ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 106

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
30 aprile 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2005/C 106/1

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 10 marzo 2005, nella causa C-196/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale Eirinodikeio Athinon): Vasiliki Nikoloudi contro Organismos Tilepikoinoion Ellados AE (Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE 143 CE) — Direttiva 75/117/CEE — Parità di retribuzione — Direttiva 76/207/CEE — Parità di trattamento — Posti di lavoro straordinari a tempo parziale — Esclusione dell'inserimento nell'organico del personale ordinario — Calcolo dell'anzianità di servizio — Onere della prova)

1

2005/C 106/2

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 1o marzo 2005, nella causa C-281/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Court of Appeal (England and Wales) Civil Division): Andrew Owusu contro N.B. Jackson, che opera con il nome commerciale Villa Holidays Bal-Inn Villas e a. (Convenzione di Bruxelles — Sfera di applicazione territoriale — Art. 2 — Competenza — Incidente verificatosi in uno Stato non contraente — Danni alla persona — Azione proposta in uno Stato contraente nei confronti di una persona domiciliata nel detto Stato e di altri convenuti domiciliati in uno Stato non contraente — Eccezione del forum non conveniens — Incompatibilità con la Convenzione di Bruxelles)

2

2005/C 106/3

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 3 marzo 2005, nella causa C-283/02: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Prodotti vitivinicoli — Regolamento (CE) n. 753/2002 — Designazione, denominazione, presentazione e protezione dei prodotti — Protezione delle menzioni tradizionali complementari — Erronea classificazione delle menzioni tradizionali — Lingue utilizzabili per l'etichettatura — Principio della parità di trattamento)

2

2005/C 106/4

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 24 febbraio 2005, nella causa C-300/02: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee (FEAOG — Seminativi — Regolamento (CEE) n. 729/70 — Art. 5, n. 2, lett. c) — Divari tra le dichiarazioni annuali delle spese e le spese ammissibili — Periodo di 24 mesi — Trattenuta dell'importo degli aiuti agli agricoltori)

3

2005/C 106/5

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 24 febbraio 2005, nella causa C-318/02: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee (FEAOG — Decisione 2002/524/CE — Correzioni finanziarie applicate alle spese olandesi relative ai provvedimenti straordinari a sostegno del mercato nel settore della carne suina nei Paesi Bassi — Regolamento n. 413/97)

3

2005/C 106/6

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 1o marzo 2005, nella causa C-377/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State): Léon Van Parys NV contro Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) (Organizzazione comune dei mercati — Banane — GATT 1994 — Artt. I e XIII — Accordo quadro 23 aprile 1993 tra la CEE e l'accordo di Cartagena — Effetto diretto — Raccomandazioni e decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC — Effetti giuridici)

4

2005/C 106/7

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 15 febbraio 2005, nella causa C-13/03 P: Commissione delle Comunità europee contro Tetra Laval BV (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Sentenza che constata l'illegittimità di una decisione con cui è stata ordinata una separazione di imprese come conseguenza dell'illegittimità di una decisione anteriore che constatava l'incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune)

4

2005/C 106/8

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 3 marzo 2005, nei procedimenti riuniti C-21/03 e C-34/03 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'Etat): Fabricom SA contro Stato belga (Appalti pubblici — Lavori, forniture e servizi — Settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni — Divieto di partecipare ad una procedura o di formulare un'offerta fatto ad una persona che ha contribuito allo sviluppo dei lavori, delle forniture o dei servizi interessati)

5

2005/C 106/9

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 3 marzo 2005, nel procedimento C-172/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof): Wolfgang Heiser contro Finanzamt Innsbruck (IVA — Esonero delle prestazioni professionali mediche dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto — Rettifica delle deduzioni)

5

2005/C 106/0

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 3 marzo 2005, nella causa C-195/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hof van Beroep te Antwerpen): Ministerie van Financiën contro Merabi Papismedov e a. (Codice doganale comunitario — Presentazione in dogana delle merci — Nozione — Sigarette dichiarate con la designazione utensili da cucina — Nascita dell'obbligazione doganale all'importazione — Debitore dell'obbligazione doganale)

6

2005/C 106/1

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 24 febbraio 2005, nella causa C-279/03, Commissione delle Comunità europee contro Implants (International) Ltd (Clausola compromissoria — Recupero di anticipi versati — Interessi di mora — Procedimento in contumacia)

6

2005/C 106/2

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 3 marzo 2005, nella causa C-414/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Art. 8 della direttiva 92/50/CEE — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi — Smaltimento dei rifiuti nel Land Bassa Sassonia)

7

2005/C 106/3

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 27 gennaio 2005, nella causa C-416/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/18/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

7

2005/C 106/4

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 3 marzo 2005, nel procedimento C-499/03 P: Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Tariffa doganale comune — Recupero a posteriori dei dazi all'importazione — Rinuncia ai diritti al recupero — Presupposti — Art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Errore delle autorità doganali — Errore riconoscibile — Nomenclatura combinata — Menzioni — Portata)

8

2005/C 106/5

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 3 marzo 2005, nella causa C-90/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Art. 7, n. 1, della direttiva 1999/32/CE — Mancato invio della relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi utilizzati sul territorio nazionale)

8

2005/C 106/6

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 24 febbraio 2005, nella causa C-225/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/106/CE — Trasporti marittimi — Omessa trasposizione nel termine prescritto)

9

2005/C 106/7

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 24 febbraio 2004, nella causa C-383/04: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento da parte uno Stato — Direttiva 1990/105/CE — Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione — Mancata trasposizione entro il termine impartito)

9

2005/C 106/8

Ordinanza della Corte (Prima Sezione), 19 gennaio 2005, nella causa C-206/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division): Commissioners of Customs & Excise contro SmithKline Beecham plc (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Tariffa doganale comune — Voci tariffarie — Cerotti alla nicotina — Valore legale di un parere di classificazione dell'Organizzazione mondiale delle dogane)

10

2005/C 106/9

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione), 28 ottobre 2004, nel procedimento C-236/03P, Commissione delle Comunità europee contro CMA CGM e a. (Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado — Intese — Trasporto marittimo tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente — Ammende — Prescrizione — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

10

2005/C 106/0

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), 18 gennaio 2005, nel procedimento C-325/03 P, José Luis Zuazaga Meabe contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Ricorso di annullamento — Irricevibilità per mancato rispetto dei termini — Ricorso manifestamente infondato)

11

2005/C 106/1

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), 7 dicembre 2004, nel procedimento C-521/03P: Internationaler Hilfsfonds eV contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado — Ricevibilità — Decadenza — Art. 230, quinto comma CE — Decisione di carattere puramente confermativo — Qualifica)

11

2005/C 106/2

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione), 21 gennaio 2005, nel procedimento C-75/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Beroep di Antwerpen): Ministerie van Financiën contro Hendrik Hanssens e a. (Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)

12

2005/C 106/3

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione), 26 gennaio 2005, nel procedimento C-153/04 P: Euroagri Srl contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — FEAOG — Contributo finanziario — Progetto pilota e di dimostrazione per l'utilizzo di una nuova tecnologia Endovena sui fruttiferi)

12

2005/C 106/4

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione), 28 gennaio 2005, nel procedimento C-208/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Ètat): Inter-Environnement Wallonie ASBL contro Regione Vallone (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttive 75/442/CEE e 91/150/CEE — Nozione di rifiuto — Elenco delle materie assimilabili a prodotti)

12

2005/C 106/5

Causa C-4/05 SA: Istanza di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presentata il 9 marzo 2005 dalla ALT YLMY — Ömümcilik Paydarlar Jemgyyeti contro la Commissione delle Comunità europee

13

2005/C 106/6

Causa C-5/05 SA: Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presentata l'11 marzo 2005 da Maria Fernanda Gil do Nascimento e altri contro la Commissione delle Comunità europee

13

2005/C 106/7

Causa C-39/05 P: Ricorso del Regno di Svezia avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta sezione) 23 novembre 2004, causa T-84/03, Maurizio Turco, sostenuto da Repubblica di Finlandia, Regno di Danimarca e Regno di Svezia, contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 febbraio 2005

13

2005/C 106/8

Causa C-52/05 P: Ricorso di Maurizio Turco contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 23 novembre 2004, nella causa T-84/03, Maurizio Turco, sostenuto dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Danimarca e dal Regno di Svezia, contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 febbraio 2005

14

2005/C 106/9

Causa C-69/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo proposto l'11 febbraio 2005

15

2005/C 106/0

Causa C-75/05 P: Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 1o dicembre 2004 nella causa T-27/02, Kronofrance S.A. contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Glunz AG e OSB Deutschland GmbH, proposto il 16 febbraio 2005 (Fax/Email: 11 febbraio 2005)

15

2005/C 106/1

Causa C-80/05 P: Ricorso della Glunz AG e della OSB Deutschland GmbH contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 1o dicembre 2004, nella causa T-27/02, Kronofrance S.A. contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Glunz AG e dalla OSB Deutschland GmbH, proposto il 18 febbraio 2005 (Fax/Email: 16 febbraio 2005)

16

2005/C 106/2

Causa C-89/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla House of Lords (Regno Unito) con ordinanza 3 novembre 2004, nel procedimento United Utilities plc contro Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise

17

2005/C 106/3

Causa C-97/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Germania) con ordinanza 25 gennaio 2005, nel procedimento Mohamed Gattoussi contro Stadt Rüsselsheim

17

2005/C 106/4

Causa C-98/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) con ordinanza 11 febbraio 2005, nel procedimento De Danske Bilimportører contro Skatteministeriet Told-og Skattestyrelsen

18

2005/C 106/5

Causa C-100/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsetedam (Paesi Bassi) con ordinanza 18 febbraio 2005 nel procedimento ASM Lithography B.V. contro Belastingdienst/Douane Zuid, kantoor Roermond

19

2005/C 106/6

Causa C-101/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten (Svezia), con ordinanza 15 ottobre 2004, nella causa C-101/05, Skatteverket contro A

19

2005/C 106/7

Causa C-102/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten (Svezia), con ordinanza 15 ottobre 2004, nella causa Skatteverket contro A e B

19

2005/C 106/8

Causa C-111/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Regeringsrätten (Svezia) con ordinanza 24 febbraio 2005, nel procedimento Aktiebolaget NN contro Skatteverket

19

2005/C 106/9

Causa C-115/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato l'8 marzo 2005

20

2005/C 106/0

Causa C-118/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 10 marzo 2005

20

2005/C 106/1

Cancellazione dal ruolo della causa C-38/04

21

2005/C 106/2

Cancellazione dal ruolo della causa C-58/03

21

2005/C 106/3

Cancellazione dal ruolo della causa C-69/04

21

2005/C 106/4

Cancellazione dal ruolo della causa C-83/04

21

2005/C 106/5

Cancellazione dal ruolo della causa C-246/03

21

2005/C 106/6

Cancellazione dal ruolo della causa C-247/03

21

2005/C 106/7

Cancellazione dal ruolo della causa C-314/04

22

2005/C 106/8

Cancellazione dal ruolo della causa C-401/04

22

2005/C 106/9

Cancellazione dal ruolo della causa C-476/03

22

2005/C 106/0

Cancellazione dal ruolo della causa C-548/03

22

2005/C 106/1

Cancellazione dal ruolo della causa C-549/03

22

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2005/C 106/2

Sentenza del Tribunale di primo grado, 1o marzo 2005, nella causa T-143/03, Elisabeth Saskia Smit contre Ufficio europeo di polizia (Europol) (Agente temporaneo — Personale Europol — Durata del contratto di lavoro non prorogata)

23

2005/C 106/3

Sentenza del Tribunale di primo grado, 1o marzo 2005, nella causa T-169/03, Sergio Rossi SpA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Marchio denominativo nazionale e marchio denominativo internazionale MISS ROSSI — Domanda di marchio denominativo comunitario SISSI ROSSI — Somiglianza tra i prodotti — Somiglianza tra i segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

23

2005/C 106/4

Sentenza del Tribunale di primo grado, 1o marzo 2005, nella causa T-185/03, Vincenzo Fusco contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ENZO FUSCO — Marchio comunitario denominativo anteriore ANTONIO FUSCO — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

24

2005/C 106/5

Sentenza del Tribunale di primo grado, 1o marzo 2005, nella causa T-258/03, Andreas Mausolf contro Ufficio europeo di polizia (Europol) (Agente temporaneo — Personale Europol — Durata del contratto di lavoro non prorogata)

24

2005/C 106/6

Causa T-9/05: Ricorso della Hoya Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato il 12 gennaio 2005

24

2005/C 106/7

Causa T-30/05: Ricorso della William Prym GmbH & Co. KG e della Prym Consumer GmbH & Co. KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 gennaio 2005

25

2005/C 106/8

Causa T-43/05: Ricorso della Camper, S.L. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 31 gennaio 2005

26

2005/C 106/9

Causa T-49/05: Ricorso della Reckitt Benckiser N.V. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato il 31 gennaio 2005

27

2005/C 106/0

Causa T-50/05: Ricorso della European Dynamics SA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 gennaio 2005

27

2005/C 106/1

Causa T-56/05: Ricorso dell'Irlanda contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 febbraio 2005

28

2005/C 106/2

Causa T-57/05: Ricorso di Jeremy Henry Moore Newsum, Mark Anthony Loveday e Robin Shedden Broadhurst contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 febbraio 2005

29

2005/C 106/3

Causa T-59/05: Ricorso della European Dynamics SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 febbraio 2005

30

2005/C 106/4

Causa T-61/05: Ricorso di Cornelius Rozemeijer e a. contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 10 febbraio 2005

30

2005/C 106/5

Causa T-62/05: Ricorso della Lotto Sport Italia S.p.A contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 15 febbraio 2005

31

2005/C 106/6

Causa T-65/05: Ricorso del sig. Thomas Seldis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 febbraio 2005

31

2005/C 106/7

Causa T-66/05: Ricorso di Jörn Sack contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 febbraio 2005

32

2005/C 106/8

Causa T-67/05: Ricorso della Aytan's Manufacturing Company (UK) contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 15 febbraio 2004

32

2005/C 106/9

Causa T-68/05: Ricorso della Aker Warnow Werft GmbH e della Kværner ASA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 febbraio 2005

33

2005/C 106/0

Causa T-69/05: Ricorso della società European Dynamics S.A. contro l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, proposto l'11 febbraio 2005

34

2005/C 106/1

Causa T-70/05: Ricorso della società European Dynamics S.A. contro l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, proposto il 14 febbraio 2005

35

2005/C 106/2

Causa T-71/05: Ricorso del sig. Jacques Wunenburger contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 14 febbraio 2005

35

2005/C 106/3

Causa T-73/05: Ricorso di Alejandro Martín Magone contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 febbraio 2005

36

2005/C 106/4

Causa T-74/05: Ricorso di The International Institute for the Urban Environment contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 16 febbraio 2005

37

2005/C 106/5

Causa T-75/05: Ricorso della NetScout Systems, Inc., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 17 febbraio 2005

37

2005/C 106/6

Causa T-83/05: Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 febbraio 2005

38

2005/C 106/7

Causa T-84/05: Ricorso della sig.ra Nicole Schmit contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 febbraio 2005

38

2005/C 106/8

Causa T-85/05: Ricorso dell'Organismos Topikis Aftodioikisis (ente locale) denominato Dimos Ano Liosion (Comune di Ano Liosia) e di altri sei ricorrenti contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 febbraio 2005

39

2005/C 106/9

Causa T-89/05: Ricorso della GAEC SALAT contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2005

40

2005/C 106/0

Causa T-94/05: Ricorso di Athinaïki Techniki SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 febbraio 2005

40

2005/C 106/1

Causa T-95/05: Ricorso di Jean Dehon contro Parlamento europeo, proposto il 14 febbraio 2005

40

2005/C 106/2

Causa T-100/05: Ricorso della Compagnie d'entreprises C.F.E. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2005

41

2005/C 106/3

Causa T-104/05: Ricorso della CEGELEC SA contro il Parlamento europeo, proposto il 28 febbraio 2005

42

2005/C 106/4

Causa T-109/05: Ricorso della S.p.a. Navigazione Libera del Golfo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 marzo 2005

43

2005/C 106/5

Cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-205/03, T-206/03, T-207/03, T-208/03, T-209/03 e T-210/03

43

 

III   Informazioni

2005/C 106/6

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 93 del 16.4.2005

44

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

30.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

10 marzo 2005

nella causa C-196/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale Eirinodikeio Athinon): Vasiliki Nikoloudi contro Organismos Tilepikoinoion Ellados AE (1)

(Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE 143 CE) - Direttiva 75/117/CEE - Parità di retribuzione - Direttiva 76/207/CEE - Parità di trattamento - Posti di lavoro straordinari a tempo parziale - Esclusione dell'inserimento nell'organico del personale ordinario - Calcolo dell'anzianità di servizio - Onere della prova)

(2005/C 106/01)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-196/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Eirinodikeio Athinon (Grecia), con decisione 13 maggio 2002, pervenuta in cancelleria il 27 maggio 2002, nella causa tra Vasiliki Nikoloudi e Organismos Tilepikoinonion Ellados AE, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore), A. La Pergola, S. von Bahr e K. Schiemann, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 10 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il diritto comunitario, segnatamente l'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE — 143 CE) e la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro deve essere interpretato nel senso che l'esistenza e l'applicazione di una norma come l'art. 24 a), n. 2, lett. a), del regolamento generale dell'Organismos Tilepikoinonion Ellados, che riserva alle sole addette alle pulizie e quindi, esclusivamente alle donne, l'assunzione mediante contratto a tempo indeterminato per un lavoro a tempo parziale non costituisce, di per sé, una discriminazione diretta delle lavoratrici fondata sul sesso. Tuttavia, la conseguente esclusione di una possibilità di inserimento nell'organico del personale ordinario con riferimento, apparentemente di carattere neutro per quanto attiene al sesso del lavoratore, a una categoria di lavoratori che, in forza di una normativa nazionale avente forza di legge, è costituita esclusivamente da donne rappresenta una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi della direttiva 76/207. Perché non sussista discriminazione diretta fondata sul sesso, l'elemento volto a caratterizzare la categoria cui appartiene il lavoratore escluso deve essere tale da porre quest'ultimo in una situazione obiettivamente diversa, dal punto di vista dell'inserimento nell'organico del personale ordinario, da quella di coloro che possono beneficiarne.

