ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 164

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
5 luglio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Atti preparatori

 

Comitato delle regioni

 

58a Sessione plenaria del 23 e 24 febbraio 2005

2005/C 164/1

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo al Comitato delle regioni — Gestione dei rischi di inondazione — Prevenzione, protezione e mitigazione delle inondazioni

1

2005/C 164/2

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013

4

2005/C 164/3

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

18

2005/C 164/4

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio — Fondo europeo per la pesca

31

2005/C 164/5

Parere del Comitato delle regioni in merito

48

2005/C 164/6

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Libro bianco sui servizi di interesse generale

53

2005/C 164/7

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente

59

2005/C 164/8

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura 2007 (2007-2013)

65

2005/C 164/9

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007)

76

2005/C 164/0

Parere del Comitato delle regioni sul tema L'impatto della politica comunitaria in materia di sostanze chimiche sugli enti locali e regionali europei

78

2005/C 164/1

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — La dimensione sociale della globalizzazione — Il contributo della politica dell'UE perché tutti possano beneficiare dei vantaggi

82

2005/C 164/2

Risoluzione del Comitato delle regioni in merito al programma di lavoro della Commissione europea e alle priorità 2005 del Comitato delle regioni

87

2005/C 164/3

Risoluzione del Comitato delle regioni sul tema un nuovo impulso alla strategia di Lisbona

91

IT

 


II Atti preparatori

Comitato delle regioni

58a Sessione plenaria del 23 e 24 febbraio 2005

5.7.2005   

IT

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C 164/1


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo al Comitato delle regioni — Gestione dei rischi di inondazione — Prevenzione, protezione e mitigazione delle inondazioni

(2005/C 164/01)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Gestione dei rischi di inondazione -Prevenzione, protezione e mitigazione delle inondazioni» (COM(2004) 472 def.),

vista la decisione della Commissione europea, del 12 luglio 2004, di consultarlo in materia, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 26 maggio 2004, di elaborare un parere in materia e di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile della preparazione di detto documento,

viste le conclusioni del Consiglio, adottate il 14 ottobre 2004, sulla gestione dei rischi delle inondazioni,

visto il proprio parere in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque» (COM(97) 49 def. — CdR 171/97 fin (1)),

visto il proprio parere sulla comunicazione della Commissione sul sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta — Sesto programma di azione per l'ambiente» e sulla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010» (COM(2001) 31 def. — CdR 36/2001 fin (2)),

vista la propria risoluzione in merito alle recenti inondazioni in Europa e all'istituzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (CdR 294/2002 fin (3)),

visto il proprio parere di iniziativa sul tema «La gestione e le conseguenze delle catastrofi naturali: i compiti della politica strutturale europea» (CdR 104/2003 fin (4)),

visto il proprio parere in merito alla «Proposta della Commissione di un regolamento relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT)» (COM(2004) 496 def. — CdR 62/2004 fin),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013» (COM(2004) 101 def. — CdR 162/2004 fin),

visto il proprio parere (CdR 299/2004 riv. 1), adottato il 9 dicembre 2004 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: Aalderink, membro del Consiglio esecutivo della provincia di Gheldria (NL/ALDE)),

considerando quanto segue:

1)

la gestione dei rischi di inondazione costituisce una problematica importante per le regioni e i comuni d'Europa: infatti, molti sono gli enti regionali e locali a dover affrontare rischi di inondazioni, siano esse fluviali o costiere, al fine di proteggere e salvaguardare la qualità della vita dei cittadini.

2)

A seconda delle loro diverse caratteristiche regionali, è possibile identificare tipi diversi di inondazioni, il che rende a sua volta necessario prevedere misure differenti per ridurre l'eventualità e l'impatto di tali fenomeni. Serve in sostanza un approccio regionale per quanto concerne la gestione dei rischi di inondazione.

3)

I fiumi e i mari non rispettano i confini: occorre perciò impegnarsi per instaurare una cooperazione transfrontaliera tra abitanti e amministrazioni delle zone costiere e degli interi bacini idrografici. È essenziale infondere un senso di solidarietà tra i cittadini che non sono direttamente minacciati e quelli che vivono presso le sponde dei fiumi o le zone costiere a rischio di inondazioni,

ha adottato il seguente parere in data 23 febbraio 2005, nel corso della 58a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1

Approva gli elementi essenziali della comunicazione della Commissione e in particolare il programma di azione concertato sulla protezione dalle inondazioni, e sottolinea che i mari e i fiumi sono sistemi dinamici impossibili da controllare tramite misure univoche o settoriali;

1.2

concorda sul fatto che le misure di prevenzione dalle inondazioni adottate in una data regione potrebbero avere un impatto su altre regioni a monte e a valle, ed è importante perciò che gli effetti delle misure vengano determinati per l'intero bacino idrografico. Tuttavia questo approccio non dovrebbe condurre all'introduzione di moduli normativi, piani standardizzati o ulteriori pratiche burocratiche, poiché gli enti regionali e locali sanno di essere legati nella diversità e non nell'uniformità;

1.3

è consapevole tuttavia che, al fine di determinare gli effetti prodotti dalle misure adottate su un intero bacino idrografico, occorre un numero minimo di indicatori standard. Questi ultimi, infatti, offrono la possibilità di calibrare e di coordinare azioni su scala internazionale, nazionale, regionale e locale. Per garantire la flessibilità, dovrebbe essere possibile modificare il numero degli indicatori standard a seconda delle circostanze;

1.4

sottolinea l'esigenza di sensibilizzare i cittadini all'importanza delle misure preventive da adottare anche quando non vi è alcuna minaccia apparente. L'impegno dei cittadini è molto importante, poiché essi sono gli effettivi depositari del principio di solidarietà. Ciò è particolarmente importante per gli abitanti delle aree dei bacini idrografici su cui non incombe alcuna grave o potenziale minaccia di inondazioni, ma a partire dalle quali potrebbero prodursi fenomeni di deflusso;

1.5

apprezza la conclusione raggiunta dal Consiglio il 14 ottobre 2004, secondo cui, nel quadro delle riunioni regolari dei direttori delle amministrazioni delle risorse idriche dell'UE, il programma di azione sulla protezione dalle inondazioni dovrebbe essere predisposto in collaborazione con altri interlocutori e parti interessate, e sottolinea che a tale preparazione dovrebbero partecipare gli enti regionali e locali europei;

1.6

incoraggia l'adozione di misure — alle quali si dichiara disposto a partecipare attivamente — per indurre gli enti regionali e locali a mettere a punto entro il 2007 dei piani che corrispondano, in anticipo, alle nuove possibilità di finanziamento dell'UE, tenendo conto che l'utilizzo di un sostegno finanziario UE richiede una partecipazione finanziaria a livello nazionale, regionale e locale.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1

Considera che la minaccia di inondazioni è un problema condiviso che andrebbe affrontato al livello dell'intero bacino idrografico. L'obiettivo generale dovrebbe essere quello di suscitare un senso comune di responsabilità e di solidarietà tra gli abitanti del bacino, in modo che, al momento di studiare misure efficaci per combattere la minaccia di inondazione in una piccola parte del bacino, sia l'intera area a essere presa in considerazione;

2.2

giudica essenziale sensibilizzare al problema tutti i soggetti interessati all'interno di un bacino idrografico. Ciò vale ovviamente anche per le aree situate a monte che, pur non essendo a rischio di inondazioni, o essendolo in misura inferiore, contribuiscono a creare deflussi attraverso lo sfruttamento del proprio territorio. Raccomanda altresì che tutti gli enti regionali e locali di un bacino idrografico siano obbligati a prendere parte attiva al processo di pianificazione delle misure preventive;

2.3

condivide l'approccio della Commissione relativo ai bacini idrografici, poiché si tratta di una modalità di azione integrata e priva di eccezioni settoriali. Tale metodo dovrà essere impiegato al momento di applicare il principio di solidarietà, il quale è anch'esso sostenuto dal Comitato delle regioni;

2.4

ritiene che il centro di monitoraggio e informazione della protezione civile della Commissione europea potrebbe svolgere un ruolo importante, al di là della diffusione di informazioni agli enti nazionali, regionali e locali. Raccomanda quindi che il centro in questione lanci attività volte a una maggiore sensibilizzazione anche delle parti interessate, sia per il grande pubblico sia per gli addetti del settore. Per rafforzare la solidarietà nell'ambito di un bacino idrografico, raccomanda infine al centro di avviare iniziative di partenariato relative alle inondazioni;

2.5

reputa che soltanto un vasto approccio integrato, comprendente diversi settori di intervento, potrebbe condurre all'effetto auspicato nel lungo periodo. Perciò propone che il programma di azione per la protezione dalle inondazioni tenga pienamente conto della gamma multidisciplinare delle politiche per la gestione del suolo;

2.6

sottolinea l'importanza di applicare il principio della solidarietà nel quadro di una strategia articolata in tre fasi: difesa, stoccaggio e drenaggio delle acque. Sistemi adeguati di sfruttamento del suolo e di gestione delle acque possono mitigare le inondazioni provocate dai grandi e soprattutto dai piccoli fiumi. Un esempio a questo proposito è l'utilizzo della capacità di stoccaggio idrico del suolo, dei piccoli sistemi idrici e dei bacini di piccole dimensioni: in effetti, la raccolta di acqua piovana mediante tali strumenti può ridurre il deflusso rapido che alimenta la piena del fiume;

2.7

raccomanda alla Commissione di definire le attività necessarie per ridurre l'impatto o la probabilità di inondazioni nel quadro di un programma di azione che coinvolga tutti i livelli amministrativi interessati. Lo sviluppo di piani di gestione dei rischi di inondazione non dovrebbe essere ostacolato dall'atteggiamento noncurante di uno o più Stati membri;

2.8

propone che, nel progettare e calibrare le misure per la prevenzione delle inondazioni, vengano impiegati i metodi di lavoro e i principi della direttiva in materia di acque, senza dover emendare tale direttiva;

2.9

ritiene che, a lungo termine, il programma di azione per la protezione dalle inondazioni dovrebbe essere adattato a tutte le misure facenti capo alla direttiva quadro in materia di acque;

2.10

accoglie con favore l'idea di un programma d'azione per la protezione dalle inondazioni dotato di obiettivi a breve e a lungo termine. Nel breve periodo è assolutamente imperativo che le iniziative esistenti continuino, specie quelle volte all'attuazione di misure strutturali. In attesa del programma di azione, gli enti locali e regionali devono impegnarsi in massimo grado nella realizzazione di azioni concrete nel quadro della prevenzione dalle inondazioni;

2.11

è dell'avviso che la riuscita del programma di azione per la protezione dalle inondazioni sia strettamente legata all'erogazione di finanziamenti sufficienti. Tale opinione si riflette nelle prospettive finanziarie proposte per il periodo 2007-2013 e nelle proposte riguardanti il Fondo di sviluppo regionale, il Fondo sociale e il Fondo di coesione dell'UE;

2.12

sostiene con forza il metodo proposto dalla Commissione per l'individuazione, diffusione e promozione di buone pratiche. A tal fine vanno coinvolti, oltre agli Stati, le autorità regionali e locali e tutti i soggetti che nei diversi territori possono essere utilmente interessati.

Bruxelles, 23 febbraio 2005.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 38.

(2)  GU C 357 del 14.12.2001, pag. 44.

(3)  GU C 66 del 19.3.2003, pag. 26.

(4)  GU C 256 del 24.10.2003, pag. 74.


5.7.2005   

IT

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C 164/4


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013

(2005/C 164/02)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013» (COM(2004) 101 def.),

vista la decisione della Commissione europea del 18 marzo 2004, di consultarlo a norma dell'art. 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea e del Protocollo di cooperazione del 1o settembre 2001 fra la Commissione europea e il Comitato delle regioni, il quale «incoraggia l'elaborazione dei documenti strategici del Comitato delle regioni in cui viene fatto il punto su temi che (la Commissione) giudica importanti»,

viste la decisione del proprio Presidente, in data 26 maggio 2004, di incaricare la commissione Politica di coesione territoriale di elaborare il parere in materia, e la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 15 giugno 2004, di costituire un gruppo di lavoro per assistere il relatore nel suo compito,

viste le conclusioni della prima riunione del gruppo di lavoro tenutasi a Bruxelles il 7 luglio 2004, e visti i contributi dei rappresentanti delle commissioni interne,

vista la comunicazione complementare della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Prospettive finanziarie 2007-2013», (COM(2004) 487 def.), intesa a definire una prima serie di proposte particolareggiate,

vista la relazione della commissione per i bilanci del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione europea (COM(2004) 101), A5-0268/2004, relatore: Terence WYNN e visto il parere complementare adottato il 18 marzo 2004 dalla commissione per la politica regionale del Parlamento europeo, relatore: Samuli POHJAMO,

visto il proprio rapporto di prospettiva sul tema «Governance e semplificazione dei fondi strutturali dopo il 2006» (CdR 389/2002 fin) (1),

visto il proprio parere (CdR 120/2004) del 12 giugno 2004 in merito al «Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale» (2),

visto il proprio progetto di parere (CdR 162/2004 riv. 3) adottato il 26 novembre dalla Commissione Politica di coesione territoriale (relatore: Sir Albert BORE, membro del consiglio comunale di Birmingham — UK/PSE),

vista la risoluzione sulle prospettive finanziarie adottata dal Parlamento europeo il 2 dicembre 2004,

vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio europeo di primavera del 2 febbraio 2005«Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione — Il rilancio della strategia di Lisbona COM (2005) 24»,

considerando quanto segue:

Il principale criterio di valutazione per il Comitato rimangono gli obiettivi stabiliti nell'articolo 2 e nell'articolo 158 del Trattato CE (3). Il rafforzamento della coesione economica e sociale e della solidarietà per promuovere lo sviluppo armonioso dell'intera Comunità e per ridurre i divari tra le regioni, in particolare per ridurre il ritardo di sviluppo delle regioni meno favorite, costituirà un contributo significativo al rafforzamento del ruolo degli enti regionali e locali nell'Unione europea e all'attuazione delle agende di Göteborg e di Lisbona.

L'articolo III-116 del progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa rafforza l'obiettivo della coesione menzionando la dimensione territoriale «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e persegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale»,

ha adottato il 23 febbraio 2005, nel corso della 58a sessione plenaria, il seguente parere.

1.   Costruire il nostro avvenire comune: temi riguardanti le amministrazioni locali e regionali

IL COMITATO DELLE REGIONI

si compiace dell'adozione, da parte della Commissione europea, di una comunicazione relativa alle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, intitolata Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013  (4).

1.1   Priorità e sfide dell'Unione allargata

1.1.1

Accoglie con favore le proposte della Commissione, che rispondono alle esigenze e alle sfide cui deve far fronte l'Unione ampliata fino a 27 Stati membri, incluse la Bulgaria e la Romania, in linea con gli obiettivi complementari delle strategie di Lisbona e di Göteborg per una crescita sostenibile e per uno sviluppo ambientale sostenibile adottati dai governi degli Stati membri per rispondere alle esigenze attuali e future di un mercato unico;

1.1.2

sottolinea che dal 1995 l'Unione europea fa registrare un ritardo rispetto ai suoi principali concorrenti (5);

1.1.3

osserva che con l'ampliamento del 1o maggio 2004 l'Unione è divenuta il principale blocco economico e commerciale del mondo, che comprende molte delle città e delle regioni più produttive ed innovative su scala mondiale, ma è anche, al tempo stesso, un'area economica caratterizzata da un tasso di crescita notevolmente inferiore alla media globale;

1.1.4

sottolinea che in mancanza di un adeguamento di tutte le componenti dell'economia europea ai cambiamenti strutturali imposti dalla globalizzazione, essa subirà un ulteriore declino nel periodo 2007-2013, mettendo così a rischio la prosperità, la stabilità e la sicurezza delle nostre città e regioni;

1.1.5

riconosce che la sfida della difesa e della promozione del modello sociale europeo, basato sulla crescita, sulla competitività e sulla solidarietà, viene affrontata in un contesto di crescenti dubbi dei cittadini sulla sua efficacia e in una situazione di instabilità globale e richiede un'azione coordinata in tutte le sfere di governo;

1.1.6

osserva anche che la riunificazione dell'Europa attraverso l'ampliamento deve continuare a generare una rinnovata solidarietà e una diversità, che accresce il potenziale dell'Unione europea. Nondimeno questo ampliamento ha al tempo stesso comportato nuove e più marcate disparità socioeconomiche nelle città e nelle regioni. Qualora non vi si ponga rimedio esse rischiano di compromettere la coesione e il successo del mercato unico, come pure gli obiettivi comuni del Trattato. Garantire e rafforzare lo spirito di solidarietà europea costituisce quindi un prerequisito necessario per una politica di coesione efficace e per promuovere il modello sociale europeo;

1.1.7

prende atto del punto di vista della Commissione, secondo cui per controbilanciare l'impatto asimmetrico dell'ampliamento occorre intensificare lo sforzo finanziario, colmando il divario tra le ambizioni politiche e affrontando le difficoltà a raggiungere gli obiettivi che si registrano attualmente;

1.1.8

accoglie con favore le proposte di prospettive finanziarie adatte ad una moderna governance e che tengano conto degli enti locali e regionali, avanzate dalla Commissione;

1.1.9

ritiene che ciò presupponga ammettere la necessità di un coinvolgimento politico a più livelli, di un'azione cooordinata e di un'assunzione di responsabilità in tutti gli Stati membri al fine di massimizzare l'efficienza, la visibilità del'UE, il valore aggiunto per i cittadini e moltiplicare il rendimento potenziale di ogni euro di denaro pubblico che viene speso.

1.2   Risorse di bilancio

1.2.1

Apprezza l'invito della Commissione a tenere conto degli impegni politici attuali, assegnando le limitate risorse finanziarie sulla base di una valutazione realistica di ciò che si deve e si può fare per conseguire gli obiettivi dell'UE;

1.2.2

richiama l'attenzione sul fatto che con l'ampliamento il prodotto interno lordo della Comunità è cresciuto del 5 %, mentre la popolazione è aumentata del 20 %;

1.2.3

sottolinea che il PIL medio pro capite dell'UE a 25 è diminuito del 12,5 %, in quanto con l'ampliamento i divari di reddito sono raddoppiati e le situazioni di indigenza sono aumentate in misura significativa;

1.2.4

osserva che, sebbene la Commissione proponga di aumentare gli stanziamenti di pagamento fino a una media dell'1,14 % dell'RNL, nel periodo in questione gli stanziamenti di impegno ammonterebbero mediamente all'1,22 % dell'RNL. nelle prospettive finanziarie 2007-2013 per le risorse proprie viene mantenuto lo stesso massimale del periodo 2000-2006, ossia l'1,24 % dell'RNL (6);

1.2.5

fa inoltre osservare che ciò contrasta con il fatto che il massimale delle risorse proprie dell'UE è stato aumentato nelle prime due prospettive finanziarie, ma non per quelle in corso:

1988-1992

dall'1,15% all'1,20% del PIL

1993-1999

dall'1,24% all'1,27% del PIL

2000-2006

1,27% del PIL (o) 1,24% dell'RNL;

1.2.6

sottolinea che l'ampliamento ha imposto un adeguamento delle politiche da parte della Commissione, che (insieme ad altri fattori esterni) si riflette negli stanziamenti d' impegno. Vi è un aumento degli impegni per la coesione e la competitività (crescita sostenibile), una riduzione di quelli «nelle aziende agricole», destinati all'agricoltura sostenibile, e ancora un aumento di quelli «fuori dalle aziende agricole», per lo sviluppo rurale;

1.2.7

fa presente, tuttavia, che in tal modo gli inevitabili costi dell'ampliamento devono essere sostenuti riducendo il margine tra gli stanziamenti di pagamento e il massimale delle risorse proprie, margine che nelle precedenti prospettive finanziarie era disponibile per spese impreviste;

1.2.8

osserva che gli stanziamenti di pagamento pari all'1,14 % dell'RNL per le prospettive finanziarie 2007-2013 comprendono il Fondo europeo di sviluppo e il Fondo di solidarietà. Pertanto l'1,14 % dell'RNL equivale a stanziamenti di pagamento pari a circa l'1,10 % dell'RNL per il periodo 2000-2006;

1.2.9

constata che sulle proposte della Commissione vi è disaccordo e che alcuni Stati contribuenti netti hanno chiesto un livello di spesa più basso non superiore a stanziamenti d'impegno pari all'1 % dell'RNL (compresi gli impegni predeterminati, come la spesa agricola); (7)

1.2.10

esprime preoccupazione per il fatto che tale posizione comporterebbe pagamenti pari allo 0,9 % dell'RNL e che quindi la cifra media annua relativa al periodo 2007-2013 sarebbe molto inferiore rispetto alla cifra per i pagamenti stabilita per il 2006, pari all'1,09 % dell'RNL;

1.2.11

fa notare che ciò rappresenterebbe un pacchetto di bilancio restrittivo, che potrebbe pregiudicare politiche specificamente previste dal Trattato e politiche con un importante effetto moltiplicatore e con effetti anche sulle aspettative dei nuovi Stati membri;

1.2.12

ritiene che le proposte della Commissione siano una logica risposta alle preoccupazioni di bilancio degli Stati membri le cui risorse proprie risentono attualmente dei bassi tassi di crescita europei; si associa quindi al punto di vista della Banca europea per gli investimenti, secondo cui occorre spostare risorse per far fronte alle sfide future;

1.2.13

osserva che il bilancio dell'UE, con l'1,24 % dell'RNL, ammonta solo al 2,5 % circa della spesa pubblica complessiva nell'Unione;

1.2.14

concorda con la Commissione nel ritenere poco realistico aspettarsi più Europa in cambio di meno denaro: l'estensione dell'intervento comunitario ad altri settori comporta nuove esigenze finanziarie;

1.2.15

rileva che, dal momento che non vi possono essere prospettive finanziarie senza un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio, e dal momento che il Trattato in vigore non sancisce l'obbligo di adottare prospettive finanziarie e prevede solo bilanci annuali, occorre risolvere rapidamente il disaccordo tra gli Stati membri in questa materia. Sarebbe poco saggio replicare i ritardi che caratterizzarono l'adozione dell'Agenda 2000. Il protrarsi dei negoziati comprometterebbe i futuri programmi dei fondi strutturali;

1.2.16

reputa appropriato il quadro temporale di sette anni delle prospettive finanziarie 2007-2013, in considerazione delle importanti sfide strutturali che sono in gioco. Tale quadro consente inoltre di istituire meccanismi e strumenti validi per le fasi successive. Un finanziamento europeo garantito per sette anni, a differenza di quello più a breve termine che spesso accompagna i mandati nazionali di 4-5 anni, offre alle città e alle regioni l'orizzonte temporale necessario per avviare approcci strategici di lungo periodo a uno sviluppo socioeconomico sostenibile;

1.2.17

riconosce che le proposte di definire in futuro quadri temporali di cinque anni potrebbero portare a una coincidenza temporale con il mandato del Parlamento e della Commissione, conferendo maggiore legittimità democratica alle prospettive finanziarie.

1.3   Approccio di spesa

1.3.1

Considera appropriate le tre principali priorità definite dalla Commissione nella comunicazione sulle prospettive finanziarie 2007-2013, vale a dire:

lo sviluppo sostenibile,

dare concretezza alla cittadinanza europea e

l'UE quale partner globale;

1.3.2

ritiene che le prospettive finanziarie dovrebbero tener conto dell'esigenza di creare in tutt'Europa un consenso più ampio per le sfide comuni che vengono individuate, rendendo chiara la dimensione europea dei vari temi, sottolineando al tempo stesso il valore aggiunto dell'azione comunitaria, ma anche, nello spirito del principio di sussidiarietà, il contributo fornito separatamente da ciascuna sfera di governo: locale, regionale e nazionale;

1.3.3

accoglie con favore il fatto che la Commissione esamini con attenzione il valore aggiunto dell'azione comunitaria e la questione di una migliore governance nell'attuazione della politica comunitaria per ogni capitolo di spesa delle prospettive finanziarie, punto sviluppato nella sua successiva comunicazione;

1.3.4

concorda con l'obiettivo che la Commissione si è prefissa a tale proposito: vale a dire, trasferire fondi verso il livello dell'UE non dovrebbe costituire per le prospettive finanziarie 2007-2013 un fine in sé;

1.3.5

condivide il punto di vista della Commissione, secondo cui le spese effettuate nel quadro delle prossime prospettive finanziarie dovranno garantire che l'azione comunitaria sia:

efficace, quando i risultati possono essere raggiunti solo attraverso un intervento a livello dell'UE,

efficiente, quando l'azione dell'UE risulta la più conveniente e

complementare, determinando con il suo effetto leva interventi a livello nazionale, regionale o locale;

1.3.6

è convinto che il modello dell'UE sia basato sull'equilibrio tra individuo e società, tra Stato e enti decentrati, tra profitto di mercato, regole e regolamentazione. Di conseguenza la determinazione delle azioni prioritarie effettuata dalla Commissione nell'ambito delle prospettive finanziarie apre la strada per lo sviluppo sostenibile del modello che ha garantito all'Europa stabilità e crescita per 50 anni;

1.3.7

crede che la Commissione abbia adottato una strategia equilibrata per la politica di coesione nei diversi campi d'intervento, dando particolare rilievo alle esigenze dei nuovi Stati membri, attraverso un approccio equilibrato alle disparità economiche, sociali e territoriali presenti nell'intera UE;

1.3.8

ritiene che nei vari settori d'intervento si trovino esempi importanti del valore aggiunto fornito dal modello dell'UE: gli investimenti dell'Unione nelle attività di ricerca e sviluppo, gli scambi transfrontalieri e le infrastrutture si legano agli obiettivi di Lisbona e di Göteborg con un approccio basato sul partenariato che è in grado di favorire la crescita, la convergenza, la competitività e la sostenibilità a lungo termine. Un altro elemento dell'approccio europeo alla ricerca e allo sviluppo basato sul partenariato è un'infrastruttura d'istruzione e di ricerca ampiamente diffusa, la quale consente di sfruttare pienamente l'elevato livello di istruzione della popolazione europea e il potenziale di crescita dell'Europa. Le soluzioni basate sul mercato, da sole, non offrono il futuro sostenibile che l'Europa vuole;

1.3.9

riconosce che fattori come la sostenibilità finanziaria e la disciplina di bilancio sono elementi che determinano il processo negoziale e che nel definire le prospettive finanziarie sono possibili due approcci metodologici:

definire i bisogni e assegnare le risorse di conseguenza e

definire ciò che è finanziariamente sostenibile e assegnare le priorità di conseguenza;

1.3.10

prende atto che la Commissione ha raccomandato il primo approccio, in una prospettiva «dal basso», costruita su una valutazione delle esigenze «dal basso»;

1.3.11

respinge la logica secondo cui il secondo approccio potrebbe fornire una risposta sostenibile alle sfide economiche, sociali e democratiche che l'UE ha di fronte.

1.4   Quadro finanziario

Accoglie con favore la proposta della Commissione, di ricostruire un nuovo quadro finanziario basato su un numero limitato di obiettivi politici:

(1a)

Competitività per la crescita e l'occupazione

(1b)

Coesione per la crescita e l'occupazione

(2)

Gestione sostenibile e protezione delle risorse naturali

(3)

Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

(4)

L'Unione europea quale partner globale.

Le osservazioni del Comitato vertono principalmente sul capitolo riguardante lo sviluppo sostenibile, 1(a), 1(b) e 2.

1.4.1   Crescita sostenibile

Riconosce la coerenza economica e la logica politica di utilizzare lo sviluppo sostenibile come canale di bilancio per i tre pilastri complementari: convergenza, competitività e occupazione, cooperazione territoriale;

apprezza la proposta di dotare i fondi strutturali e la politica di coesione di 336,2 miliardi di euro per il periodo 2007-2013, contro i 213 miliardi di euro del periodo 2000-2006, osservando che il 78 % (262,3 miliardi di euro) viene assegnato all'obiettivo della convergenza delle regioni in ritardo di sviluppo, il 18 % (68,5 miliardi di euro) alla competitività regionale e all'occupazione e il 4 % (13,5 miliardi di euro) all'obiettivo della cooperazione territoriale per lo sviluppo transfrontaliero e interregionale (8);

osserva che della linea di bilancio unica di 262,3 miliardi di euro stanziata per l'obiettivo della convergenza per le regioni con un RNL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE a 25, 22 miliardi di euro sono a disposizione dei paesi dell'UE a 15 che attualmente beneficiano dei finanziamenti a favore della coesione, ma che non soddisferanno più il suddetto criterio per motivi puramente statistici (regioni che cessano gradualmente di essere ammissibili ai finanziamenti): tale cifra equivale al 66 % dell'importo che questi paesi avrebbero ricevuto nel periodo 2007-2013 se fossero rientrati pienamente nell'obiettivo della convergenza;

nota che la linea di bilancio unica di 336,2 miliardi di euro equivale allo 0,41 % dell'RNL (oppure 334,9 miliardi di euro, 0,46 % dell'RNL, includendo le spese amministrative del Fondo di solidarietà e altre azioni);

sottolinea che per realizzare un quadro macroeconomico sano, orientato alla crescita sostenibile, i programmi compresi in tali pilastri devono mirare esplicitamente ad attuare gli obiettivi di Lisbona e di Göteborg;

fa rilevare che la strategia di Lisbona è stata concepita per promuovere una crescita economica sostenibile e rafforzare la coesione sociale con i seguenti obiettivi:

portare il tasso di occupazione almeno al 70 % entro il 2010,

allineare i livelli di produttività europei con quelli delle migliori imprese mondiali,

individuare le sfide poste dalla società dell'informazione e creare delle aree di ricerca europee,

portare gli investimenti nella ricerca al 3 % del PIL;

osserva che, secondo quanto riconosce la Commissione nella comunicazione complementare, gli obiettivi di crescita e di riduzione dei divari su cui si fonda la strategia di Lisbona/Göteborg sono stati mancati. Ciò è dovuto in parte alle pressioni esercitate dalla necessità di rispondere alla concorrenza globale, alle questioni legate alla produttività, all'invecchiamento demografico e alle aspettative crescenti in termini di assistenza sanitaria, con la pressione che ciò comporta per la spesa pubblica;

ritiene che per controllare e conseguire gli obiettivi di Lisbona/Göteborg occorra individuare e misurare i fattori critici per il successo nonché soluzioni che siano in grado di mobilitare la società civile, gli enti locali e regionali e personalità del mondo economico, cioè tutti coloro che sono direttamente interessati al successo della strategia di Lisbona, in modo da realizzare una strategia di Lisbona/Göteborg per tutti;

riconosce che, se i livelli di spesa nelle prospettive finanziarie venissero portati al di sotto dell'1,14 % dell'RNL proposto dalla Commissione per gli stanziamenti di pagamento, a scomparire sarebbero i programmi collegati alla sottovoce «sostenere la competitività regionale e l'occupazione al di fuori delle regioni meno prospere» della voce 1b) Coesione per la crescita e l'occupazione. Il problema delle disparità regionali sarebbe così aggravato. Le regioni non potrebbero quindi partecipare su un piano di parità al miglioramento della competitività, della crescita e dell'occupazione dell'UE nel suo complesso;

ha sostenuto in modo coerente l'applicazione di misure in materia di competitività e di occupazione per garantire che l'intero territorio regionale dell'UE possa essere pronto ad accogliere la strategia di Lisbona/Göteborg, ma si chiede in che misura i programmi compresi in questo pilastro possano realizzare adeguatamente gli obiettivi di Lisbona/Göteborg quando il basso livello di prosperità di una regione è l'unico indicatore per il finanziamento;

è del parere che, come viene riconosciuto anche dalla terza relazione sulla coesione, l'impiego del PIL come indicatore principale presenti una serie di punti deboli e che sia stato più volte dimostrato che le disparità all'interno delle regioni, — chiaramente visibili ad esempio nelle città di grandi e medie dimensioni (9) — siano spesso maggiori di quelle che esistono tra le diverse regioni;

si rammarica pertanto che il problema all'interno delle regioni e tra le regioni sia aggravato dalla riduzione, rispetto ai precedenti periodi di programmazione, degli stanziamenti assegnati al nuovo Obiettivo 2: un pacchetto finanziario pari al 18 % nel periodo 2007-2013 contro il 23,8 % del periodo 2000-2006 (10);

apprezza il riconoscimento, maggiore che in passato, del potenziale delle grandi aree urbane come motori della crescita economica, ma ritiene che le regolamentazioni proposte per ciascun quadro nazionale dovrebbero contenere un riferimento esplicito allo sviluppo urbano sostenibile, per riflettere il ruolo di locomotive dell'economia europea dei centri urbani;

lamenta che, mentre si tiene debitamente conto con la strategia di Lisbona dell'impatto dell'invecchiamento demografico sul calo dei tassi di crescita e sulla riduzione del PIL — oltre che degli interventi necessari a contrastare questi fenomeni — non vi sia un'analoga presa d'atto del potenziale apporto dei giovani alla realizzazione di un'agenda basata sulla competitività e della crescita.

(a)   Competitività per la crescita e l'occupazione

—   Promuovere la competitività delle imprese in un mercato unico pienamente integrato

Prende atto della necessità di rilanciare la politica industriale in Europa creando un ambiente favorevole all'attività imprenditoriale;

insiste sulla necessità di mettere a frutto e di favorire il potenziale di sviluppo del settore delle PMI come elemento costitutivo della crescita nel mercato unico, in quanto le PMI costituiscono forse il più grande potenziale ancora inutilizzato del mercato unico;

osserva che quando si applicano le regole del mercato unico alla politica di coesione per stimolare le piccole imprese, il valore aggiunto può essere misurato attraverso la crescita degli scambi intracomunitari tra le regioni meno sviluppate e il resto dell'UE, perché circa un quarto delle risorse dedicate alla politica di coesione orientate alla competitività ritorna al resto dell'Unione sotto forma di aumento delle esportazioni;

ritiene che nella riforma delle norme sugli aiuti di Stato debbano essere previsti regolamenti di esenzione orizzontali per sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e per le PMI;

crede che introdurre una valutazione di impatto per orientare meglio gli aiuti di Stato, concedendo più flessibilità alle autorità nazionali, locali e regionali per adottare misure aventi effetti limitati sulla concorrenza e sul commercio a livello dell'UE, ma capaci di affrontare reali disfunzioni del mercato, possa contribuire allo sviluppo delle aree in ritardo di sviluppo e promuovere l'imprenditorialità.

—   Potenziare lo sforzo europeo nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico

Ritiene che, perché l'UE diventi un'economia dinamica basata sulla conoscenza, occorra una serie di misure e di regimi di sostegno finanziario, destinati a creare in particolare dei centri di eccellenza, a partire dall'ampia e diffusa base di infrastrutture europee dell'istruzione e della ricerca, che avrebbero un ruolo trainante per economie regionali più ampie, diffonderebbero l'eccellenza e farebbero aumentare la competitività in tutta l'Unione;

concorda con la Commissione nel ritenere che il potenziamento dello sforzo europeo nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico costituisca un obiettivo fondamentale dell'UE allargata: occorre tuttavia un adeguato equilibrio tra finanziamenti pubblici e finanziamenti privati (11);

appoggia pertanto la decisione del Consiglio europeo di Barcellona di portare la spesa a favore delle attività di ricerca e sviluppo al 3 % del PNL entro il 2010.

—   Interconnettere l'Europa mediante reti UE

Approva la proposta della Commissione di accrescere il livello delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle reti transeuropee, dando in particolare priorità ai progetti transfrontalieri che promuovono l'intermodalità e il ricorso a forme sostenibili di trasporto, in particolare al progetto di autostrade del mare, a condizione che rientrino in un sistema di trasporto organico e sostenibile;

evidenzia il ruolo che possono svolgere le RTE-T, concretamente, nel caso specifico delle isole e le «autostrade del mare», per superare le difficoltà delle regioni gravate da svantaggi naturali e demografici ad avere un accesso al mercato interno a condizioni eque;

riconosce che gli Stati membri hanno una limitata capacità di reperire i fondi per i necessari investimenti in infrastrutture, in una fase in cui cercano di tagliare la spesa pubblica per rispettare il Patto di stabilità e di crescita;

sottolinea che il finanziamento delle reti transeuropee di trasporto da parte degli enti locali e regionali non può che essere marginale, dati i consistenti impegni per altri investimenti in infrastrutture, che sono spesso essenziali per un efficace funzionamento di tali reti oltre che dell'economia locale e delle infrastrutture sociali;

osserva che promuovendo la competitività si facilita il riconoscimento dell'interdipendenza di fondo tra città e regioni, che a sua volta può creare le masse critiche in grado di indurre una crescita estesa in settori che una città o regione non potrebbe da sola attirare e far crescere. Le reti urbane strategiche europee, come Urbact, sono buoni esempi di ciò e andrebbero incentivate a livello europeo in modo da garantire lo scambio di buone pratiche e di competenze specifiche tra aree territoriali e gli investimenti necessari per realizzare gli obiettivi di Lisbona/Göteborg.

—   Migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione

Sottolinea che la formazione generale e professionale del capitale umano a livello locale e regionale rivestono un'importanza fondamentale per lo sviluppo del mercato unico e l'attuazione della strategia di Lisbona. Le azioni condotte nell' UE per promuovere la mobilità avranno un reale impatto economico. Queste misure, considerate sia singolarmente che nel loro complesso, danno buoni risultati rispetto ai costi. Il costo addizionale che rappresentano per il bilancio dovrebbe essere considerato essenziale per il funzionamento armonioso e lo sviluppo di un mercato del lavoro integrato e di uno spazio comune europeo dell'apprendimento.

—   Aiutare la società europea ad anticipare e a gestire il cambiamento sociale

Condivide la posizione della Commissione, secondo cui occorre un quadro regolamentare appropriato per le imprese e i lavoratori che fissi le norme sociali e i diritti fondamentali.

(b)   Coesione per la crescita e l'occupazione

Riconosce che il valore aggiunto comunitario non viene generato dai soli finanziamenti, ma passa attraverso il metodo comunitario che concepisce programmi che tengono conto delle strategie nazionali e le realizzano. Soltanto una cornice istituzionale europea può garantire la complementarità delle politiche settoriali e degli strumenti finanziari che realizzano gli obiettivi comunitari di coesione economica, sociale e territoriale;

riconosce che si dovrebbe dare la priorità all'obiettivo della convergenza, come atto di solidarietà verso i nuovi Stati membri e le regioni più deboli dei «vecchi» Stati membri e per garantire che i fondi vengano convogliati verso le regioni e le città che presentano il ritardo più grave;

fa notare che la proposta della Commissione sulla dotazione finanziaria dei fondi strutturali dell'UE nel prossimo periodo di finanziamento rappresenta un compromesso equo anche per le regioni dell'ex UE dei 15, dato che prevede di stanziare rispettivamente 109,8 miliardi di euro per il nuovo Obiettivo 1 e 56,6 miliardi di euro per il nuovo Obiettivo 2 nei «vecchi» Stati membri (rispetto ai 154 miliardi di euro e ai 46,6 miliardi di euro dell'attuale periodo di finanziamento);

mette in guardia contro il pericolo di minare i principi di partenariato e solidarietà nei riguardi di quegli Stati membri che non saranno più ammissibili al sostegno del Fondo di coesione come conseguenza dell'effetto statistico dovuto all'allargamento;

accoglie i motivi alla base dell'introduzione di un massimale pari al 4 % del PIL, per tutti gli Stati membri, nell'assegnazione delle risorse del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, inclusi i trasferimenti di risorse relativi allo sviluppo rurale e alla ristrutturazione della pesca (12);

accetta che il principio della formula di Berlino — quanto meno sviluppata la regione tanto più elevato il sostegno — era ben fondato e dovrebbe continuare ad essere applicato in futuro. Pertanto, vanno analizzate le anomalie che sorgono con l'applicazione del massimale del 4 % del PIL a livello di Stato membro;

richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che qualsiasi rettifica degli stanziamenti di pagamento globali avverrà al di fuori di tale soglia del 4 % e che pertanto, sebbene il Fondo di coesione sarà garantito nei nuovi Stati membri, questo impatto comprometterà gravemente il principio di un'Agenda di Lisbona/Göteborg per tutti;

riconosce l'importanza di favorire la creazione di capacità amministrative negli enti decentrati dei nuovi Stati membri e dei nuovi paesi confinanti; lo scambio di conoscenze e di competenze specifiche tra esperti degli enti locali e regionali può essere fonte di grandi progressi nel campo della cooperazione transfrontaliera e interregionale.

1.4.2   Conservazione e gestione delle risorse naturali

Si compiace del fatto che le prospettive finanziarie riconoscano l'esigenza di diversificare le attività nelle zone rurali, valorizzando l'ambiente e migliorando la qualità della vita, in quanto elementi di un equilibrio essenziale per il raggiungimento della coesione territoriale nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile della strategia di Lisbona/Göteborg;

esprime preoccupazione per il fatto che gli indicatori della crescita e dello sviluppo, comprese l'occupazione, l'industria e la diversità, sono sistematicamente più bassi nelle aree rurali, con un effetto negativo sulla loro vivibilità;

si compiace del potenziale dei programmi urbani, di trainare lo sviluppo nelle più ampie aree rurali attraverso specifiche iniziative di ricerca e sviluppo e di cambiamento imprenditoriale e sociale, benché sia riconosciuto che le zone rurali più remote difficilmente potranno beneficiare di tali iniziative;

sottolinea nondimeno l'esigenza di soluzioni equilibrate per le differenti situazioni delle aree rurali, comprese quelle caratterizzate da svantaggi naturali e da specifici vincoli ambientali;

sottolinea inoltre la necessità tassativa di rispettare la diversità territoriale, nel cui ambito il concetto di un paradigma urbano/rurale alla base della crescita e della coesione segna l'abbandono di modelli industriali/agricoli che non sono più in grado di reagire alle sfide della globalizzazione;

appoggia la decisione di considerare la protezione dell'ambiente a tutti i livelli (globale, regionale, urbano, rurale e marino) come un elemento orizzontale presente in tutti i programmi. In questo contesto agli enti locali e regionali competenti per la tutela dei siti Natura 2000 dovrebbe essere garantito un finanziamento adeguato a titolo degli strumenti pertinenti.

1.4.3   Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

Apprezza il fatto che la Commissione si proponga di sviluppare e dare sostanza alle questioni attinenti alla cittadinanza europea e di occuparsi in maniera organica delle difficili questioni della migrazione, dell'integrazione, della libertà, della sicurezza e della giustizia che investono le aree urbane e rurali dell'Unione europea, come afferma il preambolo della Carta dei diritti civili (13);

riconosce che le sfide poste dall'immigrazione e dall'asilo non possono più essere affrontate adeguatamente attraverso misure nazionali e sottolinea il fatto che numerosi enti locali e regionali sono già in prima linea, contribuendo con misure di sostegno e strutture;

sottolinea che sia le grandi città europee sia le zone rurali dispongono di una vasta e crescente esperienza con i lavoratori migranti e i nuovi insediamenti. La Commissione dovrebbe pertanto tenere conto di queste conoscenze ed esperienze di integrazione dei migranti nel predisporre i regolamenti relativi a questi temi;

riconosce che i programmi attuali in materia di consumatori, sicurezza alimentare e salute non sono all'altezza delle aspettative dei cittadini europei;

sostiene di conseguenza l'introduzione di due strumenti: un programma di sicurezza alimentare e un programma di politica dei consumatori e di sanità pubblica.

