ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Commissione
28.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
27 luglio 2005
(2005/C 185/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1990 |
JPY |
yen giapponesi |
134,92 |
DKK |
corone danesi |
7,4616 |
GBP |
sterline inglesi |
0,69030 |
SEK |
corone svedesi |
9,4385 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5618 |
ISK |
corone islandesi |
77,51 |
NOK |
corone norvegesi |
7,9035 |
BGN |
lev bulgari |
1,9555 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5739 |
CZK |
corone ceche |
30,242 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
245,27 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6963 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1053 |
RON |
leu rumeni |
3,5215 |
SIT |
tolar sloveni |
239,52 |
SKK |
corone slovacche |
39,130 |
TRY |
lire turche |
1,6100 |
AUD |
dollari australiani |
1,5889 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4846 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,3261 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7672 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0005 |
KRW |
won sudcoreani |
1 234,37 |
ZAR |
rand sudafricani |
8,0132 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,7272 |
HRK |
kuna croata |
7,3030 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 787,37 |
MYR |
ringgit malese |
4,498 |
PHP |
peso filippino |
67,294 |
RUB |
rublo russo |
34,4510 |
THB |
baht thailandese |
49,990 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
28.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185/2 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2005/C 185/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto: XS 4/03
Stato membro: Italia
Regione: Toscana
Titolo del regime di aiuti: Aiuti agli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese del settore moda
Base giuridica:
— |
Delibera Giunta regionale n. 1206 del 4 novembre 2002«Risoluzione del Consiglio regionale n. 18/2002. Approvazione dello schema per la definizione del progetto pilota integrato per il sistema moda». |
— |
Decisione Giunta regionale n. 13 dell'11 luglio 2001«Direttive per l'attuazione dei regimi di aiuto». |
— |
Decreto Giunta regionale n. 6818 del 21 novembre 2002 Bando per l'accesso al regime di aiuto Misura 1.1 «Aiuti agli investimenti produttivi e ambientali delle PMI» del PRSE 2001. |
— |
Decreto Giunta regionale n. 6876 del 3 dicembre 2002 Bando per l'accesso al regime di aiuto Misura 1.2 «Aiuti agli investimenti di imprese artigiane» del PRSE 2001-2005. |
Spesa annua prevista per il regime: 25 000 000 di euro
Intensità massima dell'aiuto: L'intensità di aiuto per la singola impresa non potrà superare il 15 % Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) per le piccole imprese e il 7,5 % Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) per le medie imprese della spesa di investimento complessiva. Nel caso in cui le aree interessate dal programma vengano ritenute ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.C del trattato rivisto, la misura dell'aiuto è del 18 % ESL per le piccole imprese e del 14 % ESL per le medie imprese.
Data di applicazione: Gennaio 2003. Data di ricevimento della scheda da parte della Commissione.
Durata del regime: Anni 2003-2005
Obiettivo dell'aiuto: Agevolare l'accesso al credito e concessione di aiuti alle piccole e medie imprese del settore moda che realizzino investimenti in beni materiali ed immateriali.
Settore economico interessato (o settori): Attività economica identificata come prevalente dai seguenti codici ISTAT 1991:
DB — Industrie tessili e dell'abbigliamento
DC — Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari
DN 36.2 — Gioielleria e oreficeria
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Regione Toscana |
Via di Novoli, 26 |
I-50127 Firenze |
Numero dell'aiuto: XS 38/03
Stato membro: Italia
Regione: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Titolo del regime di aiuti: Programma regionale di Azioni Innovative FESR «FreNeSys» — Azione 2 «e-Cooperative business» — Unità di intervento 2.6 «sostegni a progetti dimostrativi»
Base giuridica: Delibera Giunta regionale n. 4236 del 6.12.2002
Spesa annua prevista per il regime: 700 000,00 €
Intensità massima dell'aiuto:
A. L'intensità lorda dell'aiuto agli investimenti in attrezzature non supera:
— |
il 15 % per le piccole imprese; |
— |
il 7,5 % per le medie imprese. |
Per le imprese aventi sede e/o stabilimento nelle zone coperte dalla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE come individuate con decisione C(2000) N. 2752 def. corrigendum del 20.9.2000 l'intensità dell'aiuto non supera l'8 % ESN + 10 % ESL per le piccole imprese e l'8 % ESN + 6 % ESL per le medie imprese
B. L'intensità lorda dell'aiuto per servizi reali forniti da consulenti esterni non supera:
— |
il 50 % per le PMI |
Data di applicazione:
Durata del regime: Fino al 30 giugno 2004
Obiettivo dell'aiuto: Sostenere la competitività delle imprese regionali attraverso la creazione o sviluppo di reti telematiche per la promozione dell'e-business. I progetti, realizzati da aggregazioni tra imprese e altri Enti, saranno divulgati quali esempi di buona prassi.
Settore economico interessato (o settori):
a) |
Imprese industriali o artigianali, che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni; |
b) |
imprese che svolgono attività di servizi reali, indicate tra quelle potenzialmente dirette ad incidere in maniera positiva sullo sviluppo di tutte le attività produttive succitate; |
c) |
imprese che svolgono attività turistiche, del commercio al dettaglio e all'ingrosso. |
Non sono interessati i settori per i quali è esclusa l'applicazione del regolamento (CE) 70/2001 e il settore dei trasporti. Verranno applicate le limitazioni settoriali previste da regolamenti o direttive comunitari specifici.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia |
Direzione regionale degli Affari europei |
Via Trento, 2 |
I-34132 Trieste |
e-mail. Affari.europei@regione.fvg.it; s.promo@regione.fvg.it |
Altre informazioni: L'intervento viene attuato in collaborazione con le quattro Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato regionali (Gorizia, Udine, Pordenone, Trieste), responsabili delle procedure amministrative.
