ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 311

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
9 dicembre 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2005/C 311/1

Piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani

1

 

Commissione

2005/C 311/2

Tassi di cambio dell'euro

13

2005/C 311/3

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3959 — Goldman Sachs/Ihr Platz) ( 1 )

14

2005/C 311/4

Comunicazione della Commissione che riconosce il carattere obsoleto del regolamento (CEE) n. 2677/75 della Commissione, del 6 ottobre 1975, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 3254/74 del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72, riguardante la comunicazione alla Commissione delle importazioni di idrocarburi, ai prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune

15

2005/C 311/5

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

9.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/1


Piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani

(2005/C 311/01)

1.

Nel punto 1.7.1 del programma dell'Aia si chiede al Consiglio e alla Commissione di mettere a punto un piano nel 2005 al fine di elaborare norme comuni, migliori pratiche e meccanismi destinati a prevenire e contrastare la tratta di esseri umani.

Principi generali a cui improntare l'attuazione del piano d'azione

Tale piano dovrebbe prefiggersi di rafforzare l'impegno dell'UE e degli Stati membri nella prevenzione e lotta alla tratta di esseri umani finalizzata a qualsiasi tipo di sfruttamento, nonché nella protezione, nel sostegno e nel reinserimento delle vittime. Dovrebbe fondarsi sul riconoscimento del fatto che, per affrontare con efficacia la tratta di esseri umani, occorre un approccio integrato incentrato sul rispetto dei diritti umani e che tenga conto del carattere globale di questi ultimi. Questo approccio richiede una risposta politica coordinata segnatamente nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, delle relazioni esterne, della cooperazione allo sviluppo, degli affari sociali e dell'occupazione, della parità di genere e della non discriminazione. L'approccio dovrebbe altresì beneficiare di un ampio dibattito pubblico-privato. La tabella delle azioni allegata è stata elaborata sulla scorta delle considerazioni sopra esposte.

Il piano d'azione sarà riesaminato, riveduto e aggiornato regolarmente. L'attuazione della tabella delle azioni sarà improntata ai principi generali seguenti e sarà riesaminata e aggiornata regolarmente. I principi generali (…) potranno essere regolarmente esaminati per garantire che rispecchino con cura la posizione degli Stati membri mano a mano che progrediscono nell'attuazione del piano d'azione.

2.

L'azione dell'UE dovrebbe incentrarsi sul miglioramento della nostra comprensione collettiva del fenomeno e sull'unione degli sforzi per massimizzare la nostra efficacia

(i)

L'azione a livello UE richiede il miglioramento costante della comprensione collettiva di Stati membri e Commissione riguardo alla portata e alla natura della tratta di esseri umani, considerando anche le cause primarie, nei paesi di origine nonché i fattori che favoreggiano la tratta e le forme connesse di sfruttamento nei paesi di destinazione, i gruppi specifici, le vittime e gli autori coinvolti e i legami con altri tipi di reati. Ciò è fondamentale per concepire una strategia di prevenzione e contrasto della tratta. Occorrerebbe mettere in comune l'esperienza politica e i risultati delle ricerche ove opportuno in tutta l'Unione europea. Nella misura del possibile gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere con paesi terzi e organizzazioni internazionali un approccio alla tratta di esseri umani basato sulle prove.

3.

L'UE riconosce l'importanza di promuovere un approccio incentrato sui diritti umani e sulle vittime

(i)

È indispensabile che gli Stati membri dell'UE assicurino che i diritti umani delle vittime della tratta siano pienamente tutelati in tutte le fasi del processo.

(ii)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare l'esistenza di idonei meccanismi di riferimento, secondo necessità e conformi alla prassi e alla legislazione nazionali, per consentire che le vittime della tratta siano tempestivamente identificate e indirizzate ai servizi competenti. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per sviluppare, in linea con le tradizioni, le situazioni e le prassi nazionali, un'adeguata struttura pubblica di coordinamento per coordinare e valutare la politiche nazionali e garantire il trattamento appropriato delle persone.

(iii)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero perseguire attivamente politiche che rafforzino l'incriminazione della tratta di esseri umani, considerando anche la protezione delle vittime (…) potenziali a livello nazionale, regionale e dell'UE così come ad un più ampio livello internazionale. Ciò dovrebbe comprendere, eventualmente e se pertinenti, strategie di prevenzione specifiche per gruppi vulnerabili quali le donne e i bambini.

(iv)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero potenziare, a livello bilaterale e multilaterale, il dialogo politico con i paesi terzi sugli aspetti inerenti ai diritti umani delle politiche di contrasto della tratta e continuare a sollevare la questione nelle pertinenti sedi regionali e multilaterali.

(v)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero assicurare che la politica dell'UE di contrasto della tratta rispecchi un approccio improntato ai diritti dei bambini che si basi su principi universalmente riconosciuti, che rispetti in particolare i principi sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e tenga conto del programma d'azione del Consiglio d'Europa sui bambini e la violenza (2006 — 2008). Tale approccio deve pertanto essere applicato a qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni.

(vi)

Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dovrebbero promuovere strategie di prevenzione specifiche incentrate sul genere, elemento chiave per combattere la tratta di donne e ragazze. Nel far ciò si dovrebbe altresì tener conto dell'applicazione dei principi di parità di genere e dell'eliminazione della domanda di qualsiasi forma di sfruttamento, compresi lo sfruttamento sessuale e lo sfruttamento del lavoro domestico.