1.4.4   Politiche esterne

Condivide l'osservazione formulata nelle prospettive finanziarie secondo cui, in seguito all'ampliamento e alle crescenti esigenze locali e regionali, l'UE dovrebbe rafforzare la sua capacità di tutelare i diritti umani, promuovere la democrazia e combattere la povertà nei nuovi paesi confinanti, attraverso politiche multilaterali e bilaterali;

si associa all'affermazione della Commissione, secondo la quale, per ottenere risultati migliori con le risorse disponibili le azioni esterne dovrebbero essere coerenti e sistematiche;

accoglie con favore la posizione della Commissione, che propugna una nuova politica di vicinato per mettere a frutto i positivi sviluppi transfrontalieri registrati a partire dal 1989 o anche in precedenza; tale politica sosterrebbe le misure miranti ad una progressiva integrazione economica, a una maggiore cooperazione politica e allo sviluppo di infrastrutture comuni;

sottolinea l'importanza di favorire la creazione di capacità amministrative negli enti decentrati dei nuovi Stati membri e dei paesi confinanti.

1.4.5   Meccanismo correttivo

Si rende conto che i negoziati sulle prospettive finanziarie verteranno sicuramente anche sui meccanismi per il finanziamento complessivo dell'Unione e sul volume dei contributi dei singoli Stati membri. La Commissione ha presentato a parte una proposta che porrebbe fine all'attuale riduzione per il Regno Unito e introdurrebbe un meccanismo correttivo generalizzato per riflettere la prosperità relativa di ciascuno Stato membro;

ritiene che per soddisfare le esigenze di bilancio dell'Unione occorra introdurre un sistema equo, che dovrebbe sopprimere le riduzioni di cui beneficiano alcuni Stati membri;

condivide il punto di vista della Commissione europea, secondo cui questo approccio consente di eliminare i meccanismi correttivi introdotti in precedenti periodi finanziari e che compensano attualmente i saldi netti negativi troppo alti derivanti per alcuni Stati membri dai contributi agli impegni di pagamento inerenti al bilancio comunitario. Se si riuscisse ad eliminare tali meccanismi correttivi, si eviterebbero oneri fiscali eccessivi per alcuni Stati membri, mantenendo al tempo stesso la solidarietà a livello di UE.

1.4.6   Patto di stabilità e di crescita

Ammette che attualmente i termini e le condizioni del Patto di stabilità e di crescita e la loro applicazione rigida, che non consente che il disavanzo e il debito degli Stati membri superino rispettivamente il 3 % e il 60 % del PIL, si concentrano solo su problemi di stabilità basati sulle condizioni economiche della fine degli anni '90, mentre l'esigenza più pressante oggi è quella di creare un quadro più orientato alla crescita e di configurarlo in maniera appropriata. Se non ci si concentra sulla crescita, sarà impossibile integrare gli aspetti sociali e ambientali della strategia di Lisbona/Göteborg;

appoggia le proposte di riforma del Patto di stabilità e di crescita avanzate dalla Commissione europea lo scorso settembre e volte a consentire flessibilità nella conduzione della politica economica in modo da ridurre i problemi che sorgono nel corso del ciclo economico, senza tuttavia trascurare l'importanza di avere un'economia stabile. Ciò determinerà un più ampio margine di manovra in modo che i paesi possano prendere disposizioni per una spesa pubblica più elevata e maggiori riduzioni delle imposte durante i periodi di recessione;

osserva che un possibile approccio consisterebbe nell'adottare un meccanismo che consenta di escludere dalle normali procedure contabili di bilancio gli investimenti in conto capitale che sono in linea con determinati settori di competenza comunitaria e che sono stati concordati nel quadro della strategia di Lisbona. Ciò consentirebbe di effettuare gli investimenti pubblici necessari per rilanciare la crescita senza infrangere la disciplina finanziaria del Patto;

ritiene che un altro possibile approccio potrebbe essere quello di migliorare il meccanismo di applicazione del Patto di stabilità e di crescita in modo da tener conto della situazione economica reale di ciascuno Stato membro: l'obiettivo a medio termine dell'equilibrio di bilancio verrebbe così differenziato per ciascuno Stato membro per tener conto del livello degli investimenti, delle dinamiche del debito, della sostenibilità delle finanze pubbliche e della crescita potenziale.

1.5   Strumenti di attuazione e governance

1.5.1   Un ruolino di marcia

Osserva che i capitoli finali delle prospettive finanziarie 2007-2013 riguardano l'efficacia degli strumenti di attuazione e le appropriate disposizioni di governance, ossia questioni rilevanti per gli enti locali e regionali;

fa notare che la comunicazione non si occupa del contributo distinto che ciascuna sfera di governo — locale, regionale, nazionale ed europeo — può fornire ai fini della risoluzione dei problemi attuali;

sottolinea che l'azione a livello nazionale, il coordinamento e la spesa pubblica a valere sui bilanci dell'UE richiedono la giusta combinazione di queste misure al momento opportuno. Il metodo di coordinamento aperto, su cui si basa la strategia di Lisbona/Göteborg, stabilisce obiettivi, indicatori e parametri per l'analisi comparativa, definisce politiche nazionali e regionali attraverso piani d'azione nazionali, promuove il monitoraggio, l'esame e la valutazione tra pari; il metodo è pertanto in grado di apportare valore aggiunto agli obiettivi attraverso il trasferimento di conoscenze ed esperienze acquisite a livello locale e regionale;

ritiene tuttavia che nella sua forma attuale, il processo non si sia rivelato abbastanza efficace nel dare realizzazione agli obiettivi di Lisbona e Göteborg. Il coordinamento delle politiche a livello degli Stati membri non è stato sufficiente ed è mancata la pressione reciproca per raggiungere gli obiettivi di Lisbona. Inoltre, il metodo aperto di coordinamento non è riuscito a coinvolgere gli enti locali e regionali i quali svolgono un ruolo essenziale nel generare la competitività a livello città-regione e la competitività regionale in grado di stimolare la necessaria pressione reciproca;

ritiene, tuttavia, che il metodo aperto di coordinamento rimanga un'alternativa al processo decisionale sovranazionale e che abbia le potenzialità per essere convertito in un efficace processo di attuazione, se si semplifica la miriade di richieste formulate a margine delle discussioni tra gli Stati membri e la Commissione sui singoli settori di intervento;

ritiene pertanto che occorra valutare metodi nuovi e flessibili, sviluppare un approccio tripartito attraverso metodi contrattuali basati sulle attività per coinvolgere gli enti locali e regionali nella realizzazione degli obiettivi, al fine di infondere forza e dinamismo ai meccanismi di attuazione. Ciò non dovrebbe aggiungere complicazioni né far riferimento a concetti astratti, ma determinare invece un dialogo sistematico con gli enti locali e regionali;

raccomanda fortemente di coinvolgere gli enti locali e regionali nel ruolino di marcia proposto dalla Commissione, un programma comune comprendente azioni e finanziamenti a livello nazionale e comunitario. La componente territoriale dei programmi quadro è importante ai fini della realizzazione degli obiettivi di coesione tra Stati membri e all'interno di essi;

ribadisce la necessità di ricorrere ad accordi tripartiti come metodo di coinvolgimento degli enti locali e regionali nei dispositivi di governance dell'UE. L'attuazione dei programmi quadro dipende in grande misura dall'impegno dei soggetti locali e regionali.

1.5.2   Politiche e programmi

Osserva che nelle prospettive finanziarie 2007-2013 e nella comunicazione complementare viene proposto di consolidare e razionalizzare, per quanto possib, gli strumenti di cui l'UE dispone per realizzare i propri obiettivi, creando uno strumento per ogni settore di intervento e un fondo per ogni programma;

si compiace del fatto che i programmi della politica di coesione saranno sostenuti attraverso singoli fondi (Fondo di coesione, FESR e FSE), mentre le attività riguardanti l'agricoltura e la pesca verranno ora finanziate sotto la voce Gestione sostenibile e protezione delle risorse naturali;

esprime soddisfazione per il fatto che la dimensione urbana sia stata integrata nei vari programmi della politica di coesione, a beneficio di tutte le aree urbane, rafforzando l'importanza del partenariato tra città e regioni;

prende nota del fatto che verrà istituita, attraverso un nuovo regolamento, una struttura per il finanziamento della PAC, con un unico fondo per ciascun pilastro: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

si compiace del fatto che tutte le misure di sviluppo rurale saranno raggruppate in un unico strumento al fine di realizzare un singolo programma, attento alla coerenza tra sviluppo rurale e misure di coesione:

aumentando la competitività del settore agricolo mediante il sostegno alla ristrutturazione,

valorizzando l'ambiente e il paesaggio rurale attraverso il sostegno alla gestione del territorio,

migliorando la qualità della vita nelle aree rurali,

promovendo la diversificazione delle attività economiche;

accoglie con favore gli sforzi della Commissione diretti a una semplificazione mediante la creazione di uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+), ma sottolinea la difficoltà di individuare delle reali opportunità di finanziare progetti ambientali attraverso i diversi strumenti finanziari che saranno in vigore per il periodo 2007-2013. È essenziale coordinare i vari tipi di finanziamento per soddisfare le diverse priorità e far fronte agli interventi comunitari previsti;

esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione desidera trasferire una parte significativa del bilancio LIFE+ (75 %-80 % dello strumento) ai diversi Stati membri senza stabilire le disposizioni e le condizioni di tale «trasferimento» nella proposta di regolamento;

osserva che viene proposto un nuovo strumento di prossimità, rivolto alla cooperazione transfrontaliera tra l'UE e gli Stati confinanti; tale strumento sottolinea il valore aggiunto dell'UE nella promozione della stabilità e della prosperità al di là delle sue frontiere esterne, attraverso uno sviluppo socioeconomico sostenibile;

accoglie con favore la creazione del FEP in quanto strumento unico per la ristrutturazione del settore della pesca, strettamente collegato agli strumenti di coesione e volto a garantire:

lo sviluppo sostenibile delle aree costiere,

l'adeguamento delle flotte, dell'acquacoltura e dell'industria di trasformazione dei prodotti della pesca;

ritiene che queste proposte contribuiranno a rendere più trasparenti agli occhi dei cittadini le prospettive finanziarie.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

2.1   Partenariato

2.1.1

chiede che il principio del partenariato, che collega il livello locale, regionale, nazionale e transnazionale costituisca un filo conduttore di tutte le proposte della Commissione. Questo principio dev'essere riconosciuto e applicato con una certa urgenza sia dalla Commissione europea che dal Consiglio ed inoltre comunicato in maniera coerente in tutti gli Stati membri, come pure nei mezzi di informazione, per dimostrare il valore aggiunto dell'UE;

2.1.2

chiede pertanto l'applicazione sistematica del principio del partenariato nei regolamenti particolareggiati che la Commissione presenta su tutte le questioni inserite nelle prospettive finanziarie 2007-2013;

2.1.3

insiste perché il principio di partenariato sia pienamente acquisito dai nuovi regolamenti riguardanti i programmi, in particolare la cooperazione transeuropea, e che questi facciano pienamente tesoro delle conoscenze e delle competenze specifiche degli enti regionali e locali interessati.

2.2   Coerenza

2.2.1

Ribadisce l'importanza cruciale di rendere la politica di coesione e le politiche settoriali specifiche, specie quelle agricola, della ricerca e della concorrenza, dell'ambiente e dei trasporti, più coerenti tra loro e di permettere impostazioni a carattere locale. Oltre all'applicazione del principio del partenariato, i nuovi programmi devono dimostrare l'impegno della Commissione come del Consiglio nei confronti del principio di cooperazione amministrativa in tutti i livelli di governance: locale, regionale, nazionale e comunitario.

2.3   Patti e accordi tripartiti

2.3.1

Raccomanda che l' applicazione dei patti e degli accordi tripartiti sia estesa in modo da dare sostanza alla governance nelle prospettive finanziarie 2007-2013, e che ciò rappresenti un impegno dei membri eletti degli enti locali e regionali nell'ambito del ruolino di marcia proposto, specie per quanto riguarda la componente territoriale dei programmi quadro, necessaria per conseguire gli obiettivi della coesione sia tra i vari Stati membri sia al loro interno;

2.3.2

fa presente che la partecipazione locale e regionale al processo avviato dal ruolino di marcia, nel cui quadro le strategie regionali sono parte di quelle nazionali, garantirebbe non solo una maggiore coerenza dell'agenda per la crescita sostenibile, ma anche una maggiore visibilità della politica europea di coesione e un'allocazione prioritaria delle risorse lì dove sono maggiormente necessarie;

2.3.3

sottolinea che tali misure potrebbero essere introdotte senza pregiudicare l'urgente necessità di semplificare e snellire la configurazione e l'attuazione dei programmi per la competitività e la coesione;

2.3.4

raccomanda di procedere ad una valutazione critica di impatto interistituzionale per verificare quanto è stato fatto e quanto funziona efficacemente attraverso differenti politiche pubbliche negli Stati membri. Un unico regime di audit consentirebbe di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi strategici, in base alla strategia di Lisbona-Göteborg, assegnando in via prioritaria le risorse ai settori dove sono più necessarie.

2.4   Politica di coesione

2.4.1

Sottolinea ancora una volta il legame inestricabile tra un'efficace politica regionale su scala europea e l'attuazione dell'Agenda di Lisbona/Göteborg. La crescita e la competitività future dell'Unione europea saranno promosse dal proseguimento della politica di coesione dell'UE e non certo da una sua rinazionalizzazione, a conferma dell'impatto sinora positivo della politica regionale dell'Unione nel rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale della Comunità;

2.4.2

insiste affinché tutti i programmi d'azione nazionali per la crescita e l'occupazione elaborati dagli Stati membri e dalla Commissione prevedano la consultazione — e la considerazione — delle amministrazioni locali e regionali. I piani strategici urbani e regionali devono determinare gli impegni e gli obiettivi fissati nei programmi d'azione nazionali;

2.4.3

propone analogamente di mettere a punto un meccanismo per agevolare la creazione di programmi grazie ai quali due o più regioni potrebbero partecipare ad iniziative che incidono in modo significativo sulla crescita della competitività locale;

2.4.4

ribadisce che il pilastro delle prospettive finanziarie 2007-2013 relativo alla competitività per la crescita e l'occupazione non può essere la variabile d'aggiustamento nei negoziati sugli stanziamenti di pagamento per il prossimo periodo di riferimento; pur riconoscendo che nelle voci relative alla coesione, la priorità andrebbe data all'obiettivo Convergenza, il Comitato ritiene tuttavia che l'UE dovrebbe sostenere l'obiettivo Competitività per anticipare e promuovere i cambiamenti necessari per conseguire gli obiettivi della «nuova» strategia di Lisbona;

2.4.5

chiede di assegnare alla politica di coesione almeno lo 0,41 % dell'RNL dell'UE per fare in modo che gli obiettivi della politica di coesione vengano pienamente raggiunti nell'UE-25;

2.4.6

sostiene la necessità di mantenere la coerenza tra l'applicazione del massimale del 4 % del PIL nazionale a livello degli Stati membri e le conseguenze della formula di Berlino per le regioni meno sviluppate;

2.4.7

chiede che i programmi di sviluppo rurale sostenibile siano integrati pienamente nei programmi di politica di coesione, invece di divenire programmi agricoli sostitutivi a causa della pressione sulle risorse proprie;

2.4.8

insiste perché i criteri di assegnazione regionale per il pilastro della competitività e dell'occupazione siano basati su una combinazione di indicatori capace di riflettere le necessità, l'accessibilità e le opportunità regionali e locali e al tempo stesso in grado di misurare le disparità intraregionali;

2.4.9

chiede che vengano riconosciute e tenute in considerazione nella pianificazione strategica a livello nazionale le opportunità offerte dalle città per lo sviluppo socioeconomico dell'intera Unione;

2.4.10

chiede che il Comitato delle regioni venga attivamente consultato prevedendo la sua partecipazione all'esame annuale delle agende della competitività e della coesione in occasione del Consiglio europeo di primavera. Tale partecipazione fornirebbe agli enti locali e regionali l'opportunità di sollevare questioni e illustrare buone pratiche, come è necessario per migliorare il funzionamento del metodo aperto di coordinamento nell'attuazione delle Agende di Lisbona e Göteborg.

2.5   Strategia di Lisbona/Göteborg

2.5.1

Chiede che venga adottato un approccio più coerente nei confronti dell'introduzione di misure macroeconomiche, di provvedimenti in campo occupazionale, sociale e iniziative in materia ambientale e di ricerca come mezzo per rivitalizzare la strategia e orientare i programmi d'azione nazionali degli Stati membri;

2.5.2

chiede un radicale miglioramento nella governance della strategia di Lisbona/Göteborg per renderla più efficace e più facilmente comprensibile;

2.5.3

chiede, pertanto, che la valutazione intermedia della strategia di Lisbona includa un esame critico dell'applicazione della governance, come pure un'analisi delle ripercussioni del decentramento amministrativo sull'efficacia dell'attuazione della strategia;

2.5.4

sottolinea che, sebbene il quadro generale dell'attuazione della strategia di Lisbona sia cupo e pessimistico, alcuni Stati membri sono riusciti a raggiungere gli obiettivi stabiliti in vari settori di intervento; ritiene che occorra analizzare con più attenzione i fattori che fanno da sfondo a questi risultati, tenendoli in considerazione quando si applica il metodo di coordinamento aperto;

2.5.5

chiede in particolare che vengano individuati e misurati in tutta l'UE i fattori principali di successo a livello locale e regionale e vengano integrati nel quadro dei quattordici indicatori e obiettivi proposti dalla relazione di Wim KOK (14) per definire i buoni e cattivi risultati a livello degli Stati membri;

2.5.6

sottolinea che la competitività economica è essenziale per raggiungere la coesione sociale e la sostenibilità ambientale;

2.5.7

chiede che al governo locale e regionale venga affidato un ruolo più importante nel diffondere le conoscenze e introdurre l'innovazione e l'imprenditorialità necessarie a conseguire pienamente gli obiettivi di Lisbona/Göteborg, dando così una maggiore investitura politica alla strategia;

2.5.8

raccomanda anche che nella revisione intermedia degli obiettivi di Lisbona/Göteborg, venga predisposto un Patto europeo per la gioventù, incentrato sui problemi della disoccupazione e dell'integrazione sociale e professionale, a complemento delle azioni previste dall'Agenda Lisbona/Göteborg per quanto concerne le fasce più anziane della popolazione;

2.5.9

chiede che i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di Lisbona e di Göteborg siano oggetto di relazioni annuali sia a livello nazionale che europeo, sulle quali verrebbe consultato il Comitato delle regioni, consentendo al Consiglio europeo di primavera di concentrarsi sulle questioni essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e Göteborg;

2.5.10

raccomanda che dopo l'allargamento, l'introduzione della moneta unica e la creazione del mercato unico, il prossimo grande progetto dell'UE sia quello di potenziare al massimo la crescita e l'occupazione, attraverso una rinnovata attenzione alla strategia di Lisbona/Göteborg.

2.6   Ricerca e sviluppo tecnologico

2.6.1

Auspica che nei regolamenti relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, settore per il quale si prevede un cospicuo incremento degli stanziamenti, si riconoscano esplicitamente le componenti territoriali del programma quadro per la ricerca;

2.6.2

chiede che i programmi e le politiche di ricerca nazionali e regionali siano coordinati per creare un autentico Spazio europeo della ricerca, in grado di sostenere gli obiettivi di competitività e di crescita;

2.6.3

chiede che vengano sviluppate le «piattaforme di reciproco apprendimento», per contribuire a creare e sostenere le strategie di ricerca regionali e i modelli regionali per lo sviluppo della conoscenza, i quali incoraggiano il coinvolgimento delle università nelle economie locali. Queste piattaforme e reti dovrebbero essere progettate in modo da facilitare una rapida applicazione di nuove idee e prodotti, incoraggiare la nascita d'imprese (spin out) a partire dalla ricerca di base e applicata e ridurre l'intervallo di tempo che intercorre fra l'innovazione e la sua applicazione;

2.6.4

chiede che gli Stati membri delineino nei loro programmi d'azione nazionali le misure che adotteranno per garantire che il 3 % del PNL venga destinato agli investimenti in ricerca e sviluppo.

2.7   Mobilità

2.7.1

Accoglie con favore le proposte intese a triplicare il numero degli studenti di Erasmus e ad accrescere le azioni di mobilità per gli studenti e i posti per la formazione professionale.

2.8   Governance

2.8.1

Pur accogliendo favorevolmente la proposta tendente a rafforzare gli accordi di partenariato e a introdurre strumenti decisionali semplificati in tutte e tra tutte le sfere di governo, locale, regionale, nazionale e comunitario, insiste perché queste misure siano introdotte con una certa urgenza;

2.8.2

raccomanda che, nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona e di Göteborg, la Commissione proceda a una valutazione annuale dei piani di azione nazionale coinvolgendo gli enti locali e regionali sugli aspetti spaziali di tale valutazione;

2.8.3

raccomanda inoltre che la Commissione europea pubblichi ogni anno una dichiarazione sui progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi strategici stabiliti nelle prospettive finanziarie 2007-2013 e sul contributo dato da ciascuna sfera di governo — locale, regionale e nazionale — alla promozione, se necessario, delle riforme economiche nonché dell'impegno e della responsabilità da parte di tutte le agenzie e di tutte i poteri locali, regionali e nazionali.

2.9   Cittadinanza dell'Unione europea

2.9.1

Sottolinea che, oltre all'incremento delle risorse proposto dalla Commissione per le azioni concernenti la cittadinanza, la sicurezza, la libertà e la giustizia, deve essere pienamente riconosciuto che la problematica della giustizia e degli affari interni non è semplicemente un oggetto di negoziati fra l'Unione europea e gli Stati membri, se si considera la sussidiarietà a livello del governo locale e regionale. In tale contesto occorre aver cura di riconoscere gli enti locali e regionali dei nuovi Stati membri;

2.9.2

chiede che sia aumentata negli enti locali e regionali la visibilità dei meccanismi che permettono di individuare il valore aggiunto dei programmi comunitari, con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza e il sostegno dei cittadini alle politiche europee attuate a livello locale.

2.10   Prospettive finanziarie 2007-2013

2.10.1

Ribadisce il proprio consenso ad un massimale delle risorse proprie pari all'1,24 % dell'RNL per le prospettive finanziarie 2007-2013; tale massimale rispecchia infatti l'esigenza di disciplina di bilancio e di un valore aggiunto comunitario e questo volume di risorse è l'unico mezzo per realizzare la coesione e la competitività, il mercato unico e gli obblighi comuni previsti dal Trattato;

2.10.2

mette in guardia contro i potenziali rischi derivanti da un bilancio frutto di compromessi;

2.10.3

concorda con il Parlamento europeo nel ritenere che le attuali prospettive finanziarie facciano parte di un accordo interistituzionale complessivo che può essere rinnovato solo in un'atmosfera di reciproca fiducia fra le istituzioni e in base ad un accordo comune con i due rami dell'autorità di bilancio;

2.10.4

fa presente che molto probabilmente i tentativi di ridurre gli stanziamenti di impegno si concentreranno sui programmi dei fondi strutturali, relativi alla competitività e all'occupazione regionali all'interno della voce (1b), Coesione per la crescita e l'occupazione. Delle riduzioni di bilancio sproporzionate in questo settore avrebbero l'effetto di rinazionalizzare la politica regionale per la maggior parte dei 15 vecchi Stati membri;

2.10.5

insiste perché si respingano le pressioni sulle voci relative agli stanziamenti d'impegno nel quadro del pilastro della competitività per la crescita e l'occupazione per quanto riguarda le iniziative di ricerca e sviluppo tecnologico, al fine di rispettare e mantenere l'impegno degli Stati membri nei confronti degli obiettivi di Barcellona e dell'aumento al 3 % del PIL degli investimenti in ricerca e sviluppo entro il 2010;

2.10.6

avverte che un eventuale rinvio dell'inizio del periodo di programmazione dovuto al protrarsi dei negoziati condurrebbe a turbolenze e instabilità finanziaria per tutti gli enti locali e regionali dell'UE;

2.10.7

insiste perché il risultato dei negoziati garantisca il mantenimento del principio di solidarietà, che ha ispirato le politiche della Comunità sin dalla creazione della politica strutturale nel periodo 1973-1975, quel principio secondo cui l'UE aiuta tutte le regioni che ne hanno bisogno, indipendentemente dal fatto che siano situate in paesi ricchi o poveri;

2.10.8

invita gli Stati membri a collaborare con le loro città e regioni per trovare una soluzione politica per gli Stati membri che in futuro non potranno più beneficiare del Fondo di coesione in seguito all'effetto statistico derivante dall'ampliamento.

2.11   Approccio del fondo unico

2.11.1

Accoglie con favore la scelta di creare fondi unici per i diversi settori di intervento, compresa la politica di coesione, lo sviluppo rurale, i programmi ambientali e la ristrutturazione del settore della pesca; tale approccio contribuirà infatti ad armonizzare i requisiti amministrativi relativi all'attuazione delle misure e renderà l'attuazione stessa più semplice.

2.12   Aiuti di Stato

2.12.1

Invita la Commissione europea a definire un quadro di sostegno per la differenziazione territoriale delle norme e delle regolamentazioni relative agli aiuti di Stato, in maniera da consentire investimenti pubblici mirati quando questi possono correggere disfunzioni reali del mercato senza creare distorsioni della concorrenza oppure possono ampliare le possibilità di sostenere la ricerca e l'innovazione in particolare nelle piccole e medie imprese, al fine di realizzare l'obiettivo della coesione territoriale;

2.12.2

chiede che venga introdotta una nuova disciplina degli aiuti di Stato che tenga conto delle nuove regolamentazioni relative alla politica regionale e di coesione, in maniera da consentire l'erogazione di aiuti di Stato alle aree non più ammesse a beneficiare dei fondi di coesione, in funzione dell'entità dei problemi che devono affrontare;

2.12.3

invita la Commissione a chiarire il futuro degli aiuti regionali a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), distinguendo tra le regioni ammissibili al sostegno nel quadro della voce «sostenere la competitività regionale e l'occupazione» al di fuori delle regioni meno prospere dell'obiettivo «Convergenza»;

2.12.4

ritiene che anche la sostenibilità costituisca un criterio importante e che gli investimenti pubblici sotto forma di aiuti di Stato dovrebbero essere in ampia misura conformi ai principi di sostenibilità.

2.13   Meccanismo correttivo

2.13.1

accoglie con favore l'idea della Commissione di aprire una discussione sulle lacune dell'attuale sistema di finanziamento dell'UE;

2.13.2

approva la proposta della Commissione di creare un nuovo e più equo meccanismo correttivo.

2.14   Stabilità e crescita

2.14.1

Sottolinea che l'attuazione del Patto di stabilità e di crescita è stata caratterizzata da una mancanza di coerenza e di credibilità; è veramente necessario che il Patto tenga conto della realtà economica attuale nell'UE, migliorando la logica economica alla base delle norme su stabilità e crescita. Occorre rafforzare la coerenza fra i processi nazionali e quelli dell'UE, coinvolgere in modo più appropriato le istituzioni nazionali nella sorveglianza multilaterale della politica economica e garantire una maggiore coerenza fra politica fiscale e politica monetaria;

2.14.2

fa presente che nei bilanci degli Stati membri emergono gravi problemi dovuti all'attuale modesta crescita delle economie europee, che a sua volta comporta tassi elevati di disoccupazione e difficoltà sociali persistenti in numerose regioni e aree d'insediamento; per la Commissione il modo migliore di affrontare questo problema sarebbe quello di rivedere l'applicazione del Patto di stabilità e di crescita per garantire la sostenibilità della politica economica. Dopo tutto, l'UE raggiungerà il livello di crescita, occupazione e coesione sociale di cui ha bisogno, solo se anche il contesto macroeconomico europeo sarà in linea con la strategia di Lisbona e se migliorerà il coordinamento degli strumenti comunitari.

Bruxelles, 23 febbraio 2005.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 256 del 24.10.2003, pag. 1.

(2)  GU C 318 del 22.12.2004, pag.1.

(3)  «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e persegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale. In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.»

(4)  COM(2004) 101 def.

(5)  «Dal 1995 il tasso di crescita per l'UE-15 è stato in media di 2,2 % rispetto a una media globale di 3,6 % e di 3,2 % per gli Stati Uniti.» COM(2004) 101 def., pag. 3.

(6)  La cifra relativa agli impegni è superiore a quella relativa ai pagamenti perché è riferita a risorse destinate a programmi di durata superiore ad un anno e che, pertanto, non possono essere spese per intero nell'anno per il quale sono iscritte nel bilancio. Per contro si suppone che i pagamenti vengano effettuati nell'anno per il quale sono stati assegnati i rispettivi stanziamenti. I pagamenti degli Stati membri vengono calcolati annualmente sulla base degli stanziamenti di pagamento iscritti nel bilancio. Il massimale delle risorse proprie viene stabilito con decisione del Consiglio e definisce il limite massimo dei contributi degli Stati membri.

(7)  Riferimento alla lettera firmata da sei capi di Stato e di governo: «A nostro parere, le spese medie nell'ambito delle prossime prospettive finanziarie dovrebbero stabilizzarsi intorno agli attuali livelli di spesa e non dovrebbero superare l'1,0 % dell'RNL, comprese le spese agricole entro il massimale fissato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2002.»

(8)  L'obiettivo della convergenza interessa le regioni con un RNL inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 e il sostegno transitorio alle regioni con un RNL inferiore al 90 % della media dell'UE a 15, che cesseranno gradualmente di essere ammissibili ai finanziamenti. La dotazione del Fondo di coesione per il periodo 2000-2006 ammonta a 18 miliardi di euro e quella dei quattro fondi strutturali (FESR, FSE, Strumento finanziario di orientamento della pesca, e sezione Orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia) a 195 miliardi di euro.

(9)  Secondo l'Urban Audit 2004 della Commissione europea.

(10)  Percentuale così suddivisa: 11,5 % per l'Obiettivo 2, 12,3 % per l'Obiettivo 3.

(11)  «L'UE continua tuttavia ad investire in R&S circa un terzo in meno di risorse rispetto agli Stati Uniti. L'80 % del divario è dovuto ai limitati investimenti provenienti dal settore privato», punto 3.31 della comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera «Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione - Il rilancio della strategia di Lisbona» (COM (2005) 24).

(12)  Il trasferimento di risorse finanziarie al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e al Fondo europeo per la pesca viene calcolato dopo l'applicazione del massimale in modo da essere neutrale rispetto al bilancio.

(13)  «L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli dell'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale.»

(14)  Facing the Challenge, the Lisbon Strategy for Growth and Employment, relazione del gruppo ad alto livello presieduto da Wim KOK (novembre 2004) (non tradotta in italiano).


5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/18


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

(2005/C 164/03)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) COM (2004) 490 def. — 2004/161 (CNS),

vista la decisione della Commissione europea, in data 15 luglio 2004, di consultarlo in materia ai sensi dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 15 giugno 2004, di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile di elaborare il parere sull'argomento,

viste le conclusioni della seconda Conferenza europea sullo sviluppo rurale, svoltasi a Salisburgo dal 12 al 14 novembre 2003,

vista la valutazione d'impatto approfondita sulla politica di sviluppo rurale per il periodo successivo al 2006 (Extended Impact Assessment — Rural Development Policy Post-2006) predisposta dalla Commissione europea,

visto il contributo della commissione Sviluppo sostenibile al parere del Comitato delle regioni relativo al Terzo rapporto sulla coesione (DI CdR 15/2004 riv. 1),

visto il proprio parere in merito alla riforma della PAC (CdR 66/2003 fin) (1),

visto il progetto di parere (CdR 255/2004 riv. 1) adottato il 9 dicembre 2004 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: Jan Pieter J. LOKKER, membro del consiglio provinciale di Utrecht, NL/PPE),

ha adottato il seguente parere in data 23 febbraio 2005, nel corso della 58a sessione plenaria.

1.   Posizione del Comitato delle regioni

1.   Introduzione

1.1

Le aree rurali dell'Unione europea (UE) sono caratterizzate da una grande eterogeneità. La nuova politica agricola deve tenere conto di tale diversità, che si estende anche alla struttura sociale ed all'ambiente, e garantirne la sopravvivenza per il futuro. La vitalità delle aree rurali va infatti a beneficio non solo della popolazione che vi abita, ma anche dell'intera società.

1.2

La politica per le aree rurali che si sta lentamente affermando nell'UE è ben più di un'appendice alla politica agricola. Dato il declino economico dell'agricoltura in numerose zone rurali, l'economia rurale necessita assolutamente anche di altri comparti economici oltre alla produzione alimentare. Solo in questo modo le campagne europee potranno conservare la loro vitalità dal punto di vista ambientale, economico e sociale. A tale scopo occorre: a) offrire prospettive a lungo termine alla popolazione rurale, aumentando il numero di posti di lavoro, sviluppando le infrastrutture e diversificando le opportunità di occupazione nelle campagne, b) orientare la produzione agricola più al consumatore che al produttore, come invece avveniva in passato, inoltre c) migliorare la qualità degli alimenti e prevedere una migliore protezione della natura, del paesaggio, dell'ambiente e dell'acqua.

1.3

È molto importante adottare un approccio realistico in proposito. A tal fine occorre comprendere la funzione dell'agricoltura europea nella salvaguardia del territorio, nonché l'impatto che avrebbe sul territorio un'eventuale cessazione di tale funzione, qualora venissero applicati alle attività agrarie e forestali criteri esclusivamente economici. Da sola la politica agricola non può offrire pertanto una soluzione a tutti i problemi delle aree rurali europee. In alcune aree i problemi vanno ben oltre le opportunità offerte dal regolamento e sarà necessario prevedere l'intervento di più fondi. Un fattore essenziale sarà rappresentato dal coordinamento, a livello regionale, tra la politica agricola e la politica di coesione (2). Il Comitato esorta tuttavia a presentare ulteriori proposte per la verifica di altre politiche nazionali e comunitarie, in modo da garantire una maggiore complementarità con le politiche di sviluppo rurale comunitarie e nazionali. Parimenti si dovrebbe verificare l'adeguatezza del FEASR rispetto alle altre politiche per sincerarsi che gli obiettivi siano reciprocamente benefici.

1.4

Con la conferenza di Salisburgo (2003) la politica agricola ha ricevuto un nuovo, vigoroso impulso. Il Comitato delle regioni si compiace che il regolamento tenga conto della maggior parte delle conclusioni di tale conferenza. L'applicazione di questa politica in tutte le regioni dell'UE, la semplificazione dell'attuazione e del sistema di finanziamento costituiscono aspetti positivi molto importanti. Il Comitato inoltre appoggia il partenariato di cui all'articolo 6 del regolamento: è infatti molto importante coinvolgere gli enti locali e regionali in tutte le fasi della politica per lo sviluppo rurale. È questo il modo migliore di far sì che nelle aree interessate vengano applicate misure che portino ad una più forte coesione socioeconomica sia all'interno delle regioni sia tra regioni limitrofe.

1.5

Le osservazioni che il Comitato formula qui di seguito sul regolamento, e nelle quali sottolinea innanzitutto l'importanza di attuare una vera politica per lo sviluppo delle aree rurali, devono essere viste in questo contesto.

2.   Verso una politica rurale multisettoriale…

2.1

Il Comitato delle regioni si compiace del fatto che la Commissione europea, conformemente al disposto dell'articolo 159 del Trattato, riservi comunque una parte delle risorse del FEASR alle regioni del nuovo obiettivo «Convergenza».

2.2

Il Comitato accoglie con favore la nuova legislazione in materia di politica rurale, deplorando tuttavia che nella relazione che precede la proposta di regolamento in esame essa sia considerata anzitutto come uno strumento destinato a integrare o affiancare la politica dei mercati e la politica dei redditi, anziché riconoscergli un ruolo autonomo. A questo proposito il Comitato si chiede se gli stanziamenti previsti siano sufficienti per condurre a buon fine una politica rurale così ambiziosa.

2.3

Vista la necessità di evitare la dispersione degli aiuti, il Comitato delle regioni, da un lato, riconosce l'utilità di un approccio più strategico allo sviluppo rurale, ma, dall'altro, s'interroga sul valore aggiunto della strategia europea. La strategia di Lisbona, quella di Göteborg e le conclusioni della conferenza di Salisburgo già definiscono un quadro sufficiente a livello comunitario. Compete poi agli Stati membri, alle regioni e agli enti locali stabilire il significato che queste indicazioni rivestono per le zone rurali e la relativa politica. È questo l'unico modo per conciliare il desiderio di un approccio più strategico alla politica rurale a livello comunitario con il mantenimento di una sufficiente flessibilità a livello nazionale, regionale e locale.

2.4

Il Comitato accoglie con favore la proposta in base alla quale gli Stati membri devono consultare i loro enti regionali e locali. Esso manifesta tuttavia preoccupazione quanto al tempo disponibile per elaborare le strategie ed i programmi nazionali in materia di sviluppo rurale. Deplora inoltre che la strategia nazionale debba essere presentata alla Commissione prima del programma nazionale, benché i due siano strettamente legati. In proposito il Comitato propone di seguire la stessa procedura applicata per la politica regionale, nel quadro della quale gli Stati membri possono presentare il programma strategico contestualmente al programma operativo (raccomandazione 1).

2.5

Più a lungo termine si potrebbe cercare di creare un fondo regionale unico, che farebbe scomparire la distinzione tra il fondo per la politica rurale e quello per la politica regionale, e prenderebbe in considerazione, per ogni regione e sulla base di una strategia unica, coerente e applicabile all'intero territorio della regione interessata, tutte le opportunità e tutti i problemi.

2.6

La politica rurale si concretizza attraverso uno o più programmi di sviluppo rurale. Sulla base di un'analisi dei punti di forza e di debolezza propri di una regione e/o di uno Stato membro, i programmi di sviluppo rurale introducono misure adeguate ai bisogni della regione e/o dello Stato membro interessati. Questo approccio può rivelarsi non in linea con la percentuale minima stabilita per il contributo dell'UE a favore dei diversi assi prioritari di cui all'articolo 16 del regolamento (almeno il 15 % del contributo totale per gli assi prioritari 1 e 3 e almeno il 25 % per l'asse prioritario 2). Il Comitato riconosce la necessità di mantenere un certo equilibrio nei costi legati alla politica rurale. In questa ottica si impone anzitutto la necessità di stabilire un minimo, soprattutto per il terzo asse prioritario, cioè la diversificazione dell'economia rurale, visto che la valutazione dei vari programmi di sviluppo rurale per il periodo 2002-2006 evidenzia che è proprio questa la componente meno sviluppata della politica rurale. Tuttavia la ripartizione delle risorse tra le priorità deve tener conto anche delle conclusioni dell'analisi dei punti forti e dei punti deboli che figura nel programma. È questo il motivo per cui il Comitato insiste sulla possibilità di scostarsi dalle percentuali previste all'articolo 16, nel caso in cui ciò sia giustificato dall'analisi di cui sopra (raccomandazione 3).

2.7

Seguendo la stessa logica, la ripartizione delle risorse non deve ostacolare i progetti che, pur andando al di là della portata di un asse prioritario, nell'insieme restano nei limiti definiti dagli obiettivi del regolamento. Ora, il disposto dell'articolo 71, paragrafo 6, secondo cui un'operazione può essere finanziata a titolo di un solo asse prioritario, sembra in contrasto con questo principio. Di conseguenza il Comitato propone di modificare l'articolo su questo punto (raccomandazione 19).

2.8

Rispetto ai regolamenti in materia di politica regionale, il livello di dettaglio di questo regolamento è spesso sorprendente. Sarebbe preferibile lasciare determinati aspetti ai responsabili dell'elaborazione del programma di sviluppo rurale. Ciò vale ad esempio per la limitazione degli aiuti ai miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione alle piccole e microimprese, per il disposto dell'articolo 50, secondo cui l'aiuto alla diversificazione si limita ad un figlio, e per gli importi massimi degli aiuti comunitari stabiliti nell'allegato 1.

2.9

A Salisburgo si è giunti alla conclusione che per l'agricoltura occorre una campagna vitale, così come per la vitalità della campagna è necessaria l'agricoltura. È molto importante che i programmi di sviluppo rurale accordino sufficiente attenzione al consolidamento dell'attività dei giovani agricoltori, ma al momento non esiste alcuna politica integrata destinata a questa categoria. Tale politica integrata potrebbe ad esempio contemplare un pacchetto per lo star-up che raccolga in un unico progetto tutte le questioni relative al rilevamento delle imprese e all'insediamento di nuovi agricoltori.

2.10

Il Comitato delle regioni prende atto della proposta intesa ad abbandonare i criteri socioeconomici per la designazione delle «zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane» e ad allineare la base di calcolo per le indennità ai pagamenti effettuati nel quadro dei programmi agroambientali. Per quanto la motivazione della Commissione europea sia chiara, il Comitato esprime preoccupazione circa gli eventuali effetti dei nuovi criteri sull'attività degli agricoltori nelle zone interessate. Se le eventuali ripercussioni della modifica sul piano socioeconomico fossero particolarmente rilevanti, esse potrebbero essere attenuate con altri interventi. Si dovrebbe prevedere quanto meno di stabilire un periodo transitorio per la progressiva soppressione degli aiuti agli agricoltori nelle zone che presto non potranno più beneficiare di questo aiuto.

2.11

Il Comitato si compiace del fatto che altri proprietari di terreni, oltre agli agricoltori, possano oggi partecipare alla messa a punto di misure agroambientali. Questi soggetti possono infatti rappresentare gli anelli mancanti nella gestione delle superfici agricole quando s'intenda coprire tutti i terreni anziché limitarsi a quelli agricoli. Sulla scia di queste considerazioni, il Comitato suggerisce esplicitamente di contemplare la possibilità di altre basi di remunerazione per le misure agroambientali, dato che la base attuale, fondata sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto, non è sempre applicabile. Si può pensare ad esempio ad un indennizzo calcolato sulla produzione reale e sui benefici che ne derivano (raccomandazione 8).

2.12

Nel regolamento non figura più l'incentivo alla partecipazione agli interventi agroambientali, cioè la possibilità di un aumento del 20 % dell'indennità. Vista l'utilità e l'importanza di tali misure per la gestione delle zone rurali, il Comitato deplora tale lacuna e suggerisce quindi di reintegrare questo incentivo nel regolamento (raccomandazione 8).

2.13

Vi sono differenze molto significative tra i paesi in cui il settore forestale è ben sviluppato e quelli in cui è meno sviluppato. Le proposte della Commissione non sono sufficientemente flessibili per incoraggiare l'imboschimento negli Stati in cui l'arboricoltura è modesta. Se non vengono previste sovvenzioni per tener conto di queste differenze, la silvicoltura che si sta sviluppando in tali paesi sarà in pericolo e verranno meno i benefici ambientali.

