ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 185

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
28 luglio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 185/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 185/2

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

2

2005/C 185/3

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

7

2005/C 185/4

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3866 — Sun/StorageTek) ( 1 )

12

2005/C 185/5

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

13

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Comitato misto SEE

2005/C 185/6

Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati adempiuti i requisiti costituzionali ai sensi dell'articolo 103 dell'accordo SEE

27

 

Autorità di vigilanza EFTA

2005/C 185/7

Aiuti di Stato — Norvegia — Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA agli Stati EFTA, agli Stati membri dell'UE e ai terzi interessati — Misura di aiuto di Stato 56136 (ex 48001) — Progetto di proroga dell'accordo Hurtigruten

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 185/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

27 luglio 2005

(2005/C 185/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1990

JPY

yen giapponesi

134,92

DKK

corone danesi

7,4616

GBP

sterline inglesi

0,69030

SEK

corone svedesi

9,4385

CHF

franchi svizzeri

1,5618

ISK

corone islandesi

77,51

NOK

corone norvegesi

7,9035

BGN

lev bulgari

1,9555

CYP

sterline cipriote

0,5739

CZK

corone ceche

30,242

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

245,27

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6963

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,1053

RON

leu rumeni

3,5215

SIT

tolar sloveni

239,52

SKK

corone slovacche

39,130

TRY

lire turche

1,6100

AUD

dollari australiani

1,5889

CAD

dollari canadesi

1,4846

HKD

dollari di Hong Kong

9,3261

NZD

dollari neozelandesi

1,7672

SGD

dollari di Singapore

2,0005

KRW

won sudcoreani

1 234,37

ZAR

rand sudafricani

8,0132

CNY

renminbi Yuan cinese

9,7272

HRK

kuna croata

7,3030

IDR

rupia indonesiana

11 787,37

MYR

ringgit malese

4,498

PHP

peso filippino

67,294

RUB

rublo russo

34,4510

THB

baht thailandese

49,990


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 185/2


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2005/C 185/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XS 4/03

Stato membro: Italia

Regione: Toscana

Titolo del regime di aiuti: Aiuti agli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese del settore moda

Base giuridica:

Delibera Giunta regionale n. 1206 del 4 novembre 2002«Risoluzione del Consiglio regionale n. 18/2002. Approvazione dello schema per la definizione del progetto pilota integrato per il sistema moda».

Decisione Giunta regionale n. 13 dell'11 luglio 2001«Direttive per l'attuazione dei regimi di aiuto».

Decreto Giunta regionale n. 6818 del 21 novembre 2002 Bando per l'accesso al regime di aiuto Misura 1.1 «Aiuti agli investimenti produttivi e ambientali delle PMI» del PRSE 2001.

Decreto Giunta regionale n. 6876 del 3 dicembre 2002 Bando per l'accesso al regime di aiuto Misura 1.2 «Aiuti agli investimenti di imprese artigiane» del PRSE 2001-2005.

Spesa annua prevista per il regime: 25 000 000 di euro

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità di aiuto per la singola impresa non potrà superare il 15 % Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) per le piccole imprese e il 7,5 % Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) per le medie imprese della spesa di investimento complessiva. Nel caso in cui le aree interessate dal programma vengano ritenute ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.C del trattato rivisto, la misura dell'aiuto è del 18 % ESL per le piccole imprese e del 14 % ESL per le medie imprese.

Data di applicazione: Gennaio 2003. Data di ricevimento della scheda da parte della Commissione.

Durata del regime: Anni 2003-2005

Obiettivo dell'aiuto: Agevolare l'accesso al credito e concessione di aiuti alle piccole e medie imprese del settore moda che realizzino investimenti in beni materiali ed immateriali.

Settore economico interessato (o settori): Attività economica identificata come prevalente dai seguenti codici ISTAT 1991:

DB — Industrie tessili e dell'abbigliamento

DC — Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari

DN 36.2 — Gioielleria e oreficeria

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Toscana

Via di Novoli, 26

I-50127 Firenze

Numero dell'aiuto: XS 38/03

Stato membro: Italia

Regione: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Titolo del regime di aiuti: Programma regionale di Azioni Innovative FESR «FreNeSys» — Azione 2 «e-Cooperative business» — Unità di intervento 2.6 «sostegni a progetti dimostrativi»

Base giuridica: Delibera Giunta regionale n. 4236 del 6.12.2002

Spesa annua prevista per il regime: 700 000,00 €

Intensità massima dell'aiuto:

A.   L'intensità lorda dell'aiuto agli investimenti in attrezzature non supera:

il 15 % per le piccole imprese;

il 7,5 % per le medie imprese.