(vii)

Gli Stati membri dovrebbero, ove necessario, accelerare l'attuazione della direttiva 2004/81/CE e prendere in considerazione, nello sviluppo di strategie nazionali, strumenti giuridicamente vincolanti, impegni politici e altri documenti rilevanti, in particolare la recente convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

4.

L'UE dovrebbe rafforzare la sua risposta operativa alla tratta di esseri umani

(i)

Il rafforzamento della cooperazione operativa dovrebbe essere una questione prioritaria nel potenziamento delle azioni dell'UE di contrasto della tratta di esseri umani.

(ii)

La tratta di esseri umani è un reato grave contro la persona che deve essere affrontato come una precisa priorità in materia di applicazione della legge. La tratta deve essere convertita da attività della criminalità organizzata a basso rischio e alto profitto in una ad alto rischio e basso profitto. L'azione di contrasto deve avvalersi di tutte le risorse e capacità disponibili per attuare il divieto della tratta di esseri umani, privarla di qualsiasi redditività e, laddove vi sia stato vantaggio finanziario, sequestrare e confiscare qualsiasi bene. Le indagini sulla tratta dovrebbero avere la stessa priorità di altri settori del crimine organizzato nel senso che dovrebbero essere utilizzate tecniche investigative speciali e strategie di sradicamento.

(iii)

Gli Stati membri dovrebbero fornire alle loro autorità incaricate dell'applicazione della legge le strutture organizzative necessarie, il personale specializzato e congrue risorse finanziarie per combattere con efficacia la tratta di esseri umani. Nella misura del possibile il Consiglio, se del caso in stretta cooperazione con la Commissione, dovrebbe promuovere un regolare controllo sulla scorta di criteri chiari e misurabili.

(iv)

Il contrasto della tratta finalizzata allo sfruttamento della mano d'opera richiede nuovi tipi di specializzazioni e cooperazione con i partner, ad esempio i servizi responsabili del controllo delle condizioni di lavoro e delle indagini finanziarie connesse al lavoro irregolare.

(v)

Le strategie di contrasto degli Stati membri dovrebbero includere le misure opportune per la confisca dei proventi di reato.

(vi)

Occorrerebbe continuare ad adottare misure che facilitino la più rapida identificazione delle vittime potenziali della tratta alle frontiere UE. Gli Stati membri dovrebbero riesaminare le politiche sui minori non accompagnati per proteggere questa categoria particolarmente vulnerabile.

(vii)

Gli Stati membri dovrebbero, in modo appropriato e conformemente alle condizioni e pratiche nazionali, fornire protezione e assistenza alle vittime (…) quadro di un procedimento penale equilibrato ed efficace. Gli Stati membri dovrebbero sviluppare ulteriormente indagini proattive condotte con metodi di intelligence che non dipendano necessariamente dalla testimonianza delle vittime.

(viii)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i servizi incaricati dell'applicazione della legge coinvolgano regolarmente l'Europol nello scambio di informazioni, nelle operazioni congiunte e nelle squadre investigative comuni e si servano del potenziale dell'Eurojust per agevolare l'azione penale avverso i trafficanti.

(ix)

Gli Stati membri, nel quadro delle relazioni con i paesi terzi in materia di applicazione della legge, dovrebbero promuovere a titolo prioritario la lotta alla tratta di esseri umani. Occorrerebbe potenziare la cooperazione di polizia tra unità speciali al fine di combattere la tratta di esseri umani negli Stati membri e nei paesi di origine. Dovrebbero essere messi a punti progetti comuni per potenziare la capacità delle unità speciali dei paesi di origine di contrastare la tratta secondo le norme dell'UE.

(x)

Le strategie anticorruzione e antipovertà dovrebbero essere parte integrante delle strategie di contrasto della tratta di esseri umani.

5.

Gli Stati membri dovrebbero trovare modi nuovi e più incisivi per promuovere la cooperazione

(i)

Gli Stati membri dovrebbero consolidare la cooperazione delle pubbliche autorità con le organizzazioni della società civile impegnate nella protezione delle vittime, nella prevenzione e nella lotta alla tratta di esseri umani, ad esempio istituendo nome concertate da entrambe le parti che promuovano la comprensione e la fiducia reciproche.

In caso occorrerebbe coinvolgere anche le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati e i rappresentanti di settori industriali e economici specifici.

(ii)

Gli Stati membri e le istituzioni UE dovrebbero continuare a cooperare con le organizzazioni internazionali competenti (per es. ONU, OSCE, Consiglio d'Europa); a livello nazionale, come opportuno e se necessario, occorrerebbe rafforzare la capacità delle ONG pertinenti e le relazioni con le medesime, dando loro uno status istituzionale.

(iii)

Sono fondamentali soluzioni regionali volte a prevenire la tratta di esseri umani, a proteggere e assistere coloro che si trovano in uno stato di bisogno e assicurare il rimpatrio e il reinserimento sicuri ed effettivi delle vittime. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero continuare a promuovere iniziative regionali che completino e ispirino la cooperazione a livello di Unione europea (tra l'altro la task force dei paesi nordici e baltici contro la tratta di esseri umani; l'iniziativa di cooperazione dell'Europa sudorientale; il processo di cooperazione nell'Europa sudorientale; il processo paneuropeo di Budapest; il dialogo 5+5 tra i paesi del Mediterraneo occidentale; il dialogo sulla migrazione di transito nel Mediterraneo; l'alleanza contro la tratta di esseri umani; nonché altre sedi/organizzazioni).


