ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Commissione |
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2006/C 072/1 |
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2006/C 072/2 |
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2006/C 072/3 |
Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno dell'Italia ( 1 ) |
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2006/C 072/4 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4162 — Merck/Schering) ( 1 ) |
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2006/C 072/5 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
24.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
23 marzo 2006
(2006/C 72/01)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2055 |
JPY |
yen giapponesi |
141,12 |
DKK |
corone danesi |
7,4614 |
GBP |
sterline inglesi |
0,69175 |
SEK |
corone svedesi |
9,3525 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5770 |
ISK |
corone islandesi |
86,06 |
NOK |
corone norvegesi |
7,9670 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5757 |
CZK |
corone ceche |
28,683 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
263,00 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6960 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,8805 |
RON |
leu rumeni |
3,5076 |
SIT |
tolar sloveni |
239,60 |
SKK |
corone slovacche |
37,438 |
TRY |
lire turche |
1,6107 |
AUD |
dollari australiani |
1,6783 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4049 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,3540 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9183 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,9490 |
KRW |
won sudcoreani |
1 175,97 |
ZAR |
rand sudafricani |
7,5537 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,6797 |
HRK |
kuna croata |
7,3398 |
IDR |
rupia indonesiana |
10 867,58 |
MYR |
ringgit malese |
4,449 |
PHP |
peso filippino |
61,649 |
RUB |
rublo russo |
33,4760 |
THB |
baht thailandese |
47,075 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
24.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/2 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2006/C 72/02)
Data della decisione:
Stato membro: Germania
Aiuto N: N 213/2004
Denominazione: Fondo di capitale di rischio FESR nel Land- Schleswig Holstein
Obiettivo: La misura intende sopperire alla carenza di capitali per le PMI nel Land Schleswig-Holstein
Stanziamento: 15 milioni di EUR (volume totale del fondo)
Durata:
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Irlanda [Dublino (regione meridionale e orientale dell'Irlanda)]
Aiuto N: N 214/2004
Denominazione: Aiuto per la ricerca e lo sviluppo a favore di Bell Laboratories a Dublino
Obiettivo: Aiuto per la ricerca e lo sviluppo [Microelettronica]
Base giuridica: Section 29 of the Industrial Development Act 1986 (as amended in 2003). Number 30 of 2003 (14 July 2003)
Stanziamento: 21,66 milioni di EUR
Intensità o importo dell'aiuto: 50 %
Durata: 5 anni
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione:
Numero dell'aiuto: N 255/2005
Stato Membro: Lettonia
Titolo: Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai
Obiettivo: Sviluppo regionale [Tutti i settori]
Base giuridica: Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem valsts atbalsta programmai «Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai»
Stanziamento: Importo totale dell'aiuto previsto: 50 milioni di LVL
Intensità d'aiuto massima: 30-65 %
Durata: Data di fine: 31.12.2006
Altre informazioni: Regime di aiuto — Sovvenzione diretta
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Spagna
Aiuto N: N 415/2004
Denominazione: Promozione della ricerca tecnologica nel settore tessile
Obiettivo: Regime finalizzato alla concessione di aiuti volti a promuovere i progetti di ricerca industriale e di sviluppo tecnologico che consentano di migliorare la capacità tecnologica di imprese del settore tessile. (settori tessile e dell'abbigliamento)
Base giuridica: Anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras, el régimen de ayudas y su gestión para la concesión de ayudas en el marco del Programa de Fomento de la Investigación Técnica para el Sector Textil/Confección (2005-2007)
Stanziamento: Stanziamento complessivo di 90,95 milioni di EUR
Intensità o importo dell'aiuto:
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Fino al 50 % per i progetti di ricerca industriale |
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Fino al 25 % per le attività di sviluppo precompetitive |
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Fino al 75 % per gli studi di fattibilità preliminari a progetti di ricerca industriale |
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Fino al 50 % per gli studi di fattibilità preliminari ad attività di sviluppo precompetitive |
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Si applica inoltre la maggiorazione regionale. |
Durata: Dall'1.1.2005 al 31.12.2007
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Svezia
Aiuto N: N 588/2005
Denominazione: Proroga degli sgravi fiscali a favore dell'industria manifatturiera — Tassa CO2 e tassa energetica sui combustibili fossili
Obiettivo: Competitività del settore manifatturiero svedese (energia)
Base giuridica: Lagen (1994:1776) om skatt på energi (6 a kap. 1 § 9)
