ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 106

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
30 aprile 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Corte di giustizia

 

CORTE DI GIUSTIZIA

2004/C 106/1

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 25 marzo 2004 nei procedimenti riuniti C-231/00, C-303/00 e C-451/00 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Cooperativa Lattepiù arl e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena e Regione Lombardia, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Azienda Agricola Giuseppe Cantarello e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Regolamenti (CEE) nn. 3950/92 e 536/93 — Quantitativi di riferimento — Rettifica a posteriori — Comunicazione ai produttori)

1

2004/C 106/2

Sentenza della Corte 25 marzo 2004 nei procedimenti riuniti da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Azienda Agricola Ettore Ribaldi contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e a (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Regolamenti (CEE) nn. 3950/92 e 536/93 — Quantitativi di riferimento — Rettifica a posteriori — Comunicazione ai produttori)

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2004/C 106/3

Sentenza della Corte 25 marzo 2004 nel procedimento C-495/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Azienda Agricola Giorgio, Giovanni e Luciano Visentin e a. contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Regolamenti (CEE) nn. 3950/92 e 536/93 — Quantitativi di riferimento — Rettifica a posteriori)

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2004/C 106/4

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 marzo 2004 nel procedimento C-314/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt): Siemens AG Österreich, ARGE Telekom & Partner contro Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. (Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici — Conseguenze di una decisione dell'organo responsabile delle procedure di ricorso che annulla la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di non revocare una procedura di aggiudicazione d'appalto — Limiti al subappalto)

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2004/C 106/5

Sentenza della Corte 18 marzo 2004 nel procedimento C-342/01 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 33 de Madrid (Spagna)]: María Paz Merino Gómez contro Continental Industrias del Caucho SA (Politica sociale — Parità di trattamento fra uomini e donne — Congedo di maternità — Lavoratrice il cui congedo di maternità coincide con le ferie annuali per la totalità del personale stabilite in un contratto collettivo in materia di congedo annuale)

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2004/C 106/6

Sentenza della Corte 1o aprile 2004 nel procedimento C-1/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf): Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Dortmund (Agricoltura — Prelievo supplementare sul latte — Art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 — Conteggio annuale dei quantitativi di latte consegnati all'acquirente — Termine utile per la comunicazione — Natura del termine — Penali)

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2004/C 106/7

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 marzo 2004 nella causa C-8/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wevaltungsgerichts Sigmaringen): Ludwig Leichtle contro Bundesanstalt für Arbeit (Libera prestazione dei servizi — Regime di aiuto applicabile ai pubblici dipendenti in caso di malattia — Cura termale effettuata in un altro Stato membro — Spese relative all'alloggio, al vitto, al viaggio, alla tassa di soggiorno e alla redazione del referto medico di fine cura — Condizioni di rimborsabilità — Autorizzazione previa — Criteri — Giustificazione)

5

2004/C 106/8

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1o aprile 2004 nelle cause riunite C-53/02 e C-217/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État): Comune di Braine-le-Château e Michel Tillieut e a. contro Regione vallone (Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — Rifiuti — Piani di gestione — Luoghi e impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti — Autorizzazione in assenza di un piano di gestione contenente una carta geografica con indicazione precisa dell'ubicazione prevista per i luoghi di smaltimento)

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2004/C 106/9

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 marzo 2004 nella causa C-71/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH contro Troostwijk GmbH (Libera circolazione delle merci — Art. 28 CE — Misure di effetto equivalente — Limitazioni di pubblicità — Riferimento all'origine commerciale delle merci — Merci provenienti dal fallimento di un'impresa — Direttiva 84/450/CEE — Diritti fondamentali — Libertà di espressione — Principio di proporzionalità)

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2004/C 106/0

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 1o aprile 2004 nella causa C-90/02 domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesfinanzhof (Germania): Finanzamt Gummersbach contro Gerhard Bockemühl (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione dell'art. 18, n. 1, della sesta direttiva IVA — Condizioni per l'esercizio del diritto a deduzione dell'IVA pagata a monte — Destinatario di un servizio di cui all'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva IVA — Offerta di personale effettuata da parte di un soggetto passivo residente all'estero — Beneficiario debitore dell'IVA quale destinatario della prestazione — Possesso obbligatorio di una fattura — Contenuto della fattura)

7

2004/C 106/1

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 1o aprile 2004 nella causa C-99/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (inadempimento di uno Stato — Aiuti concessi dagli Stati — Art. 88, n. 2, secondo comma, CE — Aiuti incompatibili con il mercato comune — Obbligo di recupero — Impossibilità assoluta di esecuzione)

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2004/C 106/2

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1o aprile 2004 nella causa C-112/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania)]: Kohlpharma GmbH contro Repubblica federale di Germania (Libera circolazione delle merci — Medicinali — Importazione — Domanda di autorizzazione all'immissione in commercio con procedura semplificata — Origine comune)

8

2004/C 106/3

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 marzo 2004 nella causa C-118/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo): Industrias de Deshidratación Agrícola SA contro Administración del Estado (Regolamenti (CE) nn. 603/95 e 785/95 — Foraggi essiccati — Regime di aiuti — Condizioni che devono essere soddisfatte dalle imprese di trasformazione — Requisiti supplementari imposti da una normativa nazionale)

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2004/C 106/4

Sentenza della Corte 23 marzo 2004 nella causa C-138/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Social security Commissioner): Brian Francis Collins contro Secretary of State for Work and Pensions (Libera circolazione delle persone — Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) — Nozione di lavoratore — Indennità previdenziale per persone in cerca d'impiego — Requisito di residenza — Cittadinanza dell'Unione europea)

9

2004/C 106/5

Sentenza della Corte (seduta plenaria) 30 marzo 2004 nella causa C-147/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]: Michelle K. Alabaster contro Woolwich plc, Secretary of State for Social Security (Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di retribuzione — Retribuzione durante il congedo di maternità — Calcolo dell'importo della retribuzione — Computo di un aumento dello stipendio)

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2004/C 106/6

Sentenza della Corte (seduta plenaria) 30 marzo 2004 nella causa C-167/02 P: Willi Rothley e a. contro Parlamento europeo (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Atto del Parlamento riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Indipendenza ed immunità dei membri del Parlamento – Riservatezza legata ai lavori delle commissioni parlamentari d'inchiesta – Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Poteri d'indagine)

11

2004/C 106/7

Sentenza della Corte (seduta plenaria) 23 marzo 2004 nella causa C-233/02: Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee (Orientamenti in materia di cooperazione normativa e di trasparenza stipulati con gli Stati Uniti d'America — Mancanza di carattere vincolante)

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2004/C 106/8

Sentenza della Corte 23 marzo 2004 nella causa C-234/02 P: Médiateur européen contro Frank Lamberts (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Irricevibilità — Responsabilità extracontrattuale — Esame da parte del mediatore europeo di una denuncia relativa a un concorso interno per l'assunzione in ruolo)

12

2004/C 106/9

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 1o aprile 2004 nella causa C-237/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesgerichtshof): Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG contro Ludger Hofstetter, Ulrike Hofstetter (Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Contratto vertente sulla costruzione e sulla cessione di un posto macchina in un parcheggio — Inversione dell'ordine di esecuzione degli obblighi contrattuali previsto dalle disposizioni suppletive del diritto nazionale — Clausola che obbliga il consumatore a pagare il prezzo prima che il professionista abbia adempiuto i suoi obblighi — Obbligo del professionista di fornire una garanzia)

12

2004/C 106/0

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1o aprile 2004 nel procedimento C-263/02 P: Commissione delle Comunità europee contro Jégo Quéré e Cie SA. (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona giuridica nei confronti di un regolamento)

13

2004/C 106/1

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o aprile 2004 nel procedimento C-286/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso): Bellio F.lli contro Prefettura di Treviso. (Agricoltura — Polizia sanitaria — Misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili — Utilizzo di proteine animali nell'alimentazione degli animali)

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2004/C 106/2

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 1o aprile 2004 nel procedimento C-320/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten): Förvaltnings AB Stenholmen contro Riksskattever ket. (Sesta direttiva IVA — Art. 26 bis — Regime particolare applicabile nel settore dei beni d'occasione — Nozione di bene d'occasione — Cavallo rivenduto dopo l'addestramento)

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2004/C 106/3

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o aprile 2004 nel procedimento C-389/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg):Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG contro Hauptzollamt Kiel. (Accise — Esenzione dalla tassa sugli oli minerali — Direttiva 92/81/CEE — Art. 8, n. 1, lett. c) — Nozione di navigazione)

14

2004/C 106/4

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o aprile 2004 nella causa C-64/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Omesso recepimento della direttiva 98/30/CE)

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2004/C 106/5

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 30 marzo 2004 nella causa C-201/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Eliminazione degli oli usati — Mancata trasposizione della direttiva 75/439/CEE)

15

2004/C 106/6

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o aprile 2004 nella causa C-375/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 2000/30/CE)

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2004/C 106/7

Causa C-1/04 SA Istanza di autorizzazione a procedere ad un sequestro della Tertir-Terminais de Portugal SA contro la Commissione delle Comunità europee, presentata il 17 marzo 2004

16

2004/C 106/8

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 18 marzo 2004, nella causa C-45/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Catania): Oxana Dem'Yanenko (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Situazione che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 64/221/CEE — Diritti fondamentali — Convenzione europea dei diritti dell'uomo — Espulsione di un cittadino di un paese terzo senza legami familiari o matrimoniali con un cittadino di uno Stato membro — Procedimento di convalida dell'ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera di un cittadino di un paese terzo — Nozione di giurisdizione di uno Stato membro — Organo giurisdizionale che, ai sensi dell'art. 68 CE, può sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale — Incompetenza della Corte)

16

2004/C 106/9

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 15 marzo 2004, nella causa C-59/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova): Mario Cigliola e a. contro Ferrovie dello Stato SpA (FS) (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Aiuti concessi dagli Stati membri — Nozione — Normativa nazionale che sospende il diritto di un lavoratore di proseguire il rapporto di lavoro fino all'età pensionabile)

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2004/C 106/0

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 9 marzo 2004 nella causa C-159/03 P: Jan Pflugradt contro Banca centrale europea (Ricorso contro una pronuncia dal Tribunale di primo grado — Dipendenti della BCE — Avviso di avvio di un procedimento disciplinare — Atto preparatorio — Atto che non reca pregiudizio — Irricevibilità)

17

2004/C 106/1

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 19 marzo 2004 nel procedimento C-196/03 P: Arnaldo Lucaccioni contro Commissione delle Comunità europee. (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità)

18

2004/C 106/2

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 11 febbraio 2004 nei procedimenti riuniti C-438/03, C-439/03, C-509/03 e C-2/04 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Giudice di pace di Bitonto): Antonio Cannito contro Fondiaria Assicurazioni SpA, Pasqualina Murgolo contro Assitalia Assicurazioni SpA, Vincenzo Manfredi contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, Nicolò Tricarico contre Assitalia Assicurazioni SpA (Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)

18

2004/C 106/3

Causa C-58/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinazhof, con ordinanza 23 ottobre 2003, nella causa sig.ra Antje Köhler contro Finanzamt Düsseldorf-Nord

18

2004/C 106/4

Causa C-60/04: Ricorso del 12 febbraio 2004 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana.

19

2004/C 106/5

causa C-61/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 12 febbraio 2004

20

2004/C 106/6

Causa C-73/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Hamm, con ordinanza 27 gennaio 2004, nella causa Brigitte e Marcus Klein contro 1) (…), 2) (…), 3) Rhodos Management Ltd

20

2004/C 106/7

Causa C-81/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht, con ordinanza 14 gennaio 2004, nella causa Veronika Richert contro VK GmbH Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung mbH

20

2004/C 106/8

Causa C-82/04 P: Ricorso della Audi AG contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 20 febbraio 2004 (fax: 18 febbraio 2004).

21

2004/C 106/9

Causa C-88/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 23 febbraio 2004

22

2004/C 106/0

Causa C-95/04 P: Ricorso della British Airways plc contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 17 dicembre 2003, nella causa T-219/99, British Airways plc contro la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Virgin Atlantic Airways Ltd, proposto il 26 febbraio 2004.

22

2004/C 106/1

Causa C-96/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht di Niebüll, con ordinanza 2 giugno 2003, nella causa in materia di diritto di famiglia, Ufficio dello stato civile di Niebüll (Determinazione del nome di nascita del bambino tedesco Leonhard Matthias, figlio di Stefan Grunkin e Dorothee Regina Paul)

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2004/C 106/2

Causa C-98/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 26 febbraio 2004.

24

2004/C 106/3

Causa C-102/04: Ricorso del Regno di Svezia contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 febbraio 2004

24

2004/C 106/4

Causa C-113/04 P: Ricorso presentato il 3 marzo 2004 dalla Technische Unie BV contro la sentenza del Tribunale di primo grado, (Prima Sezione) 16 dicembre 2002, cause riunite T-5/00 e T-6/00, tra, da un lato, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e la Technische Unie BV e, d'altro lato, la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla CEF City Electrical Factors BV e dalla CEF Holding Ltd.

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2004/C 106/5

Causa C-109/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 17 dicembre 2003, nella causa avv. Karl Robert Kranemann contro Land Nordrhein-Westfalen.

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2004/C 106/6

causa C-110/04 P: Ricorso della società Grammes Strintzis Naftiliaki AE contro la sentenza pronunciata l'11 dicembre 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) nella causa T-65/99 Grammes Strintzis Naftiliaki AE contro Commissione, proposto il 1o marzo 2004

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2004/C 106/7

Causa C-111/04 P: Ricorso proposto il 3 marzo 2004 (fax del 25 febbraio 2004) da Adriatica di Navigazione SpA contro la sentenza pronunciata l'11 dicembre 2003 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-61/99, tra Adriatica di Navigazione e Commissione delle Comunità Europee

27

2004/C 106/8

causa C-112/04 P: Ricorso della società MARLINES SA contro la sentenza pronunciata l'11 dicembre 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) nella causa T-56/99, MARLINES SA contro Commissione, proposto il 3 marzo 2004

28

2004/C 106/9

Causa C-113/04 P: Ricorso presentato il 3 marzo 2004 dalla Technische Unie BV contro la sentenza del Tribunale di primo grado, (Prima Sezione) 16 dicembre 2002, cause riunite T-5/00 e T-6/00, tra, da un lato, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e la Technische Unie BV e, d'altro lato, la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla CEF City Electrical Factors BV e dalla CEF Holding Ltd.

28

2004/C 106/0

Causa C-114/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 3 marzo 2004

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2004/C 106/1

Causa C-116/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, presentato il 4 marzo 2004

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2004/C 106/2

Causa C-117/04: Ricorso del 4 marzo 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee.

30

2004/C 106/3

Causa C-118/04: Ricorso del 4 marzo 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee.

30

2004/C 106/4

Causa C-119/04: Ricorso del 4 marzo 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee.

31

2004/C 106/5

Causa C-120/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf con ordinanza 17 febbraio 2004 nella causa MEDION AG contro THOMSON Multimedia Sales Germany & Austria GmbH

31

2004/C 106/6

causa C-121/04P: Ricorso della societàMINOIKES GRAMMES ANE, contro la sentenza pronunciata l'11 dicembre 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) nella causa T-66/99, MINOIKES GRAMMES ANE contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 marzo 2004

32

2004/C 106/7

Causa C-123/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Oldenburg, con ordinanza 4 febbraio 2004, nella causa Industrias Nucleares do Brasil S.A. e Siemens AG contro UBS AG

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2004/C 106/8

Causa C-124/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Oldenburg, con ordinanza 4 febbraio 2004, nella causa Industrias Nucleares do Brasil S.A. e Siemens AG contro UBS AG

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2004/C 106/9

Causa C-126/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con ordinanza 18 febbraio 2004, nella causa Heineken Brouwerijen B. V. contro Hoofdproductschap Akkerbouw.

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2004/C 106/0

Causa C-127/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of justice Queen's bench division (Regno Unito) con ordinanza 18 novembre 2003, modificata il 27 febbraio 2004, nella causa Declan O'Byrne contro Aventis Pasteur MSD Ltd e Aventis Pasteur SA

35

2004/C 106/1

Causa C-128/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di primo grado di Dendermonde (Paesi Bassi), con ordinanza 19 gennaio 2004, nella causa Pubblico ministero contro 1. Raemdonck Annic, Andréa, e 2. Raemdonck-Jannssens BVBA.

36

2004/C 106/2

Causa C-129/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat, Sezione amministrativa (Belgio), con ordinanza 25 febbario 2004, nella causa Espace Trianon e Société Wallonne de location-financement (SOFIBAIL) contro Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM)

36

2004/C 106/3

Causa C-130/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto l' 11 marzo 2004.

37

2004/C 106/4

Causa C-131/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Employment Tribunal, Leeds (Regno Unito), con ordinanza 9 marzo 2004, nella causa C.D. Robinson-Steele contro R.D. Retail Services Ltd.

37

2004/C 106/5

Causa C-132/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna presentato l'11 marzo 2004

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2004/C 106/6

Causa C-133/04: Ricorso del Regno di Spagna contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 12 marzo 2004

38

2004/C 106/7

Causa C-134/04: Ricorso del Regno di Spagna contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 12 marzo 2004

39

2004/C 106/8

Causa C-135/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna presentato il 12 marzo 2004

39

2004/C 106/9

Causa C-137/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten con sentenza 8 marzo 2004, nel procedimento Amy Rockler contro Riksförsäkringsverket.

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2004/C 106/0

Causa C-139/04: Ricorso del 15 marzo 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee.

40

2004/C 106/1

Causa C-140/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Amtwerpen con ordinanze 11 marzo 2004, nelle cause N.V. United Antwerp Maritime Agencies contro Stato belga, da un lato, e N.V. Seaport Terminals contro Stato belga, dall'altro.

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2004/C 106/2

Causa C-141/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikratias (Consiglio di Stato), con ordinanza 30 dicembre 2003, nella causa Michail G. Peros contro Techniko Epimelitirio Ellados (Ordine degli ingegneri di Grecia) (Atene)

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2004/C 106/3

Causa C-142/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) Quarta Sezione (Grecia),con ordinanza 30 dicembre 2003, nella causa Maria Aslanidou contro Ministero della Salute e della Previdenza sociale

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2004/C 106/4

Causa C-145/04: Ricorso del Regno di Spagna contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 18 marzo 2004

43

2004/C 106/5

Causa C-146/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi presentato il 19 marzo 2004

44

2004/C 106/6

Causa C-147/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Francia), con decisione 16 gennaio 2004, nella causa Société De Groot en Slot Allium B.V. et Société Bejo Zaden B.V. contro Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales - interveniente: Comité économique agricole régional fruits et légumes de la région Bretagne (CERAFEL)

44

2004/C 106/7

Causa C-149/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, con ordinanza interlocutoria 27 ottobre 2003, nella causa dinanzi ad essa pendente fra IMEG Srl Fallita e Comune Carrara.

45

2004/C 106/8

Causa C-151/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de police di Neufchâteau (Belgio), con decisione 16 gennaio 2004, nella causa Pubblico Ministero contro Claude Nadin, parte civilmente responsabile: Nadin-Lux SA

45

2004/C 106/9

Causa C-152/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de police di Neufchâteau (Belgio), con decisione 16 gennaio 2004, nella causa Pubblico Ministero contro Jean-Pascal Durré

46

2004/C 106/0

Causa C-153/04 P: Ricorso proposto il 26.03.2004 (fax 23.03.2004) dalla Società Euroagri srl contro la sentenza pronunciata il 28 gennaio 2004 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-180/01, tra Euroagri srl e Commissione delle Comunità europee.

46

2004/C 106/1

Causa C-156/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 26 marzo 2004.

47

2004/C 106/2

Causa C-157/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 29 marzo 2004

47

2004/C 106/3

Causa C-158/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Diokitikó Protodikío Ioannínon, con sentenza 10 novembre 2003, nel procedimento TROFO-SUPERMARKETS AE contro 1) Ellinikó Dimósio (Stato ellenico) e 2) Nomarchiakí Autodioíkisis Ioannínon (Amministrazione prefettizia provinciale di Giannina).

48

2004/C 106/4

Causa C-159/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Diokitikó Protodikío Ioannínon, con sentenza 26 novembre 2003, nel procedimento CARFOUR MARINOPOULOS AE contro 1) Ellinikó Dimósio (Stato ellenico) e 2) Nomarchiakí Autodioíkisis Ioannínon (Amministrazione prefettizia provinciale).

48

2004/C 106/5

Causa C-160/04 P: Ricorso del sig. Gustaaf van Dyck contro la decisione del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2004, nella causa T-113/02, Gustaaf van Dyck/Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2004.

49

2004/C 106/6

Causa C-161/04: Ricorso della Repubblica d'Austria contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 marzo 2004 (fax: 24.03.04)

49

2004/C 106/7

Causa C–164/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 31 marzo 2004.

51

2004/C 106/8

Causa C–165/04 Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 1o aprile 2004

51

2004/C 106/9

Causa C-171/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 2 aprile 2004

52

2004/C 106/0

Causa C-172/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 7 aprile 2004

52

2004/C 106/1

Cancellazione dal ruolo della causa C-40/99

52

2004/C 106/2

Cancellazione dal ruolo della causa C-301/01

52

2004/C 106/3

Cancellazione dal ruolo della causa C-427/01

53

2004/C 106/4

Cancellazione dal ruolo della causa C-48/02

53

2004/C 106/5

Cancellazione dal ruolo della causa C-296/02

53

2004/C 106/6

Cancellazione dal ruolo della causa C-1/03 SA

53

2004/C 106/7

Cancellazione dal ruolo della causa C-9/03

53

2004/C 106/8

Cancellazione dal ruolo della causa C-71/03

53

2004/C 106/9

Cancellazione dal ruolo della causa C-144/03

53

2004/C 106/0

Cancellazione dal ruolo della causa C-164/03

53

2004/C 106/1

Cancellazione dal ruolo della causa C-298/03

54

2004/C 106/2

Cancellazione dal ruolo della causa C-308/03

54

2004/C 106/3

Cancellazione dal ruolo della causa C-363/03

54

2004/C 106/4

Cancellazione dal ruolo della causa C-393/03

54

 

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2004/C 106/5

Sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2003 nella causa T-305/00, Conserve Italia Soc. coop. a.r.l. contro Commissione delle Comunità europee (Agricoltura — FEAOG — Soppressione di un contributo finanziario — Motivazione — Errore di valutazione dei fatti — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Principio di proporzionalità)

55

2004/C 106/6

Sentenza del Tribunale di primo grado 3 marzo 2004 nella causa T-48/01, François Vainker e Brenda Vainker contro Parlamento europeo (Dipendenti — Malattia professionale — Art. 73 dello Statuto — Ricorso per danni — Irregolarità in sede di procedimento inteso al riconoscimento dell'origine professionale della malattia — Danno — Pregiudizio subito dalla moglie di un ex dipendente)

55

2004/C 106/7

Sentenza del Tribunale di primo grado 16 marzo 2004 nella causa T-157/01, DanskeBusvognmænd contro Commissione delle Comunità europee (Aiuti di Stato — Trasporti regionali pubblici mediante autobus)

56

2004/C 106/8

Sentenza del Tribunale di primo grado 18 marzo 2004 nella causa T-204/01, Maria-Luise Lindorfer contro Consiglio dell'Unione europea (Dipendenti — Trasferimento del forfait del riscatto di diritti pensionistici maturati in forza di attività professionali anteriori all'entrata in servizio presso le Comunità — Calcolo delle annualità — Art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto — Disposizioni generali di esecuzione — Principio della parità di trattamento — Libera circolazione dei lavoratori)

56

2004/C 106/9

Sentenza del Tribunale di primo grado 19 febbraio 2004 nelle cause riunite T-297/01 e T-298/01, SIC – Sociedade Independente de Comunicação S.A. contro la Commissione delle Comunità europee (Aiuti statali — Televisione pubblica — Denuncia — Ricorso per carenza — Presa di posizione della Commissione — Carattere di aiuto nuovo o di aiuto esistente — Domanda di non luogo a statuire — Contestazione — Esecuzione di una sentenza di annullamento — Obbligo d'istruzione della Commissione — Termine ragionevole)

56

2004/C 106/0

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 31 marzo 2004 nella causa T-20/02, Interquell GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo e denominativo HAPPY DOG — Marchio nazionale denominativo anteriore HAPPIDOG — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

57

2004/C 106/1

Sentenza del Tribunale di primo grado 18 marzo 2004 nella causa T-67/02, Léopold Radauer contro Consiglio dell'Unione europea (Dipendenti — Trasferimento del forfait di riscatto dei diritti pensionistici maturati in forza di attività professionali anteriori all'entrata in servizio presso le Comunità — Calcolo delle annualità — Art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto — Disposizioni generali di esecuzione — Principio della parità di trattamento — Libera circolazione dei lavoratori)

57

2004/C 106/2

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2004 nella causa T-145/02, Armin Petrich contro Commissione delle Comunità europee (Concorso generale — Mancata ammissione alle prove — Bando di concorso — Esperienza professionale richiesta — Obbligo di motivazione — Principio di buon andamento dell'amministrazione e dovere di sollecitudine)

58

2004/C 106/3

Sentenza del Tribunale di primo grado 17 marzo 2004 nella causa T-175/02, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Promozione — Irregolarità della procedura di promozione — Scrutinio comparativo dei meriti — Ricorso di annullamento)

58

2004/C 106/4

Causa T-177/02:Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 10 marzo 2004 nella causa Malagutti-Vezinhet SA contro Commissione delle Comunità europee

58

2004/C 106/5

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 17 marzo 2004 nelle cause riunite T-183/02 e T-184/02, El Corte Inglés, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). (Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Marchi anteriori denominativi MUNDICOLOR — Domanda di marchio comunitario denominativo MUNDICOR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

59

2004/C 106/6

Sentenza del Tribunale di primo grado 2 marzo 2004 nella causa T-197/02, Georges Caravelis contro Parlamento europeo (Dipendenti — Diniego di promozione — Scrutinio comparativo dei meriti — Sentenza di annullamento — Provvedimenti di esecuzione — Art. 233 CE — Ricorso di annullamento e di danni)

59

2004/C 106/7

Sentenza del Tribunale di primo grado 1o aprile 2004 nella causa T-198/02, N contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Regime disciplinare — Destituzione senza perdita dei diritti a pensione — Motivazione — Diritti della difesa — Proporzionalità — Mancata osservanza dei termini stabiliti dall'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto — Art. 12, primo comma, dello Statuto)

59

2004/C 106/8

Sentenza del Tribunale di primo grado 2 marzo 2004 nella causa T-234/02, Christos Michael contro la Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Nomina di un capo unità aggiunto o di un caposettore — Atto arrecante pregiudizio — Insussistenza — Irricevibilità)

60

2004/C 106/9

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2004 nella causa T-238/02, José Barbosa Gonçalves contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Ricorsi — Ricorso per risarcimento danni proposto in mancanza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto — Ricevibilità)

60

2004/C 106/0

Sentenza del Tribunale di primo grado 23 marzo 2004 nella causa T-310/02, Athanassios Theodorakis contro Consiglio dell'Unione europea (Pubblico impiego — Assunzione — Art. 29 dello Statuto — Avviso di vacanza — Rigetto di candidatura — Tardività)

61

2004/C 106/1

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1o aprile 2004 nella causa T-312/02, Lucio Gussetti contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Assegno per figli a carico — Art. 67, n. 2, dello Statuto — Regola anticumulo applicabile agli assegni nazionali di uguale natura — Art. 85 dello Statuto — Condizioni per la ripetizione dell'indebito)

61

2004/C 106/2

Sentenza del Tribunale di primo grado 18 febbraio 2004 nella causa T-320/02, Monika Esch-Leonhardt e altri contro Banca centrale europea (Dipendenti — Fascicolo personale — Lettera vertente sulla trasmissione di comunicazioni sindacali per posta elettronica — Rifiuto di stralcio dai fascicoli personali dei ricorrenti)

61

2004/C 106/3

Sentenza del Tribunale di primo grado 3 marzo 2004 nella causa T-355/02, Mühlens GmbH & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Rischio di confusione — Domanda di marchio denominativo comunitario ZIRH — Marchio figurativo comunitario anteriore comprendente l'elemento denominativo sir — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

62

2004/C 106/4

Sentenza del Tribunale di primo grado 17 marzo 2004 nella causa T-4/03, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Promozione — Irregolarità della procedura di promozione — Scrutinio comparativo dei meriti — Motivazione Ricorso di annullamento)

62

2004/C 106/5

Sentenza del Tribunale di primo grado 18 febbraio 2004 nella causa T-10/03, Jean-Pierre Koubi contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo CONFORFLEX — Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori FLEX — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

62

2004/C 106/6

Sentenza del Tribunale di primo grado 16 marzo 2004 nella causa T-11/03, Elizabeth Afari contro Banca centrale europea (Dipendenti della Banca centrale europea — Diffamazione — Discriminazione raziale — Procedimento disciplinare — Diritti della difesa — Qualificazione giuridica dei fatti — Ricorso per risarcimento danni)

63

2004/C 106/7

Sentenza del Tribunale di primo grado 2 marzo 2004 nella causa T-14/03, Colette Di Marzio contro la Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Presupposti della ricevibilità del ricorso — Retribuzione — Cambiamento della sede di servizio — Abolizione del coefficiente correttore in Francia e dell'indennità di dislocazione — Principio di non discriminazione — Principio di sollecitudine)

63

2004/C 106/8

Sentenza del Tribunale di primo grado 19 febbraio 2004 nella causa T-19/03, Spyridoula Konstantopoulou contro Corte di giustizia delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso generale — Esclusione dalle prove orali)

63

2004/C 106/9

Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 febbraio 2004 nella causa T-300/97 DEP, Benito Latino contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento — Liquidazione delle spese)

64

2004/C 106/0

Ordinanza del Tribunale di primo grado 1o marzo 2004 nella causa T-210/99, Johan Henk Gankema contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Inattività del ricorrente — Non luogo a provvedere)

64

2004/C 106/1

Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 febbraio 2004 nella causa T-120/03, Synopharm GmbH & Co KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere)

64

2004/C 106/2

Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 febbraio 2004 nella causa T-304/03, Bayer AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Opposizione — Composizione amichevole intervenuta tra il richiedente il marchio comunitario e il titolare di marchi nazionali anteriori — Non luogo a provvedere)

65

2004/C 106/3

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 16 gennaio 2004 nel procedimento T–369/03 R, Arizona Chemical BV e altri contro la Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Direttiva 67/548/CEE — Urgenza)

65

2004/C 106/4

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 3 febbraio 2004 nel procedimento T–422/03 R, Enviro Tech Europe Ltd e Enviro Tech International Inc. contro la Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Direttiva 67/548/CEE — Urgenza)

65

2004/C 106/5

Causa T-426/03: Ricorso della Dr. Grandel GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 22 dicembre 2003.

66

2004/C 106/6

Causa T-12/04: Ricorso dell'Almdudler-Limonade A. & S. Klein contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI), proposto il 9 gennaio 2004

66

2004/C 106/7

Causa T-28/04: Ricorso della Mülhens GmbH & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 22 gennaio 2004.

67

2004/C 106/8

Causa T-32/04: Ricorso della Lichtwer Pharma AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 29 gennaio 2004

68

2004/C 106/9

Causa T-34/04: Ricorso della Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 28 gennaio 2004.

68

2004/C 106/0

Causa T-39/04: Ricorso della Orsay GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 5 febbraio 2004.

69

2004/C 106/1

causa T-65/04: Ricorso di Gela Sviluppo S.C.p.A. in liquidazione contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 13 febbraio 2004

70

2004/C 106/2

Causa T-68/04: Ricorso della ditta SGL Carbon AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 febbraio 2004

71

2004/C 106/3

Causa T-69/04: Ricorso della ditta Schunk GmbH e della ditta Schunk Kohlenstofftechnik GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 febbraio 2004

71

2004/C 106/4

causa T-73/04: Ricorso della Le Carbone Lorraine S.A. contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 febbraio 2004

72

2004/C 106/5

Causa T-75/04: Ricorso dell'Arch Chemicals Inc. e dell'Arch Timber Protection Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 febbraio 2004

72

2004/C 106/6

Causa T-76/04: Ricorso presentato il 17 febbraio 2004 dalla Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH contro la Commissione delle Comunità europee

74

2004/C 106/7

Causa T-77/04: Ricorso della Rhodia Consumer Specialties Limited contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 17 febbraio 2004

75

2004/C 106/8

Causa T-78/04: Ricorso della Sumitomo Chemical (UK) PLC contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 17 febbraio 2004

75

2004/C 106/9

Causa T-79/04: Ricorso della Troy Chemical Company BV contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 17 febbraio 2004

76

2004/C 106/0

causa T-81/04: Ricorso della Bouygues S.A. e della Bouygues Télécom contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2004

76

2004/C 106/1

Causa T-84/04: Ricorso della Axiom Medical, Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione a livello di mercato interno, proposto il 20 febbraio 2004

77

2004/C 106/2

Causa T-85/04: Ricorso di Guido Strack contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1o marzo 2004

78

2004/C 106/3

Causa T-87/04: Ricorso proposto il 1o marzo 2004 dalla sig.ra Milagros Irene Arranz Benitez contro il Parlamento europeo

78

2004/C 106/4

causa T-88/04: Ricorso della sig.ra Marie Tzirani contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 marzo 2004

79

2004/C 106/5

Causa T-89/04: Ricorso proposto il 24 febbraio 2004 dalla sig.ra C.I. Bieger contro l'Europol

79

2004/C 106/6

Causa T-91/04: Ricorso di Alexander Just contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 marzo 2004

80

2004/C 106/7

Causa T- 93/04: Ricorso presentato il 4 marzo 2004 dal sig. Theodoros Kallianos contro la Commissione delle Comunità europee

80

2004/C 106/8

Causa T-94/04: Ricorso dell'Ufficio europeo dell'ambiente, della PAN-Europe, dell'Unione internazionale delle Associazioni di lavoratori nei settori alimentazione, agricoltura, alberghi, ristoranti, catering, tabacco ed affini (IUTA), del Sindacato Europeo Agroindustria Turismo (EFFAT), della Stichting Natuur en Milieu e della Svenska Naturskyddföreningen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 febbraio 2004

81

2004/C 106/9

causa T-95/04: Ricorso del sig. Luciano Lavagnoli contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 marzo 2004

81

2004/C 106/0

Causa T-96/04: Ricorso presentato il 5 marzo 2004 dal sig. Michael Cwik contro la Commissione delle Comunità europee

82

2004/C 106/1

causa T-97/04: Ricorso delle sig.re Laura Gnemmi e Eugénia Aguiar contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 marzo 2004

82

2004/C 106/2

causa T-98/04: Ricorso della S.I.M.SA. srl e altre contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 15 marzo 2004

83

2004/C 106/3

causa T-100/04: Ricorso di Massimo Giannini contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 marzo 2004

83

2004/C 106/4

Causa T-101/04: Ricorso di Carlos Martinez-Mongay contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 marzo 2004

84

2004/C 106/5

causa T-102/04: Ricorso del sig. David Cornwell contro la Commissione delle Comunità europee, prop'osto l8 marzo 2004

84

2004/C 106/6

Causa T-103/04: Ricorso di Peter Ritzmann contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 15 marzo 2004

85

2004/C 106/7

causa T-105/04: Ricorso della Sandoz GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 marzo 2004

85

2004/C 106/8

Causa T-107/04: Ricorso della Aluminium Silicon Mill Products GmbH contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 16 marzo 2004

85

2004/C 106/9

Causa T-108/04: Ricorso presentato il 12 marzo 2004 dal sig. Nikolaus Steininger contro la Commissione delle Comunità europee

86

2004/C 106/0

Causa T-110/04: Ricorso presentato il 16 marzo 2004 dal sig. Paulo Sequeira Wandschneider contro la Commissione delle Comunità europee

86

2004/C 106/1

Causa T-111/04: Ricorso della OJSC Bratsk Aluminium Plant contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 15 marzo 2004

87

2004/C 106/2

Causa T-112/04: Ricorso dei sigg. Manuel Ruiz Sanz, della sig.ra Anna Maria Campogrande e del sig. Friedrich Mühlbauer contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 marzo 2004

88

2004/C 106/3

Causa T-115/04: Ricorso della sig.ra Yvonne Laroche contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 19 marzo 2004

88

2004/C 106/4

Causa T-119/04: Ricorso di Francisco Rossi Ferreras contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 marzo 2004

88

2004/C 106/5

Cancellazione dal ruolo della causa T-235/99

89

2004/C 106/6

Cancellazione dal ruolo della causa T-279/99

89

2004/C 106/7

Cancellazione dal ruolo della causa T-291/99

89

2004/C 106/8

Cancellazione dal ruolo della causa T-294/99

89

2004/C 106/9

Cancellazione dal ruolo della causa T-184/03

89

2004/C 106/0

Cancellazione dal ruolo della causa T-307/03

90

2004/C 106/1

Cancellazione dal ruolo della causa T-308/03

90

2004/C 106/2

Cancellazione dal ruolo della causa T-355/03

90

2004/C 106/3

Cancellazione dal ruolo della causa T-407/03

90

 

III   Informazioni

2004/C 106/4

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell 'Unione europea GU C 94 del 17.4.2004

91

IT

 


I Comunicazioni

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

25 marzo 2004

nei procedimenti riuniti C-231/00, C-303/00 e C-451/00 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Cooperativa Lattepiù arl e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena e Regione Lombardia, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Azienda Agricola Giuseppe Cantarello e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (1).

(Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Regolamenti (CEE) nn. 3950/92 e 536/93 - Quantitativi di riferimento - Rettifica a posteriori - Comunicazione ai produttori)

(2004/C 106/01)

Lingua processuale: l'italiano

Nei procedimenti riuniti C-231/00, C-303/00 e C-451/00, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Cooperativa Lattepiù arl e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (causa C-231/00), tra Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena e Regione Lombardia, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (causa C-303/00), e tra Azienda Agricola Giuseppe Cantarello e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (causa C-451/00), domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità degli artt. 1, 4, 6 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), e degli artt. 3 e 4 del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12), la Corte (Sesta Sezione) composta dal sig. V. Skouris (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancellieri: sig.ra L. Hewlett e sig. H.A. Rühl, amministratori principali, ha pronunciato, il 25 marzo 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 1, 4, 6 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli artt. 3 e 4 del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che a seguito di controlli uno Stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata.


(1)  GU C 247 del 26.8.2000.

GU C 302 del 21.10.2000.

GU C 61 del 24.02.2001.


30.4.2004   

IT

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C 106/2


SENTENZA DELLA CORTE

25 marzo 2004

nei procedimenti riuniti da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Azienda Agricola Ettore Ribaldi contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e a (1)

(Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Regolamenti (CEE) nn. 3950/92 e 536/93 - Quantitativi di riferimento - Rettifica a posteriori - Comunicazione ai produttori)

(2004/C 106/02)

Lingua processuale: l'italiano

Nei procedimenti riuniti da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00, aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Azienda Agricola Ettore Ribaldi e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con l'intervento di: Caseificio Nazionale Novarese Soc. coop. arl (causa C-480/00), tra Domenico Buttiglione e a. e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (causa C-481/00), tra Azienda Agricola Ettore Raffa e a. e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, tra Carlo Balestreri e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con l'intervento di: Parmalat SpA (causa C-484/00), tra Azienda Agricola «Corte delle Piacentine» e a. e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (causa C-489/00), tra Cesare e Michele Filippi ss e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (causa C-490/00), tra Cooperativa Produttori Latte Associati della Lessinia arl e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (causa C-491/00), tra Azienda Agricola Simone e Stefano Gonal di Gonzato e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (causa C-497/00), tra Azienda Agricola Gianluigi Cerati e Maria Ceriali ss e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (causa C-498/00), e tra Nicolò Musini, in rappresentanza dell'Azienda Agricola Tenuta di Fassia, e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (causa C-499/00), con l'intervento di: Caseificio Nazionale Novarese Soc. coop. arl (causa C-480/00), Parmalat SpA (causa C-484/00), Cooperativa Produttori Latte Soc. coop. arl (causa C-499/00), domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità degli artt. 1, 2 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), e degli artt. 3 e 4 del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12), la Corte, composta dal sig. V. Skouris (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger; cancellieri: sig.ra L. Hewlett e sig. H. A. Rühl, amministratori principali, il 25 marzo 2004, ha pronunciato una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Gli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli artt. 3 e 4 del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che a seguito di controlli uno Stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata.

2)

I regolamenti nn. 3950/92 e 536/93 devono essere interpretati nel senso che l'assegnazione iniziale dei quantitativi di riferimento individuali nonché ogni modificazione successiva di tali quantitativi devono essere comunicate ai produttori interessati dalle autorità nazionali competenti.

Il principio di certezza del diritto esige che codesta comunicazione sia tale da fornire alle persone fisiche o giuridiche interessate ogni informazione relativa all'assegnazione iniziale del loro quantitativo di riferimento individuale o alla successiva modifica di quest'ultimo. Spetta al giudice nazionale accertare, in base agli elementi di fatto di cui dispone, se ciò si verifichi nelle cause principali.


(1)  GU C 108 del 7.4.2001.

GU C 118 del 21.4.2001.

GU C 134 del 3.5.2001.


30.4.2004   

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C 106/3


SENTENZA DELLA CORTE

25 marzo 2004

nel procedimento C-495/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Azienda Agricola Giorgio, Giovanni e Luciano Visentin e a. contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1)

(Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Regolamenti (CEE) nn. 3950/92 e 536/93 - Quantitativi di riferimento - Rettifica a posteriori)

(2004/C 106/03)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-495/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Azienda Agricola Giorgio, Giovanni e Luciano Visentin e a. e Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), con l'intervento di: Caseificio Silvio Belladelli e Figli, Granlatte cons. coop., Medighini Ind. Cas, Parmalat SpA e Zanetti SpA, domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità degli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), e degli artt. 3 e 4 del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12), la Corte, composta dal sig. V. Skouris (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancellieri: sig.ra L. Hewlett e sig. H. A. Rühl, amministratori principali, ha pronunciato il 25 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli artt. 3 e 4 del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che a seguito di controlli uno Stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata.


(1)  GU C 118 del 21.4.2001.


30.4.2004   

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C 106/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

18 marzo 2004

nel procedimento C-314/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt): Siemens AG Österreich, ARGE Telekom & Partner contro Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (1).

(Appalti pubblici - Direttiva 89/665/CEE - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici - Conseguenze di una decisione dell'organo responsabile delle procedure di ricorso che annulla la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di non revocare una procedura di aggiudicazione d'appalto - Limiti al subappalto)

(2004/C 106/04)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-314/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesvergabeamt (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Siemens AG Österreich, ARGE Telekom & Partner e Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 18 marzo 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, e, in particolare, i relativi artt. 1, n. 1, e 2, n. 7, devono essere interpretati nel senso che, ove una clausola del bando di gara sia incompatibile con il diritto comunitario in materia di appalti pubblici, l'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri deve prevedere la possibilità di far valere tale incompatibilità nell'ambito delle procedure di ricorso di cui alla direttiva 89/665.


(1)  GU C 317 del 10.11.2001.


30.4.2004   

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C 106/4


SENTENZA DELLA CORTE

18 marzo 2004

nel procedimento C-342/01 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 33 de Madrid (Spagna)]: María Paz Merino Gómez contro Continental Industrias del Caucho SA (1)

(Politica sociale - Parità di trattamento fra uomini e donne - Congedo di maternità - Lavoratrice il cui congedo di maternità coincide con le ferie annuali per la totalità del personale stabilite in un contratto collettivo in materia di congedo annuale)

(2004/C 106/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nel procedimento C-342/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Juzgado de lo Social no 33 de Madrid (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra María Paz Merino Gómez e Continental Industrias del Caucho SA, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), dell'art. 11, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1), e dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), la Corte, composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.P. Puissochet e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), giudici; avvocato generale: sig. J. Mischo; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 18 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L' art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, l'art. 11, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), e l'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che una lavoratrice deve poter godere delle sue ferie annuali in un periodo diverso da quello del suo congedo di maternità, anche in caso di coincidenza tra il periodo di congedo di maternità e quello stabilito a titolo generale, da un accordo collettivo, per le ferie annuali della totalità del personale.

2)

L'art. 11, n. 2, lett. a), della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso riguarda altresì il diritto di una lavoratrice in circostanze simili a quelle della causa principale a ferie annuali per un periodo più lungo, previsto dalla normativa nazionale, rispetto al minimo previsto dalla direttiva 93/104.


(1)  GU C 317 del 10.11.2001.


30.4.2004   

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C 106/5


SENTENZA DELLA CORTE

1o aprile 2004

nel procedimento C-1/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf): Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Dortmund (1)

(Agricoltura - Prelievo supplementare sul latte - Art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 - Conteggio annuale dei quantitativi di latte consegnati all'acquirente - Termine utile per la comunicazione - Natura del termine - Penali)

(2004/C 106/06)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-1/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht Düsseldorf, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG e Hauptzollamt Dortmund, domanda vertente sulla validità dell'art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12), nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 13 maggio 1998, n. 1001 (GU L 142, pag. 22), la Corte, composta dal V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e dalla sig.ra C. Colneric (relatore), giudici,, avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 1o aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 13 maggio 1998, n. 1001, deve essere interpretato nel senso che l'acquirente di latte rispetta il termine previsto da tale norma qualora entro il 15 maggio dell'anno di riferimento invii all'autorità competente i dati richiesti.


(1)  GU C 56 del 2.3.2002.


30.4.2004   

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C 106/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

18 marzo 2004

nella causa C-8/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wevaltungsgerichts Sigmaringen): Ludwig Leichtle contro Bundesanstalt für Arbeit (1)

(Libera prestazione dei servizi - Regime di aiuto applicabile ai pubblici dipendenti in caso di malattia - Cura termale effettuata in un altro Stato membro - Spese relative all'alloggio, al vitto, al viaggio, alla tassa di soggiorno e alla redazione del referto medico di fine cura - Condizioni di rimborsabilità - Autorizzazione previa - Criteri - Giustificazione)

(2004/C 106/07)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-8/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Wervaltungsgericht Sigmaringen (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ludwig Leichtle e Bundesanstalt für Arbeit, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 49 CE e 50 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.R. Grass, ha pronunciato il 18 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Gli artt. 49 CE e 50 CE vanno interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui alla causa a qua, che subordini la rimborsabilità delle spese relative all'alloggio, al vitto, al viaggio, alla tassa di soggiorno e alla redazione di un referto medico di fine cura, sostenute in ragione di una cura termale effettuata in un altro Stato membro, all'ottenimento di una previa dichiarazione di rimborsabilità che viene concessa solo in quanto venga attestato dai servizi sanitari pubblici o dal medico di fiducia dell'ente che la cura prevista è assolutamente necessaria, in considerazione di prospettive terapeutiche notevolmente superiori in tale altro Stato membro.

2)

Gli artt. 49 CE e 50 CE vanno interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui alla causa a qua, che subordini il rimborso delle spese relative all'alloggio, al vitto, al viaggio, alla tassa di soggiorno e alla redazione del referto medico di fine cura, sostenute in ragione di una cura termale, sia essa stata effettuata in tale Stato membro o in un altro Stato membro, alla condizione che la stazione termale di cui trattasi figuri in un apposito elenco. Spetta tuttavia al giudice nazionale accertare che le eventuali condizioni cui è soggetta l'iscrizione di una stazione termale in un tale elenco rivestano carattere obiettivo e non abbiano la conseguenza di rendere le prestazioni di servizi tra gli Stati membri più difficili delle prestazioni puramente interne allo Stato membro interessato.

3)

Gli artt. 49 CE e 50 CE vanno interpretati nel senso che ostano all'applicazione di una normativa nazionale ai sensi della quale il rimborso delle spese relative all'alloggio, al vitto, al viaggio, alla tassa di soggiorno e alla redazione di un referto medico di fine cura sostenute in ragione di una cura termale effettuata in un altro Stato membro, è escluso qualora l'interessato non abbia atteso, prima di sottoporsi alla cura di cui trattasi, la conclusione del procedimento giudiziario intentato avverso una decisione che rifiuta di autorizzare il rimborso delle dette spese.


(1)  GU C 84 del 6.4.2002.


30.4.2004   

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C 106/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

1o aprile 2004

nelle cause riunite C-53/02 e C-217/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État): Comune di Braine-le-Château e Michel Tillieut e a. contro Regione vallone (1)

(Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Rifiuti - Piani di gestione - Luoghi e impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti - Autorizzazione in assenza di un piano di gestione contenente una carta geografica con indicazione precisa dell'ubicazione prevista per i luoghi di smaltimento)

(2004/C 106/08)

Lingua processuale: il francese

Nelle cause riunite C-53/02 e C-217/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Comune di Braine-le-Château (C-53/02), Michel Tilli eut e a. (C-217/02) e Regione vallone, con l'intervento di BIFFA Waste Services SA (C-53/02), Philippe Feron (C-53/02), Philippe De Codt (C-53/02) e Propreté Assainissement, Gestion de l'environnement SA (PAGE) (C-217/02), domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), J.-P. Puissochet, R, Schintgen e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 1o aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 7 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, va interpretato nel senso che il piano o i piani di gestione che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a elaborare ai sensi della disposizione medesima devono contenere una carta geografica in cui sia riportata l'esatta futura ubicazione dei luoghi di smaltimento dei rifiuti ovvero criteri di ubicazione sufficientemente precisi affinché l'autorità competente incaricata del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della direttiva sia in grado di stabilire se il luogo o l'impianto in questione rientri nell'ambito della gestione prevista dal piano.

2)

L'art. 7, n. 1, della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, dev'essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono elaborare i piani di gestione dei rifiuti entro un termine ragionevole, che può eccedere il termine per la trasposizione della direttiva 91/156 previsto dall'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva medesima.

3)

Gli artt. 4, 5 e 7 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, nel combinato disposto con l'art. 9 della direttiva medesima, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro che non abbia adottato, entro il termine prescritto, uno o più piani di gestione dei rifiuti aventi ad oggetto i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento, rilasci autorizzazioni individuali di sfruttamento di tali luoghi e impianti.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002.

GU C 191 del 10.8.2002.


30.4.2004   

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C 106/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

25 marzo 2004

nella causa C-71/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH contro Troostwijk GmbH (1)

(Libera circolazione delle merci - Art. 28 CE - Misure di effetto equivalente - Limitazioni di pubblicità - Riferimento all'origine commerciale delle merci - Merci provenienti dal fallimento di un'impresa - Direttiva 84/450/CEE - Diritti fondamentali - Libertà di espressione - Principio di proporzionalità)

(2004/C 106/09)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-71/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH e Troostwijk GmbH, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 28 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 25 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 28 CE non osta ad una normativa nazionale che, indipendentemente dalla veridicità della comunicazione, vieti ogni riferimento alla provenienza della merce da un fallimento quando, in pubblici avvisi o in comunicazioni destinate ad un numero rilevante di persone, si annunci la vendita di merci che pur provenendo da un fallimento non facciano più parte della massa fallimentare.


(1)  GU C 144 del 15.6.2002


30.4.2004   

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C 106/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

1o aprile 2004

nella causa C-90/02 domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesfinanzhof (Germania): Finanzamt Gummersbach contro Gerhard Bockemühl (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Interpretazione dell'art. 18, n. 1, della sesta direttiva IVA - Condizioni per l'esercizio del diritto a deduzione dell'IVA pagata a monte - Destinatario di un servizio di cui all'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva IVA - Offerta di personale effettuata da parte di un soggetto passivo residente all'estero - Beneficiario debitore dell'IVA quale destinatario della prestazione - Possesso obbligatorio di una fattura - Contenuto della fattura)

(2004/C 106/10)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-90/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Finanzamt Gummersbach e Gerhard Bockemühl, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 18, n. 1, e 22, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalle direttive del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388 (GU L 376, pag. 1), e 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, che modifica la direttiva 77/388 in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione (GU L 384, pag. 47), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 1o aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Un soggetto passivo che, quale destinatario di servizi, sia debitore dell'imposta sul valore aggiunto corrispondente, ai sensi dell'art. 21, punto 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalle direttive del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388, e 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, che modifica la direttiva 77/388 in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione, non è tenuto ad essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell'art. 22, n. 3, di tale direttiva per poter esercitare il suo diritto a deduzione.


(1)  GU C 169 del 13.7.2002.


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C 106/8


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

1o aprile 2004

nella causa C-99/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(inadempimento di uno Stato - Aiuti concessi dagli Stati - Art. 88, n. 2, secondo comma, CE - Aiuti incompatibili con il mercato comune - Obbligo di recupero - Impossibilità assoluta di esecuzione)

(2004/C 106/11)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-99/02, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. V. Di Bucci), con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. O. Fiumara), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che, ai sensi della decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (GU 2000, L 42, pag. 1), notificata il 4 giugno 1999, sono stati giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune e, ad ogni modo, avendo omesso di comunicare alla Commissione le misure adottate, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 3 e 4 della detta decisione, nonché del Trattato CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. T.W.A. Timmermans, A. Rosas, A. La Pergola e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 1o aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica italiana, non avendo adottato entro i termini prescritti tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che, ai sensi della decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, sono stati giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 3 e 4 della detta decisione.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 118 del 18.5.2002


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SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

1o aprile 2004

nella causa C-112/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania)]: Kohlpharma GmbH contro Repubblica federale di Germania (1)

(Libera circolazione delle merci - Medicinali - Importazione - Domanda di autorizzazione all'immissione in commercio con procedura semplificata - Origine comune)

(2004/C 106/12)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-112/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Kohlpharma GmbH e Repubblica federale di Germania, domanda vertente sull'interpretazione del diritto comunitario, in particolare degli artt. 28 CE e 30 CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schingten e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 1o aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 28 CE e 30 CE ostano a che, un'ipotesi in cui

una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio sia stata presentata per un farmaco in riferimento ad un altro già autorizzato;

il farmaco oggetto della domanda sia importato da uno Stato membro in cui ha ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio;

la valutazione della sicurezza e dell'efficacia effettuata per il farmaco già autorizzato possa essere usata per il farmaco oggetto della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio senza alcun rischio per la tutela della salute;

tale domanda sia respinta per la sola ragione che i due medicinali non hanno un'origine comune.


(1)  GU C 156 del 29.6.2002


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SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

25 marzo 2004

nella causa C-118/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo): Industrias de Deshidratación Agrícola SA contro Administración del Estado (1)

(Regolamenti (CE) nn. 603/95 e 785/95 - Foraggi essiccati - Regime di aiuti - Condizioni che devono essere soddisfatte dalle imprese di trasformazione - Requisiti supplementari imposti da una normativa nazionale)

(2004/C 106/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa C-118/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal Supremo (Spagna) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Industrias de Deshidratación Agrícola SA e Administración del Estado, domanda vertente sull'interpretazione, in particolare, dei regolamenti (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU L 63, p. 1), e (CE) della Commissione 6 aprile 1995, n. 785, recante modalità di applicazione del regolamento n. 603/95 (GU L 79, p. 5), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, A. La Pergola e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 25 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il regolamento (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, e il regolamento (CE) della Commissione 6 aprile 1995, n. 785, recante modalità di applicazione del regolamento n. 603/95, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che imponga requisiti particolari per i foraggi verdi o freschi da trasformare, riguardanti le modalità di consegna, il loro tenore di umidità, l'intervallo di trasformazione e la loro coltivazione in un perimetro definito.


(1)  GU C 144 del 15.6.2002


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SENTENZA DELLA CORTE

23 marzo 2004

nella causa C-138/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Social security Commissioner): Brian Francis Collins contro Secretary of State for Work and Pensions (1)

(Libera circolazione delle persone - Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) - Nozione di “lavoratore” - Indennità previdenziale per persone in cerca d'impiego - Requisito di residenza - Cittadinanza dell'Unione europea)

(2004/C 106/14)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-138/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Social Security Commissioner (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Brian Francis Collins e Secretary of State for Work and Pensions, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1), e della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), la Corte (seduta plenaria), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 23 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Una persona che si trova nella situazione del ricorrente nella causa principale non è un lavoratore ai sensi del titolo II della parte prima del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se la nozione di «lavoratore» prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi debba essere intesa in tal senso.

2)

Una persona che si trova nella situazione del ricorrente nella causa principale non ha un diritto di soggiorno nel Regno Unito sul solo fondamento della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità.

3)

Il diritto alla parità di trattamento di cui all'art. 48, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica art. 39, n. 2, CE), in combinato disposto con gli artt. 6 e 8 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica artt. 12 e 17 CE), non osta a una normativa nazionale che subordina il beneficio di un'indennità per persone in cerca di lavoro a una condizione di residenza, purché tale condizione sia giustificata sulla base di considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale.


(1)  GU C 169 del 13.7.2002.


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C 106/10


SENTENZA DELLA CORTE

(seduta plenaria)

30 marzo 2004

nella causa C-147/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]: Michelle K. Alabaster contro Woolwich plc, Secretary of State for Social Security (1)

(Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Retribuzione durante il congedo di maternità - Calcolo dell'importo della retribuzione - Computo di un aumento dello stipendio)

(2004/C 106/15)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-147/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Michelle K. Alabaster e Woolwich plc, Secretary of State for Social Security, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) e della sentenza 13 febbraio 1996, causa C-342/93, Gillespie e a. (Racc. pag. I-475), la Corte (seduta plenaria), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 30 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136-143 CE) deve essere interpretato nel senso che impone – laddove la retribuzione percepita dalla lavoratrice durante il suo congedo di maternità sia determinata almeno in parte in base allo stipendio corrispostole prima dell'inizio di tale congedo – che ogni aumento di stipendio intervenuto tra l'inizio del periodo retribuito con lo stipendio di riferimento e la fine del congedo medesimo venga incluso tra gli elementi dello stipendio computati ai fini del calcolo dell'importo di detta retribuzione. Tale obbligatoria inclusione non si limita al solo caso in cui l'aumento si applichi retroattivamente al periodo retribuito con lo stipendio di riferimento.

2)

In assenza di normativa comunitaria in materia, spetta alle autorità nazionali competenti stabilire le modalità secondo le quali, nel rispetto del complesso delle norme di diritto comunitario e, segnatamente, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), debba essere incluso tra gli elementi dello stipendio computati ai fini del calcolo dell'importo della retribuzione dovuta alla lavoratrice durante il suo congedo di maternità ogni aumento di stipendio intervenuto prima di tale congedo o durante il congedo medesimo.


(1)  GU C 144 del 15.6.2002


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C 106/11


SENTENZA DELLA CORTE

(seduta plenaria)

30 marzo 2004

nella causa C-167/02 P: Willi Rothley e a. contro Parlamento europeo (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Atto del Parlamento riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Indipendenza ed immunità dei membri del Parlamento – Riservatezza legata ai lavori delle commissioni parlamentari d'inchiesta – Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Poteri d'indagine)

(2004/C 106/16)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-167/02 P, Willi Rothley, residente in Rockenhausen (Germania), Marco Pannella, residente in Roma (Italia), Marco Cappato, residente in Milano (Italia), Gianfranco Dell'Alba, residente in Roma, Benedetto Della Vedova, residente in Milano, Olivier Dupuis, residente in Roma, Klaus-Heiner Lehne, residente in Düsseldorf (Germania), Johannes Voggenhuber, residente in Vienna (Austria), Christian von Boetticher, residente in Pinneberg (Germania), Emma Bonino, residente in Roma, Elmar Brok, residente in Bielefeld (Germania), Renato Brunetta, residente in Roma, Udo Bullmann, residente in Gießen (Germania), Michl Ebner, residente in Bolzano (Italia), Raina A. Mercedes Echerer, residente in Vienna, Markus Ferber, residente in Bobingen (Germania), Francesco Fiori, residente in Voghera (Italia), Evelyne Gebhardt, residente in Mulfingen (Germania), Norbert Glante, residente in Werder/Havel (Germania), Alfred Gomolka, residente in Greifswald (Germania), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, residente in Spenge (Germania), Lissy Gröner, residente in Neustadt (Germania), Ruth Hieronymi, residente in Bonn (Germania), Magdalene Hoff, residente in Hagen (Germania), Georg Jarzembowski, residente in Amburgo (Germania), Karin Jöns, residente in Brema (Germania), Karin Junker, residente in Düsseldorf, Othmar Karas, residente in Vienna, Margot Keßler, residente in Kehmstedt (Germania), Heinz Kindermann, residente in Strasburg (Germania), Karsten Knolle, residente in Quedlinburg (Germania), Dieter-Lebrecht Koch, residente in Weimar (Germania), Christoph Konrad, residente in Bochum (Germania), Constanze Krehl, residente in Lipsia (Germania), Wilfried Kuckelkorn, residente in Bergheim (Germania), Helmut Kuhne, residente in Soest (Germania), Bernd Lange, residente in Hannover (Germania), Kurt Lechner, residente in Kaiserslautern (Germania), Jo Leinen, residente in Saarbrücken (Germania), Rolf Linkohr, residente in Stoccarda (Germania), Giorgio Lisi, residente in Rimini (Italia), Erika Mann, residente in Bad Gandersheim (Germania), Thomas Mann, residente in Schwalbach/Taunus (Germania), Mario Mauro, residente in Milano, Hans-Peter Mayer, residente in Vechta (Germania), Winfried Menrad, residente in Schwäbisch Hall (Germania), Peter-Michael Mombaur, residente in Düsseldorf, Rosemarie Müller, residente in Nieder-Olm (Germania), Hartmut Nassauer, residente in Wolfhagen (Germania), Giuseppe Nistico, residente in Roma, Willi Piecyk, residente in Reinfeld (Germania), Hubert Pirker, residente in Klagenfurt (Austria), Christa Randzio-Plath, residente in Amburgo, Bernhard Rapkay, residente in Dortmund (Germania), Mechtild Rothe, residente in Bad Lippspringe (Germania), Dagmar Roth-Behrendt, residente in Berlino (Germania), Paul Rübig, residente in Wels (Austria), Umberto Scapagnini, residente in Catania (Italia), Jannis Sakellariou, residente in Monaco di Baviera (Germania), Horst Schnellhardt, residente in Langenstein (Germania), Jürgen Schröder, residente in Dresda (Germania), Martin Schulz, residente in Würselen (Germania), Renate Sommer, residente in Herne (Germania), Ulrich Stockmann, residente in Bad Kösen (Germania), Maurizio Turco, residente in Pulsano (Italia), Guido Viceconte, residente in Bari (Italia), Ralf Walter, residente in Cochem (Germania), Brigitte Wenzel-Perillo, residente in Lipsia, Rainer Wieland, residente in Stoccarda, Stefano Zappala, residente in Latina (Italia), Jürgen Zimmerling, residente in Essen (Germania), (avvocato: sig. H.-J. Rabe, Rechtsanwalt), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 26 febbraio 2002 nella causa T-17/00, Rothley e a./Parlamento (Racc. pag. II-579), procedimento in cui le altre parti sono: Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. J. Schoo e H. Krück, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto in primo grado, Regno dei Paesi Bassi (agente: sig.ra H.G. Sevenster), Repubblica francese, Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. M. Bauer e I. Díez Parra) e Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. H.-P. Hartvig e U. Wölker), con domicilio eletto in Lussemburgo, intervenienti in primo grado, la Corte (seduta plenaria), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore), C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 30 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I ricorrenti sopportano le proprie spese, nonché quelle esposte dal Parlamento europeo.

3)

Il Regno dei Paesi Bassi, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 156 del 29.6.2002.


30.4.2004   

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C 106/12


SENTENZA DELLA CORTE

(seduta plenaria)

23 marzo 2004

nella causa C-233/02: Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee  (1)

(Orientamenti in materia di cooperazione normativa e di trasparenza stipulati con gli Stati Uniti d'America - Mancanza di carattere vincolante)

(2004/C 106/17)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-233/02, Repubblica francese (agenti: sigg. R. Abraham, G. de Bergues e P. Boussaroque) con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. P.J. Kuijper e A. van Solinge) con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuta da Regno Unito di Grand Bretagna e Irlanda del Nord, (agente: sig. J. Collins, assistito dal sig. M. Hoskins), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto l'annullamento della decisione con la quale la Commissione ha stipulato, con gli Stati Uniti d'America, un accordo sugli orientamenti in materia di cooperazione normativa e di trasparenza, la Corte (seduta plenaria) composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), C. Gulmann e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di Sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 23 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 180 del 27.7.2002.


30.4.2004   

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C 106/12


SENTENZA DELLA CORTE

23 marzo 2004

nella causa C-234/02 P: Médiateur européen contro Frank Lamberts  (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Irricevibilità - Responsabilità extracontrattuale - Esame da parte del mediatore europeo di una denuncia relativa a un concorso interno per l'assunzione in ruolo)

(2004/C 106/18)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-234/02 P, Médiateur européen (agente: sig. J. Sant'Anna), con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuto dal Parlamento europeo (agenti: sigg. H. Krück e C. Karamarcos), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto un ricorso diretto al parziale annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 10 aprile 2002, nella causa T-209/00, Lamberts/Médiateur (Racc. pag. II-2203), procedimento in cui l'altra parte è: Frank Lamberts (avv.: sig. E. Boigelot), con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente in primo grado e ricorrente in via incidentale in sede d'impugnazione, la Corte, composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann (relatore), J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 23 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso in via principale e il ricorso in via incidentale avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado sono respinti.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 180 del 27.7.2002.


30.4.2004   

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C 106/12


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

1o aprile 2004

nella causa C-237/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesgerichtshof): Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG contro Ludger Hofstetter, Ulrike Hofstetter  (1)

(Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto vertente sulla costruzione e sulla cessione di un posto macchina in un parcheggio - Inversione dell'ordine di esecuzione degli obblighi contrattuali previsto dalle disposizioni suppletive del diritto nazionale - Clausola che obbliga il consumatore a pagare il prezzo prima che il professionista abbia adempiuto i suoi obblighi - Obbligo del professionista di fornire una garanzia)

(2004/C 106/19)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-237/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, in applicazione dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG e Ludger Hofstetter, Ulrike Hofstetter, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. T.W.A. Timmermans, A. Rosas, A. La Pergola e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 1o aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Spetta al giudice nazionale determinare se una clausola contrattuale come quella che forma oggetto della controversia nella causa principale risponde ai criteri necessari per essere qualificata abusiva ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.


(1)  GU C 202 del 24.8.2002.


30.4.2004   

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C 106/13


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

1o aprile 2004

nel procedimento C-263/02 P: Commissione delle Comunità europee contro Jégo Quéré e Cie SA (1).

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona giuridica nei confronti di un regolamento)

(2004/C 106/20)

Lingua processuale: il francese

Nel procedimento C-263/02 P, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. van Rijn e A. Bordes) con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata) il 3 maggio 2002, nella causa T-177/01, Jégo-Quéré/Commissione (Racc. pag. II-2365), procedimento in cui l'altra parte è: Jégo-Quéré e Cie SA, rappresentata dagli avv.ti A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente, abogados, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 1o aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2002, causa T-177/01, Jégo-Quéré/Commissione, è annullata.

2)

Il ricorso proposto dalla Jégo-Quéré e Cie SA diretto all'annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento (CE) della Commissione 14 giugno 2001, n. 1162, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca, è irricevibile.

3)

La Jégo-Quéré e Cie SA è condannata alle spese relative ai due gradi di giudizio.


(1)  GU C 233 del 28.9.2002.


30.4.2004   

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C 106/13


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

1o aprile 2004

nel procedimento C-286/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso): Bellio F.lli contro Prefettura di Treviso (1).

(Agricoltura - Polizia sanitaria - Misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili - Utilizzo di proteine animali nell'alimentazione degli animali)

(2004/C 106/21)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-286/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Treviso, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Bellio F.lli Srl e Prefettura di Treviso, domanda vertente sull'interpretazione della decisione del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/766/CE, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali (GU L 306, pag. 32), e della decisione della Commissione 29 dicembre 2000, 2001/9/CE, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766 (GU 2001, L 2, pag. 32), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric; giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 1o aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 2, n. 2, primo trattino, della decisione del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/766/CE, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali, e l'art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 29 dicembre 2000, 2001/9/CE, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766, in collegamento con le altre norme comunitarie dalle quali le predette disposizioni derivano, devono essere interpretati nel senso che non ammettono la presenza, benché accidentale, di altre sostanze non autorizzate nella farina di pesce utilizzata nella produzione di mangimi destinati ad animali diversi dai ruminanti e che non accordano agli operatori economici alcun limite di tolleranza. La distruzione delle partite di farina contaminate è una misura preventiva prevista dall'art. 3, n. 1, della decisione 2000/766.

2)

L'art. 13 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che non osta alle decisioni 2000/766 e 2001/9.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002.


30.4.2004   

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C 106/14


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

1o aprile 2004

nel procedimento C-320/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten): Förvaltnings AB Stenholmen contro Riksskattever ket (1).

(Sesta direttiva IVA - Art. 26 bis - Regime particolare applicabile nel settore dei beni d'occasione - Nozione di bene d'occasione - Cavallo rivenduto dopo l'addestramento)

(2004/C 106/22)

Lingua processuale: lo svedese

Nel procedimento C-320/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Regeringsrätten, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Förvaltnings AB Stenholmen e Riksskattever ket, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 26 bis della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 1994, 94/5/CE (GU L 60, pag. 16), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore) e S. von Bahr; giudici; avvocato generale: sig.ra Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 1o aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 26 bis della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 1994, 94/5/CE, dev'essere interpretato nel senso che gli animali vivi possano essere considerati beni d'occasione ai sensi di tale disposizione.

2)

Può quindi essere considerato un bene d'occasione ai sensi della detta disposizione un animale acquistato presso un privato (diverso dall'allevatore), che sia rivenduto dopo essere stato addestrato per un utilizzo specifico.


(1)  GU C 274 del 9.11.2002.


30.4.2004   

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C 106/14


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

1o aprile 2004

nel procedimento C-389/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg):Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG contro Hauptzollamt Kiel (1).

(Accise - Esenzione dalla tassa sugli oli minerali - Direttiva 92/81/CEE - Art. 8, n. 1, lett. c) - Nozione di «navigazione»)

(2004/C 106/23)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-389/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG e Hauptzollamt Kiel, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas e A. La Pergola, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), e dal sig. K. Lenaerts; giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 1o aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 8, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), ma non in imbarcazioni private da diporto» ricomprende qualsiasi forma di navigazione, indipendentemente dall'oggetto del trasporto, quando sia effettuata a fini commerciali.


(1)  GU C 19 del 25.1.2003.


30.4.2004   

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C 106/15


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

1o aprile 2004

nella causa C-64/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(Inadempimento di uno Stato - Omesso recepimento della direttiva 98/30/CE)

(2004/C 106/24)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-64/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Grunwald e H. Støvlbaek), con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Repubblica federale di Germania (agenti: sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 204, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 1o aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 101 del 26.4.2003


30.4.2004   

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SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

30 marzo 2004

nella causa C-201/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia  (1)

(Inadempimento di uno Stato - Eliminazione degli oli usati - Mancata trasposizione della direttiva 75/439/CEE)

(2004/C 106/25)

Lingua processuale: lo svedese

Nella causa C-201/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra L. Ström e sig. M. Konstantinidis), con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Regno di Svezia (agente: sig. A. Kruse), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, in applicazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, riguardante l'eliminazione degli oli usati (GU L 194, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE (GU 1987, L 42, pag. 43), le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 30 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato, in applicazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, riguardante l'eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE, le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.


(1)  GU C 158 del 5.7.2003


30.4.2004   

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C 106/16


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

1o aprile 2004

nella causa C-375/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (1)

(Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 2000/30/CE)

(2004/C 106/26)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-375/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. W. Wils) con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner) avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 giugno 2000, 2000/30/CE, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203, pag. 1), e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di Sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. K. Schiemann, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 1o aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Omettendo di adottare entro i termini impartiti nel parere motivato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 giugno 2000, 2000/30/CE, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 251 del 18.10.2003.


30.4.2004   

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C 106/16


Istanza di autorizzazione a procedere ad un sequestro della Tertir-Terminais de Portugal SA contro la Commissione delle Comunità europee, presentata il 17 marzo 2004

(Causa C-1/04 SA)

(2004/C 106/27)

Il 17 marzo 2004, la Tertir-Terminais de Portugal SA, rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden, C. Houssa, L. Lévi e F. Gonçalves Pereira, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, una richiesta di autorizzazione a procedere ad un sequestro nei confronti della Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

autorizzare la ricorrente a praticare, in forza dell'art. 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, un sequestro conservativo nelle mani della Commissione europea avente ad oggetto le somme dovute dalla Comunità europea alla Repubblica di Guinea-Bissau a titolo di compensazione finanziaria in forza del regolamento del Consiglio 21 gennaio 2002, n. 249, relativo alla conclusione del Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 (1), a garanzia di un credito valutato pari a EUR 8 000 000;

condannare la convenuta alle spese.


(1)  GU L 40 del 12.12.2002, pag. 1.