Per le imprese aventi sede e/o stabilimento nelle zone coperte dalla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE come individuate con decisione C(2000) N. 2752 def. corrigendum del 20.9.2000 l'intensità dell'aiuto non supera l'8 % ESN + 10 % ESL per le piccole imprese e l'8 % ESN + 6 % ESL per le medie imprese

B.   L'intensità lorda dell'aiuto per servizi reali forniti da consulenti esterni non supera:

il 50 % per le PMI

Data di applicazione:

Durata del regime: Fino al 30 giugno 2004

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere la competitività delle imprese regionali attraverso la creazione o sviluppo di reti telematiche per la promozione dell'e-business. I progetti, realizzati da aggregazioni tra imprese e altri Enti, saranno divulgati quali esempi di buona prassi.

Settore economico interessato (o settori):

a)

Imprese industriali o artigianali, che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni;

b)

imprese che svolgono attività di servizi reali, indicate tra quelle potenzialmente dirette ad incidere in maniera positiva sullo sviluppo di tutte le attività produttive succitate;

c)

imprese che svolgono attività turistiche, del commercio al dettaglio e all'ingrosso.

Non sono interessati i settori per i quali è esclusa l'applicazione del regolamento (CE) 70/2001 e il settore dei trasporti. Verranno applicate le limitazioni settoriali previste da regolamenti o direttive comunitari specifici.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Direzione regionale degli Affari europei

Via Trento, 2

I-34132 Trieste

e-mail. Affari.europei@regione.fvg.it; s.promo@regione.fvg.it

Altre informazioni: L'intervento viene attuato in collaborazione con le quattro Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato regionali (Gorizia, Udine, Pordenone, Trieste), responsabili delle procedure amministrative.

Numero dell'aiuto: XS 106/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: Galles occidentale e Valli

Titolo del regime di aiuti: Iniziativa strategica «Città e villaggi» del Consiglio della Contea di Carmathenshire, che comprende Sovvenzione alla conversione rurale

Base giuridica: Local Government Act 2000 — Part 2 Promotion of Well being, subsection 4.

Spesa annua prevista per il regime Fondo per l'aiuto alla conversione rurale:

 

2003/04: 415 000 GBP

 

2004/05: 715 000 GBP

 

Totale: 1 130 000 GBP

Intensità massima dell'aiuto: 50 % dei costi relativi a investimenti fisici e non (Articolo 87, paragrafo 3, lettera a, area — 35 %+15 % per le PMI). In alcuni casi il contributo all'investimento sarà calcolato in base alla creazione di posti di lavoro. Nessuna PMI riceverà più di GBP 20 000 per posto di lavoro creato.

Fino a un massimo del 50 % dei costi di consulenza.

Data di applicazione:

Durata del regime: Fino al marzo 2005

Obiettivo dell'aiuto: Contribuire ai costi degli investimenti, fisici e non, e consulenza, relativi alle PMI. Saranno effettuati degli investimenti in immobili nel caso in cui sia necessario fornire uno spazio appropriato che possa consentire lo sviluppo dell'attività. L'aiuto all'investimento favorirà la crescita e lo sviluppo nella Contea e stimolerà il rinnovo economico nelle città e nelle zone rurali intervenendo a favore dei costi relativi agli investimenti in terreni, immobili e impianti per la creazione o l'ampliamento di attività economiche.

L'aiuto per i costi di consulenza sarà normalmente limitato al 10 % dei costi. L'intervento per le consulenze comprenderà contributi una tantum per sostenere lo sviluppo e la supervisione di progetti. Il contributo non riguarderà le spese relative alla normale attività dell'impresa, quali la consulenza fiscale, la consulenza giuridica e la pubblicità.

Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori industriali ammissibili, lasciando impregiudicate le norme speciali in materia di aiuti di Stato a certi settori — Articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento relativo alle esenzioni per categoria a favore delle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Sarah L Veck

Head of Economic Development

Economic Development Division

Carmarthenshire County Council

Business Resource Centre

Parc Amanwy

New Road

Ammanford

Carmarthenshire

SA18 3EP

Numero dell'aiuto: XS 135/03

Stato membro: Italia

Regione: Lombardia

Titolo del regime di aiuti: Contributi a favore delle imprese bresciane del settore trasporti per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale Vision 2000 — anno 2003/2004.

Base giuridica: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241.

Deliberazioni camerali n. 240 del 10.12.2002 e n. 185 del 29.9.2003.

Determinazione dirigenziale n. 93/AV del 9.10.2003.

