ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 6

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
11 gennaio 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 006/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 006/2

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi catodici per televisori a colori originarie di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea, Malaysia e Thailandia

2

2006/C 006/3

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3946 — Renolit/Solvay) ( 1 )

6

2006/C 006/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4090 — West LB/Odewald/ASH) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2006/C 006/5

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4082 — Cargill/Pagnan II) ( 1 )

8

2006/C 006/6

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3985 — EADS/BAES/FNM/NLFK) ( 1 )

9

2006/C 006/7

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3787 — Heinemann/HDS Retail) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

 

III   Informazioni

 

Commissione

2006/C 006/8

F-Lorient: Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta Lorient-Lione

11

2006/C 006/9

SE-Sundsvall: Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Amministrazione nazionale svedese dei trasporti pubblici (Rikstrafiken), a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla seguente rotta: Östersund-Umeå ( 1 )

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

11.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 gennaio 2006

(2006/C 6/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2064

JPY

yen giapponesi

138,12

DKK

corone danesi

7,4585

GBP

sterline inglesi

0,68330

SEK

corone svedesi

9,3530

CHF

franchi svizzeri

1,5437

ISK

corone islandesi

73,92

NOK

corone norvegesi

7,9810

BGN

lev bulgari

1,9559

CYP

sterline cipriote

0,5737

CZK

corone ceche

28,800

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

250,60

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,7868

RON

leu rumeni

3,6485

SIT

tolar sloveni

239,49

SKK

corone slovacche

37,465

TRY

lire turche

1,6307

AUD

dollari australiani

1,6045

CAD

dollari canadesi

1,4092

HKD

dollari di Hong Kong

9,3512

NZD

dollari neozelandesi

1,7408

SGD

dollari di Singapore

1,9715

KRW

won sudcoreani

1 184,75

ZAR

rand sudafricani

7,3593

CNY

renminbi Yuan cinese

9,7346

HRK

kuna croata

7,3820

IDR

rupia indonesiana

11 406,51

MYR

ringgit malese

4,522

PHP

peso filippino

63,523

RUB

rublo russo

34,3800

THB

baht thailandese

48,025


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


11.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/2


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi catodici per televisori a colori originarie di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea, Malaysia e Thailandia

(2006/C 6/02)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base) (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (2), secondo la quale le importazioni di tubi catodici per televisori a colori originarie di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea, Malaysia e Thailandia (i paesi in questione) sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 29 novembre 2005 dalla Taskforce against unfair business in Europe (TUBE) (il denunciante) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria totale di tubi catodici per televisioni a colori.

2.   Prodotto

Il prodotto assertivamente oggetto di dumping sono i tubi catodici per televisori a colori, compresi i tubi catodici per videomonitor, di tutte le dimensioni originari di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea, Malaysia e Thailandia (il prodotto in esame), normalmente dichiarati ai codici NC 8540 11 11, 8540 11 13, 8540 11 15, 8540 11 19, 8540 11 91 e 8540 11 99. I codici NC vengono indicati unicamente a titolo d'informazione.

3.   Denuncia di dumping

La denuncia di dumping per Repubblica di Corea, Malaysia e Thailandia si basa sul confronto tra un valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame verso la Comunità.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunciante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al valore normale costruito in un paese terzo ad economia di mercato; detto paese è indicato al paragrafo 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito come sopra, e i prezzi del prodotto in esame praticati per l'esportazione nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame da Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea, Malaysia e Thailandia hanno registrato un aumento globale sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

I volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con gravi effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria di tale industria.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea, Malaysia e Thailandia sia oggetto di pratiche di dumping e se tale dumping sia stato causa di pregiudizio.

(a)   Campionatura

In considerazione del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

(i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

il fatturato in valuta locale e il volume in unità delle vendite destinate all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o gennaio 2005 il 31 dicembre 2005;

se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (3) (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori),

la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame;

i nomi e la descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o vendita (sul mercato interno e/o per l'esportazione) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

fornendo le informazioni di cui sopra, la società accetta la sua eventuale inclusione nel campione. Qualora la società venga scelta per il campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Quanto alle società che non sono disposte a essere incluse in un eventuale campione, si ritiene che non abbiano collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di un'omessa collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

(ii)   Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere inserite nel campione.

Le società incluse nel campione devono rispondere al questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al paragrafo 8, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero risultare meno vantaggiose per le parti interessate.

(b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, ai produttori esportatori di Repubblica di Corea, Malaysia e Thailandia, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori, a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia e alle autorità dei paesi esportatori interessati.

