ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 143

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
11 giugno 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2005/C 143/1

Nota informativa riguradante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte delle giurisdizioni nazionali

1

2005/C 143/2

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 26 aprile 2005, nella causa C-494/01: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Gestione dei rifiuti — Direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CE — Artt. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 e 14)

5

2005/C 143/3

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 17 marzo 2005, nella causa C-294/02: Commissione delle Comunità europee contro AMI Semiconductor Belgium BVBA, e a. (Clausola compromissoria — Designazione del Tribunale di primo grado — Competenza della Corte — Parti in liquidazione — Capacità processuale — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvibilità — Recupero di anticipi — Rimborso in forza di una clausola contrattuale — Responsabilità solidale — Ripetizione dell'indebito)

5

2005/C 143/4

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-341/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/71/CE — Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi — Imprese nel settore edilizio — Retribuzioni minime — Raffronto effettuato tra la retribuzione minima fissata dalle disposizioni dello Stato membro sul territorio del quale il lavoratore è distaccato e la retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro — Mancata considerazione, quale elemento componente della retribuzione minima, di tutti i supplementi e di tutte le maggiorazioni corrisposti dal datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro)

6

2005/C 143/5

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 26 aprile 2005, nel procedimento C-376/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Stichting Goed Wonen contro Staatssecretaris van Financiën (Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Art. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE — Deduzione dall'imposta pagata a monte — Modifica della normativa nazionale — Effetto retroattivo — Principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto)

6

2005/C 143/6

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 21 aprile 2005, nel procedimento C-25/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Finanzamt Bergisch Gladbach contro HE (Sesta direttiva IVA — Costruzione di un edificio ad uso abitativo da parte di due coniugi in comproprietà senza svolgimento di attività economica in comune — Utilizzazione di un locale da parte di uno dei comproprietari ai fini dello svolgimento di attività professionale — Status di soggetto passivo di imposta — Diritto a deduzione — Modalità d'esercizio — Requisiti della fattura)

7

2005/C 143/7

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 21 aprile 2005, nella causa C-140/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 48 CE — Ottici — Condizioni di stabilimento — Apertura e gestione di negozi di ottica — Restrizioni — Giustificazione — Principio di proporzionalità)

8

2005/C 143/8

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-163/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 80/68/CEE — Protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose — Artt. 3, 4 e 5 — Direttiva 91/689/CEE — Rifiuti pericolosi — Artt. 2, n. 1, e 6, n. 1)

8

2005/C 143/9

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 21 aprile 2005, nelle cause riunite C-207/03 e C-252/03 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, (Patents Court) e dalla Cour administrative: Novartis AG contro Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks for the United Kingdom, e tra Ministre de l'Économie contro Millennium Pharmaceuticals Inc (Diritto dei brevetti — Medicinali — Certificato protettivo complementare)

9

2005/C 143/0

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 21 aprile 2005, nella causa C-267/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Högsta domstolen): Lars Erik Staffan Lindberg (Direttiva 83/189/CEE — Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche — Disciplina nazionale in materia di giochi d'azzardo e di lotterie — Giochi automatici — Divieto di organizzare giochi su macchine automatiche che non versano direttamente le vincite — Macchine del tipo ruota della fortuna — Nozione di regola tecnica)

9

2005/C 143/1

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 aprile 2005, nel procedimento C-385/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (Restituzioni all'esportazione — Dichiarazione inesatta — Nozione di domanda — Sanzione — Presupposti)

10

2005/C 143/2

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-441/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Conservazione degli habitat naturali — Mancato recepimento entro i termini prescritti)

11

2005/C 143/3

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-519/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Accordo quadro sul congedo parentale — Sostituzione del congedo di maternità al congedo parentale — Data a partire dalla quale è attribuito un diritto individuale al congedo parentale)

11

2005/C 143/4

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-22/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 2847/93 — Pescherecci — Instaurazione di un sistema satellitare di localizzazione — Mancato recepimento entro i termini stabiliti)

12

2005/C 143/5

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-146/04 Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Direttive 2000/69/CE e 2001/81/CE — Inquinanti atmosferici — Limiti nazionali di emissione — Mancata attuazione)

12

2005/C 143/6

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-171/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/80/CE — Mancata trasposizione)

13

2005/C 143/7

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 14 aprile 2005, nella causa C-299/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/77/CE — Mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

13

2005/C 143/8

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 28 aprile 2005, nella causa C-329/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/43/CE — Mancata trasposizione entro il termine stabilito)

13

2005/C 143/9

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 28 aprile 2005, nella causa C-375/04: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/58/CE — Comunicazioni elettroniche — Trattamento dei dati personali — Tutela della vita privata — Tutela delle persone fisiche — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

14

2005/C 143/0

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 28 aprile 2005, nella causa C-376/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/58/CE — Comunicazioni elettroniche — Trattamento dei dati personali — Tutela della vita privata — Tutela delle persone fisiche — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

14

2005/C 143/1

Causa C-93/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korsholms tingsrätt con ordinanza 18 febbraio 2005 nella causa Teemu Hakala contro Oy L Simons Transport Ab

15

2005/C 143/2

Causa C-112/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 4 marzo 2005

15

2005/C 143/3

Causa C-120/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Hamburg con ordinanza 2 marzo 2005, nel procedimento Heinrich Schulze GmbH & co. KG i.L contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2005/C 143/4

Causa C-121/05 P: Ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 12 gennaio 2005 nella causa T-334/03 Deutsche Post Euro Express GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, proposto il 15 marzo 2005 (fax: 11 marzo 2005)

16

2005/C 143/5

Causa C-125/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Östre Landsret (Danimarca) con decisione 15 marzo 2005, nel procedimento VW-Audi Forhandlerforeningen, in qualità di mandataria di Vulcan Silkeborg A/S contro Skandinavisk Motor Co. A/S

17

2005/C 143/6

Causa C-127/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 21 marzo 2005

18

2005/C 143/7

Causa C-129/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con sentenza 17 marzo 2005 nel procedimento N.V. Raverco contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

19

2005/C 143/8

Causa C-130/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con sentenza 17 marzo 2005 nel procedimento Coxon & Chatterton Limited contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

20

2005/C 143/9

Causa C-133/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 21 marzo 2005

20

2005/C 143/0

Causa C-134/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, proposto il 22 marzo 2005

21

2005/C 143/1

Causa C-138/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con ordinanza 22 marzo 2005, nel procedimento Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (altre parti nel procedimento: associazione: LTO Nederland)

22

2005/C 143/2

Causa C-140/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat [Zoll-Senat 3 (K)] (Austria), con ordinanza 17 marzo 2005, nel procedimento Amalia Valesko contro Zollamt Klagenfurt

23

2005/C 143/3

Causa C-142/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Luleå tingsrätt (Svezia), con ordinanza 21 marzo 2005 nel procedimento Pubblico Ministero contro Percy Mickelsson e Joakim Roos

23

2005/C 143/4

Causa C-143/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio presentato il 29 marzo 2005

24

2005/C 143/5

Causa C-144/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 30 marzo 2005

24

2005/C 143/6

Causa C-146/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 10 febbraio 2005 nel procedimento Albert Collée, avente causa a titolo universale della Collée KG contro Finanzamt Limburg a. d. Lahn

25

2005/C 143/7

Causa C-147/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi presentato il 1o aprile 2005

25

2005/C 143/8

Causa C-151/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 13 gennaio 2005 nel procedimento Weissheimer Malzfabrik contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas

25

2005/C 143/9

Causa C-153/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 5 aprile 2005

26

2005/C 143/0

Causa C-157/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con ordinanza 28 gennaio 2005 nel procedimento Winfried L. Holböck contro Finanzamt Salzburg-Land

26

2005/C 143/1

Causa C-158/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 6 aprile 2005

26

2005/C 143/2

Causa C-162/05P: Ricorso della Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) pronunciata il 18 gennaio 2005 nella causa T-141/01 tra Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis e Commissione europea, proposto l'8 aprile 2005

27

2005/C 143/3

Causa C-166/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con ordinanza 31 marzo 2005 nel procedimento Heger Rudi GmbH contro Finanzlandesdirektion für Steiermark

28

2005/C 143/4

Causa C-169/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Belgio), con sentenza 4 aprile 2005 nel procedimento URADEX SCRLcontro Union professionnelle de la radio et de la télédistribution (RTD) e Société intercommunale pour la diffusion de la television (BRUTELE)

28

2005/C 143/5

Causa C-176/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landesgericht für ZRS Wien, con ordinanza 8 aprile 2005 nel procedimento KVZ retec GmbH contro Repubblica d'Austria (Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft)

28

2005/C 143/6

Cancellazione dal ruolo della causa C-273/02

29

2005/C 143/7

Cancellazione dal ruolo della causa C-458/02

29

2005/C 143/8

Cancellazione dal ruolo della causa C-395/03

29

2005/C 143/9

Cancellazione dal ruolo della causa C-504/03

29

2005/C 143/0

Cancellazione dal ruolo della causa C-49/04

29

2005/C 143/1

Cancellazione dal ruolo della causa C-57/04

30

2005/C 143/2

Cancellazione dal ruolo della causa C-165/04

30

2005/C 143/3

Cancellazione dal ruolo della causa C-179/04

30

2005/C 143/4

Cancellazione dal ruolo della causa C-261/04

30

2005/C 143/5

Cancellazione dal ruolo della causa C-262/04

30

2005/C 143/6

Cancellazione dal ruolo della causa C-277/04

30

2005/C 143/7

Cancellazione dal ruolo della causa C-399/04

30

2005/C 143/8

Cancellazione dal ruolo della causa C-460/04

31

2005/C 143/9

Cancellazione dal ruolo della causa C-516/04

31

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2005/C 143/0

Sentenza del Tribunale di primo grado, 5 aprile 2005, nella causa T-336/02, Susan Christensen contro Commissione delle Comunità europee (Pubblico impiego — Procedura di selezione di agenti temporanei — Composizione del comitato di selezione e svolgimento della procedura)

32

2005/C 143/1

Sentenza del Tribunale di primo grado, 17 marzo 2005, nella causa T-187/03, Isabella Scippacercola contro Commissione delle Comunità europee (Accesso ai documenti delle istituzioni — Art. 4, n. 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001)

32

2005/C 143/2

Sentenza del Tribunale di primo grado, 5 aprile 2005, nella causa T-376/03, Michel Hendrickx contro Consiglio dell'Unione europea (Dipendenti — Concorso interno — Non ammissione alle prove orali — Requisito relativo a conoscenze linguistiche specifiche — Principio di parità di trattamento — Accesso ai documenti del Consiglio — Obbligo di motivazione)

33

2005/C 143/3

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 6 dicembre 2004, nella causa T-55/02, Peter Finch contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Reclamo — Decisione implicita di rigetto — Decisione esplicita di rigetto entro il termine per il ricorso giurisdizionale — Notifica tardiva della decisione di rigetto — Ricevibilità — Pensioni — Trasferimento dei diritti pensionistici nazionali — Calcolo delle annualità da computare nel regime comunitario — Trattamento di riferimento — Ricorso manifestamente infondato)

33

2005/C 143/4

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), 15 febbraio 2005, nella causa T-206/02, Congrès national du Kurdistan (KNK) contro Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo — Legittimazione ad agire — Associazione — Ricevibilità)

34

2005/C 143/5

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 15 febbraio 2005, nella causa T-229/02 Kurdistan Workers' Party (PKK) e Kurdistan National Congress (KNK) contro Consiglio dell'Unione Europea (Ricorso di annullamento — Misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo — Capacità di agire — Legittimazione ad agire — Associazione — Ricevibilità)

34

2005/C 143/6

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 14 febbraio 2005, nella causa T-406/03: Nicolas Ravailhe contro Comitato delle Regioni dell'Unione europea (Dipendenti — Procedimento amministrativo previo — Irricevibilità)

35

2005/C 143/7

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 12 gennaio 2005, nella causa T-268/04, Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Opposizione — Rinuncia all'opposizione — Non luogo a provvedere)

35

2005/C 143/8

Causa T-35/05: Ricorso della sig.ra Elisabeth Agne-Dapper e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 gennaio 2005

35

2005/C 143/9

Causa T-80/05: Ricorso del sig. Hinrich Bavendam e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 febbraio 2005

36

2005/C 143/0

Causa T-112/05: Ricorso della Akzo Nobel NV, della Akzo Nobel Nederland BV, della Akzo Nobel Chemicals International BV, della Akzo Nobel Chemicals BV e della Akzo Nobel Functional Chemicals BV contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 marzo 2005

37

2005/C 143/1

Causa T-117/05: Ricorso del sig. Andreas Rodenbröker e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 marzo 2005

37

2005/C 143/2

Causa T-121/05: Ricorso della Borax Europe Ltd contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 marzo 2005

38

2005/C 143/3

Causa T-132/05: Ricorso del sig. Nicola Falcione contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 16 marzo 2005

38

2005/C 143/4

Causa T-133/05: Ricorso del sig. Gérard Meric contro l'Ufficio per l'armonizazione nel mercato interno (UAMI), presentato il 17 marzo 2005

39

2005/C 143/5

Causa T-141/05: Ricorso dell'Internationaler Hilfsfonds e.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 aprile 2005

40

2005/C 143/6

Causa T-146/05: Ricorso della Flex Equipos de Descanso, S.A., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 14 aprile 2005

40

2005/C 143/7

Causa T-148/05: Ricorso della Comunidad Autónoma de Madrid e della Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 aprile 2005

41

2005/C 143/8

Causa T-150/05: Ricorso dei sigg. Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, del Consorzio di agricoltori e silvicoltori, rispettivamente MTK associazione registrata e MTK fondazione, contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 aprile 2005

42

2005/C 143/9

Causa T-152/05: Ricorso del sig. John Arthur Slater contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 18 aprile 2005

43

2005/C 143/0

Cancellazione dal ruolo della causa T-176/00

43

2005/C 143/1

Cancellazione dal ruolo della causa T-225/01

44

2005/C 143/2

Cancellazione dal ruolo della causa T-142/04

44

2005/C 143/3

Radiazione della causa T-228/04

44

2005/C 143/4

Cancellazione dal ruolo della causa T-470/04

44

 

III   Informazioni

2005/C 143/5

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 132 del 28.5.2005

45

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

11.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/1


Avviso

Una nota d'informazione destinata ai giudici nazionali relativa al procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia è stata loro comunicata tramite le autorità nazionali competenti nel 1996. Poiché tale nota si è rivelata utile nella prassi, la Corte ha deciso di aggiornarla alla luce dell'esperienza e ritiene appropriato diffonderla oggi attraverso la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

NOTA INFORMATIVA

riguradante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte delle giurisdizioni nazionali

(2005/C 143/01)

1.

Il sistema del rinvio pregiudiziale è un meccanismo fondamentale del diritto dell'Unione europea, che ha per oggetto di fornire alle giurisdizioni nazionali lo strumento per assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi di tale diritto in tutti gli Stati membri.

2.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea e sulla validità degli atti di diritto derivato. Questa competenza generale le è conferita dall'art. 234 del Trattato CE e, in taluni casi precisi, da altre norme.

3.

Poiché il procedimento pregiudiziale si basa sulla cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, sembra opportuno, al fine di assicurarne l'efficacia, fornire alle giurisdizioni le indicazioni seguenti.

4.

Queste indicazioni pratiche, prive di qualsiasi valore vincolante, mirano ad orientare i giudici nazionali circa l'opportunità di procedere ad un rinvio pregiudiziale e, eventualmente, ad aiutarli a formulare e presentare le questioni sottoposte alla Corte.

