ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Comunicazioni |
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Consiglio |
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2005/C 172/1 |
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Commissione |
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2005/C 172/2 |
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2005/C 172/3 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2005/C 172/4 |
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2005/C 172/5 |
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2005/C 172/6 |
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2005/C 172/7 |
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2005/C 172/8 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3857 — SITA/Flughafen Düsseldorf/FDITG) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2005/C 172/9 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3799 — Dexia/Kommunalkredit/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2005/C 172/0 |
Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione |
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2005/C 172/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3839 — Access Industries/Basell) ( 1 ) |
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II Atti preparatori |
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Commissione |
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2005/C 172/2 |
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III Informazioni |
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Commissione |
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2005/C 172/3 |
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2005/C 172/4 |
Invito a presentare proposte — DG EAC n. 39/05 — Cultura 2000: Invito a presentare proposte 2006 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Consiglio
12.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/1 |
Dichiarazione relativa al regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 in relazione al meccanismo di reciprocità (1)
(2005/C 172/01)
Il Consiglio e la Commissione sottolineano che il meccanismo oggetto del presente regolamento, accompagnato se necessario dall'introduzione provvisoria dell'obbligo del visto nei confronti di un paese terzo che impone l'obbligo del visto ai cittadini di uno o più Stati membri, non osta in alcun modo all'applicazione di altre misure provvisorie a tale paese terzo in uno o più settori diversi (in particolare politico, economico e commerciale) in conformità con la pertinente base giuridica o le pertinenti basi giuridiche dei trattati, se si ritiene che tali misure costituiscano un elemento appropriato della strategia da attuare per indurre il paese terzo a reintrodurre l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dello Stato o degli Stati membri interessati.
Il Consiglio e la Commissione ritengono che, se viene effettuata l'una o l'altra delle notifiche previste dagli articoli 1 e 2 del presente regolamento, si debba esaminare attentamente nelle sedi adeguate se tali altre misure sono appropriate.
(1) GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3.
Commissione
12.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 luglio 2005
(2005/C 172/02)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2006 |
JPY |
yen giapponesi |
134,40 |
DKK |
corone danesi |
7,4561 |
GBP |
sterline inglesi |
0,68800 |
SEK |
corone svedesi |
9,4744 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5554 |
ISK |
corone islandesi |
78,76 |
NOK |
corone norvegesi |
7,9120 |
BGN |
lev bulgari |
1,9559 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5736 |
CZK |
corone ceche |
30,166 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
247,04 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6961 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
4,0850 |
RON |
leu rumeni |
3,5760 |
SIT |
tolar sloveni |
239,48 |
SKK |
corone slovacche |
38,879 |
TRY |
lire turche |
1,6125 |
AUD |
dollari australiani |
1,6129 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4584 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,3392 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7760 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0381 |
KRW |
won sudcoreani |
1 252,95 |
ZAR |
rand sudafricani |
8,2184 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,9368 |
HRK |
kuna croata |
7,3101 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 720,86 |
MYR |
ringgit malese |
4,562 |
PHP |
peso filippino |
67,510 |
RUB |
rublo russo |
34,4780 |
THB |
baht thailandese |
50,483 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
12.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/3 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2005/C 172/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Data della decisione:
Stato membro: Italia — Regione Abruzzo
Aiuto N: N 30/04
Denominazione: Aiuto alla formazione a Finmek
Obiettivo: Formazione
Base giuridica: Decreto della giunta regionale del 7.3.2003 n. 143 e decreto della giunta regionale del 29.12.2003
Stanziamento: 4 672 953 euro
Intensità o importo dell'aiuto: L'intensità degli aiuti a favore di progetti per una formazione specifica è del 25 % e per una formazione generale è del 50 %. Le intensità massime previste sono maggiorate di 10 punti percentuali quando la formazione è impartita a lavoratori appartenenti a gruppi svantaggiati.
Durata: Il regime è iniziato nel luglio 2003 e continuerà per 22 mesi.
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione:
Stato membro: Danimarca
Numero dell'aiuto: N 168/2004
Denominazione: Imprese di istituti di ricerca pubblici per il trasferimento delle tecnologie
Obiettivo: Promuovere lo scambio di nuove conoscenze e di tecnologia tra gli istituti di ricerca pubblici ed il settore commerciale e industriale.
Base giuridica: Forslag til lov nr. L177 om teknologioverførsel ved offentlige forskningsinstitutter
Importo dell'aiuto: 5 milioni di DKK per impresa o fino al 3 % del fatturato dell'istituto destinato a ricerca e sviluppo, per un massimo previsto di 10 imprese. L'importo totale dell'aiuto previsto ammonta a 199 milioni di DKK (circa 27 milioni di EUR)
Durata: Inizialmente dieci anni.
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Danimarca
Aiuto N: N 313/2004
Denominazione: Ricapitalizzazione di TV2/Danmark A/S
Obiettivo: Finanziamento degli obblighi di servizio pubblico
Intensità o importo dell'aiuto: 440 milioni di DKK
Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
Data di adozione della decisione:
Stato membro: Francia
Numero dell'aiuto: N 386/2004
Titolo: Aiuto alla ristrutturazione di Fret SNCF
Obiettivo: Permettere la ristrutturazione e il ritorno alla redditività di Fret SNCF
Base giuridica: Lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté
Stanziamento: 1 500 Mio EUR
Durata: 2004 — 2006
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data della decisione:
Stato membro: Spagna (Catalogna)
Aiuto N.: N 500/2004
Denominazione: Incentivi agli investimenti industriali nella ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica per settori altamente esposti alla concorrenza internazionale in Catalogna
Obiettivo: Ricerca e sviluppo tecnologico
Tutti i settori, con particolare attenzione a NACE 17-Tessili, NACE DL-Attrezzature elettriche e ottiche e NACE 34.1-Veicoli a motore.
Base giuridica: Orden TRI/290/2004, de 4 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de incentivos a la inversión industrial en investigación, desarrollo e innovación tecnológica para sectores altamente expuestos a la competencia internacional, y se abre la convocatoria para el año 2004.
Stanziamento: 60 milioni EUR
Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 50 % dell'intensità lorda degli aiuti per progetti di ricerca industriale.
Fino al 25 % per attività di sviluppo precompetitive.
Maggiorazione del 10 % per le PMI.
Maggiorazione del 5 % per le regioni di cui all' articolo 87, paragrafo 3, lettera c).
Durata: Fino al 31.12.2007
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Data di adozione della decisione:
Stato membro: Germania
Numero dell'aiuto: NN 85/2004
Titolo: Aiuto a favore dell'industria carboniera 2001 e 2002 non notificato
Obiettivo: carbone
Fondamento giuridico: Kohlekompromiss vom 13. November 1997; Haushaltsgesetze des Bundes und des Landes NRW für die Jahre 2001 und 2002
Stanziamento: 306,8 Mio EUR
Intensità o importo dell'aiuto: 306,8 Mio EUR
Durata: 2001 e 2002
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
12.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/5 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India
(2005/C 172/04)
La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale presentata ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (2).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata dai seguenti produttori comunitari: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA e Toray Plastics Europe («i richiedenti»).
La domanda è limitata all'esame delle sovvenzioni per quanto riguarda la Garware Polyester Ltd.