(i)   Produttori esportatori di Repubblica di Corea, Malaysia e Thailandia.

Tutte queste parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per fax al più presto e comunque non oltre il termine stabilito nel paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso, per verificare se figurano nell'elenco della denuncia e, se necessario, richiedere un questionario, dato che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

(ii)   Produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale

I produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che, se il campionamento è applicato ai produttori/esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori/esportatori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi eccessivamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

(c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle indicate nel questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

(d)   Selezione del paese ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere la Malaysia quale paese terzo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

(e)   Statuto di impresa operante in condizioni di economia di mercato

Per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando prove sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori/esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà formulari a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2.   Procedura di valutazione degli interessi della Comunità

Qualora sia rilevata la presenza di dumping e di conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6.   Termini

(a)   Termini generali

(i)   Per la richiesta di questionari o altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di formulari quanto prima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

(iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

(b)   Termine specifico per il campionamento

(i)

Le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punto i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte ad essere inserite nel campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

(c)   Termine specifico per la selezione del paese terzo ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Malaysia che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese terzo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(d)   Termine specifico per presentare richieste di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato (di cui al paragrafo 5.1, lettera e)) e/o un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.

(3)  I margini individuali possono essere richiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base dalle società non incluse nel campione. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


11.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/6


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3946 — Renolit/Solvay)

(2006/C 6/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 4.1.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 4(5) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Renolit AG («Renolit», Germania) controllata da JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme delle attività relative ai film industriali di Solvay S.A. («industrial foil Solvay», Belgio) mediante acquisto di azioni e elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Renolit: sviluppo, produzione e vendita di una vasta gamma di film termoplastici per uso industriale,

per industrial foil Solvay: sviluppo, produzione e vendita di film termoplastici per uso industriale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3946 — -Renolit/Solvay, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


11.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/7


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4090 — West LB/Odewald/ASH)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 6/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 03/01/2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa WestLB AG («WestLB», Germania) e Odewald & Compagnie Gesellschaft für Beteiligungen mbH («Odewald», Germania) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa ASH Automotive Systems Holding GmbH («ASH», Germania), controllante del gruppo Westfalia mediante acquisto di azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per WestLB: banca universale di dimensioni internazionali,

per Odewald: fondo d'investimenti,

per ASH: sviluppo, produzione e distribuzione di barre di rimorchio e prodotti collegati (sistemi elettrici) per automobili.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4090 — West LB/Odewald/ASH, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


11.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/8


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4082 — Cargill/Pagnan II)

(2006/C 6/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 3.1.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Cargill International S.A. («Cargill», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di parte dell'impresa Pagnan S.p.A. («Pagnan», Italia) tramite acquisto di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Cargill è una società internazionale attiva in un'ampia gamma di settori, compresi il commercio e la lavorazione di merci e il marketing di ingredienti alimentari non di marca,

la parte di Pagnan acquisita da Cargill è attiva nella fornitura di servizi di trasporto per vie di navigazione interne.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4082 — Cargill/Pagnan II, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


11.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/9


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3985 — EADS/BAES/FNM/NLFK)

(2006/C 6/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 3.1.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese MBDA (MBDA, Francia), controllata da EADS, BAE Systems («BAES», Regno Unito) e Finmeccanica («FNM», Italia) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di LFK — Lenkflugkörpersysteme GmbH — TDW («NLFK», Germania), attualmente congiuntamente controllata da EADS Deutschland e MBDA, mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per MBDA: fornitura di armamenti teleguidati e sistemi di armamenti,

per LFK: industria aerospaziale e tecnologia di difesa, in particolare missili tattici,

per EADS, BAE Systems and FNM: industria aerospaziale e tecnologia di difesa.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3985 — EADS/BAES/FNM/NLFK, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


11.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/10


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3787 — Heinemann/HDS Retail)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 6/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 4.1.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Gebr. Heinemann («Heinemann», Germania) e HDS Retail Deutschland GmbH («HDS Retail», Germania), controllata da Lagardère SCA («Lagardère», Francia) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa FERS Flughafeneinzelhandelsgesellschaft Relay Services GmbH («FERS», Germania) mediante acquisto di azioni o quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Heinemann: commercio all'ingrosso e al dettaglio di beni di consumo in aeroporti, frontiere e navi,

per HDS Retail: commercio al dettaglio di prodotti di stampa e media nonché beni di consumo,

per FERS: commercio al dettaglio di prodotti di stampa e media nonché beni di consumo in aeroporti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3787 — Heinemann/HDS Retail al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


III Informazioni

Commissione

11.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/11


F-Lorient: Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta Lorient-Lione

(2006/C 6/08)

1.   Introduzione: A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulla rotta Lorient (Lann-Bihoué) – Lione (Saint-Exupéry). Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 5 del 10.1.2006.