Sul ruolo della Corte nell'ambito del procedimento pregiudiziale

5.

Nell'ambito del procedimento pregiudiziale, il ruolo della Corte di giustizia è quello di fornire un'interpretazione del diritto comunitario o di statuire sulla sua validità, e non di applicare tale diritto alla situazione di fatto che è alla base del procedimento dinanzi al giudice nazionale, ruolo che spetta a quest'ultimo. La Corte non è competente né a pronunciarsi su questioni di fatto sollevate nell'ambito della causa principale né a risolvere le divergenze di opinione in merito all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto nazionale.

6.

La Corte si pronuncia sull'interpretazione o sulla validità del diritto comunitario, cercando di dare una risposta utile per la definizione della controversia, ma spetta alle giurisdizioni di rinvio trarne le conseguenze disapplicando eventualmente la norma nazionale di cui trattasi.

Sulla decisione di sottoporre una questione alla Corte

L'autore della questione

7.

Nell'ambito degli artt. 234 del Trattato CE e 150 del Trattato CEEA, le giurisdizioni degli Stati membri, qualora debbano statuire nell'ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione di carattere giurisdizionale, possono in via di principio sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale. La nozione di giurisdizione è interpretata dalla Corte quale nozione autonoma di diritto comunitario.

8.

Tuttavia, nel settore particolare degli atti adottati dalle istituzioni nell'ambito del titolo IV della Terza parte del Trattato CE, relativo ai visti, all'asilo, all'immigrazione ed alle altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone — in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni giudiziarie –, il rinvio è consentito solo ai giudici che statuiscono in ultimo grado, conformemente all'art. 68 del Trattato CE.

9.

Inoltre, conformemente all'art. 35 del Trattato sull'Unione europea, gli atti adottati dalle istituzioni nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale possono costituire oggetto di un rinvio pregiudiziale solo da parte dei giudici degli Stati membri che hanno accettato la competenza della Corte, nel qual caso ciascuno Stato determina se la facoltà di adire la Corte sia concessa a tutte le sue giurisdizioni o sia riservata a quelle che statuiscono in ultimo grado.

10.

Non è necessario che le parti sollevino la questione; il giudice nazionale può sottoporla all'ufficio.

Il rinvio per interpretazione

11.

Ogni giudice interessato può sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione di una norma di diritto comunitario qualora lo ritenga necessario ai fini della soluzione di una controversia ad esso sottoposta.

12.

Tuttavia, una giurisdizione avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno è, in via di principio, tenuta a sottoporre alla Corte tale questione, salvo qualora esista già una giurisprudenza in materia (e il contesto eventualmente nuovo non sollevi alcun dubbio reale circa la possibilità di applicare tale giurisprudenza) o qualora non vi sia alcun dubbio quanto alla corretta interpretazione della norma comunitaria.

13.

Pertanto, una giurisdizione avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso di diritto interno, può, in particolare quando ritiene di aver ricevuto sufficienti chiarimenti dalla giurisprudenza della Corte, decidere essa stessa circa l'esatta interpretazione del diritto comunitario e l'applicazione di quest'ultimo alla situazione di fatto che essa constata. Tuttavia, un rinvio pregiudiziale può risultare particolarmente utile, nella fase appropriata del procedimento, quando si tratta di una questione di interpretazione nuova che presenta un interesse generale per l'applicazione uniforme del diritto comunitario attraverso l'Unione, o quando la giurisprudenza esistente non sembra potersi applicare ad un contesto di fatto inedito.

14.

Spetta al giudice nazionale indicare perché l'interpretazione richiesta sia necessaria per pronunciare la sua sentenza.

Il rinvio per esame di validità

15.

Anche se i giudici nazionali hanno la possibilità di respingere i motivi di invalidità dedotti dinanzi ad essi, spetta unicamente alla Corte dichiarare un atto comunitario invalido.

16.

Ogni giudice nazionale deve quindi sottoporre una questione alla Corte allorché nutre dubbi sulla validità di un atto comunitario, indicando i motivi per cui ritiene che l'atto comunitario possa essere viziato da invalidità.

17.

Tuttavia, il giudice nazionale, ove nutra gravi perplessità in ordine alla validità di un atto della Comunità sul quale è fondato un atto interno, può in via eccezionale sospendere temporaneamente l'applicazione di quest'ultimo o adottare ogni altro provvedimento provvisorio al riguardo. Egli è tenuto, in tal caso, a sottoporre la questione di validità alla Corte di giustizia, indicando i motivi per i quali ritiene che l'atto comunitario sia invalido.

Quando sottoporre una questione pregiudiziale

18.

La giurisdizione nazionale può rinviare alla Corte una questione pregiudiziale non appena constati che una pronuncia sul punto o sui punti relativi all'interpretazione o alla validità è necessaria per emettere la sua decisione; essa è nella migliore posizione per valutare in quale fase del procedimento occorra sottoporre una tale questione.

19.

È tuttavia auspicabile che la decisione di rinvio di una questione pregiudiziale venga presa in una fase del procedimento nella quale il giudice del rinvio sia in grado di definire l'ambito di fatto e di diritto del problema, affinché la Corte disponga di tutti gli elementi necessari per verificare, eventualmente, che il diritto comunitario si applica alla causa principale. Può anche risultare nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia che la questione pregiudiziale venga sottoposta a seguito del contraddittorio tra le parti.

Sulla forma del rinvio pregiudiziale

20.

La decisione con la quale il giudice nazionale sottopone una questione pregiudiziale alla Corte può rivestire qualsiasi forma ammessa dal diritto nazionale per i provvedimenti interlocutori. Occorre tuttavia tenere in mente che è questo il documento che serve come base per il procedimento che si svolge dinanzi alla Corte e che quest'ultima deve poter disporre degli elementi che le consentano di fornire una soluzione utile al giudice nazionale. Inoltre, è solo la domanda di pronuncia pregiudiziale che viene notificata agli interessati legittimati a presentare osservazioni dinanzi alla Corte — in particolare gli Stati membri e le istituzioni — e che costituisce oggetto di una traduzione.

21.

La necessità di tradurre la domanda richiede una redazione semplice, chiara e precisa, senza elementi superflui.

22.

Una lunghezza che non supera una decina di pagine è spesso sufficiente per esporre il contesto di una domanda di pronuncia pregiudiziale in maniera adeguata. Pur rimanendo succinta, la decisione di rinvio deve tuttavia essere sufficientemente completa e contenere tutte le informazioni pertinenti in modo da consentire alla Corte, nonché agli interessati legittimati a presentare osservazioni, di intendere correttamente l'ambito di fatto e di diritto della controversia nel procedimento nazionale. In particolare, la decisione di rinvio deve:

contenere una breve esposizione dell'oggetto della controversia, nonché dei fatti pertinenti quali sono stati constatati, o, quanto meno, chiarire le ipotesi di fatto sulle quali la questione pregiudiziale è basata;

riportare il contenuto delle disposizioni nazionali che possono trovare applicazione ed identificare, eventualmente, la giurisprudenza nazionale pertinente, indicando ogni volta i riferimenti precisi (ad esempio, pagina di una Gazzetta ufficiale o di una determinata raccolta; eventualmente con riferimento su Internet);

identificare con la maggiore precisione possibile le disposizioni comunitarie pertinenti nella fattispecie;

esplicitare i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a sollevare questioni sull'interpretazione o la validità di talune disposizioni comunitarie nonché il nesso che esso stabilisce tra queste disposizioni e la normativa nazionale che si applica alla causa principale;

comprendere, eventualmente, una sintesi della parte essenziale degli argomenti pertinenti delle parti nella causa principale.

Per facilitarne la lettura e la possibilità di farvi riferimento, è utile che i vari punti o paragrafi della decisione di rinvio siano numerati.

23.

Infine, la giurisdizione del rinvio, se si ritiene in grado di farlo, può indicare succintamente il suo punto di vista sulla soluzione da dare alle questioni pregiudiziali sottoposte.

24.

La o le questioni pregiudiziali stesse devono figurare in una parte distinta e chiaramente identificata della decisione di rinvio, di solito all'inizio o alla fine di questa. Esse devono essere comprensibili senza far riferimento alla motivazione della domanda, che fornirà tuttavia il contesto necessario per una valutazione adeguata.

Sugli effetti del rinvio pregiudiziale sul procedimento dinanzi al giudice nazionale.

25.

La proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale comporta la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte.

26.

Tuttavia, il giudice nazionale rimane competente ad adottare provvedimenti cautelari, in particolare nell'ambito del rinvio per esame di validità (v. sopra punto 17).

Sulle spese ed il gratuito patrocinio

27.

Il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte è gratuito e la Corte non statuisce sulla ripartizione delle spese tra le parti nella causa principale; spetta al giudice nazionale statuire a tal riguardo.

28.

In caso di risorse insufficienti di una parte e qualora le norme nazionali lo consentano, la giurisdizione del rinvio può concedere a tale parte un sussidio per coprire le spese, in particolare di rappresentanza, che essa deve sostenere dinanzi alla Corte. La Corte stessa può anch'essa concedere un tale sussidio.

Sulla corrispondenza tra il giudice nazionale e la Corte

29.

La decisione di rinvio e i documenti pertinenti (in particolare, se del caso, il fascicolo della causa, eventualmente sotto forma di copia) devono essere inviati direttamente alla Corte dalla giurisdizione nazionale mediante plico raccomandato (indirizzato alla «Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, L-2925 Lussemburgo», tel. +352 4303-1).

30.

Fino alla pronuncia della decisione, la cancelleria della Corte resterà in contatto con il giudice nazionale al quale trasmetterà copia degli atti di procedura.

31.

La Corte trasmetterà la sua decisione alla giurisdizione del rinvio. Sarebbe opportuno che il giudice nazionale informi la Corte del seguito che verrà dato a tale decisione nella controversia nazionale e invii ad essa eventualmente la sua decisione finale.


11.6.2005   

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C 143/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

26 aprile 2005

nella causa C-494/01: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Gestione dei rifiuti - Direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CE - Artt. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 e 14»)

(2005/C 143/02)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-494/01, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 20 dicembre 2001, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. Wainwright e X. Lewis, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Irlanda (agenti: sig. D. O'Hagan, assistito dai sigg. P. Charleton, SC, e A. Collins, BL, con domicilio eletto in Lussemburgo), la Corte (Grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann (relatore), C.W.A. Timmermans e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. J.P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus e E. Levitis, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 26 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato tutte le misure necessarie a garantire la corretta attuazione delle disposizioni degli artt. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi delle disposizioni citate.

2)

Non avendo risposto a una richiesta d'informazioni, datata 20 settembre 1999, relativa ad operazioni aventi ad oggetto rifiuti, svoltesi a Fermoy, nella contea di Cork, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 10 CE.

3)

L'Irlanda è condannata alle spese.


(1)  GU C 56 del 2.3.2002.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

17 marzo 2005

nella causa C-294/02: Commissione delle Comunità europee contro AMI Semiconductor Belgium BVBA, e a. (1)

(«Clausola compromissoria - Designazione del Tribunale di primo grado - Competenza della Corte - Parti in liquidazione - Capacità processuale - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvibilità - Recupero di anticipi - Rimborso in forza di una clausola contrattuale - Responsabilità solidale - Ripetizione dell'indebito»)

(2005/C 143/03)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-294/02, avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 238 CE, proposto il 12 agosto 2002, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Wilms, assistito dal sig. R. Karpenstein, Rechtsanwalt) contro AMI Semiconductor Belgium BVBA, già Alcatel Microelectronics NV, con sede in Audenarde (Belgio) (avv.ti: sigg. M. Hallweger e R. Lutz, Rechtsanwälte), A-Consult EDV-Beratungsgesellschaft mbH (in liquidazione), con sede in Vienna (Austria) (avv.: sig. E. Roehlich, Rechtsanwalt), Intracom SA Hellenic Telecommunications & Electronic Industry, con sede in Atene (Grecia) (avv.ti: sigg. M. Lienemeyer, U. Zinsmeister e D. Waelbroeck), ISION Sales + Services GmbH & Co. KG (in liquidazione), con sede in Amburgo (Germania) (avv.ti: sigg. H. Fialski e T. Delhey, Rechtsanwälte), Euram-Kamino GmbH, con sede in Hallbergmoos (Germania) (avv.ti: sigg. M. Hallweger e R. Lutz, Rechtsanwälte), HSH Nordbank AG, già Landesbank Kiel Girozentrale, con sede in Kiel (Germania) (agenti: sigg. B. Treibmann e E. Meincke, Rechtsanwälte), InterTeam GmbH (in liquidazione), con sede in Itzehoe (Germania) (avv.ti: sigg. M. Hallweger e R. Lutz, Rechtsanwälte), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 17 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La domanda riconvenzionale della Intracom SA Hellenic Telecommunications & Electronic Industry è respinta.

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 289 del 23.11.2002.


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C 143/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-341/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania  (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/71/CE - Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi - Imprese nel settore edilizio - Retribuzioni minime - Raffronto effettuato tra la retribuzione minima fissata dalle disposizioni dello Stato membro sul territorio del quale il lavoratore è distaccato e la retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro - Mancata considerazione, quale elemento componente della retribuzione minima, di tutti i supplementi e di tutte le maggiorazioni corrisposti dal datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro)

(2005/C 143/04)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-341/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentato il 25 settembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Sack e H. Kreppel), contro Repubblica federale di Germania (agenti: sig. W.-D. Plessing e sig.ra A. Tiemann), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore), K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non riconoscendo quali componenti della retribuzione minima le maggiorazioni ed i supplementi, che non modificano il rapporto tra la prestazione del lavoratore ed il corrispettivo percepito, versati da datori di lavoro stabiliti in altri Stati membri ai rispettivi dipendenti del settore edilizio distaccati in Germania — ad eccezione del premio generale concesso ai lavoratori del settore edilizio –, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 305 del 7.12.2002.


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C 143/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

26 aprile 2005

nel procedimento C-376/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden): Stichting «Goed Wonen» contro Staatssecretaris van Financiën (1)

(«Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Art. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE - Deduzione dall'imposta pagata a monte - Modifica della normativa nazionale - Effetto retroattivo - Principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto»)

(2005/C 143/05)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-376/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 18 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2002, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Stichting «Goed Wonen» e Staatssecretaris van Financiën, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 26 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

 

I principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto non ostano a che uno Stato membro, eccezionalmente, e allo scopo di evitare che siano utilizzati su larga scala, durante il procedimento legislativo, costruzioni finanziarie destinate a ridurre l'onere dell'IVA contro le quali una legge di modifica intende appunto lottare, dia a questa legge un effetto retroattivo, quando, nelle circostanze come quella della causa principale, gli operatori economici che effettuano operazioni economiche come quelle considerate dalla legge siano stati avvertiti della futura adozione di detta legge e dell'effetto retroattivo previsto in modo tale che essi siano in grado di comprendere le conseguenze della modifica legislativa prevista per le operazioni da loro effettuate.

 

Quando detta legge esenta un'operazione economica su un bene immobile precedentemente soggetto all'IVA, essa può avere l'effetto di annullare la rettifica dell'IVA avvenuta a causa dell'esercizio, al momento della destinazione di un immobile all'operazione considerata in detto momento come imponibile, di un diritto alla detrazione dall'IVA assolta sulla cessione di detto bene immobile.


(1)  GU C 7 dell'11.1.2003.


