ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 251

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
11 ottobre 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2005/C 251/1

Notifica della Repubblica slovacca relativa alla reciprocità dei visti

1

2005/C 251/2

Notifica della Repubblica di Estonia relativa alla reciprocità dei visti

1

2005/C 251/3

Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti

2

2005/C 251/4

Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti

3

2005/C 251/5

Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti

4

2005/C 251/6

Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti

4

2005/C 251/7

Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti

5

2005/C 251/8

Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti

6

2005/C 251/9

Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti

6

2005/C 251/0

Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti

7

2005/C 251/1

Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti

8

2005/C 251/2

Notifica della Repubblica di Lituania relativa alla reciprocità dei visti

8

2005/C 251/3

Notifica della Grecia relativa alla reciprocità dei visti

9

2005/C 251/4

Notifica della Repubblica federale di Germania relativa alla reciprocità dei visti

10

2005/C 251/5

Notifica della Repubblica ceca relativa alla reciprocità dei visti

10

2005/C 251/6

Notifica della Repubblica ceca relativa alla reciprocità dei visti

11

2005/C 251/7

Notifica della Repubblica di Polonia relativa alla reciprocità dei visti

11

2005/C 251/8

Notifica della Repubblica di Slovenia relativa alla reciprocità dei visti

12

2005/C 251/9

Notifica del Portogallo relativa alla reciprocità dei visti

12

2005/C 251/0

Notifica della Repubblica di Cipro relativa alla reciprocità dei visti

13

2005/C 251/1

Notifica di Malta relativa alla reciprocità dei visti

13

2005/C 251/2

Notifica della Repubblica di Ungheria relativa alla reciprocità dei visti

14

2005/C 251/3

Notifica dell'Italia relativa alla reciprocità dei visti

14

2005/C 251/4

Notifica della Finlandia relativa alla reciprocità dei visti

15

 

Commissione

2005/C 251/5

Tassi di cambio dell'euro

16

2005/C 251/6

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3937 — CVC/Minit Group) ( 1 )

17

2005/C 251/7

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3974 — Johnson ControlS/York) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

2005/C 251/8

Notifica preventiva di una concentrazione (Case N. COMP/M.3959 — Goldman Sachs/Ihr Platz) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

2005/C 251/9

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

20

 

III   Informazioni

 

Commissione

2005/C 251/0

Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione Strutturare lo Spazio europeo della ricerca — Scienza e società — Formazione e carriere scientifiche 2005 — Codice identificativo dell'invito: FP6-2005-Science-and-society-16

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/1


Notifica della Repubblica slovacca relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/01)

La Rappresentanza Permanente della Repubblica slovacca presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, la Repubblica slovacca si pregia di notificare che alla data del 24 giugno 2005 i seguenti paesi terzi inclusi nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 impongono unilateralmente l'obbligo del visto ai cittadini della Repubblica slovacca:

 

Australia

 

Canada

 

Panama

 

Stati Uniti d'America

 

Costa Rica (per un soggiorno che superi i 30 giorni)

 

Brunei (per un soggiorno che superi i 14 giorni).

La Rappresentanza Permanente della Repubblica slovacca presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea l'espressione della sua profonda stima e amicizia.

La presente notifica annulla e sostituisce la precedente notifica in data 11 giugno 2005.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4 giugno 2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1).


11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/1


Notifica della Repubblica di Estonia relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/02)

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Estonia presso l'UE presenta i suoi omaggi al Consiglio delle Comunità europee e si pregia di inviargli quanto segue:

In conformità dell'articolo 2 del regolamento del Consiglio (CE) n. 851/2005 del 2 giugno 2005 si notifica che:

A.

I seguenti paesi dell'allegato II del regolamento del Consiglio (CE) n. 539/2001 allegato II richiedono un visto o equivalente ai cittadini estoni:

1.

Australia

2.

Brasile

3.

Brunei

4.

Canada

5.

Panama

6.

Stati Uniti d'America

7.

Uruguay

B.

I seguenti paesi dell'allegato II del regolamento del Consiglio (CE) n. 539/2001 permettono ai cittadini estoni di soggiornare senza visto fino a 30 giorni

1.

Bolivia

2.

Costa Rica

3.

Malaysia

4.

Singapore

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Estonia presso l'UE coglie l'occasione per rinnovare al Consiglio delle Comunità europee i sensi della sua più alta considerazione.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4 giugno 2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1).


11.10.2005   

IT

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C 251/2


Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/03)

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e si pregia di richiamare l'attenzione sulla questione in appresso.

Con l'adesione all'Unione europea, la Lettonia ha introdotto unilateralmente l'esenzione dal visto per i cittadini della Repubblica del Nicaragua, ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

La Lettonia intende notificare al Consiglio e alla Commissione che la Repubblica del Nicaragua applica l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini della Repubblica di Lettonia ma impone loro l'acquisto di una carta turistica all'arrivo nel paese. Tenuto conto del considerando (4) del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità, non si può considerare che sussista nella fattispecie la piena reciprocità.

Alla luce di quanto sopra e conformemente al meccanismo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 539/2001 e al regolamento (CE) n. 851/2005 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, inteso a conseguire la piena reciprocità nei confronti di tutti gli Stati membri, la Lettonia ritiene che si debbano adottare misure adeguate per assicurare a tutti i cittadini dell'Unione europea lo stesso trattamento all'atto dell'ingresso nel territorio della Repubblica del Nicaragua.