Se entro l'1.6.2006 nessun vettore avrà istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Lorient (Lann-Bihoué) e quello di Lione (Saint-Exupéry), conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Francia, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, limiterà l'accesso alla rotta in questione ad un unico vettore e indirà una gara per l'affidamento di questi servizi a decorrere dall'1.7.2006.

2.   Oggetto della gara d'appalto: Oggetto della gara d'appalto è la fornitura, a decorrere dall'1.7.2006, di servizi aerei di linea tra Lorient (Lann-Bihoué) e Lione (Saint-Exupéry), conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 5 del 10.1.2006.

3.   Partecipazione alla gara: La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4.   Procedura della gara: La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5.   Fascicolo di gara: Il fascicolo di gara completo, comprendente le norme applicabili alla gara e la convenzione di concessione di servizio pubblico nonché l'allegato tecnico (testo degli oneri di servizio pubblico pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, direction des équipements, 3, boulevard de la Rade, F-56100 Lorient — Tel. (33) 2 97 87 76 00. Fax: (33) 2 97 37 22 19.

6.   Corrispettivo finanziario: Le offerte presentate dagli offerenti devono indicare espressamente la somma richiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi in questione nei 3 anni successivi alla data prevista per l'inizio della prestazione dei servizi (con ripartizione annuale). L'importo esatto del corrispettivo sarà determinato retroattivamente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente generate dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio. Il versamento del saldo è effettuato previa approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e previa verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste al punto 8.

In caso di recesso anticipato dal contratto si applicano con la massima tempestività le disposizioni del punto 8 per consentire il versamento al vettore del saldo del corrispettivo finanziario dovuto; se opportuno, il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva dell'esercizio.

7.   Durata del contratto: La durata del contratto (convenzione di concessione di servizio pubblico) è di 3 anni a decorrere dalla data prevista per l'inizio della prestazione dei servizi aerei indicata al punto 2 del presente avviso di gara.

8.   Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore: La prestazione del servizio e la contabilità del vettore riguardo alla rotta considerata sono esaminate almeno una volta l'anno, di concerto con il vettore.

9.   Recesso e preavviso: Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di 6 mesi. In caso di grave inadempimento di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si presume che questi abbia esercitato il recesso senza preavviso se non riprende il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro 1 mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.

10.   Riduzione del corrispettivo finanziario: L'inosservanza, da parte del vettore, del preavviso di cui al punto 9 è sanzionata con un'ammenda amministrativa in applicazione dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile, oppure con una riduzione del corrispettivo finanziario calcolata in base al numero di mesi di mancato preavviso e al deficit effettivo del servizio nell'anno considerato; tale riduzione non deve essere comunque superiore al corrispettivo finanziario massimo di cui al punto 6.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile, in caso di inadempimento parziale degli oneri di servizio pubblico il corrispettivo massimo previsto al punto 6 viene debitamente ridotto. Tale riduzione tiene conto, se opportuno, del numero di voli annullati per ragioni imputabili al vettore, del numero di voli effettuati con una capacità inferiore a quella richiesta, del numero di voli effettuati senza rispettare gli oneri di servizio pubblico in materia di scali, del numero di giorni in cui non sono stati rispettati gli oneri di servizio pubblico circa le ore di permanenza a destinazione o l'uso di sistemi informatici di prenotazione.

11.   Presentazione delle offerte: Le offerte devono pervenire, entro le ore 17 (ora locale), al seguente indirizzo:

Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, direction des équipements, 3, boulevard de la Rade, F-56100 Lorient,

entro 6 settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente avviso di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; possono essere inviate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede la data dell'avviso di ricevimento, oppure consegnate a mano dietro rilascio di una ricevuta.

12.   Validità del bando di gara: In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro l'1.6.2006, un programma di esercizio del collegamento in questione a decorrere dall'1.7.2006, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza alcun corrispettivo finanziario.


11.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/13


SE-Sundsvall: Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dall'Amministrazione nazionale svedese dei trasporti pubblici («Rikstrafiken»), a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla seguente rotta:

Östersund-Umeå

(2006/C 6/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.   Introduzione: A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Svezia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta sopraindicata. Informazioni più precise riguardanti tali oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 64 del 2.3.1994.

