ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 104E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
30 aprile 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   (Comunicazioni)

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

SESSIONE 2004 — 2005

 

Lunedì 19 aprile 2004

2004/C 104E/1

PROCESSO VERBALE

1

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Ripresa della sessione

Comunicazione della Presidenza

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Composizione del Parlamento

Composizione dei gruppi politici

Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Verifica dei poteri

Calendario 2005

Presentazione di documenti

Petizioni

Storno di stanziamenti

Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento

Ordine dei lavori

Accordo CE-Stati Uniti sui dati PNR

Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione (discussione)

Cooperazione per la tutela dei consumatori ***I — Credito ai consumatori ***I — Pratiche commerciali sleali ***I (discussione)

Residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale ***I (discussione)

Diritto delle società, governo societario (discussione)

Area unica dei pagamenti (discussione)

Approvvigionamento di gas naturale ***I — Accesso alle reti di trasporto del gas ***I (discussione)

Progettazione ecocompatibile (prodotti che consumano energia) ***I (discussione)

Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ***I (discussione)

Pile e accumulatori ***I (discussione)

Concetto di ciclo di vita ambientale (discussione)

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ***I (discussione)

Ordine del giorno della prossima seduta

Chiusura della seduta

ELENCO DEI PRESENTI

24

ALLEGATO I

25

 

Martedì 20 aprile 2004

2004/C 104E/2

PROCESSO VERBALE

26

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Apertura della seduta

Composizione del Parlamento

Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza

Sicurezza marittima (discussione)

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti per l'uso di alcune infrastrutture ***I (discussione)

Legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada ***I (discussione)

Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea ***II (discussione)

Ordine del giorno

Turno di votazioni

Politica di vicinato dell'Unione europea dopo l'allargamento * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione finale)

Possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Telepedaggio stradale ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Codice doganale comunitario ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Traffico frontaliero locale alle frontiere esterne * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Traffico frontaliero locale alle frontiere esterne temporanee * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Rete di informazione e coordinamento sicura per la gestione dei flussi migratori * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Luogo delle prestazioni di servizi * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Agenzia spaziale europea * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Istituzione del sistema di informazione visti (VIS) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Accademia europea di polizia (iniziativa dell'Irlanda/iniziativa del Regno Unito) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Nomina di un membro della BCE * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Impatto della normativa comunitaria e delle procedure di consultazione (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Pari opportunità per le persone con disabilità (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ***II (votazione)

Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea ***II (votazione)

Qualità dell'aria ambiente ***I (votazione)

Cooperazione per la tutela dei consumatori ***I (votazione)

Credito ai consumatori ***I (votazione)

Pratiche commerciali sleali ***I (votazione)

Residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale ***I (votazione)

Approvvigionamento di gas naturale ***I (votazione)

Accesso alle reti di trasporto del gas ***I (votazione)

Progettazione ecocompatibile (prodotti che consumano energia) ***I (votazione)

Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ***I (votazione)

Pile e accumulatori ***I (votazione)

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti per l'uso di alcune infrastrutture ***I (votazione)

Legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada ***I (votazione)

Fondo per i rifugiati (2005-2010) * (votazione)

Prevenzione e riciclo dei rifiuti (votazione)

Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione (votazione)

Dichiarazioni di voto

Correzioni di voto

Allocuzione di Michel Barnier

Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Presentazione di documenti

Dichiarazioni scritte (articolo 51 del regolamento)

Sfide politiche e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013 (discussione)

Coesione economica e sociale (3a relazione) (discussione)

Bilancio 2005: Strategia politica annuale della Commissione (discussione)

Stato di previsione del Parlamento europeo per il 2005 (discussione)

Eurostat — Discarico 2002: sezione III del bilancio generale — Discarico 2002: sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo — Discarico 2002: Sezioni II, IV, V, VI, VII e VIII del bilancio generale — Discarico 2002: Sezione I del bilancio generale — Discarico 2002: Agenzie decentrate — Discarico 2002: CECA (discussione)

Ordine del giorno

Domanda di adesione della Croazia (comunicazione della Commissione)

Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Eurostat — Discarico 2002: sezione III del bilancio generale — Discarico 2002: sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo — Discarico 2002: Sezioni II, IV, V, VI, VII e VIII del bilancio generale — Discarico 2002: Sezione I del bilancio generale — Discarico 2002: Agenzie decentrate — Discarico 2002: CECA (seguito della discussione)

Accordo CE/USA sui dati PNR * (discussione)

Libertà di espressione e di informazione (discussione)

Timbratura dei documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi * (discussione)

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze * (discussione)

Ordine del giorno della prossima seduta

Chiusura della seduta

ELENCO DEI PRESENTI

51

ALLEGATO I

53

ALLEGATO II

81

TESTI APPROVATI

127

P5_TA(2004)0278Relazioni con i paesi vicini nel quadro dell'Europa ampliata *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini nel quadro dell'Europa ampliata (COM(2003) 603 — C5-0501/2003 — 2003/0232(CNS))

127

P5_TA(2004)0279Riduzioni temporanee dei livelli di tassazione *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione (COM(2004) 185 — C5-0175/2004 — 2004/0067(CNS))

127

P5_TA(2004)0280Telepedaggio stradale ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (6277/1/2004 — C5-0163/2004 — 2003/0081(COD))

128

P5_TA(2004)0281Codice doganale comunitario ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (COM(2003) 452 — C5-0345/2003 — 2003/0167(COD))

129

P5_TC1-COD(2003)0167Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario

129

P5_TA(2004)0282Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del Protocollo di adesione della Comunità europea all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) (5747/2004 — COM(2003) 555 — C5-0065/2004 — 2003/0214(AVC))

137

P5_TA(2004)0283Traffico frontaliero locale alle frontiere esterne *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione ai fini dell'adozione di un regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri (COM(2003) 502 — C5-0442/2003 — 2003/0193(CNS))

137

P5_TA(2004)0284Traffico frontaliero locale alle frontiere esterne temporanee *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione ai fini dell'adozione di un regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne temporanee tra gli Stati membri (COM(2003) 502 — C5-0443/2003 — 2003/0194(CNS))

140

P5_TA(2004)0285Creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla decisione del Consiglio relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (COM(2003) 727 — C5-0612/2003 — 2003/0284(CNS))

141

P5_TA(2004)0286Luogo delle prestazioni di servizi *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (COM(2003) 822 — C5-0026/2004 — 2003/0329(CNS))

143

P5_TA(2004)0287Agenzia spaziale europea *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea (COM(2004) 85/2) — C5-0099/2004 — 2004/0028(CNS))

143

P5_TA(2004)0288Accademia europea di polizia *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa dell'Irlanda ai fini dell'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/820/GAI che istituisce l'Accademia europea di Polizia (AEP) (15400/2003 — C5-0001/2004 — 2004/0801(CNS))

144

P5_TA(2004)0289Accademia europea di polizia *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno Unito ai fini dell'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/820/GAI che istituisce l'Accademia europea di Polizia (AEP) (5121/2004 — C5-0040/2004 — 2004/0802(CNS))

145

P5_TA(2004)0290Nomina di un membro della BCE *Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di raccomandazione del Consiglio riguardante la nomina di José Manuel González-Parámo a membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (6315/2004 — C5-0176/2004 — 2004/0808(CNS))

146

P5_TA(2004)0291Impatto della normativa comunitaria e delle procedure di consultazioneRisoluzione del Parlamento europeo sulla valutazione dell'impatto della normativa comunitaria e delle procedure di consultazione (2003/2079(INI))

146

P5_TA(2004)0292Pari opportunità per le persone con disabilitàRisoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Pari opportunità per le persone con disabilità: un Piano d'azione europeo (COM(2003) 650 — C5-0039/2004 — 2004/2004(INI))

148

P5_TA(2004)0293Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (15577/6/2003 — C5-0043/2004 — 1998/0360(COD))

153

P5_TC2-COD(1998)0360Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

153

ALLEGATO IANTICIPI SUGLI ASSEGNI ALIMENTARI, ASSEGNI SPECIALI DI NASCITA O DI ADOZIONE (Articolo 1, paragrafo 4, lettera z)

193

ALLEGATO IIDISPOSIZIONI DI CONVENZIONI MANTENUTE IN VIGORE E, SE DEL CASO, LIMITATE ALLE PERSONE CUI SI APPLICANO (Articolo 8, paragrafo 1)

194

ALLEGATO IIIRESTRIZIONE DEL DIRITTO DEI FAMILIARI DI LAVORATORI FRONTALIERI A PRESTAZIONI IN NATURA (Articolo 18, paragrafo 2)

194

ALLEGATO IVDIRITTI SUPPLEMENTARI PER I PENSIONATI CHE RITORNANO NELLO STATO MEMBRO COMPETENTE (Articolo 27, paragrafo 2)

194

ALLEGATO VDIRITTI SUPPLEMENTARI PER GLI EX LAVORATORI FRONTALIERI CHE RITORNANO NELLO STATO MEMBRO IN CUI HANNO PRECEDENTEMENTE ESERCITATO UN'ATTIVITà SUBORDINATA O AUTONOMA (APPLICABILE SOLO SE è CITATO ANCHE LO STATO MEMBRO IN CUI HA SEDE L'ISTITUZIONE COMPETENTE RESPONSABILE PER I COSTI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA EROGATE AL PENSIONATO NEL SUO STATO MEMBRO DI RESIDENZA) (Articolo 28, paragrafo 2)

195

ALLEGATO VILEGISLAZIONE DI TIPO A CHE DEVE BENEFICIARE DEL COORDINAMENTO SPECIALE (Articolo 44, paragrafo 1)

195

ALLEGATO VIICONCORDANZA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLO STATO D'INVALIDITÀ RA LE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI (Articolo 46, paragrafo 3 del regolamento)

196

ALLEGATO VIIICASI IN CUI LA PRESTAZIONE AUTONOMA È PARI O SUPERIORE ALLA PRESTAZIONE PRORATA (articolo 52, paragrafo 4)

200

ALLEGATO IXPRESTAZIONI E ACCORDI CHE CONSENTONO L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 54

201

ALLEGATO XPRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO DI CARATTERE NON CONTRIBUTIVO (articolo 70, paragrafo 2, lettera c)

202

ALLEGATO XIMODALITÀ PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI (articoli 51, paragrafo 3, 56, paragrafo 1 e 83)

203

P5_TA(2004)0294Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza nelle gallerie della rete stradale transeuropea (5238/1/2004 — C5-0118/2004 — 2002/0309(COD))

203

P5_TA(2004)0295Qualità dell'aria ambiente ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (COM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD))

204

P5_TC1-COD(2003)0164Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

204

ALLEGATO IVALORI OBIETTIVO PER ARSENICO, CADMIO, NICKEL E BENZO(A)PIRENE

212

ALLEGATO IIDETERMINAZIONE DEI REQUISITI NECESSARI PER VALUTARE LE CONCENTRAZIONI DI ARSENICO, CADMIO, NICKEL E BENZO(A)PIRENE NELL'ARIA AMBIENTE IN UNA ZONA O AGGLOMERATO

213

ALLEGATO IIIUBICAZIONE E NUMERO MINIMO DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURA DELLE CONCENTRAZIONI NELL'ARIA AMBIENTE E DEI TASSI DI DEPOSIZIONE

213

ALLEGATO IVOBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI E REQUISITI RIGUARDANTI I MODELLI DI QUALITÀ DELL'ARIA

215

ALLEGATO VMETODI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI NELL'ARIA AMBIENTE E DEI TASSI DI DEPOSIZIONE

217

P5_TA(2004)0296Cooperazione per la tutela dei consumatori ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori) (COM(2003) 443 — C5-0335/2003 — 2003/0162(COD))

218

P5_TC1-COD(2003)0162Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori)

218

ALLEGATO IELENCO DELLE DIRETTIVE E DEI REGOLAMENTI COPERTI DALL'ARTICOLO 3, LETTERA a)

231

P5_TA(2004)0297Credito ai consumatori ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori (COM(2002) 443 — C5-0420/2002 — 2002/0222(COD))

233

P5_TC1-COD(2002)0222Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori

233

ALLEGATO IEQUAZIONE DI BASE CHE TRADUCE L'EQUIVALENZA DEI PRELIEVI DI CREDITO, DA UN LATO, E I RIMBORSI E I PAGAMENTI DALL'ALTRO.

249

ALLEGATO IIESEMPI DI CALCOLO DI TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE

250

P5_TA(2004)0298Pratiche commerciali sleali ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (COM(2003) 356 — C5-0288/2003 — 2003/0134(COD))

260

P5_TC1-COD(2003)0134Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali)

261

ALLEGATO 1PRATICHE COMMERCIALI CONSIDERATE IN OGNI CASO SLEALI

274

ALLEGATO 2DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO CHE STABILISCONO NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI COMMERCIALI

276

P5_TA(2004)0299Residui antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale (COM(2003) 117 — C5-0108/2003 — 2003/0052(COD))

278

P5_TC1-COD(2003)0052Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale

278

ALLEGATI

302

P5_TA(2004)0300Sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla modifica della base giuridica e sull'orientamento generale del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale (15769/2003 — C5-0027/2004 — 2002/0220(COD))

304

P5_TA(2004)0301Accesso alle reti di trasporto del gas ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas (COM(2003) 741 — C5-0644/2003 — 2003/0302(COD))

305

P5_TC1-COD(2003)0302Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas

306

ALLEGATOORIENTAMENTI SU I SERVIZI DI ACCESSO PER I TERZI,

316

P5_TA(2004)0302Progettazione ecocompatibile (prodotti che consumano energia) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio (COM(2003) 453 — C5-0369/2003 — 2003/0172(COD))

319

P5_TC1-COD(2003)0172Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio

320

ALLEGATO IMETODOLOGIE PER L'ELABORAZIONE DI SPECIFICHE GENERALI PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

338

ALLEGATO IIMETODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DEL LIVELLO DELLE SPECIFICHE PARTICOLARI PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

341

ALLEGATO IIIMARCATURA CE

343

ALLEGATO IVCONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE INTERNO

343

ALLEGATO VDICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

344

ALLEGATO VICONTENUTO DELLE MISURE DI ESECUZIONE

344

ALLEGATO VIICRITERI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ PER LE INIZIATIVE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE NEL CONTESTO DELLA PRESENTE DIRETTIVA

345

P5_TA(2004)0303Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi basati sui progetti del Protocollo di Kyoto (COM(2003) 403 — C5-0355/2003 — 2003/0173(COD))

346

P5_TC1-COD(2003)0173Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto

347

P5_TA(2004)0304Pile e accumulatori ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e a pile e accumulatori usati (COM(2003) 723 — C5-0563/2003 — 2003/0282(COD))

354

P5_TC1-COD(2003)0282Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e a pile e accumulatori usati

355

ALLEGATO IVERIFICA DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA IN CONFORMITÀ DEL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 13

370

ALLEGATO IISIMBOLO PER LA MARCATURA DI PILE, ACCUMULATORI E PACCHI BATTERIE AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

370

ALLEGATO IIIPILE E ACCUMULATORI IN APPLICAZIONI ESENTATE DAL DIVIETO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

370

ALLEGATO IVELENCO DELLE CATEGORIE DI APPARECCHI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5

371

P5_TA(2004)0305Tassazione a carico di autoveicoli pesanti per l'uso di alcune infrastrutture ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (COM(2003) 448 — C5-0351/2003 — 2003/0175(COD))

371

P5_TC1-COD(2003)0175Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

372

ALLEGATO I

381

ALLEGATO II

382

P5_TA(2004)0306Legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione della direttiva 2002/15/CE e dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (COM(2003) 628 — C5-0601/2003 — 2003/0255(COD))

385

P5_TC1-COD(2003)0255Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione della direttiva 2002/15/CE e dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

385

ALLEGATO I

394

ALLEGATO II

395

P5_TA(2004)0307Fondo europeo per i rifugiati (2005-2010) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (COM(2004) 102 — C5-0096/2004 — 2004/0032(CNS))

395

P5_TA(2004)0308Prevenzione e riciclo dei rifiutiRisoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti (COM(2003) 301 — C5-0385/2003 — 2003/2145(INI))

401

P5_TA(2004)0309Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'UnioneRisoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea: Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione (COM(2003) 606 — C5-0594/2003 — 2003/2249(INI))

408

 

Mercoledì 21 aprile 2004

2004/C 104E/3

PROCESSO VERBALE

412

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Apertura della seduta

Presentazione di documenti

Decisioni concernenti alcuni documenti

Cipro (dichiarazioni seguite da discussione)

Situazione in Medio Oriente (dichiarazioni seguite da discussione)

Relazioni transatlantiche (dichiarazioni seguite da discussione)

Comunicazione della Presidenza (accuse di frode)

Turno di votazioni

Calendario delle tornate del Parlamento europeo per il 2005 (votazione)

Accordo CE/USA sui dati PNR (richiesta di parere alla Corte di giustizia) (votazione)

Benvenuto

Turno di votazioni (seguito)

Libertà di espressione e di informazione (decisione sulla procedura di voto)

Trasporti di merci su strada (versione codificata) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Vita dei pesci in acqua dolce (versione codificata) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Veicoli a motore (comportamento alla combustione dei materiali impiegati nell'allestimento interno) *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Protezione degli autoveicoli contro impieghi non autorizzati *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Omologazione dei pneumatici (rumore di rotolamento) *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Riesportazione e rispedizione di prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Osservatorio europeo dell'audiovisivo ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Convenzione quadro dell'OMS sulla lotta contro il tabagismo * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Confetture, gelatine, marmellate di frutta, crema di marroni * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Discarico 2002 (Agenzie decentrate) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Discarico 2002: CECA (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ***II (votazione)

Struttura delle aziende agricole a seguito dell'allargamento (indagini comunitarie) ***I (votazione)

Strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) ***I (votazione)

Accordo CE/USA sui dati PNR * (votazione)

Timbratura dei documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi * (votazione)

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze * (votazione)

Discarico 2002: sezione III del bilancio generale (votazione)

Discarico 2002: sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo (votazione)

Discarico 2002: Sezioni II, IV, V, VI, VII e VIII del bilancio generale (votazione)

Discarico 2002: Sezione I del bilancio generale (votazione)

Diritto delle società, governo societario (votazione)

Cipro (votazione)

Area unica dei pagamenti (votazione)

Concetto di ciclo di vita ambientale (votazione)

Sicurezza marittima (votazione)

Ordine del giorno

Dichiarazioni di voto

Correzioni di voto

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Benvenuto

Relazioni transatlantiche (seguito della discussione)

Situazione in Pakistan (discussione)

Diritti umani nel mondo (2003), politica dell'UE (discussione)

Democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi ***I (discussione)

Capitale europea della cultura per gli anni dal 2005 al 2019 ***I (discussione)

Ordine del giorno

Quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) ***I (discussione)

Mozione di censura (discussione)

Sviluppo delle ferrovie comunitarie ***III — Sicurezza delle ferrovie comunitarie ***III — Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ***III — Agenzia ferroviaria europea ***III (discussione)

Piccole e medie imprese 2001-2005 ***I (discussione)

Contenuti digitali europei ***I (discussione)

Ordine del giorno della prossima seduta

Chiusura della seduta

ELENCO DEI PRESENTI

437

ALLEGATO I

439

ALLEGATO II

456

TESTI APPROVATI

545

P5_TA(2004)0310Trasporti di merci su strada (versione codificata) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada (versione codificata) (COM(2004) 47 — C5-0055/2004 — 2004/0017(COD))

545

P5_TA(2004)0311Vita dei pesci in acqua dolce (versione codificata) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (versione codificata) (COM(2004) 19 — C5-0038/2004 — 2004/0002(COD))

545

P5_TA(2004)0312Veicoli a motore (combustione dei materiali impiegati nell'allestimento interno) ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite riguardante le prescrizioni tecniche uniformi applicabili al comportamento alla combustione dei materiali impiegati nell'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (COM(2003) 630 — 5049/2004 — C5-0106/2004 — 2003/0247(AVC))

546

P5_TA(2004)0313Protezione degli autoveicoli contro impieghi non autorizzati ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite riguardante le prescrizioni tecniche uniformi in tema di protezione degli autoveicoli contro impieghi non autorizzati (COM(2003) 632 — 5048/2004 — C5-0105/2004 — 2003/0248(AVC))

547

P5_TA(2004)0314Omologazione dei pneumatici (rumore di rotolamento) ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite riguardante le prescrizioni uniformi in tema d'omologazione dei pneumatici sotto il profilo del rumore di rotolamento (COM(2003) 635 — 5047/2004 — C5-0107/2004 — 2003/0254(AVC))

547

P5_TA(2004)0315Condizioni di riesportazione e di rispedizione di prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto riguarda le condizioni di riesportazione e di rispedizione di prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento (COM(2004) 155 — C5-0129/2004 — 2004/0051(CNS))

548

P5_TA(2004)0316Pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi (COM(2004) 243 — C5-0187/2004 — 2004/0076(CNS))

548

P5_TA(2004)0317Osservatorio europeo dell'audiovisivo ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1999/784/CE del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo (COM(2003) 763 — C5-0622/2003 — 2003/0293(COD))

549

P5_TC1-COD(2003)0293Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 aprile 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1999/784/CE del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo

550

P5_TA(2004)0318Convenzione quadro dell'OMS sulla lotta contro il tabagismo *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla lotta contro il tabagismo (COM(2003) 807 — C5-0028/2004 — 2003/0316(CNS))

551

P5_TA(2004)0319Confetture, gelatine, marmellate di frutta e crema di marroni *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (COM(2004) 151 — C5-0128/2004 — 2004/0052(CNS))

552

P5_TA(2004)0320Discarico 2002: Agenzia europea per la ricostruzione

553

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0632/2003 — 2003/2242(DEC))

553

2.   Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0632/2003 — 2003/2242(DEC))

554

P5_TA(2004)0321Discarico 2002: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

559

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0636/2003 — 2003/2246(DEC))

559

2.   Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0636/2003 — 2003/2246(DEC))

560

P5_TA(2004)0322Discarico 2002: Agenzia europea dell'ambiente

564

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0635/2003 — 2003/2245(DEC))

564

2.   Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0635/2003 — 2003/2245(DEC))

565

P5_TA(2004)0323Discarico 2002: Agenzia europea di valutazione dei medicinali

570

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0638/2003 — 2003/2255(DEC))

570

2.   Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0638/2003 — 2003/2255(DEC))

571

P5_TA(2004)0324Discarico 2002: Centro di traduzione

576

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0637/2003 — 2003/2247(DEC))

576

2.   Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0637/2003 — 2003/2247(DEC))

576

P5_TA(2004)0325Discarico 2002: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

581

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0630/2003 — 2003/2240(DEC))

581

2.   Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0630/2003 — 2003/2240(DEC))

582

P5_TA(2004)0326Discarico 2002: Eurojust

587

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore di Eurojust per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0662/2003 — 2003/2256(DEC))

587

2.   Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore di Eurojust per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0662/2003 — 2003/2256(DEC))

588

P5_TA(2004)0327Discarico 2002: Fondazione europea per la formazione professionale

592

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0641/2003 — 2003/2259(DEC))

592

2.   Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0641/2003 — 2003/2259(DEC))

593

P5_TA(2004)0328Discarico 2002: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

598

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0631/2003 — 2003/2241(DEC))

598

2.   Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0631/2003 — 2003/2241(DEC))

599

P5_TA(2004)0329Discarico 2002: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

603

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0634/2003 — 2003/2244(DEC))

603

2.   Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0634/2003 — 2003/2244(DEC))

604

P5_TA(2004)0330Discarico 2002: Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

609

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0633/2003 — 2003/2243(DEC))

609

2.   Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0633/2003 — 2003/2243(DEC))

610

P5_TA(2004)0331Discarico CECA

615

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) relativo all'esercizio chiuso al 23 luglio 2002 (C5-0646/2003 — 2003/2218(DEC))

615

2.   Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) relativo all'esercizio chiuso al 23 luglio 2002 (C5-0646/2003 — 2003/2218(DEC))

615

P5_TA(2004)0332Sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (5762/1/2004 — C5-0184/2004 — 2001/0229(COD))

619

P5_TA(2004)0333Struttura delle aziende agricole a seguito dell'allargamento ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole a seguito dell'allargamento (COM(2003) 605 — C5-0477/2003 — 2003/0234(COD))

620

P5_TC1-COD(2003)0234Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, a seguito dell'allargamento, il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

621

P5_TA(2004)0334Strumento finanziario per l'ambiente ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (COM(2003) 667 — C5-0527/2003 — 2003/0260(COD))

622

P5_TC1-COD(2003)0260Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

623

P5_TA(2004)0335Timbri sui documenti di viaggio *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il Manuale comune (COM(2003) 664 — C5-0580/2003 — 2003/0258(CNS))

628

P5_TA(2004)0336Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze — (rifusione) (COM(2003) 808 — C5-0060/2004 — 2003/0311(CNS))

632

P5_TA(2004)0337Discarico 2002: sezione III del bilancio generale

638

1.   Decisione del Parlamento europeo sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (Commissione) (SEC(2003) 1104 — C5-0564/2003 — 2003/2210(DEC))

638

2.   Decisione del Parlamento europeo sulla chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (Commissione) (SEC(2003) 1104 — C5-0564/2003 — 2003/2210(DEC))

639

3.   Risoluzione del Parlamento europeo che costitue parte integrante della decisione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (Commissione) (SEC(2003) 1104 — C5-0564/2003 — 2003/2210(DEC))

640

P5_TA(2004)0338Discarico 2002: sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo

677

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico alla Commissione per quanto concerne l'esecuzione dei bilanci finanziari e conti di gestione del 6°, 7° e 8° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2002 (COM(2003) 475 — C5-0496/2003 — 2003/2189(DEC))

677

2.   Decisione del Parlamento europeo sulla chiusura dei conti del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2002 (COM(2003) 475 — C5-0496/2003 — 2003/2189(DEC))

678

3.   Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del 6°, 7° e 8° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2002 (COM(2003) 475 — C5-0496/2003 — 2003/2189(DEC))

680

P5_TA(2004)0339Discarico 2002: Sezione II — Consiglio

687

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea relativa all'esercizio finanziario 2002, Sezione II — Consiglio (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2212(DEC))

687

2.   Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002, Sezione II — Consiglio (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2212(DEC))

688

P5_TA(2004)0340Discarico 2002: Sezione IV — Corte di giustizia

690

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione IV — Corte di giustizia (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2213(DEC))

690

2.   Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione IV — Corte di giustizia (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2213(DEC))

690

P5_TA(2004)0341Discarico 2002: Sezione V — Corte dei conti

692

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione V — Corte dei conti (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2214(DEC))

692

2.   Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione V — Corte dei conti (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2214(DEC))

693

P5_TA(2004)0342Discarico 2002: Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo

697

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2215(DEC))

697

2.   Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2215(DEC))

698

P5_TA(2004)0343Discarico 2002: Sezione VII — Comitato delle regioni

699

1.   Decisione del Parlamento europeo che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione VII — Comitato delle regioni (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2216(DEC))

699

2.   Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione VII — Comitato delle regioni (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2216(DEC))

700

P5_TA(2004)0344Discarico 2002: Sezione VIII — Mediatore

702

1.   Decisione del Parlamento europeo sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione VIII — Mediatore (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2217(DEC))

702

2.   Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione VIII — Mediatore (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2217(DEC))

702

P5_TA(2004)0345Discarico 2002: Sezione I del bilancio generale

703

1.   Decisione del Parlamento europeo concernente la concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (Sezione I — Parlamento europeo) (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2211(DEC))

703

2.   Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (Sezione I — Parlamento europeo) (I5-0034 — C5-0088/2004 — 2003/2211(DEC))

704

P5_TA(2004)0346Diritto delle società e governo societarioRisoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea — Un piano per progredire (COM(2003) 284 — C5-0378/2003 — 2003/2150(INI))

714

P5_TA(2004)0347CiproRisoluzione del Parlamento europeo su Cipro

720

P5_TA(2004)0348Area unica di pagamentiRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sul quadro normativo per un'area unica dei pagamenti (2003/2101(INI))

722

P5_TA(2004)0349Concetto di ciclo di vita ambientaleRisoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Politica integrata dei prodotti — Sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale (COM(2003) 302 — C5-0550/2003 — 2003/2221(INI))

725

P5_TA(2004)0350Sicurezza marittimaRisoluzione del Parlamento europeo sul rafforzamento della sicurezza marittima (2003/2235(INI))

730

 

Giovedì 22 aprile 2004

2004/C 104E/4

PROCESSO VERBALE

739

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Apertura della seduta

Presentazione di documenti

Processo contro Leyla Zana e altri ad Ankara (dichiarazione seguita da discussione)

Grandi orientamenti di politica economica — Linee direttrici per le politiche dell'occupazione degli Stati membri * (discussione)

Benvenuto

Decadenza del mandato di Michel Raymond

Turno di votazioni

Apicoltura * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Istituzione del sistema di informazione visti (VIS) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione finale)

Privilegi e immunità di Umberto Bossi, ex deputato europeo (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Privilegi e immunità di Umberto Bossi, ex deputato europeo (2a richiesta) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Sviluppo delle ferrovie comunitarie ***III (votazione)

Sicurezza delle ferrovie comunitarie ***III (votazione)

Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ***III (votazione)

Agenzia ferroviaria europea ***III (votazione)

Bilancio rettificativo 6/2004 (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi ***I (votazione)

Capitale europea della cultura per gli anni dal 2005 al 2019 ***I (votazione)

Quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) ***I (votazione)

Piccole e medie imprese 2001-2005 ***I (votazione)

Contenuti digitali europei ***I (votazione)

Accordo di cooperazione CE/Pakistan * (votazione)

Linee direttrici per le politiche dell'occupazione degli Stati membri * (votazione)

Sfide politiche e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013 (votazione)

Coesione economica e sociale (3a relazione) (votazione)

Bilancio 2005: Strategia politica annuale della Commissione (votazione)

Stato di previsione del Parlamento europeo per il 2005 (votazione)

Relazione d'attività della BEI nel 2002 (votazione)

Eurostat (votazione)

Libertà di espressione e di informazione (votazione)

Situazione in Pakistan (votazione)

Relazioni transatlantiche (votazione)

Diritti umani nel mondo (2003), politica dell'UE (votazione)

Esito del processo a Leyla Zana e altri ad Ankara (votazione)

Grandi orientamenti di politica economica (votazione)

Dichiarazioni di voto

Correzioni di voto

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Donne nell'Europa sudorientale (discussione)

Conferenza di revisione del Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo (dichiarazione seguita da discussione)

Cuba (discussione)

Produzione di articoli sportivi per i giochi olimpici (discussione)

Nigeria (discussione)

Turno di votazioni

Cuba (votazione)

Produzione di articoli sportivi per i giochi olimpici (votazione)

Nigeria (votazione)

Donne nell'Europa sudorientale (votazione)

Conferenza di revisione del Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo (votazione)

Correzioni di voto

Composizione delle commissioni

Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 51 del regolamento)

Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Calendario delle prossime sedute

Interruzione della sessione

ELENCO DEI PRESENTI

760

ALLEGATO I

761

ALLEGATO IIRISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

786

TESTI APPROVATI

941

P5_TA(2004)0351Settore dell'apicoltura *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura (COM(2004) 30 — C5-0052/2004 — 2004/0003(CNS))

941

P5_TA(2004)0352Sistema di informazione visti *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Sistema di informazione visti (VIS) (COM(2004) 99 — C5-0098/2004 — 2004/0029(CNS))

945

P5_TA(2004)0353Privilegi e immunità dell'on. Umberto BossiDecisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi dell'on. Umberto Bossi (2003/2171(IMM))

945

P5_TA(2004)0354Privilegi e immunità dell'on. Umberto BossiDecisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi dell'on. Umberto Bossi (2003/2172(IMM))

946

P5_TA(2004)0355Sviluppo delle ferrovie comunitarie ***IIIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (PE-CONS 3641/2004 — C5-0156/2004 — 2002/0025(COD))

947

P5_TA(2004)0356Sicurezza delle ferrovie comunitarie ***IIIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo del sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (PE-CONS 3638/2004 — C5-0153/2004 — 2002/0022(COD))

948

P5_TA(2004)0357Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ***IIIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (PE-CONS 3639/2004 — C5-0154/2004 — 2002/0023(COD))

949

P5_TA(2004)0358Agenzia ferroviaria europea ***IIIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (Regolamento sull'agenzia) (PE-CONS 3640/2004 — C5-0155/2004 — 2002/0024(COD))

950

P5_TA(2004)0359Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2004Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 (8539/2004 — C5-0167/2004 — 2004/2026(BUD))

950

ALLEGATOCodice di condotta relativo all'istituzione di un'agenzia esecutiva

951

P5_TA(2004)0360Democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 975/1999 che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (COM(2003) 639 — C5-0507/2003 — 2003/0250(COD))

953

P5_TC1-COD(2003)0250Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

953

P5_TA(2004)0361Capitali europee della cultura (dal 2005 al 2019) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione La capitale europea della cultura per gli anni dal 2005 al 2019 (COM(2003) 700 — C5-0548/2003 — 2003/0274(COD))

956

P5_TC1-COD(2003)0274Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione La capitale europea della cultura per gli anni dal 2005 al 2019

957

ALLEGATO IORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

959

P5_TA(2004)0362Quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (COM(2003) 796 — C5-0648/2003 — 2003/0307(COD))

960

P5_TC1-COD(2003)0307Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)

960

ALLEGATO IIL CURRICULUM VITAE EUROPEO (CV)

966

ALLEGATO IIIL MOBILIPASS

969

ALLEGATO IIIIl supplemento al diploma

971

ALLEGATO IVIL PORTAFOGLIO EUROPEO DELLE LINGUE

973

ALLEGATO VIL SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO

975

ALLEGATO VISISTEMI D'INFORMAZIONE

976

ALLEGATO VIIALLEGATO FINANZIARIO

976

P5_TA(2004)0363Piccole e medie imprese (2001-2005) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (COM(2003) 758 — C5-0628/2003 — 2003/0292(COD))

977

P5_TC1-COD(2003)0292Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005)

977

P5_TA(2004)0364Contenuti digitali europei ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (COM(2004) 96 — C5-0082/2004 — 2004/0025(COD))

981

P5_TC1-COD(2004)0025Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili

981

ALLEGATO IAZIONI

985

ALLEGATO IIMODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

987

ALLEGATO IIIRIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

988

P5_TA(2004)0365Accordo di cooperazione CE/Pakistan *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan (8108/1999 — COM(1998) 357 — C5-0659/2001 — 1998/0199(CNS))

988

P5_TA(2004)0366Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2004) 239 — C5-0188/2004 — 2004/0082(CNS))

989

P5_TA(2004)0367Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Costruire il nostro avvenire comune: Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013 (COM(2004) 101 — C5-0089/2004 — 2004/2006(INI))

991

P5_TA(2004)0368Coesione economica e socialeRisoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione relativa alla terza relazione sulla coesione economica e sociale (COM(2004) 107 — C5-0092/2004 — 2004/2005(INI))

1000

P5_TA(2004)0369Bilancio 2005: Strategia politica annuale della CommissioneRisoluzione del Parlamento europeo sul bilancio 2005: strategia politica annuale della Commissione (2004/2001(BUD))

1009

P5_TA(2004)0370Stato di previsione del Parlamento europeo per il 2005Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio finanziario 2005 (2004/2007(BUD))

1014

P5_TA(2004)0371Relazione di attività della BEIRisoluzione del Parlamento europeo sulla relazione di attività per il 2002 della Banca europea per gli investimenti (2004/2012(INI))

1019

P5_TA(2004)0372EurostatRisoluzione del Parlamento europeo su Eurostat

1021

P5_TA(2004)0373Libertà di espressione e di informazioneRisoluzione del Parlamento europeo sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali) (2003/2237(INI))

1026

P5_TA(2004)0374PakistanRisoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti dell'uomo e della democrazia nella Repubblica islamica del Pakistan

1040

P5_TA(2004)0375Partenariato transatlanticoRisoluzione del Parlamento europeo sullo stato del partenariato transatlantico alla vigilia del vertice UE-USA di Dublino del 25 e 26 giugno 2004

1043

P5_TA(2004)0376Diritti umani nel mondo (2003), politica dell'UnioneRisoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani nel mondo nel 2003 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2003/2005(INI))

1048

P5_TA(2004)0377Processo contro Leyla Zana ed altri ad AnkaraRisoluzione del Parlamento europeo sull'esito del processo contro Leyla Zana ed altri ad Ankara

1060

P5_TA(2004)0378Indirizzi di massima per le politiche economicheRisoluzione dle Parlamento europeo sulla raccomandazione della Commissione relativa agli aggiornamenti 2004 degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2003-2005) (COM(2004) 238 — C5-0183/2004 — 2004/2020(INI))

1061

P5_TA(2004)0379CubaRisoluzione del Parlamento europeo su Cuba

1066

P5_TA(2004)0380Produzione di articoli sportivi per i Giochi olimpiciRisoluzione del Parlamento europeo sulla produzione di articoli sportivi per i Giochi olimpici

1067

P5_TA(2004)0381NigeriaRisoluzione del Parlamento europeo sulla Nigeria

1069

P5_TA(2004)0382Donne dell'Europa sudorientaleRisoluzione del Parlamento europeo sulle donne nell'Europa sudorientale (2003/2128(INI))

1070

P5_TA(2004)0383Conferenza di revisione del Trattato di Ottawa sulle mine antiuomoRisoluzione del Parlamento europeo sulla preparazione della prima Conferenza di revisione del Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo

1075

IT

 


I (Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2004 — 2005

Lunedì 19 aprile 2004

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 104/1


PROCESSO VERBALE

(2004/C 104 E/01)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

1.   Ripresa della sessione

La seduta è aperta alle 17.05.

2.   Comunicazione della Presidenza

Il Presidente rende omaggio, a nome del Parlamento, alla memoria di Fabrizio Quattrocchi, ostaggio italiano assassinato in Iraq. Esprime le sue condoglianze, a nome del Parlamento, alla famiglia della vittima nonché al popolo e al governo italiani.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.

3.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

4.   Composizione del Parlamento

Le competenti autorità greche hanno comunicato la nomina di Nikolaos Chountis in sostituzione di Alexandros Alavanos, come deputato al Parlamento, con decorrenza 15 aprile 2004.

Le competenti autorità spagnole hanno comunicato la nomina di Cristina Soriano Gil, José Vila Abelló e Enric Xavier Morera i Catalá in sostituzione di María del Carmen Ortiz Rivas, Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya e Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, come deputati al Parlamento, con decorrenza 2 aprile 2004.

Il Presidente ricorda le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento.

Le competenti autorità maltesi hanno comunicato la nomina di Mario De Marco in sostituzione di Antonio Fenech, e di Jason Azzopardi in sostituzione di Michael Frendo, come osservatori, con decorrenza 29 marzo 2004.

Le competenti autorità lettoni hanno comunicato la nomina di Guntars Krasts in sostituzione di Juris Dobelis, come osservatore, con decorrenza 7 aprile 2004.

Le competenti autorità cipriote hanno comunicato la nomina di Lefteris Christoforou in sostituzione di Georgios Tasou, come osservatore, con decorrenza 13 aprile 2004.

5.   Composizione dei gruppi politici

M. Enric Xavier Morera i Catalá ha aderito al gruppo Verts/ALE.

6.   Composizione delle commissioni e delle delegazioni

M. Mario De Marco è stato nominato osservatore alla commissione BUDG.

M. Lefteris Christoforou è stato nominato osservatore alla commissione LIBE.

M. Jason Azzopardi è stato nominato osservatore alla commissione PECH e alla commissione RETT.

M. Josef Kubica è stato nominato osservatore alla commissione AFCO.

*

* *

I gruppi PPE-DE, PSE e ELDR hanno presentato le seguenti richieste di nomina:

commissione ENVI: Jacqueline Rousseau

commissione AGRI, commissione FEMM e delegazione per le relazioni con il Canadà: Cristina Soriano

commissione RETT e delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale e il Messico: José Vila Abellò.

Tali richieste si considereranno ratificate se non vi saranno obiezioni prima dell'approvazione del presente processo verbale.

7.   Verifica dei poteri

Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di dichiarare validi i mandati di Meropi Kaldi e María del Carmen Ortiz Rivas.

8.   Calendario 2005

La Conferenza dei presidenti ha comunicato le proprie proposte concernenti il calendario delle tornate per il 2005:

dal 10 al 13 gennaio

il 26 e 27 gennaio

dal 21 al 24 febbraio

dal 7 al 10 marzo

dall'11 al 14 aprile

il 27 e 28 aprile

dal 9 al 12 maggio

il 25 e 26 maggio

dal 6 al 9 giugno

il 22 e 23 giugno

dal 4 al 7 luglio

dal 5 all'8 settembre

dal 26 al 29 settembre

il 12 e 13 ottobre

dal 24 al 27

dal 14 al 17 novembre

il 30 novembre e 1o dicembre

dal 12 al 15 dicembre

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a martedì 20 aprile 2004 alle 10.00 e la votazione avrà luogo mercoledì 21 aprile 2004 alle 12.00.

9.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dal Consiglio e dalla Commissione:

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione (COM(2004) 185 — C5-0175/2004 — 2004/0067(CNS))

deferimento

merito: ECON

 

parere: ITRE

base giuridica:

articolo 93 trattato CE

Progetto di raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (6315/2004 — C5-0176/2004 — 2004/0808(CNS))

deferimento

merito: ECON

base giuridica:

Articolo 112 paragrafo 2b trattato CE

Consiglio dell'Unione europea: Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (8058/2004 — C5-0177/2004 — 2003/0809(CNS))

deferimento

merito: LIBE

 

parere: RETT

base giuridica:

Articolo 62 paragrafo 2 trattato CE, Articolo 63 paragrafo 3 trattato CE

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (COM(2004) 163 — C5-0178/2004 — 2004/0054(CNS))

deferimento

merito: AGRI

 

parere: BUDG

base giuridica:

Articolo 308 trattato CE

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2007, le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio (COM(2004) 197 — C5-0179/2004 — 2004/0071(CNS))

deferimento

merito: PECH

 

parere: BUDG, DEVE

base giuridica:

Articolo 37 trattato CE, articolo 300 paragrafi 2 e 3, comma 1 trattato CE

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea (COM(2004) 235 — C5-0180/2004 — 2002/0067(COD))

deferimento

merito: RETT

 

parere: ECON, ITRE

base giuridica:

Articolo 80 paragrafo 2 trattato CE

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione (COM(2004) 245 — C5-0181/2004 — 2002/0254(COD))

deferimento

merito: ENVI

 

parere: JURI, RETT

base giuridica:

Articolo 175 paragrafo 1 trattato CE

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (COM(2004) 265 — C5-0182/2004 — 2003/0044(COD))

deferimento

merito: RETT

 

parere: LIBE, JURI

base giuridica:

Articolo 80 paragrafo 2 trattato CE

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II) (COM(2004) 259 — C5-0185/2004 — 2003/0025(COD))

deferimento

merito: FEMM

 

parere: BUDG, LIBE

base giuridica:

Articolo 152 trattato CE

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 (COM(2004) 218 — C5-0186/2004 — 2004/0070(CNS))

deferimento

merito: PECH

 

parere: BUDG, DEVE

base giuridica:

Articolo 37 trattato CE, articolo 300 paragrafi 2 e 3, comma 1 trattato CE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi (COM(2004) 243 — C5-0187/2004 — 2004/0076(CNS))

deferimento

merito: ECON

 

parere: JURI

base giuridica:

Articolo 94 trattato CE

Proposta di decisione del Consiglio concernente gli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri (COM(2004) 239 — C5-0188/2004 — 2004/0082(CNS))

deferimento

merito: EMPL

 

parere: ECON, ITRE, FEMM

base giuridica:

Articolo 128 paragrafo 2 trattato CE

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005 (COM(2004) 183 — C5-0189/2004 — 2004/0058(CNS))

deferimento

merito: PECH

 

parere: BUDG, DEVE

base giuridica:

Articolo 37 trattato CE, articolo 300 paragrafi 2 e 3 trattato CE

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori e agli esercenti di aeromobili (COM(2004) 255 — C5-0190/2004 — 2002/0234(COD))

deferimento

merito: RETT

 

parere: JURI

base giuridica:

Articolo 80 paragrafo 2 trattato CE

2)

dalle commissioni parlamentari

2.1)

relazioni:

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea (COM(2004) 085 — C5-0099/2004 — 2004/0028(CNS)) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: on. Bodrato (A5-0222/2004).

***I Seconda relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materi di credito ai consumatori (COM(2002) 443 — C5-0420/2002 — 2002/0222(COD)) — commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: on. Wuermeling (A5-0224/2004).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla lotta contro il tabagismo (COM(2003) 807 — C5-0028/2004 — 2003/0316(CNS)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: on. Maaten (A5-0226/2004).

Relazione sulla comunicazione della Commissione in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea — Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione (COM(2003) 606 — C5-0594/2003 — 2003/2249(INI)) — commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: on. Voggenhuber (A5-0227/2004).

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea relativa all'esercizio finanziario 2002 — Sezione II — Consiglio (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2212(DEC)); Sezione IV — Corte di giustizia (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2213(DEC)); Sezione V — Corte dei conti (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2214(DEC)); Sezione VI — Comitato economico e sociale (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2215(DEC)); Sezione VII — Comitato delle regioni (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2216(DEC)); Sezione VIII — Mediatore (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2217(DEC)) (I5-0034/03 — C5-0088/2004 — 2003/2212(DEC)) — commissione per il controllo dei bilanci.

Relatrice: on. Stauner (A5-0228/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il Manuale comune (COM(2003) 664 — C5-0580/2003 — 2003/0258(CNS)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatrice: on. Angelilli (A5-0229/2004).

Relazione sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali) — 2003/2237(INI)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatrice: on. Boogerd-Quaak (A5-0230/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto riguarda le condizioni di riesportazione e di rispedizione di prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento (procedura semplificata, articolo 158, paragrafo 1 del regolamento) (COM(2004) 155 — C5-0129/2004 — 2004/0051(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: on. Daul (A5-0231/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura (COM(2004) 030 — C5-0052/2004 — 2004/0003(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatrice: on. Lulling (A5-0232/2004).

* Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (COM(2003) 822 — C5-0026/2004 — 2003/0329(CNS)) — commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: on. Karas (A5-0233/2004).

***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (COM(2004) 096 — C5-0082/2004 — 2004/0025(COD)) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: on. W.G. van Velzen (A5-0235/2004).

Relazione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio finanziario 2005 — 2004/2007(BUD)) — commissione per i bilanci.

Relatore: on. Kuckelkorn (A5-0236/2004).

***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (COM(2003) 758 — C5-0628/2003 — 2003/0292(COD)) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: on. Rübig (A5-0237/2004).

*** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite riguardante le prescrizioni tecniche uniformi applicabili a comportamento alla combustione dei materiali impiegati nell'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (5049/2004 — C5-0106/2004 — 2003/0247(AVC)) (procedura semplificata, articolo 158, paragrafo 1 del regolamento) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: on. Berenguer Fuster (A5-0238/2004).

*** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite riguardante le prescrizioni uniformi in tema d'omologazione dei pneumatici sotto il profilo del rumore di rotolamento (5047/2004 — C5-0107/2004 — 2003/0254(AVC)) (procedura semplificata, articolo 158, paragrafo 1, del regolamento) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: on. Berenguer Fuster (A5-0239/2004).

*** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite riguardante le prescrizioni tecniche uniformi in tema di protezione degli autoveicoli contro impieghi non autorizzati (5048/2004 — 2003/0248(AVC)) (procedura semplificata — articolo 158, paragrafo 1, del regolamento) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: on. Berenguer Fuster (A5-0240/2004).

***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1999/784/CE del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo (COM(2003) 763 — C5-0622/2003 — 2003/0293(COD)) — commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatrice: on. Sanders-ten Holte (A5-0241/2004).

***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ad un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (Cooperazione rafforzata tra le commissioni, articolo 162 bis) (COM(2003) 796 — C5-0648/2003 — 2003/0307(COD)) — commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatrice: on. Zissener (A5-0247/2004).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) (COM(2003) 808 — C5-0060/2004 — 2003/0311(CNS)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: on. Ceyhun (A5-0248/2004).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada — (Versione codificata) (COM(2004) 047 — C5-0055/2004 — 2004/0017(COD)) (Procedura semplificata — Articolo 158, paragrafo 1, del regolamento) — commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: on. Gargani (A5-0250/2004).

* Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (COM(2004) 151 — C5-0128/2004 — 2004/0052(CNS)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatrice: on. Jackson (A5-0251/2004).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (versione codificata) (COM(2004) 019 — C5-0038/2004 — 2004/0002(COD)) (procedura semplificata — Articolo 158, paragrafo 1, del regolamento) — commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: on. Gargani (A5-0252/2004).

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea — Un piano per progredire (COM(2003) 284 — C5-0378/2003 — 2003/2150(INI)) (Cooperazione rafforzata tra le commissioni — articolo 162 bis) — commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatrice: on. Ghilardotti (A5-0253/2004).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas (COM(2003) 741 — C5-0644/2003 — 2003/0302(COD)) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: on. Seppänen (A5-0254/2004).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (COM(2003) 452 — C5-0345/2003 — 2003/0167(COD)) — commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatrice: on. Fourtou (A5-0255/2004).

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2004 dell'Unione europea per l'esercizio 2004 quale modificato dal Consiglio — Sezione III — commissione — 2004/2021(BUD)) — commissione per i bilanci.

Relatore: on. Mulder (A5-0256/2004).

Relazione sul rafforzamento della sicurezza marittima — 2003/2235(INI)) — commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima.

Relatore: on. Sterckx (A5-0257/2004).

Relazione sulla relazione di attività per il 2002 della Banca europea per gli investimenti — 2004/2012(INI)) — commissione per i problemi economici e monetari.

Relatrice: on. Ridruejo (A5-0258/2004).

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 — Sezione III — Commissione — 2004/2026(BUD)) — commissione per i bilanci.

Relatore: on. Mulder (A5-0259/2004).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale (COM(2003) 117 — C5-0108/2003 — 2003/0052(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: on. Sturdy (A5-0260/2004).

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla politica integrata dei prodotti — Sviluppare il concetto di «ciclo di vita ambientale» (COM(2003) 302 — C5-0550/2003 — 2003/2221(INI)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: on. Wijkman (A5-0261/2004).

* Relazione sulla proposta della Commissione relativa all'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce il Sistema di informazione visti (VIS (COM(2004) 099 — C5-0098/2004 — 2004/0029(CNS)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: on. Coelho (A5-0262/2004).

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Pari opportunità per le persone con disabilità: un Piano d'azione europeo» (COM(2003) 650 — C5-0039/2004 — 2004/2004(INI)) — commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: on. Mantovani (A5-0263/2004).

* Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione (COM(2004) 185 — C5-0175/2004 — 2004/0067(CNS)) (Procedura semplificata — Articolo 158, paragrafo 1, del regolamento) — commissione per i problemi economici e monetari.

Relatrice: on. Randzio-Plath (A5-0264/2004).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e a pile e accumulatori usati (COM(2003) 723 — C5-0563/2003 — 2003/0282(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: on. Blokland (A5-0265/2004).

* Seconda relazione sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (8058/04 — C5-0177/2004 — 2003/0809(CNS)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: on. Hernández Mollar (A5-0266/2004).

* Relazione sulla proposta della Commissione in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (COM(2004) 102 — C5-0096/2004 — 2004/0032(CNS)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: on. Deprez (A5-0267/2004).

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Costruire il nostro avvenire comune: Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013» (COM(2004) 101 — C5-0089/2004 — 2004/2006(INI)) — commissione per i bilanci.

Relatore: on. Wynn (A5-0268/2004).

Relazione sul bilancio 2005: comunicazione della commissione sulla strategia politica annuale (SPA) — 2004/2001(BUD)) — commissione per i bilanci.

Relatore: on. Garriga Polledo (A5-0269/2004).

Relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2003 e sulla politica dell'Unione europea in materia — 2003/2005(INI)) — commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatrice: on. De Keyser (A5-0270/2004).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (COM(2004) 190 — C5-0162/2004 — 2004/0064(CNS)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatrice: on. Boogerd-Quaak (A5-0271/2004).

Relazione sulla terza relazione sulla coesione economica e sociale (COM(2004) 107 — C5-0092/2004 — 2004/2005(INI)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: on. Hatzidakis (A5-0272/2004).

* Relazione sul progetto di raccomandazione del Consiglio riguardante la nomina di José Manuel González-Parámo a membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (6315/04 — C5-0176/2004 — 2004/0808(CNS)) — commissione per i problemi economici e monetari.

Relatrice: on. Randzio-Plath (A5-0273/2004).

2.2)

raccomandazioni per la seconda lettura:

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (15577/9/2003 — C5-0043/2004 — 1998/0360(COD)) — commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatrice: on. Lambert (A5-0234/2004).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (6277/1/2004 — C5-0163/2004 — 2003/0081(COD)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatrice: on. Sommer (A5-0246/2004).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (5238/1/2004 — C5-0118/2004 — 2002/0309(COD)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: on. Rack (A5-0249/2004).

3)

dai deputati

3.1)

interrogazioni orali in vista dell'ora delle interrogazioni (articolo 43 del regolamento) (B5-0071/2004)

Ebner Michl, McAvan Linda, Lage Carlos, Sandbæk Ulla Margrethe, Karas Othmar, Newton Dunn Bill, Harbour Malcolm, Paasilinna Reino, Martínez Martínez Miguel Angel, McKenna Patricia, Bowis John, Kinnock Glenys, Posselt Bernd, Isler Béguin Marie Anne, Staes Bart, Nogueira Román Camilo, Hedkvist Petersen Ewa, Crowley Brian, Hughes Stephen, Morgan Eluned, Bowe David Robert, Gahrton Per, Ó Neachtain Seán, Medina Ortega Manuel, Andrews Niall, Hyland Liam, Fitzsimons James (Jim), Collins Gerard, Grönfeldt Bergman Lisbeth, Sacrédeus Lennart, Thorning-Schmidt Helle, Whitehead Phillip, Ahern Nuala, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Varela Suanzes-Carpegna Daniel, Hatzidakis Konstantinos, Casaca Paulo, Dybkjær Lone, Lannoye Paul A.A.J.G., Moraes Claude, MacCormick Neil, Patakis Ioannis, Färm Göran, Mulder Jan, Izquierdo Rojo María, Arvidsson Per-Arne, Alyssandrakis Konstantinos, Riis-Jørgensen Karin, Korakas Efstratios, De Rossa Proinsias, Sandberg-Fries Yvonne, Thors Astrid- Isler Béguin Marie Anne, Nogueira Román Camilo, Hyland Liam, Collins Gerard, Crowley Brian, Gahrton Per, Medina Ortega Manuel, Andrews Niall, Fitzsimons James (Jim), Ludford Sarah, McKenna Patricia, Ahern Nuala, Ó Neachtain Seán, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Dybkjær Lone, Newton Dunn Bill, Posselt Bernd, O'Toole Barbara, Jensen Anne Elisabet, Moraes Claude, MacCormick Neil, De Rossa Proinsias, Izquierdo Rojo María, Thors Astrid.

3.2)

proposte di risoluzione (articolo 48 del regolamento)

Maurizio Turco, Emma Bonino, Marco Cappato, Gianfranco Dell'Alba, Benedetto Della Vedova, Olivier Dupuis, Marco Pannella, Uma Aaltonen, Nuala Ahern, Sylviane H. Ainardi, Bent Hindrup Andersen, Jan Andersson, Anne André-Léonard, Danielle Auroi, Alexandros Baltas, María Luisa Bergaz Conesa, Jean-Louis Bernié, Fausto Bertinotti, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Armonia Bordes, Alima Boumediene-Thiery, David Robert Bowe, André Brie, Ieke van den Burg, António Campos, Marie-Arlette Carlotti, Maria Carrilho, Paulo Casaca, Michael Cashman, Gérard Caudron, Chantal Cauquil, Carmen Cerdeira Morterero, Dorette Corbey, Armando Cossutta, Danielle Darras, Jean-Maurice Dehousse, Véronique De Keyser, Harlem Désir, Jan Dhaene, Giuseppe Di Lello Finuoli, Lone Dybkjær, Saïd El Khadraoui, Alain Esclopé, Jillian Evans, Giovanni Claudio Fava, Anne Ferreira, Ilda Figueiredo, Glyn Ford, Pernille Frahm, Geneviève Fraisse, Per Gahrton, Marie-Françoise Garaud, Marie-Hélène Gillig, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Mary Honeyball, Michiel van Hulten, Renzo Imbeni, Marie Anne Isler Béguin, Salvador Jové Peres, Anna Karamanou, Hans Karlsson, Giorgos Katiforis, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dimitrios Koulourianos, Alain Krivine, Arlette Laguiller, Jean Lambert, Vincenzo Lavarra, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Eryl Margaret McNally, Nelly Maes, Cecilia Malmström, Lucio Manisco, Helmuth Markov, Pedro Marset Campos, Claudio Martelli, David W. Martin, Emmanouil Mastorakis, Véronique Mathieu, Erik Meijer, José María Mendiluce Pereiro, Emilio Menéndez del Valle, Reinhold Messner, Rosa Miguélez Ramos, Ana Miranda de Lage, Hans Modrow, Enrique Monsonís Domingo, Claude Moraes, Luisa Morgantini, Sami Naïr, Pasqualina Napoletano, Bill Newton Dunn, Camilo Nogueira Román, Jean-Thomas Nordmann, Mihail Papayannakis, Béatrice Patrie, Marit Paulsen, Giovanni Pittella, Elly Plooij-van Gorsel, Jacques F. Poos, Didier Rod, Alexander de Roo, Martine Roure, Giorgio Ruffolo, Heide Rühle, Guido Sacconi, Ulla Margrethe Sandbæk, Manuel António dos Santos, Luciana Sbarbati, Michel-Ange Scarbonchi, Karin Scheele, Herman Schmid, Olle Schmidt, Inger Schörling, Ilka Schröder, Patsy Sörensen, Ioannis Souladakis, Sérgio Sousa Pinto, Bart Staes, Dirk Sterckx, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maj Britt Theorin, Feleknas Uca, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Anne E.M. Van Lancker, Gianni Vattimo, Luigi Vinci, Matti Wuori, Francis Wurtz, Eurig Wyn, Myrsini Zorba e Olga Zrihen, sul rispetto del principio di separazione tra istituzioni pubbliche e istituzioni religiose nella Costituzione europea (B5-0186/2004)

deferimento

merito: AFCO

 

parere: LIBE

3.3)

dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro (articolo 51 del regolamento)

Miquel Mayol i Raynal, Ian Stewart Hudghton, Nelly Maes, Camilo Nogueira Román e Josu Ortuondo Larrea sul riconoscimento del diritto all'autodeterminazione (n. 29/2004)

John Bowis, Jillian Evans, Imelda Mary Read, Catherine Stihler e Diana Wallis sull'endometriosi (n. 30/2004)

Caroline Lucas, Paul A.A.J.G. Lannoye, Inger Schörling e Patricia McKenna sulle strategie di mercato dei prodotti alimentari rivolte ai bambini (n. 31/2004)

Jean Lambert, Caroline Lucas, Matti Wuori e Alima Boumediene-Thiery sulla morte di civili sikh nel Punjab e in India nel 1984 (n. 32/2004)

4)

dalla delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione

***III Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie [PE-CONS 3641/2004 — C5-0156/2004 — 2002/0025(COD)]

Relatore: Georg Jarzembowski (A5-0242/2004)

***III Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale [PE-CONS 3639/2004 — C5-0154/2004 — 2002/0023(COD)]

Relatore: Sylviane H. Ainardi (A5-0243/2004)

***III Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea («regolamento che istituisce un'Agenzia») [PE-CONS 3640/2004 — C5-0155/2004 — 2002/0024(COD)]

Relatore: Gilles Savary (A5-0244/2004)

***III Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza ferroviaria) [PE-CONS 3638/2004 — C5-0153/2004 — 2002/0022(COD)]

Relatore: Dirk Sterckx (A5-0245/2004)

10.   Petizioni

Conformemente all'articolo 174, paragrafo 5, del regolamento, le seguenti petizioni, che sono state iscritte nel ruolo generale alle date di seguito riportate, sono state deferite alla commissione competente:

Il 31 marzo 2004

di Rafael Pérez (n. 251/2004);

di Antonio Arbelo Alvarado (n. 252/2004);

di Pedro Fernández Arcila (ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza)) (n. 253/2004);

di Antonio Plá Piera (Asociación de Vecinos, Cultural y de Consumidores Patraix) (n. 254/2004);

di José Luis Hernández Domínguez (n.255/2004);

di Pierre Segura (n. 256/2004);

di Dragan Rakic (n. 257/2004);

di Jacques Memmi (n.258/2004);

di Manuel Enocq (n. 259/2004);

di Suleman Gjanaj (n. 260/2004);

di Jean de la Forge (Comité de Défense Rural Donnery/FAY-AUX-LOGES) (n. 261/2004);

di Adalgisa Uccheddu (n. 262/2004);

di Andrea Alleva (n. 263/2004);

di Roberto Massa (n. 264/2004);

di Giovanni Pittella (n. 265/2004);

di Mario Borghezio (n. 266/2004);

di Donato Aguese (n. 267/2004);

di Silvia Varriale (n. 268/2004);

di Vincenzo Guerra (n. 269/2004);

di Marica Camerlengo (n. 270/2004);

di Giuseppe Mario Di Mattia (n. 271/2004);

di Luis Manuel Rodrigues de Sousa Gabriel (n. 272/2004);

di Joachim Kurth (n. 273/2004)

di Ferdinand Holzner (n. 274/2004)

di Gert Schlüter (n. 275/2004)

di Arif Rüzgar (n. 276/2004)

di Rita Bürger (n. 277/2004)

di Karl-Heinz Hutzler (n. 278/2004)

di Friedrich Arnst (n. 279/2004)

di Erwin Bültmann (n. 280/2004)

di Peter Mailänder (Rechtsanwälte Haver & Mailänder) (n. 281/2004)

di Gisela Kroll (n. 282/2004)

di Franco José Kozely Masé Duca (n. 283/2004)

di Charles Winfield (n. 284/2004)

di Errol Jackson (n. 285/2004)

di Denise Walsh (n. 286/2004)

di Carol Grayson (n. 287/2004)

di Michael Gare-Simmons (n. 288/2004)

di Harriet Bullock (n. 289/2004)

di Reinhild Bergan (n. 290/2004)

di Frank Harvey (n. 291/2004)

di Harto Hannula (n. 292/2004)

di Rien van Kerkwijk (Vereniging Vrij Wonen) (più 8753 firme) (n. 293/2004)

di Marie-Christina Gräfin zu Poppenheim (n. 294/2004)

di Christos Kostoudis (n. 295/2004);

di Irini Savvidou (Somateio ergazomenon sta topika symfona apasholisis Dimou Veroias) (n. 296/2004);

di Marianthi Varveri (n. 297/2004);

di Evangelos Tsankarakis (Oikodomikos Synetairismos Georgikon Ypallilon O «PAN» S.P.E.) (n. 298/2004).

11.   Storno di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 3/2004 (C5-0119/2003 — SEC(2004) 286).

Preso atto del parere del Consiglio, essa ha autorizzato, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 181, paragrafo 1, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, lo storno in base alla seguente ripartizione:

PROVENIENZA DEGLI STANZIAMENTI:

 

 

Capitolo 31.01 Riserve per spese amministrative

 

 

Voce 31.0140 — 04.010407 Azioni destinate a combattere e prevenire l'esclusione sociale — Spese di gestione amministrativa

SND

- 450 000 EUR

Voce 31.0140 — 04.010412 Azioni per combattere e prevenire le discriminazioni — Spese di gestione amministrativa

SND

- 630 000 EUR

Voce 31.0140 — 15.010412 Azioni a favore della società civile e visite presso la Commissione — Spese di gestione amministrativa

SND

-1 050 000 EUR

Capitolo 31.02 — Riserve per interventi finanziari

 

 

Voce 31.0241 — 04.010407 Azioni destinate a combattere e prevenire l'esclusione sociale — Spese di gestione amministrativa

SP

- 215 928 EUR

Voce 31.0241 — 04.010412 Azioni per combattere e prevenire le discriminazioni — Spese di gestione amministrativa

SP

- 562 192 EUR

Voce 31.0241 — 15.030302 Fondazione europea per la formazione — Sovvenzione al titolo 3

SI

- 406 100 EUR

 

SP

- 406 100 EUR

— Articolo 31.0241 — 15.0605 Visite presso la Commissione

SI

-1 500 000 EUR

 

SP

-1 540 000 EUR

Voce 31.0241 — 15.490401 Azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani — Spese di gestione amministrativa

SP

-1 200 000 EUR

Voce 31.0241 — 15.490412 Azioni a favore della società civile — Spese di gestione amministrativa

SP

- 270 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

 

 

Capitolo 04.01 — Spese amministrative del settore «occupazione e affari sociali»

 

 

Articolo 04.0104 — Spese di sostegno alle azioni del settore «Occupazione e affari sociali»

 

 

Voce 04.010407 — Azioni destinate a combattere e prevenire l'esclusione sociale — Spese di gestione amministrativa

SND

450 000 EUR

Voce 04.010412 — Azioni per combattere e prevenire le discriminazioni — Spese di gestione amministrativa

SND

630 000 EUR

Capitolo 04.49 — Spese di gestione amministrativa dei programmi impegnati a titolo del vecchio regolamento finanziario

 

 

Articolo 04.4904 — Spese di sostegno alle azioni del settore «Occupazione e affari sociali»

 

 

Voce 04.490407 — Azioni destinate a combattere e prevenire l'esclusione sociale — Spese di gestione amministrativa

SP

215 928 EUR

Voce 04.490412 — Azioni per combattere e prevenire le discriminazioni — Spese di gestione amministrativa

SP

562 192 EUR

Capitolo 15.01 — Spese amministrative del settore «Istruzione e cultura»

 

 

ARTICOLO 15.0104 — Spese di sostegno alle azioni del settore «Istruzione e cultura»

 

 

Voce 15.010412 — Azioni a favore della società civile e visite presso la Commissione — Spese di gestione amministrativa

SND

1 050 000 EUR

Capitolo 15.03 — Formazione professionale

 

 

— Articolo 15.0303 — Fondazione europea per la formazione

 

 

Voce 15.030302 — Fondazione europea per la formazione — Sovvenzione al titolo 3

SI

406 100 EUR

 

SP

406 100 EUR

Capitolo 15.06 — Dialogo con i cittadini

 

 

— Articolo 15.0605 — Visite presso la Commissione

SI

1 500 000 EUR

 

SP

1 540 000 EUR

Capitolo 15.49 — Spese di gestione amministrativa dei programmi impegnati a titolo del vecchio regolamento finanziario

 

 

Articolo 15.4904 — Spese di supporto per le attività del settore «Istruzione e cultura»

 

 

Voce 15.490401 — Azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani — Spese di gestione amministrativa

SP

1 200 000 EUR

Voce 15.490412 — Azioni a favore della società civile — Spese di gestione amministrativa

SP

270 000 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 4/2004 (C5-0120/2003 — SEC(2004) 256).

Preso atto del parere del Consiglio, essa ha autorizzato, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 181, paragrafo 1, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, lo storno in base alla seguente ripartizione:

PROVENIENZA DEGLI STANZIAMENTI:

 

 

Capitolo 31.01 — Riserve per spese amministrative

 

 

Voce 31.0140 — 09.010404 Azione contro le informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet — Spese di gestione amministrativa

SND

- 162 000 EUR

Capitolo 31.02 — Riserve per interventi finanziari

 

 

— Voce 31.0241 — 07.030101 Protezione delle foreste

SI

-17 000 000 EUR

 

SP

-17 000 000 EUR

— Articolo 31.0241 — 09.0301 Società dell'informazione

SI

-6 000 000 EUR

 

SP

-2 200 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

 

 

Capitolo — 07.03 Programmi e progetti in materia di ambiente

 

 

— Articolo — 07.0301 — Meccanismo di sviluppo ecologico

 

 

— Voce — 07.030101 — Protezione delle foreste

SI

17 000 000 EUR

 

SP

17 000 000 EUR

Capitolo 09.01 — Spese amministrative del settore «Societá dell'informazione»

 

 

Articolo 09.0104 — Spese di sostegno alle azioni del settore Società dell'informazione

 

 

Voce 09.010404 — Azione contro le informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet — Spese di gestione amministrativa

SND

162 000 EUR

Capitolo 09.03 — eEurope

 

 

— Articolo 09.0301 — Società dell'informazione

SI

6 000 000 EUR

 

SP

2 200 000 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 5/2004 (C5-0125/2003 — SEC(2004) 302).

Preso atto del parere del Consiglio, essa ha autorizzato, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 181, paragrafo 1, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, lo storno in base alla seguente ripartizione:

PROVENIENZA DEGLI STANZIAMENTI:

 

 

Capitolo 27.01 — Spese amministrative del settore «Bilancio»

 

 

Articolo 27.010102 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Bilancio»

 

 

— Voce 27.010209 — Personale esterno — Gestione non decentrata

SND

-1 725 000 EUR

— Voce 27.010219 — Altre spese di gestione — Gestione non decentrata

SND

- 511 000 EUR

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI:

 

 

Capitolo 01.01 — Spese amministrative del settore «Affari economici e finanziari»

 

 

ARTICOLO 01.0102 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Affari economici e finanziari»

 

 

— Voce 01.010201 — Personale esterno

SND

77 000 EUR

Capitolo 03.01 — Spese amministrative del settore «Concorrenza»

 

 

Articolo 03.0102 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Concorrenza»

 

 

— Voce 01.010201 — Personale esterno

SND

607 000 EUR

Capitolo 05.01 — Spese amministrative amministrative del settore «Agricoltura»

 

 

Articolo 05.0102 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Agricoltura»

 

 

— Voce 05.010201 — Personale esterno

SND

490 000 EUR

Capitolo 13.01 — Spese amministrative del settore «Politica regionale»

 

 

Articolo 13.0102 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Politica regionale»

 

 

— Voce 13.010201 — Personale esterno

SND

514 000 EUR

Capitolo 25.01 — Spese amministrative del settore «Coordinamento delle politiche e Servizio giuridico della Commissione»

 

 

Articolo 25.0102 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Coordinamento delle politiche e Servizio giuridico della Commissione»

 

 

Voce 25.010211 — Altre spese di gestione del settore «Coordinamento delle politiche e Servizio giuridico della Commissione»

SND

511 000 EUR

Capitolo 27.01 — Spese amministrative del settore «Bilancio»

 

 

Articolo 27.01.0102 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Bilancio»

 

 

— Voce 27.010201 — Personale esterno della DG «Bilancio»

SND

37 000 EUR

12.   Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Consiglio ha trasmesso copia conforme dei seguenti documenti:

accordo tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia sul commercio dei prodotti tessili;

accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004.

13.   Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento

Il Presidente comunica che è stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito dato dalla Commissione alla seguente risoluzione:

risoluzione del Parlamento europeo sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004 (P5_TA(2003)0585).

*

* *

Intervengono: Dagmar Roth-Behrendt, la quale ritornando sulle accuse riportate dalla stampa tedesca rivolte da un deputato del Parlamento europeo nei confronti di alcuni deputati (vedi punto 3 del PV del 29.03.2004), chiede che gli eventuali documenti afferenti siano trasmessi alla Corte dei conti e all'OLAF per far luce su tale questione (il Presidente rinnova l'invito fatto all'autore di tali accuse di trasmettergli i relativi documenti, e precisa che a tutt'oggi non li ha ancora ricevuti), e Jo Leinen.

14.   Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il progetto definitivo di ordine del giorno della tornata di aprile 2004 (PE 344.162/PDOJ) è stato distribuito. Sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 111 del regolamento):

Sedute dal 19 al 22 aprile 2004

lunedì

su proposta del Presidente il punto «Interventi di un minuto su questioni politiche importanti» abitualmente iscritto dopo l'ordine dei lavori è sostituito da uno scambio di opinioni circa la raccomandazione della commissione JURI di presentare alla Corte di giustizia una domanda di parere (articolo 300, paragrafo 6, del trattato) sulla compatibilità con il trattato della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo CE-Stati Uniti sul trattamento e il trasferimento dei dati personali dei passeggeri.

Guido Podestà, a nome del gruppo PPE-DE nonché a nome di Vitaliano Gemelli, presidente della commissione PETI, chiede che sia rinviata in commissione la relazione Johanna L.A. Boogerd-Quaak (A5-0230/2004) affinché ne sia esaminata la ricevibilità (il Presidente gli suggerisce di attendere le conclusioni della riunione della commissione LIBE prevista questa sera alle 19.00. Guido Podestà accetta tale suggerimento).

Intervengono: Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Johanna L.A. Boogerd-Quaak (relatore), Francesco Fiori, il quale insiste affinché la domanda di rinvio in commissione sia posta in votazione, e Elena Ornella Paciotti, a nome del gruppo PSE.

Il Presidente fa osservare che il termine di presentazione della richiesta di cui all'articolo 144 del regolamento non è stato rispettato e segnala che una richiesta di rinvio potrà tuttavia essere presentata al momento della votazione sulla relazione.

martedì

la relazione Jan Mulder e Neena Gill (A5-0256/2004) (punto 107 dell'OJ)è ritirata dall'ordine del giorno, dal momento che il Consiglio ha accettato tutti gli emendamenti del Parlamento.

il gruppo PSE ha chiesto che la votazione sulla relazione Christa Randzio-Plath (A5-0273/2004) (punto 71 dell'OJ), prevista per il turno di votazione di mercoledì, sia anticipata a martedì.

La richiesta è accolta.

il gruppo GUE/NGL ha chiesto che la relazione Marianne Eriksson (A5-0274/2004) sia iscritta all'ordine del giorno di martedì.

Intervengono: Marianne Eriksson (relatore) che motiva la richiesta, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, e Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE.

Con AN (Presidente) (59 favorevoli, 127 contrari e 5 astenuti) il Parlamento respinge la richiesta.

Correzioni di voto:

Philippe A.R. Herzog, Umberto Scapagnini e Anne E.M. Van Lancker hanno comunicato di aver voluto votare a favore.

il gruppo PPE-DE ha chiesto che una dichiarazione della Commissione su Eurostat con la presentazione di proposte di risoluzione sia inserita nella discussione congiunta sui discarichi 2002 (punti da 34 a 38 dell'OJ).

Intervengono: Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, che motiva la richiesta, e Helmut Kuhne.

Con VE (100 favorevoli, 86 contrari e 2 astenuti) il Parlamento approva la richiesta.

Termine di presentazione:

proposte di risoluzione: martedì 20 aprile alle 10.00

emendamenti e proposta di risoluzione comune: mercoledì 21 aprile alle 10.00.

La votazione si svolgerà giovedì.

mercoledì

il gruppo Verts-ALE ha chiesto l'iscrizione di dichiarazioni della Commissione e del Consiglio sulla situazione in Medio Oriente.

Intervengono: Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, che motiva la richiesta, e Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE.

Il Parlamento accoglie la richiesta.

Il punto è iscritto subito dopo la discussione su Cipro (punto 64), il che rischia di abbreviare l'ora delle interrogazioni del pomeriggio.

giovedì

nessuna modifica richiesta.

Richiesta del Consiglio di applicare la procedura d'urgenza (articolo 112 del regolamento) a:

Iniziativa della Repubblica italiana in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'organizzazione di voli comuni per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente sul territorio di due o più Stati membri.

Motivazione dell'urgenza:

Esiste un vuoto significativo in tale settore fintanto che il Consiglio non ha preso una decisione.

Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza all'inizio della seduta di domani.

*

* *

L'ordine dei lavori è così fissato.

15.   Accordo CE-Stati Uniti sui dati PNR

M. Il Presidente comunica di aver ricevuto, in merito alla relazione Johanna L.A. Boogerd-Quaak (A5-0271/2004), una lettera dal presidente della commissione JURI che raccomanda di chiedere il parere della Corte di giustizia delle Comunità europee sulla conformità con il trattato dell'accordo CE-Stati Uniti sul trattamento e il trasferimento dei dati personali dei passeggeri (dati PNR).

Intervengono Frits Bolkestein (membro della Commissione), Klaus-Heiner Lehne, a nome del gruppo PPEDE, Elena Ornella Paciotti, a nome del gruppo PSE, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Giuseppe Di Lello Finuoli, a nome del gruppo GUE/NGL, Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Johanna L.A. Boogerd-Quaak (relatore) e Jorge Salvador Hernández Mollar, presidente della commissione LIBE.

La discussione sul merito resta iscritta come previsto all'ordine del giorno di martedì e la votazione si svolgerà mercoledì.

*

* *

M. Il Presidente invita i deputati che avrebbero voluto partecipare agli «Interventi di un minuto su questioni politiche importanti» a trasmettergli i loro interventi per iscritto o ad intervenire al termine della discussione di questa sera.

16.   Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione (discussione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione relativa all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea — Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione [COM(2003) 606 — C5-0594/2003 — 2003/2249(INI)] — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: Johannes Voggenhuber (A5-0227/2004)

Johannes Voggenhuber illustra la sua relazione.

PRESIDENZA: David W. MARTIN

Vicepresidente

Interviene David Byrne (membro della Commissione).

Intervengono Marcelino Oreja Arburúa, Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Georges Berthu e Hans-Peter Martin.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.33 del PV del 20.04.2004

17.   Cooperazione per la tutela dei consumatori ***I — Credito ai consumatori ***I — Pratiche commerciali sleali ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori) [COM(2003) 443 — C5-0335/2003 — 2003/0162(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Evelyne Gebhardt (A5-0191/2004).

Relatore per parere (articolo 162 bis del regolamento): Béatrice Patrie, commissione ENVI

Seconda relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori [COM(2002) 443 — C5-0420/2002 — 2002/0222(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Joachim Wuermeling (A5-0224/2004)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) [COM(2003) 356 — C5-0288/2003 — 2003/0134(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Fiorella Ghilardotti (A5-0188/2004).

Relatore per parere (articolo 162 bis del regolamento): Phillip Whitehead, commissione ENVI

Interviene David Byrne (membro della Commissione).

Evelyne Gebhardt illustra la sua relazione (A5-0191/2004).

Joachim Wuermeling illustra la sua relazione (A5-0224/2004).

Fiorella Ghilardotti illustra la sua relazione (A5-0188/2004).

Intervengono Pervenche Berès (relatore per parere della commissione ECON), Béatrice Patrie (relatore per parere della commissione ENVI) e Phillip Whitehead (relatore per parere della commissione ENVI).

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

Intervengono Marianne L.P. Thyssen, a nome del gruppo PPE-DE, Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Astrid Thors, a nome del gruppo ELDR, Neil MacCormick, a nome del gruppo Verts/ALE e Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD, María Sornosa Martínez (relatore per parere della commissione ENVI), Paolo Bartolozzi, Arlene McCarthy, Diana Wallis, Klaus-Heiner Lehne, Othmar Karas, Avril Doyle, Malcolm Harbour e David Byrne.

La discussione è chiusa.

Votazione: punti da 10.20 a 10.22 del PV del 20.04.2004

18.   Residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale [COM(2003) 117 — C5-0108/2003 — 2003/0052(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Robert William Sturdy (A5-0260/2004)

Interviene David Byrne (membro della Commissione).

Robert William Sturdy illustra la sua relazione.

Intervengono Saïd El Khadraoui, a nome del gruppo PSE, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Dorette Corbey e David Byrne.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.23 del PV del 20.04.2004

19.   Diritto delle società, governo societario (discussione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea — Piano d'azione [COM(2003) 284 — C5-0378/2003 — 2003/2150(INI)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Fiorella Ghilardotti (A5-0253/2004).

Relatore per parere (articolo 162 bis del regolamento): Pervenche Berès, commissione ECON

Fiorella Ghilardotti illustra la sua relazione.

Interviene Frits Bolkestein (membro della Commissione)

Intervengono Pervenche Berès (relatore per parere della commissione ECON), Per-Arne Arvidsson (relatore per parere della commissione ITRE), Ioannis Koukiadis (relatore per parere della commissione EMPL), Klaus-Heiner Lehne, a nome del gruppo PPE-DE, Inglewood e Frits Bolkestein.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.24 del PV del 21.04.2004

20.   Area unica dei pagamenti (discussione)

Relazione sul quadro normativo per un'area unica dei pagamenti [2003/2101(INI)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Alexander Radwan (A5-0192/2004)

Alexander Radwan illustra la sua relazione.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Interviene Frits Bolkestein (membro della Commissione)

Intervengono Helena Torres Marques, a nome del gruppo PSE, Philippe A.R. Herzog, a nome del gruppo GUE/NGL, e Frits Bolkestein.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.26 del PV del 21.04.2004

21.   Approvvigionamento di gas naturale ***I — Accesso alle reti di trasporto del gas ***I (discussione)

Relazione sulla modifica della base giuridica e l'orientamento generale del Consiglio in vista dell'entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale [15769/2003 — C5-0027/2004 — 2002/0220(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Peter Michael Mombaur (A5-0213/2004)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas [COM(2003) 741 — C5-0644/2003 — 2003/0302(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Esko Olavi Seppänen (A5-0254/2004)

Interviene Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione).

Peter Michael Mombaur illustra la sua relazione (A5-0213/2004).

Esko Olavi Seppänen illustra la sua relazione (A5-0254/2004).

Interviene Giles Bryan Chichester, a nome del gruppo PPE-DE.

PRESIDENZA: Catherine LALUMIÈRE

Vicepresidente

Intervengono Bernhard Rapkay, a nome del gruppo PSE, Johannes (Hans) Blokland, a nome del gruppo EDD, Hans Kronberger, non iscritto, Gordon J. Adam, Benedetto Della Vedova, Rolf Linkohr, Reino Paasilinna e Loyola de Palacio.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.24 e punto 10.25 del PV del 20.04.2004

22.   Progettazione ecocompatibile (prodotti che consumano energia) ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio [COM(2003) 453 — C5-0369/2003 — 2003/0172(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Astrid Thors (A5-0171/2004).

Relatore per parere (articolo 162 bis del regolamento): Claude Turmes, commissione ITRE

Interviene Loyola de Palacio (Vice-Presidente della Commissione).

Astrid Thors illustra la sua relazione.

Intervengono Claude Turmes (relatore per parere della commissione ITRE), Peter Liese, a nome del gruppo PPE-DE, Karin Scheele, a nome del gruppo PSE, Chris Davies, a nome del gruppo ELDR, David Robert Bowe e Loyola de Palacio.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.26 del PV del 20.04.2004

23.   Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La Presidente comunica, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio le seguenti posizioni comuni, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione, su:

una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (C5-0184/2004 — 2001/0229(COD) — 5762/1/2004 — 8073/2004 — COM(2004) 294)

deferimento

merito: RETT

 

competenti per parere prima lettura: BUDG, ENVI, ITRE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 20 aprile 2004.

24.   Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi basati sui progetti del Protocollo di Kyoto [COM(2003) 403 — C5-0355/2003 — 2003/0173(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Alexander de Roo (A5-0154/2004)

Interviene Margot Wallström (membro della Commissione).

PRESIDENZA: Charlotte CEDERSCHIÖLD

Vicepresidente

Alexander de Roo illustra la sua relazione.

Intervengono Rolf Linkohr (relatore per parere della commissione ITRE), Cristina García-Orcoyen Tormo, a nome del gruppo PPE-DE, David Robert Bowe, a nome del gruppo PSE, Chris Davies, a nome del gruppo ELDR, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Peter Liese e Margot Wallström.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.27 del PV del 20.04.2004

*

* *

Interviene Jens-Peter Bonde, il quale segnala che la mozione di censura contro la Commissione in merito a Eurostat ha raccolto un numero sufficiente di firme affinché, conformemente all'articolo 34 del regolamento, possa formare oggetto di discussione e di votazione (il Presidente prende nota e precisa che il Presidente ritornerà domani sulla questione).

25.   Pile e accumulatori ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e a pile e accumulatori usati [COM(2003) 723 — C5-0563/2003 — 2003/0282(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Johannes (Hans) Blokland (A5-0265/2004)

Interviene Margot Wallström (membro della Commissione).

Johannes (Hans) Blokland illustra la sua relazione.

Interviene Rolf Linkohr (relatore per parere della commissione ITRE), Robert Goodwill, a nome del gruppo PPE-DE, Bernd Lange, a nome del gruppo PSE, Chris Davies, a nome del gruppo ELDR, Alexander de Roo, a nome del gruppo Verts/ALE, Patricia McKenna e Margot Wallström.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.28 del PV del 20.04.2004

26.   Concetto di «ciclo di vita ambientale»(discussione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Politica integrata dei prodotti — Sviluppare il concetto di «ciclo di vita ambientale» [COM(2003) 302 — C5-0550/2003 — 2003/2221(INI)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Anders Wijkman (A5-0261/2004)

Anders Wijkman illustra la sua relazione.

Interviene Margot Wallström (membro della Commissione).

Interviene Bernd Lange, a nome del gruppo PSE.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.27 del PV del 21.04.2004

27.   Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ***I (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [15577/6/2003 — C5-0043/2004 — 1998/0360(COD)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Jean Lambert (A5-0234/2004)

Jean Lambert presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Stavros Dimas (membro della Commissione)

Intervengono Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE-DE, Ieke van den Burg, a nome del gruppo PSE, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN e Marie-Hélène Gillig e Stavros Dimas (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.17 del PV del 20.04.2004

28.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 344.162/OJMA).

29.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.40.

Julian Priestley

Segretario generale

David W. Martin

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Adam, Aguiriano Nalda, Nuala Ahern, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Belder, Berend, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cardoso, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Chichester, Chountis, Claeys, Coelho, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fava, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Fiori, Fitzsimons, Florenz, Ford, Foster, Fourtou, Frahm, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Harbour, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, van Hulten, Hyland, Iivari, Inglewood, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Kaldi, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Ludford, Lulling, Lund, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, Maes, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morera Català, Morgan, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nordmann, Ojeda Sanz, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Papayannakis, Parish, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piscarreta, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Pronk, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Ribeiro e Castro, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stihler, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veltroni, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Osservatori

A.Nagy, Azzopardi, Bagó, Bastys, Bauer, Berg, Bielan, Bonnici, Christoforou, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cybulski, Demetriou, Drzęla, Ékes, Gałażewski, Golde, Genowefa Grabowska, Gruber, Heriban, Jerzy Jaskiernia, Kamiński, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kļaviņš, Kłopotek, Klukowski, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kubica, Kubovič, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Libicki, Lisak, Lydeka, Macierewicz, Maldeikis, Matsakis, Őry, Pęczak, Plokšto, Podgórski, Protasiewicz, Pusz, Janno Reiljan, Rutkowski, Savi, Siekierski, Šlesere, Smorawiński, Surján, Tomczak, Vaculík, Valys, George Varnava, Vella, Vėsaitė, Wittbrodt, Żenkiewicz


ALLEGATO I

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Modifica ordine del giorno

Favorevoli: 59

EDD: Belder, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Dybkjær, Jensen, Ludford, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Sørensen, Thors, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Uca, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PPE-DE: Cederschiöld, Posselt, Radwan, Stenmarck

PSE: Dhaene, Färm, Hedkvist Petersen, Kuckelkorn, Paciotti, Patrie, Sacconi, Theorin, Thorning-Schmidt, Trentin, Weiler

Verts/ALE: Ahern, Maes

Contrari: 127

NI: Berthu, Claeys, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Averoff, Avilés Perea, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Daul, Descamps, Dover, Doyle, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Glase, Goepel, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Langen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Mantovani, Marinos, Méndez de Vigo, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Oreja Arburúa, Pack, Pex, Podestà, Poettering, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Stauner, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Zimmerling

PSE: Baltas, Bösch, Bowe, Corbett, Corbey, Duin, Ettl, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Guy-Quint, van Hulten, Jöns, Kindermann, Koukiadis, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, McCarthy, Mastorakis, Medina Ortega, Müller, Myller, Napoletano, Prets, Roth-Behrendt, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Titley, Walter, Wiersma

UEN: Thomas-Mauro

Verts/ALE: Duthu, Lannoye, MacCormick, McKenna, Morera i Catalá, de Roo, Rühle, Staes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 5

GUE/NGL: Herzog

PPE-DE: Banotti

PSE: Poos

Verts/ALE: Echerer, Schroedter


Martedì 20 aprile 2004

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 104/26


PROCESSO VERBALE

(2004/C 104 E/02)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Vicepresidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 9.00.

2.   Composizione del Parlamento

Le competenti autorità spagnole hanno comunicato la nomina di Luis Marco Aguiriano Nalda in sostituzione di María Rodríguez Ramos, come membro del Parlamento, con decorrenza 19 aprile 2004.

Il Presidente ricorda le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento.

3.   Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Su richiesta del gruppo PSE, il Parlamento ratifica la seguente nomina:

M. Luis Marco Aguiriano Nalda a membro della

commissione BUDG

delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese.

4.   Decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza

Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza:

sull'iniziativa della Repubblica italiana in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (12025/2003 — C5-0440/2003 e 14205/2003 — C5-0582/2003 — 2003/0821(CNS)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Interviene Martine Roure, a nome del gruppo PSE, sulla richiesta.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è respinta.

*

* *

Interviene Jens-Peter Bonde il quale ritorna sul suo intervento della seduta precedente (punto 24 del PV del 19.04.2004) nel quale segnalava che la mozione di censura contro la Commissione concernente Eurostat aveva ottenuto il numero di firme necessario e chiede delle precisazioni sul seguito della procedura (il Presidente risponde che i servizi competenti verificheranno il numero esatto delle firme e che l'Assemblea verrà successivamente informata).

5.   Sicurezza marittima (discussione)

Relazione sul rafforzamento della sicurezza marittima [2003/2235(INI)] — Commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima.

Relatore: Dirk Sterckx (A5-0257/2004)

Herman Vermeer (relatore supplente) illustra la relazione.

Interviene Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Daniel Varela Suanzes-Carpegna, a nome del gruppo PPE-DE, Gilles Savary, a nome del gruppo PSE, Astrid Thors, a nome del gruppo ELDR, María Luisa Bergaz Conesa, a nome del gruppo GUE/NGL, Camilo Nogueira Román, a nome del gruppo Verts/ALE, Alain Esclopé, a nome del gruppo EDD, Dominique F.C. Souchet, non iscritto, Françoise Grossetête, Rosa Miguélez Ramos e Sylviane H. Ainardi.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Intervengono Josu Ortuondo Larrea, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Georg Jarzembowski, Emmanouil Mastorakis, Konstantinos Hatzidakis, Jan Marinus Wiersma, Manuel Pérez Álvarez, Juan de Dios Izquierdo Collado, Peter Pex, Bernard Poignant, Brigitte Langenhagen, Wilhelm Ernst Piecyk, John Walls Cushnahan, Jan Dhaene, Loyola de Palacio e Koldo Gorostiaga Atxalandabaso su tale intervento.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.28 del PV del 21.04.2004.

6.   Tassazione a carico di autoveicoli pesanti per l'uso di alcune infrastrutture ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti per l'uso di alcune infrastrutture [COM(2003) 448 — C5-0351/2003 — 2003/0175(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Luigi Cocilovo (A5-0220/2004)

Interviene Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione).

Luigi Cocilovo illustra la sua relazione.

Intervengono Manuel António dos Santos (relatore per parere della commissione ECON) e Georg Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE.

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

Intervengono Ulrich Stockmann, a nome del gruppo PSE, Paolo Costa, a nome del gruppo ELDR, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, Reinhard Rack, Johannes (Hannes) Swoboda, Herman Vermeer, Claude Turmes, Ari Vatanen, Ewa Hedkvist Petersen, Gilles Savary e Jan Dhaene.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.29.

7.   Legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione della direttiva 2002/15/CE e dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada [COM(2003) 628 — C5-0601/2003 — 2003/0255(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Helmuth Markov (A5-0216/2004)

Relatore per parere (articolo 162 bis del regolamento): Elisabeth Schroedter, commissione EMPL.

Interviene Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione).

Helmuth Markov illustra la sua relazione.

Intervengono: Elisabeth Schroedter (relatore per parere della commissione EMPL), Mathieu J.H. Grosch, a nome del gruppo PPE-DE, Emmanouil Mastorakis, a nome del gruppo PSE, Samuli Pohjamo, a nome del gruppo ELDR, Arlette Laguiller, a nome del gruppo GUE/NGL, e Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.30.

8.   Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea [5238/1/2004 — C5-0118/2004 — 2002/0309(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Reinhard Rack (A5-0249/2004)

Reinhard Rack presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Giorgio Lisi, a nome del gruppo PPE-DE, e Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.18.

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

9.   Ordine del giorno

Il Presidente fa le seguenti comunicazioni:

1.

La commissione RETT ha chiesto che la raccomandazione per la seconda lettura Bradbourn sullo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto (punto 30 dell'OJ) sia posta in votazione domani senza discussione.

Il Presidente comunica che il termine per la presentazione di emendamenti sarà quindi anticipato alle 17.00 di oggi.

Il Parlamento accoglie la richiesta.

2.

Il termine per la presentazione di emendamenti alla relazione Brok sull'accordo di cooperazione CE-Pakistan (punto 67 dell'OJ) è prorogato alle 10.00 di domani.

3.

La mozione di censura riguardante la Commissione per il suo ruolo nel caso Eurostat (B5-0189/2004) ha raccolto le firme di 65 deputati e sarà quindi trasmessa alla Commissione. Il Presidente propone che la discussione abbia luogo domani alle 21.00 e che, conformemente all'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento, che prevede che la votazione sulla mozione di censura abbia luogo almeno 48 ore dopo l'inizio della discussione, la detta mozione di censura sia posta in votazione nella prossima tornata di maggio 2004.

Intervengono su quest'ultimo punto Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, sull'intervento di Enrique Barón Crespo, Jens-Peter Bonde, Mogens N.J. Camre e Daniel Marc Cohn-Bendit.

10.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

10.1.   Politica di vicinato dell'Unione europea dopo l'allargamento * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione finale)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e della nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini [COM(2003) 603 — C5-0501/2003 — 2003/0232(CNS)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Reimer Böge (A5-0198/2004).

La relazione è stata rinviata in commissione (articolo 69, paragrafo 2, del regolamento) il 31.3.2004(punto 6.7 del PV)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0278)

10.2.   Possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione [COM(2004) 185 — C5-0175/2004 — 2004/0067(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Christa Randzio-Plath (A5-0264/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0279)

10.3.   Telepedaggio stradale ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità [6277/1/2004 — C5-0163/2004 — 2003/0081(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Renate Sommer (A5-0246/2004).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Renate Sommer fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

Dichiarato approvato (P5_TA(2004)0280)

10.4.   Codice doganale comunitario ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario [COM(2003) 452 — C5-0345/2003 — 2003/0167(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Janelly Fourtou (A5-0255/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0281)

10.5.   Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo di adesione della Comunità europea all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) [5747/2004 — COM(2003) 555 — C5-0065/2004 — 2003/0214(AVC)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Christine De Veyrac (A5-0215/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Christine De Veyrac fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0282)

10.6.   Traffico frontaliero locale alle frontiere esterne * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta della Commissione in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri [COM(2003) 502 — C5-0442/2003 — 2003/0193(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Carmen Cerdeira Morterero (A5-0142/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0283)

10.7.   Traffico frontaliero locale alle frontiere esterne temporanee * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta della Commissione in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne temporanee tra gli Stati membri [COM(2003) 502 — C5-0443/2003 — 2003/0194(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Stockton (A5-0141/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0284)

10.8.   Rete di informazione e coordinamento sicura per la gestione dei flussi migratori * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri [COM(2003) 727 — C5-0612/2003 — 2003/0284(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Ewa Klamt (A5-0145/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Ewa Klamt fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0285)

10.9.   Luogo delle prestazioni di servizi * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi [COM(2003) 822 — C5-0026/2004 — 2003/0329(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Othmar Karas (A5-0233/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0286)

10.10.   Agenzia spaziale europea * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea [COM(2004) 85/2 — C5-0099/2004 — 2004/0028(CNS)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Guido Bodrato (A5-0222/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0287)

10.11.   Istituzione del sistema di informazione visti (VIS) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta della Commissione relativa all'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce il Sistema di informazione visti (VIS) [COM(2004) 99 — C5-0098/2004 — 2004/0029(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Carlos Coelho (A5-0262/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Reiezione con votazione unica

Carlos Coelho (relatore) ha raccomandato la reiezione della proposta della Commissione. Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione) ha comunicato che quest'ultima manteneva la sua proposta. La questione è stata pertanto rinviata, conformemente all'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento, alla commissione competente.

Il relatore è intervenuto su tale rinvio.

10.12.   Obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sull'iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate [6620/2004 — C5-0111/2004 — 2003/0809(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Jorge Salvador Hernández Mollar (A5-0266/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

INIZIATIVA DEL REGNO DI SPAGNA

Reiezione con votazione unica

La questione è rinviata, conformemente all'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento, alla commisisone competente.

10.13.   Accademia europea di polizia (iniziativa dell'Irlanda/iniziativa del Regno Unito) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione

1.

sull'iniziativa dell'Irlanda in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio 2000/820/GAI che istituisce l'Accademia europea di polizia (AEP)

[15400/2003 — C5-0001/2004 — 2004/0801(CNS)]

2.

sull'iniziativa del Regno Unito in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/820/GAI che istituisce l'Accademia europea di polizia (AEP)

[5121/2004 — C5-0040/2004 — 2004/0802(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Martine Roure (A5-0140/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROGETTI DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0288) e P5_TA(2004)0289)

10.14.   Nomina di un membro della BCE * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di raccomandazione del Consiglio relativo alla nomina di José Manuel González-Páramo quale membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (6315/2004 — C5-0176/2004 — 2004/0808(CNS)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Christa Randzio-Plath (A5-0273/2004).

(votazione a scrutinio segreto: articolo 136, paragrafo 1, del regolamento)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

PROPOSTA DI DECISIONE

Christa Randzio-Plath fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

Approvazione con votazione unica a scrutinio segreto (363 favorevoli, 113 contrari, 52 astenuti) (P5_TA(2004)0290)

10.15.   Impatto della normativa comunitaria e delle procedure di consultazione (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla verifica dell'impatto della normativa comunitaria e delle procedure di consultazione [2003/2079(INI)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Bert Doorn (A5-0221/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 15)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0291)

10.16.   Pari opportunità per le persone con disabilità (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo [COM(2003) 650 — C5-0039/2004 — 2004/2004(INI)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Mario Mantovani (A5-0263/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 16)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0292)

10.17.   Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [15577/6/2003 — C5-0043/2004 — 1998/0360(COD)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Jean Lambert (A5-0234/2004).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 17)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2004)0293)

10.18.   Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea [5238/1/2004 — C5-0118/2004 — 2002/0309(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Reinhard Rack (A5-0249/2004).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 18)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P5_TA(2004)0294)

10.19.   Qualità dell'aria ambiente ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente [COM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Hans Kronberger (A5-0047/2004).

La discussione ha avuto luogo il 9 marzo 2004(punto 19 del PV)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 19)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0295)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0295)

10.20.   Cooperazione per la tutela dei consumatori ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori) [COM(2003) 443 — C5-0335/2003 — 2003/0162(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Evelyne Gebhardt (A5-0191/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 20)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0296)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0296)

10.21.   Credito ai consumatori ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori [COM(2002) 443 — C5-0420/2002 — 2002/0222(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Joachim Wuermeling (A5-0224/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 21)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0297)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0297)

Interventi sulla votazione:

Joachim Wuermeling, relatore, ha proposto di porre in votazione in blocco alcuni emendamenti per i quali era prevista una votazione distinta. Arlene McCarthy, a nome del gruppo PSE, ha manifestato il suo assenso su tale proposta a condizione che gli emendamenti 38, 39, 80, 102, 122, 127 e 128 fossero sempre oggetto di votazione distinta. Il Presidente ha precisato che gli emendamenti 38, 39 e 102 erano stati ritirati. Il relatore ha accolto la richiesta di Arlene McCarthy.

Joachim Wuermeling ha presentato un emendamento orale all'emendamento 178, che non è stato accolto, dal momento che più di 32 deputati si sono opposti alla sua presa in considerazione.

A seguito di un intervento di Arlene McCarthy sull'emendamento 206, il relatore ha confermato la caducità di quest'ultimo.

10.22.   Pratiche commerciali sleali ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) [COM(2003) 356 — C5-0288/2003 — 2003/0134(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Fiorella Ghilardotti (A5-0188/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 22)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0298)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0298)

10.23.   Residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale [COM(2003) 117 — C5-0108/2003 — 2003/0052(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Robert William Sturdy (A5-0260/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 23)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0299)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0299)

10.24.   Approvvigionamento di gas naturale ***I (votazione)

Relazione sulla modifica della base giuridica e «l'orientamento generale» del Consiglio in vista dell'entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale [15769/2003 — C5-0027/2004 — 2002/0220(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Peter Michael Mombaur (A5-0213/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 24)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0300)

10.25.   Accesso alle reti di trasporto del gas ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas [COM(2003) 741 — C5-0644/2003 — 2003/0302(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Esko Olavi Seppänen (A5-0254/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 25)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0301)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0301)

Interventi sulla votazione:

Peter Michael Mombaur ha segnalato una divergenza tra la versione tedesca e la versione inglese dell'emendamento 43 e ha precisato che fa fede la versione inglese.

10.26.   Progettazione ecocompatibile (prodotti che consumano energia) ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio [COM(2003) 453 — C5-0369/2003 — 2003/0172(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Astrid Thors (A5-0171/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 26)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0302)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0302)

10.27.   Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi basati sui progetti del Protocollo di Kyoto [COM(2003) 403 — C5-0355/2003 — 2003/0173(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Alexander de Roo (A5-0154/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 27)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0303

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0303)

10.28.   Pile e accumulatori ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e a pile e accumulatori usati [COM(2003) 723 — C5-0563/2003 — 2003/0282(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Johannes (Hans) Blokland (A5-0265/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 28)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0304)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0304)

10.29.   Tassazione a carico di autoveicoli pesanti per l'uso di alcune infrastrutture ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti per l'uso di alcune infrastrutture [COM(2003) 448 — C5-0351/2003 — 2003/0175(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Luigi Cocilovo (A5-0220/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 29)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0305)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0305)

Interventi sulla votazione:

Gilles Savary ha segnalato un errore nella versione francese dell'emendamento 48.

10.30.   Legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione della direttiva 2002/15/CE e dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada [COM(2003) 628 — C5-0601/2003 — 2003/0255(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Helmuth Markov (A5-0216/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 30)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0306)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0306)

10.31.   Fondo per i rifugiati (2005-2010) * (votazione)

Relazione sulla proposta della Commissione in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 [COM(2004) 102 — C5-0096/2004 — 2004/0032(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Gérard M.J. Deprez (A5-0267/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 31)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0307)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0307)

10.32.   Prevenzione e riciclo dei rifiuti (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione: Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti [COM(2003) 301 — C5-0385/2003 — 2003/2145(INI)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Karl-Heinz Florenz (A5-0176/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 32)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0308)

10.33.   Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione relativa all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea — Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione [COM(2003) 606 — C5-0594/2003 — 2003/2249(INI)] — Commissione per gli affari costituzionali.

Relatore: Johannes Voggenhuber (A5-0227/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 33)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0309)

*

* *

I punti che, per mancanza di tempo, non sono stati posti in votazione, sono rinviati al turno di votazione di domani.

11.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione de Roo — A5-0154/2004

Marialiese Flemming a nome dei membri austriaci del PPE-DE

Relazione Cocilovo — A5-0220/2004

Michl Ebner

Relazione Voggenhuber — A5-0227/2004

Miquel Mayol i Raynal

Relazione Wuermeling — A5-0224/2004

Astrid Thors, Theresa Villiers

12.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Wuermeling — A5-0224/2004

emendamento 48

a favore: Lone Dybkjær, Karin Riis-Jørgensen

emendamento 173

a favore: Othmar Karas

emendamento 201

a favore: Eurig Wyn

emendamento 202

a favore: Claude Turmes

contro: Dagmar Roth-Behrendt

Relazione Thors — A5-0171/2004

emendamento 1

a favore: Othmar Karas

Relazione Blokland — A5-0265/2004

emendamento 23

a favore: David Robert Bowe

Relazione Cocilovo — A5-0220/2004

emendamento 53

a favore: Christa Prets, Marialiese Flemming

contro: Alexander Radwan

emendamento 54

a favore: Marialiese Flemming

contro: Alexander Radwan

emendamento 55

contro: Alexander Radwan

emendamento 56

a favore: Christa Prets

contro: Alexander Radwan

astensioni: Hans-Peter Martin

emendamento 48

contro: Alexander Radwan

astensioni: Armonia Bordes

Relazione Markov — A5-0216/2004

emendamenti 52 e 58 (identici)

a favore: Pervenche Berès

Relazione Florenz — A5-0176/2004

emendamento 11

a favore: Armonia Bordes

contro: Rainer Wieland

emendamento 15

a favore: Jan Andersson, Göran Färm, Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson, Yvonne Sandberg-Fries, Maj Britt Theorin

emendamento 20

contro: Linda McAvan, Claude Moraes, Othmar Karas

Deputati che hanno dichiarato di non aver partecipato alle votazioni:

Gerhard Hager di essere stato presente ma di non aver potuto partecipare ad alcune votazioni.

Armonia Bordes e Arlette Laguiller di essere stati presenti ma di non aver partecipato alla votazione sulla relazione Fourtou (A5-0255/2004) nonché alla votazione sugli emendamenti 53, 54, 55 e 56 della relazione Cocilovo (A5-0220/2004).

(La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 15.10)

13.   Allocuzione di Michel Barnier

Il Presidente, dopo aver comunicato di aver appena commemorato con il presidente del Ruanda il decimo anniversario del genocidio, saluta la presenza nell'emiciclo di Michel Barnier, ex membro della Commissione, attualmente ministro degli affari esteri del governo francese.

M. Il ministro Barnier fa un'allocuzione nella quale ringrazia, in particolare, il Presidente del Parlamento nonché tutte le persone con le quali ha collaborato durante il suo mandato alla Commissione.

Interviene Giorgio Napolitano, presidente della commissione AFCO.

PRESIDENZA: David W. MARTIN

Vicepresidente

14.   Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, conformemente all'articolo 50 del regolamento, alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:

I.   CUBA

Concepció Ferrer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt e Lennart Sacrédeus, a nome del gruppo PPE-DE, sulla situazione dei diritti umani a Cuba un anno dopo gli arresti in massa di dissidenti (B5-0192/2004)

Cecilia Malmström e Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione dei diritti umani a Cuba un anno dopo gli arresti in massa di dissidenti (B5-0201/2004)

Alain Lipietz, Josu Ortuondo Larrea e Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla situazione a Cuba un anno dopo gli arresti in massa di dissidenti (B5-0204/2004)

Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, sulla situazione dei diritti umani a Cuba un anno dopo gli arresti in massa di dissidenti (B5-0207/2004)

Ana Miranda de Lage e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, su Cuba (B5-0208/2004)

Luisa Morgantini, Pernille Frahm e Herman Schmid, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione a Cuba (B5-0212/2004)

Luís Queiró e José Ribeiro e Castro, a nome del gruppo UEN, su Cuba (B5-0214/2004)

II.   PRODUZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI PER LE OLIMPIADI

Stephen Hughes, Marie-Hélène Gillig, Anna Karamanou e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, Jean Lambert, Theodorus J.J. Bouwman e Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE, Emmanouil Bakopoulos, Sylvia-Yvonne Kaufmann e Dimitrios Koulourianos, a nome del gruppo GUE/NGL, sul rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori nella produzione di articoli sportivi per le Olimpiadi (B5-0191/2004)

Anne Elisabet Jensen, a nome del gruppo ELDR, sul rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori nella produzione di articoli sportivi per le Olimpiadi (B5-0200/2004)

Bartho Pronk, a nome del gruppo PPE-DE, sul rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori nella produzione di articoli sportivi per le Olimpiadi (B5-0202/2004)

Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, sul rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori nella produzione di articoli sportivi per le Olimpiadi (B5-0210/2004)

III   NIGERIA

Niall Andrews, a nome del gruppo UEN, sull'uccisione di alcuni cristiani in in Nigeria (B5-0194/2004)

Charles Tannock, John Alexander Corrie, Lennart Sacrédeus e Bernd Posselt, sull'uccisione di alcuni cristiani in Nigeria (B5-0203/2004)

Didier Rod, Marie Anne Isler Béguin e Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE, sugli scontri tra comunità in Nigeria (B5-0205/2004)

Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, sull'uccisione di alcuni cristiani in Nigeria (B5-0206/2004)

Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, sulla Nigeria (B5-0209/2004)

Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione in Nigeria (B5-0211/2004)

Yasmine Boudjenah, a nome del gruppo GUE/NGL, sugli scontri tra comunità in Nigeria (B5-0213/2004)

Il tempo di parola sarà ripartito conformemente all'articolo 120 del regolamento.

15.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

16.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dalle commissioni parlamentari:

1.1)

relazioni:

Relazione sulle conseguenze dell'industria del sesso nell'Unione europea — 2003/2107(INI)) — commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: on. Marianne Eriksson (A5-0274/2004).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan — commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (8108/1999 — COM(1998) 357 — C5-0659/2001 — 1998/0199(CNS)).

Relatore: on. Elmar Brok (A5-0275/2004).

* Relazione proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi (Procedura semplificata — articolo 158, paragrafo 1, del regolamento) (COM(2004) 243 — C5-0187/2004 — 2004/0076(CNS)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatrice: on. Randzio-Plath (A5-0276/2004).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente gli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri (COM(2004) 239 — C5-0188/2004 — 2004/0082(CNS)) — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatrice: on. Hermange (A5-0277/2004).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 975/1999 che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [COM(2003) 639 — C5-0507/2003 — 2003/0250(COD)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

Relatore: Fernando Fernández Martín (A5-0279/2004).

Relazione sulla raccomandazione della Commissione sull'aggiornamento per il 2004 dei grandi orientamenti di politica economica degli Stati membri e della Comunità (periodo 2003-2005) [COM(2004) 238 — C5-0183/2004 — 2004/2020(INI)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Christa Randzio-Plath (A5-0280/2004).

1.2)

raccomandazioni per la seconda lettura:

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (5762/1/2004 — C5-0184/2004 — 2001/0229(COD)) — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: on. Bradbourn (A5-0278/2004).

2)

dai deputati:

2.1)

dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro (articolo 51 del regolamento):

Carmen Cerdeira Morterero, sull'accessibilità alle Elezioni europee del 2004 per le persone disabili (n. 33/2004)

17.   Dichiarazioni scritte (articolo 51 del regolamento)

Le dichiarazioni scritte n. 2 e 3/2004 non hanno raccolto il numero di firme necessario e pertanto decadono, a norma dell'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento.

18.   Sfide politiche e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013 (discussione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Costruire il nostro avvenire comune — Sfide politiche e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013 [COM(2004) 101 — C5-0089/2004 — 2004/2006(INI)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Terence Wynn (A5-0268/2004)

Terence Wynn illustra la sua relazione.

Interviene Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio).

Interviene Michaele Schreyer (membro della Commissione).

Intervengono Véronique De Keyser (relatore per parere della commissione AFET), Jan Mulder (relatore per parere della commissione CONT), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (relatore per parere della commissione AGRI), Brigitte Langenhagen (relatore per parere della commissione PECH), Samuli Pohjamo (relatore per parere della commissione RETT), Ulpu Iivari (relatore per parere della commissione CULT), Nirj Deva (relatore per parere della commissione DEVE), James E.M. Elles, a nome del gruppo PPE-DE, Bárbara Dührkop Dührkop, a nome del gruppo PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, a nome del gruppo ELDR, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, e Liam Hyland, a nome del gruppo UEN.

PRESIDENZA: José PACHECO PEREIRA

Vicepresidente

Intervengono Reimer Böge e Jutta D. Haug.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.17 del PV del 22.04.2004

19.   Coesione economica e sociale (3a relazione) (discussione)

Relazione sulla terza relazione sulla coesione economica e sociale [COM(2004) 107 — C5-0092/2004 — 2004/2005(INI) — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Konstantinos Hatzidakis (A5-0272/2004)

Konstantinos Hatzidakis illustra la sua relazione.

Interviene Franz Fischler (membro della Commissione).

Intervengono Myrsini Zorba (relatore per parere della commissione ITRE), Elspeth Attwooll (relatore per parere della commissione EMPL), Agnes Schierhuber (relatore per parere della commissione AGRI), Marie-Hélène Gillig (relatore per parere della commissione FEMM), José Javier Pomés Ruiz, a nome del gruppo PPE-DE, Juan de Dios Izquierdo Collado, a nome del gruppo PSE, Samuli Pohjamo, a nome del gruppo ELDR, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, Margie Sudre, Arlene McCarthy, Camilo Nogueira Román, Rolf Berend, Garrelt Duin, Juan Manuel Ferrández Lezaun, Emmanouil Mastorakis, Ewa Hedkvist Petersen, Catherine Guy-Quint e Franz Fischler.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.18 del PV del 22.04.2004

20.   Bilancio 2005: Strategia politica annuale della Commissione (discussione)

Relazione sul bilancio 2005: comunicazione della Commissione sulla strategia politica annuale (SPA) [2004/2001(BUD)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Salvador Garriga Polledo (A5-0269/2004)

Salvador Garriga Polledo illustra la sua relazione.

Interviene Michaele Schreyer (membro della Commissione).

Intervengono José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (relatore per parere della commissione AFET), Paul Rübig (relatore per parere della commissione ITRE), Bartho Pronk (relatore per parere della commissione EMPL), María Esther Herranz García (relatore per parere della commissione AGRI), Brigitte Langenhagen (relatore per parere della commissione PECH), Catherine Guy-Quint (relatore per parere della commissione RETT), Lissy Gröner (relatore per parere della commissione FEMM), Markus Ferber, a nome del gruppo PPE-DE, Ralf Walter, a nome del gruppo PSE, Samuli Pohjamo, a nome del gruppo ELDR, Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE, e Franz Turchi, a nome del gruppo UEN.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.19 del PV del 22.04.2004

21.   Stato di previsione del Parlamento europeo per il 2005 (discussione)

Relazione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio 2005 [2004/2007(BUD)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Wilfried Kuckelkorn (A5-0236/2004)

Wilfried Kuckelkorn illustra la sua relazione.

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

Interviene Markus Ferber, a nome del gruppo PPE-DE.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.20 del PV del 22.04.2004

22.   Eurostat — Discarico 2002: sezione III del bilancio generale — Discarico 2002: sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo — Discarico 2002: Sezioni II, IV, V, VI, VII e VIII del bilancio generale — Discarico 2002: Sezione I del bilancio generale — Discarico 2002: Agenzie decentrate — Discarico 2002: CECA (discussione)

Dichiarazione della Commissione: Eurostat

Relazione sullo scarico per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2002 (Commissione) [SEC(2003) 1104 — C5-0564/2003 — 2003/2210(DEC)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Juan José Bayona de Perogordo (A5-0200/2004)

Relazione sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2002 [COM(2003) 475 — C5-0496/2003 — 2003/2189(DEC)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Jonas Sjöstedt (A5-0183/2004)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002

1.

Sezione II, Consiglio

2.

Sezione IV, Corte di giustizia

3.

Sezione V, Corte dei conti

4.

Sezione VI, Comitato economico e sociale

5.

Sezione VII, Comitato delle regioni

6.

Sezione VIII, Mediatore

[I5-0034/2004 — C5-0088/2004 — 2003/2212(DEC), 2003/2213(DEC), 2003/2214(DEC), 2003/2215(DEC), 2003/2216(DEC), 2003/2217(DEC)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Gabriele Stauner (A5-0228/2004)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002

Sezione I — Parlamento europeo [I5-0034/2004 — C5-0088/2004 — 2003/2211(DEC)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Michiel van Hulten (A5-0218/2004)

Relazione sui discarichi da dare per l'esercizio 2002:

1.

Agenzia europea per la ricostruzione [C5-0632/2003- 2003/2242(DEC)]

2.

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro [C5-0636/2003-2003/2246(DEC)]

3.

Agenzia europea per l'ambiente [C5-0635/2003-2003/2245(DEC)]

4.

Agenzia europea per la valutazione dei medicinali [C5-0638/2003-2003/2255(DEC)]

5.

Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea [C5-0637/2003-2003/2247(DEC)]

6.

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale [C5-0630/2003-2003/2240(DEC)]

7.

Eurojust [C5-0662/2003-2003/2256(DEC)]

8.

Fondazione europea per la formazione [C5-0641/2003-2003/2259(DEC)]

9.

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro [C5-0631/2003-2003/2241(DEC)]

10.

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze [C5-0634/2003-2003/2244(DEC)]

11.

Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia [C5-0633/2003-2003/2243(DEC)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Jan Mulder (A5-0212/2004)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per l'esercizio 2002 [C5-0646/2003 — 2003/2218(DEC)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Heide Rühle (A5-0201/2004)

Franz Fischler (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Juan José Bayona de Perogordo illustra la sua relazione (A5-0200/2004).

Jonas Sjöstedt illustra la sua relazione (A5-0183/2004).

Gabriele Stauner illustra la sua relazione (A5-0228/2004).

Michiel van Hulten illustra la sua relazione (A5-0218/2004).

(Poiché è giunto il momento della comunicazione della Commissione, la discussione viene interrotta e si riprenderà alle 21.00 (punto 26))

23.   Ordine del giorno

Il Presidente propone — in merito alle modifiche apportate all'ordine del giorno (punto 14 del PV del 19.04.2004 e punto 9) con l'accordo del Consiglio e dei gruppi politici, di sopprimere l'ora delle interrogazioni al Consiglio dall'ordine del giorno di domani.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

24.   Domanda di adesione della Croazia (comunicazione della Commissione)

Comunicazione della Commissione: Parere della Commissione sulla domanda di adesione della Croazia

Il Presidente porge il benvenuto a una delegazione croata, presieduta dal ministro degli affari esteri, presente in tribuna d'onore.

Christopher Patten e Günther Verheugen, membri della Commissione, presentano la comunicazione.

Intervengono secondo la procedura «catch the eye» Olivier Dupuis, Sarah Ludford e Alexandros Baltas per porre domande alla Commissione, a cui Christopher Patten risponde.

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

Intervengono secondo la stessa procedura Joost Lagendijk e Doris Pack, a cui Günther Verheugen risponde, nonché Miet Smet e Michl Ebner, a cui Christopher Patten risponde.

La discussione è chiusa.

25.   Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B5-0071/2004).

Prima parte

Interrogazione 25 di Michl Ebner: Liberalizzazione del mercato elettrico — Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Michl Ebner e Carlos Lage.

Interrogazione 26 di Linda McAvan: Responsabilità sociale delle imprese.

Stavros Dimas (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Linda McAvan e Philip Bushill-Matthews.

Interrogazione 27 di Carlos Lage: Chiusura di stabilimenti europei dell'impresa Bombardier.

Stavros Dimas risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Carlos Lage, Regina Bastos, Ilda Figueiredo e Malcolm Harbour.

Interviene Göran Färm sul fatto che il commissario Schreyer non abbia voluto rispondere ad una sua interrogazione (il Presidente ne prende atto).

Seconda parte

Interrogazione 28 di Ulla Margrethe Sandbæk: Controllo dei progetti pilota e trasformazione in programmi pluriennali.

Michaele Schreyer (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Glenys Kinnock (in sostituzione dell'autore).

Interrogazione 29 di Othmar Karas: Studio sulle conseguenze dell'accordo Basilea II sulle piccole e medie imprese.

Frits Bolkestein (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Othmar Karas, Paul Rübig e Enric Morera Català.

Interrogazione 30 di Bill Newton Dunn: Furto di dati personali.

Frits Bolkestein risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bill Newton Dunn e Reino Paasilinna.

Interrogazione 31 di Malcolm Harbour: La sentenza Gambelli.

Frits Bolkestein risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Malcolm Harbour.

Interrogazione 32 di Reino Paasilinna: Concentrazione dei mezzi di informazione.

Frits Bolkestein risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Reino Paasilinna.

Interrogazione 33 di Miguel Angel Martínez Martínez: Richiesta di spiegazioni in merito a risposte della Commissione su Cuba.

Poul Nielson (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Miguel Angel Martínez Martínez, Efstratios Korakas e Nikolaos Chountis.

Interrogazione 34 di Patricia McKenna: Programmi del FMI e obiettivi generali della Commissione europea in materia di eliminazione della povertà.

Poul Nielson risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Patricia McKenna.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto.

L'ora delle interrogazioni riservata alla Commissione è chiusa.

(La seduta, sospesa alle 20.10, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Gerhard SCHMID

Vicepresidente

26.   Eurostat — Discarico 2002: sezione III del bilancio generale — Discarico 2002: sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo — Discarico 2002: Sezioni II, IV, V, VI, VII e VIII del bilancio generale — Discarico 2002: Sezione I del bilancio generale — Discarico 2002: Agenzie decentrate — Discarico 2002: CECA (seguito della discussione)

Jan Mulder illustra la sua relazione (A5-0212/2004).

Bart Staes (relatore supplente) illustra la relazione (A5-0201/2004).

Interviene Michaele Schreyer (membro della Commissione).

Intervengono Bartho Pronk (relatore per parere della commissione EMPL), Miet Smet (relatore per parere della commissione FEMM), Ursula Stenzel (relatore per parere della commissione AFET), Ozan Ceyhun (relatore per parere della commissione LIBE), Martin Callanan (relatore per parere della commissione ENVI), Diemut R. Theato, a nome del gruppo PPE-DE, Helmut Kuhne, a nome del gruppo PSE, Ole B. Sørensen, a nome del gruppo ELDR, Bart Staes, a nome del gruppo Verts/ALE, Mogens N.J. Camre, a nome del gruppo UEN, Graham H. Booth, a nome del gruppo EDD, Gianfranco Dell'Alba, non iscritto, María Antonia Avilés Perea, Herbert Bösch, Rijk van Dam, Christopher Heaton-Harris, Paulo Casaca, Jens-Peter Bonde e Michaele Schreyer.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Jens-Peter Bonde, a nome del gruppo EDD, su Eurostat (B5-0218/2004)

Heide Rühle e Bart Staes, a nome del gruppo Verts/ALE, su Eurostat (B5-0219/2004)

Jan Mulder e Ole B. Sørensen, a nome del gruppo ELDR, su Eurostat (B5-0220/2004)

Freddy Blak, Jonas Sjöstedt e Luigi Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, sul seguito del caso Eurostat (B5-0222/2004)Freddy Blak, Jonas Sjöstedt e Luigi Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, sul seguito del caso Eurostat (B5-0222/2004)

Enrique Barón Crespo e Helmut Kuhne, a nome del gruppo PSE, sulla condotta della Commissione in relazione ad Eurostat (B5-0223/2004)

James E.M. Elles, a nome del gruppo PPE-DE, su Eurostat (B5-0225/2004).

La discussione è chiusa.

Votazione: Discarico: punti 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.12 e 10.13 del PV del 21.04.2004; Eurostat: punto 7.22 del PV del 22.04.2004

27.   Accordo CE/USA sui dati PNR * (discussione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti [COM(2004) 190 — C5-0162/2004 — 2004/0064(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Johanna L.A. Boogerd-Quaak (A5-0271/2004)

Interviene Christopher Patten (membro della Commissione).

Johanna L.A. Boogerd-Quaak illustra la sua relazione.

Intervengono Jorge Salvador Hernández Mollar, a nome del gruppo PPE-DE, Elena Ornella Paciotti, a nome del gruppo PSE, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE, Marco Cappato, non iscritto, Hubert Pirker, Anna Terrón i Cusí, Christopher Patten, per fatto personale a seguito dell'intervento di Graham R. Watson, e Graham R. Watson, che ritira le sue osservazioni.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.17 del PV del 21.04.2004

28.   Libertà di espressione e di informazione (discussione)

Relazione sui rischi di violazione, nell'UE e soprattutto in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali) [2003/2237(INI)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Johanna L.A. Boogerd-Quaak (A5-0230/2004)

Il Presidente comunica che il gruppo UEN ha presentato una proposta con l'intenzione di sollevare la questione pregiudiziale in relazione a questa discussione.

Interviene José Ribeiro e Castro che, a nome del gruppo UEN, motiva la proposta (il Presidente, facendo riferimento all'articolo 143, paragrafo 1 del regolamento, dichiara irricevibile la proposta, dal momento che il termine prescritto dal regolamento non è stato rispettato).

Johanna L.A. Boogerd-Quaak illustra la sua relazione.

Interviene Antonio Tajani, il quale protesta contro un comunicato del servizio stampa secondo cui la libertà di espressione e d'informazione in Italia costituirebbe uno dei temi principali della presente tornata.

Interviene Christopher Patten (membro della Commissione).

Intervengono Giuseppe Gargani (relatore per parere della commissione JURI), Roy Perry (relatore per parere della commissione CULT), Monica Frassoni (relatore per parere della commissione AFCO), Giacomo Santini, a nome del gruppo PPE-DE, Elena Ornella Paciotti, a nome del gruppo PSE, Giorgio Calò, a nome del gruppo ELDR, Giuseppe Di Lello Finuoli, a nome del gruppo GUE/NGL, Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN, il Presidente e Pasqualina Napoletano, questi ultimi due sull'intervento di Roberta Angelilli, Koenraad Dillen, non iscritto, Anna Terrón i Cusí, Lucio Manisco, Enric Morera Català, Mariotto Segni, Mario Borghezio e Francesco Fiori.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.23 del PV del 22.04.2004

29.   Timbratura dei documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il manuale comune [COM(2003) 664 — C5-0580/2003 — 2003/0258(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Roberta Angelilli (A5-0229/2004)

Interviene Christopher Patten (membro della Commissione).

Roberta Angelilli illustra la sua relazione.

Interviene Marcelino Oreja Arburúa, a nome del gruppo PPE-DE.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.18 del PV del 21.04.2004

30.   Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) [COM(2003) 808 — C5-0060/2004 — 2003/0311(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Ozan Ceyhun (A5-0248/2004)

Interviene Christopher Patten (membro della Commissione).

Ozan Ceyhun illustra la sua relazione.

Intervengono Minerva Melpomeni Malliori (relatore per parere della commissione ENVI) e Arie M. Oostlander, a nome del gruppo PPE-DE.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.19 del PV del 21.04.2004

31.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 344.162/OJME).

32.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 00.15.

Julian Priestley

Segretario generale

James L.C. Provan

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Aguiriano Nalda, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Ceyhun, Chichester, Chountis, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Ford, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Kaldi, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff- Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morera Català, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veltroni, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wuermeling, Wuori, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Osservatori

A.Nagy, Azzopardi, Bagó, Bastys, Bauer, Berg, Bielan, Bonnici, Christoforou, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cybulski, de Marco, Demetriou, Drzęla, Ékes, Gałażewski, Germič, Golde, Genowefa Grabowska, Gruber, Heriban, Ilves, Jerzy Jaskiernia, Kamiński, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kļaviņš, Kłopotek, Klukowski, Kósėné Kovács, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kubica, Kuboviš, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Landsbergis, Liberadzki, Libicki, Lisak, Lydeka, Macierewicz, Maldeikis, Mallotová, Matsakis, Őry, Palečková, Pęczak, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Protasiewicz, Pusz, Rutkowski, Savi, Siekierski, Šlesere, Smorawiński, Surján, Szabó, Tomczak, Vaculík, Vadai, Valys, George Varnava, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wittbrodt, Żenkiewicz, Žiak


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Politica di vicinato dell'Unione europea dopo l'allargamento *

Relazione: BÖGE 7 (A5-0198/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

2.   Possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione

Relazione: RANDZIO-PLATH (A5-0264/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

3.   Telepedaggio stradale ***II

Relazione: SOMMER (A5-0246/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

approvazione senza votazione

 

+

 

4.   Codice doganale comunitario ***I

Relazione: FOURTOU (A5-0255/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

454, 7, 51

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

5.   Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea ***

Relazione: DE VEYRAC (A5-0215/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

6.   Traffico frontaliero locale alle frontiere esterne *

Relazione: CERDEIRA MORTERERO (A5-0142/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

7.   Traffico frontaliero locale alle frontiere esterne temporanee *

Relazione: STOCKTON (A5-0141/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

8.   Rete di informazione e coordinamento sicura per la gestione dei flussi migratori *

Relazione: KLAMT (A5-0145/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

9.   Luogo delle prestazioni di servizi *

Relazione: KARAS (A5-0233/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

10.   Agenzia spaziale europea *

Relazione: BODRATO (A5-0222/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

11.   Istituzione del sistema di informazione visti (VIS) *

Relazione: COELHO (A5-0262/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta della Commissione

 

-

 

Poichè la risoluzione legislativa respinge il testo della Commissione e la Commissione non ha l'intenzione di ritirarlo, la questione è automaticamente rinviata alla commissione competente (articolo 68, paragrafo 3 del regolamento).

12.   Obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate *

seconda relazione: HERNÁNDEZ-MOLLAR (A5-0266/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Testo dell'iniziativa

VE

-

225, 287, 11

Poichè il testo dell'iniziativa è stato respinto, la questione è rinviata alla commissione competente (articolo 68, paragrafo 3 del regolamento).

13.   Accademia europea di polizia (iniziativa dell'Irlanda/iniziativa del Regno Unito) *

Relazione: ROURE (A5-0140/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

14.   Nomina di un membro della BCE

Relazione: RANDZIO-PLATH (A5-0273/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

SEC

+

363, 113, 52

votazione per scrutinio segreto (articolo 136, paragrafo 1)

15.   Impatto della normativa comunitaria e delle procedure di consultazione

Relazione: DOORN (A5-0221/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

501, 1, 23

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

16.   Pari opportunità per le persone con disabilità

Relazione: MANTOVANI (A5-0263/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

17.   Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: LAMBERT (A5-0234/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-2

commissione

 

+

 

18.   Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: RACK (A5-0249/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

approvazione senza votazione

 

+

 

19.   Qualità dell'aria ambiente ***I

Relazione: KRONBERGER (A5-0047/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

blocco 1

3 gruppi + Kronberger

 

+

 

blocco 2

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

L'emendamento 61 è stato ritirato.

Blocco 1 = 74 emendamenti di 3 gruppi politici e dell'on. Kronberger (emendamenti da 62 a 135)

Blocco 2 = 60 emendamenti della commissione per l'ambiente (emm. da 1 a 60)

20.   Cooperazione per la tutela dei consumatori ***I

Relazione: GEBHARDT (A5-0191/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

blocco 1

PSE

 

+

 

blocco 2

commissione

 

 

blocco 3

commissione

 

-

 

dopo l'art. 21

59

PPE-DE

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Gli emendamenti 49 e 54 sono stati annullati.

Blocco 1 35 emendamenti del gruppo PSE (emendamenti da 60 a 94)

Blocco 2 47 emendamenti della commissione giuridica (emendamenti 2, da 4 a 7, da 9 a 25, da 29 a 39, da 41 a 43, 45, 46, 48, da 50 a 53 e da 55 a 58)

Blocco 3 = 9 emendamenti della commissione giuridica (emendamenti 1, 3, 8, da 26 a 28, 40 e 44)

21.   Credito ai consumatori ***I

seconda relazione: WUERMELING (A5-0224/2004) Def. 2

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-9

11-18

21

24-25

27-31

34

43

45-46

49-51

53

56-57

61

76

78

82-89

93

94

109-117

121

124

126

129-131

137

138

140

142

144

146-147

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni in blocco

10, 19 e 20

commissione

vd/VE

+

276, 233, 6

23, 26, 33, 37, 38, 39, 42, 44, 47, 54, 55, 59, 60, 62, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79

vd/VE

+

275, 239, 2

102, 104, 105, 106,107, 120

vd/VE

+

285, 227, 2

132, 133, 134, 135, 139, 141, 143, 145, 148, 149, 150, 151, 152

 

+

 

22

vd

-

 

 

80

 

vd

-

 

 

122

 

vd

-

 

 

123

 

vd

+

 

 

125

 

vd

+

 

 

127

 

vd

-

 

 

128

 

vd

-

 

art. 1

167

PPE-DE

 

-

 

32

commissione

 

-

 

204

PSE

 

+

 

art. 2, lettera a)

154

Verts/ALE

 

-

 

art 2, lettera d)

155

Verts/Ale

 

-

 

36

commissione

VE

-

221, 291, 1

166

PPE-DE

 

-

 

182

PSE

 

+

 

art. 2, lettera g)

40

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

3

+

 

177

ELDR

 

 

art 2, lettera h)

183

PSE

VE

+

275, 240, 3

41

commissione

 

 

art. 2, dopo la lettera p)

156

Verts/ALE

 

-

 

176

ELDR

 

+

 

168

PPE-DE

 

 

35

commissione

 

 

art. 3, § 2, frase introduttiva

48=

178pc=

commissione

ELDR

AN

+

273, 242, 11

art. 3, § 2, lettera a)

178pc

ELDR

AN

+

em. orale 317, 203, 11

169

PPE-DE

 

 

58

commissione

 

 

art. 5, § 3, lettera c)

52

commissione

 

-

 

184

PSE

 

+

 

art 3, § 2, lettera e)

185

PSE

 

+

 

art. 4

63

commissione

 

-

 

157

Verts/ALE

 

-

 

186

PSE

 

-

 

187

PSE

 

+

 

art. 5

64

commissione

 

+

 

206

PSE

AN

 

art. 6

65

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

3

-

 

158pc

Verts/ALE

 

-

 

188

PSE

 

+

 

159

Verts/ALE

 

-

 

dopo l'art. 6

179

ELDR

 

+

 

66

commissione

 

 

art. 7

68

commissione

 

+

 

190

PSE

 

 

189

PSE

 

 

art. 8, § 2

180

ELDR

 

+

 

73

commissione

 

 

art. 10, § 2, comma 1

81

commissione

 

+

 

191

PSE

 

 

art. 11, § 1

164

PPE-DE

 

-

 

90

commissione

 

-

 

art. 11, dopo il § 2

170

PPE-DE

 

-

 

art. 11, § 3

171

PPE-DE

 

-

 

192

PSE

 

+

 

art. 11, dopo il § 3

193

PSE

 

+

 

art. 11, § 4

172

PPE-DE

 

-

 

art. 12

91

commissione

 

-

 

194

PSE

 

+

 

195

PSE

 

+

 

196

PSE

 

+

 

197

PSE

 

+

 

198

PSE

 

+

 

art. 13

199

PSE

 

+

 

153

commissione

 

 

art. 14, § 3

92

commissione

VE

+

403, 86, 12

160

Verts/ALE

 

-

 

art. 15

95

commissione

 

+

 

200

PSE

 

 

art. 16, § 1

173

PPE-DE

AN

-

241, 272, 11

96

commissione

 

-

 

201

PSE

AN

+

276, 235, 18

art. 16, § 2

202

PSE

AN

-

205, 312, 8

101

commissione

vd

-

 

97

commissione

vd

-

 

98

commissione

vd

-

 

99

commissione

vd

-

 

100

commissione

vd

-

 

art. 19, dopo il § 2

165

PPE-DE

 

+

 

205

PSE

 

 

174

PPE-DE

 

-

 

108

commissione

 

+

 

art. 22

175

PPE-DE

 

+

 

118

commissione

 

 

119

commissione

 

 

art 24, § 1, dopo la lettera a)

161

Verts/ALE

 

+

 

art. 28

136

commissione

 

+

 

163

Verts/ALE

 

 

162

Verts/ALE

 

+

 

dopo l'art. 28

203

PSE

 

-

 

base giuridica

181

PSE

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

L'emendamento 103 non concerne tutte le versioni linguistiche e non è stato pertanto posto in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: emm. 177, 178, 173, 201, 202

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 40

prima parte: parte introduttiva

seconda parte: trattino 1

terza parte: trattino 2

PSE, ELDR

em. 65

prima parte: insieme del testo tranne i paragrafi 3 e 4 bis

seconda parte: il paragrafo 3

terza parte: il paragrafo 4 bis

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm. 37, 38, 39, 102

PSE: emm. 10, 19, 20, 22, 23, 26, 33, 37, 42, 44, 47, 54, 55, 59, 60, 62, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 104, 105, 106, 107, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 139, 141, 143, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 101

ELDR: em. 90, 96, 97, 98, 99, 100, 101

22.   Pratiche commerciali sleali ***I

Relazione: GHILARDOTTI (A5-0188/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-9

13-15

19-20

22-29

32-34

36-37

39-40

43-55

60

62-70

72-88

90-92

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

10

commissione

vd

+

 

11

commissione

vd

-

 

16

commissione

vd

-

 

35

commissione

vd

-

 

38

commissione

vd

-

 

41

commissione

vd

-

 

42

commissione

vd

-

 

56

commissione

vd

-

 

57

commissione

vd/VE

+

265, 236, 2

58

commissione

vd

-

 

61

commissione

vd

+

 

71

commissione

vd

+

 

89

commissione

vd/VE

+

271, 232, 1

93

commissione

vd

-

 

94

commissione

vd

+

 

art. 2, lettera b)

12

commissione

 

-

 

107

PSE

 

+

 

art. 2, lettera g)

17 + 18

commissione

 

+

 

104

PPE-DE

 

+

 

art. 2, lettera j)

21

commissione

 

+

 

108

PSE

 

+

 

art. 4, § 1

95

EDD

 

-

 

art. 4, dopo il § 2

109

PSE

 

+

 

art. 5, § 2, trattino 2

30 + 31

commissione

 

-

 

110

PPE-DE

 

+

 

art. 9, lettera c)

111

PSE

 

+

 

59

commissione

 

+

 

art. 10

103

PPE-DE

 

+

 

art. 11

102

PPE-DE

 

-

 

101

PPE-DE

 

-

 

allegato 1, «pratiche commerciali ingannevoli», punto 3

99

PPE-DE

 

+

 

100

PPE-DE

 

-

 

allegato 1, «pratiche commerciali ingannevoli», punto 4

98

PPE-DE

 

-

 

allegato 1, «pratiche commerciali ingannevoli», punto 7

97

PPE-DE

 

+

 

allegato 1, «pratiche commerciali aggressive», punto 4

96

PPE-DE

 

-

 

88

commissione

 

+

 

base giuridica

112

PSE

 

+

 

cons. 5

105

PPE-DE

 

+

 

dopo il cons. 13

106

PSE

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Gli emendamenti 2 e 3, 4 e 5, 9 e 10, 17 e 18, 30 e 31, da 43 a 45 incluso, 46 e 47, 64 e 65, 91 e 92 della commissione giuridica sono stati fusionati.

Richieste di votazione distinta

PPE-DE emm. 21, 61, 10, 71, 93, 94

PSE em 11, 56, 16, 35, 38, 41, 42, 57, 58, 89

23.   Residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale ***I

Relazione: STURDY (A5-0260/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-5

7

11-20

22-25

29-30

32

34

37

39-40

42-48

50-54

56-61

63

65-66

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

8

commissione

vd

-

 

10

commissione

vd/VE

-

239, 272, 1

21

commissione

vd

+

 

26

commissione

vd

+

 

27

commissione

vd/VE

+

279, 230, 0

31

commissione

vd

+

 

33

commissione

vd

+

 

35

commissione

vd/VE

-

237, 265, 6

36

commissione

vd

+

 

38

commissione

vd

+

 

41

commissione

vd

-

 

55

commissione

vd

-

 

62

commissione

vd

+

 

64

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

3

-

 

art. 3, § 5

71

Verts/ALE

 

-

 

art. 6, § 1, comma 1

75

PPE-DE

 

-

 

art. 21

77

PPE-DE

 

-

 

dopo l'art. 23

76

PPE-DE

 

-

 

art. 24

78

PPE-DE

 

-

 

art. 26

73

Verts/ALE

 

-

 

49

commissione

 

+

 

art. 29

72

Verts/ALE

 

-

 

art. 41

68

PSE

 

-

 

cons. 12

74

PPE-DE

 

-

 

cons. 13

6

commissione

 

+

 

69

PSE

 

 

dopo il cons. 19

67

PSE

 

-

 

cons. 20

9S=

70S=

commissione

Verts/ALE

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

L'emendamento 28 non concerne tutte le versioni linguistiche e non è stato pertanto posto in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

Richieste di votazione distinta

PPE-DE em 21, 26, 27, 33, 35, 36, 41

ELDR emm. 10, 35, 41, 55, 62, 64

PSE emm. 8, 31, 38, 55

Richieste di votazione per parti separate

PSE

em. 64

prima parte: insieme del testo tranne i termini «dovrebbe essere negoziato con l'industria e» e «Occorre prevedere la possibilità ... da parte dello Stato membro»

seconda parte: i termini «dovrebbe essere negoziato con l'industria e»

terza parte: i termini «Occorre prevedere la possibilità ... da parte dello Stato membro»

24.   Approvvigionamento di gas naturale ***I

Relazione: MOMBAUR (A5-0213/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 2

 

testo originale

vd

+

 

§ 3

 

testo originale

vd

+

 

votazione: progetto di risoluzione legislativa (insieme)

 

+

 

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE §§ 2, 3 (progetto di risoluzione legislativa)

25.   Accesso alle reti di trasporto del gas ***I

Relazione: SEPPÄNEN (A5-0254/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-5

7-27

29-42

commissione

 

+

 

art. 1, § 1

43

PPE-DE

 

+

 

6

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

L'emendamento 28 non concerne tutte le versioni linguistiche e non è stato pertanto posto in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

26.   Progettazione ecocompatibile (prodotti che consumano energia) ***I

Relazione: THORS (A5-0171/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

3-9

11

13-14

16-17

19-27

29-50

52-56

58-60

62-63

65

67-73

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

1

commissione

AN

+

437, 73, 11

2

commissione

vd

+

 

10

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

12

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

15

commissione

vd

+

 

51

commissione

vd

+

 

57

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

64

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

66

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

art. 7, § 2, comma 2

75

Verts/ALE

 

+

 

art. 11, dopo il § 1

76

Verts/ALE

 

+

 

dopo l'art. 13

77

Verts/ALE

 

-

 

61

commissione

 

+

 

allegato 1, dopo la parte 2

78

Verts/ALE

AN

-

232, 273, 20

allegato 5

74

PPE-DE

 

+

 

dopo il cons. 4

79

PPE-DE

 

+

 

dopo il cons. 6

18=

80=

commissione

PPE-DE

 

+

 

cons. 20

81

PPE-DE

 

+

 

28

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

PSE em. 1

Verts/ALE em. 78

Richieste di votazione distinta

PPE-DE emm. 1, 15, 28

ELDR emm. 1, 2, 51

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 10

prima parte: insieme del testo tranne i termini «la politica comunitaria sugli agenti chimici»

seconda parte: tali termini

em. 12

prima parte: insieme del testo tranne i termini «residenti in zone urbane»

seconda parte: tali termini

em. 57

prima parte: insieme del testo tranne i termini «residenti in zone urbane»

seconda parte: tali termini

ELDR

em. 64

prima parte: insieme del testo tranne i termini «Conformemente alla pratica nazionale ... autorità di controllo»

seconda parte: tali termini

Verts/ALE

em. 66

prima parte: insieme del testo tranne la soppressione del testo originale del § 2

seconda parte: la soppressione del § 2

27.   Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ***I

Relazione: DE ROO (A5-0154/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

blocco 1

commissione + 7 gruppi politici

 

+

 

blocco 2

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Il gruppo EDD non ha firmato gli emendamenti 25 e 38. L'on. Blokland ha firmato questi due emendamenti a nome proprio.

Blocco 1 (testo di compromesso) = 3 emendamenti della commissione per l'ambiente (emendamenti 11, 12 e 18) e 28 emendamenti di 7 gruppi politici (emendamenti da 19 a 46)

Blocco 2 = 15 emendamenti della commissione per l'ambiente (emm. da 1 a 10 e da 13 a 17)

28.   Pile e accumulatori ***I

Relazione: BLOKLAND (A5-0265/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

4

6

10

14

16

18

20

24

29

37

39

43

46-47

50

52-53

63

65

67-68

71

73-75

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

2

commissione

vd

+

 

5

commissione

vd

+

 

7

commissione

vd

+

 

8

commissione

vd

+

 

9

commissione

vs

 

 

1

+

2

+

11

commissione

vd

+

 

12

commissione

vd

+

 

19

commissione

vd

+

 

21

commissione

vd

+

 

25

commissione

vd

+

 

26

commissione

vd

+

 

27

commissione

vd

+

 

45

commissione

vd

+

 

51

commissione

vd

+

 

54

commissione

vd

+

 

55

commissione

vd

+

 

57

commissione

vd

+

 

58

commissione

vd

+

 

59

commissione

vd

+

 

60

commissione

vd

+

 

61

commissione

vd

+

 

62

commissione

vd

+

 

64

commissione

vd

+

 

69

commissione

vd

+

 

77

commissione

vd

+

 

79

commissione

vd

+

 

80

commissione

vd

+

 

81

commissione

vd

+

 

art. 3, punto 4

84/riv.

EDD

 

-

 

15

commissione

VE

-

246, 267, 5

art. 3, punto 6

85

EDD

 

+

 

17

commissione

 

 

art. 3, punto 14

105

Verts/ALE

 

-

 

22

commissione

 

+

 

art. 4

23

commissione

AN

+

290, 224, 11

83

PSE

 

 

82

commissione

vs

 

 

1/AN

+

295, 209, 14

2/AN

-

198, 309, 11

art. 5, dopo il comma unico

106

Verts/ALE

 

-

 

92

PPE-DE

 

+

 

art. 9, § 1, lettera a)

107

Verts/ALE

 

-

 

28

commissione

 

+

 

art. 9, § 1, lettera b)

108

Verts/ALE

 

+

 

30

commissione

 

+

 

art. 9, § 1, lettera c)

109

Verts/ALE

 

+

 

31

commissione

 

 

art. 9, dopo il § 2

110

Verts/ALE

VE

-

97, 421, 1

32

commissione

 

+

 

art. 10

118S

EDD

AN

-

23, 499, 8

art. 11

33

commissione

vs

 

 

1/VE

-

243, 258, 3

2

-

 

3

+

 

93

PPE-DE

 

 

art. 13

111/riv.

Verts/ALE

 

-

 

34

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

art. 14, § 1

86S

EDD

 

-

 

35

commissione

 

+

 

art. 14, § 2

87S

EDD

 

-

 

36

commissione

 

+

 

art. 15, § 1

94

PPE-DE

 

-

 

38

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

120

EDD

VE

+

267, 240, 3

95

PPE-DE

 

+

 

art. 15, § 3

121

EDD

 

-

 

art. 16, § 1

88

EDD

 

-

 

40

commissione

 

+

 

41

com

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

art. 18

99

PPE-DE

 

+

 

42

commissione

 

 

art. 19

100

PPE-DE

 

+

 

art. 20

122

EDD

 

-

 

44

commissione

 

+

 

art. 20, dopo il § 2

112

Verts/ALE

 

+

 

art. 22

123

EDD

 

-

 

48

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

art. 23, § 1

124

EDD

 

-

 

49

commissione

 

+

 

art. 23, § 2

97

PPE-DE

 

-

 

art 25, § 1, lettera e)

96

PPE-DE

 

-

 

art. 25, § 2

113

Verts/ALE

 

-

 

56

commissione

 

+

 

art. 29, § 1, lettera b)

66

commissione

 

+

 

98

PPE-DE

 

 

art. 33

114

Verts/ALE

 

-

 

allegato 1, tabella 2, dopo il rigo 3

115

Verts/ALE

 

-

 

allegato 1, tabella 2, rigo 5

116

Verts/ALE

 

-

 

72

commissione

 

+

 

allegato 1, tabella 2, rigo 8

117

Verts/ALE

 

-

 

76

commissione

 

+

 

 

78

 

 

+

 

allegato 2, § 2

125

PPE-DE

 

 

dopo l'allegato 2

101

PPE-DE

 

+

 

cons. 7

1

commissione

 

+

 

89

PPE-DE

 

 

cons. 10

102

Verts/ALE

 

-

 

cons. 11

103

Verts/ALE

 

+

 

3

commissione

 

 

cons. 14

104

Verts/ALE

 

-

 

cons. 21

90

PPE-DE

 

-

 

cons. 24

91S

PPE-DE

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

VE

+

283, 224, 15

L'emendamento 70 è stato annullato.

L'emendamento 119 è stato ritirato.

L'emendamento 13 non concerne tutte le versioni linguistiche e non è stato pertanto posto in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE emm. 23, 82

EDD em 118S

Richieste di votazione distinta

PPE-DE emm. 2, 5, 7, 8, 21, 25, 26, 27, 45, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 77, 79, 80, 81

Verts/ALE emm. 11, 12, 41, 64

EDD emm. 9, 19

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 34

prima parte: insieme del testo tranne il paragrafo 2 bis (nuovo)

seconda parte: paragrafo 2 bis (nuovo)

PSE, EDD

em. 33

prima parte: comma 1 tranne i termini «interi o non trattati»

seconda parte: tali termini

terza parte: comma 2

Verts/ALE

em. 9

prima parte: insieme del testo tranne i termini «per quanto riguarda ... rimozione delle pile»

seconda parte: tali termini

em. 38

prima parte: insieme del testo tranne i termini «siano garantite in caso di ... per compensare passività»

seconda parte: tali termini

em. 48

prima parte: insieme del testo tranne il comma 5

seconda parte: comma 5

em. 82

prima parte: insieme del testo tranne il trattino 8

seconda parte: il trattino 8

em. 41

prima parte: la cifra «11»

seconda parte: i termini «il trattamento e/o»

29.   Tassazione a carico di autoveicoli pesanti per l'uso di alcune infrastrutture ***I

Relazione: COCILOVO (A5-0220/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-9

11-12

14

18

20

22

24

26-27

32-34

38-39

42-43

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

16

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

17

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

25

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

35

commissione

vd/VE

-

236, 278, 2

36

commissione

vd

+

 

37

commissione

vd

+

 

art. 2, lettera a bis)

53

Verts/ALE

AN

-

103, 414, 6

21

commissione

 

+

 

art. 7, § 9, comma 1

54

Verts/ALE

AN

-

242, 267, 6

28pc

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

art. 7, § 9, comma 2

28pc

commissione

 

+

 

art. 7, § 10, frase introduttiva

55

Verts/ALE

AN

-

215, 298, 5

29pc

commissione

 

+

 

art. 7, § 10, lettere da a) a c)

29pc

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

art. 7, dopo il § 10

50

PSE

 

+

 

art. 7, § 11

56

Verts/ALE

AN

-

101, 418, 1

30

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

art. 9, § 2

48

PSE

AN

+

308, 208, 10

40

commissione

 

 

49

PSE

AN

 

dopo l'art. 9

51

PSE

 

-

 

41

commissione

 

+

 

cons. 5

10

commissione

 

+

 

44

PSE

 

 

cons. 8

13

commissione

 

+

 

45

PSE

 

-

 

cons. 9

15S

commissione

 

-

 

46

PSE

 

+

 

dopo il cons. 9

47

PSE

VE

-

234, 260, 3

dopo il cons. 15

52

PSE

VE

+

285, 219, 7

19

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Gli emendamenti 1 e 7 sono stati fusionati

Gli emendamenti 23 e 31 non concernono tutte le versioni linguistiche e pertanto non sono stati posti in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

Richieste di votazione per appello nominale

PSE: emm. 44, 48, 49

Verts/ALE: emm. 53, 54, 55, 56

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 16

prima parte: insieme del testo tranne i termini «e delle zone montane e degli agglomerati ... in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente»

seconda parte: tali termini

em. 17

prima parte: insieme del testo tranne il termine «completa»

seconda parte: tale termine

em. 25

prima parte:«f) costi esterni ... di mercato dei servizi»

seconda parte:«Essi possono comprendere ... non coperti da assicurazioni»

em. 28

prima parte: insieme del testo tranne il trattino 4

seconda parte: il trattino 4

em 29 pc (art 7, § 10, lettere da a) a c))

prima parte: insieme del testo tranne le lettere a ter), b) e c bis)

seconda parte: tali paragrafi

em. 30

prima parte: insieme del testo tranne i termini «e nelle zone e negli agglomerati ... della direttiva 96/62/CE»

seconda parte: tali termini

Richieste di votazione distinta

PSE: em. 35

ELDR: em. 25

Verts/ALE: emm. 35, 36, 37

M. L'on. Savary ha segnalato una correzione da apportare alla versione FR dell'emendamento 48 che deve così leggersi: «Conformément au principe de subsidiarité, les États membres décident de l'utilisation des recettes provenant des péages ou droits d'utilisation des infrastructures routières»

30.   Legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada ***I

Relazione: MARKOV (A5-0216/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1

5

7

11

13-16

20

22-25

27-29

31-35

37

39-40

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

3

commissione

vd

+

 

6

commissione

vd

+

 

12

commissione

vd

+

 

18

commissione

vd

+

 

19

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

21

commissione

vd

+

 

26

commissione

vd

+

 

30

commissione

vd

+

 

36

commissione

vd

+

 

41

commissione

vd

+

 

42

commissione

vd

+

 

43

commissione

vd/VE

-

203, 292, 7

45

commissione

vd/VE

-

218, 290, 2

46

commissione

vd

-

 

47

commissione

vd

-

 

48

commissione

vd

-

 

49

commissione

vd

-

 

art. 2, dopo il § 1

63

EDD

VE

+

264, 244, 4

art. 2, § 2, comma 1

51=

57=

Verts/ALE

GUE/NGL

 

-

 

17

commissione

VE

-

207, 258, 2

art. 9, § 4, frase introduttiva

64

EDD

 

-

 

art. 9, § 4, lettera a)

52=

58=

Verts/ALE

GUE/NGL

AN

-

119, 392, 10

art. 9, § 4, lettera b)

53=

59=

Verts/ALE

GUE/NGL

AN

-

114, 309, 11

art. 9, § 4, lettera c)

54=

60=

Verts/ALE

GUE/NGL

AN

-

113, 391, 11

art 11, comma 1

65

EDD

 

-

 

38

commissione

 

+

 

art. 3, dopo il § 3

55=

61=

Verts/ALE

GUE/NGL

AN

-

237, 271, 9

allegato 1, parte A, dopo il punto 7

66

EDD

 

+

 

allegato 1, parte B, punto 3

67

EDD

 

-

 

allegato 1, parte B, punto 5

68

EDD

AN

-

240, 278, 2

cons. 4

4

commissione

VE

-

238, 267, 7

56=

62=

Verts/ALE

GUE/NGL

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Gli emendamenti 13 e 14 e 21 e 22 della commissione per la politica regionale sono stati fusionati.

L'emendamento 44 è stato annullato.

Gli emendamenti 2, 8, 9, 10 e 50 non concernono tutte le versioni linguistiche e pertanto non sono stati posti in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento).

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE emm. 52/58, 53/59, 54/60

GUE/NGL emm. 52/58, 53/59, 54/60, 55/61, 68

Richieste di votazione distinta

PPE-DE emm. 21, 42, 43, 47, 48, 49

PSE emm. 12, 17, 18, 26, 36, da 41 a 49

ELDR emm. 6, 3, 30, 47, 48, 49

GUE/NGL emm. 43, 45, 46, 47, 48, 67

Richieste di votazione per parti separate

PSE, ELDR

em. 19

prima parte:«Almeno il 15% nei locali delle imprese»

seconda parte:«Almeno il 50 % dei controlli ... (non più di 3 veicoli)»

31.   Fondo per i rifugiati (2005-2010) *

Relazione: DEPREZ (A5-0267/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-10

12-27

commissione

 

+

 

art. 4

28

PSE

 

+

 

11

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

risoluzione legislativa

§ 3

29

PPE-DE

 

-

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

32.   Prevenzione e riciclo dei rifiuti

Relazione: FLORENZ (A5-0176/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 2

30S

PPE-DE

 

-

 

§ 5

10

Verts/ALE

 

+

 

§ 8

11

Verts/ALE

AN

+

280, 220, 11

dopo il § 8

12

Verts/ALE

AN

+

272, 221, 9

§ 9

31

PPE-DE

 

+

 

dopo il § 9

13

Verts/ALE

AN

+

270, 233, 7

14

Verts/ALE

AN

+

481, 14, 15

§ 12

32

PPE-DE

 

-

 

§ 16

15

Verts/ALE

AN

+

343, 147, 16

§ 18

16

Verts/ALE

 

+

 

§ 19

33

PPE-DE

 

-

 

§ 20

34

PPE-DE

AN

+

392, 111, 10

§ 21

35

PPE-DE

 

-

 

dopo il § 22

17

Verts/ALE

 

+

 

§ 23

18

Verts/ALE

 

+

 

§ 26

19

Verts/ALE

 

-

 

§ 29

20

Verts/ALE

AN

+

253, 244, 18

dopo il § 29

21

Verts/ALE

vs

 

 

1/AN

+

273, 223, 10

2/AN

-

234, 269, 5

§ 30

36S

PPE-DE

 

-

 

§ 31

37

PPE-DE

 

+

 

§ 32

38

PPE-DE

 

-

 

§ 34

22

Verts/ALE

 

-

 

§ 35

23

Verts/ALE

 

-

 

§ 40

4

EDD

 

-

 

39

PPE-DE + UEN

 

-

 

§ 41

5

EDD

 

-

 

cons D

24

PPE-DE

 

+

 

cons. G

25

PPE-DE

 

+

 

6

Verts/ALE

 

 

cons. I

26S

PPE-DE

 

-

 

cons. L

27

PPE-DE

 

+

 

cons. M

28

PPE-DE

 

+

 

cons O

7

Verts/ALE

 

+

 

cons P

29

PPE-DE

 

+

 

cons R

8

Verts/ALE

 

+

 

dopo il cons. T

9

Verts/ALE

 

+

 

2

EDD

 

+

 

1

EDD

 

-

 

cons U

3

EDD

 

-

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: emm. 12, 13, 14, 15, 20, 11, 21, 34

Richieste di votazione per parti separate

ELDR

em. 21

prima parte: insieme del testo tranne il termine «pienamente»

seconda parte: tale termine

33.   Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione

Relazione: VOGGENHUBER (A5-0227/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 1

5

PPE-DE

 

-

 

§ 2

6S

PPE-DE

 

-

 

§ 3

7S

PPE-DE

 

-

 

2

GUE/NGL

 

-

 

§ 4

8S

PPE-DE

 

R

 

§ 6

9

PPE-DE

VE

-

220, 231, 7

§ 7

10

PPE-DE

 

R

 

§ 10

12S

PPE-DE

 

R

 

11

PPE-DE

 

-

 

§ 11, lettera d)

13S

PPE-DE

 

R

 

§ 12

14S

PPE-DE

 

R

 

dopo il cons. D

3

PPE-DE

 

R

 

cons. E

4S

PPE-DE

 

R

 

cons. G

1

GUE/NGL

 

-

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

383, 30, 52

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: votazione finale

Varie

Il gruppo PPE-DE ha ritirato i suoi emendamenti 8, 10, 12, 13, 14, 3, 4.


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Relazione Fourtou A5-0255/2004

Favorevoli: 454

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Herzog, Jové Peres, Puerta, Sylla

NI: Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 7

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

UEN: Camre

Astensioni: 51

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca

NI: Berthu, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Souchet, Turco

Verts/ALE: McKenna

2.   Relazione Randzio-Plath A5-0273/2004

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

3.   Relazione Doorn A5-0221/2004

Favorevoli: 501

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 1

UEN: Camre

Astensioni: 23

EDD: Abitbol, Booth, Coûteaux, Farage, Kuntz, Titford

GUE/NGL: Bordes, Krarup, Krivine, Laguiller

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Turco

PSE: Färm

4.   Seconda relazione Wuermeling A5-0224/2004

Favorevoli: 273

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Lalumière

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 242

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Dybkjær, Maaten, Riis-Jørgensen

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 11

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Martin Hans-Peter, Turco

5.   Seconda relazione Wuermeling A5-0224/2004

Favorevoli: 317

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Hager, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 203

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Doyle

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Breyer

Astensioni: 11

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

PSE: Rothley

6.   Seconda relazione Wuermeling A5-0224/2004

Favorevoli: 241

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

NI: Berthu, Beysen, Garaud, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Duin, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lange, Leinen, Mann Erika, Marinho, Müller, Rapkay, Roth-Behrendt, Schmid Gerhard, Valenciano Martínez-Orozco

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 272

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Speroni

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 11

EDD: Booth, Farage, Titford

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Mennea, Turco

PSE: Bösch, Rothley

7.   Seconda relazione Wuermeling A5-0224/2004

Favorevoli: 276

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca

NI: Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Cesaro, Costa Raffaele, Gil-Robles Gil-Delgado, Wijkman

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Collins, Crowley

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 235

EDD: Abitbol, Kuntz

ELDR: Monsonís Domingo

NI: Berthu, Beysen, Garaud, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Ceyhun, Duin, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lange, Leinen, Mann Erika, Müller, Rapkay, Roth-Behrendt

UEN: Bigliardo, Camre, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Astensioni: 18

EDD: Booth, Farage, Titford

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Mennea, Turco

PSE: Bullmann

UEN: Muscardini, Nobilia, Turchi

8.   Seconda relazione Wuermeling A5-0224/2004

Favorevoli: 205

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Friedrich

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 312

EDD: Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Hänsch, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Titley, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Astensioni: 8

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Mennea, Turco

UEN: Nobilia, Turchi

9.   Relazione Thors A5-0171/2004

Favorevoli: 437

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Dybkjær, Rutelli

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Caudron, Chountis, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Fitzsimons

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 73

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Souchet

PPE-DE: Gawronski, Niebler, Schmitt, Suominen, Vatanen, van Velzen

UEN: Bigliardo, Camre, Collins, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 11

ELDR: Manders

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Mennea, Speroni, Turco

UEN: Hyland

10.   Relazione Thors A5-0171/2004

Favorevoli: 232

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca

NI: Berthu, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 273

EDD: Abitbol, Bernié, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Mennea, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Fava, Ghilardotti, Napoletano, Paciotti, Sacconi, Trentin, Veltroni

UEN: Bigliardo, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 20

EDD: Coûteaux

ELDR: Dybkjær

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Schierhuber

UEN: Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini

11.   Relazione Blockland A5-0265/2004

Favorevoli: 290

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PPE-DE: Averoff, Daul, Dimitrakopoulos, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinos, Mastella, Smet, Trakatellis, Wijkman, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Bigliardo, Camre, Muscardini, Nobilia, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 224

EDD: Bernié, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Flesch, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Hughes, Linkohr

UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 11

ELDR: Newton Dunn

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Mennea, Turco

PPE-DE: Florenz, Maat, Oomen-Ruijten

12.   Relazione Blockland A5-0265/2004

Favorevoli: 295

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PPE-DE: Averoff, Dimitrakopoulos, Hatzidakis, Maat, Marinos, Oomen-Ruijten, Pex, Trakatellis, Wijkman, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Queiró, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 209

EDD: Bernié, Coûteaux, Kuntz, Saint-Josse, Titford

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Collins, Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 14

EDD: Mathieu

ELDR: Newton Dunn

GUE/NGL: Ainardi

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Mennea, Speroni, Turco

PPE-DE: Florenz

13.   Relazione Blockland A5-0265/2004

Favorevoli: 198

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

PPE-DE: Averoff, Dimitrakopoulos, Hatzidakis, Oomen-Ruijten, Pex, Trakatellis, Wijkman, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Contrari: 309

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Kaldí, Karas, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 11

ELDR: Newton Dunn

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Mennea, Speroni, Turco

14.   Relazione Blockland A5-0265/2004

Favorevoli: 23

EDD: Andersen, Bonde, Coûteaux, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Krarup

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, de La Perriere, Speroni, Varaut

UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Contrari: 499

EDD: Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Beysen, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Bigliardo, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 8

ELDR: Vallvé

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

UEN: Hyland

15.   Relazione Cocilovo A5-0220/2004

Favorevoli: 103

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PPE-DE: Ebner, Karas, Rack, Radwan, Rübig, Schierhuber, Stenzel

PSE: Berger, Bösch, Dehousse, Dhaene, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Ettl, Scheele, Schulz, Swoboda, Vairinhos

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 414

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, De Keyser, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 6

GUE/NGL: Laguiller

NI: Borghezio, Gobbo, Mennea, Speroni

PPE-DE: Costa Raffaele

16.   Relazione Cocilovo A5-0220/2004

Favorevoli: 242

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PPE-DE: Ebner, Karas, Posselt, Rack, Radwan, Rübig, Schierhuber, Stenzel

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 267

EDD: Bernié, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gobbo, de La Perriere, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 6

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Mennea

17.   Relazione Cocilovo A5-0220/2004

Favorevoli: 215

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PPE-DE: Ebner, Flemming, Karas, Posselt, Rack, Radwan, Rübig, Schierhuber, Stenzel

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 298

EDD: Bernié, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Cashman, Corbett, Désir, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Read, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Titley, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Marchiani, Nobilia, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensioni: 5

GUE/NGL: Blak

NI: Mennea

PSE: Pittella

UEN: Fitzsimons, Hyland

18.   Relazione Cocilovo A5-0220/2004

Favorevoli: 101

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PPE-DE: Ebner, Flemming, Karas, Rack, Rübig, Schierhuber, Stenzel

PSE: Berger, Bösch, Dehousse, Ettl, Lund, Marinho, Scheele, Swoboda, Vairinhos

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 418

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Mennea, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 1

ELDR: Dybkjær

19.   Relazione Cocilovo A5-0220/2004

Favorevoli: 308

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Clegg, Davies, Duff, Dybkjær, Huhne, Ludford, Malmström, Manders, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Procacci, Schmidt, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Flemming, Foster, Grönfeldt Bergman, Grosch, Harbour, Helmer, Inglewood, Karas, Khanbhai, Kirkhope, Parish, Perry, Purvis, Rack, Rübig, Scallon, Schierhuber, Smet, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Vlasto

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Bigliardo, Camre, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 208

EDD: Coûteaux

ELDR: Andreasen, André-Léonard, van den Bos, Busk, Calò, De Clercq, Flesch, Jensen, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Bordes

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Sommer, Stauner, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Segni, Turchi

Astensioni: 10

EDD: Mathieu

GUE/NGL: Laguiller

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Mennea

20.   Relazione Markov A5-0216/2004

Favorevoli: 119

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Ebner, García-Orcoyen Tormo, Lechner, Liese, Mastella, Wijkman

PSE: Carlotti, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Lund, Marinho, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Roure, Savary, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 392

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, de La Perriere, Mennea, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 10

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang

UEN: Camre

21.   Relazione Markov A5-0216/2004

Favorevoli: 114

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Speroni

PSE: Berès, Carlotti, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Lund, Marinho, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Rocard, Roure, Savary, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Van Lancker, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 390

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dupuis, de La Perriere, Mennea, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensioni: 11

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang

UEN: Camre

22.   Relazione Markov A5-0216/2004

Favorevoli: 113

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Speroni

PSE: Berès, Carlotti, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Lund, Marinho, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Rocard, Roure, Savary, Vairinhos, Van Lancker, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 391

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de La Perriere, Mennea, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 11

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang

UEN: Camre

23.   Relazione Markov A5-0216/2004

Favorevoli: 237

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Raschhofer

PPE-DE: Bremmer, Maat

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 271

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gobbo, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 9

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Dybkjær

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle

UEN: Camre

24.   Relazione Markov A5-0216/2004

Favorevoli: 240

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Krarup

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Marinho

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 278

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Borghezio, Della Vedova, Gobbo, Martin Hans-Peter, Speroni

PPE-DE: Atkins, Jeggle, Wieland, Wijkman

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Fitzsimons, Hyland, Marchiani

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 2

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

Verts/ALE: Schörling

25.   Relazione Florenz A5-0176/2004

Favorevoli: 280

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PPE-DE: De Veyrac, Goepel, Santini, Wijkman

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 220

EDD: Bernié, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: van den Bos, Ludford, Mulder, Thors

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, de La Perriere, Mennea, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Bigliardo, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 11

ELDR: Manders

GUE/NGL: Alyssandrakis, Herzog, Korakas, Patakis

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

26.   Relazione Florenz A5-0176/2004

Favorevoli: 272

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PPE-DE: De Veyrac, Wijkman

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 221

EDD: Bernié, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Plooij-van Gorsel

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Mennea

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Goebbels

UEN: Bigliardo, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 9

ELDR: Manders

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Speroni, Turco

27.   Relazione Florenz A5-0176/2004

Favorevoli: 270

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PPE-DE: Koch, Wijkman

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Fitzsimons

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 233

EDD: Bernié, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Nordmann, Plooij-van Gorsel, Thors

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Mennea, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 7

ELDR: Manders

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

28.   Relazione Florenz A5-0176/2004

Favorevoli: 481

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 14

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Titford

PPE-DE: McMillan-Scott, Mastella, Suominen

PSE: Goebbels

UEN: Marchiani, Muscardini, Nobilia, Segni, Turchi

Astensioni: 15

ELDR: Mulder, Nordmann, Thors

NI: Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Mennea, Turco

PPE-DE: Xarchakos

29.   Relazione Florenz A5-0176/2004

Favorevoli: 343

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Dhaene, El Khadraoui, Ford, Lund, Napoletano, Piecyk, Thorning-Schmidt, Vairinhos

UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 147

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Titford

NI: Mennea

PPE-DE: Mastella

PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Marchiani, Muscardini, Nobilia, Segni

Astensioni: 16

ELDR: Mulder

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Speroni, Turco

PPE-DE: Xarchakos

30.   Relazione Florenz A5-0176/2004

Favorevoli: 392

EDD: Bernié, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Nordmann, Plooij-van Gorsel

GUE/NGL: Bakopoulos, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Jové Peres, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Sjöstedt, Sylla

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Mennea, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 111

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PPE-DE: Bremmer

PSE: Bowe, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Lund, Vairinhos

UEN: Marchiani

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 10

ELDR: Manders, Mulder

GUE/NGL: Herzog

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

PPE-DE: Wijkman

31.   Relazione Florenz A5-0176/2004

Favorevoli: 253

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PPE-DE: Andria, Sacrédeus, Wijkman, Xarchakos

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 244

EDD: Bernié, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Nordmann, Plooij-van Gorsel

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, de La Perriere, Mennea, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Cashman, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Morgan, Murphy, O'Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Whitehead, Wynn

UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ribeiro e Castro, Turchi

Astensioni: 18

ELDR: Manders, Mulder, Rousseaux, Vermeer

GUE/NGL: Herzog

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Turco

PSE: Bowe

32.   Relazione Florenz A5-0176/2004

Favorevoli: 273

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Florenz, Wijkman, Xarchakos

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 223

EDD: Bernié, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Plooij-van Gorsel

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Mennea, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe

UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 10

ELDR: Manders, Mulder

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Turco

UEN: Camre

33.   Relazione Florenz A5-0176/2004

Favorevoli: 234

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PPE-DE: Wijkman, Xarchakos

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 269

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Mennea, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Goebbels

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 5

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

34.   Relazione Voggenhuber A5/0227/2004

Favorevoli: 383

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, Bourlanges, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Jackson, Jeggle, Kaldí, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Knolle, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Crowley, Fitzsimons, Queiró

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, MacCormick, Maes, Morera i Catalá, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 30

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Seppänen

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, de La Perriere, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Fiori, Jarzembowski, Mastella, Mauro, Wuermeling

UEN: Andrews, Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 52

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla

PPE-DE: Atkins, von Boetticher, Bradbourn, Bushill-Matthews, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Foster, Friedrich, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Inglewood, Kastler, Khanbhai, Koch, Konrad, Mantovani, Montfort, Parish, Perry, Purvis, Schierhuber, Stevenson, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

UEN: Camre, Hyland, Turchi

Verts/ALE: Mayol i Raynal


TESTI APPROVATI

 

P5_TA(2004)0278

Relazioni con i paesi vicini nel quadro dell'Europa ampliata *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini nel quadro dell'Europa ampliata (COM(2003) 603 — C5-0501/2003 — 2003/0232(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 603) (1),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0501/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0198/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata dal Parlamento il 31 marzo 2004 (2);

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  P5_TA(2004)0230.

P5_TA(2004)0279

Riduzioni temporanee dei livelli di tassazione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione (COM(2004) 185 — C5-0175/2004 — 2004/0067(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004) 185) (1),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0175/2004),

visti gli articoli 67 e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la sua posizione del 30 marzo 2004 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione (2),

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0264/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  P5_TA(2004)0200.

P5_TA(2004)0280

Telepedaggio stradale ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (6277/1/2004 — C5-0163/2004 — 2003/0081(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (6277/1/2004 — C5-0163/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 132) (3),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 78 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0246/2004),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  Testi approvati del 18.12.2003, P5_TA(2003)0594.

(3)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0281

Codice doganale comunitario ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (COM(2003) 452 — C5-0345/2003 — 2003/0167(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 452) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 26, 95, 133 e 135 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0345/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0255/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0167

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 95, 133 e 135,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (5), fissa le norme relative al trattamento doganale delle merci importate o da esportare .

(2)

È necessario stabilire un livello equivalente di protezione nel corso dei controlli doganali effettuati sulle merci che entrano nella Comunità. Per realizzare questo obiettivo occorre instaurare un livello equivalente di controllo doganale nella Comunità e garantire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri, ai quali incombe principalmente tale applicazione. Tali controlli devono essere basati su norme e criteri di rischio concordati per la selezione delle merci e degli operatori economici, al fine di ridurre al minimo i rischi per la Comunità e i suoi cittadini , nonché per i suoi partner commerciali . Gli Stati membri e la Commissione devono pertanto introdurre un quadro comunitario in materia di gestione del rischio, volto a sostenere un'impostazione comune che consenta un'efficace fissazione delle priorità e un'efficiente allocazione delle risorse al fine di mantenere un adeguato equilibrio tra controlli doganali e facilitazione del commercio legale. Tale quadro deve anche prevedere criteri comuni e obblighi uniformi per gli operatori economici autorizzati e garantire un'applicazione uniforme di tali criteri e obblighi. L'istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non deve impedire loro di effettuare controlli delle merci a campione.

(3)

È opportuno che informazioni relative a rischi connessi a merci di importazione e di esportazione vengano scambiate tra le competenti amministrazioni degli Stati membri e la Commissione. A tal fine, occorre creare un sistema comune che consenta in condizioni di sicurezza alle autorità competenti di accedere a tali informazioni, di trasferirle e di scambiarle in maniera tempestiva ed efficace. Tali informazioni potranno anche essere scambiate con i paesi terzi qualora un accordo internazionale lo preveda.

(4)

É opportuno specificare le condizioni alle quali le informazioni fornite alla dogana dagli operatori economici possono essere comunicate ad altre autorità dello stesso Stato membro, ad altri Stati membri, alla Commissione o ad autorità di paesi terzi. A tal fine si deve indicare chiaramente che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (6) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7), si applicano al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti e da parte di qualsiasi altra autorità che riceva dati nel contesto del codice doganale comunitario.

(5)

Per consentire appropriati controlli basati sul rischio, occorre introdurre l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza delle merci per tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono, fatta eccezione per le merci che attraversano per via aerea o marittima tale territorio senza scalo nello stesso. Tali informazioni , che di norma vengono fornite dai trasportatori internazionali, devono essere disponibili prima che le merci entrino nel territorio doganale della Comunità o ne escano. Possono essere fissati termini e regole diverse a seconda del tipo di merci e di trasporto per gli operatori economici autorizzati o qualora gli accordi internazionali prevedano misure di sicurezza speciali . Per evitare lacune nella sicurezza, questo obbligo deve essere prescritto anche per le merci introdotte in o estratte da una zona franca. I controlli relativi alla sicurezza dovrebbero di norma essere espletati presso gli uffici doganali di entrata nella Comunità, mentre quelli inerenti alla riscossione dazi, o a scopi analoghi, dovrebbero essere espletati negli uffici doganali di importazione situati all'interno di detto territorio.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2913/92 di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è così modificato:

1.

L'articolo 4 è modificato come segue:

a)

sono inseriti i seguenti punti:

« (4 bis)

ufficio doganale di entrata: l'ufficio doganale dove devono essere portate senza indugio le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e presso il quale saranno sottoposte ad adeguati controlli d'ingresso finalizzati alla valutazione dei rischi;

(4 ter)

ufficio doganale di importazione: l'ufficio doganale dove devono essere espletate le formalità necessarie affinché le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità ricevano una destinazione doganale;

(4 quater)

ufficio doganale di esportazione: l'ufficio doganale dove devono essere espletate le formalità necessarie affinché le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità ricevano una destinazione doganale;

(4 quinquies)

ufficio doganale di uscita: l'ufficio doganale dove devono essere presentate le merci prima che lascino il territorio doganale della Comunità e presso il quale saranno sottoposte a controlli doganali inerenti all'applicazione delle formalità di uscita »

b)

Il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14)

controlli doganali: atti specifici espletati dall'autorità doganale ai fini della corretta applicazione della normativa doganale e delle altre normative che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione per fini particolari di merci in circolazione tra la Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria; tali atti possono comportare l'ispezione delle merci, il controllo dei dati dichiarati e dell'esistenza e dell'autenticità di documenti, sia su supporto elettronico che cartaceo, l'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, il controllo del bagaglio, e di altra merce che le persone hanno con sé o su di sé, l'esecuzione di inchieste amministrative e di altri atti similari

c)

Sono aggiunti i punti seguenti:

«25)

rischio: la probabilità che , riguardo al traffico internazionale delle merci circolanti tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e alla presenza di merci che non hanno una posizione comunitaria, possa verificarsi un evento che

ostacoli la corretta applicazione delle misure comunitarie o nazionali; ovvero

comprometta gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri; ovvero

costituisca una minaccia per la sicurezza, la sanità pubblica, l'ambiente o i consumatori della Comunità;

26)

gestione del rischio: la sistematica identificazione e attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi, in particolare attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio e riesame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali

2.

Sono inseriti una nuova sezione 1 bis e un nuovo articolo 5 bis:

« Sezione 1 bis

Operatori economici autorizzati

Articolo 5 bis

1.     Le autorità doganali, se del caso previa consultazione di altre autorità competenti, accordano, alle condizioni determinate al paragrafo 2, lo status di «operatore economico autorizzato» agli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della Comunità che presentino domanda al fine di beneficiare di agevolazioni relativamente ai controlli doganali di sicurezza o di procedure semplificate previste dalle norme doganali.

Fatta eccezione per il caso in cui, in conformità delle norme doganali, l'agevolazione o la procedura semplificata è limitata a uno o più Stati membri, lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto dalle amministrazioni doganali di tutti gli Stati membri, alle condizioni di cui al paragrafo 2.

2.     Le condizioni per il rilascio dello status di operatore economico autorizzato includono:

una comprovata osservanza degli obblighi doganali;

un soddisfacente sistema di gestione commerciale e, se del caso, una esperienza di trasporto che consenta adeguati controlli doganali; e

adeguate norme di sicurezza.

Si ricorre alla procedura di comitato per stabilire

le norme per il rilascio dell'autorizzazione e per la concessione delle agevolazioni o delle procedure semplificate di cui al paragrafo 1;

le norme che stabiliscono l'autorità doganale competente per il rilascio dell'autorizzazione;

le norme per la consultazione e la fornitura di informazioni ad altre autorità doganali;

le norme secondo cui una concessione di agevolazioni in materia di controlli doganali di sicurezza può essere sospesa da un'autorità doganale in circostanze eccezionali;

le condizioni alle quali lo status di operatore economico autorizzato può essere revocato; e

le condizioni alle quali il requisito della sede in territorio comunitario può essere revocato per particolari categorie di operatori economici autorizzati, tenendo conto in particolare degli accordi internazionali. »

3.

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Articolo 13

1.     L'autorità doganale può, alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore, effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e di altre norme che disciplinano i movimenti internazionali di merci in circolazione tra la Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria. Controlli doganali ai fini della corretta applicazione della legislazione comunitaria possono essere effettuati in un paese terzo qualora un accordo internazionale lo preveda.

2.    I controlli doganali diversi dai controlli a campione si basano sull'analisi dei rischi, utilizzando procedimenti informatici al fine di identificare e quantificare i rischi e di definire le misure necessarie per effettuarne una valutazione, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se disponibili, internazionale.

Si ricorre al regolamento di attuazione per definire un quadro comune in materia di gestione del rischio e per stabilire criteri comuni e settori di controllo prioritari. Gli Stati membri e la Commissione instaurano un sistema coordinato elettronico per l'attuazione della gestione del rischio .

3.     Quando i controlli sono effettuati da autorità diverse dalle autorità doganali, essi sono svolti in stretto coordinamento con queste ultime, ove è possibile contemporaneamente e nella stessa sede.

4.     Nell'ambito dei controlli previsti dal presente articolo, le autorità doganali e altre autorità — quali, ad esempio, le autorità veterinarie e di polizia — possono comunicare fra loro, e, qualora ciò sia necessario ai fini della corretta applicazione della normativa rilevante onde tutelare la sicurezza dei cittadini e delle imprese o individuare o prevenire irregolarità, alle autorità doganali di Stati membri e alla Commissione, i dati ricevuti in relazione ai movimenti internazionali di merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e alla presenza di merci che non hanno posizione comunitaria. La comunicazione di dati confidenziali alle autorità doganali e ad altre amministrazioni (ad esempio agenzie di sicurezza) di paesi terzi è consentita solo nel quadro di un accordo internazionale, a condizione che siano rispettate le disposizioni sulla protezione dei dati in vigore, in particolare la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001. »

4.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto d'ufficio e non sono divulgate dalle autorità competenti senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite; la trasmissione delle informazioni è, tuttavia, consentita se le autorità competenti sono tenute a divulgare tali informazioni in virtù delle norme vigenti, segnatamente nell'ambito di procedimenti giudiziari. La divulgazione o la trasmissione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, segnatamente della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. »

5.

All'articolo 16 i termini «controllo dell'autorità doganale» sono sostituite dai termini «controlli doganali».

6.

Nel titolo III, capitolo 1 (Introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità), sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 36 bis

1.    Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità , ad eccezione di quelle trasportate mediante mezzi di trasporto che si limitano a transitare attraverso le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza scalo nell'ambito di tale territorio, formano oggetto di una dichiarazione sommaria

2.    La dichiarazione sommaria viene presentata all'ufficio doganale di entrata.

Le autorità doganali possono consentire la presentazione della dichiarazione sommaria a un altro ufficio doganale a condizione che tale ufficio comunichi immediatamente o renda immediatamente disponibili, per via elettronica, gli elementi necessari all'ufficio doganale di entrata.

Le autorità doganali possono accettare che la presentazione di una dichiarazione sommaria venga sostituita dalla presentazione di una notifica e dall'accesso ai dati relativi alla dichiarazione sommaria nel sistema elettronico dell'operatore.

3.    La dichiarazione sommaria è presentata prima che le merci entrino nel territorio doganale della Comunità.

4.    Si ricorre alla procedura di comitato per stabilire:

il termine entro cui la dichiarazione sommaria deve essere presentata prima che le merci entrino nel territorio doganale della Comunità;

le norme contenenti deroghe e variazioni di detto termine; e

le condizioni in cui possa essere abolito o adeguato il requisito di una dichiarazione sommaria; conformemente alle circostanze specifiche e in relazione ad alcuni tipi di trasporto di merci o modi di trasporto ovvero di operatori economici o ancora nel caso in cui accordi internazionali prevedano disposizioni speciali di sicurezza.

Articolo 36 ter

1.     Si ricorre alla procedura di comitato per stabilire una serie di dati e un formato comuni per la dichiarazione sommaria, contenenti gli elementi necessari ad un'analisi dei rischi e all'adeguata applicazione dei controlli doganali, innanzitutto a fini di sicurezza, utilizzando, ove appropriato, standard e pratiche commerciali internazionali.

2.   La dichiarazione sommaria è presentata utilizzando un procedimento informatico . Possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano gli elementi necessari . L'autorità doganale può accettare dichiarazioni sommarie su carta in circostanze eccezionali a condizione che siano soggette allo stesso livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie presentate utilizzando un procedimento informatico.

3.   La dichiarazione sommaria è presentata dalla persona che introduce le merci o che assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità.

4.     Fatti salvi gli obblighi della persona di cui al paragrafo 3, la dichiarazione sommaria può essere presentata:

a)

dalla persona per conto della quale agisce la persona di cui al paragrafo 3, o

b)

da qualsiasi persona in grado di presentare le merci in questione o di provvedere alla loro presentazione presso l'autorità doganale competente, ovvero

c)

da un rappresentante di una delle persone di cui al paragrafo 3 o allle lettere a) o b) del presente paragrafo.

5.     Su sua richiesta, la persona di cui ai paragrafi 3 e 4 è autorizzata a modificare uno o più elementi della dichiarazione sommaria dopo la presentazione stessa. Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che l'autorità doganale:

a)

abbia informato il dichiarante che intende esaminare le merci; o

b)

abbia stabilito che gli elementi in questione non sono corretti o

c)

abbia svincolato le merci.

Articolo 36 quater

1.     L'ufficio doganale di entrata può dispensare dalla presentazione di una dichiarazione sommaria qualora si tratti di merci per cui è stata presentata una dichiarazione in dogana prima della scadenza del termine di cui all'articolo 36 bis, paragrafi 3 o 4. In tal caso la dichiarazione doganale contiene almeno i dati necessari per la dichiarazione sommaria e, fino a che quest'ultima non è accettata conformemente all'articolo 63, ha lo status di dichiarazione sommaria.

2.     Le autorità doganali possono consentire la presentazione della dichiarazione sommaria all'ufficio doganale di importazione che non è l'ufficio doganale di entrata a condizione che tale ufficio comunichi immediatamente o renda immediatamente disponibili, per via elettronica, gli elementi necessari all'ufficio doganale di entrata.

3.     Se la dichiarazione doganale è presentata senza utilizzare procedimenti informatici le autorità doganali sottopongono i dati allo stesso livello di gestione del rischio utilizzato per le dichiarazioni sommarie elettroniche. »

7.

Agli articoli 37, paragrafo 1 e 38 paragrafo 3, i termini «controlli da parte delle autorità doganali» vanno sostituiti con i termini «controlli doganali».

8.

Il paragrafo 5 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

« 5.     I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e gli articoli da 36 bis a 36 quater e da 39 a 53 non si applicano alle merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale della Comunità circolando tra due punti del medesimo per via marittima o aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta mediante aereo o nave di linea regolare senza scalo al di fuori del territorio doganale della Comunità. »

9.

L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità devono essere presentate in dogana dalla persona che ha introdotto le merci in tale territorio o, se del caso, dalla persona che provvede al trasporto delle merci ad introduzione avvenuta, fatta eccezione per i mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio. La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria o alla dichiarazione in dogana presentata precedentemente al riguardo. »

10.

Nel titolo III, il titolo del Capitolo 3 è sostituito da «Scarico delle merci presentate in dogana».

11.

Gli articoli da 43 a 45 sono soppressi.

12.

L'articolo 170, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Devono essere presentate all'autorità doganale e formare oggetto delle formalità doganali previste le merci:

a)

che sono state vincolate ad un regime doganale e la cui entrata in una zona franca o in un deposito franco comporti l'appuramento di tale regime; tuttavia, la presentazione non è richiesta se il regime doganale in questione consente l'esonero dall'obbligo di presentare le merci;

b)

che sono state collocate in una zona franca o in un deposito franco sulla base di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione;

c)

che beneficiano delle misure di cui all'articolo 166, lettera b);

d)

che entrano in una zona franca o in un deposito franco direttamente dall'esterno del territorio doganale della Comunità. »

13.

L'articolo 176, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona franca, i relativi documenti devono essere tenuti a disposizione dell'autorità doganale. Il magazzinaggio di breve durata, connesso a tale trasbordo di merci, è considerato parte di detto trasbordo.

Per le merci introdotte in una zona franca direttamente dall'esterno del territorio doganale della Comunità o estratte da una zona franca per uscire direttamente dal territorio doganale della Comunità deve essere presentata una dichiarazione sommaria conformemente agli articoli da 36 bis a 36 quater

14.

L'articolo 181 è sostituito dal seguente:

«Articolo 181

L'autorità doganale accerta che siano rispettate le disposizioni in materia di esportazione , perfezionamento passivo, riesportazione , regimi sospensivi o regimi di transito interno, nonché le disposizioni del titolo V quando le merci devono lasciare il territorio doganale della Comunità da una zona franca o da un deposito franco.»

15.

All'articolo 182, paragrafo 3, prima frase, i termini «la riesportazione o» sono soppressi e la frase è sostituita dalla seguente: «Ad eccezione dei casi determinati secondo la procedura del comitato, la distruzione è preventivamente notificata all'autorità doganale.»

16.

Nel titolo V (Merci che escono dal territorio doganale della Comunità) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 182 bis

1.    Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità, ad eccezione di quelle trasportate mediante mezzi di trasporto che si limitano a transitare attraverso le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza scalo nell'ambito di tale territorio, formano oggetto di una dichiarazione in dogana o, quando una dichiarazione in dogana non è richiesta, di una dichiarazione sommaria.

2.   Si ricorre alla procedura di comitato per stabilire

il termine entro cui la dichiarazione in dogana o la dichiarazione sommaria devono essere presentate all'ufficio doganale di esportazione prima che le merci entrino nel territorio doganale della Comunità;

le norme contenenti deroghe e variazioni di detto termine e le condizioni in cui il requisito di una dichiarazione sommaria possa essere abolito, e

i casi e le condizioni in cui le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità non sono soggette a una dichiarazione in dogana o a una dichiarazione sommaria,

conformemente alle circostanze specifiche e in relazione ad alcuni tipi di trasporto di merci o modi di trasporto ovvero di operatori economici o ancora nel caso in cui accordi internazionali prevedano disposizioni speciali di sicurezza. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 5 bis paragrafo 2, 13, paragrafo 2, secondo comma, 36 bis paragrafo 4, 36 ter paragrafo 1, 182 bis paragrafo 2 sono applicabili alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Tutte le altre disposizioni sono applicabili al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione sulla base degli articoli sopracitati. Tuttavia la dichiarazione elettronica e i sistemi automatizzati di supporto per l'attuazione della gestione del rischio e per lo scambio elettronico di dati tra uffici doganali di entrata, impostazione, esportazione e uscita, ai sensi degli articoli 13, 36 bis, 36 ter e 36 quater, sono messi in atto tre anni dopo che tali disposizioni sono diventate applicabili.

Entro due anni dall'applicazione di dette disposizioni la Commissione valuta eventuali richieste degli Stati membri di rinvio della data specificata al precedente comma per quanto attiene alla dichiarazione elettronica e ai sistemi automatizzati di supporto per l'attuazione della gestione del rischio e per lo scambio elettronico di dati tra uffici doganali. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e propone, ove opportuno, una modifica della data specificata nella seconda frase del terzo comma.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ...

(2)  GU C ...

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2004.

(4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(5)  GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17 .

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

P5_TA(2004)0282

Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del Protocollo di adesione della Comunità europea all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) (5747/2004 — COM(2003) 555 — C5-0065/2004 — 2003/0214(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 555) (1),

visto il Protocollo di adesione (5747/2004),

vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, congiuntamente all'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE (C5-0065/2004),

visti l'articolo 86 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0215/2004),

1.

esprime il suo parere conforme sulla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0283

Traffico frontaliero locale alle frontiere esterne *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione ai fini dell'adozione di un regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri (COM(2003) 502 — C5-0442/2003 — 2003/0193(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2003) 502) (1),

visto l'articolo 62 del trattato CE,

visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0442/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0142/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell'Atto finale dell'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relative alle città di Ceuta e Melilla.

Emendamento 2

Articolo 3, lettera h)

h)

«lavoratori transfrontalieri» sono i cittadini di paesi terzi residenti nella zona di frontiera di un paese limitrofo, i quali lavorano nella zona di frontiera di uno Stato membro confinante e ritornano nella zona di frontiera del paese limitrofo ogni giorno o almeno una volta alla settimana .

h)

«lavoratori transfrontalieri» sono i cittadini di paesi terzi residenti nella zona di frontiera di un paese limitrofo, i quali lavorano nella zona di frontiera di uno Stato membro confinante e ritornano nella zona di frontiera del paese limitrofo regolarmente, nel quadro dello svolgimento della loro attività economica, ogni giorno o almeno una volta ogni due settimane .

