ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 127

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
25 maggio 2005


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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2005/C 127/1

Elenco comune delle attrezzature militari dell'unione Europea (attrezzature contemplate dal codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi) adottato dal Consiglio il 25 aprile 2005

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IT

 


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

25.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/1


ELENCO COMUNE DELLE ATTREZZATURE MILITARI DELL'UNIONE EUROPEA

(attrezzature contemplate dal codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi) adottato dal Consiglio il 25 aprile 2005

(aggiorna e sostituisce l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 17 novembre 2003)

(2005/C 127/01)

NOTA GENERALE SULLE SOSTANZE CHIMICHE

Le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. Le sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) sono sottoposte ad autorizzazione indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per capire se una particolare sostanza chimica o miscela è sottoposta ad autorizzazione, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi.

ML1   Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

fucili, carabine, revolver, pistole, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;

Nota:

Il punto ML1.a. non sottopone ad autorizzazione:

1.

i moschetti, i fucili e le carabine fabbricati prima del 1938;

2.

le riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;

3.

i revolver, le pistole e le mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni.

b.

armi ad anima liscia, come segue:

1.

armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;

2.

altre armi ad anima liscia, come segue:

a.

completamente automatiche;

b.

semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;

c.

armi che impiegano munizioni senza bossolo;

d.

silenziatori, affusti speciali, serbatoi, congegni di mira e spegnifiamma per le armi sottoposte ad autorizzazione dai punti ML1.a., ML1.b. o ML1.c.

Nota 1:

Il punto ML1 non sottopone ad autorizzazione le armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche.

Nota 2:

Il punto ML1 non sottopone ad autorizzazione le armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione sottoposta ad autorizzazione.

Nota 3:

Il punto ML1 non sottopone ad autorizzazione le armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.

ML2   Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, cannoni senza rinculo e loro dispositivi di riduzione di vampa;

Nota:

Il punto ML2.a. include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale sottoposto ad autorizzazione dal medesimo punto.

b.

lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiali pirotecnici;

Nota:

Il punto ML2.b. non sottopone ad autorizzazione le pistole da segnalazione.

c.

congegni di mira.

ML3   Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

munizioni per le armi sottoposte ad autorizzazione dai punti ML1, ML2 o ML12;

b.

dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni sottoposte ad autorizzazione dal punto ML3.a.

Nota 1:

I componenti appositamente progettati comprendono:

a.

prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;

b.

dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;

c.

dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;

d.

bossoli combustibili per cariche esplosive;

e.

submunizioni, comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

Nota 2:

Il punto ML3.a. non sottopone ad autorizzazione le munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile e le munizioni demilitarizzate con bossolo forato.

Nota 3:

Il punto ML3.a. non sottopone ad autorizzazione le cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

a.

segnalazione;

b.

allontanamento volatili; o

c.

accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

ML4   Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti appositamente progettati:

NB:

per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7.

a.

bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi «pirotecnici», cartucce e simulatori (cioè apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali);

Nota:

Il punto ML4.a. comprende:

1.

granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;

2.

ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro.

b.

apparecchiature appositamente progettate per maneggio, controllo, accensione, motorizzazione per una sola missione operativa, lancio, posizionamento, dragaggio, disinnesco, inganno, interferenza, detonazione, o rilevazione dei materiali sottoposti ad autorizzazione dal punto ML4.a.

Nota:

Il punto ML4.b. comprende:

1.

apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1 000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;

2.

cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota tecnica:

I dispositivi portatili, progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici, non sono considerati appositamente progettati per la rilevazione dei prodotti sottoposti ad autorizzazione dal punto ML4.a.

ML5   Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

a.

congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;

b.

sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l'integrazione dei sensori;

c.

apparecchiature di contromisura per i materiali di cui ai punti ML5.a. o ML5.b.;

d.

apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali sottoposti ad autorizzazione dai punti ML5.a. o ML5.b.

ML6   Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

NB:

per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7.

a.

veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota tecnica:

Ai fini del punto ML6.a., il termine veicoli terrestri comprende anche i rimorchi.

b.

veicoli a trazione integrale che possono essere utilizzati come fuoristrada e sono stati fabbricati o equipaggiati con materiali atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore.

NB:

cfr. anche punto ML13.a.

