ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 316 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
13.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 316/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
12 dicembre 2005
(2005/C 316/01)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1925 |
JPY |
yen giapponesi |
143,46 |
DKK |
corone danesi |
7,4487 |
GBP |
sterline inglesi |
0,67430 |
SEK |
corone svedesi |
9,4405 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5413 |
ISK |
corone islandesi |
75,32 |
NOK |
corone norvegesi |
7,9775 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5733 |
CZK |
corone ceche |
29,090 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
254,45 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6970 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,8387 |
RON |
leu rumeni |
3,6438 |
SIT |
tolar sloveni |
239,51 |
SKK |
corone slovacche |
38,020 |
TRY |
lire turche |
1,6118 |
AUD |
dollari australiani |
1,5831 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3747 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2469 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6836 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0053 |
KRW |
won sudcoreani |
1 232,03 |
ZAR |
rand sudafricani |
7,5615 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,6318 |
HRK |
kuna croata |
7,3933 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 631,65 |
MYR |
ringgit malese |
4,503 |
PHP |
peso filippino |
63,936 |
RUB |
rublo russo |
34,2870 |
THB |
baht thailandese |
49,177 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
13.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 316/2 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2005/C 316/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Data di adozione:
Stato Membro: Danimarca
Numero dell'aiuto: N 269/05
Denominazione: High Technology Foundation
Obiettivo: Ricerca e sviluppo — Tutti i settori
Base giuridica: Lov nr. 1459 af 22. December 2004
Intensità d'aiuto massima: 100 %, 75 %, 50 %
Durata: 2005-2010
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Italia (Marche)
Aiuto n.: N 299/2004
Denominazione: Finanziamento di cooperative tramite capitale di rischio (equity financing)
Obiettivo: Il regime intende far fronte alla mancanza di capitali di rischio per le PMI cooperative nella regione Marche
Base giuridica: Progetto di Deliberazione della Giunta regionale per l'adozione del «Quadro attuativo dell'articolo 3 della LR N. 5/2003»
Stanziamento: 10 milioni di EUR
Durata:
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione:
Stato Membro: Germania (Land Schleswig-Holstein)
Numero dell'aiuto: N 307/2005
Denominazione: Nord Power Innovationspark Lübeck
Obiettivo: Ricerca e sviluppo — Sviluppo regionale — Protezione ambientale (Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua)
Base giuridica: Jährliches Haushaltsgesetz des Landes Schleswig-Holstein: Einzelplan 0602, TG 62 (MWV)
Stanziamento: EUR 541 170
Intensità d'aiuto massima: 30 %
Durata: 2005-2006
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Regno Unito (Scozia)
Aiuto n.: N 680/2001
Denominazione: Regime di sostegno al settore immobiliare
Obiettivo: Promuovere lo sviluppo di locali ed edifici ad uso commerciale da parte del settore privato (imprese operanti nel settore immobiliare e, per quanto concerne gli utilizzatori finali dei locali sovvenzionati, imprese operanti in tutti i settori
Base giuridica: Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990, as amended on 1 April 2001 by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126. Local Government Act 1973. Section 171 of Local Government Act etc (Scotland) Act 1994
Stanziamento: 20-23 milioni di GBP all'anno
Intensità o importo dell'aiuto: Intensità massima consentita conformemente alla carta degli aiuti regionali e al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione
Durata: Fino al 31.12.2006
Altre informazioni: Relazione annuale di applicazione dell'aiuto
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Belgio
Aiuto N: NN 136/03
Denominazione: Fondi settoriali belgi
Obiettivo: Partecipazione delle imprese alla realizzazione di obiettivi sociali in funzione dei bisogni dei rispettivi settori di attività
Base giuridica: Wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid
Loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence
Durata: Varia in funzione della durata delle convenzioni collettive e degli accordi interprofessionali applicabili ai diversi settori di attività
Altre informazioni: Lo Stato non interviene nella creazione e nel funzionamento dei fondi, come non interviene né nel loro finanziamento né nella loro gestione.
Forma di aiuto: Non applicabile. Le imprese di un settore contribuiscono anch'esse alle spese di formazione a seconda delle necessità del settore, attraverso la creazione volontaria, su iniziativa delle parti sociali di quel settore, di un fondo settoriale a cui versano contributi
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
13.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 316/4 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2005/C 316/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XS 8/04 |
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Stato membro |
Austria |
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Regione |
Città di Kapfenberg, NUTS III, regione dell'Alta Stiria orientale |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Promozione del centro cittadino della città di Kapfenberg (Innenstadtförderung der Stadt Kapfenberg) |
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Base giuridica |
Innenstadtförderungsrichtlinie gemäß Beilage (Innenstadtförderung der Stadt Kapfenberg) Beihilfenrelevant nach KMU-Freistellung sind die Punkte:
|
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
0,8 milioni di EUR |
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Credito garantito |
|
|||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
||||||
Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
|||||
Data di applicazione |
1.8.2004 per i punti 3.3 e 3.6 del regime di aiuti |
|||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 |
|||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Stadtgemeinde Kapfenberg |
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Indirizzo:
|
||||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XS 84/04 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
Galles occidentale e Valleys — Area obiettivo 1 |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Amgen Cymru (Cynon Valley Waste Disposal Co. Ltd) — Bryn Pica Recycling Center |
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Base giuridica |
The Industrial Development Act 1982 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
510 000 GBP |
|||
Credito garantito |
|
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
26.8.2004. |
||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.8.2006. |
||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
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Settori economici interessati |
Aiuto limitato a settori specifici |
Sì |
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Altri servizi (riciclaggio) |
Si |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Welsh European Funding Office |
||||
Indirizzo:
|
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XS 88/04 |
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Stato membro |
Repubblica federale di Germania |
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Regione |
Brandeburgo |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Direttiva del Ministero per l'economia del Land Brandeburgo per la promozione dell'applicazione razionale dell'energia e dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili (Programma REN) del 31 marzo 2004 |
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Base giuridica |
§§ 44, 23 der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie die hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
Circa 2 milioni di EUR |
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Credito garantito |
|
||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
|||
Credito garantito |
|
||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
||
Data di applicazione |
6.5.2004. |
||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 (ultima data per la concessione di aiuti). |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) |
||||
Indirizzo:
|
|||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XS 91/04 |
||||
Stato membro |
Regno Unito |
||||
Regione |
Galles occidentale e Valleys — Area obiettivo 1 |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Court Vale Developments Ltd. |
||||
Base giuridica |
Industrial Development Act 1982 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|
||
Credito garantito |
|
||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
198 050 GBP |
|||
Credito garantito |
|
||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
||
Data di applicazione |
1.1.2005. |
||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 |
||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Welsh European Funding Office |
||||
Indirizzo:
|
|||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XS 95/04 |
||||
Stato membro |
Repubblica federale di Germania |
||||
Regione |
Non applicabile |
||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Sostegno al potenziale innovativo delle PMI mediante il miglioramento dell'accesso a dati aggiornati nei settori scientifico, tecnologico ed economico |
||||
Base giuridica |
§ 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) |
||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
0,6-1 milioni di EUR |
||
Credito garantito |
|
||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
|||
Credito garantito |
|
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
||
Data di applicazione |
1.3.2005 |
||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 |
||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Referat VI B 4 |
||||
Indirizzo:
|
|||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XS 96/04 |
||||
Stato membro |
Repubblica federale di Germania |
||||
Regione |
Non applicabile |
||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Finanziamento di progetti applicativi di piccole e medie imprese nell'ambito dell'iniziativa del ministero federale dell'Economia e del Lavoro «FIT für den Wissenswettbewerb» |
||||
Base giuridica |
§ 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) |
||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
0,75-1,25 milioni di EUR |
||
Credito garantito |
|
||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
|||
Credito garantito |
|
||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
||
Data di applicazione |
1.3.2005 |
||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 |
||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Referat VI B 4 - |
||||
Indirizzo:
|
|||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XS 98/04 |
||||
Stato membro |
Regno Unito |
||||
Regione |
Galles occidentale e The Valleys (Regione Obiettivo 1) |
||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Welsh Application Service Provider (WASP): fase 11 |
||||
Base giuridica |
Industrial Development Act 1982 |
||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
544 407 GBP |
||
Credito garantito |
|
||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
|||
Credito garantito |
|
||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
||
Data di applicazione |
A decorrere dall'1.8.2004. |
||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 NB: Come osservato in precedenza, il contributo è stato stanziato prima del 31 dicembre 2006. I pagamenti relativi a tale stanziamento, (in conformità con N+2,) potranno continuare fino al 31 luglio 2007. |
||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Welsh European Funding Office |
||||
Indirizzo:
|
|||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento. |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XS 101/04 |
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Stato membro |
Regno Unito |
|||||||
Regione |
Inghilterra |
|||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Crediti a favore dello sviluppo imprenditoriale |
|||||||
Base giuridica |
Appropriation Act 2004 |
|||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
2 milioni di GBP |
|||||
Credito garantito |
|
|||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