Emendamento 3

Articolo 6, alinea

I documenti che autorizzano i residenti frontalieri non soggetti all'obbligo del visto ad attraversare la frontiera terrestre esterna di uno Stato membro limitrofo nell'ambito del traffico frontaliero locale possono essere :

I documenti che autorizzano i residenti frontalieri non soggetti all'obbligo del visto ad attraversare la frontiera terrestre esterna di uno Stato membro limitrofo nell'ambito del traffico frontaliero locale sono :

Emendamento 4

Articolo 6, lettera a)

a)

la carta d'identità, indicante la residenza nella zona di frontiera. Se questa indicazione non è presente, si può esigere che i residenti frontalieri siano muniti, oltre che del documento di viaggio, di un certificato di residenza;

a)

la carta d'identità, indicante la residenza nella zona di frontiera. Se questa indicazione non è presente, si esige che i residenti frontalieri siano muniti, oltre che del documento di viaggio, di un certificato di residenza;

Emendamento 5

Articolo 6, lettera b)

b)

un lasciapassare specifico, rilasciato dallo Stato di residenza.

soppresso

Emendamento 13

Articolo 7, comma 1

Ai fini del presente regolamento, i residenti frontalieri non soggetti all'obbligo del visto possono soggiornare nella zona di frontiera di uno Stato membro limitrofo per il periodo massimo di sette giorni consecutivi. La durata totale delle loro successive visite in quello Stato membro non potrà superare tre mesi in un semestre.

Ai fini del presente regolamento, i residenti frontalieri non soggetti all'obbligo del visto possono soggiornare nella zona di frontiera di uno Stato membro limitrofo per il periodo massimo di quattordici giorni consecutivi. La durata totale delle loro successive visite in quello Stato membro non potrà superare tre mesi in un semestre.

Emendamento 6

Articolo 7, comma 2 bis (nuovo)

 

Le autorità di uno Stato membro possono ritirare i documenti che autorizzano il traffico frontaliero locale ai rispettivi titolari qualora questi ultimi commettano gravi violazioni della legislazione nazionale o delle norme contenute nel presente regolamento.

Emendamento 7

Articolo 9, comma 2

La validità territoriale del visto è limitata alla zona di frontiera dello Stato membro che lo rilascia.

La validità territoriale del visto è limitata alla zona di frontiera dello Stato membro che lo rilascia. Gli Stati membri possono derogare alla regola dei 50 km di validità territoriale del visto se ciò è giustificato e accettato da entrambi gli Stati membri.

Emendamento 8

Articolo 9, comma 3

Tale visto autorizza la persona a cui è stato rilasciato ad attraversare più volte la frontiera terrestre esterna dello Stato membro che l'ha rilasciato ed a soggiornare nella zona di frontiera di quello Stato membro per il periodo massimo di sette giorni consecutivi. La durata totale delle visite successive in quello Stato membro non potrà superare tre mesi in un semestre.

Tale visto autorizza la persona a cui è stato rilasciato ad attraversare più volte la frontiera terrestre esterna dello Stato membro che l'ha rilasciato ed a soggiornare nella zona di frontiera di quello Stato membro per il periodo massimo di quattordici giorni consecutivi. La durata totale delle visite successive in quello Stato membro non potrà superare tre mesi in un semestre. È prevista l'applicazione di un trattamento più favorevole ai lavoratori transfrontalieri, nonché agli scolari, agli studenti e ai soggetti che seguono corsi di formazione professionale o una formazione non retribuita o che effettuano servizi di volontariato.

Emendamento 9

Articolo 15

I limiti temporali stabiliti all'articolo 7 e all'articolo 9 non si applicano ai lavoratori transfrontalieri.

I limiti temporali stabiliti all'articolo 7 e all'articolo 9 non si applicano ai lavoratori transfrontalieri , né agli scolari, agli studenti o ai soggetti che seguono corsi di formazione professionale o una formazione non retribuita o che effettuano servizi di volontariato.

Emendamento 10

Articolo 16, titolo

Timbri d' ingresso e di uscita

Controllo all' ingresso e all' uscita

Emendamento 11

Articolo 16

Non vengono apposti timbri d'ingresso e di uscita sui documenti di viaggio dei residenti frontalieri che attraversano la frontiera terrestre esterna di uno Stato membro nell'ambito del traffico frontaliero locale.

L'attraversamento della frontiera è controllato con mezzi elettronici o magnetici, al fine di garantire il rispetto dei tempi di soggiorno autorizzati. In assenza di siffatti mezzi e fino alla loro introduzione vengono apposti timbri d'ingresso e di uscita sui documenti di viaggio dei residenti frontalieri che attraversano la frontiera terrestre esterna di uno Stato membro nell'ambito del traffico frontaliero locale.

Emendamento 12

Articolo 18, lettera c)

c)

autorizzare i residenti frontalieri ad attraversare la loro frontiera in punti diversi dai valichi autorizzati e al di fuori dell'orario stabilito.

soppresso


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0284

Traffico frontaliero locale alle frontiere esterne temporanee *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione ai fini dell'adozione di un regolamento del Consiglio che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne temporanee tra gli Stati membri (COM(2003) 502 — C5-0443/2003 — 2003/0194(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2003) 502) (1),

visto l'articolo 62, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0443/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0141/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Articolo 5, paragrafo 2, alinea

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 possono comprendere disposizioni intese ad agevolare il passaggio di frontiera, in base alle quali gli Stati membri:

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni intese ad agevolare il passaggio di frontiera, in base alle quali gli Stati membri:

Emendamento 2

Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

c)

autorizzano i residenti frontalieri ad attraversare la loro frontiera in punti diversi dai valichi autorizzati e al di fuori dell'orario stabilito.

soppressa


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0285

Creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla decisione del Consiglio relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (COM(2003) 727 — C5-0612/2003 — 2003/0284(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2003) 727) (1),

visto l'articolo 66 del trattato CE,

visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0612/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0145/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis) Viste le conoscenze specialistiche e dettagliate di cui Europol dispone, esso dovrebbe essere associato alla rete di informazione e coordinamento accessibile sul web. La Commissione presenterà una proposta in tal senso entro al massimo un anno dall'entrata in vigore della presente decisione.

Emendamento 2

Articolo 1

La presente decisione istituisce sul web una rete di informazione e coordinamento sicura per lo scambio di informazioni in materia di flussi migratori irregolari, ingresso e immigrazione clandestini e rimpatrio di persone soggiornanti illegalmente.

La presente decisione istituisce sul web una rete di informazione e coordinamento sicura per lo scambio di informazioni in materia di flussi migratori irregolari, organizzazioni criminali di trafficanti e reti che sfruttano il lavoro degli immigrati clandestini, ingresso e immigrazione clandestini e rimpatrio di persone soggiornanti illegalmente.

Emendamento 3

Articolo 2, paragrafo 1

1. La Commissione è responsabile dello sviluppo e della gestione della rete. Ad essa spettano, tra l'altro, le decisioni relative alla struttura e al contenuto della rete nonché quelle relative all'inclusione di nuovi elementi per lo scambio di informazioni.

1. La Commissione è responsabile dello sviluppo e della gestione della rete. Ad essa spettano, tra l'altro, le decisioni relative alla struttura della rete nonché quelle relative all'inclusione di nuovi elementi per lo scambio di informazioni.

Emendamento 4

Articolo 2, paragrafo 2, alinea

2. Lo scambio di informazioni dovrà includere almeno quanto segue:

2. Lo scambio di informazioni dovrà includere quanto segue:

Emendamento 5

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

d) questioni legate al rimpatrio.

d)

questioni legate al rimpatrio , in particolare i casi di mancato rispetto della dignità e dell'integrità fisica delle persone espulse da parte delle autorità che si occupano del rimpatrio .

Emendamento 6

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. È prevista una procedura intesa a consentire al proprietario dell'informazione di procedere regolarmente ad eventuali rettifiche o all'aggiornamento dei dati forniti in rete.

Emendamento 7

Articolo 5, paragrafo 4

4. Fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione dovrà adottare ulteriori misure di sicurezza in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Qualora le misure di sicurezza adottate dagli Stati membri non siano sufficienti per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 3, la Commissione dovrà adottare ulteriori misure di sicurezza in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0286

Luogo delle prestazioni di servizi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (COM(2003) 822 — C5-0026/2004 — 2003/0329(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 822) (1),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0026/2004),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0233/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0287

Agenzia spaziale europea *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea (COM(2004) 85/2) — C5-0099/2004 — 2004/0028(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004) 85/2) (1),

visti gli articoli 170, 300, paragrafo 2, primo comma e 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0099/2004),

viste le sue risoluzioni del 9 ottobre 2003 sulla politica spaziale europea — Libro verde (2) e del 29 gennaio 2004 sul piano d'azione per attuare una politica spaziale europea (3),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0222/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

Incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  P5_TA(2003)0427.

(3)  P5_TA(2004)0054.

P5_TA(2004)0288

Accademia europea di polizia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa dell'Irlanda ai fini dell'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/820/GAI che istituisce l'Accademia europea di Polizia (AEP) (15400/2003 — C5-0001/2004 — 2004/0801(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa dell'Irlanda (15400/2003) (1),

visti l'articolo 30, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0001/2004),

visti l'articolo 106, l'articolo 67 e l'articolo 61, paragrafo 4, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0140/2004),

1.

approva l'iniziativa dell'Irlanda quale emendata;

2.

invita il Consiglio a modificare il testo di conseguenza;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa dell'Irlanda;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo dell'Irlanda.

TESTO DELL'IRLANDA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA B)

articolo 5, paragrafo 4, lettera f) (decisione 2000/820/GAI)

f)

la retribuzione del personale del segretariato e/o il rimborso delle spese sostenute dallo Stato membro o dagli Stati membri che provvedono alla retribuzione del personale del segretariato, proporzionalmente ai contributi degli Stati membri.

f)

la retribuzione del personale del segretariato o il rimborso delle spese sostenute dallo Stato membro o dagli Stati membri che provvedono alla retribuzione del personale del segretariato, proporzionalmente ai contributi degli Stati membri.


(1)  GU C 1 del 6.1.2004, pag. 8.

P5_TA(2004)0289

Accademia europea di polizia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno Unito ai fini dell'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/820/GAI che istituisce l'Accademia europea di Polizia (AEP) (5121/2004 — C5-0040/2004 — 2004/0802(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa del Regno Unito (5121/2004) (1),

visti l'articolo 30, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0040/2004),

visti l'articolo 106, l'articolo 67 e l'articolo 61, paragrafo 4, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0140/2004),

1.

approva l'iniziativa del Regno Unito quale emendata;

2.

invita il Consiglio a modificare il testo di conseguenza;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno Unito;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo del Regno Unito.

TESTO DEL REGNO UNITO

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 2)

Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 (decisione 2000/820/GAI)

1. Il consiglio di amministrazione istituisce un segretariato permanente per assistere l'AEP nelle mansioni amministrative necessarie al suo funzionamento e all'attuazione del programma annuale e, se del caso, di altri programmi e iniziative. Il segretariato potrà aver sede presso una delle scuole nazionali di polizia .

1. Il consiglio di amministrazione istituisce un segretariato permanente per assistere l'AEP nelle mansioni amministrative necessarie al suo funzionamento e all'attuazione del programma annuale e, se del caso, di altri programmi e iniziative. Il segretariato ha sede a Bramshill.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 2)

Articolo 4, paragrafo 1, comma 2 (decisione 2000/820/GAI)

Le disposizioni relative all'insediamento dell'AEP nel Regno Unito e alle prestazioni che debbono essere fornite dal Regno Unito nonché le norme particolari applicabili nel Regno Unito ai membri dei suoi organi, al suo direttore, ai suoi agenti e ai rispettivi familiari sono stabilite in un accordo sulla sede fra l'AEP e il Regno Unito previa approvazione unanime da parte del consiglio di amministrazione.

Le disposizioni relative all'insediamento dell'AEP a Bramshill e alle prestazioni che debbono essere fornite dal Regno Unito nonché le norme particolari applicabili nel Regno Unito ai membri dei suoi organi, al suo direttore, ai suoi agenti e ai rispettivi familiari sono stabilite in un accordo sulla sede fra l'AEP e il Regno Unito previa approvazione unanime da parte del consiglio di amministrazione.


(1)  GU C 20 del 24.1.2004, pag. 18.

P5_TA(2004)0290

Nomina di un membro della BCE *

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di raccomandazione del Consiglio riguardante la nomina di José Manuel González-Parámo a membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (6315/2004 — C5-0176/2004 — 2004/0808(CNS))

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione del Consiglio del 30 marzo 2004 (6315/2004),

visto l'articolo 112, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0176/2004),

visto l'articolo 36 del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0273/2004),

1.

esprime parere favorevole alla nomina di José Manuel González-Parámo a membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Presidente del Consiglio per il successivo inoltro ai governi degli Stati membri.

P5_TA(2004)0291

Impatto della normativa comunitaria e delle procedure di consultazione

Risoluzione del Parlamento europeo sulla valutazione dell'impatto della normativa comunitaria e delle procedure di consultazione (2003/2079(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 5 giugno 2002 in materia di valutazione d'impatto (COM(2002) 276),

vista la comunicazione della Commissione del 5 giugno 2002«Piano d'azione — Semplificare e migliorare la regolamentazione» (COM(2002) 278),

visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 16 dicembre 2003, concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (1),

visto l'articolo 163 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0221/2004),

A.

considerando che semplificare e migliorare la normativa a posteriori è molto più oneroso e complesso che non prevedere in anticipo le sue conseguenze e tenerne conto in sede di elaborazione della regolamentazione,

B.

considerando altresì che un efficace controllo democratico è possibile solo ove il Parlamento disponga di sufficienti informazioni sulle conseguenze della regolamentazione in termini sociali, economici e ambientali,

C.

considerando che i testi legislativi e le motivazioni, pur fornendo informazioni circa gli obiettivi politici perseguiti, non permettono di calcolare i costi connessi con l'attuazione e l'applicazione della regolamentazione; che un siffatto calcolo può consentire di risparmiare miliardi di euro che devono essere sborsati da aziende e cittadini per soddisfare agli obblighi d'informazione nei confronti di autorità, organi esecutivi e terzi, i cosiddetti oneri amministrativi; che la riduzione di tali oneri rappresenta un importante contributo all'occupazione in Europa e agli obiettivi di Lisbona,

D.

considerando che il summenzinato accordo interistituzionale attribuisce un ruolo importante alla valutazione d'impatto per migliorare la qualità della normativa e che l'accordo necessita a tale riguardo di un'ulteriore integrazione,

E.

considerando che la valutazione dell'impatto non deve limitarsi a elementi quantitativi, come il costo delle misure, bensì dovrà tener conto di fattori qualitativi, come la necessità delle misure in questione, le esigenze sociali, la sicurezza delle persone, la loro salute o il loro sviluppo personale,

1.

constata che il metodo finora applicato delle «schede d'impatto» non ha fornito alcuna informazione utile a valutare l'impatto e i costi della regolamentazione comunitaria perseguita; accoglie pertanto con favore l'iniziativa della Commissione intesa ad introdurre una valutazione d'impatto sistematica della nuova regolamentazione;

2.

definisce la valutazione d'impatto una rappresentazione chiara e netta delle conseguenze in termini sociali, economici e ambientali nonché delle alternative politiche di cui dispone il legislatore a tale riguardo;

3.

sottolinea che la valutazione dell'impatto è uno strumento per realizzare una migliore regolamentazione e non sostituisce in nessun caso il processo decisionale democratico; constata altresì che l'esperienza dei paesi in cui si realizza la valutazione d'impatto insegna che essa si traduce in una legislazione qualitativamente migliore e in una semplificazione dei controlli da parte del Parlamento;

4.

propone di far eseguire una valutazione d'impatto sulle iniziative presentate dalla Commissione nel quadro della sua strategia politica annuale o del suo programma di lavoro, nonché sugli emendamenti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo suscettibili di produrre un impatto sostanziale in termini sociali, economici e ambientali;

5.

propone a tal fine la seguente procedura:

a)

ogni proposta di regolamentazione della Commissione dovrebbe essere corredata di una stima globale dei suoi costi in termini sociali, economici e ambientali; tale stima è eseguita dai funzionari responsabili, di concerto con un organo di revisione che riferisce direttamente al Presidente della Commissione;

b)

tale stima globale dei costi è controllata dall'organo di revisione;

c)

la Commissione, il Consiglio e il Parlamento stabiliscono, nel quadro dell'applicazione del precitato accordo interistituzionale, una soglia di costi oltre la quale scatta una valutazione d'impatto estesa;

d)

ove si constati che una proposta di regolamentazione comporta il superamento della soglia di costi stabilita, i funzionari responsabili della Commissione esaminano la regolamentazione quanto alle sue conseguenze in termini sociali, economici e ambientali, nonché le alternative politiche di cui dispone il legislatore a tale riguardo; questo processo deve essere controllato dall'organo di revisione e i risultati del controllo vanno comunicati unitamente alla proposta legislativa;

e)

i risultati delle valutazioni dei costi e d'impatto sono allegati alla proposta e pubblicati in un punto centrale e accessibile a tutti;

f)

la Commissione trasmetterà al Parlamento unicamente proposte che siano corredate di una valutazione dei loro costi e del loro impatto;

g)

gli emendamenti del Parlamento europeo destinati ad avere un impatto in termini sociali, economici e ambientali sono sottoposti ad una valutazione dei costi da parte di un organo di revisione istituito con i mezzi di cui può ragionevolmente disporre il Parlamento; qualora emerga che l'emendamento comporta un superamento della soglia dei costi di cui alla lettera c), l'organo di revisione esegue una valutazione d'impatto sull'emendamento; i risultati della valutazione dei costi e d'impatto sono messi a disposizione della commissione parlamentare competente e pubblicati contemporaneamente nel punto di cui alla lettera e);

h)

il Consiglio segue una procedura analoga a quella descritta alla lettera g) e istituisce un organo di revisione in seno al Segretariato del Consiglio;

6.

ricorda che la procedura proposta equivale a quella di paesi in cui vige da molto tempo la valutazione d'impatto;

7.

ricorda altresì che una valutazione d'impatto comunitaria ha senso solo se Commissione, Consiglio e Parlamento operano secondo lo stesso sistema e con gli stessi parametri; invita pertanto la Commissione e il Consiglio a proseguire la concertazione interistituzionale al fine di raggiungere entro quest'anno un accordo sulla procedura proposta al paragrafo 5;

8.

al fine di limitare i costi del sistema di valutazione dell'impatto, chiede alla Commissione e al Consiglio di mettere a punto insieme al Parlamento criteri comuni per quantificare le spese generate dalle proposte normative, tanto nell'Unione nel suo complesso quanto all'interno degli Stati membri;

9.

prende atto della summenzionata comunicazione della Commissione sul «Piano d'azione»; constata con soddisfazione che la Commissione si adopera a favore della semplificazione della normativa comunitaria e nutre la speranza che i problemi da essa riscontrati possano essere risolti in futuro; sottolinea che la semplificazione a posteriori avrebbe potuto essere evitata mediante la coerente applicazione preliminare di un'adeguata valutazione d'impatto;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

P5_TA(2004)0292

Pari opportunità per le persone con disabilità

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Pari opportunità per le persone con disabilità: un Piano d'azione europeo» (COM(2003) 650 — C5-0039/2004 — 2004/2004(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione (COM(2003) 650),

viste le comunicazioni della Commissione sulla parità di opportunità per i disabili — Una nuova strategia della Comunità europea nei confronti dei disabili (COM(1996) 406) e «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili» (COM(2000) 284),

visti l'articolo 13 del trattato di Amsterdam e la dichiarazione numero 22 allegata all'Atto finale di tale trattato,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 21 e 26,

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1),

viste le sue risoluzioni dell'11 aprile 1997 sulla parità di opportunità per i disabili (2), del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali (3), del 15 dicembre 1998 sulla valutazione del terzo programma d'azione comunitaria per l'assistenza delle persone con disabilità (HELIOS II) (4), del 4 aprile 2001 sulla comunicazione della Commissione «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili» (5), del 15 novembre 2001 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'Anno europeo delle persone con disabilità 2003 (6), del 3 settembre 2003 sul sostegno ad uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità (7), e del 9 marzo 2004 sulla situazione delle donne appartenenti a gruppi minoritari nell'Unione europea (8),

viste le risoluzioni del Consiglio del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per i disabili (9) e del 17 giugno 1999 sulla parità di opportunità in materia di occupazione per i disabili (10), del 6 febbraio 2003 su e-accessibilità, migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società cognitiva (11), del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione (12), del 6 maggio 2003 sull'accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità (13), del 15 luglio 2003 sulla promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità (14); nonché le conclusioni del Consiglio del 2 e 3 giugno 2003 sulla lotta alla stigmatizzazione e alla discriminazione in relazione alle malattie mentali e del 2 dicembre 2003 sulla promozione delle pari opportunità per le persone con disabilità,

viste l'inchiesta Eurobarometro 54.2, «atteggiamenti degli europei nei confronti della disabilità», e la relazione Eurostat «occupazione delle persone con disabilità in Europa 2002»,

viste le norme standard delle Nazioni Unite del 1993 sulla parità delle opportunità per i disabili,

visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e i suoi quattro valori basilari «non discriminazione, superiore interesse del bambino, diritto alla vita e allo sviluppo, diritto all'opinione e alla partecipazione», da intendersi collegati e indivisibili,

vista la Dichiarazione di Madrid «non discriminazione più azione positiva uguale inclusione sociale», adottata da 600 rappresentanti delle organizzazioni delle persone con disabilità provenienti da tutta Europa durante il congresso organizzato dalla Presidenza spagnola dell'Unione europea,

visti i risultati incoraggianti del «Corporate Partnership Programme», che ha favorito una più stretta cooperazione tra mondo imprenditoriale e persone con disabilità sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi e sull'occupazione,

visti la risoluzione «Al di là dell'anno europeo delle persone con disabilità: una visione per il futuro» ed il manifesto in vista delle elezioni del Parlamento europeo 2004, adottati dal Parlamento europeo delle persone con disabilità tenutosi il 10 e 11 novembre 2003 e organizzato dalla competente commissione del Parlamento europeo in cooperazione con lo «European Disability Forum»,

vista la dichiarazione del XIII vertice latinoamericano dei capi di Stato e di governo, tenutosi a Santa Cruz della Sierra, in Bolivia, il 14 e 15 novembre 2003, nella quale si proclama il 2004 anno latinoamericano delle persone con disabilità,

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2003 sugli effetti della discriminazione nell'assistenza sanitaria a persone affette da sclerosi multipla nell'Unione europea — Petizione 842/2001 (15),

vista l'inchiesta del Mediatore europeo presso la Commissione sull'integrazione delle persone con disabilità, e in particolare sulle misure prese per combattere la discriminazione in base alla disabilità nelle relazioni con l'Istituzione,

viste la decisione 2003/578/CE del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri (16) e la raccomandazione 2003/579/CE del Consiglio del 22 luglio 2003 sull'attuazione delle politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (17),

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000,

vista la proposta di risoluzione dell'on. Cristiana Muscardini sulle agevolazioni per i viaggi delle persone disabili in Europa (B5-0061/2004),

visti l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0263/2004),

A.

considerando i 50 milioni di persone con disabilità che vi saranno nell'Unione europea allargata e il carattere eterogeneo delle loro disabilità,

B.

considerando che la non discriminazione e la promozione dei diritti umani debbono essere al centro della strategia dell'Unione europea a favore delle persone con disabilità, sancita dall'articolo 13 del trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

C.

considerando che il Mediatore europeo ha preso l'iniziativa di aprire un'inchiesta sulle misure prese dalla Commissione per lottare contro la discriminazione in base alla disabilità nelle relazioni con l'Istituzione,

D.

considerando che la disabilità non deve essere considerata dal punto di vista medico ma dal punto di vista sociale, riconoscendo le persone con disabilità quali cittadini titolari di uguali diritti,

E.

considerando che un'efficace azione politica riguardo alle questioni legate alla disabilità deve basarsi sui valori universali del rispetto dei diritti, delle pari opportunità e della dignità di tutti i cittadini, a cui tutte le forze politiche democratiche debbono positivamente contribuire,

F.

considerando che le donne disabili subiscono spesso discriminazioni di ogni tipo,

1.

si rallegra della maggiore sensibilizzazione a livello europeo e nazionale riguardo alla non discriminazione e ai diritti umani delle persone con disabilità e dello sviluppo di partenariati tra associazioni di persone con disabilità e attori della vita politica, economica, sociale e culturale, a seguito delle iniziative adottate nel corso dell'Anno europeo delle persone con disabilità 2003; ritiene che i risultati positivi ottenuti debbano essere iscritti nelle politiche dell'Unione europea ed essere consolidati grazie ad iniziative politiche e legislative adeguate;

2.

accoglie positivamente la comunicazione della Commissione sul seguito dell'Anno europeo delle persone con disabilità 2003, e in particolare l'adozione, da parte della Commissione, di un Piano d'azione europeo sulle persone con disabilità; deplora tuttavia l'eccessiva enfasi e la focalizzazione piuttosto ristretta sull'occupazione e la politica in materia di istruzione del Piano d'azione, poiché ai fini di una effettiva uguaglianza e inclusione sociale delle persone disabili è necessario prestare attenzione a tutti gli aspetti della vita; ritiene che la comunicazione debba insistere sul consolidamento dei risultati ottenuti, in modo da porre solide basi per il lavoro futuro; deplora il fatto che la comunicazione della Commissione non contenga una prospettiva di genere integrata e neppure un capitolo a se stante sulle politiche riguardanti le disabilità a seconda del genere; chiede alla Commissione di integrare la prospettiva di genere e informazioni specifiche sulle donne con disabilità nelle successive fasi del suo piano d'azione; invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a introdurre la dimensione di genere in tutte le politiche sulla disabilità;

3.

deplora la mancanza di proposte legislative nel Piano d'azione — in particolare di una direttiva contro la discriminazione in base alla disabilità, che si estenda a tutti i settori di competenza dell'Unione europea e sia intesa a rimuovere definitivamente tutte le barriere che ostacolano la partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità, nonché a consentire loro di godere davvero della piena cittadinanza — e ciò malgrado le ripetute richieste formulate in merito dal Parlamento europeo e il dibattito avviato dalla Presidenza italiana dell'Unione europea riguardo ad una direttiva antidiscriminazione; ricorda l'impegno della Commissione in vista di una direttiva di questo tipo;

4.

deplora che nelle proposte del Piano d'azione non si sia presa in considerazione l'esigenza di fornire un particolare appoggio alle organizzazioni delle persone con disabilità nei paesi neoaderenti, al fine di assisterle nella fase transitoria del processo di adesione;

5.

invita la Commissione ad inserire nel futuro Libro verde sulla strategia futura nell'ambito della non discriminazione e nella sua nuova Agenda per la politica sociale un calendario per la presentazione di una direttiva sulla lotta alla discriminazione in base alla disabilità negli ambiti non coperti dalla direttiva 2000/78/CE; invita l'Unione europea e gli Stati membri a elaborare statistiche sulla situazione dei disabili, suddivise per genere; ritiene che occorra intraprendere uno studio per verificare se talune norme sui disabili in vigore negli Stati membri discriminino le donne e le ragazze disabili;

6.

invita gli Stati membri che ancora non hanno recepito integralmente la direttiva 2000/78/CE a provvedervi al più presto, ad informarne i destinatari e a mettere a punto azioni di formazione degli operatori responsabili per l'applicazione, compresi i giudici; si compiace dell'intenzione della Commissione di sanzionare il mancato recepimento della direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali;

7.

ritiene che il futuro trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, nel rispetto di quell'Europa sociale che si ispira al principio di solidarietà, debba rafforzare le misure che permettono di combattere la discriminazione e di promuovere il rispetto dei diritti umani e delle opportunità delle persone con disabilità, in special modo di quelle con alti livelli di dipendenza e/o non in grado di rappresentarsi da sole; invita gli Stati membri ad avvalersi maggiormente del voto a maggioranza qualificata e della procedura di codecisione per l'adozione di misure legislative intese a combattere la discriminazione;

8.

riconferma il proprio sostegno ad una Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti umani delle persone con disabilità, e invita gli Stati membri a promuovere attivamente una siffatta convenzione, basata sulla relazione del Parlamento europeo, che garantisca il pieno esercizio dei diritti umani per le persone con disabilità;

9.

ricorda che il mancato riconoscimento dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne disabili costituisce una grave violazione dei loro diritti fondamentali, fra cui il diritto all'autodeterminazione; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare energiche misure contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne disabili; chiede alla Commissione di dedicare particolare attenzione, nel quadro del programma Daphne, alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne con disabilità e di varare provvedimenti per rimediare alla generale mancanza di informazione e per agevolare l'accesso delle donne con disabilità ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva; chiede agli Stati membri di varare disposizioni di legge per tutelare i diritti delle donne disabili nei casi di abuso e violenza sessuali e di impegnarsi nel quadro della cooperazione allo sviluppo per proteggere le donne dalle mutilazioni genitali, le quali sono da considerare un crimine ai sensi della Piattaforma d'azione della Conferenza ONU sulle donne;

10.

sottolinea l'importanza della relazione biennale sulle persone con disabilità come strumento per favorire una maggiore conoscenza della situazione negli Stati membri dell'Unione europea e promuovere le buone prassi; ritiene che i contributi degli Stati membri dovrebbero essere basati su linee direttrici comuni, al fine di permettere il benchmarking, prestando particolare attenzione alla situazione delle persone con disabilità nei paesi che stanno per aderire all'Unione europea; ribadisce l'importanza di coinvolgere attivamente nel processo decisionale le organizzazioni delle persone con disabilità a livello nazionale ed europeo;

11.

chiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato per la protezione sociale e al Comitato per l'occupazione la relazione biennale sulla situazione delle persone con disabilità; invita il Consiglio «Occupazione e politica sociale» ad iscrivere al suo ordine del giorno l'esame della relazione;

12.

si compiace dell'impegno della Commissione di presentare un documento di lavoro sull'applicazione della strategia europea in materia di occupazione nei confronti delle persone con disabilità; invita altresì la Commissione a preparare raccomandazioni concrete destinate agli Stati membri, da includere nella prossima relazione congiunta sull'occupazione;

13.

invita gli Stati membri e la Commissione a dare un seguito alle conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 2003 sulle pari opportunità delle persone con disabilità, in particolare per quanto riguarda la necessità di prestare particolare attenzione, nella relazione biennale 2005, alla promozione della qualità della vita delle persone con disabilità con alti livelli di dipendenza e/o non in grado di rappresentarsi da sole e delle loro famiglie, e a servizi di qualità che favoriscano l'indipendenza delle persone con disabilità e il rispetto dei loro diritti;

14.

ritiene che il futuro regolamento dell'FSE debba favorire azioni specifiche nell'ambito della disabilità, con particolare attenzione alle persone con alti livelli di dipendenza e/o non in grado di rappresentarsi da sole, favorendo la qualità della formazione e della riabilitazione, e garantendo nello stesso tempo l'integrazione della dimensione della disabilità nei vari obiettivi; chiede inoltre alla Commissione di inserire un requisito di accessibilità per le persone con disabilità nelle norme dei Fondi strutturali che disciplinano il finanziamento dei progetti per la realizzazione di infrastrutture o edifici, come pure nei moduli di formazione finanziati dal Fondo strutturale europeo, compresa la formazione alle nuove tecnologie di informazione e telecomunicazione;

15.

accoglie con favore l'inclusione nel Piano d'Azione della Commissione di misure per migliorare l'accessibilità delle tecnologie dell'informazione e dell'ambiente edificato come pure dell'impegno a promuovere i principi della «progettazione per tutti nelle politiche comunitarie in materia di ambiente edificato; ritiene tuttavia che, al fine di ottenere risultati concreti, sia necessario sviluppare una strategia più ambiziosa; chiede che le raccomandazioni della relazione degli esperti dell'Unione europea sull'Accessibilità per tutti» siano attuate senza indugio, ivi compresa la revisione della direttiva sui materiali da costruzione, affinché stabilisca norme di accessibilità obbligatorie; chiede pertanto che le misure europee siano accompagnate da un quadro legislativo adeguato che stabilisca norme comuni per l'accessibilità dei beni, dei servizi e delle infrastrutture, e che sia accompagnato da incentivi alle imprese e dalla promozione di partenariati tra pubblico e privato;

16.

ricorda inoltre che le tecnologie di assistenza, che svolgono un ruolo importante nell'agevolare l'indipendenza delle persone con disabilità, possono risultare proibitivamente costose per molti disabili; molti dispositivi di assistenza sono difficili da ottenere, da mantenere e da riparare; ricorda il fallimento del programma Handynet, che non è riuscito a soddisfare gli effettivi bisogni delle persone con disabilità, e sottolinea l'esigenza che le politiche dell'UE siano più specificamente orientate verso la realizzazione di progressi nella concezione di soluzioni accessibili a tutti;

17.

si rallegra dell'adozione di norme per l'accessibilità di servizi, prodotti e forniture nell'ambito delle nuove direttive sugli appalti pubblici adottate recentemente dal Parlamento europeo e dal Consiglio; invita la Commissione a presentare linee guida destinate agli enti pubblici e alle autorità locali, al fine di garantirne la piena applicazione;

18.

si compiace della proposta della Commissione di promuovere lo scambio di buone prassi e l'identificazione dei fattori di riuscita o di fallimento in relazione alla completa integrazione delle persone con disabilità nel campo dell'istruzione e della formazione; propone la costituzione di un gruppo di lavoro comprendente rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni di persone con disabilità, esperti nel campo dell'istruzione e della formazione, rappresentanti delle parti sociali, produttori nell'ambito delle nuove tecnologie e altre parti in causa;

19.

sottolinea l'importanza del progetto pilota sul seguito dell'Anno europeo delle persone con disabilità 2003 adottato nel bilancio 2004 dal Parlamento europeo al fine di promuovere l'inserimento generalizzato delle questioni relative alla disabilità nelle varie politiche europee, e di favorire lo sviluppo di partenariati tra organizzazioni di persone con disabilità e attori della vita economica, sociale, culturale e i media; invita la Commissione a presentare una proposta di programma d'azione specifico, a partire dal bilancio 2005;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(2)  GU C 132 del 28.4.1997, pag. 313.

(3)  GU C 379 del 7.12.1998, pag. 66.

(4)  GU C 98 del 9.4.1999, pag. 35.

(5)  GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 246.

(6)  GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 599.

(7)  P5_TA(2003)0370.

(8)  P5 _TA(2004)0153.

(9)  GU C 12 del 13.1.1997, pag. 1.

(10)  GU C 186 del 2.7.1999, pag. 3.

(11)  GU C 39 del 18.2.2003, pag. 5.

(12)  GU C 134 del 7.6.2003, pag. 6.

(13)  GU C 134 del 7.6.2003, pag. 7.

(14)  GU C 175 del 24.7.2003, pag. 1.

(15)  P5_TA(2003)0601.

(16)  GU L 197 del 5.8.2003, pag. 13.

(17)  GU L 197 del 5.8.2003, pag. 22.

P5_TA(2004)0293

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (15577/6/2003 — C5-0043/2004 — 1998/0360(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (15577/6/2003 — C5-0043/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 779) (3),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 596) (4),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 80 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0234/2004),

1.

modifica come segue la posizione comune;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 79 E del 30.3.2004, pag. 15.

(2)  Testi approvati del 3.9.2003, P5_TA(2003)0365.

(3)  GU C 38 del 12.2.1999, pag. 10.

(4)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(1998)0360

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione delle parti sociali e della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori emigranti (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s'iscrivono nell'ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d'occupazione.

(2)

Il trattato non prevede, per l'adozione delle disposizioni del caso nel settore della sicurezza sociale per persone che non siano lavoratori subordinati, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308.

(3)

Il regolamento (CEE) n.1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (4), è stato modificato e aggiornato in diverse occasioni al fine di tener conto non solo degli sviluppi a livello comunitario, comprese le sentenze della Corte di giustizia, ma anche delle modifiche legislative a livello nazionale. Tali fattori hanno contribuito a rendere complesse e macchinose le norme di coordinamento comunitario. Pertanto, è essenziale sostituire tali norme e, allo stesso tempo, modernizzarle e semplificarle, per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione delle persone.

(4)

È necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento.

(5)

È necessario, nell'ambito di un tale coordinamento, garantire all'interno della Comunità alle persone interessate la parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali.

(6)

Lo stretto legame fra la legislazione sulla sicurezza sociale e le disposizioni contrattuali che integrano o sostituiscono tale legislazione e che sono state oggetto di una decisione da parte delle autorità pubbliche che le ha rese vincolanti o che ne ha esteso l'ambito di applicazione può richiedere una protezione analoga, per quanto concerne la loro applicazione, a quella offerta ai sensi del presente regolamento. Quale primo passo, occorrerebbe valutare l'esperienza degli Stati membri che hanno notificato tali regimi.

(7)

In ragione delle importanti differenze esistenti fra le legislazioni nazionali riguardo al loro ambito d'applicazione ratione personae, è preferibile stabilire il principio secondo cui il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti nel territorio di uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.

(8)

Il principio generale della parità di trattamento è di particolare importanza per i lavoratori che non risiedono nello Stato membro in cui lavorano, compresi i lavoratori frontalieri.

(9)

In varie occasioni la Corte di giustizia si è pronunciata sulla possibilità di assimilare prestazioni, redditi e fatti. Questo principio dovrebbe essere adottato esplicitamente e sviluppato, rispettando comunque il contenuto e lo spirito delle sentenze giurisdizionali.

(10)

Tuttavia, il principio di trattare certi fatti o avvenimenti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro come se fossero avvenuti nel territorio dello Stato membro la cui legislazione è applicabile non dovrebbe interferire con il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro con quelli maturati sotto la legislazione dello Stato membro competente. I periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro dovrebbero quindi essere presi in considerazione unicamente ai fini dell'applicazione del principio della totalizzazione dei periodi.

(11)

L'assimilazione di fatti o avvenimenti verificatisi in uno Stato membro non può in nessun caso rendere un altro Stato membro competente né rendere la sua legislazione applicabile.

(12)

Alla luce della proporzionalità si dovrebbe provvedere affinché il principio dell'assimilazione di fatti o avvenimenti non porti a risultati oggettivamente ingiustificati o al cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo.

(13)

Le norme di coordinamento devono garantire alle persone che si spostano all'interno della Comunità, nonché ai loro aventi diritto e ai superstiti, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso d'acquisizione.

(14)

Questi obiettivi devono essere raggiunti, in particolare attraverso la totalizzazione dei periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali ai fini dell'apertura e del mantenimento del diritto alle prestazioni e per il calcolo di queste, nonché mediante l'erogazione delle prestazioni alle diverse categorie di persone coperte dal presente regolamento.

(15)

È necessario assoggettare le persone che si spostano all'interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo da evitare il sovrapporsi di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che ne possono derivare.

(16)

All'interno della Comunità non c'è in linea di principio alcuna giustificazione per far dipendere i diritti in materia di sicurezza sociale dal luogo di residenza dell'interessato; anche se, in determinati casi specifici, in particolare per prestazioni speciali che hanno un legame con l'ambiente economico e sociale dell'interessato potrebbe essere preso in considerazione il luogo di residenza.

(17)

Allo scopo di garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte le persone occupate nel territorio di uno Stato membro, è opportuno stabilire come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma.

(18)

È necessario derogare a detta norma generale in situazioni specifiche che giustificano un altro criterio di applicabilità.

(19)

In alcuni casi, possono beneficiare delle prestazioni di maternità e di paternità assimilate sia la madre che il padre e dato che, in quest'ultimo caso, tali prestazioni sono diverse dalle prestazioni parentali e possono essere assimilate a quelle di maternità strictu sensu in quanto sono erogate durante i primi mesi di vita del neonato, è opportuna una regolamentazione congiunta delle prestazioni di maternità e paternità assimilate.

(20)

Nel campo delle prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, occorrerebbe garantire una protezione che disciplini la situazione delle persone assicurate, nonché dei loro familiari, che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

(21)

Le disposizioni in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate sono state elaborate alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Le disposizioni in materia di autorizzazione preventiva sono state migliorate, tenendo conto delle pertinenti decisioni della Corte di giustizia.

(22)

La posizione specifica dei richiedenti e dei titolari di pensioni o di rendite e dei loro familiari richiede disposizioni nel campo dell'assicurazione malattia adattate a questa situazione.

(23)

In vista delle differenze tra i diversi sistemi nazionali, è opportuno che gli Stati membri prevedano, se possibile, la prestazione di cure mediche per i familiari dei lavoratori frontalieri nello Stato membro in cui questi ultimi esercitano la loro attività.

(24)

Occorre prevedere disposizioni specifiche che disciplinino il divieto di cumulo delle prestazioni di malattia in natura e delle prestazioni di malattia in denaro dello stesso tipo di quelle oggetto delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-215/99, Jauch, e C-160/96, Molenaar, sempreché le diverse prestazioni coprano lo stesso rischio.

(25)

In materia di prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occorrerebbe disciplinare la situazione delle persone che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente allo scopo di garantirne la protezione.

(26)

Occorrerebbe, in materia di prestazioni d'invalidità, elaborare un sistema di coordinamento che rispetti le specificità delle legislazioni nazionali, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dell'invalidità e in caso d'aggravamento della stessa.

(27)

È necessario elaborare un sistema di liquidazione delle prestazioni di vecchiaia e per i superstiti qualora l'interessato sia stato sottoposto alla legislazione di uno o più Stati membri.

(28)

È necessario prevedere un importo di pensione calcolato secondo il metodo di totalizzazione e di ripartizione e garantito dal diritto comunitario qualora la legislazione nazionale, comprese le sue clausole di riduzione, sospensione o soppressione, si riveli meno favorevole del metodo suddetto.

(29)

Per proteggere i lavoratori migranti e i loro superstiti da un'applicazione eccessivamente rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, di sospensione o di soppressione, è necessario inserire disposizioni che condizionino strettamente l'applicazione di tali clausole.

(30)

Come costantemente riaffermato dalla Corte di giustizia, il Consiglio non è competente a emanare norme che impongano una restrizione del cumulo di due o più pensioni acquisite in Stati membri diversi tramite la riduzione dell'importo di una pensione acquisita soltanto a norma della legislazione nazionale.

(31)

Secondo la Corte di giustizia, è compito del legislatore nazionale emanare tali norme, tenendo presente che spetta al legislatore comunitario fissare i limiti entro i quali devono essere applicate le disposizioni nazionali riguardo alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione.

(32)

Per promuovere la mobilità dei lavoratori, è particolarmente opportuno facilitare la ricerca di un'occupazione nei vari Stati membri. È pertanto necessario assicurare un coordinamento più stretto e più efficace tra i regimi d'assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici del lavoro in tutti gli Stati membri.

(33)

È necessario includere i regimi legali di prepensionamento nell'ambito di applicazione del presente regolamento, garantendo così la parità di trattamento e la possibilità di esportare le prestazioni di prepensionamento, come pure la liquidazione delle prestazioni familiari e le cure mediche agli interessati, in base alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, è opportuno, dato che i regimi legali di prepensionamento vigono solo in un numero assai limitato di Stati membri, escludere la regola della totalizzazione dei periodi.

(34)

Tenuto conto che le prestazioni familiari hanno portata molto vasta, in quanto coprono sia situazioni che si potrebbero definire classiche, sia situazioni di carattere specifico, oggetto queste ultime delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-245/94 e C-312/94, Hoever e nella causa C-275/96 Kuusijärvi, occorre procedere alla regolamentazione di tutte le prestazioni.

(35)

Allo scopo di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, è opportuno prevedere norme di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari in virtù della legislazione dello Stato membro competente e in virtù della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari.

(36)

Gli anticipi degli assegni alimentari sono anticipi recuperabili, intesi a compensare l'incapacità di un genitore ad adempiere al proprio obbligo giuridico di mantenere la sua prole, che è un obbligo derivante dal diritto di famiglia. Pertanto, tali anticipi non dovrebbero essere considerati una prestazione direttamente derivante dal sostegno della collettività a favore delle famiglie. Date queste peculiarità, a siffatti assegni alimentari non si dovrebbero applicare le norme di coordinamento.

(37)

Come la Corte di giustizia ha affermato ripetutamente, occorre interpretare rigorosamente le disposizioni che derogano al principio della esportabilità delle prestazioni di sicurezza sociale. In altri termini, esse possono applicarsi soltanto a prestazioni che soddisfano le condizioni richieste. Ne consegue che il capitolo 9 del titolo III del presente regolamento può applicarsi soltanto a prestazioni che siano speciali e a carattere non contributivo e elencate nell'allegato X del presente regolamento.

(38)

È necessario istituire una commissione amministrativa composta da un rappresentante governativo di ciascuno Stato membro, incaricata, in particolare, di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e di promuovere ulteriormente la collaborazione fra gli Stati membri.

(39)

Lo sviluppo e l'impiego di servizi informatici per lo scambio di informazioni richiedono l'istituzione, sotto l'egida della commissione amministrativa, di una commissione tecnica avente responsabilità specifiche nel settore dell'elaborazione elettronica dei dati.

(40)

L'impiego di servizi informatici per lo scambio di dati fra istituzioni richiede disposizioni che garantiscano l'accettazione di documenti scambiati o trasmessi con mezzi elettronici allo stesso modo di quelli cartacei. Tali scambi si attuano nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione di dati di carattere personale.

(41)

È necessario prevedere disposizioni particolari che rispondano alle caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento.

(42)

Conformemente al principio di proporzionalità e al postulato che prevede l'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento a tutti i cittadini dell'Unione europea e al fine di trovare una soluzione che tenga conto dei vincoli che possono essere connessi alle specificità dei sistemi fondati sulla residenza, una deroga speciale mediante l'inserimento, nell'allegato XI, di un testo riguardante la «DANIMARCA», limitata al diritto a una pensione sociale esclusivamente per quanto riguarda la nuova categoria delle persone non attive, alla quale è stato esteso il presente regolamento, è stata giudicata adeguata data la specificità del sistema danese e tenuto conto del fatto che, a norma della legislazione vigente in Danimarca (legge sulle pensioni), dette pensioni sono esportabili dopo un periodo di residenza di dieci anni.

(43)

Conformemente al principio della parità di trattamento, è considerata adeguata, date le specificità della legislazione finlandese in materia di sicurezza sociale, una speciale deroga, mediante l'inserimento, nell'allegato XI, di un testo riguardante la «FINLANDIA», limitata alle pensioni nazionali basate sulla residenza, il cui obiettivo è di garantire che l'importo della pensione nazionale non sia inferiore all'importo della pensione nazionale calcolata come se i periodi di assicurazione maturati in qualsiasi altro Stato membro fossero maturati in Finlandia.

(44)

È necessario introdurre un nuovo regolamento che abroghi il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio. È tuttavia necessario che il regolamento (CEE) n. 1408/71 rimanga in vigore e continui ad avere effetti giuridici ai fini di taluni atti ed accordi comunitari di cui la Comunità è parte, al fine di garantire la certezza del diritto.

(45)

Poiché lo scopo dell'azione proposta, vale a dire le misure di coordinamento atte a garantire l'effettivo esercizio del diritto di libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«attività subordinata», qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione;

b)

«attività autonoma», qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione;

c)

«persona assicurata», in relazione ai settori di sicurezza sociale compresi nel titolo III, capitoli 1 e 3, qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento;

d)

«pubblico dipendente», la persona considerata tale o ad essa assimilata dallo Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende;

e)

«regime speciale per pubblici dipendenti», qualsiasi regime di sicurezza sociale diverso dal regime di sicurezza sociale generale che si applica ai lavoratori subordinati nello Stato membro interessato e al quale sono direttamente soggetti tutti i pubblici dipendenti o talune categorie di essi;

f)

«lavoratore frontaliero», qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana;

g)

«rifugiato», ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;

h)

«apolide», ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;

i)

«familiare»:

1)

i)

qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni;

ii)

per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, capitolo 1 in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato membro in cui essa risiede.

(2)

Se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari.

(3)

Qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti 1) e 2), una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l'interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;

j)

«residenza», il luogo in cui una persona risiede abitualmente;

k)

«dimora», la residenza temporanea;

l)

«legislazione», in relazione a ciascuno Stato membro, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Questo termine esclude le disposizioni contrattuali diverse da quelle che servono ad attuare un obbligo di assicurazione derivante dalle leggi e dai regolamenti di cui al comma precedente o che hanno formato oggetto di una decisione delle autorità pubbliche che le rende vincolanti o che ne estende l'ambito d'applicazione purché lo Stato membro interessato rilasci una dichiarazione al riguardo, provvedendo a notificarla al Presidente del Parlamento europeo e al Presidente del Consiglio dell'Unione europea. Tale dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

m)

«autorità competente», per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un'altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto lo Stato membro di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi di sicurezza sociale;

n)

«commissione amministrativa» la commissione di cui all'articolo 71;

o)

«regolamento di applicazione», il regolamento di cui all'articolo 89;

p)

«istituzione», per ciascuno Stato membro, l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;

q)

«istituzione competente»:

i)

l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni,

ii)

l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nello Stato membro nel quale si trova tale istituzione;

iii)

l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;

iv)

se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore interessato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;

r)

«istituzione del luogo di residenza» e «istituzione del luogo di dimora», rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione applicata da tale istituzione oppure, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;

s)

«Stato membro competente», lo Stato membro in cui si trova l'istituzione competente;

t)

«periodo di assicurazione», i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;

u)

«periodo di occupazione» o «periodi di attività lavorativa autonoma», i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione o ai periodi di attività lavorativa autonoma;

v)

«periodo di residenza», i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati;

w)

«pensione», non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono esser sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo III, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;

x)

«prestazione di pensionamento anticipato»: tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di pensionamento anticipato e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; una «prestazione anticipata di vecchiaia» designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;

y)

«assegno in caso di morte», ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera w).

z)

«prestazione familiare», tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I.

Articolo 2

Ambito d'applicazione «ratione personae»

1.   Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.

2.   Inoltre, il presente regolamento si applica ai superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro superstiti sono cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri.

Articolo 3

Ambito d'applicazione «ratione materiae»

1.   Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)

le prestazioni di malattia;

b)

le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;

c)

le prestazioni d'invalidità;

d)

le prestazioni di vecchiaia;

e)

le prestazioni per i superstiti;

f)

le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

g)

gli assegni in caso di morte;

h)

le prestazioni di disoccupazione;

i)

le prestazioni di pensionamento anticipato;

j)

le prestazioni familiari.

2.   Fatte salve le disposizioni dell'allegato XI, il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.

3.   Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70.

4.   Tuttavia, le disposizioni del titolo III del presente regolamento non pregiudicano le disposizioni legislative degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.

5.   Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze.

Articolo 4

Parità di trattamento

Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

Articolo 5

Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:

a)

laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;

b)

se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale.

Articolo 6

Totalizzazione dei periodi

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina:

l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni,

l'ammissione al beneficio di una legislazione, o

l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione della medesima,

al maturare di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica.

Articolo 7

Abolizione delle clausole di residenza

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.

Articolo 8

Relazioni fra il presente regolamento e altri strumenti di coordinamento

1.   Nel suo ambito di applicazione, il presente regolamento sostituisce ogni altra convenzione di sicurezza sociale applicabile tra gli Stati membri. Ciononostante, continuano ad applicarsi talune disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale stipulate dagli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nella misura in cui siano più favorevoli ai beneficiari o discendano da circostanze storiche specifiche e i loro effetti siano limitati nel tempo. Affinché rimangano in vigore, tali disposizioni sono inserite nell'allegato II. Se per ragioni obiettive non è possibile estendere alcune di queste disposizioni a tutte le persone cui si applica il regolamento, ciò viene specificato.

2.   Due o più Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, convenzioni basate sui principi del presente regolamento e tenendo conto del suo spirito.

Articolo 9

Dichiarazioni degli Stati membri sull'ambito di applicazione del presente regolamento

1.   Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione delle Comunità europee le dichiarazioni di cui all'articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le prestazioni minime di cui all'articolo 58 , nonché le eventuali future modifiche sostanziali. In tali notifiche è indicata la data di entrata in vigore delle leggi e dei regimi in questione o, per le dichiarazioni di cui all'articolo 1, lettera l), la data a decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati nelle dichiarazioni degli Stati membri.

2.   Dette notifiche sono trasmesse annualmente alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 10

Divieto di cumulo delle prestazioni

Il presente regolamento non conferisce né mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 11

Norme generali

1.   Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

2.   Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

3.   Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

a)

una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

b)

un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende;

c)

una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

d)

una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

e)

qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a)a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.

4.   Ai fini del presente titolo, un'attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è considerata un'attività svolta in tale Stato membro. Tuttavia, la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un'impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato. L'impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di tale legislazione.

Articolo 12

Norme particolari

1.   La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona.

2.   La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi.

Articolo 13

Esercizio di attività in due o più Stati membri

1.   La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:

a)

alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure

b)

alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.

2.   La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:

a)

alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure

b)

alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.

3.   La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.

4.   Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.

5.   Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.

Articolo 14

Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata

1.   Gli articoli da 11 a 13 non si applicano in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo 3, paragrafo 1, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

2.   Qualora, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l'interessato sia soggetto ad un'assicurazione obbligatoria in tale Stato membro, non può essere soggetto in un altro Stato membro a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata. In qualsiasi altro caso, in cui si offra per un determinato settore la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è ammesso esclusivamente al regime da lui scelto.

3.   Tuttavia, in materia di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, purché sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del primo Stato membro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma, qualora tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del primo Stato membro.

4.   Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro, l'assimilazione della residenza in un altro Stato membro a norma dell'articolo 5, lettera b), si applicherà soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione del primo Stato membro sulla base di un'attività subordinata o autonoma.

Articolo 15

Gli agenti ausiliari delle Comunità europee

Gli agenti ausiliari delle Comunità europee possono optare fra l'applicazione della legislazione dello Stato membro in cui sono occupati e la legislazione dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo, oppure della legislazione dello Stato membro di cui sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari previsti a norma del regime applicabile a detti agenti. Questo diritto d'opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto dalla data d'entrata in servizio.

Articolo 16

Eccezioni agli articoli da 11 a 15

1.   Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune persone o categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15.

2.   Una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentato, su sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI LE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE

CAPITOLO 1

PRESTAZIONI DI MALATTIA, DI MATERNITÁ E DI PATERNITÁ ASSIMILATE

SEZIONE 1

PERSONE ASSICURATE E LORO FAMILIARI, AD ECCEZIONE DI PENSIONATI E LORO FAMILIARI

Articolo 17

Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

La persona assicurata, o i suoi familiari, che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, beneficiano nello Stato membro di residenza di prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtù di tale legislazione.

Articolo 18

Dimora nello Stato membro competente qualora il luogo di residenza sia in un altro Stato membro — Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri

1.   Salvo disposizioni contrarie di cui al paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari di cui all'articolo 17 beneficiano parimenti delle prestazioni in natura mentre dimorano nello Stato membro competente. Le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati risiedessero in tale Stato membro.

2.   I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura nel corso della dimora nello Stato membro competente, a meno che detto Stato membro figuri nell'allegato III. In tal caso, i familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro competente alle condizioni stabilite dall'articolo 19, paragrafo 1.

Articolo 19

Dimora al di fuori dello Stato membro competente

1.   Fatte salve disposizioni contrarie del paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Tali prestazioni sono erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di dimora, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati fossero assicurati in virtù di tale legislazione.

2.   La commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che presta le cure.

Articolo 20

Viaggio inteso a ricevere prestazioni in natura — Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza

1.   Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, la persona assicurata che si trasferisca in un altro Stato membro per ricevervi prestazioni in natura nel corso della dimora, chiede un'autorizzazione all'istituzione competente.

2.   La persona assicurata autorizzata dall'istituzione competente a recarsi in un altro Stato membro al fine di ricevervi cure adeguate al suo stato di salute, beneficia delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse assicurata in virtù di tale legislazione. L'autorizzazione è concessa qualora le cure di cui si tratta figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede l'interessato e se le cure in questione non possono essergli praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute dello stesso e della probabile evoluzione della sua malattia.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis ai familiari di una persona assicurata.

4.   Se i familiari di una persona assicurata risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiede la persona assicurata, e tale Stato membro ha optato per il rimborso in base a importi fissi, il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 2 è sostenuto dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari. In tal caso, ai fini del paragrafo 1, l'istituzione del luogo di residenza dei familiari è considerata l'istituzione competente.

Articolo 21

Prestazioni in denaro

1.   La persona assicurata e i suoi familiari che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto a prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente ai sensi della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza o di dimora, tali prestazioni possono essere corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora per conto dell'istituzione competente ai sensi della legislazione dello Stato membro competente.

2.   L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito medio o su una base contributiva media, determina tale reddito medio o base contributiva media esclusivamente in funzione dei redditi accertati, o delle basi contributive applicate, durante i periodi maturati sotto detta legislazione.

3.   L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito forfettario tiene conto esclusivamente del reddito forfettario oppure, eventualmente, della media dei redditi forfettari corrispondenti ai periodi maturati sotto detta legislazione.

4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis ai casi in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente prevede un periodo di riferimento determinato, che corrisponde nella fattispecie integralmente o in parte ai periodi maturati dall'interessato ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri.

Articolo 22

Richiedenti di pensione

1.   La persona assicurata che, al momento della richiesta di pensione o nel corso dell'esame della stessa, perde il diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dell'ultimo Stato membro competente, continua ad avere diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede, purché il richiedente una pensione soddisfi le condizioni di assicurazione della legislazione dello Stato membro di cui al paragrafo 2. Il diritto alle prestazioni in natura nello Stato membro di residenza spetta anche ai familiari del richiedente una pensione.

2.   Le prestazioni in natura sono a carico dell'istituzione dello Stato membro che, qualora sia accordata la pensione, diventa competente ai sensi degli articoli da 23 a 25.

SEZIONE 2

PENSIONATI E LORO FAMILIARI

Articolo 23

Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro di residenza

Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di due o più Stati membri, uno dei quali sia lo Stato membro di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di tale Stato membro, beneficia con i familiari di tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di tale Stato membro.

Articolo 24

Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro di residenza

1.   Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e non abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, beneficia tuttavia di tali prestazioni per sé e per i familiari nella misura in cui vi avrebbe diritto ai sensi della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri cui spetta versare la pensione, se risiedesse in tale Stato membro. Le prestazioni in natura a spese dell'istituzione di cui al paragrafo 2 sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato avesse diritto alla pensione e a tali prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, si decide quale istituzione debba sostenere i costi delle prestazioni in natura in base alle seguenti disposizioni:

a)

se il pensionato ha diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di un solo Stato membro, il costo è sostenuto dall'istituzione competente di tale Stato membro;

b)

se il pensionato ha diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di due o più Stati membri, il relativo costo è sostenuto dall'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato più a lungo soggetto; se l'applicazione della presente disposizione comporta che il costo delle prestazioni debba essere sostenuto da varie istituzioni, tale costo sarà sostenuto dall'istituzione che applica l'ultima legislazione alla quale l'interessato è stato soggetto.

Articolo 25

Pensione ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza nei casi in cui vi sia diritto a beneficiare di prestazioni nello Stato membro di residenza

Qualora il pensionato abbia diritto alla pensione o alle pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e risieda in uno Stato membro la cui legislazione non subordina il diritto a prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma e l'interessato non riceva una pensione da detto Stato membro, il costo delle prestazioni in natura erogate all'interessato e ai familiari è sostenuto dall'istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, determinata a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, nella misura in cui il pensionato e i familiari avrebbero diritto a tali prestazioni se risiedessero in tale Stato membro.

Articolo 26

Residenza di familiari in uno Stato membro diverso da quello in cui il pensionato risiede

I familiari di un pensionato che ha diritto alla pensione o alle pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pensionato risiede, beneficiano delle prestazioni in natura da parte dell'istituzione del loro luogo di residenza, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, nella misura in cui il pensionato ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno Stato membro. I costi sono sostenuti dall'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza.

Articolo 27

Dimora del pensionato o dei familiari in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiedono — Dimora nello Stato membro competente — Autorizzazione per cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza

1.   L'articolo 19 si applica mutatis mutandis ad una persona che riceve una pensione o delle pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno degli Stati membri che erogano la sua pensione (le sue pensioni) o ai familiari che dimorano in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.

2.   L'articolo 18, paragrafo 1 si applica mutatis mutandis alle persone di cui al paragrafo 1, se esse dimorano nello Stato membro in cui è situata l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza e se detto Stato membro ha optato in tal senso e figura nell'elenco di cui all'allegato IV.

3.   L'articolo 20 si applica mutatis mutandis al pensionato e/o ai familiari che dimorano in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono al fine di ottenere in detto Stato cure adeguate al loro stato di salute.

4.   Salvo disposizioni contrarie di cui al paragrafo 5, il costo delle prestazioni in natura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è sostenuto dall'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza.

5.   Il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 3 è sostenuto dall'istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari se essi risiedono in uno Stato membro che ha optato per il rimborso su base forfettaria. In tali casi, ai fini del paragrafo 3, l'istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari è considerata l'istituzione competente.

Articolo 28

Norme particolari per i lavoratori frontalieri pensionati

1.   Un lavoratore frontaliero che va in pensione ha il diritto, in caso di malattia, di continuare a beneficiare di prestazioni in natura nell'ultimo Stato membro in cui egli ha esercitato un'attività subordinata o autonoma, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato membro. I termini «prosecuzione di cure» significano prosecuzione degli accertamenti, della diagnosi e del trattamento di una malattia.

2.   Un pensionato che, nei cinque anni precedenti la data effettiva della pensione di vecchiaia o di invalidità, ha esercitato un'attività subordinata o autonoma per almeno due anni come lavoratore frontaliero beneficia di prestazioni in natura nello Stato membro in cui ha esercitato tale attività come lavoratore frontaliero, se questo Stato membro e lo Stato membro in cui ha sede l'istituzione competente responsabile per i costi delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza hanno optato in tal senso e figurano entrambi nell'elenco di cui all'allegato V.

3.   Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis ai familiari di ex lavoratori frontalieri o suoi superstiti se, durante i periodi di cui al paragrafo 2, essi beneficiavano di prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, anche se il lavoratore frontaliero è deceduto prima del maturare della pensione, a condizione che questi abbia esercitato un'attività subordinata o autonoma come lavoratore frontaliero per due anni negli ultimi cinque anni precedenti la morte.

4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano fino a quando la persona interessata è coperta dalla legislazione di uno Stato membro sulla base di un'attività subordinata o autonoma.

5.   Il costo delle prestazioni in natura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è a carico dell'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato o ai superstiti nei rispettivi Stati membri di residenza.

Articolo 29

Prestazioni in denaro ai pensionati

1.   Le prestazioni in denaro sono erogate ad una persona che riceve una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, dall'istituzione competente dello Stato membro in cui è situata l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza. L'articolo 21 si applica mutatis mutandis.

2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato.

Articolo 30

Contributi dei pensionati

1.   L'istituzione di uno Stato membro che è responsabile a norma della legislazione che essa applica per effettuare trattenute a copertura delle prestazioni per malattia, maternità e paternità assimilata, può richiedere e recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa applica, solo nella misura in cui i costi delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli da 23 a 26 sono a carico di un'istituzione dello Stato membro menzionato.

2.   Se nei casi di cui all'articolo 25 il pensionato versa contributi o subisce trattenute per un importo corrispondente a copertura delle prestazioni per malattia, maternità e paternità assimilate ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui egli risiede, tali contributi non possono essere riscossi in virtù della residenza.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 31

Disposizioni generali

Gli articoli da 23 a 30 non si applicano ad un pensionato o ai suoi familiari se l'interessato ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di uno Stato membro sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma. In tal caso la persona in questione, ai fini del presente capitolo, è soggetta agli articoli da 17 a 21.

Articolo 32

Norme di priorità in materia di diritto a prestazioni in natura — Norma specifica per il diritto dei familiari a prestazioni nello Stato membro di residenza

1.   Un diritto autonomo a prestazioni in natura in base alla legislazione di uno Stato membro o al presente capitolo è prioritario rispetto ad un diritto derivato alle prestazioni per i familiari. Un diritto derivato alle prestazioni in natura è tuttavia prioritario rispetto ai diritti autonomi se il diritto autonomo nello Stato membro di residenza esiste direttamente e soltanto sulla base della residenza dell'interessato in tale Stato membro.

2.   Qualora i familiari di una persona assicurata risiedano in uno Stato membro la cui legislazione non subordina il diritto alle prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma, le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente nello Stato membro in cui essi risiedono, se il coniuge o la persona che provvede ai figli della persona assicurata esercita un'attività subordinata o autonoma in tale Stato membro o riceve una pensione da tale Stato membro sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.

Articolo 33

Prestazioni in natura di notevole importanza

1.   La persona assicurata o un familiare, cui l'istituzione di uno Stato membro ha riconosciuto il diritto a una protesi, a un grande apparecchio o ad altre prestazioni in natura di notevole importanza, prima che fosse assicurato in virtù della legislazione applicata all'istituzione di un altro Stato membro, beneficia di queste prestazioni a carico della prima istituzione anche se esse sono concesse dopo che la persona in questione è già assicurata in virtù della legislazione applicata dalla seconda istituzione.

2.   La commissione amministrativa definisce l'elenco delle prestazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 34

Cumulo di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

1.   Se il beneficiario di prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo che devono essere trattate come prestazioni di malattia e sono pertanto erogate dallo Stato membro competente per le prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 21 o dell'articolo 29 ha diritto, al tempo stesso e ai sensi del presente capitolo, a prestazioni in natura erogate allo stesso scopo dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora in un altro Stato membro, che devono essere rimborsate da un'istituzione del primo Stato membro ai sensi dell'articolo 35, la disposizione generale sul divieto di cumulo delle prestazioni di cui all'articolo 10 si applica con l'unica restrizione seguente: se l'interessato beneficia delle prestazioni in natura e le riceve, l'ammontare delle prestazioni in denaro è ridotto dell'importo delle prestazioni in natura imputato o imputabile all'istituzione del primo Stato membro per il rimborso dei costi.

2.   La commissione amministrativa redige l'elenco delle prestazioni in denaro e in natura di cui al paragrafo 1.

3.   Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono convenire altre misure o misure complementari che non siano meno vantaggiose per gli interessati rispetto a quelle del paragrafo 1.

Articolo 35

Rimborsi tra istituzioni

1.   Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro in base al presente capitolo danno luogo a rimborso integrale.

2.   Il rimborso di cui al paragrafo 1 è determinato e effettuato ai sensi delle norme previste nel regolamento di applicazione, previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute o su base forfettaria per gli Stati membri le cui strutture giuridiche o amministrative sono tali da rendere impraticabile il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute.

3.   Due o più Stati membri, e le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.

CAPITOLO 2

PRESTAZIONI IN CASO DI INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 36

Diritto alle prestazioni in natura e in denaro

1.   Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli 17, 18, paragrafo 1, 19, paragrafo 1 e 20, paragrafo 1 si applicano altresì alle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

2.   Una persona che risiede o dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e ha subito un infortunio sul lavoro o ha contratto una malattia professionale ha diritto alle prestazioni in natura speciali secondo il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora ai sensi della legislazione che essa applica, come se l'interessato fosse assicurato in virtù di detta legislazione.

3.   L'articolo 21 si applica anche alle prestazioni di cui al presente capitolo.

Articolo 37

Spese di trasporto

1.   L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della persona che ha subito un infortunio sul lavoro o che soffre di una malattia professionale fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente in un altro Stato membro in cui l'infortunato risiede, a condizione che l'istituzione abbia fornito un'autorizzazione preventiva riguardo a tale trasporto tenendo debito conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non è necessaria nel caso di un lavoratore frontaliero.

2.   L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma di una persona deceduta a seguito di un incidente sul lavoro fino al luogo d'inumazione, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente in un altro Stato membro nel quale la persona risiedeva al momento dell'infortunio, secondo la legislazione che essa applica.

Articolo 38

Prestazioni per malattia professionale se la persona che soffre di siffatta malattia è stata esposta allo stesso rischio in più Stati membri

Quando la persona che ha contratto una malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati membri, un'attività che per sua natura può provocare detta malattia, le prestazioni che la persona medesima o i superstiti possono richiedere sono erogate esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo degli Stati in questione le cui condizioni risultano soddisfatte.

Articolo 39

Aggravamento di una malattia professionale

In caso d'aggravamento di una malattia professionale per la quale la persona che ne soffre ha beneficiato o beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato membro un'attività subordinata o autonoma che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del primo Stato membro assume l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;

b)

se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato membro assume l'onere delle prestazioni senza tenere conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica. L'istituzione competente del secondo Stato membro concede all'interessato un supplemento il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di detto Stato membro;

c)

le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono opponibili al beneficiario di prestazioni erogate dalle istituzioni di due Stati membri ai sensi della lettera b).

Articolo 40

Norme intese a tenere conto delle particolarità di talune legislazioni

1.   Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato membro nel quale l'interessato risiede o dimora, oppure se un'assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, in caso di malattia.

2.   Anche in assenza di un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato membro competente, le disposizioni di cui al presente capitolo relative alle prestazioni in natura si applicano ad una persona che ha diritto a tali prestazioni in caso di malattia, maternità o paternità ai sensi della legislazione di detto Stato membro se la persona subisce un infortunio sul lavoro o soffre di una malattia professionale allorché tale persona risiede o dimora in un altro Stato membro. I costi sono a carico dell'istituzione competente per le prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro competente.

3.   L'articolo 5 si applica all'istituzione competente di uno Stato membro per quanto riguarda l'equivalenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, verificati o accertati posteriormente ai sensi della legislazione di un altro Stato membro all'atto della determinazione del grado di invalidità, del diritto a prestazioni o della loro entità a condizione che:

a)

l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente a titolo della legislazione che essa applica non abbiano dato luogo ad indennizzo; e

b)

l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo ad indennizzo, a titolo della legislazione dell'altro Stato membro sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati.

Articolo 41

Rimborsi tra istituzioni

1.   L'articolo 35 si applica anche alle prestazioni erogate ai sensi del presente capitolo e il rimborso è effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute.

2.   Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.

CAPITOLO 3

PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE

Articolo 42

Diritto a prestazioni quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dello Stato membro competente

1.   Quando una persona assicurata o un familiare muore in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, il decesso si considera sopraggiunto in quest'ultimo Stato membro.

2.   L'istituzione competente è tenuta ad erogare le prestazioni in caso di morte dovute ai sensi della legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Articolo 43

Erogazione delle prestazioni in caso di morte del pensionato

1.   In caso di morte del titolare di una pensione dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, se tale titolare risiedeva in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione cui competono i costi delle prestazioni in natura erogate ai sensi degli articoli 24 e 25, le prestazioni in caso di morte dovute ai sensi della legislazione applicata da detta istituzione sono erogate a suo carico come se il titolare risiedesse, al momento del decesso, nello Stato membro in cui si trova l'istituzione.

2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato.

CAPITOLO 4

PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ

Articolo 44

Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo A

1.   Ai fini del presente capitolo, per «legislazione di tipo A» si intende qualsiasi legislazione in forza della quale l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza e che è stata espressamente inclusa dallo Stato membro competente nell'allegato VI e per «legislazione di tipo B» s'intende qualsiasi altra legislazione.

2.   Una persona che sia stata soggetta successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri e che abbia maturato periodi di assicurazione o residenza esclusivamente a norma di legislazioni di tipo A, ha il diritto di ricevere prestazioni solo dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetta nel momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al lavoro seguita da invalidità, tenuto conto eventualmente dell'articolo 45, e ottiene tali prestazioni ai sensi della suddetta legislazione.

3.   La persona che non ha diritto alle prestazioni ai sensi del paragrafo 2 beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto eventualmente dell'articolo 45.

4.   Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 contiene norme relative alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione delle prestazioni di invalidità in caso di cumulo con altri redditi o con prestazioni di natura diversa ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis gli articoli 53, paragrafo 3 e l'articolo 55, paragrafo 3.

Articolo 45

Disposizioni speciali relative alla totalizzazione dei periodi

Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione o di residenza, l'istituzione competente di tale Stato membro applica se necessario, mutatis mutandis, l'articolo 51, paragrafo 1.

Articolo 46

Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo B o a legislazioni di tipo A e di tipo B

Una   persona che sia stata soggetta successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui una almeno non sia di tipo A, beneficia delle prestazioni a norma del capitolo 5, che si applica mutatis mutandis, tenuto conto del paragrafo 3.

2.   Tuttavia, se l'interessato è stato precedentemente soggetto a una legislazione di tipo B e successivamente sopravviene l'inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto a una legislazione di tipo A, egli beneficia delle prestazioni a norma dell'articolo 44 purché:

soddisfi le condizioni di tale legislazione esclusivamente o le condizioni di altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente dell'articolo 45, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto una legislazione di tipo B, e

non faccia valere un eventuale diritto a prestazioni di vecchiaia, tenuto conto dell'articolo 50, paragrafo 1.

3.   La decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa il grado di invalidità del richiedente è vincolante per l'istituzione di un altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative al grado di invalidità fra le legislazioni di questi Stati membri sia riconosciuta nell'allegato VII.

Articolo 47

Aggravamento dell'invalidità

1.   In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale una persona beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno o più Stati membri, si applicano le disposizioni seguenti, tenuto conto dell'aggravamento:

a)

le prestazioni sono erogate a norma del capitolo 5, applicabile mutatis mutandis;

b)

tuttavia, ove l'interessato sia stato soggetto a due o più legislazioni di tipo A e dal momento in cui beneficia di prestazioni non sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, le prestazioni sono erogate a norma dell'articolo 44, paragrafo 2.

2.   Se l'importo totale della prestazione o delle prestazioni dovute a norma del paragrafo 1 è inferiore all'importo della prestazione di cui l'interessato beneficiava a carico dell'istituzione precedentemente competente per il pagamento, quest'ultima è tenuta a corrispondergli un'integrazione pari alla differenza tra i due importi.

3.   Se l'interessato non ha diritto alle prestazioni a carico di un'istituzione di un altro Stato membro, l'istituzione competente dello Stato membro precedentemente competente è tenuta ad erogare le prestazioni, secondo la legislazione che essa applica, tenuto conto dell'aggravamento e, eventualmente, dell'articolo 45.

Articolo 48

Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia

1.   Le prestazioni d'invalidità sono trasformate, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono erogate e a norma del capitolo 5.

2.   Un'istituzione debitrice di prestazioni d'invalidità secondo la legislazione di uno Stato membro continua ad erogare al beneficiario di prestazioni d'invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di uno o più altri Stati membri, a norma dell'articolo 50, le prestazioni d'invalidità cui egli ha diritto, secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui il paragrafo 1 diventa applicabile nei confronti di questa istituzione oppure per tutto il tempo in cui l'interessato soddisfa le condizioni necessarie per beneficiarne.

3.   Qualora le prestazioni d'invalidità erogate secondo la legislazione di uno Stato membro, a norma dell'articolo 44, siano trasformate in prestazioni di vecchiaia e l'interessato non soddisfi ancora le condizioni stabilite dalla legislazione di uno o più altri Stati membri per beneficiarne, questi ultimi gli erogano prestazioni d'invalidità a decorrere dalla data della trasformazione.

3. Tali prestazioni d'invalidità sono erogate a norma del capitolo 5, come se questo fosse stato applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al lavoro seguita da invalidità, fino a quando l'interessato soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia previste dalle legislazioni nazionali interessate oppure, nel caso in cui tale trasformazione non sia contemplata, per tutto il tempo in cui egli ha diritto a prestazioni d'invalidità secondo la suddetta o le suddette legislazioni.

4.   Le prestazioni d'invalidità erogate a norma dell'articolo 44 sono ricalcolate ai sensi del capitolo 5 non appena il beneficiario soddisfi le condizioni necessarie per fruire delle prestazioni d'invalidità previste dalla legislazione di tipo B ovvero ottenga prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di un altro Stato membro.

Articolo 49

Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici

Gli articoli 6, 44, 46, 47, 48 e l'articolo 60, paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.

CAPITOLO 5

PENSIONI DI VECCHIAIA E AI SUPERSTITI

Articolo 50

Disposizioni generali

1.   Tutte le istituzioni competenti determinano il diritto alle prestazioni ai sensi di tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali l'interessato è stato soggetto, quando è stata presentata una richiesta di liquidazione, a meno che l'interessato non chieda espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri.

2.   Se, in un determinato momento, l'interessato non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni stabilite da tutte le legislazioni degli Stati membri cui è stato soggetto, le istituzioni che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte non tengono conto, in sede di calcolo secondo l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), dei periodi maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono state, o non sono più, soddisfatte qualora, tenendo conto di tali periodi, si determinino prestazioni di importo inferiore.

3.   Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis quando l'interessato richiede espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia.

4.   Un nuovo calcolo è effettuato d'ufficio a mano a mano che le condizioni che devono essere soddisfatte ai sensi delle altre legislazioni sono soddisfatte o qualora una persona richieda la liquidazione di una prestazione di vecchiaia differita a norma del paragrafo 1, a meno che i periodi maturati sotto le altre legislazioni non siano già stati presi in considerazione in virtù dei paragrafi 2 o 3.

Articolo 51

Disposizioni speciali relative alla totalizzazioine dei periodi

1.   Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un'occupazione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, l'istituzione competente di detto Stato membro tiene conto dei periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri soltanto se sono maturati sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa occupazione o, se del caso, nella stessa attività subordinata o autonoma.

Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, purché l'interessato sia stato iscritto a uno di tali regimi.

2.   I periodi di assicurazione maturati nell'ambito di un regime speciale di uno Stato membro sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, di un altro Stato membro, purché l'interessato sia stato iscritto a uno o più di tali regimi, anche se detti periodi sono già stati presi in considerazione in quest'ultimo Stato membro nell'ambito di un regime speciale.

3.   Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli risulta assicurato in forza della legislazione di un altro Stato membro, secondo le procedure di cui all'allegato XI per ciascuno Stato membro interessato.

Articolo 52

Liquidazione delle prestazioni

1.   L'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:

a)

a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);

b)

calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione prorata), secondo le seguenti modalità:

i)

l'importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l'importo teorico;

ii)

l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione prorata applicando all'importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati.

2.   All'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'istituzione competente applica, se del caso, l'insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei limiti previsti dagli articoli 53, 54 e 55.

3.   L'interessato ha diritto a percepire dall'istituzione competente di ciascuno Stato membro l'importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).

4.   Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a) in uno Stato membro risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione proratizzata, calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l'istituzione competente può non procedere alla proratizzazione alle condizioni previste dal regolamento di applicazione. Tali situazioni sono definite nell'allegato VIII.

Articolo 53

Clausole anticumulo

1.   Tutti i cumuli di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o erogate in base ai periodi d'assicurazione e/o residenza, maturati da una stessa persona, sono considerati cumuli di prestazioni della stessa natura.

2.   I cumuli di prestazioni che non possono essere considerati della stessa natura nel senso del paragrafo 1 sono considerati cumuli di prestazioni di natura diversa.

3.   Le seguenti disposizioni si applicano ai fini delle clausole anticumulo stabilite dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o di natura diversa o con altro reddito:

a)

l'istituzione competente tiene conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti all'estero;

b)

l'istituzione competente prende in considerazione l'importo delle prestazioni erogabili da un altro Stato membro prima della detrazione delle imposte, dei contributi previdenziali e delle altre trattenute o contributi individuali, a meno che la legislazione che essa applica non preveda l'applicazione di clausole anticumulo dopo tali detrazioni, alle condizioni e secondo le procedure indicate nel regolamento di applicazione;

c)

l'istituzione competente non prende in considerazione l'importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro in base ad una assicurazione volontaria o facoltativa continuata;

d)

se un solo Stato membro applica clausole anticumulo per il fatto che l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa in virtù della legislazione di altri Stati membri, oppure di reddito acquisito in altri Stati membri, la prestazione dovuta può essere ridotta solamente fino alla concorrenza dell'importo di tali prestazioni o di tale reddito.

Articolo 54

Cumulo di prestazioni della stessa natura

1.   In caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute secondo la legislazione di due o più Stati membri, le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione prorata.

2.   Le clausole anticumulo si applicano a una prestazione autonoma soltanto quando si tratta:

a)

di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o residenza,

oppure

b)

di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore, cumulato con:

i)

una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati membri al fine di evitare di tener conto più di una volta dello stesso periodo fittizio, o

ii)

una prestazione di cui alla lettera a).

Le prestazioni e gli accordi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell'allegato IX.

Articolo 55

Cumulo di prestazioni di natura diversa

1.   Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l'applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione dello Stato membro interessato relativamente a:

a)

due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole;

tuttavia l'applicazione della presente lettera non può privare la persona interessata del proprio status di titolare di pensione ai fini degli altri capitoli del presente titolo alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento di applicazione;

b)

una o più prestazioni prorata, le istituzioni competenti tengono conto della prestazione o delle prestazioni o altri redditi e di tutti gli elementi previsti ai fini dell'applicazione delle clausole anticumulo, in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione e/o residenza definito per il calcolo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

c)

una o più prestazioni autonome e una o più prestazioni prorata, le istituzioni competenti applicano mutatis mutandis la lettera a) per quanto riguarda le prestazioni autonome e la lettera b) per quanto riguarda le prestazioni prorata.

2.   L'istituzione competente non effettua la divisione prevista in relazione alle prestazioni autonome se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni di natura diversa e/o di altri redditi, nonché di tutti gli altri elementi per calcolare una frazione del loro importo determinato in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione e/o di residenza di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis se la legislazione di uno o più Stati membri prevede che un diritto alla prestazione non possa essere acquisito nel caso in cui l'interessato benefici di una prestazione di natura diversa, dovuta in base alla legislazione di un altro Stato membro, oppure di altri redditi.

Articolo 56

Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni

1.   Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo prorata di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), si applicano le norme seguenti:

a)

qualora la durata totale dei periodi di assicurazione e/o di residenza maturati prima che si avverasse il rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati è superiore al periodo massimo prescritto dalla legislazione di uno di questi Stati membri per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di tale Stato membro tiene conto di questo periodo massimo anziché della durata totale dei periodi maturati. Tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica. Questa disposizione non si applica alle prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione;

b)

la procedura relativa alla presa in considerazione dei periodi che si sovrappongono è stabilita nel regolamento di applicazione;

c)

se la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su redditi, contributi, base contributiva, maggiorazioni, guadagni, altri importi o una combinazione di più di uno dei suddetti elementi (medi, proporzionali, forfettari o fittizi), l'istituzione competente:

i)

determina la base di calcolo delle prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica;

ii)

impiega, ai fini della determinazione dell'importo da calcolare secondo i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati membri, gli stessi elementi determinati o accertati per i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica;

secondo le procedure di cui all'allegato XI per lo Stato membro interessato.

2.   Le norme della legislazione di uno Stato membro concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni si applicano, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di detto Stato membro a norma del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati membri.

Articolo 57

Periodi di assicurazione o residenza inferiori ad un anno

1.   In deroga all'articolo 52 paragrafo 1, lettera b), l'istituzione di uno Stato membro non è tenuta ad erogare prestazioni riguardanti periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, e che sono presi in considerazione al momento dell'avverarsi del rischio, se:

la durata di detti periodi è inferiore a un anno,

e

tenuto conto soltanto di questi periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di detta legislazione.

Ai fini del presente articolo, per «periodi» si intendono tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o residenza che ammettono a beneficiare della prestazione interessata o la accrescono direttamente.

2.   L'istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i).

3.   Qualora l'applicazione del paragrafo 1 abbia l'effetto di esonerare tutte le istituzioni degli Stati membri interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono erogate esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati membri le cui condizioni risultano soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza maturati e presi in considerazione a norma degli articoli 6 e 51, paragrafi 1 e 2, fossero maturati sotto la legislazione di detto Stato membro.

Articolo 58

Attribuzione di un'integrazione

1.   Il beneficiario di prestazioni al quale si applica il presente capitolo non può, nello Stato membro di residenza e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire una prestazioni inferiore alla prestazione minima fissata da detta legislazione per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione ai sensi del presente capitolo.

2.   L'istituzione competente di detto Stato membro gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un'integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima.

Articolo 59

Nuovo calcolo e rivalutazione delle prestazioni

1.   In caso di modifica del metodo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni prevista dalla legislazione di uno Stato membro, o in caso di modifica rilevante della situazione personale dell'interessato che, a norma di detta legislazione, comporti un adeguamento dell'importo della prestazione, si procede a un nuovo calcolo a norma dell'articolo 52.

2.   Per contro, se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni dello Stato membro interessato sono modificate di una percentuale o di un importo fisso, tale percentuale o importo fisso è applicato direttamente alle prestazioni stabilite a norma dell'articolo 52, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo.

Articolo 60

Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici

1.   Gli articoli 6, 50, 51, paragrafo 3 e gli articoli da 52 a 59 si applicano mutatis mutandis alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.

2.   Tuttavia, se la legislazione di uno Stato membro competente subordina l'acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per i dipendenti pubblici alla condizione che tutti i periodi di assicurazione siano maturati sotto uno o più regimi speciali per i dipendenti pubblici in tale Stato membro, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione di detto Stato membro, l'istituzione competente di detto Stato membro tiene conto solo dei periodi che possono essere riconosciuti ai sensi della legislazione che essa applica.

Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di queste prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni ai sensi del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi.

3.   Se, in base alla legislazione di uno Stato membro, le prestazioni erogate nell'ambito di un regime speciale per i dipendenti pubblici sono calcolate in base all'ultima retribuzione o alle ultime retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione, ai fini del calcolo, solo le retribuzioni, debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali l'interessato era soggetto a tale legislazione.

CAPITOLO 6

PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Articolo 61

Norme specifiche sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma

1.   L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica.

Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro sono presi in considerazione unicamente a condizione che tali periodi sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile.

2.   Tranne nei casi di cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste:

periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione,

periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione, oppure

periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma.

Articolo 62

Calcolo delle prestazioni

1.   L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore tiene conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato per l'ultima attività subordinata o attività lavorativa autonoma che ha esercitato in base a tale legislazione.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione in base alla quale sono calcolate le prestazioni e qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, l'interessato sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l'istituzione del luogo di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, ai sensi del regolamento di applicazione.

Articolo 63

Disposizioni speciali relative all'abolizione delle clausole di residenza

Ai fini del presente capitolo, l'articolo 7 si applica soltanto nei casi previsti dagli articoli 64 e 65 ed entro i limiti previsti da detti articoli.

Articolo 64

Disoccupati che si recano in un altro Stato membro

1.   La persona che si trova in disoccupazione completa e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

a)

prima della partenza, il disoccupato deve essere stato iscritto come richiedente lavoro e deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o le istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;

b)

il disoccupato deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, essere sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispettare le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. Questa condizione si considera soddisfatta per il periodo che precede l'iscrizione se quest'ultima avviene entro sette giorni dalla data in cui l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato. In casi eccezionali, gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale termine;

c)

il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell'erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi;

d)

le prestazioni sono erogate dall'istituzione competente, secondo la legislazione che essa applica ed a suo carico.

2.   Se l'interessato ritorna nello Stato membro competente alla scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù del paragrafo 1, lettera c) o prima di tale scadenza, egli continua ad avere diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di detto Stato membro. Egli perde ogni diritto a prestazione a norma della legislazione dello Stato membro competente se non vi ritorna alla scadenza di tale periodo o prima di tale scadenza, fatte salve disposizioni più favorevoli di detta legislazione. In casi eccezionali gli uffici o le istituzioni competenti possono consentire all'interessato di ritornare in una data posteriore senza perdita del diritto.

3.   Salvo disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione dello Stato membro competente, tra due periodi di occupazione il periodo massimo complessivo per il quale il diritto alle prestazioni è conservato a norma del paragrafo 1 è pari a tre mesi; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale periodo fino ad un massimo di sei mesi.

4.   Le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro competente e dello Stato membro in cui la persona si reca per cercare un'occupazione sono definite nel regolamento di applicazione.

Articolo 65

Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1.   La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.

2.   La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.

Il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto.

3.   Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima frase, deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale risiede, è sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispetta le condizioni stabilite dalla legislazione di tale Stato membro. Se decide di iscriversi come richiedente lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma deve rispettare gli obblighi vigenti in detto Stato.

4.   L'attuazione del paragrafo 2, seconda frase, e del paragrafo 3, seconda frase, e le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro di residenza e dello Stato membro in cui la persona ha esercitato la sua ultima attività sono definite nel regolamento di applicazione.

5.

a)

Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.

b)

Tuttavia, un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero al quale sono state erogate prestazioni a carico dell'istituzione competente dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto beneficia in primo luogo, al ritorno nello Stato membro di residenza, delle prestazioni ai sensi dell'articolo 64 e l'erogazione delle prestazioni a norma della lettera a) è sospesa per il periodo durante il quale egli beneficia di prestazioni in base all'ultima legislazione alla quale era soggetto.

6.   Le prestazioni erogate dall'istituzione del luogo di residenza a norma del paragrafo 5 continuano a essere a carico di quest'ultima. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 7, l'istituzione competente dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione l'interessato era soggetto rimborsa all'istituzione del luogo di residenza l'intero importo delle prestazioni erogate da quest'ultima durante i primi tre mesi. L'importo del rimborso lungo l'arco di questo periodo non può essere superiore all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione dello Stato membro competente. Nel caso di cui al paragrafo 5, lettera b), il periodo durante il quale sono erogate prestazioni a norma dell'articolo 64, è detratto dalla durata del periodo di cui alla seconda frase del presente paragrafo. Le modalità di rimborso sono definite nel regolamento di applicazione.

7.   Tuttavia, il periodo del rimborso di cui al paragrafo 6 viene prolungato a cinque mesi se la persona interessata, durante i 24 mesi precedenti, ha maturato periodi di occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12 mesi nello Stato membro alla cui legislazione era da ultimo assoggettato, a condizione che detti periodi siano presi in considerazione ai fini della determinazione del diritto alle indennità di disoccupazione.

8.   Ai fini dei paragrafi 6 e 7 due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.

CAPITOLO 7

PRESTAZIONI DI PREPENSIONAMENTO

Articolo 66

Prestazioni

Quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni di prepensionamento al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, non si applica l'articolo 6.

CAPITOLO 8

PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo 67

Familiari residenti in un altro Stato membro

Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita.

Articolo 68

Regole di priorità in caso di cumulo

1.   Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità:

a)

nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l'ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell'erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;

b)

nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l'ordine di priorità è fissato con riferimento ai seguenti criteri secondari:

i)

nel caso di diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta attività e, in via sussidiaria, se necessario, l'importo più elevato di prestazioni previsto dalle legislazioni in questione. In quest'ultimo caso l'onere delle prestazioni è ripartito secondo i criteri definiti nel regolamento di applicazione;

ii)

nel caso di diritti conferiti a titolo dell'erogazione di pensioni o di rendite: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia dovuta una pensione a titolo della sua legislazione e, in via sussidiaria, se necessario, il periodo di assicurazione o di residenza più lungo maturato in base alle legislazioni in questione;

iii)

nel caso di diritti conferiti a titolo della residenza: il luogo di residenza dei figli.

2.   In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto sulla residenza.

3.   Qualora ai sensi dell'articolo 67, venga presentata una domanda di prestazioni familiari alla competente istituzione di uno Stato membro di cui si applica la legislazione, ma non in linea prioritaria a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

a)

detta istituzione inoltra la domanda immediatamente all'istituzione competente dello Stato membro di cui si applica la legislazione in linea prioritaria, ne informa la persona interessata e, fatte salve le disposizioni del regolamento di applicazione in materia di concessione provvisoria di prestazioni, eroga, ove necessario, l'integrazione differenziale di cui al paragrafo 2;

b)

l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione si applica in linea prioritaria evade la domanda come se quest'ultima fosse stata presentata direttamente a detta istituzione, ed è considerata data di presentazione all'istituzione competente in linea prioritaria la data in cui siffatta domanda è stata presentata alla prima istituzione.

Articolo 69

Disposizioni complementari

1.   Se, a titolo della legislazione designata a norma degli articoli 67 e 68, nessun diritto è conferito al pagamento di prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani, tali prestazioni sono erogate per difetto e in aggiunta alle altre prestazioni familiari acquisite a titolo della predetta legislazione, dalla legislazione dello Stato membro al quale il lavoratore defunto è stato assoggettato più a lungo, sempreché il diritto sia stato conferito in virtù di detta legislazione. Se nessun diritto viene acquisito in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto a titolo delle legislazioni degli altri Stati membri sono esaminate e le prestazioni sono erogate nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di tali Stati membri.

2.   Le prestazioni erogate in forma di pensioni o rendite o integrazioni di pensioni o rendite sono fornite e calcolate a norma del capitolo 5.

CAPITOLO 9

PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO DI CARATTERE NON CONTRIBUTIVO

Articolo 70

Disposizione generale

1.   Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quanto di quella relativa all'assistenza sociale.

2.   Ai fini del presente capitolo, le «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» sono quelle:

a)

intese a fornire:

i)

copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato,

ii)

oppure unicamente la protezione specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto soggetto nello Stato membro interessato

e

b)

relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione, non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse ad integrazione della prestazione contributiva non sono da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo,

e

c)

sono elencate nell'allegato X.

3.   L'articolo 7 e gli altri capitoli del presente titolo non si applicano alle prestazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   Le prestazioni di cui al paragrafo 2 sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico.

TITOLO IV

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA E COMITATO CONSULTIVO

Articolo 71

Composizione e funzionamento della commissione amministrativa

1.   La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in seguito denominata «commissione amministrativa») istituita presso la Commissione delle Comunità europee, è composta da un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commissione delle Comunità europee partecipa con funzione consultiva alle riunioni della commissione amministrativa.

2.   Lo statuto della commissione amministrativa è redatto dai suoi membri di comune accordo.

Le decisioni relative alle questioni di interpretazione di cui all'articolo 72, lettera a) sono adottate secondo le regole di voto stabilite dal trattato e formano oggetto della necessaria pubblicità.

3.   La segreteria della commissione amministrativa è assicurata dalla Commissione delle Comunità europee.

Articolo 72

Compiti della commissione amministrativa

La commissione amministrativa è incaricata di:

a)

trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento o da quelle del regolamento di applicazione o di ogni altro accordo concluso o che dovesse intervenire nell'ambito di questi, fatto salvo il diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di fare ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalla legislazione degli Stati membri, dal presente regolamento o dal trattato;

b)

agevolare l'applicazione uniforme del diritto comunitario, in particolare promuovendo lo scambio di esperienze e di buone prassi amministrative:

c)

promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri e le loro istituzioni in materia di sicurezza sociale al fine tra l'altro di tenere conto dei problemi specifici di alcune categorie di persone; agevolare, nel settore del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la realizzazione di azioni di cooperazione transfrontaliera;

d)

favorire il maggior ricorso possibile alle nuove tecnologie per agevolare la libera circolazione delle persone, in particolare modernizzando le procedure necessarie allo scambio di informazioni e adattando agli scambi elettronici i flussi di informazione tra le istituzioni, tenuto conto dell'evoluzione dell'elaborazione elettronica dei dati in ogni Stato membro; la commissione amministrativa adotta le norme strutturali comuni per i servizi di elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli standard e fissa le modalità di funzionamento della parte comune di tali servizi;

e)

esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza a norma del presente regolamento e del regolamento di applicazione o di ogni altro accordo concluso nell'ambito dei suddetti regolamenti;

f)

presentare alla Commissione delle Comunità europee ogni proposta opportuna in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale al fine di migliorare e modernizzare l'acquis comunitario mediante l'elaborazione di regolamenti ulteriori o di altri strumenti previsti dal trattato;

g)

stabilire gli elementi necessari di cui tenere conto per la definizione dei conti relativi agli oneri che incombono alle istituzioni degli Stati membri a norma del presente regolamento e adottare i conti annuali tra le suddette istituzioni in base alla relazione della commissione di controllo dei conti di cui all'articolo 74.

Articolo 73

Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati

1.   È istituita nell'ambito della commissione amministrativa una commissione tecnica per la elaborazione elettronica dei dati, in seguito denominata «commissione tecnica». La commissione tecnica propone alla commissione amministrativa le norme strutturali comuni per la gestione dei servizi di elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli standard; elabora relazioni ed esprime un parere motivato prima che la commissione amministrativa prenda una decisione a norma dell'articolo 72, lettera d). La composizione e le modalità di funzionamento della commissione tecnica sono determinate dalla commissione amministrativa.

2.   A tal fine la commissione tecnica:

a)

raccoglie i documenti tecnici pertinenti e intraprende gli studi e i lavori richiesti allo scopo di svolgere i compiti che le sono affidati;

b)

sottopone alla commissione amministrativa le relazioni e i pareri motivati di cui al paragrafo 1;

c)

realizza ogni altro compito e studio sulle questioni che la commissione amministrativa le sottopone;

d)

garantisce la direzione dei progetti pilota comunitari di utilizzazione di servizi di elaborazione elettronica dei dati e, per la parte comunitaria, dei sistemi operativi di utilizzazione di tali servizi.

Articolo 74

Commissione di controllo dei conti

1.   Nell'ambito della commissione amministrativa è istituita una commissione di controllo dei conti. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione di controllo dei conti sono fissate dalla commissione amministrativa.

La commissione di controllo dei conti è incaricata di:

a)

verificare il metodo di determinazione e di calcolo dei costi medi annui presentati dagli Stati membri;

b)

riunire i dati necessari e procedere ai calcoli richiesti per l'elaborazione della situazione annua dei crediti di ogni Stato membro;

c)

rendere conto periodicamente alla commissione amministrativa dei risultati di applicazione del presente regolamento e del regolamento di applicazione, in particolare sul piano finanziario;

d)

fornire le relazioni e i dati necessari alle decisioni della commissione amministrativa ai sensi dell'articolo 72, lettera g);

e)

trasmettere alla commissione amministrativa ogni suggerimento utile, anche sul presente regolamento, in relazione alle lettere a), b) e c);

f)

effettuare ogni lavoro, studio o missione sulle questioni sottopostegli dalla commissione amministrativa.

Articolo 75

Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

1.   È istituito un comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in seguito denominato «comitato consultivo», composto, per ognuno degli Stati membri, di:

a)

un rappresentante del governo;

b)

un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

c)

un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro.

Per ognuna delle suddette categorie è nominato un membro supplente per ogni Stato membro.

I membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo sono nominati dal Consiglio. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee. Il comitato consultivo stabilisce le modalità di organizzazione dei suoi lavori.

2.   Il comitato consultivo è abilitato, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, della commissione amministrativa o su propria iniziativa:

a)

ad esaminare le questioni generali o di principio e i problemi sollevati dall'applicazione delle disposizioni comunitarie sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda talune categorie di persone;

b)

a formulare, all'intenzione della commissione amministrativa, pareri in materia nonché proposte in vista dell'eventuale revisione delle disposizioni in causa.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 76

Cooperazione

1.   Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano tutte le informazioni concernenti:

a)

i provvedimenti adottati per l'applicazione del presente regolamento;

b)

le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione del presente regolamento.

2.   Ai fini del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, la commissione amministrativa stabilisce la natura delle spese rimborsabili e i limiti oltre ai quali è previsto il relativo rimborso.

3.   Ai fini del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

4.   Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Le istituzioni, secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento.

Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente e dello Stato membro di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento.

5.   La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 4, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall'ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento.

6.   In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente regolamento, tali da mettere in causa i diritti di una persona cui esso è applicabile, l'istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza della persona in causa contatta l'istituzione/le istituzioni dello o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa.

7.   Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati per il solo fatto di essere redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro, riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni della Comunità, a norma dell'articolo 290 del trattato.

Articolo 77

Protezione dei dati di carattere personale

1.   Quando, in virtù del presente regolamento o del regolamento d'applicazione, le autorità o le istituzioni di uno Stato membro comunicano i dati di carattere personale alle autorità o alle istituzioni di un altro Stato membro, tale comunicazione è soggetta alla legislazione in materia di protezione dei dati dello Stato membro che li trasmette. Ogni comunicazione da parte dell'autorità o dell'istituzione dello Stato membro che li ha ricevuti, nonché la memorizzazione, la modificazione e la distruzione dei dati forniti da parte di tale Stato membro sono soggette alla legislazione in materia di protezione dei dati dello Stato membro che li riceve.

2.   I dati richiesti per l'applicazione del presente regolamento e del regolamento d'applicazione sono trasmessi da uno Stato membro ad un altro Stato membro nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.

Articolo 78

Elaborazione elettronica dei dati

1.   Gli Stati membri impiegano progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati richiesti per l'applicazione del presente regolamento e del regolamento d'applicazione. La Commissione delle Comunità europee appoggia le attività d'interesse comune a partire dal momento in cui gli Stati membri instaurano questi servizi di elaborazione elettronica dei dati.

2.   Ogni Stato membro ha la responsabilità di gestire la parte che gli compete dei servizi di elaborazione elettronica dei dati, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.

3.   Un documento elettronico inviato o emesso da un'istituzione a norma del presente regolamento e del regolamento di applicazione non può essere rifiutato da alcuna autorità o istituzione di un altro Stato membro a causa del fatto che è ricevuto tramite mezzi elettronici, una volta che l'istituzione destinataria ha dichiarato che può ricevere documenti elettronici. La riproduzione e la registrazione di tali documenti è ritenuta essere una riproduzione corretta ed esatta del documento originale o una rappresentazione dell'informazione alla quale esso si riferisce, salvo prova del contrario.

4.   Un documento elettronico è considerato valido se il sistema informatico sul quale esso è registrato comporta gli elementi di sicurezza necessari ad evitare ogni alterazione o ogni comunicazione della registrazione o ogni forma d'accesso non autorizzato a detta registrazione. L'informazione registrata deve poter essere riprodotta in qualunque momento sotto una forma immediatamente leggibile. Quando un documento elettronico è trasmesso da un'istituzione di sicurezza sociale ad un'altra, sono adottate misure di sicurezza adeguate, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.

Articolo 79

Finanziamento delle azioni nel settore della sicurezza sociale

Nel contesto del presente regolamento e del regolamento di applicazione, la Commissione delle Comunità europee può finanziare in tutto o in parte:

a)

azioni miranti a migliorare gli scambi d'informazione tra le autorità e le istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri, in particolare lo scambio elettronico di dati;

b)

ogni altra azione intesa a fornire informazioni alle persone cui si applica il presente regolamento ed ai loro rappresentanti sui diritti e gli obblighi derivanti dal presente regolamento, utilizzando i mezzi più adeguati.

Articolo 80

Esenzioni

1.   Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previsto dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato membro, è esteso agli atti o ai documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o del presente regolamento.

2.   Tutti gli atti e i documenti di qualsiasi specie da produrre per l'applicazione del presente regolamento sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.

Articolo 81

Domande, dichiarazioni o ricorsi

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato membro, sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tale caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato membro, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato membro è considerata come la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.

Articolo 82

Perizie mediche

Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, su richiesta dell'istituzione competente, in un altro Stato membro dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora del richiedente o del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento d'applicazione o concordate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 83

Applicazione delle legislazioni

Le disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri figurano nell'allegato XI.

Articolo 84

Recupero di contributi e ripetizione di prestazioni

1.   Il recupero dei contributi dovuti ad un'istituzione di uno Stato membro e la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate da parte dell'istituzione di uno Stato membro possono essere effettuati in un altro Stato membro, secondo le procedure e con le garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi, nonché alla ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate, dall'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato membro.

2.   Le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità amministrative riguardanti il recupero di contributi, di interessi e di ogni altra spesa o la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate in virtù della legislazione di uno Stato membro, sono riconosciute e poste in esecuzione su richiesta dell'istituzione competente in un altro Stato membro, entro i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione e da ogni altra procedura applicabile a decisioni analoghe di quest'ultimo Stato membro. Queste decisioni sono dichiarate esecutive in detto Stato membro, nella misura in cui la legislazione e ogni altra procedura di tale Stato membro lo esigano.

3.   In caso di esecuzione forzata, di fallimento o concordato, i crediti dell'istituzione di uno Stato membro beneficiano, in un altro Stato membro, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest'ultimo Stato membro riconosce ai crediti della stessa natura.

4.   Le modalità d'applicazione del presente articolo, compreso il rimborso dei costi, sono disciplinate dal regolamento di applicazione o, se del caso e a titolo complementare, tramite accordi fra gli Stati membri.

Articolo 85

Diritti delle istituzioni

1.   Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente:

a)

quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;

b)

quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

2.   Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei loro impiegati, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente.

Il paragrafo 1 si applica anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti dei datori di lavoro o dei loro impiegati, nei casi in cui non è esclusa la loro responsabilità.

3.   Qualora ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, e/o dell'articolo 41, paragrafo 2, due o più Stati membri o le loro autorità competenti abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell'ambito della loro competenza o, qualora il rimborso sia indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:

a)

qualora l'istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora eroghi ad una persona delle prestazioni per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potrà avvalersi del diritto di surrogazione o dell'azione diretta, nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica;

b)

per l'applicazione della lettera a):

i)

il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l'istituzione del luogo di residenza o di dimora e

ii)

la suddetta istituzione sarà considerata essere l'istituzione debitrice;

c)

si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall'accordo di rinuncia o da un rimborso indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate.

Articolo 86

Accordi bilaterali

Per quanto riguarda i rapporti fra Lussemburgo, da un lato, e Francia, Germania e Belgio, dall'altro, l'applicazione e la durata del periodo di cui all'articolo 65, paragrafo 7 è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 87

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione.

2.   Ogni periodo d'assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della sua data di applicazione nello Stato membro interessato.

4.   Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato, è liquidata o ripristinata, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data d'applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, a condizione che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

5.   I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima della data di applicazione del presente regolamento in uno Stato membro, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto del presente regolamento.

6.   Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento in uno Stato membro, i diritti acquisiti a norma del presente regolamento hanno effetto a decorrere da tale data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la limitazione dei diritti.

7.   Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

8.   Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest'ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

9.   L'articolo 55 del presente regolamento si applica esclusivamente alle pensioni alle quali l'articolo 46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applica alla data di applicazione del presente regolamento.

10.   Le disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, seconda frase sono applicabili al Lussemburgo entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

11.   Gli Stati membri provvedono a che sia fornita l'informazione appropriata riguardante le modifiche dei diritti e degli obblighi introdotte dal presente regolamento e dal regolamento di applicazione.

Articolo 88

Aggiornamento degli allegati

Gli allegati del presente regolamento sono riveduti periodicamente.

Articolo 89

Regolamento di applicazione

Un regolamento ulteriore definirà le modalità di applicazione del presente regolamento.

Articolo 90

Abrogazione

1.   Il regolamento (CEE) n.1408/71 del Consiglio è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 1408/71 rimane in vigore e i relativi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:

a)

del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (5), fino a quando detto regolamento non è abrogato o modificato;

b)

del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia (6), fino a quando detto regolamento non è abrogato o modificato;

c)

dell'accordo sullo Spazio economico europeo (7) e dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (8), e altri accordi che contengono un riferimento al regolamento (CEE) n. 1408/71, fino a quando detti accordi non sono modificati in funzione del presente regolamento.

2.   I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1408/71 nella direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità (9), si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 91

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a ..., addì ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 38 del 12.2.1999, pag. 10 e GU C ... (proposta).

(2)  GU C 75 del 15.3.2000, pag. 29.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 3 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 26 gennaio 2004 (GU C 79 E del 30.3.2004, pag. 15) e posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2004.

(4)  GU L 149 del del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

(5)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

(6)  GU L 160 del 20.6.1985, pag. 7.

(7)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

(8)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Comitato UE-Svizzera (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 55).

(9)  GU L 209 del 25.7.1998, pag.46.

ALLEGATO I

ANTICIPI SUGLI ASSEGNI ALIMENTARI, ASSEGNI SPECIALI DI NASCITA O DI ADOZIONE

(Articolo 1, paragrafo 4, lettera z)

I.   Anticipi sugli assegni alimentari

A.

BELGIO

Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge del 21 febbraio 2003 che istituisce un servizio dei crediti alimentari in seno al Servizio pubblico federale per le finanze.

B.

DANIMARCA

Anticipo sui sussidi per i figli previsto dalla legge sugli assegni familiari.

Anticipo sui sussidi per i figli codificato dalla legge n. 765 dell'11 settembre 2002.

C.

GERMANIA

Anticipi sugli assegni alimentari a norma della legge tedesca relativa agli anticipi sugli assegni alimentari (Unterhaltsvorschussgesetz) del 23 luglio 1979.

D.

FRANCIA

Assegno di sostegno familiare versato al bambino di cui uno o entrambi i genitori si sottraggono o non sono in grado di ottemperare agli obblighi alimentari o al pagamento di un assegno alimentare fissato con decisione giudiziaria.

E.

AUSTRIA

Anticipi sugli assegni alimentari a norma della legge relativa agli anticipi sugli assegni alimentari per i figli (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 — UVG).

F.

PORTOGALLO

Anticipi sugli assegni alimentari (legge n. 75, del 19 novembre 1998, sulla garanzia degli alimenti destinati ai minori).

G.

FINLANDIA

Assegni alimentari a norma della legge sulla sicurezza degli alimenti destinati ai figli (671/1998).

H.

SVEZIA

Assegni alimentari previsti dalla legge sugli alimenti (1996:1030).

II.   Assegni speciali di nascita e di adozione

A.

BELGIO

Assegno di natalità e premio di adozione.

B.

SPAGNA

Assegni di natalità una tantum.

C.

FRANCIA

Assegni di natalità o di adozione nel quadro delle «prestazioni per l'accoglienza della prima infanzia»(«Prestations d'accueil au jeune enfant» — PAJE).

D.

LUSSEMBURGO

Assegni prenatali.

Assegni di natalità.

E.

FINLANDIA

L'assegno globale di maternità, l'assegno forfetario di maternità e l'aiuto sotto forma di importo forfetario destinato a compensare il costo dell'adozione internazionale, in applicazione della legge sugli assegni di maternità.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI MANTENUTE IN VIGORE E, SE DEL CASO, LIMITATE ALLE PERSONE CUI SI APPLICANO

(Articolo 8, paragrafo 1)

Il contenuto del presente allegato è determinato dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente al trattato, quanto prima e entro la data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 91.

ALLEGATO III

RESTRIZIONE DEL DIRITTO DEI FAMILIARI DI LAVORATORI FRONTALIERI A PRESTAZIONI IN NATURA

(Articolo 18, paragrafo 2)

DANIMARCA

SPAGNA

IRLANDA

PAESI BASSI

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

ALLEGATO IV

DIRITTI SUPPLEMENTARI PER I PENSIONATI CHE RITORNANO NELLO STATO MEMBRO COMPETENTE

(Articolo 27, paragrafo 2)

BELGIO

GERMANIA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

ITALIA

LUSSEMBURGO

AUSTRIA

SVEZIA

ALLEGATO V

DIRITTI SUPPLEMENTARI PER GLI EX LAVORATORI FRONTALIERI CHE RITORNANO NELLO STATO MEMBRO IN CUI HANNO PRECEDENTEMENTE ESERCITATO UN'ATTIVITà SUBORDINATA O AUTONOMA (APPLICABILE SOLO SE è CITATO ANCHE LO STATO MEMBRO IN CUI HA SEDE L'ISTITUZIONE COMPETENTE RESPONSABILE PER I COSTI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA EROGATE AL PENSIONATO NEL SUO STATO MEMBRO DI RESIDENZA)

(Articolo 28, paragrafo 2)

BELGIO

GERMANIA

SPAGNA

FRANCIA

LUSSEMBURGO

AUSTRIA

PORTOGALLO

ALLEGATO VI

LEGISLAZIONE DI TIPO A CHE DEVE BENEFICIARE DEL COORDINAMENTO SPECIALE

(Articolo 44, paragrafo 1)

A.

GRECIA

Legislazione relativa al regime di assicurazione agricola (OGA) ai sensi della legge n. 4169/1961.

B.

IRLANDA

Parte II, capitolo 15 della legge codificata del 1993 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali (Social Welfare (Consolidation) Act 1993).

C.

FINLANDIA

Pensioni di invalidità determinate a norma della legge nazionale sulle pensioni dell'8 giugno 1956 e concesse in base alle disposizioni transitorie della legge nazionale sulle pensioni (547/93).

Pensioni nazionali alle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni (547/93)).

D.

SVEZIA

Prestazioni di malattia correlate al reddito e indennità compensative per inabilità (legge 1962/381, modificata dalla legge 2001:489).

E.

REGNO UNITO

a)

Gran Bretagna

L'articolo 30A, paragrafo 5 e gli articoli 40, 41 e 68 della legge sui contributi e le prestazioni del 1992 (Contributions and Benefits Act 1992).

b)

Irlanda del Nord

L'articolo 30A, paragrafo 5 e gli articoli 40, 41 e 68 della legge sui contributi e le prestazioni nell'Irlanda del Nord del 1992 [Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992].

ALLEGATO VII

CONCORDANZA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLO STATO D'INVALIDITÀ RA LE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

(Articolo 46, paragrafo 3 del regolamento)

BELGIO

Stato membro

Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato d'invalidità

Regimi applicati dalle istituzioni belghe cui s'impone la decisione in caso di concordanza

Regime generale

Regime miniere

Regime gente di mare

OSSOM

Invalidità generale

Invalidità professionale

FRANCIA

1. Regime generale:

 

 

 

 

 

III gruppo

(assistenza terza persona)

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

— II gruppo

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

— I gruppo

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

2. Regime agricolo

 

 

 

 

 

— invalidità generale totale

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

invalidità generale dei due terzi

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

— assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

3. Regime miniere:

 

 

 

 

 

invalidità generale parziale

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

— assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

— invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

4. Regime gente di mare:

 

 

 

 

 

— invalidità generale

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

— assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

— invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

ITALIA

1. Regime generale:

 

 

 

 

 

— invalidità operai

Non concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

— invalidità impiegati

Non concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

2. Regime gente di mare:

 

 

 

 

 

inabilità alla navigazione

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

LUSSEMBURGO (1)

Invalidità operai

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

Invalidità impiegati

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

FRANCIA

Stat membro

Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato di invalidità

Regimi applicati dalle istituzioni francesi cui s'impone la decisione in caso di concordanza

Regime generale

Regime agricolo

Regime miniere

Regime gente di mare

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III (assistenza terza persona)

Invalidità generale 2/3

Invalidità totale

Assistenza terza persona

Invalidità generale 2/3

Assistenza terza persona

Invalidità professionale

Invalidità generale 2/3

Invalidità professionale totale

Assistenza terza persona

BELGIO

1. Regime generale

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

2. Regime miniere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

invalidità generale parziale

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

- invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza (3)

 

 

 

3. Regime gente di mare

Concordanza (2)

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza (2)

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza (2)

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

ITALIA

1. Regime generale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- invalidità operai

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

- invalidità impiegati

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

2. Regime gente di mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- inabilità alla navigazione

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

LUSSEMBURGO (4)

- Invalidità operai

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

- Invalidità impiegati

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

ITALIA

Stato membro

Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato di invalidità

Regimi applicati dalle istituzioni italiane cui s'impone la decisione in caso di concordanza

Regime generale

Gente di mare — Inabilità alla navigazione

Operai

Impiegati

BELGIO

1. Regime generale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

2. Regime miniere

 

 

 

— invalidità generale parziale

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

— invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

3. Regime gente di mare

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

FRANCIA

1. Regime generale

 

 

 

— III gruppo (assistenza terza persona)

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

— II gruppo

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

— I gruppo

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

2. Regime agricolo

 

 

 

— invalidità generale totale

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

— invalidità generale parziale

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

— assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

3. Regime miniere

 

 

 

— invalidità generale parziale

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

— assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

— invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

4. Regime gente di mare

 

 

 

— invalidità generale parziale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

— assistenza terza persona

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

— invalidità professionale

 

 

 

LUSSEMBURGO (5)

Stato membro

Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato di invalidità

Regimi applicati dalle istituzioni lussemburghesi cui s'impone la decisione in caso di concordanza

Invalidità operai

Invalidità impiegati

BELGIO

1. Regime generale

Concordanza

Concordanza

2. Regime miniere:

 

 

— invalidità generale parziale

Non concordanza

Non concordanza

— invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

3. Regime gente di mare

Concordanza (6)

Non concordanza (6)

FRANCIA

1. Regime generale:

 

 

— III gruppo (assistenza terza persona)

Concordanza

Concordanza

— II gruppo

Concordanza

Concordanza

— I gruppo

Concordanza

Concordanza

2. Regime agricolo:

 

 

— invalidità generale totale

Concordanza

Concordanza

— invalidità generale dei 2/3

Concordanza

Concordanza

— assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

3. Regime miniere:

 

 

— invalidità generale dei 2/3

Concordanza

Concordanza

— assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

— invalidità generale totale

Non concordanza

Non concordanza

4. Regime gente di mare:

 

 

— invalidità generale parziale

Concordanza

Concordanza

— assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

— invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza


(1)  Le indicazioni riguardanti la concordanza tra il Lussemburgo, da un lato, e la Francia e il Belgio, dall'altro lato, saranno oggetto di un riesame tecnico che terrà conto delle modifiche intervenute nella legislazione nazionale lussemburghese.

(2)  Qualora l'invalidità riconosciuta dall'istituzione belga sia generale.

(3)  Solo se l'istituzione belga ha riconosciuto l'inabilità al lavoro in sotterraneo e in superfìcie.

(4)  Le indicazioni riguardanti la concordanza tra il Lussemburgo, da un lato, e la Francia e il Belgio, dall'altro lato, saranno oggetto di un riesame tecnico che terrà conto delle modifiche intervenute nella legislazione nazionale lussemburghese.

(5)  Le indicazioni riguardanti la concordanza tra il Lussemburgo, da un lato, e la Francia e il Belgio, dall'altro lato, saranno oggetto di un riesame tecnico che terrà conto delle modifiche intervenute nella legislazione nazionale lussemburghese.

(6)  Quando l'invalidità riconosciuta dall'istituzione belga è generale.

ALLEGATO VIII

CASI IN CUI LA PRESTAZIONE AUTONOMA È PARI O SUPERIORE ALLA PRESTAZIONE PRORATA

(articolo 52, paragrafo 4)

A.

DANIMARCA

Tutte le domande di pensione previste dalla legge sulle pensioni sociali, ad eccezione delle pensioni di cui all'allegato IX.

B.

FRANCIA

Tutte le domande di prestazioni pensionistiche o di prestazioni ai superstiti a titolo di regimi pensionistici integrativi per i lavoratori subordinati o autonomi, fatta eccezione per le richieste di pensione di vecchiaia o di reversibilità a titolo del regime pensionistico integrativo del personale navigante professionale dell'aeronautica civile.

C.

IRLANDA

Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di vedova (contributiva) e di pensione di vedovo (contributiva).

D.

PAESI BASSI

Nel caso di un titolare di pensione in base alla legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia (AOW).

E.

PORTOGALLO

Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro sono pari o superiori a 21 anni civili, i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni e il calcolo è effettuato a norma dell'articolo 11 del decreto legge n. 35/2002, del 19 febbraio, che definisce le norme per la determinazione dell'importo della pensione. In tali casi, applicando un tasso più favorevole di formazione della pensione, l'importo risultante dal calcolo proratizzato potrebbe essere superiore a quello risultante dal calcolo indipendente.

F.

SVEZIA

La pensione di vecchiaia basata sul reddito (legge 1998:674), la pensione ai superstiti basata sul reddito in forma di sussidio di adeguamento o di assegno pensionistico per i figli se la morte è avvenuta prima del 1o gennaio 2003 e la pensione di vedova (legge 2000:461 e legge 2000:462).

G.

REGNO UNITO

Tutte le domande di pensione di anzianità, di prestazioni per vedove e per lutto familiare presentate in applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo 5 del regolamento, ad eccezione di quelle per le quali:

a)

durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:

i)

l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro, e

ii)

uno (o più di uno) degli esercizi fiscali di cui al punto (i) non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito.

b)

I periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.

ALLEGATO IX

PRESTAZIONI E ACCORDI CHE CONSENTONO L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 54

I.

Prestazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o residenza maturati:

A.

BELGIO

Le prestazioni relative al regime generale di invalidità, al regime speciale di invalidità dei minatori, al regime speciale della gente di mare della marina mercantile.

Le prestazioni riguardanti l'assicurazione contro l'inabilità al lavoro a favore dei lavoratori autonomi.

Le prestazioni concernenti l'invalidità nel regime di sicurezza sociale d'oltremare e il regime di invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi.

B.

DANIMARCA

La pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1o ottobre 1989.

C.

GRECIA

Prestazioni ai sensi delle disposizioni della legge n. 4169/1961 concernenti il regime di assicurazione agricola (OGA).

D.

SPAGNA

Le pensioni ai superstiti erogate nell'ambito dei regimi generali e speciali, ad eccezione del regime speciale per funzionari pubblici.

E.

FRANCIA

La pensione d'invalidità prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli.

La pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base a una pensione di invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a).

F.

IRLANDA

Pensione d'invalidità di tipo A.

G.

PAESI BASSI

La legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori subordinati, quale modificata (WAO).

La legge del 24 aprile 1997 relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi, quale modificata (WAZ).

La legge del 21 dicembre 1995 relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (ANW).

H.

FINLANDIA

Pensioni nazionali alle persone nate disabili o che lo sono diventate precocemente (legge 547/93 sulle pensioni nazionali)

Le pensioni nazionali, determinate in base alla legge sulle pensioni nazionali dell'8 giugno 1956 e attribuite in base alle norme transitorie della legge sulle pensioni nazionali (547/93).

L'importo integrativo della pensione per i figli a norma della legge sulle pensioni ai superstiti del 17 gennaio 1969.

I.

SVEZIA

La pensione ai superstiti basata sul reddito in forma di assegno pensionistico o di sussidio di adeguamento per i figli se la morte è avvenuta il 1o gennaio 2003 o successivamente e il deceduto è nato nel 1938 o successivamente (legge 2000:461).

II.

Prestazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è verificato il rischio e una data successiva

A.

GERMANIA

Le pensioni di invalidità o ai superstiti per le quali si tiene conto di un periodo complementare.

Le pensioni di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito.

B.

SPAGNA

Le pensioni di anzianità o per disabilità permanente (invalidità) previste dal regime speciale per funzionari pubblici dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se, al momento del verificarsi del rischio, il beneficiario era un impiegato pubblico in servizio o a questi assimilato; le pensioni in caso di morte o ai superstiti (per le vedove/i vedovi, gli orfani e i genitori) dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se al momento della morte l'impiegato pubblico era in servizio o in situazione assimilata.

C.

ITALIA

Le pensioni italiane di inabilità totale.

D.

LUSSEMBURGO

Le pensioni di invalidità o ai superstiti.

E.

FINLANDIA

Le pensioni da lavoro per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale.

F.

SVEZIA

Le prestazioni per malattia e le indennità compensative per inabilità in forma di prestazione garantita (legge 1962:381).

La pensione per i superstiti calcolata sulla base di periodi di assicurazione presunti (leggi 2000:461 e 2000:462).

La pensione di vecchiaia in forma di pensione garantita sulla base di periodi presunti presi in considerazione in precedenza (legge 1998/702).

III.

Accordi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), punto i) del regolamento volti ad evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio:

L'accordo sulla sicurezza sociale, del 28 aprile 1997, tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica federale di Germania.

L'accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo.

La convenzione nordica, del 15 giugno 1992, sulla sicurezza sociale.

ALLEGATO X

PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO DI CARATTERE NON CONTRIBUTIVO

(articolo 70, paragrafo 2, lettera c)

Il contenuto del presente allegato è determinato dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente al trattato, quanto prima e al più tardi prima della data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 91.

ALLEGATO XI

MODALITÀ PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

(articoli 51, paragrafo 3, 56, paragrafo 1 e 83)

Il contenuto del presente allegato è determinato dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente al trattato, quanto prima e al più tardi prima della data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 91.

P5_TA(2004)0294

Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza nelle gallerie della rete stradale transeuropea (5238/1/2004 — C5-0118/2004 — 2002/0309(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (5238/1/2004 — C5-0118/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 769) (3),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2004) 147) (4),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 78 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0249/2004),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente alla Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  Testi approvati del 9.10.2003, P5_TA(2003)0425.

(3)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(4)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0295

Qualità dell'aria ambiente ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (COM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 423) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0331/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0047/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0164

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo  (2),

deliberando conformemente alla procedura stabilita all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Basandosi sui principi di cui all'articolo 175, paragrafo 3 del trattato, il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sancisce la necessità di giungere a livelli di inquinamento che riducano al minimo gli effetti nocivi per la salute umana tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili della popolazione, e per l'ambiente nel suo complesso, migliorare la sorveglianza e la valutazione della qualità dell'aria, inclusa la deposizione di sostanze inquinanti, e garantire la divulgazione delle informazioni al pubblico.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (5), la Commissione trasmette proposte volte a disciplinare gli inquinanti elencati nell'allegato I della direttiva tenendo conto dei paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo.

(3)

Dai dati scientifici disponibili risulta che l'arsenico, il cadmio, il nickel e alcuni idrocarburi policiclici aromatici sono agenti cancerogeni umani genotossici e che non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale queste sostanze non comportano un rischio per la salute umana. L'impatto sulla salute umana e sull'ambiente è dovuto alle concentrazioni nell'aria ambiente e alla deposizione. Per motivi di fattibilità economica, in determinate zone non si può arrivare a concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici che non rappresentino un rischio considerevole per la salute umana.

(4)

Al fine di ridurre al minimo gli effetti nocivi dell'arsenico, del cadmio, del mercurio, del nickel e degli idrocarburi policiclici aromatici aerodispersi sulla salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili della popolazione, e sull'ambiente nel suo complesso, occorre fissare valori obiettivo da raggiungere per quanto possibile. Il benzo(a)pirene sarà usato come marker del rischio cancerogeno per gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente .

(5)

I valori obiettivo non richiederebbero misure che comportano costi sproporzionati. Per gli impianti industriali, i valori obiettivo non comporterebbero altre misure oltre all'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), come prescritto dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (6) e, in particolare, non comporterebbero la chiusura di impianti. Gli Stati membri dovrebbero però adottare tutte le misure di abbattimento economicamente razionali nei settori pertinenti.

(6)

In particolare, è necessario che i valori obiettivo di cui alla presente direttiva non siano considerati norme di qualità ambientale quali definite all'articolo 2, punto 7 della direttiva 96/61/CE e che, conformemente all'articolo 10 di tale direttiva, richiedono condizioni più rigorose di quelle ottenibili con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

(7)

Conformemente all'articolo 176 del trattato, gli Stati membri possono mantenere o prendere provvedimenti di protezione più rigorosi in materia di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici, purché siano compatibili con il trattato e vengano comunicati alla Commissione.

(8)

Quando le concentrazioni superano determinate soglie di valutazione, è obbligatoria una verifica di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene. Il numero richiesto dei punti di campionamento per misurazioni fisse può essere ridotto grazie a mezzi di valutazione supplementari. È prevista altresì la verifica delle concentrazioni di fondo nell'aria ambiente e della deposizione.

(9)

Il mercurio è una sostanza molto pericolosa per la salute umana e per l'ambiente. E presente in tutto l'ambiente e, sotto forma di metilmercurio, ha la capacità di accumularsi negli organismi e in particolare di concentrarsi negli organismi a livello superiore nella catena alimentare. Il mercurio rilasciato nell'atmosfera può essere trasportato su lunghe distanze.

(10)

La Commissione intende presentare nel 2004 una strategia coerente che comporti misure volte a tutelare la salute umana e l'ambiente dalle emissioni di mercurio, secondo un approccio basato sul ciclo di vita e tenendo conto della produzione, dell'uso, del trattamento dei rifiuti e delle emissioni. In tale contesto, la Commissione dovrebbe esaminare tutte le misure appropriate intese a ridurre la quantità di mercurio negli ecosistemi terrestri ed acquatici, e di conseguenza l'assunzione di mercurio per via alimentare, nonché ad evitare la presenza di mercurio in determinati prodotti.

(11)

Gli effetti dell'arsenico, del cadmio, del mercurio, del nickel e degli idrocarburi policiclici aromatici sulla salute umana, compreso attraverso la catena alimentare, e sull'ambiente nel suo complesso, si realizzano tramite concentrazioni nell'aria ambiente e tramite la deposizione e occorre tener conto dell'accumulo di tali sostanze nel suolo e della protezione delle acque sotterranee. Per agevolare la revisione della presente direttiva nel 2010, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri promuovano la ricerca sugli effetti di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici sulla salute umana e sull'ambiente, segnatamente attraverso la deposizione.

(12)

Nel valutare la qualità dell'aria ambiente, è importante basarsi su tecniche di misura normalizzate e accurate e su criteri comuni per l'ubicazione delle stazioni di misura, affinché le informazioni ottenute siano confrontabili nell'intera Comunità. Fornire metodi di misurazione di riferimento è una questione di importanza riconosciuta. La Commissione ha già avviato dei lavori sulla preparazione delle norme CEN per la misurazione delle sostanze presenti nell'aria ambiente per cui sono definiti valori obiettivo (arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene) nonché per la deposizione di metalli pesanti, ai fini di una rapida elaborazione e adozione. In assenza di metodi CEN normalizzati, si possono utilizzare metodi di misurazione di riferimento normalizzati a livello nazionale o internazionale.

(13)

È opportuno che la Commissione riceva informazioni sulle concentrazioni e sulla deposizione degli inquinanti disciplinati per poter stilare relazioni periodiche.

(14)

È necessario che il pubblico possa ottenere agevolmente informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente e sulla deposizione degli inquinanti disciplinati.

(15)

Occorre che gli Stati membri adottino norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione della presente direttiva e ne garantiscano l'attuazione. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(16)

Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(17)

Le modifiche che comporta l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico dovrebbero riguardare unicamente i criteri e le tecniche per la valutazione delle concentrazioni e della deposizione degli inquinanti disciplinati o le modalità esatte di trasmissione delle informazioni alla Commissione. I valori obiettivo non dovrebbero quindi subire alcun cambiamento, diretto o indiretto, a seguito di dette modifiche,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi

La presente direttiva:

a)

fissa un valore obiettivo per la concentrazione di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'arsenico, del cadmio, del nickel e degli idrocarburi policiclici aromatici sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

b)

garantisce, con riferimento all'arsenico, al cadmio, al nickel e agli idrocarburi policiclici aromatici, il mantenimento della buona qualità dell'aria ambiente e il suo miglioramento, negli altri casi;

c)

definisce metodi e criteri comuni per la valutazione delle concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, nonché della deposizione di arsenico, cadmio, nickel, mercurio e idrocarburi policiclici aromatici;

d)

garantisce la raccolta di informazioni esaurienti sulle concentrazioni di arsenico, cadmio, nickel, mercurio e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, nonché sulla deposizione di arsenico, cadmio, nickel, mercurio e idrocarburi policiclici aromatici, e la loro disponibilità al pubblico.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 96/62/CE, fatta eccezione per la definizione di «valore obiettivo».

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«valore obiettivo»: concentrazione nell'aria ambiente fissata onde evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente, nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un periodo di tempo determinato;

b)

«deposizione totale o complessiva»: la massa totale di inquinanti trasferita dall'atmosfera alle superfici (ad esempio suolo, vegetazione, acqua, edifici, ecc.) in una zona e in un periodo di tempo determinati;

c)

«soglia di valutazione superiore »: il livello di cui nell'allegato II al di sotto del quale può essere usata una combinazione di misurazioni e di tecniche di modellizzazione per valutare la qualità dell'aria ambiente, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE;

d)

«soglia di valutazione inferiore»: un livello di cui all'allegato II al di sotto del quale si possono usare soltanto tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva per valutare la qualità dell'aria ambiente, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 96/62/CE;

e)

«misurazioni fisse»: misurazioni effettuate in siti fissi in maniera continua o per campionamento casuale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 96/62/CE;

f)

«arsenico», «cadmio», «nickel» e «benzo(a)pirene»: tenore totale di questi elementi e composti nella frazione PM10;

g)

«PM10»: particelle che passano attraverso un ingresso dimensionale selettivo, definito dalla norma EN 12341, con un'efficienza di interruzione del 50% per un diametro aerodinamico di 10 μm;

h)

«idrocarburi policiclici aromatici»: composti organici con due o più anelli aromatici fusi, composti interamente di carbonio e idrogeno;

i)

«mercurio gassoso totale»: vapore di mercurio elementare (Hg0) e mercurio gassoso reattivo, cioè tipi di mercurio idrosolubili con una pressione di vapore sufficiente per esistere nella fase gassosa.

Articolo 3

Valori obiettivo

1.    Gli Stati membri prendono , a decorrere dal 31 dicembre 2012, tutte le misure necessarie, che non comportino costi sproporzionati per assicurare che le concentrazioni di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene, usato come marker del rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, quali valutate a norma dell'articolo 4, non superino i valori obiettivo fissati nell'allegato I.

2.   Gli Stati membri compilano un elenco delle zone e agglomerati in cui i livelli di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene sono al di sotto dei rispettivi valori obiettivo. Gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti in queste zone e in questi agglomerati al di sotto dei rispettivi valori obiettivo e si adoperano per mantenere la qualità migliore dell'aria ambiente, compatibilmente con lo sviluppo sostenibile.

3.   Gli Stati membri compilano un elenco delle zone e agglomerati in cui i valori obiettivo di cui all'allegato I sono superati.

Per tali zone e agglomerati, gli Stati membri specificano le aree di superamento e le fonti che contribuiscono al fenomeno. Gli Stati membri devono dimostrare di aver adottato in queste aree tutte le misure che non comportano costi sproporzionati, dirette in particolare alle fonti di emissione predominanti, al fine di conseguire i valori obiettivo. Nel caso degli impianti industriali contemplati dalla direttiva 96/61/CE, ciò comporta l'applicazione delle migliori tecniche disponibili secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 11 della stessa.

Articolo 4

Valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione

1.   La qualità dell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene è valutata in tutto il territorio degli Stati membri.

2.    In base ai criteri di cui al paragrafo 7, la misurazione è obbligatoria per le seguenti zone:

le zone e gli agglomerati in cui i livelli sono compresi tra la soglia di valutazione superiore e inferiore, e

altre zone e agglomerati i cui livelli superino la soglia di valutazione superiore.

Le misurazioni previste possono essere completate da tecniche di modellizzazione per fornire un'informazione adeguata sulla qualità dell'aria ambiente.

3.     Si può ricorrere ad una combinazione di misurazioni, incluse le misurazioni indicative di cui all'allegato IV, sezione I, e di tecniche di modellizzazione per la valutazione della qualità dell'aria ambiente in zone e agglomerati in cui i livelli in un periodo di tempo rappresentativo sono compresi tra la soglia di valutazione superiore e inferiore, da determinare in base alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione II.

4.     Nelle zone e agglomerati in cui i livelli sono inferiori alla soglia di valutazione inferiore, da determinare in base alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione II, è possibile ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva.

5.     Quando gli inquinanti devono essere misurati, la misurazione deve essere compiuta in siti fissi in maniera continua o per campionamento casuale; il numero delle misurazioni deve essere sufficiente a consentire la determinazione dei livelli.

6.    Le soglie di valutazione superiori e inferiori per arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente sono quelle stabilite nell'allegato II, sezione I. La classificazione di ciascuna zona o agglomerato ai fini del presente articolo è riesaminata almeno ogni cinque anni secondo la procedura di cui all'allegato II, sezione II. Il riesame è anticipato in caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzino le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene.

7.    L'allegato III, sezioni I e II, stabilisce i criteri di localizzazione dei punti di campionamento per misurare arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente onde valutare la conformità ai valori obiettivo. L'allegato III, sezione IV stabilisce il numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni fisse delle concentrazioni di ciascuna sostanza inquinante da installare in ciascuna zona o agglomerato in cui sono necessarie misurazioni, qualora la misurazione fissa sia l'unica fonte di dati sulle concentrazioni della zona o agglomerato.

8.     Per valutare il contributo del benzo(a)pirene nell'aria ambiente, ciascuno Stato membro controlla gli altri idrocarburi policiclici aromatici pertinenti in un numero limitato di punti di misurazione. Tali composti sono perlomeno i seguenti: benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenz(a,h)antracene. I punti di monitoraggio per gli idrocarburi policiclici aromatici coincidono con i punti di campionamento per il benzo(a)pirene e vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e le tendenze a lungo termine. Si applicano le sezioni I, II e III dell'allegato III.

9.   A prescindere dai livelli di concentrazione, si deve installare un punto di campionamento di fondo ogni 100 000 km2 per la misurazione indicativa, nell'aria ambiente, di arsenico, cadmio, nickel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e degli altri composti di idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8, nonché della deposizione totale di arsenico, cadmio, nickel, mercurio, benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8. Ciascuno Stato membro predispone almeno una stazione di misurazione. Tuttavia, ciascuno Stato membro, tramite accordo, e conformemente alle linee guida da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 6, può fissare una o più stazioni di misurazione comuni, che coprano zone limitrofe in Stati membri confinanti, per conseguire la necessaria risoluzione spaziale. Si raccomanda altresì la misurazione del mercurio bivalente gassoso e particellare. Se del caso, il monitoraggio è coordinato con la strategia di monitoraggio e il programma di misurazioni dell'EMEP. I punti di campionamento per tali inquinanti vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e le tendenze a lungo termine. Si applicano le sezioni I, II e III dell'allegato III.

10.    Si può ricorrere a bioindicatori per valutare le tendenze regionali di impatto sugli ecosistemi.

11.     Per le zone e gli agglomerati nei quali l'informazione delle stazioni di misurazione fisse è completata da informazioni provenienti da altre fonti, come inventari delle emissioni, metodi di misurazione indicativi e modellizzazione della qualità dell'aria, il numero di stazioni di misurazione fisse da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche devono essere sufficienti per consentire di determinare le concentrazioni di inquinanti atmosferici ai sensi della sezione I dell'allegato III e della sezione I dell'allegato IV.

12.    Gli obiettivi di qualità dei dati sono fissati alla sezione I dell'allegato IV. Quando per la valutazione si usano modelli di qualità dell'aria, si applica la sezione II dell'allegato IV.

13.   I metodi di riferimento per il campionamento e l'analisi di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente sono indicati nell'allegato V, sezioni I, II e III. La sezione IV dell'allegato V stabilisce le tecniche di riferimento per misurare la deposizione totale di arsenico, cadmio, nickel, mercurio e degli idrocarburi policiclici aromatici e la sezione V dell'allegato V indica le tecniche di modellizzazione di riferimento per la qualità dell'aria quando queste sono disponibili.

14.   La data entro la quale gli Stati membri informano la Commissione dei metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 96/62/CE è quella indicata all'articolo 10 della presente direttiva.

15.   Le modifiche necessarie per adeguare le disposizioni del presente articolo e della sezione II dell'allegato II e degli allegati III, IV e V al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, ma non devono comportare alcun cambiamento, diretto o indiretto, dei valori obiettivo.

Articolo 5

Trasmissione delle informazioni e comunicazioni

1.   Per le zone e gli agglomerati in cui siano superati i valori obiettivo, di cui all'allegato I, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

gli elenchi delle zone e degli agglomerati in questione;

b)

le aree di superamento delle soglie;

c)

i valori di concentrazione valutati;

d)

i motivi del superamento, in particolare le fonti che vi contribuiscono;

e)

la categoria di popolazione esposta al superamento.

Gli Stati membri comunicano inoltre tutti i dati valutati a norma dell'articolo 4, a meno che non siano già stati comunicati ai sensi della decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri (8).

Le informazioni sono trasmesse, per ciascun anno civile, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo e, per la prima volta, per l'anno civile successivo alla data di cui all'articolo 10.

2.   Oltre a ottemperare ai requisiti du cui al paragrafo 1, gli Stati membri riferiscono anche in merito a tutte le misure prese a norma dell' articolo 3.

3.   La Commissione fa in modo che il pubblico possa consultare agevolmente, con i mezzi appropriati, quali Internet, la stampa e altri mezzi di comunicazione facilmente accessibili, tutte le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.

4.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tutte le modalità dettagliate per la trasmissione delle informazioni richieste a norma del paragrafo 1.

Articolo 6

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 96/62/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 7

Informazione del pubblico

1.   Gli Stati membri garantiscono che informazioni chiare e comprensibili siano accessibili e siano messe regolarmente a disposizione del pubblico nonché degli opportuni organismi, quali associazioni ambientali, associazioni dei consumatori, organizzazioni che rappresentano gli interessi delle categorie vulnerabili della popolazione e altri pertinenti organismi sanitari, sulle concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nickel, mercurio, e benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8 nonché sui tassi di deposizione di arsenico, cadmio, nickel, mercurio e benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8.

2.   Le informazioni indicano anche qualsiasi superamento annuale dei valori obiettivo per l'arsenico, il cadmio, il nickel e il benzo(a)pirene di cui all'allegato I. Espongono inoltre i motivi del superamento e precisa l'area interessata, allegando una breve valutazione del valore obiettivo e opportune informazioni riguardanti l'incidenza sulla salute e l'impatto sull'ambiente.

Gli organismi di cui al paragrafo 1 devono poter accedere alle informazioni riguardanti tutte le misure adottate a norma dell'articolo 3.

3.   Le informazioni sono messe a disposizione ad esempio attraverso Internet, la stampa , e altri mezzi di comunicazione facilmente accessibili.

Articolo 8

Relazione e riesame

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2010, una relazione basata sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, e segnatamente sui risultati più recenti della ricerca scientifica concernente gli effetti sulla salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili della popolazione, e sull'ambiente nel suo complesso, dell'esposizione ad arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici, nonché sugli sviluppi tecnologici, compresi i progressi dei metodi di misurazione e di altri metodi di valutazione delle concentrazioni e della deposizione di tali inquinanti nell'aria ambiente.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 tiene conto dei seguenti aspetti:

a)

qualità attuale dell'aria, tendenze e proiezioni fino al 2015 e oltre questa data;

b)

possibilità di ridurre ulteriormente le emissioni di inquinanti da tutte le pertinenti fonti, e l'eventuale opportunità di introdurre valori limite volti a ridurre il rischio per la salute umana, per gli inquinanti di cui all'allegato I, tenendo conto della fattibilità tecnica e dell'efficacia in termini di costi, nonché dell'eventuale significativa protezione supplementare della salute e dell'ambiente che ne risulterebbe;

c)

relazione tra inquinanti e possibili strategie combinate per migliorare la qualità dell'aria nella Comunità e obiettivi connessi;

d)

prescrizioni attuali e future in materia di informazione del pubblico e di scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

e)

esperienza acquisita grazie all'applicazione della direttiva negli Stati membri, in particolare le condizioni alle quali si sono effettuate le misurazioni di cui all'allegato III.

f)

vantaggi economici indotti, per l'ambiente e la salute, attraverso la riduzione delle emissioni di arsenico, cadmio, nickel, mercurio e idrocarburi policiclici aromatici, nella misura in cui possano essere valutati;

g)

adeguatezza della sezione di particelle usata per il campionamento rispetto ai requisiti generali in materia di misurazione delle particelle;

h)

idoneità del benzo(a)pirene come marker dell'attività cancerogena totale degli idrocarburi policiclici aromatici, tenendo conto delle forme predominantemente gassose di idrocarburi policiclici aromatici come il fluorantene;

Basandosi sugli ultimi sviluppi scientifici e tecnologici, la Commissione esamina anche l'impatto di arsenico, cadmio e nickel sulla salute umana onde definire la loro cancerogenicità genotossica. In considerazione delle misure adottate in base alla strategia per il mercurio, la Commissione valuta altresì se sia opportuno prendere ulteriori iniziative per quanto riguarda il mercurio, tenendo conto dell'efficacia in termini di costi, e dell'eventuale significativa protezione supplementare della salute e dell'ambiente che ne risulterebbe.

3.   Al fine di raggiungere livelli di concentrazione nell'aria ambiente che riducano ulteriormente gli effetti nocivi per la salute umana e conducano ad un elevato livello di tutela dell'ambiente nel suo complesso, tenendo conto della fattibilità economica e tecnica di altre azioni, se del caso la relazione di cui al paragrafo 1 può essere corredata da proposte di modifica della presente direttiva, tenendo conto in particolare dei risultati ottenuti conformemente al paragrafo 2. La Commissione vaglia inoltre la possibilità di disciplinare la deposizione di arsenico , cadmio, nickel, mercurio e di specifici idrocarburi policiclici aromatici.

Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali emanate in attuazione della presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

Applicazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [... (9)]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ...

(2)  GU C ...

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 20.4.2004.

(4)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14. Decisione modificata dalla decisione 2001/752/CE della Commissione (GU L 282 del 26.10.2001, pag. 69).

(9)   24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

VALORI OBIETTIVO PER ARSENICO, CADMIO, NICKEL E BENZO(A)PIRENE

Inquinante

Valore obiettivo (1)

Arsenico

6 ng/m3

Cadmio

5 ng/m3

Nickel

20 ng/m3

Benzo(a)pirene

1 ng/m3


(1)  Per il tenore totale della frazione PM 10 calcolata in media su un anno civile.

ALLEGATO II

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI NECESSARI PER VALUTARE LE CONCENTRAZIONI DI ARSENICO, CADMIO, NICKEL E BENZO(A)PIRENE NELL'ARIA AMBIENTE IN UNA ZONA O AGGLOMERATO

I.   Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore:

 

Arsenico

Cadmio

Nickel

B(a)P

Soglia di valutazione superiore in percentuale del valore obiettivo

60 % (3,6 ng/m3)

60 % (3 ng/m3)

70 % (14 ng/m3)

60 % (0,6 ng/m3)

Soglia di valutazione inferiore in percentuale del valore obiettivo

40 % (2,4 ng/m3)

40 % (2 ng/m3)

50 % (10 ng/m3)

40 % (0,4 ng/m3)

II.   Determinazione del superamento delle soglie di valutazione superiore e inferiore

Il superamento delle soglie di valutazione superiore e inferiore deve essere determinato in base alle concentrazioni dei cinque anni precedenti, sempre che si disponga di dati sufficienti. Si parla di superamento della soglia di valutazione quando il fenomeno si è verificato per almeno tre anni, anche non consecutivi, dei cinque anni precedenti.

Qualora siano disponibili dati riguardo a un periodo più breve dei cinque anni precedenti, gli Stati membri possono combinare varie campagne di misurazione di breve durata nel periodo dell'anno e nei luoghi in cui si potrebbero registrare i massimi livelli di inquinamento con le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni e dalla modellizzazione onde determinare i superamenti delle soglie di valutazione superiore e inferiore.

ALLEGATO III

UBICAZIONE E NUMERO MINIMO DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURA DELLE CONCENTRAZIONI NELL'ARIA AMBIENTE E DEI TASSI DI DEPOSIZIONE

I. Ubicazione su macroscala

L'ubicazione dei punti di campionamento va scelta in modo da:

fornire dati sulle superfici all'interno di zone ed agglomerati nei quali la popolazione può essere esposta, direttamente o indirettamente, alle massime concentrazioni calcolate in media su un anno civile;

fornire dati sui livelli nelle altre superfici all'interno delle zone e degli agglomerati rappresentativi dell'esposizione della popolazione in generale;

fornire dati sui tassi di deposizione rappresentativi dell'esposizione in diretta della popolazione mediante la catena alimentare.

In linea di massima, i punti di campionamento devono essere situati in modo da evitare misurazione di microambienti molto ridotti nelle loro immediate vicinanze. Come regola, un punto di campionamento deve essere rappresentativo della qualità dell'aria in una superficie circostante di almeno 200 m2 nei siti orientati al traffico, di almeno 250m x 250m nei siti industriali, ove praticabile, e di diversi chilometri quadri nei siti di background urbano.

Il punto di campionamento per la valutazione dei livelli di fondo non deve essere influenzato da agglomerati o siti industriali situati nelle vicinanze (a meno di qualche chilometro).

Per valutare il contributo delle fonti industriali, si deve installare almeno un punto di campionamento sottovento rispetto alla fonte nell'area residenziale più vicina. Se non si conosce la concentrazione di fondo, è installato un punto di campionamento supplementare nella direzione principale del vento. In particolare. quando si applica l'articolo 3, paragrafo 3, i punti di campionamento devono essere scelti in modo da poter verificare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Per quanto possibile, i punti di campionamento dovrebbero anche essere rappresentativi di località simili non nelle immediate vicinanze. Se del caso, i punti di campionamento dovrebbero coincidere con quelli per le PM10.

II. Ubicazione su microscala

Per quanto possibile, si devono rispettare le linee guida seguenti:

l'orifizio di ingresso della sonda di campionamento deve essere sgombro e nelle vicinanze del campionatore non vi devono essere ostacoli al flusso d'aria (di norma, distanza di alcuni metri rispetto ad edifici, balconi, alberi ed altri ostacoli e distanza di almeno 0,5 m dall'edificio più prossimo, nel caso di punti di campionamento rappresentativi della qualità dell'aria alla quota di allineamento);

di regola, il punto di ingresso dell'aria deve situarsi tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo. Possono essere talvolta necessarie posizioni più elevate (fino ad 8 m). Può anche essere opportuna un'ubicazione più elevata se la stazione è rappresentativa di un'ampia zona;

l'orifizio di ingresso non deve essere posizionato nelle immediate vicinanze di fonti inquinanti per evitare l'aspirazione diretta di emissioni non mescolate all'aria ambiente;

l'orifizio di scarico del campionatore deve essere posizionato in modo da evitare il ricircolo dell'aria scaricata verso l'ingresso del campionatore;

i punti di campionamento orientati al traffico devono essere situati almeno a 25 m di distanza dai grandi incroci e a non meno di 4 m di distanza dal centro della corsia di traffico più vicina; gli orifizi di ingresso devono essere situati in modo tale da essere rappresentativi della qualità dell'aria vicino alla quota di allineamento;

per le misurazioni delle deposizioni nelle zone rurali periferiche, si applicano gli orientamenti e criteri dell'EMEP ove praticabile e ove i presenti allegati non dispongano altrimenti.

Si può anche tener conto dei fattori seguenti:

fonti di interferenza;

sicurezza;

accesso;

disponibilità di energia elettrica e di connessioni telefoniche;

visibilità del sito rispetto all'ambiente esterno;

sicurezza della popolazione e degli addetti;

opportunità di effettuare nello stesso punto prelievi per altri inquinanti;

requisiti di pianificazione.

III. Documentazione e riesame della scelta del sito

Le procedure di selezione del sito devono essere interamente documentate in fase di classificazione, ad esempio mediante fotografie dei punti cardinali dell'ambiente circostante e mappe dettagliate. Il sito deve essere riesaminato a intervalli regolari, ripetendo la documentazione in modo da verificare che i criteri di selezione restino validi nel tempo.

IV. Criteri per determinare il numero dei punti di campionamento per misurazioni fisse delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente

Numero minimo dei punti di campionamento per misurazioni fisse onde valutare la conformità ai valori obiettivo concernenti la protezione della salute umana nelle zone e negli agglomerati dove la misurazione fissa è l'unica fonte di informazione.

a)

Fonti diffuse

Popolazione dell'agglomerato o zona (in migliaia)

Se le concentrazioni massime superano la soglia di valutazione superiore  (1)

Se le concentrazioni massime sono situate tra le soglie di valutazione superiore e inferiore

 

As, Cd, Ni

B(a)P

As, Cd, Ni

B(a)P

0 — 749

1

1

1

1

750 — 1 999

2

2

1

1

2 000 — 3 749

2

3

1

1

3 750 — 4 749

3

4

2

2

4 750 — 5 999

4

5

2

2

≥ 6 000

5

5

2

2

b)

Fonti puntuali

Per valutare l'inquinamento nelle vicinanze di fonti puntuali, il numero di punti di campionamento per misurazioni fisse deve essere calcolato tenendo conto delle densità di emissione, del tipo probabile di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e dell'esposizione potenziale della popolazione. I punti di campionamento devono essere scelti in modo da poter verificare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 11 della direttiva 96/61/CE.

(1)   Deve essere compresa almeno una stazione per i livelli di fondo urbani e per il benzo(a)pirene anche una stazione orientata al traffico, sempre che ciò non comporti un aumento dei punti di campionamento.

ALLEGATO IV

OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI E REQUISITI RIGUARDANTI I MODELLI DI QUALITÀ DELL'ARIA

I.   Obiettivi di qualità dei dati

Sono proposti i seguenti obiettivi di qualità dei dati a fini di garanzia della qualità.

 

Benzo(a)pirene

Arsenico, cadmio e nickel

Idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene, mercurio gassoso totale

Deposizione totale

Incertezza

 

 

 

 

Misurazioni fisse e indicative

50 %

40 %

50 %

70 %

Modellizzazione

60 %

60 %

60 %

60 %

— Lettura minima

90 %

90 %

90 %

90 %

— Periodo minimo di copertura:

 

 

 

 

Misurazioni fisse

33 %

50 %

 

Misurazioni indicative (1)

14 %

14 %

14 %

33 %

L'incertezza (espressa con un livello di confidenza del 95 %) dei metodi usati per valutare le concentrazioni nell'aria ambiente sarà quantificata secondo i principi della guida CEN per l'espressione dell'incertezza nelle misure ( ENV 13005-1999), la metodologia ISO 5725:1994 e le indicazioni contenute nella relazione del CEN sulla qualità dell'aria (Approccio alla stima dell'incertezza per i metodi di misurazione di riferimento dell'aria ambiente (CR 14377:2002E). Le percentuali di incertezza sono indicate per singole misurazioni, la cui media è calcolata su tempi di campionamento standard, con un intervallo di affidabilità del 95 %. L'incertezza delle misurazioni va interpretata come applicabile entro il valore obiettivo appropriato. Le misurazioni fisse e indicative devono essere distribuite in modo regolare nell'arco dell'anno al fine di evitare una distorsione dei risultati.

Le prescrizioni relative alla lettura minima e al periodo minimo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione. Per la misura del benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici occorre un campionamento nell'arco delle 24 ore. Con la massima attenzione, singoli campioni prelevati nell'arco di un periodo massimo di un mese possono essere combinati e analizzati come un campione composito, sempre che il metodo garantisca la stabilità dei campioni per tale periodo. I tre congeneri benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene possono essere difficili da scomporre analiticamente. In tal caso possono essere registrati come totale. Il campionamento nell'arco delle 24 ore è consigliabile anche per misurare le concentrazioni di arsenico, cadmio e nickel. Il campionamento deve essere scaglionato in modo uniforme lungo la settimana e durante l'anno. Per la misurazione dei tassi di deposizione si consiglia di utilizzare campioni mensili o settimanali durante tutto l'anno. Gli Stati membri possono utilizzare un campionamento solo a umido anziché un campionamento di massa se possono dimostrare che la differenza tra i due è nei limiti del 10 %. I tassi di deposizione dovrebbero generalmente essere indicati in μg/m2 al giorno.

Gli Stati membri possono applicare un periodo minimo di copertura inferiore a quello indicato nella tabella, ma non inferiore al 14% per le misurazioni fisse e al 6% per le misurazioni indicative, sempre che possano dimostrare che sia rispettata l'incertezza estesa al 95% per la media annuale, calcolata in base agli obiettivi di qualità dei dati nella tabella secondo ISO 11222:2002 — (determinazione dell'incertezza del periodo medio delle misurazioni della qualità dell'aria).

II.   Requisiti riguardanti i modelli di qualità dell'aria

Quando per la valutazione si usa un modello di qualità dell'aria, sono indicati i riferimenti alle descrizioni del modello e le informazioni relative all'incertezza. Per incertezza relativa alla modellazione s'intende la deviazione massima dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, per un anno intero, a prescindere dall'ordine cronologico degli episodi.

III.     Requisiti riguardanti le tecniche di stima oggettiva

Ove si utilizzino tecniche di stima oggettiva l'incertezza non deve superare il 100 %.

IV.     Normalizzazione

Per le sostanze da analizzare nella frazione PM10 il volume di campionamento è riferito alle condizioni ambientali.


(1)   Le misurazioni indicative sono misurazioni che sono effettuate con periodicità ridotta ma rispettano gli altri obiettivi di qualità dei dati.

ALLEGATO V

METODI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI NELL'ARIA AMBIENTE E DEI TASSI DI DEPOSIZIONE

I. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi dell'arsenico, del cadmio e del nickel nell'aria ambiente

Il CEN sta normalizzando il metodo di riferimento per misurare le concentrazioni di arsenico, cadmio e nickel nell'aria ambiente, che si baserà sul campionamento manuale PM10 equivalente alla norma EN 12341, con successiva digestione dei campioni e analisi mediante spettrometria ad assorbimento atomico o spettrometria di massa ICP. In mancanza di un metodo CEN normalizzato, gli Stati membri sono autorizzati ad impiegare metodi nazionali standard o metodi ISO standard.

Uno Stato membro può anche utilizzare qualsiasi altro metodo purché dimostri che dà risultati equivalenti al metodo di cui sopra.

II. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Il CEN sta normalizzando il metodo di riferimento per misurare le concentrazioni di benzo(a)pirene nell'aria ambiente, che si baserà sul campionamento manuale PM10 equivalente alla norma EN 12341. In mancanza di un metodo CEN normalizzato, per il benzo(a)pirene e per gli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8, gli Stati membri sono autorizzati ad impiegare metodi nazionali standard o metodi ISO quali la norma ISO 12884.

Uno Stato membro può anche utilizzare qualsiasi altro metodo purché dimostri che dà risultati equivalenti al metodo di cui sopra.

III. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del mercurio nell'aria ambiente

Il metodo, automatizzato, di riferimento per misurare le concentrazioni totali di mercurio gassoso nell'aria ambiente si baserà sulla spettrometria ad assorbimento atomico o a fluorescenza atomica. In mancanza di un metodo CEN normalizzato, gli Stati membri sono autorizzati ad impiegare metodi nazionali standard o metodi ISO standard.

Uno Stato membro può anche utilizzare qualsiasi altro metodo purché dimostri che dà risultati equivalenti al metodo di cui sopra.

IV. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione di arsenico, cadmio, nickel, mercurio e idrocarburi policiclici aromatici

Il metodo di riferimento per il campionamento della deposizione di arsenico, cadmio, nickel, mercurio e idrocarburi policiclici aromatici si basa sull'esposizione di indicatori cilindrici di dimensioni standardizzate. In mancanza di un metodo CEN normalizzato, gli Stati membri sono autorizzati ad impiegare metodi nazionali standard.

V. Tecniche di riferimento per la modellizzazione in materia di qualità dell'aria

Le tecniche di riferimento per la modellizzazione non possono essere specificate allo stato attuale. Eventuali modifiche per adeguare il presente punto al progresso scientifico e tecnico devono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6.

P5_TA(2004)0296

Cooperazione per la tutela dei consumatori ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori») (COM(2003) 443 — C5-0335/2003 — 2003/0162(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 443) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0335/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0191/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0162

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori»)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

La risoluzione del Consiglio dell'8 luglio 1996 (5) riconosce che occorre adoperarsi per rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni ed invita gli Stati membri e la Commissione ad esaminare a titolo prioritario la possibilità di intensificare la cooperazione a livello amministrativo per quanto riguarda l'esecuzione della legislazione.

(2)

Gli accordi nazionali esistenti relativi all'esecuzione della legislazione che tutela gli interessi dei consumatori non sono adattati ai problemi posti dall'esecuzione della normativa nel mercato interno e attualmente non è possibile garantire un'efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione delle norme in questi casi. Queste difficoltà determinano la presenza di ostacoli alla collaborazione fra autorità pubbliche nell'individuare, esaminare e far cessare le infrazioni alla normativa che tutela gli interessi dei consumatori in caso di controversie transfrontaliere. Pertanto la conseguente mancanza di un'efficace esecuzione della normativa nelle controversie transfrontaliere permette ai professionisti (venditori e fornitori) di sottrarsi ai controlli spostando le loro attività all'interno della Comunità. Ciò comporta una distorsione della concorrenza ai danni dei professionisti onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero. Le difficoltà nell'esecuzione della legislazione in caso di controversie transfrontaliere scoraggiano i consumatori ad accettare offerte transfrontaliere e pregiudicano la loro fiducia nel mercato interno.

(3)

Pertanto è opportuno facilitare la cooperazione fra le autorità pubbliche, responsabili dell'esecuzione della normativa in materia di tutela dei consumatori, nel trattare le infrazioni intracomunitarie; contribuire al buon funzionamento del mercato interno, migliorare la qualità e la coerenza dell'esecuzione della normativa in materia di tutela dei consumatori e monitorare la protezione degli interessi economici dei consumatori.

(4)

Nella legislazione comunitaria esistono disposizioni di esecuzione in materia di cooperazione destinate a proteggere i consumatori anche oltre i loro interessi economici (soprattutto quando la salute è in questione). Si dovrebbero scambiare le migliori pratiche fra le reti costituite dal presente regolamento e le altre reti.

(5)

Poiché gli scopi dell'azione prevista non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, dal momento che da soli non possono garantire la cooperazione e il coordinamento, mentre tali scopi possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6)

La sfera di applicazione del presente regolamento in materia di assistenza reciproca dovrebbe limitarsi alle infrazioni intracomunitarie della legislazione comunitaria sulla tutela dei consumatori. L'efficacia con cui sono perseguite le infrazioni a livello nazionale deve garantire che non vi siano discriminazioni fra transazioni nazionali e intracomunitarie. Il presente regolamento non riguarda le responsabilità della Commissione in materia di infrazioni alla legislazione comunitaria da parte degli Stati membri , né esso conferisce alla Commissione poteri per far cessare le infrazioni intracomunitarie definite nel regolamento stesso .

(7)

La protezione dei consumatori contro le infrazioni transfrontaliere comporta la messa a punto di una rete di autorità pubbliche di vigilanza in tutto il territorio comunitario; dette autorità devono possedere un minimo di poteri investigativi ed esecutivi comuni al fine di applicare il regolamento in modo efficace e dissuadere i professionisti dal commettere infrazioni intracomunitarie.

(8)

La capacità delle autorità competenti di cooperare liberamente e su base reciproca per lo scambio di informazioni, l'individuazione delle infrazioni e le relative indagini, nonché le misure adottate per porre fine a queste pratiche o vietarle, è essenziale per garantire il buon funzionamento del mercato interno e la tutela dei consumatori.

(9)

Inoltre, le autorità competenti dovrebbero ricorrere ad altri poteri o misure di cui dispongono a livello nazionale , tra l'altro per avviare procedimenti o rinviare le questioni al giudice penale e, se del caso, porre fine alle infrazioni intracomunitarie o vietarle, in esito a una richiesta di assistenza reciproca.

(10)

Le informazioni scambiate fra le autorità competenti devono essere soggette a severe norme di confidenzialità e segretezza al fine di garantire che le indagini non siano compromesse o che la reputazione dei professionisti non sia ingiustamente lesa. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (6), nonché alla libera circolazione di tali dati e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7) sono applicabili nel contesto del presente regolamento.

(11)

I problemi posti dall'esecuzione della normativa oltrepassano le frontiere dell'Unione europea ed è necessario proteggere i consumatori europei dagli operatori disonesti che hanno stabilito la loro sede nei paesi terzi. Pertanto, occorre negoziare accordi internazionali con i paesi terzi in materia di assistenza reciproca nell'esecuzione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori. Questi accordi reciproci devono essere negoziati a livello comunitario nei settori contemplati dal presente regolamento, per garantire una protezione ottimale dei consumatori europei e il buon funzionamento degli accordi di cooperazione con i paesi terzi.

(12)

È opportuno coordinare a livello comunitario le attività degli Stati membri in materia di esecuzione della normativa in caso di infrazioni intracomunitarie, al fine di migliorare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare il livello di applicazione e di coerenza della normativa.

(13)

È opportuno coordinare a livello comunitario le attività di cooperazione amministrativa degli Stati membri, per quanto riguarda gli aspetti intracomunitari, al fine di favorire una migliore esecuzione della normativa in materia di protezione dei consumatori; questa coordinazione ha già iniziato a prendere forma la costituzione della Rete europea per la composizione extragiudiziaria delle controversie.

(14)

Nel caso in cui il coordinamento delle attività degli Stati membri ai sensi del presente regolamento comporti un intervento finanziario della Comunità, la decisione relativa alla concessione dell'aiuto deve essere presa conformemente alle procedure indicate nella decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , dell'8 dicembre 2003, che definisce un quadro generale per il finanziamento delle azioni comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 (8), in particolare le azioni 5 e 10 che figurano nell'allegato della decisione, e nelle decisioni successive.

(15)

Le organizzazioni dei consumatori svolgono un ruolo essenziale in materia di informazione ed educazione dei consumatori così come nella protezione degli interessi dei consumatori, compresa la soluzione delle controversie, e dovrebbero essere incoraggiate a cooperare con le autorità competenti per incentivare l'applicazione del presente regolamento.

(16)

Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9),

(17)

Il controllo efficace dell'applicazione del presente regolamento e l'efficacia della protezione dei consumatori richiedono la presentazione di relazioni da parte degli Stati membri ad intervalli regolari.

(18)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere interpretato ed applicato facendo riferimento a tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OBIETTIVO, DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento definisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti degli Stati membri designate come responsabili dell'esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori devono collaborare fra di loro e con la Commissione per garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno e per migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori.

Articolo 2

Cam d'applicazione

1.   Le disposizioni sull'assistenza reciproca di cui ai capitoli II e III riguardano le infrazioni intracomunitarie.

2.   Il presente regolamento non incide sulle norme comunitarie di diritto privato internazionale, in particolare sulle norme relative alla giurisdizione e competenza degli organi giurisdizionali e alle leggi applicabili.

3.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile, ed in particolare quelle relative al funzionamento della Rete giudiziaria europea .

4.     Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il rispetto, da parte degli Stati membri, di obblighi supplementari relativi all'assistenza reciproca nella protezione degli interessi economici collettivi dei consumatori, compresi quelli nel settore penale, derivanti da altre disposizioni giuridiche, tra cui accordi bilaterali o multilaterali.

5.     Il presente regolamento non incide sull'applicazione della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (10) .

6.   Il presente regolamento non incide sulla normativa comunitaria relativa al mercato interno, in particolare sulle disposizioni relative alla libera circolazione dei beni e dei servizi.

7.   Il presente regolamento non incide sulla normativa comunitaria concernente l'esercizio delle attività televisive.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

a)

per «norme sulla protezione degli interessi dei consumatori» si intendono le direttive elencate all'Allegato I e recepite nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri e i regolamenti elencati all'allegato I ;

b)

per «infrazione intracomunitaria» s'intende qualsiasi atto o omissione contrari alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori, quali definite alla lettera a. , che danneggi o possa danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui ha avuto origine o è stato compiuto l'atto o l'omissione in questione o in cui è stabilito l'operatore responsabile o in cui si riscontrino elementi di prova o beni riconducibili all'atto ;

c)

per «autorità competente» s'intende qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale, con responsabilità specifiche nel garantire il rispetto della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;

d)

per «ufficio unico di collegamento» s'intende l'autorità pubblica di ciascuno Stato membro designata come responsabile del coordinamento dell'applicazione del presente regolamento nello Stato membro in questione;

e)

per «funzionario competente» s'intende un funzionario di un'autorità competente designato responsabile dell'applicazione del presente regolamento;

f)

per «autorità richiedente» s'intende l'autorità competente che presenta una richiesta di assistenza reciproca;

g)

per «autorità interpellata» s'intende l'autorità competente che riceve una richiesta di assistenza reciproca;

h)

per «professionista (venditore o fornitore)» s'intende una persona fisica o giuridica che, per quanto riguarda la legislazione in materia di protezione degli interessi dei consumatori, agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

i)

per «attività di sorveglianza del mercato » si intendono le azioni di un'autorità competente incaricata di individuare se vi siano state infrazioni intracomunitarie nel suo territorio ;

j)

per «reclamo del consumatore » s'intende una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un operatore ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;

k)

per «interessi collettivi dei consumatori» si intendono gli interessi generali di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione.

Articolo 4

Autorità competenti

1.   Ogni Stato membro designa le autorità competenti e l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del presente regolamento.

2.     Ogni Stato membro può, se necessario per adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento, designare altre autorità pubbliche. Esse possono altresì designare e organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione delle infrazioni intracomunitarie in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3.

3.    Ciascuna autorità competente, fatto salvo il paragrafo 4 , è dotata dei necessari poteri investigativi ed esecutivi per l'applicazione del presente regolamento e li esercita conformemente alla legislazione nazionale.

4.     Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al paragrafo 3, in conformità della legislazione nazionale:

a)

direttamente sotto la propria autorità, o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; oppure

b)

mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, eventualmente anche interponendo appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.

5.     Nella misura in cui le autorità competenti esercitano i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali in conformità del paragrafo 4s, lettera b), detti organi sono competenti per prendere le necessarie decisioni.

6.    I poteri di cui al paragrafo 3 sono esercitati unicamente laddove vi sia il ragionevole sospetto di un'infrazione intracomunitaria e comprendono almeno i seguenti diritti:

a)

poter accedere a qualsiasi documento pertinente, in qualsiasi forma, relativo all'infrazione intracomunitaria;

b)

richiedere che qualsiasi persona sia tenuta a fornire le informazioni pertinenti, relative all'infrazione intracomunitaria;

c)

effettuare le necessarie ispezioni in loco;

d)

chiedere per iscritto che il professionista interessato ponga fine all'infrazione intracomunitaria;

e)

ottenere dal professionista responsabile delle infrazioni intracomunitarie l'impegno di porre fine all'infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno , disporre la pubblicazione dell'impegno in questione;

f)

esigere la cessazione o interdire qualsiasi infrazione intracomunitaria e , laddove opportuno, disporre la pubblicazione delle relative decisioni;

g)

richiedere alla parte soccombente di effettuare il versamento di un indennizzo allo Stato o a un beneficiario designato o previsto dalla legislazione nazionale, nel caso di mancata osservanza di una decisione.

7.    Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità competenti dispongano delle risorse necessarie all'applicazione del presente regolamento. I funzionari competenti rispettano le norme professionali e sono soggetti ad adeguate procedure interne o regole di condotta che garantiscono, in particolare, la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, l'imparzialità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e segreto professionale di cui all'articolo 13.

8.   Ogni autorità competente rende pubblici i diritti e funzioni ad essa conferiti in virtù del presente regolamento.

9.   Ogni autorità competente designa i funzionari competenti .

Articolo 5

Elenchi

1.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le identità delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche e organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione delle infrazioni intracomunitarie e dell'ufficio unico di collegamento designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 .

2.    La Commissione pubblica e aggiorna l'elenco degli uffici unici di collegamento e delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

CAPITOLO II

ASSISTENZA RECIPROCA

Articolo 6

Scambio di informazioni su richiesta

1.   Un'autorità interpellata fornisce, su richiesta di un'autorità richiedente, in conformità dell'articolo 4, qualsiasi informazione pertinente necessaria per stabilire se si sia verificata o se vi è il ragionevole sospetto che possa verificarsi un'infrazione intracomunitaria. L'autorità interpellata fornisce le informazioni richieste quanto prima.

2.   L'autorità interpellata , se necessario con l'assistenza di altre autorità pubbliche, intraprende le indagini del caso o adotta altre eventuali misure necessarie o appropriate, in conformità dell'articolo 4, al fine di raccogliere le informazioni richieste.

3.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata può consentire che un funzionario abilitato dell'autorità richiedente accompagni i funzionari dell'autorità interpellata nel corso delle indagini.

4.   Le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 7

Scambio di informazioni in assenza di richiesta

1.   Allorquando un'autorità competente viene a conoscenza di un'infrazione intracomunitaria o ragionevolmente sospetta che detta infrazione potrebbe verificarsi, essa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione, fornendo senza indugio tutte le informazioni necessarie.

2.   Allorquando un'autorità competente adotta ulteriori misure di esecuzione o riceve una richiesta di assistenza in relazione alle infrazioni comunitarie, essa ne informa le autorità competenti di altri Stati membri e la Commissione.

3.   Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 8

Richieste di misure di esecuzione

1.   Su richiesta dell'autorità richiedente, un'autorità interpellata adotta tutte le misure necessarie per far cessare o interdire l'infrazione intracomunitaria quanto prima possibile.

2.   Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata esercita i poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 6 qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi della normativa nazionale. L'autorità interpellata , se necessario con l'assistenza di altre autorità pubbliche, determina le misure da adottare per far cessare o interdire l'infrazione intracomunitaria in modo proporzionato, efficiente ed efficace.

3.     L'autorità interpellata può adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 anche incaricando un organismo designato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 come avente un interesse legittimo alla cessazione delle infrazioni intracomunitarie, affinché prenda tutte le misure necessarie nell'ambito della normativa nazionale per far cessare o vietare l'infrazione intracomunitaria per conto dell'autorità interpellata. Nel caso in cui l'organismo non possa imporre l'immediata cessazione o il divieto dell'infrazione intracomunitaria, gli obblighi dell'autorità interpellata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sussistono.

4.     L'autorità interpellata può prendere le misure di cui al paragrafo 3 solo se, previa consultazione dell'autorità richiedente in merito al ricorso alle misure di cui a detto paragrafo, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata convengono che:

tramite le misure di cui al paragrafo 3 si può ottenere la cessazione o il divieto dell'infrazione intracomunitaria con almeno la stessa efficienza e efficacia rispetto all'azione da parte dell'autorità interpellata e

l'incarico conferito all'organismo designato ai sensi della normativa nazionale non comporta la divulgazione all'organismo stesso di informazioni protette ai sensi dell'articolo 13.

5.     Se l'autorità richiedente ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 4 non siano soddisfatte, ne informa per iscritto l'autorità interpellata motivando la sua opinione.

Se l'autorità richiedente e l'autorità interpellata non sono d'accordo, l'autorità interpellata può sottoporre la questione alla Commissione che esprimerà un parere secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

6.   L'autorità interpellata può consultare l'autorità richiedente allorché adotta le misure di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 . L'autorità interpellata notifica quanto prima all'autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e i loro effetti sull'infrazione intracomunitaria, anche qualora questa fosse cessata .

7.   Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 9

Coordinamento della sorveglianza del mercato e dell'esecuzione

1.   Le autorità competenti coordinano le attività di sorveglianza del mercato e di esecuzione e, a tal fine, si scambiano le informazioni necessarie.

2.   Nel caso in cui le autorità competenti vengano a conoscenza di un'infrazione intracomunitaria che arrechi pregiudizio ai consumatori di più di due Stati membri, le autorità interessate coordinano il loro intervento e chiedono l'assistenza reciproca attraverso l'ufficio unico di collegamento . In particolare, esse si adoperano per svolgere le indagini e applicare le misure esecutive simultaneamente.

3.   Le autorità competenti informano anticipatamente la Commissione di tale coordinamento e, se del caso, invitano a partecipare i funzionari e altre persone accompagnatrici autorizzate dalla Commissione .

4.   Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2).

Articolo 10

Base di dati

1.     La Commissione mantiene una base dati elettronica in cui memorizza ed elabora le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 7, 8 e 9. La base dati può essere consultata soltanto dalle autorità competenti. In relazione alle loro responsabilità in materia di notifica delle informazioni per la memorizzazione nella base dati e l'elaborazione dei dati personali ad esse connessi, le autorità competenti sono considerate responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d) della direttiva 95/46/CE. In relazione alle sue responsabilità in virtù del presente articolo e all'elaborazione dei pertinenti dati personali, la Commissione è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.     Allorché un'autorità competente accerta che un'infrazione intracomunitaria da essa notificata a norma dell'articolo 7 si è successivamente rivelata infondata, ritira la notifica; la Commissione sopprime immediatamente le relative informazioni dalla base dati. Quando un'autorità interpellata notifica alla Commissione, a norma dell'articolo 9, che un'infrazione intracomunitaria è cessata, i dati memorizzati relativi a detta infrazione sono soppressi dopo cinque anni.

3.     Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

CAPITOLO III

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'ASSISTENZA RECIPROCA

Articolo 11

Responsabilità generale

1.   Le autorità competenti adempiono ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento come se agissero per conto dei consumatori del proprio paese e questo di loro iniziativa o su richiesta di un'altra autorità competente del loro paese.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire un efficace coordinamento dell'applicazione del presente regolamento da parte delle autorità competenti , delle altre autorità pubbliche o organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione delle infrazioni intracomunitarie da essi designate e dei competenti organi giurisdizionali , attraverso l'ufficio unico di collegamento.

3.     Gli Stati membri incoraggiano la cooperazione tra le autorità competenti e ogni altro organismo che, in base al diritto nazionale, abbia un interesse legittimo alla cessazione dell'infrazione intracomunitaria, al fine di garantire che le potenziali infrazioni intracomunitarie siano notificate senza indugio alle autorità competenti.

Articolo 12

Procedure per la richiesta e lo scambio di informazioni

1.   L'autorità richiedente si assicura che tutte le richieste di assistenza reciproca siano corredate di informazioni sufficienti a consentire all'autorità interpellata di dare seguito alla richiesta , comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nel territorio dell'autorità richiedente .

2.   Le richieste sono inviate dall'autorità richiedente all'ufficio unico di collegamento dell'autorità interpellata, previa trasmissione dell'ufficio unico di collegamento dell'autorità richiedente. L'ufficio unico di collegamento dell'autorità interpellata trasmette senza indugio le richieste all'autorità competente appropriata .

3.   Le richieste di assistenza e tutte le trasmissioni delle informazioni sono effettuate per iscritto, mediante un modello standard, e sono comunicate per via elettronica tramite la base dati di cui all'articolo 10 .

4.   Le lingue usate per le richieste e la trasmissione delle informazioni sono convenute fra le autorità competenti prima dell'inoltro delle richieste. Qualora non si raggiunga un accordo, le richieste sono comunicate nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità richiedente e le risposte nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità interpellata .

5.   Le informazioni fornite a seguito di una richiesta sono comunicate direttamente all'autorità richiedente e, simultaneamente, agli uffici unici di collegamento delle autorità richiedenti e interpellate .

6.   Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 13

Utilizzazione delle informazioni trasmesse, protezione dei dati personali e del segreto professionale e commerciale

1.   Le informazioni fornite possono essere utilizzate esclusivamente allo scopo di garantire il rispetto della legislazione sulla protezione degli interessi dei consumatori.

2.   Le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documentazione, constatazione, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio, comunicati conformemente al presente regolamento, allo stesso titolo dei documenti analoghi ottenuti nel loro paese.

3.   Le informazioni comunicate in qualsiasi forma alle persone che lavorano per le competenti autorità, i tribunali, altre autorità pubbliche e la Commissione, comprese le informazioni notificate alla Commissione e inserite nella base dati di cui all'articolo 10, la cui rivelazione metterebbe a repentaglio :

la tutela della vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali,

gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,

ricorsi al tribunale e consulenza giuridica, o

l'obiettivo di ispezioni o indagini

sono confidenziali e soggette al segreto professionale, salvo il caso in cui la divulgazione stessa sia necessaria per ottenere la cessazione o la proibizione di una violazione intracomunitaria e l'autorità che comunica le informazioni ne autorizzi la divulgazione.

4.   Gli Stati membri, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, adottano le misure legislative necessarie per limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo1, lettere d) e f) della direttiva 95/46/CE. La Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo 1, 11, 12, paragrafo 1, da 13 a 17 e 37, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 45/2001 laddove tale limitazione costituisca una misura necessaria per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e e) del regolamento (CE) n. 45/2001.

5.     Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 14

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1.   Quando un'autorità competente riceve informazioni da un'autorità di un paese terzo, essa comunica le informazioni alle autorità competenti interessate di altri Stati membri, nella misura in cui ciò è consentito dagli accordi bilaterali con il paese terzo , e in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali .

2.   Le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento possono anche essere comunicate a un'autorità di un paese terzo da un'autorità competente, nell'ambito di un accordo di assistenza con detto paese, purché sia stato ottenuto il consenso dell'autorità competente che ha originariamente fornito l'informazione , e in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali .

Articolo 15

Condizioni

1.   Gli Stati membri rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all'applicazione del presente regolamento. Tuttavia lo Stato membro dell'autorità richiedente è responsabile nei confronti dello Stato membro dell'autorità interpellata di eventuali spese e perdite sostenute a seguito di misure giudicate infondate da un tribunale per quanto riguarda la sostanza di un'infrazione intracomunitaria.

2.   Un'autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 8, previa consultazione dell'autorità richiedente, nel caso in cui:

a)

un procedimento giudiziario sia già stato avviato ovvero vi sia stata già una sentenza definitiva pronunciata in merito alla stessa infrazione intracomunitaria e nei confronti degli stessi professionisti da parte delle autorità giudiziarie dello Stato membro dell'autorità interpellata o dell'autorità richiedente ;

b)

a suo parere, a seguito di indagini appropriate dell'autorità richiedente, non sia stata riscontrata alcuna infrazione intracomunitaria; o

c)

a suo parere, l'autorità richiedente non abbia fornito sufficienti informazioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, eccetto quando l'autorità interpellata abbia già rifiutato di dar seguito a una richiesta ai sensi del paragrafo 3, lettera b) in relazione alla stessa infrazione intracomunitaria.

3.     Un'autorità interpellata può rifiutare di dar seguito a una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 6 se:

a)

a suo parere, previa consultazione dell'autorità richiedente, l'informazione richiesta non è sollecitata dall'autorità richiedente per stabilire se vi sia stata una violazione intracomunitaria o se vi sia il ragionevole sospetto che essa stia per avvenire o se l'autorità richiedente non concorda sul fatto che l'informazione è soggetta alle disposizioni sulla riservatezza e sul segreto professionale di cui all'articolo 13, paragrafo 3; o

b)

sono state già avviate procedure giudiziarie o è stata già emessa una sentenza definitiva in merito alla stessa infrazione intracomunitaria e nei confronti dello stesso professionista da parte delle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o dell'autorità richiedente.

4.     Un'autorità interpellata può decidere di non rispettare gli obblighi di cui all'articolo 7 se sono state già avviate procedure giudiziarie o è stata già emessa una sentenza definitiva in merito alla stessa infrazione intracomunitaria e nei confronti dello stesso professionista da parte delle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o dell'autorità richiedente.

5.   L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente e la Commissione dei motivi in base ai quali respinge la richiesta di assistenza. L'autorità richiedente può deferire la questione alla Commissione, che emette un parere secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

6.   Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

CAPITOLO IV

ATTIVITÀ COMUNITARIE

Articolo 16

Coordinamento delle misure di esecuzione

1.    Nella misura necessaria per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano periodicamente l'un l'altro e informano la Commissione delle loro attività d'interesse comunitario in ambiti quali :

a)

formazione dei funzionari responsabili dell'esecuzione della tutela dei consumatori , ivi compresa formazione linguistica e organizzazione di seminari di formazione;

b)

raccolta e classificazione dei reclami dei consumatori;

c)

sviluppo di reti di funzionari competenti suddivise per settori specifici ;

d)

sviluppo di strumenti d'informazione e comunicazione;

e)

sviluppo di standard, metodologie e linee direttrici per i funzionari responsabili dell'esecuzione;

f)

scambi fra funzionari.

Gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, svolgere attività comuni nei settori di cui al primo comma. Gli Stati membri sviluppano altresì, in cooperazione con la Commissione, un quadro comune per la classificazione dei reclami dei consumatori.

2.    Le autorità competenti possono procedere allo scambio di funzionari per migliorare la collaborazione. Le autorità competenti adotteranno le misure necessarie per consentire ai funzionari in questione di svolgere un ruolo efficace nell'ambito delle attività dell'autorità competente. A questo scopo i funzionari saranno autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall'autorità competente che li ospita, conformemente alla normativa in vigore nello Stato membro in questione.

3.   Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile e penale dei funzionari competenti sarà identica a quella dei funzionari dell'autorità competente che li ospita. I funzionari competenti oggetto di scambi osserveranno norme professionali standard e si conformeranno alle regole di condotta dell'autorità competente che li ospita e che garantiscono, in particolare, la protezione degli individui per quanto concerne il trattamento dei dati personali, l'imparzialità procedurale e il rispetto della riservatezza e del segreto professionale secondo quanto disposto all'articolo 12.

4.   Le misure comunitarie necessarie per l'attuazione di queste disposizioni , ivi comprese quelle relative all'esecuzione di attività comuni, saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2).

Articolo 17

Cooperazione amministrativa

1.    Nella misura necessaria per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano periodicamente l'un l'altro e informano la Commissione delle loro attività d'interesse comunitario in ambiti quali :

a)

informazione e consulenza dei consumatori;

b)

sostegno delle attività dei rappresentanti dei consumatori;

c)

sostegno delle attività degli organi responsabili della soluzione extragiudiziale delle controversie;

d)

sostegno dell' accesso dei consumatori alla giustizia;

e)

raccolta di statistiche, dei risultati di ricerche o di altre informazioni concernenti il comportamento dei consumatori, i loro orientamenti e le relative conseguenze.

Gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, svolgere attività comuni nei settori di cui al primo comma. Gli Stati membri sviluppano altresì, in cooperazione con la Commissione, un quadro comune per le attività di cui alla lettera e).

2.   Le misure comunitarie necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle relative all'esecuzione di attività comuni, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 18

Accordi internazionali

La Comunità collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori di cui al presente regolamento per migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori. Le disposizioni relative alla cooperazione, ivi compresi quelle relativi alla definizione di accordi di assistenza reciproca, possono formare oggetto di accordi fra la Comunità e i paesi terzi interessati.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato .

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 20

Compiti del comitato

1.   Il comitato può esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento sollevate dal proprio Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo che su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2.   In particolare, il Comitato esamina e valuta il funzionamento delle disposizioni in materia di cooperazione previste nel presente regolamento .

Articolo 21

Relazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto nazionale da essi adottata, ovvero il testo di accordi conclusi nell'ambito di settori coperti dal presente regolamento, esclusi quelli relativi a singoli casi.

2.   Ogni due anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione del regolamento. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali relazioni.

3.   Le relazioni nazionali riguardano:

a)

informazioni aggiornate sull'organizzazione, i compiti, le risorse o le responsabilità delle autorità competenti.

b)

informazioni relative all'evoluzione, ai mezzi e ai metodi delle infrazioni intracomunitarie, in particolare qualora mettano in luce eventuali carenze del presente regolamento o della normativa che tutela gli interessi dei comsumatori.

c)

informazioni sulle tecniche esecutive di provata efficacia.

d)

dati statistici sintetici sulle attività delle autorità competenti, quali azioni intraprese ai sensi del presente regolamento, reclami ricevuti, misure di esecuzione e sentenze.

e)

sintesi delle decisioni sentenze nazionali interpretative più significative nell'ambito della normativa che tutela gli interessi dei consumatori.

f)

altre informazioni relative all'applicazione del presente regolamento.

4.     La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento sulla base delle relazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal ... (11) .

Le disposizioni sull'assistenza reciproca di cui ai capitoli II e III si applicano dal ... (12) .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ... del ..., pag. ...

(2)  GU C ... del ..., pag. ...

(3)  GU C ... del ..., pag. ...

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2004.

(5)  GU C 224 dell'1.08.1996, pag. 3.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)   GU L 5 del 9.1.2004, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 .

(10)  GU L 166 del 11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

(11)  Un anno dall'entrata in vigore.

(12)  Due anni dall'entrata in vigore.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE DIRETTIVE E DEI REGOLAMENTI COPERTI DALL' ARTICOLO 3, LETTERA a)  (1)

1.

Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17) e direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18 ).

2.

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31).

3.

Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 1.4.1998, pag. 17) [e direttiva .../.../CE del ... ].

4.

Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: articoli 10-21 (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23 ). Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

5.

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).

6.

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 100 (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).

7.

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29). Direttiva modificata dalla decisione 2002/995/CE della Commissione (GU L 353 del 30.12.2002, pag. 1).

8.

Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83).

9.

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19). Direttiva modificata dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

10.

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

11.

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

12.

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag.16 ).

13.

Regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulle vendite promozionali.

14.

Direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali «produttore-consumatore» ingannevoli nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali ingannevoli).

15.

Regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla nutrizione e alle dichiarazioni nutrizionali in materia di alimenti.

16.

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27) .

17.

Regolamento (CE) n. 261/2004del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione e di assistenza ai passeggeri per negato imbarco, annullamento voli o forti ritardi nei trasporti aerei , che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1) .


(1)  Le direttive n. 1, 6, 7 e 9 contengono disposizioni specifiche.

P5_TA(2004)0297

Credito ai consumatori ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori (COM(2002) 443 — C5-0420/2002 — 2002/0222(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 443) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0420/2002),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0310/2003),

visti la seconda relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0224/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 331 del 31.12.2002, pag. 200.

P5_TC1-COD(2002)0222

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 153 e 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo  (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nel 1995 la Commissione ha presentato una relazione (4) circa l'applicazione della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (5), in seguito alla quale ha proceduto ad un'ampia consultazione delle parti interessate. Nel 1997 ha presentato una sintesi delle reazioni a tale relazione (6). Nel 1996 è stata prodotta una seconda relazione (7) relativa all'applicazione della direttiva 90/88/CEE del Consiglio del 22 febbraio 1990 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (8).

(2)

Da tali relazioni e consultazioni appare chiaro che sussistono disparità significative tra le legislazioni dei vari Stati membri nel settore del credito alle persone fisiche in generale e del credito al consumo in particolare. In effetti l'analisi dei testi nazionali che recepiscono la direttiva 87/102/CEE rivela che gli Stati membri viste le disparità dei rispettivi contesti nazionali, di natura giuridica, materiale ed economica, oltre alla direttiva applicano anche altri meccanismi di tutela dei consumatori. Una base comune e moderna di diritto comunitario in materia di credito ai consumatori presuppone che gli Stati membri abbiano la possibilità di mantenere in vigore e di adottare disposizioni di più ampia portata a tutela dei consumatori .

(3)

Lo stato di fatto e di diritto risultante dalle disparità nazionali limita le possibilità per i consumatori di avvalersi direttamente dell'offerta di credito al consumo transfrontaliero, che sta lentamente aumentando. Indubbiamente, tali restrizioni influenzano per il momento solo in modo quasi impercettibile il volume e la natura della richiesta di credito transfrontaliero e questo può avere conseguenze sulla richiesta di beni e servizi. Tuttavia, anche alla luce della costante evoluzione del mercato del credito al consumo e della crescente mobilità dei cittadini europei, disposizioni europee proiettate verso il futuro e tali da lasciare il necessario margine di manovra dovrebbero contribuire a porre in essere una legislazione moderna in materia di credito al consumo.

(4)

Dal momento che le cooperative di credito dell'Irlanda e del Regno Unito sono vincolate da un «common bond», ossia la loro attività è geograficamente circoscritta in quanto esse non possono operare al di fuori della propria zona, che esse svolgono un ruolo preziosissimo nel fornire credito a persone che i normali istituti di credito commerciali non accetterebbero come clienti e che sono organizzazioni volontarie senza scopo di lucro, esse non dovrebbero essere soggette alle rigorose disposizioni della presente direttiva.

(5)

Le forme di credito offerte ai consumatori e utilizzate da questi sono cambiate notevolmente negli ultimi anni; sono comparsi nuovi strumenti di credito e il loro impiego continua a svilupparsi. È pertanto opportuno adattare, modificare e , se del caso, completare le disposizioni esistenti ed estendere la loro sfera d'applicazione.