Numero dell'aiuto: XS 106/03
Stato membro: Regno Unito
Regione: Galles occidentale e Valli
Titolo del regime di aiuti: Iniziativa strategica «Città e villaggi» del Consiglio della Contea di Carmathenshire, che comprende Sovvenzione alla conversione rurale
Base giuridica: Local Government Act 2000 — Part 2 Promotion of Well being, subsection 4.
Spesa annua prevista per il regime Fondo per l'aiuto alla conversione rurale:
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2003/04: 415 000 GBP |
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2004/05: 715 000 GBP |
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Totale: 1 130 000 GBP |
Intensità massima dell'aiuto: 50 % dei costi relativi a investimenti fisici e non (Articolo 87, paragrafo 3, lettera a, area — 35 %+15 % per le PMI). In alcuni casi il contributo all'investimento sarà calcolato in base alla creazione di posti di lavoro. Nessuna PMI riceverà più di GBP 20 000 per posto di lavoro creato.
Fino a un massimo del 50 % dei costi di consulenza.
Data di applicazione:
Durata del regime: Fino al marzo 2005
Obiettivo dell'aiuto: Contribuire ai costi degli investimenti, fisici e non, e consulenza, relativi alle PMI. Saranno effettuati degli investimenti in immobili nel caso in cui sia necessario fornire uno spazio appropriato che possa consentire lo sviluppo dell'attività. L'aiuto all'investimento favorirà la crescita e lo sviluppo nella Contea e stimolerà il rinnovo economico nelle città e nelle zone rurali intervenendo a favore dei costi relativi agli investimenti in terreni, immobili e impianti per la creazione o l'ampliamento di attività economiche.
L'aiuto per i costi di consulenza sarà normalmente limitato al 10 % dei costi. L'intervento per le consulenze comprenderà contributi una tantum per sostenere lo sviluppo e la supervisione di progetti. Il contributo non riguarderà le spese relative alla normale attività dell'impresa, quali la consulenza fiscale, la consulenza giuridica e la pubblicità.
Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori industriali ammissibili, lasciando impregiudicate le norme speciali in materia di aiuti di Stato a certi settori — Articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento relativo alle esenzioni per categoria a favore delle PMI
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Sarah L Veck |
Head of Economic Development |
Economic Development Division |
Carmarthenshire County Council |
Business Resource Centre |
Parc Amanwy |
New Road |
Ammanford |
Carmarthenshire |
SA18 3EP |
Numero dell'aiuto: XS 135/03
Stato membro: Italia
Regione: Lombardia
Titolo del regime di aiuti: Contributi a favore delle imprese bresciane del settore trasporti per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale Vision 2000 — anno 2003/2004.
Base giuridica: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241.
Deliberazioni camerali n. 240 del 10.12.2002 e n. 185 del 29.9.2003.
Determinazione dirigenziale n. 93/AV del 9.10.2003.
Spesa annua prevista per il regime: 50 000 €
Intensità massima dell'aiuto: 50 % della spesa sostenuta fino ad un massimo di 2 066 € per ogni impresa.
Data di applicazione:
Durata del regime: Dal 20.10.2003 al 19.10.2004
Obiettivo dell'aiuto: Promuovere la realizzazione di sistemi di qualità aziendale nelle imprese bresciane in base alle norme «Vision 2000» per la certificazione di processo e di prodotto.
Settore economico interessato (o settori): Settore trasporti.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Brescia |
Via Orzinuovi, n. 3 |
I-25125 Brescia |
E–mail: costantino@bs.camcom.it |
Numero dell'aiuto: XS 136/03
Stato membro: Italia
Regione: Sardegna
Titolo del regime di aiuti: Finanziamento delle reti di servizi delle imprese nei distretti industriali e nell'ambito dei sistemi produttivi locali.
Base giuridica: L.R. 24.12.1998, n. 37, art. 4
Delibera di Giunta n. 21/23 del 21.7.2003
Spesa annua prevista per il regime: 6 713 940,38 €
Intensità massima dell'aiuto: 35 % ESN + 15 % ESL
Data di applicazione: A partire dall'11 agosto 2003
Durata del regime: Fino al 31.12.2003
Obiettivo dell'aiuto: Promuovere lo sviluppo e la competitività dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali della Sardegna attraverso il miglioramento delle reti dei servizi alle imprese con l'attivazione di processi produttivi, commerciali e di promozione innovativi e con interazioni produttive, tecnologiche e commerciali tra imprese operanti nello stesso distretto o S.P.L.
Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori economici escluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato.
Per il settore sugheriero sono ammessi solo i seguenti settori di attività della nomenclatura CE:
n. 4502 (sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare, compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli);
n. 4503 (lavori dì sughero naturale);
n. 4504 (sughero agglomerato, con o senza legante, e lavori di sughero agglomerato).
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Regione Autonoma della Sardegna |
Assessorato dell'Industria — Servizio Infrastrutture |
Viale Trento n. 69, I-09123 Cagliari |
Altre informazioni: I beneficiari degli aiuti sono consorzi e società consortili costituiti da PMI operanti nei distretti industriali individuati con decreto assessore industria 7.8.1997, n. 377 e nei sistemi produttivi locali individuati con D.G.R. 21/38 del 2.7.2002. I beneficiari mantengono la natura di PMI.