3000 GBP per PMI |
||||||
Credito garantito |
|
|||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
|||||
Data di applicazione |
Ottobre 2004 |
|||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 30.6.2007 |
|||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
|||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: United Kingdom Trade & Investment |
|||||||
Indirizzo
|
||||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XS 129/04 |
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Stato membro |
Polonia |
|||
Regione |
Tutti i 16 voievodati (regioni) |
|||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Aiuto finanziario non rimborsabile concesso dall'organismo di finanziamento regionale per la prestazione di servizi di consulenza per l'adeguamento delle imprese alle norme polacche o alla normativa dell'Unione europea nel settore della sicurezza e dell'igiene sul posto di lavoro |
|||
Base giuridica |
Art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. § 24 ustęp 3 punkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi |
|||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
1,55 milioni di EUR |
|
Credito garantito |
|
|||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
||
Credito garantito |
|
|||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
|
Data di applicazione |
28.8.2004 (data di entrata in vigore del regolamento) |
|||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.7.2005. |
|||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
|
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Organismi di finanziamento regionale (1) |
|||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XS 131/2004 |
|||
Stato membro |
Polonia |
|||
Regione |
13 voievodati ((dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) |
|||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Aiuto finanziario non rimborsabile concesso dall'organismo regionale di finanziamento per l'acquisto di servizi di consulenza |
|||
Base giuridica |
Art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. § 24 ustęp 3 punkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi |
|||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
9,57 milioni di EUR |
|
Credito garantito |
|
|||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
||
Credito garantito |
|
|||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
|
Data di applicazione |
28.8.2004 (data di entrata in vigore del regolamento) |
|||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 30.11.2005 |
|||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
|
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Organismi regionali di finaziamento (2) |
|||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XS 132/04 |
||||
Stato membro |
Polonia |
||||
Regione |
Tutti i sedici voievodati |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Aiuto finanziario concesso alle imprese sotto forma di aiuto finanziario non rimborsabile agli investimenti |
||||
Base giuridica |
Art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. § 5 punkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi |
||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
10,67 milioni di EUR |
||
Credito garantito |
|
||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
|||
Credito garantito |
|
||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
||
Data di applicazione |
20.8.2004 (data di entrata in vigore del regolamento). |
||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 30.11.2005 |
||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
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(1) Gli organismi di finanziamento regionale che concedono l'aiuto sono
(2) Gli organismi regionali di finanziamento sono:
13.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 316/12 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione
(2005/C 316/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto: XT 10/03
Stato membro: Regno Unito e Repubblica d'Irlanda
Regione: 32 Contee dell'isola d'Irlanda- Irlanda del nord e Repubblica d'Irlanda
Titolo del regime di aiuti: FOCUS
Base giuridica: British/Irish Agreement Act 1999, Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the Act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function
Spesa annua prevista per il regime: Costo massimo per società
2002: 25 400 GBP
2003: 25 400 GBP
Totale finanziamento massimo
2002: 254 000 GBP
2003: 254 000 GBP
Note
Nel 2002-2004 verranno definiti e attuati 20 progetti. Il costo per ogni progetto della durata di 12 mesi è di 25 400 GBP. L'importo di 25 400 GBP sarà versato con frequenza trimestrale nell'arco di 12 mesi. La spesa annua globale per i 20 progetti del regime Focus è calcolata tenendo conto che i progetti cominceranno a metà del 2002 e verranno completati a metà 2003. La spesa è quindi ripartita proporzionalmente sui due anni.
Il finanziamento totale per i 20 progetti per i 2 anni sarà di 508 000 GBP. Tale importo equivale al 65 % del costo totale del progetto mentre il rimanente 35 % sarà conferito dalle imprese partecipanti
Intensità massima dell'aiuto: Assistenza per ogni progetto fino a un massimo di GBP 25 400 che rappresenta un aiuto di intensità del 65 %
Data di applicazione, durata: La proposta prevede che il regime abbia una validità di 2 anni dalla data di approvazione.
Le singole società potranno ricevere assistenza per 12 mesi al massimo
Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo dell'aiuto è la formazione di laureati di alto livello nel settore vendite e marketing nella prospettiva di prepararli a funzioni di alti dirigenti. La formazione è generale in quanto generica per tutti i laureati partecipanti e fornisce competenze che possono essere utilizzate in diversi settori industriali.
L'obiettivo del programma Focus è dare ai laureati che partecipano l'accreditamento parziale o completo per poter diventare membri delle rispettive associazioni professionali, quali ad esempio the Chartered Institute of Marketing and/ or The Marketing Institute of Ireland
Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
InterTradeIreland |
The Old Gasworks Business Park |
Kilmorey Street |
Newry |
Co Down |
Northern Ireland |
BT34 2DE |
13.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 316/13 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
(2005/C 316/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XE 17/04 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Valle d'Aosta |
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Titolo del regime di aiuti |
Piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2004 — 2006 |
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Base giuridica |
D.C.R. n. 666/XII del 9.6.2004 D.G.R. n. 2712 del 9.8.2004 |
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Spesa annua prevista per il regime |
Importo annuo totale |
4,2 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
9.8.2004 |
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Durata del regime |
Fino al 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro |
No |
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Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
Sì |
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Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili |
Sì |
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Settori economici interessati |
|
Sì |
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|
Sì |
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|
Sì |
||||
|
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Regione Autonoma Valle d'Aosta Assessorato Attività Produttive e Politiche del Lavoro Dipartimento delle politiche del lavoro Direzione Agenzia regionale del Lavoro |
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Indirizzo Via Garin, 1 — I-11100 Aosta |
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Altre informazioni |
Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi del P.O.R. — Ob. 3 F.S.E. 2000/2006 Decisione (CE) C (2000) 2067 del 21.9.2000 Decisione (CE) C (2004) 2915 del 20.7.2004 |
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Aiuto soggetto all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento |
Sì |
|
(1) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
13.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 316/14 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2005/C 316/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XS 67/03 |
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Stato membro |
Grecia |
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Regione |
Tutte le regioni (13) |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Regimi di auto nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per programmi integrati di sviluppo rurale |
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Base giuridica |
Κοινή υπουργική απόφαση 505/2002 αριθ. πρωτοκόλου 305875/8404 (ΦΕΚ 1488/28.11.2002 Τεύχος Β') |
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Spesa prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Si prevede che i finanziamenti saranno erogati per la prima volta nel luglio 2003 e che sarà diffuso un nuovo invito a presentare richieste entro il periodo di attuazione dei programmi (2000-2006). La spesa pubblica per tutte le serie di richieste ammonterà, secondo le stime, a 485 milioni di EUR per la totalità dei programmi |
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Intensità massima dell'aiuto |
Regimi di auto per i programmi integrati di sviluppo rurale |
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(Le percentuali, indicate in ESN, corrispondono alla pertinente carta degli aiuti regionali e al regolamento (CE) n. 70/2001 relativo alle PMI, e sono state maggiorate del 15% ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) del suddetto regolamento, il quale si applica a tutte le regioni greche a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE) |
% degli aiuti |
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Egeo meridionale, Egeo settentrionale, Attica, provincia di Trizinia, Isole di CItera e Anticitera, Epiro, Macedonia orientale, isole Ioniche, Peloponneso e tutte le isole greche eccettuata Creta |
60% |
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Macedonia centrale, Tessaglia, Grecia centrale, Grecia occidentale, creta |
55% |
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Macedonia occidentale, Attica |
50% |
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Nota Gli aiuti sono erogati per la creazione e l'ammodernamento di «microimprese», ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001, di tipologia manifatturiera, artigianale, artigianale casalinga e agroturistica, nell'intento di differenziare l'economia locale e di ridurne la dipendenza dal settore primario e dalle attività agricole |
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Data di applicazione |
Gli aiuti saranno erogati dal luglio 2003 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Nell'ambito del regime, gli aiuti possono essere versati sino al 31 dicembre 2008, a condizione che l'UE proroghi la concessione dell'ammissibilità delle spese |
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Obiettivo dell'aiuto |
L'obiettivo perseguito consiste nel far restare e attirare la popolazione nella regione e nel rinvigorire l'attività economica nelle parti montane e svantaggiate delle zone alle quali si applicano i programmi integrati di aiuti per lo sviluppo rurale. |
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Settori economici interessati |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Ministero dell'agricoltura; Regioni (13) |
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Indirizzo: Acharnón 2, GR-10176 Atene |
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Altre informazioni |
Secondo le stime, l'entità dell'aiuto non supererà, in ogni singolo caso, l'importo di 264 mila EUR, attestandosi in media non al di sopra di 130 mila EUR |
13.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 316/16 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari
(2005/C 316/07)
La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi degli articoli 8 e 9 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione alla domanda in oggetto devono essere trasmesse all'autorità competente di uno Stato membro entro 5 mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.2, 4.3 e 4.4, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.
DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UN PRODOTTO SPECIFICO
REGOLAMENTO (CEE) N. 2082/92 DEL CONSIGLIO
«BOERENKAAS»
Numero CE: NL/00023/25.06.2003
1. Autorità competente
Nome: |
Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) |
|||
Indirizzo: |
|
|||
Tel. |
070-370 85 02 |
|||
Fax |
070-370 84 44 |
2. Organizzazione richiedente
2.1. Nome: Bond van Boerderijzuivelbereiders
2.2. Indirizzo:
Postbus 29773 |
2502 LT Den Haag |
Nederland |
Tel. 070 — 3382960 |
Fax: 070 — 3382812 |
2.3 Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( )
La Bond van Boerderijzuivelbereiders (federazione dei produttori lattiero-caseari) ha come obiettivo la tutela degli interessi dei soci in quanto allevatori di vacche da latte e produttori di prodotti lattiero-caseari da fattoria nel senso più ampio del termine.
I membri della Bond van Boerderijzuivelbereiders (in prosieguo: BBZ) producono prodotti lattiero-caseari e lavorano il latte proveniente dal proprio bestiame (bovini, caprini, ovini) trasformandolo in formaggio o in altri prodotti caseari. La BBZ ha 420 soci, dei quali più di 350 producono il Boerenkaas.
3. Tipo di prodotto
formaggio a pasta dura o semidura ottenuto da latte crudo.
4. Descrizione del disciplinare
(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2)
4.1. Nome: «Boerenkaas» (solo in lingua olandese)
4.2. Metodo specifico di produzione o di lavorazione: Il Boerenkaas è un formaggio prodotto nella fattoria con latte crudo proveniente da vacche, capre, pecore o bufale. Il latte deve provenire per almeno la metà dal bestiame proprio dell'azienda. È autorizzato l'acquisto di quantitativi supplementari presso due allevatori al massimo, ma il latte acquistato non può essere in quantità complessivamente superiore alla produzione propria dell'azienda.
Le materie prime utilizzate possono essere:
Il latte non deve essere stato sottoposto ad un trattamento termico superiore a 40 °C; l'attività della fosfatasi deve coincidere con quella del latte crudo utilizzato.
Il latte deve essere trasformato in formaggio entro 40 ore dalla mungitura.
Additivi e aggiunte
Processo di preparazione
Il latte crudo viene fatto cagliare entro 40 ore dalla mungitura ad una temperatura di circa 30 °C.
Una coltura miscelata di batteri di caglio provvede all'acidificazione.
La miscela di siero e caglio, dopo il taglio, la mescolatura e l'estrazione di una parte del siero, viene lavata una o due volte con acqua calda; in questo modo la temperatura della miscela viene aumentata fino ad un massimo di 37 °C.
Dopo la lavorazione del caglio, questo viene trasferito nei fusti da formaggio.
Prima o durante la pressatura viene applicato sul formaggio un marchio per la caseina recante in ogni caso il nome «Boerenkaas», eventualmente completato dal tipo di latte utilizzato.
Dopo la pressatura e l'acidificazione del formaggio per un certo numero di ore questo viene messo in una salamoia composta per il 18-22 % da sale da cucina (cloruro di sodio).
La stagionatura minima nella fattoria è di 13 giorni dopo il primo giorno di lavorazione ad almeno 12 °C.
Per ottenere un sapore sufficientemente caratteristico il Boerenkaas è sottoposto ad un'ulteriore stagionatura in appositi locali all'interno della fattoria o del negozio di formaggi. La durata della stagionatura varia da alcune settimane a più di un anno.
4.3. Carattere tradizionale: Il nome «Boerenkaas» è specificamente legato al prodotto che viene tradizionalmente preparato nelle fattorie con latte crudo, proveniente per l'essenziale dal bestiame proprio dell'azienda.
Fino al 1874 tutto il latte veniva trasformato in loco nella fattoria. A partire da quell'anno è stata avviata gradualmente la trasformazione industriale. La pastorizzazione del latte per formaggio è stata introdotta a partire dai primi anni del XX secolo. In conseguenza della pastorizzazione il formaggio prodotto industrialmente ha perso il proprio carattere tipico. Nella fattoria è rimasto in vigore il metodo artigianale di trasformazione del latte crudo.
Grazie alla presenza degli enzimi che si trovano naturalmente nel latte (lipasi) e della flora batterica che si forma nel latte durante e dopo la mungitura, il formaggio preparato con latte crudo assume più sapore. Questo formaggio è caratterizzato da un sapore più pieno, forte e piccante che viene considerato da molti consumatori come specifico del Boerenkaas e diverso da quello del «formaggio di fabbrica». Il gusto diviene più forte mano a mano che procede la stagionatura.
Nel 1982 sono state stabilite nuove regole in forza della decisione e del decreto sui prodotti caseari, nell'ambito della legge sulla qualità agricola. Tali norme riguardano la qualità del formaggio, la provenienza del latte e le modalità di preparazione. Il relativo marchio nazionale garantisce che il Boerenkaas è un prodotto della fattoria, preparato con latte crudo, conservato solo per breve periodo e proveniente principalmente da bestiame proprio.
Siffatta legislazione offre la possibilità di trasformare, oltre al latte di vacca, anche il latte di pecora, di capra e di bufala nonché di produrre formaggio con latte crudo con un minore tenore di grasso.
Quanto indicato sopra testimonia del carattere specifico della materia prima e della modalità di preparazione.
4.4. Descrizione del prodotto: Il Boerenkaas è un formaggio (semi)duro, preparato con latte crudo di vacca, pecora, capra o bufala. Il tenore di grasso del Boerenkaas varia in funzione del tenore di grasso del latte trasformato.
Il formaggio può contenere cumino o altri semi, erbe e/o spezie.
Mano a mano che il formaggio invecchia e stagiona, la pasta diventa più consistente e più asciutta, di modo che può parlarsi di formaggio duro.
Le denominazioni dei prodotti sono per esempio Goudse Boerenkaas, Goudse Boerenkaas alle erbe, Edammer Boerenkaas, Leidse Boerenkaas, Boerenkaas di capra e Boerenkaas di pecora.
Sintesi delle proprietà caratteristiche e dei requisiti di composizione del Boerenkaas
4.5. Esigenze minime e procedura di controllo della specificità: Attualmente si applicano al Boerenkaas le regole di cui alla decisione e al decreto sui prodotti caseari nell'ambito della legge sulla qualità agricola. Tali regole riguardano la qualità del formaggio, la provenienza del latte e le modalità di lavorazione. Il relativo marchio reale garantisce che il Boerenkaas è un prodotto della fattoria, preparato con latte crudo, conservato solo per breve periodo e proveniente principalmente da bestiame proprio.
Al Boerenkaas con attestazione di specificità di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio si applicano i requisiti di cui al presente fascicolo, descritti al punto 4.2 (metodo specifico di lavorazione) e alla tabella del punto 4.4 (proprietà caratteristiche e requisiti di composizione). Questi sono stabiliti nel decreto sui prodotti lattiero-caseari e nel regolamento sul formaggio nell'ambito della legge sulla qualità agricola.
Per ogni fattoria viene controllato una volta ogni 6-8 settimane l'utilizzo sia del latte fresco, crudo (non oltre 40 ore dalla mungitura) per la preparazione del formaggio, che del marchio della caseina. Una volta l'anno si procede alla verifica amministrativa della provenienza del latte utilizzato. Il controllo inerente ai requisiti di composizione riguarda sia il tenore di grasso che il tasso di umidità e il contenuto di sale nel prodotto secco; tali parametri vengono controllati da 6 a 8 volte l'anno.