Nota 1:

Il punto ML6.a. comprende:

a.

carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni indicate nel punto ML4;

b.

veicoli corazzati;

c.

veicoli anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde;

d.

veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2:

La modifica per uso militare di un veicolo terrestre sottoposto ad autorizzazione dal punto ML6.a. comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:

a.

copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile o in grado di essere impiegati anche sgonfi;

b.

sistemi di controllo della pressione di gonfiaggio azionati dall'interno del veicolo in moto;

c.

protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o cabine di guida);

d.

speciali rinforzi o assemblaggi per armi;

e.

dispositivi di schermatura dell'illuminazione.

Nota 3:

Il punto ML6 non sottopone ad autorizzazione le automobili civili o i furgoni progettati o modificati per il trasporto di valori, blindati o equipaggiati con protezione balistica.

ML7   Agenti chimici o biologici tossici, «agenti antisommossa», materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:

a.

agenti biologici e materiali radioattivi «adattati per essere utilizzati in guerra» per produrre danni alle popolazioni o agli animali, per degradare attrezzature o danneggiare le colture o l'ambiente, e agenti per la guerra chimica, comprendenti:

1.

agenti nervini per guerra chimica:

a.

O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) - fosfonofluorurati, quali:

 

Sarin (GB): O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e

 

Soman (GD): O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);

b.

O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) N, N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:

 

Tabun (GA): O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);

c.

O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

 

VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);

2.

agenti vescicanti per guerra chimica:

a.

ipriti allo zolfo, quali:

1.

solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);

2.

solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);

3.

bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);

8.

bis (2-cloroetiltiometile) etere (CAS 63918-90-1);

9.

bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8);

b.

lewisiti, quali:

1.

2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);

2.

tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);

3.

bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);

c.

ipriti all'azoto, quali:

1.

HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);

3.

agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:

a.

benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

agenti defolianti per guerra chimica, quali:

a.

butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);

b.

acido 2,4,5-triclorofenossiacetico miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (agente arancione);

b.

prescursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:

1.

alchil (metil, etil, n-propil o isopropil fosforil difluoruri, quali: DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);

2.

O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali: QL: O-etil-2-di-isopropilammino e metilfosfonato (CAS 57856-11-8);

3.

clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);

4.

clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);

c.

«“agenti antisommossa”, sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:

1.

α-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

[(2-Clorofenil) metilene] propanedinetrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruoro (ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);

4.

dibenz-(b, f)-1,4-ossazina, (CR) (CAS 257-07-8);

Nota 1:

Il punto ML7.c. non sottopone ad autorizzazione gli “agenti antisommossa” singolarmente confezionati per difesa personale.

Nota 2:

Il punto ML7.c. non sottopone ad autorizzazione le sostanze chimiche attive e relative combinazioni identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.»

d.

apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:

1.

materiali o agenti sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a. o c.; oppure

2.

agenti per guerra chimica costituiti da precursori sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.b.;

e.

equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, loro componenti appositamente progettati e miscele chimiche specificamente formulate, come segue:

1.

equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, per difendersi contro materiali sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a. o c., e loro componenti appositamente progettati;

2.

equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, per la decontaminazione di oggetti contaminati da materiali sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a., e loro componenti appositamente progettati;

3.

miscele chimiche specificamente sviluppate/formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati da materiali sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a.;

Nota:

Il punto ML7.e.1. comprende:

a.

i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;

b.

gli indumenti protettivi.

NB:

per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

f.

equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, per individuare o identificare materiali sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a. o c., e loro componenti appositamente progettati;

Nota:

Il punto ML7.f. non sottopone ad autorizzazione i dosimetri personali per il controllo delle radiazioni.

NB:

cfr. anche voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

g.

«biopolimeri» appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a. e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;

h.

«biocatalizzatori» per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:

1.

«biocatalizzatori» appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a., risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;

2.

sistemi biologici, come segue: «vettori di espressione», virus o colture di cellule contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione di «biocatalizzatori» sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.h.1.

Nota 1:

I punti ML7.a. e ML7.c. non sottopongono ad autorizzazione:

a.

cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. voce 1C450.a.5. dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso;

b.

acido cianidrico (CAS 74-90-8);

c.

cloro (CAS 7782-50-5);

d.

cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. voce 1C450.a.4. dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso;

e.

difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);

f.

soppresso;

g.

bromuro di xilile, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: (CAS 104-81-4);

h.

bromuro di benzile (CAS 100-39-0);

i.

ioduro di benzile (CAS 620-05-3);

j.

bromo acetone (CAS 598-31-2);

k.

bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);

l.

bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);

m.

cloro-acetone (CAS 78-95-5);

n.

iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);

o.

iodoacetone (CAS 3019-04-3);

p.

cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Nota 2:

Le colture di cellule e i sistemi biologici elencati ai punti ML7.g. e ML7.h.2. sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non sottopongono ad autorizzazione le cellule o i sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).

