. Tuttavia, nella fase attuale la Commissione non ritiene che questo possa essere considerato un rischio che devono ragionevolmente affrontare gli operatori del mercato nel caso di specie. In effetti in Italia il mercato della televisione terrestre è molto grande (come già specificato, gli operatori di rete hanno per utenti solo una piccola minoranza di famiglie e gli operatori satellitari non raggiungono più del 20 % delle famiglie). |
b) Compensazione per i consumatori
(70) |
La misura, compensando i consumatori che devono aggiornare le loro apparecchiature analogiche, è un passo necessario per un passaggio al digitale privo di problemi. Questo fatto sembra essere confermato dall'esempio dell'operatore satellitare che ha fornito a proprie spese la nuova apparecchiatura digitale ai propri clienti al momento del passaggio al digitale nella piattaforma satellitare. |
(71) |
Tuttavia, come sottolineato nel punto precedente, questo elemento potrebbe giustificare l'aiuto concesso ai consumatori, ma non la discriminazione tra le piattaforme terrestri e quelle satellitari: lo scopo è quello di incoraggiare i consumatori ad abbandonare la piattaforma analogica, ma non dovrebbe indirizzarli di preferenza verso una delle due piattaforme digitali, come sembra avvenire con la misura in questione. |
(72) |
Le autorità italiane hanno affermato che la misura prevede che i decoder consentano la ricezione della televisione in chiaro “senza alcun costo per l'utente”, il che escluderebbe già la piattaforma satellitare dai vantaggi derivanti dalla misura poiché l'unico operatore satellitare, Sky Italia, richiede un pagamento per l'accesso ai propri programmi. |
(73) |
La piena interpretazione dell'espressione “senza alcun costo per l'utente” e la motivazione di tale condizione rimangono tuttavia non chiare per la Commissione. In effetti, se essa va interpretata come “costo aggiuntivo per la ricezione di canali in chiaro rispetto ai costi già sostenuti dal consumatore per ricevere altri servizi forniti dall'emittente radiotelevisiva”, allora anche gli abbonati alla televisione satellitare non sostengono costi aggiuntivi per la visione della televisione in chiaro. D'altro canto, se la disposizione va intesa nel senso che il consumatore non deve sostenere alcun costo per la ricezione di canali in chiaro, non è chiaro perché il contributo è concesso per decoder di altre piattaforme che richiedono il pagamento di un abbonamento per determinati servizi internet e di telecomunicazione. In generale, i consumatori possono decidere di avvalersi della televisione in chiaro assieme alla pay-TV o ad altri servizi; va chiarito se vi sono motivi per scoraggiare tale scelta. |
c) Rafforzamento della concorrenza tra le diverse piattaforme di diffusione
(74) |
È possibile sostenere che Sky Italia, uno degli autori della denuncia, occupa una posizione monopolistica sul mercato della radiodiffusione via satellite e dunque il fatto che la misura in questione sia limitata alla tecnologia terrestre aumenta la concorrenza, con un conseguente vantaggio per i consumatori. Tuttavia, un aiuto non è solitamente considerato lo strumento adatto per affrontare il problema della scarsa concorrenza. Va ricordato che nel contesto dell'acquisizione del controllo di Telepiù e Stream da parte di News Corporation sono stati richiesti degli impegni che avrebbero già dovuto dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza. |
d) Esistenza di esternalità
(75) |
Il passaggio al digitale determina delle esternalità grazie al migliore utilizzo dello spettro di frequenza di cui le emettenti non tengono necessariamente conto nelle proprie decisioni d'investimento: il vantaggio sociale dell'aumento dei canali e dei servizi può superare il vantaggio privato determinato per le emittenti dal passaggio al digitale poiché esse rischiano, ad esempio, di dover affrontare una maggiore concorrenza per la conquista degli spettatori e della pubblicità. Questa è, in linea di principio, una possibilità esistente in Italia, dove le emittenti che utilizzano il T-DVB, verticalmente integrate con operatori di rete, saranno costrette a cedere il 40 % delle loro capacità di trasmissione ad altre emittenti. In questa situazione, le emittenti possono essere riluttanti a partecipare al cambiamento. Questo potrebbe pertanto giustificare un intervento di regolamentazione del settore e, eventualmente, gli incentivi ai consumatori. Tuttavia, ciò non giustifica necessariamente una compensazione indiretta alle emittenti. |
(76) |
Va osservato innanzi tutto che le concessioni digitali continuano ad essere detenute principalmente dalle emittenti analogiche già presenti sul mercato (alle quali è di fatto garantito il 60 % delle capacità di trasmissione); in secondo luogo, gli operatori esistenti ricevono già una compensazione per il cambiamento, in quanto la tecnologia digitale sembra permettere una maggior capacità di trasmissione a costi inferiori. In effetti alcune emittenti televisive digitali utilizzano già le maggiori capacità tecniche per entrare nel mercato della televisione a pagamento. |
(77) |
Di conseguenza, anche se potrebbe essere opportuno per stimolare la domanda di televisione digitale ed accelerare il passaggio alla televisione digitale, è opinabile che l'aiuto debba essere selettivamente destinato alla televisione terrestre. |
e) Promozione dell'innovazione
(78) |
Le autorità italiane affermano che la tecnologia digitale serve a promuovere l'innovazione offrendo interattività (la possibilità per l'utente di “dialogare” con il sistema) e interoperabilità (la possibilità per l'utente di avere accesso a tutte le emittenti tramite un decoder). È vero che senza il contributo i consumatori sarebbero stati probabilmente orientati verso decoder più economici non adatti per i servizi interattivi (zapper), un'evoluzione che la misura ha impedito portando il prezzo dei decoder interattivi sostanzialmente in linea con quello dei modelli più semplici. |
(79) |
Tuttavia nell'attuale contesto le autorità italiane dovrebbero fornire anche ragioni valide per escludere il satellite dal beneficio derivante dalla misura. Secondo le autorità italiane, il satellite è escluso perché al momento soltanto le piattaforme digitali terrestri e via cavo offrono programmi digitali interattivi non criptati. Di conseguenza, il contributo è concesso soltanto per i decoder per T-DVB e C-DVB. |
(80) |
Tali argomentazioni devono essere ulteriormente verificate e valutate. Uno degli autori delle denunce (Sky Italia) sostiene che: i) i programmi o i servizi digitali interattivi sono o possono essere facilmente forniti anche via satellite e ii) gli stessi vantaggi per il consumatore che derivano dalla “interoperabilità” potrebbero essere offerti dal satellite. In effetti, anche se l'articolo 4, primo comma della legge in esame prevede esplicitamente che il decoder sia “interattivo” per poter beneficiare del contributo, il medesimo articolo non richiede esplicitamente che il decoder sia “interoperativo”. L'esclusione a priori della piattaforma satellitare, in base al fatto che al momento in cui la misura è stata adottata per la prima volta il satellite utilizzava solo decoder “non interoperativi”, non sembra tener conto del fatto che gli operatori satellitari potrebbero essere in grado di offrire la “interoperabilità” e disposti a farlo per poter beneficiare della misura. In questa fase la Commissione ritiene dunque che il vantaggio accordato, anche se adeguato per promuovere l'innovazione, non sia proporzionato allo scopo perseguito. |
Evitare le inutili distorsioni della concorrenza
(81) |
Anche se l'intervento pubblico potrebbe essere giustificato in considerazione dell'esistenza di determinate situazioni di fallimento di mercato e di eventuali problemi di coesione, il modo in cui la misura è concepita sembra introdurre inutili distorsioni della concorrenza. |
(82) |