Se entro 60 giorni di calendario dalla pubblicazione del presente bando nessun vettore aereo avrà istituito, o sarà in procinto di istituire, servizi aerei di linea sulla rotta summenzionata in conformità agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Svezia, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sopra citato, limiterà l'accesso a un unico vettore e concederà mediante gara d'appalto il diritto di effettuare tali servizi aerei a decorrere dal 29.10.2006.

2.   Oggetto della gara d'appalto: Esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta sopraindicata a partire dal 29.10.2006, in conformità agli oneri di servizio pubblico imposti sulla rotta in questione e descritti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 64 del 2.3.1994.

Possono essere presentate offerte soltanto per la rotta:

Östersund - Umeå.

3.   Partecipazione alla gara d'appalto: La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4.   Procedura: Alla gara di appalto in oggetto si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d)-i), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

L'offerente è vincolato dalla propria offerta fino al 29.10.2006.

5.   Capitolato d'oneri: Il capitolato d'oneri completo, comprendente le disposizioni specifiche relative alla gara d'appalto, le condizioni contrattuali, la descrizione degli oneri di servizio pubblico, le condizioni di mercato, ecc. può essere ottenuto gratuitamente scrivendo a:

Rikstrafiken, Box 473, S-851 06 Sundsvall,

o anche per e-mail, all'indirizzo: registrator@rikstrafiken.se.

(tel. (46-60) 67 82 50; fax (46-60) 67 82 51).

6.   Corrispettivo finanziario: Tutte le compensazioni concesse a norma del contratto saranno in corone svedesi (SEK). Le offerte presentate devono specificare l'importo del corrispettivo richiesto per la prestazione del servizio in questione per un periodo di 2 anni (con ripartizione annuale) a decorrere dal 29.10.2006. L'importo specificato deve basarsi su una valutazione delle spese e delle entrate attinenti agli oneri di servizio pubblico imposti e al contratto.

7.   Sistema tariffario e organizzazione: Il capitolato d'oneri deve specificare i vari aspetti del sistema tariffario e dell'organizzazione in base ai quali sarà valutata l'adeguatezza del servizio e sarà quindi effettuata la selezione fra gli offerenti.

8.   Durata del contratto: I termini contrattuali si applicano dalla data in cui le parti firmano il contratto fino all'1.3.2009, data entro la quale il vettore aereo deve avere ottemperato all'obbligo di presentare la relazione prevista dal contratto.

I servizi aerei di linea sulla rotta in questione avranno inizio il 29.10.2006 e cesseranno dopo il 25.10.2008.

9.   Modifica e risoluzione del contratto: Il contratto può essere modificato soltanto se le modifiche sono effettuate nel rispetto degli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 64 del 2.3.1994. Le modifiche del contratto devono essere apportate per iscritto. Entrambe le parti possono recedere dal contratto soltanto se l'altra parte non adempie agli obblighi contrattuali e, nonostante un avviso per iscritto, non vi pone rimedio tempestivamente. Tale disposizione non lede il diritto di risolvere il contratto in casi specifici per motivi importanti.

10.   Sanzioni in caso di inadempimento contrattuale: Il vettore aereo è responsabile dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali. Se, per motivi imputabili al vettore aereo, il contratto non è eseguito ovvero è eseguito in misura insufficiente, Rikstrafiken ha la facoltà di ridurre l'importo del corrispettivo o di trattenere tale pagamento finché non vengano prese misure correttive. Rikstrafiken si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni.

11.   Presentazione dell'offerta: Le offerte devono essere presentate entro 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le offerte devono recare la dicitura «Tender for air services, Rt 2005-190/32» (Gara d'appalto per servizi aerei, Rt 2005-190/32) e l'indicazione del nome dell'offerente. Le offerte possono essere inviate per posta o tramite corriere, oppure consegnate a mano all'Amministrazione nazionale svedese dei trasporti pubblici («Rikstrafiken») al seguente indirizzo:

Rikstrafiken, Esplanaden 11, Box 473, S-851 06 Sundsvall.

Gli uffici di «Rikstrafiken» sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16.

L'offerta e tutta la documentazione devono essere presentate in lingua svedese o inglese, aggiungendo all'originale 2 copie e una versione su CD-ROM.

Non saranno accettate offerte inviate via fax, telegramma, telex o e-mail.

12.   Validità della gara d'appalto: A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, la presente gara è soggetta alla condizione che entro 60 giorni di calendario dalla pubblicazione del presente bando nessun vettore aereo comunitario comunichi l'intenzione di operare la rotta in questione, a decorrere dal 29.10.2006, nel rispetto degli oneri di servizio pubblico imposti, senza godere di diritti esclusivi e senza corrispettivo finanziario.