2.14

Ogni anno molti agricoltori cercano lavoro al di fuori del settore agricolo, e in alcune regioni questo fenomeno può contribuire ad accentuare il problema dello spopolamento delle campagne. Ora, contestualmente alla creazione di posti di lavoro, occorre prestare attenzione alla riqualificazione professionale degli agricoltori, nonché alle possibilità dell'agricoltura a tempo parziale. Il programma di sviluppo rurale, soprattutto nelle regioni che meno beneficeranno dei fondi strutturali (e soprattutto del Fondo sociale europeo), deve essere utilizzato per questa riqualificazione, e/o per l'esercizio di attività differenti, anche al di fuori del contesto agricolo. Nelle regioni che più beneficeranno del FSE sarebbe opportuno prevedere esplicitamente la riqualificazione professionale degli agricoltori, come pure la possibilità di esercitare varie attività.

2.15

Nell'Unione europea le zone rurali hanno un patrimonio naturale e culturale prezioso che può svolgere un ruolo fondamentale nella diversificazione dell'economia rurale. Tuttavia, la capacità del turismo locale di sfruttare queste attrattive in modo sostenibile e di offrire ai turisti un'esperienza di alto livello è spesso ostacolata da servizi scadenti e/o da un inadeguato sviluppo dei prodotti turistici. Pertanto, è fondamentale che nella misura relativa al turismo di cui all'articolo 52 del regolamento venga inserito un riferimento specifico alla formazione professionale (raccomandazione 12).

2.16

Le donne svolgono un ruolo importante nella diversificazione dell'economia rurale, ma molto spesso si trovano a dover affrontare difficoltà specifiche, quali ad esempio l'accesso limitato ai capitali necessari alla creazione di un'impresa. Il Comitato auspica che il regolamento contribuisca ad accrescere la loro partecipazione all'economia rurale (raccomandazione 11). Anche Internet costituisce uno strumento importantissimo per la diversificazione di questo settore dell'economia: il problema, però, è che in molte zone rurali l'accesso a questo strumento è limitato, o addirittura inesistente. Il Comitato accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione di utilizzare il FESR per poter assicurare alle zone rurali una sufficiente dotazione d'infrastrutture riguardanti le TIC. In tal modo si contribuirà a una netta riduzione di questo «digital gap», cosa che inevitabilmente renderà queste zone più attraenti per le nuove imprese e consentirà a quelle già affermate di sfondare sui nuovi mercati. Grazie al FEASR sarebbero possibili misure complementari per far fronte alla priorità della diversificazione dell'economia rurale.

3.   … che lasci spazio al contributo regionale…

3.1

Il Comitato attribuisce grande importanza al coinvolgimento degli enti locali e regionali nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani di sviluppo rurale e ritiene che il regolamento debba accentuarne maggiormente il ruolo (raccomandazione 13). Insiste affinché le strategie nazionali lascino alle regioni un margine di manovra sufficiente per mettere a punto provvedimenti ritagliati sulle esigenze specifiche delle regioni e degli enti locali (cfr. anche il punto 2.2). Il Comitato delle regioni ritiene importante che tali strategie tengano conto dell'esigenza di uno sviluppo territoriale equilibrato all'interno di ciascuna regione. In effetti, un eccesso di regole sulla strategia da seguire, a livello sia comunitario che nazionale, rischia di paralizzare le iniziative regionali, concepite in funzione delle possibilità e dei problemi locali.

3.2

Un lavoro «su misura» è necessario per la programmazione, il finanziamento e il controllo. È quindi sorprendente che, stando al regolamento, gli Stati membri abbiano il compito di predisporre un programma di sviluppo rurale a livello nazionale o a livello regionale: su questo punto sarebbe forse preferibile lasciare maggiore libertà, consentendo anche di combinare programmi regionali e nazionali? Inoltre, la possibilità di fare approvare disposizioni-quadro nazionali da attuare poi nei programmi regionali è già stata sperimentata, nell'attuale periodo di programmazione, negli Stati membri a struttura federale (raccomandazione 2).

3.3

Il Comitato appoggia la proposta intesa ad attuare il terzo asse prioritario preferibilmente attraverso strategie di sviluppo locale. È indubbio che le nuove attività economiche rivestano un'importanza vitale per le zone rurali. Queste attività, complementari a quelle agricole, devono tuttavia essere introdotte con cautela, senza alterare la qualità delle zone rurali. Su questo punto il Comitato delle regioni condivide il punto di vista del Comitato economico e sociale europeo (3), secondo cui è necessario impedire il fenomeno della «riurbanizzazione delle campagne», ossia l'applicazione alle zone rurali delle stesse azioni di sviluppo previste per le zone urbane. Ciò vale senza alcun dubbio per le zone sottoposte ad una forte pressione urbana, dove il mantenimento delle caratteristiche proprie delle zone rurali è di fondamentale importanza per la qualità della vita nelle zone urbane. I problemi riscontrati in queste zone, ad esempio quelli legati all'agricoltura, richiedono un approccio completamente diverso rispetto a quello consigliabile per i problemi delle zone rurali più periferiche. Il regolamento deve quindi consentire un margine di manovra sufficiente in proposito.

4.   … e preveda un ruolo chiaro per Leader

4.1

Il Comitato delle regioni attribuisce una grande importanza all'approccio Leader e deplora dunque che il regolamento non definisca bene la posizione di quest'ultimo. Da una parte Leader è designato (art. 4, par. 2) come quarto asse prioritario, mentre dall'altra viene considerato come il metodo che dovrà dare corpo alle misure derivanti dalle tre prime priorità. Il Comitato insiste affinché si conferisca a Leader il ruolo che gli spetta, considerandolo cioè come una priorità a sé stante, comparabile a quella di Interreg nella politica regionale. Il Comitato è convinto che integrando Leader si corra il rischio di perdere il carattere unico ed il valore aggiunto di questo approccio, per cui chiede alla Commissione di precisare il regolamento in esame per quanto concerne il ruolo futuro di Leader e di evidenziare altresì con maggiore chiarezza la posizione dello stesso Leader come asse prioritario distinto.

4.2

Circa l'attuazione delle strategie locali, l'art. 63, par. 1, sembra suggerire che tali strategie debbano soddisfare tutti gli obiettivi legati ai quattro assi prioritari. Ciò è però in contrasto con l'articolo 62, lettera a), secondo cui Leader permetterà di realizzare uno o più obiettivi dei tre assi prioritari. Il Comitato propone di eliminare dal regolamento tale contraddizione (raccomandazione 14).

4.3

Il Comitato delle regioni appoggia la proposta di riservare a Leader una quota sostanziale del bilancio comunitario disponibile per ciascuno Stato membro, adeguata alle esigenze dell'area geografica interessata. È inoltre favorevole alla proposta di creare una rete europea per lo sviluppo rurale. A questo proposito il Comitato suggerisce di ispirarsi alle esperienze delle reti nazionali Leader. Ammonisce tuttavia di evitare la ripetizione degli inammissibili ritardi verificatisi con l'avvio dell'Osservatorio europeo dei territori rurali (Leader+), dell'Osservatorio europeo Leader (Leader II) e di molte delle reti nazionali del programma Leader. La Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero prefiggersi il compito prioritario di creare tali organismi fin dall'inizio del periodo di programmazione. Nell'applicazione dell'approccio Leader gli enti locali hanno maturato una lunga esperienza, di cui gli Stati membri dovrebbero avvalersi nell'elaborare il quadro per l'integrazione di Leader nella programmazione generale.

4.4

Il Comitato respinge l'idea di riservare una quota cospicua del bilancio agli Stati membri più efficienti nell'attuazione di Leader. Così facendo c'è il rischio d'indurre a dare la preferenza ai progetti a breve termine e di facile esecuzione, a scapito dei progetti di medio o lungo termine. Per programmare validamente occorre essere certi dell'entità dei finanziamenti disponibili in ciascuno Stato membro (raccomandazioni 15 e 18).

5.   Conclusioni

5.1

È fondamentale che la transizione tra i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 sia concepita in modo da non compromettere la continuità delle azioni e delle misure. Dev'essere infatti garantito che, da una parte, le misure pluriennali adottate nella fase precedente, come i provvedimenti agroambientali, vengano finanziate fino allo scadere del periodo per il quale sono stati assunti gli impegni e che, d'altra parte, venga mantenuto il contributo comunitario promesso (tasso di cofinanziamento). Avendo presente l'obiettivo di una politica rurale comunitaria efficace nella nuova fase, il Comitato sostiene la proposta della Commissione di una dotazione di bilancio di 88,75 miliardi di euro (esclusa la modulazione) per il finanziamento della politica comunitaria di sviluppo rurale. Il Comitato respinge con forza la rinazionalizzazione di questa politica o di suoi settori.

5.2

Il Comitato constata che a mente della proposta di regolamento in esame, oltre ad una valutazione ex ante, una intermedia e una ex post, dovrà essere presentata anche una valutazione annuale in itinere e si chiede se quest'ultima offra veramente un valore aggiunto.

5.3

Il regolamento in esame mira fra l'altro a semplificare la legislazione, ma per poter giudicare se è effettivamente in grado di farlo occorrerà verificare i regolamenti applicativi. Vista l'esperienza dei suoi membri nell'attuazione di questa politica, il Comitato desidera essere invitato ad elaborare un parere su questi regolamenti.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Raccomandazione 1

Articolo 11 bis, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

2.

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il proprio piano strategico nazionale prima di presentare i programmi di sviluppo rurale.

2.

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il proprio piano strategico nazionale i propri piani strategici nazionali e/o regionali o prima o contestualmente alla presentazione dei di presentare i programmi di sviluppo rurale.

Motivazione

La modifica è intesa ad allineare la procedura di presentazione della strategia nazionale e dei programmi di sviluppo rurale a quella prevista nel regolamento in materia di politica regionale. Conformemente al principio di sussidiarietà la strategia di sviluppo rurale è di competenza degli Stati membri, al livello territoriale più appropriato secondo la situazione concreta di ciascuno Stato membro.

Raccomandazione 2

Articolo 14, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure un programma per ciascuna regione.

Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, e/o un programma per ciascuna regione. Nel caso in cui la programmazione riguardi entrambi i livelli, tra i due deve esistere una evidente correlazione. Gli Stati membri possono sottoporre all'approvazione anche disposizioni di ordine generale, che devono essere recepite in tutto o in parte nei programmi delle regioni.

Motivazione

La modifica offre agli Stati membri un maggiore margine di manovra per adattare la programmazione ai propri bisogni.

Raccomandazione 3

Articolo 16

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei tre obiettivi enunciati all'articolo 4 è ripartito nelle seguenti proporzioni a livello di programma: almeno il 15% del contributo totale del Fondo è destinato agli assi prioritari 1 e 3 di cui al titolo IV, capitolo I, sezioni 1 e 3, mentre il 25% del contributo totale del Fondo va all'asse prioritario 2 di cui al titolo IV, capitolo I, sezione 2.

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei tre obiettivi enunciati all'articolo 4 è ripartito nelle seguenti proporzioni a livello di programma: almeno il 15% del contributo totale del Fondo è destinato agli assi prioritari 1 e 3 di cui al titolo IV, capitolo I, sezioni 1 e 3, mentre il 25% del contributo totale del Fondo va all'asse prioritario 2 di cui al titolo IV, capitolo I, sezione 2. È possibile scostarsi da queste percentuali, qualora l'analisi di cui all'articolo 15, lettera a), lo giustifichi a sufficienza.

Motivazione

La modifica mira a consentire all'autorità incaricata dell'elaborazione del programma di sviluppo rurale un margine di manovra più ampio per assicurare che la ripartizione del bilancio tra le varie misure coincida con i bisogni del destinatario.

Raccomandazione 4

Articolo 19, lettera c), numero iii)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

La promozione della competitività del settore agricolo e forestale si esplica attraverso le seguenti misure:

(...)

La promozione della competitività del settore agricolo e forestale si esplica attraverso le seguenti misure:

(...)

c)

misure intese a migliorare la qualità della produzione agricola, in particolare:

(...)

c)

misure intese a migliorare la qualità della produzione agricola, in particolare:

(...)

iii)

sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai sistemi di qualità alimentare;

iii)

sostegno alle associazioni di produttori, compresi gli organi di gestione dei programmi e degli strumenti di qualità e le associazioni interprofessionali, per attività di informazione e promozione riguardo ai sistemi di qualità alimentare;

Motivazione

L'emendamento si riferisce alle associazioni di produttori in senso ampio, che si occupano di prodotti sia freschi che trasformati. Gli organi di gestione comprendono sia produttori che addetti alla trasformazione.

Raccomandazione 5

Articolo 27

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

1.

Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera b), punto iii) è concesso per investimenti:

1.

Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera b), punto iii) è concesso per investimenti:

a)

diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;

a)

diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;

b)

riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, nonché dei prodotti della silvicoltura, e

b)

riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, nonché dei prodotti della silvicoltura, e

c)

conformi ai requisiti comunitari pertinenti.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano realizzati da microimprese ai sensi del paragrafo 2 e finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori di nuova introduzione. In tal caso, all'impresa può essere accordata una moratoria non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, per conformarvisi.

c)

conformi ai requisiti comunitari pertinenti.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano realizzati da microimprese ai sensi del paragrafo 2 e finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori di nuova introduzione. In tal caso, all'impresa può essere accordata una moratoria non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, per conformarvisi.

2.

Il sostegno di cui al paragrafo 1 è limitato alle microimprese e alle piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Nel caso della produzione forestale, il sostegno è limitato alle microimprese.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

2.

Il sostegno di cui al paragrafo 1 è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione nonché alle associazioni agroalimentari. Nel caso della produzione forestale, il sostegno è limitato alle microimprese.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

3.

Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

3.

Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

Motivazione

Per analogia con l'azione di altri fondi strutturali. È opportuno sottolineare che l'industria agroalimentare crea più posti di lavoro rispetto ad altri settori produttivi.

Raccomandazione 6

Articolo 34

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

Il sostegno di cui alla presente sezione si esplica attraverso le seguenti misure:

Il sostegno di cui alla presente sezione si esplica attraverso le seguenti misure:

a)

misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:

a)

misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:

i)

indennità a favore degli agricoltori delle zone montane, volte a compensare gli svantaggi naturali di queste zone;

i)

indennità a favore degli agricoltori delle zone montane, volte a compensare gli svantaggi naturali di queste zone;

ii)

indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

ii)

indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

iii)

indennità a favore degli agricoltori delle zone NATURA 2000;

iii)

indennità a favore degli agricoltori delle zone NATURA 2000;

iv)

indennità per interventi agroambientali e per il benessere degli animali;

iv)

indennità per interventi agroambientali e per il benessere degli animali;

v)

sostegno agli investimenti non produttivi;

v)

sostegno agli investimenti non produttivi;

b)

misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile delle superfici forestali, in particolare:

b)

misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile delle superfici forestali, in particolare:

i)

imboschimento di superfici agricole;

i)

imboschimento di superfici agricole;

ii)

primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;

ii)

primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;

iii)

imboschimento di superfici non agricole;

iii)

imboschimento di superfici non agricole;

iv)

indennità a favore dei silvicoltori delle zone NATURA 2000;

iv)

indennità a favore dei silvicoltori delle zone NATURA 2000;

v)

indennità per interventi silvoambientali;

v)

indennità per interventi silvoambientali;

vi)

ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi;

vi)

ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi;

vii)

sostegno agli investimenti non produttivi.

vii)

sostegno agli investimenti non produttivi.

 

c)

misure incentrate sullla diffusione e la conservazione dei sistemi agrosilvopastorali, comprendenti le seguenti disposizioni:

i)

aiuti alla creazione di sistemi agrosilvopastorali;

ii)

aiuti «Natura 2000».

Motivazione

Nella normativa comunitaria, i terreni sono divisi, in funzione del loro uso, in due categorie: terreni agricoli e terreni forestali. I sistemi agrosilvopastorali («agroforestry systems») prevedono, sullo stesso appezzamento, l'esercizio di attività agricole o pastorali a breve scadenza e la produzione a lungo termine di prodotti legati alla silvicoltura (legname, sughero, attività ricreative e numerose esternalità positive dal punto di vista ambientale). L'attività agrosilvopastorale comprende una vasta gamma di sistemi di produzione basati su una molteplicità d'uso dei terreni e sull'ottimizzazione delle sinergie. Essa rappresenta uno sfruttamento combinato dei terreni che beneficia della complementarità tra le coltivazioni forestali, la produzione agricola e l'allevamento. Il progetto di regolamento riconosce l'esistenza di questo terzo sistema di sfruttamento dei terreni, diverso dall'agricoltura e dalla silvicoltura, che può sì formare oggetto di un sostegno comunitario, ma potrà beneficiare solo di aiuti destinati alla sua creazione. Questa raccomandazione garantisce un'ulteriore tutela alla conservazione e al mantenimento dei sistemi agrosilvopastorali.

Raccomandazione 7

Articolo 36

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

Le indennità di cui all'articolo 34, lettera a), punto iii) sono versate annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata e sono intese a compensare gli agricoltori dei costi e del mancato guadagno derivanti dai vincoli imposti dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle zone interessate.

Le indennità di cui all'articolo 34, lettera a), punto iii) sono versate annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata e sono intese a compensare gli agricoltori dei costi e del mancato guadagno derivanti dai vincoli imposti dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle zone interessate nonché a fornire un incentivo per il valore ambientale dei loro sistemi di produzione.

Motivazione

L'importanza dell'agricoltura e dell'allevamento dal punto di vista ambientale e il loro contributo alla protezione della fauna, della flora e del paesaggio devono essere socialmente riconosciuti e non visti come elementi secondari che possono essere soggetti a limitazioni.

Raccomandazione 8

Articolo 37, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

4.

Le indennità sono versate annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto; esse possono eventualmente ripagare anche il costo dell'operazione.

Se del caso, i beneficiari vengono selezionati tramite gara, in base a criteri di efficienza economica, ambientale e zootecnica.

Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

4.

Le indennità sono versate annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto; esse possono eventualmente ripagare anche il costo dell'operazione.

A titolo di incentivo le indennità possono essere maggiorate del 20%.

Qualora ciò risulti sufficientemente giustificato, gli Stati membri possono proporre nuove basi di calcolo dell'indennizzo.

Se del caso, i beneficiari vengono selezionati tramite gara, in base a criteri di efficienza economica, ambientale e zootecnica.

Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

Motivazione

Gli incentivi che incoraggiano la partecipazione agli accordi agroambientali vanno mantenuti in considerazione dell'importanza di questi ultimi per la gestione delle aree rurali. È importante estendere la base di calcolo degli aiuti, dato che la base attuale non è sempre applicabile.

Raccomandazione 9

Nuovo articolo 46 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

 

1.

Il sostegno previsto all'articolo 34, lettera c), punto i), è concesso agli agricoltori che assumono impegni di amministrazione e gestione volti a garantire la conservazione e il miglioramento dei sistemi agrosilvopastorali con elevato valore ambientale, compresi gli impegni relativi al benessere degli animali.

2.

Gli Stati membri sottopongono un elenco delle zone che possono essere considerate zone in cui sono presenti sistemi agrosilvopastorali con elevato valore ambientale.

3.

Il sostegno è limitato agli importi massimi previsti nell'allegato I.

Motivazione

Si veda la raccomandazione 6.

Raccomandazione 10

Nuovo articolo 46 ter

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

 

Sostegno «NATURA 2000»

Il sostegno previsto all'articolo 34, lettera c), punto ii), è concesso annualmente, per ettaro di superficie a destinazione agrosilvopastorale, ai privati o alle loro associazioni a titolo di compensazione dei costi derivanti dalle restrizioni d'uso di tale superficie, che l'applicazione delle direttiva 79/409CEE e 92/43/CEE comporta per la zona interessata.

Il sostegno è compreso tra gli importi minimi e massimi previsti nell'allegato I.

Motivazione

Si veda la raccomandazione 6.

Raccomandazione 11

Articolo 49, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

Il sostegno di cui alla presente sezione si esplica attraverso le seguenti misure:

Il sostegno di cui alla presente sezione si esplica attraverso le seguenti misure:

a)

misure intese a diversificare l'economia rurale, in particolare:

a)

misure intese a diversificare l'economia rurale, in particolare:

i)

diversificazione verso attività non agricole;

i)

diversificazione verso attività non agricole;

ii)

sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico;

ii)

sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico;

iii)

incentivazione di attività turistiche;

iii)

incentivazione di attività turistiche;

iv)

tutela, riqualificazione e gestione del patrimonio naturale, in modo da contribuire allo sviluppo economico sostenibile;

iv)

sostegno al maggiore coinvolgimento delle donne nell'economia rurale;

 

v)

tutela, riqualificazione e gestione del patrimonio rurale (naturale, storico e culturale), in modo da contribuire allo sviluppo economico sostenibile.

Motivazione

Le donne svolgono un ruolo importante nella diversificazione dell'economia rurale, ma molto spesso si trovano di fronte a problemi specifici, quali l'accesso limitato ai capitali. Questa modifica mira ad appoggiare le misure intese a sopprimere questi ostacoli. Nelle strategie di sviluppo rurale applicate nell'approccio Leader si agisce, molto efficacemente, su tutto il patrimonio rurale, inteso nel suo senso più ampio. Accanto a quello naturale va inserito il patrimonio storico e culturale, anch'esso campo di azione dei gruppi di sviluppo rurale.

Raccomandazione 12

Articolo 52

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

Il sostegno di cui all'articolo 49, lettera a), punto iii) è concesso per:

Il sostegno di cui all'articolo 49, lettera a), punto iii) è concesso per:

a)

infrastrutture su piccola scala quali centri d'informazione e segnaletica stradale indicante località turistiche;

a)

infrastrutture su piccola scala quali centri d'informazione e segnaletica stradale indicante località turistiche;

b)

infrastrutture ricreative che permettano l'accesso ad aree naturali, con servizi di piccola ricettività;

b)

infrastrutture ricreative che permettano l'accesso ad aree naturali, con servizi di piccola ricettività;

c)

concezione e commercializzazione di prodotti turistici inerenti al turismo rurale.

c)

concezione e commercializzazione, anche con modalità on-line, di prodotti turistici inerenti al turismo rurale;

 

d)

attività di formazione professionale rivolte specificamente al settore turistico, in campi come il servizio alla clientela e lo sviluppo di prodotto.

Motivazione

Le zone rurali possono offrire un meraviglioso patrimonio naturale e altre attrazioni. Tuttavia la capacità dell'industria turistica locale di sfruttare tali attrazioni in modo sostenibile e di fornire al turista un'esperienza di elevata qualità è spesso limitata dalla scarsa qualità del servizio e/o da un inadeguato sviluppo del prodotto. Sebbene la «formazione professionale» sia già citata all'articolo 56, occorre farvi specifico riferimento anche nel contesto delle misure a favore del turismo. Sempre più spesso, oltre all'accesso on line alle informazioni, la modalità on-line è usata per prenotare prodotti e servizi relativi ai viaggi, agli alberghi, alle vacanze e alle attività ricreative. I piccoli fornitori di servizi turistici rurali si trovano in una posizione di svantaggio non avendo la formazione e i mezzi per mettere a disposizione servizi di prenotazione e vendita on line.

Raccomandazione 13

Articolo 58

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

Strategie di sviluppo locale

Le misure elencate all'articolo 49 vanno attuate di preferenza attraverso strategie di sviluppo locale.

Strategie di sviluppo locale

Le misure elencate all'articolo 49 vanno attuate di preferenza con il coinvolgimento attivo degli enti locali attraverso strategie di sviluppo locale.

Motivazione

Molte delle misure enunciate all'articolo 49 rientrano nelle competenze precipue degli enti locali. Nei precedenti programmi a favore dello sviluppo rurale gli enti locali di alcuni Stati membri si sono visti escludere da ogni partecipazione diretta alla realizzazione delle strategie di sviluppo locale. Il coinvolgimento degli enti locali nel FEASR consentirà di affrontare lo sviluppo di molte aree rurali in modo organico e coerente. L'assenza di uno specifico riferimento agli enti locali potrebbe ostacolare la realizzazione degli obiettivi del FEASR.

Raccomandazione 14

Articolo 63, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

1.

Nella fattispecie prevista all'articolo 62, lettera a), le operazioni ricomprese nella strategia devono rispondere agli obiettivi enunciati nel presente regolamento per ciascuno degli assi prioritari.

1.

Nella fattispecie prevista all'articolo 62, lettera a), le operazioni ricomprese nella strategia devono rispondere agli obiettivi enunciati nel presente regolamento per ciascuno degli uno o più assi prioritari.

Motivazione

L'art. 63, paragrafo 1, stabilisce che le misure attuate attraverso LEADER devono soddisfare a tutti gli obiettivi del regolamento. Ciò è in contrasto con l'articolo 62, lettera a): la modifica elimina la contraddizione tra i due articoli.

Raccomandazione 15

Articolo 70, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

Il 3% delle risorse di cui al paragrafo 1, pari a 2,66 miliardi di euro ai prezzi 2004, è accantonato nella riserva prevista all'articolo 92.

Il 3% delle risorse di cui al paragrafo 1, pari a 2,66 miliardi di euro ai prezzi 2004, è accantonato nella riserva prevista all'articolo 92.

Motivazione

Non vi è motivo di accantonare fondi per l'approccio Leader.

Raccomandazione 16

Articolo 71, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

Fatti salvi i massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del Fondo può essere maggiorata di cinque punti percentuali per i programmi delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo.

Fatti salvi i massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del Fondo può essere maggiorata di cinque punti percentuali sino all'85% della spesa pubblica per il finanziamento dei programmi delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo.

Motivazione

La peculiarità e la particolare gravità dei problemi di sviluppo dell'estrema periferia dell'Unione europea, riconosciute dall'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato CE (articolo III-424 della Costituzione), richiedono un trattamento specifico e adeguato nella politica agricola da attuarsi dopo il 2006.

I problemi specifici dell'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche impongono pertanto l'erogazione di aiuti più elevati che in altre regioni. Per tale motivo è necessario mantenere l'intensità degli aiuti per poter raggiungere la massima efficienza e compensare così le notevoli carenze strutturali derivate principalmente dalla distanza e dall'insularità.

Raccomandazione 17

Articolo 87

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

1.

Ogni anno, al momento della presentazione della relazione annuale, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i risultati salienti dell'anno precedente, secondo una procedura da definirsi d'intesa con lo Stato membro e con l'autorità di gestione.

1.

Ogni anno, aAl momento della presentazione della relazione intermedia sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel 2010 annuale, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i risultati salienti raggiunti dall'avvio della loro attuazione dell'anno precedente, secondo una procedura da definirsi d'intesa con lo Stato membro e con l'autorità di gestione.

Motivazione

La proposta di regolamento prevede una programmazione di durata settennale ed è destinata ad offrire agli Stati membri la possibilità, nel quadro degli obiettivi formulati, di attuare le loro strategie nazionali di sviluppo rurale durante questo lasso di tempo. Per garantire uno sviluppo sostenibile dello spazio rurale e perseguire gli obiettivi strategici è importante che questi programmi abbiano una durata pluriennale. È per questo che nella proposta di regolamento si adotta un periodo di riferimento superiore a un anno.

C'è da chiedersi se abbia senso, a questo punto, effettuare una valutazione annuale dei programmi, tanto più che le misure adottate sono volte a realizzare obiettivi in maniera duratura. Non è credibile, infatti, che dopo un anno soltanto sia già possibile effettuare una valutazione conclusiva. Sembra al contrario logico e sufficiente valutare i programmi a metà percorso per verificarne l'attuazione e migliorarne il livello qualitativo. La valutazione annuale prevista dalla proposta della Commissione aumenterebbe invece inutilmente gli oneri burocratici e andrebbe contro l'obiettivo di una programmazione semplice e trasparente associata a strutture amministrative agili.

Raccomandazione 18

Articolo 92

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

1.

L'importo accantonato in riserva di cui all'articolo 70, paragrafo 2, è destinato a promuovere l'attuazione dell'approccio LEADER nei programmi di sviluppo rurale.

1.

L'importo accantonato in riserva di cui all'articolo 70, paragrafo 2, è destinato a promuovere l'attuazione dell'approccio LEADER nei programmi di sviluppo rurale.

2.

L'attuazione dell'approccio LEADER è valutata sulla base di criteri oggettivi, segnatamente:

2.

L'attuazione dell'approccio LEADER è valutata sulla base di criteri oggettivi, segnatamente:

a)

la priorità conferita all'approccio LEADER;

a)

la priorità conferita all'approccio LEADER;

b)

l'estensione territoriale dell'approccio LEADER;

b)

l'estensione territoriale dell'approccio LEADER;

c)

lo stadio raggiunto nell'attuazione dell'asse prioritario LEADER;

c)

lo stadio raggiunto nell'attuazione dell'asse prioritario LEADER;

d)

l'effetto leva sul capitale privato;

d)

l'effetto leva sul capitale privato;

e)

i risultati delle valutazioni intermedie.

e)

i risultati delle valutazioni intermedie.

Motivazione

L'articolo viene eliminato perché l'accantonamento a riserva viene soppresso.

Raccomandazione 19

Articolo 71, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento proposto dal CdR

Un'operazione finanziata dal Fondo non può beneficiare simultaneamente, durante il periodo di ammissibilità, di contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario della Comunità. Una spesa cofinanziata dal Fondo non può essere cofinanziata da altri strumenti finanziari della Comunità.

Un'operazione finanziata dal Fondo non può beneficiare simultaneamente, durante il periodo di ammissibilità, di contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario della Comunità. Una spesa cofinanziata dal Fondo non può essere cofinanziata da altri strumenti finanziari della Comunità.

Un'operazione non può fruire di contributi del Fondo nell'ambito di più programmi di sviluppo rurale allo stesso tempo. Essa può essere finanziata a titolo di un solo asse prioritario del programma di sviluppo rurale.

Un'operazione non può fruire di contributi del Fondo nell'ambito di più programmi di sviluppo rurale allo stesso tempo. Essa può essere finanziata a titolo di un solo asse prioritario del programma di sviluppo rurale.

Motivazione

La disposizione eliminata ostacola la realizzazione dei progetti che, pur andando al di là della portata di un asse prioritario, nell'insieme restano nei limiti definiti dagli obiettivi del regolamento.

Raccomandazione 20

Allegato I, riferito agli articoli 46 bis e 46 ter

Testo proposto dalla Commissione

Nessuno.

Emendamento

Articolo

Oggetto

Importo (in euro)o aliquota (in percentuale)

46 bis, paragrafo 3

Indennità massima

200 €

per ettaro di SAU

46 ter, paragrafo 2

Indennità massima NATURA 2000

200 €

per ettaro di SAU

Motivazione

Riprendere quanto previsto per il nuovo articolo 46 bis, paragrafo 1.

Bruxelles, 23 febbraio 2005.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 256 del 24.10.2003, pag. 18.

(2)  Come suggerito nella proposta di regolamento del Consiglio in merito alle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione (COM(2004) 492 def.).

(3)  Parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 giugno 2004 (NAT/243).


5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/31


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio — Fondo europeo per la pesca

(2005/C 164/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di regolamento del Consiglio — Fondo europeo per la pesca presentata dalla Commissione europea (COM(2004) 497 def. — 2004/0169 (CNS)),

vista la decisione della Commissione europea, del 15 luglio 2004, di consultarlo in materia a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 26 maggio 2004, di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile di elaborare un parere sull'argomento,

visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca,

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione — Libro verde sul futuro della Politica comune della pesca (COM(2001) 135 def. — CdR 153/2001 (1)),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2002) 181 def.) e alla comunicazione della Commissione sull'istituzione di un piano d'azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca (COM(2002) 186 def. — CdR 189/2002 (2)),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea (COM(2002) 511 def. — CdR 20/2003 (3)),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013 (COM(2004) 101 def — CdR 162/2004 fin),

visto il progetto di parere (CdR 252/2004 riv. 1) adottato il 9 dicembre 2004 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: Simon DAY, membro del consiglio della contea del Devon, (UK/PPE)),

considerando quanto segue:

1)

L'obiettivo della politica comune della pesca è promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura nel contesto di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali e considerando le specifiche situazioni delle regioni dell'Unione europea.

2)

La componente di sviluppo sostenibile della politica comune della pesca è stata inclusa nel 1993 nelle norme che disciplinano i fondi strutturali, e la sua attuazione dovrebbe proseguire nel quadro dello sviluppo sostenibile mediante il Fondo europeo per la pesca.

3)

Il campo di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi come pure alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nella misura in cui dette attività sono praticate sul territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie, ovvero da parte di pescherecci comunitari o cittadini degli Stati membri.

4)

Il Fondo europeo per la pesca avrà effetti considerevoli sulle regioni ed è quindi essenziale che gli enti locali e regionali partecipino all'attuazione delle misure proposte nel regolamento in esame.

ha adottato il seguente parere in data 23 febbraio 2005, nel corso della 58a sessione plenaria.

1.   Le osservazioni del Comitato delle regioni

Osservazioni generali

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1

accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire un Fondo europeo per la pesca (FEP) al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del settore alieutico. Tale fondo è essenziale per permettere alle comunità locali dedite alle attività della pesca di massimizzare il volume del sostegno alla pesca, allo sviluppo economico alternativo e alle iniziative a favore dell'ambiente nell'intero processo di trasformazione radicale attualmente in corso;

1.2

ritiene che il bilancio previsto per il FEP (all'incirca 700 milioni di euro all'anno) sia grosso modo in linea con il bilancio dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) delle prospettive finanziarie attuali. Il Comitato ritiene che tali risorse rappresentino il minimo indispensabile per conseguire gli obiettivi del proposto regolamento e che non si debba pertanto assolutamente consentirne la riduzione nel corso dei negoziati con le altre istituzioni dell'Unione. È riconosciuto che le risorse limitate a disposizione andranno oramai distribuite tra un maggior numero di soggetti e che per motivi di coesione i nuovi Stati membri beneficeranno in misura maggiore dei finanziamenti destinati all'obiettivo «Convergenza». Per i vecchi Stati membri, dunque, la sfida consisterà nello spendere nel miglior modo possibile le minori risorse a loro disposizione;

1.3

esorta a definire chiaramente il ruolo delle regioni in tutti gli aspetti del Fondo che interessano direttamente la realtà locale e regionale. Occorre prevedere disposizioni che consentano la realizzazione di iniziative gestite a livello regionale: le ristrutturazioni, ad esempio, sono un problema regionale, mentre le strutture locali dovrebbero prevedere la possibilità di un'interpretazione flessibile adeguata alle circostanze locali. Anche la struttura regionale dovrebbe consentire una certa flessibilità e la diversificazione dei provvedimenti a seconda delle condizioni locali;

1.4

si compiace degli sforzi in corso per introdurre tecniche di pesca più selettive e rispettose dell'ambiente: negli ultimi anni, infatti, i problemi associati alla pratica dei rigetti in mare e alle catture accessorie, in particolare dei cetacei, si sono progressivamente aggravati nella maggior parte dei territori dell'Unione europea; occorre tuttavia che le misure attuate per contrastare questi problemi tengano conto delle caratteristiche del contesto locale;

1.5

conviene sul fatto che, in termini di aiuti strutturali, il FEP dovrebbe privilegiare la conservazione e le iniziative ambientali, la sicurezza, il miglioramento della qualità dei prodotti e la diversificazione, riducendo invece gli investimenti nelle misure destinate al per il potenziamento della capacità di pesca;

1.6

chiede di ampliare la definizione di «pesca costiera artigianale», attualmente limitata alle imbarcazioni non superiori ai 12 metri di lunghezza e che non utilizzano attrezzi da traino, in modo da prendere in considerazione pratiche artigianali selettive e rispettose dell'ambiente, non necessariamente collegate alle dimensioni dell'imbarcazione;

1.7

rileva la necessità di chiarire se il regolamento consenta il finanziamento di progetti nell'ambito di più assi prioritari ai fini di un'attività progettuale più integrata;

1.8

chiede di riconsiderare il sistema delle società miste e di aumentare il numero delle destinazioni previste per le imbarcazioni che cessano definitivamente la loro attività, al fine di trasformarle in strumenti di progresso economico dei paesi in via di sviluppo;

1.9

ritiene che durante l'attuazione del FEP vi debba essere compatibilità tra esso e i fondi strutturali, onde consentire agli Stati membri e agli organismi loro partner di stabilire quale dei due strumenti di finanziamento si adatti meglio alle condizioni locali. È importante che vi sia questo nesso tra le due modalità di finanziamento in quanto molti dei futuri programmi del FESR a titolo dell'obiettivo «Competitività» non conterranno, come in passato, disposizioni a favore delle aree che dipendono dalla pesca: in assenza di questa possibilità di scelta tra FEP e fondi strutturali, alcune delle attività di sostegno delle comunità delle zone costiere potrebbero quindi trovarsi a corto di finanziamenti;

1.10

chiede chiarimenti in merito alla decisione del Consiglio relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (PCP) e al rapporto tra tali consigli consultivi e il FEP. La riforma adottata nel dicembre 2002 prevede infatti la creazione di tali consigli al fine di migliorare la gestione della PCP e ne affida l'istituzione al Consiglio. I consigli consultivi regionali sono destinati ad offrire ai vari soggetti interessati l'opportunità di partecipare più direttamente all'elaborazione della PCP;

1.11

indica la necessità di chiarire se tali consigli interverranno direttamente anche nella gestione del FEP, oltre che nella formulazione e nell'attuazione della PCP nei prossimi anni, ed esprime l'esigenza di maggiori informazioni al riguardo;

1.12

condivide l'importanza assegnata alla promozione delle pari opportunità nel comparto alieutico, all'impegno a favore dell'ingresso dei giovani nelle professioni legate alla pesca nonché al miglioramento delle pratiche e condizioni di lavoro nel settore; suggerisce di mettere a punto un insieme di casi di studio tratti dalle pratiche di diversi Stati membri, che la Commissione potrà utilizzare come strumento per la diffusione delle esperienze attuali e delle migliori pratiche in uso.

Osservazioni in merito all'amministrazione del Fondo europeo per la pesca

Il Comitato delle regioni

1.13

dà atto che l'aggiunta di nuove eccezioni all'applicazione della regola «n+2» consente una maggiore flessibilità e aiuta le regioni, specialmente quelle dei nuovi Stati membri, ad assorbire i fondi strutturali in modo puntuale e ordinato; concorda con la proposta di prefinanziamento di un importo annuale (art. 78); sarebbe opportuno inoltre che tutti i controlli da effettuare sul sistema attuale vengano ultimati in tempo utile per fornire un apporto di informazioni ed esempi concreti da sfruttare nell'elaborazione del programma successivo;

1.14

reputa che il monitoraggio vada semplificato e ridotto al minimo compatibilmente con l'esigenza di accertare la corretta attuazione dei programmi e l'efficacia delle varie attività svolte. Parallelamente vanno inoltre semplificati e chiariti i requisiti relativi ai controlli. A questo proposito il Comitato delle regioni raccomanda che nelle proposte venga mantenuta la definizione delle organizzazioni ufficialmente riconosciute prevista nel regolamento 3759/92;

1.15

raccomanda di dare priorità ai progetti intesi ad accrescere la redditività per unità di pesce pescato, come ad esempio i programmi a favore della qualità, del miglioramento della catena delle forniture, di una maggiore conoscenza e comprensione del mercato da parte di chi lavora nei settori della pesca e della lavorazione del pesce. Si potrebbero inoltre sostenere progetti di ricerca sui possibili usi aggiuntivi e alternativi dell'infrastruttura del comparto, in modo da evitare che la riduzione del numero dei pescherecci comporti la fine dell'infrastruttura se esiste un'altra base di utenti/consumatori potenziali.

Osservazioni in merito ad articoli specifici

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.16

apprezza l'impegno profuso per dotare il FEP di un quadro più chiaro e in generale per adottare un approccio più «strategico» alla politica della pesca nel suo complesso. In particolare il Comitato delle regioni apprezza la creazione di partenariati tra la Commissione, gli Stati membri e gli enti locali e regionali competenti, prevista dall'articolo 8 del regolamento. Ciò dovrebbe garantire la disponibilità di finanziamenti adeguati affinché il FEP possa apportare la propria assistenza finanziaria alla ristrutturazione e allo sviluppo economico delle zone che dipendono dalla pesca;

1.17

chiede di essere consultato dalla Commissione sui contenuti degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 14, in modo da poter apportare alla loro elaborazione il contributo del livello di governo più prossimo ai soggetti direttamente interessati;

1.18

raccomanda vivamente che nelle proprie relazioni sui piani strategici (articolo 17) gli Stati membri facciano riferimento anche ai rispettivi partner e al modo in cui si è svolta la collaborazione con questi ultimi;

1.19

invita la Commissione a chiarire l'ambito degli interventi volti a promuovere la «prosperità socioeconomica» delle zone di pesca nell'ambito dell'asse 4 (Sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere) (articolo 42);

1.20

chiede che venga chiarita e studiata ulteriormente la designazione delle zone di cui all'articolo 42, paragrafo 3: in questo contesto potrebbe essere opportuno adottare un modello di gestione delegata analogo a quello adottato per il programma Leader in generale, che consentirebbe un certo grado di coordinamento con le iniziative delle comunità locali nel quadro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) da cui si potrebbero trarre anche utili insegnamenti;

1.21

chiede che all'articolo 44 (asse 4) vengano fornite maggiori informazioni pratiche sui proposti gruppi di azione costiera (GAC), ivi compreso il collocamento dei GAC all'interno delle strutture amministrative locali e regionali, la loro entità e composizione, le loro capacità amministrative e finanziarie. Occorre inoltre chiarire ulteriormente la definizione del ruolo del settore privato di cui all'articolo 44, paragrafo 2;

1.22

invita a precisare a quali partner si riferisca l'articolo 45, lettera c);

1.23

esorta la Commissione a definire meglio fin da questa fase precoce che cosa si intenda per «forza maggiore» nell'ambito del FEP onde facilitare la comprensione dell'articolo 90; suggerisce alla Commissione di includervi in primo luogo le perdite occasionate da disordini politici, ostilità, minaccia di guerra, attività terroristiche e di escludere invece le perdite dovute a scioperi, vertenze sindacali, chiusura di porti, condizioni meteorologiche;

1.24

indica che sarebbe forse più opportuno trattare i problemi relativi all'acquacoltura nell'ambito dell'articolo 90, anziché dell'articolo 32.

2.   Le raccomandazioni del Comitato delle regioni

Raccomandazione 1

Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

29.

Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

29.

Occorre ridimensionare la regolare l'attività della flotta comunitaria lo sforzo di pesca per adeguarloa alle risorse disponibili e accessibili.

Motivazione

Ridimensionare la flotta è solo una delle possibili misure volte ad adeguare lo sforzo di pesca alle risorse disponibili. Le misure di regolazione dell'attività di pesca vanno adottate quando lo richieda la situazione delle risorse.

Raccomandazione 2

Considerando 33

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

33.

È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie di obiettivi prioritari degli interventi e indirizzare gli aiuti strutturali verso le microimprese e le piccole imprese.

33.

È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie di obiettivi prioritari degli interventi e indirizzare gli aiuti strutturali verso le microimprese e le piccole imprese.