Il fatto che gli operatori satellitari siano esplicitamente esclusi ha come effetto di falsare notevolmente la concorrenza nel mercato della televisione a pagamento in una situazione in cui gli operatori televisivi terrestri già esistenti agiscono in un mercato molto concentrato e sono concorrenti, con una forza equivalente, dell'operatore satellitare. Sembra in effetti che il mercato della televisione a pagamento, collegato in particolare ai grandi eventi sportivi, non possa essere segmentato in base alle piattaforme che i consumatori considerano come sostituti in questo contesto. In queste circostanze, un contributo che indirizzi i consumatori verso una delle piattaforme può essere causa di una notevole distorsione della concorrenza. Come ulteriore argomentazione a sostegno del collegamento tra l'introduzione del contributo e l'ingresso degli operatori televisivi terrestri nel settore della pay TV, l'autore della denuncia sottolinea che, a partire dal febbraio 2005, il Ministero italiano delle Comunicazioni e l'impresa Poste Italiane, di proprietà statale, hanno iniziato a pubblicizzare il contributo durante incontri di calcio solitamente trasmessi a pagamento da Sky Italia anziché sulla televisione in chiaro. |
— Conclusione sull'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)
(83) |
L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) prevede che vi sia un equilibrio tra gli sviluppi positivi derivanti da una determinata misura ed i suoi effetti negativi sulla concorrenza. Nell'attuale contesto, sembra che il passaggio al digitale e l'interoperabilità siano obiettivi di comune interesse. Tuttavia, anche se affronta il problema del passaggio al digitale, la misura non considera la questione dell'interoperabilità, ma si limita ad escludere dal beneficio della misura la piattaforma satellitare. |
(84) |
Analogamente, la presenza di esternalità derivanti dal passaggio al digitale e i problemi di coesione causati dall'obbligo per i consumatori di passare alla televisione digitale possono in linea di principio giustificare gli aiuti a favore delle emittenti sotto forma di contributo concessi ai consumatori. |
(85) |
La misura ha tuttavia determinate caratteristiche che non sono né necessarie né proporzionate e determinano un'inutile distorsione a favore delle emittenti televisive terrestri già presenti sul mercato, in un mercato apparentemente caratterizzato da un rigido oligopolio e nel quale tali distorsioni possono avere un considerevole effetto sulla concorrenza. |
(86) |
Di conseguenza, nell'attuale fase dell'analisi, la Commissione non è convinta del fatto che la misura in esame, qualora si constatasse che si tratta di aiuto, possa essere considerata compatibile a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. |
III.B.4. Conclusione sulla valutazione della compatibilità
(87) |
Poiché la misura — qualora si trattasse di aiuto — non risulta allo stato attuale ammissibile ad alcuna delle deroghe previste dal trattato, nel contesto della sua valutazione preliminare, quale prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (ora 88) del trattato CE, la Commissione nutre dei dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune. |
IV. CONCLUSIONE
(88) |
Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. |
(89) |
La Commissione richiama l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio stabilisce che, in caso di decisioni negative, lo Stato membro interessato deve adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dai beneficiari, compresi i beneficiari indiretti, a meno che questo non sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. Il medesimo articolo prevede che all'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungano gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero. Gli interessi sono calcolati in conformità alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE. |
(90) |
La Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a trasmetterle le loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data di detta pubblicazione.» |
(1) Regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU C 83 del 27.3.1999, pagg. 1-9.
(2) In appresso per “DVB-T” si intende la trasmissione video digitale su una rete terrestre. Altre forme di trasmissione video digitale sono il DVB-S (via satellite) e il DVB-C (via cavo).
(3) COM(2002)263 definitivo, “Comunicazione della Commissione – e-Europe 2005: una società dell'informazione per tutti”, COM(2003)541 definitivo, Comunicazione della Commissione sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo “switchover” digitale allo “switch-off”“analogico)”, COM(2005)241 definitivo, “Comunicazione della Commissione sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva” e COM(2005)204 definitivo, “Comunicazione della Commissione — Accelerare la migrazione dalla radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella digitale”.
(4) RTI gestisce l'infrastruttura, ma è detenuta da Mediaset.
(5) Cfr. la relazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 24 febbraio 2004, n. 43 di conversione del decreto legge 24 dicembre 2004, n. 352, recante “Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249”.
(6) Cfr. ad esempio la causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. 1994, pag. I-877, punto 13, e la causa C-75/97 Belgio/Commissione, Racc. 1999, pag. I-3671, punto 23.
(7) Causa C-382/99, Paesi Bassi/Commissione, Racc. 2002, pag. I-5163.
(8) Causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857, punti 24-28 — Aiuti concessi a imprese dei nuovi Länder tedeschi — Misure fiscali a favore degli investimenti.
(9) Decisione C(2005) 586 del 17 marzo 2005, non ancora pubblicata e non ancora disponibile in italiano.
(10) Causa 143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH/Finanzlandesdirektion für Kärnten, Racc. 2001, pag. I-08365.
(11) Cfr. punto 88, lettera d) della succitata relazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
(12) Come già menzionato, l'operatore via cavo deve indicare all'utente i fornitori di contenuti con i quali ha convenuto la ritrasmissione via cavo del segnale trasmesso utilizzando la tecnologia digitale terrestre. In base alla succitata denuncia sembra tuttavia che (a causa della presunta politica di prezzi eccessivi perseguita da Mediaset e RAI) gli operatori via cavo potrebbero incontrare seri problemi per inserire nella propria offerta i programmi di Mediaset e RAI e non è pertanto chiaro in che misura possano realmente beneficiare della misura in questione. A parità di condizioni, i consumatori acquisterebbero i decoder T-DVB anziché i decoder C-DVB se l'offerta dell'operatore via cavo non comprendesse i canali di RAI e Mediaset.
(13) Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato: Conclusioni dell'indagine conoscitiva sul settore televisivo: la raccolta pubblicitaria, Roma, 16.11.2004.
(14) Sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans Gmbh, Racc. 2003, pag. I-7747, punti 88-94
(15) Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato Ce e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, sezione III.3, GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5.
(16) Cfr. la succitata relazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, punti da 50 a 56.
(17) COM(2002)263 definitivo, “Comunicazione della Commissione — eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti”, COM(2003)541 definitivo, “Comunicazione della Commissione sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo switchover digitale allo switch-off analogico) e COM(2005)204 definitivo, Comunicazione della Commissione — Accelerare la migrazione dalla radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella digitale”.
(18) COM(2005)229 definitivo del 1o giugno 2005.
(19) Cfr. considerando 18 della direttiva quadro 2002/21/CE.
(20) Cfr. nota 3.
(21) Cfr. anche la decisione finale della Commissione C(2005) 3903 nel caso C 25/2004 — Installazione della DVB-T (televisione terrestre digitale) a Berlino-Brandeburgo.
