ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 71

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
22 marzo 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Atti preparatori

 

Comitato delle regioni

 

57a sessione plenaria del 17 e 18 novembre 2004

2005/C 071/1

Parere del Comitato delle regioni sul tema il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

1

2005/C 071/2

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla presentazione di una proposta di direttiva e di due proposte di raccomandazione volte ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

6

2005/C 071/3

Parere del Comitato delle regioni sul tema Le autonomie locali e regionali in Russia e lo sviluppo della cooperazione fra questo paese e l'UE

11

2005/C 071/4

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici

16

2005/C 071/5

Parere del Comitato delle regioni in merito al Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni

19

2005/C 071/6

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione: La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell'Europa — Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione

22

2005/C 071/7

Parere del Comitato delle regioni in merito alle Comunicazioni della Commissione

26

2005/C 071/8

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Sanità elettronica - Migliorare l'assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d'azione per uno spazio europeo della sanità elettronica

30

2005/C 071/9

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma GIOVENTÙ IN AZIONE per il periodo 2007-2013

34

2005/C 071/0

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione — Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche

40

2005/C 071/1

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT)

46

2005/C 071/2

Risoluzione del Comitato delle regioni del 18 novembre 2004 sull'apertura dei negoziati di adesione della Turchia all'Unione europea

53

2005/C 071/3

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul tema Connessioni ad alta velocità in Europa: le strategie nazionali in materia di banda larga

55

2005/C 071/4

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Aggiornamento del piano d'azione eEurope 2005

59

2005/C 071/5

Parere del Comitato delle regioni in merito al Libro verde Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata

62

IT

 


II Atti preparatori

Comitato delle regioni

57a sessione plenaria del 17 e 18 novembre 2004

22.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/1


Parere del Comitato delle regioni sul tema il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

(2005/C 71/01)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il progetto di relazione della commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo sul Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (PE 347.119),

vista la decisione del Parlamento europeo, del 14 settembre 2004, di consultarlo a norma dell'articolo 265, quarto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa firmato dai capi di Stato e di governo il 29 ottobre 2004 (CIG 87/2/04 REV 2, CIG 87/04 ADD 1 REV 1 e ADD 2 REV 2),

viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, ed in particolare la dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione europea,

viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004,

visti il proprio parere sulle proposte del CdR per la Conferenza intergovernativa (CdR 169/2003 fin (1)), la propria risoluzione sul tema «Le raccomandazioni della Convenzione europea» (CdR 198/2003 fin (2)), la propria risoluzione sui risultati della CIG (CdR 22/2004 fin (3)) e la propria dichiarazione in merito al processo costituzionale dell'Unione (CdR 77/2004),

visto il proprio parere sul tema «La partecipazione dei rappresentanti degli esecutivi regionali ai lavori del Consiglio dell'Unione europea e del CdR ai Consigli informali» (CdR 431/2000 fin (4)),

visto il proprio progetto di parere (CdR 354/2003 riv. 1) adottato il 21 settembre 2004 dalla commissione Affari costituzionali e governance europea (relatori: Franz SCHAUSBERGER, rappresentante del Land di Salisburgo presso il Comitato delle regioni (AT/PPE) e Lord TOPE, Greater London Authority (città metropolitana di Londra) (UK/ELDR)),

considerando quanto segue:

1)

Lo spirito della dichiarazione di Laeken e l'impegno assunto dai capi di Stato e di governo erano tesi a dotare l'Unione europea di un fondamento costituzionale che, garantendo una maggiore democrazia, legittimità, trasparenza ed efficienza, permettesse all'Unione di raccogliere la sfida democratica posta dall'Europa allargata.

2)

Il Libro bianco della Commissione sulla governance europea dà atto che l'Unione è passata a un sistema di governance articolato in molti livelli, e che, di conseguenza, occorre rafforzare il ruolo delle sfere di governo locale e regionale e salvaguardarne in modo più adeguato le competenze.

3)

Il Trattato costituzionale rappresenta una base costituzionale per applicare e garantire il principio di sussidiarietà, salvaguardando al tempo stesso le prerogative degli Stati membri e degli enti locali e regionali e tenendo conto dell'impatto che la legislazione comunitaria ha sugli enti regionali e locali sotto il profilo amministrativo e finanziario.

4)

La maggiore innovazione del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità risiede nella creazione di un nuovo meccanismo di controllo politico ex ante, che per la prima volta nella storia dell'integrazione europea associa al processo legislativo europeo i parlamenti nazionali, e se del caso i parlamenti regionali con poteri legislativi, e nel coinvolgimento del Comitato delle regioni nel processo di monitoraggio ex post.

5)

È importante garantire un giusto equilibrio tra il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e l'esigenza di un'azione efficace da parte dell'Unione.

6)

Con la consultazione da parte del Parlamento europeo si riconosce il contributo fornito dal Comitato al processo costituzionale, in particolare nella sua veste di rappresentante degli enti locali e regionali presso la Convenzione europea,

ha adottato il seguente parere in data 17 novembre 2004, nel corso della 57a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

(a)   Processo costituzionale

1.1

si congratula con la presidenza irlandese per i risultati conseguiti grazie alla brillante presidenza e conclusione dei lavori della Conferenza intergovernativa (CIG) entro i termini del proprio mandato;

1.2

ricorda i propri contributi al processo costituzionale presentati dalla delegazione degli osservatori del CdR alla Convenzione europea, nonché le azioni e le iniziative intraprese congiuntamente con associazioni europee delle regioni e degli enti locali e incentrate principalmente sul meccanismo di sussidiarietà e sulla dimensione regionale e locale presente nella Costituzione; accoglie con favore l'adozione, da parte della Conferenza intergovernativa, delle proposte presentate dalla Convenzione europea al riguardo;

1.3

ribadisce il proprio sostegno al processo costituzionale, in particolare per quanto riguarda la fase della Convenzione, che si è svolta all'insegna dell'apertura, della partecipazione e dell'inclusione; rileva che la Convenzione ha riconosciuto, ma sottovalutato, il ruolo e la collocazione degli enti locali e regionali nel processo di integrazione europea, come dimostra, in particolare, il fatto che a questo tema sia stata dedicata solo una sessione di mezza giornata; si rammarica che alla Convenzione non sia stato dato più tempo per discutere approfonditamente le disposizioni relative alle politiche contenute nella parte III della Costituzione, con la conseguenza che la parte III non segue sempre lo stesso sistema di competenze previsto nella parte I;

1.4

si compiace del sostegno fornito dal Parlamento europeo, nel quadro dell'elaborazione del Trattato costituzionale, per un maggior riconoscimento del ruolo politico e istituzionale degli enti locali e regionali nel processo decisionale comunitario (cfr., al riguardo, la relazione di NAPOLITANO sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea e quella di LAMASSOURE sulla delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri).

(b)   Il Trattato

1.5

Rileva che il Trattato rappresenta un significativo passo in avanti per l'Unione europea e prevede una serie di disposizioni necessarie a garantire una governance efficiente dell'Unione;

1.6

ritiene che la creazione di un legame esplicito tra il coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione [artt. I-14 e I-15] e l'introduzione di una disposizione sociale orizzontale in base alla quale l'Unione, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche, deve tener conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana [art. III-117] contribuiranno alla creazione di una adeguata base giuridica per promuovere il modello sociale europeo e la sostenibilità, come sancito nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e negli obiettivi dell'Unione europea [art. I-3, par. 3];

1.7

si compiace che il testo della Carta dei diritti fondamentali sia stato inserito nel Trattato; ciò offrirà ai cittadini una maggiore chiarezza e sicurezza circa i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e garantirà un'Europa più giusta e più sociale;

1.8

si rammarica che in diversi ambiti sia stato mantenuto il veto nazionale: ritiene infatti che esso rappresenti un ostacolo ingiustificato ad un processo decisionale efficiente;

1.9

accoglie comunque con favore la disposizione che prevede l'unanimità del Consiglio per la conclusione di accordi internazionali nel settore degli scambi dei servizi culturali e audiovisivi, e di quelli nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità [art. III-315];

1.10

accoglie favorevolmente le disposizioni relative all'applicazione di procedure legislative ordinarie per la parte III della Costituzione [art. IV-445];

1.11

ritiene che il Trattato fornisca una definizione ed una distribuzione dei poteri all'interno dell'Unione più chiare, una semplificazione del suo strumentario ed un rafforzamento della legittimità democratica, della trasparenza dei processi decisionali e dell'efficienza delle sue istituzioni, oltre a dotare l'Unione della flessibilità necessaria per muoversi in nuove direzioni.

(c)   La sussidiarietà ed il ruolo dei livelli di governo infranazionale

1.12

Plaude alla nuova definizione del principio di sussidiarietà e al coinvolgimento del Comitato delle regioni nel processo di monitoraggio ex-post della sua applicazione [Prot. suss., art. 8]; si compiace altresì di ricevere la relazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo I-11 della Costituzione (sussidiarietà e proporzionalità) insieme alle altre istituzioni e ai parlamenti nazionali degli Stati membri [Prot. suss., art. 9]; lamenta tuttavia che le disposizioni che disciplinano il principio di proporzionalità siano meno esaurienti rispetto a quelle riguardanti la sussidiarietà;

1.13

accoglie con favore il riferimento al sistema delle autonomie locali e regionali [art. I-5 e parte II-preambolo], il riconoscimento dell'importanza della democrazia di prossimità nell'Unione [art. I-46, par. 3] ed il ruolo delle associazioni rappresentative nella vita democratica dell'Unione [art. I-47, par. 2]; si rammarica tuttavia per il mancato riferimento al CdR nel Titolo VI («La vita democratica dell'Unione») in relazione al principio della democrazia rappresentativa [art. I-46], considerando che i propri membri rappresentano il principio democratico di prossimità in seno all'Unione;

1.14

ritiene che il pieno riconoscimento della dimensione locale e regionale nella nuova architettura dell'UE servirà a rafforzare al tempo stesso l'efficacia dell'Unione e i suoi legami con i cittadini: l'integrazione europea dovrebbe comportare un processo decisionale di tipo politico che tenga conto del punto di vista degli enti locali e regionali. Sono infatti questi ultimi i livelli di governo incaricati di recepire ed attuare una vasta parte della legislazione e delle politiche europee e, come tali, sono maggiormente vicini al cittadino. Di conseguenza essi possono contribuire in modo sostanziale alla qualità della legislazione europea [art. I-5]. Constata però che la consultazione non può sostituire la responsabilità e la responsabilizzazione degli enti regionali e locali nel quadro delle rispettive competenze, che devono comunque essere rispettate. Occorre dar loro la possibilità di dimostrare la propria capacità di conseguire in modo adeguato gli obiettivi dell'azione prevista, conformemente alle disposizioni dei rispettivi Stati membri;

1.15

si compiace delle disposizioni in base alle quali l'Unione è tenuta a rispettare le identità nazionali degli Stati membri e le loro strutture fondamentali, ivi compreso il diritto all'autonomia regionale e locale, e le funzioni essenziali dello Stato [art. I-5], in particolare quelle di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale; questa può essere infatti la soluzione per garantire le competenze e la responsabilità degli enti locali e regionali democraticamente legittimati;

1.16

accoglie favorevolmente le disposizioni in base alle quali il Trattato garantisce il diritto dei ministri regionali di partecipare alle riunioni del Consiglio a nome dello Stato membro di appartenenza, come confermato dall'articolo 203 del Trattato CE e dall'articolo I-23, paragrafo 2, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa; sollecita gli Stati membri a creare al loro interno strutture e meccanismi atti a coinvolgere, nella formulazione delle loro politiche europee, le regioni e gli enti locali e a tutelare la partecipazione del livello regionale anche nel nuovo regime delle formazioni del Consiglio per quanto concerne i settori di sua competenza;

1.17

accoglie con favore il requisito della piena consultazione nella fase prelegislativa; gli enti locali e regionali potranno partecipare pienamente al processo decisionale europeo, di cui avranno il compito di tradurre nella pratica i risultati, solo se informati a dovere dei processi in corso e se adeguatamente consultati a monte. Si tratta di un processo bidirezionale in cui la consultazione può consentire alla Commissione di essere meglio informata sulla dimensione locale e regionale e, quindi, di legiferare meglio [Prot. suss., art. 2];

1.18

esorta ad avviare un vero dialogo e ad estenderlo anche a settori chiave sin dall'inizio del mandato della nuova Commissione;

1.19

sollecita un miglioramento della consultazione diretta negli Stati membri, tra i parlamenti nazionali e i governi locali e regionali incaricati di recepire e/o attuare la legislazione dell'Unione;

1.20

accoglie con favore le disposizioni del Trattato in virtù delle quali la Commissione è tenuta a considerare preventivamente le ripercussioni finanziarie ed amministrative delle sue proposte legislative e ritiene che ciò debba comprendere anche una valutazione delle ricadute per gli enti locali e regionali, poiché sono spesso questi ultimi i destinatari e i responsabili dell'attuazione delle nuove iniziative dell'UE; invita inoltre il Parlamento europeo a prestare pari attenzione alle ricadute dei suoi emendamenti legislativi [Prot. suss., art. 4];

1.21

riconosce il valore e la portata del dibattito intervenuto in occasione del convegno sul tema della sussidiarietà che il CdR ha tenuto a Berlino il 27 maggio 2004; osserva che un prossimo parere del CdR esaminerà più a fondo i temi dell'applicazione e della valutazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

(d)   Politiche

1.22

Plaude all'introduzione della coesione territoriale tra gli obiettivi dell'Unione, così come all'inclusione delle diverse tipologie di regioni caratterizzate da particolari difficoltà tra quelle a cui si presterà una particolare attenzione; si rammarica tuttavia che il Trattato non accenni alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e non preveda né disposizioni giuridiche chiare né un quadro di sostegno finanziario per i gemellaggi fra città o altre forme analoghe di cooperazione [artt. III-220-224]. L'Europa vanta una lunga tradizione di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, che costituisce uno dei fondamenti socio-culturali dell'integrazione europea ed il cui significato è ancora più rilevante nel contesto della nuova politica di vicinato. È dunque indispensabile una base giuridica per dotare l'Unione dei mezzi necessari a realizzare tali forme di cooperazione;

1.23

accoglie con favore le disposizioni del Trattato che consentono agli Stati membri - e alle diverse sfere di competenza previste al loro interno - di fornire, affidare a terzi e finanziare i servizi di interesse economico generale;

1.24

plaudeal riconoscimento della diversità culturale e linguistica, poiché contribuisce a preservare e promuovere il retaggio culturale locale e regionale contro il rischio di un'omologazione della cultura europea [artt. I-3 e III-280];

1.25

prende atto dell'introduzione di azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento a livello europeo nei settori dello sport [art. III-282], del turismo [art. III-281] e della protezione civile [art. III-284], settori in cui gli enti locali e regionali svolgono un ruolo importante, ed invita la Commissione a fare diffusamente uso delle leggi quadro europee;

1.26

ritiene che il conferimento di competenze all'Unione europea nel settore degli scambi dei servizi nel campo della cultura, dell'istruzione, della sanità e nell'ambito sociale richieda uno stretto monitoraggio per verificarne la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità; raccomanda inoltre che la Commissione ricorra diffusamente all'uso di leggi quadro europee che consentano agli enti nazionali, regionali e locali di scegliere le forme e i metodi per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

(e)   Comitato delle regioni

1.27

Lamenta il fatto che la CIG non abbia rafforzato lo status istituzionale del Comitato delle regioni. Non ha infatti definito con precisione i settori in cui la sua consultazione è obbligatoria nel quadro dell'architettura costituzionale europea, né rafforzato il suo ruolo consultivo, per esempio in settori di competenza condivisa, per le misure di coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione e nell'ambito di azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento;

1.28

accoglie con favore le disposizioni che conferiscono al Comitato delle regioni il diritto di adire la Corte di giustizia per salvaguardare le proprie prerogative e per violazione del principio di sussidiarietà [art. III-365]; deplora tuttavia che la Conferenza intergovernativa non abbia riconosciuto tale diritto anche alle regioni con poteri legislativi, per tutelare questa loro prerogativa;

1.29

si compiace per la conferma dell'estensione del proprio mandato a 5 anni, che potrebbero presto coincidere con il mandato del Parlamento e della Commissione [art. III-386].

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

(a)   Ratifica del Trattato

2.1

invita il Parlamento europeo ad approvare il Trattato costituzionale e accoglie con favore l'iniziativa della sua commissione per gli affari costituzionali di consultare il Comitato in merito al suo parere sul progetto di Trattato costituzionale;

2.2

condivide la valutazione del Parlamento europeo circa gli innegabili progressi compiuti sul piano democratico con il Trattato costituzionale;

2.3

invita i parlamenti nazionali, e se del caso regionali, degli Stati membri a ratificare il Trattato costituzionale;

2.4

appoggia gli sforzi politici compiuti dal Parlamento europeo per consolidare il processo costituzionale sottolineando i meriti della Costituzione, e condivide in particolare le proposte della commissione per lo sviluppo regionale;

2.5

esorta a concludere un accordo interistituzionale al fine di elaborare una strategia comune di comunicazione per divulgare e illustrare il Trattato costituzionale ai cittadini, specie in vista della sua imminente ratifica;

2.6

si impegna a partecipare alla suddetta strategia e a promuovere la comprensione e l'accettazione del Trattato da parte dei cittadini, esortando i propri membri, le autorità e gli enti che essi rappresentano a fare lo stesso;

2.7

accoglie con favore l'iniziativa «Mille dibattiti per l'Europa» e conferma la sua volontà di partecipare attivamente alla campagna di sensibilizzazione dei cittadini europei mediante la sua rete di enti locali e regionali; esorta inoltre i membri del Parlamento europeo e i rappresentanti eletti a livello locale e regionale a compiere uno sforzo comune per promuovere la futura Costituzione europea e a contribuire congiuntamente al dibattito politico e democratico che accompagnerà il processo di ratifica.

(b)   Attuazione del Trattato

2.8

Si aspetta che l'entrata in vigore del Trattato costituzionale apporti un vero e proprio valore aggiunto alla vita democratica e all'attività dell'Unione;

2.9

si impegna a valutare i nuovi diritti e gli obblighi conferiti al Comitato, ad intraprendere i necessari preparativi e ad avviare la riorganizzazione interna per far fronte alle maggiori responsabilità in modo effettivo ed efficace;

2.10

richiama l'attenzione del Parlamento europeo su varie conseguenze che avrà il Trattato costituzionale e lo esorta ad appoggiare il Comitato delle regioni, soprattutto per quanto riguarda:

la partecipazione qualitativa del Comitato alla vita politica dell'Unione e al processo decisionale comunitario,

un'applicazione effettiva e adeguata delle disposizioni del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità sia nel quadro del processo di consultazione politica ex ante sia a livello di controllo giurisdizionale ex post,

il rispetto delle competenze degli enti locali e regionali, in conformità con la nuova definizione del principio di sussidiarietà e con la nuova ripartizione delle competenze nell'Unione europea,

il riconoscimento della coesione territoriale quale nuovo obiettivo dell'Unione e il rispetto degli impegni formulati nel nuovo Protocollo sulla coesione economica, sociale e territoriale,

la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale in quanto fattore di integrazione nell'Unione europea, nonostante la mancanza di una base giuridica, soprattutto per quanto riguarda gli ambiziosi obiettivi dell'Unione in materia di politica di vicinato,

il rispetto della diversità culturale e linguistica sancita come nuovo obiettivo comunitario;

2.11

sollecita il Parlamento europeo ad avvalersi maggiormente della possibilità di consultare il CdR prevista dal Trattato costituzionale [art. III-388], al fine di migliorare la comprensione della dimensione locale e regionale;

2.12

chiede che, nei casi in cui il Trattato costituzionale prevede la consultazione obbligatoria del Comitato, l'istituzione che ha proceduto a tale consultazione sia tenuta a fornire una giustificazione qualora decida di non dar seguito alle raccomandazioni formulate dal Comitato;

2.13

chiede di essere associato nella difesa del principio di sussidiarietà insieme ai parlamenti nazionali nel periodo delle sei settimane di preavviso e di avere il diritto, qualora una proposta non soddisfi il principio di sussidiarietà, di elaborare un parere motivato di cui si deve tener conto [Prot. suss., art. 6];

2.14

invita i parlamenti nazionali ad instaurare un dialogo costante e costruttivo con i rappresentanti dei livelli locale e regionale, che conoscono bene le diverse realtà e devono pertanto avere delle responsabilità in materia di vigilanza sul rispetto del principio di sussidiarietà;

2.15

invita i governi e i parlamenti nazionali ad introdurre lo spirito e la filosofia del «dialogo sistematico» dell'UE nelle pratiche di governo nazionale, laddove esse non esistano ancora, coinvolgendo i rappresentanti dei governi regionali e locali nell'esame delle proposte legislative;

2.16

invita la Commissione europea a riferire al Comitato delle regioni in merito all'applicazione dell'articolo I-10 («Cittadinanza dell'Unione»), in particolare poiché quest'ultimo disciplina il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni comunali [art. III-129];

2.17

considerato che non è stata accolta la proposta di rafforzare l'attuale ruolo consultivo del Comitato delle regioni mediante una disposizione trasversale che preveda l'obbligo di consultare il Comitato nei settori di competenza condivisa, in merito alle misure di coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione e nei settori in cui vi è un'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento, invita la Commissione europea a consultarlo su tutte le iniziative nei settori in cui vi è una chiara dimensione o competenza locale o regionale e per i quali il Trattato non prevede l'obbligo di consultazione. Fra questi settori figurano tra l'altro le disposizioni sulla definizione dei principi e delle condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano ai servizi di interesse economico generale di assolvere i propri compiti [art. III-122], la liberalizzazione dei servizi [art. III-147], l'armonizzazione della legislazione relativa alle imposte indirette [art. III-171], il ravvicinamento delle disposizioni legislative nel settore del mercato interno [artt. III-172 e III-173], gli aiuti di Stato [artt. III-167, III-168 e III-169], l'agricoltura, le politiche di sviluppo rurale e della pesca [art. III-231], la ricerca e lo sviluppo tecnologico [artt. III-251, III-252 e III-253], il turismo [art. III-281] e la protezione civile [art. III-284];

2.18

invita la Commissione europea a consultare il Comitato delle regioni in merito ad eventuali modifiche della sua composizione ogniqualvolta essa prepari una proposta di decisione del Consiglio al riguardo [artt. I-32 e III-386].

(c)   Revisione del Trattato e delle sue disposizioni

2.19

Ritiene necessario, ai fini di un ulteriore sviluppo dell'UE, conservare un processo di revisione per decidere quali compiti possono essere svolti congiuntamente da un'Unione considerevolmente allargata;

2.20

conferma la propria volontà di partecipare attivamente e compiutamente alle future revisioni della Costituzione e propone che gli Stati membri includano dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali nelle proprie delegazioni presso le conferenze intergovernative [CdR 198/2003, punto 3.7] incaricate di revisioni dei Trattati aventi ripercussioni a livello infranazionale, nonché nelle delegazioni che invieranno ad eventuali convenzioni future.

(d)   Osservazioni conclusive

2.21

Incarica il proprio Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio dell'Unione europea, al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

Bruxelles, 17 novembre 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 23 del 27.1.2004, pag. 1.

(2)  GU 22 56 del 24.10.2003, pag. 62.

(3)  GU C 109 del 30.4.2004, pag. 52.

(4)  GU C 107 del 3.5.2002, pag. 5.


22.3.2005   

IT

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C 71/6


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla presentazione di una proposta di direttiva e di due proposte di raccomandazione volte ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

(2005/C 71/02)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla presentazione di una proposta di direttiva e di due proposte di raccomandazione volte ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea (COM(2004) 178 def. - 2004/0061 (CNS) - 2004/0062 (CNS) - 2004/0063 (CNS)),

vista la decisione della Commissione, del 29 giugno 2004, di consultarlo a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 15 giugno 2004, di incaricare la commissione Relazioni esterne di elaborare un parere sull'argomento,

visti i propri pareri in merito alla politica d'immigrazione (comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comune in materia d'immigrazione illegale (COM(2001) 672 def.)) e alla politica in materia di asilo (proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione (COM(2001) 510 def. - 2001/0207 (CNS)), adottato il 16 maggio 2002 (CdR 93/2002 fin) (1),

visto il proprio parere in merito al Libro verde su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri (COM(2002) 175 def.), adottato il 20 novembre 2002 (CdR 242/2002 fin) (2),

visto il proprio parere sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare (COM(2002) 225 def. - 1999/0258 (CNS)), adottato il 20 novembre 2002 (CdR 243/2002 fin) (3),

visto il proprio parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato (COM(2002) 548 def. - 2002/0242 (CNS)), adottato il 9 aprile 2003 (CdR 2/2003 fin) (4),

visto il proprio parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (COM(2004) 102 def. - 2004/0032 (CNS)), adottato il 17 giugno 2004 (CdR 80/2004),

visto il proprio progetto di parere (CdR 168/2004 riv. 1), adottato il 17 settembre 2004 dalla commissione Relazioni esterne (relatore: Gustav SKUTHÄLLA, sindaco di Närpes (FI/ELDR)),

considerando quanto segue:

La definizione di norme eque e comuni in materia di ingresso e di soggiorno nell'Unione europea di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica arrecherà vantaggi tanto ai migranti stessi quanto al loro paese d'origine e al paese ospitante. La finalità perseguita è quella di promuovere l'ammissione e la mobilità sul territorio della Comunità europea di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

Per realizzare l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Barcellona di stanziare il 3 % del PIL degli Stati membri per attività di ricerca e di sviluppo tecnologico prima della fine del decennio, l'Unione europea avrà bisogno, entro il 2010, di 700 000 ricercatori supplementari. Per soddisfare tale esigenza occorre predisporre una serie di misure convergenti che rendano più attraenti per i giovani i settori scientifici dell'istruzione, migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori nell'ambito dell'Unione europea e aumentino le opportunità in materia di formazione e di mobilità. Tuttavia, poiché è probabile che l'Unione europea non troverà al proprio interno tale numero considerevole di ricercatori, servono anche misure per attirare maggiori ricercatori dai paesi terzi.

La proposta di direttiva in esame integra utilmente le proposte relative all'immigrazione per svolgere un'attività di lavoro, al diritto al ricongiungimento familiare e alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato. Nell'insieme, tali proposte definiscono regole comuni entro una cornice giuridica globale.