Numero dell'aiuto: XS 137/03
Stato membro: Italia
Regione: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Titolo del regime di aiuti: Concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sul Fondo di rotazione per le imprese artigiane
Base giuridica: Decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres del 25.7.2003
Spesa annua prevista per il regime:
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2003: 6 000 000 € |
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2004: 1 246 000 € |
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2005: 1 000 000 € |
Intensità massima dell'aiuto: Entro i massimali stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alla PMI e dalla carta degli aiuti a finalità regionale:
15 % in ESL per le piccole imprese; 7,5 % in ESL per le medie imprese
per le imprese rientranti nelle zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE: 8 % in ESN + 10 % in ESL per le piccole imprese; 8 % in ESN + 6 % in ESL per le medie imprese
Data di applicazione:
Durata del regime: Fino al termine del 31.12.2006, prorogabile per un periodo transitorio di sei mesi, come disposto dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.1.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI artigiane di produzione e di servizio alla produzione attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per investimenti aziendali in immobilizzazioni materiali ed immateriali.
Destinatari: le imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione, i loro consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, rientranti nella definizione di piccola o media impresa ai sensi dell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.1.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori escluse le imprese che operano nei settori delle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Direzione regionale affari finanziari e patrimonio — Servizio del credito |
Corso Cavour, 1-34100 Trieste |
Telefono: 040/377.22.34 |
Fax: 040/377.20.84 |
E-mail: s.credito.ts@regione.fvg.it |
Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione — Servizio per lo sviluppo dell'artigianato |
Via Giulia, 75, 1-34100 Trieste |
Telefono: 040/377.48.22 |
Fax: 040/377.48.10 |
E-mail: dir.art.coop@regione.fvg.it |
Altre informazioni: Il presente regime viene attuato in conformità al regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001.
Le autorità regionali si impegnano a modificare la definizione di PMI a partire dall'1.1.2005, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 6.5.2003, relativa alla definizione di piccola, media e micro impresa, pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.5.2003
Numero dell'aiuto: XS 141/03
Stato membro: Italia
Regione: Marche
Titolo del regime di aiuti: Docup Ob. 2 2000-2006 — Misura 1.1 Aiuti agli investimenti produttivi ed ambientali delle PMI industriali ed artigiane, sub misura 1.1.1 Aiuti agli investimenti produttivi delle PMI industriali, intervento b1 legge 341/95 articolo 1: incentivi per investimenti produttivi connessi con la creazione di un nuovo impianto produttivo o con l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione ed il trasferimento di un impianto produttivo esistente.
Base giuridica: Docup Ob. 2 2000-2006
Spesa annua prevista per il regime:
|
Sostegno normale:
|
|
Sostegno transitorio:
|
Intensità massima dell'aiuto: Secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 70/2001 saranno applicati i seguenti tassi di intervento: 15 % ESL per le piccole imprese e 7,5 % ESL per le medie imprese; nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo. 87.3.c) del trattato CE il tasso di intervento sarà pari al 18 % per le piccole imprese e 14 % per le medie imprese purché siano rispettati i limiti previsti dalla decisione della Commissione relativa alla deroga per le zone articolo 87.3.c) (8 % ESN + 10 % ESL per le piccole imprese e 8 % ESN + 6 % ESL per le medie imprese).
Data di applicazione: Secondo l'orientamento espresso dai servizi della Commissione europea, saranno ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal beneficiario ultimo a partire dalla data di pubblicazione del bando.
Potranno essere ammessi a contributo esclusivamente gli investimenti effettuati dopo la data di presentazione delle domande di contributo.
Durata del regime: L'applicazione del regime ha una durata inferiore di quella del Docup 2 2000 — 2006; pertanto, il regime decadrà il 31 dicembre 2003. Trattandosi di una procedura a sportello le domande di contributo vanno presentate a partire dal 29.5.2003 fino al 28.7.2003.
Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è rivolto alle PMI industriali dei territori della Regione Marche compresi nell'obiettivo 2 e nel phasing out.
Settore economico interessato (o settori):
— |
settore estrattivo e manifatturiero |
— |
settore delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda con le limitazioni previste dalla circolare ministeriale n. 900315 del 14.7.2001 |
— |
settore delle telecomunicazioni |
— |
servizi alla produzione (servizi di informatica, di trasferimento tecnologico e intermediazione dell'informazione, di consulenza tecnico-economica) |
Sono esclusi i settori relativi alle produzioni siderurgiche di cui all'articolo 1 del trattato CECA, alle costruzioni e riparazioni navali, alla produzione di fibre artificiali e alla trasformazione dei prodotti agricoli. Particolari limitazioni sono previste per l'industria automobilistica, secondo la normativa comunitaria.