30.4.2004   

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C 106/16


ORDINANZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

18 marzo 2004,

nella causa C-45/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Catania): Oxana Dem'Yanenko (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Situazione che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 64/221/CEE - Diritti fondamentali - Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Espulsione di un cittadino di un paese terzo senza legami familiari o matrimoniali con un cittadino di uno Stato membro - Procedimento di convalida dell'ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera di un cittadino di un paese terzo - Nozione di «giurisdizione di uno Stato membro» - Organo giurisdizionale che, ai sensi dell'art. 68 CE, può sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale - Incompetenza della Corte)

(2004/C 106/28)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-45/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Catania nell'ambito di un procedimento riguardante la convalida di un decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera adottato nei confronti di Oxana Dem'Yanenko, domanda vertente sull'interpretazione, da un lato, degli artt. 7, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri,giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, 56, pag. 850) e, d'altro lato, dei diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto, quali risultano, in particolare, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. M. Schiemann, giudici, avvocato generale: sig.ra Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 18 marzo 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere le questioni sottopostele dal Tribunale di Catania con ordinanza 19 gennaio 2003.


(1)  GU C 83, del 5.4.2003


30.4.2004   

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C 106/17


ORDINANZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

15 marzo 2004,

nella causa C-59/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova): Mario Cigliola e a. contro Ferrovie dello Stato SpA (FS) (1)

(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Aiuti concessi dagli Stati membri - Nozione - Normativa nazionale che sospende il diritto di un lavoratore di proseguire il rapporto di lavoro fino all'età pensionabile»)

(2004/C 106/29)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-59/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente tra Mario Cigliola e a. e Ferrovie dello Stato SpA (FS), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 87, n. 1, CE, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 15 marzo 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE una normativa nazionale che permette ad un'impresa di risolvere il contratto di lavoro dei propri dipendenti aventi un'anzianità superiore agli altri, che prevede a tal fine l'inapplicabilità della normativa generale, la quale consente la prosecuzione del contratto di lavoro, e che perviene quindi ad una situazione di fatto in cui può realizzarsi a favore della detta impresa un'economia in termini di riduzione del costo del lavoro, dalla quale consegue nell'immediato, quale onere per lo Stato, una riduzione delle entrate risultante dalla diminuzione dei versamenti di contributi sociali e dal pagamento di pensioni dovute ai lavoratori il cui contratto si è estinto.


(1)  GU C 83, del 5.4.2003.


30.4.2004   

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C 106/17


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

9 marzo 2004

nella causa C-159/03 P: Jan Pflugradt contro Banca centrale europea  (1)

(«Ricorso contro una pronuncia dal Tribunale di primo grado - Dipendenti della BCE - Avviso di avvio di un procedimento disciplinare - Atto preparatorio - Atto che non reca pregiudizio - Irricevibilità»)

(2004/C 106/30)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-159/03 P, Jan Pflugradt, agente della Banca centrale europea, residente in Francoforte sul Meno (Germania) rappresentato dall'avv. N. Pflüger, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 11 febbraio 2003, causa T-83/02, Pflugradt/BCE (non ancora pubblicata nella Raccolta), altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (agenti: sigg. T. Gilliams e N. Urban, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur), con domicilio eletto in Lussemburgo, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente della Quinta Sezione, A. La Pergola (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 9 marzo 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto

2)

Il sig. Pflugradt è condannato alle spese.


(1)  GU C 135 del 7.6.2003.


30.4.2004   

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C 106/18


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

19 marzo 2004

nel procedimento C-196/03 P: Arnaldo Lucaccioni contro Commissione delle Comunità europee (1).

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Ricorso per risarcimento danni - Ricevibilità)

(2004/C 106/31)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-196/03 P, Arnaldo Lucaccioni, già dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in St-Leonards-on-Sea (Regno Unito) (avv.: M. Cimino), avente ad oggetto un ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 26 febbraio 2003, causa T-164/01, Lucaccioni/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), nella parte in cui quest'ultima ha dichiarato irricevibile il ricorso per risarcimento danni proposto dal ricorrente, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, assistito dall'avv. A. Dal Ferro), con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 19 marzo 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso d'impugnazione è respinto.

2)

Il sig. Lucaccioni è condannato alle spese del presente grado di giudizio.


(1)  GU C 171 del 19.7.2003.


30.4.2004   

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C 106/18


ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

11 febbraio 2004

nei procedimenti riuniti C-438/03, C-439/03, C-509/03 e C-2/04 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Giudice di pace di Bitonto): Antonio Cannito contro Fondiaria Assicurazioni SpA, Pasqualina Murgolo contro Assitalia Assicurazioni SpA, Vincenzo Manfredi contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, Nicolò Tricarico contre Assitalia Assicurazioni SpA (1)

(Rinvio pregiudiziale - Irricevibilità)

(2004/C 106/32)

Lingua processuale: l'italiano

Nei procedimenti riuniti C-438/03, C-439/03, C-509/03 e C-2/04, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Giudice di pace di Bitonto, nelle cause dinanzi ad esso pendente tra Antonio Cannito e Fondiaria Assicurazioni SpA, Pasqualina Murgolo e Assitalia Assicurazioni SpA, tra Vincenzo Manfredi e Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, tra Nicolò Tricarico e Assitalia Assicurazioni SpA, domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 81 CE e 82 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso l'11 febbraio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

I procedimenti C-438/03, C-439/03, C-509/03 e C-2/04 sono riuniti ai fini dell'ordinanza.

2)

Le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Giudice di pace di Bitonto, con ordinanze 6 ottobre 2003 (C-438/03 e C-439/03), 21 novembre 2003 (C-509/03) e 20 dicembre 2003 (C-2/04) sono irricevibili.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004.

GU C 71 del 20.3.2004.

GU C 85 del 3.4.2004.


30.4.2004   

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C 106/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinazhof, con ordinanza 23 ottobre 2003, nella causa sig.ra Antje Köhler contro Finanzamt Düsseldorf-Nord

(Causa C-58/04)

(2004/C 106/33)

Con ordinanza 23 ottobre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 febbraio 2004, nella causa sig.ra Antje Köhler contro Finanzamt Düsseldorf-Nord, il Bundesfinazhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se le soste di una nave in porti di Stati terzi, durante le quali i passeggeri possono sbarcare dalla nave solo brevemente, per esempio per effettuare visite, ma non hanno nessuna possibilità di iniziare o terminare il viaggio, costituiscano «scali fuori della Comunità» ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. c), della direttiva 77/388/CEE(1).


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C 106/19


Ricorso del 12 febbraio 2004 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana.

(Causa C-60/04)

(2004/C 106/34)

Il 12 febbraio 2004, la Repubblica italiana rappresentata dall'Avvocato I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dall'Avvocato dello Stato A.Cingolo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la decisione della Commissione del 26 novembre 2003, n. C(2003) 3971 def., che stabilisce una ripartizione indicativa tra gli Stati membri degli stanziamenti di impegno nel quadro delle iniziative comunitarie per il periodo 1994-1999, notificata, con lettera del Segretario Generale della Commissione n. SG(2003)D233063, alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione europea, il giorno 26 novembre 2003;

annullare tutti gli annessi e presupposti;

condannare la Commissione alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti:

I   Difetto di base giuridica:

I A

Difetto di base giuridica: mancanza di potere e comunque carenza di presupposti per l'applicazione dell'art. 12 del regolamento (CEE) 2052/88 (1) durante la precedente programmazione

I B1

Difetto di base giuridica: mancanza assoluta di potere di modificare le ripartizioni indicative alla data della nuova decisione

I B2

Difetto di base giuridica: mancanza assoluta di individuazione del giusto procedimento.

II   Insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione impugnata: premessa

II A

Insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo alla scelta della procedura di Comitato seguita per l'adozione della decisione impugnata

II B

Insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione impugnata con riguardo alla modalità di calcolo della nuova ripartizione indicativa

II C

Insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo alla diversa tabella di riferimento allegata alla nuova decisione rispetto a quella allegata nella vecchia decisione

II D

Insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo alla data di riferimento della valutazione del livello di esecuzione dei PIC 1994-1999


(1)  GU L 185 del 15.07.88 p. 9


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C 106/20


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 12 febbraio 2004

(causa C-61/04)

(2004/C 106/35)

Il 12 febbraio 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Minas Kostantinidis, membro del servizio giuridico, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE (1), sull'incenerimento dei rifiuti o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 21 di tale direttiva.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 28 dicembre 2002.


(1)  GU L 332 del 28 dicembre 2000, pag. 91.


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C 106/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Hamm, con ordinanza 27 gennaio 2004, nella causa Brigitte e Marcus Klein contro 1) (…), 2) (…), 3) Rhodos Management Ltd

(Causa C-73/04)

(2004/C 106/36)

Con ordinanza 27 gennaio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 febbraio 2004, nella causa Brigitte e Marcus Klein contro 1) (…), 2) (…), 3) Rhodos Management Ltd, l’Oberlandesgericht Hamm ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali concernenti l’interpretazione dell’art. 3, del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale:

1)

Se la nozione «in materia (...) di contratti di affitto di immobili» di cui all'art. 16, n. 1, lett. a), della Convenzione di Bruxelles nella formulazione del terzo accordo di adesione del 26 maggio 1989 comprenda controversie vertenti sull'uso di un alloggio in un hotel, individualizzato per tipo e collocazione, per una determinata settimana di calendario ogni anno per un periodo di quasi 40 anni, qualora il contratto procuri contemporaneamente e necessariamente l'associazione ad un club, il cui compito principale consiste nell'assicurare ai membri l'esercizio del menzionato diritto di uso.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), sorge l'ulteriore questione:

Se la competenza esclusiva ai sensi dell'art. 16, n. 1, lett. a), della Convenzione di Bruxelles valga anche per diritti, i quali sorgono da un rapporto di affitto in tal senso, ma non hanno nulla a che fare in diritto e in fatto con l'affitto, e precisamente per il diritto al rimborso di una parte del corrispettivo, erroneamente pagata in eccesso, per l'uso dell'appartamento per le vacanze o per l'associazione al club.


30.4.2004   

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C 106/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht, con ordinanza 14 gennaio 2004, nella causa Veronika Richert contro VK GmbH Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung mbH

(Causa C-81/04)

(2004/C 106/37)

Con ordinanza 14 gennaio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 febbraio 2004, nella causa Veronika Richert contro VK GmbH Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung mbH, l'Arbeitsgericht (Berlino) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se la direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (1) vada interpretata nel senso che per «licenziamento» ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. a), della detta direttiva, si debba intendere la risoluzione del contratto di lavoro, primo atto della cessazione del rapporto di lavoro, oppure se il «licenziamento» designi la cessazione del rapporto di lavoro alla scadenza del periodo di preavviso di licenziamento.

2)

Se, qualora per «licenziamento» si debba intendere la risoluzione del contratto di lavoro, la direttiva richieda che il procedimento di consultazione di cui all'art. 2 della direttiva, nonché il procedimento di notifica contemplato dagli artt. 3 e 4 della direttiva, vengano obbligatoriamente conclusi prima della risoluzione dei contratti di lavoro.

3)

Se, qualora per «licenziamento» debba intendersi la cessazione effettiva del rapporto di lavoro, sia sufficiente, ai sensi delle disposizioni della direttiva, che anche il procedimento di consultazione si svolga solo dopo la risoluzione dei contratti di lavoro.


(1)  GU L 225, pag. 16.


30.4.2004   

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C 106/21


Ricorso della Audi AG contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 20 febbraio 2004 (fax: 18 febbraio 2004).

(Causa C-82/04 P)

(2004/C 106/38)

Il 20 febbraio 2004 (fax: 18 febbraio 2004), la Audi AG, rappresentata da Preu Bohlig & Partner, Rechtsanwälte, Leopoldstr. 11 a, D-80802 Monaco di Baviera (Germania), ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 3 dicembre 2003, causa T-16/02 (1), nella parte in cui respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese.

2.

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 novembre 2001 (procedimento R 0652/2000-1).

3.

Condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli disegni) alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Violazione del diritto comunitario, in particolare dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (2), e del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (3):

La sentenza impugnata si fonda su una falsa applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento 40/94. La sentenza si basa sulla constatazione delle precedenti istanze secondo cui la combinazione delle lettere «TDI» significherebbe «Turbo Diesel Injection» o «Turbo Direct Injection». Tale constatazione è in contrasto con il contenuto precettivo della citata norma e con i relativi principi procedurali. La sentenza impugnata e i giudizi a questa precedenti difettano di qualsiasi dato o fondamento che dimostrino dove e in che modo la combinazione «TDI» sia impiegata nella lingua corrente. E' pura speculazione stabilire a quali nozioni rappresentate dalla combinazione di lettere «TDI» il pubblico di riferimento associ il segno «TDI». Nel caso di specie non è dimostrabile l'esistenza di un nesso semantico concreto tra il segno «TDI» e i beni/servizi controversi nella mente del pubblico di riferimento. Costituisce quindi un errore di diritto sostenere che il marchio «TDI», di cui si chiede alla registrazione, ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

La motivazione della sentenza del Tribunale relativa alla violazione del diritto contestata dalla ricorrente, secondo cui il rifiuto della registrazione del marchio TDI violerebbe l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, è viziata da errore di diritto. La contestata valutazione della diffusione del marchio non viene in alcun modo motivata. La motivazione della sentenza impugnata è carente anche in quanto afferma solo sommariamente che non è stato dimostrato neanche con tali elementi che il marchio di cui si chiede alla registrazione avesse acquisito mediante l'uso carattere distintivo in altri Stati membri al di fuori della Germania. Nella sentenza non è rinvenibile alcuna giustificazione di questa affermazione.

La sentenza impugnata e decisioni dell'UAMI su cui essa verte violano il principio dell'inchiesta d'ufficio e il principio, che da questo discende, dell'esame effettivo della domanda in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione. L'applicando principio dell'inchiesta d'ufficio comporta l'obbligo delle autorità di accertare concretamente e di dimostrare quale significato sia associato ad un marchio denominativo nella mente del pubblico di riferimento. Il principio dell'inchiesta d'ufficio, nel caso di specie, è stato violato a detrimento della ricorrente.


(1)  Non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza.

(2)  GU 1994, L 11, pag. 1.

(3)  GU L 303, pag. 1.


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C 106/22


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 23 febbraio 2004

(Causa C-88/04)

(2004/C 106/39)

(lingua processuale: l'inglese)

Il 23 febbraio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno Unito, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE (1), sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, o comunque non avendo notificato tali provvedimenti alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 13 della detta direttiva;

condannare il Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La direttiva andava recepita entro il 22 dicembre 2002.


(1)  GU 2001 L 167, pag. 10.


30.4.2004   

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C 106/22


Ricorso della British Airways plc contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 17 dicembre 2003, nella causa T-219/99, British Airways plc contro la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Virgin Atlantic Airways Ltd, proposto il 26 febbraio 2004.

(Causa C-95/04 P)

(2004/C 106/40)

Il 26 febbraio 2004 la British Airways plc (in prosieguo: la «BA»), con sede in Waterside (Regno Unito), rappresentata da R. Subiotto e J. Temple Lang, solicitors, R. O'Donoghue e W. Wood, QC, barristers, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 17 dicembre 2003, nella causa T-219/99, British Airways plc contro la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Virgin Atlantic Airways Ltd.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare, totalmente o parzialmente, la sentenza pronunciata nella causa T-219/99, BA/Commissione;

annullare o ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla BA nella misura che la Corte, nell'esercizio del suo potere discrezionale, giudicherà opportuna; e

adottare ogni altra misura che essa Corte riterrà opportuna.

Motivi e principali argomenti:

A.

Il Tribunale di primo grado è incorso in un errore di diritto applicando il criterio sbagliato per valutare il carattere preclusivo delle commissioni della BA

Il Tribunale ha dichiarato che le commissioni della BA sortivano un «effetto fedeltà» ed erano, per questo, preclusive. Il criterio dell'«effetto fedeltà» seguito dal Tribunale non può distinguere, tuttavia, la fedeltà dei clienti assicurata mediante pratiche preclusive ingiustificate da quella conseguente ad una legittima concorrenza sui prezzi. Se lo si accettasse, il detto criterio creerebbe una significativa incertezza del diritto quanto alla portata della legittima concorrenza sui prezzi e così scoraggerebbe le imprese dal farsi legittimamente concorrenza sui prezzi, vanificando alla base gli scopi del diritto comunitario della concorrenza.

B.

Il Tribunale di primo grado è incorso in un errore di diritto non tenendo conto della prova che le commissioni della BA non avevano alcun impatto concreto sulle imprese concorrenti

Il secondo motivo di ricorso della BA verte sulle conclusioni del Tribunale circa gli effetti prodotti dalle sue commissioni. Prove inequivocabili hanno dimostrato che nel periodo dell'infrazione denunciata la quota di vendite delle rivali è aumentata, mentre quella della BA realizzata dalle agenzie di viaggio è diminuita. Il Tribunale non ha accolto tale prova, affermando che la pratica della BA «ha necessariamente prodotto» effetti sulle rivali e che, in sua assenza, queste ultime avrebbero ottenuto risultati finanche migliori. Il Tribunale ha aggiunto che, qualora un'impresa in posizione dominante ponga effettivamente in essere una pratica che produca un effetto preclusivo nei confronti delle proprie concorrenti, la circostanza secondo cui il risultato voluto non è stato raggiunto non è sufficiente ad escludere la sussistenza di un abuso.

Il ragionamento è errato. In primo luogo, ai sensi del diritto della concorrenza il giudice comunitario esamina gli effetti attuali o potenziali del comportamento abusivo denunciato. Nella fattispecie, tale esame andava senz'altro eseguito, dal momento che la pratica della BA era durata abbastanza a lungo per valutarne gli effetti. In secondo luogo, sussistevano prove inequivocabili nella fattispecie che le pratiche della BA non avevano impatti concreti. La BA non suggerisce che gli effetti attuali debbano essere dimostrati in ogni caso, ma ciò è chiaramente altro dall'affermare, come fa invece il Tribunale, che si possano tralasciare prove inequivocabili di una totale mancanza di effetti. A seguire le conclusioni del Tribunale sul punto, incentivi quali quelli di cui trattasi - che i loro effetti siano reali oppure potenziali - costituirebbero di per sé un abuso. Al contrario, l'art. 82 CE richiede un esame di «tutte le circostanze» per valutare se le opportunità delle rivali siano state limitate in concreto.

C.

Il Tribunale di primo grado è incorso in un errore di diritto omettendo di accertare la sussistenza di un «danno dei consumatori» nel senso di cui all'art. 82, lett. b), CE

Una pratica che «limita» il mercato delle concorrenti di una società in posizione dominante è contraria all'art. 82, lett. b), CE solamente se causa un «danno dei consumatori». L'art. 82, lett. b), CE tutela chiaramente la concorrenza e i consumatori, non i concorrenti. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto omettendo di accertare se le commissioni concesse dalla BA alle agenzie di viaggio che avevano conseguito buoni risultati abbiano danneggiato i consumatori. La sentenza impugnata non analizza minimamente questo punto, bensì soltanto esamina la situazione delle concorrenti della BA.

D.

Quand'anche le commissioni della BA abbiano potuto in linea di principio «limitare» i mercati delle concorrenti, il Tribunale di primo grado è incorso in un errore di diritto non analizzando tali effetti

Occorre esaminare il quarto motivo di ricorso della BA solo se, contrariamente a quanto quest'ultima afferma nei primi tre motivi, i suoi sistemi di incentivazione potevano in linea di principio limitare i mercati delle rivali a danno dei consumatori, in violazione dell'art. 82, lett. b), CE. Nella sentenza impugnata il Tribunale non analizza né quantifica la misura in cui le commissioni della BA hanno limitato i mercati delle rivali sotto un duplice profilo: (i) il Tribunale ha erroneamente riconosciuto agli accordi commerciali ed ai sistemi dei premi di produzione il medesimo effetto, laddove essi differivano per modalità e per condizioni ed erano stati in vigore in periodi diversi; inoltre almeno uno di essi (il sistema premiale) non poteva essere stato preclusivo su nessuna base; (ii) il Tribunale non ha esaminato «tutte le circostanze della specie» per accertare la misura in cui le rivali della BA sarebbero state pregiudicate dal sistema di commissioni da questa predisposto.

E.

Il Tribunale di primo grado ha erroneamente applicato l'art. 82, lett. c), CE in relazione all'effetto discriminatorio delle commissioni della BA

Il Tribunale ha erroneamente applicato l'art. 82, lett. c), CE allorché ha affermato che le commissioni della BA hanno discriminato tra le varie agenzie di viaggio. L'art. 82, lett. c), CE non prescrive che i consumatori beneficino tutti degli stessi prezzi e degli stessi termini e condizioni. Esso vieta che siano fatte differenze unicamente se: (i) le prestazioni messe a confronto siano equivalenti; (ii) le condizioni per tali prestazioni siano dissimili; e (iii) uno dei contraenti subisca così, rispetto agli altri, uno svantaggio per la concorrenza. Anziché applicare a rigor di termini il dettato dell'art. 82, lett. c), CE, il Tribunale si è limitato a supporre che la mera circostanza che due agenti ricevessero tassi di commissione differenti avesse «naturalmente» un impatto concreto sulla capacità di questi ultimi di farsi reciprocamente concorrenza.


30.4.2004   

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C 106/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht di Niebüll, con ordinanza 2 giugno 2003, nella causa in materia di diritto di famiglia, Ufficio dello stato civile di Niebüll (Determinazione del nome di nascita del bambino tedesco Leonhard Matthias, figlio di Stefan Grunkin e Dorothee Regina Paul)

(Causa C-96/04)

(2004/C 106/41)

Con ordinanza 2 giugno 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 febbraio 2004, nella causa in materia di diritto di famiglia, Ufficio dello stato civile di Niebüll (Determinazione del nome di nascita del bambino tedesco Leonhard Matthias, figlio di Stefan Grunkin e Dorothee Regina Paul), l'Amtsgericht di Niebüll ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale

Se, alla luce del divieto di discriminazioni contenuto nell'art. 12 del Trattato CE e, rispettivamente, in considerazione della libertà di circolazione garantita ad ogni cittadino dell'Unione dall'art. 18 del Trattato CE, possa sussistere un conflitto di leggi basato sull'art. 10 della EGBGB (Einfuhrungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch - Disposizioni preliminari al Codice civile germanico), in quanto, riguardo al diritto al cognome, questo fa riferimento solo alla cittadinanza.


30.4.2004   

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C 106/24


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 26 febbraio 2004.

(Causa C-98/04)

(2004/C 106/42)

Il 26 febbraio 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Shotter e F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, e 4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/387/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE (2); e

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante la prassi nel Regno Unito di concedere i Lawful Development Certificates (LDC) per certificare che uno specifico uso del territorio è legittimo ai fini di una pianificazione. Un LDC viene concesso qualora possa essere dimostrato che l'attività sul territorio è continuata senza che sia stata intrapresa un'azione coercitiva nei confronti dell'ente un termine prestabilito.

La Commissione ritiene che il regime applicato nel Regno Unito, per cui una persona può presentare domanda ad un ente responsabile per la pianificazione per il rilascio di un LDC riguardante un progetto ai sensi della direttiva del Consiglio 85/337/CEE, come emendata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE (in prosieguo: la «direttiva»), voglia dire che il Regno Unito non ha garantito la corretta esecuzione dei suoi obblighi ex artt. 2, n. 1, e 4 di tale direttiva. Il rilascio di un LDC elude in realtà la procedura di autorizzazione e di conseguenza gli obblighi di cui alla direttiva.

Il Regno Unito non ha contestato che gli LDC possano essere rilasciati per progetti che rientrano nella sfera della direttiva. Ciò significa che i progetti contemplati dall'art. 4 della direttiva potrebbero quindi essere esonerati dall'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 2, n. 1, della direttiva, e cioè che i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale siano soggetti ad autorizzazione e ad una valutazione del loro impatto.

Un sistema di autorizzazione tacita non può essere compatibile con le precisioni della direttiva, la quale impone che un procedimento di valutazione deve precedere il rilascio di un'autorizzazione. Le autorità nazionali sono quindi tenute ad esaminare ogni singola domanda di autorizzazione.


(1)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(2)  GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.


30.4.2004   

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C 106/24


Ricorso del Regno di Svezia contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 febbraio 2004

(Causa C-102/04)

(2004/C 106/43)

Il 27 febbraio 2004 il Regno di Svezia, rappresentato dal sig. A. Kruse, in qualità di agente, con domicilio eletto in Svezia, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la direttiva della Commissione 1o dicembre 2003, 2003/112/CE (1), che modifica la direttiva del Consiglio 91/414/CEE (2) con l'iscrizione della sostanza attiva paraquat e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il 1o dicembre 2003 la Commissione ha adottato la direttiva 2003/112/CE. Questa ha inserito il paraquat, in quanto sostanza attiva, nell'allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, concernente l'immissione sul mercato dei prodotti fitofarmaceutici.

Con l'adozione della direttiva la Commissione ha violato gli artt. 6 CE e 174 CE, l'art. 5 della direttiva del Consiglio 91/414/CEE e l'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600, che stabilisce le modalità di attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 91/414/CEE, concernente l'immissione sul mercato dei prodotti fitofarmaceutici.

Adottando la direttiva in parola la Commissione ha manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale poiché ha trascurato di applicare il principio di precauzione in occasione della valutazione e della gestione dei rischi del paraquat per la salute umana e animale. A causa di tale violazione del principio di precauzione, non è stato possibile raggiungere il livello elevato di protezione voluto dal Trattato CE e dalla direttiva 91/414. Poiché la Commissione ha ignorato il principio di un livello di protezione elevato, non si può neanche considerare che essa abbia tenuto conto delle esigenze relative alla tutela dell'ambiente o del principio di integrazione sancito dal Trattato CE. Di conseguenza, la Commissione ha violato gli artt. 6 CE e 174, n. 2, CE, nonché l'art. 5 della direttiva 91/414. Inoltre, non tenendo conto né dei dati ufficiali disponibili concernenti il paraquat né dei rischi di tale sostanza, la Commissione ha commesso illeciti nel trattamento della pratica. In questa misura essa ha violato l'art. 174, n. 3, CE e l'art. 5, n. 1, della direttiva 91/414, nonché l'art. 7, n. 1, [del regolamento (CEE) della Commissione n.] 3600/92.


(1)  GU L 321, pag. 32.

(2)  GU 1991 L 230, pag. 2.


30.4.2004   

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C 106/25


Ricorso presentato il 3 marzo 2004 dalla Technische Unie BV contro la sentenza del Tribunale di primo grado, (Prima Sezione) 16 dicembre 2002, cause riunite T-5/00 e T-6/00, tra, da un lato, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e la Technische Unie BV e, d'altro lato, la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla CEF City Electrical Factors BV e dalla CEF Holding Ltd.

(Causa C-113/04 P)

(2004/C 106/44)

Il 3 marzo 2004 dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stato presentato un ricorso della Technische Unie BV rappresentata dal sig. P.V.F. Bos e dalla sig.ra Mr. C. Hubert, advocaten, contro la sentenza del Tribunale di primo grado, (Prima Sezione), cause riunite T-5/00 e T-6/00, tra, da un lato, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e la Technische Unie BV e, d'altro lato, la Commissione delle Comunità europee sostenuta dalla CEF City Electrical Factors BV e dalla CEF Holding Ltd.

La ricorrente concludere che la Corte voglia:

1)

annullare la sentenza emanata il 16 dicembre 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-5/00 e T-6/00, almeno nella causa T-6/00, e in ottemperanza del petitum sub 2), definire essa stessa la causa, ovvero in subordine, rinviarla al Tribunale di primo grado per un'ulteriore pronuncia;

2)

annullare integralmente o parzialmente la decisione della Commissione delle Comunità europee 26 ottobre 1999, o almeno, statuendo ex novo, decidere una consistente riduzione dell'ammenda irrogata alla Technische Unie BV;

3)

condannare la Commissione europea a tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute per il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti:

In primo luogo, il Tribunale ha violato il diritto comunitario e/o la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, o per lo meno ha motivato l'uno all'altro incomprensibilmente, nel giudicare che il superamento del termine ragionevole non può giustificare l'annullamento della decisione della Commissione ovvero una consistente riduzione dell'ammenda.

In secondo luogo, il Tribunale ha violato il diritto comunitario in quanto sussiste un'intrinseca contraddittorietà e pertanto un vizio di motivazione con riferimento alla maniera ambigua in cui attribuisce valore al momento in cui è stata emanata la lettera di diffida.

In terzo luogo il Tribunale ha commesso un errore di diritto, o almeno ha motivato tutto ciò incomprensibilmente, giudicando che la Commissione ha potuto a giusto titolo considerare la Technische Unie BV responsabile per le infrazioni menzionate agli artt. 1 e 2 della decisione.

In quarto luogo il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ovvero ha fornito una motivazione viziata di tutto ciò, nel considerare le infrazioni constatate agli artt. 1 e 2 della decisione d'aprile ciascuna come infrazione (continuata) nel corso dei periodi presi in considerazione e successivamente nel prendere a riferimento, ai fini della durata dell'infrazione constatata all'art. 3 della decisione, gli stessi periodi che attengono alle infrazioni supra menzionate.

In quinto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, nel non accordare un'ulteriore riduzione dell'ammenda, malgrado l'errata valutazione della durata delle infrazioni e la violazione del principio del termine ragionevole, ovvero non ha motivato a sufficienza tutto ciò.


30.4.2004   

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C 106/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 17 dicembre 2003, nella causa avv. Karl Robert Kranemann contro Land Nordrhein-Westfalen.

(Causa C-109/04)

(2004/C 106/45)

Con ordinanza 17 dicembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 marzo 2004, il Bundesverwaltungsgericht, nella causa avv. Karl Robert Kranemann contro Land Nordrhein-Westfalen, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se sia compatibile con l'art. 39 CE una norma nazionale che riconosca ad un praticante delle professioni giuridiche, il quale svolga una parte della pratica richiesta presso una sede di sua scelta in un altro Stato membro, il diritto al rimborso delle spese di viaggio da lui sostenute soltanto nella misura corrispondente alla parte di viaggio effettuata nel territorio nazionale.


30.4.2004   

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C 106/27


Ricorso della società «Grammes Strintzis Naftiliaki AE» contro la sentenza pronunciata l'11 dicembre 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) nella causa T-65/99 «Grammes Strintzis Naftiliaki AE» contro Commissione, proposto il 1o marzo 2004

(causa C-110/04 P)

(2004/C 106/46)

Il 1omarzo 2004 la società «Grammes Strintzis Naftiliaki AE», rappresentata dai sigg. Andreas Kalogeropoulos, Kostantinos Adamopoulos e dalla sig.ra Elisa Petritsi, avvocati in Atene, e dal sig. Morten Nissen, avvocato in Danimarca, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata l'11 dicemrbe 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) nella causa T-65/99, «Grammes Strintzis Naftiliaki AE» contro Commissione.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 9 dicembre 1998, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CE(IV/34.466 –Traghetti greci), risolvendo il punto in via definitiva a favore della ricorrente;

oppure in subordine e nel caso in cui la Corte non annulli la sopramenzionata decisione della Commissione, annullare o almeno ridurre significativamente l'ammenda dell'importo di 1,5 milioni di EUR inflitta dalla Commissione alla ricorrente all'art. 2 della decisione sopramenzionata, risolvendo il punto in via definitiva a favore della ricorrente;

condannare la Commissione alla totalità delle spese sostenute dalla società Strintzis sia dinanzi al Tribunale di primo grado sia dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti

1.

Primo motivo di annullamento – violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale di primo grado il quale ha deciso che la Commissione ha agito in modo assolutamente legittimo sia per quanto riguarda gli atti di esercizio del controllo da essa compiuti, sia per quanto riguarda il modo di esercizio del controllo, alla luce, in particolare, di quanto segue:

il Tribunale di primo grado ha erroneamente applicato il diritto comunitario, laddove ha dichiarato che la decisione di attuazione del controllo da parte della Commissione ha permesso alla European Trust Agenciens (ETA) di comprendere la portata del suo dovere di cooperazione con la Commissione.

il Tribunale di primo grado ha erroneamente interpretato il diritto comunitario, decidendo che l'ETA aveva un dovere di cooperazione nell'effettuazione del controllo.

il Tribunale di primo grado ha erroneamente applicato ed interpretato il diritto comunitario secondo la definizione dei termini dei poteri di controllo della Commissione e giudicando che la Commissione giustamente insisteva nel voler procedere al controllo dato che aveva compreso che l'ETA era una persona giuridica indipendente.

il Tribunale di primo grado ha effettuato un'erronea applicazione e interpretazione del diritto comunitario per quanto riguarda il rispetto dei diritti di difesa e dell'intervento non eccessivo dell'autorità statale nella sfera di attività dell'ETA:

2.

Secondo motivo di annullamento –violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale di primo grado il quale ha giudicato che l'art. 85 del Trattato CE (ex art. 81 CE) è stato correttamente applicato.


30.4.2004   

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C 106/27


Ricorso proposto il 3 marzo 2004 (fax del 25 febbraio 2004) da Adriatica di Navigazione SpA contro la sentenza pronunciata l'11 dicembre 2003 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-61/99, tra Adriatica di Navigazione e Commissione delle Comunità Europee

(Causa C-111/04 P)

(2004/C 106/47)

Il 3 marzo 2004, la Adriatica di Navigazione SpA, con gli avvocati Mario Siragusa e Francesca Maria Moretti, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa l'11 dicembre 2003 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa causa T-61/99, tra Adriatica di Navigazione e Commissione delle Comunità Europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1 –

riformare la sentenza laddove esclude che l'erronea definizione del mercato rilevante abbia avuto conseguenze negative nei confronti di Adriatica, riconoscendo che alla Compagnia è stata immotivatamente imputata la partecipazione ad un'infrazione da essa non commessa, in quanto relativa ad una tratta da essa non operata;

2 –

riformare la sentenza laddove nega al comportamento complessivo di Adriatica, a seguito della riunione del 24 novembre 1993, valore di dissociazione valida ai fini dell'esonero dalla responsabilità per i comportamenti collusivi in essa decisi;

3 –

come conseguenza dell'accoglimento del motivo di cui sub 2, riformare la sentenza laddove essa conferma la durata dell'illecito commesso da Adriatica, riducendo il periodo di infrazione ascrittole;

4 –

come conseguenza dell'accoglimento del motivo di cui sub 1, ridurre la sanzione stabilita a carico di Adriatica dal Tribunale;

5 –

come conseguenza dell'accoglimento dei motivi di cui sub 1, 2 e 3, ridurre la sanzione comminata ad Adriatica in ragione della minore gravità e più breve durata dell'illecito da essa commesso;

6 –

in subordine, ed anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi, riformare la sentenza laddove il Tribunale erroneamente quantifica la riduzione dell'ammenda da concedere ad Adriatica, riducendola ulteriormente;

7 –

condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento, in prima ed ultima istanza.

Motivi e principali argomenti:

Violazione dell'articolo 81 del Trattato e falsa applicazione di legge per quanto attiene alla mancata valutazione delle conseguenze, relativamente ad Adriatica, dell'erronea definizione data dalla Commissione al mercato rilevante;

Violazione dell'articolo 81 del Trattato e falsa aplicazione di legge nel valutare l'esistenza degli estremi per la dissociazione di Adriatica dall'illecito;

Violazione dell'articolo 81 del Trattato e dell'articolo 19 del regolamento 4056/86 (1) nel determinare la durata e la gravità dell'infrazione imputabile ad Adriatica;

In subordine, violazione dell'articolo 81 del Trattato e dell'articolo 19 del regolamento 4056/86 e difetto di motivazione nel determinare l'ammenda da infliggere ad Adriatica.


(1)  GU L 378 del 31/12/1986, p. 4.


30.4.2004   

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C 106/28


Ricorso della società «MARLINES SA» contro la sentenza pronunciata l'11 dicembre 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) nella causa T-56/99, «MARLINES SA» contro Commissione, proposto il 3 marzo 2004

(causa C-112/04 P)

(2004/C 106/48)

Il 3 marzo 2004 la società «MARLINES SA», rappresentata dal sig. Dimitrios Papatheofanos e dalla sig.ra Adamantia Anagnostou, avvocati in Atene, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza pronunciata l'11 dicembre 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) nella causa T-56/99, «MARLINES SA» contro Commissione.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere il presente ricorso

annullare la decisione impugnata

adottare le opportune disposizioni di diritto

condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Motivi e principali argomenti:

1.

Violazione dell'obbligo di motiazione.

2.