11.6.2005   

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C 143/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

21 aprile 2005

nel procedimento C-25/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Finanzamt Bergisch Gladbach contro HE  (1)

(Sesta direttiva IVA - Costruzione di un edificio ad uso abitativo da parte di due coniugi in comproprietà senza svolgimento di attività economica in comune - Utilizzazione di un locale da parte di uno dei comproprietari ai fini dello svolgimento di attività professionale - Status di soggetto passivo di imposta - Diritto a deduzione - Modalità d'esercizio - Requisiti della fattura)

(2005/C 143/06)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-25/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisione 29 agosto 2002, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2003, nella causa tra Finanzamt Bergisch Gladbach e HE, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W. A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 21 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, tanto nel suo testo iniziale quanto in quello risultante dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE, deve essere così interpretata:

una persona che acquisti o faccia costruire un edificio al fine di destinarlo ad abitazione per sé e per la propria famiglia agisce in qualità di soggetto passivo e beneficia, quindi, del diritto alla deduzione dell'imposta, ai sensi dell'art. 17 della sesta direttiva 77/388, nel caso in cui utilizzi un locale dell'immobile medesimo quale ufficio ai fini dell'esercizio, ancorché a titolo accessorio, di un'attività economica ai sensi degli artt. 2 e 4 della direttiva medesima e destini tale porzione dell'immobile al patrimonio della propria impresa;

nel caso in cui una comunione risultante da matrimonio, sprovvista di personalità giuridica e che non eserciti essa stessa un'attività economica ai sensi della sesta direttiva 77/388, affidi in appalto la realizzazione di un bene di investimento, i comproprietari che costituiscono tale comunione devono essere considerati, ai fini dell'applicazione della detta direttiva, quali beneficiari dell'operazione;

nel caso in cui due coniugi in comunione di fatto per effetto del matrimonio acquistino un bene di investimento, una porzione del quale venga utilizzata a fini professionali in modo esclusivo da uno dei due coniugi comproprietari, quest'ultimo beneficia del diritto alla deduzione dell'intero importo dell'imposta sul valore aggiunto a monte gravante sulla porzione del bene dal medesimo utilizzato ai fini della propria impresa, sempreché l'importo dedotto non ecceda i limiti della sua quota di comproprietà nel bene medesimo;

gli artt. 18, n. 1, lett. a), e 22, n. 3, della sesta direttiva 77/388 non esigono che il soggetto disponga, per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta in circostanze come quelle oggetto della causa principale, di una fattura emessa a suo nome e dalla quale risultino le frazioni del prezzo e dell'imposta sul valore aggiunto corrispondenti alla sua quota di comproprietà. Una fattura rilasciata indistintamente ai coniugi in comproprietà e senza menzione di tale ripartizione è sufficiente a tal fine.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


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C 143/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

21 aprile 2005

nella causa C-140/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Artt. 43 CE e 48 CE - Ottici - Condizioni di stabilimento - Apertura e gestione di negozi di ottica - Restrizioni - Giustificazione - Principio di proporzionalità»)

(2005/C 143/07)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-140/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 27 marzo 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Patakia) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra E. Skandalou), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. C. Gulmann (relatore), P. Kūris e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 21 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Avendo adottato e mantenuto in vigore la legge n. 971/79, sull'esercizio della professione di ottico e sui negozi di articoli ottici, che non autorizza un ottico diplomato, in quanto persona fisica, a gestire più di un negozio di ottica, la Repubblica ellenica non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 43 CE;

2)

avendo adottato e mantenuto in vigore la legge n. 971/79 e la legge n. 2646/98, concernente lo sviluppo del sistema nazionale di assistenza sociale e altre disposizioni, che subordinano la possibilità per una persona giuridica di aprire un negozio di ottica in Grecia alle seguenti condizioni:

l'autorizzazione ad aprire e gestire il negozio di ottica dev'essere rilasciata a nome di un ottico autorizzato, persona fisica; la persona che è titolare dell'autorizzazione a gestire il negozio deve partecipare per almeno il 50 % al capitale sociale, nonché ai profitti e alle perdite; la società deve essere costituita in forma di società in nome collettivo o in accomandita, e

l'ottico in questione può partecipare a non più di un'altra società proprietaria di un negozio di ottica, a condizione che l'autorizzazione ad aprire e a gestire il negozio sia rilasciata a nome di un altro ottico autorizzato,

la Repubblica ellenica non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 48 CE.

3)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003.


11.6.2005   

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C 143/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-163/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 80/68/CEE - Protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose - Artt. 3, 4 e 5 - Direttiva 91/689/CEE - Rifiuti pericolosi - Artt. 2, n. 1, e 6, n. 1)

(2005/C 143/08)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-163/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto l'8 aprile 2003, Commissione delle Comunità europee, (agenti: sig.ri G. Valero Jordana e M. Konstantinidis) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra E. Skandalou), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, dai sig.ri U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 14 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Avendo omesso, con riguardo alla regione del Thriaso Pedio:

di adottare tutte le misure necessarie per vietare l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze comprese nell'elenco I della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, e per limitare l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze comprese nell'elenco II della direttiva medesima al fine di impedire l'inquinamento delle acque da parte di tali sostanze,

di sottoporre ad indagini preventive le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di sostanze comprese nell'elenco I della direttiva medesima, che possono comportare uno scarico indiretto, e

di sottoporre ad indagini preventive ogni scarico diretto di sostanze comprese nell'elenco II della direttiva 80/68, nonché le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di tali sostanze, che possono comportare uno scarico indiretto,

la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva 80/68.

2.

Non avendo adottato le misure necessarie affinché siano catalogati e identificati i rifiuti pericolosi scaricati nella regione del Thriasio Pedio e non avendo predisposto, né separatamente, né nell'ambito dei piani generali di gestione dei rifiuti, un piano di gestione dei rifiuti pericolosi nella regione del Thriasio Pedio, la Repubblica ellenica ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi.

3.

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 07.06.2003.


11.6.2005   

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C 143/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

21 aprile 2005

nelle cause riunite C-207/03 e C-252/03 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, (Patents Court) e dalla Cour administrative: Novartis AG contro Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks for the United Kingdom, e tra Ministre de l'Économie contro Millennium Pharmaceuticals Inc  (1)

(Diritto dei brevetti - Medicinali - Certificato protettivo complementare)

(2005/C 143/09)

Lingue processuali: l'inglese e il francese

Nelle cause riunite C-207/03 e C-252/03, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, (Patents Court) (Regno Unito, C-207/03) e dalla Cour administrative (Lussemburgo, C-252/03), rispettivamente, con decisioni 6 maggio 2003 e 3 giugno 2003, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 14 maggio 2003 e il 13 giugno 2003, nei procedimenti Novartis AG (C-207/03), University College London, Institute of Microbiology and Epidemiology, e Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks for the United Kingdom, e tra Ministre de l'Économie (C-252/03) e Millennium Pharmaceuticals Inc., già Cor Therapeutics Inc., la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, R. Schintgen e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra sig. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 21 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Laddove l'autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale rilasciata dalle autorità svizzere e riconosciuta automaticamente dal Principato del Liechtenstein in forza della relativa normativa nazionale sia la prima autorizzazione di immissione in commercio del medicinale medesimo in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, essa costituisce la prima autorizzazione di immissione in commercio ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, quale va inteso ai fini dell'interpretazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003, GU C 200 del 23.8.2003.


11.6.2005   

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C 143/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

21 aprile 2005

nella causa C-267/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Högsta domstolen): Lars Erik Staffan Lindberg (1)

(Direttiva 83/189/CEE - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche - Disciplina nazionale in materia di giochi d'azzardo e di lotterie - Giochi automatici - Divieto di organizzare giochi su macchine automatiche che non versano direttamente le vincite - Macchine del tipo «ruota della fortuna» - Nozione di «regola tecnica»)

(2005/C 143/10)

Lingua processuale: lo svedese

Nel procedimento C-267/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Högsta domstolen (Svezia) con decisione 10 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 18 giugno 2003, nel procedimento penale a carico di Lars Erik Staffan Lindberg, la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann, R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 21 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Disposizioni nazionali quali quelle della legge (1994:1000) sulle lotterie [lotterilagen (1994:1000)], nella sua versione risultante dalla legge (1996:1168) che modifica la legge sulle lotterie [lag om ändring i lotterilagen (1996:1168)], laddove introducono un divieto di organizzare giochi d'azzardo con l'impiego di talune macchine da gioco automatiche, possono rappresentare una regola tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 9, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, riguardante una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, qualora si accerti che la portata del divieto in questione è tale da consentire solamente un utilizzo puramente marginale del prodotto in questione rispetto ai vari utilizzi ragionevolmente ipotizzabili dello stesso, ovvero, in mancanza, qualora si accerti che tale divieto può influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione.

2)

La ridefinizione nella normativa nazionale, quale quella effettuata dalla legge (1996:1168), che modifica la legge sulle lotterie, di un servizio collegato alla costruzione di un prodotto, segnatamente quello consistente nell'impiegare taluni apparecchi per il gioco d'azzardo, può costituire una regola tecnica da notificarsi ai sensi della direttiva 83/189, come modificata dalla direttiva 94/10, se tale nuova disciplina non si limita a riprodurre o a sostituire, senza aggiungervi specificazioni tecniche o altri requisiti nuovi o supplementari, regole tecniche già esistenti debitamente notificate alla Commissione delle Comunità europee, laddove queste ultime siano state adottate dopo l'entrata in vigore della direttiva 83/189 nello Stato membro interessato.

3)

Il passaggio, nella normativa nazionale, da un regime di autorizzazione a un regime di divieto può essere una circostanza rilevante ai fini dell'obbligo di notifica previsto dalla direttiva 83/189, come modificata dalla direttiva 94/10.

Il maggior o minor valore del prodotto o del servizio, ovvero l'estensione del mercato del prodotto o del servizio, sono circostanze ininfluenti quanto all'obbligo di notifica previsto dalla direttiva citata.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 aprile 2005

nel procedimento C-385/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (1)

(«Restituzioni all'esportazione - Dichiarazione inesatta - Nozione di “domanda” - Sanzione - Presupposti»)

(2005/C 143/11)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-385/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisione 30 luglio 2003, pervenuta in cancelleria il 12 settembre 2003, nella causa Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues, E. Juhász (relatore) ed E. Levits, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 11, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, deve essere interpretato nel senso che informazioni errate contenute in un documento previsto all'art. 3, n. 5, di tale regolamento, ossia la dichiarazione d'esportazione o qualsiasi altro documento utilizzato all'atto dell'esportazione, che possono condurre a una restituzione all'esportazione più elevata di quella spettante all'esportatore, comportano l'applicazione della sanzione di cui al detto articolo. Tale regola si applica anche se, nell'ambito della domanda di pagamento menzionata all'art. 47 del medesimo regolamento, viene espressamente indicato che non è richiesto il pagamento della restituzione all'esportazione per taluni prodotti elencati in tale documento.


(1)  GU C 275 del 15.11.2003.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-441/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Conservazione degli habitat naturali - Mancato recepimento entro i termini prescritti»)

(2005/C 143/12)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-441/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 16 ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. M. van Beek), contro Regno dei Paesi Bassi (agenti: sig.ra H. G. Sevenster e sig. N.A.J. Bel), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo messo in vigore, entro i termini prescritti, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a quanto richiesto dall'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e dall'art. 6, n. l, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con gli artt. 2, n. 2, 1, lett. a), e) ed i), 6, nn. 2-4, 7, 11, nonché 15 di essa, e avendo mantenuto in vigore l'art. 13, n. 4, della legge sulla tutela della natura (Natuurbeschermingswet), che è incompatibile con l'art. 6, n. 4, della direttiva 92/43, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive.

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


(1)  GU C 304 del 13.12.2003.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-519/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo  (1)

(Accordo quadro sul congedo parentale - Sostituzione del congedo di maternità al congedo parentale - Data a partire dalla quale è attribuito un diritto individuale al congedo parentale)

(2005/C 143/13)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-519/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 12 dicembre 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. D. Martin) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet (relatore), facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Granducato di Lussemburgo, nel prevedere che il diritto a un congedo di maternità o a un congedo di adozione che sorga durante il congedo parentale si sostituisca a quest'ultimo, che deve pertanto aver termine, senza che per il genitore sia possibile riportare il periodo di congedo parentale di cui non ha potuto godere, e, nel limitare la concessione del diritto al congedo parentale ai genitori di bambini nati dopo il 31 dicembre 1998 o il cui procedimento di adozione sia stato avviato dopo questa data, non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 35 del 7.2.2004.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-22/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CEE) n. 2847/93 - Pescherecci - Instaurazione di un sistema satellitare di localizzazione - Mancato recepimento entro i termini stabiliti)

(2005/C 143/14)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-22/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 26 gennaio 2004, Commissione delle Comunità europee, (agenti: sig.ra M. Condou-Durande e sig. T. van Rijn) contro Repubblica ellenica, (agenti: sig.re A. Samoni-Rantou e S. Chala) la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sig.ri J. Makarczyk e P. Kūris (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. H. von Holstein, ha pronunciato il 14 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

La Repubblica ellenica, non avendo provveduto affinché i pescherecci battenti bandiera greca, che devono essere dotati di dispositivi di localizzazione via satellite, ne fossero effettivamente dotati, a seconda del tipo di imbarcazione, rispettivamente, il 30 giugno 1998 ovvero il 1o gennaio 2000, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio 14 aprile 1997.

2.

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 85 del 03.04.2004.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-146/04 Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttive 2000/69/CE e 2001/81/CE - Inquinanti atmosferici - Limiti nazionali di emissione - Mancata attuazione)

(2005/C 143/15)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-146/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 marzo 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. van Beek e G. Valero Jordana) contro Regno dei Paesi Bassi (agenti: sigg.re H. G. Sevenster e J. van Bakel) la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. S. von Bahr e. J. Malenovský, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 14 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, 2000/69/CE, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente, nonché alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali direttive.

2.

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


(1)  GU C 106, del 30.04.2004.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-171/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei paesi Bassi (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/80/CE - Mancata trasposizione)

(2005/C 143/16)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-171/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 5 aprile 2004, Commissione delle Comunità europee, (agenti sig. M. van Beek e G. Valero Jordana), contro Regno dei Paesi Bassi, (agenti: sig.re H. Sevenster e J. van Bakel) la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di Sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. E. Juhász (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere:sig. R. Grass ha pronunciato, il 14 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

2.

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.04.2004.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-299/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/77/CE - Mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica - Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)

(2005/C 143/17)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-299/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 14 luglio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. Christoforou e K. Mojzesowicz) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra N. Dafniou), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e J. Malenovský (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 14 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 228 dell'11.9.2004.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

28 aprile 2005

nella causa C-329/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/43/CE - Mancata trasposizione entro il termine stabilito)

(2005/C 143/18)

Lingua di procedura: il tedesco

Nella causa C-329/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 29 luglio 2004, Commissione delle Comunità europee, (agenti: sigg. D. Martin e H. Kreppel) contro Repubblica federale di Germania, (agente: sig. C.-D. Quassowski) la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di Sezione, dai sigg. P. Kūris e J. Klučka (relatore), giudici, avvocato generale: sig.P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass ha pronunciato il 28 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.

2.

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 239 del 25.09.2004.


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C 143/14


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

28 aprile 2005

nella causa C-375/04: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/58/CE - Comunicazioni elettroniche - Trattamento dei dati personali - Tutela della vita privata - Tutela delle persone fisiche - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 143/19)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-375/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 1o settembre 2004, Commissione delle Comunità europee, (agente: sig. M. Shotter) contro Granducato di Lussemburgo, (agente: sig.S. Schreiner) la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig.A. Borg Barthet, presidente di Sezione, dai sigg. U. Lõhmus (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere sig. R. Grass ha pronunciato, il 28 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

2.