Motivazione

Le medie imprese non vanno escluse dal sostegno all'acquacoltura e alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Molte di queste imprese, specie nel settore delle conserve, sono classificate come medie imprese perché hanno un numero elevato di occupati, ma il loro volume di fatturato si situa molto al di sotto della soglia delle medie imprese. Il testo è inoltre incompatibile con la necessaria tendenza alla concentrazione del settore.

Raccomandazione 3

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

e)

incoraggiare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone marine, lacustri e costiere interessate da attività di pesca e acquacoltura;

e)

incoraggiare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone marine, lacustri e costiere interessate da attività di pesca e acquicoltura, in particolare le regioni marittime periferiche;

Motivazione

Chiarimento delle priorità.

Raccomandazione 4

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Complementarità, coerenza e conformità

1.

Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle misure nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

2.

La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie.

3.

Gli Stati membri garantiscono che le operazioni finanziate dal Fondo siano conformi alle disposizioni del Trattato e degli atti adottati in virtù di esso, nonché alle politiche e alle azioni comunitarie, in particolare quelle riguardanti le norme in materia di concorrenza e di aggiudicazione di appalti pubblici e la protezione e il miglioramento dell'ambiente.

4.

Le operazioni finanziate dal Fondo non contribuiscono, direttamente o indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca.

5.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (EC) n. 2371/2002.

Complementarità, coerenza e conformità

1.

Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle misure nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

2.

La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie.

3.

Gli Stati membri garantiscono che le operazioni finanziate dal Fondo siano conformi alle disposizioni del Trattato e degli atti adottati in virtù di esso, nonché alle politiche e alle azioni comunitarie, in particolare quelle riguardanti le norme in materia di concorrenza e di aggiudicazione di appalti pubblici e la protezione e il miglioramento dell'ambiente.

4.

Le operazioni finanziate dal Fondo non contribuiscono, direttamente o indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca, laddove sussista un rischio evidente di sovraccapacità. Inoltre, il Fondo non deve contribuire ad un aumento dello sforzo di pesca rispetto a specie a cui si applicano quote o specifiche regolamentazioni, ovvero a specie i cui stock si trovano in uno stato precario sul piano biologico. È invece ammesso il finanziamento di operazioni relative a pesci appartenenti a specie chiaramente sottoutilizzate.

5.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (EC) n. 2371/2002.

Motivazione

In mancanza della precisazione proposta, l'articolo introduce, in modo inopportuno, un divieto assoluto di accrescere la capacità di pesca.

Raccomandazione 5

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.

L'attuazione dei programmi operativi è di competenza degli Stati membri che operano negli opportuni ambiti territoriali e nel rispetto delle disposizioni di gestione e controllo definite dal presente regolamento.

1.

L'attuazione dei programmi operativi è di competenza degli Stati membri che operano in collaborazione con i partner designati negli opportuni ambiti territoriali e nel rispetto delle disposizioni di gestione e controllo definite dal presente regolamento.

Motivazione

L'obiettivo è quello di migliorare il partenariato.

Raccomandazione 6

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.

Il bilancio comunitario destinato al fondo viene eseguito nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio. Tuttavia, il bilancio destinato all'assistenza tecnica di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è eseguito dalla Commissione nell'ambito della gestione diretta. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei principi della buona gestione finanziaria, conformemente all'articolo 274 del Trattato.

1.

Il bilancio comunitario destinato al fondo viene eseguito nell'ambito della gestione concorrente tra le regioni, gli Stati membri e la Commissione, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio. Tuttavia, il bilancio destinato all'assistenza tecnica di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è eseguito dalla Commissione nell'ambito della gestione diretta. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei principi della buona gestione finanziaria, conformemente all'articolo 274 del Trattato.

Motivazione

Occorre definire chiaramente il ruolo delle regioni in ciascun aspetto del FEP che abbia implicazioni locali e regionali. A questo fine le regioni vanno integrate nel sistema di «gestione concorrente» proposto dalla Commissione per assicurarne la partecipazione all'amministrazione e alla realizzazione del FEP.

Raccomandazione 7

Articolo 18

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.

Gli interventi sono realizzati esclusivamente nella forma di programmi operativi. Gli Stati membri elaborano un programma operativo a livello nazionale previa consultazione dei partner regionali, locali, economici e sociali del settore della pesca e di tutti gli altri organismi competenti, conformemente alla loro struttura istituzionale.

2.

Gli interventi sono realizzati esclusivamente nella forma di programmi operativi. Gli Stati membri, di concerto con gli enti locali e regionali e le parti economiche e sociali, elaborano un programma operativo a livello nazionale previa consultazione dei partner regionali, locali, economici e sociali del settore della pesca e di tutti gli altri organismi competenti, conformemente alla loro struttura istituzionale.

Motivazione

L'obiettivo è quello di migliorare il partenariato.

Raccomandazione 8

Articolo 19

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

c)

le azioni finalizzate al miglioramento e all'ammodernamento delle strutture amministrative per l'attuazione della politica comune della pesca e il rafforzamento delle capacità amministrative per la gestione e il controllo del fondo;

c)

le azioni finalizzate al miglioramento e all'ammodernamento delle strutture amministrative per l'attuazione della politica comune della pesca e il rafforzamento delle capacità amministrative per la gestione e il controllo del fondo, ivi compresa la delega di alcune funzioni dell'autorità di gestione a unità subregionali onde semplificarne il funzionamento;

Motivazione

Parte delle attività della proposta autorità di gestione andrebbero delegate a livello subnazionale. L'esperienza del programma PESCA (1996-2000) e dei programmi dell'attuale obiettivo 1 (2000-2006) dimostra che per snellire, semplificare e razionalizzare al massimo la realizzazione dei programmi occorre affidarne la gestione ad organismi locali. Il regolamento deve perciò consentire agli Stati membri di delegare alcune delle funzioni dell'autorità di gestione ai partenariati locali.

Raccomandazione 9

Articolo 23

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ambito di intervento

Il Fondo contribuisce al finanziamento di:

a)

aiuti pubblici per armatori ed equipaggi di pescherecci interessati da piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come:

piani di ricostituzione previsti all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002,

misure di emergenza previste dagli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002,

piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca a seguito del mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o di una riduzione sostanziale delle opportunità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o di un altro accordo,

piani di gestione previsti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002,

piani nazionali di uscita dalla flotta di durata massima di due anni che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull'adeguamento della capacità della flotta peschereccia comunitaria,

Ambito di intervento

Il Fondo contribuisce al finanziamento di:

a)

aiuti pubblici per armatori ed equipaggi di pescherecci interessati da piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come:

piani di ricostituzione previsti all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002,

misure di emergenza previste dagli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002,

piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca a seguito del mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o di una riduzione sostanziale delle opportunità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o di un altro accordo,

piani di gestione previsti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002,

piani nazionali di uscita dalla flotta di durata massima di due anni che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull'adeguamento della capacità della flotta peschereccia comunitaria,

Motivazione

La durata dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca non può superare i due anni. La loro durata deve coprire, almeno, il periodo del programma operativo in cui si inquadrano.

Raccomandazione 10

Articolo 24, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

6.

La durata dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 23, lettera a), non può superare due anni.

Nei casi di cui all'articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Nei casi di cui all'articolo 23, lettera a), terzo trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

6.

La durata dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 23, lettera a), non può superare due anni.

Nei casi di cui all'articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Nei casi di cui all'articolo 23, lettera a), terzo trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due quattro mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Motivazione

In un periodo di programmazione che va dal 2007 al 2013, limitare i piani di adeguamento a due soli anni non appare giustificato. Per quanto riguarda la seconda modifica, due mesi sono un periodo di tempo insufficiente; vanno previsti almeno quattro mesi.

Raccomandazione 11

Articolo 25

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca

1.

Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell'ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 23, lettera a). L'arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative.

Gli aiuti pubblici per l'arresto definitivo versati agli armatori di pescherecci sono basati sulla capacità di pesca del peschereccio e, se del caso, sui diritti di pesca ad esso associati.

Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca

1.

Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell'ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 23, lettera a). L'arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative.

Gli aiuti pubblici per l'arresto definitivo versati agli armatori di pescherecci sono basati sulla capacità di pesca del peschereccio e, se del caso, sui diritti di pesca ad esso associati.

Motivazione

Gli aiuti pubblici per l'arresto definitivo della flotta sono diretti a garantire la riduzione dello sforzo di pesca. La riduzione si consegue mediante l'eliminazione del peschereccio in questione e non tramite l'eliminazione dei diritti di accesso a determinate zone di pesca. Nel caso dei pescherecci della flotta della zona NEAFC (Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale) eliminare un'unità di pesca comporterebbe la soppressione della possibilità, fino ad ora legale, di «accumulare» i diritti di accesso con quelli di altre navi della stessa flotta al fine di avere un maggiore accesso in termini di coefficienti in un'ottica di ripartizione delle quote individuali.

Raccomandazione 12

Articolo 26, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

1.

Nell'ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore [di] pescatori e armatori per un periodo massimo di un anno, prorogabile di un anno.

Le misure di arresto temporaneo costituiscono misure di accompagnamento dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca finalizzati a conseguire entro due anni una riduzione di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca risultante dall'arresto temporaneo.

Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

1.

Nell'ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore [di] pescatori e armatori per un periodo massimo di un anno, prorogabile di un anno.

Le misure di arresto temporaneo costituiscono misure di accompagnamento dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca finalizzati a conseguire entro due anni una riduzione di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca risultante dall'arresto temporaneo.

Motivazione

Le misure di arresto temporaneo devono avere un effetto positivo duraturo, per cui devono inserirsi in un piano di adeguamento dello sforzo di pesca. È tuttavia eccessivo porre come condizione una riduzione definitiva di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca risultante dall'arresto temporaneo. È sufficiente attenersi a quanto previsto da ogni piano di adeguamento.

Raccomandazione 13

Articolo 27

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

1.

Il Fondo può contribuire al finanziamento delle attrezzature:

a)

di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

che rendono possibile il mantenimento a bordo di catture il cui rigetto in mare non è più consentito;

c)

che rientrano in progetti pilota relativi alla preparazione o alla sperimentazione di nuove misure tecniche di durata limitata adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

d)

che permettono di ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli habitat e sui fondali marini, ad esclusione degli attrezzi da pesca.

2.

Il Fondo può contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ai fini della selettività degli attrezzi da pesca, purché il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione di cui all'articolo 23, lettera a) primo trattino, stia cambiando metodo di pesca, stia abbandonando una specifica attività di pesca a favore di un'altra in cui lo stato delle risorse renda possibile la pesca e l'investimento riguardi esclusivamente la prima sostituzione degli attrezzi da pesca.

3.

In aggiunta ai casi elencati al paragrafo 2, il Fondo può contribuire al finanziamento della prima sostituzione degli attrezzi da pesca, purché i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciuti e più rigorosi rispetto alla normativa esistente.

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

1.

Il Fondo può contribuire al finanziamento delle attrezzature:

a)

di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

che rendono possibile il mantenimento a bordo di catture il cui rigetto in mare non è più consentito;

c)

che rientrano in progetti pilota relativi alla preparazione o alla sperimentazione di nuove misure tecniche di durata limitata adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

d)

che permettono di ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli habitat e sui fondali marini, ad esclusione degli attrezzi da pesca;

e)

legate a tecniche di pesca più selettive o a impatto ambientale ridotto, che consentano di evitare indesiderate catture secondarie e di migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti della pesca immagazzinati a bordo nonché le condizioni di lavoro e di sicurezza degli equipaggi.

2.

Il Fondo può contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ai fini della selettività degli attrezzi da pesca, purché il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione di cui all'articolo 23, lettera a) primo trattino, stia cambiando metodo di pesca, stia abbandonando una specifica attività di pesca a favore di un'altra in cui lo stato delle risorse renda possibile la pesca e l'investimento riguardi esclusivamente la prima sostituzione degli attrezzi da pesca.

3.

In aggiunta ai casi elencati al paragrafo 2, il Fondo può contribuire al finanziamento della prima sostituzione degli attrezzi da pesca, purché i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciuti e più rigorosi rispetto alla normativa esistente.

4.

Il Fondo può finanziare la costruzione di nuovi pescherecci a condizione che:

il provvedimento sia incluso nel piano strategico nazionale in modo sufficientemente dettagliato,

non venga compromessa l'efficacia del piano nazionale di adeguamento dello sforzo di pesca.

Motivazione

Fare in modo che sia prevista un'assistenza finanziaria anche per l'equipaggiamento e l'ammodernamento dei pescherecci al fine di migliorare il livello della flotta ed evitare l'obsolescenza della flotta da pesca comunitaria, purché non venga compromessa l'efficacia del piano nazionale di adeguamento dello sforzo di pesca.

Raccomandazione 14

Articolo 27 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Piccola pesca costiera

1.

Ai fini del presente articolo, per «piccola pesca costiera» si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.

2.

Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all'articolo 27 del presente regolamento a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell'allegato II viene ridotto del 20%.

3.

Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all'articolo 28 del presente regolamento, si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 dell'allegato II.

4.

Il Fondo può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e agli armatori che praticano la piccola pesca costiera al fine di:

migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca,

promuovere l'organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca,

promuovere iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse,

utilizzare le innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre le prescrizioni della normativa vigente) che non aumentano lo sforzo di pesca.

Si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 della tabella dell'allegato II del presente regolamento.

Piccola pesca costiera

1.

Ai fini del presente articolo, per «piccola pesca costiera» si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.

2.

Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all'articolo 27 del presente regolamento a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell'allegato II viene ridotto del 20%.

3.

Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all'articolo 28 del presente regolamento, si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 dell'allegato II.

4.

Il Fondo può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e agli ai proprietari armatori che praticano la piccola pesca costiera al fine di:

migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca,

promuovere l'organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca,

promuovere iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse,

utilizzare le innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre le prescrizioni della normativa vigente) che non aumentano lo sforzo di pesca,

promuovere la pesca di specie chiaramente sottoutilizzate,

sostenere il rinnovo al fine di migliorare lo sviluppo integrato delle zone costiere,

migliorare i dispositivi di sicurezza a bordo e le condizioni sanitarie e di lavoro,

introdurre l'uso di attrezzi da pesca biodegradabili nelle zone marine oggetto di protezione speciale.

Si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 della tabella dell'allegato II del presente regolamento.

Motivazione

Migliorare la definizione e l'applicazione dell'articolo e incitare gli imprenditori a sfruttare le specie sottoutilizzate, invece di concentrare le proprie attività su stock rispetto ai quali l'attuale capacità di pesca è eccessiva.

Raccomandazione 15

Articolo 28

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta

1.

Il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagli Stati membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca e comprendenti:

a)

la diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per le persone attivamente impegnate nel settore della pesca;

b)

regimi di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima;

c)

fuoriuscita precoce dal settore della pesca, compreso il prepensionamento.

2.

Il Fondo può contribuire inoltre al finanziamento di misure e incentivi per la formazione di giovani pescatori che intendano acquistare il loro primo peschereccio.

Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta

1.

Il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagli Stati membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca e comprendenti:

a)

la diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per le persone attivamente impegnate nel settore della pesca;

b)

regimi di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima;

c)

la fuoriuscita precoce dal settore della pesca, compreso il prepensionamento.;

d)

il contenimento massimo dell'impatto dei divieti di pesca eccezionali;

e)

la soppressione di posti di lavoro in pescherecci che si avvalgono di misure per l'arresto definitivo.

2.

Il Fondo può contribuire inoltre al finanziamento di misure e incentivi per la formazione di giovani pescatori che intendano acquistare il loro primo peschereccio.

Motivazione

È evidente che gli imprenditori non devono scontare le conseguenze economiche dei divieti imposti dalle autorità competenti. Inoltre, le misure per l'adeguamento dello sforzo di pesca comporteranno l'eliminazione di pescherecci e dunque di posti di lavoro. Le misure socioeconomiche devono essere destinate anche agli equipaggi colpiti dall'eliminazione di pescherecci che si avvalgono delle misure per l'arresto definitivo, come previsto dalla normativa in vigore.

Raccomandazione 16

Articolo 30

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Misure ammissibili

1.

Il Fondo finanzia gli investimenti finalizzati a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

a)

diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato;

b)

applicazione di metodi di riproduzione che riducono in modo sostanziale l'impatto ambientale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore della pesca;

c)

sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura importanti per preservare il tessuto socioeconomico e l'ambiente;

d)

misure di interesse comune relative all'acquacoltura, come stabilito nel capitolo III del presente titolo, e alla formazione professionale;

e)

compensazione per l'uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a proteggere l'ambiente e a preservare la natura;

f)

attuazione di misure a fini sanitari o di polizia sanitaria.

2.

Gli aiuti agli investimenti sono destinati esclusivamente alle microimprese e alle piccole imprese.

Misure ammissibili

1.

Il Fondo finanzia gli investimenti finalizzati a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

a)

diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato;

b)

applicazione di metodi di riproduzione che riducono in modo sostanziale l'impatto ambientale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore della pesca;

c)

sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura importanti per preservare il tessuto socioeconomico e l'ambiente;

d)

misure di interesse comune relative all'acquacoltura, come stabilito nel capitolo III del presente titolo, e alla formazione professionale;

e)

compensazione per l'uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a proteggere l'ambiente e a preservare la natura;

f)

attuazione di misure a fini sanitari o di polizia sanitaria.

2.

Gli aiuti agli investimenti sono destinati esclusivamente alle microimprese e alle piccole imprese.

Motivazione

Il FEP contribuisce a creare nuovi posti di lavoro e nuove attività economiche nel settore dell'acquacoltura e nell'ambito della commercializzazione e trasformazione dei suoi prodotti. Questo potenziale non va limitato riservando gli aiuti agli investimenti unicamente alle microimprese e alle piccole imprese. Gli Stati membri tuttavia potranno, secondo le proprie possibilità, dare la priorità ai progetti più efficienti per lo sviluppo socioeconomico del settore della pesca e delle zone da esso dipendenti.

Raccomandazione 17

Articolo 33

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.

Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

1.

Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

Motivazione

Il FEP contribuisce a creare nuovi posti di lavoro e nuove attività economiche nel settore dell'acquacoltura e nell'ambito della commercializzazione e trasformazione dei suoi prodotti. Questo potenziale non va limitato riservando gli aiuti agli investimenti unicamente alle microimprese e alle piccole imprese. Gli Stati membri tuttavia potranno, secondo le proprie possibilità, dare la priorità ai progetti più efficienti per lo sviluppo socioeconomico del settore della pesca e delle zone da esso dipendenti.

Raccomandazione 18

Articolo 34, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

g)

aumentare il valore aggiunto alla fonte come ad esempio con la trasformazione primaria e secondaria.

Motivazione

Questo è uno degli obiettivi principali di molte delle strategie attuali: incoraggiare uno sviluppo economico significativo delle imprese di trasformazione nuove o già esistenti.

Raccomandazione 19

Articolo 36

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

e)

partecipare ai costi iniziali legati alla creazione di gruppi collettivi nel settore della pesca.

Motivazione

Il Comitato è favorevole a sostenere i progetti realizzati dai gruppi collettivi. Spesso tuttavia le azioni collettive richiedono la creazione di nuove organizzazioni e nell'assistenza vanno quindi compresi anche i costi iniziali di questa operazione.

Raccomandazione 20

Articolo 38, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

f)

a contribuire al miglioramento dei mercati ittici delle banchine portuali.

Motivazione

Si tratta di un settore in cui il valore aggiunto può contribuire a sostenere gli altri investimenti citati nell'articolo.

Raccomandazione 21

Articolo 39, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

3.

Gli investimenti devono essere indirizzati:

a)

alla realizzazione di campagne di promozione nazionali e transnazionali;

b)

allo smaltimento delle eccedenze o delle specie sottoutilizzate che vengono scartate o che non rivestono interesse commerciale;

c)

all'attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d)

alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;

e)

alla promozione di prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92;

f)

alla certificazione della qualità;

g)

all'etichettatura, compresa l'etichettatura dei prodotti provenienti da catture effettuate utilizzando metodi di pesca rispettosi dell'ambiente;

h)

a campagne di promozione dei prodotti o finalizzate a migliorare l'immagine del settore della pesca;

i)

alla realizzazione di indagini di mercato.

3.

Gli investimenti devono essere indirizzati:

a)

alla realizzazione di campagne di promozione nazionali e transnazionali;

b)

allo smaltimento delle eccedenze o delle specie sottoutilizzate che di normavengono scartate o che non rivestono interesse commerciale;

c)

all'attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d)

alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;

e)

alla promozione di prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92;

f)

alla certificazione della qualità;

g)

all'etichettatura, compresa l'etichettatura dei prodotti provenienti da catture effettuate utilizzando metodi di pesca rispettosi dell'ambiente;

h)

a campagne di promozione dei prodotti o finalizzate a migliorare l'immagine del settore della pesca;

i)

alla realizzazione di indagini di mercato;

j)

alla promozione della costituzione e del funzionamento delle organizzazioni di produttori della pesca.

Motivazione

La prima parte dell'emendamento mira a rendere il testo più chiaro, mentre la seconda intende garantire anche in futuro un sostegno alle organizzazioni del settore e dei produttori, visto l'effetto positivo dei fondi SFOP sulla promozione dei prodotti della pesca.

Raccomandazione 22

Articolo 41

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Modifiche dei pescherecci o loro destinazione ad altre attività

Il Fondo può finanziare le modifiche dei pescherecci a esclusivi fini di formazione o ricerca nel settore della pesca purché ciò avvenga sotto l'egida di organismi pubblici o parapubblici e il peschereccio batta bandiera di uno Stato membro.

Il Fondo può finanziare azioni per destinare in via permanente i pescherecci ad attività non redditizie diverse dalla pesca professionale.

Modifiche dei pescherecci o loro destinazione ad altre attività

Il Fondo può finanziare le modifiche dei pescherecci a esclusivi fini di formazione o ricerca nel settore della pesca purché ciò avvenga sotto l'egida di organismi pubblici o parapubblici e il peschereccio batta bandiera di uno Stato membro.

Il Fondo può finanziare azioni per destinare in via permanente i pescherecci ad attività non redditizie diverse dalla pesca professionale.

Motivazione

Va favorita la destinazione delle imbarcazioni da pesca ad altre attività, anche lucrative, purché non siano in alcun modo collegate alla pesca professionale. I programmi di orientamento pluriennali per le flotte di pesca in vigore fino al 2002 avrebbero conseguito risultati migliori se si fosse permesso di destinare navi da pesca ad attività non pescherecce, anche commerciali (per esempio attività turistiche).

Raccomandazione 23

Articolo 42

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ambito di intervento

1.

In combinazione con altri strumenti comunitari, il Fondo finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita delle zone di pesca costiere ammissibili nel quadro di una strategia globale di attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.

2.

Le misure in materia di sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere devono mirare a:

a)

mantenere la prosperità socioeconomica di tali zone e il valore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b)

preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca costiere sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione socioeconomica in zone confrontate a problemi socioeconomici strutturali connessi ai mutamenti nel settore della pesca;

c)

promuovere la qualità dell'ambiente costiero;

d)

sostenere e promuovere la cooperazione tra le zone costiere nazionali e transnazionali.

3.

Gli Stati membri devono includere nei programmi operativi un elenco delle zone che possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo nell'ambito dello sviluppo sostenibile delle zone costiere.

Una zona di pesca costiera ha generalmente dimensioni inferiori al livello NUTS III e presenta una costa marina o lacustre o l'estuario di un fiume in cui si pratica la pesca. La zona deve presentare caratteristiche geografiche, oceanografiche, economiche e sociali coerenti.

La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.

4.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle zone ammissibili ai sensi del paragrafo 3.

Ambito di intervento

1.

In combinazione con altri strumenti comunitari, il Fondo finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita delle zone di pesca costiere e in particolare delle zone marittime periferiche ammissibili nel quadro di una strategia globale di attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.

2.

Le misure in materia di sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere devono mirare a:

a)

mantenere la prosperità socioeconomica di tali zone e il valore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b)

preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca costiere sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione socioeconomica in zone confrontate a problemi socioeconomici strutturali connessi ai mutamenti nel settore della pesca;

c)

promuovere la qualità dell'ambiente costiero;

d)

sostenere e promuovere la cooperazione tra le zone costiere nazionali e transnazionali.

3.

Gli Stati membri devono includere nei programmi operativi un elenco delle zone che possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo nell'ambito dello sviluppo sostenibile delle zone costiere.

Una zona di pesca costiera ha generalmente dimensioni inferiori al livello NUTS III e presenta una costa marina o lacustre o l'estuario di un fiume in cui si pratica la pesca. La zona deve presentare caratteristiche geografiche, oceanografiche, economiche e sociali coerenti.

La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.

4.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle zone ammissibili ai sensi del paragrafo 3.

Motivazione

La prima parte dell'emendamento serve a chiarire le priorità. La seconda è giustificata dal fatto che nei primi due commi del paragrafo si stabiliscono gli orientamenti fondamentali della misura. Il presupposto per cui deve trattarsi di zone che presentano caratteristiche geografiche, oceanografiche, economiche e sociali coerenti è sufficiente e non vi è necessità di escludere zone con agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.

Raccomandazione 24

Articolo 44

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere

1.

Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato «gruppo di azione costiera» (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.

2.

Le operazioni effettuate su iniziativa dei GAC devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.

3.

I GAC possono beneficiare del sostegno del Fondo purché realizzino azioni integrate di sviluppo locale basate su un processo di tipo «bottom-up» e relative a un dato territorio o a una specifica categoria di persone o tipo di progetti. Gli Stati membri garantiscono che i GAC dispongano di capacità amministrative e finanziarie sufficienti per gestire le diverse forme di intervento e portare a termine le operazioni programmate.

4.

Il territorio interessato dai GAC deve essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura.

5.

In un dato Stato membro o in una data regione, a seconda della natura specifica della struttura istituzionale, i GAC si costituiscono in struttura comune dotata di uno statuto che ne garantisca il corretto funzionamento.

Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere

1.

Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere possono essere attuate su un dato territorio da un gruppo di partner locali, pubblici e/o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato «gruppo di azione costiera» (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.

2.

Le operazioni effettuate su iniziativa dei GAC devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.

3.

I GAC possono beneficiare del sostegno del Fondo purché realizzino azioni integrate di sviluppo locale basate su un processo di tipo «bottom-up» e relative a un dato territorio o a una specifica categoria di persone o tipo di progetti. Gli Stati membri garantiscono che i GAC dispongano di capacità amministrative e finanziarie sufficienti per gestire le diverse forme di intervento e portare a termine le operazioni programmate.

4.

Il territorio interessato dai GAC deve essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura.

5.

In un dato Stato membro o in una data regione, a seconda della natura specifica della struttura istituzionale, i GAC si costituiscono in struttura comune dotata di uno statuto che ne garantisca il corretto funzionamento.

6.

È opportuno che i GAC siano in grado di procedere a scambi di migliori pratiche e di esperienze nel potenziamento delle capacità con i gruppi di azione Leader.

Motivazione

La prima parte dell'emendamento rende più chiaro l'articolo e consente una maggiore flessibilità di adattamento alle condizioni locali. Si propone la soppressione del secondo paragrafo dell'articolo nel testo della Commissione in quanto non devono essere poste limitazioni a progetti realizzati su iniziativa del settore pubblico in questo ambito di intervento. Deve far premio l'idea di ampliare al massimo l'attuazione di progetti che contribuiscano al conseguimento di obiettivi prestabiliti, a prescindere dal fatto che tali progetti facciano capo al settore pubblico o a quello privato. Il nuovo paragrafo 6 è dettato dall'esigenza di sfruttare le migliori pratiche messe a punto dalle comunità rurali nell'ambito dei fondi strutturali per migliorare l'organizzazione e avviare i CAG fin dall'inizio del periodo di programmazione.

Raccomandazione 25

Articolo 54

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ammissibilità delle spese

1.

È considerata ammissibile alla partecipazione del Fondo ogni spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario per la realizzazione di un'operazione tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate anteriormente al periodo di ammissibilità.

2.

Si considerano ammissibili alla partecipazione del Fondo soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità secondo criteri preventivamente fissati dal comitato di sorveglianza.

Una nuova spesa, presentata al momento della revisione di un programma operativo, è ammissibile a partire dalla data di ricevimento da parte della Commissione della richiesta di modifica del programma operativo.

3.

Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono fissate a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento.

4.

Non sono ammissibili le spese seguenti:

a)

IVA;

b)

interessi passivi;

c)

spese per l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'azione considerata;

d)

spese di alloggio.

5.

Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo lasciano impregiudicate le spese di cui all'articolo 45.

Ammissibilità delle spese

1.

È considerata ammissibile alla partecipazione del Fondo ogni spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario per la realizzazione di un'operazione tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate anteriormente al periodo di ammissibilità.

2.

Si considerano ammissibili alla partecipazione del Fondo soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità secondo criteri preventivamente fissati dal comitato di sorveglianza.

Una nuova spesa, presentata al momento della revisione di un programma operativo, è ammissibile a partire dalla data di ricevimento da parte della Commissione della richiesta di modifica del programma operativo.

3.

Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono fissate a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento.

4.

Non sono ammissibili le spese seguenti:

a)

IVA;

b)

interessi passivi;

c)

spese per l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'azione considerata;

d)

spese di alloggio.

5.

Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo lasciano impregiudicate le spese di cui all'articolo 45.

Motivazione

Il sostegno concesso ad imprese non soggette all'IVA dovrebbe essere concesso senza detrarre la stessa.

Le spese di alloggio dovrebbero essere comprese, nella misura in cui esse riguardano progetti ammessi agli aiuti e costi effettivamente sostenuti.

Raccomandazione 26

Articolo 63

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

c)

esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascuna priorità, nonché le valutazioni intermedie di cui all'articolo 48;

c)

esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascuna priorità, nonché le valutazioni intermedie di cui all'articolo 48, e, se del caso, effettua gli storni necessari per conseguire gli obiettivi fissati;

Motivazione

Ciò contribuirà a semplificare il processo.

Raccomandazione 27

Allegato II

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gruppo 2: (investimenti produttivi)

Misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere (articolo 43); investimenti a bordo dei pescherecci (articolo 27); investimenti a favore dell'acquacoltura (articolo 30); investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca (articolo 34); promozione e sviluppo di nuovi mercati (articolo 39).

Gruppo 2: (investimenti produttivi)

Misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere (articolo 43); investimenti a bordo dei pescherecci (articolo 27); investimenti a favore dell'acquacoltura (articolo 30); investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca (articolo 34); attrezzatura dei porti di pesca (articolo 38); promozione e sviluppo di nuovi mercati (articolo 39).

Motivazione

Non vanno esclusi dalle misure sovvenzionabili gli investimenti privati nei porti di pesca che presentino un interesse per l'insieme dei pescatori che se ne servono e che contribuiscano a migliorare l'offerta di servizi ai pescatori.

Bruxelles, 23 febbraio 2005.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 107 del 3.5.2001, pag. 44.

(2)  GU C 128 del 29.5.2003, pag. 6.

(3)  GU C 256 del 24.10.2003, pag. 29.


5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/48


Parere del Comitato delle regioni in merito

alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e alla

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress

(2005/C 164/05)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (COM(2004) 493 def. 2004/0165 (COD)),

vista la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (COM(2004) 488 def. — 2004/0158 (COD)),

vista la decisione della Commissione del 15 luglio 2004 di consultarlo in materia, conformemente all'articolo 265, primo paragrafo, e all'articolo 148 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, in data 5 aprile 2004, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare il parere in materia,

vista la Comunicazione della Commissione — Terza relazione sulla coesione economica e sociale (COM(2004) 107 def.),

visto il proprio parere sulla Terza relazione sulla coesione economica e sociale (CdR 120/2004 fin),

visto il Libro bianco della Commissione europea sulla governance europea (COM(2001) 428 def.),

visto il proprio parere sul Libro bianco della Commissione europea sulla governance europea (CdR 103/2001 fin),

vista la Proposta di regolamento del Consiglio sul Fondo sociale europeo (COM(98) 131 def.),

visto il proprio parere sulla Proposta di regolamento del Consiglio sul Fondo sociale europeo (CdR 155/1998 fin) (1),

visto il proprio parere sul tema Nuove forme di governo: Europa, un quadro per l'iniziativa dei cittadini (CdR 182/2000 fin) (2),

vista la Comunicazione della Commissione — Dialogo con le associazioni degli enti territoriali sull'elaborazione delle politiche dell'Unione europea (COM(2003) 811 def.),

visto il proprio progetto di parere (CdR 240/2004 riv. 2) adottato in data 8 dicembre 2004 dalla commissione Politica economica e sociale (relatrice: Paz FERNÁNDEZ FELGUEROSO, sindaco e presidente della municipalità di Gijón (ES/PSE)),

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 23 febbraio 2005, nel corso della 58a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1

sottolinea che il regolamento in esame fa parte di un insieme di regolamenti relativi ai fondi strutturali, presentati assieme ad altre proposte legislative dalla Commissione europea il 14 luglio 2004. Il regolamento stabilisce le disposizioni generali che reggono il Fondo sociale europeo (nel seguito «il Fondo» o «FSE») nel suo insieme, e definisce la natura delle attività che il Fondo può finanziare nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione». Inoltre prevede altre disposizioni a carattere trasversale, che avranno ripercussioni sulle azioni avviate dal Fondo;

1.2

fa notare che il Fondo ha svolto sinora un ruolo finanziario significativo nella politica dell'occupazione, innescando un processo di crescita sostenibile dei posti di lavoro e provocando l'avvio di diverse politiche attive in materia a livello nazionale, regionale e locale. In tale settore le sue relazioni con la strategia europea per l'occupazione (SEO) hanno dato, nell'attuale periodo di programmazione, risultati assai positivi. Il Comitato delle regioni auspica che quelle con la strategia di Lisbona siano altrettanto feconde;

1.3

sottolinea che il compito principale del Fondo sociale europeo è il rafforzamento della coesione economica e sociale tramite il sostegno alle politiche degli Stati membri con l'obiettivo di ottenere la piena occupazione, migliorare la qualità e la produttività, promuovere l'inclusione sociale e ridurre le differenze tra i livelli regionali di occupazione, conformemente agli orientamenti ed alle raccomandazioni della strategia europea per l'occupazione. Tale strategia è stata rivista nel 2003 per adeguarla alla strategia di Lisbona e avvicinarla ancor più alla politica di coesione economica e sociale;

1.4

constata una certa carenza di precisione e concretezza nell'attuale formulazione della proposta di regolamento. In taluni casi è necessario riferirsi ad altri strumenti giuridici, che non sono esaminati nel presente parere, allo scopo di comprendere la reale portata del regolamento: questo vale ad esempio per il finanziamento delle azioni previste espressamente o per quelle correlate al progetto di partenariato, che amplierebbe l'efficacia prevista del regolamento stesso;

1.5

esprime con forza la propria preoccupazione nel constatare il ruolo attribuito agli Stati membri ed alle autorità di gestione nella supervisione del conseguimento degli obiettivi del Fondo, senza che nella configurazione dei partenariati in questione vi sia il minimo riferimento agli enti locali e regionali; ricorda la necessità di ampliare e migliorare la partecipazione delle regioni e degli enti locali al momento di definire, programmare ed applicare le misure del Fondo, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei sistemi istituzionali dei singoli Stati membri;

1.6

prende atto delle osservazioni presentate nella Terza relazione sulla coesione economica e sociale, nelle quali si affronta il problema dell'invecchiamento demografico in Europa e delle sue ripercussioni sul quadro occupazionale. Stando ai dati del documento, e alle estrapolazioni più recenti, si prevede per l'Unione nel 2025 una diminuzione del 10 % del numero di persone tra i 15 ed i 64 anni, cosa che significa un aumento degli anziani di più di 65 anni. L'invecchiamento demografico provocherà pertanto una riduzione graduale della popolazione attiva dell'Unione. Queste prospettive evidenziano la necessità di mantenere la crescita economica dell'Unione ed aumentare il tasso occupazionale, riducendo al tempo stesso le possibilità di pensionamento anticipato. Al riguardo, si richiama il parere espresso dal Comitato delle regioni in merito alla comunicazione della Commissione Aumentare il tasso d'occupazione dei lavoratori anziani e differire l'uscita dal mercato del lavoro (adottato nella sessione plenaria del 29 settembre 2004);

1.7

considera che il futuro regolamento del Fondo dovrebbe conciliare una politica di mantenimento dell'occupabilità lungo l'intero arco della vita attiva e di riciclaggio dei lavoratori — uomini e donne — di oltre 40 anni, favorendo l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, il che non sembra riflettersi nella proposta in esame. La promozione dell'invecchiamento attivo e del pensionamento anticipato deve comunque seguire criteri di sostenibilità;

1.8

ritiene corretto che il regolamento tenga conto dei problemi specifici di carattere socioeconomico che affliggono attualmente le aree urbane periferiche rispetto ad altre zone più sviluppate del continente europeo, situazione che potrebbe perpetuare i problemi di accessibilità dei cittadini ai servizi di collocamento; ritiene che i problemi sociali vadano analizzati nella loro diversità, rispondendo altresì alla grande eterogeneità delle problematiche delle varie città europee;

1.9

valuta positivamente la pubblicazione di Progress, programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale, soprattutto poiché nella proposta di regolamento non si trova alcun riferimento a tale iniziativa. Raccomanda dunque di esaminare la possibilità di includere nella proposta un tale riferimento;

1.10

rileva con soddisfazione la presenza nella proposta che istituisce il programma Progress di una disposizione dedicata alla coerenza ed alla complementarietà e ribadisce la necessità che tutte le azioni finanziate con le risorse dei fondi strutturali, ed in particolare quelle del Fondo sociale europeo, siano orientate ai principi di coerenza, complementarietà e concentrazione;

1.11

ricorda che nel luglio 2001 la Commissione europea ha approvato il Libro bianco sulla governance, che era volto ad aprire maggiormente il processo di elaborazione delle politiche comunitarie; ricorda altresì che l'obiettivo era quello di coinvolgere in tale processo un maggior numero di persone e di associazioni sia nella fase di formulazione che in quella di applicazione, il che avrebbe dovuto tradursi in una maggior trasparenza e responsabilizzazione di tutti i partecipanti. L'aumento della partecipazione degli enti locali e regionali alle politiche dell'Unione riflette inoltre, in taluni Stati membri, il ruolo significativo di tali attori nell'elaborazione delle politiche, e corrisponde alla loro crescente responsabilizzazione e al maggior coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni di base nei processi di democrazia locale. Ritiene che bisognerebbe tenerne conto al momento di definire la regolamentazione relativa ai fondi strutturali, ed in particolare quella relativa al Fondo sociale europeo;

1.12

accoglie favorevolmente l'inclusione, tra gli articoli della proposta di regolamento di un riferimento esplicito all'innovazione, dato che questo corrisponde perfettamente alla filosofia sulla quale poggia la strategia di Lisbona, che chiede la creazione di un'area europea di ricerca ed innovazione;

1.13

ritiene lodevole la correlazione stabilita tra la proposta di regolamento, la SEO e la strategia di Lisbona, correlazione che andrà a vantaggio di una maggior efficacia degli strumenti giuridici e finanziari dell'Unione; manifesta preoccupazione per la scarsa chiarezza — rilevata a più riprese nel presente parere — di alcuni articoli della proposta relativi a questioni di fondo e a questioni finanziarie; considera infine che disposizioni più concrete non potranno che andare a vantaggio del futuro regolamento.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1

auspica che in sede di definizione dei compiti del FSE venga aggiunto all'articolo 2, paragrafo 1, un riferimento esplicito alla necessità di sostenere le politiche degli Stati membri in relazione da un lato al principio della parità tra donne e uomini, sancito dall'articolo 2 del Trattato CE e dagli articoli 1-2 e 1-3 del Trattato costituzionale e, dall'altro, a quello della «non discriminazione», riprendendo l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Tale riferimento, infatti, non figura nel testo della proposta di regolamento. Il Comitato inoltre ricorda che uno dei campi d'attività del futuro programma Progress è specificamente dedicato all'attuazione del principio della non discriminazione, e raccomanda pertanto l'inclusione di quest'ultimo nel regolamento;

2.2

raccomanda che la proposta di regolamento includa tra i suoi articoli, accanto al riferimento alla strategia europea per l'occupazione, anche un riferimento concreto alla strategia di Lisbona e al suo obiettivo strategico di fare dell'Unione l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, capace di conciliare una crescita economica sostenibile con un maggior numero di posti di lavoro di miglior qualità e con un maggior livello di coesione sociale. Il Comitato ritiene infatti che le azioni promosse dal Fondo debbano contribuire al conseguimento di tale obiettivo;

2.3

considera che gli enti locali e regionali debbano partecipare allo sviluppo e all'applicazione degli orientamenti annuali in materia di occupazione. Dato che tali orientamenti definiscono un quadro ideale per l'utilizzazione del Fondo, stabilendo le priorità per il suo intervento, gli enti locali e regionali debbono venir consultati e partecipare a pieno titolo alla definizione di tali priorità. Tale aspetto, che già figurava nel parere del Comitato delle regioni sulla «Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo» (adottato nel corso della 26a sessione plenaria del 18 e 19 novembre 1998), rappresenta un punto al quale il CdR non intende rinunciare per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013;

2.4

raccomanda che le attività destinate alla formazione ed all'istruzione, che figurano soprattutto nell'ambito dell'obiettivo della convergenza, siano applicate in maniera più finalizzata all'obiettivo della competitività regionale e dell'occupazione; raccomanda inoltre che l'apprendimento permanente venga incluso — in quanto attività concreta — nell'ambito della formazione;

2.5

raccomanda che nell'articolo 3 venga fatto esplicito riferimento ai giovani, precisando che l'insieme delle azioni previste avranno l'obiettivo di equiparare la situazione degli uomini, delle donne e dei giovani, visto che il tasso di disoccupazione giovanile nella zona euro è quasi il doppio del tasso di disoccupazione globale; chiede altresì di aggiungere, tra i gruppi elencati nella proposta, vale a dire lavoratori adulti poco qualificati, persone in cerca di lavoro o senza alcuna attività, donne, migranti e disabili, anche un riferimento ai disoccupati di più di 40 anni, uomini e donne che per le loro particolari caratteristiche corrono il rischio di venir esclusi dal mercato del lavoro; accoglie invece positivamente l'impostazione preventiva in materia di accesso all'occupazione per lottare contro la disoccupazione;

2.6

desidera evidenziare, con riferimento alle priorità che saranno oggetto di finanziamenti a norma dell'articolo 3, le misure destinate alla formazione continua, all'apprendimento permanente ed alla formazione nell'ambito delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; considera positivamente che l'espansione e la promozione degli investimenti in capitale umano figurino tra le priorità, date le loro ripercussioni positive sull'occupazione. Ricorda che ciascuna di queste priorità è collegata alla strategia di Lisbona. Sottolinea altresì le misure volte alla modernizzazione dei servizi di collocamento e della formazione linguistica, nonché il riferimento all'economia sociale e, per quanto riguarda i servizi di collocamento, raccomanda che nell'articolo venga fatto riferimento anche al coordinamento con gli enti locali. Il Comitato delle regioni propone al tempo stesso che si adottino azioni specifiche destinate a incoraggiare le donne ad assumere posti di responsabilità nella loro vita professionale;