Violazione dei principi della logica e degli insegnamenti che si ricavano dall'esperienza comune.

3.

Rigetto immotivato (oppure tacito) della richiesta della ricorrente relativa all'audizione di testimoni.


30.4.2004   

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C 106/28


Ricorso presentato il 3 marzo 2004 dalla Technische Unie BV contro la sentenza del Tribunale di primo grado, (Prima Sezione) 16 dicembre 2002, cause riunite T-5/00 e T-6/00, tra, da un lato, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e la Technische Unie BV e, d'altro lato, la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla CEF City Electrical Factors BV e dalla CEF Holding Ltd.

(Causa C-113/04 P)

(2004/C 106/49)

Il 3 marzo 2004 dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stato presentato un ricorso della Technische Unie BV rappresentata dal sig. P.V.F. Bos e dalla sig.ra Mr. C. Hubert, advocaten, contro la sentenza del Tribunale di primo grado, (Prima Sezione), cause riunite T-5/00 e T-6/00, tra, da un lato, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e la Technische Unie BV e, d'altro lato, la Commissione delle Comunità europee sostenuta dalla CEF City Electrical Factors BV e dalla CEF Holding Ltd.

La ricorrente concludere che la Corte voglia:

1)

annullare la sentenza emanata il 16 dicembre 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-5/00 e T-6/00, almeno nella causa T-6/00, e in ottemperanza del petitum sub 2), definire essa stessa la causa, ovvero in subordine, rinviarla al Tribunale di primo grado per un'ulteriore pronuncia;

2)

annullare integralmente o parzialmente la decisione della Commissione delle Comunità europee 26 ottobre 1999, o almeno, statuendo ex novo, decidere una consistente riduzione dell'ammenda irrogata alla Technische Unie BV;

3)

condannare la Commissione europea a tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute per il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti:

In primo luogo, il Tribunale ha violato il diritto comunitario e/o la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, o per lo meno ha motivato l'uno all'altro incomprensibilmente, nel giudicare che il superamento del termine ragionevole non può giustificare l'annullamento della decisione della Commissione ovvero una consistente riduzione dell'ammenda.

In secondo luogo, il Tribunale ha violato il diritto comunitario in quanto sussiste un'intrinseca contraddittorietà e pertanto un vizio di motivazione con riferimento alla maniera ambigua in cui attribuisce valore al momento in cui è stata emanata la lettera di diffida.

In terzo luogo il Tribunale ha commesso un errore di diritto, o almeno ha motivato tutto ciò incomprensibilmente, giudicando che la Commissione ha potuto a giusto titolo considerare la Technische Unie BV responsabile per le infrazioni menzionate agli artt. 1 e 2 della decisione.

In quarto luogo il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ovvero ha fornito una motivazione viziata di tutto ciò, nel considerare le infrazioni constatate agli artt. 1 e 2 della decisione d'aprile ciascuna come infrazione (continuata) nel corso dei periodi presi in considerazione e successivamente nel prendere a riferimento, ai fini della durata dell'infrazione constatata all'art. 3 della decisione, gli stessi periodi che attengono alle infrazioni supra menzionate.

In quinto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, nel non accordare un'ulteriore riduzione dell'ammenda, malgrado l'errata valutazione della durata delle infrazioni e la violazione del principio del termine ragionevole, ovvero non ha motivato a sufficienza tutto ciò.


30.4.2004   

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C 106/29


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 3 marzo 2004

(Causa C-114/04)

(2004/C 106/50)

Il 3 marzo 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dr. Bernhard Schima, membro del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo accordato agli importatori paralleli, in occasione della revoca dell’autorizzazione di un prodotto di riferimento fitosanitario, un adeguato periodo transitorio per la liquidazione delle loro giacenze di magazzino, è venuta meno agli obblighi incombentile ex art. 28 CE;

2.

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione è del parere che la misura adottata dall’Istituto biologico federale non corrisponda al principio della libera circolazione delle merci quale risulta dagli artt. 2830 CE e dalla giurisprudenza pronunciata al riguardo.

L'avvenuta revoca dell autorizzazione del prodotto di riferimento senza accordare un periodo di liquidazione delle giacenze di magazzino di cui dispongono gli importatori paralleli, con la conseguenza che i prodotti parallelamente importati perdono qualsiasi capacità di essere commercializzati, costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione delle merci ai sensi della giurisprudenza della Corte e sarebbe quindi in linea di principio in contrasto con l'art. 28 CE.

Un importatore parallelo è costretto ad acquistare all'estero rilevanti quantitativi del prodotto in questione, al fine di offrire il prodotto sul mercato dello Stato importatore ad un prezzo concorrenziale e poter soddisfare gli ordini dei suoi clienti. Per tale motivo è inevitabile che l'importatore parallelo disponga di determinate giacenze di magazzino. L'automatico venir meno della possibilità di vendere tali giacenze dopo la revoca dell'autorizzazione del prodotto di riferimento sarebbe senza dubbio assimilabile ad una restrizione all'importazione.

Un siffatto ostacolo commerciale all’importazione parallela di prodotti fitosanitari non sarebbe giustificata giacché la revoca dell’autorizzazione non poggerebbe sui motivi menzionati all'art. 30 CE, in particolare la sanità pubblica.


30.4.2004   

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C 106/30


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, presentato il 4 marzo 2004

(Causa C-116/04)

(2004/C 106/51)

Il 4 marzo 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. Traversa e K. Simonsson, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro il Regno di Svezia.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi stabiliti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 marzo 2001, 2001/17/CE (1), in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione, non avendo adottato le leggi e le disposizioni necessarie per rispettare la direttiva o, in ogni caso, per non aver informato la Commissione delle stesse, e

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 20 aprile 2003.


(1)  GU L 110 del 24.4.2001, pag. 28


30.4.2004   

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C 106/30


Ricorso del 4 marzo 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee.

(Causa C-117/04)

(2004/C 106/52)

Il 4 marzo 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Luca Visaggio, in qualità di agente, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/93/CE (1) della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica della direttiva 91/630/CEE (2) che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell' art. 2, primo comma, di tale direttiva;

condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 1o gennaio 2003.


(1)  GU L 316 dell'1/12/2001, p. 36

(2)  GU L 340 dell' 11/12/1991, p. 33


30.4.2004   

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C 106/30


Ricorso del 4 marzo 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee.

(Causa C-118/04)

(2004/C 106/53)

Il 4 marzo 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Luca Visaggio, in qualità di agente, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/88/CE (1) del Consiglio del 23 ottobre 2001 recante modifica della direttiva 91/630/CEE (2) che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell' art. 2, primo comma, di tale direttiva;

condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 1o gennaio 2003.


(1)  GU L 316 del 1/12/2001, p. 1

(2)  GU L 340 dell' 11/12/1991, p. 33


30.4.2004   

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C 106/31


Ricorso del 4 marzo 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee.

(Causa C-119/04)

(2004/C 106/54)

Il 4 marzo 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Enrico Traversa e dalla signora Laura Pignataro-Nolin, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comuntià europee il 26 giugno 2001 nella causa C-212/99 relativa al riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera nelle università, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 39 del trattato che istituisce la Comunità europea;

ordinare alla Repubblica italiana di pagare alla Commissione una penalità di 309.750 euro per giorno di ritardo per eseguire la sentenza nella causa C-212/99 dal giorno in cui la sentenza sarà pronunciata nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata eseguita la sentenza pronunciata nella causa C-212/99;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il suddetto ricorso riguarda l'inadempimento della Repubblica italiana nell'eseguire la sentenza 26 giugno 2001 nella causa C-212/99 in quanto la stessa non ha adottato adeguate misure dalla pronuncia di tale sentenza per assicurare il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali.

La Repubblica italiana non ha fornito alcun dato concreto o tabella che consenta di stabilire se il trattamento economico degli ex lettori sia equivalente a quello dei lavoratori nazionali con la medesima esperienza.

Stando così le cose, la Commissione deve constatare che la Repubblica italiana non ha adottato i provvedimenti necessari a dare esecuzione alla suddetta sentenza della Corte, venendo così meno agli obblighi previsti dall'art. 228 CE, paragrafo 1.

Conformemente all'art. 228 CE, paragrafo 2, la Commissione chiede che la Corte imponga alla Repubblica italiana una penale di Euro 309.750 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza della Corte relativa alla causa C-212/99, a partire dal giorno in cui la Corte avrà emesso la Sua sentenza nella presente causa.


30.4.2004   

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C 106/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf con ordinanza 17 febbraio 2004 nella causa MEDION AG contro THOMSON Multimedia Sales Germany & Austria GmbH

(Causa C-120/04)

(2004/C 106/55)

Con ordinanza 17 febbraio 2004 nella causa MEDION AG contro THOMSON Multimedia Sales Germany & Austria GmbH, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 5 marzo 2004, l'Oberlandesgericht Düsseldorf ha sottoposto alla Corte il seguente quesito pregiudiziale:

Se l'art. 5, n. 1, seconda frase, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (1), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, vada interpretato nel senso che il pubblico rischia di confondersi tra due segni, in caso di identità dei prodotti o dei servizi, anche qualora un marchio denominativo anteriore dotato di normale forza rappresentativa sia riversato nel segno denominativo composto posteriore di un terzo oppure nel segno denominativo/figurativo di quest'ultimo caratterizzato da elementi nominativi, in modo da essere preceduto dal nome commerciale del terzo e da conservare nel segno composto, senza tuttavia avere carattere dominante, un'autonomia distintiva.


(1)  GU L 40, pag. 1; rettificata in GU L 159 del 10 giugno 1989, pag. 60.


30.4.2004   

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C 106/32


Ricorso della società«MINOIKES GRAMMES ANE», contro la sentenza pronunciata l'11 dicembre 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) nella causa T-66/99, «MINOIKES GRAMMES ANE» contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 marzo 2004

(causa C-121/04P)

(2004/C 106/56)

Il 5 marzo 2004 la società «MINOIKES GRAMMES ANE», rappresentata dai sigg. Ioannis e Emmanouil Drillerakis e Nikolaos Korogiannakis, avvocati in Atene, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata l'11 dicembre 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) nella causa T-66/99, «MINOIKES GRAMMES ANE» contro Commissione.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2003 nella causa T-66/99, Minoikes Grammes ANE (Minoan Lines SA) contro Commissione delle Comunità europee.

annullare la decisione della Commissione 9 dicembre 1998, 1999/271/CE (1), relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE (ex art. 81) (IV/34.466 – Traghetti greci)

in subordine, ridurre l'ammenda dell'ammontare di 3,26 milioni di EUR, inflitta dalla Commissione alla ricorrente;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese processuali sostenute dalla ricorrente sia nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado sia in quello dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti

violazione da parte del Tribunale di primo grado dell'art. 14 del regolamento 17/72, dell'art. 18 del regolamento 4056/86 e dei principi generali del diritto;

il Tribunale ha erroneamente giudicato gli atti dell'ETA fossero imputabili alla società Minoikes grammes;

il Tribunale ha erroneamente respinto la richiesta di annullamento o di riduzione dell'ammenda imposta alla ricorrente.


(1)  GU L 109 del 27 aprile 1999, pag. 24.


30.4.2004   

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C 106/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Oldenburg, con ordinanza 4 febbraio 2004, nella causa Industrias Nucleares do Brasil S.A. e Siemens AG contro UBS AG

(Causa C-123/04)

(2004/C 106/57)

Con ordinanza 4 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 marzo 2004, nella causa: Industrias Nucleares do Brasil S.A. e Siemens AG contro UBS AG, l'Oberlandesgericht di Oldenburg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se nelle espressioni «trattamento, trasformazione e formatazione» di cui all'art. 75, primo comma, del Trattato CEEA, sia ricompreso anche l'arricchimento dell'uranio.

2)

Se un'impresa avente sede al di fuori del territorio della CEEA svolga interamente o in parte le sue attività, ai sensi dell'art. 196, lett. b), del Trattato CEEA, nel territorio della Comunità Euratom, qualora intrattenga con un'impresa avente sede nel territorio della Comunità Euratom una relazione d'affari concernente:

a)

la consegna di materie prime per la produzione di uranio arricchito e l'acquisizione di uranio arricchito presso l'impresa avente sede nel territorio della Comunità Euratom;

b)

il relativo stoccaggio presso un'altra impresa avente sede nel territorio della Comunità Euratom.

3)

a)

Se, a prescindere dalle variazioni fisiche dovute alla trasformazione, l'art. 75, primo comma, lett. c), del Trattato CEEA presupponga l'identità tra i materiali consegnati per il trattamento, la trasformazione o la formatazione e quelli successivamente riconsegnati.

b)

Se sia, invece, sufficiente che i materiali lavorati corrispondano, per qualità e quantità, ai materiali consegnati.

c)

Se l'applicazione dell'art. 75, primo comma, lett. c), del Trattato CEEA resti esclusa qualora ai materiali riconsegnati non possa essere ricollegato alcun materiale consegnato dal destinatario.

d)

Se l'applicazione dell'art. 75, primo comma, lett. c) resti esclusa qualora l'impresa che procede alla lavorazione con la consegna delle materie prime ne acquisisca la proprietà e debba pertanto ritrasferire all'altro contraente la proprietà dell'uranio arricchito, dopo la lavorazione.

4)

a)

Se l'applicazione dell'art. 75 del Trattato CEEA resti esclusa qualora le persone o le imprese interessate non soddisfino i loro obblighi di notifica nei confronti dell'Agenzia per l'approvvigionamento dell'Euratom ai sensi dell'art. 75, secondo comma, del Trattato CEEA.

b)

Se la violazione degli obblighi di notifica nei confronti dell'Agenzia per l'approvvigionamento Euratom, ex art. 75, secondo comma, del Trattato CEEA, risulti sanata qualora le persone o le imprese interessate adempiano a posteriori il loro obbligo di notifica, ovvero qualora l'Agenzia venga successivamente a conoscenza del negozio in altro modo.

5)

a)

Se il fatto che i soggetti contraenti non abbiano raccolto il necessario preventivo consenso della Commissione delle Comunità europee implichi l'inefficacia di un accordo o di una convenzione ai sensi dell'art. 73 del Trattato CEEA.

b)

Se l'inefficacia del negozio possa eventualmente essere sanata qualora le persone o le imprese interessate ottengano a posteriori il consenso, ovvero qualora gli organismi della Comunità Euratom rimangano inerti dopo avere avuto conoscenza del negozio in altro modo.

6)

a)

Se sia vietato disporre dei materiali, nel senso dell'art. 57, primo comma, del Trattato CEEA, qualora il produttore interessato non abbia soddisfatto il suo obbligo di offerta a favore dell'Agenzia per l'approvvigionamento Euratom di cui all'art. 57, n. 2, secondo comma, del Trattato CEEA.

b)

Se la violazione dell'obbligo di offerta ex art. 57, n. 2, secondo comma, del Trattato CEEA nei confronti dell'Agenzia per l'approvvigionamento Euratom possa sanarsi nel caso in cui il produttore abbia soddisfatto successivamente il suo obbligo di offerta, ovvero l'Agenzia venga successivamente a conoscenza del negozio in altro modo e non si avvalga del suo diritto di opzione per l'acquisto.

7)

Se il concetto di produzione di cui all'art. 86 del Trattato CEEA comprenda anche l'arricchimento di uranio.

8)

Se l'uranio greggio e l'uranio a debole arricchimento siano «materie fissili speciali» ai sensi dell'art. 197, n. 1, ultimo periodo, del Trattato CEEA.

9)

a)

Se i materiali che sono divenuti proprietà della Comunità Euratom, ai sensi dell'art. 86, primo comma, del Trattato CEEA, possano essere sottoposti al regime della proprietà di diritto civile ai sensi del paragrafo 903 del BGB, per quanto riguarda la costituzione e il trasferimento del diritto.

b)

Se l'illimitato diritto di utilizzazione e di consumo, che residua a favore degli aventi diritto in forza dell'art. 87 del Trattato CEEA, vada considerato come un diritto reale sui generis identico o simile al diritto di proprietà accanto ai diritti reali contemplati dal codice civile della Repubblica federale di Germania.

10)

Se il fatto che un'impresa ceda od acquisti uranio arricchito stoccato nel territorio degli Stati membri della Comunità Euratom implichi che essa svolge in tale territorio una parte delle sue attività ai sensi dell'art. 196, lett. b), del Trattato CEEA.

11)

Se l'art. 73 del Trattato CEEA vada applicato per analogia anche a convenzioni che hanno per oggetto l'uranio arricchito stoccato nel territorio della Comunità Euratom, ma alle quali partecipano esclusivamente soggetti appartenenti a Stati terzi.


30.4.2004   

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C 106/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Oldenburg, con ordinanza 4 febbraio 2004, nella causa Industrias Nucleares do Brasil S.A. e Siemens AG contro UBS AG

(Causa C-124/04)

(2004/C 106/58)

Con ordinanza 4 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 marzo 2004, nella causa: Industrias Nucleares do Brasil S.A. e Siemens AG contro UBS AG, l'Oberlandesgericht di Oldenburg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se nelle espressioni «trattamento, trasformazione e formatazione» di cui all'art. 75, primo comma, del Trattato CEEA, sia ricompreso anche l'arricchimento dell'uranio.

2)

Se un'impresa avente sede al di fuori del territorio della CEEA svolga interamente o in parte le sue attività, ai sensi dell'art. 196, lett. b), del Trattato CEEA, nel territorio della Comunità Euratom, qualora intrattenga con un'impresa avente sede nel territorio della Comunità Euratom una relazione d'affari concernente:

a)

la consegna di materie prime per la produzione di uranio arricchito e l'acquisizione di uranio arricchito presso l'impresa avente sede nel territorio della Comunità Euratom;

b)

il relativo stoccaggio presso un'altra impresa avente sede nel territorio della Comunità Euratom.

3)

a)

Se, a prescindere dalle variazioni fisiche dovute alla trasformazione, l'art. 75, primo comma, lett. c), del Trattato CEEA presupponga l'identità tra i materiali consegnati per il trattamento, la trasformazione o la formatazione e quelli successivamente riconsegnati.

b)

Se sia, invece, sufficiente che i materiali lavorati corrispondano, per qualità e quantità, ai materiali consegnati.

c)

Se l'applicazione dell'art. 75, primo comma, lett. c), del Trattato CEEA resti esclusa qualora ai materiali riconsegnati non possa essere ricollegato alcun materiale consegnato dal destinatario.

d)

Se l'applicazione dell'art. 75, primo comma, lett. c) resti esclusa qualora l'impresa che procede alla lavorazione con la consegna delle materie prime ne acquisisca la proprietà e debba pertanto ritrasferire all'altro contraente la proprietà dell'uranio arricchito, dopo la lavorazione.

4)

a)

Se l'applicazione dell'art. 75 del Trattato CEEA resti esclusa qualora le persone o le imprese interessate non soddisfino i loro obblighi di notifica nei confronti dell'Agenzia per l'approvvigionamento dell'Euratom ai sensi dell'art. 75, secondo comma, del Trattato CEEA.

b)

Se la violazione degli obblighi di notifica nei confronti dell'Agenzia per l'approvvigionamento Euratom, ex art. 75, secondo comma, del Trattato CEEA, risulti sanata qualora le persone o le imprese interessate adempiano a posteriori il loro obbligo di notifica, ovvero qualora l'Agenzia venga successivamente a conoscenza del negozio in altro modo.

5)

a)

Se il fatto che i soggetti contraenti non abbiano raccolto il necessario preventivo consenso della Commissione delle Comunità europee implichi l'inefficacia di un accordo o di una convenzione ai sensi dell'art. 73 del Trattato CEEA.

b)

Se l'inefficacia del negozio possa eventualmente essere sanata qualora le persone o le imprese interessate ottengano a posteriori il consenso, ovvero qualora gli organismi della Comunità Euratom rimangano inerti dopo avere avuto conoscenza del negozio in altro modo.

6)

a)

Se sia vietato disporre dei materiali, nel senso dell'art. 57, primo comma, del Trattato CEEA, qualora il produttore interessato non abbia soddisfatto il suo obbligo di offerta a favore dell'Agenzia per l'approvvigionamento Euratom di cui all'art. 57, n. 2, secondo comma, del Trattato CEEA.

b)

Se la violazione dell'obbligo di offerta ex art. 57, n. 2, secondo comma, del Trattato CEEA nei confronti dell'Agenzia per l'approvvigionamento Euratom possa sanarsi nel caso in cui il produttore abbia soddisfatto successivamente il suo obbligo di offerta, ovvero l'Agenzia venga successivamente a conoscenza del negozio in altro modo e non si avvalga del suo diritto di opzione per l'acquisto.

7)

Se il concetto di produzione di cui all'art. 86 del Trattato CEEA comprenda anche l'arricchimento di uranio.

8)

Se l'uranio greggio e l'uranio a debole arricchimento siano «materie fissili speciali» ai sensi dell'art. 197, n. 1, ultimo periodo, del Trattato CEEA.

9)

a)

Se i materiali che sono divenuti proprietà della Comunità Euratom, ai sensi dell'art. 86, primo comma, del Trattato CEEA, possano essere sottoposti al regime della proprietà di diritto civile ai sensi del paragrafo 903 del BGB, per quanto riguarda la costituzione e il trasferimento del diritto.

b)

Se l'illimitato diritto di utilizzazione e di consumo, che residua a favore degli aventi diritto in forza dell'art. 87 del Trattato CEEA, vada considerato come un diritto reale sui generis identico o simile al diritto di proprietà accanto ai diritti reali contemplati dal codice civile della Repubblica federale di Germania.

10)

Se il fatto che un'impresa ceda od acquisti uranio arricchito stoccato nel territorio degli Stati membri della Comunità Euratom implichi che essa svolge in tale territorio una parte delle sue attività ai sensi dell'art. 196, lett. b), del Trattato CEEA.

11)

Se l'art. 73 del Trattato CEEA vada applicato per analogia anche a convenzioni che hanno per oggetto l'uranio arricchito stoccato nel territorio della Comunità Euratom, ma alle quali partecipano esclusivamente soggetti appartenenti a Stati terzi.


30.4.2004   

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C 106/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con ordinanza 18 febbraio 2004, nella causa Heineken Brouwerijen B. V. contro Hoofdproductschap Akkerbouw.

(Causa C-126/04)

(2004/C 106/59)

Con ordinanza 18 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 marzo 2004, nella causa Heineken Brouwerijen B. V. contro Hoofdproductschap Akkerbouw, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se i regolamenti (CE) del Consiglio n. 1269/1999 (1) e 822/2001 (2), con i quali sono stabiliti contingenti tariffari comunitari esclusivamente per l'importazione d'orzo destinato alla produzione di birra che invecchia in fusti contenenti legno di faggio, siano validi alla luce del divieto di discriminazione tra produttori sancito dall'art. 34, n. 2, seconda frase, del Trattato.

2)

Nel caso in cui i regolamenti menzionati siano invalidi, se l'art. 10, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1766 (3), relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in combinato disposto con il regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 2001, n. 2023 (4), che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali, obblighi nondimeno a riscuotere un dazio doganale sull'orzo di alta qualità di cui alla voce NC 1003 00 destinato ad essere trasformato in birra di malto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 14 giugno 1999, n. 1269, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00 (GU L 151 del 18.6.1999, pag. 1)

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 2001, n. 822, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00 (GU L 120 del 28.4.2001, pag. 1)

(3)  Regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1766, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21).

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 2001, n. 2023, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 18)


30.4.2004   

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C 106/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of justice Queen's bench division (Regno Unito) con ordinanza 18 novembre 2003, modificata il 27 febbraio 2004, nella causa Declan O'Byrne contro Aventis Pasteur MSD Ltd e Aventis Pasteur SA

(Causa C-127/04)

(2004/C 106/60)

Con ordinanza 18 novembre 2003, modificata il 27 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 marzo 2004, nella causa Declan O'Byrne contro Aventis Pasteur MSD Ltd e Aventis Pasteur SA, la High Court of justice Queen's bench division (Regno Unito) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se, allorché un prodotto è fornito in base ad un contratto di vendita da un fabbricante francese alla sua filiale inglese completamente controllata, e successivamente dalla società inglese ad un altro organismo, l'art. 11 della direttiva del Consiglio (1) debba essere interpretato nel senso che il prodotto è messo in circolazione:

a)

quando lascia la società francese; o

b)

quando perviene alla società inglese; o

c)

quando lascia la società inglese; o

d)

quando perviene all'organismo che riceve il prodotto dalla società inglese.

2)

Allorché un procedimento con cui si fanno valere diritti conferiti al ricorrente in base alla direttiva del Consiglio relativamente ad un prodotto asseritamente difettoso viene avviato contro una società A credendo erroneamente che A fosse il fabbricante del prodotto mentre in realtà il fabbricante del prodotto non era A, ma un'altra società B, se sia consentito ad uno Stato membro attribuire nella sua normativa nazionale un potere discrezionale ai suoi giudici di trattare un tale procedimento come «un procedimento giudiziario contro il produttore» ai sensi dell'art. 11 della direttiva del Consiglio.

3)

Se l'art. 11 della direttiva del Consiglio, correttamente interpretato, consenta ad uno Stato membro di conferire un potere discrezionale ad un giudice di autorizzare la sostituzione di A con B in qualità di convenuto in un procedimento del tipo indicato sopra nella questione 2) («il procedimento pertinente») in circostanze in cui

a)

il periodo di 10 anni di cui all'art. 11 è scaduto;

b)

il procedimento pertinente è stato avviato contro A prima della scadenza del periodo di 10 anni; e

c)

nessun procedimento è stato avviato contro B prima della scadenza del periodo di 10 anni relativamente al prodotto che ha causato il danno lamentato dal ricorrente.


(1)  Direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU C 210 del 7.8.1995, pag. 29).


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C 106/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di primo grado di Dendermonde (Paesi Bassi), con ordinanza 19 gennaio 2004, nella causa Pubblico ministero contro 1. Raemdonck Annic, Andréa, e 2. Raemdonck-Jannssens BVBA.

(Causa C-128/04)

(2004/C 106/61)

Con ordinanza 19 gennaio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 marzo 2004, nella causa Pubblico ministero contro 1. Raemdonck Annic, Andréa, e 2. Raemdonck-Jannssens BVBA, il Tribunale di primo grado di Dendermonde ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se i termini »il materiale o l'attrezzatura« menzionati all'art. 13, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820 (1), relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, debbano essere interpretati nel senso che essi fanno unicamente riferimento agli »utensili e strumenti«, o se invece con detti termini si intendano anche i beni necessari per i lavori edili da svolgere, trasportati separatamente o meno con detti utensili e strumenti, quali i materiali di costruzione o i cavi.


(1)  GU L 370 del 31 dicembre 1985, pagg. 1-7.


30.4.2004   

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C 106/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat, Sezione amministrativa (Belgio), con ordinanza 25 febbario 2004, nella causa Espace Trianon e Société Wallonne de location-financement (SOFIBAIL) contro Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM)

(Causa C-129/04)

(2004/C 106/62)

Con ordinanza 25 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 marzo 2004, nella causa Espace Trianon e Société Wallonne de location-financement (SOFIBAIL) contro Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM),il Conseil d'Etat, Sezione amministrativa (Belgio) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se l'art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), osti ad una disposizione di una normativa nazionale, come l'art. 19, primo comma, delle leggi sul Conseil d'Etat, coordinati il 12 gennaio 1973, interpretata nel senso che obbliga i membri di un'associazione temporanea che non dispone di personalità giuridica e che, in quanto tale, ha partecipato ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico e non ha ottenuto il suddetto appalto, ad agire tutti insieme, nella loro qualità di associati o in nome proprio, per proporre un ricorso avverso la decisione di aggiudicazione del suddetto appalto.

2.

Se la soluzione della questione sia diversa nel caso in cui i membri dell'associazione momentanea abbiano agito tutti insieme, ma l'azione di uno dei suoi membri sia irricevibile.

3.

Se l'art. 1 della della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, osti ad una disposizione di una normativa nazionale, come l'art. 19, primo comma, delle leggi del Conseil d'Etat, coordinate il 12 gennaio 1973, interpretata nel senso che vieta ad un membro di una siffatta associazione temporanea di proporre a titolo individuale, nella sua qualità di associato o in nome proprio, un ricorso avverso la decisione di aggiudicazione.


(1)  GU L 395, del 30.12.1989, pag. 33.


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C 106/37


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto l' 11 marzo 2004.

(Causa C-130/04)

(2004/C 106/63)

L' 11 marzo 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Luis Escobar Guerriero e Dimitri Triantafillou, membri del servizio giuridico, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare, ai sensi dell'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (CE) del Consiglio n. 1172/98 (1), relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada;

2.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e argomenti

Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee, uno Stato membro non può far valere circostanze o difficoltà di ordine interno per giustificare il fatto di non essersi conformato agli obblighi e ai termini derivanti dal diritto comunitario.


(1)  GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.


30.4.2004   

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C 106/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Employment Tribunal, Leeds (Regno Unito), con ordinanza 9 marzo 2004, nella causa C.D. Robinson-Steele contro R.D. Retail Services Ltd.

(Causa C-131/04)

(2004/C 106/64)

Con ordinanza 9 marzo 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 marzo 2004, nella causa C.D. Robinson-Steele contro R.D. Retail Services Ltd., l'Employment Tribunal ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 7 della direttiva del Consiglio 93/104/CE (1) sia compatibile con una normativa nazionale che consente che l'assegno per le ferie annuali sia incluso nella retribuzione oraria di un lavoratore e pagato come parte della retribuzione per le ore di lavoro prestate, ma non in relazione ad un periodo di ferie effettivamente godute dal lavoratore.

2)

Se l'art. 7, n. 2, osti a che il giudice nazionale riconosca un credito al datore di lavoro per tali assegni quando cerca di fornire al ricorrente un rimedio efficace conformemente ai poteri conferiti dal diritto nazionale.


(1)  Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307 del 13.12.93, pag. 18).


30.4.2004   

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C 106/38


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna presentato l'11 marzo 2004

(Causa C-132/04)

(2004/C 106/65)

L'11 marzo 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico, e Horstpeter Kreppel, giudice del Tribunal de lo Social, assegnato come esperto nazionale al detto servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso contro il Regno di Spagna dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

dichiarare che, non avendo trasposto nel proprio ordinamento giuridico (o avendoli trasposti solo parzialmente) i nn. 1 e 2 dell'art. 2 e l'art. 4 della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1), per quanto attiene al personale diverso dal personale civile delle amministrazioni pubbliche, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma della direttiva e agli artt. 10 e 249 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

2.

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine prescritto per adeguare il diritto interno alla direttiva è scaduto il 31 dicembre 1992.

L'obiettivo perseguito dalla direttiva 89/391/CEE, che è quello di promuovere il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori durante il lavoro, depone a favore di un'interpretazione estensiva del suo ambito d'applicazione. Inoltre, tenuto conto della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, le eccezioni all'ambito di applicazione della direttiva devono essere interpretate in modo restrittivo.

L'inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva 89/391/CEE delle attività normalmente effettuate dalle forze armate, dalla polizia e dalle altre forze di sicurezza costituisce la posizione più favorevole ai lavoratori e più conforme al principio di proporzionalità.


(1)  GU L 183, del 29 giugno 1989, pag. 1.


30.4.2004   

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C 106/38


Ricorso del Regno di Spagna contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 12 marzo 2004

(Causa C-133/04)

(2004/C 106/66)

Il 12 marzo 2004, il Regno di Spagna, rappresentato dal sig. Enrique Braquehais Conesa, Abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

annullare il regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2003, n. 2287 (1), che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, nella parte in cui non assegna alla Spagna determinate quote in relazione alle possibilità di pesca, che sono state oggetto di ripartizione prima dell'adesione del detto Stato membro, nelle acque del Mare del Nord.

2)

condannare alle spese l'istituzione convenuta.

Motivi e principali argomenti:

1.

Violazione del divieto di discriminazioni:

L'art. 166 dell'Atto di adesione della Spagna ha stabilito, per quanto riguarda l'accesso della flotta spagnola alle acque e alle risorse, un periodo transitorio, che è terminato allo scadere del periodo previsto dall'art. 8, n. 3, del regolamento (CEE) n. 170/83, e cioè il 31 dicembre 2002. Cionondimeno il regolamento impugnato, mantenendo in pratica le limitazioni di accesso dei pescherecci spagnoli alle acque del Mare del Nord e del Mar Baltico, continua a non concedere loro praticamente alcuna quota nelle suddette acque, non tenendo conto della scadenza del periodo transitorio e discriminando i pescatori spagnoli rispetto a quelli degli altri Stati membri.

2.

Violazione dell'Atto di adesione della Spagna:

Con il regolamento impugnato, e nella parte in cui non si attribuiscono determinate quote ai pescherecci spagnoli nelle acque del Mar del Nord e del Mar Baltico, si sono prorogate, aldilà della data ultima stabilita nell'art. 166 dell'Atto d'adesione, e cioè il 31 dicembre 2002, le limitazioni previste in detto Atto.

3.

Violazione del principio di stabilità relativa

Il regolamento impugnato ha modificato radicalmente i fattori decisivi per quanto concerne la fissazione delle quote di cattura, poiché i pescherecci spagnoli non si trovano in condizioni di parità rispetto ai pescherecci degli altri Stati membri, in base al principio di stabilità relativa.


(1)  GU L 344, del 31.12.2003, pag. 1.


30.4.2004   

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C 106/39


Ricorso del Regno di Spagna contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 12 marzo 2004

(Causa C-134/04)

(2004/C 106/67)

Il 12 marzo 2004, il Regno di Spagna, rappresentato dal sig. Enrique Braquehais Conesa, Abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

annullare il regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2003, n. 2287 (1), che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, nella parte in cui non assegna alla flotta spagnola determinate quote nelle acque comunitarie del Mare del Nord e del Mar Baltico.

2)

condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

1.

Violazione del divieto di discriminazioni:

L'art. 166 dell'Atto di adesione della Spagna ha stabilito, per quanto riguarda l'accesso della flotta spagnola alle acque e alle risorse, un periodo transitorio, che è terminato allo scadere del periodo previsto dall'art. 8, n. 3, del regolamento (CEE) n. 170/83, e cioè il 31 dicembre 2002. Cionondimeno il regolamento impugnato, mantenendo in pratica le limitazioni di accesso dei pescherecci spagnoli alle acque del Mare del Nord e del Mar Baltico, continua a non concedere loro praticamente alcuna quota nelle suddette acque, non tenendo conto della scadenza del periodo transitorio e discriminando i pescatori spagnoli rispetto a quelli degli altri Stati membri.

2.

Violazione dell'Atto di adesione della Spagna:

Con il regolamento impugnato, e nella parte in cui non si attribuiscono determinate quote ai pescherecci spagnoli nelle acque del Mar del Nord e del Mar Baltico si sono prorogate, aldilà della data ultima stabilita nell'art. 166 dell'Atto d'adesione, e cioè il 31 dicembre 2002, le limitazioni previste in detto Atto.

3.

Violazione dell'art. 20, n. 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002

La ripartizione delle possibilità di pesca della Comunità tra gli Stati membri non è stata effettuata, nel caso delle risorse esistenti, in conformità al principio di stabilità relativa e, nel caso di nuove possibilità di pesca, tenendo conto degli interessi degli Stati membri, in questo caso del Regno di Spagna.


(1)  GU L 344, del 31.12.2003, pag. 1.


30.4.2004   

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C 106/39


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna presentato il 12 marzo 2004

(Causa C-135/04)

(2004/C 106/68)

Il 12 marzo 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michel van Beek, consigliere giuridico, e Gregorio Valero Jordana, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, ha presentato un ricorso contro il Regno di Spagna dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

dichiarare che, autorizzando la caccia al passo al colombaccio (Columba palumbus) in Guipúzcoa, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'art. 7, n. 4, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1);

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La «caccia al passo», che si effettua durante il viaggio di ritorno delle specie degli uccelli migratori e, segnatamente, del colombaccio, verso i luoghi di nidificazione, comporta un inadempimento dell'art. 7, n. 4, della direttiva 79/409.

Non può essere accettata nessuna delle giustificazioni addotte dal Regno di Spagna con riferimento alla pratica di questo tipo di caccia nella provincia di Guipúzcoa, vale a dire:

la previsione di un'eccezione all'art. 7, n. 4, sulla base dell'art. 9, n. 1, lett. c), della stessa direttiva, poiché nella fattispecie non ricorre la condizione della mancanza di altra soluzione soddisfacente, prescritta per la corretta applicazione del detto regime di eccezioni;

la tradizione storica e culturale e la pressione sociale, poiché queste non costituiscono ragioni atte a giustificare le eccezioni previste dall'art. 9, non essendo contenute in tale disposizione;

la sentenza della Corte di giustizia 27 aprile 1988, causa 252/85, Commissione/Francia, poiché essa è stata pronunciata riguardo ad un'eccezione dell'art. 8, n. 1, della direttiva, riguardante i metodi di caccia.