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


11.6.2005   

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C 143/14


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

28 aprile 2005

nella causa C-376/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/58/CE - Comunicazioni elettroniche - Trattamento dei dati personali - Tutela della vita privata - Tutela delle persone fisiche - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 143/20)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-376/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 2 settembre 2004, Commissione delle Comunità europee, (agente: sig. M. Shotter) contro Regno del Belgio, (agente: sig.ra E. Dominkovits) la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig.A. Borg Barthet, presidente di Sezione, dai sigg. U. Lõhmus (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere sig. R. Grass ha pronunciato, il 28 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

2.

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


11.6.2005   

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C 143/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korsholms tingsrätt con ordinanza 18 febbraio 2005 nella causa Teemu Hakala contro Oy L Simons Transport Ab

(Causa C-93/05)

(2005/C 143/21)

Lingua processuale: lo svedese

Con ordinanza 18 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 febbraio 2005, il Korsholms tingsrätt nella causa Teemu Hakala contro Oy L Simons Transport Ab, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se un sistema retributivo che si basa sulle distanze percorse sia nella fattispecie contrario al regolamento del Consiglio n. 3820/85 (1) e, in particolare, all'art. 10 del medesimo.


(1)  Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU 1994, edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 113


11.6.2005   

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C 143/15


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 4 marzo 2005

(Causa C-112/05)

(2005/C 143/22)

Lingua processuale: il tedesco

Il 4 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Benyon e G Braun, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle COmunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La Commissione delle Comunità europeee chiede che il Tribunale voglia:

1)

dichiarare che gli artt. 2, n. 1, 4, n. 1 e 4, n. 3 del VW-Gesetz (legge sulla Volkswagen) violano gli artt. 56 e 43 CE;

2)

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il VW Gesetz della Repubblica federale di Germania, derogando alla disciplina della legge sulle società per azioni, limita il diritto di voto di ciascun azionista ad un massimo del 20 % del capitale sociale. Alla Repubblica federale di Germania e al Land della Bassa Sassonia spetta il diritto di inviare rispettivamente due rappresentanti quali membri del consiglio di sorveglianza della VW-AG, fintantochè siano in possesso di azioni della società. Decisioni dell'assemblea generale della VW-AG, per cui occorre ai sensi della legge sulle società per azioni una maggioranza del 75 % del capitale sociale rappresentato alle deliberazioni, necessitano più dell'80 % del capitale sociale rappresentato.

Tali disposizioni costituirebbero una violazione della libera circolazione dei capitali ex art. 56 CE e della libertà di stabilimento ex art. 43 CE.

La direttiva 88/361/CEE non includerebbe nell'allegato soltanto l'investimento in azioni e titoli, ma anche la partecipazione ad un'impresa o la piena assunzione del suo controllo secondo le modalità della circolazione dei capitali.

Stando alle precedenti dichiarazioni della Corte di giustizia il campo di protezione della libera circolazione dei capitali coprirebbe qualsiasi normativa che possa trattenere gli investitori di altri Stati membri dall'investire in quella società e dal partecipare alla sua amministrazione ed al suo controllo. Il diritto di cui all'art. 56 CE non soltanto avrebbe per scopo di impedire una discriminazione di investitori stranieri rispetto ai nazionali, ma comprenderebbe qualsiasi misura che pregiudichi in qualsiasi forma l'esercizio della libera circolazione dei capitali. Alla luce delle dichiarazioni della Corte sul divieto di restrizioni ex art. 56 CE, il diritto di voto rafforzato imposto dall'ordinamento nazionale via il VW Gesetz costituirebbe un'indiretta restrizione all'acquisto e sarebbe quindi una violazione della libera circolazione dei capitali.

Grazie alla sua partecipazione azionaria il Land della Bassa Sassonia raggiungerebbe, quando di norma non è integralmente rappresentato il capitale avente diritto di voto, quel 20 % di voti necessari a bloccare le decisioni necessitanti una maggioranza di più dell'80 %. Tale disposizione del VW Gesetz rappresenterebbe un ostacolo grazie all'esercizio del potere statale, poiché una siffatta disciplina renderebbe possibile al Land di impedire indesiderate modifiche dello status quo nei limiti in cui le stesse possano essere introdotte solo via la categoria di decisioni richiedenti ai sensi della legge sulle società per azioni un quorum più elevato.

Il diritto previsto dal VW Gesetz di inviare rappresentanti della Repubblica federale di Germania e del Land Bassa Sassonia nel consiglio di sorveglianza a prescindere dall'entità del possesso di azioni restringerebbe il diritto degli altri azionisti ad una rappresentanza adeguata nel consiglio di sorveglianza della società e poiché — come la Corte ha dichiarato addirittura a più riprese — una disciplina restrittiva dell'acquisto di partecipazioni o della possibilità di partecipare effettivamente per altra via all'amministrazione di una società costituirebbe una restrizione della libera circolazione dei capitali, la disciplina legislativa in parola porrebbe in essere una restrizione della libera circolazione dei capitali contraria al diritto comunitario.

Una restrizione della libera circolazione dei capitali sarebbe giustificata solo per i motivi indicati all'art. 56 CE o per cosiddetti motivi di interesse generale. Secondo i criteri elaborati dalla Corte siffatte misure, per poter essere non discriminatorie nell'interesse generale, dovrebbe essere sostanzialmente necessarie e proporzionali rispetto allo scopo perseguito. Tali motivi dovrebbero in particolare valere per tutte le persone o imprese operanti nel territorio soggetto alla sovranità dello Stato membro di accoglienza. Interessi finanziari generali che esulino dai motivi riguardanti il diritto tributario di cui all'art. 56 CE nonché altri obiettivi economici dello Stato membro non potrebbero giustificare in base alla giurisprudenza consolidata alcun pregiudizio che risulti vietato a norma del Trattato CE. Le menzionate disposizioni del VW Gesetz, valutate secondo i parametri dell'art. 56 CE e della pertinente giurisprudenza, costituirebbero restrizioni indirette all'acquisto per cui non sussistono motivi di giustificazione rilevanti sotto il profilo del diritto comunitario.


11.6.2005   

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C 143/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Hamburg con ordinanza 2 marzo 2005, nel procedimento Heinrich Schulze GmbH & co. KG i.L contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-120/05)

(2005/C 143/23)

Lingua di procedura: il tedesco

Con ordinanza 2 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 marzo 2005 nel procedimento Finanzgericht Hamburg/Germania e Heinrich Schulze GmbH & co. KG i.L contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

 

«Se è possibile soprassedere alla prova documentale di cui all'art. 7, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 1222/94 (1) ed autorizzare l'esportatore ad apportare un altro tipo di prova dei prodotti effettivamente utilizzati per fabbricare le merci esportate, allorché costui non sia (più) in grado, per motivi di forza maggiore, di esibire la documentazione relativa alla sua produzione.

 

Se la presa in considerazione della forza maggiore comporta anche una riduzione del grado di prova nel senso che è sufficiente che l'esportatore presenti una prova di verosimiglianza quanto ai prodotti effettivamente utilizzati per fabbricare le merci esportate».


(1)  GU L 136, pag. 5.


11.6.2005   

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C 143/16


Ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 12 gennaio 2005 nella causa T-334/03 Deutsche Post Euro Express GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, proposto il 15 marzo 2005 (fax: 11 marzo 2005)

(Causa C-121/05 P)

(2005/C 143/24)

Lingua processuale: il tedesco

Il 15 marzo 2005 (fax: 11 marzo 2005) l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, rappresentato dai sigg.A. von Mühlendahl, vicepresidente dell'Ufficio e G. Schneider, membro della divisione legale per il settore della proprietà industriale, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 12 gennaio 2005 nella causa T-334/03, Deutsche Post Euro Express GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Il ricorrente avverso la pronuncia del tribunale di primo grado chiede che la Corte voglia:

1)

annullare la sentenza T-334/03 (1) e respingere il ricorso;

2)

rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti:

L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) motiva il ricorso avverso la sentenza menzionata nella maniera seguente:

 

Con le considerazioni contenute nei punti 35 e 36 della sentenza impugnata il Tribunale ha violato l'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento n. 40/94 in quanto ha certamente consideratola denominazione «EURO» un'indicazione sulla provenienza geografica delle merci o dei servizi, ma ha in pari tempo ritenuto tale denominazione esclusa dalla registrazione, solo quando la provenienza geografica è «essenziale» per il pubblico interessato cui il marchio si rivolge. Ciò contraddice l'univoco tenore letterale del menzionato articolo che senza alcuna qualificazione ulteriore esclude dalla registrazione indicazioni sulla provenienza geografica. Risulta però anche dalla sentenza C-363/99 che sono esclusi dalla registrazione tutti i segni o indicazioni che descrivono caratteristiche delle merci o dei servizi di cui viene richiesta la registrazione senza che ciò sia rilevante per indicare se tali caratteristiche siano «essenziali».

 

Con le considerazioni di cui ai punti 36-43 della sentenza impugnata il Tribunale ha violato l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 in quanto certamente esamina la denominazione «essenziale» sotto il profilo di indicazione di qualità, ma in pari tempo ha rigettato l'applicazione a tale denominazione della menzionata disposizione. L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 esclude dalla registrazione senza ulteriore qualificazione indicazioni di valore poiché il concorrente del richiedente deve avere il diritto di utilizzare indicazioni di valore senza che ciò sia messo in pericolo da diritti di marchio di terzi sulle indicazioni stesse. L'argomento del Tribunale (punto 39) che denominazioni come «PREMIUM» debbano essere esaminate solo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 non è pertinente nel caso di specie. Poiché la denominazione «PREMIUM» rientra già come indicazione di qualità nell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento n. 40/94, non occorre dunque un rinvio ulteriore all'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento.

 

In base ai principi enunciati dalla Corte nelle sue sentenze, indicati al punto 44 della sentenza impugnata, un marchio composto di elementi descrittivi sarebbe anche complessivamente descrittivo fintantoché non si accerti che la designazione globale abbia in complesso un significato diverso da quello delle singole parti. Nel presente caso è palese che la denominazione «EUROPREMIUM» — una composizione formata secondo il linguaggio corrente da entrambi gli elementi «EURO» e «PREMIUM» — anche in tale contesto non afferma nulla di diverso dalla circostanza che, quanto alle merci ed ai servizi oggetto della domanda di marchio, trattasi di tale provenienza europea accompagnata da particolare qualità.

 

Per i suindicati motivi la decisione impugnata poggia quindi sulla violazione dell'art.7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 e va pertanto annullata.


(1)  GU C 69, pag. 14.


11.6.2005   

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C 143/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Östre Landsret (Danimarca) con decisione 15 marzo 2005, nel procedimento VW-Audi Forhandlerforeningen, in qualità di mandataria di Vulcan Silkeborg A/S contro Skandinavisk Motor Co. A/S

(Causa C-125/05)

(2005/C 143/25)

Lingua processuale: il danese

Con decisione 15 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 marzo 2005, nel procedimento VW-Audi Forhandlerforeningen, in qualità di mandataria di Vulcan Silkeborg A/S contro Skandinavisk Motor Co. A/S, l'Östre Landsret, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475 (1), relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (in prosieguo: il «regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95») debba essere interpretato nel senso che il recesso di un fornitore con un preavviso di un anno dall'accordo con un distributore deve essere ulteriormente motivato rispetto al riferimento da parte del fornitore alla norma summenzionata.

2)

Qualora la questione 1 sia risolta affermativamente si chiede:

Quale debba essere il contenuto di tale motivazione sulla base del diritto comunitario e quando essa debba essere fornita.

3)

Quale sia la conseguenza del fatto che non è stata fornita una corretta e tempestiva motivazione.

4)

Se l'art. 5, n. 3, del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95 debba essere interpretato nel senso che è necessario che il recesso dall'accordo con un distributore con un preavviso di un anno avvenga a causa di un piano di riorganizzazione già elaborato dal fornitore.

5)

Qualora la questione 4 sia risolta affermativamente si chiede:

Quale debba essere, in relazione al diritto comunitario, il contenuto e la forma di un piano di riorganizzazione elaborato dal fornitore e in quale momento tale piano di riorganizzazione debba essere presentato.

6)

Qualora la questione 4 sia risolta affermativamente si chiede:

Se il fornitore debba comunicare al distributore rispetto al quale opera il recesso il contenuto del piano di riorganizzazione e, in tal caso, quando e in quale forma debba essere effettuata tale comunicazione al distributore.

7)

Qualora la questione 4 sia risolta affermativamente si chiede:

Quale sia la conseguenza del fatto che un eventuale piano di riorganizzazione non soddisfa i requisiti richiesti quanto alla forma e al contenuto di tale piano.

8)

Dalla versione danese dell'art. 5, n. 3, del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/1995 risulta che il recesso del fornitore nei confronti del distributore con preavviso di un anno presuppone che «(…) det er nødvendigt at foretage (…)»«(…)en gennemgribende reorganisering af hele forhandlernettet eller en del heraf (…)». [nella versione italiana: «(…) in caso di necessità di riorganizzare l'insieme o una parte sostanziale della rete»]. Il termine «nødvendigt» si ritrova in tutte le versioni linguistiche del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95, ma il termine «gennemgribende» [profonda] si trova solo nella versione danese.

Alla luce di quanto esposto si chiede:

Quale debba essere il carattere della riorganizzazione che permette al fornitore di recedere da un accordo con il distributore con un anno di preavviso ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95.

9)

Se, per valutare se sono soddisfatte le condizioni affinché il fornitore possa recedere dall'accordo con un anno di preavviso ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento di esenzione per categoria n. 1495/95, sia attribuita importanza a quali potrebbero essere le conseguenze economiche per il fornitore, qualora egli avesse receduto dall'accordo con il distributore con due anni di preavviso.

10)

Su chi incomba l'onere della prova che le condizioni richieste affinché il fornitore possa recedere dall'accordo con un anno di preavviso ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95, sono soddisfatte e come possa essere fornita tale prova.

11)

Se l'art. 5, n. 3, del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95 debba essere interpretato nel senso che le condizioni affinché il fornitore possa recedere dall'accordo con un anno di preavviso ai sensi di tale disposizione possono essere soddisfatte già in quanto la trasposizione del regolamento di esenzione per categoria n. 1400/2002 può di per sé aver reso necessaria una radicale riorganizzazione della rete di distribuzione del fornitore.


(1)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 25.


11.6.2005   

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C 143/18


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 21 marzo 2005

(Causa C-127/05)

(2005/C 143/26)

Lingua processuale: l'inglese

Il 21 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M.-J. Jonczy e N. Yerrell, del suo servizio giuridico, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Regno Unito, avendo ridotto l'obbligo dei datori di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro ad un obbligo da adempiere «per quanto ragionevolmente praticabile», è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 5, nn. 1 e 4, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1);

2.

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso della Commissione si basa sulla sezione 2, n. 1, dell'Health and Safety at Work Act 1974, la quale dispone che ogni datore di lavoro è obbligato a garantire la salute, la sicurezza ed il benessere di tutto il suo personale «per quanto ragionevolmente praticabile». La Commissione rileva che tale caratteristica dell'obbligo dei datori di lavoro è incompatibile con l'art. 5, nn. 1 e 4, della direttiva 89/391/CEE (in prosieguo: «La direttiva»).

