ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 156

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
28 giugno 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 156/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 156/2

Comunicazione della Commissione sul settore dello zucchero

2

2005/C 156/3

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3740 — Barclays Bank/Föreningssparbanken/JV) ( 1 )

3

2005/C 156/4

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3806 — Telefonica/Cesky Telecom) ( 1 )

3

2005/C 156/5

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3810 — Investcorp/Polyconcept) ( 1 )

4

2005/C 156/6

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3807 — Siemens/Hyundai/JV) ( 1 )

4

2005/C 156/7

Relazione finale del Consigliere-auditore relativa al caso COMP/37.152 — Cartongesso (ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

5

2005/C 156/8

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ( 1 )

7

2005/C 156/9

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

14

 

III   Informazioni

 

Commissione

2005/C 156/0

F-Grenoble: Esercizio di servizi aerei di linea — Annullamento (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. S 119 del 22.6.2005, procedura aperta, 117015-2005)

22

2005/C 156/1

Invito a presentare candidature per la selezione di esperti indipendenti nell'ambito dei programmi EContentplus e Safer Internet plus (2005 — 2008)

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

28.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

27 giugno 2005

(2005/C 156/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2164

JPY

yen giapponesi

132,91

DKK

corone danesi

7,4491

GBP

sterline inglesi

0,66510

SEK

corone svedesi

9,3723

CHF

franchi svizzeri

1,5429

ISK

corone islandesi

78,94

NOK

corone norvegesi

7,9390

BGN

lev bulgari

1,9560

CYP

sterline cipriote

0,5737

CZK

corone ceche

29,974

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

247,72

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6962

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

4,0496

ROL

leu rumeni

36 055

SIT

tolar sloveni

239,46

SKK

corone slovacche

38,328

TRY

lire turche

1,6440

AUD

dollari australiani

1,5815

CAD

dollari canadesi

1,5024

HKD

dollari di Hong Kong

9,4528

NZD

dollari neozelandesi

1,7158

SGD

dollari di Singapore

2,0382

KRW

won sudcoreani

1 231,42

ZAR

rand sudafricani

8,1244

CNY

renminbi Yuan cinese

10,0675

HRK

kuna croata

7,3250

IDR

rupia indonesiana

11 754,07

MYR

ringgit malese

4,623

PHP

peso filippino

67,601

RUB

rublo russo

34,7450

THB

baht thailandese

49,976


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


28.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/2


Comunicazione della Commissione sul settore dello zucchero

(2005/C 156/02)

La Commissione richiama l'attenzione degli interessati sulle sue proposte legislative in merito

alla riforma dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dello zucchero,

alla creazione di un fondo temporaneo per la ristrutturazione del settore dello zucchero nella Comunità e

all'inserimento nel regime di pagamento unico del sostegno diretto al reddito dei produttori di barbabietole da zucchero.

Le proposte figurano nel documento COM(2005) 263 che può essere consultato sul sito Internet della Commissione http://europa.eu.int/comm/agriculture/index.htm.

In base alla proposta la nuova OCM dello zucchero e il regolamento relativo al fondo temporaneo per la ristrutturazione del settore si applicheranno a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 che inizierà il 1o luglio 2006. Per quanto riguarda il sostegno diretto al reddito, la proposta prevede di inserire gli aiuti al reddito dei produttori di barbabietole da zucchero nel regime di pagamento unico a partire dal 2006.


28.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3740 — Barclays Bank/Föreningssparbanken/JV)

(2005/C 156/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 2 giugno 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3740. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3806 — Telefonica/Cesky Telecom)

(2005/C 156/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 10 giugno 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua spagnolo e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3806. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3810 — Investcorp/Polyconcept)

(2005/C 156/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 30 maggio 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3810. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3807 — Siemens/Hyundai/JV)

(2005/C 156/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 13 giugno 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3807. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/5


Relazione finale del Consigliere-auditore relativa al caso COMP/37.152 — Cartongesso

(ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2005/C 156/07)

Una comunicazione degli addebiti è stata inviata alle quattro parti seguenti (Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA, Etex SA, Gyproc Benelux NV) il 20 aprile 2001 e alla quinta parte (BPB PLC) il 23 aprile 2001. Inizialmente era stato accordato alle parti un termine di due mesi per rispondere agli addebiti formulati dalla Commissione. A seguito di una richiesta presentata da BPB il 2 maggio 2001, è stata accordata una proroga del termine di due settimane, fino al 9 luglio 2001, in considerazione del fatto che l'accesso al fascicolo non era stato consentito con un sufficiente anticipo e che il termine fissato dalla Commissione era obiettivamente troppo breve perché l'impresa potesse preparare la sua difesa. Per garantire la parità di trattamento a tutte le parti, il consigliere auditore, sig. H. Schröter, ha esteso questo termine a tutte le altre parti del procedimento.

Un'audizione orale ha avuto luogo il 17 luglio 2001. Tre delle parti e in particolare Lafarge avevano chiesto espressamente che l'audizione orale fosse rinviata ma il consigliere-auditore nella risposta motivata del 28 giugno 2001 ha respinto tale richiesta.

Nel corso dell'audizione orale, alcune parti hanno ribadito le loro critiche al rifiuto del consigliere-auditore di fissare l'audizione a una data successiva. Il fatto che un importante dirigente non potesse essere presente all'audizione e non potesse quindi recare la sua testimonianza costituiva agli occhi di Lafarge, in particolare, una violazione dei diritti della difesa. Su questo punto, il consigliere auditore ha consentito che la persona assente potesse trasmettere per iscritto le sue osservazioni sul caso in questione. Lafarge ha quindi fatto riferimento a svariate violazioni del diritto della difesa con lettera del 10 agosto 2001.