ALLEGATO

TABELLA DELLE AZIONI PER IL PIANO UE SULLE MIGLIORI PRATICHE, LE NORME E LE PROCEDURE PER CONTRASTARE E PREVENIRE LA TRATTA DI ESSERI UMANI

1.   COORDINAMENTO DELL'AZIONE UE

Obiettivo

Azione

Calendario

Responsabile

Strumento di valutazione/Indicatore

1.

Stabilire priorità comuni per consentire un'azione meglio mirata a livello UE. Migliorare l'efficacia dell'azione UE.

a)

Gli Stati membri mettono in comune elenchi di paesi di origine e transito prioritari e delle rotte più frequenti.

Marzo 2006

Stati membri/Presidenza

Entro la fine di aprile 2006 gli Stati membri condividono le informazioni con la Presidenza e la Commissione. Le informazioni dovrebbero essere anche inviate all'Europol soprattutto per i lavori costanti portati avanti da quest'ultimo sulla valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata.

b)

La priorità del finanziamento UE (ossia AGIS e altri idonei programmi di finanziamento esistenti) è fissata in base alle offerte che corrispondono alle aree messe in rilievo nel piano d'azione.

In corso

Commissione

La Commissione valuta gli attuali flussi di finanziamento e, per quanto possibile, dà priorità alle offerte concernenti la tratta in base alle priorità contenute nel piano d'azione.

c)

Prevenzione e contrasto della tratta diventano una priorità tematica per i futuri programmi/disposizioni finanziari UE in ambito GAI.

Questi programmi/disposizioni dovrebbero includere modalità di finanziamento flessibili che consentano il sostegno finanziario alle operazioni degli Stati membri e il rafforzamento delle forme regionali di cooperazione di polizia. In questo contesto occorrerà vagliare l'opportunità di finanziare progetti concernenti azioni operative portate avanti solo da uno Stato membro.

In questo contesto occorrerebbe anche considerare come mettere a disposizione dei servizi non governativi impegnati nel sostegno e nel reinserimento finanziamenti sostenibili.

In corso

Commissione e Stati membri

La Commissione valuta le proposte per futuri flussi di finanziamento e nella negoziazione/revisione delle proposte con gli Stati membri e il Parlamento europeo dà adeguata priorità alla tratta per quanto possibile in conformità dei termini stabiliti nel piano d'azione.

2.

Assicurare la continuità del dibattito sul tema, ivi compreso sulle questioni dei diritti umani.

a)

Dovrebbe tenersi un dibattito politico sulla politica UE in materia di contrasto della tratta (...) e dovrebbe essere valutata la conformità di detta politica alle norme nel campo dei diritti umani, nonché l'esigenza di un'azione ulteriore.

Una volta l'anno

Consiglio e Commissione

Svolgimento del dibattito.

3.

Assicurare norme comuni nell'UE.

a)

Il Consiglio adotta la proposta di decisione relativa alla conclusione, a nome della CE, del protocollo ONU per pervenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini.

Entro il 2006

Consiglio

Conclusione del protocollo.

b)

Sviluppare proposte relative ai meccanismi di coordinamento e cooperazione necessari a livello UE.

Entro il 2006

La Commissione presenta proposte

Presentazione delle proposte al Consiglio entro il 2006 che possono includere il vaglio di un possibile meccanismo di valutazione reciproca riguardo alle politiche e alle pratiche di contrasto della tratta di esseri umani.

c)

Gli Stati membri considerano una priorità firma e ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani.

Entro il 2007

Commissione e Stati membri

Esame della situazione della ratifica/conclusione di ciascuno Stato membri


2.   DELIMITAZIONE DEL PROBLEMA

Obiettivo

Azione

Calendario

Responsabile

Strumento di valutazione/Indicatore

1.

Migliorare la conoscenza riguardo a portata e natura della tratta di esseri umani (compresi i legami con altre forme di reati) che colpisce l'UE per consentire all'UE di orientare meglio gli sforzi.

a)

Sviluppare orientamenti comuni per la raccolta di dati, compresi indicatori comparabili. Tenere conto delle differenze tra tipi di tratta e categorie di vittime. Tali lavori dovrebbero tener conto anche delle vittime oggetto di una tratta successiva.

Autunno 2006

Commissione (Eurostat) e Europol. Occorre altresì considerare se la futura agenzia dell'UE per i diritti fondamentali e la rete europea in materia di migrazione debbano svolgere un ruolo nei lavori

Pubblicazione degli orientamenti.

b)

Riesaminare i lavori in corso a livello UE per valutare la portata del problema al fine di considerare tutti i tipi di tratta.

Autunno 2006

Stati membri/Presidenza /Commissione

Inizio dell'esercizio di consultazione ed, eventualmente, diffusione di un questionario a livello UE per mappare i dati e le stime esistenti.

c)

Sviluppare un modello comune di ricerca che gli Stati membri useranno per potenziare le ricerche possibili in aree specifiche, a cominciare dalla tratta di bambini.

