ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 297

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
29 novembre 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 297/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 297/2

Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex (redatta ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione della Commissione 2001/462/CE, CECA, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei Consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)  ( 1 )

2

2005/C 297/3

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 132a riunione, in data 22 giugno 2005, concernente un progetto di decisione riguardante il caso COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex ( 1 )

3

2005/C 297/4

Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico

4

2005/C 297/5

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4045 — Deutsche Bahn/BAX Global) ( 1 )

8

2005/C 297/6

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4002 — OMV/Aral ČR) ( 1 )

9

2005/C 297/7

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4056 — Hochtief Airport/Cdpq/Budapest Airport) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

2005/C 297/8

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4019 — Fraport/Deutsche Bank/Budapest Airport) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2005/C 297/9

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3978 — Oracle/Siebel) ( 1 )

12

2005/C 297/0

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4032 — VSE/Cegedel/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

 

III   Informazioni

 

Commissione

2005/C 297/1

Invito a presentare proposte per azioni di trasferimento fra modi, azioni catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento nell'ambito del programma Marco Polo (regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.7.2003; GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1)

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

29.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 novembre 2005

(2005/C 297/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1726

JPY

yen giapponesi

140,39

DKK

corone danesi

7,4570

GBP

sterline inglesi

0,68550

SEK

corone svedesi

9,4585

CHF

franchi svizzeri

1,5471

ISK

corone islandesi

74,45

NOK

corone norvegesi

7,8700

BGN

lev bulgari

1,9560

CYP

sterline cipriote

0,5735

CZK

corone ceche

28,963

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

251,03

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6962

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8870

RON

leu rumeni

3,6547

SIT

tolar sloveni

239,51

SKK

corone slovacche

37,751

TRY

lire turche

1,5960

AUD

dollari australiani

1,5949

CAD

dollari canadesi

1,3716

HKD

dollari di Hong Kong

9,0928

NZD

dollari neozelandesi

1,6797

SGD

dollari di Singapore

1,9890

KRW

won sudcoreani

1 217,86

ZAR

rand sudafricani

7,6427

CNY

renminbi Yuan cinese

9,4775

HRK

kuna croata

7,4018

IDR

rupia indonesiana

11 790,49

MYR

ringgit malese

4,432

PHP

peso filippino

63,660

RUB

rublo russo

33,8050

THB

baht thailandese

48,387


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


29.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/2


Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex

(redatta ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione della Commissione 2001/462/CE, CECA, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei Consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2005/C 297/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 20 gennaio 2005 alla Commissione è pervenuta la notifica di un progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio, in base al quale la società Celanese Corporation («Celanese»), controllata da Blackstone Crystal Holdings Capital Partners, Cayman Islands («Blackstone»), acquisisce — ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio — il controllo dell'intera impresa Acetex Corporation, Canada («Acetex»), in seguito all'acquisto di azioni.

Dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle parti interessate dal progetto di fusione ed effettuato al termine di un'indagine iniziale di mercato, la Commissione ha concluso che l'operazione notificata solleva seri dubbi quanto alla compatibilità della stessa con il mercato comune e con l'accordo SEE. Il 10 marzo 2005 la Commissione ha quindi avviato il procedimento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento sulle concentrazioni.

Al termine di un'indagine di mercato dettagliata, i servizi della Commissione hanno concluso che il progetto di concentrazione non ostacola in maniera significativa la concorrenza sui mercati interessati dal caso. Di conseguenza, alle parti non è stata inviata alcuna comunicazione delle obiezioni.

Nel corso dell'indagine di mercato, alle parti è stato accordato l'accesso ai documenti fondamentali, in base alla sezione 7.2 del manuale della DG Concorrenza relativo alle migliori pratiche nelle procedure di controllo delle concentrazioni.

Il caso non suscita particolari osservazioni per quanto riguarda il diritto al contraddittorio.

Bruxelles, 29 giugno 2005.