L'impresa sosteneva di non era stata trattata in maniera equa, di non essere stata realmente ascoltata e infine di non aver potuto esprimersi attraverso un contraddittorio. Il consigliere-auditore ha risposto a tali obiezioni. Egli ha ricordato che spetta alle imprese presentare i loro testimoni importanti alla data prevista. Ha sottolineato che la data dell'audizione orale era stata comunicata due mesi prima e che l'assenza di un testimone importante era il frutto di una decisione personale e non giustificava un rinvio dell'audizione.

Ha anche invitato le parti a presentare le loro osservazioni sui commenti effettuati dopo l'audizione da un membro di Lafarge e ha fissato un termine per la loro trasmissione. In questa fase del procedimento i diritti della difesa sono stati dunque pienamente rispettati. Le parti hanno potuto comunicare le loro osservazioni in tempo utile sia per iscritto che in occasione dell'audizione orale. Il principio del contraddittorio è stato rispettato, tanto più che si è svolta un'audizione orale.

Successivamente si è svolto uno scambio di corrispondenza tra il nuovo consigliere-auditore e Lafarge. Il 7 dicembre 2001 ho risposto alle affermazioni di Lafarge relative all'accesso delle parti ai diversi documenti del fascicolo e al trattamento discriminatorio di cui sarebbe stata vittima tale impresa rispetto alle altre parti. In tale risposta debitamente motivata, ho ribadito che non era stata constatata nessuna irregolarità procedurale. Con lettera del 13 febbraio 2002, ho nuovamente risposto a Lafarge segnalando all'impresa che avrebbe potuto eventualmente far valere le sue asserzioni in un eventuale ricorso contro la decisione finale della Commissione.

È chiaro infatti che vi è una fase in cui gli scambi di corrispondenza tra gli avvocati delle parti e il consigliere-auditore, garante del rispetto del diritto al contraddittorio, perdono la loro utilità e le controversie possono essere portate dinanzi al tribunale per ottenerne una risoluzione giudiziaria.

Il 27 giugno 2002, ho trasmesso a Lafarge le cinque cassette dell'audizione orale e ho accordato un termine supplementare di due settimane successivamente prolungato di 10 giorni lavorativi, per presentare osservazioni supplementari. Lafarge sosteneva infatti di non avere mai ricevuto i processi verbali delle audizioni o la registrazione dell'audizione. Dall'esame del fascicolo è emerso che l'impresa non ne aveva fatto richiesta. Un termine supplementare è stato accordato a Lafarge per consentirle di meglio analizzare i nastri. L'impresa Lafarge ha dunque ricevuto tutti i documenti necessari ed era nelle condizioni di trasmettere tutte le osservazioni che riteneva utili.

Lafarge ha inoltre sostenuto per due volte nelle sue lettere che un nuovo addebito le era stato mosso dal sig. Tradacete, direttore, con lettera del 12 giugno 2002.

L'addebito sarebbe consistito nel precisare la data in cui si considerava che Lafarge avesse aderito all'accordo. Tale precisazione si fondava sulle risposte scritte delle altre parti alla comunicazione degli addebiti. Constato che il punto 39 della comunicazione degli addebiti è alquanto vago rispetto alla data esatta in cui si considera che Lafarge abbia preso parte all'accordo. Tale data veniva fissata «after the London meeting» citando letteralmente la risposta di BPB alla comunicazione degli addebiti. La DG per la concorrenza ha informato Lafarge che essa intendeva fissare la data dell'ingresso dell'impresa nel cartello alla metà del 1992 e le ha chiesto le sue osservazioni al riguardo.

È in errore dunque Lafarge nell'interpretare tale scambio di corrispondenza come l'aggiunta di un addebito supplementare.

Rientra nella pratica costante della Commissione nei casi di cartelli precisare le sue informazioni nel corso dell'indagine, in particolare attraverso le risposte delle parti alla comunicazione degli addebiti. Il fatto di indicare in maniera più precisa la data di un accordo non costituisce un addebito supplementare e i diritti della difesa non sono violati quando l'impresa in questione è invitata a presentare le sue osservazioni sulle affermazioni che la riguardano.

D'altro canto va osservato che ai fini della valutazione della durata dell'infrazione il fatto di calcolare la partecipazione all'accordo dalla metà del 1992 risulta in effetti favorevole all'impresa poiché la riunione citata al punto 38 degli addebiti risale all'inizio del 1992.

Il progetto di decisione presentato alla Commissione non comporta addebiti supplementari nei confronti delle imprese rispetto a quelli contenuti nella comunicazione degli addebiti. Al contrario, la constatazione dell'infrazione è abbandonata per quanto riguarda un'impresa.

Alla luce di quanto precede, ritengo che nel caso in esame il diritto delle parti al contraddittorio sia stato rispettato.