2)

Qualora la premessa secondo cui solo le addette alle pulizie operanti a tempo parziale sono state escluse dalla possibilità di inserimento nell'organico del personale ordinario si riveli erronea, e qualora un numero molto più elevato di donne che di uomini sia stato colpito dalle disposizioni dei contratti collettivi di categoria del 27 novembre 1987 e 10 maggio 1991, l'esclusione, riconducibile a questi ultimi, dell'inserimento di personale temporaneo impiegato a tempo parziale nel personale ordinario, costituisce una discriminazione indiretta. Una situazione siffatta è incompatibile con l'art. 3 della direttiva 76/207 a meno che la disparità di trattamento tra tali lavoratori e quelli impiegati a tempo pieno non sia giustificata da fattori estranei a qualsiasi discriminazione a motivo del sesso. Spetta al giudice nazionale verificare se sia questo il caso.

3)

Quando colpisca un numero molto più alto di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile, l'esclusione totale dell'impiego a tempo parziale in sede di calcolo dell'anzianità di servizio costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso contraria alla direttiva 76/207, a meno che tale esclusione non si fondi su fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione a motivo del sesso. Spetta al giudice nazionale verificare se sia questo il caso. Un conteggio pro quota dell'impiego a tempo parziale, in occasione del suddetto calcolo, è altresì contrario a detta direttiva, a meno che il datore di lavoro non provi che esso è giustificato da fattori la cui obiettività dipende segnatamente dallo scopo perseguito attraverso la presa in considerazione dell'anzianità e, nel caso si tratti di remunerare l'esperienza acquisita, dal rapporto tra la natura delle mansioni svolte e l'esperienza che l'espletamento di tali mansioni fa acquisire dopo un determinato numero di ore di lavoro effettuate.

4)

Quando un lavoratore invochi la violazione, a suo danno, del principio della parità di trattamento e adduca fatti che facciano presumere la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta, il diritto comunitario, in particolare la direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso, deve essere interpretato nel senso che spetta alla parte convenuta provare che non si è verificata una violazione del suddetto principio.


(1)  GU C 169 del 13.7.2002.


30.4.2005   

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C 106/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

1o marzo 2005

nella causa C-281/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Court of Appeal (England and Wales) Civil Division): Andrew Owusu contro N.B. Jackson, che opera con il nome commerciale «Villa Holidays Bal-Inn Villas» e a. (1)

(Convenzione di Bruxelles - Sfera di applicazione territoriale - Art. 2 - Competenza - Incidente verificatosi in uno Stato non contraente - Danni alla persona - Azione proposta in uno Stato contraente nei confronti di una persona domiciliata nel detto Stato e di altri convenuti domiciliati in uno Stato non contraente - Eccezione del forum non conveniens - Incompatibilità con la Convenzione di Bruxelles)

(2005/C 106/02)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-281/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, proposta dalla Court of Appeal (England and Wales) Civil Division (Regno Unito) con decisione 5 luglio 2002, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2002, nella causa Andrew Owusu contro N. B. Jackson, che opera con il nome commerciale «Villa Holidays Bal-Inn Villas», Mammee Bay Resorts Ltd, Mammee Bay Club Ltd, The Enchanted Garden Resorts & Spa Ltd, Consulting Services Ltd, Town & Country Resorts Ltd, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 1o marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

 

La Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, nonché dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, osta a che il giudice di uno Stato contraente declini la competenza conferitagli dall'art. 2 della Convenzione medesima sulla base del rilievo che il giudice di uno Stato non contraente costituirebbe un foro maggiormente idoneo a decidere la controversia in questione, ancorché non si ponga la questione della competenza del giudice di un altro Stato contraente, ovvero tale controversia non presenti alcun altro fattore di collegamento con un altro Stato contraente.


(1)  GU C 233 del 28.09.2002.


30.4.2005   

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C 106/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

3 marzo 2005

nella causa C-283/02: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso di annullamento - Prodotti vitivinicoli - Regolamento (CE) n. 753/2002 - Designazione, denominazione, presentazione e protezione dei prodotti - Protezione delle menzioni tradizionali complementari - Erronea classificazione delle menzioni tradizionali - Lingue utilizzabili per l'etichettatura - Principio della parità di trattamento)

(2005/C 106/03)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-283/02, avente ad oggetto un ricorso di annullamento proposto, ai sensi dell'art. 230 CE, il 25 luglio 2002, Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. M. Fiorilli), avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra A. Alves Vieira nonché dai sigg. V. Di Bucci e M. Nolin), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 3 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 223 del 28.9.2002


30.4.2005   

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C 106/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

24 febbraio 2005

nella causa C-300/02: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«FEAOG - Seminativi - Regolamento (CEE) n. 729/70 - Art. 5, n. 2, lett. c) - Divari tra le dichiarazioni annuali delle spese e le spese ammissibili - Periodo di 24 mesi - Trattenuta dell'importo degli aiuti agli agricoltori»)

(2005/C 106/04)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-300/02, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 21 agosto 2002, Repubblica ellenica (agenti: sigg. I. Chalkias e G. Kanellopoulos) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Condor-Durande, assistita dal sig. N. Korogiannakis, dikigoros), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Lenaerts, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dai sigg. E. Juhász e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 24 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della Commissione 26 giugno 2002, 2002/524/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata in quanto esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nel settore dei seminativi anteriormente al 20 agosto 1999, nei limiti in cui dette spese sono interessate dalla rettifica a seguito di divari tra le spese dichiarate e le superfici ammissibili agli aiuti comunicati.

2)

Quanto al resto, il ricorso è respinto.

3)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002.


30.4.2005   

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C 106/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

24 febbraio 2005

nella causa C-318/02: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee (1)

(FEAOG - Decisione 2002/524/CE - Correzioni finanziarie applicate alle spese olandesi relative ai provvedimenti straordinari a sostegno del mercato nel settore della carne suina nei Paesi Bassi - Regolamento n. 413/97)

(2005/C 106/05)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-318/02, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 4 settembre 2002, Regno dei Paesi Bassi (agente: sig.re H. G. Sevenster e S. Terstal, sig. N. A. J. Bel ) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. T. van Rijn), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, sig.ra N. Colneric e sig. K. Schiemann (relatore) giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, ha pronunciato il 24 febbraio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


(1)  GU C 305 del 7.02.2002.


30.4.2005   

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C 106/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

1o marzo 2005

nella causa C-377/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State): Léon Van Parys NV contro Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) (1)

(Organizzazione comune dei mercati - Banane - GATT 1994 - Artt. I e XIII - Accordo quadro 23 aprile 1993 tra la CEE e l'accordo di Cartagena - Effetto diretto - Raccomandazioni e decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC - Effetti giuridici)

(2005/C 106/06)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-377/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal Raad van State (Belgio), con decisione 7 ottobre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 21 ottobre 2002, nella causa Léon Van Parys NV contro Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, G. Arestis, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka e U. Lõhmus, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 1o marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

 

Un operatore economico, in un caso come quello di specie, non può utilmente invocare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro l'incompatibilità di una normativa comunitaria con talune regole dell'Organizzazione mondiale del Commercio, sebbene tale incompatibilità sia stata dichiarata dall'organo di conciliazione previsto all'art. 2, n. 1, dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, la quale costituisce l'allegato 2 dell'Accordo che istituisce la detta Organizzazione, approvato con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994).


(1)  GU C 7 dell'11.1.2003.


30.4.2005   

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C 106/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

15 febbraio 2005

nella causa C-13/03 P: Commissione delle Comunità europee contro Tetra Laval BV (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Regolamento (CEE) n. 4064/89 - Sentenza che constata l'illegittimità di una decisione con cui è stata ordinata una separazione di imprese come conseguenza dell'illegittimità di una decisione anteriore che constatava l'incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune)

(2005/C 106/07)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-13/03 P, avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di Giustizia, proposto l'8 gennaio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Petite, A. Whelan e P. Hellström), procedimento in cui l'altra parte è: Tetra Laval BV, con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi) (avv.ti: sigg. A.Vandencasteele, D. Waelbroeck e M. Johnsson, nonché avv.ti A. Weitbrecht e S. Völcker), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente della prima sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 15 febbraio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non vi è luogo a provvedere sul ricorso.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


30.4.2005   

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C 106/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

3 marzo 2005

nei procedimenti riuniti C-21/03 e C-34/03 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'Etat): Fabricom SA contro Stato belga (1)

(Appalti pubblici - Lavori, forniture e servizi - Settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni - Divieto di partecipare ad una procedura o di formulare un'offerta fatto ad una persona che ha contribuito allo sviluppo dei lavori, delle forniture o dei servizi interessati)

(2005/C 106/08)

Lingua processuale: il francese

Nei procedimenti riuniti C-21/03 e C-34/03, aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Conseil d'Etat (Belgio), con decisioni 27 dicembre 2002, pervenute in cancelleria rispettivamente il 29 e il 22 gennaio 2003, nelle cause tra Fabricom SA e Stato belga, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione (relatore), dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 3 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, e, più in particolare, l'art. 3, n. 2, della medesima, la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva 97/52, e, più in particolare, l'art. 5, n. 7, della medesima, la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva 97/52, e, più in particolare, l'art. 6, n. 6, della medesima, nonché la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/4/CE, e, più in particolare, l'art. 4, n. 2, della medesima, ostano ad una norma come quella prevista agli artt. 26 del regio decreto 25 marzo 1999, che modifica il regio decreto 10 gennaio 1996 relativo agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, e 32 del regio decreto 25 marzo 1999, che modifica il regio decreto 8 gennaio 1996 relativo agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed alle concessioni di lavori pubblici, con cui non viene ammessa la presentazione di una domanda di partecipazione o la formulazione di un'offerta per un appalto pubblico di lavori, di forniture o di servizi, da parte di una persona chi sia stata incaricata della ricerca, della sperimentazione, dello studio o dello sviluppo di tali lavori, forniture o servizi, senza che si conceda alla medesima la possibilità di provare che, nelle circostanze del caso di specie, l'esperienza da essa acquisita non ha potuto falsare la concorrenza.

2

La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, e, più in particolare, gli artt. 2, n. 1, lett. a), e 5, della medesima, nonché la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, e, più in particolare, gli artt. 1 e 2, della medesima, ostano a che l'ente aggiudicatore possa negare, sino alla conclusione della procedura di esame delle offerte, la partecipazione alla procedura, ovvero la presentazione di un'offerta, da parte dell'impresa che sia vincolata ad una persona che sia stata incaricata della ricerca, della sperimentazione, dello studio o dello sviluppo di lavori, forniture o servizi, quando tale impresa, interrogata in tal senso dall'ente aggiudicatore, affermi che essa non beneficia per questa ragione di un vantaggio ingiustificato tale da falsare le normali condizioni concorrenziali.


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003 e

GU C 70 del 22.3.2003.


30.4.2005   

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C 106/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

3 marzo 2005

nel procedimento C-172/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof): Wolfgang Heiser contro Finanzamt Innsbruck (1)

(«IVA - Esonero delle prestazioni professionali mediche dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto - Rettifica delle deduzioni»)

(2005/C 106/09)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-172/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) con decisione 31 marzo 2003, pervenuta in cancelleria il 14 aprile 2003, nella causa tra Wolfgang Heiser e Finanzamt Innsbruck, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, J. Makarczyk e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 3 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

 

L'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) deve essere interpretato nel senso che una disciplina come quella disposta dall'art. XIV, n. 3, della legge federale 21/1995, nella versione di cui alla legge federale 756/1996, vale a dire una disciplina secondo cui, per i medici, il passaggio dal regime di operazioni soggette all'imposta sulla cifra di affari al regime di operazioni esenti da detta imposta non implica la riduzione, prevista dall'art. 20 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, della deduzione già effettuata in rapporto a beni che continuano a essere impiegati nell'impresa, deve essere qualificata come aiuto di Stato.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003.


30.4.2005   

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C 106/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

3 marzo 2005

nella causa C-195/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hof van Beroep te Antwerpen): Ministerie van Financiën contro Merabi Papismedov e a. (1)

(«Codice doganale comunitario - Presentazione in dogana delle merci - Nozione - Sigarette dichiarate con la designazione “utensili da cucina” - Nascita dell'obbligazione doganale all'importazione - Debitore dell'obbligazione doganale»)

(2005/C 106/10)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-195/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hof van Beroep di Anversa (Belgio) con decisione 7 maggio 2003, pervenuta in cancelleria il 12 maggio 2003, nella causa Ministerie van Financiën contro Merabi Papismedov e altri, in presenza di: KBC Lease Belgium NV, Volvo Truck Finance Belgium NV, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. S. von Bahr e U. Lõhmus (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 3 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Merci presentate in dogana, per le quali è stata depositata una dichiarazione sommaria ed è stato convalidato un documento di transito comunitario esterno, non hanno costituito oggetto di un'introduzione regolare nel territorio doganale della Comunità allorché, nella documentazione consegnata alle autorità doganali, le merci sono state indicate con una designazione inesatta.

2)

L'obbligazione doganale relativa a merci presentate in dogana e dichiarate con una designazione inesatta è basata sull'art. 202 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.

3)

Spetta al giudice del rinvio verificare, in considerazione delle circostanze della causa principale, se colui che ha depositato la dichiarazione sommaria o la dichiarazione in dogana sia stato, per aver indicato una designazione inesatta, all'origine dell'introduzione irregolare della merce. Se tale non è il caso, spetta al detto giudice esaminare se, con tale atto, la persona abbia partecipato all'introduzione della merce mentre sapeva o avrebbe dovuto, secondo ragione, sapere che essa era irregolare.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003.


30.4.2005   

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C 106/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

24 febbraio 2005

nella causa C-279/03, Commissione delle Comunità europee contro Implants (International) Ltd (1)

(Clausola compromissoria - Recupero di anticipi versati - Interessi di mora - Procedimento in contumacia)

(2005/C 106/11)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-279/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. Lyal e C. Giolito) contro Implants (International) Ltd, con sede in Cleveland (Regno Unito), avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 238 CE, proposto il 26 giugno 2003, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 24 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Implants (International) Ltd è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee la somma di EUR 284 000 dovuta nella causa principale, più gli interessi di mora:

al tasso del 4,8 % annuo per il periodo dal 31 agosto 2002 fino al 31 dicembre 2002

al tasso del 6,8 % annuo dal 1p gennaio 2003 fino al rimborso totale delle somme dovute.

2)

La Implants (International) Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 200 del 23/08/03.


30.4.2005   

IT

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C 106/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

3 marzo 2005

nella causa C-414/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 8 della direttiva 92/50/CEE - Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi - Smaltimento dei rifiuti nel Land Bassa Sassonia)

(2005/C 106/12)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-414/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 2 ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. K. Wiedner) contro Repubblica federale di Germania (agenti: sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore) e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 3 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Avwendo il Landkreis Friesland, nel Land Bassa Sassonia, concluso un contratto di smaltimento di rifiuti senza osservare le norme di pubblicità e procedurali previste all'art. 8 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, letto in combinato disposto con i titoli III-VI di tale direttiva, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.

2.

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 275 del 15.11.2003.


30.4.2005   

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C 106/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

27 gennaio 2005

nella causa C-416/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/18/CE - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 106/13)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-416/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. M. Konstantinidis) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra N. Dafniou), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. K. Schiemann (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 27 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

La Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2.

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 275 del 15 novembre 2003.


30.4.2005   

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C 106/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

3 marzo 2005

nel procedimento C-499/03 P: Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Tariffa doganale comune - Recupero a posteriori dei dazi all'importazione - Rinuncia ai diritti al recupero - Presupposti - Art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Errore delle autorità doganali - Errore riconoscibile - Nomenclatura combinata - Menzioni - Portata»)

(2005/C 106/14)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-499/03 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 25 novembre 2003, Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH, con sede in Langen (Germania) (avv.ti: K. Landry e L. Harings) procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. X. Lewis e J. Schieferer), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, e dai sigg. J.-P. Puissochet e J. Malenovský (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 3 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2003, cause riunite T-309/01 e T-239/02, Biegi Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione è annullata.