La Commissione afferma che:

i)

L'art. 5, n. 1, impone al datore di lavoro una responsabilità relativa a tutti gli eventi nocivi per la salute e la sicurezza dei suoi lavoratori, a meno che possano essere invocate le circostanze eccezionali di cui all'art. 5, n. 4.

ii)

Ciò è confermato, tra l'altro, dall'iter legislativo della direttiva e dal rifiuto espresso del legislatore comunitario di inserire una clausola «per quanto ragionevolmente praticabile».

iii)

Per contro, la normativa del Regno Unito (come interpretata dai giudici nazionali) consente ad un datore di lavoro di sottrarsi alla responsabilità qualora possa provare che il sacrificio connesso con l'adozione di misure ulteriori, sia esso in termini di denaro, di tempo o di inconvenienti, sarebbe ampiamente sproporzionato rispetto al rischio.

iv)

Tale «balancing test» risulta applicato dai giudici nazionali in tutti i casi e non solo nelle situazioni eccezionali di cui all'art. 5, n. 4, della direttiva.

v)

Inoltre, la valutazione di cosa sia «ragionevolmente praticabile» consente di introdurre considerazioni relative al costo (in termini finanziari) per il datore di lavoro, contrariamente a quanto disposto dall'art. 5, n. 4, della direttiva, letto in combinato disposto con il tredicesimo «considerando» della stessa.


(1)  GU L 183, pag. 1.


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C 143/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con sentenza 17 marzo 2005 nel procedimento N.V. Raverco contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-129/05)

(2005/C 143/27)

Lingua processuale: l'olandese

Con sentenza 17 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 21 marzo 2005, nel procedimento N. V. Raverco contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, il College van Beroep voor het bedrijfsleven, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 17, n. 2, prima frase, lett. a), della direttiva 97/78/CE (1) debba essere interpretato nel senso che l'ostacolo alla rispedizione di una partita che non soddisfi le condizioni per l'importazione va cercato nella mancata soddisfazione delle condizioni comunitarie per l'importazione, oppure nelle condizioni vigenti nel luogo convenuto con l'interessato al carico, fuori dai territori indicati all'allegato I della direttiva 97/78/CE.

2)

Se l'art. 17, n. 2, prima frase, lett. a), della direttiva 97/78/CE, in combinato disposto con l'art. 22, n. 2, della direttiva 97/78/CE e con l'art. 5 del regolamento (CCE) n. 2377/90 (2), debba essere interpretato nel senso che questa disposizione prescrive imperativamente la distruzione della relativa partita di prodotti di origine animale in tutti i casi in cui, dopo uno dei controlli previsti dalla direttiva 97/78/CE, risulti che una partita di prodotti può costituire un rischio per la salute umana o degli animali.

3)

Se l'art. 22 della direttiva 97/78/CE, in combinato disposto con l'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2377/90, debba essere interpretato nel senso che la mera circostanza che in una partita sia stato rinvenuto un tenore di una sostanza indicata all'allegato V del regolamento n. 2377/90/CEE comporta che la partita in esame possa costituire un rischio tale per la salute umana o degli animali che la rispedizione deve essere esclusa.

4)

Qualora la seconda questione venga risolta in senso negativo, se l'art. 17, n. 2, della direttiva 97/78/CE debba essere interpretato nel senso che esso è diretto anche a tutelare gli interessi del paese terzo dove la partita verrà importata dopo la rispedizione, anche se siffatto interesse non mira a proteggere pure un interesse localizzabile negli Stati membri dell'Unione europea.


(1)  Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1997, 97/78/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24, pag. 9).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 2377, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224, pag. 1).


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C 143/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con sentenza 17 marzo 2005 nel procedimento Coxon & Chatterton Limited contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-130/05)

(2005/C 143/28)

Lingua processuale: l'olandese

Con sentenza 17 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 21 marzo 2005, nel procedimento Coxon & Chatterton Limited contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, il College van Beroep voor het bedrijfsleven, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 17, n. 2, prima frase, lett. a), della direttiva 97/78/CE (1) debba essere interpretato nel senso che l'ostacolo alla rispedizione di una partita che non soddisfi le condizioni per l'importazione va cercato nella mancata soddisfazione delle condizioni comunitarie per l'importazione, oppure nelle condizioni vigenti nel luogo convenuto con l'interessato al carico, fuori dai territori indicati all'allegato I della direttiva 97/78/CE.

2)

Se l'art. 17, n. 2, prima frase, lett. a), della direttiva 97/78/CE, in combinato disposto con l'art. 22, n. 2, della direttiva 97/78/CE e con l'art. 5 del regolamento (CCE) n. 2377/90 (2), debba essere interpretato nel senso che questa disposizione prescrive imperativamente la distruzione della relativa partita di prodotti di origine animale in tutti i casi in cui, dopo uno dei controlli previsti dalla direttiva 97/78/CE, risulti che una partita di prodotti può costituire un rischio per la salute umana o degli animali.

3)

Se l'art. 22 della direttiva 97/78/CE, in combinato disposto con l'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2377/90, debba essere interpretato nel senso che la mera circostanza che in una partita sia stato rinvenuto un tenore di una sostanza indicata all'allegato V del regolamento n. 2377/90/CEE comporta che la partita in esame possa costituire un rischio tale per la salute umana o degli animali che la rispedizione deve essere esclusa.

4)

Qualora la seconda questione venga risolta in senso negativo, se l'art. 17, n. 2, della direttiva 97/78/CE debba essere interpretato nel senso che esso è diretto anche a tutelare gli interessi del paese terzo dove la partita verrà importata dopo la rispedizione, anche se siffatto interesse non mira a proteggere pure un interesse localizzabile negli Stati membri dell'Unione europea.


(1)  Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1997, 97/78/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24, pag. 9).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 2377 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224, pag. 1).


11.6.2005   

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C 143/20


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 21 marzo 2005

(Causa C-133/05)

(2005/C 143/29)

Lingua processuale: il tedesco

Il 21 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Martin, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La Commissione conclude che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 18 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE (1), che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in quanto il detto Stato membro non ha adottato, ovvero ha omesso di comunicare alla Commissione, entro il 2 dicembre 2003, (tutte) le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per dare attuazione, a livello nazionale federale, alle disposizioni della direttiva in materia di discriminazione dei disabili e, a livello regionale — fatta eccezione per i Länder di Vienna e della Bassa Austria –, all'intero complesso delle disposizioni della direttiva medesima.

2.

condannare la Repubblica d'Austria alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

La Repubblica d'Austria non ha adottato, ovvero non ha ancora comunicato alla Commissione, le misure di trasposizione della direttiva necessarie per dare attuazione, a livello nazionale federale, alle disposizioni di quest'ultima in materia di discriminazione dei disabili e, a livello regionale — fatta eccezione per i Länder di Vienna e della Bassa Austria –, all'intero complesso delle disposizioni della direttiva medesima.


(1)  GU L 303, pag. 16.


11.6.2005   

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C 143/21


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, proposto il 22 marzo 2005

(Causa C-134/05)

(2005/C 143/30)

Lingua di procedura: italiano

Il 22 marzo 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. Traversa, membro del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente chiede che la Corte voglia constatare che:

1.

sottoponendo l'attività di recupero extragiudiziale dei crediti ad una licenza rilasciata dall'autorità locale di polizia (Questore);

2.

limitando la validità della licenza al territorio della provincia nella quale quest'ultima è stata rilasciata;

3.

legando l'esercizio dell'attività di recupero extragiudiziale dei crediti a locali specificamente indicati nella licenza;

4.

subordinando l'esercizio dell'attività in una provincia per la quale l'operatore non dispone di licenza al conferimento di un mandato ad un rappresentante autorizzato;

5.

obbligando gli operatori ad esporre in modo visibile una tabella indicante tutte le operazioni che possono essere effettuate per i clienti;

6.

prevedendo che l'autorità locale di polizia (Questore) possa subordinare la licenza a prescrizioni aggiuntive;

7.

limitando la libertà di fissazione delle tariffe da parte degli operatori;

8.

dichiarando l'attività di recupero crediti incompatibile con le attività bancarie e creditizie oggetto del decreto legislativo n. 385/93;

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli articoli 43 e 49 del trattato che istituisce la Comunità europea;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali..

Motivi e principali argomenti

1.

Il requisito della licenza dell'autorità di polizia non è compatibile con l'articolo 49 del Trattato in quanto esso si applica indistintamente a tutti i prestatori stabiliti in un altro Stato membro, senza però che sia preso in considerazione l'adempimento da parte di tali prestatori degli obblighi previsti dalla normativa del loro paese d'origine per tutelare lo stesso interesse pubblico.

2.

Il territorio italiano è attualmente suddiviso in 103 province. Ciò implica che un operatore comunitario che intenda stabilirsi in Italia ed estendere la sua attività su una parte considerevole del territorio italiano dovrà presentare tante domande di licenza quante sono le province in cui è suddivisa la zona che desidera coprire e ben 103 domande qualora voglia stabilirsi ed esercitare l'attività in tutto il territorio italiano.

3.

Una società che desideri stabilirsi in Italia e operare su un territorio di una certa estensione dovrà non soltanto ottenere diverse licenze, ma anche procurarsi tanti locali quante sono le licenze ottenute e le province coperte. Tale onere è certamente sproporzionato, visti i costi che esso comporta per gli operatori, oltre che non indispensabile per l'esercizio dell'attività. Inoltre, prevedere l'obbligo di disporre di locali equivale ad esigere lo stabilimento del soggetto che opera in regime di prestazione transfrontaliera di servizi.

4.

Un operatore che esercita lecitamente la sua attività, deve poterla esercitare su tutto il territorio italiano, senza dover concludere un contratto di mandato con un intermediario nel caso in cui questo stesso operatore voglia operare al di fuori della provincia per la quale ha ottenuto la licenza. Infatti tale intermediario, lavorando nello stesso settore di attività, è un concorrente potenziale del mandante ed inoltre il ricorso ad un intermediario comporta tempi e costi aggiuntivi per il mandante stesso.

5.

L'obbligo di esporre in modo ben visibile la tabella delle operazioni nel locale presuppone che l'operatore disponga necessariamente di locali di esercizio dell'attività in oggetto. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, prevedere l'obbligo di disporre di locali nello Stato membro della prestazione equivale ad esigere lo stabilimento del soggetto che opera in regime di prestazione transfrontaliera di servizi.

6.

La possibilità lasciata ad ogni autorità provinciale di polizia (Questore) di sottoporre la licenza per l'attività di recupero crediti a non meglio precisate «prescrizioni addizionali» non soddisfa le condizioni di trasparenza e obiettività richieste dalla giurisprudenza della Corte, anche se il potere del Questore è limitato dalla legge e dall'obiettivo che essa persegue.

7.

Le limitazioni alla libera determinazione delle tariffe costituiscono un ostacolo sia alla libertà di stabilimento, che alle libera prestazione dei servizi. Infatti, un nuovo operatore che tenti di entrare in un dato mercato deve imporsi rispetto ai concorrenti e il prezzo delle prestazioni rappresenta un fattore di primaria importanza per procurarsi dei clienti.

8.

L'incompatibilità prevista dalla normativa italiana con l'esercizio dell'attività bancaria e di credito si risolve per gli operatori bancari e creditizi di altri Stati membri in un divieto di esercitare in Italia l'attività di recupero di crediti, avvalendosi o della libertà di stabilimento o della libertà di prestazione di servizi garantite dal Trattato.


11.6.2005   

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C 143/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con ordinanza 22 marzo 2005, nel procedimento Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (altre parti nel procedimento: associazione: LTO Nederland)

(Causa C-138/05)

(2005/C 143/31)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 22 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 25 marzo 2005, nel procedimento Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (altre parti nel procedimento: associazione: LTO Nederland), il College van Beroep voor het bedrijfsleven, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 8 della direttiva sui prodotti fitosanitari (1) si presti ad essere direttamente applicato dai giudici nazionali dopo che il termine di cui all'art. 23 di tale direttiva è scaduto.

2)

Se l'art. 16 della direttiva sui biocidi (2) debba essere interpretato nel senso che tale disposizione ha lo stesso significato di quella contenuta all'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari.

3)

Se l'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato come un obbligo di mantenimento dello status quo, nel senso che ad uno Stato membro spetta la facoltà di modificare un sistema od una prassi esistenti solo nei limiti in cui ciò determini una valutazione in relazione all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva stessa.

4)

Qualora la questione 3 dovesse avere soluzione negativa:

se l'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari ponga limiti per quanto riguarda le modifiche delle norme nazionali aventi ad oggetto l'immissione sul mercato di biocidi e, in caso affermativo, quali siano tali limiti.

5)

Qualora alla questione sub 4) dovesse essere data soluzione negativa:

alla luce di quali criteri debba considerarsi se si configurino provvedimenti che compromettano gravemente il risultato prescritto dalla direttiva sui prodotti fitosanitari.

6)

Qualora la questione sub 2) vada risolta in senso negativo:

a)

Se l'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell'allegato I della detta direttiva e che già si trovano in commercio due anni dopo la notifica di tale direttiva, debba tenersi conto di quanto disposto nell'art. 4 della medesima direttiva.

b)

Se l'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere inoltre interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell'allegato I della detta direttiva e che già si trovavano in commercio due anni dopo la notifica di tale direttiva, debba tenersi conto di quanto disposto nell'art. 8, n. 3, della medesima direttiva.

7)

Se l'art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato nel senso che con riesame nell'accezione di cui all'art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere anche intesa una prova di una nuova applicazione di un prodotto fitosanitario che già si trovava in commercio, in cui si consideri se si producano rischi inaccettabili per l'utilizzatore/agricoltore, per la salute dell'uomo e per l'ambiente, nel contesto di una misura provvisoria a norma dell'art. 16aa Bmw.

8)

Se l'art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato nel senso che comprende solo disposizioni aventi ad oggetto la produzione di dati preliminari a un riesame o se tale disposizione debba essere intesa nel senso che le condizioni ivi indicate sono anche determinanti circa il modo in cui un riesame dev'essere predisposto ed espletato.


(1)  Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


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C 143/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat [Zoll-Senat 3 (K)] (Austria), con ordinanza 17 marzo 2005, nel procedimento Amalia Valesko contro Zollamt Klagenfurt

(Causa C-140/05)

(2005/C 143/32)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 17 marzo 2005 pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 25 marzo 2005, nel procedimento Amalia Valesko contro Zollamt Klagenfurt, l'Unabhängiger Finanzsenat [Zoll-Senat 3 (K)] ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se le disposizioni pattizie contenute negli Atti relativi all'adesione (…) della Repubblica di Slovenia (...) all'Unione europea — e precisamente nell'Allegato XIII — Elenco di cui all'Articolo 24 dell'atto di adesione: Slovenia, punto 6., «Fiscalità», sub 2. (GUCE del 23.09.2003, L 236), a norma del quale, fatto salvo l'art. 8 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, «mantenere» sui quantitativi di sigarette che dalla Slovenia possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di ulteriori accise le stesse limitazioni applicate alle importazioni dai paesi terzi — debbano essere interpretate, con riferimento al termine tecnico «mantenere», nel senso che esse autorizzano l'applicazione delle restrizioni quantitative che già trovavano applicazione in uno Stato membro nei confronti, tra l'altro, della Repubblica di Slovenia, quale paese terzo, fino all'adesione di quest'ultima.

