ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
10.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
9 marzo 2006
(2006/C 58/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1920 |
JPY |
yen giapponesi |
140,10 |
DKK |
corone danesi |
7,4596 |
GBP |
sterline inglesi |
0,68580 |
SEK |
corone svedesi |
9,4299 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5635 |
ISK |
corone islandesi |
82,67 |
NOK |
corone norvegesi |
8,0235 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5747 |
CZK |
corone ceche |
28,700 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
257,25 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6960 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,8763 |
RON |
leu rumeni |
3,4939 |
SIT |
tolar sloveni |
239,54 |
SKK |
corone slovacche |
37,527 |
TRY |
lire turche |
1,6015 |
AUD |
dollari australiani |
1,6194 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3793 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2513 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8328 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,9396 |
KRW |
won sudcoreani |
1 170,60 |
ZAR |
rand sudafricani |
7,4667 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,5932 |
HRK |
kuna croata |
7,3178 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 089,77 |
MYR |
ringgit malese |
4,434 |
PHP |
peso filippino |
61,233 |
RUB |
rublo russo |
33,4270 |
THB |
baht thailandese |
46,568 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
10.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/2 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2006/C 58/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XS 78/04 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
Provincia della Gheldria |
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Titolo del regime di aiuti o ragione sociale dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Machinefabriek Kersten Beheer B.V. |
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Base giuridica |
Gemeente Brummen, raadsbesluit d.d. 27 maart 2003 |
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Spesa prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo totale annuale |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
0,29 mio EUR |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
Dal 10 agosto 2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 1o luglio 2005 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
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Settori economici interessati |
Aiuto limitato a settori specifici |
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Acciaio |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Comune di Brummen |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
Numero dell'aiuto |
XS 4/05 |
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Stato membro |
Slovacchia |
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Regione |
Regione autonoma di Bratislava. Nell'ambito del suo territorio solo il territorio dei tre distretti: Malacky, Pezinok e Senec e il territorio delle cinque circoscrizioni di Bratislava: Vajnory, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce e Čunovo. Conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la CE, tutto il territorio è indicato nella «Carta regionale degli aiuti di Stato della Repubblica slovacca». |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Regime di aiuti alle piccole e medie imprese JPD 2 (Regime di aiuti di Stato)- Appendice n. 1 |
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Base giuridica |
Zákon NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava cieľ 2 na obdobie rokov 2004 – 2006 Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o použití článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom, publikované v Úradnom vestníku Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 10 z 13. januára 2001) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale del 2004 NB: l'importo del 2005 è aumentato dell'importo non utilizzato nel 2004 |
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Importo annuo totale del 2005: |
8,75 milioni di EUR |
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Importo annuo totale del 2006: |
4,522 milioni di EUR |
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Totale per gli anni 2004 — 2006: |
13,272 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì Per i progetti di investimento è il 30% lordo (che rappresenta il 20% netto + il 10% lordo quale bonus per le PMI) delle spese totali autorizzate. Per la prima partecipazione a fiere, esposizioni o per le missioni d'affari e i servizi di consulenza è il 50% delle spese totali autorizzate |
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Data di applicazione |
Dal 27.5.2005 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI tranne le miniere, le miniere di carbone, la siderurgia, i cantieri navali, le fibre sintetiche, il settore sanitario e i trasporti a cui non si applica, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 |
Sì |
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Aiuto limitato a settori specifici |
Sì |
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|
Sì |
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Altre industrie manifatturiere |
Sì |
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Altri servizi: Servizi di consulenza; Prima partecipazione a una fiera o esposizione o missione d'affari |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Ministero dell'edilizia e dello sviluppo regionale della Repubblica slovacca |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
Numero dell'aiuto |
XS 49/05 |
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Stato membro |
Cipro |
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Titolo del regime di aiuti o ragione sociale dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Programma di accesso alle infrastrutture di ricerca all'estero |
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Base giuridica |