ML8   «Materiali energetici», e relative sostanze, come segue:

NB:

cfr. anche voce 1C011 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Note tecniche

1.

Per questa voce, il termine miscela si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8.

2.

Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è sottoposta ad autorizzazione dall'elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (per esempio il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).

a.

«esplosivi», come segue, e relative miscele:

1.

ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);

2.

BNCP (perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)) (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 11907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW o esanitroesaziosowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci ML8.g.3. e g.4. per i relativi «precursori»);

5.

CP (perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)) (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7);

7.

DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);

9.

DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3'-diammino-2,2',4,4',6,6'-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);

12.

furazani, come segue:

a.

DAAOF (diamminoazossifurazano);

b.

DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX e derivati (cfr. anche ML8.g.5. per i relativi «precursori»), come segue:

a.

HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);

b.

difluoroamminati analoghi di HMX;

c.

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazobiciclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);

16.

imidazoli, come segue:

a.

BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazolo);

b.

DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);

c.

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);

e.

PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);

18.

NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);

19.

polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;

20.

PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX e derivati, come segue:

a.

RDX (ciclotrimetilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);

b.

Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cf. anche ML8.g.7. per i relativi «precursori»);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);

25.

tetrazoli, come segue:

a.

NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);

26.

tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazodecalina) (CAS 135877-16-6) (cfr. anche punto ML8.g.6. per i relativi «precursori»);

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (cfr. anche punto ML8.g.2. per i relativi «precursori»);

29.

TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);

31.

triazine, come segue:

a.

DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS 130400-13-4);

32.

triazoli, come segue:

a.

5-azido-2-nitrotriazolo;

b.

ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);

c.

ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]ammina);

e.

DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);

f.

DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);

g.

NTDNA (2-nitrotriazolo 5-dinitrammide) (CAS 75393-84-9);

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);

i.

PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);

j.

TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);

33.

qualsiasi esplosivo non elencato altrove nel punto ML8.a., con velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima o con pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 kbar);

34.

altri esplosivi organici non elencati altrove nel punto ML8.a., in grado di produrre pressioni di detonazione uguali o superiori a 25 GPa (250 kbar) e che restano stabili per un periodo uguale o superiore a 5 minuti a temperature uguali o superiori a 523 K (250 oC);

b.

«propellenti», come segue:

1.

qualsiasi «propellente» solido che rientri nella classe 1.1 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati, o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio;

2.

qualsiasi «propellente» solido che rientri nella classe 1.3 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 230 secondi per composti non alogenati, 250 secondi per composti non metallizzati e 266 secondi per composti metallizzati;

3.

«propellenti» dotati di forza costante maggiore di 1 200 Kj/kg;

4.

«propellenti» che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa ((68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 oC);

5.

«propellenti» basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5 % a 233 K (-40 oC);

6.

qualsiasi «propellente» che contenga sostanze elencate nel punto ML8.a.

c.

materiali «pirotecnici», combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:

1.

combustibili per aeromobili appositamente concepiti per uso militare;

2.

alano (ibrido di alluminio) (CAS 7784-21-6);

3.

carborani; decaborano (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 e 18433-84-6) e relativi derivati;

4.

idrazina e derivati, come segue (cfr. anche punti ML8.d.8. e d.9. per i derivati ossidanti dell'idrazina):

a.

idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %;

b.

monometilidrazina (CAS 60-34-4);

c.

dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);

d.

dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

5.

combustibili metallici sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, con tenore uguale o superiore al 99 % di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

a.

«metalli», come segue, e relative miscele:

1.

berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm;

2.

polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 μm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;

b.

miscele che contengono uno degli elementi seguenti:

1.

zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm;

2.

combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85 % e dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm;

6.

materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati o i palmitati metallici (chiamati anche Octal (CAS 637-12-7)) e i gelificanti M1, M2 e M3;

7.

perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;

8.

polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 μm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99 %;

9.

sub-idruri di titanio (TiHn) con stechiometria equivalente a n = 0,65-1,68.

Nota 1:

I combustibili per aeromobili sottoposti ad autorizzazione dal punto ML8.c.1. sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.

Nota 2:

Il punto ML8.c.4.a. non sottopone ad autorizzazione le miscele di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.

