ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 45

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
19 febbraio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2005/C 045/1

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 dicembre 2004, nella causa C-463/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Ambiente — Libera circolazione delle merci — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 94/62/CE — Utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali — Direttiva 80/777/CEE — Obbligo di deposito cauzionale e di ritiro per imballaggi monouso in funzione della percentuale complessiva di imballaggi riutilizzabili)

1

2005/C 045/2

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 dicembre 2004, nella causa C-19/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof (Austria)]: Viktor Hlozek contro Roche Austria Gesellschaft mbH (Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile — Parità di retribuzione — Retribuzione — Nozione — Sussidio di transizione (Überbrückungsgeld) previsto da un accordo d'impresa — Accordo sociale concluso in occasione di un'operazione di ristrutturazione dell'impresa — Prestazione concessa ai lavoratori che abbiano raggiunto una determinata età al momento del loro licenziamento — Erogazione della prestazione a partire da un'età diversa in base al sesso dei lavoratori licenziati — Considerazione dell'età pensionabile stabilita con legge dal diritto nazionale, diversa in base al sesso)

1

2005/C 045/3

Sentenza della Corte (Terza Sezione), del 16 dicembre 2004, nella causa C-271/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Pesca — Conservazione e gestione delle risorse — Misure di controllo delle attività di pesca)

2

2005/C 045/4

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 16 dicembre 2004, nel procedimento C-277/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht): EU-Wood-Trading GmbH contro Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (Ambiente — Rifiuti — Regolamento (CEE) n. 259/93, relativo alle spedizioni di rifiuti — Rifiuti destinati ad operazioni di recupero — Obiezioni — Competenza dell'autorità di spedizione — Recupero che non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 della direttiva 75/442/CEE o da disposizioni nazionali — Competenza dell'autorità di spedizione a sollevare siffatte obiezioni)

2

2005/C 045/5

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 dicembre 2004, nel procedimento C-309/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart): Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co.e S. Spitz KG contro Land Baden-Württemberg (Tutela dell'ambiente — Libera circolazione delle merci — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 94/62/CE — Obblighi di versamento di un deposito cauzionale e di ritiro per gli imballaggi monouso in funzione della percentuale complessiva di imballaggi riutilizzabili)

3

2005/C 045/6

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 dicembre 2004, nella causa C-434/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dal Verwaltungsgericht Minden (Germania)] Arnold André GmbH & Co. KG contro Landrat des Kreises Herford (Direttiva 2001/37/CE — Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco — Art. 8 — Divieto di commercializzazione dei prodotti del tabacco per uso orale — Validità)

4

2005/C 045/7

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Trasporti aerei — Assistenza a terra — Direttiva 96/67/CE)

4

2005/C 045/8

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 16 dicembre 2004, nella causa C-24/03: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (FEAOG — Annullamento parziale della decisione della Commissione 2002/881/CE — Rettifiche finanziarie — Settore degli ortofrutticoli e dell'ammasso pubblico dei cereali)

5

2005/C 045/9

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 9 dicembre 2004, nel procedimento C-36/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]: The Queen, ex parte: Approved Prescription Services Ltd contro Licensing Authority (Medicinali — Autorizzazione all'immissione in commercio — Procedure relative a prodotti essenzialmente analoghi)

5

2005/C 045/0

Sentenza della Corte (Terza Sezione), del 16 dicembre 2004, nella causa C-62/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Rifiuti — Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — Recepimento)

5

2005/C 045/1

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 9 dicembre 2004, nella causa C-79/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Caccia con i vergelli)

6

2005/C 045/2

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 9 dicembre 2004, nella causa C-123/03 P: Commissione delle Comunità europee contro Greencore Group plc (Domanda di annullamento di una lettera della Commissione — Rifiuto di pagare interessi su un importo rimborsato — Nozione di atto confermativo di un atto precedente — Pagamento della somma capitale senza gli interessi — Assenza di carattere di decisione precedente di rifiuto)

6

2005/C 045/3

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 dicembre 2004, nella causa C-177/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/618/Euratom — Informazione della popolazione in caso di emergenza radioattiva — Mancato recepimento)

7

2005/C 045/4

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 dicembre 2004, nella cuasa C-210/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]: The Queen, su richiesta di: Swedish Match AB, Swedish Match UK Ltd contro Secretary of State for Health (Direttiva 2001/37/CE — Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco — Art. 8 — Divieto di commercializzazione dei prodotti del tabacco per uso orale — Validità — Interpretazione degli artt. da 28 CE a 30 CE — Compatibilità della disciplina nazionale che prevede il medesimo divieto)

7

2005/C 045/5

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 15 dicembre 2004, nel procedimento C-272/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Neubrandenburg contro Jens Christian Siig (Codice doganale comunitario — Nascita del debito doganale — Regime dell'ammissione temporanea — Cambiamento della motrice di un semirimorchio)

8

2005/C 045/6

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 16 dicembre 2004, nel procedimento C-293/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Bruxelles): Gregorio My contro Office national des pensions (ONP) (Dipendenti — Trasferimento dei diritti pensionistici — Art. 11 dell'Allegato VIII dello Statuto del personale — Pensione anticipata di vecchiaia — Presa in considerazione dei periodi di servizio presso le Comunità europee — Art. 10 CE)

8

2005/C 045/7

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 16 dicembre 2004, nella causa C-516/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Gestione dei rifiuti — Discarica di Campolungo (Ascoli Piceno) — Direttiva 75/442/CEE modificata dalla direttiva 91/156/CEE — Artt. 4 e 8)

9

2005/C 045/8

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 16 dicembre 2004, nella causa C-520/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna)]: José Vicente Olaso Valero contro Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso di insolvibilità del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Campo di applicazione — Nozione di diritti — Nozione di retribuzione — Indennità dovuta in caso di licenziamento irregolare)

9

2005/C 045/9

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 9 dicembre 2004, nella causa C-523/03 Commissione delle Comunità europee contro Biotrast SA (Clausola compromissoria — Rimborso di somme anticipate — Interessi — Procedimento in contumacia)

10

2005/C 045/0

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 16 dicembre 2004, nella causa C-528/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/35/CE — Trasporti marittimi — Sicurezza delle navi da pesca)

10

2005/C 045/1

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 9 dicembre 2004, nella causa C-88/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 2001/29/CE — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione — Mancata attuazione nel termine stabilito)

11

2005/C 045/2

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 16 dicembre 2004, nella causa C-172/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento — Direttiva 1999/31/CE — Gestione dei rifiuti — Discariche di rifiuti — Rifiuti inerti dell'edilizia e di lavori pubblici)

11

2005/C 045/3

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione), 14 ottobre 2004, nella causa C-238/03 P: Maja Srl contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Contributo finanziario comunitario — Soppressione dell'aiuto concesso per la modernizzazione di un'unità di produzione agricola)

12

2005/C 045/4

Causa C-459/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 29 ottobre 2004

12

2005/C 045/5

Causa C-489/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) con ordinanza 28 settembre 2004 nel giudizio amministrativo pendente tra sig. Alexander Jehle contro Land Baden-Württenberg

12

2005/C 045/6

Causa C-490/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 29 novembre 2004

13

2005/C 045/7

Causa C-491/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal VAT and Duties Tribunals, Manchester Tribunal Centre, con ordinanza 24 novembre 2004 nel procedimento Dollond & Aitchison Ltd contro The Commissioners of Customs and Excise

14

2005/C 045/8

Causa C-494/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 26 novembre 2004, nel procedimento Heintz van Landewijck S.A.R.L. contro Staatssecretaris van Financiën

15

2005/C 045/9

Causa C-503/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale tedesca, proposto il 7 dicembre 2004

15

2005/C 045/0

Causa C-507/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato l'8 dicembre 2004

16

2005/C 045/1

Causa C-508/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato l'8 dicembre 2004

17

2005/C 045/2

Causa C-511/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 14 dicembre 2004

17

2005/C 045/3

Causa C-512/04 P: Ricorso della Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co.KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 6 ottobre 2004, nella causa T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co.KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), sostenuto dalla Krafft SA, proposto il 15 dicembre 2004 (fax: 14.12.04)

18

2005/C 045/4

Cancellazione dal ruolo della causa C-410/02

18

2005/C 045/5

Cancellazione dal ruolo della causa C-50/03

19

2005/C 045/6

Cancellazione dal ruolo della causa C-95/03

19

2005/C 045/7

Cancellazione dal ruolo della causa C-146/03 P

19

2005/C 045/8

Cancellazione dal ruolo della causa C-194/03

19

2005/C 045/9

Cancellazione dal ruolo della causa C-345/03

19

2005/C 045/0

Cancellazione dal ruolo della causa C-35/04

19

2005/C 045/1

Cancellazione dal ruolo della causa C-50/04

20

2005/C 045/2

Cancellazione dal ruolo della causa C-106/04

20

2005/C 045/3

Cancellazione dal ruolo della causa C-163/04

20

2005/C 045/4

Cancellazione dal ruolo della causa C-238/04

20

2005/C 045/5

Cancellazione dal ruolo della causa C-263/04

20

2005/C 045/6

Cancellazione dal ruolo della causa C-382/04

20

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2005/C 045/7

Sentenza del Tribunale di primo grado, 7 dicembre 2004, nella causa T-240/02: Koninklijke Coöperatie Cosun UA contro Commissione delle Comunità europee (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Importo dovuto per lo zucchero C smerciato sul mercato interno — Diritto doganale — Istanza di sgravio — Clausola d'equità prevista dall'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 — Nozione di diritti all'importazione o all'esportazione — Principi di uguaglianza e di certezza del diritto — Equità)

21

2005/C 045/8

Sentenza del Tribunale di primo grado, 13 dicembre 2004, nella causa T-251/02, E contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Indennità giornaliera — Indennità di installazione — Rimborso delle spese di viaggio sostenute in occasione della presa di funzioni e delle spese di trasloco — Luogo di assunzione — Artt. 4, 5, 7, 9 e 10 dell'allegato VII dello Statuto — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