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2004 |
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Spesa prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo totale annuale |
0,46 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì:
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Data di applicazione |
Dal 24 febbraio 2005 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31 ottobre 2005 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori ammissibili agli aiuti alle PMI |
Sì |
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Denominazione e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
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L'importo massimo che si può concedere è di 0,15 milioni di EUR. |
Numero dell'aiuto |
XS 59/05 |
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Stato Membro interessato |
Italia |
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Regione |
Regione Lazio |
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Titolo del regime di aiuti o Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Meccano Aeronautica S.p.A. ha sede in Cisterna di Latina (LT), Via Nettuno n. 288 |
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Base Giuridica |
Art. 17 della Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2002 del 16 aprile 2002 n. 8, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Lazio del 20 aprile 2002, n. 11 S.O. n. 8 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Il contributo concesso alla società Meccano Aeronautica S.p.A. è pari a EUR 3 450 000 (tremilioniquattrocentocinquanta mila). Questo contributo è così ripartito:
Il pagamento verrà effettuato sulla base di una verifica semestrale, in considerazione dei costi per il personale (a) e per servizi (b) effettivamente sostenuti da Meccano Aeronautica S.p.A.. Il saldo del contributo è previsto entro e non oltre il 31 dicembre 2009. |
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Intensità massima dell'aiuto |
L'intensità massima dell'aiuto rispetterà i massimali previsti dalla mappa approvata dalla Commissione per il periodo 2000-2006 per l'Italia, pubblicata in GUCE L 105 del 20 aprile 2002, in misura superiore alle percentuali previste all'art. 4.3(a) del Regolamento n. 70/2001. |
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Data di applicazione |
Il contratto di concessione dell'aiuto sarà concluso il 15 marzo 2005. Esso prevede, tra l'altro che l'erogazione dell'aiuto stesso sia subordinato all'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, dall'altro, alla verifica periodica dell'effettivo adempimento degli altri obblighi assunti dal beneficiario stesso tra cui principalmente: non cumulabilità, investimenti non inferiori al 75% del contributo (a), carattere non ordinario dei servizi (b), mantenimento quinquennale dell'incremento occupazionale. A fronte del rispetto degli altri obblighi sono previste adeguate garanzie reali. |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Il saldo del pagamento del contributo è previsto entro e non oltre il 31 dicembre 2009. |
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Obiettivo dell'aiuto |
Il contributo ha quale principale obiettivo l'aiuto alle PMI. Inoltre, esso si innesta in un più ampio obiettivo di reindustrializzazione e riattivazione dello stabilimento industriale di Good Year Italia S.p.A., finalizzato alla rioccupazione dei lavoratori ex-Good Year Italia licenziati e posti in mobilità, in una regione svantaggiata ai sensi dell'art. 87.3 c) del trattato CE. |
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Settori economici interessati |
Aiuto limitato a settori specifici: industria manifatturiera. |
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Nome e indirizzo dell'autorità' che concede l'aiuto |
Nome: Regione Lazio |
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Indirizzo:
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10.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/6 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2006/C 58/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XS 107/03 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
Nord-est dell'Inghilterra |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
South Tyneside Metropolitan Borough Council — Centro di scambio per le risorse di produzione |
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Base giuridica |
Section 11(1) of the Industrial Development Act 1982 Regional Development Agencies Act 1998 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
L'aiuto pubblico previsto ai sensi del regime è il seguente:
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Intensità massima dell'aiuto |
50% dei costi sostenuti da varie fonti pubbliche per l'attività di consulenza. Nessuna PMI riceverà aiuti di valore superiore a 15 milioni di euro. |
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Data di applicazione |
A decorrere dal 1o ottobre 2003 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 30 settembre 2004 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Regime di «aiuti soft» (consulenza, diffusione delle conoscenze) L'aiuto è destinato a finanziare i costi di consulenza ad alto livello da parte di intermediari con conoscenze di ingegneria che visitano le PMI per individuare nuove opportunità commerciali e nuovi mercati per le imprese e che consigliano tali PMI sul modo di scambiarsi risorse altrimenti improduttive, avvalendosi di un centro di scambio situato sul web che funge da sistema di credito. Tale sistema consentirà anche alle PMI di migliorare i propri livelli di competitività. |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori industriali in cui è ammissibile l'aiuto, fatte salve le norme speciali riguardanti gli aiuti di Stato per taluni settori — Articolo 1, paragrafo 2 dei regolamenti di esenzione per categoria per le PMI |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Contatto FESR Neil McGuinness European Programmes Secretariat Government Office for the North East |