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'espressione della sua profonda stima.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 Marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


11.10.2005   

IT

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C 251/3


Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/04)

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e si pregia di richiamare l'attenzione sulla questione in appresso.

Con l'adesione all'Unione europea, la Lettonia ha introdotto unilateralmente l'esenzione dal visto per i cittadini della Malaysia, ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

La Lettonia intende notificare al Consiglio e alla Commissione che la Malaysia applica l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini della Repubblica di Lettonia per un soggiorno di durata non superiore a 30 giorni. Tenuto conto del considerando (4) del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità, non si può considerare che sussista nella fattispecie la piena reciprocità.

Alla luce di quanto sopra e conformemente al meccanismo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 539/2001 e al regolamento (CE) n. 851/2005 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, inteso a conseguire la piena reciprocità nei confronti di tutti gli Stati membri, la Lettonia ritiene che si debbano adottare misure adeguate per assicurare a tutti i cittadini dell'Unione europea lo stesso trattamento all'atto dell'ingresso nel territorio della Malaysia.

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'espressione della sua profonda stima.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 Marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


11.10.2005   

IT

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C 251/4


Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/05)

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e si pregia di richiamare l'attenzione sulla questione in appresso.

Con l'adesione all'Unione europea, la Lettonia ha introdotto unilateralmente l'esenzione dal visto per i cittadini della Repubblica della Bolivia, ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

La Lettonia intende notificare al Consiglio e alla Commissione che la Repubblica della Bolivia applica l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini della Repubblica di Lettonia per un soggiorno di durata non superiore a 30 giorni. Tenuto conto del considerando (4) del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità, non si può considerare che sussista nella fattispecie la piena reciprocità.

Alla luce di quanto sopra e conformemente al meccanismo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 539/2001 e al regolamento (CE) n. 851/2005 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, inteso a conseguire la piena reciprocità nei confronti di tutti gli Stati membri, la Lettonia ritiene che si debbano adottare misure adeguate per assicurare a tutti i cittadini dell'Unione europea lo stesso trattamento all'atto dell'ingresso nel territorio della Repubblica della Bolivia.

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'espressione della sua profonda stima.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 Marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag.1).


11.10.2005   

IT

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C 251/4


Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/06)

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e si pregia di richiamare l'attenzione sulla questione in appresso.

Con l'adesione all'Unione europea, la Lettonia ha introdotto unilateralmente l'esenzione dal visto per i cittadini degli Stati Uniti d'America, ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità, la Lettonia intende notificare al Consiglio e alla Commissione che gli Stati Uniti d'America impongono unilateralmente l'obbligo del visto nei confronti dei cittadini della Repubblica di Lettonia.

Alla luce di quanto sopra e conformemente al meccanismo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 539/2001 e al regolamento (CE) n. 851/2005 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, inteso a conseguire la piena reciprocità nei confronti di tutti gli Stati membri, la Lettonia ritiene che si debbano adottare misure adeguate per assicurare a tutti i cittadini dell'Unione europea lo stesso trattamento all'atto dell'ingresso nel territorio degli Stati Uniti d'America.

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'espressione della sua profonda stima.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 Marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag.1).


11.10.2005   

IT

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C 251/5


Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/07)

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e si pregia di richiamare l'attenzione sulla questione in appresso.

Con l'adesione all'Unione europea, la Lettonia ha introdotto unilateralmente l'esenzione dal visto per i cittadini della Repubblica boliviana del Venezuela, ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

La Lettonia intende notificare al Consiglio e alla Commissione che i suoi cittadini ricevono un visto turistico, sotto forma di carta turistica DEX — 2, che li autorizza ad entrare nel territorio della Repubblica boliviana del Venezuela a scopi turistici per un soggiorno di durata non superiore a 90 giorni. Tenuto conto del considerando (4) del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità, non si può considerare che sussista nella fattispecie la piena reciprocità.

Alla luce di quanto sopra e conformemente al meccanismo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 539/2001 e al regolamento (CE) n. 851/2005 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, inteso a conseguire la piena reciprocità nei confronti di tutti gli Stati membri, la Lettonia ritiene che si debbano adottare misure adeguate per assicurare a tutti i cittadini dell'Unione europea lo stesso trattamento all'atto dell'ingresso nel territorio della Repubblica boliviana del Venezuela.

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'espressione della sua profonda stima.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 Marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag.1).


11.10.2005   

IT

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C 251/6


Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/08)

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e si pregia di richiamare l'attenzione sulla questione in appresso.

Con l'adesione all'Unione europea, la Lettonia ha introdotto unilateralmente l'esenzione dal visto per i cittadini del Canada, ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità, la Lettonia intende notificare al Consiglio e alla Commissione che il Canada impone unilateralmente l'obbligo del visto nei confronti dei cittadini della Repubblica di Lettonia.

Alla luce di quanto sopra e conformemente al meccanismo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 539/2001 e al regolamento (CE) n. 851/2005 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, inteso a conseguire la piena reciprocità nei confronti di tutti gli Stati membri, la Lettonia ritiene che si debbano adottare misure adeguate per assicurare a tutti i cittadini dell'Unione europea lo stesso trattamento all'atto dell'ingresso nel territorio del Canada.

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'espressione della sua profonda stima.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 Marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag.1).


