ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 25E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
1 febbraio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Consiglio

2005/C 025E/1

Posizione comune (CE) n. 1/2005, del 19 luglio 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio

1

2005/C 025E/2

Posizione comune (CE) n. 2/2005, del 24 settembre 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili

19

2005/C 025E/3

Posizione comune (CE) n. 3/2005, del 7 ottobre 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

29

2005/C 025E/4

Posizione comune (CE) n. 4/2005, del 21 ottobre 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione La capitale europea della cultura per gli anni dal 2005 al 2019

41

2005/C 025E/5

Posizione comune (CE) n. 5/2005, del 12 novembre 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

44

IT

 


I Comunicazioni

Consiglio

1.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 25/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 1/2005

definita dal Consiglio il 19 luglio 2004

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n..../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del......, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/C 25E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (3), la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (4), la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (5) e la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (6), sono state modificate diverse volte in modo sostanziale. A fini di chiarezza e di semplificazione tali direttive dovrebbero abrogate e sostituite da un unico atto.

(2)

Le disparità tra i livelli massimi di residui di antiparassitari fissati a livello nazionale possono costituire un ostacolo agli scambi di prodotti di cui all'allegato I del trattato e di prodotti da essi derivati tra gli Stati membri e tra i paesi terzi e la Comunità. Pertanto, nell'interesse della libera circolazione delle merci, delle pari condizioni di concorrenza tra gli Stati membri e della tutela dei consumatori, è opportuno fissare su scala comunitaria livelli massimi di residui (LMR) per i prodotti di origine vegetale e animale.

(3)

Un regolamento che fissa gli LMR non deve essere recepito nella legislazione degli Stati membri. Esso rappresenta quindi lo strumento giuridico più appropriato col quale fissare gli LMR di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale, in quanto definisce requisiti precisi da applicare contemporaneamente e in modo uniforme in tutta la Comunità, consentendo così un più efficace utilizzo delle risorse nazionali.

(4)

La produzione e il consumo di prodotti di origine vegetale e animale rivestono grande importanza nella Comunità. La resa della produzione vegetale è costantemente minacciata da organismi nocivi. È indispensabile proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dagli effetti di questi organismi, non solo per evitare una diminuzione della resa o un pregiudizio per i prodotti, ma anche per garantire la qualità dei raccolti, accrescere la produttività dell'agricoltura e preservare l'ambiente naturale limitando le superfici necessarie alla produzione agricola.

(5)

L'impiego di sostanze attive nei prodotti fitosanitari è uno dei principali metodi di protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali dall'azione degli organismi nocivi. L'impiego di tali sostanze può tuttavia comportare la presenza di residui nei prodotti trattati, negli animali nutriti con tali prodotti e nel miele prodotto da api esposte a tali sostanze. È necessario far sì che tali residui non siano presenti a livelli tali da comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, se del caso, per gli animali.

(6)

La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), dispone che gli Stati membri, nel rilasciare le autorizzazioni, prescrivano che i prodotti fitosanitari siano impiegati correttamente. Un uso corretto comporta l'applicazione dei principi della buona pratica fitosanitaria e della lotta antiparassitaria integrata. Se un LMR, derivante da un impiego autorizzato di un antiparassitario ai sensi della direttiva 91/414/CEE, presenta un rischio per i consumatori, tale impiego dovrebbe essere riesaminato in modo da ridurre il livello di residui di antiparassitari. La Comunità dovrebbe incoraggiare l'utilizzo di metodi o prodotti atti a favorire una riduzione dei rischi e una diminuzione delle quantità di antiparassitari utilizzate, portandole a livelli compatibili con una lotta antiparassitaria efficace.

(7)

Diverse sostanze attive sono state vietate dalla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (8). Inoltre, molte altre sostanze attive non sono attualmente autorizzate dalla direttiva 91/414/CEE. È opportuno controllare e sorvegliare attentamente i residui di sostanze attive presenti nei prodotti di origine vegetale e animale a seguito di impieghi non autorizzati, contaminazione ambientale o utilizzo in paesi terzi.

(8)

Le norme fondamentali applicabili agli alimenti per il consumo umano e animale sono fissate dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (9).

(9)

Tali norme fondamentali devono essere integrate da norme più specifiche volte a garantire il funzionamento efficace del mercato interno e degli scambi con i paesi terzi per quanto riguarda i prodotti freschi, trasformati e/o compositi di origine vegetale e animale, destinati al consumo umano o animale, che possono contenere residui di antiparassitari, stabilendo nel contempo le basi per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e animale e degli interessi dei consumatori. Tali norme dovrebbero comprendere la fissazione di LMR specifici applicabili a ciascun antiparassitario per gli alimenti e i mangimi, nonché requisiti concernenti la qualità dei dati sui quali sono basati tali LMR.

(10)

Nonostante il fatto che i principi generali della legislazione alimentare previsti dal regolamento (CE) n. 178/2002 si applichino soltanto ai mangimi per animali da produzione alimentare, in considerazione della difficoltà di distinguere i prodotti da utilizzare come mangimi per animali non da produzione alimentare e al fine di agevolare il controllo e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno applicare queste ultime anche ai mangimi non destinati ad animali da produzione alimentare. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe ostare all'effettuazione delle prove necessarie ai fini della valutazione degli antiparassitari.

(11)

La direttiva 91/414/CEE stabilisce le norme fondamentali che disciplinano l'utilizzo e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. In particolare, l'impiego di tali prodotti non dovrebbe avere effetti nocivi per l'uomo o gli animali. I residui di antiparassitari derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari possono produrre effetti nocivi per la salute dei consumatori. È quindi opportuno stabilire norme riguardanti gli LMR di antiparassitari per i prodotti destinati al consumo umano in funzione degli impieghi autorizzati ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Allo stesso modo, la suddetta direttiva deve essere adeguata al fine di tener conto della procedura comunitaria per la fissazione degli LMR ai sensi del presente regolamento. Ai sensi di tale direttiva, uno Stato membro può essere designato quale relatore per la valutazione di una sostanza attiva. È opportuno valersi dell'esperienza di tale Stato membro ai fini del presente regolamento.

(12)

È opportuno che siano introdotte norme specifiche concernenti il controllo dei residui di antiparassitari a integrazione delle disposizioni comunitarie generali in materia di controllo degli alimenti e dei mangimi.

(13)

La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (10), stabilisce norme specifiche riguardanti gli alimenti per animali, compresi la commercializzazione, il magazzinaggio degli alimenti e l'alimentazione degli animali. Per taluni prodotti non è possibile determinare se saranno trasformati in alimenti destinati al consumo umano o in mangimi. Pertanto, i residui di antiparassitari presenti in questo tipo di prodotti dovrebbero essere innocui per il consumo umano e, se del caso, per il consumo animale. È quindi opportuno che a tali prodotti si applichino, oltre alle norme specifiche in materia di alimentazione degli animali, anche le norme stabilite nel presente regolamento.

(14)

È necessario definire a livello comunitario taluni termini utilizzati per la fissazione e il controllo degli LMR per prodotti di origine vegetale e animale.

(15)

La direttiva 76/895/CEE prevede che gli Stati membri possano autorizzare LMR superiori a quelli attualmente autorizzati a livello comunitario. È opportuno abolire tale possibilità, in quanto essa potrebbe ostacolare gli scambi intracomunitari nell'ambito del mercato interno.

(16)

La fissazione di LMR di antiparassitari esige un esame tecnico approfondito e comporta una valutazione dei rischi potenziali per i consumatori. Non è pertanto possibile fissare immediatamente gli LMR applicabili agli antiparassitari attualmente disciplinati dalla direttiva 76/895/CEE o ad antiparassitari per i quali non sono ancora stati fissati LMR su scala comunitaria.

(17)

È opportuno stabilire a livello comunitario i requisiti minimi relativi ai dati da utilizzare ai fini della fissazione di LMR per gli antiparassitari.

(18)

In circostanze eccezionali e, in particolare, nel caso di antiparassitari non autorizzati che possono essere presenti nell'ambiente, è opportuno consentire l'uso di dati di monitoraggio nella fissazione di LMR.

(19)

Gli LMR di antiparassitari dovrebbero essere regolarmente sorvegliati e dovrebbero essere modificati per tener conto di nuovi dati o informazioni. Essi sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica se le utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui. Se l'impiego di un antiparassitario non è autorizzato a livello comunitario, gli LMR sono fissati a un livello sufficientemente basso da proteggere il consumatore dall'assunzione di quantità non autorizzate o eccessive di residui di antiparassitari. Al fine di agevolare il controllo dei residui di antiparassitari, dovrebbe essere fissato un valore per difetto per i residui di antiparassitari presenti nei prodotti o gruppi di prodotti di cui all'allegato I per i quali non sono stati fissati LMR negli allegati II o III, a meno che la sostanza attiva in questione non sia elencata nell'allegato IV. È opportuno stabilire il valore per difetto a 0,01 mg/kg e prevedere la possibilità di stabilirlo a un livello diverso per le sostanze attive di cui all'allegato V, tenendo conto dei metodi analitici abituali disponibili e/o della protezione dei consumatori.

(20)

Per gli alimenti e i mangimi prodotti al di fuori della Comunità possono essere legittimamente applicate pratiche agricole diverse per quanto concerne l'utilizzo di prodotti fitosanitari, che possono dar luogo talvolta a residui di antiparassitari differenti da quelli risultanti dalle utilizzazioni autorizzate nella Comunità. È quindi opportuno che per i prodotti importati siano fissati LMR che tengano conto di tali utilizzazioni e dei residui da queste derivanti, sempreché l'innocuità dei prodotti possa essere dimostrata sulla base degli stessi criteri applicati alla produzione nazionale.

(21)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce procedure per l'adozione di misure urgenti applicabili agli alimenti e ai mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo. Secondo tali procedure, la Commissione può adottare tali misure qualora riscontri che determinati alimenti possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e che tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati. È opportuno che tali misure e i loro effetti sull'uomo e, se del caso, sugli animali siano valutati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(22)

L'esposizione in vita e, ove opportuno, l'esposizione acuta dei consumatori a residui di antiparassitari attraverso prodotti alimentari dovrebbe essere valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità.

(23)

I partner commerciali della Comunità dovrebbero essere consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, in merito agli LMR proposti e le loro osservazioni dovrebbero essere tenute in debita considerazione prima dell'adozione degli LMR. Nella fissazione degli LMR comunitari occorrerebbe inoltre tener conto dei livelli stabiliti su scala internazionale dalla commissione del Codex Alimentarius.

(24)

È necessario che l'Autorità valuti le domande relative agli LMR e le relazioni di valutazione predisposte dagli Stati membri, al fine di determinare i rischi connessi per i consumatori e, se del caso, per gli animali.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(26)

La creazione di un sistema comunitario armonizzato per gli LMR presuppone l'elaborazione di orientamenti, la costituzione di banche dati e altre attività, con conseguenti costi economici. È opportuno, in determinati casi, che la Comunità contribuisca a tali costi.

(27)

Per motivi di ordine tecnico e di buona prassi amministrativa, è opportuno coordinare il calendario delle decisioni relative agli LMR per le sostanze attive con quello delle decisioni adottate per tali sostanze ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Per molte sostanze per le quali non sono ancora stati fissati LMR comunitari non verranno adottate decisioni nell'ambito della suddetta direttiva prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(28)

È pertanto necessario adottare norme specifiche che prevedano LMR armonizzati provvisori ma obbligatori, in vista della progressiva fissazione di LMR definitivi man mano che verranno adottate decisioni sulle singole sostanze attive nell'ambito delle valutazioni previste ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Gli LMR armonizzati provvisori dovrebbero basarsi, in particolare, sui vigenti LMR nazionali stabiliti dagli Stati membri e dovrebbero rispettare le disposizioni nazionali in forza delle quali essi sono stati stabiliti, sempreché gli LMR non rappresentino un rischio inaccettabile per i consumatori.

(29)

A seguito dell'inserimento delle sostanze attive esistenti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri devono procedere a una nuova valutazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente tali sostanze attive entro quattro anni dalla data del loro inserimento. Gli LMR in questione dovrebbero essere mantenuti per un periodo massimo di quattro anni al fine di garantire la continuità delle autorizzazioni e, una volta conclusa la nuova valutazione, dovrebbero diventare definitivi, se suffragati da fascicoli che soddisfano le condizioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, o essere stabiliti a un livello per difetto, in mancanza di tale documentazione di supporto.

(30)

Il presente regolamento stabilisce LMR per il controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi. È quindi opportuno che gli Stati membri stabiliscano programmi nazionali per il controllo di tali residui. I risultati dei programmi nazionali di controllo devono essere comunicati alla Commissione, all'Autorità e agli altri Stati membri e inclusi nella relazione annuale della Comunità.

(31)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).

(32)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per realizzare gli scopi fondamentali, vale a dire agevolare gli scambi proteggendo nel contempo il consumatore, fissare norme riguardanti gli LMR per i prodotti di origine vegetale e animale. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli scopi previsti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, conformemente ai principi generali enunciati nel regolamento (CE) n. 178/2002, disposizioni comunitarie armonizzate relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai prodotti di origine vegetale e animale o loro parti, di cui all'allegato I, da utilizzare come alimenti o mangimi freschi, trasformati e/o compositi, in o su cui potrebbero essere presenti residui di antiparassitari.

2.   Il presente regolamento non si applica ai prodotti di cui all'allegato I per i quali sia debitamente provato che sono destinati:

a)

alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dai mangimi; oppure

b)

alla semina o alla piantagione; oppure

c)

ad attività autorizzate dalla legislazione nazionale per l'effettuazione di prove concernenti le sostanze attive.

3.   I livelli massimi di residui di antiparassitari fissati ai sensi del presente regolamento non si applicano ai prodotti di cui all'allegato I destinati a essere esportati nei paesi terzi e trattati prima dell'esportazione, per i quali sia stato adeguatamente provato che il paese terzo di destinazione esige o accetta tale trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi.

4.   Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 98/8/CE (12) e 2002/32/CE e il regolamento (CEE) n. 2377/90 (13).

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002, nonché le definizioni di cui all'articolo 2, punti 1) e 4), della direttiva 91/414/CEE.

2.   Inoltre, si intende per:

a)

«buona pratica agricola» (BPA): l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari raccomandato, autorizzato o registrato a livello nazionale, in condizioni reali, in ogni fase della produzione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione e della trasformazione di prodotti alimentari e mangimi;

b)

«BPA critica»: la BPA, qualora esista più di una BPA per una combinazione di sostanza attiva/prodotto, che dà luogo al più elevato livello accettabile di residui di antiparassitari in una coltura trattata e costituisce la base per la fissazione dell'LMR;

c)

«residui di antiparassitari»: i residui, inclusi le sostanze attive, i metaboliti e/o prodotti di degradazione o reazione di sostanze attive attualmente o precedentemente utilizzate in prodotti fitosanitari quali definiti nell'articolo 2, punto 1, della direttiva 91/414/CEE, che sono presenti nei o sui prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, compresi in particolare quelli che possono risultare da un utilizzo in campo fitosanitario, veterinario o quali biocidi;

d)

«livello massimo di residui» (LMR): la concentrazione massima ammissibile di residui di antiparassitari in o su alimenti o mangimi;

e)

«CXL»: un LMR stabilito dalla commissione del Codex Alimentarius;

f)

«limite di determinazione» (LD): la concentrazione minima convalidata di residui che può essere quantificata e registrata nell'ambito della sorveglianza di routine con metodi di controllo convalidati;

g)

«tolleranza all'importazione»: un LMR stabilito per i prodotti importati nel caso in cui:

l'utilizzo, sul prodotto in questione, della sostanza attiva contenuta in un prodotto fitosanitario non sia autorizzato nella Comunità, oppure

un LMR comunitario esistente non consenta di soddisfare le esigenze del commercio internazionale;

h)

«prova interlaboratorio»: una prova comparativa nella quale diversi laboratori effettuano analisi su campioni identici e che consente quindi di valutare la qualità delle analisi eseguite dai singoli laboratori;

i)

«dose acuta di riferimento»: la quantità stimata di una sostanza in un alimento riferita al peso corporeo, che, sulla base di tutte le conoscenze disponibili al momento della valutazione, può essere ingerita per un breve arco di tempo, di norma nel corso di un pasto o di una giornata, senza rischi significativi per la salute dei consumatori;

j)

«dose giornaliera ammissibile»: la quantità stimata di una sostanza presente in un alimento riferita al peso corporeo che, sulla base di tutte le conoscenze disponibili al momento della valutazione, può essere ingerita quotidianamente, durante l'intero periodo di vita, senza rischi significativi per la salute dei consumatori.

Articolo 4

Elenco di gruppi di prodotti ai quali si applica un LMR armonizzato

1.   I prodotti, gruppi di prodotti e/o parti di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, cui si applicano gli LMR armonizzati, sono definiti e contemplati nell'allegato I, secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2. L'allegato I comprende tutti i prodotti per i quali sono stati fissati LMR, nonché gli altri prodotti per i quali è appropriato applicare LMR armonizzati, in particolare tenuto conto della loro rilevanza nella dieta dei consumatori o negli scambi. I prodotti sono raggruppati in modo da consentire per quanto possibile la fissazione di LMR per gruppi di prodotti affini o apparentati.

2.   L'allegato I è per la prima volta definito entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e riveduto ove necessario, in particolare su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 5

Fissazione di un elenco di sostanze attive per le quali non sono necessari LMR

1.   Le sostanze attive dei prodotti fitosanitari valutate nell'ambito della direttiva 91/414/CEE per le quali non sono necessari LMR sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del presente regolamento ed elencate nell'allegato IV del presente regolamento, tenendo conto dell'utilizzazione di tali sostanze attive e di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del presente regolamento.

2.   L'allegato IV è definito per la prima volta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II

PROCEDURA PER LE DOMANDE RELATIVE AGLI LMR

SEZIONE 1

PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE AGLI LMR

Articolo 6

Domande

1.   Lo Stato membro che preveda di rilasciare un'autorizzazione o un'autorizzazione provvisoria per l'utilizzo di un prodotto fitosanitario, ai sensi della direttiva 91/414/CEE, valuta se, a seguito di tale utilizzo, occorra modificare un LMR vigente di cui all'allegato II o all'allegato III del presente regolamento, se sia necessario fissare un nuovo LMR o se la sostanza attiva debba essere inserita nell'allegato IV. Se necessario, chiede alla parte che sollecita l'autorizzazione di presentare una domanda a norma dell'articolo 7.

2.   Le parti che dimostrano, mediante prove adeguate, un interesse legittimo, compresi fabbricanti, coltivatori o produttori dei prodotti di cui all'allegato I possono inoltre presentare una domanda a uno Stato membro a norma dell'articolo 7.

3.   Lo Stato membro che ritiene necessario fissare, modificare o sopprimere un LMR, può anche elaborare e valutare una domanda a tal fine, a norma dell'articolo 7.

4.   Le domande relative a tolleranze all'importazione vengono presentate agli Stati membri relatori designati ai sensi della direttiva 91/414/CEE o, se non è stato designato nessuno Stato membro relatore, le domande vanno fatte agli Stati membri designati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del presente regolamento, su iniziativa del richiedente. Tali domande sono conformi all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 7

Modalità di presentazione delle domande di LMR

1.   Nella domanda relativa a un LMR, il richiedente deve inserire i seguenti dettagli e documenti:

a)

nome e indirizzo del richiedente;

b)

una presentazione del fascicolo della domanda comprendente:

i)

una sintesi della domanda;

ii)

le motivazioni principali;

iii)

un indice della documentazione;

iv)

una copia della BPA pertinente che si applica all'uso specifico di quella sostanza attiva;

c)

se del caso, i motivi di preoccupazione scientificamente documentati;

d)

i dati elencati negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE concernenti le prescrizioni relative ai dati per la fissazione di LMR per antiparassitari, compresi, se del caso, dati tossicologici e dati relativi ai metodi analitici abituali utilizzati nei laboratori di controllo nonché i dati relativi al metabolismo dei vegetali e degli animali.