21

2005/C 045/9

Sentenza del Tribunale di primo grado, del 14 dicembre 2004, nella causa T-317/02, Fédération des industries condimentaires de France (FICF), Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, Comité économique agricole régional fruits et légumes de la région Bretagne (Cerafel) e Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG) contro Commissione delle Comunità europee (Politica commerciale comune — Organizzazione mondiale del commercio (OMC) — Regolamento (CE) n. 3286/94 — Ostacoli agli scambi — Senape preparata — Chiusura della procedura d'esame relativa agli ostacoli agli scambi — Interesse comunitario)

22

2005/C 045/0

Sentenza del Tribunale di primo grado, 14 dicembre 2004, nella causa T-332/02: Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, Livio Danielis e Domenico D'Alessandro contro Commissione delle Comunità europee (Unione doganale — Operazione di transito comunitario — Frode — Contrabbando di sigarette — Sgravio di dazi all'importazione — Regolamento (CEE) n. 1430/79 — Art. 13: clausola di equità — Nozione di situazione particolare)

22

2005/C 045/1

Sentenza del Tribunale di primo grado, del 23 novembre 2004, nella causa T-376/02, O contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Art. 78 dello Statuto — Pensione di invalidità — Commissione d'invalidità — Composizione — Malattia professionale)

23

2005/C 045/2

Sentenza del Tribunale di primo grado, 13 dicembre 2004, nella causa T-8/03, El Corte Inglés, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Marchio figurativo EMILIO PUCCI — Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali EMIDIO TUCCI — Parziale rifiuto opposto alla registrazione)

23

2005/C 045/3

Causa T-422/04: Ricorso del sig. Luciano Lavagnoli contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 12 ottobre 2004

23

2005/C 045/4

Causa T-439/04: Ricorso della Eurohypo AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato il 5 novembre 2004

24

2005/C 045/5

Causa T-452/04: Ricorso della Éditions Odile Jacob SAS contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 novembre 2004

24

2005/C 045/6

Causa T-458/04: Ricorso della Au Lys de France contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 novembre 2004

25

2005/C 045/7

Causa T-459/04: Ricorso del sig. Jorge Manuel Pinheiro de Jesus Ferreira contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 novembre 2004

25

2005/C 045/8

Causa T-473/04: Ricorso della sig.ra Cristina Asturias Cuerno contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 dicembre 2004

26

2005/C 045/9

Causa T-474/04: Ricorso della Pergan GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 dicembre 2004

27

2005/C 045/0

Causa T-501/04: Ricorso della società Bodegas Franco-Españolas S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 23 dicembre 2004

27

 

III   Informazioni

2005/C 045/1

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 31 del 5.2.2005

28

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

19.2.2005   

IT

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C 45/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

14 dicembre 2004

nella causa C-463/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(«Ambiente - Libera circolazione delle merci - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 94/62/CE - Utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali - Direttiva 80/777/CEE - Obbligo di deposito cauzionale e di ritiro per imballaggi monouso in funzione della percentuale complessiva di imballaggi riutilizzabili»)

(2005/C 45/01)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-463/01, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 3 dicembre 2001, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. zur Hausen), sostenuta da: Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues, E. Puisais e D. Petrausch) e da: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: inizialmente sig.ra P. Ormond, successivamente sig.ra C. Jackson) contro Repubblica federale di Germania (agenti: sigg. W.-D. Plessing e T. Rummler, assistiti dal sig. D. Sellner, Rechtsanwalt), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann e K. Lenaerts (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Instaurando, mediante gli artt. 8, n. 1, e 9, n. 2, della Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen 21 agosto 1998 (regolamento relativo alla prevenzione e al recupero dei rifiuti di imballaggi) un sistema diretto al reimpiego degli imballaggi per i prodotti che, a norma della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/777/CEE, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, devono essere imbottigliati alla fonte, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'artt. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e dell'art. 28 CE.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3)

La Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 56 del 2.3.2002.


19.2.2005   

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C 45/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

9 dicembre 2004

nella causa C-19/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof (Austria)]: Viktor Hlozek contro Roche Austria Gesellschaft mbH (1)

(Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile - Parità di retribuzione - Retribuzione - Nozione - Sussidio di transizione («Überbrückungsgeld») previsto da un accordo d'impresa - Accordo sociale concluso in occasione di un'operazione di ristrutturazione dell'impresa - Prestazione concessa ai lavoratori che abbiano raggiunto una determinata età al momento del loro licenziamento - Erogazione della prestazione a partire da un'età diversa in base al sesso dei lavoratori licenziati - Considerazione dell'età pensionabile stabilita con legge dal diritto nazionale, diversa in base al sesso)

(2005/C 45/02)

Lingua di procedura: il tedesco

Nella causa C-19/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 20 dicembre 2001, pervenuta in cancelleria il 29 gennaio 2002, nella causa Viktor Hlozek contro Roche Austria Gesellschaft mbH, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, e dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 9 dicembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Un sussidio di transizione quale quello controverso nella causa principale rientra nella nozione di «retribuzione» ai sensi dell'art. 141 CE e dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, tali disposizioni non ostano all'applicazione di un accordo sociale che preveda un diverso trattamento dei lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile riguardo all'età che consente l'accesso al diritto ad un sussidio di transizione, dal momento che tali lavoratori, uomini e donne, versano, in virtù del regime legale nazionale sul prepensionamento, in situazioni diverse riguardo agli elementi rilevanti per la concessione della detta pensione.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002.


19.2.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

del 16 dicembre 2004

nella causa C-271/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia (1)

(Inadempimento di uno Stato - Pesca - Conservazione e gestione delle risorse - Misure di controllo delle attività di pesca)

(2005/C 45/03)

Lingua processuale: lo svedese

Nella causa C-271/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. T. van Rijn e sig.ra C. Tufvesson) contro Regno di Svezia (agenti: sig. A Kruse e sig.ra A. Falk), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 24 luglio 2002, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), S. von Bahr, U. Lõhmus e A.Ó Caimh, giudici, avvocato generale; sig. D. Riuz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 16 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 9, n 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura e in forza degli artt. 2, 21, n. 1 e 31 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, avendo omesso, per gli anni 1995 e 1996:

di predisporre le modalità adeguate per l'impiego dei contingenti che gli sono stati attribuiti e di effettuare le ispezioni e gli altri controlli richiesti dai regolamenti comunitari applicabili;

di adottare tutte le misure necessarie ad evitare il superamento dei contingenti,

di adottare tutte le misure amministrative o penali che era tenuto ad applicare nei confronti dei capitani delle navi che hanno violato i regolamenti in parola o nei confronti di qualsiasi altra persona responsabile di una tale violazione.

2.

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.


(1)  GU C 289 del 23.11.2002.


19.2.2005   

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C 45/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

16 dicembre 2004

nel procedimento C-277/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht): EU-Wood-Trading GmbH contro Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (1)

(«Ambiente - Rifiuti - Regolamento (CEE) n. 259/93, relativo alle spedizioni di rifiuti - Rifiuti destinati ad operazioni di recupero - Obiezioni - Competenza dell'autorità di spedizione - Recupero che non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 della direttiva 75/442/CEE o da disposizioni nazionali - Competenza dell'autorità di spedizione a sollevare siffatte obiezioni»)

(2005/C 45/04)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-277/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, presentata dall'Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Germania), con decisione 3 luglio 2002, pervenuta il 29 luglio 2002, nel procedimento: EU-Wood-Trading GmbHb contro Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. K. Lenaerts e K. Schiemann (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 16 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 7, n. 4, lett. a), primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 1o febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come modificato dalle decisioni della Commissione 18 maggio 1998, 98/368/CE, e 24 novembre 1999, 1999/816/CE, dev'essere interpretato nel senso che le obiezioni ad una spedizione di rifiuti destinati al recupero, che le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono legittimate a sollevare, possono vertere su considerazioni legate non solo all'operazione di trasporto stesso dei rifiuti nel territorio di competenza di ciascuna autorità, ma anche all'operazione di recupero prevista da tale spedizione.

2)

L'art. 7, n. 4, lett. a), primo trattino, del regolamento, come modificato dalle decisioni 98/368 e 1999/816, va interpretato nel senso che l'autorità competente di spedizione, per opporsi ad una spedizione di rifiuti, nel valutare l'incidenza sulla salute e sull'ambiente del recupero programmato nel luogo di destinazione, e nel rispetto del principio di proporzionalità, può basarsi sui criteri a cui, per evitare tale incidenza, è soggetto il recupero dei rifiuti nello Stato di spedizione, anche qualora i detti criteri siano più restrittivi di quelli in vigore nello Stato di destinazione.

3)

L'art. 7, n. 4, lett. a), secondo trattino, del regolamento n. 259/93, come modificato dalle decisioni 98/368 e 1999/816, dev'essere interpretato nel senso che un'autorità competente di spedizione non può avvalersi di tali disposizioni per sollevare un'obiezione su una spedizione di rifiuti basata sulla circostanza che il recupero programmato viola le leggi e i regolamenti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003.


19.2.2005   

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C 45/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

14 dicembre 2004

nel procedimento C-309/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart): Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co.e S. Spitz KG contro Land Baden-Württemberg (1)

(«Tutela dell'ambiente - Libera circolazione delle merci - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 94/62/CE - Obblighi di versamento di un deposito cauzionale e di ritiro per gli imballaggi monouso in funzione della percentuale complessiva di imballaggi riutilizzabili»)

(2005/C 45/05)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-309/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, sottoposta alla Corte dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania), con decisione 21 agosto 2002, pervenuta in cancelleria il 29 agosto 2002, nella causa Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co., S. Spitz KG contro Land Baden-Württemberg, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann e K. Lenaerts (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J. N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 1, n. 2, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, non osta a che gli Stati membri adottino misure dirette a favorire i sistemi di reimpiego degli imballaggi.