Bruxelles, 19 novembre 2002

Serge DURANDE


28.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/7


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2005/C 156/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XT 9/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

West Midlands

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

GKN Hardy-Spicer, Erdington, Birmingham, e la catena locale di approvvigionamento

Base giuridica

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Learning and Skills Act 2000

Regional Development Agencies Act 1998, Section 5 & 6

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo totale annuale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

169 764 GBP

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 4 aprile 2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31 dicembre 2004

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica sistema di prodozione

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Patrick Cross

Birmingham and Solihull LSC

Indirizzo:

Chaplin Court, 80 Hurst Street, Birmingham, B5 4TG

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti, oppure richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

 


Numero dell'aiuto

XT 13/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

West Midlands

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

LDV Training Pilot

Base giuridica

Training: Employment Act 1973 Section 2(1) and 2 (2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and the Industrial Development 1982, Section 11. LSC 2000 Act

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo totale annuale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

600 000 di GBP

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

1.4.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 30.9.2005

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

No

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

Si

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

The Learning and Skills Council

Birmingham and Solihull

Indirizzo:

Chaplin House

80 Hurst Street

Birmingham

B5 4TG

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

La misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

 


Numero dell'aiuto

XT 15/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

Regione nord-orientale dell'Inghilterra

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Melinar Productivity Training — Dupont SA (UK) Ltd

Base giuridica

Regional Development Act 1998

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

394 000 GBP

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere da 30.3.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 31.3.2005

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

 

Aiuto limitato a settori specifici:

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi/ Chimica

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

ONE NorthEast

Indirizzo:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

 


Numero dell'aiuto

XT 16/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

Regione nord-orientale dell'Inghilterra

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Dupont SA (UK)Ltd — Amministrazione Generale

Base giuridica

Regional Development Act 1998

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 667 000 GBP

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere da 30.3.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 31.3.2005

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

 

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

 

Aiuto limitato a settori specifici:

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi/Chimica

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

ONE NorthEast

Indirizzo:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento,

la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

 


Numero dell'aiuto

XT 22/04

Stato membro

Belgio

Regione

Fiandre

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

PAUWELS TRAFO BELGIUM NV

Antwerpsesteenweg 167

2800 MECHELEN

Base giuridica

Besluit van de Vlaamse regering van 02/04/2004

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

 

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

0,8 milioni di EUR

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

2.4.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2004

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Si

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

Fascicolo ad hoc

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altre industrie manifatturiere

Fabbricazione di trasformatori

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Adminstratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Indirizzo:

Markiesstraat 1

1000 Brussel

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

La misura esclude l'erogazione dell'aiuto o ne prevede la notifica preliminare alla Commissione, qualora l'importo del contributo concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione superi 1 milione di EUR

 


Numero dell'aiuto

XT 43/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

Regno Unito

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

Automotive Academy

Base giuridica

Section 5 of Science and Technology Act 1965

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

2,4 milioni di GBP

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere dal 24/05/2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 30/06/2007

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

No

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

Agricoltura

 

Pesca e acquacoltura

 

Miniere di carbone

 

Industria manifatturiera

 

Oppure

 

Siderurgia

 

Cantieri navali

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

Compresi i pezzi di ricambio

Altre industrie manifatturiere

 

Tutti i servizi

 

Oppure

 

Servizi di trasporto marittimo

 

Altri servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Department of Trade & Industry

Indirizzo:

151 Buckingham Palace Road, London SW1W 9SS

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

 


28.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/14


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2005/C 156/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XS 57/02

Stato membro: Germania

Regione: Land Brandeburgo

Titolo del regime di aiuti: direttiva del ministero del lavoro, degli affari sociali, della salute e della donna relativa alla concessione di sovvenzioni per lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni innovative ed esemplari per una configurazione rispondente a criteri di sicurezza del posto di lavoro e delle tecnologie (Sicherheitsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und Technologien — SiGAT): parte A (FESR): promozione degli investimenti per una configurazione ergonomica della tecnica.

Base giuridica: Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg (LHO) § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

Spesa annua prevista per il regime: l'importo dell'aiuto ammonta ad un massimo del 50 % e, sul mercato del lavoro di Berlino, ad un massimo del 30 % delle spese ammissibili, e non può superare i 200 000 EUR. Questi massimali si applicano anche in caso di cumulo con altri finanziamenti pubblici.

Spese

dal 2001 al 2005, all'anno

920 321 EUR dal FESR e

920 320 EUR tramite risorse del Land

2006

1 380 488 EUR dal FESR e

1 380 488 EUR tramite risorse del Land

Intensità massima dell'aiuto:: 200 000 EUR

Data di applicazione: la direttiva è stata pubblica nel bollettino ufficiale del Land Brandeburgo n. 19 dell'8 maggio 2002, pag. 506.

Durata del regime: fino al 30 aprile 2006

Obiettivo dell'aiuto: Le piccole e medie imprese hanno una funzione determinante nella creazione di occupazione e, più in generale, costituiscono un fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Per questi motivi, esse vanno sostenute. A causa della mancanza di risorse esse a volte non hanno accesso alle informazioni riguardanti settori importanti quali le nuove tecnologie, lo sviluppo di nuovi mercati o la protezione preventiva dei lavoratori.

Obiettivo dell'aiuto è quello di accrescere l'efficienza economica e di salvaguardare nel lungo periodo la stabilità dell'occupazione attraverso la creazione di condizioni di lavoro che garantiscano la salute e la sicurezza dei lavoratori nelle piccole e medie imprese del Land Brandeburgo. Investimenti per la salvaguardia e la creazione di posti di lavoro competitivi e rispettosi delle esigenze dei lavoratori consentiranno di create le condizioni per un aumento della produttività. Tali condizioni deriveranno da un'efficiente organizzazione del lavoro, da una riduzione dell'assenteismo, dal regolare svolgimento del processo produttivo, nonché da una forza lavoro più motivata e più efficiente.

L'aiuto verrà accordato esclusivamente a misure che vadano al di là della nuova normativa in materia di tutela dei lavoratori (Arbeitsschutzgesetz) e che tengano conto in maniera innovativa dei problemi connessi ad un'organizzazione degli strumenti, dei luoghi e dei processi di lavoro rispettosa della salute dei lavoratori. Le misure devono rientrare nelle definizioni di cui all'articolo 2, lettere c) e d) del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori economici.

