ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 72

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
24 marzo 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 072/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 072/2

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

2

2006/C 072/3

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno dell'Italia ( 1 )

4

2006/C 072/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4162 — Merck/Schering) ( 1 )

14

2006/C 072/5

Avviso relativo ad una richiesta a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga dei termini — Richiesta proveniente da uno Stato membro

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

24.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

23 marzo 2006

(2006/C 72/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2055

JPY

yen giapponesi

141,12

DKK

corone danesi

7,4614

GBP

sterline inglesi

0,69175

SEK

corone svedesi

9,3525

CHF

franchi svizzeri

1,5770

ISK

corone islandesi

86,06

NOK

corone norvegesi

7,9670

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5757

CZK

corone ceche

28,683

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

263,00

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8805

RON

leu rumeni

3,5076

SIT

tolar sloveni

239,60

SKK

corone slovacche

37,438

TRY

lire turche

1,6107

AUD

dollari australiani

1,6783

CAD

dollari canadesi

1,4049

HKD

dollari di Hong Kong

9,3540

NZD

dollari neozelandesi

1,9183

SGD

dollari di Singapore

1,9490

KRW

won sudcoreani

1 175,97

ZAR

rand sudafricani

7,5537

CNY

renminbi Yuan cinese

9,6797

HRK

kuna croata

7,3398

IDR

rupia indonesiana

10 867,58

MYR

ringgit malese

4,449

PHP

peso filippino

61,649

RUB

rublo russo

33,4760

THB

baht thailandese

47,075


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


24.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/2


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 72/02)

Data della decisione:

Stato membro: Germania

Aiuto N: N 213/2004

Denominazione: Fondo di capitale di rischio FESR nel Land- Schleswig Holstein

Obiettivo: La misura intende sopperire alla carenza di capitali per le PMI nel Land Schleswig-Holstein

Stanziamento: 15 milioni di EUR (volume totale del fondo)

Durata:

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Irlanda [Dublino (regione meridionale e orientale dell'Irlanda)]

Aiuto N: N 214/2004

Denominazione: Aiuto per la ricerca e lo sviluppo a favore di Bell Laboratories a Dublino

Obiettivo: Aiuto per la ricerca e lo sviluppo [Microelettronica]

Base giuridica: Section 29 of the Industrial Development Act 1986 (as amended in 2003). Number 30 of 2003 (14 July 2003)

Stanziamento: 21,66 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 50 %

Durata: 5 anni

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione:

Numero dell'aiuto: N 255/2005

Stato Membro: Lettonia

Titolo: Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai

Obiettivo: Sviluppo regionale [Tutti i settori]

Base giuridica: Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem valsts atbalsta programmai «Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai»

Stanziamento: Importo totale dell'aiuto previsto: 50 milioni di LVL

Intensità d'aiuto massima: 30-65 %

Durata: Data di fine: 31.12.2006

Altre informazioni: Regime di aiuto — Sovvenzione diretta

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Spagna

Aiuto N: N 415/2004

Denominazione: Promozione della ricerca tecnologica nel settore tessile

Obiettivo: Regime finalizzato alla concessione di aiuti volti a promuovere i progetti di ricerca industriale e di sviluppo tecnologico che consentano di migliorare la capacità tecnologica di imprese del settore tessile. (settori tessile e dell'abbigliamento)

Base giuridica: Anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras, el régimen de ayudas y su gestión para la concesión de ayudas en el marco del Programa de Fomento de la Investigación Técnica para el Sector Textil/Confección (2005-2007)

Stanziamento: Stanziamento complessivo di 90,95 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto:

 

Fino al 50 % per i progetti di ricerca industriale

 

Fino al 25 % per le attività di sviluppo precompetitive

 

Fino al 75 % per gli studi di fattibilità preliminari a progetti di ricerca industriale

 

Fino al 50 % per gli studi di fattibilità preliminari ad attività di sviluppo precompetitive

 

Si applica inoltre la maggiorazione regionale.