(1)  GU L 103, del 25 aprile 1979, pag. 1


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C 106/40


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten con sentenza 8 marzo 2004, nel procedimento Amy Rockler contro Riksförsäkringsverket.

(Causa C-137/04)

(2004/C 106/69)

Con sentenza 8 marzo 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 marzo 2004, nel procedimento Amy Rockler contro Riksförsäkringsverket, il Regeringsrätten ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se, nell’applicare una norma nazionale secondo cui un lavoratore deve essere stato iscritto ad una cassa malattia per un determinato periodo di qualificazione per aver diritto durante il congedo parentale ad una prestazione equivalente all’indennità di malattia, le disposizioni dell’art. 39 del Trattato CE vadano interpretate nel senso che la totalizzazione deve comprendere un periodo durante il quale il lavoratore era soggetto al regime comunitario di assicurazione malattia in conformità delle norme dello Statuto del personale delle Comunità europee.


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C 106/40


Ricorso del 15 marzo 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee.

(Causa C-139/04)

(2004/C 106/70)

Il 15 marzo 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gregorio Valero Jordana e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

constatare che la Repubblica Italiana avendo comunicato, solo in parte, alla Commissione i metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell'aria di cui all'articolo 3, per quanto riguarda le sostanze coperte dalla direttiva 1999/30/CE (1), e avendo inviato, peraltro dopo il 30 settembre 2002, il questionario adottato dalla decisione 2001/839/CE (2), fornendo solo alcune delle informazioni relative al 2001 sulle sostanze coperte dalla direttiva 1999/30/CE, come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a, sottoparagrafi i) ii), e comma 1, lettera b, della direttiva 1996/62/CE (3), è venuta meno, rispettivamente, agli obblighi derivanti dall'articolo 11 della direttiva 1996/62/CE, in combinazione con l'articolo 4, comma 1, della stessa direttiva e con la direttiva 1999/30/CE e agli obblighi derivanti dall'articolo 11 della direttiva 1996/62/CE in combinazione con l'articolo 4, comma 1, della stessa direttiva, con la direttiva 1999/30/CE e con l'articolo 1 della decisione 2001/839/CE;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

La gestione delle informazioni trasmesse dall'Italia spetta alle Regioni ed alcune di esse risultano aver adempiuto agli obblighi indicati nel parere motivato. A tutt'oggi tuttavia la Commissione non ha ancora ricevuto informazioni sui metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell'aria, di cui all'articolo 5 della direttiva 96/62/CE, per quanto riguarda le sostanze coperte dalla direttiva 1999/30/CE, dalle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria, Veneto. Inoltre, risultano mancanti i questionari riguardanti l'anno 2001 sulle sostanze coperte dalla direttiva 99/30/CE, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a, sottoparagrafi i), 99) e comma 1, lettera b, della direttiva 96/62/CE, delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano e Umbria.


(1)  GU L 163 del 29/06/1999, p. 41

(2)  GU L 319 del 04/12/2001, p. 45

(3)  GU L 296 del 21/11/1996, p. 55


30.4.2004   

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C 106/41


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Amtwerpen con ordinanze 11 marzo 2004, nelle cause N.V. United Antwerp Maritime Agencies contro Stato belga, da un lato, e N.V. Seaport Terminals contro Stato belga, dall'altro.

(Causa C-140/04)

(2004/C 106/71)

Con ordinanze 11 marzo 2004, pervenute nella cancelleria della Corte il 16 marzo 2004, nelle cause N.V. United Antwerp Maritime Agencies contro Stato belga, da un lato, e N.V. Seaport Terminals contro Stato belga, dall'altro, lo Hof van Beroep te Antwerpen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se come persona che deve adempiere gli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea (secondo l'eccezione dell'art. 203, n. 3, ultimo trattino, del codice doganale comunitario istituito con regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (GU 1992, L 13, pag. 302; in prosieguo: il «cod. dog. UE») possa considerarsi la persona che deve presentare in dogana le merci (art. 40 cod. dog. UE) in ragione delle quali egli o il suo rappresentante deve redigere (art. 44 cod. dog. UE) e firmare (art. 183, n. 1, delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, fissate con regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, GU 1993, L 11, pag. 253 – in prosieguo: «disposizioni di applicazione cod. dog. UE» –, la dichiarazione sommaria e ripresentare le merci alle autorità doganali, fintantoché non sono state sbarcate dal mezzo di trasporto su cui si trovano e fino a quando le detti merci non abbiano ricevuto una destinazione doganale.

2)

Se come persona che deve adempiere gli obblighi che comporta la permanenza delle merci in custodia temporanea (secondo l'eccezione dell'art. 203, n. 3, ultimo trattino, del cod. dog. UE) possa considerarsi la persona che avendo avuto, dopo lo sbarco, le merci nella sua disponibilità per spostarle o custodirle, possa essere considerata, sulla base degli artt. 51, n. 2, e 53, n. 3, del cod. dog. UE, possessore delle merci e di conseguenza tenuta, sulla base dell'art. 184, n. 2, delle disposizioni di applicazione del cod. dog. UE, a ripresentare le dette merci nella loro integralità ad ogni richiesta dell'autorità doganale.

3)

Qualora alla prima e alla seconda questione dovesse essere data soluzione affermativa, se le persone indicate nelle dette questioni possano essere considerate contemporaneamente e conseguentemente debitori doganali solidali, fermo restando che le persone menzionate nella prima e nella seconda questione sono soggetti diversi (nella specie, il rappresentante della compagnia di navigazione tramite la quale le merci sono state introdotte nella Comunità, e l'incaricato responsabile dello scarico e dello spostamento delle merci sulla banchina indicata dalle autorità doganali per lo sbarco).

4)

Qualora alla terza questione dovesse essere data soluzione affermativa, se la persona indicata nella prima questione resti responsabile fino al momento in cui alle merci viene attribuita una destinazione doganale, a prescindere dal fatto che le merci, dopo lo sbarco dal mezzo di trasporto, tramite il quale sono state introdotte nel territorio della Comunità, vengano scaricate o spostate ad opera della persona indicata nella seconda questione.

5)

Qualora alla terza questione dovesse essere data soluzione negativa, se debba tenersi in considerazione il fatto che la persona indicata nella prima questione resti debitore doganale fino al momento in cui le merci vengono consegnate alla persona menzionata nella seconda questione e la persona menzionata nella seconda questione diviene debitore solo a partire dal momento in cui è responsabile per lo scarico e lo spostamento delle merci.

6)

Qualora alla prima delle questioni dovesse essere data soluzione affermativa e alla seconda questione, invece, negativa, se la persona menzionata nella prima questione debba ritenersi continuare a restare debitore fino al momento in cui le merci vengono prese in consegna dalla persona indicata nella seconda questione, oppure fino al momento in cui le merci non avranno ricevuto una destinazione doganale.


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C 106/42


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikratias (Consiglio di Stato), con ordinanza 30 dicembre 2003, nella causa Michail G. Peros contro Techniko Epimelitirio Ellados (Ordine degli ingegneri di Grecia) (Atene)

(Causa C-141/04)

(2004/C 106/72)

Con ordinanza 30 dicembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 marzo 2004, nella causa Michail G. Peros contro Techniko Epimelitirio Ellados (Ordine degli ingegneri di Grecia) (Atene)0, il Symvoulio tis Epikratias (Consiglio di Stato), ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se le disposizioni degli artt. 3, 4, n. 1, lett. a) e b), e n. 2, nonché 6, nn. 1-4, della direttiva del Consiglio 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (1) come inizialmente vigenti, siano incondizionate e sufficientemente precise, di modo che, nel periodo intercorso tra la scadenza del termine di trasposizione della direttiva stessa e la sua trasposizione tardiva nell'ordinamento giuridico interno di un determinato Stato membro (Stato membro ospitante), esse possano essere invocate dinanzi a un organo amministrativo di quest'ultimo Stato membro – a cui la legislazione nazionale, come vigente prima della trasposizione della direttiva, attribuiva la competenza a concedere l'abilitazione ad esercitare di una determinata professione regolamentata – da parte di un singolo che, facendo valere la titolarità di un diploma conseguito in un altro Stato membro e rientrante nell'ambito di applicazione della citata direttiva, chieda, in applicazione di tali disposizioni, di poter accedere a una determinata professione e di poterla poi esercitare nello Stato membro ospitante.

2)

Per il caso in cui, nel periodo intercorso tra la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 89/48/CEE e la sua trasposizione tardiva nell'ordinamento giuridico interno di un determinato Stato membro (Stato membro ospitante), le disposizioni della direttiva non potessero essere invocate da un singolo dinanzi a un organo amministrativo di quest'ultimo Stato membro, al quale la legislazione nazionale, come vigente prima della trasposizione della direttiva, assegnava la competenza a rilasciare l'abilitazione all'esercizio di una determinata professione previo il superamento di esami, per partecipare ai quali occorreva essere in possesso di un diploma rilasciato da un istituto di istruzione superiore dello Stato membro ospitante o di un diploma straniero, riconosciuto equivalente ai titoli rilasciati dagli istituti di istruzione superiore di tale Stato (previo espletamento di una procedura, di applicazione generale, di riconoscimento dell'equivalenza accademica dei titoli stranieri, avente caratteristiche come quelle esposte nella motivazione della presente sentenza), si chiede se il citato organo potesse, tenuto conto degli artt. 39 e 43 (ex artt. 48 e 52) del Trattato che istituisce la Comunità europea, subordinare l'accoglimento della richiesta di un singolo – il quale, facendo valere un titolo conseguito in un altro Stato membro, chiedeva, nel periodo in questione, di poter accedere alla citata professione e di poterla esercitare nello Stato membro ospitante – al previo riconoscimento, in base alla citata procedura generale, dell'equivalenza accademica del titolo di cui egli era in possesso rispetto ai titoli rilasciati dagli istituti di istruzione superiore di tale Stato, nonché al superamento degli esami previsti dalla legislazione nazionale, o se tale organo fosse tenuto a procedere esso stesso al raffronto tra le competenze attestate dal titolo presentato e le conoscenze e qualifiche richieste dalla legislazione nazionale e, a seconda dell'esito di tale raffronto, ad esonerare l'interessato, del tutto o in parte, dall'obbligo di partecipare agli esami.


(1)  GU L 19, pag. 16.


30.4.2004   

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C 106/42


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) Quarta Sezione (Grecia),con ordinanza 30 dicembre 2003, nella causa Maria Aslanidou contro Ministero della Salute e della Previdenza sociale

(Causa C-142/04)

(2004/C 106/73)

Con ordinanza 30 dicembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 marzo 2004, nella causa Maria Aslanidou contro Ministero della Salute e della Previdenza sociale, il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) Quarta Sezione (Grecia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se le disposizioni degli artt. 3, 4, n. 1, lett. a) e b), e n. 2, nonché 10, nn. 1 4, della direttiva del Consiglio 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (1), siano incondizionate e sufficientemente precise, di modo che, nel periodo intercorso tra la scadenza del termine di trasposizione della direttiva stessa e la sua trasposizione tardiva nell'ordinamento giuridico interno di un determinato Stato membro (Stato membro ospitante), esse possano essere invocate dinanzi a un organo amministrativo di quest'ultimo Stato membro – a cui la legislazione nazionale, come vigente prima della trasposizione della direttiva, attribuiva la competenza a concedere l'abilitazione ad esercitare una determinata professione regolamentata – da parte di un singolo che, facendo valere la titolarità di un diploma conseguito in un altro Stato membro e rientrante nell'ambito di applicazione della citata direttiva, chieda, in applicazione di tali disposizioni, di poter accedere a una determinata professione e di poterla poi esercitare nello Stato membro ospitante.

2)

Per il caso in cui, nel periodo intercorso tra la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 92/51/CEE e la sua trasposizione tardiva nell'ordinamento giuridico interno di un determinato Stato membro (Stato membro ospitante), le disposizioni della direttiva non potessero essere invocate da un singolo dinanzi a un organo amministrativo di quest'ultimo Stato membro, al quale la legislazione nazionale, come vigente prima della trasposizione della direttiva, assegnava la competenza a rilasciare l'abilitazione all'esercizio di una determinata professione, vuoi ai diplomati presso il relativo istituto tecnologico di formazione, vuoi ai titolari di un diploma straniero, riconosciuto come equivalente ai titoli rilasciati dagli istituti tecnologici di formazione di tale Stato, previo espletamento di una procedura, di applicazione generale, come descritta al punto 15, si chiede se il citato organo potesse, tenuto conto degli artt. 39 e 43 CE (ex artt. 48 e 52 del Trattato) subordinare l'accoglimento della richiesta di un singolo – il quale, facendo valere un titolo conseguito in un altro Stato membro, chiedeva, nel periodo in questione, di poter accedere alla citata professione e di poterla esercitare nello Stato membro ospitante – al previo riconoscimento, in base alla citata procedura generale, dell'equivalenza del titolo di cui egli era in possesso rispetto ai titoli rilasciati dagli istituti tecnologici di formazione di tale Stato, o se il detto organo fosse tenuto a procedere esso stesso al raffronto tra le competenze attestate dal titolo presentato e le conoscenze e qualifiche richieste dalla legislazione nazionale, giudicando di conseguenza.


(1)  GU L 209, pag. 25.


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C 106/43


Ricorso del Regno di Spagna contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 18 marzo 2004

(Causa C-145/04)

(2004/C 106/74)

Il 18 marzo 2004, il Regno di Spagna, rappresentato dal sig. N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno Unito, emanando lo «European Parliament (Representation) Act 2003», è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE, come pure l'Atto 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 20 settembre 1976 – 76/787/CECA, CEE, Euratom, sull'elezione diretta del Parlamento europeo (1), e

porre le spese a carico del Regno Unito.

Motivi e principali argomenti:

I motivi in diritto su cui si basa il presente ricorso sono i seguenti:

I.

Violazione degli artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE, dato che

a)

loEuropean Parliament (Representation) Act 2003 (legge britannica 2003, sullelezione del Parlamento europeo; in prosieguo: «EPRA 2003») riconosce il diritto di voto nelle elezioni per il Parlamento europeo a persone che non sono cittadine di uno Stato membro (cioè quelle qualificate cittadine del Commonwealth e che risiedono in Gibilterra) e, quindi, non hanno lo status di cittadini dell'Unione. Dal punto di vista del Regno di Spagna vi è un chiaro collegamento tra la cittadinanza dell'Unione e il diritto di voto attivo e passivo per il Parlamento europeo.

b)

Il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo è disciplinato dall'art. 190 CE. Quindi, il fondamento normativo di tale diritto è di competenza comunitaria. Solo le persone che possono esercitare tale diritto sono cittadini dell'Unione, in quanto l'art. 190 CE va interpretato in connessione con gli artt. 17 CE e 19 CE.

c)

L'espressione «popoli degli Stati» usata negli artt. 189 CE e 190 CE, dev'essere interpretata nel senso che si riferisce solo ai cittadini degli Stati membri, e non comprende i cittadini extracomunitari, anche se essi risiedono in un territorio in cui viene applicato il diritto comunitario.

d)

Il fatto di concedere il diritto di voto attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo a coloro che non sono cittadini dell'Unione comporta una violazione della cittadinanza dell'Unione, in quanto talune persone godrebbero del diritto di voto attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo, ma non godrebbero degli altri diritti della cittadinanza europea.

e)

Ammettere la competenza unilaterale degli Stati membri nel conferire il diritto di voto attivo e passivo per l'elezione del Parlamento europeo equivarrebbe ad aprire il varco ad analoghe pretese negli altri Stati membri.

II.

Violazione dell'Atto 1976, dato che

L'Atto 1976 esclude Gibilterra dalla sua sfera materiale d'applicazione quando disciplina le elezioni del Parlamento europeo. Tale esclusione è in armonia con lo status di Gibilterra, in conformità al diritto internazionale e comunitario.

Il Regno Unito ha accettato, nella sua dichiarazione 18 febbraio 2004, di autorizzare gli elettori di Gibilterra a votare per le elezioni al Parlamento europeo come parte e nelle stesse forme degli elettori di un collegio elettorale esistente nel Regno Unito.

Tuttavia lo EPRA 2003 comprende il territorio di Gibilterra (non il suo elettorato) in un collegio elettorale esistente nel Regno Unito. Questo collegio elettorale composto viola l'Atto 1976 e la soprammenzionata dichiarazione.


(1)  GU L 278, dell'8.10.1976, pag. 1.


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C 106/44


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi presentato il 19 marzo 2004

(Causa C-146/04)

(2004/C 106/75)

Il 19 marzo 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michel van Beek e Gregorio Valero Jordana, in qualità di agenti, ha presentato un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:

alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, 2000/69/CE, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (1) e

alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (2)

o quantomeno non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma di tali direttive;

2.

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva 2000/69/CE è scaduto il 13 dicembre 2002 e il termine per la trasposizione della direttiva 2001/81/CE è scaduto il 27 novembre 2002.


(1)  GU L 313, del 13 dicembre 2000, pag. 12.

(2)  GU L 309, del 27 novembre 2001, pag. 22.


30.4.2004   

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C 106/44


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Francia), con decisione 16 gennaio 2004, nella causa Société De Groot en Slot Allium B.V. et Société Bejo Zaden B.V. contro Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales - interveniente: Comité économique agricole régional fruits et légumes de la région Bretagne (CERAFEL)

(Causa C-147/04)

(2004/C 106/76)

Con decisione 4 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 marzo 2004, nella causa Société De Groot en Slot Allium B.V. et Société Bejo Zaden B.V. contro Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales - interveniente: Comité économique agricole régional fruits et légumes de la région Bretagne (CERAFEL), il Conseil d'Etat (Francia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il combinato delle disposizioni delle direttive 70/458 (1) e 92/33 (2) deve essere interpretato nel senso di riservare la possibilità di iscrivere nel catalogo comune delle varietà con la denominazione di scalogno solo le varietà che si riproducono senza sementi, mediante moltiplicazione vegetativa, e, in seguito, se anche le varietà «Matador» e «Ambition» potevano legittimamente essere iscritte nel catalogo comune alla voce destinata agli scalogni.


(1)  Direttiva del Consiglio 29 settembre 1970, 70/458, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7).

(2)  Direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/33, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1).


30.4.2004   

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C 106/45


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, con ordinanza interlocutoria 27 ottobre 2003, nella causa dinanzi ad essa pendente fra IMEG Srl Fallita e Comune Carrara.

(Causa C-149/04)

(2004/C 106/77)

Con ordinanza 27 ottobre 2003 pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 23 marzo 2004, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

se sia compatibile con il Trattato istitutivo della Comunità europea una legge italiana che istituisce una tassa sulla estrazione di marmo avvenuta in un determinato Comune e sulla sua uscita dal territorio del Comune medesimo, con esenzioni per il marmo impiegato nel territorio del Comune di produzione in quanto:

a)

la «tassa sui marmi», disciplinata dalla legge n. 749/1911, costituisce una prestazione imposta di dubbia natura giuridica poiché non sembra possa essere qualificata come tassa in senso tecnico, dal momento che il suo ammontare non corrisponde alla prestazione di servizi riferiti a ciascun soggetto passivo, né come imposta in senso tecnico, dal momento che non colpisce alcuna manifestazione di capacità contributiva;

b )

la «tassa sui marmi», che serve a finanziare le spese del Comune di Carrara ricollegate direttamente o indirettamente alle attività di estrazione del marmo, sembra configurare una specie di «dazio» che colpisce una merce nel momento in cui, dopo essere stata estratta nel territorio del Comune di Carrara, viene «esportata» oltre tale territorio, e che crea un sistema di pedaggio idoneo per l'entità del tributo (ammontante nella specie per il 1996 a ben 754.561.665 lire) a ledere il principio della libera circolazione delle merci e della libera concorrenza nella formazione dei prezzi dei prodotti, in contrasto con gli articoli da 23 (ex art. 9) a 31 del Trattato CE;

c)

la «tassa sui marmi», che non si applica al marmo che pur estratto non esce dall'ambito del Comune di Carrara, crea inevitabilmente un trattamento di sfavore nei confronti di coloro che trasportano la merce oltre il territorio del suddetto Comune, trattamento di sfavore non compatibile con le regole contenute negli articoli 81, 85 e 86 del testo vigente del Trattato (già articoli 85, 89 e 90).


30.4.2004   

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C 106/45


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de police di Neufchâteau (Belgio), con decisione 16 gennaio 2004, nella causa Pubblico Ministero contro Claude Nadin, parte civilmente responsabile: Nadin-Lux SA

(Causa C-151/04)

(2004/C 106/78)

Con decisione 16 gennaio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 25 marzo 2004, nella causa Pubblico Ministero contro Claude Nadin, parte civilmente responsabile: Nadin-Lux SA, il Tribunal de police di Neufchâteau (Belgio) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se gli artt. 10, 39, 43 e 49 CE ostino a che uno Stato membro adotti una misura che obbliga un lavoratore residente nel suo territorio ad ivi immatricolare un veicolo, pur se tale veicolo appartiene al suo datore di lavoro, che è una società con sede nel territorio di un altro Stato membro, alla quale tale lavoratore è legato da un contratto di lavoro, ma nella quale egli occupa contemporaneamente la posizione di azionista, di amministratore, di delegato alla gestione corrente, o una funzione analoga.


30.4.2004   

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C 106/46


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de police di Neufchâteau (Belgio), con decisione 16 gennaio 2004, nella causa Pubblico Ministero contro Jean-Pascal Durré

(Causa C-152/04)

(2004/C 106/79)

Con decisione 16 gennaio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 25 marzo 2004, nella causa Pubblico Ministero contro Jean-Pascal Durré, il Tribunal de police di Neufchâteau (Belgio) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se gli artt. 10, 39, 43 e 49 CE ostino a che uno Stato membro adotti una misura che obbliga un lavoratore residente nel suo territorio ad ivi immatricolare un veicolo, pur se tale veicolo appartiene al suo datore di lavoro, che è una società con sede nel territorio di un altro Stato membro, alla quale tale lavoratore è legato da un contratto di lavoro, ma nella quale egli occupa contemporaneamente la posizione di azionista, di amministratore, di delegato alla gestione corrente, o una funzione analoga.


30.4.2004   

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C 106/46


Ricorso proposto il 26.03.2004 (fax 23.03.2004) dalla Società Euroagri srl contro la sentenza pronunciata il 28 gennaio 2004 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-180/01, tra Euroagri srl e Commissione delle Comunità europee.

(Causa C-153/04 P)

(2004/C 106/80)

Il 26 marzo 2004, la Società euroagri srl, con l'avvocato W. Masucci, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza 28 gennaio 2004, emessa dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-180/01, tra Euroagri srl e Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Primo grado delle Comunità europee il 28 gennaio 2004 nell'ambito del giudizio T-180/01 e conseguentemente accogliere le conclusioni presentare dalla società ricorrente in primo grado, qui integralmente riportate e trascritte:

Nel merito: annullare la decisione impugnata;

In via subordinata: annullare parzialmente la decisione impugnata e ridurre, in proporzione all'investimento realmente effettuato, il contributo concesso alla ricorrente;

Nel merito in via istruttoria: ordinare alla Commissione di produrre tutte le relazioni inviate da essa alla ricorrente relative al progetto Endovena, nonché disporre l'audizione di alcuni testimoni e la comparizione personale della ricorrente stessa, nonché l'esecuzione di una consulenza tecnica e/o di un accertamento in loco.

Si insiste inoltre in tutte le richieste istruttorie già formulate nel corso di primo grado in ordine alla non regolarità formale dei depositi effettuati dalla Commissione.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrrente sostiene che la sentenza impugnata sia illegittima per:

difetto di motivazione e violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;

Violazione dell'articolo 24 del Regolamento n. 4253/88 (l'obbligo di chiedere allo Stato membro di presentare osservazioni);

Violazione dell'articolo 25 del Regolamento n. 4253/88 (obbligo di sorveglianza);

Errore nella valutazione delle cosiddette irregolarità commesse dalla ricorrente;

Violazione del principio di proporzionalità.


30.4.2004   

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C 106/47


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 26 marzo 2004.

(Causa C-156/04)

(2004/C 106/81)

Il 26 marzo 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Patakiá, consigliere giuridico del servizio giuridico della Commissione e dal sig. Dimitri Triantafillou, membro del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro al Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia: dichiarare che la Repubblica ellenica,

1.

applicando, per l'uso temporaneo sul suo territorio di veicoli registrati in altri Stati membri, le disposizioni dell'importazione doganale temporanea che si applicano ai veicoli provenienti da paesi terzi anziché le disposizioni della direttiva 83/182/CEE (1);

applicando un regime di sanzioni per l'infrazione riguardante la dichiarazione di veicoli importati temporaneamente nel suo territorio le quali, in relazione alla fissazione, in pratica sistematica, da parte delle autorità amministrative, della residenza abituale in Grecia, sono manifestamente sproporzionate,

riscuotendo sistematicamente le imposte previste per l'importazione definitiva di veicoli in caso di secondo furto di un veicolo importato temporaneamente,

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 90 CE e della direttiva 83/182/CEE e in particolare dell'art. 1 di quest'ultima;

2.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La Commissione valuta che la Repubblica ellenica, applicando, per l'utilizzazione provvisoria nel suo territorio di veicoli registrati in altri Stati membri, le disposizioni dell'importazione doganale temporanea che si applicano ai veicoli provenienti da paesi terzi anziché le disposizioni della direttiva 83/182/CEE, è venuta meno agli obblighi che ad essa derivano dalla direttiva 83/182/CEE e, principalmente, dall'art. 1 di questa.

Fissazione della residenza abituale come presupposto per l'imposizione di sanzioni.

Un tributo plurimo continua ad essere sproporzionato rispetto alla gravità dell'infrazione che riguarda la circolazione temporanea di veicoli nello Stato membro e di conseguenza costituisce una limitazione delle libertà sancite dal Trattato e rende difficile la libera circolazione dei cittadini della Comunità in violazione della direttiva 83/182/CEE.


(1)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59.


30.4.2004   

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C 106/47


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 29 marzo 2004

(Causa C-157/04)

(2004/C 106/82)

Il 29 marzo 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Gregorio Valero Jordana e Minas Konstantinidis, membri del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le misure necessarie per garantire, relativamente allo scarico incontrollato di rifiuti nella zona di Punta de Avalos nell'isola della Gomera, nella Comunità autonoma delle Canarie, l'applicazione degli artt. 4, 8, 9 e 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE (1), relativa ai rifiuti, modificata con la direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (2), dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE (3), relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE (4), relativa alle discariche di rifiuti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle citate direttive;

2.

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato misure necessarie per garantire, relativamente allo scarico incontrollato di rifiuti in Olvera, provincia di Cadice, nella Comunità autonoma di Andalusia, l'applicazione degli artt. 4, 8, 9 e 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, modificata con la direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle citate direttive;

3.

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti:

L'esistenza degli scarichi incontrollati di Punta de Avalos e di Olvera implica che il Regno di Spagna non ha adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per garantire l'eliminazione e il recupero responsabile dei rifiuti, così come richiesto dalla normativa comunitaria.


(1)  GU L 194, del 25.7.1975, pag. 39 .

(2)  GU L 78, del 26.3.1991, pag. 32.

(3)  GU L 377, del 31.12.1991, pag. 20.

(4)  GU L 182, del 16.7.1999, pag. 1.


30.4.2004   

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C 106/48


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Diokitikó Protodikío Ioannínon, con sentenza 10 novembre 2003, nel procedimento «TROFO-SUPERMARKETS AE» contro 1) Ellinikó Dimósio (Stato ellenico) e 2) Nomarchiakí Autodioíkisis Ioannínon (Amministrazione prefettizia provinciale di Giannina).

(Causa C-158/04)

(2004/C 106/83)

Con sentenza 10 novembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 marzo 2004, nel procedimento «TROFO-SUPERMARKETS AE» contro 1) Ellinikó Dimósio e 2) Nomarchiakí Autodioíkisis Ioanninón, il Diokitikó Protodikió Ioannínon chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

a)

Se il presupposto della previa autorizzazione, menzionato nella motivazione, per lo smercio dei prodotti «bake-off» costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 28 del Trattato CE.

b)

In quanto fosse necessario considerare che è una misura di restrizione quantitativa, se il presupposto della previa autorizzazione per la panificazione persegua semplicemente uno scopo qualitativo, e cioè costituisca una semplice differenziazione qualitativa per quanto riguarda le caratteristiche del pane smerciato (l'odore, il sapore, il colore e l'aspetto della crosta), nonché il suo valore nutritivo (Corte di giustizia 5 novembre 2002, causa C-325/00, Commissione/Germania) o se persegua la protezione del consumatore e della sanità pubblica contro un'eventuale alterazione della sua qualità (Consiglio di Stato 3852/2002).

c)

Dato che la restrizione in precedenza menzionata riguarda indistintivamente tanto i prodotti nazionali quanto i prodotti comunitari del tipo «bake-off» (si chiede) se esista un nesso con il diritto comunitario e se tale restrizione sia atta a pregiudicare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il libero smercio dei prodotti di cui sopra fra Stati membri.


30.4.2004   

IT

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C 106/48


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Diokitikó Protodikío Ioannínon, con sentenza 26 novembre 2003, nel procedimento «CARFOUR MARINOPOULOS AE» contro 1) Ellinikó Dimósio (Stato ellenico) e 2) Nomarchiakí Autodioíkisis Ioannínon (Amministrazione prefettizia provinciale).

(Causa C-159/04)

(2004/C 106/84)

Con sentenza 26 novembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 marzo 2004, nel procedimento «CARFOUR MARINOPOULOS AE» contro 1) Ellinikó Dimósio e 2) Nomarchiakí Autodioíkisis Ioanninón, il Diokitikó Protodikío Ioannínon chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

a)

Se il presupposto della previa autorizzazione, menzionato nella motivazione, per lo smercio dei prodotti «bake-off» costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 28 del Trattato CE.

b)

In quanto fosse necessario considerare che è una misura di restrizione quantitativa, se il presupposto della previa autorizzazione per la panificazione persegua semplicemente uno scopo qualitativo, e cioè costituisca una semplice differenziazione qualitativa per quanto riguarda le caratteristiche del pane smerciato (l'odore, il sapore, il colore e l'aspetto della crosta), nonché il suo valore nutritivo (Corte di giustizia 5 novembre 2002, causa C-325/00, Commissione/Germania) o se persegua la protezione del consumatore e della sanità pubblica contro un'eventuale alterazione della sua qualità (Consiglio di Stato 3852/2002).

c)

Dato che la restrizione in precedenza menzionata riguarda indistintivamente tanto i prodotti nazionali quanto i prodotti comunitari del tipo «bake-off» (si chiede) se esista un nesso con il diritto comunitario e se tale restrizione sia atta a pregiudicare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il libero smercio dei prodotti di cui sopra fra Stati membri.


30.4.2004   

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C 106/49


Ricorso del sig. Gustaaf van Dyck contro la decisione del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2004, nella causa T-113/02, Gustaaf van Dyck/Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2004.

(Causa C-160/04 P)

(2004/C 106/85)

Il 29 marzo 2004 il sig. Gustaaf van Dyck, rappresentato dall'avv. Wim Mertens, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la decisione del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), del 16 gennaio 2004 nella causa T-113/02, Gustaaf van Dyck/Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1)

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato,

2)

pertanto annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 16 gennaio 2004,

3)

e di conseguenza statuire come il Tribunale di primo grado delle Comunità europee avrebbe dovuto fare e cioè:

dichiarare ricevibile il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee l'11 aprile 2002,

e di conseguenza annullare:

la decisione della Commissione presa il 10 gennaio 2002, notificata il 15 gennaio 2002, con cui viene respinto il reclamo del ricorrente in data 14 agosto 2001;

la decisione della Commissione 5 luglio 2001 di non dare alcun seguito al reclamo presentato dal ricorrente il 1o giugno 2001 in ordine alle promozioni al grado B2;

la decisione della Commissione con la quale la valutazione del ricorrente veniva riesaminata,

per contrasto con lo Statuto e con il principio di uguaglianza.

Ordinare inoltre che la Commissione debba pagare tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti:

In contrasto con quanto il Tribunale afferma nella sua ordinanza, l'elenco dei funzionari più meritevoli è effettivamente una decisione che reca pregiudizio al ricorrente poiché tale elenco esclude infatti ogni promozione; che pertanto il ricorso è effettivamente diretto all'annullamento della decisione con la quale viene fissato l'elenco dei funzionari promossi e non all'annullamento di altri atti che abbiano preparato tale decisione.

In contrasto con quanto affermato dal Tribunale nella sua ordinanza, la lettera 5 luglio 2001 – con la quale il presidente del comitato di promozione ha comunicato al ricorrente che non poteva essere dato alcun seguito favorevole al reclamo del ricorrente – è effettivamente una siffatta decisione che reca pregiudizio.

In contrasto con quanto deciso dal Tribunale, il reclamo del ricorrente del 14 agosto 2001 è stato presentato non solo dopo che il presidente del comitato di promozione aveva comunicato di non dare seguito favorevole al suo reclamo con lettera 5 luglio 2001, ma effettivamente dopo che l'APN aveva escluso il ricorrente dalla promozione attraverso la comunicazione del 10 agosto 2001 e dopo che l'APN aveva comunicato, il 14 agosto 2001, l'elenco con le promozioni; che l'APN aveva deciso due volte in tutto di non dare seguito favorevole al reclamo del ricorrente prima che quest'ultimo presentasse il suo reclamo del 14 agosto 2001; che il Tribunale avrebbe altresì dovuto dichiarare che vi era una siffatta decisione dell'APN o addirittura vi erano due decisioni, contro cui il ricorrente ha presentato reclamo;

che, infine, il Tribunale avrebbe dovuto decidere che la Commissione ha violato gli artt. 25 e 90, n. 1, dello Statuto in quanto 1) l'APN non ha comunicato al ricorrente alcuna decisione motivata in risposta al suo reclamo del 1o giugno 2001 e in quanto 2) la risposta del comitato di promozione è effettivamente una siffatta decisione recante pregiudizio.


30.4.2004   

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C 106/49


Ricorso della Repubblica d'Austria contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 marzo 2004 (fax: 24.03.04)

(Causa C-161/04)

(2004/C 106/86)

Il 30 marzo 2004 (fax: 24.03.04) la Repubblica d'Austria, rappresentata dal sig. Harald Dossi, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 dicembre 2003, n. 2327, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica di trasporti sostenibile (1);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Secondo la Repubblica d'Austria il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 dicembre 2003, n. 2327 va annullato per i seguenti motivi:

Violazione del principio di proporzionalità posto dal diritto primario

In considerazione delle previsioni basate su dati scientifici, il regolamento impugnato deve considerarsi (assolutamente) inadatto a perseguire l'obiettivo indicato nella sua motivazione, vale a dire la riduzione degli aggravi provocati dal traffico pesante grazie ad una soluzione rispettosa dell'ambiente e sostenibile.

Inoltre, gli aggravi imposti con il regolamento non sono proporzionati ai mezzi impiegati per raggiungere l'obiettivo.

In base al preventivo di spesa elaborato da un'impresa che gestisce attualmente il sistema elettronico di ecopunti si può calcolare che la necessaria trasformazione o il necessario rafforzamento del sistema di ecopunti applicato fino al 31 dicembre 2003, inerenti all'esecuzione del regolamento impugnato, così come i lavori di esercizio e di manutenzione in corso, costeranno in totale circa EUR 9 milioni.

Dato che l'esecuzione del regolamento impugnato causerebbe, da un lato, costi per un importo di circa EUR 9 milioni, e permetterebbe di ottenere, in definitiva, dall'altro lato, solo un aumento delle emissioni, il regolamento impugnato viola comunque il principio di proporzionalità posto dal diritto primario e, di conseguenza, non fosse che per questo motivo, dev'essere annullato.

Violazione delle esigenze che si ricavano dalla «clausola per la miglior tutela dell'ambiente» di cui all'art. 6 CE

Il regolamento impugnato non si conforma alla garanzia della maggiore e migliore tutela possibile sancita dall'art. 6 CE, giacché non provoca una riduzione, bensì un aumento delle emissioni. In tal modo il regolamento impugnato viola (anche) l'art. 6 CE.

Trasgressione delle esigenze del diritto primario che si ricavano dall'art. 11 del protocollo n. 9 concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria

Violazione delle esigenze di diritto primario che risultano dall'art. 11 del Protocollo n. 9 sul transito stradale e ferroviario e sul trasporto combinato in Austria.