Lo spazio europeo della ricerca costituisce l'asse centrale della politica dell'Unione europea in materia di ricerca, nonché una componente fondamentale del nuovo obiettivo strategico perseguito dall'UE per il prossimo decennio: diventare l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo. Per realizzare tale obiettivo sarà necessaria una strategia globale che prepari il passaggio ad una società e a un'economia fondate sulla conoscenza,

ha adottato il seguente parere all'unanimità in data 17 novembre 2004, nel corso della 57a sessione plenaria.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

Proposta di direttiva

1.1

accoglie con favore il contenuto della proposta di direttiva della Commissione, fatti salvi gli emendamenti proposti in appresso;

1.2

sottolinea l'importanza di intraprendere, al di là delle misure relative all'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, anche altre misure di accompagnamento volte al raggiungimento dell'obiettivo di stanziare il 3 % del PIL degli Stati membri per attività di ricerca entro la fine del decennio. Per conseguire tale obiettivo occorre rendere più attraenti per i giovani le carriere scientifiche, aumentare le opportunità in materia di formazione e di mobilità nell'ambito della ricerca e migliorare le prospettive di carriera per i ricercatori nell'ambito della Comunità (quarto considerando);

1.3

insiste sul fatto che l'attuazione della direttiva non deve favorire la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell'ambito del partenariato con il paese di origine devono essere prese misure di accompagnamento volte a favorire in tali casi il rientro dei ricercatori nel paese di origine e a promuovere la mobilità dei ricercatori nell'ottica di una politica migratoria globale. Il Comitato delle regioni ritiene altresì importante che, in conformità all'auspicio formulato dal Consiglio il 19 maggio 2003, siano presentate proposte concrete entro il 2004 (sesto considerando);

1.4

ritiene opportuno che l'ammissione del ricercatore non imponga più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno. Accanto alla procedura prevista dalla direttiva restano però in vita i tradizionali canali di ammissione, che si applicano, tra l'altro, ai dottorandi che effettuano ricerche con lo statuto di studenti, in quanto essi sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva stessa (settimo considerando);

1.5

è favorevole alla proposta di attribuire agli istituti di ricerca un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione del ricercatore. In tale contesto è tuttavia della massima importanza prevedere una chiara divisione di compiti e di responsabilità tra l'istituto di ricerca e le autorità competenti, anche per evitare inutili sovrapposizioni di compiti e inefficienze burocratiche. Il Comitato delle regioni sottolinea, in base a considerazioni di certezza del diritto, l'importanza di elaborare chiare disposizioni relative alle competenze di ciascuna parte. La cooperazione tra istituti di ricerca e autorità dovrebbe lasciare impregiudicate le prerogative delle autorità dello Stato membro in materia di sorveglianza e di controllo degli immigrati (ottavo considerando);

1.6

richiama l'attenzione sull'importanza decisiva della convenzione di accoglienza nell'ambito della procedura di ammissione. All'atto della firma della convenzione, il ricercatore si impegna a svolgere il progetto di ricerca in questione e l'istituto di ricerca ad accogliere il ricercatore stesso, previo il rilascio di un regolare permesso di soggiorno da parte dell'autorità competente in materia di immigrazione. Dal momento che la convenzione di accoglienza costituisce un requisito necessario per l'ammissione del ricercatore, essa deve riportare tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione della pratica e informazioni dettagliate in merito al progetto di ricerca per consentirne la valutazione all'istituto di ricerca nonché, in casi eccezionali, all'autorità competente in materia di immigrazione. Il Comitato delle regioni ritiene che la proposta di direttiva tenga debitamente conto di tali aspetti (nono considerando);

1.7

rileva che l'introduzione di una responsabilità economica generale dell'istituto di ricerca rispetto alle eventuali spese occasionate dal soggiorno del ricercatore nello Stato membro si discosterebbe dalla prassi vigente in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri. Sottolinea l'importanza di definire con sufficiente precisione quali voci di spesa rientrano nei costi di soggiorno, di assistenza sanitaria e di viaggio di ritorno del ricercatore, nonché a partire da quale momento tale responsabilità debba applicarsi (decimo considerando);

1.8

ritiene adeguata la definizione proposta del termine «ricercatore», in quanto, inteso in tale ampia accezione, il concetto rende possibile un'applicazione estensiva della direttiva. Ad esempio, non viene richiesto formalmente che la persona in questione abbia esercitato la professione di ricercatore nel paese d'origine. Tuttavia, lo scopo dell'ingresso e del soggiorno dev'essere quello di effettuare un progetto di ricerca, nel contesto del quale è però anche ammesso tenere corsi presso un istituto d'istruzione superiore (undicesimo considerando);

1.9

constata che il concetto di «istituto di ricerca» è definito in modo corretto. Nella prospettiva d'investire il 3 % del PIL per attività di ricerca, la definizione dovrebbe includere anche istituti e imprese del settore privato. È determinante che l'istituto svolga attività di ricerca e che ne sia autorizzato dallo Stato membro sul cui territorio è situato (articolo 2);

1.10

sottolinea l'opportunità di prendere in considerazione i punti di vista degli enti regionali e locali all'atto dell'autorizzazione preventiva di un istituto di ricerca che intenda accogliere un ricercatore di un paese terzo (articolo 4);

1.11

valuta favorevolmente la facoltà riconosciuta ai singoli Stati membri di ritirare o rifiutare di rinnovare l'autorizzazione di un istituto di ricerca. Ciò può avvenire qualora l'istituto di ricerca non soddisfi più le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafi 2, 3, 4 e 7, qualora il ricercatore non soddisfi le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 o qualora l'istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di un paese terzo per il quale lo Stato membro decida di avvalersi dell'articolo 8, paragrafo 1. Il Comitato delle regioni ritiene che la possibilità di applicare sanzioni vada nel senso di una maggiore ottemperanza al disposto della direttiva e abbia altresì un effetto preventivo (articolo 4);

1.12

sottolinea l'importanza di consentire al ricercatore titolare di un permesso di soggiorno regolarmente rilasciato o di un documento di viaggio valido di effettuare una parte del proprio progetto di ricerca sul territorio di un altro Stato membro, purché tale progetto non sia considerato dallo Stato membro interessato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica. A seconda del periodo di tempo necessario per effettuare tale parte delle ricerche può risultare necessario stipulare una nuova convenzione di accoglienza; il secondo Stato membro rilascerebbe allora al ricercatore un permesso di soggiorno sulla base di detta convenzione. Il Comitato delle regioni considera opportuno facilitare e aumentare la mobilità anche in seno all'UE, nella prospettiva di un rafforzamento della sua competitività sul piano internazionale (articolo 13);

1.13

ritiene opportuno, per garantire la celerità della procedura, l'obbligo fatto alle autorità competenti dello Stato membro di decidere in merito a una domanda di ammissione, ovvero di prolungamento del permesso di soggiorno entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. In proposito il Comitato sottolinea che, per tutelare la certezza del diritto, tali poteri devono essere esercitati in modo uniforme e costante - specie quando si tratti di determinare l'eccezionale complessità di una domanda, essendo prevista, in tali casi, la proroga dei termini prescritti per la notifica della decisione (articolo 15).

Proposta di raccomandazione del Consiglio volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

1.14

Ritiene che le misure citate nella proposta di raccomandazione assolvono un'importante funzione nella prospettiva di una progressiva ottemperanza agli obblighi e alle regole che discenderanno dall'applicazione della direttiva;

1.15

prende atto, ad esempio, della raccomandazione relativa all'esonero dei ricercatori dal permesso di lavoro o, in alternativa, alla concessione automatica di tale permesso: misure che contribuiranno ad accelerare il disbrigo delle pratiche. In considerazione del carattere cronico e quantitativamente significativo del fabbisogno di nuovi ricercatori nell'Unione europea, sembra altresì giustificato concedere permessi di soggiorno e di lavoro limitati nel tempo solo quando ciò sia motivato dalle esigenze dei paesi d'origine dei ricercatori stessi (raccomandazioni 1a, 1c e 2b);

1.16

sottolinea l'importanza di coinvolgere per tempo gli istituti di ricerca nella procedura di ammissione del ricercatore, nell'intento di stabilire una fiducia reciproca e una collaborazione ottimale tra gli enti di ricerca e le autorità competenti (raccomandazione 2c);

1.17

condivide la raccomandazione intesa a favorire il ricongiungimento familiare nei casi non coperti dalla direttiva riguardante tale diritto, consentendo tra l'altro che la domanda in merito sia presentata dopo l'ingresso legale sul territorio di uno Stato membro. Il Comitato delle regioni rileva ugualmente l'importanza che le richieste di ammissione da parte dei membri della famiglia siano istruite senza lunghi periodi di attesa: lo stabilimento di ricercatori di paesi terzi negli Stati membri potrebbe infatti risultare compromesso da eventuali difficoltà incontrate dai familiari in relazione alla loro ammissione (raccomandazioni 3a, 3b e 3d).

Proposta di raccomandazione del Consiglio diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

1.18

Rileva l'importanza di un utilizzo esteso, da parte degli Stati membri, della possibilità di rilasciare visti validi per diversi ingressi sul territorio. Ai fini di una maggior competitività, per determinare la durata della validità dei visti andrebbe presa in considerazione anche la durata del programma di ricerca. Tali soluzioni pragmatiche sono intese ad aumentare il potere d'attrazione dell'UE in un contesto di concorrenza su scala mondiale (raccomandazione 2);

1.19

insiste sulla necessità che gli Stati membri ottemperino ai principi fissati nella raccomandazione, nell'intento di facilitare la mobilità dei ricercatori che si spostano frequentemente per effettuare soggiorni di breve durata. In conformità con tale principio è giustificato presumere la buona fede del ricercatore che si sposta nell'Unione europea e tenerne conto nella scelta dei documenti giustificativi da produrre all'atto della domanda di un visto (raccomandazione 3).

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni (emendamenti)

Raccomandazione 1 (sulla proposta di direttiva)

Considerando 8

Proposta della Commissione

Emendamento del CdR

La procedura specifica per i ricercatori si fonda sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione cui attribuisce un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l'ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nella Comunità pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di politica nei confronti degli stranieri.

La procedura specifica per i ricercatori si fonda sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione cui attribuisce un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l'ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nella Comunità pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di politica nei confronti degli stranieri e di controllo esercitato dalla polizia o da altri organismi.

Motivazione

Il riconoscimento del ruolo degli istituti di ricerca non deve ledere il diritto delle autorità competenti di esercitare compiti connessi all'esecuzione della politica di immigrazione. Dato che tali compiti non sono di competenza esclusiva delle forze di polizia, si ritiene opportuno evocare anche i poteri di controllo affidati ad altre autorità nel campo della sorveglianza dei cittadini stranieri; non sembra invece necessario includere un elenco esaustivo di tali autorità in seno alla Comunità.

Raccomandazione 2 (sulla proposta di direttiva)

Articolo 4, paragrafo 1

Proposta della Commissione

Emendamento del CdR

Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore nell'ambito della procedura di ammissione prevista dalla presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati dallo Stato membro sul cui territorio sono situati.

Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore nell'ambito della procedura di ammissione prevista dalla presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati dallo Stato membro sul cui territorio sono situati. La procedura di autorizzazione deve prendere in considerazione fattori di carattere regionale e locale, puntando a un'opportuna ubicazione geografica di tali organismi di ricerca.

Motivazione

L'aggiunta sembra opportuna per sottolineare l'importanza di includere anche aspetti regionali e locali nella valutazione globale degli elementi di rilievo ai fini della decisione.

Raccomandazione 3 (sulla proposta di direttiva)

Articolo 15, paragrafo 2

Proposta della Commissione

Emendamento del CdR

Le decisioni di rifiuto, di modifica, di mancato rinnovo o di ritiro del permesso di soggiorno devono essere adeguatamente motivate. La notifica indica le vie di ricorso a cui l'interessato ha accesso e il termine entro il quale può agire.

Le decisioni di rifiuto, di modifica, di mancato rinnovo o di ritiro del permesso di soggiorno devono essere adeguatamente motivate. La notifica indica le vie di ricorso a cui l'interessato ha accesso e il termine entro il quale può agire. La decisione deve comprendere informazioni relative alle vie di ricorso, comprese informazioni sul contenuto della domanda di riesame e i documenti da allegare, sui termini di ricorso e sull'istanza di appello.

Motivazione

Considerazioni di certezza del diritto impongono che, in una decisione relativa ai diritti e ai doveri di una persona, la procedura a cui l'individuo in questione deve ottemperare per ottenere il riesame della sua pratica venga esposta con la massima chiarezza.

Bruxelles, 17 novembre 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 278 del 14.11.2002, pag. 44.

(2)  GU C 73 del 26.3.2003, pag. 13.

(3)  GU C 73 del 26.3.2003, pag. 16.

(4)  GU C 244 del 10.10.2003, pag. 5.


22.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/11


Parere del Comitato delle regioni sul tema Le autonomie locali e regionali in Russia e lo sviluppo della cooperazione fra questo paese e l'UE

(2005/C 71/03)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 19 marzo 2004, conformemente all'art. 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di affidare alla commissione Relazioni esterne il compito di stilare un parere d'iniziativa sul tema Le autonomie regionali e locali in Russia e lo sviluppo della cooperazione fra questo paese e l'UE,

vista la dichiarazione rilasciata dal Presidente della Federazione russa V. PUTIN in occasione dell'incontro annuale fra responsabili della Federazione russa ed esponenti di punta del mondo imprenditoriale e degli enti locali, svoltosi il 1o luglio 2004: questo intervento offre la base per lo sviluppo di un dialogo permanente fra gli enti regionali e locali russi e i loro omologhi dell'Unione europea,

visto il vertice UE-Russia del 21 maggio 2004,

visto il protocollo dell'Accordo di partenariato e cooperazione siglato dall'UE e dalla Russia il 27 aprile 2004 per estendere l'accordo ai 10 nuovi Stati membri dell'UE a partire dal 1o maggio 2004,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle relazioni con la Russia del 10 febbraio 2004 (COM(2004) 106 def.), con la quale la Commissione propone una serie di misure volte a migliorare l'efficacia delle relazioni fra l'UE e tale paese,

vista la relazione del Parlamento europeo A5-0053/2004 def., del 2 febbraio 2004, recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulle relazioni tra l'Unione europea e la Russia,

visto il vertice svoltosi a Roma nel novembre 2003,

visto il proprio parere in merito al Secondo piano d'azione sulla dimensione nordica (2004-2006) COM(2003) 343 def., adottato il 9 ottobre 2003 (CdR 102/2003 fin) (1),

vista la Legge federale n. 131-FZ del 6 ottobre 2003 riguardante i principi organizzativi generali che governano le autonomie locali nella Federazione russa e la sua attuale applicazione,

vista la creazione dei quattro «spazi comuni» fra l'Unione europea e la Federazione russa, convenuta al vertice di San Pietroburgo del giugno 2003,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Partenariato strategico UE-Russia: le prossime tappe, del 20 marzo 2002 (CES 354/2002),

vista la lettera d'intenti, del 30 marzo 2001, sulla cooperazione tra il consiglio della Federazione dell'assemblea federale della Federazione russa e il Comitato delle regioni dell'Unione europea,

vista la «strategia comune dell'UE nei confronti della Russia» del 1999, che ha impostato le grandi linee della politica dell'UE circa le relazioni con la Federazione russa,

vista la Carta europea dell'autonomia locale, ratificata dalla Federazione russa nel 1998,

visto l'Accordo di partenariato e cooperazione fra l'UE e la Russia del 1997,

visto l'autorevole intervento di Alexander SONGAL, capo del dipartimento Relazioni internazionali della Duma regionale di Kaliningrad, nonché il successivo dibattito svoltosi durante la riunione della commissione RELEX del 5 settembre 2003,

visti l'autorevole intervento di Alexander VIKTOROVICH USS, presidente dell'assemblea del territorio di Krasnojarsk e membro del direttivo dell'associazione interregionale «Accordo siberiano», nonché il successivo dibattito durante la riunione tenuta dalla commissione RELEX il 17 settembre 2004,

visto il progetto di parere (CdR 105/2004 riv. 1) adottato il 17 settembre 2004 dalla commissione Relazioni esterne (relatore: Lars ABEL, membro del consiglio provinciale di Copenaghen (DK/PPE)),

considerando quanto segue:

1)

Il CdR ritiene che per essere forti gli enti locali e regionali debbano fondare il loro operato sul principio della legittimità democratica e della responsabilizzazione dei rispettivi organi.

Esso esorta pertanto le amministrazioni pubbliche di tutti gli Stati europei a sviluppare e ampliare il principio dell'autonomia locale conformemente alla Carta europea dell'autonomia locale del 15 ottobre 1985, evitando di limitare in alcun modo la partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica locale e regionale.

2)

Con l'allargamento dell'Unione europea la frontiera comune con la Russia è divenuta decisamente più importante. Dovendo assicurare buone relazioni con la Russia, che è il maggiore Stato limitrofo, l'Unione europea deve appoggiare la realizzazione di riforme di governo positive in questo paese, a livello non solo nazionale, ma anche regionale e locale. È effettivamente nel suo interesse adoperarsi per una Russia aperta, stabile e democratica, che sia un partner strategico e difenda i valori comuni, prosegua il lavoro di riforma, adempia agli impegni assunti e insieme all'Unione europea assolva un ruolo costruttivo nei confronti dei Nuovi stati indipendenti.

3)

Un vero partenariato deve poggiare su una strategia e un calendario concreti che diano forma e sostanza alle dichiarazioni politiche. Occorrono appunto provvedimenti pratici e concreti che consentano di far veramente fronte ai cambiamenti e ai nuovi problemi che si profilano per effetto dell'allargamento dell'Unione europea e dei rapporti con la Russia.

È importante assicurare la crescita a livello locale e regionale come presupposto per la prosperità futura e adattare lo sviluppo alle diverse situazioni riscontrabili a livello decentrato. L'istruzione e la formazione, l'ambiente, i trasporti, il sostegno alle imprese mediante la cooperazione pubblico/privato, i servizi sociali e sanitari sono tutti elementi chiave dello sviluppo regionale, atti a contribuire alla crescita sia in Russia che nell'Unione europea e a rafforzare la cooperazione fra gli enti regionali e locali.

4)

L'Unione europea deve anche prestare attenzione alle aree rientranti nella cosiddetta «dimensione nordica», in cui è particolarmente sentita la necessità di sviluppo e crescita: basti pensare alla Russia nord-occidentale, e in particolare alla regione di Kaliningrad e alle zone artiche della Russia. È importante in tale contesto tener presenti le condizioni climatiche particolarmente difficili, che incidono sullo sviluppo economico, sulla formazione, sulla sanità e sull'ambiente.

5)

Il Comitato intende concentrarsi sugli ambiti d'intervento di competenza degli enti regionali e locali. In effetti, mentre lo Stato si occupa di problemi di carattere più generale, che interessano la società tutta intera, l'azione degli enti regionali e locali si concentra in ambiti che interessano alcuni settori della società e che toccano più da vicino la vita quotidiana dei cittadini.

6)

La partecipazione attiva del Comitato privilegerà i problemi concreti che possono essere risolti mediante una collaborazione pratica fra responsabili locali e regionali europei e russi. Sviluppando la cooperazione a livello regionale e locale l'Unione europea può contribuire ad una maggiore diversificazione dell'economia russa, che è il presupposto per poter incentivare ulteriormente gli investimenti diretti dall'estero, necessari per rinnovare il capitale fisso e le infrastrutture. Il Comitato fa presente che nell'analisi ripresa nel documento COM(2004) 106 def. del 10 febbraio 2004 la Commissione indica che occorrerà un impegno costante per riformare l'amministrazione, il settore finanziario, l'edilizia, i servizi locali, la sanità e la formazione. Accelerando le necessarie riforme strutturali, sociali e istituzionali in Russia si potranno migliorare il clima economico e gli investimenti, nonché accrescere la produttività del settore manifatturiero.

7)

Attraverso una stretta collaborazione su progetti specifici l'Unione europea può contribuire all'attuazione equilibrata della riforma dell'amministrazione e dei servizi pubblici, a livello sia federale che regionale. Collaborando alla realizzazione di tali progetti l'Unione europea può anche contribuire al rafforzamento del capitale umano attraverso miglioramenti in settori specifici. Essa deve anche incoraggiare costantemente i contatti interpersonali sul campo fra cittadini di paesi diversi, fra l'altro con partenariati nell'ambito dell'istruzione e della formazione,

ha adottato il seguente parere in data 17 novembre 2004, nel corso della 57a a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1

constata che, alla luce delle conclusioni della riunione tenuta dal consiglio permanente di partenariato nell'aprile 2004, l'Accordo di partenariato e cooperazione fra l'UE e la Russia (PCA) continua a costituire una base importante e stabile per lo sviluppo della collaborazione fra le due parti. L'Accordo definisce il quadro della cooperazione bilaterale e prevede la creazione degli organi più necessari per discutere e decidere sui temi di comune interesse a tutti i livelli, nonché per lo scambio di informazioni e la composizione delle controversie;

1.2

è disposto a contribuire in maniera costruttiva ai lavori per realizzare e sviluppare i quattro spazi definiti al vertice di St. Pietroburgo nel maggio 2003: uno spazio economico comune, uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio comune di collaborazione per la sicurezza esterna e, infine, uno spazio comune per la ricerca, l'istruzione e la cultura;

1.3

ritiene che numerosi elementi di questi quattro spazi interessino naturalmente gli enti regionali e locali. Auspica di essere associato direttamente ai lavori per sviluppare i quattro spazi comuni negli ambiti rientranti nelle sue competenze e altresì nei settori in cui viene applicato il metodo aperto di coordinamento;

1.4

si compiace che la lettera d'intenti fra lo stesso Comitato delle regioni e la Russia abbia evidenziato ambiti specifici per la collaborazione a livello regionale e locale;

1.5

attende con vivo interesse l'entrata in vigore, prevista per il 2006, della riforma della legislazione federale sulle competenze degli enti regionali e locali in Russia. Prevede che si tratterà di uno sviluppo positivo per le possibilità di collaborazione fra gli enti territoriali dell'UE e della Russia, soprattutto in quanto chiarirà le competenze in materia di cooperazione transfrontaliera; alla luce della comunicazione costante tra il Consiglio d'Europa e la Russia, il CdR confida pienamente nel rispetto dei principi della Carta dell'autonomia locale anche in relazione alle proposte legislative recentemente avanzate in Russia;

1.6

si compiace dell'importanza assegnata alla cooperazione fra gli enti regionali e locali della Russia e dell'UE: in questo modo si punta infatti sulle possibilità di risolvere problemi comuni a livello decentrato, a contatto con i cittadini;

1.7

ritiene che lo scambio d'informazioni e di migliori pratiche a livello regionale e locale promuova la democrazia e lo sviluppo socioeconomico;

1.8

rileva con soddisfazione che i risultati positivi dei progetti realizzati congiuntamente dagli enti regionali e locali dell'UE e della Russia rafforzano la volontà di una collaborazione efficace;

1.9

sottolinea che la nozione di proprietà comune dei progetti costituisce un presupposto importante e necessario per una collaborazione duratura fra enti territoriali.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO

2.1   Priorità e processi decisionali preminenti a livello regionale e locale

2.1.1

invita l'UE e la Russia a collaborare a livello decentrato negli ambiti di comune interesse. La lettera d'intenti fra il Comitato delle regioni e la Russia prevede svariati ambiti di collaborazione, con possibilità di iniziative concrete in materia di cultura, questioni sociali, economia regionale, ambiente, trasporti, agricoltura, ricerca e sviluppo. Grosso modo, tutti questi settori rientrano in buona parte nelle competenze degli enti territoriali in materia di sviluppo regionale e locale;

2.1.2

ritiene che la sanità, e in particolare la sanità pubblica, siano aspetti essenziali per il potenziale di crescita della società e costituiscano quindi un importante settore di competenza per gli enti regionali e locali. Per quanto non sia menzionata espressamente nella lettera d'intenti, la sanità è in ogni caso legata all'ambito sociale: essa influisce direttamente e indirettamente su altri settori, per i quali rappresenta dunque un fattore chiave, e contribuisce a creare e a mantenere una società stabile;

2.1.3

auspica di poter mettere a punto, con l'assistenza pratica della Commissione europea, in conformità con l'Accordo di partenariato e cooperazione fra l'UE e la Russia (PCA) e in collaborazione con i rappresentanti degli enti regionali e locali russi, un nuovo strumento, un accordo standard sotto forma di Memorandum d'intesa, con relative linee direttrici, che possa fungere da base per accordi di collaborazione concreti fra gli enti regionali e locali degli Stati membri dell'UE e i loro omologhi dell'intera Russia. Ciò offre agli enti regionali e locali dell'UE e della Russia prospettive interessanti e motivanti, che potranno rafforzare un importante processo bottom-up e rimuovere molti ostacoli burocratici;

2.1.4

sollecita gli enti decentrati dell'UE e della Russia ad avviare insieme iniziative di collaborazione concreta, come pure progetti e partenariati negli ambiti di cooperazione specificamente menzionati nella lettera d'intenti fra il Comitato delle regioni e la Russia. L'elenco dei settori di collaborazione non è esauriente e può essere integrato in funzione delle esigenze dei singoli enti regionali e locali europei e russi;

2.1.5

suggerisce che tutti gli accordi contemplino obiettivi e linee guida ben definiti per la messa a punto di piani d'azione e di lavoro precisando inoltre criteri di finanziamento, regole e scadenze per la valutazione delle basi dell'accordo;

2.1.6

auspica che s'intensifichi lo scambio d'informazioni e dei risultati conseguiti grazie alle buone pratiche nei settori d'intervento, e ciò nell'interesse della società tutta intera. La commissione Relazioni esterne del Comitato delle regioni è favorevole a regolari scambi di vedute sulla Russia per fare il punto della cooperazione e delle relazioni fra l'UE e la Russia, soprattutto per quanto riguarda gli ambiti di competenza propri agli enti regionali e locali;

2.1.7

è favorevole alla creazione di un forum permanente nel cui ambito i responsabili politici regionali e locali di entrambe le parti possano discutere temi d'interesse comune, come le prospettive della nuova politica europea di prossimità a livello regionale e locale, e iniziative concrete riguardanti gli enti territoriali, allo scopo di sottoporre alla Commissione europea e al governo russo delle proposte per un futuro rafforzamento della cooperazione fra l'UE e la Russia. Rammenta le esperienze positive maturate con la «Tavola rotonda» industriale UE-Russia creata nel 1997;

2.1.8

ritiene che lo scambio di esperienze e d'informazioni fra il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo possa contribuire ad una migliore comprensione fra l'UE e la Russia in ambiti di comune interesse e al tempo stesso accrescere la possibilità d'iniziative concrete nel quadro delle relazioni con la Russia, eventualmente sotto forma di workshop, seminari, incontri e conferenze, visto che entrambe le parti desiderano contribuire a una più stretta collaborazione fra l'UE e la Russia.

2.2   Cooperazione interregionale, presente e futura

2.2.1

sottolinea l'importanza della prima fase del nuovo programma di prossimità, che stando al calendario dovrebbe essere realizzata nel periodo 2004-2006, e che si spera si rivelerà uno strumento idoneo a promuovere una migliore e più agevole cooperazione transfrontaliera fra l'UE e la Russia, che sia coronata da risultati concreti. Riconosce pertanto l'importanza del nuovo programma indicativo per la cooperazione regionale di Tacis e del programma indicativo nazionale per la Russia, i quali espongono in maniera più dettagliata la reazione dell'Unione europea ed evidenziano gli obiettivi e le priorità per il periodo 2004-2006;

2.2.2

auspica un nuovo strumento comune di prossimità e di partenariato per il periodo 2007-2013, in vista di una costante collaborazione interregionale fra l'UE e i paesi terzi limitrofi, che preveda termini di candidatura, procedure e metodi di rendicontazione comuni;

2.2.3

auspica vivamente che la Russia contribuisca e partecipi a uno strumento comune di finanziamento, basato su iniziative e proprietà comuni, in modo che tanto l'UE quanto la Russia abbiano un interesse concreto a una maggiore cooperazione;

2.2.4

sottolinea l'importanza dell'idea dei gemellaggi a livello regionale e locale per lo scambio di esperienze in taluni ambiti d'intervento specifici;

2.2.5

fa presente l'importanza di avviare e sviluppare la collaborazione soprattutto nell'ambito della cultura e dell'istruzione, il quale è particolarmente imperniato sulle attività, le tradizioni e le specificità culturali regionali e locali.

2.3   La dimensione nordica nell'UE e in Russia: Kaliningrad, le regioni nordoccidentali della Russia e le zone al circolo polare

2.3.1

sottolinea che le regioni russe immediatamente alla frontiera con l'UE sono le prime ad essere influenzate dalle relazioni internazionali fra l'UE e la Russia. Ne consegue che la Russia nordoccidentale costituisce, insieme alla zona di Kaliningrad, parte integrante della dimensione nordica dell'UE;

2.3.2

fa presente l'importanza del Secondo programma d'azione sulla dimensione nordica, che dà a tutte le parti interessate la possibilità di partecipare a progetti comuni, collaborazioni e scambi di migliori pratiche negli ambiti specificati dal programma d'azione. Se si vuole che la dimensione nordica, intesa come area geografica, possa conoscere uno sviluppo socioeconomico vantaggioso per l'intera UE, è inoltre importante stanziare fondi per l'attuazione del contenuto concreto del programma d'azione assicurando che siano facilmente accessibili;

2.3.3

richiama l'attenzione sullo statuto particolare della regione di Kaliningrad, in quanto zona economica speciale, e fa presente al tempo stesso la possibilità di una cooperazione transfrontaliera con i paesi che confinano direttamente con Kaliningrad, e che pertanto hanno i medesimi problemi e opportunità della regione;

2.3.4

auspica che i progetti fra Kaliningrad e l'UE vengano tenuti nella debita considerazione nelle modalità di finanziamento adottate per il piano d'azione sulla dimensione nordica, in modo da porre le basi per una collaborazione tecnica transfrontaliera a livello regionale e locale;

2.3.5

propone che l'UE e la Russia si concentrino sulle regioni della dimensione nordica che sono difficilmente accessibili e che, presentando un clima inclemente, incontrano talvolta problemi per quanto riguarda lo sviluppo e la sostenibilità ambientale, la promozione delle attività economiche, i servizi sociali, la sanità e il comparto dell'istruzione e della formazione. Tale situazione è imputabile al clima rigido, alle grandi estensioni dotate di scarse infrastrutture e all'ancor più scarsa popolazione: si citeranno a questo proposito la nozione di arctic window, o finestra sull'Artico, e le relazioni fra i 16 paesi e regioni delle zone artiche e semiartiche intorno al Circolo polare;

2.3.6

rammenta che lo stesso Comitato delle regioni ritiene di poter assumere naturalmente un ruolo centrale nella creazione di un organo consultivo dotato di una funzione aggregante e di coordinamento, che riunisca rappresentanti degli enti regionali e locali di tutte le zone che rientrano nella cosiddetta dimensione nordica.

Bruxelles, 17 novembre 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 23 del 27.1.2004, pag. 27.


ALLEGATO

Lettera di intenti

sulla cooperazione tra il consiglio della Federazione dell'assemblea federale della Federazione russa e il Comitato delle regioni dell'Unione europea

Nel quadro dell'approfondimento delle relazioni tra il consiglio della Federazione dell'assemblea federale russa e il Comitato delle regioni dell'Unione europea, accogliamo con favore la volontà dei rispettivi Presidenti di intensificare il dialogo per incoraggiare lo scambio di informazioni in materia regionale e locale.

A nome del consiglio della Federazione russa e del Comitato delle regioni dell'Unione europea, riconosciamo che il processo di globalizzazione sta creando un mondo sempre più aperto e accessibile a tutti.

Consapevoli del valore di una conoscenza approfondita delle caratteristiche e delle particolarità di entrambe le parti, riconosciamo l'importanza e la necessità di intessere buone relazioni tra il consiglio della Federazione russa e il Comitato delle regioni dell'Unione europea.

In tal senso, accogliamo con favore l'avvio di un ampio scambio di informazioni per garantire che i cittadini siano maggiormente coinvolti nel processo decisionale a livello regionale e locale. È importante conoscere meglio i propri interlocutori.

Esprimiamo la nostra volontà comune di incoraggiare lo sviluppo delle relazioni nei seguenti settori prioritari:

cultura,

vita sociale,

economia regionale,

ambiente,

sviluppo rurale e urbano,

trasporti locali e regionali,

agricoltura,

ricerca,

formazione dei quadri dirigenti.

Ci impegniamo a rafforzare i legami tra il Comitato delle regioni dell'Unione europea e il consiglio della Federazione russa nella prospettiva di un ravvicinamento tra i cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa.

Mosca, 30 marzo 2001.