Karen WILLIAMS


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


29.11.2005   

IT

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C 297/3


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 132a riunione, in data 22 giugno 2005, concernente un progetto di decisione riguardante il caso COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex

(2005/C 297/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione che presenta una dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, nonché un caso che richiede la procedura di cooperazione prevista dall'accordo SEE.

2.

Il comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto di cui al progetto di decisione della Commissione, ossia:

acido acetico,

VAM,

anidride acetica,

alcool polivinilico (PVOH).

3.

Il comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati geografici rilevanti di cui al progetto di decisione della Commissione, segnatamente per quanto riguarda

acido acetico,

VAM,

anidride acetica,

alcool polivinilico (PVOH),

secondo cui questi mercati hanno una dimensione globale e non limitata al SEE.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione notificata non ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale dello stesso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, e che pertanto la concentrazione debba essere dichiarata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE a norma degli articoli 2, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.

5.

Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati nel corso della discussione.


29.11.2005   

IT

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C 297/4


Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico

(2005/C 297/04)

1.   OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

1.

Risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (1) che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato qualora soddisfino determinate condizioni. Tuttavia, qualora le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non soddisfino queste condizioni e siano rispettati i criteri generali d'applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 1, dette compensazioni costituiscono aiuti di Stato.

2.

La decisione 2005/842/CE della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (2), precisa a quali condizioni determinati tipi di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato compatibili, a norma dell'articolo 86, paragrafo 2 del trattato CE, ed esenta le compensazioni che soddisfano le condizioni previste dall'obbligo di notifica preventiva. Le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che costituiscono aiuti di Stato e non rientrano nel campo d'applicazione della decisione 2005/842/CE [riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale] restano soggette all'obbligo di notifica preventiva. La presente disciplina è volta a precisare a quali condizioni detti aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune, a norma dell'articolo 86, paragrafo 2.

3.

La presente disciplina è applicabile alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse alle imprese in relazione ad attività disciplinate dalle norme del trattato CE, ad eccezione del settore dei trasporti e del settore del servizio pubblico di radiodiffusione che rientrano nel campo di applicazione della comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (3).

4.

Le disposizioni della presente disciplina si applicano fatte salve le disposizioni specifiche più restrittive applicabili agli obblighi di servizio pubblico di cui alle normative e misure comunitarie settoriali.

5.

Le disposizioni della presente disciplina si applicano fatte salve le disposizioni comunitarie in vigore in materia di appalti pubblici e di concorrenza (in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato CE).

2.   CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ DELLE COMPENSAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO CHE COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

2.1.   Disposizioni generali

6.

Nella sentenza Altmark, la Corte ha precisato le condizioni alle quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato nel modo seguente:

«[…] In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. […]

[…] In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. […] Inoltre, la compensazione da parte di uno Stato membro delle perdite subite da un'impresa, senza che siano stati previamente stabiliti i parametri di detta compensazione, quando in un secondo tempo risulti che l'esercizio di alcuni servizi nell'ambito dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non è stato economicamente redditizio, costituisce un intervento finanziario che rientra nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, del trattato.

[…] In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi. […]

[…] In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.»

7.

Qualora queste quattro condizioni siano soddisfatte, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato e le disposizioni degli articoli 87 e 88 del trattato CE non sono applicabili. Qualora gli Stati membri non rispettino tali condizioni e sussistano le condizioni generali di applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato.

8.

La Commissione ritiene che, allo stadio attuale di sviluppo del mercato comune, degli aiuti di Stato possano essere dichiarati compatibili con il trattato a norma dell'articolo 86, paragrafo 2 del trattato CE, se sono necessari per la gestione dei servizi di interesse economico generale (in prosieguo servizio di interesse economico generale) e non compromettono lo sviluppo degli scambi in misura contraria all'interesse della Comunità. Per raggiungere tale equilibrio dovrebbero essere soddisfatte le condizioni descritte in appresso.

2.2.   Servizio d'interesse economico generale a norma dell'articolo 86 del trattato CE

9.

Risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che, eccettuati i settori disciplinati dalle normative comunitarie in materia, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la natura dei servizi che possono essere definiti di interesse economico generale. La Commissione ha quindi il compito di vigilare affinché tale margine di discrezionalità sia applicato senza errori manifesti per quanto riguarda la definizione dei servizi d'interesse economico generale.

10.

Ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, infatti, le imprese (4) incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale sono imprese incaricate «di una missione specifica». Nel definire gli obblighi di servizio pubblico e nel valutare se tali obblighi vengono rispettati dalle imprese interessate, gli Stati membri sono incoraggiati a condurre ampie consultazioni, in particolare presso gli utenti.

2.3.   Necessità di un atto che specifichi gli obblighi di servizio pubblico e le modalità di calcolo della compensazione

11.

La nozione di servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86 del trattato CE implica che le imprese interessate siano state incaricate di una specifica missione da parte dello Stato (5). Le autorità pubbliche rimangono responsabili — eccettuati i settori disciplinati dalla regolamentazione comunitaria in materia — della fissazione dei vari criteri e condizioni applicabili alla prestazione di servizi, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del fornitore e dal fatto che il servizio sia fornito o meno in condizioni di libera concorrenza. Ne consegue che è necessaria una concessione di servizio pubblico per definire gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato. Con Stato si deve intendere lo Stato centrale o gli enti locali o regionali.

12.

La responsabilità del funzionamento del servizio di interesse economico generale deve essere attribuita all'impresa interessata mediante uno o più atti ufficiali, la cui forma può essere decisa da ciascuno Stato membro. L'atto o gli atti devono indicare, in particolare:

a)

la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;

b)

le imprese e il territorio interessati;

c)

la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;

d)

i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;

e)

le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso.

13.

Nel definire gli obblighi di servizio pubblico e nel valutare se tali obblighi vengono rispettati dalle imprese interessate, gli Stati membri sono incoraggiati a condurre ampie consultazioni, in particolare presso gli utenti.

2.4.   Importo della compensazione

14.

L'importo della compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. L'importo della compensazione comprende tutti i vantaggi accordati dallo Stato o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma. L'utile ragionevole può comprendere tutti o parte degli aumenti di produttività realizzati dalle imprese interessate durante un periodo determinato e limitato, senza modificare il livello qualitativo dei servizi affidati dallo Stato alle imprese.

15.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa per il funzionamento di un servizio di interesse economico generale, ma effettivamente utilizzata per operare su altri mercati, non è giustificata e costituisce dunque un aiuto di Stato incompatibile. L'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico può comunque realizzare un margine di utile ragionevole.

16.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi sostenuti per il funzionamento del servizio di interesse economico generale. Quando le attività dell'impresa considerata si limitano al servizio di interesse economico generale, possono essere presi in considerazione tutti i suoi costi. Quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, possono essere presi in considerazione solo i costi relativi al servizio di interesse economico generale. I costi imputati al servizio di interesse economico possono coprire tutti i costi variabili connessi alla fornitura del servizio di interesse economico generale stesso, un contributo adeguato ai costi fissi comuni al servizio di interesse economico generale e ad altre attività ed una remunerazione adeguata dei capitali propri nella misura in cui essi sono destinati al servizio di interesse economico generale (6). I costi connessi ad investimenti, in particolare per infrastrutture, possono essere presi in considerazione quando risultano necessari per il funzionamento del servizio di interesse economico generale. I costi attribuiti ad eventuali attività diverse dal servizio di interesse economico generale devono coprire tutti i costi variabili, un contributo adeguato ai costi fissi comuni e una remunerazione adeguata dei capitali propri. Tali costi non possono in alcun caso essere imputati alservizio di interesse economico generale. Il calcolo dei costi deve rispettare i criteri precedentemente definiti e basarsi inoltre su principi contabili generalmente accettati, che devono essere comunicati alla Commissione nel contesto della notificazione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3.

17.