Tuttavia, se dati pertinenti sono già pubblicamente disponibili, in particolare quando una sostanza attiva è già stata valutata a norma della direttiva 91/414/CEE o se esiste un CXL e tali dati sono stati presentati dal richiedente, uno Stato membro può utilizzare anche tali informazioni per valutare una domanda. In tal caso la relazione di valutazione deve contenere una motivazione dell'utilizzo o non utilizzo di tali dati.

2.   Ove necessario, lo Stato membro di valutazione può invitare il richiedente a presentare informazioni supplementari rispetto a quelle richieste nel paragrafo 1, entro un termine da esso fissato.

Articolo 8

Valutazione delle domande

1.   Lo Stato membro presso cui è introdotta, a norma dell'articolo 6, una domanda conforme all'articolo 7, trasmette tempestivamente una copia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 (in seguito denominata «l'Autorità») e alla Commissione e elabora una relazione di valutazione senza indebito ritardo.

2.   Le domande sono valutate secondo le pertinenti disposizioni dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE o in base a principi specifici di valutazione da stabilire con un regolamento della Commissione e secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   In deroga al paragrafo 1 e previo accordo tra gli Stati membri interessati, la valutazione della domanda può essere effettuata dallo Stato membro relatore designato ai sensi della direttiva 91/414/CEE per tale sostanza attiva.

4.   Se uno Stato membro incontra difficoltà nella valutazione di una domanda o per evitare il sovrapporsi di lavori, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, quale Stato membro valuterà determinate domande.

Articolo 9

Presentazione delle domande esaminate alla Commissione e all'Autorità

1.   Dopo aver ultimato la relazione di valutazione, lo Stato membro la trasmette alla Commissione. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri e trasmette la domanda, la relazione di valutazione e il relativo fascicolo all'Autorità.

2.   L'Autorità accusa ricevuta della domanda dandone immediatamente comunicazione scritta al richiedente, allo Stato membro di valutazione e alla Commissione. La ricevuta indica la data di ricevimento della domanda e i documenti che l'accompagnano.

SEZIONE 2

ESAME DELLE DOMANDE RELATIVE AGLI LMR DA PARTE DELL'AUTORITÀ

Articolo 10

Parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR

1.   L'Autorità valuta le domande e le relazioni di valutazione ed emette un parere motivato in particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali legati alla fissazione, alla modifica o alla soppressione di un LMR. Tale parere comprende:

a)

una valutazione dell'idoneità del metodo analitico proposto nella domanda per la sorveglianza di routine in rapporto alle finalità di controllo previste;

b)

l'LD previsto per la combinazione antiparassitario/prodotto;

c)

una valutazione dei rischi di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento a seguito della modifica dell'LMR; l'apporto dovuto ai residui nel prodotto per il quale è richiesto l'LMR, rispetto alla dose giornaliera ammissibile;

d)

qualsiasi altro elemento pertinente per la valutazione dei rischi.

2.   L'Autorità trasmette il proprio parere motivato al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri. Il parere motivato definisce chiaramente su quali basi è stata raggiunta ciascuna conclusione.

3.   L'Autorità rende pubblico il proprio parere motivato, fatto salvo l'articolo 39 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 11

Termini per il parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR

1.   L'Autorità emette un parere motivato, a norma dell'articolo 10, quanto prima possibile e al più tardi entro tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda.

2.   Qualora l'Autorità richieda informazioni supplementari, la scadenza indicata nel paragrafo 1 è sospesa fino al momento in cui vengono fornite le informazioni richieste. Le sospensioni sono soggette all'articolo 13.

Articolo 12

Valutazione di LMR esistenti da parte dell'Autorità

1.   Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, entro un termine di dodici mesi dalla data dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, o dalla data di esclusione da quest'ultimo, l'Autorità presenta alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato, basato in particolare sulla pertinente relazione di valutazione predisposta ai sensi della direttiva 91/414/CEE e concernente:

a)

gli LMR vigenti per tale sostanza attiva stabiliti agli allegati II e III del presente regolamento;

b)

la necessità di fissare nuovi LMR per tale sostanza attiva o la sua inclusione nell'allegato IV del presente regolamento;

c)

i fattori specifici di trasformazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento che possono essere necessari per tale sostanza attiva;

d)

gli LMR che la Commissione può considerare di iscrivere nell'allegato II e/o nell'allegato III del presente regolamento, e gli LMR che possono essere soppressi per tale sostanza attiva.

2.   Per le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il parere motivato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è espresso entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento

Articolo 13

Riesame amministrativo

Le decisioni o le omissioni di agire in virtù dei poteri conferiti all'Autorità dal presente regolamento possono essere riesaminate dalla Commissione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi persona direttamente e individualmente interessata.

Allo scopo è presentata una richiesta alla Commissione entro due mesi dal giorno in cui la parte interessata ha avuto conoscenza dell'atto o dell'omissione in questione.

La Commissione prende una decisione entro due mesi chiedendo all'Autorità, se del caso, di ritirare la sua decisione o di rimediare all'omissione in questione entro un periodo determinato.

SEZIONE 3

FISSAZIONE, MODIFICA O SOPPRESSIONE DI LMR

Articolo 14

Decisioni riguardanti domande relative a LMR

1.   Al ricevimento del parere dell'Autorità e tenendo conto di tale parere, la Commissione deve preparare senza indugio, al più tardi entro tre mesi, e presentare per adozione un regolamento concernente la fissazione, la modifica o la soppressione di un LMR, oppure una decisione che respinga la domanda secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

2.   Con riguardo agli atti di cui al paragrafo 1 si deve tener conto:

a)

delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili;

b)

dell'eventuale presenza di residui di antiparassitari provenienti da fonti diverse da utilizzazioni correnti di sostanze attive nei prodotti fitosanitari;

c)

dei risultati di una valutazione dei rischi potenziali per i consumatori e, se del caso, per gli animali;

d)

dei risultati di eventuali valutazioni e decisioni di modificare le utilizzazioni di prodotti fitosanitari;

e)

di un CXL o di una BPA applicata in un paese terzo per l'utilizzo autorizzato di una sostanza attiva in tale paese;

f)

di altri fattori legittimi pertinenti con la materia considerata.

3.   La Commissione può chiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari al richiedente o all'Autorità. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e dell'Autorità tutte le informazioni supplementari ricevute.

Articolo 15

Iscrizione di nuovi LMR o di LMR modificati negli allegati II e III

1.   Il regolamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1:

a)

stabilisce LMR nuovi o modificati e li iscrive nell'allegato II del presente regolamento, se le sostanze attive figurano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; oppure

b)

se le sostanze attive non figurano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e se non figurano nell'allegato II del presente regolamento, stabilisce o modifica LMR provvisori e li iscrive nell'allegato III del presente regolamento; oppure

c)

nei casi menzionati all'articolo 16, stabilisce LMR provvisori e li iscrive nell'allegato III del presente regolamento.

2.   Laddove un LMR provvisorio viene stabilito come previsto al paragrafo 1, lettera b), esso viene soppresso dall'allegato III mediante un regolamento un anno dopo la data dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva in questione o della sua esclusione secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del presente regolamento. Tuttavia, qualora uno o più Stati membri lo richiedano, esso può essere mantenuto per un anno supplementare, in attesa della conferma che sono stati intrapresi gli studi scientifici necessari a sostegno di una domanda per la fissazione di un LMR. Qualora sia presentata tale conferma, l'LMR provvisorio è prorogato per due anni, a condizione che non siano stati individuati problemi di sicurezza inaccettabili per i consumatori.

Articolo 16

Procedura per la fissazione di LMR provvisori in circostanze specifiche

1.   Il regolamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1 può anche stabilire un LMR provvisorio da inserire nell'allegato III nelle seguenti circostanze:

a)

in casi eccezionali, in particolare nel caso in cui residui di antiparassitari possano derivare da contaminazione ambientale o di altro tipo o dall'utilizzazione di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 91/414/CEE; oppure

b)

nel caso in cui i prodotti considerati costituiscano componenti secondari della dieta dei consumatori e se del caso, degli animali; oppure

c)

per il miele; oppure

d)

nel caso in cui gli usi essenziali di prodotti fitosanitari siano stati riconosciuti mediante una decisione di non inserire una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE o di sopprimerla dallo stesso.

2.   L'iscrizione di LMR provvisori a norma del paragrafo 1 è effettuata tenendo conto del parere dell'Autorità, dei dati di monitoraggio e di una valutazione che consenta di escludere rischi inaccettabili per i consumatori e per gli animali.

La validità degli LMR provvisori di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), viene riesaminata almeno ogni dieci anni e, se necessario, tali LMR vengono modificati o all'occorrenza soppressi.

Gli LMR di cui al paragrafo 1, lettera d), vengono riesaminati alla scadenza del periodo per il quale l'uso essenziale è stato autorizzato.

Articolo 17

Modifiche di LMR a seguito di revoca di autorizzazioni di prodotti fitosanitari

Le modifiche degli allegati II o III necessarie per sopprimere un LMR a seguito della revoca di un'autorizzazione esistente per un prodotto fitosanitario possono essere adottate senza richiedere il parere dell'autorità.

CAPO III

LMR APPLICABILI A PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE

Articolo 18

Rispetto degli LMR

1.   A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, i prodotti di cui all'allegato I non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi:

a)

gli LMR stabiliti per tali prodotti negli allegati II e III;

b)

0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori per difetto diversi secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, tenendo conto dei consueti metodi analitici. Tali valori di base sono elencati nell'allegato V.

2.   Nel loro territorio gli Stati membri non possono vietare o ostacolare l'immissione in commercio o la somministrazione ad animali destinati alla produzione alimentare dei prodotti di cui all'allegato I a motivo della presenza di residui di antiparassitari, a condizione che

a)

detti prodotti siano conformi all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 20; oppure

b)

la sostanza attiva sia elencata nell'allegato IV.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in seguito a un trattamento successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per una sostanza attiva che superano i limiti specificati negli allegati II e III per un prodotto di cui all'allegato I, quando tali combinazioni di sostanza attiva/prodotto sono elencate nell'allegato VII, purché:

a)

tali prodotti non siano destinati al consumo immediato;

b)

si effettuino adeguati controlli per garantire che tali prodotti non possano essere disponibili agli utenti o ai consumatori finali, se sono forniti direttamente a questi ultimi, finché i residui non superino più i livelli massimi precisati negli allegati II o III;

c)

gli altri Stati membri e la Commissione siano stati informati circa le misure adottate.

Le combinazioni di sostanza attiva/prodotto elencate nell'allegato VII sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

4.   In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all'uso di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE o in ottemperanza a obblighi previsti dalla direttiva 2000/29/CE (14), uno Stato membro può autorizzare, nel proprio territorio, l'immissione in commercio e/o la somministrazione ad animali di alimenti o mangimi trattati, non conformi al paragrafo 1, a condizione che tali alimenti o mangimi non rappresentino un rischio inaccettabile. Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, unitamente a un'opportuna valutazione del rischio, affinché siano tempestivamente esaminate secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per un periodo determinato o dell'adozione di qualsiasi altra misura necessaria in relazione a tali prodotti.

Articolo 19

Divieto concernente i prodotti trasformati e/o compositi

È vietato trasformare e/o miscelare a fini di diluizione con i medesimi o con altri prodotti, i prodotti di cui all'allegato I che non siano conformi all'articolo 18, paragrafo 1 o all'articolo 20 allo scopo di immetterli in commercio come alimenti o mangimi o somministrarli ad animali.

Articolo 20

LMR applicabili a prodotti trasformati e/o compositi

1.   Nel caso di prodotti alimentari o mangimi trasformati e/o compositi per i quali non siano stati fissati LMR negli allegati II e III, si applicano gli LMR stabiliti all'articolo 18, paragrafo 1, per il prodotto pertinente di cui all'allegato I, tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di antiparassitari, conseguenti alla trasformazione e/o alla miscela.

2.   Fattori specifici di concentrazione o di diluizione per talune operazioni di trasformazione e/o miscela ovvero per determinati prodotti trasformati e/o compositi possono essere iscritti nell'elenco di cui all'allegato VI secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'INCORPORAZIONE NEL PRESENTE REGOLAMENTO DEGLI LMR ESISTENTI

Articolo 21

Prima fissazione di LMR

1.   Gli LMR per i prodotti di cui all'allegato I sono dapprima fissati e iscritti nell'allegato II, secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, integrando gli LMR previsti dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   L'allegato II è fissato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 22

Prima fissazione di LMR provvisori

1.   Gli LMR provvisori applicabili alle sostanze attive per le quali non è stata ancora adottata una decisione sull'iscrizione o meno nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono dapprima stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e inseriti nell'allegato III del presente regolamento, tranne se sono già elencati nell'allegato II del medesimo, tenendo conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, se del caso, del parere motivato di cui all'articolo 24 e dei fattori di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e degli LMR seguenti:

a)

LMR che figurano ancora nell'allegato alla direttiva 76/895/CEE; e

b)

LMR nazionali non ancora armonizzati.

2.   L'allegato III sarà fissato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi degli articoli 23, 24 e 25.

Articolo 23

Informazioni da trasmettere a cura degli Stati membri sugli LMR nazionali

Se una sostanza attiva non è ancora iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e se uno Stato membro ha fissato, entro la data dell'entrata in vigore dell'allegato I del presente regolamento, un LMR nazionale per quella sostanza attiva per un prodotto di cui all'allegato I del presente regolamento, o ha deciso che nessun LMR è richiesto per tale sostanza attiva, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione secondo modalità ed entro una data da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, l'LMR nazionale, o il fatto che non si richiede alcun LMR per una sostanza attiva e, se del caso e su richiesta della Commissione:

a)

la BPA;

b)

laddove nello Stato membro si applichi la BPA critica e se disponibili i dati sintetici ottenuti da sperimentazioni controllate e/ o i dati di monitoraggio;

c)

la dose giornaliera ammissibile ed eventualmente la dose acuta di riferimento utilizzate per la valutazione dei rischi effettuata a livello nazionale, nonché i risultati di tale valutazione.

Articolo 24

Parere dell'Autorità sui dati relativi agli LMR nazionali

1.   Su richiesta della Commissione, l'Autorità fornisce un parere motivato alla Commissione sui rischi potenziali per la salute dei consumatori derivanti da:

a)

LMR provvisori che possono essere iscritti nell'allegato III;

b)

sostanze attive che possono essere iscritte nell'allegato IV.

2.   Nell'elaborare il parere motivato di cui al paragrafo 1, l'Autorità tiene conto delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili e, in particolare, delle informazioni da trasmettere a cura degli Stati membri ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 25

Fissazione di LMR provvisori

Tenendo conto del parere dell'Autorità, se richiesto, LMR provvisori applicabili alle sostanze attive di cui all'articolo 23 possono essere fissati e iscritti nell'allegato III, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o, se del caso, la sostanza attiva può essere inserita nell'allegato IV, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

CAPO V

CONTROLLI UFFICIALI, RELAZIONI E SANZIONI

SEZIONE 1

CONTROLLI UFFICIALI DEGLI LMR

Articolo 26

Controlli ufficiali

1.   Fatta salva la direttiva 96/23/CE (15), gli Stati membri eseguono controlli ufficiali sui residui di antiparassitari ai fini dell'osservanza del presente regolamento, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria relativa ai controlli ufficiali per alimenti e mangimi.

2.   Tali controlli consistono, in particolare, nel prelievo di campioni, nella loro conseguente analisi e nell'individuazione degli eventuali antiparassitari presenti e dei loro rispettivi livelli di residui.

Articolo 27

Campionamento

1.   Ciascuno Stato membro preleva un numero e una serie sufficiente di campioni, affinché i risultati ottenuti siano rappresentativi del mercato, tenendo conto dei risultati dei precedenti programmi di controllo. Tale prelievo di campioni è effettuato il più vicino possibile al luogo di distribuzione, per consentire di adottare qualsiasi conseguente misura esecutiva.

2.   I metodi di prelievo dei campioni, necessari per attuare tali controlli dei residui di antiparassitari in prodotti diversi da quelli previsti dalla direttiva 2002/63/CE (16), sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 28

Metodi di analisi

1.   I metodi di analisi dei residui di antiparassitari devono essere conformi ai criteri stabiliti dalle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria relativa ai controlli ufficiali per alimenti e mangimi.

2.   Gli orientamenti tecnici relativi ai criteri specifici di convalida e alle procedure di controllo della qualità per quanto riguarda i metodi di analisi per la determinazione dei residui di antiparassitari possono essere adottati secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

3.   Tutti i laboratori incaricati dell'analisi dei campioni ai fini dei controlli ufficiali sui residui di antiparassitari partecipano alle prove interlaboratorio comunitarie per i residui di antiparassitari e organizzate dalla Commissione.

SEZIONE 2

PROGRAMMA COMUNITARIO DI CONTROLLO

Articolo 29

Programma comunitario di controllo

1.   La Commissione elabora un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale che specifica i campioni da inserire nei programmi nazionali di controllo e tiene conto dei problemi riscontrati in relazione all'osservanza degli LMR stabiliti nel presente regolamento, allo scopo di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione dell'attuale legislazione.

2.   Il programma comunitario di controllo è adottato e aggiornato ogni anno secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2. Il progetto di programma comunitario di controllo è presentato al comitato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, almeno sei mesi prima della fine di ogni anno civile.

SEZIONE 3

PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO

Articolo 30

Programmi nazionali di controllo dei residui di antiparassitari

1.   Gli Stati membri stabiliscono programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari. Essi aggiornano ogni anno il loro programma pluriennale.

I programmi sono basati sul rischio e volti in particolare a valutare l'esposizione dei consumatori e l'osservanza della legislazione in vigore. In essi devono essere specificati almeno i seguenti elementi:

a)

i prodotti da sottoporre a campionamento;

b)

il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare;

c)

gli antiparassitari da analizzare;

d)

i criteri applicati ai fini dell'elaborazione dei programmi, tra cui, in particolare,

i)

le combinazioni antiparassitario/prodotto da selezionare;

ii)

il numero di campioni prelevati, rispettivamente, per i prodotti della produzione nazionali e per quelli esteri;

iii)

il consumo dei prodotti, rispetto alla dieta alimentare nazionale;

iv)

il programma di controllo comunitario; e

v)

i risultati dei precedenti programmi di controllo.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione e all'Autorità i programmi nazionali aggiornati di controllo dei residui di antiparassitari, di cui al paragrafo 1, almeno tre mesi prima della fine di ogni anno civile.

3.   Gli Stati membri partecipano al programma comunitario di controllo di cui all'articolo 29.

SEZIONE 4

INFORMAZIONI TRASMESSE DAGLI STATI MEMBRI E RELAZIONE ANNUALE

Articolo 31

Informazioni trasmesse dagli Stati membri

1.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, all'Autorità e agli altri Stati membri, entro il 31 agosto di ogni anno, le seguenti informazioni relative al precedente anno civile:

a)

i risultati dei controlli ufficiali di cui all'articolo 26, paragrafo 1;

b)

gli LD applicati nell'ambito dei programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 30 e del programma comunitario di controllo di cui all'articolo 29;

c)

informazioni riguardanti la partecipazione dei laboratori di analisi della Comunità alle prove interlaboratorio comunitarie di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e ad altre prove interlaboratorio pertinenti per le combinazioni antiparassitario/prodotti definite per campionamento nell'ambito dei programmi nazionali di controllo;

d)

informazioni relative allo status di accreditamento dei laboratori di analisi che effettuano i controlli di cui alla lettera a);

e)

ove consentito dalle legislazioni nazionali, dettagli sulle misure di attuazione adottate.