La procedura di controllo ha inoltre l'obiettivo di preservare le altre proprietà caratteristiche dei vari tipi di Boerenkaas, indicate nella tabella 4.4. Il controllo sulle proprietà caratteristiche avviene visivamente una volta ogni 6-8 settimane.
Ente preposto al controllo: COKZ
5. Domanda di tutela in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2
La Bond van Boerderijzuivelbereiders chiede la tutela della denominazione «Boerenkaas» in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a). La tutela viene chiesta solo per la denominazione «Boerenkaas» scritta in lingua olandese.
13.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 316/20 |
Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1) (2)
(2005/C 316/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
GERMANIA
Licenze d'esercizio ritirate
Categoria B: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92
Nome del vettore aereo |
Indirizzo del vettore aereo |
Autorizzato al trasporto di |
Decisione in vigore dal |
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Business air charter GmbH |
|
passeggeri, posta, merci |
13.11.2004 |
(1) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
(2) Comunicate alla Commissione europea prima del 31.8.2005.
13.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 316/21 |
Informazioni relative alle isole e agli insediamenti isolati esonerati dagli Stati membri in forza dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle discariche
(2005/C 316/09)
L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle discariche statuisce che gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta gli articoli 6, lettera d), 7, punto i), 8, lettera a), punto iv); 10; 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c); 12, lettere a) e c); l'allegato I, punti 3 e 4; l'allegato II (ad eccezione del punto 3, livello 3, e del punto 4); l'allegato III, punti 3, 4 e 5, della direttiva in parte o in tutto non applicabili:
A) |
alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti dotate di una capacità complessiva non superiore a 15 000 tonnellate o con un flusso annuo non superiore a 1 000 tonnellate ubicate su isole, nel caso esse rappresentino l'unica discarica presente sul territorio e siano destinate unicamente allo smaltimento di rifiuti prodotti nella stessa isola. Una volta esaurita la capacità complessiva della discarica, qualsiasi nuova discarica impiantata sull'isola dovrà conformarsi ai requisiti previsti dalla direttiva; |
B) |
alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti ubicate presso insediamenti isolati, nel caso in cui la discarica sia destinata unicamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'insediamento isolato in questione. |
Gli Stati membri erano tenuti a notificare alla Commissione entro il 16 luglio 2003 l'elenco delle isole e degli insediamenti isolati esonerati. La Commissione provvede alla pubblicazione dell'elenco suddetto.
A tutt'oggi la Commissione ha ricevuto gli elenchi inviati dalla Spagna e dalla Grecia. Per prendere visione degli elenchi delle isole e degli insediamenti isolati si consulti il sito:
http://europa.eu.int/comm/Ambiente/greenweek/index.htm
13.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 316/22 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2005/C 316/10)
Data di adozione della decisione:
Stato membro: Regno Unito (Inghilterra)
Numero dell'aiuto: N 233/2004
Titolo: «The Woodland Grant Scheme» — Programma di aiuto a favore delle superfici boschive (Inghilterra) (1988) — Aiuto al rimboschimento e alla rigenerazione
Obiettivo: Consentire ai proprietari e agli affittuari di procedere al ripristino delle superfici boschive mediante investimenti a favore del rimboschimento (reimpianto o rigenerazione)
Fondamento giuridico: The Forestry Act 1979
Stanziamento: 1,5 milioni di GBP all'anno
Intensità o importo dell'aiuto: Le attività saranno finanziate a concorrenza massima dell'80 % dei costi ammissibili
Durata: 1 anno, a decorrere dal luglio 2004
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione della decisione:
Stato membro: Germania
Numero dell'aiuto: N 243/2004
Titolo: Promuovere l'impiego di lubrificanti biodegradabili
Obiettivo: Il programma attuale di aiuto N 651/2002 dovrebbe essere prorogato di due anni. L'aiuto promuove il ricorso (dalla fase iniziale) a fluidi idraulici e a lubrificanti biogenici e la conseguente conversione dei macchinari e degli impianti in modo da incentivare le imprese ad utilizzare queste sostanze rispettose dell'ambiente. Si intende aumentare la quota di mercato di questi prodotti per migliorare l'efficienza economica e promuovere lo sviluppo di prodotti
Fondamento giuridico: Richtlinien zur Förderung von Projekten zum Schwerpunkt Einsatz von biologisch schnell abbaubaren Schmierstoffen und Hydraulikflüssigkeiten auf Basis nachwachsender Rohstoffe
Stanziamento: Il bilancio annuo per questo regime di aiuti è di 7 Mio EUR nel 2005 e di 5 Mio EUR nel 2006
Intensità o importo dell'aiuto: 60 % dei costi ammissibili
Durata: Fino al 31.12.2006
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione della decisione:
Stato membro: Italia (Abruzzo)
Numero dell'aiuto: N 261/2004
Titolo: Credito agrario agevolato
Fondamento giuridico: Legge regionale 14 settembre 1994, n. 62 e Legge regionale 9 marzo 2004, n. 11
Obiettivo: La legge regionale 9 marzo 2004, n. 11 apporta alcune modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 62 sul credito agrario agevolato
Stanziamento: Per l'anno 2004 le autorità regionali concedono uno stanziamento di 900 000 EUR
Intensità o importo dell'aiuto: Aiuti agli investimenti per il primo acquisto di bestiame e per materiale e attrezzature: 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate e 40 % nelle altre zone.
1,10 % del tasso di interesse applicabile
Durata: 5 anni, fino al 31 dicembre 2009
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione della decisione:
Stato membro: Regno Unito
N. dell'aiuto: N 295/2003
Titolo: Programma di infrastrutture nel settore bioenergetico
Obiettivo: Incentivare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili per la produzione di elettricità e calore
Fondamento giuridico: The scheme has been initiated by the UK Government as a voluntary proposal and will be established under section 153(4) of the Environmental Protection Act 1990
Stanziamento: L'importo disponibile ammonta complessivamente a 3,5 milioni di GBP (5,1 milioni di EUR)
Intensità od importo dell'aiuto: Fino al 100 %
Durata: Cinque anni; l'aiuto sotto forma di sovvenzioni sarà concesso unicamente per i primi tre anni
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione della decisione:
Stato membro: Regno Unito
Numero dell'aiuto: N 498/03
Titolo: Industry Forum Adaptation Scheme: regime applicabile nel settore cerealicolo
Obiettivo: Per l'approvazione dell'aiuto n. N 470/99 (Industry Forum Adaptation Scheme, in appresso «IFAS»), le autorità britanniche si sono impegnate ad applicare gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e a notificare alla Commissione i singoli aiuti concessi per tale settore. L'IFAS ha lo scopo di promuovere il miglioramento costante della competitività delle aziende grazie al trasferimento delle migliori pratiche all'interno dei settori, nella fattispecie il presente regime punta a migliorare la competitività nel settore cerealicolo.