Le entrate da prendere in considerazione devono comprendere perlomeno tutte le entrate percepite grazie al servizio di interesse economico generale. Se l'impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali legati ad un servizio di interesse economico generale che produce utili superiori all'utile ragionevole o se beneficia di altri vantaggi concessi dallo Stato, essi devono essere presi in considerazione, indipendentemente dalla loro qualificazione ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE, e vanno aggiunti alle sue entrate. Lo Stato membro può inoltre decidere che gli utili derivanti da altre attività al di fuori del servizio di interesse economico generale debbano essere destinati interamente o in parte al finanziamento del servizio di interesse economico generale.

18.

Per margine di utile ragionevole si intende un tasso di remunerazione del capitale proprio, che deve tenere conto del rischio o dell'assenza di rischio per l'impresa grazie all'intervento dello Stato, in particolare se quest'ultimo concede diritti esclusivi o speciali. In genere questo tasso non deve superare il tasso medio rilevato nel settore interessato nel corso degli ultimi anni. Nei settori nei quali non esiste un'impresa comparabile all'impresa incaricata del servizio di interesse economico generale il raffronto può essere effettuato con imprese situate in altri Stati membri o, se necessario, con imprese di altri settori a condizione che si tenga conto delle peculiarità di ciascun settore. Nel determinare il margine di utile ragionevole, lo Stato membro può introdurre criteri di incentivazione, in funzione, fra l'altro, della qualità del servizio reso e dell'accresciuta efficienza produttiva.

19.

Qualora un'impresa svolga sia attività che rientrano nell'ambito del servizio di interesse economico generale, sia attività che ne esulano, dalla contabilità interna devono risultare distintamente i costi e i ricavi derivanti dal servizio di interesse economico generale e quelli degli altri servizi, nonché i parametri di imputazione dei costi e delle entrate. Quando un'impresa è incaricata della fornitura di più servizi di interesse economico generale, sia perché è diversa l'autorità che attribuisce il servizio di interesse economico generale, sia perché è diversa la natura del servizio di interesse economico generale, la contabilità interna dell'impresa deve permettere di garantire l'assenza di sovracompensazione a livello di ciascun servizio di interesse economico generale. Tali principi non pregiudicano le disposizioni della direttiva 80/723/CEE nei casi in cui si applica tale direttiva.

3.   SOVRACOMPENSAZIONE

20.

Gli Stati membri devono effettuare, o far effettuare, verifiche dell'assenza di sovracompensazione. Poiché l'eventuale sovracompensazione non è necessaria per il funzionamento del servizi di interesse economico generale, essa costituisce un aiuto di Stato che deve essere rimborsato allo Stato ed i parametri di calcolo della compensazione devono essere aggiornati per il futuro.

21.

Se l'importo della sovracompensazione non supera il 10 % dell'importo della compensazione annua, questa sovracompensazione può essere riportata all'anno successivo. Alcuni servizi di interesse economico generale possono avere costi con una notevole variabilità annuale, in particolare per quanto riguarda investimenti specifici. In questo caso, una sovracompensazione eccezionale superiore al 10 % per determinati anni può risultare necessaria per il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La situazione specifica che può giustificare una sovracompensazione superiore al 10 % deve essere spiegata nella notifica alla Commissione. È opportuno tuttavia che venga effettuata una verifica ad intervalli regolari — adeguati a ciascun settore di attività e che non dovrebbero in ogni caso superare i quattro anni. L'eventuale sovracompensazione rilevata al termine di tale periodo deve essere restituita.

22.

Una sovracompensazione può essere utilizzata per finanziare un altro servizio di interesse economico generale gestito dalla stessa impresa, ma un simile trasferimento deve risultare dalla contabilità dell'impresa interessata ed essere effettuato in conformità alle norme e ai principi fissati dalla presente disciplina, in particolare per quanto riguarda la notifica preventiva. Gli Stati membri devono assicurare che tali trasferimenti siano sottoposti ad adeguato controllo. Si applicano le norme di trasparenza previste dalla direttiva 80/723/CEE.

23.