19.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/21 |
Notifica preventiva di una concentrazione
[Caso n. COMP/M.4154 — Degussa/DOW (superabsorbent polymers)]
(2006/C 118/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 11.5.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 4(5) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Degussa AG («Degussa», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo delle attività Superabsorbent Polymers («Dow SAP business», USA) dell'impresa The Dow Chemical Company mediante acquisto di elementi dell'attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4154 — Degussa/DOW (superabsorbent polymers), al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
19.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/22 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4194 — Crédit agricole/TV-ESS)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 118/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 10.5.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Crédit agricole SA («Casa», Francia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme delle imprese Companhia de Seguros Tranquilidade–Vida SA («TV», Portogallo) e Espirito Santo Companhia de Seguros SA («ESS», Portogallo), entrambe controllate dal Espirito Santo Financial Group (Portogallo), mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sull'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4194 — Crédit agricole/TV-ESS, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
19.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/23 |
Pubblicazione degli elementi essenziali delle decisioni di assegnazione di un contributo finanziario ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce il Fondo di coesione, modificato dai regolamenti (CE) n. 1264/1999 e (CE) n. 1265/1999
(2006/C 118/07)
REPUBBLICA CECA — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione |
||||||
2004CZ16CPE017 |
Rete fognaria di Olomouc, fase II. |
34 842 000 |
25 086 240 |
31.10.2005 |
31.12.2008 |
3.5.2005 |
2005CZ16CPE001 |
Stredni Pomoravi — Infrastruttura per il trattamento delle acque reflue |
23 963 300 |
17 732 842 |
1.10.2006 |
31.12.2008 |
15.12.2005 |
2005CZ16CPE002 |
Slapanicko — Cista Ricka e Rakovec: infrastruttura per il trattamento delle acque reflue |
20 078 728 |
15 862 195 |
1.10.2006 |
31.12.2009 |
16.12.2005 |
2005CZ16CPE004 |
Kravare — impianto per il trattamento delle acque reflue e rete fognaria |
14 972 183 |
11 977 746 |
1.9.2006 |
31.12.2008 |
16.12.2005 |
2005CZ16CPE006 |
Labe-Loucna: impianto per il trattamento delle acque reflue e completamento della rete fognaria |
20 179 990 |
12 511 594 |
1.10.2006 |
31.12.2009 |
16.12.2005 |
2005CZ16CPE008 |
Qualità dell'acqua potabile del sistema di approvvigionamento idrico della Moravia sud-occidentale — regione Trebicsko |
13 998 476 |
9 658 948 |
1.1.2007 |
31.12.2009 |
16.12.2005 |
2005CZ16CPE010 |
Mladoboleslavsko — impianto per il trattamento delle acque reflue e rete fognaria |
19 225 943 |
12 304 604 |
1.7.2006 |
31.12.2008 |
16.12.2005 |
2005CZ16CPE014 |
Vyskov — infrastruttura per il trattamento delle acque reflue |
19 424 683 |
12 820 291 |
1.8.2006 |
31.12.2009 |
19.12.2005 |
2005CZ16CPE016 |
Miglioramento della qualità dell'acqua alla confluenza dei fiumi Morava e Becva |
12 373 281 |
7 547 701 |
1.2.2007 |
31.12.2009 |
15.12.2005 |
2005CZ16CPE020 |
Risanamento del fiume Upa |
16 359 831 |
10 633 890 |
1.4.2007 |
31.12.2009 |
15.12.2005 |
2005CZ16CPE021 |
Cidlina — infrastruttura per il trattamento delle acque reflue |
16 620 923 |
11 136 018 |
1.8.2006 |
31.12.2009 |
23.12.2005 |
Settore di intervento: Trasporti |
||||||
Decisione |
||||||
2005CZ16CPT001 |
Ottimizzazione della tratta ferroviaria Pizen-Stribro |
130 207 592 |
79 426 631 |
1.12.2005 |
31.11.2008 |
27.12.2005 |
CIPRO — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione |
||||||
2004CY16CPE001 |
Nuova discarica e stazioni di trasferimento per la gestione dei rifiuti solidi comunali delle regioni di Larnaka e Ammochostos |
43 518 811 |
28 722 415 |
1.5.2006 |
31.12.2008 |
14.11.2005 |
ESTONIA — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione |
||||||
2004EE16CPE007 |
Gestione delle acque del bacino idrografico di Emajõgi e Võhandu |
53 695 000 |
45 640 750 |
31.3.2005 |
31.12.2008 |
23.12.2005 |
Settore di intervento: Assistenza tecnica |
||||||
Decisione |
||||||
2004EE16CPA001 |
Sostegno all'autorità di gestione del Fondo di coesione |
65 000 |
54 600 |
5.10.2004 |
31.12.2008 |
5.12.2005 |
Settore di intervento: Trasporti |
||||||
Decisione |
||||||
2005EE16CPT001 |
Riabilitazione della zona «airside» dell'aeroporto di Tallinn |
24 145 000 |
20 523 250 |
27.5.2005 |
1.12.2007 |
13.12.2005 |
2005EE16CPT002 |
Ammodernamento del terminal passeggeri dell'aeroporto di Tallinn |
32 700 000 |
24 198 000 |
10.8.2005 |
31.7.2008 |
13.12.2005 |
2005EE16CPT003 |
Ricostruzione del collegamento stradale Tallinn — Tartu — Võru — Luhamaa: tratto Vaida — Aruvalla e svincolo di Puurmanni |
27 734 000 |
22 741 880 |
18.8.2005 |
31.10.2007 |
23.12.2005 |
GRECIA — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione |
||||||
2005GR16CPE001 |
Costruzione di una rete secondaria di evacuazione delle acque reflue a Salamina |
16 385 000 |
12 288 750 |
21.10.2005 |
31.3.2009 |
16.12.2005 |
2005GR16CPE004 |
Condotte e impianti per il trattamento delle acque reflue di Vathy a Samos |
10 117 600 |
7 588 200 |
27.10.2005 |
31.12.2009 |
19.12.2005 |
2005GR16CPE006 |
Risanamento del lago Koronia S. Salonicco |
26 910 000 |
20 182 500 |
27.10.2005 |
31.12.2008 |
19.12.2005 |
Settore di intervento: Assistenza tecnica |
||||||
Decisione |
||||||
2005GR16CPA001 |
Assistenza tecnica nel quadro del Fondo di coesione (2000-2006) |
10 115 000 |
7 586 250 |
4.1.2005 |
31.12.2009 |
13.12.2005 |
SPAGNA — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione |
||||||
2002ES16CPE016 |
Approvvigionamento idrico di Saragozza e dintorni, 2a fase: tratti di Jalon e Huerva — 1 |
18 234 709 |
15 499 503 |
1.10.2005 |
31.12.2008 |
26.7.2005 |
2003ES16CPE020 |
Impianto di recupero e compostaggio di Jaen Sierra Sur e discariche controllate di appoggio |
18 820 043 |
15 056 034 |
2.1.2002 |
31.12.2007 |
13.12.2005 |
2004ES16CPE006 |
Estrazione del carburante del Prestige per mezzo di navette |
66 828 000 |
56 803 800 |
1.5.2004 |
31.12.2005 |
31.3.2005 |
2004ES16CPE021 |
Impianto di trattamento delle acque potabili del sistema Aramo-Guiros della rete di approvvigionamento idrico di Oviedo |
21 231 706 |
13 163 658 |
1.9.2004 |
31.12.2008 |
17.3.2005 |
2004ES16CPE026 |
Gestione dei rifiuti nella Comunità di Madrid |
12 896 602 |
10 317 281 |
1.1.2004 |
31.12.2008 |
13.12.2005 |
2004ES16CPE033 |
Ampliamento degli impianti di valorizzazione dei residui solidi urbani nel Parco di Valdemingomez |
43 721 438 |
34 977 150 |
1.1.2004 |
31.12.2008 |
13.12.2005 |
2004ES16CPE034 |
Rinnovamento e ammodernamento di reti: sistema di approvvigionamento di acqua potabile — Elda |
2 167 621 |
1 734 097 |
1.10.2004 |
31.12.2007 |
11.4.2005 |
2005ES16CPE001 |
Progetto «Centro di trattamento di residui del Vallés Orient. Grannolers» |
15 148 976 |
12 119 181 |
15.10.2005 |
31.12.2008 |
14.6.2005 |
2005ES16CPE002 |
Tratti I, II, IV del secondo anello di distribuzione di acqua potabile di Madrid |
74 513 624 |
74 513 624 |
1.5.2005 |
31.12.2009 |
5.8.2005 |
2005ES16CPE003 |
Complesso per il trattamento dei residui urbani di Saragozza |
38 076 237 |
30 460 990 |
1.1.2005 |
31.12.2008 |
20.5.2005 |
2005ES16CPE005 |
Miglioramento delle infrastrutture e depurazione delle acque nella Barriada de Benzú |
1 903 721 |
1 522 977 |
1.1.2005 |
31.12.2007 |
26.7.2005 |
2005ES16CPE006 |
Assistenza tecnica: depurazione del bacino del Fix |
3 771 174 |
3 205 498 |
1.3.2005 |
31.12.2007 |
7.9.2005 |
2005ES16CPE007 |
Collettori laterali in prossimità della canalizzazione del fiume Seco de Castellón e loro copertura |
8 692 322 |
6 953 857 |
1.6.2005 |
31.12.2009 |
22.7.2005 |
2005ES16CPE009 |
Interconnessione delle reti di approvvigionamento Maresme Norte e ATLL |
39 984 000 |
33 986 400 |
1.6.2005 |
31.12.2009 |
24.11.2005 |
2005ES16CPE011 |
Estensione dell'approvvigionamento della zona Costa Brava Centro |
48 539 137 |
41 258 266 |
1.6.2005 |
31.12.2009 |
29.9.2005 |
2005ES16CPE013 |
Adeguamento della discarica di Ca Na Putxa e impianto di trasferimento dei residui urbani |
8 909 989 |
7 127 991 |
25.11.2005 |
31.12.2007 |
25.11.2005 |
2005ES16CPE014 |
Estensione del trattamento nelle reti fognarie, Cuenca Llobregat |
27 000 000 |
22 950 000 |
1.6.2005 |
31.12.2009 |
26.10.2005 |
2005ES16CPE015 |
Programma di risanamento di acque reflue urbane nelle C.I.C. |
10 272 024 |
8 731 220 |
1.6.2005 |
31.12.2009 |
5.12.2005 |
2005ES16CPE019 |
Estensione e miglioramento del sistema di trattamento nell'impianto di potabilizzazione di Abrera |
56 454 207 |
47 986 076 |
31.6.2005 |
31.12.2009 |
5.12.2005 |
2005ES16CPE021 |
Approvvigionamento idrico Campo de Montiel a partire dal bacino della Cabezuela |
28 469 224 |
22 775 379 |
1.1.2005 |
31.12.2009 |
5.12.2005 |
2005ES16CPE024 |
Rete fognaria e depurazione ad Argamasilla de Alba e Tomelloso |
20 362 759 |
14 253 931 |
24.5.2005 |
31.12.2009 |
5.12.2005 |
2005ES16CPE030 |
Rete fognaria e depurazione, città di Ceuta. EDAR di Sta Catalina |
22 290 000 |
18 946 500 |
1.7.2005 |
31.12.2009 |
5.12.2005 |
2005ES16CPE031 |
Impianto di desalinizzazione di Ciutadella (Minorca) |
13 714 733 |
7 268 809 |
1.7.2005 |
31.12.2009 |
7.12.2005 |
2005ES16CPE032 |
Impianto di desalinizzazione di Santa Eulalia (Ibiza) |
14 387 793 |
7 913 286 |
1.7.2005 |
31.12.2009 |
6.12.2005 |
2005ES16CPE033 |
Impianto di desalinizzazione di Andratx (Maiorca) |
16 448 270 |
8 882 066 |
1.7.2005 |
31.12.2008 |
5.12.2005 |
2005ES16CPE034 |
Impianto di desalinizzazione della Bahía de Alcudia (Maiorca) |
21 835 519 |
12 882 956 |
1.7.2005 |
31.12.2009 |
5.12.2005 |
2005ES16CPE035 |
Trattamento delle acque negli impianti di depurazione di Tarragona, Reus e Vilaseca-Salou |
36 016 272 |
30 613 831 |
31.6.2005 |
31.12.2009 |
5.12.2005 |
2005ES16CPE039 |
Impianto di desalinizzazione dell'area metropolitana di Barcellona |
199 860 620 |
149 895 465 |
1.6.2005 |
31.12.2009 |
13.12.2005 |
2005ES16CPE040 |
Collegamento tra gli impianti di trattamento delle acque potabili di Abrera e Cardedeu: tratto Fonsanta-Trinitat |
131 112 686 |
74 734 231 |
31.6.2005 |
31.12.2009 |
12.12.2005 |
2005ES16CPE042 |
Prolungamento del collettore Abrera-Fonsanta fino a Prat de Llobregat |
27 178 967 |
23 102 122 |
31.6.2005 |
31.12.2009 |
2.12.2005 |
2005ES16CPE044 |
Approvvigionamento idrico per gli abitanti di La Sagra est. Vari comuni. |
80 000 000 |
64 000 000 |
1.6.2005 |
31.12.2008 |
27.12.2005 |
Settore di intervento: Trasporti |
||||||
Decisione |
||||||
2005ES16CPT001 |
Porto esterno a Punta de Langosteira |
362 732 000 |
257 539 720 |
1.3.2005 |
31.12.2010 |
12.12.2005 |
2005ES16CPT002 |
Accesso a Barcellona. Tratti: Sant Joan Despi — Santas. Piattaforma. |
389 779 732 |
281 615 856 |
15.2.2005 |
30.11.2008 |
12.12.2005 |
LETTONIA — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione |
||||||
2005LV16CPE002 |
Sistema di gestione dei rifiuti pericolosi, fase I |
8 115 000 |
6 492 000 |
1.7.2006 |
30.4.2008 |
15.12.2005 |
2005LV16CPE003 |
Sviluppo di servizi idrici a Riga, fase III |
69 221 706 |
58 838 450 |
1.5.2006 |
31.12.2009 |
21.12.2005 |
2005LV16CPE004 |
Gestione dei rifiuti solidi, regione Piejura |
18 766 626 |
15 951 632 |
1.9.2007 |
1.8.2009 |
21.12.2005 |
Settore di intervento: Assistenza tecnica |
||||||
Decisione |
||||||
2005LV16CPA001 |
Assistenza tecnica per la gestione del Fondo di coesione in Lettonia |
3 534 100 |
2 968 644 |
15.3.2005 |
31.12.2009 |
21.12.2005 |