2.   Le misure di attuazione relative alla presentazione di informazioni da parte degli Stati membri possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, previa consultazione dell'Autorità.

Articolo 32

Relazione annuale sui residui di antiparassitari

1.   Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, l'Autorità elabora una relazione annuale sui residui di antiparassitari.

2.   L'Autorità include nella relazione annuale informazioni riguardanti almeno quanto segue:

a)

un'analisi dei risultati dei controlli di cui all'articolo 26, paragrafo 2;

b)

una esposizione dei motivi che possono aver portato al superamento degli LMR, corredata di tutte le pertinenti osservazioni riguardanti le opzioni di gestione del rischio;

c)

un'analisi dei rischi cronici e acuti per la salute dei consumatori dovuti ai residui di antiparassitari;

d)

una valutazione dell'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari, basata sulle informazioni fornite alla lettera a) e su ogni altra pertinente informazione disponibile, incluse le relazioni presentate ai sensi della direttiva 96/23/CE.

3.   Se uno Stato membro non ha fornito le informazioni di cui all'articolo 31, nell'elaborare la relazione annuale l'Autorità può ignorare le informazioni relative a tale Stato membro.

4.   Il modello della relazione annuale può essere deciso secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

5.   L'Autorità presenta la relazione annuale alla Commissione entro l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno.

6.   La relazione annuale può includere un parere sugli antiparassitari da includere nei futuri programmi.

7.   L'Autorità rende pubblica la relazione annuale nonché le eventuali osservazioni espresse dalla Commissione o dagli Stati membri.

Articolo 33

Presentazione della relazione annuale sui residui di antiparassitari al Comitato

La Commissione presenta senza indugio la relazione annuale sui residui di antiparassitari al comitato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, che la esamina e formula raccomandazioni sulle misure eventualmente necessarie in caso di notifica di superamento degli LMR stabiliti negli allegati II e III.

SEZIONE 5

SANZIONI

Articolo 34

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni comminabili nei casi di violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme nonché le relative modifiche.

CAPO VI

MISURE DI EMERGENZA

Articolo 35

Misure di emergenza

Se da nuove informazioni o dal riesame delle informazioni esistenti risulta che taluni residui di antiparassitari o taluni LMR disciplinati dal presente regolamento possono nuocere alla salute umana e degli animali e richiedere quindi l'adozione di misure immediate, si applicano gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.

CAPO VII

MISURE DI SOSTEGNO RELATIVE AGLI LMR DI ANTIPARASSITARI ARMONIZZATI

Articolo 36

Misure di sostegno relative agli LMR di antiparassitari armonizzati

1.   A livello comunitario sono istituite misure di sostegno relative agli LMR di antiparassitari armonizzati, che comprendono:

a)

una banca di dati consolidata di pubblico accesso contenente la legislazione comunitaria sugli LMR di antiparassitari;

b)

prove interlaboratorio comunitarie di cui all'articolo 28, paragrafo 3;

c)

studi e altre misure necessari ai fini dell'elaborazione e dello sviluppo della normativa e degli orientamenti tecnici riguardanti i residui di antiparassitari;

d)

studi necessari per stimare l'esposizione dei consumatori e degli animali ai residui di antiparassitari;

e)

studi necessari per sostenere i laboratori di controllo in cui i metodi di analisi non sono in grado di controllare gli LMR fissati.

2.   Le disposizioni di esecuzione eventualmente necessarie relative alle misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Articolo 37

Contributo della Comunità alle misure di sostegno per gli LMR di antiparassitari armonizzati

1.   La Comunità può concedere un contributo finanziario sino al 100 % a copertura dei costi connessi con le misure di cui all'articolo 36.

2.   Gli stanziamenti sono autorizzati per ogni esercizio nel quadro della procedura di bilancio.

CAPO VIII

COORDINAMENTO DELLE DOMANDE RELATIVE AGLI LMR

Articolo 38

Designazione delle autorità nazionali

Ogni Stato membro designa una o più autorità nazionali incaricate di coordinare la cooperazione con la Commissione, l'Autorità, gli altri Stati membri, i fabbricanti, i produttori e i coltivatori ai fini del presente regolamento. Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità, esso indica quale delle autorità designate svolge la funzione di punto di contatto.

Le autorità nazionali possono delegare mansioni ad altri organi.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Autorità i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali designate.

Articolo 39

Coordinamento da parte dell'Autorità delle informazioni relative agli LMR

L'Autorità:

a)

effettua il coordinamento con lo Stato membro relatore designato per una sostanza attiva, ai sensi della direttiva 91/414/CEE;

b)

effettua il coordinamento con gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda gli LMR, in particolare, allo scopo di soddisfare i requisiti dell'articolo 41.

Articolo 40

Informazioni da presentare a cura degli Stati membri

Gli Stati membri presentano all'Autorità, su sua richiesta, tutte le informazioni disponibili necessarie per valutare la sicurezza di un LMR.

Articolo 41

Banca dati dell'Autorità sugli LMR

Fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri sull'accesso ai documenti, l'Autorità crea e gestisce una banca dati, accessibile alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri, contenente le informazioni scientifiche e le BPA relative agli LMR, alle sostanze attive e ai fattori di trasformazione di cui agli allegati II, III, IV e VII. Tale banca dati contiene, in particolare, le valutazioni dell'assunzione con la dieta alimentare, i fattori di trasformazione e i parametri tossicologici.

Articolo 42

Stati membri e tasse

1.   Gli Stati membri possono recuperare i costi del lavoro connesso con la fissazione, la modifica o la soppressione degli LMR o con qualsiasi altro lavoro derivante dagli obblighi previsti dal presente regolamento, tramite una tassa o un onere.

2.   Gli Stati membri provvedono a che la tassa o l'onere di cui al paragrafo 1:

a)

siano fissati in modo trasparente; e

b)

corrispondano al costo effettivo del lavoro svolto.

Essi possono includere una tabella di oneri fissi basata sui costi medi relativi al lavoro di cui al paragrafo 1.

CAPO IX

ATTUAZIONE

Articolo 43

Parere scientifico dell'Autorità

La Commissione o gli Stati membri possono chiedere all'Autorità un parere scientifico su qualsiasi misura in materia di valutazione dei rischi ai sensi del presente regolamento. La Commissione può specificare il termine per l'emissione di tale parere.

Articolo 44

Procedura per l'adozione dei pareri dell'Autorità

1.   Quando i pareri espressi dall'Autorità a norma del presente regolamento richiedono solo un'attività scientifica o tecnica che comporta l'applicazione di principi scientifici o tecnici consolidati essi possono essere espressi dall'Autorità, salvo obiezione da parte della Commissione o di uno Stato membro, senza consultare il comitato scientifico o i gruppi di esperti scientifici di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   Le regole di applicazione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 178/2002 specificano i casi in cui si applica il succitato paragrafo 1.

Articolo 45

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (in seguito denominato «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 46

Misure di attuazione

Secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e, se del caso, tenendo conto del parere dell'Autorità, possono essere adottate o modificate le seguenti misure:

a)

le misure di attuazione intese a garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento;

b)

le date di cui all'articolo 23, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 32, paragrafo 5;

c)

i documenti tecnici di orientamento destinati ad agevolare l'applicazione del presente regolamento;

d)

le disposizioni specifiche riguardanti i dati scientifici richiesti per la fissazione degli LMR.

Articolo 47

Relazione sull'attuazione del presente regolamento

Entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del medesimo, corredata delle opportune proposte.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Abrogazione e adeguamento della legislazione

1.   Le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE sono abrogate a decorrere dalla data di cui all'articolo 50, secondo comma.

2.   L'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE è sostituito dal seguente:

«f)

ove opportuno, gli LMR per i prodotti agricoli interessati dall'uso di cui all'autorizzazione sono fissati o modificati a norma del regolamento (CE) n..../2004 (17).

Articolo 49

Misure transitorie

1.   I requisiti di cui al capo III non si applicano a prodotti legalmente fabbricati o importati nella Comunità prima della data di cui all'articolo 50, secondo comma.

Tuttavia, al fine di garantire un livello elevato di protezione del consumatore, misure appropriate relative a tali prodotti possono essere adottate secondo la procedura d cui all'articolo 45, paragrafo 2.

2.   È possibile adottare ulteriori misure transitorie per l'applicazione di taluni LMR previsti agli articoli 15, 16, 21, 22 e 25 qualora ciò sia necessario per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti.

Tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, fermo restando l'obbligo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.

Articolo 50

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I capi II, III e V si applicano a decorrere da sei mesi dalla pubblicazione dell'ultimo dei regolamenti che stabiliscono gli allegati I, II, III e IV.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 234 del 30.9.2003, pag. 33.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004), posizione comune del Consiglio del 19 luglio 2004 e posizione del Parlamento europeo del (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(4)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81).

(5)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE.

(6)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE.

(7)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 14).

(8)  GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

(9)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(10)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/100/CE della Commissione (GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 33).

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(13)  Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2004 della Commissione (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 13).

(14)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/70/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 97).

(15)  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(16)  Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

(17)  GU L............»


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 14 marzo 2003 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 20 aprile 2004. Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 16 luglio 2003.

Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune il 19 luglio 2004, conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

II.   OBIETTIVI

La proposta di regolamento è intesa a consolidare e semplificare la legislazione europea nel settore degli antiparassitari sostituendo le quattro direttive del Consiglio attualmente in vigore con un unico regolamento. Le nuove disposizioni armonizzate hanno un duplice obiettivo: facilitare gli scambi nell'ambito del mercato unico e con i paesi terzi, prevedendo in taluni casi l'applicazione di tolleranze all'importazione per le esportazioni verso l'Unione europea, e garantire un livello omogeneo di protezione dei consumatori in tutta la Comunità. La proposta definisce parimenti il ruolo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) in questo settore. Secondo le nuove disposizioni modificate dal Consiglio, dopo un periodo transitorio saranno fissati gli LMR a livello comunitario mediante una procedura che prevede che gli Stati membri valutino la necessità di fissare un LMR e presentino un rapporto di valutazione alla Commissione; l'AESA sarà responsabile della valutazione dei rischi sulla scorta del rapporto di valutazione dello Stato membro e dei dati forniti dai richiedenti e la Commissione sarà incaricata della gestione dei rischi nella fissazione degli LMR.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

A.   OSSERVAZIONI GENERALI

La posizione comune adottata dal Consiglio è, nell'insieme, in linea con le posizioni adottate dalla Commissione e dal Parlamento, nella misura in cui:

conferma gli obiettivi e la maggior parte delle disposizioni proposte dalla Commissione e sostenute dal Parlamento europeo,

riprende molti degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura.

In particolare, il Consiglio si è dichiarato d'accordo su taluni emendamenti del Parlamento europeo intesi a garantire il funzionamento armonioso delle nuove procedure e ad accrescere la coerenza tra il nuovo regolamento e altri testi legislativi della Comunità. Inoltre il Consiglio ha ritenuto opportuno introdurre nuove modifiche, ad esempio affinché gli Stati membri dispongano della flessibilità necessaria per trattare i casi di superamento degli LMR in talune situazioni eccezionali. Il Consiglio ha parimenti riorganizzato e ristrutturato parti del testo del regolamento, al fine di precisare il ruolo degli Stati membri, dell'AESA e della Commissione e separare le disposizioni transitorie dalle procedure standard previste dal nuovo regime. Sono state altresì apportate talune modifiche di carattere tecnico e redazionale.

B.   OSSERVAZIONI SPECIFICHE

a)   Procedura relativa alle domande: ruolo dell'AESA e degli Stati membri

Nella sua proposta la Commissione aveva previsto che il lavoro di valutazione scientifica e la fissazione degli LMR spettassero esclusivamente all'AESA. Il Consiglio ha tuttavia convenuto con il Parlamento europeo che gli Stati membri procedano a un'analisi preliminare delle domande di LMR conformemente alle procedure stabilite ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Il Consiglio ha altresì convenuto che un copia delle domande di LMR ricevute dagli Stati membri sia immediatamente trasmessa alla Commissione e all'AESA (articolo 8).

b)   Procedura per il lavoro di routine dell'AESA

In considerazione del carico di lavoro previsto dell'AESA, il Consiglio ha inserito un nuovo articolo destinato a evitare la consultazione superflua degli organi scientifici per questioni di routine, ad esempio nei casi in cui l'AESA formuli pareri basati integralmente su principi scientifici consolidati (articolo 44). Tale disposizione è analoga all'articolo 31 del regolamento 178/2002/CE.

c)   Riesame amministrativo

È stato inserito un nuovo articolo inteso ad accordare una forma di diritto di ricorso nei confronti delle decisioni prese dall'AESA o di omissioni da parte della stessa (articolo 13).

d)   Calendario e transizione verso le nuove procedure

Per garantire una transizione armoniosa verso le nuove procedure, il Consiglio, d'intesa con il Parlamento europeo, ha fissato scadenze specifiche per l'elaborazione dei principali allegati tecnici in cui figureranno: un elenco degli LMR armonizzati (allegato II), un elenco degli LMR provvisori armonizzati (allegato III) e un elenco delle sostanze attive per cui non sono necessari LMR (allegato IV). In questo stesso spirito, il Consiglio ha parimenti introdotto un termine per l'elaborazione dell'allegato in cui figureranno i prodotti a cui si applicano gli LMR armonizzati (allegato I). Il Consiglio ritiene, come il Parlamento, che il regolamento non debba essere applicato integralmente prima dell'elaborazione degli allegati più importanti (articoli 4, 5, 21, 22 e 50).

e)   Possibilità di prorogare la validità degli LMR provvisori

Per facilitare una transizione armoniosa verso un regime interamente armonizzato (ad esempio qualora gli Stati membri facciano presente la necessità di un periodo supplementare per portare a termine studi scientifici su sostanze autorizzate a livello nazionale), il Consiglio ha deciso che, in taluni casi, sia possibile mantenere nell'allegato III LMR provvisori, normalmente validi un anno, per un periodo massimo supplementare di tre anni (articolo 15).

f)   Uso di antiparassitari in trattamenti successivi alla raccolta

È stata introdotta una deroga per autorizzare il trattamento post-raccolta dei prodotti con un fumigante (ad esempio per la protezione contro i parassiti nello stoccaggio o nel trasporto, il che può comportare un superamento provvisorio degli LMR nel corso dello stoccaggio o del transito) (articolo 18, paragrafo 3).

g)   Uso di antiparassitari in circostanze eccezionali

In circostanze eccezionali (ad esempio quando è necessario il ricorso d'urgenza a un prodotto fitosanitario per il controllo di parassiti conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE) sono state introdotte disposizioni di emergenza per consentire agli Stati membri di autorizzare, nel proprio territorio, l'immissione in commercio e/o la somministrazione ad animali di alimenti o mangimi non conformi agli LMR fissati nel regolamento. Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e all'AESA in vista della fissazione di LMR provvisori e dell'adozione di qualsiasi altra misura necessaria. Tali autorizzazioni possono essere accordate solo a condizione che gli alimenti o mangimi in questione non rappresentino un rischio inaccettabile per i consumatori (articolo 18, paragrafo 4).

h)   Definizioni

Riformulando il testo al fine di una maggiore chiarezza giuridica, il Consiglio ha inserito due nuove definizioni, ovvero quella di «BPA critica» (la buona pratica agricola che costituisce la base per un LMR armonizzato ai sensi del regolamento) e quella di «CXL» (un LMR stabilito dalla commissione del Codex alimentarius) e ha soppresso la definizione di «alimenti compositi». Inoltre il Consiglio ha precisato la definizione di «residui di antiparassitari» (articolo 3) proposta dal Parlamento europeo.

i)   Modifiche tecniche e redazionali

Sono state apportate molte altre modifiche, ivi compresi adeguamenti e precisazioni di ordine tecnico.

j)   Emendamenti non accolti dal Consiglio

Sono necessarie ulteriori discussioni, segnatamente su alcune questioni connesse alla valutazione del rischio e sulle disposizioni relative all'utilizzo di prodotti fitosanitari, su cui il Consiglio non ha potuto accogliere, in questa fase, una serie di emendamenti del Parlamento. Questi riguardano, in particolare, gli approcci della valutazione dell'esposizione nel contesto della fissazione degli LMR, considerazioni sul modo più appropriato per informare il pubblico e la formulazione delle disposizioni relative alla buona pratica agricola e alla lotta contro i parassiti.


1.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 25/19


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 2/2005

definita dal Consiglio il 24 settembre 2004

in vista dell'adozione della decisione n..../2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del...., che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/C 25E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'evoluzione della società dell'informazione e l'affermazione della banda larga inciderà sulla vita di tutti i cittadini dell'Unione europea stimolando, tra l'altro, l'accesso alla conoscenza e nuove modalità di acquisirla, aumentando così la domanda di nuovi contenuti, applicazioni e servizi.

(2)

La penetrazione di Internet nella Comunità è tuttora in forte crescita. Le opportunità offerte da Internet andrebbero sfruttate in modo da recare a ogni individuo e ogni organizzazione nella Comunità i benefici sociali ed economici della condivisione di informazioni e conoscenze. In Europa sono oggi mature le condizioni per sfruttare il potenziale dei contenuti digitali.

(3)

Le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Lisbona il 23-24 marzo 2000 hanno sottolineato il fatto che il passaggio a un'economia digitale, basata sulla conoscenza, indotta da nuovi beni e servizi, metterà a disposizione un potente motore per la crescita, la competitività e l'occupazione. In quell'occasione è stato espressamente riconosciuto il valore aggiunto che l'industria dei contenuti può apportare mettendo a frutto la diversità culturale europea e veicolandola in rete.

(4)

Il piano d'azione eEurope 2005, che sviluppa la strategia di Lisbona, prevede azioni destinate a stimolare l'emergere di servizi, applicazioni e contenuti sicuri su reti a banda larga, in modo da stimolare un ambiente favorevole agli investimenti privati, alla creazione di nuovi posti di lavoro, all'aumento della produttività, e alla modernizzazione dei servizi pubblici e da favorire la partecipazione di tutti alla società dell'informazione globale.

(5)

È in visibile aumento la domanda di contenuti digitali di qualità in Europa, con diritti equilibrati di accesso e di utenza, da parte di un'ampia collettività di cittadini nella società, studenti, ricercatori, PMI e altri utenti commerciali o persone con esigenze specifiche desiderosi di ampliare le proprie conoscenze, o «riutilizzatori» che sfruttano le risorse di contenuti digitali per creare servizi.

(6)

I soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali sono i fornitori di contenuti (tra cui organizzazioni e istituzioni del settore pubblico e privato che creano, raccolgono o detengono contenuti digitali) e gli utenti dei contenuti (tra cui organizzazioni e imprese che, in quanto utenti finali, riutilizzano i contenuti digitali o vi aggiungono valore). Particolare attenzione andrebbe dedicata alla partecipazione delle PMI.

(7)

Il programma eContent (2001-2004) adottato con la decisione 2001/48/CE del Consiglio del 22 dicembre 2000 (3), ha agevolato lo sviluppo e l'utilizzazione di contenuti digitali europei su Internet, nonché la diversità linguistica dei siti Internet europei nella società dell'informazione. La comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2003, relativa alla valutazione intermedia del programma eContent, ribadisce l'importanza di intervenire in questo campo.