Il trasferimento delle migliori pratiche alla catena di distribuzione dei cereali mira ad ottimizzarne l'integrazione e l'efficienza, grazie a un programma che identifichi e i punti deboli della catena di distribuzione e vi ponga rimedio
Fondamento giuridico: L Sections 7 and 8 of the Industrial Development Act 1982
Stanziamento: Gli importi delle sovvenzioni che saranno concessi dalla Home Grown Cereals Authority (HGCA) sono i seguenti:
2003/04: GBP 200 000 (circa EUR 297 000)
2004/05: GBP 458 000 (circa EUR 680 000)
2005/06: GBP 549 000 (circa EUR 815 000)
2006/07: GBP 203 000 (circa EUR 301 000)
Intensità o importo dell'aiuto: Il 50 %, finanziando la parte restante con fondi privati. L'HGCA gestirà tutti i costi del progetto. Nessun singolo beneficiario potrà ricevere un importo superiore a EUR 100 000 per triennio
Durata: 3 anni a decorrere dalla data di approvazione
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione della decisione:
Stato membro: Austria
N. dell'aiuto: N 499/03
Titolo: Misure di aiuto relative alla BSE attuate nel 2003
Obiettivo: Misure di finanziamento relative alla BSE e allo smaltimento di rifiuti di origine animale e di capi morti. L'aiuto dovrebbe essere erogato per i costi sostenuti nel 2003 per l'esecuzione dei test rapidi obbligatori per la diagnosi della BSE e della TSE su animali macellati (bovini e piccoli ruminanti), per il trasporto e lo smaltimento di capi morti, ai sensi degli orientamenti per la TSE, oppure, in alternativa, per le spese sostenute per polizze di assicurazione a copertura dei costi suddetti e per la distruzione del materiale specifico a rischio conformemente agli orientamenti per la TSE nonché delle farine di carni e di ossa che non trovano altro impiego commerciale
Fondamento giuridico: Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) und der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen (BMGF) zur Finanzierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der TSE- und BSE-Vorsorge, Falltieren und Schlachtabfällen
Stanziamento: Finanziamento nazionale ammontante a 6,8 milioni di EUR per i test BSE-TSE e a 10,9 milioni di EUR per le altre misure
Intensità od importo dell'aiuto: Variabile a seconda della sottomisura
Durata: Misura una tantum
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione della decisione:
Stato membro: Italia (Provincia autonoma di Trento)
Numero dell'aiuto: N 531/03
Titolo: Aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche (delibera n. 2724 del 17 ottobre 2003)
Obiettivo: Indennizzare gli agricoltori la cui produzione di fieno è stata danneggiata da avverse condizioni atmosferiche
Fondamento giuridico: Deliberazione della Giunta Regionale n. 2724 del 17 ottobre 2003: «Aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche; criteri e modalità per l'attuazione degli interventi per la siccità dell'annata 2003»
Stanziamento: 10 000 000 di EUR
Intensità o importo dell'aiuto: Massimale dell'80 % del valore dei danni subiti
Durata: Limitata alla durata dell'esame delle domande
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Data di adozione della decisione:
Stato membro: Italia
Numero dell'aiuto: N 536/2003
Titolo: Intervento regionale a favore dello sviluppo di Confidi nel settore agricolo
Obiettivo: Concessione di garanzie sussidiarie agli agricoltori o alle cooperative e fornitura di servizi di consulenza a tutti gli imprenditori agricoli operanti nella Regione attraverso i Confidi
Fondamento giuridico: Legge Regionale n. 13 del 25.7.2003«Interventi per lo sviluppo dei Confidi nel settore agricolo»
Stanziamento: Durante il primo anno 1 032 913,80 EUR per le garanzie e 516 456,90 EUR per l'assistenza tecnica
Intensità o importo dell'aiuto: L'equivalente sovvenzione dell'aiuto alle garanzie sussidiarie è calcolato operando la differenza tra i tassi di interesse di mercato e il tasso concesso dalla banca grazie all'esistenza della garanzia e sottraendo, quindi, l'importo pagato dal beneficiario (premio e spese relative alla concessione della garanzia). Per l'assistenza tecnica, l'aiuto è limitato a 100 000 EUR per beneficiario e per triennio. Il massimale dell'aiuto è il 70 % delle spesse ammissibili
Durata: 5 anni
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Data di adozione della decisione:
Stato membro: Italia (Calabria)
N. dell'aiuto: N 559/03
Titolo: Determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione d'indennizzi in favore del settore frutticolo a seguito delle gelate verificatesi in alcuni comuni della Calabria dal 7 al 9 aprile 2003
Obiettivo: Indennizzare gli agricoltori le cui produzioni di drupacee e di cedri sono state danneggiate dalle intemperie
Fondamento giuridico: Deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 2003, n. 824: «Determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione d'indennizzi in favore del settore frutticolo a seguito delle gelate verificatesi in alcuni comuni della Calabria dal 7 al 9 aprile 2003»
Stanziamento: 1 600 000 EUR
Intensità od importo dell'aiuto: Variabile a seconda dei danni subiti e determinata in base a una formula prestabilita
Durata: 1 anno
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Data di adozione della decisione:
Stato membro: Francia
Numero dell'aiuto: N 731/2002 — Rettifica
Titolo: Aiuti al settore dei prodotti ovini dotati di marchio ufficiale di qualità
Obiettivo: Parziale copertura dei costi relativi ai controlli a favore delle produzioni ovine con marchio ufficiale di qualità.
Stanziamento: 1 630 000 EUR per anno
Intensità o importo dell'aiuto: 100 % delle spese ammissibili il primo anno, 83 % il secondo anno, 67 % il terzo anno, 50 % il quarto anno, 33 % il quinto anno e 17 % il sesto anno
Durata: 6 anni.
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Banca centrale europea
13.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 316/25 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 1o dicembre 2005
in merito a una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 974/98, relativo all'introduzione dell'euro
(CON/2005/51)
(2005/C 316/11)
Il 10 novembre 2005, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una «proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro» [COM(2005) 357 definitivo] (1) (di seguito il «regolamento proposto»). La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 123, paragrafo 4, terza frase, del trattato che istituisce la Comunità europea che costituisce la base per il regolamento proposto. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
1. Considerazioni di carattere generale
1.1. |
Il regolamento proposto si prefigge di definire un adeguato quadro giuridico per la futura introduzione dell'euro negli Stati Membri che ancora non lo hanno adottato (di seguito gli «Stati membri non partecipanti»). Tali Stati membri hanno particolare interesse a fare in modo che un solido quadro giuridico a livello comunitario sia adottato con adeguato anticipo rispetto al proprio passaggio all'euro, al fine di agevolare il tempestivo avvio di preparativi interni, sia di ordine legislativo che pratico, per l'introduzione dell'euro. L'Unione europea, in generale, e gli Stati membri che hanno già adottato l'euro (di seguito gli «Stati membri partecipanti») hanno altresì particolare interesse ad assicurare che l'attuazione di ogni futuro allargamento dell'area dell'euro avvenga così agevolmente e con successo come per l'adozione dell'euro da parte degli originari 11 Stati membri partecipanti e della Grecia, di modo che l'allargamento dell'area dell'euro abbia un effetto positivo. Infatti, la BCE ritiene che il buon esito dell'introduzione dell'euro negli attuali Stati membri partecipanti abbia giocato un ruolo fondamentale nel conferire credibilità all'euro, sia all'interno dell'Unione europea sia nel più ampio ambito internazionale. |
2. Considerazioni di carattere specifico
2.1. Definizione di tre scenari di passaggio all'euro
2.1.1. |
Si ricorda che il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione all'euro (2), che disciplinava l'introduzione dell'euro negli originari 11 Stati membri partecipanti e in Grecia, si basava sull'approccio approvato dal Consiglio europeo nella riunione di Madrid nel 1995 (di seguito lo «scenario di Madrid»). Lo scenario di Madrid prevedeva un periodo di transizione tra l'introduzione dell'euro in forma scritturale e l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro e costituisce la base delle regole per l'introduzione dell'euro attualmente contenute nel regolamento (CE) n. 974/98. Per le future introduzioni dell'euro, taluni importanti aspetti pratici sono cambiati sostanzialmente dal primo passaggio all'euro, iniziato il 1o gennaio 1999. In particolare, le banconote in euro sono oggi largamente dispon ibili nell'area dell'euro e in tutta l'Unione europea, così che si rendono necessari scenari di passaggio ulteriori rispetto a quello previsto a Madrid. |
2.1.2. |
In base al regolamento proposto, il Consiglio autorizzerebbe gli Stati membri a seguire uno dei seguenti tre diversi scenari di passaggio all'euro: (a) un periodo di transizione «Madrid-style», ossia un periodo di tempo durante il quale l'euro esisterebbe legalmente soltanto come moneta scritturale, mentre le banconote e le monete metalliche in euro, anche se disponibili ed utilizzabili a livello privato, non avrebbero ufficialmente corso legale sul piano nazionale; (b) uno scenario del «big bang», ossia un passaggio all'euro in un'unica fase dove la data per l'introduzione dell'euro come moneta scritturale e la data per la sostituzione del denaro liquido coinciderebbero; oppure (c) uno scenario del «big bang» con un periodo di abbandono graduale fino a un anno, durante il quale sarebbe possibile continuare a fare riferimento all'unità monetaria nazionale negli strumenti aventi efficacia giuridica (ad esempio, fatture, scritture contabili e buste paga). |