(6)

È opportuno favorire la creazione di un mercato interno del credito più trasparente e più efficace. È opportuno che tale mercato offra un livello di tutela dei consumatori tale da rendere possibile la libera circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell'offerta sia per i soggetti che rappresentano la domanda , nel rispetto delle disposizioni e delle esigenze esistenti nei singoli Stati membri . Tale obiettivo può essere raggiunto solo con un'armonizzazione mirata che garantisca agli Stati membri un margine sufficiente per offrire ai consumatori della Comunità la tutela ottimale dei loro interessi e un identico livello di informazioni. Parallelamente, in taluni settori potrebbe risultare opportuna una piena armonizzazione onde garantire la comparabilità delle offerte e sviluppare quindi ulteriormente il mercato interno del credito ai consumatori.

(7)

L'articolo 16 introduce a livello comunitario un dispositivo di opposizione per i crediti al consumo collegati. Ciò non impedisce tuttavia agli Stati membri di mantenere in vigore, a tutela del consumatore, disposizioni più capillari e rigorose in materia di responsabilità, ad esempio il principio vigente in Gran Bretagna della «joint and several liability». Gli Stati membri possono altresì riservare al giudice la determinazione delle condizioni di applicazione di detto dispositivo.

(8)

Nel caso di contratti collegati, tra l'acquisto di un bene o di un servizio e il contratto di credito stipulato a tale scopo esiste un rapporto di dipendenza reciproca. Ciò significa che l'esercizio del diritto di recedere da un contratto presuppone che anche l'altro contratto sia di per sé revocabile. L'esercizio del diritto di recedere da un contratto collegato presuppone quindi che il contratto di credito ad esso collegato sia anch'esso revocabile.

(9)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento; lo sviluppo di un mercato del credito più trasparente e più efficiente in questo spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere l'espansione delle attività frontaliere.

(10)

È opportuno escludere dalla sfera di applicazione della presente direttiva i contratti di credito coperti da garanzia ipotecaria o da garanzie analoghe e i contratti per i quali il consumatore ha rilasciato le pertinenti dichiarazioni assistito da un notaio o da un pubblico ufficiale equivalente.

(11)

Ai fini della presente direttiva, i contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio cui fa riferimento l'articolo 2, lettera c), in base ai quali il consumatore ha il diritto di versare il corrispettivo per tale servizio, per la durata della fornitura, mediante pagamenti rateali, comprendono il pagamento dei premi assicurativi mediante rate mensili.

(12)

Tenuto conto dei rischi che gravano sui loro interessi economici, la situazione delle persone fisiche che agiscono da fideiussori per i consumatori necessita di disposizioni particolari che garantiscano un livello di informazione e di tutela analogo a quello previsto per il consumatore.

(13)

La direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa (9) deve assicurare una tutela quando viene menzionata una cifra, un costo o un tasso in una pubblicità o in un'offerta pubblicitaria relativa a un contratto di credito. Ciò comporta, in pratica, che tale cifra, costo o tasso sia accompagnato da elementi di calcolo che consentano di valutare tale informazione numerica nel quadro dell'insieme degli obblighi che incombono al consumatore per effetto del contratto di credito .

(14)

Per garantire che il consumatore possa prendere una decisione con piena cognizione di causa, è necessario che egli riceva informazioni adeguate circa le condizioni e il costo del credito, nonché circa i suoi obblighi, prima della conclusione del contratto di credito. Per assicurare la massima trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, tali informazioni devono comprendere, in particolare, anche l'indicazione del tasso annuo effettivo globale calcolato secondo lo stesso metodo in tutta l'Unione europea.

(15)

Consumatori e fideiussori devono operare entrambi con prudenza e rispettare i loro obblighi contrattuali.

(16)

Le condizioni previste da un contratto di credito possono in taluni casi andare a discapito del consumatore. È necessario assicurare una migliore tutela dei consumatori attraverso l'imposizione di talune condizioni da considerare come norme minime . Il contratto di credito deve confermare e completare le informazioni fornite prima della conclusione del contratto di credito, se del caso con l'aiuto di una tabella di ammortamento e con la menzione delle spese per la mancata esecuzione .

(17)

Per riavvicinare le modalità di esercizio del diritto di recesso in settori analoghi è necessario prevedere un diritto di recesso senza penali e senza obbligo di giustificazione in condizioni simili a quelle previste dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (10).

(18)

Al fine di promuovere l'istituzione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela sull'intero territorio della Comunità, è opportuno introdurre definitivamente il raffronto a livello dell'Unione europea delle informazioni relative ai tassi effettivi. Con l'ultima modifica della direttiva 87/102/CEE tramite la direttiva 98/7/CE (11) è stata in effetti definita una formula matematica uniforme per il calcolo del tasso effettivo annuo globale. Tuttavia, i dati sul tasso effettivo non sono per ora comparabili a livello di Unione europea poiché, ai fini del calcolo, nei singoli Stati membri vengono presi in considerazione fattori di costo diversi. È pertanto necessario che la direttiva definisca chiaramente la nozione di «costo totale del credito al consumatore». A questo proposito andrebbero considerati esclusivamente i costi determinati dal creditore stesso. I costi legati alla stipula di un' assicurazione devono essere incorporati nel costo totale del credito solo se il consumatore è tenuto a sottoscrivere detta assicurazione all'atto della conclusione del contratto di credito .

(19)

Al consumatore deve essere concessa la facoltà di adempiere anticipatamente ai suoi obblighi. In tal caso, che il rimborso anticipato sia parziale o integrale, il creditore deve poter esigere unicamente un indennizzo equo e obiettivo .

(20)

Se il fornitore dei beni o dei servizi acquisiti nel quadro di un contratto di credito può essere considerato come un intermediario del credito, il consumatore deve poter beneficiare nei confronti del creditore degli stessi diritti di cui gode nei confronti di un fornitore di beni o di servizi .

(21)

È opportuno creare delle norme minime comuni nei riguardi delle misure di mancata esecuzione dei contratti di credito. In particolare, talune pratiche in materia di recupero manifestamente sproporzionate devono essere considerate illecite .

(22)

Per garantire in modo duraturo la tutela degli interessi del consumatore e del fideiussore, i contratti di credito o di fideiussione non dovranno derogare, a scapito di questi ultimi, alle disposizioni di applicazione della presente direttiva o ad essa corrispondenti.

(23)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali, nonché i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela dei dati a carattere personale, di proprietà, di non discriminazione, di tutela dalla vita familiare e di tutela dei consumatori in applicazione degli articoli 8, 17, 21, 33 e 38 della carta.

(24)

Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire la definizione di disposizioni che consentano l'adozione di norme minime in materia di credito accordato ai consumatori non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo .

(25)

È opportuno pertanto abrogare e sostituire la direttiva 87/102/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva è volta a promuovere la tutela dei consumatori, ad evitare l'eccessivo indebitamento ed a fornire la massima armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito accordati ai consumatori, nonché dei contratti di fideiussione conclusi dai consumatori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

a)

«consumatore»: la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale;

b)

«creditore»: una persona fisica o giuridica che , a titolo professionale, concede o s'impegna a concedere crediti ;

c)

«contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore , a titolo oneroso, un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria; i contratti relativi alla fornitura continuata di beni della medesima natura e quantità , in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo per tale servizio, per la durata della fornitura, mediante pagamenti rateali, nonché i contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio, pubblico o privato, in base ai quali il consumatore ha il diritto di versare il corrispettivo per tale servizio, per la durata della fornitura, mediante pagamenti rateali, non sono considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva;

d)

«intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che, dietro compenso, esercita un 'attività d'intermediazione che consiste nel presentare o nel proporre dei contratti di credito, nell'esercitare altre attività preparatorie alla loro conclusione o nel concludere i contratti stessi; il compenso può essere di natura pecuniaria o assumere una qualsiasi altra forma di tornaconto economico pattuito;

e)

«intermediazione del credito»: attività che consiste nell'offrire, proporre o eseguire altre attività preparatorie finalizzate alla conclusione di contratti di credito o nel concludere contratti di credito;

f)

«contratto di fideiussione»: un contratto collegato ad un contratto di credito, con cui un fideiussore garantisce l'esecuzione di un contratto di credito concluso con un consumatore ai sensi dalla presente direttiva;

g)

«fideiussore»: il consumatore che conclude un contratto di fideiussione per un contratto di credito concluso da un terzo in veste di consumatore;

h)

«costo totale del credito al consumatore»: tutti i costi del credito, compresi gli interessi , le commissioni e le tasse che il consumatore deve pagare al creditore per l'esecuzione del contratto di credito secondo i termini dello stesso e che sono note al creditore all'atto della conclusione del contratto, eccezion fatta per i costi che il consumatore deve versare all'atto della conclusione del contratto di credito a persone diverse dal creditore, in particolare il notaio, l'amministrazione fiscale, l'ufficio del registro e, in generale, i costi imposti dall'amministrazione competente in materia di registrazione e di garanzie;

i)

«tasso annuo effettivo globale»: il tasso annuo di interesse che, su base annua, produce perequazione tra i valori attuali dell'insieme degli obblighi, attuali o futuri, (prelievo di credito, pagamenti e spese di ammortamento) del creditore e del consumatore, a titolo del contratto di credito e delle transazioni attinenti ;

j)

«valore residuo»: il prezzo di acquisto del bene finanziato al momento in cui si esercita l'opzione di acquisto o si trasferisce la proprietà;

k)

«prelievo di credito»: un importo di credito messo a disposizione del consumatore sotto forma di ritardo nel pagamento, di prestito o di qualsiasi altra agevolazione di pagamento analoga;

l)

«importo totale del credito» il massimale o la somma di tutti i prelievi di credito che possono essere concessi;

m)

«per iscritto»: la forma scritta e ogni forma di trasmissione che consente al consumatore e al fideiussore di memorizzare le informazioni a loro personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità alle quali sono destinate le informazioni e che permette la riproduzione identica delle informazioni contenute ;

n)

«contratto di credito combinato»: un contratto collegato a un contratto di credito relativo alla fornitura di un bene o alla prestazione di un servizio quando il credito in questione serve a finanziare l'altro contratto e i due contratti costituiscono pertanto un'unica transazione commerciale; si configura un'unica transazione commerciale quando il fornitore o il venditore del bene o il prestatore del servizio finanziano essi stessi il credito al consumatore o, in caso di finanziamento da parte di terzi, quando il creditore si avvale dei servizi delle succitate persone in relazione alla predisposizione o alla stipula del contratto di credito.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai contratti di credito .

2.   La presente direttiva non si applica a :

a)

contratti di credito per importi inferiori o uguali a EUR 500;

b)

contratti di credito che hanno per oggetto la concessione di credito per l'acquisto o la trasformazione di un bene immobile di cui il consumatore è proprietario o che cerca di acquisire ovvero contratti di credito che sono garantiti da un'ipoteca su un immobile oppure da un' altra fideiussione comparabile comunemente utilizzata a tale fine in uno Stato membro;

c)

contratti di locazione , a meno che questi prevedano il trasferimento finale di proprietà al locatario ;

d)

contratti di leasing che non prevedono l'obbligo di acquisizione dell'oggetto del contratto;

e)

e) contratti di credito in forza dei quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito entro un termine non superiore ai tre mesi, senza il pagamento di interessi o di altre spese;

f)

contratti di credito che rispettano una delle seguenti condizioni:

i)

sono concessi al di fuori dell'attività commerciale o professionale (credito privato) ,

ii)

sono concessi , a titolo accessorio, da un datore di lavoro ai propri dipendenti a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato o senza interessi;

iii)

non sono offerti al pubblico in genere;

g)

i contratti di credito di importo netto superiore a EUR 100 000 nel caso di contratti di credito ai sensi della lettera b) di importo netto superiore a EUR 1 milione;

h)

contratti ai termini dei quali il consumatore si impegna davanti a un notaio (civil law notary) o a un altro pubblico ufficiale, o che sono il risultato di una procedura di arbitrato davanti a un giudice o a un altro organo ufficialmente autorizzato o che hanno per oggetto il differimento, esente da spese, di un credito esistente;

i)

contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito al massimo in quattro rate, in un periodo non superiore a 12 mesi;

j)

crediti di avviamento concessi da organismi pubblici o da organismi ufficialmente autorizzati;

k)

contratti in base ai quali un istituto di credito o un istituto finanziario concedono prestiti sotto forma di anticipo in conto corrente o sotto forma di conto debitore se l'importo totale dev'essere rimborsato entro tre mesi o su richiesta; a siffatti crediti si applicano tuttavia l'articolo 7 e l'articolo 17;

l)

contratti di credito che prevedono la possibilità che il creditore, o un terzo incaricato da quest'ultimo, e il beneficiario del credito definiscano modalità per il differimento, la garanzia o il rimborso dei crediti in sofferenza, qualora ciò possa verosimilmente consentire di evitare un procedimento giudiziario e, nell'insieme, le condizioni non si degradino per il consumatore;

m)

contratti di credito la cui conclusione presuppone che il debitore depositi una garanzia presso il creditore, nella misura in cui il creditore può rivalersi solo sulla garanzia depositata;

n)

le cooperative che gestiscono i risparmi dei membri e forniscono loro fonti di credito — a condizione che la responsabilità ultima incomba a volontari — e concedono prestiti a un tasso annuo effettivo globale soggetto ad un massimale stabilito dalla legislazione nazionale, e l'adesione alle quali sia limitata alle persone residenti o impiegate in una regione precisa e rigorosamente definita o ai dipendenti (e agli ex dipendenti pensionati) di un determinato settore o di un determinato datore di lavoro, o associazioni analoghe autorizzate dalla legislazione nazionale.

CAPITOLO II

INFORMAZIONI E PRATICHE PRELIMINARI ALLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 4

Informazioni di base

1.     Gli obblighi precontrattuali e in materia di informazione comprendono la pubblicità e le informazioni essenziali relative all'offerta di credito e al contenuto del contratto.

2.     Fra le informazioni di base figurano, nell'ordine indicato, in forma graficamente chiara ed evidenziata (Info box), il tasso annuo effettivo globale, la durata del credito convenuta, il numero e l'ammontare delle rate mensili, nonché il costo totale del credito.

3.     Informazioni supplementari, nella fattispecie sulle tasse, le modalità di rimborso, gli eventuali acconti richiesti e l'ammontare delle rate, possono essere fornite separatamente.

Qualora, all'inizio del contratto, venga offerto per un periodo di tempo limitato un tasso debitore inferiore, nell'annuncio pubblicitario deve figurare in modo evidente il tasso annuo effettivo globale calcolato sulla base del tasso debitore effettivo dopo tale periodo limitato.

4.     L'obbligo di fornire le informazioni di base non si applica:

quando una delle informazioni di cui al paragrafo 2 non può essere determinata in maniera generale o quando le condizioni di credito in parola non sono offerte in maniera generalizzata a tutti i consumatori; tuttavia, deve essere indicato il tasso annuo effettivo globale, se del caso attraverso esempi rappresentativi;

per i contratti di carte di credito;

per la pubblicità generica che non contiene alcuna offerta specifica di credito.

Articolo 5

Pubblicità

Fatta salva la direttiva 84/450/CEE, ogni pubblicità o ogni offerta esposta all'interno di locali commerciali che contiene informazioni relative ai contratti di credito, in particolare in materia di tasso debitore, di tasso creditore nominale e di tasso annuo effettivo globale, deve essere fornita in modo chiaro e comprensibile, nel rispetto, in particolare dei principi di lealtà in materia di transazioni commerciali. La finalità commerciale di tali informazioni deve comparire chiaramente.

Articolo 6

Concessione e assunzione di prestiti responsabile

1.    Il creditore, se del caso l'intermediario, e il consumatore sono tenuti a rispettare il principio del prestito responsabile. Il prestito responsabile implica il soddisfacimento degli obblighi di informazione precontrattuale da parte del creditore e del consumatore, nonché la verifica della solidità finanziaria compiuta dal creditore sulla base delle informazioni fornite dal consumatore.

In caso di credito a tempo indeterminato, il creditore è tenuto ad aggiornare l'informazione di cui dispone in merito al consumatore prima di ogni modifica ai termini dell'accordo di credito.

2.    Prima della conclusione del contratto , il creditore fornisce per iscritto informazioni chiare e comprensibili concernenti:

a)

le garanzie e le assicurazioni richieste;

b)

la durata del contratto di credito;

c)

l' importo, il numero e la periodicità dei pagamenti da effettuare , presentati per quanto possibile in un piano di pagamenti;

d)

le spese aggiuntive che il consumatore deve sostenere quando sottoscrive un contratto di credito , sempre che il loro ammontare sia noto al creditore, in particolare le tasse riferite al prodotto a carico del creditore, le spese amministrative, le spese di perizia delle garanzie richieste , se del caso le spese di gestione del nuovo conto da aprire per il credito, sul quale vengono registrate al tempo stesso delle operazioni di pagamento e di credito, ed eventualmente i costi relativi all'impiego o al funzionamento di una carta o di un altro mezzo di pagamento che permette al tempo stesso delle operazioni di pagamento e dei prelievi di credito, nonché i costi relativi alle operazioni di pagamento in generale;

e)

il costo totale del credito al consumatore ai sensi dell'articolo 2, lettera h) ;

f)

se del caso, il prezzo in contanti del bene o del servizio finanziato ;

g)

se del caso, il tasso debitore, le condizioni applicabili a tale tasso, nonché, eventualmente, ogni indice, sempre che disponibile, o tasso di riferimento che si riferisce al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e procedure di adattamento del tasso di interesse;

h)

il tasso annuo effettivo globale ;

i)

il periodo durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso e la procedura per l'esercizio di tale diritto;

j)

le modalità di rimborso, gli interessi di mora applicabili al momento della notifica nonché le modalità di adattamento degli stessi e le penali per mancata esecuzione, con indicazione dei motivi.

Nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2002/65/CE, tale informazione dovrà comprendere almeno le informazioni di cui ai punti c), e) e h) del presente paragrafo.

L'obbligo di informazione di cui al presente paragrafo può essere soddisfatto anche consegnando una bozza di contratto predisposta a norma dell'articolo 9.

3.   Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito cercano, tra i contratti di credito che essi offrono o per i quali intervengono abitualmente, il tipo e l'importo totale del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore, dei vantaggi e degli svantaggi inerenti al prodotto proposto e della finalità del credito.

4.    Il creditore verifica la solvibilità del consumatore sulla base delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, se del caso consultando una banca dati.

Articolo 7

Obblighi di informazione per le aperture di credito in conto corrente

1.     In caso di contratto con un istituto di credito o un istituto finanziario per la concessione di un credito sotto forma di anticipo in conto corrente, prima della conclusione del contratto o al momento della stipula il consumatore deve essere informato per iscritto:

dell'eventuale massimale del credito;

del tasso annuo effettivo globale e delle spese addebitate al momento della stipula del contratto, nonché delle condizioni di una loro eventuale modifica;

delle condizioni e della procedura per la cessazione del rapporto contrattuale.

2.     Durante il periodo di validità del contratto, il consumatore viene inoltre informato di ogni modifica del tasso annuo effettivo globale delle spese addebitate nel momento stesso in cui la modifica ha luogo. Tale informazione può essere fornita mediante estratto conto o in qualsiasi altra forma accettabile per gli Stati membri.

3.     Gli Stati membri in cui sono consentiti scoperti di conto taciti provvedono a che il consumatore venga informato dell'interesse annuo e delle spese addebitate, nonché di tutte le relative modifiche, allorché il conto resta scoperto per oltre tre mesi.

CAPITOLO III

ACCESSO ALLE BANCHE DATI

Articolo 8

Banche dati

1.     In caso di crediti transfrontalieri, ogni Stato membro garantisce che, sul proprio territorio, i creditori di altri Stati membri abbiano accesso alle banche dati alle stesse condizioni previste per le imprese e le persone dello Stato membro in questione.

2.    Il consumatore e, se del caso, il fideiussore, sono informati senza indugio e a titolo gratuito del risultato della consultazione.

CAPITOLO IV

FORMAZIONE DEI CONTRATTI DI CREDITO E DI FIDEIUSSIONE

Articolo 9

Informazioni da citare nei contratti di credito e di fideiussione

1.   I contratti di credito e i contratti di fideiussione sono redatti per iscritto .

Tutte le parti contraenti, compreso il fideiussore e l'intermediario del credito, ricevono una copia del contratto di credito .

Nei contratti è riportata l'esistenza o l'assenza di procedure stragiudiziali di reclamo e sono altresì indicate le modalità applicabili ove il creditore o l'intermediario intervengano in tali procedure .

2.   Il contratto di credito riporta , oltre ai dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2 :

a)

l'identità e l'indirizzo delle parti contraenti, nonché l'identità e l'indirizzo dell'intermediario del credito coinvolto ;

b)

un estratto dei costi (ripartiti per voce ed eventualmente per entità) che non sono compresi nel calcolo del tasso annuo effettivo globale, ma che il consumatore deve sostenere nei confronti del creditore, in particolare le commissioni di prenotazione, le spese per lo sconfino non autorizzato dell'importo totale del credito, le penalità in caso di rimborso anticipato nonché le spese forfettarie di mancata esecuzione ;

c)

la procedura da seguire per l'esercizio del diritto di recesso;

d)

la procedura da seguire in caso di rimborso anticipato e le relative spese, quanto meno ripartite per voce.

3.   Il contratto di fideiussione riporta l'importo massimo garantito.

Articolo 10

Diritto di recesso

1.   Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni solari per recedere dall'accettazione del contratto di credito senza dichiarare la motivazione.

Tale periodo ha inizio a partire dal giorno il consumatore riceve una copia del contratto di credito.

2.   Il recesso deve essere notificato dal consumatore al creditore prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 e in ottemperanza alla legislazione nazionale in materia di prova. Si ritiene che il termine sia stato rispettato se la notifica è stata inviata prima della scadenza del termine, a condizione che sia messa a disposizione del creditore su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole al quale il creditore ha accesso.

3.    In considerazione del ricorso al diritto di recesso il creditore notifica al consumatore, per iscritto o mediante altro supporto durevole, gli importi da rimborsare, compresi gli interessi dovuti durante il periodo per il quale il credito è stato prelevato . Gli interessi dovuti sono calcolati sul tasso annuo effettivo globale. Nessun'altra indennità potrà essere reclamata in seguito al diritto di recesso. Il consumatore versa al creditore gli importi di denaro che gli sono stati notificati ai sensi del presente paragrafo. Ogni acconto versato dal consumatore in forza del contratto di credito deve essere immediatamente rimborsato al consumatore.

4.     Qualora il contratto di credito venga concluso fuori dei locali commerciali ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 85/577/CEE (12) ai fini della fornitura di beni o servizi, il diritto di recesso di cui al paragrafo 1 si applica anche a questi beni o servizi.

5.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contratti di credito collegati a un'ipoteca o a una garanzia analoga, né ai contratti di credito edilizio e ai contratti di credito risolti in forza:

a)

dell'articolo 6 della direttiva 2002/65/CE ;

b)

dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza  (13);

c)

dell'articolo 7, della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili  (14).

CAPITOLO V

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE E TASSO DEBITORE

Articolo 11

Tasso annuo effettivo globale

1.   Il tasso annuo effettivo globale è calcolato in modo matematicamente corretto utilizzando una formula in cui il fattore di crescita del capitale, tenuto conto di tutti i pagamenti risultanti dal credito e dalle transazioni attinenti, è indicato con un esponente espresso in giorni e diviso per 365,325. Il metodo è spiegato all'allegato I.

Nell'allegato II si danno svariati esempi di calcolo a titolo indicativo.

2.   Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito per il consumatore, ad eccezione delle penali che il consumatore sarà tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi riportati nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di beni o di servizi.

I costi relativi al mantenimento del conto che registra al tempo stesso delle operazioni di pagamento e di credito, i costi relativi all'impiego o al funzionamento di una carta o di un altro mezzo di pagamento che permette al tempo stesso delle operazioni di pagamento e dei prelievi di credito, nonché i costi relativi alle operazioni di pagamento in generale saranno considerati come costi del credito, salvo il caso in cui tali costi siano opzionali e stati determinati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore.

I costi legati ai premi d'assicurazione devono essere inseriti nel costo totale del credito se l'assicurazione è obbligatoria per ottenere il credito.

3.   Il calcolo del tasso annuo effettivo globale è effettuato nell'ipotesi che il contratto di credito sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiano agli obblighi nei termini ed entro le date convenute.

4.   Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso debitore , il tasso annuo effettivo globale è calcolato sulla base del tasso finale che si applica al contratto di credito dopo tale periodo limitato. Quando il tasso finale non è noto, il creditore calcola il tasso annuo effettivo globale sulla base di un tasso standard che si applica a tale contratto di credito o ad un contratto di credito simile.

Qualora, all'inizio del contratto, venga offerto per un periodo di tempo limitato un tasso debitore inferiore, il tasso annuo effettivo globale si calcola sulla base del tasso finale applicabile al contratto di credito dopo tale periodo limitato.

5.   Se necessario, è possibile assumere le seguenti ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale:

a)

se un contratto di credito lascia al consumatore la libera scelta in materia di prelievo del credito, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato immediatamente per intero;

b)

se non è stabilito un limite di tempo per il rimborso del credito e se esso non risulta dalle clausole del contratto o dal mezzo di pagamento del credito accordato, la durata del contratto di credito è un anno;

c)

nel caso di contratti di credito a durata indeterminata, si deve presumere un saldo del capitale;

d)

salvo indicazione contraria, quando il contratto prevede varie date di rimborso, il credito è soddisfatto ed i rimborsi sono effettuati alla data più prossima al prelievo del credito prevista nel contratto.

6.   Quando un contratto di credito è stipulato sotto forma di contratto di noleggio con opzione di acquisto e il contratto prevede che l'opzione d'acquisto possa essere esercitata in diversi momenti, il tasso annuo effettivo globale è calcolato per ciascuno di questi momenti.

Se il valore residuo non può essere determinato il bene noleggiato sarà oggetto di un ammortamento lineare che porta il valore pari a zero al termine della durata normale del noleggio fissata nel contratto di credito .

Articolo 12

Tasso debitore

1.   Il tasso debitore può essere fisso o variabile.

2.   Se sono stati stipulati uno o più tassi debitori fissi, questi si applicano durante il periodo stipulato nel contratto.

3.   Il tasso debitore variabile può variare o al termine dei periodi convenuti e previsti nel contratto di credito e nella stessa proporzione dell'indice o del tasso di riferimento convenuto , oppure secondo un diverso schema convenuto tra le parti .

4.   Il consumatore è informato di ogni modifica del tasso debitore con comunicazione scritta .

CAPITOLO VI

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO

Articolo 13

Rimborso anticipato

1.   Il consumatore ha il diritto di adempiere, in modo totale o parziale, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito in ogni momento anteriore alla scadenza del periodo fissato nell'accordo .

2.   Il creditore può esigere un indennizzo per un rimborso anticipato unicamente nella misura in cui tale indennizzo è obiettivo, equo e calcolato sulla base dei principi attuariali.

Non può essere reclamato alcun indennizzo:

a)

per i contratti di credito per i quali il periodo preso in considerazione per fissare il tasso debitore è inferiore a un anno;

b)

se è stato effettuato un rimborso in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire in modo convenzionale il rimborso del credito;

c)

per i contratti di credito che prevedono il pagamento di spese e interessi senza ammortamento del capitale, ad eccezione dei contratti di credito che prevedono la ricostituzione del capitale.

Articolo 14

Cessione dei diritti

Se i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione sono ceduti a un terzo, il consumatore e, se del caso, il fideiussore possono far valere nei confronti del nuovo titolare dei crediti derivanti da detto contratto le stesse eccezioni ed i mezzi di difesa che potevano far valere nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto alla compensazione ove questa sia ammessa nello Stato membro in questione.

Il consumatore deve essere informato della cessione del contratto a un terzo.

Articolo 15

Proibizione dell'utilizzo della cambiale e di altri titoli

È fatto divieto al creditore o al titolare dei crediti derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione di esigere dal consumatore o dal fideiussore, o di proporre a questi, di garantire, per mezzo di una cambiale o di un effetto all'ordine, il pagamento degli impegni che essi hanno contratto in forza del contratto stesso.

È altresì vietato costringere il consumatore o il fideiussore a firmare un assegno che garantisce il rimborso totale o parziale dell'importo dovuto.

Articolo 16

Negozi collegati

1.    Se il consumatore ha receduto in modo valido dall'accettazione di un contratto relativo alla fornitura di un bene o di un'altra prestazione da parte di un imprenditore, egli non è più vincolato neppure alla sua accettazione di un contratto di credito al consumo collegato al predetto contratto .

2.    Se il consumatore ha receduto in modo valido dall'accettazione di un contratto di credito al consumo, egli non è più vincolato neppure alla sua accettazione di un contratto relativo alla fornitura di un bene o di un'altra prestazione collegato al predetto contratto di credito al consumo .

3.     Il contratto reca indicazioni sul regime di cui ai paragrafi 1 e 2 e sulla procedura e le condizioni particolari per l'esercizio del diritto di recesso.

4.     Se:

a)

il consumatore conclude un contratto di credito con una persona diversa dal fornitore allo scopo di acquistare un bene o ottenere un servizio, e

b)

è stato preventivamente concluso un accordo tra il creditore e il fornitore del bene o del servizio in virtù del quale unicamente il credito di tale creditore è disponibile ai clienti di tale fornitore per l'acquisto di beni o servizi presso lo stesso fornitore, e

c)

il consumatore di cui alla lettera a) ottiene il credito in virtù dell'accordo summenzionato, e

d)

il bene o servizio oggetto del contratto di credito non è consegnato, è consegnato solo parzialmente o non è conforme alle condizioni del contratto,

il consumatore può far valere i suoi diritti nei confronti del creditore.

Gli Stati membri definiscono le condizioni e le modalità di esercizio di tali diritti.

Gli Stati membri definiscono un sistema che faciliti l'esercizio di tali diritti entro un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

5.     Il presente articolo lascia impregiudicate le eventuali disposizioni di cui agli ordinamenti giuridici degli Stati membri che prevedano fattispecie in cui un creditore è responsabile in solido e individualmente per eventuali reclami che il consumatore può sporgere contro il fornitore laddove la fornitura dei beni o dei servizi da parte del fornitore sia stata finanziata attraverso un contratto di credito.

CAPITOLO VII

CONTRATTI DI CREDITO PARTICOLARI

Articolo 17

Contratto di credito sotto forma di anticipo in conto corrente o sotto forma di conto debitore

Quando un contratto di credito è concesso sotto forma di un anticipo in conto corrente o di un conto debitore, il consumatore è informato regolarmente per iscritto della sua situazione debitoria ; l'informzione riporta le seguenti informazioni:

a)

il periodo preciso al quale si riferisce l'estratto conto;

b)

gli importi prelevati e la data dei prelievi;

c)

se del caso, il saldo rimanente dovuto e la data dell'estratto conto precedente ;

d)

l'ultimo tasso debitore convenuto .

Inoltre, durante l'esecuzione del contratto il consumatore è informato per iscritto di ogni modifica del tasso annuo e delle spese a lui addebitate; l'informazione viene fornita nel momento in cui la modifica ha luogo.

Articolo 18

Contratto di credito a durata indeterminata

1.    Ciascuna delle parti può rescindere, per iscritto, il contratto di credito a durata indeterminata seguendo le modalità riportate nel contratto di credito e in ottemperanza alla legislazione in materia di prova.

2.     I crediti non possono essere rescissi a tempo indebito o in violazione della legge. Al contraente deve essere concesso un periodo adeguato per procurare l'importo dovuto o ottenere un credito di conversione del debito.

3.     In caso di rescissione da parte del consumatore si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

4.     I contratti a tempo determinato di lunga durata non possono essere rinnovati senza previa approvazione esplicita del debitore.

CAPITOLO VIII

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE

Articolo 19

Esecuzione del contratto di fideiussione

Il creditore può agire contro il fideiussore solo se il consumatore che non adempie all'obbligo di rimborsare il credito non si è conformato entro un termine di tre mesi a partire dalla messa in mora.

Il fideiussore deve essere informato immediatamente non appena viene inviato al consumatore un avviso di messa in mora.

CAPITOLO IX

MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO

Articolo 20

Messa in mora e esigibilità

1.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

i creditori, i loro mandatari, nonché ogni persona che sia la nuova titolare dei crediti derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione, non prendano misure sproporzionate per recuperare i loro crediti in caso di mancata esecuzione di tali contratti;

b)

l'importo totale degli oneri richiesti dal creditore in caso di mancato pagamento deve essere proporzionato ai costi reali derivanti al creditore come conseguenza diretta dell'inadempienza degli obblighi da parte del consumatore;

c)

il creditore non possa esigere il pagamento immediato dei versamenti maturandi o invocare una condizione risolutiva espressa se non per mezzo di una messa in mora preventiva con la quale si invita il consumatore o, se del caso, il fideiussore, ad adempiere ai suoi obblighi contrattuali entro un termine ragionevole ;

d)

il creditore non possa sospendere i prelievi di credito se non motivando la sua decisione e sia tenuto a comunicare immediatamente tale decisione al consumatore;

e)

il consumatore e il fideiussore abbiano il diritto, su loro richiesta e senza indugio, a ricevere in caso di mancato adempimento dei loro obblighi o in caso di rimborso anticipato, un conteggio gratuito e dettagliato che consenta loro di verificare le spese e gli interessi reclamati.

2.   La messa in mora di cui al paragrafo 1, lettera c), non è necessaria:

a)

in caso di frode da parte del consumatore , che il creditore o il nuovo titolare del credito dovranno dimostrare;

b)

quando il consumatore aliena il bene finanziato prima che sia stato rimborsato l'importo totale del credito oppure ne fa un uso contrario a quanto stipulato nel contratto di credito, e il creditore o il nuovo titolare del credito possiede un privilegio, un diritto di proprietà o una riserva di proprietà sul bene finanziato, a patto che il consumatore sia stato informato dell'esistenza di tale privilegio, diritto o riserva di proprietà prima della conclusione del contratto.

Articolo 21

Superamento dell'importo totale del credito

In caso di sconfino non autorizzato dell'importo totale del credito concesso, il creditore avvisa il consumatore che esiste uno sconfino o uno scoperto non autorizzato e gli comunica il tasso debitore e le penali contrattuali, le spese o gli interessi di mora applicabili .

CAPITOLO X

STATUTO E CONTROLLO DEI CREDITORI E DEGLI INTERMEDIARI DEL CREDITO

Articolo 22

Controllo dei creditori e degli intermediari del credito

Gli Stati membri provvedono affinché le attività dei creditori e degli intermediari del credito siano controllate o sorvegliate da un'istituzione o da un organismo ufficiale indipendente fintantoché non si perverrà all'armonizzazione della legislazione europea per gli intermediari del credito.

Articolo 23

Obblighi degli intermediari del credito

Gli Stati membri provvedono affinché l'intermediario del credito:

a)

indichi, sia nella pubblicità che nei documenti destinati alla sua clientela, in particolare se egli lavora a titolo esclusivo con uno o più creditori ;

b)

non riceva, direttamente o indirettamente, un compenso, sotto qualsiasi forma, dal consumatore che ne ha richiesto l'intervento se non sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

i)

l'importo del compenso è concordato per iscritto con l'intermediario ,

ii)

l'intermediario del credito non è remunerato dal creditore,

iii)

il contratto di credito per il quale è intervenuto è stato concluso in modo valido.

CAPITOLO XI

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 24

Efficacia delle disposizioni della direttiva

1.    Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito e di fideiussione non deroghino, a scapito del consumatore e del fideiussore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere aggirate attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare attraverso una ripartizione del credito su diversi contratti .

3.   Il consumatore e il fideiussore non possono rinunciare ai diritti che sono loro conferiti in forza della presente direttiva.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché la tutela accordata dalla presente direttiva non venga aggirata per il fatto che la legislazione scelta per il contratto è quella di uno Stato terzo, se il contratto presenta uno stretto legame con il territorio nazionale di uno o più Stati membri.

5.     La direttiva non osta a che gli Stati membri, in sintonia con gli obblighi loro derivanti dal trattato, mantengano o emanino ulteriori norme a tutela dei consumatori.

6.     Gli Stati membri non possono derogare le disposizioni sul tasso annuo effettivo di cui all'articolo 11.

Articolo 25

Ricorso stragiudiziale

Gli Stati membri favoriscono gli organismi di reclamo e di ricorso in vista della composizione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo a comporre anche le controversie transfrontaliere .

Articolo 26

Contratti in corso di validità

La presente direttiva non si applica ai contratti di credito e di fideiussione in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento .

Articolo 27

Recepimento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... (15), le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere da ... (15).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 28

Abrogazione

La direttiva 87/102/CEE è abrogata con effetto da ... (15)

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 200 .

(2)  GU C 234 del 30.9.2003, pag. 1 .

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2004.

(4)  COM(95) 117 def.

(5)  GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/7/CE (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 17).

(6)  COM(97) 465 def.

(7)  COM(96) 79 def.

(8)  GU L 61 del 10.3.1990, pag. 14.

(9)  GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).

(10)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16 .

(11)  Direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 17).

(12)  Direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31).

(13)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/65/CE.

(14)  GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

(15)  Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

EQUAZIONE DI BASE CHE TRADUCE L'EQUIVALENZA DEI PRELIEVI DI CREDITO, DA UN LATO, E I RIMBORSI E I PAGAMENTI DALL'ALTRO.

L'equazione di base, che definisce il tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime su base annuale l'uguaglianza tra, da un lato la somma dei valori attualizzati dei prelievi di credito e, dall'altro, la somma dei valori attualizzati degli importi dei rimborsi e dei pagamenti, vale a dire:

Formula

Ove:

X è il TAEG e

m designa il numero d'ordine dell'ultimo prelievo di credito

k designa il numero d'ordine di un prelievo di credito, ove 1 ≤ k ≤ m,

Ck è l'importo del prelievo di credito numero k,

tk designa l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo di credito e la data di ciascun prelievo di credito, ove t1 = 0,

m' è il numero d'ordine dell'ultimo rimborso o pagamento,

l è il numero d'ordine di un rimborso o pagamento,

Dl è l'importo di un rimborso o pagamento,

s1 designa l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo di credito e la data di ciascun rimborso o pagamento.

Osservazioni

a)

Gli importi pagati da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.

b)

La data iniziale è quella del primo prelievo di credito.

c)

Il divario tra le date utilizzate nel procedimento di calcolo è espresso in anni o in frazioni di anno. Un anno è composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,416666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere che l'anno sia bisestile o meno.

d)

Il risultato del calcolo va espresso con un'accuratezza pari alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è maggiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.

e)

È possibile riscrivere l'equazione ricorrendo ad una sola sommatoria e utilizzandone la nozione di flussi (Ak) che saranno positivi o negativi, vale a dire rispettivamente pagati o percepiti nei periodi da 1 a k, ed espressi in anni, vale a dire:

Formula

dove S è il saldo dei flussi attualizzati e il cui valore sarà nullo se si desidera conservare l'equivalenza dei flussi.

f)

Gli Stati membri provvedono affinché i metodi di soluzione applicabili diano un risultato uguale a quello degli esempi presentati nell'allegato II .

ALLEGATO II

ESEMPI DI CALCOLO DI TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE

Osservazioni preliminari

Salvo indicazione contraria, in tutti gli esempi si presume che vi sia un unico prelievo di credito pari all'importo totale del credito e messo a disposizione del consumatore nel momento in cui questi ha concluso il contratto di credito. A questo riguardo si ricorda l'ipotesi per cui se il contratto di credito lascia al consumatore la libera scelta in materia di prelievo del credito, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato immediatamente per intero.

Taluni Stati membri hanno scelto, per indicare un tasso debitore, un tasso effettivo, nonché il metodo della conversione equivalente, evitando che il calcolo degli interessi periodici sia effettuato in una molteplicità di forme mediante l'applicazione di diverse regole pro rata temporis caratterizzate da un rapporto estremamente vago con il carattere lineare del tempo. Altri Stati membri ammettono un tasso nominale periodico utilizzando un metodo di conversione proporzionale. La presente direttiva vuole dissociare un'eventuale ulteriore regolamentazione dei tassi debitori da quella dei tassi effettivi e limitarsi all'indicazione del tasso utilizzato. Per gli esempi riportati nel presente allegato è indicata la metodologia utilizzata.

Primo esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6 000,00 euro rimborsato con 4 annualità costanti di 1 852,00 euro.

Si scriverà:

Formula

Vale a dire, si scriverà:

Formula

e si trova X=9,00000 %, vale a dire un TAEG del 9,0 %.

Secondo esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6 000,00 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro.

Si scriverà:

Formula

Vale a dire, si scriverà:

Formula

e si trova X=9,380593 %, vale a dire un TAEG del 9,4 %.

Terzo esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6 000,00 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro e delle spese di pratica alla sottoscrizione pari a 60 euro.

Si scriverà:

Formula

Vale a dire, si scriverà:

Formula

e si trova X=9,954966 %, vale a dire un TAEG del 10 %.

Quarto esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6 000,00 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro delle spese di pratica pari a 60 euro ripartite sulle varie scadenze. La mensilità ammonta in questo caso a (149,31 euro + (60 euro /48)) = 150,56 euro.

Si scriverà:

Formula

Vale a dire, si scriverà:

Formula

e si trova X=9,856689 %, vale a dire un TAEG del 9,9 %.

Quinto esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6 000,00 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro, delle spese di amministrazione alla sottoscrizione pari a 60 euro, con un'assicurazione pari a 3 euro al mese. I costi legati ai premi d'assicurazione devono essere inseriti nel costo totale del credito se l'assicurazione è sottoscritta all'atto della conclusione del contratto di credito. La rata è pertanto di 152,31euro.

Si scriverà:

Formula

Vale a dire, si scriverà:

Formula

e si trova X=11,1070115 %, vale a dire un TAEG dell'11,1 %.

Sesto esempio

Sia dato un contratto di credito di tipo balloon con un importo totale del credito (prezzo d'acquisto di un'autovettura da finanziare) di 6 000,00 euro rimborsato con 47 mensilità costanti di 115,02 euro, un ultimo pagamento di 1 915,02 euro che rappresenta il valore residuo del 30% del capitale (contratto balloon) e con un'assicurazione di 3 euro al mese. I costi legati ai premi d'assicurazione devono essere inseriti nel costo totale del credito se l'assicurazione è sottoscritta all'atto della conclusione del contratto di credito. La rata è pertanto di 118,02 euro e l'ultimo pagamento ammonta a 1 918,02 euro.

Si scriverà:

Formula

Vale a dire, si scriverà:

Formula

e si trova X=9,381567 %, vale a dire un TAEG del 9,4 %.

Settimo esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito (capitale) di 6 000,00 euro, con spese per la pratica alla sottoscrizione di 60 euro, con due livelli di scadenza, di durata rispettiva di 22 e 26 mesi, ove la seconda è pari al 60% della prima. Le rispettive mensilità sono pari a 186,36 euro e a 111,82 euro.

Si scriverà:

Formula

Vale a dire, si scriverà:

Formula

e si trova X=10,04089 %, vale a dire un TAEG del 10,0 %.

Ottavo esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro, con spese per la pratica alla sottoscrizione di 60 euro, con due livelli di scadenza, di durata rispettiva di 22 e 26 mesi, ove la prima è pari al 60% della seconda. Le rispettive mensilità sono pari a 112,15 euro e a 186,91 euro.

Si scriverà:

Formula

Vale a dire, si scriverà:

Formula

e si trova X=9,888383 %, vale a dire un TAEG del 9,9 %.

Nono esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito (prezzo di un bene) di 500,00 euro, rimborsato con 3 mensilità costanti calcolate al tasso debitore T (nominale) del 18% e su cui gravano spese per la pratica, ripartite sulle scadenze, pari a 30,00 euro. L'importo della mensilità è pari pertanto a 171,69 euro + 10,00 di spese per un totale di 181,69 euro.

Si scriverà:

Formula

Vale a dire, si scriverà:

Formula

e si trova X=68,474596 %, vale a dire un TAEG del 68,5 %.

L'esempio precedente è caratteristico di pratiche ancora in uso in taluni esercizi specializzati nel «credito al consumo».

Decimo esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito (capitale) di 1 000 euro, rimborsato con 700,00 euro al termine di un anno e 500,00 euro al termine di due anni, oppure con 500,00 euro al termine di un anno e 700,00 euro al termine di due anni.

Si scriverà:

Formula

e si trova X=13,898663 %, vale a dire un TAEG del 13,9 %.

Vale a dire, si scriverà:

Formula

e si trova X=12,321446 %, vale a dire un TAEG del 12,3 %.

Il presente esempio illustra che il calcolo del tasso annuo effettivo globale dipende esclusivamente dalle scadenze e che la menzione del costo totale del credito nell'informazione preventiva o nel contratto di credito non apporta alcuna ulteriore informazione utile al consumatore. Con un identico costo totale del credito di 200 euro si ottengono due TAEG differenti (a seconda che si scelga un rimborso anticipato o uno ordinario).

Undicesimo esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito di 6 000 euro, un tasso debitore del 9% e rimborsato con 4 annualità costanti di 1 852,01 euro e con spese per la pratica, pagate al momento della sottoscrizione, di 60,00 euro.

Si scriverà:

Formula

Vale a dire, si scriverà:

Formula

e si trova X=9,459052 %, vale a dire un TAEG del 9,5 %.

In caso di rimborso anticipato si avrà rispettivamente:

Dopo un anno:

Formula

ove 6 540 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento del primo versamento periodico in base alla tabella d'ammortamento,

e si trova X=10,101010 %, vale a dire un TAEG del 10,1 %.

Dopo due anni:

Formula

ove 5 109,91 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento del secondo versamento periodico in base alla tabella d'ammortamento,

e si trova X=9,640069 %, vale a dire un TAEG del 9,6 %.

Dopo tre anni:

Formula

ove 3 551,11 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento del terzo versamento periodico in base alla tabella d'ammortamento,

e si trova X=9,505315 %, vale a dire un TAEG del 9,5 %.

L'esempio precedente mostra la diminuzione del TAEG provvisorio nel corso del tempo, in particolare quando le spese per l'assicurazione sono pagabili all'atto della sottoscrizione .

Dodicesimo esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito di 6 000 euro, un tasso debitore T (nominale) del 9% e rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro (calcolo proporzionale) e con spese per la pratica, pagate al momento della sottoscrizione, di 60,00 euro.

Si scriverà:

Formula

Vale a dire, si scriverà:

Formula

e si trova X=9,9954957 %, vale a dire un TAEG del 10 %.

Tuttavia, in caso di rimborso anticipato si avrà rispettivamente:

Dopo un anno:

Formula

ove 4844,64 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento del secondo versamento periodico in base alla tabella d'ammortamento,

e si trova X=10,655907 %, vale a dire un TAEG del 10,7 %.

Dopo due anni:

Formula

ove 3 417,58 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento della 24ma mensilità in base alla tabella d'ammortamento,

e si trova X=10,136089 %, vale a dire un TAEG del 10,1 %.

Dopo tre anni:

Formula

ove 1 856,66 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento della 36ma mensilità in base alla tabella d'ammortamento,

e si trova X=9,991921 %, vale a dire un TAEG del 10 %.

Tredicesimo esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6 000,00 euro rimborsato con 4 annualità costanti di 1 852,00 euro. Si supponga ora che il credito sia a tasso variabile e che dopo la secondo annualità il tasso debitore (nominale) passi dal 9,00% al 10,00 %. Ne risulta una nuova annualità di 1 877,17 euro. Si ricorda che per il calcolo del TAEG si assume come ipotesi che il tasso debitore e le altre spese restino fisse rispetto al livello iniziale e si applichino fino al termine del contratto di credito. Secondo al primo esempio il TAEG sarà del 9%.

In caso di modifiche il nuovo TAEG dovrà essere comunicato e calcolato nell'ipotesi che il contratto di credito resti in vigore per il periodo di tempo convenuto rimanente e che il creditore e il consumatore adempiano agli obblighi nei termini ed entro le date convenute.

Si scriverà:

Formula

Vale a dire, si scriverà:

Formula

e si trova X=9,741569 %, vale a dire un TAEG del 9,7 %.

Quattordicesimo esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro, con spese di pratica alla sottoscrizione pari a 60 euro, con un'assicurazione pari a 3 euro al mese. Si ricorda che i costi legati ai premi d'assicurazione devono essere inseriti nel costo totale del credito se l'assicurazione è sottoscritta all'atto della conclusione del contratto di credito. La scadenza è dunque di 152,31 euro e nel quinto esempio era stata calcolata una soluzione con X=11,107112, vale a dire un TAEG pari all'11,1 %.

Si supponga ora che il tasso debitore (nominale) sia variabile e salga al 10% dopo la diciassettesima scadenza. In caso di modifiche il nuovo TAEG dovrà essere comunicato e calcolato nell'ipotesi che il contratto di credito resti in vigore per il periodo di tempo convenuto rimanente e che il creditore e il consumatore adempiano agli obblighi nei termini ed entro le date convenute.

Si scriverà:

Formula

Vale a dire, si scriverà:

Formula

e si trova X=11,542740 %, vale a dire un TAEG dell'11,5 %.

Quindicesimo esempio

Un contratto di credito di tipo «leasing» o «locazione finanziaria» relativo ad un'autovettura del valore di 15 000,00 euro. Il contratto prevede 48 mensilità di 350 euro. La prima mensilità è pagabile alla messa a disposizione del bene. Al termine dei 48 mesi, l'opzione d'acquisto può essere esercitata con il pagamento del valore residuo pari a 1 250 euro.

Si scriverà:

Formula

Vale a dire, si scriverà:

Formula

e si trova X=9,541856 %, vale a dire un TAEG del 9,5 %.

Sedicesimo esempio

Un contratto di credito di tipo «finanziamento», o «credito al consumo» oppure «vendita a rate» relativo a un bene del valore di 2 500 euro. Il contratto di credito prevede il pagamento di un acconto di 500 euro e 200 mensilità di 100 euro la cui prima mensilità deve essere pagata entro 20 giorni a partire dalla messa a disposizione del bene.

In questo caso l'acconto non fa mai parte dell'operazione di finanziamento.

Si scriverà:

Formula

Vale a dire, si scriverà:

Formula

e si trova X=20,395287 %, vale a dire un TAEG del 20,4 %.

Diciassettesimo esempio

Sia dato un contratto di credito di tipo «apertura di credito» a durata determinata di 6 mesi, per un importo totale del credito di 2 500 euro. Il contratto di credito prevede il pagamento del costo totale del credito tutti i mesi e il rimborso dell'importo totale del credito alla scadenza del contratto. Il tasso debitore è dell'8% annuale (effettivo) e le spese ammontano allo 0,25% al mese. Si ricorda che in questo caso si applica l'ipotesi di un prelievo totale e immediato del credito.

Si ottiene l'importo della scadenza periodica degli interessi debitori mensili calcolati sulla base di un tasso mensile equivalente scrivendo:

a = 2500 . {[(1,08)1/12 - 1] + 0,25}

Vale a dire:

a = 2500 . (0,006434 + 0,0025) = 22,34

Si scriverà dunque:

Formula

Vale a dire, si scriverà:

Formula

e si trova X=11,263633 %, vale a dire un TAEG dell'11,3 %.

Diciottesimo esempio

Sia dato un contratto di credito di tipo «apertura di credito» a durata indeterminata, per un importo di 2 500 euro. Il contratto prevede una modalità di pagamento semestrale minimo del 25% del saldo rimanente dovuto in capitale e interessi debitori, con un minimo di 25 euro. Il tasso debitore annuale (effettivo) è del 12% e le spese di apertura della pratica ammontano a 50 euro pagabili alla sottoscrizione.

(Si ottiene il tasso mensile equivalente con la formula:

i = (1 + 0,12)6/12 - 1 = 0,00583

vale a dire il 5,83 %).

I 19 importi semestrali da rimborsare (D1) possono essere ottenuti per mezzo di una tabella d'ammortamento ove D1 = 661,44; D2 = 525; D3 = 416,71; D4 = 330,75; D5 = 262,52; D6 = 208,37; D7 = 165,39; D8 = 208,37; D9 = 104,20; D10 = 82,70; D11 = 65,64; D12 = 52,1; D13 = 41,36; D14 = 32,82; D15 = 25; D16 = 25; D17 = 25; D18 = 25; D19 = 15,28.

Si scriverà:

Formula

e si trova X=13,151744 %, vale a dire un TAEG del 13,2 %.

Diciannovesimo esempio

Sia dato un contratto di credito di tipo «apertura di credito» a durata indeterminata, con il supporto di una carta che consente prelievi di credito e un importo totale del credito di 700 euro. Il contratto prevede una modalità di pagamento mensile minima del 5% del saldo rimanente dovuto in capitale e interessi debitori, senza che la scadenza periodica (a) possa essere inferiore a 25 euro. Le spese annuali della carta ammontano a 20 euro. Il tasso debitore annuo (effettivo) è pari allo 0% per la prima scadenza e al 12% per le scadenze successive.

I 31 importi semestrali da rimborsare (D1) possono essere ottenuti per mezzo di una tabella d'ammortamento ove D1 = 55,00; D2 = 33,57; D3 = 32,19; D4 = 30,87; D5 = 29,61; D6 = 28,39; D7 = 27,23; D8 = 26,11; D9 = 25,04; da D10 a D12 = 25,00; D13 = 45; da D14 a D24 = 25,00; D25 = 45,00; da D26 a D30 = 25,00; D31 = 2,25;

Si scriverà:

Formula

e si trova X=18,470574 %, vale a dire un TAEG del 18,5 %.

Ventesimo esempio

Sia data un'apertura di credito sotto forma di anticipo in conto corrente a durata indeterminata per un importo totale del credito di 2 500 euro. Il contratto di credito non impone modalità di pagamento in capitale, ma contempla il pagamento mensile del costo totale del credito. Il tasso debitore annuale è pari all'8% (effettivo). Le spese mensili ammontano a 2,50 euro.

Non ci si limiterà ad utilizzare l'ipotesi di un prelievo di credito totale, ma si assumerà anche l'ipotesi di un rimborso teorico al termine di un anno.

Si calcola innanzitutto la scadenza periodica teorica degli interessi e le spese (a):

a = {2500 . [(1,08)1/12 - 1] + 2,50

e quindi

Formula

oppure:

Formula

E si trova X = 9,295804, vale a dire un TAEG del 9,3% .

P5_TA(2004)0298

Pratiche commerciali sleali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (COM(2003) 356 — C5-0288/2003 — 2003/0134(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 356) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0288/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0188/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0134

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 153 ,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di pratiche commerciali leali all'interno dello spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere le attività transfrontaliere.

(2)

Le leggi degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali sono caratterizzate da differenze notevoli che possono provocare sensibili distorsioni della concorrenza e costituire ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Nel settore della pubblicità, la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa  (4), fissa criteri minimi di armonizzazione in tema di pubblicità ingannevole, ma non si oppone al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che garantiscano una più ampia tutela dei consumatori. Di conseguenza le disposizioni degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole sono profondamente diverse.

(3)

Queste differenze sono fonte di incertezza per quanto concerne le disposizioni nazionali da applicare alle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori e sono all'origine di molti ostacoli che interessano sia le imprese sia i consumatori. Per quanto concerne le imprese, questi ostacoli rendono più oneroso l'esercizio delle libertà del mercato interno, soprattutto laddove esse intendano effettuare attività di commercializzazione, campagne pubblicitarie e promozioni delle vendite transfrontaliere. Per quanto concerne i consumatori, tali ostacoli causano incertezza circa i diritti di cui sono titolari e ne compromettono la fiducia nel mercato interno.

(4)

In assenza di norme uniformi a livello comunitario, gli ostacoli alla libera circolazione di merci e servizi o alla libertà di stabilimento potrebbero essere giustificati, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, purché volti a tutelare obiettivi riconosciuti di interesse pubblico e purché proporzionati a tali obiettivi. Alla luce delle finalità della Comunità così come contemplate dalle norme del trattato in materia di libera circolazione, in virtù del diritto comunitario derivato e conformemente alla politica della Commissione riguardante le comunicazioni commerciali (5), tali ostacoli devono essere rimossi. Ciò è possibile solo introducendo a livello comunitario norme uniformi e chiarendo alcuni concetti giuridici, nella misura in cui ciò sia necessario per il corretto funzionamento del mercato interno e per soddisfare il requisito della certezza del diritto.

(5)

La presente direttiva ravvicina pertanto le disposizioni legislative degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono gli interessi economici dei consumatori. Essa non riguarda e lascia impregiudicate le disposizioni legislative nazionali sulle pratiche commerciali sleali che ledono unicamente gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un'operazione tra professionisti , sebbene attività non autorizzate dalla presente direttiva possano essere considerate sleali anche in virtù delle disposizioni in materia di concorrenza ; non riguarda e lascia impregiudicate inoltre le disposizioni della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità che risulti ingannevole per le imprese ma non per i consumatori e in materia di pubblicità comparativa. Lascia altresì impregiudicate pratiche pubblicitarie e di marketing generalmente ammesse, quali il product placement, la differenziazione del marchio o l'offerta di incentivi in grado di incidere legittimamente sulla percezione dei prodotti da parte dei consumatori e di influenzarne il comportamento senza però limitarne la capacità di prendere una decisione consapevole. La direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni dei consumatori in materia di operazioni commerciali relative a prodotti. Non riguarda le pratiche commerciali realizzate principalmente per altri scopi, comprese ad esempio le comunicazioni commerciali rivolte agli investitori, come le relazioni annuali e le pubblicazioni promozionali delle aziende.

(6)

La presente direttiva non pregiudica i ricorsi e le azioni individuali proposti da quanti siano stati lesi da una pratica commerciale sleale. Non osta neppure all'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali relative al diritto contrattuale, ai diritti di proprietà intellettuale, agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti, né delle norme comunitarie in materia di concorrenza e le relative norme nazionali di attuazione.

(7)

È necessario garantire un rapporto coerente tra la presente direttiva e il diritto comunitario esistente, soprattutto per quanto concerne le disposizioni dettagliate in materia di pratiche commerciali sleali applicabili a settori specifici. La presente direttiva modifica pertanto la direttiva 84/450/CEE, la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (6) e la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (7) e. Di conseguenza la presente direttiva si applica soltanto qualora non esistano norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, come gli obblighi di informazione e le regole sulle modalità di presentazione delle informazioni al consumatore. Essa offre una tutela ai consumatori laddove non esista una specifica legislazione di settore a livello comunitario e vieta ai professionisti di creare una falsa impressione sulla natura dei prodotti; ciò è particolarmente importante per prodotti complessi che comportano rischi elevati per i consumatori, come alcuni prodotti finanziari. La direttiva completa pertanto l'acquis comunitario applicabile alle pratiche commerciali lesive degli interessi economici dei consumatori, integrando in particolare il regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sulla promozione delle vendite nel mercato interno (8). Tale regolamento elimina alcuni divieti o limiti all'impiego delle promozioni commerciali e al riferimento a dette iniziative nelle comunicazioni commerciali. La presente direttiva detta i requisiti generali in materia di pubblicità ingannevole e altre pratiche commerciali sleali applicabili alle promozioni delle vendite e alle comunicazioni relative alle medesime.

(8)

L'elevata convergenza conseguita mediante il ravvicinamento delle disposizioni nazionali attraverso la presente direttiva dà luogo a un elevato livello comune di tutela dei consumatori. La presente direttiva vieta le pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori Essa stabilisce inoltre norme riguardanti le pratiche commerciali aggressive, che attualmente non sono disciplinate a livello dell'UE. L'armonizzazione conseguita e l'elevato livello di tutela dei consumatori che essa persegue creeranno, col tempo, le condizioni che consentono l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento al settore coordinato dalla direttiva.

(9)

Dall'associazione tra l'armonizzazione ed il principio del mutuo riconoscimento deriverà un notevole rafforzamento della certezza del diritto sia per i consumatori sia per le imprese, che potranno contare entrambi su un unico quadro normativo fondato su nozioni giuridiche definite in modo chiaro e destinate a disciplinare tutti gli aspetti inerenti alle pratiche commerciali sleali nell'UE. Le imprese saranno tenute a rispettare unicamente le norme nazionali di recepimento della direttiva nel paese di stabilimento. L'effetto sarà l'eliminazione degli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme sulle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori e la realizzazione del mercato interno in questo settore. Il luogo di stabilimento del professionista è determinato in conformità con eventuali disposizioni specifiche del diritto comunitario e in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

(10)

Per conseguire gli obiettivi comunitari mediante l'eliminazione degli ostacoli al mercato interno, è necessario armonizzare le norme generali e i principi giuridici tra loro divergenti attualmente in vigore negli Stati membri. La presente direttiva prevede pertanto il divieto delle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori. Per raggiungere il suo obiettivo di tutela dei consumatori e sostenere la fiducia dei consumatori, il divieto si applica parimenti alle pratiche commerciali sleali che si verificano al di fuori di relazioni contrattuali tra il professionista e il consumatore o a seguito della stipula di un contratto e durante la sua esecuzione. Il divieto si articola tramite le norme riguardanti le due tipologie di pratiche commerciali più diffuse: le pratiche commerciali ingannevoli e quelle aggressive.

(11)

È auspicabile che nella definizione di pratiche commerciali ingannevoli rientrino quelle pratiche, tra cui la pubblicità ingannevole, che inducendo in errore il consumatore gli impediscano di scegliere in modo informato ed efficiente. La presente direttiva non intende ridurre la scelta del consumatore vietando o limitando la promozione di prodotti «simili» più economici se non al fine di proteggere il consumatore da tentativi impliciti o espliciti di far passare la copia per l'originale. Conformemente alle leggi e alle pratiche degli Stati membri sulla pubblicità ingannevole, la direttiva suddivide le pratiche ingannevoli in azioni e omissioni ingannevoli. Per quanto concerne le omissioni, la direttiva elenca un limitato novero di informazioni chiave necessarie affinché il consumatore possa prendere una decisione con cognizione di causa relativamente ad una transazione commerciale. Tali informazioni non devono essere comunicate in ogni pubblicità, ma solo qualora il professionista inviti all'acquisto, nozione questa chiaramente definita nella direttiva.

(12)

Le pratiche commerciali di cui all'Allegato 1 sono da considerare sleali in ogni circostanza. Gli Stati membri recepiscono l'Allegato 1 nella sua integralità, senza modifiche, soppressioni o aggiunte. La Commissione riferisce con periodicità regolare al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione della direttiva, compreso l'Allegato 1, e propone all'occorrenza una revisione della direttiva stessa secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

(13)

Le disposizioni sulle pratiche commerciali aggressive devono riguardare quelle pratiche che limitano considerevolmente la libertà di scelta del consumatore. Si tratta di pratiche che comportano il ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento.

(14)

La presente direttiva codifica il criterio del consumatore medio elaborato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Nell'applicare tale criterio, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, i giudici nazionali considereranno anche i fattori economici, sociali, culturali o linguistici. Laddove una pratica commerciale sia specificatamente diretta ad un gruppo determinato di consumatori, è auspicabile che l'impatto della pratica commerciale venga valutato in rapporto ad un esponente medio di quel gruppo.

(15)

I consumatori più vulnerabili sono quelli maggiormente suscettibili di essere vittime delle pratiche commerciali sleali trattate dalla presente direttiva; è quindi opportuno proteggere i loro interessi in quanto consumatori tenendo debitamente conto, a seconda delle circostanze, di fattori quali l'età (per esempio minori ed anziani), particolari condizioni fisiche o mentali (per esempio il periodo di maternità o di lutto), il livello di alfabetizzazione. Al riguardo, occorre impedire che si sfruttino indebitamente i tratti vulnerabili di un gruppo determinato di consumatori. Inoltre, condizioni personali di particolare vulnerabilità, come disabilità fisiche o mentali devono essere tenute in considerazione nei casi di rapporti diretti con il singolo consumatore, quali le vendite porta a porta o le sollecitazioni e le molestie verso il singolo consumatore prima, durante e dopo la conclusione di un contratto.

(16)

È opportuno prevedere un ruolo per i codici di condotta in grado di consentire ai professionisti di introdurre norme di autoregolamentazione conformi ai principi della direttiva. L'elaborazione di tali codici di condotta, la loro applicazione e gli impegni vincolanti assunti in base ad essi devono essere conformi ai criteri stabiliti dal diritto della concorrenza. Al fine di assicurare il più alto grado di protezione conviene che le organizzazioni dei consumatori partecipino alla stesura ed alla gestione dei codici di condotta.

(17)

Le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale siano considerate titolari di un diritto o interesse legittimo nel caso di specie devono disporre di strumenti legali per agire contro le pratiche commerciali sleali davanti ad un tribunale o ad un'autorità amministrativa competente a decidere dei reclami o a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

(18)

È necessario che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(19)

Poiché gli scopi dell'azione proposta, ovvero l'eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno rappresentati dalle leggi nazionali in materia di pratiche commerciali sleali e il conseguimento di un elevato livello comune di tutela dei consumatori mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario ai fini dell'eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno e del conseguimento di un elevato livello comune di tutela dei consumatori in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo della direttiva

La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori, così come di seguito definite.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

b)

«consumatore medio»: il consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenuto conto delle circostanze sociali, culturali e linguistiche;

c)

«gruppo determinato di consumatori»: gruppo di consumatori con particolari caratteristiche di natura non economica, quali:

i)

consumatori vulnerabili per fattori diversi, quali l'età, l'handicap, le condizioni fisiche o mentali anche temporanee, il livello di alfabetizzazione, che ne influenzano la capacità di valutazione e/o reazione;

ii)

consumatori con specifiche conoscenze nel settore cui si rivolge il professionista che li rende idonei a comprendere una comunicazione commerciale specialistica;

d)

«venditore o fornitore» (di seguito denominato «professionista»):

qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale e professionale o in vista del conseguimento del suo obiettivo statutario ; il professionista risponderà di ogni atto che con il proprio comportamento deliberatamente favorisce ovvero permette;

gli organismi pubblici o la persona giuridica di cui lo Stato detiene una quota preponderante, che esercitano un'attività commerciale, finanziaria o industriale e che offrono o vendono prodotti o servizi;

le persone che, a nome proprio o a nome o per conto di terzi aventi o meno personalità giuridica, con o senza scopi di lucro, esercitano un'attività commerciale, finanziaria o industriale e offrono in vendita o vendono prodotti o servizi;

e)

«prodotto»: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili;

f)

«pratiche commerciali»: qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista e direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto da parte del professionista ai consumatori;

g)

«falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori»: l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare in misura considerevole la capacità del consumatore di prendere una decisione con cognizione di causa, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

h)

«codice di condotta»: un accordo volontario che definisce il comportamento che dei professionisti si impegnano o sono tenuti a rispettare in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici; le organizzazioni dei consumatori possono partecipare alla redazione del codice;

i)

«responsabile del codice»: la persona fisica o giuridica responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta e , pertanto, del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;

j)

«diligenza professionale»: standard di competenza e attenzione che si possa ragionevolmente presumere un professionista debba esercitare nei confronti dei consumatori , tenuto conto degli specifici requisiti vigenti nelle pratiche commerciali per il suo settore di attività nello Stato membro in cui ha sede e della buona fede così come richiamata nella direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (9) ;

k)

«invito all'acquisto»: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche principali e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e che pertanto offre al consumatore l'opportunità di acquistare il prodotto dal professionista o da un suo agente ;

l)

«indebito condizionamento»: lo sfruttamento di una posizione di potere per esercitare una pressione, anche senza il ricorso o la minaccia di ricorso alla forza fisica, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione informata;

m)

«impegno fermo»: l'impegno contenuto in un codice di condotta che costituisce un obbligo specifico per il firmatario di intraprendere un'azione specifica o di adottare una linea di condotta specifica nei confronti del consumatore per quanto attiene alle pratiche commerciali coperte dalla presente direttiva. Esso esclude qualsiasi impegno che il codice stesso escluda specificamente dalla classificazione degli impegni fermi o che sono menzionati come semplici obiettivi o aspirazioni.

Articolo 3

Campo di applicazione

1.   La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori , così come definite di seguito all'articolo 5 . Essa si applica alle decisioni di natura commerciale dei consumatori anche ove tali decisioni non risultino in un contratto tra il consumatore e il professionista. Ove sia stipulato un contratto, la direttiva si applica altresì alle decisioni di natura commerciale prese prima e dopo la stipula del contratto .

2.   La direttiva non osta all'applicazione delle norme sulla formazione, validità o efficacia di un contratto.

3.   La direttiva non rileva ai fini della determinazione dei tipi di danno che possono essere causati da una pratica commerciale sleale né della loro quantificazione.

4.   La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti.

5.   In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano le medesime a tali aspetti specifici.

6.   La presente direttiva non osta all'applicazione delle norme che regolano la giurisdizione o la competenza dei tribunali e di quelle che determinano il diritto applicabile alle obbligazioni extra-contrattuali .

7.    Fatta eccezione per l'articolo 4, la presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni dei regimi autorizzativi, dei codici di condotta o altre norme specifiche che disciplinano la condotta dei professionisti che forniscono o promuovono quei prodotti che, per le loro caratteristiche, necessitano di precisi requisiti a tutela degli interessi dei consumatori, a condizione che dette norme specifiche garantiscano un livello di protezione del consumatore almeno pari a quello assicurato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Mercato interno

1.   I professionisti, nel settore armonizzato dalla presente direttiva, rispettano unicamente le norme nazionali dello Stato membro di stabilimento. Lo Stato membro di stabilimento del professionista assicura il rispetto di tali norme.

2.   Gli Stati membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi né limitano la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore oggetto di armonizzazione mediante la presente direttiva.

3.     La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri nell'adottare misure in settori non armonizzati dalla stessa, come la sanità, la protezione del benessere fisico, mentale o morale dei minori e la pubblica sicurezza.

4.     A titolo di deroga, per un periodo di cinque anni dopo il recepimento della direttiva, gli Stati Membri possono applicare norme nazionali, nel settore armonizzato da questa direttiva, che siano più' rigorose o prescrittive di quelle della direttiva stessa, adottate in forza di clausole di armonizzazione minima contenute in direttive esistenti, nei settori armonizzati da tali direttive. Tali norme devono essere finalizzate ad assicurare che i consumatori siano sufficientemente protetti contro le pratiche commerciali sleali e proporzionate all'obiettivo perseguito.

5.     Gli Stati Membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme nazionali di cui al paragrafo 4.

CAPO 2

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

Articolo 5

Divieto delle pratiche commerciali sleali

1.   Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

2.   Una pratica commerciale è considerata sleale se:

è contraria alle norme di diligenza professionale e di buona fede e

altera o è idonea ad alterare in misura rilevante il comportamento economico in relazione al prodotto del consumatore medio, che raggiunge o al quale è diretta, o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale si diriga specificamente ad un gruppo determinato di consumatori; va comunque salvaguardata la condizione di particolare vulnerabilità di taluni consumatori.

3.   Sono in particolare considerate sleali ai sensi del paragrafo 2 le pratiche commerciali

a)

ingannevoli o

b)

aggressive,

secondo la definizione contenuta infra nella presente direttiva.

4.   L'allegato 1 contiene un elenco completo di pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali. L'elenco è modificabile solo secondo la procedura di cui all'articolo 251 del Trattato.

SEZIONE 1

PRATICHE COMMERCIALI INGANNEVOLI

Articolo 6

Azioni ingannevoli

1.   È considerata ingannevole una pratica commerciale che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione complessiva, spinga o sia idonea a spingere il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che influenzi il suo comportamento economico in quanto lo induca o sia idonea ad indurlo in errore in rapporto a quanto di seguito elencato:

a)

le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e la trattazione dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

b)

qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione diretta o indiretta di cui dovrebbe godere il professionista o il prodotto;

c)

il prezzo o il modo in cui questo viene calcolato o l'esistenza di uno specificovantaggio quanto al prezzo;

d)

la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione a meno che su tale necessità sia stata decisa secondo la diligenza professionale di cui all'articolo 2, lettera j) ;

e)

la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;

f)

i dati relativi al prodotto che non possono essere provati ;

g)

i diritti del consumatore o i rischi ai quali può essere esposto.

2.   È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale laddove, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, spinga o sia idonea a spingere il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che influenzi il suo comportamento economico e non avrebbe altrimenti preso , e che comporti:

a)

una qualsivoglia attività di marketing del prodotto, compresa la pubblicità comparativa, che ingeneri confusione con la ditta, il marchio, l'insegna e altri segni distintivi di un concorrente;

b)

il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, laddove:

l'impegno sia preciso e verificabile; e

l'identità dei professionisti ai quali si applica il codice ed il suo contenuto siano accessibili al pubblico; oppure

il professionista stesso comunichi di aver sottoscritto il codice di condotta;

c)

il mancato rispetto di un impegno assunto innanzi ad un'autorità pubblica per la cessazione di una pratica commerciale sleale a norma della presente direttiva.

Articolo 7

Omissioni ingannevoli

1.   È considerata ingannevole una pratica commerciale che, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso e eventualmente della natura del mezzo di comunicazione utilizzato , ometta informazioni rilevanti oppure, nel caso in cui vi siano limitazioni fisiche di spazio o di tempo di trasmissione, ometta di mettere a disposizione su richiesta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione di natura commerciale con cognizione di causa o neghi la possibilità di ottenere tali informazioni o di ampliarle, e sia idonea a spingere in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale , che influenzi il suo comportamento economico, che non avrebbe altrimenti preso.

2.   Una pratica commerciale viene altresì considerata un'omissione ingannevole qualora un professionista occulti o presenti in modo incompleto, oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo informazioni rilevanti o non le fornisca al consumatore che le ha richieste o non indichi l'intento commerciale della pratica stessa quando non sia già esplicitato dal contesto .

3.   Per le pratiche commerciali che precedono una transazione commerciale, si può configurare un'omissione ingannevole solo in presenza di un invito all'acquisto da parte di un professionista. Nel caso di un invito all'acquisto , e tenuto conto del mezzo mediante il quale l'invito è divulgato possono essere considerate rilevanti tutte o alcune delle informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:

a)

le caratteristiche principali del prodotto;

b)

su ogni documento scritto, l'identità del professionista e — laddove questa informazione sia pertinente — l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;

c)

il prezzo comprensivo delle imposte e, se del caso, di tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna e postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potrebbero essere addebitate al consumatore;

d)

le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;

e)

l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto , di sostituzione e/o di rimborso per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto;

f)

nel caso dei generi alimentari, l'esatto contenuto e l'origine;

g)

informazioni esaustive circa la garanzia del prodotto e le condizioni dell'assistenza postvendita;

h)

l'eventuale adesione a un codice di condotta.

4.     Tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 vengono presentate in modo chiaro e visibile.

5.   Sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione connessi alla pubblicità, alle comunicazioni commerciali o al marketing, previsti dal diritto comunitario , e afferenti alla gamma di prodotti offerti dal professionista.

6.   L'allegato 2 contiene un elenco non esaustivo di disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono obblighi di informazione in tema di comunicazioni commerciali, pubblicità o marketing.

7.    Per i professionisti che soddisfino pienamente gli obblighi di informazione di cui al presente articolo si può presumere che non abbiano omesso informazioni rilevanti di cui il consumatore medio avrebbe bisogno per prendere una decisione di natura commerciale con cognizione di causa.

SEZIONE 2

PRATICHE COMMERCIALI AGGRESSIVE

Articolo 8

Pratiche commerciali aggressive

Una pratica commerciale è considerata aggressiva laddove, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione o indebito condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e pertanto lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Articolo 9

Ricorso a molestie, costrizione o indebito condizionamento

Nel determinare se una pratica commerciale comporti molestie, coercizione o indebito condizionamento, vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

a)

la sua tempistica, natura o persistenza;

b)

il ricorso alla minaccia fisica o verbale;

c)

lo sfruttamento consapevole da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica che determina una condizione di vulnerabilità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto, a meno che il consumatore non stia esplicitamente cercando il prodotto in relazione ad un evento tragico o ad una circostanza specifica ;

d)

qualsiasi ostacolo non contrattuale oneroso o sproporzionato creato dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;

e)

qualsiasi minaccia di esercitare un'azione legale laddove tale azione non sia giuridicamente ammessa , a meno che il commerciante non dimostri la propria buona fede.

CAPO 3

CODICI DI CONDOTTA

Articolo 10

Codici di condotta

1.     I codici di condotta contengono meccanismi adeguati ed efficaci onde monitorare e garantire il rispetto del codice. Le organizzazioni dei consumatori possono partecipare all'elaborazione del codice.

2.    La presente direttiva non esclude il controllo del rispetto dei codici di condotta da parte degli utilizzatori degli stessi al fine di combattere pratiche commerciali sleali , né esclude che le persone o le organizzazioni di cui all'articolo 11 possano adire tali organismi qualora sia prevista una procedura dinanzi ad essi, oltre a quelle giudiziarie o amministrative di cui al medesimo articolo.

3.     Le procedure facoltative di cui al paragrafo 2 possono avere carattere di procedura arbitrale e prevedere la corresponsione di somme di denaro a titolo sanzionatorio o di indennizzo.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Applicazione

1.   Gli Stati membri mettono a punto i mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva nell'interesse dei consumatori.

Tali mezzi devono comportare disposizioni giuridiche ai sensi delle quali persone od organizzazioni aventi secondo la legislazione nazionale un legittimo interesse ad ottenere il divieto delle pratiche commerciali sleali possano:

promuovere un'azione giudiziaria contro tali pratiche commerciali sleali e/o

sottoporre tali pratiche commerciali sleali al giudizio di un'autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

Spetta a ciascuno Stato membro decidere quale di queste procedure sarà adottata e se sia opportuno che il tribunale o l'organo amministrativo sia autorizzato ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui all'articolo 10.

Nel rispetto della legislazione nazionale, queste procedure possono essere intentate, singolarmente o congiuntamente, contro più professionisti dello stesso settore economico .

2.   Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1, gli Stati membri conferiscono alle autorità giudiziarie o amministrative il potere, qualora ritengano che detti provvedimenti siano necessari, tenuto conto di tutti gli interessi in causa e in particolare dell'interesse generale:

di far sospendere le pratiche commerciali sleali oppure di avviare le azioni giudiziarie appropriate per ingiungere la sospensione di tali pratiche commerciali sleali, o

qualora la pratica commerciale sleale non sia stata ancora posta in essere ma sia imminente, di vietare tale pratica o di avviare le azioni giudiziarie appropriate per vietare tale pratica,

anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte del professionista.

Gli Stati membri prevedono inoltre che i provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati nell'ambito di un procedimento d'urgenza:

con effetto provvisorio, oppure

con effetto definitivo,

fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni.

Inoltre, al fine di impedire che continuino a produrre effetti le pratiche commerciali sleali la cui sospensione sia stata ordinata da una decisione definitiva, gli Stati membri possono conferire alle autorità giudiziarie o amministrative il potere:

di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che ritengano opportuna,

far pubblicare inoltre una dichiarazione rettificativa.

3.   Le autorità amministrative di cui al paragrafo 1 devono:

a)

essere composte in modo che la loro imparzialità non possa essere messa in dubbio;

b)

avere i poteri necessari per vigilare e imporre in modo efficace l'esecuzione delle loro decisioni, quando esse decidono in merito ai ricorsi;

c)

motivare le loro decisioni.

Allorché le competenze di cui al paragrafo 2 sono esercitate esclusivamente da un'autorità amministrativa, le decisioni devono essere sempre motivate. Devono inoltre essere previste, in questo caso, procedure in base alle quali l'esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell'autorità amministrativa e le omissioni improprie o ingiustificate nell'esercizio dei poteri stessi possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Articolo 12

Tribunali e organi amministrativi

Gli Stati membri attribuiscono ai tribunali o agli organi amministrativi il potere, in occasione di un procedimento giurisdizionale civile o amministrativo di cui all'articolo 11:

a)

di esigere che il professionista fornisca prove sulle allegazioni fattuali connesse alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico;

b)

di considerare inesatti i dati di fatto, se le prove richieste conformemente alla lettera a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dal tribunale o dall'organo amministrativo.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da infliggere in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14

Modifiche della direttiva 84/450/CEE

La direttiva 84/450/CEE è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.»

2)

All'articolo 2, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3)

«venditore o fornitore» (di seguito denominato «professionista»): qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, artigianale, industriale o professionale.»

3)

All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis)

«responsabile del codice»: qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta e del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo»

4)

l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 bis

Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

b)

confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

c)

non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;

d)

per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

e)

non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

f)

non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.»

5)

All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri si accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole e garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità comparativa nell'interesse sia dei professionisti sia dei concorrenti. Tali mezzi devono comportare disposizioni giuridiche ai sensi delle quali persone od organizzazioni aventi secondo la legislazione nazionale un legittimo interesse ad ottenere il divieto della pubblicità ingannevole o la regolamentazione della pubblicità comparativa possano:

a)

promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità o

b)

sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

Spetta a ciascuno Stato membro decidere quale di queste procedure sarà adottata e se sia opportuno che il tribunale o l'organo amministrativo sia autorizzato ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui all'articolo 5.

Nel rispetto della legislazione nazionale, queste procedure possono essere intentate, singolarmente o congiuntamente, contro più professionisti dello stesso settore economico.»

6)

All'articolo 6, lettera a), i termini«fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto»sono sostituiti dai termini«fornisca prove sulle allegazioni fattuali».

7)

All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La presente direttiva non si oppone al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela, in materia di pubblicità ingannevole, dei professionisti e dei concorrenti.»

Articolo 15

Modifica della direttiva 97/7/CE [Vendite a distanza]

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Fornitura non richiesta

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta: la mancata risposta non significa consenso.»

Articolo 16

Modifica della direttiva 98/27/CE [Provvedimenti inibitori]

Nell'allegato della direttiva 98/27/CE il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L xx, pag.).»

Articolo 17

Informazione

Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore della legge nazionale che recepisce la presente direttiva ed incoraggiano, se del caso, i professionisti , le organizzazioni professionali e i responsabili del codice ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.

Articolo 18

Adeguamento

1.     La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, ogni cinque anni, l'adeguamento dell'elenco di pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali di cui all'allegato 1 alla presente direttiva.

2.     Entro quattro anni dalla trasposizione della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'applicazione della direttiva stessa, e in particolare del suo articolo 4, corredata, ove opportuno, da una proposta di modifica dell'articolo 4.

3.     Su tale base il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la disposizione di cui all'articolo 4 in conformità del Trattato, e adottano un'iniziativa entro due anni dalla presentazione, da parte della Commissione, della proposta di cui al paragrafo 2.

Articolo 19

Recepimento

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... (10) . Essi ne informano immediatamente la Commissione e comunicano senza indugio a quest'ultima ogni eventuale successiva modifica.

Essi applicano tali disposizioni entro il ... (11) .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 21

Destinatari

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU L [...] del [...], pag.[...].

(2)  GU C [...] del [...], pag.[...].

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2004.

(4)  GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).

(5)  Comunicazione della Commissione «Seguito dato al Libro Verde sulla comunicazione commerciale nel mercato interno», COM(1998) 121 def. del 4.3.1998.

(6)  GU L 144 del 4.6.1997, p. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

(7)  GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE.

(8)  GU L ...

(9)  GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

(10)  18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(11)  2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO 1

PRATICHE COMMERCIALI CONSIDERATE IN OGNI CASO SLEALI

Pratiche commerciali ingannevoli

(1)

Affermazione in malafede , da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta, laddove egli non lo sia.

(2)

Asserire che un codice di condotta abbia l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura, laddove esso non la abbia.

(3)

Invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo laddove vi sia motivo di ritenere che il professionista non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, alla portata della pubblicità fatta per il prodotto e al prezzo offerti (bait advertising ovvero pubblicità propagandistica).

(4)

Invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:

a)

rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure

b)

rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure

c)

denigrare il prodotto, oppure

d)

fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso

con l'intenzione di promuovere un altro prodotto (bait and switch ovvero pubblicità con prodotti civetta).

(5)

Dichiarare falsamente che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo limitato in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente che consentirebbero loro di prendere una decisione con cognizione di causa.

(6)

Impegnarsi a fornire al consumatore l'assistenza post-vendita e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in una lingua diversa da quella impiegata dal professionista nelle comunicazioni con il consumatore precedenti la operazione commerciale, qualora ciò non sia stato chiaramente comunicato al consumatore prima che questi si sia impegnato a concludere l'operazione.

(7)

Affermare in malafede che la vendita del prodotto sia lecita laddove non lo sia.

(8)

Informazioni pubblicitarie, annunci o promozioni, talora designati come «advertorial» e diffusi in cambio di denaro o di altra contropartita, devono rispettare le disposizioni della direttiva se il relativo contenuto è controllato non dall'editore ma dal venditore. Professionisti ed editori devono chiarire che le informazioni a sfondo pubblicitario sono pubblicità, ad esempio indicando nel titolo «Informazione pubblicitaria».

(9)

Asserire falsamente che la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia è in pericolo se egli non acquista il prodotto o esagerare in modo sostanziale i rischi che il consumatore o la sua famiglia corrono se il consumatore acquista o non acquista il prodotto .

(10)

Avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo a fronte dell'opportunità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti.

(11)

Ricorso ad un prezzo di riferimento artificialmente elevato, al fine di concedere sconti e dare al consumatore la falsa impressione di beneficiare di un vantaggio in termini di prezzo .

(12)

Utilizzare l'espressione «vendite di liquidazione» o espressioni equivalenti laddove il professionista non stia per cessare l'attività e tantomeno si trovi in una situazione che gli conferisca il diritto, in base alla legge, di qualificare la vendita come vendita di liquidazione .

(13)

Promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un produttore particolare in modo da suggerire che tale prodotto è fabbricato dallo stesso produttore, laddove non lo sia.

(14)

Fornire beni o servizi a consumatori che non li hanno richiesti, a meno che sia chiaro che tali beni e servizi sono gratuiti e che il consumatore può conservarli o utilizzarli senza incorrere in un obbligo.

(15)

Agire in modo tale da rendere difficile, per il consumatore, di conoscere la reale identità della persona o delle persone che sarebbero normalmente considerate responsabili in quanto venditori o fornitori in base alla legge vigente.

(16)

Promuovere la fornitura di prodotti o servizi con il pretesto di effettuare inchieste o sondaggi.

(17)

Pubblicizzare o promuovere prodotti o servizi in modo tale da celare l'intento commerciale della comunicazione.

(18)

Ottenere, in modo fraudolento, la firma del consumatore su una rinuncia alla protezione giuridica definita dalla presente direttiva.

(19)

Andare in liquidazione o cambiare proprietà al chiaro fine di evitare responsabilità e impegni precedentemente assunti (imprese fenice).

(20)

Organizzare competizioni o promozioni a premi quando non vi sia stata e non vi sia l'intenzione di fornire i premi descritti.

Pratiche commerciali aggressive

(1)

Creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino all'avvenuta firma del contratto o all'avvenuto pagamento.

(2)

Effettuare visite prolungate e/o ripetute presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza e a non ritornarvi .

(3)

Effettuare ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza quando il consumatore ha chiarito che tali sollecitazioni non sono desiderate .

Non rientrano nel termine «sollecitazioni» le attività legittimamente condotte per far rispettare un obbligo contrattuale e che possono eventualmente sfociare nella stipula di un nuovo contratto.

(4)

Scegliere come target consumatori che abbiano recentemente subito un lutto o vissuto una malattia grave in famiglia per vendere un prodotto che abbia un rapporto diretto con tale evento tragico. La presente disposizione non si applica alle imprese di pompe funebri e a quelle ad esse associate.

(5)

Imporre a un assicurato di esibire documenti che non potrebbero ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la validità della richiesta in relazione alla polizza assicurativa, con l'intento di dissuadere il consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali.

(6)

Rivolgere messaggi pubblicitari ai minori con modalità che lascino intendere che saranno accettati dai coetanei solo se acquisteranno o si faranno acquistare un determinato prodotto. Questa disposizione non osta all'applicazione dell'articolo 16 della direttiva 89/552/CEE in materia di esercizio delle attività televisive (1).

(7)

Esigere il pagamento o la restituzione di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto (fornitura non richiesta).

Salvo nel caso dei beni di sostituzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 97/7/CE.

(8)

Imporre ostacoli, di tipo procedurale o sostanziale, onerosi o irragionevoli per i consumatori che vogliano esercitare il proprio diritto di rescindere un contratto o di cambiare fornitore.


(1)  Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeoe e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO CHE STABILISCONO NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI COMMERCIALI

Articoli 4 e 5 della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (1)

Articolo 3 della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (2)

Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (3)

Articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (4)

Articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (5)

Articolo 6 della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (6)

Articolo 4 e allegato [della proposta di regolamento sulla promozione delle vendite nel mercato interno]

Articolo 4 della direttiva 2004/.../CE [proposta in materia di credito ai consumatori (7)) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo (8), modificata dalla direttiva 90/88/CEE (9) e dalla direttiva 98/7/CE (10))].

Articoli 3 e 4 della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (11)

Articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2001/107/CE che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati (12)

Articoli 12 e 13 della direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa (13)

Articolo 36 della direttiva 2002/83/CE relativa all'assicurazione sulla vita (14)

Articolo 19 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati e che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (15)

Articoli 31 e 43 della direttiva 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (16)

Articoli 5, 7 e 8 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di valori mobiliari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (17)


(1)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

(2)  GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

(3)  GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

(4)  GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.

(5)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(6)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(7)  COM(2002) 443 def.

(8)  GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48.

(9)  GU L 61 del 10.3.1990, pag. 14.

(10)  GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 17.

(11)  GU L 271 del 9.1.2002, pag. 16 .

(12)  GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20 .

(13)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3..

(14)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1 .

(15)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(16)  GU L 228 dell'11.8.1992, pag, 1 .

(17)   GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64 .

P5_TA(2004)0299

Residui antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale (COM(2003) 117 — C5-0108/2003 — 2003/0052(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 117) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 e 152 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0108/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0260/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0052

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 95, paragrafo 1, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (5), la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (6), la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (7) e la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (8) sono state modificate diverse volte in modo sostanziale. A fini di chiarezza e di semplificazione tali direttive devono essere abrogate e sostituite da un unico atto.

(2)

Il presente regolamento concerne direttamente la salute pubblica e incide sul funzionamento del mercato interno. Nel suo campo d'applicazione rientrano prodotti compresi e non compresi nell'allegato II del trattato. Appare pertanto opportuno assumere quale fondamento giuridico l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 95, paragrafo 1, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b).

(3)

Le disparità tra i livelli massimi di residui di antiparassitari fissati a livello nazionale possono costituire un ostacolo agli scambi tra gli Stati membri e tra i paesi terzi e la Comunità e creare disparità nella protezione della salute pubblica . Pertanto, per favorire la libera circolazione delle merci, garantire pari condizioni di concorrenza tra gli Stati membri e tutelare in modo uguale tutti i consumatori, è opportuno fissare su scala comunitaria livelli massimi di residui (LMR) per i prodotti di origine vegetale e animale, tenendo però conto delle diverse condizioni climatiche, e sulla base delle migliori prassi agricole disponibili (lotta integrata contro i parassiti).

(4)

Un regolamento che fissa i livelli massimi di residui non deve essere recepito nella legislazione degli Stati membri. Esso rappresenta quindi lo strumento più appropriato per fissare i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale, in quanto definisce requisiti precisi da applicare contemporaneamente e in modo uniforme in tutta la Comunità, consentendo così un più efficace utilizzo delle risorse nazionali. (9)

(5)

La produzione e il consumo di prodotti di origine vegetale e animale rivestono grande importanza nella Comunità. La produzione vegetale è costantemente minacciata da organismi nocivi. É indispensabile proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dagli effetti di questi organismi, per evitare una diminuzione delle rese o un pregiudizio per i prodotti e garantire un'elevata produttività dell'agricoltura. A tal fine sono disponibili diversi metodi: metodi non chimici, prassi come quella di utilizzare varietà resistenti, rotazione dei vegetali, diserbatura meccanica, controllo biologico e metodi chimici, come l'utilizzo di antiparassitari o di pesticidi.

(6)

L'impiego di sostanze attive nei prodotti fitosanitari è uno dei metodi più comuni di protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali dall'azione degli organismi nocivi. L'impiego di tali sostanze comporta tuttavia la presenza di residui nei prodotti trattati, negli animali nutriti con tali prodotti e nel miele prodotto da api esposte ad essi. Dal momento che, ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (10), occorre accordare priorità alla salute pubblica rispetto agli interessi di protezione dei vegetali, è necessario che tali residui non superino livelli tali da comportare rischi inaccettabili per la salute umana o animale. Gli LMR dovrebbero essere posti al livello più basso ragionevolmente ottenibile per ciascun pesticida, allo scopo di proteggere i gruppi vulnerabili come i bambini e i nascituri, e di minimizzare i possibili effetti combinati dei residui multipli.

(7)

Diverse sostanze attive sono state vietate dalla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (11). Inoltre molte altre sostanze attive non sono attualmente autorizzate dalla direttiva 91/414/CEE. Occorre controllare e sorvegliare attentamente i residui di sostanze attive presenti nei prodotti di origine vegetale e animale a seguito di impieghi non autorizzati, contaminazione ambientale o utilizzo in paesi terzi.

(8)

Le disposizioni fondamentali della normativa applicabile agli alimenti per il consumo umano e animale sono fissate dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (12).

(9)

Tali norme fondamentali devono essere integrate da disposizioni più specifiche volte a garantire il funzionamento efficace del mercato interno e degli scambi con i paesi terzi per quanto riguarda i prodotti freschi, trasformati e composti di origine vegetale e animale, destinati al consumo umano o animale, che possono contenere residui di antiparassitari, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. Tali norme devono comprendere la definizione di LMR per ciascun antiparassitario su tutti gli alimenti e i mangimi, nonché i requisiti applicabili ai dati sui quali sono basati tali LMR.

(10)

La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (13) stabilisce norme specifiche riguardanti gli alimenti per animali, compresi la commercializzazione e il magazzinaggio degli alimenti e l'alimentazione degli animali. Per taluni prodotti non è possibile determinare se saranno trasformati in alimenti destinati al consumo umano o in mangimi. Pertanto i residui di antiparassitari presenti su tali prodotti devono essere innocui sia per il consumo umano che per il consumo animale. É quindi opportuno che a tali prodotti si applichino, oltre alle norme specifiche in materia di alimentazione degli animali, anche le disposizioni previste dal presente regolamento.

(11)

Le disposizioni fondamentali applicabili ai controlli ufficiali degli alimenti e dei mangimi sono definite dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali  (14). É opportuno istituire disposizioni specifiche concernenti la sorveglianza e il controllo dei residui di antiparassitari.

(12)

La direttiva 91/414/CEE stabilisce le norme fondamentali che disciplinano l'utilizzo e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. In particolare, essa dispone che l'impiego di tali prodotti non comporti effetti nocivi per la salute dell'uomo o degli animali. I residui di antiparassitari derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari possono produrre effetti nocivi per la salute dei consumatori. É quindi opportuno stabilire disposizioni riguardanti gli LMR di antiparassitari sui prodotti destinati al consumo umano in funzione degli impieghi autorizzati nell'ambito della direttiva 91/414/CEE.

(13)

Nel considerare l'esposizione umana alla combinazione di sostanze attive e ai loro effetti cumulativi ed eventualmente sinergici sulla salute umana, devono essere definiti LMR aggregati, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che presenterà proposte per il calcolo di tali LMR aggregati.

(14)

Nell'esaminare gli LMR degli antiparassitari, occorre inoltre riconoscere che sono pochi i consumatori che sono al corrente dei rischi derivanti dagli antiparassitari. Sarebbe opportuno che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare intraprendesse un progetto inteso a spiegare esaurientemente tali rischi al pubblico.

(15)

La direttiva 91/414/CEE dispone che gli Stati membri, nel rilasciare le autorizzazioni, prescrivano che i prodotti fitosanitari siano impiegati correttamente. Gli LMR devono essere fissati a livelli abbastanza bassi da essere compatibili con le buone pratiche agricole, a condizione che non presentino un rischio per la salute dei consumatori. La Comunità deve incoraggiare l'utilizzo di metodi o prodotti atti a favorire una riduzione dei rischi e delle quantità di antiparassitari utilizzate, portandole a livelli compatibili con una lotta antiparassitaria efficace.

(16)

É necessario definire a livello comunitario taluni termini utilizzati per la fissazione, la sorveglianza, il controllo e il rendiconto sugli LMR in e su prodotti di origine vegetale e animale e orientamenti ai fini dell'applicazione di sanzioni a produttori o commercianti.

(17)

La direttiva 76/895/CEE conferisce agli Stati membri la facoltà di autorizzare LMR superiori a quelli attualmente autorizzati a livello comunitario. Occorre abolire tale possibilità, in quanto essa potrebbe ostacolare gli scambi intracomunitari tenuto conto del mercato interno.

(18)

La fissazione di LMR di antiparassitari esige un lungo esame tecnico e comporta una valutazione dei rischi potenziali per i consumatori. Non è pertanto possibile stabilire immediatamente gli LMR applicabili agli antiparassitari attualmente disciplinati dalla direttiva 76/895/CEE o ad antiparassitari per i quali non sono ancora stati fissati livelli su scala comunitaria.

(19)

É opportuno stabilire a livello comunitario i requisiti minimi relativi ai dati da utilizzare ai fini della fissazione di LMR per gli antiparassitari.

(20)

In circostanze eccezionali, nel caso di antiparassitari non autorizzati che possono essere presenti nell'ambiente come sostanze contaminanti, è opportuno consentire l'uso di dati di controllo nella fissazione di LMR per gli antiparassitari.

(21)

Gli LMR di antiparassitari devono essere regolarmente sorvegliati e devono essere modificati per tener conto di nuovi dati ed informazioni. Essi sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica se le utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui. Se l'impiego di un antiparassitario non è autorizzato a livello comunitario, gli LMR sono fissati ad un livello sufficientemente basso da proteggere il consumatore dall'assunzione di quantità non autorizzate o eccessive di residui di antiparassitari. Tale livello è convenzionalmente fissato a 0,01 mg/kg. Qualora tuttavia, in casi eccezionali, esso non garantisca una protezione adeguata dei consumatori, devono essere fissati livelli più bassi.

(22)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce procedure per l'adozione di misure urgenti applicabili agli alimenti di origine comunitaria o importati da un paese terzo. Secondo tali procedure, la Commissione può adottare misure urgenti qualora riscontri che determinati alimenti possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati. É opportuno che tali misure e i loro effetti sulla salute umana e degli animali siano valutate senza indugio dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(23)

L'esposizione in vita e l'esposizione acuta dei consumatori a residui di antiparassitari attraverso prodotti alimentari deve essere esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità.

(24)

I partner commerciali della Comunità devono essere consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, in merito agli LMR proposti e le loro osservazioni devono essere tenute in debita considerazione ai fini dell'adozione. Nella fissazione degli LMR occorre inoltre tener conto dei livelli stabiliti su scala internazionale dalla commissione del Codex Alimentarius , ma solo se i principi della lotta integrata contro i parassiti sono rispettati e se si tiene conto delle condizioni climatiche.

(25)

Per gli alimenti e i mangimi prodotti al di fuori della Comunità possono essere legittimamente applicate pratiche agricole diverse per quanto concerne l'utilizzo di prodotti fitosanitari, che possono dar luogo a residui di antiparassitari differenti da quelli risultanti dalle utilizzazioni autorizzate nella Comunità. É quindi opportuno che per i prodotti importati siano fissati LMR che tengano conto di tali utilizzazioni e dei residui da queste derivanti, a condizione che l'innocuità dei prodotti possa essere dimostrata sulla base degli stessi criteri applicati alla produzione comunitaria.

(26)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002, ha un ruolo essenziale nella valutazione dei rischi per i consumatori. É quindi opportuno che essa partecipi alla valutazione scientifica delle domande relative alla fissazione di LMR e alla valutazione dei rischi che i residui di pesticidi comportano per i consumatori. È necessario pertanto assicurare che all'Autorità siano accordate risorse sufficienti per consentirle di svolgere tali compiti.

(27)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare deve tenere conto di tutta la letteratura di valutazione scientifica sugli effetti tossicologici dei prodotti fitosanitari in questione al momento di valutare il rischio per i consumatori. L'immunotossicità, gli effetti nocivi sotto il profilo endocrinologico, la tossicità per lo sviluppo e gli effetti a basse dosi sono fra gli elementi che devono essere considerati con particolare attenzione.

(28)

Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni applicabili alle infrazioni del disposto del presente regolamento ed assicurarne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(29)

La creazione di un sistema comunitario armonizzato per gli LMR presuppone l'elaborazione di orientamenti, la costituzione di basi di dati ed altre attività, con conseguenti costi economici. É opportuno, in determinati casi, che la Comunità contribuisca a tali costi.

(30)

Per motivi di ordine tecnico e di buona prassi amministrativa è opportuno coordinare il calendario delle decisioni relative agli LMR per le sostanze attive con quello delle decisioni adottate per tali sostanze nel quadro della direttiva 91/414/CEE. Per molte sostanze per le quali non sono ancora stati fissati LMR comunitari non verranno adottate decisioni nell'ambito della suddetta direttiva prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(31)

É pertanto necessario adottare disposizioni specifiche che prevedano LMR provvisori ma obbligatori, in vista della progressiva fissazione di LMR definitivi man mano che verranno adottate decisioni sulle singole sostanze attive nell'ambito delle valutazioni in conformità della direttiva 91/414/CEE.

(32)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (15).

(33)

Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario ed opportuno, per realizzare l'obiettivo fondamentale di agevolare gli scambi proteggendo nel contempo il consumatore, adottare disposizioni riguardanti gli LMR di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi previsti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato.

(34)

Per garantire che i consumatori siano adeguatamente informati, gli Stati membri pubblicano ogni tre mesi su Internet i risultati del monitoraggio nazionale dei residui, fornendo tutti i singoli dati. Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di pubblicare i nomi delle società i cui prodotti contengono residui di antiparassitari superiori ai livelli massimi consentiti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Oggetto del presente regolamento è quello di definire livelli massimi di residui (LMR) armonizzati di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale, al fine di proteggere tutti i consumatori europei da eventuali effetti negativi per la salute. Gli LMR devono essere pertanto fissati al livello più basso ragionevolmente ottenibile allo scopo di assicurare la massima protezione possibile dei consumatori.

CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 2

Oggetto

Il presente regolamento si applica ai prodotti freschi, trasformati e composti di origine vegetale e animale, o a parti di essi, elencati nell'allegato I, destinati al consumo umano o all'alimentazione degli animali, nei quali possono essere presenti residui di antiparassitari a seguito:

a)

dell'utilizzo di prodotti fitosanitari disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE;

b)

dell'utilizzo di prodotti fitosanitari , veterinari o biocidi al di fuori della Comunità; oppure

c)

di una contaminazione ambientale per effetto di sostanze utilizzate in passato come prodotti fitosanitari, veterinari o biocidi.

Il presente regolamento è soggetto alle norme applicabili ai prodotti alimentari e ai mangimi previste dal regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 3

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica fermi restando la direttiva 2002/32/CE e il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio (16).

2.   Il presente regolamento non si applica ai prodotti di cui all'articolo 2 per i quali è debitamente provato che sono destinati:

a)

alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari destinati al consumo umano o all'alimentazione degli animali; oppure

b)

alla semina o alla piantagione.

3.   Gli LMR di antiparassitari fissati in conformità del presente regolamento non si applicano ai prodotti di cui all'articolo 2 destinati ad essere esportati nei paesi terzi e trattati prima dell'esportazione, ma dopo il raccolto, per i quali possa essere adeguatamente provato che il paese terzo di destinazione esige o accetta tale trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento (CE) n. 178/2002.

Inoltre, si intende per:

1)

«residui di antiparassitari»: i residui di prodotti fitosanitari , compresi i metaboliti e i prodotti di degradazione o di reazione di sostanze attive , presenti nei o sui prodotti di cui all'articolo 2 del presente regolamento , compresi quelli risultanti a seguito dell'utilizzo in campo fitosanitario e veterinario o quali biocidi;

2)

«livello massimo di residui» (LMR): la concentrazione massima ammissibile di residui di antiparassitari basata sulle migliori prassi agricole disponibili di protezione delle colture, vale a dire sulla lotta integrata contro i parassiti in una determinata zona climatica, e sul livello più basso di esposizione dei consumatori necessario per proteggere tutti i consumatori vulnerabili; se un LMR è superato, devono essere adottate misure al fine di ritirare il prodotto dal mercato;

3)

«limite di quantificazione » (LQ) : il livello più basso rilevato e registrato nell'ambito della sorveglianza di routine mediante metodi convalidati in laboratori riconosciuti quali definiti nel regolamento (CE) n. 882/2004;

4)

«buona pratica agricola» (BPA): le pratiche agricole raccomandate a livello nazionale basate sulla lotta integrata contro i parassiti, che danno la priorità a metodi e pratiche alternative di protezione delle colture, rispetto all'uso di sostanze chimiche;

5)

«tolleranza all'importazione»: un LMR fissato sulla base di un LMR della commissione del Codex Alimentarius o di una BPA applicata in un paese terzo per l'utilizzo autorizzato di una sostanza attiva nel caso in cui l'utilizzo, sul prodotto in questione, della sostanza attiva contenuta in un prodotto fitosanitario non sia autorizzato nella Comunità per motivi diversi dalla salute pubblica;

6)

« esercizio di perizia »: un saggio comparativo nel quale diversi laboratori effettuano analisi su campioni identici e che consente quindi di valutare la qualità delle analisi eseguite dai singoli laboratori;

7)

«dose acuta di riferimento»: la quantità stimata di una sostanza in un alimento o nell'acqua potabile, riferita al peso corporeo, che, sulla base dei dati prodotti da studi appropriati , può essere ingerita per un breve arco di tempo, di norma nel corso di un pasto o di una giornata, senza rischi significativi per la salute dei consumatori , tenendo conto degli effetti cumulativi e sinergici dei diversi prodotti fitosanitari e della particolare vulnerabilità dei bambini e dei nascituri;

8)

«dose giornaliera ammissibile»: la quantità stimata di una sostanza in un alimento o nell'acqua potabile, riferita al peso corporeo, che, sulla base di tutte le conoscenze disponibili al momento della valutazione, può essere ingerita quotidianamente, durante l'intero periodo di vita, senza rischi significativi per la salute dei consumatori, tenendo conto degli effetti cumulativi e sinergici dei diversi prodotti fitosanitari e della particolare vulnerabilità dei bambini e dei nascituri ;

9)

«alimenti composti»: alimenti contenenti una miscela di ingredienti.

CAPO II

PROCEDURA COMUNITARIA PER LE DOMANDE RELATIVE AGLI LMR

SEZIONE 1

PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE AGLI LMR

Articolo 5

Richiedenti

Le domande di fissazione, modifica o soppressione di LMR possono essere presentate:

a)

da uno Stato membro che autorizza l'impiego di un prodotto fitosanitario , veterinario o biocida nel proprio territorio;

b)

da tutti i soggetti aventi un interesse legittimo per la salute e per l'ambiente nonché da soggetti interessati per ragioni commerciali , compresi fabbricanti, coltivatori, importatori e produttori dei prodotti di cui all'articolo 2;

c)

da chiunque riscontri un motivo pertinente e scientificamente documentato di preoccupazione per la salute umana o degli animali a causa dell'assunzione di residui di antiparassitari.

Articolo 6

Domande da presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare

1.    Dopo aver compilato una relazione di valutazione, lo Stato membro trasmette alla Commissione la domanda unitamente alla relazione di valutazione e al fascicolo presentato a sostegno della domanda. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri e trasmette la domanda, la relazione di valutazione e il fascicolo presentato a sostegno della domanda all' Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 (in appresso denominata «l'Autorità»).

2.   L'Autorità accusa ricevuta della domanda dandone immediatamente comunicazione scritta al richiedente. La ricevuta reca la data di ricevimento della domanda.

3.   L'Autorità notifica le domande alla Commissione.

Articolo 7

Modalità di presentazione delle domande

1.   Le domande di fissazione, modifica o soppressione di LMR comprendono le seguenti informazioni:

a)

nome e indirizzo del richiedente;

b)

copia delle pertinenti disposizioni nazionali concernenti l'uso specifico di quella sostanza attiva comprese le BPA.

c)

il fascicolo della domanda comprendente:

i)

una sintesi della domanda,

ii)

le motivazioni principali,

iii)

un indice della documentazione;

d)

una rassegna completa di tutte le preoccupazioni sollevate nella letteratura scientifica in merito al prodotto fitosanitario e/o ai suoi residui;

e)

dati elencati negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE concernenti le prescrizione relative ai dati per la fissazione di LMR di residui di antiparassitari, compresi, ove del caso, dati tossicologici e relativi al metabolismo dei vegetali e degli animali.

Tuttavia, se l'utilizzo di una sostanza attiva è già stato autorizzato nella Comunità a norma della direttiva 91/414/CEE o se esiste un LMR della commissione del Codex Alimentarius, l'Autorità può dispensare il richiedente dall'obbligo di presentare determinate informazioni, con particolare riferimento ai dati tossicologici. Le deroghe eventualmente concesse devono essere debitamente motivate nel parere dell'Autorità previsto all'articolo 10.

2.   Ove necessario l'Autorità può invitare il richiedente a presentare complementi di informazione oltre ai dati richiesti al paragrafo 1, entro un termine da essa fissato e comunque non superiore a due anni .

Articolo 8

Orientamenti riguardanti la presentazione dei dati

I dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), devono essere conformi agli orientamenti fissati all'allegato VI.

L'Autorità presenta regolarmente proposte di aggiornamento di tali orientamenti per tener conto del progresso scientifico e tecnico.

SEZIONE 2

ESAME DELLE DOMANDE RELATIVE AGLI LMR DA PARTE DELL'AUTORITÁ

Articolo 9

Ricevimento delle domande relative agli LMR da parte dell'Autorità

Al ricevimento di una domanda di fissazione, modifica o soppressione di un LMR, l'Autorità:

a)

verifica la conformità della domanda all'articolo 7;

b)

informa il richiedente, la Commissione e gli Stati membri in caso di mancata conformità all'articolo 7;

c)

mette a disposizione degli Stati membri e della Commissione una sintesi di ogni domanda e, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, ne trasmette il fascicolo e tutti i complementi di informazione forniti dal richiedente.

Articolo 10

Parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR

1.   L'Autorità emette un parere motivato sulle domande in conformità dell'articolo 7 concernenti la fissazione, la modifica o la soppressione di un LMR. Tale parere comprende:

a)

una valutazione dell'idoneità del metodo analitico proposto nella domanda per la sorveglianza di routine in rapporto alle finalità di controllo previste;

b)

l'LQ previsto per la combinazione antiparassitario/prodotto;

c)

una valutazione dei rischi di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento a seguito della modifica dell'LMR; l'apporto del prodotto per il quale è richiesto l'LMR rispetto alla quantità totale ingerita;

d)

una valutazione, in particolare, dell'immunotossicità, della neurotossicità, della tossicità nelle fasi precoci dello sviluppo, della tossicità a bassi dosaggi, degli effetti di alterazioni del sistema endocrino e degli effetti sinergici del prodotto fitosanitario o dei suoi residui.

2.   L'Autorità trasmette il proprio parere motivato al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri.

3.   L'Autorità rende pubblico il proprio parere motivato, fatto salvo l'articolo 39 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 11

Termini per il parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR

1.   L'Autorità emette un parere motivato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, entro le seguenti scadenze dalla data di ricevimento di una domanda:

a)

tre mesi, se la sostanza attiva è già stata sottoposta ad una valutazione tossicologica a livello comunitario;

b)

dodici mesi, se la sostanza attiva non è stata sottoposta ad una valutazione tossicologica a livello comunitario.

2.   Qualora l'Autorità richieda complementi di informazione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, le scadenze indicate al paragrafo 1 sono sospese fino al momento in cui vengono fornite le informazioni richieste.

SEZIONE 3

FISSAZIONE, MODIFICA O SOPPRESSIONE A SEGUITO DI DOMANDE RELATIVE AD LMR

Articolo 12

Decisioni riguardanti domande relative ad LMR

Al ricevimento di un parere motivato dell'Autorità in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione motivata concernente la fissazione, modifica o soppressione di un LMR secondo la procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 2.

La decisione deve tener conto del parere dell'Autorità.

La Commissione può chiedere in qualsiasi momento complementi di informazione al richiedente.

Nel decidere tiene conto dei seguenti elementi:

a)

conoscenze scientifiche e tecniche disponibili;

b)

eventuale presenza di residui di antiparassitari derivanti da fonti diverse dai comuni usi fitosanitari di sostanze attive;

c)

risultati di una valutazione dei rischi potenziali per i consumatori e, ove del caso, per la salute degli animali;

d)

risultati di eventuali valutazioni e decisioni di modifica delle utilizzazioni di prodotti fitosanitari;

e)

LMR fissati dal Codex Alimentarius, per le sostanze attive il cui uso è autorizzato nellUE o BPA applicata in un paese terzo per l'utilizzo autorizzato di una sostanza attiva in tale paese terzo;

f)

altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame.

Articolo 13

Casi in cui non è necessario il parere dell'Autorità

Il parere dell'Autorità non è necessario qualora si intenda modificare gli allegati II e III al fine di abolire o ridurre a 0,01 mg/kg un LMR a seguito della revoca di un'autorizzazione esistente per un prodotto fitosanitario nell'ambito della direttiva 91/414/CEE.

CAPO III

LMR APPLICABILI A PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE E SOSTANZE ATTIVE

Articolo 14

Rispetto dei livelli massimi di residui

1.   A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato, i prodotti di cui all'articolo 2 non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi:

a)

gli LMR stabiliti per tali prodotti agli allegati II e III;

b)

0,01 mg/kg per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV, per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR negli allegati II e III;

2.   Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare l'immissione sul mercato, nel loro territorio, dei prodotti di cui all'articolo 2 a motivo della presenza di residui di antiparassitari, a condizione che:

a)

il livello o tenore dei residui di antiparassitari non superi i pertinenti LMR stabiliti negli allegati II e III; oppure

b)

la sostanza attiva sia elencata nell'allegato IV.

Articolo 15

Utilizzazioni vietate di prodotti trasformati e composti

Nel caso dei prodotti trasformati e composti di cui all'articolo 2 è vietato:

a)

diluire prodotti non conformi agli LMR stabiliti agli allegati II e III per ottenere concentrazioni di residui di antiparassitari inferiori agli LMR;

b)

miscelare prodotti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico con prodotti destinati al consumo umano diretto, ovvero all'impiego come ingredienti di prodotti alimentari o mangimi;

c)

utilizzare prodotti non conformi agli LMR stabiliti agli allegati II e III come ingredienti per la fabbricazione di altri prodotti alimentari o mangimi;

d)

decontaminare tali prodotti mediante trattamenti chimici.

Articolo 16

LMR applicabili a prodotti essiccati e ad altri prodotti trasformati

1.   Nel caso di prodotti essiccati e di altri prodotti trasformati di cui all'articolo 2 per i quali non siano stati fissati LMR negli allegati II e III, si applicano gli LMR stabiliti agli allegati II e III per il prodotto corrispondente di cui all'allegato I, tenendo conto:

a)

delle variazioni del tenore di residui di antiparassitari, conseguenti al processo di essiccazione; oppure

b)

delle variazioni del tenore di residui di antiparassitari, conseguenti alla trasformazione.

2.   Fattori specifici di concentrazione o di diluizione per talune operazioni di essiccazione o per altre operazioni di trasformazione ovvero per determinati prodotti essiccati o altrimenti trasformati possono essere inseriti nell'elenco di cui all'allegato V secondo la procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 17

LMR applicabili ad alimenti e mangimi composti

Gli LMR applicabili ad alimenti e mangimi composti corrispondono agli LMR stabiliti per i rispettivi ingredienti negli allegati II e III, tenuto conto della concentrazione relativa degli ingredienti stessi e delle disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.

Articolo 18

Valori limite aggregati

In conformità della procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, e dei criteri enunciati all'articolo 20, sono stabiliti valori limite aggregati per la presenza di residui multipli di antiparassitari negli alimenti e nei mangimi. In caso di superamento di tali valori limite aggregati si applicano mutatis mutandis gli articoli 14, 15 e 16.

CAPO IV

FISSAZIONE DI ELENCHI DI PRODOTTI, LMR E SOSTANZE ATTIVE

SEZIONE 1

PROCEDURA PER LA FISSAZIONE DI ELENCHI DI GRUPPI DI PRODOTTI, LMR E SOSTANZE ATTIVE E PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI LMR

Articolo 19

Fissazione di elenchi di gruppi di prodotti di origine vegetale e animale

Gli elenchi di gruppi di prodotti di origine vegetale e animale corredati di esempi di prodotti di tali gruppi e parti di tali prodotti a cui si applicano gli LMR, da iscrivere nell'allegato I, vengono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 2. Tali elenchi comprendono gli alimenti per animali di cui all'articolo 2. L'allegato I comprende tutti i prodotti per i quali sono stati esplicitamente fissati LMR. Tali prodotti sono raggruppati in modo da consentire la fissazione di LMR per gruppi di prodotti affini o apparentati.

Articolo 20

Fissazione di elenchi di LMR

Gli elenchi di LMR per prodotti di origine vegetale e animale da iscrivere nell'allegato II sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 2, tenendo conto dei seguenti elementi:

a)

le conoscenze scientifiche e tecniche disponibili , compresa una rassegna degli ultimi dieci anni di letteratura scientifica aperta al pubblico sottoposta a valutazione «inter pares» sul prodotto fitosanitario in questione e sui suoi residui;

b)

l'eventuale presenza di residui di antiparassitari a seguito di altre utilizzazioni di sostanze attive e i loro effetti cumulativi e sinergici conosciuti ;

c)

i risultati di una valutazione dei rischi potenziali per i consumatori che assumono le quantità più elevate del prodotto (compresa l'esposizione a fonti diverse dagli alimenti) e che presentano la maggiore vulnerabilità e, ove del caso, per la salute degli animali;

d)

i risultati di eventuali valutazioni effettuate in conformità della direttiva 91/414/CEE;

e)

eventuali modifiche delle utilizzazioni di prodotti contenenti sostanze attive a seguito di decisioni adottate nell'ambito della direttiva 91/414/CEE;

f)

gli LMR seguenti:

i)

LMR previsti dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE;

ii)

LMR fissati dal Codex Alimentarius , per le sostanze attive il cui uso è autorizzato nell'UE ;

iii)

LMR elencati negli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90.

L'allegato II è stabilito entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 21

Fissazione di un elenco di LMR provvisori

Gli elenchi di LMR provvisori applicabili alle sostanze attive per le quali non è stata ancora adottata una decisione sull'iscrizione o sull'esclusione dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 2, tenendo conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e degli elementi di cui all'articolo 20, lettere a), b) e c).

Tali LMR provvisori comprendono:

a)

LMR che figurano ancora nell'allegato alla direttiva 76/895/CEE;

b)

LMR nazionali non ancora armonizzati in conformità dell'articolo 26; e

c)

LMR fissati in conformità della procedura semplificata prevista all'articolo 28 da inserire nell'allegato III.

L'allegato III è stabilito entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento a norma delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28.

Articolo 22

Fissazione di un elenco di sostanze attive per le quali non sono necessari LMR

L'elenco delle sostanze attive di prodotti fitosanitari sottoposte a valutazione in conformità della direttiva 91/414/CEE e per le quali il comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, ha riconosciuto che non sono necessari LMR, da inserire nell'allegato IV, è stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 2, tenendo conto delle utilizzazioni di dette sostanze attive e degli elementi previsti all'articolo 20, lettere a) e c).

L'allegato IV è stabilito entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 23

Valutazione di LMR esistenti da parte dell'Autorità

Entro un termine di 12 mesi dalla data dell'iscrizione o dell'esclusione di una sostanza attiva dall'allegato I alla direttiva 91/414/CEE, l'Autorità presenta alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato riguardante la sostanza attiva in questione e

a)

gli LMR vigenti per tale sostanza attiva stabiliti agli allegati II e III del presente regolamento;

b)

la necessità di fissare nuovi LMR per tale sostanza attiva;

c)

i fattori specifici di essiccazione e di trasformazione applicabili a tale sostanza attiva che possono essere inseriti nell'allegato V;

d)

gli LMR che la Commissione può considerare di includere nell'allegato II e gli LMR che possono essere soppressi o ridotti a 0,01 mg/kg per tale sostanza attiva.

SEZIONE 2

LMR E DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/414/CEE

Articolo 24

LMR corrispondenti a domande di autorizzazione e di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari a norma della direttiva 91/414/CEE

Lo Stato membro che, in conformità della direttiva 91/414/CEE, riceve una domanda di autorizzazione o di autorizzazione provvisoria per l'utilizzo di un prodotto fitosanitario, valuta se, a seguito di tale utilizzo, occorra modificare un LMR esistente iscritto nell'allegato II o nell'allegato III del presente regolamento o se sia necessario fissare un nuovo LMR.

Lo Stato membro che ritiene necessario fissare, modificare o sopprimere un LMR, presenta relativa domanda, in conformità del capo II del presente regolamento.

Articolo 25

Iscrizione di nuovi LMR o di LMR modificati negli allegati II e III

1.   Gli LMR fissati o modificati a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro in conformità dell'articolo 24 vengono iscritti:

a)

nell'allegato II del presente regolamento, se la sostanza in questione figura nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; oppure

b)

come LMR provvisori nell'allegato III del presente regolamento in tutti gli altri casi.

2.   La durata di iscrizione di un LMR provvisorio nell'allegato III del presente regolamento in conformità del paragrafo 1, lettera b), non può superare un anno a decorrere dalla data di iscrizione o di esclusione della sostanza attiva in questione dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

SEZIONE 3

FISSAZIONE DI LMR PROVVISORI

Articolo 26

Informazioni da trasmettere a cura degli Stati membri su LMR nazionali

Se per una sostanza attiva di un prodotto fitosanitario non ancora iscritta nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE:

a)

non è previsto un LMR nell'allegato III del presente regolamento per un determinato prodotto figurante all'allegato I del presente regolamento e

b)

uno Stato membro ha stabilito, entro il 30 giugno 2004, un LMR nazionale per una sostanza attiva per il prodotto di cui alla lettera a) in funzione dell'utilizzo di un prodotto fitosanitario nel suo territorio,

lo Stato membro interessato di cui alla lettera b), notifica alla Commissione e all'Autorità, secondo modalità ed entro una data da stabilire in conformità della procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 2, i seguenti elementi:

c)

l'LMR nazionale di cui alla lettera b);

d)

le BPA;

e)

i dati ottenuti da sperimentazioni controllate;

f)

la dose giornaliera ammissibile ed eventualmente la dose acuta di riferimento utilizzate per la valutazione dei rischi effettuata a livello nazionale, nonché i risultati di tale valutazione.

Articolo 27

Parere dell'Autorità sui dati relativi agli LMR nazionali

1.   L'Autorità compila elenchi degli LMR nazionali notificati in conformità dell'articolo 26 e ne tiene conto nel parere motivato che presenta alla Commissione su:

a)

un elenco di LMR provvisori che possono essere iscritti nell'allegato III;

b)

un elenco di sostanze attive che possono essere iscritte nell'allegato IV.

2.   Nell'elaborare il parere di cui al paragrafo 1, l'Autorità tiene conto:

a)

degli LMR seguenti:

i)

LMR stabiliti all'allegato II della direttiva 76/895/CEE;

ii)

LMR nazionali fissati dagli Stati membri entro il 30 giugno 2004 conformemente all'articolo 26;

iii)

LMR adottati dalla commissione del Codex Alimentarius;

b)

degli LMR elencati negli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

c)

delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili e segnatamente delle informazioni trasmesse dagli Stati membri riguardanti:

i)

la valutazione tossicologica, compreso qualsiasi superamento potenziale della dose giornaliera ammissibile e, se del caso, della dose acuta di riferimento;

ii)

le BPA;

iii)

i dati ricavati da sperimentazioni controllate utilizzati dagli Stati membri ai fini della fissazione dell'LMR nazionale.

Articolo 28

Fissazione di LMR provvisori

Tenendo conto del parere dell'Autorità e conformemente alla procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 2, LMR provvisori applicabili alle sostanze attive di cui all'articolo 26 possono essere iscritti nell'allegato III o, se del caso, la sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato IV. Gli LMR provvisori sono fissati al livello più basso conseguibile in tutti gli Stati membri sulla base delle buone pratiche agricole e nel rispetto dei principi della lotta integrata contro i parassiti.

Articolo 29

Procedura semplificata per la fissazione di LMR in circostanze specifiche

1.   É possibile iscrivere LMR provvisori nell'allegato III secondo la procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 2, nelle seguenti circostanze:

a)

in casi eccezionali, segnatamente nel caso in cui residui di pesticidi possano derivare da contaminazione ambientale o di altro tipo;

b)

nel caso in cui i prodotti considerati costituiscano componenti del tutto secondari della dieta dei consumatori europei e non costituiscano parte importante della dieta di un determinato sottogruppo ,

c)

nel caso in cui i prodotti considerati abbiano scarsa rilevanza negli scambi internazionali, oppure;

d)

nel caso in cui siano stati individuati usi essenziali di prodotti fitosanitari da una decisione di non includere o di sopprimere una sostanza attiva di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

2.   L'iscrizione di LMR provvisori in conformità del paragrafo 1 è effettuata tenendo conto del parere dell'Autorità, dei dati di controllo e di una valutazione che consenta di escludere rischi inaccettabili per i consumatori e per gli animali.

La validità di tali LMR provvisori viene riesaminata almeno ogni 10 anni e, se necessario, tali LMR vengono modificati o soppressi dall'allegato III.

SEZIONE 4

MIELE

Articolo 30

Fissazione di LMR di antiparassitari per il miele ed altri prodotti alimentari non tipici, ad esempio infusi di erbe

1.    LMR di antiparassitari per il miele, quale definito nell'allegato I della direttiva 2001/110/CE del Consiglio (17), possono essere fissati ed iscritti nell'allegato III del presente regolamento sulla base dei dati di controllo e tenendo conto del parere dell'Autorità, conformemente alla procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 2.

2.     LMR di antiparassitari per gli infusi di erbe in quanto prodotti composti possono essere fissati inseriti nell'allegato III del presente regolamento sulla base dei dati di controllo, se del caso, e tenendo conto del parere (ragionato) dell'Autorità, conformemente alla procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 2.

3.    La validità degli LMR stabiliti in conformità dei paragrafi 1 e 2 viene riesaminata almeno ogni 10 anni e, se necessario, tali LMR vengono modificati o soppressi dall'allegato III.

SEZIONE 5

TOLLERANZE ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 31

Fissazione di tolleranze all'importazione

Gli Stati membri o le parti di cui all'articolo 5, lettere b) e c), possono presentare domande relative a tolleranze all'importazione in conformità di quanto previsto al capo II.

SEZIONE 6

INFORMAZIONI DA PRESENTARE A CURA DEGLI STATI MEMBRI E BASI DI DATI

Articolo 32

Informazioni da presentare a cura degli Stati membri

Gli Stati membri presentano all'Autorità informazioni particolareggiate sulle BPA nonché tutte le informazioni riguardanti l'assunzione di residui con la dieta alimentare necessarie per valutare la sicurezza di un LMR.

Articolo 33

Basi di dati dell'Autorità sugli LMR

Fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri sull'accesso ai documenti, l'Autorità crea e gestisce una base di dati, accessibile alla Commissione e alle autorità nazionali competenti, contenente le informazioni scientifiche e le BPA relative agli LMR, alle sostanze attive e ai fattori di trasformazione di cui agli allegati II, III, IV e V. Tale base di dati contiene, in particolare, valutazioni dell'assunzione con la dieta alimentare, i fattori di trasformazione e i parametri tossicologici.

CAPO V

CONTROLLI UFFICIALI, SORVEGLIANZA, TASSE, RELAZIONI E SANZIONI

SEZIONE 1

CONTROLLI UFFICIALI E SORVEGLIANZA DEGLI LMR E DELLE SOSTANZE ATTIVE

Articolo 34

Controlli ufficiali, sorveglianza e tasse

1.    Fatta salva la direttiva 96/23/CE  (18) , gli Stati membri eseguono controlli ufficiali sui residui di antiparassitari ai fini dell'osservanza del presente regolamento, in conformità delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria concernente i controlli ufficiali di alimenti e mangimi .

Tali controlli consistono nel prelievo di campioni nei luoghi di distribuzione, nella loro conseguente analisi chimica e nell'individuazione degli eventuali antiparassitari presenti. Il luogo deve essere scelto in modo da consentire eventuali misure di esecuzione.

2.   Gli Stati membri attuano la sorveglianza sui residui di antiparassitari in tutte le fasi della catena di distribuzione, alle dogane, nei centri di distribuzione e segnatamente nei punti di distribuzione ai consumatori. Tale sorveglianza va ad integrare eventuali misure affini previste dalla direttiva 96/23/CE.

3.   Gli Stati membri istituiscono tasse per il finanziamento dei costi dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 conformemente ai principi istituiti dal regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 35

Campionamento

1.   Ogni Stato membro preleva un numero sufficiente di campioni su tutta una gamma di prodotti e per una serie di aree geografiche, affinché i risultati ottenuti siano rappresentativi del mercato nazionale e riflettano le quote rispettive della produzione nazionale, comunitaria e dei paesi terzi rispetto al mercato.

2.   I metodi di prelievo dei campioni necessari per attuare tale sorveglianza su prodotti diversi da quelli previsti dalla direttiva 2002/63/CE  (19) sono determinati in conformità della procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 36

Metodi di analisi

1.   Le modalità di attuazione applicabili ai metodi analitici di determinazione dei residui di antiparassitari, compresi i criteri specifici di convalida e le procedure di controllo della qualità, possono essere adottate e stabilite nell'allegato VII secondo la procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 2.

2.   I metodi di analisi dei residui di antiparassitari devono essere conformi ai criteri previsti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 882/2004. L'autorizzazione degli antiparassitari per cui non esiste una idonea procedura di rilevazione o che non siano regolarmente controllati, è sospesa.

3.   Tutti i laboratori incaricati dell'analisi dei campioni ai fini dei controlli ufficiali sui residui di antiparassitari partecipano alla prova di competenza comunitaria per i residui di antiparassitari di cui all'articolo 45, lettera b), organizzata dalla Commissione.

SEZIONE 2

PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA

Articolo 37

Obblighi degli Stati membri in materia di programmi nazionali di controllo e sorveglianza dei residui di antiparassitari

1.   Gli Stati membri stabiliscono annualmente programmi nazionali di controllo e sorveglianza dei residui di antiparassitari per l'anno civile successivo.

I programmi annuali di controllo e sorveglianza sono conformi all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 882/2004 concernente i piani pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari.

Nei programmi devono essere specificati almeno i seguenti elementi:

a)

i prodotti da sottoporre a campionamento;

b)

il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare;

c)

i residui di antiparassitari da analizzare;

d)

i criteri applicati ai fini dell'elaborazione dei programmi, tra cui, in particolare,

i)

le combinazioni antiparassitario/prodotto da selezionare,

ii)

il numero di campioni da prelevare in funzione della produzione nazionale e

iii)

il consumo dei prodotti.

iv)

il programma comunitario di controllo e

v)

i risultati dei precedenti programmi di controllo.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione e all'Autorità, entro il 31 dicembre di ogni anno, i rispettivi programmi annuali di controllo e sorveglianza dei residui di antiparassitari.

3.   Gli Stati membri partecipano al programma comunitario di sorveglianza previsto all'articolo 38.

4.     Gli Stati membri, su base trimestrale, pubblicano su Internet tutti i risultati della sorveglianza nazionale sui residui fornendo tutti i dati individuali. Qualora gli LMR vengano superati, gli Stati membri possono rendere noti i nominativi dei dettaglianti, dei distributori e dei produttori interessati.

SEZIONE 3

PROGRAMMA COMUNITARIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 38

Programma comunitario di sorveglianza

1.   La Commissione e l'Autorità elaborano un programma comunitario coordinato di sorveglianza che specifica i campioni da inserire nei programmi nazionali di controllo e sorveglianza e tiene conto dei problemi riscontrati in relazione all'osservanza degli LMR stabiliti nel presente regolamento.

2.   Entro il 1o maggio di ogni anno, l'Autorità trasmette alla Commissione un parere sul programma comunitario coordinato di sorveglianza per l'anno civile successivo e sui campioni specifici da inserire nei programmi nazionali di controllo e sorveglianza.

3.   Il programma comunitario di sorveglianza è adottato in conformità della procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 2. Esso è presentato al comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, entro il 1o luglio di ogni anno per l'anno civile successivo.

SEZIONE 4

INFORMAZIONI TRASMESSE DAGLI STATI MEMBRI E RELAZIONE ANNUALE COMUNITARIA

Articolo 39

Informazioni trasmesse dagli Stati membri

Oltre alle informazioni che devono essere trasmesse all'Autorità e alla Commissione nell'ambito delle relazioni annuali previste all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, all'Autorità e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno, le seguenti informazioni:

a)

i risultati dei controlli ufficiali e della sorveglianza previsti all'articolo 34, paragrafi 1 e 2;

b)

i risultati delle analisi dei campioni prelevati durante l'anno in corso per la determinazione dei residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale nell'ambito dei programmi nazionali di controllo e sorveglianza previsti all'articolo 37 e del programma comunitario coordinato di sorveglianza previsto all'articolo 38;

c)

gli LQ applicati nell'ambito dei programmi nazionali di controllo e sorveglianza previsti all'articolo 37 e del programma comunitario di sorveglianza previsto all'articolo 38;

d)

informazioni riguardanti la partecipazione dei laboratori di analisi della Comunità alle prove di competenza comunitarie e ad altre prove di competenza pertinenti per le combinazioni antiparassitario/prodotto definite per campionamento nell'ambito dei programmi nazionali di controllo e sorveglianza;

e)

informazioni relative all'accreditamento dei laboratori di analisi in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 40

Modello per la presentazione delle informazioni all'Autorità

1.   L'Autorità può definire un modello per la presentazione delle informazioni a cura degli Stati membri in conformità dell'articolo 39.

2.   L'Autorità raggruppa e raffronta le informazioni di cui all'articolo 39.

Articolo 41

Relazione annuale comunitaria

1.   L'Autorità elabora una relazione annuale comunitaria.

2.   La relazione annuale comunitaria presentata dall'Autorità comprende quanto segue:

a)

un'interpretazione delle discrepanze eventualmente riscontrate nei risultati della sorveglianza prevista all'articolo 34, paragrafo 2;

b)

una relazione destinata alla Commissione riguardante i casi di superamento degli LMR, corredata di tutte le osservazioni pertinenti circa la necessità di modificare tali LMR tenendo conto delle BPA ad essi correlate;

c)

una relazione su eventuali rischi acuti o cronici per la salute dei consumatori;

d)

una valutazione dell'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari basata sulle informazioni fornite a norma del lettera a) e su eventuali altre informazioni pertinenti, comprese le relazioni presentate a norma della direttiva 96/23/CEE.

3.   Nell'elaborare la relazione annuale comunitaria l'Autorità può ignorare le informazioni di cui all'articolo 39 trasmesse da uno Stato membro, ma che al 31 dicembre risultano incomplete.

4.   L'Autorità presenta la relazione annuale comunitaria alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

5.   La Commissione può definire un modello per la presentazione della relazione annuale comunitaria a cura dell'Autorità.

6.   L'Autorità pubblica la relazione annuale comunitaria.

Articolo 42

Presentazione della relazione annuale comunitaria al comitato

Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, la Commissione presenta la relazione annuale comunitaria al comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, che la esamina e formula raccomandazioni sulle misure eventualmente necessarie in caso di superamento degli LMR stabiliti negli allegati II e III.

SEZIONE 5

SANZIONI

Articolo 43

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni comminabili nei casi di infrazione al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali disposizioni nonché le relative modifiche.

CAPO VI

MISURE DI EMERGENZA

Articolo 44

Misure di emergenza e parere dell'Autorità

1.   Se da nuove informazioni o dal riesame delle informazioni esistenti risulta che taluni residui di antiparassitari o taluni LMR disciplinati dal presente regolamento possono nuocere alla salute umana e degli animali e richiedere quindi l'adozione di misure immediate, si applicano gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   La Commissione notifica senza indugio all'Autorità le misure d'emergenza adottate.

3.   L'Autorità procede ad una valutazione globale dei rischi e trasmette alla Commissione un parere al riguardo entro 15 giorni dalla notifica della Commissione , salvo nel caso di prodotti freschi, per cui l'Autorità trasmette il suo parere alla Commissione entro 7 giorni .

CAPO VII

SISTEMA COMUNITARIO ARMONIZZATO PER GLI LMR

Articolo 45

Sistema armonizzato per gli LMR di antiparassitari

È istituito a livello comunitario un sistema armonizzato per gli LMR di antiparassitari, il quale comprende:

a)

una base di dati di pubblico accesso contenente la legislazione comunitaria sugli LMR di antiparassitari;

b)

prove di competenza comunitarie di cui all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 39, lettera d);

c)

studi necessari ai fini dell'elaborazione della normativa riguardante i residui di antiparassitari;

d)

studi necessari per stimare l'esposizione dei consumatori e degli animali ai residui di antiparassitari.

Articolo 46

Contributo della Comunità al sistema armonizzato per gli LMR di antiparassitari

La Comunità può concedere un contributo finanziario sino al 100% a copertura dei costi connessi con il sistema armonizzato di cui all'articolo 45.

Gli stanziamenti destinati a tale sistema vengono decisi annualmente nel quadro della procedura di bilancio.

CAPO VIII

COORDINAMENTO DELLE DOMANDE RELATIVE AGLI LMR

Articolo 47

Designazione delle autorità nazionali

Ogni Stato membro designa un'autorità incaricata di coordinare la cooperazione con la Commissione, l'Autorità, gli altri Stati membri, i fabbricanti, i produttori e i coltivatori ai fini del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Autorità il nome e l'indirizzo dell'autorità designata.

Articolo 48

Coordinamento da parte dell'Autorità delle domande relative agli LMR

L'Autorità:

a)

effettua il coordinamento con lo Stato membro relatore designato per una sostanza attiva, in conformità della direttiva 91/414/CEE;

b)

effettua il coordinamento con i richiedenti di cui all'articolo 5, gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda le domande relative agli LMR e le tolleranze all'importazione disciplinate dal presente regolamento;

c)

provvede ai necessari contatti con i soggetti interessati di cui all'articolo 5, lettera b);

d)

elabora valutazioni scientifiche dei fascicoli e delle domande di iscrizione di LMR negli elenchi stabiliti agli allegati II e III.

Articolo 49

Stato membro relatore e tasse applicabili alle domande relative agli LMR

1.   Gli Stati membri possono recuperare, mediante una tassa o una trattenuta, i costi dei lavori connessi alla fissazione, alla modifica o alla soppressione degli LRM o delle tolleranze all'importazione, oppure ad ogni altra attività derivante dagli obblighi fissati nel presente regolamento.

2.   Gli Stati membri relatori provvedono a che la tassa di cui al paragrafo 1:

a)

sia fissata in modo trasparente;

b)

corrisponda ai costi reali dell'esame e del trattamento amministrativo delle domande;

c)

sia riscossa dall'autorità designata nello Stato membro relatore in conformità dell'articolo 47;

d)

sia utilizzata ad esclusiva copertura dei costi realmente sostenuti per la valutazione e il trattamento amministrativo delle domande.

3.     Gli Stati membri possono voler imporre un onere generale a carico dell'industria degli antiparassitari. In tal caso l'onere dovrebbe essere stabilito in modo trasparente, con una documentazione che illustri dettagliatamente il piano dei costi fornito dall'Agenzia competente nell'ambito di uno Stato membro.

CAPO IX

ATTUAZIONE

Articolo 50

Parere scientifico dell'Autorità

La Commissione può chiedere all'Autorità un parere scientifico su qualsiasi misura in materia di valutazione dei rischi nel quadro dell'attuazione del presente regolamento. La Commissione può specificare il termine per l'emissione di tale parere.

Articolo 51

Procedura del Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (in appresso denominato «il comitato»).

2.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Articolo 52

Misure di attuazione

In conformità della procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 2, possono essere adottate o modificate le seguenti misure:

a)

le misure di attuazione intese a garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento;

b)

le date di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b); all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto ii); all'articolo 37, paragrafo 2; all'articolo 38, paragrafi 2 e 3; all'articolo 39; all'articolo 41, paragrafo 3 e all'articolo 42;

c)

gli allegati da I a VII, in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

d)

i documenti tecnici di orientamento destinati ad agevolare l'applicazione del presente regolamento;

e)

i metodi d'analisi e di valutazione;

f)

le procedure di controllo della qualità;

g)

le disposizioni specifiche riguardanti i dati scientifici richiesti per la fissazione degli LMR; nell'adottare tali disposizioni occorre tener conto del parere dell'Autorità.

Articolo 53

Relazione sull'attuazione del presente regolamento

Entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del medesimo, corredata delle opportune proposte.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Abrogazione

Le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2005.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 55

Misure transitorie

É possibile adottare misure transitorie per l'applicazione di taluni LMR previsti agli articoli 20, 21, 25, 28, 29, 30 e 31 qualora ciò sia necessario per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti raccolti, tenendo conto della normale conservabilità dei medesimi, e per salvaguardare le aspettative legittime delle parti interessate.

Tali misure sono adottate in conformità della procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 2, fermo restando l'obbligo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.

Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I capi II, III, V e VI si applicano sei mesi dopo la data di definizione degli Allegati I, II, III e V.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(2)  GUC234 del 30.9.2003, pag. 33 .

(3)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2004.

(5)  GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(6)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/2/CE della Commissione (GU L 14 del 21.1.2004, pag. 10 ).

(7)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/2/CE.

(8)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/2/CE.

(9)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(10)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/30/CE della Commissione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50).

(11)  GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

(12)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(13)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/100/CE della Commissione (GU L 285 dell1.10.2003, pag. 33).

(14)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1 .

(15)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(16)  Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2004 della Commissione (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 13).

(17)  Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).

(18)  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e i loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(19)  Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e ne abroga la direttiva 79/700/CEE ( GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

ALLEGATI

(I-VII da elaborare secondo la procedura del comitato)

ALLEGATO I:

Gruppi di prodotti di origine vegetale e animale con esempi di prodotti di tali gruppi e parti di tali prodotti a cui si applicano gli LMR, compresi gli alimenti per animali di cui all'articolo 2. Sono qui compresi i prodotti attualmente elencati negli allegati delle quattro direttive originali, nonché due nuovi prodotti (miele e infusi di erbe) .

ALLEGATO II:

LMR applicabili a prodotti di origine vegetale e animale inizialmente trasferiti dagli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE in conformità dell'articolo 20.

ALLEGATO III:

LMR provvisori per sostanze attive per le quali non è ancora stata adottata una decisione in merito all'iscrizione o alla soppressione dall'allegato I alla direttiva 91/414/CEE, compresi gli LMR che figurano ancora nell'allegato alla direttiva 76/895/CEE, nonché gli LMR nazionali non ancora armonizzati in conformità dell'articolo 26 e gli LMR fissati secondo la procedura semplificata prevista all'articolo 29.

ALLEGATO IV:

Elenco delle sostanze attive di prodotti fitosanitari valutate in conformità della direttiva 91/414/CEE per le quali il comitato permanente ha riconosciuto che non sono necessari LMR (conformemente all'articolo 22).

ALLEGATO V:

Fattori specifici di concentrazione e di diluizione fissati a seguito di una valutazione effettuata nell'ambito della direttiva 91/414/CEE o definiti a seguito di una decisione adottata dalla Commissione in applicazione della direttiva 91/414/CEE (conformemente all'articolo 15).

ALLEGATO VI:

orientamenti per l'elaborazione di dati riguardanti i residui in conformità dell'allegato II, parte A, sezione 6, e dell'allegato III, parte A, sezione 8, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

ALLEGATO VII:

metodi di analisi, procedure di controllo della qualità (in conformità dell'articolo 37).

ALLEGATO VIII:

Tavola di concordanza


Presente regolamento

Direttiva 76/895/CEE

Direttiva 86/362/CEE

Direttiva 86/363/CEE

Direttiva 90/642/CEE

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 5

 

 

 

 

Articolo 6

 

 

 

 

Articolo 7

 

 

 

 

Articolo 8

 

 

 

 

Articolo 9

 

 

 

 

Articolo 10

 

 

 

 

Articolo 11

 

 

 

 

Articolo 12

 

 

 

 

Articolo 13

 

 

 

 

Articolo 14, paragrafo 1

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 14, paragrafo 2, lettera b)

 

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 15

 

 

 

 

Articolo 16

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 17

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 19

 

 

 

 

Articolo 20

 

 

 

 

Articolo 21

 

 

 

 

Articolo 22

 

 

 

 

Articolo 23

 

 

 

 

Articolo 24

 

 

 

 

Articolo 25

 

 

 

 

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 27

 

 

 

 

Articolo 28

 

 

 

 

Articolo 29

 

 

 

 

Articolo 30

 

 

 

 

Articolo 31

 

 

 

 

Articolo 32

 

 

 

 

Articolo 33

 

 

 

 

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 1

 

Articolo 7, paragrafo 1

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 2

 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 38, paragrafo 1

 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 39

 

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 40

 

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 41, paragrafo 2, lettera b)

 

Articolo 7, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 41, paragrafo 6

 

Articolo 7, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 42

 

Articolo 7, paragrafo 5

 

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 43

 

Articolo 7, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 8

Articolo 45

 

 

 

 

Articolo 46

 

 

 

 

Articolo 47

 

 

 

 

Articolo 48

 

 

 

Articolo 7

Articolo 49

 

 

 

 

Articolo 50

 

 

 

 

Articolo 51

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 8, paragrafi 2 e 3

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 52

 

 

 

 

Articolo 53

 

 

 

 

Articolo 54

 

 

 

 

Articolo 55

 

 

 

 

P5_TA(2004)0300

Sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla modifica della base giuridica e sull'orientamento generale del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale (15769/2003 — C5-0027/2004 — 2002/0220(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta sulla modifica della base giuridica e sull'«orientamento generale» del Consiglio dell'8 dicembre 2003 (15769/2003 — C5-0027/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 488) (3),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica,

visti gli articoli 67 e 71, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0213/2004),

1.

si compiace del fatto che il Consiglio abbia accolto, sul piano dei contenuti, le proposte del Parlamento;

2.

approva la modifica della base giuridica;

3.

chiede alla Commissione di modificare di conseguenza la sua proposta a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

4.

chiede al Consiglio di far riferimento nel preambolo alle raccomandazioni del Parlamento europeo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  Testi approvati del 23.9.2003, P5_TA(2003)0397.

(3)  GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 262.

P5_TA(2004)0301

Accesso alle reti di trasporto del gas ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas (COM(2003) 741 — C5-0644/2003 — 2003/0302(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 741) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0644/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0254/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0302

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (5) ha fornito un contributo importante all'istituzione di un mercato interno del gas. È ora necessario apportare cambiamenti strutturali al quadro normativo per superare i restanti ostacoli al completamento del mercato interno , in particolare per quanto riguarda il commercio di gas attraverso le frontiere e tra i vari sistemi di trasporto . Sono necessarie ulteriori norme di natura tecnica, in particolare in materia di principi tariffari, trasparenza, gestione della congestione e bilanciamento.

(2)

La creazione di un effettivo mercato interno del gas dovrebbe essere promossa aumentando il numero degli operatori presenti sul mercato capaci di trasportare il gas oltre le frontiere, il che comporterebbe un'intensificazione della concorrenza in tutta la Comunità europea.

(3)

L'esperienza maturata nell'attuazione e nel monitoraggio dei primi orientamenti per le buone pratiche adottati dal Forum dei regolatori europei per il gas nel 2002 dimostra che, per assicurare la piena applicazione di queste norme in tutti gli Stati membri e fornire a livello pratico una garanzia minima di pari opportunità di accesso al mercato, è necessario provvedere a renderli giuridicamente obbligatori.

(4)

Un secondo gruppo di norme comuni, la seconda serie di orientamenti per le buone pratiche, è stata adottata alla riunione del Forum il 24 e 25 settembre 2003. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire, in base a questi nuovi orientamenti, i principi e le norme fondamentali riguardati l'accesso alla rete e i servizi di accesso per i terzi, la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e lo scambio di diritti di capacità.

(5)

Nel preparare gli orientamenti conformemente all'articolo 9 e prima che la Commissione ne faccia una presentazione formale, è importante assicurare la piena consultazione e cooperazione con tutti gli organismi industriali implicati. Il Forum dei regolatori europei per il gas e il Gruppo dei regolatori europei sono gli organismi indicati per garantire questa consultazione.

(6)

È necessario specificare i criteri con cui vengono determinati i diritti per l'accesso alla rete, in modo da assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, tengano conto della necessità dell'integrità del sistema e rispecchino i costi effettivamente sostenuti.

(7)

È necessario un numero minimo comune di servizi di accesso per i terzi, riguardanti in particolare, per esempio, la durata dei contratti di trasporto offerti e i contratti su base interrompibile, per fornire nella pratica uno standard minimo comune di accesso in tutta la Comunità europea e garantire che i servizi per l'accesso di terzi siano sufficientemente compatibili in modo da non ostacolare il commercio transfrontaliero nonché consentire di sfruttare i vantaggi derivanti da un mercato interno del gas funzionante correttamente.

(8)

La gestione della congestione contrattuale delle reti , in particolare in corrispondenza delle frontiere e di altri punti di interconnessione fra sistemi di trasporto, è un fattore importante per il completamento del mercato interno del gas. È necessario sviluppare norme comuni che concilino la necessità di liberare le capacità non utilizzate conformemente al principio «use it or lose it» (che prevede la perdita della capacità se quest'ultima non viene usata) con il diritto dei detentori della capacità di usarla quando necessario, aumentando allo stesso tempo anche la liquidità della capacità.

(9)

Benché attualmente nella Comunità la congestione fisica delle reti rappresenti solo raramente un problema, la situazione può cambiare in futuro. È quindi importante stabilire il principio fondamentale dell'assegnazione di capacità congestionata in simili circostanze.

(10)

Per ottenere un accesso effettivo alle reti del gas, gli utenti della rete necessitano in particolare di informazioni sui requisiti tecnici e sulla capacità disponibile per poter sfruttare le possibilità commerciali che si sviluppano nel quadro del mercato interno. Per soddisfare questi obblighi di trasparenza sono necessarie norme minime comuni.

(11)

I sistemi di bilanciamento per il gas non discriminatori e trasparenti, gestiti dai gestori del sistema di trasporto, sono strumenti importanti, soprattutto per i nuovi soggetti che entrano sul mercato che possono incontrare maggiori difficoltà a bilanciare il loro portafoglio generale di vendite rispetto alle società già stabilite in un determinato mercato. È quindi necessario fissare norme che assicurino che i gestori del sistema di trasporto usino questi strumenti in modo compatibile con condizioni di accesso alla rete non discriminatorie, trasparenti ed effettive.

(12)

Lo scambio di diritti primari di capacità è importante per sviluppare un mercato concorrenziale e creare liquidità. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole fondamentali in materia.

(13)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero assicurare l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e degli orientamenti adottati in virtù di esso.

(14)

Negli orientamenti allegati al presente regolamento sono definite nel dettaglio regole specifiche per l'applicazione di questi principi, sulla base della seconda serie di orientamenti per le buone pratiche. Queste regole dovranno essere sviluppate nel corso del tempo ed essere attuate da successive norme relative a questioni quali l'attenuazione della congestione contrattuale. Il regolamento deve prevedere l'adozione di queste nuove regole in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(15)

È opportuno che gli Stati membri e le competenti autorità nazionali siano tenuti a trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti. La Commissione dovrebbe considerare dette informazioni come riservate. Ove necessario, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di chiedere le informazioni necessarie direttamente alle imprese interessate, a condizione che le competenti autorità nazionali ne siano informate.

(16)

Il presente regolamento e gli orientamenti adottati conformemente ad esso non incidono sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

(17)

Poichè lo scopo dell'azione prevista, istituire regole eque per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento intende dettare norme eque per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale , al fine di consentire ai terzi che sono utenti della rete di spostare il loro gas da un sistema di trasporto verso un qualunque altro sistema di trasporto del gas fisicamente collegato all'interno della Comunità europea, a beneficio della concorrenza nel mercato interno del gas . A tal fine stabilisce i principi riguardanti i diritti di accesso alla rete, definisce i servizi necessari, armonizza l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, determina gli obblighi di trasparenza, gli oneri di bilanciamento e sbilancio e stabilisce la necessità di agevolare i mercati secondari per lo scambio di capacità. Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi di trasporto per i quali è richiesto un accesso di terzi regolamentato ai sensi della direttiva 2003/55/CE.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento e degli orientamenti da adottare sulla sua base valgono le seguenti definizioni:

1)

«trasporto»: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta pressione o una rete regionale di gasdotti, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione («gasdotti upstream»), ad esclusione della fornitura;

2)

«contratto di trasporto»: un contratto che il gestore del sistema di trasporto ha concluso con un utente della rete per l'esecuzione del trasporto;

3)

«capacità»: il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l'utente del sistema ha diritto in conformità con le disposizioni del contratto di trasporto;

4)

«gestione della congestione»: la gestione del portafoglio di capacità dell'impresa di trasporto per conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione;

5)

«mercato secondario»: il mercato della capacità oggetto di scambi diverso dal mercato primario;

6)

«programma di trasporto» (nomination): la comunicazione preliminare da parte dell'utente della rete all'impresa di trasporto del flusso effettivo che desidera effettuare immissioni nel sistema o prelievi da esso;

7)

«nuovo programma di trasporto» (re-nomination): la comunicazione di una dichiarazione corretta;

8)

«saldo residuo»: il saldo fisico che assicura l'integrità del sistema nel periodo di bilanciamento;

9)

«integrità del sistema»: la situazione che caratterizza una rete o un'infrastruttura di trasporto in cui la pressione e la qualità del gas naturale restano entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal gestore del sistema di trasporto, in modo da garantire il trasporto di gas naturale dal punto di vista tecnico;

10)

«periodo di bilanciamento»: il periodo entro il quale il prelievo di una determinata quantità di gas naturale, espressa in unità di energia, deve essere compensato da ogni utente del sistema immettendo la stessa quantità di gas naturale nella rete di trasporto conformemente al contratto o al codice di rete;

11)

«utenti della rete»: un cliente o un potenziale cliente di un gestore del sistema di trasporto e gli stessi gestori del sistema di trasporto, nella misura in cui per essi sia necessario svolgere le loro funzioni in relazione al trasporto;

12)

«servizi interrompibili»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto, basati sulla capacità interrompibile;

13)

«capacità interrompibile»: la capacità di trasporto del gas che può essere interrotta dal gestore del sistema di trasporto secondo le condizioni stipulate nel contratto di trasporto;

14)

«servizi a lungo termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata pari o superiore a un anno;

15)

«servizi a breve termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata inferiore a un anno;

16)

«capacità continua»: la capacità di trasporto di gas contrattualmente garantita dal gestore del sistema di trasporto;

17)

«capacità tecnica»: la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto;

18)

«capacità contrattuale»: la capacità che il gestore del sistema di trasporto ha assegnato a un utente della rete mediante un contratto di trasporto;

19)

«capacità disponibile»: la quota della capacità tecnica non assegnata e ancora disponibile per il sistema in un determinato momento;

20)

«congestione contrattuale»: una situazione in cui il livello della domanda di capacità continua supera la capacità tecnica, ossia quando tutta la capacità tecnica è garantita ai sensi del contratto;

21)

«mercato primario»: il mercato della capacità venduta direttamente dal gestore del sistema di trasporto o venduta dal detentore del monopolio dei diritti o servizi di capacità di trasporto a lungo termine ;

22)

«congestione fisica»: una situazione in cui il livello della domanda di fornitura effettiva supera la capacità tecnica in un determinato momento;

23)

«nuovi soggetti attivi sul mercato»: imprese non ancora attive nel settore dell'approvvigionamento di gas nello Stato membro in questione e che sono considerate come operatori di piccole dimensioni o sono entrate sul mercato soltanto due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e sono considerate come operatori di piccole dimensioni;

24)

«operatore di piccole dimensioni»: una società con una quota di mercato inferiore al 3% del mercato nazionale del gas nel quale opera;

25)

«accordi di interconnessione»: accordi tra gestori di sistemi di trasporto interconnessi, destinati a garantire l'interoperabilità dei punti di interconnessione e che possono includere specifiche energetiche (pressione, temperatura e caratteristiche chimiche del gas), nonché variazioni dei livelli di flusso e il funzionamento del punto di interconnessione;

26)

«accordi di bilanciamento operativo»: accordi tra gestori di sistemi di trasporto interconnessi, destinati a garantire l'interoperabilità del punto di interconnessione, che includono il funzionamento dei conti energetici degli gestori dei sistemi di trasporto nel punto di interconnessione e si utilizzano per compensare i piccoli squilibri operativi, garantendo che gli utenti della rete ricevano tutto ciò che è previsto dal loro programma di trasporto, salvo in caso di un deficit o un eccesso significativi;

27)

«punti rilevanti»: includono almeno tutti i punti di ingresso e i principali punti di uscita amministrati dal gestore del sistema di trasporto, tutti i punti che collegano la rete di trasporto con i diversi gestori di rete e con impianti GNL e di stoccaggio, tutti i punti essenziali all'interno della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto e tutti i punti che connettono la rete di un determinato gestore del sistema di trasporto all'infrastruttura necessaria per fornire i servizi ausiliari definiti all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2003/55/CE.

2.   Sono di applicazione anche le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE.

Articolo 3

Oneri per l'accesso alle reti

1.   Gli oneri o le metodologie utilizzate per calcolarli applicati dai gestori del sistema di trasporto per l'accesso alle reti devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e rispecchiare i costi efficientemente sostenuti, incluso il rendimento del capitale investito, prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative nazionali e internazionali delle tariffe . Gli oneri o le metodologie utilizzate per calcolarli devono essere applicati in modo non discriminatorio.

Gli oneri facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete , fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto .

2.   Gli oneri di accesso alla rete non devono limitare la liquidità del mercato o falsare gli scambi transfrontalieri tra sistemi di trasporto diversi. Qualora le differenze nelle strutture tariffarie o nei meccanismi di bilanciamento ostacolino il commercio transfrontaliero, i gestori della rete di trasporto provvedono attivamente alla convergenza delle strutture tariffarie e dei principi di addebito, anche in relazione alle regole di bilanciamento.

Articolo 4

Servizi di accesso per i terzi

1.     I gestori delle reti di trasporto cercano di evitare qualsiasi ostacolo al commercio di gas derivante dal modo in cui i servizi di accesso per i terzi sono concepiti o attuati. Eventuali ostacoli esistenti dovrebbero essere rimossi.

2.   I gestori del sistema di trasporto offrono servizi di accesso per i terzi a tutti gli utenti della rete alle stesse condizioni contrattuali, usando contratti tipo o un codice di rete comune.

3.   I gestori del sistema di trasporto forniscono servizi di accesso per i terzi sia garantiti che interrompibili. Il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione.

4.   I gestori del sistema di trasporto offrono agli utenti della rete servizi a lungo e a breve termine.

5.   I contratti di trasporto sottoscritti al di fuori di un «anno termico», con data di inizio non standard o di durata inferiore a un contratto di trasporto standard su base annuale, non implicano tariffe arbitrariamente più elevate.

6.     I gestori delle reti di trasporto garantiscono l'interoperabilità tra i vari sistemi, inter alia mediante la partecipazione sia ad accordi normalizzati di interconnessione sia ad accordi normalizzati di bilanciamento operativo a qualunque interfaccia.

7.     Ai fini della vendita o assegnazione dei servizi a terzi, qualsiasi impresa che detenga il monopolio dei diritti di capacità di lungo periodo ha i medesimi obblighi del gestore della rete di trasporto del gasdotto al quale tali diritti si riferiscono.

8.     Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi alla rete a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire indebiti ostacoli di alcun tipo per entrare nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

Articolo 5

Principi del sistema di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione

1.     La capacità massima in tutti i punti rilevanti di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete.

2.   I gestori del sistema di trasporto applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità. Essi dovrebbero:

(a)

fornire segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica e agevolare gli investimenti in nuove infrastrutture;

b)

garantire la compatibilità con i meccanismi del mercato, compresi i mercati locali e i «trading hubs» e nel contempo essere flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato diverse;

c)

essere compatibili con i regimi di accesso alla rete degli Stati membri.

3.   Quando i gestori del sistema di trasporto concludono nuovi contratti di trasporto, questi ultimi tengono conto dei seguenti principi, che si applicano in caso di congestione contrattuale:

a)

il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario almeno su una base «day-ahead»e come capacità interrompibile ;

b)

gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario.

4.   Quando la capacità prevista da contratti di trasporto esistenti rimane non usata , e in caso di prolungata e significativa congestione contrattuale, i gestori del sistema di trasporto, in collaborazione con le autorità competenti, cercano di liberare la capacità in questione allo scopo di applicare i principi stabiliti nel paragrafo 3, lettere a) e b).

5.   In caso di congestione fisica, si applicano soluzioni non discriminatorie basate sul mercato.

Articolo 6

Obblighi di trasparenza

1.   I gestori del sistema di trasporto pubblicano informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie per gli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete.

2.     Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete del gas, i gestori delle reti di trasporto o le autorità nazionali competenti dovrebbero pubblicare informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe.

3.   Per i servizi forniti, i gestori del sistema di trasporto pubblicano a scadenza periodica e ricorrente, e in un formato di facile impiego, informazioni sulle capacità tecniche, contrattuali e disponibili su base numerica per tutti i punti o gasdotti rilevanti. I punti e gasdotti rilevanti comprendono tutte le connessioni con altri sistemi di trasporto.

4.    Gli altri punti pertinenti di un sistema di trasporto per i quali devono essere pubblicate informazioni sono stabiliti dalle autorità nazionali di regolamentazione , previa consultazione degli utenti della rete .

5.   Quando un gestore del sistema di trasporto ritiene di non poter pubblicare tutti i dati richiesti per motivi di riservatezza, chiede all'autorità nazionale di regolamentazione l'autorizzazione a limitare la pubblicazione per il punto o i punti in questione.

L'autorità nazionale di regolamentazione rilascia o rifiuta l'autorizzazione, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il legittimo interesse alla riservatezza commerciale e dell'obiettivo di creare un mercato interno competitivo del gas. Se l'autorizzazione è rilasciata, la capacità disponibile è pubblicata senza indicare i dati numerici che risulterebbero lesivi della riservatezza.

Non sono previste deroghe all'obbligo di pubblicazione se tre o più utenti della rete hanno stabilito per contratto la capacità allo stesso punto.

6.     I gestori del sistema di trasporto diffondono le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.

Articolo 7

Bilanciamento e oneri di bilanciamento

1.   Le regole di bilanciamento devono essere elaborate secondo i principi dell'equità, della non discriminazione e della trasparenza e devono basarsi su criteri obiettivi. Dette regole devono riflettere le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore del sistema di trasporto dispone.

2.     Gli utenti della rete non sono soggetti ad alcun obbligo di bilanciare i propri conferimenti e prelievi su un periodo più breve di quello che sarebbe possibile utilizzando un sistema di bilanciamento basato sul mercato. Durante il periodo transitorio che precede il raggiungimento di tale obiettivo, l'autorità nazionale di regolamentazione garantisce la disponibilità di un servizio di bilanciamento non basato sul mercato che favorisce l'ingresso di nuovi partecipanti.

3.   In caso di sistemi di bilanciamento non basati sul mercato, i livelli di tolleranza devono essere almeno tali da riflettere le variazioni stagionali e le capacità tecniche effettive del sistema di trasporto. Detti livelli devono riflettere le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore del sistema di trasporto dispone.

4.   Di norma gli oneri di bilanciamento rispecchiano i costi, ma forniscono allo stesso tempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare i conferimenti e i prelievi di gas. Evitano le sovvenzioni incrociate tra gli utenti della rete e non ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti.

Gli oneri di bilanciamento sono pubblicati.

5.   I gestori del sistema di trasporto possono applicare sanzioni agli utenti della rete i cui conferimenti e prelievi dal sistema di trasporto non è in equilibrio secondo le norme di bilanciamento di cui al paragrafo 1.

6.   Le sanzioni che superano i costi di bilanciamento effettivamente sostenuti sono ridistribuite agli utenti della rete in modo non discriminatorio. Il metodo di ridistribuzione di detti costi deve essere approvato dalle competenti autorità nazionali.

7.   Qualora abbiano ottenuto o sia lecito supporre che possano ottenere le relative informazioni, i gestori del sistema di trasporto forniscono informazioni on line sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento degli utenti della rete che risultano necessarie per consentire agli utenti della rete di adottare tempestivamente misure correttive. Gli oneri per la comunicazione di dette informazioni sono approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione e sono pubblicati.

Il livello di informazioni fornite riflette il livello delle informazioni di cui dispongono i gestori del sistema di trasporto.

8.     Gli Stati membri assicurano che i gestori del sistema di trasporto armonizzino i sistemi di bilanciamento e razionalizzino la struttura e i livelli degli oneri di bilanciamento, così da facilitare gli scambi di gas.

Articolo 8

Mercati secondari

I gestori del sistema di trasporto consultano gli utenti della rete per consentire e agevolare il libero scambio di diritti di capacità tra utenti registrati della rete in un mercato secondario. Essi elaborano contratti di trasporto standard e procedure riguardanti il mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti della rete.

Articolo 9

Orientamenti

1.   Ove opportuno, gli orientamenti riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano quanto segue:

a)

i dettagli sulla metodologia di tariffazione, in conformità con l'articolo 3;

b)

i dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, in conformità con l'articolo 4;

c)

i dettagli sui principi sottesi ai sistemi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, in conformità con l'articolo 5;

d)

i dettagli sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, in conformità con l'articolo 6;

e)

i dettagli sulle regole e sugli oneri di bilanciamento, in conformità con l'articolo 7;

f)

i dettagli sui mercati secondari, in conformità con l'articolo 8.

2.   Gli orientamenti relativi ai punti elencati al paragrafo 1, lettere b), c) e d) sono stabiliti nell'allegato e sono modificati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

3.    Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta gli orientamenti relativi ai punti elencati al paragrafo 1, lettere a), e) ed f) secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 10

Autorità di regolamentazione

Nell'esercizio delle loro competenze le autorità di regolamentazione degli Stati membri garantiscono il rispetto del presente regolamento e degli orientamenti adottati conformemente all'articolo 9.

Ove opportuno, le autorità di regolamentazione cooperano tra di loro e con la Commissione.

Articolo 11

Comunicazione di informazioni e riservatezza

1.   Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 9.

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

2.   Se lo Stato membro o l'autorità di regolamentazione interessata non comunicano tali informazioni entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 9 direttamente alle imprese interessate.

Quando invia una richiesta di informazioni a un'impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa.

Nella richiesta di informazioni, la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta, nonché le sanzioni previste all'articolo 13, paragrafo 2 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. La Commissione fissa un termine ragionevole, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

3.    Quando un'impresa non fornisce le informazioni richieste nei termini fissati dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione con una decisione può obbligare a fornire le informazioni. La decisione specifica le informazioni richieste, stabilisce un termine congruo per la loro comunicazione e precisa le sanzioni previste all'articolo 13, paragrafo 2.

La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa.

4.   Le informazioni acquisite a norma del presente regolamento possono essere utilizzate solo ai fini dell'articolo 9.

Articolo 12

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e degli orientamenti di cui all'articolo 9.

Articolo 13

Sanzioni

1.     Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono quali sanzioni comminare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie alla loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri informano la Commissione delle pertinenti disposizioni entro il 1o luglio 2005 e le comunicano senza indugio le successive modifiche delle stesse.

2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all'1% del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora esse forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell'articolo 11, paragrafo 2, o omettono di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3, primo comma.

Per determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto della gravità del mancato rispetto dei requisiti di cui al primo comma.

3.   Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 non hanno carattere penale.

Articolo 14

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (7).

2.     Il Comitato consulta i gestori del sistema di trasporto, gli utenti della rete e i consumatori di gas e tiene debitamente conto delle loro opinioni.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 15

Relazione della Commissione

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite relativamente alla sua applicazione. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito ad assicurare condizioni di accesso alla rete che non siano discriminatorie e rispecchino i costi per le reti di trasporto del gas con l'intento di offrire ai clienti una scelta più ampia in un mercato interno funzionante correttamente e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine. La relazione è elaborata in ottemperanza all'obbligo di presentare una relazione di cui alla direttiva 2003/55/CE ed è corredata, se necessario, di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Uno Stato membro non può essere esonerato dai suoi obblighi senza una modifica del regolamento.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C (...) del (...), pag. (...).

(2)  GU C (...) del (...), pag. (...).

(3)  GU C (...) del (...), pag. (...).

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2004.

(5)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 176 del 15.7.2003, pag 1.

ALLEGATO

ORIENTAMENTI SU I SERVIZI DI ACCESSO PER I TERZI,

I PRINCIPI ALLA BASE DEL SISTEMA DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ E DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE E L'APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME IN CASO DI CONGESTIONE CONTRATTUALE E

LA DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE AGLI UTENTI DELLA RETE PER OTTENERE UN ACCESSO EFFETTIVO AL SISTEMA E LA DEFINIZIONE DI TUTTI I PUNTI PERTINENTI PER GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA, INCLUSE LE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A TUTTI I PUNTI PERTINENTI E IL RELATIVO CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE

1.   Servizi di accesso per i terzi

(1)

I gestori del sistema di trasporto offrono servizi garantiti e interrompibili fino a un periodo minimo di un giorno.

(2)

I contratti standard di trasporto e il codice comune di rete sono elaborati in modo tale da facilitare lo scambio e il riutilizzo della capacità contrattuale dagli utenti della rete senza ostacolare lo svincolo della capacità.

(3)

I codici di rete e i contratti standard devono essere elaborati consultando opportunamente gli utenti della rete e i gestori del sistema di trasporto.

(4)

I gestori del sistema di trasporto applicano procedure di nomination e re-nomination (programmazione delle quantità di gas da trasportare) e unità di misura standardizzate, dopo averle concordate all'interno dell'EASEE gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange-gas). Sviluppano sistemi di informazione e strumenti di comunicazione elettronica per fornire dati adeguati agli utenti della rete e semplificare le transazioni, tra cui le nomination, la stipula contrattuale della capacità e il trasferimento di diritti di capacità tra utenti della rete.

(5)

I gestori del sistema di trasporto armonizzano procedure di richiesta formalizzate e tempi di risposta secondo le migliori pratiche in uso nell'industria con l'intento di ridurre al minimo i tempi di risposta. Predispongono sistemi on line di prenotazione e conferma della capacità e procedure di nomination e re-nomination, concordati con l'EASEE-gas non oltre il 1o luglio 2005.

(6)

I gestori del sistema di trasporto non imputano separatamente i costi agli utenti della rete per le richieste di informazioni e le transazioni connesse ai contratti di trasporto e svolte secondo regole e procedure standard.

(7)

Le richieste di informazioni che richiedono spese straordinarie o eccessive quali studi di fattibilità possono essere imputate separatamente, a condizione che gli addebiti possano essere sostanziati adeguatamente.

(8)

I gestori del sistema di trasporto cooperano con altri gestori del sistema di trasporto per coordinare la manutenzione delle rispettive reti e ridurre al minimo le interruzioni dei servizi di trasporto offerti agli utenti della rete e ai gestori di sistema di trasporto in altre aree e per garantire gli stessi vantaggi in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento, anche a livello di transito.

(9)

I gestori del sistema di trasporto pubblicano almeno una volta all'anno, entro un termine prestabilito, tutti i periodi di manutenzione previsti che potrebbero incidere sul diritto degli utenti della rete da contratti di trasporto e le corrispondenti informazioni operative con un preavviso adeguato. Questo implica la pubblicazione tempestiva e non discriminatoria di eventuali modifiche apportate ai periodi di manutenzione programmati e la notifica di interventi di manutenzione straordinaria, non appena dette informazioni sono disponibili al gestore. Nei periodi di manutenzione, i gestori del sistema di trasporto pubblicano periodicamente informazioni aggiornate sui dettagli, la durata prevista e gli effetti della manutenzione.

(10)

I gestori del sistema di trasporto tengono aggiornato e mettono a disposizione dell'autorità di regolamentazione, su richiesta di quest'ultima, un registro giornaliero della manutenzione effettiva e dei problemi di flusso verificatisi. Le informazioni sono messe a disposizione, previa richiesta, anche di quanti sono stati colpiti dalle interruzioni.

2.   Principi alla base del sistema di assegnazione della capacità e delle procedure di gestione della congestione e applicazione di queste ultime in caso di congestione contrattuale

2.1.   Principi alla base del sistema di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione

(1)

Il sistema di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione facilitano lo sviluppo della concorrenza e la fluidità degli scambi di capacità e devono essere compatibili con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio. Devono essere flessibili e capaci di adattarsi alle circostanze del mercato in evoluzione.

(2)

I sistemi e le procedure in oggetto possono tener conto dell'integrità del sistema in questione e della sicurezza dell'approvvigionamento.

(3)

I sistemi e le procedure in oggetto non ostacolano l'entrata sul mercato di nuovi soggetti e non creano barriere superflue all'ingresso sul mercato. Non impediscono ai soggetti attivi sul mercato, inclusi i nuovi soggetti e le imprese con una piccola quota di mercato, di operare efficacemente in un clima di concorrenza.

(4)

I sistemi e le procedure in oggetto forniscono segnali economici adeguati ai fini di un uso efficiente e massimo della capacità tecnica e agevolano gli investimenti nelle nuove infrastrutture.

(5)

Gli utenti della rete sono informati in merito alle circostanze che potrebbero influenzare la disponibilità della capacità contrattuale. Le informazioni sull'interruzione dovrebbero rispecchiare il livello delle informazioni a disposizione dei gestori del sistema di trasporto.

(6)

Qualora, per ragioni legate all'integrità del sistema, dovessero sorgere difficoltà nell'adempimento degli obblighi contrattuali, i gestori del sistema di trasporto ne informano gli utenti della rete e cercano senza indugi una soluzione non discriminatoria. I gestori del sistema di trasporto consultano gli utenti della rete sulle procedure prima che queste siano applicate e le concordano d'intesa con l'autorità di regolamentazione.

2.2.   Procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale

(1)

Se la capacità contrattuale non viene usata, i gestori del sistema di trasporto la rendono disponibile sul mercato primario su base interrompibile tramite contratti di diversa durata, finché detta capacità non è offerta dal relativo utente della rete (titolare della capacità) sul mercato secondario a un prezzo ragionevole.

(2)

Le entrate derivanti dalla capacità interrompibile ceduta sono ripartite in base alle regole stabilite dalla relativa autorità di regolamentazione. Dette regole sono compatibili con l'obbligo di un uso effettivo ed efficace del sistema.

(3)

Le relative autorità di regolamentazione possono determinare un prezzo ragionevole per la capacità interrompibile ceduta, tenendo conto delle circostanze specifiche predominanti.

(4)

I gestori del sistema di trasporto compiono sforzi ragionevoli per offrire almeno una parte della capacità non utilizzata al mercato come capacità continua.

3.   definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e definizione di tutti i punti pertinenti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare a tutti i punti pertinenti e il relativo calendario di pubblicazione

3.1.   Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema

I gestori del sistema di trasporto pubblicano, nelle rispettive lingue nazionali e in inglese, almeno le seguenti informazioni riguardanti i loro sistemi e servizi:

a)

una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della relativa tariffazione;

b)

i diversi tipi di contratti di trasporto disponibili per questi servizi e, ove necessario, il codice di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi i contratti di trasporto standard e altra documentazione pertinente;

c)

le procedure standard applicate per l'uso del sistema di trasporto, inclusa la definizione dei principali termini;

d)

le disposizioni in materia di assegnazione della capacità, gestione della congestione e procedure antiaccaparramento e di riutilizzo;

e)

le regole applicabili allo scambio di capacità sul mercato secondario nei confronti del gestore del sistema di trasporto;

f)

dove pertinente, i margini di flessibilità e tolleranza previsti dai servizi di trasporto e di altro tipo senza tariffazione separata e l'eventuale flessibilità integrativa con la relativa tariffazione;

g)

una descrizione dettagliata del sistema del gestore del sistema di trasporto con indicazione di tutti i relativi punti di interconnessione del suo sistema con quello di altri gestori e/o infrastrutture per il gas quali impianti di stoccaggio, GNL e infrastrutture necessarie per fornire servizi ausiliari come previsto all'articolo 2, punto 14 della direttiva 2003/55/CE;

h)

informazioni sulla qualità del gas e sui requisiti di pressione;

i)

le regole applicabili alla connessione al sistema gestito dal gestore del sistema di trasporto;

j)

informazioni sulle modifiche proposte e/o effettive dei servizi o delle condizioni, incluse le voci elencate alle lettere da a) a i).

3.2.   Definizione di tutti i punti pertinenti ai fini degli obblighi di trasparenza

I punti rilevanti includono almeno:

a)

tutti i punti di ingresso a una rete gestiti da un gestore del sistema di trasporto;

b)

i principali punti di uscita rappresentanti almeno il 50% della capacità totale di uscita della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto;

c)

tutti i punti di connessione con le reti di gestori del sistema di trasporto;

d)

tutti i punti che connettono la rete di un gestore del sistema di trasporto con un terminal GNL;

e)

tutti i punti essenziali all'interno della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, inclusi i punti di connessione con hub del gas. Sono considerati essenziali tutti i punti che, in base all'esperienza, è probabile siano soggetti a congestione fisica;

f)

tutti i punti che connettono la rete di un determinato gestore del sistema di trasporto all'infrastruttura necessaria per fornire i servizi ausiliari definiti all'articolo 2, punto 14 della direttiva 2003/55/CE.

3.3.   Informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e relativo calendario di pubblicazione

(1)

Per tutti i punti rilevanti, i gestori del sistema di trasporto pubblicano su Internet, su base periodica/a rotazione, le seguenti informazioni sulla situazione relativa alla capacità fino a periodi giornalieri adottando un modello standard di facile utilizzo:

a)

la capacità tecnica massima per i flussi in entrambe le direzioni;

b)

la capacità totale contrattuale continua e interrompibile;

c)

la capacità continua disponibile.

(2)

Per tutti i punti rilevanti, i gestori del sistema di trasporto pubblicano in anticipo le capacità disponibili per un periodo di almeno 18 mesi e aggiornano queste informazioni almeno con frequenza mensile o maggiore, se sono disponibili nuove informazioni.

(3)

I gestori del sistema di trasporto pubblicano aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi a breve termine (per il giorno e la settimana successivi) basati, tra l'altro, su programmi di trasporto (nomination), impegni contrattuali in vigore e previsioni periodiche a lungo termine di capacità disponibili su base annua fino a 10 anni per tutti i punti rilevanti.

(4)

La capacità pubblicata non dovrebbe presupporre ulteriori conferme.

(5)

I gestori del sistema di trasporto pubblicano su base ricorrente i tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità e i flussi medi annui in tutti i punti rilevanti per i tre anni precedenti.

(6)

I gestori del sistema di trasporto tengono un registro quotidiano dei flussi aggregati effettivi per un periodo di tre mesi.

(7)

I gestori del sistema di trasporto conservano registrazioni effettive di tutti i contratti di capacità e di tutte le altre informazioni rilevanti in relazione al calcolo e alla fornitura di accesso a capacità disponibili alle quali le autorità nazionali competenti hanno accesso per adempiere i loro doveri.

(8)

I gestori del sistema di trasporto forniscono strumenti di facile utilizzo per calcolare le tariffe per i servizi disponibili e verificare on line la capacità disponibile.

(9)

Se i gestori del sistema di trasporto non sono in grado di pubblicare le informazioni ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 8, consultano le rispettive autorità nazionali di regolamentazione e istituiscono un piano di azione per l'attuazione quanto prima e in ogni caso entro il 31 dicembre 2005.

P5_TA(2004)0302

Progettazione ecocompatibile (prodotti che consumano energia) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio (COM(2003) 453 — C5-0369/2003 — 2003/0172(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio (COM(2003) 453) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0369/2003),

visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 67 e 63 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0171/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0172

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 175 ,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

Le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e possono pertanto avere un'incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno. L'armonizzazione delle normative nazionali costituisce l'unico mezzo per evitare tali ostacoli al commercio e la concorrenza sleale.

(2)

La politica ambientale dell'Unione europea, come definita nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente  (5) sulla base dei principi sanciti all'articolo 175 del trattato, esorta ad un'utilizzazione efficace dell'energia e dei materiali e alla riduzione delle emissioni nocive. I prodotti che consumano energia sono responsabili di una quota in rapida crescita del consumo di energia e di materiali nella Comunità, ed è pertanto opportuno accordare loro un'attenzione particolare nel quadro delle iniziative generali in corso volte a conseguire lo sviluppo sostenibile .

(3)

Gli obiettivi del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente saranno perseguiti tenendo in considerazione l'approccio della politica integrata dei prodotti e la strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti mediante, tra l'altro, la promozione di una progettazione dei prodotti ecologicamente sana e sostenibile e la formulazione di misure operative volte ad incoraggiare la prevenzione dei rifiuti, ad esempio incentivando il riutilizzo e il riciclaggio e la graduale eliminazione di talune sostanze e materiali attraverso misure vincolate ai prodotti.

(4)

Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente impegna ad un'azione sulla gestione e l'uso sostenibili delle risorse naturali al fine di garantire che il consumo di risorse e il loro relativo impatto non superino la capacità di tolleranza dell'ambiente e di recidere il vincolo tra crescita economica e utilizzazione delle risorse. Questi obiettivi dovrebbero essere perseguiti tenendo conto dell'approccio della politica integrata dei prodotti e della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti mediante azioni prioritarie che includano, fra l'altro, la promozione di metodi estrattivi e produttivi e di tecniche volti ad incentivare l'ecoefficienza e l'uso sostenibile delle materie prime, dell'energia, dell'acqua e di altre risorse.

(5)

Ai prodotti che consumano energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell'interesse dello sviluppo sostenibile va incoraggiato il continuo alleggerimento dell'impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare identificando le principali fonti di impatti ambientali negativi ed evitando qualsiasi trasferimento di inquinamento .

(6)

L'ecoprogettazione dei prodotti costituisce un asse essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti. Quale impostazione preventiva finalizzata all'ottimizzazione alla fonte delle prestazioni ambientali dei prodotti pur conservando le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la collettività.

(7)

Il miglioramento dell'efficienza energetica — per il quale una delle opzioni disponibili è l'uso finale più efficiente dell'elettricità — è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione europea. La domanda di elettricità è quella che presenta la maggiore crescita tra le categorie di uso finale di energia, che si prevede aumenterà da circa 7 000 a 10 000 kWh pro capite nei prossimi 20-30 anni, in assenza di un'azione politica che si opponga a tale tendenza. Il programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP)  (6) , secondo la Commissione, suggerisce che sia possibile una riduzione energetica del 40 %. Il cambiamento climatico è una delle priorità del sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente. Il risparmio energetico è uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Dovrebbero pertanto essere adottati misure e obiettivi sostanziali sotto il profilo della domanda.

(8)

É necessario agire nella fase progettuale del prodotto, visto che in tale fase si determina l'80% delle nocività contestuali al suo ciclo di vita e si impegna il 90% dei costi.

(9)

Occorre istituire un quadro coerente per l'applicazione delle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano alle specifiche e di migliorarne l'impatto ambientale complessivo. Le specifiche comunitarie devono rispettare i principi della concorrenza leale e del commercio internazionale.

(10)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile devono essere elaborate tenendo conto degli obiettivi e delle priorità del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, ivi compresi gli ulteriori obiettivi della sua sesta strategia tematica, quali la strategia tematica sull'uso sostenibile delle risorse naturali e le strategie tematiche sulla riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, le raccomandazioni dell'ECCP, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e gli impegni del protocollo di Kyoto nonché, fra l'altro, gli obiettivi già esistenti delle direttive 2000/60/CE (7), 96/62/CE (8), 75/442/CEE (9), e 76/769/CEE (10), della Convenzione OSPAR, la politica comunitaria sugli agenti chimici e il regolamento (CE) n. .../2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica le direttive 79/117/CEE e 96/59/CE] (11) .

(11)

Occorre altresì istituire un quadro coerente di specifiche per la progettazione ecocompatibile anche a livello internazionale. Si invita pertanto la Commissione ad avviare un dialogo con i principali partner commerciali come USA, Giappone, Cina, India ecc. al fine di esplorare le possibilità di sviluppare tale quadro.

(12)

La presente direttiva è intesa a conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente mediante un uso più efficiente delle risorse da parte dei prodotti che consumano energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo sviluppo sostenibile richiede anche un'attenta considerazione dell'impatto economico, sociale e sanitario delle disposizioni previste. Il miglioramento del rendimento energetico dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ciò che rappresenta un presupposto indispensabile per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile.

(13)

È importante promuovere un'impostazione più coerente della problematica dei consumi nell'ambito dello sviluppo sostenibile. A tal fine, la predisposizione di una guida sui «buoni consigli in campo energetico» edita dalle agenzie nazionali e/o regionali per la gestione ambientale e distribuita prioritariamente alle famiglie europee, costituirebbe un congruo strumento di sensibilizzazione dei consumatori alla problematica degli sprechi energetici.

(14)

L'articolo 95, paragrafo 3, del trattato dispone che, in sede di elaborazione di proposte, la Commissione si basi su un elevato livello di protezione ambientale, tenuto conto, in particolare, dei nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.

(15)

È nell'interesse dei fabbricanti e dei distributori informare i consumatori in merito ai progressi ecologici compiuti dai prodotti che consumano energia e fornire loro consigli per un utilizzo del prodotto rispettoso dell'ambiente.

(16)

Il principio precauzionale è integrato nel trattato e dovrebbe essere rispettato nell'elaborazione e nell'esecuzione della presente direttiva.

(17)

L'approccio illustrato nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti (12), che costituisce un'importante innovazione del sesto programma di azione in materia di ambiente di cui alla decisione n. 1600/2002/CE è teso a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero ciclo di vita. La presa in considerazione allo stadio della progettazione dell'impatto ambientale di un prodotto nell'intero arco della sua vita può notevolmente ridurre l'incidenza sull'ambiente in maniera vantaggiosa sotto il profilo dei costi. L'estensione di questo approccio a generazioni successive di prodotti permetterà di prevedere il potenziale globale di miglioramento nel lungo termine. A tal fine i produttori dovrebbero mirare ad un miglioramento delle prestazioni ambientali dei propri prodotti e valutare soluzioni alternative di progettazione con l'obiettivo di conseguire un miglioramento della prestazione ambientale di tali prodotti, in considerazione dello stato delle conoscenze nel settore della progettazione ecocompatibile. La scelta di un modello specifico dovrebbe dar luogo ad un equilibrio ragionevole fra le varie caratteristiche ecologiche e altre considerazioni pertinenti, quali le condizioni tecniche di funzionalità, di qualità e di prestazione nonché gli aspetti economici — tra i quali i costi di fabbricazione e la commerciabilità — nel rispetto di tutte le norme pertinenti.

(18)

É auspicabile un approccio globale alle prestazioni ambientali; la diminuzione dei gas a effetto serra attraverso l'aumento dell'efficienza energetica rappresenta l'obiettivo ambientale prioritario nel contesto della presente direttiva.

(19)

È necessario e giustificato stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi al fine di garantire che il loro impatto ambientale sia ridotto al minimo. Considerando l'urgente necessità di contribuire al conseguimento dell'obiettivo, indicato nel protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici approvato con la decisione 2002/358/CE (13) di ridurre dell'8% le emissioni dei gas a effetto serra per la Comunità entro il 2012 e di operare ulteriori riduzioni oltre tale data e fatto salvo l'approccio integrato proposto nella presente direttiva, dovrebbe essere data priorità, entro 12 mesi dall'adozione della presente direttiva, alle misure che presentano — a costi contenuti — un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tali misure possono contribuire anche a promuovere un uso sostenibile delle risorse e rappresentare un importante contributo al quadro decennale di programmi per il consumo e la produzione sostenibili concordato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel settembre 2002.

(20)

La riduzione del consumo di energia costituisce un importante strumento della politica ambientale europea, come specificato ad esempio nell'ECCP dopo aver consultato tutte le parti in causa.

(21)

Sarebbe opportuno riconoscere che la politica integrata dei prodotti dovrebbe eventualmente istituire un quadro comune armonizzato sulle procedure per la definizione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle attività intraprese nell'ambito della politica integrata dei prodotti della Commissione. In particolare, dovrebbero essere prese in considerazione la prioritarizzazione dei prodotti e l'approccio relativo agli obblighi progettuali relativi ai prodotti. Nel contempo, tuttavia, tenendo conto dell'urgenza delle misure di efficienza energetica, è necessario che la Commissione proponga quanto prima un elenco dei prodotti selezionati e il relativo calendario.

(22)

Il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile deve essere fissato quando i miglioramenti siano tecnicamente fattibili ed economicamente giustificati nonché individuati attraverso un'analisi del costo del ciclo di vita e situati a un livello in cui eventualmente i miglioramenti rappresentino il costo minimo del ciclo di vita . Una metodologia flessibile di definizione di tale livello può facilitare un rapido miglioramento delle prestazioni ambientali. Le parti interessate dovrebbero cooperare attivamente a tale analisi tecnica. L'elaborazione di disposizioni obbligatorie richiede che un'analisi approfondita sia eseguita da un'entità competente ma indipendente previa un'equilibrata consultazione degli interessi coinvolti, compresa la partecipazione equilibrata degli interessi economici, di quanti sostengono l'efficienza energetica e l'ambiente e delle organizzazioni dei consumatori. Le necessarie analisi tecniche e economiche saranno effettuate da un'entità competente e indipendente. Per creare e gestire la conoscenza e l'esperienza richieste si dovrà definire a livello UE un'entità di esperti in progettazione ecocompatibile dei prodotti, finanziata parzialmente con i fondi dell'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente, istituita dalla decisione 2004/20/CE  (14). Tale consultazione può mettere in luce la necessità di una introduzione per fasi successive o di misure di transizione. L'introduzione di traguardi intermedi accresce la prevedibilità della politica, consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei prodotti e facilita la pianificazione a lungo termine per gli interessati.

(23)

Paesi come il Giappone hanno definito metodi ambiziosi per stabilire i requisiti di efficienza energetica per la progettazione ecocompatibile. Al fine di garantire la competitività futura dei fabbricanti europei la Commissione dovrebbe prendere attentamente in considerazione tali iniziative allorché definisce requisiti specifici nell'ambito di singole misure di esecuzione.

(24)

Iniziative alternative quali l'autoregolamentazione da parte dell'industria dovrebbero essere prese in considerazione allorché ciò permette di conseguire gli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa che tramite specifiche vincolanti. L'autoregolamentazione esistente o quella proposta dovrebbe essere soggetta agli stessi studi monitoraggi e valutazioni indipendenti, da parte delle parti interessate, di quelli previsti per le misure di esecuzione. Misure legislative sono necessarie allorché le forze di mercato non si muovono nella giusta direzione o ad una velocità accettabile.

(25)

La presente direttiva deve altresì promuovere l'integrazione del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle PMI e alle microimprese. Un migliore controllo dei loro consumi energetici e la considerazione della tutela ambientale nell'ambito delle loro attività saranno agevolate grazie all'allestimento, a livello comunitario, di una banca di dati. Strumento, questo, rilevante oltre che comprensivo di modelli di analisi semplificate del ciclo di vita dei prodotti, di simulazioni sull'impatto ambientale positivo per ogni tappa del ciclo di vita e dei requisiti di ecoprogettazione di cui tener conto, in via prioritaria, per ridurre i consumi energetici e idrici e l'inquinamento acustico di detti prodotti.