2. Prodotto
Il riesame riguarda i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India («il prodotto in esame»), dichiarati di norma ai codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90. Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.
3. Misure in vigore
Alla Garware Polyester Ltd si applica attualmente un dazio compensativo definitivo a norma del regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio (3), che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito. Questa misura è attualmente oggetto di un riesame in previsione della scadenza (4) ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.
4. Motivazione del riesame
La domanda presentata ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base è fondata su elementi di prova a prima vista sufficienti, forniti dai richiedenti, da cui risulta che, per quanto riguarda la Garware Polyester Ltd, le circostanze relative alle sovvenzioni sono mutate in misura significativa.
I richiedenti sostengono che la misura attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame dalla Garware Polyester Ltd non è più sufficiente, al livello attuale, per controbilanciare le sovvenzioni all'origine del pregiudizio. I richiedenti hanno fornito elementi di prova sufficienti, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, per dimostrare che le sovvenzioni sono aumentate in misura nettamente superiore al 3,8 % del dazio compensativo definitivo attualmente applicabile alla Garware Polyester Ltd.
A detta dei richiedenti, la Garware Polyester Ltd usufruisce di un certo numero di sovvenzioni concesse dal governo dell'India e dal governo del Maharashtra che consistono, tra l'altro, in un sistema di credito sui dazi d'importazione (duty entitlement passbook scheme), in un sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (export promotion capital goods scheme), in un sistema d'incentivi (package scheme of incentives) del governo del Maharashtra, in licenze di importazione speciali e in crediti all'esportazione.
Secondo quanto affermato nella domanda, i summenzionati sistemi costituirebbero sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo indiano o di governi regionali e conferiscono un vantaggio alla Garware Polyester Ltd. Si asserisce, inoltre, che tali sovvenzioni sarebbero specifiche e compensabili perché condizionate all'andamento delle esportazioni o per altri motivi.
5. Procedimento
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base.
(a) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alla Garware Polyester Ltd e alle autorità indiane. Tali informazioni e le relative prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a).
(b) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova a sostegno. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a).
Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b).
6. Termini
(a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
(b) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione B |
Ufficio J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e di conseguenza, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione.
(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.
(2) GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.
(3) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.
(4) GU C 306 del 10.12.2004, pag. 2.
(5) Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento di base e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
12.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/7 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari
(2005/C 172/05)
La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«HUILE D'OLIVE DE NICE»
N. CE: FR/00322/29.10.2003
DOP (X) IGP ( )
La presente scheda costituisce una sintesi informativa. Per informazioni complete, gli interessati e in particolare i produttori del prodotto coperto dalla DOP o dall'IGP in questione, sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).
1. Servizio competente dello Stato membro
Nome: |
Institut National des Appellations d'Origine |
Indirizzo: |
138, Champs-Elysées — 75008 PARIS — France Dal 1o gennaio 2005: 51 rue d'Anjou 75 008 Paris — France |
Telefono: |
01-53 89 80 00 |
Fax: |
01-42 25 57 97 |
2. Associazione
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Syndicat Interprofessionnel de l'Olive de Nice |
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Box 116 — MIN FLEURS 6 — 06296 NICE Cedex 3 |
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Telefono: |
04-97 25 76 40 |
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Fax: |
04-97 25 76 59 |
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3. Tipo di prodotto
Classe 1-5 Olio d'oliva
4. Descrizione del disciplinare
(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
4.1 Nome: «Huile d'olive de Nice».
4.2 Descrizione: L'«Huile d'olive de Nice» è un olio dolce, ad intensità olfattiva discreta, ma molto fino, con aromi di mela matura e di frutta secca (nocciola, mandorla). Proviene essenzialmente dalla varietà Cailletier. Il tenore in acido oleico è di massimo 1,5 g per 100 g.
4.3 Zona geografica: La zona di produzione interessa il territorio amministrativo dei 99 comuni del dipartimento delle Alpi Marittime: Aiglun, Antibes, Aspremont, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup, Beaulieu-sur-mer, Bendejun, Berre-les-Alpes, Biot, Blauzasc, La Bollène-Vésubie, Bonson, Bouyon, Breil-sur-Roya, Le Broc, Cabris, Cagnes sur mer, Cannes, Le Cannet, Cantaron, Carros, Castagniers, Castellar, Castillon, Châteauneuf-Villevieille, Châteauneuf-de-Grasse, Clans, Coaraze, La Colle-sur-Loup, Colomars, Conségudes, Contes, Cuébris, Drap, Duranus, L'Escarène, Eze, Falicon, Les Ferres, Fontan, Gattières, La Gaude, Gilette, Gorbio, Gourdon, Grasse, Lantosque, Levens, Lucéram, Malaussène, Mandelieu-la-Napoule, Massoins, Menton, Mouans-Sartoux, Mougins, Nice, Opio, Pégomas, Peille, Peillon, Peymeinade, Pierrefeu, Revest-les-Roches, Roquebillière, Roquefort-les-Pins, Roquestéron, Roquestéron-Grasse, La Roquette-sur-Siagne, La Roquette-sur-Var, Le Rouret, Saint-André, Saint-Blaise, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-du-Var, Saint-Paul, Sainte-Agnès, Saorge, Sigale, Sospel, Spéracédès, Le Tignet, Toudon, Touet-Escarène, La Tour-sur-Tinée, Tourette-du-Château, Tourette-Levens, Tourette-sur-Loup, Tournefort, La Trinité, La Turbie, Utelle, Valbonne, Vallauris, Vence, Villars-sur-Var, Villefranche-sur-mer, Villeneuve-Loubet.
Questa zona corrisponde alla localizzazione tradizionale degli oliveti e alla coltura della varietà Cailletier (la presenza o meno di tale varietà negli oliveti è un buon indicatore del contesto geografico tipico della denominazione), nonché all'ubicazione degli stabilimenti di trasformazione e alle caratteristiche ambientali naturali (topografiche, pedoclimatiche).
La delimitazione della zona sul lato nord coincide complessivamente con l'estremità settentrionale della zona di coltivazione dell'olivo e quella meridionale della zona termopluviometrica «alpina, montana subalpina». Questi confini sono ben definiti, in quanto, a seconda dell'altitudine, ma anche della latitudine, il freddo può diventare un fattore limitante.
A sud la zona è racchiusa dal Mar Mediterraneo.
Il limite orientale corrisponde alla frontiera tra la Francia e l'Italia.
Il limite occidentale giunge ai confini della valle della Siagne fino agli oliveti del versante del Var e nell'insieme coincide con il limite d'estensione degli oliveti della varietà Cailletier.
4.4 Prova d'origine: Gli oli non possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Huile d'olive de Nice» senza previo rilascio di un certificato di conformità da parte dell'Istituto nazionale delle denominazioni di origine, secondo i requisiti stabiliti dalla normativa in materia di autorizzazione dei prodotti dell'olivicoltura tutelati da una denominazione d'origine controllata.
Tutte le operazioni di produzione e trasformazione devono essere effettuate nell'ambito territoriale delimitato.
Per quanto riguarda la produzione, la procedura prevede
un'identificazione delle particelle, consistente nella compilazione di un elenco delle particelle ritenute idonee alla denominazione «Huile d'olive de Nice», ossia le particelle dichiarate dai produttori e rispondenti ai requisiti relativi al luogo d'impianto e al disciplinare di produzione (varietà, modalità di conduzione degli oliveti);
una dichiarazione di raccolto: gli olivicoltori devono dichiarare annualmente la superficie in produzione, la quantità di olive prodotta nel rispetto della resa stabilita, la destinazione delle olive.