Sono esclusi il sostegno alle imprese che producono, trasformano e commercializzano i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE, nonché gli aiuti per attività di esportazione e gli aiuti la cui concessione è subordinata all'impiego di prodotti nazionali in luogo di prodotti importati.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Investitionsbank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104 — 106

D-14480 Potsdam

Numero dell'aiuto: XS66/04

Stato membro: Italia

Regione: Lombardia

Titolo del regime di aiuti: Contributi a favore delle imprese Bresciane artigiane del settore trasporti per le spese sostenute per servizi di consulenza e/o perizia, finalizzate ad ottenere l'iscrizione all'albo gestori rifiuti — anno 2004/2005

Base giuridica: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerali n. 236 del 18.11.2003 e n. 9 del 9.2.2004 — Determinazione dirigenziale n. 15/AV del 25.2.2004

Spesa annua prevista per il regime: Euro 20 000,00

Intensità massima dell'aiuto: Spese sostenute per la consulenza, la perizia e la redazione nella parte tecnica della domanda d'iscrizione nell'albo gestori rifiuti

importo minimo spesa ammissibile: EUR 1 400,00 (al netto di I.V.A.)

percentuale contributo: 50 % delle spese sostenute con un massimale di EUR 1 500,00 per ogni impresa

Data di applicazione:

Durata del regime: Fino a 28/2/2005

Obiettivo dell'aiuto: Promuovere le spese che le imprese del settore trasporti devono sostenere per l'iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti (art. 30 D. lgs. 22/1997 e art. 8 D.M. dell'Ambiente 406/1998)

Settori economici interessati: Settore Trasporti

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

Via Orzinuovi N. 3

I-25125 Brescia

Tel: 0303514335

E- mail: buriani@bs.camcom.it

Numero dell'aiuto: XS67/04

Stato membro: Italia

Regione: Lombardia

Titolo del regime di aiuti: Contributi a favore delle imprese Bresciane artigiane del settore trasporti per la realizzazione di collegamenti con piattaforme logistiche informatiche, necessari per favorire il pieno utilizzo dei mezzi di trasporto — anno 2004/2005

Base giuridica: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerali n. 236 del 18.11.2003 e n. 9 del 9.2.2004 — Determinazione dirigenziale n. 15/AV del 25.2.2004

Spesa annua prevista per il regime: Euro 50 000,00

Intensità massima dell'aiuto: Acquisto e installazione di appositi strumenti informatici, hardware e/o software, utili alla realizzazione di collegamenti informatici e telematici con piattaforme logistiche o banche dati specifiche al fine di favorire il pieno utilizzo dei mezzi con carichi di merci anche nei viaggi di ritorno

importo minimo spesa ammissibile: EUR 2 500,00 (al netto di I.V.A.)

percentuale contributo: 15 % delle spese sostenute con un massimale di EUR 800,00 per ogni impresa

Data di applicazione:

Durata del regime: Fino a 28/2/2005

Obiettivo dell'aiuto: Promuovere l'acquisto e installazione di appositi strumenti informatici utili alla realizzazione di collegamenti informatici e telematici con piattaforme logistiche o banche dati specifiche al fine di favorire il pieno utilizzo dei mezzi con carichi di merci anche nei viaggi di ritorno

Settori economici interessati: Settore Trasporti

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

Via Orzinuovi N. 3

I-25125 Brescia

Tel: 0303514335

E- mail: buriani@bs.camcom.it

Numero dell'aiuto: XS69/04

Stato membro: Italia

Regione: Sardegna

Titolo del regime di aiuti: Contributi per la realizzazione in Sardegna di impianti fotovoltaici nell'ambito del programma «Tetti Fotovoltaici»

Base giuridica: Delibera di Giunta. 7/30 del 26.2.2004

Decreti Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio 24 luglio 2002 e 11 aprile 2003

Spesa annua prevista per il regime: EUR 1 406 877,46

Intensità massima dell'aiuto: ESL (15 %) + ESN (<35 %)

(ESL + ESN) < 50 % Costo Investimento

Data di applicazione: A partire dal 19/7/2004

Durata del regime: Fino al 17/10/2004

Obiettivo dell'aiuto: Raggiungere le finalità dello sviluppo della diffusione delle fonti rinnovabili che permettono il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio regionale, con particolare riferimento agli obbiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto a livello globale e dai provvedimenti dell'Unione Europea, la realizzazione di politiche di sviluppo socio-economico delle aree interessate dagli interventi con particolare riflesso sui livelli occupazionali, la crescita e la competitività dell'industria del settore, con ampie possibilità in termini di indotto e di valorizzazione delle risorse locali.

Settori economici interessati: Tutti i settori economici escluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato.

Osservazioni: I beneficiari degli aiuto sono esclusivamente le piccole e medie imprese (P.M.I.) così come definite nella raccomandazione della Commissione Europea 96/280/CE, loro consorzi e società .

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Industria — Servizio Energia

Viale Trento n. 69 — 09123 GAGLIARI

Numero dell'aiuto: XS89/03

Stato membro: GRECIA

Regione: Tutto il territorio

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Aiuto alle piccole e medie imprese (quali definite nella raccomandazione della Commissione del 3/4/1996) per la creazione/ampliamento di unità di gestione e/o valorizzazione dei rifiuti

Base giuridica: ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας»

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Bilancio globale (spese pubbliche e private) 25 385 179 EUR per il periodo fino al 2006. L'azione, per cui il primo invito è stato pubblicato nel 2003 con un bilancio (spese pubbliche e private) di 11 000 000 EUR, dovrebbe essere oggetto di un nuovo invito nel 2004.