(26)

I prodotti che consumano energia che ottemperano alle specifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione della presente direttiva sono muniti della marcatura «CE» e delle associate informazioni al fine di consentire loro di essere immessi sul mercato interno e di poter circolare liberamente. La rigorosa attuazione delle misure di esecuzione è una condizione necessaria per garantire la riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti disciplinati che consumano energia e per assicurare la concorrenza leale. Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere le parti interessate nella definizione di meccanismi di sorveglianza del mercato efficaci e tempestivi. La Commissione dovrebbe predisporre una relazione che parametri l'efficacia della sorveglianza dei mercati attuata dagli Stati membri. Detta relazione dovrebbe altresì contenere il riferimento a tutte le misure restrittive adottate dagli Stati membri e le sanzioni applicate. La relazione dovrebbe essere trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alle parti interessate ogni due anni.

(27)

Occorre tener conto dei moduli e delle norme da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica di cui alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità (15).

(28)

Le autorità preposte alla sorveglianza si scambiano vicendevolmente informazioni sulle misure previste nel quadro della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato. Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile dei mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari. Lo scambio di informazioni deve essere facilitato nel momento in cui è processato centralmente e reso disponibile al pubblico. A tal fine è necessaria la standardizzazione della trasmissione di tali informazioni. L'accumulazione e la valutazione dell'insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei valori aggiunti d'importanza cruciale della presente direttiva. Le necessarie analisi tecniche ed economiche devono essere eseguite attraverso una perizia competente, ma indipendentemente dalle parti interessate dell'industria. L'indicazione di parametri di riferimento internazionali dovrebbe essere utilizzata durante l'analisi (in particolare durante l'analisi del costo del ciclo di vita) e al momento della definizione delle specifiche. Devono essere agevolati uno scambio di informazioni sull'analisi della prestazione ambientale del ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzione di progettazione. Al fine di generare, costruire, gestire e mantenere tali conoscenze e capacità, l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente di recente creazione, potrebbe essere rappresentare la sede presso cui ubicare le conoscenze e capacità necessarie.

(29)

Per quanto concerne la formazione e l'informazione delle PMI in materia di progettazione ecocompatibile, è opportuno mettere a disposizione fondi del bilancio comunitario, in particolare quelli del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006), adottato con la decisione n. 1230/2003/CE (16), nonché fondi dei bilanci nazionali.

(30)

È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello comunitario. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità alle corrispondenti prescrizioni contenute nella misura di esecuzione adottata sulla base della presente direttiva anche se dovrebbero essere permessi altri mezzi per dimostrare tale conformità.

(31)

Le norme armonizzate sono specifiche tecniche adottate dagli organismi europei di normalizzazione indicati nell'Allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (17), su mandato della Commissione in conformità a tale direttiva e in ottemperanza alle disposizioni generali in materia di collaborazione tra la Commissione e tali organismi. Nell'interesse del commercio internazionale vanno utilizzate ogni qualvolta possibile le norme internazionali.

(32)

La presente direttiva è conforme ai principi sull'applicazione della nuova strategia illustrata nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (18) e al criterio di far riferimento alle norme europee armonizzate. La risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999sul ruolo della normalizzazione in Europa  (19) raccomandava alla Commissione di esaminare se il principio della nuova strategia poteva essere esteso a settori non ancora presi in considerazione, quale strumento per migliorare e semplificare ogni qualvolta possibile la legislazione.

(33)

Le sinergie e la complementarità della presente direttiva con gli esistenti strumenti comunitari, quali la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (20), il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (21), il regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (22), la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (23), la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (24), dovrebbero contribuire ad aumentare il rispettivo impatto e a fissare specifiche coerenti da far applicare ai fabbricanti.

(34)

Una direttiva sul marchio di qualità dell'energia costituisce un'indispensabile misura di verifica della direttiva sui prodotti che consumano energia.

(35)

La direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (25), la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico (26) e la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti (27), che già contengono disposizioni in merito alla revisione dei requisiti di rendimento energetico, dovrebbero essere integrate nel presente quadro.

(36)

La direttiva 92/42/CEE contempla un sistema di classificazione delle caldaie in funzione del loro rendimento energetico mediante l'attribuzione di stelle. Poiché gli Stati membri e l'industria hanno convenuto che siffatto sistema non ha prodotto i risultati sperati, la direttiva 92/42/CEE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(37)

Le disposizioni della direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali (28) sono state sostituite dalle disposizioni della direttiva 92/42/CEE, della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (29) e della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (30). La direttiva 78/170/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(38)

La direttiva 86/594/CEE del Consiglio, dell'1 dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici (31) stabilisce le condizioni alle quali la pubblicazione delle informazioni in merito al rumore emesso da tali apparecchi può essere richiesta dagli Stati membri e definisce la procedura per la determinazione del livello di rumore. A fini di armonizzazione le emissioni sonore dovrebbero essere incluse in una valutazione integrata delle prestazioni ambientali. Poiché la presente direttiva contempla un siffatto approccio integrato, la direttiva 86/594/CEE dovrebbe essere abrogata.

(39)

Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (32). Onde promuovere l'effettiva partecipazione delle parti interessate andrebbe avviata una procedura basata su un comitato consultivo parallelamente alla procedura di comitatologia. Può fungere da riferimento la procedura varata dalla decisione 2000/730/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che istituisce il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno  (33).

(40)

Gli Stati membri determinano le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(41)

Considerando che il lasso di tempo richiesto per effettuare un adeguato processo di verifica della conformità può essere troppo lungo rispetto quello che intercorre abitualmente tra l'immissione sul mercato dei prodotti e la loro vendita finale al consumatore, le misure di esecuzione dovrebbero contenere disposizioni che consentano agli Stati membri di prevedere sanzioni proporzionali al livello di non conformità dei prodotti ai requisiti giuridici e alla quantità di prodotti non conformi che consumano energia immessi sul mercato comunitario, prima che le autorità nazionali procedano a restrizioni quanto alla loro immissione sul mercato.

(42)

Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, segnatamente garantire il funzionamento del mercato interno stabilendo che i prodotti debbano raggiungere un adeguato livello di prestazione ambientale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri se questi agiscono isolatamente, e possono dunque, a causa delle loro dimensioni e dei loro effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(43)

Il diritto del Parlamento europeo di monitorare — in particolare nell'area della codecisione ma anche in aree più tecniche della legislazione — l'applicazione della presente direttiva in comitatologia mediante misure di attuazione deve essere garantito. Si accoglie l'opzione di call-back (avocazione) per il Parlamento europeo, prevista nel progetto di Costituzione, quale compromesso ragionevole tra l'efficacia e il controllo democratico,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e portata

1.   La presente direttiva fissa un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto , con una priorità per il miglioramento dell'efficienza energetica, nell'intento di garantire la libera circolazione dei prodotti che consumano energia nel mercato interno.

Essa definisce le specifiche cui devono ottemperare i prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione in vista della loro immissione sul mercato. La direttiva contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e mirando a un elevato livello di protezione ambientale.

2.   L'ambito di applicazione della presente direttiva potrà, in futuro, essere esteso ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci per via terrestre, marittima e aerea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)

«prodotto che consuma energia»: un prodotto che dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare opportunamente e un prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tale energia, incluse le parti destinate a essere incorporate nei prodotti che consumano energia immesse sul mercato come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, le cui prestazioni ambientali possono essere oggetto di una valutazione indipendente;

2)

«componenti e sottounità»: le parti destinate ad essere incorporate nei prodotti che consumano energia , compresi i materiali e i prodotti intermedi, e che non sono immesse sul mercato come parti staccate per gli utenti finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;

3)

«misure di esecuzione»: le misure adottate in forza della presente direttiva per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, necessarie per conseguire l'obiettivo della presente direttiva per determinati prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;

4)

«immissione sul mercato»: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia , come prodotto nuovo o recuperato, in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità, gratuitamente o contro compenso;

5)

«entrata in servizio»: la prima utilizzazione nella Comunità, da parte dell'utilizzatore finale, di un prodotto che consuma energia per il suo uso prestabilito;

6)

«fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile della conformità alla presente direttiva del prodotto che consuma energia in vista della sua immissione sul mercato con il proprio nome o marchio o per proprio uso;

7)

«rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che, esplicitamente designata dal fabbricante, agisce per suo conto e cui possono rivolgersi le autorità e gli organismi nella Comunità in luogo del fabbricante con riguardo agli obblighi incombenti a quest'ultimo in forza della presente direttiva;

8)

«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette per la prima volta sul mercato un prodotto che consuma energia quando il fabbricante non è stabilito nella Comunità e in mancanza di un rappresentante autorizzato;

9)

«organismo indipendente notificato»: un organismo permanente di esperti designato dalle autorità pubbliche e indipendente dagli interessi economici, incaricato di effettuare verifiche per conto di terzi sui prodotti o sulla gamma produttiva interessati da una misura di esecuzione;

10)

«materiali»: le materie prime, i prodotti intermedi e i materiali accessori;

11)

«progettazione del prodotto»: la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto deve ottemperare nelle specifiche tecniche di un prodotto che consuma energia;

12)

«aspetto ambientale»: un elemento o una funzione di un prodotto che consuma energia , in qualsiasi fase del suo ciclo di vita, suscettibili di interagire con l'ambiente;

13)

«impatto ambientale»: qualsiasi modifica negativa all'ambiente derivante in tutto o in parte da un prodotto che consuma energia in qualsiasi fase del suo ciclo di vita ;

14)

«ciclo di vita»: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto che consuma energia dall'estrazione del materiale grezzo al suo smaltimento definitivo;

15)

«fine vita»: la situazione di un prodotto che consuma energia che è giunto al termine del suo uso ;

16)

«riutilizzo»: qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto che consuma energia o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto che consuma energia, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonché il riutilizzo di un prodotto che consuma energia dopo la rimessa a nuovo;

17)

«riciclaggio»: il riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia; per recupero di energia si intende l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;

18)

«recupero»: ognuna delle operazioni applicabili di cui all'Allegato II B della direttiva 75/442/CEE;

19)

«rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'Allegato I della direttiva 75/442/CEE di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

20)

«profilo ecologico»: la descrizione, in conformità alla misura di esecuzione applicabile al prodotto che consuma energia, degli input e degli output, includendovi, come appropriato, materie prime, prodotti intermedi, emissioni e rifiuti, connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantità fisiche misurabili;

21)

«prestazione ambientale»: per prestazione ambientale di un prodotto che consuma energia si intende la totalità dei sui effetti sull'ambiente prodotti durante il suo ciclo di vita ;

22)

«miglioramento delle prestazioni ambientali»: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali complessive di un prodotto che consuma energia, in diverse generazioni successive, valutato in funzione degli elementi di riferimento in materia di progettazione ecocompatibile, sebbene non necessariamente simultaneamente con riguardo a tutti gli aspetti ambientali del prodotto;

23)

«valutazione comparativa della progettazione ecocompatibile dei prodotti»: l'adozione come riferimento dello stato delle conoscenze nell'ambito della progettazione ecocompatibile relativamente ad un particolare aspetto ambientale; se del caso, ciò comporta l'impiego di analisi comparative internazionali, in particolare per quanto riguarda il rendimento energetico;

24)

«progettazione ecocompatibile»: l'integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorare le prestazioni ambientali di questo nel corso del suo intero ciclo di vita;

25)

«specifica per la progettazione ecocompatibile»: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali . La fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che consuma energia integra detta prescrizione ;

26)

«specifica generale per la progettazione ecocompatibile»: qualsiasi specifica per la progettazione ecocompatibile basata sul profilo ecologico nel suo complesso e che non stabilisce valori limite su particolari aspetti ambientali;

27)

«specifica particolare per la progettazione ecocompatibile»: la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione ecocompatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto che consuma energia, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unità di prestazione di output;

28)

«norma armonizzata»: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformità alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE al fine di fissare una prescrizione europea il cui rispetto non è obbligatorio;

29)

«costo del ciclo di vita più contenuto»: la somma del prezzo di acquisto e dei costi di esercizio scontati con riferimento ad una durata realistica del ciclo di vita del prodotto che consuma energia.

Articolo 3

Vigilanza del mercato

Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione o degli accordi volontari di cui all'articolo 16 possano essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se ottemperano a tali misure.

Gli Stati membri designano le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva.

Essi provvedono affinché tali autorità dispongano ed esercitino i poteri necessari per adottare gli opportuni provvedimenti che ad esse incombono in applicazione della presente direttiva.

Gli Stati membri definiscono compiti, poteri e disposizioni organizzative delle autorità competenti che hanno il potere di:

a)

organizzare, anche dopo che i prodotti che consumano energia sono stati immessi sul mercato, adeguate verifiche, su scala sufficiente, della loro conformità ed obbligare il fabbricante o l'importatore a ritirare dal mercato i prodotti non conformi;

b)

esigere la trasmissione di tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate, come specificato nelle misure di esecuzione o negli accordi volontari;

c)

prelevare campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità.

Gli Stati membri tengono informata la Commissione e, se del caso, quest'ultima trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori e gli altri interessati possano sporgere reclami presso le autorità competenti in merito alla conformità dei prodotti e alle attività di sorveglianza. Essi informano attivamente i consumatori e le altre parti interessate in ordine alle procedure istituite a tal fine.

Articolo 4

Marcatura e dichiarazione di conformità

1.   Anteriormente all'immissione sul mercato di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione va apposta ad esso una marcatura di conformità CE , ferme restando le condizioni di cui all'allegato III, e va rilasciata una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato, garantisce e dichiara che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile.

Se il fabbricante non risiede nella Comunità, in mancanza di un rappresentante autorizzato, l'importatore ha la responsabilità di garantire che detta dichiarazione di conformità sia disponibile e adempia a tutti gli obblighi giuridici.

2.   La marcatura di conformità CE consiste delle iniziali «CE» come indicato nell'Allegato III.

3.   La dichiarazione di conformità contiene gli elementi specificati nell'Allegato V.

4.   L'apposizione sui prodotti che consumano energia di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utenti in merito al significato o alla forma della marcatura CE è proibita.

5.   Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni che devono essere fornite in conformità alla parte 3 dell'Allegato I siano espresse nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali quando il prodotto che consuma energia raggiunge l'utente finale. Gli Stati membri non impediscono che le informazioni siano fornite anche in una o più altre lingue ufficiali della Comunità.

In sede di applicazione del primo comma gli Stati membri devono tener presente in particolare:

a)

se le informazioni possono essere fornite mediante simboli armonizzati, codici riconosciuti o altre misure;

b)

il tipo di utente previsto per il prodotto che consuma energia e la natura delle informazioni che devono essere fornite.

Articolo 5

Libera circolazione

1.   Gli Stati membri non creano alcun ostacolo all'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio all'interno del loro territorio, a motivo di specifiche riguardanti gli aspetti ambientali disciplinati dalle misure di esecuzione applicabili , di un prodotto che consuma energia che rispetta tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e reca la marcatura CE in conformità all'articolo 4.

2.   Gli Stati membri non impediscono la presentazione, ad esempio nell'ambito di fiere commerciali, mostre e dimostrazioni, dei prodotti che consumano energia che non ottemperano alle specifiche della misura di esecuzione applicabile purché sia chiaramente indicato in modo visibile che essi non sono conformi e che non possono essere posti in vendita finché non siano pienamente conformi.

Articolo 6

Restrizioni all'immissione sul mercato

1.   Se uno Stato membro accerta che un prodotto che consuma energia recante la marcatura CE di cui all'articolo 4 e utilizzato in conformità al suo uso previsto non soddisfa tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile e che la marcatura CE è stata apposta indebitamente, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato sono obbligati a far sì che il prodotto ottemperi alle specifiche della misura di esecuzione applicabile e/o a quelle in merito alla marcatura CE e a far cessare la violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro.

In casi speciali le autorità competenti possono proibire con decorrenza immediata la vendita del prodotto sul territorio dello Stato membro o di tutta l'Unione europea finché non sarà ripristinata la conformità.

Se il fabbricante non è stabilito nella Comunità, in mancanza di un rappresentante autorizzato, l'importatore ha l'obbligo di garantire che il prodotto che consuma energia rispetti tutte le specifiche della misura d'esecuzione applicabile.

Se la situazione di mancata conformità si protrae lo Stato membro limita o proibisce l'immissione sul mercato del prodotto in questione o si accerta che esso sia ritirato dal mercato.

2.   Qualsiasi decisione da parte di uno Stato membro in forza della presente direttiva che limiti l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di un prodotto che consuma energia deve indicare i motivi esatti che ne sono all'origine.

Tale decisione va notificata immediatamente alla parte interessata che viene contemporaneamente informata dei rimedi giuridici disponibili ai sensi delle normative in vigore nello Stato membro in questione e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali rimedi.

3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi disposizione di cui al paragrafo 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la mancata ottemperanza è riconducibile:

a)

alla mancata soddisfazione delle specifiche della misura di esecuzione applicabile;

b)

all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

c)

a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

4.   La Commissione avvia senza indugio consultazioni con le parti interessate e può avvalersi della consulenza tecnica di esperti esterni indipendenti.

Se dopo tale consultazione ritiene che la disposizione è giustificata, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro che ha adottato l'iniziativa e gli altri Stati membri.

Se la Commissione giudica la disposizione ingiustificata ne informa immediatamente gli Stati membri.

5.   Se la decisione di cui al primo comma del paragrafo 1 del presente articolo è basata su una carenza delle norme armonizzate, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4. Contemporaneamente la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

6.   Se un prodotto che consuma energia che non ottempera a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile reca la marcatura CE, lo Stato membro in questione adotta le opportune iniziative nei confronti del fabbricante che ha apposto la marcatura CE, o del suo rappresentante autorizzato, o dell'importatore che lo ha immesso sul mercato comunitario e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

7.   Se un prodotto che consuma energia che non ottempera a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile reca la marcatura CE, lo Stato membro in questione adotta le opportune iniziative nei confronti del fabbricante che ha apposto la marcatura CE, o del suo rappresentante autorizzato, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. Gli Stati membri e la Commissione comunicano al pubblico la conferma della non conformità.

8.   Le decisioni adottate dagli Stati membri in forza del presente articolo sono rese pubbliche.

Il parere della Commissione in merito a tali decisioni è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Valutazione di conformità

1.   Prima di immettere sul mercato un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante ne valuta la conformità a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile.

2.   Le procedure di valutazione della conformità sono specificate nelle misure di esecuzione dal controllo della progettazione interno di cui all'Allegato IV . La procedura di valutazione della conformità del modulo B come descritto nella decisione 93/465/CEE , può comportare una verifica o essere specificata in altri moduli quando ciò sia debitamente giustificato .

La procedura di valutazione della conformità prevede la presentazione alle autorità competenti di dati sulle prestazioni ambientali, conformemente alle specifiche per la progettazione ecocompatibile sancite nelle misure di esecuzione.

A tal fine, sono definiti nel quadro delle citate misure di esecuzione dei tabulati standard contenenti i dati sui relativi elementi e gli Stati membri designano gli organismi responsabili per la raccolta dei dati, a livello nazionale e/o comunitario.

3.     L'autorità di controllo rinvia automaticamente a un organo di notifica indipendente qualsiasi prodotto che consuma energia in merito al quale esistano seri dubbi sulla conformità alle norme fissate nelle misure di esecuzione.

L'organo di notifica deve trasmettere il proprio parere motivato per consentire una valutazione tempestiva delle eventuali misure correttive necessarie.

4.   Dopo aver immesso sul mercato un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato tengono a disposizione degli Stati membri, per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.

I pertinenti documenti devono essere messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità competente di uno Stato membro.

5.   Se il fabbricante non è stabilito nel territorio della Comunità e in mancanza di un rappresentante autorizzato, l'obbligo di garantire che il prodotto che consuma energia immesso sul mercato è conforme alle specifiche della misura di esecuzione applicabile incombe all'importatore.

6.   I documenti relativi alla valutazione di conformità e alla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 4 sono redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 8

Presunzione di conformità

1.   Gli Stati membri considerano conforme alle pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile il prodotto che consuma energia che reca la marcatura CE di cui all'articolo 4.

2.   Il prodotto che consuma energia per il quale sono state applicate le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presume ottemperi a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.

3.   Si presume che il prodotto che consuma energia cui è stato assegnato un marchio di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 ottemperi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualità ecologica.

Articolo 9

Norme armonizzate

1.   Gli Stati membri si assicurano che siano adottate le appropriate disposizioni per consentire la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate. Ciò dovrebbe includere il sostegno attivo e il finanziamento della partecipazione dei pertinenti gruppi interessati, in particolare le organizzazioni della società civile, a livello nazionale.

2.   Allorché uno Stato membro o la Commissione considerano che le norme armonizzate la cui applicazione è destinata a ottemperare le specifiche particolari di una misura di esecuzione applicabile non le soddisfa appieno, lo Stato membro in questione o la Commissione ne informano il comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, spiegandone i motivi.

Il comitato emette urgentemente un parere.

3.   Alla luce del parere del comitato la Commissione decide se pubblicare, non pubblicare, pubblicare con limitazioni, mantenere o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   La Commissione informa l'organismo europeo di normalizzazione in questione e, se necessario, elabora un nuovo mandato in vista della revisione delle norme armonizzate in questione.

Articolo 10

Specifiche per i componenti e le sottounità

Conformemente alle misure di esecuzione gli Stati membri si assicurano che i fabbricanti di componenti o di sottounità del prodotto che consuma energia forniscano, su richiesta di altri fabbricanti che utilizzano il componente o la sottounità in un prodotto che consuma energia oggetto di una misura di esecuzione, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione del profilo ecologico del prodotto che consuma energia.

Le misure di esecuzione possono imporre ai fabbricanti di parti, componenti o sottounità dei prodotti che consumano energia di fornire informazioni ai fabbricanti di tali prodotti sulla composizione e sul consumo di energia e/o di risorse delle parti, dei componenti o delle sottounità da essi prodotti e, se disponibili, i risultati delle valutazioni ambientali e/o di studi specifici in merito all'uso e alla gestione del fine vita delle parti, dei componenti o delle sottounità in questione.

Articolo 11

Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

1.   Gli Stati membri designano le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva.

Essi incoraggiano tali autorità a collaborare tra loro e a scambiarsi informazioni al fine di facilitare l'applicazione della direttiva.

La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici e possono essere supportati da pertinenti programmi comunitari.

Ai fini di una valutazione indipendente delle informazioni, l'Agenzia esecutiva del programma «Energia intelligente — Europa (2003-2006)» consulta degli esperti ed è dotata a tal fine delle necessarie risorse finanziarie.

Gli Stati membri costituiscono una rete di basi di dati accessibile al pubblico che tra l'altro potrebbe includere modelli semplificati di analisi dei cicli di vita dei prodotti, simulazioni dell'impatto ambientale positivo per ogni fase del ciclo di vita e le specifiche per la progettazione ecocompatibile che dovrebbero essere considerati una priorità per ridurre i consumi idrici ed energetici e l'inquinamento acustico causato da questi prodotti.

Gli Stati membri assicurano, in particolare rinforzando le reti e le strutture di aiuto, di incoraggiare le PMI e le microimprese ad adottare un'impostazione ambientale sana già dalle fasi della progettazione del prodotto in modo da avere un continuo miglioramento della progettazione ecocompatibile e da prevenire l'esigenza di una futura legislazione europea.

2.     Gli Stati membri assicurano che le PMI dispongano dei necessari progetti ecocompatibili e di risorse di adeguamento. Tale sostegno consiste ad esempio in soluzioni riguardanti la progettazione del prodotto o dati volti a fornire soluzioni di riprogettazione, formazione e consulenza in formato accessibile.

3.     Per la verifica da parte di terzi della valutazione di conformità, gli Stati membri designano organi di notifica indipendenti ed esperti ai sensi dell'articolo 7.

4.     È previsto lo scambio di informazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti tra i produttori e le autorità e tra le autorità stesse. Le informazioni sono trattate a livello centrale e messe a disposizione del pubblico in un formato accessibile.

A tal fine sono definiti nel quadro delle citate misure di esecuzione dei tabulati standard contenenti i dati sugli elementi pertinenti e gli Stati membri designano gli organismi responsabili per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello nazionale e/o comunitario.

5.   I dettagli e la struttura dello scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sono decisi conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

6.     Finanziamenti specifici sono assegnati per la creazione di una rete a sostegno dell'efficienza energetica.

Articolo 12

Misure per le PMI e le microimprese

1.     Per consentire alle PMI e alle microimprese di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva si propone l'allestimento, da parte della Commissione, di una base di dati accessibile al pubblico e comprensiva, fra l'altro, di modelli di analisi semplificate del ciclo di vita dei prodotti, di simulazioni sull'impatto ambientale positivo per ogni tappa del ciclo di vita e per le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui tener conto, in via prioritaria, onde ridurre i consumi energetici e idrici nonché l'inquinamento acustico di detti prodotti.

2.     Gli Stati membri provvedono affinché, in particolare potenziando le reti e le strutture di assistenza, si incentivino le PMI e le microimprese a sviluppare un'impostazione ambientale sana, sin dalla progettazione del prodotto, e a uniformarsi alle future regolamentazione europee.

Articolo 13

Informazione dei consumatori

1.     I fabbricanti e i distributori si adoperano affinché i consumatori di prodotti ecoprogettati che utilizzano energia ottengano, nella forma da essi considerata idonea, le necessarie informazioni:

a)

sull'impatto ambientale del prodotto nell'intero ciclo di vita;

b)

sul profilo ecologico del prodotto e sui vantaggi dell'ecoprogettazione;

c)

sul loro ruolo nella riduzione dei consumi energetici grazie ad un utilizzo sostenibile del prodotto.

2.     Gli Stati membri, di intesa con le agenzie nazionali e/o regionali per la gestione ambientale, promuovono l'edizione di una guida sui «buoni consigli in campo energetico» destinata in via prioritaria alle famiglie europee.

Articolo 14

Misure di esecuzione

1.   La Commissione, agendo in conformità alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e perseguendo le priorità ambientali comunitarie quali quelle definite nella decisione n. 1600/2002/CE, nella direttiva 2000/60/CE, nella direttiva 96/62/CE, nella direttiva 75/442/CEE, nella Convenzione OSPAR e in altre strategie e legislazioni ambientali pertinenti dell'UE e tenendo presente l'obiettivo fissato nel Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), adotta misure di esecuzione quando vengono rispettati i seguenti criteri:

a)

con riguardo alla selezione del prodotto che consuma energia da considerare:

i)

il prodotto presenta un volume significativo di vendite e di scambi commerciali;

ii)

il prodotto presenta un significativo impatto ambientale;

iii)

il prodotto possiede significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale;

b)

con riguardo al contenuto della misura:

i)

va considerato l'intero ciclo di vita del prodotto;

ii)

non va significativamente influenzata la prestazione del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;

iii)

la salute e la sicurezza non devono essere messi a rischio;

iv)

non devono prodursi significative ripercussioni negative sui consumatori, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del prodotto .

2.     Qualora la Commissione abbia motivi giustificati per rifiutare di adottare una misura di esecuzione, per esempio a causa dell'esistenza di un accordo volontario che realizza gli obiettivi strategici in un modo più rapido o a minor costo rispetto alle specifiche obbligatorie, essa giustifica formalmente la sua decisione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Le misure di esecuzione fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all'Allegato II .

Specifiche generali per la progettazione ecocompatibile , fissate conformemente all'Allegato I, sono stabilite in aggiunta a specifiche particolari, segnatamente quando ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di creazione delle conoscenze e per stimolare l'innovazione .

4.   Le misure di esecuzione includono gli elementi elencati nell'Allegato VI e fissano obiettivi quantitativi per i livelli di verifica di predistribuzione casuale da parte di terzi nonché le disposizioni in base alle quali gli Stati membri riferiscono regolarmente alla Commissione su tali attività. La percentuale di prodotti da testare sarà fissata in base alla situazione di mercato dei prodotti .

5.     Le misure di esecuzione sono soggette a revisione e, qualora necessario, ad adeguamento al progresso tecnico ogni tre anni.

6.     Nel redigere gli standard, la Commissione utilizza le conoscenze acquisite per l'etichettatura UE.

Articolo 15

Piano di lavoro

Entro dodici mesi dall'adozione della presente direttiva e conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, la Commissione adotta misure di esecuzione almeno per i prodotti che sono stati identificati dal Programma europeo per il mutamento climatico (ECCP) come prodotti che offrono un elevato potenziale di riduzione economicamente vantaggiosa delle emissioni di gas a effetto serra, quali impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, sistemi a motore elettrico, illuminazione domestica e nel settore terziario, apparecchi domestici, apparecchiature per ufficio nel settore domestico e terziario, elettronica di consumo, sistemi commerciali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria.

Entro un anno dall'approvazione della presente direttiva, la Commissione presenta una misura di esecuzione distinta volta a ridurre le perdite in stand-by di tutti i prodotti. Per i prodotti TIC, il consumo in posizione di arresto andrebbe ridotto, come regola generale, nella misura tecnica possibile.

Qualora la Commissione abbia giustificati motivi per rifiutare di presentare una proposta nei settori summenzionati, quali l'esistenza di un accordo volontario che realizzi gli obiettivi d'azione in modo più rapido o a minor costo rispetto alle specifiche obbligatorie, essa giustifica formalmente la sua decisione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio.

In seguito alla consultazione del Comitato per la progettazione ecocompatibile quale prevista all'articolo 20, la Commissione, tenendo conto dell'impatto ambientale complessivo, fissa per i tre anni successivi un piano di lavoro con un elenco indicativo dei gruppi di prodotti da considerarsi prioritari per l'adozione di misure di esecuzione e lo presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione adatta periodicamente l'elenco di concerto con il Comitato di cui all'articolo 21.

La Commissione presenta, ogni cinque anni, al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione comprensiva dei risultati ottenuti laddove sono stati varati misure di esecuzione e applicati accordi industriali volontari.

Articolo 16

Autoregolamentazione

Gli accordi volontari esistenti o altre misure di autoregolamentazione proposte sono soggetti al riesame completo da parte del Comitato per la progettazione ecocompatibile facendo ricorso a studi analitici in modo da determinare quanto sono idonei ai fini di conseguire i risultati auspicati — incluso il relativo livello di ambizione, gli obiettivi fissati e le procedure di rendiconto e revisione previste, oltre ai criteri minimi di ammissibilità stabiliti nell'Allegato VII.

Articolo 17

Misure di esecuzione esistenti

Le direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE sono considerate misure di esecuzione ai sensi della presente direttiva rispettivamente per le caldaie ad acqua calda di uso domestico, gli apparecchi frigoriferi di uso domestico e gli alimentatori per lampade fluorescenti con riferimento al rendimento energetico durante l'uso.

Articolo 18

Deroghe

Per quanto concerne problemi ambientali locali, la presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre, conformemente al trattato, norme più rigorose relative alla fabbricazione, all'importazione, alla vendita ed al consumo di prodotti che utilizzano energia, che sono considerate necessarie per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica nonché la sicurezza del rifornimento energetico, purché tali norme non pregiudichino le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 19

Organo di esperti indipendente

Ai fini di un'analisi comparativa, di analisi indipendenti e della necessità di assistere la Commissione nella fissazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile nelle misure di esecuzione, è istituito un organo di esperti indipendente. Tale organo può far parte di agenzie esistenti o richiedere la creazione di nuove strutture, nella misura in cui siano disponibili conoscenze tecniche indipendenti su tutti i potenziali aspetti ambientali. Quest'organo dispone delle necessarie risorse finanziarie, che in parte possono provenire dal programma «Energia intelligente — Europa (2003-2006)».

Articolo 20

Comitato per la progettazione ecocompatibile

La Commissione istituisce un Comitato per la progettazione ecocompatibile con una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate pertinenti quali l'industria e i fornitori di servizi, incluse le PMI, gli artigiani e le loro organizzazioni professionali, i sindacati, i commercianti, i venditori al dettaglio, gli importatori, gli esperti di efficacia energetica, i pionieri in materia di progettazione ecocompatibile, i gruppi di protezione ambientale e le organizzazioni di consumatori. Il Comitato contribuisce, in particolare, alla definizione e alla revisione delle misure di esecuzione e alla valutazione delle misure di autoregolamentazione.

Il Comitato per la progettazione ecocompatibile si riunisce simultaneamente al Comitato di cui all'articolo 21.

Il regolamento del Comitato viene stabilito dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 e comprende disposizioni sul finanziamento per la partecipazione dei gruppi pertinenti della società civile.

Articolo 21

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato, di seguito designato come il «Comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 22

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni nazionali adottate in forza delle misure di esecuzione della presente direttiva e adottano tutte le disposizioni necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive , e tenere conto del livello di mancanza di conformità nonché delle quantità di prodotti non conformi immessi sul mercato comunitario prima che gli Stati membri li vietassero. Conformemente alla pratica nazionale, le sanzioni contribuiscono interamente a finanziare le attività delle autorità di controllo . Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al massimo entro la data specificata all'articolo 26, paragrafo 1, prima comma e notificano senza indugio qualsiasi loro successivo emendamento. La Commissione informa ogni Stato membro delle eventuali sanzioni irrogate in ambito comunitario in applicazione della presente direttiva.

Articolo 23

Emendamenti

La direttiva 92/42/CEE è emendata come segue:

1)

l'articolo 6 è soppresso;

2)

l'Allegato I, sezione 2, è soppresso.

Articolo 24

Abrogazioni

Le direttive 78/170/CEE e 86/594/CEE sono abrogate.

Articolo 25

Revisione

La Commissione valuta l'efficacia della presente direttiva, in particolare alla luce della strategia tematica sull'uso sostenibile delle risorse naturali. Sulla base di studi adeguati e di una consultazione delle parti interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese a modificare la presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 26

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, anteriormente al 31 dicembre 2005, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di correlazione fra dette disposizioni e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto nazionale da essi adottati nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 28

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(2)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(3)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2004.

(5)  Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

(6)  COM(2000) 88 def.

(7)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(8)  Direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55).

(9)  Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(10)  Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/21/CE della Commissione (GU L 57 del 25.2.2004, pag. 4).

(11)  GU L ...

(12)  COM(2001) 68 def.

(13)  Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

(14)  Decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente» per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85).

(15)  GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.

(16)  Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29).

(17)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

(18)  GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

(19)  GU C 141 del 19.5.2000, pag. 1.

(20)  GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(21)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(22)  GU L 332 del 12.12.2001, pag. 1.

(23)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).

(24)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(25)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50).

(26)  GU L 236 del 18.9.1996, pag. 36.

(27)  GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 33.

(28)  GU L 52 del 23.2.1978, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 82/885/CEE (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 19).

(29)  GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

(30)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(31)  GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(32)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(33)  GU L 293 del 22.11.2000, pag. 24.

ALLEGATO I

METODOLOGIE PER L'ELABORAZIONE DI SPECIFICHE GENERALI PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile mirano a migliorare le prestazioni ambientali del prodotto concentrandosi su aspetti ambientali significativi dello stesso senza fissare valori limite. Gli aspetti ambientali significativi sono individuati dalla Commissione durante la preparazione del progetto di misura da sottoporre al Comitato di cui all'articolo 21 e sono specificati nella misura di esecuzione.

Le misure di esecuzione che fissano specifiche generali per la progettazione ecocompatibile a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, individuano, come appropriati per il prodotto che consuma energia oggetto della misura di esecuzione in questione, la metodologia e i parametri applicabili per la progettazione ecocompatibile fra quelli elencati nelle parti 1 e 2 e i requisiti in materia di informazioni fra quelli elencati nella parte 3.

Tutti i dati, le analisi e gli ecoprofili sono disponibili per l'esame da parte del Comitato per la progettazione ecocompatibile nel corso della sua valutazione e definizione delle misure di esecuzione e di ogni ulteriore analisi comparativa o elaborazione di profilo.

Parte 1. Disposizioni generali

Al fine di selezionare i parametri per una misura di esecuzione, si effettua una valutazione degli aspetti ambientali di un modello rappresentativo di un prodotto che consuma energia durante il suo intero ciclo di vita, in base ad ipotesi realistiche sulle normali condizioni di uso e gli scopi per i quali è utilizzato.

Il processo di valutazione e la misura di esecuzione includono, in particolare, elementi tra quelli stabiliti nella parte 2.

La misura di esecuzione verterà sui fattori suscettibili di essere influenzati in maniera sostanziale dalla progettazione. A tali fattori sarà data la priorità. I parametri pertinenti in materia di progettazione ecocompatibile sono specificati nella misura di esecuzione.

Sulla base di tale valutazione, l'organo indipendente di esperti, con la cooperazione dei fabbricanti, che forniscono dati, elabora il profilo ecologico dello stato dell'arte nella progettazione ecocompatibile. Questo profilo è basato sulle caratteristiche del prodotto con riguardo all'ambiente e sui suoi input/output durante il ciclo di vita del prodotto.

Parte 2. Parametri di progettazione ecocompatibile per i prodotti che consumano energia

2.1.   La valutazione descritta nella parte 1 del presente allegato riguarda i seguenti stadi del ciclo di vita del prodotto nella misura in cui si riferiscono alla sua progettazione:

a)

acquisizione di materie prime;

b)

fabbricazione;

c)

condizionamento, trasporto e distribuzione;

d)

installazione e manutenzione;

e)

uso;

f)

fine vita.

2.2.   Per ciascuno stadio vengono valutati, se pertinenti, i seguenti aspetti ambientali:

a)

consumo presunto di materiali, energia e altre risorse quali l'acqua;

b)

emissioni previste nell'acqua, nell'aria o nel suolo;

c)

inquinamento previsto attraverso effetti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici;

d)

generazione prevista di rifiuti;

e)

possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero di materiali e/o di energia tenuto conto della direttiva 2002/96/CE.

2.3.   In particolare sono opportunamente utilizzati e, se necessario, integrati da altri i seguenti parametri per la valutazione delle potenzialità di un miglioramento degli aspetti ambientali citati nel precedente paragrafo:

a)

peso e volume del prodotto;

b)

uso di materiali provenienti da attività di riciclaggio;

c)

consumo di energia nel corso dell'intero ciclo di vita;

d)

uso di sostanze classificate come pericolose per la salute e/o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE (1) e tenuto conto della legislazione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze quali le direttive 76/769/CEE o 2002/95/CE;

e)

quantità e natura dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati;

f)

facilità di reimpiego e di riciclaggio espressa in termini di: numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, tempo necessario per lo smontaggio, complessità degli strumenti necessari per lo smontaggio, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali idonei al reimpiego e al riciclaggio (inclusa la marcatura delle parti in plastica conformemente all'ISO), utilizzo di materiali facilmente riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali di pregio e ad altri componenti e materiali riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose;

g)

incorporazione dei componenti utilizzati;

h)

astensione da soluzioni tecniche non idonee al reimpiego e al riciclaggio di componenti e di interi apparecchi;

i)

estensione della durata espressa in termini di: durata minima garantita, tempo minimo per la disponibilità di parti di ricambio, modularità, possibilità di upgrading, riparabilità;

j)

quantità di rifiuti generati e quantità di rifiuti pericolosi generati;

k)

emissioni nell'aria (gas a effetto serra, agenti acidificanti, composti organici volatili, sostanze lesive dell'ozono, inquinanti organici persistenti, metalli pesanti, particolati fini e polveri sospese) fatte salve le disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (2);

l)

emissioni nell'acqua (metalli pesanti, sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno, inquinanti organici persistenti);

m)

emissioni nel suolo (in particolare percolazione e perdite di sostanze pericolose durante l'uso dei prodotti e potenziali rischi di percolazione una volta che questi sono collocati in discarica ).

2.4    I fabbricanti di prodotti che consumano energia assicurano di farequanto è ragionevolmente possibile per immettere sul mercato solo apparecchiature elettriche ed elettroniche che, per quanto funzionali e conformi ai requisiti di sicurezza, siano state progettate e fabbricate in modo tale da non impedire:

a)

di essere reimpiegate, in apparecchi interi o come parti (componenti, sottounità e materiali);

b)

di poter essere utilizzate unitamente a componenti, sottounità e materiali riutilizzabili o riutilizzati;

c)

di essere riciclate interamente o in parte.

Parte 3. Specifiche per la fornitura di informazioni

La misura di esecuzione include le informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto che consuma energia da parte di soggetti diversi dal fabbricante, incluse se del caso:

istruzioni in merito al processo di fabbricazione;

informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, accompagnanti il prodotto immesso sul mercato per consentire al consumatore di comparare tali aspetti;

istruzioni ai consumatori/utenti sulle modalità di installazione, uso e manutenzione del prodotto al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonché sulle modalità di restituzione del dispositivo a fine vita;

informazioni sugli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita. Le informazioni fondamentali sono fornite se possibile sul prodotto stesso.

Tali informazioni devono tener conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE.


(1)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967 pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

(2)  GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2004 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 703).

ALLEGATO II

METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DEL LIVELLO DELLE SPECIFICHE PARTICOLARI PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono intese a migliorare un determinato aspetto ambientale del prodotto. Esse possono assumere la forma di specifiche per un minore consumo di una data risorsa, quali i limiti all'uso di tale risorsa nei vari stadi del ciclo di vita, a seconda dei casi (ad esempio, limiti al consumo di acqua durante l'uso del prodotto o alle quantità di un determinato materiale incorporato nel prodotto oppure quantità minime richieste di materiale riciclato).

Allo scopo di selezionare gli aspetti ambientali per una misura di esecuzione viene effettuata una valutazione di tutti gli aspetti ambientali di un modello rappresentativo di prodotto che consuma energia per tutto il suo ciclo di vita sulla base di ipotesi realistiche in merito alle normali condizioni e all'uso proposto.

Il processo di valutazione e le misure di esecuzione comprendono, in particolare, elementi tra quelli di cui all'allegato I, parte 2.

La valutazione viene incentrata sui fattori, dando loro la priorità, capaci di essere influenzati dalla progettazione del prodotto.

In vista dell'urgenza della necessità di misure di efficacia energetica, vengono adottate misure per stabilire direttamente le specifiche esigenze della progettazione, indipendentemente dagli altri aspetti ambientali in corso di valutazione.

Per gli aspetti diversi dal consumo di energia durante l'uso presi in considerazione per una misura di esecuzione, l'organo indipendente di esperti, in cooperazione con i fabbricanti che mettono a disposizione i dati, definisce il profilo ecologico dello stato dell'arte nella progettazione ecocompatibile. Tale profilo si basa sulle caratteristiche ecologicamente rilevanti del prodotto e sui suoi input/output durante l'intero ciclo di vita, espressi in quantità fisiche misurabili.

Il livello di una specifica particolare per la progettazione ecocompatibile per un determinato prodotto che consuma energia è fissato come indicato in appresso.

1. Un'analisi tecnica ed economica seleziona sul mercato numerosi modelli rappresentativi del prodotto che consuma energia in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni ambientali del prodotto, tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi perdita significativa di prestazione o di utilità per i consumatori.

Sulla base di tale analisi e tenuto conto delle potenzialità di miglioramento vengono stabilite specifiche concrete e particolari nell'intento di minimizzare l'impatto ambientale del prodotto.

Con riguardo al consumo di energia durante l'uso, specifiche particolari in materia di progettazione ecocompatibile vengono stabilite a livello del prodotto a più elevata prestazione disponibile sul mercato o a livello del costo del ciclo di vita più contenuto.

Al fine di identificare tale livello, un analista o un gruppo di analisti selezionati per la loro competenza nel settore, ma indipendenti rispetto alle parti interessate eseguono un'analisi.

Una serie di modelli rappresentativi del prodotto che consuma energia in questione viene selezionata sul mercato.

Sulla base di tale selezione:

a)

viene individuato il modello con la prestazione più elevata disponibile sul mercato e, di conseguenza, viene adeguata la specifica di consumo di energia in uso, specificando lo scadenzario di adeguamento; o

b)

viene individuato un modello di base fra quelli meno efficienti rispetto alla specifica particolare di progettazione ecocompatibile (in funzione della specificità di taluni mercati e del servizio offerto all'utente finale, si possono considerare più modelli di base). Le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni ambientali del prodotto sono elencate nel modo più esauriente possibile. Dette opzioni tecniche, intese a migliorare la prestazione specifica del prodotto che consuma energia sotto il profilo dell'utilizzazione delle risorse, garantiscono che tutte le altre prestazioni e attrattive per il consumatore rimangano quantomeno immutate o, nel migliore dei casi, vengano migliorate.

Il costo calcolato rispetto al ciclo di vita del prodotto che consuma energia, noto come «costo del ciclo di vita», è la somma del prezzo d'acquisto e delle spese operative scontate riferite a un ciclo di vita realistico per il prodotto. Il tasso di sconto utilizzato è quello fornito dalle autorità finanziarie europee.

Per ciascuna opzione tecnica, è calcolato il costo del ciclo di vita, che viene comparato a quello del ciclo di vita del modello di base. Le opzioni tecniche che presentano un costo del ciclo di vita più basso rispetto a quello di base vengono combinate tra loro, a condizione che siano compatibili. Viene individuata la combinazione delle opzioni tecniche che presentano il costo del ciclo di vita più basso in assoluto, che viene denominata «costo minimo del ciclo di vita». La prestazione del prodotto che consuma energia corrispondente a questo minimo determina la specifica particolare in materia di progettazione ecocompatibile da conseguirsi poiché, a questo livello, i miglioramenti tecnici offrono un buon rapporto costo/efficacia per l'utente finale e quindi per la società, che beneficia di una riduzione dei costi ambientali esterni.

Nel quadro della fissazione di norme minime di efficacia, si dovrebbe tenere conto anche di un valore relativo alle emissioni di biossido di carbonio evitate. Tale valore di emissioni di biossido di carbonio evitate è fissato dalla Commissione e aggiornato periodicamente. Nel calcolo relativo al modello di base possono essere inclusi i costi esterni delle emissioni di biossido di carbonio.

Una metodologia simile potrebbe essere applicata ad altre risorse quali l'acqua.

2. Il livello delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile potrebbe essere stabilito utilizzando elementi disponibili nell'ambito di altre attività comunitarie tra cui il regolamento (CE) n. 1980/2000, le future strategie tematiche sull'uso sostenibile delle risorse e il riciclaggio, la direttiva 92/75/CEE e il regolamento (CE) n. 2422/2001.

Gli elementi ricavati dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo potrebbero essere utilizzati per fissare le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell'UE.

3. In linea di principio la definizione di una specifica particolare per la progettazione ecocompatibile non dovrebbe avere come conseguenza l'imposizione ai fabbricanti di una tecnologia proprietaria. Se la specifica implica la rimozione dal mercato di una quota significativa dei modelli attualmente prodotti, la data della sua entrata in vigore deve tener conto del ciclo di riprogettazione del prodotto.

ALLEGATO III

MARCATURA CE

Image

La marcatura CE deve avere un'altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o ingrandite vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato.

La marcatura CE va apposta sul prodotto che consuma energia. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

La Commissione elabora una relazione sul rispetto delle norme da parte dei fabbricanti e dei distributori conferendo loro il diritto di apporre la marcatura CE sui loro prodotti.

Detta relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alle parti interessate in tutti i casi prima dell'applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni della presente direttiva e prima dell'attuazione attraverso misure speciali.

ALLEGATO IV

CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE INTERNO

1. Il presente modulo descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato cui incombono gli obblighi precisati nella sezione 2 del presente allegato assicura e dichiara che il prodotto che consuma energia soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono apporre la marcatura CE prevista all'articolo 4 su ciascuna unità del prodotto che consuma energia e redigere una dichiarazione scritta di conformità. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.

2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformità del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile fatte salve le condizioni di un uso corretto e di uno smaltimento conforme alle norme .

La documentazione contiene in particolare:

a)

una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell'uso cui è destinato;

b)

i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;

c)

il profilo ecologico del gruppo di prodotti, quale risulta nella misura di esecuzione ;

d)

gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso;

e)

un elenco degli appropriati documenti di cui all'articolo 9, applicati per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorché i documenti di cui all'articolo 9 non sono stati applicati o non soddisfano completamente le specifiche della misura di esecuzione applicabile;

f)

una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui alla parte 3 , dell'Allegato I;

g)

i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformità di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile.

3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui alla sezione 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.

Se il fabbricante non è stabilito della Comunità e in mancanza di un rappresentante autorizzato, l'importatore ha l'obbligo di assicurare che il fabbricante abbia rispettato i suoi obblighi e gli abbia messo a disposizione la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica.

ALLEGATO V

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti dati:

1.

nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato; qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità e in assenza di un rappresentante autorizzato, il nome dell'importatore deve essere registrato;

2.

una descrizione del modello sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguità;

3.

se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

4.

se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate;

5.

se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l'apposizione del marchio CE applicata;

6.

indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.

ALLEGATO VI

CONTENUTO DELLE MISURE DI ESECUZIONE

In particolare la misura di esecuzione deve specificare:

1.

la definizione esatta del tipo o dei tipi di prodotto che consuma energia in questione;

2.

le specifiche per la progettazione ecocompatibile del prodotto che consuma energia in questione, la data o le date di attuazione, qualsiasi misura scaglionata nel tempo o di transizione;

nel caso di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile, i pertinenti parametri tra quelli citati nell'Allegato I, parte 2;

nel caso di specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile, il livello di queste;

3.

le prescrizioni circa l'installazione del prodotto che consuma energia allorché presenta una pertinenza diretta alle prestazioni ambientali considerate;

4.

le norme di misurazione e/o i metodi di misurazione da utilizzare; se disponibili, vanno usate le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

i dati per la valutazione di conformità di cui alla decisione 93/465/CEE:

nel caso in cui il modulo o i moduli da utilizzare siano diversi dal modulo A, i fattori che determinano la selezione di tale procedura specifica;

se del caso, i criteri di approvazione e/o di certificazione da parte di terzi;

se in altre prescrizioni CE per lo stesso prodotto sono previsti moduli diversi, il modulo da utilizzare per la prescrizione in questione è quello definito nella misura di esecuzione;

6.

prescrizioni in merito ai dati che i fabbricanti , i loro rappresentanti autorizzati o l'importatore devono fornire alle autorità ai fini della verifica della conformità ogniqualvolta vi sia un serio dubbio di mancanza di conformità e/o al momento in cui una mancanza di conformità è indagata/notificata ;

7.

durata del periodo di transizione durante il quale gli Stati membri devono consentire l'immissione sul mercato di prodotti che consumano energia conformi alle specifiche in vigore nel proprio territorio alla data di adozione della misura di esecuzione.

ALLEGATO VII

CRITERI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ PER LE INIZIATIVE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE NEL CONTESTO DELLA PRESENTE DIRETTIVA

1.   Requisiti giuridici fondamentali

Le iniziative di autoregolamentazione sono conformi a tutte le disposizioni del trattato (in particolare alle norme relative al mercato interno e alla concorrenza) nonché agli impegni internazionali della Comunità, ivi comprese le norme commerciali multilaterali.

Le iniziative di autoregolamentazione sono aperte alla partecipazione di operatori di paesi terzi, sia nella fase preparatoria che nelle fasi di esecuzione.

2.   Valore aggiunto

Le iniziative di autoregolamentazione procurano un valore aggiunto (superiore allo «scenario invariato») in termini di un miglioramento delle prestazioni ambientali generali del prodotto che consuma energia in questione.

3.   Rappresentatività

L'industria e le sue associazioni che partecipano ad un'azione di autoregolamentazione rappresentano una grande maggioranza del settore economico interessato, con il minor numero possibile di eccezioni. È opportuno vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza.

4.   Obiettivi quantificati e graduali

Gli obiettivi definiti dalle parti interessate sono stabiliti in modo chiaro e inequivocabile, a partire da una base ben definita. Se l'iniziativa di autoregolamentazione copre un lungo lasso di tempo, sono previsti obiettivi intermediari. Deve essere possibile controllare il rispetto degli obiettivi e degli obiettivi intermediari in modo accessibile e credibile utilizzando indicatori chiari e affidabili. I dati provenienti dalla ricerca, le informazioni di base di carattere scientifico e tecnologico agevolano l'elaborazione di questi indicatori.

5.   Partecipazione della società civile

Al fine di assicurare la trasparenza, le iniziative di autoregolamentazione sono rese pubbliche, anche attraverso Internet e altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione.

Lo stesso si applica alle relazioni di controllo interlocutorie e definitive. Le parti interessate, in particolare l'industria, le ONG che si occupano dell'ambiente e le associazioni di consumatori, hanno la possibilità di prendere posizione sulle iniziative di autoregolamentazione.

6.   Controllo e informazione

Le iniziative di autoregolamentazione comportano un sistema di controllo ben concepito con responsabilità chiaramente definite per l'industria e i verificatori indipendenti. I servizi della Commissione, in associazione con le parti dell'iniziativa di autoregolamentazione, sono invitati a controllare il conseguimento degli obiettivi.

Il piano di controllo e di informazione è dettagliato, trasparente ed obiettivo. Spetta ai servizi della Commissione, assistiti dal Comitato di cui all'articolo 21, esaminare se gli obiettivi fissati sono stati conseguiti.

7.   Rapporto costi-efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione

I costi di gestione delle iniziative di autoregolamentazione, in particolare per quanto concerne il controllo, non debbono comportare un onere amministrativo eccessivo rispetto agli obiettivi e ad altri strumenti di politica esistenti.

8.   Sostenibilità

Le iniziative di autoregolamentazione sono conformi agli obiettivi politici della presente direttiva, ivi compreso l'approccio integrato, e coerenti con le dimensioni economiche e sociali dello sviluppo sostenibile. Viene integrata la tutela degli interessi dei consumatori (sanità, qualità della vita o interessi economici).

9.   Compatibilità degli incentivi

È poco probabile che le iniziative di autoregolamentazione producano i risultati attesi se altri fattori ed incentivi — pressione sul mercato, fiscalità e legislazione nazionale — inviano segnali contraddittori a coloro che partecipano all'impegno. La coerenza politica è indispensabile a questo riguardo e va presa in considerazione all'atto di valutare l'efficacia dell'iniziativa.

P5_TA(2004)0303

Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi basati sui progetti del Protocollo di Kyoto (COM(2003) 403 — C5-0355/2003 — 2003/0173(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 403) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0355/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0154/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0173

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/87/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità («il sistema comunitario») per favorire la riduzione delle emissioni di tali gas all'insegna dell'efficacia dei costi e dell'efficienza economica, partendo dal presupposto che nel lungo termine le emissioni globali di gas serra dovranno essere ridotte del 70% circa rispetto ai livelli del 1990. La direttiva intende contribuire ad ottemperare agli impegni che la Comunità e gli Stati membri hanno assunto per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica nell'ambito del Protocollo di Kyoto, approvato dalla decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (4).

(2)

La direttiva 2003/87/CE stabilisce che il riconoscimento dei crediti risultanti dai meccanismi di progetto ai fini dell'adempimento degli obblighi a partire dal 2005 migliorerà il rapporto costi/efficacia della realizzazione di riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale e deve essere oggetto di disposizioni intese a collegare i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, in particolare l'attuazione congiunta (Joint Implementation — JI) e il meccanismo per lo sviluppo pulito (Clean Development Mechanism — CDM), con il sistema comunitario.

(3)

Mettendo in relazione i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto con il sistema comunitario, si salvaguarda al contempo l'integrità ambientale di quest'ultimo e si consente di utilizzare i crediti di emissione prodotti dalle attività dei progetti ammissibili ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto per ottemperare agli obblighi degli Stati membri di cui all'articolo 12, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE. Ciò consentirà di disporre, all'interno del sistema comunitario, di un maggior numero di soluzioni diverse a basso costo per garantire la conformità agli obblighi, con la conseguente riduzione dei costi complessivi da sostenere per conformarsi al Protocollo di Kyoto; al contempo verrà incrementata la liquidità del mercato comunitario delle quote di emissioni dei gas serra. Incentivando la domanda di crediti JI le imprese comunitarie investiranno nello sviluppo e nel trasferimento di know-how e di tecnologie avanzate che rispettino l'ambiente. Verrà incentivata anche la domanda di crediti CDM e dunque i paesi in via di sviluppo che ospitano i progetti CDM saranno aiutati nella realizzazione dei loro obiettivi di sviluppo sostenibile.

(4)

I meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, oltre a poter essere utilizzati dalla Comunità e dagli Stati membri, da imprese e da privati al di fuori del sistema comunitario, dovrebbero essere connessi al sistema comunitario in modo tale da garantirne la coerenza con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), con il Protocollo di Kyoto e con le decisioni adottate successivamente a norma di tali strumenti, oltre che con gli obiettivi e la struttura del sistema comunitario e con le disposizioni della direttiva 2003/87/CE.

(5)

Gli Stati membri possono consentire ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario le riduzioni delle emissioni certificate (CER) a partire dal 2005 e le unità di riduzione delle emissioni (ERU) a partire dal 2008. L'utilizzo di CER ed ERU da parte dei gestori a partire dal 2008 può essere consentita fino ad una percentuale della quota attribuita a ciascun impianto che deve essere specificata da ciascuno Stato membro nel suo piano nazionale di assegnazione. L'utilizzazione avverrà mediante il rilascio e l'immediata restituzione di una quota in cambio di una CER o di una ERU. La quota rilasciata in cambio di una CER o di una ERU corrisponderà a detta CER o ERU.

(6)

Il regolamento della Commissione relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri che deve essere adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (5), prevederà i relativi processi e le relative procedure nel sistema di registri per l'utilizzazione delle CER nel periodo 2005-2007 e nei periodi successivi, e per l'utilizzazione delle ERU nel periodo 2008-2012 e nei periodi successivi.

(7)

Ciascuno Stato membro deciderà sul limite di utilizzazione delle CER e delle ERU derivanti da attività di progetto, tenendo debito conto delle pertinenti disposizioni del Protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech, al fine di soddisfare il requisito da essi stabilito che l'utilizzazione dei meccanismi sia supplementare rispetto all'azione nazionale. Le misure nazionali rappresenteranno quindi un elemento importante dello sforzo compiuto.

(8)

Ai sensi della Convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti, gli Stati membri devono astenersi dall'utilizzare le CER e le ERU generate da centrali nucleari per rispettare gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto e alla decisione 2002/358/CE.

(9)

Le decisioni 15/CP.7 e 19/CP.7 adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto sottolineano che l'integrità ambientale deve essere conseguita, tra le altre cose, grazie ad efficaci modalità, regole, e orientamenti per i meccanismi e grazie ad efficaci e solidi principi e regole che disciplinino le attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura, e che si deve tener conto delle questioni della non permanenza, dell'addizionalità, delle perdite (leakage), delle incertezze e degli impatti socioeconomici e ambientali, compresi gli impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi naturali, connesse con le attività dei progetti di afforestazione e riforestazione. Nel suo riesame della direttiva 2003/87/CE previsto per il 2006, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione disposizioni tecniche relative alla natura temporanea dei crediti e al limite di ammissibilità dell'1% per le attività dei progetti di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura, secondo quanto stabilisce la decisione 17/CP. 7, e inoltre disposizioni relative al risultato della valutazione dei rischi potenziali connessi con l'impiego di organismi geneticamente modificati e di specie estranee potenzialmente invasive nelle attività di progetto di afforestazione e riforestazione, al fine di consentire ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario a partire dal 2008 le CER e le ERU derivanti da attività di progetto di utilizzo del territorio, variazione delle destinazioni d'uso del territorio e silvicoltura, in conformità delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.

(10)

Per evitare la doppia contabilizzazione le CER e le ERU non dovrebbero essere rilasciate nel caso di attività di progetto avviate all'interno della Comunità che a loro volta determinano la riduzione o la limitazione delle emissioni di impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, a meno che un uguale numero di quote siano cancellate dal registro dello Stato membro di origine delle ERU o delle CER.

(11)

In conformità dei pertinenti trattati di adesione, occorre tener conto dell'acquis comunitario per definire le condizioni di riferimento per le attività di progetto intraprese nei paesi in via di adesione all'Unione.

(12)

Gli Stati membri che autorizzano entità pubbliche o private a partecipare ad attività di progetto sono responsabili del rispetto degli obblighi ad essi derivanti dalla Convenzione UNFCCC e dal Protocollo di Kyoto e dovrebbero pertanto garantire la coerenza di tale partecipazione con le pertinenti linee guida, modalità e procedure, adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.

(13)

A norma della Convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di altre decisioni successive adottate per l'attuazione di tali strumenti, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere attività per la creazione di capacità nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, per aiutarli a trarre il massimo vantaggio dai meccanismi JI e CDM a sostegno delle loro strategie di sviluppo sostenibile. La Commissione dovrebbe riesaminare e riferire in merito agli sforzi messi in atto a tale riguardo.

(14)

I criteri e le linee guida per valutare se i progetti per la produzione di energia idroelettrica hanno un impatto ambientale e sociale negativo sono stati stabiliti dalla World Commission on Dams (Commissione mondiale sulle dighe) nella sua relazione del novembre 2000 «Dams and Development. A New Framework for Decision-Making», dall'OCSE e dalla Banca mondiale.

(15)

Poiché la partecipazione alle attività dei progetti di JI e CDM è volontaria, occorre rafforzare la responsabilità ambientale e sociale delle imprese in conformità del paragrafo 17 del piano di attuazione approvato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile. In questocontesto, le imprese dovrebbero essere incentivate a migliorare le prestazioni in campo sociale e ambientale delle attività di JI e CDM cui partecipano.

(16)

Le informazioni sulle attività dei progetti a cui uno Stato membro partecipa o per le quali esso autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche dovrebbero essere messe a disposizione a norma della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (6).

(17)

La Commissione può menzionare gli impatti sul mercato dell'elettricità nelle sue relazioni sullo scambio di quote di emissioni e sull'uso di crediti derivanti da attività di progetto.

(18)

Successivamente all'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di concludere accordi con i paesi elencati nell'allegato B del Protocollo di Kyoto che devono ancora ratificarlo, al fine di garantire il riconoscimento delle quote di scambio tra il sistema comunitario e i sistemi obbligatori di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra che limitano le emissioni assolute stabiliti in tali paesi.

(19)

Poiché l'obiettivo dell'intervento prospettato, vale a dire l'istituzione di un nesso tra i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto e il sistema comunitario, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono singolarmente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20)

Alla luce di queste considerazioni la direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere modificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2003/87/CE

La direttiva 2003/87/CE è modificata come segue:

1.

All'articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

«k)

«Parte inclusa nell'allegato I», una Parte elencata nell'allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7 del protocollo medesimo;

l)

«attività di progetto», un'attività di progetto approvata da una o più Parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

m)

«unità di riduzione delle emissioni» (emission reduction unit, ERU), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

n)

«riduzione delle emissioni certificate» (certified emission reduction, CER), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.»

2.

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 11 bis

Utilizzo di CER ed ERU derivanti dalle attività di progetto per l'utilizzo nel sistema comunitario

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, nel corso di ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2 gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad utilizzare le CER e le ERU derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto, da specificarsi da ciascun Stato membro nel suo piano nazionale di assegnazione per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel registro nazionale del suo Stato membro.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3 gli Stati membri possono, durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 autorizzare i gestori ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte di uno Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER. Gli Stati membri cancellano le CER utilizzate da gestori nel corso del periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

3.   Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:

a)

fatto salvo l'obbligo per i gestori, nell'ottica della conformità alla Convenzione UNFCCC e al Protocollo di Kyoto e alle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti, per cui gli Stati membri devono astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari per adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del Protocollo di Kyoto e della decisione 2002/358/CE, di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da tali impianti nell'ambito del sistema comunitario durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 e il primo periodo di cinque anni di cui all'articolo 11, paragrafo 2; ed

b)

fatta eccezione per le CER e le ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.

Articolo 11 ter

Attività di progetto

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.

2.   Ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 3 e al paragrafo 4, gli Stati membri che ospitano attività di progetto garantiscono che non vengano rilasciate ERU o CER per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute negli impianti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.

3.   Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto di attuazione congiunta (JI) o del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che riducono o limitano direttamente le emissioni di un impianto rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal gestore dell'impianto in questione.

4.   Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto JI o CDM che riducono o limitano indirettamente le emissioni di impianti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal registro nazionale dello Stato membro di origine delle ERU o delle CER.

5.   Lo Stato membro che autorizza entità private o pubbliche a partecipare adattività di progetto rimane responsabile del rispetto degli obblighi che ha assunto nell'ambito della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.

6.   Nel caso di attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, gli Stati membri garantiscono, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making»

7.   Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 3 e 4, in particolare quelle tese ad evitare la doppia contabilizzazione, e qualsiasi disposizione necessaria all'attuazione del paragrafo 5, nel quale la Parte ospitante deve soddisfare tutti i criteri di ammissibilità per le attività di progetto JI, sono adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2...»

3.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Accesso alle informazioni

Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano, o per le quali autorizzano la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.»

4.

All'articolo 18 viene aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri garantiscono, in particolare, il coordinamento tra il proprio punto di contatto designato per l'approvazione delle attività di progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Protocollo di Kyoto e le rispettive autorità nazionali designate, incaricate di attuare l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto; entrambe sono designate conformemente alle successive decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.»

5.

All'articolo 19, paragrafo 3 è aggiunta la seguente frase:

«Tale regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto.»

6.

L'articolo 21 è modificato come segue:

a)

Al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, dell'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, della tenuta dei registri, dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso.;»

b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sugli sviluppi relativi all'assegnazione delle quote di emissioni, all'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, alla tenuta dei registri, al monitoraggio, alle comunicazioni, alle verifiche e al rispetto della presente direttiva.»

7)

Dopo l'articolo 21 viene inserito il seguente articolo:

«Articolo 21 bis

Sostegno delle attività volte a creare capacità

Ai sensi della Convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di ogni successiva decisione adottata per attuare i suddetti strumenti, la Commissione e gli Stati membri s'impegnano a sostenere attività volte a creare capacità nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, affinché questi possano sfruttare appieno i meccanismi JI e CDM, a supporto delle rispettive strategie per lo sviluppo sostenibile; s'impegnano inoltre ad agevolare il coinvolgimento di entità nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti JI e CDM.»

8)

L'articolo 30 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

l'impiego di crediti derivanti da attività di progetto, compresa la necessità di armonizzare l'impiego autorizzato di ERU e di CER nell'ambito del sistema comunitario;»

b)

al paragrafo 2 vengono aggiunte le lettere seguenti:

«l)

l'impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo di questi ultimi, qualora siano state approvate attività di progetti JI e CDM per la produzione di energia idroelettrica con una capacità di generazione superiore ai 500 MW che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale o sociale e sul futuro impiego di CER o di ERU derivanti da tali attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica nell'ambito del sistema comunitario;

m)

il sostegno agli sforzi tesi al rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo e per i paesi con economie in transizione;

n)

le modalità e le procedure relative all'approvazione da parte degli Stati membri delle attività di progetto nazionali e al rilascio di quote di emissione a titolo delle riduzioni o limitazioni delle emissioni risultanti da tali attività a partire dal 2008;

o)

le disposizioni tecniche relative alla natura temporanea dei crediti e al limite di ammissibilità dell'1% per le attività di progetto di utilizzo del territorio, variazioni della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura, sancite dalla decisione 17/CP.7, nonché le disposizioni relative all'esito della valutazione dei rischi potenziali connessi con l'impiego di organismi geneticamente modificati e specie estranee potenzialmente invasive nelle attività di progetto di afforestazione e riforestazione, volte a consentire ai gestori di utilizzare le CER e le ERU derivanti da attività di progetto di utilizzo del territorio, variazioni di destinazione d'uso del territorio e silvicoltura nell'ambito del sistema comunitario a partire dal 2008, ai sensi delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.»

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Anteriormente ad ogni periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2 ciascuno Stato membro pubblica nel suo piano nazionale di assegnazione l'utilizzo previsto di ERU e CER e la percentuale di quote per ciascun impianto entro le quali è consentito ai gestori di utilizzare ERU e CER all'interno del sistema comunitario per il periodo in questione. L'utilizzo totale di ERU e CER deve essere conforme ai pertinenti obblighi di supplementarità di cui al Protocollo di Kyoto, alla Convenzione UNFCCC e alle successive decisioni adottate a normadi tali strumenti.

Gli Stati membri riferiscono, ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE (7), alla Commissione ogni due anni sul grado in cui l'azione interna rappresenta effettivamente un elemento significativo degli impegni intrapresi in ambito nazionale e la misura in cui l'utilizzo dei meccanismi di progetti rappresenta uno strumento effettivamente supplementare rispetto all'azione interna e sulla proporzione tra essi, conformemente alle disposizioni in materia del Protocollo di Kyoto e alle decisioni adottate a norma dello stesso. La Commissione riferisce in merito ai sensi dell'articolo 5 della detta decisione. Alla luce di tale relazione, la Commissione presenta, ove necessario, proposte legislative o di altro tipo complementari alle disposizioni degli Stati membri al fine di assicurare che l'utilizzo dei meccanismi sia supplementare all'azione nazionale all'interno della Comunità.

9.

All'allegato III è aggiunto il punto seguente:

«12. Il piano specifica l'importo massimo di CER e di ERU che può essere utilizzato dai gestori nell'ambito del sistema comunitario e inteso come percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto. La percentuale è coerente con gli obblighi di supplementarità assunti dallo Stato membro ai sensi del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.»

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il (8). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 61.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2004.

(3)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(4)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(5)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(6)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(7)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1

(8)  12 mesi dalla sua entrata in vigore.

P5_TA(2004)0304

Pile e accumulatori ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e a pile e accumulatori usati (COM(2003) 723 — C5-0563/2003 — 2003/0282(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 723) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95, paragrafo 1, e 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0563/2003),

visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 67 e 63 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0265/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0282

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e a pile e accumulatori usati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95, paragrafo 1 e 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

Occorre armonizzare le differenti misure nazionali in materia di pile e pile usate al fine di conseguire un duplice obiettivo: ridurre al minimo l'impatto ambientale delle pile, contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, e assicurare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza all'interno della Comunità.

(2)

La comunicazione della Commissione del 30 luglio 1996 sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti (5) ha definito le linee guida della futura politica comunitaria in materia di rifiuti. La comunicazione sottolinea la necessità di ridurre la quantità di sostanze pericolose presenti nei rifiuti ed evidenzia i potenziali benefici derivanti dall'adozione di norme comunitarie volte a limitare la presenza di tali sostanze nei prodotti e nei processi produttivi. La comunicazione precisa inoltre che nei casi in cui non è possibile evitare la formazione di rifiuti, occorre riutilizzarli o recuperarne i materiali o l'energia.

(3)

La direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (6) ha consentito il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia. Tuttavia gli obiettivi di tale direttiva non sono stati interamente raggiunti e la necessità di procedere alla sua revisione è stata sottolineata anche nel Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (7) e nella direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (8). Occorre pertanto, a fini di chiarezza, rivedere e sostituire la direttiva 91/157/CEE.

(4)

L'obiettivo delle disposizioni sui requisiti minimi in materia di raccolta, trattamento e riciclaggio delle pile e degli accumulatori usati e sull'informazione degli utilizzatori finali (capi da IV a VII) è la tutela dell'ambiente, e pertanto la base giuridica di tali disposizioni è l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato. L'obiettivo delle disposizioni riguardanti i requisiti di prodotto, l'immissione in commercio e l'etichettatura (capi II, III VIII e allegato II) è invece il corretto funzionamento del mercato interno e pertanto la base giuridica di tali disposizioni è l'articolo 95, paragrafo 1 del trattato.

(5)

Per impedire che le pile e gli accumulatori finiscano nell'ambiente ed evitare di confondere i consumatori circa i diversi obblighi di gestione dei rifiuti per i diversi tipi di pile, la presente direttiva deve applicarsi a tutte le pile e gli accumulatori immessi in commercio nella Comunità. La previsione di tale ambito di applicazione deve inoltre consentire di realizzare economie di scala nella raccolta e nel riciclaggio e di economizzare in modo ottimale le risorse.

(6)

Le pile e gli accumulatori costituiscono una fonte essenziale di energia nella nostra società, e la loro affidabilità è fondamentale per la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi.

(7)

Per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e di tutela dell'ambiente, occorre vietare la commercializzazione di alcuni tipi di pile ed accumulatori contenenti grandi quantità di metalli pesanti .

(8)

Al fine di tutelare l'ambiente, occorre procedere alla raccolta delle pile e degli accumulatori usati. Ciò implica l'introduzione di appositi sistemi di raccolta che consentano agli utilizzatori finali di restituire tutte le pile e gli accumulatori usati senza alcun onere economico.

(9)

Occorre imporre agli Stati membri il conseguimento di un elevato tasso di raccolta delle pile e degli accumulatori usati, in modo da contribuire agli obiettivi ambientali della Comunità. Per ottenere un elevato livello di riciclaggio dei materiali in tutta la Comunità ed evitare disparità tra gli Stati membri, occorre imporre a tutti gli Stati membri di conferire le pile e gli accumulatori usati raccolti ad impianti di riciclaggio.

(10)

Dati gli specifici problemi ambientali e sanitari posti dal cadmio, dal mercurio e dal piombo e le caratteristiche particolari delle pile e degli accumulatori contenenti tali sostanze, è necessario adottare ulteriori misure. È necessario limitare l'uso del mercurio nelle pile. Occorre inoltre vietare lo smaltimento finale delle batterie industriali e per autoveicoli. È opportuno stabilire un ulteriore obiettivo di raccolta per le batterie portatili al nichel-cadmio. Occorre infine introdurre specifici obblighi di riciclaggio per le batterie al cadmio e al piombo, al fine di conseguire un elevato livello di recupero dei materiali in tutta la Comunità ed evitare disparità tra gli Stati membri.

(11)

Tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare ai sistemi di raccolta e di riciclaggio. Tali sistemi devono essere concepiti in modo da evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e garantire il conferimento della maggiore quantità possibile di pile e accumulatori usati. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. Per un periodo transitorio i produttori devono avere la possibilità, al momento della vendita di nuovi prodotti, di indicare agli acquirenti i costi da loro sostenuti per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio delle pile e degli accumulatori portatili usati immessi sul mercato prima della data di recepimento della presente direttiva . I produttori che si avvalgono di tale possibilità devono fare in modo che i costi indicati non superino i costi effettivamente sostenuti.

(12)

Occorre ottimizzare i sistemi di raccolta e di riciclaggio, segnatamente al fine di ridurre al minimo i costi esterni negativi del trasporto.

(13)

Occorre stabilire a livello comunitario i principi fondamentali per il finanziamento della gestione delle pile e degli accumulatori usati. I sistemi di finanziamento devono consentire il conseguimento di elevati tassi di raccolta e di riciclaggio e l'applicazione del principio della responsabilità del produttore.

(14)

I detentori di batterie o accumulatori portatili usati devono avere la possibilità di restituirli senza alcun onere economico. Pertanto i produttori devono finanziare la raccolta, il trattamento e il riciclaggio delle batterie e degli accumulatori portatili depositati nei loro centri di raccolta. I produttori devono inoltre finanziare la raccolta, il trattamento e il riciclaggio delle altre pile e accumulatori usati.

(15)

Al fine di ottenere un buon tasso di raccolta, è necessario informare gli utilizzatori finali sulla raccolta differenziata, sui sistemi di raccolta disponibili e sul proprio ruolo nella gestione delle pile e degli accumulatori usati. Occorre disciplinare in modo dettagliato il sistema di marcatura, che deve fornire agli utilizzatori finali informazioni trasparenti, chiare e affidabili sulla raccolta delle pile e degli accumulatori e sui metalli pesanti in essi contenuti.

(16)

È inoltre opportuno che gli utilizzatori finali siano informati della capacità delle pile che acquistano in modo da poter compiere la loro scelta con cognizione di causa.

(17)

Gli Stati membri devono informare la Commissione degli strumenti economici (quali ad esempio aliquote d'imposta differenziate) eventualmente utilizzati per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e in particolare per conseguire elevati tassi di raccolta differenziata e di riciclaggio.

(18)

Per verificare l'attuazione degli obiettivi della presente direttiva sono necessari dati affidabili e comparabili sulla quantità di pile e accumulatori commercializzati, raccolti e riciclati.

(19)

Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva ed assicurarne l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(20)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(21)

Poiché gli scopi della presente direttiva — la tutela dell'ambiente e il corretto funzionamento del mercato interno — non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della dimensione e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

La presente direttiva si applica fatta salva la legislazione comunitaria in materia di norme sanitarie, di qualità e di sicurezza e la specifica normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (10) e la direttiva 2002/96/CE.

(23)

Sotto il profilo della responsabilità del produttore, ove identificabile, i produttori sono responsabili del trattamento successivo alla rimozione delle batterie dai veicoli fuori uso o dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche oggetto di raccolta differenziata.

(24)

La direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (11) non si applica alle pile utilizzate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(25)

Le batterie per autoveicoli e le batterie industriali utilizzate nei veicoli devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2000/53/CE, in particolare dall'articolo 4. Per quanto riguarda l'uso del cadmio nelle batterie industriali per veicoli elettrici, l'allegato II della direttiva 2000/53/CE prevede una deroga fino al 31 dicembre 2005.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Scopo, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Scopo

Lo scopo della presente direttiva è in via prioritaria la prevenzione dell'uso dei metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori e, inoltre, la raccolta, il trattamento e il riciclaggio di tutte le pile e di tutti gli accumulatori usati al fine di evitare lo smaltimento di batterie contenenti sostanze pericolose e di promuovere il riciclaggio delle sostanze utili che esse contengono. Essa intende anche migliorare l'efficienza ambientale delle pile e degli accumulatori nonché delle attività di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali produttori, distributori e consumatori, e in particolare degli operatori che partecipano direttamente al trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori , nonché alle apparecchiature in cui sono inseriti per quanto riguarda i requisiti in materia di commercializzazione, marcatura e rimozione delle pile , indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.

2.   La presente direttiva non si applica alle pile e agli accumulatori utilizzati in apparecchiature per materiale bellico, nelle armi e nelle munizioni destinate a fini specificamente militari , né alle pile e agli accumulatori utilizzati in veicoli e apparecchiature destinati ad essere inviati nello spazio .

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(1)

«pila (o batteria primaria») o accumulatore , una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili) ;

(2)

« pacco batterie», un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro ed eventualmente racchiusi come un'unità singola e a sé stante in un involucro esterno non destinato ad essere aperto dal consumatore;

(3)

«batterie o accumulatori portatili», le batterie primarie o gli accumulatori utilizzati in apparecchi domestici, utensili elettrici senza fili, luci di emergenza, apparecchiature elettriche ed elettroniche o altre applicazioni da consumatori o utenti professionali;

(4)

« pile a bottone», piccole pile o accumulatori di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi , piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva ;

(5)

«batterie o accumulatori industriali», le batterie primarie o gli accumulatori utilizzati a fini industriali, ad esempio come fonti di energia di riserva o per trazione, che non siano «batterie o accumulatori portatili quali definiti al punto 3; »

(6)

«batterie o accumulatori per autoveicoli», le batterie primarie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione dei veicoli;

(7)

«pile o accumulatori usati», le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, rleativa ai rifiuti (12) ;

(8)

«riciclaggio», il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuto per i loro fini originari , escluso il recupero di energia , vale a dire l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto, con o senza altri rifiuti, ma con recupero di calore ;

(9)

«smaltimento», una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato IIA della direttiva 75/442/CEE;

(10)

«trattamento», le attività per la preparazione per il riciclaggio, il recupero o lo smaltimento eseguite dopo la consegna delle pile e degli accumulatori usati ad un impianto e che includono per esempio la selezione, il disassemblaggio, la decantazione, ecc. ;

(11)

«apparecchio», qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui alla direttiva 2002/96/CE, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori;

(12)

«produttore», qualsiasi persona che, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui alla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (13):

a)

fabbrica e vende pile ed accumulatori recanti il suo marchio o incorporati in apparecchi ;

b)

rivende , sotto il suo marchio o incorporati in apparecchi , pile ed accumulatori prodotti da fornitori che non possono essere identificati ;

oppure

c)

importa o esporta a titolo professionale nel mercato comunitario pile, accumulatori o apparecchi;

13)

«distributore», qualsiasi persona che fornisce pile e accumulatori nell'ambito di un'attività commerciale ad un utilizzatore finale;

14)

«sistema a circuito chiuso», un sistema in cui le pile o gli accumulatori usati sono ripresi da un produttore, o da un terzo che agisce autonomamente o a suo nome, per riciclarne le materie prime secondarie, che saranno riutilizzate nella fabbricazione di nuovi prodotti.

CAPO II

REQUISITI DI PRODOTTO

Articolo 4

Prevenzione

1.    Fatta salva la direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano la commercializzazione di tutte le pile o accumulatori (anche incorporati in apparecchi) contenenti più di:

a)

5 ppm di mercurio

b)

40 ppm di piombo e/o

c)

20 ppm di cadmio.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni elencate nell'allegato III.

3.     Sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio adattano l'allegato III al progresso tecnico, limitando ulteriormente l'elenco di deroghe dell'allegato III, se l'impiego di mercurio, cadmio o piombo nelle applicazioni ivi elencate può essere evitato perché esistono alternative sul mercato.

Articolo 5

Miglioramento dell'efficienza ambientale

Gli Stati membri promuovono ricerche e incoraggiano i produttori a migliorare l'efficienza ambientale complessiva delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, e favoriscono lo sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose o sostanze meno inquinanti, in particolare in sostituzione del mercurio, del cadmio e del piombo.

Gli Stati membri promuovono la ricerca e lo sviluppo in questi ambiti per sostenere il raggiungimento di tali obiettivi.

Gli Stati membri provvedono affinché le pile e gli accumulatori possano essere incorporati negli apparecchi soltanto se facilmente rimovibili dall'utilizzatore finale una volta utilizzati. La disposizione non si applica alle categorie di apparecchi di cui all'allegato III. Tutti gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono accompagnati da istruzioni che ne indicano le modalità di rimozione sicura e, se caso, che informano l'utilizzatore sul contenuto delle pile e degli accumulatori incorporati.

Articolo 6

Pile a combustibile prive di metalli pesanti

Gli Stati membri possono vietare la commercializzazione di accumulatori contenenti metalli pesanti nella misura in cui siano a disposizione pile a combustibile prive di metalli pesanti.

CAPO III

IMMISSIONE IN COMMERCIO

Articolo 7

Immissione in commercio

1.   Gli Stati membri non possono ostacolare, vietare o limitare la commercializzazione sul loro territorio di pile e accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva non siano immessi in commercio o siano ritirati dal commercio.

CAPO IV

RACCOLTA

Articolo 8

Promozione di un sistema a circuito chiuso

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare lo smaltimento finale delle pile e degli accumulatori usati e per realizzare un sistema a circuito chiuso per tutte le pile e gli accumulatori usati il cui utilizzo non sia proibito dall'articolo 4 .

Articolo 9

Sistemi di raccolta

1.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

siano introdotti sistemi che consentano la raccolta individuale gratuita presso gli utilizzatori finali o presso luoghi accessibili nelle loro vicinanze delle pile e degli accumulatori portatili usati , a meno che esse siano raccolte ricorrendo ai sistemi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2002/96/CE ;

b)

gli utilizzatori finali consegnano le pile e gli accumulatori usati ai centri di raccolta di cui alla lettera a);

c)

i produttori e i distributori di batterie e accumulatori industriali o i terzi che agiscono a loro nome, riprendano dagli utilizzatori finali le batterie e gli accumulatori industriali usati, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine;

d)

i produttori di batterie e accumulatori per autoveicoli, i distributori, o i terzi che agiscono a loro nome, introducano sistemi di raccolta delle batterie e degli accumulatori usati per autoveicoli presso l'utilizzatore finale o accessibili nelle sue vicinanze , a meno che la raccolta non avvenga attraverso i sistemi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2000/53/CE.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, al momento di stabilire i sistemi di raccolta, si tenga conto degli effetti esterni negativi del trasporto.

3.     Gli Stati membri istituiscono sistemi minimi di deposito per le pile con una bassa percentuale di raccolta o contenenti sostanze pericolose.

Il livello del deposito può variare a seconda del rischio potenziale delle sostanze contenute.

Articolo 10

Sistemi individuali e collettivi

Fatto salvo l'articolo 9, gli Stati membri consentono ai produttori di introdurre sistemi individuali o collettivi di ritiro delle pile e degli accumulatori usati, a condizione che siano conformi alla presente direttiva.

Articolo 11

Smaltimento finale

Quando le frazioni di mercurio, piombo o cadmio contenute in pile e accumulatori, previo trattamento, non possono essere riciclate in nuove pile, gli Stati membri ne assicurano lo smaltimento finale in apposite celle di discarica, all'interno di discariche autorizzate nella raccolta di rifiuti pericolosi con le appropriate garanzie di tutela ambientale.

Articolo 12

Strumenti economici

Gli Stati membri che ricorrono a strumenti economici (ad esempio aliquote di imposta differenziate) per promuovere la raccolta delle pile e degli accumulatori usati o per incentivare l'uso di pile contenenti meno sostanze inquinanti notificano alla Commissione le misure relative all'attuazione di tali strumenti.

Articolo 13

Obiettivi di raccolta

1.   Entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti a conseguire un tasso medio di raccolta pari ad ameno il 50% delle vendite annuali nazionali calcolate nell'anno N-2 per tutte le batterie e gli accumulatori portatili, comprese le batterie portatili al nichelcadmio.

Entro sei anni dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1 , gli Stati membri sono tenuti a conseguire almeno un tasso medio di raccolta pari al 60% delle vendite annuali nazionali nell'anno N-2 per tutte le batterie e gli accumulatori portatili , incluse le batterie portatili al nichel-cadmio .

2.   I risultati della raccolta sono oggetto di un rapporto elaborato sulla base della tabella 2 dell'allegato I. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2002 relativo alle statistiche sui rifiuti (14), gli Stati membri predispongono il rapporto con periodicità annuale e per l'intero anno solare, a partire da un anno dopo la data di cui all'articolo 32, paragrafo 1 della presente direttiva. Il rapporto è trasmesso alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno a cui si riferisce.

3.     Entro sei anni dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, la Commissione presenta una proposta conformemente all'articolo 251 del trattato onde accrescere gli obiettivi di raccolta.

Articolo 14

Proroghe di termini e adattamenti specifici

1.   Gli Stati membri possono chiedere una proroga del termine per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 13, fino ad un massimo di 36 mesi, per ragioni legate a particolari condizioni geografiche, quali ad esempio l'elevato numero di piccole isole o la presenza di zone rurali e montane e la bassa densità di popolazione. Un elenco delle proroghe richieste e approvate figura all'allegato ... (15) .

2.   Gli Stati membri che aderiscono all'Unione europea in virtù di trattati di adesione conclusi dopo il 1o gennaio 2003 possono inoltre chiedere un adattamento degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 13 in considerazione di circostanze geografiche, economiche sociali ed ambientali particolari quali l'elevato numero di piccole isole o la presenza di zone rurali e montane e la bassa densità di popolazione. Un elenco delle proroghe richieste e approvate figura all'allegato ... (15) .

3.   Gli Stati membri che ritengano necessario introdurre misure nazionali basate sui paragrafi precedenti notificano alla Commissione le misure previste e i motivi che le giustificano.

4.   Entro sei mesi dalle notifiche di cui al paragrafo 3, la Commissione approva o respinge le misure nazionali previste, dopo aver verificato che sono conformi alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e che non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, le misure nazionali si considerano approvate.

5.   La Commissione informa gli altri Stati membri delle notifiche pervenute, in modo da ricevere le loro opinioni in proposito prima di adottare le proprie decisioni. La Commissione informa gli Stati membri anche delle decisioni adottate.

CAPO V

TRATTAMENTO E RICICLAGGIO

Articolo 15

Operazioni di trattamento

1.   Gli Stati membri provvedono all'introduzione di sistemi per il trattamento delle pile e degli accumulatori usati raccolti a norma dell'articolo 9, basati sulle migliori tecniche di trattamento e di riciclaggio disponibili relativamente alla protezione della salute umana e dell'ambiente, che siano coerenti almeno con la legislazione comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti. Essi provvedono affinché, al momento di stabilire i sistemi di trattamento, si tenga conto degli effetti esterni negativi del trasporto.

Gli Stati membri garantiscono che i produttori, o i terzi che agiscono a loro nome, stabiliscano sistemi di riciclaggio basati sulle migliori tecniche disponibili per le batterie e gli accumulatori usati raccolti conformemente all'articolo 9, che non comportino costi eccessivi.

2.   Il trattamento comprende quantomeno la rimozione , ove applicabile, di tutti i fluidi e gli acidi. Lo stoccaggio , qualora avvenga (anche temporaneamente ) , deve aver luogo in siti provvisti di superfici impermeabili e idonea copertura resistente alle intemperie o in idonei contenitori.

3.   I produttori possono stabilire tali sistemi su base individuale o collettiva.

Articolo 16

Esportazioni

1.   Il trattamento e/o riciclaggio può essere effettuato anche al di fuori dello Stato membro interessato o della Comunità, a condizione che la spedizione delle pile e degli accumulatori usati sia effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio  (16).

Le pile e gli accumulatori usati esportati al di fuori della Comunità a norma dei regolamenti (CEE) n. 259/93 e (CE) n. 1420/1999 del Consiglio del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE  (17) e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione del 12 luglio 1999 che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92)39 def.  (18) sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 11, 18 e 19 della presente direttiva solo se l'esportatore può attestare che il trattamento e/o l'operazione di riciclaggio ha avuto luogo in condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla presente direttiva.

2.   La Commissione stabilisce le modalità di attuazione del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 17

Nuove tecniche di riciclaggio

1.   Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecniche di riciclaggio e di trattamento e la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile e di accumulatori.

2.   Gli Stati membri promuovono l'introduzione negli impianti di trattamento di sistemi certificati di gestione ambientale, in conformità del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (19).

Articolo 18

Obiettivi di riciclaggio

1.    Gli Stati membri provvedono affinché, nel termine di un anno dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome provvedano al riciclaggio di tutte le batterie raccolte separatamente a norma dell'articolo 9 .

2.     Nel termine di tre anni dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, sono stabiliti nuovi obiettivi minimi di riciclaggio per tutte le batterie e tutti gli accumulatori.

Gli obiettivi minimi di riciclaggio sono valutati regolarmente e adeguati all'evoluzione tecnico-scientifica.

Articolo 19

Obiettivi di efficienze di riciclaggio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre anni dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome conseguano le seguenti efficienze minime di riciclaggio:

a)

riciclaggio di almeno il 65 % in peso medio dei materiali contenuti negli accumulatori al piombo e sistema a circuito chiuso per tutto il piombo contenuto ;

b)

riciclaggio di almeno il 75 % in peso medio dei materiali contenuti negli accumulatori al nichelcadmio e sistema a circuito chiuso per tutto il cadmio contenuto ;

c)

riciclaggio del 55 % in peso medio dei materiali contenuti in altre pile e accumulatori usati.

Le efficienze minime di riciclaggio proposte devono essere valutate periodicamente e adeguate alla migliore tecnologia disponibile e al progresso tecnico e scientifico in base alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

2.   A decorrere dalla data di cui al paragrafo precedente gli Stati membri comunicano annualmente gli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 18 e le efficienze di riciclaggio di cui al paragrafo precedente effettivamente conseguiti nel corso di ciascun anno solare.

I dati sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono.

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E RICICLAGGIO

Articolo 20

Batterie e accumulatori portatili

1.   Gli Stati membri provvedono affinché , entro un anno dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome assicurino quantomeno il finanziamento delle operazioni di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento ecologicamente corretto di tutte le batterie e gli accumulatori portatili usati depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a).

2.     Per i prodotti immessi nel mercato oltre un anno dopo la data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo concernenti i rifiuti provenienti da suoi prodotti.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori adempiano all'obbligo di cui al paragrafo precedente mediante sistemi individuali o collettivi.

4.     I costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecologicamente corretto non sono indicati separatamente agli acquirenti al momento della vendita di nuovi prodotti.

Articolo 21

Batterie e accumulatori industriali e per autoveicoli

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome assicurino il finanziamento delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio delle batterie e degli accumulatori usati, sia industriali che per autoveicoli, raccolti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).

2.     Per le pile che sono ancora incorporate in altri prodotti come automobili o attrezzature elettriche ed elettroniche nel momento in cui questi altri prodotti diventano rifiuti, i produttori di pile sono responsabili del successivo trattamento delle pile soltanto a partire dal momento in cui esse sono rimosse dai suddetti prodotti.

3.   Gli Stati membri autorizzano i produttori e gli utilizzatori di batterie e accumulatori industriali e per autoveicoli a concludere accordi che consentano il ricorso a metodi di finanziamento diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

4.     Gli Stati membri provvedono affinché gli utilizzatori finali siano obbligati a restituire ai sistemi di raccolta pile ed accumulatori usati utilizzati per scopi industriali e in autoveicoli.

Articolo 22

Registrazione e garanzia

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ciascun produttore, allorché immette in commercio un prodotto, sia registrato e fornisca una garanzia che assicuri il finanziamento della gestione delle pile e degli accumulatori usati da lui immessi sul mercato . La garanzia può consistere in una partecipazione del produttore ad appositi sistemi per il finanziamento della gestione delle pile e degli accumulatori usati, in un'assicurazione sul riciclaggio, o in un conto bancario vincolato.

Per le batterie che sono ancora incorporate in altri prodotti, come automobili o attrezzature elettriche ed elettroniche, nel momento in cui questi altri prodotti diventano rifiuti, i produttori di pile sono responsabili del successivo trattamento delle pile soltanto a partire dal momento in cui esse sono rimosse dai suddetti prodotti.

Gli Stati membri predispongono un registro dei produttori e raccolgono informazioni, comprese stime fondate, su base annua, in merito alle quantità e alle categorie di pile e di accumulatori immessi sul loro mercato, raccolti, trattati e riciclati all'interno degli Stati membri, nonché sui rifiuti esportati, in base al peso o, se ciò non è possibile, in base al numero.

Le misure devono distinguere tra il finanziamento della gestione di pile ed accumulatori usati al mercurio, al piombo o al cadmio e il finanziamento della gestione di altre pile e accumulatori usati.

Gli Stati membri possono rinunciare alla garanzia del finanziamento quando la raccolta e il riciclaggio delle pile e degli accumulatori si autofinanzieranno.

Articolo 23

Rifiuti storici

1.   I costi di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento ecologicamente corretto delle pile e degli accumulatori usati immessi in commercio prima dell'entrata in vigore della presente direttiva sono a carico dei produttori.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che tutti i produttori di pile portatili immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, ovvero i terzi che agiscono a loro nome, abbiano soddisfatto i loro obblighi proporzionalmente alla rispettiva quota di mercato per tipo di pila e accumulatore.

2.   Il finanziamento dei costi di gestione delle batterie e degli accumulatori industriali immessi in commercio prima dell'entrata in vigore della presente direttiva e sostituiti da prodotti equivalenti o da prodotti che svolgono la stessa funzione è a carico dei produttori nel momento in cui forniscono i nuovi prodotti. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che tale finanziamento sia parzialmente o totalmente a carico dell'utilizzatore finale.

3.   Per gli altri rifiuti storici di batterie industriali, il finanziamento dei costi è a carico degli utenti industriali.

4.   Con riferimento ai rifiuti storici, gli Stati membri provvedono affinché, per un periodo transitorio di quattro anni dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, al momento della vendita di nuovi prodotti i produttori possano indicare agli acquirenti i costi di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutte le pile e gli accumulatori usati. I costi indicati non devono superare i costi effettivamente sostenuti.

Articolo 24

Partecipazione

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli operatori economici dei settori interessati e tutte le pubbliche autorità competenti abbiano la possibilità di partecipare ai sistemi di raccolta, trattamento e riciclaggio di cui agli articoli 9 , 10 e 15.

Tali sistemi si applicano anche ai prodotti importati da paesi terzi, a condizioni non discriminatorie, e sono concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.

CAPO VII

INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 25

Informazione dell'utilizzatore finale

1.   Gli Stati membri provvedono, segnatamente mediante campagne nazionali di informazione, affinché gli utilizzatori finali siano pienamente informati:

a)

dei potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle pile e degli accumulatori e delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;

b)

dell'esigenza di non smaltire le pile e gli accumulatori usati come rifiuti urbani non differenziati e di conferirli alla raccolta differenziata;

c)

dei sistemi di raccolta e di riciclaggio a loro disposizione;

d)

del ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio delle pile e degli accumulatori usati;

e)

del significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura barrato da una croce di cui all'allegato II e dei simboli chimici Hg, Cd e Pb.

2.     I produttori provvedono a finanziare l'informazione degli utilizzatori finali di cui al paragrafo 1.

3.    Gli Stai membri adottano idonee misure per incoraggiare gli utilizzatori finali a partecipare alla raccolta di pile e accumulatori usati e per incitarli ad agevolare il processo di riutilizzo, trattamento e riciclaggio.

Articolo 26

Operatori economici

Gli Stati membri possono imporre che le informazioni di cui all'articolo 25 siano interamente o parzialmente fornite dagli operatori economici, in particolare dagli operatori impegnati nella fabbricazione, distribuzione e vendita delle pile e degli accumulatori.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MARCATURA

Articolo 27

Etichettatura

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le pile, gli accumulatori e i pacchi batterie siano opportunamente contrassegnati con il simbolo raffigurato nell' allegato II .

Gli Stati membri garantiscono che la capacità di tutte le pile, gli accumulatori e i pacchi batteria sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile e indelebile.

2.    Le pile, gli accumulatori e le pile a bottoni contenenti più di 5 ppm di mercurio, più di 20 ppm di cadmio o più di 40 ppm di piombo sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo (Hg, Cd o Pb). Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti deve essere apposto sotto al simbolo illustrato all'allegato II e deve occupare una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo.

3.     Il simbolo illustrato all'allegato II deve occupare il 3% della superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5x5 cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo deve occupare l'1,5% della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5x5 cm.

4.     Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5 x 0,5 cm, non è richiesta la marcatura bensì la stampa di un simbolo di 1 x 1 cm sull'imballaggio.

5.     I simboli sono apposti in modo visibile, leggibile e indelebile.

6.     Gli Stati membri non richiedono indicazioni aggiuntive su pile e accumulatori in relazione a questioni disciplinate dalla presente direttiva.

7.     La Commissione può prevedere deroghe per la marcatura di cui al presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Rapporti nazionali sull'attuazione della direttiva

1.   Ogni tre anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione un rapporto sull'attuazione della presente direttiva. Il rapporto è redatto sulla base di un questionario o di uno schema stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30 paragrafo 2. Il questionario o schema è trasmesso agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il rapporto.

2.   Il rapporto è trasmesso alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo triennale al quale si riferisce. Il primo rapporto riguarda il triennio che inizia a decorrere dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Articolo 29

Riesame

1.   Entro nove mesi dalla ricezione dei rapporti degli Stati membri, la Commissione pubblica un rapporto sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno. Il rapporto contiene una valutazione dei seguenti aspetti della direttiva:

a)

l'opportunità di ulteriori misure di gestione del rischio per le pile e gli accumulatori contenenti metalli pesanti, tenendo conto delle ultime scoperte scientifiche e dell'obbligo di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri previsto all'articolo 6;

b)

l'adeguatezza dell'obiettivo minimo di raccolta per tutte le batterie e gli accumulatori portatili usati tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri sulla base dell'articolo 6, del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri;

c)

l'adeguatezza degli obiettivi minimi di riciclaggio e delle efficienze di riciclaggio di cui agli articoli 18 e 19, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri, del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri;

d)

la questione di stabilire fino a che punto pile ad accumulatori privi di metalli pesanti possano sostituire gli accumulatori contenenti metalli pesanti.

2.   La Commissione pubblica il rapporto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se necessario, il rapporto è accompagnato da proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

Alla luce del rapporto, la Commissione propone eventualmente una nuova proposta di direttiva, in cui, nella misura in cui pile ad accumulatore prive di metalli pesanti possono sostituire accumulatori contenenti metalli pesanti, si preveda il divieto della commercializzazione di accumulatori contenenti metalli pesanti negli apparecchi di nuova generazione.

Articolo 30

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

2.   Nei casi in cui si è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 31

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la data di cui all'articolo 32, le disposizioni adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

Articolo 32

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate nonché una tabella di corrispondenza fra queste ultime e la presente direttiva.

2.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 33

Accordi volontari

Purché gli obiettivi fissati nella presente direttiva siano conseguiti, gli Stati membri possono attuare le disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 16, 25, 26 e 27 mediante accordi tra le autorità competenti e gli operatori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

devono avere forza vincolante;

b)

devono specificare gli obiettivi e i termini per il loro conseguimento;

c)

devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale ugualmente accessibile al pubblico ed essere trasmessi alla Commissione;

d)

i risultati conseguiti devono essere periodicamente verificati, comunicati alle autorità competenti e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi stessi;

e)

le autorità competenti devono provvedere affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi;

f)

in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono dare attuazione alle pertinenti disposizioni della presente direttiva mediante misure legislative, regolamentari o amministrative.

Articolo 34

Abrogazione

La direttiva 91/157/CEE è abrogata con effetto a decorrere dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1 della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva 91/157/CEE si intendono come riferimenti alla presente direttiva.

Articolo 35

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 36

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ...

(2)  GU C ...

(3)  GU C ...

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2004.

(5)  COM(96) 399 def.

(6)  GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1 ).

(7)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(8)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/525/CE della Commissione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 81).

(11)   GU L 37 del 13.2.2003, pag 19 .

(12)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(13)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

(14)   GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1 .

(15)  Da inserire prima dell'approvazione della direttiva.

(16)  GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

(17)  GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2118/2003 della Commissione (GU L 318 del 3.12.2003, pag. 5).

(18)  GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2118/2003.

(19)  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

VERIFICA DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA IN CONFORMITÀ DEL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 13

Anno

 

Paese

 

Numero di abitanti

 

Quantità totale (in tonnellate) di batterie e accumulatori portatili immessi ogni anno sul mercato

 

Quantità totale di batterie e accumulatori portatili usati conferiti alla raccolta differenziata durante l'anno (in tonnellate)

 

Tasso di raccolta conseguito per la quantità totale di batterie e accumulatori portatili usati (in percentuale del volume di vendita nell'anno N-2 )

 

Quantità totale (in tonnellate) di batterie e accumulatori portatili al nichel-cadmio immessi sul mercato nell'anno N-2

 

Quantità totale (in tonnellate) di batterie e accumulatori portatili usati conferiti alla raccolta differenziata durante l'anno

 

Tasso di raccolta conseguito per la quantità totale di batterie e accumulatori portatili al nichle-cadmio usati espresso in percentuale del volume delle vendite

 

ALLEGATO II

SIMBOLO PER LA MARCATURA DI PILE, ACCUMULATORI E PACCHI BATTERIE AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il simbolo della raccolta differenziata per le pile e gli accumulatori è un bidone della spazzatura barrato da una croce, come raffigurato qui di seguito :

Image

ALLEGATO III

PILE E ACCUMULATORI IN APPLICAZIONI ESENTATE DAL DIVIETO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, le pile e gli accumulatori, che siano o meno incorporati in apparecchi, usati nelle seguenti applicazioni, sono esentati dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1:

pile del tipo a bottone e pile composte da elementi a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2% in peso,

cadmio nelle pile o negli accumulatori per luci d'emergenza,

cadmio nelle pile e negli accumulatori per applicazioni industriali,

cadmio nelle pile e negli accumulatori per aeroplani e treni, con esclusione delle pile NiCd utilizzate nei veicoli elettrici, dal momento che tali applicazioni rientrano nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE,

piombo nelle pile e negli accumulatori per autotrazione, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2000/53/CE,

piombo nelle pile e negli accumulatori di applicazioni utilizzate per avviare motori a combustione (per esempio in trattori da giardino, motori per imbarcazioni, aeroplani e motocicli),

piombo nelle pile e negli accumulatori per applicazioni industriali.

Ai sensi dell'articolo 11, gli Stati membri vietano lo smaltimento finale di tutte le pile e di tutti gli accumulatori elencati nel presente allegato mediante il deposito in discariche o l'incenerimento.

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE CATEGORIE DI APPARECCHI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5

1. Pile di riferimento di apparecchi scientifici e professionali, nonché pile e accumulatori posti in apparecchi sanitari destinati a mantenere le funzioni vitali e negli stimolatori cardiaci, qualora il loro funzionamento continuo sia indispensabile e l'asportazione delle pile e degli accumulatori possa essere effettuata solo da personale qualificato.

2. Apparecchi portatili con una durata di vita prevista superiore a quella della serie originaria di pile o accumulatori, quando la loro sostituzione da parte di personale non qualificato possa presentare rischi per la salute dell'utente o influire sul funzionamento dell'apparecchio stesso.

3. Apparecchi rispetto ai quali gli standard di sicurezza giuridica richiedono l'uso di strumenti per la rimozione delle batterie o che sono progettati e venduti come apparecchi impermeabili.

4. Pile e accumulatori inseriti in strumenti professionali destinati ad un uso in ambienti altamente sensibili, ad esempio in presenza di sostanze volatili.

P5_TA(2004)0305

Tassazione a carico di autoveicoli pesanti per l'uso di alcune infrastrutture ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (COM(2003) 448 — C5-0351/2003 — 2003/0175(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 448) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0351/2003),

vista la proposta di risoluzione presentata da Jorge Salvador Hernández Mollar sugli investimenti privati per nuove infrastrutture di trasporto (B5-0360/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0220/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0175

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (1), in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

considerando quanto segue:

(1)

Nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta di direttiva per la tariffazione delle infrastrutture stradali. Nella sua risoluzione del 12 febbraio 2003 (6) su tale Libro bianco, il Parlamento europeo ha confermato la necessità di una tariffazione delle infrastrutture e auspicato, quale elemento centrale di una politica sostenibile dei trasporti, un equo addebito dei costi esterni, per ciascun mezzo di trasporto, e ciò sia per un'esigenza di concorrenza leale tra i singoli modi di trasporto sia per considerazioni attinenti a una efficace tutela ambientale. Il Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002 e il Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2003, peraltro, hanno accolto favorevolmente l'intenzione della Commissione di presentare una nuova direttiva «Eurobollo».

(2)

Una giusta tariffazione per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale, basata sui principi «l'utente paga» e «chi inquina paga» , è essenziale per garantire condizioni di trasporto sostenibili all'interno della Comunità. Sono necessari un uso ottimale della rete viaria esistente e una riduzione sensibile dei relativi effetti negativi, senza un aggravio finale e complessivo dei costi per gli utenti ed evitando la doppia tassazione, al fine di garantire una crescita economica solida e il buon funzionamento del mercato unico. La Commissione dovrebbe inoltre mettere a punto principi di calcolo uniformi che poggino su una base scientificamente riconosciuta e consentano in futuro un'internalizzazione dei costi esterni .

(3)

Nella riunione del 15-16 giugno 2001 a Göteborg, al punto 29 delle sue conclusioni, il Consiglio europeo ha dichiarato che una politica sostenibile dei trasporti deve contrapporsi all'aumento del traffico e della congestione, del rumore e dell'inquinamento e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto ecocompatibili nonché la completa internalizzazione dei costi sociali e ambientali.

(4)

La preoccupazione di non aumentare gli oneri per gli operatori riveste un'importanza particolare nel caso delle regioni periferiche che sono già penalizzate in termini di costo dei trasporti a ragione delle maggiori distanze che i loro vettori devono percorrere per raggiungere i principali centri di produzione e di consumo.

(5)

L'eliminazione delle distorsioni della concorrenza tra le imprese di trasporto degli Stati membri, il buon funzionamento del mercato interno, il miglioramento della competitività e il rispetto dell'ambiente e della salute pubblica necessitano, conformemente al principio di sussidiarietà, dell'istituzione di meccanismi non discriminatori ed equi di imputazione alle imprese di trasporto dei costi connessi all'utilizzo delle infrastrutture. Grazie alla direttiva 1999/62/CE si è raggiunto un certo grado di armonizzazione .

(6)

Per quanto concerne il finanziamento delle infrastrutture, è opportuno un miglior impegno volto a ridurre la congestione e a ultimare le infrastrutture della rete transeuropea.

(7)

Per la determinazione dei pedaggi, la direttiva 1999/62/CE tiene conto dei costi di costruzione, di esercizio, di manutenzione e di sviluppo delle infrastrutture. Per non includere negli oneri imposti i costi di costruzione già coperti, la contabilizzazione di tali costi deve essere limitata solo alle nuove infrastrutture, cioè quelle realizzate in un arco di tempo appropriato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva o costruite in futuro. È tuttavia opportuno prevedere una disposizione particolare per non arrecare pregiudizio, per quanto riguarda l'internalizzazione dei costi di costruzione, ai diritti derivanti da contratti di concessione esistenti al momento dell'entrata in vigore della direttiva.

(8)

Le disposizioni della presente direttiva non possono in nessun caso compromettere i diritti derivati da contratti di concessione esistenti.

(9)

Le operazioni internazionali di trasporto viario si concentrano sulla rete transeuropea di trasporto su strada. Inoltre, l'attuazione del mercato interno è fondamentale per il trasporto commerciale Il quadro comunitario deve peraltro coprire il trasporto commerciale sulla rete stradale transeuropea, come definita nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (7). Per evitare la deviazione del traffico, con eventuali gravi conseguenze per la sicurezza stradale e l'uso ottimale della rete di trasporto, gli Stati membri devono potere applicare i pedaggi su qualsiasi strada che costituisca un'alternativa diretta alla rete transeuropea (rete stradale principale). Conformemente al principio della sussidiarietà, gli Stati membri e, nell'ambito delle rispettive competenze, gli enti regionali e locali restano liberi di applicare pedaggi e/o diritti di utenza su strade diverse da quelle della rete stradale principale .

(10)

La possibilità per l'utente di prendere decisioni che incidono sull'importo del pedaggio scegliendo gli autoveicoli meno inquinanti, itinerari ecologicamente meno vulnerabili, periodi meno congestionati nonché strade e autoveicoli più sicuri costituisce un elemento essenziale del sistema di pedaggio. Pertanto, è opportuno che gli Stati possano differenziare i pedaggi in funzione del tipo di autoveicolo, secondo la categoria di emissioni (classificazione EURO) e il grado dei danni provocati alle strade, il luogo, l'orario e il livello di congestione. Le variazioni delle aliquote dei pedaggi non devono dar luogo a un aumento del pedaggio medio ponderato di cui all'articolo 7, paragrafo 9.

(11)

L'onere finanziario per il settore dei trasporti su strada non deve subire un aumento ma deve essere ripartito in modo diverso, sostituendo il sistema di tasse e di tariffe fisse con un sistema in cui i prezzi imposti variano a seconda dell'utilizzo. Introducendo i pedaggi e/o i diritti di utilizzo, gli Stati membri devono già essere in grado di diminuire la percentuale delle tasse annuali sugli autoveicoli, eventualmente al di sotto dei livelli minimi di cui all'allegato I della direttiva 1999/62/CE, e/o le accise sui carburanti .

(12)

Si dovrebbe consentire agli Stati membri di applicare aliquote ridotte o esenzioni dall'imposta di circolazione per gli autoveicoli utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai vigili del fuoco, da altri servizi d'emergenza, dalle forze dell'ordine, dal servizio di manutenzione stradale, e per i veicoli di organizzazioni di soccorso riconosciute.

(13)

Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri decidono in merito alla destinazione delle entrate derivanti dai pedaggi per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale. Di conseguenza, per garantire lo sviluppo della rete dei trasporti nel suo insieme, le entrate derivanti dalla tassazione delle infrastrutture dovrebbero tuttavia essere utilizzate a profitto del settore dei trasporti e dell'ottimizzazione di tutto il sistema dei trasporti .

(14)

Speciale attenzione richiede il caso delle regioni montane , come le Alpi o i Pirenei, e delle zone e degli agglomerati determinati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (8) . Infatti, il varo di nuovi progetti importanti di infrastrutture è spesso fallito per la mancanza delle risorse finanziarie eccezionali necessarie. In tali regioni particolarmente sensibili, gli utenti devono quindi sostenere un onere supplementare per finanziare progetti essenziali aventi un valore europeo assai elevato, come i progetti prioritari TENs, e che dipendono, se del caso, da un'altra modalità di trasporto e dalla loro connessione in rete, lungo il medesimo corridoio e/o nella stessa zona, il cui livello deve essere proporzionato per tutelare la libera circolazione dei trasporti. Tale importo deve essere legato alle necessità finanziarie del progetto e al valore di base dei pedaggi per non comportare oneri artificialmente elevati lungo un corridoio. Ciò potrebbe risultare, infatti, in una deviazione del traffico verso altri corridoi, provocando problemi locali di congestione e un uso inefficace delle reti.

(15)

La tassazione non deve essere né discriminatoria né implicare formalità eccessive o creare ostacoli alle frontiere interne. A tal fine, vanno presi i provvedimenti del caso tanto per consentirne il saldo in qualsiasi momento e mediante diversi sistemi di pagamento quanto per garantire che il dispositivo di pagamento elettronico installato a bordo dell'autoveicolo sia accessibile tanto all'utente occasionale quanto all'utente abituale.

(16)

Per garantire un'applicazione coerente e armonizzata del sistema di tariffazione delle infrastrutture, gli Stati membri devono determinare i livelli dei pedaggi tenendo in considerazione i diversi costi da coprire secondo un metodo comune. La Commissione dovrebbe elaborare principi per il calcolo dei pedaggi basati su dati scientificamente riconosciuti, che spianino la strada a una completa internalizzazione dei costi esterni .

(17)

Sono necessari ulteriori progressi tecnici per mettere a punto il sistema di tariffazione per l'uso della infrastruttura stradale. Deve essere istituita una procedura che consenta alla Commissione di adattare le disposizioni della direttiva 1999/62/CE ai progressi tecnici e di consultare gli Stati membri al proposito. Le misure necessarie per attuare detta direttiva devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(18)

Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, ossia l'armonizzazione delle condizioni applicabili ai pedaggi connessi all'utilizzo delle infrastrutture stradali, non possono essere realizzati sufficientemente dagli Stati membri, e possono dunque, a motivo della loro dimensione comunitaria e tenuto conto della tutela del mercato interno dei trasporti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In virtù del principio della proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detti obiettivi,

(19)

Per poter conseguire l'obiettivo di una tariffazione equa, occorre prendere in considerazione i sistemi di concessioni o altre formule equivalenti in materia di infrastrutture stradali vigenti negli Stati membri (strade, autostrade, tunnel, ponti), nella misura in cui, all'interno delle reti per le quali vigono concessioni, gli autoveicoli pesanti sostengono già i costi esterni ad essi relativi in base al principio «chi usa paga», e nella misura in cui dette concessioni costituiscono delle partnership pubblico-privato soggette alle regole della libera concorrenza.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 1999/62/CE è modificata nel modo seguente:

1)

L'articolo 2 è modificato come segue:

a)

Il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a)

«rete stradale transeuropea», la rete stradale definita all'allegato I, sezione 2, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (10) e illustrata con le opportune carte. Le carte si riferiscono alle sezioni corrispondenti menzionati nel dispositivo e/o all'allegato II di detta decisione;

b)

Sono inserite le seguenti lettere a) bis e a) ter:

«a bis)

«rete stradale principale», la rete stradale transeuropea e qualsiasi altra strada su cui possa essere deviato il traffico della rete stradale transeuropea e che costituisca un'alternativa diretta a talune parti di detta rete ;

a ter)

«costi di costruzione», i costi legati alla costruzione della infrastruttura, compreso, se del caso, il costo degli interessi sul capitale investito, per la parte non ammortizzata al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva; i costi di costruzione non dovrebbero in nessun caso superare i costi attuali di ricostruzione dell'infrastruttura interessata

c)

Alla lettera b), la locuzione «basata sulla distanza percorsa e sulla categoria dell'autoveicolo» è sostituita dalla locuzione «basata sulla distanza percorsa e sui costi corrispondenti per chilometro»;

d)

É inserita la seguente lettera b bis):

« b bis)

«pedaggio medio ponderato», calcolato conformemente ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 9, con riferimento a una data infrastruttura stradale sulla base del costo chilometrico; il pedaggio medio ponderato è determinato in ogni Stato membro dall'autorità competente; »

e)

Le lettere d) ed e) sono sostituite dal testo seguente:

«d)

«autoveicolo», un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati, adibito al trasporto di merci su strada e che abbia un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate;

e)

autoveicolo della categoria «EURO 0», «EURO I», «EURO II», «EURO III», «EURO IV», «EURO V», un autoveicolo conforme ai limiti di emissione indicati all'allegato 0 della presente direttiva.»

f)

É inserita la seguente lettera e bis):

« e bis)

«concessione d'infrastruttura stradale» un atto (contratto o atto unilaterale) di delega del servizio d'interesse generale mediante il quale un'autorità amministrativa autorizza un privato a progettare, costruire, finanziare e gestire un'infrastruttura stradale (strada, autostrada, tunnel o ponte) per un periodo lungo e determinato, tramite rimborso del debito e dei capitali investiti con gli introiti risultanti dalla gestione del pedaggio; »

g)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

«costi esterni», i costi chiaramente legati al sistema di trasporto merci su strada, ma non calcolati nei prezzi di mercato dei servizi. Essi possono comprendere i costi di congestione, i costi ambientali, come l'inquinamento atmosferico locale e globale, il rumore, i danni al paesaggio e i costi sociali, come i costi sanitari e i costi indiretti connessi agli incidenti non coperti da assicurazioni. »

2)

L'articolo 6 è modificato come segue:

a)

Al paragrafo 2, la locuzione «Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte o esenzioni:» è sostituita dalla locuzione «Fatto salvo l'articolo 7 ter, gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte o esenzioni:»

b)

Al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

gli autoveicoli delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e di altri servizi di emergenza, di organizzazioni di soccorso umanitario riconosciute, delle forze dell'ordine e del servizio di manutenzione stradale; »

c)

Al paragrafo 4, il testo «Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, secondo comma e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo» è sostituito dal testo «Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo e dell'articolo 7 ter,».

3)

L'articolo 7 è modificato come segue:

a)

I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.   Gli Stati membri possono conservare o introdurre pedaggi e/o diritti di utenza alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12.

2.   I pedaggi e i diritti di utenza si applicano agli autoveicoli definiti sulla rete stradale transeuropea. Gli Stati membri possono estendere i pedaggi e i diritti di utenza, previa informazione alla Commissione, ad altre strade delle rete stradale principale. Nel determinare tali estensioni, gli Stati membri devono consultare gli enti locali e/o regionali responsabili delle strade dove l'estensione avrebbe luogo e assicurarsi che tali pedaggi e/o diritti di utenza siano compatibili con altri sistemi di tariffazione operati a livello locale e regionale.

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri e, nell'ambito delle rispettive competenze, degli enti regionali e locali di applicare pedaggi e/o diritti di utenza su altre strade, nel rispetto delle norme del trattato.»

b)

Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4.   I pedaggi e i diritti d'utenza sono applicati senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta, in particolare fondata sulla nazionalità del trasportatore oppure all'origine o alla destinazione dell'autoveicolo.»

c)

Viene inserito il seguente paragrafo 5 bis:

«5 bis.   Gli Stati membri che utilizzano sistemi elettronici per la riscossione dei pedaggi e/o dei diritti di utenza mettono a disposizione di tutti gli autoveicoli, nel quadro di ragionevoli accordi amministrativi ed economici, le unità poste a bordo degli autoveicoli idonei (on-board units — OBU). Tali accordi non devono nuocere gli utenti non abituali della rete stradale né finanziariamente né in altro modo, ad esempio per via di oneri amministrativi supplementari o della necessità di altre attrezzature aggiuntive.»

d)

Al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le aliquote massime sono riviste ogni due anni a partire dal [data dell'entrata in vigore della presente direttiva]. Se necessario, la Commissione adatta le aliquote conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 quater, paragrafo 2.»

e)

Al paragrafo 7, è soppresso il terzo comma.

f)

Il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

«9.   I pedaggi medi ponderati sono in funzione:

dei costi di costruzione, esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi, compreso il pagamento degli interessi sul capitale investito,

della remunerazione del capitale investito,

dei costi della infrastruttura che mirano a ridurre gli effetti nocivi connessi al rumore e dei costi corrispondenti ai pagamenti effettivi da parte del gestore dell'infrastruttura per investimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione degli incidenti,

dei costi corrispondenti agli impatti ambientali obiettivi, quali ad esempio la contaminazione del terreno e l'inquinamento atmosferico, compresi i costi di congestione a condizione che essi possano essere quantificati concretamente con metodi di calcolo armonizzati a livello europeo.

Il calcolo dei pedaggi medi ponderati è effettuato lasciando impregiudicati, per quanto riguarda l'internalizzazione dei costi connessi alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione ed al potenziamento della infrastruttura di trasporto di cui trattasi, i diritti derivanti da contratti di concessione, quali definiti all'articolo 2, lettera a) ter, esistenti al ... [data dell'entrata in vigore della presente direttiva].

I pedaggi medi ponderati secondo il metodo di cui all'allegato II sono livelli massimi; gli Stati membri possono applicare anche livelli inferiori. »

g)

Il paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente:

«10.    Fatto salvo il valore medio dei pedaggi ponderati di cui al paragrafo 9, gli Stati membri possono differenziare le aliquote dei pedaggi riscossi, a condizione che il valore delle aliquote più alte non superi il 100% del valore di quelle più ridotte, in funzione:

a)

dei diversi tipi di autoveicoli, secondo la classe dei danni arrecati alle strade, conformemente all' allegato III ,

b)

delle norme sulle emissioni EURO, conformemente all'allegato 0;

c)

del carattere feriale o festivo della giornata e/o del periodo dell'anno;

d)

dell'ora del giorno e del livello di congestione ;

e)

dell'asse della rete stradale interessato, a seconda della sensibilità della zona sul piano ambientale, la densità di popolazione o il rischio di incidenti ;

f)

del livello di PM10 e NOx .

Qualsiasi modulazione dei pedaggi in relazione agli elementi di cui alle lettere da a) a f) è proporzionale all'obiettivo perseguito

h)

É inserito il seguente paragrafo 10 bis:

« 10 bis.     Entro ... (11), la Commissione elabora un modello universale, trasparente e di facile comprensione per la monetarizzazione di tutti i costi esterni relativi all'ambiente, alla congestione del traffico e alla salute, il quale costituirà la base per i futuri calcoli degli oneri corrisposti per l'uso delle infrastrutture.

A tale fine la Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La procedura applicata è quella di cui all'articolo 9 quater, paragrafi 3 e 4.

i)

Sono aggiunti i seguenti paragrafi 11, 12 e 13:

«11.   In casi eccezionali di infrastrutture nelle regioni montane e nelle zone e negli agglomerati determinati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 96/62/CE e previa consultazione della Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 quater, paragrafo 5, è possibile applicare ai pedaggi una maggiorazione per la copertura di un finanziamento incrociato dei costi di investimento di altre infrastrutture di trasporto più rispettose dell'ambiente ed aventi un elevato interesse europeo, quali i progetti prioritari TENs, lungo il medesimo corridoio e/o nella medesima zona di trasporto.

La maggiorazione non può superare il 25% dei pedaggi. Fermo restando quanto previsto alla articolo 2, lettera a) ter, solo ai fini del calcolo di detta maggiorazione si fa riferimento anche ai costi di costruzione dell'infrastruttura già ammortizzati alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

L'applicazione di questa disposizione è assoggettata alla presentazione dei piani finanziari per le infrastrutture di cui trattasi e di un'analisi dei costi e dei benefici per il nuovo progetto di infrastruttura. Nel caso di nuovi progetti transfrontalieri, l'applicazione di tale disposizione è soggetta all'accordo degli Stati membri interessati.

Se ritiene che la maggiorazione prevista non soddisfa le condizioni fissate dal presente paragrafo, la Commissione richiede il parere del comitato di cui all'articolo 9 quater, paragrafo 1. La Commissione può respingere i piani di tariffazione presentati dallo Stato membro interessato a norma della procedura di cui all'articolo 9 quater, paragrafo 2.

Quando la Commissione comunica allo Stato membro interessato che intende chiedere il parere del comitato, viene sospeso il termine di 30 giorni di cui all'articolo 2 della decisione del Consiglio citata all'articolo 9 quater, paragrafo 5.

12.   Ciascuno Stato membro assicura che la classificazione degli autoveicoli immatricolati sul suo territorio, basata sulle emissioni e sui danni arrecati alle strade, possa essere facilmente identificabile.

Qualora, ad un controllo, un conducente fosse impossibilitato a fornire i documenti necessari, gli Stati membri devono applicare pedaggi identici a quelli applicabili alla categoria degli autoveicoli più inquinanti e più dannosi per le strade, vale a dire gli autoveicoli EURO 0 e gli autoveicoli della classe III dei danni alle strade.

13.     La presente direttiva non lede il diritto degli Stati membri ad applicare pedaggi di concessione. Risultante di un contratto di delega di servizio di interesse generale in uno Stato membro, il pedaggio di concessione è soggetto al diritto nazionale e al diritto comunitario in materia di appalti pubblici di trasporto »

4)

Sono inseriti i seguenti articoli 7 bis e 7 ter:

«Articolo 7 bis

1.   Gli Stati membri determinano i livelli dei pedaggi, tenendo in considerazione i diversi costi da coprire, conformemente al metodo comune stabilito all' allegato III .

2.   Gli Stati comunicano alla Commissione i valori unitari e gli altri parametri necessari per il calcolo dei vari elementi di costo. Previo parere del comitato di cui all'articolo 9 quater, paragrafo 1, la Commissione approva tali valori e parametri a norma della procedura di cui all'articolo 9 quater, paragrafo 2.

Articolo 7 ter

1.   Fatte salve le disposizioni degli articoli 87 e 88 del trattato e altre disposizioni del diritto comunitario, istituendo un sistema di pedaggi e/o di diritti di utenza per le infrastrutture, gli Stati membri possono concedere, a titolo compensativo per tali oneri, una riduzione delle aliquote applicabili per la tassa sugli autoveicoli, se del caso, a un livello inferiore alle aliquote minime fissate all'allegato I.

2.     La compensazione concessa per i pedaggi deve essere applicata in modo non discriminatorio a tutti i vettori degli Stati membri dell'UE, indipendentemente dal paese di origine del trasportatore.

3.   Il livello della compensazione deve essere commisurato al livello dei pedaggi e/o dei diritti di utenza pagati. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire una media basata sulla compensazione concessa alle diverse categorie di autoveicoli di cui all'allegato.

4.   Gli Stati membri riuniscono in un programma comune il sistema di riscossione dei pedaggi e/o dei diritti di utenza e il regime di compensazione. Un regime di questo genere va attuato nell'anno successivo all'introduzione del nuovo sistema di imposizione dei pedaggi e/o dei diritti di utenza.

5.     I regimi di compensazione devono anche tener pienamente conto dell'incidenza fiscale dei regimi di tariffazione, locali e regionali, esistenti o futuri, che non entrano nel campo di applicazione geografica della direttiva. »

5)

É inserito il seguente articolo 8 bis :

« Articolo 8 bis

Gli abbattimenti o le riduzioni eventuali concessi sui pedaggi si limitano al risparmio effettivo realizzato sui costi amministrativi da parte dell'operatore dell'infrastruttura. Per fissare il livello dell'abbattimento, si devono escludere le economie sui costi già comprese nei pedaggi riscossi.»

6)

L'articolo 9 è modificato come segue:

a)

Al paragrafo 1 è inserita la seguente lettera d) :

«d)

di tasse sulle assicurazioni»

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.    Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri decidono in merito alla destinazione delle entrate derivanti dai diritti di utenza dell'infrastruttura stradale. Per garantire lo sviluppo della rete dei trasporti nel suo insieme, le entrate derivanti dai diritti di utenza dovrebbero essere utilizzate a favore del settore dei trasporti e dell'ottimizzazione di tutto il sistema dei trasporti

7)

Sono inseriti i seguenti articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater:

«Articolo 9 bis

Gli Stati membri pongono in essere gli adeguati controlli e determinano il regime sanzionatorio applicabile alle infrazioni relative alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva; intervengono nel modo più opportuno al fine di garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 9 ter

La Commissione aggiorna gli allegati in base al progresso tecnico o all'aumento dei prezzi, a norma della procedura di cui all'articolo 9 quater, paragrafo 3. In tale contesto la Commissione elabora orientamenti e principi comuni per il calcolo dei costi esterni.

Articolo 9 quater

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito in virtù dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970che istituisce una contabilità delle spee per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile  (12).

2.   Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 di quest'ultima.

3.   Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 di quest'ultima.

Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   Il comitato adotta il suo regolamento interno.

5.   Se si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per talune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (13).

8)

Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o luglio 2008, una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente direttiva, tenendo conto degli sviluppi in campo tecnologico , dell'evoluzione della densità della circolazione , del numero degli incidenti stradali nonché dell'impatto del traffico sull'ambiente .

Gli Stati membri trasmettono le informazioni necessarie alla Commissione entro il termine di dodici mesi prima di tale data»

9)

La tabella, che figura all'allegato II e riporta l'importo dei diritti annuali, è modificata come segue:

Diritto annuale

 

fino a 3 assi

4 o più assi

EURO O

1 332

2 223

EURO I

1 158

1 933

EURO II

1 008

1 681

EURO III

876

1 461

EURO IV e meno inquinanti

797

1 329

10)

E' inserito l'allegato 0, il cui testo figura all'allegato I della presente direttiva.

11)

E' inserito l'allegato III, il cui testo figura all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o luglio 2005. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché la tabella di corrispondenza tra dette disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di questo riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42.

(2)  GU C ...

(3)  GU C ...

(4)  GU C ...

(5)  Posizione del Parlamento europeo del 20.4.2004.

(6)  GU C 43 E del 19.2.2004, pag. 250.

(7)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1).

(8)  GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  GU L 228 del 9.9.1996, pag.1. Decisione modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1).»

(11)  Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.»

(12)  GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3572/90 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

(13)   GU L 23 del 3.4.1962, pag. 720. Decisione modificata dalla decisione 73/402/CEE (GU L 347 del 17.12.1973, pag. 48).»

ALLEGATO I

ALLEGATO O

LIMITI DI EMISSIONI

1.   Autoveicolo «EURO 0»

Volume di monossido di carbonio (CO) g/kWh

Volume di idrocarburi (HC) g/kWh

Volume di ossidi di azoto (NOX) g/kWh

12,3

2,6

15,8

2.   Autoveicolo «EURO I»/«EURO II»

 

Volume di monossido di carbonio (CO) g/kWh

Volume di idrocarburi (HC) g/kWh

Volume di ossidi di azoto (NOX) g/kWh

Volume di particelle (PT) g/kWh

Autoveicolo «EURO I»

4,9

1,23

9,0

0,4 (1)

Autoveicolo «EURO II»

4,0

1,1

7,0

0,15

3.   Autoveicolo «EURO III»/«EURO IV»/«EURO V»

I volumi specifici del monossido di carbonio, degli idrocarburi totali, degli ossidi di azoto e delle particelle, determinati con la prova ESC, nonché dell'opacità dei fumi, determinata con la prova ERL, non devono superare i seguenti valori (2):

 

Volume di monossido di carbonio (CO) g/kWh

Volume di idrocarburi (HC) g/kWh

Volume di ossidi di azoto (NOX) g/kWh

Volume di particelle (PT) g/kWh

Fumi m-1

Autoveicolo «EURO III»

2,1

0,66

5,0

0,10 (3)

0,8

Autoveicolo «EURO IV»

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

Autoveicolo «EURO V»

1,5

0,46

2,0

0,02

0,5

Nel caso dei motori Diesel, anch'essi sottoposti alla prova ETC, e soprattutto dei motori a gas, i volumi specifici del monossido di carbonio, degli idrocarburi non metanici, del metano (se del caso), degli ossidi di azoto e delle particelle (se del caso) non devono superare i seguenti valori:

 

Volume di monossido di carbonio (CO) g/kWh

Volume di idrocarburi non metanici (NMHC) g/kWh

Volume di metano (CH4) (4) g/kWh

Volume degli ossidi di azoto (NOX) g/kWh

Volume di particelle (PT) (5) g/kWh

Autoveicolo «EURO III»

5,45

0,78

1,6

5,0

0,16 (6)

Autoveicolo «EURO IV»

4,0

0,55

1,1

3,5

0,03

Autoveicolo «EURO V»

4,0

0,55

1,1

2,0

0,03


(1)  Per i motori di potenza inferiore o pari a 85 kW, al valore limite per le emissioni di particelle si applica un coefficiente di 1,7.

(2)  Un ciclo di prova è costituito da una sequenza di punti di prova, essendo ciascun punto definito da una velocità e da una coppia che il motore deve rispettare durante il funzionamento a regime (prova ESC) o in condizioni transienti (prove ETC ed ELR).

(3)  0,13 per i motori la cui cilindrata unitaria è inferiore a 0,7 dm3 e il regime nominale è superiore a 3 000 min-1.

(4)  Solo per motori alimentati a gas naturale.

(5)  Non applicabile ai motori alimentati a gas.

(6)  0,21 per i motori la cui cilindrata unitaria è inferiore a 0,75 dm3 e il regime nominale è superiore a 3 000 min-1.

ALLEGATO II

ALLEGATO III

CALCOLO E IMPUTAZIONE DEI COSTI

Il presente allegato stabilisce il metodo di calcolo dei vari elementi dei pedaggi. Per quanto indicativi, le stime dei costi e i dati utilizzati al punto 2 dovranno comunque essere utilizzati qualora uno Stato membro non abbia effettuato una valutazione che rifletta, in modo più adeguato, le condizioni locali o regionali.

1.   Costi di infrastruttura

1.1.   Costi degli investimenti nelle infrastrutture

I costi di investimento nelle infrastrutture, calcolati come costi della costruzione delle infrastrutture in questione ed espressi sotto forma di importo annuale (compreso un normale tasso di interesse sul capitale investito) per tutta la durata di vita predeterminata delle infrastrutture, devono essere imputati in proporzione al numero di autoveicoli/chilometri percorsi annualmente per ciascuna categoria di autoveicoli.

Costo unitario degli investimenti (euro per autoveicoli/km) =

Annualità di ammortamento dell'investimento e degli interesse sul capitale investito

* parte del traffico commerciale

/ chilometri percorsi dagli autoveicoli commerciali

1.2.   Costi dei danni alle infrastrutture

I costi dei danni alle infrastrutture, calcolati come media (su un massimo di cinque anni) delle spese annuali di manutenzione e di esercizio delle infrastrutture in questione, devono essere imputati in proporzione al numero di autoveicoli/chilometri percorsi annualmente per ciascuna categoria di autoveicoli, ponderati mediante un fattore di equivalenza. Questo fattore, fornito al punto 1.3 del presente allegato, esprime il fattore di incidenza di ciascuna categoria di autoveicoli incide sui costi di manutenzione e di esercizio delle infrastrutture in questione. Questo fattore viene definito in base al peso, al sistema di sospensione e al numero di assi degli autoveicoli.

Costo unitario di infrastruttura (euro per autoveicoli/km) =

Spese di manutenzione e di esercizio annualizzate

* parte del traffico per categoria di autoveicoli ponderata mediante i coefficienti di equivalenza

/ chilometri percorsi per categoria di autoveicoli

1.3.   Classi di autoveicoli e fattori di equivalenza

La tabella riporta i coefficienti di equivalenza.

Classe dell'autoveicolo

Coefficiente di equivalenza

Manutenzione strutturale (1)

Manutenzione ordinaria

< 3,5t

0,0001

1

Compresi tra 3,5 t e 7,5 t, Classe 0

1,46

3

> 7,5 t, Classe I

2,86

3

> 7,5 t, Classe II

5,06

3

> 7,5 t, Classe III

8,35

3

La manutenzione strutturale è la manutenzioni realizzata occasionalmente, come il rinnovo degli strati di asfalto, il rinforzo delle opere e, in alcuni casi, degli strati di base. I costi di questo tipo di manutenzione sono proporzionali ai danni causati dal traffico alle infrastrutture. Essi variano in funzione del peso per asse. Secondo una legge generalmente riconosciuta, questi danni sono funzione del quadruplo della potenza del peso per asse. Di conseguenza, un raddoppio del peso moltiplica per 16 il danno alla carreggiata.

La manutenzione ordinaria è la manutenzione effettuata ogni anno, come la segnaletica orizzontale, la pulizia dei fossati, la manutenzione invernale, ecc. Sebbene non siano legate al peso degli autoveicoli, queste spese riflettono l'intensità e la composizione del traffico globale.

Se la contabilità del gestore dell'infrastruttura non consente di distinguere le spese strutturali dalle altre spese, queste ultime saranno considerate pari al 20% del totale delle spese.

Le classi degli autoveicoli sono definite dalla tabella in appresso.

Gli autoveicoli devono essere classificati nelle sottocategorie 0, I, II e III in funzione dei danni che provocano al rivestimento stradale, in ordine crescente (la classe III corrisponde quindi alla classe che danneggia maggiormente le infrastrutture stradali). I danni aumentano esponenzialmente con l'aumento del carico per asse.

Tutti gli autoveicoli a motore e l'insieme degli autoveicoli di un peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 7,5 t rientrano nella classe 0.

Autoveicoli a motore

Assi motori dotati di sospensioni pneumatiche o riconosciute come equivalenti (2)

Altri sistemi di sospensione degli assi motori

Classe dei danni

Numero di assi e peso totale a pieno carico autorizzato (in tonnellate)

Numero di assi e peso totale a pieno carico autorizzato (in tonnellate)

Pari o superiore a

Inferiore a

Pari o superiore a

Inferiore a

Due assi

 

7,5

12

13

14

15

12

13

14

15

18

7,5

12

13

14

15

12

13

14

15

18

I

Tre assi

15

17

19

21

23

25

17

19

21

23

25

26

15

17

19

21

17

19

21

23

23

25

25

26

II

Quattro assi

 

23

25

27

25

27

29

23

25

25

27

I

29

31

31

32

27

29

31

29

31

32

II


Insieme degli autoveicoli (autoveicoli articolati e autotreni)

Assi motori dotati di sospensioni pneumatiche o riconosciute come equivalenti

Altri sistemi di sospensione degli assi motori

Classe dei danni

Numero di assi e peso totale a pieno carico autorizzato (in tonnellate)

Numero di assi e peso totale a pieno carico autorizzato (in tonnellate)

Pari o superiore a

Inferiore a

Pari o superiore a

Inferiore a

2 + 1 assi

 

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

7.5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

I

2 + 2 assi

23

25

26

28

25

26

28

29

23

25

26

28

25

26

28

29

29

31

29

31

II

31

33

31

33

33

36

36

38

33

36

36

38

III

2 + 3 assi

II

36

38

38

40

36

38

38

40

III

3 + 2 assi

II

36

38

38

40

36

38

38

40

40

44

III

40

44

3 + 3 assi

36

38

38

40

36

38

I

38

40

II

40

44

40

44

2.   Costo degli incidenti

Il costo unitario per tipo di incidente sarà adeguato in funzione del rischio connesso a ciascun tipo di incidente e a ciascun tipo di autoveicolo. Verrà quindi sottratto l'importo del premio assicurativo per tipo di autoveicolo. Il risultato finale dovrà essere espresso in euro per chilometro percorso. Va operata una differenziazione tra autostrade, strade urbane e strade non urbane.

La seguente formula permette, in modo semplificato, di tenere conto del costo degli incidenti non coperti dalle assicurazioni:

Costo unitario degli incidenti per tipo di infrastruttura (euro per autoveicolo/km) =(somma per tutti i tipi di incidente dei costi per tipo di incidente* numero di incidenti per tipo in cui è coinvolto un autoveicolo pesante — premi assicurativi)/ per autoveicoli/km

Valore stimato dei costi per tipo di incidente:

Rischio di incidente

 

Mortale

1 milione di EUR/caso

Ferito grave

135 000 EUR/caso

Ferito lieve

15 000 EUR/caso


(1)  Le classi degli autoveicoli corrispondono a un carico per asse rispettivamente pari a: 0,5; 5,5; 6,5; 7,5 e 8,5 tonnellate.

(2)  Sospensioni riconosciute equivalenti secondo la definizione dell'allegato II alla direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni autoveicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

P5_TA(2004)0306

Legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione della direttiva 2002/15/CE e dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (COM(2003) 628 — C5-0601/2003 — 2003/0255(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 628) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0601/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0216/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0255

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione della direttiva 2002/15/CE e dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (5), il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (6) , la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (7) e il regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o marzo 2002 che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (8) sono importanti per la creazione di un mercato comune dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

(2)

Nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» (9), la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare i controlli e le sanzioni per quanto riguarda la legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada, in particolare di aumentare il numero di controlli, di incoraggiare lo scambio sistematico di informazioni tra Stati membri, di coordinare le attività di ispezione e di promuovere la formazione degli agenti addetti ai controlli.

(3)

È pertanto necessario garantire un'applicazione adeguata della normativa sociale nel settore del trasporto su strada, mediante la definizione di norme minime che consentano agli Stati membri di verificare in modo efficace e uniforme il rispetto di tale normativa al fine di ridurre e prevenire le infrazioni.

(4)

Occorre che le misure previste nella presente direttiva sulla base degli articoli 71 e 137, paragrafo 2, del trattato CE non portino solo ad un aumento della sicurezza dei trasporti stradali, ma contribuiscano anche ad un'armonizzazione e ad un miglioramento delle norme sociali in ambito comunitario e promuovano la parità a livello concorrenziale.

(5)

La sostituzione dell'apparecchio di controllo analogico con il tachigrafo digitale consentirà progressivamente di analizzare un volume crescente di dati in tempi più rapidi e con maggiore precisione. Per tale motivo, gli Stati membri saranno sempre più in grado di effettuare un elevato volume di controlli. La percentuale dei giorni lavorati da controllare, per i conducenti di veicoli rientranti nell'ambito della legislazione sociale, dovrebbe quindi essere aumentata al 3 %.

(6)

Per quanto riguarda i sistemi di controllo, occorre che l'obiettivo sia quello di trovare soluzioni nazionali che garantiscano l'interoperabilità e la fattibilità a livello europeo.

(7)

É opportuno che tutte le competenti autorità di controllo possano disporre di sufficienti strumentazioni standard e competenze legali per poter svolgere in modo efficace le proprie attività.

(8)

All'interno di ciascuno degli Stati membri è opportuno designare un unico organismo di coordinamento delle attività di controllo, operante come punto di contatto nazionale con funzioni di sovrintendenza e attuazione di una coerente strategia nazionale di controllo e di esecuzione dell'interoperabilità europea dei sistemi di controllo , in cooperazione con le altre autorità competenti, nonché di compilazione delle pertinenti statistiche.

(9)

Occorre che la cooperazione tra le autorità degli Stati membri sia ulteriormente incentivata mediante controlli concertati, iniziative congiunte di formazione, l'istituzione di sistemi di informazione elettronici, comuni e interoperabili, e lo scambio di informazioni ed esperienze.

(10)

Per facilitare e promuovere la diffusione delle migliori pratiche nelle operazioni di controllo dei trasporti su strada, e in particolare per garantire un trattamento armonizzato dei documenti giustificativi delle assenze del conducente per malattia o congedo annuale, è opportuno dare vita a un forum che riunisca le autorità di controllo degli Stati membri.

(11)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(12)

Il riconoscimento comune di una serie di infrazioni specifiche alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 favorisce l'armonizzazione delle attività di controllo negli Stati membri.

(13)

Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, consistenti nell'elaborazione di chiare norme minime per la verifica della corretta e uniforme applicazione della direttiva 2002/15/CE e dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 del Consiglio nonché del regolamento (CE) n. ... del ... [sull'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada] (11) non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

Alla luce di quanto precede, la direttiva 88/599/CEE del Consiglio del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 (12), deve essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85, della direttiva 2002/15/CE, del regolamento (CE) n. 484/2002 e della direttiva 2003/59/CE (13) .

Articolo 2

Definizione

Ai fini della presente direttiva è definito «conducente» chiunque sia addetto alla guida di un veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo del medesimo veicolo allo scopo di guidarlo.

Articolo 3

Sistemi di controllo

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema per il controllo dell'applicazione corretta ed uniforme, ai sensi dell'articolo 1, sia su strada che nei locali delle imprese di tutte le categorie di trasporti.

I controlli devono interessare ogni anno una parte rilevante e rappresentativa dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli di tutte le categorie di trasporti che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 e dei conducenti e lavoratori mobili che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/15/CE e del regolamento (CE) n. 484/2002 .

La presente direttiva si applica ai veicoli immatricolati nella Comunità che effettuano trasporti su strada:

a)

interamente in territorio comunitario;

b)

tra la Comunità europea e un paese terzo che non è parte dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) o transita per tale paese.

L'AETR si applica ai trasporti effettuati su strada da veicoli immatricolati negli Stati membri o in qualsiasi altro paese che ha sottoscritto l'AETR per tutta la durata del trasporto, se esso è effettuato tra la Comunità e un paese terzo che ha sottoscritto l'accordo o se transita per il territorio di quest'ultimo.

Qualora il trasporto su strada sia effettuato con veicoli immatricolati in un paese terzo che non è parte contraente dell'AETR, la presente direttiva si applica alla parte di tragitto percorsa nel territorio della Comunità.

2.     Se ciò ancora non avviene, entro il 1o gennaio 2005 gli Stati membri accordano alle autorità preposte ai controlli tutte le competenze legali necessarie per poter svolgere correttamente i compiti di ispezione che incombono loro in virtù della presente direttiva.

3.   Ciascuno Stato membro deve organizzare i controlli in modo che interessino ogni anno almeno il 3% dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85.

Tale percentuale minima può essere aumentata dalla Commissione , previa approvazione del Parlamento, a condizione che gli operatori di trasporto dispongano di un tachigrafo digitale in buono stato di funzionamento .

Almeno il 15 % del numero totale dei giorni lavorativi controllati deve essere verificato su strada e almeno il 50% nei locali delle imprese. Almeno il 50% dei controlli nei locali delle imprese deve riguardare le imprese più piccole (non più di 3 veicoli) .

4.   Le informazioni trasmesse alla Commissione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/85, devono indicare il numero di conducenti controllati su strada, il numero dei controlli effettuati nei locali delle imprese, il numero dei giorni di lavoro controllati e il numero delle infrazioni accertate mediante verbale nonché la natura delle stesse .

Articolo 4

Statistiche

Gli Stati membri devono assicurarsi che le statistiche relative ai controlli effettuati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 siano ripartite nelle seguenti categorie:

a)

per quanto riguarda i controlli su strada: tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria; numero della strada; nome e luogo del posto di controllo; paese di immatricolazione del veicolo controllato, numero di veicoli dell'impresa proprietaria e tipo di tachigrafo utilizzato;

per evitare le discriminazioni, durante i controlli su strada viene presa nota dello Stato membro da cui provengono i veicoli, i conducenti e le imprese controllati;

b)

per quanto riguarda i controlli nei locali delle imprese:

i)

tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale; passeggeri o merci; per conto proprio o per conto terzi; merci deperibili o non deperibili; e

ii)

dimensioni del parco veicoli dell'impresa.

Per quanto riguarda i dati rilevati nell'ultimo anno: essi vengono conservati sia dalle imprese responsabili dei conducenti che dalle autorità competenti negli Stati membri.

Articolo 5

Controlli su strada

1.   I controlli su strada sono effettuati in luoghi diversi e in qualsiasi momento e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale in modo da rendere difficile l'aggiramento dei posti di controllo.

2.   Gli Stati membri provvedono a che:

a)

siano adottate disposizioni adeguate sui posti di controllo da istituire sulle strade già esistenti e su quelle progettate; in particolare, che le stazioni di servizio , le aree di sosta, i parcheggi e altri luoghi sicuri lungo le autostrade e presso le aree di servizio possano funzionare come punti di controllo;

b)

i controlli siano effettuati a rotazione casuale , tentando di raggiungere l'equilibrio nell'intensità dei controlli nei diversi punti sulle strade .

3.     I controlli stradali dovrebbero essere effettuati quando i veicoli transitano per il punto di controllo interessato ovvero sono in procinto di ripartire. I veicoli fermi, chiaramente parcheggiati per rispettare le previste interruzioni dei periodi di guida e i periodi di riposo, dovrebbero essere soggetti a controlli stradali solo in presenza di concreti elementi che inducano a nutrire sospetti o in caso di situazioni rischiose.

4.   Gli elementi da verificare nei controlli su strada sono indicati nella parte A dell'allegato I. Se la situazione lo richiede, i controlli possono concentrarsi su un elemento specifico.

5.   I controlli su strada devono essere eseguiti senza discriminazioni. In particolare, gli addetti ai controlli devono astenersi dal discriminare in base ai seguenti motivi:

a)

il paese di immatricolazione del veicolo;

b)

il paese di residenza del conducente;

c)

il paese di insediamento dell'impresa; oppure

d)

l'origine e la destinazione del viaggio.

e)

il tipo di tachigrafo di cui è munito il veicolo.

6.   L'agente addetto ai controlli deve disporre di:

a)

un elenco dei principali elementi da sottoporre a controllo, quali indicati nella parte A dell'allegato I;

b)

una strumentazione standard di controllo, quale indicata nell'allegato II.

7.   Se in uno Stato membro gli accertamenti effettuati al momento del controllo su strada del conducente di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro danno motivo di ritenere che siano state commesse infrazioni che inducano a ritenere necessari controlli integrativi nei locali delle imprese , le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciproca assistenza per chiarire la situazione.

Articolo 6

Controlli concertati

Gli Stati membri organizzano almeno sei volte all'anno operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85.

Queste operazioni devono essere svolte contemporaneamente dalle autorità di controllo di due o più Stati membri, che operano ciascuna sul proprio territorio.

Articolo 7

Controlli nei locali delle imprese

1.   I controlli nei locali delle imprese sono organizzati tenendo conto dell'esperienza maturata riguardo ai diversi modi e alle diverse imprese di trasporto. Tali controlli si effettuano inoltre quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CEE) n. 3820/85, al regolamento (CEE) n. 3821/85 , alla direttiva 2002/15/CE o al regolamento (CE) n. 484/2002 .

2.   I controlli nei locali delle imprese comprendono, in aggiunta agli elementi elencati nella parte A dell'allegato I, gli elementi elencati nella parte B dello stesso allegato.

3.   L'agente addetto ai controlli deve disporre di:

a)

un elenco dei principali elementi da sottoporre a controllo, quali indicati nelle parti A e B dell'allegato I;

b)

una strumentazione standard di controllo, quale indicata nell'allegato II.

4.   L'agente addetto ai controlli in un determinato Stato membro tiene conto, nel corso dei controlli, di tutte le informazioni fornite dall'organismo di coordinamento di qualsiasi altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, relativamente alle attività svolte dall'impresa in quest'ultimo Stato membro.

5.   Ai fini dei paragrafo da 1 a 4, i controlli che le autorità competenti effettuano nei propri locali in base ai documenti e/o i dati pertinenti trasmessi, su loro richiesta, dalle imprese, hanno lo stesso valore dei controlli effettuati nei locali delle imprese.

Articolo 8

Organismo di coordinamento dei controlli

1.   Gli Stati membri designano un organismo di coordinamento dei controlli.

Tale organismo ha le seguenti funzioni:

a)

assicurare il coordinamento tra le differenti autorità competenti dello Stato membro per gli interventi svolti ai sensi degli articoli 5 e 7 e con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri interessati per gli interventi svolti ai sensi dell'articolo 6;

b)

mettere a punto, con gli organismi omologhi degli altri Stati membri, un'interpretazione univoca e un'applicazione omogenea delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85;

c)

trasmettere alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/85;

d)

definire una coerente strategia nazionale di controllo;

e)

fungere da organismo principale di riferimento per le autorità competenti di altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7.

f)

rendere pubblici i dati statistici raccolti a norma dell'articolo 3.

L'organismo di coordinamento è rappresentato in seno al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi dell'organismo di coordinamento La Commissione li comunica agli altri Stati membri.

3.   Lo scambio di dati, informazioni ed esperienze tra gli Stati membri deve essere promosso soprattutto, ma non esclusivamente, per il tramite del comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e di tutti gli altri organismi eventualmente designati dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 9

Scambio di informazioni

1.   Le informazioni comunicate bilateralmente in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3820/85 o dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3821/85 vengono scambiate tra gli organismi di coordinamento notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2:

a)

almeno una volta ogni tre mesi, a decorrere dal 1o gennaio 2005;

b)

su richiesta specifica di qualsiasi Stato membro, in relazione a singoli casi.

2.   Gli Stati membri istituiscono sistemi elettronici per lo scambio di informazioni, utilizzando formati standard per maggiore comprensibilità.

A questo scopo, le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono utilizzare il formulario tipo, di cui alla decisione 93/172/CEE della Commissione del 22 febbraio 1993, che stabilisce il modello di formulario unificato previsto all'articolo 6 della direttiva 88/599/CEE nel settore dei trasporti su strada  (14) o possono definire un sistema comune su consultazione con la Commissione.

Articolo 10

Sistema comune di valutazione del rischio e infrazioni

1.   Gli Stati membri introducono un sistema comune di valutazione del rischio da applicare alle imprese di trasporti, sulla base del numero e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85, del regolamento (CEE) n. 3821/85 o della direttiva 2002/15/CE.

Le imprese che presentano un fattore di rischio più elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti e, in caso di recidiva, a sanzioni più gravi. I criteri e le modalità di attuazione di tale sistema sono definiti dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, tenendo conto del volume delle infrazioni di cui al paragrafo 4.

2.   Tra le sanzioni previste gli Stati membri includono il fermo temporaneo del veicolo e/o, in caso di trasporto di passeggeri, l'obbligo del conducente di osservare un giorno di riposo, come pure il ritiro, la sospensione o la limitazione della licenza dell'impresa o della patente di guida. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive nonché non discriminanti in relazione ai motivi enumerati all'articolo 5, paragrafo 5 .

Se uno Stato membro viene a conoscenza di un'infrazione alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85, del regolamento (CEE) n. 3821/85 o della direttiva 2002/15/CE, commessa nel territorio di un altro Stato membro, esso ne informa quest'ultimo Stato membro affinché applichi le sanzioni previste.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché un sistema di sanzioni pecuniarie adeguate si applichi nei casi in cui il mancato rispetto del regolamento (CEE) n. 3820/85, del regolamento (CEE) n. 3821/85 , della direttiva 2002/15/CE o del regolamento (CE) n. 484/2002 , da parte delle imprese o dei caricatori, commissionari di trasporto o subcontraenti ad esse associati, sia fonte di profitti.

4.   Gli Stati membri considerano gravi, in particolare, le seguenti infrazioni al regolamento (CEE) n. 3820/85, al regolamento (CEE) n. 3821/85 o della direttiva 2002/15/CE:

a)

superare del 20% o più i tempi limite di guida fissati per un giorno, sei giorni o due settimane;

b)

abbreviare del 20% o più i tempi minimi previsti per il riposo giornaliero o settimanale;

c)

abbreviare del 33% o più i periodi minimi di interruzione;

d)

superare del 10% o più l'orario massimo di lavoro settimanale fissato in 60 ore.

5.     Tali infrazioni riguardano anche i conducenti autonomi nonché i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci e il cui peso massimo autorizzato, ivi compresi i rimorchi o i semirimorchi, è superiore a 3,5 tonnellate.

6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione , entro ... (15), le sanzioni previste per tali infrazioni. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 11

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme della presente direttiva e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 17.

Articolo 12

Relazione

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che analizza le sanzioni previste dalle legislazioni degli Stati membri per le singole infrazioni . Nel contempo la Commissione trasmette una proposta di direttiva sull'armonizzazione di tali sanzioni .

La relazione deve mettere in rilievo le differenze vigenti tra le sanzioni e l'effetto che un'armonizzazione delle sanzioni minime e massime per le singole infrazioni avrebbe sul rispetto delle disposizioni della direttiva e sulla sicurezza stradale .

Articolo 13

Migliori pratiche

1.   Con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce gli orientamenti sulle migliori pratiche in materia di controlli.

Tali orientamenti devono essere pubblicati in una relazione biennale della Commissione .

2.   Gli Stati membri organizzano programmi congiunti di formazione sulle migliori pratiche, da svolgersi almeno una volta all'anno, e promuovono scambi di personale, aventi luogo almeno una volta all'anno, tra i propri organismi di coordinamento dei controlli e quelli di altri Stati membri.

3.   I conducenti in stato in malattia o congedo annuale nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3821/85, presentano, su richiesta di un agente addetto ai controlli, un modulo certificato dal datore di lavoro.

Il modulo viene definito dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 14

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3821/85. In tale comitato dovrebbero essere rappresentate anche le parti sociali.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Misure di esecuzione

La Commissione addotta, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, misure di esecuzione aventi in particolare i seguenti obiettivi:

a)

chiarire le disposizioni della direttiva e garantire l'adozione di metodi comuni;

b)

favorire la coerenza dei metodi tra le autorità di controllo;

c)

agevolare il dialogo tra l'industria e le autorità di controllo.

Articolo 16

Aggiornamento degli allegati

Le modifiche degli allegati, che si rendano necessarie per adeguare quest'ultimi all'evoluzione delle migliori pratiche, sono adottate con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 17

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 18

Abrogazione

La direttiva 88/599/CEE è abrogata con effetto decorrente dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ...

(2)  GU C ...

(3)  GU C ...

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2004.

(5)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

(6)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione (GU L 207 del 5.8.2002, pag. 1).

(7)  GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.

(8)  GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1.

(9)  COM(2001) 370.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11)  GU L ...

(12)  GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55.

(13)  Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

(14)  GU L 72 del 25.3.1993, pag. 30.

(15)  Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

Parte A

Controlli su strada

Elementi da verificare nei controlli su strada:

1)

i periodi di guida giornalieri e settimanali, i periodi complessivi di guida cumulati nel corso di due settimane consecutive, le interruzioni e i periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché i periodi di riposo compensativo ; i fogli di registrazione delle due settimane precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modifiche, e/o i dati degli ultimi 28 giorni memorizzati nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo in conformità dell'allegato II di detta direttiva;

2)

all'occorrenza, per il periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera i 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3 (per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (1));

3)

all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, al massimo, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;

4)

l'ultimo periodo di riposo settimanale;

5)

il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85;

6)

la durata massima dell'orario settimanale di lavoro di 60 ore in una data settimana, come stabilito dall'articolo 4, lettera a) della direttiva 2002/15/CE;

7)

il lavoro notturno quotidiano, come stabilito dall'articolo 7 della direttiva 2002/15/CE.

8)

qualora il veicolo sia condotto da un conducente di un paese terzo: il possesso di un attestato di conducente valido a norma del regolamento (CE) n. 484/2002;

Parte B

Controlli nei locali delle imprese

I controlli nei locali delle imprese comportano gli elementi seguenti in aggiunta a quelli previsti per i controlli su strada:

1)

i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;

2)

la limitazione bisettimanale delle ore di guida;

3)

l'orario di lavoro settimanale medio massimo su un periodo di riferimento di quattro mesi, o di sei mesi se la legislazione nazionale lo consente;

4)

l'uso dei fogli di registrazione, dei dati del tachigrafo digitale e/o l'organizzazione dei periodi di lavoro dei conducenti;

5)

la durata media massima dell'orario settimanale di lavoro di 48 ore su un dato periodo di riferimento, come stabilito dall'articolo 4, lettera a) della direttiva 2002/15/CE;

6)

nel caso venga accertata un'infrazione, le verifiche della corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85, n. 3821/85 del Consiglio e della direttiva 2002/15/CE.


(1)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 8.

ALLEGATO II

Strumentazione standard da fornire agli agenti responsabili dei controlli

Gli Stati membri devono assicurarsi che gli agenti incaricati dei compiti di cui all'allegato I dispongano della seguente strumentazione standard:

1)

computer portatile provvisto del software necessario per scaricare i dati dall'unità elettronica di bordo e della carta del conducente del tachigrafo digitale e analizzare tali dati o inviarli per l'analisi a una banca dati centrale. Deve essere garantita l'interoperabilità delle apparecchiature in questione utilizzate dalle autorità di controllo degli Stati membri;

2)

apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del vecchio apparecchio di controllo.

P5_TA(2004)0307

Fondo europeo per i rifugiati (2005-2010) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (COM(2004) 102 — C5-0096/2004 — 2004/0032(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2004) 102) (1),

visto l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE,

visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0096/2004),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A5-0267/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione per il periodo 2005-2006 sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle attuali prospettive finanziarie senza che sia necessario limitare altre politiche; chiede alla Commissione di rivalutare gli stanziamenti per il periodo 2007-2010 alla luce delle nuove prospettive finanziarie per il periodo avente inizio nel 2007,

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 3

(3) è necessario proseguire in questa direzione ed istituire il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010, al fine di portare avanti questa solidarietà tra Stati membri, alla luce dello sviluppo della legislazione comunitaria nel settore dell'asilo, tenendo conto dell'esperienza maturata durante l'attuazione della prima fase del Fondo dal 2000 al 2004;

(3) è necessario proseguire in questa direzione ed istituire il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010, al fine di portare avanti questa solidarietà tra Stati membri, alla luce dello sviluppo della legislazione comunitaria nel settore dell'asilo, tenendo conto dell'esperienza maturata durante l'attuazione della prima fase del Fondo dal 2000 al 2004 nonché delle riflessioni recenti ed in corso a livello UE e a livello mondiale sulle riforme e l'eventuale rafforzamento dei regimi di protezione internazionale.

Emendamento 2

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis) dal momento che la seconda fase del Fondo va oltre le attuali prospettive finanziarie, è necessario rivalutare la dotazione del Fondo in vista della sua compatibilità con il nuovo quadro finanziario;

Emendamento 3

Considerando 4

(4) è necessario sostenere gli sforzi espletati dagli Stati membri per concedere ai rifugiati e agli sfollati condizioni di accoglienza adeguate, incluse procedure di asilo eque ed efficienti, allo scopo di proteggere i diritti di quanti necessitano di una protezione internazionale e di migliorare il funzionamento dei sistemi di asilo;

(4) è necessario sostenere e migliorare gli sforzi espletati dagli Stati membri per concedere ai rifugiati e agli sfollati condizioni di accoglienza adeguate, per tener conto dei bisogni particolari dei gruppi più vulnerabili (quali i minori non accompagnati, le vittime della tortura o di stupri, le vittime del traffico o di forme di abusi sessuali, le persone che necessitano di cure mediche specifiche) come pure per applicare procedure di asilo eque ed efficienti e promuovere le buone pratiche , allo scopo di proteggere i diritti di quanti necessitano di una protezione internazionale e di migliorare il funzionamento dei sistemi di asilo;

Emendamento 4

Considerando 8

(8) è necessario un aiuto concreto per creare o migliorare le condizioni che permettano ai rifugiati e agli sfollati che lo desiderino, di decidere in piena conoscenza di causa di abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine;

(8) è necessario un aiuto concreto per creare o migliorare le condizioni che permettano ai rifugiati e agli sfollati che lo desiderino, di abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine in piena conoscenza di causa oltre che in sicurezza e dignità ;

Emendamento 5

Considerando 13

(13) è giusto ripartire le risorse in maniera proporzionata all'onere che grava su ogni Stato membro in conseguenza degli sforzi che esso espleta per accogliere rifugiati e sfollati;

(13) sebbene sia appropriato aumentare l'importo fisso concesso a ciascuno Stato membro per contribuire a migliorare il suo sistema d'asilo, è pur sempre giusto ripartire un'ampia parte delle risorse in maniera proporzionata all'onere che grava su ogni Stato membro in conseguenza degli sforzi che esso espleta per accogliere rifugiati e sfollati;

Emendamento 6

Considerando 15

(15) l'attuazione delle azioni da parte degli Stati membri deve offrire garanzie per quanto riguarda le modalità e la qualità, i risultati e la loro valutazione nonché la sana gestione finanziaria e il suo controllo;

(15) l'attuazione delle azioni da parte degli Stati membri deve offrire garanzie per quanto riguarda le modalità e la qualità, i risultati e la loro trasparenza, la loro valutazione nonché la sana gestione finanziaria e il suo controllo;

Emendamento 7

Considerando 19

(19) l'efficacia e l'incidenza delle azioni sostenute dal Fondo europeo per i rifugiati dipendono anche dalla valutazione che ne viene fatta ed è opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia nonché le modalità che garantiscono l'affidabilità della valutazione;

(19) l'efficacia e l'incidenza delle azioni sostenute dal Fondo europeo per i rifugiati dipendono anche dalla valutazione che ne viene fatta e della diffusione dei loro risultati. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia nonché le modalità che garantiscono l'affidabilità della valutazione e la qualità dell'informazione diffusa in materia (ex-ante e ex-post) ;

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafo 2

2. Nell'ambito della procedura di bilancio per il 2008 , la Commissione relazionerà, al più tardi il 1o maggio 2007 , sull'adeguatezza dell'importo per il 2008-2010 rispetto alle nuove prospettive finanziarie. Se del caso, la Commissione prenderà le opportune iniziative nel corso delle procedure di bilancio 2008-2010 al fine di garantire la coerenza degli stanziamenti annuali con le prospettive finanziarie.

2. Nell'ambito della procedura di bilancio per il 2007 , la Commissione relazionerà, al più tardi il 1o maggio 2006 , sulla compatibilità degli importi indicativi previsti per il periodo 2007-2010 rispetto alle nuove prospettive finanziarie. Se del caso, e tenendo conto dei bisogni reali constatati sul momento, la Commissione presenterà all'autorità di bilancio una proposta di revisione degli stanziamenti da mettere a disposizione del Fondo .

Emendamento 9

Articolo 3, punti 4 e 5

(4)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia domandato di essere ammesso ad una delle forme di protezione previste ai punti 1 e 3 ;

(4)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE ;

(5)

qualsiasi cittadino di paesi terzi o apolidi che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE .

(5)

qualsiasi cittadino di paesi terzi o apolidi che abbia domandato di essere ammesso ad una delle forme di protezione previste ai punti 1 e 3 .

Emendamento 10

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

b)

all'integrazione delle persone di cui all'articolo 3 , il cui soggiorno nello Stato membro interessato ha un carattere durevole e/o stabile ;

b) all'integrazione delle persone di cui all'articolo 3;

Emendamento 28

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

c)

al rimpatrio volontario delle persone di cui all'articolo 3, qualora tali persone non abbiano acquisito una nuova nazionalità e non abbiano lasciato il territorio dello Stato membro.

c)

al rimpatrio volontario delle persone di cui all'articolo 3, qualora tali persone non abbiano acquisito una nuova nazionalità e non abbiano lasciato il territorio dello Stato membro. Il Fondo non sostiene le azioni di rimpatrio forzato delle persone cui è stato negato il diritto d'asilo.

Emendamento 12

Articolo 4, paragrafo 3

3. Le azioni tengono conto delle questioni di genere, dei particolari bisogni delle persone più vulnerabili, comprese quelle sottoposte a torture o trattamenti inumani e degradanti, nonché l'interesse superiore del minore . Le azioni previste al paragrafo 1, punti a), b) e c) possono essere oggetto di progetti combinati.

3. Le azioni tengono conto delle questioni di genere, dell'interesse superiore del minore, dei particolari bisogni delle persone più vulnerabili (quali i minori non accompagnati, le vittime della tortura o di stupri, le vittime del traffico o di forme di abusi sessuali, le persone che necessitano di cure mediche specifiche) . Le azioni previste al paragrafo 1, punti a), b) e c) possono essere oggetto di progetti combinati.

Emendamento 13

Articolo 5, trattino 3

l'assistenza sociale, l'informazione o l'assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative;

l'assistenza sociale, l'informazione o l'assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziarie ;

Emendamento 14

Articolo 5, trattino 5

l'istruzione, la formazione linguistica, l'inserimento professionale;

la presa a carico di bisogni particolari delle persone più vulnerabili, in particolare in materia di scolarità dei minori;

Emendamento 15

Articolo 6, trattino 4

l'istruzione, la formazione professionale , il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi;

l'istruzione e la formazione, l'inserimento professionale , il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi;

Emendamento 16

Articolo 6, trattino 5

le azioni dirette a rendere tali persone autonome, anche sul piano economico;

l'aiuto all'occupazione e, più in generale, le azioni dirette a rendere tali persone autonome, anche sul piano economico;

Emendamento 17

Articolo 6, trattino 5 bis (nuovo)

 

le azioni dirette all'apprendimento della lingua veicolare del luogo di residenza;

Emendamento 18

Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. I progetti che implicano la partecipazione diretta delle persone di cui all'articolo 3 nell'elaborazione e nella messa in atto delle azioni sono definiti come azioni particolarmente innovative.

Emendamento 19

Articolo 8, paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter. Le azioni comunitarie possono finanziare progetti innovativi brevi.

Emendamento 20

Articolo 9, paragrafo 1

1. In caso di attivazione dei meccanismi di protezione temporanea previsti dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, il Fondo può inoltre finanziare, al di fuori delle azioni di cui all'articolo 4 e in aggiunta a queste ultime, misure urgenti a favore di uno o più Stati membri.

1. In caso di attivazione dei meccanismi di protezione temporanea previsti dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, il Fondo può inoltre finanziare, al di fuori delle azioni di cui all'articolo 4 e in aggiunta a queste ultime, misure urgenti a favore di uno o più Stati membri interessati .

Emendamento 21

Articolo 12, paragrafo 4, lettera b)

b)

organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte;

b)

organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte , tenendo debitamente conto dell'esigenza di una semplificazione amministrativa ;

Emendamento 22

Articolo 12, paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis. L'Autorità responsabile fa appello ad un comitato consultivo nazionale per definire gli obiettivi e le priorità del Fondo nonché il suo orientamento generale. Il comitato consultivo si compone di rappresentanti del governo, delle autorità locali, di organizzazioni di volontariato, delle parti sociali nonché di rappresentanti dell'UNHCR e di istituzioni universitarie.

Emendamento 23

Articolo 14, paragrafo 2, lettera d)

d)

una relazione sul grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

d)

una relazione sul grado di compatibilità e di complementarità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

Emendamento 24

Articolo 16, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l'importo fisso di 300 000 euro . Tale importo è fissato in 500 000 euro all'anno per gli anni 2005, 2006 e 2007 a favore degli Stati entrati a far parte dell'Unione europea il 1o maggio 2004.

1. Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l'importo fisso di 150 000 EUR . Tale importo è fissato in 500 000 EUR all'anno per almeno tre anni consecutivi a favore degli Stati entrati a far parte dell'Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data .

Emendamento 25

Articolo 19, paragrafo 3

3. Gli stanziamenti del Fondo devono essere complementari alle spese pubbliche o assimilabili degli Stati membri destinate ad azioni e misure coperte dalla presente decisione.

3. Gli stanziamenti del Fondo devono essere complementari e costituire un valore aggiunto rispetto alle spese pubbliche o assimilabili degli Stati membri destinate ad azioni e misure coperte dalla presente decisione.

Emendamento 26

Articolo 19, paragrafo 4, lettera a)

a)

nell'ambito delle azioni attuate negli Stati membri, previste dagli articoli 5, 6 e 7, il 50% del costo totale di un'azione specifica. Tale proporzione può essere portata al 60% per azioni particolarmente innovative o oggetto di partenariati transnazionali e al 75% negli Stati membri sostenuti dal Fondo di coesione;

a)

nell'ambito delle azioni attuate negli Stati membri, previste dagli articoli 5, 6 e 7, il 50% del costo totale di un'azione specifica. Tale proporzione può essere portata al 60% per azioni oggetto di partenariati transnazionali e al 75% negli Stati membri sostenuti dal Fondo di coesione;

Emendamento 27

Articolo 22, paragrafo 3

3. Un secondo prefinanziamento è erogato entro un termine non superiore a tre mesi previa approvazione da parte della Commissione di una relazione concernente l'esecuzione del programma di lavoro annuale e di una dichiarazione di spesa che attesti un livello di spesa pari almeno al 70% dell'importo del primo prefinanziamento erogato. L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non può superare il 50% dell'importo totale stanziato nella decisione di cofinanziamento o, in ogni caso, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impiegati dallo Stato membro a favore delle azioni selezionate nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.

3. Un secondo prefinanziamento è erogato entro un termine non superiore a tre mesi previa approvazione da parte della Commissione di una relazione concernente l'esecuzione del programma di lavoro annuale e di una dichiarazione di spesa che attesti un livello di spesa pari almeno al 70% dell'importo del primo prefinanziamento erogato. L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione è pari al saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impiegati dallo Stato membro a favore delle azioni selezionate nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0308

Prevenzione e riciclo dei rifiuti

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti» (COM(2003) 301 — C5-0385/2003 — 2003/2145(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione «Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti» (COM(2003) 301 — C5-0385/2003),

vista la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (1),

vista la comunicazione della Commissione «Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali» (COM(2003) 572),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo Politica integrata dei prodotti — Sviluppare il concetto di «ciclo di vita ambientale» (COM(2003) 302),

vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (2),

vista la proposta della Commissione, del 29 ottobre 2003, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche che istituisce un'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) (sugli inquinanti organici persistenti) (COM(2003) 644) (proposta «REACH»),

vista la sua risoluzione del 19 novembre 2003 sulla relazione sull'attuazione della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (Direttiva quadro concernente i rifiuti) (3),

viste la sua risoluzione del 14 novembre 1996 sulla comunicazione della Commissione eoncernente il riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti e il progetto di risoluzione del Consiglio sulla politica in materia di rifiuti (4) e la relativa risoluzione del Consiglio del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti (5),

visti l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0176/2004),

A.

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (6), gli Stati membri devono adottare misure adeguate per promuovere innanzitutto la prevenzione o la riduzione della produzione di rifiuti e la loro nocività,

B.

considerando che l'articolo 4 della precitata decisione n. 1600/2002/CE prevede che le strategie tematiche previste dal programma siano sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio e, se necessario, assumano la forma di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi dell'articolo 251 del trattato (codecisione),

C.

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 1600/2002/CE include i seguenti obiettivi:

ridurre sensibilmente il volume globale dei rifiuti prodotti, tramite iniziative di prevenzione della produzione di rifiuti, un utilizzo più efficace delle risorse e l'adozione di forme di produzione e di consumo più sostenibili,

ridurre sensibilmente la quantità di rifiuti destinati a essere eliminati e di rifiuti pericolosi, evitando l'aumento delle emissioni nell'atmosfera, nelle acque e nel suolo,

incoraggiare il riutilizzo dei rifiuti e vigilare affinché il livello di nocività di quelli ulteriormente generati sia ridotto ed essi presentino i rischi meno elevati possibile, attribuendo la priorità al recupero e in particolare al riciclo dei rifiuti; ridurre al massimo la quantità dei rifiuti destinati a essere eliminati e assicurarsi che l'eliminazione avvenga in piena sicurezza; il trattamento dei rifiuti destinati a essere eliminati deve avvenire in un sito il più vicino possibile a quello di produzione dei rifiuti stessi, sempre che ciò non comporti una minore efficacia delle operazioni di trattamento,

D.

considerando che l'articolo 8, paragrafo 2, punto ii), della decisione n. 1600/2002/CE prevede lo sviluppo e l'esecuzione di misure per prevenire i rifiuti, mentre il punto iii) riguarda la gestione dei rifiuti e la messa a punto di una strategia tematica per il riciclo dei rifiuti,

E.

considerando che l'articolo 8, paragrafo 2, punto iv) della decisione n. 1600/2002/CE prevede l'elaborazione o la revisione della normativa sui rifiuti, ivi compresi, tra l'altro, i rifiuti edilizi e di demolizione, i fanghi di depurazione e i rifiuti biodegradabili, nonché la precisazione della distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è e lo sviluppo di criteri adeguati per un'ulteriore elaborazione degli Allegati IIA e IIB della direttiva quadro sui rifiuti,

F.

considerando che l'articolo 8 della decisione n. 1600/2002/CE prevede inoltre la messa a punto di una strategia tematica per un uso e una gestione sostenibili delle risorse e mette in evidenza lo stretto legame che esiste tra una gestione sostenibile delle risorse naturali e la gestione dei rifiuti,

G.

considerando che devono essere attuate misure volte a condurre da un lato ad una riduzione delle risorse impiegate nei prodotti, optando per processi di produzione più puliti, causa di una quantità minore di rifiuti, e allungando la durata di vita dei prodotti, e, dall'altro, che occorre orientare la scelta e la domanda dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti,

H.

considerando che la maggior parte degli Stati membri continuano a mostrare scarso impegno per quanto riguarda il tempestivo recepimento, entro i termini previsti, della normativa comunitaria sui rifiuti e la sua corretta applicazione, per cui si verificano un notevole danno per il livello di tutela ambientale perseguito nella Comunità e considerevoli svantaggi concorrenziali per le imprese degli Stati membri che invece applicano la normativa con tempestività,

I.

considerando che la «prevenzione dei rifiuti» si riferisce unicamente alla riduzione della produzione dei rifiuti e non dovrebbe essere confusa con la diversione dei rifiuti già generati dall'eliminazione,

J.

considerando che l'UE ha già adottato diverse misure per minimizzare l'insieme dei problemi connessi con i rifiuti, e che queste misure non bastano però a ridurre la produzione di rifiuti pericolosi o non pericolosi e i loro effetti nefasti sull'ambiente, né a garantire una gestione sostenibile dei rifiuti,

K.

considerando che, a seguito delle notevoli differenze culturali e regionali fra i vari Stati membri, un sistema comune deve tenere conto delle diversità regionali e che è perciò necessario mettere a punto una strategia globale che consenta di utilizzare strumenti di orientamento diversi,

L.

considerando che, se vuole avere successo, una politica intesa a limitare i rifiuti dovrebbe in definitiva basarsi su un'analisi scientifica solida e su dati statistici validi; che, tuttavia, il fatto che i dati oggi disponibili non siano stati finora valutati o siano stati valutati soltanto in modo inadeguato e che solo a partire dal 2006 — al più presto — si possa tener conto dei dati raccolti nel contesto del regolamento sulla statistica sui rifiuti non dovrebbe rappresentare una scusa per ritardare ulteriormente l'adozione di misure volte a ridurre l'impatto sull'ambiente dei prodotti e dei loro rifiuti,

M.

considerando che la prevenzione dei rifiuti è un obiettivo ineludibile anche della strategia in materia di risorse naturali e della politica integrata dei prodotti e che la direttiva 96/61/CE e la proposta REACH potrebbero svolgere un'importante funzione nella prevenzione e nella gestione dei rifiuti;

N.

considerando che nella maggior parte dei paesi il metodo più frequente di gestione dei rifiuti continua ad essere quello dell'eliminazione e soprattutto della discarica,

O.

considerando che la cernita dei rifiuti prima di immetterne frazioni in discariche che funzionano secondo lo stato dell'arte apporta un contributo importante alla tutela dell'ambiente,

P.

considerando che la prevenzione della produzione di rifiuti e la prevenzione dei rifiuti destinati all'eliminazione costituiscono un considerevole potenziale per un'efficace politica di prevenzione quantitativa dei rifiuti,

Q.

considerando che un adeguamento dei processi produttivi può consentire di ridurre la quantità dei rifiuti o la loro pericolosità,

R.

considerando che la prevenzione, il reimpiego, il riciclo e il recupero energetico dei rifiuti — nell'ordine indicato che riflette l'ordine di importanza — possono fornire un importante contributo alla salvaguardia delle risorse naturali e che, perché ciò avvenga, il requisito è, stando all'attuale stato della tecnica, la separazione alla fonte di taluni flussi di rifiuti,

S.

considerando che la mancanza di norme comunitarie minime per gli impianti di recupero dà luogo a un diverso livello di protezione ambientale negli Stati membri, a forme di dumping ecologico e a distorsioni della concorrenza,

T.

considerando che gli approcci per fissare gli obiettivi di riciclo dei vari materiali, ad esempio per il materiale plastico, oppure un sistema che preveda permessi scambiabili potrebbero senz'altro rappresentare in futuro un'integrazione delle normative comunitarie in materia di gestione, ma che attualmente restano aperte ancora molteplici quesitioni circa l'attuabilità pratica,

U.

considerando deplorevole che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti siano attualmente esenti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, visto che tali operazioni possono contribuire notevolmente alle emissioni di CO2,

V.

considerando che le recenti sentenze della Corte di giustizia concernenti le distinzioni tra i diversi metodi di recupero e smaltimento finale hanno creato incertezza per quanto riguarda la classificazione delle operazioni di recupero e smaltimento quali indicate all'Allegato II della direttiva 75/442/CEE,

W.

considerando che è urgentemente necessario distinguere il recupero dall'eliminazione dei rifiuti e che chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, costituisce il requisito per una maggiore certezza delle imprese in termini di diritto, di pianificazione e di investimenti; considerando altresì che non esistono adeguate definizioni comunitarie per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti e il loro reimpiego,

1.

plaude alla comunicazione della Commissione che considera una base adeguata per il dibattito sulla futura strategia;

2.

invita la Commissione a trasformare la futura strategia tematica in un ambizioso quadro politico, ponendo innanzitutto l'accento su misure concrete di prevenzione dei rifiuti, al fine di raggiungere gli obiettivi del sesto piano d'azione comunitario per l'ambiente;

3.

constata con soddisfazione che la comunicazione estende la strategia tematica per il riciclo dei rifiuti, prevista nello stesso Sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente, ai settori importanti della gestione dei rifiuti, fra l'altro, alla prevenzione dei rifiuti e alla messa a punto del quadro normativo;

4.

ritiene necessario che la strategia venga discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 251 del trattato (codecisione);

5.

ritiene che il titolo della strategia («Strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti») non rispecchi adeguatamente gli obiettivi della strategia e le sfide di una futura politica comunitaria di gestione dei rifiuti e propone pertanto il titolo «Strategia tematica di prevenzione, riciclaggio e gestione dei rifiuti»;

6.

ritiene necessario chiarire in modo univoco e garantire la coerenza del rapporto che la strategia ha con altre misure e norme pertinenti, in particolare con la strategia relativa alle risorse, la politica integrata dei prodotti, la direttiva 96/61/CE e la proposta REACH, nonché con gli obiettivi della politica per la difesa del clima e la politica per la difesa del suolo;

7.

ritiene necessario che la strategia venga proposta in sincronia con la strategia relativa alle risorse e che intanto sia avviato un intenso dialogo con tutti gli interessati;

8.

sottolinea che l'obiettivo globale della strategia è quello di ridurre al minimo le incidenze negative dei rifiuti sull'ambiente; ciò implica che la strategia tematica dovrebbe definire le incidenze sull'ambiente, che il riciclaggio non è fine a se stesso, soprattutto per quanto attiene ai rifiuti pericolosi, e che la gerarchia dei rifiuti dovrebbe essere applicata correttamente alle diverse situazioni e materiali; ritiene che sia l'incidenza sull'ambiente a essere determinante; chiede pertanto che nella futura legislazione lo smaltimento abbia la priorità sul reimpiego e sul riciclaggio solo quando risulta chiaramente che è realmente più ecologico, il che potrebbe essere stabilito, ad esempio, sulla base di un confronto, tra l'altro, delle emissioni e del consumo di energia dei vari processi alternativi nell'arco di tutto il loro ciclo di vita;

9.

rileva che il modo migliore di ridurre l'impatto ambientale negativo dei rifiuti è, per cominciare, quello di non produrre i rifiuti, e che da ciò deriva l'importanza essenziale di misure volte a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti, in particolare di rifiuti pericolosi;

10.

sottolinea che la strategia deve mirare ad una gestione sostenibile dei rifiuti, il che significa che nel futuro quadro di misure e obiettivi comunitari si debbano prendere in considerazione, allo stesso modo e guardando al futuro, esigenze ecologiche, economiche e sociali;

11.

invita la Commissione a continuare, tra l'altro, a proporre l'obbligo di eliminare gradualmente alcune sostanze pericolose nel quadro della normativa connessa ai prodotti, quale efficace strumento di prevenzione qualitativa dei rifiuti, in modo da contribuire ad una riduzione globale del 20% della produzione di rifiuti pericolosi entro il 2010;

12.

invita la Commissione a garantire un'adeguata applicazione delle direttive esistenti che prevedono l'eliminazione graduale dell'uso di alcune sostanze pericolose, assicurando che le decisioni prese in sede di comitatologia siano in linea con le disposizioni della direttiva interessata e coerenti con l'approccio scelto nella legislazione connessa;

13.

in proposito si compiace espressamente del fatto che con detta strategia la Commissione intenda seguire un approccio che tiene conto dell'intero ciclo di vita della gestione delle risorse e che le future misure e obiettivi comunitari debbano basarsi su un'analisi approfondita dell'efficacia ecologica, dei costi e dell'utilità come pure del rapporto costi/benefici delle diverse opzioni;

14.

sottolinea la necessità di stabilire indicatori ambientali per i prodotti di consumo, che in particolare includano la quantità e l'incidenza dei rifiuti finali; è convinto che tali indicatori rappresenteranno un forte stimolo a migliorare la qualità ambientale dei prodotti e che la chiarezza degli indicatori consentirà ai produttori di orientare i propri investimenti verso materie e metodi di produzione meno inquinanti;

15.

chiede alla Commissione di essere ambiziosa, al momento di fissare nuovi obiettivi, di utilizzare le pratiche ambientali migliori come punto di riferimento per fissare gli obiettivi, di tendere a periodi transitori che possano essere adeguati al maggior numero possibile di Stati membri, consentendo tempi supplementari per taluni Stati membri, in casi ben giustificati, e di assicurare che siano adottate misure efficaci per monitorare l'applicazione;

16.

chiede alla Commissione di insistere, nell'elaborazione della strategia, sul principio di sussidiarietà; sottolinea a tal riguardo la necessità di stabilire chiari obiettivi per l'UE nel suo insieme, consentendo al contempo flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda il modo di conseguire tali obiettivi;

17.

ritiene urgentemente necessario accelerare, nel settore dei rifiuti, l'intera procedura di infrazione del trattato per porre fine agli svantaggi che sul piano della concorrenza subiscono le società con sede sociale negli Stati membri che provvedono a un tempestivo recepimento; incoraggia la Commissione ad esercitare, con ancor maggiore incisività e ricorrendo illimitatamente agli articoli 226 e 228 paragrafo 2 del trattato CE, i suoi poteri quando vigila sul modo in cui viene recepito il diritto comunitario in materia di rifiuti;

18.

ritiene inoltre che in vista del recepimento del diritto comunitario sia urgentemente necessario un più forte coordinamento tra gli Stati membri, con la partecipazione della Commissione, in modo da assicurare un migliore scambio di esperienze ed evitare eccessive discrepanze in sede di recepimento delle norme comunitarie negli ordinamenti nazionali; ribadisce pertanto alla Commissione e agli Stati membri la sua richiesta di istituire un comitato direttivo e consultivo per i rifiuti che renda possibili una vigilanza e un coordinamento scrupolosi e coerenti dell'applicazione della vigente normativa sui rifiuti e la consultazione degli ambienti interessati su tutte le norme sui rifiuti;

19.

propone che il suddetto organo verifichi le attuali norme sui rifiuti sotto il profilo della loro coerenza e semplificazione, allo scopo di raccomandare eventualmente la revisione delle norme che determinano costi superflui per le autorità e gli operatori economici oppure che inibiscono i processi innovativi, senza ridurre il livello di protezione della salute umana o dell'ambiente;

20.

propone che si distingua un'apposita categoria «reimpiego» dalla categoria «recupero» tra prevenzione e riciclo; ritiene che in tal modo si dia al reimpiego una definizione a se stante e possano essere adottati efficaci misure per promuoverlo; reputa che una strategia ottimale di gestione dei rifiuti comprenda la prevenzione, il reimpiego di prodotti e componenti, il riciclo di materiali, il recupero energetico nonché uno smaltimento ecocompatibile;

21.

ricorda in proposito l'importanza del recupero energetico per una gestione sostenibile dei rifiuti, una volta esperite tutte le possibilità di prevenzione, reimpiego e riciclaggio;

22.

chiede che venga costituito un «gruppo di lavoro per la prevenzione dei rifiuti», costituito da esperti degli Stati membri e della Commissione, per valutare entro due anni gli attuali e i nuovi dati e studi sulla prevenzione dei rifiuti, elaborare indicatori per la prevenzione dei rifiuti e formulare raccomandazioni concrete per le misure da prendere; chiede che i risultati del gruppo di lavoro siano presentati in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e resi accessibili al pubblico; chiede altresì che, sulla base della relazione e dei dati da attendersi a partire dal 2006 nel contesto del regolamento sulla statistica in materia di rifiuti, la Commissione proponga un quadro giuridico sulla riduzione dei rifiuti che predisponga i vari strumenti necessari per attuare e accompagnare gli obiettivi in materia di riduzione, in particolare:

chiarificazione ed elaborazione della definizione di prevenzione dei rifiuti,

linee guida per mettere a punto piani di riduzione dei rifiuti,

meccanismi di vigilanza e di informazione semestrale sull'attuazione dei piani nazionali per la riduzione dei rifiuti,

metodologia armonizzata per la misurazione dei rifiuti e l'informazione al riguardo, mettendo a punto una serie di indicatori per la riduzione dei rifiuti a livello municipale e industriale e, se necessario, per vari tipi di rifiuto all'interno di queste categorie;

23.

respinge i piani obbligatori di riduzione dei rifiuti, che interferirebbero eccessivamente con i flussi di produzione; reputa tuttavia che sarebbero auspicabili piani e programmi volontari di riduzione dei rifiuti, ad esempio, strategie a livello regionale, comunale o settoriale;

24.

invita la Commissione a integrare il sistema di riduzione dei rifiuti con strumenti quali:

la valutazione comparativa con riferimento alla produzione ecologica, ai fini di finanziamenti strutturali,

una rete europea di centri di assistenza tecnica gratuita sulla produzione ecologica,

criteri per la riduzione dei rifiuti nel processo di autorizzazione industriale,

un sistema di centri di riutilizzo e di riparazione riconosciuti,

linee guida e criteri per l'applicazione di piani conformi al principio «pay-as-you-throw» (chi getta paga) e un gruppo di lavoro per lo scambio di perizia sulla pratica migliore di tale principio;

un gruppo di lavoro, in relazione con la strategia tematica sull'uso e la gestione sostenibile delle risorse naturali, onde identificare i sussidi che nuocciono all'ambiente, da un lato, e le imposte sulle risorse con un incidenza positiva sull'ambiente, dall'altro;

25.

chiede alla Commissione di esaminare l'estensione della direttiva 96/61/CE all'intero settore dei rifiuti e, in tale contesto, di prendere in considerazione le esperienze che sul piano dell'esecuzione e dell'efficienza si sono finora acquisite con la direttiva;

26.

invita la Commissione a proporre che la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra sia estesa a tutte le operazioni di gestione dei rifiuti in modo da favorire la riduzione delle emissioni di CO2 in questo settore;

27.

plaude al fatto che la Commissione ha recentemente presentato proposte legislative in merito ai rifiuti minerari e alla revisione della direttiva sulle batterie nonché al proposito della Commissione di presentare nel 2004 proposte sui rifiuti biodegradabili e di modifica della direttiva sui fanghi di depurazione, che sono importanti punti fermi della strategia;

28.

chiede alla Commissione di presentare entro due anni proposte di norme armonizzate per gli impianti di recupero e di riciclo, inclusi gli impianti di pretrattamento ad alto livello;

29.

chiede alla Commissione di presentare entro due anni proposte tese a definire gli standard qualitativi dei materiali recuperati dai rifiuti;

30.

reputa necessario stabilire ulteriori norme e obiettivi in materia di riciclo per tali flussi di rifiuti che a causa del loro volume o pericolosità hanno pesanti ripercussioni sull'ambiente e che per il loro valore negativo o minimo non offrono o offrono soltanto pochi stimoli di mercato per il riciclo, in particolare per quanto riguarda i rifiuti edilizi e di demolizione, come previsto nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, e i rifiuti industriali;

31.

chiede in proposito alla Commissione, in vista di un riciclo a lungo termine e sostenibile, di presentare misure concrete che garantiscano la competitività delle materie prime secondarie rispetto alle materie prime primarie;

32.

invita la Commissione ad adottare misure volte a stimolare il riutilizzo; raccomanda gli Stati membri di applicare un'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta sui prodotti venduti dai centri di riutilizzo;

33.

chiede di ridurre al minimo la quantità dei rifiuti da eliminare affinché i rifiuti vengano riciclati; chiede un divieto, il più ampio possibile, di discarica di rifiuti riciclabili o compostabili entro il 2025, e chiede alla Commissione di proporre la conseguente revisione della direttiva sulla discarica presentando al riguardo anche un calendario che potrebbe essere il seguente:

dal 2010 divieto di discarica di rifiuti non pretrattati con percentuali fermentabili;

dal 2015 divieto di discarica di carta, cartone, vetro, tessili, legno, materie plastiche, metalli, gomma, sughero, ceramiche, cemento armato, laterizi e piastrelle;

dal 2020 divieto di discarica di tutti i rifiuti riciclabili,

dal 2025 divieto di discarica di tutti i restanti rifiuti tranne quando si tratta di rifiuti inevitabili o pericolosi (ad esempio, ceneri di filtraggio);

34.

invita la Commissione a proporre misure atte a garantire che i prodotti e i loro imballaggi immessi sul mercato dopo il 2010 siano riutilizzabili e/o riciclabili;

35.

reputa che l'armonizzazione delle imposte di discarica sia adeguata in quanto esse rincarano l'operazione di discarica e comportano proventi che consentono di aumentare gli standard di qualità delle discariche; è favorevole a norme più severe sul deposito e l'isolamento di rifiuti;

36.

ritiene che la responsabilità del produttore dovrebbe anche in futuro essere un elemento importante della politica comunitaria in materia di rifiuti;

37.

sottolinea l'importanza di applicare la nozione di responsabilità individuale del produttore onde procedere verso piani che contribuiscano alla prevenzione di residui di prodotti prioritari nella fase finale del ciclo di vita, come pile, residui della costruzione, mobili, carta e pneumatici;

38.

chiede alla Commissione di verificare più attentamente l'efficacia e il rapporto costo/benefici degli obiettivi di riciclo riferiti ai materiali e, in tale contesto, di chiarire anche in che modo debba essere attribuita la responsabilità del produttore; ricorda che gli obiettivi di riciclo riferiti ai materiali hanno senso solo se non esistono mercati di materie prime secondarie funzionanti;

39.

chiede alla Commissione di esaminare più approfonditamente lo strumento dei certificati negoziabili per il conseguimento degli obiettivi di recupero, di valutare le esperienze acquisite nella negoziazione dei certificati in altri ambiti e di raccogliere i risultati in una relazione prima che si proceda eventualmente a un test in ristretti settori di recupero;

40.

respinge attualmente l'idea di fissare quote europee di riciclo per sostituire quelle ancora da raggiungere a livello nazionale, in quanto potrebbero dar luogo a notevoli differenze normative in Europa e determinare quindi distorsioni della concorrenza; norme armonizzate sul recupero e l'istituzione di un efficace sistema europeo di monitoraggio e di sanzioni sarebbero il presupposto per un tale strumento che dovrebbe essere studiato più da vicino congiuntamente allo strumento dei certificati negoziabili;

41.

giudica l'applicazione dell'imposta sui rifiuti a chi questi rifiuti produce come uno strumento ricco di promesse e capace di dare stimoli economici ai cittadini e alle imprese, a ridurre il volume dei rifiuti ovvero a effettuare la raccolta differenziata; data la diversità delle realtà locali, reputa l'applicazione di questa imposta maggiormente indicata a livello regionale e locale; plaude pertanto all'iniziativa della Commissione di elaborare una linea direttrice per chi è chiamato a prendere decisioni a livello locale;

42.

incoraggia a tal proposito gli Stati membri e le autorità regionali e locali a elaborare e ad applicare politiche e misure per assicurare la raccolta differenziata di materiali riciclabili, in cooperazione con le imprese di riciclo; evidenzia che la mancata attuazione di tale politica, nel caso di talune autorità, non consente di offrire condizioni uguali per tutti;

43.

sottolinea che i materiali di scarto derivanti da attività industriali sono spesso più facili da riciclare, perché sovente presentano una maggiore omogeneità e una migliore qualità; invita pertanto la Commissione a tenere debitamente conto di ciò nello strumento giuridico previsto e a prescrivere in modo obbligatorio la raccolta separata dei materiali riciclabili in ambito industriale;

44.

chiede alla Commissione di elaborare, quanto prima possibile e indipendentemente dalla strategia, una separazione netta tra recupero ed eliminazione dei rifiuti;

45.

chiede in proposito il rispetto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, stando alla quale l'incerenimento dei rifiuti in un impianto di combustione viene riconosciuto come un'operazione di eliminazione, anche nel caso di energia prodotta e fornita a terzi;

46.

invita la Commissione a valutare il processo di consultazione già svolto sulla definizione del concetto di rifiuto e di renderlo accessibile al pubblico;

47.

chiede alla Commissione, come previsto nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, di precisare la differenza tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, di chiarire — quanto prima possibile e indipendentmente dalla strategia — la definizione di recupero e di elaborare una definizione generale dei concetti di «prevenzione dei rifiuti», «riutilizzo», «riciclo» e «ritrattamento»;

48.

invita la Commissione a riflettere sulle possibilità di aumentare la flessibilità della regolamentazione in materia di rifiuti, ad esempio moltiplicando le opportunità di un esame caso per caso, a seconda della qualità del rifiuto, o di procedure amministrative più semplici, in modo da garantire che la regolamentazione non intralci inutilmente il riciclo o il riutilizzo dei rifiuti;

49.

propone di rafforzare, attraverso campagne di informazione, la consapevolezza dei cittadini, delle autorità e degli operatori economici per quanto riguarda una gestione sostenibile dei rifiuti;

50.

sollecita il coinvolgimento di tutti gli operatori partecipanti al processo di riciclo dei rifiuti, ivi compresi i consumatori finali, e chiede che vengano adottati provvedimenti per una raccolta differenziata dei rifiuti onde far fronte alla sfida di una gestione sostenibile degli stessi;

51.

chiede che vengano istituiti centri di consulenza per promuovere la prevenzione e una gestione sostenibile dei rifiuti delle piccole imprese;

52.

chiede agli Stati membri di avviare uno scambio di informazioni a livello europeo sui programmi nazionali di formazione e formazione professionale nel settore della gestione dei rifiuti e propone di effettuare nelle scuole uno studio sui contenuti didattici e i dati scientifici riguardanti la problematica dei rifiuti, onde poter indirizzare agli Stati membri la raccomandazione di sensibilizzare maggiormente i giovani a detta problematica; a tale riguardo propone inoltre di elaborare, sulla base del suddetto studio, un programma che promuova progetti scolastici ai fini della prevenzione e della gestione sostenibile dei rifiuti;

53.

chiede alla Commissione e agli Stati membri un maggiore impegno per sviluppare ulteriormente norme internazionali di smaltimento dei rifiuti a livello ONU e OCSE;

54.

si compiace del fatto che la Commissione intenda sottoporre la strategia a un'ampia verifica dei risultati;

55.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

(3)  P5_TA(2003)0508.