Per quanto riguarda la trasformazione, la procedura prevede
una dichiarazione di produzione, redatta annualmente dal trasformatore, che attesti la quantità complessiva del prodotto trasformato;
una richiesta di certificato di conformità che consenta di identificare il luogo di deposito dei prodotti, nonché tutti i recipienti contenenti i prodotti in questione.
La procedura è completata da un esame analitico e organolettico, che consente di verificare il rispetto della qualità e la tipicità dei prodotti.
Infine, ciascun produttore o trasformatore che abbia ottenuto un certificato di conformità è tenuto a redigere annualmente una dichiarazione delle scorte.
4.5 Metodo di ottenimento:
Varietà e tecniche di coltivazione degli oliveti
L'olio proviene esclusivamente da olive della varietà Cailletier.
Tuttavia, nell'ambito di ciascun oliveto, è ammesso l'impianto di olivi di varietà da impollinazione o di varietà locali originarie, quali Arabanier, Blanquetier, Blavet, Nostral, Ribeyrou, purché essi siano disposti in modo armonioso e non superino il 5 % degli alberi presenti in ogni unità colturale. L'utilizzo di olive ottenute dalle varietà da impollinazione e dalle varietà locali originarie è consentito esclusivamente per la produzione dell'olio d'oliva, a condizione che la proporzione di tali olive non superi il 5 % del quantitativo totale di olive utilizzate.
Ogni pianta deve avere a disposizione una superficie minima di 24 m2.
La potatura avviene almeno una volta ogni due anni. I rami recisi vanno eliminati dal terreno prima della raccolta successiva.
La produzione annuale è autorizzata soltanto negli oliveti irrigati, le cui piante abbiano meno di cinque anni.
Le cure colturali sono effettuate ogni anno, ma dal 1o settembre fino al termine della raccolta è vietata qualsiasi operazione negli oliveti, eccetto la preparazione del terreno con concime verde, che è autorizzata fino al 30 ottobre.
L'irrigazione è autorizzata durante il periodo vegetativo fino alla fase dell'invaiatura.
Raccolta delle olive
Salvo in casi eccezionali, la produzione totale degli oliveti non può essere superiore a sei tonnellate per ettaro.
La data d'inizio della raccolta delle olive è fissata dal decreto prefettizio, su proposta dei servizi dell'Istituto nazionale delle denominazioni di origine.
Le olive devono essere raccolte sin dall'inizio dell'invaiatura, ossia quando almeno il 50 % delle olive presenta una colorazione rosso vinoso.
La raccolta delle olive deve essere effettuata a mano (brucatura) o mediante bacchiatura con mezzi tradizionali o con mezzi meccanici, con caduta obbligatoria dei frutti su reti o altri raccoglitori posti sotto l'albero.
Le olive raccolte sul terreno o cadute nelle reti o altri contenitori prima della raccolta devono essere conservate separatamente dai lotti di olive destinate alla produzione dell'olio DOP.
Le olive devono essere conservate e trasportate in casse o recipienti rigidi aerati.
Condizioni di lavorazione
Tra la raccolta e la trasformazione le olive non possono essere conservate per oltre sette giorni. Per il procedimento di estrazione si ricorre esclusivamente a procedimenti meccanici senza riscaldare la pasta di olive oltre una temperatura massima di 30 oC. I soli trattamenti autorizzati sono il lavaggio, la decantazione, la centrifugazione e il filtraggio. È vietato l'impiego di qualsiasi sostanza, tranne l'acqua, per agevolare l'estrazione degli oli. L'olio ottenuto deve essere un olio di oliva vergine il cui tenore in acidità libera, espressa in acido oleico, non deve superare 1,5 g per 100 g.
4.6 Legame: L'olio che si fregia della denominazione di origine controllata «Huile d'olive de Nice» è il risultato dell'interrelazione tra ambiente naturale, storia e conoscenze specialistiche.
Ambiente naturale
La zona olivicola francese è situata al confine climatico della coltura dell'olivo. Pertanto, l'estensione di tale coltura attraverso il territorio presenta le caratteristiche di colonizzazione per via di selezione e adattamento. In un contesto climatico difficile, e su un certo tipo di suolo, solo una varietà che risulta in perfetta armonia con l'ambiente naturale riesce ad imporsi e a dar frutti. È il caso della varietà Cailletier, che per tali caratteristiche ha ottenuto la denominazione d'origine «Huile d'olive de Nice».
L'oliveto nizzardo si estende su un rilievo accidentato e su terreni carbonatici. È situato sulle colline, le pianure subcostiere e i pendii dei grandi contrafforti del rilievo, su superfici coltivate a terrazze.
Il clima della zona olivicola è mediterraneo e influenzato da infiltrazioni montane, con temperature miti, precipitazioni più consistenti che in Bassa Provenza, ben soleggiato, e soprattutto con venti moderati.
In questo contesto, particolarmente caratterizzato dall'assenza di venti forti, la varietà Cailletier si è imposta nel corso dei secoli come varietà predominante nell'oliveto nizzardo.
Questa varietà è talmente legata al paesaggio olivicolo nizzardo, che le vengono attribuite altre definizioni quali: «Petite olive de Nice» (piccola oliva di Nizza), «Olivier de Grasse» (oliveto di Grasse, cittadina nei pressi di Nizza), «Grassenc».
Storia
Nelle Alpi Marittime, l'olivo, presente in 102 dei 163 comuni del dipartimento, fa parte del paesaggio da più di duemila anni. Ne sono testimonianza gli oliveti inframmezzati di alberi pluricentenari o i frantoi, rimasti in cinque a funzionare secondo il «sistema genovese» (descritto in allegato), come il frantoio di Contes, del XIII secolo, ancora azionato da una ruota ad acqua e da ingranaggi in legno.
Diffusosi dapprima sul litorale e sulle colline costiere dopo le invasioni fenicie, greche e romane, la sua coltura si è sviluppata nel corso dei secoli nell'entroterra medio-alto, fino a 700 metri d'altitudine.
Grazie all'olio, l'olivo è sempre stato una delle colture principali delle popolazioni della «Contea di Nizza» e della Costa Azzurra (cfr. documento bibliografico relativo alla Vallée de la Tinée in allegato).
Nizza è stata anche una piazzaforte nel commercio internazionale dell'olio d'oliva della varietà Riviera dalla fine del XIX secolo alla seconda guerra mondiale (cfr. vecchie etichette in allegato).
L'olivicoltura ha subito una forte regressione nelle Alpi Marittime dopo la seconda guerra mondiale e le disastrose gelate del 1929 e del 1956.
Da più di 25 anni, grazie all'azione delle organizzazioni professionali, l'olivicoltura più redditizia delle Alpi Marittime sussiste e tende a svilupparsi nella zona sublitoranea, dove ha potuto anche riappropriarsi di terrazze adibite alla floricoltura.
L'insediamento e la diffusione nel corso dei secoli di un'unica varietà denominata «Cailletier», meglio conosciuta con il nome di «Olive de Nice», sono dovuti al suo adattamento all'ambiente e al riconoscimento qualitativo e commerciale dei prodotti da essa ottenuti.