Il regolamento impugnato è anche illegittimo nella parte in cui viola le esigenze di diritto primario del protocollo sul transito. Alla fine del 2003 è scaduto il sistema di ecopunti; tuttavia, sussiste tuttora l'obiettivo implicito del protocollo sul transito, di raggiungere una soluzione rispettosa dell'ambiente e sostenibile di fronte ai problemi dell'ambiente provocati dal traffico.

La disposizione transitoria dell'art. 11 del protocollo sul transito non può essere intesa nel senso che la regolamentazione a tutela dell'ambiente e della salute della popolazione, sancita in primo luogo nella Convenzione sul transito tra la CEE e l'Austria, e ripresa poi nel Protocollo sul transito, «scada» semplicemente (senza essere sostituita da un'altra) dopo un determinato periodo transitorio e venga necessariamente ad inserirsi in un sistema normativo comunitario con un livello di tutela (molto inferiore).

Una disposizione transitoria di questo tipo perderebbe infatti gran parte del suo effetto utile e perciò, gli Stati membri in quanto «titolari dei trattati» avrebbero dovuto volerlo in modo effettivo e formularlo in modo espresso e senza alcuna ambiguità. Se l'obiettivo è di applicare il sistema di transito — la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione in generale ed in modo specifico la riduzione del 60 % delle emissioni di NOx anche dopo la scadenza del periodo transitorio il 31 dicembre 2003, allora detto obiettivo, in quanto parte del protocollo sul transito e, pertanto, del diritto comunitario primario, è vincolante per la Comunità europea.

In questo caso la Comunità ha l'obbligo di mantenere ulteriormente l'obiettivo del sistema di transito. Le disposizioni del diritto derivato, che non permettono di raggiungere tale obiettivo dovranno qualificarsi illegittime. Il regolamento impugnato non soddisfa in nessun caso la finalità imperativa che si ricava dal protocollo sul transito e pertanto viola il diritto primario.

Come risulta dalla perizia 1o marzo 2004, relativa al traffico e alle emissioni, «Transito di veicoli attraverso l'Austria: bilancio e prospettive» occorre prevedere un aumento delle emissioni a decorrere dall'applicazione del regolamento impugnato, indipendentemente dal fatto che la finalità stabilita nel protocollo n. 9 dell'Atto di adesione del 1994 (GU C 241, del 29 agosto 1994, pag. 361), vale a dire la riduzione delle emissioni di NOx fino al 40 % rispetto al valore di base, non sia raggiungibile in alcun momento del periodo previsto dal Trattato né possa esserlo in maniera duratura. Le emissioni potrebbero raggiungere il 133 % nel 2006, o, secondo previsioni realistiche, addirittura il 260 % rispetto al citato valore di base.

Violazione del principio di certezza del diritto primario

Il regolamento impugnato viola il principio di certezza del diritto comunitario e, quindi, viola il diritto comunitario primario.


(1)  GU L 345, pag. 30


30.4.2004   

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C 106/51


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 31 marzo 2004.

(Causa C–164/04)

(2004/C 106/87)

Il 31 marzo 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. Traversa e M. Shotter, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 marzo 2001, 2001/17/CE, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (1), o, comunque, non avendo notificato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 31 di detta direttiva;

porre le spese a carico del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Motivi e principali argomenti:

Il periodo entro il quale la direttiva avrebbe dovuto essere recepita è scaduto il 20 aprile 2003.


(1)  GU L 110, 20.4.2001, pag. 28.


30.4.2004   

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C 106/51


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 1o aprile 2004

(Causa C–165/04)

(2004/C 106/88)

Il 1o aprile 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Banks, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia 19 marzo 2002, causa C13/00 (1), Commissione/Irlanda, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 228 del Trattato CE;

ordinare all'Irlanda di pagare alla Commissione delle Comunità europee una penalità di EUR 3 600 per ciascun giorno di ritardo nell'adozione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza pronunciata nella causa C13/00, a decorrere dalla pronuncia della sentenza nel presente procedimento fino a che non sia stata eseguita la sentenza pronunciata nella causa C13/00;

porre le spese a carico dell'Irlanda.

Motivi e principali argomenti:

Nella sentenza 19 marzo 2002, causa C13/00, la Corte ha dichiarato che l'Irlanda, non avendo aderito anteriormente al 1o gennaio 1995 alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi 24 luglio 1971), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'art. 228, n. 7, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 7, CE) e dell'art. 5 del protocollo 28 dell'accordo sullo spazio economico europeo 2 maggio 1992.

L'art. 228, n. 1 CE impone ad uno Stato membro di adottare le misure necessarie per conformarsi ad una sentenza della Corte che provi che esso è venuto meno a un obbligo ad essa incombente in forza del Trattato.

Sono ora trascorsi due anni dalla sentenza della Corte pronunciata nella causa C13/00 e la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione che consenta di ritenere che l'Irlanda abbia infine ratificato l'Atto di Parigi. Essa è quindi tenuta a concludere che l'Irlanda non ha ancora adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte resa nella causa C13/00.

Ai sensi dell'art. 228, n. 2, CE la Commissione chiede alla Corte che ordini all'Irlanda di pagare una penalità di EUR 3 600 per ciascun giorno di ritardo nel conformarsi alla sentenza della Corte pronunciata nella causa C13/00, a partire dal giorno in cui la Corte renderà la sua sentenza nella presente causa.


(1)  Racc. pag. I-2943.


30.4.2004   

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Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 2 aprile 2004

(Causa C-171/04)

(2004/C 106/89)

Il 2 aprile 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e G. Valero Jordana, in qualità di agenti, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato i provvedimenti di legge e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE (1), concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, o quanto meno non avendoli comunicati alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

2.

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto il 27 novembre 2002.


(1)  GU L 309 del 27.11.2001, pagg. 121.


30.4.2004   

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Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 7 aprile 2004

(Causa C-172/04)

(2004/C 106/90)

Il 7 aprile 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C.-F. Durand e dal sig. M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 26 aprile 1999, 99/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (1) e, in ogni caso, non avendo notificato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva citata;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La Repubblica francese non ha trasposto la direttiva 99/31/CE per quanto riguarda le discariche di rifiuti inerti dell'edilizia e di lavori pubblici. Il termine previsto per la trasposizione della direttiva è scaduto il 16 luglio 2001.


(1)  GU L 182 del 16 luglio 1999, pag. 1.


30.4.2004   

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Cancellazione dal ruolo della causa C-40/99 (1)

(2004/C 106/91)

Con ordinanza 16 febbraio 2004, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-40/99: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C136 del 15.5.1999.


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Cancellazione dal ruolo della causa C-301/01 (1)

(2004/C 106/92)

Con ordinanza 19 gennaio 2004, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-301/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.


(1)  GU C 259 del 15.9.2001.


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Cancellazione dal ruolo della causa C-427/01 (1)

(2004/C 106/93)

Con ordinanza 12 febbraio 2004, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-427/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht): Dülger Trans Uluslararasi Tazimacilik Ltd. Sti. contro Bundesanstalt für Arbeit.


(1)  GU C 3 del 5.1.2002.


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Cancellazione dal ruolo della causa C-48/02 (1)

(2004/C 106/94)

Con ordinanza 10 febbraio 2004, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-48/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht): 1. Cargo Ray Uluslararasi Tasimacilile ve LTD., 2. Sezgin Ergin, 3. Vedat Calis contro Bundesanstalt für Arbeit.


(1)  GU C 156 del 29.6.2002.


30.4.2004   

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Cancellazione dal ruolo della causa C-296/02 (1)

(2004/C 106/95)

Con ordinanza 16 marzo 2004, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-296/02: Repubblica d'Austria contro Commissione delle Comunità europee.


(1)   GU C 233 del 28.9.2002.


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Cancellazione dal ruolo della causa C-1/03 SA (1)

(2004/C 106/96)

Con ordinanza 18 marzo 2004, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-1/03 SA: Icon Institute GmbH contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 35 del 7.2.2004.


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Cancellazione dal ruolo della causa C-9/03 (1)

(2004/C 106/97)

Con ordinanza 22 marzo 2004, il presidente della Quarta Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-9/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003


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Cancellazione dal ruolo della causa C-71/03 (1)

(2004/C 106/98)

Con ordinanza 16 marzo 2004, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-71/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.


(1)  GU C 83 del 5.4.2003


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Cancellazione dal ruolo della causa C-144/03 (1)

(2004/C 106/99)

Con ordinanza 12 gennaio 2004, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-144/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


30.4.2004   

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Cancellazione dal ruolo della causa C-164/03 (1)

(2004/C 106/100)

Con ordinanza 16 marzo 2004, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-164/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003


30.4.2004   

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Cancellazione dal ruolo della causa C-298/03 (1)

(2004/C 106/101)

Con ordinanza 19 febbraio 2004, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-298/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003


30.4.2004   

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Cancellazione dal ruolo della causa C-308/03 (1)

(2004/C 106/102)

Con ordinanza 5 marzo 2004, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-308/03: Commissione delle Comunità europee contro Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003


30.4.2004   

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Cancellazione dal ruolo della causa C-363/03 (1)

(2004/C 106/103)

Con ordinanza 16 marzo 2004, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-363/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.


(1)  GU C 264 dell'1.112003.


30.4.2004   

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Cancellazione dal ruolo della causa C-393/03 (1)

(2004/C 106/104)

Con ordinanza 16 marzo 2004, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-393/03: Repubblica d'Austria contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 264 dell'1.11.2003


TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30.4.2004   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 dicembre 2003

nella causa T-305/00, Conserve Italia Soc. coop. a.r.l. contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Agricoltura - FEAOG - Soppressione di un contributo finanziario - Motivazione - Errore di valutazione dei fatti - Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 - Principio di proporzionalità)

(2004/C 106/105)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-305/00, Conserve Italia Soc. coop. a.r.l., con sede in San Lazzaro di Savena, rappresentata dagli avv.ti M. Averani, A. Pisaneschi e S. Zunarelli, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. L. Visaggio, assistito dall'avv. M. Moretto), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2000, C (2000) 1751, che sopprime il contributo del FEAOG concesso nel quadro del progetto n. 88.41.IT.003.0 intitolato Ammodernamento di uno stabilimento ortofrutticolo in Portomaggiore (Ferrara), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, l'11 dicembre 2003una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.


(1)  GU C 355 del 9.12.00


30.4.2004   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 marzo 2004

nella causa T-48/01, François Vainker e Brenda Vainker contro Parlamento europeo (1)

(Dipendenti - Malattia professionale - Art. 73 dello Statuto - Ricorso per danni - Irregolarità in sede di procedimento inteso al riconoscimento dell'origine professionale della malattia - Danno - Pregiudizio subito dalla moglie di un ex dipendente)

(2004/C 106/106)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-48/01, François Vainker, ex dipendente del Parlamento europeo, e Brenda Vainker, sua moglie, residenti in Middlesex (Regno Unito), rappresentati dagli avv.ti J. Grayston e A. Bywater, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. H. von Hertzen, D. Moore e D. Waelbroeck), avente ad oggetto tre ricorsi proposti, in forza degli artt. 236 CE e 288, secondo comma, CE, per il risarcimento dei danni assertivamente subiti, da una parte, dal ricorrente sig. Vainker per il fatto di essere stato colpito da una malattia professionale e, dall'altra, da entrambi i ricorrenti a causa della non corretta amministrazione da parte dell'istituzione convenuta, per l'ottenimento dell'indennità statutaria prevista dall'art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 3 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente sig. Vainker la somma di EUR 60 000.

2)

Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente sig. Vainker la somma di GBP 8 244,94 a titolo di rimborso delle spese di consulenza legale sostenute durante il procedimento diretto al riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia.

3)

Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente sig. Vainker interessi compensativi sulla somma di EUR 617 617,94, a decorrere dal 29 novembre 1999 e sino al 9 gennaio 2002. Il tasso di tali interessi va calcolato in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento vigente durante il periodo di cui trattasi, maggiorati di due punti.

4)

Per il resto, il ricorso è respinto.

5)

Il Parlamento sopporterà le proprie spese nonché due terzi di quelle sostenute dai ricorrenti.


(1)  GU C 186 del 30.6.2001


30.4.2004   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 marzo 2004

nella causa T-157/01, DanskeBusvognmænd contro Commissione delle Comunità europee  (1)

(Aiuti di Stato - Trasporti regionali pubblici mediante autobus)

(2004/C 106/107)

Lingua processuale: il danese

Nella causa T-157/01, Danske Busvognmænd, con sede in Frederiksberg (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti P. Dalskov e N. Symes, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. H. Støvlbaek e D. Triantafyllou), sostenuta dal Regno di Danimarca (agenti: sigg. J. Molde, P. Biering e K. Hansen), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 marzo 2001 (aiuto n. NN 127/2000), SG (2001) D/287297, relativa all'aiuto concesso dalle autorità danesi alla società Combus A/S sotto forma di conferimento di capitale effettuato nell'ambito della privatizzazione di tale società, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dal sig. N.J. Forwood, presidente, e dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.H. Meij e M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 16 marzo 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

La decisione della Commissione 28 marzo 2001 (aiuto n. NN 127/2000), SG (2001) D/287297, è annullata in quanto dichiara compatibile con il mercato comune gli aiuti accordati dalle autorità danesi alla Combus A/S in forma di apporti di capitali di un importo di DKK [Y] e di DKK [X].

2.

Il ricorso, per il resto, è respinto.

3.

La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

4.

Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 275 del 29.9.2001


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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 marzo 2004

nella causa T-204/01, Maria-Luise Lindorfer contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(Dipendenti - Trasferimento del forfait del riscatto di diritti pensionistici maturati in forza di attività professionali anteriori all'entrata in servizio presso le Comunità - Calcolo delle annualità - Art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto - Disposizioni generali di esecuzione - Principio della parità di trattamento - Libera circolazione dei lavoratori)

(2004/C 106/108)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-204/01, Maria-Luise Lindorfer, dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. F. Anton e A. Pilette), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione del Consiglio 3 novembre 2000, recante il calcolo delle annualità pensionistiche della ricorrente in seguito al trasferimento, al regime comunitario, del forfait di riscatto dei diritti pensionistici da questa maturati a titolo del regime austriaco, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 18 marzo 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 317 del 10.11.2001.


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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 febbraio 2004

nelle cause riunite T-297/01 e T-298/01, SIC – Sociedade Independente de Comunicação S.A. contro la Commissione delle Comunità europee (1)

(Aiuti statali - Televisione pubblica - Denuncia - Ricorso per carenza - Presa di posizione della Commissione - Carattere di aiuto nuovo o di aiuto esistente - Domanda di non luogo a statuire - Contestazione - Esecuzione di una sentenza di annullamento - Obbligo d'istruzione della Commissione - Termine ragionevole)

(2004/C 106/109)

Lingua processuale: il portoghese

Nelle cause riunite T-297/01 e T-298/01, SIC – Sociedade Independente de Comunicação S.A., con sede in Carnaxide (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti C. Botelho Moniz e E. Maia Cadete, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. de Sousa Fialho Lopes e J. Buendía Sierra), avente ad oggetto un ricorso per carenza basato sull'art. 232 CE e diretto a far dichiarare che la Commissione, avendo omesso di adottare una decisione sulle denunce presentate dalla ricorrente il 30 luglio 1993, il 22 ottobre 1996 e il 20 giugno 1997 contro la Repubblica portoghese, per violazione dell'art. 87 CE, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e, avendo omesso di adottare, in violazione dell'art. 233 CE e del principio di buona amministrazione, le misure che comporta l'esecuzione della sentenza del Tribunale 10 maggio 2000, SIC/Commissione, causa T-46/97 (Racc. pag. II-2125), e di aprire il procedimento formale di esame previsto dall'art. 88, n. 2, CE, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.H. Meij e M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 19 febbraio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non vi è luogo a statuire sui ricorsi T-297/01 e T-298/01;

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 84 del 6.4.2002.


30.4.2004   

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C 106/57


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Quarta Sezione)

31 marzo 2004

nella causa T-20/02, Interquell GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo e denominativo HAPPY DOG - Marchio nazionale denominativo anteriore HAPPIDOG - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2004/C 106/110)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-20/02, Interquell GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. G. Schneider e U. Pfleghar), sostenuto dalla Provimi Ltd., con sede in Staffordshire (Regno Unito), rappresentata dall'avv. M. Kinkeldey, controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: SCA Nutrition Ltd, con sede in Staffordshire, rappresentata dall'avv. M. Kinkeldey, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 27 novembre 2001 (procedimento R 264/2000-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Interquell GmbH e la SCA Nutrition Ltd., il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 31 marzo 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e dalla SCA Nutrition Ltd.

3)

La Provimi Ltd è condannata a sopportare le proprie spese.


(1)  GU C 109 del 4.5.2002.


30.4.2004   

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C 106/57


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 marzo 2004

nella causa T-67/02, Léopold Radauer contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(Dipendenti - Trasferimento del forfait di riscatto dei diritti pensionistici maturati in forza di attività professionali anteriori all'entrata in servizio presso le Comunità - Calcolo delle annualità - Art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto - Disposizioni generali di esecuzione - Principio della parità di trattamento - Libera circolazione dei lavoratori)

(2004/C 106/111)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-67/02, Léopold Radauer, dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi contro Consiglio dell'Unione europea (agente: sig. F. Anton), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione del Consiglio 17 aprile 2001, recante il calcolo delle annualità pensionistiche del ricorrente in seguito al trasferimento, al regime comunitario, del forfait di riscatto dei diritti pensionistici maturati da questo a titolo del regime austriaco, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 18 marzo 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 97 del 20.4.2002.


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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

25 marzo 2004

nella causa T-145/02, Armin Petrich contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Concorso generale - Mancata ammissione alle prove - Bando di concorso - Esperienza professionale richiesta - Obbligo di motivazione - Principio di buon andamento dell'amministrazione e dovere di sollecitudine)

(2004/C 106/112)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-145/02, Armin Petrich, residente in Travemünde (Germania), rappresentato dall'avv. P. Goergen, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Curral e V. Joris), avente ad oggetto, da una parte, un ricorso di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/7/01 11 febbraio 2002, con cui si nega la correzione della prova scritta del ricorrente e si respinge la sua candidatura, nonché di tutti i successivi atti ed operazioni di svolgimento del suddetto concorso, e, dall'altra, il ricorso per risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito a causa di tale decisione, il Tribunale (giudice unico: sig. R. García-Valdecasas); cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 25 marzo 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda in subordine, intesa ad autorizzare il ricorrente a fornire la prova che le funzioni di «sonderschulrektor» rientrano nell'ambito dell'esperienza professionale richiesta dal bando di concorso, è respinta.

3.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 156 del 29.6.2002


30.4.2004   

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C 106/58


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 marzo 2004

nella causa T-175/02, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Promozione - Irregolarità della procedura di promozione - Scrutinio comparativo dei meriti - Ricorso di annullamento)

(2004/C 106/113)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-175/02, Giorgio Lebedef, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Senningerberg (Lussemburgo), rappresentato dagli avv.ti G. Bouneou e F. Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Berardis-Kayser e sig. J. Curral), avente ad oggetto un ricorso di annullamento della decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado B 1 per l'esercizio 2000, il Tribunale (giudice unico: sig.ra V. Tiili); cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 17 marzo 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La decisione recante diniego di promozione del ricorrente è annullata.

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 180del 27.7.2002.


30.4.2004   

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Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione)

10 marzo 2004

nella causa Malagutti-Vezinhet SA contro Commissione delle Comunità europee

(Causa T-177/02)

(2004/C 106/114)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-177/02, Malagutti-Vezinhet SA, in liquidazione giudiziaria, con sede in Cavaillon (Francia), rappresentata dagli avv.ti B. Favarel Veidig e N. Boron, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M.-J. Jonczy e dal sig. M. França, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente in seguito alla diffusione, da parte della Commissione, di un messaggio d'allarme rapido che informava della presenza di residui di pesticidi nelle mele provenienti dalla Francia e menzionava il nome della ricorrente come esportatore delle merci di cui trattasi, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 10 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


30.4.2004   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE)

17 marzo 2004

nelle cause riunite T-183/02 e T-184/02, El Corte Inglés, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1).

(«Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Marchi anteriori denominativi MUNDICOLOR - Domanda di marchio comunitario denominativo MUNDICOR - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2004/C 106/115)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nelle cause riunite T-183/02 e T-184/02, El Corte Inglés, SA, con sede a Madrid (Spagna), rappresentata dall'avv. J.L. Rivas Zurdo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig. J. Crespo Carrillo), interveniente dinanzi al Tribunale nella causa T-184/02, Iberia Líneas Aéreas de España, SA, con sede a Madrid, rappresentata dall'avv.A. García Torres, ulteriore parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, nella causa T-183/02, González Cabello, SA, con sede in Puente Genil (Spagna), avente ad oggetto i ricorsi proposti avverso due decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI 22 marzo 2002 (procedimenti R 798/1999-1 e R 115/2000-1), riguardanti, rispettivamente, un procedimento di opposizione tra le società González Cabello, SA, e El Corte Inglés, SA, nonché un procedimento di opposizione tra le società Iberia Líneas Aéreas de España, SA, e El Corte Inglés, SA, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V.Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, ha pronunciato, il 17 marso 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 202 del 24.8.2002


30.4.2004   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 marzo 2004

nella causa T-197/02, Georges Caravelis contro Parlamento europeo (1)

(Dipendenti - Diniego di promozione - Scrutinio comparativo dei meriti - Sentenza di annullamento - Provvedimenti di esecuzione - Art. 233 CE - Ricorso di annullamento e di danni)

(2004/C 106/116)

Lingua processuale: il greco

Nella causa T-197/02, Georges Caravelis, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. C. Tagaras, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. J.F. de Wachter, V. Magnis e N. Korogiannakis), avente ad oggetto, da una parte, un ricorso diretto all'annullamento della decisione del Parlamento 28 settembre 2001 di non promuovere retroattivamente il ricorrente al grado A4 e, dall'altra, all'annullamento del danno materiale e morale che quest'ultimo avrebbe subito, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig.R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici; cancelliere: I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 2 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 233 del 28.9.2002.


30.4.2004   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1o aprile 2004

nella causa T-198/02, N contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Regime disciplinare - Destituzione senza perdita dei diritti a pensione - Motivazione - Diritti della difesa - Proporzionalità - Mancata osservanza dei termini stabiliti dall'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto - Art. 12, primo comma, dello Statuto)

(2004/C 106/117)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-198/02, N, già dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Asse (Belgio), rappresentato dagli avv.ti N. Lhoëst e E. de Schietere de Lophem, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente ad oggetto, da una parte, un ricorso diretto all'annullamento della decisione 25 febbraio 2002, con cui l'autorità che ha il potere di nomina della Commissione ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione senza soppressione né riduzione dei diritti pensionistici ex art. 86, n. 2, lett. f), dello Statuto del personale delle Comunità europee e, dall'altra, un ricorso diretto al risarcimento dei danni, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 1o aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 700 a titolo di risarcimento del danno morale da questo subito.

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, un sesto delle spese sostenute dal ricorrente per il presente procedimento e per il procedimento sommario.

4)

Il ricorrente sopporterà i cinque sesti delle spese da lui sostenute per il presente procedimento e per il procedimento sommario.


(1)  GU C 233, del 28.9.2002.


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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 marzo 2004

nella causa T-234/02, Christos Michael contro la Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Nomina di un capo unità aggiunto o di un caposettore - Atto arrecante pregiudizio - Insussistenza - Irricevibilità)

(2004/C 106/118)

Lingua processuale: il greco

Nella causa T-234/02, Christos Michael, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. C. Tagaras, contro la Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re H. Tserepa-Lacombe e F. Clotuche-Devieusart), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione recanti nomina di un capounità aggiunto dell'unità «Politiche interne, Amministrazione centrale, CCR e Agenzie» della Direzione generale «Controllo finanziario», e un capo del settore «Politiche interne e agenzie» di detta unità, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 2 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese le spese relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002.


30.4.2004   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

25 marzo 2004

nella causa T-238/02, José Barbosa Gonçalves contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Dipendenti - Ricorsi - Ricorso per risarcimento danni proposto in mancanza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto - Ricevibilità»)

(2004/C 106/119)

Lingua processuale: il portoghese

Nella causa T-238/02, José Barbosa Gonçalves, residente in Viana do Castelo (Portogallo), rappresentato dall'avv. J. Dias Gonçalves, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Joris e G. Braga da Cruz), avente ad oggetto un ricorso per risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente avrebbe subito a causa della sua mancata ammissione alle prove scritte del concorso Commissione delle Comunità europee/A/6/01, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. J. Azizi, presidente, e dai sigg. M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 25 marzo 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il ricorso è irricevibile.

2.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 233 del 28.9.2002.


30.4.2004   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23 marzo 2004

nella causa T-310/02, Athanassios Theodorakis contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(«Pubblico impiego - Assunzione - Art. 29 dello Statuto - Avviso di vacanza - Rigetto di candidatura - Tardività»)

(2004/C 106/120)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-310/02, Athanassios Theodorakis, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Uccle (Belgio), rappresentato dall'avv. S. Pappas, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. F. Anton e B. Driessen), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento, da una parte, della decisione del Consiglio 11 aprile 2002, recante rigetto della candidatura del ricorrente al posto di direttore generale della Direzione generale «Relazioni economiche esterne, politica estera e di sicurezza comune (PESC)» del segretariato generale di detta istituzione, e della decisione 10 luglio 2002, recante rigetto espresso del suo reclamo, e, dall'altra, della decisione di nomina del direttore generale della Direzione generale «Relazioni economiche esterne, politica estera e di sicurezza comune (PESC)» del segretariato generale del Consiglio, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, e dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, ha pronunciato, il 23 marzo 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 305 del 7.12.2002.


30.4.2004   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Terza Sezione)

1o aprile 2004

nella causa T-312/02, Lucio Gussetti contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Dipendenti - Assegno per figli a carico - Art. 67, n. 2, dello Statuto - Regola anticumulo applicabile agli assegni nazionali di uguale natura - Art. 85 dello Statuto - Condizioni per la ripetizione dell'indebito»)

(2004/C 106/121)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-312/02, Lucio Gussetti, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. M. Merola, con domicilio eletto in Bruxelles, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e R. Amorosi), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 15 febbraio 2002, che, in applicazione della regola anticumulo di cui all'art. 67, n. 2, dello Statuto, dispone la detrazione a partire dal 1o giugno 2001 delle somme indebitamente percepite dal ricorrente a titolo di assegno per figli a carico, corrispondenti agli assegni familiari per figli orfani versati al ricorrente medesimo dalle autorità belghe, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. J. Azizi, presidente, dai sigg. M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 1o aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 305 del 7.12.2002.


30.4.2004   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 febbraio 2004

nella causa T-320/02, Monika Esch-Leonhardt e altri contro Banca centrale europea (1)

(«Dipendenti - Fascicolo personale - Lettera vertente sulla trasmissione di comunicazioni sindacali per posta elettronica - Rifiuto di stralcio dai fascicoli personali dei ricorrenti»)

(2004/C 106/122)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-320/02, Monika Esch-Leonhardt, Tilmann Frommhold e Emmanuel Larue, membri del personale della Banca centrale europea, rispettivamente residenti a Francoforte sul Meno (Germania) e Karben (Germania), rappresentati dall'avv. B. Karthaus, con domicilio eletto a Lussemburgo, contro Banca centrale europea (agenti: sigg. T. Gilliams, G. Gruber e B. Wägenbaur), avente ad oggetto, da una parte, una domanda di annullamento della decisione di versare al fascicolo personale dei ricorrenti una lettera vertente sull'uso da parte loro del sistema di posta elettronica interna per trasmettere comunicazioni sindacali nonché, d'altra parte, una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (Seconda Sezione) composto dal sig. N.J. Forwood, presidente, e dai sigg. J. Pirrung e A.W.H. giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 18 febbraio 2004 una sentenza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento sommario T-320/02 R.


(1)  GU C 323 del 21.12.02.


30.4.2004   

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C 106/62


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 marzo 2004

nella causa T-355/02, Mühlens GmbH & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Rischio di confusione - Domanda di marchio denominativo comunitario ZIRH - Marchio figurativo comunitario anteriore comprendente l'elemento denominativo «sir» - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2004/C 106/123)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-355/02, Mühlens GmbH & Co. KG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall'avv. T. Schulte-Beckhausen, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig.ra S. Laitinen e sig. L. Rampini), in cui l'altra parte nel procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è la Zirh International Corp., con sede in New York, Nex York (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. B. Nuseibeh, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o ottobre 2002 (procedimento R 657/2001-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Mühlens GmbH & Co. KG e la Zirh International Corp., il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 3 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


30.4.2004   

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C 106/62


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 marzo 2004

nella causa T-4/03, Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Dipendenti - Promozione - Irregolarità della procedura di promozione - Scrutinio comparativo dei meriti - Motivazione Ricorso di annullamento»)

(2004/C 106/124)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-4/03, Giorgio Lebedef, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Senningerberg (Lussemburgo), rappresentato dagli avv.ti G. Bouneou e F. Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Curral e sig.ra C. Berardis-Kayser), avente ad oggetto un ricorso di annullamento della decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado B 1 nell'ambito dell'esercizio 2001, il Tribunale (giudice unico: sig.ra V. Tiili); cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 17 marzo 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

La decisione recante diniego di promozione del ricorrente è annullata

2.

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003.


30.4.2004   

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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 febbraio 2004

nella causa T-10/03, Jean-Pierre Koubi contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo CONFORFLEX - Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori FLEX - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2004/C 106/125)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-10/03, Jean-Pierre Koubi, residente in Marsiglia (Francia), rappresentato dall'avv. K. Manhaeve, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (agenti: sig.re S. Laitinen e S. Pétrequin), interveniente dinanzi al Tribunale Fabricas Lucia Antonio Betere, SA (Flabesa), con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dall'avv. I. Valdelomar, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 16 ottobre 2002 (procedimento R 542/2001-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Koubi e la Fabricas Lucia Antonio Betere, SA (Flabesa), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 18 febbraio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il ricorrente è condannato alle spese.


(1)  GU C 55 dell'8/3/03.


30.4.2004   

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C 106/63


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 marzo 2004

nella causa T-11/03, Elizabeth Afari contro Banca centrale europea (1)

(«Dipendenti della Banca centrale europea - Diffamazione - Discriminazione raziale - Procedimento disciplinare - Diritti della difesa - Qualificazione giuridica dei fatti - Ricorso per risarcimento danni»)

(2004/C 106/126)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-11/03, Elizabeth Afari, rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, contro Banca centrale europea (agenti: sig.ra V. Saintot, sigg.T. Gilliams e N. Urban), avente ad oggetto un ricorso di annullamento della decisione della Banca centrale europea 5 novembre 2002, recante una nota di biasimo a carico della ricorrente, e il ricorso per il risarcimento dei danni che questa avrebbe subito, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, dal sig. H. Legal e dalla sig.ra E. Martins Ribeiro, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 16 marzo 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


30.4.2004   

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C 106/63


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 marzo 2004

nella causa T-14/03, Colette Di Marzio contro la Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Presupposti della ricevibilità del ricorso - Retribuzione - Cambiamento della sede di servizio - Abolizione del coefficiente correttore in Francia e dell'indennità di dislocazione - Principio di non discriminazione - Principio di sollecitudine)

(2004/C 106/127)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-14/03, Colette Di Marzio, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Ginasservis (Francia), rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall, V. Joris e D. Waelbroeck), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento di una decisione di trattenuta sullo stipendio della ricorrente, di una decisione che abolisce l'indennità di segreteria e di una decisione che abolisce l'indennità forfettaria per le spese di viaggio, e un ricorso diretto al risarcimento dei danni assertivamente da lei subiti, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, H. Legal e dalla sig.ra E. Martins Ribeiro, giudici; cancelliere: I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 2 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 83 del 5.4.2003.


30.4.2004   

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C 106/63


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 febbraio 2004

nella causa T-19/03, Spyridoula Konstantopoulou contro Corte di giustizia delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Concorso generale - Esclusione dalle prove orali)

(2004/C 106/128)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-19/03, Spyridoula Konstantopoulou, residente in Gianina (Grecia), rappresentata dall'avv. É. Boigelot, contro Corte di giustizia delle Comunità europee (agente: sig. M. Schauss), avente ad oggetto un ricorso di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale della Corte di giustizia delle Comunità europee LA/14 del 23 ottobre 2002, con cui si nega l'ammissione della ricorrente alle prove orali del suddetto concorso, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici; cancelliere: I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 19 febbraio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 83 del 5.4.2003.


30.4.2004   

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C 106/64


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 febbraio 2004

nella causa T-300/97 DEP, Benito Latino contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Procedimento - Liquidazione delle spese)

(2004/C 106/129)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-300/97 DEP, Benito Latino, già dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti G. Vandersanden, L. Levi e A. Finchelstein, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Curral), avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese in seguito alla sentenza del Tribunale 15 dicembre 1999, causa T-300/97, Latino/Commissione (Racc.PI pagg. I-A-259 e II-1263), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, e dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. H Jung, ha emesso, il 19 febbraio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'importo totale delle spese ripetibili in esecuzione della sentenza 15 dicembre 1999, causa T-300/97, Latino contro Commissione, è stabilito pari a EUR 11 000.


(1)  GU C 41 del 7.2.1998.


30.4.2004   

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C 106/64


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1o marzo 2004

nella causa T-210/99, Johan Henk Gankema contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso di annullamento - Inattività del ricorrente - Non luogo a provvedere)

(2004/C 106/130)

Lingua processuale: l'olandese

Nella causa T-210/99, Johan Henk Gankema, residente in Veendam (Paesi Bassi), con l'avv. E. Maas, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuto dal Regno dei Paesi Bassi (agenti: inizialmente dal sig. M. Fiestra e dalla sig.ra L. Cuelenaere, in seguito dalla sig.ra Cuelenaere e dal sig. V. Koningsberger e, infine, dalla sig.ra H.G. Sevenster) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente dai sigg. G. Rozet e H. Speyart, in seguito dai sigg. Rozet e H. Van Vliet), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 1999, 1999/705/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania (GU L 280, pag. 87), il Tribunale (Seconda Sezione Ampliata), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. A.W.H. Meij, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 1o marzo 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non vi è luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)

Il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione. Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 6 dell'8.1.2000.


30.4.2004   

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C 106/64


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 febbraio 2004

nella causa T-120/03, Synopharm GmbH & Co KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a provvedere)

(2004/C 106/131)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-120/03, Synopharm GmbH & Co KG, rappresentata dall'avv. G. Hodapp, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. G. Schneider e U. Pfleghar), in cui l'altra parte nel procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è la Pentafarma-Sociedade Técnico-Medicinal, Lda, rappresentata dall'avv. J. Pereira da Cruz, avente ad oggetto un ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Terza Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2003 (procedimento R 44/2002-3), nell'ambito del procedimento di opposizione tra la Synopharm GmbH & Co KG e la Pentafarma-Sociedade Técnico-Medicinal, Lda, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 9 febbraio 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non vi è luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e la interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese della convenuta.


(1)  GU C 171 del 19.7.2003.


30.4.2004   

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C 106/65


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 febbraio 2004

nella causa T-304/03, Bayer AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Composizione amichevole intervenuta tra il richiedente il marchio comunitario e il titolare di marchi nazionali anteriori - Non luogo a provvedere)

(2004/C 106/132)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-304/03, Bayer AG, con sede in Leverkusen (Germania), rappresentata dall'avv. Wolpert, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. J. Webendörfer e G. Schneider), controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli): Sanofi-Synthelabo SA, con sede in Parigi (Francia), avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 giugno 2003 (procedimento R 452/2002-4), relativo ad un procedimento d'opposizione tra la Bayer AG e la Sanofi-Synthelabo SA, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, l'11 febbraio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2.

La ricorrente Bayer AG sopporterà le proprie spese e l'UAMI le proprie eventuali spese.


(1)  GU C 264 dell 1.11.2003.