2)

La decisione della Commissione 14 agosto 2001, C (2001) 2533, (REC 4/00), nella parte in cui impone la contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione dovuti dalla Biegi Nahrungsmittel GmbH per l'importo di DEM 218 605,64 è annullata.

3)

La decisione della Commissione 5 marzo 2002, C (2002) 857, (REC 4/01), che impone la contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione dovuti dalla Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH per l'importo di DEM 222 116,06 è annullata.

4)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


30.4.2005   

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C 106/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

3 marzo 2005

nella causa C-90/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 7, n. 1, della direttiva 1999/32/CE - Mancato invio della relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi utilizzati sul territorio nazionale)

(2005/C 106/15)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-90/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 23 febbraio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Schieferer e G. Valero Jordana) contro Repubblica d'Austria (agente: sig. E. Riedl), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk (relatore) e P. Kūris, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 3 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

La Repubblica d'Austria, avendo omesso di presentare alla Commissione delle Comunità europee, entro il 30 giugno 2002, la relazione per il 2001, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/32/CE, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE.

2.

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 94 del 17.04.2004.


30.4.2005   

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C 106/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

24 febbraio 2005

nella causa C-225/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/106/CE - Trasporti marittimi - Omessa trasposizione nel termine prescritto)

(2005/C 106/16)

Lingua processuale: il finlandese

Nella causa C-225/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 1o giugno 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K. Simonsson e M. Huttunen), contro Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra A. Guimaraes-Purokoski), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis (relatore) e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 24 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Non avendo adottato le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 2001, 2001/106/CE, che modifica la direttiva del Consiglio 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) e non avendone informato preventivamente la Commissione, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi di tale direttiva;

2.

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


30.4.2005   

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C 106/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

24 febbraio 2004

nella causa C-383/04: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (1)

(«Inadempimento da parte uno Stato - Direttiva 1990/105/CE - Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione - Mancata trasposizione entro il termine impartito»)

(2005/C 106/17)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-383/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento a norma dell'art. 226 CE, proposto il 6 settembre 2004, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. A. Bordes) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente, dai sigg. R. Schintgen e G. Arestis (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 24 febbraio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1999, 1999/105/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima.

2.

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


30.4.2005   

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C 106/10


ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

19 gennaio 2005

nella causa C-206/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division): Commissioners of Customs & Excise contro SmithKline Beecham plc (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Tariffa doganale comune - Voci tariffarie - Cerotti alla nicotina - Valore legale di un parere di classificazione dell'Organizzazione mondiale delle dogane)

(2005/C 106/18)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-206/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Regno Unito), con ordinanza 7 dicembre 2000, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2003, nella causa Commissioners of Customs & Excise contro SmithKline Beecham plc, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 19 gennaio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Cerotti alla nicotina come quelli in questione nella controversia principale devono essere classificati sotto la voce 3004 della nomenclatura combinata che figura all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086.

2)

Se un'autorità competente ha fornito un'erronea informazione tariffaria vincolante, il giudice nazionale è tenuto, ai sensi dell'art. 10 CE, ad adottare, nell'ambito delle sue competenze, tutte le misure necessarie affinché la detta informazione sia annullata e venga fornita una nuova informazione tariffaria vincolante, conforme al diritto comunitario.

In tale contesto, le modalità e gli effetti delle decisioni adottate dal giudice nazionale sul ricorso rientrano, nei limiti dei principi di equivalenza e di effettività, nel diritto nazionale.

Al riguardo, l'art. 12, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82, non osta a che un giudice nazionale annulli una decisione di un'autorità doganale che, pur essendo compatibile con un parere di classificazione dell'OMD, contrasti con la nomenclatura combinata, figurante all'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 2086/97, e dichiari che un prodotto deve essere classificato diversamente da quanto prevede il detto parere di classificazione.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003.


30.4.2005   

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C 106/10


ORDINANZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

28 ottobre 2004

nel procedimento C-236/03P, Commissione delle Comunità europee contro CMA CGM e a. (1)

(Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado - Intese - Trasporto marittimo tra l'Europa del Nord e l'Estremo Oriente - Ammende - Prescrizione - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

(2005/C 106/19)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-236/03PV, avente ad oggetto un'impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello statuto della Corte di giustizia, proposta il 2 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. P. Oliver), altre parti del procedimento: CMA CGM, con sede in Marsiglia (Francia), Evergreen Marine Corp. Ltd, con sede in Taipei, Taïwan (Cina), Hanjin Shipping Co. Ltd, con sede in Taipei, Hapag-Lloyd Container Linie GmbH, con sede in Seul (Corea del Sud), Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, con sede in Tokyo (Giappone), Malaysia International Shipping Corporation Berhad, con sede in Kuala Lumpur (Malaisia), Mitsui OSK Lines Ltd, con sede in Tokyo, Neptune Orient Lines Ltd, con sede in Singapore (Singapore), Nippon Yusen Kaisha, con sede in Tokyo, Orient Overseas Container Line Ltd, con sede in Wanchai (Cina), P & O Nedloyd Container Liner Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), Yangming Marine Transport Corp., con sede in Taipei (avvocati: sigg. J. Pheasant e M. Levitt), Senator Lines GmbH, ex DSR-Senator Lines GmbH, con sede in Brema (Germania), (avvocati: sigg. J.Pheasant e M. Levitt, nonchè avvocati: sigg. D. Waelbroeck e U. Zinsmeister) e Cho Yang Shipping Co. Ltd, con sede in Seul, in liquidazione, la Corte (seconda sezione), composta dai sigg. C. W. A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 28 ottobre 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 184 del 2.8.2003.


30.4.2005   

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C 106/11


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

18 gennaio 2005

nel procedimento C-325/03 P, José Luis Zuazaga Meabe contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Ricorso di annullamento - Irricevibilità per mancato rispetto dei termini - Ricorso manifestamente infondato»)

(2005/C 106/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nel procedimento C-325/03 P, avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 21 luglio 2003, José Luis Zuazaga Meabe, residente in Bilbao (Spagna) (avv.ti J. A. Calderón Chavero e N. Moya Fernández) procedimento in cui le altre parti sono: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. O. Montalto e I. de Mediano Caballero) e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), con sede in Madrid (Spagna) (avv.: J. de Rivera Lamo de Espinosa), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues e M. Ilešič (relatore), giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 18 gennaio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. José Luis Zuazaga Meabe sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.

3)

L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 239 del 4.10.2003.


30.4.2005   

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C 106/11


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

7 dicembre 2004

nel procedimento C-521/03P: Internationaler Hilfsfonds eV contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado - Ricevibilità - Decadenza - Art. 230, quinto comma CE - Decisione di carattere puramente confermativo - Qualifica)

(2005/C 106/21)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-521/03P, avente ad oggetto una impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello statuto della Corte di giustizia, proposta il 15 dicembre 2003, Internationaler Hilfsfonds eV (avvocato: sig. H. Kaltenecker), altra parte del procedimento: Commissione delle Comunità europee, (agenti: sig. Wilderspin e sig.ra S. Fries), la Corte (quarta sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, facente funzione di presidente della quarta sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. K. Schieman (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 7 dicembre 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

Il ricorso è respinto.

2

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


30.4.2005   

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C 106/12


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

21 gennaio 2005

nel procedimento C-75/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Beroep di Antwerpen): Ministerie van Financiën contro Hendrik Hanssens e a. (1)

(Rinvio pregiudiziale - Irricevibilità)

(2005/C 106/22)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-75/04, Ministerie van Financiën contro Hendrik Hanssens, Rudi Verhoeven, World Wide Shipping and Forwarding NV (WWSF) avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Hof van Beroep di Antwerpen (Belgio) con ordinanza 11 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2004, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e J. Makarczyk, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 21 gennaio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Hof van Beroep di Antwerpen con ordinanza 11 febbraio 2004 è irricevibile.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


30.4.2005   

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C 106/12


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

26 gennaio 2005

nel procedimento C-153/04 P: Euroagri Srl contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - FEAOG - Contributo finanziario - Progetto pilota e di dimostrazione per l'utilizzo di una nuova tecnologia “Endovena” sui fruttiferi»)

(2005/C 106/23)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-153/04 P, avente ad oggetto un ricorso, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, contro una sentenza del Tribunale di primo grado, proposto il 23 marzo 2004, Euroagri Srl, con sede in Monte Vidon Combatte (avv.: W. Massucci), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Cattabriga e sig. L. Visaggio), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk e P. Kūris (relatore), giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 26 gennaio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

L'impugnazione è respinta.

2

La Euroagri Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


30.4.2005   

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C 106/12


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

28 gennaio 2005

nel procedimento C-208/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Ètat): Inter-Environnement Wallonie ASBL contro Regione Vallone (1)

(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Direttive 75/442/CEE e 91/150/CEE - Nozione di “rifiuto” - Elenco delle materie assimilabili a prodotti»)

(2005/C 106/24)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-208/04, Inter-Environnement Wallonie ASBL contro Regione Vallone, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Conseil d'Ètat (Belgio) con ordinanza 29 aprile 2004, pervenuta in cancelleria l'11 maggio 2004, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris (relatore) e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 28 gennaio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

 

L'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, come modificata con direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, osta a che gli Stati introducano una nuova categoria di materie che non rientrano né nella categoria dei rifiuti né in quella dei prodotti, anche se tale nuova categoria di materie può contenere sostanze od oggetti idonei a integrare la definizione della nozione di «rifiuto» ai sensi della predetta disposizione.


(1)  GU C 179 del 10.7.2004.


30.4.2005   

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C 106/13


Istanza di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presentata il 9 marzo 2005 dalla ALT YLMY — Ömümcilik Paydarlar Jemgyyeti contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-4/05 SA)

(2005/C 106/25)

Il 9 marzo 2005 la ALT YLMY — Ömümcilik Paydarlar Jemgyyeti, rappresentata dal sig. R. Nathan, avocat, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un'istanza di autorizzazione a procedere ad un pignoramento nei confronti della Commissione delle Comunità europee.

La richiedente chiede che la Corte voglia togliere l'immunità alla Commissione in modo che possa essere attuato presso quest'ultima il pignoramento dei fondi che essa detiene a favore del pignorato, nel caso di specie il CESD — Communautaire a.s.b.l., dal momento che non sussiste alcun argomento che osti, in diritto o in fatto, a che la Commissione, terzo pignorato, consegni validamente i fondi che detiene a titolo provvisorio nelle mani del pignorante.

La richiedente conclude che la convenuta sopporti tutte le spese.


30.4.2005   

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C 106/13


Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presentata l'11 marzo 2005 da Maria Fernanda Gil do Nascimento e altri contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-5/05 SA)

(2005/C 106/26)

Lingua processuale: il portoghese

L'11 marzo 2005 dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stata presentata da Maria Fernanda Gil do Nascimento e altri, rappresentati dal sig. João Carlos Grilo Simões, Advogado, una domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che la Corte voglia sospendere l'immunità della Commissione e autorizzare il pignoramento dei crediti della ISD — Informação, Sistemas e Desenvolvimentos, S.A. detenuti dalla Commissione delle Comunità europee e che questi ultimi siano destinati ai pignoranti a titolo di pagamento dei salari e dei crediti salariali.


30.4.2005   

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C 106/13


Ricorso del Regno di Svezia avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta sezione) 23 novembre 2004, causa T-84/03, Maurizio Turco, sostenuto da Repubblica di Finlandia, Regno di Danimarca e Regno di Svezia, contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 febbraio 2005

(Causa C-39/05 P)

(2005/C 106/27)

Lingua processuale: l'inglese

Il 2 febbraio 2005, il Regno di Svezia, rappresentato dal sig. K. Wistrand, in qualità di agente, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta sezione) 23 novembre 2004, causa T-84/03 (1), Maurizio Turco, sostenuto da Repubblica di Finlandia, Regno di Danimarca e Regno di Svezia, da un lato, e Consiglio dell'Unione europea, sostenuto da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Commissione delle Comunità europee, dall'altro.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1

annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta sezione) 23 novembre 2004, causa T-84/03, Maurizio Turco/Consiglio dell'Unione europea;

2

annullare la decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, per quanto riguarda la consultazione del parere del servizio giuridico del Consiglio, e

3

condannare il Consiglio al pagamento delle spese sostenute dal Regno di Svezia nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

Secondo il governo svedese il Tribunale di primo grado ha violato, nell'impugnata sentenza, il diritto comunitario.

Il Tribunale di primo grado ha rilevato che, da una parte, spetta alle istituzioni valutare, in ogni singolo caso, se la divulgazione dei documenti rientri effettivamente nelle eccezioni disposte dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione («regolamento sul libero accesso») (2).

Dall'altra, il Tribunale di primo grado ha accolto l'argomento del Consiglio secondo il quale, per i pareri giuridici in materia di legislazione, vi era un'esigenza generale di riservatezza. Ciò, in primo luogo, poiché la divulgazione dei documenti di tale specie potrebbe suscitare dubbi circa la legittimità della legislazione in questione e, in secondo luogo, poiché la difesa dell'autonomia di giudizio del servizio giuridico del Consiglio costituirebbe un interesse meritevole di tutela. Sulla base di ciò il Tribunale di primo grado ha constatato che il Consiglio, nel rifiutare la consultazione dei pareri giuridici, ai sensi dell'eccezione disposta dall'art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento sul libero accesso, non aveva commesso alcun errore di valutazione.

Secondo il governo svedese tale conclusione è incompatibile con l'obbligo di valutare la questione della divulgazione alla luce del contenuto di uno specifico documento. La citata sentenza del Tribunale di primo grado ha di conseguenza violato il diritto comunitario.


(1)  GU C 112, 10/05/03, pag. 38.

(2)  GU L 145, 31/05/2001, pag. 43.


30.4.2005   

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C 106/14


Ricorso di Maurizio Turco contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 23 novembre 2004, nella causa T-84/03, Maurizio Turco, sostenuto dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Danimarca e dal Regno di Svezia, contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 febbraio 2005

(Causa C-52/05 P)

(2005/C 106/28)

Lingua processuale: l'inglese

Il 9 febbraio 2005, Maurizio Turco, residente in Pulsano (Italia), rappresentato dai sigg. O. W. Brouwer e C. E. Schillemenns, lawyers, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 23 novembre 2004, nella causa T-84/03 (1), Maurizio Turco, sostenuto dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Danimarca e dal Regno di Svezia, contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 23 novembre 2004 con cui questo:

a)

ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente nella parte relativa al rifiuto di accesso al documento n. 9077/02, contenente un'opinione del Servizio giuridico concernente una proposta di direttiva del Consiglio che fissa standard minimi per l'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

b)

ha condannato il ricorrente ed il Consiglio a sopportare ciascuno la metà delle spese relative al ricorso;

ove necessario, rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo;

condannare il Consiglio alle spese, ivi incluse quelle sostenute da eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale contiene errori di diritto relativi all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049 (2), relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo: il «regolamento»).

I fondamenti dell'impugnazione e gli argomenti giuridici su cui il ricorrente si basa consistono nel fatto che, nella fattispecie, il Tribunale:

(i)

non ha interpretato ed applicato correttamente il termine giuridico «consulenza legale» di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento;

(ii)

ha qualificato erroneamente il parere legale come «consulenza legale» ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento e ha contravvenuto allo scopo ed al contenuto degli artt. 4, n. 2 e 4, n. 3, ed al sistema e alla struttura correlati del regolamento;

(iii)

ha interpretato ed applicato erroneamente (ai sensi della giurisprudenza comunitaria consolidata) il principio secondo cui deve essere garantito il più ampio accesso possibile ai documenti detenuti dalle istituzioni comunitarie e che eccezioni a tale principio devono essere ammesse in limiti quanto più restrittivi;

(iv)

ha interpretato ed applicato erroneamente (ai sensi della giurisprudenza comunitaria consolidata) il principio secondo cui le domande di accesso a documenti debbano essere valutate caso per caso;

(v)

ha interpretato ed applicato erroneamente il concetto di «interessi pubblici prevalenti» e ha commesso un errore di diritto ponendo il relativo onere della prova in capo al ricorrente;

(vi)

ha violato il principio di diritto comunitario secondo cui l'ordinamento giuridico comunitario si fonda sul principio di legalità; e

(vii)

non ha fornito una motivazione sufficiente e ha omesso di replicare a certi argomenti dedotti dal ricorrente.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003, pag. 38.

(2)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43


30.4.2005   

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C 106/15


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo proposto l'11 febbraio 2005

(Causa C-69/05)

(2005/C 106/29)

lingua processuale: il francese

L'11 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sigg.re Florence Clotuche-Duvieusart e Agnieszka Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che non avendo presentato, entro il 1o luglio 2001 e almeno entro il 30 giugno 2002, le relazioni annuali su tutti i regimi di aiuto di stato esistenti negli anni 2000 e 2001 nel settore agricolo, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 88, n. 1 del Trattato CE e dell'art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1) (ora art. 88 CE), come attuate dagli orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/C/28/02);

2.