2)

L'art. 7 della direttiva 94/62, pur non conferendo ai produttori e ai distributori interessati alcun diritto di continuare a partecipare ad un determinato sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio, osta alla sostituzione di un sistema globale di raccolta di tali rifiuti con un sistema di versamento di un deposito cauzionale e di ritiro individuale laddove il nuovo sistema non sia parimenti idoneo a raggiungere gli obiettivi della direttiva di cui trattasi o allorché il passaggio a questo nuovo sistema non avvenga senza soluzione di continuità e senza mettere in pericolo la possibilità per gli operatori economici dei settori interessati di partecipare effettivamente al nuovo sistema fin dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

3)

L'art. 28 CE osta ad una normativa nazionale, quale quella contenuta negli artt. 8, n. 1, e 9, n. 2, della Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen 21 agosto 1998 (Regolamento relativo alla prevenzione e al recupero dei rifiuti di imballaggi), in quanto essa annuncia la sostituzione di un sistema globale di raccolta dei rifiuti di imballaggio con un sistema di versamento di un deposito cauzionale e di ritiro individuale senza che i produttori ed i distributori interessati dispongano di un ragionevole termine transitorio per adeguarvisi e sia ad essi garantito che, al momento del cambiamento del sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio, essi possano effettivamente partecipare ad un sistema operativo.


(1)  GU C 274 del 9.11.2002.


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C 45/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

14 dicembre 2004

nella causa C-434/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dal Verwaltungsgericht Minden (Germania)] Arnold André GmbH & Co. KG contro Landrat des Kreises Herford (1)

(Direttiva 2001/37/CE - Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco - Art. 8 - Divieto di commercializzazione dei prodotti del tabacco per uso orale - Validità)

(2005/C 45/06)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-434/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Minden (Germania), con decisione 14 novembre 2002, pervenuta alla Corte il 29 novembre 2002, nella causa Arnold André GmbH & Co. KG contro Landrat des Kreises Herford, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e K. Lenaerts, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e successivamente dalla sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 14 dicembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'esame della questione sottoposta alla Corte non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.


(1)  GU C 44 del 22.2.2003.


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C 45/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

9 dicembre 2004

nella causa C-460/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(«Trasporti aerei - Assistenza a terra - Direttiva 96/67/CE»)

(2005/C 45/07)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-460/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 dicembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. A. Aresu e M. Huttunen) contro Repubblica italiana (agente: sig I. M. Braguglia, assistito dal sig. O. Fiumara), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 9 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

In quanto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante attuazione della direttiva 96/67/CE relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, ha introdotto, al suo art. 14, una misura sociale incompatibile con l'art. 18 della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1996, 96/67/CE, e ha previsto, al suo art. 20, un regime a carattere transitorio non consentito da tale direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003.


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C 45/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

16 dicembre 2004

nella causa C-24/03: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«FEAOG - Annullamento parziale della decisione della Commissione 2002/881/CE - Rettifiche finanziarie - Settore degli ortofrutticoli e dell'ammasso pubblico dei cereali»)

(2005/C 45/08)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-24/03, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 15 gennaio 2003, Repubblica italiana (agente: sig. M. Fiorilli) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Cattabriga e sig. L. Visaggio), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e K. Schiemann (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 16 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


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SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

9 dicembre 2004

nel procedimento C-36/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]: The Queen, ex parte: Approved Prescription Services Ltd contro Licensing Authority (1)

(«Medicinali - Autorizzazione all'immissione in commercio - Procedure relative a prodotti essenzialmente analoghi»)

(2005/C 45/09)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-36/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con ordinanza 23 dicembre 2002, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2003, nella causa The Queen, ex parte: Approved Prescription Services Ltd contro Licensing Authority, rappresentata da Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, con l'intervento di: Eli Lilly & Co. Ltd, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 9 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per un prodotto C può essere presentata in base all'art. 10, n. 1, lett. a) sub iii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, quando tale domanda mira a dimostrare che il prodotto C è essenzialmente analogo al prodotto B, in circostanze in cui:

il prodotto B costituisce una nuova forma farmaceutica del prodotto A; e

il prodotto A, contrariamente al prodotto B, è stato oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio nella Comunità da un periodo almeno pari a quello di sei o dieci anni previsto nella detta disposizione.


(1)  GU C 83 del 5.4.2003.


19.2.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

del 16 dicembre 2004

nella causa C-62/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1)

(Rifiuti - Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Recepimento)

(2005/C 45/10)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-62/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 14 febbraio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. X. Lewis e M. Konstantinidis) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig. K. Manji, assistito dal sig. D. Wyatt), la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. A. Rosas, presidente di sezione, A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet (relatore), J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 1, lett. a), e) e f), 2, n. 1, lett. b), 3, 4, 5, 7, n. 1, 8, 12, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, e, infine, dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

2.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 101 del 26.4.2003.


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C 45/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

9 dicembre 2004

nella causa C-79/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Caccia con i vergelli»)

(2005/C 45/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-79/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Valero Jordana, con domicilio eletto in Lussemburgo) contro Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 21 febbraio 2003, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J. Makarczyk, P. Kūris e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno di Spagna, permettendo la caccia con i vergelli nel territorio della Comunità di Valenza mediante il sistema noto con il nome di «parany», è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 8, n. 1, e 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 101 del 26.04.2003.


19.2.2005   

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C 45/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

9 dicembre 2004

nella causa C-123/03 P: Commissione delle Comunità europee contro Greencore Group plc (1)

(Domanda di annullamento di una lettera della Commissione - Rifiuto di pagare interessi su un importo rimborsato - Nozione di atto confermativo di un atto precedente - Pagamento della somma capitale senza gli interessi - Assenza di carattere di decisione precedente di rifiuto)

(2005/C 45/12)

Lingua di procedura: l'inglese

Nella causa C-123/03 P, avente ad oggetto il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado, proposto ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia il 19 marzo 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. K. Wiedner, con domicilio eletto in Lussemburgo), procedimento in cui l'altra parte è: Greencore Group plc, con sede in Dublino (Irlanda) (agente: sig. A. Böhlke, Rechtsanwalt), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presiente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 9 dicembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 7 gennaio 2003, causa T-135/02, Greencore Group plc/Commissione è annullata.

2)

L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è respinta.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


19.2.2005   

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C 45/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

9 dicembre 2004

nella causa C-177/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/618/Euratom - Informazione della popolazione in caso di emergenza radioattiva - Mancato recepimento»)

(2005/C 45/13)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-177/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Grunwald e B. Stromsky) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e E. Puisais), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 141 EA, proposto il 16 aprile 2003, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), M. Ilešič e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica francese, non avendo adottato, alla data del 27 ottobre 2000, tutti i provvedimenti necessari per conformarsi agli artt. 2, 3, 6 e 7 della direttiva del Consiglio 27 novembre 1989, 89/618/Euratom, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


19.2.2005   

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C 45/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

14 dicembre 2004

nella cuasa C-210/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]: The Queen, su richiesta di: Swedish Match AB, Swedish Match UK Ltd contro Secretary of State for Health (1)

(Direttiva 2001/37/CE - Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco - Art. 8 - Divieto di commercializzazione dei prodotti del tabacco per uso orale - Validità - Interpretazione degli artt. da 28 CE a 30 CE - Compatibilità della disciplina nazionale che prevede il medesimo divieto)

(2005/C 45/14)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-210/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) con decisione 17 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2003, nella causa tra: The Queen, su richiesta di: Swedish Match AB, Swedish Match UK Ltd e Secretary of State for Health, la Corte (Grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans e K. Lenaerts, presidenti di sezione, C. Gulmann e J.-P. Puissochet, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, successivamente sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 14 dicembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

2)

Quando una misura nazionale vieta la commercializzazione dei prodotti del tabacco per uso orale in conformità alle disposizioni dell'art. 8 della direttiva 2001/37, non è necessario verificare, distintamente, se tale misura nazionale sia conforme agli artt. 28 CE e 29 CE.


(1)  GU C 171 del 19.07.2003.


19.2.2005   

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C 45/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 dicembre 2004

nel procedimento C-272/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Neubrandenburg contro Jens Christian Siig (1)

(«Codice doganale comunitario - Nascita del debito doganale - Regime dell'ammissione temporanea - Cambiamento della motrice di un semirimorchio»)

(2005/C 45/15)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-272/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione 13 maggio 2003, pervenuta alla Corte il 24 giugno 2003, nella causa tra Hauptzollamt Neubrandenburg e Jens Christian Siig, che esercita la sua attività sotto il nome commerciale «Internationale Transport» Export-Import, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen (relatore), giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 dicembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 718, n. 3, lett. d), e 670, lett. p), del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993 n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che vietano l'utilizzazione di una motrice stradale immatricolata fuori del territorio doganale della Comunità per il trasporto di un semirimorchio da un luogo situato all'interno del territorio doganale della Comunità in cui esso è caricato di merci ad un altro luogo situato all'interno del territorio doganale della Comunità in cui esso è solo parcheggiato per essere successivamente trasportato da un'altra motrice stradale presso il destinatario delle merci, stabilito fuori del territorio doganale della Comunità.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


19.2.2005   

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C 45/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

16 dicembre 2004

nel procedimento C-293/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Bruxelles): Gregorio My contro Office national des pensions (ONP) (1)

(«Dipendenti - Trasferimento dei diritti pensionistici - Art. 11 dell'Allegato VIII dello Statuto del personale - Pensione anticipata di vecchiaia - Presa in considerazione dei periodi di servizio presso le Comunità europee - Art. 10 CE»)

(2005/C 45/16)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-293/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal du travail de Bruxelles (Belgio) con sentenza 20 maggio 2003, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gregorio My e Office national des pensions (ONP), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, C. Gulmann, R. Schintgen (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 10 CE, letto in combinato disposto con lo Statuto del personale delle Comunità europee, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non consente di tenere conto, ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione anticipata di vecchiaia in base al regime nazionale, degli anni di servizio che un cittadino comunitario ha prestato presso un'istituzione comunitaria.


(1)  GU C 251 del 18.10.2003.