30.4.2004   

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C 106/65


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 gennaio 2004

nel procedimento T–369/03 R, Arizona Chemical BV e altri contro la Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario - Direttiva 67/548/CEE - Urgenza)

(2004/C 106/133)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento T-369/03 R, Arizona Chemical BV, con sede in Almere (Paesi Bassi), Eastman Belgium BVBA, con sede in Kallo (Belgio), Resinall Europe BVBA, con sede in Bruges (Belgio), Cray Valley Iberica SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentate dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Madegem, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. X. Lewis e sig.ra F. Simonetti), avente ad oggetto, da una parte, una domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto della Commissione datato 20 agosto 2003 e dell'attuale inserimento della colofonia nell'allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, n. 196, pag. 1), e, dall'altra, una domanda diretta a che venga ordinato alla Commissione di proporre la declassificazione della colofonia nella prossima riunione del comitato della regolamentazione che deve statuire sull'adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico, il presidente del Tribunale ha emesso il 16 gennaio 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


30.4.2004   

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C 106/65


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 febbraio 2004

nel procedimento T–422/03 R, Enviro Tech Europe Ltd e Enviro Tech International Inc. contro la Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario - Direttiva 67/548/CEE - Urgenza)

(2004/C 106/134)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento T-422/03 R, Enviro Tech Europe Ltd, con sede in Kingston upon Thames, Surrey (Regno Unito), Enviro Tech International Inc., con sede in Chicago, Illinois (Stati Uniti), rappresentate dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. X. Lewis e sig.ra F. Simonetti), avente ad oggetto, da una parte, una domanda di sospensione dell'esecuzione di due atti della Commissione datati 3 novembre 2003, e, dall'altra, una domanda diretta a che venga ordinato alla Commissione di non proporre la riclassificazione del bromuro di n-propilene nel 29o adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, n. 196, pag. 1), il presidente del Tribunale ha emesso il 3 febbraio 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


30.4.2004   

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C 106/66


Ricorso della Dr. Grandel GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 22 dicembre 2003.

(Causa T-426/03)

(2004/C 106/135)

Lingua processuale: Da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura – Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Il 22 dicembre 2003, la Dr. Grandel GmbH, con sede in Augusta (Germania), rappresentata dall'avv. W. Göpfert, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Contro parte dinanzi alla commissione di ricorso: la RE.LE.VI. S.p.A., con sede in Rodigo (Italia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 17 ottobre 2003 (procedimento R 920/2001-4)

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:

La ricorrente

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Il marchio denominativo «GRAN» per prodotti rientranti nelle classi 3, 5 e 30 (tra gli altri, cosmetici; prodotti farmaceutici e igienici; prodotti da forno)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

RE.LE.VI. S.p.A.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Il marchio denominativo italiano, greco e internazionale «GRANFORTE» per prodotti rientranti nelle classi 1, 3, 5 e 11

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso (1):

Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda

Motivi di ricorso:

Errata applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94;

Errata qualificazione dell’ambito di tutela dei marchi in conflitto;

Mancata presa in considerazione della decisione n. R 915/2001-4, con la quale la domanda di registrazione comunitaria del marchio denominativo «GRANFORTE» è stata respinta per i prodotti analoghi ai presenti;

Nessun rischio di confusione.


(1)  Decisione della quarta commissione di ricorso 10 settembre 2003, procedimento R 920/2001-4.


30.4.2004   

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C 106/66


Ricorso dell'«Almdudler-Limonade» A. & S. Klein contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI), proposto il 9 gennaio 2004

(Causa T-12/04)

(2004/C 106/136)

lingua processuale: il tedesco

Il 9 gennaio 2004 l'«Almdudler-Limonade» A. & S. Klein, con sede in Vienna, rappresentata dall'avv. G. Schönherr, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

decidere nel merito e modificare la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'UAMI 5 novembre 2003, emessa nel procedimento R 490/2003-2, dando seguito alla sua domanda di registrazione del marchio comunitario n. 2.193.753;

in eventu, annullare la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'UAMI 5 novembre 2003, emessa nel procedimento R 490/2003-2, e rinviare all'UAMI per una nuova trattazione e decisione;

condannare l'UAMI alle spese del presente procedimento e del ricorso dinanzi alla commissione, da saldarsi a mani del suo legale entro 14 giorni.

Motivi e principali argomenti:

Marchio di cui trattasi:

Il marchio tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia di limonata - domanda n. 2.193.753

Prodotti o servizi:

Prodotti della classe 32 (Limonata aromatica)

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso:

Rigetto della domanda di registrazione da parte dell'esaminatore

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi del ricorso:

Il marchio di cui si chiede la registrazione avrebbe carattere distintivo più che sufficiente.

I settori del commercio pertinenti sarebbero in grado di distinguere il prodotto rappresentato da siffatta forma d'imballaggio dai prodotti altrui.

Il carattere distintivo risulterebbe ancora maggiore ove si consideri il contenuto della bottiglia.


30.4.2004   

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C 106/67


Ricorso della Mülhens GmbH & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 22 gennaio 2004.

(Causa T-28/04)

(2004/C 106/137)

Lingua processuale: da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura – Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Il 22 gennaio 2004, la Mülhens GmbH & Co. KG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall'avv. T. Schulte-Beckhausen, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l''Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Contro parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: sig. Mirco Cara, residente in Trezzano sul Naviglio (Milano).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 20 novembre 2003 (procedimento R 10/2003-1);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:

Sig. Mirco Cara

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio figurativo «TOSKA LEATHER» per prodotti rientranti nelle classi 16, 18 e 25 (tra gli altri, libri, borse e borsette nonché abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere) – domanda n. 1 079 888.

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Il marchio denominativo tedesco «TOSCA» per prodotti di profumeria (tra gli altri «profumo»«Eau de toilette» e «Eau de Parfum per donne»).

Decisione della divisione di opposizione:

L’opposizione è stata accolta riguardo ai prodotti rientranti nella classe 25. Per il resto, l’opposizione è stata respinta.

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso della ricorrente.

Motivi di ricorso:

 

L’opposizione del titolare del marchio notorio rivendicato sarebbe fondata ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1).

 

Sussisterebbe un rischio di confusione tra i segni in conflitto.

 

I prodotti in conflitto mostrerebbero una certa somiglianza.

 

Quanto al marchio notorio rivendicato in sede di opposizione, si tratterebbe di un marchio che gode di notorietà ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


30.4.2004   

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C 106/68


Ricorso della Lichtwer Pharma AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 29 gennaio 2004

(Causa T-32/04)

(2004/C 106/138)

Lingua processuale: da stabilirsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura - Lingua di redazione del ricorso: il tedesco

Il 29 gennaio 2004, la Lichtwer Pharma AG, Berlino, rappresentata dai sig.ri H.P. KunzHallstein e R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha preso parte anche la Laboratoire L. Lafon S.A., Maisons-Alfort (Francia).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il punto 2 della decisione emessa dalla Quarta Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) in data 13.11.2003, e dunque annullare la decisione nella parte in cui pone a carico della ricorrente le tasse e le spese relative sia alla procedura di opposizione che alla procedura di ricorso;

condannare l'ufficio convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente ha chiesto la registrazione del marchio denominativo «Lyco-A» per prodotti delle classi 5, 29 e 30 (domanda n. 1 217 355). Contro la registrazione di tale marchio ha proposto opposizione la Laboratoire L. Lafon S.A., titolare del marchio denominativo francese «LYOC» registrato per prodotti della classe 5. La Laboratoire L. Lafon S.A. ha proposto due ulteriori opposizioni sulla base dei marchi «LYCO PROTECT» e «LYCO Q10».

Con decisione 30 ottobre 2002, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione proposta sulla base del marchio «LYOC» per insussistenza del rischio di confusione. In pari data, è stata accolta l'opposizione fondata sul marchio «LYCO Q10».

Nel dicembre 2002, la Laboratoire L. Lafon S.A. ha comunicato alla parte convenuta la propria intenzione di presentare un ricorso amministrativo contro la decisione emessa nel procedimento di opposizione relativo al marchio «LYOC». Contro la decisione riguardante il marchio «LYCO Q10» non è stato proposto alcun ricorso in sede amministrativa.

Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso constata che la procedura di ricorso è divenuta priva di oggetto per effetto del rigetto definitivo della domanda di registrazione del marchio. Inoltre, la detta decisione pone a carico della ricorrente le spese relative sia alla pregressa procedura di opposizione sia alla successiva procedura di ricorso.

A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente fa valere che l'affermazione di voler presentare un ricorso in sede amministrativa costituisce unicamente una manifestazione di intenti. Inoltre, la commissione di ricorso avrebbe dovuto rigettare il ricorso perché irricevibile ai sensi dell'art. 49, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 (1) e condannare la ditta che aveva proposto tale ricorso alle spese del procedimento.

La ricorrente asserisce inoltre che l'accoglimento di un'opposizione non può determinare un rigetto ex tunc della domanda di registrazione di un marchio, bensì soltanto un rigetto ex nunc, e che la motivazione della decisione mostra come la commissione di ricorso, nell'adottare la decisione, avrebbe erroneamente applicato l'art. 81, n. 1, del regolamento n. 40/94 (2). Sotto questo profilo, a suo avviso, la decisione concretizza una violazione di norme di diritto sostanziale. Inoltre, la parte convenuta avrebbe dovuto rimborsare all'altra parte del procedimento, in conformità delle regole 21 e 51 del regolamento (CE) n. 2868/95, la metà delle tasse relative alla procedura di opposizione nonché tutte le tasse afferenti alla procedura di ricorso.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1994, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


30.4.2004   

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C 106/68


Ricorso della Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 28 gennaio 2004.

(Causa T-34/04)

(2004/C 106/139)

Lingua processuale: da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura – Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Il 28 gennaio 2004, la Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, con sede in Müllheim an der Ruhr (Germania), rappresentata dall'avv. B. Piepenbrink, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Controparti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: sigg. Joachim Bälz e Friedmar Hiller, residenti in Stoccarda (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 novembre 2003 (procedimento R 620/2002-2) e decidere la cancellazione del marchio richiesto n. 1 873 561«Turkish Power»;

ordinare che le spese del procedimento siano poste a carico del convenuto.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:

Sigg. Joachim Bälz e Friedmar Hiller

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Marchio figurativo «Turkish Power» per prodotti rientranti nelle classi 3, 25, 28, 32, 33 e 34 (tra gli altri tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi) – domanda n. 1 873 561

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in

La ricorrente (già Tengelmann Warenhandelsgesellschaft)

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Il marchio denominativo tedesco, «POWER» per i prodotti rientranti nella classe 34 (tra gli altri, tabacco, articoli per fumatori; fiammiferi)

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso della ricorrente.

Motivi di ricorso:

La commissione di ricorso avrebbe applicato in modo giuridicamente errato l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94,

e il marchio rivendicato in sede di opposizione non solo possiederebbe per natura un normale carattere distintivo, un tale carattere risulterebbe rafforzato a causa del suo ampio uso come marchio.

A causa della coincidenza dei marchi confrontati nei loro elementi di maggiore risalto, esisterebbe un rischio di confusione.


30.4.2004   

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C 106/69


Ricorso della Orsay GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 5 febbraio 2004.

(Causa T-39/04)

(2004/C 106/140)

Lingua processuale: da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura – Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Il 5 febbraio 2004, la Orsay GmbH, con sede in Willstätt Germania), rappresentata dall'avv. D. von Schultz, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Controparte dinanzi alla commissione di ricorso: la José Jiménez Arellano S.A., con sede in Madrid.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 3 novembre 2003 – procedimento R 394/2002-4 – e la decisione della divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 25 febbraio 2002, n. 405, per la parte in cui è stata respinta la domanda di marchio comunitario n. 1 042 613 in seguito all'opposizione n. B 242 059 per i prodotti: articoli di abbigliamento, stivali, scarpe e pantofole, cappelleria;

dichiarare che la domanda di marchio comunitario n. 1 042 613«O orsay» per i prodotti: articoli di abbigliamento, stivali, scarpe e pantofole, cappelleria, per la classe 25 dev'essere accolta dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno;

porre a carico del convenuto le spese del procedimento di opposizione, del ricorso e del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:

La ricorrente

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Marchio figurativo «O orsay» per prodotti rientranti nelle classi 22, 24 e 25 (fili, tessuti e tessuti in maglia; coperte da letto e copritavolo nonché articoli di abbigliamento, stivali, scarpe e pantofole; cappelleria) – Domanda n. 1 042 613

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

José Jimérez Arellano S.A.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Il marchio figurativo spagnolo e portoghese «D’ORSAY», tra l’altro, per i prodotti rientranti nella classe 25

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto della domanda di marchio per i prodotti «articoli di abbigliamento, stivali, scarpe e pantofole; cappelleria». Per il resto, rigetto dell’opposizione.

Decisione della Commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso della ricorrente.

Motivi di ricorso:

L’UAMI ha adottato la sua decisione in violazione dell’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94.

Poiché ci si sarebbe basati su un raffronto tra i segni comparati «O orsay» e «D’ORSAY», sarebbe fuori discussione un rischio di confusione uditiva.

Sarebbe escluso un rischio di confusione per ragioni grafiche o associative.


30.4.2004   

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C 106/70


Ricorso di Gela Sviluppo S.C.p.A. in liquidazione contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 13 febbraio 2004

(causa T-65/04)

(2004/C 106/141)

Lingua processuale: l'italiano

Il 13 febbraio 2004, Gela Sviluppo S.C.p.A. in liquidazione, rappresentata e difesa dall' avvocato Patrizio Menchetti, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione contenuta nella comunicazione del 16 dicembre 2003, rif. 116515 Regio E2/JHR/rs D(2003) 621494, che nega la richiesta erogazione del saldo del finanziamento della sovvenzione globale di Gela Sviluppo;

annullare la decisione della Commissione che riduce il finanziamento della sovvenzione globale di Gela Sviluppo, Sicilia 94-99 FESR 98.05.26.001;

annullare la decisione della Commissione che provvede allo storno dal bilancio della somma di EUR 2 348 580,42;

annullare la decisione della Commissione contenuta nella nota di debito per l'importo di EUR 85.806,66 in restituzione della eccedenza versata;

ove si ritenga l'art. 6.2 degli Orientamenti sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994-1999) dei fondi strutturali adottati con Decisione (SEC) 1999/1316 del 9/9/1999 parte di una decisione ai sensi dell'art. 249 CE, annullare la predetta decisione;

accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione, in relazione alla mancata erogazione del saldo finale del finanziamento della sovvenzione globale di Gela Sviluppo, Sicilia 94/99 FESR 98.05.26.001 e condannare la Commissione al risarcimento del danno ex artt. 235 e 288 CE nella misura di EUR 2 348 580,42 oltre interessi, o di quanto sarà ritenuto di giustizia;

accertare l'inadempimento contrattuale e la responsabilità contrattuale della Commissione in relazione alla convenzione sottoscritta il 13/09/1999 tra Gela Sviluppo e la Commissione europea, con presa d'atto della Regione Siciliana, e modificata il 31/05/2002, sempre con presa d'atto della Regione Siciliana, dichiarare non dovuta dalla Commissione la somma di EUR 85 806,66 condannare la Commissione ad eseguire le prestazioni contrattuali consistenti nella erogazione della somma di EUR 2 262 777,76, o al risarcimento del danno per pari importo o per quanto sarà ritenuto di giustizia;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso riguarda la decisione della Commissione di non erogare il saldo finale del finanziamento della sovvenzione globale di Gela Sviluppo, Sicilia 94/99 FESR 98.05.26.001, e di richiedere la somma già erogata di EUR 85 806,66.

La ricorrente deduce quanto segue:

la Commissione non ha adeguatamente motivato le decisioni che riducono il finanziamento, né la Decisione (SEC) 1999/1316 del 9/9/1999;

la Commissione ha violato il principio del contraddittorio perché ha rifiutato di dare corso alla richiesta della ricorrente di essere sentita, nonché i principi del legittimo affidamento, di proporzionalità e di certezza delle situazioni giuridiche in relazione alla riduzione, ed infine il requisito delle forme sostanziali relativamente alla confezione della Decisione (SEC) 1999/1316 del 9/9/1999;

l'illegittimità del metodo di calcolo adottato dalla Commissione per la chiusura a consuntivo;

la responsabilità extracontrattuale della Commissione in violazione dei principi di legittimo affidamento, buona gestione amministrativa e dei regolamenti che governano la gestione dei finanziamenti dei fondi strutturali;

la responsabilità contrattuale in relazione alla convenzione sottoscritta tra la Commissione, Gela Sviluppo e la Regione Sicilia della Commissione con violazione degli artt. 1453, 1175 e 1375 del codice civile italiano.


30.4.2004   

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C 106/71


Ricorso della ditta SGL Carbon AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 febbraio 2004

(Causa T-68/04)

(2004/C 106/142)

Lingua processuale: il tedesco

Il 20 febbraio 2004, la ditta SGL Carbon AG, Wiesbaden (Germania), rappresentata dai sig.ri Martin Klusmann e Andreas von Bonin, Rechtsanwälte, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'impugnata decisione della Commissione 3 dicembre 2003, C(2003) 4457 def., nella parte riguardante essa ricorrente;

in subordine, ridurre congruamente l'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di EUR 23 640 000, in quanto essa, partecipando ad una serie di accordi e pratiche concordate nel settore dei prodotti elettronici e meccanici a base di carbonio e di grafite, avrebbe violato l'art. 81, n.1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'Accordo SEE.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, anzitutto, che nella fissazione dell'importo base dell'ammenda sarebbe stato commesso un errore in suo danno. Inoltre, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe violato il limite massimo del 10 % previsto per l'ammenda dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 (1), per effetto dell'inflizione di diverse singole ammende di importo complessivo superiore al 10 % del fatturato di gruppo. La ricorrente risulterebbe altresì penalizzata per effetto dell'ingiustificata applicazione del limite massimo del 10 % a favore di un'altra impresa inserita in un rapporto societario di gruppo con un'impresa terza. Sempre ad avviso della ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente valutato anche la cooperazione da essa fornita, riducendo così l'ammenda in misura troppo esigua, ed avrebbe tenuto conto in modo erroneo dell'esigenza di un'effettiva deterrenza nella fissazione dell'ammenda. La ricorrente fa valere altresì che la Commissione si sarebbe ingiustamente rifiutata di tener conto, nella commisurazione dell'ammenda, del suo stato di insolvenza. Infine, la ricorrente contesta anche la fissazione degli interessi moratori e degli interessi connessi alla pendenza della lite, così come effettuata nella decisione impugnata.


(1)  CEE Consiglio: Regolamento n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, n. P 013, pag. 204).


30.4.2004   

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C 106/71


Ricorso della ditta Schunk GmbH e della ditta Schunk Kohlenstofftechnik GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 febbraio 2004

(Causa T-69/04)

(2004/C 106/143)

Lingua processuale: il tedesco

Il 20 febbraio 2004, le ditte Schunk Gmbh, Thale (germania), e Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, Heuchelheim (Germania), rappresentate dai sig.ri Rainer Bechtold e Simon Hirsbrunner, Rechtsanwälte, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l'impugnata decisione della Commissione 3 dicembre 2003 (caso COMP/E-2/38.359 - Prodotti elettronici e meccanici a base di carbonio e di grafite);

in subordine, ridurre l'ammenda inflitta con la decisione impugnata;

condannare la Commissione al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha inflitto alle ricorrenti un'ammenda di EUR 30 870 000, in quanto esse, partecipando ad una serie di accordi e pratiche concordate nel settore dei prodotti elettronici e meccanici a base di carbonio e di grafite, avrebbero violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'Accordo SEE.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere, anzitutto, che la Commissione è incorsa in un errore di diritto laddove ha ritenuto sussistente una responsabilità solidale in capo alla prima delle ricorrenti, la Schunk Gmbh, che sarebbe una holding finanziaria, per l'ammenda inflitta alla controllata di quest'ultima, ossia l'odierna seconda ricorente Schunk Kohlenstofftechnik GmbH («SKT»). Le ricorrenti affermano inoltre che la decisione impugnata è fondata su una base normativa illegittima, in quanto l'art. 15 del regolamento n. 17/62 (1) conferirebbe alla Commissione un margine di discrezionalità quanto all'entità delle ammende e sarebbe dunque incompatibile con il principio di determinatezza e con le norme di diritto comunitario di rango sovraordinato. Oltre a ciò, la Commissione, nella fissazione dell'ammenda inflitta, avrebbe trattato le ricorrenti in modo più sfavorevole rispetto ad altre imprese, avrebbe erroneamente valutato l'efficacia deterrente dell'ammenda e la cooperazione fornita dalle ricorrenti, ed avrebbe altresì omesso di prendere in considerazione circostanze di importanza sostanziale.


(1)  CEE Consiglio: Regolamento n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, n. P 013, pag. 204).


30.4.2004   

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C 106/72


Ricorso della Le Carbone Lorraine S.A. contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 febbraio 2004

(causa T-73/04)

(2004/C 106/144)

Lingua processuale: il francese

Il 20 febbraio 2004, la Le Carbone Lorraine S.A., con sede in Parigi, rappresentato dagli avv.ti Antoine Winckler e Igor Simic, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione adottata dalla Commissione in data 3 dicembre 2003 nel caso COMP/38.359, nella parte in cui riguarda la Carbone Lorraine S.A.;

in subordine, annullare o ridurre l'importo dell'ammenda che le stata inflitta con tale decisione;

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti:

Con la decisione impugnata, la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di EUR 43 050 000 per aver partecipato, con cinque altre imprese, a un'intesa nel settore dei prodotti a base di carbone e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche.

A sostegno del ricorso, la società ricorrente fa innanzi tutto valere che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto, non avendo procedendo ad una delimitazione dei mercati rilevanti per i prodotti in questione. La ricorrente deduce anche una violazione dei principi di propria proporzionalità e di legittimo affidamento in merito alla fissazione dell'importo di partenza dell'ammenda in questione. La Commissione avrebbe anche violato il principio di certezza del diritto, maggiorando l'importo di partenza 105 % a causa della durata dell'infrazione. La ricorrente addebita inoltre alla Commissione di non aver tenutor conto delle circostanze attenuanti a suo favore e non di averle concesso la riduzione massima prevista per la sua asserita collaborazione nell'inchiesta. La Commissione avrebbe violato il principio della parità di trattamento, non avendo concesso una riduzione dell'ammenda alla ricorrente, per l'impatto su di essa di una serie consecutiva di pesanti ammende nel stesso settore di attività, mentre, per tale motivo, essa avrebbe concesso una siffatta riduzione ad un'altra impresa interessata.


30.4.2004   

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C 106/72


Ricorso dell'Arch Chemicals Inc. e dell'Arch Timber Protection Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 febbraio 2004

(Causa T-75/04)

(2004/C 106/145)

lingua processuale: l'inglese

Il 17 febbraio 2004 l'Arch Chemicals Inc., con sede in Norwalk, Connecticut (Stati Uniti d'America), e l'Arch Timber Protection Limited, con sede in Castleford (Regno Unito), rappresentate dagli avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu, hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli artt. 3 (con l'allegato II), 4, n. 2, 5, n. 3, 10, n. 2, primo capoverso, 11, n. 3, 13 e 14, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000;

dichiarare illegittimi e inapplicabili alle ricorrenti gli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

dichiarare illegittimo e inapplicabile alle ricorrenti l'art. 6, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi;

condannare la convenuta a pagare alle ricorrenti la somma simbolica di 1 euro a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'adozione e dell'entrata in vigore delle misure impugnate, oltre agli interessi sino al giorno del saldo effettivo;

condannare la convenuta alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Le ricorrenti producono principi attivi di biocidi e biocidi, segnatamente pesticidi non destinati all'agricoltura contenenti tali principi. Esse sono autorizzate al commercio in numerosi Stati membri e molti dei loro prodotti sono protetti da diritti di proprietà intellettuale.

In conformità alla direttiva 98/8/CE (1) ed al regolamento (CE) della Commissione n. 1896/2000 (2), le ricorrenti hanno notificato le loro combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto e sono state perciò ammesse al programma di revisione previsto dal regolamento della Commissione (CE) n. 2032/2003 (3). A norma della seconda fase del detto programma le ricorrenti sono tenute a sviluppare una documentazione onerosa protetta da diritti di proprietà intellettuale, ad esempio studi scientifici e valutazioni dei rischi, e a rimetterla allo Stato membro designato relatore. Le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2032/2003 perché esso non pone alle compagnie non ammesse al programma un termine di preclusione per il commercio dei biocidi notificati dalle partecipanti ed elencati nell'allegato II del regolamento. Inoltre, secondo le ricorrenti, l'art. 3, n. 2, e l'allegato II del regolamento n. 2032/2003 omettono di elencarle fra le partecipanti al programma per aver notificato le loro combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto. Del pari, le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'art. 5, n. 3, e del «considerando» 10 del regolamento n. 2032/2003 in quanto permettono a imprese non partecipanti al programma di chiedere l'inclusione della combinazione di un principio attivo/tipo di prodotto a condizioni più favorevoli. Le ricorrenti contestano altresì l'art. 10, n. 2, primo capoverso, del regolamento n. 2032/2003 perché permette allo Stato membro relatore di tener conto di informazioni supplementari presentate da non partecipanti. Le ricorrenti lamentano anche che l'art. 11, n. 3, e il «considerando» 18 autorizzino la convenuta ad effettuare unilateralmente una valutazione comparativa delle combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto prima della chiusura del programma. Le ricorrenti contestano l'art. 13 e il «considerando» 20 poiché permettono alla convenuta di sospendere o di interrompere il programma presentando una proposta in tal senso in base alla direttiva 76/769/CEE (4). In questo modo si preferirebbe una valutazione del grado di pericolosità all'analisi dei rischi specifica del settore prescritta dalla direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Infine, le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'art. 14, n. 2, perché retroattivamente e senza adeguata motivazione modifica le regole di notificazione contenute nel regolamento n. 1896/2000, così cambiando un fattore di decisiva importanza per le ricorrenti ai fini della partecipazione al programma di revisione.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti fanno valere che la convenuta ha abusato dei poteri riconosciutile dalla direttiva 98/8/CE sviluppando la medesima in modo da trascenderne il testo e da modificare i loro diritti ed aspettative. Le ricorrenti lamentano, inoltre, che la convenuta non fosse competente ad introdurre nel regolamento n. 2032/2003 le disposizioni contestate senza consultare prima il Parlamento europeo e il Consiglio. A loro avviso, per introdurre le dette disposizioni avrebbe dovuto modificarsi la direttiva 98/8/CE.

Le ricorrenti allegano anche che la convenuta ha violato il Trattato CE e i principi dell'ordinamento comunitario, quali quelli di concorrenza leale e non distorta, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di parità di trattamento, il diritto di proprietà, il diritto al libero esercizio dell'attività d'impresa e, infine, il primato degli accordi internazionali, specialmente della tutela dei diritti di proprietà intellettuale in forza dell'accordo TRIP.

A sostegno del loro ricorso esse deducono altresì l'illegittimità dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1896/2000 e degli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1, della direttiva 98/8/CE.

Le ricorrenti affermano che l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1896/2000 costituisce il fondamento degli artt. contestati 3 e 4, n. 2, nonché dell'allegato II del regolamento n. 2032/2003 e dispone che una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto notificata possa essere messa liberamente in commercio anche da imprese che non abbiano accesso ai dati riservati delle ricorrenti, né abbiano elaborato a propria volta dati equivalenti. Le ricorrenti lamentano che l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1896/2000 non tenga conto delle disposizioni sulla protezione dei dati contenute nella direttiva 98/8/CE e che la convenuta non fosse competente ad adottarlo e che sia perciò incorsa in uno sviamento di poteri.

Le ricorrenti sostengono, ancora, che gli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, e 11 della direttiva 98/8/CE sono correlati all'art. 3 e all'allegato II del regolamento n. 2032/2003 qui in contestazione. A loro avviso, l'art. 9, lett. a), della direttiva 98/8/CE è illegittimo in quanto discrimina tra i principi attivi presenti e i principi attivi assenti sul mercato prima del 14 maggio 2000, creando in tal modo una concorrenza sleale. Parimenti, le ricorrenti fanno valere che gli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1, della direttiva 98/8/CE sono incompatibili con altre disposizioni della stessa. In particolare, essi non stabiliscono, a differenza degli artt. 12 e 27 della direttiva 98/8/CE, un collegamento chiaro tra le ricorrenti e le combinazioni da esse notificate di principi attivi/tipi di prodotto. Infine, le ricorrenti chiedono che l'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8/CE venga dichiarato illegittimo per impedire agli Stati membri di continuare ad applicare la loro precedente normativa che permette la registrazione di biocidi non notificati a livello comunitario.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1).

(4)  Direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201).


30.4.2004   

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C 106/74


Ricorso presentato il 17 febbraio 2004 dalla Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-76/04)

(2004/C 106/146)

Lingua processuale: l'inglese

Il 17 febbraio 2004 la Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH, con sede in Kirchheimboladen, (Germania), rappresentata dagli avv.ti K. Van Maldegem e Claudio Mereu, ha proposto ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare gli artt. 3 (e l'allegato II); 4, n. 2; 5, n. 3; 10, n. 2, secondo comma; 11, n. 3; 13 e 14, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000;

dichiarare illegittimi e inapplicabili nei confronti della ricorrente gli artt. 9, lett. a); 10, n. 3; 11 e 16, n. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

dichiarare il legittimo e inapplicabile nei confronti della ricorrente l'art. 6, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi;

ordinare alla convenuta unnon di versare la somma provvisoria di EUR 1 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'adozione e dell'entrata in vigore del provvedimento contestato, nonché di ogni interesse applicabile, in attesa del calcolo esatto e della fissazione dell'esatto ammontare;

condannare la convenuta al pagamento di tutti i costi e di tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

I motivi e argomenti dedotti dalla ricorrente sono gli stessi degli di quelli dedotti nella causa T-75/04.


30.4.2004   

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C 106/75


Ricorso della Rhodia Consumer Specialties Limited contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 17 febbraio 2004

(Causa T-77/04)

(2004/C 106/147)

Lingua processuale: l'inglese

Il 17 febbraio 2004, la Rodhia Consumer Specialties Limited, con sede in Watford (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 3 (e l'allegato II), l'art. 4, n. 2, l'art. 5, n. 3, l'art. 10, n. 2, secondo comma, l'art. 11, n. 3, l'art. 13 e l'art. 14, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all''art. 16, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000;

dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità nei confronti della ricorrente degli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità nei confronti della ricorrente dell'art. 6, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'art. 16, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8/CE sui biocidi;

ordinare alla convenuta di risarcire la ricorrente con l'importo provvisorio di EUR 1 per i danni subiti a causa dell'adozione e dell'entrata in vigore del contestato provvedimento, oltre a tutti gli interessi applicabili, in attesa del calcolo esatto e della determinazione del preciso importo;

condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-75/04.


30.4.2004   

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C 106/75


Ricorso della Sumitomo Chemical (UK) PLC contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 17 febbraio 2004

(Causa T-78/04)

(2004/C 106/148)

Lingua processuale: l'inglese

Il 17 febbraio 2004, la Sumitomo Chemical (UK) PLC, con sede in Londra, Regno Unito, rappresentata dagli avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 3 (e l'allegato II), l'art. 4, n. 2, l'art. 5, n. 3, l'art. 10, n. 2, secondo comma, l'art. 11, n. 3, l'art. 13 e l'art. 14, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'art. 16, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000;

dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità nei confronti della ricorrente degli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità nei confronti della ricorrente dell'art. 6, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'art. 16, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8/CE sui biocidi;

ordinare alla convenuta di risarcire la ricorrente con l'importo provvisorio di EUR 1 per i danni subiti a causa dell'adozione e dell'entrata in vigore del contestato provvedimento, oltre a tutti gli interessi applicabili, in attesa del calcolo esatto e della determinazione del preciso importo;

condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-75/04.


30.4.2004   

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C 106/76


Ricorso della Troy Chemical Company BV contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 17 febbraio 2004

(Causa T-79/04)

(2004/C 106/149)

Lingua processuale: l'inglese

Il 17 febbraio 2004, la Troy Chemical Company BV, con sede in Maassluis (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 3 (e l'allegato II), l'art. 4, n. 2, l'art. 5, n. 3, l'art. 10, n. 2, secondo comma, l'art. 11, n. 3, l'art. 13 e l'art. 14, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'art. 16, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000;

dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità nei confronti della ricorrente degli artt. 9, lett. a), 10, n. 3, 11 e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità nei confronti della ricorrente dell'art. 6, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'art. 16, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8/CE sui biocidi;

ordinare alla convenuta di risarcire la ricorrente con l'importo provvisorio di EUR 1 per i danni subiti a causa dell'adozione e dell'entrata in vigore del contestato provvedimento, oltre a tutti gli interessi applicabili, in attesa del calcolo esatto e della determinazione del preciso importo;

condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-75/04.


30.4.2004   

IT

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C 106/76


Ricorso della Bouygues S.A. e della Bouygues Télécom contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2004

(causa T-81/04)

(2004/C 106/150)

Lingua processuale: il francese

Il 21 febbraio 2004, la Bouygues S.A. con sede in Parigi, e la Bouygues Télécom, con sede in Bouloghe Billancourt (Francia), rappresentate dagli avv.ti Bernard Amory e Alexandre Verheyden, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione, non avendo preso posizione entro due mesi dalla diffida del 12 novembre 2003, è inadempiente;

in subordine, annullare la presa di posizione della Commissione 11 dicembre 2003;

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti:

Oggetto del presente ricorso è la denuncia che le società ricorrenti hanno presentato alla convenuta riguardante in particolare l'aiuto che sarebbe stato concesso dallo Stato francese alla ORANGE FRANCE e alla SFR mediante la riduzione retroattiva del canone di EUR 4,955 miliardi che ciascuno di tali operatori si era impegnato a pagare quale corrispettivo della licenza UMTS («Universal Mobile Telecommunications System»), che era stata loro attribuito il 15 giugno 2001. Le altre censure mosse dalle ricorrenti riguardavano:

la messa a disposizione in via esclusiva delle agenzie FRANCE TELECOM a favore dell'ORANGE FRANCE;

il regime derogatorio in materia di tassa di categoria applicabile alla FRANCE TELECOM;

gli sgravi di oneri pensionistici e l'esenzione di contributi di disoccupazione di cui avrebbe fruito la FRANCE TELECOM;

la normativa francese relativa al servizio universale;

il trattamento dei dividendi della FRANCE TELECOM;

le misure di sostegno finanziario concesse alla FRANCE TELECOM.

Per quanto riguarda il ricorso per carenza, le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha tuttora preso posizione sulla censura UMTS che pure costituiva oggetto della diffida e che la lettera datata 11 dicembre 2003 che la Commissione a loro indirizzato in risposta alla loro intimazione, non può costituire una presa di posizione ai sensi dell'art. 232 CE. Tale lettera si limiterebbe infatti a sottolineare che l'esame delle misure contenenti potenzialmente aiuti di Stato a favore della FRANCE TELECOM è una delle priorità della Commissione, senza pronunciarsi sulla fondatezza del reclamo in questione. Quindi, tenuto conto delle lacune nella sua motivazione, tale lettera non potrebbe interpretarsi nel senso che abbia posto fine all'inadempimento.

Per quanto riguarda il ricorso di annullamento proposto, in subordine, avverso la decisione 11 dicembre 2003, che ha respinto la denuncia, le ricorrenti deducono tre motivi relativi:

alla violazione del dovere di motivazione;

ad una valutazione manifestamente errata degli artt. 87 e segg. CE, in quanto la riduzione retroattiva dell'importo di canoni UMTS che la ORANGE FRANCE e la SFR si erano inizialmente impegnate a pagare soddisferebbe tutte le condizioni per essere costitutiva di un aiuto di Stato;

ad una violazione delle norme di procedura di cui all'art. 88, n. 3, CE, in quanto la Commissione avrebbe a torto deciso, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, di non aprire il procedimento di esame previsto da tale disposizione.


30.4.2004   

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C 106/77


Ricorso della Axiom Medical, Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione a livello di mercato interno, proposto il 20 febbraio 2004

(Causa T-84/04)

(2004/C 106/151)

Lingua processuale: il tedesco

Il 20 febbraio 2004 la Axiom Medical, Inc. (USA), rappresentata dall'avv. R. Köbbing, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione a livello di mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 17 dicembre 2004 della prima commissione di ricorso R 0193/20021;

in subordine, annullare la decisione R 0193/20021 con riguardo alle merci della classe 10;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario:

La ricorrente

Marchio comunitario richiesto:

Marchio denominativo «ATRAUM» per merci delle classi 05 (articoli di pronto soccorso) e 10 (articoli medici ecc.), domanda n. 11405588

Titolare del marchio o del segno invocato nel procedimento di opposizione:

Società per azioni Paul Hartmann

Marchio o segno invocati:

Marchio nazionale e internazionale «Atrauman» per merci della classe 05

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso della ricorrente

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell’opposizione

Motivi del ricorso:

Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), e del regolamento n. 40/94.