2)

Tuttavia, nel caso in cui la Corte di giustizia arrivasse a concludere che le disposizioni pattizie di cui trattasi non debbono essere interpretate nel senso che autorizzano l'applicazione delle restrizioni quantitative che già trovavano applicazione in uno Stato membro nei confronti, tra l'altro, della Repubblica di Slovenia, quale paese terzo, fino all'adesione di quest'ultima, si chiede:

se gli artt. 23 CE, 25 CE e 26 CE debbano essere interpretati nel senso che non contrasta con i principi della libera circolazione delle merci la normativa di uno Stato membro, la quale preveda che l'esenzione dalle accise sui consumi — della quale beneficiano i tabacchi lavorati portati nei propri bagagli personali da viaggiatori che hanno la loro residenza abituale nel territorio fiscale del detto Stato membro e che entrano direttamente in tale territorio attraverso una frontiera terrestre oppure attraverso una via di navigazione interna — sia limitata, per il caso di importazione da taluni altri Stati membri, a 25 sigarette, qualora una restrizione quantitativa siffatta esista soltanto nei confronti di una zona franca di un unico paese terzo (la Svizzera) e allo stesso tempo sia consentito introdurre nello Stato membro in questione da tutti gli altri paesi terzi 200 sigarette in regime di esenzione da accisa.


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C 143/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Luleå tingsrätt (Svezia), con ordinanza 21 marzo 2005 nel procedimento Pubblico Ministero contro Percy Mickelsson e Joakim Roos

(Causa C-142/05)

(2005/C 143/33)

Lingua processuale: lo svedese

Con ordinanza 21 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 marzo 2005, nel procedimento Pubblico Ministero contro Percy Mickelsson e Joakim Roos, il Luleå tingsrätt, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

a)

Se gli artt. 28-30 del Trattato CE ostino a delle disposizioni nazionali che vietano l'impiego di moto d'acqua in luoghi diversi da corridoi pubblici di navigazione o acque per le quali le autorità locali abbiano emanato disposizioni di autorizzazione, come prevede il regolamento svedese sulle moto d'acqua.

b)

In caso contrario, se gli artt. 28-30 del Trattato CE ostino a che uno Stato membro applichi disposizioni di questo tipo in modo tale che l'impiego delle moto d'acqua sia vietato anche in acque che non sono ancora state oggetto di esame da parte delle autorità locali in merito all'opportunità o meno di emanare disposizioni di autorizzazione per la zona.

2)

Se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/44/CE (1), che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, osti a normative nazionali che vietano l'impiego di moto d'acqua nel modo sopra descritto.


(1)  Direttiva del 16 giugno 2003 (GU L 214, 26.8.2003, pag. 18).


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C 143/24


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio presentato il 29 marzo 2005

(Causa C-143/05)

(2005/C 143/34)

Lingua processuale: l'olandese

Il 29 marzo 2005, la Commissione delle Comunità europee rappresentata dai sigg. Knut Simonsson e Wouter Wils, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

Accertare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 novembre 2002, 2002/84/CE (1), che modifica le direttiva in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, o non avendole comunque comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della detta direttiva.

2.

Condannare il Regno del Belgio alle spese

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 23 novembre 2003.


(1)  GU L 324, pag. 53.


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C 143/24


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 30 marzo 2005

(Causa C-144/05)

(2005/C 143/35)

Lingua processuale: l'olandese

Il 30 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Knut Simonsson e Wouter Wils, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2002, 2002/59/CE (1), relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, o perlomeno non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi di tale direttiva;

2.

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 5 febbraio 2004.


(1)  GU L 208, pag. 10.


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C 143/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 10 febbraio 2005 nel procedimento Albert Collée, avente causa a titolo universale della Collée KG contro Finanzamt Limburg a. d. Lahn

(Causa C-146/05)

(2005/C 143/36)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 10 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 1o aprile 2005, nel procedimento Albert Collée, avente causa a titolo universale della Collée KG contro Finanzamt Limburg a. d. Lahn, il Bundesfinanzhof, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'amministrazione delle Finanze possa negare l'esenzione fiscale ad una cessione intracomunitaria, evidentemente sussistente, per la sola ragione che il soggetto passivo non ha prodotto nei termini le prove contabili richieste a tal fine.

2)

Se la soluzione della questione dipenda dal fatto che il soggetto passivo ha coscientemente occultato, in un primo momento, l'esistenza di una cessione intracomunitaria.


11.6.2005   

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C 143/25


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi presentato il 1o aprile 2005

(Causa C-147/05)

(2005/C 143/37)

Lingua processuale: l'olandese

Il 1o aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michel van Beek e Sara Pardo Quintillan, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative e amministrative volte ad attuare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 ottobre 2000, 2000/60/CE (1), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, o in ogni caso, non avendo comunicato queste disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi imposti dalla stessa direttiva;

2.

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 22 dicembre 2003.


(1)  GU L 327, pag. 1.


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C 143/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 13 gennaio 2005 nel procedimento Weissheimer Malzfabrik contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-151/05)

(2005/C 143/38)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 13 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 4 aprile 2005, nel procedimento Weissheimer Malzfabrik contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il Bundesfinanzhof (Germania), ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 70 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (1), che istituisce un codice doganale comunitario, trovi applicazione qualora si tratti di verificare se merce, per la quale è stata presentata domanda di restituzione all'esportazione, sia di qualità leale e mercantile.

2)

Se la garanzia fornita in una domanda di pagamento nazionale in merito alla qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell'art. 13, prima frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665 (2), recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, rientri tra le informazioni di cui all'art. 11, n. 1, seconda frase, in combinato disposto con l'art. 3, del suddetto regolamento.


(1)  GU L 302, pag. 1.

(2)  GU L 351, pag. 1.


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C 143/26


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 5 aprile 2005

(Causa C-153/05)

(2005/C 143/39)

Lingua processuale: il tedesco

Il 5 aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gerald Braun, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE (1), che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, in quanto ha omesso di adottare, o comunque di comunicare alla Commissione, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la trasposizione della detta direttiva;

2.

condannare la Repubblica d'Austria alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 28 settembre 2003.


(1)  GU L 85, pag. 40.


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C 143/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con ordinanza 28 gennaio 2005 nel procedimento Winfried L. Holböck contro Finanzamt Salzburg-Land

(Causa C-157/05)

(2005/C 143/40)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 28 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 7 aprile 2005, nel procedimento Winfried L. Holböck contro Finanzamt Salzburg-Land, il Verwaltungsgerichtshof, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se le disposizioni sulla libera circolazione dei capitali (artt. 56 CE e segg.) ostino ad una normativa nazionale vigente alla data del 31 dicembre 1993 (e rimasta in vigore anche dopo l'adesione dell'Austria all'Unione europea in data 1o gennaio 1995), ai sensi della quale i dividendi su azioni di società austriache vengono tassati in base ad un'aliquota pari alla metà dell'aliquota media applicabile al reddito complessivo, mentre i dividendi di una società per azioni con sede in un paese terzo (nella causa principale: la Svizzera), nella quale il debitore d'imposta detiene una partecipazione pari ai due terzi del capitale, vengono sempre tassati con la normale aliquota dell'imposta sul reddito.


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C 143/26


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 6 aprile 2005

(Causa C-158/05)

(2005/C 143/41)

Lingua processuale: il tedesco

Il 6 aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Braun e M. Huttunen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE (1), che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, in quanto ha omesso di adottare, o comunque di comunicare alla Commissione, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la trasposizione della detta direttiva;

2.

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 28 settembre 2003.


(1)  GU L 85, pag. 40.


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C 143/27


Ricorso della Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) pronunciata il 18 gennaio 2005 nella causa T-141/01 tra Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis e Commissione europea, proposto l'8 aprile 2005

(Causa C-162/05P)

(2005/C 143/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

L'8 aprile 2005 la Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) pronunciata il 18 gennaio 2005 nella causa T-141/01 tra Entorn Societat Limitada Enginyeria i Serveis e Commissione europea.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

dichiarare fondati i motivi fatti valere dalla ricorrente nel ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado ed annullare nella sua integralità la sentenza del Tribunale di primo grado 18 gennaio 2005 (causa T-141/01) nella misura in cui respinge il ricorso di annullamento della decisione della Commissione europea 4 marzo 1999, C(1999/534) e

2)

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del ricorso la ricorrente invoca tre motivi:

1)

Irritualità del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado nella misura in cui il Tribunale ha negato alla ricorrente determinati mezzi di prova — che di fronte alle circostanze del presente caso la ricorrente aveva considerato determinanti — senza che costei avesse la possibilità o l'opportunità di sollecitare dinanzi al Tribunale e nel corso del procedimento la sanatoria di tale irregolarità, il che ha gravemente leso i suoi interessi e l'ha privata della possibilità di far valere integralmente il suo diritto di difesa — punti 132-138 della sentenza.

2)

Violazione del principio generale di diritto della presunzione di innocenza. L'apprezzamento, la valutazione e l'interpretazione manifestamente erronei e talvolta infondati dei fatti, operati dal Tribunale di primo grado, lo porta a motivare la sentenza violando in modo manifesto il principio generale di diritto relativo alla presunzione di innocenza di cui fruiscono tutte le persone finché non venga pronunciata nei loro confronti una sentenza di condanna definitiva nell'ambito di un procedimento penale.

3)

Qualificazione giuridica errata, da parte del Tribunale di primo grado, della ricorrente quale organismo responsabile del rimborso dell'aiuto concesso al progetto Sommacco, conformemente all'art. 24 del regolamento (CEE) 4253/88 ed alla decisione di soppressione. Si considera che il Tribunale di primo grado commette un errore di diritto nel qualificare la società Entorn, Societat Limitada, Enginyeria i Serveis — la ricorrente — come l'organismo obbligato a rimborsare l'aiuto percepito ai sensi della decisione della Commissione 4 marzo 1999, C(1999/534).


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C 143/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con ordinanza 31 marzo 2005 nel procedimento Heger Rudi GmbH contro Finanzlandesdirektion für Steiermark

(Causa C-166/05)

(2005/C 143/43)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 31 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 aprile 2005, nel procedimento Heger Rudi GmbH contro Finanzlandesdirektion für Steiermark, il Verwaltungsgerichtshof, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'attribuzione della legittimazione all'esercizio della pesca, attuata mediante il trasferimento a titolo oneroso di permessi di pesca, costituisca una «prestazion[e] di servizi relativ[a] a un bene immobile» ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo: la «Sesta Direttiva»).


11.6.2005   

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C 143/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Belgio), con sentenza 4 aprile 2005 nel procedimento URADEX SCRLcontro Union professionnelle de la radio et de la télédistribution (RTD) e Société intercommunale pour la diffusion de la television (BRUTELE)

(Causa C-169/05)

(2005/C 143/44)

Lingua processuale: il francese

Con sentenza 4 aprile 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 15 aprile 2005, nel procedimento URADEX SCRLcontro Union professionnelle de la radio et de la télédistribution (RTD) e Société intercommunale pour la diffusion de la télévision (BRUTELE), la Cour de cassation, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

L'art. 9, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (1), dev'essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d'autore o di diritti connessi che non ha affidato la gestione dei propri diritti a una società di gestione collettiva, non può esercitare il diritto del detto titolare di accordare o negare l'autorizzazione a un cablodistributore di ritrasmettere via cavo una trasmissione, poiché è incaricata della sola gestione degli aspetti pecuniari dei diritti del suddetto titolare.


(1)  GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15.


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C 143/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landesgericht für ZRS Wien, con ordinanza 8 aprile 2005 nel procedimento KVZ retec GmbH contro Repubblica d'Austria (Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft)

(Causa C-176/05)

(2005/C 143/45)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 8 aprile 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 aprile 2005, nel procedimento KVZ retec GmbH contro Repubblica d'Austria (Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft), il Landesgericht für ZRS Wien ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se le spedizioni (transito ovvero rispedizione) di farina animale, contenente o meno materiali particolarmente a rischio, siano soggette, in quanto trattasi di rifiuto, all'obbligo di notifica ai sensi del [regolamento (CEE) n. 259/93].

Nel caso in cui la Corte considerasse tale questione troppo generica e vaga, viene sollevata la seguente questione:

2)

Se le spedizioni di farina animale, contenente o meno materiali particolarmente a rischio, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. d), del [regolamento (CEE) n. 259/93], siano escluse dall'ambito di applicazione di tale regolamento.

In caso di risposta negativa alla questione sub 2):

3)

Se le spedizioni (transito ovvero rispedizione) di

a)

farina animale priva di materiali particolarmente a rischio o di

b)

farina animale contenente materiali particolarmente a rischio [classificati come materiali di «categoria 1» ai sensi del [regolamento (CE) n. 1774/2002],

trattandosi di rifiuto ai sensi del [regolamento (CEE) n. 259/93], in mancanza di notifica e di consenso delle autorità competenti, costituiscano traffico illecito ai sensi dell'art. 26, n. 1, lett. a) e b), dello stesso regolamento.


11.6.2005   

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C 143/29


Cancellazione dal ruolo della causa C-273/02 (1)

(2005/C 143/46)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 16 dicembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-273/02: Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto da: Irlanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Granducato di Lussemburgo.


(1)  GU C 219 del 14.9.2002.


11.6.2005   

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C 143/29


Cancellazione dal ruolo della causa C-458/02 (1)

(2005/C 143/47)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 22 marzo 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-458/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003.


11.6.2005   

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Cancellazione dal ruolo della causa C-395/03 (1)

(2005/C 143/48)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 25 febbraio 2005 il presidente della Sesta Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-395/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.


(1)  GU C 264 dell'1.11.2003.


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Cancellazione dal ruolo della causa C-504/03 (1)

(2005/C 143/49)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 4 aprile 2005 il presidente della Seconda Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-504/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


11.6.2005   

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Cancellazione dal ruolo della causa C-49/04 (1)

(2005/C 143/50)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 23 febbraio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-49/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


11.6.2005   

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C 143/30


Cancellazione dal ruolo della causa C-57/04 (1)

(2005/C 143/51)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 10 gennaio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-57/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.


(1)  GU C 85 del 3.4.2004.


11.6.2005   

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Cancellazione dal ruolo della causa C-165/04 (1)

(2005/C 143/52)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 2 marzo 2005 il presidente della Seconda Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-165/04: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


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Cancellazione dal ruolo della causa C-179/04 (1)

(2005/C 143/53)

(Lingua processuale: il greco)

Con ordinanza 10 marzo 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-179/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.


(1)  GU C 168 del 26.6.2004.


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Cancellazione dal ruolo della causa C-261/04 (1)

(2005/C 143/54)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 31 gennaio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-261/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Regensburg): Gerhard Schmidt contro Sennebogen Maschinenfabrik GmbH.


(1)  GU C 228 dell'11.9.2004.


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Cancellazione dal ruolo della causa C-262/04 (1)

(2005/C 143/55)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 10 gennaio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-262/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.


(1)  GU C 201 del 7.8.2004.


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Cancellazione dal ruolo della causa C-277/04 (1)

(2005/C 143/56)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 10 gennaio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-277/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.


(1)  GU C 228 dell'11.9.2004.


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Cancellazione dal ruolo della causa C-399/04 (1)

(2005/C 143/57)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 4 febbraio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-399/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.


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Cancellazione dal ruolo della causa C-460/04 (1)

(2005/C 143/58)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 23 febbraio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-460/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.


(1)  GU C 314 del 18.12.2004.


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Cancellazione dal ruolo della causa C-516/04 (1)

(2005/C 143/59)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 8 aprile 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-516/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.