2.7

raccomanda che il nuovo massimale del 10 % per l'ammissibilità al finanziamento, previsto all'articolo 3, paragrafo 4, con riferimento alla priorità dell'integrazione sociale (priorità c), venga applicato, per analogia, anche alla priorità del miglioramento dell'accesso all'occupazione (priorità b);

2.8

suggerisce che venga migliorata su un piano generale la terminologia e la formulazione dell'articolo 3, dato che la formulazione attuale potrebbe a suo parere dare adito a problemi di interpretazione linguistica, soprattutto nel contesto attuale, successivo all'adesione di dieci nuovi Stati membri e all'arrivo di numerose nuove lingue ufficiali nella Comunità. Tale considerazione può d'altronde venire estesa a tutti gli articoli del testo in esame;

2.9

osserva che la proposta di regolamento sul Fondo pone l'accento sul ruolo degli Stati membri e delle autorità responsabili della gestione in quanto attori chiamati a garantire la coerenza delle azioni promosse dal Fondo con l'attuazione della strategia europea per l'occupazione; giudica quindi che sarebbe opportuno chiarire meglio il ruolo degli enti locali e regionali in quanto attori che debbono anch'essi contribuire alla coerenza delle attività finanziate dal Fondo, soprattutto visto che l'attuazione avviene nella sfera amministrativa locale; considera che tale necessità di coerenza e concentrazione, riconosciuta nell'articolo 4, deve tener conto delle ripercussioni in termini di coesione sociale;

2.10

accoglie con soddisfazione l'elenco delle aree nelle quali le iniziative del Fondo debbono concentrare le proprie attività, e sottolinea i problemi più gravi delle regioni e degli enti locali, incluse le aree urbane depresse, le zone rurali in declino e le aree che dipendono dalla pesca; suggerisce che nell'articolo 4 si faccia esplicito riferimento anche alle «zone industriali in crisi», dato che in tale ambito gli interventi finanziati dal Fondo possono permettere di conseguire una maggior coesione sociale in contingenze particolarmente difficili per la popolazione, soprattutto quella femminile;

2.11

accoglie favorevolmente il riferimento agli enti locali e regionali per quanto riguarda le questioni relative alla governance e alla cooperazione ma ritiene ciononostante che di detti enti si dovrebbe tener conto, conformemente alla specificità istituzionale di ciascuno Stato membro, anche al momento di concepire le azioni finanziate dal Fondo. Ribadisce infatti quanto aveva già osservato nel suo parere Nuove forme di governo: Europa, un quadro per l'iniziativa dei cittadini (adottato nel corso della 36a sessione plenaria del 14 dicembre 2000), e cioè che tematiche quali la creazione di posti di lavoro o l'inclusione e la coesione sociale non possono venir risolte positivamente ad un unico livello, ma richiedono il contributo di tutti, conformemente ai principi di prossimità e di proporzionalità. Considera dunque che sarebbe opportuno che una parte delle azioni avviate nell'ambito del Fondo potessero venir gestite a livello locale e regionale: un tale sviluppo aiuterebbe infatti a conseguire gli obiettivi di questo articolo;

2.12

accoglie favorevolmente il riferimento alla necessità di coinvolgere e consultare le varie parti sociali nella programmazione, attuazione e controllo delle azioni finanziate dal Fondo, estendendo tale coinvolgimento alle organizzazioni non governative, al livello territoriale idoneo; osserva tuttavia che la proposta di regolamento non sembra sufficientemente concreta in tal senso, e chiede pertanto di migliorare la formulazione dell'articolo 5; raccomanda di elencare più concretamente sia il tipo di associazioni da prendere in considerazione in tale contesto, ad esempio le associazioni dei lavoratori e degli imprenditori, sia il livello e l'ambito più adeguati per tale coinvolgimento; manifesta infine la propria preoccupazione poiché tale mancanza di concretezza può rendere di fatto inutilizzabile l'articolo in questione. Il Comitato, a tale proposito, desidera ricordare la comunicazione della Commissione europea Dialogo con le associazioni degli enti territoriali sull'elaborazione delle politiche dell'Unione europea del 19 dicembre 2003, il cui obiettivo globale era di coinvolgere gli enti locali, tramite le loro associazioni, nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche europee;

2.13

sottolinea con soddisfazione l'inclusione nella proposta di regolamento degli aspetti trasversali, in particolare per quanto riguarda le questioni dell'eguaglianza tra donne e uomini. Gli Stati membri e le autorità responsabili della gestione devono provvedere «affinché i programmi operativi comprendano una descrizione delle misure adottate per promuovere la parità tra uomini e donne nelle fasi di programmazione, attuazione, controllo e valutazione». Il Comitato ritiene che le amministrazioni locali e regionali potrebbero dare il proprio contributo in tale ambito, grazie alle esperienze raccolte nel corso del periodo di programmazione 2000-2006, e raccomanda pertanto che nell'articolo 6 venga menzionato tale punto;

2.14

ritiene che le azioni finanziate dal FSE debbano svolgere un ruolo attivo nell'attuazione della direttiva 2002/73 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro; esprime soddisfazione per il fatto che l'eguaglianza tra donne e uomini figuri tra gli obiettivi del futuro programma Progress;

2.15

raccomanda che venga precisato il senso del termine «descrizione» che appare nel citato articolo 6 della proposta di regolamento e considera che sarebbe opportuno che il regolamento non si limitasse a descrivere le modalità atte a promuovere l'eguaglianza tra donne e uomini, ma fornisse anche degli orientamenti atti a garantirne la corretta applicazione. Il Comitato raccomanda quindi di approfondire il contenuto della disposizione in questione;

2.16

esprime preoccupazione in relazione all'articolo 7 per l'assoluta mancanza di riferimenti alla sfera regionale e locale: è infatti a tale livello che si possono individuare più facilmente le necessità di innovazione e la conoscenza specifica delle situazioni di partenza può fornire un aiuto alle attività di ricerca ed innovazione. Gli enti locali, data la loro prossimità, identificano le attività innovatrici e possono promuoverle con tutti i mezzi a loro disposizione, rendendo così possibile un maggior sviluppo — su scala regionale e nazionale — di quelle più efficaci;

2.17

osserva con preoccupazione la sparizione delle «azioni innovatrici» nella misura in cui queste sono servite a portare a termine progetti pilota di notevole interesse con forti ripercussioni sul mercato del lavoro, sull'occupazione e sulla formazione professionale; ritiene opportuno che continui ad esservi uno strumento per l'innovazione specifico non diluito nell'ambito generale delle iniziative del Fondo e in grado di mantenere una certa unità d'azione col sostegno e l'impulso che provengono dalla Comunità, il che permetterebbe di continuare a sperimentare nuove forme di intervento in ambiti diversi quali l'occupazione, i lavoratori — uomini e donne-, l'inclusione sociale e gli squilibri territoriali;

2.18

giudica positivo che la proposta di regolamento sul Fondo preveda, al suo articolo 8, un paragrafo specifico dedicato alla cooperazione transnazionale, il che evidenzia un maggior riconoscimento dell'importanza della realtà regionale; raccomanda che gli strumenti di cooperazione territoriale promuovano la costruzione ed il rafforzamento delle reti urbane e la moltiplicazione delle esperienze di cooperazione tra città e regioni, come già ricordato nel parere del Comitato sulla terza relazione sulla coesione economica e sociale, adottato nella 55a sessione plenaria del 16 giugno 2004;

2.19

esprime tuttavia preoccupazione per l'assoluta mancanza di riferimenti espliciti alla sfera regionale e locale nel citato articolo 8, soprattutto se si tiene conto delle esperienze raccolte nel corso dell'attuale periodo di programmazione nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg, gestita direttamente dalle regioni, mediante autorità di gestione del tutto autonome rispetto a quelle nazionali; raccomanda che l'articolo venga completato precisando le modalità di intervento e di finanziamento delle azioni in questione ed il ruolo specifico delle regioni e degli enti locali;

2.20

esprime soddisfazione per il fatto che nella proposta di regolamento figura una disposizione che prevede che la Commissione promuova scambi di esperienze, attività di sensibilizzazione, seminari e reti atte ad identificare e diffondere le migliori pratiche e rafforzare l'apprendimento reciproco allo scopo di migliorare il contributo del Fondo al conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di occupazione ed inclusione sociale; lamenta che la proposta di regolamento non sia più precisa per quanto riguarda il finanziamento dedicato all'assistenza tecnica ed il coordinamento tra questa e l'assieme di programmi che verranno avviati nel corso del successivo periodo di programmazione; chiede per tal motivo una più precisa formulazione dell'articolo;

2.21

considera positiva l'inclusione di un articolo dedicato alle relazioni annuali ed alla relazione finale, che ne precisa inoltre i contenuti; ritiene che in tali relazioni debbano figurare anche le forme di coinvolgimento e consultazione delle parti sociali e dei rappresentanti delle organizzazioni non governative (le ONG);

2.22

esprime preoccupazione per la scarsa precisione di alcuni paragrafi dell'articolo dedicato all'ammissibilità delle spese: si introduce in particolare il concetto di «costi indiretti» di un'operazione, dichiarabili fino a un massimo del 20 % dei costi diretti di tale operazione, in base a fattori non meglio precisati; raccomanda una più precisa formulazione nella redazione definitiva di tale disposizione, dato che la scarsa precisione in relazione a questioni di questo tipo complica la gestione e provoca inefficienze a livello delle spese, il che contraddice quei principi di corretta gestione finanziaria che la Commissione europea ricorda costantemente.

Bruxelles, 23 febbraio 2005.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 51 del 22.2.1999, pag. 48.

(2)  GU C 144 del 16.5.2001, pag. 1.


5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/53


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Libro bianco sui servizi di interesse generale

(2005/C 164/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Libro bianco sui servizi di interesse generale (COM(2004) 374 def.),

vista la decisione della Commissione europea, del 13 maggio 2004, di consultarlo a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 5 aprile 2004, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere sull'argomento,

visto l'articolo 16 del Trattato che istituisce la Comunità europea, riguardante i servizi di interesse economico generale, nonché gli articoli 2, 5, 73, 81, 86, 87, 88 e 295,

visto l'articolo 36 della Carta europea dei diritti fondamentali, riguardante l'accesso ai servizi di interesse economico generale,

visto l'articolo III-122 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sottoscritto dai capi di Stato e di governo a Roma il 29 ottobre 2004,

visto il proprio parere in merito al Libro verde sui servizi di interesse generale (CdR 149/2003 fin) (1),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (CdR 470/2000 fin) (2),

visto il proprio parere in merito al progetto di decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 86 del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, al progetto di direttiva che modifica la direttiva 80/723/CEE della Commissione relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e al progetto di disciplina comunitaria degli aiuti di Stato sotto forma di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico (CdR 155/2004 fin) (3),

visto il proprio parere in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (CdR 154/2004 fin) (4),

visto il proprio parere in merito al Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (CdR 239/2004 fin),

visto il proprio progetto di parere (CdR 327/2004 riv. 1) adottato l'8 dicembre 2004 dalla commissione Politica economica e sociale (relatore: Claudio MARTINI, presidente della regione Toscana (IT/PSE)),

ha adottato il seguente parere in data 23 febbraio 2005, nel corso della 58a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

Introduzione

1.1

Il Libro bianco, preceduto da un ampio dibattito pubblico al quale il Comitato delle Regioni, in stretto rapporto con le collettività locali, ha dato un importante contributo, indica in modo puntuale le grandi linee di azione della Commissione fino al 2006.

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.2

ritiene che il Libro bianco offra l'occasione per continuare il dibattito intorno alle strategie, alle proposte e agli impegni in esso contenuti. Le autorità pubbliche, in primo luogo quelle regionali e locali, e le forze sociali devono contribuire in particolare sui seguenti punti:

trovare il giusto equilibrio tra l'interesse generale per i SIG e il rispetto delle regole di concorrenza, anche alla luce del ruolo riconosciuto ai SIG nel Trattato costituzionale,

definire un quadro giuridico per i SIG (in particolare per quanto riguarda il ruolo delle autorità pubbliche, la scelta delle modalità di gestione, le garanzie di finanziamento a lungo termine, la regolazione, la valutazione),

fare il punto della situazione per quanto riguarda l'attuazione e l'impatto delle direttive settoriali sulla liberalizzazione nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi postali, dell'elettricità e del gas alla luce delle consultazioni effettuate nel quadro del Libro verde e del Libro bianco e preparare, se del caso, una revisione di tali direttive,

far evolvere gli obiettivi di interesse generale in funzione dei bisogni dei cittadini, contribuendo alla crescita della coesione sociale e territoriale ed alla competitività dell'economia europea (processo di Lisbona); in tale contesto, il Comitato delle regioni si rammarica che nella sua comunicazione «Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione — Il rilancio della strategia di Lisbona» la Commissione europea non abbia attribuito al seguito del Libro bianco sui servizi d'interesse generale la priorità tra gli obiettivi immediati previsti dall'attuazione della strategia di Lisbona (5),

assicurare valutazioni democratiche, pluraliste, aperte anche al contraddittorio tra tutti i soggetti interessati,

impegnarsi affinché le regole degli scambi di servizi a livello mondiale tutelino l'obiettivo dell'accesso di tutti i cittadini ai beni pubblici,

finalizzare i programmi di cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo anche alla promozione di investimenti nei servizi di base di interesse generale e ad una più ampia accessibilità agli stessi da parte dei cittadini.

Valutazioni specifiche sul Libro bianco

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.3

ritiene che del Libro bianco debbano essere apprezzati i seguenti aspetti:

il riconoscimento dell'esistenza di una responsabilità condivisa tra la Commissione, le autorità territoriali e gli Stati membri,

il fatto che la Commissione si esprima a favore di quello che è diventato l'articolo III-122 del Trattato costituzionale che dà una base giuridica ai servizi di interesse economico generale,

la volontà di rafforzare la sicurezza giuridica sulle forme di finanziamento dei SIG, riconoscendo il diritto dei poteri locali e regionali di scegliere il modo di gestione e di finanziamento (questi sviluppi sono previsti entro il luglio 2005, così come una più chiara distinzione tra SIG (servizi di interesse generale) e SIEG (servizi di interesse economico generale)),

la prevalenza, in caso di conflitto, degli obiettivi e della missione dei SIG sulle regole della concorrenza (si annuncia una revisione delle direttive settoriali per il 2006),

l'impegno all'elaborazione, entro la fine del 2005, di una comunicazione specifica sui servizi sociali e sanitari,

l'impegno ad una revisione della procedura di valutazione delle liberalizzazioni,

osserva tuttavia, al di là di questi aspetti in gran parte positivi, che il Libro bianco lascia sussistere forti incertezze ed insicurezze per le imprese e i responsabili dei servizi:

di natura giuridica, quanto alla gerarchia delle norme ed alla loro interpretazione e applicazione,

di natura economica, in assenza di un quadro certo che assicuri il finanziamento a lungo termine degli investimenti e delle compensazioni di obblighi di servizi di interesse generale,

in materia di rispetto del principio di sussidiarietà, e quindi dei poteri e delle responsabilità delle autorità pubbliche a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale),

di natura politica rispetto al ruolo dei SIG nel processo di integrazione europea.

I SIG nel quadro istituzionale europeo

Il Comitato delle regioni

1.4

sottolinea che i SIG fanno parte del sistema di valori che sta alla base dell'esistenza dell'UE e degli Stati membri, caratterizzata da forti interazioni tra il progresso economico e quello sociale che confluiscono in un'economia sociale di mercato e contribuiscono a massimizzare la partecipazione dei cittadini all'economia e alla società europee;

1.5

evidenzia che l'organizzazione dei SIG contribuisce a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, la solidarietà e il senso di appartenenza ad una comunità, nonché l'interesse generale dei cittadini e lo sviluppo sostenibile, anche per le generazioni future;

1.6

valuta positivamente che la Commissione prenda posizione sullo statuto dei servizi di interesse generale a livello europeo. Si costruisce così un ponte tra la situazione attuale che, in base ai trattati e alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, pone in primo piano la politica della concorrenza, e il nuovo scenario aperto dal Trattato costituzionale;

1.7

esprime soddisfazione per il riconoscimento del principio di sussidiarietà, da cui discende l'affermazione che «appartiene essenzialmente alle autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale di definire, organizzare, finanziare e controllare i SIG»; rileva inoltre che le autorità nazionali, regionali e locali hanno la possibilità di elaborare e mettere in atto sistemi intesi a dare ai cittadini l'opportunità di decidere essi stessi in merito al fornitore del singolo servizio;

1.8

accoglie con favore l'apprezzamento da parte della Commissione della modifica dell'attuale articolo 16 (ora III-122 nel nuovo Trattato costituzionale), che prevede una legge europea in codecisione nei limiti delle competenze dell'Unione per dare ai SIG una base giuridica chiara. La permanenza di opinioni contrarie all'ipotesi di una norma quadro generale non giustifica che si prolunghi ulteriormente la situazione attuale in cui, in mancanza di una legislazione, la Corte di giustizia crea il diritto, anziché applicarlo. Il Libro bianco prevede un riesame della possibilità di definire una legge quadro dopo le ratifiche del Trattato costituzionale. In questa prospettiva la Commissione si impegna a presentare un rapporto di valutazione con eventuali proposte;

1.9

sottolinea l'esistenza di un largo consenso sulla necessità di rendere più chiaro e trasparente il ruolo dell'UE, senza peraltro dotarla di nuove competenze. Nel Libro bianco tale impostazione appare accolta con il riconoscimento delle competenze degli Stati membri e delle collettività locali in materia di SIG, a partire dal diritto di scegliere la forma giuridica e lo statuto di diritto pubblico o di diritto privato delle imprese incaricate dei servizi.

I SIG nella politica di coesione

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.10

esprime la convinzione che l'accesso universale a SIG di qualità elevata, offerti ad un prezzo ragionevole fissato sulla base dei costi di produzione, costituisca un elemento essenziale della coesione economica, sociale e territoriale in tutta l'UE e che le regioni e le collettività locali siano le istituzioni meglio collocate per giudicare i bisogni dei cittadini e per definire le forme e le strutture più appropriate per la prestazione di SIG sul loro territorio;

1.11

sottolinea pertanto che il conseguimento dell'obiettivo della coesione territoriale passa anche attraverso lo sviluppo dei servizi pubblici locali e delle grandi reti dei servizi a dimensione europea. I fondi strutturali, strumento indispensabile della politica europea di coesione, dovrebbero essere riformati per promuovere i SIG in funzione degli obiettivi di coesione, con una particolare attenzione alle cooperazioni transfrontaliere e alla promozione dei SIG nei paesi PECO.

SIG e concorrenza

Il Comitato delle regioni

1.12

sottolinea la delicatezza della relazione tra i principi del mercato unico e i SIG;

1.13

reputa pertanto che la sicurezza dei finanziamenti a lungo termine degli investimenti e degli obblighi del servizio pubblico restino questioni centrali per garantire a tutti, in ogni parte del territorio, l'accesso a SIG di qualità;

1.14

attribuisce al Libro verde la responsabilità di avere evidenziato soprattutto gli aspetti positivi delle politiche settoriali di liberalizzazione, ma rileva che esso non ha prestato sufficiente attenzione al giusto equilibrio tra una concorrenza leale e i SIG;

1.15

si felicita che la Commissione riconosca chiaramente con il Libro bianco l'esistenza di problemi di compatibilità tra le regole del mercato interno e quelle della concorrenza, da un lato, ed il funzionamento dei SIG dall'altro, anche se non viene ancora del tutto superato lo squilibrio tra le considerazioni di interesse generale e le norme sulla concorrenza;

1.16

ribadisce che il ricorso ad una procedura di appalto per la scelta di un'impresa incaricata di effettuare un pubblico servizio costituisce solo un'opzione e non una condizione indispensabile per soddisfare i criteri di legittimità di un aiuto di Stato sotto forma di compensazione dell'obbligo di servizio pubblico. Alla luce della recente giurisprudenza, che limita notevolmente la nozione di gestione diretta dei servizi pubblici da parte di un ente territoriale, ritiene che la Commissione dovrebbe proporre un emendamento alla legislazione sugli appalti pubblici onde definire la gestione diretta in modo maggiormente adeguato alla realtà dell'autonomia locale;

1.17

condivide l'analisi della Commissione che giudica compatibili gli obiettivi della costruzione di un mercato interno aperto e quelli dello sviluppo dei SIG; reputa però necessario che venga precisato meglio il concetto di «incidenza sugli scambi» che, sulla base dell'articolo 12 e degli articoli da 81 a 89 del Trattato CE, disciplina l'applicazione delle regole della concorrenza ai SIG. Infatti, allo stato attuale, la Corte di giustizia ha adottato un'interpretazione talmente ampia della nozione di incidenza potenziale sugli scambi intracomunitari che anche le imprese incaricate della gestione di un servizio pubblico a un livello locale estremamente circoscritto sono suscettibili di ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE.

Distinzione tra SIG e SIEG

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.18

sollecita la Commissione ad elaborare rapidamente, appoggiandosi sul testo del Trattato costituzionale, una proposta di normativa quadro che consenta di definire alcuni principi comuni positivi, quali ad esempio:

i criteri per distinguere tra SIG economici e non economici,

i principi e gli obblighi generali dei SIG, fra cui l'universalità, la continuità, la qualità, l'efficacia, l'accessibilità e la tutela degli utenti e dei consumatori,

i criteri per circoscrivere la distorsione degli scambi,

il diritto degli enti locali e regionali all'autoproduzione di servizi di interesse economico generale, e i principi direttori del finanziamento,

i meccanismi di valutazione.

Un linguaggio comune avrà valore orizzontale per i settori che sono oggetto di una regolazione comunitaria, ma sarà anche un utile riferimento per quelli che non ne fanno parte;

1.19

sottolinea che tale normativa quadro è tanto più importante se si considera che, in materia di compensazione per il servizio pubblico, le prime due condizioni poste dalla sentenza «Altmark Trans», ossia rispettivamente quella di definire in modo chiaro l'obbligo di servizio pubblico che incombe all'impresa beneficiaria della sovvenzione compensativa e quella di stabilire previamente in modo obiettivo e trasparente i parametri sulla base dei quali viene calcolata la sovvenzione stessa, obbligano già adesso gli enti territoriali a sforzarsi di definire meglio il contenuto dei contratti di servizio pubblico; sforzo, questo, che non può che contribuire ad una maggiore trasparenza e responsabilizzazione democratica nella gestione dei servizi di interesse economico generale;

1.20

ritiene che, se non si chiarirà la distinzione tra servizio economico e servizio non-economico e non si completeranno le definizioni dei SIG contenute nei trattati, lo squilibrio nell'applicazione automatica delle norme sulla concorrenza non potrà che perdurare;

1.21

ribadisce, in questo contesto, la richiesta formulata nel proprio parere in merito alla proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno di «escludere completamente i servizi di interesse generale dal campo di applicazione della direttiva (e non solo, seppure in parte, dalla portata del principio del paese di origine), per prevenire ogni eventuale discussione nella successiva fase di attuazione ed evitare di dover armonizzare rapidamente il settore attraverso appositi regolamenti comunitari»; è lieto che nella sua comunicazione «Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione — Il rilancio della strategia di Lisbona» la Commissione abbia riconosciuto le preoccupazioni relative all'applicazione del principio del paese d'origine nell'ambito del suo progetto di direttiva sui servizi (6);

1.22

apprezza che si cerchi seriamente di affrontare il problema dei SIEG da un lato, e degli obblighi di servizio pubblico dall'altro; è sorpreso tuttavia che il programma di lavoro trimestrale della Commissione annunci la pubblicazione, nel dicembre 2004, di una proposta riveduta del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti terrestri di passeggeri nonostante la consultazione sul Libro bianco sui SIG sia lungi dall'essere conclusa;

1.23

rileva tuttavia che il Libro bianco non giunge ad una definizione precisa dei SIG, limitandosi ad affermare che la fornitura di beni e servizi di interesse generale fa nascere obblighi di servizio pubblico. Per identificare i SIG, il Libro bianco enuncia nove principi direttori che forniscono una griglia di valutazione a posteriori, senza peraltro rimettere in discussione il principio di concorrenza. Quindi il Libro bianco conferma il difficile equilibrio tra i valori alla base dei SIG e le regole della concorrenza;

1.24

esprime anche la preoccupazione che sulla giusta protezione dei SIG prevalga la tendenza ad applicare le regole del mercato interno. Infatti, ad esclusione dei servizi forniti gratuitamente dalle autorità pubbliche nel quadro dell'esercizio delle loro missioni, ogni SIG può presentare un aspetto economico;

1.25

osserva inoltre che tutto questo influisce fortemente sulla responsabilità che le autorità locali e regionali hanno di gestire i SIG attraverso l'auto-amministrazione;

1.26

considera che, per arrivare ad una efficace distinzione tra SIG e SIEG, debbano essere presi in considerazione soprattutto i criteri di garanzia dei diritti fondamentali di accessibilità universale, di solidarietà e di sviluppo sostenibile.

I SIG nel settore sociale e sanitario

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.27

accoglie favorevolmente l'impegno ad elaborare una comunicazione specifica sui servizi d'interesse generale sociali e sanitari entro la fine del 2005 per individuarne le caratteristiche specifiche e le necessarie misure di modernizzazione e superare l'attuale incertezza giuridica. In assenza di una legislazione chiara, i servizi sociali e di sanità tendono ad essere sottoposti in misura eccessiva alle regole della concorrenza a detrimento delle loro specifiche missioni. Allo stesso tempo, la mobilità delle persone nell'Unione esige che si progredisca verso un diritto di accesso ai servizi sociali e alle cure su tutto il territorio dell'UE. Si tratta quindi di valutare le particolarità del settore, di accordarsi sulle definizioni, di trattare delle situazioni miste e di integrare bene la specificità degli attori;

1.28

sottolinea che la Commissione, nella definizione delle sue proposte, deve sviluppare un efficace livello di cooperazione con le autorità nazionali, regionali e locali e di tutti i soggetti interessati, in considerazione del fatto che i servizi sociali e sanitari, nella maggior parte dei paesi dell'UE, sono fondati su considerazioni di solidarietà e di finanziamento collettivo.

Le direttive settoriali

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.29

prende atto che il Libro bianco prevede di valutare gli effetti delle direttive settoriali in un rapporto nel 2005 e di ricercare una maggiore coerenza orizzontale in vista della loro revisione nel 2006. I SIEG di dimensione europea sono soggetti alle direttive settoriali del mercato interno su telecomunicazioni, posta, elettricità, gas, trasporti aerei, ferroviari e stradali. Queste direttive associano obblighi di concorrenza e obblighi di servizio pubblico. I loro effetti devono essere valutati periodicamente per poter procedere alla loro revisione. Le revisioni devono completare gli obblighi di servizio pubblico, conseguire una maggiore coerenza orizzontale tra i differenti obblighi di servizio pubblico settoriali e migliorare la regolamentazione. Per altri SIEG, come la distribuzione e l'approvvigionamento dell'acqua, il trattamento dei rifiuti, i trasporti urbani, la televisione pubblica, ancora si discute se debbano essere oggetto di un quadro comunitario e, se sì, su quali basi giuridiche si debba intervenire (ambiente, diversità culturale e libertà di informazione…).

I SIG nel commercio e nella cooperazione internazionale

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.30

valuta positivamente che il Libro bianco affronti anche il tema della cooperazione con i paesi in via di sviluppo per aiutarli a costruire SIG di qualità. L'accesso ai servizi fondamentali è uno strumento essenziale per l'aiuto allo sviluppo. Purtroppo si constata l'assenza di principi condivisi per i SIG a scala internazionale e di modalità di finanziamento equi. Per partecipare allo sviluppo dei SIG nei paesi in via di sviluppo, l'UE deve definire una politica di cooperazione regionale che consenta di costituire beni pubblici su scala mondiale attraverso la creazione di un quadro regolamentare e istituzionale solido per promuovere gli investimenti nei SIG di base;

1.31

ritiene però che sia necessario un dibattito pubblico approfondito per chiarire le scelte relative ai SIG nelle negoziazioni internazionali sul commercio dei servizi. La linea dell'UE, ispirata all'applicazione del principio di coerenza tra il quadro regolamentare interno e quello degli accordi commerciali internazionali, ha portato finora all'esclusione dei SIG essenziali a finanziamento pubblico (sanità, educazione, cultura) e a molte restrizioni per quei settori che l'UE ha scelto di aprire, senza tuttavia conseguire le necessarie certezze.

2.   Raccomandazioni per gli sviluppi futuri

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1

ritiene che sul fronte legislativo, nonostante il Libro bianco presenti una intensa agenda di lavoro per i prossimi due anni e siano state prese in conto molte delle preoccupazioni e delle istanze espresse dagli enti locali, la Commissione non abbia fatto sufficiente chiarezza riguardo ai futuri atti legislativi e alle modifiche dell'attuale diritto del mercato interno e della concorrenza;

2.2

prende nota dell'impegno della Commissione di presentare entro luglio 2005 delle proposte per rendere sicure le condizioni di finanziamento dei SIG in applicazione della sentenza Altmark Trans;

2.3

chiede alla Commissione di continuare ad associare tutti gli attori interessati in una materia, quale la concorrenza, su cui per la prima volta sono state aperte consultazioni «informali» che hanno permesso al CdR di esprimere il punto di vista delle collettività locali e regionali su temi particolarmente sensibili (cfr. il parere CdR 155/2004 fin approvato all'unanimità nella sessione plenaria del 29 settembre 2004);

2.4

ribadisce che la legislazione comunitaria deve essere elaborata nel più stretto rispetto del principio di sussidiarietà, garantendo la libertà di scelta delle collettività locali sulle modalità di organizzazione e di esercizio delle loro prerogative, secondo quanto previsto dalle legislazioni nazionali;

2.5

sottolinea che l'obbligo derivante dal rispetto di questi principi non consente di rimettere in discussione le scelte effettuate dalle collettività locali sui modi di intervento per assolvere ai loro impegni di assicurare ad ogni cittadino l'accesso ai servizi, sia nelle zone urbane che in quelle rurali o meno popolate;

2.6

ritiene che per conseguire concrete misure operative sia indispensabile la completa realizzazione entro i termini prefissati dell'impegnativo programma di lavoro annunciato per i prossimi due anni (rapporti, decisioni, proposte di atti legislativi, studi, comunicazioni…), vista l'urgenza di rendere sicure le condizioni di finanziamento dei SIG;

2.7

apprezza l'impegno della Commissione a rivedere le procedure di valutazione delle liberalizzazioni nel 2005 alla luce dei pareri di tutti i soggetti interessati e dell'impatto sociale e ambientale;

2.8

concorda che l'azione della Commissione si debba ispirare all'obiettivo di garantire la libertà delle autorità locali e regionali di scegliere le modalità di gestione dei servizi ritenute più opportune, escludendo iniziative legislative di carattere obbligatorio da parte dell'UE che limitino tale libertà. È necessario costruire un sistema in cui la qualità e la comparabilità dei dati nazionali siano assicurate. L'attuale valutazione della qualità e dell'efficienza dei SIEG oggetto di direttive settoriali deve essere migliorata, mentre per i SIEG che non sono oggetto di direttive settoriali vanno definiti obblighi di valutazione da realizzarsi con un metodo fondato sui principi di indipendenza, di pluralismo e di qualità. In ogni caso non si deve continuare sulla strada delle liberalizzazioni senza procedere ad una attenta e costante valutazione del loro impatto a livello economico, sociale, territoriale e ambientale.

Bruxelles, 23 febbraio 2005.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 73 del 23.3.2004, pag. 7.

(2)  GU C 19 del 22.1.2002, pag. 8.

(3)  GU C 43 del 18.2.2005, pag. 13.

(4)  GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18.

(5)  COM(2005) 24 def., pag. 17 e segg.

(6)  COM(2005) 24 def., pag. 20.


5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/59


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente

(2005/C 164/07)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente (COM(2004) 474 def. — 2004/0153 (COD)),

vista la decisione della Commissione europea, del 15 luglio 2004, di consultarlo a norma dell'articolo 265, primo comma, e dell'articolo 149 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del suo Presidente, del 5 aprile 2004, di incaricare la commissione Cultura e istruzione di elaborare un parere sull'argomento,

visto il proprio progetto di parere (CdR 258/2004 riv. 2), adottato in data 7 dicembre 2004 dalla commissione Cultura e istruzione (relatrice: Christina TALLBERG, membro del consiglio della contea di Stoccolma (SE-PSE)),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «La nuova generazione di programmi comunitari in materia di istruzione e formazione dopo il 2006» (COM(2004) 156 def.),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Costruire il nostro avvenire comune: Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013» (COM(2004) 101 def.),

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 23 febbraio 2005, nel corso della 58a sessione plenaria.

Il contesto

La Commissione ha elaborato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente, comprendente a sua volta alcuni programmi settoriali o specifici. Il programma integrato si basa sugli attuali programmi Socrates e Leonardo da Vinci, sul programma per l'apprendimento on-line (eLearning), sull'iniziativa Europass e sulle varie azioni finanziate grazie al programma d'azione comunitaria.

La proposta è incentrata su problematiche che investono il livello politico degli enti locali e regionali, ossia il livello di base: da ciò discende il notevole interesse che essa presenta per il Comitato delle regioni. Tuttavia, la proposta della Commissione verte quasi esclusivamente sulla dimensione europea e su quella nazionale, con pochissimi riferimenti agli enti locali e regionali e al loro possibile ruolo nell'elaborazione del programma e nella sua attuazione in Europa.

Secondo dati Eurostat (2001), in media il 19,6 % dei giovani dell'UE di età compresa tra 18 e 24 anni non prosegue negli studi. Inoltre, il 20-30 % di quanti non completano gli studi non acquisisce alcun tipo di formazione ulteriore, né di tipo professionale né di tipo generale.

I ministri dell'Istruzione degli Stati membri e i loro omologhi di altri 14 paesi europei hanno stabilito con la dichiarazione di Bologna (19 giugno 1999) che il settore europeo dell'istruzione superiore deve esercitare nel mondo una forza di attrazione pari alle risorse culturali e scientifiche che l'Europa mette in campo.

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000), il Consiglio europeo di Feira ha esortato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a definire strategie uniformi e misure concrete per promuovere l'apprendimento permanente per ciascun individuo.

In quest'ottica la Commissione ha adottato un «Memorandum sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita», con lo scopo di avviare un dibattito su scala europea su una strategia globale di attuazione dell'apprendimento permanente al livello sia individuale che istituzionale, nonché in tutte le sfere della vita pubblica e privata. Nel memorandum viene proposto un approccio all'istruzione in Europa che mette al centro i processi individuali di apprendimento.

Durante la riunione dei ministri europei dell'Istruzione superiore, svoltasi a Praga il 19 maggio 2001, si è sottolineata tra l'altro l'importanza di rafforzare l'interesse degli studenti provenienti dall'Europa o da altre parti del mondo nei confronti dell'istruzione superiore europea.

Il Consiglio europeo di Stoccolma (marzo 2001) ha definito una serie di obiettivi per i sistemi d'istruzione e di formazione professionale europei. Esso ha stabilito che fra gli ambiti di sviluppo prioritari per l'attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» dovrebbero figurare l'accesso all'orientamento, la verifica della qualità dei servizi, il ruolo dell'orientamento nello sviluppo delle risorse umane e l'orientamento volto a facilitare la mobilità per quanto riguarda studi e impiego in Europa. Il Consiglio europeo di Barcellona (2002) ha successivamente elaborato un programma di lavoro inteso al conseguimento di tali obiettivi.

La proposta in oggetto fa anche seguito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore (COM(2001) 385 def.).

Il Libro bianco «Un nuovo impulso per la gioventù europea» affronta la necessità di un sistema flessibile di orientamento e di consulenza, capace di favorire un accesso costante alla formazione lungo l'intero arco della vita e in tutti i suoi aspetti.

Nel 2002 la Commissione ha preso la decisione di realizzare lo spazio europeo dell'apprendimento permanente. Tra i risultati concreti a cui la Commissione è pervenuta in collaborazione con il Comitato delle regioni figurano le Reti regionali per l'apprendimento permanente (R3L): un progetto che coinvolge 120 regioni, impegnate in 17 reti rivolte all'elaborazione di strategie globali in materia di apprendimento permanente.

Nella comunicazione dal titolo «La nuova generazione di programmi comunitari in materia di istruzione e formazione dopo il 2006», la Commissione illustra i suoi progetti in merito a nuovi programmi comunitari: l'obiettivo è giungere a un nuovo programma integrato di mobilità e di cooperazione transnazionale nel settore dell'apprendimento permanente per gli Stati membri dell'UE, per i paesi del SEE e dell'EFTA e per i paesi candidati, integrandovi sia l'istruzione che la formazione professionale.

La relazione intermedia comune del Consiglio e della Commissione «Istruzione e formazione 2010» verte sulle riforme indispensabili ai fini dell'attuazione della strategia di Lisbona e pone l'accento su tre aree prioritarie: concentrare le riforme e gli investimenti nei settori chiave; fare dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita una realtà concreta; costruire l'Europa dell'istruzione e della formazione. Una nuova relazione intermedia è attesa per il 2006.

Nel novembre 2004 Wim Kok, presidente del Gruppo ad alto livello per la preparazione della revisione intermedia, ha presentato la relazione relativa ai risultati dell'attuazione della strategia di Lisbona, in cui si conclude tra l'altro che il processo di avvicinamento agli obiettivi stabiliti procede troppo a rilento. La proposta di un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente va vista anche in questo contesto. Il livello locale e quello regionale hanno grandi possibilità di concorrere attivamente al raggiungimento degli obiettivi nel settore dell'istruzione.

Il Comitato delle regioni ha ripetutamente sottolineato l'importanza che le azioni relative all'apprendimento permanente siano saldamente ancorate al livello degli enti locali. Consapevole dell'importanza di tale questione per l'organizzazione della società su scala locale e regionale, il Comitato delle regioni desidera partecipare attivamente all'elaborazione e all'attuazione dell'iniziativa in questione.

Contenuto della proposta

Il programma integrato

Le nuove regole si riferiscono a un nuovo programma educativo integrato relativo alla mobilità, ai progetti di cooperazione e all'allestimento di reti per l'apprendimento permanente. Il programma si articola come segue:

1.

Programmi settoriali

Comenius, per l'insegnamento scolastico generale fino alla scuola secondaria superiore,

Erasmus, per l'insegnamento superiore e l'insegnamento professionale avanzato di livello universitario,

Leonardo da Vinci, per tutti gli altri aspetti dell'istruzione professionale e

Grundtvig, per l'educazione degli adulti.

2.

Un programma generale/trasversale comprende quattro attività principali:

la cooperazione al livello comunitario sulle politiche per l'apprendimento permanente,

una particolare attenzione all'insegnamento delle lingue,

l'avvio di attività relative alle TIC, ove non siano integrate nei programmi specifici,

la generalizzazione dell'attività di diffusione.

3.

Il programma Jean Monnet, destinato a sostenere l'attività relativa all'integrazione europea, nonché le istituzioni e le associazioni europee operanti nel ramo educativo.

Gli obiettivi

Il costo dell'intero pacchetto del programma per la formazione generale e professionale permanente è stimato a circa 13 620 miliardi di euro per sette anni. Il bilancio è suddiviso in quattro obiettivi principali, inclusi nelle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013.

L'obiettivo globale è far sì che l'apprendimento permanente contribuisca alla transizione della Comunità verso una società della conoscenza di prim'ordine. I quattro obiettivi specifici sono i seguenti:

far sì che un alunno su 20 partecipi alle attività del programma Comenius nel periodo 2007-2013,

raggiungere il numero di 3 milioni di studenti Erasmus entro il 2011,

creare 150 000 posti di tirocinio all'anno nel quadro del programma Leonardo da Vinci entro il 2013,

far sì che 25 000 persone all'anno partecipino all'attività transnazionale nel quadro di Grundtvig entro il 2013.

Osservazioni del Comitato delle regioni

1.

Il Comitato delle regioni appoggia la proposta della Commissione europea volta al coordinamento dei programmi educativi dell'UE attraverso un programma integrato per l'apprendimento permanente. Il Comitato ritiene che tale proposta contribuisca in modo altamente significativo agli sforzi tendenti a incitare tutti i soggetti coinvolti ad accelerare le riforme nel settore dell'istruzione di base e superiore e della formazione continua. Essa inoltre viene incontro alle esigenze della nuova società della conoscenza e della Comunità in termini di partecipazione e di responsabilità sociale.

2.

Il Comitato, che già in varie occasioni ha sottolineato l'importanza della strategia per l'apprendimento permanente, desidera attivarsi affinché il programma integrato abbia un forte impatto e apporti un contributo significativo al servizio della democrazia e del benessere.

2 bis.

Il 17 e 18 novembre 2004, contestualmente alle celebrazioni per il 10o anniversario del Comitato delle regioni, si è svolto un cosiddetto Youth Debate. In tale occasione i rappresentanti della gioventù hanno indicato un obiettivo cruciale: offrire a ogni alunno la possibilità di partecipare a un programma di scambio per ottenere conoscenze su altre lingue e culture, e sulla Comunità europea. Il Comitato delle regioni considera gli obiettivi quantitativi proposti come un passo nella giusta direzione, e condivide l'obiettivo di lungo periodo prefigurato dai rappresentanti della gioventù.

3.

Il Consiglio europeo di Lisbona ha rilevato che l'istruzione generale e la formazione professionale sono strumenti centrali per consentire all'UE di rispondere a tale sfida e garantire il coinvolgimento di tutti i cittadini nella società della conoscenza. È così che l'UE potrà dispiegare pienamente il suo potenziale. Nel quadro degli interventi relativi all'educazione occorre promuovere diverse forme di acquisizione e di sviluppo di conoscenze, per poter aiutare in modo più proficuo un sempre maggior numero di alunni.

Un ruolo chiave per il livello locale e regionale

4.

In tutta l'Unione europea gli enti locali e le regioni detengono responsabilità di primaria importanza rispetto ai settori considerati nel documento in oggetto.

5.

In molti paesi europei le competenze inerenti ai sistemi di insegnamento generale, di istruzione professionale e di formazione permanente sono appannaggio degli enti locali e regionali, i quali assumono e applicano le decisioni in materia. Gli enti locali svolgono inoltre un ruolo centrale nell'ambito del partenariato sociale, in qualità di sostegno allo sviluppo e alla crescita locale e regionale. Ciò li rende particolarmente sensibili allo sviluppo delle qualifiche della manodopera.

6.

Le competenze degli enti locali si estendono anche all'ambito sociale, segnatamente per quanto riguarda la protezione sociale dei cittadini, siano essi bambini, adulti o anziani. Tra i compiti che assolvono vi è quello di consentire alle fasce più vulnerabili della popolazione (in particolare, le persone affette da handicap fisici e/o psichici) di essere parte integrante della collettività. Gli enti locali sono anche datori di lavoro: in tale veste, sono direttamente interessati allo sviluppo delle competenze dei propri dipendenti.

7.

Le iniziative degli enti locali in relazione a temi educativi a carattere europeo hanno una spiccata valenza democratica: esse aprono la strada alla partecipazione, alla crescita dei soggetti e al loro ruolo di protagonisti della società democratica.