11.10.2005   

IT

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C 251/6


Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/09)

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e si pregia di richiamare l'attenzione sulla questione in appresso.

Con l'adesione all'Unione europea, la Lettonia ha introdotto unilateralmente l'esenzione dal visto per i cittadini dello Stato di Brunei Darussalam, ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità, la Lettonia intende notificare al Consiglio e alla Commissione che lo Stato di Brunei Darussalam impone unilateralmente l'obbligo del visto nei confronti dei cittadini della Repubblica di Lettonia.

Alla luce di quanto sopra e conformemente al meccanismo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 539/2001 e al regolamento (CE) n. 851/2005 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, inteso a conseguire la piena reciprocità nei confronti di tutti gli Stati membri, la Lettonia ritiene che si debbano adottare misure adeguate per assicurare a tutti i cittadini dell'Unione europea lo stesso trattamento all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato di Brunei Darussalam.

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'espressione della sua profonda stima.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 Marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag.1).


11.10.2005   

IT

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C 251/7


Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/10)

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e si pregia di richiamare l'attenzione sulla questione in appresso.

Con l'adesione all'Unione europea, la Lettonia ha introdotto unilateralmente l'esenzione dal visto per i cittadini della Repubblica federativa del Brasile, ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità, la Lettonia intende notificare al Consiglio e alla Commissione che la Repubblica federativa del Brasile impone unilateralmente l'obbligo del visto nei confronti dei cittadini della Repubblica di Lettonia.

Alla luce di quanto sopra e conformemente al meccanismo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 539/2001 e al regolamento (CE) n. 851/2005 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, inteso a conseguire la piena reciprocità nei confronti di tutti gli Stati membri, la Lettonia ritiene che si debbano adottare misure adeguate per assicurare a tutti i cittadini dell'Unione europea lo stesso trattamento all'atto dell'ingresso nel territorio della Repubblica federativa del Brasile.

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'espressione della sua profonda stima.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 Marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


11.10.2005   

IT

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C 251/8


Notifica della Repubblica di Lettonia relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/11)

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e si pregia di richiamare l'attenzione sulla questione in appresso.

Con l'adesione all'Unione europea, la Lettonia ha introdotto unilateralmente l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Australia, ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità, la Lettonia intende notificare al Consiglio e alla Commissione che l'Australia impone unilateralmente l'obbligo del visto nei confronti dei cittadini della Repubblica di Lettonia.

Alla luce di quanto sopra e conformemente al meccanismo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 539/2001 e al regolamento (CE) n. 851/2005 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, inteso a conseguire la piena reciprocità nei confronti di tutti gli Stati membri, la Lettonia ritiene che si debbano adottare misure adeguate per assicurare a tutti i cittadini dell'Unione europea lo stesso trattamento all'atto dell'ingresso nel territorio dell'Australia.

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'espressione della sua profonda stima.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 Marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


11.10.2005   

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C 251/8


Notifica della Repubblica di Lituania relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/12)

Il ministre degli affari esteri della Repubblica di Lituania presenta i suoi omaggi al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea e si pregia di notificare che, per quanto riguarda l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità, i cittadini della Repubblica di Lituania sono soggetti all'obbligo del visto per l'ingresso nei seguenti paesi che figurano nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001:

1.

Australia

2.

Brunei

3.

Canada

4.

Stati Uniti

5.

Brasile (la Repubblica di Lituania ha firmato l'accordo bilaterale con il Brasile sull'esonero dall'obbligo del visto, accordo che non è entrato in vigore (nota diplomatica n. 4005/2003 della Repubblica di Lituania, datata 19 agosto 2003) — nessuna notifica ufficiale del Brasile).

Il ministre degli affari esteri della Repubblica di Lituania coglie l'occasione per rinnovare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea l'espressione della sua profonda stima.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4 giugno 2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1).


11.10.2005   

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C 251/9


Notifica della Grecia relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/13)

Signor Direttore Generale,

a seguito della messa in vigore del regolamento (CE) n. 851/2005, che modifica il regolamento n. 539/2001, istituendo un meccanismo di reciprocità in caso di imposizione unilaterale, da parte di paesi terzi, dell'obbligo del visto nei confronti di cittadini comunitari e in applicazione dell'articolo 2 del regolamento in questione, ci pregiamo di informare il Consiglio dell'Unione europea che i paesi in appresso continuano ad applicare in materia di visti un trattamento discriminatorio a danno dei cittadini greci:

Stati Uniti d'America: impongono unilateralmente l'obbligo del visto per i cittadini del nostro paese.

Australia: impone a tutti i cittadini comunitari, (e pertanto anche ai cittadini greci), prima dell'ingresso nel paese, l'obbligo di un «quasi» visto con il sistema «ETA» (Electronic Travel Authority) che equivale a un visto [visa equivalent]. L'istituzione, a decorrere dal 1o.7.2005, di un nuovo sistema per il rilascio dei visti di ingresso ai cittadini greci, alternativamente anche per via elettronica, attraverso Internet, con validità fino a 12 mesi, non modifica sostanzialmente la questione del trattamento discriminatorio.

Brunei: impone unilateralmente l'obbligo del visto ai cittadini del nostro paese, mentre per la maggior parte dei «vecchi» Stati membri è prevista l'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni della durata di 14-90 giorni.