19.2.2005   

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C 45/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 dicembre 2004

nella causa C-516/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Gestione dei rifiuti - Discarica di Campolungo (Ascoli Piceno) - Direttiva 75/442/CEE modificata dalla direttiva 91/156/CEE - Artt. 4 e 8»)

(2005/C 45/17)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-516/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 9 dicembre 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. Amorosi e M. Konstantinidis) contro Repubblica italiana (agente: sig. I. M. Braguglia, assistito dal sig. M. Fiorilli), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. R. Schintgen e J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 16 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica italiana, non avendo adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti depositati nella discarica di Campolongo, situata nel territorio del Comune di Ascoli Piceno, siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e non avendo adottato le misure necessarie affinché il detentore dei rifiuti depositati nella detta discarica consegni tali rifiuti ad un raccoglitore privato o pubblico, oppure ad un'impresa che effettui le operazioni previste nell'allegato II A o II B della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, ovvero affinché provveda egli stesso a garantirne il recupero o lo smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4 e 8 della direttiva medesima.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


19.2.2005   

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C 45/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

16 dicembre 2004

nella causa C-520/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna)]: José Vicente Olaso Valero contro Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (1)

(Politica sociale - Tutela dei lavoratori in caso di insolvibilità del datore di lavoro - Direttiva 80/987/CEE - Campo di applicazione - Nozione di «diritti» - Nozione di «retribuzione» - Indennità dovuta in caso di licenziamento irregolare)

(2005/C 45/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-520/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna), con decisione 27 novembre 2003, pervenuta alla Corte il 15 dicembre 2003, nella causa José Vicente Olaso Valero contro Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Lenaerts, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. K. Schiemann e E. Juhász, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 16 dicembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Spetta al giudice nazionale stabilire se il termine «retribuzione», come definito dal diritto nazionale, includa le indennità per licenziamento irregolare. Se ciò accade, le suddette indennità rientrano nella direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro nella redazione anteriore a quella risultante dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987.

2)

Quando, ai sensi della normativa nazionale in questione, diritti corrispondenti ad indennità per licenziamento irregolare, riconosciute da una sentenza o da una decisione amministrativa, rientrano nella nozione di «retribuzione», diritti identici, stabiliti in occasione di un procedimento di conciliazione come quello del caso di specie, vanno considerati diritti di lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione ai sensi della direttiva 80/987. Il giudice nazionale deve disattendere una normativa interna che esclude, in violazione del principio di uguaglianza, questi ultimi diritti dalla nozione di «retribuzione» ai sensi della suddetta normativa.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


19.2.2005   

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C 45/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

9 dicembre 2004

nella causa C-523/03 Commissione delle Comunità europee contro Biotrast SA (1)

(Clausola compromissoria - Rimborso di somme anticipate - Interessi - Procedimento in contumacia)

(2005/C 45/19)

Lingua processuale: il greco

Nella causa C-523/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. D. Triantafyllou, assistito dall'avv. N. Korogiannakis) contro Biotrast SA, con sede in Tessalonica (Grecia), avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 238 CE, proposto il 15 dicembre 2003, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, J. N. Cunha Rodrigues e K. Schiemann, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Biotrast SA è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee la somma di EUR 661 838,82, dovuta in via principale, maggiorata di interessi calcolati al tasso annuale del 4,77 % a decorrere dal 31 dicembre 2001 sino al 31 dicembre 2002, al tasso annuale del 6,77 % a decorrere dal 1o gennaio 2003 sino alla data della presente sentenza e al tasso annuale applicato ai sensi della legge greca, vale a dire attualmente dell'art. 3, n. 2, della legge 2842/2000 relativa alla sostituzione della dracma con l'euro, nel limite di un tasso annuale del 6,77 %, a decorrere dalla data della presente sentenza e sino ad integrale pagamento del debito.

2)

La Biotrast SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 59, del 6.3.2004.


19.2.2005   

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C 45/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 dicembre 2004

nella causa C-528/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/35/CE - Trasporti marittimi - Sicurezza delle navi da pesca)

(2005/C 45/20)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa C-528/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sigg.W. Wils e K. Simonsson) contro Regno dei Paesi Bassi (agenti: sig.re H.G. Sevenster e C.A.H.M. ten Dam), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 18 dicembre 2003, il 16 dicembre 2004 la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, sigg. J. Makarczyk e P. Kūris (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 25 aprile 2002, 2002/35/CE, che modifica la direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma di tale direttiva.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.


(1)  GU C 59 del 6 marzo 2004.


19.2.2005   

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C 45/11


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

9 dicembre 2004

nella causa C-88/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1)

(«Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 2001/29/CE - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione - Mancata attuazione nel termine stabilito»)

(2005/C 45/21)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-88/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentato il 23 febbraio 2004, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra K. Banks) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: sig.ra R. Caudwell e sig. K. Manji), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e J. Malenovský (relatore), giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

1)

Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


19.2.2005   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 dicembre 2004

nella causa C-172/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

(Inadempimento di uno Stato - Mancato recepimento - Direttiva 1999/31/CE - Gestione dei rifiuti - Discariche di rifiuti - Rifiuti inerti dell'edilizia e di lavori pubblici)

(2005/C 45/22)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-172/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 7 aprile 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C.-F. Durand e sig. M. Konstantinidis) contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra C. Mercier), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann e J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 16 dicembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

La Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire la direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.

2.

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.04.2004.


19.2.2005   

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C 45/12


ORDINANZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

14 ottobre 2004

nella causa C-238/03 P: Maja Srl contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Contributo finanziario comunitario - Soppressione dell'aiuto concesso per la modernizzazione di un'unità di produzione agricola)

(2005/C 45/23)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-238/03 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 28 maggio 2003, Maja Srl, già Ca' Pasta Srl (avv.ti: sigg. P. Piva, R. Mastroianni e dal sig. G. Arendt), altra parte del procedimento: Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Cattabriga e dal sig. L. Visaggio, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro), la Corte (Sesta Sezione) composta dal sig. A. Borg Barthet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský e U. Lõhmus giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 14 ottobre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Maja Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


19.2.2005   

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C 45/12


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 29 ottobre 2004

(Causa C-459/04)

(2005/C 45/24)

Lingua processuale: lo svedese

Il 29 ottobre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Kreppel e J. Enegren, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Svezia.

La Commissione chiede che la Corte voglia

1.

dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo definito le capacità e le attitudini necessarie nelle persone designate per predisporre misure preventive e di protezione relative alla salute e alla sicurezza, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 7, n. 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE (1), concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e

2.

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 7, n. 8, della direttiva non prevede una completa armonizzazione della definizione delle capacità e delle attitudini dei lavoratori che partecipano in attività riguardanti misure di protezione e di prevenzione nei diversi Stati membri, ma lascia agli Stati membri la possibilità di definire le competenze necessarie secondo la disposizione. Tuttavia le definizioni della normativa nazionale devono raggiungere un certo livello minimo affinché la direttiva possa essere attuata in modo accettabile.

La normativa nazionale deve almeno contenere un'indicazione circa un modo obiettivo per valutare se la persona in questione abbia seguito la formazione richiesta e se in pratica possieda l'esperienza e le competenze necessarie.

Né i regolamenti dell'Arbetsmiljöverket (Ispettorato svedese del lavoro) né le circolari del medesimo contengono una definizione di capacità e di attitudini che i lavoratori partecipanti ad attività relative all'ambiente di lavoro devono possedere per un corretto recepimento dell'art. 7, n. 8.


(1)  GU L 183, pag. 1.


19.2.2005   

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C 45/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) con ordinanza 28 settembre 2004 nel giudizio amministrativo pendente tra sig. Alexander Jehle contro Land Baden-Württenberg

(Causa C-489/04)

(2005/C 45/25)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 28 settembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 novembre 2004, nel giudizio amministrativo pendente tra sig. Alexander Jehle contro Land Baden-Württenberg, il Verwaltungsgericht Sigmaringen ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se gli artt. 1-12 del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019 (1), relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GUCE L 155, pag. 27), rettificato il 18 gennaio 2003 (GUCE L 13, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1o luglio 2003, n. 1176 (GUCE L 164, pag. 12), debbano essere interpretati nel senso che recano una disciplina applicabile anche alla presentazione ai consumatori finali di oli d'oliva e di oli di sansa d'oliva non confezionati.

2.

Se l'art. 2, primo comma, del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GUCE L 155, pag. 27), rettificato il 18 gennaio 2003 (GUCE L 13, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1o luglio 2003, n. 1176 (GUCE L 164, pag. 12), debba essere interpretato nel senso che impone un divieto di presentare ai consumatori finali oli d'oliva ed oli di sansa d'oliva non confezionati.

3.

Eventualmente, se l'art. 2, primo comma, del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GUCE L 155, pag. 27), rettificato il 18 gennaio 2003 (GUCE L 13, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1o luglio 2003, n. 1176 (GUCE L 164, pag. 12), debba essere interpretato restrittivamente, nel senso che esso impone sì un divieto di presentare al consumatore finale oli d'oliva ed oli di sansa d'oliva non confezionati, ma che questo divieto non riguarda la vendita di tali oli non confezionati effettuata con il sistema «bag-in-box».


(1)  GU L 155, pag. 27.


19.2.2005   

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C 45/13


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 29 novembre 2004

(Causa C-490/04)

(2005/C 45/26)

Lingua processuale: il tedesco

Il 29 novembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Enrico Traversa e Horstpeter Kreppel, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE, avendo stabilito che:

a)

le imprese straniere sono tenute a versare, per i dipendenti da loro distaccati, contributi per le ferie alla cassa tedesca competente, anche quando secondo la normativa dello Stato di stabilimento del loro datore di lavoro i lavoratori godano di una tutela essenzialmente analoga (§ 1, n. 3, AEntG);

b)

le imprese straniere sono tenute a far tradurre in tedesco il contratto di lavoro (o i documenti necessari secondo il diritto del paese di residenza del lavoratore, ai sensi della direttiva 91/533/CEE), le buste paga, la certificazione delle ore di lavoro, così come degli stipendi effettivamente versati, nonché tutti gli ulteriori documenti richiesti dalle autorità tedesche (§ 2 AEntG);

c)

le imprese straniere di lavoro interinale sono tenute a dichiarare non solo la messa a disposizione di ogni lavoratore ad un datore di lavoro interinale in Germania, ma anche l'assegnazione ad un cantiere particolare disposta da quest'ultimo (§ 3, n. 2, AEntG).