Presidente

del Comitato delle regioni dell'Unione europea

Jos CHABERT

Presidente

del Consiglio della Federazione russa

Yegor STROEV


22.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/16


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici

(2005/C 71/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici, COM(2004) 415 def. e il relativo allegato, il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, SEC(2004) 739,

vista la decisione della Commissione europea, del 5 luglio 2004, di consultarlo in merito a tale argomento conformemente al disposto dell'articolo 265, primo paragrafo, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 27 gennaio 2004, di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile dell'elaborazione del parere su tale argomento,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1) e le relative modifiche,

vista la proposta di regolamento del Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) (traduzione provvisoria), (COM(2004) 490 def. - 2004/0161(CNS)),

visto il proprio parere in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Revisione intermedia della politica agricola comune (COM(2002) 394 def. - CdR 188/2002 fin) (2),

visto il proprio parere sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Orientamenti per un'agricoltura sostenibile, (COM(1999) 22 def. - CdR 183/99 fin) (3),

visto il progetto di parere (CdR 251/2004 riv. 1) adottato in data 20 settembre 2004 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: Jyrki Myllyvirta, sindaco di Mikkeli (FI/PPE)),

considerando quanto segue:

1)

L'agricoltura e i prodotti biologici hanno un'importanza crescente nell'adeguare la produzione agricola alle esigenze del mercato, nel prestare attenzione alle aspettative dei cittadini europei in fatto di standard particolarmente elevati per la tutela ambientale, delle risorse e per il benessere degli animali, nonché nel consolidare lo sviluppo sostenibile dell'Europa.

2)

Nella comunicazione della Commissione viene giustamente sottolineato il doppio ruolo che la produzione biologica riveste sotto il profilo sociale: da un lato produrre generi alimentari e altri prodotti agricoli orientandosi alle aspettative del mercato, nonché in maniera conforme alle aspettative dei consumatori, rispettosa dell'ambiente e sicura, dall'altro svolgere una funzione di pubblica utilità promuovendo in modo particolare lo sviluppo sostenibile, nonché la tutela dell'ambiente e il benessere degli animali.

3)

Occorre dedicare particolare attenzione a salvaguardare la situazione della produzione biologica nelle varie condizioni che si incontrano nelle differenti zone della Comunità. Le norme in materia di produzione biologica devono essere affidabili, uniformi, chiare e conformi ai principi di tale produzione, nondimeno bisogna al tempo stesso vigilare che esse garantiscano anche in futuro condizioni eque di produzione e di trasformazione su tutto il territorio comunitario, nelle differenti condizioni naturali e di mercato,

ha adottato il seguente parere in data 17 novembre 2004, nel corso della 57a sessione plenaria.

1.   Considerazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1

osserva che la comunicazione costituisce un passo in avanti positivo e opportuno verso il riconoscimento del valore della produzione biologica e verso il miglioramento delle condizioni di tale produzione nel territorio dell'Unione;

1.2

valuta con particolare favore il fatto che la comunicazione sia stata elaborata in modo accurato e in stretta collaborazione con i vari soggetti coinvolti;

1.3

sottolinea che la produzione biologica comporta rilevanti ripercussioni regionali e locali e che le amministrazioni locali e regionali hanno un ruolo essenziale nella realizzazione degli obiettivi del documento;

1.4

considera la comunicazione alquanto generica e i suoi obiettivi poco ambiziosi, giacché per conseguire ricadute ambientali di qualche rilievo occorrerebbe poter elevare la quota della produzione biologica.

Funzionamento del mercato

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.5

sottolinea l'importanza di promuovere la commercializzazione dei prodotti biologici e l'informazione dei consumatori in merito a tali prodotti e chiede che anche la Comunità partecipi al finanziamento delle relative campagne; promuovere la consapevolezza in merito alla produzione biologica fa parte dell'azione di informazione e di educazione attraverso la quale si intende, più in generale, sensibilizzare i cittadini ai principi dello sviluppo sostenibile. Il finanziamento delle campagne dev'essere organizzato in maniera tale che ne possano beneficiare anche i piccoli produttori e le PMI del settore alimentare;

1.6

accoglie favorevolmente la proposta di incrementare l'uso del logo comunitario, per ora parallelamente a quelli nazionali e regionali. È indispensabile che i criteri di assegnazione del logo comunitario siano uniformi e affidabili sia per i prodotti provenienti dal territorio comunitario che per quelli provenienti dall'esterno. Il logo comunitario dovrebbe essere integrato con informazioni circa la provenienza regionale dei prodotti;

1.7

riconosce che per il successo della promozione dei prodotti biologici è essenziale armonizzare le norme sulla loro produzione, si associa alla proposta in tal senso contenuta nella comunicazione; accoglie con favore sia la proposta di integrare le norme esistenti con altre (concernenti tra l'altro i prodotti animali trasformati, il benessere animale e l'ambiente) che quella di definire delle norme per le nuove categorie di prodotti, come i vini biologici e i prodotti dell'acquacoltura;

1.8

sottolinea che l'armonizzazione delle norme è indispensabile per garantire la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno. Rimuovendo gli ostacoli artificiosi al mercato si contribuisce inoltre all'equilibrio tra domanda e offerta. Attualmente in numerosi mercati lo sviluppo dell'attività è ostacolato dalla scarsità di materie prime, mentre d'altro canto dal punto di vista delle zone di produzione più remote e scarsamente popolate è importante che non vi siano ostacoli alla commercializzazione dei prodotti nelle regioni dove la domanda è maggiore;

1.9

reputa motivata la proposta di migliorare il rilevamento statistico al fine di monitorare lo sviluppo del mercato.

Il commercio internazionale

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.10

sottolinea che secondo la comunicazione è opportuno, anche nel commercio dei prodotti biologici, promuovere l'eliminazione degli ostacoli al commercio internazionale. Il libero commercio garantisce un approvvigionamento adeguato nelle zone la cui produzione è insufficiente e rafforza, anche al di fuori del territorio comunitario, l'impiego di tecniche di coltivazione rispettose dell'ambiente. Il commercio internazionale è opportuno quando serve a consentire all'attività di raggiungere dimensioni adeguate sotto il profilo economico. Al tempo stesso va sottolineato che, in base ai medesimi principi di sviluppo sostenibile che stanno alla base della coltivazione biologica, è opportuno rafforzare la produzione e la commercializzazione a livello locale e regionale. All'atto di inserire paesi terzi nell'elenco dei paesi in regime di equivalenza si dovrebbe valutare, oltre al rispetto delle pertinenti norme di produzione biologiche, l'osservanza delle altre norme vigenti nell'UE per la produzione di prodotti alimentari.

La politica agricola comunitaria

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.11

osserva che la promozione dell'agricoltura biologica dovrebbe avere un ruolo maggiore nella politica agricola sia comunitaria che degli Stati membri. I fondi stanziati dalla Comunità e dagli Stati membri in favore di una produzione agricola più rispettosa dell'ambiente dovrebbero essere destinati in misura maggiore all'agricoltura biologica. Per ottimizzarne l'impatto ambientale, l'agricoltura biologica dovrebbe essere promossa come un'alternativa valida per le imprese agricole anche nelle aree che più si prestano alla cosiddetta agricoltura intensiva;

1.12

sottolinea che, in luogo della specializzazione delle aree, occorrerebbe promuovere soluzioni che conducano ad una migliore integrazione della coltivazione biologica con l'allevamento; al tempo stesso si dovrebbero studiare gli strumenti adatti a migliorare la situazione dell'allevamento biologico;

1.13

appoggia le proposte avanzate nella comunicazione per aiutare e incoraggiare i soggetti decisionali nazionali a utilizzare nel modo più ampio possibile le differenti forme di sostegno. Secondo le ricerche effettuate, spesso i produttori biologici delle aree rurali ricavano il proprio reddito da varie fonti e sono attivi nell'ambito delle reti degli operatori del mondo rurale. Ai fini della multifunzionalità e della vitalità delle aree rurali è importante che la produzione biologica benefici in misura maggiore dei programmi di sviluppo rurale;

1.14

condivide il giudizio espresso nella comunicazione, secondo cui i prodotti etichettati come contenenti organismi geneticamente modificati (OGM) non possono essere etichettati come prodotti biologici e la soglia di tolleranza della presenza occasionale di OGM nei prodotti biologici dev'essere pari alla soglia di etichettatura nei prodotti comuni. Le soglie di tolleranza per le sementi comuni, che non sono ancora state stabilite, dovrebbero essere definite a un livello tale da poter essere applicabili anche ai prodotti biologici;

1.15

ritiene importante che nel lungo periodo vengano studiati i mezzi per integrare i costi ambientali della produzione di derrate alimentari nei relativi prezzi di vendita, rafforzando così la posizione di mercato dei prodotti con un minore impatto ambientale e la cui produzione avviene nella stessa regione in cui sono distribuiti.

Ricerca

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.16

sottolinea l'importanza della ricerca per risolvere i problemi legati alla produzione e alla distribuzione dei prodotti biologici in un settore che muove ora i primi passi. La ricerca sulle problematiche precipue della produzione biologica dovrebbe beneficiare di finanziamenti specifici, in funzione della pertinenza e degli obiettivi di sviluppo, tanto a livello nazionale quanto nei programmi finanziati dall'UE;

1.17

auspica un miglioramento delle condizioni di attività degli enti che si occupano delle sfide della produzione biologica, ossia gli istituti di ricerca e di istruzione locali e gli organismi che svolgono funzioni di consulenza. La loro azione serve a promuovere, anche in senso lato, lo sviluppo delle aree rurali. Gli operatori del settore sono in genere piccoli produttori o piccole organizzazioni di produttori, che non dispongono di risorse sufficienti per affrontare adeguatamente le complesse problematiche con cui si scontrano.

Attività di controllo e di vigilanza

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.18

considera che il piano di azione dedichi la giusta attenzione all'esigenza di sviluppare le attività di controllo e di vigilanza e le norme che ne sono la base. Esse sono importanti perché su di esse si fonda l'affidabilità dei prodotti biologici. La società, quando sovvenziona la catena di produzione biologica, e i consumatori, quando pagano un prezzo più alto per i prodotti, devono avere la certezza che tali prodotti sono conformi alle norme in materia di produzione biologica in tutto il territorio comunitario;

1.19

richiama l'attenzione sul fatto che un programma di controlli particolarmente gravosi costituisce, specie per i piccoli produttori, un importante fattore di costo. Si dovrebbe pertanto rendere più efficace quest'attività grazie a dei sistemi di gestione dei controlli basati sull'analisi dei rischi. Dato il carattere di pubblica utilità dell'agricoltura biologica, è opportuno che le spese derivanti dai controlli vengano coperte in parte con fondi pubblici; bisognerebbe inoltre evitare in particolare che i costi dei controlli ostacolino l'avvio della produzione.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

2.1

Il Comitato chiede che nell'attuazione del piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici si vegli in particolare ad assicurare le condizioni per lo svolgimento di tale attività in tutto il territorio comunitario agendo inoltre in stretta cooperazione con gli Stati membri e con le amministrazioni regionali e locali;

2.2

ritiene indispensabile che le misure comunitarie vengano messe in pratica in modo coordinato con le misure nazionali e locali e che la Commissione sorvegli l'attuazione del piano d'azione senza imporre altri oneri finanziari o amministrativi agli Stati membri, avanzando inoltre all'occorrenza ulteriori proposte;

2.3

invita gli Stati membri a promuovere la commercializzazione dei prodotti biologici locali e regionali anche attraverso gli interventi previsti per lo sviluppo rurale;

2.4

suggerisce ai soggetti pubblici o a finanziamento pubblico, come pure alle amministrazioni regionali e locali, di promuovere l'uso di prodotti biologici anche nelle scuole, negli asili e nidi d'infanzia e in altri istituti.

Bruxelles, 17 novembre 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(2)  GU C 73 del 26.3.2003, pag. 25.

(3)  GU C 156 del 6.6.2000, pag. 40.


22.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/19


Parere del Comitato delle regioni in merito al Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni

(2005/C 71/05)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privato ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (COM(2004) 327 def.),

vista la decisione della Commissione, in data 30 aprile 2004, di consultarlo sull'argomento a norma dell'art. 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, in data 26 maggio 2004, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere sull'argomento,

visto il proprio parere in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori» ed alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto» (COM(2000) 275 def. - 2000/0115 (COD) e COM(2000) 276 def. - 2000/0117 (COD) - CdR 312/2000 fin) (1),

visto il proprio parere in merito al Libro verde sui servizi di interesse generale (COM(2003) 270 def. - CdR 149/2003 fin) (2),

visto il proprio parere in merito alla «Valutazione di medio periodo della strategia di Lisbona», alla «Comunicazione della Commissione che rafforza l'attuazione della strategia europea per l'occupazione», alla «Proposta di decisione del Consiglio concernente gli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri» e alla «Raccomandazione per una raccomandazione del Consiglio concernente l'attuazione delle politiche dell'occupazione degli Stati membri» (COM(2004) 239 def. – CdR 152/2004 fin),

visto il proprio progetto di parere (CdR 239/2004 riv. 1), adottato il 4 ottobre 2004 dalla commissione Politica economica e sociale (relatrice: SEGERSTEN LARSSON, presidente della giunta provinciale di Värmland (SE/PPE)),

ha adottato il seguente parere in data 17 novembre 2004, nel corso della 57a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1

accoglie con favore il Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privato ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, dato che nell'Unione europea la cooperazione fra, da un lato, le regioni e i comuni e, dall'altro, il mondo delle imprese è diventata sempre più importante. La problematica della crescita, della coesione e della concorrenza può essere ricollegata ad uno degli aspetti più importanti della Strategia di Lisbona: il miglioramento del contesto generale per assicurare l'agevole funzionamento del mercato interno. Al tempo stesso il Comitato desidera far presenti le notevoli differenze riscontrabili fra gli Stati membri e fra i vari ambiti di attività per quanto riguarda le forme di cooperazione e la loro portata;

1.2

rileva che il Libro verde non contiene alcuna proposta concreta. Esso è però destinato a indicare la misura in cui le regole della Comunità sono applicabili alla fase di selezione del partner privato e alla fase successiva (allo scopo d'individuare eventuali fattori d'incertezza), come pure ad analizzare in quale misura il quadro comunitario si presti alle esigenze e alle peculiarità dei partenariati pubblico-privato (PPP). Il Libro verde solleva anche tutta una serie di quesiti: è presumibile che le risposte che essi riceveranno si riveleranno molto importanti per le attività future della Commissione;

1.3

ritiene che il partenariato pubblico-privato non possa essere visto come una questione puramente tecnica e giuridica, bensì vada ampliato e chiarito da un punto di vista politico;

1.4

confida che tutti i problemiinerenti ai partenariati, agli appalti e ai servizi d'interesse generale vengano affrontati con un approccio globale;

1.5

è convinto che gli enti regionali e locali, ossia il livello di governo più vicino ai cittadini, siano i più idonei a decidere se erogare direttamente i servizi, oppure appaltarli a terzi, o ancora gestirli in collaborazione con terzi. Il Comitato sottolinea il ruolo cruciale delle assemblee politiche nel valutare chi debba gestire servizi che beneficiano di un finanziamento pubblico;

1.6

giudica che gli enti locali e regionali siano spesso anche i soggetti più idonei a valutare in qual modo i servizi vadano finanziati;

1.7

richiama l'attenzione sui diversi ruoli svolti dalle regioni e dai comuni: infatti, oltre all'organizzazione, alla direzione e al monitoraggio, essi provvedono anche all'erogazione diretta dei servizi;

1.8

non ritiene che i partenariati costituiscano una panacea: occorre infatti valutare il potenziale valore aggiunto di ciascun progetto;

1.9

conviene con l'affermazione, contenuta nel Libro verde, secondo cui il partner pubblico dev'essere in grado di definire gli obiettivi in termini di pubblico interesse, qualità dei servizi erogati e politica dei prezzi, e che esso deve anche assumersi la responsabilità di verificare l'effettivo raggiungimento di tali obiettivi.

Sviluppo del partenariato pubblico-privato

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.10

constata che attualmente la nozione di «partenariato» riceve un'interpretazione assai più ampia di quella che aveva all'origine;

1.11

propone che in avvenire la nozione di «partenariato pubblico-privato» riceva un'interpretazione più restrittiva e implichi relazioni di una certa durata, l'assunzione di rischi in comune e un notevole impegno economico;

1.12

giudica quindi estremamente importante definire meglio il concetto di partenariato pubblico-privato per lanciare un dibattito sull'eventuale proseguimento delle iniziative comunitarie;

1.13

rileva che, generalmente, il partenariato/la cooperazione sono spesso intesi come un fenomeno più vasto di un semplice partenariato pubblico-privato. Gli enti regionali e comunali cooperano anche con altri soggetti, che possono essere altri enti regionali e locali, università, organizzazioni sindacali, comunità religiose, associazioni, gruppi d'interesse, organizzazioni di volontariato o privati. È anche possibile che in avvenire questi partner assumano maggiore importanza;

1.14

rileva che i termini «partenariato», «partenariato pubblico-privato» ovvero «partenariato pubblico-privato contrattuale» vengono talvolta usati anche per indicare forme tradizionali di appalti in cui le parti ricercano una più stretta collaborazione e una condivisione delle responsabilità;

1.15

ritiene che una più stretta cooperazione sia importante anche nelle procedure tradizionali di appalto, in particolare nella fase di realizzazione;

1.16

fa presente che, in fin dei conti, anche nel caso di partenariato con responsabilità condivisa oppure di partenariato pubblico-privato di tipo istituzionalizzato la responsabilità maggiore ricade spesso sull'ente pubblico. Il valore aggiunto è generato dall'assunzione di maggiori responsabilità da parte del settore privato, come anche dal finanziamento comune, da idee nuove, nuovi metodi di lavoro e dall'instaurarsi di rapporti di lunga durata;

1.17

richiama l'attenzione sui molteplici controlli che i soggetti pubblici in generale esercitano già ora nel contesto dell'erogazione di servizi di interesse economico generale e nel caso dei partenariati. Non va dimenticato che le decisioni economiche e politiche sono soggette a una reiterata procedura democratica di votazione e quindi a controlli ex ante oltre che al vaglio di organi di controllo, il che garantisce un'appropriata pubblicità.

2.   Le raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1

sottolinea che i principi sanciti dal Trattato sull'Unione europea, ad esempio la trasparenza, le pari opportunità, la proporzionalità e il reciproco riconoscimento, devono ispirare tutte le varie forme di partenariato;

2.2

non giudica opportuno, ora come ora, introdurre alcuna legislazione specifica della Comunità sui partenariati, in quanto la nozione di «partenariato» non è stata definita con precisione. Il Comitato non ritiene neppure che i partenariati pubblico-privati possano essere introdotti nella direttiva sugli appalti, dato che essa non incita a sufficienza all'iniziativa, all'assunzione di rischi e alla flessibilità. Il quadro normativo non è abbastanza flessibile: in effetti, i partenariati comportano un ruolo più attivo per i partner di quanto non ci si possa attendere da un semplice fornitore tradizionale. Per quanto la Commissione abbia in parte tenuto conto dei precedenti pareri del CdR, le soluzioni previste appaiono inadeguate;

2.3

evidenzia il ruolo fondamentaledegli enti locali e regionali per quanto riguarda la definizione, l'organizzazione, il finanziamento e il monitoraggio dei servizi d'interesse generale;

2.4

ritiene che, in relazione all'obbligo che loro incombe di garantire l'accesso ai servizi d'interesse generale, i pubblici poteri debbano poter avere la facoltà di scegliere e sperimentare liberamente modelli diversi, fermo restando il rispetto di principi come la trasparenza, la parità di trattamento, la proporzionalità e il reciproco riconoscimento;

2.5

ritiene che, grazie alla loro prossimità ai cittadini, gli enti locali e regionali siano i più idonei a decidere il tipo, la forma e la qualità dei servizi. Le regole democratiche, cui i soggetti pubblici debbono ottemperare per prendere le corrispondenti decisioni, garantiscono anche un controllo e una trasparenza adeguati;

2.6

giudica importante riaffermare che questi enti devono essere liberi di decidere se erogare direttamente i servizi, appaltarli a terzi oppure erogarli in collaborazione con altri soggetti;

2.7

sottolinea la necessità che gli enti locali e regionali possano sviluppare forme diverse di cooperazione operando individualmente e in modo flessibile;

2.8

evidenzia l'importanza di concentrarsi maggiormente sui cittadini, in quanto destinatari dei servizi;

2.9

ricorda, come già affermato nel proprio parere in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori», che i progetti di partenariati pubblico-privati devono essere flessibili e accessibili a tutti. In tale documento aveva anche sottolineato l'importanza di un ampio dialogo tra gli organismi aggiudicatori e gli offerenti in tutto il processo della gara d'appalto;

2.10

ribadisce, come già osservatonel suddetto parere, che «occorre stabilire che gli appalti concessi dagli enti locali e regionali attraverso i loro enti giuridici autonomi non rientrano nel campo d'azione delle direttive e devono essere considerati un'attività portata avanti e gestita per conto proprio»;

2.11

accoglie con favore la dichiarazione contenuta nel Libro verde, in base alla quale «il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni non si esprime riguardo all'opzione degli Stati membri se garantire un servizio pubblico attraverso i propri stessi servizi o se affidarli invece ad un terzo»;

2.12

osserva che molti Stati membri stanno sviluppando un tipo di partenariato nel quale è il cittadino stesso a decidere chi dovrà fornire il servizio. Il ruolo dell'autorità pubblica consiste allora nel garantire ai cittadini un livello di qualità minimo e nell'assicurarsi che le imprese siano serie. Le attuali norme relative agli appalti non tengono conto di queste situazioni in cui il cittadino è un importante attore che prende la decisione finale su chi deve fornire il servizio;

2.13

per il momento non può prendere posizione sull'opportunità o meno di introdurre regole comunitarie sulle concessioni di servizi, perché non è stata ancora definita la nozione di «partenariato». Il Comitato ritiene che le concessioni di servizi non debbano rientrare nella direttiva comunitaria sugli appalti, in quanto le concessioni richiedono una procedura più flessibile rispetto a questi ultimi;

2.14

constata che l'attuale legislazione sugli appalti pubblici è tuttora complessa e non incoraggia né la flessibilità né le idee innovative;

2.15

ritieneche la decisione di trasferire una società dal settore pubblico a quello privato sia una decisione di politica economica e di conseguenza di esclusiva competenza degli Stati membri;

2.16

auspica che prima di proporre altre misure si faccia tesoro dell'esperienza resa possibile dal dialogo competitivo. Il Comitato desidera altresì ricordare che, nel suo parere in merito alla direttiva sugli appalti, ha espresso riserve su questo tipo di appalto pubblico e ha raccomandato di utilizzare invece maggiormente la procedura negoziata;

2.17

invita la Commissione a chiarire la situazione giuridica alla luce del caso Teckal, che è stato interpretato in modo diverso negli Stati membri. Il Comitato ritiene che le attività svolte da un'impresa statale non debbano essere disciplinate dalla legislazione comunitaria sugli appalti, dato che si tratta di attività controllate dallo Stato ed equivalenti ad operazioni interne. Inoltre la maggior parte del lavoro viene svolta di concerto con le autorità pubbliche proprietarie dell'impresa;

2.18

desidera sottolineare l'importanza di un consenso politico a livello regionale e locale quando si stipulano contratti a lungo termine;

2.19

sottolinea la necessità di prendere in considerazione non solo gli imperativi della concorrenza, ma anche le esigenze della democrazia, tenendo conto degli interessi dei cittadini;

2.20

chiede di potersi esprimere nuovamente su questo tema, una volta che sarà stata definita la nozione di «partenariato»;

2.21

desidera infine porre una serie di quesiti:

come salvaguardare l'elemento democratico nei progetti di partenariato e negli appalti pubblici?

Che possibilità hanno i cittadini di assumere una responsabilità politica?

Qual è il margine d'azione sul piano economico nei contratti a lungo termine?

Come garantire la libertà d'azione sul piano politico?

In qual modo si tiene conto dell'evoluzione delle esigenze e delle circostanze nei contratti a lungo termine?

Come verrà garantita ai cittadini la trasparenza delle operazioni?

Vi è una qualche garanzia che le autorità saranno in grado di gestire, monitorare e garantire servizi di elevata qualità per i cittadini?

Qual è l'impatto e qual è l'importanza dei fondi strutturali per lo sviluppo dei partenariati pubblico-privati?

Bruxelles, 17 novembre 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 144 del 16.5.2001, pag. 23.

(2)  GU C 73 del 23.3.2004, pag. 7.


22.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/22


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione: La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell'Europa — Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione

(2005/C 71/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione europea La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell'Europa - Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione (COM(2004) 353 def.),

vista la decisione della Commissione europea, del 17 giugno 2004, di consultarlo in materia, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 5 aprile 2004, di incaricare la commissione Cultura e istruzione di predisporre un parere in materia,

vista la decisione del Consiglio europeo di Lisbona, che ha varato il progetto di Spazio europeo della ricerca, gettando le basi per una politica comune nel campo della scienza e della tecnologia nell'Unione europea,

vista la decisione del Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, con la quale l'Unione europea si prefigge l'obiettivo di portare la spesa complessiva per le attività di ricerca europee al 3 % del PIL dell'Unione entro il 2010,

vista la comunicazione della Commissione europea L'Europa e la ricerca di base  (1),

vista la comunicazione della Commissione europea Il ruolo delle università nell'Europa della conoscenza  (2) e il parere di prospettiva del CdR sul tema Il ruolo delle università nello sviluppo locale e regionale nel contesto di un'Europa della conoscenza (CdR 89/2003 fin) (3),

visto il rapporto del gruppo di esperti ad alto livello presieduto dal prof. Ramon MARIMON Evaluation of the effectiveness of the New Instruments of Framework Programme VI (Valutazione dei nuovi strumenti del Sesto programma quadro) (21 giugno 2004),

visto il progetto di parere (CdR 194/2004 riv. 1) adottato in data 22 settembre 2004 dalla commissione Cultura e istruzione (relatore: Jyrki MYLLYVIRTA, sindaco di Mikkeli, FI/PPE),

considerando quanto segue:

1)

gli obiettivi generali della comunicazione costituiscono elementi assolutamente necessari per l'attuazione della strategia di Lisbona per l'Europa. Portare gli investimenti europei per le attività di R&S al 3 % del PIL, con il 2 % di provenienza privata, destinando tali risorse alla promozione della società e dell'economia della conoscenza in Europa mediante la ricerca e lo sviluppo, costituisce un obiettivo ambizioso che può essere conseguito soltanto grazie a un impegno congiunto e ad azioni coordinate da parte dell'Unione e degli Stati membri.

2)

La comunicazione propone sei obiettivi principali finalizzati allo sviluppo:

creare poli d'eccellenza europei tramite la collaborazione tra laboratori,

avviare iniziative tecnologiche europee,

stimolare la creatività della ricerca di base tramite la concorrenza tra équipe a livello europeo,

attirare in Europa i migliori ricercatori,

sviluppare infrastrutture di ricerca di interesse europeo,

intensificare il coordinamento dei programmi nazionali.

Le procedure più ampie che vengono proposte puntano a:

rendere la ricerca più efficiente in tutta l'Unione, specialmente nei nuovi Stati membri,

concentrare l'impegno dell'Unione su temi chiave,

fare meglio per fare di più.

3)

Le azioni proposte nella comunicazione non costituiscono in sé e per sé strumenti di coesione, ma hanno inevitabilmente un effetto, positivo o negativo, sulla coesione. Le industrie basate sulla conoscenza rappresentano l'elemento trainante dello sviluppo per l'intera Europa; dal punto di vista della politica regionale, mettere questo elemento di forza al servizio degli obiettivi di coesione è assai più efficace che non adottare una politica di ricerca volta a un accentramento che dovrebbe poi essere compensato da maggiori sussidi e sovvenzioni della politica regionale,

ha adottato il seguente parere all'unanimità, in data 18 novembre 2004, nel corso della 57a sessione plenaria.

1.   Considerazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1

accoglie con favore la comunicazione La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell'Europa - Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione, considerandola un punto di partenza di estrema importanza per incrementare e migliorare la ricerca europea e contribuire al successo di tutta l'Europa;

1.2

condivide l'opinione della Commissione europea secondo cui la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione costituiscono l'elemento motore dell'economia della conoscenza e un fattore chiave della crescita, della competitività delle imprese e dell'occupazione, nonché del miglioramento della qualità di vita dei cittadini europei;

1.3

ricorda che in Europa la crescita e il successo di ciascuna regione dipendono sempre più dai progressi dell'economia basata sulla conoscenza;

1.4

pur riconoscendo quanto si dimostri valido e necessario l'impegno profuso dall'Unione europea nel campo della politica di ricerca, ritiene che tale approccio risulti insufficiente alle necessità odierne;

1.5

sostiene l'obiettivo di innalzare al 3 % del PIL gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo e ritiene che tale risultato, assolutamente necessario, possa essere raggiunto unicamente con un solido impegno da parte degli Stati membri. In termini quantitativi, il ruolo del finanziamento diretto dell'Unione per la ricerca può essere solo marginale. I provvedimenti dell'UE possono tuttavia contribuire al suddetto obiettivo e risultano necessari per rafforzare l'impegno e per trarre il massimo profitto dagli investimenti;

1.6

appoggia la proposta della Commissione intesa a raddoppiare gli stanziamenti dell'Unione destinati alla ricerca nel periodo compreso fra il 2007 e il 2013. Realizzare questa proposta è nell'interesse dell'intera Europa, anche qualora venissero modificate altre parti della pianificazione finanziaria per il suddetto periodo;

1.7

sottolinea, insieme alla Commissione, che i nuovi Stati membri, con le loro risorse umane e culturali, costituiscono un'ulteriore motivazione per migliorare gli interventi e aumentare le risorse destinate alla politica di ricerca.