Conoscenze specialistiche
Le aziende dedite essenzialmente all'olivicoltura sono sempre state poco numerose, sebbene oggi esse ricavino sempre più il loro reddito da questi prodotti.
Sulle terrazze coltivate a oliveto, localmente chiamate «letti», venivano anche coltivati cereali o altri prodotti ortofrutticoli. La bacchiatura delle olive, con bastoni di noce o castagno, avveniva in inverno, dal mese di gennaio al mese di marzo, periodo durante il quale il suolo non era coltivato. La tradizione è sempre stata dunque quella di raccogliere l'oliva «cangiante» o matura.
La varietà Cailletier presenta la particolarità di essere una varietà con doppia destinazione, in quanto si presta, per le sue caratteristiche qualitative, sia alla produzione di olio che alla fabbricazione di conserve. Da sempre questa varietà è nota per la capacità a produrre un olio d'oliva dolce, in particolare perché le olive sono raccolte tardivamente.
È interessante notare altresì che la triturazione con il sistema «genovese» era particolarmente adatta alla raccolta tardiva di olive mature e secche, in quanto l'aggiunta di acqua (disponibile in grande quantità in questa regione montagnosa) nella vasca in pietra migliorava la qualità del lavoro e l'olio ne risultava relativamente addolcito.
Le conoscenze specialistiche scaturite da una tradizione di diversi secoli si traducono:
nella conoscenza che ciascun olivicoltore ha del proprio oliveto: grazie all'esperienza acquisita, egli saprà orientare la produzione delle sue particelle (posizione geografica, età dell'oliveto, potenzialità di maturazione, ecc.) o dei singoli alberi (grandezza dell'albero, carico di olive, calibro delle olive, omogeneità di maturazione, ecc.) verso la fabbricazione di olio piuttosto che di conserve;
al momento della raccolta, che avviene una volta sola per ciascun albero, nella selezione visiva delle olive per destinarle all'industria olearia o a quella conserviera, a seconda del calibro, del punto di maturazione e di colorazione, dell'aspetto levigato (conserve) o raggrinzito (olio) della pelle, ecc.;
In sintesi, gli oli della denominazione «Huile d'olive de Nice» traggono la loro originalità:
dall'ambiente naturale, caratterizzato da un clima prevalentemente mediterraneo con venti moderati,
da una varietà che ha trovato la sua nicchia ecologica e che predomina negli oliveti di collina sistemati in terrazze,
dalla tradizione della raccolta per battitura sugli alberi di grande dimensione, delle raccolte tardive, dopo l'invaiatura, dei frutti di colore sfumato,
dalla competenza degli olivicoltori e dei trasformatori,
dalle tecniche di lavorazione che vengono adattate alla varietà e che favoriscono la conservazione delle caratteristiche della materia prima.
4.7 Organismo di controllo:
Nome: |
I.N.A.O. |
Indirizzo: |
138, Champs Elysées 75008 PARIS Dal 1o gennaio 2005: 51 rue d'Anjou 75 008 Paris — France |
Nome: |
D.G.C.C.R.F. |
Indirizzo: |
59, Bd V. Auriol 75703 PARIS CEDEX 13 |
4.8 Etichettatura: Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa relativa all'etichettatura e alla presentazione dei generi alimentari, l'etichettatura degli oli tutelati dalla denominazione di origine controllata «Huile d'olive de Nice» deve recare le seguenti indicazioni:
la denominazione: «Huile d'olive de Nice»,
la dicitura «appelation d'origine contrôlée» o «AOC». Nel caso in cui sull'etichetta compaiano, indipendentemente dall'indirizzo, il nome di un'azienda o di un marchio commerciale, il nome della denominazione viene ripetuto tra le parole «appellation» (denominazione) e «contrôlée» (controllata).
Queste indicazioni devono essere raggruppate nello stesso campo visivo e sulla stessa etichetta.
Esse devono figurare con caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi, in modo che queste indicazioni possano essere nettamente distinte dal complesso delle altre indicazioni o immagini.
4.9 Condizioni nazionali: Decreto relativo alla denominazione di origine controllata «Huile d'olive de Nice».
(1) Commissione europea - Direzione generale «Agricoltura e sviluppo rurale» - Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli» - B-1049 Bruxelles.
12.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/13 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari
(2005/C 172/06)
La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«ACEITE DE LA RIOJA»
N. CE: ES/00312/21.8.2003
DOP (X) IGP ( )
La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti dalla DOP o dall'IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).
1. Servizio competente dello Stato membro
Nome: |
Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada — Dirección General de Alimentación — Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. |
Indirizzo: |
Infanta Isabel, 1, E-28071 MADRID |
Telefono: |
34 — 941- 347 53 94 |
Fax: |
34 — 941-347 54 10 |
2. Richiedente
|
«Asolrioja» Asociación de Trujales y Olivicultores de La Rioja. |
||
|
C/ Gran Vía, no 14, 8oA. Logroño. La Rioja |
||
Telefono: |
655 93 89 80 |
||
|
produttore/trasformatore (X) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto
Olio extra vergine di oliva. Classe 1.5.- Materie grasse (burro, margarina, oli ecc.).
4. Descrizione del disciplinare
(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
4.1. Nome: «Aceite de La Rioja»
4.2. Descrizione: Prodotto ottenuto dal frutto dell'olivo (le olive) con metodi e procedimenti esclusivamente meccanici, inclusa la pressione, in condizioni tali, soprattutto per quanto riguarda il calore, da non causare alterazioni all'olio stesso, con un sapore eccellente e un tenore in acidi grassi liberi espresso in acido oleico non superiore a 0,8 grammi per 100 g; sono esclusi gli oli ottenuti con l'uso di solventi o con processi di riesterificazione nonché qualsiasi miscela con oli di altra natura e con oli di oliva ottenuti in modo diverso.
Gli oli per cui si chiede la D.O.P sono oli extra vergine di oliva dall'aspetto pulito, privi di velature, intorbidamenti o residui che impediscano di valutarne la trasparenza. Il loro colore verde, con alcune sfumature, può variare dal verde chiaro intenso al verde scuro intenso. Sono privi di difetti e presentano caratteristiche positive sufficientemente intense nonché un sapore fruttato all'inizio della campagna, lievemente mandorlato, senza caratteri di asprezza, dolce e leggermente piccante.
Dopo la maturazione l'«Aceite de La Rioja» presenta le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: acidità inferiore o uguale a 0,8; assorbimento nell'ultravioletto (K 270) inferiore o uguale a 0,20; assorbimento nell'ultravioletto (K 232) inferiore o uguale a 2,50; indice di perossidi mEq O2 inferiore o uguale a 15; umidità e materie volatili in stufa a 105 oC inferiori o uguali a 0,1 per 100; impurità insolubili nell'etere di petrolio inferiori o uguali a 0,1 per 100; valutazione organolettica media del difetto (Md) Md = 0; valutazione organolettica media dell'elemento fruttato (Mf) Mf > 0.
4.3. Zona geografica: La zona di produzione coincide con quella di conservazione, estrazione e condizionamento e si estende sui 503 388 ettari della Comunidad Autónoma de La Rioja.