Nota 3:

Sono sottoposti ad autorizzazione gli esplosivi e i combustibili che contengono i metalli o le leghe indicati al punto ML8.c.5., incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

Nota 4:

Il punto ML8.c.5.b.2. non sottopone ad autorizzazione il boro e il carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20 %).

d.

ossidanti, come segue, e relative miscele:

1.

ADN (dinitrammide di ammonio o SR12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);

3.

miscugli di fluoro e di uno degli elementi seguenti:

a.

altri alogeni;

b.

ossigeno; o

c.

azoto;

Nota 1:

Il punto ML8.d.3. non sottopone ad autorizzazione il trifluoruro di cloro. Cfr. voce 1C238 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Nota 2:

Il punto ML8.d.3. non sottopone ad autorizzazione il trifluoruro di azoto allo stato gassoso.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (nitrato di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8);

8.

nitrato di idrazina (CAS 37836-27 4);

9.

perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);

10.

ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Nota:

Il punto ML8.d.10. non sottopone ad autorizzazione l'acido nitrico fumante rosso non inibito.

e.

leganti, plasticizzanti, monomeri e polimeri, come segue:

1.

AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (cfr. anche punto ML8.g.1. per i relativi «precursori»);

2.

BAMO (bisazidometilossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (cfr. anche punto ML8.g.1. per i relativi «precursori»);

3.

BDNPA (bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica) (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (trinitrato di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (cfr. anche punto ML8.g.8. per i relativi «precursori»);

6.

monomeri energetici, plasticizzanti e polimeri contenenti gruppi nitrici, nitruri, nitrati, nitrazo o difluoroammino, appositamente progettati per uso militare;

7.

FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;

8.

FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal);

11.

GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;

12.

HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30 oC inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);

13.

alcool funzionnalizzati, poli(epicloroidrina), a basso peso molecolare (inferiore a 10 000); poli(epicloroidrindiolo) e triolo;

14.

NENA (composti di nitratoetilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9);

15.

PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrato o poli(nitratometil ossirano) (CAS 27814-48-8);

16.

poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano) o poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metilossetano]) (CAS 84051-81-0);

17.

polinitroortocarbonati;

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0);

f.

additivi, come segue:

1.

salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-2-idrossietilglicolammide) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (nitrileossido di butadiene) (CAS 9003-18-3);

4.

derivati del ferrocene, come segue:

a.

butacene (CAS 125856-62-4);

b.

catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-l);

c.

acidi carbossilici del ferrocene;

d.

n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7);

e.

altri polimeri derivati dal ferrocene;

5.

betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);

6.

citrato di piombo (CAS 14450-60-3);

7.

chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);

8.

maleato di piombo (CAS 19136-34-6);

9.

salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);

10.

stannato di piombo (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO (tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;

12.

metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0);

13.

N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);

14.

3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);

15.

agenti di accoppiamento organometallici, come segue:

a.

neopentil (diallile) ossi, tris (diottile) fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) pirofosfato o KR3538;

c.

titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris(diottile)fosfato;

16.

policianodifluoramminoetilenossido;

17.

ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche (BITA o butilene immina trimessammide), isocianuriche o trimetiladipiche e sostituzioni di 2-metil o 2-etil sull'anello azirdinico;

18.

propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);

19.

ossido ferrico sopraffino (Fe2O3) avente una superficie specifica superiore a 250 m2/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 3,0 μm;

20.

TEPAN (tetraetilenepentamminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;

21.

TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;

22.

TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);

g.

«precursori» come segue:

NB:

nel punto ML8.g. i riferimenti sono fatti ai «materiali energetici» sottoposti ad autorizzazione fabbricati dalle sostanze seguenti.

1.

BCMO (bis-clorometilossetano) (CAS 142173-26-0) (cfr. anche punti ML8.e.1. e ML8.e.2.);

2.

sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (cfr. anche punto ML8.a.28.);

3.

HBIW (esabenzilesaazoisowurtzitano) (CAS 124782-15-6) (cfr. anche punto ML8.a.4.);

4.

TAIW (tetraacetildibenzilesaazoisowurtzitano) (cfr. anche punto ML8.a.4.);

5.

TAT (1,33,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (cfr. anche punto ML8.a.13.);

6.

1,4,5,8 tretraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr. anche punto ML8.a.27.);

7.

1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (cfr. anche punto ML8.a.23.);

8.

1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (cfr. anche punto ML8.e.5.);

Nota 5:

Per le cariche e i dispositivi, cfr. punto ML4.