(4)  GU C 362 del 2.12.1996, pag. 241.

(5)  GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1.

(6)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

P5_TA(2004)0309

Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea: Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione (COM(2003) 606 — C5-0594/2003 — 2003/2249(INI))

Sovente, i boni sono più lenti all'azione e non scorgendo le origini di un evento, sono infine spronati ad agire dalla necessità stessa; cosicché a volte a causa del loro indugiare ed agire lentamente, nel tentativo di preservare la loro calma anche a costo della dignità finiscono per perdere entrambe. M. Tullio Cicerone, Pro Sestio 100

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE e l'articolo 309 del trattato CE,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che è stata firmata a Nizza il 7 dicembre 2000 (1),

visto il progetto di trattato su una Costituzione per l'Europa (2) elaborato dalla Convenzione europea,

vista la comunicazione della Commissione (COM(2003) 606 — C5-0594/2003),

visto l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0227/2004),

A.

considerando che l'articolo 6 del trattato UE sancisce che l'Unione europea è una comunità basata sui valori e i principi fondamentali e impone il rispetto dei diritti fondamentali quali sono garantiti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e risultano dalle tradizioni degli Stati membri,

B.

considerando che l'appartenenza e la partecipazione all'Unione presuppongono il rispetto dei valori fondamentali e che, in caso di violazione grave e persistente degli stessi, si possono applicare le sanzioni previste all'articolo 7 del trattato UE,

C.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata solennemente proclamata dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo, accettata dalla Commissione europea e presa in considerazione dalla Corte di giustizia,

D.

considerando che la Convenzione europea ha inserito la Carta dei diritti fondamentali nel suo progetto di Costituzione,

E.

considerando che nel suo articolo 2, il progetto di costituzione pone il rispetto della dignità umana al primo posto nella scala di valori su cui si fonda l'Europa, estende questo rispetto al valore della parità e ricorda che questi valori sono comuni a tutti gli Stati membri in una società fondata sul pluralismo, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla non discriminazione,

F.

considerando che il progetto di costituzione conferma i testi che il trattato di Amsterdam e successivamente il trattato di Nizza hanno inserito sotto forma di articolo 7 del trattato UE nei trattati istitutivi e che tale progetto chiarisca i testi trasformandoli nell'articolo 58 in cui è sancito il potere dell'Unione,

G.

considerando che tutti gli Stati membri dell'Unione aderiscono alle Nazioni Unite e che il principio dello stato di diritto riguarda pertanto anche il rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite,

1.

plaude all'iniziativa della Commissione giudicandola come un importante contributo per una stretta cooperazione fra tutte le istituzioni dell'UE a salvaguardia dei valori dell'Unione e quindi dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

2.

ritiene che quando si constatano, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del trattato UE, un evidente rischio di violazione dei principi enunciati all'articolo 6, paragrafo 1, oppure, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, l'esistenza di una violazione grave e persistente, si debba garantire un livello di protezione superiore a quello proposto dalla Commissione;

3.

ritiene che, nell'applicare l'articolo 7 del trattato UE, si debba tener conto dei fenomeni politici che presentano rischi evidenti o costituiscono violazioni gravi e persistenti dei valori dell'Unione senza peraltro costituire un semplice accumulo di singole infrazioni giuridiche; ritiene che le negligenze di uno Stato membro in ordine alla violazione dei diritti dell'uomo, l'indulgenza mostrata nei confronti di queste violazioni o i comportamenti volti a favorire un clima o condizioni sociali in cui le persone si sentono giustamente minacciate debbano essere riconosciute come rischi evidenti per i valori dell'Unione e le libertà fondamentali dei suoi cittadini e delle sue cittadine;

4.

non condivide il parere della Commissione secondo cui «in questa Unione di valori l'attuazione di sanzioni in conformità dell'articolo 7 TUE e dell'articolo 309 TCE non si renderà necessaria»; ritiene piuttosto che, se si ignora l'eventuale necessità di sanzioni, si dia inevitabilmente l'impressione che l'Unione non intende o non è in grado di avvalersi di tutti i mezzi a sua disposizione per la tutela dei suoi valori;

5.

constata che né il trattato di Nizza né il progetto di costituzione approfondiscono la natura o l'importanza delle misure sospensive che il Consiglio dei Ministri può eventualmente decidere;

6.

sottolinea che il trattato, prevedendo un parere conforme del Parlamento europeo prima di ogni decisione del Consiglio e lasciando al Parlamento il diritto di chiedere l'avvio di una procedura in caso di evidente rischio di violazione grave, riconosce al Parlamento il suo ruolo particolare di difensore dei cittadini europei; ritiene che, nell'espletamento di questo particolare compito, il Parlamento debba assolvere senza spirito partigiano e in modo avveduto, responsabile e giusto il suo compito di difesa dei principi, dei valori e dei diritti fondamentali comuni;

7.

ritiene che, fatte salve le consultazioni e le informazioni tra le istituzioni europee, il Parlamento europeo debba fondare il suo parere definitivo in assoluta indipendenza;

8.

sottolinea la sua particolare responsabilità, in quanto rappresentante direttamente eletto dei cittadini europei, nella difesa della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti fondamentali;

9.

si rallegra per il fatto che il trattato di Nizza accresca il suo ruolo nel contesto della procedura di cui all'articolo 7 del trattato UE; ritiene tuttavia che la mancanza di un diritto di iniziativa parlamentare nella procedura prevista in caso di violazione grave non pregiudichi affatto il normale e abituale ruolo del Parlamento, per cui, se quest'ultimo non può attualmente avanzare domande formali in senso giuridico, nulla può impedirgli di avvalersi della sua prerogativa in materia di controllo per chiedere al Consiglio di attivarsi sul piano politico;

10.

sottolinea che per stabilire se esiste un evidente rischio di violazione grave (paragrafo 1) o una violazione grave e persistente (paragrafo 2) dei principi comuni, è necessario il parere conforme del Parlamento e che quindi è tanto più necessario soddisfare le condizioni sopra citate;

11.

dichiara di voler fondare l'applicazione dell'articolo 7 del trattato UE e, in particolare, la necessità del parere conforme in ordine alle constatazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, sui seguenti principi e chiede alla Commissione e al Consiglio di rispettarli:

a)

Principio della fiducia

L'Unione si attende dagli Stati membri una difesa attiva dei suoi valori comuni e su tale base dichiara la sua fiducia di principio:

nell'ordinamento costituzionale democratico e conforme allo stato di diritto di tutti gli Stati membri nonché nella capacità e determinazione delle loro istituzioni di scongiurare i rischi per le libertà fondamentali e i principi fondamentali,

nell'autorità della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea per i diritti dell'uomo.

Un intervento dell'Unione ai sensi dell'articolo 7 del trattato UE deve quindi limitarsi ai casi in cui esistono rischi evidenti e violazioni persistenti e non può essere invocato per far valere un qualsiasi diritto o una qualsiasi politica di supervisione permanente degli Stati membri da parte dell'Unione. Gli Stati membri, gli Stati aderenti e gli Stati candidati devono continuare a sviluppare la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali e, se necessario, attuare o continuare ad attuare le relative riforme.

Il principio di fiducia non è ostativo per quanto riguarda un maggior ricorso ai servizi dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia ed il ruolo dell'Osservatorio potrebbe eventualmente essere riveduto onde assicurare un controllo indipendente e obiettivo su una base più ampia.

b)

Principio del pluralismo

L'Unione rispetta il pluralismo delle concezioni politiche, degli obiettivi politici e dei valori nonché la loro competizione democratica sulla base dei diritti fondamentali e dei valori comuni. Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione vigilano pertanto a che le procedure previste dall'articolo 7 del trattato UE non vengano utilizzate scorrettamente come strumenti di lotta politica;

c)

Principio dell'uguaglianza

Nell'applicazione dell'articolo 7 del trattato UE, l'Unione riconosce il principio della rigorosa parità di trattamento di tutti gli Stati membri a prescindere dall'importanza, dall'indirizzo politico, dal contributo finanziario al bilancio dell'Unione, dalla durata del periodo di appartenenza all'UE o da altre caratteristiche;

d)

Principio della pubblicità

Tutte le decisioni prese a norma dell'articolo 7 del trattato UE dovrebbero risultare quanto più credibili possibile ai cittadini europei mentre le procedure, fatte salve le consultazioni diplomatiche e i colloqui politici, essere eseguite in modo trasparente, chiaro e accessibile alla collettività;

12.

ritiene opportuno, dopo il rinnovo del Parlamento europeo e della Commissione, avviare un dialogo interistituzionale sull'insieme dei criteri comuni e dei principi sopra indicati per l'avvio della procedura di cui all'articolo 7 del trattato UE, al fine di organizzare la cooperazione e lo scambio di tutte le informazioni essenziali tra le istituzioni europee;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri e dei paesi aderenti.


(1)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(2)  GU C 169 del 18.7.2003, pag. 1.


Mercoledì 21 aprile 2004

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 104/412


PROCESSO VERBALE

(2004/C 104 E/03)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 9.05.

Intervengono:

Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, il quale deplora la decisione di rinviare a giovedì la votazione sulla relazione Johanna L.A. Boogerd-Quaak (A5-0230/2004) e chiede che venga iscritta al turno di votazioni di oggi (il Presidente risponde che la decisione è stata presa a causa dell'impossibilità di preparare la votazione per oggi, visto il numero troppo elevato di emendamenti, di richieste di votazioni distinte, per parti separate e per appello nominale);

Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, il quale invita il gruppo PPE-DE a ritirare i propri emendamenti e chiede che si assicuri la votazione della relazione (il Presidente indica che la questione verrà dibattuta all'inizio del turno di votazioni di oggi);

Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, il quale fa presente che il suo gruppo non è il solo ad aver presentato emendamenti;

Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, in primo luogo sull'intervento di Hans-Gert Poettering e in seguito per chiedere che si stabilisca oggi a mezzogiorno la data della votazione su tale relazione;

Sarah Ludford sulla procedura di voto;

Sylvia-Yvonne Kaufmann, a nome del gruppo GUE/NGL, la quale appoggia l'iniziativa del Presidente e formula l'auspicio che la votazione abbia luogo;

Marie-Françoise Duthu, la quale chiede al Presidente di intervenire presso il Ministro degli esteri francese affinché rilasci con urgenza un visto di entrata a Akhmed Zakaiev, vice primo ministro del governo ceceno, invitato a Strasburgo per partecipare ad un'audizione stasera (il Presidente chiede all'oratrice di fornire ai servizi competenti le informazioni del caso e indica che farà il necessario);

Efstratios Korakas, il quale critica lo spostamento alla fine della seduta di lunedì del punto riservato agli interventi di un minuto (Il Presidente risponde che si è trattato di una misura eccezionale, adottata a causa dell'importanza del carico di lavoro);

Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, la quale ritiene inaccettabile il compromesso proposto dalla Presidenza iralandese del Consiglio in seguito alla votazione — da parte del Parlamento — della relazione Albert Jan Maat sulla protezione degli animali durante il trasporto (P5_TA(2004)0222 del 30.3.2004);

Christian Foldberg Rovsing su tale intervento.

2.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dal Consiglio e dalla Commissione:

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (COM(2004) 317 — C5-0191/2004 — 2002/0061(COD))

deferimento

merito: JURI

 

parere: EMPL, ENVI, CULT, PETI

base giuridica:

Articoli 40 e 47, paragrafi 1 e 2, trattato CE

2)

dalle commissioni parlamentari

Relazione sulla richiesta dell'on. Umberto Bossi riguardante la difesa della sua immunità parlamentare e dei suoi privilegi (2003/2171(IMM)) — commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Kurt Lechner (A5-0281/2004)

Relazione sulla richiesta dell'on. Umberto Bossi riguardante la difesa della sua immunità parlamentare e dei suoi privilegi (2003/2172(IMM)) — commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Kurt Lechner (A5-0282/2004)

3)

dal Comitato di conciliazione

***III Progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (PE-CONS 3638/2004 — C5-0153/2004 — 2002/0022(COD))

deferimento

merito: RETT

 

parere: JURI

base giuridica:

articolo 71, paragrafo 1 trattato CE

***III Progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio he modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (PE-CONS 3639/2004 — C5-0154/2004 — 2002/0023(COD))

deferimento

merito: RETT

 

parere: JURI, ITRE

base giuridica:

Articoli 71 e 156 trattato CE

***III Progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (PE-CONS 3640/2004 — C5-0155/2004 — 2002/0024(COD))

deferimento

merito: RETT

 

parere: BUDG, CONT, JURI, ITRE

base giuridica:

articolo 71 paragrafo 1 trattato CE

***III Progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (PE-CONS 3641/2004 — C5-0156/2004 — 2002/0025(COD))

deferimento

merito: RETT

 

parere: JURI

base giuridica:

articolo 71 paragrafo 1 trattato CE

3.   Decisioni concernenti alcuni documenti

Competenza delle commissioni

Commissione ECON:

Raccomandazione della Commissione relativa all'aggiornamento per il 2004 degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2003-2005). (COM(2004) 238 — C5-0183/2004 — 2004/2020(INI))

4.   Cipro (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Prospettive dell'unificazione di Cipro prima dell'adesione all'Unione europea

Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) e Günther Verheugen (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Elmar Brok, a nome del gruppo PPE-DE, Jacques F. Poos, a nome del gruppo PSE, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Hans Modrow, a nome del gruppo GUE/NGL, Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Koenraad Dillen, non iscritto, Arie M. Oostlander, Mechtild Rothe, Chris Davies, Mihail Papayannakis, Nelly Maes, Antonios Trakatellis, Giorgos Katiforis, Sarah Ludford, Konstantinos Alyssandrakis, Charles Tannock, Ioannis Souladakis, Ioannis Marinos, Dimitris Tsatsos, Giorgos Dimitrakopoulos e Dick Roche e Christopher Patten (membro della Commissione).

Proposta di risoluzione presentata a conclusione della discussione (conformemente all'articolo 37, paragrafo 2):

Jacques F. Poos, a nome della commissione Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, su Cipro (B5-0188/2004)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 10.25

5.   Situazione in Medio Oriente (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Situazione in Medio Oriente

Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) fa la dichiarazione.

PRESIDENZA: David W. MARTIN

Vicepresidente

Christopher Patten (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Armin Laschet, a nome del gruppo PPE-DE, Emilio Menéndez del Valle, a nome del gruppo PSE, Sarah Ludford, a nome del gruppo ELDR, Per Gahrton, a nome del gruppo Verts/ALE, Jan Dhaene, Proinsias De Rossa e Dick Roche.

La discussione è chiusa.

6.   Relazioni transatlantiche (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Relazioni transatlantiche

Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) fa la dichiarazione.

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

Christopher Patten (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Ilkka Suominen, a nome del gruppo PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, e Ole Andreasen, a nome del gruppo ELDR.

Essendo giunta l'ora del turno di votazioni, la discussione è qui interrotta.

Sarà ripresa alle 15.00 (punto 16).

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

7.   Comunicazione della Presidenza (accuse di frode)

Il Presidente fa la seguente comunicazione:

Onorevoli colleghi, mercoledì 31 marzo ho fatto una dichiarazione in Aula su una serie di articoli e di reportages televisivi riguardanti illazioni su determinati deputati al Parlamento europeo, presumibilmente basate su interviste e commenti rilasciati da uno dei membri, l'on. Hans-Peter Martin. In quel momento ho informato l'Aula che i servizi competenti avrebbero esaminato prontamente e in modo approfondito le accuse mosse e che sarebbero state adottate le misure opportune. Ho altresì invitato l'on. Martin a trasmettermi ogni informazione riguardante eventuali illeciti, abusi di fondi o irregolarità di cui fosse a conoscenza, in modo da poter effettuare le opportune indagini, com'è suo dovere in qualità membro di questo Parlamento.

Tardi nella notte di lunedì, mi ha trasmesso una lettera in cui critica in dettaglio il regime in vigore per le indennità dei membri. Egli muove inoltre accuse specifiche — due osservazioni concernenti riunioni di un gruppo politico che si sono svolte al di fuori dei luoghi di lavoro — ed elenca 7 000 casi in cui i membri hanno chiesto l'indennità in circostanze, a suo dire, non appropriate, ad esempio il caso in cui dei membri hanno firmato il registro centrale di presenza, ma non gli elenchi di presenza per le riunioni parlamentari.

Per quanto riguarda i punti specifici sollevati, ho chiesto al gruppo politico interessato di fornirmi ulteriori informazioni sulle due riunioni indicate. Sulla questione più generale del registro centrale di presenza, mi sembra chiaro che l'on. Martin intende criticare il sistema e un articolo specifico del regolamento. Tuttavia, non vi è alcuna indicazione che i deputati abbiano violato il regolamento di questo Parlamento.

A livello più generale, egli non riconosce gli importanti progressi compiuti dal Parlamento per quanto riguarda la riforma delle norme e delle regolamentazioni vigenti al fine di assicurare una maggiore trasparenza e responsabilità e rispondere prontamente ai punti portati alla nostra attenzione dalla Corte dei conti nelle sue relazioni annuali o speciali per quanto concerne eventuali carenze nelle nostre norme.

Sotto le presidenze degli onorevoli Hänsch, Gil-Robles Gil-Delgado e Fontaine ed anche sotto il mio mandato, l'Ufficio di presidenza e i Questori hanno introdotto riforme specifiche riguardanti l'indennità di viaggio e di segreteria e altri tipi di indennità.

All'inizio del mio mandato ho chiesto una riforma globale basata su due elementi principali: innanzitutto l'equo trattamento dei membri di questo Parlamento sulla base dell'uguaglianza e, in secondo luogo, che la trasparenza sulle indennità sia basata sui costi sostenuti. Fino all'inizio di quest'anno, al Parlamento auspicavamo che il Consiglio potesse accogliere questo pacchetto perché avevamo fatto i compromessi necessari. Tuttavia, all'ultimissimo momento una minoranza di Stati membri ha bloccato questa riforma. Ciò non ha impedito all'Ufficio di presidenza e agli altri organi di questo Parlamento di esaminare ulteriori riforme su base incrementale. Sarebbe stato più utile e, a mio parere, più proficuo se l'on. Martin si fosse associato a questa volontà di riforma in sede di commissione e in plenaria invece di condurre una campagna il cui scopo principale sembra essere stato quello di cercare di gettare il discredito sull'Istituzione, di mettere in discussione l'onore dei deputati e di danneggiare al massimo — senza alcuna prova — le persone, le loro carriere e le loro famiglie.

Nei tempi in cui viviamo è molto facile compromettere la reputazione di personalità pubbliche. È estremamente difficile controbattere denigrazioni e informazioni parziali una volta che queste sono state lanciate in taluni settori dei media.

Il regolamento di questo Parlamento è un «lavoro in corso». Storicamente siamo un Parlamento ancora relativamente giovane e in continua evoluzione. A partire da maggio dovremo individuare dei sistemi equi per i rappresentanti eletti di 25 Stati membri.

Un settore che non è stato ancora disciplinato riguarda il comportamento dei deputati. È mia opinione personale, tuttavia, che filmare segretamente i membri o registrare segretamente le loro conversazioni sia inaccettabile in qualsiasi circostanza, soprattutto se chi lo fa è un collega deputato.

Questi sono metodi che richiamano alla mente altri tempi e altri luoghi.

Quando parliamo di regole di comportamento in questo Parlamento, un'importante considerazione da tener presente è il comportamento reciproco. Il Parlamento ha sempre sostenuto i diritti di chi rivela pubblicamente gli abusi, ma ci aspettiamo anche che queste persone seguano le opportune procedure vigenti. In questo caso, mi sembra che non si sia neppure tentato di utilizzare le procedure usuali che, anzi, sono state ignorate nel grottesco tentativo di ottenere la massima pubblicità personale.

Risponderò in dettaglio all'on. Martin. I casi specifici che ha sollevato saranno esaminati con la cooperazione dei deputati e dei gruppi politici interessati. Lasciatemi tuttavia ripetere che, sulla base della lettera che mi ha inviato, non esiste alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni in merito a illeciti o a violazioni delle norme vigenti. Concedetemi di dichiarare la mia profonda disapprovazione personale per i metodi utilizzati dall'onorevole collega.

Interviene Hans-Peter Martin per fatto personale a seguito della comunicazione.

Poiché molti deputati chiedono di intervenire, il Presidente indica che — in considerazione della quantità di relazioni iscritte nel turno di votazioni — non è possibile avviare un dibattito.

Interviene Enrique Barón Crespo, il quale assicura che il gruppo PSE sosterrà il Presidente.

8.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

8.1.   Calendario delle tornate del Parlamento europeo per il 2005 (votazione)

Calendario delle tornate per il 2005: vedi proposte della Conferenza dei presidenti (punto 8 del PV del 19.04.2004)

Votazione

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

Il calendario delle tornate per il 2005 è fissato nel modo seguente:

dal 10 al 13 gennaio

il 26 e 27 gennario

dal 21 al 24 febbraio

dal 7 al 10 marzo

dall'11 al 14 aprile

il 27 e 28 aprile

dal 9 al 12 maggio

il 25 e 26 maggio

dal 6 al 9 giugno

il 22 e 23 giugno

dal 4 al 7 luglio

dal 5 all'8 settembre

dal 26 al 29 settembre

il 12 e 13 ottobre

dal 24 al 27 ottobre

dal 14 al 17 novembre

il 30 novembre e 1o dicembre

dal 12 al 15 dicembre

Charles Tannock ha protestato contro il fatto che un emendamento presentato per sopprimere le tornate a Strasburgo sia stato dichiarato irricevibile e ritiene che la Corte di giustizia dovrebbe essere investita della questione.

Avril Doyle è intervenuta sull'emendamento 2.

8.2.   Accordo CE/USA sui dati PNR (richiesta di parere alla Corte di giustizia) (votazione)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

Il Presidente ricorda di aver dato lettura lunedì di una lettera del presidente della commissione JURI con la quale si raccomandava di chiedere il parere della Corte di giustizia delle Comunità europee sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, e che Frits Bolkestein e Christopher Patten hanno precisato la posizione della Commissione sulla questione (punto 15 del PV del 19.04.2004 e punto 28 del PV del 20.04.2004).

Intervengono Christopher Patten (membro della Commissione), Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Anna Terrón i Cusí, a nome del gruppo PSE, Klaus-Heiner Lehne, a nome del gruppo PPE-DE, Marco Cappato, non iscritto, e Johanna L.A. Boogerd-Quaak (relatore).

Il Presidente chiede all'Assemblea se sia opportuno presentare alla Corte una richiesta ufficiale di parere sulla compatibilità dell'accordo con le disposizioni dei trattati.

Con VE (276 favorevoli, 260 contrari, 13 astenuti), il Parlamento approva la presentazione di una richiesta di consultazione della Corte.

Interviene Graham R. Watson.

9.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del parlamento del Rwanda, presente in tribuna d'onore.

10.   Turno di votazioni (seguito)

10.1.   Libertà di espressione e di informazione (decisione sulla procedura di voto)

Relazione Boogerd-Quaak — A5-0271/2004

Il Presidente comunica che alla relazione Boogerd-Quaak sono stati presentati 338 emendamenti e che al servizio competente sono state trasmesse 51 pagine di richieste di votazioni per appello nominale, per parti separate e distinte, e che, in queste condizioni, il servizio competente non è stato in grado di preparare la relativa votazione in tempo utile per oggi.

Riferendosi all'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 130 del regolamento, e riconoscendo nel contempo ai gruppi politici il diritto di presentare delle richieste conformi alle disposizioni del regolamento, il Presidente propone quanto segue:

la votazione avrà luogo domani alle 12.00,

per gli emendamenti saranno autorizzate le votazioni normali, ma non le votazioni per parti separate e le votazioni per appello nominale,

saranno autorizzate le richieste di votazione per parti separate sui paragrafi originari della proposta di risoluzione e una sola votazione per appello nominale per ciascun paragrafo, secondo le indicazioni fornite dai gruppi.

Qualora l'Assemblea respinga tale proposta, la votazione si svolgerà conformemente all'articolo 130, paragrafo 3 del regolamento, per primo verrà cioè posto in votazione il testo iniziale della relazione, paragrafo per paragrafo.

Intervengono su tale proposta Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Giuseppe Di Lello Finuoli, a nome del gruppo GUE/NGL e Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN, Johanna L.A. Boogerd-Quaak (relatore) e Jorge Salvador Hernández Mollar (presidente della commissione LIBE).

Con votazione per AN (Presidente) (214 favorevoli, 294 contrari, 15 astenuti) il Parlamento respinge la proposta.

La votazione avrà pertanto luogo secondo la procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3 del regolamento.

Intervengono: Johannes (Hannes) Swoboda sull'orario della seduta di domani, Jorge Salvador Hernández Mollar per fatto personale in seguito all'intervento di Enrique Barón Crespo, intervento nel quale quest'ultimo ha affermato che alcuni documenti sarebbero scomparsi presso la commissione LIBE, Enrique Barón Crespo, il quale si dichiara disposto a fornire informazioni al riguardo all'Ufficio di presidenza (il Presidente gli chiede di confermare le sue osservazioni o di ritirarle entro il termine della presente tornata) e Jorge Salvador Hernández Mollar, nonché Guido Podestà e José Ribeiro e Castro, questi ultimi sulla procedura di voto.

José Ribeiro e Castro chiede inoltre, sulla base dell'articolo 144 del regolamento, il rinvio in commissione della relazione. Il Presidente risponde che l'oratore potrà, in applicazione delle disposizioni dell'articolo precitato, presentare tale richiesta al momento della votazione.

PRESIDENZA: Guido PODESTÀ

Vicepresidente

10.2.   Trasporti di merci su strada (versione codificata) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada (versione codificata) [COM(2004) 47 — C5-0055/2004 — 2004/0017(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Giuseppe Gargani (A5-0250/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0310)

10.3.   Vita dei pesci in acqua dolce (versione codificata) ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (versione codificata) [COM(2004) 19 — C5-0038/2004 — 2004/0002(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Giuseppe Gargani (A5-0252/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0311)

10.4.   Veicoli a motore (comportamento alla combustione dei materiali impiegati nell'allestimento interno) *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite riguardante le prescrizioni tecniche uniformi applicabili al comportamento alla combustione dei materiali impiegati nell'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore [5049/2004 — C5-0106/2004 — 2003/0247(AVC)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Luis Berenguer Fuster (A5-0238/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0312)

10.5.   Protezione degli autoveicoli contro impieghi non autorizzati *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite riguardante le prescrizioni tecniche uniformi in tema di protezione degli autoveicoli contro impieghi non autorizzati [5048/2004 — C5-0105/2004 — 2003/0248(AVC)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Luis Berenguer Fuster (A5-0240/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0313)

10.6.   Omologazione dei pneumatici (rumore di rotolamento) *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite riguardante le prescrizioni uniformi in tema d'omologazione dei pneumatici sotto il profilo del rumore di rotolamento [5047/2004 — C5-0107/2004 — 2003/0254(AVC)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Luis Berenguer Fuster (A5-0239/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0314)

10.7.   Riesportazione e rispedizione di prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto riguarda le condizioni di riesportazione e di rispedizione di prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento [COM(2004) 155 — C5-0129/2004 — 2004/0051(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Joseph Daul (A5-0231/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0315)

10.8.   Pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi [COM(2004) 243 — C5-0187/2004 — 2004/0076(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Christa Randzio-Plath (A5-0276/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0316)

10.9.   Osservatorio europeo dell'audiovisivo ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1999/784/CE del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo [COM(2003) 763 — C5-0622/2003 — 2003/0293(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatore: Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte (A5-0241/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0317)

10.10.   Convenzione quadro dell'OMS sulla lotta contro il tabagismo * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla lotta contro il tabagismo [COM(2003) 807 — C5-0028/2004 — 2003/0316(CNS)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Jules Maaten (A5-0226/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0318)

10.11.   Confetture, gelatine, marmellate di frutta, crema di marroni * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana [COM(2004) 151 — C5-0128/2004 — 2004/0052(CNS)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Caroline F. Jackson (A5-0251/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0319)

10.12.   Discarico 2002 (Agenzie decentrate) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sui discarichi da dare per l'esercizio 2002:

1.

Agenzia europea per la ricostruzione [C5-0632/2003- 2003/2242(DEC)]

2.

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro [C5-0636/2003-2003/2246(DEC)]

3.

Agenzia europea per l'ambiente [C5-0635/2003-2003/2245(DEC)]

4.

Agenzia europea per la valutazione dei medicinali [C5-0638/2003-2003/2255(DEC)]

5.

Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea [C5-0637/2003-2003/2247(DEC)]

6.

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale [C5-0630/2003-2003/2240(DEC)]

7.

Eurojust [C5-0662/2003-2003/2256(DEC)]

8.

Fondazione europea per la formazione [C5-0641/2003-2003/2259(DEC)]

9.

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro [C5-0631/2003-2003/2241(DEC)]

10.

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze [C5-0634/2003-2003/2244(DEC)]

11.

Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia [C5-0633/2003-2003/2243(DEC)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Jan Mulder (A5-0212/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTE DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (da P5_TA(2004)0320 a P5_TA(2004)0330)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (da P5_TA(2004)0320 a P5_TA(2004)0330)

10.13.   Discarico 2002: CECA (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per l'esercizio 2002 [C5-0646/2003 — 2003/2218(DEC)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Heide Rühle (A5-0201/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0331)

10.14.   Sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti [5762/1/2004 — C5-0184/2004 — 2001/0229(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Philip Charles Bradbourn (A5-0278/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 15)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P5_TA(2004)0332)

Interventi sulla votazione:

Georg Jarzembowski ha segnalato un errore nella versione tedesca della posizione comune.

10.15.   Struttura delle aziende agricole a seguito dell'allargamento (indagini comunitarie) ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole a seguito dell'allargamento [COM(2003) 605 — C5-0477/2003 — 2003/0234(COD)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Reimer Böge (A5-0194/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 16)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0333)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0333)

10.16.   Strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) ***I (votazione)

Relazione sulla proposta de regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) [COM(2003) 667 — C5-0527/2003 — 2003/0260(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Caroline F. Jackson (A5-0137/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 17)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0334)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0334)

10.17.   Accordo CE/USA sui dati PNR * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti [COM(2004) 190 — C5-0162/2004 — 2004/0064(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Johanna L.A. Boogerd-Quaak (A5-0271/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 18)

Johanna L.A. Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR, chiede, sulla base dell'articolo 144, paragrafo 1 del regolamento, il rinvio in commissione della relazione, per lasciare alla Corte di giustizia il tempo sufficiente per formulare il suo parere sulla questione (vedi punto 8.2 del presente PV). Intervengono su tale richiesta Graham R. Watson e Jorge Salvador Hernández Mollar (presidente della commissione LIBE).

Con VE (299 favorevoli, 218 contrari, 6 astenuti), il Parlamento approva la richiesta.

10.18.   Timbratura dei documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il manuale comune [COM(2003) 664 — C5-0580/2003 — 2003/0258(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Roberta Angelilli (A5-0229/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 19)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0335)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0335)

10.19.   Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) [COM(2003) 808 — C5-0060/2004 — 2003/0311(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Ozan Ceyhun (A5-0248/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 20)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0336)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0336)

10.20.   Discarico 2002: sezione III del bilancio generale (votazione)

Relazione sullo scarico per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2002 (Commissione) [SEC(2003) 1104 — C5-0564/2003 — 2003/2210(DEC)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Juan José Bayona de Perogordo (A5-0200/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 21)

1. PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0337)

2. PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0337)

3. PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0337

10.21.   Discarico 2002: sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo (votazione)

Relazione sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2002 [COM(2003) 475 — C5-0496/2003 — 2003/2189(DEC)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Jonas Sjöstedt (A5-0183/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 22)

1. PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0338)

2. PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0338)

3. PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0338)

10.22.   Discarico 2002: Sezioni II, IV, V, VI, VII e VIII del bilancio generale (votazione)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002

1.

Sezione II, Consiglio

2.

Sezione IV, Corte di giustizia

3.

Sezione V, Corte dei conti

4.

Sezione VI, Comitato economico e sociale

5.

Sezione VII, Comitato delle regioni

6.

Sezione VIII, Mediatore

[I5-0034/2004 — C5-0088/2004 — 2003/2212(DEC), 2003/2213(DEC), 2003/2214(DEC), 2003/2215(DEC), 2003/2216(DEC), 2003/2217(DEC)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Gabriele Stauner (A5-0228/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 23)

Sezione II, Consiglio

1. PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0339)

2. PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0339)

Sezione IV, Corte di giustizia

1. PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0340)

2. PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0340)

Sezione V, Corte dei conti

1. PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0341)

2. PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0341)

Sezione VI, Comitato economico e sociale

1. PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0342)

2. PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0342)

Sezione VII, Comitato delle regioni

1. PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0343)

2. PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0343)

Sezione VIII, Mediatore europeo

1. PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0344)

2. PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0344)

10.23.   Discarico 2002: Sezione I del bilancio generale (votazione)

Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 Sezione I — Parlamento europeo [I5-0034/2004 — C5-0088/2004 — 2003/2211(DEC)] — Commissione per il controllo dei bilanci.

Relatore: Michiel van Hulten (A5-0218/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 24)

1. PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0345)

2. PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0345)

Interventi sulla votazione:

Jean-Louis Bourlanges e Michiel van Hulten (relatore),

Freddy Blak e Helmut Kuhne hanno segnalato che l'approvazione dell'emendamento 44 faceva decadere gli emendamenti da 29 a 32,

Markus Ferber e Hans-Peter Martin, quest'ultimo sull'intervento di Markus Ferber,

Michiel van Hulten sul risultato della votazione.

10.24.   Diritto delle società, governo societario (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea — Piano d'azione [COM(2003) 284 — C5-0378/2003 — 2003/2150(INI)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Fiorella Ghilardotti (A5-0253/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 25)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0346)

*

* *

Intervengono: Richard A. Balfe, il quale chiede, vista l'ora, che le votazioni siano interrotte a questo punto, e Jacques F. Poos il quale chiede che sia almeno posta in votazione la proposta di risoluzione su Cipro (B5-0188/2004).

Con VE (210 favorevoli, 257 contrari, 13 astenuti), il Parlamento decide di non interrompere il turno di votazioni.

Il Presidente decide di votare ora la proposta di risoluzione su Cipro.

10.25.   Cipro (votazione)

Proposta di risoluzione B5-0188/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 26)

Approvazione (P5_TA(2004)0347)

10.26.   Area unica dei pagamenti (votazione)

Relazione sul quadro normativo per un'area unica dei pagamenti [2003/2101(INI)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Alexander Radwan (A5-0192/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 27)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0348)

10.27.   Concetto di «ciclo di vita ambientale»(votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Politica integrata dei prodotti — Sviluppare il concetto di «ciclo di vita ambientale» [COM(2003) 302 — C5-0550/2003 — 2003/2221(INI)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Relatore: Anders Wijkman (A5-0261/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 28)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0349)

Interventi sulla votazione:

Il relatore ha presentato due emendamenti orali.

10.28.   Sicurezza marittima (votazione)

Relazione sul rafforzamento della sicurezza marittima [2003/2235(INI)] — Commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima.

Relatore: Dirk Sterckx (A5-0257/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 29)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0350)

Interventi sulla votazione:

Georg Jarzembowski è intervenuto prima della votazione per chiedere che almeno questo punto sia posto in votazione,

Michael Cashman e Dana Rosemary Scallon sulla lista di voto,

Daniel Varela Suanzes-Carpegna ha segnalato che per l'emendamento 2 faceva fede la versione inglese.

11.   Ordine del giorno

Il Presidente comunica che, in considerazione del volume delle votazioni, la seduta di domani avrà inizio alle 9.00 e non alle 10.00 e che il turno di votazioni sarà anticipato alle 11.00 e comprenderà i punti iscritti al turno di votazioni odierno che, per mancanza di tempo, non sono stati posti in votazione.

12.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Raccomandazione per la seconda lettura: Bradbourn A5-0278/2004

Jean-Maurice Dehousse, Sebastiano (Nello) Musumeci

Proposta di risoluzione: Cipro — B5-0188/2004

Georges Berthu

Relazione van Hulten — A5-0218/2004

Jean-Maurice Dehousse

Relazione Sterckx — A5-0257/2004

Peter Pex

13.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Raccomandazione per la seconda lettura: Bradbourn — A5-0278/2004

emendamento 2

a favore: Marialiese Flemming, Ursula Stenzel

emendamento 3

a favore: Giovanni Procacci, Giorgio Napolitano

Relazione Jackson — A5-0137/2004

emendamento 9

contro: Karin Riis-Jørgensen

Relazione Bayona de Perogordo — A5-0200/2004

proposta di decisione (discarico)

contro: Inger Schörling, Jeffrey William Titford, Nigel Paul Farage, Graham H. Booth

paragrafo 13, trattino 4

a favore: Marie-Françoise Garaud

emendamento 11

contro: Pervenche Berès

Relazione van Hulten — A5-0218/2004

emendamento 2/riv.

a favore: Torben Lund, Marie-Hélène Descamps, Marie-Thérèse Hermange, Ewa Hedkvist Petersen

emendamento 3/riv. e 6 (identici)

a favore: Marie-Hélène Descamps, Marie-Thérèse Hermange, Eija-Riitta Anneli Korhola, Colette Flesch

contro: Dana Rosemary Scallon, Glyn Ford

emendamento 4/riv.

a favore: Lone Dybkjær, Marie-Hélène Descamps, Marie-Thérèse Hermange, Richard Corbett

contro: Jacqueline Rousseaux, Dana Rosemary Scallon

emendamento 16

a favore: Françoise de Veyrinas, Feleknas Uca

contro: Inger Schörling, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olga Zrihen, Efstratios Korakas

emendamento 17

contro: Sylvia-Yvonne Kaufmann

emendamento 18

contro: Piia-Noora Kauppi

emendamento 19

contro: Jean Lambert, Sylvia-Yvonne Kaufmann

emendamento 20

contro: Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bob van den Bos

emendamento 33

contro: Dana Rosemary Scallon

astensione: Olga Zrihen

emendamento 34, prima parte

contro: Dana Rosemary Scallon

emendamento 35

a favore: Eija-Riitta Anneli Korhola

contro: Colette Flesch, Dana Rosemary Scallon

astensione: Olga Zrihen, Efstratios Korakas

emendamento 39

a favore: Alexander Radwan, Seán Ó Neachtain, Liam Hyland, Richard A. Balfe, Joachim Wuermeling, Christian Foldberg Rovsing

contro: Paul Rübig, Dana Rosemary Scallon

astensione: Marie-Françoise Garaud

emendamento 40

a favore: Paul Rübig, Marie-Thérèse Hermange, Marie-Hélène Descamps, Gérard M.J. Deprez, Christine De Veyrac, Véronique De Keyser, Joachim Wuermeling

contro: Dana Rosemary Scallon

emendamento 44

a favore: Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Margrietus J. van den Berg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Joachim Wuermeling

contro: Bárbara Dührkop Dührkop, Paul Rübig, Efstratios Korakas

risoluzione (insieme del testo)

a favore: Torben Lund, Marie-Thérèse Hermange, Marie-Hélène Descamps, Glyn Ford, Karl-Heinz Florenz, Bill Newton Dunn

Relazione Ghilardotti — A5-0253/2004

paragrafo 21

a favore: Francesco Fiori

astensione: Caroline Lucas

Proposta di risoluzione: Cipro — B5-0188/2004

paragrafo 2

a favore: Marie-Françoise Garaud, Alexander Radwan, Inger Schörling

contro: Lennart Sacrédeus

emendamento 4

a favore: Marie-Françoise Garaud

emendamento 6

contro: Marie-Françoise Garaud

emendamento 15

contro: Marie-Françoise Garaud, Seán Ó Neachtain, Othmar Karas, Elisabeth Schroedter

paragrafo 11

a favore: Marie-Françoise Garaud, Othmar Karas, Elisabeth Schroedter

contro: Marianne Eriksson

risoluzione (insieme del testo)

a favore: Seán Ó Neachtain

astensione: Marie-Françoise Garaud, Anders Wijkman

Relazione Wijkman — A5-0261/2004

emendamento 7

a favore: Othmar Karas

emendamento 13

contro: Othmar Karas

emendamento 15

a favore: Glyn Ford, Arlene McCarthy

contro: Othmar Karas

emendamento 19

contro: Othmar Karas

emendamento 24

a favore: Othmar Karas

risoluzione (insieme del testo)

a favore: Othmar Karas, Christine De Veyrac

contro: Peder Wachtmeister

Relazione Sterckx — A5-0257/2004

emendamento 1, seconda parte

a favore: Cristina García-Orcoyen Tormo, María del Pilar Ayuso González

contro: Rosa M. Díez González

emendamento 3

a favore: Marianne L.P. Thyssen, Fodé Sylla, Íñigo Méndez de Vigo

contro: Marie-Françoise Garaud, Carlos Carnero González, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Emmanouil Mastorakis

emendamento 4

a favore: Dominique F.C. Souchet, Georges Berthu, José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Marcelino Oreja Arburúa

emendamento 5

a favore: José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo

emendamento 9, seconda parte

a favore: Íñigo Méndez de Vigo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Cristina García-Orcoyen Tormo

emendamento 10

a favore: Elizabeth Montfort

contro: Marie-Françoise Garaud

emendamento 11

a favore: Marianne L.P. Thyssen

emendamento 12

a favore: Marianne L.P. Thyssen, Íñigo Méndez de Vigo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador Garriga Polledo, Cristina García-Orcoyen Tormo

emendamento 13

a favore: José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo

contro: Astrid Thors

emendamento 14

a favore: José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo

emendamento 16

a favore: José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo

contro: Dana Rosemary Scallon

emendamento 18

a favore: José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo

contro: Astrid Thors

emendamento 19

a favore: Astrid Thors

emendamento 21

a favore: Fodé Sylla, José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Cristina García-Orcoyen Tormo

paragrafo 39

a favore: Reino Paasilinna, Astrid Thors, Manuel Pérez Álvarez

contro: Juan Ojeda Sanz, Manuel Pérez Álvarez, José Vila Abelló

paragrafo 50, prima parte

a favore: María Antonia Avilés Perea

contro: Yasmine Boudjenah, María del Pilar Ayuso González, Theresa Zabell

paragrafo 50, seconda parte

contro: María del Pilar Ayuso González, Theresa Zabell

considerando K

a favore: Nikolaos Chountis

contro: José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo

paragrafo 7, seconda parte

a favore: José Manuel García-Margallo y Marfil,

Arlette Laguiller, Armonia Bordes e Chantal Cauquil erano presenti ma non hanno partecipato alla votazione sulla relazione A5-0218/2004.

Bruno Gollnisch ha fatto sapere che non ha partecipato a tutte le votazioni.

(La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: James L.C. PROVAN

Vicepresidente

14.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Ilka Schröder ha comunicato di essere stata presente alla seduta del 20 aprile 2004 ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

15.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a Avraham Burg, ex presidente della Knesset, e a Yasser Abed Rabbo, ex ministro dell'Autorità nazionale palestinese, presenti in tribuna d'onore.

16.   Relazioni transatlantiche (seguito della discussione)

Intervengono Yasmine Boudjenah, a nome del gruppo GUE/NGL, Joost Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, Ward Beysen, non iscritto, James E.M. Elles, Johannes (Hannes) Swoboda, Pierre Jonckheer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caroline Lucas, Gerard Collins, a nome del gruppo UEN, Philippe Morillon e Geoffrey Van Orden, Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) e Elmar Brok (presidente della commissione AFET).

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Elmar Brok, a nome della commissione Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesasullo stato del partenariato transatlantico alla vigilia del vertice UEUSA di Dublino del 25 e 26 giugno 2004 (B5-0185/2004)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.25 del PV del 22.04.2004

17.   Situazione in Pakistan (discussione)

Situazione in Pakistan (dichiarazioni del Consiglio e della Commissione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan [8108/1999 — COM(1998) 357 — C5-0659/2001 — 1998/0199(CNS)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Elmar Brok (A5-0275/2004)

Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio) e Christopher Patten (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Elmar Brok illustra la sua relazione.

Intervengono: Sarah Ludford (relatore per parere della commissione LIBE), Ulla Margrethe Sandbæk, (relatore per parere della commissione DEVE), John Walls Cushnahan, a nome del gruppo PPE-DE, e Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE.

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

Intervengono Per Gahrton, a nome del gruppo Verts/ALE, Glyn Ford, Jürgen Schröder, Catherine Guy-Quint, Richard Howitt, Charles Tannock, Dick Roche e Christopher Patten.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.24 del PV del 22.04.2004

18.   Diritti umani nel mondo (2003), politica dell'UE (discussione)

Relazione sui diritti umani nel 2003 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti umani [2003/2005(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Véronique De Keyser (A5-0270/2004)

Véronique De Keyser illustra la sua relazione.

Intervengono Christopher Patten (membro della Commissione), Dick Roche (Presidente in carica del Consiglio), Michael Gahler, a nome del gruppo PPE-DE, Richard Howitt, a nome del gruppo PSE, Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, Yasmine Boudjenah, a nome del gruppo GUE/NGL, Matti Wuori, a nome del gruppo Verts/ALE, José Ribeiro e Castro, a nome del gruppo UEN, Ulla Margrethe Sandbæk, a nome del gruppo EDD, Philip Claeys, non iscritto, Geoffrey Van Orden, Maj Britt Theorin, Cecilia Malmström, Alain Krivine, Alima Boumediene-Thiery, Gianfranco Dell'Alba, Stockton, Giovanni Claudio Fava, Jean-Thomas Nordmann, Nirj Deva e Michael Cashman.

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

Intervengono Reino Paasilinna e Dick Roche.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.26 del PV del 22.04.2004

19.   Democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 975/1999 che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [COM(2003) 639 — C5-0507/2003 — 2003/0250(COD)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

Relatore: Fernando Fernández Martín (A5-0279/2004)

Interviene Poul Nielson (membro della Commissione)

Fernando Fernández Martín illustra la sua relazione.

Intervengono Edward H.C. McMillan-Scott, a nome del gruppo PPE-DE, Maj Britt Theorin, a nome del gruppo PSE, Pasqualina Napoletano e Poul Nielson

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.10 del PV del 22.04.2004

20.   «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019 ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019 [COM(2003) 700 — C5-0548/2003 — 2003/0274(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatore: Michel Rocard (A5-0148/2004)

Interviene Viviane Reding (membro della Commissione)

Michel Rocard illustra la sua relazione.

Intervengono Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE, Christa Prets, a nome del gruppo PSE, Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE, Roy Perry, Karin Junker, Ruth Hieronymi, José Vila Abelló e Viviane Reding

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.11 del PV del 22.04.2004

21.   Ordine del giorno

Le relazioni Lechner sulla richiesta presentata da Umberto Bossi, ex deputato europeo, in difesa dei privilegi e delle immunità (A5-0281/2004 e A5-0282/2004) saranno poste in votazione nel turno di votazioni di domani.

22.   Quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) [COM(2003) 796 — C5-0648/2003 — 2003/0307(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatore: Sabine Zissener (A5-0247/2004). Relatore per parere (articolo 162 bis del regolamento): Barbara Weiler, commissione EMPL

Interviene Viviane Reding (membro della Commissione)

Sabine Zissener illustra la sua relazione.

Intervengono Barbara Weiler (relatore per parere della commissione EMPL), Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE, Christa Prets, a nome del gruppo PSE, e Brian Crowley, a nome del gruppo UEN

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.12 del PV del 22.04.2004

(La seduta, sospesa alle 19.05, è ripresa alle 21.05)

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

23.   Mozione di censura (discussione)

Mozione di censura presentata conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento da William Abitbol, Konstantinos Alyssandrakis, Bent Hindrup Andersen, Roberta Angelilli, Bastiaan Belder, Sergio Berlato, Jean-Louis Bernié, Georges Berthu, Roberto Felice Bigliardo, Freddy Blak, Johannes (Hans) Blokland, Jens-Peter Bonde, Graham H. Booth, Yves Butel, Martin Callanan, Mogens N.J. Camre, Marco Cappato, Isabelle Caullery, Paul Coûteaux, Thierry de La Perriere, Marianne Eriksson, Alain Esclopé, Nigel Paul Farage, Pernille Frahm, Per Gahrton, Robert Goodwill, Gerhard Hager, Daniel J. Hannan, Christopher Heaton-Harris, Roger Helmer, Ole Krarup, Alain Krivine, Efstratios Korakas, Hans Kronberger, Florence Kuntz, Caroline Lucas, Jean-Charles Marchiani, Hans-Peter Martin, Miquel Mayol i Raynal, Patricia McKenna, Erik Meijer, Cristiana Muscardini, James Nicholson, Mauro Nobilia, Charles Pasqua, Ioannis Patakis, Michel Raymond, Lennart Sacrédeus, Jean Saint-Josse, Ulla Margrethe Sandbæk, Michel-Ange Scarbonchi, Herman Schmid, Inger Schörling, Esko Olavi Seppänen, Jonas Sjöstedt, Dominique F.C. Souchet, Francesco Enrico Speroni, David Sumberg, Nicole Thomas-Mauro, Jeffrey William Titford, Maurizio Turco, Roseline Vachetta, Rijk van Dam, Alexandre Varaut e Theresa Villiers, contro la Commissione delle Comunità europee (B5-0189/2004).

Il Presidente comunica che anche Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo e Franz Turchi hanno firmato la mozione di censura mentre Cristiana Muscardini ha ritirato la sua firma, il che comporta un numero totale definitivo di 67 firme.

Intervengono: Christopher Heaton-Harris, co-firmatario della mozione di censura, Viviane Reding (membro della Commissione), Françoise Grossetête, a nome del gruppo PPE-DE, Helmut Kuhne, a nome del gruppo PSE, Pierre Jonckheer, a nome del gruppo Verts/ALE, Mogens N.J. Camre, a nome del gruppo UEN, e Jens-Peter Bonde, a nome del gruppo EDD, il quale segnala altresì che sarebbero state esercitate delle pressioni sui deputati affinché non firmino la mozione, e Georges Berthu, non iscritto.

PRESIDENZA: Raimon OBIOLS I GERMÀ

Vicepresidente

Intervengono María Antonia Avilés Perea, Pasqualina Napoletano, Per Gahrton, Roberta Angelilli, William Abitbol e Mario Borghezio.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.1 del PV del 4.5.2004

24.   Sviluppo delle ferrovie comunitarie ***III — Sicurezza delle ferrovie comunitarie ***III — Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ***III — Agenzia ferroviaria europea ***III (discussione)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie [PE-CONS 3641/2004 — C5-0156/2004 — 2002/0025(COD)] —

Relatore: Georg Jarzembowski (A5-0242/2004)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza ferroviaria) [PE-CONS 3638/2004 — C5-0153/2004 — 2002/0022(COD)] —

Relatore: Dirk Sterckx (A5-0245/2004)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale [PE-CONS 3639/2004 — C5-0154/2004 — 2002/0023(COD)] —

Relatore: Sylviane H. Ainardi (A5-0243/2004)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea («regolamento che istituisce un'Agenzia») [PE-CONS 3640/2004 — C5-0155/2004 — 2002/0024(COD)] —

Relatore: Gilles Savary (A5-0244/2004)

Interviene Viviane Reding (membro della Commissione).

Georg Jarzembowski illustra la sua relazione (A5-0242/2004).

Samuli Pohjamo (relatore supplente) illustra la relazione (A5-0245/2004).

Sylviane H. Ainardi illustra la sua relazione (A5-0243/2004).

Gilles Savary illustra la sua relazione (A5-0244/2004).

Intervengono Charlotte Cederschiöld, a nome del gruppo PPE-DE, Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE, Gérard Caudron, a nome del gruppo GUE/NGL, Luís Queiró, a nome del gruppo UEN, e Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

Intervengono Giorgio Lisi e Sérgio Ribeiro.

La discussione è chiusa.

Votazione: punti da 7.5 a 7.8 del PV del 22.04.2004

25.   Piccole e medie imprese 2001-2005 ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) [COM(2003) 758 — C5-0628/2003 — 2003/0292(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Paul Rübig (A5-0237/2004)

Interviene Viviane Reding (membro della Commissione).

Paul Rübig illustra la sua relazione.

Intervengono Elizabeth Montfort, a nome del gruppo PPE-DE, e Paul Rübig.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.13 del PV del 22.04.2004

26.   Contenuti digitali europei ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili [COM(2004) 96 — C5-0082/2004 — 2004/0025(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: W.G. van Velzen (A5-0235/2004)

W.G. van Velzen illustra la sua relazione.

Interviene Viviane Reding (membro della Commissione).

Interviene Neena Gill, a nome del gruppo PSE.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.14 del PV del 22.04.2004

27.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 344.162/OJJE).

28.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.05.

Julian Priestley

Segretario generale

Alonso José Puerta

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Aguiriano Nalda, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Bernié, Berthu, Beysen, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Ceyhun, Chichester, Chountis, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cossutta, Paolo Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Jillian Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Kaldi, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martelli, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vinci, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Osservatori

A.Nagy, Azzopardi, Bagó, Bastys, Bauer, Beneš, Berg, Biela, Bonnici, Christoforou, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Ciemniak, Cybulski, de Marco, Demetriou, Drzęźla, Ékes, Fajmon, Fazakas, Filipek, Gadzinowski, Gałażewski, Germič, Golde, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Hegyi, Heriban, Ilves, Kamiński, Kāposts, Kelemen, Kļaviņš, Kłopotek, Klukowski, Kósėné Kovács, Kowalska, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kubica, Kubovič, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Landsbergis, Liberadzki, Libicki, Lisak, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Mallotová, Manninger, Matsakis, Őry, Palečková, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Protasiewicz, Pusz, Janno Reiljan, Rutkowski, Šlesere, Smorawiński, Surján, Svoboda, Szabó, Szájer, Szczygło, Tabajdi, Tomczak, Vaculķk, Vadai, Valys, George Varnava, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Widuch, Wittbrodt, Żenkiewicz, Žiak


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Calendario delle tornate del Parlamento europeo per il 2005 *

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

tornata di luglio

1

PPE-DE

VE

-

208, 301, 33

insieme delle tornate

2

PPE-DE

VE

-

212, 307, 23

2.   Accordo CE/USA sui dati PNR (richiesta di parere alla Corte di giustizia) *

Relazione: BOOGERD-QUAAK (A5-0271/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

richiesta di parere alla Corte di giustizia

VE

+

276, 260, 13

3.   Trasporti di merci su strada (versione codificata) ***I

Relazione: GARGANI (A5-0250/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

492, 4, 20

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

4.   Vita dei pesci in acqua dolce (versione codificata) ***I

Relazione: GARGANI (A5-0252/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

5.   Veicoli a motore (comportamento alla combustione dei materiali impiegati nell'allestimento interno) ***

Relazione: BERENGUER FUSTER (A5-0238/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

6.   Protezione degli autoveicoli contro impieghi non autorizzati ***

Relazione: BERENGUER FUSTER (A5-0240/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

7.   Omologazione dei pneumatici (rumore di rotolamento) ***

Relazione: BERENGUER FUSTER (A5-0239/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

8.   Riesportazione e rispedizione di prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento *

Relazione: DAUL (A5-0231/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

9.   Pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi *

Relazione: RANDZIO-PLATH (A5-0276/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

10.   Osservatorio europeo dell'audiovisivo ***I

Relazione: SANDER-TEN HOLTE (A5-0241/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

11.   Convenzione quadro dell'OMS sulla lotta contro il tabagismo *

Relazione: MAATEN (A5-0226/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

12.   Confetture, gelatine, marmellate di frutta, crema di marroni *

Relazione: JACKSON (A5-0251/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

13.   Discarico 2002 (Agenzie decentrate)

Relazione: MULDER (A5-0212/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

14.   Discarico 2002: CECA

Relazione: RÜHLE (A5-0201/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

15.   Sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: BRADBOURN (A5-0278/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

art. 1

4

Verts/ALE

 

-

 

allegato

1/riv.

Verts/ALE ea

AN

-

181, 309, 19

6

GUE/NGL

 

-

 

5

Verts/ALE

 

-

 

2

Verts/ALE

AN

-

50, 455, 20

3

Verts/ALE ea

AN

-

51, 446, 26

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE emm. 1, 2, 3

16.   Struttura delle aziende agricole a seguito dell'allargamento (indagini comunitarie) ***I

Relazione: BÖGE (A5-0194/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-5

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

17.   Strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) ***I

Relazione: JACKSON (A5-0137/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

blocco n. 1

5 gruppi politici

 

+

 

blocco n. 2

commissione

 

 

bilancio

9

commissione

AN

-

91, 423, 7

21

5 gruppi politici

vd

+

 

compromesso

blocco n. 3

commissione

 

+

 

comitologia

12

commissione

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

blocco n. 1 = emm. da 14 a 20 e 22 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE e GUE/NGL)

blocco n. 2 = emm. da 1 a 4, 8 e 13 (commissione per l'ambiente)

blocco n. 3 = emm. 5, 6, 7, 10 e 11 (commissione per l'ambiente)

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE em. 9

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE em. 21

Varie

Il gruppo Verts/ALE non è firmatario dell'em. 21.

18.   Accordo CE/USA sui dati PNR *

Relazione: BOOGERD-QUAAK (A5-0271/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

rinvio in commissione

VE

+

299, 218, 6

Il relatore, a nome del gruppo ELDR, ha chiesto il rinvio in commissione (articolo 144 del regolamento).

19.   Timbratura dei documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi *

Relazione: ANGELLILI (A5-0229/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-6

8-12

14-18

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

13

commissione

AN

+

262, 260, 4

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

L'emendamento 7 non concerne tutte le versioni linguistiche e non è stato pertanto posto in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE em. 13

Il gruppo UEN ha ritirato la sua richiesta di appello nominale sulla risoluzione legislativa.

20.   Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze *

Relazione: CEYHUN (A5-0248/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1

3-8

11-27

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

2

commissione

vd

+

 

9

commissione

vd

+

 

10

commissione

vd/VE

+

274, 224, 8

28

commissione

vd

+

 

votazione: proposta modificata

+

 

votazione: risoluzione legislativa

VE

+

273, 225, 6

Richieste di votazione distinta

PPE-DE emm. 2, 9, 10, 28

21.   Discarico 2002: sezione III del bilancio generale

Relazione: BAYONA DE PEROGORDO (A5-0200/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di decisione — discarico

votazione: proposta di decisione

AN

+

442, 69, 4

proposta di decisione — chiusura dei conti

votazione: proposta di decisione

 

+

 

proposta di risoluzione

§ 2

9S

PPE-DE

 

-

 

1

PSE

 

+

 

dopo il § 2

10

PPE-DE

 

R

 

§ 13, trattino 4

 

testo originale

vs

 

 

1/AN

+

495, 7, 3

2/AN

+

306, 175, 13

§ 15

2S

PSE

 

+

 

13

ELDR

 

 

§ 29

3

PSE

 

+

 

§ 33

14

ELDR

 

+

 

4

PSE

 

 

§ 61

8

PSE

AN

+

414, 91, 5

15

PPE-DE

 

 

§ 65

17

PPE-DE

 

+

 

dopo il § 65

16

PPE-DE

 

R

 

§ 66

12

PPE-DE

VE

+

298, 189, 9

dopo il § 66

18

PPE-DE

 

R

 

§ 68

19

ELDR

 

+

 

§ 71

5

PSE

VE

+

412, 59, 7

§ 90

6S

PSE

AN

-

167, 338, 4

11

PPE-DE

AN

+

275, 231, 4

§ 117

 

testo originale

AN

+

426, 81, 9

§ 154

7

PSE

 

+

 

votazione: progetto di risoluzione (insieme)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE emm. 6, 11 e § 13

EDD § 117, votazione sulla proposta di decisione di discarico

GUE/NGL em. 8

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

§ 13, trattino 4

prima parte:«il SIGC ... (4.13),»

seconda parte:«ritiene che ... Garanzia»

Varie

Il gruppo PPE-DE ha ritirato i suoi emendamenti 10, 16 e 18.

22.   Discarico 2002: sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo

Relazione: SJÖSTEDT (A5-0183/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di decisione — discarico

votazione: proposta di decisione

 

+

 

proposta di decisione — chiusura dei conti

votazione: proposta di decisione

 

+

 

proposta di risoluzione

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

23.   Discarico 2002: Sezioni II, IV, V, VI, VII e VIII del bilancio generale

Relazione: STAUNER (A5-0228/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Sezione 2 — Consiglio

proposta di decisione

votazione: proposta di decisione

 

+

 

proposta di risoluzione

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Sezione 4 — Corte di giustizia

proposta di decisione

votazione: proposta di decisione

 

+

 

proposta di risoluzione

§ 15

2S

PPE-DE

 

-

 

3

ELDR

VE

+

277, 190, 34

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Sezione 5 — Corte dei conti

proposta di decisione

votazione: proposta di decisione

 

+

 

proposta di risoluzione

§ 45

4

ELDR

VE

+

279, 196, 12

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Sezione 6 — Comitato economico e sociale

proposta di decisione

votazione: proposta di decisione

 

+

 

proposta di risoluzione

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Sezione 7 — Comitato delle regioni

proposta di decisione

votazione: proposta di decisione

 

+

 

proposta di risoluzione

§ 10

1S

PSE

VE

-

163, 316, 9

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Sezione 8 — Mediatore europeo

proposta di decisione

votazione: proposta di decisione

 

+

 

proposta di risoluzione

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

L'emendamento 5 è stato annullato.

24.   Discarico 2002: Sezione I del bilancio generale

Relazione: VAN HULTEN (A5-0218/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di decisione

votazione: proposta di decisione

 

+

 

proposta di risoluzione

§ 23

7

PSE

VE

+

280, 171, 39

§ 31

13S

PPE-DE

VE

+

254, 225, 9

§ 32

36

ELDR

 

+

 

§ 48

37S

ELDR

VE

+

333, 152, 8

§ 55

8

PSE

 

-

 

22

PPE-DE

 

+

 

38

ELDR

 

-

 

§ 56

23

PPE-DE

vs

 

 

1

+

 

2/VE

-

225, 273, 5

9

PSE

VE

-

202, 281, 17

§ 57

24

PPE-DE

VE

+

249, 242, 8

§ 58

10S=

25S=

PSE

PPE-DE

 

+

 

dopo il § 58

39

ELDR

AN

+

380, 119, 10

40

ELDR

AN

+

336, 138, 28

1/riv=

5=

28=

EDDVerts/ALE

GUE/NGL

 

 

2/riv.

EDD

AN

-

157, 299, 38

§ 59

21

PPE-DE

VE

-

196, 286, 6

§

testo originale

div/VE

 

 

1

+

292, 193, 8

2

+

267, 226, 5

§ 60

 

testo originale

vd

+

 

§ 61

26S

PPE-DE

VE

-

230, 270, 3

§ 62

41S

ELDR

 

-

 

§ 64

15S

PPE-DE

 

+

 

11S

PSE

 

 

42

ELDR

 

 

dopo il § 64

3/riv =

6

EDD

Verts/ALE

AN

-

208, 281, 21

4/riv.

EDD

AN

-

172, 323, 10

§ 65

27S

PPE-DE

 

R

 

43

ELDR

VE

-

203, 294, 12

12

PSE

 

+

 

33

GUE/NGL

AN

-

195, 275, 45

dopo il § 65

35

GUE/NGL

AN

-

99,355,53

34

GUE/NGL

vs

 

 

1/AN

-

151, 320, 39

2

 

44

ELDR

AN

+

351, 146, 18

§ 67

 

testo originale

vd/VE

+

295, 190, 12

§ 68

14S

PPE-DE

VE

-

213, 278, 13

dopo il § 68

29

GUE/NGL

 

 

30

GUE/NGL

 

 

31

GUE/NGL

 

 

32

GUE/NGL

 

 

§ 69

16S

PPE-DE

AN

+

260, 231, 14

§ 70

17S

PPE-DE

AN

+

265, 233, 12

§ 71

18S

PPE-DE

AN

+

275, 223, 16

§ 72

19S

PPE-DE

AN

+

276, 224, 17

§ 73

20

PPE-DE

AN

+

271, 223, 21

§ 74

 

testo originale

vd

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

436, 34, 48

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE emm. 16S, 17S, 18S, 19S, 20

ELDR emm. 18S, 19S, 20, 27S [ritirato], 39, 40, 44

GUE/NGL emm 3/riv/6, 4, 20, 33, 34, 35, votazione finale

EDD emm. 2/riv, 3/riv, 4/riv

on. van Hulten ea emm. 16S, 17S, 18S, 19S, 20, votazione finale

on. Nassauer ea emm. 39, 40

Richieste di votazione distinta

PPE-DE § 67

PSE § 74

ELDR § 60

Richieste di votazione per parti separate

PSE

em. 23

prima parte:«ritiene che, ... il deputati»

seconda parte: soppressione

em. 34

prima parte:«ritiene che ... Strasburgo»

seconda parte:«o durante ... gialle»

§ 59

prima parte:«prende atto ... nuove norme»

seconda parte:«ritiene ... sei mesi»

Varie

Il gruppo PPE-DE ha ritirato il suo ememndamento 27S.

25.   Diritto delle società, governo societario

Relazione: GHILARDOTTI (A5-0253/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo il § 4

2

PSE

 

+

 

dopo il § 15

1

PSE

 

+

 

dopo il § 17

3

PSE

 

+

 

§ 21

 

testo originale

AN

+

360, 112, 23

dopo il § 23

11

PPE-DE

 

+

 

§ 24

 

testo originale

vd/VE

+

249, 205, 10

dopo il § 31

4

PSE

 

+

 

§ 44

5

PSE

 

-

 

dopo il § 44

6

PSE

 

+

 

§ 45

7

PSE

 

+

 

cons. E

8

PSE

 

+

 

dopo il cons F

9

PSE

 

-

 

dopo il cons. H

10

PSE

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione distinta

PPE-DE § 21

PSE §§ 21, 24

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE § 21

UEN § 21

GUE/NGL § 21

26.   Cipro

Proposta di risoluzione: B5-0188/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione B5-0188/2004

(commissione per gli affari esteri)

§ 2

 

testo originale

AN

+

399, 34, 16

§ 3

7

PSE

 

+

 

dopo il § 4

12

GUE/NGL

VE

-

175, 279, 12

§ 5

8

PSE

 

+

 

§ 6

9

PSE

 

+

 

13

GUE/NGL

 

 

dopo il § 9

3

PPE-DE

 

-

 

§ 10

4S

PPE-DE

AN

-

67, 417, 19

14

GUE/NGL

 

-

 

dopo il § 10

5

PPE-DE

 

-

 

6

PPE-DE

AN

-

61, 399, 42

§ 11

15

GUE/NGL

AN

-

59, 431, 7

§

testo originale

AN

+

439, 46, 15

§ 12

10

PSE

 

+

 

§ 13

11

PSE

 

+

 

dopo il § 14

1

Verts/ALE

 

-

 

2

Verts/ALE

 

-

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

422, 30, 47

Richieste di votazione per appello nominale

PSE votazione finale

Verts/ALE §§ 2, 11, votazione finale

GUE/NGL emm. 4, 6, 15, § 11, votazione finale

27.   Area unica dei pagamenti

Relazione: RADWAN (A5-0192/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo il § 4

1

PPE-DE

VE

+

246, 217, 13

5

PSE + PPE-DE

vs/AN

 

 

1

+

433, 17,42

2

+

304, 147, 40

6

PSE + PPE-DE

AN

+

489, 7, 5

§ 6

7

PSE + PPE-DE

 

+

 

§

testo originale

vd

 

§ 8

8

PSE + PPE-DE

 

+

 

§ 12

9

PSE + PPE-DE

 

+

 

§ 13

2

GUE/NGL

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 14

3

GUE/NGL

 

-

 

§ 17

10

PSE + PPE-DE

 

+

 

 

4

GUE/NGL

 

 

dopo il § 20

11

PSE + PPE-DE

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

PSE emm. 5, 6

Richieste di votazione distinta

PSE § 6

Richieste di votazione per parti separate

em. 2

prima parte:«ritiene che, nell'interesse di una ... dei conti»

seconda parte:«è favorevole all'istituzione ... fissazione del loro massimale»

PSE

em. 5

prima parte:«ritiene che ... ai regolamenti»

seconda parte:«per garantire ... in tutto il territorio dell'Unione»

28.   Concetto di «ciclo di vita ambientale»

Relazione: WIJKMAN (A5-0261/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 2

16

Verts/ALE

 

-

 

2

FLORENZ ea

 

-

 

3

PPE-DE

 

+

 

dopo il § 3

4

PPE-DE

 

+

 

§ 4, lettera c)

17

Verts/ALE

 

-

 

§ 4, lettera e)

18

Verts/ALE

 

+

 

§ 5

19

Verts/ALE

AN

-

90, 384, 7

§ 8, lettera g)

20

Verts/ALE

VE

+

289, 178, 4

dopo il § 11

1

PSE

 

+

Modificato oralmente

§ 13

21

Verts/ALE

VE

+

274, 185, 2

§ 14

5

PPE-DE

 

+

 

§ 15

22

Verts/ALE

 

-

 

6

PPE-DE

 

+

 

§ 16

7

PPE-DE

AN

+

256, 225, 6

dopo il § 17

23

Verts/ALE

VE

+

325, 146, 3

§ 18

8S

PPE-DE

VE

+

247, 231, 2

dopo il § 20

24

Verts/ALE

AN

+

327, 158, 7

cons A

10

Verts/ALE

 

+

 

cons. F

11

Verts/ALE

 

-

 

cons H

12

Verts/ALE

 

-

 

cons. I

13

Verts/ALE

AN

-

89, 389, 7

cons. J

14

Verts/ALE

vs

 

come aggiuntivo

1

+

 

2

-

 

cons. K

15

Verts/ALE

AN

-

230, 257, 5

cons O

9

PPE-DE

VE

+

256, 222, 4

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

428, 39, 12

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

Verts/ALE: emm. 7, 15, 13, 19, 24

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 14

prima parte: insieme del testo tranne i termini «nel futuro immediato»

seconda parte: tali termini

Varie

Il relatore, a nome del gruppo PPE-DE, ha proposto i seguenti due emendamenti orali:

em 1: «11 bis. insiste affinché, per promuovere il consumo di prodotti ecocompatibili la Commissione incoraggi gli Stati membri a prendere in cosiderazione vari incentivi, quali una riduzione del carico fiscale, sconti ecc.;»

em. 14: dovrebbe essere considerato come aggiuntivo.

29.   Sicurezza marittima

Relazione: STERCKX (A5-0257/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 3

10

Verts/ALE + PSE

AN

+

282, 173, 4

§ 4

11

Verts/ALE + PSE

AN

+

261, 222, 8

dopo il § 4

12

Verts/ALE + PSE

AN

+

314, 165, 10

§ 7

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

dopo il § 7

9

Verts/ALE + PSE

vs

 

 

1

+

 

2/AN

-

220, 231, 30

3

-

 

23

Verts/ALE

 

-

 

dopo il § 10

24

Verts/ALE

 

-

 

§ 13

26

ELDR

 

+

 

§

testo originale

 

 

dopo il § 13

3

GUE/NGL

AN

-

196, 277, 14

dopo il § 18

25

Verts/ALE

 

-

 

§ 20

15

Verts/ALE

 

-

 

dopo il § 22

16

Verts/ALE

AN

-

146, 335, 1

dopo il § 30

14

Verts/ALE + PSE

AN

-

232, 236, 13

§ 34

4

GUE/NGL

AN

+

269, 207, 3

§ 39

 

testo originale

AN

+

262, 180, 7

dopo il § 39

17

Verts/ALE

 

-

 

dopo il § 40

5

GUE/NGL

AN

+

265, 203, 10

6

GUE/NGL

 

-

 

§ 41

8

Verts/ALE + PSE

 

+

 

dopo il § 47

18

Verts/ALE

AN

+

252, 212, 11

dopo il § 49

13

Verts/ALE + PSE

AN

+

272, 195, 9

19

Verts/ALE

AN

+

271, 197, 7

§ 50

1

PPE-DE

vs

 

 

1/AN

-

201, 254, 14

2/AN

-

197, 261, 14

§

testo originale

vs

 

 

1/AN

+

257, 201, 6

2/AN

-

82, 370, 6

§ 51

2

PPE-DE

AN

+

236, 98, 124

§

testo originale

 

 

dopo il § 53

20

Verts/ALE

 

-

 

dopo il § 56

21

Verts/ALE

AN

-

152, 314, 3

dopo il cons. H

22

Verts/ALE

 

-

 

cons. K

 

testo originale

AN

+

434, 24, 5

dopo il cons L

7

Verts/ALE + PSE

VE

+

248, 199, 9

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

396, 24, 13

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE cons K, §§ 13, 39, 50, emm. 1, 2, 19

PSE votazione finale

ELDR votazione finale

GUE/NGL emm. 4, 3, 5, 13, 16, 18

Verts/ALE em. 10, 11, 12, 14, 19 e 21, votazione finale

Foster ea em. 9 (seconda parte)

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

§ 50

prima parte:«rileva che ... settore della pesca»

seconda parte:«ma paventa ... settore»

ELDR

em. 1

prima parte:«rileva che ... settore della pesca»

seconda parte: soppressione

§ 7

prima parte:«sottolinea ... degli Stati membri»

seconda parte:«deplora ... classificazione»

PSE, ELDR, on. Foster ea

em. 9

prima parte: insieme del testo tranne i termini «l'adozione di una bandiera europea e» e «il divieto delle bandiere di comodo»

seconda parte:«l'adozione di una bandierea europea e»

terza parte:«il divieto delle bandiere di comodo e»


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Relazione Gargani A5-0250/2004

Favorevoli: 492

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 4

EDD: Booth, Farage, Titford

PPE-DE: Fiori

Astensioni: 20

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller, Patakis

NI: Bonino, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois

PSE: Valenciano Martínez-Orozco

2.   Raccomandazione Bradbourn A5-0278/2004

Favorevoli: 181

EDD: Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Attwooll, Calò, Clegg, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Ludford, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Bowis

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gillig, Gröner, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Lage, Lavarra, Lund, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rocard, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 309

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, De Clercq, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Herzog

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Hager, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Berger, Bowe, Cashman, Ceyhun, Corbett, Dehousse, Duin, Evans Robert J.E., Gebhardt, Gill, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Müller, O'Toole, Piecyk, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Stihler, Stockmann, Titley, Walter, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 19

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois

PSE: Bösch, Goebbels, Schulz, Swoboda, Volcic

Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Nogueira Román

3.   Raccomandazione Bradbourn A5-0278/2004

Favorevoli: 50

ELDR: Calò, Di Pietro

GUE/NGL: Meijer

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Karas, Pirker, Posselt, Rack, Rübig, Wijkman

PSE: Dhaene, Scheele, Swoboda

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 455

EDD: Belder, Bonde, van Dam, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 20

EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Papayannakis

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois

PPE-DE: Schierhuber

PSE: Berger, Bösch

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

4.   Raccomandazione Bradbourn A5-0278/2004

Favorevoli: 51

EDD: Bonde, Sandbæk

ELDR: Calò, Di Pietro

GUE/NGL: Meijer

PSE: Désir, Dhaene, Fava, Lavarra, Napoletano, Paciotti, Pittella, Ruffolo, Vattimo

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 446

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 26

EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Papayannakis

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Stirbois

PPE-DE: Lisi, Tajani

PSE: Bösch, Scheele, Schulz, Swoboda, Volcic

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

5.   Relazione Jackson A5-0137/2004

Favorevoli: 91

ELDR: Dybkjær, Riis-Jørgensen

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: De Rossa, Dhaene, Karamanou, Katiforis, Miranda de Lage, Myller, Obiols i Germà, Pérez Royo, Weiler, Wiersma

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 423

EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Astensioni: 7

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Boogerd-Quaak

NI: Borghezio, Della Vedova, Souchet

6.   Relazione Angelilli A5-0229/2004

Favorevoli: 262

EDD: Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Fatuzzo, Méndez de Vigo

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Breyer

Contrari: 260

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Maaten

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 4

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Schröder Ilka

7.   Relazione Bayona De Perogordo A5-0200/2004

Favorevoli: 442

EDD: Booth, Farage, Mathieu, Titford

ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 69

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Meijer

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kirkhope, Klamt, Montfort, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Mussa, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Lucas, McKenna

Astensioni: 4

GUE/NGL: Krivine

PPE-DE: Rack

UEN: Angelilli, Musumeci

8.   Relazione Bayona De Perogordo A5-0200/2004

Favorevoli: 495

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Raschhofer, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lucas, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 7

NI: de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Bremmer, Pastorelli

UEN: Muscardini, Musumeci

Verts/ALE: Lannoye

Astensioni: 3

GUE/NGL: Krivine, Vachetta

NI: Borghezio

9.   Relazione Bayona De Perogordo A5-0200/2004

Favorevoli: 306

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca

NI: Claeys, Della Vedova, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Berend, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Corrie, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Muscardini, Musumeci

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 175

EDD: Mathieu

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Hager

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Astensioni: 13

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Berthu, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Thomas-Mauro

10.   Relazione Bayona De Perogordo A5-0200/2004

Favorevoli: 414

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Naïr

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Frassoni

Contrari: 91

EDD: Abitbol, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca

PPE-DE: Callanan, Goodwill, Hannan, Heaton-Harris, Montfort, Nicholson, Twinn, Villiers

PSE: Bösch, Prets, Swoboda

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Marchiani, Mussa, Musumeci, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 5

GUE/NGL: Krivine, Vachetta

NI: Borghezio

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Gahrton

11.   Relazione Bayona De Perogordo A5-0200/2004

Favorevoli: 167

EDD: Booth, Farage, Titford

PPE-DE: Callanan, Goodwill, Hannan, Heaton-Harris, Nicholson, Stockton, Villiers, Wieland

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 338

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bösch, Bowe, Cashman, Dehousse, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, O'Toole, Paasilinna, Prets, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Swoboda, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: McKenna, Schörling

Astensioni: 4

GUE/NGL: Krivine, Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Bullmann

12.   Relazione Bayona De Perogordo A5-0200/2004

Favorevoli: 275

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Costa Paolo

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Berès, Bowe, Casaca, Cashman, Dehousse, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, O'Toole, Pittella, Read, Schulz, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: McKenna

Contrari: 231

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Varaut

PPE-DE: Schnellhardt

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 4

GUE/NGL: Krivine, Vachetta

Verts/ALE: Gahrton, Lucas

13.   Relazione Bayona De Perogordo A5-0200/2004

Favorevoli: 426

EDD: Bonde, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro, Schröder Ilka, Sylla, Uca

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 81

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Blak, Frahm, Korakas, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Inglewood, Jackson, Kirkhope, McMillan-Scott, Montfort, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister

UEN: Angelilli, Caullery, Marchiani, Mussa, Musumeci, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Gahrton

Astensioni: 9

ELDR: Malmström, Paulsen, Schmidt, Sørensen

GUE/NGL: Krivine, Vachetta

NI: Borghezio

PPE-DE: Wijkman

UEN: Camre

14.   Relazione van Hulten A5-0218/2004

Favorevoli: 380

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Schmid Herman, Sjöstedt, Sylla

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Menrad, Musotto, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Perry, Pex, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rübig, Sacrédeus, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sakellariou, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 119

EDD: Mathieu

GUE/NGL: Brie, Kaufmann, Uca

NI: Bonino, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Hager, Lang, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Cushnahan, Dell'Utri, Dimitrakopoulos, Doyle, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Graça Moura, Hernández Mollar, Herranz García, Karas, Konrad, Lisi, McCartin, Marinos, Marques, Mauro, Méndez de Vigo, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Redondo Jiménez, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Stenzel, Suominen, Tajani, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Wieland, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Díez González, Dührkop Dührkop, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Marinho, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Obiols i Germà, Poos, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Torres Marques, Valenciano Martínez-Orozco

UEN: Angelilli, Camre, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Astensioni: 10

EDD: Butel

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krivine, Patakis, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Adam, Rothley

15.   Relazione van Hulten A5-0218/2004

Favorevoli: 336

EDD: Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Sjöstedt, Sylla, Uca

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deva, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Ferri, Flemming, Foster, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Menrad, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Jöns, Junker, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Prets, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 138

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

GUE/NGL: Bakopoulos

NI: Hager, de La Perriere

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bourlanges, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lisi, McCartin, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mauro, Méndez de Vigo, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Redondo Jiménez, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Stockton, Sudre, Tajani, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Carlotti, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Garot, Ghilardotti, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Napoletano, Obiols i Germà, Patrie, Poignant, Poos, Rocard, Roure, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Zimeray, Zorba

UEN: Angelilli, Musumeci, Queiró, Ribeiro e Castro

Astensioni: 28

EDD: Butel

GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Borghezio, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Montfort, Posselt

PSE: Adam, Campos, Ferreira, Lage, Rothley, Swiebel, Vairinhos

UEN: Andrews, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro

16.   Relazione van Hulten A5-0218/2004

Favorevoli: 157

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Plooij-van Gorsel, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Thors, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, Caudron, Fiebiger, Kaufmann, Manisco, Markov, Meijer, Uca

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deprez, Deva, Dover, Elles, Foster, Gahler, Glase, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Inglewood, Jackson, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Liese, Maat, McMillan-Scott, Matikainen-Kallström, Nicholson, Oomen-Ruijten, Parish, Perry, Pex, Purvis, Sacrédeus, Schnellhardt, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Xarchakos, Zissener

PSE: Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, El Khadraoui, Färm, van Hulten, Mendiluce Pereiro, Prets, Scheele, Theorin, Thorning-Schmidt, Van Lancker, Watts, Wiersma

UEN: Hyland, Ó Neachtain

Verts/ALE: Duthu, Echerer, Evans Jillian, Gahrton, Lucas, de Roo, Staes, Voggenhuber

Contrari: 299

EDD: Mathieu

ELDR: Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Sørensen, Väyrynen

NI: Beysen, Bonino, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Hager, Lang, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Karas, Klamt, Klaß, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lehne, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Marchiani, Muscardini, Mussa, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Cohn-Bendit, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 38

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krivine, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla, Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Lulling

PSE: Lund, Rothley, Swoboda, Vairinhos

UEN: Andrews, Camre, Collins, Fitzsimons, Musumeci, Thomas-Mauro

17.   Relazione van Hulten A5-0218/2004

Favorevoli: 208

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro, Schmid Herman, Sjöstedt, Sylla, Uca

NI: Berthu, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cornillet, Corrie, Deprez, Deva, De Veyrac, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Maat, McMillan-Scott, Matikainen-Kallström, Musotto, Nicholson, Oomen-Ruijten, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Santini, Scallon, Smet, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wijkman

PSE: Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Casaca, Corbey, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Hedkvist Petersen, van Hulten, Lund, Myller, Prets, Scheele, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Van Lancker, Wiersma

UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 281

EDD: Mathieu

ELDR: Flesch, Pohjamo

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Duthu

Astensioni: 21

EDD: Butel

ELDR: Väyrynen

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krivine, Patakis, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, Stirbois

PSE: Marinho

UEN: Angelilli, Camre, Marchiani, Mussa, Pasqua, Thomas-Mauro

18.   Relazione van Hulten A5-0218/2004

Favorevoli: 172

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, Huhne, Jensen, Malmström, Monsonís Domingo, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Sørensen, Thors, Vermeer

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla, Vachetta

NI: Berthu, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cornillet, Corrie, Deprez, Deva, De Veyrac, Dover, Elles, Ferri, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Maat, McMillan-Scott, Matikainen-Kallström, Nicholson, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman

PSE: van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Casaca, Cashman, Corbey, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Myller, O'Toole, Pittella, Prets, Read, Scheele, Simpson, Skinner, Stihler, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Van Lancker, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain

Verts/ALE: Ahern, Buitenweg, Gahrton, Lucas, Morera Català, Nogueira Román, de Roo, Staes

Contrari: 323

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Calò, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Ludford, Maaten, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rutelli, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Boudjenah, Brie, Fiebiger, Kaufmann, Korakas, Uca

NI: Beysen, Bonino, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Hager, Lang, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Campos, Carlotti, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Zimeray, Zorba

UEN: Marchiani, Mussa, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Astensioni: 10

ELDR: Manders

GUE/NGL: Krivine

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Marinho, Zrihen

UEN: Camre, Musumeci

Verts/ALE: Mayol i Raynal, Wuori

19.   Relazione van Hulten A5-0218/2004

Favorevoli: 195

EDD: Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Fatuzzo, Foster, Fourtou, Goodwill, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Lamassoure, Maat, McMillan-Scott, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Nicholson, Oomen-Ruijten, Parish, Perry, Pex, Pronk, Provan, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schaffner, Schleicher, Smet, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto

PSE: Andersson, van den Berg, van den Burg, Corbey, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Hedkvist Petersen, van Hulten, Lange, Lund, Paasilinna, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Van Lancker, Wiersma

UEN: Andrews, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain

Verts/ALE: Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Jonckheer, Lucas, Schörling, Staes

Contrari: 275

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Mathieu

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Bakopoulos

NI: Hager

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Dell'Utri, Dimitrakopoulos, Doyle, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf

Astensioni: 45

NI: Berthu, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Wijkman

PSE: Marinho, Rothley

UEN: Angelilli

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

20.   Relazione van Hulten A5-0218/2004

Favorevoli: 99

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Busk, Costa Paolo, Davies, Dybkjær, Flesch, Jensen, Malmström, Olsson, Paulsen, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sørensen, Thors

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro, Schmid Herman, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Grosch, Kauppi, Maat, Matikainen-Kallström, Smet, Thyssen

PSE: Andersson, van den Burg, Corbey, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Färm, Ford, Hedkvist Petersen, van Hulten, Lange, Lund, Morgan, Myller, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Van Lancker, Wiersma

UEN: Camre

Verts/ALE: Breyer, Buitenweg, Echerer, Ferrández Lezaun, Jonckheer, Lannoye, Lucas, Mayol i Raynal, Rod, Staes, Turmes, Wuori

Contrari: 355

EDD: Bernié, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Calò, Clegg, De Clercq, Duff, Huhne, Ludford, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Kaufmann

NI: Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Evans Robert J.E., Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lavarra, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Angelilli, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf

Astensioni: 53

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Patakis, Schröder Ilka

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Callanan, De Veyrac, Goodwill, Hannan, Heaton-Harris, Helmer, McMillan-Scott, Nicholson

PSE: van den Berg, Marinho, Rothley, Zrihen

UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Duthu, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Lagendijk, Lambert, McKenna, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Voggenhuber, Wyn

21.   Relazione van Hulten A5-0218/2004

Favorevoli: 151

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, Busk, Dybkjær, Jensen, Malmström, Paulsen, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sørensen, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Fiori, Kauppi, Korhola, Matikainen-Kallström

PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Bowe, van den Burg, Cashman, Corbett, Corbey, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Kinnock, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan, Myller, O'Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Lagendijk, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 320

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, van den Bos, Calò, Clegg, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Huhne, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooijvan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Watson

NI: Beysen, Borghezio, Hager

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lavarra, Linkohr, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Terrón i Cusí, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Walter, Zimeray, Zorba

UEN: Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Jonckheer

Astensioni: 39

ELDR: Davies

GUE/NGL: Boudjenah, Schröder Ilka

NI: Berthu, Bonino, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Callanan, Goodwill, Grosch, Hannan, Heaton-Harris, Helmer, Maat, McMillan-Scott, Montfort, Nicholson, Parish, Smet, Thyssen

PSE: De Keyser, Marinho, Rothley

Verts/ALE: Ahern, Gahrton, Isler Béguin, Lambert, McKenna, Onesta

22.   Relazione van Hulten A5-0218/2004

Favorevoli: 351

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro, Schmid Herman, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Beysen, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Berend, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cornillet, Corrie, Deprez, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grosch, Hannan, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Jackson, Jeggle, Kastler, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Menrad, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Perry, Pex, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Radwan, Sacrédeus, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wenzel-Perillo, Wijkman, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sakellariou, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 146

EDD: Butel, Esclopé, Mathieu

ELDR: Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Böge, von Boetticher, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Descamps, Dimitrakopoulos, Doyle, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jarzembowski, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mauro, Méndez de Vigo, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schnellhardt, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wieland, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Dehousse, Díez González, Izquierdo Rojo, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Poos, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Terrón i Cusí, Torres Marques, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo

UEN: Queiró

Astensioni: 18

GUE/NGL: Ainardi, Schröder Ilka

NI: Berthu, Garaud, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Montfort, Rübig

PSE: van den Berg, Marinho, Rothley, Volcic

UEN: Andrews, Collins, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain

23.   Relazione van Hulten A5-0218/2004

Favorevoli: 260

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Flesch, Nordmann

GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Korakas, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Sylla

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Hager, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Descamps, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Campos, Carlotti, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ferreira, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Izquierdo Collado, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kuckelkorn, Lage, Leinen, Malliori, Marinho, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moraes, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rocard, Roure, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Terrón i Cusí, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Cohn-Bendit, Duthu, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Mayol i Raynal, Onesta, Schörling, Schroedter, Turmes

Contrari: 231

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Koulourianos, Meijer, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca

NI: Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cornillet, Corrie, Deprez, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Florenz, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Maat, McMillan-Scott, Martens, Matikainen-Kallström, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Parish, Perry, Pex, Pronk, Provan, Purvis, Sacrédeus, Smet, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Martínez Martínez, Miller, Morgan, Müller, Myller, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pittella, Prets, Read, Rothe, Ruffolo, Sakellariou, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray

UEN: Camre, Queiró

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bouwman, Buitenweg, Evans Jillian, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Nogueira Román, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 14

EDD: Farage

GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Vachetta

PSE: Aguiriano Nalda, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothley, Volcic

UEN: Fitzsimons

Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Frassoni, McKenna, Morera Català

24.   Relazione van Hulten A5-0218/2004

Favorevoli: 265

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Costa Paolo, Flesch, Nordmann

GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Sylla

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Hager, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berès, Bösch, Campos, Carlotti, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Poos, Rocard, Roure, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Terrón i Cusí, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Volcic

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Cohn-Bendit, Duthu, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Schroedter, Turmes

Contrari: 233

EDD: Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Meijer, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deprez, Deva, Doorn, Dover, Elles, Florenz, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Maat, McMillan-Scott, Martens, Matikainen-Kallström, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Parish, Pastorelli, Pex, Pronk, Provan, Purvis, Sacrédeus, Smet, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bowe, van den Burg, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Rossa, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Glante, Gröner, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Junker, Karamanou, Kinnock, Krehl, Kuhne, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Müller, Myller, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pittella, Prets, Read, Ruffolo, Sakellariou, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Queiró

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bouwman, Buitenweg, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Jonckheer, Lagendijk, Lucas, McKenna, Maes, Morera Català, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 12

GUE/NGL: Schröder Ilka, Vachetta

PSE: Aguiriano Nalda, Barón Crespo, Bullmann, Roth-Behrendt, Rothley

Verts/ALE: Breyer, Echerer, Ferrández Lezaun, Lambert, Nogueira Román

25.   Relazione van Hulten A5-0218/2004

Favorevoli: 275

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Flesch

GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Sylla

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Hager, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Bösch, Campos, Carlotti, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lavarra, Leinen, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rocard, Rothley, Roure, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Onesta, Rod, Schroedter, Turmes

Contrari: 223

EDD: Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Chountis, Eriksson, Frahm, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Meijer, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deprez, Deva, Doorn, Dover, Elles, Florenz, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Maat, McMillan-Scott, Martens, Matikainen-Kallström, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pastorelli, Perry, Pex, Pronk, Provan, Purvis, Sacrédeus, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, van Velzen, Wachtmeister

PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Berger, Bowe, van den Burg, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Rossa, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Glante, Gröner, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kinnock, Krehl, Kuhne, Lange, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan, Myller, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Prets, Read, Ruffolo, Sakellariou, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Queiró

Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Buitenweg, Evans Jillian, Jonckheer, Lagendijk, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 16

GUE/NGL: Kaufmann, Krivine, Schröder Ilka, Uca

NI: Borghezio

PSE: Aguiriano Nalda, Barón Crespo, Bullmann, Rapkay, Roth-Behrendt, Scheele, Schulz

Verts/ALE: Breyer, Ferrández Lezaun, Morera Català, Nogueira Román

26.   Relazione van Hulten A5-0218/2004

Favorevoli: 276

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Titford

ELDR: André-Léonard, Flesch, Nordmann

GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Sylla

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Hager, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cornillet, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Campos, Carlotti, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Izquierdo Rojo, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rocard, Rothley, Roure, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Terrón i Cusí, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Duthu, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lambert, Onesta, Rod, Turmes, Voggenhuber

Contrari: 224

EDD: Belder, Blokland, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Meijer, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deprez, Deva, Doorn, Dover, Elles, Florenz, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Maat, McMillan-Scott, Martens, Matikainen-Kallström, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pronk, Provan, Purvis, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Rossa, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kinnock, Kuhne, Lange, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan, Myller, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Prets, Read, Rothe, Ruffolo, Sakellariou, Scheele, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Queiró

Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Wuori, Wyn

Astensioni: 17

EDD: van Dam

GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Uca, Vachetta

NI: Borghezio

PSE: Aguiriano Nalda, Barón Crespo, Bullmann, Rapkay, Roth-Behrendt, Volcic

Verts/ALE: Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Morera Català, Nogueira Román

27.   Relazione van Hulten A5-0218/2004

Favorevoli: 271

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: van den Bos, Flesch, Nordmann, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Sylla

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Hager, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Campos, Carlotti, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lavarra, Linkohr, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rocard, Rothley, Roure, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Terrón i Cusí, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Volcic

UEN: Angelilli, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lambert, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Turmes

Contrari: 223

EDD: Belder, Blokland, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Malmström, Manders, Mulder, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Meijer, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deprez, Deva, Doorn, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Maat, McMillan-Scott, Martens, Matikainen-Kallström, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pronk, Provan, Purvis, Sacrédeus, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Bowe, van den Burg, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Rossa, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Jöns, Junker, Keßler, Kinnock, Kuhne, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan, Myller, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Sakellariou, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain, Queiró

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bouwman, Buitenweg, Evans Jillian, Jonckheer, Lagendijk, Lucas, McKenna, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Wuori, Wyn

Astensioni: 21

ELDR: André-Léonard, Newton Dunn

GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Uca, Vachetta

NI: Borghezio

PSE: Aguiriano Nalda, Barón Crespo, Bullmann, Rapkay, Savary

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Lannoye, Morera Català, Nogueira Román, Voggenhuber

28.   Relazione van Hulten A5-0218/2004

Favorevoli: 436

EDD: Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Mathieu, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Meijer, Naïr, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 34

EDD: Abitbol, Bernié, Saint-Josse

GUE/NGL: Bakopoulos

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Coelho, Florenz

PSE: Aparicio Sánchez, Cercas, Ford, Goebbels, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Katiforis, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Poos, dos Santos, Soares, Sousa Pinto, Torres Marques, Valenciano Martínez-Orozco

UEN: Marchiani, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Frassoni, Jonckheer

Astensioni: 48

EDD: Butel

ELDR: Newton Dunn, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Boudjenah, Korakas, Krivine, Manisco, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Uca, Vachetta

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Foster, Harbour, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Montfort, Pastorelli, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock

PSE: Lund, Marinho, Rothley

29.   Relazione Ghilardotti A5-0253/2004

Favorevoli: 360

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk, Titford

ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Frahm

NI: Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Dell'Utri, Deprez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lehne, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Méndez de Vigo, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Wyn

Contrari: 112

EDD: Abitbol, Booth, Mathieu

ELDR: Andreasen, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Jensen, Ludford, Monsonís Domingo, Nordmann, Riis-Jørgensen, Sørensen, Thors, Väyrynen

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schröder Ilka, Sylla, Uca

NI: Berthu, Claeys, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Bébéar, Cederschiöld, Cornillet, Daul, Descamps, De Veyrac, Fourtou, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hermange, Kauppi, Korhola, Lamassoure, Lisi, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Menrad, Montfort, Pastorelli, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Stenmarck, Sudre, Suominen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wuermeling

PSE: Carlotti, Dehousse, Garot, Hedkvist Petersen, Theorin, Thorning-Schmidt

UEN: Andrews, Camre, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Duthu, Isler Béguin, Lucas, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 23

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

GUE/NGL: Eriksson, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Mayer Xaver, Posselt

PSE: Marinho

UEN: Musumeci

Verts/ALE: McKenna, Mayol i Raynal, Morera Català

30.   B5-0188/2004 — Cipro

Favorevoli: 399

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Blak, Fraisse, Kaufmann, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Uca

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 34

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Markov, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Claeys, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Helmer, Pastorelli, Wijkman, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Haug

UEN: Camre

Verts/ALE: Morera Català

Astensioni: 16

EDD: Booth, Butel, Mathieu, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Bakopoulos, Bordes, Cauquil, Di Lello Finuoli, Krivine, Laguiller, Schröder Ilka

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Kastler

PSE: Marinho

31.   B5-0188/2004 — Cipro

Favorevoli: 67

EDD: Belder, Blokland, Booth, van Dam, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Markov, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Averoff, Banotti, Dimitrakopoulos, Doyle, Ferrer, Hatzidakis, Kaldí, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinos, Nisticò, Sacrédeus, Trakatellis, Wijkman, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Aguiriano Nalda

UEN: Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain

Contrari: 417

EDD: Bonde, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Fraisse, Meijer

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Marchiani, Mussa, Musumeci, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 19

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

GUE/NGL: Bakopoulos, Blak, Bordes, Brie, Frahm, Krivine, Laguiller, Papayannakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

Verts/ALE: Lambert

32.   B5-0188/2004 — Cipro

Favorevoli: 61

EDD: Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krivine, Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Averoff, Banotti, Dimitrakopoulos, Doyle, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Hatzidakis, Kaldí, Kratsa-Tsagaropoulou, Marinos, Nisticò, Sacrédeus, Trakatellis, Wijkman, Xarchakos, Zacharakis

Contrari: 399

EDD: Bonde, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Blak, Brie, Fiebiger, Frahm, Fraisse, Kaufmann, Meijer, Puerta, Uca

NI: Beysen, Bonino, Della Vedova, Dupuis

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Ayuso González, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 42

EDD: Abitbol, Booth, Titford

GUE/NGL: Bakopoulos, Bordes, Cauquil, Laguiller, Schröder Ilka

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bradbourn, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Poignant

33.   B5-0188/2004 — Cipro

Favorevoli: 59

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Wijkman

PSE: Lund

UEN: Camre

Contrari: 431

EDD: Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Puerta

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 7

EDD: Booth, Titford

GUE/NGL: Bakopoulos, Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Martin Hans-Peter

34.   B5-0188/2004 — Cipro

Favorevoli: 439

EDD: Bonde, Butel, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Blak, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Fraisse, Kaufmann, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Uca, Vachetta

NI: Beysen, Bonino, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 46

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Markov, Patakis, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Berthu, Borghezio, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Cesaro, Goepel, Karas, Sacrédeus, Sartori, van Velzen, Zacharakis

PSE: De Keyser, Dhaene, Marinho, Napolitano, Ruffolo, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo

UEN: Angelilli, Camre, Queiró

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf

Astensioni: 15

EDD: Booth, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Bakopoulos, Bordes, Cauquil, Herzog, Krivine, Laguiller, Papayannakis, Schröder Ilka

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

UEN: Musumeci

35.   B5-0188/2004 — Cipro

Favorevoli: 422

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Blak, Caudron, Frahm, Fraisse, Kaufmann, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Uca

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 30

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Jové Peres, Korakas, Manisco, Naïr, Patakis, Ribeiro, Seppänen

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Sacrédeus, Zacharakis

UEN: Camre

Astensioni: 47

EDD: Booth, Titford

ELDR: Vallvé

GUE/NGL: Bakopoulos, Bordes, Cauquil, Chountis, Herzog, Krivine, Laguiller, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sylla, Vachetta

NI: Borghezio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Atkins, Bradbourn, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Radwan, Scallon, Stevenson, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

36.   Relazione Radwan A5-0192/2004

Favorevoli: 433

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Herzog, Korakas

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 17

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Saint-Josse, Titford

ELDR: Thors

GUE/NGL: Naïr, Patakis

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet, Varaut

UEN: Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

Astensioni: 42

EDD: Bonde, Mathieu, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

37.   Relazione Radwan A5-0192/2004

Favorevoli: 304

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Beysen, Borghezio, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa, Díez González, Duhamel, Evans Robert J.E., Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Goebbels, Gröner, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Katiforis, Kinnock, Krehl, Kuckelkorn, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, O'Toole, Pérez Royo, Pittella, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Contrari: 147

EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Corrie, Deva, Dover, Elles, Foster, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Aguiriano Nalda, Baltas, Bowe, Campos, Casaca, De Keyser, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Izquierdo Collado, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Rothley, Roure, Ruffolo, Savary, Scheele, Soriano Gil, Souladakis, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 40

EDD: Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis

UEN: Queiró

38.   Relazione Radwan A5-0192/2004

Favorevoli: 489

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 7

EDD: Booth, Butel, Esclopé, Titford

NI: Berthu, Souchet, Varaut

Astensioni: 5

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

39.   Relazione Wijkman A5-0261/2004

Favorevoli: 90

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: García-Orcoyen Tormo

PSE: Cerdeira Morterero, Dehousse, Dhaene, El Khadraoui, Lund, Moraes, Swiebel, Vairinhos, Van Lancker, Zimeray, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 384

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Astensioni: 7

GUE/NGL: Alyssandrakis

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

40.   Relazione Wijkman A5-0261/2004

Favorevoli: 256

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Marinho, Pérez Royo

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Contrari: 225

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 6

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis

41.   Relazione Wijkman A5-0261/2004

Favorevoli: 327

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Dhaene, El Khadraoui, Hedkvist Petersen, Lund, Marinho, Mendiluce Pereiro, Theorin, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Van Lancker

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 158

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Rousseaux

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, Stirbois

PPE-DE: Lehne

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Muscardini, Mussa, Musumeci, Queiró, Segni

Astensioni: 7

ELDR: Mulder, Vermeer

NI: Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis

PPE-DE: Florenz

UEN: Ribeiro e Castro

42.   Relazione Wijkman A5-0261/2004

Favorevoli: 89

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Deprez, Grosch, Pronk

PSE: Dehousse, Hedkvist Petersen, Lund, Marinho, Mendiluce Pereiro, Theorin, Vairinhos

UEN: Andrews

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 389

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Sanders-ten Holte, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Astensioni: 7

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Dell'Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

UEN: Musumeci

43.   Relazione Wijkman A5-0261/2004

Favorevoli: 230

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Di Pietro, Malmström, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 257

EDD: Abitbol, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Ford, McCarthy

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

Astensioni: 5

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

NI: Martin Hans-Peter

44.   Relazione Wijkman A5-0261/2004

Favorevoli: 428

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Harbour, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sturdy, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 39

EDD: Abitbol

ELDR: Vallvé

NI: Garaud

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Bébéar, Bradbourn, Cederschiöld, Chichester, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Elles, Florenz, Fourtou, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Hermange, Jackson, Khanbhai, Lehne, Marques, Martin Hugues, Montfort, Nicholson, Perry, Pronk, Purvis, Schaffner, Schleicher, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Tannock, Twinn, de Veyrinas, Vlasto

Astensioni: 12

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Lang, Martin Hans-Peter, Stirbois

PSE: Marinho

UEN: Camre

Verts/ALE: Jonckheer

45.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 282

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Bébéar, Daul, De Veyrac, Ferrer, Fourtou, Goepel, Grosch, Grossetête, Hermange, Korhola, Lamassoure, Martin Hugues, Morillon, Sacrédeus, Schaffner, Sudre, de Veyrinas, Vlasto

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 173

EDD: Abitbol, Mathieu

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Kaldí, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vila Abelló, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Haug

UEN: Collins, Crowley, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 4

GUE/NGL: Krivine, Vachetta

NI: Bonino

UEN: Camre

46.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 261

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk

ELDR: Dybkjær, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Bébéar, Bourlanges, Cornillet, Daul, Descamps, De Veyrac, Ferrer, Fourtou, Goepel, Grosch, Grossetête, Hermange, Lamassoure, Martin Hugues, Montfort, Morillon, Sacrédeus, Schaffner, Sudre, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Muscardini

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 222

EDD: Abitbol, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis

NI: Beysen, Borghezio

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Dell'Utri, Deprez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vila Abelló, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 8

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Bonino

UEN: Camre

47.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 314

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bourlanges, Camisón Asensio, Cesaro, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Fernández Martín, Ferrer, Fourtou, Galeote Quecedo, Grosch, Grossetête, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Lamassoure, Martin Hugues, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schaffner, Sudre, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wijkman, Zabell

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 165

EDD: Abitbol, Mathieu

NI: Berthu, Beysen, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Berend, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Dell'Utri, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 10

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Bonino, Borghezio, Garaud

UEN: Camre

48.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 220

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Monsonís Domingo, Vallvé

GUE/NGL: Blak, Brie, Caudron, Fraisse, Markov, Meijer, Sylla

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Deprez, Fernández Martín, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Grosch, Hernández Mollar, Herranz García, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Thyssen, Vila Abelló, Wieland, Wijkman, Zabell

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 231

EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Bartolozzi, Bastos, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Xarchakos, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 30

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Uca, Vachetta

NI: de La Perriere

UEN: Camre

49.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 196

EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: André-Léonard, van den Bos, Davies, Dybkjær, Jensen, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Plooij-van Gorsel, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Uca, Vachetta

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, Bourlanges, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Florenz, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jeggle, Kaldí, Langenhagen, Martin Hugues, Méndez de Vigo, Menrad, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Scallon, Schaffner, Schmitt, Smet, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wijkman, Zabell

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Campos, Carlotti, Carnero González, Cerdeira Morterero, Díez González, Garot, van Hulten, Izquierdo Rojo, Karamanou, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lund, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Prets, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Soares, Soriano Gil, Sousa Pinto, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Zimeray, Zrihen

UEN: Mussa, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 277

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, Attwooll, Busk, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Duff, Ludford, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer

GUE/NGL: Blak, Cossutta, Eriksson, Fiebiger, Schröder Ilka, Sylla

NI: Beysen

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Bartolozzi, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Corrie, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferrer, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Miller, Moraes, Morgan, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Theorin, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vattimo, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro

Astensioni: 14

ELDR: Clegg, Huhne, Manders, Wallis

GUE/NGL: Frahm, Korakas, Patakis

NI: Borghezio, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Raschhofer

UEN: Camre

Verts/ALE: Wuori

50.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 146

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Dell'Utri, Fernández Martín, Ferrer, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Hernández Mollar, Herranz García, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Zabell

PSE: Dhaene, El Khadraoui, Lund, Marinho, Mendiluce Pereiro, Paasilinna, Pérez Royo, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Van Lancker

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 335

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis

NI: Beysen

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Bastos, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Astensioni: 1

UEN: Marchiani

51.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 232

ELDR: Monsonís Domingo, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Sylla, Uca

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Raschhofer

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Fernández Martín, Ferrer, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Hernández Mollar, Herranz García, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Zabell

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 236

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Bastos, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 13

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Krivine, Vachetta

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Stirbois

UEN: Camre

52.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 269

EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Monsonís Domingo, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Fernández Martín, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Hernández Mollar, Herranz García, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Pastorelli, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Zabell

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 207

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis

NI: Beysen, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Bastos, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Verts/ALE: Gahrton

Astensioni: 3

ELDR: Dybkjær

NI: Berthu, Souchet

53.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 262

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Vallvé, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Bourlanges, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Fourtou, Grosch, Grossetête, Hermange, Lulling, McCartin, Martin Hugues, Montfort, Morillon, Ojeda Sanz, Pastorelli, Pérez Álvarez, Schaffner, Smet, Stockton, Sudre, Thyssen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wijkman

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Myller, Napoletano, O'Toole, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 180

EDD: Abitbol, Mathieu

ELDR: Busk, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Thors, Van Hecke

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Ilgenfritz, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Dell'Utri, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Liese, Lisi, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mombaur, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Gröner, Hänsch, Moraes, Napolitano, Paasilinna, Zorba

UEN: Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Thomas-Mauro

Astensioni: 7

GUE/NGL: Krivine, Patakis, Vachetta

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Stirbois

54.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 265

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Monsonís Domingo, Plooij-van Gorsel, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Fernández Martín, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Hernández Mollar, Herranz García, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Zabell

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 203

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis

NI: Beysen, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Bastos, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Astensioni: 10

EDD: Bonde, Sandbæk

ELDR: Dybkjær

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Lang, Martin Hans-Peter, Stirbois

55.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 252

EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Monsonís Domingo

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, De Veyrac, Fernández Martín, Ferrer, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Hernández Mollar, Herranz García, Lamassoure, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Zabell

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 212

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Bastos, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 11

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Stirbois, Varaut

UEN: Camre

56.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 272

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Monsonís Domingo, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Souchet

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Fernández Martín, Ferrer, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Hernández Mollar, Herranz García, Lamassoure, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Zabell

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 195

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis

NI: Beysen

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Bastos, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Glase, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Theorin

Astensioni: 9

ELDR: Dybkjær

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Stirbois, Varaut

57.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 271

EDD: Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Stirbois

PPE-DE: Bourlanges, Deprez, Ferrer, Harbour, Sacrédeus, Wijkman, Xarchakos

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 197

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Nordmann, Thors

NI: Beysen

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 7

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Martin Hans-Peter, Souchet, Varaut

UEN: Camre

58.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 201

EDD: Mathieu

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Ford, Goebbels, Marinho, Swiebel

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Schroedter

Contrari: 254

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, De Clercq, Di Pietro, Duff, Huhne, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Ferrer, Florenz, Jackson, Schnellhardt

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 14

ELDR: Dybkjær, Vallvé

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Lang, Stirbois

PPE-DE: Grosch, Smet, Thyssen

UEN: Camre

Verts/ALE: Isler Béguin, Morera Català, Nogueira Román

59.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 197

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Clegg, Nordmann

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Ford, Pérez Royo, Stockmann

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Contrari: 261

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Pesälä, Plooijvan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Ayuso González, Bartolozzi, Bébéar, Cornillet, Deprez, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Martin Hugues, Sturdy

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 14

ELDR: Dybkjær, Vallvé

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Lang, Martin Hans-Peter, Stirbois

PPE-DE: Grosch, Smet, Thyssen

UEN: Camre

Verts/ALE: Morera Català, Nogueira Román

60.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 257

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Clegg, Costa Paolo, Nordmann

GUE/NGL: Alyssandrakis, Blak, Boudjenah, Caudron, Cossutta, Eriksson, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wieland, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà

PSE: Aparicio Sánchez, Cerdeira Morterero, Junker, Karamanou, Katiforis, Lage, Lund, Napolitano, Paciotti, Patrie, Poignant, Rothley, Savary, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Wiersma

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Breyer, Buitenweg, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rühle, Schroedter, Sörensen, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 201

EDD: Butel, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Davies, De Clercq, Duff, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Avilés Perea, von Boetticher, Chichester, Deprez, Flemming, Florenz, Glase, Langen, Langenhagen, Musotto, Pack, Pex, Quisthoudt-Rowohl, Schleicher, Sturdy, Wenzel-Perillo, Wijkman, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Duthu, Evans Jillian, Flautre, Lagendijk, Morera Català, Nogueira Román, Rod, de Roo, Staes, Wuori

Astensioni: 6

ELDR: Dybkjær

NI: de Gaulle, Martin Hans-Peter

PSE: Prets, Stockmann

UEN: Camre

61.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 82

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Blak, Caudron, Eriksson, Frahm, Korakas, Manisco, Modrow, Naïr, Seppänen

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Averoff, Ayuso González, Chichester, Ferrer, Jeggle, Kaldí, Konrad, Korhola, McCartin, Montfort, Oostlander, Pastorelli, Piscarreta, Xarchakos, Zabell

PSE: Dehousse, Goebbels, Junker, Lage, Lund, Patrie, Poignant, Savary, Tsatsos, Vattimo, Wiersma

UEN: Marchiani, Muscardini, Queiró

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Breyer, Buitenweg, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 370

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Jensen, Ludford, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Krivine, Laguiller, Markov, Meijer, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Duthu, Evans Jillian, Flautre, Isler Béguin, McKenna, Morera Català, Nogueira Román, de Roo, Schörling, Wuori

Astensioni: 6

ELDR: Dybkjær

NI: Garaud

PSE: Volcic

UEN: Camre, Hyland

Verts/ALE: Rod

62.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 236

EDD: Abitbol, Butel, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Koulourianos

NI: Berthu, Beysen, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Moraes, Paasilinna, Tsatsos

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Maes

Contrari: 98

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Sandbæk

ELDR: Monsonís Domingo, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Böge, Ferrer

PSE: Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Carnero González, Cerdeira Morterero, Dührkop Dührkop, Gröner, Lund, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Napolitano, Pérez Royo, Sauquillo Pérez del Arco, Swiebel, Terrón i Cusí, Vairinhos

UEN: Marchiani, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 124

EDD: Bernié, Saint-Josse

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Puerta

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Lang, Martin Hans-Peter, Stirbois

PPE-DE: Deprez, Grosch, Smet

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Casaca, Cashman, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

63.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 152

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Monsonís Domingo, Plooij-van Gorsel, Thors, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bourlanges, Camisón Asensio, Cornillet, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, Fourtou, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Grosch, Grossetête, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Lamassoure, Lulling, Martin Hugues, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schaffner, Schierhuber, Smet, Sudre, Thyssen, Varela Suanzes-Carpegna, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Zabell

PSE: Dhaene, El Khadraoui, van Hulten, Lund, Mendiluce Pereiro, Myller, Paasilinna, Vairinhos, Van Lancker

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 314

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Beysen, Borghezio, Garaud

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Dell'Utri, Deprez, Deva, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Fava, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Collins, Crowley, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 3

ELDR: Dybkjær

NI: Martin Hans-Peter

UEN: Camre

64.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 434

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Huhne, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Marchiani, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 24

GUE/NGL: Chountis

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Fernández Martín, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Lisi, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna, Vila Abelló, Zabell

PSE: Marinho

UEN: Muscardini

Astensioni: 5

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

PSE: Adam

65.   Relazione Sterckx A5-0257/2004

Favorevoli: 396

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Dybkjær, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Vallvé, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lange, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Collins, Crowley, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Morera Català, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 24

ELDR: Di Pietro

PPE-DE: Balfe, Bradbourn, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Nicholson, Parish, Perry, Stevenson, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

Astensioni: 13

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Purvis, Rovsing


TESTI APPROVATI

 

P5_TA(2004)0310

Trasporti di merci su strada (versione codificata) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada (versione codificata) (COM(2004) 47 — C5-0055/2004 — 2004/0017(COD))

(Procedura di codecisione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004) 47) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0055/2004),

visti gli articoli 67, 89 e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0250/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0311

Vita dei pesci in acqua dolce (versione codificata) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (versione codificata) (COM(2004) 19 — C5-0038/2004 — 2004/0002(COD))

(Procedura di codecisione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004) 19) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0038/2004),

visti gli articoli 67, 89 e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0252/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0312

Veicoli a motore (combustione dei materiali impiegati nell'allestimento interno) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite riguardante le prescrizioni tecniche uniformi applicabili al comportamento alla combustione dei materiali impiegati nell'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (COM(2003) 630 — 5049/2004 — C5-0106/2004 — 2003/0247(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 630 — 5049/2004) (1),

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio del 27 novembre 1997 (2),

vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE (C5-0106/2004),

visti l'articolo 86, l'articolo 97, paragrafo 7, e l'articolo 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0238/2004),

1.

esprime il suo parere conforme sulla proposta di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

P5_TA(2004)0313

Protezione degli autoveicoli contro impieghi non autorizzati ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite riguardante le prescrizioni tecniche uniformi in tema di protezione degli autoveicoli contro impieghi non autorizzati (COM(2003) 632 — 5048/2004 — C5-0105/2004 — 2003/0248(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 632 — 5048/2004) (1),

vista la decisione del Consiglio 97/836/CE del 27 novembre 1997 (2),

vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE (C5-0105/2004),

visti gli articoli 86, 97, paragrafo 7 e 158, paragrafo 1 del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0240/2004),

1.

esprime il suo parere conforme sulla proposta di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

P5_TA(2004)0314

Omologazione dei pneumatici (rumore di rotolamento) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite riguardante le prescrizioni uniformi in tema d'omologazione dei pneumatici sotto il profilo del rumore di rotolamento (COM(2003) 635 — 5047/2004 — C5-0107/2004 — 2003/0254(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 635 — 5047/2004) (1),

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio del 27 novembre 1997 (2),

visto l'articolo 300, paragrafo 3, comma 2 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0107/2004),

visti gli articoli 86, 97 paragrafo 7 e 158 paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0239/2004),

1.

esprime il suo parere conforme sulla proposta di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

P5_TA(2004)0315

Condizioni di riesportazione e di rispedizione di prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto riguarda le condizioni di riesportazione e di rispedizione di prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento (COM(2004) 155 — C5-0129/2004 — 2004/0051(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004) 155) (1),

visti gli articoli 36, 37, paragrafo 2 e 299, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0129/2004),

visti gli articoli 67 e 158, paragrafo 1 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0231/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

P5_TA(2004)0316

Pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di prevedere periodi transitori per l'applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi (COM(2004) 243 — C5-0187/2004 — 2004/0076(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004) 243) (1),

visto l'articolo 94 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0187/2004),

visti l'articolo 67 e l'articolo 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0276/2004),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

P5_TA(2004)0317

Osservatorio europeo dell'audiovisivo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1999/784/CE del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo (COM(2003) 763 — C5-0622/2003 — 2003/0293(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 763) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 157, paragrafo 3 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0622/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per i bilanci (A5-0241/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie senza che sia necessario limitare altre politiche;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0293

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 aprile 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1999/784/CE del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 1999/784/CE (5) il Consiglio ha stabilito che la Comunità divenga un membro dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo (in prosieguo«l'Osservatorio») per sostenere l'attività di quest'ultimo. L'Osservatorio contribuisce a rafforzare la competitività del settore audiovisivo comunitario migliorando il passaggio delle informazioni verso suddetto settore, in particolare le piccole e medie imprese, contribuendo a diffondere una visione più chiara del mercato.

(2)

I formati multimediali e le nuove tecnologie svolgeranno un ruolo crescente nel settore audiovisivo. L'Osservatorio potrebbe continuare a svolgere la sua importante funzione se la sua capacità di seguire questi nuovi sviluppi fosse a tempo debito rafforzata.

(3)

Benché la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi sia sancita dal trattato, la mancanza di informazione sulle varie disparità esistenti a livello di regolamentazioni nazionali nei settori del diritto fiscale e del diritto del lavoro limita la libera circolazione dei beni e dei servizi audiovisivi. L'Osservatorio potrebbe fornire un contributo positivo raccogliendo e fornendo competenza e informazione sistematica nei settori del diritto fiscale e del diritto del lavoro, del diritto d'autore e della tutela dei consumatori.

(4)

Facendo seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2003 su «Televisione senza frontiere» (6), che chiedeva una relazione comparativa annuale in merito all'accessibilità da parte dei disabili alla TV digitale, l'Osservatorio dovrebbe essere invitato a raccogliere dati su base annuale sui livelli di prestazione dei servizi televisivi ai disabili, quali i programmi sottotitolati, le descrizioni audio e il linguaggio dei segni, in tutti gli Stati membri dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa.

(5)

La partecipazione della Comunità all'Osservatorio si è dimostrata un sostegno efficace all'attività di quest'ultimo.

(6)

È opportuno proseguire tale partecipazione durante il periodo necessario affinché l'Osservatorio adotti orientamenti per la sua attività futura, a partire dal 2006.

(7)

È pertanto necessario modificare in conformità la decisione 1999/784/CE,

DECIDONO:

Articolo unico

L'articolo 5 della decisione 1999/784/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione si applica fino all'ultimo giorno dell'ultimo mese del settimo anno successivo all'anno della sua adozione»

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(2)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(3)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 21 aprile 2004.

(5)  GU L 307 del 2.12.1999, pag. 61.

(6)  GU C ...

P5_TA(2004)0318

Convenzione quadro dell'OMS sulla lotta contro il tabagismo *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla lotta contro il tabagismo (COM(2003) 807 — C5-0028/2004 — 2003/0316(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 807) (1),

vista la Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla lotta contro il tabagismo,

visti gli articoli 95, 133 e 152 in connnessione con la prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0028/2004),

visti l'articolo 67 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0226/2004),

1.

approva la conclusione della Convenzione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretariato della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla lotta contro il tabagismo, con la richiesta che essa venga distribuita a tutte le parti contraenti extra-UE.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

P5_TA(2004)0319

Confetture, gelatine, marmellate di frutta e crema di marroni *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (COM(2004) 151 — C5-0128/2004 — 2004/0052(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004) 151) (1),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0128/2004),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0251/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 3

(3) In taluni mercati locali dell'Austria, la denominazione «Marmelade» è tradizionalmente utilizzata anche con il significato di «confettura»; in tali casi, per «marmellata» è impiegato il termine «Marmelade aus Zitrusfrüchten», al fine di distinguere le due categorie di prodotti.

(3) In taluni mercati locali dell'Austria e della Germania la denominazione «Marmelade» è tradizionalmente utilizzata anche con il significato di «confettura»; in tali casi, per «marmellata» sono impiegati i termini «Marmelade aus Zitrusfrüchten», «Orangenmarmelade» e «Zitronenmarmelade» al fine di distinguere le due categorie di prodotti.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 4

(4) É pertanto opportuno che l'Austria tenga conto di tali tradizioni nell'adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva,

(4) É pertanto opportuno che l'Austria e la Germania tengano conto di tali tradizioni nell'adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva,

Emendamento 3

ALLEGATO

Anhang I, nota a piè di pagina 2 (direttiva 2001/113/CE)

In Österreich kann für den Verkauf an den Endverbraucher auf bestimmten lokalen Märkten auch die Bezeichnung «Marmelade» verwendet werden.

In Österreich und Deutschland kann für den Verkauf an den Endverbraucher auf bestimmten lokalen Märkten auch die Bezeichnung «Marmelade» verwendet werden.

Emendamento 4

ALLEGATO

Anhang I, nota a piè di pagina 3 (direttiva 2001/113/CE)

In Österreich kann für den Verkauf an den Endverbraucher auf bestimmten lokalen Märkten auch die Bezeichnung «Marmelade aus Zitrusfrüchten» verwendet werden.

In Österreich und Deutschland kann für den Verkauf an den Endverbraucher auf bestimmten lokalen Märkten auch die Bezeichnung «Marmelade aus Zitrusfrüchten», «Orangenmarmelade» und «Zitronenmarmelade» verwendet werden.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

P5_TA(2004)0320

Discarico 2002: Agenzia europea per la ricostruzione

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0632/2003 — 2003/2242(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte dell'Agenzia (1) (C5-0632/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0149/2004),

visto il trattato CE, e in particolare il suo articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e, in particolare, il suo articolo 185, nonché il regolamento (CE) n. 1646/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 concernente l'Agenzia europea per la ricostruzione (3) e, in particolare, il suo articolo 8,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e, in particolare, l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0212/2004),

1.

concede il discarico al Direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2002;

2.

formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 1.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 16.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0632/2003 — 2003/2242(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte dell'Agenzia (1) (C5-0632/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0149/2004),

visto il trattato CE, e in particolare il suo articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e, in particolare, il suo articolo 185, nonché il regolamento (CE) n. 1646/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 concernente l'Agenzia europea per la ricostruzione e, in particolare, il suo articolo 8 (3),

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e, in particolare, l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0212/2004),

A.

considerando che la Corte dei conti europea (CCE), nella suddetta relazione, ha asserito, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2002 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono, nel complesso, legittime e regolari,

B.

considerando che l'8 aprile 2003 il Parlamento ha concesso il discarico (5) al Direttore dell'Agenzia per quanto riguarda l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2001, sulla base della relazione della Corte dei conti, e che, al proposito, il Parlamento, nella sua risoluzione, ha tra l'altro:

insistito sul fatto che l'Agenzia, in linea con precedenti osservazioni della CCE sui rendiconti finanziari, adotti tutti i passi necessari per evitare il rischio di errori derivanti dall'utilizzo di fogli elettronici a fini contabili;

invitato la Commissione a riferire al Parlamento in merito ai risultati di un'indagine amministrativa volta a definire l'eventuale responsabilità della cattiva gestione, nonché in merito alle misure adottate in caso di misure disciplinari ritenute opportune;

invitato l'Agenzia, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità, ad assicurare un monitoraggio sistematico di tutti i progetti nel settore dell'energia finanziati dall'Unione europea; ad adottare le misure necessarie, in cooperazione con l'UNMIK, la società elettrica del Kosovo (KEK) e i responsabili esterni del controllo, al fine di giungere alla sostenibilità a lungo termine degli investimenti nel settore energetico; a definire un piano globale per il monitoraggio dei progetti finanziati e per la valutazione della loro coerenza rispetto alla politica dell'UE per la regione;

1.

prende atto dei seguenti dati relativi ai conti dell'Agenzia europea per la ricostruzione per gli esercizi 2002 e 2001:

Conto di gestione degli esercizi 2002 e 2001

(migliaia di euro)

 

2002

2001

Entrate

Sovvenzioni della Commissione (6)

462 804

517 633

Proventi finanziari

5 978

2 915

Entrate varie

495

135

Fondi di contropartita

497

5 787

Entrate destinate

500

0

Totale entrate (a)

470 274

526 469

Spese

Personale — Titolo I del bilancio

Pagamenti

17 771

13 418

Stanziamenti riportati

206

337

Funzionamento — Titolo II del bilancio

Pagamenti

6 211

5 908

Stanziamenti riportati

2 037

1 217

Attività operative — Titolo III del bilancio

Pagamenti

135 812

327 345

Stanziamenti riportati

293 106

176 863

Totale spese (b)

457 844

525 088

Risultato dell'esercizio (a-b) (7)

12 430

1 382

Saldo riportato dall'esercizio precedente

-73 127

-35 768

Pagamenti per conto della Commissione (6)

-25 407

-70 050

Annullamento di stanziamenti di pagamento 2001 (Titolo III)

0

31 061

Annullamento di stanziamenti riportati dal 2001 (Titoli I e II)

135

254

Disimpegni di stanziamenti riportati dal 2001

5 463

0

Riporti di stanziamenti complementari 2001

-32 423

0

Differenze di cambio

22

- 5

Saldo dell'esercizio

- 112 908

-73 127

NB: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Dati dell'Agenzia.

Esecuzione del bilancio

2.

prende atto della raccomandazione della CCE, secondo la quale le previsioni di bilancio per il Titolo II (Spese di funzionamento) dovrebbero formare oggetto di particolare attenzione, per evitare che gli annullamenti ed i riporti rappresentino una quota eccessiva della dotazione di bilancio; auspica che l'Agenzia, in linea con il principio dell'accuratezza del bilancio, adotti i passi necessari per ottemperare a detta raccomandazione;

Rendiconti finanziari

3.

si compiace del fatto che l'Agenzia abbia dato seguito positivo alle precedenti osservazioni della CCE, compiendo quindi progressi in termini di rafforzamento del proprio sistema di controllo interno attraverso l'introduzione del sistema di contabilità di bilancio SI2;

4.

invita l'Agenzia a fornire rapidamente un seguito altrettanto positivo al suggerimento della Corte e del Parlamento di introdurre uno strumento affidabile per la contabilità generale in tutti i centri, abbandonando l'uso dei fogli elettronici a fini contabili;

5.

si attende che l'Agenzia risponda prontamente all'invito della CCE di chiarire lo status dei fondi messi a disposizione degli organismi specializzati per il finanziamento di programmi relativi alla concessione di prestiti in settori particolari e adotti le idonee soluzioni per quanto riguarda il modo in cui tali fondi dovrebbero essere registrati nei rendiconti finanziari dell'Agenzia;

6.

esprime la sua viva preoccupazione per il caso reperito dalla Corte in cui si indicava che era stato aperto un conto a nome dell'Agenzia, della cui esistenza il contabile non era stato informato; prende atto delle spiegazioni fornite dal Direttore dell'Agenzia in materia; ritiene che, in considerazione del complesso contesto decentrato in cui opera l'Agenzia, le questioni relative alle transazioni con le banche debbano essere trattate con la massima attenzione e trasparenza;

7.

prende atto delle misure adottate dall'Agenzia quali risultano nelle sue risposte al questionario per evitare il ripetersi di tale situazione; invita l'Agenzia a migliorare il coordinamento tra il suo capo contabile e i contabili delegati dei centri operativi; invita, inoltre, l'Agenzia e la Commissione a migliorare il coordinamento tra il capo contabile dell'Agenzia e la direzione contabile della Commissione;

8.

invita il Servizio di audit interno della Commissione ad esaminare la questione per individuare eventuali carenze sistemiche e ad avanzare le necessarie raccomandazioni per ovviare a tali problemi;

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

9.

condivide la preoccupazione, espressa dalla CCE nella sua relazione, sul rischio di indebolire il sistema di controllo interno, che potrebbe presentarsi grazie alla proliferazione di deleghe conferite dal Direttore per l'esecuzione del bilancio; sottolinea che casi come quelli identificati dalla CCE in cui sono stati firmati impegni e pagamenti da agenti non debitamente autorizzati sono inaccettabili, perché costituiscono una violazione delle norme finanziarie; si attende che il Direttore fornisca una spiegazione completa sulle circostanze che hanno permesso che ciò accadesse e indichi inoltre le misure adottate o avviate al fine di prevenire il ripetersi di tali incidenti;

10.

auspica che l'Agenzia rispetti pienamente le procedure in materia di esecuzione del bilancio previste sia dal nuovo regolamento finanziario che dal regolamento finanziario quadro per le Agenzie; invita il Direttore a dare assicurazioni in merito al fatto che tali deleghe saranno ridotte al minimo necessario indispensabile per il corretto funzionamento dell'Agenzia e l'esecuzione del suo bilancio, in linea con una sana gestione finanziaria;

11.

ricorda che il Parlamento europeo ha invitato (8) la Commissione a presentare, entro il giugno 2004, la relazione di valutazione prevista all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'applicazione del regolamento dell'Agenzia ed alla proposta sul suo statuto;

Punti orizzontali sulle Agenzie e la Commissione

Esecuzione del nuovo regolamento finanziario — Audit e controllo interni

12.

ribadisce la posizione assunta nelle sue risoluzioni (9) che accompagnano il discarico concesso alle Agenzie per il 2001 per quanto riguarda l'applicazione del nuovo regolamento finanziario; invita la Commissione e le Agenzie a proseguire la loro cooperazione, in particolare nel settore contabile, dell'audit interno, delle procedure di gestione e controllo, in modo da garantire la definizione di un quadro coerente armonizzato per il funzionamento delle Agenzie;

13.

ricorda che ha manifestato preoccupazione nella risoluzione di discarico per il 2001 per quanto riguarda la mancanza di controlli da parte del Servizio di audit interno della Commissione sulle Agenzie; esprime grave preoccupazione per il fatto che tali controlli non sembrano essere stati effettuati quest'anno; invita la Commissione e il Servizio predetto a illustrare i motivi di questa mancanza e a fornire dati sul numero di funzionari disponibili per il revisore contabile interno al fine di espletare i controlli sulle Agenzie; auspica che la Commissione indichi come possa garantire l'esecuzione di sufficienti e corretti controlli negli organismi satellite, in particolare il Servizio di audit interno;

14.

sottolinea che è indispensabile che le Agenzie siano tenute ad assoggettarsi ai poteri investigativi dell'OLAF alle stesse condizioni delle istituzioni (10); invita la CCE a comunicare, prima dell'approvazione della risoluzione di discarico, se gli organismi comunitari che hanno aderito all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 (11) sulle indagini interne dell'OLAF, lo abbiano fatto alle stesse condizioni previste nell'allegato a detto accordo;

Gestione finanziaria

15.

rileva che, in alcune delle risposte delle Agenzie al questionario sul modo in cui può essere affrontato il problema ricorrente dei sostanziali riporti, si fa riferimento alle possibilità offerte dal nuovo regolamento finanziario che prevede l'utilizzo di «stanziamenti dissociati»; invita le Agenzie a spiegare meglio la loro analisi e ad indicare in particolare quali delle loro attività, avendo carattere pluriennale, potrebbero essere finanziate da tali stanziamenti;

16.

invita la Commissione ad illustrare la sua posizione su tale soluzione e, se non dovesse ritenere fattibile tale soluzione, a delineare alternative che consentano una riduzione sostanziale dei riporti;

Verifica delle Agenzie

17.

sottolinea che, prima della decisione di istituire un'agenzia, la Commissione deve effettuare una rigorosa analisi della necessità e del valore aggiunto delle funzioni che l'Agenzia espleterà, alla luce dei principi di sussidiarietà, rigore finanziario e semplificazione procedurale;

18.

invita la Commissione ad effettuare uno studio globale delle attività attualmente realizzate da vari organismi comunitari che potrebbero sovrapporsi o servire agli stessi obiettivi, al fine di proporre idonee soluzioni, fra le quali eventualmente la fusione di agenzie;

19.

è preoccupato per lo squilibrio esistente tra spese amministrative e operative in varie agenzie, con la spesa amministrativa che supera la spesa a fini operativi; invita quindi la Commissione e le Agenzie a fissare obiettivi e un calendario per ridurre il livello di spesa amministrativa in proporzione alla spesa totale; rileva che varie Agenzie ravvisano opportunità sotto tale profilo, come elencato nel questionario;

20.

incoraggia le Agenzie, in riferimento alle risposte al questionario sulla cooperazione interistituzionale, a migliorare la cooperazione reciproca, al fine di far fronte alle loro esigenze in settori specifici (ad esempio, sviluppo di software) e di ridurre i costi, anziché adottare soluzioni che sono state inizialmente concepite per gli obiettivi della Commissione, ma che spesso si rivelano troppo onerose e complicate per le loro esigenze specifiche;

21.

incoraggia le Agenzie ad organizzare e a sviluppare stretti rapporti di lavoro con le competenti commissioni parlamentari; invita le sue commissioni permanenti competenti nel settore d'attività di ciascuna Agenzia a coordinare la loro azione con la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci al fine di assicurare un efficiente controllo dell'attività delle Agenzie;

Nuove fonti di finanziamento

22.

si compiace delle risposte e delle idee emerse dal questionario per quanto riguarda le possibilità di altre fonti di finanziamento; rileva che varie fonti e proposte attuali concernono la locazione di edifici e strutture e la vendita di pubblicazioni e informazioni; si rende conto del fatto che, tra l'altro per motivi di indipendenza, non tutte le Agenzie dovranno accettare fonti di finanziamento supplementari; sottolinea le economie di scala e i vantaggi finanziari della partecipazione dei paesi extracomunitari alle attività di talune Agenzie; invita la Commissione e le Agenzie a presentare proposte costruttive per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo di nuove fonti di finanziamento aggiuntivo che accrescerebbero il livello di autofinanziamento;

23.

si compiace dei contributi finanziari di taluni Stati membri o regioni alle Agenzie situate sul loro territorio; ritiene importante che il Consiglio e la Commissione esigano tali contributi soprattutto quando si tratti di istituire nuove Agenzie;

Armonizzazione del quadro operativo

24.

ricorda la sua posizione (12) in merito al fatto che la molteplicità di tipologie strutturali delle agenzie esistenti è stata reputata «scarsamente trasparente e intelligibile, e altresì ingiustificata con riguardo ai vari compiti»; invita la Commissione a effettuare una verifica di tutte le attuali Agenzie allo scopo di proporre, ove opportuno, modifiche ai loro strumenti di base (13), onde adattarle ai modelli che il futuro quadro regolamentare dovrebbe comprendere; incarica le sue commissioni competenti di seguire questo esercizio di verifica globale, che dovrebbe essere realizzato al più presto e tener conto delle questioni orizzontali menzionate nella presente risoluzione di discarico;

25.

invita la Commissione a presentare le opportune proposte volte a creare questo quadro armonizzato delle Agenzie, prima o almeno in parallelo alla presentazione delle proposte legislative per le nuove Agenzie; insiste sul fatto che un accordo interistituzionale contenente orientamenti comuni costituisce la necessaria condizione per creare un quadro armonizzato;

Politica del personale

26.

rileva che, in seguito al nuovo regolamento finanziario, gli organigrammi delle Agenzie sono stabiliti dall'autorità di bilancio; sottolinea l'importanza di questa modifica per la procedura di discarico delle Agenzie nei futuri esercizi finanziari per quanto riguarda il controllo dell'applicazione dello Statuto in materia di assunzioni, politica di promozione, percentuali di posti vacanti e politica di assunzione;

27.

rileva che, in risposta al questionario nel corso della procedura di bilancio per il 2004, si è stabilito che il numero medio di anni prima della promozione presso varie Agenzie era notevolmente inferiore rispetto alla politica adottata in seno alla Commissione, che le percentuali di posti vacanti erano notevolmente superiori rispetto ad altre istituzioni e che molti dei nuovi posti richiesti non erano proposti al grado più basso; ritiene che la politica in materia di personale dovrebbe costituire una componente importante della verifica delle Agenzie esistenti;

28.

ritiene che la politica del personale delle Agenzie dovrebbe rispettare il regolamento finanziario, lo Statuto e la migliore pratica cui si ispirano generalmente le istituzioni; constata che la Commissione è stata invitata a precisare, prima della procedura di bilancio 2005, gli orientamenti in materia di politica del personale, segnatamente la percentuale di posti vacanti, il ritmo di promozione e il livello di assunzione, nonché il profilo professionale tipo;

29.

ricorda il principio che le Agenzie dovrebbero, per quanto possibile, assumere personale su base temporanea, al fine di mantenere la flessibilità e l'efficienza;

30.

è preoccupato per le gravi anomalie evidenziate in rapporto alle procedure di selezione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, tra cui: imprecisione dei bandi, resoconti delle commissioni selezionatrici incompleti, criteri per la valutazione dei candidati non definiti in anticipo (14); è seriamente preoccupato che ciò non costituisca un caso isolato, ma che le Agenzie in generale potrebbero aver difficoltà a gestire queste procedure abbastanza complesse in modo equo e trasparente;

31.

ritiene che le procedure di selezione organizzate dalle Agenzie dovrebbero rispondere agli stessi criteri di quelle organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e che esse non dovrebbero essere considerate una scorciatoia per un facile ingresso nell'amministrazione pubblica europea;

32.

invita la Commissione ad avanzare proposte al fine di garantire che le Agenzie beneficino di un adeguato sostegno dell'EPSO quando organizzano procedure di selezione e che vi sia un meccanismo in atto per convalidare l'esito di tali procedure esternamente prima di procedere all'assunzione.


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 1.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 16.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(5)  GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 95 e 96.

(6)  Compresi i versamenti effettuati dalla Commissione affinché l'Agenzia effettui pagamenti per suo conto.

(7)  Calcolo secondo l'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 8).

(8)  GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 482.

(9)  GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 83-96. GU L 333 del 20.12.2003, pag. 53, paragrafo 18.

(10)  Testi adottati il 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.

(11)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(12)  P5_TA(2004)0015, punti 13-14.

(13)  P5_TA(2004)0015, punto 24.

(14)  Cfr. paragrafo 13 della relazione specifica della Corte dei conti per il 2002 (pag. 64).

P5_TA(2004)0321

Discarico 2002: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0636/2003 — 2003/2246(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte dell'Agenzia (1) (C5-0636/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0141/2004),

visto il trattato CE, e in particolare il suo articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e, in particolare, il suo articolo 185, nonché il regolamento (CE) del Consiglio n. 1654/2003 del 18 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 concernente l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (3) e, in particolare, il suo articolo 12 bis,

visti il regolamento (CE, Euratom) della Commissione n. 2343/2002 del 19 novembre 2002 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e, in particolare, l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0212/2004),

1.

concede il discarico al Direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2002;

2.

formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 8.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 38.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0636/2003 — 2003/2246(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte dell'agenzia (1) (C5-0636/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0141/2004),

visto il trattato CE e, in particolare, il suo articolo 276,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) ed, in particolare, il suo articolo 185, e il regolamento (CE) n. 1654/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 relativo all'istituzione di una Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (3) ed, in particolare, il suo articolo 12 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 Novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) ed, in particolare, l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visto l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione gli affari sociali (A5-0212/2004),

A.

considerando che la Corte dei conti europea (CCE), nella suddetta relazione, ha asserito, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2002 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono, nel complesso, legittime e regolari,

B.

considerando che, il 6 novembre 2003, il Parlamento ha concesso il discarico (5) al Direttore dell'Agenzia per quanto riguarda l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2001, sulla base della relazione della Corte dei conti, e che, al proposito, il Parlamento, nella sua risoluzione, tra l'altro:

accetta le spiegazioni fornite dall'Agenzia sulle circostanze all'origine dell'elevato ammontare degli stanziamenti operativi riportati dall'esercizio 2001 a quello del 2002 e rileva che la causa principale è stata la tardiva approvazione del programma di sovvenzione per la prevenzione degli infortuni per le PMI che l'Agenzia era tenuta ad attuare;

rileva con soddisfazione la buona valutazione generale del rendimento dell'Agenzia che figura nella relazione di valutazione esterna e ritiene che occorrerebbe prestare attenzione alla posizione dell'Agenzia a favore della trasformazione del suddetto programma per le PMI in un programma pluriennale;

invita l'Agenzia a migliorare la programmazione della sua attività relativamente ai punti focali nazionali e rileva con soddisfazione la cooperazione tra l'Agenzia e la Fondazione di Dublino;

1.

prende nota del seguente conto di gestione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per gli esercizi finanziari 2002 e 2001:

Conto di gestione degli esercizi 2002 e 2001

(migliaia di euro)

 

2002

2001

Entrate

Sovvenzioni della Commissione

12 324

9 400

Altre sovvenzioni

252

184

Entrate varie

8

0

Proventi finanziari

73

91

Totale entrate (a)

12 657

9 676

Spese

Personale — Titolo I del bilancio

Pagamenti

3 024

2 654

Stanziamenti riportati

136

168

Funzionamento — Titolo II del bilancio

Pagamenti

1 140

846

Stanziamenti riportati

247

229

Attività operative — Titolo III del bilancio

Pagamenti

2 030

1 543

Stanziamenti riportati

5 623

5 814

Totale spese (b)

12 199

11 255

Risultato dell'esercizio (a-b)  (6)

458

-1 579

Saldo riportato dall'esercizio precedente

-2 185

- 886

Annullamento di stanziamenti riportati dall'esercizio precedente

609

242

Entrate di reimpiego dell'esercizio precedente non utilizzate

0

9

Differenze di cambio

4

2

Regolarizzazione

7

27

Saldo dell'esercizio

-1 108

-2 185

N.B.: I totali possono comportare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Esecuzione del bilancio

2.

ribadisce l'opinione, espressa nella suddetta risoluzione del 6 novembre 2003 (paragrafo 8), che forma parte integrante del discarico per il 2001, nella quale si auspica che l'Agenzia faccia quanto nelle sue possibilità per migliorare la programmazione delle sue attività al fine di ridurre l'elevato indice dei riporti; sottolinea che, nonostante sembrino esistere divergenze di opinioni tra la Corte dei conti e l'Agenzia quanto agli sforzi di quest'ultima per rispettare il principio di annualità, ulteriori sforzi debbono essere compiuti per ridurre l'indice dei riporti attraverso una programmazione più rigorosa delle attività operative, anche se queste comprendono una durata dei progetti che supera l'esercizio finanziario;

3.

auspica di essere tenuto informato, a tale riguardo, quanto all'analisi delle opzioni offerte dal nuovo regolamento finanziario quadro al fine di conciliare una adeguata esecuzione dei programmi, ottemperando, al contempo, al principio dell'annualità del bilancio;

4.

prende atto del piano dell'Agenzia per migliorare il suo sistema di controllo interno, compresa l'eventuale istituzione di una capacità di audit interno, e le iniziative annunciate quanto all'applicazione, nel 2004, di norme di controllo interno; auspica di essere informato su tali questioni dall'Agenzia, una volta completate le procedure interne in materia;

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

5.

prende atto delle critiche espresse dalla CCE sul modo in cui l'Agenzia ha effettuato i controlli dei beneficiari nell'ambito del regime di finanziamento delle PMI, in particolare per quanto riguarda la veridicità delle spese dichiarate, nonché delle osservazioni della Corte in merito alla valutazione finale di alcuni di tali progetti da parte dell'Agenzia; prende atto altresì della risposta dell'Agenzia secondo cui, come conseguenza di tali valutazioni, metà dei 51 titolari di progetti non ha ricevuto l'intero importo del sussidio; invita l'Agenzia a trarre insegnamento dalla gestione del regime di finanziamento delle PMI nel 2002, in modo da assicurare un maggior rigore e un migliore impiego dei fondi nei progetti futuri;

6.

invita l'Agenzia a trasmettere, entro settembre 2004, alle competenti commissioni del Parlamento la relazione di valutazione esterna del secondo regime di finanziamento delle PMI e a fornire informazioni sul seguito dato alla relazione di valutazione per il 2001-2002;

Punti orizzontali sulle Agenzie e la Commissione

Esecuzione del nuovo regolamento finanziario — Audit e controllo interni

7.

ribadisce la posizione assunta nelle sue risoluzioni (7) che accompagnano il discarico concesso alle Agenzie per il 2001 per quanto riguarda l'applicazione del nuovo regolamento finanziario; invita la Commissione e le Agenzie a proseguire la loro cooperazione, in particolare nel settore contabile, dell'audit interno, delle procedure di gestione e controllo, in modo da garantire la definizione di un quadro coerente armonizzato per il funzionamento delle Agenzie;

8.

ricorda che ha manifestato preoccupazione nella risoluzione di discarico per il 2001 per quanto riguarda la mancanza di controlli da parte del Servizio di audit interno della Commissione sulle Agenzie; esprime grave preoccupazione per il fatto che tali controlli non sembrano essere stati effettuati quest'anno; invita la Commissione e il Servizio predetto a illustrare i motivi di questa mancanza e a fornire dati sul numero di funzionari disponibili per il revisore contabile interno al fine di espletare i controlli sulle Agenzie; auspica che la Commissione indichi come possa garantire l'esecuzione di sufficienti e corretti controlli negli organismi satellite, in particolare il Servizio di audit interno;

9.

sottolinea che è indispensabile che le Agenzie siano tenute ad assoggettarsi ai poteri investigativi dell'OLAF alle stesse condizioni delle istituzioni (8); invita la CCE a comunicare, prima dell'approvazione della risoluzione di discarico, se gli organismi comunitari che hanno aderito all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 (9) sulle indagini interne dell'OLAF, lo abbiano fatto alle stesse condizioni previste nell'allegato a detto accordo;

Gestione finanziaria

10.

rileva che, in alcune delle risposte delle Agenzie al questionario sul modo in cui può essere affrontato il problema ricorrente dei sostanziali riporti, si fa riferimento alle possibilità offerte dal nuovo regolamento finanziario che prevede l'utilizzo di «stanziamenti dissociati»; invita le Agenzie a spiegare meglio la loro analisi e ad indicare in particolare quali delle loro attività, avendo carattere pluriennale, potrebbero essere finanziate da tali stanziamenti;

11.

invita la Commissione ad illustrare la sua posizione su tale soluzione e, se non dovesse ritenere fattibile tale soluzione, a delineare alternative che consentano una riduzione sostanziale dei riporti;

Verifica delle Agenzie

12.

sottolinea che, prima della decisione di istituire un'agenzia, la Commissione deve effettuare una rigorosa analisi della necessità e del valore aggiunto delle funzioni che l'Agenzia espleterà, alla luce dei principi di sussidiarietà, rigore finanziario e semplificazione procedurale;

13.

invita la Commissione ad effettuare uno studio globale delle attività attualmente realizzate da vari organismi comunitari che potrebbero sovrapporsi o servire agli stessi obiettivi, al fine di proporre idonee soluzioni, fra le quali eventualmente la fusione di agenzie;

14.

è preoccupato per lo squilibrio esistente tra spese amministrative e operative in varie agenzie, con la spesa amministrativa che supera la spesa a fini operativi; invita quindi la Commissione e le Agenzie a fissare obiettivi e un calendario per ridurre il livello di spesa amministrativa in proporzione alla spesa totale; rileva che varie Agenzie ravvisano opportunità sotto tale profilo, come elencato nel questionario;

15.

incoraggia le Agenzie, in riferimento alle risposte al questionario sulla cooperazione interistituzionale, a migliorare la cooperazione reciproca, al fine di far fronte alle loro esigenze in settori specifici (ad esempio, sviluppo di software) e di ridurre i costi, anziché adottare soluzioni che sono state inizialmente concepite per gli obiettivi della Commissione, ma che spesso si rivelano troppo onerose e complicate per le loro esigenze specifiche;

16.

incoraggia le Agenzie ad organizzare e a sviluppare stretti rapporti di lavoro con le competenti commissioni parlamentari; invita le sue commissioni permanenti competenti nel settore d'attività di ciascuna Agenzia a coordinare la loro azione con la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci al fine di assicurare un efficiente controllo dell'attività delle Agenzie;

Nuove fonti di finanziamento

17.

si compiace delle risposte e delle idee emerse dal questionario per quanto riguarda le possibilità di altre fonti di finanziamento; rileva che varie fonti e proposte attuali concernono la locazione di edifici e strutture e la vendita di pubblicazioni e informazioni; si rende conto del fatto che, tra l'altro per motivi di indipendenza, non tutte le Agenzie dovranno accettare fonti di finanziamento supplementari; sottolinea le economie di scala e i vantaggi finanziari della partecipazione dei paesi extracomunitari alle attività di talune Agenzie; invita la Commissione e le Agenzie a presentare proposte costruttive per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo di nuove fonti di finanziamento aggiuntivo che accrescerebbero il livello di autofinanziamento;

18.

si compiace dei contributi finanziari di taluni Stati membri o regioni alle Agenzie situate sul loro territorio; ritiene importante che il Consiglio e la Commissione esigano tali contributi soprattutto quando si tratti di istituire nuove Agenzie;

Armonizzazione del quadro operativo

19.

ricorda la sua posizione (10) in merito al fatto che la molteplicità di tipologie strutturali delle agenzie esistenti è stata reputata «scarsamente trasparente e intelligibile, e altresì ingiustificata con riguardo ai vari compiti»; invita la Commissione a effettuare una verifica di tutte le attuali Agenzie allo scopo di proporre, ove opportuno, modifiche ai loro strumenti di base (11), onde adattarle ai modelli che il futuro quadro regolamentare dovrebbe comprendere; incarica le sue commissioni competenti di seguire questo esercizio di verifica globale, che dovrebbe essere realizzato al più presto e tener conto delle questioni orizzontali menzionate nella presente risoluzione di discarico;

20.

invita la Commissione a presentare le opportune proposte volte a creare questo quadro armonizzato delle Agenzie, prima o almeno in parallelo alla presentazione delle proposte legislative per le nuove Agenzie; insiste sul fatto che un accordo interistituzionale contenente orientamenti comuni costituisce la necessaria condizione per creare un quadro armonizzato;

Politica del personale

21.

rileva che, in seguito al nuovo regolamento finanziario, gli organigrammi delle Agenzie sono stabiliti dall'autorità di bilancio; sottolinea l'importanza di questa modifica per la procedura di discarico delle Agenzie nei futuri esercizi finanziari per quanto riguarda il controllo dell'applicazione dello Statuto in materia di assunzioni, politica di promozione, percentuali di posti vacanti e politica di assunzione;

22.

rileva che, in risposta al questionario nel corso della procedura di bilancio per il 2004, si è stabilito che il numero medio di anni prima della promozione presso varie Agenzie era notevolmente inferiore rispetto alla politica adottata in seno alla Commissione, che le percentuali di posti vacanti erano notevolmente superiori rispetto ad altre istituzioni e che molti dei nuovi posti richiesti non erano proposti al grado più basso; ritiene che la politica in materia di personale dovrebbe costituire una componente importante della verifica delle Agenzie esistenti;

23.

ritiene che la politica del personale delle Agenzie dovrebbe rispettare il regolamento finanziario, lo Statuto e la migliore pratica cui si ispirano generalmente le istituzioni; constata che la Commissione è stata invitata a precisare, prima della procedura di bilancio 2005, gli orientamenti in materia di politica del personale, segnatamente la percentuale di posti vacanti, il ritmo di promozione e il livello di assunzione, nonché il profilo professionale tipo;

24.

ricorda il principio che le Agenzie dovrebbero, per quanto possibile, assumere personale su base temporanea, al fine di mantenere la flessibilità e l'efficienza;

25.

è preoccupato per le gravi anomalie evidenziate in rapporto alle procedure di selezione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, tra cui: imprecisione dei bandi, resoconti delle commissioni selezionatrici incompleti, criteri per la valutazione dei candidati non definiti in anticipo (12); è seriamente preoccupato che ciò non costituisca un caso isolato, ma che le Agenzie in generale potrebbero aver difficoltà a gestire queste procedure abbastanza complesse in modo equo e trasparente;

26.

ritiene che le procedure di selezione organizzate dalle Agenzie dovrebbero rispondere agli stessi criteri di quelle organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e che esse non dovrebbero essere considerate una scorciatoia per un facile ingresso nell'amministrazione pubblica europea;

27.

invita la Commissione ad avanzare proposte al fine di garantire che le Agenzie beneficino di un adeguato sostegno dell'EPSO quando organizzano procedure di selezione e che vi sia un meccanismo in atto per convalidare l'esito di tali procedure esternamente prima di procedere all'assunzione.


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 8.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 38.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(5)  GU L 333 del 20.12.2003, pagg. 52 e 53.

(6)  Calcolo effettuato secondo l'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 8).

(7)  GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 83-96. GU L 333 del 20.12.2003, pag. 53, paragrafo 18.

(8)  Testi adottati il 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(10)  P5_TA(2004)0015, punti 13-14.

(11)  P5_TA(2004)0015, punto 24.

(12)  Cfr. paragrafo 13 della relazione specifica della Corte dei conti per il 2002 (pag. 64).

P5_TA(2004)0322

Discarico 2002: Agenzia europea dell'ambiente

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0635/2003 — 2003/2245(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte dell'Agenzia (1) (C5-0635/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0140/2004),

visto il trattato CE, e in particolare l'articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), e in particolare l'articolo 185, e il regolamento (CE) n. 1641/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (3), ed in particolare il suo articolo 13,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) ed, in particolare, l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0212/2004),

1.

concede al direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2002;

2.

formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 15.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag.1.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0635/2003 — 2003/2245(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte dell'Agenzia (1) (C5-0635/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0140/2004),

visto il trattato CE, e in particolare l'articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), e in particolare l'articolo 185, e il regolamento (CE) n. 1641/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (3), ed in particolare il suo articolo 13,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) ed, in particolare, l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0212/2004),

A.

considerando che la Corte dei conti europea (CCE), nella suddetta relazione, ha asserito, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2002 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono, nel complesso, legittime e regolari,

B.

considerando che, il 6 novembre 2003, il Parlamento ha concesso il discarico al Direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente per quanto riguarda l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2001 e, al contempo, il Parlamento, nella sua risoluzione (5):

plaude agli sforzi dell'Agenzia per pianificare meglio le sue attività operative al fine di ridurre l'ammontare dei riporti e rileva che i riporti dovuti principalmente alla relazione contrattuale dell'Agenzia con i Centri locali costituiva un problema «sistemico» per natura e chiede un controllo più rigoroso quanto all'esecuzione dei contratti da parte di tali Centri; chiede, altresì, lo sviluppo di un metodo armonizzato tra le agenzie, basato sulla miglior prassi quando si trovano alle prese con tali problemi «sistemici»;

invita l'Agenzia ad applicare le misure adeguate per migliorare il proprio sistema di archiviazione al fine di soddisfare il requisito relativo alla necessità che i dati contengano i necessari documenti di supporto;

auspica che l'Agenzia intensifichi i suoi sforzi nel settore della cooperazione interistituzionale in merito a questioni come le procedure di offerta;

1.

prende nota del seguente conto di gestione dell'Agenzia europea dell'ambiente per gli esercizi finanziari 2002 e 2001:

Conto di gestione degli esercizi 2002 e 2001

(migliaia di euro)

 

2002

2001

Entrate

Entrate proprie

 

 

Sovvenzioni della Commissione

18 749

18 342

Entrate varie

1 136

1 493

Proventi finanziari

198

369

Totale entrate (a)

20 083

20 204

Spese

Personale — Titolo I del bilancio

Pagamenti

9 714

8 126

Stanziamenti riportati

1 018

735

Funzionamento — Titolo II del bilancio

Pagamenti

2 054

1 423

Stanziamenti riportati

247

521

Attività operative — Titolo III del bilancio

Pagamenti

6 493

3 738

Stanziamenti riportati

5 611

6 856

Totale spese (b)

25 137

21 399

Risultato dell'esercizio (a - b)  (6)

-5 054

-1 195

Saldo riportato dall'esercizio precedente

-3 274

-3 117

Stanziamenti riportati annullati

888

939

Reimpieghi dell'esercizio precedente non utilizzati

8

86

Rimborsi alla Commissione

 

 

Differenze di cambio

4

13

Saldo dell'esercizio

-7 428

-3 274

N.B.: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Dati dell'Agenzia.

Esecuzione del bilancio — Audit e controllo

2.

rileva la risposta dell'Agenzia, contenuta nel questionario, per quanto riguarda i riporti, ed in particolare la sua posizione rispetto al carattere pluriennale di numerosi dei suoi progetti; invita, pertanto, l'Agenzia a spiegare ulteriormente la sua analisi delle opzioni offerte dal nuovo regolamento finanziario, in particolare attraverso il ricorso agli stanziamenti dissociati nel caso di accordi con i Centri locali europei al fine di ridurre i riporti e rispettare maggiormente il principio di annualità;

3.

plaude alla creazione, da parte dell'Agenzia, di una capacità interna di audit, ma sottolinea l'importanza della cooperazione con il Servizio di audit interno della Commissione;

4.

ribadisce la sua richiesta all'Agenzia quanto ad una rapida esecuzione delle misure necessarie al fine di sostenere il sistema di archiviazione decentralizzato per consentire ai servizi finanziari di controllare meglio attività e programmi dell'Agenzia;

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

5.

esprime profonda preoccupazione per le ripetute critiche espresse dalla Corte dei conti in merito alle carenze riscontrate nei documenti giustificativi forniti a sostegno delle domande di pagamento; auspica che l'Agenzia agisca con celerità per porre rimedio a tale problema e riferisca alla commissione competente del Parlamento una volta istituito e reso operativo il sistema di schedatura, archiviazione e registrazione della posta;

6.

rileva l'impegno dell'Agenzia nelle risposte al questionario relativamente al fatto che non verranno più conclusi accordi di sovvenzione con organismi internazionali e che essi verranno limitati al contesto specifico del regolamento dell'Agenzia e del nuovo regolamento finanziario;

7.

prende atto del chiarimento fornito dall'Agenzia per quanto riguarda le attrezzature offerte alla Royal Awards Foundation ed in particolare al fatto che, dal 1o gennaio 2003, quest'ultima paga le spese relative agli uffici che occupa nei locali dell'Agenzia; rileva, altresì, l'intenzione dell'Agenzia di non ospitare più la Fondazione; auspica, tuttavia, che l'Agenzia faccia tesoro delle osservazioni della Corte dei conti per evitare, in futuro, simili critiche;

Punti orizzontali sulle Agenzie e la Commissione

Esecuzione del nuovo regolamento finanziario — Audit e controllo interni

8.

ribadisce la posizione assunta nelle sue risoluzioni (7) che accompagnano il discarico concesso alle Agenzie per il 2001 per quanto riguarda l'applicazione del nuovo regolamento finanziario; invita la Commissione e le Agenzie a proseguire la loro cooperazione, in particolare nel settore contabile, dell'audit interno, delle procedure di gestione e controllo, in modo da garantire la definizione di un quadro coerente armonizzato per il funzionamento delle Agenzie;

9.

ricorda che ha manifestato preoccupazione nella risoluzione di discarico per il 2001 per quanto riguarda la mancanza di controlli da parte del Servizio di audit interno della Commissione sulle Agenzie; esprime grave preoccupazione per il fatto che tali controlli non sembrano essere stati effettuati quest'anno; invita la Commissione e il Servizio predetto a illustrare i motivi di questa mancanza e a fornire dati sul numero di funzionari disponibili per il revisore contabile interno al fine di espletare i controlli sulle Agenzie; auspica che la Commissione indichi come possa garantire l'esecuzione di sufficienti e corretti controlli negli organismi satellite, in particolare il Servizio di audit interno;

10.

sottolinea che è indispensabile che le Agenzie siano tenute ad assoggettarsi ai poteri investigativi dell'OLAF alle stesse condizioni delle istituzioni (8); invita la CCE a comunicare, prima dell'approvazione della risoluzione di discarico, se gli organismi comunitari che hanno aderito all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 (9) sulle indagini interne dell'OLAF, lo abbiano fatto alle stesse condizioni previste nell'allegato a detto accordo;

Gestione finanziaria

11.

rileva che, in alcune delle risposte delle Agenzie al questionario sul modo in cui può essere affrontato il problema ricorrente dei sostanziali riporti, si fa riferimento alle possibilità offerte dal nuovo regolamento finanziario che prevede l'utilizzo di «stanziamenti dissociati»; invita le Agenzie a spiegare meglio la loro analisi e ad indicare in particolare quali delle loro attività, avendo carattere pluriennale, potrebbero essere finanziate da tali stanziamenti;

12.

invita la Commissione ad illustrare la sua posizione su tale soluzione e, se non dovesse ritenere fattibile tale soluzione, a delineare alternative che consentano una riduzione sostanziale dei riporti;

Verifica delle Agenzie

13.

sottolinea che, prima della decisione di istituire un'agenzia, la Commissione deve effettuare una rigorosa analisi della necessità e del valore aggiunto delle funzioni che l'Agenzia espleterà, alla luce dei principi di sussidiarietà, rigore finanziario e semplificazione procedurale;

14.

invita la Commissione ad effettuare uno studio globale delle attività attualmente realizzate da vari organismi comunitari che potrebbero sovrapporsi o servire agli stessi obiettivi, al fine di proporre idonee soluzioni, fra le quali eventualmente la fusione di agenzie;

15.

è preoccupato per lo squilibrio esistente tra spese amministrative e operative in varie agenzie, con la spesa amministrativa che supera la spesa a fini operativi; invita quindi la Commissione e le Agenzie a fissare obiettivi e un calendario per ridurre il livello di spesa amministrativa in proporzione alla spesa totale; rileva che varie Agenzie ravvisano opportunità sotto tale profilo, come elencato nel questionario;

16.

incoraggia le Agenzie, in riferimento alle risposte al questionario sulla cooperazione interistituzionale, a migliorare la cooperazione reciproca, al fine di far fronte alle loro esigenze in settori specifici (ad esempio, sviluppo di software) e di ridurre i costi, anziché adottare soluzioni che sono state inizialmente concepite per gli obiettivi della Commissione, ma che spesso si rivelano troppo onerose e complicate per le loro esigenze specifiche;

17.

incoraggia le Agenzie ad organizzare e a sviluppare stretti rapporti di lavoro con le competenti commissioni parlamentari; invita le sue commissioni permanenti competenti nel settore d'attività di ciascuna Agenzia a coordinare la loro azione con la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci al fine di assicurare un efficiente controllo dell'attività delle Agenzie;

Nuove fonti di finanziamento

18.

si compiace delle risposte e delle idee emerse dal questionario per quanto riguarda le possibilità di altre fonti di finanziamento; rileva che varie fonti e proposte attuali concernono la locazione di edifici e strutture e la vendita di pubblicazioni e informazioni; si rende conto del fatto che, tra l'altro per motivi di indipendenza, non tutte le Agenzie dovranno accettare fonti di finanziamento supplementari; sottolinea le economie di scala e i vantaggi finanziari della partecipazione dei paesi extracomunitari alle attività di talune Agenzie; invita la Commissione e le Agenzie a presentare proposte costruttive per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo di nuove fonti di finanziamento aggiuntivo che accrescerebbero il livello di autofinanziamento;

19.

si compiace dei contributi finanziari di taluni Stati membri o regioni alle Agenzie situate sul loro territorio; ritiene importante che il Consiglio e la Commissione esigano tali contributi soprattutto quando si tratti di istituire nuove Agenzie;

Armonizzazione del quadro operativo

20.

ricorda la sua posizione (10) in merito al fatto che la molteplicità di tipologie strutturali delle agenzie esistenti è stata reputata «scarsamente trasparente e intelligibile, e altresì ingiustificata con riguardo ai vari compiti»; invita la Commissione a effettuare una verifica di tutte le attuali Agenzie allo scopo di proporre, ove opportuno, modifiche ai loro strumenti di base (11), onde adattarle ai modelli che il futuro quadro regolamentare dovrebbe comprendere; incarica le sue commissioni competenti di seguire questo esercizio di verifica globale, che dovrebbe essere realizzato al più presto e tener conto delle questioni orizzontali menzionate nella presente risoluzione di discarico;

21.

invita la Commissione a presentare le opportune proposte volte a creare questo quadro armonizzato delle Agenzie, prima o almeno in parallelo alla presentazione delle proposte legislative per le nuove Agenzie; insiste sul fatto che un accordo interistituzionale contenente orientamenti comuni costituisce la necessaria condizione per creare un quadro armonizzato;

Politica del personale

22.

rileva che, in seguito al nuovo regolamento finanziario, gli organigrammi delle Agenzie sono stabiliti dall'autorità di bilancio; sottolinea l'importanza di questa modifica per la procedura di discarico delle Agenzie nei futuri esercizi finanziari per quanto riguarda il controllo dell'applicazione dello Statuto in materia di assunzioni, politica di promozione, percentuali di posti vacanti e politica di assunzione;

23.

rileva che, in risposta al questionario nel corso della procedura di bilancio per il 2004, si è stabilito che il numero medio di anni prima della promozione presso varie Agenzie era notevolmente inferiore rispetto alla politica adottata in seno alla Commissione, che le percentuali di posti vacanti erano notevolmente superiori rispetto ad altre istituzioni e che molti dei nuovi posti richiesti non erano proposti al grado più basso; ritiene che la politica in materia di personale dovrebbe costituire una componente importante della verifica delle Agenzie esistenti;

24.

ritiene che la politica del personale delle Agenzie dovrebbe rispettare il regolamento finanziario, lo Statuto e la migliore pratica cui si ispirano generalmente le istituzioni; constata che la Commissione è stata invitata a precisare, prima della procedura di bilancio 2005, gli orientamenti in materia di politica del personale, segnatamente la percentuale di posti vacanti, il ritmo di promozione e il livello di assunzione, nonché il profilo professionale tipo;

25.

ricorda il principio che le Agenzie dovrebbero, per quanto possibile, assumere personale su base temporanea, al fine di mantenere la flessibilità e l'efficienza;

26.

è preoccupato per le gravi anomalie evidenziate in rapporto alle procedure di selezione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, tra cui: imprecisione dei bandi, resoconti delle commissioni selezionatrici incompleti, criteri per la valutazione dei candidati non definiti in anticipo (12); è seriamente preoccupato che ciò non costituisca un caso isolato, ma che le Agenzie in generale potrebbero aver difficoltà a gestire queste procedure abbastanza complesse in modo equo e trasparente;

27.

ritiene che le procedure di selezione organizzate dalle Agenzie dovrebbero rispondere agli stessi criteri di quelle organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e che esse non dovrebbero essere considerate una scorciatoia per un facile ingresso nell'amministrazione pubblica europea;

28.

invita la Commissione ad avanzare proposte al fine di garantire che le Agenzie beneficino di un adeguato sostegno dell'EPSO quando organizzano procedure di selezione e che vi sia un meccanismo in atto per convalidare l'esito di tali procedure esternamente prima di procedere all'assunzione.


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 15.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag.1.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(5)  GU L 333 del 20.12.2003, pagg. 71 e 72.

(6)  Calcolo eseguito secondo i principi enunciati all'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 8).

(7)  GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 83-96. GU L 333 del 20.12.2003, pag. 53, paragrafo 18.

(8)  Testi adottati il 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(10)  P5_TA(2004)0015, punti 13-14.

(11)  P5_TA(2004)0015, punto 24.

(12)  Cfr. paragrafo 13 della relazione specifica della Corte dei conti per il 2002 (pag. 64).

P5_TA(2004)0323

Discarico 2002: Agenzia europea di valutazione dei medicinali

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0638/2003 — 2003/2255(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte dell'Agenzia (1) (C5-0638/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0143/2004),

visto il trattato CE, e in particolare il suo articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e, in particolare, il suo articolo 185, nonché il regolamento (CE) n. 1647/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2309/93 che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (3) e, in particolare, il suo articolo 57 bis,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e, in particolare, l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0212/2004),

1.

concede il discarico al Direttore dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2002;

2.

formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Direttore dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 22.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 19.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0638/2003 — 2003/2255(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte dell'Agenzia (1) (C5-0638/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0143/2004),

visto il trattato CE, e in particolare il suo articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e, in particolare, il suo articolo 185, nonché il regolamento (CE) n. 1647/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2309/93 che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (3) e, in particolare, il suo articolo 57 bis,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e, in particolare, l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0212/2004),

A.

considerando che la Corte dei conti europea (CCE), nella suddetta relazione, ha asserito, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2002 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono, nel complesso, legittime e regolari,

B.

considerando che il Parlamento, ai sensi dell'articolo 185 del nuovo regolamento finanziario, esercita per la prima volta la sua competenza di concedere il discarico al Direttore dell'Agenzia per l'esecuzione del bilancio dell'EMEA per l'esercizio 2002,

C.

considerando che, nell'avviare questa nuova relazione con l'Agenzia, la competente commissione del Parlamento ha ricevuto informazioni da detta Agenzia in risposta alle domande che le aveva trasmesso,

1.

prende atto dei seguenti importi relativi ai conti dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali per gli esercizi 2002 e 2001:

Conto di gestione degli esercizi 2002 e 2001

(migliaia di euro)

 

2002

2001

Entrate (5)

Sovvenzioni della Commissione

14 534

14 000

Sovvenzione comunitaria ai farmaci orfani

2 407

1 300

Diritti

38 372

42 708

Contributo SEE

313

288

Entrate varie

1 750

4 504

Totale entrate (a)

57 376

62 800

Spese

Personale — Titolo I del bilancio

Pagamenti

25 793

22 437

Stanziamenti riportati

424

538

Funzionamento — Titolo II del bilancio

Pagamenti

8 807

8 143

Stanziamenti riportati

1 910

4 851

Spese operative — Titolo III del bilancio

Pagamenti

16 990

17 687

Stanziamenti riportati

4 477

8 113

Totale spese (b)

58 401

61 769

Risultato dell'esercizio (a-b)  (6)

-1 025

1 031

Saldo riportato dall'esercizio precedente

4 040

1 926

Rimborso alla Commissione

-4 040

0

Stanziamenti riportati dall'esercizio precedente e annullati

1 377

1 258

Differenze di cambio

- 141

345

Altri adeguamenti

- 211

- 520

Saldo dell'esercizio

0

4 040

NB: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Dati dell'Agenzia — Queste tabelle presentano in forma sintetica i dati forniti nei rendiconti finanziari dell'Agenzia.

Esecuzione del bilancio — Norme finanziarie

2.

si aspetta che, nell'adottare le proprie norme finanziarie, l'Agenzia tenga pienamente conto dei suggerimenti contenuti nel parere n. 6/2003 della Corte dei conti del 17 luglio 2003;

3.

si compiace dell'accordo raggiunto tra l'Agenzia e la Commissione sul pagamento della sovvenzione comunitaria in tre soluzioni allo scopo di contribuire a ridurre i riporti; rileva inoltre che la procedura riveduta messa in atto, d'intesa con la Corte dei conti, per quanto riguarda il trattamento degli impegni in caso di ispezione, è decisa al fine di soddisfare meglio il principio di annualità; invita l'Agenzia a formulare ulteriori osservazioni sulla possibilità che l'utilizzazione degli stanziamenti dissociati abbia un impatto positivo sul livello dei riporti;

4.

sottolinea tuttavia che, indipendentemente dall'accordo raggiunto, la situazione dei riporti risultante dalla procedura applicata per le ispezioni da parte di un'agenzia nazionale dovrebbe essere migliorata;

5.

prende atto con interesse dell'accordo raggiunto tra l'Agenzia e la Commissione che consente, conformemente al nuovo regolamento finanziario, di rendere disponibile il saldo attivo del bilancio dell'Agenzia sulla linea di bilancio della sovvenzione comunitaria qualora i suoi proventi da diritti risultino inferiori rispetto alle previsioni; sottolinea che le responsabilità dell'Agenzia, specialmente nel campo della farmacovigilanza, vanno al di là della responsabilità per i diritti versati dalle imprese che chiedono autorizzazioni relative ai medicinali; ritiene che tale soluzione, che consente di riservare un diverso trattamento ai riporti connessi con le entrate da sovvenzioni comunitarie e i proventi da diritti sia pragmatica e introduca la flessibilità necessaria, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'Agenzia;

Rendiconti finanziari

6.

prende atto della risposta dell'Agenzia per quanto riguarda le iniziative prese per migliorare il trattamento degli anticipi versati per le ispezioni e dei diritti effettivamente dovuti; auspica che l'Agenzia chiarisca ulteriormente le informazioni fornite sull'uso dei depositi dei clienti;

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

7.

prende atto delle iniziative prese per migliorare le procedure interne di controllo; si aspetta che l'Agenzia soddisfi adeguatamente al requisito di fornire sistematicamente i documenti giustificativi necessari, sulla base dei quali vanno effettuati i pagamenti;

Varie

8.

si compiace della decisione dell'Agenzia di formalizzare il funzionamento di un servizio di audit interno; si aspetta che l'Agenzia e la Commissione prendano ulteriori iniziative intese a migliorare la cooperazione di tale servizio con il Servizio di audit interno della Commissione (IAS);

Punti orizzontali sulle Agenzie e la Commissione

Esecuzione del nuovo regolamento finanziario — Audit e controllo interni

9.

ribadisce la posizione assunta nelle sue risoluzioni (7) che accompagnano il discarico concesso alle Agenzie per il 2001 per quanto riguarda l'applicazione del nuovo regolamento finanziario; invita la Commissione e le Agenzie a proseguire la loro cooperazione, in particolare nel settore contabile, dell'audit interno, delle procedure di gestione e controllo, in modo da garantire la definizione di un quadro coerente armonizzato per il funzionamento delle Agenzie;

10.

ricorda che ha manifestato preoccupazione nella risoluzione di discarico per il 2001 per quanto riguarda la mancanza di controlli da parte del Servizio di audit interno della Commissione sulle Agenzie; esprime grave preoccupazione per il fatto che tali controlli non sembrano essere stati effettuati quest'anno; invita la Commissione e il Servizio predetto a illustrare i motivi di questa mancanza e a fornire dati sul numero di funzionari disponibili per il revisore contabile interno al fine di espletare i controlli sulle Agenzie; auspica che la Commissione indichi come possa garantire l'esecuzione di sufficienti e corretti controlli negli organismi satellite, in particolare il Servizio di audit interno;

11.

sottolinea che è indispensabile che le Agenzie siano tenute ad assoggettarsi ai poteri investigativi dell'OLAF alle stesse condizioni delle istituzioni (8); invita la CCE a comunicare, prima dell'approvazione della risoluzione di discarico, se gli organismi comunitari che hanno aderito all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 (9) sulle indagini interne dell'OLAF, lo abbiano fatto alle stesse condizioni previste nell'allegato a detto accordo;

Gestione finanziaria

12.

rileva che, in alcune delle risposte delle Agenzie al questionario sul modo in cui può essere affrontato il problema ricorrente dei sostanziali riporti, si fa riferimento alle possibilità offerte dal nuovo regolamento finanziario che prevede l'utilizzo di «stanziamenti dissociati»; invita le Agenzie a spiegare meglio la loro analisi e ad indicare in particolare quali delle loro attività, avendo carattere pluriennale, potrebbero essere finanziate da tali stanziamenti;

13.

invita la Commissione ad illustrare la sua posizione su tale soluzione e, se non dovesse ritenere fattibile tale soluzione, a delineare alternative che consentano una riduzione sostanziale dei riporti;

Verifica delle Agenzie

14.

sottolinea che, prima della decisione di istituire un'agenzia, la Commissione deve effettuare una rigorosa analisi della necessità e del valore aggiunto delle funzioni che l'Agenzia espleterà, alla luce dei principi di sussidiarietà, rigore finanziario e semplificazione procedurale;

15.

invita la Commissione ad effettuare uno studio globale delle attività attualmente realizzate da vari organismi comunitari che potrebbero sovrapporsi o servire agli stessi obiettivi, al fine di proporre idonee soluzioni, fra le quali eventualmente la fusione di agenzie;

16.

è preoccupato per lo squilibrio esistente tra spese amministrative e operative in varie agenzie, con la spesa amministrativa che supera la spesa a fini operativi; invita quindi la Commissione e le Agenzie a fissare obiettivi e un calendario per ridurre il livello di spesa amministrativa in proporzione alla spesa totale; rileva che varie Agenzie ravvisano opportunità sotto tale profilo, come elencato nel questionario;

17.

incoraggia le Agenzie, in riferimento alle risposte al questionario sulla cooperazione interistituzionale, a migliorare la cooperazione reciproca, al fine di far fronte alle loro esigenze in settori specifici (ad esempio, sviluppo di software) e di ridurre i costi, anziché adottare soluzioni che sono state inizialmente concepite per gli obiettivi della Commissione, ma che spesso si rivelano troppo onerose e complicate per le loro esigenze specifiche;

18.

incoraggia le Agenzie ad organizzare e a sviluppare stretti rapporti di lavoro con le competenti commissioni parlamentari; invita le sue commissioni permanenti competenti nel settore d'attività di ciascuna Agenzia a coordinare la loro azione con la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci al fine di assicurare un efficiente controllo dell'attività delle Agenzie;

Nuove fonti di finanziamento

19.

si compiace delle risposte e delle idee emerse dal questionario per quanto riguarda le possibilità di altre fonti di finanziamento; rileva che varie fonti e proposte attuali concernono la locazione di edifici e strutture e la vendita di pubblicazioni e informazioni; si rende conto del fatto che, tra l'altro per motivi di indipendenza, non tutte le Agenzie dovranno accettare fonti di finanziamento supplementari; sottolinea le economie di scala e i vantaggi finanziari della partecipazione dei paesi extracomunitari alle attività di talune Agenzie; invita la Commissione e le Agenzie a presentare proposte costruttive per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo di nuove fonti di finanziamento aggiuntivo che accrescerebbero il livello di autofinanziamento;

20.

si compiace dei contributi finanziari di taluni Stati membri o regioni alle Agenzie situate sul loro territorio; ritiene importante che il Consiglio e la Commissione esigano tali contributi soprattutto quando si tratti di istituire nuove Agenzie;

Armonizzazione del quadro operativo

21.

ricorda la sua posizione (10) in merito al fatto che la molteplicità di tipologie strutturali delle agenzie esistenti è stata reputata «scarsamente trasparente e intelligibile, e altresì ingiustificata con riguardo ai vari compiti»; invita la Commissione a effettuare una verifica di tutte le attuali Agenzie allo scopo di proporre, ove opportuno, modifiche ai loro strumenti di base (11), onde adattarle ai modelli che il futuro quadro regolamentare dovrebbe comprendere; incarica le sue commissioni competenti di seguire questo esercizio di verifica globale, che dovrebbe essere realizzato al più presto e tener conto delle questioni orizzontali menzionate nella presente risoluzione di discarico;

22.

invita la Commissione a presentare le opportune proposte volte a creare questo quadro armonizzato delle Agenzie, prima o almeno in parallelo alla presentazione delle proposte legislative per le nuove Agenzie; insiste sul fatto che un accordo interistituzionale contenente orientamenti comuni costituisce la necessaria condizione per creare un quadro armonizzato;

Politica del personale

23.

rileva che, in seguito al nuovo regolamento finanziario, gli organigrammi delle Agenzie sono stabiliti dall'autorità di bilancio; sottolinea l'importanza di questa modifica per la procedura di discarico delle Agenzie nei futuri esercizi finanziari per quanto riguarda il controllo dell'applicazione dello Statuto in materia di assunzioni, politica di promozione, percentuali di posti vacanti e politica di assunzione;

24.

rileva che, in risposta al questionario nel corso della procedura di bilancio per il 2004, si è stabilito che il numero medio di anni prima della promozione presso varie Agenzie era notevolmente inferiore rispetto alla politica adottata in seno alla Commissione, che le percentuali di posti vacanti erano notevolmente superiori rispetto ad altre istituzioni e che molti dei nuovi posti richiesti non erano proposti al grado più basso; ritiene che la politica in materia di personale dovrebbe costituire una componente importante della verifica delle Agenzie esistenti;

25.

ritiene che la politica del personale delle Agenzie dovrebbe rispettare il regolamento finanziario, lo Statuto e la migliore pratica cui si ispirano generalmente le istituzioni; constata che la Commissione è stata invitata a precisare, prima della procedura di bilancio 2005, gli orientamenti in materia di politica del personale, segnatamente la percentuale di posti vacanti, il ritmo di promozione e il livello di assunzione, nonché il profilo professionale tipo;

26.

ricorda il principio che le Agenzie dovrebbero, per quanto possibile, assumere personale su base temporanea, al fine di mantenere la flessibilità e l'efficienza;

27.

è preoccupato per le gravi anomalie evidenziate in rapporto alle procedure di selezione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, tra cui: imprecisione dei bandi, resoconti delle commissioni selezionatrici incompleti, criteri per la valutazione dei candidati non definiti in anticipo (12); è seriamente preoccupato che ciò non costituisca un caso isolato, ma che le Agenzie in generale potrebbero aver difficoltà a gestire queste procedure abbastanza complesse in modo equo e trasparente;

28.

ritiene che le procedure di selezione organizzate dalle Agenzie dovrebbero rispondere agli stessi criteri di quelle organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e che esse non dovrebbero essere considerate una scorciatoia per un facile ingresso nell'amministrazione pubblica europea;

29.

invita la Commissione ad avanzare proposte al fine di garantire che le Agenzie beneficino di un adeguato sostegno dell'EPSO quando organizzano procedure di selezione e che vi sia un meccanismo in atto per convalidare l'esito di tali procedure esternamente prima di procedere all'assunzione.


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 22.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 19.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(5)  L'importo comprende 5,2 milioni di euro di entrate da riscuotere a titolo dell'esercizio 2002 (10,7 milioni di euro nel 2001).

(6)  Calcolo secondo li principi di cui all'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 8).

(7)  GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 83-96. GU L 333 del 20.12.2003, pag. 53, paragrafo 18.

(8)  Testi adottati il 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(10)  P5_TA(2004)0015, punti 13-14.

(11)  P5_TA(2004)0015, punto 24.

(12)  Cfr. paragrafo 13 della relazione specifica della Corte dei conti per il 2002 (pag. 64).

P5_TA(2004)0324

Discarico 2002: Centro di traduzione

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0637/2003 — 2003/2247(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte del Centro (1) (C5-0637/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0142/2004),

visto il trattato CE, e in particolare il suo articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e, in particolare, il suo articolo 185, nonché il regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (3) e, in particolare, il suo articolo 19,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e, in particolare, l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0212/2004),

1.

concede il discarico al Direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2002;

2.

formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 29.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0637/2003 — 2003/2247(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte del Centro (1) (C5-0637/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0142/2004),

visto il trattato CE, e in particolare il suo articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e, in particolare, il suo articolo 185, nonché il regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2965/94 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (3) e, in particolare, il suo articolo 19,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e, in particolare, l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0212/2004),

A.

considerando che la Corte dei conti europea (CCE), nella suddetta relazione, ha asserito, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2002 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono, nel complesso, legittime e regolari,

B.

considerando che il 6 novembre 2003 il Parlamento ha concesso il discarico (5) al Direttore del Centro di traduzione per quanto riguarda l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2001, e che, nella sua risoluzione, esso ha, tra l'altro:

invitato il Centro ad accrescere i propri sforzi, insieme alle autorità lussemburghesi, al fine di trovare una soluzione permanente al problema dei locali;

incoraggiato l'azione del Centro, alla luce dell'imminente allargamento, al fine di garantire una migliore cooperazione tra le istituzioni;

1.

prende atto dei seguenti importi relativi ai conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per gli esercizi 2002 e 2001:

Conto di gestione degli esercizi 2002 e 2001

(migliaia di euro)

 

2002

2001

Entrate riscosse dell'esercizio

Entrate versate dagli organismi dell'Unione europea

17 200

19 550

Entrate versate dalle istituzioni europee

913

633

Entrate varie

0

5

Proventi finanziari

494

458

Totale entrate (a)

18 607

20 646

Spese dell'esercizio a carico del bilancio

Personale — Titolo I del bilancio

Pagamenti

10 005

13 862

Stanziamenti riportati

98

892

Funzionamento — Titolo II del bilancio

Pagamenti

1 388

1 090

Stanziamenti riportati

676

929

Attività operative — Titolo III del bilancio (6)

Pagamenti

3 274

0

Stanziamenti riportati

473

0

Totale spese (b)

15 914

16 773

Risultato dell'esercizio (a-b)  (7)

2 693

3 873

Saldo riportato dall'esercizio precedente

7 875

4 977

Annullamento di stanziamenti riportati

259

240

Entrate varie

33

Dotazioni riservate ad accantonamenti per rischi ed oneri

-2 532

-1 221

Differenze di cambio

2

6

Saldo dell'esercizio

8 330

7 875

NB: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Dati del Centro — Queste tabelle presentano in forma sintetica i dati forniti nei rendiconti finanziari del Centro.