Durata: Dall'1.1.2005 al 31.12.2007

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Svezia

Aiuto N: N 588/2005

Denominazione: Proroga degli sgravi fiscali a favore dell'industria manifatturiera — Tassa CO2 e tassa energetica sui combustibili fossili

Obiettivo: Competitività del settore manifatturiero svedese (energia)

Base giuridica: Lagen (1994:1776) om skatt på energi (6 a kap. 1 § 9)

Stanziamento: 574 milioni di EUR all'anno; totale: 3 445 milioni di EUR

Durata: 6 anni

Altre informazioni: Relazioni annue

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Svezia

Aiuto N: N 594/2005

Denominazione: Proroga e modifiche degli sgravi fiscali per le emissioni di CO2 concessi per la produzione di calore in unità di cogenerazione. (Svezia)

Obiettivo: Competitività di talune unità di cogenerazione (riscaldamento distrettuale)

Base giuridica: Lagen (1994:1776) om skatt på energi (6 a kap. 3 §)

Stanziamento: 177 milioni di EUR all'anno; totale: 1 085 milioni di EUR

Durata: 6 anni

Altre informazioni: Relazioni annuali

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Svezia

Aiuto N: N 595/2005

Denominazione: Proroga per il 2006 degli sgravi fiscali concessi alle industrie a elevato consumo energetico per le emissioni di CO2

Obiettivo: Competitività delle imprese a elevato consumo energetico del settore manifatturiero

Base giuridica: Lagen (1994:1776) om skatt på energi (9 kap. 9 §)

Stanziamento: 17 milioni di EUR in totale

Durata: 1 anno

Altre informazioni: Relazioni annuali

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione:

Stato membro: Svezia

Aiuto N: N 596/2005

Denominazione: Proroga degli sgravi fiscali per l'elettricità a favore dell'industria manifatturiera

Obiettivo: Competitività del settore manifatturiero svedese

Base giuridica: Lagen (1994:1776) om skatt på energi (11 kap. 3 §)

Stanziamento: 1 029 milioni di EUR all'anno; totale: 6 298 milioni di EUR

Durata: 6 anni

Altre informazioni: Relazioni annue

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


24.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/4


Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno dell'Italia

(2006/C 72/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

A norma delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte aeree intracomunitarie, il governo italiano, conformemente alla proposta formulata dalla Regione Autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea su alcune rotte fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali.

La condizione di insularità della Sardegna limita fortemente le opportunità di collegamento, attribuendo al trasporto aereo un ruolo fondamentale, insostituibile e privo di valide alternative comparabili.

In tale contesto il servizio aereo di linea è da ritenersi servizio di pubblico interesse, essenziale per lo sviluppo economico e sociale dell'Isola, sia per garantire la libera circolazione ed il diritto alla mobilità delle persone.

1.   ROTTE ONERATE E DISCIPLINA GENERALE DEGLI ONERI DI SERVIZIO

1.1.

Le rotte interessate dall'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono le seguenti:

 

Alghero — Roma e viceversa

 

Alghero — Milano e viceversa

 

Cagliari — Roma e viceversa

 

Cagliari — Milano e viceversa

 

Olbia — Roma e viceversa

 

Olbia — Milano e viceversa

Ai sensi dell'allegato II al reg. CEE n. 2408/92 per la destinazione Roma si intende il sistema aeroportuale di Roma comprendente Roma-Fiumicino e Roma-Ciampino, mentre per la destinazione Milano si intende il sistema aeroportuale di Milano comprendente Milano-Linate, Milano- Malpensa e Bergamo-Orio al Serio.

1.2.

Conformemente all'art. 9 del Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal Regolamento CE n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nei presenti oneri. Compatibilmente con la disponibilità di bande orarie, almeno il 50 % dei collegamenti previsti fra gli aeroporti sardi e Roma e Milano, dovranno essere operati da e per Fiumicino e da e per Linate.

1.3.

La coppia di rotte Alghero — Roma e Alghero — Milano e la coppia di rotte Olbia — Roma, Olbia — Milano, costituiscono ciascuna un unico pacchetto che deve essere accettato interamente ed integralmente dai vettori interessati, senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza. Le rotte Cagliari — Roma e Cagliari — Milano dovranno invece essere accettate singolarmente, interamente ed integralmente dai vettori interessati senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza.

1.4.

Ciascun singolo vettore che accetta gli oneri deve fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno il 5 % del fatturato complessivo stimato, valutato dall'ENAC- Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, relativo ai servizi aerei programmati nel pacchetto di rotte in questione. La cauzione sarà prestata a favore dell'ENAC, il quale Ente la impiegherà per garantire la prosecuzione del regime onerato in caso di ingiustificato abbandono e sarà costituita per il 50 % da fideiussione bancaria a prima richiesta e per il restante 50 % da fideiussione assicurativa.