Sono escluse le attività legate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Regione Marche |
Servizio Industria e artigianato |
Via Tiziano 44, I-60100 Ancona — tel. 0718061 |
28.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185/7 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione
(2005/C 185/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XS 34/04 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
Galles orientale (obiettivo 2) e programma di transizione |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Programma «Creating Lean Enterprises» |
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Base giuridica |
Industrial Development Act 1982 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
119 659 GBP |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
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Data di applicazione |
A decorrere dal 1o luglio 2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 30 giugno 2007 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
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Aiuto limitato a settori specifici |
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|
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|
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Oppure |
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Siderurgia |
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Cantieri navali |
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Fibre sintetiche |
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Industria automobilistica |
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Altre industrie manifatturiere |
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Oppure |
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Trasporti |
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Servizi finanziari |
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Altri servizi |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Welsh European Funding Office |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
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Numero dell'aiuto |
XS 122/03 |
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Stato membro |
Belgio |
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Regione |
Regione fiamminga |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Premio di crescita — regime di aiuti per la promozione degli aiuti agli investimenti per le piccole e medie imprese |
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Base giuridica |
Besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
25 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
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Credito garantito |
|
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
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Data di applicazione |
A decorrere dal 18.11.2003 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI: |
Sì |
|
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
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Aiuto limitato a settori specifici |
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|
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oppure |
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Siderurgia |
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Cantieri navali |
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Fibre sintetiche |
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Industria automobilistica |
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Altre industrie manifatturiere |
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|
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oppure |
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Trasporti |
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Servizi finanziari |
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Altri servizi |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Economie Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione nei casi in cui:
|
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XS 123/03 |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Amburgo |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Direttiva per la concessione di aiuti finanziari sotto forma di promozione di progetti tramite la Innovationsstiftung (Fondazione per l'innovazione) di Amburgo. |
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Base giuridica |
Gesetz über die Innovationsstiftung Hamburg |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
0,25 milioni di EUR |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Si |
|
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Data di applicazione |
A decorrere dal 1.12.2003 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle piccole e medie imprese |
Si |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Si |
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Aiuto limitato a settori specifici |
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oppure |
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Siderurgia |
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Cantieri navali |
|
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Fibre sintetiche |
|
|||||||||||
Industria automobilistica |
|
|||||||||||
Altre industrie manifatturiere |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
oppure |
|
|||||||||||
Trasporti |
|
|||||||||||
Servizi finanziari |
|
|||||||||||
Altri servizi |
|
|||||||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome Innovationsstiftung Hamburg |
|||||||||||
Indirizzo:
|
||||||||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
|
Si |
|
Numero dell'aiuto |
XS 126/03 |
|||||||||||
Stato membro |
Regno Unito |
|||||||||||
Regione |
Galles |
|||||||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Intellectual Property Wales (IPWales®) |
|||||||||||
Base giuridica |
The University of Wales, Swansea was incorporated by Royal Charter in 1920. (Under the Charter the University of Wales, Swansea has the power to operate This scheme.) |
|||||||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
85 000 GBP |
|||||||||
Credito garantito |
|
|||||||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
||||||||||
Credito garantito |
|
|||||||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
|||||||||
Data di applicazione |
A decorrere da 1.12.2003 |
|||||||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino a 31.12.2004 |
|||||||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|
|||||||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
Sì |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
Industria manifatturiera |
|
|||||||||||
Oppure |
|
|||||||||||
Siderurgia |
|
|||||||||||
Cantieri navali |
|
|||||||||||
Fibre sintetiche |
|
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Industria automobilistica |
|
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|
|
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Tutti i servizi |
|
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Oppure |
|
|||||||||||
Trasporti |
|
|||||||||||
Servizi finanziari |
|
|||||||||||
Altri servizi |
|
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Università del Galles, Swansea |
|||||||||||
Indirizzo:
|
||||||||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:
|
Sì |
|
28.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3866 — Sun/StorageTek)
(2005/C 185/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 20.7.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa SUN Microsystems Inc. («SUN», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Storage Technology Corporation («StorageTek», USA) mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3866 — Sun/StorageTek, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
28.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185/13 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione
(2005/C 185/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto |
XT 2/04 |
||||||
Stato membro |
Belgio |
||||||
Regione |
Fiandre |
||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
|
||||||
Base giuridica |
Besluit van de Vlaamse regering van 12.12.2003 |
||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|||||
Credito garantito |
|||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
0,9 milioni di EUR |
|||||
Credito garantito |
|||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento |
Sì |
|
||||
Data di applicazione |
12.12.2003 |
||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino a 31.12.2003 |
||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
|||||
Formazione specifica |
Sì |
||||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
No |
|||||
Aiuto limitato a settori specifici: |
dossier «ad hoc» |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
oppure |
|
||||||
Siderurgia |
|
||||||
Cantieri navali |
|
||||||
Fibre sintetiche |
|
||||||
Industria automobilistica |
|
||||||
Altre industrie manifatturiere |
Produzione di trasformatori |
||||||
|
|
||||||
oppure |
|
||||||
Servizi di trasporto marittimo |
|
||||||
Altri servizi di trasporto |
|
||||||
Servizi finanziari |
|
||||||
Altri servizi |
|
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome:
|
||||||
Indirizzo:
|