Stanziamento: 574 milioni di EUR all'anno; totale: 3 445 milioni di EUR
Durata: 6 anni
Altre informazioni: Relazioni annue
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Svezia
Aiuto N: N 594/2005
Denominazione: Proroga e modifiche degli sgravi fiscali per le emissioni di CO2 concessi per la produzione di calore in unità di cogenerazione. (Svezia)
Obiettivo: Competitività di talune unità di cogenerazione (riscaldamento distrettuale)
Base giuridica: Lagen (1994:1776) om skatt på energi (6 a kap. 3 §)
Stanziamento: 177 milioni di EUR all'anno; totale: 1 085 milioni di EUR
Durata: 6 anni
Altre informazioni: Relazioni annuali
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Svezia
Aiuto N: N 595/2005
Denominazione: Proroga per il 2006 degli sgravi fiscali concessi alle industrie a elevato consumo energetico per le emissioni di CO2
Obiettivo: Competitività delle imprese a elevato consumo energetico del settore manifatturiero
Base giuridica: Lagen (1994:1776) om skatt på energi (9 kap. 9 §)
Stanziamento: 17 milioni di EUR in totale
Durata: 1 anno
Altre informazioni: Relazioni annuali
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Svezia
Aiuto N: N 596/2005
Denominazione: Proroga degli sgravi fiscali per l'elettricità a favore dell'industria manifatturiera
Obiettivo: Competitività del settore manifatturiero svedese
Base giuridica: Lagen (1994:1776) om skatt på energi (11 kap. 3 §)
Stanziamento: 1 029 milioni di EUR all'anno; totale: 6 298 milioni di EUR
Durata: 6 anni
Altre informazioni: Relazioni annue
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
24.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/4 |
Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno dell'Italia
(2006/C 72/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
A norma delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte aeree intracomunitarie, il governo italiano, conformemente alla proposta formulata dalla Regione Autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea su alcune rotte fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali.
La condizione di insularità della Sardegna limita fortemente le opportunità di collegamento, attribuendo al trasporto aereo un ruolo fondamentale, insostituibile e privo di valide alternative comparabili.
In tale contesto il servizio aereo di linea è da ritenersi servizio di pubblico interesse, essenziale per lo sviluppo economico e sociale dell'Isola, sia per garantire la libera circolazione ed il diritto alla mobilità delle persone.
1. ROTTE ONERATE E DISCIPLINA GENERALE DEGLI ONERI DI SERVIZIO
1.1. |
Le rotte interessate dall'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono le seguenti:
Ai sensi dell'allegato II al reg. CEE n. 2408/92 per la destinazione Roma si intende il sistema aeroportuale di Roma comprendente Roma-Fiumicino e Roma-Ciampino, mentre per la destinazione Milano si intende il sistema aeroportuale di Milano comprendente Milano-Linate, Milano- Malpensa e Bergamo-Orio al Serio. |
1.2. |
Conformemente all'art. 9 del Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal Regolamento CE n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nei presenti oneri. Compatibilmente con la disponibilità di bande orarie, almeno il 50 % dei collegamenti previsti fra gli aeroporti sardi e Roma e Milano, dovranno essere operati da e per Fiumicino e da e per Linate. |
1.3. |
La coppia di rotte Alghero — Roma e Alghero — Milano e la coppia di rotte Olbia — Roma, Olbia — Milano, costituiscono ciascuna un unico pacchetto che deve essere accettato interamente ed integralmente dai vettori interessati, senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza. Le rotte Cagliari — Roma e Cagliari — Milano dovranno invece essere accettate singolarmente, interamente ed integralmente dai vettori interessati senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza. |
1.4. |
Ciascun singolo vettore che accetta gli oneri deve fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno il 5 % del fatturato complessivo stimato, valutato dall'ENAC- Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, relativo ai servizi aerei programmati nel pacchetto di rotte in questione. La cauzione sarà prestata a favore dell'ENAC, il quale Ente la impiegherà per garantire la prosecuzione del regime onerato in caso di ingiustificato abbandono e sarà costituita per il 50 % da fideiussione bancaria a prima richiesta e per il restante 50 % da fideiussione assicurativa. |
1.5. |
L'ENAC, di concerto con la Regione Autonoma della Sardegna, verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati verranno ammessi ad effettuare il servizio. |
1.6. |
Al fine di evitare la sovracapacità che si riscontrerebbe a seguito dell'accettazione di una rotta onerata da parte di più vettori, considerate le limitazioni ed i condizionamenti infrastrutturali degli aeroporti coinvolti, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, sentita la Regione Autonoma della Sardegna, è incaricato, per la miglior cura dell'interesse pubblico, di intervenire al fine di contenere i programmi operativi dei vettori accettanti in modo da renderli complessivamente proporzionati alle esigenze di mobilità poste alla base dell'imposizione d'oneri, Tale intervento dovrà ispirarsi ad un'equa ridistribuzione delle rotte e delle frequenze fra i vettori accettanti anche sulla base dei volumi di traffico sulle rotte (o i pacchetti di rotte) in questione, accertati per ciascuno di essi nel biennio precedente. |