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 21, n. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (ora art. 88 CE) prevede che «[g]li Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale(...)». La presentazione di tali relazioni nel settore agricolo è disciplinata dagli «Orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo» (2000/C/28/02) i quali precisano che «[u]na relazione unica va presentata alla Commissione per la prima volta entro il 1o luglio 2001, e in seguito entro il 30 giugno di ogni anno». Il carattere vincolante degli orientamenti in materia di aiuti di stato che sono stati accettati da uno Stato membro come opportune misure è stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Gli orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo sono stati accettati dal Granducato di Lussemburgo, poiché quest'ultimo non ha mai segnalato per iscritto che contestava le opportune misure contenute in tali orientamenti. Di conseguenza, non presentando per il 2000 né per il 2001 le relazioni in questione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno ai propri obblighi.


(1)  GU L 83, del 27.3.1999, pag. 1


30.4.2005   

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C 106/15


Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 1o dicembre 2004 nella causa T-27/02, Kronofrance S.A. contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Glunz AG e OSB Deutschland GmbH, proposto il 16 febbraio 2005 (Fax/Email: 11 febbraio 2005)

(Causa C-75/05 P)

(2005/C 106/30)

Lingua processuale: il tedesco

Il 16 febbraio 2005 (Fax/Email: 11 Febbraio 2005) la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Wolf-Dieter Plessing e dalla sig.ra Clarissa Schulze-Bahr, Bundesministerium der Finanzen (Ministero federale tedesco delle finanze), Berlino (Germania) e dall'avv. Dr. Marco Núñez Müller, Amburgo (Germania) ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 1o dicembre 2004 nella causa T-27/02, Kronofrance S.A. contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Glunz AG e OSB Deutschland GmbH.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare completamente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 1o dicembre 2004 nella causa T-27/02 (1),

2.

pronunciarsi in via definitiva sulla controversia e dichiarare irricevibile, o in ogni caso infondato, il ricorso,

3.

riunire la presente causa, ai fini del procedimento e della sentenza, con la causa parallela avviata su impugnazione della Glunz AG,

4.

condannare la ricorrente del procedimento principale sia alle spese del procedimento d'impugnazione sia alle spese del procedimento in primo grado nella causa T-27/02.

Motivi e principali argomenti

La sentenza impugnata viola, tra l'altro, gli artt. 230, n. 4, CE, 87, n. 3, lett. C) CE e 64 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Vi è innanzitutto una carenza di legittimazione ad agire della ricorrente.Infatti l'interesse individuale ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE non risulta direttamente dalla qualità di parte interessata ai sensi dell'art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999. Dipende, al contrario, esclusivamente dal contenuto dell'atto impugnato e dalla posizione concorrenziale della ricorrente. Pertanto, un concorrente che interviene nella fase precontenziosa per opporsi ad un'autorizzazione di un aiuto deve esporre ed eventualmente provare che l'aiuto autorizzato gli arreca un pregiudizio «sostanziale»; anche se fosse sufficiente un pregiudizio «semplice», questo dovrebbe tuttavia essere esposto in modo dettagliato. Di conseguenza, il ricorso in primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, poiché la ricorrente non ha dimostrato né un pregiudizio sostanziale né un pregiudizio semplice.

La sentenza impugnata viola, infine, anche i punti 3.3, 3.4, 3.10 e 3.10.1 della disciplina multisettoriale del 1998, poiché la Corte ha imposto alla Commissione di esaminare il consumo e un'eventuale contrazione del mercato rilevante anche quando essa dispone di dati sufficienti sul tasso di utilizzo delle capacità in questione. In tal modo il Tribunale viola, al contempo, anche l'art. 87, n. 3, lett. c), CE in quanto sostituisce le sue valutazioni a quelle spettanti unicamente alla Commissione.

Infine, la sentenza impugnata viola l'articolo 64 della regolamento di procedura del Tribunale di primo grado perché quest'ultimo ha omesso di raccogliere d'ufficio talune informazioni rilevanti ai fini della decisione, necessari per l'accertamento della legittimazione ad agire. Ciò riguarda in particolare l'intensità del rapporto di concorrenza tra la ricorrente e il beneficiario dell'aiuto.


(1)  GU C 31, del 5.2.2005


30.4.2005   

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C 106/16


Ricorso della Glunz AG e della OSB Deutschland GmbH contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 1o dicembre 2004, nella causa T-27/02, Kronofrance S.A. contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Glunz AG e dalla OSB Deutschland GmbH, proposto il 18 febbraio 2005 (Fax/Email: 16 febbraio 2005)

(Causa C-80/05 P)

(2005/C 106/31)

Lingua processuale: il tedesco

Il 18 febbraio 2005 (Fax/Email: 16 Febbraio 2005), la Glunz AG e la OSB Deutschland GmbH, rappresentate dall'avv. Dr. Hans-Jörg Niemeyer, dello studio Hengeler Mueller, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 1o dicembre 2004, nella causa T-27/02, Kronofrance S.A. contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Glunz AG e dalla OSB Deutschland GmbH.

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 1o dicembre 2004 nella causa T-27/02 (1) e respingere il ricorso;

2.

in via subordinata, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale di primo grado;

3.

condannare alle spese la ricorrente nella causa principale.

Motivi e principali argomenti

La sentenza del Tribunale di primo grado deve essere annullata per le seguenti ragioni:

Il Tribunale ha violato l'art. 87, n. 3, CE, in quanto ha interpretato erroneamente la disciplina multisettoriale relativa agli aiuti regionali e ha disconosciuto la discrezionalità di cui dispone la Commissione per stabilire ed applicare tale disciplina. Inoltre, il Tribunale ha effettuato una valutazione economica erronea concludendo che la concessione degli aiuti in un mercato in contrazione comporta manifestamente seri rischi di distorsione della concorrenza, anche qualora non vi sia una capacità di produzione eccessiva nel settore interessato.

Il Tribunale ha ammesso la legittimazione ad agire della ricorrente nella causa principale e quindi la ricevibilità della ricorso sulla base di un'interpretazione erronea dell'art. 230, quarto comma, CE. La ricorrente nella causa principale non è individualmente e direttamente interessata dall'aiuto controverso, perché tra la stessa e le ricorrenti non vi è un rapporto di concorrenza.

Il Tribunale ha violato l'art. 64 del suo regolamento di procedura. Esso avrebbe dovuto chiarire ulteriormente la situazione di fatto mediante misure di organizzazione del procedimento per accertare i fatti che dovrebbero fondare la legittimazione ad agire della ricorrente.

Il Tribunale ha violato l'art. 230, secondo comma, CE, perché la sua sentenza eccede i motivi fatti valere nel ricorso.


(1)  GU C 31, del 5.2.2005


30.4.2005   

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C 106/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla House of Lords (Regno Unito) con ordinanza 3 novembre 2004, nel procedimento United Utilities plc contro Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise

(Causa C-89/05)

(2005/C 106/32)

Lingua processuale: l'inglese

Con ordinanza 3 novembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 18 febbraio 2005, nel procedimento United Utilities plc contro Her Majesty's Commissioners of Customs and Excise, la House of Lords, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

1)

Se l'esenzione prevista per le scommesse all'art. 13, parte B, lett. f), della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), si applichi qualora un soggetto (l'«Agente») fornisca servizi per conto di un altro soggetto (il «Preponente»), accettando le scommesse dei clienti e comunicandone loro l'accettazione da parte del Preponente, quando a) l'operato dell'Agente costituisce un elemento necessario per l'instaurazione del rapporto giuridico relativo alla scommessa tra il Preponente e l'Agente, perfezionando in tal modo il negozio della scommessa; b) l'Agente non prende decisioni in ordine alla fissazione delle quote, che sono stabilite dal Preponente e, talvolta, da terzi secondo le regole di ciascuno sport; c) l'Agente decide se accettare o meno per conto del Preponente le scommesse sulla base dei criteri dettati da quest'ultimo, cosicché l'Agente non ha alcun margine di discrezionalità.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, 13.6.1977, pag. 1).


30.4.2005   

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C 106/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Germania) con ordinanza 25 gennaio 2005, nel procedimento Mohamed Gattoussi contro Stadt Rüsselsheim

(Causa C-97/05)

(2005/C 106/33)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 25 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 23 febbraio 2005, nel procedimento Mohamed Gattoussi contro Stadt Rüsselsheim, il Verwaltungsgericht Darmstadt, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 64 dell'Accordo euromediterraneo con la Tunisia (GU L 97 del 30.03.1998) produca effetti giuridici in materia di diritto di soggiorno.

In caso di soluzione affermativa del quesito sub 1.:

2)

se dal divieto di discriminazioni di cui all'art. 64 dell'Accordo euromediterraneo con la Tunisia possa desumersi l'esistenza di una posizione giuridica soggettiva in materia di soggiorno, la quale osta ad un provvedimento restrittivo della durata del diritto di soggiorno nel caso in cui un cittadino tunisino disponga di un'autorizzazione di lavoro a tempo indeterminato, svolga effettivamente un'attività lavorativa ed al momento della decisione ai sensi delle norme sull'immigrazione sia titolare di un diritto di soggiorno a tempo determinato.

In caso di soluzione affermativa del quesito sub 2.:

3)

se, al fine di definire la posizione giuridica dello straniero in materia di soggiorno, quale risultante dal divieto di discriminazioni di cui all'art. 64 dell'Accordo euromediterraneo con la Tunisia, sia possibile fare riferimento ad un momento successivo all'emanazione del provvedimento che limita la durata di validità del titolo di soggiorno ai sensi delle norme sull'immigrazione.

In caso di soluzione affermativa del quesito sub 3.:

4)

se, al fine di concretizzare la riserva dei motivi relativi alla tutela di un legittimo interesse dello Stato, possa farsi richiamo ai principi sviluppati in relazione all'art. 39, n. 3, CE.


30.4.2005   

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C 106/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) con ordinanza 11 febbraio 2005, nel procedimento De Danske Bilimportører contro Skatteministeriet Told-og Skattestyrelsen

(Causa C-98/05)

(2005/C 106/34)

Lingua processuale: il danese

Con ordinanza 11 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 febbraio 2005, nel procedimento De Danske Bilimportører contro Skatteministeriet Told-og Skattestyrelsen, l'Østre Landsret ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Questione 1

Se l'art. 11, A, n. 2, lett. a), e l'art. 11, A, n. 3, lett. c) della sesta direttiva IVA (1), debbano essere interpretati nel senso che una tassa di immatricolazione degli autoveicoli (autovetture da turismo) debba essere compresa nella base imponibile dell'IVA, quando è concluso un contratto di vendita che prevede la consegna di un nuovo autoveicolo destinato al trasporto di persone, nel caso in cui l'autoveicolo, conformemente al contratto di vendita e all'uso a cui lo destina l'acquirente, è consegnato dal rivenditore al consumatore debitamente immatricolato e per un prezzo complessivo comprendente tanto il prezzo pagato dal rivenditore quanto la tassa.

Questione 2

Se lo Stato membro possa organizzare il suo sistema fiscale in modo tale che la tassa di immatricolazione sia considerata come un esborso che il rivenditore paga per conto dell'acquirente finale, anche se è l'acquirente finale che è il contribuente diretto.

Questione 3

Se con riferimento alle questioni 1 e 2 abbia rilevanza il fatto che un'autovettura da turismo può essere acquistata e consegnata senza che la tassa di immatricolazione sia stata pagata, il che accadrebbe se l'acquirente non avesse intenzione di usare l'autovettura per il trasporto di persone o di merci in una zona in cui si applica il codice della strada.

Questione 4

Se sia rilevante il fatto che dei veicoli usati sono importati o introdotti, in misura non trascurabile, segnatamente a titolo di beni personali, da un consumatore finale che paga egli stesso la tassa di immatricolazione senza l'intervento di un rivenditore.

Questione 5

Se sia rilevante la circostanza che il fatto generatore della tassa di immatricolazione si verifichi e che l'imposta diventi esigibile — eventualmente come esborso — prima dell'intervento del fatto generatore dell'IVA e del momento in cui essa diventa esigibile.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, modificata da GU L 149, pag. 26).


30.4.2005   

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C 106/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsetedam (Paesi Bassi) con ordinanza 18 febbraio 2005 nel procedimento ASM Lithography B.V. contro Belastingdienst/Douane Zuid, kantoor Roermond

(Causa C-100/05)

(2005/C 106/35)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 18 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 28 febbraio 2005, nel procedimento tra ASM Lithography B.V. contro Belastingdienst/Douane Zuid, kantoor Roermond, il Gerechtshof te Amsetedam ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se, in relazione a prodotti compensatori quali quelli di cui trattasi, che sono considerati immessi in libera pratica, l'obbligazione doganale vada determinata in base ai parametri di tassazione indicati dall'art. 122, lett. c), del codice doganale comunitario (1), anche nel caso in cui l'interessato non abbia presentato nessuna preliminare ed espressa domanda in tal senso.

2.

Qualora la prima questione vada risolta in senso negativo: se vada accolta una domanda di (ri)calcolo dell'importo dell'obbligazione doganale in base ai parametri di tassazione di cui all'art. 122, lett. c), del codice doganale comunitario formulata successivamente — dopo la comunicazione dell'importo dei dazi corrispondenti all'obbligazione doganale, calcolati in base ai parametri di tassazione di cui all'art. 121, n. 1, del codice doganale comunitario — nel quadro di una istanza di rimborso presentata in base all'art. 236 del detto codice.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio, 12 ottobre 1992 n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19/10/1992 pag. 1).


30.4.2005   

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C 106/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten (Svezia), con ordinanza 15 ottobre 2004, nella causa C-101/05, Skatteverket contro A

(Causa C-101/05)

(2005/C 106/36)

Lingua processuale: lo svedese

Con ordinanza 15 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 febbraio 2005, nella causa Skatteverket contro A, il Regeringsrätten (Svezia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

1.

Se le disposizioni sulla libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi ostino a che, in una situazione come quella precedentemente descritta, A sia tassato per i dividendi distribuiti da X in quanto X non ha la sua sede in uno Stato membro dello SEE o in uno Stato con cui la Svezia ha concluso una convenzione fiscale che contiene un articolo in materia di scambio di informazioni.


30.4.2005   

IT

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C 106/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten (Svezia), con ordinanza 15 ottobre 2004, nella causa Skatteverket contro A e B

(Causa C-102/05)

(2005/C 106/37)

Lingua processuale: lo svedese

Con ordinanza 15 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 febbraio 2005, nella causa Skatteverket contro A e B, il Regeringsrätten (Svezia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se le disposizioni sulla libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi ostino a che, in una situazione come quella precedentemente descritta, i dividendi che A e B percepiscono dalla società X siano tassati in modo meno favorevole in quanto la società Y, consociata di X, svolge un'attività in Russia e non in Svezia.

2.

Se sia rilevante la circostanza che A e B abbiano acquistato azioni nella società X prima o dopo l'avvio o il cambiamento dell'attività in Russia.


30.4.2005   

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C 106/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Regeringsrätten (Svezia) con ordinanza 24 febbraio 2005, nel procedimento Aktiebolaget NN contro Skatteverket

(Causa C-111/05)

(2005/C 106/38)

Lingua processuale: lo svedese

Con ordinanza 24 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 4 marzo 2005, nel procedimento Aktiebolaget NN contro Skatteverket, il Regeringsrätten, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se un'operazione imponibile riguardante la cessione e l'installazione di un cavo, piazzato tra il territorio di due Stati membri e anche al di fuori del territorio comunitario, e a cui si riferisce la parte principale dei costi totali, debba essere considerata come cessione di un bene, in applicazione delle disposizioni della direttiva (1) sul luogo delle operazioni imponibili.

2)

Qualora tale operazione sia invece considerata come una prestazione di servizi, se tale servizio debba essere ricollegato ad un bene immobile, con determinazione del luogo della prestazione ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. a).

3)

Qualora le questioni 1 e 2 siano risolte in senso affermativo, se l'art. 8, n. 1, lett. a), o, alternativamente, l'art. 9, n. 2, lett. a), debbano essere interpretati nel senso che l'operazione deve essere frazionata in base alla collocazione territoriale del cavo.

4)

Qualora la questione 3 sia risolta in senso affermativo, se l'art. 8, n. 1, lett. a), o, alternativamente, l'art. 9, n. 2, lett. a), in combinato disposto con gli artt. 2, n. 1 e 3, n. 1, debbano essere intesi nel senso che l'imposta sul valore aggiunto non deve essere pagata su quella parte della cessione o della prestazione che riguarda una zona al di fuori del territorio comunitario.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU edizione speciale/capitolo 9, tomo 1, pag. 28).


30.4.2005   

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C 106/20


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato l'8 marzo 2005

(Causa C-115/05)

(2005/C 106/39)

Lingua processuale: il francese

L'8 marzo 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Braun, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/65/CE, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (1) e, ad ogni modo, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva;

2.

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 1o gennaio 2004.


(1)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28.


30.4.2005   

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C 106/20


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 10 marzo 2005

(Causa C-118/05)

(2005/C 106/40)

Lingua processuale: il portoghese

Il 10 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. António Caeiros e Sara Pardo, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare, in via principale, che la Repubblica portoghese, non avendo approvato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (1), è venuta meno all'obbligo che le incombe in virtù dell'art. 24, n. 1, della detta direttiva 2000/60/CE;

dichiarare, in via subordinata, che la Repubblica portoghese, non avendo informato immediatamente la Commissione in ordine a tali disposizioni, è venuta meno all'obbligo che le incombe in virtù dell'art. 24, n. 1, della detta direttiva 2000/60/CE;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2000/60/CE è scaduto il 22 dicembre 2003.