|||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente a quanto previsto all'articolo 5, il regolamento esclude l'erogazione dell'aiuto oppure impone un'approvazione preventiva da parte della Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di euro. |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XT 23/04 |
||||||
Stato membro |
Belgio |
||||||
Regione |
Fiandre |
||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
|
||||||
Base giuridica |
Besluit van de Vlaamse regering van 2.4.2004 |
||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|||||
Credito garantito |
|||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
0,9 milioni di EUR |
|||||
Credito garantito |
|||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento |
Sì |
|
||||
Data di applicazione |
A decorrere dal 2.4.2004 |
||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2004 |
||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
|||||
Formazione specifica |
Sì |
||||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
No |
|||||
Aiuto limitato a settori specifici |
Dossier «ad hoc» |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
oppure |
|
||||||
Siderurgia |
|
||||||
Cantieri navali |
|
||||||
Fibre sintetiche |
|
||||||
Industria automobilistica |
|
||||||
Altre industrie manifatturiere |
Costruzione meccanica |
||||||
|
|
||||||
oppure |
|
||||||
Servizi di trasporto marittimo |
|
||||||
Altri servizi di trasporto |
|
||||||
Servizi finanziari |
|
||||||
Altri servizi |
|
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome:
|
||||||
Indirizzo:
|
|||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso a un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR. |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XT 25/04 |
||||||
Stato membro |
Belgio |
||||||
Regione |
Fiandre |
||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
|
||||||
Base giuridica |
Besluit van de Vlaamse regering van 2.4.2004 |
||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|||||
Credito garantito |
|||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
0,7 milioni di EUR |
|||||
Credito garantito |
|||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento |
Sì |
|
||||
Data di applicazione |
2.4.2004 |
||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino a 30.6.2005 |
||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
|||||
Formazione specifica |
Sì |
||||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
No |
|||||
Aiuto limitato a settori specifici: |
Dossier «ad hoc» |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
oppure |
|
||||||
Siderurgia |
|
||||||
Cantieri navali |
|
||||||
Fibre sintetiche |
|
||||||
Industria automobilistica |
Subfornitore |
||||||
Altre industrie manifatturiere |
|
||||||
|
|
||||||
oppure |
|
||||||
Servizi di trasporto marittimo |
|
||||||
Altri servizi di trasporto |
|
||||||
Servizi finanziari |
|
||||||
Altri servizi |
|
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome:
|
||||||
Indirizzo:
|
|||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente a quanto previsto all'articolo 5, il regolamento esclude l'erogazione dell'aiuto oppure impone un'approvazione preventiva da parte della Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di euro. |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XT 27/04 |
||||||
Stato membro |
Belgio |
||||||
Regione |
Fiandre |
||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
|
||||||
Base giuridica |
Besluit van de Vlaamse regering van 2.4.2004 |
||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|||||
Credito garantito |
|||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
0,05 milioni di EUR |
|||||
Credito garantito |
|||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento |
Sì |
|
||||
Data di applicazione |
A decorrere dal 2.4.2004 |
||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2004 |
||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
|||||
Formazione specifica |
Sì |
||||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
No |
|||||
Aiuto limitato a settori specifici |
Dossier «ad hoc» |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
oppure |
|
||||||
Siderurgia |
|
||||||
Cantieri navali |
|
||||||
Fibre sintetiche |
|
||||||
Industria automobilistica |
Fornitore |
||||||
Altre industrie manifatturiere |
|
||||||
|
|
||||||
oppure |
|
||||||
Servizi di trasporto marittimo |
|
||||||
Altri servizi di trasporto |
|
||||||
Servizi finanziari |
|
||||||
Altri servizi |
|
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome:
|
||||||
Indirizzo:
|
|||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso a un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR. |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XT 28/04 |
||||||
Stato membro |
Belgio |
||||||
Regione |
Fiandre |
||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
|
||||||
Base giuridica |
Besluit van de Vlaamse regering van 2.4.2004 |
||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|||||
Credito garantito |
|||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
0,4 milioni di EUR |
|||||
Credito garantito |
|||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento |
Sì |
|
||||
Data di applicazione |
A decorrere dal 2.4.2004 |
||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2004 |
||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
|||||
Formazione specifica |
Sì |
||||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
No |
|||||
Aiuto limitato a settori specifici |
Dossier «ad hoc» |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
oppure |
|
||||||
Siderurgia |
|
||||||
Cantieri navali |
|
||||||
Fibre sintetiche |
|
||||||
Industria automobilistica |
|
||||||
Altre industrie manifatturiere |
Macchine agricole |
||||||
|
|
||||||
oppure |
|
||||||
Servizi di trasporto marittimo |
|
||||||
Altri servizi di trasporto |
|
||||||
Servizi finanziari |
|
||||||
Altri servizi |
|
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome:
|
||||||
Indirizzo:
|
|||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso a un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR. |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XT 29/04 |
||||||
Stato membro |
Belgio |
||||||
Regione |
Fiandre |
||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
|
||||||
Base giuridica |
Besluit van de Vlaamse regering van 02/04/2004 |
||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|||||
Credito garantito |
|||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
0,7 milioni di EUR |
|||||
Credito garantito |
|||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento |
Sì |
|
||||
Data di applicazione |
A decorrere dal 2.4.2004 |
||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2004 |
||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
|||||
Formazione specifica |
Sì |
||||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
No |
|||||
Aiuto limitato a settori specifici |
Dossier «ad hoc» |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
oppure |
|
||||||
Siderurgia |
|
||||||
Cantieri navali |
|
||||||
Fibre sintetiche |
|
||||||
Industria automobilistica |
|
||||||
Altre industrie manifatturiere |
Macchine agricole |
||||||
|
|
||||||
ppure |
|
||||||
Servizi di trasporto marittimo |
|
||||||
Altri servizi di trasporto |
|
||||||
Servizi finanziari |
|
||||||
Altri servizi |
|
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome:
|
||||||
Indirizzo:
|
|||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso a un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR. |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XT 31/04 |
||||||
Stato membro |
Belgio |
||||||
Regione |
Fiandre |
||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
|
||||||
Base giuridica |
Besluit van de Vlaamse regering van 2.4.2004 |
||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|||||
Credito garantito |
|||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
0,9 milioni di EUR |
|||||
Credito garantito |
|||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento |
Sì |
|
||||
Data di applicazione |
A decorrere dal 2.4.2004 |
||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2004 |
||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
|||||
Formazione specifica |
Sì |
||||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
No |
|||||
Aiuto limitato a settori specifici |
Dossier «ad hoc» |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
oppure |
|
||||||
Siderurgia |
|
||||||
Cantieri navali |
|
||||||
Fibre sintetiche |
|
||||||
Industria automobilistica |
|
||||||
Altre industrie manifatturiere |
Costruzione meccanica |
||||||
|
|
||||||
oppure |
|
||||||
Servizi di trasporto marittimo |
|
||||||
Altri servizi di trasporto |
|
||||||
Servizi finanziari |
|
||||||
Altri servizi |
|
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome:
|
||||||
Indirizzo:
|
|||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso a un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR. |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XT 44/04 |
|||||
Stato membro |
Regno Unito |
|||||
Regione |
Galles occidentale e «The Valleys» (obiettivo 1) |
|||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Telynau Teifi |
|||||
Base giuridica |
Industrial Development Act 1982, Sections 7-11. Local Government Act 2000, Section 2. |
|||||
Spesa prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo totale annuale |