4.4. Prova dell'origine: Le aziende e/o gli uliveti, i frantoi e gli impianti di condizionamento situati nella zona delimitata di provenienza della materia prima, e dove quest'ultima viene trasferita per le successive trasformazioni, devono essere iscritti negli appositi registri dell'associazione «Asolrioja».
Detti uliveti e/o aziende, detti frantoi e/o impianti di condizionamento, oltre a essere soggetti a un proprio sistema di controllo interno, vengono sottoposti anche a un controllo esterno da parte dell'I.C.A.R. e/o di un organismo esterno di controllo abilitato dall'associazione «Asolrioja» e di cui l'autorità competente (Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja) certifica la conformità con la norma UNE EN 45.004, al fine di garantire in modo imparziale che l'olio extra vergine di oliva protetto soddisfi i requisiti stabiliti dal regolamento e dal disciplinare.
Ogni azienda e/o uliveto, ogni frantoio e/o impianto di condizionamento chiedono all'associazione l'iscrizione al «programma di controllo». L'I.C.A.R. e/o l'organismo esterno di controllo autorizzato valutano la domanda in base a un audit specifico. In caso di esito positivo, autorizzano l'iscrizione nell'apposito registro dell'associazione, che provvede al suo continuo aggiornamento. In seguito l'I.C.A.R. e l'organismo esterno di controllo definiscono un «piano di audit», al termine del quale viene redatto un rapporto che sarà valutato dallo stesso Instituto de Calidad Agroalimentaria. In caso di decisione favorevole viene concessa la certificazione del prodotto, con cui si garantisce che l'olio immesso sul mercato con garanzia di origine è solo quello extra vergine di oliva che ha superato tutti i controlli in ogni fase del processo. È inoltre istituito un consiglio di coordinamento, incaricato di vigilare sull'imparzialità dell'associazione e dell'I.C.A.R e/o dell'organismo esterno di controllo autorizzato.
La tracciabilità del prodotto è garantita tramite la sua identificazione in ogni fase di produzione e commercializzazione.
4.5. Metodo di ottenimento: Lo stato sanitario dei frutti, la data di raccolta e le tecniche di lavorazione applicate, sempre più moderne, consentono di affermare che la zona di produzione è caratterizzata da frutti di buona qualità e, di conseguenza, che l'olio da essi ottenuto è anch'esso di buona qualità. Il carico di olive e la densità di ombra dell'ulivo sono adeguati in funzione dello stato vegetativo dell'uliveto. La raccolta viene effettuata sempre in maniera accurata, e solo i frutti sani, direttamente raccolti dall'albero e con un grado di maturità adeguato, sono destinati all'elaborazione degli oli protetti.
Tutti i frantoi e/o impianti di condizionamento dispongono di sistemi che consentono di tenere separati i frutti destinati all'elaborazione dell'olio di oliva extra vergine «Aceite de La Rioja» o tale olio da oli di qualità diversa, per evitare ogni possibile mescolanza. Essi sono altresì dotati di locali adeguati per immagazzinare le olive o l'olio protetto prima di procedere alla loro manipolazione. La frangitura delle olive avviene al massimo entro 48 ore dalla raccolta. In tal modo si evita l'immagazzinaggio in silo e l'inacidimento dei frutti. Nel corso della procedura di estrazione non si devono superare mai 30 °C nella fase di pressione e 45 °C in quella di centrifugazione.
I tempi di gramolatura — ne è consentito un unico ciclo — non devono superare 60 minuti e la temperatura 30 °C.
L'olio extra vergine di oliva «Aceite de La Rioja» non viene mai sottoposto a raffinazione.
L'immagazzinamento di tale olio protetto avviene in condizioni tali da assicurarne la migliore conservazione, di preferenza in serbatoi di acciaio inossidabile o in frantoi e/o contenitori di metallo rivestiti all'interno di materiale ceramico, resine epossidiche o altro materiale inerte per uso alimentare. I serbatoi sono dotati di chiusura ermetica e hanno una temperatura di immagazzinamento mite e costante mai superiore ai 22 °C.
Il condizionamento dell'olio viene effettuato solo se il prodotto è conforme alle caratteristiche fisico-chimiche di cui al punto 4.2 e se supera una prova organolettica effettuata da un apposito comitato.
Al fine di salvaguardare la qualità e assicurare la tracciabilità e il controllo del prodotto protetto, tutte le procedure di produzione, raccolta, lavorazione e condizionamento devono avvenire all'interno della zona geografica delimitata.
4.6. Legame: Legame storico: L'olio di oliva, oggi esaltato dalla dieta mediterranea, oltre a costituire un elemento abituale dell'alimentazione di La Rioja, viene utilizzato anche per impiastri o come olio per frizioni e massaggi. Inoltre i devoti della zona lo mettevano nelle lampade di eremitaggi e santuari, per poi consumarlo o utilizzarlo per frizionare parti del corpo doloranti, invocando l'intercessione delle vergini. Nelle case degli agricoltori di La Rioja l'oliva tritata e condita è stata per anni consumata con l'aperitivo e la merenda (veniva conservata in acqua fredda, sale, timo, aglio e buccia d'arancia).
Furono tuttavia i romani i primi a effettuare l'estrazione del succo d'oliva mediante pressatura nella regione di La Rioja. Ne sono prova il contrappeso romano, trovato a Murillo de Río Leza e il serbatoio per olio scoperto in uno stabilimento di torchiatura ad Alfaro, in cui sono ancora visibili due grandi macchie di olio.
Fin dal XVIII secolo si hanno testimonianze scritte sulla coltivazione dell'ulivo nella provincia, unica coltivazione veramente organizzata, sui frantoi che servivano alla lavorazione delle olive; i 42 frantoi presenti ne La Rioja, scesi a 39 nel 1861, salirono a 64 nel 1945. Successivamente, nel 1953, troviamo 81 frantoi, 1 impianto per la produzione di sansa, 4 fabbriche per la produzione di sapone industriale e 6 per la produzione di sapone comune, per la cui lavorazione si utilizzava olio di oliva. Nello stesso secolo, anche Berceo parla dell'olio di La Rioja, sottolineando che veniva esportato nelle Indie e nell'Europa settentrionale.
Il Madoz, «Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar», segnala l'importanza delle esportazioni di olio prodotto ad Alfaro nel periodo 1846-1850.
Fattori naturali: A La Rioja gli uliveti si sviluppano fondamentalmente in terreni dal colore marrone scuro, con poco humus in superficie, ricchi di calcare, argilla, limo e sabbia, e senza strati impermeabili, il che consente un drenaggio ottimale, una crescita ridotta, soprattutto nel periodo di agostamento, e di conseguenza un equilibrio ormonale perfetto che incide positivamente sulla successiva qualità degli oli prodotti, provocando nel frutto un aumento del tenore di acido oleico, polifenoli e antociani, nonché degli aromi e una riduzione del pH, dell'acido malico, del potassio e del carattere erbaceo. Un tipo di terreno più fertile comporterebbe una crescita eccessiva e, ancor peggio, prolungata, anche nel periodo di maturazione delle olive, con la conseguenza di ritardare l'invaiatura e impedire al frutto di raggiungere un grado di maturazione adeguato. Inoltre la maggiore densità di foglie e fronde della vegetazione provocherebbe più problemi di ombra nonché un numero superiore di malattie crittogamiche, a tutto scapito della qualità.