2.1.3. |
L'obiettivo fondamentale del regolamento proposto, come chiarito nella relazione, consiste nel definire questi tre scenari alternativi di passaggio all'euro per gli Stati membri che adotteranno l'euro in futuro (3). Al fine di assicurare un più alto grado di trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e di assicurare coerenza con gli obiettivi del programma dell'Unione europea per una migliore regolamentazione, la BCE propone che venga introdotta nel regolamento proposto una esplicita disposizione che rifletta in maniera diretta e più completa i tre scenari di passaggio all'euro che saranno applicabili agli Stati membri interessati. |
2.1.4. |
In particolare, diversi Stati membri entrati a far parte dell'Unione europea il 1o maggio 2004 (4) hanno espresso pubblicamente la propria preferenza a favore di un'introduzione dell'euro secondo quanto previsto dallo scenario del «big bang». In base al testo attuale del regolamento proposto il concetto di passaggio all'euro del tipo «big bang» può essere dedotto solo dalla definizione di periodo di transizione, con la possibilità che le date indicate nell'allegato del regolamento proposto per l'adozione dell'euro e per la sostituzione del denaro liquido coincidano (5). Sebbene sia possibile, in via teorica, concepire lo scenario del «big bang» come un periodo di transizione che duri un solo istante, si suggerisce di definire tale scenario, in maniera più trasparente per il cittadino dell'Unione europea, come una «introduzione dell'euro in una fase unica in cui la data di adozione dell'euro e la data di sostituzione del denaro liquido coincidono». |
2.2. Scenario di passaggio all'euro con un periodo di transizione
2.2.1. |
Ai sensi delle attuali disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98, per «periodo di transizione» si intende un periodo di tre anni avente inizio il 1o gennaio 1999 e con termine il 31 dicembre 2001, ad eccezione della Grecia, per la quale il periodo di transizione è di un anno avente inizio il 1o gennaio 2001 e con termine il 31 dicembre 2001 (6). In altri termini, l'attuale testo del regolamento (CE) n. 974/98 definisce un periodo di tempo determinato durante il quale si applicano le disposizioni transitorie. Al contrario, nel regolamento proposto, la definizione di «periodo di transizione» non stabilisce una durata specifica o massima. L'estensione del periodo di transizione per ciascuno Stato membro sarà, invece, definita caso per caso nel proposto allegato del regolamento (CE) n. 974/98, e ciò significa che la durata del periodo di transizione dovrebbe essere completamente rinegoziata al momento dell'abrogazione delle deroghe relative a ciascuno Stato membro in questione (7). |
2.2.2. |
La BCE raccomanda vivamente di fissare, in maniera esplicita, nel testo del regolamento proposto, l'estensione massima del periodo di transizione, che non dovrebbe essere superiore a tre anni. Oltre a questo limite complessivo, la BCE raccomanda che nei considerando del regolamento proposto sia chiarito che il periodo di transizione dovrebbe essere il più breve possibile, in modo tale da incoraggiare la fissazione di periodi di transizione più brevi di quello massimo consentito di tre anni. Le motivazioni alla base della posizione assunta dalla BCE in merito a questo punto sono esposte qui di seguito affinché possano essere prese in esame dal Consiglio. |
2.2.3. |
In primo luogo, gli aspetti pratici del passaggio all'euro sono diversi oggi rispetto al primo passaggio all'euro, cominciato il 1o gennaio 1999, quando ancora non esistevano le banconote e le monete metalliche in euro. Dato che le banconote in euro sono ora ampiamente disponibili non solo all'interno dell'area dell'euro ma anche in tutta l'Unione europea, non sarebbe credibile fare attendere i cittadini degli Stati membri in questione più di tre anni dall'introduzione dell'euro come moneta dei rispettivi Stati membri prima che le banconote e le monete metalliche in euro entrino in corso legale. |
2.2.4. |
In secondo luogo, il periodo di transizione non dovrebbe essere eccessivamente lungo dal momento che l'euro sarà stato legalmente dichiarato moneta ufficiale dello Stato membro interessato già all'inizio del periodo di transizione (8). Coerentemente, la BCE formulerebbe la politica monetaria per lo Stato membro in questione (9) e tutte le operazioni di politica monetaria sarebbero effettuate in unità euro dalla banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro considerato (10). Il nuovo debito pubblico negoziabile sarebbe emesso in unità euro dallo Stato membro in questione (11). Ci si può attendere che vi sarebbe un aumento nell'impiego di unità euro sia nei pagamenti nazionali sia, soprattutto, nei pagamenti transfrontalieri con lo Stato membro interessato (12). Inoltre, lo Stato membro in questione sarebbe in grado di adottare i provvedimenti adeguati al fine di consentire ai mercati organizzati e ai sistemi di pagamento di cambiare l'unità di conto utilizzata per le proprie procedure operative da un'unità monetaria nazionale all'unità euro (13). L'esperienza degli originari 11 Stati membri partecipanti suggerisce che ci si può attendere che il settore bancario all'ingrosso ed i mercati finanziari cambino a favore dell'unità euro già all'inizio del periodo di transizione. In questo contesto, la BCE non ritiene plausibile che il periodo di transizione tra l'introduzione dell'euro come moneta dello Stato membro interessato e l'introduzione ufficiale delle banconote e delle monete metalliche in euro possa durare più di tre anni. |
2.2.5. |
Terzo, è vero che è stato prudente aver previsto un periodo di transizione di tre anni durante il primo passaggio all'euro, vista la sfida logistica senza precedenti derivante dalla fusione delle monete e del denaro circolante di 11 Stati membri in un'unica moneta europea. Tuttavia, si rileva che la Grecia, che ha adottato l'euro due anni dopo gli originari 11 Stati membri partecipanti, è riuscita a far fronte con successo ad un periodo di transizione di un anno. Ciò induce a ritenere che se si adotta un periodo di transizione «Madrid-style» per ogni ulteriore introduzione dell'euro, il periodo di transizione dovrebbe essere inferiore a tre anni. |
2.2.6. |
Quarto, due principi sono ritenuti importanti per guidare l'adozione dell'euro: i principi di parità di trattamento e di agevolazione. Mentre il principio di parità di trattamento implica che gli Stati membri che entrano successivamente nell'area dell'euro non dovrebbero trovarsi di fronte ad ostacoli supplementari e che non dovrebbe essere loro consentito di accedere a condizioni meno rigorose, il principio di agevolazione suggerisce che vi debba essere flessibilità nell'attuazione del passaggio all'euro. Mentre la parità di trattamento comporta che gli Stati Membri che entrano successivamente abbiano il diritto di beneficiare dello stesso termine massimo complessivo indicato nello scenario di Madrid per gli originari Stati membri partecipanti, ad essi dovrebbe essere consentito, in linea con il principio di agevolazione, di completare il passaggio più rapidamente, se ciò si dimostrasse fattibile ed appropriato. Pertanto, stabilire un massimo di tre anni per il periodo di transizione sarebbe in accordo con il principio di parità di trattamento, tenuto conto del periodo di transizione triennale applicabile agli originari 11 Stati membri partecipanti ai sensi al regolamento (CE) n. 974/98. Al contempo, prevedere la possibilità di ridurre tale periodo di transizione triennale soddisferebbe il principio di agevolazione. |
2.2.7. |
Quinto, la fissazione di una durata massima per il periodo di transizione sarebbe in linea con la tecnica giuridica utilizzata per definire altri periodi rilevanti nei diversi scenari di passaggio all'euro, come, ad esempio, il periodo di abbandono graduale e il periodo di circolazione contemporanea di due monete. Il regolamento proposto stabilisce una durata massima di un anno per il periodo di abbandono graduale (14). Il regolamento (CE) n. 974/98 fissa in sei mesi l'estensione massima del periodo di circolazione contemporanea di due monete (15). |
2.2.8. |
Riassumendo, la BCE ritiene che, nella prospettiva di garantire credibilità al processo di passaggio all'euro, promuovere la certezza del diritto e aumentare l'efficienza, vi siano convincenti ragioni che inducono a fissare, nel testo del regolamento proposto, una durata massima del periodo di transizione non superiore a tre anni. Al fine di incoraggiare la fissazione periodi di transizione più brevi di quello massimo consentito di tre anni, la BCE raccomanda, inoltre, che i considerando del regolamento proposto specifichino che il periodo di transizione deve essere il più breve possibile. Infine, si osserva che una simile chiara disposizione normativa che fissi l'estensione massima del periodo di transizione eviterebbe qualsiasi ulteriore discussione ad ogni futura abrogazione delle deroghe relative agli Stati membri in questione e le conseguenti modifiche del regolamento (CE) n. 974/98, rendendo, quindi, il processo di passaggio all'euro più prevedibile. |
2.3. Scenario con un periodo di abbandono graduale
2.3.1. |
In linea generale, la BCE comprende le ragioni per le quali uno scenario del tipo «big bang» venga combinato con un periodo di abbandono graduale fino a un anno, durante il quale vi sarebbe la possibilità di continuare ad utilizzare l'unità monetaria nazionale in specifici strumenti giuridici, quali, secondo quanto esposto nella relazione, fatture o scritture contabili (16). Mentre si può discutere sul fatto che le fatture o le scritture contabili costituiscano strumenti giuridici nel senso di cui al regolamento proposto, la BCE intende che il concetto di periodo di abbandono graduale sia altresì volto a consentire la continuazione dell'utilizzo dell'unità monetaria nazionale in nuovi strumenti giuridici quali i contratti standard creati attraverso strumenti elettronici (ad esempio, i contratti di noleggio di automobili). |