1.5.

L'ENAC, di concerto con la Regione Autonoma della Sardegna, verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati verranno ammessi ad effettuare il servizio.

1.6.

Al fine di evitare la sovracapacità che si riscontrerebbe a seguito dell'accettazione di una rotta onerata da parte di più vettori, considerate le limitazioni ed i condizionamenti infrastrutturali degli aeroporti coinvolti, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, sentita la Regione Autonoma della Sardegna, è incaricato, per la miglior cura dell'interesse pubblico, di intervenire al fine di contenere i programmi operativi dei vettori accettanti in modo da renderli complessivamente proporzionati alle esigenze di mobilità poste alla base dell'imposizione d'oneri,

Tale intervento dovrà ispirarsi ad un'equa ridistribuzione delle rotte e delle frequenze fra i vettori accettanti anche sulla base dei volumi di traffico sulle rotte (o i pacchetti di rotte) in questione, accertati per ciascuno di essi nel biennio precedente.

1.7.

Per l'accettazione dell'onere di servizio su ciascuna delle rotte o dei pacchetti di rotte sopra considerati è necessario il possesso da parte di ciascun vettore accettante dei seguenti requisiti minimi:

1.

essere vettore aereo comunitario in possesso del COA e della prescritta licenza ai sensi del regolamento CEE n. 2407/92;

2.

dimostrare di possedere dimensione e solidità finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con un fatturato relativo al traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione dei presenti oneri pari almeno a quello complessivo della rotta o dei pacchetti di rotte accettati, o una capitalizzazione equivalente;

3.

dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili coerente con il numero dei primi voli del mattino in uscita dalla Sardegna, così come previsti dall'imposizione di oneri, ed in generale di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri,

4.

impiegare sulle rotte indicate personale che parli correntemente e correttamente l'italiano;

5.

distribuire e vendere i biglietti con almeno uno dei principali CRS (Amadeus, Galileo, Sabre, World span), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale, con almeno una delle modalità elencate senza alcun onere a carico degli acquirenti;

6.

autocertificare di aver ottenuto nel periodo 1o gennaio 2004-31 dicembre 2004 un coefficiente di regolarità complessivo pari almeno al 98 % ed un coefficiente di puntualità complessivo (sulla base delle convenzioni statistiche IATA) di almeno l'80 % entro i 15 minuti;

7.

fornire la cauzione di esercizio di cui al precedente punto 1.4 secondo le modalità prescritte.

1.8.

Al fine di garantire l'obiettivo della continuità, affidabilità, puntualità e sicurezza del servizio, i vettori che intendono accettare gli oneri di servizio dovranno fornire all'ENAC idonea documentazione (in lingua italiana o inglese) attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, nonché delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.

1.9.

I vettori accettanti i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano alla puntuale osservanza ed applicazione delle disposizioni normative interne, internazionali e comunitarie in tema di protezione del passeggero, nelle ipotesi di danni fisici alla persona, overbooking, ritardo, cancellazione dei voli, perdita, ritardo e danneggiamento del bagaglio; si impegnano altresì ad applicare le regole comunitarie del Regolamento CE n. 261/2004 entrato in vigore il 17 febbraio 2005, in materia di overbooking cancellazione del volo e ritardo, con particolare riguardo ai diritti dei passeggeri disabili ed a ridotta mobilità. Contestualmente all'accettazione dei presenti oneri i vettori si impegnano ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi contenuti nella Carta dei diritti del passeggero europea ed italiana.

2.   ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

2.1.

Gli oneri di servizio pubblico sono articolati considerando la peculiarità della condizione di insularità della Sardegna; in termini di numero di frequenze minime di orari e di capacità offerta gli oneri sono i seguenti:

2.1.1.   Sulla rotta Alghero — Roma

a)   Frequenze minime giornaliere

sulla rotta Alghero — Roma dovranno essere garantiti almeno 3/4 (1) voli in andata e 3/4 (1) in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 5/6 (1) voli in andata e 5/6 (1) in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

b)   Orari:

sulla rotta Alghero — Roma dovranno essere garantiti almeno

 

1 volo nella fascia oraria 07,00 — 07.45

 

1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15.30

 

1 volo nella fascia oraria 19,30 — 22.30

sulla rotta Roma — Alghero dovranno essere garantiti almeno

 

1 volo nella fascia oraria 07.00 — 08.30

 