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.8

sottolinea quanto sia evidente nell'ambito della politica di ricerca il valore aggiunto europeo, rappresentato:

dalla possibilità di costituire la necessaria massa critica in ambiti di ricerca in cui le capacità dei singoli paesi sono troppo limitate,

dalla facoltà di attirare più efficacemente scienziati eccellenti,

da una maggiore mobilità di ricercatori altamente qualificati e di altri esperti;

1.9

ritiene che i finanziamenti dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo, ivi compreso il nuovo Programma quadro, debbano rispondere in maniera dinamica alle esigenze delle aziende, della scienza e della collettività, in modo da orientare la ricerca verso i settori in cui è più

1.10

osserva che le autorità locali e regionali possono contribuire positivamente e in vari modi al conseguimento del valore aggiunto europeo, che comprende le politiche regionali d'innovazione, i centri tecnologici, i vivai d'impresa, i parchi scientifici e i fondi di capitale di rischio: elementi di cui si tiene adeguatamente conto nella comunicazione. Gli enti locali e regionali possono altresì svolgere un ruolo importante introducendo elementi innovatori in questioni quali lo sviluppo sostenibile nell'ambito della collettività di riferimento, grazie alla loro prossimità ai cittadini europei;

1.11

accoglie con favore l'obiettivo di sviluppare le infrastrutture di ricerca di interesse europeo;

1.12

sostiene il proposito di rendere la politica di ricerca dell'Unione europea più efficiente dal punto di vista del rapporto costi-benefici;

1.13

sottolinea che la massa critica dipende dall'oggetto della ricerca, dall'area tematica e dai partecipanti (cfr. relazione MARIMON). Non si può applicare a tutte le aree tematiche e a tutti gli strumenti il concetto di «modello unico valido in ogni caso»;

1.14

osserva che, per migliorare il coordinamento dei programmi nazionali, occorre altresì tener conto dei programmi di ricerca regionali e degli effetti dei programmi sullo sviluppo regionale;

1.15

rileva che le piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono il 99 % di tutte le società commerciali, sono i primi datori di lavoro e i principali protagonisti dell'innovazione europea e dello sviluppo regionale. La politica europea di ricerca deve pertanto tener conto delle PMI e delle loro esigenze di ricerca e sviluppo più di quanto non sia stato fatto finora;

1.16

concorda sul fatto che i ricercatori devono poter sfruttare pienamente le misure contemplate dalla politica europea di ricerca - ivi compresa la possibilità di progetti di dimensione ridotta - in funzione dei loro interessi e delle loro esigenze e appoggia la proposta di creare un meccanismo più aperto di finanziamento della ricerca;

1.17

gradirebbe un maggiore sostegno ai progetti proposti su iniziativa dei ricercatori in base alle necessità delle imprese in termini di R&S;

1.18

evidenzia il ruolo e il contributo delle politiche e delle strategie di sviluppo economico locale e regionale. Solitamente le città, gli enti locali e le regioni, in cooperazione con le università e le imprese della zona, coordinano gli strumenti per lo sviluppo economico locale e regionale e l'intera infrastruttura di innovazione;

1.19

ritiene che il metodo Eureka costituisca un valido esempio di ambiziosa rete di ricerca a carattere scientifico in cui anche le PMI possono partecipare senza dover soddisfare requisiti eccessivi.

La diversificazione e il decentramento geografico della ricerca

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.20

osserva che la principale ricchezza dell'Europa è l'elevato livello di istruzione di gran parte della sua popolazione. Per poter sfruttare appieno tale risorsa, l'Europa deve disporre di un'infrastruttura di istruzione e di ricerca ampiamente diffusa sul territorio;

1.21

chiede provvedimenti forti che consentano anche alle istituzioni più piccole e ai poteri pubblici di beneficiare della politica europea di ricerca. Il mondo della ricerca e dello sviluppo è oggigiorno poliedrico e versatile, mentre il confine tra ricerca di base e ricerca applicata sta diventando più incerto. Le nuove conoscenze possono essere prodotte in istituti di diverso tipo e di dimensioni differenti. Anche organismi di piccole dimensioni, specie quando cooperano con l'industria ad alta tecnologia, possono produrre conoscenze di rilevanza mondiale in settori ristretti di specializzazione;

1.22

osserva che la diversificazione, l'autonomia e il decentramento geografico della ricerca sono importanti per accrescere la sua efficacia regionale. Anche lo sviluppo delle strutture amministrative degli enti locali e regionali costituisce un requisito per la diffusione efficace delle innovazioni dal settore della ricerca verso le imprese e le organizzazioni pubbliche. Ciò è particolarmente importante per i nuovi Stati membri, nei quali lo sviluppo di strutture decentrate e il rafforzamento delle amministrazioni locali e regionali sono fattori determinanti ai fini del radicamento dello sviluppo sostenibile a livello locale e regionale;

1.23

ricorda l'esistenza di diversi sistemi in Europa. A seconda del paese, il ruolo delle città e degli enti locali e regionali è spesso fondamentale nell'organizzazione, nel finanziamento e nello sviluppo dell'istruzione superiore e della ricerca, e in particolare nella creazione di un contesto innovativo ove si combinino ricerca, sviluppo, vivai d'impresa e ambienti commerciali, e in cui i risultati della ricerca aprano la via a nuove attività commerciali, a nuovi posti di lavoro e a un maggior benessere;

1.24

reputa che il concetto di «centri d'eccellenza» proposto nella comunicazione vada attuato tenendo conto anche dei centri altamente specializzati di piccole dimensioni. Questi possono rivelarsi essenziali per lo sviluppo di imprese in grado di concorrere a livello mondiale in settori ristretti di produzione e possono costituire un punto di partenza per nuove imprese emergenti di grandi dimensioni;

1.25

ritiene che quanto sopra valga anche per le piattaforme tecnologiche, le quali vanno considerate un mezzo per promuovere diverse attività commerciali ad alta tecnologia in varie parti d'Europa;

1.26

esprime soddisfazione per l'utilizzo complementare dei finanziamenti per la ricerca e dei fondi strutturali. Occorre trovare le soluzioni pratiche nelle regioni interessate dall'obiettivo «convergenza» e dall'obiettivo «competitività regionale ed occupazione», specie nei nuovi Stati membri;

1.27

esorta a proseguire e a rafforzare le azioni «Marie Curie» destinate ad aumentare la capacità dell'Europa di attrarre i migliori ricercatori. La ricerca europea deve poter sfruttare interamente il proprio potenziale per migliorare la competitività europea, la situazione dei giovani, delle donne e di tutte le regioni e trarre beneficio da una cooperazione rafforzata con i paesi terzi.

Verso il Settimo programma quadro

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.28

accoglie con favore l'invito - rivolto a diversi operatori e utenti della ricerca in Europa, alla fine della comunicazione - a partecipare alle discussioni finalizzate all'elaborazione del Settimo programma quadro;

1.29

sottolinea inoltre il ruolo potenzialmente positivo che i vari operatori e in particolare gli enti locali e regionali potranno svolgere nel Consiglio europeo della ricerca proposto. Questo consiglio, sia esso un'agenzia dell'Unione o un altro tipo di struttura, dovrà comunque essere in stretto contatto con le amministrazioni locali e regionali e con il Comitato delle regioni. Il finanziamento del settore europeo R&S andrebbe determinato in funzione dell'eccellenza scientifica e della capacità di introdurre innovazioni nel mercato commerciale e di soddisfare le esigenze della società. Il Comitato delle regioni ritiene importante che dei risultati della ricerca beneficino anche le regioni e i ricercatori europei che non fanno parte delle équipe finanziate dal Consiglio europeo della ricerca;

1.30

è favorevole: alla razionalizzazione e al raggruppamento delle azioni dell'Unione a sostegno della ricerca all'interno delle PMI e a loro favore; allo sviluppo di fondi di capitale di rischio, di parchi scientifici, di vivai d'impresa e di politiche regionali d'innovazione; al trasferimento tecnologico e alla gestione della proprietà intellettuale e dei brevetti. Questo progetto implica la partecipazione di diverse direzioni generali della Commissione e va preparato congiuntamente; è essenziale coinvolgere da vicino anche il Comitato delle regioni.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1

raccomanda che nell'attuazione della politica europea di ricerca siano previste anche azioni tese a promuovere uno sviluppo regionale equilibrato in Europa;

2.2

evidenzia la necessità di tener conto della promozione del settore R&S nella preparazione dei nuovi programmi per i fondi strutturali;

2.3

sottolinea che nel nuovo programma di finanziamento si dovrebbe tener conto della «dimensione umana» e delle esigenze della società;

2.4

sottolinea l'importanza delle infrastrutture di ricerca e innovazione, dei centri di ricerca, dei parchi scientifici e dei poli di eccellenza - ivi compresi quelli di ridotte dimensioni - e ne ricorda il ruolo fondamentale nella formazione dei ricercatori e nella costituzione di capitale umano a livello locale, ma anche a beneficio di aree più estese;

2.5

raccomanda all'Unione di finanziare maggiormente la ricerca nel campo dell'imprenditorialità, dei processi di innovazione regionale e della commercializzazione dei risultati della ricerca, al fine di sviluppare strumenti in grado di rafforzare l'economia della conoscenza nelle varie regioni dell'Unione europea.

Bruxelles, 18 novembre 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  COM(2004) 9 def.

(2)  COM(2003) 58 def.

(3)  GU C 73 del 23.3.2004, pag. 22.


22.3.2005   

IT

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C 71/26


Parere del Comitato delle regioni in merito alle Comunicazioni della Commissione

Il futuro dell'integrazione del sistema ferroviario europeo: il terzo pacchetto ferroviario

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci

(2005/C 71/07)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

viste la comunicazione della Commissione europea «Il futuro dell'integrazione del sistema ferroviario europeo: il terzo pacchetto ferroviario» (COM(2004) 140 def.), la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie» (COM(2004) 139 def. - 2004/0047 (COD)), la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità» (COM(2004) 142 def. - 2004/0048 (COD)), la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale» (COM(2004) 143 def. - 2004/0049 (COD)) e la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci» (COM(2004) 144 def. - 2004/0050 (COD)),

vista la decisione del Consiglio, del 28 aprile 2004, di consultarlo a norma dell'articolo 265, primo comma, e dell'articolo 71 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 19 giugno 2004, di incaricare la commissione Politica di coesione territoriale di elaborare un parere sull'argomento,

visto il proprio parere in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale» (COM(1999) 617 def. - 1999/0252 (COD)) (CdR 94/2000 fin) (1),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione europea «Verso uno spazio ferroviario europeo integrato» (secondo pacchetto ferroviario) (COM(2002) 18 def.) (CdR 97/2002 fin) (2),

visto il proprio parere in merito al Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» (COM(2001) 370 def.) (CdR 54/2001 fin) (3),

visto il proprio parere in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci - Marco Polo» (COM(2002) 54 def. - 2002/0038 (COD)) (CdR 103/2002 fin) (4),

visto il proprio parere sul tema «Corridoi e RTE-T: volano per la crescita e strumento di coesione europea» e «Sviluppo di una rete euromediterranea di trasporto» (COM(2003) 376 def.) (CdR 291/2003 fin) (5),

visto il progetto di parere (CdR 161/2004, riv. 2) adottato il 24 settembre 2004 dalla commissione Politica di coesione territoriale (relatore: Bernard SOULAGE, vicepresidente della regione Rodano-Alpi (FR/PSE)),

considerando quanto segue:

1)

Lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci è una condizione indispensabile per poter realizzare l'integrazione europea, nonché un importante fattore di crescita economica.

2)

La ricerca di un'apertura controllata dei mercati del trasporto ferroviario può costituire un ulteriore vantaggio nel realizzare tale obiettivo di sviluppo soprattutto a livello internazionale.

3)

Ogni sforzo d'integrazione e d'apertura deve tener dovuto conto di tre fattori: qualità dei servizi, sicurezza delle persone e delle merci trasportate, diritti degli utenti e dei territori serviti,

ha adottato il seguente parere all'unanimità, in data 17 novembre, nel corso della 57a sessione plenaria.

1.   Posizione del Comitato delle regioni

Verso la costituzione di un mercato interno dei servizi ferroviari

Il Comitato delle regioni, pur giudicando in linea di principio accettabili le proposte formulate dalla Commissione europea, ritiene però che vadano fornite numerose precisazioni riguardo alle modalità d'intervento degli Stati e degli enti territoriali interessati, nonché all'entità, alla portata e alla natura della regolamentazione proposta dalla Commissione. Il Comitato, infatti, vuole assicurarsi che la riforma ferroviaria venga attuata in condizioni tali da favorire un miglioramento dei servizi forniti, rafforzare la competitività della rotaia rispetto agli altri modi di trasporto e garantire la necessaria redditività economica degli operatori di trasporto ferroviario.

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1

plaude agli sforzi profusi per promuovere e attuare lo spazio ferroviario europeo integrato, il quale costituisce una premessa necessaria per dare nuova vitalità a un modo di trasporto imprescindibile ai fini della politica sostenibile dei trasporti nell'Unione europea delineata dal Libro bianco;

1.2

approva in larga misura gli sforzi intrapresi dalla Commissione per progredire nella realizzazione di un autentico mercato interno dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci, in conformità con le decisioni del Parlamento europeo. Le proposte formulate nel terzo pacchetto ferroviario mirano a un miglioramento della qualità dei servizi di trasporto merci e a una progressiva apertura del trasporto passeggeri, a cominciare dai servizi sulle tratte internazionali, in tutti i paesi dell'Unione;

1.3

constata che, nel caso del trasporto internazionale di passeggeri, l'introduzione di collegamenti ferroviari ad alta velocità tra le diverse regioni è, ai fini dello sviluppo sostenibile, una iniziativa sì da incoraggiare, ma comunque da realizzare nel quadro di un dispositivo che alla fornitura di tali collegamenti associ un'offerta regionale di qualità che tenga conto dei relativi orari;

1.4

intende favorire lo sviluppo dei servizi transfrontalieri che interessano un numero cospicuo di pendolari. Va in tal senso incoraggiata la conclusione di accordi tra le regioni interessate per garantire servizi di qualità e redditività elevata;

1.5

annette altresì grande importanza alle istanze in materia di assetto territoriale e parità di accesso alle diverse regioni. A questo proposito, auspica che vengano adottate tutte le disposizioni necessarie ad evitare che la comparsa di nuovi operatori ferroviari porti all'abbandono dei servizi non redditizi la cui esistenzaè attualmente garantita dai meccanismi di perequazione tariffaria.

Due, infatti, i rischi che si possono presentare:

il primo interessa le regioni periferiche o isolate, le quali possono trovarsi escluse dai nuovi servizi se la facoltà di definire le caratteristiche di tali servizi è lasciata al solo operatore; inoltre, alcune linee interregionali che non formano oggetto di un contratto di servizio pubblico possono risultare destabilizzate da collegamenti internazionali che utilizzano solo le fermate, lungo queste linee, che generano il maggior volume di traffico e risultano pertanto più redditizie,

il secondo riguarda invece le condizioni di applicazione della clausola di salvaguardia nel caso dei collegamenti, in particolare regionali, che formano oggetto di un contratto di servizio pubblico.

1.6

Il Comitato ribadisce che la sicurezza del trasporto ferroviario è un aspetto essenziale, come ricordato nella relazione introduttiva alla proposta di direttiva (COM(2004) 139 def.), e la comparsa delle imprese di trasporto a basso costo non deve andare a scapito delle esigenze di sicurezza degli utenti (formazione dei macchinisti e licenze, vetustà del materiale rotabile e regole di manutenzione), tanto più che l'autorizzazione a fornire servizi di cabotaggio porterà a una circolazione mista soprattutto sulle tratte regionali per le quali, nella maggior parte dei casi, i contratti di servizio pubblico impongono standard di sicurezza elevati. Inoltre, dal momento che l'apertura al cabotaggio produce di fatto una liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario su alcune tratte nazionali, occorre garantire che tale apertura alla concorrenza non metta in pericolo la redditività economica di alcuni collegamenti nazionali che non formano oggetto di contratti di servizio pubblico;

1.7

ribadisce il proprio sostegno alle procedure di valutazione delle riforme avviate nel settore ferroviario, onde garantire che tali riforme producano un effettivo miglioramento dei servizi forniti (livelli d'offerta, qualità dei servizi, sicurezza, costi). A tale proposito il Comitato si chiede se il calendario fissato sia appropriato visto che non lascia spazio all'indispensabile valutazione delle riforme condotte in precedenza.

Certificazione del personale di condotta sulla rete ferroviaria dell'Unione

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.8

approva l'iniziativa della Commissione di introdurre un sistema di certificazione dei macchinisti composto di due parti: a) una licenza UE valevole su tutto il territorio comunitario, rilasciata al macchinista dall'autorità nazionale o da un organismo da essa delegato a tal fine e b) un attestato complementare armonizzato, che contempla i requisiti particolari del servizio che il macchinista è autorizzato a svolgere, ha validità più limitata ed è rilasciato dall'impresa ferroviaria presso cui detto macchinista è impiegato;

1.9

constata che la proposta di direttiva in esame (COM(2004) 142 def.) è frutto di una concertazione tra la Comunità europea delle ferrovie (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e garantisce la libera circolazione dei lavoratori sul territorio dell'Unione;

1.10

afferma che la definizione di norme di sicurezza severe è una condizione imprescindibile visto che si punta all'interoperabilità delle reti. L'armonizzazione proposta costituisce una necessità, date le notevoli discrepanze tra le legislazioni nazionali in materia di certificazione dei macchinisti. Il controllo e la verifica periodica delle idoneità fisiche e mentali, il monitoraggio delle competenze e la conoscenza di base di una lingua comune costituiscono garanzie indispensabili se si vuole garantire un elevato livello di sicurezza del trasporto ferroviario;

1.11

approva l'applicazione graduale del nuovo dispositivo che, in un primo tempo, sarà limitata ai macchinisti impiegati nei servizi internazionali, per poi essere estesa, a più lungo termine e previa valutazione, a tutti i macchinisti.

Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.12

plaude all'iniziativa della Commissione di definire e regolamentare i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale, analogamente a quanto è già stato fatto per il settore aereo. Detta iniziativa contribuisce infatti a garantire una sana concorrenza tra i diversi modi di trasporto;

1.13

auspica che le misure proposte vengano estese ai servizi di cabotaggio creati all'interno di ciascuno Stato membro nel quadro dell'attuale normativa;

1.14

giudica ampiamente insufficiente il coinvolgimento dei rappresentanti degli utenti e degli enti locali nelle procedure di possibile attuazione.

Indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.15

constata che, mentre la quota del trasporto ferroviario di merci è diminuita, sono invece aumentate le aspettative dei clienti in termini di qualità e puntualità delle consegne e simili;

1.16

reputa essenziale che le imprese ferroviarie adottino provvedimenti tesi a migliorare la qualità del servizio, in mancanza dei quali il trasporto su rotaia continuerà il proprio declino;

1.17

prende atto dell'impegno della Commissione finalizzato a sostenere l'incremento delle quote di mercato del trasporto ferroviario di merci in un contesto ancora difficile. Il miglioramento della qualità del servizio offerto dagli operatori costituisce indubbiamente un mezzo per fidelizzare i clienti e attrarne di nuovi;

1.18

si domanda se sia opportuno che la Commissione regolamenti il settore, dal momento che i requisiti di qualità formano già oggetto di negoziazione nei rapporti contrattuali tra operatori e clienti. Vi è infatti il rischio di generare l'effetto contrario, specie se tali requisiti conducono a un aumento dei costi dei servizi, visto che nel trasporto su strada vige invece la libertà di fissare requisiti sulla base di un consenso reciproco. La questione è ancor più delicata per gli operatori ferroviari dei nuovi Stati membri, soprattutto se la Commissione non regolamenta tali requisiti adottando gli stessi principi per tutti i modi di trasporto.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1

chiede che il calendario venga modificato in modo da lasciare spazio alle indispensabili valutazioni delle riforme precedenti. Chiede in particolare che, nell'effettuare dette valutazioni, si tenga conto delle evoluzioni rese necessarie da tali riforme nei paesi di recente adesione e nelle regioni periferiche;

2.2

invita a precisare la definizione di servizio internazionale, inserendovi l'obbligo di localizzare una stazione terminale in almeno un centro urbano di dimensioni rilevanti di ciascun paese interessato dal servizio internazionale. La definizione di servizio di trasporto internazionale di passeggeri formulata all'articolo 1 della proposta di direttiva (COM(2004) 139 def.) si riduce infatti all'osservanza di un unico criterio, vale a dire che «tutti i vagoni attraversino almeno una frontiera». La semplicità della definizione può essere all'origine di comportamenti devianti (free riders): sarebbe infatti sufficiente che il treno servisse la prima stazione oltre frontiera per godere dello status di servizio internazionale, mentre la quasi totalità del fatturato verrebbe realizzata in un unico paese. Una siffatta pratica comporterebbe di fatto l'apertura del mercato nazionale del paese interessato;

2.3

chiede che si precisi il ruolo degli Stati e degli enti territoriali nella definizione delle caratteristiche del servizio internazionale previsto (numero di servizi, numero di fermate, frequenza, periodicità, tariffe sulle tratte nazionali);

2.4

propone di migliorare la redazione della proposta di direttiva, prevedendo che i limiti al servizio di cabotaggio siano imposti dall'ente territoriale, in quanto autorità responsabile della linea oggetto del contratto di pubblico servizio, e dall'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE;

2.5

raccomanda di definire le condizioni di esercizio dei servizi internazionali in base alla natura dei servizi previsti, dalla quale dipendono le condizioni per la loro redditività, le tariffe e i livelli di servizio. È infatti difficile prevedere a priori le medesime regole per un servizio transfrontaliero che collega due regioni vicine, per un servizio ad alta velocità del tipo Londra-Marsiglia, per un servizio notturno Amburgo-Zurigo e per un servizio stagionale Parigi-Venezia;

2.6

suggerisce di menzionare l'impatto dell'apertura alla concorrenza dei servizi ferroviari internazionali sulle autolinee che coprono tratte internazionali, specie in vista di una liberalizzazione tariffaria (le autolinee hanno anch'esse diritto al cabotaggio nazionale?);

2.7

insiste sulla necessità di precisare a quali condizioni i nuovi servizi ferroviari internazionali potranno fissare liberamente o meno le loro tariffe, specie per i clienti del cabotaggio, al fine di non distorcere le condizioni di concorrenza con gli operatori nazionali, qualora questi non dispongano di libertà tariffaria;

2.8

propone di fissare una durata di esercizio dei nuovi servizi, compatibile con il ritorno degli investimenti. Onde evitare una certa volatilità dell'offerta in questo settore, debbono essere fornite garanzie ai diversi soggetti interessati;

2.9

chiede che, nell'attestato complementare armonizzato per il personale viaggiante, sia reso obbligatorio certificare la conoscenza della lingua di ciascun paese attraversato;

2.10

insiste sull'esigenza che le condizioni di indennizzo dei viaggiatori del trasporto ferroviario, specie in caso di ritardo dei treni, siano identiche a quelle applicate nel trasporto aereo (durata e importo dell'indennità);

2.11

ricorda che il numero degli enti territoriali interessati da tutti questi temi è in continuo aumento e reputa pertanto fondamentale che i loro rappresentanti vengano coinvolti da tutti gli organismi statali o comunitari incaricati dell'attuazione di tali misure.

Bruxelles, 17 novembre 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 317 del 6.11.2000, pag. 22.

(2)  GU C 66 del 19.3.2003, pag. 5.

(3)  GU C 192 del 12.8.2002, pag. 8.

(4)  GU C 278 del 14.11.2002, pag. 15.

(5)  GU C 109 del 30.4.2004, pag. 10.


22.3.2005   

IT

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C 71/30


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Sanità elettronica - Migliorare l'assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d'azione per uno spazio europeo della sanità elettronica»

(2005/C 71/08)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Sanità elettronica - Migliorare l'assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d'azione per uno spazio europeo della sanità elettronica» (COM(2004) 356 def.),

vista la decisione della Commissione europea, del 30 aprile 2004, di consultarlo sull'argomento a norma dell'art. 265, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, dell'8 settembre 2004, di incaricare la commissione Cultura e istruzione di elaborare un parere sull'argomento,

visto il proprio progetto di parere CdR 256/2004 riv. 1, adottato il 22 settembre 2004 dalla commissione Cultura e istruzione (relatore: Olivier BERTRAND, sindaco di Saint-Silvain-Bellegarde (FR/PPE)),

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 17 novembre 2004, nel corso della 57a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

Introduzione

1.1

La sanità elettronica (e-health), intesa nell'ampio significato attribuitole dalla Commissione nella parte introduttiva della sua comunicazione, possiede il potenziale per fornire un'assistenza sanitaria migliore, più efficace e più economica. Il suo successo, tuttavia, dipenderà dalla sua capacità di persuadere l'opinione pubblica che tutti gli aspetti dell'e-health dotati di implicazioni per i cittadini saranno studiati in modo da dare assoluta priorità ai loro interessi. Il coinvolgimento di esponenti di organizzazioni rappresentative dei pazienti e dei cittadini nella progettazione dei prodotti, sistemi e servizi di e-health assumerà quindi un rilievo fondamentale. Nel caso di sistemi ideati per particolari gruppi di pazienti, occorrerà coinvolgere i rappresentanti dei relativi gruppi di sostegno. Una questione particolarmente importante per i cittadini sarà inoltre quella della riservatezza dei dati personali relativi alla salute.

1.2

L'espressione «sistemi sanitari incentrati sul cittadino», anziché rimanere una mera dichiarazione di intenti espressa nei documenti programmatici, deve riflettersi nell'applicazione pratica delle politiche sanitarie.

1.3

Le esperienze inerenti all'introduzione di sistemi di sanità elettronica hanno inoltre dimostrato chiaramente la necessità di coinvolgere gli operatori sanitari fin dalla fase iniziale del dibattito sulla progettazione di sistemi e-health a essi destinati.

1.4

Di vitale importanza per conquistare e conservare la fiducia del pubblico sarà anche la questione della certificazione della qualità dei sistemi informativi dedicati alla salute (la cosiddetta certificazione webseal). Instaurare un clima di fiducia andrebbe inoltre considerato un presupposto fondamentale per incoraggiare i cittadini a ricorrere a fonti di informazione e di consulenza affidabili, equilibrate e imparziali, anziché a fonti che forniscono, sovente a fini commerciali, informazioni poco accurate o addirittura pericolose (1).

2.   Le sfide e le aspettative che incombono sui sistemi sanitari europei e il ruolo dell'e-health

2.1

Accesso ai servizi. Secondo la comunicazione, entro il 2051 quasi il 40 % della popolazione dell'Unione avrà più di 65 anni. I segmenti più giovani di questa fascia di età saranno costituiti da persone che avranno vissuto e lavorato in un ambiente informatizzato e saranno probabilmente abituate e disposte a utilizzare i servizi di sanità elettronica, purché abbiano sistematicamente subito i necessari controlli di qualità. Tuttavia, nei primi anni del 21o secolo, molti di coloro che rientrano nelle fasce di età più avanzate potranno avere scarsa dimestichezza con la sanità elettronica e ad alcuni potranno mancare le cognizioni necessarie per trarre il massimo beneficio dagli sviluppi dell'e-health. Saranno probabilmente proprio queste persone ad avere sempre più bisogno di servizi di assistenza sanitaria, e occorre quindi predisporre sistemi atti a garantire che i loro interessi non vengano pregiudicati. Per alcuni anni sarà dunque necessario mettere a disposizione dei cittadini anche altri canali di accesso a tali servizi - ad esempio, il telefono - e fornire inoltre informazioni su supporto cartaceo.

2.2

Le problematiche afferenti alla sanità elettronica - tra cui le questioni relative al «divario digitale», le disparità tra centri urbani e rurali, l'istruzione e la formazione del personale sanitario e dei cittadini in genere - sono attualmente all'esame di un comitato istituito sotto l'egida della DG Occupazione e affari sociali. Risolvere tali problematiche è essenziale affinché i progetti di e-health vengano attuati con successo.

2.3

Infrastrutture tecnologiche. Nella comunicazione si fa riferimento all'esigenza di intraprendere un'azione per la diffusione delle comunicazioni a banda larga. Attualmente, in alcune aree geografiche, alcuni collegamenti Internet a banda larga non sono abbastanza potenti, con gravi ripercussioni per coloro che prestano assistenza ospedaliera e primaria in tali aree. In tali condizioni, l'impiego di alcune applicazioni della telemedicina, quali la trasmissione di radiografie, risulterebbe estremamente difficile, se non impossibile. Nelle aree rurali o scarsamente popolate, dove le connessioni a banda larga sono relativamente instabili, la distanza tra le strutture di assistenza sanitaria sul territorio tenderà a essere maggiore e maggiori saranno quindi i potenziali benefici delle applicazioni della sanità elettronica. Inoltre, se coloro che prestano assistenza sanitaria in una determinata area desiderano rendere alcune informazioni disponibili on line per i residenti locali, è essenziale che questi ultimi dispongano di un'infrastruttura tecnologica affidabile che consenta loro un rapido accesso a quelle informazioni.

2.4

È quindi opportuno investire nelle attrezzature necessarie per far sì che tutti i soggetti interessati possano dotarsi di un'infrastruttura tecnologica adeguata e accedere così rapidamente ai servizi di sanità elettronica. Un investimento, questo, che potrebbe essere finanziato attraverso il Fondo di coesione o gli altri fondi strutturali dell'UE ed eventualmente tramite la Banca europea per gli investimenti.