(1)  GU L 327 del 22. 12. 2000, pag. 1


30.4.2005   

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C 106/21


Cancellazione dal ruolo della causa C-38/04 (1)

(2005/C 106/41)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 4 febbraio 2005 il presidente della Quinta Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-38/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004.


30.4.2005   

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C 106/21


Cancellazione dal ruolo della causa C-58/03 (1)

(2005/C 106/42)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 24 gennaio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-58/03: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State): Y.G. Encheva contro Staatssecretaris van Justitie.


(1)  GU C 83 del 5.4.2003.


30.4.2005   

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C 106/21


Cancellazione dal ruolo della causa C-69/04 (1)

(2005/C 106/43)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 4 febbraio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-69/04: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Civitavecchia): Fallimento Ligabue Gate Gourmet Roma SpA contro LSG Sky Chefs SpA e European Avia Service SpA contro Abela Italia SpA.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


30.4.2005   

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C 106/21


Cancellazione dal ruolo della causa C-83/04 (1)

(2005/C 106/44)

(Lingua processuale: il portoghese)

Con ordinanza 4 febbraio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-83/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.


(1)  GU C 85 del 3.4.2004.


30.4.2005   

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C 106/21


Cancellazione dal ruolo della causa C-246/03 (1)

(2005/C 106/45)

(Lingua processuale: il greco)

Con ordinanza 19 novembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-246/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.


(1)  GU C 184 del 2.8.2003.


30.4.2005   

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C 106/21


Cancellazione dal ruolo della causa C-247/03 (1)

(2005/C 106/46)

(Lingua processuale: il greco)

Con ordinanza 19 novembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-247/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.


(1)  GU C 184 del 2.8.2003.


30.4.2005   

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C 106/22


Cancellazione dal ruolo della causa C-314/04 (1)

(2005/C 106/47)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Con ordinanza 28 gennaio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-314/04: [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna)]: Ricardo Manuel Torres Aucejo contro Fondo de Garantía Salarial.


(1)  GU C 228 dell'11.9.2004.


30.4.2005   

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C 106/22


Cancellazione dal ruolo della causa C-401/04 (1)

(2005/C 106/48)

(Lingua processuale: lo svedese)

Con ordinanza 28 gennaio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-401/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.


30.4.2005   

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C 106/22


Cancellazione dal ruolo della causa C-476/03 (1)

(2005/C 106/49)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 20 gennaio 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-476/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.


30.4.2005   

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C 106/22


Cancellazione dal ruolo della causa C-548/03 (1)

(2005/C 106/50)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 16 dicembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-548/03: Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto da: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Irlanda.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004.


30.4.2005   

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C 106/22


Cancellazione dal ruolo della causa C-549/03 (1)

(2005/C 106/51)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 16 dicembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-549/03: Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto da: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Irlanda.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30.4.2005   

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C 106/23


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1o marzo 2005

nella causa T-143/03, Elisabeth Saskia Smit contre Ufficio europeo di polizia (Europol) (1)

(Agente temporaneo - Personale Europol - Durata del contratto di lavoro non prorogata)

(2005/C 106/52)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa T-143/03, Elisabeth Saskia Smit, ex agente dell'Europol, abitante a Scheveningen (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti F. Baltussen, P. de Casparis e D. C. Coppens, contro Ufficio europeo di polizia (Europol), con sede in L'Aia (Paesi Bassi) (agenti: sig. D. Heimans e sig.ra K. Hennessy-Massaro nonché, nel corso dell'udienza, sig. N. Urban), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione dell'Europol di non prolungare la durata del contratto di lavoro della ricorrente, nonché una domanda di risarcimento del danno assertivamente subito, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánova, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 1o marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

La decisione 30 settembre 2002, con la quale l'Europol ha rifiutato di rinnovare il contratto di lavoro della ricorrente e la decisione 25 febbraio 2003 che respinge il reclamo proposto avverso la prima decisione sono annullate.

2

Il ricorso, per il resto, è respinto.

3

L'Europol è condannato alle spese di causa, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003


30.4.2005   

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C 106/23


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1o marzo 2005

nella causa T-169/03, Sergio Rossi SpA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Marchio denominativo nazionale e marchio denominativo internazionale MISS ROSSI - Domanda di marchio denominativo comunitario SISSI ROSSI - Somiglianza tra i prodotti - Somiglianza tra i segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2005/C 106/53)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-169/03, Sergio Rossi SpA, con sede in San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena), rappresentata dall'avv. A. Ruo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. P. Bullock e O. Montalto), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Sissi Rossi Srl, con sede in Castenaso di Villanova (Bologna), rappresentata dagli avv.ti S. Verea, M. Bosshard e K. Muraro, avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 28 febbraio 2003 (procedimento R 569/2002-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Calzaturificio Rossi SpA e la Sissi Rossi Srl, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e S. Papasavvas, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 1o marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

Il ricorso è respinto.

2

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 19.7.2003.


30.4.2005   

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C 106/24


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1o marzo 2005

nella causa T-185/03, Vincenzo Fusco contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ENZO FUSCO - Marchio comunitario denominativo anteriore ANTONIO FUSCO - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2005/C 106/54)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-185/03, Vincenzo Fusco, residente a Sarmeola di Rubano, rappresentato dall'avv. B. Saguatti, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. O. Montalto e P. Bullock), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano, con sede in Lugano (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti M. Bosshard, S. Verea e K. Muraro, avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 17 marzo 2003 nel procedimento R 1023/2001-4, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 1o marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

Il ricorso è respinto.

2

Il ricorrente è condannato alle spese.


(1)  GU C 184 del 2.8.2003


30.4.2005   

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C 106/24


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1o marzo 2005

nella causa T-258/03, Andreas Mausolf contro Ufficio europeo di polizia (Europol) (1)

(Agente temporaneo - Personale Europol - Durata del contratto di lavoro non prorogata)

(2005/C 106/55)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa T-258/03, Andreas Mausolf, ex agente dell'Europol, abitante a Leiden (Paesi Bassi), rappresentato dagli avv.ti F. Baltussen, P. de Casparis e D. C. Coppens, contro Ufficio europeo di polizia (Europol), con sede in L'Aia (Paesi Bassi) (agenti: sig. D. Heimans e sig.ra K. Hennessy-Massaro nonché, nel corso dell'udienza, sig. N. Urban), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione dell'Europol di non prolungare la durata del contratto di lavoro del ricorrente, nonché una domanda di risarcimento del danno assertivamente subito, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánova, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 1o marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1

Il ricorso è respinto.

2

Le spese sostenute dalle parti restano a carico di ciascuna di esse.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003


30.4.2005   

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C 106/24


Ricorso della Hoya Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato il 12 gennaio 2005

(Causa T-9/05)

(2005/C 106/56)

Lingua processuale: l'inglese

Il 12 gennaio 2005, la Hoya Corporation, con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata dall'avv.to A. Nordemann, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli) (UAMI).

Anche la Indo Internacional S.A., con sede in Barcellona (Spagna), era parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 3 novembre 2004 (procedimento R 433/2004 1);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

La ricorrente

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio denominativo «AMPLITUDE» per prodotti rientranti nella classe 9 (occhiali ecc.), domanda di marchio comunitario n. 1 723 931

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

Indo Internacional S.A.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio figurativo nazionale «AMPLY» per prodotti rientranti nella classe 9 (occhiali ecc.)

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione impugnata; diniego di registrazione

Motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1)


30.4.2005   

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C 106/25


Ricorso della William Prym GmbH & Co. KG e della Prym Consumer GmbH & Co. KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 gennaio 2005

(Causa T-30/05)

(2005/C 106/57)

Lingua processuale: il tedesco

Il 28 gennaio 2005 la William Prym GmbH & Co. KG e la Prym Consumer GmbH & Co. KG, con sede in Stolberg (Germania), rappresentate dall'avv. H. J. Meyer-Lindemann, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 26 ottobre 2004, C(2004) 4221 def. nel procedimento COMP/F-1/38.338-PO/Nadeln, nella parte in cui essa riguarda le ricorrenti,

in via subordinata, annullare ovvero (in via ulteriormente subordinata) ridurre l'ammenda di EUR 30 000 000 inflitta alle ricorrenti;

condannare la convenuta al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha constatato che le ricorrenti, insieme ad altre imprese, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE, tra il 10 settembre 1994 ed il 31 dicembre 1999, in quanto hanno partecipato ad un'intesa e hanno stipulato una serie di accordi bilaterali, da considerare alla stregua di un unico accordo trilaterale, il cui oggetto ed effetto sarebbe stato, in primo luogo, la ripartizione del mercato europeo degli articoli da cucito, cioè una ripartizione del mercato oggettivo del cucito manuale e specifico, nonché degli altri mercati di aghi e mercati per altri articoli da cucito, in secondo luogo la ripartizione del mercato europeo degli aghi, cioè una ripartizione del mercato geografico degli aghi.

Il ricorso è fondato su tre motivi. Il primo motivo riguarda la violazione del diritto ad essere sentiti e l'obbligo di motivazione. Secondo le ricorrenti, la convenuta non si sarebbe sufficientemente confrontata con diversi loro argomenti e non sarebbe chiaro perché essa ha considerato la violazione particolarmente grave. La motivazione dell'importo dell'ammenda sarebbe meramente formale, di modo che le ricorrenti non comprendono se nel loro caso siano state considerate talune circostanze a loro favore. Le ricorrenti sostengono infine che la motivazione è stata successivamente modificata.

Nell'ambito del secondo motivo le ricorrenti rinviano a diversi errori materiali che sarebbero stati commessi nell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE. Nei confronti della prima ricorrente non sarebbe stato possibile irrogare alcuna ammenda, dato che non può esserle imputato il comportamento della seconda ricorrente. Inoltre, la convenuta non avrebbe considerato le perdite occorse alla seconda ricorrente con i prodotti di cui trattasi, né il fatto che l'accordo sulla ripartizione geografica del mercato costituiva una condizione per l'ingresso di un'altra impresa interessata sul mercato degli aghi da orecchio. Tale accordo ostacola quindi una concorrenza da esso stesso creata. Le convenuta avrebbe inoltre erroneamente valutato l'entità della rilevanza economica di quest'altra impresa.

Il terzo motivo riguarda l'importo dell'ammenda. Secondo le ricorrenti un'ammenda così elevata costituisce una sanzione penale, per la cui irrogazione l'art. 23, n. 3, del regolamento (1), si rivela insufficiente. Spetta infatti allo stesso legislatore stabilire precisamente a quali parametri deve riferirsi il calcolo dell'ammenda. L'ammenda viola in ogni caso l'art. 23, n. 2, del regolamento 1/2003, in quanto rappresenta più del 10 % del fatturato complessivo di ciascuna delle due ricorrenti e non ha assolutamente alcun rapporto né con le conseguenze economiche della relazione, né con le ammende inflitte alle altre imprese interessate. Le ricorrenti, inoltre, sarebbero state danneggiate dall'arbitrario stralcio del procedimento «articoli da cucito: aghi» dal procedimento «articoli da cucito: cerniere». Infine la convenuta avrebbe omesso di considerare diverse attenuanti a favore delle ricorrenti e di concedere loro una riduzione dell'ammenda per non aver contestato i fatti di causa.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4 gennaio 2003, pag. 1).


30.4.2005   

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C 106/26


Ricorso della Camper, S.L. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 31 gennaio 2005

(Causa T-43/05)

(2005/C 106/58)

Lingua processuale: l'inglese

Il 31 gennaio 2005, la Camper, S.L., con sede in Inca, Mallorca (Spagna), rappresentata dall'avv. I. Temiñ o Ceniceros, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso era la JC AB, con sede in Mölnlycke, (Svezia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel procedimento R 170/2004-1, con cui è stata respinta l'impugnazione avverso il diniego di registrazione del marchio comunitario n. 1.954.601 nella classe 25;

dichiarare la registrazione del marchio comunitario n. 1.954.601 «BROTHERS BY CAMPER» ammissibile per tutti i prodotti di cui alla classe 25;

condannare ogni parte a sostenere le proprie spese, e ordinare la divisione in pari misura delle spese comuni.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

La ricorrente

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Il marchio figurativo «BROTHERS by CAMPER» per beni e servizi delle classi 18, 25 e 39 (cuoio, abbigliamento, calzature, copricapi, trasporto ...) — procedimento No 1 954 601

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

JC AB

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Il marchio figurativo svedese, finlandese e danese «Brothers» per beni della classe 25 (abbigliamento, calzature e copricapi)

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell'opposizione nella parte in cui si fondava sulla precedente registrazione svedese. L'opposizione è stata parzialmente accolta con riguardo ai beni controversi, vale a dire 'abbigliamento, calzature, copricapi' per la classe 25, in quanto basata sulle precedenti registrazioni danese e finlandese.

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi invocati:

I marchi controversi non presentano una somiglianza tale da ingenerare rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.


30.4.2005   

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C 106/27


Ricorso della Reckitt Benckiser N.V. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato il 31 gennaio 2005

(Causa T-49/05)

(2005/C 106/59)

Lingua processuale: l'inglese

Il 31 gennaio 2005, la Reckitt Benckiser N.V., con sede in Hoofddorp (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv.to G.S.P. Vos, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione adottata l'11 novembre 2004 dalla seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli);

autorizzare la registrazione del marchio comunitario n. 2 792 554;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio tridimensionale rappresentato dalla forma del prodotto, ossia una pastiglia rettangolare consistente in uno strato superiore blu punteggiato di rosso in cui è infossata una biglia madreperlacea e in uno strato inferiore bianco punteggiato di verde, per prodotti rientranti nelle classi 1 (depuratori d'acqua ecc.) e 3 (prodotti detergenti ecc.)

Decisione dell'esaminatore:

Diniego di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1)

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


30.4.2005   

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C 106/27


Ricorso della European Dynamics SA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 gennaio 2005

(Causa T-50/05)

(2005/C 106/60)

Lingua processuale: l'inglese

Il 28 gennaio 2005, la European Dynamics SA, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall'avv. N. Korogiannakis, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione (DG TAXUD), con cui questa ha respinto l'offerta della ricorrente e ha aggiudicato l'appalto all'appaltatore vincitore;

condannare la Commissione alle spese legali sostenute dalla ricorrente e alle altre spese relative al ricorso, anche nel caso di rigetto dello stesso.

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente ha presentato un'offerta nell'ambito della gara d'appalto indetta dalla Commissione TAXUD/2004/AO-004 per la specificazione, lo sviluppo, la manutenzione ed il sostegno di sistemi telematici di controllo dei movimenti di prodotti soggetti ad accise nell'ambito della Comunità europea. Tale offerta è stata respinta mediante la decisione impugnata e l'appalto è stato aggiudicato a un altro offerente.

A sostegno del suo ricorso d'annullamento di tale decisione la ricorrente, innanzi tutto, fa valere che la Commissione ha violato il divieto di discriminazioni ed il principio di libera concorrenza. L'assenza di esatte specifiche per il sistema EMCS ha impedito agli offerenti di presentare la loro concreta competenza negli specifici settori rilevanti per il progetto. L'accesso ad informazioni privilegiate da parte degli appaltatori attuali ed anteriori ha costituito per essi un vantaggio maggiore ed esclusivo. La ricorrente sostiene che la domanda da essa formulata in tempo utile al fine di avere pari diritti di accesso a tali applicazioni e a tale documentazione avrebbe dovuto essere accolta. Secondo essa, la Commissione non ha adottato le misure adeguate per rimediare alla situazione benché ne abbia avuto occasione.

La ricorrente fa anche valere che la Commissione ha violato l'art. 97, n. 1, del regolamento finanziario (1) nonché l'art. 17, n. 1, della direttiva 92/50 (2), impiegando criteri di valutazione estremamente vaghi e non corredati da parametri chiaramente quantificabili.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione nella sua valutazione dell'offerta della ricorrente. Al riguardo, la ricorrente sostiene che qualsiasi carenza della sua offerta deriverebbe dall'omessa comunicazione da parte della Commissione degli elementi essenziali richiesti dalla ricorrente al fine di preparare la sua offerta. Essa contesta inoltre ciascuna delle dichiarazioni contenute nella relazione del Comitato di valutazione.

La ricorrente deduce anche la violazione da parte della Commissione del suo obbligo, ai sensi dell'art. 253 CE, di motivare la sua decisione nonché l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti richieste dalla ricorrente circa la motivazione del rigetto della sua offerta. La ricorrente, inoltre, fa valere che la Commissione ha violato il principio di buon andamento dell'amministrazione e di diligenza agendo con significativo ritardo e non fornendo risposte adeguate alle richieste di informazioni formulate dalla ricorrente prima del deposito delle offerte.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(2)  Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).