1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15,30

 

1 volo nella fascia oraria 19.30 — 22.30

c)   Capacità offerta

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di 450 posti sulla rotta Alghero — Roma e di 450 posti sulla rotta Roma — Alghero.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 750 posti sulla rotta Alghero — Roma e di 750 posti sulla rotta Roma — Alghero.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.2.   Sulla rotta Alghero — Milano

a)   Frequenze minime giornaliere

sulla rotta Alghero — Milano dovranno essere garantiti almeno 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 4/5 (2) voli in andata e 4/5 (2) in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

b)   Orari:

sulla rotta Alghero — Milano dovranno essere garantiti almeno

 

1 volo nella fascia oraria 07,00 — 07.45

 

1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15.30

 

1 volo nella fascia oraria 19.30 — 22.30

sulla rotta Milano — Alghero dovranno essere garantiti almeno

 

1 volo nella fascia oraria 07.00 — 08.30

 

1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15,30

 

1 volo nella fascia oraria 19.30 — 22.30

c)   Capacità offerta

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di 450 posti sulla rotta Alghero — Milano e di 450 posti sulla rotta Milano — Alghero.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 600 posti sulla rotta Alghero — Milano e di 600 posti sulla rotta Milano — Alghero

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.3.   Sulla rotta Cagliari — Roma

a)   Frequenze minime giornaliere

Sulla rotta Cagliari — Roma dovranno essere garantiti almeno 9/10 (3) voli in andata e 9/10 (3) in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 12/14 (3) voli in andata e 12/14 (3) in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

b)   Orari:

sulla rotta Cagliari — Roma dovranno essere garantiti almeno

 

3 voli nella fascia oraria 06.30 — 09,30

 

2 voli nella fascia oraria 12,30 — 15.30

 

2 voli nella fascia oraria 19,30 — 22.30

sulla rotta Roma — Cagliari dovranno essere garantiti almeno

 

2 voli nella fascia oraria 06.30 — 09,30

 

2 voli nella fascia oraria 12,30 — 15,30

 

3 voli nella fascia oraria 19,30 — 22.30

c)   Capacità offerta

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di 1 350 posti sulla rotta Cagliari — Roma e di 1 350 posti sulla rotta Roma — Cagliari.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 1 800 posti sulla rotta Cagliari — Roma e di 1 800 posti sulla rotta Roma — Cagliari.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.4.   Sulla rotta Cagliari — Milano

a)   Frequenze minime giornaliere

Sulla rotta Cagliari — Milano dovranno essere garantiti almeno 5/6 (4) voli in andata e 5/6 (4) in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 8/10 (4) voli in andata e 8/10 (4) in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua).

b)   Orari:

sulla rotta Cagliari — Milano dovranno essere garantiti almeno

 

2 voli nella fascia oraria 06.30 — 08.30

 

1 volo nella fascia oraria 13.00 — 15.30

 

2 voli nella fascia oraria 19,30 — 22,30

sulla rotta Milano — Cagliari dovranno essere garantiti almeno

 

2 voli nella fascia oraria 07.00 — 09,00

 

1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15,30

 

2 voli nella fascia oraria 19,30 — 22,30

c)   Capacità offerta

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di 750 posti sulla rotta Cagliari — Milano e di 750 posti sulla rotta Milano — Cagliari.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 1 200 posti sulla rotta Cagliari — Milano e di 1 200 posti sulla rotta Milano — Cagliari.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.5.   Sulla rotta Olbia — Roma

a)   Frequenze minime giornaliere

Sulla rotta Olbia — Roma dovranno essere garantiti almeno 3/4 (5) voli in andata e 3/4 (5) in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 5/9 (5) voli in andata e 5/9 (5) in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

b)   Orari:

Sulla rotta Olbia — Roma dovranno essere garantiti almeno

 

1 volo nella fascia oraria 07,00 — 07.45

 

1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15.30

 

1 volo nella fascia oraria 19,30 — 22.30

sulla rotta Roma — Olbia dovranno essere garantiti almeno

 

1 volo nella fascia oraria 07.00 — 08.30

 

1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15,30

 