2)

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che alcune disposizioni dell'Arbeitnehmerentsendegesetz (legge tedesca sul distacco all'estero dei lavoratori; in prosieguo: l'«AEntG»), con cui è stata recepita nel diritto nazionale la direttiva sul distacco dei lavoratori 96/71/CE, non sarebbero tuttora compatibili con singole disposizioni della detta direttiva.

Norme che riguardano il versamento obbligatorio di contributi per le ferie alla cassa tedesca competente da parte del datore di lavoro con sede in uno Stato membro diverso dalla Germania.

Il versamento obbligatorio dei contributi per le ferie alla cassa tedesca competente rappresenta, secondo la Commissione, una inammissibile restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE, qualora sia garantito che il datore di lavoro che effettua il distacco concede ai suoi lavoratori lo stesso numero di giorni di ferie retribuite di quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro tedeschi e i lavoratori distaccati godono, per quanto concerne il diritto alla retribuzione delle ferie in base al sistema giuridico dello Stato dal quale viene effettuato il distacco, di una tutela identica o paragonabile a quella garantita in Germania.

Norme riguardanti l'obbligo di traduzione dei documenti da parte del datore di lavoro con sede in uno Stato membro diverso dalla Germania.

Secondo l'opinione della Commissione, l'obbligo di tradurre i documenti risponderebbe certamente alle esigenze di controllo della Germania. Considerato però il dovere di collaborazione in materia di informazione reciproca, istituito con l'art. 4 della direttiva sul distacco, l'obbligo di tradurre tutti i documenti non sarebbe più necessario e sarebbe pertanto eccessivo.

Norme riguardanti l'obbligo di imprese di lavoro interinale con sede in uno Stato membro diverso dalla Germania di dichiarare all'ufficio competente ogni trasferimento di un lavoratore interinale da un cantiere ad un altro, prima che detto trasferimento venga effettuato.

Anche se l'obbligo di comunicazione delle modifiche che incombe sulle imprese di lavoro interinale con sede fuori della Germania è stato leggermente modificato, secondo la Commissione, continuerebbe a sussistere un trattamento discriminatorio, in quanto nel caso delle imprese di lavoro interinale con sede in Germania l'obbligo di comunicare le modifiche incomberebbe sul datore di lavoro interinale, mentre nel caso delle imprese di lavoro interinale con sede fuori della Germania quest'obbligo incomberebbe fondamentalmente sul fornitore di manodopera e potrebbe essere trasferito sul detto datore soltanto sulla base di un accordo contrattuale. Questa disparità di trattamento rappresenterebbe un'inammissibile restrizione alla libera prestazione dei servizi, ai sensi dell'art. 49 CE.


19.2.2005   

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C 45/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal VAT and Duties Tribunals, Manchester Tribunal Centre, con ordinanza 24 novembre 2004 nel procedimento Dollond & Aitchison Ltd contro The Commissioners of Customs and Excise

(Causa C-491/04)

(2005/C 45/27)

Lingua processuale: l'inglese

Con ordinanza 24 novembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 novembre 2004, nel procedimento Dollond & Aitchison Ltd contro The Commissioners of Customs and Excise, il VAT and Duties Tribunals Manchester, Tribunal Centre, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se nella somma complessiva pagata, a titolo di corrispettivo per determinati beni, dai clienti della D&A Lenses Direct Limited debba essere inclusa la frazione di tale somma versata a titolo di corrispettivo per determinati servizi forniti dalla Dollar & Aitchison Ltd ovvero da agenti in franchising della medesima, così da essere intesa quale parte del prezzo, pagato o da pagare, per determinate merci ai sensi dell'art. 29 del regolamento del Consiglio n. 2913/92 (1), laddove il cliente sia un consumatore privato ed importatore per conto del quale la D&A Lenses Direct Ltd provveda all'assolviemnto dell'IVA all'importazione.

Le determinate merci nella specie sono le seguenti:

i)

Lenti a contatto;

ii)

Soluzioni detergenti;

iii)

Contenitori porta lenti con apposito liquido;

I determinati servizi sono nella specie i seguenti:

iv)

Esame delle lenti a contatto;

v)

Consulenza in materia di lenti a contatto;

vi)

Ogni altro eventuale trattamento di mantenimento o proseguimento richiesto dal cliente.

2)

In caso di soluzione negativa alla questione sub 1): se la somma versata a titolo di corrispettivo delle dette merci possa essere comunque calcolata ai termini dell'art. 29, ovvero se tale determinazione debba essere effettuata ai sensi del successivo art. 30.

3)

Premesso che le «Channel Islands» (Isole nel canale della Manica) appartengono al territorio doganale della Comunità ma non ricadono nella sfera di applicazione territoriale dell'IVA ai sensi della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE (2), se i principi giurisprudenziali affermati nella sentenza della Corte 25 febbraio 1999, causa C 349/96, Card Protection Plan Limited/Commissioners of Customs and Excise possano essere applicati nella specie, al fine di determinate quale frazione o frazioni del valore di transazione, ivi compreso il corrispettivo pagato per servizi o merci determinati, debbano essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comunitaria.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19 10 1992, pag. 1).

(2)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13 6 1977, pag. 1).


19.2.2005   

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C 45/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 26 novembre 2004, nel procedimento Heintz van Landewijck S.A.R.L. contro Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-494/04)

(2005/C 45/28)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 26 novembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 1o dicembre 2004, nel procedimento Heintz van Landewijck S.A.R.L.contro Staatssecretaris van Financiën, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se la direttiva sulle accise (1) debba essere interpretata nel senso che impone agli Stati membri di adottare una normativa in base alla quale essi sono tenuti a restituire o compensare gli importi pagati o divenuti esigibili al momento della richiesta di bolli per accise, nel caso in cui il richiedente (titolare di un'autorizzazione per un deposito fiscale) non abbia utilizzato né potrà utilizzare bolli che sono spariti prima di essere apposti ai prodotti soggetti ad accisa, e i terzi non abbiano potuto o non potranno far legittimamente uso di tali bolli, benché non sia escluso che essi li abbiano utilizzati o potranno utilizzarli apponendoli a tabacchi lavorati immessi illegalmente in commercio.

2.

a.

Se la sesta direttiva (2), e in particolare l'art. 27, nn. 1 e 5, debba essere interpretata nel senso che la circostanza che solo in una data successiva a quella prevista nell'art. 27, n. 5, della sesta direttiva, quale adeguata dalla nona direttiva, il governo dei Paesi Bassi ha comunicato alla Commissione che desiderava continuare a mantenere in vigore la modalità particolare per il prelievo fiscale sui tabacchi lavorati comporti che, qualora un singolo, dopo che tale comunicazione ha avuto comunque luogo, invochi il superamento del termine, tale modalità speciale di prelievo fiscale debba essere disapplicata anche successivamente alla comunicazione.

b.

Nell'ipotesi in cui la soluzione alla questione 2.a sia di senso negativo, se la sesta direttiva, e in particolare l'art. 27, nn 1 e 5, debba essere interpretata nel senso che la modalità speciale di prelievo fiscale sui tabacchi lavorati, di cui all'artt. 28 della legge sull'imposta sul valore aggiunto, deve essere disapplicata in quanto incompatibile con i requisiti stabiliti nelle disposizioni menzionate.

c.

Nel caso in cui la soluzione alla questione 2.b sia di senso negativo, se la sesta direttiva, e in particolare l'art. 27, nn 1 e 5, debba essere interpretata nel senso che è con essa incompatibile il mancato rimborso dell'imposta sul valore aggiunto in circostanze quali quelle descritte alla questione 1.


(1)  Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1).

(2)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


19.2.2005   

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C 45/15


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale tedesca, proposto il 7 dicembre 2004

(Causa C-503/04)

(2005/C 45/29)

Lingua processuale: il tedesco

Il 7 dicembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Bernhard Schima, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale tedesca.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1.

constatare che la Repubblica federale tedesca è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 228, n. 1, CE, per non aver assunto i provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza della Corte 10 aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione/Germania (1), concernente una gara d'appalto per il contratto relativo al trattamento delle acque reflue del comune di Bockhorn e per il contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti della città di Braunschweig;

2.

condannare la Repubblica federale tedesca a versare alla Commissione, sul conto «risorse proprie della Comunità europea», un'ammenda pari a:

31 680 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti necessari a conformarsi alla sentenza citata con riferimento alla gara d'appalto per il contratto relativo al trattamento delle acque reflue del comune di Bockhorn, e

126 720 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti necessari a conformarsi alla sentenza citata con riferimento alla gara d'appalto per il contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti della città di Braunschweig,

e ciò a partire dal giorno della pronuncia della presente sentenza sino alla data di esecuzione dei provvedimenti in questione.

3.

condannare la Repubblica federale tedesca alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Nella sua sentenza 10 aprile 2003 la Corte ha così stabilito:

Atteso che il comune di Bockhorn (Germania) non ha bandito alcuna gara d'appalto per l'aggiudicazione di un contratto riguardante il trattamento delle acque reflue e non ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie S, il risultato della procedura di aggiudicazione, la Repubblica federale tedesca, con riferimento all'aggiudicazione di tale appalto pubblico di servizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 8, 15, n. 2 e 16, n. 1 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

Atteso che la città di Brunswick (Germania) ha aggiudicato un appalto per lo smaltimento dei rifiuti mediante procedura negoziata non preceduta da pubblicazione del bando di gara, sebbene non ricorressero i presupposti previsti all'art. 11, n. 3, della direttiva 92/50 per aggiudicare un appalto mediante trattativa privata, senza bando di gara a livello comunitario, la Repubblica federale tedesca, con riferimento all'aggiudicazione di tale appalto pubblico di servizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 8 e 11, n. 3, lett. b), della stessa direttiva.

La Commissione ritiene che l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla sentenza citata e dall'art. 228 CE in capo alla Repubblica federale tedesca implichi la risoluzione dei contratti conclusi in violazione del diritto degli appalti.

Invece, i provvedimenti sino ad ora notificati dalla Repubblica federale tedesca non appaiono sufficienti a porre fine alla violazione rilevata dalla Corte.