Malaysia: i titolari di passaporto greco (nonché portoghese) sono esentati dall'obbligo del visto solo per soggiorni fino a un mese, mentre tutti gli altri cittadini comunitari sono esentati per soggiorni della durata di tre mesi.

Copia della presente lettera è trasmessa anche al sig. Jonathan Faull, Direttore Generale della direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza della Commissione europea.

Con osservanza,


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4 giugno 2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1).


11.10.2005   

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C 251/10


Notifica della Repubblica federale di Germania relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/14)

Egregio Signor segretario generale,

conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, le notifico che alla data del 24 giugno 2005 i cittadini della Repubblica federale di Germania sono soggetti nei seguenti paesi all'obbligo del visto da parte di un paese terzo incluso nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001:

Australia

Brunei Darussalam (in caso di soggiorno superiore a 30 giorni)

Venezuela (in caso di ingresso via terra o via mare)

La suddetta comunicazione è stata inviata anche al Vicepresidente della Commissione, sig. Franco Frattini;


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4 giugno 2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1).


11.10.2005   

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C 251/10


Notifica della Repubblica ceca relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/15)

La Rappresentanza Permanente della Repubblica ceca presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi al Consiglio dell'Unione europea e si pregia di ribadire il proprio apprezzamento per la cooperazione e l'appoggio costanti del Consiglio dell'Unione europea in vari settori connessi all'espletamento quotidiano dei compiti della rappresentanza permanente. In considerazione dell'atmosfera amichevole e di lavoro instaurata tra il Consiglio dell'Unione europea e la rappresentanza permanente, quest'ultima coglie l'occasione per richiamare l'attenzione del Consiglio dell'Unione europea sulla seguente questione.

La Repubblica ceca notifica ufficialmente i nomi dei paesi che, nonostante che la Repubblica ceca sia Stato membro dell'UE dal 1o maggio 2004, applicano ancora unilateralmente l'obbligo del visto ai cittadini cechi.

Con la presente nota in merito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, la Repubblica ceca notifica che l'Australia applica unilateralmente l'obbligo del visto ai cittadini cechi.

Poiché la questione della reciprocità del visto è considerata molto sensibile a livello politico, la Repubblica ceca confida che si adotteranno le misure adeguate per assicurare a tutti i cittadini dell'UE, da un lato, e ai cittadini del Commonwealth australiano, dall'altro, lo stesso e reciproco trattamento all'atto dell'attraversamento delle frontiere rispettive.

La Rappresentanza Permanente della Repubblica ceca presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Consiglio dell'UE l'espressione della sua profonda stima e amicizia.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4 giugno 2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1).


11.10.2005   

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C 251/11


Notifica della Repubblica ceca relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/16)

La Rappresentanza Permanente della Repubblica ceca presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi al Consiglio dell'Unione europea e si pregia di ribadire il proprio apprezzamento per la cooperazione e l'appoggio costanti del Consiglio dell'Unione europea in vari settori connessi all'espletamento quotidiano dei compiti della rappresentanza permanente. In considerazione dell'atmosfera amichevole e di lavoro instaurata tra il Consiglio dell'Unione europea e la rappresentanza permanente, quest'ultima coglie l'occasione per richiamare l'attenzione del Consiglio dell'Unione europea sulla seguente questione.

La Repubblica ceca notifica ufficialmente i nomi dei paesi che, nonostante che la Repubblica ceca sia Stato membro dell'UE dal 1o maggio 2004, applicano ancora unilateralmente l'obbligo del visto ai cittadini cechi.

Con la presente nota, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, la Repubblica ceca notifica che gli Stati Uniti d'America applicano unilateralmente l'obbligo del visto ai cittadini cechi.

Poiché la questione della reciprocità del visto è considerata molto sensibile a livello politico, la Repubblica ceca confida che si adotteranno le misure adeguate per assicurare a tutti i cittadini dell'UE, da un lato, e ai cittadini degli Stati Uniti d'America, dall'altro, lo stesso e reciproco trattamento all'atto dell'attraversamento delle frontiere rispettive.

La Rappresentanza Permanente della Repubblica ceca presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Consiglio dell'UE l'espressione della sua profonda stima e amicizia.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4 giugno 2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1).


11.10.2005   

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C 251/11


Notifica della Repubblica di Polonia relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/17)

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Polonia presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea e, per quanto riguarda l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità, si pregia di notificare che i seguenti paesi:

1.

Australia

2.

Canada

3.

Stati Uniti

assoggettano unilateralmente i cittadini della Repubblica di Polonia all'obbligo del visto.

La Rappresentanza permanente della Repubblica di Polonia presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea l'espressione della sua profonda stima.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


11.10.2005   

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C 251/12


Notifica della Repubblica di Slovenia relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/18)

La Rappresentanza Permanente della Repubblica di Slovenia presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi al Consiglio dell'UE e si pregia di notificare — a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità — che i cittadini della Repubblica di Slovenia sono soggetti all'obbligo del visto per l'ingresso nei seguenti paesi che figurano nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001:

1.

Australia

2.