Intensità massima dell'aiuto: La sovvenzione è limitata al 40 % (tale importo non dovrebbe in alcun caso superare il massimale degli aiuti regionali approvato per la Grecia, maggiorato di un 15 % per le PMI)

Data di applicazione: Primo invito a presentare progetti: luglio 2003

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 2003 — 2006

Obiettivo dell'aiuto: L'azione mira a stimolare lo spirito imprenditoriale nel settore della gestione e/o valorizzazione dei rifiuti, a far fronte a problemi ambientali gravi a livello locale e a coprire in misura significativa la carenza di impianti di gestione di rifiuti industriali e di altro tipo nel paese

Settore economico interessato (o settori): Gestione-trattamento-valorizzazione dei rifiuti industriali

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministero per lo sviluppo

Segretariato generale per l'industria

Direzione per la localizzazione industriale e l'ambiente

Direttore: Ioannis Patiris

Telefono 210-6969268

FAX 210-6969243

Altre informazioni: L'aiuto riguarda l'azione 2.9.4 del programma operativo «Competitività», finanziato congiuntamente dai Fondi strutturali

Numero dell'aiuto: XS90/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: Inghilterra nord orientale

Titolo del regime di aiuti: Houlds Estates Ltd

Base giuridica: Section 2 Local Government Act 2000

Spesa annua prevista per il regime:

Origine dei finanziamenti

Pubblici

Newcastle City Council- TWEDCO

2003

33 252 £

2004

9 657 £

Totale

42 909 £

Pubblici

Newcastle City Council (Deminimus Funding)

2003

60 000 £

2004

0

Totale

60 000 £

Privati

Hoults Estates

2003

405 523 £

2004

135 196 £

Totale

540 719 £

FESR

Capitale

2003

166 258 £

2004

48 284 £

Totale

214 542 £

Totale

2003

665 033 £

2004

193 137 £

Totale

858 170 £

Totale Generale

858 170 £

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto sarà del 30 % (Per le aree autorizzate a beneficiare dell'aiuto 20 %, la zona di Newcastle Upon Tyne + 10 % ai sensi dell' atr. 87 par.3 lettra cper raggiungere il massimo del 30 %).

Data di applicazione:

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: Il progetto prevede una grande ristrutturazione di un immobile del 19o secolo attualmente non occupato. Esso è destinato alla creazione di nuove unità moderne destinate a PMI che abbiano più di 36 mesi di vita. Il progetto non riguarda le poche modifiche necessarie alla creazione di tali unità.

Il progetto risponde alla domanda di queste unità di incubazione in una zona dove il mercato non è in grado di far fronte alla domanda come dimostrato dai relativi modelli. L'investimento a Hoults costituisce un'attività basilare per offrire centri di attività per le PMI.

Settore economico interessato (o settori): Tutti i settori ammessi. (Fatte salve le norme speciali relative agli aiuti di stato in determinati settori- Art. 1 par. 2 dei regolamenti relativi alle esenzioni per categoria per le PMI).

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Persona di contatto FESR

Ann Beavers

European Programme Secretariat

Government Office North East

Wellbar House

Gallowgate

NEWCASTLE UPON TYNE

NE1 4TD

Persona di contatto del finanziatore

Mr Fred Hoult

Hoults (Cumberland) Limited

Ford Depositories

Walker Road

NEWCASTLE UPON TYNE

NE6 2HL

Numero dell'aiuto: XS 99/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: Galles

Titolo del regime di aiuti: Nurturing Competitive enterprises

Base giuridica: Local Government Act 2000

Spesa annua prevista per il regime: GBP 125 000 da attribuire annualmente mediante sovvenzioni di piccola dimensione

2003: GBP 60 000

2004: GBP 125 000

2005: GBP 125 000

2006: GBP 65 000

Totale: GBP 375 000

Intensità massima dell'aiuto: Il 50 % della sovvenzione è a fondo perduto fino ad un massimo di GBP 5 000. 2 sovvenzioni disponibili

Sovvenzioni per la fattibilità, destinate all'utilizzazione di consulenti

Sovvenzioni per il marketing che possono essere spese dalla società per una prima partecipazione a una fiera o a un'esposizione

Data di applicazione:

Durata del regime: Fino al dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto:

1.

Aiutare le PMI ad attuare strategie di marketing e nuove attività strategiche per progetti volti a incrementare le vendite nel Regno Unito.

2.

Assistere le PMI nell'assunzione di professionisti, consulenti per raccogliere fondi per progetti relativi a una futura espansione o ricerche sulla fattibilità di nuovi progetti.

3.

Sovvenzioni per la fattibilità, destinate all'utilizzazione di consulenti

Settore economico interessato (o settori):: Tutti i settori ammissibili, restando impregiudicate le norme speciali relative agli aiuti di Stato in certi settori — Art. 1 par.2 dei regolamenti relativi alle esenzioni per categoria per le PMI.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ms Rachel Moxey

Business Services

Blaenau Gwent County Borough Council

Business Resource Centre

Tafarnaubach Industrial Estate

Tredegar NP22 3AA

UK

Numero dell'aiuto: XS104/03

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Province settentrionali dei Paesi Bassi (Frisia, Groninga e Drenthe)

Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Stichting Industrie- en handelsgebouwen Groningen (SIG Real Estate)

Base giuridica: Besluitvorming dd 19 juni 2003 van de Bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, zijnde een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De subsidieverleningsbeschikking is nog niet naar de indiener verstuurd, aangezien deze nog aanvullende informatie aan dient te leveren alvorens een subsidieverleningsbeschikking naar de indiener verstuurd kan worden.

Importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: La delibera del Comitato di gestione del Consorzio delle province settentrionali dei Paesi Bassi ha per oggetto l'erogazione di un importo di 233 690 EUR, finanziato con i fondi Kompas del Ministero degli affari economici, per i costi d'investimento del progetto (equivalente a circa il 3,1 % dei costi ammissibili complessivi ossia 7 631 176 EUR) e 996 262 EUR finanziati con i fondi Kompas del FESR (pari a circa il13,1 % dei costi ammissibili complessivi). La decisione è stata adottata nell'ambito dell'attuazione del programma di sviluppo economico e territoriale delle province settentrionali dei Paesi Bassi nel 2000-2006. Il contributo complessivo di fondi pubblici a favore del progetto è di 1 229 952 EUR (pari a circa il 16,1 % dei costi ammissibili complessivi).

Intensità massima dell'aiuto: 16,1 %

Data di applicazione: La data di applicazione deve ancora essere stabilita. La delibera relativa alla concessione della sovvenzione non è ancora stata trasmessa al richiedente essendo state richieste delle informazioni complementari (deve essere ancora inviata una dichiarazione in cui siano indicati gli obblighi assunti dal richiedente in relazione al reperimento di locatari per la Helpmancentrale all'interno del gruppo destinatario delle nuove PMI commerciali operanti nel settore dei nuovi media e dell'ICT).

Durata dell'aiuto singolo concesso: Data in cui è prevista l'ultima rata sarà erogata: febbraio 2005

Obiettivo dell'aiuto: La concessione di una sovvenzione all'investimento destinato alla conversione da parte di SIG Real Estate di una caratteristica vecchia centrale elettrica (la «Helpmancentrale») in edificio commerciale di uso collettivo per imprese operanti nel settore dei media e con esigenze di banda larga. Applicando le normali condizioni cui è subordinata l'erogazione dell'aiuto, si intende garantire il mantenimento della destinazione dell'edificio per il quinquennio in cui è stabilito il regime di aiuto.

Settori economici interessati: Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto t:

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

c/o Postbus 779

9700 AT Groningen

Altre informazioni: L'aiuto in questione è un aiuto ad hoc per investimenti in immobilizzazioni materiali da parte di PMI, definite ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Numero dell'aiuto: XS 109/02

Stato membro: Italia

Regione: Lombardia

Titolo del regime di aiuti: Asse 1 «Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo».

Misura 1.3 «Incentivi all'ammodernamento e riqualificazione delle aziende ricettive.»

Base giuridica:

Docup ob. 2 2000/2006 Lombardia

Decisione 2001 (CE) 2878 del 10.12.2001

Regolamento 70/2001

Spesa annua prevista per il regime:

 

Obiettivo 2

Phasing out

Anno 2002

EUR 1 000 000,00

EUR 125 000,00

Anno 2003

EUR 1 400 000,00

EUR 125 602,00

Anno 2004

EUR 2 200 000,00

EUR 375 000,00

Anno 2005

EUR 2 400 000,00

EUR 300 000,00

Anno 2006

EUR 1 000 000,00

 

Intensità massima dell'aiuto: Viene concesso un contributo nella misura massima del per gli investimenti

15 % ESL per le piccole imprese (8 % ESN + 10 % ESL aree con deroga 87,(3),c)

7,5 % ESL per le medie imprese (8 % ESN + 6 % ESL aree con deroga 87,(3),c)

per le altre spese ammissibili (art. 5 del regolamento n. 70/2001)

50 % ESL.

Il contributo non può superare comunque il 30 % delle spese ammissibili.

Data di applicazione:

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: La misura si propone di qualificare, potenziare e diversificare l'offerta turistica ricettiva prioritariamente in relazione a programmi integrati di sviluppo territoriale mirati alla maggior fruizione turistica d'area. La misura interverrà sostenendo programmi di costruzione e ricostruzione, di ampliamento, di ammodernamento e di miglioramento delle strutture alberghiere ed extra alberghiere, di sviluppo degli impianti e servizi complementari a supporto ed integrazione della ricettività, il ricorso alle tecnologie di rete, l'introduzione di processi di certificazione di qualità ambientale.

Settori: Turismo

Nome dell'autorità che concede l'aiuto: Regione Lombardia

Numero dell'aiuto: XS 110/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: Obiettivo 1: Galles occidentale e Valleys Programme Area

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Creating Lean Enterprises

Base giuridica: Industrial Development Act 1982, Sections 7 & 11.

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

2003

:

GBP 84 000

2004

:

GBP 335 000

2005

:

GBP 302 000

2006

:

GBP 77 000

Intensità massima dell'aiuto: 50 % dei costi di consulenza una tantum

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 3 anni

Obiettivo dell'aiuto: Molte PMI nella zona Obiettivo 1 non applicano le migliori pratiche nei processi di produzione. L'accesso alle conoscenze in materia può avere un costo proibitivo e costituisce un ostacolo allo sviluppo. Il presente programma di aiuto fornirà consulenze sulle metodologie «snelle» e migliorerà in tal modo l'efficienza, le prestazioni e la sostenibilità delle PMI.

Settori economici interessati: Tutti i settori industriali in cui è ammissibile l'aiuto, fatte salve le norme speciali inerenti agli aiuti di Stato in taluni settori. Articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti di esenzione per categoria a favore delle PMI.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Helen Usher

Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash

CF45 4ER

Numero dell'aiuto: XS 112/03

Stato membro: Regno Unito

Regione: Nord-Ovest dell'Inghilterra

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:: West Lancashire «Investing in Business» regeneration programme

Base giuridica: Section 33, Local Government and Housing Act 1989

Section 2, Local Government Act

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

2003/04

:

233 370 GBP

2004/05

:

786 774 GBP

2005/06

:

2 323 548 GBP

2006/07

:

3 483 548 GBP

2007/08

:

1 023 548 GBP

2008/09

:

149 212 GBP

Totale

:

8 000 000 GBP

Gli importi annuali possono variare in qualche misura, ma il totale rimane quello fissato.