2.5

Accrescere i poteri degli utenti di servizi sanitari: pazienti e cittadini sani. La comunicazione fa qui riferimento all'assistenza di cui i cittadini necessitano in relazione ai loro problemi di salute, ai rischi cui sono esposti e alle loro abitudini di vita, nonché al fatto che i cittadini svolgono un ruolo sempre più dinamico nella ricerca di informazioni sul proprio stato di salute. Oggi, in sostanza, i pazienti desiderano partecipare con gli operatori sanitari alle decisioni sulle cure cui devono sottoporsi.

2.6

L'uso di farmaci è di gran lunga il tipo di intervento a cui più si ricorre nella cura delle malattie e nella prevenzione di gravi evenienze come l'infarto cardio-coronarico o l'ictus cerebrale. Le proposte per l'elaborazione di una «tabella di marcia» pubblicate dall'Agenzia europea per la valutazione dei farmaci (EMEA) indicano la volontà di costituire presso tale agenzia una banca dati che raccolga tutte le informazioni relative ai farmaci la cui immissione in commercio sia stata autorizzata in uno Stato membro dell'UE in seguito a una procedura centralizzata. Tali proposte dovrebbero essere tradotte in pratica non appena possibile. Le persone interessate a cercare su Internet informazioni relative ai farmaci dovrebbero essere fortemente incoraggiate a utilizzare la banca dati dell'EMEA come fonte primaria, dato che essa fornirà informazioni oggettive, affidabili e verificate scientificamente.

2.7

Tutti i siti web «certificati» riguardanti prodotti farmaceutici e terapie mediche dovrebbero esortare esplicitamente il pubblico a discutere con un medico o con un farmacista le informazioni ivi contenute o i problemi eventualmente riscontrati nella terapia. Il rapporto 2003 dell'OMS intitolato Adherence to long term therapies - evidence for action («Le terapie di lunga durata: perché è necessario intervenire») ha sottolineato i gravi problemi che insorgono a causa della mancata osservanza dei cicli di terapia a lungo termine in caso di patologie croniche. Ciò non comporta soltanto uno spreco di risorse, ma anche una minaccia al futuro stato di salute dell'individuo.

2.8

Da un recente studio (2) emerge che spesso i pazienti non dimenticano, ma decidono di propria iniziativa di non assumere più i farmaci loro prescritti. Il rapporto dell'OMS ha evidenziato che i motivi di tale inosservanza sono molteplici, ma spesso la causa scatenante è l'insorgere di spiacevoli effetti collaterali. Di ciò si dovrebbe tenere conto in tutte le iniziative nel campo dell'e-health che comportino la divulgazione di informazioni su farmaci e terapie, adottando un approccio attivo volto a incoraggiare l'osservanza delle prescrizioni mediche.

2.9

Una delle conclusioni del rapporto dell'OMS era che una maggiore efficacia delle azioni volte a promuovere l'osservanza terapeutica può avere per la salute della popolazione conseguenze ben più rilevanti di quelle di un qualsiasi miglioramento di una determinata terapia. In un'epoca in cui le risorse destinate all'assistenza sanitaria sono soggette a crescenti limitazioni, gli interventi nel campo della sanità elettronica andrebbero opportunamente incentrati sul miglioramento dell'osservanza terapeutica.

2.10

La comunicazione pone l'accento sul fatto che la disponibilità di cartelle cliniche elettroniche complete e affidabili permette di migliorare la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti. Il problema che in questo caso si pone è quello di mantenere la fiducia del paziente nella sicurezza e riservatezza di tali cartelle cliniche, garantendo al contempo che tutte le informazioni necessarie siano messe a disposizione di tutti gli operatori sanitari che prestino assistenza medica a una persona, ponendoli così nella condizione di offrirle la migliore assistenza possibile. Inoltre, il problema di mantenere la fiducia del pubblico quanto alla riservatezza dei dati relativi alla salute è probabilmente acuito dalla crescente diffusione delle prestazioni transfrontaliere di servizi sanitari. Nella comunicazione si prospetta la possibilità di condurre uno studio specificamente dedicato alla questione della tutela della riservatezza dei dati sanitari nel contesto della sanità elettronica. La realizzazione di tale studio dovrebbe costituire una priorità.

2.11

Uno strumento al servizio delle autorità e dei dirigenti sanitari. Come suggerito nella comunicazione, la sanità elettronica offre nuove opportunità a quanti vivono in zone remote e scarsamente servite sul piano sanitario, nonché ai cosiddetti «gruppi marginalizzati» (persone con gradi più o meno elevati di invalidità). Tali opportunità, tuttavia, si tradurranno in realtà solo se in quelle zone verranno effettuati, in funzione delle esigenze, i necessari investimenti in infrastrutture tecnologiche. Sarà inoltre di vitale importanza provvedere alla formazione dei cittadini.

3.   La situazione attuale

3.1

Le principali sfide legate a una maggiore diffusione delle applicazioni telematiche nel settore sanitario. Come evidenziato nella comunicazione, l'interoperabilità è un obiettivo di cruciale importanza che, per essere realmente conseguito, richiede un approccio molto più attivo di quello adottato finora. La facilità d'uso dovrebbe essere un obiettivo meno arduo da raggiungere, sempre che vengano effettuati gli investimenti necessari. Le questioni inerenti alla riservatezza e alla sicurezza sono già state affrontate nel presente parere.

3.1.1

La disposizione della direttiva generale sulla tutela dei dati che impone di promuovere l'elaborazione di codici di condotta per settori specifici come quello della salute dovrebbe essere attuata con urgenza, soprattutto per affrontare le questioni relative alla riservatezza e alla sicurezza.

3.1.2

Oltre che a ottenere garanzie sulla riservatezza, i cittadini vorranno essere certi che, in caso di problemi derivanti dalla prestazione transfrontaliera di servizi sanitari, il loro diritto alla riparazione dei danni subiti sarà tutelato. Dal dibattito sulla proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (COM(2004) 2 def.) emerge che la copertura assicurativa della responsabilità professionale varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Le compagnie assicurative hanno fatto notare che il fatto di prevedere un'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità professionale degli operatori sanitari potrebbe rendere impossibile a coloro che esercitano alcune professioni sanitarie ottenere una copertura assicurativa per un premio accessibile, ragion per cui non resterebbe loro che astenersi dal prestare i propri servizi o operare illegalmente. Tale problema deve essere risolto, se si vuole che i cittadini si affidino ai servizi sanitari transfrontalieri.

3.2

Quella delle qualifiche dei prestatori di servizi sanitari è una questione che riguarda anche i cittadini, come dimostra chiaramente il dibattito sulla proposta di direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (COM(2002) 119 def.). È essenziale che i servizi di sanità elettronica non vengano utilizzati per aggirare le normative nazionali: in altri termini, l'autorità di regolamentazione dello Stato membro ospitante deve essere a conoscenza del fatto che il servizio sanitario è offerto da un operatore di un altro Stato membro, e sincerarsi che l'operatore in questione abbia le qualifiche professionali richieste, sia abilitato all'esercizio della propria professione sanitaria e non sia incorso in sanzioni disciplinari. I cittadini vogliono essere certi che gli operatori sanitari di altri Stati membri dell'UE che prestano loro assistenza si conformino ai medesimi standard richiesti nello Stato membro del paziente. Il testo della direttiva in esame deve dare soluzione a tale problema, se si vuole che i cittadini si avvalgano con fiducia dei servizi di sanità elettronica.

3.3

Un esempio delle iniziative che contribuirebbero a rafforzare la sicurezza e la certezza del diritto è costituito dalla standardizzazione dei moduli di prescrizione elettronica (e-prescription). Attualmente non vi è alcuna standardizzazione del formato delle prescrizioni cartacee valida per tutta l'Unione europea, il che costituisce un'ulteriore fonte di problemi per i pazienti che desiderino servirsi di una prescrizione medica in uno Stato membro diverso da quello in cui essa è stata rilasciata. Sembra dunque opportuno prospettare una standardizzazione dei formati delle prescrizioni elettroniche mentre l'e-prescription è ancora in una fase embrionale, anziché attendere che i relativi sistemi siano realizzati nei singoli Stati membri. I rappresentanti delle professioni mediche, dentistiche e farmaceutiche a livello comunitario dovrebbero essere invitati a collaborare a tale iniziativa.

3.4

Come osserva la Commissione, i cittadini preferiscono poter fruire di servizi conformi alle loro esigenze e necessità, e sentirsi nel contempo tutelati sotto il profilo della privacy. È pacifico che, per incoraggiare il ricorso ai sistemi e ai servizi di sanità elettronica, occorre tener conto delle necessità e degli interessi delle diverse categorie di utenti (operatori sanitari, pazienti e cittadini in genere). I rappresentanti delle diverse categorie di utenti dovrebbero quindi essere coinvolti nello sviluppo dei progetti di sanità elettronica: in tal modo si accrescerà la probabilità che le persone appartenenti a quelle categorie diventino utenti e promotori dei servizi di e-health. Gli ideatori dei progetti dovrebbero considerare con la massima attenzione la possibilità per ciascun gruppo di interesse di opporsi all'attuazione di qualsiasi progetto non ritenuto benefico.

3.5

Il rischio che alle categorie sociali menzionate nella sezione «Accesso generalizzato alla sanità elettronica» possano essere precluse le possibilità offerte dall'e-health deve essere affrontato in via prioritaria, se si vuole evitare che tali categorie già di per sé svantaggiate risultino ulteriormente escluse. Proprio i servizi di sanità elettronica, se prestati in modo appropriato, potrebbero contribuire in maniera rilevante al miglioramento dell'assistenza sanitaria fornita a queste persone.

4.   Verso uno spazio europeo della sanità elettronica: problemi e azioni

4.1

Gli obiettivi elencati nella comunicazione riguardo alle questioni accennate saranno conseguiti soltanto con il massimo impegno da parte degli Stati membri, con il pieno coinvolgimento fin dall'inizio - a livello sia nazionale che comunitario - di tutti i soggetti interessati (ivi compresi i rappresentanti dei pazienti, degli operatori sanitari e dei cittadini in genere), con il costante e accurato monitoraggio dei progressi nella realizzazione degli obiettivi prefissati e con i necessari investimenti in infrastrutture e tecnologie. Tutto ciò contribuirà in misura rilevante a rafforzare la fiducia del pubblico nell'utilità dei servizi di sanità elettronica e a favorire il loro ulteriore sviluppo. Senza il sostegno dei cittadini, infatti, i risultati saranno irrilevanti.

Si noti che il Comitato delle regioni non si è espresso su ogni singolo punto di questa parte della comunicazione.

4.2

Prima linea di intervento: soluzione di problemi comuni (punto 4.2.1 della comunicazione). È importante che gli Stati membri e la Commissione prevedano di esaminare la questione del rimborso dei servizi sanitari transfrontalieri. Si consideri infatti il caso di un paziente residente presso un confine nazionale, il quale constati che il più vicino specialista in grado di fornirgli un secondo parere medico (mediante teleconsulto, come indicato al punto 4.3.2 della comunicazione) eserciti in un ospedale ubicato in uno Stato membro diverso dal proprio. La mancanza di regolamentazione sembrerebbe difficilmente comprensibile a questo tipo di pazienti transfrontalieri e andrebbe quindi adattata alle normative in vigore in ciascuno Stato membro.

4.2.1

(Punto 4.2.3 della comunicazione) In relazione alla mobilità dei pazienti, l'adozione di un approccio comune in materia di identificazione del paziente, come previsto al punto 4.2.2.1, e la fiducia nell'esistenza di controlli rigorosi sulla competenza degli operatori che prestano servizi sanitari negli Stati membri saranno di estrema importanza.

4.2.2

(Punto 4.2.4 della comunicazione) Il Comitato delle regioni ribadisce qui quanto già affermato, e cioè che il finanziamento comunitario contribuirà in modo fondamentale ad accelerare la diffusione delle comunicazioni a banda larga in talune regioni scarsamente servite.

4.2.3

(Punto 4.2.7 della comunicazione) Nella comunicazione, la Commissione afferma che sarebbe opportuno pervenire a un quadro di certezza giuridica per i prodotti e i servizi di sanità elettronica. Il Comitato delle regioni ritiene che, se si vuole rafforzare e mantenere la fiducia dei pazienti nell'utilità dei servizi di e-health, l'attuale espressione debba essere sostituita dalle parole è «assolutamente necessario». Occorrerebbe fissare un termine anteriore al 2009 perché la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, crei il quadro normativo necessario ad assicurare una maggiore certezza del diritto in questo settore.

4.3   Seconda linea di intervento: azioni pilota per un'attuazione più rapida ed efficace

4.3.1

(Punto 4.3.1 della comunicazione) Il Comitato delle regioni manifesta soddisfazione per il cofinanziamento da parte della Commissione dell'elaborazione di una serie di criteri di qualità per i siti web dedicati alla salute. I governi e gli operatori sanitari dovrebbero lanciare campagne a lungo termine per promuovere presso il pubblico la consultazione di siti web contrassegnati da un marchio di fiducia (webseal), rispetto ad altri siti. Un monitoraggio continuo e ufficiale di tali siti web sarà di cruciale importanza per verificare il costante rispetto dei criteri di qualità stabiliti.

4.3.2

(Punto 4.3.3 della comunicazione) Il Comitato delle regioni si compiace per l'introduzione della carta di assicurazione sanitaria europea. La carta sanitaria europea di cui si propone l'adozione dovrebbe, fin dalla sua introduzione, incorporare i dati contenuti nella carta di assicurazione sanitaria insieme alle principali informazioni sanitarie riguardanti il paziente, se questi lo desidera. Il paziente dovrebbe così poter consentire a singoli operatori sanitari di accedere ai dati necessari ad assicurare la prestazione della migliore assistenza sanitaria possibile. Ciò conduce ancora una volta a sottolineare l'importanza di garantire l'interoperabilità delle tecnologie elettroniche. Occorrerebbe porre la massima cura nell'evitare che determinati dati relativi alla salute, suscettibili di essere indebitamente utilizzati, siano posti a disposizione delle compagnie che operano nel ramo delle assicurazioni sanitarie.

4.3.3

(Punto 4.4.1 della comunicazione) L'istituzione di un forum ad alto livello sulla sanità elettronica, destinato a coadiuvare la Commissione, offrirà un'ottima opportunità per rafforzare la fiducia nel pubblico garantendo fin dall'inizio il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Si intende che il forum potrà costituire al suo interno gruppi di lavoro su specifici argomenti, uno dei quali dovrebbe ovviamente essere l'interoperabilità. È inoltre necessario assicurare uno stretto collegamento tra il forum sulla sanità elettronica e il gruppo di riflessione di alto livello sui servizi sanitari e l'assistenza medica che sarà istituito ai sensi della comunicazione della Commissione sulla mobilità dei pazienti.

5.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI,

5.1

raccomanda che, tramite il Fondo di coesione, i fondi strutturali UE o la Banca europea per gli investimenti, sia assicurato il sostegno finanziario necessario a garantire la necessaria efficacia delle comunicazioni a banda larga nelle aree che sarebbero altrimenti scarsamente servite da strutture sanitarie;

5.2

raccomanda che la Commissione, con la collaborazione degli Stati membri, dia assoluta priorità al problema di conservare la fiducia dei cittadini sulla riservatezza dei dati personali relativi alla salute, senza tuttavia compromettere le iniziative volte a persuadere i cittadini dell'utilità di condividere le informazioni rilevanti con gli operatori sanitari che prestano loro assistenza;

5.3

raccomanda che i rappresentanti dei pazienti, degli operatori sanitari e dei cittadini in senso lato siano coinvolti fin dall'inizio in qualsiasi proposta riguardante progetti di sanità elettronica;

5.4

raccomanda l'adozione di iniziative concrete per garantire la specifica considerazione, nell'ambito di ogni progetto di sanità elettronica, degli interessi delle persone di età avanzata e di quelle appartenenti ad altre categorie sociali svantaggiate, come pure la messa a disposizione per alcuni anni di mezzi alternativi di ricerca di informazioni e di consulenza;

5.5

raccomanda la fissazione di un termine di molto anteriore al 2009 per la realizzazione da parte della Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, del quadro normativo necessario a garantire una maggiore certezza del diritto in tema di responsabilità per i prodotti e i servizi di sanità elettronica;

5.6

raccomanda che venga data priorità alla questione del rimborso delle spese sostenute per fruire di servizi sanitari transfrontalieri;

5.7

raccomanda che i benefici derivanti dal ricorso a siti web contrassegnati da un marchio di fiducia (webseal), anziché a siti che ne sono sprovvisti, formino oggetto di una campagna di informazione a lungo termine ad opera dei governi degli Stati membri e degli operatori sanitari;

5.8

raccomanda l'adozione di un sistema idoneo a verificare il costante rispetto, da parte dei siti web contrassegnati da un marchio di fiducia (webseal), dei criteri di qualità stabiliti;

5.9

raccomanda che i servizi di sanità elettronica che si occupano di trattamenti farmacologici affrontino concretamente il grave problema costituito dall'inosservanza di tali terapie;

5.10

raccomanda uno stretto collegamento tra il forum sulla sanità elettronica e il gruppo di riflessione di alto livello sull'assistenza medica e sui servizi sanitari che sarà istituito ai sensi della comunicazione della Commissione sulla mobilità dei pazienti.

Bruxelles, 17 novembre 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  Recentemente è stato condotto uno studio su 32 fra i più frequentati siti Internet di terapie alternative e complementari. Da tale studio emerge che su quei siti - che sembra attirino ogni giorno decine di migliaia di visitatori - vengono offerte 118 diverse «cure» per il cancro e 59 trattamenti cosiddetti preventivi, la cui efficacia non è in alcun caso dimostrabile. Su un quinto dei siti, inoltre, si sconsiglia, in modo più o meno diretto, ai pazienti di ricorrere alle terapie mediche convenzionali per il cancro (studio pubblicato nella rivista Annals of Oncology e citato nel notiziario BBC News del 15 aprile 2004).

(2)  N. Barber, J. Parsons, S. Clifford, R. Darraccott, R. Horne, «Patients' problems with new medication for chronic diseases» («I problemi dei pazienti con i nuovi farmaci per malattie croniche»), Quality and Safety in Healthcare, n. 13, giugno 2004.


22.3.2005   

IT

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C 71/34


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «GIOVENTÙ IN AZIONE» per il periodo 2007-2013

(2005/C 71/09)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma “GIOVENTÙ IN AZIONE”“per il periodo 2007-2013”» (COM(2004) 471 def. - 2004/0152 (COD)),

vista la decisione della Commissione europea, del 14 luglio 2004, di consultarlo a norma dell'articolo 265, primo comma, e dell'articolo 149 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 27 gennaio 2004, di incaricare la commissione Cultura e istruzione di elaborare un parere sull'argomento,

visto il proprio parere sul tema «Orientamenti per un servizio volontario europeo per i giovani», (CdR 191/1996 fin) (1),

visto il proprio parere sul tema «Servizio volontario europeo per i giovani» (CdR 86/1997 fin) (2),

visto il proprio parere in merito alla «Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione Socrates, alla decisione del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale Leonardo da Vinci, e alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il programma d'azione comunitaria Gioventù» (CdR 226/1998 fin) (3),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio «Seguito del Libro bianco Un nuovo impulso per la gioventù europea - Proposta di obiettivi comuni in materia di partecipazione e di informazione dei giovani a seguito della risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù» (CdR 309/2003 fin) (4),

visto il proprio parere in merito al Libro bianco della Commissione europea «Un nuovo impulso per la gioventù europea» (CdR 389/2001 fin) (5),

visto il proprio parere in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)» (CdR 307/2003 fin) (6),

visto il parere globale in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio sul tema: «Seguito del Libro bianco Un nuovo impulso per la gioventù europea - Proposta di obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani e proposta di obiettivi comuni per una migliore comprensione e conoscenza dei giovani» (CdR 192/2004 fin) (7),

vista la decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» (8),

vista la decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (9),

vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù (10),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio «Seguito del Libro bianco Un nuovo impulso per la gioventù europea - Proposta di obiettivi comuni in materia di partecipazione e di informazione dei giovani a seguito della risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù» (COM(2003) 184 def.),

vista la risoluzione del Consiglio, del 25 novembre 2003, in materia di obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani (11),

viste le risoluzioni del Consiglio e dei ministri della Gioventù, riuniti in sede di Consiglio, sulla partecipazione dei giovani (12), sulla dimensione educativa informale delle attività sportive nei programmi per la gioventù della Comunità europea (13), sull'integrazione sociale dei giovani (14) e sulla promozione dello spirito di iniziativa, dell'intraprendenza e della creatività dei giovani (15),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Servizio volontario europeo per i giovani» (COM(96) 610 def. - 96/0318 (COD)),

vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (16),

vista la relazione della Commissione «Valutazione intermedia del programma Gioventù 2000-2006 (per il periodo 2000-2003)» (COM(2004) 158 def.),

visto il Libro bianco sulla governance europea (COM(2001) 428 def.),

visti gli articoli 13 e 149 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il proprio progetto di parere (CdR 270/2004 riv. 1) adottato il 22 settembre 2004 dalla commissione Cultura e istruzione (relatore: Alvaro ANCISI, consigliere comunale di Ravenna (IT/PPE)),

ha adottato il seguente parere in data 17 novembre 2004, nel corso della 57a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI,

1.1

premesso che la promozione della cittadinanza europea e l'integrazione dei giovani nella società sono una delle priorità politiche del Comitato, che è a livello locale e regionale che i giovani esprimono concretamente una cittadinanza attiva e che la proposta ha un nesso con le priorità della commissione EDUC (punto 1.2 del programma di lavoro della commissione EDUC per il 2004);

1.2

è consapevole della centralità che la cittadinanza attiva dei giovani, il senso di appartenenza all'Europa e lo sviluppo del senso di solidarietà e di reciproca comprensione rivestono per la coesione sociale dell'Unione e per la pace;

1.3

condivide i cinque obiettivi individuati dalla Commissione, e prioritariamente il consolidamento della linea «Gioventù per l'Europa» e della linea «Servizio volontario europeo» per l'influenza e l'effetto moltiplicatore che possono avere anche sulle politiche nazionali per i giovani;

1.4

apprezza in particolare la linea di azione «Gioventù per il mondo», che estende le opportunità di scambi e di azioni di volontariato ai paesi adiacenti all'Europa allargata, e le linee di azione 4 e 5 perché individuano sistemi di supporto alla cooperazione degli operatori, delle organizzazioni della società civile, delle amministrazioni e dei politici che si occupano di giovani;

1.5

condivide la scelta di tenere conto delle trasformazioni demografiche, economiche e socio-culturali e di modificare la popolazione target del programma, estendendo la fascia di età dei beneficiari dai 13 ai 30 anni invece che dai 15 ai 25;

1.6

si compiace per l'adozione del metodo aperto di coordinamento e del principio di complementarità delle politiche europee con le politiche nazionali in materia di gioventù, a condizione però che questo metodo coinvolga appieno gli enti locali e regionali, valorizzi il loro ruolo fondamentale per l'esito positivo del programma e rispetti i principi di sussidiarietà, prossimità e proporzionalità;

1.7

concorda sulla necessità che i paesi partecipanti adottino specifiche misure per rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei beneficiari dei programmi e strumenti appropriati al livello nazionale o europeo per riconoscere le attività di volontariato e la formazione non formale e informale acquisita dai giovani che partecipano alle azioni del programma, anche integrando il programma Gioventù con altre linee di azione della Comunità;

1.8

sottolinea la necessità di tener conto delle specificità nazionali di ciascun paese nell'attuazione del programma. Andrebbe contemplata anche l'assegnazione di fondi a favore di attività tipicamente comunali. Inoltre, dovrebbero poter beneficiare degli aiuti anche le iniziative locali già avviate e rivelatesi adeguate;

1.9

prende atto che nell'introduzione e negli allegati al testo della proposta di decisione è previsto il finanziamento di partenariati con enti regionali o locali con l'obiettivo di sviluppare nel lungo termine progetti che combinino diverse misure del programma, finalizzando il finanziamento a progetti e ad attività di coordinamento; rileva che è prevista anche la partnership con enti locali e regionali per la linea di azione relativa agli operatori dei servizi per i giovani e ai sistemi di sostegno; osserva tuttavia che tali previsioni non sono chiaramente recepite nel testo della decisione stessa.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni esprime le seguenti raccomandazioni:

a)

è importante identificare nuovi strumenti per semplificare e rendere flessibile il programma, trasparenti le procedure, accessibili e prossime ai fruitori le informazioni, individuando anche alcune possibilità di maggiore decentramento delle strutture;

b)

è necessaria, per garantire l'effettivo esito positivo del programma, una maggiore valorizzazione del ruolo dei livelli regionali e locali in cui i giovani possano esprimere concretamente le proprie capacità di cittadinanza attiva, di partecipazione alla vita civile e politica, di volontariato e solidarietà;

c)

è ai livelli regionale e locale che è possibile garantire più efficacemente la diffusione delle informazioni sul programma, anche alle fasce più svantaggiate di giovani, stimolare le iniziative innovative, favorire la crescita delle organizzazioni non governative che si occupano di giovani e la loro capacità progettuale a livello europeo, nonché sperimentare e scambiare buone prassi;

d)

meritano un monitoraggio costante i tre nodi critici affrontati dalla Commissione e che erano già emersi con chiarezza dalla valutazione intermedia del programma:

l'assenza in molti paesi europei di una normativa sulle attività di volontariato che ne tuteli e riconosca la specificità,

gli ostacoli esistenti alla mobilità dei beneficiari, alla loro tutela giuridica, sociale e sanitaria, in particolare per quanto riguarda i paesi partner,

l'assenza di strumenti appropriati al livello nazionale o europeo per riconoscere la formazione non formale e informale acquisita dai giovani che partecipano alle azioni del programma;

e)

è importante sostenere le organizzazioni non governative attive a livello europeo ed il Forum europeo giovani, ma è altrettanto importante sostenere i forum nazionali, metterli in rete e offrire opportunità alle iniziative locali dei giovani e alle piccole associazioni che promuovono localmente progetti europei.

Raccomandazione 1

Articolo 3, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Nel quadro dell'obiettivo generale «Favorire la cooperazione europea in materia di politiche della gioventù» (...)

Nel quadro dell'obiettivo generale «Favorire la cooperazione europea in materia di politiche della gioventù», con particolare attenzione al livello regionale e locale (...)

Motivazione

L'emendamento tiene conto del fatto che è al livello delle comunità locali che possono svilupparsi le buone pratiche per favorire una cittadinanza attiva dei giovani favorendo la loro partecipazione alla vita civile della comunità, al sistema della democrazia rappresentativa e alle forme di apprendimento della partecipazione.

Raccomandazione 2

Articolo 8, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La Commissione ed i paesi partecipanti al programma adottano le misure idonee per sviluppare le strutture a livello europeo, nazionale e, se necessario, regionale o locale al fine di realizzare gli obiettivi del programma, e valorizzare le azioni del programma.

La Commissione ed i paesi partecipanti al programma adottano le misure idonee per sviluppare le strutture a livello europeo, nazionale e, se necessario, regionale o locale al fine di realizzare gli obiettivi del programma, e valorizzare le azioni del programma.

Motivazione

Per raggiungere gli obiettivi del programma è fondamentale garantire l'accesso diffuso alle informazioni sulle opportunità offerte dal programma ai giovani e agli operatori che lavorano con i giovani, assicurare anche a livello regionale e locale il supporto alla progettazione delle organizzazioni non governative e diffondere le misure a sostegno delle iniziative dei giovani.

Raccomandazione 3

Articolo 8, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La Commissione ed i paesi partecipanti al programma adottano le misure necessarie per promuovere il riconoscimento dell'istruzione non formale ed informale a favore dei giovani, segnatamente mediante la consegna di un attestato o di un certificato di livello nazionale o europeo che riconosca in particolare l'esperienza acquisita dai beneficiari e sancisca la partecipazione diretta dei giovani o degli animatori socioeducativi ad un'azione del programma.

La Commissione ed i paesi partecipanti al programma adottano le misure necessarie per promuovere il riconoscimento dell'istruzione non formale ed informale a favore dei giovani, segnatamente mediante la consegna di un attestato o di un certificato di livello nazionale o europeo che riconosca in particolare l'esperienza acquisita dai beneficiari e sancisca la partecipazione diretta dei giovani o degli animatori socioeducativi ad un'azione del programma o a un'azione similare che abbia ottenuto un riconoscimento europeo. Tale obiettivo potrà essere rafforzato dalla complementarità con altre azioni della Comunità prevista dal successivo articolo 11.

Motivazione

Per raggiungere l'obiettivo del riconoscimento delle competenze non formali o informali ottenute tramite la partecipazione ad attività di volontariato, solidarietà, partecipazione e scambio è necessario attivare le forme di complementarità con altre azioni della Comunità relative all'educazione, alla formazione e alla cultura, come previsto dal successivo articolo 11, e attivare le forme di complementarità con le politiche e gli strumenti nazionali, come previsto dal successivo articolo 12.

Raccomandazione 4

Articolo 8, paragrafo 6, lettera b), bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

b bis)

possono prevedere che le agenzie nazionali decentrino alcuni dei loro compiti a livello regionale e locale;

Motivazione

Il decentramento al livello regionale e locale di alcune funzioni delle agenzie nazionali può garantire ai beneficiari dei programmi una maggiore accessibilità e prossimità, il che è particolarmente utile per garantire assistenza anche alle piccole organizzazioni non governative in fase di informazione, promozione, candidatura e valutazione dei progetti e per raggiungere la popolazione giovanile che gode di minori opportunità.