1.7. |
Per l'accettazione dell'onere di servizio su ciascuna delle rotte o dei pacchetti di rotte sopra considerati è necessario il possesso da parte di ciascun vettore accettante dei seguenti requisiti minimi:
|
1.8. |
Al fine di garantire l'obiettivo della continuità, affidabilità, puntualità e sicurezza del servizio, i vettori che intendono accettare gli oneri di servizio dovranno fornire all'ENAC idonea documentazione (in lingua italiana o inglese) attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, nonché delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio. |
1.9. |
I vettori accettanti i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano alla puntuale osservanza ed applicazione delle disposizioni normative interne, internazionali e comunitarie in tema di protezione del passeggero, nelle ipotesi di danni fisici alla persona, overbooking, ritardo, cancellazione dei voli, perdita, ritardo e danneggiamento del bagaglio; si impegnano altresì ad applicare le regole comunitarie del Regolamento CE n. 261/2004 entrato in vigore il 17 febbraio 2005, in materia di overbooking cancellazione del volo e ritardo, con particolare riguardo ai diritti dei passeggeri disabili ed a ridotta mobilità. Contestualmente all'accettazione dei presenti oneri i vettori si impegnano ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi contenuti nella Carta dei diritti del passeggero europea ed italiana. |
2. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO
2.1. |
Gli oneri di servizio pubblico sono articolati considerando la peculiarità della condizione di insularità della Sardegna; in termini di numero di frequenze minime di orari e di capacità offerta gli oneri sono i seguenti: |
2.1.1. Sulla rotta Alghero — Roma
a) Frequenze minime giornaliere
sulla rotta Alghero — Roma dovranno essere garantiti almeno 3/4 (1) voli in andata e 3/4 (1) in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 5/6 (1) voli in andata e 5/6 (1) in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);
b) Orari:
sulla rotta Alghero — Roma dovranno essere garantiti almeno
|
1 volo nella fascia oraria 07,00 — 07.45 |
|
1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15.30 |
|
1 volo nella fascia oraria 19,30 — 22.30 |
sulla rotta Roma — Alghero dovranno essere garantiti almeno
|
1 volo nella fascia oraria 07.00 — 08.30 |
|
1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15,30 |
|
1 volo nella fascia oraria 19.30 — 22.30 |
c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di 450 posti sulla rotta Alghero — Roma e di 450 posti sulla rotta Roma — Alghero.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 750 posti sulla rotta Alghero — Roma e di 750 posti sulla rotta Roma — Alghero.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
2.1.2. Sulla rotta Alghero — Milano
a) Frequenze minime giornaliere
sulla rotta Alghero — Milano dovranno essere garantiti almeno 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 4/5 (2) voli in andata e 4/5 (2) in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);
b) Orari:
sulla rotta Alghero — Milano dovranno essere garantiti almeno
|
1 volo nella fascia oraria 07,00 — 07.45 |
|
1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15.30 |
|
1 volo nella fascia oraria 19.30 — 22.30 |
sulla rotta Milano — Alghero dovranno essere garantiti almeno
|
1 volo nella fascia oraria 07.00 — 08.30 |
|
1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15,30 |
|
1 volo nella fascia oraria 19.30 — 22.30 |
c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di 450 posti sulla rotta Alghero — Milano e di 450 posti sulla rotta Milano — Alghero.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 600 posti sulla rotta Alghero — Milano e di 600 posti sulla rotta Milano — Alghero
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
2.1.3. Sulla rotta Cagliari — Roma
a) Frequenze minime giornaliere
Sulla rotta Cagliari — Roma dovranno essere garantiti almeno 9/10 (3) voli in andata e 9/10 (3) in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 12/14 (3) voli in andata e 12/14 (3) in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);
b) Orari:
sulla rotta Cagliari — Roma dovranno essere garantiti almeno
|
3 voli nella fascia oraria 06.30 — 09,30 |
|
2 voli nella fascia oraria 12,30 — 15.30 |
|
2 voli nella fascia oraria 19,30 — 22.30 |
sulla rotta Roma — Cagliari dovranno essere garantiti almeno
|
2 voli nella fascia oraria 06.30 — 09,30 |
|
2 voli nella fascia oraria 12,30 — 15,30 |
|
3 voli nella fascia oraria 19,30 — 22.30 |
c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di 1 350 posti sulla rotta Cagliari — Roma e di 1 350 posti sulla rotta Roma — Cagliari.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 1 800 posti sulla rotta Cagliari — Roma e di 1 800 posti sulla rotta Roma — Cagliari.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
2.1.4. Sulla rotta Cagliari — Milano
a) Frequenze minime giornaliere
Sulla rotta Cagliari — Milano dovranno essere garantiti almeno 5/6 (4) voli in andata e 5/6 (4) in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 8/10 (4) voli in andata e 8/10 (4) in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua).