Intensità massima dell'aiuto: Il West Lancashire è un'area ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) nella misura del 20 %. Un ulteriore 10 % è disponibile per le PMI, complessivamente per un aiuto dell'intensità massima del 30 %.

Data di attuazione:

Durata del regime o del singolo aiuto concesso: Fino a giugno 2007, in conformità con la normativa vigente. Inoltre, il programma sarà conforme alla normativa in vigore in quel momento.

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto sarà concesso alle PMI che avvieranno progetti per contribuire alla realizzazione degli obiettivi NWDA della strategia regionale economica per il 2003 (Regional Economic Strategy 2003) e della strategia comunitaria dell'associazione locale strategica del West Lancashire (West Lancashire Local Strategic Partnership's Community Strategy). Tra questi vi sono lo sfruttamento del potenziale di crescita delle attività imprenditoriali, il miglioramento della competitività e della produttività delle attività imprenditoriali, lo sviluppo di un mercato del lavoro sano e la garanzia dell'integrazione economica.

L'obiettivo dell'aiuto è il miglioramento della competitività, della produttività e le capacità di creazione di lavoro delle PMI nel West Lancashire per mezzo dello sviluppo di nuovi prodotti, di nuove e più ampie attività imprenditoriali e del miglioramento dei processi aziendali. Gli obiettivi saranno realizzati per mezzo di investimenti di capitale in terreni, edifici, macchinari ed impianti e del trasferimento di tecnologia in relazione all'ampliamento di attività nuove o già esistenti.

Settori economici interessati: Tutti i settori industriali suscettibili di usufruire di tali aiuti lasciando impregiudicato quanto previsto dalle norme specifiche relative agli aiuti di Stato in determinate regioni — articolo 1, paragrafo 2 del regolamento di esenzione per categoria degli aiuti alle PMI.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: L'autorità che concede l'aiuto è la West Lancashire Local Strategic Partnership, e il programma è amministrato a suo nome dal West Lancashire District Council. L'indirizzo per entrambi è il seguente

Gary S. Jones

Regeneration Manager, West Lancashire District Council

Technology Management Centre

White Moss Business Park, Moss Lane View

Skelmersdale, Lancs. WN8 9TN

Numero dell'aiuto: XS127/03

Stato membro: Italia

Regione: Calabria

Titolo del regime di aiuto: Aiuti per la creazione di nuova ricettività di qualità all'interno delle reti e dei sistemi locali di offerta turistica promossa da PMI — Misura 4.4. Azione b) del P.O.R. Calabria 2000-2006

Base giuridica:

L.R. 7/2001 art. 31 quater

Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 n. 2345

D.G.R. n. 398 del 14.5.2002

Spesa annua prevista:: Dotazione complessiva di 83 000 000 Euro ripartita fra

tipologia 4.4.b.1 (nuove strutture alberghiere ed extra-alberghiere classificate): 80 000 000 Euro

tipologia 4.4.b.2 (trasformazione di edifici di particolare pregio storico -artistico in strutture ricettive di qualità) 3 000 000 Euro.

Spesa prevista 2003: 16 600 000 Euro

Spesa prevista 2004: 22 200 000 Euro

Spesa prevista 2005: 22 200 000 Euro

Spesa prevista 2006: 22 000 000 Euro

Intensità massima dell'aiuto: Contributo in conto capitale pari al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile e con un'agevolazione massima non eccedente il 75 % del valore netto dell'investimento.

Data di applicazione:

Durata del regime:

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è destinato a qualificare la ricettività turistica della Regione Calabria puntando a creare nuova ricettività di qualità con priorità alla valorizzazione del patrimonio architettonico locale.

Le iniziative finanziate sono realizzate all'interno delle reti e dei sistemi locali che presentano una reale domanda non soddisfatta in termini quantitativi e/o qualitativi.

Gli interventi ammissibili ad usufruire degli aiuti devono consistere in programmi di investimento organici e funzionalmente indipendenti, in quanto atti da soli a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali proposti.

Settori economici interessati: Settore turistico, ad esclusione degli interventi nel settore dell'agriturismo e del turismo rurale finanziati dal FEOGA.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Calabria (sede legale)

Via Massara, n. 2

88100 CATANZARO

Numero dell'aiuto: XS128/03

Stato membro: Italia

Regione: Calabria

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Aiuti per la realizzazione di investimenti delle PMI nei settori dell'informatica e telematica, tessile e della produzione di prodotti in cuoio, pelle e similari — Misura 4.2 Azione c) del P.O.R. Calabria 2000-2006 («Attrazione di iniziative imprenditoriali strategiche per lo sviluppo regionale e sviluppo della cooperazione produttiva interregionale»).

Base giuridica:

Legge regionale n. 7/2001 art. 31 quater

Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 no2345

Deliberazioni di Giunta regionale 23.05.2001, n. 439 e 31.5.2001, n. 470, integrate con Deliberazioni 08.01.2002, n. 14 e 29.1.2002, n. 63.

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Dotazione complessiva: 54 932 200 EUR

Spesa prevista 2003: 10 000 000 EUR

Spesa prevista 2004: 13 000 000 EUR

Spesa prevista 2005: 13 000 000 EUR

Spesa prevista 2006: 18 932 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: Contributo in conto capitale, con una intensità massima di aiuti, pari al 50 % ESN + 15 % ESL del valore dell'investimento.