Nota 6:

Il punto ML8 non sottopone ad autorizzazione le sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con «materiali energetici» elencati al punto ML8.a. o con polveri di metallo elencate al punto ML8.c.:

a.

picrato di ammonio;

b.

polvere nera;

c.

esanitrodifenilammina;

d.

difluoroammina;

e.

nitroamido;

f.

nitrato di potassio;

g.

tetranitronaftalina;

h.

trinitroanisolo;

i.

trinitronaftalina;

j.

trinitrossilene;

k.

N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone;

l.

diottimaleato;

m.

etilesilacrilato;

n.

trietilalluminio (TEA), trimetilalluminio (TMA), ed altri alchili pirofolici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;

o.

nitrocellulosa;

p.

nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG);

q.

2,4,6-trinitrotoluene (TNT);

r.

etiletilendiamminodinitrato (EDDN);

s.

pentaeritritetetranitrato (PETN);

t.

azoturo di piombo, stifnato normale e basico di piombo ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;

u.

trietileneglicoldinitrato (TEGDN);

v.

2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico);

w.

dietildifenilurea; dimetildifenilurea; metiletildifenilurea [centraliti];

x.

N, N-difenilurea (difenilurea asimmetrica);

y.

metil-N, N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile);

z.

etil-N, N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile);

aa.

2-nitrodifenilammina (2-NDPA);

bb.

4-nitrodifenilammina (4-NDPA);

cc.

2,2-dinitropropanolo;

dd.

nitroguanidina (cfr. voce 1C011.d. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso).

ML9   Navi da guerra, attrezzature ed accessori navali speciali, come segue, e loro componenti appositamente progettati per uso militare:

NB:

per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7.

a.

navi da combattimento e navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per operazioni offensive o difensive, trasformate o no per uso non militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o di funzionamento, e dotate o no di sistemi di lancio o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi;

b.

motori, come segue:

1.

motori diesel appositamente progettati per sottomarini, con entrambe le caratteristiche seguenti:

a.

potenza all'asse superiore o uguale a 1,12 MW ((1 500 hp); e

b.

velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min;

2.

motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

potenza all'asse superiore a 0,75 MW ((1 000 hp);

b.

inversione rapida;

c.

raffreddati a liquido; e

d.

totalmente ermetici;

3.

motori diesel amagnetici appositamente progettati per uso militare, con potenza all'asse uguale o superiore a 37,3 KW (50 hp) e con contenuto di materiale amagnetico superiore al 75 % della massa totale;

c.

apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, e loro sistemi di controllo;

d.

reti antisommergibile e reti antisiluri;

e.

non utilizzato;

f.

passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave;

Nota:

Il punto ML9.f. include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; e i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci «laser» a qualsiasi profondità. Il punto ML9.f. non include i normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione e per gli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.

g.

cuscinetti silenziosi, con sospensioni a gas o magnetiche, con controlli per la soppressione delle vibrazioni o della segnatura, ed apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare.

ML10   «Aeromobili», «veicoli più leggeri dell'aria», veicoli aerei senza equipaggio, motori aeronautici e apparecchiature per «aeromobili», relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:

NB:

per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7.

a.

«aeromobili» da combattimento e loro componenti appositamente progettati;

b.

altri «aeromobili» e «veicoli più leggeri dell'aria» appositamente progettati o modificati per uso militare, inclusi la ricognizione militare, l'attacco, l'addestramento militare, il trasporto ed il lancio di truppe o di equipaggiamenti militari, il supporto logistico, e loro componenti appositamente progettati;

c.

veicoli aerei senza equipaggio e relative apparecchiature, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1.

veicoli aerei senza equipaggio, inclusi veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e «veicoli più leggeri dell'aria»;

2.

loro lanciatori e assiemi di supporto a terra;

3.

relative apparecchiature di comando e controllo;

d.

motori aeronautici appositamente progettati o modificati per uso militare e loro componenti appositamente progettati;

e.

attrezzature aviotrasportate, comprese le attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate per l'uso con gli «aeromobili» sottoposti ad autorizzazione dal punto ML10.a. o ML10.b. o con i motori aeronautici sottoposti ad autorizzazione dal punto ML10.d., e loro componenti appositamente progettati;

f.

dispositivi ed apparecchiature per il rifornimento sotto pressione, apparecchiature appositamente progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte ed apparecchiature a terra, appositamente progettati per gli «aeromobili» sottoposti ad autorizzazione dal punto ML10.a. o ML10.b., o per i motori aeronautici sottoposti ad autorizzazione dal punto ML10.d.;

g.