Settore di intervento: Trasporti |
||||||
Decisione |
||||||
2005LV16CPT001 |
Ricostruzione delle vie di accesso ai terminal portuali di Ventspils |
22 883 000 |
15 901 397 |
1.3.2006 |
31.12.2009 |
15.12.2005 |
2005LV16CPT002 |
Aeroporto di Riga: estensione delle piste e rifacimento dell'impianto di illuminazione |
19 485 148 |
16 562 376 |
1.4.2006 |
31.12.2007 |
16.12.2005 |
2005LV16CPT003 |
Ricostruzione delle vie di accesso al porto di Liepaja |
11 421 015 |
8 499 519 |
1.6.2006 |
1.7.2008 |
15.12.2005 |
2005LV16CPA002 |
Struttura per l'assistenza tecnica al ministero dei Trasporti |
440 000 |
374 000 |
1.2.2006 |
31.12.2008 |
23.12.2005 |
LITUANIA — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione |
||||||
2004LT16CPE001 |
Sviluppo del sistema per la gestione dei rifiuti nella regione di Kaunas |
18 432 000 |
13 824 000 |
1.1.2006 |
31.12.2008 |
24.5.2005 |
2004LT16CPE004 |
Basso bacino fluviale del Nemunas — 1o pacchetto di misure |
37 880 000 |
30 304 000 |
1.6.2005 |
31.12.2007 |
15.3.2005 |
2004LT16CPE005 |
Sviluppo della rete di approvvigionamento idrico e raccolta delle acque reflue a Klaipeda |
21 738 000 |
13 694 940 |
1.6.2005 |
31.12.2007 |
15.3.2005 |
2005LT16CPE001 |
Programma di investimenti per il bacino fluviale del Neris, 1a fase (comuni di Zarasai, Visaginas, Utena, Ignalina, Moletai, Ukmerge, Sirvintos e Svencionys) |
37 576 000 |
30 060 800 |
1.4.2006 |
31.12.2009 |
8.12.2005 |
2005LT16CPE003 |
Progetto di sviluppo del sistema per la gestione dei rifiuti nella regione di Panevezys |
19 487 000 |
16 563 950 |
1.3.2007 |
31.12.2009 |
8.12.2005 |
2005LT16CPE002 |
Programma di investimenti per l'alto bacino fluviale del Nemunas, 1o pacchetto di misure, 1a fase |
34 490 900 |
27 592 720 |
1.3.2006 |
31.12.2009 |
2.12.2005 |
Settore di intervento: Assistenza tecnica |
||||||
Decisione |
||||||
2005LT16CPA001 |
Assistenza tecnica per la gestione del Fondo di coesione in Lituania |
1 451 400 |
1 451 400 |
1.5.2005 |
31.12.2006 |
8.12.2005 |
Settore di intervento: Trasporti |
||||||
Decisione |
||||||
2004LT16CPT008 |
Costruzione dell'anello mancante del corridoio di trasporto IXB — Circonvallazione meridionale di Vilnius |
48 702 600 |
41 397 210 |
1.3.2005 |
31.12.2007 |
17.6.2005 |
2005LT16CPT001 |
Ammodernamento con GSM-R del sistema per le comunicazioni ferroviarie lituano |
60 517 000 |
51 439 450 |
1.7.2006 |
30.6.2009 |
15.12.2005 |
UNGHERIA — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione |
||||||
2004HU16CPE004 |
Sistema comunale per la gestione dei rifiuti solidi nella contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg — Fase I |
35 844 654 |
27 958 830 |
1.6.2006 |
31.12.2007 |
19.12.2005 |
2004HU16CPE005 |
Miglioramento della qualità dell'acqua potabile nella regione della Grande pianura settentrionale in Ungheria |
25 583 762 |
19 187 822 |
1.3.2006 |
31.12.2007 |
4.8.2005 |
Settore di intervento: Assistenza tecnica |
||||||
Decisione |
||||||
2005HU16CPA001 |
Preparazione di progetti nel settore ferroviario finanziati dal Fondo di coesione nel periodo 2007-2013 |
5 294 118 |
4 500 000 |
20.12.2005 |
31.12.2007 |
20.12.2005 |
Settore di intervento: Trasporti |
||||||
Decisione |
||||||
2004HU16CPT003 |
Sviluppo dei radar del servizio di navigazione aerea HungaroControl |
38 790 000 |
19 395 000 |
6.4.2005 |
31.12.2007 |
6.4.2005 |
MALTA — 2005
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
Settore di intervento: Assistenza tecnica |
||||||
Decisione |
||||||
2005MT16CPA001 |
Preparazione di progetti nel settore ambientale finanziati dal fondo di coesione nel periodo 2007-2013 |
964 634 |
819 939 |
1.1.2006 |
1.12.2007 |
19.12.2005 |
Settore di intervento: Trasporti |
||||||
Decisione |
||||||
2004MT16CPT001 |
Riassetto e ammodernamento di sezioni della TEN-T |
11 086 000 |
9 423 100 |
1.8.2005 |
1.10.2007 |
7.4.2005 |
POLONIA — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR ) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione |
||||||
2004PL16CPE002 |
Complesso di infrastrutture per la città di Bochnia e la sottoregione di Bochenski |
12 192 000 |
9 777 984 |
31.12.2005 |
31.12.2009 |
8.12.2005 |
2004PL16CPE006 |
Miglioramento della rete di riscaldamento del distretto di Cracovia |
75 513 100 |
54 369 432 |
30.12.2005 |
31.12.2008 |
9.12.2005 |
2004PL16CPE009 |
Ammodernamento ed estensione-Impianto di trattamento per le acque reflue di Sitkowka-città di Kielce |
27 838 000 |
15 589 280 |
1.10.2006 |
31.12.2009 |
8.12.2005 |
2004PL16CPE012 |
Smaltimento delle acque reflue della città di Nysa e di alcuni paesi del comune di Nysa |
18 105 000 |
15 389 250 |
15.10.2006 |
31.12.2009 |
13.12.2005 |
2004PL16CPE023 |
Sistema municipale di gestione dei rifiuti a Torun |
15 264 000 |
10 837 440 |
1.10.2006 |
31.12.2009 |
19.12.2005 |
2004PL16CPE028 |
Rete fognaria di Zgierz, incluso l'ammodernamento dell'impianto per il trattamento delle acque reflue |
17 615 000 |
11 978 200 |
1.1.2006 |
31.12.2010 |
19.12.2005 |
2004PL16CPE034 |
Pabianice: riempimento del serbatoio di drenaggio del collettore GOS-LAM e rete fognaria |
18 341 000 |
11 683 217 |
1.1.2006 |
31.12.2009 |
19.12.2005 |
2004PL16CPE035 |
Realizzazione del sistema di gestione dei rifiuti e dei fanghi di depurazione a Leszno |
24 540 000 |
18 601 320 |
21.12.2005 |
31.12.2009 |
13.12.2005 |
2005PL16CPE001 |
Progetto per la gestione idrica e delle acque reflue a Danzica |
121 410 000 |
91 057 500 |
1.1.2006 |
31.12.2009 |
15.12.2005 |
2005PL16CPE002 |
Gestione idrica e delle acque reflue a Zyrardów e Jaktorów |
23 306 000 |
18 318 516 |
26.4.2006 |
31.12.2009 |
13.12.2005 |
2005PL16CPE003 |
Gestione idrica e delle acque reflue a Varsavia, fase III |
396 903 000 |
248 064 375 |
1.6.2006 |
31.12.2010 |
9.12.2005 |
2005PL16CPE004 |
Gestione idrica e delle acque reflue a Zawiercie |
23 436 000 |
18 865 980 |
1.1.2006 |
31.12.2010 |
21.12.2005 |
2005PL16CPE005 |