Autunno 2006

Rete europea in materia di migrazione

Disponibilità del modello comune di ricerca.

d)

Indire una riunione dei competenti rappresentanti delle strutture di coordinamento nazionali (ad esempio relatori nazionali ove esistano), compresi esperti in materia di repressione e immigrazione, in funzione delle disposizioni nazionali. Prendere in considerazione la portata della tratta — e questioni connesse — all'interno dell'UE oltre alla tratta che ha origine all'esterno dell'UE.

Fine 2006

Presidenza

Convocazione della riunione, organizzata dalla Commissione o dalla Presidenza.


3.   PREVENZIONE DELLA TRATTA

Obiettivo

Azione

Calendario

Responsabile

Strumento di valutazione/Indicatore

1.

Affrontare le cause primarie della tratta.

a)

Gli Stati membri e le istituzioni UE sostengono le iniziative di contrasto della tratta nonché misure più ampie che ne affrontano le cause primarie, soprattutto povertà, insicurezza ed esclusione e disparità di genere.

In corso

Stati membri/Commissione

La Commissione tiene un seminario per raccogliere informazioni e mettere in comune le migliori pratiche del settore. Il seminario potrebbe sfociare nell'elaborazione di indicatori in questo campo.

b)

Sviluppare la cooperazione anche per includervi strategie di prevenzione specificamente incentrate sul genere e strategie volte a rafforzare la posizione economica, giuridica e politica di donne e bambini.

In corso

Stati membri/Commissione

La Commissione tiene un seminario per raccogliere informazioni e mettere in comune le migliori pratiche del settore. Il seminario potrebbe sfociare nell'elaborazione di indicatori in questo campo.

2.

Prevenire la tratta nei paesi di origine, transito e destinazione aumentando la consapevolezza riguardo ai pericoli insiti nel fenomeno e dando pubblicità alla prevenzione del reato e alla giustizia penale nell'UE, ivi compresi procedimenti penali efficaci, al fine di dissuadere i trafficanti (...).

a)

Elaborare, in cooperazione con la comunità delle ONG, documentazione UE da utilizzare nelle campagne di sensibilizzazione. Le campagne dovranno:

comprendere tutte le informazioni pertinenti, ad es. metodi di reclutamento e accento sui procedimenti penali conclusi con successo negli Stati membri

indirizzarsi a gruppi bersaglio identificati tra cui i bambini

basarsi su casi concreti

prendere in considerazione gli approcci necessari all'interno e all'esterno dell'UE

essere mirate alla riduzione della domanda.

Occorrerà valutare l'efficacia delle campagne.

Metà 2006

Consiglio/Commissione

Disponibilità della documentazione da utilizzare nelle campagne di sensibilizzazione entro il 2006 e valutazione entro il 2007.

b)

Creare una rete di contatti nei media riguardo alla tratta per dare pubblicità all'interno e all'esterno dell'UE ai successi riportati.

Fine 2006

Presidenza coordina

Contatti comunicati al GPD «Criminalità organizzata» entro giugno 2006.

3.

Consentire la tempestiva identificazione delle vittime per prevenirne lo sfruttamento.

a)

Tenere un seminario in primo luogo con il settore dei settori aerei.

Coinvolgere le competenti agenzie incaricate dell'applicazione della legge e i funzionari di collegamento sull'immigrazione. Vagliare i modelli di cooperazione regionale/nazionale e di lavoro comune che si sono rivelati efficaci per delineare lo scenario di altri eventi a livello regionale/nazionale che dovranno essere organizzati dagli Stati membri

Metà 2006

Presidenza

Svolgimento del seminario. Pubblicazione delle raccomandazioni che tengono anche conto del successo dell'approccio e dell'opportunità di estenderlo ad altri settori dei trasporti, ad es. società di traghetti, ecc.

b)

Completare il più presto possibile lo sviluppo di un sistema d'informazione visti comune.

In corso

Presidenza con Commissione e Parlamento europeo

Se lo strumento è adottato relazione della Presidenza sui progressi compiuti riguardo a negoziazioni/stato di attuazione entro 2006.

c)

Tenere un seminario con i servizi immigrazione, gli organi responsabili dei servizi sociali e altre autorità competenti, per mettere in comune le migliori pratiche riguardo all'identificazione dei bambini a rischio, in particolare i minori non accompagnati.

Fine 2006

Presidenza coordina

Diffusione delle conclusioni del seminario.

d)

Il personale consolare e i funzionari di collegamento sull'immigrazione degli Stati membri nei paesi d'origine prendono in considerazione la tratta di esseri umani nei gruppi di discussione consolari a livello locale e nelle riunioni di funzionari di collegamento sull'immigrazione al fine di scambiarsi informazioni e migliorare l'identificazione delle domande che potrebbero avere attinenza con la tratta.

Fine 2006

Stati membri

Maggior consapevolezza dei funzionari che rilasciano i visti. Le Presidenze riferiscono entro il 2006 sui lavori dei gruppi di discussione consolari (...) a livello locale e delle riunioni dei funzionari di collegamento sull'immigrazione e sulle eventuali tendenze significative identificate.

e)

A seguito dell'esame e dell'accordo del Consiglio di amministrazione di FRONTEX la tratta deve essere integrata nei lavori di FRONTEX, tra l'altro:

(i)

attraverso il coordinamento e l'organizzazione di operazioni e progetti pilota congiunti alle frontiere esterne dell'UE;

(ii)

attraverso analisi del rischio da fornire agli Stati membri;

(iii)

attraverso lo sviluppo di strategie comuni per affrontare la tratta nei porti;

(iv)

attraverso la diffusione di documentazione per la formazione;

(v)

e compresa la cooperazione complementare con l'Europol.