caschi militari di protezione e maschere di protezione e loro componenti appositamente progettati, apparecchiature di pressurizzazione per la respirazione e tute di volo parzialmente pressurizzate per l'impiego in «aeromobili», tute anti-g, convertitori di ossigeno liquido usati per «aeromobili» o missili, eiettori e dispositivi pirotecnici di eiezione d'emergenza di personale da «aeromobili»;

h.

paracadute e relative apparecchiature usati per il lancio di personale combattente, di materiali o come aerofreni per «aeromobili», come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1.

paracadute per:

a.

lancio di precisione di incursori;

b.

lancio di truppe paracadutiste;

2.

paracadute per il lancio di materiale;

3.

paracadute frenanti, paracadute d'arresto, paracadute ritardanti per il controllo della stabilità ed assetto di corpi in caduta (per esempio, capsule di recupero, seggiolini eiettabili, bombe);

4.

paracadute frenanti per i sistemi di apertura e regolazione della sequenza di gonfiaggio dei paracadute di emergenza dei seggiolini eiettabili;

5.

paracadute per il recupero di missili guidati, veicoli aerei senza pilota o veicoli spaziali;

6.

paracadute di avvicinamento e paracadute di decelerazione per l'atterraggio;

7.

altri tipi di paracadute militari;

8.

apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);

i.

sistemi automatici di guida per carichi paracadutati; apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare per lanci con apertura controllata a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature per l'uso dell'ossigeno;

Nota 1:

Il punto ML10.b. non sottopone ad autorizzazione «aeromobili», o varianti di essi, appositamente progettati per uso militare che:

a.

non siano configurati per uso militare e non siano equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e

b.

siano stati certificati per uso civile dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar.

Nota 2:

Il punto ML10.d. non sottopone ad autorizzazione:

a.

motori aeronautici progettati o modificati per uso militare e successivamente certificati dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar per l'impiego su «aerei civili», o loro componenti appositamente progettati;

b.

motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per veicoli aerei senza equipaggio.

Nota 3:

I punti ML10.b. e ML10.d., per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per «aeromobili» o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, sottopongono ad autorizzazione solamente i componenti militari e le relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.

ML11   Apparecchiature elettroniche e loro componenti appositamente progettati, non sottoposte ad autorizzazione in altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, come segue:

a.

apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati;

Nota:

Il punto ML11 include:

1.

apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;

2.

tubi ad agilità di frequenza;

3.

sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;

4.

apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;

5.

apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;

6.

apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;

7.

apparecchiature di guida e navigazione.

b.

apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS).

ML12   Sistemi d'arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

b.

impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.

NB:

per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4.

Nota 1:

Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:

a.

sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;

b.

apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia, di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; interfacce elettriche tra l'alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;

c.

sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;

d.

sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2:

Il punto ML12 sottopone ad autorizzazione sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

a.

elettromagnetico;

b.

elettrotermico;

c.

a plasma;

d.

a gas leggero; o

e.

chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

ML13   Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:

a.

piastre blindate come segue:

1.

costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o

2.

impiegabili per uso militare;

b.

costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;

c.

elmetti militari;

d.

indumenti antibalistici e protettivi fabbricati in accordo a standard o specifiche militari, o equivalenti, e loro componenti appositamente progettati.

NB:

per i «materiali fibrosi o filamentosi» utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici, cfr. voce 1C010 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Nota 1:

Il punto ML13.b. include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari.

Nota 2:

Il punto ML13.c. non sottopone ad autorizzazione elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.

Nota 3:

Il punto ML13.d. non sottopone ad autorizzazione gli indumenti antibalistici o protettivi se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.

NB:

cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

ML14   Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco sottoposte ad autorizzazione dal punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

Nota tecnica:

Il termine `apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di «aeromobili» teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di «aeromobili» teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.

Nota 1:

Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.

Nota 2:

Il punto ML14 non sottopone ad autorizzazione apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento all'uso di armi da caccia o armi sportive.

ML15   Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

a.

registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;

b.

apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;

c.

apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;

d.

apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica;

e.

apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar;

f.

apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dai punti da ML15.a. a ML15.e.

Nota:

Il punto ML15.f. comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.

Nota 1:

Il termine `componenti appositamente progettati' comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:

a.

tubi convertitori di immagine all'infrarosso;

b.

tubi intensificatori di immagine (non della prima generazione);

c.

placche a microcanali;

d.

tubi di telecamere a bassa luminosità;

e.

assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura);

f.

tubi piroelettrici per telecamere;

g.

sistemi di raffreddamento per sistemi di visione;

h.

otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 μs, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità;

i.

invertitori di immagine a fibra ottica;

j.

fotocatodi a semiconduttori composti.