30.4.2005   

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C 106/28


Ricorso dell'Irlanda contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 febbraio 2005

(Causa T-56/05)

(2005/C 106/61)

Lingua processuale: l'inglese

L'8 febbraio 2005 l'Irlanda, rappresentata dal sig D.J.O'Hagan, agente, assistito dai sigg. P. Gallagher e P. McGarry, Barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare (totalmente o parzialmente) la decisione della Commissione 29 novembre 2004, C (2004) 4447, che riduce il contributo del Fondo di coesione al progetto 96/07/61/007 (rete di acquedotti del distretto di Dublino — fase 3), concesso dalla decisione della Commissione 15 dicembre 1997, C(97) 4090, e il contributo del Fondo di coesione al progetto n. 95/07/65/007 (N1 Dunleer — Dundalk Road — fase 2), concesso dalla decisione della Commissione 29 luglio 1996, C (96) 2113, per quanto riguarda il periodo o gli importi determinati dal Tribunale;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi della decisione della Commissione 15 dicembre 1997, C(97) 4090, veniva concesso un contributo del Fondo di coesione al progetto 96/07/61/007 (rete di acquedotti del distretto di Dublino — fase 3) in Irlanda. Con decisione della Commissione 29 luglio 1996, C(96) 2113, veniva concesso un contributo del Fondo di coesione al progetto n. 95/07/65/007 (N1 Dunleer — Dundalk Road — fase 2), anch'esso in Irlanda. Con la decisione impugnata la Commissione riduceva gli importi del contributo complessivo concesso dalle due decisioni precedenti, facendo valere varie irregolarità rilevate durante l'esame dei progetti interessati. Inoltre, la Commissione stabiliva che un importo totale pari a euro 797 886 era stato indebitamente ricevuto e doveva essere restituito.

A sostegno della sua richiesta di annullare la decisione impugnata la ricorrente fa valere anzitutto che quest'ultima è invalida, essendo stata adottata più di tre mesi dopo la data dell'audizione, in violazione dell'art. 18, n. 3, del Regolamento n. 1386/2002 (1) e dell'art. H, n. 2, dell'allegato II al regolamento n. 1164/1994 (2). Secondo la ricorrente, ciò costituisce una violazione delle forme sostanziali, nonché del principio della certezza del diritto.

La ricorrente fa poi valere che la Commissione ha commesso anche una violazione del principio della certezza del diritto per aver applicato retroattivamente nuovi orientamenti sull'ammissibilità delle spese in modo tale da modificare la sua interpretazione dell'individuazione del «beneficiario finale» e da rendere così alcune spese inammissibili in quanto sostenute al di fuori del periodo rilevante. Secondo la ricorrente, ciò violava anche il suo legittimo affidamento.

Un'ulteriore violazione del principio della certezza del diritto era costituita, secondo la ricorrente, dall'applicazione retroattiva di una correzione finanziaria forfettaria. Tale concetto, a parere della ricorrente, era stato sviluppato ed affermato per la prima volta in orientamenti adottati dalla Commissione nel 2002.

Infine, la ricorrente sostiene che l'applicazione retroattiva della nuova interpretazione della Commissione alla prassi di sostituzione di spese inammissibili con spese ammissibili costituisce un'ulteriore violazione del principio della certezza del diritto. Secondo la ricorrente, solo negli orientamenti del 2002 la Commissione aveva deciso che una tale sostituzione non fosse più ammissibile. Ad ogni modo, la ricorrente fa valere che tale interpretazione non è applicabile a progetti del 1996 e del 1997.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 2002, n. 1386, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie (GU L 201, pag. 5).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1)


30.4.2005   

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C 106/29


Ricorso di Jeremy Henry Moore Newsum, Mark Anthony Loveday e Robin Shedden Broadhurst contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 febbraio 2005

(Causa T-57/05)

(2005/C 106/62)

Lingua processuale: l'inglese

L'8 febbraio 2005 Jeremy Henry Moore Newsum, Mark Anthony Loveday e Robin Shedden Broadhurst, residenti in Londra (Regno Unito), rappresentati dai sigg. M. Kingston, QC, D. Park, Barrister, e J. Withinshaw, Solicitor, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le seguenti parti della decisione della Commissione 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (1) [notificata con il numero C(2004) 4032]:

(i)

l'art. 1 e, all'allegato 1 della decisione controversa, il sito designato con il codice del SIC UK0030163 Halkyn Mountain/Mynydd Helygain;

(ii)

in subordine, l'art. 1 e, all'allegato 1 della decisione controversa, il sito designato con il codice del SIC UK0030163 Halkyn Mountain/Mynydd Helygain indicato in rosso nel progetto allegato al ricorso;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono proprietari di terreni utilizzati in parte per l'agricoltura e l'estrazione mineraria che ora, ai sensi della decisione controversa, sono stati dichiarati siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica atlantica.

I ricorrenti fanno valere che la decisione controversa viola i loro diritti fondamentali garantiti dai principi generali dell'ordinamento giuridico comunitario. Tale violazione di diritti fondamentali riguarda le forme sostanziali dell'atto in quanto ai proprietari in questione non è stata garantita alcuna forma di partecipazione all'adozione della decisione della Commissione (e all'attuazione della direttiva 92/43/CEE (2)). I ricorrenti rilevano inoltre che la Commissione ha incoraggiato o approvato l'organizzazione, da parte dello Stato membro in questione, di un dibattito pubblico che si è rivelato viziato e inadeguato sia per la natura sia per la durata dello stesso.

I ricorrenti sostengono inoltre che non è stato tenuto conto delle esigenze economiche e sociali, inclusi i loro diritti di proprietà privata. La decisione controversa è inoltre contraria alle disposizioni della stessa direttiva 92/43/CEE, poiché la questione del risarcimento da pagare resta completamente aperta e insoluta.

Secondo i ricorrenti, la decisione controversa non precisa le specie e gli habitat per cui i siti elencati sono di importanza comunitaria e si basa su informazioni tecniche erronee. Sembrerebbe che le zone in questione siano state inserite nell'elenco sulla base della presenza di tritone crestato e di terreni erbosi calaminari. I ricorrenti sostengono che il primo non costituisce una specie prioritaria e che i secondi non sono un habitat prioritario e che, pertanto, essi non sanno a quale tipo di habitat naturale o specie prioritaria si riferisca la decisione controversa.


(1)  GU L 387, pag. 1.

(2)  Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/443/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, del 22 luglio 1992, pag. 7).


30.4.2005   

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C 106/30


Ricorso della European Dynamics SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 febbraio 2005

(Causa T-59/05)

(2005/C 106/63)

Lingua processuale: l'inglese

Il 2 febbraio 2005 la European Dynamics SA, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall'avv. N. Korogiannakis, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione che non accoglie l'offerta della ricorrente ed aggiudica l'appalto al vincitore di quest'ultimo;

condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese sostenute in relazione al ricorso in esame, quand'anche quest'ultimo fosse respinto.

Motivi e principali argomenti:

La società ricorrente ha presentato un'offerta rispondendo alla gara di appalto della Commissione AGRI-2004-S4FA-I3-01 per la prestazione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza ai sistemi informatici finanziari della DG Agricoltura (1). La decisione impugnata ha rigettato tale offerta e l'appalto è stato aggiudicato ad un altro offerente.

A sostegno del proprio ricorso di annullamento di tale decisione la ricorrente lamenta, in primo luogo, che la Commissione ha violato il regolamento finanziario (2) nonché l'art. 17, n. 1, della direttiva 92/50 (3) in quanto ha usato criteri di valutazioni estremamente vaghi. La ricorrente contesta inoltre che la Commissione, rispondendo alle domande della ricorrente, non ha spiegato chiaramente e oggettivamente cosa fosse precisamente richiesto dai partecipanti alla gara di appalto.

La ricorrente considera inoltre che la Commissione ha commesso errori manifesti nel valutare l'offerta della ricorrente. A tale riguardo, la ricorrente contesta che il comitato di valutazione non ha correttamente valutato le offerte, in quanto non ha preso in considerazione il fatto che, contrariamente alla ricorrente, entrambi i membri del consorzio aggiudicatario avevano un'esperienza molto limitata. La ricorrente ribadisce anche che la propria offerta era più vantaggiosa.

La ricorrente invoca altresì la violazione, da parte della Commissione, dell'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 253 CE nonché la mancata comunicazione delle informazioni pertinenti richieste dalla ricorrente in ordine ai motivi di rigetto della sua candidatura. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e diligenza agendo con consistente ritardo e non rispondendo appropriatamente alle richieste di informazioni della ricorrente prima della presentazione delle offerte.


(1)  GU 2004 S 59-050031.

(2)  Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(3)  Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).


30.4.2005   

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C 106/30


Ricorso di Cornelius Rozemeijer e a. contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 10 febbraio 2005

(Causa T-61/05)

(2005/C 106/64)

Lingua processuale: il francese

Il 10 febbraio 2005 il sig. Cornelius Rozemeijer, residente in Alkmaar (Paesi Bassi), il sig. Gaston Vaesken, residente in Saint-Mandrier (Francia), e la sig.ra Pierrette Vaesken, residente in Sanary/Mer (Francia), rappresentati dal sig. Georges Vandersander, dalle sig.re Laure Levi e Aurore Finchelstein, avocats, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

annullare il prospetto di pensione dei ricorrenti relativo al maggio 2004, con la conseguente applicazione di un coefficiente correttore al livello della capitale del loro paese di residenza o, almeno, di un coefficiente correttore tale da riflettere adeguatamente le differenze del costo della vita nel luogo in cui i ricorrenti probabilmente sosterranno le loro spese,

2)

condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli invocati dalle ricorrenti nell'ambito della causa T-35/05, Elisabeth Agne-Dapper e a. contro Commissione.


30.4.2005   

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C 106/31


Ricorso della Lotto Sport Italia S.p.A contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 15 febbraio 2005

(Causa T-62/05)

(2005/C 106/65)

Ricorso presentato in: inglese

Il 15 febbraio 2005 la Lotto Sport Italia S.p.A,con sede in Treviso (Italia), rappresentata dagli avv.ti S. Feltrinelli e G. Brogi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Altra parte nel procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso: Lotos Brillen Vertriebs-GmbH, con sede in Eisingen (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 7 ottobre 2004 (procedimento R 572/2003-4);

dichiarare che il marchio di cui si chiede la registrazione, in quanto riguarda prodotti rientranti nella classe 9, segnatamente «occhiali per uso sportivo in materiale non prezioso», non può essere confuso con il marchio comunitario n. 610 642 né con il marchio internazionale n. 447 179 dell'opponente;

ordinare il rimborso delle spese di tale procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:

Lotto Sport Italia S.p.A

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio figurativo «LOTTO», per prodotti delle classi 3, 9 e 16 [Occhiali, montature per occhiali, astucci per occhiali, catenelle per occhiali, cordoncini per occhiali, lenti per occhiali, binocoli (ottica) ecc.] — domanda n. 1 443 183

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

Lotos Brillen Vertriebs GmbH

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio denominativo comunitario e internazionale «LOTOS» per prodotti delle classi 9, 14 e 18 (Apparecchi e strumenti ottici; occhiali; montature per occhiali, in particolare in metallo; metalli preziosi e loro leghe; cuoio e sue imitazioni; ecc.) — Registrazione del marchio comunitario n. 610 642

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.


30.4.2005   

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C 106/31


Ricorso del sig. Thomas Seldis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 febbraio 2005

(Causa T-65/05)

(2005/C 106/66)

Lingua processuale: il francese

Il 7 febbraio 2005 il sig. Thomas Seldis, residente in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin M., Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

annullare la decisione della Commissione 5 aprile 2004 di nominare funzionario il ricorrente in prova nella parte in cui essa non fissa il suo inquadramento di assunzione al grado A6 ed è stata adottata senza aver esaminato la possibilità di concedergli una bonifica di scatto conformemente all'art. 32 dello Statuto e all'art. 4 delle direttive interne dell'11 ottobre 1984,

2)

condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente si oppone al suo inquadramento come funzionario in prova alla direzione generale CCR al grado A7 al momento della sua nomina.

A tal riguardo, egli fa valere la violazione degli artt. 31 e 32 dello Statuto, nonché delle direttive interne dell'11 ottobre 1984 relative alla fissazione del grado e dello scatto del personale e più precisamente quella del personale scientifico e tecnico che occupa impieghi retribuiti con le voci relative al bilancio della ricerca.

Con i suoi argomenti, il ricorrente fa valere in particolare che, al momento della sua assunzione come funzionario, possedeva già una valida esperienza professionale di più di otto anni.


30.4.2005   

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C 106/32


Ricorso di Jörn Sack contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 febbraio 2005

(Causa T-66/05)

(2005/C 106/67)

Lingua processuale: il tedesco

Il 17 febbraio 2005, Jörn Sack, Tervuren (Belgio) con gli avv.ti U.Lehmann-Brauns e D. Mahlo, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni relative alla determinazione del suo stipendio per i mesi dal maggio 2004 fino al febbraio 2005 per violazione del principio della parità di trattamento e ricalcolare il suo stipendio per questi mesi osservando tale principio;

annullare la decisione di rigetto del direttore generale della Direzione Generale «Amministrazione» del 26 novembre 2004 relativa al reclamo del ricorrente del 21 giugno 2004;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente era dipendente del Servizio Giuridico della Commissione ed era inquadrato nel grado A*14. A motivo della sua particolare funzione nell'ambito del Servizio Giuridico egli ha chiesto di essere considerato appartenente al livello d'inquadramento intermedio e di ottenere le integrazioni relative a tale funzione previste dagli artt. 44, n. 2, e 46 nonché dall'art. 7, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto.

Per motivare il suo ricorso egli ha innanzitutto fatto valere che la decisione con cui è stato respinto il suo reclamo è viziata da errori di forma innanzitutto perché è stata redatta esclusivamente in lingua inglese, nonostante il primo reclamo della ricorrente fosse stato redatto in tedesco, e poi perché essa, il violazione dell'articolo 253 CE, non ha preso posizione sulle sue allegazioni, del tutto personali, contenute nel reclamo.

Inoltre il ricorrente fa valere una violazione del principio della parità di trattamento nella valutazione e classificazione del suo lavoro. Le ricorrente fa valere che i suoi compiti erano equivalenti a quelli di un capo unità. La circostanza che il suo successore ottenga le integrazioni relative a tale funzione, costituirebbe un'ulteriore violazione del principio della parità di trattamento.


30.4.2005   

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C 106/32


Ricorso della Aytan's Manufacturing Company (UK) contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 15 febbraio 2004

(Causa T-67/05)

(2005/C 106/68)

Lingua in cui è stato presentato il ricorso: l'inglese

Il 15 febbraio 2004, la società Aytan's Manufacturing Company (UK), con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dai sigg. S. Malynicz, Barrister e M. J. Gilbert, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Altra parte nel procedimento dinanzi la Commissione di ricorso: Criminal Clothing Limited, con sede in Poole (Regno Unito)

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 8 dicembre 2004 (procedimento R 309/2004-1);

condannare l'UAMI e le altri parti a sopportare, oltre alle loro spese, quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

Criminal Clothing Limited

Marchio comunitario interessato:

Marchio denominativo CRIMINAL per prodotti delle classi 3, 9 e 25 (articoli di abbigliamento ecc.) — domanda n. 1676 220

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio nazionale CRIMINAL DAMAGE per beni della classe 25 (articoli di abbigliamento ecc.)

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:

Falsa applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1)


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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C 106/33


Ricorso della Aker Warnow Werft GmbH e della Kværner ASA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 febbraio 2005

(Causa T-68/05)

(2005/C 106/69)

Lingua processuale: l'inglese

Il 16 febbraio 2005, la Aker Warnow Werft GmbH, con sede in Rostock-Warnemünde (Germania), e la Kværner ASA, con sede in Oslo (Norvegia), rappresentate dal sig. B. Immenkamp, solicitor, e dall'avv. M. Schütte, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione della Commissione 20 Ottobre 2004, C 6/2000,

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nell'ottobre 1992 l'ente tedesco per le privatizzazioni (Treuhandanstalt) aveva privatizzato e venduto il cantiere navale Warnow Werft della Germania orientale al gruppo norvegese Kværner group. Nel quadro della privatizzazione era stato offerto un contributo forfettario, corrisposto in più rate, per la ristrutturazione del cantiere navale. Tale aiuto di Stato veniva comunicato alla Commissione europea, che lo approvava con una serie di apposite decisioni.

Nella decisione impugnata la Commissione è giunta alla conclusione che le ricorrenti hanno ricevuto più aiuti di quelli necessari a coprire le perdite effettive, legate alla riduzione delle quote di mercato sofferta dal cantiere navale, e tale eccedenza di aiuti dovrebbe essere restituita.

A sostegno del loro ricorso, le società ricorrenti affermano che la Commissione ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione. Secondo le ricorrenti, l'ammontare degli aiuti di Stato che sarebbe da restituire, perché incompatibile con il Trattato CE, è stato approvato dalla Commissione con sue apposite decisioni; si tratta pertanto di aiuti esistenti. Le ricorrenti fanno presente che la Commissione non era legittimata ad avviare la procedura formale, a valutare nuovamente la compatibilità degli aiuti e ad ordinare la restituzione di parte degli stessi. Esse affermano inoltre che sono stati soddisfatti tutti i requisiti stabiliti nelle decisioni di approvazione della Commissione, in particolare l'obbligo di provvedere alle relazioni sullo «spill over» [concernenti il controllo sulla destinazione dei fondi; N.d.T.] e di osservare le limitazioni di capacità. Le ricorrenti sostengono che le decisioni di approvazione non contenevano alcuna riserva, da parte della Commissione, sull'ammontare degli aiuti e che tutti gli aiuti all'esercizio sono stati approvati sotto forma di pagamento forfettario, a seguito di un'accurata verifica sulla necessità degli aiuti. Infine le ricorrenti asseriscono che le decisioni di approvazione sono ancora in vigore.