Spesa annua prevista per il regime: 50 000 €

Intensità massima dell'aiuto: 50 % della spesa sostenuta fino ad un massimo di 2 066 € per ogni impresa.

Data di applicazione:

Durata del regime: Dal 20.10.2003 al 19.10.2004

Obiettivo dell'aiuto: Promuovere la realizzazione di sistemi di qualità aziendale nelle imprese bresciane in base alle norme «Vision 2000» per la certificazione di processo e di prodotto.

Settore economico interessato (o settori): Settore trasporti.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Brescia

Via Orzinuovi, n. 3

I-25125 Brescia

E–mail: costantino@bs.camcom.it

Numero dell'aiuto: XS 136/03

Stato membro: Italia

Regione: Sardegna

Titolo del regime di aiuti: Finanziamento delle reti di servizi delle imprese nei distretti industriali e nell'ambito dei sistemi produttivi locali.

Base giuridica: L.R. 24.12.1998, n. 37, art. 4

Delibera di Giunta n. 21/23 del 21.7.2003

Spesa annua prevista per il regime: 6 713 940,38 €

Intensità massima dell'aiuto: 35 % ESN + 15 % ESL

Data di applicazione: A partire dall'11 agosto 2003

Durata del regime: Fino al 31.12.2003

Obiettivo dell'aiuto: Promuovere lo sviluppo e la competitività dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali della Sardegna attraverso il miglioramento delle reti dei servizi alle imprese con l'attivazione di processi produttivi, commerciali e di promozione innovativi e con interazioni produttive, tecnologiche e commerciali tra imprese operanti nello stesso distretto o S.P.L.

Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori economici escluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato.

Per il settore sugheriero sono ammessi solo i seguenti settori di attività della nomenclatura CE:

n. 4502 (sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare, compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli);

n. 4503 (lavori dì sughero naturale);

n. 4504 (sughero agglomerato, con o senza legante, e lavori di sughero agglomerato).

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Industria — Servizio Infrastrutture

Viale Trento n. 69, I-09123 Cagliari

Altre informazioni: I beneficiari degli aiuti sono consorzi e società consortili costituiti da PMI operanti nei distretti industriali individuati con decreto assessore industria 7.8.1997, n. 377 e nei sistemi produttivi locali individuati con D.G.R. 21/38 del 2.7.2002. I beneficiari mantengono la natura di PMI.

Numero dell'aiuto: XS 137/03

Stato membro: Italia

Regione: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Titolo del regime di aiuti: Concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sul Fondo di rotazione per le imprese artigiane

Base giuridica: Decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres del 25.7.2003

Spesa annua prevista per il regime:

 

2003: 6 000 000 €

 

2004: 1 246 000 €

 

2005: 1 000 000 €

Intensità massima dell'aiuto: Entro i massimali stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alla PMI e dalla carta degli aiuti a finalità regionale:

15 % in ESL per le piccole imprese; 7,5 % in ESL per le medie imprese

per le imprese rientranti nelle zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE: 8 % in ESN + 10 % in ESL per le piccole imprese; 8 % in ESN + 6 % in ESL per le medie imprese

Data di applicazione:

Durata del regime: Fino al termine del 31.12.2006, prorogabile per un periodo transitorio di sei mesi, come disposto dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.1.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI artigiane di produzione e di servizio alla produzione attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per investimenti aziendali in immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Destinatari: le imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione, i loro consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, rientranti nella definizione di piccola o media impresa ai sensi dell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.1.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori escluse le imprese che operano nei settori delle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Direzione regionale affari finanziari e patrimonio — Servizio del credito

Corso Cavour, 1-34100 Trieste

Telefono: 040/377.22.34

Fax: 040/377.20.84

E-mail: s.credito.ts@regione.fvg.it

Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione — Servizio per lo sviluppo dell'artigianato

Via Giulia, 75, 1-34100 Trieste

Telefono: 040/377.48.22

Fax: 040/377.48.10

E-mail: dir.art.coop@regione.fvg.it

Altre informazioni: Il presente regime viene attuato in conformità al regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001.

Le autorità regionali si impegnano a modificare la definizione di PMI a partire dall'1.1.2005, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 6.5.2003, relativa alla definizione di piccola, media e micro impresa, pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.5.2003

Numero dell'aiuto: XS 141/03

Stato membro: Italia

Regione: Marche

Titolo del regime di aiuti: Docup Ob. 2 2000-2006 — Misura 1.1 Aiuti agli investimenti produttivi ed ambientali delle PMI industriali ed artigiane, sub misura 1.1.1 Aiuti agli investimenti produttivi delle PMI industriali, intervento b1 legge 341/95 articolo 1: incentivi per investimenti produttivi connessi con la creazione di un nuovo impianto produttivo o con l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione ed il trasferimento di un impianto produttivo esistente.