2.

prende atto dell'intenzione del Centro di adottare misure intese a rafforzare il suo sistema interno di controllo e in particolare la valutazione dei rischi; auspica che il Centro informi la sua commissione competente di tali cambiamenti organizzativi una volta espletate le procedure interne;

Esecuzione del bilancio

3.

si compiace della risposta del Centro al questionario per quanto riguarda l'evoluzione dei riporti negli ultimi anni da cui si evince una chiara tendenza alla riduzione dei riporti; incoraggia il Centro a proseguire questi sforzi al fine di ottenere ulteriori miglioramenti al riguardo;

4.

prende atto degli sforzi del Centro di rispondere positivamente alle osservazioni della CCA che riguardano il modo in cui il Centro dovrebbe applicare le norme finanziarie allorché il saldo di un esercizio finanziario viene iscritto quale entrata nel bilancio per l'anno successivo; auspica che il Centro trovi una soluzione definitiva in linea con la raccomandazione della CCA;

Locali del Centro di traduzione

5.

approva gli sforzi compiuti dal Centro al fine di raggiungere un accordo con le autorità lussemburghesi sulla questione dei locali; rileva che non è stata ancora trovata una soluzione; ricorda che in generale, per quanto riguarda la politica immobiliare, le istituzioni ritengono, sulla base di un'analisi costi/benefici, che la soluzione dell'acquisto è preferibile a quella della locazione; sottolinea che, per quanto riguarda i progetti immobiliari, si applica l'articolo 179 del regolamento finanziario; incoraggia il Centro a compiere ulteriori sforzi, insieme alle autorità lussemburghesi, al fine di trovare una soluzione permanente al problema dei locali, adeguata alle sue esigenze;

Punti orizzontali sulle Agenzie e la Commissione

Esecuzione del nuovo regolamento finanziario — Audit e controllo interni

6.

ribadisce la posizione assunta nelle sue risoluzioni (8) che accompagnano il discarico concesso alle Agenzie per il 2001 per quanto riguarda l'applicazione del nuovo regolamento finanziario; invita la Commissione e le Agenzie a proseguire la loro cooperazione, in particolare nel settore contabile, dell'audit interno, delle procedure di gestione e controllo, in modo da garantire la definizione di un quadro coerente armonizzato per il funzionamento delle Agenzie;

7.

ricorda che ha manifestato preoccupazione nella risoluzione di discarico per il 2001 per quanto riguarda la mancanza di controlli da parte del Servizio di audit interno della Commissione sulle Agenzie; esprime grave preoccupazione per il fatto che tali controlli non sembrano essere stati effettuati quest'anno; invita la Commissione e il Servizio predetto a illustrare i motivi di questa mancanza e a fornire dati sul numero di funzionari disponibili per il revisore contabile interno al fine di espletare i controlli sulle Agenzie; auspica che la Commissione indichi come possa garantire l'esecuzione di sufficienti e corretti controlli negli organismi satellite, in particolare il Servizio di audit interno;

8.

sottolinea che è indispensabile che le Agenzie siano tenute ad assoggettarsi ai poteri investigativi dell'OLAF alle stesse condizioni delle istituzioni (9); invita la CCE a comunicare, prima dell'approvazione della risoluzione di discarico, se gli organismi comunitari che hanno aderito all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 (10) sulle indagini interne dell'OLAF, lo abbiano fatto alle stesse condizioni previste nell'allegato a detto accordo;

Gestione finanziaria

9.

rileva che, in alcune delle risposte delle Agenzie al questionario sul modo in cui può essere affrontato il problema ricorrente dei sostanziali riporti, si fa riferimento alle possibilità offerte dal nuovo regolamento finanziario che prevede l'utilizzo di «stanziamenti dissociati»; invita le Agenzie a spiegare meglio la loro analisi e ad indicare in particolare quali delle loro attività, avendo carattere pluriennale, potrebbero essere finanziate da tali stanziamenti;

10.

invita la Commissione ad illustrare la sua posizione su tale soluzione e, se non dovesse ritenere fattibile tale soluzione, a delineare alternative che consentano una riduzione sostanziale dei riporti;

Verifica delle Agenzie

11.

sottolinea che, prima della decisione di istituire un'agenzia, la Commissione deve effettuare una rigorosa analisi della necessità e del valore aggiunto delle funzioni che l'Agenzia espleterà, alla luce dei principi di sussidiarietà, rigore finanziario e semplificazione procedurale;

12.

invita la Commissione ad effettuare uno studio globale delle attività attualmente realizzate da vari organismi comunitari che potrebbero sovrapporsi o servire agli stessi obiettivi, al fine di proporre idonee soluzioni, fra le quali eventualmente la fusione di agenzie;

13.

è preoccupato per lo squilibrio esistente tra spese amministrative e operative in varie agenzie, con la spesa amministrativa che supera la spesa a fini operativi; invita quindi la Commissione e le Agenzie a fissare obiettivi e un calendario per ridurre il livello di spesa amministrativa in proporzione alla spesa totale; rileva che varie Agenzie ravvisano opportunità sotto tale profilo, come elencato nel questionario;

14.

incoraggia le Agenzie, in riferimento alle risposte al questionario sulla cooperazione interistituzionale, a migliorare la cooperazione reciproca, al fine di far fronte alle loro esigenze in settori specifici (ad esempio, sviluppo di software) e di ridurre i costi, anziché adottare soluzioni che sono state inizialmente concepite per gli obiettivi della Commissione, ma che spesso si rivelano troppo onerose e complicate per le loro esigenze specifiche;

15.

incoraggia le Agenzie ad organizzare e a sviluppare stretti rapporti di lavoro con le competenti commissioni parlamentari; invita le sue commissioni permanenti competenti nel settore d'attività di ciascuna Agenzia a coordinare la loro azione con la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci al fine di assicurare un efficiente controllo dell'attività delle Agenzie;

Nuove fonti di finanziamento

16.

si compiace delle risposte e delle idee emerse dal questionario per quanto riguarda le possibilità di altre fonti di finanziamento; rileva che varie fonti e proposte attuali concernono la locazione di edifici e strutture e la vendita di pubblicazioni e informazioni; si rende conto del fatto che, tra l'altro per motivi di indipendenza, non tutte le Agenzie dovranno accettare fonti di finanziamento supplementari; sottolinea le economie di scala e i vantaggi finanziari della partecipazione dei paesi extracomunitari alle attività di talune Agenzie; invita la Commissione e le Agenzie a presentare proposte costruttive per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo di nuove fonti di finanziamento aggiuntivo che accrescerebbero il livello di autofinanziamento;

17.

si compiace dei contributi finanziari di taluni Stati membri o regioni alle Agenzie situate sul loro territorio; ritiene importante che il Consiglio e la Commissione esigano tali contributi soprattutto quando si tratti di istituire nuove Agenzie;

18.

ritiene che il Centro di traduzione dovrebbe essere in grado di utilizzare ogni capacità residua, ferma restando la priorità alle Istituzioni europee, per fornire servizi ad altre organizzazioni internazionali per un compenso che ridurrebbe gradualmente la dipendenza dal bilancio comunitario;

Armonizzazione del quadro operativo

19.

ricorda la sua posizione (11) in merito al fatto che la molteplicità di tipologie strutturali delle agenzie esistenti è stata reputata «scarsamente trasparente e intelligibile, e altresì ingiustificata con riguardo ai vari compiti»; invita la Commissione a effettuare una verifica di tutte le attuali Agenzie allo scopo di proporre, ove opportuno, modifiche ai loro strumenti di base (12), onde adattarle ai modelli che il futuro quadro regolamentare dovrebbe comprendere; incarica le sue commissioni competenti di seguire questo esercizio di verifica globale, che dovrebbe essere realizzato al più presto e tener conto delle questioni orizzontali menzionate nella presente risoluzione di discarico;

20.

invita la Commissione a presentare le opportune proposte volte a creare questo quadro armonizzato delle Agenzie, prima o almeno in parallelo alla presentazione delle proposte legislative per le nuove Agenzie; insiste sul fatto che un accordo interistituzionale contenente orientamenti comuni costituisce la necessaria condizione per creare un quadro armonizzato;

Politica del personale

21.

rileva che, in seguito al nuovo regolamento finanziario, gli organigrammi delle Agenzie sono stabiliti dall'autorità di bilancio; sottolinea l'importanza di questa modifica per la procedura di discarico delle Agenzie nei futuri esercizi finanziari per quanto riguarda il controllo dell'applicazione dello Statuto in materia di assunzioni, politica di promozione, percentuali di posti vacanti e politica di assunzione;

22.

rileva che, in risposta al questionario nel corso della procedura di bilancio per il 2004, si è stabilito che il numero medio di anni prima della promozione presso varie Agenzie era notevolmente inferiore rispetto alla politica adottata in seno alla Commissione, che le percentuali di posti vacanti erano notevolmente superiori rispetto ad altre istituzioni e che molti dei nuovi posti richiesti non erano proposti al grado più basso; ritiene che la politica in materia di personale dovrebbe costituire una componente importante della verifica delle Agenzie esistenti;

23.

ritiene che la politica del personale delle Agenzie dovrebbe rispettare il regolamento finanziario, lo Statuto e la migliore pratica cui si ispirano generalmente le istituzioni; constata che la Commissione è stata invitata a precisare, prima della procedura di bilancio 2005, gli orientamenti in materia di politica del personale, segnatamente la percentuale di posti vacanti, il ritmo di promozione e il livello di assunzione, nonché il profilo professionale tipo;

24.

ricorda il principio che le Agenzie dovrebbero, per quanto possibile, assumere personale su base temporanea, al fine di mantenere la flessibilità e l'efficienza;

25.

è preoccupato per le gravi anomalie evidenziate in rapporto alle procedure di selezione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, tra cui: imprecisione dei bandi, resoconti delle commissioni selezionatrici incompleti, criteri per la valutazione dei candidati non definiti in anticipo (13); è seriamente preoccupato che ciò non costituisca un caso isolato, ma che le Agenzie in generale potrebbero aver difficoltà a gestire queste procedure abbastanza complesse in modo equo e trasparente;

26.

ritiene che le procedure di selezione organizzate dalle Agenzie dovrebbero rispondere agli stessi criteri di quelle organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e che esse non dovrebbero essere considerate una scorciatoia per un facile ingresso nell'amministrazione pubblica europea;

27.

invita la Commissione ad avanzare proposte al fine di garantire che le Agenzie beneficino di un adeguato sostegno dell'EPSO quando organizzano procedure di selezione e che vi sia un meccanismo in atto per convalidare l'esito di tali procedure esternamente prima di procedere all'assunzione.


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 29.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(5)  GU L 333 del 20.12.2003, pagg. 65 e 66.

(6)  Nel 2002, il Centro ha deciso, ai fini di una maggiore chiarezza, di creare un titolo III nel proprio bilancio che raggruppa tutte le spese relative ai contratti di traduzione stipulati con persone fisiche o giuridiche.

(7)  Calcolo effettuato in base ai principi enunciati all'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 8).

(8)  GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 83-96. GU L 333 del 20.12.2003, pag. 53, paragrafo 18.

(9)  Testi adottati il 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.

(10)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(11)  P5_TA(2004)0015, punti 13-14.

(12)  P5_TA(2004)0015, punto 24.

(13)  Cfr. paragrafo 13 della relazione specifica della Corte dei conti per il 2002 (pag. 64).

P5_TA(2004)0325

Discarico 2002: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0630/2003 — 2003/2240(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte del Centro (1) (C5-0630/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0136/2004),

visto il trattato CE, e in particolare il suo articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e, in particolare, il suo articolo 185, nonché il regolamento (CE) n. 1655/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 1416/76 (3) e, in particolare, il suo articolo 12 bis,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e, in particolare, l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0212/2004),

1.

concede il discarico al Direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2002;

2.

riporta le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 36.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 41.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0630/2003 — 2003/2240(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte del Centro (1) (C5-0630/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0136/2004),

visto il trattato CE, e in particolare l'articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), e in particolare l'articolo 185, e il regolamento (CE) n. 1655/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 1416/76 (3), e in particolare l'articolo 12 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e in particolare l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0212/2004),

A.

considerando che la Corte dei conti europea (CCE), nella suddetta relazione, ha asserito, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2002 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono, nel complesso, legittime e regolari,

B.

considerando che l'8 aprile 2003 il Parlamento ha concesso il discarico (5) al consiglio di amministrazione del Centro per quanto riguarda l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2001 e che, al proposito, nella sua risoluzione, tra l'altro:

si è rammaricato che il Centro non avesse rispettato pienamente le procedure di gara d'appalto per l'aggiudicazione di contratti e l'ha invitato a continuare i suoi sforzi volti a migliorare la programmazione dei suoi lavori al fine di evitare urgenze che in passato hanno condotto alla mancata osservanza delle norme in materia di procedure d'appalto;

ha suggerito che, in vista dell'imminente allargamento, venissero monitorati i risultati della cooperazione tra il CEDEFOP e la Fondazione europea per la formazione professionale (FEFP) e venisse esaminata la possibilità di un ulteriore rafforzamento di tale cooperazione;

ha chiesto, in base alla valutazione esterna dell'attività del Centro, uno sforzo per dare maggiore risalto al CEDEFOP e per migliorare la diffusione mirata delle informazioni da parte dello stesso,

1.

prende atto del seguente prospetto contabile del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per gli esercizi finanziari 2002 e 2001:

Conto di gestione degli esercizi 2002 e 2001

(migliaia di euro)

 

2002

2001

Entrate

Sovvenzioni della Commissione

12 135

13 200

Entrate di esercizi precedenti

25

724

Entrate varie

3

0

Entrate assegnate (Phare + terzi)

333

402

Proventi finanziari

50

104

Totale entrate (a)

12 546

14 430

Spese dell'esercizio a carico del bilancio

Personale — Titolo I del bilancio

Pagamenti

7 570

7 231

Stanziamenti riportati

298

266

Funzionamento — Titolo II del bilancio

Pagamenti

767

700

Stanziamenti riportati

345

323

Attività operative — Titolo III del bilancio (escluse entrate assegnate)

Pagamenti

2 491

2 720

Stanziamenti riportati

2 189

2 059

Entrate assegnate (Phare + terzi)

Pagamenti

0

277

Stanziamenti riportati

187

453

Totale spese (b)

13 487

14 029

Risultato dell'esercizio (a-b)  (6)

-1 301

401

Saldo riportato dall'esercizio precedente

532

- 228

Stanziamenti riportati annullati

215

349

Reimpieghi dell'esercizio precedente non utilizzati

8

12

Differenze di cambio

1

- 2

Saldo dell'esercizio

- 545

532

NB: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale.

2.

prende atto della risposta del Centro all'osservazione della Corte dei conti circa la necessità di formalizzare l'accordo fra il Centro e la Commissione per il pagamento delle spese connesse alla loro partecipazione congiunta a manifestazioni internazionali; attende di essere informato dal Centro e dalla Commissione sui termini precisi dell'accordo, in particolare per quanto concerne i controlli da svolgere, come suggerito dalla Corte;

Altre osservazioni

3.

attende che il Centro informi la sua commissione competente una volta messa a punto la disponibilità di audit interno e indichi quando prevede di aver completato i lavori finalizzati all'adeguamento alle norme di controllo interno;

4.

prende atto della relazione comune sui progressi compiuti per quanto riguarda la cooperazione tra il Centro e la FEFP, del 23 settembre 2003, che delinea le iniziative comuni e le azioni intraprese, in particolare al fine di preparare, in tempo per l'allargamento, l'effettiva partecipazione alle attività del Centro da parte dei paesi candidati e in via di adesione; sottolinea che l'azione comune deve continuare; invita il Centro, la FEFP e la Commissione a riferire al Parlamento, una volta avvenuta l'adesione dei «10», in merito ai risultati del trasferimento del lavoro della FEFP in questi paesi sotto la responsabilità del CEDEFOP;

Punti orizzontali sulle Agenzie e la Commissione

Esecuzione del nuovo regolamento finanziario — Audit e controllo interni

5.

ribadisce la posizione assunta nelle sue risoluzioni (7) che accompagnano il discarico concesso alle Agenzie per il 2001 per quanto riguarda l'applicazione del nuovo regolamento finanziario; invita la Commissione e le Agenzie a proseguire la loro cooperazione, in particolare nel settore contabile, dell'audit interno, delle procedure di gestione e controllo, in modo da garantire la definizione di un quadro coerente armonizzato per il funzionamento delle Agenzie;

6.

ricorda che ha manifestato preoccupazione nella risoluzione di discarico per il 2001 per quanto riguarda la mancanza di controlli da parte del Servizio di audit interno della Commissione sulle Agenzie; esprime grave preoccupazione per il fatto che tali controlli non sembrano essere stati effettuati quest'anno; invita la Commissione e il Servizio predetto a illustrare i motivi di questa mancanza e a fornire dati sul numero di funzionari disponibili per il revisore contabile interno al fine di espletare i controlli sulle Agenzie; auspica che la Commissione indichi come possa garantire l'esecuzione di sufficienti e corretti controlli negli organismi satellite, in particolare il Servizio di audit interno;

7.

sottolinea che è indispensabile che le Agenzie siano tenute ad assoggettarsi ai poteri investigativi dell'OLAF alle stesse condizioni delle istituzioni (8); invita la CCE a comunicare, prima dell'approvazione della risoluzione di discarico, se gli organismi comunitari che hanno aderito all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 (9) sulle indagini interne dell'OLAF, lo abbiano fatto alle stesse condizioni previste nell'allegato a detto accordo;

Gestione finanziaria

8.

rileva che, in alcune delle risposte delle Agenzie al questionario sul modo in cui può essere affrontato il problema ricorrente dei sostanziali riporti, si fa riferimento alle possibilità offerte dal nuovo regolamento finanziario che prevede l'utilizzo di «stanziamenti dissociati»; invita le Agenzie a spiegare meglio la loro analisi e ad indicare in particolare quali delle loro attività, avendo carattere pluriennale, potrebbero essere finanziate da tali stanziamenti;

9.

invita la Commissione ad illustrare la sua posizione su tale soluzione e, se non dovesse ritenere fattibile tale soluzione, a delineare alternative che consentano una riduzione sostanziale dei riporti;

Verifica delle Agenzie

10.

sottolinea che, prima della decisione di istituire un'agenzia, la Commissione deve effettuare una rigorosa analisi della necessità e del valore aggiunto delle funzioni che l'Agenzia espleterà, alla luce dei principi di sussidiarietà, rigore finanziario e semplificazione procedurale;

11.

invita la Commissione ad effettuare uno studio globale delle attività attualmente realizzate da vari organismi comunitari che potrebbero sovrapporsi o servire agli stessi obiettivi, al fine di proporre idonee soluzioni, fra le quali eventualmente la fusione di agenzie;

12.

è preoccupato per lo squilibrio esistente tra spese amministrative e operative in varie agenzie, con la spesa amministrativa che supera la spesa a fini operativi; invita quindi la Commissione e le Agenzie a fissare obiettivi e un calendario per ridurre il livello di spesa amministrativa in proporzione alla spesa totale; rileva che varie Agenzie ravvisano opportunità sotto tale profilo, come elencato nel questionario;

13.

incoraggia le Agenzie, in riferimento alle risposte al questionario sulla cooperazione interistituzionale, a migliorare la cooperazione reciproca, al fine di far fronte alle loro esigenze in settori specifici (ad esempio, sviluppo di software) e di ridurre i costi, anziché adottare soluzioni che sono state inizialmente concepite per gli obiettivi della Commissione, ma che spesso si rivelano troppo onerose e complicate per le loro esigenze specifiche;

14.

incoraggia le Agenzie ad organizzare e a sviluppare stretti rapporti di lavoro con le competenti commissioni parlamentari; invita le sue commissioni permanenti competenti nel settore d'attività di ciascuna Agenzia a coordinare la loro azione con la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci al fine di assicurare un efficiente controllo dell'attività delle Agenzie;

Nuove fonti di finanziamento

15.

si compiace delle risposte e delle idee emerse dal questionario per quanto riguarda le possibilità di altre fonti di finanziamento; rileva che varie fonti e proposte attuali concernono la locazione di edifici e strutture e la vendita di pubblicazioni e informazioni; si rende conto del fatto che, tra l'altro per motivi di indipendenza, non tutte le Agenzie dovranno accettare fonti di finanziamento supplementari; sottolinea le economie di scala e i vantaggi finanziari della partecipazione dei paesi extracomunitari alle attività di talune Agenzie; invita la Commissione e le Agenzie a presentare proposte costruttive per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo di nuove fonti di finanziamento aggiuntivo che accrescerebbero il livello di autofinanziamento;

16.

si compiace dei contributi finanziari di taluni Stati membri o regioni alle Agenzie situate sul loro territorio; ritiene importante che il Consiglio e la Commissione esigano tali contributi soprattutto quando si tratti di istituire nuove Agenzie;

Armonizzazione del quadro operativo

17.

ricorda la sua posizione (10) in merito al fatto che la molteplicità di tipologie strutturali delle agenzie esistenti è stata reputata «scarsamente trasparente e intelligibile, e altresì ingiustificata con riguardo ai vari compiti»; invita la Commissione a effettuare una verifica di tutte le attuali Agenzie allo scopo di proporre, ove opportuno, modifiche ai loro strumenti di base (11), onde adattarle ai modelli che il futuro quadro regolamentare dovrebbe comprendere; incarica le sue commissioni competenti di seguire questo esercizio di verifica globale, che dovrebbe essere realizzato al più presto e tener conto delle questioni orizzontali menzionate nella presente risoluzione di discarico;

18.

invita la Commissione a presentare le opportune proposte volte a creare questo quadro armonizzato delle Agenzie, prima o almeno in parallelo alla presentazione delle proposte legislative per le nuove Agenzie; insiste sul fatto che un accordo interistituzionale contenente orientamenti comuni costituisce la necessaria condizione per creare un quadro armonizzato;

Politica del personale

19.

rileva che, in seguito al nuovo regolamento finanziario, gli organigrammi delle Agenzie sono stabiliti dall'autorità di bilancio; sottolinea l'importanza di questa modifica per la procedura di discarico delle Agenzie nei futuri esercizi finanziari per quanto riguarda il controllo dell'applicazione dello Statuto in materia di assunzioni, politica di promozione, percentuali di posti vacanti e politica di assunzione;

20.

rileva che, in risposta al questionario nel corso della procedura di bilancio per il 2004, si è stabilito che il numero medio di anni prima della promozione presso varie Agenzie era notevolmente inferiore rispetto alla politica adottata in seno alla Commissione, che le percentuali di posti vacanti erano notevolmente superiori rispetto ad altre istituzioni e che molti dei nuovi posti richiesti non erano proposti al grado più basso; ritiene che la politica in materia di personale dovrebbe costituire una componente importante della verifica delle Agenzie esistenti;

21.

ritiene che la politica del personale delle Agenzie dovrebbe rispettare il regolamento finanziario, lo Statuto e la migliore pratica cui si ispirano generalmente le istituzioni; constata che la Commissione è stata invitata a precisare, prima della procedura di bilancio 2005, gli orientamenti in materia di politica del personale, segnatamente la percentuale di posti vacanti, il ritmo di promozione e il livello di assunzione, nonché il profilo professionale tipo;

22.

ricorda il principio che le Agenzie dovrebbero, per quanto possibile, assumere personale su base temporanea, al fine di mantenere la flessibilità e l'efficienza;

23.

è preoccupato per le gravi anomalie evidenziate in rapporto alle procedure di selezione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, tra cui: imprecisione dei bandi, resoconti delle commissioni selezionatrici incompleti, criteri per la valutazione dei candidati non definiti in anticipo (12); è seriamente preoccupato che ciò non costituisca un caso isolato, ma che le Agenzie in generale potrebbero aver difficoltà a gestire queste procedure abbastanza complesse in modo equo e trasparente;

24.

ritiene che le procedure di selezione organizzate dalle Agenzie dovrebbero rispondere agli stessi criteri di quelle organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e che esse non dovrebbero essere considerate una scorciatoia per un facile ingresso nell'amministrazione pubblica europea;

25.

invita la Commissione ad avanzare proposte al fine di garantire che le Agenzie beneficino di un adeguato sostegno dell'EPSO quando organizzano procedure di selezione e che vi sia un meccanismo in atto per convalidare l'esito di tali procedure esternamente prima di procedere all'assunzione.


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 36.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 41.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(5)  GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 82 e 83.

(6)  Calcolo eseguito in base ai principi enunciati all'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 8).

(7)  GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 83-96. GU L 333 del 20.12.2003, pag. 53, paragrafo 18.

(8)  Testi adottati il 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(10)  P5_TA(2004)0015, punti 13-14.

(11)  P5_TA(2004)0015, punto 24.

(12)  Cfr. paragrafo 13 della relazione specifica della Corte dei conti per il 2002 (pag. 64).

P5_TA(2004)0326

Discarico 2002: Eurojust

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore di Eurojust per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0662/2003 — 2003/2256(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari di Eurojust relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte di Eurojust (1) (C5-0662/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0150/2004),

visto il trattato CE, e in particolare l'articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), e in particolare l'articolo 185, e la decisione 2003/659/GAI del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica la decisione 2002/187/GAI, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (3), e in particolare l'articolo 36,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e in particolare l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0212/2004),

1.

concede al Direttore di Eurojust il discarico per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2002;

2.

formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Direttore di Eurojust, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 42.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore di Eurojust per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0662/2003 — 2003/2256(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari di Eurojust relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte di Eurojust (1) (C5-0662/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0150/2004),

visto il trattato CE, e in particolare l'articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), e in particolare l'articolo 185, e la decisione 2003/659/GAI del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica la decisione 2002/187/GAI, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (3), e in particolare il suo articolo 36,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e in particolare l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0212/2004),

A.

considerando che la Corte dei conti europea (CCE), nella suddetta relazione, ha asserito, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2002 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono, nel complesso, legittime e regolari,

B.

considerando che Eurojust è divenuto operativo alla fine del 2002 e che il Parlamento, ai sensi dell'articolo 185 del nuovo regolamento finanziario, esercita per la prima volta la sua competenza di concedere il discarico al Direttore di Eurojust per l'esecuzione del suo bilancio,

C.

considerando che la commissione competente del Parlamento ha ricevuto informazioni da Eurojust in risposta alle domande che aveva ad esso rivolto,

1.

prende atto del seguente prospetto contabile di Eurojust per l'esercizio finanziario 2002:

Conto di gestione dell'esercizio 2002

(1000 euro)

 

2002

Entrate

Sovvenzioni della Commissione

1 478

Totale entrate (a)

1 478

Spese

Personale — Titolo I del bilancio

Pagamenti

205

Stanziamenti riportati

42

Funzionamento — Titolo II del bilancio

Pagamenti

793

Stanziamenti riportati

268

Attività operative — Titolo III del bilancio

Pagamenti

213

Stanziamenti riportati

37

Totale spese (b)

1 558

Saldo dell'esercizio (c = a-b)  (5)

- 80

NB: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Dati di Eurojust — Queste tabelle presentano in forma sintetica i dati forniti nei rendiconti finanziari di Eurojust.

Esecuzione del bilancio

2.

constata che la posizione di Eurojust si concentra ora sul suo avviamento e che i problemi di bilancio che potrebbero sussistere nella fase iniziale del suo lavoro verranno prevedibilmente superati a partire dall'esercizio finanziario 2004;

Regolamento finanziario

3.

esprime soddisfazione per l'imminenza dell'accordo sull'adattamento di Eurojust al regolamento finanziario quadro; chiede di venire informato in modo completo sull'accordo finale in materia;

Cooperazione interistituzionale

4.

accoglie con favore la prontezza con cui Eurojust attinge dall'esperienza, dai meccanismi e dai metodi di lavoro delle istituzioni esistenti; prende atto della sua osservazione sulle difficoltà che una piccola agenzia può incontrare nel trattare con un'istituzione molto più grande e complessa quale la Commissione;

5.

accoglie con favore la posizione di Eurojust nei confronti dei servizi della Commissione, dai quali si attende di ricevere aiuto e orientamenti in particolare nei settori relativi alla contabilità e all'audit e controllo interni;

6.

invita Eurojust ad operare per stabilire un buon rapporto di lavoro con il Parlamento e le sue commissioni competenti per quanto concerne sia la procedura di discarico che le questioni correlate al suo mandato e ai suoi compiti specifici;

Punti orizzontali sulle Agenzie e la Commissione

Esecuzione del nuovo regolamento finanziario — Audit e controllo interni

7.

ribadisce la posizione assunta nelle sue risoluzioni (6) che accompagnano il discarico concesso alle Agenzie per il 2001 per quanto riguarda l'applicazione del nuovo regolamento finanziario; invita la Commissione e le Agenzie a proseguire la loro cooperazione, in particolare nel settore contabile, dell'audit interno, delle procedure di gestione e controllo, in modo da garantire la definizione di un quadro coerente armonizzato per il funzionamento delle Agenzie;

8.

ricorda che ha manifestato preoccupazione nella risoluzione di discarico per il 2001 per quanto riguarda la mancanza di controlli da parte del Serviziodi di audit interno della Commissione sulle Agenzie; esprime grave preoccupazione per il fatto che tali controlli non sembrano essere stati effettuati quest'anno; invita la Commissione e il Servizio predetto a illustrare i motivi di questa mancanza e a fornire dati sul numero di funzionari disponibili per il revisore contabile interno al fine di espletare i controlli sulle Agenzie; auspica che la Commissione indichi come possa garantire l'esecuzione di sufficienti e corretti controlli negli organismi satellite, in particolare il Servizio di audit interno;

9.

sottolinea che è indispensabile che le Agenzie siano tenute ad assoggettarsi ai poteri investigativi dell'OLAF alle stesse condizioni delle istituzioni (7); invita la CCE a comunicare, prima dell'approvazione della risoluzione di discarico, se gli organismi comunitari che hanno aderito all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 (8) sulle indagini interne dell'OLAF, lo abbiano fatto alle stesse condizioni previste nell'allegato a detto accordo;

Gestione finanziaria

10.

rileva che, in alcune delle risposte delle Agenzie al questionario sul modo in cui può essere affrontato il problema ricorrente dei sostanziali riporti, si fa riferimento alle possibilità offerte dal nuovo regolamento finanziario che prevede l'utilizzo di «stanziamenti dissociati»; invita le Agenzie a spiegare meglio la loro analisi e ad indicare in particolare quali delle loro attività, avendo carattere pluriennale, potrebbero essere finanziate da tali stanziamenti;

11.

invita la Commissione ad illustrare la sua posizione su tale soluzione e, se non dovesse ritenere fattibile tale soluzione, a delineare alternative che consentano una riduzione sostanziale dei riporti;

Verifica delle Agenzie

12.

sottolinea che, prima della decisione di istituire un'agenzia, la Commissione deve effettuare una rigorosa analisi della necessità e del valore aggiunto delle funzioni che l'Agenzia espleterà, alla luce dei principi di sussidiarietà, rigore finanziario e semplificazione procedurale;

13.

invita la Commissione ad effettuare uno studio globale delle attività attualmente realizzate da vari organismi comunitari che potrebbero sovrapporsi o servire agli stessi obiettivi, al fine di proporre idonee soluzioni, fra le quali eventualmente la fusione di agenzie;

14.

è preoccupato per lo squilibrio esistente tra spese amministrative e operative in varie agenzie, con la spesa amministrativa che supera la spesa a fini operativi; invita quindi la Commissione e le Agenzie a fissare obiettivi e un calendario per ridurre il livello di spesa amministrativa in proporzione alla spesa totale; rileva che varie Agenzie ravvisano opportunità sotto tale profilo, come elencato nel questionario;

15.

incoraggia le Agenzie, in riferimento alle risposte al questionario sulla cooperazione interistituzionale, a migliorare la cooperazione reciproca, al fine di far fronte alle loro esigenze in settori specifici (ad esempio, sviluppo di software) e di ridurre i costi, anziché adottare soluzioni che sono state inizialmente concepite per gli obiettivi della Commissione, ma che spesso si rivelano troppo onerose e complicate per le loro esigenze specifiche;

16.

incoraggia le Agenzie ad organizzare e a sviluppare stretti rapporti di lavoro con le competenti commissioni parlamentari; invita le sue commissioni permanenti competenti nel settore d'attività di ciascuna Agenzia a coordinare la loro azione con la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci al fine di assicurare un efficiente controllo dell'attività delle Agenzie;

Nuove fonti di finanziamento

17.

si compiace delle risposte e delle idee emerse dal questionario per quanto riguarda le possibilità di altre fonti di finanziamento; rileva che varie fonti e proposte attuali concernono la locazione di edifici e strutture e la vendita di pubblicazioni e informazioni; si rende conto del fatto che, tra l'altro per motivi di indipendenza, non tutte le Agenzie dovranno accettare fonti di finanziamento supplementari; sottolinea le economie di scala e i vantaggi finanziari della partecipazione dei paesi extracomunitari alle attività di talune Agenzie; invita la Commissione e le Agenzie a presentare proposte costruttive per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo di nuove fonti di finanziamento aggiuntivo che accrescerebbero il livello di autofinanziamento;

18.

si compiace dei contributi finanziari di taluni Stati membri o regioni alle Agenzie situate sul loro territorio; ritiene importante che il Consiglio e la Commissione esigano tali contributi soprattutto quando si tratti di istituire nuove Agenzie;

Armonizzazione del quadro operativo

19.

ricorda la sua posizione (9) in merito al fatto che la molteplicità di tipologie strutturali delle agenzie esistenti è stata reputata «scarsamente trasparente e intelligibile, e altresì ingiustificata con riguardo ai vari compiti»; invita la Commissione a effettuare una verifica di tutte le attuali Agenzie allo scopo di proporre, ove opportuno, modifiche ai loro strumenti di base (10), onde adattarle ai modelli che il futuro quadro regolamentare dovrebbe comprendere; incarica le sue commissioni competenti di seguire questo esercizio di verifica globale, che dovrebbe essere realizzato al più presto e tener conto delle questioni orizzontali menzionate nella presente risoluzione di discarico;

20.

invita la Commissione a presentare le opportune proposte volte a creare questo quadro armonizzato delle Agenzie, prima o almeno in parallelo alla presentazione delle proposte legislative per le nuove Agenzie; insiste sul fatto che un accordo interistituzionale contenente orientamenti comuni costituisce la necessaria condizione per creare un quadro armonizzato;

Politica del personale

21.

rileva che, in seguito al nuovo regolamento finanziario, gli organigrammi delle Agenzie sono stabiliti dall'autorità di bilancio; sottolinea l'importanza di questa modifica per la procedura di discarico delle Agenzie nei futuri esercizi finanziari per quanto riguarda il controllo dell'applicazione dello Statuto in materia di assunzioni, politica di promozione, percentuali di posti vacanti e politica di assunzione;

22.

rileva che, in risposta al questionario nel corso della procedura di bilancio per il 2004, si è stabilito che il numero medio di anni prima della promozione presso varie Agenzie era notevolmente inferiore rispetto alla politica adottata in seno alla Commissione, che le percentuali di posti vacanti erano notevolmente superiori rispetto ad altre istituzioni e che molti dei nuovi posti richiesti non erano proposti al grado più basso; ritiene che la politica in materia di personale dovrebbe costituire una componente importante della verifica delle Agenzie esistenti;

23.

ritiene che la politica del personale delle Agenzie dovrebbe rispettare il regolamento finanziario, lo Statuto e la migliore pratica cui si ispirano generalmente le istituzioni; constata che la Commissione è stata invitata a precisare, prima della procedura di bilancio 2005, gli orientamenti in materia di politica del personale, segnatamente la percentuale di posti vacanti, il ritmo di promozione e il livello di assunzione, nonché il profilo professionale tipo;

24.

ricorda il principio che le Agenzie dovrebbero, per quanto possibile, assumere personale su base temporanea, al fine di mantenere la flessibilità e l'efficienza;

25.

è preoccupato per le gravi anomalie evidenziate in rapporto alle procedure di selezione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, tra cui: imprecisione dei bandi, resoconti delle commissioni selezionatrici incompleti, criteri per la valutazione dei candidati non definiti in anticipo (11); è seriamente preoccupato che ciò non costituisca un caso isolato, ma che le Agenzie in generale potrebbero aver difficoltà a gestire queste procedure abbastanza complesse in modo equo e trasparente;

26.

ritiene che le procedure di selezione organizzate dalle Agenzie dovrebbero rispondere agli stessi criteri di quelle organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e che esse non dovrebbero essere considerate una scorciatoia per un facile ingresso nell'amministrazione pubblica europea;

27.

invita la Commissione ad avanzare proposte al fine di garantire che le Agenzie beneficino di un adeguato sostegno dell'EPSO quando organizzano procedure di selezione e che vi sia un meccanismo in atto per convalidare l'esito di tali procedure esternamente prima di procedere all'assunzione.


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 42.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(5)  Calcolo effettuato secondo l'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 8).

(6)  GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 83-96. GU L 333 del 20.12.2003, pag. 53, paragrafo 18.

(7)  Testi adottati il 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.

(8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(9)  P5_TA(2004)0015, punti 13-14.

(10)  P5_TA(2004)0015, punto 24.

(11)  Cfr. paragrafo 13 della relazione specifica della Corte dei conti per il 2002 (pag. 64).

P5_TA(2004)0327

Discarico 2002: Fondazione europea per la formazione professionale

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0641/2003 — 2003/2259(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte della Fondazione (1) (C5-0641/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0144/2004),

visto il trattato CE, e in particolare l'articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), e in particolare l'articolo 185, e il regolamento (CE) n. 1648/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (3), e in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e in particolare l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0212/2004),

1.

concede al Direttore della Fondazione europea per la formazione professionale il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2002;

2.

formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Direttore della Fondazione europea per la formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 47.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0641/2003 — 2003/2259(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte della Fondazione (1) (C5-0641/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0144/2004),

visto il trattato CE, e in particolare l'articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), e in particolare l'articolo 185, e il regolamento (CE) n. 1648/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (3), e in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e in particolare l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0212/2004),

A.

A considerando che la Corte dei conti europea (CCE), nella suddetta relazione, ha asserito, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2002 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono, nel complesso, legittime e regolari,

B.

considerando che il Parlamento, ai sensi dell'articolo 185 del nuovo regolamento finanziario, esercita per la prima volta la sua competenza di concedere il discarico al Direttore della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2002,

C.

considerando che, nell'inaugurare questa nuova relazione con la Fondazione, la commissione competente del Parlamento ha ricevuto da essa informazioni in risposta alle domande rivoltele,

1.

prende atto del seguente prospetto contabile della Fondazione europea per la formazione professionale per gli esercizi finanziari 2002 e 2001:

Conto di gestione degli esercizi 2002 e 2001 (5)

(migliaia di euro)

 

2002

2001

Entrate

Entrate proprie

 

 

Sovvenzioni della Commissione

13 179

16 800

Entrate varie

47

47

Proventi finanziari

140

290

Totale entrate (a)

13 342

17 137

Spese

Personale — Titolo I del bilancio

Pagamenti

10 153

9 746

Stanziamenti riportati

215

356

Funzionamento — Titolo II del bilancio

Pagamenti

805

862

Stanziamenti riportati

559

541

Attività operative — Titolo III del bilancio

Pagamenti

2 307

2 572

Stanziamenti riportati

2 591

2 595

Totale spese (b)

16 631

16 672

Risultato dell'esercizio (a-b)  (6)

-3 289

465

Saldo riportato dall'esercizio precedente

4 055

3 352

Stanziamenti riportati annullati

424

258

Reimpieghi dell'esercizio 2001 (2000) non utilizzati

0

0

Rimborsi alla Commissione

-3 352

0

Differenze di cambio

6

- 20

Saldo dell'esercizio

-2 155

4 055

NB: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Dati della Fondazione.

Esecuzione del bilancio — Audit e controllo

2.

prende atto della critica della Corte dei conti secondo cui il volume degli stanziamenti operativi riportati resta elevato e della sua osservazione in base alla quale la Fondazione dovrebbe migliorare il monitoraggio della programmazione delle proprie attività; prende atto altresì della risposta della Fondazione al riguardo, in cui si suggerisce che ci si deve aspettare una riduzione del livello dei riporti per l'esercizio successivo al 2002 e che l'introduzione di stanziamenti di bilancio con pagamento pluriennale contribuirà a risolvere il problema;

3.

invita la Fondazione a spiegare ulteriormente la sua analisi delle opzioni offerte dal nuovo regolamento finanziario, in vista di una riduzione dei riporti e di un maggiore rispetto del principio dell'annualità di bilancio;

4.

prende atto con soddisfazione del piano della Fondazione di adottare le 24 norme di controllo interno, onde riuscire a rispettare pienamente dette norme entro la fine del 2004; prende altresì atto dei passi compiuti verso l'istituzione di una capacità di audit interno; sottolinea l'importanza della cooperazione con il Servizio di audit interno della Commissione;

5.

fa notare che le sovvenzioni comunitarie alla Fondazione sono versate per quote periodiche; fa notare altresì l'osservazione che la Fondazione formula rispondendo al questionario, secondo cui i ritardi nel versamento delle quote sono stati all'origine di un problema di liquidità; è del parere che situazioni di questo tipo possano avere effetti nocivi sull'esecuzione del programma di lavoro;

6.

invita la Commissione e la Fondazione a migliorare il loro coordinamento e ad evitare, mediante soluzioni appropriate, che siffatti problemi si ripresentino; invita la Commissione ad informare i propri comitati competenti del problema e delle misure prese per rimediare a tale situazione;

Rendiconti finanziari

7.

prende atto della risposta della Fondazione all'osservazione della Corte dei conti riguardante la presentazione, nei rendiconti finanziari della Fondazione per l'esercizio 2003, dei fondi delle convenzioni che essa gestisce per Tacis, Phare e l'assistenza tecnica di Tempus; osserva che la Fondazione è disposta, dopo essersi consultata con la Commissione, a trovare una soluzione appropriata per dare seguito all'osservazione della Corte;

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

8.

invita la Fondazione a garantire, collaborando con la Commissione, un seguito adeguato all'osservazione della Corte dei conti riguardante i controlli che dovrebbero essere effettuati per verificare che solo gli ex dipendenti della Fondazione che hanno diritto all'indennità di disoccupazione la ricevano effettivamente;

Varie

9.

osserva che la Fondazione è disposta ad assumere compiti addizionali; invita nuovamente la Commissione ad avvalersi dell'esperienza della Fondazione in un contesto geografico più ampio di quello attuale, anche a fini di assistenza tecnica a programmi quali Tempus ed Erasmus Mundus;

10.

prende atto della relazione intermedia comune sulla cooperazione tra la Fondazione e il CEDEFOP, del 23 settembre 2003, che descrive a grandi linee le iniziative e le azioni adottate congiuntamente allo scopo di preparare la partecipazione dei paesi candidati alle attività del CEDEFOP sin dal momento in cui l'ampliamento sarà effettivo; sottolinea che l'azione congiunta dovrebbe continuare; invita la FEFP, il CEDEFOP e la Commissione a riferire al Parlamento, una volta che l'adesione dei «10» sarà avvenuta, sui risultati del trasferimento dell'attività della FEFP in tali paesi sotto la responsabilità del CEDEFOP;

Punti orizzontali sulle Agenzie e la Commissione

Esecuzione del nuovo regolamento finanziario — Audit e controllo interni

11.

ribadisce la posizione assunta nelle sue risoluzioni (7) che accompagnano il discarico concesso alle Agenzie per il 2001 per quanto riguarda l'applicazione del nuovo regolamento finanziario; invita la Commissione e le Agenzie a proseguire la loro cooperazione, in particolare nel settore contabile, dell'audit interno, delle procedure di gestione e controllo, in modo da garantire la definizione di un quadro coerente armonizzato per il funzionamento delle Agenzie;

12.

ricorda che ha manifestato preoccupazione nella risoluzione di discarico per il 2001 per quanto riguarda la mancanza di controlli da parte del Servizio di audit interno della Commissione sulle Agenzie; esprime grave preoccupazione per il fatto che tali controlli non sembrano essere stati effettuati quest'anno; invita la Commissione e il Servizio predetto a illustrare i motivi di questa mancanza e a fornire dati sul numero di funzionari disponibili per il revisore contabile interno al fine di espletare i controlli sulle Agenzie; auspica che la Commissione indichi come possa garantire l'esecuzione di sufficienti e corretti controlli negli organismi satellite, in particolare il Servizio di audit interno;

13.

sottolinea che è indispensabile che le Agenzie siano tenute ad assoggettarsi ai poteri investigativi dell'OLAF alle stesse condizioni delle istituzioni (8); invita la CCE a comunicare, prima dell'approvazione della risoluzione di discarico, se gli organismi comunitari che hanno aderito all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 (9) sulle indagini interne dell'OLAF, lo abbiano fatto alle stesse condizioni previste nell'allegato a detto accordo;

Gestione finanziaria

14.

rileva che, in alcune delle risposte delle Agenzie al questionario sul modo in cui può essere affrontato il problema ricorrente dei sostanziali riporti, si fa riferimento alle possibilità offerte dal nuovo regolamento finanziario che prevede l'utilizzo di «stanziamenti dissociati»; invita le Agenzie a spiegare meglio la loro analisi e ad indicare in particolare quali delle loro attività, avendo carattere pluriennale, potrebbero essere finanziate da tali stanziamenti;

15.

invita la Commissione ad illustrare la sua posizione su tale soluzione e, se non dovesse ritenere fattibile tale soluzione, a delineare alternative che consentano una riduzione sostanziale dei riporti;

Verifica delle Agenzie

16.

sottolinea che, prima della decisione di istituire un'agenzia, la Commissione deve effettuare una rigorosa analisi della necessità e del valore aggiunto delle funzioni che l'Agenzia espleterà, alla luce dei principi di sussidiarietà, rigore finanziario e semplificazione procedurale;

17.

invita la Commissione ad effettuare uno studio globale delle attività attualmente realizzate da vari organismi comunitari che potrebbero sovrapporsi o servire agli stessi obiettivi, al fine di proporre idonee soluzioni, fra le quali eventualmente la fusione di agenzie;

18.

è preoccupato per lo squilibrio esistente tra spese amministrative e operative in varie agenzie, con la spesa amministrativa che supera la spesa a fini operativi; invita quindi la Commissione e le Agenzie a fissare obiettivi e un calendario per ridurre il livello di spesa amministrativa in proporzione alla spesa totale; rileva che varie Agenzie ravvisano opportunità sotto tale profilo, come elencato nel questionario;

19.

incoraggia le Agenzie, in riferimento alle risposte al questionario sulla cooperazione interistituzionale, a migliorare la cooperazione reciproca, al fine di far fronte alle loro esigenze in settori specifici (ad esempio, sviluppo di software) e di ridurre i costi, anziché adottare soluzioni che sono state inizialmente concepite per gli obiettivi della Commissione, ma che spesso si rivelano troppo onerose e complicate per le loro esigenze specifiche;

20.

incoraggia le Agenzie ad organizzare e a sviluppare stretti rapporti di lavoro con le competenti commissioni parlamentari; invita le sue commissioni permanenti competenti nel settore d'attività di ciascuna Agenzia a coordinare la loro azione con la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci al fine di assicurare un efficiente controllo dell'attività delle Agenzie;

Nuove fonti di finanziamento

21.

si compiace delle risposte e delle idee emerse dal questionario per quanto riguarda le possibilità di altre fonti di finanziamento; rileva che varie fonti e proposte attuali concernono la locazione di edifici e strutture e la vendita di pubblicazioni e informazioni; si rende conto del fatto che, tra l'altro per motivi di indipendenza, non tutte le Agenzie dovranno accettare fonti di finanziamento supplementari; sottolinea le economie di scala e i vantaggi finanziari della partecipazione dei paesi extracomunitari alle attività di talune Agenzie; invita la Commissione e le Agenzie a presentare proposte costruttive per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo di nuove fonti di finanziamento aggiuntivo che accrescerebbero il livello di autofinanziamento;

22.

si compiace dei contributi finanziari di taluni Stati membri o regioni alle Agenzie situate sul loro territorio; ritiene importante che il Consiglio e la Commissione esigano tali contributi soprattutto quando si tratti di istituire nuove Agenzie;

Armonizzazione del quadro operativo

23.

ricorda la sua posizione (10) in merito al fatto che la molteplicità di tipologie strutturali delle agenzie esistenti è stata reputata «scarsamente trasparente e intelligibile, e altresì ingiustificata con riguardo ai vari compiti»; invita la Commissione a effettuare una verifica di tutte le attuali Agenzie allo scopo di proporre, ove opportuno, modifiche ai loro strumenti di base (11), onde adattarle ai modelli che il futuro quadro regolamentare dovrebbe comprendere; incarica le sue commissioni competenti di seguire questo esercizio di verifica globale, che dovrebbe essere realizzato al più presto e tener conto delle questioni orizzontali menzionate nella presente risoluzione di discarico;

24.

invita la Commissione a presentare le opportune proposte volte a creare questo quadro armonizzato delle Agenzie, prima o almeno in parallelo alla presentazione delle proposte legislative per le nuove Agenzie; insiste sul fatto che un accordo interistituzionale contenente orientamenti comuni costituisce la necessaria condizione per creare un quadro armonizzato;

Politica del personale

25.

rileva che, in seguito al nuovo regolamento finanziario, gli organigrammi delle Agenzie sono stabiliti dall'autorità di bilancio; sottolinea l'importanza di questa modifica per la procedura di discarico delle Agenzie nei futuri esercizi finanziari per quanto riguarda il controllo dell'applicazione dello Statuto in materia di assunzioni, politica di promozione, percentuali di posti vacanti e politica di assunzione;

26.

rileva che, in risposta al questionario nel corso della procedura di bilancio per il 2004, si è stabilito che il numero medio di anni prima della promozione presso varie Agenzie era notevolmente inferiore rispetto alla politica adottata in seno alla Commissione, che le percentuali di posti vacanti erano notevolmente superiori rispetto ad altre istituzioni e che molti dei nuovi posti richiesti non erano proposti al grado più basso; ritiene che la politica in materia di personale dovrebbe costituire una componente importante della verifica delle Agenzie esistenti;

27.

ritiene che la politica del personale delle Agenzie dovrebbe rispettare il regolamento finanziario, lo Statuto e la migliore pratica cui si ispirano generalmente le istituzioni; constata che la Commissione è stata invitata a precisare, prima della procedura di bilancio 2005, gli orientamenti in materia di politica del personale, segnatamente la percentuale di posti vacanti, il ritmo di promozione e il livello di assunzione, nonché il profilo professionale tipo;

28.

ricorda il principio che le Agenzie dovrebbero, per quanto possibile, assumere personale su base temporanea, al fine di mantenere la flessibilità e l'efficienza;

29.

è preoccupato per le gravi anomalie evidenziate in rapporto alle procedure di selezione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, tra cui: imprecisione dei bandi, resoconti delle commissioni selezionatrici incompleti, criteri per la valutazione dei candidati non definiti in anticipo (12); è seriamente preoccupato che ciò non costituisca un caso isolato, ma che le Agenzie in generale potrebbero aver difficoltà a gestire queste procedure abbastanza complesse in modo equo e trasparente;

30.

ritiene che le procedure di selezione organizzate dalle Agenzie dovrebbero rispondere agli stessi criteri di quelle organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e che esse non dovrebbero essere considerate una scorciatoia per un facile ingresso nell'amministrazione pubblica europea;

31.

invita la Commissione ad avanzare proposte al fine di garantire che le Agenzie beneficino di un adeguato sostegno dell'EPSO quando organizzano procedure di selezione e che vi sia un meccanismo in atto per convalidare l'esito di tali procedure esternamente prima di procedere all'assunzione.


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 47.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(5)  Il conto di gestione e il bilancio finanziario considerano unicamente le attività specifiche della Fondazione, esclusi i programmi gestiti per conto della Commissione e di altri organismi.

(6)  Calcolo eseguito in base ai principi enunciati all'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 8).

(7)  GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 83-96. GU L 333 del 20.12.2003, pag. 53, paragrafo 18.

(8)  Testi adottati il 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(10)  P5_TA(2004)0015, punti 13-14.

(11)  P5_TA(2004)0015, punto 24.

(12)  Cfr. paragrafo 13 della relazione specifica della Corte dei conti per il 2002 (pag. 64).

P5_TA(2004)0328

Discarico 2002: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0631/2003 — 2003/2241(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte della Fondazione (1) (C5-0631/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0137/2004),

visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l'articolo 185, e il regolamento (CE) n. 1649/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, e che abroga il regolamento (CEE) n. 1417/76 (3), in particolare l'articolo 16,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e, in particolare, l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0212/2004),

1.

concede al Direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro il discarico per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2002;

2.

formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 55.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 25.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0631/2003 — 2003/2241(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte della Fondazione (1) (C5-0631/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0137/2004),

visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l'articolo 185, e il regolamento (CE) n. 1649/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, e che abroga il regolamento (CEE) n. 1417/76 (3), in particolare l'articolo 16,

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e, in particolare, l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0212/2004),

A.

considerando che la Corte dei conti europea (CCE), nella suddetta relazione, ha asserito, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2002 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono, nel complesso, legittime e regolari,

B.

considerando che l'8 aprile 2003 il Parlamento ha concesso il discarico (5) al consiglio di amministrazione della Fondazione per quanto riguarda l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e che, nel contempo, nella sua risoluzione, fra l'altro:

si rammarica che la Fondazione non abbia pienamente rispettato le procedure di gara d'appalto per l'aggiudicazione di tutti i suoi contratti di servizi e sollecita la Fondazione a rimediare a tale problema;

si compiace del giudizio complessivamente positivo della valutazione esterna del lavoro della Fondazione e la invita a continuare ad adoperarsi per migliorare la cooperazione con la Commissione e il Parlamento e per introdurre processi di controllo della qualità interni;

si congratula con la Fondazione per la qualità del lavoro svolto auspicando tuttavia che tale lavoro sia portato a conoscenza di un pubblico più ampio;

1.

prende nota del seguente prospetto contabile della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativo agli esercizi 2002 e 2001:

Conto di gestione degli esercizi 2002 e 2001

(migliaia di euro)

 

2002

2001

Entrate

Sovvenzioni della Commissione

16 500

14 958

Entrate varie

62

16

Proventi finanziari

57

96

Totale entrate (a)

16 619

15 070

Spese

Personale — Titolo I del bilancio

Pagamenti

9 111

7 583

Stanziamenti riportati

216

190

Funzionamento — Titolo II del bilancio

Pagamenti

938

854

Stanziamenti riportati

683

245

Attività operative — Titolo III del bilancio

Pagamenti

3 290

3 129

Stanziamenti riportati

3 105

3 148

Totale spese (b)

17 343

15 150

Risultato dell'esercizio (a-b)  (6)

- 724

- 80

Saldo riportato dall'esercizio precedente

-1 209

-1 210

Stanziamenti riportati annullati

81

59

Reimpieghi dell'esercizio 2001 non utilizzati

13

24

Differenze di cambio

3

- 2

Saldo dell'esercizio

-1 836

-1 209

N.B.: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Dati della Fondazione. Queste tabelle presentano in forma sintetica i dati riportati nei rendiconti finanziari della Fondazione.

Esecuzione del bilancio

2.

prende atto della critica formulata dalla Corte dei conti riguardo all'entità dei riporti concernenti le attività operative; si compiace degli sforzi esplicati dalla Fondazione e dell'abbozzo di misure che essa ha presentato in vista di un miglioramento della programmazione e del monitoraggio, allo scopo di ridurre i riporti in modo consistente; ritiene che condividere tali misure con altre Agenzie nel contesto delle migliori prassi potrebbe essere utile ai fini della gestione dei riporti;

3.

invita la Fondazione a presentare la sua analisi delle opzioni offerte dal nuovo Regolamento finanziario in vista di un'ulteriore riduzione dei riporti;

Rendiconti finanziari

4.

chiede alla Fondazione di adoperarsi maggiormente per dotarsi di un sistema contabile integrato che sia presto pienamente operativo e di adottare le misure necessarie per il monitoraggio delle immobilizzazioni, inclusi gli ammortamenti; chiede alla Commissione di fornire alla Fondazione l'assistenza che potrebbe richiedere, segnatamente per quanto concerne l'integrazione del sistema contabile;

Operazioni sottostanti

5.

si aspetta dalla Fondazione che adotti tutte le misure necessarie, in linea con il nuovo regolamento finanziario, per reagire rapidamente alle osservazioni della Corte dei conti in vista di un miglioramento della trasparenza delle proprie procedure di gara d'appalto;

Punti orizzontali sulle Agenzie e la Commissione

Esecuzione del nuovo regolamento finanziario — Audit e controllo interni

6.

ribadisce la posizione assunta nelle sue risoluzioni (7) che accompagnano il discarico concesso alle Agenzie per il 2001 per quanto riguarda l'applicazione del nuovo regolamento finanziario; invita la Commissione e le Agenzie a proseguire la loro cooperazione, in particolare nel settore contabile, dell'audit interno, delle procedure di gestione e controllo, in modo da garantire la definizione di un quadro coerente armonizzato per il funzionamento delle Agenzie;

7.

ricorda che ha manifestato preoccupazione nella risoluzione di discarico per il 2001 per quanto riguarda la mancanza di controlli da parte del Servizio di audit interno della Commissione sulle Agenzie; esprime grave preoccupazione per il fatto che tali controlli non sembrano essere stati effettuati quest'anno; invita la Commissione e il Servizio predetto a illustrare i motivi di questa mancanza e a fornire dati sul numero di funzionari disponibili per il revisore contabile interno al fine di espletare i controlli sulle Agenzie; auspica che la Commissione indichi come possa garantire l'esecuzione di sufficienti e corretti controlli negli organismi satellite, in particolare il Servizio di audit interno;

8.

sottolinea che è indispensabile che le Agenzie siano tenute ad assoggettarsi ai poteri investigativi dell'OLAF alle stesse condizioni delle istituzioni (8); invita la CCE a comunicare, prima dell'approvazione della risoluzione di discarico, se gli organismi comunitari che hanno aderito all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 (9) sulle indagini interne dell'OLAF, lo abbiano fatto alle stesse condizioni previste nell'allegato a detto accordo;

Gestione finanziaria

9.

rileva che, in alcune delle risposte delle Agenzie al questionario sul modo in cui può essere affrontato il problema ricorrente dei sostanziali riporti, si fa riferimento alle possibilità offerte dal nuovo regolamento finanziario che prevede l'utilizzo di «stanziamenti dissociati»; invita le Agenzie a spiegare meglio la loro analisi e ad indicare in particolare quali delle loro attività, avendo carattere pluriennale, potrebbero essere finanziate da tali stanziamenti;

10.

invita la Commissione ad illustrare la sua posizione su tale soluzione e, se non dovesse ritenere fattibile tale soluzione, a delineare alternative che consentano una riduzione sostanziale dei riporti;

Verifica delle Agenzie

11.

sottolinea che, prima della decisione di istituire un'agenzia, la Commissione deve effettuare una rigorosa analisi della necessità e del valore aggiunto delle funzioni che l'Agenzia espleterà, alla luce dei principi di sussidiarietà, rigore finanziario e semplificazione procedurale;

12.

invita la Commissione ad effettuare uno studio globale delle attività attualmente realizzate da vari organismi comunitari che potrebbero sovrapporsi o servire agli stessi obiettivi, al fine di proporre idonee soluzioni, fra le quali eventualmente la fusione di agenzie;

13.

è preoccupato per lo squilibrio esistente tra spese amministrative e operative in varie agenzie, con la spesa amministrativa che supera la spesa a fini operativi; invita quindi la Commissione e le Agenzie a fissare obiettivi e un calendario per ridurre il livello di spesa amministrativa in proporzione alla spesa totale; rileva che varie Agenzie ravvisano opportunità sotto tale profilo, come elencato nel questionario;

14.

incoraggia le Agenzie, in riferimento alle risposte al questionario sulla cooperazione interistituzionale, a migliorare la cooperazione reciproca, al fine di far fronte alle loro esigenze in settori specifici (ad esempio, sviluppo di software) e di ridurre i costi, anziché adottare soluzioni che sono state inizialmente concepite per gli obiettivi della Commissione, ma che spesso si rivelano troppo onerose e complicate per le loro esigenze specifiche;

15.

incoraggia le Agenzie ad organizzare e a sviluppare stretti rapporti di lavoro con le competenti commissioni parlamentari; invita le sue commissioni permanenti competenti nel settore d'attività di ciascuna Agenzia a coordinare la loro azione con la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci al fine di assicurare un efficiente controllo dell'attività delle Agenzie;

Nuove fonti di finanziamento

16.

si compiace delle risposte e delle idee emerse dal questionario per quanto riguarda le possibilità di altre fonti di finanziamento; rileva che varie fonti e proposte attuali concernono la locazione di edifici e strutture e la vendita di pubblicazioni e informazioni; si rende conto del fatto che, tra l'altro per motivi di indipendenza, non tutte le Agenzie dovranno accettare fonti di finanziamento supplementari; sottolinea le economie di scala e i vantaggi finanziari della partecipazione dei paesi extracomunitari alle attività di talune Agenzie; invita la Commissione e le Agenzie a presentare proposte costruttive per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo di nuove fonti di finanziamento aggiuntivo che accrescerebbero il livello di autofinanziamento;

17.

si compiace dei contributi finanziari di taluni Stati membri o regioni alle Agenzie situate sul loro territorio; ritiene importante che il Consiglio e la Commissione esigano tali contributi soprattutto quando si tratti di istituire nuove Agenzie;

Armonizzazione del quadro operativo

18.

ricorda la sua posizione (10) in merito al fatto che la molteplicità di tipologie strutturali delle agenzie esistenti è stata reputata «scarsamente trasparente e intelligibile, e altresì ingiustificata con riguardo ai vari compiti»; invita la Commissione a effettuare una verifica di tutte le attuali Agenzie allo scopo di proporre, ove opportuno, modifiche ai loro strumenti di base (11), onde adattarle ai modelli che il futuro quadro regolamentare dovrebbe comprendere; incarica le sue commissioni competenti di seguire questo esercizio di verifica globale, che dovrebbe essere realizzato al più presto e tener conto delle questioni orizzontali menzionate nella presente risoluzione di discarico;

19.

invita la Commissione a presentare le opportune proposte volte a creare questo quadro armonizzato delle Agenzie, prima o almeno in parallelo alla presentazione delle proposte legislative per le nuove Agenzie; insiste sul fatto che un accordo interistituzionale contenente orientamenti comuni costituisce la necessaria condizione per creare un quadro armonizzato;

Politica del personale

20.

rileva che, in seguito al nuovo regolamento finanziario, gli organigrammi delle Agenzie sono stabiliti dall'autorità di bilancio; sottolinea l'importanza di questa modifica per la procedura di discarico delle Agenzie nei futuri esercizi finanziari per quanto riguarda il controllo dell'applicazione dello Statuto in materia di assunzioni, politica di promozione, percentuali di posti vacanti e politica di assunzione;

21.

rileva che, in risposta al questionario nel corso della procedura di bilancio per il 2004, si è stabilito che il numero medio di anni prima della promozione presso varie Agenzie era notevolmente inferiore rispetto alla politica adottata in seno alla Commissione, che le percentuali di posti vacanti erano notevolmente superiori rispetto ad altre istituzioni e che molti dei nuovi posti richiesti non erano proposti al grado più basso; ritiene che la politica in materia di personale dovrebbe costituire una componente importante della verifica delle Agenzie esistenti;

22.

ritiene che la politica del personale delle Agenzie dovrebbe rispettare il regolamento finanziario, lo Statuto e la migliore pratica cui si ispirano generalmente le istituzioni; constata che la Commissione è stata invitata a precisare, prima della procedura di bilancio 2005, gli orientamenti in materia di politica del personale, segnatamente la percentuale di posti vacanti, il ritmo di promozione e il livello di assunzione, nonché il profilo professionale tipo;

23.

ricorda il principio che le Agenzie dovrebbero, per quanto possibile, assumere personale su base temporanea, al fine di mantenere la flessibilità e l'efficienza;

24.

è preoccupato per le gravi anomalie evidenziate in rapporto alle procedure di selezione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, tra cui: imprecisione dei bandi, resoconti delle commissioni selezionatrici incompleti, criteri per la valutazione dei candidati non definiti in anticipo (12); è seriamente preoccupato che ciò non costituisca un caso isolato, ma che le Agenzie in generale potrebbero aver difficoltà a gestire queste procedure abbastanza complesse in modo equo e trasparente;

25.

ritiene che le procedure di selezione organizzate dalle Agenzie dovrebbero rispondere agli stessi criteri di quelle organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e che esse non dovrebbero essere considerate una scorciatoia per un facile ingresso nell'amministrazione pubblica europea;

26.

invita la Commissione ad avanzare proposte al fine di garantire che le Agenzie beneficino di un adeguato sostegno dell'EPSO quando organizzano procedure di selezione e che vi sia un meccanismo in atto per convalidare l'esito di tali procedure esternamente prima di procedere all'assunzione.


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 55.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 25.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(5)  GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 89 e90.

(6)  Calcolo eseguito secondo i principi enunciati all'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 8).

(7)  GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 83-96. GU L 333 del 20.12.2003, pag. 53, paragrafo 18.

(8)  Testi adottati il 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(10)  P5_TA(2004)0015, punti 13-14.

(11)  P5_TA(2004)0015, punto 24.

(12)  Cfr. paragrafo 13 della relazione specifica della Corte dei conti per il 2002 (pag. 64).

P5_TA(2004)0329

Discarico 2002: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0634/2003 — 2003/2244(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio finanziario 2002, corredata delle risposte dell'Osservatorio (1) (C5-0634/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio, del 9 marzo 2004 (C5-0139/2004),

visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

visti il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l'articolo 185, e il regolamento (CE) n. 1651/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (3), in particolare l'articolo 11 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e in particolare l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0212/2004),

1.

concede il discarico al Direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze in ordine all'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2002;

2.

formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 62.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0634/2003 — 2003/2244(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio finanziario 2002, corredata delle risposte dell'Osservatorio (1) (C5-0634/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0139/2004),

visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

visti il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l'articolo 185, e il regolamento (CE) n. 1651/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (3), in particolare l'articolo 11 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e in particolare l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0212/2004),

A.

considerando che la Corte dei conti europea (CCE), nella suddetta relazione, ha asserito, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2002 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono, nel complesso, legittime e regolari,

B.

considerando che il 6 novembre 2003 il Parlamento ha concesso il discarico (5) al Direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per quanto riguarda l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e nel contempo, nella sua risoluzione, ha, tra l'altro:

accolto con soddisfazione le misure introdotte dall'Osservatorio con l'obiettivo di garantire un miglioramento del monitoraggio, dell'applicazione, della rendicontazione e della valutazione delle sue attività, e l'ha incoraggiato a perseverare nell'impegno di seguire da vicino le sue attività operative in vista, in particolare, di una riduzione dei riporti di stanziamenti;

invitato l'Osservatorio ad intensificare la cooperazione interistituzionale nei settori degli acquisti di beni e servizi e delle procedure di appalto, sulla base di un approccio fondato sulla miglior prassi;

affermato che l'Osservatorio dovrebbe trovare una soluzione adeguata ai suoi problemi immobiliari in linea con le raccomandazioni del Parlamento, dichiarando altresì l'intenzione di seguire tale questione nel contesto della successiva procedura di discarico;

1.

prende atto dei seguenti dati relativi ai conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per gli esercizi finanziari 2002 e 2001:

Conto di gestione degli esercizi 2002 e 2001 (6)

(1000 euro)

 

2002

2001

Entrate

Sovvenzioni della Commissione

9 000

8 750

Sovvenzioni della Norvegia

413

399

Altre sovvenzioni

735

1 153

Altre entrate

133

99

Totale entrate (a)

10 280

10 401

Spese

Personale — Titolo I del bilancio

Pagamenti

4 951

4 174

Stanziamenti riportati

80

490

Funzionamento — Titolo II del bilancio

Pagamenti

632

620

Stanziamenti riportati

509

624

Attività operative — Titolo III del bilancio

Pagamenti

2 525

2 146

Stanziamenti riportati

1 001

2 026

Totale spese (b)

9 698

10 079

Risultato dell'esercizio (a-b)

582

322

Saldo riportato dall'esercizio precedente (7)

639

2 076

Annullamento di stanziamenti riportati

392

301

Stanziamenti di reimpiego dell'esercizio precedente non utilizzati

9

18

Rimborsi alla Commissione

0

-2 076

Differenze di cambio

3

- 2

Saldo dell'esercizio  (8)

1 625

639

NB: I totali possono presentare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Dati dell'Osservatorio.

Esecuzione del bilancio

2.

prende atto della risposta dell'Osservatorio al questionario concernente l'evoluzione dei riporti di stanziamenti; si compiace della risultante tendenza alla diminuzione, la quale induce a pensare che le misure adottate con l'obiettivo di migliorare la pianificazione, l'applicazione e il monitoraggio delle sue attività abbiano determinato una riduzione dei riporti di stanziamenti; incoraggia l'Osservatorio a perseverare nel suo impegno in tale direzione;

3.

si attende che l'Osservatorio indichi se il quadro del nuovo regolamento finanziario offre altre possibilità che potrebbero contribuire a ridurre ulteriormente i riporti di stanziamenti;

4.

prende atto dell'impegno assunto dall'Osservatorio di far sì che non si ripetano più operazioni come quella criticata dalla Corte dei conti, riguardante degli stanziamenti non impegnati che sono stati indebitamente stornati al fine di riportare l'importo all'esercizio successivo;

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

5.

prende atto della dichiarazione dell'Osservatorio secondo cui d'ora in poi esso rispetterà pienamente il principio della separazione delle funzioni tra ordinatori e contabili;

Gestione del personale

6.

esprime profonda preoccupazione in merito alle irregolarità rilevate e menzionate nella sua relazione dalla Corte dei conti per quanto riguarda la maniera in cui l'Osservatorio ha applicato le procedure di selezione, e alle gravi anomalie riscontrate nella procedura relativa ad un concorso interno; prende atto della risposta dell'Osservatorio secondo cui le imperfezioni constatate erano di natura procedurale e non invalidavano la procedura o il suo risultato; si attende che l'Osservatorio trasmetta al Parlamento informazioni esaustive circa eventuali ricorsi presentati al riguardo alla Corte di giustizia e al loro esito;

7.

ritiene che la trasparenza, il rispetto delle procedure stabilite e la parità di trattamento nelle procedure di assunzione incidano sulla credibilità delle istituzioni e degli organismi comunitari; si attende pertanto che l'Osservatorio si adoperi in ogni modo per impedire che tali fenomeni si ripetano nell'ambito di future procedure di assunzione;

8.

prende atto della dichiarazione dell'Osservatorio secondo cui in futuro esso ricorrerà ai servizi dell'EPSO per l'organizzazione dei concorsi;

Punti orizzontali sulle Agenzie e la Commissione

Esecuzione del nuovo regolamento finanziario — Audit e controllo interni

9.

ribadisce la posizione assunta nelle sue risoluzioni (9) che accompagnano il discarico concesso alle Agenzie per il 2001 per quanto riguarda l'applicazione del nuovo regolamento finanziario; invita la Commissione e le Agenzie a proseguire la loro cooperazione, in particolare nel settore contabile, dell'audit interno, delle procedure di gestione e controllo, in modo da garantire la definizione di un quadro coerente armonizzato per il funzionamento delle Agenzie;

10.

ricorda che ha manifestato preoccupazione nella risoluzione di discarico per il 2001 per quanto riguarda la mancanza di controlli da parte del Servizio di audit interno della Commissione sulle Agenzie; esprime grave preoccupazione per il fatto che tali controlli non sembrano essere stati effettuati quest'anno; invita la Commissione e il Servizio predetto a illustrare i motivi di questa mancanza e a fornire dati sul numero di funzionari disponibili per il revisore contabile interno al fine di espletare i controlli sulle Agenzie; auspica che la Commissione indichi come possa garantire l'esecuzione di sufficienti e corretti controlli negli organismi satellite, in particolare il Servizio di audit interno;

11.

sottolinea che è indispensabile che le Agenzie siano tenute ad assoggettarsi ai poteri investigativi dell'OLAF alle stesse condizioni delle istituzioni (10); invita la CCE a comunicare, prima dell'approvazione della risoluzione di discarico, se gli organismi comunitari che hanno aderito all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 (11) sulle indagini interne dell'OLAF, lo abbiano fatto alle stesse condizioni previste nell'allegato a detto accordo;

Gestione finanziaria

12.

rileva che, in alcune delle risposte delle Agenzie al questionario sul modo in cui può essere affrontato il problema ricorrente dei sostanziali riporti, si fa riferimento alle possibilità offerte dal nuovo regolamento finanziario che prevede l'utilizzo di «stanziamenti dissociati»; invita le Agenzie a spiegare meglio la loro analisi e ad indicare in particolare quali delle loro attività, avendo carattere pluriennale, potrebbero essere finanziate da tali stanziamenti;

13.

invita la Commissione ad illustrare la sua posizione su tale soluzione e, se non dovesse ritenere fattibile tale soluzione, a delineare alternative che consentano una riduzione sostanziale dei riporti;

Verifica delle Agenzie

14.

sottolinea che, prima della decisione di istituire un'agenzia, la Commissione deve effettuare una rigorosa analisi della necessità e del valore aggiunto delle funzioni che l'Agenzia espleterà, alla luce dei principi di sussidiarietà, rigore finanziario e semplificazione procedurale;

15.

invita la Commissione ad effettuare uno studio globale delle attività attualmente realizzate da vari organismi comunitari che potrebbero sovrapporsi o servire agli stessi obiettivi, al fine di proporre idonee soluzioni, fra le quali eventualmente la fusione di agenzie;

16.

è preoccupato per lo squilibrio esistente tra spese amministrative e operative in varie agenzie, con la spesa amministrativa che supera la spesa a fini operativi; invita quindi la Commissione e le Agenzie a fissare obiettivi e un calendario per ridurre il livello di spesa amministrativa in proporzione alla spesa totale; rileva che varie Agenzie ravvisano opportunità sotto tale profilo, come elencato nel questionario;

17.

incoraggia le Agenzie, in riferimento alle risposte al questionario sulla cooperazione interistituzionale, a migliorare la cooperazione reciproca, al fine di far fronte alle loro esigenze in settori specifici (ad esempio, sviluppo di software) e di ridurre i costi, anziché adottare soluzioni che sono state inizialmente concepite per gli obiettivi della Commissione, ma che spesso si rivelano troppo onerose e complicate per le loro esigenze specifiche;

18.

incoraggia le Agenzie ad organizzare e a sviluppare stretti rapporti di lavoro con le competenti commissioni parlamentari; invita le sue commissioni permanenti competenti nel settore d'attività di ciascuna Agenzia a coordinare la loro azione con la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci al fine di assicurare un efficiente controllo dell'attività delle Agenzie;

Nuove fonti di finanziamento

19.

si compiace delle risposte e delle idee emerse dal questionario per quanto riguarda le possibilità di altre fonti di finanziamento; rileva che varie fonti e proposte attuali concernono la locazione di edifici e strutture e la vendita di pubblicazioni e informazioni; si rende conto del fatto che, tra l'altro per motivi di indipendenza, non tutte le Agenzie dovranno accettare fonti di finanziamento supplementari; sottolinea le economie di scala e i vantaggi finanziari della partecipazione dei paesi extracomunitari alle attività di talune Agenzie; invita la Commissione e le Agenzie a presentare proposte costruttive per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo di nuove fonti di finanziamento aggiuntivo che accrescerebbero il livello di autofinanziamento;

20.

si compiace dei contributi finanziari di taluni Stati membri o regioni alle Agenzie situate sul loro territorio; ritiene importante che il Consiglio e la Commissione esigano tali contributi soprattutto quando si tratti di istituire nuove Agenzie;

Armonizzazione del quadro operativo

21.

ricorda la sua posizione (12) in merito al fatto che la molteplicità di tipologie strutturali delle agenzie esistenti è stata reputata «scarsamente trasparente e intelligibile, e altresì ingiustificata con riguardo ai vari compiti»; invita la Commissione a effettuare una verifica di tutte le attuali Agenzie allo scopo di proporre, ove opportuno, modifiche ai loro strumenti di base (13), onde adattarle ai modelli che il futuro quadro regolamentare dovrebbe comprendere; incarica le sue commissioni competenti di seguire questo esercizio di verifica globale, che dovrebbe essere realizzato al più presto e tener conto delle questioni orizzontali menzionate nella presente risoluzione di discarico;

22.

invita la Commissione a presentare le opportune proposte volte a creare questo quadro armonizzato delle Agenzie, prima o almeno in parallelo alla presentazione delle proposte legislative per le nuove Agenzie; insiste sul fatto che un accordo interistituzionale contenente orientamenti comuni costituisce la necessaria condizione per creare un quadro armonizzato;

Politica del personale

23.

rileva che, in seguito al nuovo regolamento finanziario, gli organigrammi delle Agenzie sono stabiliti dall'autorità di bilancio; sottolinea l'importanza di questa modifica per la procedura di discarico delle Agenzie nei futuri esercizi finanziari per quanto riguarda il controllo dell'applicazione dello Statuto in materia di assunzioni, politica di promozione, percentuali di posti vacanti e politica di assunzione;

24.

rileva che, in risposta al questionario nel corso della procedura di bilancio per il 2004, si è stabilito che il numero medio di anni prima della promozione presso varie Agenzie era notevolmente inferiore rispetto alla politica adottata in seno alla Commissione, che le percentuali di posti vacanti erano notevolmente superiori rispetto ad altre istituzioni e che molti dei nuovi posti richiesti non erano proposti al grado più basso; ritiene che la politica in materia di personale dovrebbe costituire una componente importante della verifica delle Agenzie esistenti;

25.

ritiene che la politica del personale delle Agenzie dovrebbe rispettare il regolamento finanziario, lo Statuto e la migliore pratica cui si ispirano generalmente le istituzioni; constata che la Commissione è stata invitata a precisare, prima della procedura di bilancio 2005, gli orientamenti in materia di politica del personale, segnatamente la percentuale di posti vacanti, il ritmo di promozione e il livello di assunzione, nonché il profilo professionale tipo;

26.

ricorda il principio che le Agenzie dovrebbero, per quanto possibile, assumere personale su base temporanea, al fine di mantenere la flessibilità e l'efficienza;

27.

è preoccupato per le gravi anomalie evidenziate in rapporto alle procedure di selezione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, tra cui: imprecisione dei bandi, resoconti delle commissioni selezionatrici incompleti, criteri per la valutazione dei candidati non definiti in anticipo (14); è seriamente preoccupato che ciò non costituisca un caso isolato, ma che le Agenzie in generale potrebbero aver difficoltà a gestire queste procedure abbastanza complesse in modo equo e trasparente;

28.

ritiene che le procedure di selezione organizzate dalle Agenzie dovrebbero rispondere agli stessi criteri di quelle organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e che esse non dovrebbero essere considerate una scorciatoia per un facile ingresso nell'amministrazione pubblica europea;

29.

invita la Commissione ad avanzare proposte al fine di garantire che le Agenzie beneficino di un adeguato sostegno dell'EPSO quando organizzano procedure di selezione e che vi sia un meccanismo in atto per convalidare l'esito di tali procedure esternamente prima di procedere all'assunzione.


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 62.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(5)  GU L 333 del 20.12.2003, pagg. 59 e60.

(6)  Nei propri conti, l'Osservatorio ha incluso fra le entrate e le spese l'impiego delle entrate assegnate non utilizzate nel 2001.

(7)  Il saldo dell'esercizio 2001 da rimborsare alla Commissione corrisponde al totale del risultato dell'esercizio più gli ammortamenti (82 000 + 557 000 euro).

(8)  Calcolo effettuato secondo l'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 8).

(9)  GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 83-96. GU L 333 del 20.12.2003, pag. 53, paragrafo 18.

(10)  Testi adottati il 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.

(11)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(12)  P5_TA(2004)0015, punti 13-14.

(13)  P5_TA(2004)0015, punto 24.

(14)  Cfr. paragrafo 13 della relazione specifica della Corte dei conti per il 2002 (pag. 64).

P5_TA(2004)0330

Discarico 2002: Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico al Direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002(C5-0633/2003 — 2003/2243(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia relativi all'esercizio finanziario 2002, corredata delle risposte dell'Osservatorio (1) (C5-0633/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0138/2004),

visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l'articolo 185, e il regolamento (CE) n. 1652/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1035/97 che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (3), in particolare l'articolo 12 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e in particolare l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0212/2004),

1.

concede il discarico al Direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia in ordine all'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2002;

2.

formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 69.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 33.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al Direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0633/2003 — 2003/2243(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti finanziari dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanziario 2002, corredata delle risposte dell'Osservatorio (1) (C5-0633/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0138/2004),

visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

visti il regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l'articolo 185, e il regolamento (CE) n. 1652/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1035/97 che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (3), in particolare l'articolo 12 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e in particolare l'articolo 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0212/2004),

A.

considerando che la Corte dei conti europea (CCE), nella suddetta relazione, ha asserito, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2002 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono, nel complesso, legittime e regolari,

B.

considerando che il 6 novembre 2003 il Parlamento ha concesso il discarico (5) al Direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per quanto riguarda l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e nel contempo, nella sua risoluzione, ha, tra l'altro:

invitato l'Osservatorio a garantire un controllo più rigoroso dell'esecuzione degli stanziamenti e del suo programma di lavoro, e lo ha incoraggiato ad adoperarsi ulteriormente per risolvere i problemi ricorrenti nelle sue relazioni con la rete RAXEN;

affermato che l'Osservatorio dovrebbe intensificare la propria cooperazione con gli altri organismi che hanno incontrato analoghi problemi «sistemici» nelle loro relazioni con la rete di centri tematici nazionali, in modo da portare avanti l'elaborazione di un'impostazione armonizzata di tali problemi sulla base della miglior prassi;

rilevato che l'Osservatorio dovrebbe proseguire i propri sforzi in particolare nel campo dell'audit e dei controlli interni, in modo da migliorare la propria gestione finanziaria;

1.

prende atto dei seguenti dati relativi ai conti dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per gli esercizi finanziari 2002 e 2001:

Conto di gestione degli esercizi 2002 e 2001

(1000 euro)

 

2002

2001

Entrate

Entrate proprie

 

 

Sovvenzione della Commissione

4 320

5 000

Entrate varie

 

 

Proventi finanziari

43

46

Totale entrate (a)

4 363

5 046

Spese

Personale — Titolo I del bilancio

Pagamenti

2 416

2 072

Stanziamenti riportati

187

67

Funzionamento — Titolo II del bilancio

Pagamenti

377

662

Stanziamenti riportati

60

151

Attività operative — Titolo III del bilancio

Pagamenti

1 686

990

Stanziamenti riportati

1 234

1 181

Totale spese (b)

5 960

5 123

Risultato dell'esercizio (a-b)  (6)

-1 597

- 77

Saldo riportato dall'esercizio precedente

- 8

179

Annullamento di stanziamenti riportati

52

75

Stanziamenti di reimpiego dell'esercizio precedente non utilizzati

151

0

Rimborsi alla Commissione

- 179

- 174

Differenze di cambio

2

- 11

Saldo dell'esercizio

-1 579

- 8

NB: I totali possono comportare differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: Dati dell'Osservatorio.

Esecuzione del bilancio

2.

prende atto della raccomandazione della Corte dei conti secondo cui l'Osservatorio dovrebbe continuare ad adoperarsi per ridurre ulteriormente i riporti di stanziamenti; prende atto inoltre della risposta dell'Osservatorio secondo cui i riporti significativi di stanziamenti operativi sono legati principalmente al ciclo dell'esecuzione dei contratti da parte della rete RAXEN; si attende che l'Osservatorio migliori la propria pianificazione in tale ambito;

3.

invita l'Osservatorio ad illustrare meglio la propria analisi delle possibilità offerte dal nuovo regolamento finanziario, in particolare per quanto riguarda i contratti connessi alla rete RAXEN al fine di ridurre i riporti e garantire il rispetto del principio di annualità;

4.

prende atto del riconoscimento da parte dell'Osservatorio dell'indebito riporto di impegni provvisori e della sua assicurazione che in futuro l'articolo 6 del regolamento finanziario dell'Osservatorio sarà debitamente applicato;

5.

si attende che l'Osservatorio si conformi alle osservazioni della Corte dei conti concernenti l'emissione tempestiva degli ordini di riscossione, in modo da garantire un monitoraggio efficace delle entrate;

Rendiconti finanziari

6.

condivide la preoccupazione della Corte dei conti in merito al problema del saldo dell'esercizio finanziario 2002 (che mostra un deficit di 1,6 milioni di euro); prende atto altresì degli effetti negativi che il livello ridotto degli stanziamenti di pagamento potrebbe avere sull'esecuzione del programma di lavoro dell'Osservatorio; afferma che la differenza tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento non deve essere tale da mettere in pericolo l'adeguata esecuzione del programma di lavoro;

7.

osserva che la sovvenzione comunitaria all'Osservatorio è versata in quattro rate; prende atto, inoltre, dell'osservazione fatta dall'Osservatorio nelle sue risposte al questionario, secondo cui una situazione analoga a quella del 2002, per quanto riguarda il livello ridotto degli stanziamenti di pagamento e il ritardo nel versamento delle rate, si è ripetuta nel 2003; ciò ha determinato un analogo problema di tesoreria;

8.

invita la Commissione e l'Osservatorio a migliorare il loro coordinamento al fine di evitare il ripetersi di tali problemi; invita la Commissione ad informare i suoi comitati competenti in merito al problema e alle misure adottate per rimediare a tale situazione;

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

9.

esprime profonda preoccupazione in merito al fatto che, nonostante le ripetute osservazioni della Corte dei conti sui persistenti problemi di controllo interno, i miglioramenti auspicati non sono stati ancora realizzati; ritiene che l'applicazione del nuovo regolamento finanziario contribuirà a consentire detti miglioramenti, e invita l'Osservatorio ad incrementare i propri sforzi a tal fine;

10.

rileva la necessità di un'adeguata valutazione dei risultati prima di rinnovare i contratti con la rete di centri tematici nazionali RAXEN, in particolare dal momento che i problemi con la rete erano considerati «sistematici» già negli anni precedenti; si compiace dei piani dell'Osservatorio volti a valutare costantemente il lavoro dei centri tematici; sottolinea l'importanza di effettuare un'adeguata valutazione prima di assumere nuovi impegni finanziari;

11.

invita l'Osservatorio ad assicurarsi che si dia seguito alle raccomandazioni della Corte dei conti, in particolare per quanto concerne la gestione dei contratti; sottolinea la necessità di efficienza negli organismi satellite, dato il notevole volume delle spese di funzionamento rispetto a quello delle spese operative;

Punti orizzontali sulle Agenzie e la Commissione

Esecuzione del nuovo regolamento finanziario — Audit e controllo interni

12.

ribadisce la posizione assunta nelle sue risoluzioni (7) che accompagnano il discarico concesso alle Agenzie per il 2001 per quanto riguarda l'applicazione del nuovo regolamento finanziario; invita la Commissione e le Agenzie a proseguire la loro cooperazione, in particolare nel settore contabile, dell'audit interno, delle procedure di gestione e controllo, in modo da garantire la definizione di un quadro coerente armonizzato per il funzionamento delle Agenzie;

13.

ricorda che ha manifestato preoccupazione nella risoluzione di discarico per il 2001 per quanto riguarda la mancanza di controlli da parte del Servizio di audit interno della Commissione sulle Agenzie; esprime grave preoccupazione per il fatto che tali controlli non sembrano essere stati effettuati quest'anno; invita la Commissione e il Servizio predetto a illustrare i motivi di questa mancanza e a fornire dati sul numero di funzionari disponibili per il revisore contabile interno al fine di espletare i controlli sulle Agenzie; auspica che la Commissione indichi come possa garantire l'esecuzione di sufficienti e corretti controlli negli organismi satellite, in particolare il Servizio di audit interno;

14.

sottolinea che è indispensabile che le Agenzie siano tenute ad assoggettarsi ai poteri investigativi dell'OLAF alle stesse condizioni delle istituzioni (8); invita la CCE a comunicare, prima dell'approvazione della risoluzione di discarico, se gli organismi comunitari che hanno aderito all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 (9) sulle indagini interne dell'OLAF, lo abbiano fatto alle stesse condizioni previste nell'allegato a detto accordo;

Gestione finanziaria

15.

rileva che, in alcune delle risposte delle Agenzie al questionario sul modo in cui può essere affrontato il problema ricorrente dei sostanziali riporti, si fa riferimento alle possibilità offerte dal nuovo regolamento finanziario che prevede l'utilizzo di «stanziamenti dissociati»; invita le Agenzie a spiegare meglio la loro analisi e ad indicare in particolare quali delle loro attività, avendo carattere pluriennale, potrebbero essere finanziate da tali stanziamenti;

16.

invita la Commissione ad illustrare la sua posizione su tale soluzione e, se non dovesse ritenere fattibile tale soluzione, a delineare alternative che consentano una riduzione sostanziale dei riporti;

Verifica delle Agenzie

17.

sottolinea che, prima della decisione di istituire un'agenzia, la Commissione deve effettuare una rigorosa analisi della necessità e del valore aggiunto delle funzioni che l'Agenzia espleterà, alla luce dei principi di sussidiarietà, rigore finanziario e semplificazione procedurale;

18.

invita la Commissione ad effettuare uno studio globale delle attività attualmente realizzate da vari organismi comunitari che potrebbero sovrapporsi o servire agli stessi obiettivi, al fine di proporre idonee soluzioni, fra le quali eventualmente la fusione di agenzie;

19.

è preoccupato per lo squilibrio esistente tra spese amministrative e operative in varie agenzie, con la spesa amministrativa che supera la spesa a fini operativi; invita quindi la Commissione e le Agenzie a fissare obiettivi e un calendario per ridurre il livello di spesa amministrativa in proporzione alla spesa totale; rileva che varie Agenzie ravvisano opportunità sotto tale profilo, come elencato nel questionario;

20.

incoraggia le Agenzie, in riferimento alle risposte al questionario sulla cooperazione interistituzionale, a migliorare la cooperazione reciproca, al fine di far fronte alle loro esigenze in settori specifici (ad esempio, sviluppo di software) e di ridurre i costi, anziché adottare soluzioni che sono state inizialmente concepite per gli obiettivi della Commissione, ma che spesso si rivelano troppo onerose e complicate per le loro esigenze specifiche;

21.

incoraggia le Agenzie ad organizzare e a sviluppare stretti rapporti di lavoro con le competenti commissioni parlamentari; invita le sue commissioni permanenti competenti nel settore d'attività di ciascuna Agenzia a coordinare la loro azione con la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci al fine di assicurare un efficiente controllo dell'attività delle Agenzie;

Nuove fonti di finanziamento

22.

si compiace delle risposte e delle idee emerse dal questionario per quanto riguarda le possibilità di altre fonti di finanziamento; rileva che varie fonti e proposte attuali concernono la locazione di edifici e strutture e la vendita di pubblicazioni e informazioni; si rende conto del fatto che, tra l'altro per motivi di indipendenza, non tutte le Agenzie dovranno accettare fonti di finanziamento supplementari; sottolinea le economie di scala e i vantaggi finanziari della partecipazione dei paesi extracomunitari alle attività di talune Agenzie; invita la Commissione e le Agenzie a presentare proposte costruttive per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo di nuove fonti di finanziamento aggiuntivo che accrescerebbero il livello di autofinanziamento;

23.

si compiace dei contributi finanziari di taluni Stati membri o regioni alle Agenzie situate sul loro territorio; ritiene importante che il Consiglio e la Commissione esigano tali contributi soprattutto quando si tratti di istituire nuove Agenzie;

Armonizzazione del quadro operativo

24.

ricorda la sua posizione (10) in merito al fatto che la molteplicità di tipologie strutturali delle agenzie esitenti è stata reputata «scarsamente trasparente e intelligibile, e altresì ingiustificata con riguardo ai vari compiti»; invita la Commissione a effettuare una verifica di tutte le attuali Agenzie allo scopo di proporre, ove opportuno, modifiche ai loro strumenti di base (11), onde adattarle ai modelli che il futuro quadro regolamentare dovrebbe comprendere; incarica le sue commissioni competenti di seguire questo esercizio di verifica globale, che dovrebbe essere realizzato al più presto e tener conto delle questioni orizzontali menzionate nella presente risoluzione di discarico;

25.

invita la Commissione a presentare le opportune proposte volte a creare questo quadro armonizzato delle Agenzie, prima o almeno in parallelo alla presentazione delle proposte legislative per le nuove Agenzie; insiste sul fatto che un accordo interistituzionale contenente orientamenti comuni costituisce la necessaria condizione per creare un quadro armonizzato;

Politica del personale

26.

rileva che, in seguito al nuovo regolamento finanziario, gli organigrammi delle Agenzie sono stabiliti dall'autorità di bilancio; sottolinea l'importanza di questa modifica per la procedura di discarico delle Agenzie nei futuri esercizi finanziari per quanto riguarda il controllo dell'applicazione dello Statuto in materia di assunzioni, politica di promozione, percentuali di posti vacanti e politica di assunzione;

27.

rileva che, in risposta al questionario nel corso della procedura di bilancio per il 2004, si è stabilito che il numero medio di anni prima della promozione presso varie Agenzie era notevolmente inferiore rispetto alla politica adottata in seno alla Commissione, che le percentuali di posti vacanti erano notevolmente superiori rispetto ad altre istituzioni e che molti dei nuovi posti richiesti non erano proposti al grado più basso; ritiene che la politica in materia di personale dovrebbe costituire una componente importante della verifica delle Agenzie esistenti;

28.

ritiene che la politica del personale delle Agenzie dovrebbe rispettare il regolamento finanziario, lo Statuto e la migliore pratica cui si ispirano generalmente le istituzioni; constata che la Commissione è stata invitata a precisare, prima della procedura di bilancio 2005, gli orientamenti in materia di politica del personale, segnatamente la percentuale di posti vacanti, il ritmo di promozione e il livello di assunzione, nonché il profilo professionale tipo;

29.

ricorda il principio che le Agenzie dovrebbero, per quanto possibile, assumere personale su base temporanea, al fine di mantenere la flessibilità e l'efficienza;

30.

è preoccupato per le gravi anomalie evidenziate in rapporto alle procedure di selezione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, tra cui: imprecisione dei bandi, resoconti delle commissioni selezionatrici incompleti, criteri per la valutazione dei candidati non definiti in anticipo (12); è seriamente preoccupato che ciò non costituisca un caso isolato, ma che le Agenzie in generale potrebbero aver difficoltà a gestire queste procedure abbastanza complesse in modo equo e trasparente;

31.

ritiene che le procedure di selezione organizzate dalle Agenzie dovrebbero rispondere agli stessi criteri di quelle organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e che esse non dovrebbero essere considerate una scorciatoia per un facile ingresso nell'amministrazione pubblica europea;

32.

invita la Commissione ad avanzare proposte al fine di garantire che le Agenzie beneficino di un adeguato sostegno dell'EPSO quando organizzano procedure di selezione e che vi sia un meccanismo in atto per convalidare l'esito di tali procedure esternamente prima di procedere all'assunzione.


(1)  GU C 319 del 30.12.2003, pag. 69.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 33.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(5)  GU L 333 del 20.12.2003, pagg. 78 e 79.

(6)  Calcolo effettuato secondo l'articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 8).

(7)  GU L 148 del 16.6.2003, pagg. 83-96. GU L 333 del 20.12.2003, pag. 53, paragrafo 18.

(8)  Testi adottati il 13.1.2004, P5_TA(2004)0015.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(10)  P5_TA(2004)0015, punti 13-14.

(11)  P5_TA(2004)0015, punto 24.

(12)  Cfr. paragrafo 13 della relazione specifica della Corte dei conti per il 2002 (pag. 64).

P5_TA(2004)0331

Discarico CECA

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) relativo all'esercizio chiuso al 23 luglio 2002 (C5-0646/2003 — 2003/2218(DEC))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione sul rendiconto finanziario della CECA al 23 luglio 2002 (1),

vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario della CECA al 23 luglio 2002 (2), comprendente la dichiarazione del 27 marzo 2003 sull'affidabilità dei conti della Commissione a norma dell'articolo 45 C, paragrafo 5 del trattato CECA,

viste la relazione annuale e la dichiarazione di affidabilità della Corte dei Conti relative alla CECA del 26 giugno 2003, presentate in virtù dell'articolo 45 C, paragrafi 1 e 4, del trattato CECA, per l'esercizio chiuso al 23 luglio 2002, corredate dalle risposte della Commissione (C5-0646/2003) (3),

visto il trattato CECA, in particolare i suoi articoli 78 ottavo e 97,

visti gli articoli 93 e 93 bis e l'Allegato V del proprio regolamento,

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0145/2004),

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0201/2004),

1.

concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio della CECA per l'esercizio chiuso al 23 luglio 2002;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che la accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).


(1)  GU C 127 del 29.5.2003, pag. 2.

(2)  GU C 127 del 29.5.2003, pag. 2.

(3)  GU C 224 del 19.9.2003, pag. 1.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) relativo all'esercizio chiuso al 23 luglio 2002 (C5-0646/2003 — 2003/2218(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 78 ottavo e 97 del trattato CECA,

visto il protocollo, concordato a Nizza il 26 febbraio 2001 e figurante in allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (1),

vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 21 novembre 2001, adottata nell'ambito del «trilogo» sulla procedura di bilancio, concernente gli accordi per il periodo successivo alla scadenza del trattato CECA (2),

viste le risoluzioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 luglio 1998 (3) e 21 giugno 1999 (4) sulla scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la comunicazione della Commissione in data 6 settembre 2000, al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato consultivo CECA, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata «Scadenza del trattato CECA — Attività finanziarie dopo il 2002» (COM(2000) 518),

vista la decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (5), volta a disciplinare la gestione della «CECA in liquidazione» fino all'entrata in vigore del trattato di Nizza, nonché viste le relative dichiarazioni (6) della Commissione e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio,

vista la decisione 2003/76/CE del Consiglio del 1o febbraio 2003 che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (7),

vista la decisione 2003/77/CE del Consiglio del 1o febbraio 2003 che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio (8),

vista la decisione 2003/78/CE del Consiglio del 1o febbraio 2003 che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio (9),

vista la relazione finanziaria CECA 2002 per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 23 luglio 2002 (10), pubblicata dalla Direzione generale economia e finanze della Commissione (Servizio operazioni finanziarie),

vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 23 luglio 2002 (11), comprendente la dichiarazione del 27 marzo 2003 sull'affidabilità dei conti della Commissione a norma dell'articolo 45 C, paragrafo 5 del trattato CECA,

viste la relazione annuale e la dichiarazione di affidabilità della Corte dei Conti relative alla CECA del 26 giugno 2003, presentate in virtù dell'articolo 45 C, paragrafi 1 e 4, del trattato CECA, per l'esercizio chiuso al 23 luglio 2002, corredate dalle risposte della Commissione (C5-0646/2003) (12),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Rendiconto finanziario della CECA in liquidazione al 31 dicembre 2002» (13),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2002 (14), e in particolare i punti da 10.18 a 10.20 («Prestiti attivi e passivi della CECA in liquidazione»),

vista la comunicazione della Commissione «Conti annuali definitivi delle Comunità europee — Esercizio 2002» (15),

visti l'articolo 89, paragrafo 7 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (16) e l'articolo 147, paragrafo 1 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (17) in base a cui tutti gli organi della Comunità adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di discarico,

vista la relazione presentata dalla Commissione il 29 ottobre 2003 sul seguito al discarico 2001 (COM(2003) 651) e sul seguito (si veda la Sezione III di tale relazione) alla risoluzione del Parlamento europeo sul discarico per l'esecuzione del bilancio della CECA per l'esercizio 2001, corredata da una comunicazione della DG Bilanci della Commissione in data 30 gennaio 2004 al segretariato della commissione per il controllo dei bilanci,

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0145/2004),

visti gli articoli 93 e 93 bis e l'Allegato V del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0201/2004),

A.

considerando che nel periodo dal 1o gennaio al 23 luglio 2002 la CECA ha continuato a finanziare dal suo bilancio operativo aiuti alla riconversione dei lavoratori (35 milioni di euro) e aiuti alla ricerca (72 milioni di euro) nonché, mediante ulteriori impegni pari a 21 milioni di euro, misure sociali nel settore dell'industria del carbone (programma RECHAR),

B.

considerando che, il 1o gennaio 1998, la Commissione ha fissato allo 0% il prelievo CECA sui prodotti del carbone e dell'acciaio, fino ad allora una delle principali fonti di entrate del bilancio CECA,

C.

considerando che le principali fonti di entrate della CECA negli ultimi anni erano costituite dai proventi netti di operazioni finanziarie, dalla liquidazione delle riserve e dall'annullamento degli impegni non eseguiti,

D.

considerando che il rendiconto finanziario della CECA registra dal 1997 un andamento regressivo e al 23 luglio 2002 presenta, rispetto al 31 dicembre 2001, una riduzione di 839 milioni di euro,

E.

considerando che le spese connesse alle operazioni finanziarie sono passate da 12 a 69 milioni di euro essenzialmente a causa di correzioni di valore,

F.

considerando che, a livello di entrate, gli interessi sono passati da 215 a 91 milioni di euro e i proventi netti delle attività finanziarie si sono ridotti da 19 a 16 milioni di euro mentre quelli connessi al bilancio operativo CECA per l'ultimo esercizio, comprendente appena 7 mesi, si sono ridotti da 65 a 21 milioni di euro,

G.

considerando che, al 23 luglio 2002, gli importi rimanenti concessi per il finanziamento di prestiti, non garantiti da uno Stato membro, sono stati coperti al 100% dal Fondo di garanzia e che l'ammontare di tali prestiti era di 529 milioni di euro,

H.

considerando che al 23 luglio 2002 gli stanziamenti gestiti dalla CECA erano pari a 1 557 milioni di euro,

I.

considerando che nella risoluzione del Consiglio europeo sulla crescita e l'occupazione adottata ad Amsterdam il 16-17 giugno 1997 nonché nella risoluzione sopraccitata del Consiglio del 21 giugno 1999 si chiedeva di impiegare i proventi delle riserve per finanziare un fondo di ricerca a favore delle attività connesse al settore del carbone e dell'acciaio,

J.

considerando che gli importi rimanenti una volta rimborsati i debiti ancora in sospeso dovrebbero essere considerati come risorse proprie del bilancio UE, che dovrebbero fruttare annualmente interessi pari a 60 milioni di euro da impiegare per la ricerca nel settore del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca,

K.

considerando che la scadenza del trattato CECA al 23 luglio 2002 ha comportato la sparizione automatica della figura giuridica e delle procedure della CECA nonché lo scioglimento del comitato consultivo istituito da tale trattato,

L.

considerando che il 26 giugno 2003 la relazione annuale CECA per l'esercizio chiuso al 23 luglio 2002 è stata approvata dalla Corte dei conti,

M.

considerando che la Corte dei conti giunge alla conclusione che il rendiconto finanziario fornisce un'immagine fedele della situazione patrimoniale e finanziaria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 23 luglio 2002 nonché del risultato della sua attività nell'esercizio chiuso in tale data,

N.

considerando che la Corte dei conti constata come la regolarità e la legittimità delle operazioni sottostanti al rendiconto finanziario CECA per l'esercizio che termina il 23 luglio 2002 risultino nel complesso sufficientemente garantite,

1.

riconosce i meriti di tutti coloro che hanno creato la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le hanno dato forma contribuendo così in modo sostanziale all'unificazione pacifica dell'Europa,

2.

invita pertanto la Commissione a pubblicare in tutte le lingue ufficiali, come negli anni precedenti, un documento destinato al grande pubblico, che illustri le attività della CECA dalla sua istituzione; riconosce che la Commissione ha avviato al riguardo lavori preparatori che devono essere portati avanti rapidamente;

3.

si compiace dei progressi compiuti in relazione alla conclusione delle attività della CECA, in particolare della sopraccitata decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio in data 27 febbraio 2002, che ha creato la necessaria base giuridica per la «CECA in liquidazione» fino all'entrata in vigore del trattato di Nizza il 1o febbraio 2003;

4.

invita insistentemente la Commissione, come già negli anni precedenti, a procedere senza indugio ad una valutazione globale della ricerca originariamente finanziata dalla CECA, in particolare ad una valutazione del programma di ricerca nel settore carbonifero e dei criteri proposti per la scelta di nuovi progetti di ricerca in tale settore, come è già stato fatto nel settore siderurgico; considera tale valutazione una base importante per le attività del nuovo Fondo di ricerca carbone e acciaio;

5.

rileva che negli ultimi 15 anni la CECA ha versato per la ricerca applicata nel solo settore siderurgico circa 800 milioni di euro ad imprese ed istituti, senza ricevere di norma la sua parte contrattuale degli introiti provenienti dai brevetti in tal modo realizzati, come previsto espressamente nei contratti di ricerca della CECA; invita quindi la Commissione a far valere il suo diritto di partecipazione agli introiti provenienti dal finanziamento della ricerca attraverso una procedura di registrazione dei brevetti e altre misure adeguate;

6.

riconosce che alcuni progressi sono stati realizzati per superare i problemi di sicurezza del sistema informatico utilizzato per la gestione dei fondi CECA; si aspetta però che la Commissione tenga conto immediatamente di tutte le osservazioni della Corte dei conti e dei revisori esterni dei conti in merito all'affidabilità del sistema informatico;

7.

rileva che tutti gli importi dei prestiti ancora in sospeso al 23 luglio 2002 non garantiti da uno Stato membro, vengono coperti integralmente dalle riserve CECA e accoglie la strategia decisa dalla Commissione per una gestione finanziaria prudente della CECA e della «CECA in liquidazione»;

8.

prende atto dei progressi nella riduzione dei costi amministrativi, illustrati nel documento dal titolo «Scadenza del trattato CECA: effetti sulle spese amministrative della Commissione» (presentato dalla DG Bilanci alla commissione per il controllo dei bilanci il 30 gennaio 2004), e invita la Commissione ad informarlo regolarmente sui risultati della sua pianificazione strategica annuale per quanto attiene al nuovo impiego del personale che partecipa alla gestione della «CECA in liquidazione»;

9.

si compiace dei progressi realizzati nella trasmissione delle esperienze del Comitato consultivo CECA al Comitato economico e sociale e si compiace in particolare che il 24 ottobre 2002 sia stata istituita in seno al Comitato economico e sociale la nuova commissione consultiva per il mutamento industriale, composta da membri del Comitato economico e sociale e da delegati delle organizzazioni di categoria del settore siderurgico e dell'acciaio nonché dei settori connessi, e che tale commissione abbia potuto tenere la sua riunione costitutiva il 28 novembre 2002; invita la commissione consultiva per il mutamento industriale a rendere accessibili all'opinione pubblica, in tutte le lingue ufficiali e su base regolare, i risultati delle sue consultazioni;

10.

si compiace della conclusione positiva dei negoziati con i paesi in via di adesione in merito alle condizioni per la loro partecipazione al nuovo Fondo di ricerca carbone e acciaio, in base alle quali i pagamenti dei contributi fissati secondo il volume delle risorse minerarie sono modulati in funzione della specifica condizione economica, ed invita la Commissione a tenerlo regolarmente informato sullo stato di applicazione di tali risultati;

11.

invita la Commissione a sottoporre ad un esame regolare tutti gli impegni non ancora eseguiti e ad annullare tutti gli importi in relazione ai quali non si prevedono movimenti in futuro;

12.

rileva che il rendiconto finanziario al 31 dicembre 2002 della CECA in liquidazione è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale solo l'11 ottobre 2003; si compiace comunque della presentazione dettagliata e chiara cui si dovrebbero allineare le future pubblicazioni dei rendiconti finanziari della CECA in liquidazione e invita la Commissione ad adoperarsi per la massima trasparenza quanto ai dati sullo sviluppo e l'utilizzazione del patrimonio CECA e dei suoi proventi;

13.

si attende che la Corte dei conti, che non ha presentato alcuna relazione specifica sul rendiconto finanziario della CECA in liquidazione al 31 dicembre 2002, proceda annualmente alle necessarie verifiche e ne pubblichi i risultati nella Gazzetta ufficiale;

14.

rileva che continuerà a controllare che i proventi del patrimonio CECA vengano impiegati specificamente nel settore della ricerca in ambito carbonifero e siderurgico.


(1)  GU C 80 del 10.3.2001, pag 1 (si veda pag. 67).

(2)  Documento SN 4609/01 Riv 1 del Consiglio dell'Unione europea.

(3)  GU C 247 del 7.8.1998, pag. 5.

(4)  GU C 190 del 7.7.1999, pag. 1.

(5)  GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.

(6)  GU L 79 del 22.3.2002, pag. 60.

(7)  GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22.

(8)  GU L 29 del 5.2.2003, pag. 25.

(9)  GU L 29 del 5.2.2003, pag. 28.

(10)  ISBN 92-894-5199-8, Ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2003.

(11)  GU C 127 del 29.5.2003, pag. 2.

(12)  GU C 224 del 19.9.2003, pag. 1.

(13)  GU C 245 dell'11.10.2003, pag. 2.

(14)  GU C 286 del 28.11.2003, pag. 1.

(15)  GU C 316 del 29.12.2003, pag. 1 (si veda pag. 45).

(16)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(17)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

P5_TA(2004)0332

Sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (5762/1/2004 — C5-0184/2004 — 2001/0229(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (5762/1/2004 — C5-0184/2004) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulle proposte della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 544 (3) e COM(2003) 564 (4)),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 542) (5),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 78 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0278/2004),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

(2)  GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 130 e testi adottati dell'11.3.2004, P5_TA(2004)0173.

(3)  GU C 362 E del 18.12.2001, p. 205.

(4)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

(5)  GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 274.

P5_TA(2004)0333

Struttura delle aziende agricole a seguito dell'allargamento ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole a seguito dell'allargamento (COM(2003) 605 — C5-0477/2003 — 2003/0234(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 605) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0477/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0194/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

ritiene che la scheda finanziaria della Commissione, quale emendata, sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie 2000-2006 senza comportare restrizioni per le politiche esistenti;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0234

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, a seguito dell'allargamento, il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 571/88 (2) prevede un rimborso agli Stati membri, a titolo di contributo per le spese sostenute, fino ad un importo massimo per indagine.

(2)

La realizzazione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole richiede che gli Stati membri e la Comunità mobilitino consistenti risorse di bilancio per rispondere alle esigenze di informazione delle istituzioni della Comunità.

(3)

A seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in vista della realizzazione nel 2005 e nel 2007 di indagini sulla struttura delle aziende agricole in questi nuovi Stati membri, è necessario prevedere un contributo comunitario massimo per indagine. Tale adattamento, reso necessario dall'adesione, non è stato previsto nell'atto di adesione.

(4)

Il presente regolamento stabilisce, per la durata residua del programma, una dotazione finanziaria che costituirà per l'autorità di bilancio il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (3),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 571/88 è così modificato:

1)

all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

25 000 EUR per Malta,

200 000 EUR per Cipro,

500 000 EUR per l'Estonia e la Slovenia,

700 000 EUR per la Slovacchia,

1 100 000 EUR per la Repubblica ceca, la Lettonia e la Lituania,

2 000 000 EUR per l'Ungheria e la Polonia.»

2)

all'articolo 14, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione del progetto Eurofarm, è pari a 43,7 milioni di EUR per il periodo 2004-2006.

L'importo per il periodo 2007-2009 è fissato dall'autorità legislativa e di bilancio, su proposta della Commissione, sulla base delle nuove prospettive finanziarie in vigore per il periodo che ha inizio nel 2007.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., addì ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 aprile 2004.

(2)  GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

P5_TA(2004)0334

Strumento finanziario per l'ambiente ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (COM(2003) 667 — C5-0527/2003 — 2003/0260(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 667) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0527/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci (A5-0137/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie e non comporti restrizioni delle altre politiche;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0260

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), istituito dal regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), viene attuato per fasi e la terza fase si concluderà il 31 dicembre 2004.

(2)

Visto il contributo positivo che LIFE ha fornito al conseguimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia di ambiente e al fine di garantire un ulteriore contributo all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica in materia di ambiente e della normativa ambientale della Comunità, in particolare per quanto concerne l'integrazione delle istanze ambientali in altre politiche, e allo sviluppo sostenibile, la terza fase dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2006.

(3)

Nel 22 luglio 2002 è stato adottato il Sesto programma d'azione in materia di ambiente con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ed è pertanto necessario adeguare il regolamento (CE) n. 1655/2000 agli obiettivi e alle priorità fissati nel programma in questione.

(4)

Occorre colmare il vuoto che si verrebbe a creare tra la scadenza della terza fase di LIFE e le nuove prospettive finanziarie post-2006 e che riguarda un periodo di due anni, fino al 31 dicembre 2006.

(5)

LIFE deve essere potenziato in quanto si tratta di uno strumento finanziario specifico, complementare ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo rurale e ai Fondi strutturali. Sarebbe opportuno cercare di incoraggiare un utilizzo più efficace di questi strumenti finanziari comunitari per finanziare elementi di progetti relativi all'ambiente e alla natura. Occorre predisporre appropriate misure per evitare che sia possibile un duplice finanziamento.

(6)

La Commissione ha adottato, il 25 marzo 2003, la comunicazione dal titolo «Verso un piano d'azione per le tecnologie ambientali», che sarà seguita da un piano d'azione per le tecnologie ambientali che, a sua volta, dovrebbe ispirare le linee guida per il programma LIFE-Ambiente.

(7)

La relazione speciale n. 11/2003 della Corte dei conti (6) ha preso in esame il concetto, la gestione e l'applicazione di LIFE ed è opportuno tener conto delle raccomandazioni in essa formulate.

(8)

Nel 2004 dieci nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione europea e gli stanziamenti di bilancio destinati a LIFE devono rispecchiare questa situazione.

(9)

Occorre migliorare la valorizzazione e la divulgazione dei risultati e aumentare lo stanziamento di bilancio a tal fine.

(10)

Sarà necessario continuare a monitorare i progetti ancora in corso alla fine del 2006 e a garantirne il controllo finanziario.

(11)

Nella sentenza del 21 gennaio 2003 (7) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1655/2000, sostenendo che «gli effetti dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1655/2000 saranno integralmente conservati fino a che il Parlamento e il Consiglio non avranno adottato nuove disposizioni riguardanti la procedura di comitato cui sono sottoposte le misure di esecuzione del suddetto regolamento».

(12)

Ai sensi dell'articolo 233 del trattato, l'istituzione o le istituzioni da cui emana un atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

(13)

Le misure che la Commissione è autorizzata ad adottare nell'ambito dei poteri di attuazione conferiti dal presente regolamento sono misure di gestione relative all'attuazione di un programma che ha notevoli implicazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8). Le misure in questione devono pertanto essere adottate secondo la procedura istituita dall'articolo 4 della decisione summenzionata , senza pregiudizio della procedura di comitato da scegliere per qualsiasi ulteriore sviluppo di LIFE o per uno strumento finanziario esclusivamente destinato al settore ambientale .

(14)

Il presente atto istituisce un quadro finanziario per l'intera durata del programma, che deve essere considerato il principale punto di riferimento per l'autorità di bilancio, ai sensi del paragrafo 33 dall'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (9),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1655/2000 è modificato come segue:

1)

L'articolo 3 è così modificato:

a)

Il paragrafo 3:

i)

lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a)

il 50% per i progetti relativi alla conservazione della natura, il 100% dei costi ammissibili, escluse le spese generali e altri costi per le misure di accompagnamento ai sensi del paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) e il 100% dei costi per le misure di accompagnamento ai sensi del paragrafo 2, lettera b), punto iii);»

ii)

Al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera b bis):

«c)

i costi salariali per un funzionario sono considerati ammissibili soltanto qualora siano connessi ai costi di attività che l'autorità pubblica competente non svolgerebbe se il progetto in questione non fosse avviato.»

b)

Dopo il paragrafo 3 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   La concessione di assistenza per un progetto che implica l'acquisto di terreni è subordinata alla condizione che i terreni acquistati siano riservati, nel lungo termine, a destinazioni conformi all'obiettivo di LIFE-Natura di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri assicurano, mediante storno o in altro modo, che tali terreni siano riservati, nel lungo termine, per scopi di conservazione della natura.»

c)

Il paragrafo 7, secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«In conformità con l'articolo 116 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comuntà europee  (10), la Commissione adotta una decisione relativa ai progetti approvati e vengono concluse convenzioni di sovvenzione con i beneficiari, che stabiliscono l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto approvato.

d)

Il paragrafo 8 è sostituito dal seguente testo:

«8.   Su iniziativa della Commissione:

a)

le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE, sono oggetto di inviti a presentare proposte. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sulle misure di accompagnamento;

b)

le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punto iii), sono oggetto di bandi di gara. Tutti i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con indicazione dei criteri specifici da rispettare.»

2)

L'articolo 4 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 3:

i)

quarto comma è sostituito dal seguente testo:

«La quota di sostegno finanziario comunitario sarà del 100% dei costi eleggibili, ad esclusione delle spese generali dei beni durevoli, per le misure di accompagnamento relative al paragrafo 2, lettera c), punto i) e del 100 % dei costi per le misure di accompagnamento relative al paragrafo 2, lettera c), punto ii)

ii)

Al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«I costi salariali per un funzionario sono considerati ammissibili soltanto qualora siano connessi ai costi di attività che l'autorità pubblica competente non svolgerebbe se il progetto in questione non fosse avviato.»

b)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4.   Per quanto attiene ai progetti di dimostrazione di cui al paragrafo 2, lettera a), le linee direttrici saranno stabilite dalla Commissione, dopo essere state oggetto della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le linee direttrici indicano i settori e gli obiettivi prioritari dei progetti di dimostrazione, con un esplicito riferimento alle priorità definite nella decisione n. 1600/2002/CE (11).

Tali linee direttrici garantiscono che il programma LIFE-Ambiente sia complementare ai programmi di ricerca della Comunità, ai fondi strutturali e ai programmi di sviluppo rurale.

La Commissione stabilisce altresì linee direttrici sui progetti preparatori di cui al paragrafo 2, lettera b). Essa pubblica tali linee direttrici sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed informa il comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1 della loro pubblicazione.

c)

Il paragrafo 6, lettere d) ed e) è sostituito dal seguente testo:

«d)

sono in grado di promuovere una vasta applicazione e diffusione di pratiche, tecnologie e/o prodotti suscettibili di contribuire alla tutela dell'ambiente;

e)

mirano a sviluppare e trasferire tecnologie o metodi innovativi che possono essere usati in situazioni identiche o analoghe, in particolare nei nuovi Stati membri;»

d)

Il paragrafo 8 è sostituito dal seguente testo:

«8.   Su iniziativa della Commissione:

a)

i progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b) e le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto i), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono oggetto di inviti a presentare proposte. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sui progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b) e misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto i) ;

b)

le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto ii) sono oggetto di bandi di gara. Tutti i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con indicazione dei criteri specifici da rispettare.»

e)

Il paragrafo 11 è sostituito dal seguente testo:

«11.   In conformità con l'articolo 116 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione adotta una decisione relativa ai progetti approvati e vengono concluse convenzioni di sovvenzione con i beneficiari, che stabiliscono l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto approvato»

3)

L'articolo 5, paragrafo 9 è sostituito dal seguente testo:

«9.   Su iniziativa della Commissione, le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b) sono oggetto di bandi di gara pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con indicazione dei criteri specifici da rispettare.»

4)

All'articolo 7, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

«Articolo 7

Coerenza e complementarità tra gli strumenti finanziari

1.   Fatte salve le condizioni contemplate all'articolo 6 per i paesi candidati all'adesione, i progetti che beneficiano di aiuti a titolo dei Fondi strutturali o di altri strumenti di bilancio comunitari non sono ammissibili al sostegno finanziario previsto dal presente regolamento. La Commissione assicura che sia attirata l'attenzione dei richiedenti sul fatto che non possono cumulare sussidi di vari fondi comunitari. Sono predisposte misure appropriate per evitare che sia possibile un duplice finanziamento.

La Commissione e gli Stati membri informano i richiedenti in merito ai vari strumenti finanziari comunitari disponibili per il finanziamento di elementi di progetti relativi all'ambiente e alla natura.»

5)

L'articolo 8 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«La durata della terza fase è prorogata di due anni fino al 31 dicembre 2006. Il quadro finanziario per l'attuazione del presente regolamento è fissato a 317,2 milioni di euro. L'autorità di bilancio autorizza stanziamenti annuali nell'ambito della procedura di bilancio annuale e nei limiti delle prospettive finanziarie applicabili

b)

Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«Per il periodo 1o gennaio 2005-31 dicembre 2006 le misure di accompagnamento sono limitate al 6% degli stanziamenti disponibili.»

6.

L'articolo 9 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«La Commissione garantisce che i risultati di tutti i progetti finanziati siano divulgati al pubblico e illustra, inoltre, come le competenze e l'esperienza acquisite possano essere utilizzate altrove.»

b)

Dopo il paragrafo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 6.     La Commissione pubblica annualmente un elenco completo dei progetti finanziati, compresi una breve descrizione ed un compendio dei fondi utilizzati in ciascun caso. »

7)

L'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2.   Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.»

8)

L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 12

Valutazione della terza fase e proseguimento di LIFE

1.   Entro il 30 settembre 2005 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una relazione recante aggiornamento della revisione intermedia presentata nel novembre 2003 e che valuta lo stato di applicazione del presente regolamento, il contributo del medesimo allo sviluppo della politica della Comunità in materia ambientale e l'impiego degli stanziamenti ; e

b)

se del caso, una proposta relativa all'ulteriore sviluppo di LIFE o a uno strumento finanziario esclusivamente destinato al settore ambientale che tenga conto, tra l'altro, delle raccomandazioni contenute nel riesame di LIFE, da applicare a decorrere dal 2007.

2.     Una volta che la Commissione abbia adottato la proposta in questione, il Parlamento europeo e il Consiglio, in conformità con il disposto del trattato, decidono entro il 1o maggio 2006 in merito all'attuazione di tale strumento finanziario a decorrere dal 1o gennaio 2007.

3.   L'importo necessario all'interno del quadro finanziario per predisporre misure di monitoraggio e controllo finanziario nel periodo successivo al 31 dicembre 2006 si ritiene confermato soltanto se conforme alle nuove prospettive finanziarie che cominciano nel 2007.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 57.

(2)  GU C ...

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 21.4.2004.

(4)  GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).

(5)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(6)  GU C 61 del 10.3.2004, pag. 1.

(7)  Commissione delle Comunità europee contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, Causa C-378/00, raccolta della giurisprudenza 2003, pagina I-00937.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)   GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(10)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1

(11)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1

P5_TA(2004)0335

Timbri sui documenti di viaggio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il Manuale comune (COM(2003) 664 — C5-0580/2003 — 2003/0258(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2003) 664) (1),

visto l'articolo 62, punto 2, lettera a), del trattato CE,

visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0580/2003),

visto il Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,

informato dal Consiglio che la Repubblica d'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non desiderano partecipare all'adozione e all'attuazione della misura che forma l'oggetto della proposta della Commissione,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0229/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il Manuale comune

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e che modifica a tal fine la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il Manuale comune sulle frontiere esterne.

(La presente modifica riguarda l'insieme del testo legislativo in esame)

Emendamento 2

Considerando 1

(1) Il Consiglio europeo tenutosi a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002 ha sollecitato un rafforzamento della cooperazione per lottare contro l'immigrazione illegale , e ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure di natura operativa per garantire un livello equivalente di controllo e di sorveglianza alle frontiere esterne .

(1) Il Consiglio europeo tenutosi a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002 ha sollecitato un rafforzamento della cooperazione per lottare contro l'immigrazione illegale e ha chiesto al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri , ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di adottare misure operative per garantire , fra gli stati membri, una gestione coordinata e integrata delle frontiere esterne ed un livello equivalente di controllo e sorveglianza.

Emendamento 3

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis) Tenendo conto dell'interesse comune degli Stati membri a una gestione più efficace delle frontiere esterne, il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha invitato la Commissione a presentare proposte per la rielaborazione del Manuale comune sulle frontiere esterne, incluso il timbro sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi.

Emendamento 4

Considerando 2

Le disposizioni della Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, e del Manuale comune riguardante l'attraversamento delle frontiere esterne mancano di chiarezza e di precisione per quanto riguarda l'obbligo di apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento del passaggio di tali frontiere esterne. Esse portano di conseguenza a prassi diverse negli Stati membri e rendono difficile controllare il rispetto delle condizioni del soggiorno di breve durata di questi cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri, ossia un massimo di tre mesi nell'arco di un periodo di sei mesi.

Le disposizioni riguardanti l'attraversamento delle frontiere esterne della Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmato a Schengen il 19 giugno 1990, prevedono che alle frontiere esterne si eserciti un livello equivalente di controllo. Tuttavia, tali disposizioni mancano di precisione per quanto riguarda l'obbligo di apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento del passaggio di tali frontiere esterne. Esse portano di conseguenza a prassi diverse negli Stati membri e rendono difficile controllare il rispetto delle condizioni del soggiorno di breve durata di questi cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri, ossia un massimo di tre mesi nell'arco di un periodo di sei mesi.

Emendamento 5

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis) Il Manuale comune sulle frontiere esterne contiene disposizioni relative al timbro sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi allorché attraversano le frontiere esterne degli Stati membri che hanno recepito l'acquis di Schengen, disposizioni che vanno modificate e raccolte in una forma giuridica propria alla Comunità europea, che sia vincolante in tutte le sue parti.

Emendamento 6

Considerando 2 ter (nuovo)

 

(2 ter) Nella riunione del 19 dicembre 2002 il Consiglio «Giustizia e Affari interni» ha adottato conclusioni sui controlli alle frontiere esterne e la lotta all'immigrazione clandestina, invitando la Commissione a chiarire le vigenti disposizioni dell'acquis di Schengen in materia, a proporre le modifiche del caso e a studiare la possibilità di una maggiore armonizzazione delle procedure che vanno applicate ai controlli di frontiera.

Emendamento 8

Considerando 5

(5) In virtù dell'obbligo impartito agli Stati membri di procedere all'apposizione sistematica dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'ingresso nel territorio degli Stati membri, e della limitazione delle circostanze in cui potranno essere adottate misure di snellimento dei controlli sulle persone alle frontiere esterne, l'assenza del timbro d'ingresso su tali documenti di viaggio può far presumere che il loro detentore si trovi in una situazione irregolare per quanto riguarda la durata del soggiorno breve. Tale presunzione deve tuttavia poter essere confutata con ogni mezzo di prova atto a dimostrare la regolarità della durata del soggiorno.

(5) In virtù dell'obbligo impartito agli Stati membri di procedere all'apposizione sistematica dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'ingresso nel territorio degli Stati membri, mediante l'attraversamento delle frontiere esterne dello spazio Schengen, e della limitazione delle circostanze in cui potranno essere adottate misure di snellimento dei controlli sulle persone alle frontiere esterne, l'assenza del timbro d'ingresso su tali documenti di viaggio può far presumere che il loro detentore si trovi in una situazione irregolare per quanto riguarda la durata del soggiorno breve. Tale presunzione deve tuttavia poter essere confutata con ogni mezzo di prova documentale atto a dimostrare la regolarità della durata del soggiorno.

Emendamento 9

Considerando 7

(7) La Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il Manuale comune devono essere modificati di conseguenza.

(7) La Convenzione di Schengen e il Manuale comune sulle frontiere esterne devono essere modificati di conseguenza.

Emendamento 10

Considerando 9

(9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen come inteso nell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen rientrante nel settore di cui all'articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE del Consiglio del 17 maggio 1999 relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

(9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen come inteso nell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia , e firmato a Bruxelles il 18 maggio 1999, sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen rientrante nel settore di cui all'articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE del Consiglio del 17 maggio 1999 relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

Emendamento 11

Considerando 10

(10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, conformemente alla decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Di conseguenza il Regno Unito non partecipa alla sua adozione, e non è vincolato dalla sua applicazione né ad essa soggetto.

(10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non partecipa, conformemente alla decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Di conseguenza il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non partecipa alla sua adozione, e non è vincolato dalla sua applicazione né ad essa soggetto.

Emendamento 12

ARTICOLO 2, PUNTO 1

Articolo 6, paragrafo 2, lettera e) (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen)

e)

Se per circostanze eccezionali e impreviste, che richiedono misure immediate, non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita. Lo Stato membro interessato informa in merito il Consiglio e la Commissione il più rapidamente possibile .

e)

Se per circostanze eccezionali e impreviste, che richiedono misure immediate, non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita. Lo Stato membro interessato informa immediatamente il Segretariato generale del Consiglio e quello della Commissione delle misure impreviste adottate.

Emendamento 13

ARTICOLO 2, PUNTO 3

Articolo 23 bis, paragrafo 2 (Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen)

2. Questa presunzione può essere confutata dal cittadino del paese terzo dimostrando in qualsiasi modo che egli rispetta la condizione relativa al soggiorno di breve durata. A tal fine egli può in particolare apportare indicazioni come biglietti di viaggio, giustificativi della sua presenza all'estero o dichiarazioni ai sensi degli articoli 22 e 45.

2. Questa presunzione e i provvedimenti giuridici che possono discenderne devono essere revocati senza indugi se il cittadino del paese terzo dimostra mediante prove documentali che egli rispetta la condizione relativa al soggiorno di breve durata.

Emendamento 14

ARTICOLO 2, PUNTO 3

Articolo 23 bis, paragrafo 3 (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen)

3. Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, le autorità competenti possono applicare le disposizioni previste all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5.

3. Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, le autorità competenti applicano le disposizioni previste all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5.

Emendamento 15

ARTICOLO 3, INTRODUZIONE e PUNTO 1

Punto 1.3.5 (Manuale comune)

La parte II del Manuale comune è modificata come segue:

La parte II del Manuale comune sulle frontiere esterne è modificata come segue:

1) Il punto 1.3.5. è sostituito dal testo seguente:

In circostanze eccezionali e impreviste i controlli alle frontiere terrestri possono essere snelliti. Queste circostanze ricorrono quando eventi imprevisti provocano un'intensità del traffico che rende eccessivi i tempi di attesa per raggiungere i posti di controllo, sebbene siano sfruttate tutte le possibilità organizzative e di personale.

1) Il punto 1.3.5. è sostituito dal testo seguente:

In circostanze eccezionali e impreviste definite in maniera uniforme, si procede allo snellimento dei controlli alle frontiere terrestri , marittime o aeree .

Emendamento 16

ARTICOLO 3, PUNTO 3

Punto 2.1.1, frase introduttiva (Manuale comune)

Al momento dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro si appone sistematicamente un timbro:

Al momento dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro , se viene attraversata una frontiera esterna, si appone sistematicamente un timbro:

Emendamento 17

ARTICOLO 3, PUNTO 5

Punto 3.4.2.3, paragrafo 3 (Manuale comune)

Anche in caso di snellimento dei controlli, gli agenti responsabili sono tenuti a procedere conformemente al punto 1.3.5.4.

Anche in caso di snellimento dei controlli dovuto a circostanze eccezionali , gli agenti responsabili sono tenuti a procedere conformemente al punto 1.3.5.4.

Emendamento 18

ARTICOLO 4

Gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per informare i cittadini dei paesi terzi dell'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri , la Commissione e il Consiglio adottano tutte le opportune misure per informare i cittadini dei paesi terzi dell'applicazione del presente regolamento.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

P5_TA(2004)0336

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze — (rifusione) (COM(2003) 808 — C5-0060/2004 — 2003/0311(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 808) (1),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0060/2004),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0248/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4

(4) Il fenomeno della droga comporta aspetti molteplici e complessi, strettamente collegati tra loro e difficilmente dissociabili. Occorre pertanto affidare all'Osservatorio una missione d'informazione globale che contribuisca a fornire alla Comunità e agli Stati membri una visione d'insieme del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze. Questa missione d'informazione non deve pregiudicare la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni legislative relative all'offerta o alla domanda di droghe.

(4) Il fenomeno della droga comporta aspetti molteplici e complessi, strettamente collegati tra loro e difficilmente dissociabili. Occorre pertanto affidare all'Osservatorio una missione d'informazione globale che non deve pregiudicare la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni legislative relative all'offerta o alla domanda di droghe.

Emendamento 2

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis) Occorre, inoltre, affidare all'Osservatorio la valutazione delle varie politiche in materia di droga, attuate negli Stati membri, per facilitare la diffusione delle migliori prassi.

Emendamento 3

Considerando 12

(12) Tenuto conto del fatto che il Parlamento europeo è l'autorità competente per il discarico e al fine di evitare ogni conflitto d'interessi in occasione della procedura annuale di discarico, è preferibile che il Parlamento europeo non sia più rappresentato all'interno del Consiglio di amministrazione dell'OEDT.

soppresso

Emendamento 4

Considerando 13

(13) Tenuto conto dell'ampiezza della sua composizione, è opportuno che il Consiglio di amministrazione sia assistito da un ufficio.

soppresso

Emendamento 5

Considerando 14

(14) Al fine di permettere una corretta informazione del Parlamento europeo sullo stato del fenomeno delle droghe nell'Unione europea, quest'ultimo deve avere la possibilità di sottoporre ad audizione il direttore dell'Osservatorio.

(14) Al fine di permettere una corretta e regolare informazione del Parlamento europeo sullo stato del fenomeno delle droghe nell'Unione europea, due membri del Parlamento europeo dovrebbero rappresentarlo in seno al Consiglio di amministrazione .

Emendamento 6

Considerando 16

(16) È opportuno effettuare, a intervalli regolari, una valutazione esterna dei lavori dell'OEDT e, sulla base di tale valutazione, il presente regolamento potrebbe essere, se del caso, aggiornato.

(16) È opportuno effettuare, a intervalli regolari, una valutazione esterna dei lavori dell'OEDT e dei punti focali Reitox ogni cinque anni e, sulla base di tale valutazione, il presente regolamento potrebbe essere, se del caso, aggiornato.

Emendamento 7

Considerando 18 bis (nuovo)

 

(18 bis) Esistono già organizzazioni ed enti nazionali, europei ed internazionali in grado di fornire informazioni di questa natura e l'Osservatorio deve essere in grado di esercitare le proprie funzioni in stretta cooperazione con essi.

Emendamento 8

Articolo 2, lettera b), punto i)

i)

assicurare una migliore comparabilità, obiettività e affidabilità dei dati a livello europeo elaborando gli indicatori e i criteri comuni di carattere non vincolante, ma di cui l'Osservatorio può raccomandare il rispetto ai fini di una - maggiore coerenza dei metodi di misura utilizzati dagli Stati membri e dalla Comunità; l'Osservatorio sviluppa in particolare strumenti e metodi che permettano la valutazione delle politiche e delle strategie in materia di droga realizzate nell'Unione europea;

i)

assicurare una migliore comparabilità, obiettività e affidabilità dei dati a livello europeo elaborando gli indicatori e i criteri comuni di carattere non vincolante, ma di cui l'Osservatorio può raccomandare il rispetto ai fini di una - maggiore coerenza dei metodi di misura utilizzati dagli Stati membri e dalla Comunità; l'Osservatorio sviluppa in particolare strumenti e metodi che permettano la valutazione delle politiche e delle strategie in materia di droga realizzate nell'Unione europea , al fine di consigliare gli Stati membri in merito alle migliori prassi ;

Emendamento 9

Articolo 2, lettera b bis) (nuova)

 

b bis)

valutare le politiche in materia di droga e le tendenze in materia di consumo:

i)

valutare in modo sistematico le politiche e le strategie nazionali in materia di droga, compresa la legislazione, sulla base dei dati raccolti e degli indicatori elaborati, per facilitare l'elaborazione delle politiche e la diffusione delle migliori prassi,

ii)

valutare le tendenze in materia di consumo e offerta.

Emendamento 10

Articolo 2, lettera c) punto iii)

iii)

assicurare ampia diffusione delle informazioni affidabili non riservate; sulla base dei dati raccolti, l'Osservatorio pubblica ogni anno una relazione sull'evoluzione del fenomeno della droga.

iii)

assicurare ampia diffusione delle informazioni affidabili non riservate; sulla base dei dati raccolti, l'Osservatorio pubblica ogni anno una relazione sull'evoluzione del fenomeno della droga , compresa una valutazione delle tendenze dei consumi.

Emendamento 11

Articolo 2, lettera d), punto iii bis) (nuovo)

 

iii bis)

contribuire alla cooperazione con i paesi terzi, come previsto dagli accordi conclusi tra questi e la Comunità sulla base dell'articolo 300 del trattato.

Emendamento 12

Articolo 5, paragrafo 5

5. L'Osservatorio può, fatte salve le competenze dei punti focali nazionali, far ricorso al consiglio di esperti e a fonti d'informazione complementari, in particolare, le reti transnazionali attive nel settore delle droghe e delle tossicodipendenze.

5. L'Osservatorio può, fatte salve le competenze dei punti focali nazionali ed in stretta collaborazione con essi , far ricorso al consiglio di esperti e a fonti d'informazione complementari, in particolare, le reti transnazionali attive nel settore delle droghe e delle tossicodipendenze.

Emendamento 13

Articolo 6, paragrafo - 1 (nuovo)

 

- 1. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Osservatorio.

Emendamento 14

Articolo 7, paragrafo 2

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 al più tardi il primo aprile 2004.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento .

Emendamento 15

Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Qualsiasi persona fisica o giuridica può rivolgersi per iscritto all'Osservatorio in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato e ha il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Emendamento 16

Articolo 8

Capacità giuridica

Capacità giuridica e collocazione

L'Osservatorio ha la personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri, esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

L'Osservatorio è un organismo della Comunità. Esso ha la personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri, esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

 

La sede dell'Osservatorio rimane a Lisbona.

Emendamento 17

Articolo 9, paragrafo 1, comma 1

1. L'Osservatorio ha un Consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro, da un rappresentante di ciascuno dei paesi che hanno concluso accordi conformemente all'articolo 17 del presente regolamento e da due rappresentanti della Commissione.

1. L'Osservatorio ha un Consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro, da due rappresentanti della Commissione e da due rappresentanti del Parlamento europeo, membri del medesimo .

 

Un rappresentante di ciascuno dei paesi che hanno concluso accordi conformemente all'articolo 17 può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione in qualità di osservatore.

Emendamento 18

Articolo 9, paragrafo 1, comma 2

Ogni membro del Consiglio di amministrazione può essere assistito o sostituito da un supplente; in assenza del titolare, che dispone di un diritto di voto, il supplente può esercitare tale diritto. Il Consiglio di amministrazione può invitare, a titolo di osservatori senza diritto di voto, rappresentanti delle organizzazioni internazionali con cui l'Osservatorio coopera conformemente all'articolo 16.

Ogni membro del Consiglio di amministrazione può essere sostituito da un supplente; in assenza del titolare, che dispone di un diritto di voto, il supplente può esercitare tale diritto. Il Consiglio di amministrazione può invitare, a titolo di osservatori senza diritto di voto, rappresentanti delle organizzazioni internazionali con cui l'Osservatorio coopera conformemente all'articolo 16.

Emendamento 19

Articolo 9, paragrafo 2, comma 1

2. Il presidente e il vice presidente del Consiglio d'amministrazione sono eletti fra i membri dello stesso per un triennio; il mandato è rinnovabile una volta. Il presidente e il vicepresidente partecipano al voto. Ogni membro del Consiglio d'amministrazione dispone di un voto ad eccezione dei membri rappresentanti dei paesi che hanno concluso accordi ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento.

2. Il presidente e il vice presidente del Consiglio d'amministrazione sono eletti fra i membri dello stesso per un triennio; il mandato è rinnovabile una volta. Il presidente e il vicepresidente partecipano al voto. Ogni membro del Consiglio d'amministrazione dispone di un voto ad eccezione degli osservatori rappresentanti i paesi che hanno concluso accordi ai sensi dell'articolo 17.

Emendamento 20

Articolo 9, paragrafo 3

3. Il consiglio di amministrazione adotta un programma di lavoro triennale sulla base di un progetto presentato dal direttore dell'Osservatorio, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione e del Consiglio, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

3. Il consiglio di amministrazione adotta un programma di lavoro triennale sulla base di un progetto presentato dal direttore dell'Osservatorio, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione , del Parlamento europeo e del Consiglio, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 21

Articolo 10

Articolo 10

Ufficio

Il Consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio. Esso è formato dal presidente, dal vicepresidente, da un rappresentante della Commissione e da 3 rappresentanti degli altri membri del Consiglio di amministrazione. Questi ultimi sono eletti dal Consiglio di amministrazione per un periodo di 3 anni.

L'ufficio si riunisce almeno due volte per anno e, all'occorrenza, per preparare le decisioni del Consiglio di amministrazione e assistere e consigliare il direttore. Le decisioni dell'ufficio sono adottate all'unanimità.

soppresso

Emendamento 22

Articolo 11, paragrafo 1, comma 1

1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, rinnovabile.

1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Commissione . La durata dell'incarico è di cinque anni, rinnovabile una sola volta .

 

La Commissione propone candidati al posto di direttore sulla base di un elenco costituito dopo un concorso pubblico, in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestazione d'interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in un importante giornale di ogni Stato membro. Il direttore è nominato sulla base del merito e di comprovate competenze amministrative e gestionali, nonché della sua esperienza nei settori di attività dell'Osservatorio.

Emendamento 23

Articolo 11, paragrafo 1, comma 3, ottavo trattino

— h) della valutazione periodica dei lavori dell'Osservatorio.

— h) della valutazione annuale dei lavori dell'Osservatorio.

Emendamento 24

Articolo 13, paragrafo 2, comma 1

2. Il comitato scientifico è composto al massimo da 18 personalità scientifiche nominate sulla base della loro eccellenza in campo scientifico e della loro indipendenza dal Consiglio di amministrazione che, inoltre, veglia affinché gli ambiti di competenza dei membri del comitato scientifico coprano tutti i settori collegati al problema delle droghe e delle tossicodipendenze.

2. Il comitato scientifico è composto al massimo da 18 personalità scientifiche nominate dal Consiglio di amministrazione sulla base della loro eccellenza in campo scientifico e della loro indipendenza a seguito della pubblicazione di un invito a manifestazione d'interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in un importante giornale di ogni Stato membro. La procedura di selezione, inoltre, veglia a che gli ambiti di competenza dei membri del comitato scientifico coprano tutti i settori collegati al problema delle droghe e delle tossicodipendenze

Emendamento 25

Articolo 17, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. L'Osservatorio contribuisce alla cooperazione con i paesi terzi, come previsto dagli accordi conclusi tra questi e la Comunità sulla base dell'articolo 300 del trattato.

Emendamento 26

Articolo 23

Ogni cinque anni viene effettuato uno studio esterno di valutazione dell'attività dell'Osservatorio. La Commissione trasmette, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio proposte relative all'adeguamento del regolamento dell'Osservatorio.

Ogni cinque anni viene effettuato uno studio esterno di valutazione dell'attività dell'Osservatorio. Esso comprende una valutazione dei punti focali nazionali Reitox. La relazione di valutazione viene trasmessa al Parlamento europeo, alla Commissione e al Consiglio. La Commissione trasmette, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio proposte relative all'adeguamento del regolamento dell'Osservatorio.

Emendamento 27

Articolo 23 bis (nuovo)

 

Articolo 23 bis

Lingue di lavoro

L'Osservatorio stabilisce le proprie lingue interne di lavoro.

Emendamento 28

Allegato I, sezione A, comma 2, punti da 1 a 4

1)

Il monitoraggio dello stato del fenomeno delle droghe attraverso, in particolare, indicatori epidemiologici od altro ed il monitoraggio delle tendenze emergenti

1)

Il monitoraggio dello stato del fenomeno delle droghe attraverso, in particolare, indicatori epidemiologici od altro ed il monitoraggio delle tendenze emergenti , compreso il policonsumo di droghe

2)

il controllo delle risposte date ai problemi legati alla droga

2)

il controllo delle risposte date ai problemi legati alla droga e la valutazione delle misure volte ad individuare le migliori prassi

3)

la valutazione dei rischi delle nuove droghe sintetiche e l'allestimento di un sistema di allarme rapido relativo al consumo di queste droghe

3)

la valutazione dei rischi delle nuove droghe sintetiche e l'allestimento di un sistema di allarme rapido relativo al consumo di queste droghe

4)

Il monitoraggio delle politiche nazionali e comunitarie e il loro impatto sul fenomeno delle droghe.

4)

Il monitoraggio e la valutazione delle politiche nazionali e comunitarie e il loro impatto sul fenomeno delle droghe.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

P5_TA(2004)0337

Discarico 2002: sezione III del bilancio generale

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (Commissione) (SEC(2003) 1104 — C5-0564/2003 — 2003/2210(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti i conti annuali consolidati delle Comunità europee relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 2002 — Volume I — Relazioni consolidate sull'esecuzione di bilancio e bilancio consolidato (SEC(2003) 1104 — C5-0564/2003, SEC(2003) 1105 — C5-0565/2003) (1),

viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio 2002 corredata dalle risposte delle istituzioni controllate (C5-0583/2003) (2) nonché le relazioni speciali della Corte dei conti,

vista la dichiarazione sull'affidabilità dei conti nonché la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti rilasciata dalla Corte dei conti sulla base dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003) (3),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0145/2004),

visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

visto l'articolo 3 della decisione del Consiglio 2003/76/CE del 1o febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (4),

visto l'allegato I, punto 3, della decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (5),

visti il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, in particolare l'articolo 89, e il regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (6), in particolare gli articoli da 145 a 147,

visti l'articolo 93 e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A5-0200/2004),

A.

considerando che, a norma dell'articolo 274 del trattato CE, la Commissione esegue il bilancio sotto la propria responsabilità, conformemente al principio di sana gestione finanziaria,

1.

accorda il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2002;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che fa parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, nonché la risoluzione che ne è parte integrante, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di garantirne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).


(1)  GU C 316 del 29.12.2003, pag. 1.

(2)  GU C 286 del 28.11.2003, pag. 1.

(3)  GU C 286 del 28.11.2003, pag. 12.

(4)  GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22.

(5)  GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2.

Decisione del Parlamento europeo sulla chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (Commissione) (SEC(2003) 1104 — C5-0564/2003 — 2003/2210(DEC))

Il Parlamento europeo,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002,

visti i conti annuali consolidati delle Comunità europee relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 2002 — Volume I — Relazioni consolidate sull'esecuzione di bilancio e bilancio consolidato (SEC(2003) 1104 — C5-0564/2003, SEC(2003) 1105 — C5-0565/2003) (1),

viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio 2002 corredata dalle risposte delle istituzioni controllate (C5-0583/2003) (2) nonché le relazioni speciali della Corte dei conti,

vista la dichiarazione sull'affidabilità dei conti nonché la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti rilasciata dalla Corte dei conti sulla base dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003) (3),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0145/2004),

visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

visto l'articolo 3 della decisione del Consiglio 2003/76/CE del 1o febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (4),

visto l'allegato I, punto 3, della decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (5),

visti il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, in particolare l'articolo 89, e il regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (6), in particolare gli articoli da 145 a 147,

visti l'articolo 93 e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A5-0200/2004),

A.

considerando che, a norma dell'articolo 275 del trattato CE, l'elaborazione del bilancio di chiusura compete alla Commissione,

1.

approva la chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale per l'esercizio 2002;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di garantirne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).


(1)  GU C 316 del 29.12.2003, pag. 1.

(2)  GU C 286 del 28.11.2003, pag. 1.

(3)  GU C 286 del 28.11.2003, pag. 12.

(4)  GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22.

(5)  GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

3.

Risoluzione del Parlamento europeo che costitue parte integrante della decisione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (Commissione) (SEC(2003) 1104 — C5-0564/2003 — 2003/2210(DEC))

Il Parlamento europeo,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002,

visti i conti annuali consolidati delle Comunità europee relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 2002 — Volume I — Relazioni consolidate sull'esecuzione di bilancio e bilancio consolidato (SEC(2003) 1104 — C5-0564/2003, SEC(2003) 1105 — C5-0565/2003) (1),

viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio 2002 corredata dalle risposte delle istituzioni controllate (C5-0583/2003) (2) nonché le relazioni speciali della Corte dei conti,

vista la dichiarazione sull'affidabilità dei conti nonché la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti rilasciata dalla Corte dei conti sulla base dell'articolo 248 del trattato CE (3) (C5-0583/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0145/2004),

visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

visto l'articolo 3 della decisione del Consiglio 2003/76/CE del 1o febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (4),

visto l'allegato I, punto 3, della decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (5),

visti il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, in particolare l'articolo 89, e il regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (6), in particolare gli articoli da 145 a 147,

visti l'articolo 93 e l'Allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A5-0200/2004),

A.

considerando che l'attuazione della politica UE si caratterizza soprattutto per una «gestione concorrente» tra la Commissione europea e gli Stati membri,

B.

considerando che, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento finanziario, «le funzioni di esecuzione del bilancio sono delegate agli Stati membri», quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione concorrente,

C.

considerando che uno dei principali obiettivi della modernizzazione del sistema contabile delle Comunità europee (MAS), come presentato nella comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2002 (COM(2002) 755), è sviluppare un sistema integrato di contabilità di esercizio capace di offrire un'immagine più completa della situazione finanziaria delle Comunità, vale a dire l'elenco di tutti i diritti e gli obblighi finanziari non appena sorgono, anziché attendere che si verifichi un pagamento o una riscossione,

D.

considerando che la riforma amministrativa è stata uno degli obiettivi principali dell'attuale Commissione, che il Libro bianco «La riforma della Commissione» (COM(2000) 200)è stato approvato il 1o marzo 2000 e che la Commissione si è impegnata ad attuare un ambizioso programma per rafforzare l'indipendenza, la responsabilità, l'efficacia, la trasparenza e l'applicazione di norme più rigorose in materia di responsabilità,

E.

considerando che l'approvazione della gestione è un processo che, fra le altre cose, persegue l'obiettivo di migliorare la gestione finanziaria dell'UE creando, sulla base delle relazioni della Corte dei conti e delle risposte e delle opinioni delle istituzioni, una base migliore per prendere decisioni,

F.

ricordando la necessità di disporre di chiari indicatori di rendimento per ciascun settore importante di spesa della Commissione, al fine di valutare i progressi nella gestione finanziaria da un esercizio all'altro,

A.   QUESTIONI ORIZZONTALI

Gestione concorrente

Questioni generali

1.

ricorda che nei principali settori di bilancio — agricoltura e Fondi strutturali — vige una gestione concorrente e osserva che la Corte dei conti dichiara che essi «costituiscono una sfida particolare per la loro complessità e i vari livelli amministrativi coinvolti» (relazione annuale relativa all'esercizio 2002, punto 0.11);

2.

esprime il proprio accordo con la valutazione espressa dalla Corte dei conti quanto alla necessità, sia per la Commissione sia per gli Stati membri, di prestare maggiore attenzione a una forma di gestione che separi il finanziamento di una politica comunitaria dalla sua realizzazione e che, nel caso della Comunità, ha interessato il 77,6% degli stanziamenti di impegno nel 2002;

3.

ricorda che la cosiddetta «gestione concorrente» trova la propria base nella legislazione comunitaria da una parte, come diritto primario, all'articolo 274 del trattato («gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.»), e dall'altra, come diritto secondario, all'articolo 53, paragrafo 3 del regolamento finanziario («quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione concorrente, le funzioni di esecuzione del bilancio sono delegate agli Stati membri ...»);

4.

sottolinea che dalla lettura di tali disposizioni si desume chiaramente il primato della Commissione nella gestione di tali fondi comunitari e chiede pertanto alla Commissione di elaborare misure che rispecchino tale posizione subordinata degli Stati membri, garantendo il buon fine della gestione finanziaria in questa modalità;

5.

ritiene che non esistano regolamenti che consentano espressamente alla Commissione di eludere la propria responsabilità finanziaria trasferendola agli Stati membri quando questi siano all'origine della mancata osservanza;

6.

ritiene pertanto che un'applicazione proficua del concetto di «gestione concorrente» debba basarsi sull'idea fondamentale secondo cui è l'Unione a delegare una parte delle sue competenze agli Stati membri, tenuti a realizzare la loro parte di lavoro in conformità degli orientamenti adottati dall'Unione;

7.

ricorda che la peculiarità finanziaria della gestione concorrente consiste nel fatto che sono le autorità nazionali designate dagli Stati membri ad effettuare i pagamenti ai beneficiari degli aiuti e che, sebbene siano gli Stati membri a sborsare fondi comunitari, nei casi in cui frodi e irregolarità non siano scoperte o notificate la spesa sarà a carico del bilancio UE e non di quello degli Stati membri;

Responsabilità della Commissione

8.

sottolinea che, sebbene la gestione quotidiana sia condivisa, la responsabilità finanziaria è indivisibile e che la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio ricade sulla Commissione, come sancisce l'articolo 274 del trattato («la Commissione cura l'esecuzione del bilancio ... sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati»);

9.

invita la Commissione ad incrementare in modo sostanziale il numero di clausole di durata massima all'interno della normativa e nelle valutazioni dettagliate di impatto;

10.

segnala che l'articolo 53, paragrafo 5, del regolamento finanziario conferma l'indivisibilità della responsabilità finanziaria: «Nei casi di gestione concorrente o decentrata, per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio conformemente all'articolo 274 del trattato CE e all'articolo 179 del trattato Euratom.»;

Responsabilità degli Stati membri

11.

richiama l'attenzione sul fatto che la responsabilità degli Stati membri è stabilita in particolare nelle seguenti disposizioni:

Articolo 280 del trattato:

«La Comunità e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri.

Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti»

Articolo 274 del trattato (nella versione modificata dal trattato di Amsterdam):

«Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.»

Posizione della Corte dei conti nei riguardi della gestione concorrente

12.

richiama l'attenzione sul fatto che fin dal 1994, nelle sue dichiarazioni di affidabilità dei conti, la Corte dei conti ha segnalato che le operazioni relative presentavano spesso errori, in particolare per quanto riguarda i pagamenti effettuati dagli Stati membri nei settori in cui vige una gestione concorrente; deplora che per l'esercizio 2002 la situazione non sia distinta da quella degli esercizi precedenti:

«a)

per il FEAOG-Garanzia, alcuni errori hanno nuovamente inciso in misura significativa sui pagamenti. I seminativi sono meno esposti ai rischi di errore rispetto ai premi «animali», mentre le altre categorie di spesa non soggette al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) presentano un livello di rischio più elevato, pur essendo sottoposte a controlli meno efficienti;

b)

per le azioni strutturali, nonostante un miglioramento dei sistemi di supervisione e di controllo soprattutto presso la Commissione, a livello degli Stati membri si rilevano errori della stessa natura e della stessa frequenza di quelli osservati negli esercizi precedenti (7)

13.

richiama l'attenzione sui risultati più importanti delle verifiche della Corte dei conti per quanto riguarda i due ambiti principali in cui vige una gestione concorrente nell'esercizio 2002: (Relazione annuale relativa all'esercizio 2002, capitoli 1, 4 e 5.)

«AGRICOLTURA

gli organismi di certificazione hanno emesso riserve per le spese per un importo di 300 milioni di euro a causa di problemi relativi alle modalità con cui gli organismi pagatori hanno eseguito le operazioni (4.8, lettera b));

la Commissione non ha accettato i conti per un importo pari ad un quarto del totale dichiarato (4.8, lettera b));

gli audit degli organismi di certificazione non offrono alcuna garanzia circa l'esattezza delle informazioni trasmesse dai richiedenti agli organismi pagatori nel quadro dei regimi di aiuto della PAC (4.7, lettera d));

il SIGC (8) rappresenta un'importante fonte di informazione quanto alla legittimità e regolarità dei pagamenti effettuati dal FEAOG, ma esso copre solo il 58 % circa di tali pagamenti (1.43) e solo 14 Stati membri lo hanno posto pienamente in atto (4.23), sebbene «i risultati dei controlli SIGC costituiscano una fonte importante di elementi probatori concernenti la legittimità e la regolarità delle operazioni della PAC» (4.13); ritiene che gli Stati membri che non applicano il SIGC debbano perdere il loro diritto di accesso al sostegno agricolo da parte del FEAOG-Garanzia;

la spesa a titolo della PAC, considerata globalmente, presenta, come negli esercizi precedenti, «una significativa incidenza di errori» (4.49);

FONDI STRUTTURALI

Carenze del sistema

gli Stati membri non hanno sempre fornito alle autorità di gestione, alle autorità di pagamento ed agli organismi intermedi, prima della fine del 2002, orientamenti adeguati per istituire i sistemi di gestione e di controllo necessari per quanto concerne le forme di intervento nel periodo di programmazione 2000-2006 (5.27);

non tutti i sistemi di gestione e di controllo esaminati dalla Corte dei conti rispettano i criteri previsti dal regolamento, benché il periodo di programmazione 2000-2006 sia già nel terzo anno di esecuzione (5.32);

circa il 15% delle spese complessive del periodo di programmazione 2000-2006 è stato effettuato senza che la Commissione abbia ottenuto una garanzia sufficiente che i sistemi nazionali di supervisione e di controllo funzionino come previsto dalla normativa (5.32);

Test di convalida

fra gli errori a livello dei beneficiari finali che hanno interessato l'ammissibilità alle sovvenzioni della spesa, la Corte dei conti menziona azioni o persone non collegate ai programmi interessati, la mancata presa in considerazione nel calcolo del costo netto dei progetti, dei proventi generati o di altre entrate, dichiarazioni multiple della stessa spesa e spese prive di documenti giustificativi, l'uso di tassi arbitrari di imputazione dei costi, errori di calcolo «e molte altre inosservanze della regolamentazione comunitaria» (5.40);»

14.

richiama l'attenzione sulle osservazioni più volte ribadite dalla Corte dei conti quanto alle gravi carenze nei sistemi di supervisione e controllo degli Stati membri e deplora la reticenza degli Stati membri nel collaborare con la Commissione al fine di garantire l'utilizzo dei crediti in conformità del principio di buona gestione finanziaria, e deplora altresì che a tale obbligo si stia adempiendo lentamente e con difficoltà;

15.

segnala come aspetti importanti per una comprensione di tale situazione i punti seguenti:

a)

la base giuridica per la gestione concorrente è sviluppata nella legislazione secondaria (principalmente nella legislazione settoriale sul FEAOG-Garanzia e i Fondi strutturali) e non nel trattato;

b)

benché la Commissione abbia il diritto di iniziativa nella legislazione settoriale e sia l'organo effettivamente responsabile, dal punto di vista giuridico, dell'esecuzione del bilancio in virtù del citato articolo 274 del trattato, le sue competenze possono essere limitate da una legislazione settoriale adottata dal Consiglio e dal Parlamento;

c)

la Commissione non ha altra possibilità d'azione se non quella stabilita dalla legislazione settoriale, che, in linea generale, non offre alla Commissione altri mezzi diversi dagli strumenti e dalle procedure di supervisione nonché dalle correzioni finanziarie;

16.

sottolinea che, fatti salvi gli obblighi della Commissione ai sensi del trattato, è l'autorità legislativa a definire la competenza della Commissione negli ambiti d'applicazione della legislazione settoriale e ciò potrebbe originare uno squilibrio tra questi due ambiti, con ripercussioni negative sulle possibilità di garantire l'utilizzo degli stanziamenti in conformità del principio di buona gestione finanziaria;

17.

segnala che la responsabilità politica generale, stando al trattato, ricade chiaramente sulla Commissione; rimarca il fatto che la responsabilità delle numerose carenze segnalate dalla Corte dei conti debbano essere attribuite all'inattività della Commissione nel garantire il funzionamento di questi stessi sistemi di controllo, alla complessità normativa e all'insufficienza dei sistemi di supervisione e controllo degli Stati membri;

Raccomandazioni

18.

ritiene che fra l'altro, e anche a causa dell'allargamento, sia assolutamente necessario trovare il giusto equilibrio fra la responsabilità della Commissione e gli strumenti giuridici di cui dispone nell'esercitare tale responsabilità;

19.

ritiene che dalle stesse norme che disciplinano la gestione concorrente si desume la necessità di un clima di coordinamento, collaborazione e dialogo fra gli organismi che intervengono nell'esecuzione del bilancio e che, in assenza di un simile clima, sarà difficile immaginare un'esecuzione del bilancio conforme al principio di buona gestione finanziaria;

20.

ritiene altresì che tale clima di intesa possa condurre a promuovere una visione comune dei rischi e delle carenze nell'esecuzione del bilancio in tali ambiti;

21.

segnala che la Commissione è la prima ad avere un interesse primario a far sì che le disposizioni in materia di supervisione e controllo siano pienamente osservate, e che la condiscendenza della Commissione in tale ambito non fa che indebolirne la posizione nei settori in cui vige la gestione concorrente;

22.

chiede alla Commissione di migliorare, nei prossimi esercizi, l'esecuzione del bilancio:

«IN GENERALE

a)

vigilando affinché nella legislazione settoriale non vengano introdotte deroghe all'applicazione del regolamento finanziario;

b)

prestando maggiore attenzione alla doppia funzione degli Stati membri in quanto membri del Consiglio e Stati nazionali, tenendo conto dell'obbligo della Commissione di eseguire il bilancio in conformità del principio di buona gestione finanziaria;

c)

osservando rigorosamente le disposizioni del trattato e del diritto derivato nella prassi della Commissione e degli Stati membri nei settori in cui viga la gestione concorrente;

d)

introducendo, ove opportuno, norme comuni che migliorino la possibilità che le autorità nazionali eseguano la loro parte di lavoro;

e)

assumendo pienamente il ruolo di protezione degli interessi economici della Comunità, che non coincidono necessariamente con gli interessi dei vari Stati membri;

AGRICOLTURA

f)

presentando proposte di percentuali di correzione fisse più elevate per le carenze del sistema;

g)

intervenendo i tutti i modi affinché il SIGC venga applicato in tutti gli Stati membri;

FONDI STRUTTURALI

h)

realizzando uno studio della capacità amministrativa tanto dei vecchi Stati membri, quanto dei nuovi, e aumentando la frequenza dei controlli nei paesi e nelle regioni dalla struttura amministrativa relativamente debole;

i)

migliorando considerevolmente i propri strumenti di controllo dell'osservanza del principio di addizionalità e le disposizioni relative all'ammissibilità alle sovvenzioni;

j)

esercitando pienamente il diritto ad eseguire controlli sul campo e applicare le correzioni finanziarie nei confronti degli Stati membri;»

23.

ritiene che la gestione concorrente sia adeguata, quale metodo di gestione, per realizzare le politiche comunitarie nei due principali settori di bilancio, l'agricoltura e i Fondi strutturali, caratterizzati da un numero molto elevato di beneficiari e da importi assai notevoli (77,6% degli stanziamenti di impegno nel 2002); sottolinea tuttavia che una corretta realizzazione di tali politiche implica che tanto la Commissione, quanto le autorità nazionali, eseguano i rispettivi compiti;

Audit e gestione concorrente

24.

plaude alle iniziative intraprese dalla Commissione per coordinare e armonizzare i programmi di audit nonché ai metodi volti ad ottenere la concezione di un audit integrale;

25.

esprime interesse per lo sviluppo di tale iniziativa e si augura di ricevere informazioni aggiornate sui risultati raggiunti, sulle reticenze osservate, sugli ostacoli superati nonché sul calendario delle future azioni nella relazione della Commissione sul seguito dato;

26.

si compiace dell'idea sottesa ai cosiddetti «contratti di fiducia»; comprende la scarsezza di informazioni al riguardo, visto il carattere embrionale dell'esperienza pilota, ma auspica di essere puntualmente informato dei risultati di tale processo nonché delle misure adottate per promuovere la firma di questi contratti nonostante il carattere volontario degli stessi; sottolinea, con piacere, la disponibilità di Austria e Danimarca a sottoporsi a tale misura e invita tutti gli altri Stati membri a seguire il loro esempio;

27.

è preoccupato per la mancanza di contratti di fiducia nell'ambito del Fondo sociale europeo con gli Stati membri (9);

28.

ritiene che sia gli Stati membri che la Commissione debbano lavorare ai fini della definizione di una strategia uniforme di revisione dei conti per i programmi soggetti alla gestione congiunta; apprezza nel contesto gli sforzi compiuti dalla Commissione e da alcuni Stati membri per la stipula di contratti di fiducia; sostiene che, parallelamente a tali sforzi, debba essere istituita una procedura affidabile per la consegna della dichiarazione di affidabilità, che dovrebbe essere svolta annualmente dalle autorità competenti per i Fondi strutturali negli Stati membri e il cui esito verrebbe poi ripreso a livello comunitario; prende atto delle resistenze manifestate da molti Stati membri contro l'introduzione di una dichiarazione di affidabilità annuale, proposta per la prima volta dalla Commissione il 7 ottobre 2002, in una riunione con i competenti ministri degli Stati membri; deplora tuttavia l'evidente mancanza di disponibilità della Commissione a portare attivamente avanti tali proposte nell'ambito della comitatologia;

Recupero

29.

constata, considerando le risposte della Commissione (10), l'ampia frammentazione esistente nell'ambito del recupero dei fondi indebitamente versati;

30.

auspica di poter venire a conoscenza dei criteri di armonizzazione di tale gestione e del grado di realizzazione;

31.

chiede alla Commissione di presentare, nella sua relazione sul seguito dato, un quadro completo che consenta confronti omogenei, sia aggiornato periodicamente e contenga informazioni sufficienti sugli importi pendenti, il numero di dossier risolti e da risolversi e il grado di efficienza di ciascuna delle unità di recupero;

Riforma della Commissione

Aspetti generali

32.

rileva che i progressi registrati nell'attuazione delle varie azioni del Libro bianco non sono omogenei; constata che, malgrado tali progressi, vi sono ritardi e difficoltà da superare in numerosi settori;

33.

prende atto della comunicazione della Commissione del 10 febbraio 2004, su «Completare il mandato di riforma: relazione sullo stato d'avanzamento e misure da attuare nel 2004» (COM(2004) 93); riconosce che l'adozione di quasi tutti i 98 interventi di riforma segna il completamento della fase normativa, reputa tuttavia che lo spirito della riforma vada mantenuto al fine di garantirne la piena applicazione;

34.

rammenta che è fondamentale che vengano registrati rapidamente progressi in materia di «cultura amministrativa» e che, a tale proposito, si faccia tutto il possibile per garantire che il sistema in cui opera l'ordinatore delegato funzioni in modo ottimale; giudica indispensabili ulteriori sforzi perché si proceda ad una adeguata evoluzione della mentalità in materia di responsabilizzazione del personale affinché ciascun funzionario, indipendentemente dalla sua posizione gerarchica, si senta coinvolto e parte in causa del lavoro in comune; auspica che i responsabili della gestione non risparmino gli sforzi per conseguire tale obiettivo;

35.

insiste affinché gli sforzi ancora necessari per ottimizzare la riforma siano effettuati al più presto, segnatamente in materia di gestione delle risorse umane (individuazione delle priorità, comprese quelle «negative», ridistribuzione delle risorse per destinarle ad azioni prioritarie, valutazione delle esigenze e delle azioni in materia di formazione per colmare i «deficit di competenza») e di attuazione delle 24 norme di controllo; si aspetta che tali progressi traspariscano già nelle prossime relazioni annuali di attività;

36.

si compiace per le misure adottate dalla Commissione al fine di garantire ulteriori progressi in materia di armonizzazione delle condizioni in cui i direttori generali formulano riserve nelle loro relazioni annuali; auspica che tali misure vengano applicate nel corso del prossimo esercizio di redazione delle relazioni annuali per contribuire alla valutazione delle riserve espresse e facilitare l'individuazione delle misure correttive;

37.

ritiene che la parte della riforma collegata alla modifica dello statuto dei funzionari sia parimenti importante poiché si tratta di uno strumento essenziale per accompagnare la riforma della gestione delle risorse umane; auspica, di conseguenza, che la Commissione tenga conto del parere del Parlamento al riguardo;

38.

approva gli sforzi della Commissione volti ad istituire un «concetto globale in materia di denuncia delle anomalie», sottolineando che tale dottrina può rivelarsi efficace soltanto laddove i membri del personale ne siano a conoscenza; esorta la Commissione a fare in modo che il personale abbia libero accesso alle relative informazioni;

Controllo finanziario decentrato e valutazione dei rischi

39.

riconosce che la Commissione ha messo in atto un grande impegno per assicurare il passaggio da un sistema di controllo centrale ad un sistema di controllo decentrato (inteso come controllo proprio dell'amministrazione), il che ha, tra le altre cose, consentito di trasferire 200 posti dalla DG Controllo finanziario in parte ad altre direzioni generali per rafforzarne i sistemi di controllo interno e in parte al nuovo servizio di audit interno;

40.

ricorda che un elemento centrale in qualsiasi discussione sulla struttura e sulla forma di controllo finanziario più adeguate, sarà la questione della definizione di un equilibrio corretto tra i requisiti operativi e i requisiti di controllo; ritiene che la precisione nel rispetto delle regole e degli orientamenti non vada necessariamente sempre di pari passo con un efficiente svolgimento dei compiti;

41.

ritiene che un impegno a livello di controllo che si concentri unicamente su come evitare errori formali, possa ostacolare i miglioramenti in termini di efficienza, poiché incoraggia ad assumere un comportamento eccessivamente basato sulle regole con le note conseguenze: insufficiente flessibilità e burocrazia; è pertanto del parere che la valutazione dei rischi sia un elemento decisivo nell'organizzazione del controllo interno, poiché solo attraverso la valutazione dei rischi è possibile assicurare che il risultato del controllo interno sia proporzionato ai costi;

42.

constata che le 24 norme di controllo interne, che costituiscono il quadro per la definizione del controllo interno della Commissione, adottate dalla Commissione nel 2000 e modificate nel 2001, non sono ancora del tutto in vigore; osserva che la norma n. 11 recita: «Ogni DG è tenuta ad analizzare sistematicamente i rischi correlati alle sue attività principali almeno una volta all'anno, a sviluppare piani d'azione adeguati ad affrontarli e ad incaricare personale responsabile dell'attuazione di tali piani» (11);

43.

ritiene, alla luce del ruolo assolutamente fondamentale della valutazione dei rischi nel controllo interno, che le relazioni della Commissione sull'applicazione di detta norma siano allarmanti e insoddisfacenti (12); esorta pertanto la Commissione a dare maggiore importanza all'attuazione della valutazione dei rischi e degli altri elementi del sistema di controllo interno; auspica una rapida applicazione generalizzata delle norme di controllo interno (13);

44.

deplora la carenza di contabili in seno alla Commissione, sottolineando l'elevata frequenza con cui sono stati sostituiti i contabili nel 2002;

Riforma del sistema contabile

45.

rileva che il futuro sistema di contabilità deve assicurare il totale ricorso ad una contabilità per competenza, garantire la coerenza dei dati e un accesso sicuro;

46.

sottolinea che uno degli interrogativi finora è stato se la Commissione debba adottare un'impostazione globale e fare una migrazione diretta verso un sistema unico totalmente integrato o muoversi a tappe, mediante una fase transitoria che tenga conto delle esigenze dei sistemi locali;

47.

prende atto del fatto che la Commissione preferisce quest'ultima opzione in quanto la ritiene più sicura e valida ed anche perché è necessaria una convalida su larga scala prima di poter agganciare i sistemi locali al sistema centrale;

48.

nota i seguenti progressi effettuati per l'attuazione delle prime fasi della riforma nel 2003:

a)

definizione dei criteri contabili;

b)

documentazione dei fabbisogni degli utenti;

c)

definizione degli eventi contabili;

d)

piano contabile per la codificazione di tutte le transazioni;

e)

manuale di contabilità;

49.

prende nota dello studio di fattibilità svolto dalla Price Waterhouse Coopers sul progetto MAS della Commissione e delle sue principali raccomandazioni per la riuscita del progetto;

50.

ricorda che il regolamento finanziario si basa su un sistema duplice che associa la contabilità di esercizio per i conti finanziari generali e la contabilità di cassa per i conti di bilancio; osserva che questo dispositivo di pratiche contabili del settore pubblico è certificato dalla federazione internazionale degli esperti contabili e che la maggior parte degli Stati membri ha adottato questo sistema; tuttavia sottolinea che esso rende necessario riconciliare in modo permanente l'esecuzione di bilancio e i suoi risultati;

51.

nota che questo sistema duplice comporta l'utilizzazione di una contabilità a partita doppia per i conti finanziari generali mentre il regime semplice viene mantenuto per i conti di bilancio di cui l'autorità di bilancio si serve per verificare lo stato di esecuzione del bilancio;

52.

accoglie con favore gli sforzi della Commissione per mantenere il calendario stabilito dalla normativa vigente pur riconoscendo che le scadenze sono molto ravvicinate, considerata l'esperienza effettuata da diversi Stati membri che hanno avviato un processo simile di modernizzazione dei conti del settore pubblico; riconosce pertanto l'opportunità di adottare un'impostazione graduale che si concentri innanzitutto sull'eliminazione di qualsiasi importante carenza in tema di sicurezza e discrepanze di contabilità, e che assicuri in secondo luogo che la contabilità del 2005 sia presentata sulla base della contabilità dell'esercizio e infine che si istituisca un sistema integrato e coerente quale base della nuova architettura;

53.

ritiene che le tutte le istituzioni UE e le agenzie decentrate debbano dotarsi anch'esse di sistemi di contabilità compatibili con il nuovo quadro, basati su principi e criteri analoghi a quelli disposti dal regolamento finanziario;

54.

considera essenziale per il successo di MAS una piena cooperazione e il pieno contributo di tutte le direzioni della Commissione (parti interessate); si aspetta anche che la DG Bilanci tenga conto al massimo delle esigenze degli utenti;

55.

sottolinea l'elevata priorità che il Parlamento attribuisce all'uniformità dei dati del nuovo sistema e in particolare alla creazione di un registro centrale delle fatture e alla base dati degli imprenditori che fornirà informazioni complete, accurate e dettagliate della situazione delle relazioni contrattuali delle istituzioni;

56.

sottolinea la scadenza del 2005 per il processo di convalida delle interfacce tra i sistemi locali e il sistema centrale, dopo la quale i dati forniti dai sistemi non convalidati non verranno riconosciuti; chiede che venga garantita l'osservanza della scadenza da parte di tutti i servizi senza nessuna eccezione;

57.

riconosce che l'opzione 3, quale presentata nella sopramenzionata comunicazione della Commissione su MAS, rappresenta l'unico approccio realistico, anche se intermedio, per adempiere ai criteri essenziali di un moderno sistema di contabilità per competenza entro il 1o gennaio 2005 e alle esigenze settoriali dei servizi operativi, sottolinea che la scadenza del 2005, prevista dal nuovo regolamento finanziario, pertanto un obiettivo prioritario del Parlamento, non costituisce la fine del processo di riforma, in quanto il sistema informatico a sostegno dell'architettura della nuova contabilità dovrà essere installato per raggiungere l'obiettivo di un sistema informatico veramente integrato (come previsto dall'opzione 2);

58.

ricorda che sia il servizio interno di audit sia la Corte dei Conti rivestono lo stato di osservatore nel comitato dei criteri di contabilità e nel comitato di supervisione nel contesto del progetto MAS e li incoraggia a seguire da vicino i progressi della riforma offrendo una consulenza costruttiva e tempestiva, nonché, ove necessario, allertando prontamente i responsabili del progetto in modo che possano reagire al momento dell'esecuzione delle varie fasi;

Strutture di controllo dopo la riforma

Questioni generali

59.

ricorda che la riforma amministrativa è stata uno degli obiettivi principali dell'attuale Commissione, che il Libro bianco «La riforma della Commissione» è stato approvato il 1o marzo 2000 e che la Commissione si è impegnata a porre in atto un programma ambizioso volto a rafforzare l'indipendenza, la responsabilità, l'efficacia, la trasparenza e l'applicazione dei modelli di responsabilità più elevati; segnala che sono stati fatti numerosi passi molto importanti e necessari in avanti nella giusta direzione, ma che continua ad essere necessario eliminare potenziali ostacoli alla riforma;

60.

ritiene che le condizioni generali degli appalti con le istituzioni europee debbano obbligare la parte contraente a cooperare pienamente per chiarire la proprietà ultima di importanti posizioni all'interno di un'impresa, qualora vi sia motivo di sospettare un possibile conflitto di interessi;

61.

segnala che dall'esame dei problemi riscontrati nel caso di Eurostat si desume che devono esistere salvaguardie contro l'occultamento di informazioni critiche;

62.

segnala che la gestione finanziaria e le strutture di controllo comprendono ora i seguenti elementi organizzativi chiave:

a)

i direttori generali come ordinatori di pagamento delegati

b)

il servizio di audit interno

c)

il Comitato di seguito degli audit

d)

le Capacità di audit interne (livello DG)

e)

il contabile

f)

il Servizio finanziario centrale presso la Direzione generale Bilanci;

63.

ritiene che il caso Eurostat abbia messo in risalto la necessità di rivedere le relazioni esistenti fra i vari attori e i Commissari a titolo individuale e il Collegio dei Commissari, nonché il funzionamento della catena di responsabilità, onde garantire che si facciano progressi non solo nell'ambito della gestione finanziaria, ma anche nella struttura di governance della Commissione;

64.

ribadisce il paragrafo 1 della sua risoluzione del 4 dicembre 2003 sulla relazione della Commissione sulla valutazione delle attività dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (14), secondo cui «è stato un errore concentrare le competenze relative alla predisposizione del bilancio e alla contabilità e quelle relative alla lotta alle frodi nelle mani di un solo membro della Commissione, dal momento che si viene inevitabilmente a creare un conflitto di interessi»; insiste sull'opportunità che tale conflitto di interessi venga evitato in futuro; invita la Commissione ad adottare misure volte a separare le responsabilità dei Commissari per quanto riguarda il settore del bilancio e quello del controllo dei bilanci;

65.

sottolinea l'importanza politica che attribuisce alle constatazioni e conclusioni di cui alla voce «Eurostat» della sua risoluzione del 29 gennaio 2004 (15) sul seguito dell'approvazione della gestione 2001 ai fini dell'accertamento delle responsabilità per i fatti relativi a Eurostat e constata che la presentazione alle autorità giudiziarie da parte dell'OLAF delle irregolarità avvenute in Eurostat consiglia un'attitudine vigile in vista della possibilità di esigere responsabilità politiche ai commissari interessati, in funzione dell'evoluzione dei processi giudiziari in corso;

I direttori generali come ordinatori di pagamento delegati

66.

ritiene che l'efficienza, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità siano migliorando grazie all'introduzione di un sistema che esige da ciascun direttore generale o caposervizio una relazione annuale di attività, accompagnata da una dichiarazione sul grado di fiducia nell'efficacia dei controlli del suo dipartimento, al punto che essi sono diventati uno strumento chiave nella valutazione annuale della gestione del bilancio da parte della Corte dei conti;

67.

ribadisce le sue richieste e raccomandazioni, già formulate al paragrafo 20 della sua risoluzione del 4 dicembre 2003, che nel regolamento finanziario siano previsti controlli più efficaci dei direttori generali, nella loro qualità di ordinatori, al fine di impedire abusi di potere; che il contabile della Commissione controlli le informazioni trasmesse dai direttori generali, effettuando almeno verifiche a campione, e che le cosiddette «capacità di revisione dei conti» interne alle direzioni generali non siano più solo sottoposte ai direttori generali, ma anche ai verificatori interni;

68.

deplora esplicitamente il mancato accoglimento, da parte della Commissione, della sua richiesta, formulata al paragrafo 21 della sua risoluzione del 4 dicembre 2003, di presentare le necessarie proposte legislative per la modifica del regolamento finanziario ovvero per la modifica delle pertinenti disposizioni di attuazione;

69.

ritiene che ciascun Commissario debba rispondere dei servizi posti sotto la sua autorità e debba fare in modo che gli obiettivi di tali servizi siano raggiunti nel pieno rispetto dei principi di buona gestione finanziaria;

70.

si attende che sia accolta la richiesta di cambiamenti strutturali nelle relazioni tra i Commissari e i direttori generali , espressa nel paragrafo 30, primo trattino, della sua risoluzione del 29 gennaio 2004;

Servizio di revisione contabile interna

71.

ricorda che il revisore interno è indipendente nell'esecuzione dei suoi compiti, come stabilito dal regolamento finanziario (capitolo 8, articolo 85); fa riferimento al fatto che l'articolo 85 del regolamento finanziario si riferisce direttamente alle pertinenti norme internazionali e che tali norme sono standard internazionali per la pratica professionale della revisione interna elaborati dall'Istituto di revisori interni (www.theiia.org);

72.

pone in rilievo in particolare i seguenti standard (16):

1100 Indipendenza e obiettività

L'attività di revisione interna deve essere indipendente e i revisori interni devono essere obiettivi al momento di svolgere le loro funzioni

1110 Indipendenza organizzativa

Il revisore capo deve essere responsabile a un livello organizzativo che consenta ai revisori interni di adempiere alle proprie responsabilità

1110.A1 L'attività di revisione interna deve essere esente da ingerenze per quanto concerne la determinazione del suo ambito, l'esecuzione dei suoi compiti e la comunicazione dei risultati

73.

ritiene pertanto che il servizio di revisione interna debba essere strettamente integrato nella Presidenza della Commissione; sottolinea che è molto importante che tale servizio non ricada sotto la linea gerarchica delle singole direzioni generali, al fine di garantire un effettivo controllo interno;

Comitato di seguito degli audit

74.

constata che il Comitato di seguito (CSA) è stato configurato nel «Charter of the Internal Audit Service of the European Commission» (SEC(2000) 1801/2 del 31.10.2000) (17) con la responsabilità principale di effettuare il seguito delle azioni avviate nelle direzioni generali e nei servizi in conseguenza delle analisi, delle valutazioni e delle raccomandazioni dei revisori interni ed esterni;

75.

ritiene inoltre che il Comitato di seguito degli audit assista il Collegio dei Commissari per garantire che il lavoro del servizio di audit interno sia preso in considerazione da parte dei servizi della Commissione, e possa in tal modo proporre alla Commissione le misure appropriate;

76.

accoglie con soddisfazione la risposta della Commissione, secondo la quale il Comitato di seguito degli audit informa il Collegio di qualunque eventuale elemento di conflitto derivante dal proprio lavoro, sul quale, a suo parere, il Collegio dovrebbe adottare una misura, mettendo il Segretario generale (18) a conoscenza dei verbali delle riunioni di tale comitato;

77.

segnala come, nella sua relazione annuale 2001 (19), la Corte dei conti dichiarasse «contrario alle norme abituali che escludono che il presidente di un comitato di audit svolga, nell'organizzazione, un ruolo che possa dar adito a conflitti di interessi» (9.56); ritiene che in tal senso sarebbe opportuno depurare le norme di funzionamento di tale comitato in modo da:

a)

garantire l'assenza di conflitti di interessi,

b)

trasferire il segretariato del comitato alle dipendenze del Segretariato generale, come suggerisce lo stesso comitato nella sua relazione annuale e

c)

dare pubblicità alle sue relazioni annuali, includendovi una valutazione del grado di osservanza dei suggerimenti contenuti nelle relazioni di audit;

Capacità di audit interno (livello DG)

78.

segnala che, sebbene il regolamento finanziario preveda unicamente la figura di revisore interno, la Commissione ha deciso, nel 2000, di creare Capacità di audit interno (CAI) in ciascun dipartimento, affinché prestino assistenza ai direttori generali e ai capiservizio nello svolgimento delle loro nuove responsabilità relative alla gestione finanziaria;

79.

auspica che la Commissione migliori i canali di informazione tra gli organi centrali e periferici di revisione contabile interna nonché tra gli organi centrali e periferici di controllo (20);

80.

chiede alla Commissione di effettuare una riforma delle norme che regolano le Capacità di audit interno alla luce del nuovo regolamento finanziario;

81.

ritiene che questa riforma dovrebbe garantire una fluidità e autonomia funzionale nelle relazioni tra le Capacità di audit interno e il servizio di revisione contabile interna, consolidando, ove opportuno, tutti i vincoli e le relazioni previsti nella comunicazione alla Commissione del vicepresidente Kinnock sulle condizioni per l'istituzione di una Capacità di audit interno in ogni servizio della Commissione (SEC(2000) 1803/3) (21);

Servizio finanziario centrale presso la Direzione generale dei bilanci

82.

ricorda che la riforma verte in particolare sul decentramento dei controlli finanziari; ritiene che a sua volta ciò crei l'imperiosa necessità di sviluppare forme più adeguate e verificabili di supervisione centrale della gestione dei sistemi di controllo che operano nei vari dipartimenti; ritiene che tale supervisione centrale della gestione dovrebbe culminare in un parere ufficiale sulla qualità dei sistemi interni di controllo dei dipartimenti ed essere pubblicata nella sua forma originale all'interno della relazione sintetica;

83.

esprime preoccupazione per l'elevato indice di rotazione del personale amministrativo all'interno della Commissione europea e chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie per determinare ed eliminare le cause di tale problema;

84.

ritiene necessaria una relazione flessibile tra gli organi centrali di controllo finanziario e gli organi di controllo finanziario di ogni direzione generale o servizio, al fine di conseguire la stessa relazione che si ritiene opportuna in materia di revisione contabile interna;

85.

accoglie con soddisfazione l'intervento della Commissione, secondo cui tanto il servizio di audit interno quanto le capacità di audit interne potranno valutare i sistemi di controllo e i risultati degli audit e controlli saranno trasmessi al Servizio finanziario centrale (SFC) e al servizio di audit interno e saranno inclusi nella relazione annuale di sintesi (22);

Dipartimento di contabilità presso la Direzione generale dei bilanci

86.

ricorda che, in conformità dell'articolo 61, lettera e) del regolamento finanziario, è di competenza del contabile «definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili»;

87.

ricorda che, per esercitare tale responsabilità, il contabile «ottiene dagli ordinatori, che ne garantiscono l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un quadro fedele del patrimonio delle comunità e dell'esecuzione del bilancio» (articolo 61, paragrafo 2, del regolamento finanziario);

88.

condivide l'idea della Commissione quanto alla necessità di conservare le sinergie di lavoro relative alla gestione finanziaria, senza incidere sull'indipendenza funzionale degli organi di controllo e sul riconoscimento della categoria adeguata ai responsabili di tali servizi.