Le ricorrenti affermano inoltre che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ove ha stabilito che l'ammontare degli aiuti di Stato ricevuti ha superato il livello delle perdite sofferte in termini di riduzione delle quote di mercato. Secondo le ricorrenti, le decisioni di approvazione non menzionano affatto l'ammontare degli aiuti indicato nell'impugnata decisione. Inoltre gli importi relativi alla perdita di quote di mercato, che la Commissione ha approvato, sarebbero inferiori alle perdite di tale natura effettivamente sofferte. Le ricorrenti sostengono pure che la Commissione ha incluso, nella sua valutazione sugli aiuti ricevuti, anche quelle attività che non dovrebbero essere considerate come aiuti, comprese attività per le quali la Kværner ha pagato un prezzo di acquisto. In aggiunta le ricorrenti sostengono che la Commissione ha ignorato che l'importo degli aiuti approvato è stato ricevuto solo in parte.

Le ricorrenti fanno inoltre presente che vi è stata una violazione del principio della certezza del diritto. Secondo le ricorrenti la Commissione, nel momento in cui disponeva di tutte le informazioni rilevanti, non ha agito tempestivamente. Le ricorrenti affermano che la Commissione aveva dato inizio alle sue indagini appena nel 1999, nonostante il fatto che la stessa, secondo le ricorrenti, fosse in possesso di tutte le informazioni rilevanti già nel 1996. Il procedimento avviato nel febbraio 2000 sarebbe stato inoltre esteso ad elementi nuovi, mai investigati prima, e per i quali le decisioni di approvazione non avevano indicato un fondamento giuridico.

Infine le ricorrenti affermano, in via subordinata, che la Commissione, nella determinazione dell'importo da recuperare, ha omesso di prendere in considerazione tutti i costi di ristrutturazione. Secondo le ricorrenti, le ristrutturazioni hanno avuto costi molto più alti rispetto all'ammontare degli aiuti ricevuti a tale proposito.


30.4.2005   

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C 106/34


Ricorso della società European Dynamics S.A. contro l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, proposto l'11 febbraio 2005

(Causa T-69/05)

(2005/C 106/70)

Lingua processuale: l'inglese

L'11 febbraio 2005 la European Dynamics S.A., con sede in Atene (Grecia), rappresentata dal sig. N. Korogiannakis, avvocato, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'EFSA di respingere l'offerta della ricorrente e di aggiudicare il contratto al concorrente vittorioso, nonché tutte le ulteriori decisioni dell' EFSA relative a quanto sopra;

ordinare all'EFSA di pagare le spese legali della ricorrente e gli altri costi e spese sostenuti in relazione a tale ricorso, anche nel caso di rigetto di quest'ultimo.

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente presentava un'offerta in risposta all'invito dell'EFSA alla gara d'appalto EFSA/IT/00012 (1) per software e servizi per lo sviluppo di un extranet fra le agenzie nazionali degli Stati membri, l'EFSA e la Commissione europea. Con la decisione impugnata l'offerta della ricorrente veniva respinta e il contratto aggiudicato ad un altro offerente.

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata la ricorrente adduce che la convenuta ha violato il regolamento finanziario (2) nonché l'art. 17, n. 1, della direttiva 92/50 (3) nell'utilizzare criteri di valutazione non ben specificati nel bando di gara. Secondo la ricorrente, nell'accettare senza alcuna ulteriore elaborazione e controllo incrociato l'opinione di dirigenti dei clienti degli offerenti, l'EFSA ha attribuito a terzi una parte delle sue competenze di valutazione. La ricorrente inoltre sostiene che ai sensi della direttiva 92/50 il soddisfacimento dei clienti di un offerente non può essere preso in considerazione al fine di escludere l'offerente ma può solo essere considerato come un «criterio di aggiudicazione».

La ricorrente fa inoltre valere che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione dell'offerta da essa presentata. La ricorrente contesta alcune dichiarazioni contenute nella relazione del comitato di valutazione relativamente al fatto che uno di clienti della ricorrente non ha acquistato né utilizzato il prodotto offerto dalla ricorrente e al fatto che un'altra istituzione comunitaria non era soddisfatta del prodotto della ricorrente. La ricorrente ritiene altresì, nello stesso contesto, che il metodo utilizzato dall'EFSA nel procedimento di valutazione, consistente in semplici telefonate senza alcuna richiesta ufficiale né controlli incrociati dell'informazione ricevuta, era inadeguato e di per sé sufficiente a fondare un errore manifesto di valutazione .

La ricorrente infine sostiene che la convenuta non ha fornito ragioni adeguate per la propria decisione, in violazione dell'art. 253 CE.


(1)  GU 2004/S 153-132262.

(2)  Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248, pag. 1.

(3)  Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, GU L 209, pag. 1.


30.4.2005   

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C 106/35


Ricorso della società European Dynamics S.A. contro l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, proposto il 14 febbraio 2005

(Causa T-70/05)

(2005/C 106/71)

Lingua processuale: l'inglese

Il 14 febbraio 2005 la European Dynamics S.A., con sede in Atene (Grecia), rappresentata dal sig. N. Korogiannakis, avvocato, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'AESM di respingere l'offerta della ricorrente e di aggiudicare il contratto al concorrente vittorioso;

annullare tutte le successive decisioni dell'AESM relative ai bandi di gara in esame nel presente ricorso;

ordinare all'AESM di pagare le spese legali della ricorrente e gli altri costi e spese sostenuti in relazione al ricorso, anche nel caso di rigetto di quest'ultimo.

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente presentava offerte in risposta agli inviti dell'AESM alle gare d'appalto AESM C-1/0104-2004 (1) e AESM C.2/06/04 (2) per la convalida e l'ulteriore sviluppo di SafeSeaNet [scambio di dati per il monitoraggio del traffico marittimo] e per specifiche e sviluppo di una banca dati, di una rete e di un sistema di gestione degli incidenti in mare. Con la decisione impugnata le offerte della ricorrente venivano respinte e i contratti aggiudicati ad un altro offerente.

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata la ricorrente adduce anzitutto che l'agenzia convenuta ha violato i principi di buona fede e buona amministrazione agendo con notevole ritardo e omettendo di fornire risposte adeguate alle richieste degli offerenti precedentemente alla presentazione delle offerte. La convenuta ha rifiutato di rispondere alle domande della ricorrente per il motivo che non erano state presentate in tempo, anche se la stessa ha indirettamente ammesso che problemi tecnici di cui essa era responsabile hanno impedito che le domande fossero ricevute. La ricorrente sostiene che se la convenuta avesse risposto alle sue domande tempestivamente e con diligenza, essa sarebbe stata in grado di presentare un'offerta più competitiva.

La ricorrente inoltre sostiene che la convenuta ha violato il regolamento finanziario (3) nonché l'art. 17, n. 1, della direttiva 92/50 (4) nell'utilizzare criteri di valutazione, in particolare l'esperienza precedente degli offerenti, che non erano né specificati né inclusi nel bando di gara.

La ricorrente fa inoltre valere che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che l'offerta dell'offerente vittorioso era superiore alla sua. Al riguardo, la ricorrente sostiene che per valutare la sua offerta non è stato utilizzato un metodo obiettivo predeterminato, che al contrario i criteri utilizzati lasciavano spazio a valutazioni soggettive e che, infine, non vi erano matrici chiare ed obiettive.

La ricorrente infine sostiene che la convenuta ha omesso di fornire informazioni pertinenti e indicare sufficienti ragioni per le sue mancate risposte alle legittime e tempestive domande della ricorrente.


(1)  GU 2004/S 126-106254

(2)  GU 2004/S 128-108027

(3)  Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248, pag. 1.

(4)  Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, GU L 209, pag. 1.


30.4.2005   

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C 106/35


Ricorso del sig. Jacques Wunenburger contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 14 febbraio 2005

(Causa T-71/05)

(2005/C 106/72)

Lingua processuale: il francese

Il 14 febbraio 2005 il sig. Jacques Wunenburger, residente a Zagabria (Croazia), rappresentato dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

annullare il progetto di rapporto informativo per il periodo 1o luglio 1997 — 30 giugno 1999, che è stato trasmesso al ricorrente in data 22 marzo 2002,

2)

annullare il progetto di rapporto informativo per il periodo 1o luglio 1999 — 30 giugno 2001, che è stato trasmesso al ricorrente in data 22 marzo 2002,

3)

concedere un risarcimento del danno morale, dovuto alla mancanza di rapporti informativi nel fascicolo personale del ricorrente per gli esercizi 1997-1999 e 1999-2001 e al pregiudizio causato alla sua carriera, valutato in via equitativa in EUR 9 996, con riserva di aumento dell'importo nel corso del procedimento,

4)

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente nella presente causa afferma che, dal periodo di valutazione 1997-1999, non riesce ad ottenere rapporti informativi definitivi.

Egli ricorda a tale riguardo che secondo giurisprudenza costante un rapporto informativo non può essere annullato per la sola ragione che è stato compilato tardivamente, salvo che si sia in presenza di circostanze eccezionali; simili circostanze potrebbero consistere in un ritardo nella compilazione tale per cui i compilatori non potrebbero più ricordarsi delle prestazioni fornite. Orbene, tale sarebbe il caso dei rapporti informativi oggetto di causa.

A sostegno delle sue conclusioni, il ricorrente deduce:

la violazione degli artt. 225, secondo comma, 26 e 43 dello Statuto, nonchè delle disposizioni generali di esecuzione relative all'applicazione dell'art. 43 del medesimo testo, in merito alla procedura di compilazione del rapporto informativo.

La perpetrazione nel caso di specie di uno sviamento di potere.

L'omessa considerazione di taluni principi generali di diritto, come il rispetto del diritto di difesa, il principio di buona amministrazione, quello di tutela del legittimo affidamento ed il rispetto del dovere di sollecitudine, il principio di parità di trattamento, e quelli che impongono all'APN di adottare una decisione soltanto sulla base di motivazioni giuridicamente ammissibili, vale a dire pertinenti e non inficiate da manifesti errori di valutazione, di fatto o di diritto.


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C 106/36


Ricorso di Alejandro Martín Magone contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 febbraio 2005

(Causa T-73/05)

(2005/C 106/73)

Lingua processuale: il francese

Il 14 febbraio 2005, Alejandro Martín Magone, residente a Bruxelles, rappresentato dal sig. Eric Boigelot, avvocato, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare il rapporto di sviluppo di carriera redatto per le prestazioni del ricorrente al posto 2 700 ad Echo fra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003, comprese le procedure di appello e le altre decisioni ivi relative;

annullare la decisione dell'AIPN 28 ottobre 2004, ricevuta il 12 novembre 2004, avente ad oggetto il rigetto del reclamo presentato in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee il 26 luglio 2004;

dichiarare che il ricorrente è vittima di molestie morali e professionali;

concedere al ricorrente un risarcimento per danno materiale e morale valutato ex aequo et bono a 39 169,67 euro, salvo aumento in corso di procedura;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del ricorso, il ricorrente lamenta, in primo luogo, un errore manifesto di valutazione, nonchè un vizio di procedura e un abuso di potere, in quanto punteggi molto negativi e dannosi gli sarebbero stati attribuiti in base a fatti che non riguarderebbero il periodo di cui trattasi.

Il ricorrente fa valere inoltre la mancanza di motivazione dell'atto impugnato e sostiene di essere vittima da anni di molestie morali da parte dei suoi superiori gerarchici. Secondo il ricorrente, ciò si manifesterebbe in osservazioni contenute nel rapporto impugnato.

Il ricorrente fa valere infine che la sua situazione particolare, che lo espone a gravi problemi psichici, non sarebbe stata presa in considerazione dalla convenuta all'atto del suo cambiamento di destinazione. Pertanto, quest'ultima sarebbe venuta meno al suo dovere di sollecitudine e avrebbe violato il principio di buona amministrazione.


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C 106/37


Ricorso di The International Institute for the Urban Environment contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 16 febbraio 2005

(Causa T-74/05)

(2005/C 106/74)

Lingua processuale: l'inglese

Il 16 febbraio 2005, The International Institute for the Urban Environment, con sede in Delft (Paesi Bassi), rappresentato dal sig. W. M. ter Burg, lawyer, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione INFSO-R2/RB/SOC/Isc D(2004) 541407, relativa all'audit finanziario di IIUE-NL 02-BA14-032,

dichiarare che la somma richiesta dal ricorrente è giustificata e conforme ai contratti;

consentire all'IIEU di rivendicare le ore dedicate ai contratti e ingiungere alla Commissione di adottare una decisione ben motivata in conformità alle regole comuni applicabili di buona amministrazione;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

The International Institute for the Urban Environment è un'impresa individuale di proprietà esclusiva del ricorrente. Nel 1999 ha stipulato il contratto IPS-1999-00016 con la Commissione, a norma del quale l'Institute avrebbe ricevuto assistenza finanziaria nel contesto del programma di sviluppo tecnologico «Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PME». La Commissione ha proceduto all'audit dei rimborsi richiesti dai contraenti e il ricorrente contesta i risultati di tale audit nella parte relativa ai costi per il personale.

In primo luogo il ricorrente sostiene che il metodo adottato dall'Institute per il calcolo dei costi per il personale era ammesso dalle condizioni di contratto e che, inoltre, era stata esplicitamente attirata l'attenzione della Commissione sull'utilizzo di tale particolare metodo. La Commissione non aveva mai respinto quel metodo, che, secondo il ricorrente, era stato utilizzato anche nel contesto di altri programmi presentati dal ricorrente per i quali la Commissione aveva parimenti prestato assistenza finanziaria. Il ricorrente afferma quindi di aver fondatamente considerato che tale metodo fosse ritenuto accettabile dalla Commissione.

Il ricorrente sostiene ancora che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata ed è sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, giacché la somma totale richiesta dal ricorrente è, a suo avviso, ragionevole e conforme ai contratti.


30.4.2005   

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C 106/37


Ricorso della NetScout Systems, Inc., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 17 febbraio 2005

(Causa T-75/05)

(2005/C 106/75)

Lingua processuale: l'inglese

Il 17 febbraio 2005 la NetScout Systems, Inc., con sede in Westford, Massachusetts (Stati Uniti), rappresentata dal sig. Holah, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Anche la società Kye Systems Corporation, con sede in Taipei Hsien (Taiwan), era parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto al pagamento delle spese del presente ricorso sostenute dalla ricorrente;

in subordine, modificare la decisione impugnata, respingere l'opposizione proposta dalla Kye, consentire alla domanda di registrazione del marchio comunitario di procedere e condannare il convenuto al pagamento delle spese del presente ricorso sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti:

Titolare del marchio comunitario:

Netscout Systems, Inc.

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio denominativo «NGENIUS» per beni e servizi delle classi 9, 16 e 42 (computer, hardware e software; stampati; programmazione per computer; ...) — domanda n. 1 830 900

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

KYE Systems Corporation

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio nazionale figurativo «GENIUS» per beni della classe 9 (computer, unità disco, stampanti, apparecchi fax, ...)

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto della domanda di registrazione del marchio per tutti i beni coperti dallo stesso nella classe 9

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto dell'impugnazione

Motivi di ricorso:

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94


30.4.2005   

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C 106/38


Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 febbraio 2005

(Causa T-83/05)

(2005/C 106/76)

Lingua processuale: l'italiano

Il 18 febbraio 2005, la Repubblica italiana con l'Avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

annullare le decisioni della Commissione europea del: 16 dicembre 2004 (POR Sicilia 2000-2006), 13 gennaio 2005 (POR Calabria Ob. 1 2000-2006), 13 gennaio 2005 (POR Puglia Ob. 1 2000 — 2006), 17 gennaio 2005 (Docup Lombardia Ob. 2 2000-2006), 17 gennaio 2005 (POR Calabria Ob. 1 2000 — 2006) e 26 gennaio 2005 (POR Sardegna Ob. 1 2000 — 2006), tutte volte a subordinare l'attivazione delle procedure di pagamento di anticipi nell'ambito di regimi di aiuto ad adempimenti non richiesti dalla vigente normativa, e ciò al fine di limitare indebitamente l'ammissibilità delle spese di utilizzazione dei Fondi strutturali di cui trattasi.

2)

condannare la Commissione alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica italiana c/ Commissione (1).


(1)  G.U.U.E. C 262, del 23.10.04, p. 55.


30.4.2005   

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C 106/38


Ricorso della sig.ra Nicole Schmit contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 febbraio 2005

(Causa T-84/05)

(2005/C 106/77)

Lingua processuale: il francese

Il 17 febbraio 2005 la sig.ra Nicole Schmit, residente a Ispra (Italia), rappresentata dall'avv. Eric Boigelot, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ordinare l'esibizione di tutti i fascicoli riguardanti la ricorrente e timbrati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

ordinare l'esibizione della relazione conclusiva dell'indagine interna svolta nei confronti della ricorrente;

annullare l'indagine svolta nei confronti della ricorrente;

annullare la nota dell'OLAF contenente la notifica dell'indagine e l'informazione delle autorità giudiziarie italiane;

annullare la relazione d'indagine trasmessa alle autorità giudiziarie italiane;

annullare ogni atto successivo e/o relativo a tali decisioni che dovesse intervenire successivamente al presente ricorso;

condannare l'OLAF e la Commissione al pagamento del risarcimento dei danni, stimati ex bono et aequo in EUR 30 000, con riserva di maggiore o minore quantificazione nel corso del procedimento;

condannare, comunque, la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca motivi identici a quelli dedotti dalle ricorrenti nella causa T-22/05.