Nel caso in cui la Repubblica federale tedesca non dovesse assumere, prima della pronuncia della sentenza richiesta, i provvedimenti necessari a porre fine all'inadempimento rilevato, la Commissione chiede che le sia inflitta un'ammenda giornaliera, il cui importo dovrebbe essere, a suo parere, stabilito in base ai principi sinora applicati.


(1)  Racc. pag. I-3609.


19.2.2005   

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C 45/16


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato l'8 dicembre 2004

(Causa C-507/04)

(2005/C 45/30)

Lingua processuale: il tedesco

L'8 dicembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michael Van Beek e Bernhard Schima, assistita dall'avv. Matthias Lang, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia dichiarare quanto segue:

1.

La Repubblica d'Austria ha violato l'obbligo ad essa incombente di procedere ad una corretta e completa trasposizione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE (1), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in quanto non ha trasposto completamente e/o correttamente nel proprio ordinamento nazionale gli artt. 1, nn. 1 e 2, 5, 6, n. 1, 7, nn. 1 e 4, 8, 9, nn. 1 e 2, e 11 della direttiva predetta.

2.

La Repubblica d'Austria sopporterà le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la Commissione censura l'inesatta trasposizione della direttiva 79/409/CEE effettuata mediante l'adozione, da parte dei Länder Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg e Wien, delle relative norme di attuazione notificate alla Commissione o comunque emanate secondo i dati in possesso di quest'ultima.

Ad avviso della Commissione, è mancata una completa e/o corretta trasposizione, nelle materie di competenza di singoli Länder federali, delle disposizioni della detta direttiva riguardanti il suo ambito di applicazione (art. 1, nn. 1 e 2), la disciplina generale per la salvaguardia delle specie di uccelli (art. 5), il divieto di commercializzazione (art. 6, n. 1), le prescrizioni in materia di caccia alle specie elencate all'allegato II (art. 7, n. 1), la disciplina per la conservazione delle specie (art. 7, n. 4), le prescrizioni circa i metodi ed i mezzi di caccia e di cattura proibiti (art. 8), i criteri relativi ad eventuali deroghe agli artt. 5-8 (art. 9, nn. 1 e 2) e le prescrizioni relative all'insediamento di specie di uccelli selvatici (art. 11).


(1)  GU L 103, pag. 1.


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C 45/17


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato l'8 dicembre 2004

(Causa C-508/04)

(2005/C 45/31)

Lingua processuale: il tedesco

L'8 dicembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michael Van Beek e Bernhard Schima, assistita dall'avv. Matthias Lang, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia dichiarare quanto segue:

1.

La Repubblica d'Austria ha violato l'obbligo ad essa incombente di procedere ad una corretta e completa trasposizione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE (1), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in quanto non ha trasposto completamente e/o correttamente nel proprio ordinamento nazionale gli artt. 1, 6, nn. 1-4, 7, 11, 12, 13, 15, 16, n. 1, e 22, lett. b), della direttiva predetta.

2.

La Repubblica d'Austria sopporterà le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la Commissione censura l'inesatta trasposizione della direttiva 92/43/CEE effettuata mediante l'adozione, da parte dei Länder Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol e Vorarlberg, delle relative norme di attuazione notificate alla Commissione o comunque emanate secondo i dati in possesso di quest'ultima.

Ad avviso della Commissione, è mancata una completa e/o corretta trasposizione, nelle materie di competenza di singoli Länder federali, delle norme della detta direttiva riguardanti le disposizioni generali (art. 1), le misure di conservazione generali (art. 6, n. 1), il divieto di degrado (art. 6, n. 2), i piani o progetti atti ad avere incidenze significative sulle zone speciali di conservazione (art. 6, nn. 3 e 4), il regime di tutela attinente alla direttiva sulla protezione degli uccelli (art. 7), la sorveglianza dello stato di conservazione (art. 11), il regime di tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lett. a) (art. 12), il regime di tutela delle specie vegetali di cui all'allegato IV, lett. b) (art. 13), gli strumenti ed i mezzi di cattura e di uccisione proibiti (art. 15), i criteri relativi ad eventuali deroghe agli artt. 12-15 (art. 16, n. 1) e le prescrizioni sull'insediamento intenzionale di specie non locali [art. 22, lett. b)].


(1)  GU L 206, pag. 7.


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C 45/17


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 14 dicembre 2004

(Causa C-511/04)

(2005/C 45/32)

Lingua processuale: il portoghese

Il 14 dicembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Vidal Puig, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non approvando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva della Commissione 14 settembre 2000, 2000/56/CE, che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida (1), e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale direttiva.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2000/56/CE è scaduto il 30 settembre 2003.


(1)  GU L 237 del 21.09.2000, pag. 45.


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C 45/18


Ricorso della Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co.KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 6 ottobre 2004, nella causa T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co.KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), sostenuto dalla Krafft SA, proposto il 15 dicembre 2004 (fax: 14.12.04)

(Causa C-512/04 P)

(2005/C 45/33)

Lingua processuale: il tedesco

Il 15 dicembre 2004 la Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co.KG, rappresentata dal sig. Ulrich Sander, Eisenführ, Speiser & Partner, Martinistraße 24, D-28195 Brema (Germania), ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 6 ottobre 2004, nella causa T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co.KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), sostenuto dalla Krafft SA.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 6 ottobre 2004, causa T-356/02 (1), nella parte in cui essa reca pregiudizio alla ricorrente.

Motivi e principali argomenti:

Nella presente causa si tratta di decidere sul rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario. Il Tribunale sosteneva che il marchio «KRAFFT» (marchio nazionale spagnolo) ed il marchio comunitario richiesto «VITAKRAFT» creavano un rischio di confusione nei confronti del pubblico spagnolo. A motivazione della sua decisione il Tribunale ha fatto un espresso riferimento ad una sua precedente sentenza pronunciata nella causa T-60/01 [Matratzen Concord/HABM-Hukla Germany (MATRATZEN)], confermata dalla sentenza della Corte 28 aprile 2004 nella causa C-3/03 P), che, però, secondo la ricorrente, avrebbe un fondamento completamente diverso e non sarebbe assolutamente paragonabile con la presente fattispecie. Nella causa Matratzen si trattava di un marchio contrapposto, composto dalle tre singole parole «Matratzen Markt Concord», che, sempre dal punto di vista del pubblico spagnolo, il Tribunale ha giudicato a rischio di confusione con il marchio nazionale ivi registrato «MATRATZEN». Nel detto caso la particolarità consisteva nella circostanza che il marchio spagnolo anteriore «MATRATZEN» era stato registrato per materassi, ossia «Matratzen» in tedesco, cosicché detta parola tedesca era monopolizzata come marchio, in quanto la parola tedesca non risultava evidentemente descrittiva per il consumatore spagnolo. Tuttavia, secondo la ricorrente, in un'Europa armonizzata, siffatti diritti di marchio possono ricevere solo una tutela limitata nell'ambito di un procedimento d'opposizione contro una domanda di marchio comunitario. Di conseguenza, andrebbe, innanzi tutto, messo in discussione l'orientamento di cui alla sentenza «MATRATZEN».

Inoltre, sono state sottolineate le differenze sussistenti tra i segni contrapposti nella presente causa e quelli di cui alla causa «MATRATZEN». Infatti, nel caso della domanda di marchio comunitario «VITAKRAFT», il consumatore spagnolo deve separare, mentalmente, visivamente o foneticamente, la prima parte del segno «VITA» dal segno complessivo «VITAKRAFT», senza che vi sussista alcun motivo. Infine, si sono fatti valere anche i problemi per la libera circolazione delle merci che potrebbero essere generati dalla mancata adeguata correzione dell'orientamento di cui alla sentenza «MATRATZEN».


(1)  GU C 314 del 18.12.2004.


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C 45/18


Cancellazione dal ruolo della causa C-410/02 (1)

(2005/C 45/34)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 25 ottobre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-410/02: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.


(1)  GU C 7 dell'11.1.2003.


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C 45/19


Cancellazione dal ruolo della causa C-50/03 (1)

(2005/C 45/35)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 9 novembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-50/03: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Rostock): 1. Simrad GmbH & Co. KG, 2. Kongsberg Simrad AS contro Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003.


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C 45/19


Cancellazione dal ruolo della causa C-95/03 (1)

(2005/C 45/36)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 8 novembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-95/03: (domada di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Bruxelles): Vincenzo Piliego contro Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS).


(1)  GU C 101 del 26.4.2003.


19.2.2005   

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C 45/19


Cancellazione dal ruolo della causa C-146/03 P (1)

(2005/C 45/37)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 17 novembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-146/03 P: Philip Morris International Inc. contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


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C 45/19


Cancellazione dal ruolo della causa C-194/03 (1)

(2005/C 45/38)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 19 ottobre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-194/03: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg): Georg Friedrich Baur jun., in qualità di esecutore testamentario di Georg Friedrich Baur sen., contro Hauptzollamt Kiel.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


19.2.2005   

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C 45/19


Cancellazione dal ruolo della causa C-345/03 (1)

(2005/C 45/39)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 29 novembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-345/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.


(1)  GU C 226 del 20.9.2003.


19.2.2005   

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C 45/19


Cancellazione dal ruolo della causa C-35/04 (1)

(2005/C 45/40)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 24 settembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-35/04: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004.


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C 45/20


Cancellazione dal ruolo della causa C-50/04 (1)

(2005/C 45/41)

(Lingua processuale: il portoghese)

Con ordinanza 18 novembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-50/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.


(1)  GU C 71 del 20.3.2004.


19.2.2005   

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C 45/20


Cancellazione dal ruolo della causa C-106/04 (1)

(2005/C 45/42)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 29 novembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-106/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


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C 45/20


Cancellazione dal ruolo della causa C-163/04 (1)

(2005/C 45/43)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 25 ottobre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-163/04: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Franz Werner contro Finanzamt Cloppenburg.


(1)  GU C 118 del 30.4.2004.


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C 45/20


Cancellazione dal ruolo della causa C-238/04 (1)

(2005/C 45/44)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 2 dicembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-238/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.


(1)  GU C 190 del 24.7.2004.


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C 45/20


Cancellazione dal ruolo della causa C-263/04 (1)

(2005/C 45/45)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 2 dicembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-263/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.