Base giuridica: Docup Ob. 2 2000-2006

Spesa annua prevista per il regime:

 

Sostegno normale:

 

euro 1 840 615,00 per il 2001

 

euro 1 939 014,00 per il 2002

 

euro 2 308 531,40 per il 2003

 

totale: euro 6 088 160,40

 

Sostegno transitorio:

 

euro 625 682,40 per il 2001

 

euro 1 007 717,90 per il 2002

 

euro 938 681,80 per il 2003

 

totale: euro 2 572 082,10

Intensità massima dell'aiuto: Secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 70/2001 saranno applicati i seguenti tassi di intervento: 15 % ESL per le piccole imprese e 7,5 % ESL per le medie imprese; nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo. 87.3.c) del trattato CE il tasso di intervento sarà pari al 18 % per le piccole imprese e 14 % per le medie imprese purché siano rispettati i limiti previsti dalla decisione della Commissione relativa alla deroga per le zone articolo 87.3.c) (8 % ESN + 10 % ESL per le piccole imprese e 8 % ESN + 6 % ESL per le medie imprese).

Data di applicazione: Secondo l'orientamento espresso dai servizi della Commissione europea, saranno ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal beneficiario ultimo a partire dalla data di pubblicazione del bando.

Potranno essere ammessi a contributo esclusivamente gli investimenti effettuati dopo la data di presentazione delle domande di contributo.

Durata del regime: L'applicazione del regime ha una durata inferiore di quella del Docup 2 2000 — 2006; pertanto, il regime decadrà il 31 dicembre 2003. Trattandosi di una procedura a sportello le domande di contributo vanno presentate a partire dal 29.5.2003 fino al 28.7.2003.

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è rivolto alle PMI industriali dei territori della Regione Marche compresi nell'obiettivo 2 e nel phasing out.

Settore economico interessato (o settori):

settore estrattivo e manifatturiero

settore delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda con le limitazioni previste dalla circolare ministeriale n. 900315 del 14.7.2001

settore delle telecomunicazioni

servizi alla produzione (servizi di informatica, di trasferimento tecnologico e intermediazione dell'informazione, di consulenza tecnico-economica)

Sono esclusi i settori relativi alle produzioni siderurgiche di cui all'articolo 1 del trattato CECA, alle costruzioni e riparazioni navali, alla produzione di fibre artificiali e alla trasformazione dei prodotti agricoli. Particolari limitazioni sono previste per l'industria automobilistica, secondo la normativa comunitaria.

Sono escluse le attività legate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Marche

Servizio Industria e artigianato

Via Tiziano 44, I-60100 Ancona — tel. 0718061


28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 185/7


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2005/C 185/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XS 34/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

Galles orientale (obiettivo 2) e programma di transizione

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Programma «Creating Lean Enterprises»

Base giuridica

Industrial Development Act 1982

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

119 659 GBP

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 1o luglio 2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 30 giugno 2007

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Aiuto limitato a settori specifici

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

Oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

Oppure

 

Trasporti

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Welsh European Funding Office

Indirizzo:

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash

CF45 4ER

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:

a)

il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e

l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%,

nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50%; oppure

b)

l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.

 

 


Numero dell'aiuto

XS 122/03

Stato membro

Belgio

Regione

Regione fiamminga

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Premio di crescita — regime di aiuti per la promozione degli aiuti agli investimenti per le piccole e medie imprese

Base giuridica

Besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

25 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 18.11.2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI:

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Aiuto limitato a settori specifici

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Trasporti

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Indirizzo:

Markiesstraat 1

B-1000 Bruxelles

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione nei casi in cui:

a)

il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e

l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%,

nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50%, oppure

b)

l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR

 


Numero dell'aiuto

XS 123/03

Stato membro

Germania

Regione

Amburgo

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Direttiva per la concessione di aiuti finanziari sotto forma di promozione di progetti tramite la Innovationsstiftung (Fondazione per l'innovazione) di Amburgo.

Base giuridica

Gesetz über die Innovationsstiftung Hamburg

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

0,25 milioni di EUR

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

Si

 

Data di applicazione

A decorrere dal 1.12.2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2006

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle piccole e medie imprese

Si

 

 Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Si

Aiuto limitato a settori specifici

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Trasporti

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome

Innovationsstiftung Hamburg

Indirizzo:

Pickhuben 4

D–20457 Hamburg

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:

a)

il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e

l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%,

nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure

b)

l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.