L'importo di un'eventuale sovracompensazione non può invece essere lasciato a disposizione di un'impresa, adducendo il fatto che si tratterebbe di aiuti compatibili con il trattato (ad esempio: aiuti a favore dell'ambiente, aiuti all'occupazione, aiuti alle piccole e medie imprese). Se lo Stato membro intende concedere simili aiuti, è opportuno che sia rispettata la procedura di notifica preventiva prevista dall'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Il pagamento degli aiuti può intervenire solo dopo l'autorizzazione da parte della Commissione. Qualora tali aiuti siano compatibili con un regolamento di esenzione per categoria, devono essere rispettate le condizioni del relativo regolamento di esenzione.

4.   CONDIZIONI E OBBLIGHI CONNESSI ALLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE

24.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (7), la Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa. Nel settore dei servizi di interesse economico generale, la definizione di condizioni e di obblighi può risultare necessaria in particolare per garantire che gli aiuti concessi alle imprese interessate non diano luogo a sovracompensazioni. In questo contesto, possono essere necessarie relazioni periodiche, o altri obblighi, in funzione della situazione specifica di ogni servizio di interesse economico generale.

5.   APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

25.

La presente disciplina si applica per un periodo di sei anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La Commissione potrà, previa consultazione degli Stati membri, modificare la presente disciplina prima di detto termine, per importanti motivi connessi allo sviluppo del mercato comune. Al termine di un periodo di quattro anni dalla data di pubblicazione della presente disciplina, la Commissione effettuerà una valutazione d'impatto, fondata su dati fattuali e sui risultati di ampie consultazioni, condotte dalla Commissione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri. I risultati della valutazione d'impatto saranno quindi comunicati al Parlamento europeo, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale e agli Stati membri.

26.

La Commissione applicherà le disposizioni della presente disciplina a tutti i progetti d'aiuto notificati sui quali sarà chiamata a decidere dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente disciplina, anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione. Per gli aiuti non notificati, la Commissione applicherà:

a)

le disposizioni della presente disciplina, qualora l'aiuto sia stato concesso dopo la pubblicazione della presente disciplina nella Gazzetta ufficiale;

b)

le disposizioni in vigore al momento della concessione dell'aiuto in tutti gli altri casi.

6.   MISURE OPPORTUNE

27.

La Commissione propone come misure opportune ai fini dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE, che gli Stati membri adeguino i loro regimi di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle disposizioni della presente disciplina entro 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Entro un mese dalla data di pubblicazione della presente disciplina nella Gazzetta ufficiale, gli Stati membri devono confermare alla Commissione la propria accettazione delle opportune misure proposte. Qualora non riceva alcuna risposta da uno Stato membro, la Commissione considererà che detto Stato membro non ha accettato la proposta.


(1)  Sentenza nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH Regierungspräsidium e Magdeburg c/ Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH («Altmark»), Raccolta 2003, pag. I-7747 e sentenza del nelle cause riunite C-34/01 a C-38/01, Enirisorse SpA c/ Ministero delle Finanze, Raccolta 2003, pag. I-14243.

(2)  GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

(3)  GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5.

(4)  Per «impresa» si intende qualunque soggetto che svolga un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle sue fonti di finanziamento. Per «impresa pubblica» si intende ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CEC, GU L 193 del 29.7.2000 pag. 75).

(5)  V. in particolare sentenza nella causa C-127/73, BRT/SABAM, Raccolta 1974, pag. 313.

(6)  V. sentenza della Corte nelle cause riunite C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, Chronopost SA e a., Raccolta 2003, pag. I-6993.

(7)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione 2003.