Brunei

La Rappresentanza Permanente della Repubblica di Slovenia presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Consiglio dell'Unione europea l'espressione della sua profonda stima e amicizia.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


11.10.2005   

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C 251/12


Notifica del Portogallo relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/19)

Signor Segretario generale,

In riferimento alla nostra lettera prot. n. 2123 del 19 luglio 2005, con la quale Le abbiamo notificato che il Brunei assoggetta all'obbligo del visto i cittadini portoghesi, si precisa che tale notifica è stata fatta ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 851/2005 del 2 giugno, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 per quanto riguarda il meccanismo di reciprocità.

Si informa altresì che identica notifica è stata inviata, nella stessa data e ai sensi delle stesse disposizioni legislative, alla Commissione europea.

Voglia gradire, signor Segretario generale, l'espressione della mia profonda stima.

Signor Segretario generale,

Mi pregio di informarLa, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 851/2005 del 2 giugno, che il Brunei assoggetta all'obbligo del visto i cittadini portoghesi.

Voglia gradire, signor Segretario generale, l'espressione della mia profonda stima.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


11.10.2005   

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C 251/13


Notifica della Repubblica di Cipro relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/20)

A seguito della messa in vigore del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, del Consiglio, del 15 marzo 2001, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento in questione, mi pregio di notificare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea che i paesi terzi in appresso, elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 continuano ad imporre unilateralmente l'obbligo del visto ai cittadini del mio paese

Australia

Brasile

Brunei: (obbligo del visto per soggiorni della durata superiore a 14 giorni)

Stati Uniti d'America.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4 giugno 2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, del 15 marzo 2001, (GU L 81 del 21 marzo 2001.


11.10.2005   

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C 251/13


Notifica di Malta relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/21)

In conformità dell'articolo 2 del regolamento del Consiglio CE 851/2005 a titolo del quale gli Stati membri sono invitati a notificare al Consiglio e alla Commissione tutti i casi di non reciprocità esistenti al 24 giugno 2005, si riporta in appresso un elenco di paesi per i quali i cittadini maltesi ancora necessitano di visto mentre ai cittadini degli stessi paesi non è richiesto visto da parte di Malta.

Australia

Bolivia

Brasile

Brunei

Panama

Stati Uniti d'America.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio 2001 del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


11.10.2005   

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C 251/14


Notifica della Repubblica di Ungheria relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/22)

In riferimento all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, con la presente nota il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Ungheria notifica al Consiglio e alla Commissione dell'Unione europea che, al 24 giugno 2005, i cittadini ungheresi sono soggetti all'obbligo del visto nei seguenti paesi inclusi nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio:

Australia

Brunei Darussalam

Canada

Stati Uniti d'America.

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Ungheria chiede alla Commissione di avviare immediatamente, nelle relazioni con tali paesi, le iniziative necessarie per ottenere quanto prima l'esenzione dal visto e, se necessario, di presentare una proposta di misure provvisorie a norma del nuovo articolo 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento nonché in conformità della dichiarazione adottata contestualmente alla modifica dello stesso.

Al riguardo, il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Ungheria fornirà, a richiesta della Commissione, informazioni dettagliate circa le iniziative da esso finora avviate per ottenere l'esenzione dal visto.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio 2001 del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


11.10.2005   

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C 251/14


Notifica dell'Italia relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/23)

Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, le segnalo che ad oggi i cittadini della Repubblica Italiana sono soggetti all'obbligo del visto nei seguenti Paesi terzi inclusi nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001:

Australia

Brunei Darussalam (in caso di soggiorno superiore a 14 giorni)

La suddetta comunicazione è stata inviata anche al Vicepresidente della Commissione, Sig. Franco Frattini.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


11.10.2005   

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C 251/15


Notifica della Finlandia relativa alla reciprocità dei visti (1)

(2005/C 251/24)

Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 5 marzo 2001, la Finlandia sottopone al Consiglio e alla Commissione dell'Unione europea una notifica concernente il Brunei, che continua ad imporre unilateralmente l'obbligo del visto ai cittadini finlandesi.


(1)  La presente notifica è pubblicata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


Commissione

11.10.2005   

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C 251/16


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 ottobre 2005

(2005/C 251/25)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2088

JPY

yen giapponesi

137,90

DKK

corone danesi

7,4624

GBP

sterline inglesi

0,68825

SEK

corone svedesi

9,3537

CHF

franchi svizzeri

1,5496

ISK

corone islandesi

74,34

NOK

corone norvegesi

7,8715

BGN

lev bulgari

1,9562

CYP

sterline cipriote

0,5731

CZK

corone ceche

29,571

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

250,83

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6969

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8850

RON

leu rumeni

3,6000

SIT

tolar sloveni

239,56

SKK

corone slovacche

38,845

TRY

lire turche

1,6268

AUD

dollari australiani

1,5929

CAD

dollari canadesi

1,4208

HKD

dollari di Hong Kong

9,3780

NZD

dollari neozelandesi

1,7310

SGD

dollari di Singapore

2,0374

KRW

won sudcoreani

1 254,55

ZAR

rand sudafricani

7,8835

CNY

renminbi Yuan cinese

9,7748

HRK

kuna croata

7,4000

IDR

rupia indonesiana

12 208,88

MYR

ringgit malese

4,559

PHP

peso filippino

67,240

RUB

rublo russo

34,4300

THB

baht thailandese

49,353


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


11.10.2005   

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C 251/17


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3937 — CVC/Minit Group)

(2005/C 251/26)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 3/10/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3937. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