I lavori di FRONTEX prenderanno in considerazione le situazioni particolari delle vittime più vulnerabili, soprattutto donne e bambini.

Fine 2006

FRONTEX

Dettagli sulle attività relative alla tratta nei programmi di lavoro annuali e nelle relazioni annuali di FRONTEX.

f)

Introdurre l'uso di identificatori biometrici per il rilascio e la verifica dei visti e dei permessi di soggiorno UE.

Al più presto

Commissione e Stati membri

Introduzione della biometria.


4.   RIDUZIONE DELLA DOMANDA

Obiettivo

Azione

Calendario

Responsabile

Strumento di valutazione/Indicatore

1.

Sviluppare le conoscenze specialistiche relative alla riduzione della domanda di sfruttamento della mano d'opera.

a)

Istituire un gruppo di esperti che prenda in considerazione le pertinenti questioni in materia di normativa sull'occupazione e relativo impatto sulla tratta. Il gruppo dovrebbe considerare il ruolo delle società di collocamento private e prendere in esame l'elaborazione di un'idonea documentazione da utilizzare per la sensibilizzazione di potenziali datori di lavoro di vittime della tratta.

Fine 2006

Consiglio con Commissione

Riunione del gruppo entro il 2006 e approvazione del mandato.

2.

Ridurre nei paesi di destinazione la domanda di persone oggetto di tratta.

a)

Gli Stati membri riferiscono sulle attuali migliori pratiche riguardo agli impegni assunti e alle strategie di polizia adottate a livello di comunità per scoraggiare la tratta che può aver luogo informalmente nelle comunità, ad esempio per i servizi domestici. Questo processo dovrebbe considerare le strategie utilizzate per tutti i tipi di tratta a qualsiasi scopo (sfruttamento sessuale e più in generale), e includere gruppi specifici di vittime, ossia donne e bambini.

Fine 2006

Presidenza coordina (referente per l'inizio delle migliori pratiche) sostenuta dagli Stati membri

Entro il 2006 gli Stati membri riferiscono alla Presidenza su tutte le migliori pratiche, informandone in caso l'Europol.


5.   INDAGINI E REPRESSIONE

Obiettivo

Azione

Calendario

Responsabile

Strumento di valutazione/Indicatore

1.

Migliorare il quadro di intelligence strategico e tattico sulla tratta di esseri umani e permettere un approccio improntato all'intelligence.

a)

Gli Stati membri convengono di mettere in comune con l'Interpol le informazioni attraverso la rete I/24/7, e il sistema di messaggeria sulla tratta e l'immigrazione clandestina, di mettere in comune le informazioni e l'intelligence pertinenti con l'Europol e l'Europol rafforza i legami con l'Interpol.

Entro giugno 2006

Stati membri e Europol

L'Europol riferisce al suo consiglio di amministrazione sulla condivisione di informazioni provenienti dagli Stati membri e sullo stato di una maggior cooperazione con l'Interpol.

b)

Servirsi della valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA) per prestare assistenza con una valutazione e una fissazione delle priorità di azione a livello di UE.

Aprile 2006

Stati membri (a cui l'Europol ha fornito l'OCTA)

Produzione dell'OCTA da parte dell'Europol. Gli Stati membri se ne servono per pianificare priorità operative.

c)

L'UE rafforza i contatti formali con le organizzazioni internazionali per attingere ai dati su rotte, fonti e metodi.

L'Europol mette a punto disposizioni per il collegamento formale in linea con gli orientamenti del suo consiglio di amministrazione

Il Consiglio sostiene un evento destinato a mettere in rete organizzazioni internazionali/servizi di contrasto per sviluppare contatti.

Giugno 2006

Europol e Stati membri attraverso il Consiglio

Svolgimento dell'evento di messa in rete.

L'Europol riferisce al suo consiglio di amministrazione riguardo a future disposizioni esterne.

d)

Gli Stati membri inseriscono intelligence nel pertinente archivio di lavoro per fini di analisi presso l'Europol.

Giugno 2006

Stati membri e Europol

L'Europol riferisce alle strutture del Consiglio in merito a ulteriori sviluppi.

e)

Europol e FRONTEX sviluppano la cooperazione complementare soprattutto riguardo alle loro attività di analisi del fenomeno.

Giugno 2006

Europol e FRONTEX

Europol e FRONTEX riferiscono alle strutture del Consiglio.

2.

Migliorare la capacità degli Stati membri di indagare sulla tratta con efficacia.

a)

La CEPOL assume la guida nello sviluppo delle risorse finanziate da AGIS, compresi manuali di orientamento recenti e altro, ad esempio il manuale Interpol, per una base comune ad uso degli ufficiali di polizia di alto grado, da organizzare in cascata in modo appropriato. In seguito la CEPOL organizza regolarmente formazioni specifiche sulla tratta per il personale incaricato dell'applicazione della legge. La formazione dovrebbe altresì tenere conto della tratta nel quadro dell'immigrazione clandestina.