Ufficio europeo antifrode (OLAF)

89.

accoglie favorevolmente la proposta della Commissione (COM(2004) 103) che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo ad OLAF; ribadisce il paragrafo 38 della sua risoluzione sulla relazione annuale 2002 relativa alla lotta contro la frode, in cui constatava che le proposte legislative presentate dalla Commissione vanno in parte nella direzione giusta, ma che comunque i seguenti punti sono totalmente inaccettabili tanto da poter essere considerati quasi provocatori:

a)

anziché stabilire che l'OLAF adempia finalmente e integralmente al proprio compito fondamentale, a lungo trascurato, nell'ambito delle indagini interne, la proposta della Commissione apre esplicitamente all'OLAF la possibilità di rinunciare a tali indagini anche se esistono indizi sufficienti dell'esistenza di reati di frode o corruzione o altre azioni illegali a danno degli interessi finanziari della Comunità;

b)

anziché collegare amministrativamente il Segretariato del comitato di vigilanza dell'OLAF al Segretariato generale del Parlamento europeo, la Commissione propone ora di collegarlo alla Commissione stessa, il che mette in discussione l'indipendenza del comitato di vigilanza;

c)

anziché rafforzare i diritti di coloro che sono interessati da un'indagine interna, s'intende togliergli la possibilità, finora prevista dal regolamento OLAF, di adire la Corte di giustizia se l'OLAF adotta provvedimenti che arrecano loro pregiudizio, lasciando in tal modo libero il campo agli abusi di potere (ad esempio avvio di un'indagine senza motivi sufficienti, durata eccessiva delle indagini) perché tali infrazioni verrebbero in futuro sottratte al controllo giudiziario;

90.

accoglie con soddisfazione l'intenzione della Commissione di stabilire che le comunicazioni all'OLAF dalle Direzioni generali siano comunicate al commissario competente (23);

91.

richiama la menzionata risoluzione del 4 dicembre 2003, nella quale appoggia l'annuncio fatto dal Presidente della Commissione di conferire maggiore priorità ai compiti basilari dell'OLAF, migliorare il flusso di informazione tra l'OLAF e le istituzioni, tutelare meglio i diritti alla difesa degli indagati nonché potenziare il ruolo del comitato di vigilanza;

92.

reputa incomprensibile che la Commissione abbia inoltrato con più di un anno di ritardo la relazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1073/1999 e che ora, previa approvazione della menzionata risoluzione del 4 dicembre 2003 da parte del Parlamento europeo, abbia aspettato quasi tre mesi prima di deliberare, il 9 febbraio 2004, un relativo pacchetto di proposte; rileva che questi ritardi hanno praticamente reso impossibile conseguire, prima delle elezioni europee, un miglioramento del regolamento (CE) n. 1073/1999;

93.

ritiene che il comitato di supervisione dell'OLAF dovrebbe essere pienamente indipendente dalla Commissione;

94.

si dichiara profondamente preoccupato per il fatto che il direttore di OLAF abbia dichiarato la sua intenzione di non dar seguito alla raccomandazione del Mediatore quanto alla riapertura del caso relativo all'impresa Blue Dragon; sottolinea che il comitato di vigilanza relativo ad OLAF ha posto un serio punto interrogativo in merito al trattamento del caso da parte di OLAF; invita OLAF a seguire le raccomandazioni del comitato di vigilanza; accoglie favorevolmente la riapertura del caso da parte della Commissione;

95.

sottolinea che la maggior parte dei 1000 casi che l'OLAF ha ereditato dall'UCLAF è stata chiusa; invita il comitato di vigilanza a indagare in merito a quanti casi sono stati chiusi senza risultato; invita il comitato di vigilanza a controllare con attenzione che i casi non siano stati chiusi in modo illegittimo;

Presentazione dei risultati dei controlli contabili

96.

sottolinea l'importanza del principio che il controllato ha il diritto di pronunciarsi sui risultati del controllo presentati dal controllore; richiama l'attenzione sul fatto che l'efficacia del controllo parlamentare sulla gestione finanziaria dell'UE dipende in larga misura dalla qualità e dal valore delle informazioni contenute nelle relazioni speciali e nelle relazioni annuali della Corte dei conti;

97.

ricorda che la procedura di approvazione della gestione è un processo che ha come obiettivo tra l'altro di migliorare la gestione finanziaria dell'UE creando, sulla base delle relazioni della Corte dei conti e le risposte e i pareri delle istituzioni, una migliore base per il processo decisionale; accoglie con soddisfazione il fatto che, in pratica, la Corte non soltanto contribuisce a correggere le carenze ma anche a sviluppare e migliorare la gestione dell'UE identificando e segnalando soluzioni suscettibili di migliorare la situazione; ricorda che i miglioramenti presuppongono naturalmente che il controllato dimostri di accogliere le raccomandazioni del controllore;

98.

ricorda che la Corte dei conti — nonostante il suo nome — non è un organismo giurisdizionale, non ha poteri di adottare decisioni e i risultati ottenuti sono soltanto in funzione della qualità delle sue relazioni;

99.

ritiene che i risultati delle indagini della Corte dei conti dipendono essenzialmente dalla procedura e dal seguito dato ai risultati delle indagini della Corte da parte dell'autorità incaricata di approvare la gestione di bilancio e che, pertanto, la Corte e l'autorità incaricata dell'approvazione della gestione di bilancio hanno un interesse comune di migliorare la qualità delle relazioni e l'esame di tali relazioni da parte della commissione competente;

100.

indica che l'atteggiamento della Commissione nei confronti dei risultati dei controlli della Corte varia in funzione dei settori indagati; segnala che la Commissione spesso si dichiara d'accordo con le raccomandazioni della Corte per quanto riguarda le risorse proprie ma che molte volte critica i risultati e le osservazioni della Corte per quanto riguarda la politica agricola comune, la politica strutturale e le azioni esterne;

101.

ritiene naturale che la Commissione e la Corte abbiano opinioni divergenti sul significato da dare al risultato dei controlli ma ritiene insoddisfacente che le due istituzioni non siano sempre d'accordo sulle premesse e i criteri da applicare in relazione alle indagini, cosa che si ripercuote sulla chiarezza del messaggio;

102.

auspica che, tanto la Commissione quanto la Corte, compiano maggiori sforzi per assicurare che i risultati dei controlli siano presentati all'autorità incaricata dell'approvazione della gestione nel modo più chiaro e inequivocabile possibile;

103.

accoglie con soddisfazione l'evoluzione positiva della collaborazione tra la Corte dei conti e la sua commissione competente e fa riferimento alla nuova procedura di presentazione di relazioni alla Commissione che prevede, tra l'altro, che le relazioni speciali siano presentate pubblicamente in una riunione della commissione competente così come le riunioni preparatorie a tal fine;

104.

auspica che questo contatto personale, positivo e di importanza essenziale per lo sviluppo della cooperazione tra le due istituzioni, possa essere mantenuto e sviluppato in futuro; ritiene opportuna l'istituzione di norme e procedure più precise per l'esame da parte della commissione competente delle relazioni speciali della Corte dei conti;

105.

chiede alle due parti di sviluppare ancora di più la procedura in modo che tanto i risultati dei controlli quanto le risposte della Commissione siano oggetto di un esame completo in commissione; è convinto che un esame presso la commissione parlamentare competente contribuisca in modo essenziale a richiamare l'attenzione sui problemi segnalati nella relazione di controllo e, pertanto, contribuisca al miglioramento della gestione economica dell'Unione;

106.

sottolinea inoltre il ruolo decisivo della Commissione nella trasmissione di informazioni sulla gestione finanziaria all'autorità incaricata dell'approvazione della gestione e al pubblico e chiede alla Commissione di continuare ad assicurare che venga concessa quantomeno la stessa importanza all'applicazione della politica e allo sviluppo della stessa; ritiene che numerosi casi di irregolarità e «metodi di gestione creativa» sono una conseguenza delle consuetudini seguite dalla Commissione che attribuiscono un'importanza e un prestigio molto maggiore allo sviluppo delle politiche che all'applicazione di quelle già decise;

Corruzione

107.

invita la Commissione ad aumentare i suoi sforzi per sostenere la strategia dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e degli Stati membri per lottare contro la corruzione, soprattutto per quanto riguarda settori come i pubblici appalti e i servizi doganali e di frontiera, così come il finanziamento dei partiti politici;

108.

ritiene che è sempre necessario prestare una maggiore attenzione alla trasparenza, alla responsabilità e all'efficacia delle amministrazioni pubbliche e segnalare all'opinione pubblica, mediante campagne, che la corruzione comporta un pericolo per l'economia e la società in generale; chiede alla Commissione di appoggiare le ONG nazionali e soprattutto quelle locali che operano per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla corruzione;

109.

auspica pertanto che la Commissione esamini attentamente quali ONG sostenere e che costringa queste ONG a rendere conto e a presentare dichiarazioni di affidabilità elaborate da controllori indipendenti, come si verifica per le imprese ordinarie;

110.

invita la Commissione a verificare che le ONG che ricevono il suo sostegno rispettino i requisiti di trasparenza nelle loro attività e abbiano una buona regolamentazione dei propri organi amministrativi;

B.   ASPETTI SETTORIALI

Risorse proprie

I contribuenti e il bilancio dell'UE

111.

ricorda che le entrate dell'Unione europea per il finanziamento delle proprie spese sono divise in tre categorie denominate «risorse proprie»: risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, quote zucchero e diritti doganali), risorse proprie calcolate sulla base dell'imposta sul valore aggiunto percepita dagli Stati membri e risorse proprie derivanti dal prodotto nazionale lordo degli Stati membri;

112.

osserva che le entrate della Comunità tramite le risorse proprie sono state finora insufficienti per finanziare le attività e le politiche dell'Unione europea ma rileva che dopo il 1970, quando i contributi finanziari degli Stati membri furono sostituiti dalle risorse proprie e dopo il 1988, quando furono introdotte le risorse proprie derivate dal PNL, sono state effettuate innumerevoli modifiche del sistema, generalmente in seguito a pressioni da parte degli Stati membri;

113.

ricorda che le risorse derivanti dall'IVA e dal PNL sono basate su statistiche macroeconomiche trasmesse dagli Stati membri e che la Corte dei conti non ha la possibilità di comprovare direttamente i relativi dati; richiama l'attenzione sul fatto che la Corte dei conti ritiene che esistano dubbi circa «l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni relative all'IVA contenute nelle informazioni elaborate dagli Stati membri» (punto 3.37 della relazione annuale del 2002);

114.

ritiene che esistano buoni motivi per modificare il finanziamento del bilancio dell'UE e che l'obiettivo deve essere di assicurare da un lato l'indipendenza economica dell'UE nei confronti dei contributi nazionali sottoposti alle decisioni dei parlamenti nazionali e, dall'altro, il finanziamento di tutte le azioni che dovrà realizzare un'Unione di 25 membri senza con ciò gravare ulteriormente sui contribuenti europei;

115.

fa notare che il bilancio annuale dell'UE costituisce soltanto, nel 2002, il 3,4% del totale delle risorse fiscali degli Stati membri (24)

116.

chiede alla Commissione di elaborare una relazione sulle possibilità di introdurre una relazione più diretta tra i contribuenti e il bilancio dell'UE, poiché tale regime rappresenterebbe non soltanto un vantaggio economico ma anche un importante strumento politico per il raggiungimento di tutti gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 del trattato CE;

Sistema di transito comunitario

117.

si compiace per il successo dell'audizione organizzata in seguito alle raccomandazioni formulate dalla prima commissione temporanea nel 1997; ricorda che la base per la creazione della commissione temporanea è stata la realizzazione del mercato interno, la necessità di un servizio doganale rapido ed efficace e un sistema di transito efficiente per assicurare il pagamento corretto dell'IVA e dei diritti doganali e che il Parlamento e il Consiglio, in seguito ai lavori della commissione d'inchiesta, hanno invitato la Commissione a modificare il sistema di transito comunitario ed a creare il nuovo sistema di transito informatizzato NCTS («New Computerised Transit System»);

118.

ritiene soddisfacente che gli Stati membri abbiano concluso tutte le misure obbligatorie e amministrative e che tutti gli uffici doganali della Comunità abbiano aderito all'NCTS; si compiace per il fatto che, già nella fase dello sviluppo dell'NCTS, si sia tenuto conto dell'ampliamento e che attualmente l'NCTS si rivela uno strumento particolarmente flessibile;

119.

osserva che probabilmente è prematuro valutare il successo del sistema dal punto di vista delle imprese di transito ma constata che, all'apparenza, gli imprenditori si mostrano alquanto reticenti ad applicarlo; chiede alla Commissione di realizzare il passaggio alla fase 3.2 dell'NCTS, che costituisce essenzialmente una questione nazionale, in quanto si spera che la funzione di gestione delle garanzie, che verrà avviata nella fase 3.2, agisca come forte incentivo affinché le imprese applichino il sistema;

120.

ritiene che i 68 milioni di euro che per il momento sono stati spesi per tale progetto saranno redditizi soltanto con un numero di utenti considerevolmente maggiore; ritiene inoltre che uno dei motivi del basso indice di adesione è la decisione di utilizzare una cosiddetta «architettura decentrata» la quale significa che le amministrazioni doganali nazionali devono utilizzare un'applicazione nazionale, in contrapposizione alla cosiddetta «architettura centralizzata», basata su un'applicazione comunitaria a cui tutte le amministrazioni doganali siano collegate;

121.

constata che la realtà continua ad essere estremamente lontana dalla raccomandazione formulata dalla commissione d'inchiesta secondo la quale tutti i servizi doganali nazionali devono funzionare come un unico servizio di fronte agli imprenditori; deplora di dover constatare che, sebbene la Commissione e le associazioni di imprenditori condividano questo obiettivo, le amministrazioni doganali nazionali si mostrano estremamente passive;

122.

constata inoltre che l'NCTS non può prevenire né lottare direttamente contro le frodi commesse mediante dichiarazioni doganali false che possono essere scoperte soltanto mediante controlli fisici; si compiace del fatto che, semplificando i compiti amministrativi dei funzionari doganali, l'NCTS può contribuire a liberare le risorse umane per lottare contro questa forma di frode; invita gli Stati membri a utilizzare le risorse liberate per realizzare controlli fisici estesi ed efficaci;

123.

rileva che la Commissione tollera che non siano considerati in regime di transito merci corredate da false dichiarazioni erronee o deliberate, con la conseguenza che non ci si può avvalere della garanzia secondo cui i documenti devono essere rispediti nel paese di entrata dell'UE e che ne risulta ostacolata la lotta alle frodi; invita la Commissione a rinunciare, senza indugio, a questa prassi e a proporre una corrispondente modifica del codice doganale;

124.

rileva che non poche amministrazioni doganali, anziché potenziare, smantellano l'organico, per cui rimangono occultati non pochi casi di false dichiarazioni o altre irregolarità che potrebbero essere scoperte soltanto grazie a controlli fisici in loco e sulla scorta di documenti; rileva che le maggiori entrate doganali compensano largamente i costi inerenti al potenziamento del personale di controllo; invita la Commissione ad ammonire gli Stati membri affinché potenzino l'organico necessario per effettuare i controlli fisici, anche in considerazione del fatto che la quota degli Stati membri in conto entrate doganali, dal 10 % passerà al 25 %;

125.

confida che sia esatta l'affermazione della Commissione secondo cui quest'ultima ritiene che l'obiettivo di ridurre le frodi si stia realizzando e che l'NCTS rispetterà pienamente gli obiettivi per cui è stato creato (27);

126.

chiede alla Commissione di elaborare, entro il 15 giugno 2004, una relazione sintetica con il seguito dato alle 38 raccomandazioni formulate dalla commissione d'inchiesta nel 1997;

127.

chiede inoltre alla Commissione di esporre di fronte alla sua commissione competente, e sulla base di una breve relazione trasmessa alla stessa, prima della relazione riportante il seguito dato, la continuazione delle attività dell'NCTS (e gli eventuali problemi) per quanto riguarda, tra l'altro, la realizzazione della fase 3.2, il numero di utenti, il grado di soddisfazione degli stessi, l'applicazione negli Stati membri (nuovi e attuali) e il livello di impegno delle amministrazioni doganali nazionali;

Agricoltura

Fissazione dei tipi di sovvenzioni alle esportazioni

128.

prende atto, per quanto riguarda la risposta della Commissione di cui al paragrafo 25 della relazione speciale n. 9/2003 sul sistema di fissazione dei tassi delle sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli (28), che né la Commissione né la Corte dei conti danno all'autorità di discarico dettagli concernenti la sostanza e la natura di tali «circostanze estremamente importanti» per le quali la Commissione ha scelto un tasso diverso dal tasso teorico calcolato;

129.

rammenta che la spesa iscritta nel bilancio UE per le restituzioni all'esportazione dipende dalla quantità di prodotti destinati all'esportazione e dal tasso delle sovvenzioni all'esportazione fissato dalla Commissione, e accoglie pertanto con favore l'utile indagine condotta dalla Corte dei conti per determinare come, per mezzo di quali procedure e su quali basi la Commissione decide di fissare tale tasso, dato che la fissazione del tasso è una componente importante nel quadro dell'intero meccanismo delle restituzioni all'esportazione;

130.

comprende che, nella loro risposta alle osservazioni della Corte dei conti, i servizi controllati tenteranno di giustificare e spiegare il proprio operato; comprende altresì che una relazione speciale costituisce una descrizione sommaria della gestione in un dato momento precedente la sua pubblicazione e che possono essere stati apportati cambiamenti durante il periodo necessario per condurre e portare a termine un audit;

131.

trova che, malgrado quanto riconosciuto sopra, il divario tra la visione che le due istituzioni hanno di «come è la situazione», da una parte, e di «come dovrebbe essere» dall'altra, pone l'autorità di discarico in una posizione difficile e insoddisfacente;

132.

rammenta alla Corte dei conti e alla Commissione che una revisione contabile interna ha l'obiettivo di generare miglioramenti costanti nel processo gestionale esaminato, che il risultato degli audit e le relative risposte dovrebbero essere elaborati in modo da risultare comprensibili al pubblico europeo, e attende rapidi progressi in tal senso;

133.

rileva che l'ultimo audit svolto dalla Corte in materia risale al 1990 (29) e che, per quanto riguarda le modalità di fissazione delle restituzioni all'esportazione, la Corte concludeva che «i fatti, il loro esame da parte della Commissione, le decisioni adottate e i risultati non erano documentati e che, di conseguenza, un audit indipendente da parte di terzi e un controllo da parte dei gestori erano praticamente impossibili» (relazione speciale 9/2003, paragrafo 9);

134.

rammenta che, nella sua risoluzione sulla relazione speciale della Corte dei conti n. 2/90, il Parlamento concludeva che «il processo decisionale interno della Commissione deve, per motivi di responsabilità pubblica, essere documentato per iscritto e motivato per essere così verificabile in qualunque momento dalle istanze competenti per il controllo» (relazione speciale 9/2003, paragrafo 10);

135.

rileva che, nella sua ultima relazione, la Corte conclude quanto segue:

a)

la Commissione ha accesso ad ampie informazioni di mercato, ma queste non sono sempre aggiornate né complete,

b)

in molti casi non è chiaro come l'informazione sia utilizzata e quale impatto abbia sui tassi di restituzione finali fissati,

c)

nello stabilire i tassi di restituzione, la Commissione non fornisce dettagli sui suoi metodi di lavoro né alcuna giustificazione sistematica e coerente per i tassi fissati (relazione speciale 9/2003, paragrafo 39);

136.

deplora la lentezza dei progressi realizzati nei 13 anni intercorsi tra i due audit e chiede un ulteriore miglioramento a seguito delle raccomandazioni della Corte dei conti e dell'autorità di discarico, nonché la piena applicazione del suo piano d'azione generale 2002;

137.

attende che la Commissione spieghi, nella sua relazione sul seguito dato:

a)

le ragioni della lentezza e della scarsità di progressi nei 13 anni intercorsi tra i due audit (relazione speciale 9/2003, paragrafo 39),

b)

i risultati conseguiti dal gruppo di lavoro istituito dalla Commissione in risposta all'audit della Corte (relazione speciale 9/2003, paragrafo 40, lettera a), nota 7),

c)

in quale misura la DG Agricoltura rispetta la norma di controllo interno n. 15, secondo la quale:

«le procedure utilizzate in seno alla DG per i suoi procedimenti principali sono documentate in modo completo, aggiornate e accessibili a tutto il personale interessato e sono conformi al regolamento finanziario e a tutte le decisioni della Commissione in materia (30)

138.

attende altresì che la Commissione presenti quanto prima possibile:

a)

un quadro generale concernente le informazioni di cui tenere conto nel calcolo dei tassi;

b)

una documentazione attendibile relativa alle informazioni selezionate;

c)

un controllo di qualità delle informazioni selezionate;

d)

una chiara informazione in merito alla suddivisione dei compiti e delle responsabilità internamente alla Commissione;

e)

una descrizione chiara e inequivocabile delle procedure da seguire e, in particolare,

f)

una descrizione delle procedure e di controllo e dei criteri di valutazione;

139.

chiede alla Corte dei conti di tenerlo informato circa l'attuazione da parte della Commissione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 40, lettere da a) a h) della relazione speciale 9/2003;

Regime di prefinanziamento

140.

prende atto con interesse della verifica condotta dalla Corte dei conti sulla gestione, da parte della Commissione, e sull'applicazione, da parte delle autorità nazionali, del regime di prefinanziamento, che costituisce parte importante del sistema di restituzioni all'esportazione, che a sua volta è una componente della politica agricola comune adottata dal Consiglio;

141.

ricorda che questo è un ambito particolarmente complesso, in cui la Commissione interviene attivamente sui mercati agricoli dopo aver adottato decisioni difficili, in cui importi di entità oltremodo elevata sono erogati quotidianamente dal bilancio UE e che la Corte dei conti, in precedenti relazioni speciali e annuali, ha definito settore ad alto rischio;

142.

rileva che delle restituzioni versate nel 2000, circa l'11% del totale, stimato in circa 600 milioni di euro, è stato pagato nel quadro del regime di prefinanziamento (relazione speciale 1/2003 (31), paragrafo 2);

143.

rileva che la Commissione, in una verifica da essa stessa effettuata nel 1997, ha riscontrato nei controlli del regime eseguiti dalle autorità nazionali carenze così considerevoli da imporre agli Stati membri rettifiche finanziarie per più di 166 milioni di euro (relazione speciale 1/2003, punto V), ma che essa successivamente non ha svolto alcun esame approfondito delle procedure del regime;

144.

ritiene che le rettifiche finanziarie riflettano non solo la capacità e la volontà degli Stati membri di applicare correttamente un regime, ma altresì la possibilità di applicare tale regime correttamente e reputa, in termini generali, che numerose disposizioni giuridiche concernenti la politica agricola comune siano così complesse da interpretare e in molti casi le disposizioni in materia di controlli siano così prive di trasparenza che le autorità degli Stati membri non hanno molta opportunità di applicare il sistema correttamente;

145.

trova difficile capire perché la Commissione non presti maggiore attenzione alle rettifiche finanziarie di ampia portata o non le consideri campanelli d'allarme che segnalano la necessità di sottoporre ad attento esame il regime e le procedure ivi afferenti ai fini della loro semplificazione o modifica;

146.

prende atto delle conclusioni della Corte dei conti secondo le quali:

a)

il quadro normativo è di ardua interpretazione, il che rende difficile per gli Stati membri l'applicazione del regime;

b)

il regime di prefinanziamento complica ulteriormente il già complesso sistema di restituzioni all'esportazione;

c)

le disposizioni relative ai controlli sono così oscure da creare ampie discrepanze non solo tra Stati membri ma anche tra regioni all'interno dello stesso Stato membro per quanto concerne la natura e la portata dei controlli;

d)

è venuto meno l'intento originario del sistema;

pertanto la Corte dei conti raccomanda, alla luce di tali conclusioni, che venga presa in considerazione la soppressione del regime;

147.

deplora che la Commissione, malgrado condivida alcune delle posizioni espresse dalla Corte dei conti, non abbia seguito la raccomandazione di quest'ultima di operare per la soppressione del regime di prefinanziamento ma abbia invece adottato due nuovi regolamenti che complicano ulteriormente un sistema già complesso;

148.

ritiene che il regime di prefinanziamento serva in pratica a fornire capitali senza interessi alle imprese che si avvalgono del regime di restituzioni all'esportazione;

149.

è consapevole del fatto che la politica agricola comune è adottata dal Consiglio e che la Commissione, pertanto, può esercitarvi soltanto un'influenza ridotta; deplora tuttavia che la Commissione non si adoperi maggiormente per comunicare chiaramente al Consiglio l'importanza di dare seguito scrupolosamente alle raccomandazioni della Corte dei conti, quale misura ai fini dell'indispensabile miglioramento della gestione finanziaria dell'UE; chiede, pertanto, alla Commissione di presentare, entro il dicembre 2004, una proposta per l'abolizione del regime di prefinanziamento;

150.

deplora vivamente che il Consiglio non abbia ancora adottato la proposta della Commissione concernente un regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune (COM(2002) 293), che mira ad estendere da 24 a 36 mesi il periodo massimo di applicabilità di una rettifica di spesa, misura che è stata giudicata favorevolmente sia dalla Corte dei conti (32) che dal Parlamento europeo (33);

Sostegno alle zone svantaggiate

151.

ricorda che il regime di sostegno a favore delle aziende agricole ubicate nelle zone svantaggiate è una delle 22 misure di aiuto all'agricoltura, che esiste fin dal 1975 e nel 1999 è stato oggetto di un'importante riforma; rammenta inoltre che la dotazione finanziaria annua destinata al regime è pari complessivamente a 2 miliardi di euro e che circa il 50% di tale importo viene finanziato con fondi comunitari pari all'1% del bilancio annuale totale e del 12,5% circa del bilancio totale destinato al sostegno rurale mentre il 55,8% di tutte le aziende agricole degli Stati membri dell'UE riceve contributi a titolo di detto regime;

152.

ricorda che il concetto di «zone svantaggiate» è stato definito per la prima volta nel 1975, data alla quale vennero attribuiti gli aiuti comunitari a dette zone e che, da allora, questa definizione ha subito solo piccole modifiche (relazione speciale n. 4/2003 (34), paragrafo 5), in modo che l'attuale regolamentazione comunitaria distingue tre categorie di zone svantaggiate:

le zone di montagna;

le altre zone svantaggiate;

le zone caratterizzate da problemi specifici;

153.

constata che, dal 1975, il regime di aiuti non è mai stato oggetto di una valutazione globale ed esige che la Commissione presenti per tempo al Parlamento , in modo da poterne tener conto nell'ambito della prossima procedura di discarico, una relazione sintetica di valutazione, a prescindere dal fatto che tutti gli Stati membri abbiano adempiuto all'obbligo legislativo di fornire i dati a tal fine necessari;

154.

prende nota di due aspetti che sembrano preoccupanti:

a)

gli Stati membri sono competenti nella classificazione delle zone svantaggiate;

b)

in taluni Stati membri tali zone si sono considerevolmente ampliate con il passare degli anni (35);

155.

segnala inoltre che tale aumento deve necessariamente interessare le due ultime categorie nel cui ambito la condizione di «sfavorite» e le «difficoltà» sono definite sulla base di criteri statistici, tenendo conto della media nazionale;

156.

ricorda che possono essere adattati i criteri e introdotte modifiche nella base statistica utilizzata per la classificazione delle zone «normali», e pertanto la definizione delle zone che possono essere incluse nelle due ultime categorie è in ogni caso alquanto più flessibile, e forse anche più vaga, della definizione delle zone chiaramente di montagna, come confermano i loro costanti aumenti;

157.

prende atto con soddisfazione, in seguito ai precedenti commenti della Corte dei conti del 1993, che la Commissione ha tentato di compiere un'indagine sulle classificazioni ma deplora profondamente che la Commissione non abbia concluso tali indagini in seguito alle pressioni esercitate da determinati Stati membri;

158.

esprime la sua preoccupazione per la difficoltà con cui la Commissione fa valere realmente gli interessi comunitari al di là degli interessi nazionali e condivide il parere della Corte nel senso che uno dei punti deboli più gravi delle disposizioni è il fatto che siano i vari Stati membri e non la Commissione a fissare o modificare la classificazione;

159.

chiede alla Commissione di condurre un esame completo e radicale dell'attuale classificazione di tutte le zone svantaggiate e di presentare, nella prossima relazione sul seguito dato, una proposta per una revisione periodica della situazione delle zone svantaggiate e di realizzare un sistema efficace sulla cui base le zone interessate non soltanto possano essere estese, ma anche ridotte;

160.

prende atto del fatto che gli Stati membri dispongono di un'ampia varietà di indicatori per definire le zone meno favorite (17 indicatori per valutare la produttività delle terre, 12 per i risultati economici e 3 per la popolazione) (relazione speciale n. 4/2003, paragrafo 33 e allegato II), e che la Corte ha comprovato durante il controllo realizzato in loco che l'utilizzazione di tutti questi indicatori può dar luogo a disparità nel trattamento riservato ai vari beneficiari, in particolare nelle zone di frontiera;

161.

chiede a tale riguardo che essa passi in rassegna, prima del 15 giugno 2004, la gamma di indicatori attualmente utilizzati in relazione alla loro idoneità e pertinenza per limitarli nella maggior misura possibile e definirli in modo tale che siano meno esposti a «manipolazioni» da parte degli Stati membri;

162.

deplora che la Commissione non abbia reagito di fronte al rischio di conseguenze negative derivanti dalla infelice combinazione rappresentata dal fatto che gli Stati membri siano competenti per la classificazione delle zone sfavorite, dall'utilizzazione di un'ampia varietà di indicatori e da una valutazione carente;

163.

ritiene totalmente necessario che la Commissione controlli la situazione, in quanto non ci si può aspettare che i singoli Stati membri trasmettano alla Commissione informazioni che potrebbero comportare una diminuzione degli aiuti che ricevono; segnala inoltre che la Commissione dovrebbe avere prestato una maggiore attenzione all'evidente conflitto di interessi che scaturisce dal regime tra gli interessi degli Stati membri e quelli della Comunità;

164.

chiede alla Commissione di verificare, riportando le conclusioni nella prossima relazione sul seguito dato, quale effetto abbia avuto l'inclusione, dal 1990, del mantenimento dell'ambiente naturale tra le condizioni per la concessione di indennità compensative e quale effetto essa abbia avuto sul volume dei pagamenti degli aiuti;

165.

chiede alla Commissione di studiare l'attuale regime di compensazione eccessiva in modo da garantire che le aziende che si trovano in condizioni comparabili ricevano compensazioni comparabili e che i metodi utilizzati dagli Stati membri per evitare la compensazione eccessiva siano simili tra loro, fornendo una definizione chiara ed accettabile della nozione di «compensazione eccessiva»;

166.

suggerisce d'altro lato che nel regime degli indennizzi compensativi sia inserita una valutazione della struttura delle spese delle aziende agricole in modo che se quest'ultima è superiore a quella della media delle aziende agricole di altre regioni normali per una determinata percentuale e per un periodo determinato, tale circostanza venga presa in considerazione per la concessione di tali compensazioni;

167.

invita la Commissione ad adattare e a precisare la definizione di «buone pratiche agricole abituali», a vigilare affinché gli Stati membri applichino questa condizione di conseguenza e a fornire la documentazione necessaria da cui risulti che essi lo hanno effettivamente fatto; rileva a questo proposito che il Parlamento ha previsto stanziamenti nel bilancio 2004 miranti a sviluppare ulteriormente l'uso di indicatori ambientali;

168.

ritiene che la Commissione debba svolgere un ruolo molto più attivo in materia di gestione e di controllo delle indennità compensative e che a tal fine dovrà stabilire norme di controllo uniformi e minime che devono essere rispettate durante la verifica delle domande di concessione dell'aiuto o della realizzazione dei controlli in loco; ritiene inoltre che la Commissione dovrà chiarire al Parlamento europeo la misura in cui gli Stati membri rispettano i requisiti di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (36) e quali attività essa intraprenda esattamente a tale riguardo; si attende dalla Commissione che essa vi annetta delle conseguenze nel caso in cui gli Stati membri siano inadempienti e non forniscano le informazioni necessarie sulla loro gestione del regime di aiuti, ad esempio diminuendo o sospendendo il pagamento degli indennizzi;

169.

ritiene inoltre che, poiché il regolamento finanziario impone specifici obiettivi quantificati per gli aiuti, sarebbe preferibile che gli indicatori delle zone sfavorite siano ricavati direttamente dagli obiettivi concreti previsti e che vengano definiti i criteri per la concessione degli aiuti alle aziende agricole sotto forma di obblighi di risultato, affinché l'intero regime, al momento dell'attuazione, risulti meno manipolabile da parte degli Stati membri;

170.

ritiene preoccupante il fatto che il comitato di gestione continui a svolgere un ruolo decisivo ai fini dell'attuazione del presente regime di aiuti e che le attività e le decisioni di questo comitato non siano praticamente soggette ad alcun controllo;

171.

suggerisce alla Commissione di esaminare le 22 misure di sostegno all'agricoltura e di verificare la possibilità di accomunarne una serie, anche al fine di migliorare il loro controllo;

Fondi strutturali

Esecuzione del bilancio nel 2002

172.

sottolinea la seguente analisi:

«Nel 2002, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno è stata pari a circa il 98% (cfr. tabella 1). Ciononostante, per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, l'indice di esecuzione è stato considerevolmente inferiore, analogamente a quanto verificatosi negli esercizi 2000 e 2001.

Tabella 1. Esecuzione del bilancio UE, 2000-2002

 

Stanziamenti d'impegno

Stanziamenti di pagamento

Stanziamenti autorizzati

Eseguiti

Indice di esecuzione

Stanziamenti autorizzati

Eseguiti

Indice di esecuzione

Milioni di euro

Percentuale

Milioni di euro

Percentuale

2000

96 620

79 601

82,4

95 034

83 440

87,8

2001

106 924

103 333

96,6

97 160

79 987

82,3

2002

100 977

98 875

97,9

98 579

85 144

86,4

Fonte: Conti annuali delle Comunità europee. Esercizio 2001 e 2002.

Il bilancio comprende 7 rubriche: 1) Agricoltura, 2) Azioni strutturali, 3) Politiche interne, 4) Azioni esterne, 5) Amministrazione, 6) Riserve e 7) Aiuto di preadesione. Le percentuali di esecuzione degli stanziamenti di pagamento variano significativamente secondo le rubriche: le azioni strutturali e l'aiuto di preadesione presentano gli indici meno elevati, come evidenziato nella figura 1.

Figura 1. Indici di esecuzione, stanziamenti di pagamento, 2000-2002.

Image

Fonte: Conti annuali delle Comunità europee. Esercizio 2001 e 2002.

Nota: non sono compresi gli indici di esecuzione per le spese amministrative (rubrica 5) e le riserve (rubrica 6) poiché gli stanziamenti di queste rubriche sono di natura diversa dalle altre.

È opportuno sottolineare le differenti caratteristiche delle rubriche quando si mettono a confronto gli indici di esecuzione. Ad esempio, per l'agricoltura (rubrica 1), l'indice di esecuzione rifletterà l'evoluzione dei prezzi di mercato dei prodotti agricoli così come il tipo di cambio euro-dollaro. Di conseguenza, un basso indice di esecuzione può indicare, ad esempio, una situazione più vantaggiosa nel tipo di cambio euro-dollaro e non una gestione inefficiente.

Per quanto riguarda altre parti del bilancio (Fondi strutturali, politiche interne, azioni esterne e aiuto di preadesione), gli stanziamenti sono vincolati principalmente a programmi pluriennali. L'esecuzione di tali programmi attraversa fasi distinte — dal bando di gara e scelta dei progetti alla effettiva esecuzione da parte dei contraenti seguendo le procedure di appalto. Di conseguenza, un basso indice di esecuzione può indicare problemi in una o più di queste fasi. In taluni programmi, esiste una gestione concorrente, ad es. talune fasi dell'esecuzione sono gestite principalmente dalla Commissione ed altre principalmente dalle autorità competenti degli Stati membri/paesi beneficiari.

Fondi strutturali

Nel 2002, l'indice di esecuzione dei pagamenti per le azioni strutturali è stato pari a circa il 75 %. Circa 3/4 dell'infraesecuzione sono dovuti a pagamenti inferiore a quelli previsti su vecchi programmi (cfr. tabella 2). Tutti i tipi di vecchi programmi hanno registrato indici di esecuzione molto bassi, ad esempio le linee più importanti (obiettivo 1, obiettivo 2 e iniziative comunitarie) hanno registrato tutte indici di esecuzione inferiori al 20 %.

Tabella 2. Pagamenti per azioni strutturali, 2002

 

Stanziamenti autorizzati

Stanziamenti eseguiti

Differenza

Indice di esecuzione

Milioni di euro

%

Nuovi programmi (2000-2006)

24 289

22 326

1 964

91,9

Vecchi programmi (prima del 2000)

7 314

1 173

6 141

16,0

Dei quali:

Obiettivo 1

3 388

609

2 779

18,0

Obiettivo 2

1 600

243

1 357

15,2

Obiettivo 3

500

0

500

0,0

Altre azioni

240

80

160

33,2

Iniziative comunitarie

1 478

181

1 297

12,2

Azioni di innovazione/Assistenza tecnica

108

61

47

56,2

Totale

31 603

23 499

8 104

74,4

Fonte: Conti annuali delle Comunità europee. Esercizio 2002.

Nel 2002, i pagamenti a titolo di vecchi programmi hanno rappresentato rimborsi di spese reali negli Stati membri. La Commissione aveva basato la sua proposta di stanziamenti di pagamento sulle previsioni ricevute dagli Stati membri. Gli indici di esecuzione molto bassi indicano che la chiusura di vecchi programmi è avanzata ad un ritmo molto più lento di quanto sperato dalla Commissione e dagli Stati membri.

Aiuto di preadesione

L'aiuto di preadesione (rubrica 7) consisteva in tre programmi: PHARE (assistenza amministrativa), ISPA (assistenza strutturale) e SAPARD (agricoltura) (37). I tre programmi hanno registrato tassi di esecuzione degli stanziamenti di pagamenti relativamente bassi — l'indice di esecuzione di SAPARD è stato significativamente inferiore a quello degli altri due programmi (cfr. tabella 3).

Tabella 3. Esecuzione dei pagamenti dell'aiuto di preadesione, 2002

 

Stanziamenti di pagamenti autorizzati

Stanziamenti di pagamenti eseguiti

Indice di esecuzione

Impegni in sospeso (RAL)

Milioni di euro

%

Milioni di euro

SAPARD

370

124

33,5

1 469

ISPA

506

398

78,7

2 642

PHARE

1 596

1 101

69,0

4 305

Totale

2 472

1 623

65,7

8 416

Fonte: Conti annuali delle Comunità europee. Esercizio 2002.

SAPARD ha subíto un considerevole ritardo in quanto è stato necessario più tempo del previsto per istituire sistemi di gestione e di controllo decentrati nei paesi candidati, come previsto dal programma. La nomina delle autorità competenti, ad esempio, è stata effettuata solo nella seconda metà del 2002 in Polonia, Romania e Ungheria. Questi tre paesi rappresentavano due terzi degli stanziamenti (38).

Per quanto riguarda ISPA, la Commissione ha spiegato che gli stanziamenti d'impegno avevano subito ritardi e si erano concentrati alla fine dell'esercizio poiché il comitato di gestione di ISPA si era riunito solo a metà luglio. Naturalmente, ciò ha determinato anche ritardi nell'esecuzione degli stanziamenti di pagamento.

Per quanto riguarda PHARE, la Commissione ha attribuito il basso indice di esecuzione sia al fatto che i paesi beneficiari hanno presentato un numero di richieste di pagamento molto limitato rispetto a quanto inizialmente previsto, sia al fatto che gli stanziamenti d'impegno sono stati concentrati alla fine dell'esercizio.

Alla fine del 2002, era stato accumulato un importo considerevole di impegni in sospeso per i tre programmi. Per SAPARD e ISPA, gli impegni in sospeso erano pari a più di EUR 4 milioni. A differenza di SAPARD e ISPA, PHARE è stato istituito prima del 2000. Ciononostante, meno del 12% degli impegni in sospeso alla fine del 2002 era costituito da impegni relativi ad esercizi precedenti al 2000.»

173.

prende atto, con soddisfazione, che l'esecuzione degli stanziamenti di compromesso è stata più elevata nel 2002 che nel 2001 e nel 2000; deplora, tuttavia, che l'indice di esecuzione degli stanziamenti di pagamento continui ad essere insoddisfacentemente basso, determinando un surplus molto elevato del bilancio dell'Unione europea per il terzo anno consecutivo;

174.

esprime la sua preoccupazione per il persistere dell'infrautilizzazione degli stanziamenti di pagamento nelle azioni strutturali e negli aiuti di preadesione — sebbene il livello degli stanziamenti di pagamento eseguiti nel 2002 per queste due rubriche del bilancio sia stato superiore rispetto al 2000 e al 2001;

175.

prende atto del fatto che il motivo principale delle limitata esecuzione, nel 2002, degli stanziamenti di pagamento per le azioni strutturali è stata una chiusura molto più lenta del previsto dei vecchi programmi; prende atto della relazione della Commissione all'autorità di bilancio sui progressi compiuti che esamina i motivi alla base di questo ritardo e valuta come impedire simili ritardi nella chiusura dei programmi 2000-2006;

176.

è sorpreso che la Commissione non abbia fornito le note di orientamento per il programma SAPARD in tutte le lingue dei nuovi Stati membri, come richiesto al paragrafo 81 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 aprile 2003 (39) sul discarico 2001; insiste affinché la Commissione corregga tale situazione alla prima opportunità;

Previsioni degli Stati membri

177.

rileva che un considerevole numero di Stati membri non ha provveduto a presentare le proprie previsioni per le richieste di pagamento relative al bilancio per gli esercizi 2002 e 2003 prima della scadenza del 30 aprile 2002, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio (40) sui Fondi strutturali; osserva, inoltre, che il tasso generale di errore quanto alle previsioni per tutti i programmi era pari al 73% e che 2/3 di esso erano determinati dalle previsioni non realistiche di cinque Stati membri;

178.

invita la Commissione ad esaminare l'eventualità di introdurre un meccanismo di sanzioni nel regolamento (CE) n. 1260/1999 sui Fondi strutturali per il prossimo periodo di programmazione (2007-2013), segnatamente qualora gli esercizi di previsione per il 2004 e 2005 non dimostrino un continuo miglioramento;

179.

invita la Commissione europea a studiare un sistema in virtù del quale una differenza tra gli stanziamenti richiesti e le necessità reali superiore di più di X% per un determinato esercizio determinerà l'obbligo di presentare le previsioni per gli anni successivi accompagnate da una relazione redatta da un revisore indipendente e, qualora tale differenza persistesse, si potrà ridurre l'importo concesso in proporzione pari all'eccesso;

Semplificazione

180.

prende atto del fatto che la Commissione ha adottato una iniziativa volta a semplificare, chiarire, coordinare e gestire in modo flessibile le politiche strutturali 2000-2006 e prende atto della relazione della Commissione all'autorità competente per l'approvazione della gestione in merito alle misure adottate e alla misura in cui tali provvedimenti hanno contribuito a promuovere e/o a migliorare l'esecuzione;

La norma N+ 2

181.

accoglie positivamente la norma N+2 come metodo per stimolare gli Stati membri a completare i programmi dei Fondi strutturali e per limitare considerevolmente il volume dei RAL; insiste affinché questa norma sia applicata in maniera coerente e risoluta non soltanto nell'ambito dell'attuale programma (2000-2006), bensì anche del futuro programma (2007-2013);

182.

plaude all'annuncio fatto dalla Commissione di informare, a scadenza trimestrale, il Parlamento europeo sull'attuale situazione contestuale all'applicazione della norma N+2, come richiesto dal Parlamento al paragrafo 27 della sua risoluzione del 22 ottobre 2003 sui Fondi strutturali (41); si augura che la cooperazione di ambo le istituzioni nell'ambito di detto «monitoring» risulti fruttuosa, con specifico riferimento all'individuazione delle cause delle difficoltà costantemente incontrate in sede di attuazione dei progetti, nonché delle migliori metodiche di gestione dei progetti;

Cause della sottoutilizzazione

183.

ritiene che la Commissione, tenendo conto della continua sottoutilizzazione degli stanziamenti di pagamento a titolo dei Fondi strutturali, in quanto spese non obbligatorie e uno degli obiettivi prioritari del Parlamento, sia obbligata a migliorare la sua analisi delle cause della sottoutilizzazione;

184.

chiede alla Commissione di procedere ad una analisi approfondita che esamini:

a)

tutte le fasi nella gestione di un progetto e le attività corrispondenti,

b)

le fasi che dipendono dalla gestione e dalla responsabilità degli Stati membri e le fasi che dipendono dalla gestione e dalla responsabilità della Commissione,

c)

gli indicatori di esecuzione soddisfacente/insoddisfacente delle varie attività in ogni fase,

d)

i problemi che sono stati individuati e in quale fase,

e)

una analisi esaustiva del problema che indichi chiaramente la sua origine (Stati membro o Commissione);

185.

chiede alla Commissione di prendere atto della necessità di procedere ad un miglioramento sostanziale dell'analisi delle cause della sottoutilizzazione per controbattere al luogo comune generalizzato secondo il quale l'autorità esecutiva dell'Unione europea, la Commissione, rifiuta di applicare la politica adottata in tale ambito dall'autorità legislativa dell'Unione, il Parlamento e il Consiglio;

186.

ritiene che sarebbe vantaggioso se la Commissione potesse pubblicare i risultati delle sue indagini negli Stati membri sull'applicazione di elementi essenziali quali, ad esempio, il principio di addizionalità, il controllo finanziario, la giustificazione delle spese o le acquisizioni pubbliche, poiché ciò, oltre a migliorare la trasparenza della gestione, permetterebbe alle istituzioni e agli organi interessati di comparare i loro risultati, mentre gli attuali e i futuri partecipanti ai programmi potrebbero giovarsi dell'esperienza dei loro predecessori;

187.

si compiace per l'iniziativa della Commissione di sollecitare gli Stati membri a presentare relazioni annuali sull'esecuzione delle proprie attività di controllo nel 2002 ed esprime l'auspicio di ricevere una relazione di sintesi in merito;

Efficacia dei Fondi strutturali

188.

invita la Commissione ad includere nella sua relazione annuale sulla coesione al Parlamento una relazione sull'effetto dei Fondi strutturali nel livello delle differenze economiche tra le regioni, mettendo a confronto i risultati ottenuti per regione e per fondo, e determinando, ove opportuno, le ripercussioni che, in materia di efficacia, può avere la qualità istituzionale nelle regioni beneficiarie;

Applicazione dei regolamenti (CE) n. 1681/94 e n. 438/2001

189.

prende atto dei risultati dell'esame dell'OLAF e della DG per la politica regionale dei sistemi e procedure applicati negli Stati membri per notificare le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati; rileva, sulla scorta di detti risultati, che negli anni 2002-2003 sono state registrate incertezze da parte degli Stati membri circa la corretta applicazione di talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1681/94 (42) e n. 438/2001 (43) della Commissione; prende atto dei provvedimenti di verifica e/o semplificazione annunciati dalla Commissione al fine di dissipare dette ambiguità; invita la Commissione a riferire al Parlamento sui progressi inerenti al conseguimento di detto obiettivo;

Questioni relative all'avvenire dei Fondi strutturali

190.

si aspetta dalla Commissione un'iniziativa che permetta di garantire, in maggior misura, l'invio dei fondi dell'obiettivo 2 alle zone più gravemente colpite da problemi strutturali, armonizzando a livello comunitario le decisioni nazionali (44);

191.

condivide la speranza della Commissione che si evitino ritardi nelle proposte legislative per il prossimo periodo di programmazione e che la procedura possa essere elaborata prima del 1o gennaio 2007 (45);

192.

condivide la preoccupazione della Commissione per i problemi di traduzione che si preannunciano e invita la Commissione a elaborare le adeguate previsioni di bilancio (46);

193.

invita la Commissione a non diminuire gli sforzi in vista di una revisione dei sistemi di gestione e controllo delle iniziative comunitarie al fine di ottenere una «ragionevole certezza» (47);

194.

si compiace dell'associazione fatta tra la mappa delle regioni ammissibili all'aiuto dei Fondi strutturali e quella delle autorizzazioni di aiuti regionali di carattere nazionale (48);

195.

invita la Commissione a studiare gli effetti della partecipazione di fondi privati al cofinanziamento di progetti che beneficiano dei Fondi strutturali e ad adottare misure per stimolare, ove opportuno, suddetta partecipazione;

Politiche interne e ricerca

196.

osserva che la responsabilità di applicare le politiche interne è ripartita tra 13 direzioni generali;

197.

chiede alla Commissione di procedere alla creazione di procedure volte a migliorare la coerenza dei processi di valutazione ex ante ed intermedia, al fine di garantire informazioni più coerenti per la valutazione ex post;

198.

chiede alla Commissione di presentare una relazione sui progressi e sulle attività previste per migliorare l'integrazione di obiettivi sociali e ambientali di Lisbona e Göteborg nella programmazione e nella valutazione dei Fondi strutturali, sia a livello comunitario che nazionale;

199.

si congratula con la Corte dei conti per l'interessante analisi effettuata in merito alle relazioni annuali di attività e alle dichiarazioni per il 2002 di determinate direzioni generali (49) e sottolinea che:

a)

tutte le direzioni generali interessate hanno dichiarato di avere la ragionevole certezza che i fondi di cui erano responsabili sono stati spesi in modo legittimo e regolare (6.11.);

b)

tutte le direzioni generali esaminate dalla Corte hanno espresso riserve riguardo la regolarità dei pagamenti per i programmi di ricerca pluriennali e la non applicazione delle norme di controllo interno (6.19.);

200.

è completamente d'accordo con la conclusione della Corte che «le deficienze menzionate nelle riserve contrastano con la ragionevole certezza espressa nelle dichiarazioni dei direttori generali» (6.19);

201.

spera che la Commissione: 1) intensifichi l'applicazione delle norme di controllo interno; 2) quantifichi l'effetto finanziario ed economico delle riserve, e 3) stabilisca coerenza e conformità nella relazione tra «riserve» e «ragionevole certezza»;

202.

osserva che i tassi di utilizzazione degli stanziamenti di pagamento (capitolo B2-7) per la politica dei trasporti e soprattutto per la sicurezza in tale settore sono ancora una volta insufficienti sebbene si siano verificate ragioni per tale fatto, per esempio ritardi nell'attuazione delle azioni da parte dei contraenti e regole più restrittive da parte della Commissione che implicano rallentamenti dei pagamenti;

203.

rileva che la Corte dei conti ha proseguito ed ampliato le sue indagini sul sistema di gestione della rete transeuropea di trasporti (TEN-T), avviate nella relazione annuale del 2001, e che ha esaminato in modo approfondito il seguito dato dalla Commissione alle raccomandazioni del 2001;

204.

rileva, in modo particolare, che la Corte conferma la sua posizione precedente, secondo cui per risanare una serie di deficienze nelle decisioni della Commissione, il quadro giuridico del programma TEN-T dovrebbe essere potenziato con la stipulazione di contratti fra la Commissione e il beneficiario dell'aiuto, dopo le decisioni di concessione dell'aiuto adottate dalla Commissione (6.25);

205.

esprime inquietudine, nonostante l'elevata utilizzazione degli stanziamenti di pagamento, sui progressi molto deludenti di numerosi progetti del programma TEN-Trasporti, stante che la Corte dei Conti ha constatato nella sua relazione annuale 2002 che un certo numero di progetti controllati nel 2002 sarebbero stati realizzati anche senza il contributo finanziario della Comunità, il che può stare a indicare che taluni progetti non sono di buona qualità o che taluni meccanismi di realizzazione sono inadeguati;

206.

sulla base delle conclusioni della Corte dei conti, chiede alla Commissione di utilizzare una parte di tali risorse per finanziare progetti nel settore dei trasporti che avrebbero difficoltà ad essere finanziati in altro modo;

207.

prende atto che, al fine di migliorare il controllo, la Corte presenta, segnatamente, le seguenti raccomandazioni:

a)

una definizione più precisa delle «spese ammissibili» (6.27)

b)

l'introduzione di un modulo tipo per le dichiarazioni di spesa (6.26)

c)

una applicazione coerente e uniforme delle diverse norme applicabili ai TEN-T in tutti gli Stati membri (6.38)

d)

lo svolgimento di verifiche più efficaci e meglio documentate (6.40)

e)

il completamento delle verifiche in loco con audit finanziari e tecnici prima del pagamento finale (6.41);

208.

si compiace per il fatto che la Commissione, nelle sue risposte alla Corte dei conti, abbia manifestato la disponibilità a mettere in pratica le raccomandazioni formulate dalla Corte e, in taluni casi, abbia cominciato a farlo;

209.

chiede alla Corte di continuare il controllo dettagliato del sistema di gestione delle reti transeuropee dei trasporti e di rispondere (50) alle seguenti domande che sono d'importanza fondamentale per l'autorità incaricata dell'approvazione della gestione:

a)

quali raccomandazioni formulate dalla Corte nel 2001 e/o nel 2002 sono state accettate dalla Commissione e messe in atto in modo soddisfacente?

b)

quali raccomandazioni sono state respinte dalla Commissione, per quale motivo e qual è la posizione della Corte rispetto a questo motivo?

c)

quali raccomandazioni sta mettendo in atto la Commissione e qual è la posizione della Corte rispetto al calendario per la realizzazione delle raccomandazioni accettate?

210.

prende atto del fatto che la Corte segnala che sono state riscontrate differenze nel modo in cui le cinque direzioni generali (51) responsabili dei programmi quadro di RST gestiscono e coordinano gli audit ex post, nonché nelle procedure applicate per la selezione dei contraenti da sottoporre a audit (6.47);

211.

ritiene che la Commissione potrebbe definire un sistema di coordinamento o sintesi che permetta di ottenere sinergie tra le osservazioni contenute negli audit di ogni direzione generale;

212.

chiede alla Commissione di esaminare, nell'ottica, segnatamente, della semplificazione, il modo in cui si potrebbero evitare numerosi errori a livello del beneficiario finale, ambito in cui gli audit hanno evidenziato, in molti casi, dichiarazioni di spese in eccesso (6.51); auspica, inoltre, che la Commissione acceleri il recupero dei fondi indebitamente versati;

213.

si compiace per l'introduzione di audit volti a certificare le dichiarazioni di spesa del Sesto programma quadro RST e spera di ricevere una relazione finale sugli audit realizzati in relazione ai precedenti programmi quadro;

214.

chiede alla Commissione, sulla base di un'analisi della destinazione geografica delle risorse del Quinto programma quadro, di effettuare un'indagine relativa alle modalità in cui le risorse della ricerca possono contribuire a potenziare lo sviluppo regionale e, in tal modo, controbilanciare la crescente concentrazione di scienziati e ricercatori in un numero sempre minore di università e centri di ricerca, utilizzando, a tal fine, le nuove tecnologie volte a promuovere la cooperazione scientifica e a stimolare il decentramento;

Occupazione e affari sociali

215.

si dichiara in genere soddisfatto dei tassi di esecuzione delle linee di bilancio per l'occupazione e gli affari sociali per quanto riguarda le politiche interne;

216.

deplora tuttavia il basso tasso di esecuzione delle voci B5-502 (Mercato del lavoro), B5-502A (Mercato del lavoro — spese di gestione amministrativa) e B5-503 (Azioni preparatorie a favore di iniziative locali per l'occupazione);

Ambiente, sanità pubblica e tutela dei consumatori

217.

esprime soddisfazione generale per gli elevati tassi di esecuzione delle linee di bilancio concernenti l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori;

218.

accoglie con favore la decisione della Commissione di trasferire alle linee di spese operative parte degli stanziamenti amministrativi della linea di bilancio B7-8110A, al fine di ridurre il sottoutilizzo dei fondi; sollecita la Commissione a trasferire alle linee di spese operative, per mezzo di richieste di storno di stanziamenti, tutti i crediti amministrativi che probabilmente non verranno utilizzati entro la fine dell'esercizio; ritiene che ciò permetterà l'uso ottimale dei fondi disponibili;

219.

sottolinea che l'efficacia dei programmi ambientali è spesso ostacolata dalla mancanza di valutazione dell'impatto ambientale di altre normative e programmi comunitari, in particolare nel campo dei Fondi strutturali, e ritiene che un uso sistematico delle valutazioni ambientali strategiche (VAS) possa costituire uno strumento efficace per evitare tali problemi in futuro;

220.

esprime preoccupazione per lo scarso numero di funzionari della Direzione generale per l'ambiente addetti alle procedure di infrazione, in particolare considerato che i casi concernenti l'ambiente rappresentano quasi la metà delle procedure di infrazione avviate nel 2002 e più di un terzo di tutti i ricorsi relativi alla scorretta applicazione del diritto comunitario, e invita la Commissione ad aumentare considerevolmente il numero di funzionari in questo settore in ottemperanza con il suo ruolo di custode dei trattati, e quindi responsabile della corretta applicazione della normativa comunitaria in materia ambientale;

221.

invita ad incrementare l'uso di criteri ambientali nelle procedure di selezione per l'assegnazione di stanziamenti comunitari (gare d'appalto, assegnazione di contratti), affinché l'Unione europea possa assumere un ruolo motore nel rendere il settore dei contratti pubblici conforme alla normativa ambientale;

Pari opportunità

222.

prende nota del fatto che, nel quadro dell'elaborazione del bilancio per l'esercizio 2002, la Commissione ha organizzato la sua attività incentrandola su sei obiettivi prioritari, vale a dire l'euro, lo sviluppo sostenibile, la cooperazione allo sviluppo, il Mediterraneo, l'ampliamento e la nuova governance, obiettivi che hanno guidato la programmazione dei lavori della Commissione, il processo di elaborazione del bilancio e l'utilizzo delle risorse; pur approvando tali priorità, osserva che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, la parità tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea e un obiettivo trasversale di tutte le azioni e le politiche comunitarie; chiede pertanto alla Commissione che la parità tra uomini e donne figuri d'ora innanzi tra gli obiettivi prioritari che guidano la sua pianificazione strategica, di modo che la prospettiva di genere sia integrata nella definizione delle entrate e delle spese di tutte le politiche incluse nel bilancio;

223.

si compiace dell'avvio nel 2002 del programma di azione in materia di parità tra uomini e donne (2001-2005) anche nei paesi in via di adesione; ricorda che, conformemente al bilancio per l'esercizio 2002 e soprattutto nell'ambito dell'assistenza comunitaria ai paesi candidati all'adesione, tutte le misure devono integrare la dimensione della parità tra uomini e donne; chiede pertanto alla Commissione di presentargli un bilancio dei progetti e delle azioni destinate alla promozione della parità in tutti quei paesi che hanno beneficiato del contributo comunitario, nonché di comunicargli l'importo di tale contributo; invita inoltre la Commissione a elaborare una relazione di valutazione intermedia del programma di azione 2001-2005 comprendente dati relativi ai fondi destinati ai progetti realizzati a titolo dei vari settori del programma;

224.

deplora, in mancanza di prove del contrario, che fondi dell'iniziativa comunitaria Equal, la cui importanza è indiscutibile, siano stati destinati ad attività la cui incidenza sulla promozione della parità non è stata valutata;

Allargamento

Allargamento e buona gestione finanziaria

225.

ricorda che il prossimo allargamento dell'Unione a Cipro, alla Repubblica ceca, all'Estonia, all'Ungheria, alla Lettonia, alla Lituania, a Malta, alla Polonia, alla Repubblica slovacca e alla Slovenia sarà il più significativo in termini di dimensioni e diversità;

226.

sottolinea che l'allargamento eserciterà pressioni sulle risorse economiche, renderà ancora più difficile il processo decisionale già sufficientemente complesso e, in tal modo, determinerà esigenze maggiori in termini di gestione finanziaria; ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano cogliere l'occasione per avviare un processo il cui obiettivo sia di aumentare la trasparenza nella gestione finanziaria al fine di potenziare la fiducia dell'opinione pubblica nella gestione comunitaria;

227.

invita le istituzioni nazionali superiori di audit a partecipare attivamente a tale processo, al fine di adottare una politica specifica in materia di audit dei fondi comunitari e di elaborare una relazione annuale sulla gestione e l'impiego dei fondi dell'UE nei vari paesi, inviando tale relazione ai propri governi e parlamenti, ai governi, ai parlamenti e alle istituzioni di audit degli altri Stati membri, nonché alla Commissione e al Parlamento europeo;

228.

ritiene necessario aumentare non solo il numero degli audit sull'impiego dei fondi comunitari ma soprattutto l'efficacia di tali audit e raccomanda con forza, a tutte le parti interessate, di fare il possibile affinché:

a)

vengano introdotte norme comuni di audit negli attuali e futuri Stati membri,

b)

le istituzioni nazionali superiori di audit negli attuali e nei futuri Stati membri stabiliscano meccanismi che permettano di eseguire le stesse attività di audit che vengono esercitate, a livello comunitario, dalla Corte dei conti,

c)

si promuova la cooperazione tra le istituzioni nazionali superiori di audit;

229.

si compiace con i paesi candidati per i progressi realizzati nel rispetto dei criteri di adesione;

230.

ritiene che l'allargamento comporterà grandi esigenze per quanto riguarda le informazioni che la Commissione dovrà trasmettere all'autorità competente per l'approvazione della gestione di bilancio e all'opinione pubblica e che la Commissione possa migliorare tale informazione:

a)

strutturando le informazioni contenute nella relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio (articolo 128, paragrafo 3, del regolamento finanziario), in modo da riflettere i vari settori politici,

b)

facilitando un'informazione dettagliata sull'esecuzione dei vari fondi nei vari Stati membri,

c)

informando chiaramente, in una tabella ricapitolativa, quali direzioni generali intervengono nella realizzazione dei vari ambiti politici,

d)

elaborando le informazioni in modo tale che le istituzioni nazionali superiori di audit possano utilizzarle nelle proprie indagini,

e)

pubblicando i suoi audit della gestione e dei sistemi di controllo degli Stati membri,

f)

mostrandosi disponibile, in linea generale, ad elaborare le informazioni in modo accessibile e comprensibile per tutti, non solo per i ministri delle finanze degli Stati membri;

231.

ritiene che, poiché in maggior parte il bilancio dell'UE viene eseguito sulla base della gestione concorrente, il che comporta che la Commissione deleghi le sue mansioni di esecuzione di bilancio agli Stati membri, vale a dire 15, e a partire dal 1o maggio 2004, 25 ministri e organi amministrativi eterogenei, dotati di tradizioni proprie, è necessario fissare norme, su scala comunitaria, che permetteranno di garantire che tutti i 25 Stati membri utilizzeranno le dotazioni di bilancio in conformità del principio di buona gestione finanziaria, ossia in conformità dei principi di economia, efficienza ed efficacia;

232.

rileva che incombe alla Commissione la responsabilità di garantire l'attuazione della legislazione dell'Unione da parte degli Stati membri; rileva che, in media, un caso di infrazione impiega tre anni per giungere ad una sentenza definitiva e che in soli due casi è stata inflitta un'ammenda ad uno Stato membro per non aver dato attuazione ad un atto legislativo dell'Unione; teme che l'ampliamento farà aumentare il carico di lavoro della Commissione in ordine al controllo dell'attuazione della legislazione e rallenterà ulteriormente la procedura di infrazione; è preoccupato che nessun Commissario sia responsabile di questa importante materia; incoraggia il prossimo Presidente della Commissione ad attribuire la competenza in materia di infrazioni ad uno dei nuovi Commissari;

Progetti ambientali di preadesione e gemellaggio

233.

chiede di accordare un'attenzione particolare alle necessità delle autorità nazionali, regionali e locali in materia di potenziamento delle istituzioni nel settore ambientale in sede di assegnazione di un aiuto a monte e a valle dell'adesione;

234.

rileva che il gemellaggio è considerato dalla Commissione e dai paesi candidati un elemento importante per potenziare la capacità amministrativa di questi ultimi; auspica, tuttavia, che i seguenti miglioramenti vengano apportati al programma affinché la Commissione possa ottenere i risultati attesi:

a)

fissazione di obiettivi realistici e precisi;

b)

tutte le fasi dell'elaborazione del progetto dovrebbero essere razionalizzate;

c)

le procedure di pagamento dovrebbero essere semplificate ed accelerate;

d)

il ricorso al gemellaggio dovrebbe essere conseguenza di una scelta ragionata tra vari strumenti;

e)

la Commissione dovrebbe creare una rete di esperti nazionali distaccati (consiglieri di preadesione) onde conservare le esperienze e conoscenze specifiche;

235.

attende dalla Commissione, entro il 15 giugno 2004, una relazione d'insieme sui successi e le lacune riscontrati nei 503 progetti approvati tra il 1998 e il 2001 (52);

236.

chiede che il sistema di decentralizzazione esteso (EDIS) venga predisposto in tutti i paesi candidati quanto prima, una volta che un audit effettuato dalla Commissione abbia potuto valutare la qualità dei sistemi di gestione e controllo dei paesi candidati; rileva che, grazie a EDIS, la Commissione dovrebbe poter passare dal controllo ex ante al controllo ex post dei bandi di gara per i contratti;

237.

chiede che i paesi candidati elaborino strategie ambientali e finanziarie sostenibili ed affidabili;

238.

sottolinea, a livello dell'aiuto finanziario, l'importanza della cooperazione con gli organismi finanziari internazionali;

239.

sottolinea la necessità di migliorare la capacità di assorbimento rafforzando le risorse destinate all'elaborazione dei progetti e all'organizzazione delle procedure di bando di gara;

240.

spera di conoscere il volume di partecipazione di organismi privati ai progetti di gemellaggio, nonché gli effetti di tale partecipazione (53);

Azioni esterne

Questioni organiche

241.

prende atto che la Corte, come conseguenza della complessa riorganizzazione dei servizi della Commissione che si occupano delle relazioni esterne, considera l'esercizio 2002 come un esercizio «di transizione»; segnala che la riorganizzazione avrebbe potuto essere più ampia poiché continuano ad esistere sei direzioni generali e servizi distinti che condividono le responsabilità nel settore delle relazioni esterne (54);

242.

rivolge un pressante invito affinché il numero di direzioni generali competenti in materia di relazioni esterne sia sostanzialmente ridotto;

243.

prende atto, con compiacimento, del fatto che l'audit della Corte si è concentrato sui sistemi di controllo e supervisione il cui obiettivo è di garantire la legittimità e la regolarità delle transazioni e si congratula con la Corte per aver considerato che «sia nel caso dell'Ufficio per gli aiuti umanitari che dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid, le procedure amministrative e le strutture organizzative sono state adattate in maniera appropriata in vista dell'introduzione del nuovo regolamento finanziario entrato in vigore il 1o gennaio 2003» (7.40);

Il controllo nell'ambito delle azioni esterne

244.

prende atto del fatto che, nel caso dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid, la Corte ritiene dubbio che le informazioni di cui poteva disporre il direttore generale fossero sufficienti per affermare di aver ottenuto una certezza ragionevole della qualità dei sistemi di supervisione e di controllo instaurati per assicurare la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti (7.39);

245.

prende atto, inoltre, del fatto che la Corte imputa la mancanza di qualità dei sistemi di controllo e supervisione alla mancanza di un metodo globale per quanto riguarda l'uso degli audit che garantisca l'esistenza di informazioni sufficienti a livello dei massimi responsabili (7.10);

246.

auspica che, in tale contesto, la Commissione elabori talune linee direttrici sul ricorso a revisori esterni, sulla loro selezione, il loro mandato e i requisiti in materia di presentazione dell'informazione; ritiene che la raccomandazione della Corte al riguardo dovrebbe essere accompagnata da talune linee orientative per la migliore formulazione di tali linee direttrici;

247.

sottolinea che, come raccomandato dalla Corte, la Commissione o le sue delegazioni, ma non, in ogni caso, le organizzazioni incaricate dell'esecuzione, dovrebbero avere l'ultima parola nella scelta dei revisori esterni e dovrebbero fornire a questi ultimi dettagliate descrizioni delle prestazioni e le disposizioni da seguire per la presentazione delle relazioni (7.44);

248.

sottolinea l'importanza di valutare i risultati della riforma in materia di gestione degli aiuti esterni non appena saranno state acquisite esperienze sufficienti con le nuove strutture e procedure; accoglierebbe con favore uno specifico rapporto di valutazione della Corte dei conti;

249.

ribadisce che la Commissione dovrebbe riferire regolarmente all'autorità di bilancio e alla Corte dei conti in merito ai principali e ricorrenti problemi di attuazione, ad esempio quelli incontrati nella regione TACIS e in altre regioni; sottolinea che tali relazioni dovrebbero comprendere un'analisi delle cause e una descrizione delle misure adottate o previste in risposta a tali problemi — il tutto in un linguaggio chiaro e con l'indicazione di come ottenere ulteriori informazioni concise sui diversi aspetti;

250.

richiama l'attenzione sul fatto che una maggiore coerenza fra le diverse politiche dell'UE può migliorare l'efficienza della spesa UE; rileva che la fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Moldavia e il contestuale mantenimento di elevate barriere all'importazione su gran parte dei prodotti che questo paese potrebbe esportare verso l'UE sono un chiaro esempio di politiche incoerenti che comportano una perdita di efficienza;

251.

condivide pienamente il punto di vista della Corte dei conti secondo cui sono necessarie misure più incisive per rendere più efficace la cooperazione transfrontaliera al di là dei confini esterni; chiede alla Commissione e al Consiglio di garantire che i programmi di prossimità siano avviati senza indugio e che venga creato uno strumento di prossimità che consenta di risolvere definitivamente i problemi derivanti dall'eterogeneità degli strumenti attualmente impiegati per la cooperazione transfrontaliera;

252.

si compiace inoltre della richiesta della Corte dei conti di prendere in considerazione una modifica del regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione (55) sulla cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma PHARE, in modo che anche le regioni confinanti con paesi terzi possano essere ammesse a beneficiare degli aiuti;

253.

si attende che la Commissione fornisca una giustificazione ogniqualvolta ometta di applicare una disposizione contenuta nel commento di una linea di bilancio;

Politica di sviluppo

254.

richiama l'attenzione sull'obiettivo principale della politica di sviluppo della Comunità, che consiste nel ridurre la povertà in vista della sua definitiva eliminazione (56), e rileva che la Commissione e tutti gli Stati membri hanno approvato gli Obiettivi di sviluppo del millennio (Millennium Development Goals — MDG) quali mezzi con cui raggiungere tale obiettivo;

255.

ricorda che in passato la mancanza di dati statistici ostacolava i tentativi di analizzare il livello di attenzione prestata alla povertà nei programmi di sviluppo della Commissione; si compiace dell'introduzione del Sistema d'informazione comune Relex (CRIS), il quale, unitamente ad altre basi di dati, per la prima volta nel 2002 ha fornito cifre totalmente affidabili;

256.

si congratula con la Commissione per aver soddisfatto l'indice di riferimento globale introdotto nel bilancio 2002, in base al quale il 35% degli impegni annuali a favore dello sviluppo deve essere destinato ad «infrastrutture e servizi sociali» secondo la definizione del Comitato di assistenza allo sviluppo (Development Assistance Committee — DAC) dell'OCSE; osserva tuttavia che la percentuale dell'aiuto riferita al DAC nel quadro di tale rubrica ammontava soltanto al 31,4% e che la differenza è stata colmata mediante un'«assistenza macroeconomica vincolata al principio della condizionalità sociale», che è stata inclusa nella formula del suddetto indice di riferimento su richiesta della Commissione e il cui collegamento con la riduzione della povertà è meno diretto;

257.

osserva che il succitato indice di riferimento impone che il 35 % degli stanziamenti sia destinato «soprattutto all'istruzione e alla sanità», che sono i due settori più importanti nel quadro degli MDG; osserva inoltre che le cifre riferite al DAC in ordine agli impegni 2002 in tali settori (57) rimangono assai lontane da tale obiettivo, e che è assai improbabile che i meccanismi di condizionalità del programma di adeguamento strutturale possano colmare un così forte divario; osserva, tuttavia, che i dati regionali concernenti l'Asia e l'America latina indicano notevoli progressi, ed invita la Commissione a lavorare sulla base di questo successo apportando miglioramenti alle cifre relative ad altre aree geografiche negli anni a venire;

258.

rileva che l'importo per «infrastrutture e servizi sociali» comprende uno stanziamento del 13,5% per «governo e società civile», di cui il maggior singolo elemento consiste in 319,9 milioni di euro per la «pianificazione dell'economia e dello sviluppo»; osserva che ciò è destinato principalmente all'assistenza amministrativa e che la sua incidenza diretta ai fini della riduzione della povertà è pertanto discutibile;

259.

deplora che la Commissione non abbia fornito un'analisi del suo contributo al conseguimento degli MDG, ma abbia limitato il proprio studio (58) alla misurazione dei progressi compiuti dai paesi in via di sviluppo verso tale obiettivo; ritiene che la valutazione dell'efficacia dei programmi della Commissione sia ostacolata dalla mancanza di siffatta analisi;

260.

appoggia la politica della Commissione di decentrare il processo decisionale affidandolo alle delegazioni esterne, 44 delle quali hanno completato il processo nel 2002, ed osserva con soddisfazione i miglioramenti che ne sono già derivati (59); si sente rassicurato dal potenziamento del personale delle delegazioni e dei programmi di formazione destinati a detto personale nonché dai controlli esercitati dalla sede centrale; avverte tuttavia che il personale delle delegazioni non deve essere oberato da un obbligo di resoconto alla sede centrale eccessivamente oneroso, poiché ciò rischierebbe di annullare i vantaggi del decentramento;

261.

esprime la propria preoccupazione per l'aumento del ricorso all'assistenza macroeconomica nel 2002 e, in particolare, per la propensione della Commissione a servirsi di tale modalità in casi in cui altri donatori giudicano che i requisiti minimi non siano stati soddisfatti; osserva che la Commissione ha elaborato un'analisi dei rischi associati all'assistenza esterna e chiede che essa gli sia immediatamente trasmessa; ritiene che il sostegno finanziario sia più efficace quando mirato ad un settore specifico, e che si possano affrontare i settori orizzontali fondamentali (60) mediante un'impostazione su base settoriale nel campo delle finanze pubbliche;

262.

riconosce il successo ottenuto dalla Commissione nel ridurre i livelli anno su anno degli importi da liquidare (RAL) anomali, ma rimane preoccupato per il fatto che il livello totale continua ad aumentare quando si sommano successivi esercizi di bilancio; invita la Commissione a raddoppiare i propri sforzi per tenere sotto controllo questo problema.

L'aiuto umanitario

263.

prende atto della relazione annuale per il 2002 dell'Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO) (COM(2003) 430), che presenta le azioni umanitarie finanziate dalla Comunità il cui totale è aumentato nell'esercizio in esame a 537,8 milioni di euro; constata che la relazione enumera una serie di dettagli (non necessariamente superflui) che non forniscono al lettore una visione globale dell'azione comunitaria, dato che non affrontano in modo sufficiente questioni di ordine orizzontale;

264.

invita la Commissione a individuare ed utilizzare un gran numero di ONG ed enti di beneficenza;

265.

ritiene che nessuna ONG o ente debba poter presentare un'offerta a titolo esclusivo e ricevere il 100% dei finanziamenti su qualsiasi linea di bilancio;

266.

invita la Commissione a completare le sue future relazioni annuali con una presentazione generale delle linee strategiche seguite nell'esercizio finanziario, includendo un'analisi del valore aggiunto dell'azione umanitaria della Comunità e un compendio delle procedure dell'Ufficio per gli aiuti umanitari; ritiene che la relazione dovrebbe altresì includere una presentazione della metodologia seguita per la stima dei fabbisogni umanitari nonché informazioni dettagliate sulle valutazioni e gli audit effettuati durante l'esercizio oggetto della relazione e delle conclusioni degli stessi; ritiene infine che dovrebbero essere incluse altre questioni di natura trasversale — come, ad esempio, il rischio di manipolazione, abuso e frode e le misure destinate a garantire il buon fine dell'aiuto umanitario — aventi ripercussioni sulla formulazione e sull'esecuzione dell'azione umanitaria della Comunità;

267.

confida nel fatto che la valutazione dello strumento di sicurezza alimentare durante l'anno 2004 offra una buona diagnosi e, in caso di integrazione nel quadro del programma globale di sviluppo, che gli obiettivi di sicurezza alimentare non vengano svalutati o diluiti (61);

Trasparenza dell'operato della Commissione nei confronti del Parlamento europeo

268.

deplora profondamente che dal 2000 la Commissione abbia omesso di presentare una relazione annuale al Parlamento europeo sulle attività finanziate a titolo dei regolamenti (CE) del Consiglio n. 975/1999 (62) e n. 976/1999 (63) (sull'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo, capitolo di bilancio B7-70, avente nel 2002 una dotazione di 104 milioni di euro), contrariamente all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 2, dei regolamenti in parola; chiede alla Commissione di fornire immediatamente al Parlamento europeo le relazioni annuali relative agli esercizi 2001, 2002 e 2003, che comprendano, come previsto dai regolamenti, «una sintesi delle valutazioni esterne effettuate»; chiede che la commissione per il controllo dei bilanci esamini le omissioni della Commissione in questione e fornisca altresì un'analisi qualitativa dei risultati raggiunti dalla Commissione a titolo del capitolo di bilancio in parola;

Spesa amministrativa

Il regime delle pensioni di invalidità delle istituzioni europee

269.

esprime la sua soddisfazione per la relazione speciale n. 3/2003 della Corte dei conti sul regime delle pensioni di invalidità delle istituzioni europee (64) e prende atto con soddisfazione che, secondo gli esperti medici della Corte, le pensioni di invalidità vengono concesse in modo corretto (punto III);

270.

richiama l'attenzione sul fatto che le assenze per malattia hanno conseguenze economiche considerevoli e che, pertanto, è necessario ed importante che le istituzioni applichino una politica generale che determini le misure necessarie per gestire tutti che gli aspetti delle assenze per malattia in modo adeguato;

271.

deplora il fatto che le istituzioni, secondo la Corte, non possono garantire pienamente:

a)

che sia fornita l'assistenza, eventualmente necessaria, al personale che non è in grado di lavorare per lunghi periodi,

b)

che sia fatto tutto il possibile per massimizzare le presenze in servizio per il bene sia dei dipendenti, sia dei singoli servizi di cui fanno parte,

c)

che la presenza in servizio non sia influenzata negativamente dall'assegnazione di mansioni inappropriate o da condizioni di lavoro inadeguate (relazione speciale 3/2003, paragrafo 21);

272.

deplora il fatto che, come evidenziato dalla Corte, la ripartizione poco chiara dei ruoli e delle responsabilità — il servizio da cui dipende il funzionario, il servizio del personale ed il servizio medico — fa sì che funzionino esclusivamente gli aspetti più meccanici e tecnici della gestione delle assenze — la notifica e la loro registrazione — mentre non è chiaro chi sia il responsabile di funzioni e attività, essenziali per una politica efficace ed orientata al futuro di gestione delle assenze per malattia, quali:

a)

il contatto con il funzionario durante la sua assenza,

b)

il controllo dei tassi di assenza per ogni funzionario o agente e per l'istituzione globalmente, e quali criteri debbano essere applicati;

c)

l'individuazione delle tipologie di assenza che possono destare preoccupazioni e l'adozione delle misure necessarie;

d)

la decisione sull'eventualità o meno che si debba procedere ad un controllo medico ed in quali circostanze;

e)

la decisione di realizzare interviste con il funzionario o l'agente successivamente alla reintegrazione al temine dell'assenza e chi debba realizzarle, in quali circostanze, in che modo e a qual fine (relazione speciale 3/2003, paragrafo 22);

273.

esprime la sua profonda preoccupazione nel rilevare che l'insufficiente e lacunosa politica di gestione delle assenze e dei casi di invalidità è dovuta allo «scarso impegno dei dirigenti di grado elevato» (relazione speciale 3/2003, paragrafo 74, lettera c));

274.

segnala che la Corte ritiene che sarebbe stato possibile realizzare economie di circa 10 milioni di euro, ogni anno, attuando sistemi di vigilanza volti alla diagnosi e alla cura precoce nel caso delle assenze per malattia ripetute o prolungate (relazione speciale 3/2003, paragrafo 55);

275.

ritiene che un luogo di lavoro adeguato è caratterizzato da un basso indice di assenze per malattia e che il miglioramento delle possibilità di sviluppo e un aumento della diversificazione del lavoro, del riconoscimento e delle possibilità di futuro aumenteranno la motivazione a non assentarsi dal lavoro;

276.

auspica che le istituzioni realizzino, quanto prima possibile, un'analisi delle assenze per malattia con una ripartizione delle assenze per servizio, sesso, età, categoria e durata di periodi di assenza, al fine di dare seguito alle raccomandazioni della Corte quanto alla definizione di una politica generale di gestione delle assenze per malattia e invalidità;

277.

auspica che le istituzioni elaborino una relazione ogni due anni sullo sviluppo delle misure di cui sopra e che la direzione delle istituzioni presti una maggiore attenzione alla gestione economica del regime, nonché agli aspetti relativi all'ambiente di lavoro e alla gestione del personale;

Prassi di acquisto

278.

prende atto che fino al 2000 i bandi di gara della Commissione per l'acquisto di carta per ufficio richiedevano una percentuale di bianco di solo l'80% mentre, a partire dal 2000, nei bandi di gara si esigeva un grado di bianco superiore al 90 %, con il risultato non solo di maggiori costi per il bilancio comunitario, bensì anche di una neutralizzazione della concorrenza e di un deterioramento del bilancio ecologico dell'uso della carta; invita pertanto la Commissione a fissare nuovamente, ad un congruo livello, il grado di bianco richiesto nei bandi di gara, onde tenere debitamente conto di siffatti fattori ambientali e concorrenziali;

Strumenti finanziari

279.

ricorda la sua risoluzione del 21 novembre 2002 (65) sulla relazione annuale 2001 della BEI, nella quale invitava la BEI, la Corte dei conti e la Commissione a modificare l'accordo tripartito; si compiace che il nuovo accordo tripartito firmato il 27 ottobre 2003 migliori in misura significativa le procedure in vigore tra le tre istituzioni; si compiace in modo particolare che sia stato chiarito che la Corte dei conti è autorizzata ad effettuare audit sia in merito alla garanzia che alla relativa transazione nei casi in cui la BEI fornisca prestiti garantiti dal bilancio UE; ricorda che tali prestiti della BEI, garantiti dal bilancio UE, ammontano a quasi 14 miliardi di euro alla fine del 2002;

280.

appoggia senza riserve le conclusioni della Corte in merito al meccanismo finanziario (paragrafi. 10.35 e 10.39 della relazione annuale 2002), secondo le quali i pagamenti finali dovrebbero essere effettuati soltanto sulla base di certificati adeguati emessi dalle autorità competenti degli Stati membri e occorrono maggiori sforzi per individuare gli investimenti idonei e tener conto della realizzazione complessiva del progetto, in particolare per evitare danni all'ambiente;

281.

chiede alla Commissione di riferire quanto prima al Parlamento e alla Corte dei conti sui risultati dell'audit interno delle sue operazioni bancarie attualmente in corso sotto la responsabilità diretta della Commissione, che dovrebbe esaminare la necessità di cambiamenti in materia di controlli, compresi i controlli ex post;

282.

invita la Corte ad inserire nel suo programma di lavoro un audit relativo ai progetti finanziati attraverso prestiti della BEI e soggetti ad una garanzia comunitaria; raccomanda che i progetti ambientali nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico (66) siano inclusi nel programma di audit;

283.

ricorda che l'audit della gestione finanziaria del Fondo di garanzia per le azioni esterne è soggetto alla verifica della Corte dei conti, conformemente alle procedure da concordarsi tra Corte dei conti, Commissione e Banca europea per gli investimenti; chiede una revisione di tali procedure secondo lo spirito del nuovo accordo tripartito;

284.

rileva che le modalità per la gestione del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono state negoziate su base commerciale con la BEI; deplora che né la Commissione, né la Corte, abbiano fornito informazioni dettagliate sulla struttura dei costi della BEI per quanto riguarda la gestione del Fondo di garanzia; invita la Commissione a presentare una proposta di modifica dell'attuale regolamento del Consiglio sul Fondo di garanzia al fine di rilevare la gestione del portafoglio dalla BEI a partire dal 2005;

285.

ricorda che la Commissione europea detiene il 30% (600 milioni di euro) delle azioni del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e che il portafoglio cumulativo delle operazioni sottoscritte del FEI (investimenti in fondi di capitale a rischio e nei mercati di garanzia SME) ammonta a circa 7 miliardi di euro alla fine del 2002; rileva che attualmente non sono in vigore accordi per l'audit del FEI da parte della Corte dei conti; sottolinea il fatto che, comunque, a norma dell'articolo 248 del trattato, la Corte ha il diritto di effettuare audit organici sul FEI e le sue attività; invita la Corte ad inserire un audit complessivo sul FEI nel suo programma di lavoro per garantire che la gestione finanziaria del Fondo sia sana (rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia);

286.

ritiene che le sentenze della Corte di giustizia (C-11 e C-15/00) sulla cooperazione della Banca per gli investimenti e della Banca centrale con l'OLAF dovrebbero applicarsi, per analogia, anche al Fondo di investimento; lo invita pertanto ad adottare senza indugio, ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999, una decisione sulle indagini interne dell'Ufficio;

287.

esprime le sue preoccupazioni per l'osservazione della Corte dei conti (punto 10.36 della relazione annuale) in ordine agli indesiderati effetti di trascinamento contestuali al meccanismo di finanziamento SEE; conviene con la Corte (punto 10.35) sulla necessità di maggiori sforzi onde individuare adeguati investimenti; chiede che, in sede di realizzazione dei progetti, siano evitati o riparati i danni ambientali e che i versamenti delle rimanenze siano effettuati soltanto previo attestato delle autorità competenti o di contabili indipendenti;

288.

rileva che la Commissione non ha ancora risposto al quesito rivolto dalla Corte dei conti (punto 10.33 della relazione annuale) onde appurare se le autorità regionali della Galizia abbiano dato la precedenza ai prodotti nazionali, imponendo determinate condizioni, il che sarebbe in contrasto con il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, laddove si stabilisce testualmente che «la Banca e gli Stati membri non devono imporre condizioni per le quali le somme prestate debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro»; ricorda che potrebbero essere eventualmente formulate richieste di recupero; sollecita, in proposito, una relazione della Commissione entro e non oltre settembre 2004, se del caso, comprensiva di una valutazione di problemi analoghi contestuali al Fondo di coesione che hanno indotto la Commissione, già nel passato, a criticare il mancato rispetto delle disposizioni relative agli appalti pubblici.


(1)  GU C 316 del 29.12.2003, pag. 1.

(2)  GU C 286 del 28.11.2003, pag. 1.

(3)  GU C 286 del 28.11.2003, pag. 12.

(4)  GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22.

(5)  GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  Relazione annuale relativa all'esercizio 2002, punto V.

(8)  Tutti gli Stati membri devono avere istituito un sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) con una banca dati informatica sulle aziende agricole e le richieste di aiuti, un sistema di identificazione dei campi, un sistema di identificazione e registrazione degli animali e un sistema integrato per i controlli amministrativi sul campo.

(9)  Risposte al questionario — parte I, risposta della Commissione alla domanda 92 (PE 328.732/FIN. 1).

(10)  Risposte al questionario — parte I, allegato alla domanda 19, pagg. 120-121 (PE 328.732/FIN. 1).

(11)  http://europa.eu.int/comm/commissioners/schreyer/Reform/SEC%20_2001_2037_Internal_Control_Standards_en.pdf.

(12)  «Infine i progressi generalmente limitati mostrano che le direzioni generali e i servizi hanno bisogno ancora di un po' di tempo prima di poter integrare completamente la cultura della gestione dei rischi.» (COM(2003) 391, punto 3.2).

(13)  Risposte al questionario — parte II, risposta della Commissione alla domanda 1 (PE 328.732/FIN. 2).

(14)  P5_TA(2003)0551.

(15)  P5_TA(2004)0049.

(16)  http://www.theiia.org/iia/index.cfm?doc_id=1499.

(17)  http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/charter/charter_en.pdf.

(18)  Risposta al questionario — parte 1, risposta della Commissione alla domanda n. 28 (PE 328.732/FIN. 1).

(19)  GU C 295 del 28.11.2002, pag. 1.

(20)  Risposte al questionario — parte I, risposta della Commissione alla domanda n. 28 (PE 328.732/FIN. 1).

(21)  http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/documents/audit_dg_sec1803_en.pdf.

(22)  Risposte al questionario — parte I, risposta della Commissione alla domanda n. 189 (PE 328.732/FIN. 1).

(23)  Risposte al questionario — parte I, risposta della Commissione alla domanda n. 12 (PE 328.732/FIN. 1).

(24)  La tabella in appresso rappresenta il bilancio dell'Unione europea (cifra di esecuzione) come percentuale delle entrate fiscali totali degli Stati membri per gli esercizi 2000-2002.

Anno ()

Bilancio dell'UE (esecuzione) () in milioni di euro

Entrate fiscali totali UE 15 () in miliardi di euro

Bilancio dell'UE in % delle entrate fiscali degli Stati membri

(1)

(2)

(3) = (1) / (2) / 1 000

2000

83 331,1

2 414,4

3,5%

2001

79 987,3

2 450,2

3,3%

2002

85 144,5

2 488,1

3,4%

()  Pagamenti nell'anno in questione a titolo degli stanziamenti di pagamento dell'esercizio, nonché degli stanziamenti di pagamento dell'anno precedente che sono stati riportati.

()  Entrate fiscali totali dei 15 Stati membri dell'Unione europea, esclusi contributi di previdenza sociale.

Fonte: Servizi della Commissione.

(25)  Pagamenti nell'anno in questione a titolo degli stanziamenti di pagamento dell'esercizio, nonché degli stanziamenti di pagamento dell'anno precedente che sono stati riportati.

(26)  Entrate fiscali totali dei 15 Stati membri dell'Unione europea, esclusi contributi di previdenza sociale.

Fonte: Servizi della Commissione.

(27)  Risposte al questionario — parte I, risposta della Commissione alla domanda n. 60 (PE 328.732/FIN. 1).

(28)  GU C 211 del 5.9.2003, pag. 1.

(29)  Relazione speciale n. 2/90 riguardante la gestione ed il controllo delle restituzioni all'esportazione (GU C 133 del 31.5.1990, pag. 1).

(30)  http://europa.eu.int/comm/commissioners/schreyer/Reform/SEC%20_2001_2037_Internal_Control_Standards_en.pdf.

(31)  GU C 98 del 24.4.2003.

(32)  GU C 285 del 21.11.2002, pag. 1.

(33)  GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 66.

(34)  GU C 151 del 27.6.2003.

(35)  La Corte dei conti segnala che fra il 1975 e il 1988 le zone svantaggiate sono passate dal 37,7% al 53,6% in Italia, e dal 51,2% al 70,9% in Irlanda (RS n. 4/2003, punto 8). In precedenti relazioni si segnala un aumento dal 33,1% al 50,9% nella Repubblica Federale tedesca nel 1986 e dal 50,9% al 53,5% nel 1989, e, in Francia, dal 40% al 45,1% nel 1989 (relazione annuale per il 1990, paragrafo 9.21, GU C 324 del 13.12.1991).

(36)  

Articolo 48

1.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell'attuazione della programmazione dello sviluppo rurale.

2.   Tale controllo è svolto mediante procedure stabilite congiuntamente. Il controllo si basa su specifici indicatori fisici e finanziari e definiti in precedenza.

Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali sull'evoluzione dei progetti.

3.   Se del caso, vengono istituiti comitato di controllo.

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(37)  Nel 2002, gli importi pagati ai paesi candidati dal Fondo di solidarietà erano compresi nella rubrica 7. Tali importi non sono compresi in questa analisi dell'esecuzione dell'aiuto di preadesione.

(38)  Le spiegazioni della Commissione sull'esecuzione dell'aiuto di preadesione sono disponibili nella sezione 2.6.5 della Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria per l'esercizio 2002 della Commissione.

(39)  GU L 148 del 16.6.2003, pag. 21.

(40)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(41)  P5_TA(2003)0448.

(42)  GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.

(43)  GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21.

(44)  Risposte al questionario — parte I: risposta della Commissione alla domanda n. 75 (PE 328.732/DEF 1).

(45)  Risposte al questionario — parte I: risposta della Commissione alla domanda n. 78 (PE 328.732/DEF 1).

(46)  Risposte al questionario — parte I: risposta della Commissione alla domanda n. 79 (PE 328.732/DEF 1).

(47)  Risposte al questionario — parte I: risposta della Commissione alla domanda n. 83 (PE 328.732/DEF 1).

(48)  Risposte al questionario — parte I: risposta della Commissione alla domanda n. 39 (PE 328.732/DEF 2).

(49)  Direzione generale Energia e trasporti, Direzione generale Ricerca, Direzione generale Società dell'informazione, Direzione generale Giustizia e affari interni.

(50)  Eventualmente, sotto forma di lettera al presidente della commissione per il controllo dei bilanci prima della prossima relazione annuale.

(51)  Direzione generale Ricerca, direzione generale Società dell'informazione, direzione generale Energia e trasporti, direzione generale Imprese e direzione generale Pesca.

(52)  Risposte al questionario — parte I: risposta della Commissione alla domanda n. 99.

(53)  Risposte al questionario — parte I: risposta della Commissione alla domanda n. 103.

(54)  Relazioni esterne, EuropeAid, Commercio, ECHO, Allargamento e Sviluppo.

(55)  GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49.

(56)  La politica di sviluppo dell'Unione europea, conclusioni della 2304a riunione del Consiglio «Sviluppo» del 10 novembre 2000.

(57)  Il 4,1% per l'istruzione e il 3,0% per la sanità: tali cifre comprendono il sostegno di bilancio specifico settoriale.

(58)  Illustrato nella Relazione annuale sulla politica di sviluppo e l'attuazione dell'assistenza esterna dell'Unione europea nel 2002 (capitolo 3).

(59)  Tra i miglioramenti osservati dalla Commissione si notano: la riduzione del tempo richiesto per le procedure d'appalto e di presentazione di proposte, nonché l'attuazione di programmi di migliore qualità.

(60)  Servizi pubblici, appalti pubblici, audit esterno, ecc.

(61)  Risposte al questionario — parte I: risposta della Commissione alla domanda n. 104 (PE 328.732/DEF 1).

(62)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 1.

(63)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8.

(64)  GU C 109 del 7.5.2003.

(65)  GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 390.

(66)  Decisione del Consiglio 2001/777/CE (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41).

P5_TA(2004)0338

Discarico 2002: sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico alla Commissione per quanto concerne l'esecuzione dei bilanci finanziari e conti di gestione del 6°, 7° e 8° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2002 (COM(2003) 475 — C5-0496/2003 — 2003/2189(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti i bilanci finanziari e conti di gestione del 6°, 7° e 8° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2002 (COM(2003) 475 — C5-0496/2003),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del sesto, del settimo e dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo, corredata delle risposte delle istituzioni, per l'esercizio 2002 (C5-0584/2003) (1),

vista la dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti sui Fondi europei di sviluppo (C5-0584/2003),

viste le raccomandazioni del Consiglio del 9 marzo 2004 relative alla concessione del discarico alla Commissione per la gestione finanziaria dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2002 (C5-0146/2004, C5-0147/2004, C5-0148/2004),

visto l'articolo 33 dell'accordo interno, del 20 dicembre 1995, tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE, (2)

visto l'articolo 276 del trattato CE,

visto l'articolo 74 del regolamento finanziario del 16 giugno 1998 applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE, (3)

visti gli articoli 93 e 93 bis, terzo trattino, e l'Allegato V del regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0183/2004),

A.

considerando che, nella sua dichiarazione di affidabilità relativa ai Fondi europei di sviluppo, la Corte dei conti ha concluso che, fatte salve alcune eccezioni, la contabilità per l'esercizio 2002 riflette in modo affidabile le entrate e le spese dell'esercizio e la situazione finanziaria al termine dello stesso,

B.

considerando che le conclusioni della Corte dei conti sulla legittimità e la regolarità delle operazioni interessate sono fondate, tra l'altro, sull'audit di transazioni campione,

C.

considerando che la Corte dei conti, sulla base della documentazione esaminata, ritiene che le entrate iscritte in contabilità e gli importi assegnati per gli impegni e i pagamenti del FES siano, nell'insieme, legittimi e regolari,

1.

concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del 6°, 7° e 8° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2002;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che la accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag. 325.

(2)  GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

(3)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

2.

Decisione del Parlamento europeo sulla chiusura dei conti del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2002 (COM(2003) 475 — C5-0496/2003 — 2003/2189(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti i bilanci finanziari e conti di gestione del 6°, 7° e 8° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2002 (COM(2003) 475 — C5-0496/2003),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del sesto, del settimo e dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo, corredata delle risposte delle istituzioni, per l'esercizio 2002 (C5-0584/2003) (1),

vista la dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti sui Fondi europei di sviluppo (C5-0584/2003),

viste le raccomandazioni del Consiglio del 9 marzo 2004 relative alla concessione del discarico alla Commissione per la gestione finanziaria dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2002 (C5-0146/2004, C5-0147/2004, C5-0148/2004),

visto l'articolo 33 dell'accordo interno, del 20 dicembre 1995, tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE, (2)

visto l'articolo 74 del regolamento finanziario del 16 giugno 1998 applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE, (3)

visti gli articoli 93 e 93 bis, terzo trattino, e l'Allegato V del regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0183/2004),

1.

osserva che la situazione finanziaria del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo era, al 31 dicembre 2002, la seguente:

Utilizzo cumulato delle risorse dei FES al 31 dicembre 2002

 

Situazione fine 2001

Esecuzione di bilancio nel corso dell'esercizio 2002

Situazione fine 2002

Importo globale

Tasso di esecuzione (4)

Sesto FES

Settimo FES

Ottavo FES (5)

Importo globale

Sesto FES

Settimo FES

Ottavo FES (5)

Importo globale

Tasso di esecuzione (4)

Milioni di euro

%

Milioni di euro

%

A — RISORSE (6)

32 797,3

 

 

 

 

0,0

7 829,1

11 511,7

13 499,6

32 840,4

 

B — UTILIZZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Impegni primari

28 152,8

85,8

2,8

126,0

1 639,6

1 768,4

7 484,7

10 928,7

11 507,8

29 921,2

91,1

— Aiuto programmabile

15 648,6

 

1,2

151,0

660,2

812,5

4 875,5

5 754,4

5 831,1

16 461,1

 

— Aiuto non programmabile

9 324,5

 

- 1,1

- 15,6

574,4

557,7

2 511,2

3 667,4

3 703,6

9 882,2

 

Adeguamento strutturale e sostegno macroeconomico

2 726,1

 

0,0

- 0,6

405,0

404,3

6,0

1 151,4

1 973,1

3 130,5

 

Su trasferimenti di FES precedenti

453,6

 

2,7

- 8,8

0,0

- 6,1

92,0

355,5

0,0

447,5

 

2.

Impegni secondari

22 681,3

69,2

33,5

328,1

1 781,3

2 142,9

7 318,9

9 985,4

7 519,9

24 824,2

75,6

— Aiuto programmabile

11 282,7

 

36,3

212,6

890,7

1 139,7

4 741,8

4 973,7

2 706,8

12 422,4

 

— Aiuto non programmabile

8 716,9

 

- 4,2

99,2

403,2

498,2

2 483,0

3 549,4

3 182,6

9 215,1

 

Adeguamento strutturale e sostegno macroeconomico

2 298,7

 

- 0,7

- 1,0

487,3

485,7

5,3

1 148,6

1 630,5

2 784,4

 

— Trasferimenti tra FES

383,0

 

2,0

17,3

0,0

19,3

88,7

313,6

0,0

402,3

 

3.

Pagamenti

19 683,6

60,0

48,5

326,1

1 478,1

1 852,7

7 235,1

9 232,4

5 068,9

21 536,4

65,6

— Aiuto programmabile

9 739,4

 

46,3

239,2

650,0

935,5

4 669,0

4 488,1

1 517,8

10 674,9

 

— Aiuto non programmabile

7 512,6

 

1,3

56,5

467,7

525,5

2 475,1

3 315,9

2 247,1

8 038,1

 

Adeguamento strutturale e sostegno macroeconomico

2 088,5

 

- 0,1

8,5

360,4

368,8

5,3

1 148,0

1 304,0

2 457,4

 

— Trasferimenti tra FES

343,1

 

1,0

21,9

0,0

22,9

85,7

280,4

0,0

366,0

 

C — Ancora da versare (B1-B3)

8 469,2

25,8

 

 

 

 

249,6

1 696,3

6 438,9

8 384,8

25,5

D — Saldo disponibile (A-B1)

4 644,5

14,2

 

 

 

 

344,4

583,0

1 991,8

2 919,2

8,9

Fonte: Corte dei conti, relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002 (FES) (GU C 286 del 28.11.2003, pag. 331).

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag. 325.

(2)  GU L 156 del 29.5.98, pag. 108.

(3)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

(4)  In percentuale delle risorse.

(5)  Di cui 732,9 milioni di impegni primari, 347,4 milioni di impegni secondari e 97,7 milioni di pagamenti per l'attuazione anticipata dell'accordo di Cotonou.

(6)  Dotazione iniziale del sesto, settimo e ottavo FES (di cui 60 milioni di contributo speciale BEI), interessi, risorse varie e trasferimenti da FES precedenti.

3.

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del 6°, 7° e 8° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2002 (COM(2003) 475 — C5-0496/2003 — 2003/2189(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti i bilanci finanziari e conti di gestione del 6°, 7° e 8° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2002 (COM(2003) 475 — C5-0496/2003),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti, del 7 agosto 2003, sulle informazioni finanziarie sul 6°, 7° e 8° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2002 (COM(2003) 491 — C5-0619/2003),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del sesto, del settimo e dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo, corredata delle risposte delle istituzioni, per l'esercizio 2002 (C5-0584/2003) (1),

vista la dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti sui Fondi europei di sviluppo (C5-0584/2003),

vista la relazione annuale 2003 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla politica di sviluppo della CE e sull'esecuzione dell'assistenza esterna nel 2002 (COM(2003) 527),

vista la sua risoluzione del 1o marzo 2001 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «La politica di sviluppo della Comunità europea» (2),

vista la relazione annuale di attività dell'ufficio di cooperazione EuropAid per il 2002,

viste le raccomandazioni del Consiglio del 9 marzo 2004 relative alla concessione del discarico alla Commissione per la gestione finanziaria dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2002 (C5-0146/2004, C5-0147/2004, C5-0148/2004),

visto l'articolo 33 dell'accordo interno, del 20 dicembre 1995, tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE, (3)

visto l'articolo 74 del regolamento finanziario del 16 giugno 1998 applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE, (4)

visti gli articoli 93 e 93 bis, terzo trattino, e l'Allegato V del regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0183/2004),

A.

considerando che, a norma dell'articolo 74 del regolamento finanziario del 16 giugno 1998, la Commissione adotta ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni di cui alle decisioni di discarico e, su richiesta del Parlamento europeo, presenta una relazione sulle misure adottate a seguito di tali osservazioni,

B.

considerando che l'attuale Commissione, il cui mandato ha avuto inizio nel settembre 1999, ha avviato nel maggio 2000 (5) una riforma della gestione dell'assistenza esterna CE e, nel novembre 62000 (6), una riforma della politica di sviluppo della CE,

C.

considerando che l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou) (7) entrato in vigore il 1o aprile 2003, ha riformato gli aiuti agli Stati ACP e posto maggiormente l'accento sulla riduzione della povertà,

D.

considerando che, a causa del lungo processo di ratifica dell'accordo di Cotonou, il nono Fondo europeo di sviluppo (FES) per il periodo 2000-2005 non era entrato in vigore alla fine del 2002, obbligando la Commissione a utilizzare durante tale esercizio risorse dell'ottavo Fondo per avviare decisioni di finanziamento basate sulla programmazione per il nono FES,

E.

considerando che l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, nella sua riunione dell'11-15 ottobre 2003 a Roma (Italia) ha adottato una risoluzione (8) sull'utilizzazione del Fondo europeo di sviluppo, in cui si invita la Commissione ad accelerare l'esecuzione degli stanziamenti,

Dichiarazione di affidabilità

1.

nota che la Corte dei Conti ritiene che le entrate iscritte in contabilità, gli importi assegnati ai Fondi europei di sviluppo (FES), gli impegni e i pagamenti dell'esercizio finanziario siano, nell'insieme, legittimi e regolari;

2.

rileva che la Corte dei conti ha formulato il suo parere sulla base di un'analisi e di una valutazione dei sistemi di supervisione e di controllo della Commissione nonché sulla base dei controlli effettuati, per quanto concerne le operazioni sottostanti, a Bruxelles e, in loco, in sei paesi ACP;

3.

sostiene l'approccio della Corte dei Conti che consiste nell'accordare notevole priorità all'analisi dei sistemi di supervisione e di controllo;

4.

sostiene l'intenzione della Corte dei Conti di effettuare controlli in loco negli Stati ACP; invita la Corte dei Conti a garantire che tutte le delegazioni della Commissione vengano visitate e controllate entro un numero limitato di anni;

5.

rileva che la Corte dei Conti formula osservazioni critiche per quanto concerne:

a)

il fatto che la Commissione non ha sufficientemente affrontato le deficienze riguardanti il mandato, la stesura di relazioni e il monitoraggio delle relazioni di audit su operazioni del FES,

b)

alcuni controlli chiave non sono sempre stati eseguiti in modo affidabile dall'ordinatore nazionale e/o dal capo della delegazione,

c)

non esistono informazioni sul monitoraggio né indicatori di prestazione quanto alla evoluzione della qualità della gestione delle finanze pubbliche negli Stati ACP per cui la Corte dei Conti non può pronunciarsi sull'utilizzazione dell'aiuto di bilancio diretto,

d)

il direttore generale dell'Ufficio di cooperazione Europe Aid (AIDCO) non disponeva di informazioni sufficienti quando, nella relazione annuale di attività dell'AIDCO per il 2002, ha dichiarato senza formulare alcuna riserva che le procedure di controllo istituite fornivano le garanzie necessarie in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

Dichiarazione del Direttore generale dell'AIDCO

6.

rileva con soddisfazione che la relazione annuale di attività e la dichiarazione del Direttore generale dell'AIDCO per il 2002 riguardavano anche il FES, sebbene la carta degli ordinatori allora non fosse estesa alle transazioni del FES; rileva anche, tuttavia, che la Corte dei conti ritiene che, dal punto di vista metodologico, il Direttore generale dell'AIDCO non disponesse ancora di tutte le informazioni necessarie sulla realtà, la legittimità e la regolarità delle operazioni sul campo, riguardo ai seguenti elementi:

a)

la gestione dei fondi da parte degli Stati ACP non aveva ancora formato oggetto di un'analisi dei rischi e di una valutazione formalizzata, in specie nell'ambito del ricorso all'aiuto al bilancio. L'AIDCO non poteva ancora misurare il grado di applicazione effettiva della norma di controllo interno n. 17 sulla sorveglianza per quanto attiene alle operazioni gestite dalle delegazioni e dagli ordinatori nazionali;

b)

l'ambito e i risultati degli audit esterni non erano né misurati, né analizzati. Questi audit esterni non erano ancora inclusi nella sfera di applicazione della norma di controllo interno n. 21, che riguarda le relazioni di audit;

c)

gli importi da recuperare non erano contabilizzati e non erano sempre identificati. Non era così garantita la liquidazione corretta degli anticipi;

invita il Direttore generale dell'AIDCO a porre rimedio alle carenze di cui sopra evidenziate dalla Corte dei conti;

7.

rileva che il Commissario per lo sviluppo e l'aiuto umanitario non ritiene che gli spetti il compito di verificare che il Direttore generale dell'AIDCO includa una dichiarazione affidabile nella Relazione annuale di attività dell'AIDCO;

8.

non ritiene che il parere del Commissario per lo sviluppo e l'aiuto umanitario sulla questione sia conforme al codice di condotta dei Commissari e dei dipartimenti, secondo cui «i direttori generali devono rispondere dinanzi ai loro Commissari della corretta esecuzione degli orientamenti politici stabiliti dalla Commissione e dal Commissario»;

9.

mette in dubbio il valore di una tale dichiarazione dal momento che una critica seria all'approccio assunto nell'elaborare la dichiarazione stessa non comporta alcuna conseguenza per un direttore generale;

Aiuto di bilancio

10.

rileva che l'aiuto di bilancio ha visto aumentare la sua percentuale di impegni primari eseguiti che è passata dal 14% nel 2001 al 23% nel 2002; rileva che la Commissione intende aumentare ancora tale percentuale negli anni a venire;

11.

riconosce che l'aiuto di bilancio può contribuire efficacemente a realizzare gli obiettivi di riduzione della povertà e di migliore di gestione delle finanze pubbliche nei paesi beneficiari, tra l'altro aumentando la responsabilità propria del paese beneficiario;

12.

rileva che, conformemente all'accordo di Cotonou, l'aiuto di bilancio diretto a sostegno delle riforme macroeconomiche o settoriali è accordato quando (9):

a)

la gestione della spesa pubblica è sufficientemente trasparente, responsabile ed efficace;

b)

sono in atto politiche macroeconomiche o settoriali ben definite, istituite dal paese in questione e approvate dai suoi finanziatori principali; e

c)

gli appalti pubblici sono aperti e trasparenti.

13.

riconosce che i fondi di sostegno al bilancio, una volta liberati per uno Stato ACP, sono spesi e controllati secondo procedure di controllo nazionali, anziché secondo procedure del FES; è consapevole della necessità che ne deriva di modificare le procedure di follow-up della Commissione, passando da controlli e verifiche tradizionali delle operazioni a una valutazione dello stato della gestione delle finanze pubbliche basata su informazioni di monitoraggio e indicatori di risultato; rileva tuttavia che la Corte dei conti trova che i criteri utilizzati per liberare fondi di sostegno al bilancio consistano essenzialmente in indicatori macroeconomici ma forniscono soltanto informazioni parziali circa la gestione delle finanze pubbliche, e che non vengono fornite un'analisi e una valutazione distinte e chiare della qualità della gestione delle finanze pubbliche;

14.

è profondamente preoccupato per il fatto che la Commissione intensifichi il ricorso all'aiuto di bilancio nel momento stesso in cui la Corte dei Conti — in assenza di informazioni sul monitoraggio e di indicatori di risultato quanto all'evoluzione della qualità della gestione delle finanze pubbliche nei paesi ACP — non è ancora in grado di esprimere un parere sull'utilizzazione da parte degli Stati ACP dell'aiuto diretto di bilancio;

15.

è informato che altri donatori intensificano il ricorso all'aiuto di bilancio e che la Commissione coopera con tali donatori, in particolare la Banca mondiale, all'elaborazione di indicatori di risultato;

16.

invita la Commissione a continuare a cooperare con altri donatori al fine di garantire un loro approccio armonizzato nei confronti dei Paesi ACP e ciò non solo in materia di indicatori di risultato ma anche per quanto riguarda i requisiti imposti agli Stati ACP in materia, ad esempio, di controlli e relazioni;

17.

approva fermamente l'intenzione della Corte dei Conti di adottare nel 2004 una relazione speciale sull'utilizzazione dell'aiuto di bilancio;

18.

chiede alla Commissione di includere nella sua comunicazione concernente le informazioni finanziarie sul FES per l'esercizio 2003 un elenco dei paesi che beneficiano di un aiuto di bilancio indicando se quote di tale aiuto siano state trattenute; chiede alla Commissione di indicare altresì in tale comunicazione, per ciascun paese che beneficia di un aiuto di bilancio diretto, se siano state rispettate le tre condizioni principali poste per beneficiare di tale aiuto che sono enunciate all'articolo 61 paragrafo 2 dell'accordo di Cotonou;

19.

chiede alla Commissione di comunicare entro il 1o settembre 2004 lo stato di avanzamento dei lavori nel quadro del programma relativo a spese pubbliche e responsabilità finanziaria (PEFA), in particolare la data prevista per la conclusione di un accordo su un elenco definitivo di indicatori di risultato in materia di gestione delle finanze pubbliche;

20.

invita la Commissione — nell'ottica dei prossimi negoziati su eventuali modifiche dell'accordo di Cotonou — ad avviare un dialogo con gli Stati ACP sulla possibilità di subordinare la concessione dell'aiuto di bilancio a un impegno da parte del paese beneficiario di destinare a misure di sostegno istituzionale l'equivalente del 5-10% dell'importo complessivo ricevuto a titolo dell'aiuto di bilancio;

Istituzioni superiori di controllo

21.

ricorda la sua posizione per quanto riguarda la necessità di associare all'audit del FES le istituzioni superiori di controllo degli Stati ACP (10);

22.

rileva che la Corte dei Conti deplora la mancanza di un approccio strutturato e chiaro da parte della Commissione per contribuire al rafforzamento delle istituzioni nazionali di controllo e di audit;

23.

chiede alla Commissione di includere in una comunicazione concernente le informazioni finanziarie sul FES per l'esercizio 2003 informazioni relative ai fondi destinati a progetti che coinvolgono le istituzioni superiori di controllo;

24.

invita la Commissione a prendere in considerazione di prevedere una condizione in virtù della quale, prima che l'aiuto finanziario possa essere accordato, lo Stato ACP interessato debba accettare di attuare un programma pluriennale in vista della creazione e/o del potenziamento di un istituzione superiore di controllo;

Decentralizzazione della gestione dell'aiuto e del sostegno

25.

si compiace che la Commissione assegni risorse e poteri decisionali alle sue delegazioni; si aspetta che ciò contribuisca ad aumentare ancora l'esecuzione degli impegni e dei pagamenti rispetto al livello raggiunto dalla Commissione nel 2002; è consapevole che l'esercizio di deconcentrazione è in corso e che, secondo le previsioni, la deconcentrazione dovrebbe essere pienamente operativa nel 2004;

26.

sottolinea che la strategia della Commissione in materia di audit e valutazione deve riflettere l'evoluzione della gestione dell'aiuto e del sostegno e fondarsi su una valutazione dei rischi; sottolinea che i controlli e le valutazioni devono essere indipendenti e di alta qualità; chiede alla Commissione di trasmettere il suo documento di lavoro sulla valutazione dei rischi non appena ultimato e al più tardi per il 1o luglio 2004;

27.

sottolinea che i capi di delegazione devono garantire che i controlli chiave vengano effettuati e adottare misure in caso in cui l'ordinatore nazionale non ottemperi all'obbligo di effettuare tali controlli; teme che le delegazioni non dispongano di personale sufficientemente qualificato per conformarsi ai nuovi obblighi in materia di controllo finanziario;

28.

è preoccupato che la visione d'insieme delle sedi centrali quanto alle attività di audit e di valutazione portate avanti in sede di delegazione sia insufficiente; rileva che è prevista l'integrazione delle attività del FES nel sistema CRIS nel corso della prima metà del 2004; prende atto della preoccupazione della Corte dei conti, secondo cui non è probabile che il sistema CRIS rimedi alle carenze relative ai mandati, alla stesura delle relazioni e al seguito dato alle relazioni di audit; chiede alla Commissione di comunicare entro il 1o settembre 2004: 1) se il processo di collegamento del sistema OLAS al sistema CRIS ha avuto buon esito e 2) se gli audit relativi ai fondi FES sono stati inclusi nel sistema CRIS;

29.

deplora che la Commissione non raccolga in modo sistematico gli audit e le valutazioni provenienti dalle delegazioni e che quindi non sia stata in grado di reagire tempestivamente alla richiesta del relatore di ricevere talune relazioni di audit e di valutazione; ritiene che ciò conferma che le sedi centrali non dispongono di una visione d'insieme delle attività di audit e di valutazione; rileva che gli elenchi di audit ricevuti dal relatore contenevano in alcuni casi informazioni erronee circa i prezzi di un audit, l'entità del progetto sottostante, ecc.; ritiene che ciò confermi ancora una volta che le sedi centrali non dispongono di una visione d'insieme riguardo alle attività di audit;

30.

chiede alla Commissione di presentare entro il 1o luglio 2004 un piano strutturato che indichi come le sedi centrali debbano verificare i controlli effettuati dalle delegazioni nel quadro di un sistema di gestione deconcentrata; sottolinea che audit finanziari e valutazioni dovrebbero essere coordinati, controllati e seguiti dalle sedi centrali; è particolarmente preoccupato per l'apparente mancanza di seguito sistematico degli audit e delle valutazioni;

31.

chiede alla Commissione di presentare entro il 1o luglio 2004 un elenco degli audit e delle valutazioni effettuati nel 2003 dalle delegazioni e dalle sedi centrali e di indicare in che modo audit e valutazioni siano stati seguiti; sottolinea che l'elenco richiesto deve includere unicamente audit e valutazioni effettivamente realizzati e non semplicemente programmati;

32.

rileva che la Commissione non è certa di disporre di informazioni complete concernenti le valutazioni effettuate dalle delegazioni (11); chiede alla Commissione di indicare, quando trasmetterà l'elenco delle valutazioni effettuate nel 2003, in che modo tale situazione sarà stata risolta.

Esecuzione, RAL e iscrizione in bilancio

33.

ritiene che il livello di risorse del FES inutilizzate, attualmente pari a 11,3 miliardi di euro (12) sia deplorevole per un fondo che mira ad assistere i paesi più poveri del mondo; è consapevole dei fattori che limitano la capacità della Commissione ad affrontare questo problema, come la responsabilità dell'ordinatore nazionale (ON) per l'approvazione delle fatture, la necessità di ottenere l'accordo dell'ON per i disimpegni, le circostanze che impediscono l'esecuzione di programmi in alcuni paesi in crisi e la mancanza di un limite temporale per l'utilizzazione dei fondi; riconosce il valore delle modifiche del regolamento finanziario e dei nuovi accordi finanziari miranti a mantenere il RAL sotto controllo per il 9° FES; sottolinea il fatto che numerosi di questi problemi sarebbero risolti qualora il FES venisse fatto rientrare nel bilancio comunitario;

34.

rileva che alla fine del 2002 le risorse non ancora impegnate a titolo del 6°, 7° e 8° FES ammontavano a 2,9 miliardi di euro (ossia l'8,9% del totale delle risorse) anche se erano rispettivamente 17, 12 e 5 anni che i tre FES erano entrati in vigore;

35.

rileva che gli impegni secondari (contratti) e i pagamenti eseguiti ammontavano rispettivamente a 2,1 miliardi di euro e a 1,9 miliardi di euro per cui il livello è rimasto relativamente elevato rispetto agli anni precedenti; è altresì consapevole del fatto che i più elevati livelli di esecuzione sono dovuti essenzialmente al maggior ricorso al sostegno di bilancio;

36.

nota che alla fine del 2002 gli impegni ancora da liquidare, o RAL (reste à liquider) ammontavano a 8,4 miliardi di euro, 1,2 miliardi di euro dei quali erano considerati come RAL anormale (13);

37.

chiede alla Commissione di includere nella sua relazione concernente le informazioni finanziarie sui FES per l'esercizio 2003 una tabella che riporti il RAL per settore e per anno di impegno nonché informazioni concernenti il livello del RAL anormale e le misure adottate nel 2003 per ridurre tale RAL anormale;

38.

si compiace della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Verso la piena integrazione della cooperazione con i Paesi ACP nel bilancio dell'UE» dell'8 ottobre 2003 (COM(2003) 590);

39.

ritiene opportuno iscrivere il FES in bilancio, cioè integrarlo nel bilancio generale dell'Unione europea al fine di dargli lo stesso status delle altre parti dell'acquis comunitario e di rimediare all'attuale deficit democratico;

40.

sottolinea che — oltre all'importanza politica dell'iscrizione in bilancio — l'integrazione del FES nel bilancio generale dell'Unione europea può comportare considerevoli vantaggi in materia di gestione di bilancio: per esempio un'esecuzione più efficace dovuta alla possibilità di armonizzare le procedure esistenti, un livello più elevato di flessibilità nell'esecuzione, un livello più elevato di trasparenza per quanto concerne l'aiuto comunitario totale evitando altresì le attuali complicazioni connesse alle misure di transizione tra FES;

41.

rileva che un nuovo protocollo finanziario che succeda al 9° FES deve essere determinato nello stesso momento in cui saranno avviati i negoziati concernenti rispettivamente nuove prospettive finanziarie per l'Unione europea ed eventuali modifiche dell'Accordo di Cotonou, il che offrirà un'opportunità eccezionale per iscrivere in bilancio il FES;

42.

invita la Commissione e gli Stati membri a decidere e a effettuare senza indugio l'iscrizione in bilancio del FES;

43.

ritiene essenziale che la Commissione continui ad accelerare l'esecuzione degli impegni e dei pagamenti a titolo del FES affinché la Comunità europea e i suoi Stati membri possano onorare gli impegni politici presi nei confronti dei Paesi ACP e ridurre al minimo le possibili complicazioni connesse all'iscrizione in bilancio del FES;

44.

invita la Commissione ad avviare con i Paesi ACP un dialogo su come eliminare il RAL tenendo conto dei problemi specifici che potrebbero porsi in relazione all'iscrizione in bilancio;

45.

sottolinea che l'iscrizione in bilancio del FES non deve portare a una riduzione del totale degli importi disponibili per gli Stati ACP; chiede alla Commissione di garantire la trasparenza in modo che l'autorità di discarico continui a poter verificare il livello dei fondi destinati agli obiettivi fissati dall'accordo di Cotonou;

Riduzione della povertà

46.

richiama l'attenzione sul principale obiettivo della politica di sviluppo della Comunità e cioè la riduzione della povertà e la sua futura eradicazione (14) e sottolinea il fatto che la Commissione e tutti gli Stati membri hanno approvato gli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) quale mezzo con cui raggiungere questo obiettivo; riconosce inoltre che occorre controllare attentamente se i settori sanitario e dell'istruzione ricevono risorse adeguate a livello nazionale;

47.

rileva che la formula di base richiede che il 35% venga stanziato «principalmente all'istruzione e alla salute» che sono i due settori più prominenti nell'ambito degli OSM; osserva che i dati riferiti per gli impegni 2002 del CAS in questi settori (15) rimangono lontani da questo obiettivo e che le condizionalità del programma di adeguamento strutturale quasi sicuramente non potranno colmare un divario così ampio; esprime preoccupazione per le cifre fornite per gli impegni del FES (16) in questi settori; invita la Commissione a migliorare le sue prestazioni in questo settore nei prossimi anni;

48.

deplora che la Commissione non abbia fornito un'analisi del suo contributo verso il raggiungimento degli OSM ma che abbia limitato il suo studio (17) alla misurazione dei progressi compiuti dai paesi in via di sviluppo verso il raggiungimento di questo obiettivo; ritiene che la valutazione dell'efficacia dei programmi della Commissione è ostacolata dalla mancanza di tale analisi; chiede che un'analisi dell'efficacia dell'aiuto venga inserita nella revisione di medio periodo dell'accordo di Cotonou;

Programmazione

49.

si compiace con la Commissione per i risultati della sua valutazione sulla partecipazione degli attori non statali (ANS) al processo di programmazione per il 9° FES, da cui risulta che sono state effettuate consultazioni in 62 paesi su un totale di 68; rileva tuttavia che soltanto in 36 di tali paesi sono stati effettuati cambiamenti ai documenti strategici provvisori, sollevando dubbi in merito all'impatto delle consultazioni nei rimanenti casi; chiede in particolare una consultazione regolare e formale dei parlamenti ACP e dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE;

Contratti CESD

50.

rileva che, nel quadro del COMESA (mercato comune dell'Africa orientale e australe), numerosi contratti finanziati dal FES sono stati conclusi con una delle società che è al centro dello scandalo Eurostat; rileva che la relazione finale del SAI, risalente all'ottobre 2003, mette in luce gravi problemi concernenti tali contratti;

51.

deplora che i costanti consigli di Eurostat a favore del ricorso ai servizi del CESD, non abbiano suscitato preoccupazioni in sede AIDCO nonostante quanto si sapesse a livello interno in merito alla società; rileva che si tratta di un altro esempio di trasparenza inadeguata e di mancanza di comunicazione tra servizi della Commissione;

52.

reputa estremamente insoddisfacente che, prima che lo scandalo Eurostat scoppiasse nel luglio 2003, AIDCO non abbia emesso un ordine di recupero per un importo di 200 000 euro dovuto dal 1999: si aspetta dalla Commissione che comunichi al più presto al Parlamento europeo se l'ordine di recupero di 324 088 euro (interessi maturati) nei confronti del CESD ha avuto un seguito;

53.

si compiace tuttavia del fatto che l'AIDCO abbia posto fine alle sue relazioni contrattuali con la società in questione;

Segretariato ACP

54.

ricorda che nella sua relazione annuale per l'esercizio 2000 la Corte dei Conti aveva formulato serie critiche in relazione al segretariato ACP nonché all'accordo di finanziamento per il periodo 2000-2004 firmato dalla Commissione il 9 marzo 2000 che prevedeva un importo di 18 000 000 di euro da destinare al segretariato ACP;

55.

ricorda la sua risoluzione sul discarico per l'esercizio 2000 (18) che invitava la Commissione a informare il segretariato ACP in merito al fatto che in ogni caso era tenuto a conformarsi alle sentenze definitive dei tribunali belgi su questioni ancora in sospeso;

56.

è consapevole del fatto che, invocando l'immunità diplomatica, il segretariato ACP non si è ancora conformato ad una sentenza dei tribunali belgi secondo cui doveva versare emolumenti ad un ex dipendente; rileva che il segretariato ACP ha presentato appello alla Corte di cassazione belga; non concorda col fatto che l'immunità diplomatica consenta al segretariato ACP di non assumersi le sue responsabilità in quanto datore di lavoro;

57.

rileva che l'attuale accordo di finanziamento con il segretariato ACP scadrà alla fine del 2004; invita la Commissione ad includere in qualsiasi futuro accordo di finanziamento un meccanismo che garantisca la sospensione dell'accordo stesso qualora il segretariato ACP non rispettasse una sentenza definitiva della Corte belga;

58.

chiede alla Commissione di informare l'autorità di discarico entro il 1o luglio 2004 sui risultati dei contatti che, come sopra richiesto, saranno stati presi con il segretariato ACP nonché in merito al previsto contenuto di una proposta relativa ad un futuro accordo di finanziamento del segretariato ACP;

59.

invita la Corte dei Conti a dar seguito alle osservazioni che ha formulato nella sua relazione annuale relativa all'esercizio 2000 per quanto riguarda il segretariato ACP; invita la Corte dei Conti a esaminare nel contempo se le assemblee parlamentari paritetiche ACP-UE siano organizzate conformemente al principio di sana gestione finanziaria;

Fondo per la pace (Peace Facility)

60.

prende atto della decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE dell'11 dicembre 2003 sull'utilizzazione di 250 milioni di euro, provenienti dalla dotazione destinata allo sviluppo a lungo termine del nuovo FES, per la creazione di un Fondo per la pace in Africa;

61.

Si compiace della creazione di un Fondo per la pace in Africa ma è preoccupato per il rischio di vederlo utilizzato per altri fini rispetto a quelli previsti, ad esempio spese militari; invita la Commissione a portare avanti con il Parlamento un dialogo sull'impiego del Fondo per la pace in l'Africa nel quadro globale della politica di sviluppo;

62.

chiede alla Commissione di specificare nei suoi conti annuali gli importi destinati al Fondo per la pace in Africa e di informare l'autorità di discarico — su base annuale e in tempo utile perché se ne possa tener conto nella procedura di discarico — sulla gestione degli aiuti e di fornire anche informazioni sulle singole attività finanziate;

CDE

63.

rileva che nel protocollo finanziario dell'accordo di Cotonou vengono riservati 90 milioni di euro per il CDE (Centro di sviluppo delle imprese, in precedenza chiamato Centro per lo sviluppo dell'industria); constata che lo status giuridico del CDE non è chiaro e che i suoi obiettivi non sono ben definiti; deplora che persistano carenze gestionali e debolezze nel controllo interno ed esterno malgrado le reiterate critiche formulate in vari audit nel corso degli ultimi anni; chiede alla Commissione di dare seguito alle critiche sollevate dagli audit della Commissione stessa e dalla relazione annuale della Corte dei conti per il 2002.


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag. 325.

(2)  GU C 277 del 1.10.2001, pag. 130.

(3)  GU L 156 del 29.5.98, pag. 108.

(4)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

(5)  cfr. comunicazione alla Commissione sulla riforma della gestione dell'assistenza esterna approvata dalla Commissione il 16 maggio 2000.

(6)  cfr. dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea adottata dal Consiglio affari generali (sviluppo) il 10 novembre 2000.

(7)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(8)  GU C 26 del 29.1.2004, pag. 17.

(9)  Accordo di Cotonou, articolo 61, paragrafo 2.

(10)  Punti da 21 a 24 della Risoluzione corredata dei commenti che formano parte della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del sesto, settimo e ottavo fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2001 (OJ L 148 del 16.6.2003, p. 3).

(11)  Cfr. risposta della Commissione alla domanda 75 del Questionario alla Commissione concernente il discarico 2002 parte II (PE 328.732/FIN2): «è impossibile dire con certezza in che misura l'elenco in allegato, basato su informazioni fornite dalle delegazioni della CE nei paesi ACP, sia completo.».

(12)  2,9 miliardi di euro sono ancora da impegnare mentre 8,4 miliardi di euro sono pagamenti in sospeso.

(13)  Il RAL anormale è definito come gli impegni sui quali non è stato concluso nessun contratto o non è stato effettuato alcun pagamento nel corso degli ultimi due anni nonché gli impegni contratti prima del 1997 e non ancora pagati (vedasi comunicazione sopra menzionata della Commissione concernente le informazioni finanziarie sul VI, VII e VIII Fondo europeo di sviluppo 2002, sezione 3, punto 1).

(14)  Politica di sviluppo dell'Unione europea, conclusioni della 2304a riunione del Consiglio sviluppo, del 10 novembre 2000.

(15)  Il 4,1% per l'istruzione e il 3,0% per la sanità. Questi dati includono il sostegno di bilancio per settori specifici.

(16)  1% per l'istruzione e 4% per la sanità.

(17)  Cfr. relazione annuale sulla politica di sviluppo della CE e sull'esecuzione dell'assistenza esterna nel 2002, cap. 3.

(18)  GU L 158 del 17.6.2002, pag. 28.

P5_TA(2004)0339

Discarico 2002: Sezione II — Consiglio

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea relativa all'esercizio finanziario 2002, Sezione II — Consiglio (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2212(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2002, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0583/2003) (1),

vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0145/2004),

visti gli articoli 276, 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,

visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (2) e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (3),

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0228/2004),

1.

concede il discarico al Segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2002 (spese operative);

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e al Mediatore europeo e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag.1.

(2)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002, Sezione II — Consiglio (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2212(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2002, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0583/2003) (1),

vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0145/2004),

visti gli articoli 276, 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,

visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (2) e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (3),

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0228/2004),

1.

sottolinea l'esigenza di un più ampio scambio d'informazioni fra il Consiglio e il Parlamento europeo; plaude pertanto alla disponibilità del Consiglio a tenere un dialogo informale fra le due istituzioni prima della procedura di discarico;

2.

ricorda che la commissione per il controllo dei bilanci aveva chiesto la trasmissione, da parte del Consiglio, dei seguenti documenti: un elenco degli accordi conclusi con terzi, la documentazione completa dell'accordo dalle maggiori implicazioni finanziarie, la regolamentazione in vigore sull'utilizzo di vetture di servizio nonché le relazioni del controllore finanziario;

3.

prende atto con sconcerto della risposta data dal Presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti, l'11 dicembre 2003, al questionario trasmesso il 26 novembre 2003 dalla commissione per il controllo dei bilanci: «I quesiti sollevati nel questionario nella parte quesiti generali a tutte le istituzioni» non sono direttamente connessi con i conti del Consiglio per l'«esercizio 2002 o con la relazione annuale della Corte dei conti riguardante tale esercizio. Il Consiglio ritiene che tali quesiti vadano al di là dell'ambito della procedura di discarico»;

4.

constata altresì che la relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio 2002 contiene bensì osservazioni generali sull'esecuzione delle spese amministrative da parte degli organi della Comunità, ma non include osservazioni specifiche di sorta per quanto riguarda il bilancio del Consiglio; si compiace dell'annuncio da parte della Corte dei conti secondo cui la sua prossima relazione annuale conterrà osservazioni sull'esecuzione delle spese amministrative per ciascun organo comunitario;

5.

sottolinea che la sua richiesta di informazioni rivolta al Consiglio è pienamente in sintonia con il disposto del regolamento finanziario (in particolare gli articoli 146 e 182);

6.

invita il Consiglio a rispondere entro e non oltre il 1o luglio 2004 al questionario sottopostogli dalla commissione per il controllo dei bilanci;

7.

prende atto che a partire dal prossimo esercizio il Consiglio trasmetterà al Parlamento europeo, a norma dell'articolo 86, paragrafo 4 del regolamento finanziario, una relazione riepilogativa, recante il numero e le modalità delle verifiche interne effettuate, delle raccomandazioni emesse e delle misure adottate a seguito di tali raccomandazioni;

8.

chiede di sapere quali misure abbia adottato il Consiglio nel 2002 per migliorare l'analisi della sua gestione di bilancio;

9.

ricorda che nel 2001 vi erano state discrepanze tra l'inventario fisico e quello contabile e chiede se tale lacuna sia stata colmata;

10.

auspica che la Corte dei conti presti la dovuta attenzione alla verifica della gestione del bilancio e dell'inventario di cui al bilancio del Consiglio per l'esercizio 2003;

11.

sottolinea, alla luce dell'esperienza acquisita, l'importanza che il Parlamento annette alla mobilità degli ordinatori;

12.

si compiace della dichiarazione comune del Consiglio, della Commissione e del Parlamento del 25 novembre 2002 (4) sull'informazione previa del Parlamento europeo nel processo decisionale della politica estera e di sicurezza comune (PESC), e si chiede quali ripercussioni ciò abbia avuto sulla collaborazione pratica;

13.

ricorda ancora una volta la raccomandazione della Corte di giustizia nella sua relazione speciale n. 13/2001 sulla gestione della politica estera e di sicurezza comune, (5) emessa sulla base delle sue verifiche, secondo cui il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero prevedere a livello interistituzionale principi operativi e regolamentazioni univoche per quanto concerne il ruolo della Commissione e del Consiglio nell'esecuzione della PESC e rendere maggiormente trasparente il finanziamento delle azioni PESC.


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag. 1.

(2)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  Testi approvati il 19.12.2002, P5_TA(2002)0624, allegato I.

(5)  GU C 338 del 30.11.2001, pag. 1.

P5_TA(2004)0340

Discarico 2002: Sezione IV — Corte di giustizia

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione IV — Corte di giustizia (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2213(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2002 (I5-0034/2003) — C5-0088/2004),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2002, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0583/2003) (1),

vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0145/2004),

visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,

visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (2) e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (3),

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0228/2004),

1.

concede il discarico al Cancelliere della Corte di giustizia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2002;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e al Mediatore europeo e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag.1.

(2)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione IV — Corte di giustizia (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2213(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2002, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0583/2003) (1),

vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0145/2004),

visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,

visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (2) e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (3),

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0228/2004),

1.

prende atto delle risposte inviate dalla Corte di giustizia il 17 dicembre 2003 al questionario trasmesso il 26 novembre 2003 dalla commissione per il controllo dei bilanci;

2.

prende atto che a partire dal prossimo esercizio la Corte di giustizia trasmetterà al Parlamento europeo, a norma dell'articolo 86, paragrafo 4 del regolamento finanziario, una relazione riepilogativa, recante il numero e le modalità delle verifiche interne effettuate, delle raccomandazioni emesse e delle misure adottate a seguito di tali raccomandazioni;

3.

ritiene appropriate le misure adottate dalla Corte di giustizia sulla base della relazione speciale n. 5/2000 della Corte dei conti europea (4); prende atto della relazione di verifica della società KPMG (5); prende altresì atto della relazione in data 21 ottobre 2003 sui progetti edilizi, la manutenzione e le infrastrutture in generale che la Corte di giustizia ha trasmesso al Parlamento europeo;

4.

prende atto della lettera del Cancelliere alla presidente della commissione per il controllo dei bilanci in data 18 febbraio 2004 con la quale questi annuncia una serie di misure volte sia a contrastare l'aumento della durata media delle procedure registrate negli ultimi anni sia a tenere conto dell'allargamento; esorta il Cancelliere a presentare tempestivamente al Parlamento europeo, in vista della procedura di discarico per l'esercizio 2003, una relazione dettagliata sui progressi compiuti;

Uso privato di vetture di servizio

5.

prende nota del fatto che la Corte di giustizia sostiene le spese per l'utilizzo di vetture di servizio da parte dei suoi membri fino a un massimale di 30 000 km all'anno (membri del Tribunale di prima istanza: 25 000 km, Presidente del Tribunale di prima istanza: 30 000 km), in aggiunta ai viaggi di servizio autorizzati da essa stessa o dal suo Presidente;

6.

rileva che in tal modo i membri della Corte ottengono vantaggi che hanno un valore monetario, senza che il Consiglio dei ministri dell'UE competente per i loro emolumenti abbia preso una decisione in tal senso;

7.

chiede alla Corte di giustizia di modificare entro il 1o luglio 2004 le proprie norme in modo tale che i suoi membri debbano sostenere completamente i costi per l'uso privato delle vetture di servizio;

Aumenti degli emolumenti attraverso coefficienti correttori

8.

prende atto del fatto che, grazie a un'ordinanza amministrativa interna, i membri della Corte di giustizia hanno la possibilità di ottenere aumenti degli emolumenti, trasferendo parte del loro salario, anziché su conti nella sede di servizio, Lussemburgo, in altri Stati membri dell'UE, e avvalendosi in tal modo dei cosiddetti coefficienti correttori;

9.

ricorda che tale decisione rappresenta una decisione amministrativa della Corte di giustizia applicabile alla Corte stessa e che non può essere considerata in alcun caso come atto giurisprudenziale;

10.

ricorda inoltre che tale decisione del Comitato amministrativo della Corte di giustizia è stata adottata il 25 settembre 2002, ma che in seguito il Parlamento e il Consiglio, su proposta del Consiglio, hanno depennato un commento dal progetto preliminare di bilancio della Corte di giustizia europea per il 2003 (voce di bilancio A-1090), che prevedeva l'applicazione di questo coefficiente correttore «in analogia con le disposizioni dello statuto dei funzionari» anche per i membri della Corte di giustizia;

11.

rileva che in tal modo l'autorità di bilancio aveva espresso chiaramente e inequivocabilmente che si attendeva una sospensione di tale prassi, che dal 1o gennaio 2003 non è più autorizzata né da disposizioni della regolamentazione specifica sulle retribuzioni dei membri degli organi né da corrispondenti commenti nel bilancio;

12.

ricorda che i membri della Commissione non si avvalgono più dei coefficienti correttori e invita i membri della Corte di giustizia a fare altrettanto;

13.

chiede in tale contesto quali progressi abbia fatto registrare la Corte nella creazione di una base giuridica specifica per l'applicazione dei coefficienti correttori, come richiesto dal Parlamento europeo (6);

14.

si compiace del fatto che la Corte di giustizia aderisca alla stessa politica adottata dalla Commissione in materia di denunce di casi di malversazioni da parte dei suoi funzionari; rileva che tale politica è realmente efficace solo se il personale ne è al corrente; incoraggia la Corte di giustizia a far sì che questa informazione venga liberamente fornita al suo personale;

15.

invita la commissione per i bilanci ad iscrivere in riserva parte degli stanziamenti amministrativi del 2005 per la Corte di giustizia laddove non venga data una risposta soddisfacente ai problemi sollevati nella presente risoluzione in merito all'utilizzo non ufficiale di autovetture e al sistema di coefficienti di correzione degli stipendi.


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag.1.

(2)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU C 109 del 14.4.2000, pag. 1.

(5)  Lettera alla presidente della commissione per il controllo dei bilanci del 6 giugno 2003.

(6)  Risoluzione dell'8 aprile 2003, paragrafo 6 (GU L 148 del 16.6.2003, pag. 46).

P5_TA(2004)0341

Discarico 2002: Sezione V — Corte dei conti

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione V — Corte dei conti (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2214(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2002, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0583/2003) (1),

vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0145/2004),

visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,

visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (2) e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (3),

visto l'articolo 143 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, e in particolare il paragrafo 4,

visto l'articolo 276 del trattato CE,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0228/2004),

1.

concede il discarico alla Corte dei conti per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2002;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e al Mediatore europeo e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag.1.

(2)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione V — Corte dei conti (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2214(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2002, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0583/2003) (1),

vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0145/2004),

visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,

visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (2) e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (3),

visto l'articolo 143 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, e in particolare il paragrafo 4,

visto l'articolo 276 del trattato CE,

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0228/2004),

1.

prende atto delle risposte inviate dal Presidente della Corte dei conti il 19 dicembre 2003 al questionario trasmesso il 26 novembre 2003 dalla commissione per il controllo dei bilanci;

2.

prende altresì atto delle informazioni complementari trasmesse dal Presidente della Corte dei conti con le sue lettere in data 16 e 20 febbraio 2004;

3.

prende atto della relazione del revisore indipendente sui conti della Corte dei conti per l'esercizio 2002, accompagnata dal certificato sulla regolarità e la veridicità del rendiconto finanziario al 31 dicembre 2002 (4);

4.

sottolinea che la collaborazione tra il Parlamento e la Corte dei conti nella presentazione della relazione annuale e delle relazioni speciali è ulteriormente migliorata;

5.

ricorda che nell'ultimare l'ampliamento K2 si era inizialmente verificata una serie di problemi finanziari e di gestione che dovranno essere evitati nel quadro del successivo ampliamento;

6.

prende atto del fatto che, sulla scorta dell'ampliamento da 15 a 25 membri, la Corte dei conti trasferirà una parte sostanziale dei propri lavori ai propri gruppi di verifica;

7.

raccomanda espressamente ai membri della Corte dei conti di fare in modo che i loro gabinetti abbiano una composizione multinazionale e in particolare di far ricoprire uno dei due posti di attaché a loro disposizione da una persona che abbia una cittadinanza diversa dalla loro;

Dichiarazione di affidabilità

8.

rileva con soddisfazione che i membri della Corte dei conti devono presentare al momento della loro nomina dichiarazioni sui loro interessi finanziari che sono notevolmente più ampie e dettagliate delle corrispondenti dichiarazioni dei membri della Commissione o dei deputati del Parlamento, e che, ove opportuno, comprendono anche indicazioni sul coniuge; ritiene legittimo che tali dichiarazioni non vengano pubblicate; si aspetta tuttavia che tali dichiarazioni vengano rese accessibili alle autorità competenti qualora dovesse essere avviata un'indagine nei confronti di un membro della Corte;

9.

prende atto del fatto che in futuro, in sede di verifica delle spese amministrative la Corte dei conti valuterà i sistemi di controllo interni, le relazioni dei revisori interni e un numero rappresentativo di transazioni;

10.

è consapevole del fatto che la dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti è basata soprattutto su controlli a campione e non rappresenta pertanto uno strumento per scoprire in modo mirato frodi e irregolarità, ma deve semmai consentire una valutazione complessiva della gestione finanziaria degli organi e delle istituzioni esaminati; ricorda che una simile valutazione complessiva è affidabile solo se il controllo a campione dei pagamenti verificati è sufficientemente ampio;

11.

incoraggia la Corte dei conti nella sua revisione della valutazione relativa alla dichiarazione di affidabilità annuale e ad adoperarsi in stretta cooperazione con le altre istituzioni al fine di creare un qualche tipo di indicatori delle prestazioni in grado di misurare i progressi compiuti di anno in anno;

12.

si attende che la Corte dei conti garantisca, nell'approntamento della sua relazione annuale e della sua dichiarazione di affidabilità, di aver basato la sua valutazione sulle più recenti prassi e sui più recenti principi contabili internazionali;

13.

esprime stupore per il fatto che nella sua relazione 2002 la Corte dei conti ha dato alcune indicazioni sull'ampiezza dei controlli a campione nel settore dell'agricoltura, ma non ha fornito, neanche su precisa richiesta, indicazioni sul numero dei controlli effettuati riguardo alle spese amministrative delle istituzioni;

14.

chiede alla Corte dei conti di fornire in futuro il numero dei controlli da essa eseguiti, ripartiti per istituzione;

15.

chiede alla Corte dei conti di conformare in futuro la struttura della sua relazione annuale all'articolo 143, paragrafi 3 e 4 del regolamento finanziario, che recita: «Nella relazione annuale figura una valutazione della sana gestione finanziaria. La relazione annuale comporta tante suddivisioni quante sono le istituzioni. La Corte dei conti può aggiungere tutte le presentazioni di sintesi o osservazioni di portata generale che ritiene adeguate»;

16.

ricorda alla Corte che il Parlamento necessita di informazioni su ciascun organo della Comunità, poiché altrimenti non può assolvere i propri compiti nel quadro del discarico; deplora che la relazione annuale della Corte non ne tenga conto e non fornisca alcuna informazione specifica sulle spese amministrative di Consiglio, Corte di giustizia, Corte dei conti e Comitato economico e sociale; non lo ritiene giustificato, poiché la Corte presenta anno dopo anno una relazione speciale anche per ciascuna delle agenzie comunitarie decentrate;

17.

si compiace dell'annuncio fatto dalla Corte dei conti di prevedere in futuro nelle sue relazioni annuali una sezione separata per ciascun organo comunitario;

Insegnamenti da trarre dal caso Eurostat e lotta contro le frodi

18.

riconosce che in passato singole operazioni di Eurostat sono state a più riprese criticate dalla Corte dei conti;

19.

fa presente che Eurostat nel suo insieme non è stata tuttavia mai oggetto di un esame approfondito e complessivo da parte della Corte; è preoccupato del fatto che ciò avvenga anche per altre direzioni generali della Commissione e possa rappresentare una delle cause di sviluppi negativi all'interno della Commissione stessa;

20.

esprime preoccupazione per il fatto che in passato le relazioni di verifica delle unità di revisione decentrate nelle direzioni generali della Commissione sono state ignorate dai membri della Commissione stessa, e che la Corte dei conti non ha insistito su una trasmissione sistematica di tali relazioni; chiede che in futuro la Corte dei conti valuti complessivamente tali relazioni e pubblichi una sintesi dei principali risultati nella sua relazione annuale;

21.

chiede alla Corte dei conti di avvalersi dell'aumento del numero dei suoi membri da 15 a 25 per far sì che in futuro i suoi membri esaminino in modo più approfondito ogni singola direzione generale della Commissione;

22.

sarebbe molto compiaciuto se la Corte potesse comunicargli, al più tardi al momento della presentazione della prossima relazione annuale, quali membri si siano assunti particolari responsabilità in sede di verifica, e per quali direzioni generali; ritiene che certe responsabilità specifiche siano illimitatamente conciliabili con il carattere collegiale della Corte, finché sia quest'ultima ad adottare la decisione finale;

23.

invita la Corte dei conti a verificare le sue decisioni interne in merito alla cooperazione con l'OLAF alla luce delle disposizioni del nuovo statuto dei funzionari, soprattutto per quanto concerne il diritto dei collaboratori di rivolgersi direttamente all'OLAF per fornirgli informazioni; invita la Corte dei conti a trasmettere al Parlamento copia delle disposizioni attualmente vigenti nonché delle modifiche apportate;

24.

invita la Corte dei conti a prendere posizione in merito al problema se nel contesto della procedura di appalto del Comitato delle regioni descritta al punto 9.23 della sua relazione annuale sia necessario investire della questione le competenti autorità giudiziarie, dal momento che ai sensi del diritto belga potrebbe essere ipotizzabile il reato di limitazione della libera partecipazione alle procedure di appalto (articolo 314 del codice penale belga);

Licenziamento di un funzionario della Corte dei conti

25.

ricorda che nell'aprile 2002 un funzionario della Corte dei conti ha formulato pubblicamente gravi critiche nei confronti di membri e funzionari della sua istituzione;

26.

ricorda che una parte delle accuse formulate dal funzionario erano state già poste a conoscenza dellOLAF o erano state oggetto di indagini amministrative;

27.

rileva che le altre accuse formulate dal funzionario, secondo l'OLAF, non hanno trovato riscontro; rileva inoltre che al Parlamento non è stato trasmesso alcun fatto che possa giustificare dubbi nei confronti della dichiarazione dell'Ufficio per la lotta contro le frodi;

28.

prende atto del fatto che il funzionario in questione è stato licenziato nell'estate 2003 a seguito di una procedura disciplinare;

29.

considera tale decisione una dura sanzione; ricorda che contro una simile decisione può essere presentato ricorso ai sensi dell'articolo 90 e 91 dello statuto nonché dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità europea;

30.

chiede in tale contesto che lo statuto dei funzionari della Comunità venga modificato in modo tale che gli informatori («whistle blower») abbiano la possibilità di rivolgersi anche a persona esterna alla loro istituzione per garantire il rispetto del loro anonimato (5);

31.

ricorda alla Corte dei conti che il suo modo di procedere nei confronti del funzionario dovrà essere misurato anche in base ai passi che la Corte dei conti stessa adotterà nei confronti di un ex membro che sembrerebbe aver violato in modo grave i propri doveri d'ufficio;

32.

si compiace del fatto che la Corte dei conti aderisca alla stessa politica adottata dalla Commissione in materia di denunce di casi di malversazioni da parte dei suoi funzionari; rileva che tale politica è realmente efficace solo se il personale ne è al corrente; incoraggia la Corte dei conti a far sì che questa informazione venga liberamente fornita al suo personale;

Procedura contro un ex membro della Corte

33.

ricorda che nel 2002, su iniziativa di un membro della commissione per il controllo dei bilanci, l'OLAF ha avviato un'indagine nei confronti di un ex membro della Corte dei conti;

34.

ricorda inoltre che a seguito di tale indagine l'OLAF ha adito la giustizia lussemburghese e che la procedura non si è ancora conclusa; riconosce che la Corte dei conti sta portando avanti il recupero di risorse indebitamente sottratte;

35.

ricorda alla Corte dei conti che, parallelamente alla causa presso i tribunali lussemburghesi, si potrebbe adire la Corte di giustizia europea, come ha fatto la Commissione nel caso di una ex Commissario; si aspetta che la Corte dei conti ricorra anche alla Corte di giustizia europea affinché si stabilisca, ai sensi dell'articolo 247 del trattato CE, se l'ex membro abbia violato in modo grave i propri doveri d'ufficio;

Uso privato di vetture di servizio

36.

chiede alla Corte di confermare che le vetture di servizio a spese del bilancio comunitario possono essere utilizzate esclusivamente per viaggi di servizio;

37.

prende atto del fatto che a quanto pare i membri della Corte dei conti possono utilizzare vetture di servizio fino a 40 000 Km all'anno per uso privato e che non sono esclusi neanche viaggi di vacanza a spese del contribuente;

38.

chiede che la Corte modifichi se del caso le proprie norme entro il 1o luglio 2004 in modo tale che i suoi membri debbano sostenere interamente i costi per l'uso privato delle vetture di servizio («non-official business»);

39.

richiama l'attenzione della Corte sul fatto che, ai sensi dell'articolo 276, paragrafo 3 del trattato CE, essa è tenuta ad adottare tutte le misure volte a realizzare tale richiesta;

Aumenti degli emolumenti attraverso coefficienti correttori

40.

prende atto del fatto che i membri della Corte si sono nuovamente avvalsi dal 1o gennaio 2003 della possibilità di ottenere notevoli aumenti degli emolumenti, trasferendo parte del loro salario, anziché su conti nella sede di servizio, Lussemburgo, in altri Stati membri dell'UE, e avvalendosi in tal modo dei cosiddetti coefficienti correttori; ciò è giustificato adducendo una relativa decisione del Comitato amministrativo della Corte di giustizia;

41.

ricorda che tale decisione rappresenta una decisione amministrativa della Corte di giustizia applicabile alla Corte stessa e che non può essere considerata in alcun caso come atto giurisprudenziale;

42.

ricorda inoltre che tale decisione del Comitato amministrativo della Corte di giustizia è stata adottata il 25 settembre 2002, ma che in seguito il Parlamento e il Consiglio, su proposta del Consiglio, hanno depennato un commento dal progetto preliminare di bilancio della Corte di giustizia europea per il 2003 (voce di bilancio A-1090), che prevedeva l'applicazione di questo coefficiente correttore «in analogia con le disposizioni dello statuto dei funzionari» anche per i membri della Corte di giustizia;

43.

rileva che in tal modo l'autorità di bilancio aveva espresso chiaramente e inequivocabilmente che si attendeva una sospensione di tale prassi, che dal 1o gennaio 2003 non è più autorizzata né da disposizioni della regolamentazione specifica sulle retribuzioni dei membri degli organi né da corrispondenti commenti nel bilancio;

44.

ricorda che i membri della Commissione non si avvalgono più dei coefficienti correttori; invita i membri della Corte dei conti a seguire tale esempio;

45.

invita la commissione per i bilanci ad iscrivere in riserva parte degli stanziamenti amministrativi del 2005 per la Corte dei conti laddove non venga data una risposta soddisfacente ai problemi sollevati nella presente risoluzione in merito all'utilizzo non ufficiale di autovetture e al sistema di coefficienti di correzione degli stipendi.


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag.1.

(2)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU C 259 del 28.10.2003, pag. 1.

(5)  Testi approvati il 29.1.2004, P5_TA(2004)0049.

P5_TA(2004)0342

Discarico 2002: Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2215(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2002, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0583/2003) (1),

vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0145/2004),

visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,

visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (2) e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (3),

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0228/2004),

1.

concede il discarico al Segretario generale del Comitato economico e sociale per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2002;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e al Mediatore europeo e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag.1.

(2)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2215(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2002, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0583/2003) (1),

vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0145/2004),

visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,

visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (2) e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (3),

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0228/2004),

1.

prende atto delle risposte inviate dal Comitato economico e sociale europeo (CESE) il 17 dicembre 2003 al questionario trasmessogli il 26 novembre 2003 dalla commissione per il controllo dei bilanci;

2.

ringrazia il CESE per aver trasmesso la propria regolamentazione interna per l'esecuzione del progetto di bilancio e la Carta per il revisore interno;

3.

prende atto delle assicurazioni fornite dal CESE secondo cui non sono più emerse irregolarità nel conteggio delle spese di viaggio;

4.

prende atto del fatto che il 10 dicembre 2003 il Comitato economico e sociale europeo ha approvato uno statuto per i suoi membri; invita la Corte dei conti a prendere posizione in merito all'impatto finanziario delle disposizioni in esso contenute e di trasmettere il suo parere al più tardi nel quadro della sua relazione annuale per il 2003;

5.

si compiace del fatto che il CESE abbia riferito sul raggiungimento degli obiettivi che si era prefisso per il periodo 1998-2002 (4); è convinto che una valutazione critica e dell'attività rappresenti il punto di partenza per far meglio conoscere all'opinione pubblica il lavoro del CESE;

6.

ringrazia il CESE per la relazione sui progressi fatti nell'ambito dei lavori di ripristino dell'edificio Belliard del 26 giugno 2003 (5); rileva che stando a tale relazione l'edificio Belliard sarà consegnato il 31 maggio 2004; chiede tuttavia maggiori delucidazioni sul parere del controllore finanziario riguardo alla gestione di bilancio 2002: Sono state constatate e segnalate carenze nella gestione del dossier «Belliard» , che hanno portato a una scarsa padronanza da parte dei Comitati di taluni aspetti del dossier (6);

7.

si compiace del fatto che entrambi i Comitati siano riusciti ad anticipare i pagamenti al proprietario dell'edificio Belliard, Cofinimmo, riducendo così il loro debito;

8.

chiede al CESE se esso abbia aggiornato nel 2002 il proprio inventario e se la Corte dei conti lo abbia verificato, come richiesto dal Parlamento (7).


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag.1.

(2)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  The EESC Secretariat's Activities, in the 1998-2002 period, relazione presentata all'Ufficio di presidenza il 17.9.2002.

(5)  Nota all'attenzione della commissione per il controllo dei bilanci, relazione sullo stato di avanzamento dell'edificio Belliard, 26.6.2003.

(6)  Risposta al questionario, domanda 4, parte generale.

(7)  Risoluzione dell'8 aprile 2003 (GU L 148 del 16.6.2003, pag. 55).

P5_TA(2004)0343

Discarico 2002: Sezione VII — Comitato delle regioni

 

1.

Decisione del Parlamento europeo che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione VII — Comitato delle regioni (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2216(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2002, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0583/2003) (1),

vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0145/2004),

visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,

visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (2) e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (3),

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0228/2004),

1.

concede il discarico al Segretario generale del Comitato delle regioni per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2002;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e al Mediatore europeo e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag.1.

(2)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione VII — Comitato delle regioni (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2216(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2002, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0583/2003) (1),

vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0145/2004),

visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,

visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (2) e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (3),

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0228/2004),

1.

prende atto delle risposte inviate dal presidente del Comitato delle regioni il 16 dicembre 2003 al questionario trasmesso il 26 novembre 2003 dalla commissione per il controllo dei bilanci;

2.

rileva che nella sua relazione sull'esercizio finanziario 2002 la Corte dei conti ha riscontrato le stesse irregolarità già segnalate dall'Ufficio per la lotta contro le frodi (punto 9.23);

3.

ricorda che il Parlamento ha concesso il discarico per l'esercizio finanziario 2001 al Comitato delle regioni solo il 29 gennaio 2004 (4) e che gli ha chiesto al paragrafo 21, nella raccomandazione che accompagnava la decisione di discarico, «di trasmettere una relazione completa sulla decisione di discarico attuale, in tempo utile affinché sia possibile tenerne conto nel contesto della procedura di discarico dell'esercizio 2002»;

4.

si compiace dell'istituzione di gruppi di lavoro con il coinvolgimento del personale dell'Istituzione e di un revisore esterno, al fine di esaminare e di proporre soluzioni ai vari problemi strutturali, amministrativi e finanziari; non è tuttavia ancora convinto che essi comporteranno miglioramenti significativi fintantoché la cultura amministrativa rimarrà la stessa; sottolinea che, sulla scorta dell'esempio della Commissione nell'affare Eurostat, per creare un clima di riforma e rinnovamento sono necessari un rinnovamento radicale della dirigenza e dei metodi di lavoro e rispetto per la revisione interna;

5.

attende una conferma del fatto che il Comitato ha rafforzato la sua unità di revisione interna con i posti di A7 e B5 approvati dal Parlamento e chiede che eventuali ritardi nelle procedure di assunzione vengano motivati;

6.

esprime grande sorpresa per il modo in cui sono state liquidate le risultanze e le raccomandazioni dell'OLAF, motivo per cui suggerisce che un'autentica riforma può iniziare soltanto riconoscendo i passati errori e le passate debolezze;

7.

rileva come, nella sua risoluzione sul Comitato delle regioni (5), il Parlamento europeo fosse assai critico nei confronti di tale Istituzione; deplora il trattamento del controllore finanziario di cui si fa menzione nella relazione dell'OLAF;

8.

prende atto che il 17 febbraio 2004 il presidente del Comitato delle regioni ha trasmesso alla presidente e alla relatrice della commissione per il controllo dei bilanci un programma di lavoro per la riforma amministrativa che dovrà essere applicato nei mesi venturi; segnala fin da ora che l'applicazione delle relative misure sarà valutata nel quadro della procedura di discarico 2003; rammenta che i miglioramenti devono essere tali da consentire una valutazione dei progressi realizzati;

9.

ringrazia il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni per la relazione sui progressi fatti nell'ambito dei lavori di ripristino dell'edificio Belliard del 26 giugno 2003 (6); rileva che stando a tale relazione l'edificio Belliard sarà consegnato il 31 maggio 2004; chiede di sapere perché il controllore finanziario non abbia presentato nel 2002 alcuna relazione di verifica; chiede se nel 2002 si siano verificate nuovamente irregolarità;

10.

critica il Comitato delle regioni per l'incapacità di sostituire il personale del Controllore finanziario o di fornirgli le informazioni necessarie ai fini dell'espletamento di una relazione di verifica contabile nel 2002;

11.

prende atto con soddisfazione che il Comitato delle regioni farà propria la decisione standard sulle condizioni e le modalità per le indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e le altre attività illegali ai danni degli interessi delle Comunità;

12.

chiede al Comitato delle regioni di adottare le misure necessarie per garantire l'indipendenza totale del revisore interno;

13.

si compiace in tale contesto della decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 febbraio 2004 di allineare le proprie disposizioni in materia di denunce di casi di malversazione con le norme attualmente in vigore alla Commissione europea, le quali prevedono che un funzionario abbia la possibilità di rivolgersi anche a persona esterna alla sua istituzione per garantire il rispetto del suo anonimato;

14.

rileva che tale politica è realmente efficace solo se il personale ne è al corrente; incoraggia la Comitato delle regioni a far sì che questa informazione venga liberamente fornita al suo personale;

15.

rammenta che il 18 novembre 2003 l'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni ha invitato il Segretario generale f.f. a chiarire se debbano essere avviati procedimenti disciplinari contro dei funzionari; critica da un lato il fatto che la relativa indagine amministrativa si concluderà soltanto in aprile e dall'altro che l'amministrazione abbia già potuto constatare che il revisore interno non è stato assolutamente né vessato né intimidito;

16.

rammenta la menzionata risoluzione del 29 gennaio 2004, in particolare il paragrafo 22, nella quale si sottolinea che il presidente del Comitato delle regioni deve garantire che l'ufficio e la persona del revisore interno siano rispettati e i suoi consigli presi sul serio;

17.

prende atto del fatto che il Comitato delle regioni ha introdotto nel 2003 una nuova politica del personale; si riserva di occuparsene nuovamente nella sua relazione sul discarico per l'esercizio finanziario 2003;

18.

prende atto del fatto che il Comitato delle regioni ha speso circa 100 000 EUR nel 2002 per ricerche; chiede di sapere come siano stati prescelti i temi e assegnate le ricerche stesse; chiede di sapere se sia stata valutata l'utilità di tali ricerche.


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag.1.

(2)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 57 del 25.2.2004, pag. 8.

(5)  Testi approvati del 29.1.2004, P5_TA(2004)0048.

(6)  Nota all'attenzione della commissione per il controllo dei bilanci, relazione sullo stato di avanzamento dell'edificio Belliard, 26.6.2003.

P5_TA(2004)0344

Discarico 2002: Sezione VIII — Mediatore

 

1.

Decisione del Parlamento europeo sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione VIII — Mediatore (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2217(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2002, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0583/2003) (1),

vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0145/2004),

visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,

visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (2) e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (3),

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0228/2004),

1.

concede il discarico al Mediatore per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2002;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e al Mediatore europeo e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag.1.

(2)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2.

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 — Sezione VIII — Mediatore (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2217(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2002, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0583/2003) (1),

vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003),

vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (C5-0145/2004),

visti gli articoli 272, paragrafo 10, e 275 del trattato CE,

visti l'articolo 22, paragrafi 2 e 3 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (2) e l'articolo 50 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (3),

visti l'articolo 93 bis e l'Allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0228/2004),

1.

prende atto delle risposte inviate dal Mediatore il 15 dicembre 2003 al questionario trasmesso il 26 novembre 2003 dalla commissione per il controllo dei bilanci;

2.

ritiene utile che il Mediatore abbia concluso con il Parlamento europeo un accordo di collaborazione in materia amministrativa, di bilancio e finanziaria;

3.

riconosce che il Mediatore sta cercando una possibilità economicamente vantaggiosa per recarsi negli aeroporti di Francoforte sul Meno e di Zurigo; prega il medesimo d'informare il Parlamento in ordine alla soluzione da lui preferita; invita al tempo stesso il Parlamento a verificare se e come può intervenire in aiuto del Mediatore;

4.

si compiace del fatto che il controllore finanziario abbia riconosciuto al Mediatore per il 2001 e per il 2002 una gestione di bilancio soddisfacente;

5.

si compiace inoltre del fatto che il revisore interno sottoporrà a una revisione critica le nuove strutture e procedure di gestione finanziaria per l'esercizio di bilancio 2003;

6.

si compiace del fatto che il Mediatore abbia trasmesso all'autorità che concede il discarico la relazione d'attività annuale dell'ordinatore delegato.


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag.1.

(2)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

P5_TA(2004)0345

Discarico 2002: Sezione I del bilancio generale

 

1.

Decisione del Parlamento europeo concernente la concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (Sezione I — Parlamento europeo) (I5-0034/2003 — C5-0088/2004 — 2003/2211(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2002, corredata delle risposte delle istituzioni (C5-0583/2003) (1),

vista la dichiarazione sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni pertinenti fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003),

visti gli articoli 275 del trattato CE, l'articolo 78 quinquies del trattato CECA e l'articolo 179 bis del trattato Euratom,

visto l'articolo 77 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (2) nonché gli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (3) e l'articolo 13 delle regole interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo (4),

visto l'articolo 89, paragrafo 7, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, conformemente al quale ogni istituzione comunitaria è tenuta ad adottare tutte le misure appropriate per dare seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di discarico,

visti gli articoli 93 bis e 184, paragrafo 3, del suo regolamento nonché l'Allegato V dello stesso, nelle loro versioni applicabili anteriormente al 1o gennaio 2003 e a partire da tale data,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0218/2004),

1.

accorda il discarico al suo Segretario generale per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2002;

2.

presenta le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3.

autorizza la concessione del discarico al contabile per l'esercizio 2002 conformemente alle disposizioni transitorie (5) che regolano la procedura di discarico per quanto riguarda il periodo precedente all'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che l'accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e al Mediatore e di disporne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (Serie L).


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag. 1.

(2)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  PE 265.492/BUR/DEF.

(5)  Articolo 267 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

2.

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (Sezione I — Parlamento europeo) (I5-0034 — C5-0088/2004 — 2003/2211(DEC))

Il Parlamento europeo,

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 2002 (I5-0034 — C5-0088/2004),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2002, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0583/2003) (1),

vista la dichiarazione sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni pertinenti fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0583/2003),

visti gli articoli 275 del trattato CE, l'articolo 78 quinquies del trattato CECA e l'articolo 179 bis del trattato Euratom,

visto l'articolo 77 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (2) nonché gli articoli dal 145 al 147 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 (3) e l'articolo 13 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo (4),

visto l'articolo 89, paragrafo 7, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, conformemente al quale ogni istituzione comunitaria è tenuta ad adottare tutte le misure appropriate per dare seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di discarico,

visti gli articoli 93 bis e 184, paragrafo 3, del suo regolamento nonché l'Allegato V dello stesso, nelle loro versioni applicabili anteriormente al 1o gennaio 2003 e a partire da tale data,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0218/2004),

A.

considerando che il regolamento finanziario adottato il 25 giugno 2002 e il regolamento del Parlamento modificato il 23 ottobre 2002 sono applicabili a partire dal 1o gennaio 2003 per quanto riguarda le regole di procedura sulla procedura di discarico,

B.

considerando che le disposizioni di fondo del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 e il regolamento del Parlamento applicabile nel 2002 continuano a regolare le responsabilità degli attori finanziari nel 2002,

C.

considerando che, il 23 ottobre 2002, il regolamento del Parlamento è stato modificato in modo da stabilire che il discarico venga dato al Presidente e non al Segretario generale;

D.

considerando che, tuttavia, tale modifica non può essere applicata in modo retroattivo dato che riguarda una regola di fondo in materia di responsabilità; che, per l'esercizio 2002, il discarico deve dunque continuare ad essere dato al Segretario generale,

1.

prende atto delle cifre con le quali i conti del Parlamento europeo per l'esercizio 2002 sono stati chiusi, ossia:

(in EUR)

Utilizzazione degli stanziamenti

Stanziamenti per l'esercizio 2002

Stanziamenti riportati dall'esercizio 2001

Articolo 7, par. 1, lettera b) del Regolamento finanziario

Articolo 7, par. 1, lettera a) del Regolamento finanziario  (5)

Stanziamenti disponibili

 (6)992 310 000

136 621 422

Impegni contratti

977 212 022

Pagamenti effettuati

876 911 049

1 26, 254 342

Crediti riportati al 2003

 

 

 

Articolo 9, par. 1 e 4 del regolamento finanziario

100 300 973

 

 

Articolo 9, par. 2, lettera a) e pararagrafo 5 del regolamento finanziario

3 302 900

Stanziamenti annullati

11 795 078

10 367 080

Bilancio finanziario al 31 dicembre 2002: 1 403 669 148

Esecuzione del bilancio

2.

si congratula con il Segretario generale per l'uso efficace degli stanziamenti di bilancio messi a disposizione dal Parlamento; ringrazia l'insieme del personale del Parlamento per il valido sostegno apportato ai deputati nel corso della legislatura 1999/2004;

3.

nota che i principali cambiamenti introdotti negli stanziamenti di bilancio 2002 quale inizialmente adottato hanno riguardato:

la Convenzione europea, il cui finanziamento ha necessitato un bilancio rettificativo e suppletivo (n. 1), l'aggiunta di una linea di bilancio alla Sezione I del bilancio (Parlamento) (Articolo 372) e lo storno di 1 milione di euro dal Capitolo 101;

i preparativi per l'allargamento, comprese le operazioni di «frontloading» (erogazione anticipata) grazie alle quali, in seguito a un bilancio rettificativo e suppletivo, la Commissione ha potuto utilizzare, per operazioni inizialmente programmate per il 2003, crediti disponibili nel 2002 mentre lo stesso importo veniva aggiunto al bilancio del Parlamento per il 2003;

4.

nota che, nel 2002, il Parlamento europeo ha percepito entrate pari a EUR 67 256 006 (2001: EUR 68 415 805);

5.

prende atto della nota trasmessa il 17 novembre 2003 dalla Corte dei conti, conformemente all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento finanziario che valuta i quattro rifiuti di visto durante il 2002;

6.

fa notare l'opinione generale formulata nel capitolo «Spese amministrative» della relazione annuale della Corte dei conti relativo al 2002, concernente i risultati dei test effettuati su un campione di transazioni relative all'esercizio 2002 (paragrafo 9.14): a parte le constatazioni specifiche figuranti nella relazione annuale, non è stato rilevato alcun errore significativo nel campione di operazioni controllate;

7.

continua a sostenere che il servizio di identificazione degli errori finora fornito dal Controllo finanziario deve ormai essere abbinato alle capacità di investigazione e correzione dei servizi degli ordinatori;

Presentazione e contenuto dei conti

8.

plaude alla migliore leggibilità dell'analisi della gestione finanziaria che accompagna i conti, come richiesto dalla Corte dei conti nelle sue precedenti relazioni annuali;

9.

reitera la sua richiesta al Segretario generale — contenuta nel paragrafo 16 della risoluzione sul discarico 2001 dell'8 aprile 2003 (7) — di una relazione sulla possibilità di pubblicare i conti del Parlamento con l'analisi della gestione finanziaria sul sito Internet del Parlamento;

10.

prende atto della risposta del Segretario generale alla domanda 37 del questionario sul discarico 2002 (PE 338 137): «le procedure di gestione e di controllo formali del Parlamento fino alla fine del 2002 (Comitato consultivo per gli appalti pubblici (ACPC), Controllo finanziario, Servizio giuridico) nonché l'importanza accordata alla sana gestione finanziaria dall'amministrazione dell'Istituzione e dalle sue autorità di controllo rendono poco probabile che situazioni simili a quelle scoperte a Eurostat potessero verificarsi in seno al Parlamento»;

Governance

11.

ricorda la dichiarazione contenuta nel paragrafo 3 della risoluzione suddetta relativa al discarico 2001: «il campo di applicazione della procedura di bilancio non dovrebbe coprire unicamente le attività di gestione del Segretario generale e dell'amministrazione del Parlamento ma anche le decisioni adottate dagli organi direttivi, ossia il Presidente, l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei Presidenti»;

12.

nota che, conformemente all'articolo 93 bis, primo trattino, del suo regolamento, il discarico verrà in futuro dato al Presidente del Parlamento europeo anziché al Segretario generale;

13.

ritiene che, nel quadro delle attuali discussioni sulla governance d'impresa e la governance istituzionale vi siano argomenti convincenti a favore del rafforzamento del grado di responsabilità applicabile non solamente a livello degli ordinatori per quanto riguarda l'impegno e l'esborso degli stanziamenti di bilancio ma anche a livello delle autorità politiche qualora esse prendano decisioni che hanno conseguenze finanziarie significative;

14.

evidenzia che, in virtù del regolamento finanziario, l'ordinatore è passibile di azioni disciplinari e del pagamento di un indennizzo per i suoi atti o omissioni in tale ruolo (articolo 65, paragrafo 2); nota inoltre che l'ordinatore delegato, in futuro, dovrà rendere conto all'Istituzione sotto forma di una relazione annuale di attività (articolo 60, paragrafo 7);

15.

nota che, secondo l'elenco delle loro competenze (8) alcuni membri dell'Ufficio di presidenza sovrintendono a specifici settori delle attività dell'amministrazione con la possibilità di partecipare, in tale veste, a negoziati con terzi e di assumere impegni a nome dell'istituzione (sulla base di un mandato stabilito dall'Ufficio di presidenza) dando così luogo ad impegni giuridici e/o finanziari in questioni suscettibili di avere incidenze finanziarie significative;

16.

nota che, attualmente, non esiste alcuna definizione del contenuto pratico preciso della responsabilità politica attribuita agli organi direttivi del Parlamento per quanto riguarda l'esercizio delle competenze e la presa di decisioni dalle conseguenze finanziarie significative; incarica la sua commissione competente e l'Ufficio di presidenza di esaminare tale questione e di elaborare proposte concrete;

17.

ritiene che, nell'interesse di una maggiore trasparenza e responsabilità, tali proposte potrebbero prevedere:

una revisione finanziaria annuale da parte del presidente a nome dell'Ufficio di presidenza (sul modello della relazione del consiglio di amministrazione di una società destinata ai propri azionisti) che illustri e commenti i principali eventi finanziari e le grandi tendenze finanziarie nonché gli sviluppi positivi e negativi intervenuti nel corso dell'esercizio in esame;

un esame dei cambiamenti che sarebbero necessari per ancorare più fermamente la responsabilità politica in materia finanziaria alle regole interne del Parlamento relative al bilancio o al suo regolamento, prevedendo eventualmente l'obbligo, per i vicepresidenti competenti per le funzioni di gestione, di presentare una dichiarazione annuale;

Seguito del discarico 2001

18.

ricorda che, nel paragrafo 11 della sua risoluzione del 10 aprile 2002 (9) concernente il discarico per l'esercizio 2000 il Parlamento ha chiesto al suo Segretario generale di mettere a disposizione della commissione per il controllo dei bilanci la lettera settoriale della Corte dei conti e le risposte dell'amministrazione;

19.

nota che è stato dato pienamente seguito a tale richiesta in sede di procedura di discarico dell'esercizio 2001;

20.

ritiene che l'assenza di disposizioni in materia nelle norme interne (10) relative all'esecuzione del bilancio approvate dall'Ufficio di presidenza il 4 dicembre 2002 non può essere invocata per giustificare il fatto che, nel quadro della procedura di discarico in corso, l'amministrazione non dia seguito a una richiesta formulata in un testo precedente di grado superiore (risoluzione del Parlamento del 10 aprile 2002);

21.

ritiene che non vi possa essere alcuna obiezione ragionevole, una volta che la relazione annuale della Corte dei conti sia stata pubblicata, a che le lettere settoriali siano comunicate, a titolo confidenziale, alla commissione competente o al suo relatore;

22.

invita il Segretario generale a dare chiare istruzioni per la trasmissione delle lettere settoriali , in conformità delle procedure relative alla riservatezza, alla commissione competente nel quadro della procedura di discarico relativa all'esercizio 2003;

Esecuzione del nuovo regolamento finanziario

23.

riconosce che, avendo compiuto con successo i passi necessari per mettere in pratica il nuovo regolamento finanziario nel breve lasso di tempo tra la data della sua adozione (25 giugno 2002) e la data della sua entrata in vigore (1o gennaio 2003); ricorda tuttavia che è opportuno analizzare a fondo gli effetti prodotti dall'applicazione delle modalità di esecuzione del nuovo regolamento finanziario, al fine di non riprodurre le disfunzioni dell'anno 2003, poiché il caso degli info-points Europa rappresenta un esempio di questa mancanza di previsione;

24.

a)

nota che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 8, delle norme interne (11) relative all'esecuzione del nuovo regolamento finanziario, adottate dall'Ufficio di presidenza il 4 dicembre 2002, le attività dell'auditor interno non sono estese alle condizioni di utilizzo degli stanziamenti della voce 3701 «Indennità di segreteria, spese amministrative di funzionamento e spese relative alle attività politiche e di informazione dei gruppi politici e dei membri non iscritti»;

b)

nota inoltre che il testo rivisto della regolamentazione sull'utilizzazione degli stanziamenti della voce 3701, adottata dall'Ufficio di presidenza il 30 giugno 2003 differisce sotto vari aspetti dal regolamento finanziario; ritiene che qualsiasi deroga alle norme generali enunciate nel regolamento finanziario debba essere fondata su considerazioni giuridiche e pratiche di una certa solidità;

c)

accoglie con favore la relazione dei segretari generali dei gruppi politici del 4 febbraio 2004 in cui si propongono diverse modifiche delle norme che disciplinano l'utilizzazione degli stanziamenti iscritti alla voce 3701; ritiene che tali modifiche rappresentino un passo importante nella giusta direzione;

d)

invita l'Ufficio di presidenza a ravvicinare le regole interne del Parlamento e la regolamentazione sull'utilizzo degli stanziamenti della voce di bilancio 3701 alle disposizioni del regolamento finanziario e delle norme di esecuzione, sulla base delle proposte presentate dal Segretario generale;

e)

chiede ai segretari generali dei gruppi politici di presentare un'ulteriore relazione, entro l'1 luglio 2004, intesa a dirimere le rimanenti divergenze tra il regolamento finanziario e le norme interne del Parlamento che comprenda, ove del caso, una raccomandazione che definisca le modifiche da apportare al regolamento finanziario e/o alle norme di esecuzione, al fine di tener conto della specificità dei gruppi politici;

f)

sottolinea in particolare la necessità di applicare in modo rigoroso ai deputati non iscritti, conformemente alle decisioni della Corte di giustizia, le disposizioni pertinenti che regolano la linea 3701, al fine di evitare ogni discriminazione quanto all'utilizzo di tali fondi;

25.

nota che il programma di lavoro dell'auditor interno per il 2003 comportava un audit del sistema di controllo interno del Parlamento il cui obiettivo principale è quello di rivalutare il livello di conformità generale alle norme minime di controllo interno dell'istituzione; nota che la sua commissione competente sarà informata sui risultati dell'audit quando la relazione annuale dell'auditor interno verrà pubblicata;

26.

nota che il servizio di audit interno sta effettuando un audit sul meccanismo degli appalti secondo il nuovo regolamento finanziario, i cui risultati dovrebbero essere disponibili nel corso del primo semestre 2004; insiste che il Segretario generale informi la sua commissione competente sulle conclusioni e sul seguito che deciderà di dare in merito non appena siano state portate a termine le procedure enunciate nelle norme interne;

27.

plaude all'impegno del Segretario generale (12) di fornire in futuro, su richiesta, alla commissione per il controllo dei bilanci copie delle relazioni di attività annuali redatte dagli ordinatori delegati conformemente all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento finanziario;

Personale e amministrazione

28.

chiede all'Ufficio di presidenza di assicurare che tutte le nomine a livello A1 e A2 siano attuate in modo pienamente aperto, trasparente e competitivo in presenza di rappresentanti del Comitato del personale, in qualità di osservatori, nei comitati di selezione;

29.

ricorda che al paragrafo 28 della relazione sul discarico 2001 si chiede che siano presentate entro il 1o luglio 2003 proposte volte a rimediare alla situazione degli ex funzionari LA che avevano superato un concorso interno ed erano passati ad un posto di categoria A prima dell'introduzione del «décloisonnement », venendo quindi inquadrati al grado iniziale (A7) della categoria A senza che si tenesse conto della loro anzianità nella categoria LA; ricorda che il Segretario generale, nella sua risposta del 18 febbraio 2004, riconosce che questi funzionari LA «sono stati danneggiati rispetto ad altri funzionari della stessa categoria che hanno beneficiato del décloisonnement»; chiede pertanto al Segretario generale, nel rispetto del principio della non discriminazione fra funzionari, di presentare proposte concrete volte a compensare il «piccolo numero» di funzionari LA che si sono venuti a trovare paradossalmente in una posizione molto sfavorevole a causa del loro spirito di iniziativa e del loro dinamismo;

30.

plaude al modello adottato da varie divisioni della direzione della traduzione, per cui le divisioni sono suddivise in gruppi specializzati corrispondenti ai settori di competenza delle commissioni parlamentari; nota che tale sistema ha permesso un incremento della produttività; invita l'amministrazione del Parlamento ad esaminare se tale sistema potrebbe essere esteso a tutte le divisioni del servizio di traduzione;

31.

ricorda che le misure di sicurezza sono state rafforzate a seguito degli atti di terrorismo dell'11 settembre 2001; invita il Segretario generale, alla luce dei recenti avvenimenti e dell'attuale clima internazionale per quanto riguarda la sicurezza, a rivedere a ad aggiornare tutte le misure di sicurezza, anticipando le potenziali minacce ed elaborando piani di contingenza, con la consulenza di esperti, e garantendo che il personale addetto alla sicurezza negli edifici del Parlamento abbia ricevuto una formazione adeguata;

Conti dei gruppi politici

32.

sottolinea che i gruppi politici hanno risposto solo in modo parziale al questionario presentato dalla sua commissione per il controllo dei bilanci nel quadro della procedura di discarico 2002;

33.

plaude al fatto che i conti annuali dei gruppi politici siano attualmente pubblicati nel sito web del Parlamento; deplora, tuttavia, che non sia stata adottata alcuna misura per dare seguito alla domanda formulata nel paragrafo 80, lettera d), della risoluzione del Parlamento dell'8 aprile 2003 affinché anche le regole finanziarie interne dei gruppi politici relative all'utilizzazione degli stanziamenti della voce finanziaria 3701 vengano pubblicate sul sito web del Parlamento;

34.

ritiene necessario, al fine di evitare potenziali conflitti di interesse, che i servizi affini non siano forniti dalla stessa società di audit;

35.

invita il Segretario generale a prendere in esame una proposta di rotazione quinquennale delle società di audit utilizzate dai gruppi politici (o almeno della persona che, all'interno della società di audit, è responsabile dell'audit del gruppo);

36.

ricorda il paragrafo 85 della sua risoluzione dell'8 aprile 2003, con cui ha incaricato la sua commissione competente di continuare a dedicare una sezione della sua relazione annuale sul discarico ai conti dei gruppi politici e dei deputati non iscritti, accordando un'attenzione particolare a qualsiasi osservazione specifica formulata dalla Corte dei conti nel quadro del discarico relativo all'esercizio 2002;

37.

nota che la relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 2002 contiene una sezione incentrata sul seguito della relazione speciale n. 13/2000 (13) relativa alle spese dei gruppi politici del Parlamento europeo;

38.

nota che, nel 2002, i crediti iscritti sulla linea di bilancio 3701 sono stati ripartiti, conformemente alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 4 febbraio 2002, come segue:

Totale disponibile:

34 988 000 EUR

Deputati non iscritti (33):

1 154 604 EUR

Ammontare disponibile per i gruppi:

33 833 396 EUR

Gruppo

Numero di deputati

Totale assegnato 01.01.2002

Riportato dal 2001 (14)

Spesa nel 2002 (14)

Tasso di utilizzo %

Riportato al 2003 (14)

PPE

 

12 922 519

7 234 352

15 870 767

122,82

4 775 841

PSE

179

10 067 849

7 592 863

13 575 568

134,84

4 573 736

ELDR

53

3 042 382

1 292 952

3 334 600

110,44

1 079 435

VERTS

45

2 656 812

2 313 851

4 105 303

155,20

952 607

GUE/NGL

44

2 684 778

1 923 255

3 650 792

135,37

1 081 653

UEN

22

1 328 517

1 034 056

2 009 402

151,25

383 067

EDD

18

1 130 539

717 208

1 456 489

128,83

465 517

Totale

593

33 833 396

22 108 537

44 002 921

130,06

13 311 856

39.

ricorda che, in virtù dell'articolo 2.1.6 delle norme (15) sull'utilizzazione degli stanziamenti della voce finanziaria 3701, i gruppi e i deputati non iscritti possono riportare un massimo del 50 % degli stanziamenti annuali ricevuti dal bilancio del Parlamento europeo; nota che, per gli stanziamenti da riportare dal 2002 al 2003 (16), nessun gruppo politico ha superato tale limite del 50 %;

40.

rileva le seguenti osservazioni della Corte dei conti rispetto ai conti 2002 dei gruppi politici (relazione annuale, paragrafo 9.29 e seguenti):

si utilizzano sia una contabilità di cassa sia una contabilità di esercizio (talvolta una combinazione delle due), a seconda del gruppo politico interessato, il che rende difficile qualunque raffronto;

le dichiarazioni finanziarie non forniscono le informazioni dettagliate richieste dal piano contabile per quanto riguarda le spese decentralizzate;

sono stati compiuti progressi notevoli in materia di presentazione delle informazioni relative agli immobilizzi sia nei registri contabili dei gruppi sia nello stesso sistema di inventario del Parlamento stesso;

per quanto riguarda l'audit esterno dei conti dei gruppi, il contenuto delle dichiarazioni di audit è variato per ognuna delle sette serie di conti certificati (da parte di cinque società di audit diverse);

41.

condivide l'opinione che il valore informativo delle relazioni annuali dei gruppi sull'utilizzazione degli stanziamenti resta limitato, poiché le regole non esigono, oltre alle dichiarazioni finanziarie, la fornitura di informazioni sugli obiettivi, il tipo e il costo delle principali attività finanziate;

42.

incarica il suo Segretario generale di presentare una relazione sulla possibilità di stabilire un formato standard che enunci le questioni che debbono essere coperte sia

i)

nell'analisi della gestione finanziaria che correda i conti dei gruppi sia

ii)

nei pareri elaborati dagli auditor esterni;

43.

incarica i suoi organi competenti di porre rimedio, nel quadro di qualsiasi futura revisione della regolamentazione sulla linea di bilancio 3701, all'assenza di relazioni globali sull'utilizzazione degli stanziamenti;

44.

concorda che, a meno che i gruppi politici non acquisiscano una personalità giuridica distinta e fino a quando ciò avvenga, i crediti riportati dagli stessi dovrebbero apparire nella sezione «attivo» del bilancio del Parlamento europeo;

45.

nota che le spese delle delegazioni nazionali rappresentano la metà del totale delle spese e che il rispetto delle disposizioni specifiche è subordinato alle verifiche sul posto che verrebbero ad aggiungersi agli audit effettuati nelle sedi dei gruppi politici; propone che le disposizioni relative agli audit della regolamentazione applicabile siano modificate di conseguenza;

46.

nota che, in virtù dell'articolo 1.6.2 (17) della regolamentazione sull'utilizzazione degli stanziamenti della voce finanziaria 3701, i gruppi politici possono, attualmente, cedere ai partiti politici fino al 5 % delle loro sovvenzioni annuali; ricorda che, in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2004/2003 (18) sul finanziamento dei partiti politici, un partito politico a livello europeo non può accettare donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici in seno al Parlamento europeo; incarica i suoi organi competenti di prendere atto di tale disposizione la prossima volta in sede di revisione della legislazione applicabile;

Deputati non iscritti

47.

nota che non tutti i deputati non iscritti hanno presentato la documentazione necessaria all'amministrazione sull'esercizio 2002;

48.

rileva che, in virtù dell'articolo 2.9.6 del regolamento attualmente in vigore per quanto riguarda i deputati non iscritti (19), si richiede all'amministrazione di redigere una dichiarazione sul conto di gestione e un bilancio finanziario per ogni deputato che certifichi la regolarità dei conti e la loro conformità con le regole;

49.

ricorda che, fino all'adozione di questa nuova regolamentazione, la responsabilità di presentare relazioni e conti richiesti dalla regolamentazione sulla linea di bilancio 3701 spettava ad ogni singolo deputato non iscritto;

50.

deplora che l'amministrazione non abbia potuto trasmettere le relazioni ed i conti per il 2002 alla commissione competente poiché non tutti i membri non iscritti avevano ancora fornito un rendiconto soddisfacente sulla loro utilizzazione degli stanziamenti pertinenti nel 2002;

51.

nota che, diversamente dai gruppi politici, i conti dei membri non iscritti non sono soggetti ad audit esterno;

52.

ritiene che l'utilizzazione, da parte dei membri non iscritti, degli stanziamenti della linea di bilancio 3701 rientra nell'ambito dell'auditor interno del Parlamento e che l'articolo 13, paragrafo 8 delle regole interne del Parlamento sull'esecuzione del bilancio dovrebbe essere interpretato di conseguenza;

Indennità dei deputati

53.

deplora che il Consiglio non sia riuscito ad approvare lo Statuto dei deputati che godeva del sostegno del Parlamento e avrebbe rappresentato un sistema equo per tutti i deputati;

54.

ritiene che l'introduzione di uno Statuto dei deputati corredato della riforma del sistema delle spese, come sostenuto dal Parlamento, sarebbe stato il modo migliore per assicurare un trattamento giusto ed equo di tutti i deputati; ritiene, tuttavia, che il fatto che il Consiglio abbia mancato di approvare lo Statuto non esime il Parlamento dalla responsabilità di garantire che i fondi UE vengano spesi in modo onesto e trasparente;

55.

ricorda il paragrafo 104 della citata risoluzione sullo scarico 2001 del Parlamento europeo e le raccomandazioni della Corte dei conti sul fatto che non dovrebbe esserci differenza tra le spese di viaggio pagate dal Parlamento e i costi effettivi cui deve far fronte un deputato, tema che l'Ufficio di presidenza del Parlamento sta attualmente disciplinando essendo l'unico competente a realizzare le opportune modifiche;

56.

chiede all'Ufficio di presidenza e ai questori di rivedere l'intero sistema delle indennità dei deputati e le relative modalità di applicazione e di controllo, al fine di garantire risorse eque e sufficienti per lo svolgimento della legittima attività parlamentare, sulla base di un sistema trasparente e responsabile e secondo una procedura di pagamento efficiente e non burocratica;

57.

invita l'Ufficio di presidenza, in mancanza di un accordo su uno Statuto comune dei deputati, ad approvare tempestivamente una nuova regolamentazione relativa al pagamento delle spese e delle indennità, sulla base della decisione dell'Ufficio di presidenza del 28 maggio 2003; ritiene che la nuova regolamentazione dovrebbe entrare in vigore all'inizio della prossima legislatura e dovrebbe prevedere, inter alia, il rimborso delle spese di viaggio sulla base dei costi effettivi incorsi;

Indennità di segreteria

58.

prende atto che, stando all'associazione degli assistenti parlamentari, alla Corte dei conti, allo stesso controllore finanziario del Parlamento e al vicepresidente responsabile dello statuto per gli assistenti, sig. Onesta, le nuove disposizioni sul pagamento delle indennità di segreteria, entrate in vigore il 1o gennaio 2001, pongono ancora vari problemi, sia in termini di ottemperanza al regolamento finanziario e alla legislazione nazionale pertinente (imposizione fiscale, sicurezza sociale, ecc.), sia in termini di accessibilità all'utente; accoglie pertanto con favore le modifiche apportate alle norme che disciplinano il pagamento dell'indennità di assistenza di segreteria, approvate dall'Ufficio di presidenza il 9 febbraio 2004; invita il Segretario generale a garantire una rigorosa applicazione delle nuove norme; ritiene tuttavia che il nuovo requisito secondo il quale, in caso di contratti di servizio, le fatture o gli onorari dovranno essere corredati di dichiarazioni attestanti che il personale interessato è regolarmente affiliato a un sistema di sicurezza sociale e che i contributi fiscali e per la sicurezza sociale sono pagati regolarmente, non dovrebbe essere limitato a contratti con un durata superiore a sei mesi;

59.

ritiene che, non appena sia fattibile, tutti i pagamenti agli assistenti parlamentari dovrebbero essere effettuati dall'amministrazione del Parlamento, direttamente o attraverso un agente nazionale incaricato del pagamento; evidenzia che, nel quadro di detto sistema, il deputato continuerebbe ad essere responsabile delle decisioni quali l'assunzione, il licenziamento, il congedo e il livello di retribuzione, ma che l'amministrazione del Parlamento sarebbe incaricata di assicurare l'ottemperanza di tutti i pagamenti al regolamento finanziario e alla legislazione nazionale applicabile; nota che, secondo l'amministrazione del Parlamento (20), il costo di detto sistema non dovrebbe eccedere EUR 120 per deputato al mese;

60.

ritiene inoltre che, al fine di garantire la massima trasparenza nell'impiego dell'indennità di segreteria, tutti gli assistenti retribuiti a partire dalla stessa devono essere accreditati in seno al Parlamento e che, se necessario a tal fine, si dovrebbe creare la nuova categoria di «accreditamento basato sul Collegio elettorale » per rendere tutto ciò possibile; nota che, di conseguenza, i nomi di tutti gli assistenti dovrebbero essere inclusi nel registro pubblico degli assistenti;

61.

esorta il Segretario generale a informare la Corte dei conti, entro due settimane dall'approvazione della presente risoluzione in seno all'Assemblea plenaria del Parlamento europeo, sugli assistenti accreditati che nell'anno 2002 non sono stati finanziati con l'indennità di assistenza di segreteria o con altre risorse finanziarie indicate nella dichiarazione relativa agli interessi finanziari; incarica la Corte dei conti di esaminare, in relazione ai casi trasmessi dal Segretario generale, con quali risorse sono stati pagati tali assistenti e se al riguardo si siano verificate violazioni del regolamento vigente del Parlamento europeo ovvero delle disposizioni nazionali;

62.

chiede al Segretario generale di far sì che le restrizioni imposte dagli attuali Stati membri dell'UE alla libera circolazione di lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri non impediscano ai deputati dei nuovi Stati membri di assumere assistenti del loro paese, o a tali assistenti di spostarsi liberamente nel territorio dell'Unione europea;

Indennità di soggiorno

63.

ritiene che i registri di presenza per la firma dei deputati debbano essere costantemente supervisionati da un funzionario del Parlamento; rileva che sono state adottate iniziative per garantire che ciò avvenga fin d'ora;

64.