30.4.2004   

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C 106/78


Ricorso di Guido Strack contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1o marzo 2004

(Causa T-85/04)

(2004/C 106/152)

Lingua processuale: il tedesco

Il 1o marzo 2004 il sig. Guido Strack, Wasserliesch (Germania), rappresentato dall'avv. J. Mosar, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il procedimento relativo al rapporto informativo periodico per l'esercizio 2001-2002, per quanto concerne il ricorrente;

annullare il rapporto redatto a suo riguardo (REC/CDR) – inclusi il parere del precedente superiore gerarchico e la decisione dell'autorità amministrativa (R/432/03) 24 novembre 2003 per il periodo dal 1o luglio 2001 al 31 dicembre 2002;

condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente fa valere anzitutto che il rapporto che lo riguarda verrà memorizzato in formato elettronico nel nuovo sistema informatico dell'amministrazione del personale della Commissione e verrebbe a costituire per tale via un fascicolo personale parallelo in violazione dell'art. 26 dello Statuto. L'applicazione del nuovo sistema informatico violerebbe anche il requisito della forma scritta di cui all'art. 25 dello Statuto.

Il ricorrente espone inoltre l'opinione che il procedimento relativo al rapporto informativo periodico sarebbe in contrasto con l'art. 43 dello Statuto, l'art. 8 della decisione della Commissione 26 aprile 2002 sull'adozione delle disposizioni generali di esenzione relative all'art. 43, il principio di uguaglianza, il divieto di discriminazione, l'obbligo di motivazione e il divieto di atti arbitrari. Il principio di tutela del legittimo affidamento, la regola «patere legem quam ipse fecisti», il dovere di assistenza gravante sulla Commissione verso i propri dipendenti, il diritto di essere sentito sulle proprie difese ed i principi concernenti la correttezza del procedimento amministrativo sarebbero stati ugualmente violati attraverso il contestato procedimento riguardante il rapporto informativo, incluso il ricorso gerarchico proposto dall'interessato contro il rapporto stesso.


30.4.2004   

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C 106/78


Ricorso proposto il 1o marzo 2004 dalla sig.ra Milagros Irene Arranz Benitez contro il Parlamento europeo

(Causa T-87/04)

(2004/C 106/153)

lingua processuale: il francese

Il 1o marzo 2004 la sig.ra Milagros Irene Arranz Benitez, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso contro il Parlamento europeo dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del capo del servizio «Diritti individuali» della Parlamento europeo 15 aprile 2003;

condannare il Parlamento europeo alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con l'atto impugnato il Parlamento ha deciso di prendere in considerazione, ai fini del calcolo della deduzione di imposta prevista all'art. 3 del regolamento 260/68 (1) e dell'indennità di dislocazione dovuta alla ricorrente, solo due dei suoi quattro figli, per il fatto che l'effettivo mantenimento dei figli era diviso tra la ricorrente e il suo ex marito, anch'egli dipendente comunitario e avente diritto agli stessi benefici. La ricorrente contesta la detta decisione sostenendo di assumere da sola l'effettivo mantenimento dei figli, considerato che la contribuzione mensile versata dall'ex marito per ciascun figlio è inferiore alla soglia prevista dalle conclusioni del collegio dei capi d'amministrazione n. 188/89 e non è, in ogni caso, di un'entità tale da poter considerare che i figli siano a carico del padre, tenuto conto del grado di quest'ultimo e della sua assegnazione ad una sede fuori delle Comunità


(1)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56, del 4 marzo 1968, pag. 8)


30.4.2004   

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C 106/79


Ricorso della sig.ra Marie Tzirani contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 marzo 2004

(causa T-88/04)

(2004/C 106/154)

Lingua processuale: il francese

Il 3 marzo 2004, la sig.ra Marie Tzirani, residente in Bruxelles, rappresentata dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione adottata dalla Commissione il 23 maggio 2003, di non accogliere la sua candidatura al posto A2 di direttore della Direzione ADMIN.C «Politica sociale, personale Lussemburgo, sanità, igiene»;

annullare la nomina di un altro dipendente al suddetto posto;

per quanto necessario, annullare la decisone implicita di rigetto del suo reclamo, presentato il 7 agosto 2003 e registrato con il n. R/461/03;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del ricorso, la sig.ra Tzirani deduce la violazione degli artt. 7, 14, 25, n. 2, 29, n. 1, lett. a), e 45 dello Statuto, nonché la violazione delle norme per la nomina dai funzionari di grado A1 e A2, uno sviamento di potere e la violazione dei principi generali del diritto, quali il principio di legalità, di tutela delle legittime aspettative di carriera, della parità di trattamento e, infine, i principi che impongono all'APN di adottare una decisione solo in base a motivi legalmente ammissibili, cioè rilevanti e non viziati da un errore manifesto di valutazione.


30.4.2004   

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C 106/79


Ricorso proposto il 24 febbraio 2004 dalla sig.ra C.I. Bieger contro l'Europol

(Causa T-89/04)

(2004/C 106/155)

Lingua processuale: l'olandese

Il 24 febbraio 2004 la sig.ra C.I. Bieger, residente in Zoetermeer (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti P. de Casparis e M.F. Baltussen, ha presentato un ricorso contro l'Europol dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1.

annullare il rigetto da parte dell'Europol, in data 24 novembre, 2003 del reclamo della sig.ra C.I. Bieger contro la decisione 6 giugno 2003, e annullare contemporaneamente la detta decisione;

2.

condannare l'Europol a prolungare il contratto della sig.ra C.I. Bieger fino al 1o luglio 2006;

3.

condannare l'Europol alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente adduce una violazione del principio di motivazione e il superamento del potere discrezionale da parte dell'Europol.


30.4.2004   

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C 106/80


Ricorso di Alexander Just contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 marzo 2004

(Causa T-91/04)

(2004/C 106/156)

Lingua processuale: il tedesco

Il 3 marzo 2004 il sig. Alexander Just, Hoeilaart (Belgio), rappresentato dall'avv. G. Lebitsch, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/2/02 del 22 aprile 2003 con cui il ricorrente non è stato ammesso, sul fondamento del risultato ottenuto ai test di preselezione, alla fase successiva del concorso;

annullare la decisione della commissione giudicatrice presso l'autorità che ha il potere di nomina del 25 novembre 2003 in merito al reclamo presentato dal ricorrente l'11 luglio 2003 ex art. 90, n. 2, dello Statuto;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ha partecipato ai test di preselezione al concorso COM/A/2/02 diretto alla costituzione di una riserva di assunzione per amministratrici/amministratori aggiunti nel settore «Ambiente». La commissione giudicatrice gli ha comunicato che il risultato globale da lui ottenuto nell'insieme dei test non era sufficiente a consentirgli l'ammissione alla fase successiva del concorso. A sostegno del ricorso il ricorrente fa valere che alcune tra le questioni del test «a)» erano errate. Se tali questioni fossero state annullate, il ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio necessario per essere ammesso alla fase successiva.


30.4.2004   

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C 106/80


Ricorso presentato il 4 marzo 2004 dal sig. Theodoros Kallianos contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T- 93/04)

(2004/C 106/157)

lingua processuale: il francese

Il 4 marzo 2004 il sig. Theodoros Kallianos, residente in Kraainem (Belgio), rappresentato dall'avv. Guy Archambeau, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'APN 2 dicembre 2003, che risponde al reclamo del sig. Kallianos n. R/335/03 del 2 luglio 2003;

invitare la Commissione a rimborsare al sig. Kallianos tutti i pagamenti e prelievi che essa ha effettuato senza titolo né diritto sugli importi delle remunerazioni del sig. Kallianos successivamente alla data della sentenza di divorzio n. 2179/1999 pronunciata dal Tribunale di primo grado di Atene l'8 marzo 1999, compresa l'indicizzazione dell'assegno alimentare non dovuto decisa unilateralmente il 18 settembre 2002 dai servizi della Commissione (PMO), o quanto meno dopo la sentenza della Corte di cassazione di Grecia n. 203/2003 e emanata il 7 febbraio 2003, della quale la Commissione aveva conoscenza;

condannare la Commissione a pagare alla ricorrente la somma pari al 20 % dell'importo del rimborso supra menzionato a titolo di risarcimento dei danni morali, pecuniari e patrimoniali, comprese le spese di difesa;

condannare la Commissione a pagare le spese del procedimento di notifica mediante ufficiale giudiziario, comprese le spese di traduzione in francese delle sentenze greche, documenti già messi a sua disposizione in tempo utile, ovvero la somma di EUR 1500;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi principali argomenti:

Il ricorrente è dipendente della Commissione. A seguito di un'ordinanza del Tribunale di primo grado di Bruxelles che stabilisce un assegno alimentare a favore della moglie del ricorrente, i servizi competenti della Commissione hanno proceduto a prelievi sulle remunerazioni di quest'ultimo. Con il suo ricorso il ricorrente contesta i detti prelievi deducendo un errore di diritto e di fatto, l'assenza di un titolo esecutivo per giustificare i detti prelievi, nonché una violazione del regolamento n. 1347/2000 (1)


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19)


30.4.2004   

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C 106/81


Ricorso dell'Ufficio europeo dell'ambiente, della PAN-Europe, dell'Unione internazionale delle Associazioni di lavoratori nei settori alimentazione, agricoltura, alberghi, ristoranti, catering, tabacco ed affini (IUTA), del Sindacato Europeo Agroindustria Turismo (EFFAT), della Stichting Natuur en Milieu e della Svenska Naturskyddföreningen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 febbraio 2004

(Causa T-94/04)

(2004/C 106/158)

lingua processuale: l'inglese

Il 27 febbraio 2004 l'Ufficio europeo dell'ambiente, con sede a Bruxelles, la PAN-Europe, con sede a Londra, l'Unione internazionale delle Associazioni di lavoratori nei settori alimentazione, agricoltura, alberghi, ristoranti, catering, tabacco ed affini (IUTA), con sede in Ginevra, il Sindacato Europeo Agroindustria Turismo (EFFAT), con sede a Bruxelles, la Stichting Natuur en Milieu, con sede a Utrecht (Paesi Bassi), e la Svenska Naturskyddföreningen, con sede a Stoccolma, rappresentati dagli avv.ti P. van den Biesen e B. Arentz, hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la direttiva della Commissione 2003/112/CE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La misura controversa, vale a dire la direttiva della Commissione 2003/112 (1), ha modificato la direttiva 91/414/CEE (2) iscrivendo un erbicida chiamato «paraquat» nell'allegato I di quest'ultima. Ai sensi dell'art. 4 della direttiva 91/414 gli Stati membri possono autorizzare soltanto i prodotti fitosanitari contenenti sostanze elencate nell'allegato I. Così, per effetto della misura controversa, gli Stati membri non mancheranno di autorizzare prodotti fitosanitari contenenti il «paraquat».

I ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare la direttiva impugnata lamentando che con la sua adozione la Commissione abbia violato sia la direttiva 91/414 sia il principio di precauzione in materia ambientale, sancito all'art. 174, n. 2, CE. Essi lamentano inoltre che la direttiva impugnata abbia violato altresì la direttiva 79/409 (3), poiché non ha tenuto conto degli effetti del «paraquat» sugli uccelli.


(1)  Direttiva della Commissione 1o dicembre 2003, 2003/112/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paraquat (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 32-35).

(2)  Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1-32).

(3)  Direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1-18).


30.4.2004   

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C 106/81


Ricorso del sig. Luciano Lavagnoli contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 marzo 2004

(causa T-95/04)

(2004/C 106/159)

Lingua processuale: il francese

L'8 marzo 2004, il sig. Luciano Lavagnoli, residente in Berchem (Lussemburgo), rappresentato dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare il procedimento di valutazione 1999-2001 per quanto lo riguarda;

in subordine, annullare il suo rapporto informativo per il periodo 1.7.1999-30.6.2001 nonché, in via incidentale, gli atti preparatori di tale rapporto;

statuire sulle spese ed onorari e condannare la Commissione al loro pagamento

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente contesta la decisione con cui l'APN ha compiuto il suo rapporto informativo per il periodo 1999-2001.

A sostegno del ricorso, il sig. Lavagnoli ricorrente fa valere:

la violazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'art 43 dello Statuto, del diritto di discriminazioni e del principio di buon andamento dell'amministrazione;

la violazione dell'accordo quadro del 1974 firmato da Action & Défense, il cui segretario generale durante il periodo di riferimento era lo stesso ricorrente, e dell'art. 24 bis dello Statuto, nonché un ostacolo alla libertà sindacale;

la violazione del Protocollo d'accordo firmato il 18 maggio 1998 tra la Commissione e le OSP;

la violazione del principio del divieto di procedure arbitrarie e dell'obbligo di motivazione, nonché un abuso di potere;

la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento;

la violazione del dovere di sollecitudine.


30.4.2004   

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C 106/82


Ricorso presentato il 5 marzo 2004 dal sig. Michael Cwik contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-96/04)

(2004/C 106/160)

lingua processuale: il francese

Il 5 marzo 2004 il sig. Michael Cwik, domiciliato a Tervuren (Belgio), rappresentato dall'avv. Nicolas Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del direttore generale del DG ECFIN 24 aprile 2003 che conferma, senza modifiche, il rapporto di valutazione della carriera (REC) del ricorrente per il periodo 1o luglio 2001-31 dicembre 2002;

annullare, per quanto necessario, la decisione della Commissione 19 novembre 2003, che respinge il reclamo del ricorrente (R/383/03);

condannare la convenuta al pagamento di EUR 1, a titolo simbolico, quale risarcimento dei danni;

condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principale argomenti:

A sostegno del suo ricorso il ricorrente adduce che il nuovo sistema di valutazione dei funzionari sarebbe illegittimo poiché prevede un numero di punti di merito limitato per servizio, il che costringe il valutatore a compensare le buone valutazioni mediante valutazioni meno buone. Ciò comporterebbe una discriminazione tra funzionari a seconda della quota di punti che restano disponibili nell'ambito del loro servizio. Il ricorrente deduce inoltre un errore manifesto di valutazione e sostiene che il rapporto di valutazione contestato costituirebbe un atto di molestie psicologiche nei suoi confronti.


30.4.2004   

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C 106/82


Ricorso delle sig.re Laura Gnemmi e Eugénia Aguiar contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 marzo 2004

(causa T-97/04)

(2004/C 106/161)

Lingua processuale: il francese

Il 12 marzo 2004, le sig.re Laura Gemmi, residente in Hünsdorf (Lussemburgo) ed Eugénia Aguiar, residente in Bruxelles, rappresentate dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

annullare il procedimento di valutazione 2001-2002 per quanto le riguarda;

in subordine, annullare il loro rapporto informativo (REC/CDR) per il periodo 1.7.2001-31.12.2002;

statuire sulle spese ed onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti:

Nella presente causa, i motivi e i principali argomenti dedotti dalle ricorrenti sono analoghi a quelli fatti valere dalle stesse ricorrenti nelle cause T-43/04 e T-47/04.


30.4.2004   

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C 106/83


Ricorso della S.I.M.SA. srl e altre contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 15 marzo 2004

(causa T-98/04)

(2004/C 106/162)

Lingua processuale: l'italiano

Il 15 marzo 2004, la S.I.M.SA. srl e altre, rappresentate e difese dall' avvocato Michele Arcangelo Calabrese, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, nella sola parte in cui implicitamente non ha consentito loro di riformulare, nel primo bando istituito in base al regime di aiuti di Stato n. N 715/99, le domande introdotte nel penultimo bando organizzato in base al regime precedente

condannare la Commissione alle spese di causa

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha per oggetto l'impugnazione della decisione datata 12 luglio 2000, con la quale la Commissione ha autorizzato senza sollevare obiezioni il regime di aiuti di Stato n. 715/99, nella sola parte in cui implicitamente non ha consentito alle ricorrenti di riformulare le domande introdotte nel terzo bando organizzato in base al regime precedente.

A sostegno delle loro pretensioni, le ricorrenti fanno valere i seguenti motivi:

violazione delle forme sostanziali, derivante - da un lato - dalla mancata apertura del procedimento di indagine formale e - dall'altro - dalla violazione dell'obbligo di motivazione degli atti previsto dall'articolo 253 CE. Come ulteriori vizi sostanziali di forma si fa anche valere la violazione degli articoli 9, 18 e 19 del Regolamento (CE) n. 659/99.

manifesto errore di valutazione, per aver la Commissione ritenuto che il superamento della data di scadenza della autorizzazione del regime precedente (che, in parte qua, avrebbe dovuto considerarsi ancora esistente) avesse avuto l'effetto di cancellare i diritti alla riformulazione legittimamente acquisiti nel periodo di sua durata.

violazione del principio del legittimo affidamento, e della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche, per aver preteso di rivalutare la compatibilità con il Trattato di un regime che aveva già ottenuto un'autorizzazione, e per aver conculcato situazioni giuridiche aventi la natura di veri e propri diritti, alla costituzione delle quali la Commissione non aveva sollevato obiezione alcuna.

In ultimo luogo, le ricorrenti fanno valere la violazione del principio di parità di trattamento, nonché dei loro diritti di difesa.


30.4.2004   

IT

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C 106/83


Ricorso di Massimo Giannini contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 marzo 2004

(causa T-100/04)

(2004/C 106/163)

Lingua processuale: il francese

L'11 marzo 2004, Massimo Giannini, domiciliato a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/9/01 di non scrivere il nome del ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso;

accordare il risarcimento dei danni per il pregiudizio materiale, valutandosi quest'ultimo, da un lato, pari alla differenza tra l'indennità di disoccupazione percepita dopo la scadenza del contratto di agente temporaneo e la retribuzione di dipendente di carriera A7, scatto 4 e, dall'altro, dopo il periodo di disoccupazione, pari all'importo della retribuzione di un dipendente di grado A7, scatto 5;

accordare il risarcimento dei danni per il pregiudizio morale subito, valutandosi quest'ultimo pari a 1 euro;

condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

La presente causa verte sull'esclusione del ricorrente dell'elenco di riserva in esito al concorso COM/A/9/01 diretto alla costituzione di una riserva di assunzione di amministratori (carriera A7-A6) nei settori dell'economia e della statistica.

A sostegno delle sue domande il ricorrente fa valere anzitutto la violazione degli artt. 4, 27, 29, 30 e 31 e dell'allegato III dello Statuto, l'omessa considerazione dell'interesse del servizio nonché la violazione del bando di concorso, del dovere di assistenza e dell'art. 1 della decisione 2002/621/CE dei segretari generali delle istituzioni comunitarie in quanto due dei candidati idonei iscritti nell'elenco di riserva, dipendenti, rientrano già nella carriera A7-A6 ed occupano, a fortiori, posti di economista in tale carriera.

Egli fa valere inoltre:

la violazione del principio di non discriminazione nei limiti in cui il Comitato di selezione non avrebbe assicurato la coerente applicazione dei criteri di valutazione ed il ricorrente non avrebbe fruito delle stesse condizioni degli altri candidati;

l'esistenza nella fattispecie di un errore manifesto di valutazione;

l'omessa considerazione del principio di buona amministrazione e la violazione dell'art. 30 dello Statuto e dell'art. 3 del suo allegato III, in quanto la commissione giudicatrice non avrebbe posseduto le qualificazioni per apprezzare oggettivamente le prove.

Il ricorrente invoca del pari un'irregolarità procedurale, uno sviamento di potere ed un vizio di incompetenza, nonché la violazione del principio di non retroattività.


30.4.2004   

IT

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C 106/84


Ricorso di Carlos Martinez-Mongay contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 marzo 2004

(Causa T-101/04)

(2004/C 106/164)

Lingua processuale: il francese

Il 15 marzo 2004 Carlos Martinez-Mongay, domiciliato a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nelle parti in cui, da un lato, fissa l'inquadramento all'atto dell'assunzione del ricorrente al secondo scatto del grado A6, nonché rivede e fissa al 1o aprile 2000 il suo inquadramento al grado A5, scatto 3 ed in cui, dall'altro, limita i suoi effetti pecuniari al 5 ottobre 1995;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi ed argomenti invocati sono simili a quelli invocati nella causa T-402/03, Katalagarianakis/Commissione (GU 2004, C 35, pag. 17).


30.4.2004   

IT

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C 106/84


Ricorso del sig. David Cornwell contro la Commissione delle Comunità europee, prop'osto l8 marzo 2004

(causa T-102/04)

(2004/C 106/165)

Lingua processuale: il francese

L'8 marzo 2004, il sig. David Cornwell, residente in Kraainem (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata in quanto, da una parte, essa modifica e fissa il suo inquadramento nel grado A4, quarto scatto, in data 1o agosto 2000 e nel grado A4, quinto scatto, in data 16 marzo 2003 e, dall'altra, in quanto gli effetti di tale decisione sulla retribuzione sono limitati alla data del 5 ottobre 1995;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente contesta la decisone dell'APN 14 aprile 2003, che modifica e fissa l'inquadramento della sua assunzione nel grado A5, terzo scatto, in data 1o maggio 1992, modifica e fissa il suo inquadramento successivo nel grado A4, quarto scatto, in data 1o agosto 2000 e nel grado A4, quinto scatto, in data 16 marzo 2003 e ne limita gli effetti sulla retribuzione al 5 ottobre 1995.

I motivi e i principali argomenti dedotti sono analoghi a quelli fatti valere nella causa T-402/03, Katalagarianakis/Commissione (GU 2004, C 35, pag. 17).


30.4.2004   

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C 106/85


Ricorso di Peter Ritzmann contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 15 marzo 2004

(Causa T-103/04)

(2004/C 106/166)

Lingua processuale: il francese

Il 15 marzo 2004 Peter Ritzmann, domiciliato a Treviri (Germania), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione che riduce il punteggio di merito attribuito al ricorrente per il periodo di valutazione 2001-2002;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ha iniziato la sua carriera presso la Commissione quale agente temporaneo ed è stato in seguito nominato funzionario durante l'esercizio di valutazione transitorio 2001-2002.

Secondo il ricorrente, mentre un certo punteggio di merito gli sarebbe stato attribuito dal suo valutatore e dal suo notatore d'appello e mentre la sua anzianità di grado sarebbe stata presa in considerazione a partire dal giorno in cui è stato assunto quale agente temporaneo, la Commissione avrebbe deciso di ridurre sostanzialmente il suo punteggio di merito onde tener conto solo dei suoi meriti in qualità di funzionario.

A sostegno della sua azione il ricorrente invoca:

la violazione degli artt. 43 e 45 dello Statuto e delle disposizioni generali di esecuzione dei suoi articoli;

la violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione;

la violazione del principio di proporzionalità.


30.4.2004   

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C 106/85


Ricorso della Sandoz GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 marzo 2004

(causa T-105/04)

(2004/C 106/167)

Lingua processuale: l'inglese

Il 12 marzo 2004, la Sandoz GmbH, con sede in Kundl (Austria), rappresentata dai sigg..C. Thomas e N. Dagg, solicitors, e dall'avv. B. Oosting, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, notificatale con lettera del 29 dicembre 2003, con la quale la Commissione decide di non autorizzare l'immissione sul mercato dell'Omnitrop;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente deduce gli stessi argomenti fatti valere nella causa T-15/04, SANDOZ/Commissione (1).


(1)  Non ancora pubblicata.


30.4.2004   

IT

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C 106/85


Ricorso della Aluminium Silicon Mill Products GmbH contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 16 marzo 2004

(Causa T-107/04)

(2004/C 106/168)

Lingua processuale: l'inglese

Il 16 marzo 2004, la Aluminium Silicon Mill Products, con sede in Zug (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti A. Willems e L. Ruessmann, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 2229/2003, nella parte in cui impone dazi sulle esportazioni effettuate dal SKU e dalla ZAO Kremny;

porre le spese a carico del Consiglio.

Motivi e principali argomenti:

L'atto controverso, il regolamento (CE) del Consiglio n. 2229/2003 (1), ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originarie della Russia e, in tale contesto, ha imposto un dazio del 22,7 % sul silicio proveniente da due produttori russi collegati, la SUAL-Kremny-Ural e la ZAO Kremny. La ricorrente importa silicio da questi due produttori, per venderlo a clienti stabiliti nella Comunità europea e su questa base richiede l'annullamento dell'atto contestato.

A sostegno del ricorso la ricorrente dichiara che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato gli artt. 1, n. 4, e 6, n. 7, del regolamento n. 384/1996 (2) dato che l'atto controverso non tiene conto dell'importanza delle diverse caratteristiche del prodotto e dei diversi usi chimici e metallurgici del silicio. La ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio ha omesso di specificare i criteri relativi alla determinazione del prezzo di esportazione come pure alla constatazione che tra il 1998 ed il 2000 gli indicatori di danno si erano sviluppati positivamente. Secondo la ricorrente l'ultima conclusione viola anche l'art. 3.4 dell'Accordo antidumping dell'OMC e l'art. 3, n. 5, del regolamento n. 384/1996. La ricorrente sostiene anche che il Consiglio non ha specificato i motivi che l'hanno indotto a concludere che è stato stabilito un nesso causale tra le asserite importazioni in dumping in questione e la violazione, ha commesso un manifesto errore di valutazione in relazione a questa conclusione e ha violato l'art. 3, nn. 2, 6 e 7 del regolamento n. 384/1996, e gli artt. 3.1 e 3.5 dell'Accordo antidumping dell'OMC.La ricorrente infine sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 384/1996 in relazione al ricorso alla vendita sottocosto come metodo per calcolare il livello di eliminazione del danno e non ha specificato adeguatamente i motivi per fare ciò.


(1)  GU L 339, del 24.12.2003, pagg. 3-13.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/86, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pagg. 1-20).


30.4.2004   

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C 106/86


Ricorso presentato il 12 marzo 2004 dal sig. Nikolaus Steininger contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-108/04)

(2004/C 106/169)

lingua processuale: il francese

Il 12 marzo 2004 il sig. Nikolaus Steininger, residente a Bruxelles, rappresentato dall'avv. Nicolas Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato ricorso contro la Commissione del Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 8 maggio 2003, che riduce i punti di merito del ricorrente in conseguenza del passaggio dallo status di agente temporaneo iscritto sul bilancio «ricerca» a quello di dipendente di ruolo iscritto sul bilancio «funzionamento»;

annullare, per quanto necessario, la decisione della Commissione 24 novembre 2003 che respinge il reclamo del ricorrente (R/401/03);

condannare convenuta a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente è entrato in servizio presso la Commissione in qualità di agente temporaneo, a seguito del superamento di un concorso interno egli è stato nominato dipendente in prova.

Secondo il ricorrente, per il rapporto di valutazione della carriera riferentesi al periodo 1o luglio 2001-31 dicembre 2002, il capo unità della ricorrente avrebbe redatto un rapporto contenente un determinato numero di punti di merito. Successivamente, tali punti di merito sarebbero stati ridotti in proporzione al tempo passato in qualità di funzionario di ruolo, ovvero 2,5 mesi su un totale di 18 mesi, il che corrisponde ad una riduzione dell'86 %.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce:

l'inapplicabilità dell'eccezione prevista all'art. 4.4 delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 43 dello statuto;

l'illegittimità dell'eccezione prevista all'art. 4.4. delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 43 dello statuto;

la violazione del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità.


30.4.2004   

IT

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C 106/86


Ricorso presentato il 16 marzo 2004 dal sig. Paulo Sequeira Wandschneider contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-110/04)

(2004/C 106/170)

lingua processuale: il francese

Il 16 marzo 2004 il sig. Paulo Sequeira Wandschneider, domiciliato a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Georges Vandersanden e Aurore Finchelstein, ha presentato ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare il rapporto di valutazione della carriera (REC) del ricorrente per il periodo di riferimento 1o luglio 2001-31 dicembre 2002;

annullare, per quanto necessario, la decisione che respinge il reclamo del ricorrente dell'11 luglio 2003

condannare la convenuta al risarcimento dei danni morali e materiali subiti, valutati ex aequo et bono e con riserva di ampliamento in EUR 2500;

condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principale argomenti:

Con il presente ricorso il ricorrente contesta la validità del suo rapporto di valutazione della carriera (REC) per il periodo di riferimento 1o luglio 2001-31 dicembre 2002.

A sostegno delle sue pretese deduce:

la violazione dell'art. 43 dello Statuto, delle sue disposizioni generali di esecuzione e della Guida alla valutazione;

la violazione dell'obbligo di motivazione, nonché la sussistenza nella fattispecie di un errore manifesto di valutazione e di uno sviamento di potere;

l'inosservanza del dovere di sollecitudine, nonché la violazione del principio di buona amministrazione;

la violazione dei diritti della difesa, nonché il superamento dei termini previsti nelle disposizioni statutarie applicabili.


30.4.2004   

IT

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C 106/87


Ricorso della OJSC Bratsk Aluminium Plant contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 15 marzo 2004

(Causa T-111/04)

(2004/C 106/171)

Lingua processuale: l'inglese

Il 15 marzo 2004, la OJSC Bratsk Aluminium Plant, con sede in Bratsk, (Russia), rappresentata dall'avv. K. Adamantopoulos, e dal sig. J. Branton, solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2003, n. 2229, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia (GU L 339 del 24.12.2003, pag. 3), per quanto riguarda la ricorrente;

porre le spese a carico del convenuto.

Motivi e principali argomenti:

L'atto contestato, il regolamento (CE) n. 2229/2003 (1), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Russia e in tale quadro, ha istituito il 22,7 % di dazio sul silicio originario della Russia. La ricorrente, una società russa che produce silicio, chiede l'annullamento di tale procedimento.

A sostegno del suo ricorso la società ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento n. 384/1996 (2), ha commesso un errore manifesto di valutazione ed ha violato le forme sostanziali non ammettendo che la ricorrente ed il suo operatore commerciale nelle Isole Vergini britanniche siano collegati. La ricorrente sostiene inoltre che le è stato negato il diritto a un equo contraddittorio giacché il Consiglio non ha effettuato un'ispezione supplementare in relazione a tale affermazione. Secondo la ricorrente il Consiglio ha anche violato l'art. 18, n. 4, del regolamento n. 384/1996, in quanto ha respinto la prova fornita dalla ricorrente. Questa deduce anche una violazione dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 384/1996, consistente nel fatto che il Consiglio non ha fornito una vera e propria esposizione dei fatti essenziali e delle considerazioni sulla base dei quali esso ha proposto di istituire misure definitive. La ricorrente sostiene infine che la disciplina contestata ha erroneamente considerato non redditizie le vendite nazionali della ricorrente ed ha gonfiato la valutazione di dumping, non accogliendo la stima delle spese di elettricità della ricorrente adeguando queste ultime al rialzo con riferimento a fattori irrilevanti. Su tale base la ricorrente sostiene che la contestata disciplina ha violato l'art. 2, nn. 5 e 7 (lett. b e c ) del regolamento n. 384/1996, ha commesso un manifesto errore di valutazione e non ha indicato valide ragioni.


(1)  GU L 339, del 24.12.2003, pagg. 3-13.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pagg. 1-20).


30.4.2004   

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C 106/88


Ricorso dei sigg. Manuel Ruiz Sanz, della sig.ra Anna Maria Campogrande e del sig. Friedrich Mühlbauer contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 marzo 2004

(Causa T-112/04)

(2004/C 106/172)

Lingua processuale: il francese

Il 19 marzo 2004 il sig. Manuel Ruiz Sanz, residente in Tervuren (Belgio), la sig.ra Anna Maria Campogrande e il sig. Friedrich Mühlbauer, residenti in Bruxelles, rappresentati dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

annullare l'esercizio di valutazione 2001-2002 per quanto riguarda i ricorrenti;

in subordine, annullare il rapporto sullo sviluppo di carriera (REC/CDR) dei ricorrenti per il periodo 1o luglio 2001 - 31 dicembre 2002;

statuire sulle spese e onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti:

I motivi dedotti sono gli stessi di quelli fatti valere nella causa T-47/04, Alex Milbert e a./Commissione delle Comunità europee.


30.4.2004   

IT

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C 106/88


Ricorso della sig.ra Yvonne Laroche contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 19 marzo 2004

(Causa T-115/04)

(2004/C 106/173)

Lingua processuale: il francese

Il 19 marzo 2004 la sig.ra Yvonne Laroche, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 11 giugno 2003 di chiudere il rapporto sullo sviluppo di carriera (REC) della ricorrente per il periodo 1.7.2001-31.12.2002;

statuire sulle spese ed onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente si oppone alla decisione dell'APN relativa alla stesura definitiva del suo rapporto sullo sviluppo di carriera per il periodo 1o luglio 2001-31 dicembre 2002.

Secondo la ricorrente, la decisione impugnata sarebbe stata adottata in una data in cui essa si trovava in congedo per malattia. In concreto, essa sarebbe venuta a conoscenza della suddetta decisione solo al momento di riprendere il lavoro.

A sostegno del petitum, essa fa valere la violazione dell'art. 43 dello Statuto e delle sue disposizioni generali d'esecuzione, nonché della guida di valutazione per l'esercizio 2001-2002 e dei principi di buona amministrazione, di non discriminazione, di divieto di un procedimento arbitrario nonché dell'obbligo di motivazione.


30.4.2004   

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C 106/88


Ricorso di Francisco Rossi Ferreras contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 marzo 2004

(Causa T-119/04)

(2004/C 106/174)

Lingua processuale: il francese

Il 25 marzo 2004 Francisco Rossi Ferreras, domiciliato in Lussemburgo, rappresentato dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1o luglio 2001-31 dicembre 2002;

condannare la convenuta a pagare al ricorrente l'importo di EUR 30 000 quale pregiudizio morale;

porre le spese e gli onorari a carico della convenuta.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente della convenuta, impugna il suo rapporto sull'evoluzione di carriera per il periodo 2001-2002.

Egli invoca la violazione dell'art. 43 dello Statuto, dei principi di buona amministrazione, di non discriminazione e del divieto di procedimento arbitrario nonché dell'obbligo di motivazione. Egli invoca del pari un errore manifesto di valutazione dei notatori della convenuta ed asserisce essere stato vittima di tormento morale da parte del suo superiore.


30.4.2004   

IT

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C 106/89


Cancellazione dal ruolo della causa T-235/99 (1)

(2004/C 106/175)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 13 febbraio 2004, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-235/99: Garage Bergesteyn B.V contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 47 de1 19.2.2000


30.4.2004   

IT

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C 106/89


Cancellazione dal ruolo della causa T-279/99 (1)

(2004/C 106/176)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 1o marzo 2004, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-279/99: De Haan Minerale Oliën B.V contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 47 del 19.2.2000


30.4.2004   

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C 106/89


Cancellazione dal ruolo della causa T-291/99 (1)

(2004/C 106/177)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 1o marzo 2004, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-291/99: Autobedrijf Vruggink contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 63 de1 4.3.2000


30.4.2004   

IT

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C 106/89


Cancellazione dal ruolo della causa T-294/99 (1)

(2004/C 106/178)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 13 febbraio 2004, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-294/99: Gebr. Derks Beers B.V contro Commissione delle Comunità europee


(1)  GU C 63 de1 4.3.2000


30.4.2004   

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C 106/89


Cancellazione dal ruolo della causa T-184/03 (1)

(2004/C 106/179)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Con ordinanza 2 marzo 2004, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-184/03: Metrovacesa S.A contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 184 del 2.8.03


30.4.2004   

IT

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C 106/90


Cancellazione dal ruolo della causa T-307/03 (1)

(2004/C 106/180)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 19 febbraio 2004, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-307/03: WHG Westdeutsche Handelgesellschaft m.b.H contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)


(1)  9 GU C 264 dell'1.11.03.


30.4.2004   

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C 106/90


Cancellazione dal ruolo della causa T-308/03 (1)

(2004/C 106/181)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 5 marzo 2004, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-308/03: Valérie Wiame contro Commissione delle Comunità europee


(1)  9 GU C 264 dell'1.11.2003.


30.4.2004   

IT

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C 106/90


Cancellazione dal ruolo della causa T-355/03 (1)

(2004/C 106/182)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 19 febbraio 2004, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-355/03: Andreas Mausolf contro Europol


(1)  GU C 21 del 24.1.2004


30.4.2004   

IT

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C 106/90


Cancellazione dal ruolo della causa T-407/03 (1)

(2004/C 106/183)

Con ordinanza 18 marzo 2004 il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-407/03: Antonio Aresu contro Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 35 del 7.2.2004.


III Informazioni

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/91


(2004/C 106/184)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell 'Unione europea

GU C 94 del 17.4.2004

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 85 del 3.4.2004

GU C 71 del 20.3.2004

GU C 59 del 6.3.2004

GU C 47 del 21.2.2004

GU C 35 del 7.2.2004

GU C 21 del 24.1.2004

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