Raccomandazione 5

Articolo 12, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

I paesi partecipanti al programma possono ottenere un marchio europeo per azioni nazionali o regionali simili a quelle di cui all'articolo 4.

I paesi partecipanti al programma possono ottenere un marchio europeo per azioni nazionali, o regionali o locali simili a quelle di cui all'articolo 4.

Motivazione

È primariamente al livello degli enti locali che i giovani sperimentano la partecipazione alla vita democratica e le attività di volontariato, e che si sviluppano forme di apprendimento non formale e informale.

Raccomandazione 6

Articolo 4, paragrafo 4)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

4)   Animatori socioeducativi e sistemi di sostegno

Questa azione punta a sostenere gli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù, in particolare il funzionamento delle organizzazioni giovanili non governative, la loro messa in rete, lo scambio, la formazione e la messa in rete degli animatori socioeducativi, l'incentivazione dell'innovazione e della qualità delle azioni, l'informazione dei giovani e l'attuazione delle strutture ed attività necessarie al programma per raggiungere i suoi obiettivi.

4)   Animatori socioeducativi e sistemi di sostegno

Questa azione punta a sostenere gli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù, in particolare il funzionamento delle organizzazioni giovanili non governative, la loro messa in rete, lo scambio, la formazione e la messa in rete degli animatori socioeducativi, l'incentivazione dell'innovazione e della qualità delle azioni, l'informazione dei giovani e l'attuazione delle strutture ed attività necessarie al programma per raggiungere i suoi obiettivi; l'azione punta anche a promuovere l'avvio di partnership con enti regionali e locali.

Motivazione

Per sottolineare anche nel testo della decisione l'obiettivo della promozione di partnership con gli enti regionali e locali, già espressa nelle premesse e negli allegati con riferimento all'azione 4.

Bruxelles, 17 novembre 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 42 del 10.2.1997, pag. 1.

(2)  GU C 244 dell'11.8.1997, pag. 47 (COM(96) 610 def. - 96/0318 (COD)).

(3)  GU C 51 del 22.2.1999, pag. 77 (COM(98) 329 def., COM(98) 330 def. e COM(98) 331 def.).

(4)  GU C 22 del 24.1.2001, pag. 7 (COM(2003) 184 def.).

(5)  GU C 373 del 2.12.1998, pag. 20 (COM(2001) 681 def.).

(6)  COM(2003) 796 def.

(7)  COM(2004) 336 def. e COM(2004) 337 def.

(8)  GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

(9)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.

(10)  GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2.

(11)  GU C 295 del 5.12.2003, pag. 6.

(12)  GU C 42 del 17.2.1999, pag. 1.

(13)  GU C 8 del 12.1.2000, pag. 5.

(14)  GU C 374 del 28.12.2000, pag. 5.

(15)  GU C 196 del 12.7.2001, pag. 2.

(16)  GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.


22.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/40


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione — Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche

(2005/C 71/10)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione - Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche (COM(2004) 343 def.),

vista la decisione della Commissione europea, del 27 maggio 2004, di consultarlo a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 10 febbraio 2004, di incaricare la commissione Politica di coesione territoriale di elaborare un parere sull'argomento,

visto l'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato CE,

visti gli articoli III-330 e 56, paragrafo 3, lettera a), del progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

vista la relazione della Commissione sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2: le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (1),

visto il suo parere (CdR 440/2000 fin) sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2: le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (2),

viste le conclusioni dei Consigli europei di Siviglia (20 e 21 giugno 2002) e di Bruxelles (17 e 18 giugno 2004),

visto il memorandum elaborato congiuntamente da Spagna, Francia e Portogallo e dalle sette regioni ultraperiferiche nonché il contributo di queste stesse regioni, in data 2 giugno 2003,

viste le dichiarazioni finali delle conferenze dei presidenti tenutesi a Ponta Delgada il 2 settembre 2004, alla Martinica il 30 ottobre 2003, a La Palma il 15 ottobre 2002, a Lanzarote il 25 settembre 2001 e a Funchal il 31 marzo 2000,

vista la risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione relativa al Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale (3),

visto il suo parere in merito al Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale (CdR 120/2004 fin) (4),

vista la comunicazione della Commissione europea Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche: bilancio e prospettive (trad. provv.) SEC(2004) 1030 def.,

visto il progetto di parere (CdR 61/2004 riv. 1) adottato il 24 settembre 2004 dalla commissione Politica di coesione territoriale (relatore: Adan MARTIN MENIS, presidente del governo regionale delle Isole Canarie (Spagna/ELDR)),

considerando quanto segue:

1)

Le sette regioni ultraperiferiche (Azzorre, Canarie, Guadalupa, Guyana, Madera, Martinica, Riunione), pur formando parte a tutti gli effetti dell'Unione europea, sono caratterizzate da una realtà che le rende diverse dalle altre regioni comunitarie.

2)

Detta realtà è contraddistinta dal permanere e dall'accumularsi di una serie di handicap, in particolare la grande distanza, la superficie ridotta e la dipendenza economica da alcuni prodotti, che causano l'isolamento e la vulnerabilità di cui soffrono tali regioni È quanto riconosce l'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato CE.

3)

Questo comporta costi supplementari e crea particolari difficoltà al processo di crescita, convergenza e sostenibilità economica di tali regioni, impedendo loro di partecipare pienamente alla dinamica del mercato interno, limitando le opportunità dei cittadini che vi risiedono e diminuendo la competitività delle imprese.

4)

Data la loro posizione geografica, le regioni ultraperiferiche possono diventare piattaforme europee d'importanza strategica per lo sviluppo del ruolo che l'Unione europea ambisce ad avere a livello internazionale.

5)

Le caratteristiche delle regioni ultraperiferiche giustificano totalmente la concessione di un trattamento speciale in sede di applicazione delle politiche comunitarie, al fine di rispondere alle loro esigenze specifiche e di potenziare le loro capacità di sviluppo endogeno.

6)

È dunque opportuno sostenere la causa delle regioni ultraperiferiche e delle autorità nazionali interessate, ai fini dell'applicazione di una strategia globale e coerente, dotata dei mezzi necessari, che si traduca in una vera e propria politica comunitaria a favore di dette regioni,

ha adottato il seguente parere in data 18 novembre 2004, nel corso della 57a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

Il trattamento particolare a favore delle regioni ultraperiferiche: un bilancio sostanzialmente positivo ma resta ancora molto da fare.

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1

è lieto che dal 1986 la Commissione europea abbia preso l'iniziativa di stabilire un quadro appropriato per l'applicazione del diritto comunitario e delle politiche comuni alle regioni ultraperiferiche (RUP) sulla base dei programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI);

1.2

ricorda che l'inserimento di un articolo specifico nel Trattato (l'articolo 299, paragrafo 2), che tiene conto della realtà delle regioni più isolate dell'Unione, ha risposto ad una serie di obiettivi concreti, in particolare:

definire il carattere specifico delle RUP e stabilire la necessità di integrare questo concetto in tutte le politiche comunitarie, mantenendo il sostegno prioritario concesso nel quadro della politica strutturale di coesione economica e sociale,

adeguare le politiche comunitarie alla realtà di queste regioni applicando misure specifiche e formulando condizioni particolari per l'applicazione del Trattato qualora risultino necessarie per il loro sviluppo,

tener conto dell'ambiente geografico specifico delle RUP nel quadro della politica commerciale e di cooperazione, nonché degli accordi con i paesi vicini;

1.3

ritiene che tali obiettivi continuino ad essere attuali e che, lungi dall'essere stati realizzati, abbiano bisogno di un'azione costante da parte dell'Unione, come dimostra lo status ultraperiferico, sancito all'articolo III-330 del progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;

1.4

ricorda a tale proposito la soddisfazione espressa dal Comitato per l'approvazione della relazione della Commissione europea del 14 marzo 2000 sulle misure destinate ad applicare l'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato, relazione che doveva rappresentare un «salto qualitativo» nell'approccio comunitario in materia e costituire il principio di una nuova fase decisiva per la definizione di una strategia globale e coerente volta allo sviluppo sostenibile delle RUP;

1.5

giudica globalmente positive le misure adottate in applicazione della citata relazione del 14 marzo 2000; fa tuttavia osservare che l'Unione europea allargata si trova attualmente in un momento decisivo della sua integrazione e deve affrontare diverse sfide di grande importanza, che rendono necessario sottoporre le istituzioni, le politiche comunitarie e l'economia europea a profonde trasformazioni;

1.6

ritiene che, nonostante gli aspetti positivi sottolineati, tali trasformazioni mettano in risalto la necessità di superare l'approccio attuale e di approfondire la politica comunitaria relativa alle zone ultraperiferiche, onde definire, per tali regioni, un quadro adeguato nel nuovo contesto europeo che garantisca la loro piena partecipazione alla nuova Europa;

1.7

ringrazia, pertanto, il Consiglio europeo di aver sempre preso in considerazione e difeso la dimensione ultraperiferica dello spazio comunitario; ricorda che le conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002 sottolineavano la necessità di approfondire l'attuazione dell'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato e di presentare proposte adeguate per tener conto delle esigenze specifiche delle RUP attraverso le varie politiche comuni, in particolare la politica dei trasporti, e in sede di riforma di talune politiche, in special modo la politica regionale; in tale contesto il Comitato desidera inoltre fare riferimento all'impegno assunto dalla Commissione di presentare una nuova relazione su queste regioni, basata su un approccio globale e coerente, che tratti la loro situazione particolare e i mezzi per farvi fronte;

1.8

esprime dunque soddisfazione per l'approvazione, da parte della Commissione, della comunicazione Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche del 26 maggio 2004 e della relazione Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche - bilancio e prospettive del 6 agosto 2004. Prende atto della volontà dell'Unione di rispondere alle esigenze specifiche delle regioni e in particolare del riconoscimento della situazione speciale delle RUP, che giustifica totalmente un trattamento a parte nell'ambito delle diverse politiche comunitarie.

Verso una strategia globale e coerente di sviluppo per le regioni ultraperiferiche

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.9

si congratula innanzi tutto con la Commissione europea per la sua proposta di consolidare i rapporti di cooperazione con le RUP e la Conferenza dei Presidenti; tale proposta esprime la volontà di coinvolgere la dimensione regionale nel processo d'integrazione europea;

1.10

prende atto dei progressi compiuti dalla Commissione nel comprendere la complessa problematica delle zone ultraperiferiche. È d'accordo con la Commissione quando afferma che rispetto alle altre regioni europee le RUP incontrano ancora delle difficoltà in materia di sviluppo e d'integrazione e che alcune politiche comunitarie sembrano essere state elaborate in base ad una concezione globale dell'UE, non tenendo conto adeguatamente delle caratteristiche particolari di tali regioni;

1.11

fa osservare che la costruzione europea si basa, tra le altre cose, sul rispetto della diversità e delle condizioni specifiche di tutti i territori, di modo che l'Unione possa conseguire il massimo progresso. Il CdR intende in particolare promuovere l'elaborazione di una strategia di lavoro che le regioni gravate da handicap geografici devono mettere in pratica e che identifichi le particolarità di tali regioni e gli strumenti adeguati per far fronte alle loro difficoltà;

1.12

giudica positivamente le tre priorità d'azione individuate dalla Commissione - la competitività, l'accessibilità e la compensazione degli altri svantaggi e l'integrazione nell'ambiente geografico regionale - al fine di configurare la strategia comunitaria di crescita e di convergenza delle RUP;

1.13

approva l'intenzione della Commissione europea di identificare e valutare con maggiore precisione i costi supplementari che gravano sulle regioni ultraperiferiche per rimediare in modo più efficace a tutti i loro svantaggi;

1.14

fa tuttavia osservare che la proposta della Commissione risponde solo parzialmente al mandato del Consiglio europeo di Siviglia e alle esigenze manifestate dalle regioni e dai rispettivi paesi;

1.15

sottolinea in particolare che la diagnosi effettuata dalla Commissione non si traduce in un'autentica strategia orizzontale per le zone ultraperiferiche in grado di mobilitare tutte le politiche comunitarie e le rispettive risorse e rimediare adeguatamente alla situazione specifica di queste regioni;

1.16

si rammarica del fatto che, nonostante la volontà espressa di applicare le priorità enunciate attraverso sia la politica di coesione sia le altre politiche comunitarie, la Commissione non abbia precisato i mezzi che intende mettere a disposizione, rinviando la decisione o assoggettandola a nuovi studi;

1.17

osserva che la Commissione europea ha proposto di applicare alle RUP il quadro generale della politica di coesione e di creare contemporaneamente due appositi strumenti: un programma specifico per compensare le difficoltà delle RUP e un piano d'azione «Grande vicinato»;

1.18

accoglie favorevolmente la creazione di tali strumenti, destinati esclusivamente alle regioni ultraperiferiche e volti a rimediare agli svantaggi causati dalla loro situazione particolare. Fa tuttavia osservare la poca concretezza dei mezzi finanziari ad essi assegnati;

1.19

si rammarica che la Commissione non abbia previsto di includere tutte queste regioni nel futuro obiettivo «Convergenza» e ribadisce che l'ammissibilità automatica a tale obiettivo è il modo più appropriato per far fronte agli handicap strutturali del carattere ultraperiferico e per garantire a tutte queste regioni un unico trattamento;

1.20

ribadisce che gli svantaggi di cui soffrono le RUP sono permanenti e comuni a tutte le zone, indipendentemente dal loro livello economico, e ricorda che i problemi delle zone ultraperiferiche non si limitano ad una questione di reddito ma costituiscono una situazione strutturale e complessa che influisce profondamente sui loro cittadini e incide sulla competitività delle loro imprese;

1.21

osserva che tutte le RUP, incluse quelle che hanno raggiunto il 75 % del reddito medio comunitario, continuano a registrare un deficit in termini di infrastrutture di base e non presentano le condizioni di convergenza e competitività necessarie per la realizzazione degli obiettivi fissati dalle strategie di Lisbona e Göteborg. Ritiene che le RUP non potranno proseguire il loro processo di convergenza senza un intervento continuo a titolo della politica regionale europea a partire dal 2006 in un quadro globale adeguato alle loro speciali caratteristiche;

1.22

ricorda che molte delle opportunità di crescita, diversificazione e aumento della produttività offerte alle RUP si basano su alcuni settori tradizionali, in cui tali zone detengono vantaggi comparativi concreti, sul turismo, nonché sulla ricerca di produzioni alternative. Ritiene pertanto che una strategia efficace di modernizzazione, innovazione e sviluppo a favore delle RUP debba tener conto di tali attività;

1.23

è lieto che nel quadro dei nuovi programmi di «cooperazione territoriale europea», le RUP siano ammissibili non solo a titolo della cooperazione transnazionale ma anche di quella transfrontaliera. Giudica tale ammissibilità indispensabile per raggiungere l'obiettivo di integrare le RUP nel loro ambiente geografico, come riconosce la stessa Commissione;

1.24

accoglie molto positivamente l'importanza attribuita all'approfondimento delle relazioni tra le RUP e i paesi terzi vicini e approva l'elaborazione di un piano d'azione «Grande vicinato» per favorire la creazione di uno spazio di crescita e integrazione economica, sociale e culturale lungo queste frontiere dell'UE, rammaricandosi tuttavia che le risorse finanziarie da destinare a questo obiettivo non siano state specificate;

1.25

ritiene che l'avvio di una politica di prossimità a favore delle RUP richieda la fissazione di mezzi finanziari sufficienti affinché tali zone possano svolgere efficacemente il loro ruolo di frontiera attiva dell'UE e completare in modo positivo e significativo l'azione comunitaria di lotta contro la povertà, di difesa dei valori democratici, di rispetto dei diritti umani e dei principi dello Stato di diritto nei paesi terzi vicini;

1.26

considera tuttavia che per raggiungere tali obiettivi sia necessario un coordinamento efficace e coerente con gli strumenti di politica estera e di cooperazione allo sviluppo dell'UE, innanzi tutto con le disposizioni previste dall'Accordo di Cotonou, i programmi MEDA e ALA e con tutte le iniziative e i programmi comunitari che possano essere intrapresi in futuro con queste regioni;

1.27

esprime soddisfazione per l'intenzione della Commissione di effettuare un'analisi approfondita sul funzionamento dei servizi d'interesse generale nelle RUP e di formulare suggerimenti al riguardo nel quadro di un gruppo di lavoro;

1.28

accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di tener conto della situazione specifica delle RUP nell'ambito degli aiuti di Stato;

1.29

afferma che le norme sugli aiuti di Stato, concepite per assistere e garantire il funzionamento del mercato interno, non possono essere applicate indiscriminatamente agli aiuti concessi alle imprese con sede in queste regioni le quali, come riconosce la stessa Commissione, non prendono parte del tutto ai benefici del mercato unico;

1.30

si rammarica pertanto che la Commissione non abbia scelto di includere tutte le RUP, comprese quelle il cui reddito supera il 75 % della media comunitaria, nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Questa sarebbe stata la soluzione più adeguata per far fronte agli handicap strutturali della condizione ultraperiferica e per garantire a queste regioni un unico trattamento;

1.31

ritiene a tale proposito che l'inserimento di tutte le RUP nel nuovo articolo 56, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che adotta una costituzione per l'Europa (ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a)) mostri chiaramente l'intenzione del legislatore europeo e chiede alla Commissione, per motivi di certezza giuridica, di rivedere la sua posizione nel quadro dei negoziati sugli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale e di completare la sua proposta includendo tutte le RUP in questa categoria;

1.32

ritiene inoltre che l'aumento dell'intensità degli aiuti, fissato al 10 %, debba essere valutato alla luce delle proposte che la Commissione presenterà nel quadro della revisione degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale, allo scopo di stabilire se detti aiuti siano o no sufficienti a garantire una politica di sostegno agli investimenti da realizzare in queste regioni;

1.33

è del parere, alla luce di tutte le osservazioni formulate finora, che la Commissione non soddisfi totalmente le aspettative di un approccio globale e coerente, in linea con il mandato assegnatole dal Consiglio europeo di Siviglia;

1.34

giudica pertanto inadeguato l'approccio proposto dalla Commissione, che avrebbe dovuto invece comportare un significativo passo avanti verso una politica comunitaria delle zone ultraperiferiche, tale da permettere l'applicazione, in tutte le politiche comunitarie, di dispositivi permanenti più adatti alla realtà di queste regioni;

1.35

manifesta la sua ferma convinzione che le RUP continuino ad aver bisogno dell'appoggio dell'Unione europea per migliorare la loro competitività e proseguire il loro processo di convergenza in termini di sviluppo economico e di pari opportunità tra i loro cittadini e quelli delle altre regioni europee;

1.36

esprime infine il proprio sostegno al Consiglio europeo, il quale considera prioritaria la necessità di accelerare l'esame della comunicazione sulla strategia a favore delle RUP.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1

propone alla Commissione europea di rivedere la sua proposta sul trattamento riservato alle RUP nel quadro della politica di coesione, al fine di inserire nel futuro obiettivo di convergenza tutte le RUP indipendentemente dal loro PIL. È la soluzione che meglio consente di tener conto degli handicap strutturali di dette regioni e di garantire loro un unico trattamento;

2.2

invita la Commissione ad assegnare sufficienti risorse finanziarie ai due strumenti proposti, il programma di compensazione dei costi supplementari e il piano d'azione «Grande vicinato», al fine di soddisfare le reali necessità di tutte le RUP, comprese quelle il cui reddito supera il 75 % della media comunitaria, e raggiungere gli obiettivi fissati;

2.3

ricorda che tutte le RUP, incluse quelle che potrebbero non rientrare più nell'obiettivo di convergenza, devono continuare a realizzare gli investimenti dettati dal carattere ultraperiferico, in particolare gli investimenti in infrastrutture; a tale proposito chiede alla Commissione di impegnarsi ad autorizzare, a titolo del programma specifico, gli investimenti destinati a rimediare ai problemi di dette regioni;

2.4

invita la Commissione europea ad avviare quanto prima i lavori per dare un contenuto al piano d'azione «Grande vicinato» a favore delle RUP, attraverso un coordinamento efficace e coerente con gli altri strumenti della politica estera e di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, della politica commerciale e di quella doganale, nonché a presentare proposte precise per coordinare queste disposizioni con la recente «iniziativa di grande vicinato»;

2.5

sottolinea la necessità di garantire l'inclusione delle regioni ultraperiferiche nel capitolo della cooperazione transfrontaliera del nuovo obiettivo «Cooperazione territoriale europea», in quanto condizione indispensabile per realizzare l'integrazione nell'ambiente geografico circostante;

2.6

suggerisce alla Commissione di rivedere le sue proposte, nel quadro dei nuovi orientamenti relativi agli aiuti a finalità regionale, al fine di includere le disposizioni del progetto di Trattato che adotta una costituzione per l'Europa e di mantenere gli attuali livelli di aiuti e la possibilità di concedere aiuti al funzionamento che non siano né temporanei né decrescenti; chiede inoltre alla Commissione di mantenere e di potenziare il trattamento specifico riservato alle RUP in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e alla pesca;

2.7

invita la Commissione europea a continuare a garantire i regimi fiscali differenziati delle RUP in quanto strumenti necessari per il loro sviluppo economico;

2.8

chiede alla Commissione, nell'ambito del partenariato destinato a mettere in pratica l'applicazione della comunicazione sulle RUP, di svolgere appieno il mandato conferitole dal Consiglio europeo di Siviglia, definendo una vera e propria strategia orizzontale che permetta di adeguare tutte le politiche comunitarie alla realtà specifica di queste regioni, e di proporre misure specifiche nei diversi ambiti settoriali della politica di coesione;

2.9

raccomanda in particolare di mantenere e di rafforzare il trattamento specifico riservato ai settori tradizionali di produzione, gli sforzi di diversificazione e il processo di modernizzazione nel settore primario, al fine di potenziare il suo contributo alla crescita e alla convergenza delle regioni ultraperiferiche;

2.10

suggerisce alla Commissione di illustrare la sua proposta di adeguare i POSEI e la invita a proporre dispositivi permanenti, dotati di un bilancio appropriato all'obiettivo di sviluppo stabilito da detti programmi;

2.11

invita la Commissione europea a fissare, nel quadro dell'OCM delle banane, un dazio sufficientemente elevato al fine di salvaguardare le produzioni comunitarie e a proporre, se necessario, misure di compensazione a favore dei produttori;

2.12

invita la Commissione europea ad adottare, nel quadro della riforma dell'OCM dello zucchero, misure specifiche di sostegno allo sviluppo del settore dello zucchero nelle regioni ultraperiferiche;

2.13

chiede alla Commissione europea di tener conto delle esigenze specifiche delle RUP e di dotarle di risorse sufficienti nel quadro della politica di sviluppo rurale applicando loro, nel futuro fondo di sviluppo rurale, i tassi di cofinanziamento destinati alle regioni più svantaggiate;

2.14

chiede alla Commissione europea di promuovere, nel quadro dell'obiettivo di integrazione delle regioni ultraperiferiche nelle rispettive zone geografiche, l'avvio di piani d'azione in ciascuna delle aree geografiche in cui sono situate queste regioni coinvolgendo le RUP, i rispettivi Stati membri e i paesi terzi confinanti nella definizione di tali piani;

2.15

sollecita la Commissione europea ad adottare nuove misure per favorire la competitività delle produzioni agricole locali, le quali devono concorrere sugli stessi mercati con prodotti di altri paesi che hanno siglato accordi di partenariato con l'UE (ad esempio il Marocco), che stanno negoziando accordi con l'UE (come nel caso del Mercosur) o che godono di regimi preferenziali (ad esempio gli Stati ACP);

2.16

invita la Commissione a mettere in pratica il quattordicesimo considerando del VI programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, in cui si riconosce la necessità di promuovere la partecipazione delle RUP alle azioni comunitarie di R&S mediante appositi meccanismi adeguati alle loro particolari circostanze, e a tenerne conto in sede di elaborazione del prossimo programma quadro;

2.17

chiede alla Commissione di considerare le RUP regioni prioritarie, al momento di realizzare azioni nell'ambito della società dell'informazione e dell'innovazione tecnologica. Questi settori rappresentano un'opportunità concreta per le RUP in quanto possono contribuire a rimediare a determinati svantaggi tipici del carattere ultraperiferico;

2.18

condivide le affermazioni della Commissione europea sull'importanza dei trasporti al fine di garantire l'accessibilità delle RUP al mercato interno, e raccomanda di stabilire meccanismi e procedure atti ad integrare effettivamente le RUP in tutti gli aspetti della Politica comune dei trasporti;

2.19

invita in particolare la Commissione a includere immediatamente i progetti delle RUP nelle reti transeuropee di trasporto e di energia, dando a tali progetti carattere prioritario;

2.20

ricorda che l'ambiente è un settore d'importanza vitale per le RUP e chiede alla Commissione di adottare quanto prima le misure atte a garantire uno sviluppo sostenibile in settori quali la protezione della biodiversità, la rete Natura 2000 e la gestione dei rifiuti;

2.21

invita in generale la Commissione europea a prendere in considerazione le richieste formulate congiuntamente da dette regioni e dai loro rispettivi Stati e ad approfondire le relative politiche comunitarie;

2.22

ribadisce la necessità di definire strumenti che permettano di valutare costantemente l'impatto delle nuove norme comunitarie sulle RUP, per non compromettere lo sviluppo delle attività economiche in queste regioni bensì per promuoverlo in maniera concreta e sostenibile;

2.23

ricorda che per realizzare gli obiettivi strategici è necessario garantire un efficace coordinamento, particolarmente all'interno della Commissione attraverso il Gruppo interservizi, le cui risorse permanenti dovranno essere rafforzate;

2.24

insiste sulla elaborazione, da parte delle istituzioni comunitarie e delle regioni, di una strategia di comunicazione rivolta all'opinione pubblica europea sui problemi delle RUP e sulla loro specifica dimensione europea;

2.25

incoraggia le RUP a proseguire la cooperazione in tutti i settori e la Commissione a sostenerle in tale processo, per far fronte alla duplice sfida rappresentata dal loro sviluppo all'interno dell'Unione e dalla globalizzazione.

Bruxelles, 18 novembre 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  COM(2000) 147 def. del 14.3.2000.

(2)  GU C 144 del 16.5.2001, pag. 11.

(3)  Adottata dal PE il 22.4.2004.

(4)  Adottato dal CdR il 17.6.2004.