Gestione idrica e delle acque reflue a Wołomin-Kobyłka |
34 074 000 |
27 599 940 |
1.4.2006 |
31.12.2009 |
13.12.2005 |
2005PL16CPE006 |
Gestione idrica e delle acque reflue a Piekary Śląskich |
27 299 000 |
16 297 503 |
1.1.2006 |
31.12.2010 |
15.12.2005 |
2005PL16CPE007 |
Gestione idrica e delle acque reflue per il fiume Wisloka |
47 770 000 |
40 126 800 |
1.10.2006 |
31.12.2009 |
14.12.2005 |
2005PL16CPE008 |
Gestione idrica e delle acque reflue a Świebodzin |
18 144 000 |
13 608 000 |
1.1.2006 |
31.12.2009 |
19.12.2005 |
2005PL16CPE009 |
Gestione idrica e delle acque reflue a Cracovia |
36 405 900 |
21 479 481 |
1.6.2007 |
31.12.2009 |
19.12.2005 |
2005PL16CPE011 |
Gestione idrica e delle acque reflue a Ostroleka |
26 612 000 |
19 027 580 |
1.6.2006 |
31.12.2010 |
16.12.2005 |
2005PL16CPE013 |
Gestione idrica e delle acque reflue a Karkonosze |
58 117 000 |
49 399 450 |
1.1.2006 |
31.12.2009 |
12.12.2005 |
2005PL16CPE014 |
Gestione idrica e delle acque reflue per il fiume Czarna Staszowska |
20 663 000 |
16 427 085 |
1.1.2006 |
31.12.2010 |
19.12.2005 |
2005PL16CPE015 |
Gestione idrica e delle acque reflue per il fiume Parseta |
177 015 000 |
150 462 750 |
1.10.2006 |
31.12.2010 |
12.12.2005 |
Settore di intervento: Assistenza tecnica |
||||||
Decisione |
||||||
2005PL16CPA001 |
Assistenza tecnica per misure di informazione e pubblicità |
878 000 |
746 300 |
1.1.2006 |
31.12.2008 |
19.12.2005 |
Settore di intervento: Trasporti |
||||||
Decisione |
||||||
2005PL16CPT001 |
Linea ferroviaria E 65 Varsavia — Gdynia, fase 2 |
475 522 000 |
399 438 480 |
31.12.2005 |
31.12.2009 |
16.12.2005 |
PORTOGALLO — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione |
||||||
2004PT16CPE011 |
RUB — Compostaggio Cova da Beira/Valnor |
8 785 000 |
6 500 900 |
1.10.2004 |
1.3.2007 |
22.4.2005 |
2004PT16CPE013 |
RUB — Compostaggio Suldouro |
9 048 000 |
5 971 680 |
15.3.2004 |
31.12.2007 |
4.8.2005 |
2004PT16CPE014 |
RUB — Compostaggio Braval |
8 348 000 |
5 760 120 |
1.6.2004 |
30.9.2007 |
22.4.2005 |
2004PT16CPE016 |
RUB — Compostaggio Nordeste |
6 383 500 |
2 936 410 |
15.3.2004 |
31.12.2007 |
4.8.2005 |
2004PT16CPE018 |
RUB — Compostaggio Valorlis |
9 826 775 |
7 075 278 |
1.10.2004 |
1.7.2007 |
22.4.2005 |
2004PT16CPE019 |
RUB dei sistemi intercomunali Resitejo, Resiurb e Amartejo |
18 900 000 |
5 859 000 |
1.7.2004 |
31.12.2006 |
22.4.2005 |
2004PT16CPE020 |
RUB Vale do Sousa, Nord |
8 512 250 |
5 958 574 |
1.11.2004 |
31.12.2007 |
22.4.2005 |
2004PT16CPE021 |
Bonifica Rio Douro/Feira |
16 882 171 |
11 142 233 |
1.11.2004 |
31.12.2007 |
13.12.2005 |
2005PT16CPE001 |
Sist. Intercomunale Alto Zêzere e Côa — 3a fase — Mondego Superior Sul |
42 458 946 |
28 022 904 |
1.6.2004 |
31.12.2007 |
8.12.2005 |
2005PT16CPE002 |
Sist. Intercomunale per il trattamento delle acque reflue della penisola di Setúbal |
72 953 200 |
47 419 580 |
1.2.2004 |
31.12.2007 |
9.12.2005 |
2005PT16CPE004 |
Sist. Intercom.approvv. idrico e rete fognaria Trás-os-Montes e Alto Douro — 4 |
52 338 000 |
44 487 300 |
27.5.2005 |
31.12.2007 |
22.12.2005 |
2005PT16CPE005 |
Sistema intercomunale di approvv. Idrico e rete fognaria Vale do Ave — Fase 2 |
63 825 212 |
33 827 362 |
4.8.2005 |
31.12.2007 |
7.12.2005 |
2005PT16CPE006 |
Sistema intercomunale di approvvigionamento idrico e rete fognaria Baixo Mondego — Bairrada |
62 264 151 |
33 000 000 |
4.8.2005 |
31.12.2008 |
6.12.2005 |
2004PT16CPE004 |
Approvvigionamento idrico e rete fognaria Vale do Ave-1a fase |
78 955 989 |
42 873 102 |
1.4.2004 |
31.12.2007 |
22.11.2005 |
Settore di intervento: Assistenza tecnica |
||||||
Decisione |
||||||
2004PT16CPA001 |
Assistenza Tecnica — 2a fase |
2 864 976 |
2 435 230 |
1.9.2003 |
31.12.2008 |
18.4.2005 |
Settore di intervento: Trasporti |
||||||
Decisione |
||||||
2005PT16CPT001 |
Costruzione del terminal Marittimo Di Ponta Delgada |
32 189 043 |
24 141 782 |
1.2.2006 |
31.1.2008 |
19.12.2005 |
2005PT16CPT002 |
IC3 — Collegamento di Tomar all'IP6 |
17 793 485 |
14 946 527 |
3.9.2004 |
31.12.2007 |
9.12.2005 |
SLOVENIA — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione |
||||||
2005SI16CPE001 |
Centro regionale per la gestione dei rifiuti, celje — fase ii. — trattamento meccanico, biologico e termico dei rifiuti comunali |
29 045 329 |
20 331 730 |
1.8.2005 |
31.8.2008 |
19.12.2005 |
2005SI16CPE002 |
Raccolta e trattamento delle acque reflue e approvvigionamento idrico per il comune di Trzic |
18 828 147 |
11 306 521 |
1.8.2005 |
31.12.2010 |
13.12.2005 |
2005SI16CPE003 |
Protezione integrale delle acque sotterranee di Ptujsko Polje — Fase I |
30 393 664 |
19 755 880 |
1.8.2005 |
31.12.2010 |
19.12.2005 |
2005SI16CPE004 |
Impianti di trattamento delle acque reflue e infrastrutture fognarie per il bacino centrale del fiume Sava — Progetti Trbovlje e Hrastnik |
12 553 147 |
7 531 888 |
1.8.2005 |
31.12.2009 |
19.12.2005 |
Settore di intervento: Trasporti |
||||||
Decisione |
||||||
2005SI16CPT002 |
Telecontrollo degli impianti fissi per la trazione elettrica lungo la rete ferroviaria slovena |
28 347 650 |
23 528 549 |
15.9.2005 |
30.9.2009 |
21.12.2005 |
REPUBBLICA SLOVACCA — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione |
||||||
2004SK16CPE006 |
Approvvigionamento idrico e rete fognaria della regione di Orava |
19 489 399 |
16 565 989 |
16.7.2004 |
31.12.2009 |
8.12.2005 |
2004SK16CPE007 |
Bratislava — Protezione contro le inondazioni |
31 238 748 |
26 552 936 |
19.7.2004 |
30.6.2010 |
13.12.2005 |
MODIFICHE DI DECISIONI 2005
Gli importi modificati corrispondono al nuovo costo totale e/o al nuovo contributo del Fondo di coesione
ESTONIA — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione modificatrice |
||||||
2001EE16PPE007 |
Ampliamento e ripristino della rete idrica e fognaria di Tartu |
19 579 610 |
13 705 727 |
13.12.2001 |
30.6.2007 |
13.12.2005 |
La decisione di modifica comporta un aumento del contributo del Fondo di coesione.