11.10.2005   

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C 251/18


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3974 — Johnson ControlS/York)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 251/27)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 3/10/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Johnson Controls Inc. («JCI», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di York International Corporation («York», Stati Uniti), mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per JCI: sistemi per il settore automobilistico, per il controllo di edifici e di gestione di installazioni,

per York: progettazione, produzione e vendita di sistemi di riscaldamento, ventilazione, aria condizionata e refrigerazione per clienti privati e commerciali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3974 — Johnson ControlS/York, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/19


Notifica preventiva di una concentrazione

(Case N. COMP/M.3959 — Goldman Sachs/Ihr Platz)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 251/28)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 4/10/2005, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Ihr Platz GmbH + Co. KG («Ihr Platz», Germania) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Goldman Sachs: banca di investimenti attiva a livello globale,

per Ihr Platz: catena di negozi di generi alimentari e diversi in Germania.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3959 — Goldman Sachs/Ihr Platz, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


11.10.2005   

IT

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C 251/20


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2005/C 251/29)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REG. (CEE ) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«STELVIO» O «STILFSER»

N. CE: IT/00255/07.10.2002

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti dalla DOP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione Europea (1).

1.   Servizio competente dello Stato membro

Nome:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Indirizzo:

Via XX Settembre n. 20 — IT-00187 Roma

Tel.

(06) 481 99 68

Fax

(06) 420 13 126

e-mail:

QTC3@politicheagricole.it

2.   Richiedente

2.1   Nome: Società Cooperativa a r. l. MILKON Südtirol — Alto Adige

2.2   Indirizzo:

Via Campiglio, 13/a — IT-39100 Bolzano

Tel. (04-71) — 45 11 11

Fax (04-71) — 45 13 33

2.3   Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.3.: Formaggi

4.   Descrizione del disciplinare

(sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, par.2)

4.1   Nome: «Stelvio» o «Stilfser»

4.2   Descrizione: All'atto dell'immissione al consumo il formaggio «Stelvio» o «Stilfser», la cui stagionatura non può essere inferiore ai 60 giorni, ha la forma cilindrica con facce piane o quasi piane e scalzo diritto o leggermente concavo e presenta le seguenti caratteristiche dimensionali: il peso varia da 8 a 10 kg, il diametro da 36 a 38 cm e l'altezza da 8 a 10 cm. La percentuale di grasso sulla sostanza secca è uguale o maggiore al 50 % e il tasso di umidità non supera il 44 %. La crosta deve presentare la tipica colorazione variante dal giallo arancio all'arancio marrone. La pasta, a struttura compatta e di consistenza cedevole ed elastica, presenta colorazione tra giallo chiaro e paglierino, con occhiatura irregolare di piccola e media grandezza.

4.3   Zona geografica: La zona di produzione della Denominazione d'Origine Protetta «Stelvio» o «Stilfser», ricade nei comprensori della provincia di Bolzano, individuati nel disciplinare di produzione. In particolare il nome «Stelvio» indica il comprensorio montuoso del Parco Nazionale dello Stelvio famoso per essere meta turistica internazionale.

4.4.   Prova dell'origine: Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5   Metodo di ottenimento: Il disciplinare di produzione prevede tra l'altro che il latte utilizzato per la produzione del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» debba essere bovino. L'alimentazione delle bovine è costituita da erba fresca, per la fase di allevamento in malga, mentre le bovine allevate nelle stalle, devono essere alimentate principalmente con foraggio affienato, insilato d'erba fino ad un massimo di 15 kg per capo. Il latte può subire, se necessaria, una leggera scrematura, per regolare il tenore in materia grassa entro i valori compresi fra 3,45 e 3,60 %. Al latte immesso in trasformazione viene addizionato il caglio di vitello ad una temperatura della massa in trasformazione è di 32-33 °C. Il tempo di coagulazione del latte varia da 20 a 27 minuti, successivamente si procede alla rottura del coagulo caseoso e raggiunte le dimensioni finali di rottura si procede ad un periodo di agitazione della massa. La cagliata viene sottoposta a pressatura, terminata la quale le forme sono lasciate sostare in un locale condizionato fino ad un sufficiente livello di acidificazione della pasta. La salatura viene effettuata mediante immersione della forma in salamoia e successivamente il formaggio viene sottoposto a stagionatura in idonei locali su tavole in legno.

L'allevamento, le operazioni di stoccaggio del latte e successiva trasformazione, di caseificazione, di stagionatura, e di condizionamento della forma intera devono avvenire nella zona indicata al punto 4.3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare la qualità del prodotto.

4.6   Legame: La qualità e le particolari caratteristiche di questo formaggio sono da ricondurre principalmente alla tipica vegetazione d'alta montagna, che rappresenta la base della dieta degli animali, come anche all'accurata produzione di questo formaggio.

Il formaggio «Stelvio o Stilfser», storicamente ottenuto nell'area delimitata dal disciplinare di produzione, ha mantenuto nel tempo le caratteristiche peculiari dovute all'ambiente alpino costituito dal comprensorio montuoso dello Stelvio-Stilfser che rappresenta il centro di maggiore produzione (tra 500 e 2 000 metri di altitudine). Le condizioni climatiche e pedologiche omogenee dell'area alpina altoatesina influenzano la qualità dei foraggi usati nell'alimentazione delle bovine e del formaggio ottenuto.