Fine 2006

CEPOL

La CEPOL riferisce puntualmente al GPD sui progressi. La relazione annuale della CEPOL al Consiglio contiene informazioni specifiche su questo lavoro.

3.

Migliorare la cooperazione operativa tra Stati membri sulla tratta.

a)

Gli Stati membri valutano come le informazioni sui funzionari incaricati dell'applicazione della legge negli Stati membri — che sono strettamente coinvolti nel contrasto della tratta e che hanno competenze linguistiche specialistiche (ad esempio conoscenze di lingue orientali e africane) — possono essere più ampiamente diffuse (ciò significa che laddove squadre investigative comuni bi o multilaterali siano costituite da diversi Stati membri questi possono considerare di inserire tali funzionari nelle squadre come opportuno e posto che le esigenze operative nazionali riguardo agli stessi lo consentano.

In corso

PCTF/Centro di eccellenza Europol

La questione è discussa nelle riunioni strategiche della PCTF.

b)

La PCTF e l'Europol riferiscono ogni anno sul modo in cui si è proceduto con le attività di contrasto della tratta nei rispettivi programmi di lavoro.

Prima relazione entro dicembre 2006

PCTF/Europol

Nell'elaborazione del programma di lavoro Europol e nella revisione della strategia COSPOL sono considerate le raccomandazioni.

c)

La PCTF controlla la cooperazione operativa tra Stati membri sulla tratta e, ove opportuno, formula raccomandazioni per migliorarla.

Prima relazione entro dicembre 2006

PCTF

Nelle riunioni strategiche della Task Force operativa dei capi di polizia si tengono regolarmente discussioni formulando raccomandazioni al Consiglio se e quando opportuno.

d)

Sviluppo di un manuale relativo ai contatti per i servizi di contrasto in tutta l'UE che comprenda le modalità di contatto fuori orario e informazioni di base sulle procedure vigenti in ogni Stato membro.

Metà 2006 o prima se possibile

PCTF

La PCTF riferisce in merito e considera il manuale nella sua riunione strategica nel 2006.

4.

Consentire una cooperazione più efficace nelle indagini e nei procedimenti inerenti alla tratta.

a)

Gli Stati membri si avvalgono al massimo dell'Eurojust e del suo ruolo di coordinamento nonché della Rete giudiziaria europea.

Fine 2006

Stati membri/Eurojust

Nell'ambito della sua relazione annuale l'Eurojust riferisce al Consiglio sulle indagini relative alla tratta alle quali ha prestato assistenza.

b)

È creata una rete di operatori con conoscenze specialistiche nei procedimenti contro i trafficanti compresi casi che coinvolgono i bambini. Questa rete vaglierà l'opportunità di mettere a punto, a tempo debito, una formazione per i responsabili dell'azione penale.

Fine 2006

Presidenza/Eurojust/Rete giudiziaria europea

Diffusione della rete di contatti.

c)

Sviluppare una maggior consapevolezza con l'amministrazione giudiziaria degli Stati membri riguardo a questioni particolari emerse nei casi di tratta, compresi quelli che coinvolgono bambini.

Metà 2007

Rete giudiziaria europea in partenariato con l'Eurojust e l'ERA

Gestione effettiva, efficace e circostanziata dei fascicoli. Relazione dell'RGE con raccomandazioni sul miglioramento della gestione dei fascicoli.

d)

Nel contesto della valutazione della decisione quadro del Consiglio sulla tratta di esseri umani, riesaminare i quadri giuridici in essere nei vari Stati membri per il contrasto del fenomeno, soprattutto della tratta di bambini.

Fine 2006

Commissione e Stati membri

La Commissione porta a termine la valutazione della decisione quadro del Consiglio.

e)

Effettuare un inventario della legislazione che integra quella vigente per perseguire penalmente la tratta, ad es. legislazione sullo status di vittima, legislazione sull'incriminazione degli intermediari, ad es. capibanda, legislazione sui proventi di reato.

Fine 2007

Commissione

Diffusione del documento.


6.   PROTEZIONE E SOSTEGNO DELLE VITTIME DELLA TRATTA

Obiettivo

Azione

Calendario

Responsabile

Strumento di valutazione/Indicatore

1.

Assicurare che il personale in prima linea disponga di strumenti e conoscenze specialistiche idonei per l'identificazione delle vittime della tratta e offra a queste la protezione e il sostegno adeguati tenendo presenti i bisogni particolari dei bambini.

a)

Organizzare, con gli Stati membri e le ONG che offrono sevizi alle vittime, un seminario per fare il punto sulle migliori pratiche nell'identificazione delle vittime e considerare la compilazione di un elenco di massima dei criteri riguardo alle migliori pratiche del settore.

Metà 2006

Commissione e Presidenza

Svolgimento del seminario e pubblicazione delle conclusioni.

2.

Costruire e rafforzare legami efficaci tra le organizzazioni che forniscono sostegno e servizi di reinserimento, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro.

a)

Organizzare una conferenza per potenziare i legami esistenti e creare una rete più solida di ONG e organizzazioni internazionali che forniscono supporto e servizi di reinserimento.

Metà 2006

Presidenza con il sostegno della Commissione

Svolgimento della conferenza.

b)

Sviluppare un repertorio dei servizi a livello dell'UE per mappare le tipologie di sostegno disponibili.