b) Orari:
sulla rotta Cagliari — Milano dovranno essere garantiti almeno
|
2 voli nella fascia oraria 06.30 — 08.30 |
|
1 volo nella fascia oraria 13.00 — 15.30 |
|
2 voli nella fascia oraria 19,30 — 22,30 |
sulla rotta Milano — Cagliari dovranno essere garantiti almeno
|
2 voli nella fascia oraria 07.00 — 09,00 |
|
1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15,30 |
|
2 voli nella fascia oraria 19,30 — 22,30 |
c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di 750 posti sulla rotta Cagliari — Milano e di 750 posti sulla rotta Milano — Cagliari.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 1 200 posti sulla rotta Cagliari — Milano e di 1 200 posti sulla rotta Milano — Cagliari.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
2.1.5. Sulla rotta Olbia — Roma
a) Frequenze minime giornaliere
Sulla rotta Olbia — Roma dovranno essere garantiti almeno 3/4 (5) voli in andata e 3/4 (5) in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 5/9 (5) voli in andata e 5/9 (5) in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);
b) Orari:
Sulla rotta Olbia — Roma dovranno essere garantiti almeno
|
1 volo nella fascia oraria 07,00 — 07.45 |
|
1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15.30 |
|
1 volo nella fascia oraria 19,30 — 22.30 |
sulla rotta Roma — Olbia dovranno essere garantiti almeno
|
1 volo nella fascia oraria 07.00 — 08.30 |
|
1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15,30 |
|
1 volo nella fascia oraria 19,30 — 22,30 |
c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di 450 posti sulla rotta Olbia — Roma e di 450 posti sulla rotta Roma — Olbia.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 750 posti sulla rotta Olbia — Roma e di 750 posti sulla rotta Roma — Olbia.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
2.1.6. Sulla rotta Olbia — Milano
a) Frequenze minime giornaliere
Sulla rotta Olbia — Milano dovranno essere garantiti almeno 2/3 (6) voli in andata e 2/3 (6) in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 7/13 (6) voli in andata e 7/13 (6) in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);
b) Orari:
Sulla rotta Olbia — Milano dovranno essere garantiti almeno
|
1 volo nella fascia oraria 07,00 — 07,45 |
|
1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15.30 |
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1 volo nella fascia oraria 19.30 — 22.30 |
sulla rotta Milano — Olbia dovranno essere garantiti almeno
|
1 volo nella fascia oraria 07.00 — 08,30 |
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1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15,30 |
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1 volo nella fascia oraria 19.30 — 22.30 |
c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di 300 posti sulla rotta Olbia — Milano e di 300 posti sulla rotta Milano — Olbia.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 1 050 posti sulla rotta Olbia — Milano e di 1 050 posti sulla rotta Milano — Olbia.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.