2.3.2. |
Mentre la relazione suggerisce che il periodo di abbandono graduale consentirebbe solo «un certo margine per continuare ad utilizzare la moneta nazionale in specifici strumenti giuridici» (17), le disposizioni del regolamento proposto non contengono alcuna limitazione relativa al tipo di nuovi strumenti giuridici che potrebbero continuare a fare riferimento all'unità monetaria nazionale durante il periodo di abbandono graduale (18). La BCE osserva come questo approccio consenta agli Stati membri un notevole grado di flessibilità e sussidiarietà nell'applicazione del periodo di abbandono graduale a diversi tipi di strumenti giuridici. |
2.3.3. |
Un aspetto che la BCE desidera sottolineare consiste nel fatto che, ai sensi del regolamento proposto, gli atti compiuti in forza di strumenti giuridici che contengono riferimenti all'unità monetaria nazionale durante il periodo di abbandono graduale devono essere effettuati soltanto nell'unità euro (19). Ciò dovrebbe evitare che le parti facciano riferimento all'unità monetaria nazionale negli strumenti di pagamento in quanto tali strumenti di pagamento dovrebbero essere eseguiti nell'unità euro anziché nell'unità monetaria nazionale interessata. Tuttavia, nella misura in cui gli strumenti di pagamento quali gli assegni e gli ordini di pagamento vengano denominati nell'unità monetaria nazionale, ciò potrebbe creare alcuni inconvenienti per gli operatori nell'ambito dei pagamenti, dato che questi avrebbero bisogno di assicurare che la conversione dall'unità monetaria nazionale all'unità euro avvenga prima che l'operazione sia eseguita. Inoltre, dal momento che gli strumenti di pagamento possono potenzialmente circolare al di fuori degli Stati membri che applicano il periodo di abbandono graduale, è importante, in una prospettiva operativa, escludere la possibilità di una utilizzazione transfrontaliera degli strumenti di pagamento denominati nelle unità monetarie nazionali interessate. Ciò può essere realizzato restringendo l'applicazione delle disposizioni relative al periodo di abbandono graduale agli strumenti giuridici che devono essere eseguiti nello Stato membro interessato (ossia solo nello Stato membro con il periodo di abbandono graduale). Un simile approccio favorirebbe la flessibilità nell'attuazione delle disposizioni concernenti il periodo di abbandono graduale e circoscriverebbe tale attuazione al livello nazionale. |
2.3.4. |
La BCE rileva come la prima parte del periodo di abbandono graduale (fino a un anno dopo la data di sostituzione del denaro liquido) coinciderebbe con il periodo di circolazione contemporanea di due monete (fino a sei mesi) durante il quale sia le banconote e le monete metalliche in euro sia quelle in moneta nazionale avrebbero corso legale nei limiti territoriali degli Stati membri in questione (20). La BCE nota che vi è una discrepanza tra la disposizione in base alla quale gli atti compiuti in forza di nuovi strumenti giuridici che contengono riferimenti alla vecchia unità monetaria nazionale durante il periodo di abbandono graduale devono essere effettuati soltanto nell'unità euro e il fatto che le banconote e le monete metalliche nella moneta nazionale rimarranno in corso legale nell'ambito dei rispettivi limiti territoriali durante il periodo di contemporanea circolazione delle due monete. Tale discrepanza può essere risolta attraverso una modifica del testo del regolamento proposto, secondo cui la succitata disposizione si applicherebbe fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 974/98 (ossia le disposizioni relative alla circolazione contemporanea di due monete). |
2.4. La denominazione dell'euro
2.4.1. |
La BCE ha inteso che uno Stato membro ha formulato una riserva sul piano linguistico in merito all'identificazione del nome della moneta unica come «euro» nella versione del regolamento proposto nella lingua dello Stato in questione. A questo proposito, la BCE desidera sottolineare che la denominazione «euro» deve essere utilizzata in maniera corretta e coerente in tutte le versioni linguistiche del regolamento proposto, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 974/98, secondo il quale la denominazione della moneta unica deve essere la stessa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto dell'esistenza di alfabeti diversi (21). Come La BCE ha recentemente avuto modo di evidenziare in un parere relativo ad un progetto di legge della Lituania sull'adozione dell'euro (22), le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) 974/98 chiariscono che la denominazione della moneta unica è «euro» e che tale denominazione dovrebbe essere identica negli atti giuridici pubblicati in tutte le lingue comunitarie; che la Comunità, avendo competenza esclusiva in materia monetaria, determina da sola la denominazione della moneta unica; e che, trattandosi di una moneta unica, la denominazione dell'euro deve essere identica, al nominativo singolare, in tutte le lingue della Comunità al fine di assicurare che la sua unicità sia evidente. |
2.4.2. |
Coerentemente con quanto sopra esposto, le banconote in euro di cui la BCE ha autorizzato l'emissione da parte della stessa BCE e delle BCN degli Stati membri partecipanti dal 1o gennaio 2002 identificano il nome della moneta unica solo con la denominazione «EURO» o «ΕΥΡΩ», ossia il nome della moneta rispettivamente negli alfabeti romano e greco (23). Per ragioni di certezza del diritto, la BCE raccomanda che il testo del regolamento proposto contenga tra le proprie disposizioni una norma che confermi che «l'ortografia del nome dell'euro è identica, al nominativo singolare, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto dell'esistenza di alfabeti diversi». |
2.5. Suggerimenti redazionali specifici
Inoltre, la BCE formula una serie di specifici suggerimenti redazionali.
2.5.1. |
In primo luogo, il regolamento (CE) n. 974/98 consente a ciascuno degli Stati membri che opti per un periodo di transizione «Madrid-Style» di adottare i provvedimenti necessari a consentire ai mercati per il regolare scambio, la compensazione e il pagamento degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (24) (di seguito «DSI») nonché delle merci (25), il cambio dell'unità utilizzata per le loro procedure operative da un'unità monetaria nazionale all'unità euro. Dato che la DSI è stata abrogata dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (26), il riferimento agli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della DSI deve essere sostituito con il riferimento agli strumenti inseriti nella sezione C dell'allegato I della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che contiene una lista di strumenti finanziari più dettagliata ed articolata di quella della DSI, e che include, ad esempio, gli strumenti finanziari derivati sulle merci, sui crediti e sul tempo. |
2.5.2. |
In secondo luogo, si suggerisce di semplificare il primo paragrafo della proposta di articolo 10 del regolamento n. 974/98 prevedendo che «con effetto dalla rispettiva data di sostituzione di denaro liquido, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro negli Stati membri partecipanti». |
2.5.3. |
Terzo, in relazione all'utile riferimento alle «disposizioni di eventuali accordi monetari, di cui all'articolo 111 del trattato» contenuto nella proposta di articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98 (che si riferisce al corso legale delle monete metalliche in euro emesse da Stati terzi come Monaco, San Marino e Città del Vaticano), la BCE desidera suggerire che, coerentemente con alcune versioni linguistiche del regolamento proposto (ad esempio, quella tedesca), il riferimento all'articolo 111 del trattato potrebbe essere limitato al paragrafo 3 dello stesso, poiché questo è l'unico paragrafo dell'articolo 111 che fa riferimento agli accordi monetari (ossia l'articolo 111, paragrafo 3). |
2.5.4. |
Quarto, in relazione alla previsione della proposta di articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 974/98, che le «banche» siano tenute a cambiare le banconote e le monete metalliche in moneta nazionale dei propri clienti in banconote e monete metalliche in euro senza oneri né limitazioni sino ad un determinato massimale, la BCE osserva che, da un punto di vista strettamente redazionale, il termine «enti creditizi» è il termine normalmente utilizzato per definire le banche sia nel trattato che nel diritto comunitario derivato. Pertanto, se il termine «banche» viene sostituito dal riferimento a «enti creditizi», così come definito nella direttiva bancaria consolidata, è necessario tenere conto del fatto che taluni enti «creditizi» ricadenti nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva non sono coinvolti in operazioni di tesoreria (ad esempio, gli istituti di moneta elettronica) (27), mentre altri, esclusi dal suo ambito di applicazione (ad esempio, gli uffici dei conti correnti postali), si sono, in passato, rivelati importati per il passaggio all'euro. Tenuto conto di quanto sopra esposto, sarebbe opportuno lasciare agli Stati membri interessati un certo margine di discrezionalità nel definire le altre istituzioni a cui potrebbe essere necessario imporre tale obbligo di cambiare le banconote e le monete metalliche senza oneri. |
2.6. Proposte redazionali
2.6.1. |
L'allegato al presente parere contiene delle proposte redazionali per i casi in cui le suesposte osservazioni conducano a modifiche del regolamento proposto. |
Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o dicembre 2005.