Fine 2006

Presidenza con il sostegno della Commissione

Pubblicazione del repertorio.

c)

L'UE vaglia l'opportunità di sviluppare ulteriormente il manuale OSCE sul meccanismo di riferimento (National Referral Mechanism Manual) e propone raccomandazioni e modifiche alla Presidenza e alla Commissione al fine di presentare una serie coerente di modifiche dal punto di vista dell'UE in una futura revisione del manuale o, se necessario, un documento UE a sé stante.

Fine 2006 (le proposte sono inviate alla Presidenza e alla Commissione)

Commissione e Presidenza

La Presidenza riferisce se sono state fatte eventuali proposte di modifica.

d)

Sviluppare un protocollo tipo tra Stati membri e ONG che includa il livello minimo di sostegno, i punti di collegamento in servizi chiave e le regole sulle prassi di lavoro. Il protocollo tipo dovrà basarsi sulle buone pratiche esistenti e, ove opportuno, sui contributi delle ONG.

Entro il 2006

Commissione e Stati membri

Elaborazione del protocollo.


7.   RIMPATRIO E REINSERIMENTO

Obiettivo

Azione

Calendario

Responsabile

Strumento di valutazione/Indicatore

1.

Mettere in comune conoscenze ed esperienze sui regimi disponibili nei paesi d'origine per il reinserimento e sulle procedure di valutazione del rischio prima del rimpatrio.

a)

Mappare i regimi e le procedure disponibili nonché il margine d'azione possibile per coordinare l'assistenza dopo il rimpatrio nei paesi terzi, compresa una valutazione del rischio nei paesi di rimpatrio. Il processo dovrebbe cercare di identificare, rendendole di più ampia diffusione, le migliori pratiche degli Stati membri e potrebbe essere seguito da un seminario, organizzato come e se opportuno, riguardante tali migliori pratiche.

Autunno 2006

Stati membri/Presidenza

Gli Stati membri condividono le informazioni con la Presidenza entro la metà del 2006 e il documento di mappatura dei servizi è disponibile entro il 2006.


8.   RELAZIONI ESTERNE

Obiettivo

Azione

Calendario

Responsabile

Strumento di valutazione/Indicatore

1.

Potenziare l'azione di contrasto della tratta nelle relazioni con i paesi terzi.

a)

Documenti di strategia per paese e regione e programmi indicativi volti a rafforzare le strategie per affrontare i fattori che facilitano la tratta, in particolare quella dei bambini.

L'UE avvia un dialogo con i paesi d'origine, anche avvalendosi dei processi di consultazione regionale quali l'ASEM e il processo di Bali, nonché tramite altri appropriati processi multilaterali riguardanti altre regioni (ad esempio in America Latina e nei Caraibi).

Gli accordi con paesi terzi (ad es. il piano d'azione UE-Russia) dovranno promuovere la cooperazione con le operazioni di contrasto svolte a livello di UE regionale e internazionale nonché incentivare lo sviluppo di capacità di contrasto della tratta.

In corso

Commissione

La Commissione riesamina le attuali strategie di contrasto della tratta e le iniziative in atto nelle relazioni con i paesi terzi entro la metà del 2006.

b)

La nuova strategia GAI per le relazioni esterne dell'UE dovrà annoverare la tratta tra le sue priorità.

In corso

Commissione e Presidenza

La strategia dà priorità alla tratta.

c)

Si pone l'accento su attività multilaterali di contrasto della tratta, quali il fondo globale dell'UNODC per la lotta alla tratta.

 

 

 


Commissione

9.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/13


Tassi di cambio dell'euro (1)

8 dicembre 2005

(2005/C 311/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1764

JPY

yen giapponesi

141,82

DKK

corone danesi

7,4491

GBP

sterline inglesi

0,67495

SEK

corone svedesi

9,4217

CHF

franchi svizzeri

1,5387

ISK

corone islandesi

76,08

NOK

corone norvegesi

7,9250

BGN

lev bulgari

1,9561

CYP

sterline cipriote

0,5733

CZK

corone ceche

29,098

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

255,65

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6980

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8593

RON

leu rumeni

3,6480

SIT

tolar sloveni

239,50

SKK

corone slovacche

38,020

TRY

lire turche

1,5996

AUD

dollari australiani

1,5762

CAD

dollari canadesi

1,3677

HKD

dollari di Hong Kong

9,1220

NZD

dollari neozelandesi

1,6833

SGD

dollari di Singapore

1,9833

KRW

won sudcoreani

1 217,10

ZAR

rand sudafricani

7,4911

CNY

renminbi Yuan cinese

9,5030

HRK

kuna croata

7,3933

IDR

rupia indonesiana

11 499,31

MYR

ringgit malese

4,441

PHP

peso filippino

63,108

RUB

rublo russo

34,1030

THB

baht thailandese

48,548


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


9.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/14


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3959 — Goldman Sachs/Ihr Platz)

(2005/C 311/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 9/11/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3959. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


9.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/15


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

che riconosce il carattere obsoleto del regolamento (CEE) n. 2677/75 della Commissione, del 6 ottobre 1975, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 3254/74 del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72, riguardante la comunicazione alla Commissione delle importazioni di idrocarburi, ai prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune

(2005/C 311/04)

In conformità con gli orientamenti relativi alla riduzione dell'acquis comunitario operante, e nell'ambito della semplificazione degli atti della Commissione, il regolamento (CEE) n. 2677/75 è eliminato dall'acquis comunitario operante e pertanto non è più pubblicato nel Repertorio della legislazione comunitaria in vigore.