Si

 


Numero dell'aiuto

XS 126/03

Stato membro

Regno Unito

Regione

Galles

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Intellectual Property Wales (IPWales®)

Base giuridica

The University of Wales, Swansea was incorporated by Royal Charter in 1920. (Under the Charter the University of Wales, Swansea has the power to operate This scheme.)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

85 000 GBP

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere da 1.12.2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 31.12.2004

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Aiuto limitato a settori specifici

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

Oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

Oppure

 

Trasporti

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Università del Galles, Swansea

Indirizzo:

Singleton Park

Swansea

South Wales

SAI 8PP

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:

a)

il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e

l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%,

nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50%; oppure

b)

l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.

 


28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 185/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3866 — Sun/StorageTek)

(2005/C 185/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 20.7.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa SUN Microsystems Inc. («SUN», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Storage Technology Corporation («StorageTek», USA) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per SUN: sistemi di computer, sistemi di stoccaggio dati in rete, servizi di supporto;

per StorageTek: soluzioni di stoccaggio dati.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3866 — Sun/StorageTek, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 185/13


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2005/C 185/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XT 2/04

Stato membro

Belgio

Regione

Fiandre

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

PAUWELS TRAFO BELGIUM NV

Antwerpsesteenweg 167

B-2800 Mechelen

Base giuridica

Besluit van de Vlaamse regering van 12.12.2003

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

0,9 milioni di EUR

Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

12.12.2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 31.12.2003

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

dossier «ad hoc»

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

Produzione di trasformatori

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Indirizzo:

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente a quanto previsto all'articolo 5, il regolamento esclude l'erogazione dell'aiuto oppure impone un'approvazione preventiva da parte della Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di euro.

 


Numero dell'aiuto

XT 23/04

Stato membro

Belgio

Regione

Fiandre

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

LVD COMPANY NV

Nijverheidslaan 2

B-8560 Gullegem

Base giuridica

Besluit van de Vlaamse regering van 2.4.2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

0,9 milioni di EUR

Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 2.4.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2004

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici

Dossier «ad hoc»

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

Costruzione meccanica

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Indirizzo:

Markiesstraat 1

B-1000 Bruxelles

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso a un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

 


Numero dell'aiuto

XT 25/04

Stato membro

Belgio

Regione

Fiandre

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

CONTINENTAL TEVES NV

Generaal De Wittelaan 5

2800 MECHELEN

Base giuridica

Besluit van de Vlaamse regering van 2.4.2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

0,7 milioni di EUR

Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

 

Data di applicazione

2.4.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 30.6.2005

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

Dossier «ad hoc»

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

Subfornitore

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Indirizzo:

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente a quanto previsto all'articolo 5, il regolamento esclude l'erogazione dell'aiuto oppure impone un'approvazione preventiva da parte della Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di euro.

 


Numero dell'aiuto

XT 27/04

Stato membro

Belgio

Regione

Fiandre

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Johnson Controls NV

Bell Telephonelaan 2

B-2440 Geel

Base giuridica

Besluit van de Vlaamse regering van 2.4.2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

0,05 milioni di EUR

Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 2.4.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2004

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici

Dossier «ad hoc»

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

Fornitore

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Indirizzo:

Markiesstraat 1

B-1000 Bruxelles

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso a un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

 


Numero dell'aiuto

XT 28/04

Stato membro

Belgio

Regione

Fiandre

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

NEW HOLLAND TRACTOR

Wilmarsdonksteenweg 32

B-2030 Antwerpen

Base giuridica

Besluit van de Vlaamse regering van 2.4.2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

0,4 milioni di EUR

Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 2.4.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2004

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici

Dossier «ad hoc»

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

Macchine agricole

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Indirizzo:

Markiesstraat 1

B-1000 Bruxelles

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso a un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

 


Numero dell'aiuto

XT 29/04

Stato membro

Belgio

Regione

Fiandre

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

CNH BELGIUM

Leon Claeysstraat 3 A

8210 ZEDELGEM

Base giuridica

Besluit van de Vlaamse regering van 02/04/2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

0,7 milioni di EUR

Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 2.4.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2004

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici

Dossier «ad hoc»

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

Macchine agricole

Tutti i servizi

 

ppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Indirizzo:

Markiesstraat 1

1000 Bruxelles

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso a un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

 


Numero dell'aiuto

XT 31/04

Stato membro

Belgio

Regione

Fiandre

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

HANSEN TRANSMISSIONS INTERNATIONAL NV

Leonardo Da Vincilaan 1

2650 EDEGEM

Base giuridica

Besluit van de Vlaamse regering van 2.4.2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

0,9 milioni di EUR

Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 2.4.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2004

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici

Dossier «ad hoc»

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

Costruzione meccanica

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Indirizzo:

Markiesstraat 1

B-1000 Bruxelles

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso a un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

 


Numero dell'aiuto

XT 44/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

Galles occidentale e «The Valleys» (obiettivo 1)

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Telynau Teifi

Base giuridica

Industrial Development Act 1982, Sections 7-11.