(8)

I progressi tecnologici offrono il potenziale di aggiungere valore ai contenuti sotto forma di conoscenze incorporate e di migliorare l'interoperatività a livello di servizio, fondamentale per accedere ai contenuti digitali, usarli e distribuirli. Ciò si applica in particolare ai settori di pubblico interesse di cui è chiamato a occuparsi il presente programma.

(9)

Promuovendo modelli commerciali solidi si aumenterà la continuità dei progetti avviati a titolo del presente programma, migliorando quindi anche le condizioni propizie a una maggiore redditività economica dei servizi basati sull'accesso e sul riutilizzo dei contenuti digitali.

(10)

È stato definito un quadro legislativo adatto alle sfide poste dai contenuti digitali nella società dell'informazione (4)  (5)  (6).

(11)

Diverse prassi vigenti negli Stati membri continuano a porre ostacoli tecnici che impediscono l'ampio accesso, l'uso, il riutilizzo e lo sfruttamento delle informazioni del settore pubblico nella Comunità.

(12)

Ove i contenuti digitali comportino dati personali, occorre osservare le direttive 95/46/CE (7) e 2002/58/CE (8) e le tecnologie impiegate dovrebbero essere rispettose della vita privata, tutelandola attivamente ove possibile.

(13)

Le azioni intraprese dalla Comunità, relative ai contenuti delle informazioni, dovrebbero promuovere la specificità multilinguistica e multiculturale della Comunità.

(14)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(15)

La Commissione dovrebbe garantire la complementarità e la sinergia con le iniziative e i programmi comunitari correlati, in particolare quelli relativi a istruzione e cultura e al quadro europeo di interoperabilità.

(16)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (10).

(17)

Poiché lo scopo dell'azione prospettata, con la quale si mira cioè a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transnazionale delle tematiche in oggetto e può dunque, a causa della portata e degli effetti di dimensione europea delle azioni previste, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1.   La presente decisione istituisce, per il periodo 2005-2008, un programma comunitario volto a rendere i contenuti digitali in Europa più accessibili, utilizzabili e sfruttabili, facilitando la creazione e la diffusione di informazioni – in settori di pubblico interesse – a livello comunitario.

Il programma è denominato programma «eContentplus» (in prosieguo «il programma»).

2.   Per raggiungere l'obiettivo generale del programma è data esecuzione alle seguenti linee d'azione:

a)

facilitare, a livello comunitario, l'accesso ai contenuti digitali e i relativi uso e sfruttamento;

b)

favorire il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche in materia di contenuti digitali sia tra fornitori e utenti dei contenuti sia sul piano transettoriale;

c)

rafforzare la cooperazione tra i soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali e la sensibilizzazione.

Le attività da svolgere nell'ambito delle linee di azione sono mirate ai settori inerenti ai documenti del settore pubblico, ai dati territoriali e ai contenuti didattici, culturali e scientifici di cui all'allegato I. Il programma è attuato in conformità dell'allegato II.

Articolo 2

Partecipazione

1.   Al programma possono partecipare i soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri. Al programma possono inoltre partecipare i soggetti giuridici stabiliti nei paesi candidati all'adesione in conformità degli accordi bilaterali vigenti o futuri con tali paesi.

2.   Al programma possono partecipare i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato EFTA parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni di detto accordo.

3.   Possono essere ammessi a partecipare al programma, senza sostegno finanziario della Comunità, i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e le organizzazioni internazionali, qualora la loro partecipazione contribuisca concretamente all'attuazione del programma. La decisione di autorizzare tale partecipazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 3

Competenze della Commissione

1.   La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

2.   La Commissione elabora un programma di lavoro sulla base della presente decisione.

3.   Nell'attuazione del programma la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza generale e la complementarità con altri pertinenti programmi e altre politiche e azioni comunitarie attinenti allo sviluppo e all'uso dei contenuti digitali europei e alla promozione della diversità linguistica nella società dell'informazione, in particolare con i programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e con IDA, eTEN, eInclusion, eLearning, MODINIS e Uso sicuro di Internet.

4.   Secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione decide in merito a quanto segue:

a)

adozione e modifiche del programma di lavoro;

b)

determinazione dei criteri e dei contenuti degli inviti a presentare proposte, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 1;

c)

valutazione dei progetti presentati a seguito degli inviti a presentare proposte in vista di un finanziamento comunitario, il cui importo stimato è pari o superiore a 1 milione di EUR;

d)

eventuali inosservanze delle disposizioni di cui all'allegato II.

5.   La Commissione riferisce al comitato di cui all'articolo 4 sull'avanzamento dell'esecuzione del programma.

Articolo 4

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

Controllo e valutazione

1.   Affinché i contributi comunitari siano utilizzati in modo efficiente, la Commissione veglia a che le azioni realizzate ai sensi della presente decisione siano sottoposte a una valutazione ex ante, a un follow up e a una valutazione ex post.

2.   La Commissione valuta l'esecuzione dei progetti nell'ambito del programma. La Commissione valuta le modalità di attuazione dei progetti e il relativo impatto per stabilire se sono stati effettivamente conseguiti gli obiettivi prefissati.

3.   La Commissione riferisce sull'attuazione delle linee d'azione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro il primo semestre 2006. In tale contesto, la Commissione riferisce sulla coerenza dell'importo per il 2007-2008 con le prospettive finanziarie. Se del caso, la Commissione intraprende le iniziative necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007-2008, al fine di assicurare la coerenza degli stanziamenti annuali con le prospettive finanziarie. La Commissione presenta una relazione definitiva di valutazione a conclusione del programma.

4.   La Commissione presenta i risultati delle valutazioni quantitative e qualitative al Parlamento europeo e al Consiglio, con eventuali proposte di modifica della presente decisione. I risultati sono trasmessi prima della presentazione del progetto di bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi 2007 e 2009 rispettivamente.

Articolo 6

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni comunitarie previste dalla presente decisione per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 è pari a 135 milioni di EUR, di cui 55,6 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

2.   Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006 l'importo è considerato confermato se è coerente, per questa fase, con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo che ha inizio nel 2007.

3.   Gli stanziamenti annuali per il periodo dal 2005 al 2008 sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Nell'allegato III figura una ripartizione indicativa delle spese previste.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 117 del 30.4.2004, pag. 49.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 2004 e posizione del Parlamento europeo del (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32.

(4)  Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

(5)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(6)  Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

(7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).


ALLEGATO I

AZIONI

I.   INTRODUZIONE

L'obiettivo generale di eContentplus è quello di rendere i contenuti digitali in Europa più accessibili, utilizzabili e sfruttabili, facilitando la creazione e la diffusione di informazioni e conoscenze – in settori di pubblico interesse – a livello della Comunità.

Il programma creerà migliori condizioni di accesso e di gestione dei contenuti e servizi digitali in ambienti multilinguistici e multiculturali e amplierà la scelta degli utenti, sostenendo nuove modalità di interazione con contenuti digitali ottimizzati in termini di conoscenza, elemento questo sempre più essenziale per dinamizzare i contenuti e adattarli a contesti specifici (apprendimento, cultura, persone con esigenze specifiche, ecc.).

Il programma preparerà il terreno a un quadro strutturato per contenuti digitali di qualità in Europa – lo Spazio europeo dei contenuti digitali – facilitando il trasferimento di esperienze, l'adozione delle migliori pratiche e la fecondazione reciproca fra settori di contenuti, fornitori di contenuti e utenti.

Sono previste tre linee d'azione:

a)

facilitare, a livello comunitario, l'accesso ai contenuti digitali e i relativi uso e sfruttamento;

b)

favorire il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche in materia di contenuti digitali sia tra fornitori e utenti dei contenuti sia sul piano transettoriale;

c)

rafforzare la cooperazione tra i soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali e la sensibilizzazione.

II.   LINEE DI AZIONE

A.   Facilitare, a livello comunitario, l'accesso ai contenuti digitali e i relativi uso e sfruttamento

Le attività da svolgere nell'ambito di tale linea d'azione comprendono la creazione di reti e alleanze fra i soggetti attivi nel settore, incoraggiando la creazione di nuovi servizi.

I settori di intervento sono le informazioni del settore pubblico, i dati territoriali, l'apprendimento e i contenuti culturali.

Si privilegeranno:

a)

il sostegno a un riconoscimento più ampio dell'importanza delle informazioni del settore pubblico, del loro valore commerciale e delle implicazioni per la società derivanti dal loro uso. Le attività migliorano l'uso e lo sfruttamento effettivi delle informazioni del settore pubblico in un contesto transfrontaliero da parte di enti pubblici e imprese private, PMI comprese, finalizzati a creare prodotti e servizi di informazione a valore aggiunto;

b)

l'incentivo all'uso più ampio dei dati territoriali da parte di enti pubblici e imprese private, PMI comprese, e dei cittadini, attraverso meccanismi di cooperazione a livello europeo. Le attività dovrebbero affrontare questioni sia tecniche che organizzative, evitando doppioni e insiemi di dati territoriali insufficienti. Esse dovrebbero promuovere l'interoperatività transfrontaliera, sostenendo il coordinamento fra agenzie cartografiche e incentivando l'emergere di nuovi servizi a livello europeo per utenti mobili, oltre a sostenere l'uso di standard aperti;

c)

la promozione della moltiplicazione di raccolte di conoscenza europee aperte di oggetti digitali, destinate alle comunità dell'istruzione e della ricerca e ai singoli. Le attività sostengono la creazione di servizi transeuropei di intermediazione per contenuti digitali didattici, con modelli commerciali connessi. Si dovrebbe anche incoraggiare l'uso di standard aperti e la creazione di ampi gruppi di utenti per analizzare e testare gli schemi preliminari di normazione e specifiche, al fine di introdurre gli aspetti multilinguistici e multiculturali europei nel processo di definizione degli standard globali dei contenuti digitali didattici;

d)

la promozione dell'emergere di infrastrutture informatiche transeuropee per l'accesso e l'uso di risorse digitali europee di carattere culturale e scientifico, mediante il collegamento di biblioteche virtuali, memorie comunitarie, ecc. Le attività dovrebbero comprendere approcci coordinati alla digitalizzazione e al collezionamento, la conservazione di oggetti digitali e inventari di risorse digitali di carattere culturale e scientifico. Si dovrebbe migliorare l'accesso ai beni digitali culturali e scientifici medianti regimi efficaci di autorizzazione e la liberazione preventiva e collettiva dei diritti.

B.   Favorire il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche in materia di contenuti digitali sia tra fornitori e utenti dei contenuti sia sul piano transettoriale

Le attività da svolgere nell'ambito di tale linea d'azione sono volte a facilitare l'individuazione e l'ampia diffusione delle migliori pratiche in termini di metodi, processi e operazioni, per realizzare una miglior qualità e maggiore efficacia ed efficienza nella creazione, uso e distribuzione di contenuti digitali.

Tali attività comprendono esperimenti volti a dimostrare la ricercabilità, l'utilizzabilità, la riutilizzabilità, la componibilità e l'interoperatività dei contenuti digitali nel contesto del quadro giuridico esistente, soddisfacendo nel contempo, sin dalle prime fasi del processo, le esigenze di diversi gruppi e mercati bersaglio in un ambiente sempre più multilinguistico e multiculturale, estendendosi ben oltre le tecnologie di localizzazione.

Tali attività sfruttano i vantaggi della ottimizzazione dei contenuti digitali mediante dati comprensibili da parte della macchina (metadati semanticamente ben definiti, basati su terminologia, lessici e ontologie descrittive appropriate).

Gli esperimenti sono effettuati nell'ambito di raggruppamenti tematici. La raccolta, la diffusione e la condivisione fra settori diversi delle conoscenze acquisite sono parte integrante degli esperimenti.

I settori mirati di applicazione sono le informazioni del settore pubblico, i dati territoriali, i contenuti digitali culturali e didattici e i contenuti digitali scientifici e accademici.

C.   Rafforzare la cooperazione tra i soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali e la sensibilizzazione

Le attività da svolgere nell'ambito di tale linea d'azione comprendono misure di accompagnamento della pertinente legislazione relativa ai contenuti digitali e la promozione di una maggiore collaborazione fra i soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali, nonché misure di sensibilizzazione. Tali attività sostengono lo sviluppo di analisi comparative, strumenti di monitoraggio e analisi, valutazione dell'impatto del programma e diffusione dei risultati e individuano e analizzano le opportunità e i problemi emergenti (p. es. fiducia, marcatura di qualità, diritti di proprietà intellettuale nell'istruzione), proponendo, eventualmente, soluzioni.


ALLEGATO II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1.

La Commissione attua il programma in base al contenuto tecnico specificato nell'allegato I.

2.

Il programma è attuato mediante azioni indirette, fra cui:

a)

azioni a compartecipazione finanziaria

i)

Progetti destinati a migliorare le conoscenze onde migliorare i prodotti, processi e/o servizi esistenti e/o soddisfare le esigenze delle politiche comunitarie. La partecipazione della Comunità al finanziamento del progetto non supera di norma il 50 % del costo. Gli enti pubblici possono fruire del rimborso del 100 % dei costi aggiuntivi.

ii)

Azioni di migliori pratiche per diffondere conoscenze. Tali azioni di norma si svolgono nell'ambito di raggruppamenti tematici collegati fra loro da reti tematiche. Il contributo comunitario a queste misure si limita ai costi diretti ritenuti necessari o appropriati per realizzare gli obiettivi specifici dell'azione.

iii)

Reti tematiche: reti che riuniscono una serie di soggetti interessati a un dato obiettivo tecnologico e organizzativo, per facilitare le attività di coordinamento e il trasferimento di conoscenze. Le reti possono essere collegate alle azioni di migliori pratiche. Il sostegno è concesso per i costi aggiuntivi ammissibili legati al coordinamento e alla realizzazione della rete. La partecipazione comunitaria può coprire i costi aggiuntivi ammissibili di queste misure.

b)

misure di accompagnamento

Le misure di accompagnamento contribuiscono all'attuazione del programma o alla preparazione di attività future. Sono escluse le misure destinate alla commercializzazione di prodotti, processi o servizi, le attività di marketing e la promozione delle vendite.

i)

Studi a sostegno del programma, compresa la preparazione di attività future.

ii)

Scambio di informazioni, conferenze, seminari, workshop e altre riunioni, oltre alla gestione delle attività comprese nei raggruppamenti.

iii)

Azioni di divulgazione, informazione e comunicazione.

3.

La selezione delle azioni in compartecipazione finanziaria avviene mediante inviti a presentare proposte pubblicati sul sito Internet della Commissione, in conformità delle disposizioni finanziarie in vigore.

4.

Se del caso, si dovrebbe allegare alla domanda di sostegno comunitario un piano finanziario che elenchi tutte le voci del finanziamento dei progetti, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Comunità, e i crediti o le sovvenzioni chiesti o ottenuti presso altre fonti.

5.

Le misure di accompagnamento sono attuate per mezzo di bandi di gara in conformità delle disposizioni finanziarie in vigore.


ALLEGATO III

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

1.

Facilitare, a livello comunitario, l'accesso ai contenuti digitali e i relativi uso e sfruttamento

40-50 %

2.

Favorire il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche in materia di contenuti digitali sia tra fornitori e utenti dei contenuti sia sul piano transettoriale

45-55 %

3.

Rafforzare la cooperazione tra i soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali e la sensibilizzazione

8-12 %


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 13 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la summenzionata proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La proposta è basata sull'articolo 157, paragrafo 3, del trattato.

2.

Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno reso i rispettivi pareri il 22 aprile 2004 e il 29 aprile 2004, mentre il Comitato delle regioni ha rinunciato a formulare un parere.

3.

La Commissione ha trasmesso la sua proposta modificata al Parlamento europeo e al Consiglio il 4 maggio 2004.

4.

Il 24 settembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune in conformità dell'articolo 251 del trattato.

II.   OBIETTIVO

La proposta mira a creare le condizioni di un accesso più ampio ai contenuti digitali e di un maggiore uso degli stessi e, ove necessario, di una maggiore redditività dei servizi basati sull'accesso ai contenuti digitali e sul loro uso o riutilizzo, apportando un contributo significativo alla strategia eEurope in settori quali eLearning, eGovernment, ecc. (si tratta di un programma che succede all'attuale eContent, che scadrà a fine 2004).

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune condivide l'obiettivo generale della proposta presentata dalla Commissione e anche, in termini generali, i mezzi proposti per conseguire tale obiettivo. Tuttavia, nel corso della discussione in sede di Consiglio, il testo della proposta è stato in parte rimaneggiato. I principali punti della posizione comune che differiscono dalla proposta della Commissione e dagli emendamenti del Parlamento europeo (cfr. il punto IV in appresso) sono i seguenti:

1.

Data la taglia dei progetti previsti nella proposta, il Consiglio ha ritenuto opportuno fare un riferimento alle PMI e alla particolare attenzione da dedicare alla loro partecipazione (considerando 5 e 6, nonché allegato I.II.A). Inoltre, è stato aggiunto al considerando 5 e all'allegato I.I. un riferimento alle persone con esigenze specifiche.

2.

La posizione comune modifica l'articolo 3, aggiungendo un nuovo paragrafo che sottolinea la coerenza e la complementarità del programma con altri pertinenti programmi, politiche e azioni comunitari.

3.

Il Consiglio ritiene che, nell'attuazione del programma, la Commissione debba operare in stretta collaborazione con gli Stati membri e garantire la trasparenza. La posizione comune ha conseguentemente modificato gli articoli 3 e 4 per quanto riguarda la procedura del comitato a favore di una procedura di gestione. Tali modifiche sono ulteriormente chiarite nel considerando 14.

4.

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria (articolo 6) del programma, la posizione comune riduce l'importo complessivo proposto dalla Commissione. La Commissione aveva proposto un sostanziale aumento del bilancio rispetto al programma attuale e quantunque tutti gli Stati membri abbiano riconosciuto l'importanza del programma, è stato tuttavia ritenuto opportuno un aumento meno consistente. In linea con altre disposizioni normative è stata inserita una clausola di interruzione per mantenere la disciplina di bilancio in quanto il programma travalica le attuali prospettive finanziarie.

5.

La posizione comune modifica inoltre la ripartizione indicativa delle spese nell'allegato III. Il Consiglio ha ritenuto opportuno dare maggior impulso alla linea d'azione 1.

IV.   EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

1.   Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione e adottati dal Consiglio

L'emendamento 1 è stato integrato nella posizione comune come considerando 6, con un'aggiunta del Consiglio riguardante le PMI.

L'emendamento 2 è stato integrato nell'articolo 1, paragrafo 1.

Gli emendamenti 3, 4 e 5 sono stati integrati nell'articolo 1, paragrafo 2, della posizione comune, eccettuato il riferimento ai settori di interesse pubblico che il Consiglio considera già contemplati al paragrafo 1 del medesimo articolo. Inoltre il Consiglio ha mantenuto, nel paragrafo 2, il riferimento alla «sensibilizzazione», che ritiene importante. Ciò vale anche per gli emendamenti collegati 11, 12, 13, 14 e 16, che il Consiglio ha integrato negli allegati I e III.

Il Consiglio ha integrato gli emendamenti 6 e 7 nell'articolo 5 della sua posizione comune, quantunque con una formulazione lievemente diversa per l'emendamento 6.

Gli emendamenti 8, 9 e 10 sono stati tutti incorporati nell'articolo 6 della posizione comune, tranne per l'importo complessivo della dotazione finanziaria, che il Consiglio ha modificato per i motivi su esposti.

2.   Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione ma non adottati dal Consiglio

Il Consiglio non ha adottato l'emendamento 15, in quanto a sua giudizio la sensibilizzazione costituisce una parte importante del programma.