(1)  GU C 31 del 5.2.2005.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11.6.2005   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 aprile 2005

nella causa T-336/02, Susan Christensen contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Pubblico impiego - Procedura di selezione di agenti temporanei - Composizione del comitato di selezione e svolgimento della procedura)

(2005/C 143/60)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-336/02, Susan Christensen, residente in Ispra (Italia), rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg.re E. Tserepa-Lacombe e F. Clotuche-Duvieusart, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto l'annullamento della decisione del comitato di selezione COM/R/A/01/2000, per la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di agenti temporanei di categoria A, di negare l'iscrizione della ricorrente sull'elenco di riserva, nonché una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (giudice unico: sig. A.W.Meij), cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 5 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 7, dell'11.1.2003


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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 marzo 2005

nella causa T-187/03, Isabella Scippacercola contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Accesso ai documenti delle istituzioni - Art. 4, n. 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001»)

(2005/C 143/61)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-187/03, Isabella Scippacercola, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata inizialmente dagli avv.ti K. Adamantopoulos e D. Papakrivopoulos, successivamente dall'avv. K. Adamantopoulos e dal sig. B. Keane, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. L. Flynn e P. Aalto, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2003 che respinge la domanda presentata dalla ricorrente diretta ad ottenere l'accesso ad un documento relativo al progetto del nuovo aeroporto internazionale di Atene a Spata (Grecia), il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. J. Azizi, presidente, e dai sigg. M. Jaeger e O. Czúcz, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 17 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003.


11.6.2005   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 aprile 2005

nella causa T-376/03, Michel Hendrickx contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(Dipendenti - Concorso interno - Non ammissione alle prove orali - Requisito relativo a conoscenze linguistiche specifiche - Principio di parità di trattamento - Accesso ai documenti del Consiglio - Obbligo di motivazione)

(2005/C 143/62)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-376/03, Michel Hendrickx, dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti J.-N. Louis, S. Orlandi, A. Coolen e E. Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra M. Sims e sig. F. Anton), avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso Consiglio/A/270 di assegnare al ricorrente un voto eliminatorio per la prova scritta A.3 e di non ammetterlo alle prove orali e, dall'altro, la condanna del Consiglio a pagare a quest'ultimo un euro simbolico come risarcimento del danno morale subito, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dal sig. R. García-Valdecasas e dalla sig.ra I. Labucka, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 5 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenrore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 21, del 24.1.2004


11.6.2005   

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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 dicembre 2004

nella causa T-55/02, Peter Finch contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Reclamo - Decisione implicita di rigetto - Decisione esplicita di rigetto entro il termine per il ricorso giurisdizionale - Notifica tardiva della decisione di rigetto - Ricevibilità - Pensioni - Trasferimento dei diritti pensionistici nazionali - Calcolo delle annualità da computare nel regime comunitario - Trattamento di riferimento - Ricorso manifestamente infondato)

(2005/C 143/63)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-55/02, Peter Finch, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentato dall'avv. J.-N. Louis, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg.re F. Clotuche-Duvieusart e H. Tserepa-Lacombe, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione recante abbuono di annualità di pensione da computare nel regime comunitario a seguito del trasferimento di tutti i diritti pensionistici acquisiti dal ricorrente prima di entrare al servizio della Commissione, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sigg.re M.E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 6 dicembre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 97, del 20.4.2002


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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Seconda Sezione)

15 febbraio 2005

nella causa T-206/02, Congrès national du Kurdistan (KNK) contro Consiglio dell'Unione europea  (1)

(«Ricorso di annullamento - Misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo - Legittimazione ad agire - Associazione - Ricevibilità»)

(2005/C 143/64)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-206/02, Congrès national du Kurdistan (KNK), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. J. Boisseau, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. M. Vitsentzatos e S. Marquardt) sostenuto da: Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente sig. G. zur Hausen e sig.ra G. Boudot, successivamente sig. J. Enegren e sig.ra Boudot, con domicilio eletto in Lussemburgo) e da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: inizialmente sig. J. Collins, successivamente sig.ra R. Caudwell, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/334/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2001/927/CE (GU L 116, pag. 33), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 15 febbraio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le spese del Consiglio e del ricorrente sono a carico di quest'ultimo.

3)

Le spese sostenute dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione restano a loro carico.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002.


11.6.2005   

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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 febbraio 2005

nella causa T-229/02 Kurdistan Workers' Party (PKK) e Kurdistan National Congress (KNK) contro Consiglio dell'Unione Europea (1)

(Ricorso di annullamento - Misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo - Capacità di agire - Legittimazione ad agire - Associazione - Ricevibilità)

(2005/C 143/65)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK), Kurdistan National Congress (KNK), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentati dai sigg. M. Muller, E. Grieves, barristers, e dalla sig.ra J. Peirce, solicitor, contro Consiglio dell'Unione Europea (agenti: sigg. M. Vitsentzatos e M. Bishop), sostenuto da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: inizialmente dal sig. J. Collins, successivamente dalla sig.ra R. Caudwell, con domicilio eletto in Lussemburgo), e da Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. C. Brown e P. Kuijper, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/334/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2001/927/CE (GU L 116, pag. 33), e della decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2002/334 (GU L 160, pag. 26), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 15 febbraio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

I ricorrenti sopporteranno le proprie spese e quelle del Consiglio.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 233 del 28.9.2002.


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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

14 febbraio 2005

nella causa T-406/03: Nicolas Ravailhe contro Comitato delle Regioni dell'Unione europea (1)

(Dipendenti - Procedimento amministrativo previo - Irricevibilità)

(2005/C 143/66)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-406/03, Nicolas Ravailhe, ex agente temporaneo del Comitato delle Regioni dell'Unione europea, residente in Amiens (Francia), rappresentato dall'avv. J.P. Brodsky, contro Comitato delle Regioni dell'Unione europea (agente: sig. P. Cervilla, assistito dall'avv. B. Wägenbaur, avocat), avente ad oggetto un ricorso riguardante, in via principale, il rifiuto dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di reintegrare il ricorrente nelle sue mansioni e nei suoi diritti statutari di agente temporaneo del Comitato delle Regioni dell'Unione europea e, in via subordinata, la concessione di un indennizzo, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 14 febbraio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004.


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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

12 gennaio 2005

nella causa T-268/04, Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Rinuncia all'opposizione - Non luogo a provvedere)

(2005/C 143/67)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-268/04, Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, con sede in Spa (Belgio), rappresentata dagli avv.ti L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig. O. Montalto), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Cottee Dairy Products Pty Limited, con sede in New South Wales (Australia), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 19 aprile 2004 (procedimento R 148/2002-1), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 12 gennaio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004


11.6.2005   

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C 143/35


Ricorso della sig.ra Elisabeth Agne-Dapper e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 gennaio 2005

(Causa T-35/05)

(2005/C 143/68)

Lingua processuale: il francese

Il 21 gennaio 2005, la sig.ra Elisabeth Agne-Dapper, residente in Schoorl (Paesi Bassi) e 172 altri, rappresentati dagli avv.ti Georges Vandersanden, Laure Levi e Aurore Finchelstein, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

1.

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, compresa l'eccezione d'illegittimità che comporta;

2.

di conseguenza, annullare i bollettini di pensione del mese di maggio 2004 dei ricorrenti, con conseguente applicazione di un coefficiente correttore pari a quello della capitale del loro paese di residenza o, almeno, di un coefficiente correttore tale da rispecchiare in modo adeguato le differenze relative al costo della vita nei luoghi dove si presume che i ricorrenti sostengano le loro spese e che risponda, quindi, al principio di equivalenza,

3.

condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti nella presente causa sono tutti funzionari collocati a riposo prima del 1o maggio 2004. Essi contestano il regime transitorio istituito, in attesa della soppressione dei coefficienti correttori, dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (1), in quanto tale regime è fondato su un nuovo calcolo dei coefficienti correttori «pensione» che non è calcolato con riferimento alla capitale, ma secondo il costo medio della vita nello Stato membro in cui il titolare della pensione dimostra di aver stabilito la sua residenza principale.

A sostegno delle loro richieste, i ricorrenti affermano, in primo luogo, che il citato regolamento è fondato su una motivazione erronea, in quanto né l'integrazione accresciuta della Comunità, né la libertà di circolazione e di soggiorno, né la difficoltà di verificare il luogo effettivo di residenza dei pensionati, potrebbero giustificare il regime transitorio in esame.

Inoltre i ricorrenti fanno valere la violazione nel caso di specie dei principi di uguaglianza, di certezza del diritto, di retroattività dei diritti quesiti e di tutela del legittimo affidamento.


(1)  GU L 124 del 27.04.2004, pag. 1.


11.6.2005   

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C 143/36


Ricorso del sig. Hinrich Bavendam e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 febbraio 2005

(Causa T-80/05)

(2005/C 143/69)

Lingua processuale: il tedesco

Il 17 febbraio 2005 Hinrich Bavendam, residente in Brema (Germania), Günther Früchtnicht, residente in Brema (Germania), Hinrich Geerken, residente in Brema (Germania), Hans Jürgen Weyhausen Brinkmann, residente in Brema (Germania), Curt Hildebrand v. Einsiedel, residente in Lipsia (Germania), Christina Gräfin von Schall Riaucour, residente in Ahlen Vorhelm (Germania), Franz Albrecht Metternich Sandor, Prinz von Ratibor und Corvey, residente in Höxter (Germania), Christoph Prinz zu Schleswig Holstein, residente in Thumby (Germania) e la Città di Schloß Holte Stukenbrock (Germania), rappresentati dall'avv. T. Giesen, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 7 dicembre 2004, ai sensi della direttiva del Consiglio 92/43/CEE (1), che stabilisce l'elenco di siti di importanza comunitaria

1.

per la regione biogeografica continentale

2.

per la regione biogeografica atlantica

[notificate con i numeri C(2004) 4031 e C(2004) 4032], nella parte in cui riguardano la proprietà o la potestà territoriale dei ricorrenti;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti sono proprietari dell'intero territorio o di grosse porzioni di territori che, ai sensi della decisione impugnata, sono stati dichiarati siti di importanza comunitaria, il che ridurrebbe i diritti di proprietà dei ricorrenti.

I ricorrenti fanno valere che i criteri per l'inclusione nell'elenco dei siti di importanza comunitaria non erano soddisfatti, in quanto i tipi di habitat naturali e le specie rilevanti ai fini dell'inclusione non erano affatto presenti o non lo erano in maniera sufficientemente rappresentativa.

Essi affermano inoltre che:

sono state violate forme sostanziali di cui agli artt. 6, nn 2, 3 e 4, o 4 della direttiva 92/43/CEE;

è stata commessa una violazione del Trattato, in quanto già la decisione di selezione a livello nazionale, alla base dell'inclusione nell'elenco, era errata;

si è verificato uno sviamento di potere, dal momento che la Commissione ha incluso nell'elenco, senza alcuna eccezione, tutti i siti proposti dalla Repubblica federale di Germania.


(1)  Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).


11.6.2005   

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C 143/37


Ricorso della Akzo Nobel NV, della Akzo Nobel Nederland BV, della Akzo Nobel Chemicals International BV, della Akzo Nobel Chemicals BV e della Akzo Nobel Functional Chemicals BV contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 marzo 2005

(Causa T-112/05)

(2005/C 143/70)

Lingua processuale: l'inglese

Il 2 marzo 2005 la Akzo Nobel NV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), la Akzo Nobel Nederland BV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), la Akzo Nobel Chemicals International BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi), la Akzo Nobel Chemicals BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi) e la Akzo Nobel Functional Chemicals BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi), rappresentate dagli avv.ti C. R. A. Swaak e J. de Gou, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

controllare la legittimità della decisione contestata ai sensi dell'art. 230 CE;

annullare la decisione contestata ai sensi dell'art. 231 CE;

condannare la Commissione alle spese sue e a quelle delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 9 dicembre 2004 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — (Caso COMP/E-2/37.533-Cloruro di colina), che ha accertato che le ricorrenti prendevano parte ad un insieme di accordi e di pratiche concertate consistenti nella fissazione dei prezzi, nella ripartizione del mercato e in azioni concordate contro i concorrenti nel settore del cloruro di colina nel SEE e che ha applicato un'ammenda alle ricorrenti.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere una violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento 1/2003 (1) in cui la Commissione attribuiva la responsabilità per la violazione anche alla Akzo Nobel NV, la holding del gruppo Akzo Nobel. Secondo le ricorrenti, la Akzo Nobel NV non aveva un'influenza decisiva sulla politica commerciale delle sue filiali.

Inoltre, le ricorrenti fanno valere che l'importo dell'ammenda ad esse applicata in solido eccede, per una delle ricorrenti, il limite del 10 % del fatturato. Secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe dovuto limitare la responsabilità individuale di ogni società.

Le ricorrenti, infine, fanno valere una violazione dell'obbligo di motivazione. Secondo le ricorrenti la Commissione ha basato i suoi accertamenti della responsabilità solidale della Akzo Nobel NV su una tesi erronea e non ha indicato perché ha stabilito la responsabilità solidale per una delle ricorrenti oltre il limite del 10 % del fatturato di quest'ultima.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1)


11.6.2005   

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C 143/37


Ricorso del sig. Andreas Rodenbröker e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 marzo 2005

(Causa T-117/05)

(2005/C 143/71)

Lingua processuale: il tedesco

Il 9 marzo 2005 il sig. Andreas Rodenbröker, residente in Hövelhof (Germania) e a., rappresentati dall'avv. H. Glatzel, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (1), l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, limitatamente all'inclusione nell'elenco dei seguenti siti:

DE 4117-301 «Sennebäche»

DE 4118-301 «Senne mit Stapellager Senne»

DE 4118-401 «Vogelschutzgebiet Senne mit Teutoburger Wald» und

DE 4118-302 «Holter Wald»

nella parte in cui la detta decisione concerne superfici di proprietà dei ricorrenti, o che essi hanno in affitto, o rispetto alle quali essi dispongono della competenza per la pianificazione territoriale;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti sono proprietari di territori che, in forza della decisione impugnata, sono stati inclusi nell'elenco comunitario dei siti di interesse comunitario in virtù della presenza di habitat naturali e specie tutelati ai sensi della direttiva sulla flora, la fauna e gli habitat.

I ricorrenti lamentano che:

la decisione impugnata limita fortemente i loro diritti di proprietà per quanto riguarda la libera disponibilità dei loro terreni;

tale intervento è illegittimo in quanto ha avuto luogo in violazione dei requisiti formali e a seguito di uno sviamento di potere, dato che i presunti habitat naturali e specie animali tutelati in realtà non sono affatto presenti o, in ogni caso, non lo sono in maniera sufficientemente rappresentativa o con una popolazione di dimensioni sufficienti in base ai criteri di cui all'allegato III della direttiva sulla flora, la fauna e gli habitat.


(1)  Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).


11.6.2005   

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C 143/38


Ricorso della Borax Europe Ltd contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 marzo 2005

(Causa T-121/05)

(2005/C 143/72)

Lingua processuale: l'inglese

Il 15 marzo 2005, la Borax Europe Ltd, con sede in Guildford (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti D. Vandermeersch e K. Nordlander, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente impugna la decisione con la quale la Commissione nega alla ricorrente l'accesso a taluni documenti e nastri registrati relativi alla preparazione del 30o adattamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1). Più in particolare, l'accesso che la ricorrente ha chiesto alle registrazioni audio o trascrizioni dell'incontro di esperti specializzati nel settore della tossicità riproduttiva nella classificazione dell'acido borico e dei borati.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce che la convenuta è incorsa in un manifesto errore di valutazione e ha violato gli artt. 4, n. 1, lett. b) e 4, n. 3 del regolamento n. 1049/2001 (2). Secondo la ricorrente, la convenuta è incorsa in errore nell'affermare che l'accesso ai documenti avrebbe messo in discussione l'integrità degli esperti consultati e li avrebbe esposti a pressioni esterne. La ricorrente sostiene ancora che la convenuta è incorsa in errore applicando l'eccezione relativa alla protezione della decisione della Commissione di effettuare il procedimento e decidendo che non vi era un pubblico interesse assorbente perché fosse concesso l'accesso ai documenti.