Local Government Act 2000, Section 2.

Spesa prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo totale annuale

Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

85 mila GBP

Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 10 giugno 2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 30 settembre 2005

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alla formazione

 

Aiuto limitato a settori specifici

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere (fabbricazione di arpe)

Tutti i servizi

 

oppure

 

Trasporti marittimi

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Welsh European Funding Office

Indirizzo:

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash

CF45 4ER

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento.

La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti oppure richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

 


Numero dell'aiuto

XT 46/A/B/04

Stato membro

Regno Unito e Repubblica d'Irlanda

Regione

Irlanda del nord e Repubblica d'Irlanda

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

FUSION (roll-out)

Base giuridica

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function.

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

0,075 milioni di GBP nel 2004

1,111 milioni di GBP nel 2005

2,436 milioni di GBP nel 2006

1,277 milioni di GBP nel 2007 (fino al 30.6.2007)

Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 1o luglio 2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31 dicembre 2009, ferma restando la relativa revisione entro il 30 giugno 2007

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

No

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Aiuto limitato a settori specifici:

No

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

InterTradeIreland

Indirizzo:

The Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry

Co. Down

Northern Ireland

BT34 2DE

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

 


Numero dell'aiuto

XT 47/04

Stato membro

Belgio

Regione

Fiandre

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

PAUWELS TRAFO BELGIUM NV

Antwerpsesteenweg 167

B-2800 Mechelen

Base giuridica

Besluit van de Vlaamse regering van 11.6.2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

Credito garantito

0,8 milioni di EUR

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

11.6.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 31.12.2005

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

Dossier «ad hoc»

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

Produzione di trasformatori

Tutti i servizi

 

oppure

 

 Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Indirizzo:

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente a quanto previsto all'articolo 5, il regolamento esclude l'erogazione dell'aiuto oppure impone un'approvazione preventiva da parte della Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di euro.

 


Numero dell'aiuto

XT 62/04

Stato membro

Belgio

Regione

Fiandre

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

TEXALINE-UCO SPORTSWEAR NV

Maïsstraat 142

B-9000 Gent

Base giuridica

Besluit van de Vlaamse regering van 11.6.2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

0,07 milioni di EUR

Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

11.6.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 30.6.2005

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

Dossier «ad hoc»

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

Industria tessile

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Indirizzo:

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente a quanto previsto all'articolo 5, il regolamento esclude l'erogazione dell'aiuto oppure impone un'approvazione preventiva da parte della Commissione qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di euro.

 


Numero dell'aiuto

XT 75/04

Stato membro

Regno Unito

Region

Merseyside

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Digital Academy

Base giuridica

Higher Education Corporation incorporated under the Education Reform Act 1988

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

0,3 milioni di GBP

Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 1o agosto 2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 30 giugno 2007

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Aiuto limitato a settori specifici:

 

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

Oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

Oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome: Gerry Kelleher, PVC Delivery, Liverpool John Moores University

Indirizzo: 2 Rodney Street, Liverpool, Merseyside, L3 5UX, Regno Unito

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

 


SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 185/27


Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati adempiuti i requisiti costituzionali ai sensi dell'articolo 103 dell'accordo SEE

(2005/C 185/06)

Dal marzo 2000 le decisioni del Comitato misto SEE indicano in una nota a piè di pagina se la data della loro entrata in vigore dipende dal rispetto di requisiti costituzionali richiesto alle parti contraenti. Tali requisiti sono stati notificati per quanto riguarda le decisioni elencate qui sotto. Le Parti contraenti in questione hanno notificato alle altre Parti contraenti di aver completato le procedure interne. Le date di entrata in vigore delle decisioni sono quelle sotto indicate.