(1)  GU C 98 del 23.4.2004, pag. 39.


1.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 25/29


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 3/2005

definita dal Consiglio il 7 ottobre 2004

in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del....., relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/C 25E/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

CONSIDERANDO:

(1)

La politica comunitaria sulla sicurezza marittima mira a garantire un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente ed è fondata sulla convinzione che tutte le parti coinvolte nel trasporto di merci per mare hanno la responsabilità di garantire che le navi utilizzate nelle acque comunitarie siano conformi alle regole e alle norme applicabili.

(2)

Le norme pratiche di tutti gli Stati membri per gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi si basano sulla convenzione Marpol 73/78; tuttavia, in assenza di un intervento correttivo, tali norme sono quotidianamente ignorate da un numero molto elevato di navi che solcano le acque comunitarie.

(3)

La convenzione Marpol 73/78 viene attuata in maniera diversa nei vari Stati membri ed è dunque necessario armonizzarne l'attuazione a livello comunitario; in particolare, le pratiche degli Stati membri in materia di sanzioni applicabili allo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi presentano notevoli divergenze.

(4)

Le misure dissuasive costituiscono parte integrante della politica comunitaria sulla sicurezza marittima, in quanto garantiscono un nesso tra la responsabilità di ciascuna delle parti coinvolte nel trasporto di merci inquinanti per mare e la possibilità che tali parti incorrano in sanzioni; per un'efficace protezione dell'ambiente occorrono pertanto sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate.

(5)

È essenziale, a tal fine, un ravvicinamento delle disposizioni legali vigenti, in particolare, da un lato, la definizione precisa della violazione in questione e i casi di deroga, che formano oggetto della presenta direttiva, e, dall'altro, norme minime in materia di sanzioni, responsabilità e giurisdizione, che formano oggetto della decisione quadro del Consiglio 2005/.../GAI, del....., intesa a rafforzare il quadro normativo penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi.

(6)

Scopo della presente direttiva è, tra l'altro, quello di dare una definizione di «scarichi», rendendo quindi più efficace l'attuazione della decisione quadro 2005/.../GAI, al fine di prevenire siffatte violazioni.

(7)

Né il regime internazionale relativo alla responsabilità civile e all'indennizzo in caso di inquinamento da idrocarburi, né il regime riguardante l'inquinamento causato da altre sostanze pericolose o nocive hanno sufficienti effetti dissuasivi, tali da scoraggiare le parti coinvolte nel trasporto di carichi pericolosi in mare dall'adottare pratiche che non rispettino gli standard; gli effetti di dissuasione richiesti possono essere raggiunti solo con l'introduzione di sanzioni applicabili a chiunque causi o contribuisca a causare inquinamento marino; le sanzioni dovrebbero essere applicabili non solo al proprietario o al comandante della nave ma anche al proprietario del carico, alla società di classificazione o a qualsiasi altra persona coinvolta.

(8)

Gli scarichi di sostanze inquinanti provocati dalle navi dovrebbero essere considerati violazioni se sono effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave.

(9)

Le sanzioni per gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi non sono correlate alla responsabilità civile delle parti interessate e non sono pertanto soggette alle norme riguardanti la limitazione o la configurazione della responsabilità civile, né limitano l'indennizzo efficace delle vittime degli incidenti di inquinamento.

(10)

Occorre un'ulteriore efficace cooperazione tra gli Stati membri per garantire l'individuazione tempestiva degli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi e l'identificazione dei responsabili.

(11)

Se esistono elementi di prova chiari e obiettivi di uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno, gli Stati membri dovrebbero sottoporre la questione alle autorità competenti per avviare un procedimento a norma dell'articolo 220 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

(12)

La presente direttiva è conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità stabiliti all'articolo 5 del trattato. L'inserimento nel diritto comunitario delle norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e l'istituzione di sanzioni, che possono essere anche penali o amministrative, in caso di violazione delle suddette norme, è necessario per raggiungere un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente nel trasporto marittimo. Tale obiettivo può essere raggiunto efficacemente dalla Comunità solo attraverso norme armonizzate. La direttiva si limita a stabilire le disposizioni minime necessarie per conseguire l'obiettivo in questione e non va al di là di quanto necessario a tal fine. Essa non impedisce agli Stati membri di adottare misure più rigorose contro l'inquinamento provocato dalle navi conformemente al diritto internazionale.

(13)

La presente direttiva rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità

1.   Scopo della presente direttiva è quello di garantire che ai responsabili di inquinamento provocato dalle navi vengano comminate sanzioni appropriate, al fine aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi.

2.   La presente direttiva non preclude agli Stati membri la possibilità di adottare misure più rigorose contro l'inquinamento provocato dalle navi, conformemente al diritto internazionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1.

«Convenzione Marpol 73/78»: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, con le successive modifiche.

2.

«Sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) della convenzione Marpol 73/78.

3.

«Scarico»: ogni rigetto comunque proveniente da una nave, quale figura all'articolo 2 della convenzione Marpol 73/78.

4.

«Nave»: un'imbarcazione marittima di qualsiasi tipo e battente qualsiasi bandiera, che operi nell'ambiente marino; sono inclusi gli aliscafi, i veicoli su cuscino d'aria, i sommergibili e i natanti.

Articolo 3

Campo di applicazione

1.   La presente direttiva è applicabile, conformemente al diritto internazionale, agli scarichi di sostanze inquinanti:

a)

nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro, nella misura in cui è applicabile il regime Marpol;

b)

nelle acque territoriali di uno Stato membro;

c)

negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, nella misura in cui uno Stato membro abbia giurisdizione su tali stretti;

d)

nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente di uno Stato membro, istituita ai sensi del diritto internazionale;

e)

in alto mare.

2.   La presente direttiva è applicabile agli scarichi di sostanze inquinanti di tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, ad esclusione delle navi militari da guerra o ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali.

Articolo 4

Violazioni

Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave.

Articolo 5

Deroghe

1.   Lo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non è considerato una violazione se soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, norma 11 a) o 11 c), o all'allegato II, norma 6 a) o 6 c) della convenzione Marpol 73/78.

2.   Lo scarico di sostanze inquinanti nelle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) e e), non è considerato una violazione da parte del proprietario, del comandante o dell'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, norma 11 b), o all'allegato II, norma 6 b), della convenzione Marpol 73/78.

3.   Lo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non è considerato una violazione se soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, norma 9 o 10, o all'allegato II, norma 5, della convenzione Marpol 73/78.

Articolo 6

Misure di controllo dell'applicazione per le navi che si trovano nel porto di uno Stato membro

1.   Se eventuali irregolarità o informazioni fanno nascere sospetti sul fatto che una nave, che si trova volontariamente all'interno di un porto o in un terminale off-shore di uno Stato membro, abbia proceduto o stia procedendo allo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lo Stato membro in questione garantisce che si proceda a un'adeguata ispezione ai sensi del diritto nazionale, tenendo presenti gli orientamenti adottati in materia dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

2.   Se l'ispezione di cui al paragrafo 1 mette in evidenza elementi che potrebbero far pensare a una violazione ai sensi dell'articolo 4, vengono informate le autorità competenti dello Stato membro in questione e dello Stato di bandiera.

Articolo 7

Misure di controllo dell'applicazione adottate dagli Stati costieri per le navi in transito

1.   Se il presunto scarico di sostanze inquinanti avviene nelle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c), d) o e), e se la nave sospettata di aver effettuato lo scarico non approda in un porto dello Stato membro che detiene le informazioni riguardo al presunto scarico, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

se il successivo porto di approdo della nave è situato in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati collaborano strettamente tra di loro nell'ispezione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e per decidere gli opportuni provvedimenti amministrativi da adottare riguardo allo scarico;

b)

se il successivo porto di approdo della nave è situato in uno Stato terzo, lo Stato membro interessato adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire che il successivo porto di approdo della nave venga informato del presunto scarico e invita lo Stato in cui è situato tale porto ad adottare le iniziative adeguate rispetto allo scarico in questione.

2.   Se esistono elementi di prova chiari e obiettivi che una nave che naviga nelle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o d), abbia commesso, nell'area di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), una violazione consistente in uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno al litorale o agli interessi collegati dello Stato membro colpito o alle risorse delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o d), il suddetto Stato membro provvede, quando gli elementi di prova lo giustificano e fatta salva la parte XII, sezione 7, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, a sottoporre la questione alle autorità competenti per avviare un procedimento, compreso il procedimento per il fermo della nave, a norma del proprio diritto nazionale.

3.   In ogni caso vengono informate le autorità dello Stato di bandiera.

Articolo 8

Sanzioni

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le violazioni di cui all'articolo 4 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che possono comprendere sanzioni penali o amministrative.

2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a chiunque sia responsabile di una violazione di cui all'articolo 4.

Articolo 9

Conformità al diritto internazionale

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni formali o discriminazioni di fatto tra le navi straniere e agiscono nel rispetto del diritto internazionale applicabile, compresa la sezione 7, parte XII, della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; essi notificano tempestivamente allo Stato di bandiera dell'imbarcazione e a qualsiasi altro Stato interessato i provvedimenti adottati ai sensi della presente direttiva.

Articolo 10

Misure di accompagnamento

Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri e la Commissione cooperano, se del caso, in stretta collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) ed eventualmente nell'ambito del programma di azione inteso a far fronte all'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali istituito dalla decisione n. 2850/2000/CE (3), al fine di:

a)

predisporre i necessari sistemi di informazione richiesti per l'efficace applicazione della presente direttiva;

b)

istituire prassi e orientamenti comuni sulla base di quelli esistenti a livello internazionale, in particolare per:

monitorare e individuare tempestivamente le navi che scaricano sostanze inquinanti in violazione della presente direttiva, eventualmente anche con il ricorso ad apparecchiature di monitoraggio di bordo,

applicare metodi affidabili per rintracciare le sostanze inquinanti in mare e attribuirle a una determinata nave, e

procedere efficacemente al controllo dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 11

Comunicazione delle informazioni

Ogni tre anni gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte delle autorità competenti. Sulla base delle relazioni pervenutele, la Commissione presenta una relazione comunitaria al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (4).

2.   La Commissione informa periodicamente il comitato istituito ai sensi della decisione n. 2850/2000/CE delle eventuali misure proposte o di altre pertinenti attività riguardanti interventi di risposta in caso di inquinamento marino.

Articolo 13

Modifiche

Gli emendamenti alla convenzione Marpol 73/78, di cui all'articolo 2, punto 1, possono essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

Articolo 14

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro …… (5). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 220 del 16.9.2003, pag. 72.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 13.1.2004 (GU C 92 E del 21.4.2004, pag. 77).

(3)  Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

(4)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).

(5)  18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO

Sintesi, a fini di riferimento, delle norme in materia di scarichi della convenzione Marpol 73/78 riguardanti lo scarico di idrocarburi e di sostanze liquide nocive di cui all'articolo 2, punto 2

PARTE I:   IDROCARBURI (MARPOL 73/78, ALLEGATO I)

Ai fini dell'allegato I della convenzione Marpol 73/8, per «idrocarburi» s'intende il petrolio in tutte le sue forme, e in particolare il petrolio greggio, l'olio combustibile, le morchie, i residui d'idrocarburi e i prodotti raffinati (diversi dai prodotti petrolchimici che sono soggetti alle disposizioni dell'allegato II alla convenzione Marpol 73/78) e per «miscela di idrocarburi» s'intende ogni miscela contenente degli idrocarburi.

Estratti delle disposizioni in materia della convenzione Marpol 73/78, allegato I

Norma 9:   Regolamentazione degli scarichi di idrocarburi

1)

Fatte salve le disposizioni delle norme 10 e 11 del presente allegato e del paragrafo 2 della presente norma, viene vietato a ogni nave alla quale si applichi il presente allegato di scaricare in mare degli idrocarburi o delle miscele di idrocarburi, tranne nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

per quanto riguarda le petroliere, tranne nei casi previsti al capoverso b) del presente paragrafo:

i)

la petroliera non si trovi in una zona speciale;

ii)

la petroliera si trovi a più di 50 miglia marine dalla terra più vicina;

iii)

la petroliera si trovi in navigazione;

iv)

il flusso istantaneo di scarico degli idrocarburi non superi i 30 litri per miglio marino;

v)

la quantità totale di idrocarburi scaricata in mare non superi, per le petroliere esistenti, 1/15 000 della quantità totale del carico particolare da cui provengono i residui e, per le petroliere nuove, 1/30 000 della quantità totale del carico particolare da cui provengono i residui; e

vi)

la petroliera utilizzi un dispositivo di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi e un sistema di cisterne di decantazione come prescritto dalla norma 15 del presente allegato;

b)

per quanto riguarda le navi di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate, diverse dalle petroliere, e per quanto concerne le petroliere, per gli scarichi dalle sentine dei locali macchine a esclusione delle sentine dei locali pompe del carico, a meno che tali scarichi non siano mescolati con dei residui del carico di idrocarburi:

i)

la nave non si trovi in una zona speciale;

ii)

la nave sia in navigazione;

iii)

il contenuto di idrocarburi degli scarichi non superi, senza essere diluito, 15 parti per milione; e

(iv)

la nave utilizzi [un dispositivo di sorveglianza continua, di controllo e un sistema di filtraggio] prescritto dalla norma 16 del presente allegato.

2)

Per quanto riguarda le navi di stazza lorda inferiore a 400 tonnellate, diverse dalle petroliere, che navighino fuori delle zone speciali, l'autorità [dello Stato di bandiera] vigila affinché siano attrezzate, nella misura del possibile e della ragionevolezza, con impianti che permettano la conservazione dei residui di idrocarburi a bordo e il loro scarico negli impianti di raccolta o in mare conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, alinea b) della presente norma.

[…]

3)

Le disposizioni del paragrafo 1 della presente norma non si applicano allo scarico della zavorra pulita o separata. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allo scarico di miscele di idrocarburi che, non diluite, abbiano un contenuto di idrocarburi non superiore alle 15 parti per milione e che non provengono dalle sentine dei locali pompe del carico e non sono mescolate con dei residui del carico di idrocarburi.

4)

Lo scarico in mare non deve contenere né prodotti chimici o altre sostanze in quantità o concentrazioni pericolose per l'ambiente marino, né prodotti chimici o altre sostanze utilizzate per eludere le condizioni di scarico previste dalla presente norma.

5)

I residui di idrocarburi che non possono essere scaricati in mare nelle condizioni enunciate nei paragrafi 1, 2 e 4 della presente norma dovranno essere conservati a bordo o scaricati negli impianti di raccolta.

[…]

Norma 10:   Metodi di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi dovuto alle navi in esercizio nelle zone speciali

1)

Ai fini del presente allegato, le zone speciali sono la zona del Mar Mediterraneo, la zona del Mar Baltico, la zona del Mar Nero, la zona del Mar Rosso, la «zona dei Golfi», la zona del Golfo di Aden, la zona dell'Antartide e le acque dell'Europa nordoccidentale [che sono definite nel modo seguente].

2)

Fatte salve le disposizioni contenute nella norma 11 del presente allegato:

a)

è vietato a ogni petroliera, nonché a ogni altra nave di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate, di scaricare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi mentre si trova in una zona speciale. […]

b)

[…] È vietato a ogni nave di stazza lorda inferiore a 400 tonnellate, diversa da una petroliera, di scaricare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi mentre si trova in una zona speciale, a meno che il contenuto di idrocarburi degli scarichi non superi, senza essere diluito, 15 parti per milione.

3)

a)

Le disposizioni del paragrafo 2 della presente norma non si applicano allo scarico della zavorra pulita o separata.

b)

Le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), della presente norma non si applicano allo scarico delle sentine trattate dei locali macchine ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i)

le acque di sentina non provengano dalle sentine dei locali pompe del carico;

ii)

le acque di sentina non siano mescolate con dei residui del carico di idrocarburi;

iii)

la nave sia in navigazione;

iv)

il contenuto di idrocarburi degli scarichi non superi, senza essere diluito, 15 parti per milione;

v)

la nave utilizzi un sistema di filtraggio prescritto dalla norma 16.5 del presente allegato;

vi)

il sistema di filtraggio sia dotato di un dispositivo di arresto che permetta di arrestare automaticamente lo scarico se il contenuto di idrocarburi dell'effluente supera 15 parti per milione.

4)

a)

Lo scarico in mare non deve contenere né prodotti chimici o altre sostanze in quantità o concentrazioni pericolose per l'ambiente marino, né prodotti chimici o altre sostanze utilizzate per eludere le condizioni di scarico previste dalla presente norma.

b)

I residui di idrocarburi che non possono essere scaricati in mare alle condizioni enunciate al paragrafo 2 o 3 della presente norma dovranno essere conservati a bordo o scaricati in impianti di raccolta.

5)

Nessuna disposizione della presente norma vieta a una nave di cui solo una parte del tragitto si trovi in una zona speciale di effettuare degli scarichi fuori della zona speciale conformemente alle disposizioni contenute nella norma 9 del presente allegato.

[…]

Norma 11:   Eccezioni

Le norme 9 e 10 del presente allegato non si applicano:

a)

allo scarico in mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi effettuato da una nave per assicurare la propria sicurezza o quella di un'altra nave, o salvare delle vite umane in mare; o

b)

allo scarico in mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi provenenti da un'avaria alla nave o al suo equipaggiamento:

i)

a condizione che siano state prese tutte le ragionevoli precauzioni dopo l'avaria o la scoperta dello scarico per impedire o ridurre tale scarico, e

ii)

tranne il caso in cui il proprietario o il comandante abbia agito con l'intenzione di provocare l'avaria o incautamente e con la consapevolezza che l'avaria sarebbe probabilmente avvenuta; o

c)

allo scarico in mare di sostanze contenenti degli idrocarburi approvato dall'autorità [dello Stato di bandiera], quando tali sostanze siano utilizzate per lottare contro un particolare caso di inquinamento al fine di ridurre i danni dovuti a tale inquinamento. Ogni scarico di tale natura dovrà essere sottoposto all'approvazione del governo sotto la cui giurisdizione sia previsto che lo scarico possa avvenire.

PARTE II:   SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE (MARPOL 73/78, ALLEGATO II)

Estratti delle disposizioni in materia della convenzione Marpol 73/78, allegato II

Norma 3:   Classificazione in categorie ed elencazione delle sostanze liquide nocive

1)

Ai fini delle norme del presente allegato, le sostanze liquide nocive vengono suddivise nelle seguenti quattro categorie:

a)

Categoria A: Sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o lo scarico della zavorra, presentano un grave rischio sia per le risorse marine sia per la salute umana o nuocciono seriamente alle attrattive dei luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare e giustificano, di conseguenza, l'attuazione di misure rigorose di lotta contro l'inquinamento.

b)

Categoria B: Sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o lo scarico della zavorra, presentano un rischio sia per le risorse marine o per la salute umana o nuocciono alle attrattive dei luoghi sia alle altre utilizzazioni legittime del mare e giustificano perciò l'attuazione di particolari misure di lotta contro l'inquinamento.

c)

Categoria C: Sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra, presentano un lieve rischio sia per le risorse marine sia per la salute umana o nuocciono un poco alle attrattive dei luoghi e alle altre utilizzazioni legittime del mare e richiedono perciò delle particolari condizioni operative.

d)

Categoria D: Sostanze liquide nocive che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o di scarico della zavorra, presentano un lievissimo rischio sia per le risorse marine sia per la salute dell'uomo o nuocciono pochissimo alle attrattive dei luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare e richiedono perciò alcune precauzioni nelle condizioni operative.