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) Versione del 2 agosto 2005.
(2) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento così come modificato dal Regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).
(3) Si veda la relazione del regolamento proposto, pag. 3.
(4) Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia e Slovenia.
(5) Proposta di articolo 1, lettera h, del regolamento (CE) n. 974/98 e relativo allegato.
(6) Articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 974/98.
(7) Proposta di articolo 1, lettera h, del regolamento (CE) n. 974/98.
(8) Proposta di articolo 2 del regolamento (CE) n. 974/98.
(9) Articolo 105, paragrafo 2, del trattato ed articolo 12.1, paragrafo 1, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
(10) Considerando 9 del regolamento (CE) n. 974/98.
(11) Considerando 14 del regolamento (CE) n. 974/98.
(12) Articolo 8, paragrafo 3 e considerando 13 del regolamento (CE) n. 974/98.
(13) Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 974/98.
(14) Proposta di articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 974/98.
(15) Articolo 15 del regolamento (CE) n. 974/98. Si nota che tutti i 12 Stati membri attualmente partecipanti hanno ridotto il periodo di circolazione contemporanea di due monete a non più di due mesi.
(16) Si veda la relazione del regolamento proposto, pag. 3.
(17) Si veda la relazione del regolamento proposto, pag. 3.
(18) Proposta di articolo 1, lettera i, e di articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 974/98.
(19) Proposta di articolo 9 bis, terza frase, del regolamento (CE) n. 974/98.
(20) Articolo 15 del regolamento (CE) n. 974/98.
(21) Articolo 2 e considerando 2 del regolamento (CE) n. 974/98. Si veda altresì il paragrafo 10 del Parere della BCE CON/2005/21 del 14 giugno 2005 su richiesta della Lietuvos bankas in merito ad un progetto di legge relativo all'adozione dell'euro; disponibile sul sito Internet della BCE www.ecb.int.
(22) Paragrafo 10 del Parere CON/2005/21.
(23) Articolo 1, paragrafo 2, della Decisione BCE/2003/4 del 20 marzo 2003 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 78, del 25.3.2003, pag. 16).
(24) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva come da ultimo modificata dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
(25) Articolo 8, paragrafo 4, secondo trattino, lettera a, del regolamento (CE) n. 974/98.
(26) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari che modifica le Direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
(27) Articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). Direttiva come da ultimo modificata dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.03.05, pag. 9).
ALLEGATO
Proposte redazionali
Testo proposto dalla Commissione (1) |
Modifiche proposte dalla BCE (2) |
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Emendamento 1 Considerando del regolamento proposto |
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[Nessuna proposta] |
L'ortografia del nome dell'euro deve essere identica, al nominativo singolare, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea al fine di assicurare che la sua unicità sia evidente. |
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Motivazione — Si vedano i paragrafi 2.4.1 e 2.4.2 del parere |
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Emendamento 2 Considerando 4 del regolamento proposto |
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Per predisporre un agevole passaggio all'euro, il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio prevede un periodo obbligatorio di transizione tra la sostituzione con l'euro della rispettiva moneta nazionale degli Stati membri partecipanti e l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro. |
Per predisporre un agevole passaggio all'euro, il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio prevede un periodo obbligatorio di transizione tra la sostituzione con l'euro della rispettiva moneta nazionale degli Stati membri partecipanti e l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro. Dato che le banconote e le monete metalliche in euro sono ampiamente a disposizione del pubblico, tale periodo di transizione dovrebbe essere il più breve possibile. |
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Motivazione — Si vedano i paragrafi da 2.2.1 a 2.2.8 del parere |
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Emendamento 3 Proposta di articolo 1 del Regolamento (CE) n. 974/98 |
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[Nessuna proposta] |
«scenario del “big-bang”»: introduzione dell'euro in una fase unica in cui coincidono la data di adozione dell'euro e la data di sostituzione del denaro liquido. |
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Motivazione — Si veda il paragrafo 2.1.4 del parere |
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Emendamento 4 Proposta di articolo 1, lettera h, del Regolamento (CE) n. 974/98 |
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«periodo di transizione»: il lasso di tempo avente inizio all'ora zero della data di adozione dell'euro e avente fine all'ora zero della data di sostituzione del denaro liquido; |
«periodo di transizione»: un lasso di tempo massimo di tre anni avente inizio all'ora zero della data di adozione dell'euro e avente fine all'ora zero della data di sostituzione del denaro liquido; |
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Motivazione — Si vedano i paragrafi da 2.2.1 a 2.2.8 del parere |
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Emendamento 5 Proposta di articolo 1 bis del Regolamento (CE) n. 974/98 |
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Per ogni Stato membro partecipante, la data di adozione dell'euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l'eventuale periodo di abbandono graduale sono stabiliti in allegato. |
Ciascuno Stato membro partecipante adotta l'euro conformemente ad uno scenario basato su un periodo di transizione o uno scenario del «big bang» o uno scenario del «big bang» combinato con un periodo di abbandono graduale. Per ogni Stato membro partecipante, la data di adozione dell'euro, la data di sostituzione del denaro liquido e la data in cui termina l'eventuale periodo di abbandono graduale sono stabiliti nell'allegato al presente regolamento. |
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Motivazione — Si veda il paragrafo 2.1.3 del parere |
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Emendamento 6 Proposta di articolo 2 del Regolamento (CE) n. 974/98 |
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Con effetto dalla rispettiva data di adozione dell'euro, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro. L'unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent. |
Con effetto dalla rispettiva data di adozione dell'euro, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro. L'unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent. L'ortografia del nome dell'euro è identica, al nominativo singolare, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto dell'esistenza di alfabeti diversi. |
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Motivazione — Si vedano i paragrafi 2.4.1 e 2.4.2 del parere |
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Emendamento 7 Articolo 8 del Regolamento (CE) n. 974/98 (attualmente non soggetto al alcuna modifica ai sensi del regolamento proposto) |
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Motivazione — Si veda il paragrafo 2.5.1 del parere |
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Emendamento 8 Proposta di articolo 9 bis, paragrafo 1, terza frase, del Regolamento (CE) n. 974/98 |
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Gli atti compiuti in forza di tali strumenti giuridici sono effettuati soltanto nell'unità euro. |
Fatto salvo l'articolo 15, gli atti compiuti in forza di tali strumenti giuridici sono effettuati soltanto nell'unità euro. |
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Motivazione — Si veda il paragrafo 2.3.4 del parere |
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Emendamento 9 Proposta di articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 974/98 |
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Con effetto dal 1o gennaio 2002, la BCE immette in circolazione banconote denominate in euro. Le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro a decorrere dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido. |
Con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro negli Stati membri partecipanti. |
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Motivazione — Si veda il paragrafo 2.5.2 del parere |
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Emendamento 10 Proposta di articolo 11, seconda frase, del Regolamento (CE) n. 974/98 |
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[…] Fatti salvi l'articolo 15 e le disposizioni di eventuali accordi monetari, di cui all'articolo 111 del trattato, tali monete metalliche sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti. […] |
[…] Fatti salvi l'articolo 15 e le disposizioni di eventuali accordi monetari, di cui all'articolo 111, paragrafo 3, del trattato, tali monete metalliche sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti. […] |
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Motivazione — Si veda il paragrafo 2.5.3 del parere |
(1) Il corsivo nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.
(2) Il grassetto nel corpo del testo indica le nuove parti di testo proposte dalla BCE.