8.

Si può altresì constatare che gli enti locali e le regioni si trovano in una posizione unica per quanto riguarda la possibilità di stabilire un partenariato costruttivo con le parti sociali e gli istituti che forniscono formazione continua e formazione di base per un'offerta ad hoc di formazioni di base e professionali secondo le necessità e le esigenze locali specifiche.

9.

I diversi progetti di cooperazione a carattere regionale o locale hanno un forte ruolo di incentivo alla crescita e allo sviluppo.

10.

Per mezzo dei suoi programmi educativi, l'Unione europea riesce a entrare direttamente in contatto con i suoi cittadini. Nessun'altra azione comunitaria raggiunge, ogni anno, un numero altrettanto grande di persone. I programmi contribuiscono inoltre a promuovere la modernizzazione dei sistemi educativi e favoriscono il miglioramento delle competenze dei singoli individui. Tenuto conto delle competenze degli enti locali e regionali, le regioni dovrebbero essere destinatari privilegiati delle azioni intraprese nel quadro dei programmi relativi all'istruzione e alla formazione.

11.

Un eccellente esempio di diffusione e di sviluppo dell'apprendimento permanente in Europa in cooperazione con soggetti regionali è dato dalle Reti regionali per l'apprendimento permanente, le cosiddette R3L, istituite dalla Commissione e dal Comitato delle regioni. Il Comitato è favorevole alla moltiplicazione delle azioni di questa natura, le quali potrebbero prendere piede rapidamente, contribuendo attivamente a promuovere l'integrazione europea al livello di base.

12.

Il coinvolgimento degli enti locali e regionali europei nell'attuazione dei programmi nel settore educativo deve avvenire precocemente. Tali enti non devono essere mai ridotti al rango di destinatari passivi dei risultati ottenuti al termine del periodo di attuazione di un progetto.

Il ruolo della strategia per l'apprendimento permanente nell'ambito del programma integrato

13.

L'idea alla base del concetto di apprendimento permanente è la necessità di porre l'accento sull'apprendimento rispetto all'istruzione, e sullo sviluppo di saperi e competenze da parte dell'individuo rispetto ai sistemi educativi istituzionali.

14.

L'ambito di applicazione della strategia si estende dalla scuola materna all'educazione degli adulti, e include svariate forme di apprendimento e di educazione. È necessario che tale principio generale funga effettivamente da cerniera tra il programma integrato oggetto della proposta e i programmi settoriali.

15.

Lo sviluppo delle conoscenze sul pluralismo delle culture in Europa e sul loro rispettivo valore dovrebbe essere una finalità di tutti i programmi specifici e non solo di Comenius.

16.

L'importanza di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale rientra nella prospettiva di un apprendimento permanente e andrebbe rilevata nelle finalità comuni.

17.

Pertanto, il memorandum della Commissione mostra anche che i sistemi di educazione e di formazione professionale vengono integrati in un contesto di apprendimento permanente. La Commissione ha rilevato in precedenza che il nuovo programma integrato coprirà sia l'insegnamento teoretico sia la formazione professionale. Il Comitato delle regioni valuta favorevolmente questa impostazione. Il fatto che fino a ora i programmi Socrates e Leonardo fossero soggetti a regolamentazioni diverse, e quindi a diverse procedure, ha rappresentato un handicap.

18.

La circostanza che la formazione professionale di base dipende dal programma Leonardo, mentre la formazione professionale superiore rientra nel quadro di Erasmus, mostra ancor più chiaramente l'esigenza di buone opportunità per progetti trasversali.

19.

Il Comitato intende sottolineare la necessità di un'interazione ottimale tra i diversi programmi settoriali. Un programma per l'apprendimento permanente deve pertanto dare spazio, facilitandone l'attuazione, tanto ai progetti verticali quanto a quelli orizzontali. La struttura proposta sembrerebbe prestarsi a una tale forma di cooperazione più stretta tra i programmi settoriali.

20.

Tuttavia, il Comitato delle regioni ritiene che, al di là di tale possibile apertura, debba esistere un'esplicita volontà di giungere a una maggiore cooperazione tra i diversi programmi settoriali, nella prospettiva della strategia europea per l'apprendimento permanente.

Soddisfare le esigenze reali in fatto di competenze

21.

Le modalità di formazione professionale tendono a trasformarsi rapidamente. In una formazione professionale congegnata in funzione dell'apprendimento permanente, concetti quali «sapere» e «cultura generale» assumono un ruolo rilevante anche a causa delle maggiori esigenze del mondo del lavoro, ad esempio in materia di conoscenza delle lingue straniere.

22.

Competenze sociali quali il senso di responsabilità, l'attitudine al lavoro di squadra, i buoni rapporti con i colleghi e con altri adulti, la creatività, la capacità di sintesi e la consapevolezza della qualità rientrano tra i fattori che hanno acquisito importanza nella formazione professionale. L'imprenditorialità, la cittadinanza attiva, la parità uomo-donna e la lotta contro il razzismo e la xenofobia sono ulteriori esempi di queste componenti «generaliste» che rappresentano una parte essenziale dei programmi di formazione professionale. Molte di queste componenti sono comprese nelle finalità specifiche del programma integrato: un aspetto che il Comitato valuta favorevolmente.

23.

I programmi di formazione generale, a loro volta, devono aprirsi al mondo del lavoro e delle professioni, ad esempio attraverso partenariati con le imprese, la partecipazione a progetti, la possibilità di accogliere rappresentanti del mondo del lavoro nel quadro dell'insegnamento, ecc.

24.

Il Comitato ritiene che il programma potrà dare un impulso significativo all'insegnamento superiore, condizione — questa — di primaria importanza ai fini dello sviluppo regionale.

25.

Lo sviluppo dipende anche, in grande misura, dalle piccole e medie imprese, i cui dipendenti in molti casi non possiedono nessun tipo di istruzione superiore. In questo settore le tradizioni educative sono diverse: è pertanto importante sostenere uno sviluppo dei programmi anche per quelle persone che si trovano nella vita professionale e hanno necessità educative al livello di istruzione di base o superiore. È di cruciale importanza fare evolvere l'insegnamento e le possibilità di sviluppo delle conoscenze in modo tale che esse raggiungano le persone attive nelle piccole e medie industrie.

26.

È inoltre importante definire il modo in cui i programmi potranno conformarsi in maniera flessibile agli obiettivi e alle necessità strategiche suscettibili di emergere nel corso del periodo di programmazione.

27.

Il Comitato sottolinea poi la necessità di un processo continuo per quanto riguarda la ripartizione delle risorse tra i diversi programmi — un processo legato al bilancio e agli obiettivi del programma integrato. Rientrano in questo processo anche lo sviluppo tra i programmi specifici e le possibilità di una ridistribuzione intesa a stimolare maggiormente lo sviluppo e gli scambi per alunni con un minor bagaglio formativo.

La situazione dei partecipanti

28.

Il Parlamento europeo ha rilevato di recente che, data l'insufficienza dei contributi economici, la possibilità di beneficiare dei programmi di scambio è stata utilizzata fino ad ora soprattutto da studenti provenienti da famiglie agiate. È importante che gli Stati membri garantiscano agli studenti un effettivo accesso ai programmi di scambio e ai relativi finanziamenti, anche in considerazione delle necessità economiche del richiedente.

29.

Un impegno per il futuro a cui il Comitato delle regioni annette la massima importanza — e rispetto al quale il programma di misure integrate per l'apprendimento permanente può avere conseguenze di lungo periodo — è quello dell'integrazione sociale. Il problema riguarda una vasta ed eterogenea fascia di alunni con svariate necessità di sostegno: problemi di apprendimento, difficoltà o esclusione sociale, provenienza da paesi o culture diverse. Oggi si osserva che un gran numero di giovani con insufficienti conoscenze di base interrompe o abbandona per sempre la scuola dell'obbligo. In questi casi dovrebbe esistere la possibilità di promuovere uno sviluppo delle metodologie, un trasferimento delle conoscenze e altre misure a sostegno della formazione dei giovani.

30.

Si tratta di una problematica di estrema importanza che meriterebbe una menzione più esplicita nelle finalità del programma e una collocazione nei programmi comunitari, nazionali, regionali e locali. Le cosiddette «scuole della seconda opportunità» (Second Chance Schools) sono un ottimo esempio di reti europee create in questa prospettiva: da esse deriva un contributo allo sviluppo metodologico, al trasferimento di conoscenze e allo sviluppo delle attività.

31.

Agli alunni disabili devono essere offerte reali possibilità di partecipare al programma integrato.

32.

Per quanto riguarda la partecipazione degli adulti ai programmi di scambio va preso in considerazione anche l'aspetto della parità tra i sessi, in modo tale che possano parteciparvi sia uomini che donne. Particolare attenzione va annessa ai lavoratori che necessitano di nuove conoscenze.

Le attività di vicinato

33.

Il Comitato valuta favorevolmente anche l'intenzione di prevedere la partecipazione al programma dei paesi terzi confinanti con l'Unione. Viene naturale evocare, a questo proposito, la risoluzione del Parlamento europeo relativa a «una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini». Al livello locale e regionale sono state avviate da tempo iniziative di cooperazione di questa natura, le quali hanno consentito di conseguire progressi in termini di nuovi contatti con i paesi di recente adesione all'Unione. Si reputa quindi naturale che tali attività condotte al livello degli enti locali proseguano e si estendano a nuovi paesi.

La ripartizione delle competenze

34.

Il Comitato ritiene essenziale prevedere una chiara ripartizione delle competenze tra il piano comunitario e quello nazionale, e aggiunge che agli Stati membri dovrebbe essere affidata una quota quanto più ampia possibile della gestione concreta. Il successo delle azioni future dipende dall'adozione di un modello di funzionamento decentrato, nel contesto del quale è necessario riconoscere agli enti locali un ruolo più attivo.

35.

Il settore di competenza comunitaria dovrebbe comprendere — conformemente alle proposte della Commissione — la gestione dei problemi relativi agli obiettivi, alla visione d'insieme e al monitoraggio generale, nonché quella delle decisioni strategiche, dell'osservazione e dell'analisi, del monitoraggio e della valutazione. Anche la gestione dei problemi di attuazione — ossia l'identificazione e la diffusione delle forme di attuazione più riuscite — rientrano nei compiti del livello comunitario. Il Comitato delle regioni ritiene che agli enti locali dovrebbe spettare un ruolo di primo piano nell'attuazione, nel consolidamento e nella diffusione dei nuovi programmi.

36.

In linea di principio è opportuno evitare modalità decisionali che implichino una doppia gestione della medesima materia.

Osservazioni sulle singole componenti del programma integrato

37.

Il Comitato delle regioni ritiene che il programma integrato proposto, con i relativi livelli di ambizione, rivesta un'estrema importanza per la promozione di partenariati, progetti e reti legati alla mobilità in Europa.

38.

I progetti di mobilità hanno un'importanza senza precedenti per gli enti locali. Il più delle volte sono proprio questi piccoli progetti, decisi al livello nazionale, a sortire i risultati più significativi nel settore, contribuendo al rafforzamento del sentimento europeo, della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica. È importante che il progetto consenta un margine di apertura e offra occasioni per lo scambio di esperienze, in quanto ciò faciliterà la propagazione delle conoscenze e l'attuazione dei programmi. Una qualità essenziale di tali azioni è la possibilità che esse offrono di trarre insegnamenti dalle esperienze reciproche.

39.

Per le iniziative connesse alle azioni di mobilità è necessario allestire in misura maggiore un dispositivo di preparazione al livello nazionale, regionale e locale atto a far proseguire la mobilità anche oltre la fine di un progetto, al fine di ottimizzare le strutture e i contatti già attivati. I progetti devono contribuire all'eliminazione degli ostacoli, consentendo uno scambio permanente capace di rendere i progetti parte integrante delle attività correnti. I regimi di finanziamento dello studio esistenti nei vari Stati devono prevedere la possibilità per gli studenti di svolgere parte della propria formazione in altri Stati membri.

40.

Per quanto riguarda i programmi di sviluppo, è di primaria importanza utilizzare le conoscenze acquisite, ad esempio con la costituzione di pool di esperti o soluzioni analoghe. I progetti che privilegiano forme diverse di apprendimento rivestiranno una particolare importanza nell'ambito di una strategia di apprendimento permanente. Per questa ragione, dato anche il ruolo innovativo dei progetti di sviluppo, conviene prevedere possibilità di modifica o di revisione del progetto in corso d'opera.

41.

Il Comitato ritiene che il programma generale/trasversale proposto avrà un'estrema rilevanza come fattore di coesione, nonché per lanciare analisi e sostenere l'elaborazione di politiche. Esso svolgerà però anche altri compiti di primo piano, come allestire nuovi progetti e reti e contribuire all'ideazione di nuovi processi intesi a rispondere alle necessità educative in seno all'Unione. Per tale ragione, visto l'importante ruolo degli enti locali in tema di istruzione, è opportuno stabilire un collegamento tra questa attività e il Comitato delle regioni.

42.

Il programma Jean Monnet rivestirà un ruolo strategico rispetto all'integrazione europea nell'istruzione superiore e nella ricerca.

Il Comitato di assistenza

43.

Il Comitato delle regioni sottolinea che il comitato incaricato di assistere la Commissione nella gestione del programma (ex art. 10 della proposta) dovrebbe dedicarsi ai seguenti compiti:

elaborazione di obiettivi e di politiche,

monitorare e stimolare in modo continuativo la realizzazione degli obiettivi del programma integrato,

vegliare a che la strategia europea per l'apprendimento permanente si traduca concretamente nei programmi specifici.

Tale comitato dovrebbe vegliare a che i programmi settoriali non restino isolati tra loro. È ugualmente necessario, ai fini delle azioni da intraprendere successivamente, favorire la collaborazione tra questo organismo e il Comitato delle regioni.

Gli obiettivi quantitativi

44.

Il Comitato si associa al volume degli obiettivi prospettato, in base al quale il numero delle azioni di mobilità dovrebbe risultare triplicato. Ciò traduce un elevato livello di ambizione che va nel senso del rafforzamento della Comunità europea e della coesione. Va tuttavia evitato che il riferimento allo sviluppo del volume delle azioni finisca con l'offuscare gli aspetti qualitativi delle stesse.

La semplificazione delle procedure amministrative

45.

Il Comitato è anche favorevole a una semplificazione/forfettizzazione della gestione dei costi e, peraltro, ha già attirato altre volte l'attenzione sull'effetto deterrente che l'eccessivo gravame amministrativo esercita spesso sulla costituzione dei dossier: la complessità delle procedure induce infatti molti soggetti ad astenersi dalla partecipazione ai programmi. A giudizio del Comitato è opportuno che le esigenze amministrative e contabili siano commisurate al volume dei finanziamenti in questione: l'accuratezza del controllo e le attività correlate non devono necessariamente avere il medesimo grado di incisività nel caso di piccoli progetti e di progetti di notevoli dimensioni.

46.

Contemporaneamente, il Comitato intende sottolineare che le condizioni e la capacità di partecipazione ai programmi possono variare, il che può avere a sua volta un'incidenza sui costi. Ciò può essere dovuto ad esempio alla scarsa familiarità con lo studio, alla presenza di handicap, alle diverse possibilità di farsi carico delle spese di viaggio e di soggiorno o ancora alle caratteristiche specifiche di una particolare regione.

Le denominazioni

47.

Il Comitato desidera altresì rimarcare che il nuovo programma e le sue diverse componenti dovrebbero ricevere denominazioni funzionali e univoche, affinché il loro significato risulti chiaramente comprensibile in tutte le lingue dell'UE. Espressioni come «programma integrato» e «programma generale/trasversale» si prestano a confusione e a equivoci.

48.

Al riguardo bisogna specificare che la denominazione «programma integrato» corrisponde alla totalità dell'azione, mentre i programmi Comenius, Leonardo, Erasmus, Grundtvig e Jean Monnet sono solo parti di questo insieme. Deve inoltre risultare con chiarezza la funzione strategica e globale del programma generale/trasversale. Il Comitato ritiene necessario riservare a questo tema una particolare attenzione.

La sussidiarietà e la proporzionalità

49.

Il programma integra le azioni intraprese su scala nazionale, regionale o locale, e la base giuridica proposta rappresenta un contributo in tal senso. Le misure intraprese a titolo del programma concernono particolarmente settori nei quali gli Stati membri non possono agire efficacemente. Il loro obiettivo non è quindi incidere sulla struttura e sui contenuti dei sistemi educativi, bensì indirizzarsi a settori dove possono apportare un valore aggiunto al livello europeo. Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta è concepita in vista della maggiore semplificazione possibile.

Proposte del Comitato delle regioni

1.

Il livello locale e regionale deve essere coinvolto precocemente nell'attuazione di un programma integrato;

2.

i soggetti locali e regionali devono essere destinatari importanti di misure relative allo sviluppo e all'integrazione europea in generale, e all'attuazione di programmi nel settore educativo in particolare;

3.

il documento dovrebbe riservare maggiore attenzione all'apprendimento non formale e informale;

4.

per evitare problemi e ostacoli relativi alle delimitazioni delle competenze sarebbe opportuno formulare in un unico articolo (corrispondente all'articolo 4 della proposta) la maggior parte delle regole relative all'accesso alle diverse componenti del programma integrato, modificando di conseguenza le singole regole di accesso per ciascun programma specifico (Socrates, Leonardo, Erasmus e Grundtvig);

5.

é necessario che un'apertura equivalente caratterizzi anche il modo in cui viene determinato il quadro finanziario proposto per i progetti specifici;

6.

il collegamento tra istruzione di base e istruzione superiore, tra cicli di formazione generale e professionale nonché tra apprendimento formale, non formale e informale dev'essere evidenziato in modo consapevole nel corso dell'attuazione del programma;

7.

occorre includere in modo esplicito la strategia europea per l'apprendimento permanente nel programma integrato e nelle sue diverse componenti;

8.

il Comitato delle regioni ritiene che agli enti locali dovrebbe spettare un ruolo di primo piano nell'attuazione, nel consolidamento e nella diffusione dei nuovi programmi;

9.

il Comitato desidera partecipare attivamente al processo volto a mettere in luce, diffondere e discutere i risultati ottenuti nel quadro delle iniziative assunte al livello comunitario rispetto alla problematica di cui sopra;

10.

il programma generale/trasversale è chiamato a svolgere una funzione strategica in quanto elemento coesivo ai fini dell'elaborazione di politiche, dello sviluppo di nuovi progetti, dell'allestimento di reti per analizzare e contribuire a creare nuovi meccanismi volti a soddisfare le necessità educative in seno alla Comunità. È pertanto necessario, in considerazione dell'importanza del livello locale e regionale nel contesto educativo, stabilire un collegamento tra tale azione e l'attività del Comitato delle regioni.

Bruxelles, 23 febbraio 2005.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/65


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura 2007 (2007-2013)

(2005/C 164/08)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura 2007 (2007-2013) (COM(2004) 469 def. — 2004/0150 (COD)),

vista la decisione della Commissione europea, del 15 luglio 2004, di consultarlo in materia, a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 27 gennaio 2004, di incaricare la commissione Cultura e istruzione di elaborare un parere sull'argomento,

visto l'articolo III-280 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

vista la comunicazione della Commissione Far sì che la cittadinanza diventi effettiva: promuovere la cultura e la diversità europee mediante programmi nei settori della gioventù, della cultura, dell'audiovisivo e della partecipazione civica (COM(2004) 154 def.),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013 (COM(2004) 101 def.),

visto il proprio parere in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019 (CdR 393/2003 fin) (1),

visto il proprio progetto di parere (CdR 259/2004 riv. 1) adottato il 7 dicembre 2004 dalla commissione Cultura e istruzione, (relatrice: Rosemary BUTLER, membro dell'assemblea nazionale del Galles (UK/PSE)),

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 23 febbraio 2005, nel corso della 58a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.1

afferma l'importanza di un programma di cooperazione culturale europea e ritiene che esso abbia più che mai una grande rilevanza politica, vista la crescente necessità di promuovere la comprensione e la tolleranza sia all'interno dell'UE che con i nostri vicini;

1.2

condivide l'impostazione generale della proposta della Commissione basata su tre obiettivi specifici e su tre linee d'azione. Il Comitato apprezza grandemente questa nuova struttura che dovrebbe rendere il programma più coerente e più mirato e plaude alla scelta di abbandonare l'approccio settoriale;

1.3

ritiene che la Commissione europea dovrebbe impegnarsi al massimo per promuovere i progetti transettoriali e sostiene che i criteri di selezione dovrebbero favorire i progetti che sono per natura innovativi, rischiosi o pilota, fermo restando che l'innovazione è un concetto relativo e dipende dal contesto locale e regionale;

1.4

spera che l'integrazione delle tre linee d'azione in un unico programma produca sinergie fra di esse e accresca la coerenza del programma. Il CdR chiede al comitato di gestione di monitorare se tali sinergie si verifichino effettivamente;

1.5

appoggia i tre obiettivi specifici alla base del programma, ovvero la mobilità degli artisti, la circolazione delle opere artistiche e culturali e il dialogo interculturale;

1.6

accoglie con favore la semplificazione amministrativa, finanziaria e giuridica che tiene conto della specificità del settore culturale e si traduce in moduli più semplici, in finanziamenti forfettari per voci di bilancio ben identificabili, in migliori informazioni ai richiedenti e in un alleggerimento delle prescrizioni in materia di verifica delle capacità finanziarie degli organismi beneficiari in caso di sovvenzioni di modesto importo. Il CdR si rammarica tuttavia che tali miglioramenti non siano stati inclusi nel testo giuridico del regolamento, ma solo nella motivazione. Ritiene anche che tale processo di semplificazione dovrebbe essere sviluppato ulteriormente adottando un approccio più flessibile al finanziamento in natura e una maggiore proporzionalità, grazie alla quale i requisiti burocratici richiesti ai promotori del progetto siano proporzionali all'entità del bilancio del progetto;

1.7

ricorda che i piccoli operatori culturali tendono ad avere risorse limitate sia dal punto di vista umano che finanziario e hanno più difficoltà rispetto agli operatori di maggiori dimensioni a elaborare le richieste di finanziamento. Tenendo conto di ciò, il Comitato chiede che i costi di elaborazione dei progetti siano ammissibili al finanziamento a titolo del programma. In linea più generale, le pubbliche autorità degli Stati membri dovrebbero considerare l'opportunità di creare un piccolo fondo di capitale di avviamento per sostenere i piccoli operatori negli studi di fattibilità e nella preparazione dell'offerta;

1.8

ritiene che la proposta della Commissione potrebbe scoraggiare la partecipazione di piccoli operatori e la presentazione di progetti «piccoli per dimensioni ma di elevata qualità». Gli operatori più piccoli devono essere rassicurati circa il carattere inclusivo del programma ed essere attivamente incoraggiati a parteciparvi;

1.9

sottolinea che l'ampia dimensione di un programma non significa necessariamente elevata qualità, creatività e innovazione e che la massa critica dipende dal contesto geografico. Nelle aree rurali con scarsa densità di popolazione un progetto di piccole dimensioni può avere un'indiscutibile massa critica e un innegabile impatto;

1.10

prende atto dell'intenzione della Commissione di garantire che il nuovo programma completi i programmi comunitari nel campo della gioventù, dell'istruzione, dello sport, dell'informatica, ecc., ma si chiede come ciò verrà realizzato e come quest'obiettivo verrà controllato. Il Comitato ritiene che nei nuovi programmi per la gioventù e l'apprendimento permanente (2007-2013) andrebbero accentuate maggiormente le attività culturali;

1.11

accoglie con favore il fatto che l'articolo III-280 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sancisca che, nel campo della cultura, la procedura di codecisione con il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio si applichi alla procedura legislativa impiegata per adottare leggi o leggi quadro europee che stabiliscono azioni di incentivazione' ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

1.12

sottolinea che la diversità culturale è una delle peculiarità dell'Unione europea ed è notevolmente aumentata con l'adesione di dieci nuovi Stati membri. Di conseguenza, il Comitato chiede che nel testo vengano rafforzati i riferimenti a questo principio fondamentale e reputa che Cultura 2007 dovrebbe comprendere tutte le manifestazioni locali, regionali e nazionali della diversità sia culturale che linguistica. Inoltre, per riflettere la diversità all'interno degli Stati membri e le tendenze migratorie, il Comitato ritiene che il programma dovrebbe dedicare una particolare attenzione al sostegno di progetti destinati alle minoranze stesse o intesi a ridurre il divario fra cultura di minoranza e cultura di maggioranza nell'intento di promuovere la comprensione reciproca;

1.13

crede che Cultura 2007 debba operare per proteggere e promuovere la diversità linguistica e chiede che nel testo venga incluso un riferimento a tale obiettivo, in linea con l'articolo 3 del progetto di Costituzione per l'Europa e con il piano d'azione della Commissione europea sull'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica;

1.14

propone di rafforzare il riferimento al ruolo chiave degli enti locali e regionali nel promuovere e valorizzare la cultura delle loro comunità, e chiede che Cultura 2007 promuova la partecipazione degli enti locali e regionali al programma. Le attività dovrebbero essere incentrate sul livello locale e regionale più che su grandi progetti su larga scala;

1.15

accoglie con favore la dotazione finanziaria proposta per Cultura 2007 che rappresenta un aumento rispetto a Cultura 2000. Nel quadro del più ampio dibattito sul finanziamento dell'UE per il periodo 2007-2013, il Comitato confida che verrà trovato un compromesso accettabile. In particolare spera che, nella decisione finale sulle prospettive finanziarie, verrà mantenuto un adeguato livello di finanziamento della cooperazione culturale europea. Ciò è importante, se si considerano gli obiettivi del programma e il fatto che l'adesione di dieci nuovi Stati membri ha aumentato la popolazione dell'UE del 20 %;

1.16

vorrebbe che il nuovo programma mettesse in luce i vantaggi socioeconomici che la cultura può apportare e in particolare il contributo che essa può dare al conseguimento degli obiettivi di Lisbona dell'UE. Il Comitato ritiene, per esempio, che occorrerebbe evidenziare la parità di accesso alla cultura — per evitare che il programma diventi elitista — e i vantaggi in termini di rinascita e di coesione territoriale che la cultura può apportare;

1.17

si chiede se vi sia margine per aumentare il coordinamento fra l'Unione europea e le politiche culturali negli Stati membri rispettando il principio di sussidiarietà, per massimizzare l'effetto di ogni sovvenzione concessa nel quadro del programma comunitario Cultura;

1.18

esprime preoccupazione per le proposte avanzate dalla Commissione in merito alla durata dei progetti, all'aumento del numero dei co-organizzatori e alle regole sugli importi minimi e massimi. Il Comitato ritiene che gli elementi cruciali del programma Cultura dovrebbero essere la qualità e la flessibilità e non criteri di selezione meccanici e regole inflessibili.

Osservazioni particolari

I poli di cooperazione

1.19

auspica che vengano chiarite le modalità di funzionamento della degressività del sostegno comunitario per quanto riguarda i poli di cooperazione;

1.20

nutre dei dubbi sul fatto che sia realistico aspettarsi che tutti i poli di cooperazione diventino permanenti e autonomi finanziariamente una volta giunto a termine il sostegno comunitario.

Studi e analisi

1.21

accoglie con favore la proposta di destinare 8,56 milioni di euro a studi e analisi, dato che vi è un reale bisogno di informazioni più complete sul settore culturale in Europa in generale e sulla cooperazione culturale europea in particolare. Lo sviluppo di indicatori chiave aiuterebbe inoltre gli enti locali e regionali a effettuare un'analisi comparativa delle proprie attività, per fornire una migliore informazione sulle politiche di successo nel settore culturale e consentire una loro eventuale diffusione;

Raccolta e diffusione di informazioni

1.22

chiede che venga motivata la necessità di destinare 3,43 milioni di euro ad un portale Internet per il settore, dato che il costo del progetto pilota quadriennale per il Laboratorio culturale europeo inteso a creare tale portale Internet è stato valutato a 1,5 milioni di euro. Il Comitato fa notare inoltre che esiste già un portale della cultura.

1.23

suggerisce di inserire nel «sostegno ad iniziative volte a preservare i principali siti e archivi connessi con le deportazioni» (secondo aspetto) anche la tutela dei siti che commemorano le atrocità commesse dal regime totalitario dell'ex-Unione sovietica.

Articolo 8 — Attuazione

1.24

ricorda l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione per migliorare il funzionamento del programma Cultura 2000, per esempio per affrontare la questione dei ritardi nel lancio degli inviti a presentare proposte che aveva inciso negativamente sull'attuale programma al suo nascere. Per migliorare ulteriormente il funzionamento del programma il Comitato chiede anche che la Commissione continui ad operare per garantire, da un lato, che le sovvenzioni vengano pagate rapidamente al fine di ridurre i problemi di cash-flow degli operatori culturali e, dall'altro, che i promotori il cui progetto non è stato accolto vengano adeguatamente informati della ragione del rifiuto;

1.25

chiede che si faccia il possibile per garantire che le competenze dei membri della giuria siano il più possibile adeguate ai progetti da giudicare, garantendo in tal modo che la valutazione sia efficace e convincente, il che risulta particolarmente importante dopo l'abbandono dell'approccio settoriale. Nel caso di progetti transettoriali potrebbe essere necessario ricorrere a più di un giudice per valutare un singolo progetto.

Articolo 10 — Punti di contatto Cultura

1.26

chiede che venga sviluppato il lavoro dei punti di contatto Cultura nel promuovere lo scambio delle migliori pratiche e la cooperazione.

Articolo 11 — Disposizioni finanziarie

1.27

ritiene che, nei primi anni del nuovo programma, il comitato di gestione dovrebbe impegnarsi al massimo per promuovere il coinvolgimento degli operatori culturali, compresi gli enti locali e regionali, provenienti dai nuovi Stati membri. Il CdR ritiene per esempio che il contributo finanziario minimo del 5 % potrebbe essere dimezzato al 2,5 % per i primi due anni del programma, dato che un contributo del 5 % rappresenta di più in termini reali nei nuovi Stati membri — dove il reddito medio è più basso — che nei vecchi Stati membri. La regola del 2,5 % dovrebbe essere applicata anche ad altri eventuali nuovi Stati che aderissero all'Unione europea dopo l'inizio del programma e la sua validità dovrebbe essere estesa nel caso in cui i livelli di partecipazione dei nuovi Stati membri fossero modesti.

Articolo 13 — Monitoraggio e valutazione

1.28

ritiene che il feedback ricevuto dai promotori e dai beneficiari debba essere integrato nel processo di valutazione mediante ad esempio i punti di contatto Cultura;

1.29

propone che il programma Cultura 2007 venga valutato in base agli obiettivi fissati nella decisione, allo scopo di garantire che tali obiettivi vengano conseguiti e fornire dati probanti per lo sviluppo di futuri programmi relativi alla cultura.

Allegato II — Gestione del programma

1.30

teme che la concentrazione di risorse in un'unica «superagenzia» esecutiva condivisa da altri programmi di finanziamento dell'Unione europea, come quelli destinati alla gioventù e all'apprendimento permanente, possa comportare una perdita di competenze, di conoscenze specializzate e di sensibilità al settore culturale che deve essere invece evitata a tutti i costi.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Raccomandazione 1

Considerando 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La cultura dovrebbe contribuire a migliorare la visibilità esterna dell'Unione europea mediante la valorizzazione della sua diversità culturale e dei tratti comuni delle sue culture.

La cultura dovrebbe contribuire a migliorare la visibilità esterna dell'Unione europea mediante la valorizzazione della sua diversità culturale e dei tratti comuni delle sue culture. Una particolare attenzione va dedicata alla salvaguardia della posizione delle culture minoritarie e delle lingue meno diffuse in Europa.

Motivazione

Nel testo della proposta relativa a Cultura 2007 andrebbe inserito un riferimento alla salvaguardia della posizione delle culture minoritarie e delle lingue meno diffuse in Europa come era avvenuto nella decisione relativa a Cultura 2000. La scomparsa di tale riferimento invia un segnale negativo ai promotori di progetti provenienti da tali comunità, che al contrario vanno rassicurati sul fatto che il nuovo programma è aperto loro.

Raccomandazione 2

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Occorre anche proseguire l'azione intrapresa dall'Unione europea nel quadro della suddetta decisione n. 792/2004/CE per garantire una protezione europea ed internazionale dei siti dei campi di concentramento nazisti come monumenti storici.

Occorre anche proseguire l'azione intrapresa dall'Unione europea nel quadro della suddetta decisione n. 792/2004/CE per garantire una protezione europea ed internazionale dei siti dei campi di concentramento nazisti come monumenti storici. Il programma dovrebbe coprire anche le iniziative connesse con le deportazioni, i campi di concentramento e la commemorazione delle vittime del regime totalitario sovietico.

Motivazione

Si propone questa formulazione del considerando 13 del Preambolo in quanto si ritiene che il programma dovrebbe fornire sostegno anche alle azioni destinate a preservare e commemorare i principali siti e archivi connessi con le deportazioni e gli ex-campi di concentramento, nonché alle iniziative destinate a mantenere vivo il ricordo delle vittime del regime totalitario sovietico. Se si tiene conto della storia d'Europa durante la Seconda guerra mondiale e nel dopoguerra, il programma non dovrebbe limitarsi alle azioni volte a preservare e tutelare i principali siti e archivi connessi con le deportazioni operate dal regime nazista, nonché a commemorare le vittime di tale regime, ma anche estendersi ad azioni in memoria delle vittime del regime totalitario sovietico che tanto ha oppresso l'Europa orientale. Come sostengono gli storici lettoni, il regime sovietico, di impostazione totalitaria, ha avuto un forte impatto sui paesi europei che formavano al tempo il cosiddetto «blocco socialista», con danni e sofferenze non minori di quelli prodotti dal regime nazista.

Merita inoltre ricordare che gli ex-campi di concentramento sotto il regime sovietico sono considerati campi di lavoro forzato, alla stessa stregua di quelli nazisti, e andrebbero pertanto preservati in quanto monumenti storici.

Raccomandazione 3

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L'obiettivo generale del programma è quello di contribuire alla valorizzazione di uno spazio culturale comune agli Europei sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori culturali e le istituzioni culturali dei paesi partecipanti al programma, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea.

L'obiettivo generale del programma è quello di contribuire alla valorizzazione di uno spazio culturale comune agli Europei sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori culturali , e le istituzioni culturali e gli enti locali e regionali dei paesi partecipanti al programma, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea e promuovere la diversità sia linguistica che culturale.

Motivazione

Andrebbero inseriti dei riferimenti agli enti locali e regionali, considerato il loro ruolo nel promuovere la cultura delle loro comunità mediante ad esempio l'organizzazione di festival, la salvaguardia del patrimonio culturale e delle opere artistiche, la realizzazione di progetti radicati nel territorio e di partenariati con gli operatori culturali.

Nella decisione relativa a Cultura 2007 andrebbero inoltre rafforzati i riferimenti al duplice obiettivo della diversità culturale e linguistica dell'Unione europea. Ciò contribuirebbe a rassicurare i promotori dei progetti provenienti da comunità che parlano lingue meno diffuse, regionali o minoritarie sul fatto che il programma Cultura 2007 persegue l'obiettivo di integrare i progetti di queste comunità nei programmi di finanziamento principali.

Raccomandazione 4

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

b) Sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore culturale, sostegno ad iniziative volte a preservare i principali siti ed archivi connessi con le deportazioni, in memoria delle quali sono stati eretti monumenti negli ex campi di concentramento ed in altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili, e sostegno ad iniziative volte a conservare la memoria delle vittime in tali siti.

b) Sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore culturale, sostegno ad iniziative volte a preservare i principali siti ed archivi connessi con le deportazioni, in memoria delle quali sono stati eretti monumenti negli ex campi di concentramento ed in altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili, e sostegno ad iniziative volte a conservare la memoria delle vittime delle vittime degli stermini di massa, del martirio e delle deportazioni di massa e ad iniziative dirette alla conservazione dei luoghi principali, dei monumenti, compresi gli ex campi di concentramento, che testimoniano tali avvenimenti allo scopo di tener viva la memoria delle vittime in tali siti.

Motivazione

Inserendo la commemorazione delle vittime del regime totalitario sovietico nella memoria storica comune dell'Europa si allarga la percezione della storia strutturata e basata sul consenso del continente europeo. Ignorare argomenti politicamente «delicati» come questo ridurrebbe notevolmente la fiducia nell'Unione, in particolare agli occhi di quei cittadini per i quali tali argomenti e la loro memoria costituiscono una realtà recente e dolorosa.

È anche difficile ignorare il fatto che la verità storica della seconda guerra mondiale e le sue conseguenze raccontano una storia chiara, e senza ambiguità possibili, di innumerevoli destini umani distrutti dal terrore sovietico in quelli che sono adesso i nuovi Stati membri dell'Unione europea.

Raccomandazione 5

Articolo 4, paragrafo 3 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Gli operatori saranno liberi di proporre i progetti che corrispondono ai loro interessi e alle loro aspirazioni, siano essi settoriali o transettoriali, purché si tratti di progetti che perseguono almeno due degli obiettivi fissati sopra. Nessun aspetto dell'attività artistica e culturale verrà pertanto escluso a priori.

Motivazione

Il fatto che tutti i settori siano ammissibili dovrebbe essere indicato esplicitamente nel testo legislativo. È importante che il testo della decisione sia il più possibile chiaro, semplice e privo di ambiguità, in modo da garantire che tutti i potenziali promotori di progetti comprendano il testo e siano consapevoli del fatto che, per esempio, le traduzioni letterarie saranno ammissibili ad un sostegno comunitario a titolo del programma Cultura 2007.

Raccomandazione 6

Allegato, punto 1.1, modifica del titolo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.1

I poli di cooperazione

1.1

I poli di cooperazione I centri di creatività

Motivazione

Il termine «poli di cooperazione» (in inglese Co-operation Focal Point) andrebbe modificato in quanto è troppo simile al termine «punti di contatto cultura» (in inglese Cultural Contact Point) e ciò può dare adito a confusione. Il termine proposto, «centri di creatività» (in inglese Creativity hubs), descrive sinteticamente l'obiettivo di questo aspetto. La parola «cooperazione» è superflua dato che tutti i progetti finanziati dal programma di cooperazione culturale europeo devono essere cooperativi.

Raccomandazione 7

Allegato, punto 1.1, secondo capoverso

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ciascun polo deve essere costituito da almeno 6 operatori di 6 paesi diversi partecipanti al programma e può riunire operatori di uno o più settori attorno a diverse attività o progetti pluriennali, di natura settoriale o transettoriale, che perseguano un obiettivo comune.

Ciascun polo deve essere costituito da almeno 6 5 operatori di 6 5 paesi diversi partecipanti al programma e può riunire operatori di uno o più settori attorno a diverse attività o progetti pluriennali, di natura settoriale o transettoriale, che perseguano un obiettivo comune.

Motivazione

La presenza di 5 co-organizzatori dimostra chiaramente il valore aggiunto europeo e i promotori dei progetti non dovrebbero essere obbligati a cercare 6 co-organizzatori a partire dal 2007. Ciò che conta è l'impegno dei progetti per un lavoro comune e la qualità dei progetti stessi.

Raccomandazione 8

Allegato, punto 1.1, terzo capoverso

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ciascun polo è inteso a realizzare numerose attività culturali strutturate e pluriennali.

Ciascun polo è inteso a realizzare numerose attività culturali strutturate e pluriennali e a fungere da organo intermediario per l'erogazione delle sovvenzioni.

Motivazione

I poli di cooperazione dovrebbero fungere da organi intermediari per l'erogazione delle sovvenzioni. In questo modo essi potrebbero fornire finanziamenti «con procedura rapida» (che comportano una limitata burocrazia) a piccoli progetti di cooperazione culturale innovativa. Questo sistema ha funzionato bene nel quadro dei fondi strutturali e dovrebbe essere adottato anche per il programma Cultura 2007.

Raccomandazione 9

Allegato, punto 1.1, sesto capoverso

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il sostegno comunitario non può superare il 50% del bilancio del progetto e ha carattere decrescente. Non può essere superiore a 500 000 euro l'anno. Il sostegno è concesso per un periodo di 5 anni.

Il sostegno comunitario non può superare il 50% del bilancio del progetto e ha carattere decrescente. Non può essere superiore a 500 000 euro l'anno. Il sostegno è concesso per un periodo che va da un minimo di 3 a un massimo di 5 anni.

Motivazione

Andrebbe consentita una maggiore flessibilità per quanto riguarda la durata del progetto, dato che non tutti i promotori di progetto avranno la volontà — o la necessità — di gestire un progetto della durata di 5 anni. Inoltre molti operatori incontreranno probabilmente delle difficoltà nel trovare un cofinanziamento per l'intero periodo di 5 anni.

Raccomandazione 10

Allegato, punto 1.2, modifica del titolo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.2

Le azioni di cooperazione

1.2

Le azioni di cooperazione Le azioni creative

Motivazione

Il termine «azioni di cooperazione» è troppo tecnocratico, mentre il termine «azioni creative» sottolinea il fatto che, nella selezione dei progetti, la priorità verrà data alla creatività.

Raccomandazione 11

Allegato, punto 1.2, secondo capoverso

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ogni azione deve essere concepita e realizzata in partenariato da almeno 4 operatori culturali di 3 paesi partecipanti diversi; gli operatori possono essere di uno o di più settori.

Ogni azione deve essere concepita e realizzata in partenariato da almeno 4 3 operatori culturali di 3 paesi partecipanti diversi; gli operatori possono essere di uno o di più settori.

Motivazione

La presenza di 3 co-organizzatori è ampiamente sufficiente per dimostrare il valore aggiunto europeo. Come già osservato a proposito dei poli di cooperazione europei, i progetti dovrebbero essere valutati in base alla loro qualità intrinseca e non in base a criteri di selezione meccanici.

Raccomandazione 12

Allegato, punto 1.2, quarto capoverso

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il sostegno comunitario non può superare il 50% del bilancio del progetto e non può essere né inferiore a 60 000 euro l'anno né superiore a 200 000 euro l'anno. Il sostegno è concesso per dodici mesi al massimo.

Il sostegno comunitario non può superare il 50% del bilancio del progetto e non può essere né inferiore a 60 000 euro l'anno né superiore a 200 000 euro l'anno. Il sostegno è concesso per un minimo di dodici mesi al massimo e un massimo di ventiquattro mesi.

Motivazione

Ci dovrebbe essere maggiore flessibilità per quanto riguarda il livello minimo del sostegno comunitario previsto (ovvero 60 000 euro l'anno che equivalgono a una dimensione minima del progetto di 120 000 euro l'anno), dato che alcuni progetti hanno un certo impatto e una massa critica, pur non necessitando, o non essendo in grado di assorbire, tale importo.

Si dovrebbe inoltre consentire ai progetti di avere una durata massima di due anni, rendendo così il programma più flessibile e di più facile utilizzo per i promotori dei progetti.

Raccomandazione 13

Allegato, punto 1.3, quarto capoverso

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

In tale contesto sarà accordato un sostegno significativo anche alle «Capitali europee della cultura» per contribuire all'attuazione di attività che mettano l'accento sulla visibilità europea e sulla cooperazione culturale transeuropea.