La gestione dei prati nel rispetto dell'ambiente ha reso possibile questa ricchezza floristica. In alcuni testi storici vengono descritte infatti le erbe dell'alpeggio (marbl e madaun) che meglio si adattavano per conferire una migliore qualità al latte prodotto.

La stagionatura del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» rappresenta una fase essenziale e caratteristica del processo di produzione. Tale fase avviene su tavole in legno. Essa prevede il tradizionale trattamento costituito da rivoltamenti e lavaggi superficiali delle forme intere con blanda soluzione salina, che vengono effettuati con una frequenza pari ad almeno 2 volte per settimana. Alla soluzione salina, utilizzata per i lavaggi viene aggiunta nelle prime due tre settimane di stagionatura, la tipica microflora autoctona, formata da vari ceppi di batteri aerobi appartenenti ai generi Arthobacterium ssp. e Brevibacterium ssp. I diversi ceppi utilizzati in questa fase caratterizzano la formazione della patina esterna delle forme, di colorazione variabile dal giallo arancio marrone, e alcune particolari caratteristiche organolettiche (profumo e sapore) del formaggio «Stelvio» o «Stilfser». Tale colorazione è naturale, e viene determinata dalla proliferazione di questi ceppi autoctoni. La composizione di questa cultura mista è unica ed esclusiva.

4.7   Struttura di controllo:

Nome:

 I.N.E.Q. — Istituto nord Est Qualità

Indirizzo

 via Nazionale, 33/35 — IT-33030 Villanova di San Daniele del Friuli (UD)

Tel.

0432/ 956951

Fax

0432/956955

4.8   Etichettatura: Il formaggio «Stelvio» o «Stilfser» è commercializzato in forma intera o porzionata.

Il formaggio «Stelvio» o «Stilfser» in forma intera è immesso al consumo munito di apposito contrassegno identificativo della denominazione d'origine, apposto solamente dopo 60 giorni di stagionatura e la marcatura indicante lotto, data di produzione e codifica produttore.

La forma intera, conforme al presente disciplinare, viene porzionata solamente dopo l'apposizione del contrassegno identificativo della denominazione. Il confezionamento in porzioni del formaggio Stelvio è permesso anche al di fuori dell'area delimitata per la DOP.

Il formaggio «Stelvio» o «Stilfser» in forma porzionata è immesso al consumo munito di contrassegno identificativo della denominazione d'origine, apposto solamente dopo 60 giorni di stagionatura sulla forma intera, oppure di etichetta adesiva apposta sulla confezione dal produttore autorizzato al momento del confezionamento e/o di film prestampato con la denominazione d'origine protetta «Stelvio» o «Stilfser».

Il prodotto è immesso al consumo munito di apposito contrassegno costitutivo della denominazione di origine.

Il contrassegno della denominazione è costituito da una scritta rossa con la dicitura StilfserStelvio, le cui specifiche sono indicate nel disciplinare di produzione.

4.9   Condizioni nazionali: —


(1)  Commissione europea - Direzione generale Agricoltura - Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli - BE-1049 Bruxelles.


III Informazioni

Commissione

11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/23


Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca»

Scienza e società — Formazione e carriere scientifiche 2005

Codice identificativo dell'invito: FP6-2005-Science-and-society-16

(2005/C 251/30)

1.

Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (1), il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (2) (di seguito «il programma specifico»).

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 6 dicembre 2002 un programma di lavoro (3) (di seguito «il programma di lavoro») che presenta più dettagliatamente gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (4) (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST sono da presentarsi secondo le modalità specificate negli inviti a presentare proposte.

2.

Il presente invito a presentare proposte di azioni indirette di RST (di seguito «l'invito») comprende la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte nell'allegato. L'allegato contiene, in particolare, le informazioni relative al termine ultimo per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.

3.

Le persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni specificate nelle regole di partecipazione e che non si trovano in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui alle regole di partecipazione o all'articolo 114, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «i proponenti»), sono invitate a presentare alla Commissione europea proposte di azioni indirette di RST, fatte salve le condizioni di cui alle regole di partecipazione e all'invito interessato.

Le condizioni di partecipazione dei proponenti saranno verificate nell'ambito della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Precedentemente, però, i proponenti saranno tenuti ad attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Dovranno inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni precisate all'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6).

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla presentazione di proposte di azioni indirette di RST.

4.

Per quanto riguarda l'invito a presentare proposte, la Commissione fornisce ai proponenti delle «Guide del proponente» che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azioni indirette di RST. La Commissione mette anche a disposizione gli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte» (7). Queste guide e detti orientamenti, nonché il programma di lavoro e altre informazioni riguardanti l'invito possono essere richiesti alla Commissione agli indirizzi seguenti:

Commissione europea

The FP6 Information Desk

Direzione generale RTD

B-1049 Bruxelles, Belgio

Indirizzo Internet: www.cordis.lu/fp6

5.

I proponenti sono invitati a presentare le proposte di azioni indirette di RST unicamente in formato elettronico, utilizzando il sistema elettronico di presentazione delle proposte [EPSS (8)]. Un coordinatore può tuttavia, in casi eccezionali, chiedere alla Commissione l'autorizzazione a presentare una proposta in versione cartacea prima del termine ultimo dell'invito. La richiesta deve essere inviata per iscritto all'indirizzo seguente: rtd-sciencesociety@cec.eu.int. Nella richiesta occorre illustrare i motivi per cui si chiede di beneficiare di questa possibilità eccezionale. I proponenti che desiderano presentare la loro proposta in versione cartacea sono tenuti ad accertarsi che la loro richiesta di deroga e le procedure collegate siano portate a termine a tempo debito, in modo da rispettare il termine ultimo dell'invito.