3. TIPOLOGIA DEGLI AEROMOBILI UTILILIZZABILI SU CIASCUNA ROTTA
Gli aeromobili utilizzati sulle tratte
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Alghero — Roma — Alghero |
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Alghero — Milano — Alghero |
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Cagliari — Roma — Cagliari |
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Cagliari — Milano — Cagliari |
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Olbia — Roma — Olbia |
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Olbia — Milano — Olbia |
dovranno fornire una capacità minima di 150 posti ciascuno
3.1. |
L'intera capacità di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti minimi sopra previsti, per ciascun volo, dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti a favore di residenti e/o di non residenti. Ugualmente dovranno essere accettate prenotazioni ed inserimenti in liste d'attesa senza alcuna discriminazione a danno delle categorie di passeggeri previste dagli oneri di servizio. |
3.2. |
Eventuali pratiche volte ad aggirare surrettiziamente tale prescrizione, ed in specie il rifiuto di emettere biglietti a tariffa agevolata nonostante la disponibilità di posti sull'aeromobile, verranno considerate inadempimento grave del rispetto del regime onerato. |
4. TARIFFE
4.1. |
La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate prevede:
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4.2. |
Tutte le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e della crisis surcharge dell'importo massimo consentito di euro 6,00. Qualora vengano meno o si ridimensionino le condizioni che hanno condotto all'applicazione della crisis surcharge, questa dovrà essere cancellata o proporzionalmente ridotta. Alle tariffe indicate non potrà essere applicata alcuna altra maggiorazione a nessun titolo, qualunque sia la terminologìa con la quale viene indicata. |
4.3. |
La tariffa agevolata è senza limitazioni, ad essa non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/biglietto, né alcuna penale per il rimborso. |
4.4. |
Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero. |
4.5. |
Ogni anno, a decorrere dal 1o gennaio 2007, gli organi competenti rivedono le tariffe indicate sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La revisione viene comunicata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione applicando le tariffe in esame e viene portata a conoscenza della Commissione Europea per la pubblicazione sulla GUUE. |
4.6. |
In caso di variazione percentualmente superiore al 5 %, nella media rilevata a partire dal secondo semestre 2006 del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sentita la Regione Autonoma della Sardegna, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico misto, costituito da un rappresentante designato rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall'ENAC e dalla Regione Autonoma della Sardegna. In caso di aumento oltre la percentuale indicata, il Comitato tecnico misto di cui sopra attiva la procedura di adeguamento su segnalazione dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra deve sentire i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario decorrerà dal semestre successivo a quello della rilevazione. |
4.7. |
Gli aumenti tariffari di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo imposti, determinati al di fuori delle procedure sopra indicate, sono da considerare illegittimi. |
4.8. |
Le tariffe agevolate, nella misure sopra specificate, dovranno essere obbligatoriamente applicata almeno:
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5. CONTINUITÀ DEI SERVIZI
Ai sensi dell'art. 4., n. 1, lett. c) del Regolamento CEE n. 2408/92 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di almeno 36 mesi consecutivi e non può sospenderli senza preavviso di almeno 6 mesi da comunicare all'ENAC ed alla Regione Autonoma della Sardegna.
5.1. |
Al fine di garantire, la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico
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5.2. |
Sono esclusi dall'applicazione delle su descritte regole i voli cancellati e quelli il cui ritardo è dovuto a condizioni meteo, a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore. |
6. SANZIONI
La sospensione del servizio senza preavviso o con preavviso non conforme a quanto sopra stabilito comporta sanzioni amministrative e pecuniarie, il cui ammontare terrà conto del pregiudizio arrecato alla Pubblica Amministrazione e del danno cagionato alla collettività dei passeggeri.
6.1. |
Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, è istituito presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato paritetico di monitoraggio), del quale fanno parte un componente designato dall'Assessore Regionale dei Trasporti, uno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, uno dall'ENAC, uno per ciascun vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico. |
6.2. |
Il Comitato paritetico di monitoraggio:
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7. DECORRENZA TERMINI
Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione contenuti nel presente Allegato diventano obbligatori il 2 maggio 2006, con scadenza il 1 maggio 2009.
8. PRESENTAZIONE DELL'ACCETTAZIONE
I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico contenuti nel presente documento, devono presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione da indirizzare all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile.
(1) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.
(2) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.
(3) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.
(4) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.
(5) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.
(6) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.
(7) Senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalità.
I bambini al di sotto dei due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere
24.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/14 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4162 — Merck/Schering)
(2006/C 72/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 16.3.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Merck KgaA («Merck», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Schering Aktiengesellschaft («Schering», Germania) mediante offerta pubblica. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4162 — Merck/Schering, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
24.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/15 |
Avviso relativo ad una richiesta a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga dei termini
Richiesta proveniente da uno Stato membro
(2006/C 72/05)
Il 20.2.2006 la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 30, paragrafo 4 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1).
Tale richiesta, proveniente dalla Repubblica di Finlandia, riguarda la produzione, la cogenerazione e la vendita di energia elettrica in tale paese,. La richiesta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 59/11 dell'11.3.2006. Il periodo di validità inizialmente stabilito scade il 21.5.2006.
Poiché ai servizi della Commissione occorre il tempo di ottenere e valutare informazioni supplementari, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 6, terza frase, il termine entro il quale la Commissione deve prendere una decisione in merito alla richiesta suddetta è prorogato di un mese.
Il termine ultimo è quindi fissato al 22.6.2006
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.