22.3.2005   

IT

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C 71/46


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT)

(2005/C 71/11)

IL COMITATO DELLE REGIONI

vista la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT), adottata dalla Commissione europea il 14 luglio 2004 (COM(2004) 496 def. - 2004/0168/COD),

vista la richiesta di consultazione in materia che la Commissione europea ha trasmesso il 15 luglio 2004, conformemente all'articolo 159, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del Consiglio, in data 8 novembre 2004, di consultarlo in materia,

viste le lettere dei commissari BARNIER e de PALACIO dell'8 marzo 2004, con cui si chiedeva la predisposizione di un parere sul nuovo strumento giuridico europeo per la cooperazione transfrontaliera,

visto l'articolo 265, primo comma del Trattato CE in base al quale «Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dal presente Trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera»,

visto l'articolo III-220 del progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale{…}. Nel perseguire tale obiettivo, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica, nonché talune regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.»,

vista la decisione del suo Presidente in data 5 aprile 2004 di incaricare dell'elaborazione di un parere in materia la commissione Politica di coesione territoriale,

viste le seguenti relazioni del Parlamento europeo: relazione Gerlach del 1976 sulla politica regionale della Comunità per le regioni lungo i confini interni della Comunità (1), relazione Boot del 1984 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (2), relazione Schreiber del 1986 su un programma integrato e transnazionale per la regione carbosiderurgica e frontaliera comune Saarland-Lorena-Lussemburgo (3), relazione Poetschki sulla cooperazione transfrontaliera alle frontiere interne della Comunità europea (4), relazione Chiabrando del 1988 su un programma di sviluppo a favore delle regioni frontaliere tra il Portogallo e la Spagna (5), relazione Cushnahan del 1990 su un'iniziativa comunitaria a favore delle regioni di frontiera (programma Interreg) (6) e relazione Muru del 1994 sull'iniziativa comunitaria Interreg II (7),

vista la convenzione-quadro europea di Madrid del 1980 e i suoi successivi protocolli addizionali (1995, 1998),

visto il parere presentato dal congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE) alla commissione Politica di coesione territoriale (COTER) del Comitato delle regioni sul tema «Un nuovo strumento giuridico per la cooperazione interistituzionale», adottato dall'Ufficio di presidenza nel corso della riunione del 5 maggio 2004 (Relatore: Herwig van Staa, Austria, PPE/CD),

visto il Libro bianco «La governance europea» presentato dalla Commissione europea nel 2001 (COM(2001) 428 def.) che afferma che la Commissione«studierà come migliorare il sostegno comunitario alla cooperazione transnazionale tra operatori regionali o locali, presentando proposte entro la fine del 2003» (3.1),

visto il proprio parere del marzo 2002 in merito alla «Strategia per la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale in un'Europa ampliata - documento di riferimento e di orientamento per l'avvenire» (CdR 181/2000 fin) (8),

visto il proprio studio dell'ottobre 2001 su «La Cooperazione transeuropea tra enti territoriali - Nuove sfide e iniziative necessarie per promuovere la cooperazione» elaborato in stretta collaborazione con la comunità di lavoro delle regioni europee di confine per preparare il parere summenzionato,

vista la terza relazione sulla coesione economica e sociale «Un nuovo partenariato per la coesione Convergenza, competitività, cooperazione» adottata dalla Commissione europea il 18 febbraio 2004, nelle cui conclusioni si afferma che la Commissione intende proporre un nuovo strumento giuridico nella forma di una struttura di cooperazione europea (autorità regionale transfrontaliera) per permettere agli Stati membri, alle regioni e agli enti locali di affrontare, sia nei programmi comunitari che al di fuori di essi, i problemi giuridici e amministrativi incontrati nella gestione dei programmi e dei progetti transfrontalieri. L'obiettivo sarebbe quello di trasferire a questa nuova struttura giuridica la capacità di condurre attività di cooperazione a nome dei poteri pubblici,

visto il parere in merito al terzo rapporto sulla coesione del 16 giugno 2004 (CdR 120/2004 fin),

vista la relazione intitolata «Verso un nuovo strumento giuridico comunitario volto a agevolare la cooperazione transeuropea di diritto pubblico tra gli enti territoriali nell'Unione europea», elaborato dalla comunità di lavoro delle regioni europee di confine per la Commissione europea e basato sul precedente lavoro predisposto insieme al Comitato delle regioni nel quadro dello studio summenzionato,

visto il ruolo pre-legislativo svolto dal CdR in stretta consultazione con la Commissione europea ed i punti di vista formulati dalle amministrazioni locali e regionali nel corso della fase preliminare,

visto il progetto di parere (CdR 62/2004 riv. 3) adottato in data 24 settembre 2004 dalla commissione Politica di coesione territoriale (relatore: NIESSL (AT-PSE) presidente del Land Burgenland),

ha adottato il seguente parere in data 18 novembre 2004 nel corso della 57a sessione plenaria

Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

sostiene l'intenzione della Commissione europea di migliorare sostanzialmente a livello nazionale, regionale e locale le condizioni giuridiche ed istituzionali per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale (cooperazione transeuropea) e ritiene che la proposta di regolamento in esame possa permettere di trovare soluzioni più efficaci, rispetto al passato ai problemi che ancora sussistono in tale contesto;

2.

propone tuttavia che il nuovo strumento giuridico non venga denominato «gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera» bensì «gruppo europeo di cooperazione transeuropea» (GECT), dato che una tale denominazione permetterebbe l'impiego di tale strumento giuridico anche per la cooperazione transnazionale ed interregionale, conformemente all'articolo 1 della proposta di regolamento;

3.

concorda con la Commissione europea sul fatto che le condizioni per la cooperazione transeuropea non possano venir migliorate abbastanza, né con la dovuta efficacia, dai soli Stati membri e che sia quindi giustificato un intervento della Comunità conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, secondo comma, del Trattato, visti gli evidenti aspetti transnazionali ed i chiari vantaggi di un'iniziativa comunitaria rispetto alle misure che possono venir prese a livello di 25 Stati membri;

4.

concorda altresì con la Commissione europea sul fatto che la proposta di regolamento, conformemente all'articolo 5, terzo comma, del Trattato (principio di proporzionalità), non oltrepassa quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato, dato che mette a disposizione solamente uno strumento facoltativo per la cooperazione transeuropea, e si limita a definire solamente i requisiti minimi per la costituzione ed il funzionamento di un gruppo europeo di cooperazione transeuropea;

5.

esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione europea abbia giustificato la proposta di regolamento sulla base dell'articolo 159 del Trattato, il che permette di ricorrere alla procedura di codecisione, con decisione del Consiglio a maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 251 del Trattato;

6.

si compiace che la Commissione abbia scelto lo strumento giuridico del regolamento, dato che in tal modo sarà possibile alle amministrazioni locali e regionali che lo desiderano istituire un GECT senza dover ricorrere a misure di trasposizione o, rispettivamente di autorizzazione, da parte dei vari Stati membri;

7.

esprime altresì soddisfazione per il fatto che non soltanto le amministrazioni locali e regionali, ma anche gli Stati membri, possano istituire un GECT, ciò permetterà loro di contribuire al raggiungimento di una maggior coesione economica e sociale in Europa nel contesto della cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale;

8.

valuta inoltre positivamente che la proposta di regolamento preveda che anche altri organismi pubblici locali possano partecipare ai gruppi europei di cooperazione transeuropea, accanto agli Stati membri ed alle amministrazioni locali e regionali;

9.

esprime soddisfazione nel constatare che la Commissione europea ha fatto propria la proposta del Comitato di non limitare i compiti dei gruppi europei di cooperazione transeuropea solamente alla cooperazione transfrontaliera, permettendo loro anche di essere attivi nei settori della cooperazione transnazionale ed interregionale; chiede tuttavia che vengano effettuate modifiche anche al testo del regolamento, come già proposto per il titolo del regolamento, allo scopo di chiarir meglio tali obiettivi;

10.

si compiace del fatto che attraverso il regolamento vengano creati presupposti uniformi per l'istituzione di gruppi europei di cooperazione transeuropea in tutti gli Stati membri e chiede alla Commissione di garantire che gli accordi bilaterali per la cooperazione transeuropea già esistenti rimangano applicabili;

11.

appoggia la formulazione scelta dalla Commissione europea per l'articolo 3, primo paragrafo, della proposta di regolamento, riguardante le funzioni e le competenze del GECT, che permette ai membri del GECT stesso di definirne le competenze;

12.

accoglie con favore il fatto che si possa scegliere il diritto nazionale che si vuole applicare; invita, tuttavia, la Commissione, a studiare delle possibilità per evitare che si possano creare conflitti con il diritto nazionale in vigore. Chiede pertanto alla Commissione europea di creare le condizioni necessarie per evitare possibili incompatibilità normative qualora il GECT abbia sede in uno Stato membro il cui diritto nazionale non debba essere applicato;

13.

raccomanda che la proposta preveda disposizioni atte a permettere ove necessario agli Stati membri di adottare regole adeguate, conformemente alle disposizioni costituzionali, per la delega delle competenze al GECT e per il controllo del GECT;

14.

esprime inoltre soddisfazione per il fatto che un GECT possa venir incaricato sia di attuare programmi co-finanziati dall'Unione europea sia di realizzare qualsiasi altra azione di cooperazione transeuropea, dato che ciò può fornire maggior impulso all'ulteriore sviluppo delle attività transeuropee in Europa, richiama però l'attenzione sul fatto che, affinché le disposizioni della proposta di regolamento possano essere efficaci, l'incarico di attuare i programmi finanziati dall'Unione deve poter essere attribuito da terzi;

15.

sostiene la personalità giuridica del GECT, prevista dalla proposta di regolamento, nonché la possibilità di affidare il funzionamento pratico del GECT ad uno dei suoi membri, il che può consentire di evitare la creazione di nuove voluminose strutture burocratiche;

16.

ritiene tuttavia che i compiti del GECT debbano poter non solo essere affidati in blocco ad un unico membro del GECT, bensì anche affidati a vari membri, o rispettivamente suddivisi tra loro, e chiede che venga modificato in questo senso il testo dell'articolo 5, paragrafo 3;

17.

chiede che il GECT sia tenuto a dotarsi di un'assemblea composta di rappresentanti dei suoi membri, la quale dovrà essere responsabile delle attività del GECT nel senso della trasparenza e della accertabilità democratica;

18.

ritiene essenziale che nell'articolo 6 del regolamento venga prevista per il direttore del GECT una responsabilità legale e politica nei confronti dei membri rappresentati nell'assemblea del gruppo europeo;

19.

chiede che gli accordi europei di cooperazione transeuropea conclusi mediante il presente regolamento vengano non soltanto presentati a tutti i membri ed agli Stati membri, bensì anche al Comitato delle regioni. Il Comitato dovrebbe istituire un registro dei GECT esistenti che permetta alle istituzioni europee, agli Stati membri, alle amministrazioni locali e regionali ed anche a ciascun cittadino europeo di consultare rapidamente, in maniera finalizzata, le informazioni disponibili su di un dato GECT. Tale registro potrebbe inoltre fornire un valido contributo alla diffusione delle migliori pratiche in Europa.

Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Raccomandazione 1

Titolo

(Cambiando l'acronimo in tutti i paragrafi nelle lingue per le quali sia necessario)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT)

relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera transeuropea (GECT)

Motivazione

La cooperazione tra Stati membri, regioni ed enti locali si presenta in tre forme: può essere transfrontaliera, interregionale o transnazionale. I tre aspetti sono compresi nel concetto più ampio di cooperazione transeuropea. La creazione del gruppo europeo dovrebbe essere possibile per tutte e tre le forme della cooperazione transeuropea.

Raccomandazione 2

Considerando n. 1

(Cambiando di conseguenza nel seguito, ovunque necessario, la definizione di «cooperazione transfrontaliera» o di «cooperazione transnazionale ed interregionale» in «cooperazione transeuropea»)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(1)

L'articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei Fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Lo sviluppo armonioso della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione transfrontaliera. A tale fine occorre adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione transfrontaliera

(1)

L'articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei Fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Lo sviluppo armonioso della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale (nel seguito: cooperazione transeuropea). A tale fine occorre adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione transfrontaliera transeuropea.

Motivazione

È necessario modificare il testo, come già indicato nella raccomandazione precedente.

Raccomandazione 3 (Nuova)

Considerando n. 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(7)

Per superare gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati «gruppi europei di cooperazione transfrontaliera» (GECT). Il ricorso a tali gruppi dovrebbe essere facoltativo

(7)

Per superare gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati «gruppi europei di cooperazione transfrontaliera» (GECT). Il ricorso a tali gruppi dovrebbe essere facoltativoGli accordi interstatali già vigenti in materia di cooperazione transfrontaliera, interregionale o transnazionale tra comuni e/o regioni e/o Stati rimangono d'applicazione

Gli accordi interstatali già vigenti in materia di cooperazione transfrontaliera, interregionale o transnazionale tra comuni e/o regioni e/o Stati rimangono d'applicazione.

Motivazione

Il regolamento non può restringere le possibilità giuridiche degli accordi interstatali esistenti, come per esempio l'Accordo di Karlsruhe.

Raccomandazione 4

Considerando n. 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(10)

I membri possono decidere di costituire il GECT come entità giuridica separata o di affidarne le funzioni a uno di loro.

(10)

I membri possono decidere di costituire il GECT come entità giuridica separata o di affidarne le funzioni a uno, o rispettivamente a più d'uno, di loro.

Motivazione

È necessario modificare il testo, come già indicato nella raccomandazione numero 1.

Raccomandazione 5

Considerando n. 11

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(11)

(..) unicamente su iniziativa degli Stati membri e delle loro regioni ed enti locali, senza alcun intervento finanziario della Comunità.

(11)

(…) unicamente su iniziativa degli Stati membri e/o delle loro regioni ed enti locali, senza alcun intervento finanziario della Comunità

Motivazione

La cooperazione transeuropea presuppone che anche le regioni e gli enti locali possano essere attivi come partner di uno Stato membro, senza che vi sia necessariamente un'iniziativa a livello degli Stati membri.

Raccomandazione 6

Articolo 1.1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera

1.

Un gruppo cooperativo può essere costituito sul territorio della Comunità sotto forma di gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera, di seguito denominato «GECT», alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Gruppo europeo di cooperazione transeuropea

1.

Un gruppo cooperativo può essere costituito sul territorio della Comunità sotto forma di gruppo europeo di cooperazione transeuropea, di seguito denominato «GECT», alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Motivazione

È necessario modificare il testo, come già indicato nella raccomandazione numero 1.

Raccomandazione 7

Articolo 1.3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L'obiettivo del GECT è facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera degli Stati membri e degli enti regionali e locali al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

L'obiettivo del GECT è facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale (cooperazione transeuropea) degli Stati membri e degli enti regionali e locali al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

Motivazione

È necessario modificare il testo, come già indicato nella raccomandazione numero 1.

Raccomandazione 8

Articolo 2.3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

I membri possono decidere di costituire il GECT come entità giuridica separata o di affidarne le funzioni a uno di loro.

I membri possono decidere di costituire il GECT come entità giuridica separata o di affidarne le funzioni a uno, o più di uno, di loro.

Motivazione

È necessario modificare il testo, come già indicato nella raccomandazione numero 3.

Raccomandazione 9

Articolo 3.1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il GECT esegue le funzioni assegnategli dai suoi membri in conformità del presente regolamento.

Il GECT esegue i compiti affidatigli dai membri o da terzi, con il suo accordo, in conformità del presente regolamento.

Motivazione

Questa aggiunta è necessaria nella misura in cui, in futuro, il GECT dovrà porre in atto programmi cofinanziati dalla Comunità.

Raccomandazione 10

Articolo 3.3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La costituzione del GECT non infirma la responsabilità finanziaria dei membri e degli Stati membri né per quanto riguarda i fondi comunitari, né per quanto attiene ai fondi nazionali.

L'istituzione del GECT non incide né sulla responsabilità finanziaria dei membri per i fondi comunitari e per quelli nazionali, né sulla responsabilità finanziaria degli Stati membri per i fondi comunitari. Gli Stati membri sono liberi di assoggettare il GECT - per legge o tramite accordo - al proprio controllo di legittimità e di merito. Il controllo può essere affidato ad uno degli Stati membri o esercitato a livello comunitario.

Motivazione

Il fatto che gli Stati membri siano responsabili dei fondi nazionali dinanzi ai propri parlamenti nazionali è evidente e non è pertanto necessario menzionarlo nella proposta di regolamento. Nella misura in cui però gli Stati membri (e negli Stati federali i rispettivi Stati federati competenti in materia) devono essere responsabili anche dei fondi comunitari, si deve necessariamente consentire loro di esercitare un ampio controllo sul GECT. In caso contrario gli Stati membri dovrebbero assumere un'ampia responsabilità per fatti che sfuggono completamente alla loro influenza.

Raccomandazione 11

Articolo 4.8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

8.

La convenzione è notificata a tutti i suoi membri e agli Stati membri.

8.

La convenzione è notificata a tutti i suoi membri e , agli Stati membri ed al Comitato delle regioni. Il Comitato include la Convenzione in un registro di tutte le «Convenzioni di cooperazione transeuropea», accessibile al pubblico.

Motivazione

Il Comitato delle regioni intende rispettare il proprio impegno verso la trasparenza chiesta dal Trattato in quanto servizio unico facilmente accessibile tanto da parte dei cittadini europei che dei servizi della Commissione europea, e fungere da centro di competenze che deve poter garantire in qualsiasi momento l'accesso ad informazioni che possono interessare gli enti locali e regionali e quindi, a fortiori, anche i loro cittadini.

Raccomandazione 12

Articolo 5 e paragrafi interessati

La raccomandazione non riguarda la versione linguistica italiana.

Bruxelles, 18 novembre 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 293 del 13.12.1976.

(2)  GU C 127 del 14.5.1984.

(3)  GU C 176 del 14.7.1986.

(4)  GU C 99 del 13.4.1987.

(5)  GU C 262 del 10.10.1988.

(6)  GU C 175 del 16.7.1990.

(7)  GU C 128 del 9.5.1994.

(8)  GU C 192 del 12.8.2002, pag. 37.


22.3.2005   

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C 71/53


Risoluzione del Comitato delle regioni del 18 novembre 2004 sull'apertura dei negoziati di adesione della Turchia all'Unione europea

(2005/C 71/12)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione «Raccomandazione della Commissione europea sui progressi della Turchia verso l'adesione» (traduzione provvisoria), presentata il 6 ottobre 2004 (COM(2004) 656 def.),

vista la «Relazione periodica sui progressi della Turchia verso l'adesione» (traduzione provvisoria), (SEC(2004) 1201),

vista la Dichiarazione di Ankara, adottata l'11 ottobre 2004 dalla commissione RELEX e dall'Unione delle municipalità turche,

vista la strategia del CdR in materia di relazioni esterne adottata nella riunione straordinaria dell'Ufficio di presidenza svoltasi a L'Aia il 21 ottobre 2004,

1)

accoglie con favore la candidatura della Turchia, su un piano di parità con quelle di altri paesi europei;

2)

intende presentare in futuro e nelle circostanze opportune il proprio punto di vista in merito all'adesione della Turchia, in una prospettiva locale e regionale; invita la Commissione europea a consultarlo in merito alle future relazioni periodiche;

3)

riconosce che la Turchia, attraverso gli sforzi di riforma compiuti dalle sue autorità negli ultimi anni, ha cercato di conformarsi ai criteri di Copenaghen, rendendo quindi più facile la decisione di avviare i negoziati per la sua adesione all'UE;

4)

invita il governo turco a proseguire le sue ambiziose riforme in modo che vengano attuate al più presto e in maniera irreversibile e durevole;

5)

si compiace delle iniziative di decentramento attuate in Turchia, iniziative che dovrebbero essere conformi ai principi della Carta dell'autonomia locale, e dell'adozione nel 2004 di una riforma dell'amministrazione locale che riconosce l'esistenza degli enti locali come più piccola entità organizzativa; si attende un'adeguata attuazione di tale riforma e l'avvio di azioni analoghe per il livello regionale;

6)

si attende che venga adottata rapidamente, dopo un'adeguata consultazione delle organizzazioni degli enti regionali e locali e delle organizzazioni della società civile e una verifica della sua conformità costituzionale, una riforma della pubblica amministrazione comprendente una legge quadro di riforma del settore pubblico, una legge sull'amministrazione provinciale speciale e una legge sui comuni e sui comuni metropolitani; sottolinea che è necessario fornire alle competenti autorità locali le risorse umane e finanziarie occorrenti per applicare pienamente le riforme, dedicando particolare attenzione allo sviluppo socioeconomico delle regioni meno favorite e predisponendo un quadro giuridico per la politica di sviluppo regionale;

7)

fa osservare che un'efficace attuazione di tali riforme contribuirebbe ai futuri sforzi della Turchia per l'adesione all'UE; si associa pertanto decisamente al giudizio della Commissione europea, secondo cui occorrono un'analisi di impatto, un piano di attuazione e un quadro finanziario e fiscale;

8)

accoglie con favore la strategia suddivisa in tre pilastri proposta dalla Commissione e si propone come soggetto attivo nel quadro del terzo pilastro, concernente il rafforzamento del dialogo politico, culturale, sociale e religioso volto a ravvicinare le persone tra loro; pertanto è favorevole ad avviare tra il CdR e le autorità locali turche un dialogo più approfondito, che tenga conto dell'esperienza del Comitato con i precedenti paesi candidati e sia rivolto a garantire il rispetto della democrazia locale e l'attuazione del decentramento regionale; sulla base della decisione del Consiglio europeo in merito alla Turchia, il Comitato si attende che il governo turco, il Consiglio dei ministri e il consiglio di associazione propongano di istituire un comitato consultivo misto tra gli enti regionali e locali e il CdR;

9)

rivolge un forte invito alla Turchia affinché faccia il necessario per dissipare i dubbi residui, evidenziati nella raccomandazione della Commissione, concernenti in particolare: il rispetto dei diritti umani e l'esercizio delle libertà fondamentali, il rifiuto totale della tortura e dei maltrattamenti, il pieno godimento dei diritti e delle libertà da parte di tutte le minoranze, il rispetto di tutte le religioni (con particolare riguardo alla parità di status giuridico per tutte le chiese), il rifiuto assoluto della discriminazione e della violenza contro le donne, il rispetto delle norme dell'OIL in materia di lavoro minorile;

10)

invita il governo turco a sostenere con determinazione, sotto gli auspici del Segretario generale delle Nazioni Unite, un rinnovato sforzo per raggiungere una soluzione della questione di Cipro coerente con le risoluzioni delle Nazioni Unite, con l'acquis comunitario e con i valori e i principi europei;

11)

riconosce le sfide particolari, individuate nella comunicazione della Commissione nel quadro della prospettiva di adesione della Turchia, connesse alla futura attuazione della politica agricola comune, della politica di coesione e della libera circolazione dei lavoratori;

12)

sottolinea l'obiettivo generale dell'Unione europea, di proseguire l'integrazione verso un'Unione politica con valori comuni; rammenta in particolare l'urgenza di creare le necessarie condizioni finanziarie, istituzionali ed economiche per preparare adeguatamente l'UE a ulteriori ampliamenti;

13)

richiama l'attenzione sulla conclusione della Commissione europea, secondo cui essa raccomanderà la sospensione dei negoziati in caso di violazione grave e persistente dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, sui quali l'Unione si fonda; sottolinea l'affermazione della Commissione, secondo cui i negoziati di adesione della Turchia costituiscono un processo aperto, il cui risultato non può essere garantito in anticipo;

14)

dà mandato al proprio Presidente di inviare la presente risoluzione, in vista della riunione del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles il 17 dicembre 2004, al Consiglio dell'Unione europea, al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Parlamento e al governo turchi.

Bruxelles, 18 novembre 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


22.3.2005   

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C 71/55


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul tema Connessioni ad alta velocità in Europa: le strategie nazionali in materia di banda larga

(2005/C 71/13)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul tema «Connessioni ad alta velocità in Europa: le strategie nazionali in materia di banda larga» COM(2004) 369 def.,

vista la decisione della Commissione europea, del 13 maggio 2004, di consultarlo in materia, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 20 aprile 2004, di incaricare la commissione Cultura e istruzione della preparazione di un parere in materia,

vista la strategia di Lisbona, che mira a fare dell'Unione entro il 2010 «l'economia basata sulla conoscenza più concorrenziale e dinamica del mondo, in grado di promuovere una crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione e da una maggiore coesione sociale»,

visto l'invito rivolto dal Consiglio europeo di Barcellona alla Commissione, ad elaborare un piano di azione eEurope incentrato sulla diffusione della disponibilità e dell'uso delle reti a banda larga in tutta l'Unione entro il 2005 e lo sviluppo del protocollo Internet IPv6, come pure su sicurezza delle reti e dell'informazione, eGovernment, eLearning, eHealth ed eBusiness  (1),

visto il piano d'azione eEurope 2005 adottato nel maggio 2002 in seguito a tale invito. Il nuovo principale obiettivo ribadito dal Consiglio europeo di Siviglia è quello di incoraggiare l'utilizzazione e di promuovere la creazione di nuovi servizi (2). Gli obiettivi generali sono far sì che entro la fine del 2005 l'Europa disponga di moderni servizi on line (eGovernment, eLearning, eHealth) e di un ambiente dinamico per il commercio elettronico, basati sulla disponibilità diffusa di connessioni a banda larga a prezzi competitivi e su una infrastruttura dell'informazione sicura,

visto il progetto preliminare di parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Connettere l'Europa ad alta velocità: sviluppi recenti nel settore delle comunicazioni elettroniche» - COM(2004) 61 def. (3),

vista la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di eGovernment alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini (IDABC)» presentata dalla Commissione - COM(2003) 406 def. – 2003/0147 (COD),

visto il proprio parere in merito alla «Comunicazione della Commissione relativa alla valutazione del programma IDA e alla sua seconda fase» (CdR 44/98 fin) (4),

visto il progetto di parere (CdR 257/2004 riv. 1) adottato dalla commissione Cultura e istruzione il 22 settembre 2004 (relatore: Tomaž Štebe, sindaco di Mengeš (SI/PPE)),

considerando quanto segue:

1)

Per collegare l'intera Europa, compresi gli Stati membri attuali e quelli futuri, le loro città e i loro centri rurali, le imprese e i cittadini, è essenziale un ambizioso sistema di connessione ad alta velocità, basato su principi di equità e di non discriminazione e che fornisca l'opportunità di un'infrastruttura digitale europea dell'informazione.

2)

È fondamentale sviluppare un'infrastruttura dell'informazione efficiente e moderna, per le imprese nuove o già esistenti e per i servizi pubblici innovativi.

3)

I diritti dei cittadini europei nel campo della connessione e dei servizi dovrebbero comprendere un'equa opportunità di partecipazione alla società dell'informazione, indipendentemente dal tipo di utente, dalla sua situazione sociale e dal luogo in cui si trova.

4)

L'infrastruttura dell'informazione andrebbe concepita e gestita, nella società, allo stesso modo della fornitura di acqua o di elettricità,

ha adottato il 18 novembre 2004, nel corso della 57a sessione plenaria, il seguente parere.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1

si compiace della concisione e della chiarezza delle analisi e delle conclusioni formulate dalla Commissione nella comunicazione «Connessioni ad alta velocità in Europa: le strategie nazionali in materia di banda larga», che presentano rilevanti correlazioni con le analisi e le raccomandazioni presentate in precedenza nella comunicazione «Connettere l'Europa ad alta velocità: sviluppi recenti nel settore delle comunicazioni elettroniche» (5) e con le azioni proposte nel documento «Aggiornamento del piano d'azione eEurope 2005»;

1.2

riconosce che i vantaggi derivanti dall'uso della banda larga sono importanti per economia e la società. Le esperienze passate di aumenti considerevoli dell'introduzione e dell'adozione di connessioni a banda larga sono molto incoraggianti. Il numero di tali connessioni è raddoppiato nell'UE a 15 nel solo 2003. Tuttavia, al di fuori delle aree urbane e delle istituzioni, e in particolare nelle aree rurali, in quelle svantaggiate e in quelle meno favorite, vi è tuttora un ritardo rispetto ai piani e agli obiettivi dell'UE;

1.3

è convinto che l'aggiornamento del piano di azione europeo e le strategie nazionali in materia di banda larga dell'UE a 25 dovrebbero promuovere il progresso in direzione di una infrastruttura europea dell'informazione più avanzata, affidabile e immediata per le imprese e i cittadini;

1.4

chiede che le strategie e le azioni di sviluppo dell'infrastruttura, specie la costruzione delle dorsali delle comunicazioni - le autostrade a banda larga nelle città e nei centri rurali - e dell'infrastruttura di supporto dei servizi elettronici, siano molto ambiziose e tengano conto degli interessi tecnologici e commerciali; esse andrebbero finanziate con fondi pubblici locali, nazionali ed europei, al pari delle strade e delle autostrade (nazionali) e di altre infrastrutture di base;

1.5

esorta la Commissione a intervenire contro le autorità di regolamentazione che non agiscono efficacemente e in un lasso di tempo ragionevole nei confronti delle reti e dei servizi che occupano una posizione dominante e pregiudicano con il loro comportamento la parità di opportunità e un'autentica competizione nell'infrastruttura dell'informazione a livello nazionale o locale;

1.6

accoglie con favore l'Iniziativa europea per la crescita, ratificata dal Consiglio europeo nel dicembre 2003, che sottolinea l'opportunità di utilizzare finanziamenti pubblici, compresi i fondi strutturali, per garantire un'ampia disponibilità della banda larga, come già proposto nel documento «eEurope 2005» (6); nelle aree meno favorite, dove non valgono le considerazioni commerciali, la fornitura della banda larga può essere accelerata grazie a progetti specifici ad avvio rapido (i cosiddetti «Quick-start»);

1.7

sostiene le proposte della Commissione circa il ricorso ai fondi strutturali in favore delle comunicazioni elettroniche nelle aree rurali e nelle aree urbane svantaggiate (7);

1.8

chiede che la politica della Commissione nel campo dell'infrastruttura e della società dell'informazione promuova e sostenga lo sviluppo di servizi e procedure innovative per sostituire le tecnologie obsolete e provveda a fornire a cittadini, imprese e amministrazioni servizi elettronici - commerciali e pubblici - nuovi, competitivi e avanzati;

1.9

si compiace delle iniziative della Commissione volte ad eliminare gli ostacoli al trasferimento di esperienze positive, come gli impedimenti giuridici alla riutilizzazione di sviluppi efficaci, la proprietà dei sistemi, anche in relazione agli appalti pubblici, e le procedure di attuazione delle associazioni tra settore pubblico e settore privato (8);

1.10

è favorevole alle azioni volte ad educare e a sensibilizzare la cittadinanza nei confronti dei nuovi servizi e delle nuove tecnologie; la banda larga dovrebbe essere impiegata per fornire ai cittadini servizi nuovi e migliori;

1.11

apprezza l'intervento pubblico nella costruzione e nello sviluppo di un'infrastruttura europea dell'informazione che favorisca la competitività dell'Europa nel campo dei servizi commerciali e pubblici a grande diffusione. I servizi elettronici sviluppati con il sostegno pubblico dovrebbero avere un ruolo di supporto per gli investimenti commerciali, promuovere l'iniziativa privata e favorire la competitività globale delle imprese dell'UE;

1.12

si compiace del rilievo attribuito dalla Commissione europea alla sicurezza dell'infrastruttura dell'informazione; accoglie inoltre con favore l'istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA);

1.13

è favorevole alla (ri)definizione della banda larga secondo l'ambiziosa concezione dell'infrastruttura dell'informazione illustrata nel presente parere; occorrerebbe di conseguenza chiarire, semplificare, ridefinire e integrare adeguatamente le attività e i programmi esistenti (eEurope, tecnologie della società dell'informazione (TSI), scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA), reti elettroniche transeuropee (eTEN), gestione dei diritti digitali (DRM), diritti di proprietà intellettuale (9));

1.14

ritiene che la definizione di «banda larga», contenuta nella comunicazione, costituisca un buon punto di partenza: «... un'ampia gamma di tecnologie sviluppate per permettere la fornitura di servizi interattivi innovativi, caratterizzati da una funzionalità di connessione permanente, che offrono una grande capacità di larghezza di banda evolutiva nel tempo e autorizzano l'utilizzo simultaneo di servizi di dati e di fonia»;

1.15

propone di aggiungere alla definizione della banda larga come infrastruttura abilitante e rete di comunicazione ad alta velocità alcuni importanti elementi, quali gli strumenti, i programmi di utilità e i meccanismi di supporto dei servizi digitali per lo scambio sicuro, affidabile e in tempo reale di dati in rete (piattaforma di servizi dell'infrastruttura europea dell'informazione);

1.16

è favorevole all'inserimento di ulteriori specifiche obbligatorie per le connessioni Internet a banda larga/alta velocità, ad esempio per i tempi di risposta e il ripristino;