1 volo nella fascia oraria 19,30 — 22,30

c)   Capacità offerta

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di 450 posti sulla rotta Olbia — Roma e di 450 posti sulla rotta Roma — Olbia.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 750 posti sulla rotta Olbia — Roma e di 750 posti sulla rotta Roma — Olbia.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.6.   Sulla rotta Olbia — Milano

a)   Frequenze minime giornaliere

Sulla rotta Olbia — Milano dovranno essere garantiti almeno 2/3 (6) voli in andata e 2/3 (6) in ritorno dal 1o ottobre al 31 maggio e almeno 7/13 (6) voli in andata e 7/13 (6) in ritorno dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

b)   Orari:

Sulla rotta Olbia — Milano dovranno essere garantiti almeno

 

1 volo nella fascia oraria 07,00 — 07,45

 

1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15.30

 

1 volo nella fascia oraria 19.30 — 22.30

sulla rotta Milano — Olbia dovranno essere garantiti almeno

 

1 volo nella fascia oraria 07.00 — 08,30

 

1 volo nella fascia oraria 13.30 — 15,30

 

1 volo nella fascia oraria 19.30 — 22.30

c)   Capacità offerta

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio dovrà essere di 300 posti sulla rotta Olbia — Milano e di 300 posti sulla rotta Milano — Olbia.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1o giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 1 050 posti sulla rotta Olbia — Milano e di 1 050 posti sulla rotta Milano — Olbia.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

3.   TIPOLOGIA DEGLI AEROMOBILI UTILILIZZABILI SU CIASCUNA ROTTA

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte

 

Alghero — Roma — Alghero

 

Alghero — Milano — Alghero

 

Cagliari — Roma — Cagliari

 

Cagliari — Milano — Cagliari

 

Olbia — Roma — Olbia

 

Olbia — Milano — Olbia

dovranno fornire una capacità minima di 150 posti ciascuno

3.1.

L'intera capacità di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti minimi sopra previsti, per ciascun volo, dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti a favore di residenti e/o di non residenti. Ugualmente dovranno essere accettate prenotazioni ed inserimenti in liste d'attesa senza alcuna discriminazione a danno delle categorie di passeggeri previste dagli oneri di servizio.

3.2.

Eventuali pratiche volte ad aggirare surrettiziamente tale prescrizione, ed in specie il rifiuto di emettere biglietti a tariffa agevolata nonostante la disponibilità di posti sull'aeromobile, verranno considerate inadempimento grave del rispetto del regime onerato.

4.   TARIFFE

4.1.

La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate prevede:

una tariffa agevolata massima che è quella massima applicabile alle categorie agevolate di seguito indicate;

una tariffa non agevolata massima che è quella massima applicabile a tutti i passeggeri non appartenenti a categorie agevolate. I vettori che accetteranno gli oneri si impegnano ad articolare questa tariffa secondo differenti scaglioni, garantendo la messa in vendita di un congruo numero di biglietti speciali e scontati, tale da conseguire un prezzo medio di vendita significativamente inferiore alla tariffa non agevolata massima.

Le tariffe saranno così articolate

 Tratta onerata

Tariffa agevolata massima

(EUR)

Tariffa non agevolata massima

(EUR)

Alghero — Roma

45,00

100,00

Alghero — Milano

55,00

115,00

Cagliari — Roma

45,00

100,00

Cagliari — Milano

55,00

115,00

Olbia — Roma

45,00

100,00

Olbia — Milano

55,00

115,00

4.2.

Tutte le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e della crisis surcharge dell'importo massimo consentito di euro 6,00. Qualora vengano meno o si ridimensionino le condizioni che hanno condotto all'applicazione della crisis surcharge, questa dovrà essere cancellata o proporzionalmente ridotta. Alle tariffe indicate non potrà essere applicata alcuna altra maggiorazione a nessun titolo, qualunque sia la terminologìa con la quale viene indicata.

4.3.

La tariffa agevolata è senza limitazioni, ad essa non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/biglietto, né alcuna penale per il rimborso.

4.4.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.

4.5.

Ogni anno, a decorrere dal 1o gennaio 2007, gli organi competenti rivedono le tariffe indicate sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La revisione viene comunicata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione applicando le tariffe in esame e viene portata a conoscenza della Commissione Europea per la pubblicazione sulla GUUE.

4.6.

In caso di variazione percentualmente superiore al 5 %, nella media rilevata a partire dal secondo semestre 2006 del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore.

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sentita la Regione Autonoma della Sardegna, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico misto, costituito da un rappresentante designato rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall'ENAC e dalla Regione Autonoma della Sardegna. In caso di aumento oltre la percentuale indicata, il Comitato tecnico misto di cui sopra attiva la procedura di adeguamento su segnalazione dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra deve sentire i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario decorrerà dal semestre successivo a quello della rilevazione.

