ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 58

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
10 marzo 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 058/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 058/2

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

2

2006/C 058/3

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

6

2006/C 058/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4122 — Burda/Hachette/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

2006/C 058/5

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3787 — Heinemann/HDS Retail/JV) ( 1 )

11

 

Banca centrale europea

2006/C 058/6

Parere del consiglio direttivo della Banca centrale europea, del 2 marzo 2006, in merito ad una raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea relativa alla nomina di uno dei membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (CON/2006/14)

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

10.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 58/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

9 marzo 2006

(2006/C 58/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1920

JPY

yen giapponesi

140,10

DKK

corone danesi

7,4596

GBP

sterline inglesi

0,68580

SEK

corone svedesi

9,4299

CHF

franchi svizzeri

1,5635

ISK

corone islandesi

82,67

NOK

corone norvegesi

8,0235

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5747

CZK

corone ceche

28,700

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

257,25

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8763

RON

leu rumeni

3,4939

SIT

tolar sloveni

239,54

SKK

corone slovacche

37,527

TRY

lire turche

1,6015

AUD

dollari australiani

1,6194

CAD

dollari canadesi

1,3793

HKD

dollari di Hong Kong

9,2513

NZD

dollari neozelandesi

1,8328

SGD

dollari di Singapore

1,9396

KRW

won sudcoreani

1 170,60

ZAR

rand sudafricani

7,4667

CNY

renminbi Yuan cinese

9,5932

HRK

kuna croata

7,3178

IDR

rupia indonesiana

11 089,77

MYR

ringgit malese

4,434

PHP

peso filippino

61,233

RUB

rublo russo

33,4270

THB

baht thailandese

46,568


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


10.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 58/2


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2006/C 58/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XS 78/04

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Provincia della Gheldria

Titolo del regime di aiuti o ragione sociale dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Machinefabriek Kersten Beheer B.V.

Base giuridica

Gemeente Brummen, raadsbesluit d.d. 27 maart 2003

Spesa prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo totale annuale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

0,29 mio EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

Dal 10 agosto 2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 1o luglio 2005

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici

 

Acciaio

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Comune di Brummen

 

Indirizzo:

Postbus 5

6970 AA Brummen

Nederland

 

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento


Numero dell'aiuto

XS 4/05

Stato membro

Slovacchia

Regione

Regione autonoma di Bratislava. Nell'ambito del suo territorio solo il territorio dei tre distretti: Malacky, Pezinok e Senec e il territorio delle cinque circoscrizioni di Bratislava: Vajnory, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce e Čunovo. Conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la CE, tutto il territorio è indicato nella «Carta regionale degli aiuti di Stato della Repubblica slovacca».

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Regime di aiuti alle piccole e medie imprese JPD 2 (Regime di aiuti di Stato)- Appendice n. 1

Base giuridica

Zákon NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava cieľ 2 na obdobie rokov 2004 – 2006

Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o použití článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom, publikované v Úradnom vestníku Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 10 z 13. januára 2001) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale del 2004

NB: l'importo del 2005 è aumentato dell'importo non utilizzato nel 2004

 

Importo annuo totale del 2005:

8,75 milioni di EUR

Importo annuo totale del 2006:

4,522 milioni di EUR

Totale per gli anni 2004 — 2006:

13,272 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Per i progetti di investimento è il 30% lordo (che rappresenta il 20% netto + il 10% lordo quale bonus per le PMI) delle spese totali autorizzate.

Per la prima partecipazione a fiere, esposizioni o per le missioni d'affari e i servizi di consulenza è il 50% delle spese totali autorizzate

Data di applicazione

Dal 27.5.2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI tranne le miniere, le miniere di carbone, la siderurgia, i cantieri navali, le fibre sintetiche, il settore sanitario e i trasporti a cui non si applica, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001

Aiuto limitato a settori specifici

Industria manifatturiera

Altre industrie manifatturiere

Altri servizi:

Servizi di consulenza;

Prima partecipazione a una fiera o esposizione o missione d'affari

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministero dell'edilizia e dello sviluppo regionale della Repubblica slovacca

Indirizzo:

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Prievozská 2/B

SK-816 44 Bratislava

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento


Numero dell'aiuto

XS 49/05

Stato membro

Cipro

Titolo del regime di aiuti o ragione sociale dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Programma di accesso alle infrastrutture di ricerca all'estero

Base giuridica

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2004

Spesa prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo totale annuale

0,46 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Sì:

Il 75% per la ricerca fondamentale; fino al 75%

per la ricerca industriale;

fino al 50% per la ricerca preconcorren-ziale

 

Data di applicazione

Dal 24 febbraio 2005

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31 ottobre 2005

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori ammissibili agli aiuti alle PMI

Denominazione e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Indirizzo:

Απελλή και Νιρβάνα

Άγιοι Ομολογητές,

Λευκωσία

Τ.Κ. 2342, 1683

Κύπρος

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

 

L'importo massimo che si può concedere è di 0,15 milioni di EUR.