(1)  GU C 201 del 7.8.2004.


19.2.2005   

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C 45/20


Cancellazione dal ruolo della causa C-382/04 (1)

(2005/C 45/46)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 18 novembre 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-382/04: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19.2.2005   

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C 45/21


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 dicembre 2004

nella causa T-240/02: Koninklijke Coöperatie Cosun UA contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Importo dovuto per lo zucchero C smerciato sul mercato interno - Diritto doganale - Istanza di sgravio - Clausola d'equità prevista dall'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 - Nozione di diritti all'importazione o all'esportazione - Principi di uguaglianza e di certezza del diritto - Equità»)

(2005/C 45/47)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun UA, con sede in Breda (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti M. Slotboom, N. Helder e J. Coumans, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. X. Lewis, assistito dall'avv. F. Tuytschaever, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto un ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione 2 maggio 2002, REM 19/01, che ha dichiarato irricevibile l'istanza di sgravio dei diritti all'importazione proposta dal Regno dei Paesi Bassi a favore della ricorrente, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente di sezione, dal sig. R. García Valdecasas e dalla sig.ra K. Jürimäe, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 7 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002.


19.2.2005   

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C 45/21


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 dicembre 2004

nella causa T-251/02, E contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Indennità giornaliera - Indennità di installazione - Rimborso delle spese di viaggio sostenute in occasione della presa di funzioni e delle spese di trasloco - Luogo di assunzione - Artt. 4, 5, 7, 9 e 10 dell'allegato VII dello Statuto - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)

(2005/C 45/48)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-251/02, E, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con domicilio in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv. ti G. Vandersanden e L. Levi, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Curall, assistito dall'avv. D. Waelbroeck, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione dell'AIPN 29 agosto 2001 che fissa a Bruxelles il luogo di origine e il luogo di assunzione della ricorrente e le rifiuta il beneficio dell'indennità di dislocazione, dell'indennità di installazione e dell'indennità giornaliera, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di trasloco sostenute per prendere funzioni e, dall'altro, domande di pagamento degli interessi di mora e di risarcimento danni, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, e dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 13 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002.


19.2.2005   

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C 45/22


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 14 dicembre 2004

nella causa T-317/02, Fédération des industries condimentaires de France (FICF), Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, Comité économique agricole régional «fruits et légumes de la région Bretagne» (Cerafel) e Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG) contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Politica commerciale comune - Organizzazione mondiale del commercio (OMC) - Regolamento (CE) n. 3286/94 - Ostacoli agli scambi - Senape preparata - Chiusura della procedura d'esame relativa agli ostacoli agli scambi - Interesse comunitario)

(2005/C 45/49)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-317/02, Fédération des industries condimentaires de France (FICF), con sede in Parigi (Francia), Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, con sede in Millau (Francia), Comité économique agricole régional «fruits et légumes de la région Bretagne» (Cerafel), con sede in Morlaix (Francia), Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG), con sede in Parigi (Francia), rappresentati dai sigg. O. Prost e M.-J. Jacquot, avocats, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. P.-J. Kuijper e sig.ra G. Boudot, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 luglio 2002, 2002/604/CE, che chiude la procedura d'esame relativa agli ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, consistenti in talune pratiche commerciali mantenute dagli Stati Uniti d'America («USA») in relazione alle importazioni di senape preparata (GU L 195, pag. 72), il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, P. Mengozzi, dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra I. Labucka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 14 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I ricorrenti sono condannati alle spese.


(1)  GU C 323 del 21.12.2002.


19.2.2005   

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C 45/22


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

14 dicembre 2004

nella causa T-332/02: Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, Livio Danielis e Domenico D'Alessandro contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Unione doganale - Operazione di transito comunitario - Frode - Contrabbando di sigarette - Sgravio di dazi all'importazione - Regolamento (CEE) n. 1430/79 - Art. 13: clausola di equità - Nozione di “situazione particolare”»)

(2005/C 45/50)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-332/02, Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, con sede in Trieste, Livio Danielis, residente in Trieste, e Domenico D'Alessandro, residente in Trieste, rappresentati dall'avv. G. Leone, contro Commissione delle Comunità europee, (agenti: inizialmente sigg. X. Lewis e R. Amorosi, quindi sig. M. Lewis, assistito dall'avv. G. Bambara, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 giugno 2002, REM 14/01, che ha respinto la domanda, presentata dalla Repubblica italiana a favore dei ricorrenti, di sgravio di dazi all'importazione e, in subordine, una domanda diretta a far dichiarare lo sgravio parziale dell'obbligazione doganale corrispondente ai citati dazi, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 7 dell'11.1.2003.


19.2.2005   

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C 45/23


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 23 novembre 2004

nella causa T-376/02, O contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Art. 78 dello Statuto - Pensione di invalidità - Commissione d'invalidità - Composizione - Malattia professionale)

(2005/C 45/51)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-376/02, O, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti J. Van Rossum e J.-N. Louis, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 14 gennaio 2002, che ha ammesso il ricorrente al beneficio di una pensione di invalidità fissata in base alle disposizioni dell'art. 78, terzo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato in data 23 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione della Commissione 14 gennaio 2002, che ha ammesso il ricorrente al beneficio di una pensione di invalidità, è annullata.

2)

La Commissione è condannata al pagamento di tutte le spese.


(1)  GU C 44 del 22.02.2003.


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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 dicembre 2004

nella causa T-8/03, El Corte Inglés, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Marchio figurativo EMILIO PUCCI - Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali EMIDIO TUCCI - Parziale rifiuto opposto alla registrazione)

(2005/C 45/52)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-8/03, El Corte Inglés, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dall'avv. J. Rivas Zurdo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. P. Bullock e O. Montalto), procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale, è Emilio Pucci Srl, con sede in Firenze (Italia), rappresentata dagli avv.ti P.L. Roncaglia, G. Lazzeretti e M. Boletto, avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione 3 ottobre 2002 della quarta commissione di ricorso dell'UAMI (procedimenti riuniti R 700/2000-4 e R 746/2000-4), riguardante l'opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali EMIDIO TUCCI alla registrazione del marchio figurativo EMILIO PUCCI come marchio comunitario, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 13 dicembre 2004 una sentenza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


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Ricorso del sig. Luciano Lavagnoli contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 12 ottobre 2004

(Causa T-422/04)

(2005/C 45/53)

Lingua processuale: il francese

Il 12 ottobre 2004 il sig. Luciano Lavagnoli, residente a Berchem, Lussemburgo, rappresentato dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1.

annullare l'elenco dei dipendenti promossi a titolo dell'esercizio 2003, in quanto tale elenco non riporta il nome del ricorrente, nonché, in via incidentale, gli atti preparatori di tale decisione;

2.

in subordine, annullare l'attribuzione dei punti per la promozione per l'esercizio 2003 per quanto riguarda il ricorrente;

3.

statuire su spese, costi e onorari e condannare la Commissione al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 45 dello Statuto, una violazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45, una violazione della guida ammininistrativa «valutazione e promozione dei dipendenti» e una violazione del divieto di discriminazione. Il ricorrente fa valere inoltre il divieto del modo di procedere arbitrario, la violazione dell'obbligo di motivazione e uno sviamento di potere. Esso fa valere anche una violazione del legittimo affidamento e della regola «patere legem quam ipse fecisti», e, infine, una violazione del dovere di sollecitudine.


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Ricorso della Eurohypo AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato il 5 novembre 2004

(Causa T-439/04)

(2005/C 45/54)

Lingua processuale: il tedesco

Il 5 novembre 2004, la Eurohypo AG, con sede in Eschborn (Germania), rappresentata dall'avv.to M. Kloth, Amburgo (Germania), con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli) 6 agosto 2004 (procedimento R-829/2002-4), nella parte in cui respinge il ricorso;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

La ricorrente

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio denominativo EUROHYPO per servizi rientranti nella classe 36 (attività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari; finanziamenti; analisi finanziarie; operazioni dinvestimento; attività assicurative)

Decisione dellesaminatore:

Rigetto della domanda per tutti i servizi indicati

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione impugnata per quanto riguarda i servizi «analisi finanziarie; operazioni dinvestimento; attività assicurative» di cui alla classe 36. Per il resto rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:

Mancato rispetto delle disposizioni di cui allart. 74, n. 1, prima frase.

Errata interpretazione dellart. 7, n. 1, lett. b).


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C 45/24


Ricorso della Éditions Odile Jacob SAS contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 novembre 2004

(Causa T-452/04)

(2005/C 45/55)

Lingua processuale: il francese

L'8 novembre 2004, la società Éditions Odile Jacob SAS, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti Wilko van Weert e Olivier Fréget, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, per avere ratificato il mancato rispetto delle condizioni e degli oneri imposti alla Lagardère con la decisione 7 gennaio 2004;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 30 luglio 2004 relativa all'ammissione della Wendel Investissement come acquirente degli attivi ceduti dalla Lagardère, conformemente alla decisione della Commissione 7 gennaio 2004, che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1) (in prosieguo: la «decisione di compatibilità»). L'operazione di concentrazione era autorizzata, sotto riserva della cessione da parte della Lagardère di alcuni attivi, ossia della Editis. La ricorrente ha presentato un'offerta, senza successo, di acquisto della Editis.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene, innanzi tutto, che la decisione impugnata è stata adottata in base alla relazione di un mandatario che non è stato designato conformemente alle condizioni prescritte dal punto 15 dell'allegato II della decisione di compatibilità. Secondo la ricorrente, il mandatario in questione non era indipendente, in particolare dalla Editis, contrariamente all'obbligo che incombeva alla Lagardère ai sensi della decisione di compatibilità.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di vigilare sulle operazioni di cessione della Editis, permettendo l'esecuzione di una procedura di selezione degli acquirenti discriminatoria ed anticoncorrenziale. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto esigere l'organizzazione di una procedura concorrenziale obiettiva e non discriminatoria degli acquirenti potenziali. Inoltre, la Commissione non doveva approvare i termini dell'accordo di riservatezza tra la Lagardère e gli acquirenti potenziali, tra i quali la ricorrente, impedendo a questi ultimi di agire in giudizio. La ricorrente sostiene anche che la Commissione avrebbe dovuto intervenire per rettificare il procedimento nel momento in cui la ricorrente ha attirato la sua attenzione sulle violazioni delle norma sulla concorrenza del Trattato CE. Infine, la Commissione ha rifiutato alla ricorrente la tutela minima alla quale questa riteneva di avere diritto in quanto terzo interessato.