4.7.

Gli aumenti tariffari di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo imposti, determinati al di fuori delle procedure sopra indicate, sono da considerare illegittimi.

4.8.

Le tariffe agevolate, nella misure sopra specificate, dovranno essere obbligatoriamente applicata almeno:

ai residenti in Sardegna;

ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;

ai disabili (7);

ai giovani dai 2 ai 21 anni (7);

agli anziani al di sopra dei 70 anni (7);

agli studenti universitari fino al compimento del 27o anno di età (7).

5.   CONTINUITÀ DEI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 4., n. 1, lett. c) del Regolamento CEE n. 2408/92 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di almeno 36 mesi consecutivi e non può sospenderli senza preavviso di almeno 6 mesi da comunicare all'ENAC ed alla Regione Autonoma della Sardegna.

5.1.

Al fine di garantire, la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico

si impegnano ad effettuare per ciascun anno il 98 % dei voli previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari al 2 %;

si impegnano a corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale 2 500 EUR per ogni volo cancellato eccedente la percentuale annua di cancellazioni del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio per il finanziamento della continuità territoriale della Sardegna;

si impegnano ad effettuare per ciascun anno l'85 % dei voli puntuali entro i 20' rispetto all'orario stabilito;

si impegnano ad attribuire al passeggero per ogni ritardo superiore ai 20', un credito di 15,00 EUR da utilizzare per l'acquisto di un biglietto successivo.

5.2.

Sono esclusi dall'applicazione delle su descritte regole i voli cancellati e quelli il cui ritardo è dovuto a condizioni meteo, a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore.

6.   SANZIONI

La sospensione del servizio senza preavviso o con preavviso non conforme a quanto sopra stabilito comporta sanzioni amministrative e pecuniarie, il cui ammontare terrà conto del pregiudizio arrecato alla Pubblica Amministrazione e del danno cagionato alla collettività dei passeggeri.

6.1.

Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, è istituito presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato paritetico di monitoraggio), del quale fanno parte un componente designato dall'Assessore Regionale dei Trasporti, uno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, uno dall'ENAC, uno per ciascun vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico.

6.2.

Il Comitato paritetico di monitoraggio:

è presieduto dall'Assessore Regionale dei Trasporti e si riunisce di regola trimestralmente, salvo urgenze che verranno valutate dal Presidente;

si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale della Sardegna, dalle Società di gestione aeroportuale, da cittadini singoli o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri;

riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e propone all'ENAC l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio o irrogare le sanzioni del caso, suggerendone la tipologia e l'entità.

7.   DECORRENZA TERMINI

Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione contenuti nel presente Allegato diventano obbligatori il 2 maggio 2006, con scadenza il 1 maggio 2009.

8.   PRESENTAZIONE DELL'ACCETTAZIONE

I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico contenuti nel presente documento, devono presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione da indirizzare all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile.


(1)  Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

(2)  Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

(3)  Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

(4)  Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

(5)  Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

(6)  Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

(7)  Senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalità.

I bambini al di sotto dei due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere


24.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/14


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4162 — Merck/Schering)

(2006/C 72/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 16.3.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Merck KgaA («Merck», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Schering Aktiengesellschaft («Schering», Germania) mediante offerta pubblica.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Merck: attiva nel settore farmaceutico e chimico a livello globale,

per Schering: attiva nel settore farmaceutico a livello globale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4162 — Merck/Schering, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


24.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/15


Avviso relativo ad una richiesta a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga dei termini

Richiesta proveniente da uno Stato membro

(2006/C 72/05)

Il 20.2.2006 la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 30, paragrafo 4 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1).

Tale richiesta, proveniente dalla Repubblica di Finlandia, riguarda la produzione, la cogenerazione e la vendita di energia elettrica in tale paese,. La richiesta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 59/11 dell'11.3.2006. Il periodo di validità inizialmente stabilito scade il 21.5.2006.

Poiché ai servizi della Commissione occorre il tempo di ottenere e valutare informazioni supplementari, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 6, terza frase, il termine entro il quale la Commissione deve prendere una decisione in merito alla richiesta suddetta è prorogato di un mese.

Il termine ultimo è quindi fissato al 22.6.2006


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.