Il clima prevalente nella zona geografica protetta, vale a dire il clima mediterraneo temperato da un certo grado di continentalità, con inverni miti, estati prolungate, calde e con scarse precipitazioni, seppur sufficienti ad assicurare lo sviluppo ottimale di questa coltivazione in terreni non irrigati, intensa luminosità e scarsa escursione termica tra il giorno e la notte, è ideale per lo sviluppo ottimale dell'ulivo e provoca un aumento del tenore di acido oleico e dell'aroma dei frutti, riducendone l'acidità totale.
Le basse temperature invernali e i periodi di freddo, peraltro necessari per assicurare la fioritura e la fruttificazione successive dell'ulivo, si registrano quando l'albero è a riposo vegetativo, privo di foglie e frutti, quindi in una fase in cui l'ulivo è in grado di sopportare temperature che raggiungono i -10 °C. Terminato il riposo invernale l'ulivo, per svilupparsi in maniera corretta, ha bisogno di luce e temperature comprese tra i 10 e i 25 °C. In tal modo il clima mediterraneo della zona delimitata assicura la luce e il calore sufficienti, senza però che quest'ultimo sia così intenso da bloccare la fotosintesi e provocare l'avvizzimento delle foglie, non essendo l'evaporazione compensata dall'apporto delle radici.
Anche l'escursione termica, che si riscontra di norma solo nel periodo di maturazione, influisce positivamente sulla sintesi degli antociani.
Un altro fattore, altrettanto rilevante per l'ottenimento di un buon raccolto e, di conseguenza, di un buon olio, sono gli olivicoltori che, grazie al loro lavoro meticoloso, apportano un valore aggiunto alle risorse naturali della regione. Gli olivicoltori della zona conoscono profondamente l'olivo e applicano tecniche di coltivazione tradizionali volte a ottenere uliveti equilibrati e orientati in maniera ottimale alla produzione di olio di qualità.
4.7. Organismo di controllo:
Nome: |
Instituto de Calidad Agroalimentaria de La Rioja. |
Indirizzo: |
Avda. de La Paz, 8-10, 26071, Logroño (LA RIOJA) |
Telefono: |
941 29 16 00 |
Fax: |
941 29 16 02 |
4.8. Etichettatura: Le etichette recano obbligatoriamente la dicitura «Denominación de origen Protegida Aceite de La Rioja».
4.9. Condizioni nazionali:
— |
Legge costituzionale 3/1982, del 9 giugno 1982, Statuto di autonomia de La Rioja (modificata dalle leggi costituzionali 3/1994 del 24 marzo 1994 e 2/1999 del 7 gennaio 1999); |
— |
Legge 3/1995, dell'8 marzo 1995, Regime giuridico del governo e dell'amministrazione pubblica della Comunità autonoma de La Rioja; |
— |
Legge 30/1992, del 26 novembre 1992, Regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e della procedura amministrativa comune; |
— |
Ordinanza 25 gennaio 1994 di attuazione nella legislazione spagnola del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; |
— |
Regio decreto 1643/1999, del 22 ottobre 1999, sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel registro comunitario delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette. |
(1) Commissione europea - Direzione generale «Agricoltura e sviluppo rurale» - Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli» - B-1049 Bruxelles.
12.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/18 |
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 25 Stati membri con decorrenza 1o gennaio 2005
Pubblicati ai sensi dell'Articolo 10 del Regolamento della Commissione (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1) e della Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3)
(2005/C 172/07)
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1.7.2005 |
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12.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/19 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3857 — SITA/Flughafen Düsseldorf/FDITG)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 172/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 1 luglio 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese SITA Information Networking Computing BV («SITA, Paesi Bassi) e Flughafen Düsseldorf GmbH (Flughafen Düsseldorf», Germania), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di Flughafen Düsseldorf Informationstechnologie GmbH («FDITG», Germania), al momento controllata in via esclusiva da Flughafen Düsseldorf, mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3857 — SITA/Flughafen Düsseldorf/FDITG, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
12.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/20 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3799 — Dexia/Kommunalkredit/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(2005/C 172/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 30 giugno 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Dexia Crédit Local («Dexia CL», Francia), controllata da Dexia S.A. («Dexia», Belgio), e Kommunalkredit Austria AG («Kommunalkredit», Austria), controllata da Österreichische Volksbanken AG («ÖVAG», Austria), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio il controllo in comune delle imprese Dexia Kommunalkredit Bank AG («Dexia-Kom», Austria) e Kommunalkredit Finance a.s. (KF, Repubblica Ceca), mediante acquisto di azioni. Attualmente, Dexia-Kom è controllata da Dexia CL e KF è controllata da Kommunalkredit. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui nella comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3799 — Dexia/Kommunalkredit/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
12.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/21 |
Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione
(2005/C 172/10)
Documento |
Parte |
Data |
Titolo |
COM(2005) 51 |
1 |
17.2.2005 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio: Analisi dei risultati del FES e proposta per lo svincolo delle rimanenze condizionali del 9o Fondo europeo di sviluppo |
COM(2005) 63 |
|
23.2.2005 |
Relazione della Commissione a norma dell'articolo 34 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri |
COM(2005) 75 |
|
7.3.2005 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Iniziativa europea per la crescita — Relazione di fattibilità su uno strumento comunitario di garanzia dei prestiti per progetti della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) |
COM(2005) 94 |
|
16.3.2005 |
Comunicazione della Commissione: Libro verde: «Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici» |
COM(2005) 115 |
1 |
6.4.2005 |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle regioni — Migliorare la salute, la sicurezza e la fiducia dei cittadini: una strategia in materia di salute e di tutela dei consumatori |
COM(2005) 120 |
|
31.3.2005 |
Comunicazione della Commissione: Ristrutturazioni e occupazione — Anticipare e accompagnare le ristrutturazioni per ampliare l'occupazione: il ruolo dell'Unione europea |
COM(2005) 132 |
|
12.4.2005 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio — Il contributo dell'Unione europea – |
COM(2005) 134 |
|
12.4.2005 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Coerenza delle politiche per lo sviluppo Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio |
COM(2005) 153 |
|
20.4.2005 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Rafforzare la risposta dell'Unione europea a calamità e crisi nei paesi terzi |
COM(2005) 172 |
|
27.4.2005 |
Comunicazione della Commissione: il rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione Metodologia per un controllo sistematico e rigoroso |
COM(2005) 175 |
|
29.4.2005 |
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Relazione sullo sviluppo, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (2004) |
COM(2005) 195 |
|
19.5.2005 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: municazione sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale e il rafforzamento della reciproca fiducia tra Stati membri |
COM(2005) 207 |
|
30.5.2005 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Relazioni degli Stati membri sui comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca individuati nel 2003 |
COM(2005) 208 |
|
23.5.2005 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Politica spaziale europea — Elementi preliminari |
COM(2005) 217 |
1 |
25.5.2005 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria |
COM(2005) 217 |
2 |
25.5.2005 |
Racommandazione della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria |
COM(2005) 218 |
|
25.5.2005 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Progetto di dichiarazione sui principi guida dello sviluppo sostenibile |
COM(2005) 222 |
1 |
25.5.2005 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa al negoziato di adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ad un accordo quadro internazionale tra i membri del Forum Internazionale Generazione IV nel settore della ricerca nucleare |
COM(2005) 223 |
|
31.5.2005 |
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2002 relativo alle statistiche dei rifiuti |
COM(2005) 233 |
|
3.6.2005 |
Relazione della Commissione Rapporto annuale sulle attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea nel 2003 |
COM(2005) 243 |
|
7.6.2005 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale Nanoscienze e nanotecnologie: Un piano d'azione per l'Europa 2005-2009 |
COM(2005) 245 |
|
8.6.2005 |
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2004 |
COM(2005) 269 |
|
22.6.2005 |
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Attuazione della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture: Quinta relazione annuale sull'efficacia della strategia |
Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/