Numero dell'aiuto

XS 59/05

Stato Membro interessato

Italia

Regione

Regione Lazio

Titolo del regime di aiuti o Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Meccano Aeronautica S.p.A. ha sede in Cisterna di Latina (LT), Via Nettuno n. 288

Base Giuridica

Art. 17 della Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2002 del 16 aprile 2002 n. 8, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Lazio del 20 aprile 2002, n. 11 S.O. n. 8

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Il contributo concesso alla società Meccano Aeronautica S.p.A. è pari a EUR 3 450 000 (tremilioniquattrocentocinquanta mila).

Questo contributo è così ripartito:

(a)

quanto a EUR 3 200 000 (tremilioniduecentomila), quale aiuto all'investimento in immobilizzazioni materiali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento n. 70/2001;

(b)

quanto a EUR 250 000 (due cen toc inq uan tam ila), quale contributo per servizi forniti da consulenti esterni, ai sensi dell'at. 5 del Regolamento n. 70/2001.

Il pagamento verrà effettuato sulla base di una verifica semestrale, in considerazione dei costi per il personale (a) e per servizi (b) effettivamente sostenuti da Meccano Aeronautica S.p.A.. Il saldo del contributo è previsto entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

Intensità massima dell'aiuto

L'intensità massima dell'aiuto rispetterà i massimali previsti dalla mappa approvata dalla Commissione per il periodo 2000-2006 per l'Italia, pubblicata in GUCE L 105 del 20 aprile 2002, in misura superiore alle percentuali previste all'art. 4.3(a) del Regolamento n. 70/2001.

Data di applicazione

Il contratto di concessione dell'aiuto sarà concluso il 15 marzo 2005. Esso prevede, tra l'altro che l'erogazione dell'aiuto stesso sia subordinato all'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, dall'altro, alla verifica periodica dell'effettivo adempimento degli altri obblighi assunti dal beneficiario stesso tra cui principalmente: non cumulabilità, investimenti non inferiori al 75% del contributo (a), carattere non ordinario dei servizi (b), mantenimento quinquennale dell'incremento occupazionale. A fronte del rispetto degli altri obblighi sono previste adeguate garanzie reali.

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Il saldo del pagamento del contributo è previsto entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

Obiettivo dell'aiuto

Il contributo ha quale principale obiettivo l'aiuto alle PMI. Inoltre, esso si innesta in un più ampio obiettivo di reindustrializzazione e riattivazione dello stabilimento industriale di Good Year Italia S.p.A., finalizzato alla rioccupazione dei lavoratori ex-Good Year Italia licenziati e posti in mobilità, in una regione svantaggiata ai sensi dell'art. 87.3 c) del trattato CE.

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici:

industria manifatturiera.

Nome e indirizzo dell'autorità' che concede l'aiuto

Nome:

Regione Lazio

Indirizzo:

Via Cristoforo Colombo 212

I-00147 Roma


10.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 58/6


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2006/C 58/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XS 107/03

Stato membro

Regno Unito

Regione

Nord-est dell'Inghilterra

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

South Tyneside Metropolitan Borough Council — Centro di scambio per le risorse di produzione

Base giuridica

Section 11(1) of the Industrial Development Act 1982

Regional Development Agencies Act 1998

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

L'aiuto pubblico previsto ai sensi del regime è il seguente:

 

FESR: 2003 — 23 400 GBP

 

2004 — 63 000 GBP

 

Programma individuale: 2003 — 52 000 GBP

Intensità massima dell'aiuto

50% dei costi sostenuti da varie fonti pubbliche per l'attività di consulenza. Nessuna PMI riceverà aiuti di valore superiore a 15 milioni di euro.

Data di applicazione

A decorrere dal 1o ottobre 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 30 settembre 2004

Obiettivo dell'aiuto

Regime di «aiuti soft» (consulenza, diffusione delle conoscenze)

L'aiuto è destinato a finanziare i costi di consulenza ad alto livello da parte di intermediari con conoscenze di ingegneria che visitano le PMI per individuare nuove opportunità commerciali e nuovi mercati per le imprese e che consigliano tali PMI sul modo di scambiarsi risorse altrimenti improduttive, avvalendosi di un centro di scambio situato sul web che funge da sistema di credito. Tale sistema consentirà anche alle PMI di migliorare i propri livelli di competitività.