In terzo luogo, la ricorrente deduce un errore manifesto della Commissione nella valutazione del rispetto delle condizioni poste relativamente all'acquirente dalla decisione di compatibilità. Secondo la ricorrente, l'acquirente non è un operatore idoneo a ripristinare una situazione di concorrenza effettiva.

Infine, la ricorrente deduce una violazione dell'obbligo di motivazione.


(1)  Caso n. COMP/M.2978 - Lagardère/Natexis/VUP (GU L 125, pag. 54).


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Ricorso della Au Lys de France contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 novembre 2004

(Causa T-458/04)

(2005/C 45/56)

Lingua processuale: il francese

Il 22 novembre 2004 la società Au Lys de France, con sede in Le Raincy (Francia), rappresentata dall'avv. Guy Lesourd, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 17 settembre 2004, con tutte le conseguenze di diritto.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente esercitava attività di vendita al dettaglio nell'aerostazione dell'aeroporto di Parigi «Charles de Gaulle». Essa ha depositato presso la Commissione una denuncia vertente su un abuso di posizione dominante, nel senso dell'art. 82 CE, da parte dell'organismo di diritto pubblico Aéroports de Paris sul mercato della concessione di licenze di sfruttamento delle superfici commerciali, pubbliche, dell'aeroporto.

Con la decisione contestata la Commissione ha informato la ricorrente che la denuncia non sembra rivestire un interesse comunitario sufficiente a giustificare l'apertura di un'indagine formale.

A sostegno del suo ricorso la Au Lys de France deduce, innanzi tutto, un errore di diritto nonché un errore manifesto di valutazione quanto alla sussistenza di un interesse comunitario sufficiente. La Commissione sarebbe incorsa in errore nel constatare, da un lato, l'assenza di un interesse comunitario sufficiente a proseguire l'esame del caso e, dall'altro, l'esistenza di una tutela adeguata dei diritti della ricorrente dinanzi ai giudici nazionali.

La ricorrente lamenta, poi, un'inadeguatezza della motivazione, in contrasto con l'art. 253 CE, perché la Commissione non avrebbe risposto a vari punti della sua argomentazione.

Fa valere, infine, una violazione dell'art. 82 CE, in quanto la Commissione ha rifiutato di esaminare la denuncia pur sussistendo, a suo parere, un abuso di posizione dominante.


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Ricorso del sig. Jorge Manuel Pinheiro de Jesus Ferreira contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 novembre 2004

(Causa T-459/04)

(2005/C 45/57)

Lingua processuale: il francese

Il 22 novembre 2004 il sig. Jorge Manuel Pinheiro de Jesus Ferreira, residente a Bruxelles, con l'avv. Georges Vandersanden, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 18 marzo 2004 che inquadra il ricorrente nel grado A5, scatto 3;

condannare la Commissione al pagamento della differenza tra la retribuzione corrispondente all'inquadramento nel grado A5, scatto 3 del ricorrente e la retribuzione corrispondente ad un inquadramento nel grado superiore, maggiorando tale saldo di un interesse di mora del 5,75 % all'anno a decorrere dal 1o dicembre 2002;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente, dipendente della Commissione, ha presentato la sua candidatura per un posto di livello A5/A4 nel settore fiscale e doganale. Essendo stata accolta la sua candidatura, è stato inquadrato nel grado A5, scatto 3. Il ricorrente impugna quest'ultima decisione sostenendo di essere un dipendente particolarmente qualificato e in possesso di qualifiche eccezionali e che pertanto avrebbe dovuto essere nominato nel grado A4. Su tale base il ricorrente fa valere un errore manifesto di valutazione nell'applicazione dell'art. 31 dello Statuto.

Il ricorrente deduce anche una violazione del diritto della difesa in quanto la convenuta non gli avrebbe concesso l'opportunità di far valere il suo punto di vista prima che la decisione impugnata fosse adottata.

Infine il ricorrente deduce la violazione dell'art. 253 CE, facendo valere che la decisione impugnata non sarebbe motivata o, in subordine, non sarebbe sufficientemente motivata.


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C 45/26


Ricorso della sig.ra Cristina Asturias Cuerno contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 dicembre 2004

(Causa T-473/04)

(2005/C 45/58)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 6 dicembre 2004 la sig.ra Cristina Asturias Cuerno, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti. Ramon García-Gallardo e Alicia Sayagués Torres, ha presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione della Commissione 26 agosto 2004, che respinge il reclamo del 27 aprile 2004;

2.

riconoscere il diritto della ricorrente all'indennità di dislocazione e a tutte le altre indennità collegate;

3.

condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel presente procedimento impugna la decisione dell'autorità amministrativa con cui le si nega il diritto a ricevere l'indennità di dislocazione.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

Errore di diritto e di valutazione dei fatti, in quanto la decisione impugnata non riconosce che il lavoro realizzato dalla ricorrente in quanto assistente parlamentare di un deputato al Parlamento europeo deve considerarsi come servizio prestato a favore di un'organizzazione internazionale, nel senso accolto dallo Statuto come eccezione al periodo di riferimento.

Errore manifesto di valutazione dei fatti e, in concreto, della situazione personale della ricorrente, per aver valutato e calcolato erroneamente il suo periodo di riferimento a Bruxelles, dal momento che questo era limitato a 4 anni e 11 mesi.

Violazione del principio di non discriminazione. A tale proposito si afferma che il fatto di non aver qualificato i servizi prestati da un assistente parlamentare come servizi prestati a favore di un'organizzazione internazionale contrasta con la prassi delle altre istituzioni comunitarie. Il principio di uguaglianza sarebbe stato violato dalla Commissione anche in quanto questa non avrebbe riconosciuto il lavoro realizzato dalla ricorrente a favore della Federazione europea delle società di credito ipotecario come servizio prestato a favore di un'organizzazione internazionale, mentre in passato la stessa Commissione avrebbe accolto tale qualificazione.


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C 45/27


Ricorso della Pergan GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 dicembre 2004

(Causa T-474/04)

(2005/C 45/59)

Lingua processuale: il tedesco

Il 10 dicembre 2004 la Pergan GmbH, Bocholt (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann e F. Wiemer, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione 1o ottobre 2004 (SG-Greffe (2004) D/204343), nella parte in cui rigetta la domanda della ricorrente di rimuovere tutti i riferimenti alla ricorrente dalla versione definitiva pubblicata della decisione della Commissione 10 dicembre 2003 nel caso COMP/E-2/37.857 – Perossidi organici -, recante determinazione dell'ammenda;

2.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la convenuta ha respinto parzialmente la domanda della ricorrente 13 luglio 2004 di rimuovere tutti i riferimenti ad un presunto comportamento della ricorrente in contrasto con la normativa sulle intese dalla versione definitiva pubblicata della decisione della Commissione 10 dicembre 2003 nel caso COMP/E-2/37.857 – Perossidi organici -, recante determinazione dell'ammenda.

A motivazione del ricorso la ricorrente fa innanzi tutto valere che, ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 17/62, nella pubblicazione di una decisione recante determinazione di un'ammenda possono essere menzionate soltanto le imprese coinvolte. Non essendo la ricorrente destinataria della decisione recante determinazione dell'ammenda, la convenuta non potrebbe pubblicare le proprie valutazioni relative alla ricorrente. Inoltre la convenuta non avrebbe dovuto adottare nessuna decisione valutativa nei confronti della ricorrente. Secondo la ricorrente, ai sensi del regolamento n. 17/62, la convenuta non sarebbe assolutamente competente ad adottare una tale decisione e non potrebbe provare alcun legittimo interesse. Infine la ricorrente lamenta la violazione del diritto fondamentale ad una tutela giuridica effettiva riconosciuto dall'art. 47, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La ricorrente sostiene inoltre che, nonostante la convenuta le contesti considerevoli violazioni della normativa sulle intese, essa ha omesso di includerla tra i destinatari della decisione recante determinazione dell'ammenda, limitando pertanto la propria possibilità di tutela giuridica.


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C 45/27


Ricorso della società Bodegas Franco-Españolas S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 23 dicembre 2004

(Causa T-501/04)

(2005/C 45/60)

Lingua di redazione del ricorso: lo spagnolo

Il 23 dicembre 2004 la società Bodegas Franco-Españolas S.A., con sede in Logroño (Spagna), rappresentata dall'avv. María Emilia López Camba, del foro di Madrid, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione emessa dalla Prima Commissione di ricorso dell'UAMI in data 25 ottobre 2004 (pratica R 513/2002-1);

condannare alle spese l'UAMI e le parti intervenute.

Motivi e principali argomenti

Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario:

la ricorrente

Marchio comunitario oggetto della domanda di registrazione:

marchio denominativo «ROYAL», per prodotti della classe 33 (bevande alcoliche, escluse le birre)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione:

Compañía General da Agricultura das Vinhas do Alto Douro S.A.

Marchio o segno fatto valere in sede di opposizione:

marchio figurativo portoghese «ROYAL BRANDE», n. 122.170, marchio denominativo comunitario «ROYAL FEITORIA», n. 418.301, e marchio denominativo internazionale «ROYAL OPORTO WINE COMPANY (PORTUGAL)», n. 174.788, per prodotti della classe 33

Decisione della Divisione dopposizione:

accoglimento dellopposizione, sulla base del marchio comunitario n. 418.301, e rigetto della domanda di registrazione

Decisione della Commissione di ricorso:

rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

erronea interpretazione dellart. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94


III Informazioni

19.2.2005   

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C 45/28


(2005/C 45/61)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 31 del 5.2.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 19 del 22.1.2005

GU C 6 dell'8.1.2005

GU C 314 del 18.12.2004

GU C 300 del 4.12.2004

GU C 273 del 6.11.2004

GU C 262 del 23.10.2004

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