12.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/23 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3839 — Access Industries/Basell)
(2005/C 172/11)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 4 luglio 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3839. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex) |
II Atti preparatori
Commissione
12.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/24 |
Proposte legislative adottate dalla Commissione
(2005/C 172/12)
Documento |
Parte |
Data |
Titolo |
COM(2005) 51 |
2 |
17.2.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla mobilizzazione di una seconda assegnazione di 250 milioni di euro del miliardo di euro condizionale nel quadro del 9o FES per coprire la seconda quota del Fondo per l'acqua ACP-UE |
COM(2005) 51 |
3 |
17.2.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa allo svincolo e all'uso di 18 milioni di euro del miliardo di euro condizionale nel quadro del 9o FES per finanziare il programma indicativo nazionale di Timor Leste nel periodo 2006-2007 |
COM(2005) 51 |
4 |
17.2.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa allo svincolo e all'uso della rimanenza di 482 milioni di euro del miliardo di euro condizionale nel quadro del 9o Fondo europeo di sviluppo per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico |
COM(2005) 51 |
5 |
17.2.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve assumere nel Consiglio dei ministri ACP CE in merito a una decisione sull'uso della riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine e delle risorse del Fondo investimenti del nono Fondo europeo di sviluppo per finanziare l'Iniziativa UE per l'energia, i contributi allo strumento di finanziamento internazionale per la gestione dei rischi connessi ai prodotti di base, l'adeguamento alle nuove norme sanitarie e fitosanitarie dell'UE per i mangimi e gli alimenti, il potenziamento dell'Unione africana e un contributo alla Fast Track Initiative «Istruzione per tutti» |
COM(2005) 51 |
6 |
17.2.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve assumere nel Consiglio dei ministri ACP CE in merito a una decisione sull'uso della dotazione per lo sviluppo a lungo termine e delle risorse del Fondo investimenti del nono Fondo europeo di sviluppo per la seconda assegnazione a favore del Fondo per l'acqua ACP-UE |
COM(2005) 106 |
|
31.3.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali |
COM(2005) 113 |
|
6.4.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi |
COM(2005) 115 |
2 |
6.4.2005 |
Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013) |
COM(2005) 116 |
|
6.4.2005 |
Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Cittadini per l'Europa» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva |
COM(2005) 117 |
|
6.4.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare |
COM(2005) 131 |
1 |
8.4.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio riguardante la firma del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia |
COM(2005) 131 |
2 |
8.4.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio riguardante la conclusione del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia |
COM(2005) 140 |
|
14.4.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo |
COM(2005) 154 |
|
20.4.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche |
COM(2005) 168 |
|
26.4.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE, dell'uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON 810) |
COM(2005) 182 |
|
4.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan |
COM(2005) 183 |
1 |
4.5.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante la revisione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità |
COM(2005) 183 |
2 |
4.5.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante la revisione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità |
COM(2005) 185 |
1 |
3.5.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro |
COM(2005) 185 |
2 |
3.5.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro |
COM(2005) 187 |
|
12.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 |
COM(2005) 190 |
1 |
13.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo |
COM(2005) 190 |
2 |
13.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, per quanto riguarda il mandato del direttore |
COM(2005) 190 |
3 |
13.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, per quanto riguarda il mandato del direttore e del direttore aggiunto |
COM(2005) 190 |
4 |
13.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale, per quanto riguarda il mandato del direttore |
COM(2005) 190 |
6 |
13.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 per quanto riguarda il mandato del presidente dell'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno |
COM(2005) 190 |
7 |
13.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda il mandato del presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali |
COM(2005) 190 |
8 |
13.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, per quanto riguarda il mandato del direttore |
COM(2005) 190 |
9 |
13.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1035/97, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, per quanto riguarda il mandato del direttore |
COM(2005) 190 |
10 |
13.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare |
COM(2005) 190 |
11 |
13.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 851/2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, per quanto riguarda il mandato del direttore |
COM(2005) 190 |
12 |
13.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo dell'agenzia europea per i medicinali |
COM(2005) 190 |
13 |
13.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo dell'Autorità di vigilanza europea GNSS |
COM(2005) 190 |
14 |
13.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, per quanto riguarda il mandato del direttore |
COM(2005) 190 |
15 |
13.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima, per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo |
COM(2005) 190 |
16 |
13.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo e dei direttori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea |
COM(2005) 190 |
17 |
13.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 881/2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea, per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo |
COM(2005) 190 |
18 |
13.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea |
COM(2005) 191 |
1 |
13.5.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea |
COM(2005) 191 |
2 |
13.5.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea |
COM(2005) 193 |
|
17.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine |
COM(2005) 194 |
|
18.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari |
COM(2005) 197 |
|
19.5.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakistan |
COM(2005) 222 |
2 |
25.5.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa al negoziato di adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ad un accordo quadro internazionale tra i membri del Forum Internazionale Generazione IV nel settore della ricerca nucleare |
COM(2005) 226 |
|
1.6.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi |
COM(2005) 238 |
|
6.6.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3317/94 per quanto riguarda la trasmissione delle domande di licenze di pesca ai paesi terzi |
COM(2005) 254 |
|
15.6.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali |
COM(2005) 264 |
1 |
21.6.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei |
COM(2005) 264 |
2 |
21.6.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Australia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei |
COM(2005) 268 |
|
21.6.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio che chiude il riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1995/2000 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio originarie, tra l'altro, dell'Algeria |
COM(2005) 270 |
|
23.6.2005 |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio |
COM(2005) 271 |
|
23.6.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dall'Ucraina |
COM(2005) 273 |
|
21.6.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio recante adozione di misure autonome e transitorie relative all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di bovini vivi originari della Svizzera |
COM(2005) 283 |
|
27.6.2005 |
Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese |
COM(2005) 289 |
|
21.6.2005 |
Proposta di Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che abroga il regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli, il regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE dei Consigli e il regolamento n. 174/65/CEE, 14/65/Euratom dei Consigli |
Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/
III Informazioni
Commissione
12.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/29 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG EAC N. 24/05
«PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA»
Sostegno ad iniziative di gemellaggio tra città
Conferenze, seminari di formazione e campagne d'informazione 2006
(2005/C 172/13)
1. OBIETTIVI — TIPOLOGIA DEI PROGETTI
Il presente invito a presentare proposte riguarda progetti da realizzare nel quadro di gemellaggi tra città degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri paesi ammessi. I progetti devono contribuire a sviluppare la consapevolezza dell'appartenenza europea, a creare e rafforzare legami e rapporti di cooperazione tra gli enti locali, a stimolare il dialogo tra i cittadini dell'Unione europea, a promuovere l'idea del gemellaggio tra città e a far conoscere quanto di meglio si fa in Europa in questo campo.