Decisione numero

Data di adozione

Riferimenti di pubblicazione

Atti giuridici integrati

Data di entrata in vigore

9/2003

31.1.2003

10.4.2003

GU L 94, pag. 59

Suppl. n. 19, pag. 12

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

1.3.2004

20/2003

31.1.2003

10.4.2003

GU L 94, pag. 82

Suppl. n. 19, pag. 24

Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

1.2.2004

32/2003

14.3.2003

5.6.2003

GU L 137, pag. 32

Suppl. n. 29, pag. 21

Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

Regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi

Regolamento (CE) n. 1687/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, relativo a un ulteriore termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 per la notifica di alcuni principi attivi già in commercio da utilizzare nei biocidi

1.3.2004

37/2003

14.3.2003

5.6.2003

GU L 137, pag. 44

Suppl. n. 29, pag. 28

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

1.5.2004

47/2003

16.5.2003

31.7.2003

GU L 193, pag. 18

Suppl. n. 39, pag. 12

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE

1.5.2004

48/2003

16.5.2003

31.7.2003

GU L 193, pag. 20

Suppl. n. 39, pag. 14

Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

1.2.2004

50/2003

16.5.2003

31.7.2003

GU L 193, pag. 24

Suppl. n. 39, pag. 16

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

1.5.2004

60/2003

16.5.2003

31.7.2003

GU L 193, pag. 46

Suppl. n. 39, pag. 28

Regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

1.2.2004

66/2003

20.6.2003

9.10.2003

GU L 257, pag. 4

Suppl. n. 51, pag. 3

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica gli allegati III, X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di sorveglianza epidemiologica e test per l'individuazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili

Regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e ne modifica gli allegati VII e XI

Regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione, del 14 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i materiali a rischio specifico e la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, nonché il regolamento (CE) n. 1326/2001 riguardo all'alimentazione degli animali e all'immissione sul mercato di ovini e caprini e dei loro prodotti

Regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, che modifica gli allegati III, VII e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina, l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile, la rimozione dei materiali a rischio specifico e le norme d'importazione degli animali vivi e dei prodotti di origine animale

Decisione 2002/1003/CE della Commissione, del 18 dicembre 2002, che fissa requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine

Regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione, del 12 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini vivi e di embrioni bovini

1.2.2004

79/2003

20.6.2003

9.10.2003

GU L 257, pag. 29

Suppl. n. 51, pag. 18

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)

1.8.2004

80/2003

20.6.2003

9.10.2003

GU L 257, pag. 31

Suppl. n. 51, pag. 19

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

1.8.2004

81/2003

20.6.2003

9.10.2003

GU L 257, pag. 33

Suppl. n. 51, pag. 21

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

1.1.2004

85/2003

20.6.2003

9.10.2003

GU L 257, pag. 42

Suppl. n. 51, pag. 28

Decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004

2.12.2003

98/2003

11.8.2003

23.10.2003

GU L 272, pag. 35

Suppl. n. 54, pag. 12

Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

1.6.2004

102/2003

26.9.2003

18.12.2003

GU L 331, pag. 8

Suppl. n. 64, pag. 7

Decisione 2002/878/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza delle malattie dei molluschi bonamiosi (Bonamia ostreae) e marteiliosi (Marteilia refringens)

Decisione 2002/879/CE della Commissione, del 4 novembre 2002, recante modifica della decisione 2002/304/CE con riguardo ai programmi attuati in Finlandia al fine di ottenere la qualifica di zone riconosciute per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Decisione 2002/1005/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che modifica per la seconda volta la decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

1.7.2004

115/2003

26.9.2003

18.12.2003

GU L 331, pag. 34

Suppl. n. 64, pag. 21

Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

1.5.2004

122/2003

26.9.2003

18.12.2003

GU L 331, pag. 48

Suppl. n. 64, pag. 28

Direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

1.4.2004

153/2003

7.11.2003

12.02.2004

GU L 41, pag. 45

Suppl. n. 7, pag. 32

Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

1.11.2003

154/2003

7.11.2003

12.02.2004

GU L 41, pag. 47

Suppl. n. 7, pag. 34

Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro

1.8.2004

160/2003

7.11.2003

12.02.2004

GU L 41, pag. 58

Suppl. n. 7, pag. 40

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

1.6.2004

163/2003

7.11.2003

12.02.2004

GU L 41, pag. 64

Suppl. n. 7, pag. 43

Decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007

2.12.2003

164/2003

7.11.2003

12.02.2004

GU L 41, pag. 67

Suppl. n. 7, pag. 45

Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006)

17.12.2003

176/2003

5.12.2003

25.03.2004

GU L 88, pag. 53

Suppl. n. 15, pag. 14

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

1.8.2004

181/2003

5.12.2003

25.03.2004

GU L 88, pag. 63

Suppl. n. 15, pag. 19

Decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006)

20.12.2003

11/2004

6.2.2004

22.4.2004

GU L 116, pag. 60

Suppl. n. 20, pag. 14

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)