1.17

propone che venga avviata una nuova iniziativa, «The Digital Opportunity Information Technology» (DOIT) (Le tecnologie dell'informazione per l'opportunità digitale, rivolta a tutti ma in maniera particolare alle aree meno favorite, intesa a diffondere l'infrastruttura dell'informazione e a promuovere le attività economiche attuali o a crearne di nuove grazie all'istruzione, alla promozione e al finanziamento di tale infrastruttura;

1.18

invita le amministrazioni locali a progettare e installare cablaggi per le comunicazioni e condutture sotterranee quando costruiscono o ricostruiscono vie e strade, nonché a installarli insieme ad altri cavi e alle condutture comunali (illuminazione stradale, cavi elettrici) come investimento a lungo termine;

1.19

invita le amministrazioni locali e la Commissione europea a prendere in considerazione il modello secondo il quale un'unica società (o amministrazione/i locale/i) costruisce, possiede e mantiene in esercizio l'infrastruttura dell'informazione. In questa maniera i vari fornitori di servizi potrebbero utilizzare l'infrastruttura a condizioni eque. Lo scopo principale di questa strategia sarebbe quello di rafforzare la concorrenza tra i vari fornitori di servizi in materia di costi e qualità, dando loro, senza alcuna discriminazione, le stesse possibilità di raggiungere i propri clienti;

1.20

è favorevole ad un aumento della concorrenza attraverso la possibilità di acquisire rapidamente e facilmente le licenze necessarie per l'infrastruttura e le bande di frequenza;

1.21

è favorevole all'introduzione di norme e applicazioni di base (servizi digitali condivisi) con modelli e attributi di dati comuni (compatibili); per esempio il sistema di informazione geografica (SIG), le tecnologie di visualizzazione tridimensionali e la realtà virtuale (VR) per l'assetto e il recupero del territorio, la gestione degli spazi, delle proprietà immobiliari e delle infrastrutture comunali; l'accesso alle banche dati pubbliche distribuite e registrate e il relativo aggiornamento; la fruizione a casa o sul lavoro dei servizi pubblici; la gestione del traffico: ingorghi, pagamento dei pedaggi e dei biglietti con carte d'identità a lettura a distanza dotate di smartcard;

1.22

è favorevole all'adozione, per l'infrastruttura europea dell'informazione, dei seguenti, più ambiziosi obiettivi in materia di comunicazioni, connettività, portata, disponibilità e accessibilità economica:

a)

connessioni in fibre ottiche della portata di almeno 10 Mbps per ciascun utente finale europeo, comunicazione bidirezionale, tranne nei casi in cui a causa di circostanze economiche o per ottimizzare la comunicazione (geografia, esigenze dell'utente) siano richieste altre soluzioni, quali per esempio i cavi in rame (ad alta velocità), l'accesso fisso senza filo (WFA) o la trasmissione via satellite:

 

25 % entro la fine del 2006,

 

70 % entro la fine del 2010;

b)

ampiezza e disponibilità di banda tali da garantire la telefonia su IP per gli utenti mobili entro la fine del 2006;

c)

tariffazione mensile ragionevole delle connessioni a banda larga con portata di 10 Mbps, sicurezza e riservatezza delle transazioni su Internet, telefonia multimediale su IP, diffusione radiotelevisiva digitale multimediale, esclusi i diritti digitali, entro la fine del 2006;

1.23

è favorevole alle seguenti strategie per l'infrastruttura europea dell'informazione:

a)

scambio on-line affidabile, sicuro, autenticato e riservato di dati e documenti multimediali entro la fine del 2006;

b)

accesso (e aggiornamento) a dati distribuiti, interoperabili, complessi e secondo strutture gerarchiche entro la fine del 2007;

c)

accesso ad ambienti virtuali o simulati e a processi reali, nonché i relativi controlli in tempo reale, entro la fine del 2008;

1.24

è favorevole all'inclusione dei seguenti servizi nella piattaforma dell'infrastruttura europea dell'informazione:

a)

interoperabilità dei sistemi di certificazione e di verifica pubblici e privati utilizzati nel territorio dell'Unione;

b)

moneta e pagamenti elettronici con tariffe di transazione e di gestione molto ragionevoli;

c)

telemedicina (eHealth), formazione a distanza (eLearning);

d)

comunità interconnessa: telemetria, controllo di processi, gestione di edifici e di impianti;

1.25

è preoccupato per il fatto che la maggior parte delle comunicazioni telefoniche convenzionali su doppino telefonico stanno diventando obsolete o sono esposte ad una concorrenza molto intensa (disaggregazione delle reti locali). I governi nazionali non intraprendono le necessarie ristrutturazioni e ricorrono a pratiche discriminatorie, con il risultato di rallentare la realizzazione di una moderna infrastruttura dell'informazione.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1

raccomanda che la Commissione faccia applicare regolamentazioni concernenti:

a)

la supervisione e l'applicazione di un regime di concorrenza fondato sulla non discriminazione e sulla parità dei costi per tutti gli operatori e i fornitori di servizi nell'ambito di un'infrastruttura condivisa;

b)

la possibilità per l'Autorità nazionale di regolamentazione di consentire la scelta della frequenza per l'accesso fisso senza filo (FWA) e di ridurre i diritti di licenza nelle aree rurali o meno favorite;

2.2

raccomanda alla Commissione di promuovere il finanziamento dell'infrastruttura europea dell'informazione seguendo gli orientamenti e le priorità che seguono:

a)

costruzione di condotti;

b)

sviluppo di piattaforme di servizi;

c)

cablaggio e attrezzature di rete nelle aree rurali e meno favorite;

d)

riduzione dei diritti di licenza da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione nelle aree meno favorite;

2.3

raccomanda alla Commissione europea di sottolineare, nel documento sulle strategie di comunicazione ad alta velocità (UE a 25 più i nuovi paesi candidati) che verrà pubblicato nell'ottobre 2004, l'importanza di introdurre innovazioni tecnologiche ambiziose e di vasta portata nell'infrastruttura europea dell'informazione.

Bruxelles, 18 novembre 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  Consiglio europeo di Barcellona, conclusioni della presidenza, punto 40;

http://europa.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm.

(2)  COM(2002) 263 def. Piano d'azione eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti.

(3)  R/CESE 880/2004 – TEN 189/2004.

(4)  GU C 251 del 10.8.1998, pag. 1.

(5)  «Spazio: una nuova frontiera europea per un'Unione in espansione - Piano di azione per attuare una politica spaziale europea» COM(2003) 673 def. e «Connettere l'Europa ad alta velocità: sviluppi recenti nel settore delle comunicazioni elettroniche» COM(2004) 61 def.

(6)  Cfr. COM(2003) 65 def. «Comunicazioni elettroniche: verso l'economia della conoscenza» e COM(2003) 690 def. «Un'iniziativa europea per la crescita».

(7)  Guidelines on Criteria and Modalities of Implementation of Structural Funds in Support of Electronic Communications, SEC(2003) 895 (Orientamenti in merito ai criteri e alle modalità di impiego dei fondi strutturali a sostegno delle comunicazioni elettroniche)

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/telecom_en.pdf

(8)  

La Commissione sta preparando un Libro verde sul partenariato pubblico-privato nell'Unione europea.

(9)  COM(2004) 261 def. «Gestione dei diritti d'autore e diritti connessi nel mercato interno».


22.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/59


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Aggiornamento del piano d'azione eEurope 2005

(2005/C 71/14)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Aggiornamento del piano di azione eEurope 2005» (COM(2004) 380 def.),

vista la decisione della Commissione europea, del 17 maggio 2004, di consultarlo in materia, a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 20 aprile 2004, di incaricare la commissione Cultura e istruzione di elaborare un parere sull'argomento,

visto il proprio parere sul tema «eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti» (CdR 136/2002 fin) (1),

visto il proprio parere sul tema «Il ruolo dell'e-Government per il futuro dell'Europa»,

visto il progetto di parere CdR 193/2004 riv. 2, adottato il 22 settembre 2004 dalla propria commissione Cultura e istruzione (relatore: Risto ERVELÄ, presidente del consiglio comunale di Sauvo, presidente del consiglio regionale della Finlandia sud-occidentale, (FI/ELDR)),

considerando quanto segue:

1)

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) hanno un ruolo importante nella realizzazione degli obiettivi economici, sociali e di sviluppo sostenibile della strategia di Lisbona.

2)

L'obiettivo principale deve essere lo sviluppo di una società europea dell'informazione equa sotto il profilo sociale e geografico,

ha adottato il seguente parere in data 18 novembre 2004, nel corso della 57a sessione plenaria.

1.   Considerazioni del Comitato delle regioni

Una società dell'informazione equa sotto il profilo sociale e geografico

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1

condivide la preoccupazione, ribadita nella valutazione intermedia, circa le conseguenze negative del divario digitale, e ringrazia la Commissione di avere fatto dell'aumento della partecipazione alla società dell'informazione e della coesione sociale, per quanto riguarda gli squilibri regionali e il potenziale di fornitura di servizi elettronici al fine di migliorare l'accessibilità per tutti, una nuova priorità del piano di azione;

1.2

ritiene che le differenze regionali in termini di disponibilità e di prezzo della connessione a banda larga siano divenute un grosso ostacolo ad un'equa partecipazione alla società dell'informazione, e considera importante avviare quanto prima i lavori del forum sul divario digitale, dedicato proprio a tale problema;

1.3

considera di per sé opportune le misure proposte dalla Commissione per stimolare la partecipazione alla società dell'informazione, ma dubita della loro efficacia nel breve periodo e ritiene che, per contrastare il divario digitale, occorra garantire ai cittadini, almeno per il momento, anche la possibilità di ricevere i servizi essenziali in modo tradizionale.

Le TIC e la strategia di Lisbona

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.4

condivide il punto di vista della Commissione, secondo cui le TIC hanno contribuito ad accrescere la produttività e le opportunità di partecipazione, ma sottolinea che le relative possibilità, ad esempio nella pubblica amministrazione, per quanto concerne non solo la fornitura di servizi elettronici in determinati ambiti, ma anche gli investimenti, nel rispetto della normativa comunitaria sulla concorrenza, nelle aree in cui la domanda può non essere sufficiente ad attrarvi gli investitori privati, sono state sfruttate solo in piccola parte;

1.5

osserva che sia il piano d'azione eEurope che il suo aggiornamento dedicano particolare rilievo allo sviluppo dei servizi digitali, sebbene, per rendere più efficiente l'attività che le pubbliche amministrazioni svolgono grazie alle TIC, occorrano anche considerevoli cambiamenti nel funzionamento delle organizzazioni e nella loro cooperazione;

1.6

condivide il punto di vista espresso nella comunicazione, secondo cui, dopo il 2005, la politica dell'Unione in materia di società dell'informazione sarà più strettamente connessa in senso orizzontale alle varie parti della strategia di Lisbona, in modo da tener conto in misura maggiore non soltanto degli obiettivi economici e sociali, ma anche della relazione tra le TIC e lo sviluppo sostenibile.

Le conseguenze dell'ampliamento

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.7

apprezza il fatto che la Commissione abbia reagito rapidamente alle nuove esigenze createsi con l'ampliamento, aggiornando il piano di azione eEurope;

1.8

fa osservare che, in seguito all'ampliamento, le differenze tra Stati membri e, in particolare, tra regioni, misurate attraverso la valutazione comparativa, sono cresciute; accoglie con favore le misure promesse dalla Commissione per migliorare l'informazione in merito ai risultati della comparazione;

1.9

auspica che possano essere utilizzate, in particolare per lo scambio di buone pratiche, le utili reti di amministrazioni regionali e locali, che coprono anche i nuovi Stati membri.

Il ruolo delle amministrazioni regionali e locali nell'attuazione del piano di azione

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.10

sottolinea la funzione essenziale e spesso autonoma che le amministrazioni regionali e locali d'Europa rivestono in quanto fornitrici on line di servizi amministrativi, sanitari, culturali, turistici ed educativi, nonché la loro partecipazione ai progetti di sviluppo a livello locale e regionale dei servizi di comunicazione e del commercio elettronico;

1.11

ritiene che, senza un'ampia partecipazione delle amministrazioni regionali e locali, non si potranno applicare i metodi di coordinamento aperto per la promozione di impegni multilaterali volontari con riguardo alle priorità legate all'introduzione dei servizi on line.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1

auspica che la Commissione, per illustrare la propria politica in materia di società dell'informazione, pubblichi una sintesi del piano di azione eEurope 2005 e del suo aggiornamento;

2.2

osserva che, nel monitorare la disponibilità dei servizi a banda larga, occorrerebbe tenere maggiormente conto delle esigenze dei diversi utenti, perché, specie nelle regioni più periferiche, la fornitura di servizi di capacità minima non aiuterebbe a raggiungere gli obiettivi stabiliti in materia di servizi pubblici in rete;

2.3

osserva che servizi socialmente importanti come le comunicazioni non possono basarsi solo sull'eventuale interesse del settore privato a svilupparli in una certa regione; anche le amministrazioni pubbliche devono potere, all'occorrenza, garantire con proprie misure la disponibilità di comunicazioni conformi alle esigenze degli utenti del rispettivo territorio;

2.4

auspica che, in particolare nella diffusione delle migliori pratiche, si dia risalto non solo ai servizi on line, ma anche ad esempi di come le TIC hanno migliorato la qualità e la produttività dei servizi convenzionali e ridotto le procedure burocratiche superflue;

2.5

è favorevole al potenziamento della dimensione paneuropea dei servizi pubblici in rete, ma sottolinea che la fornitura dei servizi pubblici richiesti quotidianamente, anche in un altro Stato membro, dalle imprese e dai cittadini rientra in gran parte nelle responsabilità delle amministrazioni locali e regionali e che, senza un'attiva partecipazione di tali amministrazioni, è impossibile pensare di sviluppare una dimensione paneuropea funzionante;

2.6

propone di elaborare una relazione più particolareggiata sul perché la domanda di servizi pubblici on line in Europa è inferiore all'offerta;

2.7

sottolinea che, nel redigere i piani nazionali di attuazione dell'e-health, occorre garantire una possibilità di partecipazione a tutti i soggetti responsabili dello sviluppo di servizi sanitari telematici;

2.8

chiede che l'interoperabilità dell'e-learning auspicata nel piano di azione venga accresciuta, tra l'altro elaborando criteri di qualità europei dell'e-learning per i vari tipi di istruzione;

2.9

considera importante che la Commissione elabori quanto prima un'analisi del mercato delle firme elettroniche e della loro interoperabilità, tenendo conto di altre applicazioni oltre alle certificazioni ufficialmente riconosciute e dedicando particolare attenzione ai servizi paneuropei;

2.10

chiede alla Commissione di fare in modo di evitare che la maggiore semplicità tecnica dell'uso delle firme elettroniche conduca ad una situazione in cui, specie nel settore pubblico, il loro uso venga richiesto anche quando non necessario né appropriato dal punto di vista della qualità e della sicurezza del servizio;

2.11

fa presente che, oltre alle procedure di firma elettronica predisposte per gli utenti dei servizi, è almeno altrettanto importante sviluppare l'uso di tale tecnologia per consentire ai cittadini di essere assolutamente certi che la corrispondenza che essi ricevono da un'impresa o una pubblica amministrazione provenga effettivamente da tale fonte;

2.12

accoglie con favore le misure proposte dalla Commissione in materia di pagamenti mobili e sottolinea che, grazie allo sviluppo del mercato europeo delle comunicazioni mobili, tali pagamenti potrebbero nei prossimi anni aprire la strada al conseguimento degli obiettivi di Lisbona;

2.13

constata che il contributo della Commissione è necessario sia al fine di sviluppare una normativa sulla gestione dei diritti digitali che per invitare i soggetti interessati a confrontarsi nel relativo dibattito, e ritiene che i titolari di diritti digitali saranno incoraggiati a concordare il grado di interoperabilità;

2.14

accoglie con grande favore il progetto della Commissione di predisporre una banca dati di migliori pratiche delle PMI in materia di commercio elettronico, e auspica che anche le amministrazioni regionali e locali d'Europa, che lavorano in stretta cooperazione con le PMI, saranno in grado di partecipare pienamente allo sviluppo e all'utilizzo della banca dati;

2.15

invita la Commissione a estendere il campo di applicazione degli orientamenti in materia di erogazione di servizi su piattaforme diverse, includendovi, oltre ai servizi on line, anche le piattaforme tradizionali, in modo da alleviare il problema del divario digitale;

2.16

ritiene che i dati in materia di valutazione comparativa contenuti nella prevista piattaforma integrata di informazione su eEurope consentano di confrontare i risultati non solo degli Stati membri ma anche delle regioni, perché tra queste esistono grandi differenze e le informazioni in merito alle lacune presenti in una data regione permetterebbero ai decisori competenti di porvi rimedio.

Bruxelles, 18 novembre 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 128 del 29.5.2003, pag. 14.


22.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/62


Parere del Comitato delle regioni in merito al Libro verde Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata

(2005/C 71/15)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il Libro verde «Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata» (COM(2004) 379 def.),

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, in data 1o luglio 2003, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere sull'argomento, a norma dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il proprio parere sulla parità di trattamento (CdR 513/99) (1),

visto il proprio parere sull'attuazione del principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (CdR 19/2004 fin) (2),

visto il proprio progetto di parere (CdR 241/2004 riv. 1) adottato il 4 ottobre 2004 dalla commissione Politica economica e sociale (relatore: Peter Moore, consiglio comunale di Sheffield (UK/ELDR)),

ha adottato il seguente parere all'unanimità in data 18 novembre 2004, nel corso della 57a sessione plenaria.

1.   Osservazioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

(I)   Raccogliere la sfida posta dall'allargamento

1.1

apprezza la posizione della Commissione secondo cui l'allargamento dovrebbe fungere da incentivo affinché tutti gli Stati membri intensifichino i propri sforzi per risolvere le difficoltà in cui incorrono le minoranze, e accoglie con favore il riconoscimento da parte della Commissione del fatto che tale situazione concerne soprattutto i rom;

1.2

concorda sul fatto che l'approccio fondato sui diritti, cui si informa la politica comunitaria di lotta alla discriminazione in materia di handicap, età e tendenze sessuali, costituisca per le autorità pubbliche e le organizzazioni non governative di alcuni Stati membri un concetto ancora relativamente nuovo;

1.3

lamenta il fatto che, in assenza di un emendamento all'art. 13 del Trattato CE, l'adozione di una normativa comunitaria in questo settore continui a richiedere l'accordo unanime degli Stati membri.

(II)   Attuare il principio di non discriminazione nella legislazione e nella prassi

1.4

deplora l'emergere di una gerarchia nella tutela disponibile per le diverse categorie di cui all'art. 13. Permangono disparità nel trattamento dei diversi tipi di discriminazione sia per quanto concerne l'ambito di applicazione sostanziale sia con riguardo ai meccanismi di attuazione - un approccio efficace alle iniziative volte a contrastare le discriminazioni richiede una maggiore eguaglianza nel livello di tutela disponibile ed una maggiore coerenza nella normativa in materia. Il CdR rammenta inoltre alla Commissione europea che il quadro delle politiche comunitarie in materia di handicap, età, tendenze sessuali, religione e convinzioni personali non è ancora del tutto completo e deve quindi essere ancora integrato. Ad esempio, il CdR è consapevole del fatto che i disabili si trovano spesso a dover affrontare discriminazioni nell'accesso ai mezzi di trasporto, edifici e mezzi di informazione/comunicazione. La Commissione non ha emesso alcuna comunicazione che riguardi specificamente ed esclusivamente le questioni relative alle tendenze sessuali nelle politiche e nel diritto comunitari, nonostante che anche le discriminazioni fondate su tali tendenze rientrino espressamente nell'ambito di applicazione dell'art. 13 del Trattato;

1.5

ritiene che l'insufficienza del sostegno istituzionale a coloro che agiscono individualmente in giudizio, in un momento in cui l'azione individuale costituisce ancora il principale mezzo di tutela giurisdizionale, pregiudichi gravemente l'efficacia della normativa volta a combattere la discriminazione. Le persone che agiscono individualmente in giudizio incontrano difficoltà nella raccolta degli elementi probatori, non sono sufficientemente tutelate nei confronti della vittimizzazione e, sul piano finanziario, hanno gravi difficoltà a sostenere i costi del procedimento;

1.6

è convinto che atti giuridici non vincolanti e provvedimenti non normativi (ossia misure come i memoranda, le risoluzioni, le dichiarazioni, ecc.) esercitino certamente un'influenza positiva, ma tendano ad essere più efficaci allorché si fondino su una preesistente normativa comunitaria avente valore vincolante. Un esempio è offerto dallo scarso successo, in termini di sviluppi concreti a livello di diritti nazionali, delle linee di orientamento della Commissione sull'occupazione dei disabili, laddove tali linee-guida non si basano su una normativa comunitaria.

(III)   Migliorare la raccolta dei dati, il monitoraggio e l'analisi

1.7

ritiene che una raccolta sistematica di dati ed informazioni consentirà all'UE di ottenere un quadro più completo della localizzazione e della frequenza degli episodi di discriminazione, di giungere a una migliore definizione di strategie e metodi volti a incrementare la comparabilità, l'obiettività, la coerenza e l'attendibilità dei dati a livello comunitario, a una migliore valutazione dell'efficacia delle politiche e dei finanziamenti e ad una più intensa collaborazione con i centri di ricerca universitari nazionali, le ONG, i movimenti per i diritti delle diverse categorie e le formazioni analoghe operanti nel settore. Gli enti locali e regionali svolgono già un ruolo fondamentale nella continua raccolta dei dati e nella costante analisi delle informazioni.

(IV)   Utilizzare appieno i finanziamenti dell'UE

1.8

osserva che, nonostante l'efficacia e l'ampiezza dei loro progetti, spesso le ONG più piccole e le organizzazioni di base non sono in grado di accedere ai fondi comunitari, perlopiù a causa dell'eccessiva complessità dei relativi adempimenti burocratici; è convinto che, per le ONG locali o regionali di minori dimensioni, sia quasi impossibile continuare ad operare in assenza di finanziamenti.

(V)   Rafforzare la cooperazione con le parti interessate

1.9

apprezza il fatto che nel Libro verde sia riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dagli enti locali e regionali nell'attuazione della politica dell'UE contro la discriminazione e a favore della parità di trattamento in un'Unione europea allargata; in qualità di datori di lavoro di grande importanza, gli enti locali e regionali dovrebbero, nell'esercitare le proprie funzioni, valutare la possibilità di adottare misure positive, prendendo nella dovuta considerazione: a) la necessità di porre fine alla discriminazione ai sensi delle direttive, b) la necessità di porre fine alle molestie, che sono contrarie alla legge, e c) la necessità di promuovere la pari opportunità tra le persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 13 e le altre persone.

(VI)   Integrare il principio di non discriminazione in altri ambiti di competenza delle politiche comunitarie

1.10

ritiene che l'incorporazione della Carta dei diritti fondamentali attirerà l'attenzione su aree di discriminazione non oggetto della legislazione comunitaria vigente;

1.11

si chiede se sia stata affrontata in modo adeguato la questione dell'integrazione del principio di non discriminazione in alcuni ambiti di competenza delle politiche comunitarie, e se determinate misure, normative e non, siano di per sé coerenti con lo spirito della legislazione rivolta a combattere la discriminazione e con le misure prese ai sensi dell'art. 13;

1.12

rileva che, benché siano stati fatti progressi nel mutuo riconoscimento dei titoli conseguiti nell'UE, non c'è accordo sulle qualifiche conseguite nell'UE da cittadini di paesi terzi o sulle qualifiche conseguite, da cittadini dell'Unione e non, in paesi terzi;

1.13

deplora la descrizione approssimativa e stereotipica di alcune categorie di cui all'art. 13, la quale è responsabile della continua erosione della dignità delle persone appartenenti a tali categorie e del deterioramento della loro immagine pubblica, nella vita sociale, nel discorso politico, nelle comunicazioni di massa e nella pubblicità. Ciò lede il principio della parità di trattamento;

1.14

apprezza il fatto che la direttiva 2003/109/CE, adottata nel gennaio 2004, abbia concesso ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente in uno Stato membro per 5 anni uno status giuridico paragonabile a quello dei cittadini degli Stati membri, e ciò al fine di integrare le previsioni della direttiva sull'uguaglianza razziale. Tuttavia, per affrontare la questione dell'accesso alla nazionalità o cittadinanza o ai diritti di voto, il contenuto di tale direttiva deve essere reso più chiaro e preciso.

2.   Raccomandazioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

(I)   Raccogliere la sfida posta dall'allargamento

2.1

chiede che specifici finanziamenti ed apposite linee di intervento nel Piano d'azione siano destinati a progetti volti a combattere la discriminazione dei rom;

2.2

richiede più ampie discussioni, dibattiti e forum educativi fra tutti gli Stati membri sui temi della cittadinanza sociale, della discriminazione e dei diritti umani e sociali fondamentali, nonché l'instaurazione di procedure di consultazione e monitoraggio a livello nazionale per le azioni volte a combattere qualsiasi discriminazione fondata sulle cause di cui all'art. 13.

(II)   Attuare il principio di non discriminazione nella legislazione e nella prassi

2.3

richiamando la sua precedente decisione, affidaal proprio Segretario generale il compito di valutare la politica del personale ed il profilo del personale del Segretariato generale e di presentare entro sei mesi le proprie conclusioni all'Ufficio di presidenza e alla commissione Politica economica e sociale, nonché l'incarico di far pubblicare un vademecum sulle buone prassi contro le discriminazioni rivolto agli enti locali e regionali in quanto datori di lavoro, che comprenda esempi di iniziative, attuate in ciascun Stato membro, concernenti tutti e sei i motivi di discriminazione menzionati nell'art. 13 del Trattato CE;

2.4

richiede l'adozione di una normativa di portata generale in materia di beni e di servizi, la cui applicazione si estenda a tutte le cause di discriminazione di cui all'art. 13; in particolare, sollecita la previsione di una maggiore tutela contro la discriminazione per motivi di età, handicap, sesso, religione, convinzioni personali e tendenze sessuali;

2.5

chiede alla Commissione di cooperare con gli Stati membri in modo che essi prevedano sanzioni e procedure adeguate, efficaci, proporzionate e realmente dissuasive per il caso di violazione degli obblighi imposti dalle direttive, nonché di rendere più celere il recepimento di queste ultime nel diritto nazionale;

2.6

richiede un più forte sostegno a livello istituzionale alle persone desiderose di ottenere riparazione giudiziaria per le discriminazioni di cui all'art. 13; le organizzazioni rappresentative di interessi dovrebbero essere legittimate ad agire o intervenire in giudizio per conto, o a sostegno, di attori individuali, con il consenso di questi ultimi; se i fatti accertati fanno presumere l'esistenza di una discriminazione (se, cioè, sono accertati fatti dai quali possa inferirsi la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta), l'onere della prova dovrebbe sempre essere trasferito in capo al convenuto; dovrebbe essere vietato ogni trattamento o ripercussione sfavorevole in risposta alla proposizione di un'azione in giudizio.

(III)   Migliorare la raccolta dei dati, il monitoraggio e l'analisi

2.7

chiede una maggiore cooperazione con gli Stati membri e le autorità nazionali per migliorare i meccanismi di monitoraggio e di informazione.

(IV)   Utilizzare appieno i finanziamenti dell'UE

2.8

invita la Commissione a elaborare, in cooperazione con le ONG di livello europeo finanziate dall'UE, metodi originali per consentire alle ONG di piccole dimensioni di accedere ai finanziamenti di importo non rilevante.

(V)   Rafforzare la cooperazione con le parti interessate

2.9

assicura l'impegno del CdR per lo sviluppo dei programmi dell'UE in tema di lotta alla discriminazione, e ritiene che il suo coinvolgimento nella definizione, pianificazione temporale, comunicazione ed attuazione di tali programmi debba essere ulteriormente favorito con il concorso di tutte le parti interessate;

2.10

chiede di essere regolarmente invitato a partecipare alle conferenze e ai seminari dell'UE in tema di uguaglianza e di lotta alla discriminazione, con particolare riguardo ai fenomeni di discriminazione ai danni dei rom;

2.11

invoca una più ampia consultazione dei rappresentanti della società civile nel corso del processo di attuazione;

2.12

invita tutte le istituzioni dell'UE a rispecchiare meglio la lettera e lo spirito delle direttive contro la discriminazione mediante: a) una politica generale sull'eguaglianza, in termini di assunzioni, occupazione e servizi; b) un'equilibrata composizione degli organismi politici dell'UE dal punto di vista delle categorie di cui all'art. 13.

(VI)   Integrare il principio di non discriminazione in altri ambiti di competenza delle politiche comunitarie

2.13

invita la Commissione ad indicare in che modo essa intende estendere l'ambito di applicazione delle attuali direttive contro la discriminazione alle altre categorie menzionate nella Carta dei diritti fondamentali, dato che quest'ultima sarà incorporata nel nuovo Trattato;

2.14

raccomanda di integrare il principio di uguaglianza, mediante l'attuazione di meccanismi volti a garantire che i temi e i principi di eguaglianza siano debitamente considerati all'atto di definire, gestire e valutare ogni politica;

2.15

raccomanda alla Commissione di lavorare a stretto contatto con il CdR per assistere gli enti locali e regionali nell'elaborazione di piani di azione in favore dell'uguaglianza e nella presentazione di rapporti sulle misure adottate in materia di uguaglianza agli organismi competenti istituiti negli Stati membri.

Bruxelles, 18 novembre 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 1.

(2)  GU C 121 del 30.4.2004, pag. 25.