Nota 2:

Il punto ML15 non sottopone ad autorizzazione i «tubi intensificatori di immagine di prima generazione» o le apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.

NB:

per la posizione dei congegni di mira incorporanti «tubi intensificatori di immagine di prima generazione», cfr. punti ML1, ML2 e ML5.a.

NB:

cfr. anche voci 6A002.a.2. e 6A002.b. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

ML16   Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati il cui uso in un prodotto sottoposto ad autorizzazione è identificabile dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione, ed appositamente progettati per qualsiasi prodotto sottoposto ad autorizzazione dai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.

ML17   Apparecchiature varie, materiali e biblioteche, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

autorespiratori subacquei ed apparecchiature per il nuoto subacqueo, come segue:

1.

apparecchiature a circuito chiuso e semichiuso (a rigenerazione d'aria) appositamente progettate per uso militare (cioè appositamente progettate per essere amagnetiche);

2.

componenti appositamente progettati per essere impiegati per la conversione all'uso militare di apparecchiature a circuito aperto;

3.

articoli esclusivamente progettati per uso militare in combinazione con autorespiratori subacquei ed apparecchiature di nuoto subacqueo;

b.

apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;

c.

accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;

d.

apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento;

e.

«robot», unità di comando di «robot» e «dispositivi di estremità» di «robot», aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

appositamente progettati per uso militare;

2.

dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566 oC); o

3.

appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP);

f.

biblioteche (parametric technical databases) appositamente progettate per uso militare con le apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

g.

apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i «reattori nucleari», appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o modificati per uso militare;

h.

apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione da altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

i.

simulatori appositamente progettati per i «reattori nucleari» militari;

j.

officine mobili appositamente progettate o modificate per la manutenzione di apparecchiature militari;

k.

generatori da campo appositamente progettati o modificati per uso militare;

l.

container appositamente progettati o modificati per uso militare;

m.

traghetti non sottoposti altrove ad autorizzazione nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;

n.

modelli di collaudo appositamente progettati per lo «sviluppo» di prodotti sottoposti ad autorizzazione dai punti ML4, ML6, ML9 o ML10.

Note tecniche

1.

Ai fini de punto ML17, il termine `biblioteca' (parametric technical database) significa una raccolta di informazioni tecniche di natura militare, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di apparecchiature o sistemi militari.

2.

Ai fini del punto ML17, per `modificato' si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

ML18   Apparecchiature per la produzione dei prodotti cui si fa riferimento nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, come segue:

a.

apparecchiature di produzione appositamente progettate o modificate per la produzione di prodotti sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e loro componenti appositamente progettati;

b.

impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Nota tecnica:

Ai fini del punto ML18, il termine `produzione' comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

Nota 1:

I punti ML18.a. e ML18.b. comprendono le seguenti apparecchiature:

a.

nitratori di tipo continuo;

b.

apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);

2.

in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o

3.

in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;

c.

presse per disidratazione;

d.

estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l'estrusione di esplosivi militari;

e.

macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;

f.

barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;

g.

miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;

h.

mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari;

i.

apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle della polvere metallica di cui al punto ML8.c.8.;

j.

convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto ML8.c.3.

Nota 2:

a.

L'espressione `prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE' comprende:

1.

i prodotti non sottoposti ad autorizzazione se di concentrazione inferiore a quelle specificate, come segue:

a.

l'idrazina (cfr. punto ML8.c.4.);

b.

gli «esplosivi» (cfr. punto ML8);

2.

i prodotti non sottoposti ad autorizzazione se inferiori ai limiti tecnici (cioè i materiali a «superconduttori» non sottoposti ad autorizzazione in base alla voce 1C005 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso; gli elettromagneti a «superconduttori» non sottoposti ad autorizzazione in base alla voce 3A001.e.3. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso; le apparecchiature elettriche a «superconduttori» non sottoposte ad autorizzazione in base al punto ML20.b.);

3.

i combustibili metallici e gli ossidanti depositati sotto forma laminare a partire dalla fase vapore (cfr. punto ML8.c.5.);

b.

l'espressione `prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE' non comprende:

1.

le pistole da segnalazione (cfr. punto ML2.b.);

2.

le sostanze non sottoposte ad autorizzazione di cui alla nota 3 al punto ML7;

3.

i dosimetri per il controllo delle radiazioni di uso personale (cfr. punto ML7.f.) e le maschere per la protezione da rischi industriali specifici, cfr. anche elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso;