1.11.2004

12/2004

6.2.2004

22.4.2004

GU L 116, pag. 63

Suppl. n. 20, pag. 17

Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

1.8.2004

13/2004

6.2.2004

22.4.2004

GU L 116, pag. 63

Suppl. n. 20, pag. 17

Regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

1.8.2004

15/2004

6.2.2004

22.4.2004

GU L 116, pag. 68

Suppl. n. 20, pag. 21

Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)

1.1.2005

32/2004

19.3.2004

29.4.2004

GU L 127, pag. 143

Suppl. n. 22, pag. 20

Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)

1.8.2004

37/2004

23.4.2004

26.8.2004

GU L 277, pag. 6

Suppl. n. 43, pag. 5

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia

1.2.2005

38/2004

23.4.2004

26.8.2004

GU L 277, pag. 7

Suppl. n. 43, pag. 6

Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)

1.6.2005

41/2004

23.4.2004

26.8.2004

GU L 277, pag. 10

Suppl. n. 43, pag. 9

Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile

1.1.2005

56/2004

23.4.2004

26.8.2004

GU L 277, pag. 27

Suppl. n. 43, pag. 22

Direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società

1.6.2005

57/2004

23.4.2004

26.8.2004

GU L 277, pag. 28

Suppl. n. 43, pag. 23

Direttiva 2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro

1.9.2004

65/2004

26.4.2004

26.8.2004

GU L 277, pag. 182

Suppl. n. 43, pag. 165

Regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo»)

19.6.2004

66/2004

26.4.2005

26.8.2004

GU L 277, pag. 183

Suppl. n. 43, pag. 166

Decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008)

17.6.2004

71/2004

8.6.2004

25.11.2004

GU L 349, pag. 26

Suppl. n. 59, pag. 4

Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri

1.7.2005

73/2004

8.6.2004

25.11.2004

GU L 349, pag. 30

Suppl. n. 59, pag. 7

Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE

1.6.2005

79/2004

8.6.2004

19.6.2004

GU L 219, pag. 24

Suppl. SEE n. 32, p. 10

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»)

1.7.2005

99/2004

9.7.2004

23.12.2004

GU L 376, pag. 23

Suppl. n. 65, pag. 17

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE

1.7.2005

103/2004

9.7.2004

23.12.2004

GU L 376, pag. 31

Suppl. n. 65, pag. 22

Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari

Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato

Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse

1.6.2005

112/2004

9.7.2004

23.12.2004

GU L 376, pag. 49

Suppl. n. 65, pag. 32

Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro

1.5.2005

130/2004

24.9.2004

10.3.2005

GU L 64, pag. 57

Suppl. n. 12, pag. 42

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

19.5.2005

137/2004

24.9.2004

10.3.2005

GU L 64, pag. 80

Suppl. n. 12, pag. 56

Protocollo 31 all'accordo SEE — Decisione del Comitato misto riguardante l'estensione di «Energia intelligente per l'Europa» per includere il settore specifico COOPENER del programma

1.2.2005

178/2004

3.12.2004

26.5.2005

GU L 133, pag. 35

Suppl. n. 26, pag. 25

Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE

1.7.2004

179/2004

9.12.2004

26.5.2005

GU L 133, pag. 37

Suppl. n. 26, pag. 27

Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea

1.6.2005

23/2005

8.2.2005

23.6.2005

GU L 161, pag. 52

Suppl. n. 32, pag. 30

Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

19.5.2005


Autorità di vigilanza EFTA

28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 185/33


AIUTI DI STATO — NORVEGIA

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA agli Stati EFTA, agli Stati membri dell'UE e ai terzi interessati

Misura di aiuto di Stato 56136 (ex 48001) — Progetto di proroga dell'accordo Hurtigruten

(2005/C 185/07)

Con lettera del 20 aprile 2004, il governo norvegese ha notificato all'Autorità di vigilanza EFTA la sua intenzione di prorogare il cosiddetto accordo Hurtigruten relativo ai servizi di trasporto marittimo lungo le coste norvegesi fino al 2005 ed eventualmente al 2006. Gli accordi avrebbero comportato stanziamenti di bilancio in favore delle imprese che prestano tali servizi per provvedere all'esecuzione di obblighi di servizio pubblico.

L'11 agosto 2004, l'Autorità ha avviato il procedimento formale d'indagine in relazione all'aiuto proposto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, parte I del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. Prima che tale decisione fosse pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nell'apposito supplemento SEE, la Norvegia ha ritirato, con lettera del 29 settembre 2004, la suddetta notifica.

In considerazione del fatto che il governo norvegese ha ritirato la notifica e non intende prorogare gli accordi e concedere l'aiuto inizialmente notificato, l'Autorità ha deciso di chiudere il procedimento avviato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, parte I del Protocollo 3 dell'Accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.