[…]

[Altri orientamenti sulla classificazione delle sostanze, compreso un elenco delle sostanze classificate, sono contenuti nella norma 3, paragrafi 2-4, nella norma 4 e nelle appendici della convenzione Marpol 73/78, allegato II]

[…]

Norma 5:   Scarico di sostanze liquide nocive

Sostanze di categorie A, B e C fuori delle zone speciali e di categoria D in tutte le zone

Subordinatamente alle disposizioni della norma 6 del presente allegato,

1)

È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria A definite nella norma 3, paragrafo 1, lettera a) del presente allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in questa categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengono tali sostanze. Quando le cisterne che contengono sostanze o miscele devono essere lavate, i residui risultanti devono essere scaricati in un impianto di raccolta fino a che la concentrazione della sostanza nell'effluente a tale impianto sia uguale o inferiore a 0,1 % in peso e fino a che la cisterna risulti vuota, a eccezione del fosforo, giallo o bianco, per il quale la concentrazione residua deve essere pari a 0,01 % in peso. L'acqua eventualmente aggiunta alla cisterna può essere scaricata in mare ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

che la nave stia procedendo in rotta a una velocità non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma o ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi;

b)

che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e

c)

che lo scarico avvenga a non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina e in acque profonde almeno 25 metri.

2)

È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria B definite dalla norma 3, paragrafo 1, lettera b), del presente allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in questa categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non vengano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

che la nave stia procedendo in rotta a una velocità di almeno 7 nodi se dotata di propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi;

b)

che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico siano approvati dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Essi sono basati sulle norme elaborate dall'[IMO] e assicurano che la concentrazione e il tasso di scarico dell'effluente siano tali che nella scia a poppavia della nave la concentrazione della sostanza non sia superiore a una parte per milione;

c)

che la quantità massima di carico che viene scaricata da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantità massima approvata secondo i procedimenti considerati alla lettera b) del presente paragrafo, la quale, in ogni caso, non deve superare la maggiore delle quantità seguenti: 1 metro cubo o 1/3 000 della capacità della cisterna in metri cubi;

d)

che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e

e)

che lo scarico avvenga a una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina e in acque profonde almeno 25 metri.

3)

È vietato lo scarico in mare delle sostanze di categoria C, definite dalla norma 3, paragrafo 1, lettera c), del presente allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in tale categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

che la nave stia procedendo in rotta a una velocità di almeno 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi;

b)

che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico siano approvati dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Essi sono basati sulle norme elaborate dall'[IMO] e assicurano che la concentrazione e il tasso di scarico dell'effluente sono tali che nella scia a poppavia della nave la concentrazione della sostanza non superi dieci parti per milione;

c)

che la quantità massima di carico che viene scaricata da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantità massima approvata secondo i procedimenti di cui alla lettera b) del presente paragrafo, la quale in ogni caso non deve superare la maggiore delle quantità seguenti: 3 metri cubi o 1/1 000 della capacità della cisterna in metri cubi;

d)

che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e

e)

che lo scarico avvenga a una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina e in acque profonde almeno 25 metri.

4)

È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria D, definite dalla norma 3, paragrafo 1, lettera d), del presente allegato, delle sostanze che sono provvisoriamente classificate in tale categoria nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

che la nave stia procedendo in rotta a una velocità di almeno 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e di almeno 4 nodi per tutte le altre navi;

b)

che la concentrazione della miscela non superi una parte della sostanza per 10 parti di acqua; e

c)

che lo scarico avvenga a una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina.

5)

Per liberare le cisterne dai residui del carico può venire usato un sistema di ventilazione approvato dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Tale sistema deve essere basato su norme elaborate dall'[IMO]. L'acqua eventualmente introdotta successivamente nella cisterna deve essere considerata pulita e non è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 o 4 della presente norma.

6)

È vietato lo scarico in mare di sostanze che non appartengano ancora a una categoria o che non siano state classificate a titolo provvisorio o che siano valutate in conformità della norma 4, paragrafo 1, del presente allegato, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o di altri residui o miscele che contengano tali sostanze.

Sostanze delle categorie A, B e C nelle zone speciali [definite nella convenzione Marpol 73/78, allegato II, norma 1, compreso il Mar Baltico]

Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 14 della presente norma e della norma 6 del presente allegato,

7)

È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria A definite nella norma 3, paragrafo 1, lettera a), del presente allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze. Quando le cisterne che contengono tali sostanze o miscele devono essere lavate i residui risultanti devono essere scaricati in un impianto di raccolta preparato dagli Stati rivieraschi della zona speciale in base alle disposizioni della norma 7 del presente allegato, fino a che la concentrazione della sostanza nell'effluente a tale impianto sia uguale o inferiore allo 0,05 % in peso e fino a che la cisterna risulti vuota, a eccezione del fosforo, giallo o bianco, per il quale la concentrazione residua deve essere pari a 0,005 % in peso. L'acqua eventualmente aggiunta successivamente alla cisterna può essere scaricata in mare ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

che la nave stia procedendo in rotta a una velocità non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi;

b)

che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e

c)

che lo scarico avvenga a non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina e in acque profonde almeno 25 metri.

8)

È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria B, definite nella norma 3, paragrafo 1, lettera b), del presente allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

che la cisterna sia stata lavata conformemente al procedimento approvato dall'autorità [dello Stato di bandiera] e fondato sulle norme elaborate dall'[IMO] e che i residui risultanti dal lavaggio siano stati scaricati in un impianto di raccolta;

b)

che la nave navighi a una velocità non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi;

c)

che i procedimenti e le sistemazioni per provvedere allo scarico e al lavaggio siano approvati dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Essi si basano sulle norme elaborate dall'[IMO] e assicurano che la concentrazione e il tasso di scarico dell'effluente siano tali da non permettere che la concentrazione della sostanza nella scia a poppavia della nave superi una parte per milione;

d)

che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e

e)

che lo scarico avvenga a una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina e in acque profonde almeno 25 metri.

9)

È vietato lo scarico in mare delle sostanze della categoria C, definite dalla norma 3, paragrafo 1, lettera c), del presente allegato, delle sostanze che sono classificate provvisoriamente in tale categoria, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o degli altri residui o miscele che contengano tali sostanze, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

che la nave navighi a una velocità non inferiore a 7 nodi per le navi a propulsione autonoma e ad almeno 4 nodi per tutte le altre navi;

b)

che i procedimenti e le sistemazioni per lo scarico siano approvati dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Essi si basano sulle norme elaborate dall'[IMO] e assicurano che la concentrazione e il tasso di scarico dell'effluente siano tali da non permettere che la concentrazione della sostanza, nella scia a poppavia della nave, superi una parte per milione;

c)

che la quantità massima di carico scaricata in mare da ogni cisterna e dal suo sistema di tubazioni non superi la quantità massima approvata secondo i procedimenti di cui alla lettera b) del presente paragrafo, non dovendo in ogni caso tale quantità superare la maggiore delle seguenti quantità: 1 metro cubo o 1/3 000 della capacità della cisterna in metri cubi;

d)

che lo scarico avvenga sotto il galleggiamento, tenendo conto della posizione delle prese dal mare; e

e)

che lo scarico avvenga a una distanza di non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina e in acque profonde almeno 25 metri.

10)

Per liberare le cisterne dai residui del carico può venire usato un sistema di ventilazione approvato dall'autorità [dello Stato di bandiera]. Tale sistema deve essere basato sulle norme elaborate dall'[IMO]. L'acqua eventualmente introdotta nella cisterna deve essere considerata pulita e non è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 7, 8 o 9 della presente norma.

11)

È vietato lo scarico in mare delle sostanze che non appartengono ancora a una categoria o che non siano state classificate a titolo provvisorio o che siano valutate conformemente alla norma 4.1 del presente allegato, nonché delle acque di zavorra, delle acque di lavaggio delle cisterne o di altri residui o miscele che contengano tali sostanze.

12)

Le disposizioni della presente norma non vietano alle navi di tenere a bordo dei residui di carico delle categorie B o C e di scaricarle fuori di una zona speciale, in base alle disposizioni, rispettivamente, dei paragrafi 2 o 3 della presente norma.

Norma 6:   Esclusioni

La norma 5 del presente allegato non si applica:

a)

allo scarico in mare di sostanze liquide nocive, o di miscele che contengano tali sostanze, che si renda necessario per garantire la sicurezza della nave o per salvare delle vite umane in mare; o

b)

allo scarico in mare di sostanze liquide nocive o di miscele contenenti tali sostanze che derivano da avaria a una nave o al suo equipaggiamento:

i)

a condizione che dopo l'avaria o la scoperta dello scarico siano prese tutte le ragionevoli precauzioni per impedire o ridurre lo scarico, e

ii)

salvo quando l'armatore o il comandante abbiano agito con l'intento di causare l'avaria o incautamente ed essendo a conoscenza che l'avaria sarebbe probabilmente avvenuta; o

c)

allo scarico in mare di sostanze liquide nocive o di miscele che contengano tali sostanze approvato dall'autorità [dello Stato di bandiera] quando effettuato per la lotta contro determinati casi di inquinamento per ridurre i danni. Qualsiasi scarico di tal genere è subordinato all'approvazione di tutti i governi nei cui limiti di giurisdizione tale scarico debba, secondo ogni previsione, avvenire.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Nel quadro della procedura di codecisione (art. 251 TCE), il Consiglio ha raggiunto, l'11 giugno 2004, un accordo politico sul progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, comprese sanzioni penali, per i reati di inquinamento (1). In seguito alla revisione del gruppo dei giuristi/linguisti, il Consiglio ha adottato la posizione comune il 7 ottobre 2004.

Adottando tale posizione, il Consiglio ha tenuto conto del parere espresso il 13 gennaio 2004 dal Parlamento europeo in prima lettura (2) e del parere del Comitato economico e sociale (3)  (4).

La direttiva mira a recepire nel diritto comunitario le norme internazionali sull'inquinamento provocato dalle navi contenute nella convenzione MARPOL, prevedendo che le violazioni delle norme sugli scarichi siano considerate reati di inquinamento, nonché a stabilire norme armonizzate per la loro esecuzione. Essa mira altresì ad estendere le norme in modo da contemplare gli scarichi di idrocarburi derivanti da avarie, se commessi deliberatamente, incautamente o per un atto di negligenza grave, e da assicurarne la più ampia applicazione nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

II.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

In seguito al naufragio della petroliera Prestige, il Consiglio aveva sottolineato non soltanto l'importanza della politica della sicurezza marittima, ma anche la necessità di assicurare che chiunque, per grave negligenza, abbia causato o contribuito a causare un incidente da inquinamento, incorra in sanzioni adeguate. L'impostazione adottata dal Consiglio nei confronti della proposta della Commissione presentata nel marzo 2003 e appoggiata dalle conclusioni del Consiglio europeo dello stesso mese, che evidenziavano la scelta di un'appropriata base giuridica, si fonda sul principio di utilizzare appieno i diritti della Comunità ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), rispettando al tempo stesso gli obblighi degli Stati membri ai sensi della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL).

Il Consiglio ritiene che il recepimento del regime MARPOL relativo all'inquinamento provocato dalle navi nel diritto comunitario garantirà un'applicazione e un'osservanza più rigorose e armonizzate negli Stati membri. Condivide l'opinione secondo cui occorre stabilire che tutti gli scarichi di sostanze inquinanti sono considerati violazioni se commessi deliberatamente, incautamente o per negligenza grave.

Conformemente al principio dell'osservanza delle disposizioni della convenzione MARPOL sono previste deroghe nei casi in cui uno scarico ha lo scopo di salvare vite umane o la nave stessa. La deroga ai sensi della convenzione MARPOL relativa al proprietario e al comandante in caso di scarichi in seguito a incidenti si applica nelle acque internazionali e nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente di uno Stato membro. In tali casi, come logica conseguenza delle disposizioni MARPOL, è prevista la tutela l'equipaggio che agisce sotto la responsabilità del capitano. Nelle acque interne e territoriali di uno Stato membro, d'altro canto, il Consiglio ritiene opportuno esercitare i diritti della Comunità ai sensi dell'articolo 211, paragrafo 4, della convenzione UNCLOS, al fine di rafforzare la protezione delle zone costiere, e sospendere la deroga prevista per gli scarichi in seguito a incidenti.

Il Consiglio ritiene che le sanzioni da comminare in caso di violazioni della normativa in materia di inquinamento provocato dalle navi debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive e possano comprendere sanzioni penali o amministrative. Concorda inoltre sulla necessità che tali sanzioni si applichino a chiunque sia ritenuto responsabile di inquinamento marino, ossia contemplino l'intera catena di responsabilità. Le violazioni sono definite nella direttiva; le regole fondamentali vincolanti in materia di sanzioni penali, responsabilità e competenza giurisdizionale dovrebbero invece essere stabilite, secondo il parere del Consiglio, nella decisione quadro parallela, proposta dalla Commissione e esaminata dal Consiglio nella formazione «Giustizia e affari interni».

Il Consiglio accoglie con favore la semplificazione in conformità degli orientamenti internazionali pertinenti, delle severe misure di controllo dell'applicazione nei confronti di navi che approdano in un porto di uno Stato membro. Approva l'accresciuto scambio di informazioni sui presunti scarichi tra Stati membri e paesi terzi, siano essi Stati d'approdo o Stati di bandiera, per agevolare l'applicazione delle misure appropriate.

Infine, il Consiglio ritiene che si debbano sfruttare tutte le possibilità offerte dalla convenzione UNCLOS per proteggere la linea di costa e le risorse di quest'area, ivi comprese le misure di controllo dell'applicazione da parte degli Stati costieri nei confronti delle navi in navigazione nel mare territoriale o nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente a norma dell'articolo 220, paragrafo 6, della convenzione UNCLOS, quando esistano prove chiare e oggettive di uno scarico che ha provocato o rischia di provocare danni gravi alla costa o a una qualunque risorsa del mare territoriale o della zona economica esclusiva o di una zona equivalente. In tal caso, lo Stato membro interessato sottopone la questione alle sue autorità competenti al fine di iniziare un procedimento, ivi compreso il sequestro della nave, conformemente alla propria legislazione nazionale.

III.   EMENDAMENTI

Dato che il Consiglio segue un approccio notevolmente diverso riguardo al presente progetto di direttiva rispetto al testo originariamente proposto, come sottolineato in precedenza, non è stato possibile tenere conto nella posizione comune, di gran parte degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura.

L'idea di creare una guardia costiera europea (emendamenti 6 e 22) non figurava nella proposta originaria della Commissione. Pur riconoscendo l'importanza di valutare i mezzi per aumentare la protezione della linea di costa europea, il Consiglio non intende pregiudicare eventuali iniziative della Commissione in tal senso, che potranno dar luogo a un atto legislativo separato che il Consiglio valuterà con interesse.

Pur condividendo la preoccupazione del Parlamento europeo riguardo all'attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima (emendamenti 3, 19, 20 e 31), il Consiglio ritiene che, a norma del trattato, l'applicazione degli atti legislativi in vigore, quali la direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta, sia di competenza degli Stati membri e che il controllo rientri tra i compiti della Commissione.

Poiché è obiettivo della direttiva definire chiaramente che gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi sono da considerarsi violazioni del diritto comunitario, il Consiglio ritiene che altre disposizioni tecniche quali quelle relative ad apparecchiature di monitoraggio a bordo o a registri di idrocarburi (emendamenti 30 e 32) vadano oltre la portata della presente proposta.

Secondo il principio fondamentale dell'approccio del Consiglio illustrato in precedenza, le disposizioni della convenzione MARPOL relative agli scarichi, inclusa la deroga relativa al proprietario e al comandante in caso di scarichi dovuti a incidenti (emendamento 10), si applicano nelle acque internazionali e nella zona economica esclusiva o nella zona equivalente degli Stati membri. In questi casi, anche l'equipaggio è esplicitamente escluso se agisce sotto la responsabilità del comandante. Nelle acque interne e territoriali degli Stati membri, invece, questa deroga non è accordata conformemente a quanto previsto all'articolo 211, paragrafo 4, della convenzione UNCLOS.

Per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva, il Consiglio ritiene opportuno mettere sullo stesso piano tutte le navi, indipendentemente dalla bandiera, in una determinata area di mare, per evitare che le navi battenti bandiera di uno Stato membro si trovino in posizione di svantaggio (emendamenti 11 e 13).

Mentre la posizione comune non comprende disposizioni particolareggiate sulla natura delle sanzioni (cfr. soppressione dei paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 8/emendamenti 17 e 18) dal momento che le norme minime intese ad armonizzare le sanzioni penali sono soggette alla decisione quadro parallela, l'articolo 7, paragrafo 2, fa riferimento alle misure di controllo dell'applicazione da parte degli Stati costieri in conformità dell'articolo 220, paragrafo 6, della convenzione UNCLOS, ivi compreso il sequestro della nave, nei casi specifici citati in tale articolo.

La posizione comune comprende altri piccoli chiarimenti e modifiche rispetto alla proposta della Commissione. Su alcuni punti, gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo sono stati parzialmente accolti al fine di assicurare la coerenza del testo legislativo.


(1)  La Commissione ha presentato la sua proposta il 7 marzo 2003 (GU C 76 del 25.3.2004, pag. 5) con il titolo: «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, comprese sanzioni penali, per i reati di inquinamento».

(2)  Doc. 5181/04 CODEC 24 MAR 2 ENV 8 DROIPEN 1 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 220 del 16.9.2003, pag. 72.

(4)  Il Comitato delle regioni ha deciso di non esprimere un parere.


1.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 25/41


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 4/2005

definita dal Consiglio il 21 ottobre 2004

in vista dell'adozione della decisione n..../2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del....., che modifica la decisione n 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019

(2005/C 25E/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019 (3), intende valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee e contribuire a migliorare la conoscenza reciproca tra i cittadini europei.

(2)

L'allegato I della decisione 1419/1999/CE indica l'ordine cronologico secondo il quale gli Stati membri possono presentare la loro candidatura a questa manifestazione. Detto allegato è limitato agli Stati membri al momento dell'adozione della decisione il 25 maggio 1999.

(3)

L'articolo 6 della decisione 1419/1999/CE prevede una possibilità di revisione di detta decisione, in particolare nella prospettiva del futuro allargamento dell'Unione europea.

(4)

Tenuto conto dell'allargamento del 2004, occorre che i nuovi Stati membri possano entro breve termine presentare le candidature alla manifestazione «La capitale europea della cultura», senza sconvolgere l'ordine previsto per gli altri Stati membri, in modo che a partire dal 2009, e fino alla fine della presente azione comunitaria, possano essere designate ogni anno due capitali negli Stati membri.

(5)

La decisione 1419/1999/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione 1419/1999/CE è modificata come segue:

1)

è inserito il seguente considerando:

«(12 bis)

Occorrerebbe tener conto delle conseguenze finanziarie della presente decisione in modo tale da garantire un finanziamento comunitario sufficiente e appropriato per la designazione di due “Capitali europee della cultura”.»;

2)

l'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Le città degli Stati membri sono designate quali “Capitali europee della cultura” in base a un sistema di rotazione stabilito nell'elenco contenuto nell'allegato I. Fino al 2008 compreso, la designazione va a una città dello Stato membro indicato nell'elenco. A partire dal 2009, la designazione va a una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell'elenco. L'ordine cronologico previsto nell'allegato I può essere modificato di comune accordo tra gli Stati membri interessati. Ciascuno Stato membro presenta, a turno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni la candidatura di una o più città. Questa presentazione avviene entro quattro anni prima dell'inizio della manifestazione e può essere accompagnata da una raccomandazione dello Stato membro interessato.»;

3)

l'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Fatto a Lussemburgo, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004), posizione comune del Consiglio del 21 ottobre 2004 e posizione del Parlamento europeo del ..... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 1.

(3)  GU C 121 del 30.4.2004, pag. 15.


ALLEGATO

ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A «CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA»

2005

Irlanda

 

2006

Grecia 1

 

2007

Lussemburgo

 

2008

Regno Unito

 

2009

Austria

Lituania

2010

Germania

Ungheria

2011

Finlandia

Estonia

2012

Portogallo

Slovenia

2013

Francia

Slovacchia

2014

Svezia

Lettonia

2015

Belgio

Repubblica ceca

2016

Spagna

Polonia

2017

Danimarca

Cipro

2018

Paesi Bassi (1)

Malta

2019

Italia

 


(1)  Nella sessione del 28 maggio 1998, il Consiglio Cultura/Audiovisivo ha preso nota del cambio delle posizioni tra la Grecia e i Paesi Bassi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 1419/1999/CE.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 17 novembre 2003 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta decisione, basata sull'articolo 151 del trattato CE, che modifica la decisione 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019.

2.

Il Parlamento europeo ha emesso la sua opinione in prima lettura il 22 aprile 2004. La Commissione ha presentato oralmente la sua proposta modificata il 29 aprile 2004.

3.

Il Comitato delle regioni ha formulato il suo parere il 21 aprile 2004 (1).

4.

In data 21 ottobre 2004 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE.

II.   OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta mira a consentire ai nuovi Stati membri di partecipare all'iniziativa «La capitale europea della cultura» prima della scadenza dell'attuale decisione nel 2019. Essa non modifica l'ordine esistente secondo il quale gli Stati membri possono essere designati, ma stabilisce un nuovo sistema, in modo che a partire dal 2009 due Stati membri possano presentare ogni anno la loro candidatura e possano essere designate due capitali negli Stati membri.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali

Il Consiglio non ha modificato la proposta della Commissione. La Commissione ha integralmente accolto uno dei cinque emendamenti proposti dal Parlamento (emendamento 1).

2.   Emendamenti presentati dal Parlamento europeo

2.1   Emendamenti accolti dal Consiglio

Il Consiglio ha pienamente accettato l'emendamento proposto dal Parlamento e accolto dalla Commissione (emendamento 1).

2.2   Emendamenti non accolti dal Consiglio

Il Consiglio, analogamente alla Commissione, ritiene che gli emendamenti 2, 3, 4 e 5 vadano al di là del campo d'applicazione della proposta e non giudica pertanto opportuno accoglierli.

IV.   CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune sia equilibrata e pienamente in linea con l'obiettivo principale della proposta della Commissione e che faciliti pertanto la partecipazione, nel più breve tempo possibile, dei nuovi Stati membri alla manifestazione «La capitale europea della cultura».


(1)  GU C 121 del 30.4.2004, pag. 15.


1.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 25/44


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 5/2005

definita dal Consiglio il 12 novembre 2004

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n..../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del....., relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/C 25E/05)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (2), ha fornito un contributo importante all'istituzione di un mercato interno del gas. È ora necessario apportare cambiamenti strutturali al quadro normativo per superare i restanti ostacoli al completamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda gli scambi di gas. Sono necessarie ulteriori norme di natura tecnica, in particolare per quanto concerne i servizi di accesso per i terzi, i principi in materia di meccanismo di assegnazione della capacità, le procedure di gestione della congestione e i requisiti in materia di trasparenza.

(2)

L'esperienza maturata nell'attuazione e nel monitoraggio della prima serie di linee guida per la buona pratica, adottate dal Forum dei regolatori europei per il gas («il Forum») nel 2002, dimostra che, per assicurare la piena applicazione delle norme di cui alle linee guida in tutti gli Stati membri e fornire a livello pratico una garanzia minima di pari condizioni di accesso al mercato, è necessario provvedere a renderle giuridicamente obbligatorie.

(3)

Un secondo gruppo di norme comuni denominate «La seconda serie di linee guida per la buona pratica» è stata adottata alla riunione del Forum il 24 e 25 settembre 2003 e lo scopo del presente regolamento è quello di stabilire, in base a dette linee guida, i principi e le norme fondamentali riguardanti l'accesso alla rete e i servizi di accesso per i terzi, la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e lo scambio di diritti di capacità.

(4)

L'articolo 15 della direttiva 2003/55/CE consente un gestore di un sistema combinato di trasporto e distribuzione. Pertanto, le disposizioni del presente regolamento non richiedono modifiche dell'organizzazione dei sistemi nazionali di trasporto e distribuzione che siano coerenti con le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/55/CE, in particolare l'articolo 15.

(5)

I gasdotti ad alta pressione che collegano i distributori locali alle reti del gas non usati principalmente nel contesto della distribuzione locale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(6)

È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l'accesso alla rete, al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, tengano conto della necessità dell'integrità del sistema e rispecchino i costi effettivi sostenuti, garantendo nel contempo incentivi adeguati per quanto riguarda l'efficienza, incluso un appropriato rendimento degli investimenti, e, se del caso, prendendo in considerazione le analisi comparative delle tariffe effettuate dalle autorità di regolamentazione.

(7)

Nel calcolare le tariffe per l'accesso alla rete, è importante tenere conto dei costi effettivi sostenuti, nonché della necessità di fornire un appropriato rendimento degli investimenti nonché incentivi a costruire nuove infrastrutture. A tale riguardo e, in particolare, se esiste un'effettiva concorrenza tra i gasdotti, sarà pertinente prendere in considerazione le analisi comparative delle tariffe.

(8)

L'uso di procedure basate sul mercato, quali le aste, per determinare le tariffe, deve essere compatibile con le disposizioni previste dalla direttiva 2003/55/CE.

(9)

È necessario un numero minimo comune di servizi di accesso per i terzi, per fornire nella pratica uno standard minimo comune di accesso in tutta la Comunità, per garantire un'adeguata compatibilità dei servizi di accesso per i terzi e consentire di sfruttare i vantaggi derivanti da un mercato interno del gas funzionante correttamente.

(10)

I riferimenti ai contratti di trasporto armonizzati nel contesto dell'accesso non discriminatorio alla rete di gestori dei sistemi di trasporto non significano che i termini e le condizioni dei contratti di trasporto di un particolare gestore di sistema in uno Stato membro devono essere gli stessi di quelli di un altro gestore del sistema di trasporto in detto Stato membro o in un altro Stato membro, salvo che siano fissati requisiti minimi che tutti i contratti di trasporto devono soddisfare.

(11)

La gestione della congestione contrattuale delle reti è un fattore importante per il completamento del mercato interno del gas. È necessario sviluppare norme comuni che concilino la necessità di liberare la capacità non utilizzata conformemente al principio «use it or lose it» con il diritto dei titolari della capacità di usarla quando necessario, aumentando allo stesso tempo anche la liquidità della capacità.

(12)

Benché attualmente nella Comunità la congestione fisica delle reti rappresenti solo raramente un problema, la situazione può cambiare in futuro. È quindi importante stabilire il principio fondamentale dell'assegnazione di capacità congestionata in simili circostanze.

(13)

Per ottenere un accesso effettivo alle reti del gas, gli utenti della rete necessitano in particolare di informazioni sui requisiti tecnici e sulla capacità disponibile che consentano loro di sfruttare le possibilità commerciali che si sviluppano nel quadro del mercato interno. Per soddisfare questi obblighi di trasparenza sono necessarie norme minime comuni. Tali informazioni possono essere rese pubbliche con differenti mezzi, compresi mezzi elettronici.

(14)

I sistemi di bilanciamento per il gas non discriminatori e trasparenti, gestiti dai gestori dei sistemi di trasporto, sono strumenti importanti, soprattutto per i nuovi soggetti che entrano sul mercato che possono incontrare maggiori difficoltà a bilanciare il loro portafoglio generale di vendite rispetto alle società già operanti in un determinato mercato. È quindi necessario fissare norme che assicurino che i gestori dei sistemi di trasporto usino questi strumenti in modo compatibile con condizioni di accesso alla rete non discriminatorie, trasparenti ed efficaci.

(15)

Lo scambio di diritti primari di capacità è importante per sviluppare un mercato concorrenziale e creare liquidità. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole fondamentali in materia.

(16)

Occorre far sì che le imprese che acquistano diritti di capacità siano in grado di venderli ad altre imprese autorizzate per assicurare un adeguato livello di liquidità sul mercato delle capacità. Tale approccio non preclude tuttavia un sistema secondo il quale la capacità non usata per un dato periodo, determinato a livello nazionale, è resa nuovamente disponibile sul mercato come capacità continua.

(17)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero assicurare l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e delle linee guida adottate in virtù di esso.

(18)

Nelle linee guida allegate al presente regolamento sono definite nel dettaglio regole specifiche di l'applicazione, sulla base della seconda serie di linee guida per la buona pratica. Ove opportuno, queste norme saranno sviluppate nel corso del tempo, tenendo conto delle differenze dei sistemi nazionali nel settore del gas.

(19)

Nel proporre di modificare le linee guida esposte nell'allegato del presente regolamento, la Commissione dovrebbe provvedere a una consultazione preliminare di tutte le parti interessate dalle linee guida stesse, rappresentate dalle organizzazioni professionali, e degli Stati membri, nell'ambito del Forum, e dovrebbe chiedere il contributo del gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità.

(20)

È opportuno che gli Stati membri e le competenti autorità nazionali siano tenuti a trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti. La Commissione dovrebbe considerare dette informazioni come riservate.

(21)

Il presente regolamento e le linee guida adottate conformemente ad esso non incidono sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

(22)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(23)

Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire istituire regole eque per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento intende stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas.

Tale scopo comprende la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l'accesso alla rete, l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.

2.   Gli Stati membri possono istituire, ai sensi della direttiva 2003/55/CE, un ente o organo incaricato di svolgere una o più funzioni attribuite di norma al gestore dei sistemi di trasporto e soggetto alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1)

«trasporto»: il trasporto di gas naturale, attraverso una rete, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione («gasdotti upstream») e dalla parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, ma con esclusione della fornitura stessa;

2)

«contratto di trasporto»: un contratto che il gestore del sistema di trasporto ha concluso con un utente della rete per l'esecuzione del trasporto;

3)

«capacità»: il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l'utente del sistema ha diritto in conformità con le disposizioni del contratto di trasporto;

4)

«capacità non usata»: la capacità continua che un utente della rete ha acquisito in base a un contratto di trasporto, ma che tale utente non ha nominato;

5)

«gestione della congestione»: la gestione del portafoglio di capacità del gestore del sistema di trasporto per conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione;

6)

«mercato secondario»: il mercato della capacità oggetto di scambi diverso dal mercato primario;

7)

«programma di trasporto» (nomination): la comunicazione preliminare da parte dell'utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso;

8)

«nuovo programma di trasporto» (re-nomination): la successiva comunicazione di una dichiarazione corretta;

9)

«integrità del sistema»: la situazione che caratterizza una rete di trasporto comprese le necessarie infrastrutture di trasporto in cui la pressione e la qualità del gas naturale restano entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal gestore del sistema di trasporto, in modo da garantire il trasporto di gas naturale dal punto di vista tecnico;

10)

«periodo di bilanciamento»: il periodo entro il quale il prelievo di una determinata quantità di gas naturale, espressa in unità di energia, deve essere compensato da ogni utente del sistema immettendo la stessa quantità di gas naturale nella rete di trasporto conformemente al contratto o al codice di rete;

11)

«utente della rete»: un cliente o un potenziale cliente di un gestore del sistema di trasporto e gli stessi operatori dei gestori di trasporto, nella misura in cui per essi sia necessario svolgere le loro funzioni in relazione al trasporto;

12)

«servizi interrompibili»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto, in relazione alla capacità interrompibile;

13)

«capacità interrompibile»: la capacità di trasporto del gas che può essere interrotta dal gestore del sistema di trasporto secondo le condizioni stipulate nel contratto di trasporto;

14)

«servizi a lungo termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata pari o superiore a un anno;

15)

«servizi a breve termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata inferiore a un anno;

16)

«capacità continua»: la capacità di trasporto di gas contrattualmente garantita come non interrompibile dal gestore del sistema di trasporto;

17)

«servizi continui»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto in relazione alla capacità continua;

18)

«capacità tecnica»: la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto;

19)

«capacità contrattuale»: la capacità che il gestore del sistema di trasporto ha assegnato a un utente della rete mediante un contratto di trasporto;

20)

«capacità disponibile»: la quota della capacità tecnica non assegnata e ancora disponibile per il sistema in un determinato momento;

21)

«congestione contrattuale»: una situazione in cui il livello della domanda di capacità continua supera la capacità tecnica;

22)

«mercato primario»: il mercato della capacità scambiata direttamente dal gestore del sistema di trasporto;

23)

«congestione fisica»: una situazione in cui il livello della domanda di fornitura effettiva supera la capacità tecnica in un determinato momento.

2.   Si applicano anche le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE che sono pertinenti per l'applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per la definizione di trasporto di cui all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2003/55/CE.

Articolo 3

Tariffe per l'accesso alle reti

1.   Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2003/55/CE, nonché le tariffe pubblicate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti garantendo nel contempo incentivi appropriati per quanto riguarda l'efficienza, incluso un appropriato rendimento degli investimenti, prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolamentazione. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio.

Gli Stati membri possono decidere che le tariffe possono anche essere determinate in base a procedure basate sul mercato, quali le aste, purché tali procedure e gli introiti che ne derivano siano approvati dall'autorità di regolamentazione.

Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto.

2.   Le tariffe di accesso alla rete non devono limitare la liquidità del mercato né falsare gli scambi transfrontalieri tra sistemi di trasporto diversi. Qualora le differenze nelle strutture tariffarie o nei meccanismi di bilanciamento ostacolino gli scambi tra i sistemi di trasporto, e fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2003/55/CE, i gestori dei sistemi di trasporto provvedono attivamente, in cooperazione con le competenti autorità nazionali, alla convergenza delle strutture tariffarie e dei principi di addebito, anche in relazione alle regole di bilanciamento.

Articolo 4

Servizi di accesso per i terzi

1.   I gestori dei sistemi di trasporto:

a)

garantiscono l'offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete. In particolare, qualora un gestore dei sistemi di trasporto offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni e in termini contrattuali equivalenti, usando contratti di trasporto armonizzati o un codice di rete approvato dall'autorità competente secondo la procedura di cui all'articolo 25 della direttiva 2003/55/CE;

b)

forniscono servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili. Il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione;

c)

offrono agli utenti della rete servizi a lungo e a breve termine.

2.   I contratti di trasporto sottoscritti, con data di inizio non standard o di durata inferiore a un contratto annuale di trasporto standard, non implicano tariffe arbitrariamente più elevate o più basse che non rispecchino il valore di mercato del servizio, secondo i principi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3.   Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi alla rete a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire indebiti ostacoli di alcun tipo per entrare nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

Articolo 5

Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione

1.   La capacità massima in tutti i punti pertinenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità. Essi devono:

a)

fornire segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica e agevolare gli investimenti in nuove infrastrutture;

b)

garantire la compatibilità con i meccanismi del mercato, compresi i mercati locali e i «trading hubs» e, nel contempo, essere flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato diverse;

c)

essere compatibili con i regimi di accesso alla rete degli Stati membri.

3.   Quando i gestori dei sistemi di trasporto concludono nuovi contratti di trasporto o rinegoziano contratti di trasporto esistenti, tali contratti tengono conto dei seguenti principi:

a)

in caso di congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile;

b)

gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere o subaffittare la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario. Gli Stati membri possono richiedere la notifica o l'informazione del gestore dei sistemi di trasporto da parte degli utenti della rete.

4.   Quando la capacità prevista da contratti di trasporto esistenti rimane non usata e si verifica congestione contrattuale, i gestori dei sistemi di trasporto applicano il paragrafo 3, a meno che tale misura non violi le clausole dei contratti di trasporto esistenti. Qualora detta misura comporti una violazione dei contratti di trasporto esistenti, i gestori dei sistemi di trasporto, previa consultazione delle autorità competenti, presentano all'utente della rete una richiesta affinché le capacità non usate siano utilizzate sul mercato secondario a norma del paragrafo 3.

5.   In caso di congestione fisica, il gestore dei sistemi di trasporto o, se del caso, le autorità di regolamentazione applicano meccanismi di attribuzione delle capacità trasparenti e non discriminatori.

Articolo 6

Obblighi di trasparenza

1.   I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie per gli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete.

2.   Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete del gas, i gestori dei sistemi di trasporto o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe.

3.   Per i servizi forniti, ciascun gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche informazioni sulle capacità tecniche, contrattuali e disponibili su base numerica per tutti i punti rilevanti, compresi i punti di entrata e di uscita, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile impiego.

4.   I punti pertinenti di un sistema di trasporto sul quale devono essere rese pubbliche informazioni devono essere approvati dalle autorità competenti previa consultazione degli utenti della rete.

5.   Quando un gestore dei sistemi di trasporto ritiene di non poter rendere pubblici tutti i dati richiesti per motivi di riservatezza, chiede alle autorità competenti l'autorizzazione a limitare la pubblicazione per quanto riguarda il punto o i punti in questione.

Le autorità competenti rilasciano o rifiutano l'autorizzazione caso per caso, tenendo conto in particolare dell'esigenza di tutelare il legittimo interesse alla riservatezza commerciale e dell'obiettivo di creare un mercato interno del gas competitivo. Se l'autorizzazione è concessa, la capacità disponibile è pubblicata senza indicare i dati numerici che risulterebbero lesivi della riservatezza.

Non sono rilasciate autorizzazioni di cui al presente paragrafo se tre o più utenti della rete hanno stabilito per contratto la capacità allo stesso punto.

6.   I gestori dei sistemi di trasporto diffondono le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.

Articolo 7

Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio

1.   Le regole di bilanciamento sono elaborate secondo i principi dell'equità, della non discriminazione e della trasparenza e sono basate su criteri obiettivi. Dette regole riflettono le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone.

2.   In caso di sistemi di bilanciamento non basati sul mercato, i livelli di tolleranza sono stabiliti in modo da riflettere le variazioni stagionali o da comportare un livello di tolleranza più elevato rispetto alle variazioni stagionali e da riflettere le capacità tecniche effettive del sistema di trasporto. Detti livelli devono riflettere le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone.

3.   Di norma gli oneri di sbilancio rispecchiano i costi, fornendo allo stesso tempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare i conferimenti e i prelievi di gas. Evitano le sovvenzioni incrociate tra gli utenti della rete e non ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti.

Le metodologie di calcolo per gli oneri di sbilancio e le tariffe definitive sono rese pubbliche dalle autorità competenti o dal gestore dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi.

4.   I gestori dei sistemi di trasporto possono irrogare sanzioni pecuniarie agli utenti della rete i cui conferimenti e prelievi dal sistema di trasporto non sono in equilibrio secondo le norme di bilanciamento di cui al paragrafo 1.

5.   Le sanzioni pecuniarie che superano i costi di bilanciamento effettivamente sostenuti sono prese in considerazione nel calcolo delle tariffe in un modo che non riduca l'interesse al bilanciamento e sono approvate dalle autorità competenti.

6.   Al fine di consentire agli utenti della rete di adottare tempestivamente misure correttive, i gestori dei sistemi di trasporto forniscono informazioni on line sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento dell'utente della rete. Il livello di informazioni fornite riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto. Gli eventuali oneri per la comunicazione di dette informazioni sono approvati dalle autorità competenti e sono resi pubblici dal gestore dei sistemi di trasporto.

7.   Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasporto si adoperino per armonizzare sistemi di bilanciamento e razionalizzino la struttura e i livelli degli oneri di bilanciamento, così da facilitare gli scambi di gas.

Articolo 8

Scambio di diritti di capacità

Ciascun gestore dei sistemi di trasporto adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio. Ciascun gestore in questione elabora contratti di trasporto armonizzati e procedure riguardanti il mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti della rete. I contratti di trasporto armonizzati e le procedure sono notificati alle autorità di regolamentazione.

Articolo 9

Linee guida

1.   Ove opportuno, le linee guida riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano quanto segue:

a)

dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma dell'articolo 4;

b)

dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma dell'articolo 5;

c)

dettagli sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma dell'articolo 6.

2.   Le linee guida relative ai punti elencati nel paragrafo 1 sono stabilite nell'allegato. Possono essere modificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3.   L'applicazione e la modifica delle linee guida adottate a norma del presente regolamento rispecchiano le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e non richiedono pertanto, a livello comunitario, condizioni e modalità di accesso per i terzi che siano uniformi e dettagliate. Tuttavia, possono essere fissati requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete necessarie per un mercato interno del gas, che possano quindi applicarsi in considerazione delle differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas.

Articolo 10

Autorità di regolamentazione

Nell'esercizio delle loro competenze ai sensi del presente regolamento, le autorità di regolamentazione degli Stati membri, designate a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/55/CE, garantiscono il rispetto del presente regolamento e delle linee guida adottate a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

Ove opportuno, le autorità di regolamentazione cooperano tra di loro e con la Commissione.

Articolo 11

Comunicazione di informazioni

Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 9.

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

Articolo 12

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e delle linee guida di cui all'articolo 9.

Articolo 13

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono quali sanzioni comminare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie alla loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri informano la Commissione delle pertinenti disposizioni entro il 1o luglio 2006 e le comunicano senza indugio le successive modifiche delle stesse.

2.   Le sanzioni previste al paragrafo 1 non hanno carattere penale.

Articolo 14

Procedure del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 30 della direttiva 2003/55/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Relazione della Commissione

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Nella relazione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE la Commissione riferisce inoltre sulle esperienze acquisite relativamente all'applicazione del presente regolamento. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito ad assicurare condizioni di accesso alla rete non discriminatorie e che rispecchino i costi per le reti di trasporto del gas con l'intento di offrire ai clienti una scelta più ampia in un mercato interno funzionante correttamente e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

Articolo 16

Deroghe ed esenzioni

Il presente regolamento non si applica:

a)

ai sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse a norma dell'articolo 28 della direttiva 2003/55/CE; gli Stati membri ai quali sono state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2003/55/CE possono quindi chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'applicazione del presente regolamento, per un periodo non superiore a due anni dalla data di scadenza della deroga di cui alla presente lettera;

b)

agli interconnector tra Stati membri nonché a un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/55/CE che sono esentati dalle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonché dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, di detta direttiva, per il periodo durante il quale essi sono esentati dalle disposizioni di cui alla presente lettera; e

c)

ai sistemi di trasporto di gas naturale cui sono state accordate deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/55/CE.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006, ad eccezione dell'articolo 9, paragrafo 2, seconda frase, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E, del 30.4.2004) e decisione del Consiglio del ... .

(2)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

LINEE GUIDA SU

1.

SERVIZI DI ACCESSO PER I TERZI

2.

PRINCIPI ALLA BASE DEI MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ, PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE E LORO APPLICAZIONE IN CASO DI CONGESTIONE CONTRATTUALE

3.

DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE AGLI UTENTI DELLA RETE PER OTTENERE UN ACCESSO EFFETTIVO AL SISTEMA, DEFINIZIONE DI TUTTI I PUNTI PERTINENTI PER GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A TUTTI I PUNTI PERTINENTI E RELATIVO CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE

1.   SERVIZI DI ACCESSO PER I TERZI

1)

I gestori dei sistemi di trasporto offrono servizi garantiti e interrompibili fino a un periodo minimo di un giorno.

2)

I contratti armonizzati di trasporto e il codice comune di rete sono elaborati in modo tale da facilitare lo scambio e il riutilizzo della capacità contrattuale da parte degli utenti della rete senza ostacolare lo svincolo della capacità.

3)

I gestori dei sistemi di trasporto elaborano codici di rete e contratti armonizzati previa consultazione degli utenti della rete.

4)

I gestori dei sistemi di trasporto applicano procedure di nomination e re-nomination standardizzate, dopo averle concordate all'interno dell'European Association for the Streamlining of Energy Exchange-gas (EASEE gas). Sviluppano sistemi di informazione e strumenti di comunicazione elettronica per fornire dati adeguati agli utenti della rete e semplificare le transazioni, tra cui le nomination, la stipula contrattuale della capacità e il trasferimento di diritti di capacità tra utenti della rete.

5)

I gestori dei sistemi di trasporto armonizzano procedure di richiesta formalizzate e tempi di risposta, secondo le migliori pratiche in uso nell'industria, con l'intento di ridurre al minimo i tempi di risposta. Predispongono sistemi on line di prenotazione e conferma della capacità e procedure di nomination e re-nomination, non oltre il 1o luglio 2006 se tali procedure sono state concordate nell'ambito di EASEE-gas.

6)

I gestori dei sistemi di trasporto non imputano separatamente i costi agli utenti della rete per le richieste di informazioni e le transazioni connesse ai contratti di trasporto e svolte secondo regole e procedure standard.

7)

Le richieste di informazioni che richiedono spese straordinarie o eccessive quali studi di fattibilità possono essere addebitate separatamente, a condizione che gli addebiti possano essere motivati adeguatamente.

8)

I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con altri gestori dei sistemi di trasporto per coordinare la manutenzione delle rispettive reti al fine di ridurre al minimo le interruzioni dei servizi di trasporto offerti agli utenti della rete e ai gestori dei sistemi di trasporto in altre aree e per garantire gli stessi vantaggi in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento, anche a livello di transito.

9)

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno una volta all'anno, entro un termine prestabilito, tutti i periodi di manutenzione previsti che potrebbero incidere sul diritto degli utenti della rete derivante da contratti di trasporto e le corrispondenti informazioni operative con un preavviso adeguato. Questo implica la pubblicazione tempestiva e non discriminatoria di eventuali modifiche apportate ai periodi di manutenzione programmati e la notifica di interventi di manutenzione straordinaria, non appena le informazioni sono disponibili al gestore dei sistemi di trasporto. Nei periodi di manutenzione, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano periodicamente informazioni aggiornate sui dettagli, la durata prevista e gli effetti della manutenzione.

10)

I gestori dei sistemi di trasporto tengono aggiornato e mettono a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima, un registro giornaliero della manutenzione effettiva e delle interruzioni di flusso verificatesi. Le informazioni sono messe a disposizione, previa richiesta, anche di quanti sono stati colpiti dalle interruzioni.

2.   PRINCIPI ALLA BASE DEI MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ, PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE E LORO APPLICAZIONE IN CASO DI CONGESTIONE CONTRATTUALE

2.1.   Principi alla base dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione

1)

Il sistema di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione facilitano lo sviluppo della concorrenza e la fluidità degli scambi di capacità e sono compatibili con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio. Sono flessibili e capaci di adattarsi alle circostanze del mercato in evoluzione.

2)

I sistemi e le procedure in oggetto tengono conto dell'integrità del sistema in questione e della sicurezza dell'approvvigionamento.

3)

I sistemi e le procedure in oggetto non ostacolano l'entrata sul mercato di nuovi soggetti e non creano barriere superflue all'ingresso sul mercato. Non impediscono ai soggetti attivi sul mercato, inclusi i nuovi soggetti e le imprese con una piccola quota di mercato, di operare efficacemente in un clima di concorrenza.

4)

I sistemi e le procedure in oggetto forniscono segnali economici adeguati, ai fini di un uso efficiente e massimo della capacità tecnica, e agevolano gli investimenti nelle nuove infrastrutture.

5)

Gli utenti della rete sono informati in merito alle circostanze che potrebbero influenzare la disponibilità della capacità contrattuale. Le informazioni sull'interruzione dovrebbero rispecchiare il livello delle informazioni a disposizione del gestore dei sistemi di trasporto.

6)

Qualora, per ragioni legate all'integrità del sistema, dovessero sorgere difficoltà nell'adempimento degli obblighi contrattuali, i gestori dei sistemi di trasporto ne informano gli utenti della rete e cercano senza indugi una soluzione non discriminatoria.

I gestori dei sistemi di trasporto consultano gli utenti della rete sulle procedure prima che queste siano applicate e le concordano d'intesa con l'autorità di regolamentazione.

2.2.   Procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale

1)

Se la capacità contrattuale non viene usata, i gestori dei sistemi di trasporto la rendono disponibile sul mercato primario su base interrompibile tramite contratti di diversa durata, finché detta capacità non è offerta dal relativo utente della rete sul mercato secondario a un prezzo ragionevole.

2)

Le entrate derivanti dalla capacità interrompibile ceduta sono ripartite in base alle regole stabilite o approvate dalla competente autorità di regolamentazione. Dette regole sono compatibili con l'obbligo di un uso effettivo ed efficace del sistema.

3)

Le competenti autorità di regolamentazione possono determinare un prezzo ragionevole per la capacità interrompibile ceduta, tenendo conto delle circostanze specifiche predominanti.

4)

I gestori dei sistemi di trasporto compiono, se del caso, sforzi ragionevoli per offrire almeno una parte della capacità non utilizzata al mercato come capacità continua.

3.   DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE AGLI UTENTI DELLA RETE PER OTTENERE UN ACCESSO EFFETTIVO AL SISTEMA, DEFINIZIONE DI TUTTI I PUNTI PERTINENTI PER GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A TUTTI I PUNTI PERTINENTI E RELATIVO CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE

3.1.   Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardanti i propri sistemi e servizi:

a)

una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della relativa tariffazione;

b)

i diversi tipi di contratti di trasporto disponibili per questi servizi e, ove necessario, il codice di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi i contratti di trasporto armonizzati e altra documentazione pertinente;

c)

le procedure armonizzate applicate per l'uso del sistema di trasporto, inclusa la definizione dei principali termini;

d)

le disposizioni in materia di assegnazione della capacità, gestione della congestione e procedure anti-accaparramento e di riutilizzo;

e)

le regole applicabili allo scambio di capacità sul mercato secondario nei confronti del gestore del sistema di trasporto;

f)

ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza inclusi nei servizi di trasporto e di altro tipo senza tariffazione separata, nonché l'eventuale ulteriore flessibilità offerta con la relativa tariffazione;

g)

una descrizione dettagliata del sistema del gestore del sistema di trasporto, con indicazione di tutti i relativi punti di interconnessione del suo sistema con quello di altri gestori e/o infrastrutture per il gas, quali impianti di gas naturale liquefatto (GNL) e infrastrutture necessarie per fornire servizi ausiliari come previsto all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2003/55/CE;

h)

informazioni sulla qualità del gas e sui requisiti di pressione;

i)

le regole applicabili alla connessione al sistema gestito dal gestore del sistema di trasporto;

j)

informazioni tempestive sulle modifiche proposte e/o effettive dei servizi o delle condizioni, incluse le voci elencate alle lettere da a) a i).

3.2.   Definizione di tutti i punti pertinenti ai fini degli obblighi di trasparenza

I punti pertinenti includono almeno:

a)

tutti i punti di ingresso a una rete gestiti da un gestore del sistema di trasporto;

b)

i principali punti di uscita e zone di uscita rappresentanti almeno il 50 % della capacità totale di uscita della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, compresi tutti i punti di uscita o zone di uscita rappresentanti più del 2 % della capacità totale di uscita della rete;

c)

tutti i punti di connessione con le reti di gestori dei sistemi di trasporto;

d)

tutti i punti che connettono la rete di un gestore del sistema di trasporto con un terminal GNL;

e)

tutti i punti essenziali all'interno della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, inclusi i punti di connessione con hub del gas. Sono considerati essenziali tutti i punti che, in base all'esperienza, è probabile siano soggetti a congestione fisica;

f)

tutti i punti che connettono la rete di un determinato gestore del sistema di trasporto all'infrastruttura necessaria per fornire i servizi ausiliari definiti all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2003/55/CE.

3.3.   Informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario di pubblicazione

1)

Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano su Internet, su base periodica/a rotazione, le seguenti informazioni sulla situazione relativa alla capacità fino a periodi giornalieri adottando un modello standard di facile utilizzo:

a)

la capacità tecnica massima per i flussi in entrambe le direzioni;

b)

la capacità totale contrattuale e interrompibile;

c)

la capacità disponibile.

2)

Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano in anticipo le capacità disponibili per un periodo di almeno 18 mesi e aggiornano queste informazioni almeno con frequenza mensile o maggiore, se sono disponibili nuove informazioni.

3)

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi a breve termine (per il giorno e la settimana successivi), basati, tra l'altro, su programmi di trasporto, impegni contrattuali in vigore e previsioni periodiche a lungo termine di capacità disponibili su base annua fino a 10 anni per tutti i punti pertinenti.

4)

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano a rotazione i tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità e i flussi medi annui in tutti i punti pertinenti per i tre anni precedenti.

5)

I gestori dei sistemi di trasporto tengono un registro quotidiano dei flussi aggregati effettivi per un periodo di almeno tre mesi.

6)

I gestori dei sistemi di trasporto conservano registrazioni effettive di tutti i contratti di capacità e di tutte le altre informazioni rilevanti in relazione al calcolo e alla fornitura di accesso a capacità disponibili alle quali le autorità nazionali competenti hanno accesso per adempiere i loro doveri.

7)

I gestori dei sistemi di trasporto forniscono strumenti di facile utilizzo per calcolare le tariffe per i servizi disponibili e verificare on line la capacità disponibile.

8)

Se i gestori dei sistemi di trasporto non sono in grado di pubblicare le informazioni ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 7, consultano le rispettive autorità nazionali di regolamentazione e istituiscono un piano di azione per l'attuazione quanto prima e in ogni caso entro il 31 dicembre 2006.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 12 dicembre 2003 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del piano basato sull'articolo 95 del trattato CE.

2.

Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 2 giugno 2004.

3.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 20 aprile 2004, con l'approvazione di 41 emendamenti. La Commissione non presenterà una proposta modificata.

4.

Il 12 novembre 2004, il Consiglio ha adottato la sua posizione comune in conformità dell'articolo 251 del trattato.

II.   OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta si prefigge di completare la direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (2003/55/CE) adottata lo scorso anno, stabilendo norme corrette e dettagliate per l'accesso di terzi alle reti di trasporto e distribuzione negli Stati membri, tenendo conto delle specificità dei mercati nazionali e regionali. Essa può essere considerata parallelamente al regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, adottato nel quadro del pacchetto sul mercato interno. La proposta si basa su una serie di orientamenti, frutto di un accordo volontario, concordati dal Forum europeo per la regolazione del gas (Forum di Madrid) che avranno carattere vincolante grazie al regolamento proposto.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   OSSERVAZIONI GENERALI

a)

Per quanto riguarda i 41 emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio ha seguito la Commissione laddove ha

accettato i seguenti 22 emendamenti:

integralmente (alcuni con riformulazione del testo): 7, 12, 15, 18-21, 23, 26, 32, 34 e 39-41,

parzialmente: 1, 4, 25,

in linea di principio: 3, 13, 29, 36 e 38, e

respinto i seguenti 18 emendamenti: 2, 5, 8-11, 14, 16-17, 22, 24, 27, 30-31, 35, 37, 42 e 43, per motivi sostanziali e/ o di forma.

Il Consiglio ha inoltre implicitamente accettato l'emendamento 33.

b)

Per quanto riguarda la proposta della Commissione, il Consiglio ha introdotto altre modifiche (sostanziali e/o di forma) che sono illustrate in appresso.

Tutte le modifiche introdotte dal Consiglio nella proposta della Commissione sono state accettate dalla Commissione.

2.   OSSERVAZIONI SPECIFICHE

a)

Le principali modifiche che il Consiglio ha apportato al progetto di regolamento riguardano gli orientamenti di cui all'articolo 9, la cui portata è stata limitata dal Consiglio; in particolare la possibilità per la Commissione di adottare nuovi orientamenti mediante la procedura di comitato è stata soppressa dalla proposta della Commissione, mentre è stata riconosciuta a questa Istituzione la competenza a modificare gli orientamenti che figurano nell'allegato del progetto di regolamento; questi orientamenti riguardano i servizi di accesso per i terzi, i principi del sistema di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della cogestione e gli obblighi di trasparenza. Il Consiglio ha inoltre inserito un ulteriore paragrafo all'articolo 9 in cui si specifica chiaramente che le differenze tra i sistemi nazionali del gas dovrebbero riflettersi negli orientamenti, nella loro applicazione e nei futuri emendamenti.

Il Consiglio ha inoltre inserito un nuovo articolo (articolo 16) in cui si conferma che le pertinenti deroghe ed esenzioni concesse ai sensi della direttiva 2003/55/CE si applicano anche al presente regolamento.

Il Consiglio ha altresì ritardato la data di messa in applicazione del regolamento spostandola dal 1o luglio 2005 al 1o luglio 2006, tranne per quanto riguarda l'articolo 9, paragrafo 2, la cui data di messa in applicazione è il 1o gennaio 2007 (articolo 17).

b)

Le altre modifiche riguardano, in particolare:

articolo 2, paragrafo 1, punto 1: il Consiglio ha leggermente modificato la definizione di «trasporto», per chiarire quali sono i gasdotti cui si applica la definizione; di conseguenza anche l'introduzione del considerando 5 è allineata di conseguenza;

articolo 2, paragrafo 1, punti 4 e 18: il Consiglio ha inserito due nuove definizioni (di «capacità non usata» e «servizi continui»);

articolo 2, paragrafo 1, punti 23 e 24: il Consiglio ha soppresso la definizione di «nuovi soggetti attivi sul mercato» e «operatori di piccole dimensioni», ritenendo che il regolamento debba applicarsi a tutti gli attori di mercato nello stesso modo;

articolo 3, paragrafo 1: il Consiglio ha introdotto un nuovo secondo commaper garantire che il ricorso alle aste costituisca una delle possibilità per determinare le tariffe; l'introduzione del considerando 8 è allineata di conseguenza;

articolo 5, paragrafo 4 e articolo 7, paragrafo 6: il Consiglio ha riformulato queste disposizioni a fini di maggior chiarezza;

articolo 6, paragrafo 4: la seconda frase di questo paragrafo è stata modificata per precisarne meglio la portata ed è stata trasferita all'allegato [punto 3.2, lettera b)], in particolare a motivo del livello di dettagli in essa contenuti;

articolo 11, paragrafi da 2 a 5: il Consiglio ha soppresso questi paragrafi e di conseguenza anche il paragrafo 1 dell'articolo 13;

sono stati introdotti numerosi rimandi alla direttiva 2003/55/CE a fini di maggior chiarezza (articolo 1, paragrafo 2 nuovo); articolo 3, paragrafi 1 e 2; articolo 4, paragrafo 1; articolo 10; articolo 14; articolo 15 (cfr. emend. 36);

il Consiglio ha altresì inserito alcuni nuovi considerando, in aggiunta a quelli già menzionati, in particolare per rispecchiare le modifiche apportate agli articoli (considerando 4, 7, 10, 16 e 19) (corrispondenti all'emendamento 3).

IV.   CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la posizione comune risponda sostanzialmente alla maggior parte degli auspici espressi dal Parlamento europeo e che contribuirà al completamento e al corretto funzionamento del mercato interno del gas.