GRECIA — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione modificatrice |
||||||
1994GR16CPE068 94.9.61/004 |
Trattamento biologico a Psytalia (2a fase) |
171 703 504 |
134 584 061 |
6.7.1994 |
31.12.2004 |
14.4.2005 |
2001GR16CPE005 |
Condotte di evacuazione delle acque reflue di Preveza |
8 300 000 |
6 225 000 |
17.9.2001 |
31.12.2005 |
29.11.2005 |
2001GR16CPE006 |
Adduzione — evacuazione delle acque reflue del comune di Igoumenitsa |
8 451 944 |
6 338 958 |
17.9.2001 |
30.9.2007 |
16.12.2005 |
2001GR16CPE007 |
Lavori della rete di evacuazione delle acque reflue dell'impianto di trattamento e messa a disposizione delle acque reflue della città di Grevena |
12 932 770 |
9 699 578 |
17.9.2001 |
31.12.2007 |
23.12.2005 |
2001GR16CPE013 |
Costruzione e miglioramento della rete di approvvigionamento idrico e di evacuazione delle acque reflue ed estensione dell'impianto per il trattamento delle acque reflue nel comune di Karditsa |
17 661 410 |
13 246 058 |
17.9.2001 |
31.12.2007 |
8.12.2005 |
2001GR16CPE019 |
Approvvigionamento idrico e drenaggio delle acque reflue e piovane di Komotini, telecontrollo e comando a distanza |
12 940 800 |
9 705 600 |
17.9.2001 |
31.12.2005 |
5.9.2005 |
Settore di intervento: Trasporti |
||||||
Decisione modificatrice |
||||||
2000GR16CPT007 |
PATHE: deviazione Agiou Konstantinou, deviazione Kamena Vourla |
265 240 791 |
146 062 798 |
24.11.2000 |
30.6.2009 |
27.12.2005 |
2001GR16CPT003 |
Egnatia, tratto: Nymfopetra-Rentina-Asprovalta |
140 000 000 |
77 095 200 |
24.10.2001 |
31.12.2008 |
27.12.2005 |
Le decisioni di modifica comportano una riduzione del costo totale e dell'importo del contributo del Fondo di coesione.
SPAGNA — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione modificatrice |
||||||
2000ES16CPE033 |
Approvvigionamento idrico della diga di Los Melonares, Siviglia |
30 691 271 |
26 087 580 |
19.10.2000 |
31.12.2007 |
13.12.2005 |
2000ES16CPE080 |
Progetti di bonifica del bacino idrografico del Jucar (Gruppo 2001) |
1 930 034 |
1 544 027 |
8.6.2001 |
31.12.2006 |
15.12.2005 |
2000ES16CPE096 |
Progetti di bonifica del bacino idrografico settentrionale — Galizia (Gruppo 2001) |
2 514 717 |
2 011 744 |
10.8.2001 |
31.12.2007 |
15.7.2005 |
2000ES16CPE138 |
Interventi relativi alla gestione dei rifiuti nella Comunità autonoma di Andalusia-2001-Gruppo 1 |
3 252 759 |
2 605 407 |
18.12.2001 |
31.12.2007 |
15.3.2005 |
2000ES16CPE141 |
Gestione dei rifiuti nella Comunità autonoma di Castiglia e León-Gruppo 2001 |
299 551 |
239 640 |
6.7.2001 |
31.12.2007 |
25.11.2005 |
2000ES16CPE145 |
Interventi relativi alla gestione dei rifiuti nella Comunità autonoma delle Province basche |
2 384 315 |
1 907 452 |
17.4.2002 |
31.12.2007 |
10.5.2005 |
2002ES16CPE014 |
Assistenza tecnica-Redazione del progetto preliminare e dei progetti del secondo anello principale di approvvigionamento della Comunità di Madrid-1a fase |
940 102 |
799 087 |
20.12.2002 |
31.12.2009 |
14.6.2005 |
2004ES16CPE030 |
Approvvigionamento idrico nel bacino idrografico del Tago — Gruppo 2004 |
1 039 053 |
831 242 |
14.12.2004 |
31.12.2007 |
14.6.2005 |
2004ES16CPE031 |
Gestione dei rifiuti nella Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia — Gruppo 2004 |
1 447 945 |
1 158 356 |
5.8.2003 |
31.12.2007 |
24.11.2005 |
Settore di intervento: Trasporti |
||||||
Decisione modificatrice |
||||||
2001ES16CPT001 |
Piano regolatore del porto di Barcellona |
141 388 884 |
74 936 109 |
22.11.2001 |
31.12.2009 |
31.3.2005 |
Le decisioni di modifica comportano un aumento del costo totale
LITUANIA — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione modificatrice |
||||||
2000LT16PPE002 |
Druskininkai: Sistema per il trattamento delle acque reflue, ammodernamento ed estensione |
5 293 235 |
3 368 235 |
22.12.2000 |
31.12.2006 |
2.12.2005 |
Le decisioni di modifica comportano una riduzione del contributo del Fondo di coesione
UNGHERIA — 2005
Settore di intervento: Trasporti |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione modificatrice |
||||||
2001HU16PPT006 |
Programma di riassetto stradale finalizzato al potenziamento della capacità di carico a 11,5 tonnellate — Fase I, strade nazionali 3 e 35 |
39 999 080 |
19 999 540 |
14.12.2001 |
30.6.2009 |
13.12.2005 |
POLONIA — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione modificatrice |
||||||
2000PL16PPE012 |
Krakow Plaszow II, impianto per il trattamento delle acque reflue |
85 804 200 |
55 772 730 |
28.12.2000 |
31.12.2009 |
19.12.2005 |
2002PL16PPE030 |
Kalisz, gestione dei rifiuti solidi |
16 850 001 |
11 626 501 |
29.9.2004 |
31.12.2008 |
29.7.2005 |
PORTOGALLO — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione modificatrice |
||||||
1998PT16CPE001 |
Trattamento e destinazione finale dei rifiuti solidi urbani nelle isole di S. Miguel, Pico e Terceira |
22 337 290 |
18 986 696 |
1.1.1997 |
31.12.2006 |
18.11.2005 |
1999PT16CPE001 |
Approvvigionamento idrico della regione Grande Porto Sud |
49 879 789 |
42 397 820 |
1.6.1999 |
31.12.2003 |
28.11.2005 |
2000PT16CPE007 |
Sistema intercomunale di approvvigionamento idrico e rete fognaria dello Zêzere-Côa |
54 910 000 |
34 593 300 |
1.7.2000 |
31.12.2003 |
22.4.2005 |
2000PT16CPE008 |
Disinquinamento integrato dei bacini idrografici del Rio Lis e della Ribeira de Seiça |
u |
32 970 825 |
1.7.2000 |
30.6.2007 |
8.3.2005 |
2000PT16CPE010 |
Studi e progetti tecnici IPE |
34 117 770 |
29 000 104 |
1.10.2000 |
31.3.2006 |
1.7.2005 |
2000PT16CPE013 |
Sistema intercomunale di valorizzazione e trattamento dei rifiuti solidi urbani del Norte Alentejano |
12 643 600 |
10 747 060 |
3.6.2000 |
31.12.2006 |
9.12.2005 |
2001PT16CPE001 |
Sistema integrato di trattamento e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani del Baixo Alentejo |
19 043 256 |
14 987 042 |
1.7.2000 |
31.1.2005 |
24.6.2005 |
2001PT16CPE007 |
Sistema intercomunale di approvvigionamento idrico e rete fognaria Raia-Zezêre e Nabão- 1a fase |
63 695 000 |
44 586 500 |
1.3.2000 |
31.12.2006 |
8.3.2005 |
2002PT16CPE009 |
Sistema intercomunale di approvvigionamento idrici e rete fognaria Vale do Ave-Studi/Progetti/Valutazioni |
3 140 000 |
2 669 000 |
1.6.2002 |
31.12.2005 |
21.6.2005 |
2002PT16CPE012 |
Valorizzazione dei rifiuti solidi dell'isola di Madera |
114 382 378 |
76 384 552 |
1.5.1996 |
31.12.2007 |
2.9.2005 |
2002PT16CPE012 |
Valorizzazione dei rifiuti solidi dell'isola di Madera |
114 382 378 |
76 384 552 |
1.5.1996 |
31.12.2007 |
21.12.2005 |
2004PT16CPE012 |
RUB — Compostaggio Amarsul |
40 309 982 |
23 782 889 |
1.7.2004 |
30.6.2007 |
1.7.2005 |
2004PT16CPE020 |
RUB Vale do Sousa, Nord |
8 512 250 |
5 958 574 |
1.11.2004 |
31.12.2007 |
19.12.2005 |
Settore di intervento: Assistenza tecnica |
||||||
Decisione modificatrice |
||||||
2000PT16CPA001 |
Assistenza tecnica al Fondo di coesione II |
2 533 311 |
2 153 313 |
1.10.2000 |
31.12.2007 |