||||
Credito garantito |
||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
85 mila GBP |
||||
Credito garantito |
||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento |
SÌ |
|
|||
Data di applicazione |
A decorrere dal 10 giugno 2004 |
|||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 30 settembre 2005 |
|||||
Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
||||
Formazione specifica |
|
|||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alla formazione |
|
||||
Aiuto limitato a settori specifici |
Sì |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
oppure |
|
|||||
Siderurgia |
|
|||||
Cantieri navali |
|
|||||
Fibre sintetiche |
|
|||||
Industria automobilistica |
|
|||||
Altre industrie manifatturiere (fabbricazione di arpe) |
Sì |
|||||
|
|
|||||
oppure |
|
|||||
Trasporti marittimi |
|
|||||
Altri servizi di trasporto |
|
|||||
Servizi finanziari |
|
|||||
Altri servizi |
|
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Welsh European Funding Office |
|||||
Indirizzo:
|
||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento. La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti oppure richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR. |
— |
|
Numero dell'aiuto |
XT 46/A/B/04 |
||||||||
Stato membro |
Regno Unito e Repubblica d'Irlanda |
||||||||
Regione |
Irlanda del nord e Repubblica d'Irlanda |
||||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
FUSION (roll-out) |
||||||||
Base giuridica |
British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function. |
||||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
0,075 milioni di GBP nel 2004 1,111 milioni di GBP nel 2005 2,436 milioni di GBP nel 2006 1,277 milioni di GBP nel 2007 (fino al 30.6.2007) |
||||||
Credito garantito |
|||||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
||||||||
Credito garantito |
|||||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento |
Sì |
|
||||||
Data di applicazione |
A decorrere dal 1o luglio 2004 |
||||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31 dicembre 2009, ferma restando la relativa revisione entro il 30 giugno 2007 |
||||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
|||||||
Formazione specifica |
No |
||||||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
Sì |
|||||||
Aiuto limitato a settori specifici: |
No |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
oppure |
|
||||||||
Siderurgia |
|
||||||||
Cantieri navali |
|
||||||||
Fibre sintetiche |
|
||||||||
Industria automobilistica |
|
||||||||
Altre industrie manifatturiere |
|
||||||||
|
|
||||||||
oppure |
|
||||||||
Servizi di trasporto marittimo |
|
||||||||
Altri servizi di trasporto |
|
||||||||
Servizi finanziari |
|
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Altri servizi |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: InterTradeIreland |
||||||||
Indirizzo:
|
|||||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XT 47/04 |
||||||
Stato membro |
Belgio |
||||||
Regione |
Fiandre |
||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
|
||||||
Base giuridica |
Besluit van de Vlaamse regering van 11.6.2004 |
||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|||||
Credito garantito |
|||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
||||||
Credito garantito |
0,8 milioni di EUR |
||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento |
Sì |
|
||||
Data di applicazione |
11.6.2004 |
||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino a 31.12.2005 |
||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
|||||
Formazione specifica |
Sì |
||||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
No |
|||||
Aiuto limitato a settori specifici: |
Dossier «ad hoc» |
||||||
|
|
||||||
|
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|
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oppure |
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||||||
Siderurgia |
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Cantieri navali |
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Fibre sintetiche |
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Industria automobilistica |
|
||||||
Altre industrie manifatturiere |
Produzione di trasformatori |
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|
|
||||||
oppure |
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||||||
Servizi di trasporto marittimo |
|
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Altri servizi di trasporto |
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Servizi finanziari |
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Altri servizi |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome:
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente a quanto previsto all'articolo 5, il regolamento esclude l'erogazione dell'aiuto oppure impone un'approvazione preventiva da parte della Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di euro. |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XT 62/04 |
||||||
Stato membro |
Belgio |
||||||
Regione |
Fiandre |
||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
|
||||||
Base giuridica |
Besluit van de Vlaamse regering van 11.6.2004 |
||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
|||||
Credito garantito |
|||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
0,07 milioni di EUR |
|||||
Credito garantito |
|||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento |
Sì |
|
||||
Data di applicazione |
11.6.2004 |
||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino a 30.6.2005 |
||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
|||||
Formazione specifica |
Sì |
||||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
No |
|||||
Aiuto limitato a settori specifici: |
Dossier «ad hoc» |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
oppure |
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||||||
Siderurgia |
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||||||
Cantieri navali |
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||||||
Fibre sintetiche |
|
||||||
Industria automobilistica |
|
||||||
Altre industrie manifatturiere |
Industria tessile |
||||||
|
|
||||||
oppure |
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||||||
Servizi di trasporto marittimo |
|
||||||
Altri servizi di trasporto |
|
||||||
Servizi finanziari |
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Altri servizi |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome:
|
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Indirizzo:
|
|||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente a quanto previsto all'articolo 5, il regolamento esclude l'erogazione dell'aiuto oppure impone un'approvazione preventiva da parte della Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di euro. |
Sì |
|
Numero dell'aiuto |
XT 75/04 |
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Stato membro |
Regno Unito |
||||
Region |
Merseyside |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Digital Academy |
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Base giuridica |
Higher Education Corporation incorporated under the Education Reform Act 1988 |
||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
0,3 milioni di GBP |
||
Credito garantito |
|||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
||||
Credito garantito |
|||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento |
Sì |
|
||
Data di applicazione |
A decorrere dal 1o agosto 2004 |
||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 30 giugno 2007 |
||||
Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
|||
Formazione specifica |
Sì |
||||
Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
Sì |
|||
Aiuto limitato a settori specifici: |
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Oppure |
|
||||
Siderurgia |
|
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Cantieri navali |
|
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Fibre sintetiche |
|
||||
Industria automobilistica |
|
||||
Altre industrie manifatturiere |
|
||||
|
|
||||
Oppure |
|
||||
Servizi di trasporto marittimo |
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Altri servizi di trasporto |
|
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Servizi finanziari |
|
||||
Altri servizi |
|
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Gerry Kelleher, PVC Delivery, Liverpool John Moores University |
||||
Indirizzo: 2 Rodney Street, Liverpool, Merseyside, L3 5UX, Regno Unito |
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento |
— |
|
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Comitato misto SEE
28.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185/27 |
Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati adempiuti i requisiti costituzionali ai sensi dell'articolo 103 dell'accordo SEE
(2005/C 185/06)
Dal marzo 2000 le decisioni del Comitato misto SEE indicano in una nota a piè di pagina se la data della loro entrata in vigore dipende dal rispetto di requisiti costituzionali richiesto alle parti contraenti. Tali requisiti sono stati notificati per quanto riguarda le decisioni elencate qui sotto. Le Parti contraenti in questione hanno notificato alle altre Parti contraenti di aver completato le procedure interne. Le date di entrata in vigore delle decisioni sono quelle sotto indicate.