I presente invito a presentare proposte deve riguardare iniziative da attuare nel quadro di gemellaggi tra città, quali conferenze, seminari di formazione e campagne d'informazione. Sarà pubblicato un distinto invito a presentare proposte per gli incontri tra cittadini di città.
I progetti possono essere di tre tipi:
Tipo 1: Conferenze organizzate nel quadro di gemellaggi tra città, miranti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle politiche europee. Alle conferenze devono partecipare rappresentanti di città di almeno due paesi ammessi, almeno uno dei quali deve essere uno Stato membro dell'Unione europea.
Tipo 2: Seminari di formazione sul gemellaggio tra città, diretti ai responsabili delle iniziative di gemellaggio tra città, destinati a permettere loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per organizzare iniziative di gemellaggio con un contenuto europeo di elevata qualità.
Tipo 3: Campagne d'informazione per promuovere i gemellaggi tra città, nuovo elemento del programma avente lo scopo di favorire l'adozione da parte di organizzazioni quali le associazioni regionali, nazionali o europee di enti locali di iniziative innovative destinate a promuovere i gemellaggi tra città.
Le campagne d'informazione devono essere dirette ai comuni e promuovere in Europa l'idea del gemellaggio tra città, fornendo informazioni sul programma europeo e mettendo in luce l'importanza di questo movimento. Devono parteciparvi almeno due dei paesi ammessi, almeno uno dei quali deve essere uno Stato membro dell'Unione europea.
2. CANDIDATURE AMMESSE
Possono presentare la loro candidatura le organizzazioni dotate di personalità giuridica stabilite in uno dei paesi ammessi.
Sono ammesse le organizzazioni dei seguenti tipi:
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comuni e loro associazioni/comitati di gemellaggio |
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amministrazioni locali e regionali |
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associazioni rappresentanti gli enti locali |
Paesi ammessi:
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i 25 Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria); |
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Bulgaria e Romania (1) |
3. BILANCIO E DURATA DEI PROGETTI
L'importo totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti selezionati in esito al presente invito a presentare proposte è stimato in EUR 2 500 000.
La sovvenzione concessa non potrà superare il 60 % dell'importo totale dei costi ammissibili del progetto, figuranti della previsione di bilancio dettagliata.
L'importo massimo della sovvenzione non potrà superare EUR 60 000 per ciascun progetto. L'importo minimo è di EUR 10 000.
La durata massima dei progetti è di dieci mesi (preparazione, realizzazione e presentazione del rendiconto).
4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti progetti selezionati in esito al presente invito a presentare proposte dovranno iniziare tra il 15 aprile 2006 e il 31 dicembre 2006.
I termini per la presentazione delle domande di sovvenzione sono i seguenti:
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Prima fase: entro il 17 ottobre 2005 per i progetti che avranno inizio tra il 15 aprile e il 31 agosto 2006; |
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Seconda fase: entro il 1o marzo 2006 per i progetti che avranno inizio tra il 1o settembre e il 31 dicembre 2006. |
5. ALTRE INFORMAZIONI
Il testo completo dell'invito a presentare proposte e i moduli di domanda sono disponibili sul seguente sito:
http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_it.html
Le domande devono essere conformi alle disposizioni figuranti nel testo completo dell'invito ed essere presentate utilizzando l'apposito modulo.
(1) A condizione che il protocollo d'intesa sia ratificato. Inoltre un paese SEE/EFTA o un paese candidato all'adesione Turchia sarà ammissibile quando entro il termine di presentazione delle domande di sovvenzione sia stato concluso tra il paese in questione e la Commissione un accordo di partecipazione al programma.
12.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/31 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG EAC N. 39/05
Cultura 2000: Invito a presentare proposte 2006
(2005/C 172/14)
1. OBIETTIVI E DESCRIZIONE
Il programma Cultura 2000 contribuisce alla promozione di uno spazio culturale comune dei popoli europei. Ogni anno la Comunità sostiene manifestazione e progetti sia annuali che pluriennali realizzati tramite partnership o reti. I progetti annuali devono coinvolgere operatori culturali di almeno tre paesi, mentre i progetti pluriennali devono prevedere la partecipazione di operatori culturali di almeno cinque paesi partecipanti al programma Cultura 2000.
Nel quadro dell'azione 1 (progetti annuali) il programma Cultura 2000 finanzia progetti nel campo della musica e delle arti dello spettacolo, del patrimonio culturale, delle arti plastiche e visive, della letteratura, dell'editoria e della traduzione.
Nel quadro dell'azione 2 (progetti pluriennali) il programma Cultura 2000 finanzia progetti nel campo della musica e delle arti dello spettacolo, del patrimonio culturale, delle arti plastiche e visive, della letteratura e dell'editoria.
2. CANDIDATURE AMMESSE
Sono ammesse le candidature di organizzazioni pubbliche e private aventi statuto giuridico e la cui attività principale si svolge in campo culturale.
Possono presentare una candidatura le organizzazioni aventi sede in uno dei seguenti paesi:
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i 25 paesi dell'Unione europea; |
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i 3 paesi SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia); |
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i futuri paesi membri Bulgaria e Romania; la Turchia come paese candidato. |
Si ricorda tuttavia che la partecipazione della Turchia al programma dipende dalla conclusione di un accordo tra il governo turco e la Commissione europea. Le organizzazioni turche sono ammesse come responsabili o coorganizzatori dei progetti a condizione che tale accordo entri in vigore entro la fine della procedura di selezione.
3. BILANCIO E DURATA DEI PROGETTI
Il bilancio totale dei progetti finanziati nel quadro del presente invito a presentare proposte è di circa 28 milioni di euro (azioni 1 e 2).
Il finanziamento richiesto per i progetti annuali deve essere compreso tra 50 000 EUR e 150 000 EUR e non può superare il 50 % del bilancio complessivo ammissibile del progetto.
Per i progetti di traduzione il finanziamento comunitario copre gli onorari del/i traduttore/i per tutti i libri compresi nella candidatura (da un minimo di 4 a un massimo di 10 libri ammissibili) fino a un importo complessivo di 50 000 EUR o il 60 % delle spese operative totali.
Il finanziamento richiesto per i progetti pluriennali deve essere superiore a 50 000 EUR e inferiore a 300 000 EUR annui e non può superare il 60 % del bilancio complessivo ammissibile del progetto.
I progetti devono iniziare entro il 15.11.2006.
La durata prevista dei progetti annuali non deve essere superiore a 12 mesi.
La durata dei progetti pluriennali deve essere di almeno 24 mesi e non deve essere superiore a 36 mesi.
In circostanze eccezionali e debitamente giustificate dal beneficiario, è possibile prorogare al massimo di 6 mesi la durata dei progetti selezionati tramite una procedura di modifica.
4. TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le candidature devono essere inviate alla Commissione entro il:
17 ottobre 2005 per i progetti annuali e i progetti di traduzione 28 ottobre 2005 per i progetti pluriennali.
5. ALTRE INFORMAZIONI
Le specifiche e i moduli di candidatura sono disponibili sul sito Internet della Commissione:
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
Le domande devono essere conformi alle condizioni previste dalle specifiche e devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli.