ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 123

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
30 aprile 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2004/C 123/1

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul seguito alla comunicazione della Commissione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (comunicazione sul cinema) del 26.9.2001 (pubblicata nella GU C 43 del 16.2.2002) ( 1 )

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(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/1


Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul seguito alla comunicazione della Commissione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (comunicazione sul cinema) del 26.9.2001 (pubblicata nella GU C 43 del 16.2.2002)

(2004/C 123/01)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(COM(2004) 171 definitivo)

1.   INTRODUZIONE

1.

La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (1) (in appresso denominata «la comunicazione») affronta tra l'altro due questioni di vitale importanza per l'industria cinematografica: gli aiuti di Stato al cinema e la tutela del patrimonio.

2.

La presente comunicazione rappresenta il seguito di quella comunicazione. Nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione intende garantire certezza giuridica al settore, stabilendo chiaramente le norme da applicare fino al 30 giugno 2007. Per quanto riguarda il patrimonio cinematografico, la Commissione propone di adottare una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio su tale patrimonio e la concorrenzialità delle attività industriali connesse.

2.   L'APPROCCIO GENERALE DELLA COMMISSIONE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO AL SETTORE CINEMATOGRAFICO

1.

I criteri utilizzati dalla Commissione europea per valutare la compatibilità col trattato CE dei sistemi di aiuti per la produzione cinematografica e televisiva sono chiariti al capitolo 2 della comunicazione. La presente comunicazione contiene l'approccio generale della Commissione per quanto riguarda gli aiuti di Stato al settore della produzione cinematografica e televisiva.

2.

Si tratta di due principi:

a)

rispetto del criterio generale di legalità;

b)

criteri specifici di compatibilità per gli aiuti di Stato alla produzione cinematografica e televisiva.

3.

La comunicazione afferma che i criteri specifici di compatibilità rimarranno validi fino al giugno 2004. I sistemi di aiuti degli Stati membri per la produzione cinematografica e televisiva sono attualmente autorizzati dalla Commissione fino a quella stessa data limite.

4.

La Commissione ha organizzato un'ampia procedura di consultazione sui possibili aggiustamenti dei criteri specifici di compatibilità con gli Stati membri, i paesi in via di adesione e i professionisti del settore, nel quadro dei gruppi di esperti del cinema, riunitisi il 9 e 19 gennaio 2004 a Bruxelles. Gli Stati membri e i professionisti del settore hanno espresso unanime soddisfazione per i criteri stabiliti dalla comunicazione e non hanno sollevato alcun problema in ordine al loro impatto sulla concorrenza.

5.

Secondo loro, il settore del cinema in Europa è sotto pressione, e occorrono pertanto degli aiuti per sostenerlo. Il timore è che una modifica delle norme esistenti potrebbe minacciare la stabilità del settore, per cui è ritenuto auspicabile mantenere le norme attuali.

6.

Le principali preoccupazioni della Commissione non riguardano il volume degli aiuti, poiché questi, essendo finalizzati a sostenere la cultura, sono compatibili col trattato. La Commissione ricorda invece i propri timori su alcuni requisiti in materia territoriale, cioè le clausole di «territorializzazione» di alcuni sistemi di aiuti. Tali clausole impongono ai produttori l'obbligo di spendere una certa somma del bilancio del film in un particolare Stato membro come condizione di idoneità a ricevere l'intero importo degli aiuti. Le clausole di territorializzazione possono costituire un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, dei beni e dei servizi all'interno della Comunità e possono pertanto frammentare il mercato interno e impedirne lo sviluppo. Tuttavia, la Commissione ritiene che queste clausole possano essere giustificate a certe condizioni e nei limiti fissati dalla comunicazione, al fine di garantire che continuino ad essere disponibili le capacità umane e tecniche necessarie per la creazione culturale. Naturalmente, la presente comunicazione lascia impregiudicati gli obblighi stipulati dal trattato per la Commissione, la quale deve occuparsi delle denunce riguardanti possibili infrazioni di norme del trattato diverse da quelle relative alla concessione di aiuti di Stato.

7.

La Commissione pertanto ha considerato con attenzione gli argomenti presentati dalle autorità nazionali e dai professionisti del settore cinematografico. Essa riconosce che il settore della produzione cinematografica è sotto pressione ed è pertanto disponibile a considerare la possibilità, al più tardi al momento del prossimo riesame della comunicazione, che siano resi disponibili aiuti più ingenti, purché i sistemi di aiuti soddisfino le condizioni di legalità generale previste dal trattato e, in particolare, purché le barriere alla libera circolazione dei lavoratori, delle merci e dei servizi all'interno dell'UE in questo settore siano ridotte.

8.

In vista del prossimo riesame della comunicazione, la Commissione intende, oltre ad analizzare ulteriormente gli argomenti del settore, effettuare un ampio studio sugli effetti degli attuali sistemi di aiuti di Stato. Tale studio dovrebbe esaminare in particolare l'impatto economico e culturale delle norme in materia di territorializzazione imposte da alcuni Stati membri, in particolare tenendo conto dei loro effetti sulle coproduzioni.

9.

Alla luce di quanto precede, la Commissione estende la validità dei criteri specifici di compatibilità per gli aiuti alla produzione cinematografica e televisiva, come previsto dalla comunicazione, fino al 30 giugno 2007.

3.   TUTELA DEL PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO

1.

La comunicazione sul cinema prende in considerazione il deposito legale delle opere audiovisive a livello nazionale o regionale come una delle possibili maniere di conservare e salvaguardare il patrimonio audiovisivo europeo e dà il via a un'operazione d'inventario della situazione in materia di deposito delle opere cinematografiche negli Stati membri, nei paesi in via di adesione e aderenti all'EFTA. Tutti gli Stati membri hanno già nel loro ordinamento sistemi di raccolta e conservazione delle opere cinematografiche che fanno parte del loro patrimonio audiovisivo. Quattro o cinque di questi sistemi sono basati su un obbligo giuridico o contrattuale di depositare tutti i film, o almeno quelli che hanno ricevuto un sostegno pubblico.

2.

La cinematografia è una forma d'arte contenuta su un supporto fragile, che pertanto richiede un'azione risoluta delle autorità pubbliche che ne garantisca la conservazione. Le opere cinematografiche sono una componente essenziale del nostro patrimonio culturale e meritano pertanto una protezione piena. Oltre al loro valore culturale, le opere cinematografiche sono una fonte di informazione storica sulla società europea. Si tratta di testimonianze storiche a tutto campo della ricchezza delle identità culturali dell'Europa e della diversità della sua popolazione. Le immagini cinematografiche sono un elemento fondamentale per saperne di più sul passato e per una riflessione all'insegna del civismo quanto alla nostra civiltà. Per garantire che il patrimonio cinematografico europeo sia trasmesso alle generazioni future, occorre che sia sistematicamente raccolto, catalogato, conservato e restaurato. Inoltre, il patrimonio cinematografico europeo dovrebbe essere reso accessibile a fini educativi, accademici, di ricerca e culturali, fatti salvi i diritti d'autore e connessi.

3.

Vi è stato un buon numero di azioni a livello UE e internazionale per tutelare il patrimonio cinematografico. A livello dell'Unione europea va ricordato quanto segue:

la risoluzione del Consiglio del 26 giugno 2000 (2) relativa alla conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico europeo invita gli Stati membri a cooperare per il restauro e la conservazione del patrimonio cinematografico, compreso il ricorso alle tecnologie digitali, a scambiare le buone prassi nel settore, a incoraggiare una progressiva messa in rete dei dati d'archivio europei e a considerare il possibile uso delle raccolte a fini educativi,

la relazione del Parlamento europeo sulla comunicazione sul cinema della Commissione, del 7 giugno 2002 (3), in cui il PE sottolinea l'importanza di tutelare il patrimonio cinematografico,

la risoluzione del Consiglio del 24 novembre 2003 relativa al deposito di opere cinematografiche nell'Unione europea (4) invita gli Stati membri a varare un sistema efficiente di deposito e conservazione delle opere cinematografiche che fanno parte del loro patrimonio audiovisivo nei rispettivi archivi, istituti cinematografici e istituzioni nazionali analoghe, qualora tali sistemi non siano già in vigore.

4.

A livello internazionale, l'apertura alla firma della Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo (5) si è avuta l'8.11.2001. La Convenzione stabilisce che ciascuna parte debba introdurre l'obbligo di depositare il materiale costituito da immagini in movimento facente parte del suo patrimonio audiovisivo, prodotto o coprodotto sul territorio dello Stato firmatario interessato.

5.

Il trasferimento del possesso di opere cinematografiche agli enti competenti per la loro archiviazione non implica il trasferimento dei diritti d'autore e connessi. Ciononostante, la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (6) prevede che gli Stati membri possano stabilire un'eccezione o limitazione per quanto riguarda gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche o archivi accessibili al pubblico, che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto.

6.

Infine, l'industria cinematografica in Europa ha un grande potenziale di creazione di posti di lavoro e contributo alla crescita economica, non soltanto per quanto riguarda la produzione e proiezione di film, ma anche la raccolta, catalogazione, conservazione e restauro delle opere cinematografiche. Le condizioni per la concorrenzialità di tali attività industriali connesse col patrimonio cinematografico devono essere migliorate, soprattutto per quanto riguarda un migliore uso delle novità tecnologiche, come la digitalizzazione.

7.

Alla luce di quanto detto finora, la Commissione propone di adottare una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sul patrimonio cinematografico e sulla competitività delle attività industriali correlate. Gli Stati membri, i paesi in via di adesione e i professionisti del settore sono stati consultati sul progetto di proposta nel quadro dei gruppi di esperti del cinema riunitisi il 9 e 19 gennaio 2004 a Bruxelles.


(1)  COM(2001)534 def. del 26.9.2001, GU C 43 del 16.2.2002.

(2)  GU C 193 dell'11.7.2000.

(3)  PE 312.517, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(4)  Comunicato stampa del Consiglio 1457/03, GU C 295/5 del 5.12.2003.

(5)  http://conventions.coe.int, Consiglio d'Europa, STE n. 183.

(6)  GU L 167 del 22.6.2001.


Proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate

(2004/0066(COD))

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 157 del trattato stabilisce che la Comunità e gli Stati membri garantiscano l'esistenza delle condizioni necessarie alla competitività dell'industria comunitaria.

(2)

L'articolo 151, paragrafo 4 del trattato stabilisce che la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge in virtù di altre disposizioni del trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

(3)

L'industria cinematografica europea ha grandi potenzialità per creare occupazione e contribuire alla crescita economica, sia per quanto concerne la produzione e la distribuzione dei film, sia relativamente a raccolta, catalogazione, conservazione e restauro di opere cinematografiche. Occorre migliorare le condizioni per la competitività delle industrie legate al patrimonio cinematografico, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di tecnologie come la digitalizzazione.

(4)

La risoluzione del Consiglio del 26 giugno 2000 (4) relativa alla conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico europeo invita gli Stati membri a cooperare al restauro e alla conservazione del patrimonio cinematografico, ricorrendo a tecnologie digitali, allo scambio di buone pratiche, alla progressiva interconnessione dei dati d'archivio europei, al possibile utilizzo di tali raccolte per scopi pedagogici.

(5)

La comunicazione della Commissione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (5) vede nel deposito legale a livello nazionale o regionale di opere audiovisive una possibilità di conservare e salvaguardare il patrimonio audiovisivo europeo e ha avviato presso gli Stati membri, i paesi in via di adesione e i paesi dell'EFTA un esame della situazione in merito al deposito di opere cinematografiche.

(6)

Nella riunione del 5 novembre 2001 (6) il Consiglio «Cultura/Audiovisivi» ha accolto con favore il contenuto e l'approccio della comunicazione della Commissione.

(7)

Nella relazione sulla comunicazione della Commissione relativa al cinema del 7 giugno 2002 (7) il Parlamento europeo ha inoltre sottolineato l'importanza di salvaguardare il patrimonio cinematografico.

(8)

La risoluzione del Consiglio del 24 novembre 2003 sul deposito di opere cinematografiche nell'Unione europea (8) invita gli Stati membri a istituire, laddove non esistessero, sistemi efficienti per depositare e conservare le opere cinematografiche che fanno parte del patrimonio audiovisivo in archivi nazionali, istituti di cinematografia o enti simili.

(9)

La Convenzione europea per la tutela del patrimonio audiovisivo (9) chiede che ogni firmatario imponga il deposito del materiale costituito da immagini in movimento del suo patrimonio audiovisivo che sia stato prodotto o coprodotto sul territorio dell'interessato.

(10)

Tutti gli Stati membri dispongono già di sistemi per raccogliere e conservare le opere cinematografiche che fanno parte del loro patrimonio audiovisivo. L'80 % di tali sistemi si basa su un obbligo giuridico o contrattuale di depositare tutti i film, o almeno quelli che hanno ricevuto aiuti pubblici.

(11)

«Materiale a immagini mobili» significa qualsiasi immagine che, registrata mediante e su qualsiasi mezzo, con o senza suono, dia l'impressione del movimento.

(12)

«Opera cinematografica» significa materiale a immagini mobili di lunghezza variabile, come film d'ogni tipo, cartoni animati e documentari da proiettare nei cinematografi.

(13)

La cinematografia è una forma d'arte consegnata a un mezzo fragile che per essere conservato richiede interventi pubblici. Le opere cinematografiche, componenti essenziali del nostro patrimonio culturale, meritano una tutela a pieno titolo.

(14)

Oltre al loro valore culturale, le opere cinematografiche, testimoni inesauribili della ricchezza di identità culturali in Europa e della varietà delle sue genti, sono fonte di informazioni sulla storia della società europea. Le immagini cinematografiche sono essenziali per apprendere il passato e riflettere pacatamente sulla nostra civiltà.

(15)

Il patrimonio cinematografico europeo per poter essere consegnato alle future generazioni, va sistematicamente raccolto, catalogato, conservato e restaurato, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

(16)

Il patrimonio cinematografico europeo deve essere reso accessibile a fini pedagogici, accademici, culturali e di ricerca, tutelando anche i diritti d'autore e i diritti connessi.

(17)

Trasferire il possesso di opere cinematografiche negli archivi non implica il contemporaneo trasferimento dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

(18)

L'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (10) prevede che gli Stati membri possano disporre eccezioni o limitazioni a specifici atti di riproduzione effettuati da biblioteche accessibili al pubblico o da archivi che non mirano a vantaggi economici o commerciali, diretti o indiretti.

TENGONO CONTO DELL'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE:

1.

di considerare la possibilità di imporre ai beneficiari di finanziamenti UE l'obbligo di depositare una copia dei film europei che hanno ottenuto un finanziamento comunitario almeno in un archivio nazionale;

2.

di sostenere la cooperazione tra gli enti designati;

3.

di considerare il finanziamento di progetti di ricerca nell'ambito della conservazione e del restauro a lungo termine dei film;

4.

di promuovere norme europee di catalogazione dei film per migliorare l'interoperabilità delle banche-dati;

5.

di facilitare la negoziazione di un modello di contratto a livello europeo tra enti designati e titolari dei diritti d'autore che fissi le condizioni alle quali gli enti designati possono rendere accessibili al pubblico le opere cinematografiche depositate;

6.

di controllare e verificare in quale misura i provvedimenti della presente raccomandazione funzionino efficacemente e di considerare la necessità di ulteriori iniziative.

RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI:

1.

di adottare opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi atti a garantire che le opere cinematografiche che fanno parte del patrimonio audiovisivo nazionale siano sistematicamente raccolte, catalogate, conservate, restaurate e rese accessibili a fini pedagogici, accademici, culturali e di ricerca, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi;

2.

di dare ad appositi enti (archivi nazionali o regionali, istituti di cinematografia e simili), il compito di svolgere le mansioni di cui al punto 1 con indipendenza e professionalità, mettendo a loro disposizione le necessarie risorse tecniche e finanziarie;

3.

di invitare i suddetti enti a precisare, mediante contratti con i titolari dei diritti d'autore, le condizioni alle quali le opere cinematografiche depositate sono messe a disposizione del pubblico;

Raccolta

4.

di intraprendere la raccolta sistematica delle opere cinematografiche che fanno parte del loro patrimonio audiovisivo nazionale mediante un obbligo giuridico o contrattuale. Nel fissare le condizioni del deposito, gli Stati membri dovranno garantire che:

(a)

riguardino almeno le produzioni o coproduzioni che hanno ottenuto finanziamenti pubblici a livello nazionale o regionale;

(b)

le copie depositate siano di buona qualità, per facilitarne la conservazione e la riproducibilità, e siano accompagnate da metadati in forma debitamente standardizzata;

(c)

il deposito avvenga nel momento in cui il film è messo a disposizione del pubblico e comunque non più di due anni dopo;

Catalogazione e istituzione di banche-dati

5.

di adottare provvedimenti atti a promuovere la catalogazione e la redazione di indici delle opere cinematografiche depositate, l'utilizzo di norme europee e internazionali e l'istituzione di banche-dati contenenti informazioni relative ai film;

6.

di promuovere l'interoperabilità e l'accessibilità pubblica delle banche-dati, per esempio via Internet;

7.

di invitare gli organismi che effettuano l'archiviazione a valorizzare i loro fondi organizzandoli in raccolte a livello di UE, ad esempio per tema, autore, periodo, ecc.;

Conservazione

8.

di introdurre atti legislativi o usare altri metodi in base alle pratiche nazionali per conservare le opere cinematografiche depositate; l'attività di conservazione deve comprendere in particolare:

(a)

la riproduzione dei film su nuovi supporti per l'archiviazione;

(b)

la conservazione di apparecchiature atte a proiettare opere cinematografiche su mezzi diversi;

Restauro

9.

di permettere, nell'ambito della loro legislazione, la riproduzione di opere cinematografiche depositate a fini di restauro;

10.

di incoraggiare progetti per conservare e restaurare vecchi film o film di alto valore culturale o storico;

di rendere accessibili le opere cinematografiche depositate a fini pedagogici, accademici, culturali e di ricerca;

11.

di adottare i necessari provvedimenti legislativi e amministrativi per consentire agli enti designati di rendere accessibili le opere cinematografiche depositate a fini pedagogici, accademici, culturali e di ricerca, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi;

Formazione professionale

12.

di promuovere la formazione professionale in tutti i settori connessi al patrimonio cinematografico;

Deposito volontario

13.

di prendere in considerazione un sistema di deposito volontario:

(a)

del materiale accessorio e pubblicitario relativo a opere cinematografiche che fanno parte del patrimonio audiovisivo nazionale;

(b)

di opere cinematografiche che fanno parte del patrimonio audiovisivo nazionale di altri paesi;

(c)

di materiale costituito da immagini in movimento diverse dalle opere cinematografiche;

(d)

di opere cinematografiche del passato;

Cooperazione tra enti designati

14.

di sostenere gli enti designati, incoraggiandoli a scambiare informazioni e a coordinare le proprie attività a livello nazionale ed europeo, per esempio al fine di:

(a)

assicurare la coerenza dei metodi di raccolta e l'interoperabilità delle banche-dati;

(b)

diffondere nuovi prodotti, per esempio su DVD, contenenti materiale d'archivio con sottotitoli nel maggior numero possibile di lingue dell'Unione europea, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi;

(c)

compilare una filmografia audiovisiva europea;

(d)

elaborare una norma comune per lo scambio elettronico di informazioni;

(e)

produrre in comune progetti pedagogici e di ricerca;

Seguito da dare alla raccomandazione

15.

di informare ogni due anni la Commissione dei provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione,

Fatto a Bruxelles, in data

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C […] del […], pag. […].

(2)  GU C […] del […], pag. […].

(3)  GU C […] del […], pag. […].

(4)  GU C 193 dell'11.7.2000.

(5)  COM(2001) 534 def., del 26.9.2001, GU C 43 del 16.2.2002, pag. 6.

(6)  2381a sessione del Consiglio «Cultura/Audiovisivi» (PRES/01/377 del 5.11.2001).

(7)  PE 312.517, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(8)  Comunicato stampa del Consiglio 1457/03, GU C 295 del 5.12.2003, pag. 5.

(9)  http://conventions.coe.int/http://conventions.coe.int, Consiglio d'Europa, ETS n. 183, aperta alla firma l'8.11.2001.

(10)  GU L 167 del 22.6.2001.