Decisione numero |
Data di adozione |
Riferimenti di pubblicazione |
Atti giuridici integrati |
Data di entrata in vigore |
9/2003 |
31.1.2003 |
10.4.2003 GU L 94, pag. 59 Suppl. n. 19, pag. 12 |
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti |
1.3.2004 |
20/2003 |
31.1.2003 |
10.4.2003 GU L 94, pag. 82 Suppl. n. 19, pag. 24 |
Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche |
1.2.2004 |
32/2003 |
14.3.2003 |
5.6.2003 GU L 137, pag. 32 Suppl. n. 29, pag. 21 |
Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi Regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi Regolamento (CE) n. 1687/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, relativo a un ulteriore termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 per la notifica di alcuni principi attivi già in commercio da utilizzare nei biocidi |
1.3.2004 |
37/2003 |
14.3.2003 |
5.6.2003 GU L 137, pag. 44 Suppl. n. 29, pag. 28 |
Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali |
1.5.2004 |
47/2003 |
16.5.2003 |
31.7.2003 GU L 193, pag. 18 Suppl. n. 39, pag. 12 |
Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE |
1.5.2004 |
48/2003 |
16.5.2003 |
31.7.2003 GU L 193, pag. 20 Suppl. n. 39, pag. 14 |
Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali |
1.2.2004 |
50/2003 |
16.5.2003 |
31.7.2003 GU L 193, pag. 24 Suppl. n. 39, pag. 16 |
Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto |
1.5.2004 |
60/2003 |
16.5.2003 |
31.7.2003 GU L 193, pag. 46 Suppl. n. 39, pag. 28 |
Regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità |
1.2.2004 |
66/2003 |
20.6.2003 |
9.10.2003 GU L 257, pag. 4 Suppl. n. 51, pag. 3 |
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica gli allegati III, X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di sorveglianza epidemiologica e test per l'individuazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili Regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e ne modifica gli allegati VII e XI Regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione, del 14 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i materiali a rischio specifico e la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, nonché il regolamento (CE) n. 1326/2001 riguardo all'alimentazione degli animali e all'immissione sul mercato di ovini e caprini e dei loro prodotti Regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, che modifica gli allegati III, VII e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina, l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile, la rimozione dei materiali a rischio specifico e le norme d'importazione degli animali vivi e dei prodotti di origine animale Decisione 2002/1003/CE della Commissione, del 18 dicembre 2002, che fissa requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine Regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione, del 12 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini vivi e di embrioni bovini |
1.2.2004 |
79/2003 |
20.6.2003 |
9.10.2003 GU L 257, pag. 29 Suppl. n. 51, pag. 18 |
Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) |
1.8.2004 |
80/2003 |
20.6.2003 |
9.10.2003 GU L 257, pag. 31 Suppl. n. 51, pag. 19 |
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) |
1.8.2004 |
81/2003 |
20.6.2003 |
9.10.2003 GU L 257, pag. 33 Suppl. n. 51, pag. 21 |
Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima |
1.1.2004 |
85/2003 |
20.6.2003 |
9.10.2003 GU L 257, pag. 42 Suppl. n. 51, pag. 28 |
Decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 |
2.12.2003 |
98/2003 |
11.8.2003 |
23.10.2003 GU L 272, pag. 35 Suppl. n. 54, pag. 12 |
Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite |
1.6.2004 |
102/2003 |
26.9.2003 |
18.12.2003 GU L 331, pag. 8 Suppl. n. 64, pag. 7 |
Decisione 2002/878/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza delle malattie dei molluschi bonamiosi (Bonamia ostreae) e marteiliosi (Marteilia refringens) Decisione 2002/879/CE della Commissione, del 4 novembre 2002, recante modifica della decisione 2002/304/CE con riguardo ai programmi attuati in Finlandia al fine di ottenere la qualifica di zone riconosciute per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN) Decisione 2002/1005/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che modifica per la seconda volta la decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) |
1.7.2004 |
115/2003 |
26.9.2003 |
18.12.2003 GU L 331, pag. 34 Suppl. n. 64, pag. 21 |
Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa |
1.5.2004 |
122/2003 |
26.9.2003 |
18.12.2003 GU L 331, pag. 48 Suppl. n. 64, pag. 28 |
Direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro |
1.4.2004 |
153/2003 |
7.11.2003 |
12.02.2004 GU L 41, pag. 45 Suppl. n. 7, pag. 32 |
Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica |
1.11.2003 |
154/2003 |
7.11.2003 |
12.02.2004 GU L 41, pag. 47 Suppl. n. 7, pag. 34 |
Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro |
1.8.2004 |
160/2003 |
7.11.2003 |
12.02.2004 GU L 41, pag. 58 Suppl. n. 7, pag. 40 |
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale |
1.6.2004 |
163/2003 |
7.11.2003 |
12.02.2004 GU L 41, pag. 64 Suppl. n. 7, pag. 43 |
Decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 |
2.12.2003 |
164/2003 |
7.11.2003 |
12.02.2004 GU L 41, pag. 67 Suppl. n. 7, pag. 45 |
Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) |
17.12.2003 |
176/2003 |
5.12.2003 |
25.03.2004 GU L 88, pag. 53 Suppl. n. 15, pag. 14 |
Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione |
1.8.2004 |
181/2003 |
5.12.2003 |
25.03.2004 GU L 88, pag. 63 Suppl. n. 15, pag. 19 |
Decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) |
20.12.2003 |
11/2004 |
6.2.2004 |
22.4.2004 GU L 116, pag. 60 Suppl. n. 20, pag. 14 |
Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) |
1.11.2004 |
12/2004 |
6.2.2004 |
22.4.2004 GU L 116, pag. 63 Suppl. n. 20, pag. 17 |
Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari |
1.8.2004 |
13/2004 |
6.2.2004 |
22.4.2004 GU L 116, pag. 63 Suppl. n. 20, pag. 17 |
Regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari |
1.8.2004 |
15/2004 |
6.2.2004 |
22.4.2004 GU L 116, pag. 68 Suppl. n. 20, pag. 21 |
Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) |
1.1.2005 |
32/2004 |
19.3.2004 |
29.4.2004 GU L 127, pag. 143 Suppl. n. 22, pag. 20 |
Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) |
1.8.2004 |
37/2004 |
23.4.2004 |
26.8.2004 GU L 277, pag. 6 Suppl. n. 43, pag. 5 |
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia |
1.2.2005 |
38/2004 |
23.4.2004 |
26.8.2004 GU L 277, pag. 7 Suppl. n. 43, pag. 6 |
Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) |
1.6.2005 |
41/2004 |
23.4.2004 |
26.8.2004 GU L 277, pag. 10 Suppl. n. 43, pag. 9 |
Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile |
1.1.2005 |
56/2004 |
23.4.2004 |
26.8.2004 GU L 277, pag. 27 Suppl. n. 43, pag. 22 |
Direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società |
1.6.2005 |
57/2004 |
23.4.2004 |
26.8.2004 GU L 277, pag. 28 Suppl. n. 43, pag. 23 |
Direttiva 2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro |
1.9.2004 |
65/2004 |
26.4.2004 |
26.8.2004 GU L 277, pag. 182 Suppl. n. 43, pag. 165 |
Regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo») |
19.6.2004 |
66/2004 |
26.4.2005 |
26.8.2004 GU L 277, pag. 183 Suppl. n. 43, pag. 166 |
Decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) |
17.6.2004 |
71/2004 |
8.6.2004 |
25.11.2004 GU L 349, pag. 26 Suppl. n. 59, pag. 4 |
Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri |
1.7.2005 |
73/2004 |
8.6.2004 |
25.11.2004 GU L 349, pag. 30 Suppl. n. 59, pag. 7 |
Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE |
1.6.2005 |
79/2004 |
8.6.2004 |
19.6.2004 GU L 219, pag. 24 Suppl. SEE n. 32, p. 10 |
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») |
1.7.2005 |
99/2004 |
9.7.2004 |
23.12.2004 GU L 376, pag. 23 Suppl. n. 65, pag. 17 |
Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE |
1.7.2005 |
103/2004 |
9.7.2004 |
23.12.2004 GU L 376, pag. 31 Suppl. n. 65, pag. 22 |
Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse |
1.6.2005 |
112/2004 |
9.7.2004 |
23.12.2004 GU L 376, pag. 49 Suppl. n. 65, pag. 32 |
Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro |
1.5.2005 |
130/2004 |
24.9.2004 |
10.3.2005 GU L 64, pag. 57 Suppl. n. 12, pag. 42 |
Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato |
19.5.2005 |
137/2004 |
24.9.2004 |
10.3.2005 GU L 64, pag. 80 Suppl. n. 12, pag. 56 |
Protocollo 31 all'accordo SEE — Decisione del Comitato misto riguardante l'estensione di «Energia intelligente per l'Europa» per includere il settore specifico COOPENER del programma |
1.2.2005 |
178/2004 |
3.12.2004 |
26.5.2005 GU L 133, pag. 35 Suppl. n. 26, pag. 25 |
Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE |
1.7.2004 |
179/2004 |
9.12.2004 |
26.5.2005 GU L 133, pag. 37 Suppl. n. 26, pag. 27 |
Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea |
1.6.2005 |
23/2005 |
8.2.2005 |
23.6.2005 GU L 161, pag. 52 Suppl. n. 32, pag. 30 |
Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie |
19.5.2005 |
Autorità di vigilanza EFTA
28.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185/33 |
AIUTI DI STATO — NORVEGIA
Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA agli Stati EFTA, agli Stati membri dell'UE e ai terzi interessati
Misura di aiuto di Stato 56136 (ex 48001) — Progetto di proroga dell'accordo Hurtigruten
(2005/C 185/07)
Con lettera del 20 aprile 2004, il governo norvegese ha notificato all'Autorità di vigilanza EFTA la sua intenzione di prorogare il cosiddetto accordo Hurtigruten relativo ai servizi di trasporto marittimo lungo le coste norvegesi fino al 2005 ed eventualmente al 2006. Gli accordi avrebbero comportato stanziamenti di bilancio in favore delle imprese che prestano tali servizi per provvedere all'esecuzione di obblighi di servizio pubblico.
L'11 agosto 2004, l'Autorità ha avviato il procedimento formale d'indagine in relazione all'aiuto proposto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, parte I del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. Prima che tale decisione fosse pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nell'apposito supplemento SEE, la Norvegia ha ritirato, con lettera del 29 settembre 2004, la suddetta notifica.
In considerazione del fatto che il governo norvegese ha ritirato la notifica e non intende prorogare gli accordi e concedere l'aiuto inizialmente notificato, l'Autorità ha deciso di chiudere il procedimento avviato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, parte I del Protocollo 3 dell'Accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.