9.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/16


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2005/C 311/05)

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Danimarca

Numero dell'aiuto: N 57/04

Titolo: Riduzione delle imposte fondiarie

Obiettivo: Fissare un massimale del 4,6 per mille sulle imposte fondiarie pagate alle contee (amtskommune) dai proprietari di terreni produttivi, ossia terreni ad uso agricolo o orticolo, centri di selezione vegetale e frutteti

Fondamento giuridico: Lov nr. 1211 af 27. december 2003 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme

Stanziamento: 96 milioni di DKK (circa 12,9 milioni di EUR) all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Il massimale comporta una riduzione media di circa 35 DKK per ettaro

Durata: Indeterminata

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Francia

Numero dell'aiuto: N 79/2004

Titolo: Aiuti agli agricoltori dei paesi di Bourges, di Sancerre-Sologne e di Vierzon

Obiettivo: Aiuti agli investimenti per il miglioramento delle aziende agricole

Stanziamento: 51 300 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Massimale del 25 % per opere corrispondenti a un valore massimo di 32 000 EUR

Durata: 3 anni

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Friuli-Venezia Giulia)

Numero dell'aiuto: N 85/2004

Titolo: Bando pubblico riferito al piano di sviluppo locale: Azione I.1 «Informatizzazione, e-commerce, direct marketing e certificazione delle imprese»

Obiettivo: Ammodernamento delle strutture di commercializzazione delle aziende agricole nei comuni compresi nel piano di sviluppo locale Alpi e Prealpi Giulie della regione attraverso l'informatizzazione delle aziende e la certificazione della qualità

Fondamento giuridico: Bando pubblico riferito al piano di sviluppo locale: azione I.1 Informatizzazione, e-commerce, direct marketing e certificazione delle imprese «Progetto 2 — Certificazione delle aziende del settore agricolo»

Stanziamento: 360 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Gli aiuti agli investimenti sono limitati al 40 % delle spese ammissibili; gli aiuti per la certificazione sono limitati a 100 000 EUR per beneficiario per triennio

Durata: 5 anni

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Grecia

Numero dell'aiuto: N 132/04

Titolo: Programma di aiuti FROST

Obiettivo: Risarcimento delle perdite dovute a condizioni climatiche avverse

Fondamento giuridico: Πρόγραμμα ενισχύσεων FROST (δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου 2004) — σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης

Stanziamento: 20 000 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 70 %

Durata: 4 anni

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Germania (Bassa Sassonia)

Aiuto n: N 149/2003

Titolo: Aiuto per lo smaltimento del materiale a rischio specificato (MRS)

Obiettivo: Compensare gli allevatori per lo smaltimento del bestiame deceduto negli allevamenti

Fondamento giuridico:

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Tierkörperbeseitigungsgesetz vom 21. April 1998,

direttiva (CE) 90/667 del 27 novembre 1990;

regolamento (CE) n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002;

regolamento(CE) n. 999/2001 del 22 maggio 2001;

decisione 2000/418/CE della Commissione, del 20 giugno 2000, modificata dalla decisione 2001/2/CE della Commissione, del 27 dicembre 2000, recepita con la Tierkörperbeseitigunganstalten-Verordnung del 21 dicembre 2001

Stanziamento: 26,5 milioni di EUR

Aiuto n: 100 %

Durata: fino al 31.12.2003

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Spagna (Paese Basco)

Numero dell'aiuto: N 162/A/2004

Titolo: Programma IKERKETA di appoggio alla ricerca e sviluppo nel settore agricolo

Obiettivo: Promuovere attività di ricerca e sviluppo nei settori agricolo ed alimentare

Fondamento giuridico: Proyecto de Decreto de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Stanziamento: 4 985 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Inferiore ad un equivalente sovvenzione netto del 15 %

Durata: Indeterminata

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Spagna (Paese Basco)

Numero dell'aiuto: N 178/2004

Titolo: Aiuti destinati a mitigare gli effetti della siccità del 2003 nell'agricoltura del Paese Basco

Obiettivo: Mitigare le perdite subite dall'agricoltura del Paese Basco a causa della siccità del 2003

Fondamento giuridico: Proyecto de Decreto del Gobierno Vasco por el que se establecen ayudas para paliar los efectos de la ola de calor y esquía del verano del 2003 en el agro vasco

Stanziamento: 2 250 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Inferiore alle perdite subite

Durata: Aiuto ad hoc

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione:

Stato membro: Italia (Calabria)

Numero dell'aiuto: N 225/04

Titolo: Legge n. 185/92 — Aree agricole danneggiate da calamità naturali

Obiettivo: Fornire informazioni meteorologiche sulle avversità atmosferiche che hanno causato danni per i quali è prevista la concessione di un indennizzo sulla base del regime approvato con il numero di aiuto C-12/B/95

Fondamento giuridico: Legge 14 febbraio 1992, n 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»

Stanziamento: Cfr. regime approvato (C-12/b/1995)

Intensità o importo dell'aiuto: Cfr. regime approvato (C-12/b/1995)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/