Settori economici interessati

Tutti i settori industriali in cui è ammissibile l'aiuto, fatte salve le norme speciali riguardanti gli aiuti di Stato per taluni settori — Articolo 1, paragrafo 2 dei regolamenti di esenzione per categoria per le PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Contatto FESR

Neil McGuinness

European Programmes Secretariat

Government Office for the North East

Indirizzo:

Wellbar House

Gallowgate

Newcastle Upon Tyne NE1 4TD

United Kingdom


Numero dell'aiuto

XS 48/04

Stato membro

Italia

Regione

Veneto

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

PSL «Dal Sile al Tagliamento»

Azione 1: Nuovi servizi

GAL Venezia Orientale

Base giuridica

Programma Regionale LEADER + della Regione Veneto approvato con Dec. CE n. C(2001)3564 del 19.11.2001

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

40 000 EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere da 11.11.2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

GAL Venezia Orientale

Indirizzo:

Sede legale: Piazza della Repubblica 1,

Portogruaro (VE) CAP I-30026

Sede operativa: Borgo S. Agnese 89,

Portogruaro (VE) CAP I-30026

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:

a)

il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e

l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%,

nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure

b)

l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR

 


Numero dell'aiuto

XS 120/04

Stato membro

Italia

Regione

Sardegna

Titolo del regime di aiuti

Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Base giuridica

Legge 28 novembre 1965, n. 1329

Direttive di attuazione approvate con Decreto dell'Assessore dell'Industria della Regione Sardegna n. 553 del 22.10.2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso

Regime di aiuti

Importo annuo totale

1 500 000 EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4 paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 1.11.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

No

Aiuto limitato a settori specifici

Industria manifatturiera

Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dell'Industria

Indirizzo:

viale Trento 69

I-09123 Cagliari

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:

a)

Il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e

l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %

nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure

b)

L'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR

 


Numero dell'aiuto

XS 123/04

Stato membro

Austria

Regione

Land Carinzia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Direttiva «piccole imprese» per la promozione delle piccole imprese nel settore industriale-artigianale

Base giuridica

Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz

LGBl. Nr. 6/1993 idgF

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 2,5 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 1.1.2004.

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 30.9.2004.

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds

Indirizzo:

Heuplatz 2

A-9020 Klagenfurt

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:

a)

il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e

l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%,

nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure

b)

l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR

 


10.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 58/10


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4122 — Burda/Hachette/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 58/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 3.3.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Burda Verlag Osteuropa GmbH («BVO», Germania), appartenente al gruppo Hubert Burda Media e Hachette Filipacchi Presse («HFP», Francia), appartenente al gruppo Lagardère acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune mediante la sottoscrizione di quote di capitale e il trasferimento di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per BVO: pubblicazione di riviste nei paesi dell'Europa dell'Est,

per HFP: pubblicaziopne di periodici in tutto il mondo,

per JV: pubblicazione di periodici in Polonia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4122 — Burda/Hachette/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


10.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 58/11


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3787 — Heinemann/HDS Retail/JV)

(2006/C 58/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'8.2.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M3787. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


Banca centrale europea

10.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 58/12


PARERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 marzo 2006

in merito ad una raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea relativa alla nomina di uno dei membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea

(CON/2006/14)

(2006/C 58/06)

1.

Con lettera del 15 febbraio 2006, la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea ha richiesto al Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) di formulare un parere in merito alla Raccomandazione del Consiglio 2006/108/CE del 14 febbraio 2006 riguardante la nomina di uno dei membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (1).

2.

Previa consultazione del Consiglio direttivo della BCE e del Parlamento europeo, per mezzo della raccomandazione considerata, che sarà sottoposta per decisione ai capi di Stato o di Governo degli Stati membri che hanno adottato l'euro, si propone di nominare Jürgen Stark quale membro del Comitato esecutivo della BCE, per un mandato di otto anni, a decorrere dal 1o giugno 2006.

3.

Il Consiglio direttivo della BCE è del parere che il candidato proposto sia persona di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, come richiesto dall'articolo 112, paragrafo 2, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea.

4.

Il Consiglio direttivo della BCE non ha obiezioni alla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina del candidato proposto quale membro del Comitato esecutivo della BCE.

5.

Il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere in conformità dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera b) del trattato e degli articoli 11.2 e 43.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 marzo 2006.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 58.