5.9.2005 |
Settore di intervento: Trasporti |
||||||
Decisione modificatrice |
||||||
2000PT16CPT012 |
Modernizzazione del collegamento ferroviario con l'Algarve III — Costruzione della tratta Coina/Pinhal Novo |
102 425 745 |
82 225 306 |
1.7.2000 |
31.12.2004 |
2.9.2005 |
2000PT16CPT012 |
Modernizzazione del collegamento ferroviario con l'Algarve III — Costruzione della tratta Coina/Pinhal Novo |
102 425 745 |
82 225 306 |
1.7.2000 |
31.12.2004 |
15.12.2005 |
2001PT16CPT003 |
Modernizzazione del collegamento ferroviario con l'Algarve — Tratta: Ermidas/Faro |
173 996 419 |
139 197 136 |
2.7.2001 |
31.12.2006 |
27.6.2005 |
SLOVENIA — 2005
Settore di intervento: Ambiente |
||||||
N. del progetto |
Titolo |
Costo totale (in EUR) |
Contributo del Fondo di coesione (in EUR) |
Inizio/fine previsti dei lavori di esecuzione |
Data della decisione |
|
Decisione modificatrice |
||||||
2000SI16PPE004 |
Approvvigionamento idrico della regione di Gora — Approvvigionamento idrico sostenibile dell'altopiano di Trnovsko-Banjiski |
5 095 726 |
2 547 863 |
26.11.2001 |
31.12.2005 |
13.12.2005 |
2000SI16PPE005 |
Impianto per il trattamento delle acque reflue di Slovenj Gradec — Trattamento delle acque reflue nel bacino del fiume Mislinja |
5 351 084 |
2 675 542 |
15.2.2001 |
31.12.2006 |
2.12.2005 |
Le decisioni di modifica comportano una riduzione del costo totale e del contributo del Fondo di coesione
III Informazioni
Commissione
19.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/46 |
Invito a presentare proposte 2006 nel campo della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile
(2006/C 118/08)
I.1. |
La Commissione europea, Direzione generale Ambiente, Unità protezione civile, pubblica un invito a presentare proposte finalizzato a individuare progetti che potrebbero beneficiare di un sostegno finanziario nell'ambito del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile, istituito dalla decisione del Consiglio del 9 dicembre 1999 (1999/847/CE), modificata dalla decisione del Consiglio del 20 dicembre 2004 (2005/12/CE). Il contributo finanziario assume la forma di sovvenzioni. |
I.2. |
I settori interessati, la natura e il contenuto delle azioni, nonché le condizioni per la concessione del sostegno e i moduli di candidatura, sono indicati nella documentazione relativa all'invito a presentare proposte. La documentazione indica inoltre in maniera dettagliata il luogo e i termini per la presentazione delle proposte. Tale documentazione può essere consultata sul sito Internet Europa al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm |
I.3. |
Le proposte devono essere inviate all'indirizzo della Commissione indicato nella documentazione dell'invito a presentare proposte al più tardi entro il 6.7.2006, per via postale oppure tramite corriere (fa fede la data di spedizione, il timbro postale o la data della ricevuta). Le proposte inoltre possono essere recapitate a mano allo specifico indirizzo indicato nella documentazione dell'invito a presentare proposte, entro le 17.00 del 6.7.2006 (fa fede la ricevuta datata e firmata dal funzionario responsabile). Le proposte inviate entro il termine fissato ma pervenute alla Commissione dopo il 20.7.2006 (termine ultimo di ricevimento) non saranno accettate. Spetta al proponente prendere le precauzioni necessarie per rispettare il termine. Non saranno prese in considerazione le proposte incomplete, inviate separatamente in più parti o trasmesse mediante fax o posta elettronica. |
I.4 Procedura per l'esame delle proposte:
La procedura di valutazione della proposta è la seguente:
— |
ricevimento, registrazione e avviso di ricevimento da parte della Commissione; |
— |
esame da parte dei servizi della Commissione, |
— |
elaborazione della decisione finale e comunicazione del risultato al proponente. |
I candidati saranno selezionati sulla base dei criteri indicati nella documentazione di cui al punto I.2, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.
L'intera procedura è strettamente riservata. Se la Commissione approva la proposta essa concluderà con il proponente un contratto di sovvenzione (espresso in euro).
19.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/47 |
Invito a presentare proposte 2006 nel campo della cooperazione comunitaria contro l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali
(2006/C 118/09)
I.1. |
La Commissione europea, Direzione generale Ambiente, Unità protezione civile, pubblica un invito a presentare proposte finalizzato a individuare progetti che potrebbero beneficiare di un sostegno finanziario nell'ambito del quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, istituito dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2000 (2850/2000/CE). Il contributo finanziario assume la forma di sovvenzioni. |
I.2. |
I settori interessati, la natura e il contenuto delle azioni, nonché le condizioni per la concessione del sostegno e i moduli di candidatura, sono indicati nella documentazione relativa all'invito a presentare proposte. La documentazione indica inoltre in maniera dettagliata il luogo e i termini per la presentazione delle proposte. Tale documentazione può essere consultata sul sito Internet Europa al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm |
I.3. |
Le proposte devono essere inviate all'indirizzo della Commissione indicato nella documentazione dell'invito a presentare proposte al più tardi entro il 30.6.2006, per via postale oppure tramite corriere (fa fede la data di spedizione, il timbro postale o la data della ricevuta). Le proposte inoltre possono essere recapitate a mano allo specifico indirizzo indicato nella documentazione dell'invito a presentare proposte, entro le 17.00 del 30.6.2006 (fa fede la ricevuta datata e firmata dal funzionario responsabile). Le proposte inviate entro il termine fissato ma pervenute alla Commissione dopo il 15.7.2006 (termine ultimo di ricevimento) non saranno accettate. Spetta al proponente prendere le precauzioni necessarie per rispettare il termine. Non saranno prese in considerazione le proposte incomplete, inviate separatamente in più parti o trasmesse mediante fax o posta elettronica. |
I.4 Procedura per l'esame delle proposte:
La procedura di valutazione della proposta è la seguente:
— |
ricevimento, registrazione e avviso di ricevimento da parte della Commissione; |
— |
esame da parte dei servizi della Commissione, |
— |
elaborazione della decisione finale e comunicazione del risultato al proponente. |
I candidati saranno selezionati sulla base dei criteri indicati nella documentazione dell'invito a presentare proposte, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.
L'intera procedura è strettamente riservata. Se la Commissione approva la proposta essa concluderà con il proponente un contratto di sovvenzione (espresso in euro).
La decisione della Commissione è inappellabile.