Tutte le proposte di azioni indirette di RST devono contenere due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B).

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate off-line o on line, prima di essere inviate elettronicamente. La parte B delle proposte di azioni indirette di RST puo' essere presentata esclusivamente in formato pdf (portable document format compatibile con Adobe Versione 3 o più aggiornato con font incorporati). Documenti compressi (zippati) non saranno accettati.

L'applicazione software EPSS (da utilizzare off-line o on line) è reperibile nel sito Cordis: www.cordis.lu.

Le proposte di azioni indirette di RST inviate on line che risultano incomplete, illeggibili o che contengono virus non saranno accettate.

Le versioni di proposte di azioni indirette di RST inviate su un supporto elettronico rimovibile di memorizzazione (ossia, CD-ROM, dischetti), per posta elettronica o per fax non saranno accettate.

Qualsiasi proposta di azione indiretta, autorizzata alla presentazione cartacea, che si presenti incompleta, non sarà accettata.

Ulteriori dettagli sulle varie procedure di invio delle proposte sono riportate nell'allegato J degli Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e selezione delle proposte.

6.

Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro il termine ultimo (data e ora) previsto dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST che perverranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicate nell'invito interessato non saranno accettate.

Ciò vale anche per eventuali criteri di ammissibilità supplementari riportati nel programma di lavoro.

7.

Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta concernente un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo (giorno e ora) specificato nell'invito in questione.

8.

Qualora l'invito in questione lo preveda, le proposte di azioni indirette di RST potrebbero essere anche riesaminate nell'ambito di una valutazione successiva.

9.

I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio per la richiesta di informazioni o la presentazione di una proposta di azione indiretta di RST).


(1)  GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(2)  GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44.

(3)  Decisione C(2002)4791 della Commissione, modificata dalle decisioni C(2003)635, C(2003)998, C(2003)1951, C(2003)2708, C(2003)4571, C(2004)48 C(2004)3330, C(2004)4276, C(2005)1447, C(2005)3190, tutte non pubblicate.

(4)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(7)  C(2003)883 del 27.3.2003, modificato da ultimo da C(2004)3337 dell'1/9/2004.

(8)  L'EPSS è un software di aiuto per l'elaborazione e la presentazione di proposte per via elettronica.


ALLEGATO

1)   Programma specifico: Strutturare lo Spazio europeo della ricerca (SER)

2)   Attività: Scienza e società

3)   Denominazione dell'invito: Formazione e carriere scientifiche 2005

4)   Codice identificativo dell'invito: FP6-2005-Science-and-society-16

5)   Data di pubblicazione:

6)   Data di scadenza: 31 gennaio 2006 alle ore 17 (ora di Bruxelles)

7)   Bilancio totale indicativo: 5 mio EUR

Strumento (1)

mio EUR

CA, SSA

5

8)   Settore oggetto dell'invito e strumenti: Si sollecitano proposte riguardanti i temi elencati qui di seguito. La tabella riporta unicamente i titoli abbreviati. Per la descrizione particolareggiata dei temi, i proponenti sono invitati a consultare il programma di lavoro.

Tema

(programma di lavoro)

Titolo abbreviato

Strumento

Contributo CE indicativo

(mio EUR)

4.3.4.3 (a)

Metodi di insegnamento delle materie scientifiche nelle scuole

SSA,CA

5,0

4.3.4.3 (b)

Percezione della scienza da parte dei ragazzi e delle ragazze

4.3.4.3 (c)

Indicatori di prestazione e fissazione delle priorità

9)   Numero minimo di partecipanti (2):

Strumento

Numero minimo

CA

3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi SM o SA, di cui almeno 2 SM o PCA

SSA

1 soggetto giuridico di 1 SM o SA

10)   Limitazioni alla partecipazione: nessuna. Inoltre qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo diverso da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, delle regole di partecipazione (i soggetti stabiliti in paesi che hanno concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità partecipano di diritto) può partecipare al presente invito, purché questa partecipazione sia utile o essenziale alla realizzazione dell'attività proposta e il numero minimo specificato di partecipanti degli Stati membri o degli Stati associati sia già stato raggiunto.

11)   Accordo consortile: I partecipanti alle azioni di RST derivanti dal presente invito non sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.

12)   Procedura di valutazione:

La procedura di valutazione prevede una sola fase, laddove possibile con valutazioni individuali a distanza.

In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.

13)   Criteri di valutazione: Per i criteri applicabili ai singoli strumenti, si veda l'allegato B del programma di lavoro (che contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio, nonché il punteggio minimo complessivo).

14)   Calendario indicativo per la valutazione e la selezione:

Esiti della valutazione: si prevede che saranno disponibili entro 4 mesi a decorrere dalla data di scadenza.

Conclusione dei contratti: si prevede che i primi contratti relativi al presente invito entreranno in vigore 8 mesi dopo la data di scadenza.


(1)  CA = azione di coordinamento; SSA = azione di sostegno specifico

(2)  SM = Stato membro dellUE; SA (incluso PCA) = Stato associato; PCA = Paese candidato associati.

Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad unazione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.