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso:

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto tende ad attrarre iniziative imprenditoriali strategiche per lo sviluppo regionale e lo sviluppo della cooperazione produttiva interregionale, sostenendo progetti nei settori interessati.

L'aiuto prevede due tipologie di intervento; il primo, finalizzato all'attrazione di iniziative imprenditoriali strategiche per lo sviluppo regionale, è rivolto alle MI; il secondo, finalizzato alla realizzazione di progetti di cooperazione produttiva tra singole imprese o tra sistemi di imprese, è rivolto, invece, alle PI.

Settori economici interessati: Informatica e telematica; tessile; produzioni in pelle, cuoio e similari.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Calabria (sede legale)

Via Massara, n. 2

88100 Catanzaro

Numero dell'aiuto: XS129/03

Stato membro: Italia

Regione: Friuli Venezia Giulia

Titolo del regime di aiuto: Concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico

Base giuridica: Decreto del Presidente della Regione n. 0362/Pres. Del 10/10/2003

Spesa annua prevista: 2004: EUR 800 000,00

2005: EUR 800 000,00

2006: EUR 800 000,00

Intensità massima dell'aiuto: Entro i massimali stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alle PMI e dalla carta degli aiuti a finalità regionale

per l'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate a ciclo produttivo, anche per migliorare la qualità dei prodotti, la loro diffusione e la salvaguardia dell'ambiente: 15 % in ESL per le piccole imprese e 7,5 % in ESL per le medie imprese; per gli investimenti effettuati in una zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE: 8 % in ESN + 10 % in ESL per le piccole imprese; 8 % in ESN + 6 % in ESL per le medie imprese;

per la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo: 50 % dei costi dei servizi forniti da consulenti esterni all'organizzazione aziendale, nel limite massimo di euro 5 000,00

Data di applicazione: Entrata in vigore regolamento: 5/11/2003

Durata del regime: Fino al termine del 31/12/2006, prorogabile per un periodo transitorio di sei mesi, come disposto dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12/1/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI artigiane per favorirne l'innovazione tecnologica e l'attività di ricerca e attraverso la concessione di contributi per investimenti in immobilizzazioni immateriali e per l'acquisizione di servizi forniti da consulenti esterni.

Destinatari: le imprese artigiane, i loro consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, rientranti nella definizione di piccola o media impresa ai sensi dell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001della Commissione del 12.1.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Con decorrenza dal 1 gennaio 2005, si applica la nuova definizione di micro, piccole e medie imprese, prevista dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata in GUUE. L 124 del 20 maggio 2003.

Settori economici interessati: Tutti i settori escluse le imprese che operano nei settori delle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nei cd. settori sensibili.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione — Servizio per lo sviluppo dell'artigianato

Via Giulia 75/1

34100 TRIESTE

Telefono: 040 3774822

Fax: 040 3774810

e-mail: dir.art.coop@regione.fvg.it

Altri informazioni: I presente regime viene attuato in conformità al Regolamento CE 70/2001 del 12 gennaio 2001.

Le Autorità regionali si impegnano a modificare la definizione di PMI a partire dal 1/1/2005, come previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea dd. 6/5/2003, relativa alla definizione di piccola, media e micro impresa, pubblicata sulla GUUE, serie L, n. 124 del 20/5/2003.


III Informazioni

Commissione

28.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/22


F-Grenoble: Esercizio di servizi aerei di linea

Annullamento

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. S 119 del 22.6.2005, procedura aperta, 117015-2005)

(2005/C 156/10)

Conseil général de l'Isère, direction des transports, service grands projets, BP 1096, F-38022 Grenoble Cedex. Tel. (33) 4 76 00 60 30. Fax (33) 4 76 00 30 36.

Il presente avviso è annullato.


28.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/23


Invito a presentare candidature per la selezione di esperti indipendenti nell'ambito dei programmi EContentplus e Safer Internet plus (2005 — 2008)

(2005/C 156/11)

Descrizione

La Commissione invita a presentare candidature per la selezione di esperti interessati a fornire assistenza tecnica in relazione ai programmi eContentplus e Safer Internet Plus. Gli esperti dovranno assistere la Commissione nella valutazione delle proposte pervenute in risposta agli inviti a presentare proposte e nell'esame dei singoli progetti eContentplus e Safer Internet plus e di progetti precedenti, finanziati nell'ambito del programma eContent e del programma Safer Internet; essi dovranno inoltre fornire assistenza tecnica ai funzionari della Commissione nell'ambito delle valutazioni dei programmi e svolgere altri compiti relativi ai programmi, per i quali siano richieste competenze specifiche.

L'obiettivo del programma eContentplus è rendere i contenuti digitali in Europa più accessibili, utilizzabili e sfruttabili, facilitando la creazione e la diffusione di informazioni e conoscenze in settori di pubblico interesse a livello della Comunità, mentre il programma Safer Internet è destinato a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-line, in particolare per i bambini, e a lottare contro i contenuti illegali e i contenuti indesiderati dall'utente finale

Per maggiori informazioni sui due programmi si invita a consultare i rispettivi siti web:

Per il programma eContentplus all'indirizzo:

europa.eu.int/econtentplus

Per il programma Safer Internet Plus all'indirizzo:

europa.eu.int/saferinternet

Requisiti

Le candidature devono rispettare le condizioni e le istruzioni dettagliate disponibili in inglese nei siti internet sopra indicati.

I requisiti riguardano la nazionalità, i titoli, l'esperienza e le conoscenze linguistiche.

Termine per la presentazione delle candidature

L'invito è aperto dalla data di pubblicazione fino al 30 giugno 2009. L'elenco degli esperti rimarrà valido fino al 31 dicembre 2009.