La ricorrente deduce infine la violazione del principio di proporzionalità per il fatto di non aver concesso un accesso parziale alle registrazioni audio.


(1)  GU 196, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


11.6.2005   

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C 143/38


Ricorso del sig. Nicola Falcione contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 16 marzo 2005

(Causa T-132/05)

(2005/C 143/73)

Lingua processuale: il francese

Il 16 marzo 2005 il sig. Nicola Falcione, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv. ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis ed Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 24 marzo 2004 che fissa il suo inquadramento definitivo al grado A5, quarto scatto;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è stato nominato funzionario di grado A5/4 con decisione 24 marzo 2004. Egli contesta tale suo inquadramento definitivo. A sostegno del suo ricorso deduce una violazione dell'art. 31 dello Statuto ed un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione non avrebbe preso in considerazione anche la sua esperienza professionale pertinente e di livello universitario maturata tra il 16 luglio 1974 e il 28 febbraio 1982. La Commissione non ha tenuto conto di tale esperienza perché il ricorrente ha conseguito la laurea in economia solamente il 1o marzo 1982.


11.6.2005   

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C 143/39


Ricorso del sig. Gérard Meric contro l'Ufficio per l'armonizazione nel mercato interno (UAMI), presentato il 17 marzo 2005

(Causa T-133/05)

(2005/C 143/74)

Lingua del deposito del ricorso: il francese

Il 17 marzo 2005 il sig. Gérard Méric, residente a Parigi, rappresentato dall'avv. Pascal Murzeau, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

Altra parte del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso era la ARBORA & AUSONIA, S.L.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare sic et simpliciter la decisione 17 gennaio 2005 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) e, conseguentemente:

respingere l'opposizione della società ARBORA & AUSONIA, S.L., alla registrazione del marchio «PAM-PIM'S BABY-PROP»,

condannare quest'ultima a tutte le spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

Il ricorrente

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Il marchio nominativo «PAM-PIM'S BABY-PROP» per prodotti classificati nella classe 16 (pannoloni-slip in carta o in cellulosa (monouso)).

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

ARBORA & AUSONIA, S.L.

Marchio o segno opposto:

I marchi nominativi e figurativi nazionali «PAM-PAM» per prodotti classificati nelle classi 5, 16 e 25 (abiti confezionati di ogni genere, in particolare pannoloni-slip, scarpe, slip igienici, salviette igieniche, — marchi spagnoli n. 855.391, n. 1.146.300 e n. 1.153.492).

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell'opposizione sulla base del marchio figurativo nazionale «PAM-PAM» per prodotti classificati nella classe 16 (slip e pannoloni-slip in carta e in cellulosa — marchio spagnolo n. 1.146.300).

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso proposto dal ricorrente.

Motivi invocati:

Non esiste, per il consumatore medio spagnolo, un rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, non essendovi similitudine né tra il marchio richiesto ed i marchi anteriori, né tra i prodotti indicati dal marchio richiesto e i marchi anteriori.


11.6.2005   

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C 143/40


Ricorso dell'Internationaler Hilfsfonds e.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 aprile 2005

(Causa T-141/05)

(2005/C 143/75)

Lingua processuale: il tedesco

L'11 aprile 2005 l'Internationaler Hilfsfonds e.V., con sede in Rosbach v.d.H. (Germania), rappresentato dall'avv. H. Kaltenecker, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 14 febbraio 2005 con cui essa ha rigettato la domanda del ricorrente di accesso illimitato agli atti della Commissione relativamente al contratto LIEN 97/2011;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La Commissione ha rigettato nella lettera impugnata la domanda del ricorrente di accesso illimitato agli atti della Commissione relativamente al contratto LIEN 97/2011 rinviando all'art. 4, n. 1, lett. b) ed all'art. 4, n. 3, secondo trattino, del regolamento sulla trasparenza (1) ed al regolamento sulla protezione dei dati (2).

Il ricorrente fa valere che la decisione impugnata è in contrasto con l'art. 3 del regolamento sulla trasparenza. Il ricorrente è del parere che non sono pertinenti i motivi fatti valere dalla Commissione europea per il rifiuto dell'accesso illimitato agli atti del contratto LIEN 97/2011, cioè il pregiudizio arrecato al processo decisionale in caso di illimitata consultazione degli atti. Il ricorrente fa valere ulteriormente che sussiste un interesse pubblico alla divulgazione dei documenti in questione. Il ricorrente pone inoltre in questione l'applicabilità dell'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento sulla trasparenza.

Il ricorrente censura inoltre il rifiuto operato dalla convenuta rinviando al regolamento sulla protezione dei dati.

Il ricorrente asserisce poi che la condotta della Commissione europea costituirebbe un atto arbitrario.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).


11.6.2005   

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C 143/40


Ricorso della Flex Equipos de Descanso, S.A., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 14 aprile 2005

(Causa T-146/05)

(2005/C 143/76)

Lingua di redazione del ricorso: l'inglese

La Flex Equipos de Descanso, con sede in Alcobendas, Madrid (Spagna), rappresentata dall'avv. I. Valdelomar Serrano, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La Recticel N.V., con sede in Sint-Lambrechts-Woluwe (Belgio), è controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 8 febbraio 2005 nel procedimento R 469/2004-2;

ritrasmettere gli atti all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, con l'ordine di respingere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 1 278 175 RENOFLEX per tutti i prodotti delle classi 17 e 20;

dichiarare che l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno viola il principio della certezza del diritto;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

La Recticel N.V.

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Marchio denominativo «RENOFLEX» per prodotti, in particolare, delle classi 17 e 20 (imbottiture per sedili, sedili per veicoli, mobili, ecc.) — domanda n. 1 278 175

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

I marchi nazionali figurativi «FLEX» per prodotti delle classi, rispettivamente, 17 e 20 (gomma, letti, materassi, mobili trasformabili, scrittoi, ecc.)

Decisione della divisione di opposizione:

Opposizione accolta per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi di ricorso:

Il rischio di confusione tra il marchio comunitario e i marchi anteriori è evidente, data la somiglianza tra i segni ed il fatto che i prodotti contraddistinti dai marchi sono in parte identici, in parte simili.

Il marchio comunitario presenta grandi somiglianze con i marchi anteriori, per il fatto che l'elemento testuale e la parte dominante dei marchi anteriori, FLEX, è inclusa nel marchio comunitario contestato RENOFLEX. L'aggiunta dell'elemento RENO non altera l'impressione complessiva.

La decisione contestata implica dunque una violazione dell'art. 8, n.1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.

L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ha inoltre violato il principio della certezza del diritto.


11.6.2005   

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C 143/41


Ricorso della Comunidad Autónoma de Madrid e della Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 aprile 2005

(Causa T-148/05)

(2005/C 143/77)

Lingua processuale: lo spagnolo

L'11 aprile 2005 la Comunidad Autónoma de Madrid e la Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA), con domicilio in Madrid, rappresentate dagli avv.ti Cani Fernández Vicién, David Ortega Peciña e Julio Sabater Marotias, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione con cui la convenuta classifica la MINTRA nel settore generale «Amministrazioni pubbliche» in conformità con il Sistema europeo dei conti 1995 (in prosieguo: il «SEC 1995») di cui all'allegato A del regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1996, n. 2223, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (1). Il SEC 1995 si compone di una serie di definizioni, classificazioni e regole di metodologia di calcolo che gli Stati membri applicano nel redigere ciascuno le stime e le statistiche economiche nazionali. Tale sistema contabile vale altresì per l'applicazione del procedimento per deficit eccessivo.

La MINTRA è un ente di diritto pubblico della Comunità di Madrid ascritto alla Consejería de Transportes e Infraestructuras. Gode di personalità giuridica e patrimonio propri, nonché di piena capacità di agire. Può altresì assumere obbligazioni in proprio rispetto alla Comunità di Madrid.

A sostegno delle sue conclusioni le ricorrenti allegano:

la violazione di varie norme del SEC 95 relative alla classificazione delle unità istituzionali in «finanziarie» e «non finanziarie»;

la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, giacché la decisione impugnata presuppone un cambiamento radicale dell'atteggiamento di Eurostat rispetto alla classificazione da esso stesso adottata quanto alla MINTRA con lettera 14 febbraio 2003, classificazione susseguente ad una decisione nel medesimo senso da parte dell'Eurostat di un caso molto simile, quello dell'ente pubblico austriaco Bundesimmobiliengesellschaft. Si noti, sotto tale profilo, che la decisione controversa ha conseguenze finanziarie particolarmente gravi per la Comunità di Madrid e per la MINTRA, dato che i debiti dell'ente pubblico ricadranno sulla Comunità di Madrid. D'altro canto, la MINTRA potrebbe vedersi obbligata a risolvere i contratti già sottoscritti in relazione al progetto di espansione della rete ferroviaria metropolitana che la Comunità di Madrid ha intrapreso sulla base della classificazione operata nel febbraio 2003;

la violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto, tra l'altro, la decisione impugnata non fa il minimo cenno al suo fondamento giuridico, né indica gli elementi di fatto che la suffragano.


(1)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1


11.6.2005   

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C 143/42


Ricorso dei sigg. Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, del Consorzio di agricoltori e silvicoltori, rispettivamente MTK associazione registrata e MTK fondazione, contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 aprile 2005

(Causa T-150/05)

(2005/C 143/78)

Lingua processuale: il finlandese

Il 18 aprile 2005, Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, il Consorzio di agricoltori e silvicoltori, rispettivamente MTK associazione registrata e MTK fondazione, rappresentati dall'avv. Kari Marttinen hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

annullare nella sua integralità la decisione (1) oggetto del ricorso;

nella misura in cui non lo consideri possibile, annullare in subordine la decisione oggetto del ricorso nella parte in cui concerne tutti i siti della Repubblica di Finlandia inclusi nella decisione;

nella misura in cui non lo ritenga possibile, annullare in ulteriore subordine la decisione quanto ai siti specificati al punto 6.2.2.7 del ricorso;

condannare alla rifusione dell'integralità delle spese sostenute dai ricorrenti e degli interessi legali.

Motivi e principali argomenti:

Secondo i ricorrenti la decisione è contraria al diritto comunitario, in particolare all'art. 4 della direttiva sugli habitat ed all'allegato III cui si riferisce quest'ultimo. La contrarietà della decisione al diritto comunitario si fonda sui seguenti tre motivi principali del ricorso:

a)

La rete Natura 2000 è, a norma dell'art. 3 della direttiva sugli habitat, una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione. La coerenza della rete viene garantita e l'obiettivo di uno stato di conservazione soddisfacente viene raggiunto in quanto l'art. 4 della direttiva e l'allegato III concernenti la selezione dei siti sono vincolanti sia per gli Stati membri sia per la Commissione. Non si possono selezionare i siti senza osservare il loro disposto né attraverso decisioni o decisioni parziali preliminari. I siti vanno selezionati con criteri vincolanti per qualunque Stato membro.

b)

La fase 1 (fase a livello dello Stato membro) e la fase 2 (fase a livello della Commissione) di cui all'allegato III formano un insieme costituito da misure legalmente rilevanti. Il procedimento nella fase 2 e la decisione sull'importanza comunitaria dei siti non sono conformi alla direttiva quando la proposta della fase 1 non risponde ai requisiti della direttiva stessa e

c)

la Commissione deve adottare insieme agli Stati membri le proposte nazionali e formulare modifiche alla delimitazione dei siti concernenti una determinata regione biogeografica che conseguono da un'ampia investigazione sullo Stato membro, connessa ad uno stato di conservazione soddisfacente.

La proposta finlandese di cui alla fase 1 relativa ai siti, che sono stati selezionati quali siti di importanza comunitaria conformemente all'art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva, è contraria ai principi di selezione vincolanti che riguardano la selezione dei siti di cui alla direttiva sugli habitat.

La Commissione ha l'obbligo di garantire che i siti inclusi nella proposta di uno Stato membro rispondano a quei requisiti naturalistici che devono essere soddisfatti ai fini dell'inclusione nella decisione da adottare dopo la fase 2. La Commissione non può quindi autorizzare l'inclusione nell'elenco dei siti di importanza comunitaria del sito proposto senza la conforme verifica dei dati risultanti dalle scienze naturalistiche.


(1)  Decisione della Commissione 13 gennaio 2005, 2005/101/CE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogegrafica boreale (GU L 40 dell'11 febbraio 2005, pag. 1).


11.6.2005   

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C 143/43


Ricorso del sig. John Arthur Slater contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 18 aprile 2005

(Causa T-152/05)

(2005/C 143/79)

Lingua di redazione del ricorso: l'inglese

Il 18 aprile 2005, il sig. John Arthur Slater, residente in Londra (Regno Unito), rappresentato dal sig. M. J. Gilbert, solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La Prime Restaurant Holdings, Inc., con sede in Mississanga, Ontario (Canada), è controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 13 dicembre 2004 nel procedimento R 582/2003-4;

rigettare la domanda di dichiarazione di nullità della Prime Restaurant Holdings, Inc., in riferimento alla registrazione del marchio comunitario n. 447730;

condannare l'UAMI e le altre parti a sostenere le proprie spese e a pagare le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del ricorso n. R582/2003-4 e nel procedimento di annullamento n. 232C000447730/1.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità:

Il marchio denominativo EAST SIDE MARIO'S per prodotti e servizi delle classi 25, 26 e 42 — Marchio comunitario n. 447730

Titolare del marchio comunitario:

Sig. John Arthur Slater

Parte richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:

Prime Restaurant Holdings, Inc.

Diritti invocati dal richiedente per la dichiarazione di nullità:

Marchio nazionale denominativo e figurativo EAST SIDE MARIO'S

Decisione della divisione di annullamento:

Nullità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94. Secondo il ricorrente la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il ricorrente abbia agito per conto di un terzo che dovrebbe essere considerato il richiedente del marchio, che lo stesso terzo abbia agito in mala fede e che sussistano gli estremi della concorrenza sleale.


11.6.2005   

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C 143/43


Cancellazione dal ruolo della causa T-176/00 (1)

(2005/C 143/80)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 11 marzo 2005 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-176/00: Cargill B.V. contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 285 del 7.10.2000.


11.6.2005   

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C 143/44


Cancellazione dal ruolo della causa T-225/01 (1)

(2005/C 143/81)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Con ordinanza 15 marzo 2005 il presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-225/01: Gobierno Foral de Navarra contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 331 del 24.11.2001.


11.6.2005   

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C 143/44


Cancellazione dal ruolo della causa T-142/04 (1)

(2005/C 143/82)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 11 marzo 2005 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-142/04: Cargill B.V. contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 168 del 26.6.2004.


11.6.2005   

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C 143/44


Radiazione della causa T-228/04 (1)

(2005/C 143/83)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 11 aprile 2005, il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-228/04, Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002


11.6.2005   

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C 143/44


Cancellazione dal ruolo della causa T-470/04 (1)

(2005/C 143/84)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 24 febbraio 2005 il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-470/04: Thomas Peyker contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 57 del 5.3.2005.


III Informazioni

11.6.2005   

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C 143/45


(2005/C 143/85)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 132 del 28.5.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 115 del 14.5.2005

GU C 106 del 30.4.2005

GU C 93 del 16.4.2005

GU C 82 del 2.4.2005

GU C 69 del 19.3.2005

GU C 57 del 5.3.2005

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