In tale contesto il 90% del bilancio destinato alle «azioni speciali» sarà accordato un sostegno significativo anche alle «Capitali europee della cultura» per contribuire all'attuazione di attività che mettano l'accento sulla visibilità europea e sulla cooperazione culturale transeuropea.

Motivazione

Il fulcro delle azioni speciali dovrebbe essere costituito dall'iniziativa «Capitali europee della cultura». Il finanziamento comunitario per le «Capitali europee della cultura» dovrebbe aumentare, dato che, per riflettere il recente allargamento dell'Unione europea, a partire dal 2009, vi saranno probabilmente due capitali europee della cultura all'anno. Il maggiore sostegno dovrebbe per esempio essere utilizzato per aiutare le autorità cittadine e gli operatori culturali a lavorare con partner in altri Stati membri promovendo così la mobilità transnazionale e il dialogo interculturale. Inoltre dedicare il 90 % del bilancio delle azioni speciali all'iniziativa «Capitali europee della cultura» aumenta la trasparenza di questa voce che in passato è stata criticata per una certa opacità. Il restante 10 % dovrebbe essere utilizzato per premi quali il premio «Europa nostra» e il premio dell'Unione europea per l'architettura contemporanea (premio Mies van der Rohe).

Raccomandazione 14

Articolo 5, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso con la Comunità europea accordi d'associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da definire.

Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi, fra cui prioritariamente i nostri vicini, conformemente alla politica di vicinato europea., che abbiano concluso con la Comunità europea accordi d'associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da definire.

Motivazione

Il programma dovrebbe dare la priorità ai paesi inclusi nella politica di vicinato europea. Non si sottolineerà mai abbastanza l'importanza del dialogo fra civiltà e del libero scambio di idee fra culture, religioni, tradizioni. Progetti comuni in campo culturale possono aiutare a conseguire i principali obiettivi della politica di vicinato europea, ovvero creare contatti fra le persone e promuovere la comprensione reciproca della cultura, della storia, degli atteggiamenti e dei valori di ciascuno, eliminando così percezioni distorte.

Raccomandazione 15

Articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, un rappresentante del Comitato delle regioni e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Motivazione

Dato che in molti Stati membri è spesso il livello infranazionale ad essere competente in materia di politica culturale, il Comitato delle regioni dovrebbe essere autorizzato a nominare un proprio rappresentante in tale comitato. Inoltre le delegazioni degli Stati membri all'interno del comitato dovrebbero includere, laddove opportuno, rappresentanti locali e regionali.

Raccomandazione 16

Articolo 10, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

I punti di contatto Cultura, quali definiti al punto I.3.3 dell'allegato, operano come organi d'attuazione per la diffusione di informazioni sul programma a livello nazionale, salvo il rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

I punti di contatto Cultura, quali definiti al punto I.3.3 dell'allegato, operano come organi d'attuazione per la diffusione di informazioni sul programma sia a livello nazionale che a livello infranazionale, salvo il rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Motivazione

L'emendamento è in linea con la raccomandazione 14 del progetto di parere. I punti di contatto Cultura devono poter agire anche a livello regionale per raggiungere meglio gli operatori culturali e adattarsi alle loro peculiarità. Si dovrebbe pertanto agevolare la creazione, sempre volontaria, di punti di contatto Cultura, o delegazioni di tali punti, presso gli enti territoriali.

Raccomandazione 17

Articolo 10, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.

I punti di contatto Cultura devono possedere i seguenti requisiti:

2.

I punti di contatto Cultura devono possedere i seguenti requisiti:

disporre di personale sufficiente dotato sia di qualificazioni professionali attinenti alle loro funzioni, sia di qualificazioni linguistiche adeguate al lavoro in un ambiente di cooperazione internazionale;

disporre di personale sufficiente dotato sia di qualificazioni professionali attinenti alle loro funzioni, sia di qualificazioni linguistiche adeguate al lavoro in un ambiente di cooperazione internazionale;

disporre di infrastrutture adeguate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i mezzi di comunicazione;

disporre di infrastrutture adeguate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i mezzi di comunicazione;

operare in un contesto amministrativo che permetta loro di adempiere correttamente i compiti ad essi affidati e di evitare conflitti d'interesse.

operare in un contesto amministrativo che permetta loro di adempiere correttamente i compiti ad essi affidati — laddove opportuno per esempio a livello infranazionale — e di evitare conflitti d'interesse.

Motivazione

Si dovrebbero incoraggiare i punti di contatto Cultura ad operare a livello infranazionale per essere più vicini ai cittadini e agli operatori culturali sul campo. Il sistema francese dei «poli regionali» creato dal punto di contatto Cultura francese è un esempio di buona pratica che dovrebbe essere imitato in altri Stati membri.

Raccomandazione 18

Articolo 12, lettera d) (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

d)

promuovendo la diversità linguistica dell'UE.

Motivazione

Per le ragioni esposte precedentemente (raccomandazioni 1 e 2), nel testo si dovrebbero rafforzare i riferimenti all'obiettivo della diversità linguistica.

Raccomandazione 19

Allegato V RIPARTIZIONE DEL BILANCIO GLOBALE

Aspetto 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ripartizione indicativa del bilancio annuale del programma

Ripartizione indicativa del bilancio annuale del programma

Percentuale del bilancio

Percentuale del bilancio

Aspetto 1 (sostegno ai progetti) circa il 77%

poli di cooperazione circa il 36%

azioni di cooperazione circa il 24%

azioni speciali circa il 17%

Aspetto 1 (sostegno ai progetti) circa il 77%

poli di cooperazione circa il 36% 30%

azioni di cooperazione circa il 24% 30%

azioni speciali circa il 17%

Motivazione

Sia i poli di cooperazione che le azioni di cooperazione dovrebbero ricevere il 30 % del bilancio totale invece delle percentuali previste, pari rispettivamente al 36 % e al 24 %. Il Comitato ritiene che l'attuale ripartizione del bilancio potrebbe discriminare gli operatori più piccoli — che sono spesso i più sperimentali e i più innovativi — in quanto questi ultimi hanno meno probabilità, rispetto agli operatori più grandi, di assicurarsi un finanziamento per cinque anni e di essere in grado di compiere l'ampio lavoro di sviluppo richiesto.

Raccomandazione 20

Allegato, punto 2.2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Possono essere sostenute iniziative volte a preservare i principali siti ed archivi connessi con le deportazioni, in memoria delle quali sono stati eretti monumenti negli ex campi di concentramento ed in altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili, nonché iniziative volte a conservare la memoria delle vittime in tali siti.

Possono essere sostenute iniziative volte a preservare i principali siti ed archivi connessi con le deportazioni, in memoria delle quali sono stati eretti monumenti negli ex campi di concentramento ed in altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili, nonché iniziative volte a conservare la memoria delle vittime in tali siti vittime delle vittime degli stermini di massa, del martirio e delle deportazioni di massa e iniziative dirette alla conservazione dei luoghi principali, dei monumenti, compresi gli ex campi di concentramento, che testimoniano tali avvenimenti allo scopo di tener viva la memoria delle vittime.

Motivazione

Inserendo la commemorazione delle vittime del regime totalitario sovietico nella memoria storica comune dell'Europa si allarga la percezione della storia strutturata e basata sul consenso del continente europeo. Ignorare argomenti politicamente «delicati» come questo ridurrebbe notevolmente la fiducia nell'Unione, in particolare agli occhi di quei cittadini per i quali tali argomenti e la loro memoria costituiscono una realtà recente e dolorosa.

È anche difficile ignorare il fatto che la verità storica della seconda guerra mondiale e le sue conseguenze raccontano una storia chiara, e senza ambiguità possibili, di innumerevoli destini umani distrutti dal terrore sovietico in quelli che sono adesso i nuovi Stati membri dell'Unione europea.

Raccomandazione 21

Allegato, punto 3.3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Per garantire una diffusione mirata ed efficace di informazioni pratiche riguardanti il programma, quest'ultimo prevede il sostegno di «punti di contatto Cultura» vicini ai beneficiari. Questi organi, che operano a livello nazionale, sono istituiti dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e su base volontaria.

Per garantire una diffusione mirata ed efficace di informazioni pratiche riguardanti il programma, quest'ultimo prevede il sostegno di «punti di contatto Cultura» vicini ai beneficiari. Questi organi, che operano possono operare sia a livello nazionale che a livello infranazionale, sono istituiti dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri o i loro enti regionali e su base volontaria.

Motivazione

L'emendamento è in linea con la raccomandazione 14 del progetto di parere. I punti di contatto Cultura devono poter agire anche a livello regionale per raggiungere meglio gli operatori culturali e adattarsi alle loro peculiarità. Si dovrebbe pertanto agevolare la creazione, sempre volontaria, di punti di contatto Cultura, o delegazioni di tali punti, presso gli enti territoriali.

Bruxelles, 23 febbraio 2005

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 121 del 30.4.2004, pag.15.


5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/76


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007)

(2005/C 164/09)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (COM(2004) 470 def. -2004/0151 (COD)),

vista la decisione del Consiglio, del 9 settembre 2004, di consultarlo sull'argomento a norma dell'articolo 265, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 27 gennaio 2004, di incaricare la commissione Cultura e istruzione di elaborare un parere sull'argomento,

visto il proprio progetto di parere CdR 303/2004 riv. 1 adottato il 7 dicembre 2004 dalla commissione Cultura e istruzione (relatore: GEORGAKIS, sindaco di Ilioupoli (EL/PSE)),

ha adottato il seguente parere in data 23 febbraio 2005, nel corso della 58a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1

approva l'unificazione delle azioni di formazione, di sviluppo, di distribuzione e di promozione facente capo al nuovo programma MEDIA 2007, in quanto ciò garantirà e rafforzerà la continuità dell'azione organizzata per lo sviluppo e il rafforzamento del settore audiovisivo europeo;

1.2

accoglie con favore la dotazione finanziaria proposta per l'attuazione del programma, pari a 1.055 milioni di euro, e sottolinea la necessità di mantenere tale dotazione a livelli elevati al fine di soddisfare le esigenze accresciute dei 27 paesi che partecipano al programma (i 25 Stati membri dell'Unione più la Bulgaria e la Romania). In pratica si tratta di mercati «a tre velocità» caratterizzati da grandi disparità per quanto riguarda lo sviluppo del settore audiovisivo, il quale può variare da un livello ottimale all'inesistenza assoluta. L'aumento della dotazione di cui sopra conferma il riconoscimento tributato all'importanza del settore audiovisivo in quanto strumento di trasmissione dei valori culturali, nel quadro della costruzione di un'identità e di una coscienza europee comuni a tutti i cittadini del continente;

1.3

approva l'adozione del principio della «discriminazione positiva» a favore dei paesi con una capacità di produzione audiovisiva più scarsa e/o con una limitata portata geografica e linguistica, al fine di rimuovere le disuguaglianze e gli squilibri esistenti rispetto ai paesi con una grande capacità di produzione. Lo spirito di sostegno ai paesi «deboli» nel settore audiovisivo — i nuovi Stati membri, ma anche altri paesi con un una limitata dinamica di mercato come la Grecia e il Portogallo — deve pervadere interamente il programma Media 2007. Questa politica contribuirà al mantenimento della diversità culturale e al dialogo interculturale a livello europeo;

1.4

riconosce l'esigenza di aumentare la competitività del frammentario settore audiovisivo europeo, rafforzando nel contempo le strutture di produzione delle piccole e medie imprese (PMI), che in pratica costituiscono l'essenza del mercato europeo;

1.5

condivide l'opinione della Commissione secondo cui, nel settore audiovisivo europeo, vi è urgente necessità, da un lato, di semplificare le procedure e i meccanismi burocratici legati alla presentazione delle proposte e, dall'altro, di instaurare delle cooperazioni. Particolare importanza riveste inoltre la trasparenza delle procedure di selezione dei candidati: a tal fine è indispensabile che la valutazione delle candidature sia sempre motivata;

1.6

approva l'incoraggiamento della mobilità degli studenti e dei professionisti che operano nel settore audiovisivo europeo, affinché possano scambiarsi esperienze preziose e valersi delle conoscenze e della formazione dei paesi più avanzati nel settore della comunicazione. La mobilità riveste un'importanza specifica per i nuovi Stati membri dell'UE, ma anche per i paesi la cui portata geografica e linguistica è limitata e il settore audiovisivo non particolarmente sviluppato;

1.7

concorda con le proposte riguardanti il sostegno al doppiaggio, alla sottotitolazione e alla realizzazione di versioni multilingue di opere audiovisive europee, con l'obiettivo di promuovere la diversità culturale, e aggiunge che di tali opere è molto importante anche la digitalizzazione.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1

sottolinea la necessità di dare maggiore rilievo al ruolo svolto dagli enti locali e regionali nella costruzione dell'identità europea. Nel campo specifico dell'audiovisivo, le regioni d'Europa possono, grazie a un adeguato sostegno, fungere da forza motrice per la creazione originale e il mantenimento della diversità culturale, e contribuire nel loro piccolo agli sforzi volti ad aumentare la competitività del mercato europeo;

2.2

chiede che l'articolo 6 del programma, riguardante la promozione delle opere audiovisive, contenga un riferimento particolare al ruolo specifico che gli enti regionali e locali sono invitati a svolgere, tramite i rispettivi programmi e azioni, nello sforzo di accrescere la competitività del mercato europeo. A questo riguardo sarebbe anche utile rafforzare e modernizzare i media desk operativi a livello regionale, i quali servono in particolare ad aggiornare i cittadini europei sugli sviluppi nel settore audiovisivo;

2.3

raccomanda di prevedere un sostegno economico e una promozione pubblicitaria organizzata per i festival audiovisivi a livello regionale e locale. Tali festival, infatti, svolgono un ruolo importante al fine della creazione e dello sviluppo dell'identità europea e ne arricchiscono la composizione e il carattere con l'apporto di elementi unici sul piano culturale, storico e linguistico provenienti dalle comunità e dalle società locali. In questo senso potrebbe anche essere utile offrire incentivi per la realizzazione di un maggior numero di film nelle piccole città e regioni d'Europa;

2.4

evidenzia la necessità di realizzare le azioni che si rivolgono ai giovani come destinatari principali, ossia a coloro che in sostanza rappresentano il futuro del settore audiovisivo europeo. Due delle azioni previste nel programma, cioè la promozione delle opere di giovani autori europei e il sostegno ai festival rivolti a un pubblico di giovani, vanno nella giusta direzione, ma non sono sufficienti. Fra le misure proposte figura la mobilità dei giovani negli Stati membri, per consentire loro di conoscere il mercato europeo, di aggiornarsi e di formarsi in base alla realtà contemporanea e alle esigenze effettive di tale mercato;

2.5

sottolinea l'esigenza di concretizzare le misure finalizzate al miglioramento della formazione dei professionisti del settore audiovisivo, in particolare nei paesi e nelle regioni con una scarsa produzione e/o una limitata portata geografica e linguistica. In tali paesi il settore in questione è poco sviluppato e permane una grande esigenza di formazione aggiornata. Oltre alla formazione a distanza e alla promozione degli scambi, sarebbe opportuno coprire finanziariamente il costo degli spostamenti e della partecipazione degli studenti ai programmi di formazione e ai convegni organizzati in paesi che vantano una tradizione nel settore audiovisivo;

2.6

raccomanda di concedere incentivi per promuovere la cooperazione tra le imprese che operano nel settore audiovisivo europeo, ma anche internazionale, e non soltanto nell'ambito della produzione, bensì, in particolare, in quello della distribuzione. Come si evince da ricerche effettuate in tale campo, ma anche dalla realtà stessa, la debolezza del sistema di distribuzione costituisce l'ostacolo fondamentale per la circolazione dei film europei sul mercato internazionale. Stando ai risultati del recente studio condotto da Media Salles, che ha esaminato tutte le pellicole distribuite in America e in Canada dal 2001 al 2003, quelle provenienti dai paesi dell'Europa occidentale hanno realizzato sempre meno incassi. Viceversa, le coproduzioni europee hanno registrato un costante aumento dei profitti nel triennio considerato, e altrettanto dicasi per le coproduzioni tra Stati Uniti (come produttori principali) e paesi europei;

2.7

ritiene che, oltre alla concessione di incentivi per lo sviluppo del settore audiovisivo nelle fasi che precedono e seguono la produzione, il sostegno comunitario debba assicurare la trasparenza in tutti gli stadi della procedura e definire regole tali da garantire la qualità delle opere prodotte;

2.8

considera necessario, nel quadro del nuovo obiettivo strategico stabilito a Lisbona, dare risalto alla coesione sociale, incoraggiando il contributo dei mezzi audiovisivi sia alla lotta contro l'esclusione sociale e le discriminazioni, sia all'integrazione sociale di categorie specifiche della popolazione e di migranti economici. Pari importanza va riservata alle problematiche dell'uguaglianza fra i sessi;

2.9

giudica infine necessario incoraggiare azioni specifiche e la produzione di opere destinate a gruppi sensibili di cittadini, come i portatori di handicap e gli anziani, concentrandosi tra l'altro sui temi del reinserimento degli individui che, per diverse ragioni, si sono ritrovati ai margini della società.

Bruxelles, 23 febbraio 2005.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/78


Parere del Comitato delle regioni sul tema L'impatto della politica comunitaria in materia di sostanze chimiche sugli enti locali e regionali europei

(2005/C 164/10)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 15 giugno 2004, di affidare alla commissione Politica economica e sociale l'elaborazione di un parere di iniziativa su questo tema, conformemente all'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) sugli inquinanti organici persistenti», nonché la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per adattarla al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche» (COM(2003) 644 def.),

viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Lisbona, svoltosi il 23 e 24 marzo 2000,

viste le relazioni annuali della Commissione europea sul tema «Legiferare meglio», presentate conformemente all'articolo 9 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in particolare l'ultima relazione «Legiferare meglio 2003» del 12 dicembre 2003 (COM(2003) 770 def.),

vista l'iniziativa avviata dalla Commissione europea nel maggio 1996 per semplificare la legislazione per il mercato interno (SLIM — Simpler Legislation for the Single Market),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione europea «Produttività: la chiave per la competitività delle economie e delle imprese europee» (CdR 224/2002 fin) (1),

visto il proprio parere del 9 ottobre 2003 in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «La politica industriale in un'Europa allargata» (CdR 150/2003 fin) (2),

visto il proprio parere in merito alla relazione presentata dalla Commissione europea nel 2003 sul tema «Legiferare meglio 2002» (CdR 62/2003 fin) (3),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione europea «Strategia per il mercato interno per il periodo 2003-2006» (CdR 341/2002 fin) (4),

visto il proprio progetto di parere (CdR 238/2004, riv. 2), adottato l'8 dicembre 2004 dalla commissione Politica economica e sociale (relatore: Jochen RIEBEL, ministro degli Affari federali ed europei e rappresentante plenipotenziario del Land Assia presso lo Stato federale (DE-PPE)),

considerando quanto segue:

1)

Nel marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha adottato l'obiettivo strategico di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.

2)

Trascorsi i primi quattro anni, si prevede che per raggiungere questo obiettivo siano necessari notevoli sforzi supplementari, ragione per cui bisogna riesaminare tutte le politiche comunitarie proposte per verificarne soprattutto l'impatto sulla competitività internazionale.

3)

In conformità al punto 6 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Amsterdam «la Comunità legifera soltanto per quanto necessario»; al successivo punto 9 il protocollo stipula che «gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono […] sugli enti locali, sugli operatori economici […] siano minimi e commisurati all'obiettivo da conseguire».

4)

L'articolo 2 del Trattato CE elenca fra i compiti della Comunità anche quello di promuovere lo sviluppo sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione, un alto grado di competitività nonché un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità di quest'ultimo.

5)

In base all'articolo 3 del Trattato CE, ai fini enunciati dal succitato articolo 2, l'azione della Comunità comprende anche il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria,

ha adottato il seguente parere in data 24 febbraio 2005, nel corso della 58a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1

approva in linea di principio l'intenzione della Commissione europea di creare un quadro regolamentare unitario nel settore delle sostanze chimiche con l'introduzione del sistema REACH;

1.2

ritiene che in tale contesto occorra tenere conto sia dell'esigenza di tutelare l'ambiente e i consumatori che della necessità di mantenere e rafforzare la competitività dell'industria europea;

1.3

constata che la proposta comporta un notevole onere non solo per l'industria chimica ma anche per l'intera catena di produzione, ma ricorda al contempo che occorre cercare un equilibrio fra la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori da un lato e la promozione della capacità innovativa e della competitività del comparto interessato dall'altro;

1.4

considera che la legislazione sia troppo complessa e non possa essere applicata dagli interessati senza la consulenza di esperti esterni;

1.5

appoggia qualsiasi modifica del regolamento volta a semplificare le procedure e ad abbattere i costi; a tale proposito considera necessari soprattutto interventi più concreti a favore delle PMI, alle quali l'applicazione del sistema REACH può causare costi sproporzionati;

1.6

ritiene che il rilevamento dei dati non si basi esclusivamente sulla produzione annua, ma che, per semplificare le procedure di registrazione, si debba tenere conto anche di altri criteri attualmente al vaglio, come quelli di «categorie di esposizione», «una sostanza, una registrazione» oppure «liste di priorità», i quali permetterebbero di articolare meglio il funzionamento complessivo del sistema REACH;

1.7

considera necessario raccogliere soltanto i dati rilevanti ai fini di un'applicazione sicura, in modo da rendere il sistema praticabile ed economicamente sostenibile soprattutto per le piccole e medie imprese. Le operazioni di raccolta dei dati non devono ritardare la produzione, la commercializzazione oppure l'utilizzo delle sostanze, dato che si deve poter continuare a reagire rapidamente e in modo innovativo alle nuove esigenze di mercato (time to market);

1.8

considera che l'utilizzo di tutti i dati disponibili, che sono già in possesso dei produttori, degli utenti e delle autorità sia un'ulteriore possibilità per rendere più flessibile il regolamento, e che la costituzione di consorzi (in particolare fra utenti a valle e fra PMI) consenta di garantire la tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, ovvero di prevedere un risarcimento. Gli elementi principali della ripartizione dei costi devono essere stabiliti nel regolamento;

1.9

constata che nell'ambito della procedura di registrazione le autorità competenti degli Stati membri dovranno assumere ulteriori compiti, i quali saranno particolarmente impegnativi soprattutto nei casi in cui — a causa della difficoltà di interpretazione di taluni criteri — si sia in dubbio sulla necessità o meno di adempiere a determinati obblighi. La procedura di registrazione deve pertanto richiedere il minor numero possibile di attività di controllo. I criteri di delimitazione e le deroghe vanno semplificati e formulati in modo più preciso. Laddove necessario, occorre offrire informazioni complementari chiare mediante norme di diritto derivato. Le autorità preposte ai controlli devono disporre di un accesso poco burocratico e agevole alle informazioni sulle procedure applicate dall'agenzia;

1.10

è sostanzialmente favorevole, ai fini dell'omogeneità procedurale nell'Unione, all'istituzione di un'agenzia, ma chiede che le sue competenze e attribuzioni vengano delimitate più chiaramente, in particolare per quanto riguarda i rapporti con altre istituzioni comunitarie, nazionali, regionali o locali dotate di competenze in materia di registrazione delle sostanze chimiche;

1.11

considera auspicabile che le autorità degli Stati membri, in stretta collaborazione con l'agenzia, siano messe in grado di assistere localmente gli imprenditori tenuti alla registrazione nella presentazione della domanda e di garantire l'attuazione amministrativa di REACH negli Stati membri;

1.12

considera l'agenzia come un organismo indipendente, che svolge un servizio, ovvero quello di organizzare la registrazione e la valutazione delle sostanze nel rispetto della confidenzialità e dell'imparzialità nei confronti delle imprese, servizio che dovrebbe idealmente dare prova di una grande apertura nei confronti del mondo della scienza e dell'economia;

1.13

considera che l'agenzia dovrà fare in modo che le istruzioni e gli orientamenti forniti per la procedura di valutazione garantiscano un approccio rapido e uniforme da parte delle autorità nazionali; a tal fine occorre stabilire una chiara ripartizione dei compiti fra agenzia e Stati membri ed evitare una gestione amministrativa mista; in considerazione del presunto elevato numero di casi da trattare, il complicatissimo metodo di coordinamento dovrebbe venir notevolmente semplificato e snellito; andrebbero anche evitate disposizioni burocratiche minuziose per regolamentare la comunicazione fra Stati membri e agenzia; la valutazione delle sostanze andrebbe ripartita fra gli Stati membri in base a regole più semplici, senza per questo fare di questi ultimi una sorta di «infrastruttura» dell'agenzia;

1.14

rileva gravi lacune normative in materia di tutela degli animali. Benché la proposta di regolamento preveda, per esempio nel caso della registrazione parallela di una sostanza, l'obbligo per i produttori di servirsi dei dati già esistenti sugli esperimenti su animali in modo da evitare inutili test, l'articolo 23 della proposta di regolamento presenta invece la prevenzione di inutili esperimenti sugli animali quale obiettivo astratto, e quindi non può sostituirsi a disposizioni concrete;

1.15

si pronuncia a favore della riduzione al minimo degli esperimenti animali necessari per conseguire gli obiettivi del regolamento, compreso un elevato livello di tutela per la salute umana e l'ambiente, nonché della messa a disposizione di tutti i dati esistenti. Se dovessero essere disponibili test alternativi riconosciuti dalle autorità, gli esperimenti sugli animali andrebbero vietati;

1.16

accoglie con favore la norma che obbliga gli utenti a valle a registrare i loro utilizzi delle sostanze, in modo da rendere noti anche i campi di utilizzo non registrati dal produttore o dall'importatore per adottare adeguate misure contro gli eventuali rischi;

1.17

rileva però anche gli svantaggi per le PMI derivanti soprattutto dall'obbligo di comunicare al fornitore l'utilizzo della sostanza e quindi il proprio know-how, oppure da quello di dover eseguire analisi per proprio conto sobbarcandosi costi elevati;

1.18

considera necessario stabilire con precisione le modalità di riutilizzo dei dati, in modo da disciplinare la ripartizione dei costi — non soltanto riguardo agli esperimenti sugli animali — e la tutela del know-how, senza svantaggi per le PMI.

2.   Valutazione d'impatto

2.1

L'applicazione della proposta di regolamento coinvolgerà in prima battuta tutti i produttori e gli importatori di sostanze e preparati tenuti all'obbligo della registrazione e della comunicazione delle relative informazioni. La più duramente colpita sarà l'industria chimica. Sono tuttavia interessati, quali «utenti a valle», anche tutti i comparti che fanno uso di sostanze chimiche, cioè in pratica l'intera industria di trasformazione e il settore dei servizi. Con il nuovo regolamento si rischia che le sostanze chimiche spariscano dal mercato europeo e che i loro prezzi aumentino di conseguenza. La competitività delle imprese di trasformazione europee risulterà così indebolita rispetto ai concorrenti extraeuropei. Vanno inoltre previsti costi di adeguamento. Pertanto l'introduzione del sistema REACH comporta il rischio di contrazione della produzione e dell'occupazione non soltanto nell'industria chimica, ma anche in molti altri settori.

2.2

A risentirne saranno soprattutto le piccole e medie imprese. Numerose imprese potrebbero, già nella fase di registrazione delle sostanze, non disporre di risorse umane ed economiche sufficienti per conformarsi a tutti gli obblighi derivanti da REACH. In molti casi non sarà possibile scaricare i relativi costi sul prezzo del prodotto, e quindi si dovrà abbandonare la produzione di queste sostanze mettendo probabilmente in pericolo l'esistenza stessa delle imprese lungo la catena di produzione, imprese che costituiscono la spina dorsale di molte regioni industriali europee.

2.3

I dati forniti dalla Commissione sui costi diretti ed indiretti derivanti dall'applicazione del sistema REACH nei prossimi anni sono stati criticati da più parti in quanto ritenuti sottostimati. Il Comitato apprezza pertanto la nuova valutazione d'impatto della Commissione, che tiene conto anche dei costi indiretti, degli utenti a valle e delle ripercussioni sui nuovi Stati membri. Prima che Parlamento e Consiglio adottino altre decisioni, sarebbe bene attendere i risultati di questa valutazione d'impatto.

2.4

Una ricaduta positiva del nuovo sistema risiede nell'innovazione, in quanto alcune misure favoriscono indubbiamente la scoperta e la commercializzazione di un maggior numero di nuove sostanze rispetto ad ora. Tuttavia, soprattutto nella prima fase di attuazione, vi sono anche ricadute negative sulla capacità d'innovazione delle imprese. REACH causa ritardi nel lancio dei nuovi prodotti sul mercato e aumenta inoltre il rischio delle imprese dato che sulla ricerca gravano ulteriori costi. I ricercatori dedicano molto tempo a testare le sostanze chimiche esistenti invece che a sviluppare prodotti nuovi. L'innovazione è però la chiave per il futuro successo economico dell'Europa. L'industria chimica è di gran lunga il principale fornitore di prodotti intermedi innovativi. La mancanza di innovazioni chimiche si ripercuote pertanto anche molto negativamente sul potenziale di innovazione di altri comparti. Il Comitato ritiene in generale che i meccanismi — per lo più automatici — destinati a stimolare l'innovazione siano ancora troppo generici, oltre che deboli, considerata l'entità delle possibili ripercussioni.

2.5

Mentre da un lato dovrebbero insorgere costi per gli operatori economici, per le regioni che rischiano di perdere posti di lavoro e per i consumatori a causa dell'aumento del prezzo del prodotto finale, dall'altro il beneficio viene visto nel settore della salute, della protezione ambientale e della tutela dei consumatori, della sicurezza sul luogo di lavoro, nella semplificazione delle norme giuridiche e nella spinta verso la competitività e la capacità di innovazione. In tale valutazione non si tiene conto dello sfasamento temporale fra l'insorgere dei costi e quello dei benefici e quindi del fatto che questi ultimi vadano a favore di altri settori oppure della società in generale.

3.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

3.1

esorta la Commissione europea a verificare la compatibilità fra le proposte riguardanti il sistema REACH e i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

3.2

invita la Commissione a tener conto dei cittadini e dei consumatori, assicurando un'etichettatura uniforme dei prodotti chimici, in un settore attualmente caratterizzato da grande eterogeneità, e accoglie con favore la proposta della Commissione intesa a garantire l'applicazione di una regolamentazione uniforme ai prodotti chimici registrati prima o dopo il 1981;

3.3

invita in particolare a verificare se l'onere amministrativo e quindi i costi generati per raggiungere gli scopi perseguiti con la proposta siano veramente necessari;

3.4

ritiene che gli obiettivi perseguiti con le proposte possano essere raggiunti anche con strumenti legislativi meno complessi;

3.5

invita la Commissione europea a valutare le proposte alternative attualmente allo studio per semplificare il sistema REACH;

3.6

chiede agevolazioni e sostegno per le PMI tenute alla registrazione, in modo da conservare e aumentare il potenziale economico e l'occupazione nelle regioni europee a vocazione industriale;

3.7

raccomanda di adottare, al posto del criterio basato sui quantitativi prodotti e importati, un concetto orientato alle priorità e che tenga maggiormente conto dei rischi e dell'esposizione;

3.8

raccomanda di perseguire in parallelo altre soluzioni volte a conseguire una notevole semplificazione e trasparenza delle norme per gli utenti della procedura di registrazione, valutazione e autorizzazione;

3.9

invita la Commissione europea a verificare fino a che punto la valutazione delle sostanze possa avvalersi dei sistemi informativi e dei materiali già disponibili negli Stati membri;

3.10

esorta la Commissione europea a garantire compatibilità fra le normative sulle sostanze chimiche e quelle emanate in altre politiche;

3.11

chiede soprattutto di introdurre un sistema informativo finalizzato a raccogliere dati sui livelli di rischio e tale da escludere il ripetersi della raccolta di informazioni nelle varie fasi di creazione di valore aggiunto;

3.12

raccomanda, per ragioni di competitività delle imprese europee, di avviare negoziati con l'OMC per armonizzare queste normative a livello internazionale;

3.13

invita in particolare la Commissione europea a sottoporre a un esame critico la compatibilità delle sue proposte con le iniziative «SLIM» (semplificazione della legislazione per il mercato interno) e «Legiferare meglio»;

3.14

chiede alla commissione di fare in modo che il principio di base della responsabilità del produttore o del distributore di un prodotto chimico (principio «chi inquina paga», principio dell'inversione dell'onere della prova) rimanga inalterato in tutte le fasi della commercializzazione. Ciò deve contribuire ad assicurare la tutela dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente;

3.15

esorta la Commissione europea a verificare, nell'ambito dell'esame globale degli obiettivi delle politiche comunitarie, le ripercussioni delle sue proposte sul tessuto economico regionale e quindi la loro compatibilità con l'obiettivo comunitario di coesione economica e sociale. In tale contesto si potrebbero avviare studi settoriali pilota nelle varie regioni europee in cui è presente l'industria chimica per poter valutare esattamente caso per caso l'impatto delle future norme giuridiche;

3.16

invita la Commissione europea a trarre le conseguenze necessarie dalla valutazione d'impatto attesa per marzo 2005;

3.17

esorta la Commissione europea a delimitare chiaramente le competenze della futura agenzia europea per le sostanze chimiche e a garantire, grazie al coinvolgimento degli interlocutori sul campo, un'applicazione della politica sulle sostanze chimiche improntata a criteri di praticità e compatibilità con le esigenze delle imprese.

Bruxelles, 24 febbraio 2005.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU L 128 del 29.5.2003, pag. 1.

(2)  GU C 23 del 27.1.2004, pag. 16.

(3)  GU C 73 del 23.3.2004, pag. 38.

(4)  GU C 128 del 29.5.2003, pag. 48.


5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/82


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — La dimensione sociale della globalizzazione — Il contributo della politica dell'UE perché tutti possano beneficiare dei vantaggi

(2005/C 164/11)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — La dimensione sociale della globalizzazione — Il contributo della politica dell'UE perché tutti possano beneficiare dei vantaggi (COM(2004) 383 def.),

vista la decisione della Commissione europea, del 18 maggio 2004, di consultarlo in materia ai sensi dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 15 giugno 2004, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere in materia,

visto il rapporto della Commissione mondiale sulla dimensione sociale della globalizzazione, pubblicato il 24 febbraio 2004,

visto il proprio parere sul tema L'impatto sugli enti locali e regionali dei negoziati dell'OMC relativi all'Accordo generale sul commercio di servizi (GATS) (CdR 103/2003 fin) (1),

visto il proprio parere in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico sociale e al Comitato delle regioni su immigrazione, integrazione e occupazione (CdR 223/2003 fin) (2),

visto il proprio parere in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato (CdR 2/2003 fin) (3),

visto il proprio parere in merito alla Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (CdR 80/2004 fin) (4),

visto il proprio parere in merito alla Valutazione di medio periodo della strategia di Lisbona (CdR 152/2004 fin),

visto il proprio parere in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (periodo 2007-2013) (CdR 240/2004 fin),

visto il proprio parere sul tema Strategia per il mercato interno per il periodo 2003-2006 (CdR 341/2002 fin) (5),

visto il progetto di parere (CdR 328/2004 riv. 1) adottato dalla commissione Politica economica e sociale in data 8 dicembre 2004 (relatrice: Ulrike RODUST, membro del parlamento del Land Schleswig-Holstein (DE/PSE)),

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 23 febbraio 2005, nel corso della 58a sessione plenaria.

Posizioni e raccomandazioni del Comitato delle regioni

1.   Osservazioni generali

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1

Apprezza la comunicazione sulla dimensione sociale adottata dalla Commissione nel maggio 2004, che espone le prime reazioni dell'esecutivo europeo alle questioni sollevate dal rapporto della Commissione mondiale sulla dimensione sociale della globalizzazione e alle conclusioni che ne vengono tratte;

1.2

concorda con la Commissione nel ritenere che il documento, pur essendo equilibrato e critico, contenga messaggi fondamentalmente positivi che potranno costituire il punto di partenza per le iniziative future;

1.3

osserva a questo proposito che la globalizzazione ha messo in moto un processo di profonda trasformazione che interessa tutti. Se gestita con saggezza, essa può offrire l'opportunità di realizzare progressi materiali senza precedenti, creare posti di lavoro migliori e più produttivi per tutti e contribuire in maniera significativa a ridurre la povertà nel mondo. Ma il mondo è lungi dall'essere consapevole del suo potenziale. Il processo di globalizzazione attualmente in corso sta generando squilibri sia all'interno delle singole entità che tra entità diverse;

1.4

nota con preoccupazione che a livello locale e regionale la globalizzazione dà luogo ai seguenti fenomeni:

il numero delle collettività che risentono direttamente della globalizzazione è in aumento nel mondo. Il declino delle industrie locali provocato dai nuovi modelli di divisione internazionale del lavoro e dalla liberalizzazione degli scambi commerciali, comportante, in alcuni casi, la rilocalizzazione di siti produttivi ad alto impiego di manodopera verso paesi che praticano bassi salari, ha determinato la perdita di posti di lavoro. Ciò potrebbe determinare problemi di aggiustamento a livello locale e regionale e di sistemi sociali;

taluni aspetti della globalizzazione possono erodere apparentemente la capacità di resistenza e la vitalità delle comunità locali anche quando non le colpiscono direttamente. Il crescente impatto dell'industria mondiale dei mass media, del divertimento e del turismo spesso influenza le culture tradizionali e ne indebolisce i valori e il senso della solidarietà e dell'identità locale e regionale. Una comunità mondiale deve poter accogliere al suo interno una molteplicità di culture locali e di capacità diverse, anziché spazzare via la diversità con un'ondata di omologazione cosmica;

1.5

ritiene necessario progredire verso una globalizzazione più equa e si impegna ad adoperarsi per rafforzare la dimensione sociale alla luce del rapporto della Commissione mondiale sulla dimensione sociale della globalizzazione e delle prime proposte avanzate dalla Commissione nella comunicazione in esame;

1.6

è dell'avviso che per dare una dimensione sociale alla globalizzazione occorrano politiche economiche e sociali più equilibrate ed integrate a tutti i livelli. In questo contesto, bisogna dedicare una particolare attenzione alle realtà locali e regionali, le più direttamente colpite dal fenomeno, inglobandole, specie attraverso il Comitato delle regioni, quantomeno nel processo per risolvere i problemi che lo accompagnano;

1.7

nota una differenza nell'uso dell'espressione «livello regionale»: nel rapporto della Commissione mondiale sulla dimensione sociale della globalizzazione, il termine «'regionale» sta ad indicare le aree continentali mentre nella comunicazione della Commissione in merito al FSE esso designa le unità substatali;

2.   La partecipazione del livello locale e regionale alla governance mondiale

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1

È del parere che i problemi causati attualmente dalla globalizzazione dell'attività economica non siano dovuti alla globalizzazione in sé, bensì a una carenza di governance. La governance mondiale rappresenta il punto culminante di tutta una rete di sistemi di governance che parte dal livello locale per arrivare alle multinazionali. Per una buona gestione della globalizzazione bisogna creare connessioni positive tra i soggetti sopranazionali, nazionali, regionali e locali appartenenti al settore pubblico e a quello privato. Non devono più essere gli Stati nazionali a determinare, con le loro norme e la loro condotta, il quadro della governance mondiale. Al fine di garantire condizioni eque è indispensabile che l'interazione non si limiti agli Stati, bensì coinvolga soggetti operanti su scala mondiale come l'Unione europea, oltreché il mondo economico e gli enti locali e regionali. Il grado di adesione di tali soggetti al multilateralismo, ai valori universali e agli obiettivi comuni da un lato e, dall'altro, il grado di sensibilità all'impatto transfrontaliero delle politiche da loro perseguite e il peso attribuito alle conseguenze sociali mondiali delle loro iniziative sono tutti aspetti determinanti ai fini della qualità della governance globale. Nel gestire i loro affari interni, tutti questi soggetti adottano decisioni che incidono sulla misura in cui i cittadini traggono beneficio dalla globalizzazione e sono protetti dai suoi effetti negativi;

2.2

sottolinea che soltanto il coinvolgimento del livello locale e regionale nella formazione di tutti questi aspetti determinanti potrà condurre alla definizione di una politica della governance mondiale accettabile in Europa;

2.3

evidenzia che gli sviluppi mondiali e nazionali dipendono a loro volta dal livello locale e da quello regionale: questo costituisce un presupposto essenziale ai fini di una globalizzazione più giusta e generosa. Un approccio decentrato alla definizione e all'attuazione delle politiche risulta in ultima analisi più efficace, in quanto si basa su una migliore conoscenza delle situazioni e dei vincoli reali, è più partecipativo e più vicino ai bisogni e alle aspettative della gente, oltreché più facilmente monitorabile. Per rafforzare il legame tra la dimensione locale/regionale e quella globale occorre adottare un'agenda costruttiva e proattiva che punti sull'autonomia locale e regionale e sul tessuto economico, i valori e il patrimonio culturale locale e regionale;

2.4

fa notare che, per quanto riguarda in particolare l'Unione europea, l'ulteriore sviluppo del processo di Lisbona, la definizione di una politica dell'immigrazione e di una politica di genere, le iniziative transfrontaliere e interregionali e la politica commerciale contribuiscono in modo significativo alla risposta europea alle sfide della globalizzazione.