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C 106/39


Ricorso dell'Organismos Topikis Aftodioikisis (ente locale) denominato «Dimos Ano Liosion» (Comune di Ano Liosia) e di altri sei ricorrenti contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 febbraio 2005

(Causa T-85/05)

(2005/C 106/78)

Lingua processuale: il greco

Il 16 febbraio 2005 il Dimos «Ano Liosion» (Comune di Ano Liosia) con sede in Ano Liosia, Attica, la sig. ra Goula Theodora, il sig. Agryropoulos Argyris, il sig. Manis Ioannis, la sig. ra Ntalipi Eleni, il sig. Papagrigoriou Vasilis e il sig. Fragkalexis Giorgos, residenti in Ano Liosia, rapprentati dall'avv. G.-E. Kalavros, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare interamente la decisione della Commissione n. 5522/21-12-2004, riguardante la concessione di sovvenzioni a carico del Fondo di coesione per il progetto «Costruzione I fase della seconda discarica per l'interramento igienico dell'Attica occidentale, nella località di Scalistiri, Comune di Fuli, Repubblica ellenica (n. CCI:2004 GR 16 C PE 001)» e

condannare la Commissione a sopportare le spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso i ricorrenti affermano che la decisione impugnata è contraria agli obiettivi di conservazione, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e di uso prudente e razionale delle risorse naturali previsti dagli artt. 2, 4, n. 1 e 174 CE, in quanto essa obbliga la zona di Ano Liosia, che i ricorrenti considerano inquinata e degradata, a ricevere quantitativi di rifiuti di molto superiori a quelli delle altre due discariche previste per la gestione di rifiuti nel Nomos dell'Attica. Nello stesso ambito i ricorrenti invocano diversi problemi della località prescelta per la costruzione della discarica per l'interramento igienico (XYTA), come il fatto che essa, in sostanza, costituisce l'estensione di un impianto già esistente, che la zona in questione è stata classificata come zona di tutela assoluta dell'ambiente naturale ed è in parte un'area forestale e in parte un'area da rimboschire, che non è stata assicurata dal punto di vista della proprietà e che non è la più adatta in conformità del relativo studio sull'impatto ambientale.

Inoltre i ricorrenti affermano che la decisione impugnata è contraria agli obblighi della Repubblica ellenica

di adottare i provvedimenti idonei a promuovere la prevenzione, la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e a sviluppare delle tecnologie pulite e la garanzia più economica delle risorse naturali, nonché ad assicurare che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti si realizzi senza mettere in pericolo la salute umana e senza impiegare procedimenti o metodi che possono danneggiare l'ambiente, come è previsto dagli artt. 3 e 4 della direttiva 91/156 (1)

di rispettare il piano locale speciale per la limitazione, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti solidi, come essa risulta dagli artt. 3, 4 e 6 della direttiva 75/442 (2)

di aver controllato che il nuovo impianto disporrà delle misure preventive antinquinamento necessarie affinché non venga provocato un inquinamento significativo, come previsto dall'art. 3 della direttiva 96/61 (3)

nonché agli obblighi della Repubblica ellenica derivanti dall'art. 1 della direttiva 97/11 (4).


(1)  Direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, GU L 078, pag. 32.

(2)  Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti, GU L 194, pag. 36, edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 86.

(3)  Direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, GU L 257, pag. 26.

(4)  Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11CE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L73, pag. 5.


30.4.2005   

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C 106/40


Ricorso della GAEC SALAT contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2005

(Causa T-89/05)

(2005/C 106/79)

Lingua processuale: il francese

Il 21 febbraio 2005 la GAEC SALAT, con sede in Cussac (Francia), rappresentata dall'avv. François Delpeuch, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

accertare che la Commissione europea ha agito illegittimamente, rifiutandosi di decidere in merito alla denuncia depositata dalla GAEC SALAT il 15 ottobre 2004 e registrata il 26 ottobre 2004 con il n. 0411325;

2)

trarne tutte le legittime conseguenze.

Motivi e principali argomenti

L'impresa ricorrente in questa sede ha depositato una denuncia presso la Commissione avente ad oggetto la modifica del disciplinare della denominazione di origine «SALERS», disposta con regolamento (CE) della Commissione 14 maggio 2003, n. 828, che modifica taluni elementi del disciplinare di sedici denominazioni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 regolamento (CEE) n. 2081/92. Tale denominazione d'origine è già stata registrata come tale in forza del regolamento (CE) n. 1107/96.

Secondo la ricorrente tale modifica del disciplinare costituirebbe, rispetto alle denominazioni di origine dei formaggi Salers e Laguiole, una violazione dei principi generali del diritto e, precisamente, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione.


30.4.2005   

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C 106/40


Ricorso di Athinaïki Techniki SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 febbraio 2005

(Causa T-94/05)

(2005/C 106/80)

Lingua processuale: il francese

Il 18 febbraio 2005, la società Athinaïki Techniki SA, con sede sociale a Neo Iraklio-Athènes, rappresentata dal sig. Spyros A. Pappas, avvocato, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1)

annullare la decisione della Direzione Generale della concorrenza di archiviare la denuncia della ricorrente avente ad oggetto un aiuto di Stato accordato dalla Repubblica Ellenica al consorzio di Hyatt Regency nell'ambito dell'appalto pubblico «Casino Mont Parnès», di cui la ricorrente ha avuto conoscenza con lettera 2 dicembre 2004;

2)

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del ricorso, la ricorrente lamenta, in primo luogo, l'asserita violazione della Commissione dell'obbligo di avviare il procedimento formale di esame previsto dagli artt. 88, n. 2, del Trattato CE e 4, n. 4, del regolamento CE 659/1999.

In secondo luogo, la ricorrente rimprovera alla Commissione vari vizi di motivazione della decisione impugnata. A questo proposito, la ricorrente fa valere che la Commissione non formulerebbe alcun ragionamento per giustificare la mancanza di difficoltà gravi di valutazione e ancor meno per spiegare perché essa ignori taluni documenti chiave. Inoltre, la decisione impugnata si baserebbe unicamente sull'analisi della Direzione Generale del Mercato interno, la quale però si sarebbe limitata a constatare l'impossibilità di applicare le norme comunitarie nel caso di specie. Infine, la ricorrente considera che la motivazione della decisione, secondo cui le misure considerate non costituirebbero un aiuto di Stato, sarebbe del pari insufficiente e lamenta del pari, sullo stesso fondamento, la violazione dell'art. 87, n. 1, del Trattato CE.


30.4.2005   

IT

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C 106/40


Ricorso di Jean Dehon contro Parlamento europeo, proposto il 14 febbraio 2005

(Causa T-95/05)

(2005/C 106/81)

Lingua processuale: il francese

Il 14 febbraio 2005, il sig. Jean Dehon, residente in Hagen (Lussemburgo), rappresentato dai sigg. Sébastien Orlandi, Xavier Martin M., Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento europeo 29 aprile 2004 di nomina di un'altra persona al posto di capo divisione aggiunto della traduzione francese,

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa si oppone al rifiuto dell'AIPN di accettare la sua candidatura al posto di capo divisione aggiunto della traduzione francese. Il candidato prescelto è stato nominato in seguito alla pubblicazione dell'avviso di concorso interno LA/113 (avviso di posto vacante n. 9192).

A sostegno delle sue conclusioni, egli adduce la violazione dell'art. 233 del Trattato CE, la violazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto, la violazione del principio di vocazione alla carriera, nonché la violazione dell'obbligo di motivazione.

Egli fa valere, in concreto, quanto segue:

la nomina controversa è intervenuta senza che fosse esaminata la candidatura del ricorrente;

l'ordine di priorità tra le diverse procedure di assegnazione dei posti, come previsto dall'art. 29 dello Statuto, non sarebbe stato rispettato;

l'assenza di decisione in merito alla candidatura del ricorrente ai sensi della procedura di promozione/trasferimento sarebbe tanto più grave che il procedimento di assegnazione del posto di cui si tratta sarebbe già stata oggetto di una sentenza di annullamento del 15 novembre 2000 (causa T-261/99, Dehon/Parlamento). Orbene, l'esecuzione di tale sentenza comporterebbe il ripristino della situazione preesistente al verificarsi delle circostanze censurate dal giudice.


30.4.2005   

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C 106/41


Ricorso della Compagnie d'entreprises C.F.E. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2005

(Causa T-100/05)

(2005/C 106/82)

Lingua processuale: il francese

Il 21 febbraio 2005 la Compagnie d'entreprises C.F.E., con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Bernard Louveaux e Joël van Ypersele, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 7 dicembre 2004, 2004/813/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 29 dicembre 2004), interamente o almeno nella parte in cui qualifica come sito di importanza comunitaria la proprietà della ricorrente, situata in avenue de la Foresterie, Watermael-Boitsfort (Belgio) e registrata al catasto nella sezione F, nn. 66/Y/2 e 66/s/2,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel presente procedimento è proprietaria di una quota importante di un terreno edificabile situato nella regione di Bruxelles-Capitale. Il detto terreno è stato qualificato dall'atto impugnato come sito di importanza comunitaria.

A sostegno delle sue richieste, la ricorrente fa valere quanto segue:

la violazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, e dell'allegato III alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in quanto la Commissione avrebbe adottato la decisione in questione senza che il Belgio avesse regolarmente proposto un progetto di elenco di siti di importanza comunitaria, in quanto l'autore di tale proposta, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, era manifestamente incompetente a formularla. Di conseguenza, l'atto impugnato sarebbe viziato da incompetenza.

la violazione degli artt. 4, nn. 2 e 3, 20 e 21 della citata direttiva 92/43/CEE, degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 1, della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CEE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, dell'art. 8 del regolamento interno del comitato «habitat», dell'art. 9 del regolamento interno tipo adottato con decisione 2001/C 38/03 ai sensi del citato art. 7, n. 1, nonché dei principi generali di buona amministrazione e «audi alteram partem». La ricorrente afferma a tale proposito che il parere del comitato «habitats» non sarebbe stato richiesto secondo la procedura di parere ordinario, ma facendo ricorso alla procedura di parere scritto senza che ciò fosse necessario, che il ricorso a tale procedura sia stato oggetto di decisione motivata e che il comitato «habitats» sia stato in condizioni di pronunciarsi in merito a tutti gli aspetti tecnici del fascicolo.

la Commissione avrebbe adottato la sua decisione sulla base di una proposta di elenco di siti basata su dati fattuali sostanzialmente inesatti e/o non rilevanti riguardo ai criteri stabiliti nell'allegato III della direttiva 92/43/CEE.


30.4.2005   

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C 106/42


Ricorso della CEGELEC SA contro il Parlamento europeo, proposto il 28 febbraio 2005

(Causa T-104/05)

(2005/C 106/83)

Lingua processuale: il francese

Il 28 febbraio 2005 la CEGELEC SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti André Delvaux e Véronique Bertrand, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento,

annullare la decisione 15 dicembre 2004, con cui il Parlamento europeo ha respinto l'offerta della società CEGELEC ed ha assegnato alla GROUP 4 Technology SA i tre lotti dell'appalto relativo alla fornitura e realizzazione di sistemi di videosorveglianza sui tre principali luoghi di lavoro del Parlamento europeo, oggetto di un bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea S 61 del 26 marzo 2004 e la cui motivazione è stata comunicata alla CEGELEC con lettera 16 dicembre 2004;

condannare il Parlamento al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Parlamento di respingere la sua offerta nell'ambito del procedimento d'appalto relativo alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza sui tre principali luoghi di lavoro del Parlamento europeo e di assegnare l'appalto ad un altro offerente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere diverse asserite violazioni del capitolato di cui trattasi, nonché dei regolamenti 1605/2002 (1) e 2432/2002 (2) e delle direttive 92/50 (3), 93/36 (4) e 2004/18 (5) consistenti, in particolare:

nella motivazione insufficiente della decisione impugnata, comunicata alla ricorrente;

nella mancata applicazione dei criteri di attribuzione e del sistema di ponderazione riportato nel capitolato;

nel fatto che l'offerta accolta, considerata la sua entità, non è conforme all'obbligo di formulare un'offerta per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione;

nel fatto che il Parlamento, in violazione del principio di uguaglianza tra gli offerenti, abbia assegnato l'appalto sulla base di telecamere che non sono state mostrate nella seduta di «foto test»;

nell'asserita tardività dell'offerta accolta.


(1)  GU L 248, pag. 1

(2)  GU L 357, pag. 1

(3)  GU L 209, pag. 1

(4)  GU L 199, pag. 1

(5)  GU L 134, pag. 114


30.4.2005   

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C 106/43


Ricorso della S.p.a. Navigazione Libera del Golfo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 marzo 2005

(Causa T-109/05)

(2005/C 106/84)

Lingua processuale: l'italiano

L'8 marzo 2005, la S.p.a. Navigazione Libera del Golfo (N.L.G.), con sede in Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. S. Ravenna, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea, per l'annullamento della decisione adottata il 3 febbraio 2005 (1), ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1049/2001 del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2), decisione che conferma il diniego all'accesso ai dati e informazioni richiesti dalla Società ricorrente.

I dati sollecitati dalla ricorrente, ed ai quali la Commissione ha opposto il diniego di divulgazione, riguardano i dati relativi ai sovraccosti occasionati dai servizi di trasporto passeggeri tra il Porto di Napoli Beverello e l'isola di Capri. Servizi effettuati dall'impresa pubblica Caremar S.p.a., con sede in Napoli, in regime di obblighi di servizio pubblico (OSP) e per i quali riceve delle compensazioni annuali (aiuti di Stato) autorizzate dalla Commissione con decisione del 16 marzo 2004 ai sensi dell'art. 88, par. 2 del trattato CE.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

annullare la decisione della Commissione in data 3 febbraio 2005

2)

condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio, competenze ed onorari.

Motivi e principali argomenti

Nel comunicare alla ricorrente la decisione del 16 marzo 2004, per dichiarati presunti motivi di protezione degli interessi commerciali della Caremar, la Commissione, nel contesto della motivazione della decisione, ha omesso di rendere pubblici i dati relativi ai costi di esercizio delle attività commerciali della Caremar, in particolare i sovraccosti occasionati dai collegamenti con l'isola di Capri effettuati in regime di OSP e le relative compensazioni annuali corrisposte dalla Regione Campagnia.

La ricorrente svolge da sempre analoghi servizi di trasporto passeggeri sulla stessa linea Napoli Beverello-Capri in regime di OSP senza, tuttavia, percepire sovvenzione alcuna per sopperire ai sovraccosti inerenti a detti obblighi e, di conseguenza, ritiene siffatto trattamento discriminatorio.

Considerato l'interesse ad agire della ricorrente, nonché la necessità di acquisire la completa conoscenza della decisione Caremar nei tempi più brevi ai fini della tutela dei propri interessi e della eventuale correlativa impugnazione della decisione del 16 marzo 2004, la Società ha sollecitato l'accesso ai dati concernenti i sovraccosti degli OSP sopportati dalla Caremar per i collegamenti con l'isola di Capri e l'importo dei relativi aiuti.

Con decisione del 3 febbraio 2005 la Commissione ha negato l'accesso ai dati richiesti dalla N.L.G. adducendo motivi incentrati sulla protezione degli interessi commerciali della Caremar.

Nell'impugnare tale decisione, la N.L.G. assume che la Commissione è incorsa — inter alia — in un grave errore di diritto per avere pretermesso le disposizioni dettate nella sua Comunicazione C(2003) 4582 del 1o dicembre 2003 relativa al segreto di ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (3), le quali, al § 17, prevedono espressamente la trasparenza e la pubblicità dei dati ed informazioni afferenti ai costi dei servizi pubblici in quanto non sono considerati riservati e protetti dal segreto d'impresa.


(1)  Decisione non pubblicata

(2)  GUCE L 145, del 31.05.2001, p. 43

(3)  GUCE C 297 del 09.12.2003, p. 6


30.4.2005   

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C 106/43


Cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-205/03, T-206/03, T-207/03, T-208/03, T-209/03 e T-210/03 (1)

(2005/C 106/85)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 25 gennaio 2005 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-205/03 T-206/03, T-207/03, T-208/03, T-209/03 e T-210/03: Nicolas Georgiopoulos e a., Panayotis Adamopoulos e a., Athanassios Rammos, Stavroula Gogos-Skarpatzi e a., Nikolaos Andrikakis e a., Konstantinos Athanassopoulos e a. contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 184 del 2.8.2003.


III Informazioni

30.4.2005   

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C 106/44


(2005/C 106/86)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 93 del 16.4.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 82 del 2.4.2005

GU C 69 del 19.3.2005

GU C 57 del 5.3.2005

GU C 45 del 19.2.2005

GU C 31 del 5.2.2005

GU C 19 del 22.1.2005

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