29.11.2005   

IT

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C 297/8


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4045 — Deutsche Bahn/BAX Global)

(2005/C 297/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 22/11/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Deutsche Bahn AG («Deutsche Bahn», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa BAX Global Inc. («BAX Global», USA) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Deutsche Bahn: trasporto passeggeri, trasporto merci, spedizioni merci e logistica,

per BAX Global: spedizioni merci e logistica.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4045 — Deutsche Bahn/BAX Global, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


29.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/9


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4002 — OMV/Aral ČR)

(2005/C 297/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 17/11/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa OMV Aktiengesellschaft («OMV», Austria) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Aral ČR, a.s. («Aral ČR», Repubblica ceca) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per OMV: esplorazione, produzione, raffinazione e distribuzione di oli minerali, inclusa la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di benzine,

per Aral ČR: vendita all'ingrosso ed al dettaglio di benzine nella Repubblica ceca.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4002 — OMV/Aral ČR, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


29.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/10


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4056 — Hochtief Airport/Cdpq/Budapest Airport)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 297/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 17.11.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese HOCHTIEF AirPort GmbH («HOCHTIEF AirPort», Germania), controllata da HOCHTIEF Aktiengesellschaft, e Caisse de Dépôt et Placement du Québec («CDPQ», Canada) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Budapest Airport Rt. («Budapest Airport», Ungheria) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per HOCHTIEF AirPort: gestione dei servizi aeroportuali negli aeroporti di Atene, Düsseldorf, Amurgo, Sydney e Tirana,

per CDPQ: gestione di fondi pensione pubblici e privati e fondi assicurativi,

per Budapest Airport: gestione dei servizi aeroportuali all'aeroporto di Budapest.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4056 — Hochtief Airport/Cdpq/Budapest Airport, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


29.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4019 — Fraport/Deutsche Bank/Budapest Airport)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 297/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 18/11/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Fraport AG («Fraport», Germania) e Deutsche Bank AG («Deutsche Bank», Germania) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Budapest Airport Rt. («Budapest Airport», Ungheria) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Fraport: servizi di gestione aeroportuale degli aeroporti di Frankfurt, Frankfurt-Hahn, Saarbrücken, Hannover, Antalya e Lima,

per Deutsche Bank: servizi bancari,

per Budapest Airport: servizi di gestione aeroportuale dell'aeroporto di Budapest.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4019 — Fraport/Deutsche Bank/Budapest Airport, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


29.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3978 — Oracle/Siebel)

(2005/C 297/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 18 novembre 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Oracle Corporation («Oracle», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Siebel Systems Inc. («Siebel», USA) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Oracle: progettazione, sviluppo e commercio di software per applicazioni di impresa, base dati (database), altre infrastrutture e «middleware software» e servizi relativi,

per Siebel: progettazione, sviluppo e commercio di software per automazione delle relazioni con la clientela (customer relationship management), software per l'automazione delle funzioni di analisi della clientela e del business (business intelligence software) e servizi relativi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3978 — Oracle/Siebel, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


29.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4032 — VSE/Cegedel/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 297/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 22/11/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa VSE AG («VSE», Germania) controllata da RWE AG e CEGEDEL S.A. («Cegedel», Lussemburgo) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa NewJV costituita da VSE NET GmbH («VSENET», Germania) appartenente a VSE e Cegecom S.A. («Cegecom», Luxembourg) appartenente a Cegedel mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per VSE: produzione e distribuzione di elettricità nelle regione tedesca di Saarland,

per Cegedel: produzione e distribuzione di elettricità in Lussemburgo,

per VSENET: servizi di telecomunicazioni,

per Cegecom: servizi di telecomunicazioni,

per NewJV: servizi di telecomunicazioni.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4032 — VSE/Cegedel/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


III Informazioni

Commissione

29.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/14


Invito a presentare proposte per azioni di trasferimento fra modi, azioni catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento nell'ambito del programma Marco Polo (regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.7.2003; GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1)

(2005/C 297/11)

La Commissione europea pubblica un invito a presentare proposte per la procedura di selezione 2005 nell'ambito del programma Marco Polo. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 30.1.2006.

Per informazioni sull'invito e sulle modalità per la presentazione dei progetti, visitare il sito web: http://europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/whatsnew/index_en.htm

È possibile contattare l'helpdesk del programma Marco Polo tramite posta elettronica (tren-marco-polo@cec.eu.int)

e via fax (32-02) 296 37 65.