3.   La strategia di Lisbona in un contesto globale

IL COMITATO DELLE REGIONI

3.1

Concorda con la Commissione nel ritenere che la strategia di Lisbona costituisca il fondamento della risposta dell'UE agli effetti della globalizzazione sulla concorrenza, l'economia e la forza lavoro in Europa;

3.2

rileva la crescente interdipendenza tra decisioni economiche adottate su scala mondiale e realtà locale e regionale e sottolinea la necessità di «pensare localmente» nell'agire globalmente;

3.3

fa osservare che nella globalizzazione dell'attività economica occorre garantire alle realtà locali e regionali di tutti i paesi un certo tenore di vita. Per partecipare e trarre beneficio dalla globalizzazione bisogna essere in buona salute, avere accesso alla formazione e poterla sfruttare, nonché avere possibilità reali di trovare un impiego per il proprio sostentamento. Disporre di un'occupazione, di un reddito e di un ambiente sostenibile è la condizione essenziale per una vita autonoma e decorosa e per partecipare pienamente, in qualità di cittadini, alla vita della propria comunità locale e regionale come di quella nazionale e mondiale;

3.4

sottolinea l'importanza dell'istruzione e della formazione nell'equilibrare gli effetti della globalizzazione. Come dimostrato dalle buone pratiche, tutti i paesi che hanno tratto beneficio dalla globalizzazione hanno investito in maniera significativa nei sistemi di istruzione e di formazione. Poiché il livello locale e quello regionale svolgono un ruolo fondamentale nei sistemi di istruzione e formazione dei paesi europei, è indispensabile adeguarli alle sfide della globalizzazione. Sebbene tale compito spetti agli Stati membri e agli organismi substatali, l'Unione europea dovrebbe avvalersi appieno dei suoi poteri di sostegno mettendoli al servizio dell'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione europei;

3.5

evidenzia la costante tendenza a sottovalutare le possibilità offerte da una parte del grande potenziale di risorse umane esistente. Occorre dedicare particolare attenzione alla disparità di accesso all'istruzione, all'analfabetismo e alla scarsità di qualifiche nonché alle discriminazioni di cui soffrono le minoranze etniche e religiose, sia nei paesi ad alto reddito sia in quelli a basso reddito;

3.6

ribadisce il suo apprezzamento per l'ammissione nell'UE dei cittadini dei paesi terzi per motivi di studio e formazione, ritenendo che ciò migliorerà la competitività dell'Europa da questo punto di vista;

3.7

sottolinea fortemente il legame tra la riforma della politica europea di coesione per le prossime prospettive finanziarie, l'attuazione della strategia di Lisbona e le sfide irrisolte poste dalla globalizzazione in Europa. La politica di coesione dell'UE, con i suoi tre obiettivi, dovrebbe consentire alle realtà locali e regionali europee di perseguire l'obiettivo di Lisbona e migliorare nel contempo la loro capacità di affrontare gli effetti della globalizzazione;

3.8

chiede vivamente agli Stati membri di pervenire in tempo a un accordo sulle linee generali e il quadro finanziario della nuova politica europea di coesione, in modo da non sprecare il tempo necessario per la programmazione locale e regionale;

3.9

si compiace senza riserve del fatto che, in base alla proposta di regolamento della Commissione recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (COM(2004) 492 def.), le imprese che beneficiano dei contribuiti dei Fondi non possano trasferire la propria attività, e provocare quindi la perdita di posti di lavoro, nei sette anni successivi al finanziamento. In caso di violazione di quest'obbligo le sovvenzioni percepite devono essere restituite (cfr. art. 56 della proposta di regolamento);

3.10

chiede alla Commissione di assicurarsi che la riforma della normativa UE riguardante gli aiuti di Stato (art. 83 del Trattato CE) dia agli enti locali e regionali la possibilità di promuovere lo sviluppo economico attraverso incentivi finanziari ben mirati;

3.11

concorda con la Commissione sulla necessità di collegare più strettamente la nuova strategia pluriennale per il mercato interno con i diversi processi economici in atto. Alla luce delle raccomandazioni specifiche contenute nel rapporto di Wim Kok sulla strategia di Lisbona, giudica altresì opportuno continuare a orientare tale strategia verso la realizzazione dell'obiettivo comune per il 2010: fare dell'Unione l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo;

3.12

sostiene pertanto gli sforzi compiuti dalla Commissione europea nei suoi rapporti di sintesi per semplificare l'attuazione della nuova strategia per il mercato interno e degli altri processi introducendo un'unica strategia globale; la definizione di un obiettivo comune per il 2010 dovrebbe essere, almeno in parte, la risposta europea alla globalizzazione;

3.13

concorda sull'impellente necessità di ampliare il concetto di mercato interno. A suo parere, nei prossimi anni, la strategia per il mercato interno dovrà individuare soluzioni che si basino sulle esigenze del mercato globale e, al tempo stesso, tengano conto delle competenze e delle iniziative di politica economica degli Stati membri e degli enti locali e regionali, nonché del livello qualitativo del modello sociale europeo.

4.   Le migrazioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

4.1

Offre il proprio sostegno alla Commissione in vista dell'ulteriore sviluppo del dialogo bilaterale e multilaterale sulle migrazioni;

4.2

rammenta l'importanza delle migrazioni economiche, che hanno un'importanza significativa in Europa a livello locale e regionale, e sottolinea la necessità di procedere con urgenza all'elaborazione di una serie di norme che regolino l'approccio dell'UE in materia;

4.3

sottolinea l'esigenza di creare programmi specifici di assistenza per i paesi di provenienza degli immigrati;

4.4

invita il Consiglio e gli Stati membri a tener conto, nell'elaborazione delle politiche comunitarie e di quelle nazionali, della necessità di integrare gli immigrati regolari attraverso politiche di non discriminazione e di pari accesso ai servizi pubblici;

4.5

ritiene che l'UE possa apportare un valore aggiunto alle iniziative nazionali a favore dell'integrazione, principalmente attraverso gli incentivi e le misure di sostegno, anziché attraverso l'armonizzazione legislativa;

4.6

è del parere che gli enti locali e regionali debbano essere invitati a partecipare alla preparazione dei piani d'azione nazionali in quanto la loro presenza faciliterebbe il raffronto e l'individuazione delle buone pratiche nonché l'analisi dell'impatto reale e dell'esito delle strategie adottate dagli Stati membri;

4.7

invita a prendere atto dell'esistenza di un gran numero di lavoratori immigrati in condizioni di illegalità e della necessità di istituire meccanismi che consentano a questi immigrati, dopo che il loro caso è stato trattato in maniera individuale e ove ciò sia opportuno, di regolarizzare la propria posizione senza ingiustificati ritardi e compatibilmente con la capacità di fornire un'accoglienza adeguata, escludendo quanti si siano resi colpevoli di reati classificati come reati gravi; richiama l'attenzione anche sul fatto che, in mancanza di controlli alle frontiere, le regolarizzazioni finiscono per ripercuotersi anche su altri Stati membri nell'area di Schengen. I provvedimenti di regolarizzazione andrebbero quindi considerati con riserva;

4.8

fa notare che una grave lacuna dell'attuale struttura istituzionale per la gestione dell'economia globale è costituita dall'assenza di un quadro multilaterale che regoli i movimenti transfrontalieri di persone;

4.9

ritiene che dal punto di vista dei paesi in via di sviluppo l'assenza di un quadro multilaterale che regoli i movimenti transfrontalieri di persone rispecchi un'ulteriore lacuna nelle regole che governano l'economia mondiale. Molti di questi paesi sostengono che, dal loro punto di vista, una maggiore libertà di immigrazione verso il mondo industrializzato costituirebbe un modo rapido e potente per incrementare i vantaggi della globalizzazione.

5.   L'uguaglianza di genere

IL COMITATO DELLE REGIONI

5.1

Rileva che vi sono sempre più elementi per affermare che la globalizzazione colpisce in modo particolare le donne. Essa esercita un influsso negativo su un numero crescente di individui di sesso femminile sia in termini assoluti che rispetto agli uomini. Ad esempio, le donne impegnate nell'attività produttiva che tentano di entrare nei nuovi settori economici creati dalla globalizzazione si scontrano con enormi ostacoli, spesso dovuti a pregiudizi che riguardano le donne direttamente, oppure che interessano il settore delle piccole e microimprese, in cui sono predominanti, oppure l'ambiente politico e normativo. Ma la globalizzazione ha anche migliorato le condizioni economiche e sociali di molti esponenti del sesso femminile, tra cui i milioni di donne coinvolte nel sistema di produzione mondiale. Il lavoro salariato ha consentito loro di accedere a un reddito maggiore rispetto al passato, quando vivevano in condizioni di servitù intrafamiliare oppure conducevano una vita di stenti e di precarietà lavorando nell'economia informale. Il lavoro salariato ha anche apportato loro una maggiore indipendenza economica potenziale e spesso ha migliorato il loro status sociale anche all'interno della società più oppressive e patriarcali;

5.2

esorta gli Stati membri a considerare con particolare attenzione il quadro sociale e giuridico che regola l'occupazione femminile e a sostenere tutte le attività locali e regionali intese a migliorare le politiche di genere;

5.3

conviene con la Commissione che l'uguaglianza di genere rappresenta un obiettivo fondamentale delle politiche interne ed esterne dell'UE e un elemento essenziale delle norme fondamentali del lavoro concordate a livello internazionale.

6.   La cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale; un esempio: la politica di prossimità

IL COMITATO DELLE REGIONI

6.1

Ritiene che la futura «cooperazione territoriale», in quanto strumento dell'UE, vada studiata in modo da essere di ausilio agli enti locali e regionali nella lotta contro gli effetti negativi della globalizzazione;

6.2

sostiene la politica europea di prossimità e le relative attività intese a rafforzare le relazioni con i vicini orientali e meridionali dell'Unione in seguito all'allargamento;

6.3

conviene con la Commissione che il fine ultimo di questa iniziativa è creare uno spazio di stabilità e prosperità fondato su valori condivisi e interessi comuni;

6.4

contribuirà ad assistere i paesi partner nella realizzazione delle riforme politiche ed economiche rafforzando nel contempo il dialogo e la cooperazione con tali paesi nella sfera sociale;

6.5

rammenta la necessità di fornire un'adeguata assistenza per consentire ai settori e alle regioni interessati di affrontare il passaggio ad una maggiore integrazione tra l'UE e i suoi vicini orientali e meridionali.

7.   Le politiche commerciali dell'UE

IL COMITATO DELLE REGIONI

7.1

Esorta la Commissione, nell'ambito della sua partecipazione ai negoziati dell'OMC:

a tener presente che la liberalizzazione non è un fine in sé, bensì uno strumento per creare maggiore prosperità. Essa non è quindi monodimensionale, ma va sviluppata tenendo conto delle conseguenze sociali, economiche e ambientali complessive, specialmente sulle realtà locali e regionali, le più direttamente colpite,

a tener conto dei principi dell'autonomia locale e regionale nell'ambito dei negoziati dell'OMC, secondo il disposto dell'articolo 6 del Trattato UE e il Trattato costituzionale;

7.2

apprezza l'impegno della Commissione a migliorare la trasparenza dei negoziati commerciali internazionali e coinvolgere gruppi di interesse appartenenti a tutti i settori pertinenti del campo dei servizi. Ritiene tuttavia che occorra distinguere gli enti locali e regionali dalla società civile, in quanto i primi godono di una legittimazione democratica e regolano il settore dei servizi pubblici nell'ambito delle competenze loro assegnate nel processo democratico.

Bruxelles, 23 febbraio 2005

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 256 del 24.10.2003, pag. 83.

(2)  GU C 109 del 30.4.2004, pag. 46.

(3)  GU C 244 del 10.10.2003, pag. 5.

(4)  GU C 318 del 22.12.2004, pag. 30.

(5)  GU C 128 del 29.5.2003, pag. 48.


5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/87


Risoluzione del Comitato delle regioni in merito al programma di lavoro della Commissione europea e alle priorità 2005 del Comitato delle regioni

(2005/C 164/12)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il programma di lavoro della Commissione per il 2005 (COM(2005) 15 def.),

visti gli obiettivi strategici 2005-2009 (COM(2005) 12 def.),

visto il programma operativo 2005 delle presidenze lussemburghese e britannica dell'Unione europea,

viste le priorità della presidenza lussemburghese,

visto il programma strategico pluriennale 2004-2006 delle sei presidenze dell'Unione,

visto il protocollo sulle modalità di cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato delle regioni (CdR 81/2001 riv. 2),

vista la risoluzione del Comitato sul tema «Un nuovo impulso alla strategia di Lisbona» (CdR 518/2004),

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005 in merito agli orientamenti strategici e al programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2005 (trad. provv.),

considerando quanto segue:

L'impegno della Commissione a promuovere nuove forme di governance.

Gli enti locali e regionali sono responsabili dell'attuazione di gran parte delle politiche dell'Unione europea.

La legittimità democratica delle politiche dell'Unione risulterebbe notevolmente rafforzata se gli enti locali e regionali contribuissero a definirne le priorità,

ha adottato, il 24 febbraio 2005, nel corso della 58a sessione plenaria, la seguente risoluzione.

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni di carattere generale

1.

ritiene che le proprie priorità coincidano con quelle della Commissione per quanto riguarda in particolare il contributo alla campagna per la ratifica del Trattato costituzionale, il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, l'impegno a favore della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, la solidarietà e lo sviluppo sostenibile, il rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'impegno a favore dell'ampliamento dell'Unione e della politica europea di prossimità, per la quale è necessaria la partecipazione attiva degli enti locali e regionali;

2.

sottolinea il ruolo e la posizione delle regioni e degli enti locali nell'Unione allargata, e chiede che, oltre che sulla promozione dell'Unione economica, sociale e monetaria, l'attuale politica europea sia più che mai incentrata sulla realizzazione di una vera Unione politica, fondata sul sostegno dei suoi cittadini e sulla Costituzione europea firmata a Roma il 29 ottobre 2004;

3.

ribadisce il proprio impegno a fianco della Commissione per valutare congiuntamente i risultati dell'applicazione del protocollo di cooperazione tra le due istituzioni, in vigore dal 2001, e per avviare sin da ora la preparazione di un nuovo protocollo;

4.

invita la Commissione a tenere conto da subito dello spirito e della lettera del Trattato costituzionale riguardo all'elaborazione della legislazione comunitaria, in particolare per quanto concerne l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e a riprodurli nel nuovo protocollo di cooperazione;

5.

condivide la posizione della Commissione secondo cui non è realistico aspirare ad «avere più Europa per meno denaro»: i nuovi settori delle politiche comunitarie richiedono infatti mezzi finanziari supplementari all'altezza delle ambizioni espresse pubblicamente;

6.

sottolinea l'importanza di promuovere la diversità culturale nell'Unione europea, e si impegna a perseguire attivamente gli obiettivi prioritari del rispetto e della promozione della diversità culturale e linguistica, intesa come fonte di ricchezza da preservare.

La ratifica del Trattato costituzionale

7.

ritiene che la ratifica del Trattato costituzionale costituisca una tappa essenziale nel processo d'integrazione politica della costruzione europea, e si è di conseguenza impegnato in questo processo collaborando all'iniziativa «Mille dibattiti per l'Europa». Invita gli enti locali e regionali a partecipare ancor più attivamente alla campagna d'informazione e di sensibilizzazione incentrata sulla Costituzione europea;

8.

ritiene necessaria una migliore informazione dei cittadini in merito alla costruzione e alla Costituzione europea, e invita di conseguenza la Commissione a dare un nuovo impulso a questa campagna;

9.

ricorda il ruolo essenziale svolto dalla stampa locale e regionale nell'opera capillare di informazione e comunicazione indispensabile a promuovere e divulgare l'azione comunitaria e i valori dell'Unione, e invita pertanto la Commissione a coinvolgere il Comitato nella nuova strategia di comunicazione.

La governance europea

10.

si congratula con la Commissione per l'obiettivo strategico prioritario fissato nel quadro dell'azione «Legiferare meglio» e per la cooperazione interistituzionale a tal fine instaurata; deplora tuttavia che la dimensione locale e regionale non sia stata sufficientemente riconosciuta in questa iniziativa e invita caldamente le presidenze del Consiglio, il Parlamento e la Commissione ad attribuirle maggiore considerazione; si rammarica altresì che, nel documento di programmazione annuale, la Commissione non tenga conto del valore aggiunto prodotto dalla consultazione preliminare degli enti locali e regionali in materia di rispetto della sussidiarietà;

11.

chiede che i propri rappresentanti siano espressamente associati, al pari della società civile, alle procedure minime in materia di consultazione;

12.

si compiace per l'introduzione di un nuovo metodo di analisi di impatto per tutte le principali iniziative della Commissione europea, ma constata che tale metodo non tiene in sufficiente considerazione l'incidenza sugli enti regionali e locali;

13.

invita la Commissione europea a riproporre la conclusione di convenzioni e di contratti tripartiti, diversificando il ricorso a tale strumento nel quadro di altre politiche comunitarie.

Il rilancio della strategia di Lisbona

14.

accoglie con favore e condivide, nelle proposte per la revisione della strategia di Lisbona, l'importanza attribuita ai risultati già auspicata nella risoluzione del CdR sul rilancio della strategia di Lisbona. Considera la revisione intermedia un momento cruciale, non solo per l'orientamento strategico delle relative politiche, ma anche per il futuro della multilevel governance in vista delle sfide che incombono sull'Unione europea. Sui costi del mancato raggiungimento degli obiettivi di Lisbona inciderà altresì l'assenza dei soggetti regionali e locali dalla fase di definizione e di attuazione della strategia;

15.

ritiene che la riuscita della strategia di Lisbona dipenda dal coinvolgimento politico dei soggetti locali e regionali nella fase di definizione e di attuazione, e deplora che gli enti regionali e locali e il Comitato delle regioni non siano stati associati al nuovo approccio alla governance della strategia di Lisbona. Insiste sull'integrazione della dimensione locale e regionale non solo nei piani d'azione nazionali, ma anche nelle deliberazioni sul nuovo approccio alla governance, e invita pertanto la Commissione a tenere conto della dimensione regionale nella concezione e nell'attuazione della strategia al livello sia dell'Unione che degli Stati membri;

16.

accoglie con favore l'idea di un partenariato per la crescita e l'occupazione, e dei relativi concetti chiave: azioni europee mirate, un sostegno quanto più ampio possibile ai cambiamenti e relazioni semplificate. Ammonisce tuttavia contro un piano di azione di Lisbona basato esclusivamente su azioni di livello nazionale ed europeo e contro l'abbandono di un approccio equilibrato tra obiettivi economici, sviluppo sostenibile e modernizzazione e progressione del modello sociale europeo. Ritiene inoltre che la nuova agenda sociale debba essere parte integrante del pilastro sociale della strategia di Lisbona.

La società basata sulla conoscenza

17.

accoglie con favore l'annuncio della Commissione europea riguardante il programma quadro UE per attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel periodo 2007-2013 (FP7) e il programma quadro per la competitività e l'innovazione, volti a rafforzare lo slancio verso la realizzazione di una società basata sulla conoscenza. Sottolinea la necessità di includere un capitolo regionale in FP7 per stimolare le iniziative regionali nell'ambito dello spazio di ricerca europeo, e di prevedere un meccanismo che consenta a tutte le regioni di fruire di maggiori investimenti nella ricerca e nell'innovazione attraverso l'eLearning;

18.

sostiene la posizione della Commissione europea secondo cui il raggiungimento degli obiettivi UE in materia di apprendimento permanente è essenziale se si intende creare un'economia della conoscenza nell'UE. Sottolinea che l'apprendimento permanente andrebbe visto, da un lato, come strumento in grado di sviluppare la competitività e la capacità partecipativa dei cittadini alla vita economica e, dall'altro, come elemento atto a promuovere sia lo sviluppo individuale attraverso l'istruzione e la formazione, sia la capacità dei cittadini di partecipare alla vita sociale e civica;

19.

intende contribuire attivamente alla definizione della nuova iniziativa i2010, facente seguito all'agenda eEurope e volta a promuovere uno spazio europeo dell'informazione senza frontiere e a stimolare l'innovazione attraverso investimenti in ricerca, sviluppo e utilizzo delle TIC. Sottolinea in particolare l'esigenza di assicurare che tutte le categorie della società beneficino delle nuove tecnologie in termini non solo di crescita economica, ma anche di partecipazione, di trasparenza e di accessibilità;

20.

attende con interesse l'aggiornamento delle norme sul settore audiovisivo, soprattutto quello della direttiva «Televisione senza frontiere». L'audiovisivo non è solo un settore culturale di primaria importanza, ma anche un elemento chiave per lo sviluppo dei valori sociali europei, la crescita dell'identità culturale regionale e locale e il funzionamento delle società democratiche.

La coesione territoriale

21.

ribadisce la convinzione che il criterio di riferimento per il programma di lavoro dell'Unione europea nel 2005 deve restare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, al fine di favorire uno sviluppo armonioso dell'intera Comunità, la riduzione delle disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni — ulteriormente accentuatesi con l'ultimo allargamento — e il recupero del ritardo delle regioni meno favorite;

22.

si impegna a portare il proprio sostegno alla realizzazione di questa priorità attraverso un'ampia riflessione sulla riforma della politica di coesione, al fine di accrescere la coerenza tra le politiche settoriali comunitarie dotate di un forte impatto territoriale e l'obiettivo della coesione;

23.

ricorda l'indissolubile legame esistente tra una politica regionale efficace su scala europea e l'attuazione dell'agenda di Lisbona. Il perseguimento di una politica regionale europea tale da inglobare tutte le regioni del continente favorirà la crescita e la competitività in ciascuna di esse, il che è tanto più importante quando si considera che la competitività dell'Unione dipende dalla competitività di ogni sua singola regione;

24.

esprime preoccupazione per il futuro degli aiuti di Stato destinati alle regioni, in particolare quelli legati alla politica di coesione, e sottolinea il rischio che l'obiettivo Competitività venga relativizzato o trascurato in favore di un compromesso minimalista durante i negoziati sulle prospettive finanziarie; chiede di evitare ogni incoerenza tra l'obiettivo Convergenza e gli aiuti di Stato concessi alle regioni meno sviluppate, e invita pertanto la Commissione europea a corredare le normative sugli aiuti di Stato di un quadro di differenziazione territoriale: l'obiettivo è consentire investimenti pubblici mirati là dove essi siano in grado di correggere le disfunzioni reali del mercato, per raggiungere l'obiettivo della coesione territoriale;

25.

sottolinea l'importanza della solidarietà ai fini della riuscita e della piena applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Perché il trasferimento di compiti e competenze dal livello comunitario o nazionale a quello regionale avvenga in modo equo ed efficace, bisognerebbe abbinarlo a un trasferimento di risorse e di capacità in uno spirito di solidarietà «verticale» tra centro e periferia, ma anche di solidarietà «orizzontale» tra regioni più forti (più ricche, più efficienti, più capaci) e regioni più deboli;

26.

ribadisce la convinzione che lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto è un fattore essenziale per la costruzione dell'Europa nella misura in cui facilita gli scambi, fonte di crescita economica, contribuisce alla coesione territoriale e genera un'Europa di «prossimità». Il riequilibrio dei modi di trasporto è una condizione indispensabile per lo sviluppo sostenibile delle reti transeuropee, con particolare riguardo alla regolamentazione dei settori marittimo, ferroviario e aereo.

Lo sviluppo sostenibile

27.

esorta la Commissione a riconoscere il ruolo dei livelli di governo locale e regionale nella fase di elaborazione delle sette strategie tematiche legate al Sesto programma di azione ambientale, e la incoraggia a esaminare i vantaggi di un maggiore ricorso ad accordi di sviluppo urbano o di accordi tripartiti, come nel caso della strategia tematica sull'ambiente urbano, a complemento dell'attuale legislazione;

28.

si compiace dell'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, e invita gli enti locali e regionali a sostenere senza riserve la realizzazione degli obiettivi ivi enunciati;

29.

sottoscrive l'approccio strategico della Commissione allo sviluppo rurale. Sottolinea che il valore aggiunto di una strategia europea deve essere individuato con chiarezza e che dovrebbe spettare agli Stati membri, alle regioni e agli enti locali enucleare le implicazioni di tale quadro per le aree rurali e la politica di sviluppo rurale;

30.

auspica che la proposta di uno strumento di solidarietà e reazione rapida si ispiri a un approccio globale in grado di coprire tutti gli aspetti della protezione civile in caso di disastri — prevenzione, servizi di salvataggio e misure di sicurezza successive -, e che essa fornisca gli strumenti atti a facilitare l'integrazione e il coordinamento di forze altamente specializzate provenienti da vari Stati membri e regioni;

31.

accoglie le iniziative in favore dello sviluppo sostenibile e sottolinea in particolare che le azioni e i finanziamenti comunitari in materia di miglioramento dell'ambiente dovrebbero produrre un effetto stimolante su scala nazionale, regionale o locale;

32.

incoraggia l'UE a farsi promotrice di un modello sostenibile di produzione e di distribuzione dei prodotti alimentari che sia attento alle risorse ambientali, alla salvaguardia della biodiversità, alla qualità dei prodotti e ai modi di produzione;

33.

si compiace che la Commissione europea abbia riconosciuto la necessità di un approccio orizzontale e integrato alla politica marittima dell'Unione europea.

Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

34.

si congratula per l'intento manifestato dall'Unione europea di consolidare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare mediante l'applicazione del metodo comunitario, e approva pertanto l'obiettivo strategico di sicurezza per i cittadini fissato dalla Commissione europea;

35.

appoggia gli orientamenti del programma dell'Aia, volti a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell'Unione europea; deplora vivamente che non si faccia riferimento alla partecipazione degli enti territoriali dell'Unione europea nell'attuazione delle relative politiche, ed esorta caldamente la Commissione europea a prendere in considerazione questa realtà istituzionale, politica e operativa nei vari piani d'azione che verranno elaborati nei prossimi mesi;

36.

raccomanda nuovamente di ricorrere ai fondi strutturali per sostenere e sviluppare gli strumenti per realizzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ed esorta la Commissione europea a concretizzare gli orientamenti adottati in materia nella Terza relazione sulla coesione;

37.

approva la maggiore attenzione rivolta a intensificare la lotta al terrorismo, pur facendo presente che ciò non deve tradursi in una violazione dei diritti civili, ed esorta ad attuare il previsto rafforzamento di reti e capacità al fine di coinvolgere gli enti locali e regionali;

38.

invita la Commissione europea a prendere in considerazione le proposte del CdR concernenti il nuovo piano d'azione comunitario per la promozione della cittadinanza europea attiva.

Il processo di ampliamento dell'Unione europea

39.

ricorda il proprio impegno rispetto al processo di allargamento, volto in particolare a garantire il dialogo politico interculturale fra i rappresentanti degli enti locali e regionali degli Stati membri, dei paesi candidati e di quelli che hanno presentato domanda di adesione;

40.

invita la Commissione europea a promuovere in maniera più attiva il decentramento democratico nel corso del processo di allargamento e mediante la politica di preadesione. A questo proposito raccomanda di destinare maggiori aiuti di preadesione al potenziamento delle capacità amministrative ai livelli regionale e locale, e incoraggia lo scambio di migliori pratiche e i gemellaggi fra enti locali;

41.

ritiene pertinente valorizzare il contributo della democrazia locale e regionale al processo di consolidamento democratico nei Balcani occidentali, processo nel cui ambito la tutela delle minoranze etniche costituisce una premessa indispensabile;

42.

deplora che l'Accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Croazia non preveda l'istituzione di un comitato misto Croazia-CdR, e chiede alla Commissione europea di proporre nel più breve tempo possibile una soluzione operativa;

La politica di prossimità

43.

approva l'impegno della Commissione europea rispetto alla politica di prossimità e condivide pienamente l'analisi sulla sua importanza ai fini della sicurezza, della stabilità e della prosperità del continente europeo;

44.

invita la Commissione europea a prendere in considerazione il contributo della cooperazione transfrontaliera e interregionale sia nel dispositivo del nuovo strumento di prossimità che nei piani d'azione, e chiede di essere coinvolto nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione di questa nuova politica;

45.

esorta la conferenza Euromed, in occasione del decimo anniversario della dichiarazione di Barcellona, a prevedere una partecipazione più attiva degli enti locali e regionali al partenariato euromediterraneo; rammenta la proposta di creare un organo destinato a rappresentare gli enti decentrati subnazionali degli Stati membri e dei paesi partner del Mediterraneo;

46.

sottolinea l'importanza strategica del partenariato con la Russia e l'opportunità di valutare le potenzialità della cooperazione transfrontaliera su scala locale e regionale con la regione autonoma di Kaliningrad;

47.

reputa che l'Unione europea dovrebbe sostenere i recenti processi democratici avviati in alcuni paesi vicini, ad esempio Ucraina e Georgia, e ribadisce l'importanza di una cooperazione economica, amministrativa e culturale alla quale gli enti territoriali dell'UE potrebbero contribuire;

48.

affida al proprio Presidente l'incarico di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, e alle presidenze lussemburghese e britannica.

Bruxelles, 24 febbraio 2005.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/91


Risoluzione del Comitato delle regioni sul tema un nuovo impulso alla strategia di Lisbona

(2005/C 164/13)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la relazione del gruppo di alto livello presieduto da Wim KOK «Raccogliere la sfida: la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione» (trad. provv.), del novembre 2004,

vista la comunicazione della Commissione «Obiettivi strategici 2005-2009. Europa 2010: un partenariato per l'innovazione dell'Europa — Prosperità, solidarietà e sicurezza» (trad. provv.) (1),

vista la comunicazione della Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2005 (trad. provv.) (2),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera 2005 «Insieme per la crescita e l'occupazione: un nuovo inizio per la strategia di Lisbona» (trad. provv.) (3),

visto il proprio parere del 29 settembre 2004 in merito alla «Valutazione di medio periodo della strategia di Lisbona» (CdR 152/2004),

visto il proprio parere del 18 novembre 2004 in merito alla comunicazione della Commissione «La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell'Europa — Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione» (CdR 194/2004),

visto il proprio parere del 23 febbraio 2005 in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013» (CdR 162/2004),

visto il proprio parere del 23 febbraio 2005 in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente» (CdR 258/2004),

visto il proprio parere del 23 febbraio 2005 in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «La dimensione sociale della globalizzazione — Il contributo della politica dell'UE perché tutti possano beneficiare dei vantaggi» (CdR 328/2004),

considerando quanto segue:

Gli enti territoriali sono le autorità competenti per l'attuazione di gran parte delle politiche dell'UE.

La legittimità democratica delle politiche dell'Unione risulterebbe notevolmente rafforzata se gli enti locali e regionali contribuissero a definirne le priorità,

ha adottato la risoluzione seguente in data 24 febbraio 2005, nel corso della 58a sessione plenaria.

Gli obiettivi della strategia di Lisbona

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

ribadisce il proprio sostegno alla strategia di Lisbona, la cui attuazione costituisce l'obiettivo politico prioritario dell'Unione europea entro il 2010;

2.

accoglie con soddisfazione la collocazione data alla strategia di Lisbona fra le priorità quinquennali (2005-2009) della Commissione europea;

3.

ricorda che il conseguimento degli obiettivi di Lisbona (4) richiede una strategia globale, che associ gli Stati membri, volta ad aumentare la crescita economica e la creazione di nuovi posti di lavoro, in particolare attraverso l'accelerazione delle riforme strutturali per rafforzare la competitività e l'innovazione, il completamento del mercato interno, l'aggiornamento del modello sociale europeo tramite investimenti nelle risorse umane e la lotta all'esclusione sociale, la creazione delle condizioni per uno sviluppo sano dell'economia e prospettive di crescita favorevoli mediante un dosaggio oculato delle politiche macroeconomiche, la promozione di un'economia fondata sulla conoscenza tramite politiche meglio rispondenti alle esigenze della società dell'informazione e della ricerca e sviluppo, e il rafforzamento della coesione regionale nell'Unione europea (5);

4.

sottolinea che le proposte in questi campi potranno essere realizzate con successo solo mediante una strategia attiva per la promozione dei diritti e della parità di uomini e donne in tutti gli ambiti della loro vita.

Il conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona, una politica di coesione credibile e un quadro finanziario commisurato a tali ambizioni: un trittico indissociabile

5.

si compiace dell'impegno della Commissione a proporre, per la futura politica di coesione, obiettivi e strumenti tali da assicurare la sinergia con la strategia di Lisbona, ma resta convinto che tale impegno non potrà tradursi nei fatti a meno che l'Unione europea non si doti delle risorse adeguate;

6.

prende atto dell'appello rivolto dalla Commissione europea agli enti locali e regionali europei affinché partecipino, nel quadro della politica dei fondi strutturali, all'elaborazione di progetti che consentano di conciliare tale politica e la strategia di Lisbona (6);

7.

considera le politiche strutturali comunitarie esempi di prim'ordine del valore aggiunto della politica europea. Gli investimenti dell'UE nei settori della ricerca e dello sviluppo, degli scambi transfrontalieri e dei progetti infrastrutturali rientrano nell'approccio di partenariato incluso nella strategia di Lisbona e inteso a rafforzare la crescita, la convergenza, la competitività e lo sviluppo sostenibile;

8.

esorta le istituzioni europee a concentrarsi sull'applicazione efficace delle decisioni esistenti, evitando di avviare nuovi processi o di definire nuovi obiettivi. La strategia di Lisbona non deve servire a legittimare a ogni costo qualsiasi nuova proposta legislativa comunitaria, in quanto non prescinde dalla necessità di una base giuridica nei Trattati e dal rispetto delle norme di buona governance.

L'attuazione della strategia di Lisbona: per una governance economica e sociale più coerente e più democratica

9.

deplora che l'approccio della Commissione sia incentrato su una relazione esclusiva tra autorità centrali e Stati membri, e che agli enti locali e regionali non sia consentito di partecipare tramite una comunicazione diretta ai processi di livello comunitario. La realizzazione e l'attuazione dei piani di azione nazionali restano di appannaggio quasi esclusivo degli Stati membri. Dato che una delle cause dei ritardi nell'attuazione dell'agenda di Lisbona è la mancanza di un vero approccio decentrato, ribadisce la richiesta di un'attuazione più intensiva e più decentrata della strategia di Lisbona, come espresso dalle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, secondo cui «un'impostazione totalmente decentrata sarà applicata coerentemente con il principio di sussidiarietà, a cui l'Unione, gli Stati membri, i livelli regionali e locali, nonché le parti sociali e la società civile parteciperanno attivamente mediante diverse forme di partenariato» (7);

10.

considera che le riforme strutturali e il completamento del mercato interno, per quanto necessari ai fini del conseguimento degli obiettivi di Lisbona, non debbano andare a scapito della coesione sociale e vadano quindi accompagnati da ingenti investimenti economici, sociali ed educativi;

11.

sottolinea che gli obiettivi della strategia di Lisbona potranno essere raggiunti solo se le misure intraprese consentiranno il massimo livello di partecipazione dei cittadini europei all'economia del continente, e raccomanda che ogni politica economica si ponga come principio generale la promozione di una partecipazione attiva dei cittadini all'economia e la rimozione degli ostacoli che vi si frappongono;

12.

rammenta che la modernizzazione del modello sociale europeo, con investimenti nelle risorse umane e con la lotta all'esclusione sociale, è il presupposto della strategia di Lisbona. Il Comitato delle regioni manifesta pertanto preoccupazione per il fatto che la comunicazione della Commissione non accenna al proseguimento delle misure contro l'esclusione sociale;

13.

ritiene che il dibattito sul futuro dell'agenda sociale debba rientrare in quello sul rilancio della strategia di Lisbona: al riguardo, l'impegno a livello nazionale dovrà concentrarsi però sulla creazione di nuovi posti di lavoro e sulla lotta agli ostacoli all'occupazione che incidono in misura preponderante su donne, lavoratori anziani o non qualificati e immigrati. Inoltre, ai fini di un miglioramento e di un aumento dei posti di lavoro, serve procedere ulteriormente verso la realizzazione di un mercato del lavoro europeo improntato a un'effettiva mobilità;

14.

raccomanda che le preoccupazioni ambientali vengano integrate in tutte le politiche;

15.

ribadisce il proprio impegno affinché i tre pilastri della strategia di Lisbona — economico, sociale e ambientale — ricevano il medesimo grado di attenzione, in modo che l'aspetto della qualità della vita figuri al centro di ogni problematica;

16.

sottolinea il ruolo fondamentale dell'imprenditorialità e dell'innovazione. Caldeggia quindi una riduzione delle pratiche burocratiche al fine di incoraggiare lo spirito d'impresa, e l'organizzazione di campagne di informazione per sostenere l'immagine degli imprenditori, limitare lo stigma del fallimento e promuovere lo spirito imprenditoriale europeo;

17.

ritiene che il principale punto debole di Lisbona consista nella sua attuazione, specie da parte degli Stati membri. Per ovviare a tale situazione, il processo di Lisbona deve diventare più mirato, più trasparente e più democratico. Il Comitato delle regioni sostiene di conseguenza la richiesta (8) di lanciare una campagna d'informazione su scala europea per informare i cittadini europei sull'agenda di Lisbona e sul suo impatto sulla loro vita quotidiana;

18.

nell'evenienza che il Consiglio accolga la proposta della Commissione di nominare un responsabile nazionale per la strategia di Lisbona, senza creare nuove strutture amministrative, esorta quest'ultimo a cooperare strettamente con gli enti regionali e locali;

19.

si rammarica che la Commissione non preveda valutazioni comparative né graduatorie, il che rende più difficile la valutazione e le possibilità di raffronto delle iniziative di riforma negli Stati membri. La compilazione di graduatorie e l'analisi dei punti di forza e dei punti deboli riscontrabili al livello nazionale — e, se necessario, anche regionale — aumenterebbe la competizione e spronerebbe a realizzare sensibili miglioramenti nell'attuazione delle riforme;

20.

si compiace della proposta della Commissione di sostituire l'attuale congerie di relazioni annuali con un'unica relazione strategica annua. Invita gli Stati membri ad associare gli enti locali e regionali nell'elaborazione dei rispettivi piani nazionali al fine di tenere conto delle specificità e delle priorità locali e regionali nell'attuazione della strategia di Lisbona;

21.

si rammarica che la strategia della Commissione non sia riuscita a coinvolgere gli enti locali e regionali, e che la collaborazione sviluppata in tale ambito sia rimasta per lo più di natura intergovernativa. Esorta pertanto la Commissione a presentare una proposta intesa a riformare il metodo aperto di coordinamento in modo da coinvolgere gli enti locali e regionali, e la invita inoltre, conformemente allo spirito del Libro bianco sulla governance, a consultarlo prima di esprimere i pareri previsti da questo articolo;

22.

ricorda inoltre l'impegno della Commissione, assunto nel quadro dell'iniziativa «Legiferare meglio», a sviluppare uno strumento di analisi dell'incidenza socioeconomica e ambientale delle proposte legislative, ma anche di allegare a ogni proposta una scheda di impatto in termini di sussidiarietà. Il Comitato delle regioni guarda a tali sviluppi con il più vivo interesse.

Conciliare la strategia di Lisbona e la riforma del Patto di stabilità e di crescita

23.

sostiene che l'UE raggiungerà il livello di crescita, di occupazione e di coesione sociale di cui necessita solo se il quadro macroeconomico degli Stati membri entrerà in sintonia anche con la strategia di Lisbona e se migliorerà la coerenza degli strumenti economici comunitari;

24.

condivide l'obiettivo che, nel rispetto delle disposizioni del Trattato CE (9), il Patto di stabilità e di crescita possa studiare meglio, in una prospettiva di lungo termine, gli effetti legati alla congiuntura economica e lo stato di salute delle varie situazioni finanziarie; reputa che la «valutazione globale» menzionata all'articolo 104, paragrafo 6, del Trattato CE andrebbe precisata per tener conto anche della durata degli investimenti delle autorità pubbliche nel quadro dell'attuazione della strategia di Lisbona; propone di rivedere il Patto di stabilità e di crescita nel senso di una maggiore flessibilità, tenendo conto delle diverse realtà economiche degli Stati membri dell'UE, ma senza pregiudicare la disciplina prevista dai criteri del Patto e senza escludere determinati tipi di spesa dal calcolo del deficit di bilancio;

25.

approva inoltre la proposta della Commissione europea di accrescere l'entità delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle reti transeuropee, attribuendo particolare importanza ai progetti transnazionali tali da favorire l'intermodalità e il ricorso a modi di trasporto sostenibili, nell'idea che ciò possa aiutare a contrastare l'aumento del traffico e dei flussi commerciali.

Il contributo dei servizi d'interesse generale al rilancio della strategia di Lisbona

26.

si compiace che la Commissione tenga conto delle apprensioni, espresse in particolare dal Comitato delle regioni (10), riguardo all'applicazione del principio del paese d'origine nel progetto di direttiva sui servizi (11);

27.

deplora che la Commissione non indichi un seguito concreto al Libro bianco sui servizi d'interesse generale (12);

28.

ritiene necessario, in materia di aiuti di Stato, concentrarsi sulla valorizzazione di obiettivi orizzontali di interesse comunitario quali l'occupazione, lo sviluppo regionale, l'ambiente, la formazione e la ricerca, specie attraverso la promozione delle piccole e medie imprese innovative. Anziché perseguire l'obiettivo di una riduzione quantitativa degli aiuti di Stato, l'UE dovrebbe puntare al miglioramento degli aiuti di Stato nel settore dei servizi di qualità di lunga durata;

29.

sostiene inoltre l'elaborazione di analisi d'impatto per determinare meglio quali aiuti di Stato, pur avendo un effetto moderato sulla concorrenza e sul commercio nell'UE, potrebbero ovviare alle reali carenze del mercato, contribuire allo sviluppo delle regioni meno progredite e promuovere lo spirito d'impresa. Incoraggia infine la Commissione a portare avanti gli sforzi per garantire agli enti locali e regionali una maggiore sicurezza giuridica e trasparenza nel finanziamento e nella gestione dei servizi d'interesse generale.

Obiettivo: uno spazio europeo della conoscenza

30.

fa proprio l'appello della Commissione per la creazione, a livello regionale e locale, di poli d'innovazione atti a collegare in rete le piccole e medie imprese innovative, le università e le apposite strutture finanziarie e commerciali;

31.

sostiene il progetto di un patto della conoscenza volto a rinnovare l'impegno comune dell'Unione e degli Stati membri per lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e dell'istruzione. Tale patto avrebbe lo scopo di riunire i vari programmi in materia di conoscenza e di stabilire un elenco limitato di obiettivi quantitativi destinati ai soggetti delle politiche della conoscenza in Europa. Propone che in futuro gli Stati membri destinino alla ricerca il 3 % del loro PIL, ed esorta tutti i livelli di governo a introdurre misure che incoraggino gli studenti a intraprendere una carriera nella ricerca;

32.

sottolinea il ruolo particolarmente importante delle autorità locali e regionali nel tradurre in pratica il concetto integrato di istruzione e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva di una società della conoscenza. L'innovazione in materia di etica professionale e l'apprendimento delle lingue straniere, aspetto — quest'ultimo — essenziale ai fini della mobilità, sono entrambi elementi fondamentali di tale concetto;

33.

rammenta che il pluralismo fiscale è un elemento fondamentale della strategia di Lisbona, e invita gli Stati membri a introdurre agevolazioni fiscali competitive al fine di accrescere gli investimenti del settore privato, specie in materia di ricerca;

34.

sostiene l'adozione di un patto europeo per la gioventù incentrato sui problemi della disoccupazione e dell'integrazione sociale e professionale;

35.

esorta a varare un programma europeo sull'invecchiamento, allo scopo di utilizzare le conoscenze e le competenze degli anziani in Europa.

Il contesto globale della strategia di Lisbona

36.

ritiene che la strategia di Lisbona sarà coronata dal successo solo se, nelle sedi internazionali, l'Unione europea propugnerà un inquadramento della globalizzazione attraverso norme più efficaci e più eque in materia di concorrenza, di diritti sociali, di ambiente e di proprietà intellettuale;

37.

reputa che l'immigrazione dai paesi terzi possa rappresentare un'occasione per infondere ulteriore dinamismo nell'economia europea, e dà atto dell'impegno della Commissione a proporre un approccio meglio strutturato all'immigrazione legale;

38.

dà mandato al proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, alle presidenze lussemburghese e britannica.

Bruxelles, 24 febbraio 2005.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  COM(2005) 12 def., del 26.1.2005.

(2)  COM(2005) 15 def., del 26.1.2005.

(3)  COM(2005) 24 def., del 2.2.2005.

(4)  Cfr. Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, punto 5.

(5)  Id., punto 6.

(6)  COM(2005) 24 def., pag. 11 della versione inglese.

(7)  Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, punto 38.

(8)  Formulata dal gruppo di alto livello sul futuro della politica sociale in un'Europa ampliata.

(9)  Articolo 104, paragrafo 6 del Trattato CE e Protocollo sui disavanzi eccessivi.

(10)  CdR 154/2004 fin.

(11)  COM(2005) 24 def., pag. 18 della versione inglese.

(12)  Ibid.