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Indirizzo:
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Numero dell'aiuto |
XS 48/04 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Veneto |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
PSL «Dal Sile al Tagliamento» Azione 1: Nuovi servizi GAL Venezia Orientale |
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Base giuridica |
Programma Regionale LEADER + della Regione Veneto approvato con Dec. CE n. C(2001)3564 del 19.11.2001 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
40 000 EUR |
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Credito garantito |
|
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
A decorrere da 11.11.2003 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino a 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: GAL Venezia Orientale |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
|
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XS 120/04 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Sardegna |
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Titolo del regime di aiuti |
Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione |
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Base giuridica |
Legge 28 novembre 1965, n. 1329 Direttive di attuazione approvate con Decreto dell'Assessore dell'Industria della Regione Sardegna n. 553 del 22.10.2004 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
1 500 000 EUR |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4 paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
A decorrere dal 1.11.2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
No |
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Aiuto limitato a settori specifici |
Sì |
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|
Sì |
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Altri servizi |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dell'Industria |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
|
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XS 123/04 |
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Stato membro |
Austria |
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Regione |
Land Carinzia |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Direttiva «piccole imprese» per la promozione delle piccole imprese nel settore industriale-artigianale |
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Base giuridica |
Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz LGBl. Nr. 6/1993 idgF |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
2,5 milioni di EUR |
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Credito garantito |
|
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
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Data di applicazione |
A decorrere dal 1.1.2004. |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 30.9.2004. |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds |
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Indirizzo:
|
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
|
Sì |
|
10.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4122 — Burda/Hachette/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2006/C 58/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 3.3.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Burda Verlag Osteuropa GmbH («BVO», Germania), appartenente al gruppo Hubert Burda Media e Hachette Filipacchi Presse («HFP», Francia), appartenente al gruppo Lagardère acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune mediante la sottoscrizione di quote di capitale e il trasferimento di elementi dell'attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4122 — Burda/Hachette/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
10.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/11 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3787 — Heinemann/HDS Retail/JV)
(2006/C 58/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
L'8.2.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M3787. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
Banca centrale europea
10.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/12 |
PARERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 2 marzo 2006
in merito ad una raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea relativa alla nomina di uno dei membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea
(CON/2006/14)
(2006/C 58/06)
1. |
Con lettera del 15 febbraio 2006, la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea ha richiesto al Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) di formulare un parere in merito alla Raccomandazione del Consiglio 2006/108/CE del 14 febbraio 2006 riguardante la nomina di uno dei membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (1). |
2. |
Previa consultazione del Consiglio direttivo della BCE e del Parlamento europeo, per mezzo della raccomandazione considerata, che sarà sottoposta per decisione ai capi di Stato o di Governo degli Stati membri che hanno adottato l'euro, si propone di nominare Jürgen Stark quale membro del Comitato esecutivo della BCE, per un mandato di otto anni, a decorrere dal 1o giugno 2006. |
3. |
Il Consiglio direttivo della BCE è del parere che il candidato proposto sia persona di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, come richiesto dall'articolo 112, paragrafo 2, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea. |
4. |
Il Consiglio direttivo della BCE non ha obiezioni alla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina del candidato proposto quale membro del Comitato esecutivo della BCE. |
5. |
Il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere in conformità dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera b) del trattato e degli articoli 11.2 e 43.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. |
Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 marzo 2006.
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 47 del 17.2.2006, pag. 58.