4.

la difluoroammina e la polvere di nitrato di potassio (cfr. nota 6 al punto ML8);

5.

i motori aeronautici non sottoposti ad autorizzazione in base al punto ML10;

6.

gli elmetti convenzionali in acciaio non equipaggiati, o modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio (cfr. nota 2 al punto ML13);

7.

le apparecchiature equipaggiate con macchinario industriale non sottoposto ad autorizzazione, quali macchine per il rivestimento delle superfici non specificate altrove e apparecchiature per la fusione di resine;

8.

moschetti, fucili e carabine costruiti in data antecedente al 1938, riproduzioni di moschetti, fucili e carabine costruiti in data antecedente al 1890, rivoltelle, pistole e pistole mitragliatrici costruite in data antecedente al 1890, e loro riproduzioni.

Nota 3:

La nota 2.b.8. del punto ML18 non esime dai controlli le apparecchiature di produzione di armi portatili non antiche, anche se utilizzate per la riproduzione di armi portatili antiche.

ML19   Sistemi d'arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

sistemi a «laser» appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

b.

sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

c.

sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

d.

apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione di sistemi sottoposti ad autorizzazione dai punti da ML19.a. a ML19.c., o per la difesa contro tali sistemi;

e.

modelli di collaudo fisico e relativi risultati di collaudo per sistemi, apparecchiature e componenti sottoposti ad autorizzazione dal presente punto;

f.

sistemi «laser» a impulsi o ad onda continua appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

Nota 1:

I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:

a.

«laser» a impulsi o ad onda continua di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;

b.

acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;

c.

emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2:

Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:

a.

apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;

b.

sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;

c.

sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;

d.

apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;

e.

apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;

f.

apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;

g.

iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;

h.

componenti di acceleratore «qualificati per impiego spaziale»;

i.

apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;

j.

apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;

k.

nastri «qualificati per impiego spaziale» per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

ML20   Apparecchiature criogeniche e a «superconduttori», come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

a.

apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (-170 oC);

Nota:

Il punto ML20.a. include i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

b.

apparecchiature elettriche a «superconduttori» (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.

Nota:

Il punto ML20.b. non sottopone ad autorizzazione i generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

ML21   «Software», come segue:

a.

«software» appositamente progettato o modificato per «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» di apparecchiature o di materiali sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

b.

«software» specifico, come segue:

1.

«software» appositamente progettato per:

a.

modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari;

b.

sviluppare, controllare, mantenere o aggiornare «software» integrato in sistemi d'arma militari;

c.

modellare o simulare scenari operativi militari non sottoposti ad autorizzazione dal punto ML14;

d.

applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C3I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C4I);

2.

«software» per determinare gli effetti di armi da guerra convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;

3.

«software» non sottoposto ad autorizzazione dai punti ML21.a., b.1. o b.2., appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE di espletare le funzioni militari delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dai punti ML5, ML7.f., ML9.c., ML9.e., ML10.e., ML11, ML14, ML15, ML17.i., o ML18.

ML22   «Tecnologia», come segue:

a.

«tecnologia», diversa dalla tecnologia specificata al punto ML22.b., «necessaria» allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» dei prodotti sottoposti ad autorizzazione di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea;

b.

«tecnologia», come segue:

1.

«tecnologia»«necessaria» per la progettazione di impianti completi di produzione, per l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti sottoposti ad autorizzazione di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, anche se i componenti medesimi non sono sottoposti ad autorizzazione;

2.

«tecnologia»«necessaria» allo «sviluppo» e «produzione» di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;

3.

«tecnologia»«necessaria» allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» di agenti tossici, attrezzature o relativi componenti sottoposti ad autorizzazione dai punti da ML7.a. a ML7.f.;

4.

«tecnologia»«necessaria» allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» di «biopolimeri» o colture di cellule specifiche sottoposte ad autorizzazione dal punto ML7.g.;

5.

«tecnologia»«necessaria» esclusivamente per l'incorporazione di «biocatalizzatori», sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.h.1., in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1:

La «tecnologia»«necessaria» allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» dei prodotti sottoposti ad autorizzazione di cui all'elenco delle munizioni rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non sottoposti ad autorizzazione.

Nota 2:

Il punto ML22 non sottopone ad autorizzazione la «tecnologia» come segue:

a.

minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o per quei prodotti la cui esportazione sia stata autorizzata;

b.

di «pubblico dominio», «per la ricerca scientifica di base» e per le informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;

c.

per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.