è del parere che l'indennità di soggiorno sia una somma forfettaria destinata a coprire tutte le spese personali sostenute dal deputato durante la partecipazione alle attività parlamentari, incluse le spese per il taxi; ritiene pertanto che l'indennità destinata specificamente a coprire le spese per il taxi (su presentazione di una ricevuta), introdotta nel settembre 2003 e prorogata nel gennaio 2004, sia superflua e vada abolita;

Assicurazione malattia

65.

evidenzia che i deputati hanno diritto ad una copertura gratuita dell'assicurazione malattia, stando alle disposizioni del Parlamento, anche quando i regimi nazionali sanitari siano a loro disposizione; ritiene che la copertura sanitaria fornita dal Parlamento ai deputati dovrebbe aggiungersi a quella di qualsiasi regime nazionale, sia pubblico sia privato, e dovrebbe essere basata sulle condizioni del mercato; ritiene inoltre che i deputati che scelgano di far parte del regime del Parlamento dovrebbero pagare un premio sanitario assicurativo; ritiene che una modifica nelle disposizioni a tal fine dovrebbe essere introdotta a partire dall'inizio della prossima legislatura;

Sistema di pagamenti anticipati

66.

ritiene che l'attuale sistema di pagamenti anticipati per cui le richieste di spesa dei deputati vengono rimborsate dall'amministrazione del Parlamento prima che siano stati verificati i documenti giustificativi della richiesta, dovrebbe essere sostituito da un sistema di conti individuali in cui tutte le somme dovute a e da ogni membro fossero consolidate e sulla cui base verrebbe effettuato un unico pagamento ai deputati una volta al mese;

67.

ritiene inoltre che fino all'introduzione di un tale sistema e per rispondere alle preoccupazioni della Corte dei conti, i contributi dei deputati al regime volontario complementare di pensionamento dovrebbero essere dedotti dai pagamenti dell'indennità giornaliera di soggiorno piuttosto che dall'indennità di spese generali;

Sedi di lavoro del Parlamento

68.

invita l'amministrazione del Parlamento a mantenere e ad intensificare il dialogo con i residenti locali nell'area del quartiere Léopold, adiacente agli edifici del Parlamento a Bruxelles, in vista dei lavori di costruzione in corso dei nuovi edifici D4 e D5; ritiene che l'amministrazione del Parlamento debba garantire che le condizioni di vita non scendano al di sotto dello standard minimo accettabile quale risultato dei lavori di costruzione, e che si debbano compiere tutti gli sforzi possibili per rispondere ai desideri dei residenti locali rispetto alla futura configurazione e all'accesso dell'area immediatamente circostante agli edifici del Parlamento;

Ambiente

69.

chiede che l'attesa revisione globale della politica ambientale interna del Parlamento da parte di consulenti specializzati in gestione ambientale (21) sia disponibile alla fine del 2003 e venga trasmessa alla commissione per il controllo dei bilanci;

70.

evidenzia che, stando all'Organizzazione mondiale per la sanità, l'esposizione al tabacco è causa di morte, malattie e disabilità;

71.

nota la decisione del Mediatore europeo del 23 gennaio 2004 sulla denuncia 0260/2003 a carico del Parlamento europeo, che include una constatazione di cattiva amministrazione e conclude che «il Parlamento europeo ha mancato di adottare misure appropriate per promuovere il rispetto delle regole interne sul fumo presso gli edifici del Parlamento europeo»;

72.

ritiene che l'incapacità del Parlamento europeo di far rispettare le misure contro il fumo costituisca una seria minaccia alla salute di tutti gli utenti degli edifici del Parlamento e potrebbe portare a considerevoli citazioni per danni;

73.

prende atto della decisione adottata dalla Commissione di vietare il fumo nei suoi edifici (inclusi i bar e i ristoranti) a partire dal 1o maggio 2004; invita l'amministrazione del Parlamento e il Collegio dei Questori ad introdurre un divieto totale di fumo in tutti gli spazi pubblici degli edifici del Parlamento nelle tre sedi di lavoro, a partire dal 1o maggio 2004; ritiene che a tal fine dovrebbero essere previsti locali riservati per le persone che desiderino fumare;

74.

prende atto che molti documenti ufficiali vengono ancora distribuiti ai deputati su supporto cartaceo nonostante la loro messa a disposizione online; evidenzia che, in molti casi, tali documenti vengono scartati senza nemmeno essere stati utilizzati, il che determina un enorme spreco di denaro e di carta; invita il Collegio dei Questori ad incaricare l'amministrazione di cessare la distribuzione automatica generale dei seguenti tipi di documento nella misura in cui essi sono anche disponibili online e/o possono essere trasmessi per via elettronica:

Documenti della Commissione

Documenti del Consiglio

Documenti di lavoro e di ricerca delle DG 2 e DG 3

Documenti di seduta

Comunicazioni dei Questori, dell'Ufficio di presidenza ed altre comunicazioni ufficiali;

75.

chiede invece che venga messo a disposizione un numero limitato ma sufficiente di tali documenti su supporto cartaceo presso il servizio di distribuzione dei documenti;

76.

chiede che venga introdotto un sistema di firma elettronica per cui la firma di un deputato può essere applicata su documenti quali emendamenti ed interrogazioni parlamentari senza dover ricorrere alla trasmissione di documenti su supporto cartaceo.


(1)  GU C 286 del 28.11.2003, pag. 1.

(2)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  PE 265.492/BUR/DEF.

(5)  Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.

(6)  Compresi i bilanci suppletivi e rettificativi n. 1/2002 e 6/2002.

(7)  GU L 148 del 16.6.2003, pag. 62.

(8)  PE 315.557/BUR/DEF — cfr. sito web del PE: organi direttivi/Ufficio di presidenza/composizione.

(9)  GU L 158 del 17.6.2002, pag. 43.

(10)  PE 324.692/BUR/DEF, cfr. sito web della DG8.

(11)  PE 324.692/BUR/DEF, cfr. sito web della DG8.

(12)  Fonte: risposta del Segretario generale al paragrafo 5 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8.4.2003.

(13)  GU C 181 del 28.6.2000, pag. 1.

(14)  Compresi le risorse, gli aggiustamenti e i rimborsi del gruppo durante l'esercizio (fonte: DG 8).

(15)  Processo verbale dell'Ufficio di presidenza dell'1.2.2001.

(16)  Parlamento europeo, DG8.

(17)  Processo verbale dell'Ufficio di presidenza dell'1.2.2001, 30.6.2003.

(18)  GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

(19)  Processo verbale dell'Ufficio di presidenza del 30.06.2003.

(20)  Domanda 5, questionario sul discarico 2002 (PE 338 137).

(21)  Risposta del Segretario generale al paragrafo 112 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8.4.2003.

P5_TA(2004)0346

Diritto delle società e governo societario

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea — Un piano per progredire (COM(2003) 284 — C5-0378/2003 — 2003/2150(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(2003) 284 — C5-0378/2003),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Rafforzare la revisione legale dei conti nella UE (COM(2003) 286),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2004 sul governo societario e la vigilanza dei servizi finanziari (caso Parmalat) (1),

visti l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0253/2004),

A.

considerando che la Comunicazione della Commissione definisce obiettivi importanti che dovrebbero guidare le iniziative della UE in materia di modernizzazione del diritto europeo delle società e il rafforzamento della governance delle imprese,

B.

considerando che gli avvenimenti recenti avvenuti prima in Giappone, poi negli Stati Uniti e in Europa e che hanno coinvolto importanti gruppi industriali (si pensi in particolare al caso Parmalat), dimostrano come vadano meglio determinate le regole di trasparenza che devono rappresentare il quadro di riferimento per l'azione delle società europee; considerando in questo contesto che a pagare le conseguenze di tutto ciò sono in particolare i piccoli azionisti, i risparmiatori che investono in fondi, gli altri creditori, nonché i lavoratori che perdono l'occupazione e il salario,

C.

considerando che nel contesto della globalizzazione dell'economia è necessario avere un quadro di principi e di regole riconosciuti a livello internazionale, che salvaguardino gli interessi delle società, degli investitori e dei lavoratori,

D.

considerando che al Consiglio europeo di Lisbona e ai successivi Consigli europei di primavera è stato deciso di fare dell'UE l'economia della conoscenza più competitiva del mondo, basata sull'investimento nel suo capitale umano, sulla piena e buona occupazione, con più coesione sociale nel quadro di uno sviluppo sostenibile,

E.

considerando che la proprietà è subordinata a vincoli sociali e che le imprese hanno una responsabilità sociale; che la questione della responsabilità sociale delle imprese sta assumendo in particolare in alcuni settori una dimensione strategica, poiché i cittadini guardano alle imprese non più solo nella loro qualità di potenziali consumatori, ma esigono garanzie rispetto alla protezione dell'ambiente, al rispetto delle norme fondamentali in materia di protezione del lavoro e alla partecipazione,

F.

considerando inoltre che l'attuale processo di ristrutturazione accresce i processi di scomposizione, terziarizzazione e delocalizzazione delle imprese, rendendo a volte indecifrabili la composizione reale di una società e i suoi effettivi centri decisionali e rendendo spesso scarsamente comprensibili le partecipazioni e gli incroci azionari e le regole e le norme contrattuali che riguardano i lavoratori dislocati lungo i differenti anelli della catena di una piramide o di un gruppo,

G.

considerando che il Consiglio europeo di Stoccolma ha approvato la creazione di un Osservatorio europeo per mutamenti industriali, che costituisce un'importante fonte di informazione europea sui cambiamenti economici e sociali derivanti da sviluppi e tendenze nelle tecnologie, nell'organizzazione del lavoro, nei modelli di produzione e d'impresa, nella legislazione e nel mercato del lavoro,

H.

considerando che buone relazioni tra management, lavoratori e loro rappresentanti — dall'informazione alla consultazione, alla partecipazione, alla contrattazione, agli accordi contrattuali — rappresentano un importante fattore per la funzionalità produttiva e sociale di un'impresa nonché il motore stesso del suo successo e della sua competitività,

I.

considerando altresì che la qualità e i tempi dell'informazione e della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori sono generalmente insufficienti per permettere a questi di influire sul risultato delle decisioni dell'impresa, in particolare quando queste decisioni implicano pesanti conseguenze per l'occupazione,

1.

sostiene, nel rispetto delle tradizioni delle disposizioni normative degli Stati membri in materia di diritto societario in linea con il principio della sussidiarietà, la necessità di intervenire urgentemente in materia di diritto societario europeo; lo stesso processo di allargamento nonché l'ulteriore consolidamento del mercato interno comportano il bisogno di armonizzare o di coordinare le diverse legislazioni presenti a livello nazionale per determinare un quadro generale entro cui possono avvenire i processi di mobilità tra paesi europei;

2.

considera di particolare importanza far sì che le misure di armonizzazione del diritto societario della UE servano alla creazione di identiche condizioni di partenza per le imprese (pari terreno di confronto) e che tale pari terreno di confronto sia garantito in tutte le misure;

3.

appoggia il punto di vista della Commissione, secondo cui la concorrenza tra diritti societari nazionali è utile, e ritiene pertanto che la concorrenza su un pari terreno di confronto possa subentrare al posto di sforzi massimi di armonizzazione;

4.

ritiene tuttavia che il tema della governance non possa essere presentato come un problema limitato esclusivamente alla relazione tra azionisti e management; ricorda a questo proposito il ruolo essenziale dei portatori di interessi (stakeholders) che sono dentro o ruotano attorno all'impresa,

5.

reputa che la governance societaria europea e il diritto societario debbano comprendere strutture e prassi sostanziali per l'informazione e la consultazione dei lavoratori e che tutte le direttive in materia di diritto societario debbano contenere l'obbligo di informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori nei casi in cui si tratta di prendere decisioni importanti che influiscono sulla continuità delle società e dei posti di lavoro;

6.

sottolinea l'importanza di tenere conto dei lavori in corso presso l'OCSE in materia di governo societario;

7.

ritiene positive le proposte della Commissione per un moderno governo societario avente come obiettivo lo sviluppo della competitività delle imprese, componente fondamentale della crescita economica e della creazione di posti di lavoro, il miglioramento della tutela degli azionisti e dei creditori e il rafforzamento della trasparenza nel funzionamento delle imprese;

8.

ritiene necessario in ogni caso distinguere tra grandi e piccoli azionisti, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo delle moderne tecnologie nell'esercizio del diritto di voto degli azionisti, stante che i piccoli azionisti di solito sono più esposti ai rischi;

9.

concorda con la Commissione nel non giudicare necessaria la definizione di un apposito codice europeo per la governance, ma ritiene che l'UE debba esplicitare quale dovrebbe essere il quadro di norme internazionali da rispettare, e definire le modalità affinché esse vengano recepite per completare le disposizioni regolamentari presenti a livello nazionale;

10.

rimane convinto che le priorità a livello UE debbano vertere su settori effettivamente transfrontalieri; sollecita pertanto la Commissione ad accelerare l'elaborazione delle raccomandazioni agli Stati membri per la revisione delle norme nazionali che ostacolano la creazione di imprese a livello transfrontaliero;

11.

concorda con la Commissione nell'affermare che «l'UE deve definire il proprio approccio europeo al diritto societario, forgiato in base alle proprie tradizioni culturali e imprenditoriali», e mette in guardia nei confronti dell'emergere di una tendenza a copiare le soluzioni USA a problemi statunitensi e ad importare tradizioni e norme di questo paese che sarebbero controproducenti ai fini di un equo diritto societario europeo;

12.

approva l'approccio globale assunto dalla Commissione in relazione a un calendario armonizzato con quello del piano d'azione per i servizi finanziari — PASF — che dovrebbe essere sufficientemente flessibile nell'uso equilibrato degli strumenti giuridici, delle direttive e delle raccomandazioni; accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di rivedere e dare priorità alla Comunicazione sul diritto societario, e il governo societario in considerazione dei recenti scandali registrati in Europa; conviene con la Commissione sul fatto che le misure a favore del governo societario debbano essere trattate simultaneamente, con lo stesso grado di rigore e di priorità, alle misure pertinenti al diritto delle società; per quanto riguarda le norme del governo societario, chiede alla Commissione di fare sistematicamente il punto sulle misure adottate negli Stati membri successivamente all'approvazione della relazione Winter e di tenerne ampiamente conto al momento di formulare le sue proposte di direttiva e di raccomandazione. Ritiene a tale riguardo che le opzioni stabilite dagli Stati Uniti costituiscano solamente un esempio che non è necessariamente adeguato al caso europeo e che è fondamentale che tali norme riflettano le specificità europee; accoglie quindi favorevolmente gli sforzi della Commissione concernenti i progetti di costituzione di società di diritto europeo;

13.

dubita dell'utilità della creazione, da parte della Commissione, di un Forum europeo sul governo societario dal momento che un'armonizzazione dei codici di buon governo delle imprese non è prevista e che il coordinamento dei lavori sui codici nazionali ha comunque già luogo, ad esempio a livello di federazioni (si veda, ad esempio, l'Unice);

14.

in questo quadro, ritiene indispensabile che gli istituti di controllo e vigilanza dei paesi membri soddisfino tre esigenze: stabilità del sistema finanziario, trasparenza del mercato, dei bilanci e dei comportamenti delle imprese e tutela della concorrenza. In particolare, occorre:

a)

garantire l'autonomia, l'indipendenza e l'integrità dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza, dei revisori e delle società di rating;

b)

garantire la funzionalità delle autorità preposte al controllo della borsa, dotandole di risorse e personale adeguati al compito;

c)

creare le condizioni di base per l'operato delle autorità antitrust;

d)

promuovere un sistema efficace di cooperazione tra banche centrali;

15.

esorta gli Stati Membri a realizzare concretamente gli impegni presi negli ultimi anni per la realizzazione degli obiettivi di Lisbona, sia a livello nazionale che regionale e locale, in modo da offrire un quadro regolamentare, istituzionale, politico e di partecipazione per tutti i soggetti coinvolti, incluse le imprese;

16.

insiste sul fatto che nella gestione quotidiana degli affari le imprese devono rispettare il principio dei vincoli sociali della proprietà ed essere consapevoli della loro responsabilità sociale;

17.

ribadisce la necessità di elaborare una definizione ampia e più precisa di responsabilità sociale delle imprese come obiettivo chiave per una politica dell'impresa orientata al futuro e principio guida per le politiche socioeconomiche europee; sottolinea altresì che i principi di base della RSI debbono essere pienamente integrati in tutti i settori di competenza comunitaria, in particolare il diritto societario, il mercato interno, la politica di concorrenza, la legislazione concernente i mercati finanziari, la politica commerciale, la politica estera e di sicurezza comune e la politica di cooperazione allo sviluppo;

18.

lamenta che il Gruppo di alto livello di esperti di diritto societario, istituito dalla Commissione nel settembre 2001, adotti il medesimo atteggiamento per l'insieme delle imprese e degli azionisti, e ritiene che per conseguire gli obiettivi precitati sia opportuno — invece di trattare in modo uniforme la totalità delle imprese — operare una distinzione tra le società quotate in borsa e quelle che non lo sono, in particolare le piccole e medie imprese che rientrano in questa categoria;

19.

condivide la proposta di una Dichiarazione annuale sulla governance da parte delle imprese quotate in borsa, per garantire agli investitori più trasparenza e più informazione per determinare le loro scelte; tuttavia, detta Dichiarazione non può e non deve escludere la possibilità che le competenti autorità di vigilanza procedano a un'autonoma verifica, qualora lo valutassero necessario;

20.

ribadisce la sua richiesta alla Commissione di presentare altresì, nel contesto della pertinente direttiva (quarta direttiva sul diritto delle società), una proposta volta a introdurre, accanto agli obblighi di informazione in materia finanziaria, informazioni in materia sociale e ambientale;

21.

accoglie con favore l'iniziativa delle imprese a favore di una maggior trasparenza ed esorta gli Stati membri ad operare ai fini di una maggiore apertura e trasparenza per quanto riguarda la rendicontazione della gestione societaria, in quanto ciò migliorerà l'approvvigionamento di capitale societario e, a lungo termine, la fiducia dei soggetti attivi sul mercato;

22.

offre il proprio sostegno all'intenzione della Commissione di migliorare i diritti degli azionisti, in particolare grazie a regole di trasparenza ampliate, diritti di voto per procura, la possibilità di partecipare alle assemblee generali per via elettronica e la garanzia dell'esercizio dei diritti di voto transfrontalieri;

23.

esprime preoccupazione per l'assenza di un'analisi delle conseguenze che possono avere per la governance societaria talune prassi derivanti dalle differenze esistenti nel finanziamento delle società, soprattutto tra la tradizione anglosassone — dove prevale la proprietà azionaria diffusa attraverso i mercati finanziario-creditizi — e quella continentale, caratterizzata dal ruolo preponderante esercitato dalle banche e dall'azionariato di maggioranza; chiede quindi alla Commissione di effettuare siffatta analisi al fine di evitare conclusioni e iniziative basate semplicemente su un approccio unilaterale;

24.

chiede che la Commissione, mediante idonee proposte, agisca prioritariamente per stabilire con carattere fondamentale il principio di «un'azione un voto» al fine di garantire la parità di trattamento di tutti gli azionisti;

25.

chiede alla Commissione di procedere con urgenza al rafforzamento della normativa sul controllo delle società, in particolare per quanto riguarda la revisione dei bilanci e l'introduzione di severe sanzioni contro le frodi;

26.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad un'applicazione rigorosa della legislazione europea sull'abuso di mercato, sui prospetti finanziari e sulla trasparenza;

27.

chiede un attento esame delle riflessioni relative alla semplificazione delle norme in materia di salvaguardia del capitale, e insiste per il mantenimento del principio del capitale minimo;

28.

ritiene positivo l'interesse della Commissione per le fusioni transfrontaliere e la conseguente mobilità delle società; sottolinea però che tale interesse vada integrato con provvedimenti volti ad agevolare la mobilità dei lavoratori nelle società interessate;

29.

insiste affinché si garantisca che nelle società quotate in borsa la verifica e la consulenza non possano essere effettuate dalla stessa azienda;

30.

accoglie positivamente la proposta di direttiva sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (COM(2004) 177) presentata dalla Commissione e, in particolare, sostiene i principi di fondo concernenti la piena responsabilità del revisore legale riguardo i conti consolidati della società controllata e la necessità di costituire una commissione indipendente di revisione legale dei conti in ogni entità di pubblico interesse; condivide l'approccio della Commissione secondo cui tutte le società quotate — e in particolare le banche, le assicurazioni, gli ospedali, i fondi pensione — debbano essere definite e regolamentate come entità di pubblico interesse, data la loro rilevanza economica e sociale;

31.

sottolinea la necessità che le società quotate in borsa e gli altri enti di interesse pubblico si dotino di un comitato di revisione contabile le cui funzioni includano la supervisione dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'efficacia del revisore esterno;

32.

sottolinea la necessità di inserire nel governo societario norme in materia di revisione dei conti destinate a rafforzare le responsabilità del gruppo di revisori e la loro indipendenza rispetto alla direzione, nonché a inasprire e ad armonizzare la sorveglianza pubblica dei revisori dei conti per quanto riguarda: i problemi del campo di applicazione e delle competenze della sorveglianza, la composizione dei comitati di sorveglianza, i principi, la qualità e la trasparenza della sorveglianza, nonché i meccanismi e le modalità di sanzione;

33.

condivide la proposta della Commissione di istituire un registro pubblico elettronico delle società di revisione legale dei conti — che siano state riconosciute da autorità pubbliche designate all'interno degli Stati membri — da cui risulti in modo chiaro e trasparente la struttura, la composizione e l'indipendenza del gruppo di revisione legale; sottolinea l'importanza di prevedere un sistema di riconoscimento basato su un alto livello di competenza, preparazione ed etica professionale delle società di revisione legale dei conti e la necessità di rendere pubbliche, accessibili e trasparenti le informazioni sui rapporti tra la società di revisione e la società controllata, tra cui le tariffe e gli onorari versati;

34.

sostiene la creazione di un comitato per la regolamentazione della revisione contabile dell'Unione europea che si ponga come principi fondamentali quelli dell'interesse pubblico e della protezione di tutte le parti in causa; sottolinea la necessità di sviluppare un comune sistema di standards di revisione legale dei conti all'interno dell'UE attraverso un meccanismo di cooperazione che sia efficiente e coesivo rispetto ai sistemi nazionali esistenti; ritiene che una soluzione di lungo termine possa consistere nell'istituzione di un'autorità unica incaricata della vigilanza contabile e finanziaria in Europa;

35.

ritiene indispensabile un miglioramento della cooperazione a livello comunitario tra gli organismi di controllo della revisione legale dei conti dei paesi membri al fine di sviluppare un sistema comune di requisiti che garantiscono un alto livello di integrità ed indipendenza; considera che lo sviluppo di un modello di cooperazione con gli organismi regolatori e di revisione legale dei conti dei paesi terzi — basato sul principio della reciprocità — sia fondamentale per il corretto e sano funzionamento dei mercati finanziari;

36.

chiede un'accelerazione dei negoziati nell'ambito di tutte le istanze internazionali (Forum sulla stabilità finanziaria del G8, OCSE, GAFI — gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali, ecc.) che si occupano di prevedere un inquadramento vincolante per i centri off shore e altri paradisi fiscali;

37.

si compiace che la Commissione, nel suo programma di lavoro per il 2004, intenda rivedere il quadro normativo in materia di trasferimenti di disavanzi ed eccedenze in seno a una società operante in più Stati membri dell'UE ed esorta la Commissione ad accelerare i suoi lavori in tale ambito di vitale importanza per numerose imprese operanti a livello europeo;

38.

invita la Commissione, inoltre, a prendere in esame l'integrazione nella proposta sull'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (2) di altre disposizioni, come il divieto per gli stessi revisori di effettuare per i loro clienti tutti gli altri servizi diversi dalla revisione dei conti;

39.

invita la Commissione a promuovere la cooperazione degli organi e delle istituzioni incaricati della sorveglianza e del controllo dei rapporti tra imprese e banche, al fine di tutelare gli interessi dei piccoli azionisti e dei risparmiatori che investono in fondi;

40.

ricorda che un governo societario vissuto e reso trasparente all'opinione pubblica migliora sia l'immagine dell'impresa che il suo rating e quindi anche la sua posizione sui mercati finanziari ed è, in ultima analisi, nell'interesse dell'impresa;

41.

ritiene peraltro fondamentale che gli azionisti possano partecipare alla discussione concernente gli elementi di retribuzione dei dirigenti e appoggia l'idea che sia adottato un dispositivo mediante una raccomandazione sugli aspetti fondamentali della politica di retribuzione degli amministratori;

42.

chiede alla Commissione di proporre un quadro giuridico volto a disciplinare l'attività e la struttura degli «investitori istituzionali», accettando tra l'altro di introdurre l'obbligo di partecipazione alle assemblee degli azionisti;

43.

ritiene che sia fondamentale mantenere, tra le altre proposte della Commissione, quella che sottopone, tramite una direttiva, gli investitori istituzionali ad obblighi di informazione sul loro comportamento di azionisti, tenuto conto dell'influenza che esercitano direttamente sulla natura e sulla realtà del governo d'impresa delle società nelle quali investono; accoglie favorevolmente il ruolo più attivo che taluni investitori istituzionali, e segnatamente i fondi pensione, hanno già adottato nel governo societario ed invita la Commissione ad avviare una consultazione attiva con il settore sugli obblighi di fornire informazioni quanto alle loro politiche di investimento e di esercitare i diritti di voto nelle società in cui investono;

44.

chiede alla Commissione di valutare l'eventualità di conflitti di interessi nelle partecipazioni in imprese e banche e di proporre regolamentazioni volte a scartare e impedire i conflitti di interessi;

45.

sottolinea l'esigenza di una grande trasparenza in tema di remunerazioni, sia per quello che riguarda la parte fissa della remunerazione, sia per quella variabile, così come per eventuali programmi di incentivi o di stock option per il management;

46.

per quanto riguarda i gruppi e le piramidi, chiede alla Commissione di migliorare in termini sostanziali le procedure d'informazione e di trasparenza in materia poiché la composizione per gruppi e, in particolare, per piramidi può rendere meno trasparente l'effettivo assetto di una determinata società;

47.

invita la Commissione ad accelerare i lavori sull'informazione e la pubblicità per quanto riguarda la struttura di un gruppo e le relazioni intra-gruppo mediante la revisione della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (3), al fine di fornire una maggiore trasparenza e, a tale riguardo, chiede alla Commissione di individuare modalità per rendere più trasparenti elementi come gli enti giuridici a fini speciali e le imprese controllate nei paradisi fiscali;

48.

invita la Commissione a valutare in quale misura possano essere escluse dall'autorizzazione alla quotazione in borsa determinate strutture piramidali particolarmente prive di trasparenza, che servono in primo luogo a conservare il controllo dell'impresa;

49.

sostiene la proposta della Commissione di elaborare una direttiva su ristrutturazione e mobilità delle società;

50.

ritiene al tempo stesso ormai ineludibile, necessaria e urgentissima l'attesa revisione della direttiva sui Comitati Aziendali Europei; chiede per questo alla Commissione di avviare immediatamente la consultazione fra le parti sociali prevista dal trattato, dando chiare indicazioni quanto all'obiettivo da raggiungere, in particolare per quanto riguarda i tempi e le modalità di informazione e consultazione che debbono permettere ai rappresentanti dei lavoratori di esercitare una vera influenza sui processi in corso;

51.

esprime il proprio sostegno ai lavori relativi alla società privata europea; sottolinea che un'eventuale nuova forma societaria (la c.d. «Società privata europea»), volta a promuovere la semplificazione di norme e procedure regolamentari a livello europeo, non deve entrare in contraddizione con i diritti di partecipazione definiti in altri modelli societari esistenti e che per questo i diritti definiti, in materia, della direttiva per lo Statuto per la società europea, vanno coerentemente estesi per la cosiddetta Società privata europea;

52.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di lanciare uno studio di fattibilità sulla Società privata europea (SPE), che riscuote ampio sostegno tra i soggetti interessati; esorta inoltre la Commissione a riesaminare, nel contesto dello studio di fattibilità, i requisiti minimi relativi al capitale per l'istituzione di una Società europea (SE), conformemente al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (4), o a presentare proposte per una nuova forma societaria europea adattata alle piccole e medie imprese; ritiene che il requisito minimo di capitale pari a 12 000 euro renda difficile per le piccole e medie imprese il ricorso alla SE come forma societaria;

53.

ritiene che il sistema proposto dalla seconda direttiva sia particolarmente severo nei confronti delle piccole società a responsabilità limitata;

54.

appoggia l'intenzione della Commissione di introdurre una direttiva che conceda alle imprese di tutta l'Europa un diritto di voto a favore del sistema monistico o di quello dualistico;

55.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi ed alle autorità di regolamentazione e di controllo degli Stati membri e di quelli in via di adesione.


(1)  P5_TA(2004)0096.

(2)  GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

(3)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(4)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

P5_TA(2004)0347

Cipro

Risoluzione del Parlamento europeo su Cipro

Il Parlamento europeo,

visto il suo parere conforme del 9 aprile 2003 sulla richiesta della Repubblica di Cipro di idventare membro dell'Unione europea (1),

visto il trattato di adesione della Repubblica di Cipro, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, , della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovacchia e della Repubblica di Slovenia all'Unione europea e in particolare il relativo Protocollo 10,

vista la sua risoluzione sulla relazione di valutazione globale della Commissione europea in merito al livello di preparazione all'adesione all'UE della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, adottata l'11 marzo 2004 (2),

visto l'articolo 37, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il Parlamento Europeo ha costantemente sostenuto tutti gli sforzi di riunificazione di Cipro,

B.

considerando che il Parlamento Europeo ha sostenuto in particolare il recente processo di riassetto iniziato a New York a conclusosi a Bürgenstock, in Svizzera, sotto gli auspici del Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan,

C.

considerando che una delle più alte priorità e sfide per l'UE è quella di essere in grado di proiettare pace e stabilità verso i paesi vicini, e futuri membri,

D.

considerando che è comprensibile che da un processo di negoziati basato su compromessi risultino accordi che non soddisfano mai perfettamente ambo le parti in tutti gli aspetti, e che in ogni caso misure e intese sono suscettibili di modificazione tramite consenso bilaterale, una volta la fiducia e la pace ristabilite,

1.

sottolinea che il piano finale di riassetto è stato negoziato tra le due parti dell'isola di Cipro con il coinvolgimento della Grecia e della Turchia ed è stato finalizzato sotto l'autorità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e del Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan;

2.

esprime il proprio sostegno, e il proprio compiacimento per l'iniziativa del Segretario generale delle Nazioni Unite che il 31 marzo scorso ha consegnato alle due parti la versione finale del suo piano di riunificazione di Cipro, che sarà sottoposto a due referendum separati sull'isola il 24 aprile prossimo, come concordato tra tutte le parti a New York il 13 febbraio 2004, affinché l'isola riunificata possa aderire all'Unione europea il 1o maggio;

3.

riconosce il diritto dei ciprioti di decidere autonomamente sul piano per mezzo di un referendum, senza pressioni esterne, anche se plauderebbe in modo incondizionato all'adesione all'Unione europea di una Cipro unificata, e intende rispettare una tale decisione ma sottolinea che sussiste ancora la necessità di un'ampia campagna d'informazione basata sui fatti;

4.

ritiene che questo documento finale costituisca un compromesso storico in grado di porre termine a uno dei più annosi conflitti in Europa e potrebbe costituire un fulgido esempio di soluzione per questioni internazionali di difficoltà analoga;

5.

ritiene che il piano finale rivisto istituzionalizzi un funzionale sistema federale di governo in grado di garantire a una Cipro unificata la capacità di parlare con una sola voce e di svolgere pienamente il suo ruolo nell'ambito delle istituzioni europee , e invita tutte le parti ad adempiere ai loro obblighi con onestà e spirito d'apertura;

6.

prende nota del fatto che il proposto Atto di adattamento del Protocollo 10 non contiene deroghe permanenti all'«acquis» comunitario ma prevede solo periodi transitori, e invita la Commissione ad esercitare in modo rigoroso le sue competenze per il riesame dell'applicazione delle disposizioni dell'Atto;

7.

si rende conto del fatto che la popolazione cipriota ha molte domande su diversi elementi estremamente complessi del piano, ma esprime la propria convinzione che qualsiasi difficoltà possa sorgere nell'esecuzione dell'accordo è suscettibile di soluzione con l'assistenza delle istituzioni europee, specie per quanto concerne la restituzione di immobili e la reintegrazione dei rifugiati del 1974;

8.

ricorda alle due parti dell'isola che l'UE, tramite l'impegno della Commissione, ha ribadito il sostegno per il processo che sfocerà nella configurazione definitiva del piano di pace e riconciliazione;

9.

esprime l'opinione che la graduale smilitarizzazione dell'isola faciliterà la mutua comprensione tra le due comunità e aprirà la strada alla loro completa riconciliazione;

10.

condivide il parere della Commissione, secondo cui la questione non è scegliere tra il piano Annan e un altro piano, ma piuttosto della scelta tra questo piano e l'impossibilità di trovare alternative per un lungo periodo;

11.

invita i cittadini di Cipro a mostrare piena responsabilità, coerenza e impegno in quanto cittadini dell'Unione, e a cogliere questa opportunità storica di riunificare il loro paese in maniera pacifica;

12.

assicura ai cittadini di Cipro l'intenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione di fornire sostegno finanziario per l'attuazione del piano e dell'«acquis» comunitario; si compiace del risultato positivo della conferenza ad alto livello dei futuri finanziatori tenutasi il 15 aprile, segno importante della solidarietà della comunità europea e internazionale;

13.

assicura ad ambo le parti che le istituzioni dell'UE garantiranno in modo rigoroso, insieme ad altre istituzioni internazionali, l'esecuzione del piano , poiché si tratta di una questione in cui è in gioco la loro credibilità;

14.

ribadisce l'intenzione di seguire attivamente l'esecuzione del piano Annan, per mezzo della sua commissione responsabile, e dare il suo contributo per garantire il successo del piano;

15.

incarica il proprio Presidente a trasmettere la presente risoluzione a tutti i partecipanti al processo di negoziato, al Consiglio e alla Commissione, ai governi e parlamenti della Repubblica di Cipro, della Grecia e della Turchia, e al Segretario Generale delle Nazioni Unite.


(1)  GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 365.

(2)  P5_TA(2004)0180.

P5_TA(2004)0348

Area unica di pagamenti

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul quadro normativo per un'area unica dei pagamenti (2003/2101(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la Comunicazione della Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo «Un nuovo quadro normativo per i pagamenti nel mercato interno» (COM(2003) 718),

visto il rapporto sui «Progressi compiuti nella realizzazione di un'area unica dei pagamenti in euro» della Banca centrale europea del 26 giugno 2003,

visto il Libro bianco del Consiglio per i pagamenti europei «Eurolandia: la nostra aerea unica dei pagamenti» del maggio 2002, (1)

vista l'audizione di esperti organizzata il 20 gennaio 2004 dalla commissione per i problemi economici e monetari,

visto l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0192/2004),

A.

considerando che l'esecuzione affidabile ed efficiente di tutti i pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea è essenziale ai fini del completamento del mercato interno e che pertanto la realizzazione dell'area unica dei pagamenti in euro dovrebbe essere completata possibilmente prima del 2010, termine sinora previsto dal settore bancario,

B.

considerando che il settore bancario europeo ha compiuto grandi sforzi, specialmente dopo l'istituzione del Consiglio per i pagamenti europei nel 2002, per far avanzare l'idea dell'area unica dei pagamenti, ma che in pratica l'attuazione del progetto presenta ancora difficoltà, ad esempio per quanto riguarda l'applicazione di standard concordati,

C.

considerando che la situazione nel settore dei pagamenti transfrontalieri al dettaglio nell'Unione continua ad essere insoddisfacente e che l'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri pone tuttora ai cittadini problemi che essi non incontrano nelle operazioni puramente nazionali,

D.

considerando che occorre adottare, a livello europeo, un quadro normativo coerente per i pagamenti al dettaglio che inglobi e consolidi le numerose regolamentazioni esistenti, elimini l'incertezza giuridica e le incongruenze e colmi le lacune del dispositivo regolamentare,

E.

considerando che, dopo l'allargamento dell'Unione europea, il quadro normativo dovrà comprendere un maggior numero di sistemi e procedure nazionali e che i paesi aderenti introdurranno l'euro non prima che siano passati alcuni anni,

1.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di creare i presupposti giuridici per l'istituzione di un'area unica per i pagamenti al dettaglio nell'Unione europea; rileva tuttavia che le disposizioni comunitarie dovrebbero essere concepite in modo tale da non pregiudicare l'efficienza dei sistemi e delle procedure nazionali;

2.

è del parere che occorra mettere a disposizione dei clienti una serie di strumenti di pagamento comodi, convenienti, affidabili e prevedibili;

3.

chiede alla Commissione di fornire rapidamente studi economici che consentano di chiarire le poste in gioco e le opzioni possibili per quanto riguarda, in particolare, le infrastrutture, l'interoperabilità e l'interbancarietà;

4.

ritiene che, vista l'inadeguatezza dell'attuale situazione nell'area europea dei pagamenti, occorra adottare a livello tecnico le misure giuridiche necessarie per creare un effettivo ed efficace sistema di pagamenti europeo;

5.

invita la Commissione, per quanto riguarda l'attuazione dei singoli elementi del quadro normativo, a scegliere di volta in volta lo strumento giuridico che consenta di realizzare l'obiettivo con un intervento regolamentare il più possibile contenuto; ritiene che, ogniqualvolta ciò risulti opportuno e possibile, si dovrebbe ricorrere all'autoregolamentazione da parte degli operatori del mercato;

6.

ritiene che, qualora l'autoregolamentazione dovesse fallire o rivelarsi inefficace, per regolamentare il funzionamento dell'area unica dei pagamenti occorrerà dare priorità, conformemente al principio di sussidiarietà, allo strumento delle direttive e, in seconda battuta, ai regolamenti, per garantire che l'applicazione delle misure giuridiche sia simultanea e identica in tutto il territorio dell'Unione;

7.

ritiene che la regolamentazione dei pagamenti transfrontalieri in euro debba obbedire ai principi secondo i quali i costi sostenuti dai consumatori debbono essere sempre pari a quelli sostenuti a livello nazionale e che sono in prima istanza le autorità nazionali competenti a dover controllare in ogni paese l'efficace applicazione delle misure previste;

8.

sostiene che quanto poc'anzi precisato presuppone che le istituzioni dell'Unione definiscano chiaramente gli obiettivi e il calendario di applicazione e che se ne segua l'attuazione da parte degli operatori economici;

9.

ritiene che le regole prudenziali sui prestatori di servizi di pagamento andrebbero rese più uniformi a livello europeo per garantire pari condizioni di concorrenza e che occorra evitare un'ulteriore frammentazione della disciplina prudenziale o un abbassamento degli standard in materia; ritiene che, nell'interesse di tutte le parti in questione (consumatori, commercianti, banche), la creazione di un nuovo statuto di prestatore di servizi di pagamento non debba comportare un deterioramento della sicurezza fisica, prudenziale, finanziaria ed economica dei mezzi di pagamento emessi sul mercato;

10.

invita la Commissione a monitorare con la massima attenzione le tendenze alla concentrazione nel settore dei prestatori di servizi di pagamento; constata che in alcuni comparti, ad esempio quello delle carte di credito, il mercato è dominato da un numero ristretto di società che esercitano una posizione dominante;

11.

si compiace dell'intenzione della Commissione di inserire nel quadro normativo sia i pagamenti transfrontalieri che quelli nazionali; chiede che dal 2006 l'ambito di applicazione del quadro normativo si estenda a tutti i pagamenti in euro effettuati all'interno dell'Unione europea fino ad un importo di 50 000 euro; chiede una disciplina unitaria per le operazioni in altre monete dell'Unione europea;

12.

ritiene che sia necessario modificare e rafforzare le norme giuridiche relative ai bonifici nella zona euro, soprattutto per quanto riguarda gli importi trasferiti, che devono essere obbligatoriamente accreditati nella loro integralità sul conto del destinatario, e che il tempo di esecuzione dei bonifici non deve superare i sei giorni lavorativi e dovrà essere ridotto a tre giorni lavorativi a decorrere dal 2008;

13.

ritiene necessario promuovere la certezza del diritto e la sicurezza tecnica dei pagamenti nella zona euro, avendo i consumatori la legittima aspettativa di beneficiare nel mercato interno dello stesso livello di protezione di cui beneficiano nel paese d'origine;

14.

si rallegra dell'intenzione espressa dal settore bancario europeo e dalla Commissione di sviluppare un sistema paneuropeo per le operazioni di addebito diretto;

15.

sottolinea che, nel settore delle carte bancarie in cui il funzionamento transfrontaliero è molto più soddisfacente, una priorità deve essere l'attuazione generalizzata e senza indugio, rispetto ai termini previsti, della carta intelligente di seconda generazione, al fine di migliorarne la sicurezza di utilizzo nell'intera Unione;

16.

ritiene altrettanto fondamentale che le informazioni più importanti siano fornite ai clienti delle banche in forma concisa e comprensibile;

17.

ritiene che, nell'interesse di una corretta concorrenza, sia essenziale promuovere la mobilità dei clienti; invita il settore bancario a presentare proposte in vista di una procedura standard per la trasmissione dei dati (ad esempio, ordini permanenti, addebiti diretti) per consentire ai clienti un più agevole movimento di conti; sollecita la rapida introduzione della trasparenza delle spese di liquidazione dei conti;

18.

si pronuncia a favore, nell'interesse della certezza del diritto e di un trattamento degli ordini di pagamento efficace in termini di costo, di un termine breve (ad esempio, prima di avviare il trasferimento) per l'irrevocabilità degli ordini di pagamento impartiti direttamente a un prestatore di servizi di pagamento (ad esempio, bonifici); chiede tuttavia che per le operazioni di addebito diretto sia possibile prevedere un termine di irrevocabilità più lungo, soprattutto se nel momento in cui l'ordine è stato impartito l'ordinante non possa determinare l'importo da pagare;

19.

si compiace dell'obiettivo di promuovere a livello europeo le vendite a distanza e il commercio su Internet; respinge tuttavia l'idea che, in caso di controversie tra venditori e clienti, sia chiamato a rispondere il prestatore del servizio di pagamento, in applicazione di norme sulla responsabilità o a titolo di più estesi diritti di opposizione da parte del cliente; chiede invece una netta separazione fra la transazione sottostante e l'operazione di pagamento; è dell'avviso che lo sviluppo di sistemi (facoltativi) di garanzia (ad esempio, conti fiduciari) vada lasciato al mercato;

20.

ritiene che il prestatore del servizio di pagamento debba essere responsabile dell'esecuzione accurata dell'ordine impartitogli dal cliente, sulla base delle disposizioni regolamentari nazionali degli Stati membri, e che l'onere della prova in tal senso gravi su di lui sin dal momento in cui riceve l'ordine del cliente; respinge un'estensione della responsabilità incondizionata; è del parere tuttavia che la responsabilità del prestatore nel rapporto giuridico con il suo cliente per quanto riguarda gli errori di scelta dovrebbe estendersi anche alle imprese intermediarie e alle attrezzature tecniche di cui si avvale; suggerisce che, attraverso l'autoregolamentazione, le associazioni bancarie, i gestori delle reti di pagamento e i commercianti mettano a punto una procedura che consenta di chiarire rapidamente le questioni di responsabilità interne; ritiene che le questioni connesse alla responsabilità in caso di danno indiretto o di forza maggiore andrebbero lasciate alle giurisdizioni nazionali;

21.

propone che, in caso di utilizzo fraudolento di una carta di pagamento da parte di terzi, il titolare della carta debba essere ritenuto responsabile — in misura finanziariamente limitata solo in presenza di una violazione di obblighi concretamente stabiliti e in base alla gravità del caso e alla colpa del titolare stesso; ritiene che il titolare della carta non dovrebbe in alcun caso essere ritenuto responsabile a partire dal momento in cui ha informato la società di servizi di pagamento in merito all'utilizzo fraudolento della propria carta, e che il prestatore di servizi di pagamento debba fornire la prova di tali segnalazioni, soprattutto nel caso di quelle telefoniche;

22.

chiede che nel quadro normativo venga sancito il principio secondo cui, indipendentemente dagli strumenti di pagamento utilizzati, l'intero importo figurante nell'ordine di pagamento deve essere accreditato sul conto del beneficiario senza alcuna deduzione, a meno che il beneficiario non abbia convenuto con la sua banca una regola diversa, nel qual caso l'importo e la natura della trattenuta devono essere chiaramente indicati al beneficiario;

23.

accoglie con favore la proposta della Commissione, in relazione alla raccomandazione speciale VII del Gruppo di azione finanziaria internazionale di definire l'Unione come un quadro giuridico uniforme; ritiene tuttavia che occorra introdurre massimali per i bonifici in contanti; fa presente che non sono tecnicamente realizzabili «efficaci procedure ... al fine di individuare gli eventuali trasferimenti ... che non posseggano le necessarie informazioni»;

24.

esorta il settore bancario, in cooperazione con l'industria delle tecnologie dell'informazione e gli organi di vigilanza, ad aumentare costantemente la sicurezza delle operazioni bancarie on-line e a fornire ai clienti informazioni comprensibili sui rischi e le precauzioni da adottare;

25.

riconosce il vantaggio che rappresenterebbe per i consumatori la riduzione da sei a tre giorni lavorativi del tempo massimo di esecuzione per i bonifici; concorda tuttavia con la Commissione in merito al fatto che le operazioni di bonifico transfrontaliero in valute diverse dall'euro non sono tecnicamente pronte per essere collocate allo stesso livello delle operazioni in euro, pur ritenendo auspicabile che esse vi pervengano quanto prima;

26.

accoglie con favore tutti i meccanismi per una risoluzione alternativa delle controversie che contribuiscono ad evitare lunghi processi; ritiene che, quando una procedura volontaria di risoluzione delle controversie non consenta di ottenere una rapida risoluzione né di trattare e risolvere in modo efficiente i reclami dei consumatori, sia opportuno introdurre obbligatoriamente meccanismi di risoluzione delle controversie negli Stati membri e a livello europeo;

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  http://www.europeanpaymentscouncil.org/.

P5_TA(2004)0349

Concetto di «ciclo di vita ambientale»

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Politica integrata dei prodotti — Sviluppare il concetto di «ciclo di vita ambientale» (COM(2003) 302 — C5-0550/2003 — 2003/2221(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(2003) 302 — C5-0550/2003),

visto il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (1),

visti il quinto e il sesto programma quadro per le azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione,

visto il processo di Lisbona, sviluppato dal Consiglio europeo tenutosi a Göteborg il 15 e 16 giugno 2001,

vista la direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (2),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio (COM(2003) 453),

viste la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali» (COM(2003) 572) e la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea» (COM(2004) 38),

visti gli articoli 47, paragrafo 2 e 163 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0261/2004),

A.

considerando che le economie sono come gli ecosistemi: entrambi i sistemi assorbono energia e materiali e li trasformano in prodotti e processi con la differenza che la nostra economia segue flussi di risorse lineari mentre la natura è ciclica; che, sullo sfondo di economie e popolazioni in rapida crescita, la produzione e i prodotti che danno luogo a flussi di residui che la natura non può assorbire o che non possono essere convertiti in nuove risorse, risultano sempre più problematici dal punto di vista della sostenibilità,

B.

considerando l'estensione dei cambiamenti indotti dalla società umana nella biosfera,

C.

considerando che, sebbene misure politiche successive abbiano portato a miglioramenti, non può essere conseguito un progresso reale verso lo sviluppo sostenibile unicamente attraverso queste misure,

D.

considerando che il sovraccarico della capacità del pianeta può aiutare in modo temporaneo la società ad elevare i suoi standard di vita materiale ma che, al contempo, causa un grave declino del nostro capitale naturale; che, in futuro, le limitazioni al benessere saranno determinate dal capitale naturale anziché dall'innovazione e dalle capacità industriali;

E.

considerando che gli interessi commerciali e ambientali non devono essere necessariamente in conflitto e riconoscendo allo stesso tempo che il benessere economico sostenuto, in futuro, sarà unicamente possibile in un sistema fondato sul mercato in cui tutte le forme di capitale, incluso il capitale naturale, vengano pienamente valutate e che il danno arrecato alla salute umana e all'ambiente deve essere pienamente internalizzato nel prezzo dei prodotti,

F.

considerando che si necessita quanto prima una trasformazione dell'attuale sistema di produzione e consumo; considerando che l'obiettivo principale è quello di riorientare il consumo in direzione della sostenibilità e di allineare il più possibile i processi di estrazione di materie prime, produzione e progetto del prodotto ai processi e progetti naturali,

G.

considerando che la società dipende principalmente dai prodotti costituiti da una serie di materiali diversi, ossia: biologici, minerali e sintetici, spesso combinati per produrre materiali composti, e che tali materiali dovrebbero essere utilizzati e trattati in modo tale da far sì che quando la durata dei prodotti sia giunta a termine, essi non diventino residui inutili,

H.

considerando che la creazione di cicli di vita dei prodotti risulterebbe quanto mai agevolata dall'abbandono progressivo delle sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulative o di quelle che presentano analoghi rischi,

I.

considerando che il concetto di PIP (politica integrata dei prodotti) offre opportunità per creare un quadro sistematico e unitario per gli strumenti, finora operanti isolatamente, dell'attuale politica ambientale e incentrata sulle sostanze e delle politiche relative alla protezione degli elementi naturali (quali l'acqua, l'aria, etc.) e per rendere gli strumenti dell'uso efficiente delle risorse, della minimizzazione dei residui e dell'uso controllato delle sostanze pericolose più coerenti fra loro e dunque più trasparenti per il consumatore e l'industria,

J.

considerando che la proposta della Commissione che accorda priorità a «una collaborazione con il mercato» ha i suoi meriti; considerando che tale strategia può aver successo solo se i prezzi di mercato riflettono i costi effettivi di produzione e consumo; considerando che la strategia debba essere accompagnata da un'analisi scientificamente fondata sull'internalizzazione dei costi esterni e che può essere coronata da successo unicamente se vengono fissate con criteri scientifici chiare condizioni limite basate sulla capacità di carico e sulla preservazione del buono stato dei sistemi naturali,

K.

considerando che la PIP è destinata ad essere un concetto integratore, che apporta principi che devono essere osservati dalle politiche ambientali dell'UE in generale,

L.

considerando che la Commissione ha lanciato una gamma di proposte di politiche, tutte connesse alla PIP, senza prestare sufficiente attenzione alla necessità di una visione sistematica integratrice e alle numerose connessioni e sinergie che invece esistono,

M.

considerando che la Commissione incentra inizialmente tutta la sua attenzione sui prodotti; considerando che ciò è davvero deplorevole dato che l'offrire servizi, piuttosto che prodotti, crea forti incentivi per un'utilizzazione più efficace dell'energia nonché dei materiali,

N.

considerando che il nostro sistema industriale si alimenta a partire dagli ecosistemi distanti mediante il commercio ed è frequentemente insensibile al loro degrado; che ciò implica che sono quanto mai importanti gli sforzi volti a promuovere l'approccio PIP a livello internazionale, come rilevato nella Comunicazione,

O.

considerando che i consumatori necessitano decisamente di informazioni pertinenti sulle caratteristiche ambientali dei prodotti e che i vari sistemi di ecoetichetta sono stati lanciati con le migliori intenzioni; che, tuttavia, la maggior parte dei marchi di qualità ecologica non hanno risposto alle attese; che le carenze più evidenti si riscontrano a livello UE,

P.

considerando che occorre migliorare il flusso dell'informazione lungo l'intera catena di produzione e che sussiste la necessità di sviluppare e coordinare fra loro una serie di strumenti informativi diversi, soprattutto per favorire il riutilizzo e il riciclaggio,

1.

plaude alla comunicazione sulla PIP, ma si rammarica che fornisca soltanto consigli limitati sul modo di far avanzare la società verso sistemi realmente sostenibili di sviluppo e progettazione del prodotto;

2.

invita la Commissione a presentare, il più presto possibile, una direttiva quadro in materia di PIP basata su una serie di principi ed obiettivi chiaramente definiti; evidenzia che l'obiettivo non è quello di presentare requisiti dettagliati relativi al disegno del prodotto, bensì stabilire condizioni generali volte a facilitare, in futuro, pratiche industriali che dovrebbero essere basate su un approccio incentrato sui sistemi, dando priorità a un'utilizzazione efficace delle risorse e che dovrebbero venire progressivamente strutturate secondo criteri biologici;

3.

rileva che la nozione di PIP deve essere tale da creare un quadro sistematico e unitario per gli strumenti finora operanti isolatamente dell'attuale politica ambientale e incentrata sulle sostanze e delle politiche relative alla protezione degli elementi naturali (quali l'acqua, l'aria, etc.); invita pertanto la Commissione a formulare obiettivi concreti volti alla coerenza e unitarietà delle tutela ambientale con riferimento ai prodotti;

4.

chiede alla Commissione di riconoscere, in sede di elaborazione della direttiva, la necessità di un approccio politico orizzontale per dare la priorità ai gravi problemi ambientali che affronta l'Unione, per verificare la possibilità che vengano disciplinate le merci importate, per cercare di minimizzare il fardello burocratico per le società e mettere a punto una direttiva che renda più semplice per le PMI assolvere i loro compiti;

5.

suggerisce che i principi fondamentali che devono servire da guida per il quadro PIP devono essere basati su:

a)

un approccio sistematico al cui centro vi sia il pensare in termini di ciclo di vita e che riservi primaria attenzione alla concezione del prodotto,

b)

una migliore comprensione del modo in cui i sistemi naturali agiscono, e di come la strutturazione dell'attività economica secondo criteri biologici possa migliorare l'ambiente e stabilire i risultati economici,

c)

una garanzia che i prodotti, la cui durata sia terminata, debbano idealmente non diventare residui inutili ma essere separati e ricondizionati per essere integrati a nuovi cicli di produzione,

d)

una migliore comprensione delle modalità di formazione dei modelli di consumo e di come essi possano essere modificati per contribuire allo sviluppo sostenibile,

e)

ottimizzazione del processo di concezione del prodotto, con la selezione di materiali a basso impatto, dando la preferenza ai materiali di origine biologica; non-autorizzazione dell'incremento sistematico di concentrazioni di sostanze pericolose inclusi molti metalli pesanti, nella biosfera; un utilizzo non dispersivo di prodotti chimici; valutazione della sicurezza dei prodotti chimici attraverso un'analisi scientifica del rischio e/o del pericolo; priorità, tuttavia, al principio di sostituzione, secondo il quale le sostanze pericolose, compresi molti metalli pesanti, dovrebbero essere sostituite da sostanze a minore impatto o salvaguardate mediante un riciclaggio a ciclo chiuso strettamente controllato,

f)

ottimizzazione delle tecniche di fabbricazione, che privilegi il raggruppamento della produzione incoraggiando il riutilizzo e il riciclaggio, in particolare sviluppando tecniche di separazione e condizionamento di prodotti e materiali usati, che siano in grado di trasformarli in input per nuovi cicli produttivi,

g)

riduzione dell'impatto durante l'utilizzo,

h)

pieno sfruttamento delle possibilità offerte dalle ICT per promuovere la miniaturizzazione e dematerializzazione, accrescimento dell'efficienza energetica e dei materiali nonché riduzione della domanda di trasportomediante la trasformazione di prodotti in servizi sostenibili,

i)

massima partecipazione dei soggetti interessati;

6.

suggerisce che gli obiettivi a breve termine per il quadro PIP dovrebbero essere incentrati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, eutrofizzanti e acidificanti ed altri inquinanti atmosferici, sulle riduzioni di intensità dell'energia, sulle riduzioni nell'impiego delle sostanze pericolose e sulle riduzioni dell'intensità dell'impiego delle risorse materiali vergini, sulla riduzione del consumo idrico, nonché della produzione di rifiuti e sull'aumento dell'utilizzazione di materie rinnovabili;

7.

ritiene che, se non si creerà un quadro quale quello sopra delineato, si mancherà di comunicare i necessari segnali ed incentivi ai progettisti e ai responsabili decisionali; insiste sulla necessità che il quadro PIP fornisca target precisi per questi obiettivi ambientali prioritari, attingendo a presenti e futuri target ed obiettivi delle pertinenti direttive quadro, delle convenzioni internazionali e delle strategie tematiche elaborate in materia, in modo da dare chiare indicazioni orientative a progettisti e responsabili decisionali;

8.

invita la Commissione ad assistere l'industria, nel quadro della PIP in corso, con disposizioni coerenti e logiche onde promuovere lo sviluppo sostenibile e nella rielaborazione dei modelli imprenditoriali tradizionali in modo da facilitare l'evoluzione di prassi più integrate e basate sui sistemi come, per esempio, il raggruppamento della produzione, il pensiero funzionale (trasformazione dei prodotti in servizi), la dematerializzazione e lo sviluppo della tecnologia basata sull'imitazione della natura;

9.

invita la Commissione ad accordare priorità alle seguenti azioni:

a)

sviluppare le necessarie condizioni giuridiche ed economiche generali, gli obiettivi e gli incentivi per fare della PIP una realtà,

b)

identificare le principali aree R&S e i progetti pilota,

c)

sviluppare ed attuare strumenti di informazione efficaci a livello del consumatore (registri dei prodotti, ecoetichette e/o strumenti simili); presentare una strategia per lo sviluppo e il coordinamento di una serie di strumenti d'informazione differenziati, atti a migliorare il flusso informativo lungo l'intera catena di produzione,

d)

sviluppare ed attuare programmi di formazione e di sensibilizzazione nella società su vasta scala, accordando speciale attenzione ad alcuni gruppi bersaglio,

e)

integrare la PIP e il concetto del ciclo vitale in tutte le principali aree di attività comunitarie,

f)

redigere un piano per il coordinamento fra la PIP e altri processi in corso, quali le pertinenti strategie tematiche, il follow up di Johannesburg, le Strategie chimiche, il Piano d'azione per il clima, ecc.;

10.

invita la Commissione ad esplorare possibili misure per la promozione del consumo sostenibile, ponendo l'accento sulla diminuzione dell'uso e l'accrescimento dell'efficienza d'utilizzo delle risorse, in modo da permettere al consumatore di adottare comportamenti più sostenibili;

11.

invita la Commissione a fare in modo che i vari strumenti PIP (ecoetichette, sistemi di gestione, appalti pubblici, EMAS, informazioni sul prodotto) siano coerenti fra loro, risultino chiari per il consumatore e siano praticabili da parte delle imprese;

12.

invita la Commissione ad assicurare che, in sede di ulteriore sviluppo della PIP, un ruolo particolare venga assegnato al trasferimento delle conoscenze e delle informazioni in materia ambientale a beneficio dei consumatori;

13.

insiste affinché, per promuovere il consumo di prodotti ecocompatibili, la Commissione incoraggi gli Stati membri a considerare vari incentivi, quali una riduzione del carico fiscale, sconti, ecc.;

14.

raccomanda alla Commissione di sviluppare il concetto del pensiero inerente al ciclo vitale in un principio di azione al quale si possa fare riferimento, ma sottolinea la necessità di avere una visione realistica del valore e dei limiti delle analisi del ciclo di vita (LCA), soprattutto se si considerano i continui problemi di disponibilità, qualità e comparabilità dei dati LCA;

15.

invita la Commissione a inserire la visione relativa al ciclo di vita in tutte le sue pertinenti proposte normative;

16.

raccomanda alla Commissione di definire una strategia al fine di aggiungere la nozione di ciclo di vita e di ecodesign agli obiettivi da raggiungere nell'istruzione inferiore e superiore e nelle scuole di ingegneria ed economia;

17.

invita la Commissione a verificare la vigente legislazione per accertarne la compatibilità con la PIP e per revocare le disposizioni ormai superflue;

18.

invita la Commissione a sviluppare un sistema di riferimento per gruppi di prodotto chiave in modo che i miglioramenti nella performance ambientale possano essere misurati nel tempo;

19.

sollecita la Commissione, in sede di attuazione della PIP, a riconoscere il ruolo chiave della disponibilità, qualità e comparabilità dei dati relativi al ciclo di vita ambientale dei prodotti, in particolare per il benchmarking, l'etichettatura e le altre misure previste dalla PIP;

20.

chiede pertanto alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta su come fare in modo che i produttori forniscano dati ambientali sul ciclo di vita dei loro prodotti e assisterli in questa loro incombenza e su come queste informazioni possano essere utilizzate;

21.

esorta la Commissione a sviluppare sistemi per gli appalti di tecnologia a livello comunitario, idealmente gestiti dalla Commissione o gestiti dagli Stati membri e coordinati dalla Commissione con l'obiettivo di incentivare lo sviluppo di innovazioni maggiormente orientate sulla funzionalità inclusa l'accresciuta performance ambientale;

22.

insiste che i prezzi di mercato devono riflettere i costi sociali ed ecologici reali di produzione e consumo in modo che i «prodotti verdi» attraggano l'interesse dei consumatori nonché incoraggino l'evoluzione verso prodotti più sostenibili; sollecita la Commissione a ridurre e/o eliminare ogni sovvenzione in contrasto con la PIP; esorta la Commissione a prendere il comando nell'attuazione del principio del «chi inquina paga»; invita la Commissione a promuovere la «collaborazione con il mercato» che nella sua proposta riveste importanza prioritaria, accompagnandola con un'analisi scientificamente fondata sull'internalizzazione dei costi esterni;

23.

invita la Commissione a riconoscere l'importanza della responsabilità dei produttori per quanto riguarda l'intero ciclo di vita di un prodotto e a condurre un'indagine, accompagnata da relazione, sulla possibilità di introdurre la responsabilità generale del produttore in ordine agli aspetti ambientali dei loro prodotti, come già avviene per la sicurezza dei prodotti in generale;

24.

invita la Commissione ad assegnare al «service design» (concetto funzionale e sistematico) importanza pari al «product design» e, nel quadro della PIP, ad intraprendere un'azione decisa volta a spostare l'accento dai prodotti ai servizi, laddove praticabile ed ambientalmente utile;

25.

invita la Commissione a valutare risultati e limiti del Nuovo approccio e a presentare proposte per la sua revisione;

26.

invita la Commissione e gli Stati membri a liberare sufficienti risorse per l'attuazione della PIP;

27.

suggerisce che il ruolo dei commercianti al dettaglio nella distribuzione di informazioni sul prodotto venga ulteriormente approfondito e che debba essere riconosciuto il ruolo cruciale del marketing nonché dei settori finanziario ed assicurativo;

28.

considera che l'accesso pubblico alle informazioni ambientali sul prodotto sia una precondizione assoluta oltre che incentivo per indurre i produttori a ridurre gli impatti dei loro prodotti in termini di ciclo di vita;

29.

invita la Commissione a tener presenti i programmi R&S in corso sull'ecodesign e ad utilizzare le risorse nel quadro del sesto programma quadro in modo proattivo per stimolare la necessaria ricerca transdisciplinare necessaria per la PIP, compreso lo sviluppo di idonei modelli imprenditoriali; ritiene che si dovrebbe accordare un'enfasi particolare allo sviluppo di standard per materiali di imballaggio riutilizzabili e alle tecniche di separazione per i materiali multistrato;

30.

invita la Commissione a creare un comitato direttivo per la PIP nonché gruppi di lavoro in aree specifiche quali la progettazione di sistemi, gli strumenti economici, i dati sul ciclo di vita ambientale del prodotto e la politica in materia di consumo; è dell'avviso che, parallelamente, si dovrebbero stabilire per le parti interessate chiare procedure nonché un programma di lavoro dettagliato e uno scadenzario per le azioni, le iniziative e l'attuazione previste dalla Commissione; ritiene inoltre che sia necessario promuovere uno studio che chiarisca come e con quali modalità i vari strumenti considerati utili ai fini della PIP interagiscano, si rafforzino e si supportino a vicenda; è dell'avviso che importanti aspetti da prendere in considerazione siano le misure atte a motivare gli individui e le imprese a tener conto dell'aspetto del ciclo di vita nelle proprie decisioni; misure che stimolino e ricompensino i responsabili decisionali, che costringano i meno solerti a migliorare e che siano atte non solo ad affrontare sfide immediate ma anche a conseguire obiettivi a lungo termine;

31.

invita la Commissione ad adottare iniziative per promuovere il trasferimento di conoscenze in fatto di politica integrata dei prodotti (LCA, ecodesign, ecc.) verso i paesi in via di sviluppo;

32.

incarica il suo Presidente di presentare la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 1.

P5_TA(2004)0350

Sicurezza marittima

Risoluzione del Parlamento europeo sul rafforzamento della sicurezza marittima (2003/2235(INI))

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale stabilisce che «ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose»,

vista la sua decisione del 6 novembre 2003 di insediare una commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima (1),

viste le sue risoluzioni del 21 novembre 2002 sulla catastrofe causata dal naufragio della petroliera Prestige al largo delle coste della Galizia (2), 19 dicembre 2002 sul disastro della petroliera Prestige (3) e 23 settembre 2003 sul rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera Prestige (4), nonché le sue precedenti risoluzioni sulla sicurezza marittima,

viste le audizioni pubbliche della commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima svoltesi l'1-2 dicembre 2003 e il 22 gennaio e 18 febbraio 2004,

visti i contributi scritti degli oratori invitati alle audizioni pubbliche,

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2004 sulla sorte dei marinai greci e filippinia Karachi (5),

visto lo scambio di opinioni di una delegazione della commissione temporanea con il capitano della Prestige, il 5 febbraio 2004 a Barcellona,

viste le decisioni adottate dall'OMI in occasione della 23a sessione generale del novembre-dicembre 2003,

visto l'articolo 150, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima (A5-0257/2004),

A.

considerando che dal disastro dell'Erika e della Prestige si sono verificati non pochi incidenti che hanno inquinato le acque europee, come quello dell'Andinet che, al largo delle coste olandesi, ha perduto fusti non a tenuta stagna contenenti sostanze tossiche,

B.

considerando che da indagini risulta come, a più di dieci anni dal disastro petrolifero della Exxon Valdez, continuino ad essere visibili le incidenze sull'ambiente e sull'ecosistema e che nel lungo periodo soluzioni a breve termine, come operazioni di pulizia, possono causare soltanto danni, anche se si deve tener conto delle diverse caratteristiche del petrolio della Exxon Valdez e dell'olio combustibile della Prestige nonché dell'enorme differenza fra le coste, il clima e il movimento delle acque in Alaska e in Galizia,

C.

considerando che gli incidenti di vaste proporzioni non sono l'unico problema; che a livello mondiale l'inquinamento da idrocarburi causato dalle navi è perlopiù conseguenza di scarichi deliberati, come il degassamento, e che è pertanto necessario adottare un regime di sanzioni adeguate contro tali scarichi illeciti,

D.

considerando che taluni operatori del trasporto marittimo hanno intrapreso sforzi per modernizzare la flotta e per formare il personale navigante, ma che è necessario intraprendere iniziative ulteriori e a livello comunitario,

E.

considerando la promessa della Commissione di presentare nel 2004 un nuovo pacchetto di provvedimenti sul rafforzamento della sicurezza marittima, comprensivo di proposte sul miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi, della loro formazione e preparazione professionale, sul controllo dello Stato di approdo e dello Stato di bandiera, sull'assistenza alla navigazione, sulla responsabilità per i passeggeri e sulle indagini in caso di incidenti marittimi,

F.

considerando che il capitano della Prestige, dopo aver trascorso 83 giorni in detenzione e aver versato una cauzione di 3,2 milioni di dollari, è sempre tenuto a presentarsi giornalmente alla polizia spagnola,

G.

considerando che in seguito è stato ripetuto un trattamento analogo nel caso tuttora aperto della Tasman Spirit,

H.

considerando il rifiuto opposto dal giudice di Corcubión alla richiesta di questo Parlamento di ascoltare il capitano in occasione di un'audizione pubblica a Bruxelles,

I.

considerando che, dopo quasi un anno e mezzo dal disastro, non è ancora stata fissata una data per l'inizio del processo contro il capitano,

J.

considerando le dichiarazioni fatte dal capitano della Prestige dinanzi a questo Parlamento, riguardanti segnatamente: il difficile accesso al rimorchiatore d'emergenza a causa delle condizioni (meteorologiche); il guasto al motore, che ne ha impedito l'immediata accensione; la richiesta, sia del capitano sia del personale di salvataggio, di rimorchiare la petroliera in un porto di rifugio,

K.

considerando le incertezze circa i quantitativi precisi, ma che prima del disastro a bordo della Prestige si trovavano 77 000 tonnellate di olio pesante a fronte delle 14 000 tonnellate che, in base a stime, dovrebbero ancora trovarsi nelle stive e che, in base ai dati forniti dalle autorità spagnole, circa 43 000 tonnellate si sarebbero riversate sulle coste e/o sarebbero state rimosse; considerando che, pertanto, mancano all'appello circa 20 000 tonnellate, che potrebbero ancora rappresentare una minaccia per l'ambiente e le coste,

L.

considerando che il capitano della Prestige ha stimato la perdita di carburante successiva al danno iniziale all'imbarcazione in 2-3000 tonnellate, laddove le stime delle autorità spagnole al momento dell'incidente parlavano di circa 10 000 tonnellate riversate in mare,

M.

considerando che i bilanci dell'OMI sono in mano agli Stati con registri aperti — il 44 % della flotta mondiale batte bandiera delle Bahamas, Bermuda, Cipro, Liberia e Panama, mentre il controllo economico di tale 44 % per quanto riguarda le navi cisterna è nelle mani della Grecia (più o meno il 20 %), Giappone (più o meno il 12 %) e Norvegia (più o meno l'11 %) — motivo per cui occorre modificare la struttura dell'OMI in funzione delle necessità derivanti dalla pulizia dei mari e dalla sicurezza marittima;

N.

considerando che gli effetti di questi disastri vanno al di là dei limiti di un singolo Stato membro e riguardano l'insieme della Comunità, ragion per cui spetta all'Unione assumersi la propria responsabilità e sviluppare una politica europea del mare di carattere integrale,

Il disastro della Prestige e il relitto

1.

deplora i vari incidenti marittimi dal naufragio della Prestige, con specifico riferimento al disastro che ha visto coinvolto al largo delle coste norvegesi il cargo Rocknes, che nel gennaio 2004 ha costato la vita a 18 persone; invita le autorità a indagare sulle cause e sulle circostanze e, in particolare, sul ruolo svolto dalla possibile carenza di capacità di comunicazione nonché dal fatto che detta nave era a doppio scafo;

2.

sottolinea che occorre prestare molta più attenzione alla manutenzione e alle condizioni delle imbarcazioni, dal momento che una petroliera a doppio scafo in cattive condizioni di manutenzione costituisce un pericolo potenziale più grande rispetto a una petroliera a scafo singolo in buone condizioni di manutenzione;

3.

esprime le sue preoccupazioni per le dichiarazioni rilasciate dalle autorità spagnole per bocca del Commissario governativo secondo il quale, qualora dovesse ripetersi un disastro identico a quello della Prestige, sarebbe nuovamente adottata la decisione di allontanare la nave dalle coste e di non dirottarla verso un approdo di rifugio;

4.

invita le autorità competenti a risolvere senza indugio il grave problema posto dalle 14 000 tonnellate tuttora presenti nel relitto nonché dalle 20 000 tonnellate che si trovano in mare ivi comprese le migliaia di tonnellate di rifiuti nelle discariche a terra e di presentare un preciso scadenzario per l'estrazione e il trattamento di tutti i rifiuti; insiste affinché sia divulgato il know-how acquisito per farne tesoro nell'eventualità di futuri incidenti;

5.

invita la Commissione a reperire informazioni e a soprintendere al trattamento e alla trasformazione dei rifiuti del Prestige al fine di prevenire e accertare qualsiasi eventuale violazione della normativa comunitaria sui rifiuti;

6.

rileva con preoccupazione che, a quasi un anno e mezzo dal disastro della Prestige, non tutte le indagini sulle cause e circostanze dello stesso sono state concluse o rese di pubblico dominio, per cui manca tuttora, per esempio, l'inchiesta sullo Stato di bandiera della Prestige (le Bahamas); caldeggia intese contestuali all'OMI in ordine alla necessità di inchieste tempestive e indipendenti sui disastri marittimi e di far figurare tale requisito nello schema di audit delle autorità marittime;

7.

rivolge un appello alle autorità giuridiche spagnole, sulla base del pieno rispetto della totale indipendenza del loro processo decisionale e dell'articolo 73 della Convenzione di Montego Bay, affinché consentano al capitano della Prestige di tornare nel suo paese in attesa del processo, e mitighino l'obbligo nei suoi confronti di presentarsi giornalmente e rendere certa quanto prima possibile la data di inizio e lo scadenzario del suo processo;

Rafforzamento della sicurezza marittima a livello europeo

8.

sottolinea che, con la legislazione contestuale ai disastri delle petroliere Erika e Prestige, sono stati adottati rilevanti provvedimenti tesi a rendere più sicura la navigazione nelle acque europee, essendo inteso che occorre adoperarsi in via prioritaria a favore di un tempestivo e completo recepimento, nonché rigorosa applicazione, delle norme europee da parte degli Stati membri;

9.

sollecita una politica europea del mare, globale e coerente, finalizzata alla creazione di uno spazio europeo di sicurezza marittima; ritiene che detta politica debba basarsi in particolare sui seguenti provvedimenti:

il divieto delle navi substandard,

la predisposizione di protocolli comuni di prevenzione, intervento e riparazione in caso di disastri,

il varo di un regime di responsabilità esteso a tutta la catena del trasporto marittimo nonché alle autorità pubbliche preposte alla sicurezza marittima,

il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di formazione dei marittimi;

aspetta con impazienza le nuove proposte della Commissione annunciate per il 2004 e si augura che esse facciano parte di un pacchetto legislativo intitolato «Prestige»;

10.

ritiene, vista l'estrema importanza di predisporre anche piani di emergenza efficaci a bordo delle navi, che la Commissione dovrebbe proporre misure per assicurare che tutte le petroliere e le navi che trasportano un carico significativo di olio combustibile siano tenute a dotarsi di un piano di intervento in caso di emergenza, quale parte di un sistema comunitario di intervento in caso di emergenza sostenuto dalle industrie;

11.

deplora altresì il fatto che taluni Stati membri non abbiano applicato integralmente la direttiva 2002/59/CE (6) sull'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e, in particolare, l'articolo 20 della stessa, concernente piani per accogliere le navi in pericolo;

12.

chiede che ogni Stato membro costiero crei una chiara struttura decisionale e di contatto in caso di emergenze marittime nonché un'autorità indipendente dotata dell'esperienza e delle competenze necessarie per adottare le decisioni pertinenti a cui tutte le parti devono attenersi, in particolare la scelta e l'assegnazione vincolante di un approdo di rifugio o di un porto di rifugio;

13.

sottolinea l'importanza, per ovviare a incidenti marittimi gravi, della cooperazione transnazionale, sulla base di reti operative permanenti e di norme e procedure chiare, regolarmente testate per mezzo di esercitazioni;

14.

evidenzia il fatto che, in sede di riflessione su misure volte a migliorare la sicurezza marittima, è necessario tenere adeguatamente conto delle caratteristiche, imputabili fra l'altro alle condizioni climatiche, dei vari mari dell'Unione europea; nel caso del mar Baltico, ad esempio, la stagione invernale implica esigenze particolari in materia di sicurezza;

15.

esorta all'istituzione di un servizio di guardacoste europeo dotato delle competenze e degli strumenti necessari per:

la sicurezza marittima e la tutela dell'ambiente marino (compresa la sorveglianza delle attività di pesca), la tutela contro il terrorismo, la pirateria e i crimini commessi in mare;

il severo monitoraggio del rispetto di talune rotte marittime e l'applicazione di procedimenti contro le imbarcazioni che le percorrono illegalmente;

il coordinamento più rapido possibile degli interventi necessari in caso di incidenti in mare,

conformemente alle decisioni delle autorità nazionali indipendenti da istituire ai sensi del paragrafo 12 della presente risoluzione;

16.

si compiace dell'iniziativa della Commissione di allestire una serie di visite negli Stati membri per verificare l'esistenza di piani per gestire il problema dei luoghi di rifugio e il rispettivo contenuto; invita la Commissione a concludere con la massima tempestività la sua valutazione dei piani inoltrati, nonché i sopralluoghi, avendo cura di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di detta indagine e di dichiarare in modo chiaro quali parti dei piani dovrebbero essere accessibili al pubblico;

17.

esprime la sua inquietudine per i crescenti trasbordi di petrolio fra le navi al largo delle coste europee; invita pertanto gli Stati membri a tener conto, in sede di predisposizione dei piani d'emergenza, dei specifici rischi che ne risultano;

18.

constata che la capacità di trattamento del petrolio in mare risulta insufficiente in talune regioni e che dal naufragio della Prestige non è ancora stata presa alcuna misura di miglioramento; si compiace pertanto che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM) si veda assegnato un compito operativo in questo ambito e sottolinea l'importanza di stanziare risorse finanziarie sufficienti all'espletamento di tale compito;

19.

reitera la sua richiesta alla Commissione di presentare, quanto prima possibile, proposte sul compenso finanziario per i luoghi di rifugio e di far luce sull'esistenza, nelle vigenti convenzioni internazionali, di dispositivi in materia di compensazioni; invita gli Stati membri e l'Unione a ratificare senza indugio dette convenzioni;

20.

invita la Commissione a vagliare la possibilità di rendere obbligatoria l'assicurazione delle navi nelle acque europee, onde coinvolgere anche i proprietari delle navi nel risarcimento dei danni e costi subiti dai luoghi di rifugio, nonché dei costi sociali ed ambientali in caso di incidente; sollecita una proposta volta a dotare l'UE di un metodo comune per valutare questi disastri affinché, come avviene negli Stati Uniti, possano assumersi come risarcibili i danni sociali o collettivi relativi al patrimonio naturale danneggiato, compreso il deterioramento della biodiversità marina e terrestre non avente usi commerciali;

21.

reputa che il regime di assicurazione da attuarsi non debba coprire solo il valore del carico, ma anche i rischi legati ai potenziali danni ambientali, a seconda della natura del carico;

22.

invita il Consiglio Trasporti a pronunciarsi infine, a un anno dalla pubblicazione della proposta della Commissione, sulla direttiva concernente l'introduzione di sanzioni (penali) in caso di inquinamento a partire dalle navi; sottolinea la sua posizione secondo cui un regime sanzionatorio riveste un'importanza cruciale per contrastare gli scarichi illegali, essendo inteso che non ne deve risultare una generale criminalizzazione della gente di mare a tutto scapito dell'immagine della professione marittima;

23.

considera con preoccupazione i modesti progressi compiuti da taluni nuovi Stati membri in sede di attuazione delle norme europee e internazionali per la sicurezza marittima, con specifico riferimento ai nuovi Stati baltici, a Malta e a Cipro; invita la Commissione a proseguire nel monitoraggio ravvicinato del processo di integrazione dell'acquis comunitario ed invita i nuovi Stati membri, segnatamente Malta e Cipro, a persistere nei loro sforzi ed a rafforzare le rispettive amministrazioni marittime;

24.

plaude alla periodica pubblicazione da parte della Commissione di una lista nera delle navi a cui è stato rifiutato l'accesso alle acque e porti europei; invita pressantemente gli Stati membri ad attenersi scrupolosamente al disposto della direttiva sul controllo degli Stati di approdo in merito al rifiuto di accesso e a migliorare e omogeneizzare le ispezioni che è necessario intensificare nei porti; esorta la Commissione a effettuare un effettivo controllo e una revisione contabile delle società di classificazione, delle loro filiali e delle imprese in cui detengono una partecipazione, introducendo sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi;

25.

invita la Commissione a promuovere uno studio approfondito sul volume complessivo dei prodotti chimici e delle sostanze radioattive trasportate dalle imbarcazioni, che approfondisca anche il grado di tossicità, la composizione chimica e la loro pericolosità;

26.

invita la Commissione ad avanzare una proposta sulla rintracciabilità tramite (transponder) di container e altre unità di carico con merci pericolose, onde consentirne il reperimento in mare; chiede alla Commissione di sviluppare ulteriormente la piattaforma europea di scambio dati SafeSeaNet, al fine di aggiungere nuove funzioni e di integrarvi nuovi ritrovati tecnologici, come i transponder; invita pressantemente gli Stati membri a servirsi compiutamente di tale sistema per un più stretto monitoraggio del traffico ed una migliore identificazione delle navi che costituiscono un rischio potenziale per la sicurezza o per l'ambiente;

27.

è preoccupato per la registrazione e l'etichettatura dei container e dei fusti contenenti prodotti chimici e sostanze pericolose, alla luce della perdita, nel Mare del Nord, del carico altamente tossico dell'Andinet, al cui riguardo è risultato che la sostanza in questione non corrispondeva a quanto indicato sui documenti di accompagnamento;

28.

è inquieto per il fatto che l'accordo di partenariato e cooperazione (APC) recentemente siglato tra la Comunità europea e la Federazione russa non offre adeguate tutele per la sicurezza navale nella regione del Baltico; sollecita pertanto la Commissione a una stretta cooperazione con gli Stati membri e il Parlamento europeo nel prosieguo dei negoziati con la Russia, nell'intento di elaborare standard comuni per fissare le condizioni di accesso di navi con carichi pericolosi al mar Baltico; ritiene che l'esito di detti negoziati dovrebbe prevedere un analogo livello di responsabilità per ambo i contraenti nella protezione dell'ambiente marittimo della regione del Baltico;

29.

invita pressantemente la Commissione a predisporre, nell'ambito della preannunciata proposta di direttiva sulle inchieste in caso di incidenti marittimi, un sistema teso a garantire sia un ottimale scambio dei risultati delle inchieste fra gli Stati membri, la Commissione e l'AESM, sia l'indipendenza dell'indagine esperita, di preferenza tramite l'insediamento in seno all'AESM di un'unità d'inchiesta europea indipendente;

30.

invita la Commissione a valutare la possibilità di conferire all'AESM, fatte salve talune condizioni, l'accesso alle navi, in particolare l'accesso non preannunciato, onde consentire l'espletamento in loco delle ispezioni e inchieste necessarie e, se del caso, a elaborare una proposta in tal senso;

31.

chiede parimenti un aumento delle dotazioni finanziarie destinate all'AESM, affinché possa disporre quanto prima di una flotta di navi antinquinamento a complemento dello sforzo degli Stati membri e possa esercitare altresì un maggiore controllo sull'attività delle società di classificazione;

32.

sottolinea l'importanza di mettere a disposizione i mezzi di navigazione più aggiornati, quali le Carte di navigazione elettronica (ENC) e il Sistema di visualizzazione elettronica di carte nautiche (ECDIS), nonché informazioni costantemente aggiornate sulla profondità dei fondali (segnatamente in aree dove questi siano di profondità ridotta);

Rafforzamento della sicurezza marittima a livello internazionale

33.

appoggia l'invito rivolto dal Segretario generale dell'OMI ai paesi dell'UE affinché essi continuino a esercitare un ruolo attivo nelle attività dell'OMI e plaude all'esito delle discussioni tra il Commissario incaricato del settore trasporti e il Segretario generale dell'OMI in margine all'assemblea MARE del gennaio 2004 su una più stretta cooperazione fra le loro organizzazioni;

34.

ribadisce la sua richiesta al Consiglio di sollecitare per l'Unione l'adesione all'OMI;

35.

è preoccupato per l'aumento delle esportazioni di petrolio russo attraverso il mar Baltico e lungo il litorale dell'UE, dal momento che tali trasporti vengono di norma effettuati da imbarcazioni che offrono il servizio a basso costo e non rispettano le norme; auspica al riguardo una stretta cooperazione tra la Commissione e l'OMI, i quali debbono controllare le società di classificazione per quanto concerne la corretta effettuazione delle ispezioni e l'esattezza dei certificati rilasciati;

36.

manifesta comprensione per le preoccupazioni del Segretario generale dell'IMO su azioni unilaterali e regionali di paesi al di fuori del quadro dell'IMO; ritiene che l'intervento dell'UE possa talvolta risultare necessario nell'interesse della sicurezza , come nel caso del divieto fatto alle navi battenti bandiere ombra di circolare nelle acque territoriali europee; ritiene altresì che i provvedimenti dell'UE possono fungere da catalizzatore in seno all'IMO, come ad esempio nel caso di un'accelerata rottamazione delle petroliere monoscafo;

37.

ritiene che la definizione di Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) in sede OMI dovrebbe trovare un riscontro concreto in norme univoche e vincolanti, quali un più rigoroso obbligo di notifica, l'identificazione di tutti gli operatori e un reinstradamento di navi a rischio a seconda del carico; deplora il gesto con cui alcuni Stati membri hanno rinviato ogni nuova designazione di aree-PSSA;

38.

si rammarica del fatto che a tutt'oggi soltanto tre Stati membri dell'OMI, solo uno quali è uno Stato membro dell'UE, abbiano ratificato la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni causati dall'inquinamento da carburante delle navi, dal momento che ogni fuoriuscita di carburante navale è una minaccia per l'ambiente marittimo e per la sua biodiversità, e senza una ratifica completa non vi sarà nessun regime internazionale per intervenire contro i danni da inquinamento derivanti da fuoriuscita di carburante navale; sollecita in tal senso gli Stati membri dell'UE a ratificare la convenzione, e la Commissione a promuovere tale ratifica;

39.

chiede, per i settori del mar Baltico sensibili dal punto di vista ecologico e impervi da quello della navigazione, in particolare Kadetrinne, Skagerrak/Kattegatt, Grande Belt e Sund, l'istituzione di zone speciali in cui non possano più passare navi d'alto mare senza piloti, in particolare le petroliere, e invita la Commissione e gli Stati membri ad intraprendere le azioni del caso presso i pertinenti organismi internazionali, in particolare l'OMI;

40.

si compiace della raccomandazione relativa a norme comuni sulla navigazione marittima invernale nel mar Baltico, approvata dalla Commissione di Helsinki per la protezione dell'ambiente marino del mar Baltico (HELCOM);

41.

si oppone, per contro, all'espulsione categorica delle navi a rischio dalla zona di 200 miglia, visto che questo provvedimento si presta ad essere impugnato sul piano giuridico, complica una tempestiva ed effettiva assistenza alle navi in difficoltà e ai relativi equipaggi, incitando i capitani delle navi a deviare dalla loro rotta, con il risultato di spostare o persino aggravare il problema;

42.

ribadisce la necessità di sottoporre a revisione il diritto internazionale del mare al fine di dotare gli Stati costieri di maggiori competenze per rafforzare la sicurezza marittima nelle loro zone economiche esclusive e difendere meglio l'ambiente marino;

43.

sottolinea che, ai fini della sicurezza marittima, è indispensabile che i marinai percepiscano una retribuzione gratificante e sia posta fine al loro eccessivo sfruttamento in numerose navi; chiede alla Commissione di adoperarsi per armonizzare e rivalutare tale professione su scala europea, con strumenti legislativi e azioni in seno all'IMO;

44.

sottolinea che fino all'80% degli incidenti marittimi, ed una proporzione ancora maggiore nel caso di collisioni e naufragi, è riconducibile all'errore umano; ritiene che il fattore umano comporti vari aspetti; invita pertanto la Commissione a tener conto delle questioni legate al fattore umano nell'approvazione di un nuovo pacchetto «Prestige», quale annunciato per il 2004, e caldeggia l'introduzione di corsi obbligatori di aggiornamento e di corsi sulle operazioni di salvataggio contestuali alla Convenzione STCW;

45.

invita la Commissione e gli Stati membri ad insistere in seno all'OMI su un irrigidimento delle disposizioni internazionali concernenti la formazione in materia di sicurezza dei capitani, degli ufficiali e dell'equipaggio, in particolare mediante tirocini obbligatori di perfezionamento e di aggiornamento in materia di sicurezza delle imbarcazioni, gestione degli incidenti, protezione antincendio e misure d'emergenza quali ad esempio le operazioni di rimorchio, gli approdi di emergenza o la lotta contro la sostanze nocive;

46.

reclama un programma internazionale di collaborazione tra tutti i sistemi di ispezione delle navi (MOU) esistenti nel mondo, che includa una base dati centralizzata, facilmente accessibile e di rapida consultazione, al fine di evitare che il movimento di imbarcazioni da alcune zone ad altre faccia sì che si possa perderne la traccia e la cronistoria delle infrazioni;

47.

si compiace al riguardo delle ispezioni che l'AESM eseguirà per quanto riguarda l'applicazione della Convenzione STCW nei paesi terzi; sottolinea che occorrono sanzioni in caso di violazioni flagranti della Convenzione e chiede alla Commissione in particolare di intervenire energicamente nei confronti dei paesi che rilasciano certificati di comodo per ufficiali della marina mercantile su basi false o fraudolente;

48.

chiede l'adozione di misure volte a nobilitare le professioni marittime, in modo da renderle più attraenti per i giovani in generale e per i giovani europei in particolare;

49.

esprime la sua inquietudine per la proliferazione di certificati contraffatti e fraudolenti; chiede alla Commissione di introdurre incentivi perché i membri degli equipaggi informino le autorità in merito alla diffusione di simili attività criminali e all'assenza di controinterventi da parte degli armatori o degli Stati di bandiera;

50.

plaude alle decisioni adottate dall'OMI nel dicembre 2003 sulle direttrici per i porti di accoglienza e l'introduzione di un sistema volontario di audit per gli Stati membri dell'OMI; insiste affinché tale sistema sia reso obbligatorio a breve scadenza e che i risultati siano pubblici;

51.

sottolinea la necessità di modificare profondamente la struttura e le responsabilità del complesso nucleo di società (proprietari delle navi, armatori, noleggiatori, società petrolifere, società di classificazione, società assicurative, ecc.) che dominano il traffico marittimo internazionale, così come la loro relazione con gli Stati di bandiera di comodo; sottolinea il fatto che questa struttura costituisce un ostacolo per un'efficiente ispezione sullo stato delle navi, la realizzazione delle misure di sicurezza necessarie, la formazione professionale e l'attuazione di adeguate condizioni di lavoro, di vita e di salari degli equipaggi e per il rispetto degli obblighi fiscali; chiede alla Commissione di analizzare globalmente questo problema fondamentale e di presentare una relazione al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio; tale relazione deve contemplare, in particolare, i rapporti tra le società europee e gli Stati di bandiera di comodo;

52.

è consapevole della difficoltà che taluni paesi terzi incontrano nell'applicare la regolamentazione internazionale nel settore della sicurezza marittima; chiede al Consiglio e alla Commissione di integrare la politica comunitaria di sviluppo con programmi di rafforzamento delle amministrazioni marittime

53.

chiede la revisione della legislazione internazionale in materia di trasporti marittimi al fine di ottenere una maggiore trasparenza per quanto riguarda le strutture di funzionamento, l'identità degli operatori, il tipo di carichi e le misure di sicurezza applicabili in ciascun caso; ribadisce la necessità di disporre di un sistema che promuova l'immatricolazione sotto bandiere comunitarie ed eviti quella sotto bandiere ombra di paesi che non rispettano le norme di sicurezza e di ispezione delle navi;

54.

invita l'organizzazione mondiale del lavoro (ILO) e l'IMO ad approvare congiuntamente norme obbligatorie per i salari, condizioni minimali di vita e di lavoro a bordo delle imbarcazioni e per gli orari di lavoro ed i periodi di sosta, nonché per l'accesso alla formazione professionale;

55.

manifesta la propria preoccupazione dinanzi alla persistente presenza di carburante in almeno 300 punti della costa della Galizia, nonché su altre coste del Golfo di Biscaglia, compresi molti siti di Natura 2000; chiede l'approvazione immediata dei siti di Natura 2000 proposti nella regione, nonché l'adozione di piani di recupero ambientale dei siti stessi;

Aspetti socioeconomici, ambientali e inerenti alla pesca

56.

rileva che la rapida apertura, dopo il disastro della Prestige, delle riserve ittiche nelle zone colpite ha indubbiamente alleviato, nel breve termine, la situazione del settore della pesca;

57.

constata che, a più di un anno dal disastro della Prestige e a causa della riduzione dell'attività estrattiva dovuta alla chiusura preventiva delle aree di pesca, stando alle informazioni fornite da talune associazioni di pescatori, è stato registrato un calo del volume normale di catture di determinate risorse della pesca della zona;

58.

sottolinea che nelle nuove prospettive finanziarie comunitarie (2007-2013) è necessario prevedere strumenti finanziari specifici per il settore della pesca, adeguati a far fronte alle necessità delle popolazioni costiere vittime di disastri marini;

59.

sottolinea che le esperienze maturate dopo il disastro della Exxon Valdez dimostrano la necessità di esperire indagini scientifiche sull'impatto ambientale, nel lungo termine, del disastro della Prestige, con specifico riferimento agli effetti dell'inquinamento nella catena alimentare e alle conseguenze dello stesso per la biodiversità; sollecita intese fra le regioni interessate, gli Stati membri e l'UE sul comune finanziamento di dette ricerche;

60.

si augura che siffatte ricerche a lungo termine, unitamente allo scambio dei risultati delle stesse, possano consentire una valutazione più realistica dei danni immediati e differiti e, pertanto, un approccio più ponderato dei futuri disastri ambientali;

61.

ritiene che l'efficace ruolo svolto dalle flotte di pesca nella lotta contro l'inquinamento causato dalla Prestige e l'impiego di reti a strascico per recuperare l'olio combustibile dovrebbero stimolare i paesi dell'Unione europea a sviluppare preventivamente, su una base permanente e grazie al finanziamento comunitario, tale mezzo flessibile di lotta che consente di intervenire prima che l'inquinamento colpisca le coste;

62.

ritiene che la Commissione dovrebbe garantire l'integrazione di un'azione in favore del ripristino della fauna ittica nei meccanismi generali di risposta e di pianificazione in caso di dispersione di petrolio, vigilando a che tale risposta sia condotta in base alla migliore prassi; ritiene altresì che la Commissione dovrebbe dare la precedenza allo sviluppo di misure adeguate per il ripristino degli ecosistemi colpiti a seguito di una fuga di petrolio e per la reintegrazione delle popolazioni delle specie colpite;

*

* *

63.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  P5_TA(2003)0483.

(2)  GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 415.

(3)  GU C 31 E del 5.2.2004, pag. 258.

(4)  P5_TA(2003)0400.

(5)  P5_TA(2004)0102.

(6)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.


Giovedì 22 aprile 2004

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 104/739


PROCESSO VERBALE

(2004/C 104 E/04)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 9.00.

Interviene Nuala Ahern, la quale chiede che il Presidente intervenga presso il parlamento e il governo israeliani per migliorare le condizioni in cui Mordechai Vanunu è obbligato a vivere dopo la sua liberazione (il Presidente prende atto della richiesta e comunica che investirà l'Ufficio di presidenza della questione).

2.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dal Consiglio e dalla Commissione:

Progetto di bilancio rettificativo n. 6 per l'esercizio 2004 — Sezione III — Commissione (8539/2004 — C5-0167/2004 — 2004/2026(BUD))

deferimento

merito: BUDG

 

parere: ITRE

base giuridica:

Articolo 272 trattato CE, Articolo 177 EURATOM

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (SEC(2004) 469 — C5-0192/2004 — 2004/2031(GBD))

deferimento

merito: BUDG

2)

dai deputati:

2.1)

proposte di risoluzione (articolo 48 del regolamento)

Marco Pannella, Maurizio Turco, Emma Bonino, Marco Cappato, Gianfranco Dell'Alba, Benedetto Della Vedova e Olivier Dupuis, sulla violazione grave e persistente dei diritti umani fondamentali in Vietnam (B5-0190/2004).

deferimento

merito: AFET

Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN, sulla revisione del Patto di stabilità (B5-0195/2004).

deferimento

merito: ECON

3.   Processo contro Leyla Zana e altri ad Ankara (dichiarazione seguita da discussione)

Dichiarazione della Commissione: Esito del processo a Leyla Zana e altri ad Ankara

Poul Nielson (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Richard A. Balfe, a nome del gruppo PPE-DE, Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE, Andrew Nicholas Duff, a nome del gruppo ELDR, Luigi Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, Joost Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, Arie M. Oostlander, Anne André-Léonard, Feleknas Uca e Poul Nielson.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE, sui risultati del processo contro Leyla Zana e altri a Ankara (B5-0193/2004)

Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Nelly Maes e Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla situazione di Leyla Zana, insignita del premio Sakharov 1995 del Parlamento europeo, imprigionata in Turchia (B5-0196/2004)

Sarah Ludford, a nome del gruppo ELDR, sul processo a carico di Leyla Zana (B5-0197/2004)

Luigi Vinci e Feleknas Uca, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'esito del processo contro Leyla Zana ed altri in Ankara (B5-0198/2004)

Richard A. Balfe e Arie M. Oostlander, a nome del gruppo PPE-DE, sull'esito del processo contro Leyla Zana ed altri in Ankara (B5-0199/2004)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.27.

4.   Grandi orientamenti di politica economica — Linee direttrici per le politiche dell'occupazione degli Stati membri * (discussione)

Relazione sulla raccomandazione della Commissione sull'aggiornamento per il 2004 dei grandi orientamenti di politica economica degli Stati membri e della Comunità (periodo 2003-2005) [COM(2004) 238 — C5-0183/2004 — 2004/2020(INI)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Christa Randzio-Plath (A5-0280/2004)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio sulle linee direttrici per le politiche dell'occupazione degli Stati membri [COM(2004) 239 — C5-0188/2004 — 2004/0082(CNS)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Marie-Thérèse Hermange (A5-0277/2004)

Marie-Thérèse Hermange illustra la sua relazione (A5-0277/2004).

Christa Randzio-Plath illustra la sua relazione (A5-0280/2004).

Interviene Stavros Dimas (membro della Commissione).

Intervengono Stephen Hughes, a nome del gruppo PSE, Olle Schmidt, a nome del gruppo ELDR, e Herman Schmid, a nome del gruppo GUE/NGL.

PRESIDENZA: Catherine LALUMIÈRE

Vicepresidente

Intervengono Pierre Jonckheer, a nome del gruppo Verts/ALE, Johannes (Hans) Blokland, a nome del gruppo EDD, Philip Bushill-Matthews, Robert Goebbels, Philippe A.R. Herzog, Theodorus J.J. Bouwman, William Abitbol, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Claude Moraes, Regina Bastos, Manuel António dos Santos, Manuel Pérez Álvarez, Giorgos Katiforis, Othmar Karas e Stavros Dimas.

La discussione è chiusa.

Votazione: punti 7.16 e 7.28

(La seduta, sospesa alle 10.50 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 11.05)

PRESIDENZA: David W. MARTIN

Vicepresidente

5.   Benvenuto

Il Presidente porge, a nome del Parlamento, il benvenuto a una delegazione del Parlamento australiano, presente in tribuna d'onore.

6.   Decadenza del mandato di Michel Raymond

Il Presidente ha fatto sapere che il Consiglio, con lettera del 20 aprile 2004, ha comunicato al Parlamento che le modifiche di cui agli articoli 1 e 2 della decisione del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, sono entrate in vigore il 1o aprile 2004.

Il decreto del Primo ministro francese del 25 novembre 2003, che determina la decadenza del mandato di Michel Raymond, produce pertanto tutti i suoi effetti a partire da tale data.

Di conseguenza, e conformemente al parere della commissione JURI del 17 marzo 2004, Michel Raymond non è più membro di questo Parlamento a decorrere dal 1o aprile 2004.

7.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

Interviene Marialiese Flemming.

Intervengono:

Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, il quale ritiene che la decisione presa ieri dal Presidente di non accettare gli emendamenti alla relazione di Johanna L.A. Boogerd-Quaak (A5-0230/2004) (punto 10.1 del PV di ieri) non si possa giustificare sul piano giuridico, e protesta contro tale decisione. A queste condizioni, in segno di protesta, il suo gruppo non parteciperà alla votazione su tale relazione. Tornando inoltre sulle osservazioni fatte da Enrique Barón Crespo, secondo cui alcuni documenti sarebbero spariti dalla commissione LIBE, chiede che Enrique Barón Crespo si spieghi sulle fonti delle sue informazioni e che comunque ritiri le affermazioni — ritenute offensive — pronunciate nei confronti di Antonio Tajani (il Presidente di seduta fa osservare che ieri il Presidente e il Parlamento hanno adottato una decisione sulla procedura applicabile alla votazione di tale relazione e che vi si atterrà);

Enrique Barón Crespo, il quale comunica di aver inviato una lettera al Presidente, con copia a tutti i presidenti dei gruppi politici, per spiegare la sparizione dei documenti alla commissione LIBE, documenti poi riapparsi all'inizio della riunione; spiega altresì le osservazioni pronunciate nei confronti di Antonio Tajani, affermazioni che sembrano essere state mal interpretate;

Guido Podestà e Jorge Salvador Hernández Mollar (presidente della commissione LIBE) entrambi per fatto personale in seguito all'intervento precedente;

Gerardo Galeote Quecedo, il quale chiede che le affermazioni in questione siano controllate nel resoconto integrale della seduta;

Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN, la quale segnala che anche il suo gruppo non parteciperà alla votazione;

Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, il quale suggerisce di votare in blocco l'insieme della proposta di risoluzione, tenuto conto del fatto che i gruppi PPE-DE e UEN hanno comunicato che non parteciperanno alla votazione;

José Ribeiro e Castro, a nome del gruppo UEN, il quale ricorda di aver presentato ieri una richiesta di rinvio in commissione della relazione (il Presidente risponde che potrà presentare tale richiesta al momento della votazione);

Marco Pannella, il quale propone che il Presidente Pat Cox assuma la presidenza della seduta (il Presidente, avendo constatato che Pat Cox è presente in Aula, gli chiede se desidera intervenire);

Pat Cox (Presidente), il quale ricorda la decisione presa ieri e la procedura seguita, e raccomanda al Presidente di seduta di attenersi alla procedura adottata; per quanto concerne il problema della sparizione di alcuni documenti, aggiunge che, dopo aver incaricato i servizi del Parlamento di indagare sulla questione, è pienamente soddisfatto dei risultati e raccomanda all'Assemblea di porre fine alla questione.

7.1.   Apicoltura * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura [COM(2004) 30 — C5-0052/2004 — 2004/0003(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Astrid Lulling (A5-0232/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Astrid Lulling (relatore) fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0351)

7.2.   Istituzione del sistema di informazione visti (VIS) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione finale)

Relazione sull'istituzione del sistema di informazione visti (VIS)

Relatore: Carlos Coelho (A5-0262/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0352)

7.3.   Privilegi e immunità di Umberto Bossi, ex deputato europeo (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla richiesta di Umberto Bossi, ex deputato europeo, di difesa dei privilegi e immunità [2003/2171(IMM)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Kurt Lechner (A5-0281/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0353)

7.4.   Privilegi e immunità di Umberto Bossi, ex deputato europeo (2a richiesta) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla richiesta di Umberto Bossi, ex deputato europeo, di difesa dei privilegi e immunità [2003/2172(IMM)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

Relatore: Kurt Lechner (A5-0282/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0354)

7.5.   Sviluppo delle ferrovie comunitarie ***III (votazione)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie [PE-CONS 3641/2004 — C5-0156/2004 — 2002/0025(COD)] — Delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione.

Relatore: Georg Jarzembowski (A5-0242/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

PROGETTO COMUNE

Approvazione (P5_TA(2004)0355)

7.6.   Sicurezza delle ferrovie comunitarie ***III (votazione)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza ferroviaria) [PE-CONS 3638/2004 — C5-0153/2004 — 2002/0022(COD)] — Delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione.

Relatore: Dirk Sterckx (A5-0245/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROGETTO COMUNE

Approvazione (P5_TA(2004)0356)

7.7.   Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ***III (votazione)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale [PE-CONS 3639/2004 — C5-0154/2004 — 2002/0023(COD)] — Delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione.

Relatore: Sylviane H. Ainardi (A5-0243/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROGETTO COMUNE

Approvazione (P5_TA(2004)0357)

7.8.   Agenzia ferroviaria europea ***III (votazione)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea («regolamento che istituisce un'Agenzia» ) [PE-CONS 3640/2004 — C5-0155/2004 — 2002/0024(COD)] — Delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione.

Relatore: Gilles Savary (A5-0244/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROGETTO COMUNE

Approvazione (P5_TA(2004)0358)

7.9.   Bilancio rettificativo 6/2004 (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2004 dell'Unione europea per l'esercizio 2004 [2004/2026(BUD)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Jan Mulder (A5-0259/2004)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P5_TA(2004)0359)

7.10.   Democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 975/1999 che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [COM(2003) 639 — C5-0507/2003 — 2003/0250(COD)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

Relatore: Fernando Fernández Martín (A5-0279/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0360)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0360)

Interventi sulla votazione:

Il relatore, d'accordo con il gruppo PSE, ha raccomandato la reiezione dell'emendamento 4.

7.11.   «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019 ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019 [COM(2003) 700 — C5-0548/2003 — 2003/0274(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatore: Michel Rocard (A5-0148/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0361)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0361)

7.12.   Quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) [COM(2003) 796 — C5-0648/2003 — 2003/0307(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport.

Relatore: Sabine Zissener (A5-0247/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0362)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0362)

7.13.   Piccole e medie imprese 2001-2005 ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) [COM(2003) 758 — C5-0628/2003 — 2003/0292(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: Paul Rübig (A5-0237/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0363)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0363)

Interventi sulla votazione:

Il relatore è intervenuto prima della votazione per dare il benvenuto a una delegazione del Bundesrat austriaco, presente in tribuna d'onore.

7.14.   Contenuti digitali europei ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili [COM(2004) 96 — C5-0082/2004 — 2004/0025(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Relatore: W.G. van Velzen (A5-0235/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0364)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0364)

7.15.   Accordo di cooperazione CE/Pakistan * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan [8108/1999 — COM(1998) 357 — C5-0659/2001 — 1998/0199(CNS)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Elmar Brok (A5-0275/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 15)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0365)

7.16.   Linee direttrici per le politiche dell'occupazione degli Stati membri * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio sulle linee direttrici per le politiche dell'occupazione degli Stati membri [COM(2004) 239 — C5-0188/2004 — 2004/0082(CNS)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Marie-Thérèse Hermange (A5-0277/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 16)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P5_TA(2004)0366)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P5_TA(2004)0366)

Interventi sulla votazione:

Philip Bushill-Matthews, a nome del gruppo PPE-DE, ha proposto un emendamento orale all'emendamento 1.

7.17.   Sfide politiche e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013 (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Costruire il nostro avvenire comune — Sfide politiche e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013 [COM(2004) 101 — C5-0089/2004 — 2004/2006(INI)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Terence Wynn (A5-0268/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 17)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0367)

7.18.   Coesione economica e sociale (3a relazione) (votazione)

Relazione sulla terza relazione sulla coesione economica e sociale [COM(2004) 107 — C5-0092/2004 — 2004/2005(INI) — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Relatore: Konstantinos Hatzidakis (A5-0272/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 18)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0368)

7.19.   Bilancio 2005: Strategia politica annuale della Commissione (votazione)

Relazione sul bilancio 2005: comunicazione della Commissione sulla strategia politica annuale (SPA) [2004/2001(BUD)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Salvador Garriga Polledo (A5-0269/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 19)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0369)

7.20.   Stato di previsione del Parlamento europeo per il 2005 (votazione)

Relazione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio 2005 [2004/2007(BUD)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Wilfried Kuckelkorn (A5-0236/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 20)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0370)

Interventi sulla votazione:

Richard A. Balfe, a nome del gruppo PPE-DE, ha raccomandato l'approvazione dell'emendamento 1.

7.21.   Relazione d'attività della BEI nel 2002 (votazione)

Relazione sulla relazione d'attività della Banca europea per gli investimenti nel 2002 [2004/2012(INI)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Christa Randzio-Plath (A5-0258/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 21)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0371)

7.22.   Eurostat (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0218/2004, B5-0219/2004, B5-0220/2004, B5-0222/2004, B5-0223/2004 e B5-0225/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 22)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B5-0218/2004 (in sostituzione delle proposte di risoluzione) B5-0218/2004, B5-0219/2004, B5-0220/2004, B5-0222/2004, B5-0223/2004 e B5-0225/2004

presentata da:

María Antonia Avilés Perea, a nome del gruppo PPE-DE,

Helmut Kuhne, a nome del gruppo PSE,

Jan Mulder e Ole B. Sørensen, a nome del gruppo ELDR,

Bart Staes, a nome del gruppo Verts/ALE,

Freddy Blak e Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL,

Mogens N.J. Camre, a nome del gruppo UEN,

Jens-Peter Bonde, a nome del gruppo EDD,

Gianfranco Dell'Alba

Approvazione (P5_TA(2004)0372)

7.23.   Libertà di espressione e di informazione (votazione)

Relazione sui rischi di violazione, nell'UE e soprattutto in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali) [2003/2237(INI)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Johanna L.A. Boogerd-Quaak (A5-0230/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 23)

Interviene Giacomo Santini il quale, ritenendo che la procedura seguita per la votazione sulla relazione costituisca una violazione del regolamento, sostiene la richiesta di rinvio in commissione, come peraltro già ricordato all'inizio del turno di votazioni da José Ribeiro e Castro.

Il Presidente annuncia la richiesta di rinvio, presentata da José Ribeiro e Castro, a nome del gruppo UEN, conformemente all'articolo 144, paragrafo 1 del regolamento.

Intervengono: José Ribeiro e Castro per motivare tale richiesta, Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, e Bruno Gollnisch, non iscritto,

Con VE (214 favorevoli, 259 contrari, 1 astensione), il Parlamento respinge la richiesta.

Intervengono: Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, per ritirare la sua proposta, formulata all'inizio del turno di votazioni, di votare in blocco la proposta di risoluzione, e Richard A. Balfe per segnalare che, pur essendo presenti, i membri britannici del gruppo PPE-DE non parteciperanno alla votazione.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0373)

Interventi sulla votazione:

Cristiana Muscardini e Francesco Enrico Speroni sulla votazione in blocco di talune parti della proposta di risoluzione;

Giacomo Santini sulla irricevibilità di testi contenenti nomi di persone.

7.24.   Situazione in Pakistan (votazione)

Proposta di risoluzione B5-0187/2004/riv

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 24)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0374)

Interventi sulla votazione:

John Walls Cushnahan ha precisato la posizione dei membri della commissione AFET.

7.25.   Relazioni transatlantiche (votazione)

Proposta di risoluzione B5-0185/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 25)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0375)

Interventi sulla votazione:

Johannes (Hannes) Swoboda ha presentato un emendamento orale all'emendamento 6.

Erika Mann ha proposto un emendamento orale al paragrafo 13, sul quale Elmar Brok, presidente della commissione AFET, ha espresso il suo assenso, e un emendamento orale al paragrafo 15 (Elmar Brok ha quindi suggerito di respingere il paragrafo 15 nella sua totalità e di approvare l'emendamento 22, proposta sulla quale Erika Mann ha manifestato il suo accordo).

7.26.   Diritti umani nel mondo (2003), politica dell'UE (votazione)

Relazione sui diritti umani nel 2003 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti umani [2003/2005(INI)] — Commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

Relatore: Véronique De Keyser (A5-0270/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 26)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0376)

Interventi sulla votazione:

Gianfranco Dell'Alba, d'accordo con il relatore, ha presentato un emendamento orale al paragrafo 4.

7.27.   Esito del processo a Leyla Zana e altri ad Ankara (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0193/2004, B5-0196/2004, B5-0197/2004, B5-0198/2004 e B5-0199/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 27)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B5-0193/2004 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0193/2004, B5-0196/2004, B5-0197/2004, B5-0198/2004 e B5-0199/2004)

presentata da:

Richard A. Balfe e Arie M. Oostlander, a nome del gruppo PPE-DE,

Johannes (Hannes) Swoboda e Ozan Ceyhun, a nome del gruppo PSE,

Andrew Nicholas Duff, a nome del gruppo ELDR,

Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit e Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE,

Luigi Vinci e Feleknas Uca, a nome del gruppo GUE/NGL

Approvazione (P5_TA(2004)0377)

7.28.   Grandi orientamenti di politica economica (votazione)

Relazione sulla raccomandazione della Commissione sull'aggiornamento per il 2004 dei grandi orientamenti di politica economica degli Stati membri e della Comunità (periodo 2003-2005) [COM(2004) 238 — C5-0183/2004 — 2004/2020(INI)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Christa Randzio-Plath (A5-0280/2004).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 28)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0378)

Interventi sulla votazione:

Robert Goebbels ha presentato un emendamento orale alla modificazione 2.

8.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Eurostat — RC-B5-0218/2004

Theresa Villiers

Relazione Kuckelkorn — A5-0236/2004

Aguiriano Nalda

9.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Jarzembowski — A5-0242/2004

progetto comune

a favore: Pervenche Berès

contro: Robert Goebbels

Relazione Rocard — A5-0148/2004

emendamento 1, seconda parte

a favore: Barbara Weiler

proposta modificata

a favore: Hans-Peter Martin

risoluzione legislativa

a favore: Hans-Peter Martin

Relazione Wynn — A5-0268/2004

paragrafo 7

a favore: Richard Corbett, Marie-Françoise Garaud

emendamento 17

a favore: Marie-Françoise Garaud, Paul Rübig, Françoise de Veyrinas

paragrafo 10

a favore: Marie-Françoise Garaud

emendamento 10

a favore: Marie-Françoise Garaud, Marie-Thérèse Hermange

contro: María del Pilar Ayuso González

emendamento 11

a favore: Marie-Françoise Garaud

emendamento 18

a favore: Marie-Françoise Garaud, Paul Rübig, Agnes Schierhuber

emendamento 16

contro: Alexander Radwan

emendamento 13

a favore: Béatrice Patrie, Marie-Thérèse Hermange

emendamento 5

a favore: Paul Rübig, Ingo Friedrich

contro: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Konstantinos Hatzidakis, José Manuel García-Margallo y Marfil

emendamento 19

contro: Marie-Thérèse Hermange

emendamento 21

a favore: Linda McAvan

emendamento 22

a favore: Isabelle Caullery, Jean-Charles Marchiani

paragrafo 68

contro: Maj Britt Theorin, Jan Andersson

Relazione Hatzidakis — A5-0272/2004

emendamento 37

contro: Jillian Evans

astensioni: Sérgio Ribeiro

Relazione Garriga Polledo — A5-0269/2004

emendamento 1

contro: Eryl Margaret McNally

paragrafo 21

a favore: Caroline Lucas, Elisabeth Schroedter

emendamento 5

a favore: Sami Naïr

paragrafo 29

contro: Isabelle Caullery, Jean-Charles Marchiani, Georges Berthu, Dominique F.C. Souchet

Relazione Randzio-Plath — A5-0258/2004

emendamento 8

a favore: Claude Turmes, Hans-Peter Martin

emendamento 1

a favore: Eurig Wyn

Proposta di risoluzione: Eurostat — RC-B5-0218/2004

emendamento 3

contro: Glenys Kinnock

risoluzione (insieme del testo)

contro: Inger Schörling, Antonio Di Pietro, Giorgio Calò

Relazione Boogerd-Quaak — A5-0230/2004

paragrafo 2

a favore: Elspeth Attwooll

paragrafo 5

a favore: Carlos Carnero González

paragrafo 10

a favore: Elisabeth Schroedter

paragrafo 21

a favore: Carlos Carnero González, Paolo Costa

paragrafo 25

a favore: Emmanouil Mastorakis

paragrafi 26-29 (in blocco)

a favore: Olga Zrihen

astensioni: Armonia Bordes, Chantal Cauquil

paragrafi 45-52 (in blocco)

astensioni: Armonia Bordes, Chantal Cauquil, Arlette Laguiller

paragrafo 53

a favore: Inger Schörling

contro: Peter William Skinner, Claude Turmes

paragrafo 76

a favore: Claude Turmes

paragrafo 80

a favore: Claude Turmes

astensioni: Dana Rosemary Scallon

paragrafo 81

a favore: Claude Turmes

paragrafo 82

a favore: Claude Turmes

Proposta di risoluzione: Relazioni transatlantiche — B5-0185/2004

emendamento 6

a favore: Lone Dybkjær, María Sornosa Martínez

contro: Richard Corbett, Gary Titley

emendamento 10

a favore: Lone Dybkjær

paragrafo 13

contro: Nikolaos Chountis, Marie-Thérèse Hermange

paragrafo 15

contro: Marie-Thérèse Hermange, Pervenche Berès

emendamento 20

a favore: Bart Staes, Hiltrud Breyer, Marie-Hélène Gillig, Pervenche Berès

paragrafo 18

a favore: Othmar Karas

contro: Eurig Wyn

paragrafo 19

a favore: Othmar Karas, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli

contro: Eurig Wyn

paragrafo 20

a favore: Othmar Karas, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli

Relazione De Keyser — A5-0270/2004

emendamento 6

contro: Anne Ferreira

emendamento 7

a favore: Martin Kastler

contro: Anne Ferreira, Marie-Thérèse Hermange, Armonia Bordes, Christine De Veyrac

emendamento 8

a favore: Martin Kastler, Anne-Marie Schaffner, Françoise de Veyrinas, Dominique Vlasto, Dana Rosemary Scallon

contro: Marie-Thérèse Hermange, Christine De Veyrac

emendamento 9

a favore: Dominique Vlasto, Françoise de Veyrinas, Anne-Marie Schaffner, Dana Rosemary Scallon

contro: Marie-Thérèse Hermange, Christine De Veyrac

emendamento 10

a favore: Dominique Vlasto, Françoise de Veyrinas, Anne-Marie Schaffner, Dana Rosemary Scallon

contro: Marie-Thérèse Hermange, Christine De Veyrac

emendamento 11

a favore: Dana Rosemary Scallon

contro: Marie-Thérèse Hermange, Christine De Veyrac

emendamento 12

a favore: Dana Rosemary Scallon

contro: Marie-Thérèse Hermange, Christine De Veyrac

emendamento 13

a favore: Dana Rosemary Scallon

contro: Marie-Thérèse Hermange, Christine De Veyrac

Relazione Randzio-Plath — A5-0280/2004

emendamento 11

a favore: Nelly Maes, Hélène Flautre, Gérard Onesta, Marie Anne Isler Béguin

emendamenti 1 e 4 (emendamenti identici)

a favore: Reino Paasilinna

Freddy Blak non ha partecipato alla maggior parte delle votazioni.

Arlette Laguiller, Armonia Bordes e Chantal Cauquil erano presenti ma non hanno partecipato alle votazioni sui seguenti documenti: A5-0268/2004, A5-0269/2004 (salvo l'emendamento 15), A5-0236/2004, RC-B5-0218/2004 (emendamento 3), B5-0187/2004 e B5-0185/2004 (emendamento 20).

Mathieu J.H. Grosch, Gérard M.J. Deprez, gruppo PPE-DE e gruppo UEN, erano presenti ma non hanno partecipato alla votazione sulla relazione A5-0230/2004.

*

* *

Interviene Anna Terrón i Cusí sulla questione della scomparsa di documenti alla commissione LIBE sostenendo altresì le osservazioni di Enrique Barón Crespo.

(La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

10.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

11.   Donne nell'Europa sudorientale (discussione)

Relazione sulle donne nell'Europa sud-orientale [2003/2128(INI)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Anna Karamanou (A5-0182/2004)

Anna Karamanou illustra la sua relazione.

Interviene Poul Nielson (membro della Commissione).

Intervengono Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, a nome del gruppo PPE-DE, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, a nome del gruppo PSE, Anne André-Léonard, a nome del gruppo ELDR, e Patsy Sörensen, a nome del gruppo Verts/ALE.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 16.4

12.   Conferenza di revisione del Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo (dichiarazione seguita da discussione)

Dichiarazione della Commissione: Conferenza di revisione del Trattato do Ottawa sulle mine antiuomo

Poul Nielson (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE, Ioannis Souladakis, a nome del gruppo PSE, Anne André-Léonard, a nome del gruppo ELDR, Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE, Bernd Posselt e Poul Nielson

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Philippe Morillon, a nome del gruppo PPE-DE, sui preparativi in vista della prima Conferenza di revisione della Convenzione del 1997 sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento di mine antipersona e sulla loro distruzione (trattato di Ottawa sulla messa al bando delle mine), in programma a Nairobi (B5-0215/2004)

Bob van den Bos e Johan Van Hecke, a nome del gruppo ELDR, sulle mine antipersona e la preparazione della Conferenza di revisione di Nairobi dell'interdizione totale di Ottawa delle mine (B5-0216/2004)

Luisa Morgantini e Yasmine Boudjenah, a nome del gruppo GUE/NGL, sui preparativi dell'Unione europea in vista della Conferenza di revisione del Trattato di Ottawa per la messa al bando delle mine antipersona (B5-0217/2004)

Nelly Maes e Matti Wuori, a nome del gruppo Verts/ALE, sui preparativi in vista della prima Conferenza di revisione della Convenzione del 1997 sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento di mine antipersona e sulla loro distruzione (trattato di Ottawa sulla messa al bando delle mine), in programma a Nairobi (B5-0221/2004)

Jan Marinus Wiersma e Giovanni Claudio Fava, a nome del gruppo PSE, sulla preparazione della prima Conferenza di revisione, a Nairobi, della Convenzione del 1997 sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione (Trattato di Ottawa sulla messa al bando delle mine) (B5-0224/2004)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 16.5

DISCUSSIONE SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO

(Per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione cfr. punto 14 del PV del 20.04.2004).

13.   Cuba (discussione)

Proposte di risoluzione B5-0192/2004, B5-0201/2004, B5-0204/2004, B5-0207/2004, B5-0208/2004, B5-0212/2004 e B5-0214/2004

Concepció Ferrer e Anne André-Léonard (in sostituzione dell'autore) illustrano le proposte di risoluzione.

Interviene Patsy Sörensen.

Bastiaan Belder, Miguel Angel Martínez Martínez (in sostituzione dell'autore), María Luisa Bergaz Conesa (in sostituzione dell'autore) e José Ribeiro e Castro illustrano le proposte di risoluzione.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

Intervengono Lennart Sacrédeus, a nome del gruppo PPE-DE, Konstantinos Alyssandrakis, a nome del gruppo GUE/NGL e Bernd Posselt, Poul Nielson (membro della Commissione) e Konstantinos Alyssandrakis, per fatto personale in seguito all'intervento di Bernd Posselt.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 16.1

14.   Produzione di articoli sportivi per i giochi olimpici (discussione)

Proposte di risoluzione B5-0191/2004, B5-0200/2004, B5-0202/2004 e B5-0210/2004

Anna Karamanou illustra la proposta di risoluzione.

Interviene Nelly Maes

Anne André-Léonard (in sostituzione dell'autore) e Lennart Sacrédeus (in sostituzione dell'autore) illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Paul Rübig, a nome del gruppo PPE-DE, e Poul Nielson (membro della Commissione)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 16.2

15.   Nigeria (discussione)

Proposte di risoluzione B5-0194/2004, B5-0203/2004, B5-0205/2004, B5-0206/2004, B5-0209/2004, B5-0211/2004 e B5-0213/2004

Charles Tannock, Nelly Maes, Bastiaan Belder, Anna Karamanou (in sostituzione dell'autore) e Anne André-Léonard (in sostituzione dell'autore) illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE e Paulo Casaca, a nome del gruppo PSE, e Poul Nielson (membro della Commissione)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 16.3

FINE DELLA DISCUSSIONE SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO

Intervengono: Paul Rübig, il quale segnala che un deputato che non era presente in Aula al momento della votazione sulla relazione Van Hulten (A5-0218/2004) ha apportato delle correzioni di voto a tale relazione (il Presidente risponde che tali osservazioni saranno trasmesse a chi di dovere), Karsten Knolle sull'«attività di spionaggio» esercitata da Hans-Peter Martin nei confronti dei deputati, Hans-Peter Martin su tali interventi, e Bernd Posselt, il quale sostiene le osservazioni di Paul Rübig precisando che il deputato in questione era Hans-Peter Martin (il Presidente gli ritira la parola).

16.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

16.1.   Cuba (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0192/2004, B5-0201/2004, B5-0204/2004, B5-0207/2004, B5-0208/2004, B5-0212/2004, B5-0214/2004 e B5-0204/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 29)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B5-0192/2004 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0192/2004, B5-0201/2004, B5-0207/2004 e B5-0214/2004)

presentata da:

Concepció Ferrer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt e Lennart Sacrédeus, a nome del gruppo PPE-DE,

Cecilia Malmström e Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR,

Luís Queiró e José Ribeiro e Castro, a nome del gruppo UEN,

Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD

Approvazione (P5_TA(2004)0379)

(Le proposte di risoluzione B5-0204/2004, B5-0208/2004 e B5-0212/2004 decadono)

16.2.   Produzione di articoli sportivi per i giochi olimpici (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0191/2004, B5-0200/2004, B5-0202/2004 e B5-0210/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 30)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B5-0191/2004 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0191/2004, B5-0200/2004, B5-0202/2004 e B5-0210/2004)

presentata da:

Bartho Pronk, a nome del gruppo PPE-DE,

Stephen Hughes, Margrietus J. van den Berg, Marie-Hélène Gillig e Anna Karamanou, a nome del gruppo PSE,

Anne Elisabet Jensen, a nome del gruppo ELDR,

Gerhard Schmid, Emmanouil Bakopoulos e Dimitrios Koulourianos, a nome del gruppo GUE/NGL,

Jean Lambert, Theodorus J.J. Bouwman e Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE,

Brian Crowley, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P5_TA(2004)0380)

16.3.   Nigeria (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0194/2004, B5-0203/2004, B5-0205/2004, B5-0206/2004, B5-0209/2004, B5-0211/2004 e B5-0213/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 31)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B5-0194/2004 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0194/2004, B5-0203/2004, B5-0205/2004, B5-0206/2004, B5-0209/2004, B5-0211/2004 e B5-0213/2004)

presentata da:

Charles Tannock, John Alexander Corrie, Lennart Sacrédeus e Bernd Posselt, a nome del gruppo PPEDE,

Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE,

Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR,

Yasmine Boudjenah, Didier Rod, Marie Anne Isler Béguin e Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE,

Niall Andrews, a nome del gruppo UEN,

Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD

Approvazione (P5_TA(2004)0381)

16.4.   Donne nell'Europa sudorientale (votazione)

Relazione sulle donne nell'Europa sud-orientale [2003/2128(INI)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.

Relatore: Anna Karamanou (A5-0182/2004)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 32)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P5_TA(2004)0382)

16.5.   Conferenza di revisione del Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0215/2004, B5-0216/2004, B5-0217/2004, B5-0221/2004 e B5-0224/2004

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 33)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B5-0215/2004 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0215/2004, B5-0216/2004, B5-0217/2004, B5-0221/2004 e B5-0224/2004)

presentata da:

Philippe Morillon, a nome del gruppo PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma e Giovanni Claudio Fava, a nome del gruppo PSE,

Bob van den Bos e Johan Van Hecke, a nome del gruppo ELDR,

Nelly Maes e Matti Wuori, a nome del gruppo Verts/ALE,

Luisa Morgantini e Yasmine Boudjenah, a nome del gruppo GUE/NGL

Approvazione (P5_TA(2004)0383)

17.   Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Proposta di risoluzione comune RC-B5-0194/2004 — Nigeria

risoluzione (insieme del testo)

a favore: Véronique De Keyser, Richard A. Balfe

18.   Composizione delle commissioni

Su richiesta dei gruppi ELDR e GUE/NGL, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

commissione CULT: Nikolaos Chountis

Delegazione per le relazioni con Israele: Jacqueline Rousseaux

19.   Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 51 del regolamento)

Numero di firme raccolte dalle dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 51, paragrafo 3, del regolamento):

N. Documento

Primo firmatario

Firme

4/2004

Hiltrud Breyer, Alexander de Roo, Marie Anne Isler Béguin, Paul A.A.J.G. Lannoye e Caroline Lucas

58

5/2004

Claude Moraes, Stephen Hughes, Imelda Mary Read, Marie-Hélène Gillig e Alejandro Cercas

59

6/2004

Piia-Noora Kauppi, Sarah Ludford, Johannes (Hannes) Swoboda e Nelly Maes

68

7/2004

Ward Beysen

7

8/2004

Philip Claeys, Koenraad Dillen, Bruno Gollnisch e Mario Borghezio

13

9/2004

Marie Anne Isler Béguin e Jean Lambert

28

10/2004

Mario Borghezio

6

11/2004

Marie-Thérèse Hermange, Marie-Hélène Gillig, Joseph Daul, Giorgio Lisi e Georges Garot

159

12/2004

Thierry Cornillet, Monica Frassoni, Jo Leinen, Mariotto Segni e Diana Wallis

38

13/2004

Gary Titley, Richard Corbett, Martin Schulz e Olivier Duhamel

45

14/2004

Robert J.E. Evans, Alima Boumediene-Thiery, Neena Gill e Olle Schmidt

41

15/2004

Philip Bushill-Matthews, Bashir Khanbhai e Nirj Deva

22

17/2004

Glenys Kinnock, Michael Gahler, Johan Van Hecke, Nelly Maes e Pernille Frahm

109

18/2004

Anne E.M. Van Lancker, Jan Dhaene, Saïd El Khadraoui e Nelly Maes

37

19/2004

Sebastiano (Nello) Musumeci

8

20/2004

Marie Anne Isler Béguin

15

21/2004

Jean-Louis Bernié, Yves Butel, Alain Esclopé, Véronique Mathieu e Jean Saint-Josse

57

22/2004

Dana Rosemary Scallon, Hiltrud Breyer e Johannes (Hans) Blokland

50

23/2004

Marie Anne Isler Béguin

10

24/2004

Jean-Thomas Nordmann, Glyn Ford e Lennart Sacrédeus

57

25/2004

Caroline Lucas, Jean Lambert e Paul A.A.J.G. Lannoye

23

26/2004

Marie Anne Isler Béguin, Jan Marinus Wiersma, Hans Modrow, Charles Tannock e Samuli Pohjamo

37

27/2004

Marie Anne Isler Béguin

16

28/2004

Hans-Gert Poettering, Enrique Barón Crespo, Graham R. Watson e Charles Pasqua

169

29/2004

Miquel Mayol i Raynal, Ian Stewart Hudghton, Nelly Maes, Camilo Nogueira Román e Josu Ortuondo Larrea

14

30/2004

John Bowis, Jillian Evans, Imelda Mary Read, Catherine Stihler e Diana Wallis

35

31/2004

Caroline Lucas, Paul A.A.J.G. Lannoye, Inger Schörling e Patricia McKenna

24

32/2004

Jean Lambert, Caroline Lucas, Matti Wuori e Alima Boumediene-Thiery

15

33/2004

Carmen Cerdeira Morterero

32

20.   Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

21.   Calendario delle prossime sedute

Le prossime sedute si terranno dal 3 al 5 maggio 2004.

22.   Interruzione della sessione

La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

La seduta è tolta alle 17.15.

Julian Priestley

Segretario generale

Pat Cox

Presidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Aguiriano Nalda, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Belder, Berend, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Bernié, Berthu, Beysen, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cerdeira Morterero, Cesaro, Ceyhun, Chichester, Chountis, Claeys, Clegg, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corrie, Cossutta, Paolo Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Di Pietro, Dover, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Esclopé, Jillian Evans, Robert J.E. Evans, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gawronski, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, van Hulten, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Kaldi, Karamanou, Karas, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lucas, Lulling, Lund, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morillon, Müller, Mulder, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nisticò, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Parish, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poos, Posselt, Procacci, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Read, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titley, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Osservatori

Azzopardi, Bagó, Bastys, Bauer, Biela, Chronowski, Ciemniak, Cybulski, Drzęźla, Ékes, Fazakas, Filipek, Gadzinowski, Gałażewski, Golde, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Gurmai, Hegyi, Ilves, Kelemen, Kļaviŋš, Klukowski, Kósáné Kovács, Kowalska, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kubica, Kuzmickas, Kvietkauskas, Liberadzki, Lisak, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Őry, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Pusz, Smorawiński, Szczygło, Tabajdi, Tomczak, Vaculík, Vadai, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Widuch, Wikiński, Wittbrodt, Żenkiewicz


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Apicoltura *

Relazione: LULLING (A5-0232/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

419, 37, 3

L'emendamento 14 non concerne tutte le versioni linguistiche e non è stato pertanto posto in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

2.   Istituzione del sistema di informazione visti (VIS) *

Relazione: COELHO (A5-0262/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

3.   Privilegi e immunità di Umberto Bossi, ex deputato europeo *

Relazione: LECHNER (A5-0281/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

4.   Privilegi e immunità di Umberto Bossi, ex deputato europeo *

Relazione: LECHNER (A5-0282/2004)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

VE

-

215, 243, 9

5.   Sviluppo delle ferrovie comunitarie ***III

Relazione: JARZEMBOWSKI (A5-0242/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: progetto comune

AN

+

387, 78, 6

Richieste di votazione per appello nominale

ELDR votazione finale

GUE/NGL votazione finale

6.   Sicurezza delle ferrovie comunitarie ***III

Relazione: STERCKX (A5-0245/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: progetto comune

AN

+

406, 51, 6

Richieste di votazione per appello nominale

ELDR votazione finale

7.   Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ***III

Relazione: AINARDI (A5-0243/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: progetto comune

 

+

 

8.   Agenzia ferroviaria europea ***III

Relazione: SAVARY (A5-0244/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: progetto comune

 

+

 

9.   Bilancio rettificativo n. 6/2004

Relazione: MULDER (A5-0259/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Gli emendamenti da 1 a 5 sono stati ritirati

10.   Democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi ***I

Relazione: FERNANDEZ MARTIN (A5-0279/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-3 (1)

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

4 (*)

commissione

vd

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione distinta

PPE-DE em. 4

11.   «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019 ***I

Relazione: ROCARD (A5-0148/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

1

 

vs

 

 

1/AN

+

440, 15, 11

2/AN

+

281, 171, 9

3

commissione

vd

+

 

4

commissione

VE

+

291, 161, 9

5

commissione

vd

+

 

art. 2, § 1

6

Verts/ALE

vs

 

 

1/AN

-

159, 293, 14

2/AN

-

41, 392, 33

7

Verts/ALE

 

+

 

2

commissione

 

 

art. 2, dopo il § 2

8

Verts/ALE

AN

-

203, 260, 9

art. 4

9

Verts/ALE

 

-

 

allegato 1

10

Verts/ALE

AN

-

194, 274, 8

votazione: proposta modificata

AN

+

309, 132, 35

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

310, 132, 30

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE proposta modificata, votazione finale

Verts/ALE emm. 1, 6, 8, 10, votazione finale

Richieste di votazione distinta

PSE emm. 3, 5

Richieste di votazione per parti separate

PSE

em. 6

prima parte:«Una città di uno Stato membro ... prima dell'inizio della manifestazione»

seconda parte:«Qualora uno Stato membro ... del processo preparativo»

Verts/ALE

em. 1

prima parte:«E' aggiunto il seguente nuovo considerando ... comunitario adeguato e appropriato»

seconda parte:«per la designazione di due Capitali europee della cultura»

12.   Quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europas) ***I

Relazione: ZISSENER (A5-0247/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-14

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

13.   Piccole e medie imprese 2001-2005 ***I

Relazione: RÜBIG (A5-0237/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-5

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

14.   Contenuti digitali europei ***I

Relazione: VAN VELZEN (A5-0235/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-16

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

15.   Accordo di cooperazione CE/Pakistan *

Relazione: BROK (A5-0275/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo il § 1

1

EDD

 

+

 

votazione: progetto di risoluzione legislativa (insieme)

 

+

 

16.   Linee direttrici per le politiche dell'occupazione degli Stati membri *

Relazione: HERMANGE (A5-0277/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-4

commissione

 

+

 

cons.

5

PPE-DE

 

+

 

6

PPE-DE

vs

 

 

1

+

2

+

7

PPE-DE

 

+

 

8

PPE-DE

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per parti separate

ELDR

em. 6

prima parte:«Per promuovere ... economica e sociale»

seconda parte: resto

Varie

M. L'on. Bushill-Matthews, a nome del gruppo PPE-DE, ha proposto un emendamento orale volto ad aggiungere all'emendamento 1 i termini «e anche il lavoro/mantenimento del lavoro delle persone più anziane».

17.   Sfide politiche e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013

Relazione: WYNN (A5-0268/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 2

9

GUE/NGL

AN

-

43, 414, 8

§ 7

 

testo originale

AN

+

407, 45, 11

§ 8

17

BRADBOURN ea

AN

-

82, 375, 7

§ 10

 

testo originale

AN

+

384, 74, 6

§ 11

10

GUE/NGL

AN

-

92, 359, 18

dopo il § 12

11

GUE/NGL

AN

-

49, 391, 31

§ 13

4

PPE-DE

vs

 

 

1

+

2

+

dopo il § 16

18

BRADBOURN ea

AN

-

82, 381, 4

§ 17

 

testo originale

AN

+

397, 58, 9

§ 19

12

GUE/NGL

 

-

 

§

testo originale

vs

 

 

1/VE

-

221, 234, 6

2

 

dopo il § 19

15

EDD

 

-

 

16

EDD

AN

-

30, 431, 4

dopo il § 24

1

Verts/ALE

VE

+

249, 208, 8

dopo il § 29

13

BERÈS ea

AN

-

60, 391, 12

§ 30

5

BÖGE ea

AN

+

313, 139, 10

§

testo originale

 

 

dopo il § 32

2

Verts/ALE

 

-

 

§ 34

 

testo originale

vd

+

 

§ 35

 

testo originale

vd

+

 

§ 36

 

testo originale

AN

+

409, 45, 14

§ 37

 

testo originale

vd

+

 

§ 38

19

BRADBOURN ea

AN

-

69, 364, 35

§ 39

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 40

20

BRADBOURN ea

 

-

 

§ 42

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 44

 

testo originale

vd

+

 

§ 45

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 46

21

BRADBOURN ea

AN

-

99, 363, 9

§ 55

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 56

 

testo originale

vd

+

 

§ 58

 

testo originale

vd

+

 

§ 59

 

testo originale

vd

+

 

§ 60

22

BRADBOURN ea

AN

-

153, 307, 9

§ 61

 

testo originale

vd

+

 

§ 65

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 68

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

visto 4

 

testo originale

AN

+

359, 96, 9

dopo il visto 5

6

GUE/NGL

 

-

 

cons. 7

7

GUE/NGL

 

-

 

dopo il cons. A

8

GUE/NGL

 

-

 

cons. F

3

PPE-DE

VE

+

292, 128, 34

§

testo originale

vd

 

dopo il cons. F

14

EDD

 

-

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE §§ 10, 17

PSE em. 13

GUE/NGL emm. 9, 10, 11

EDD em. 16

on. Bradbourn ea visto 4, §§ 7, 36, emm. 17, 18, 19, 21, 22

on. Nassauer ea em. 5

Richieste di votazione distinta

ELDR § 44

on. Bradbourn ea §§ 17, 34, 35, 37, 56, 58, 59, 61

Richieste di votazione per parti separate

ELDR

§ 19

prima parte: insieme del testo tranne i termini «prende atto con stupore della possibilità (...) ma (...) comunque»

seconda parte: tali termini

Verts/ALE

em. 4

prima parte:«ribadisce ... (soppressione) anni»

seconda parte:«ritiene ... Commissione»

§ 39

prima parte:«sottolinea che ... per affrontare le sfide emergenti»

seconda parte:«chiede che ... in materia di sanità pubblica»

§ 42

prima parte:«sottolinea che ... valore aggiunto culturale»

seconda parte:«ritiene che ... aspetto idealistico»

§ 45

prima parte:«insiste ... scarsamente popolate»

seconda parte:«e chiede che ... rafforzare la coesione»

§ 55

prima parte:«si rallegra del fatto che ... prospettive finanziarie»

seconda parte:«deplora ... tutte le politiche comunitarie»

§ 65

prima parte:«ribadisce ... nelle regioni ACP»

seconda parte:«mediante ... prospettive finanziarie»

§ 68

prima parte:«ricorda ... e ambientali»

seconda parte:«soprattutto attraverso ... forza di intervento»

18.   Coesione economica e sociale (3a relazione)

Relazione: HATZIDAKIS (A5-0272/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo il § 3

2

PSE

 

-

 

dopo il § 5

1

BRADBOURN ea

 

-

 

3

PSE

vs

 

 

1

-

2

§ 7

 

testo originale

vd/VE

+

249, 190, 13

dopo il § 8

4

PSE

VE

-

158, 285, 13

§ 10

15

ELDR

VE

+

227, 215, 8

§

testo originale

 

 

§ 12

25

Verts/ALE

VE

-

220, 234, 3

dopo il § 15

5

PSE

vs

 

 

1

-

2

dopo il § 16

16

ELDR

 

-

 

dopo il § 18

26

Verts/ALE

 

-

 

27

Verts/ALE

AN

-

46, 410, 12

28

Verts/ALE

 

-

 

§ 19

22

PPE-DE

 

+

 

§ 20

 

testo originale

vd/VE

+

250, 190, 9

§ 25

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 29

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 36

 

testo originale

vd

+

 

§ 37

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

dopo il § 39

11

PSE

 

-

 

§ 41

 

testo originale

vd

+

 

§ 45

6

PSE

 

+

 

§ 52

7

PSE

vs

 

 

1

-

 

2/VE

+

245, 214, 3

3/VE

-

163, 290, 4

§

testo originale

 

 

§ 54

 

testo originale

vd

-

 

dopo il § 56

23

PPE-DE

 

+

 

§ 57

8

PSE

 

R

 

30

Verts/ALE

 

R

 

29

Verts/ALE

 

-

 

§ 62

31

Verts/ALE

 

-

 

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

213, 206, 13

3

+

 

§ 66

17

ELDR

 

+

 

§ 68

18S

ELDR

 

-

 

§ 69

20

ELDR

 

-

 

§ 70

 

testo originale

vd/VE

-

222, 230, 6

§ 76

9

PSE

VE

-

210, 242, 9

10

PSE

 

-

 

19

PSE

VE

-

200, 252, 7

§ 77

 

testo originale

vd

+

 

§ 78

21

ELDR

 

+

 

dopo il § 86

32

Verts/ALE

AN

-

97, 360, 5

dopo il § 87

24

Verts/ALE

 

-

 

33

Verts/ALE

 

-

 

§ 88

 

testo originale

vd/VE

-

210, 231, 2

§ 89

 

testo originale

vd

-

 

§ 93

34

Verts/ALE

 

-

 

§ 96

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 97

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 99

35

Verts/ALE

vs

 

 

1

-

 

2

 

§ 101

 

testo originale

vd/VE

-

199, 242, 11

dopo il cons. D

37

BRADBOURN ea

AN

-

64, 382, 27

cons. E

12

ELDR

 

+

 

dopo il cons. E

36

Verts/ALE

 

-

 

cons. O

13

ELDR

 

+

 

cons. P

14

ELDR

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE emm. 27, 32

on. Bradbourn ea em. 37

Richieste di votazione distinta

PPE-DE §§ 7, 10, 20, 36, 41, 54, 70, 77, 88, 89, 101

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

§ 25

prima parte:«appoggia ... e ambientali»

seconda parte:«soprattutto attraverso ... dei mezzi»

§ 29

prima parte:«accoglie con favore ... dei rischi»

seconda parte:«e si compiace ... Natura 2000»

§ 37

prima parte:«constata che gli effetti ... 2004-2006 e oltre»

seconda parte:«ritiene ... parità di opportunità»

§ 62

prima parte:«ritiene necessario ... mondo rurale»

seconda parte:«e chiede ... LEADER+»

terza parte:«sollecita la Commissione ... partecipazione»

§ 96 [§ 97 della versione inglese]

prima parte:«si dichiara favorevole ... ove opportuno»

seconda parte:«chiede alla Commissione ... partecipazione dei partner»

§ 97 [§ 98 della versione inglese]

prima parte:«sottolinea ... strumenti di controllo»

seconda parte:«considera che ... cooperazione territoriale European parliament»

ELDR

em. 35

prima parte: insieme del testo tranne i termini «basati sull'attuazione ... sviluppo sostenibile»

seconda parte: tali termini

on. Bradbourn ea

em. 3

prima parte:«propone che ... a riesame»

seconda parte:«e rivalutato ... nell'Unione European parliament»

em. 5

prima parte:«ricorda il ruolo ... le piccole imprese»

seconda parte:«comprese ... dirigenti e dipendenti»

Verts/ALE, Bradbourn e.a.

em. 7

prima parte:«si compiace ... URBAN +»

seconda parte:«senza tuttavia ... economica e sociale»

terza parte:«rreputa che ... livelli interessati»

Varie

Il gruppo PSE ha ritirato il proprio em. 8.

Il gruppo Verts/ALE ha ritirato il proprio em. 30.

19.   Bilancio 2005: Strategia politica annuale della Commissione

Relazione: GARRIGA POLLEDO (A5-0269/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo il § 2

11

GUE/NGL

 

-

 

§ 3

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 10

7

PPE-DE

VE

+

233, 232, 2

6

PSE

 

 

§ 11

12

GUE/NGL

 

-

 

§ 14

13

GUE/NGL

 

-

 

8

PPE-DE

 

-

 

§ 17

3

PSE

 

+

 

dopo il § 17

9

PPE-DE

 

+

 

§ 20

1

Verts/ALE

AN

-

77, 377, 7

§

testo originale

AN

+

343, 108, 13

§ 21

 

testo originale

AN

+

413, 31, 8

§ 22

 

testo originale

AN

+

406, 44, 11

§ 24

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

dopo il § 24

2

Verts/ALE

 

+

 

4

PSE

 

+

 

§ 25

5

PSE

vs

 

 

1/AN

+

414, 48, 5

2/AN

-

182, 254, 11

dopo il § 25

14

GUE/NGL

 

-

 

15

GUE/NGL

AN

-

143, 318, 6

§ 26

 

testo originale

AN

+

446, 7, 6

dopo il § 28

10

PPE-DE

 

+

 

§ 29

 

testo originale

AN

+

370, 88, 10

§ 31

 

testo originale

vd

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE §§ 20, 21, 26 e emm. 1, 5

GUE/NGL em. 15

on. Bradbourn ea §§ 22, 29

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 5

prima parte:«svolte nell'ambito del mandato ONU»

seconda parte: soppressione

Verts/ALE

§ 24

prima parte:«è stupito ... canali opportuni»

seconda parte:«è sorpreso ... concluso»

on. Bradbourn ea

§ 3

prima parte:«sostiene pienamente ... equilibrio interistituzionale»

seconda parte:«quale codificato ... e nel progetto di Costituzione»

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE § 20

on. Bradbourn ea § 31

20.   Stato di previsione del Parlamento europeo per il 2005

Relazione: KUCKELKORN (A5-0236/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo il § 14

1

BALFE ea

AN

-

125, 327, 16

2

PPE-DE

VE

-

185, 226, 13

§ 17

3

PPE-DE

 

+

 

dopo il § 23

4

PPE-DE

 

-

 

§ 35

 

testo originale

vd

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

PSE em. 1

Richieste di votazione distinta

PSE § 35

21.   Relazione d'attività della BEI nel 2002

Relazione: RANDZIO-PLATH (A5-0258/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 2

2

Verts/ALE

 

-

 

dopo il § 5

7

Verts/ALE

 

-

 

8

Verts/ALE

AN

-

118, 341, 5

§ 6

3

Verts/ALE

AN

+

453, 17, 3

dopo il § 6

4

Verts/ALE

 

+

 

dopo il § 7

5

Verts/ALE

 

-

 

§ 8

 

testo originale

AN

+

380, 24, 65

dopo il § 13

6

Verts/ALE

 

-

 

cons. I

1

Verts/ALE

AN

-

131, 326, 15

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE § 8 e emm. 1, 3, 8

22.   Eurostat

Proposte di risoluzione: B5-0218/2004, B5-0219/2004, B5-0220/2004, B5-0222/2004, B5-0223/2004, B5-0225/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione comune RC5-0218/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, EDD + M. DELL'ALBA

§ 6

2

UEN

 

-

 

dopo il § 6

3

PPE-DE

AN

+

247, 209, 4

dopo il § 11

1

EDD

AN

-

131, 322, 5

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

271, 194, 7

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B5-0218/2004

 

EDD

 

 

B5-0219/2004

 

Verts/ALE

 

 

B5-0220/2004

 

ELDR

 

 

B5-0222/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0223/2004

 

PSE

 

 

B5-0225/2004

 

PPE-DE

 

 

Richieste di votazione per appello nominale

EDD emm. 1, 3, votazione finale

23.   Libertà di espressione e di informazione

Relazione: BOOGERD-QUAAKRINVIO/214, 259, 1(A5-0230/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 1

 

testo originale

AN

+

245, 19, 13

§ 2

 

testo originale

AN

+

255, 20, 15

§ 3

 

testo originale

AN

+

258, 14, 11

§ 4

 

testo originale

AN

+

249, 15, 13

§ 5

 

testo originale

AN

+

263, 11, 14

§ 6

 

testo originale

AN

+

250, 13, 15

§ 7

 

testo originale

AN

+

263, 14, 17

§ 8

 

testo originale

AN

+

259, 17, 15

§ 9

 

testo originale

AN

+

253, 22, 13

§ 10

 

testo originale

AN

+

258, 12, 12

§ 11

 

testo originale

AN

+

251, 13, 11

§ 12

 

testo originale

AN

+

245, 21, 13

§ 13

 

testo originale

AN

+

250, 19, 14

§ 14

 

testo originale

AN

+

255, 14, 16

§ 15

 

testo originale

AN

+

250, 16, 14

§ 16

 

testo originale

AN

+

250, 18, 16

§ 17

 

testo originale

AN

+

241, 18, 15

§ 18

 

testo originale

AN

+

253, 17, 15

§ 19

 

testo originale

AN

+

243, 20, 13

§ 20

 

testo originale

AN

+

245, 15, 14

§ 21

 

testo originale

AN

+

240, 21, 13

§ 22

 

testo originale

AN

+

252, 12, 12

§ 23

 

testo originale

AN

+

244, 11, 14

§ 24

 

testo originale

AN

+

251, 13, 14

§ 25

 

testo originale

AN

+

252, 13, 13

§ 26-39

 

testo originale

AN

+

247, 18, 17

§ 40

 

testo originale

 

irricevibile

 

§ 41

 

testo originale

AN

+

246, 16, 19

§ 42

 

testo originale

AN

+

240, 15, 19

§ 43

 

testo originale

AN

+

242, 17, 14

§ 44

 

testo originale

AN

+

termini «grave e persistente » irricevibili

248, 14, 17

§ 45-52

 

testo originale

AN

+

246, 15, 21

§ 53

 

testo originale

AN

+

115, 59, 106

§ 54

 

testo originale

AN

+

250, 15, 18

§ 55

 

testo originale

AN

+

231, 16, 15

§ 56

 

testo originale

AN

+

232, 17, 15

§ 57

 

testo originale

AN

+

nomi propri irricevibili

244, 18, 15

§ 58

 

testo originale

AN

+

229, 16, 19

§ 59

 

testo originale

AN

+

nomi propri irricevibili

240, 21, 15

§ 60-70

 

testo originale

AN

+

nomi propri irricevibili

238, 21, 18

§ 71

 

testo originale

AN

+

243, 17, 16

§ 72

 

testo originale

AN

+

231, 17, 17

§ 73

 

testo originale

AN

+

232, 14, 19

§ 74

 

testo originale

AN

+

236, 19, 15

§ 75

 

testo originale

AN

+

232, 19, 13

§ 76

 

testo originale

AN

+

214, 20, 17

§ 77

 

testo originale

AN

+

227, 19, 19

§ 78

 

testo originale

AN

+

227, 18, 16

§ 79

 

testo originale

AN

+

207, 14, 20

§ 80

 

testo originale

AN

+

232, 20, 18

§ 81

 

testo originale

AN

+

239, 12, 15

§ 82

 

testo originale

AN

+

233, 16, 14

§ 83

 

testo originale

AN

+

231, 16, 17

§ 84

 

testo originale

AN

+

232, 19, 14

§ 85

 

testo originale

AN

+

226, 17, 18

§ 86

 

testo originale

AN

+

230, 18, 20

§ 87

 

testo originale

AN

+

224, 16, 16

§ 88

 

testo originale

AN

+

229, 15, 20

§ 89

 

testo originale

AN

+

242, 14, 13

visto da 1 a 14

 

testo originale

AN

+

secondo sotto trattino del visto 12 irricevibile

238, 16, 23

cons. A

 

testo originale

AN

+

244, 9, 14

cons. B

 

testo originale

AN

+

223, 12, 16

cons. C

 

testo originale

AN

+

250, 11, 15

cons. D

 

testo originale

AN

+

236, 16, 20

cons. E

 

testo originale

AN

+

233, 11, 17

cons. F

 

testo originale

AN

+

229, 16, 19

cons. G

 

testo originale

AN

+

230, 17, 15

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

237, 24, 14

Varie

Secondo le raccomandazioni dei servizi e conformemente alla risposta data dal Presidente Cox nella sua lettera del 19 aprile 2004 all'onorevole Podestà, il Presidente, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento ha deciso quanto segue:

Visto 12

Soppressione del secondo sotto trattino che fa riferimento alle petizioni 1256/2003 e 35/2004 che non sono state trasmesse alla commissione LIBE.

Dopo il paragrafo 39, sostituire il termine «Esame» del sottotitolo con «Analisi preliminare»

Paragrafo 40

Irrecevibile, dal momento che il Parlamento non è stato chiamato ad esaminare la possibilità di utilizzare la procedura di cui all'articolo 7 del trattato UE nell'ambito di tale relazione.

Paragrafo 44

I termini «grave e persistente» sono irricevibili, poiché rinviano alla procedura di cui all'articolo 7 del trattato UE.

Paragrafi 57, 59, 60, 61, 68 e 69

Sopprimere tutti i riferimenti a una persona citata nominalmente, seguento la buona pratica parlamentare.

24.   Situazione in Pakistan

Proposta di risoluzione: B5-0187/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione B5-0187/2004/riv.

(commissione per gli affari esteri)

dopo il § 8

1

PSE

 

+

 

dopo il § 9

2

PSE

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

394, 0, 4

25.   Relazioni transatlantiche

Proposta di risoluzione: B5-0185/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione B5-0185/2004

(commissione per gli affari esteri)

§ 1

5

GUE/NGL

 

-

 

dopo il § 1

6

GUE/NGL

AN

-

179, 211, 11

§ 4, dopo la lettera a)

7

GUE/NGL

VE

+

314, 72, 5

§ 4, lettera c)

8

GUE/NGL

VE

-

179, 205, 9

§ 4, lettera d)

9

GUE/NGL

 

+

 

§ 4, lettera h)

16

Verts/ALE

VE

 

246, 137, 9

dopo il § 4

24=

27=

PSE

Verts/ALE

 

+

 

25=

28=

PSE

Verts/ALE

 

+

 

§ 5

26=

29=

PSE

Verts/ALE

 

+

 

§ 7

 

testo originale

vd

+

 

§ 8

17

Verts/ALE

vs

 

 

1

+

2

-

dopo il § 10

10

GUE/NGL

VE

+

217, 173, 0

dopo il § 12

18

Verts/ALE

 

-

 

11

GUE/NGL

AN

+

232, 152, 5

§ 13

 

testo originale

AN

+

Modificato oralmente

307, 75, 7

dopo il § 14

21

Verts/ALE

VE

+

204, 179, 3

§ 15

 

testo originale

AN

-

25, 360, 6

dopo il § 16

12

GUE/NGL

AN

-

181, 201, 7

19

Verts/ALE

 

+

 

dopo il § 17

20

Verts/ALE

AN

-

114, 273, 7

§ 18

 

testo originale

AN

+

333, 57, 6

§ 19

 

testo originale

AN

+

307, 81, 6

§ 20

 

testo originale

AN

+

282, 99, 5

§ 21

 

testo originale

vd

+

 

§ 23

13

GUE/NGL

 

+

 

23

PPE-DE

 

R

 

§ 27

 

testo originale

vd

+

 

dopo il § 27

22

PPE-DE

 

+

 

dopo il cons. A

1

GUE/NGL

VE

+

196, 182, 9

dopo il cons. B

2

GUE/NGL

VE

-

187, 193, 2

dopo il cons. C

3

GUE/NGL

 

+

 

4

GUE/NGL

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Gli emendamenti 14 e 15 sono stati annullati.

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE §§ 13, 15

GUE/NGL emm. 6, 11, 12, 20, §§ 18, 19, 20

Richieste di votazione distinta

PPE-DE § 15

PSE §§ 7, 19, 20, 27

Verts/ALE §§ 18, 19, 20, 21

GUE/NGL §§ 18, 19, 20

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 17

prima parte: insieme del testo ad eccezione della soppressione del testo originale

seconda parte: la soppressione

Varie

Il gruppo PPE-DE ha ritirato il suo ememndamento 23.

Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, ha proposto un ememdamento orale all'emendmento 6, volto ad aggiungere i termini «purché le Nazioni Unite non si facciano carico della responsabilità politica».

Erika Mann ha proposto due emendamenti orali, volti rispettivamente a sostituire nel paragrafo 13 i termini «un mercato unico» con i termini «mercato senza ostacoli» e a sopprimere nel paragrafo 15 i termini «inteso al conseguimento della libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone».

26.   Diritti umani nel mondo (2003), politica dell'UE

Relazione: De Keyser (A5-0270/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 4

3

PPE-DE

 

-

 

 

 

testo originale

 

+

Modificato oralmente

§ 23

14

UEN

 

+

 

§ 46

4

PPE-DE

VE

+

177, 176, 4

§ 47

5

PPE-DE

VE

-

173, 176, 7

§ 57

6S

PPE-DE

AN

-

172, 188, 3

dopo il § 66

28

5 gruppi politici (2)

 

+

 

29

5 gruppi politici

 

+

 

30

5 gruppi politici

 

+

 

dopo il § 67

31

5 gruppi politici

 

+

 

32

5 gruppi politici

 

+

 

33

5 gruppi politici

VE

+

209, 152, 1

34

5 gruppi politici

 

+

 

35

5 gruppi politici

 

+

 

36

5 gruppi politici

 

+

 

§ 68

37

5 gruppi politici

 

+

 

dopo il § 68

38

5 gruppi politici

 

+

 

dopo il § 69

39

5 gruppi politici

 

+

 

40

5 gruppi politici

 

+

 

§ 71

7S

PPE-DE

AN

-

118, 241, 1

§ 72

8S

PPE-DE

AN

-

114, 248, 1

§ 73

9S

PPE-DE

AN

-

114, 250, 1

§ 77

10S

PPE-DE

AN

-

138, 225, 0

§ 78

11S

PPE-DE

AN

-

109, 252, 1

§ 79

12S

PPE-DE

AN

-

128, 224, 1

§ 80

13S

PPE-DE

AN

-

131, 227, 6

dopo il visto 8

16

5 gruppi politici

 

+

 

17

5 gruppi politici

 

+

 

18

5 gruppi politici

VE

+

206, 141, 1

19

5 gruppi politici

 

+

 

20

5 gruppi politici

 

+

 

21

5 gruppi politici

 

+

 

cons. Q

1

PPE-DE

 

-

 

dopo il cons. 9

22

5 gruppi politici

 

+

 

cons. R

2

PPE-DE

 

-

 

cons. S

23

5 gruppi politici

 

+

 

24

5 gruppi politici

 

+

 

25

5 gruppi politici

 

+

 

26

5 gruppi politici

 

+

 

27

5 gruppi politici

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

VE

+

189, 111, 29

L'emendamento 15 è stato annullato.

La on. Malmström non firmato gli emendamenti da 16 a 40. Gli onn. Nicholson e Van den Bos hanno firmato a nome del gruppo ELDR. La on. Sandbaek ha firmato a suo nome gli emendamenti da 16 a 40.

Richieste di votazione per appello nominale

PSE emm. 6S, 7S, 8S, 9S, 10S, 11S, 12S, 13S

Varie

M. L'on. Dell'Alba ha presentato un emendamento orale al paragrafo 4 volto ad aggiungere i termini «quali i montagnards del Vietnam vittime di una repressione sistematica».

27.   Processo contro Leyla Zana e altri ad Ankara

Proposte di risoluzione: B5-0193, 0196, 0197, 0198 e 0199/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione comune RC5-0193/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL)

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B5-0193/2004

 

PSE

 

 

B5-0196/2004

 

Verts/ALE

 

 

B5-0197/2004

 

ELDR

 

 

B5-0198/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0199/2004

 

PPE-DE

 

 

28.   Grandi orientamenti di politica economica

Relazione: RANDZIO-PLATH (A5-0280/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 1

2

Verts/ALE

 

-

 

dopo il § 1

3

Verts/ALE

 

-

 

8

GUE/NGL

 

-

 

9

GUE/NGL

AN

-

43, 266, 10

10

GUE/NGL

AN

-

59, 247, 7

11

GUE/NGL

AN

-

50, 260, 11

12

GUE/NGL

AN

-

54, 257, 2

13

GUE/NGL

AN

-

60, 255, 4

§ 2

1=

4=

PSE

Verts/ALE

VE

-

120, 159, 1

dopo il § 2

6

Verts/ALE

 

-

 

modifica 1

5

Verts/ALE

 

-

 

modifica 2

 

 

 

+

Modificato oralmente

modifica 5

 

testo originale

vs

 

 

1

+

2

-

3

-

dopo il cons. B

7

GUE/NGL

 

-

 

votazione: raccomandazione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL emm. 9, 10, 11, 12, 13

Richieste di votazione per parti separate

ELDR

modifica 5

prima parte: insieme del testo tranne i termini «Tuttavia ... realtà economica» e «I nuovi ... il diritto comunitario»

seconda parte: i termini «tuttavia ... realtà economica»

terza parte: i termini «i nuovi ... il diritto comunitario»

Varie

M. L'on. Goebbels, a nome del gruppo PSE, ha proposto un emendamento orale alla modifica 2, volto a redigerlo nel seguente modo «Gli indirizzi di massima 2003-2005 rimangono validi ma devono essere maggiormente incentrati su un incremento della crescita economica che dia luogo alla creazione di posti di lavoro e a un aumento della produttività».

29.   Cuba

Proposte di risoluzione: B5-0192, 0201, 0204, 0207, 0208, 0212 e 0214/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione comune RC5-0192/2004

(PPE-DE, ELDR, UEN, EDD)

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B5-0192/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0201/2004

 

ELDR

 

 

B5-0204/2004

 

Verts/ALE

 

 

B5-0207/2004

 

EDD

 

 

B5-0208/2004

 

PSE

 

 

B5-0212/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0214/2004

 

UEN

 

 

30.   Produzione di articoli sportivi per i Giochi olimpici

Proposte di risoluzione: B5-0191, 0200, 0202 e 0210/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione comune RC5-0191/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B5-0191/2004

 

PSE+Verts/ALE+GUE/NGL

 

 

B5-0200/2004

 

ELDR

 

 

B5-0202/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0210/2004

 

UEN

 

 

31.   Nigeria

Proposte di risoluzione: B5-0194, 0203, 0205, 0206, 0209, 0211 e 0213/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione comune RC5-0194/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, EDD)

dopo il § 3

2

ELDR

 

+

 

dopo il cons. H

1

ELDR

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

84, 0, 0

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B5-0194/2004

 

UEN

 

 

B5-0203/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0205/2004

 

Verts/ALE

 

 

B5-0206/2004

 

EDD

 

 

B5-0209/2004

 

PSE

 

 

B5-0211/2004

 

ELDR

 

 

B5-0213/2004

 

GUE/NGL

 

 

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale della PRC

32.   Donne nell'Europa sud-orientale

Relazione: KARAMANOU (A5-0182/2004)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 5

1

PPE-DE

 

+

 

§ 6

2

PPE-DE

 

+

 

§

testo originale

 

 

§ 30

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

-

34, 42, 2

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per parti separate

ELDR

§ 30

prima parte:«deplora che le violenze sessuali ... di tale tipo di violenza»

seconda parte:«specialmente nelle ... comunità albanese e Rom»

33.   Mine antiuomo

Proposte di risoluzione: B5-0215, 0216, 0217, 0221 e 0224/2004

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di risoluzione comune RC5-0215/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE+GUE/NGL)

dopo il § 3

1

Verts/ALE

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

proposte di risoluzione dei gruppi politici

B5-0215/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0216/2004

 

ELDR

 

 

B5-0217/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0221/2004

 

Verts/ALE

 

 

B5-0224/2004

 

PSE

 

 


(1)  Tali emendamenti comprendono il testo degli emendamenti contenuti nel parere della commissione per i bilanci.

(2)  I 5 gruppi politici sono: PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE e EDD.


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Relazione Lulling A5-0232/2003

Favorevoli: 419

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Chountis, Dary, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Buitenweg, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 37

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Malmström, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

PPE-DE: Arvidsson, Callanan, Dover, Foster, García-Orcoyen Tormo, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Provan, Purvis, Stenmarck, Stevenson, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Andersson, van den Berg, Theorin

Astensioni: 3

GUE/NGL: Caudron, Naïr

PPE-DE: Corrie

2.   Relazione Jarzembowski A5-0242/2004

Favorevoli: 387

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Lambert, Maes, Mayol i Raynal, Ortuondo Larrea, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 78

EDD: Abitbol, Bernié, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Bourlanges, Goodwill

PSE: Carlotti, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, El Khadraoui, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Patrie, Poignant, Poos, Rocard, Savary, Van Lancker, Zrihen

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Duthu, Flautre, Isler Béguin, Jonckheer, Lannoye, Onesta, Rod, Turmes

Astensioni: 6

ELDR: Formentini

NI: Borghezio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Lulling

PSE: van den Berg

Verts/ALE: Nogueira Román

3.   Relazione Sterckx A5-0245/2004

Favorevoli: 406

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 51

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Speroni

PPE-DE: Goodwill

PSE: Dehousse, Zrihen

Astensioni: 6

GUE/NGL: Puerta

NI: Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang

PSE: De Keyser

4.   Relazione Rocard A5-0148/2004

Favorevoli: 440

EDD: Abitbol, Kuntz, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 15

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Stockton

PSE: Iivari, Schmid Gerhard

Astensioni: 11

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

NI: Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Pannella

Verts/ALE: Rühle

5.   Relazione Rocard A5-0148/2004

Favorevoli: 281

EDD: Abitbol, Kuntz, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zissener

PSE: Cerdeira Morterero, Ceyhun, Duin, Gebhardt, Glante, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Iivari, Jöns, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Marinho, Müller, Randzio-Plath, Schmid Gerhard, Terrón i Cusí, Walter

UEN: Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Contrari: 171

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Scarbonchi, Sylla

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Speroni, Stirbois

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 9

EDD: Butel

NI: Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella

Verts/ALE: Jonckheer, Rühle

6.   Relazione Rocard A5-0148/2004

Favorevoli: 159

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, van Hulten, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lund, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 293

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Bowe, Cashman, Ceyhun, Corbett, Duin, Ford, Gebhardt, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Iivari, Jöns, Junker, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Leinen, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Müller, O'Toole, Piecyk, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 14

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Krarup, Patakis

NI: Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Pannella

Verts/ALE: Rühle

7.   Relazione Rocard A5-0148/2004

Favorevoli: 41

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller, Markov, Meijer, Papayannakis, Puerta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Marinho

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 392

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Dary, Frahm, Krarup, Naïr, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 33

EDD: Butel

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Modrow, Patakis, Ribeiro, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Pannella

Verts/ALE: Jonckheer, Rühle

8.   Relazione Rocard A5-0148/2004

Favorevoli: 203

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Schmidt

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Crowley, Fitzsimons, Hyland

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 260

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Ceyhun, Corbett, Duin, Gebhardt, Glante, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Iivari, Jöns, Junker, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Leinen, Müller, Randzio-Plath, Schmid Gerhard, Walter, Weiler

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 9

NI: Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Martin Hans-Peter, Pannella

Verts/ALE: Jonckheer, Rühle

9.   Relazione Rocard A5-0148/2004

Favorevoli: 194

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 274

EDD: Abitbol, Bernié, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Frahm, Korakas, Krarup, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Ceyhun, Duin, Gebhardt, Glante, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Iivari, Jöns, Junker, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Leinen, Müller, Piecyk, Randzio-Plath, Rapkay, Schmid Gerhard, Walter, Weiler

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 8

EDD: Butel

NI: Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Pannella

Verts/ALE: Rühle

10.   Relazione Rocard A5-0148/2004

Favorevoli: 309

EDD: Abitbol, Kuntz, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Duhamel, Gebhardt, Glante, Görlach, Keßler, Leinen, Marinho, Pérez Royo, Poignant, Rothley, Schmid Gerhard, Soares, Whitehead

UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 132

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Gil-Robles Gil-Delgado

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pittella, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Jonckheer

Astensioni: 35

EDD: Blokland, Butel

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Pannella, Souchet

PSE: Ceyhun, Duin, Gröner, Hänsch, Iivari, Jöns, Junker, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Müller, Piecyk, Randzio-Plath, Roth-Behrendt, Walter, Weiler

UEN: Camre, Marchiani

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Rod, Rühle

11.   Relazione Rocard A5-0148/2004

Favorevoli: 310

EDD: Abitbol, Kuntz, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bullmann, Ceyhun, Duin, Gebhardt, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Jöns, Junker, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leinen, Müller, Pérez Royo, Poignant, Randzio-Plath, Schmid Gerhard, Weiler

UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Lambert, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 132

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Sylla

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Speroni, Stirbois

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Astensioni: 30

EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Pannella, Souchet

PSE: Gröner, Iivari, Kuhne, Walter

UEN: Camre

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Ferrández Lezaun, Flautre, Isler Béguin, Jonckheer, Onesta, Rühle, Turmes

12.   Relazione Wynn A5-0268/2004

Favorevoli: 43

ELDR: Formentini, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Dehousse, Marinho, Pittella, Schulz

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Frassoni, Jonckheer, Rod, Turmes

Contrari: 414

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Bonino, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Breyer, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn

Astensioni: 8

GUE/NGL: Krarup, Krivine, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Borghezio, Martin Hans-Peter

Verts/ALE: Duthu, Wuori

13.   Relazione Wynn A5-0268/2004

Favorevoli: 407

EDD: Abitbol, Kuntz, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 45

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Florenz, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Stevenson, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Carrilho, Corbett

Astensioni: 11

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Vachetta

NI: Borghezio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Hieronymi

14.   Relazione Wynn A5-0268/2004

Favorevoli: 82

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Rousseaux, Schmidt

GUE/NGL: Frahm, Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Cesaro, Chichester, Corrie, Deva, De Veyrac, Dover, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, García-Orcoyen Tormo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Hortefeux, Inglewood, Kirkhope, Maat, Parish, Perry, Pirker, Provan, Rack, Sacrédeus, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister

PSE: Ceyhun

UEN: Fitzsimons, Marchiani, Thomas-Mauro

Contrari: 375

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 7

ELDR: Paulsen

GUE/NGL: Krivine, Sylla

NI: Borghezio, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Theorin

15.   Relazione Wynn A5-0268/2004

Favorevoli: 384

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Perry, Pirker, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ferreira, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lucas, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 74

EDD: Belder, Blokland, van Dam

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Böge, von Boetticher, Ebner, Ferri, Flemming, Gutiérrez-Cortines, Jeggle, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Piscarreta, Schmitt, van Velzen

PSE: Adam, Cashman, Corbett, Duhamel, Fava, Ford, Garot, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Keßler, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lund, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Miller, Moraes, Myller, O'Toole, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Read, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Theorin, Valenciano Martínez-Orozco, Watts, Weiler, Whitehead, Zorba

UEN: Fitzsimons

Verts/ALE: Lagendijk, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rühle, Wyn

Astensioni: 6

GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Borghezio, Martin Hans-Peter

Verts/ALE: Gahrton

16.   Relazione Wynn A5-0268/2004

Favorevoli: 92

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Riis-Jørgensen

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella

PPE-DE: Atkins, Ayuso González, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Herranz García, Inglewood, Kirkhope, Maat, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Santer, Scallon, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Dehousse, Goebbels, Thorning-Schmidt

UEN: Fitzsimons, Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Contrari: 359

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Seppänen

NI: Berthu, Beysen, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Onesta, Ortuondo Larrea, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn

Astensioni: 18

GUE/NGL: Krivine

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martin Hans-Peter, Stirbois

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Duthu, Flautre, Jonckheer, Lucas, Nogueira Román, Rod, Schörling, Turmes, Wuori

17.   Relazione Wynn A5-0268/2004

Favorevoli: 49

EDD: Abitbol, Andersen, Kuntz

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Ferrer

PSE: Goebbels, Vairinhos

UEN: Caullery, Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Flautre, Isler Béguin, Jonckheer, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Turmes

Contrari: 391

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Frahm, Krarup, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn

Astensioni: 31

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Souchet, Stirbois

UEN: Angelilli, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Duthu, Frassoni, Lucas, Rod, Wuori

18.   Relazione Wynn A5-0268/2004

Favorevoli: 82

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Rousseaux, Schmidt

GUE/NGL: Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, De Veyrac, Dover, Flemming, Florenz, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Hortefeux, Inglewood, Kirkhope, Lehne, Morillon, Musotto, Parish, Perry, Pirker, Provan, Rack, Rübig, Sacrédeus, Scallon, Schaffner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister

UEN: Marchiani, Thomas-Mauro

Contrari: 381

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Dary, Fiebiger, Figueiredo, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 4

ELDR: Paulsen

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Theorin

19.   Relazione Wynn A5-0268/2004

Favorevoli: 397

EDD: Abitbol, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 58

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Cesaro, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Ebner, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Konrad, Musotto, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Scapagnini, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Ford, Marinho

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf

Astensioni: 9

EDD: Kuntz

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Garaud

UEN: Camre, Marchiani, Thomas-Mauro

20.   Relazione Wynn A5-0268/2004

Favorevoli: 30

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Maaten, Manders, Mulder

GUE/NGL: Di Lello Finuoli, Frahm, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Stirbois

PPE-DE: Dell'Utri, Maat

PSE: Marinho

UEN: Fitzsimons

Contrari: 431

EDD: Abitbol, Kuntz, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Malmström, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 4

GUE/NGL: Krivine

NI: Borghezio, Martin Hans-Peter, Souchet

21.   Relazione Wynn A5-0268/2004

Favorevoli: 60

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Schmidt

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Pannella

PPE-DE: Ferrer, Schaffner, Schwaiger, Wijkman

PSE: Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Berès, Campos, Carlotti, Cerdeira Morterero, Dehousse, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Haug, Hazan, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Kreissl-Dörfler, Lalumière, Leinen, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Obiols i Germà, Pérez Royo, Poignant, Rocard, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa Martínez, Valenciano Martínez-Orozco, Weiler, Zrihen

UEN: Fitzsimons

Contrari: 391

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Elles, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Casaca, Cashman, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Fava, Ford, Ghilardotti, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Jöns, Junker, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Miller, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 12

GUE/NGL: Krivine

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martin Hans-Peter, Stirbois

Verts/ALE: Ortuondo Larrea, Schörling

22.   Relazione Wynn A5-0268/2004

Favorevoli: 313

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Sandbæk

ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Wallis, Watson

GUE/NGL: Frahm, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Bonino, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Lang, Pannella, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Cesaro, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Pirker, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Thyssen, van Velzen, Vila Abelló, Vlasto, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 139

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Busk, Jensen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Ilgenfritz, de La Perriere, Souchet, Speroni

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bourlanges, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Corrie, Dell'Utri, De Sarnez, Deva, Dover, Elles, Foster, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Kaldí, Kastler, Kirkhope, Korhola, Lamassoure, Lechner, Liese, Maat, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Naranjo Escobar, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Suominen, Tannock, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Zappalà

PSE: Vairinhos

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Jonckheer, Onesta, Turmes

Astensioni: 10

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krivine, Patakis

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Musotto, Santer, Zacharakis

23.   Relazione Wynn A5-0268/2004

Favorevoli: 409

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 45

EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam

GUE/NGL: Vachetta

NI: Speroni

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, de Veyrinas, Villiers, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Bowe, Kuhne, Volcic

UEN: Camre, Marchiani

Astensioni: 14

EDD: Bernié, Esclopé, Saint-Josse

GUE/NGL: Krivine

NI: Bonino, Borghezio, Claeys, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Lang, Martin Hans-Peter, Stirbois

PPE-DE: Konrad

24.   Relazione Wynn A5-0268/2004

Favorevoli: 69

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Frahm, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cesaro, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Inglewood, Parish, Perry, Provan, Sacrédeus, Sartori, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis

PSE: Marinho

Verts/ALE: Gahrton

Contrari: 364

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 35

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Väyrynen

GUE/NGL: Krivine

NI: Borghezio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Purvis

PSE: Adam, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, O'Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Thomas-Mauro

Verts/ALE: Schörling

25.   Relazione Wynn A5-0268/2004

Favorevoli: 99

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Ilgenfritz

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Cesaro, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Provan, Sacrédeus, Scallon, Schaffner, Schwaiger, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister, Wijkman

PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn

Contrari: 363

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Pannella, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 9

GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka

NI: Berthu, Borghezio, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Souchet, Speroni

PPE-DE: Purvis

26.   Relazione Wynn A5-0268/2004

Favorevoli: 153

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Hermange, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Sacrédeus, Scallon, Schaffner, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman

PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Dehousse, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, O'Toole, Piecyk, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Titley, Vairinhos, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Angelilli, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 307

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hatzidakis, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Marchiani

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Ferrández Lezaun, Graefe zu Baringdorf

Astensioni: 9

GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Borghezio, Gollnisch, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Purvis

Verts/ALE: Jonckheer, Ortuondo Larrea

27.   Relazione Wynn A5-0268/2004

Favorevoli: 359

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 96

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Cesaro, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Foster, Gargani, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Schleicher, Smet, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers

PSE: Izquierdo Collado

UEN: Camre, Caullery, Fitzsimons, Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Gahrton

Astensioni: 9

EDD: Saint-Josse

ELDR: Väyrynen

GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka

NI: Borghezio, Speroni

PPE-DE: Konrad

Verts/ALE: Rod, Schörling

28.   Relazione Hatzidakis A5-0272/2004

Favorevoli: 46

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Frahm, Korakas, Krarup, Meijer, Patakis, Schmid Herman, Seppänen

NI: Ilgenfritz, Kronberger

PSE: Marinho

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 410

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 12

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PSE: Dehousse

29.   Relazione Hatzidakis A5-0272/2004

Favorevoli: 97

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: De Veyrac, Ferri, Flemming, Lamassoure, Martin Hugues, Schierhuber, de Veyrinas

PSE: Dehousse, Lund, Marinho, Moraes, Vairinhos

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 360

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, de La Perriere, Pannella, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

Astensioni: 5

NI: Borghezio, Gollnisch, Lang, Martin Hans-Peter, Speroni

30.   Relazione Hatzidakis A5-0272/2004

Favorevoli: 64

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Busk, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Vatanen, Villiers, Wachtmeister

PSE: Marinho

Verts/ALE: Evans Jillian, Gahrton, Mayol i Raynal

Contrari: 382

EDD: Abitbol, Kuntz, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 27

GUE/NGL: Figueiredo

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, O'Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

Verts/ALE: Schörling

31.   Relazione Garriga Polledo A5-0269/2004

Favorevoli: 77

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella

PPE-DE: Maat, Trakatellis

PSE: McNally, Marinho, Vairinhos

UEN: Fitzsimons

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 377

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Naïr, Patakis

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 7

EDD: Bernié, Esclopé, Saint-Josse

GUE/NGL: Herzog, Krivine, Schröder Ilka

NI: Martin Hans-Peter

32.   Relazione Garriga Polledo A5-0269/2004

Favorevoli: 343

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Frahm, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Beysen, Dell'Alba, Dupuis, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Mussa

Verts/ALE: Duthu, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Wyn

Contrari: 108

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Jensen

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, Claeys, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Speroni

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Mauro, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wieland

PSE: Zorba

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 13

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

GUE/NGL: Krarup

NI: Berthu, Garaud, Gollnisch, Martin Hans-Peter, Souchet, Stirbois

UEN: Hyland

33.   Relazione Garriga Polledo A5-0269/2004

Favorevoli: 413

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Manisco, Markov, Modrow, Puerta, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Caullery, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 31

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Meijer, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Gollnisch, Stirbois

PPE-DE: Chichester

UEN: Camre, Marchiani

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Lucas, Rod

Astensioni: 8

EDD: Abitbol, Bonde, Sandbæk

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Martin Hans-Peter

34.   Relazione Garriga Polledo A5-0269/2004

Favorevoli: 406

EDD: Andersen, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 44

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Speroni

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Hernández Mollar, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

UEN: Camre, Marchiani, Thomas-Mauro

Astensioni: 11

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krivine, Patakis, Schröder Ilka

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Souchet, Stirbois

UEN: Ribeiro e Castro

35.   Relazione Garriga Polledo A5-0269/2004

Favorevoli: 414

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Marchiani, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 48

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Busk, Jensen, Riis-Jørgensen

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Provan, Purvis, Rovsing, Scallon, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

UEN: Camre

Astensioni: 5

GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka

UEN: Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro

36.   Relazione Garriga Polledo A5-0269/2004

Favorevoli: 182

EDD: Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, de La Perriere, Pannella

PPE-DE: Florenz

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Mussa, Thomas-Mauro

Contrari: 254

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Busk, Jensen, Nordmann, Riis-Jørgensen

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Vairinhos

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 11

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

NI: Berthu, Garaud, Martin Hans-Peter, Souchet

Verts/ALE: Jonckheer, Mayol i Raynal

37.   Relazione Garriga Polledo A5-0269/2004

Favorevoli: 143

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Di Pietro, Formentini, Procacci, Rutelli

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Pannella, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Florenz, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Podestà, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Duhamel, Goebbels, Keßler, Lund, Vairinhos

UEN: Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 318

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Schmidt, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli

Astensioni: 6

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

NI: Berthu, Souchet

38.   Relazione Garriga Polledo A5-0269/2004

Favorevoli: 446

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 7

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Stirbois

PPE-DE: Stockton

PSE: Swiebel

Astensioni: 6

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka

39.   Relazione Garriga Polledo A5-0269/2004

Favorevoli: 370

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 88

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Vairinhos

UEN: Camre, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Gahrton

Astensioni: 10

GUE/NGL: Puerta

NI: Berthu, Borghezio, Martin Hans-Peter, Souchet, Speroni

UEN: Crowley, Fitzsimons, Hyland

Verts/ALE: Lambert

40.   Relazione Kuckelkorn A5-0236/2004

Favorevoli: 125

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, De Clercq, Newton Dunn, Nordmann, Vallvé

GUE/NGL: Dary, Manisco, Modrow, Schröder Ilka, Vinci

NI: Berthu, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Andria, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, Dover, Elles, Fernández Martín, Foster, Fourtou, Gawronski, Goodwill, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Helmer, Hermange, Inglewood, Kirkhope, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lisi, Lulling, McCartin, Marques, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Nisticò, Parish, Perry, Podestà, Provan, Purvis, Rovsing, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schwaiger, Stevenson, Stockton, Tannock, Trakatellis, Twinn, Van Orden, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis, Zappalà

PSE: Bowe, Campos, Dehousse, Lage, Marinho, Paasilinna, Rothley, dos Santos, Soares, Sousa Pinto

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Ahern, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rod, Wyn

Contrari: 327

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Meijer, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Daul, De Sarnez, De Veyrac, Ebner, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vila Abelló, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Onesta, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 16

EDD: Abitbol, Kuntz

ELDR: Andreasen, Manders

GUE/NGL: Korakas, Krivine, Papayannakis

NI: Garaud

PPE-DE: Schierhuber

PSE: Carrilho, Martin David W., Moraes, Swiebel, Vairinhos

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Flautre

41.   Relazione Randzio-Plath A5-0258/2004

Favorevoli: 118

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Speroni

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Lamassoure, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Dehousse, Martínez Martínez, Vairinhos

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 341

EDD: Kuntz, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Garaud, Gollnisch, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

Astensioni: 5

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schröder Ilka

Verts/ALE: Rühle

42.   Relazione Randzio-Plath A5-0258/2004

Favorevoli: 453

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Coelho, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wieland, Wijkman, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 17

EDD: Kuntz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Pannella

PPE-DE: Bartolozzi, Berend, Deprez, Deva, Grosch, Konrad, van Velzen, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling

PSE: Marinho

Astensioni: 3

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

PPE-DE: Goepel

43.   Relazione Randzio-Plath A5-0258/2004

Favorevoli: 380

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Markov, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla

NI: Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 24

EDD: Bernié, Kuntz, Saint-Josse

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Gargani

PSE: Marinho

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 65

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Foster, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Dehousse

44.   Relazione Randzio-Plath A5-0258/2004

Favorevoli: 131

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Souchet

PPE-DE: Andria, Atkins, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Pack, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman

PSE: Dehousse, Paasilinna, Vairinhos

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 326

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Astensioni: 15

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Herzog, Laguiller, Patakis, Puerta

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

45.   B5-0218/2004 — Risoluzione comune — Eurostat

Favorevoli: 247

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Gahrton, Lucas

Contrari: 209

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Cossutta

NI: Claeys

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Fourtou, Morillon

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 4

GUE/NGL: Krivine, Schröder Ilka

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Kinnock

46.   B5-0218/2004 — Risoluzione comune — Eurostat

Favorevoli: 131

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Stevenson, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman

PSE: Lund, Thorning-Schmidt

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 322

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Cossutta

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Pannella

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Kaldí, Karas, Kastler, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Thomas-Mauro

Verts/ALE: Frassoni

Astensioni: 5

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Garaud

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Nogueira Román, Ortuondo Larrea

47.   B5-0218/2004 — Risoluzione comune — Eurostat

Favorevoli: 271

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Lund, Rothley

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Duthu, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Lucas, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 194

ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Wallis, Watson

PPE-DE: Maat

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Maes, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Turmes

Astensioni: 7

ELDR: Busk, Calò, Di Pietro

GUE/NGL: Kaufmann, Puerta

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fourtou

48.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 245

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 19

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

UEN: Crowley

Astensioni: 13

ELDR: Manders

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Sacrédeus, Scallon, Wuermeling

49.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 255

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 20

EDD: Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Rousseaux

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Lamassoure

UEN: Crowley

Astensioni: 15

EDD: Abitbol

ELDR: Manders

GUE/NGL: Krarup

NI: Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Knolle, Mayer Hans-Peter, Sacrédeus, Scallon, Suominen, Vatanen

50.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 258

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Hortefeux

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 14

EDD: Abitbol, Kuntz

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Kaldí, Lamassoure

UEN: Crowley

Astensioni: 11

EDD: Butel

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Ebner, Sacrédeus, Scallon, Suominen, Vatanen

51.    Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 249

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Kaldí, Lamassoure

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 15

EDD: Abitbol, Bernié, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

UEN: Crowley

Astensioni: 13

EDD: Butel

ELDR: Manders

GUE/NGL: Krarup

NI: Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Sacrédeus, Scallon, Suominen, Vatanen

52.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 263

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Kaldí, Lamassoure

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 11

EDD: Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

UEN: Crowley

Astensioni: 14

EDD: Abitbol, Butel

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Mayer Hans-Peter, Sacrédeus, Scallon, Suominen, Vatanen

53.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 250

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 13

EDD: Abitbol, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Lamassoure

UEN: Crowley

Astensioni: 15

EDD: Butel, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Mayer Hans-Peter, Sacrédeus, Scallon, Suominen, Vatanen

PSE: Mann Erika

54.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 263

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 14

EDD: Abitbol, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Kaldí, Lamassoure

UEN: Crowley

Astensioni: 17

EDD: Butel

ELDR: Manders

GUE/NGL: Schmid Herman

NI: Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fourtou, Korhola, Maat, Mayer Hans-Peter, Sacrédeus, Scallon, Suominen, Vatanen

55.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 259

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Kaldí, Lamassoure

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 17

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 15

EDD: Butel

ELDR: Manders

GUE/NGL: Krarup

NI: Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fourtou, Korhola, Maat, Sacrédeus, Scallon, Suominen

56.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 253

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 22

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Kaldí, Lamassoure, Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 13

EDD: Butel

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fourtou, Korhola, Sacrédeus, Scallon, Suominen

57.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 258

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Kaldí, Lamassoure, Vatanen

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 12

EDD: Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 12

EDD: Abitbol

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fourtou, Hortefeux, Korhola, Sacrédeus, Scallon, Suominen

58.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 251

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Kaldí, Lamassoure, Vatanen

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 13

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 11

EDD: Abitbol

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Sacrédeus, Scallon, Suominen

59.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 245

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 21

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

NI: Borghezio, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Kaldí, Lamassoure, Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 13

EDD: Butel

ELDR: Manders

GUE/NGL: Krarup

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fourtou, Korhola, McCartin, Sacrédeus, Scallon, Suominen

60.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 250

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 19

EDD: Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Saint-Josse

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Kaldí, Lamassoure, Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 14

EDD: Abitbol, Butel, Kuntz

ELDR: Manders

GUE/NGL: Krarup

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Sacrédeus, Scallon, Suominen

61.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 255

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 14

EDD: Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Kaldí, Lamassoure, Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 16

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Maat, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

62.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 250

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 16

EDD: Abitbol, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Kaldí, Lamassoure, Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 14

EDD: Butel

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Ebner, Hortefeux, Korhola, Maat, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

PSE: Dehousse

63.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 250

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 18

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Lamassoure, Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 16

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

64.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 241

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Bordes, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dupuis, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 18

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Lamassoure, Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 15

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Beysen

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

65.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 253

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Lamassoure

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 17

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 15

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Beysen

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

66.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 243

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Dell'Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Ferrer

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 20

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 13

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

67.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 245

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 15

NI: Bonino, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 14

EDD: Abitbol, Kuntz

ELDR: Manders

NI: Beysen

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

68.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 240

EDD: Belder, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Dell'Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Vatanen

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 21

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Krarup

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 13

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

69.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 252

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 12

EDD: Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 12

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

70.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 244

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 11

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 14

EDD: Abitbol, Kuntz

ELDR: Manders

NI: Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

71.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 251

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 13

EDD: Abitbol

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 14

EDD: Mathieu

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

72.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 252

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Vatanen

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 13

EDD: Abitbol, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 13

EDD: Mathieu

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Stenmarck, Suominen

73.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 247

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 18

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 17

EDD: Bernié, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Manders

GUE/NGL: Laguiller

NI: Beysen

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Ferber, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

74.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 246

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 16

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 19

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Manders

GUE/NGL: Krarup

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Ferber, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

75.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 240

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 15

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 19

EDD: Bernié, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Pannella

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Ferber, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

76.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 242

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 17

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Kuntz, Saint-Josse

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 14

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Ferber, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Stenmarck, Suominen

77.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 248

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 14

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 17

EDD: Bernié, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Ferber, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

78.    Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 246

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 15

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

UEN: Crowley

Astensioni: 21

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

PSE: Dehousse, Mann Erika

79.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 115

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

PPE-DE: Ferrer

PSE: van den Berg, Dhaene, El Khadraoui, Fava, Hänsch, Lund, Paasilinna, Paciotti, Poos, Ruffolo, Sacconi, Scheele, Swoboda, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 59

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: De Clercq, Formentini, Nordmann, Procacci, Väyrynen

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Montfort, Vatanen

PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Glante, Honeyball, Junker, Kindermann, Kinnock, Lage, McAvan, McNally, Moraes, O'Toole, Patrie, Poignant, Read, Rothley, Savary, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swiebel, Titley, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn

UEN: Crowley

Verts/ALE: Duthu, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Schörling

Astensioni: 106

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Manders

GUE/NGL: Puerta

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ferreira, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Souladakis, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Valenciano Martínez-Orozco, Veltroni, Walter, Wiersma, Zorba

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

80.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 250

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 15

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 18

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

81.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 231

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 16

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 15

EDD: Bernié, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

82.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 232

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 17

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 15

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

83.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 244

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 18

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Hannan, Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 15

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

84.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 229

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 16

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Borghezio, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Hannan, Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 19

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Pannella

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

85.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 240

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 21

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Bonino, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Hannan, Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 15

EDD: Bernié, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Manders

GUE/NGL: Cossutta

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

86.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 238

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 21

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Bonino, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 18

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Krarup

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Corrie, Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

87.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 243

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 17

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 16

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

88.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 231

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 17

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 17

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Krarup

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Corrie, Cushnahan, Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

89.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 232

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Ferrer

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 14

EDD: Abitbol, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 19

EDD: Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Manders

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

Verts/ALE: Flautre

90.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 236

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 19

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 15

EDD: Butel, Mathieu

ELDR: Manders

GUE/NGL: Krarup

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

91.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 232

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 19

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Hannan, Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 13

EDD: Butel, Mathieu

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

92.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 214

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 20

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Hannan, Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 17

EDD: Butel, Mathieu

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

93.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 227

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Vatanen

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 19

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

GUE/NGL: Krarup

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 19

EDD: Andersen, Bonde, Butel, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Lamassoure, Laschet, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen, Wijkman

94.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 227

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, McAvan, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 18

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 16

EDD: Butel, Mathieu

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fernández Martín, Korhola, Lamassoure, Laschet, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

95.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 207

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Ferrer

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 14

EDD: Abitbol, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Saint-Josse

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Gollnisch, Lang, Souchet, Stirbois

UEN: Crowley

Astensioni: 20

EDD: Andersen, Bonde, Butel, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Manders

GUE/NGL: Krarup

NI: Beysen, Dupuis, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fernández Martín, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

96.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 232

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Scallon

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 20

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

GUE/NGL: Krarup

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 18

EDD: Butel, Mathieu

ELDR: Manders

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Beysen, Bonino, Dupuis, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fernández Martín, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Stenmarck, Suominen

97.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 239

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Ferrer, Vatanen

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 12

EDD: Abitbol, Kuntz

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 15

EDD: Butel, Mathieu

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen, Wijkman

98.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 233

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 16

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Saint-Josse

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 14

EDD: Butel

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Ayuso González, Cushnahan, Ebner, Fernández Martín, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck

99.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 231

EDD: Bonde

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 16

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 17

EDD: Andersen, Butel, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Manders

GUE/NGL: Krarup

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fernández Martín, Korhola, Lamassoure, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Wijkman

100.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 232

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Dary, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 19

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

GUE/NGL: Krarup

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Hannan, Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 14

EDD: Butel, Mathieu

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Ebner, Fernández Martín, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

101.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 226

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Dary, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 17

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 18

EDD: Butel

ELDR: Manders

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Schmitt, Stenmarck, Suominen, Wijkman

102.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 230

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: De Sarnez, Ferrer, Vatanen

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 18

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

GUE/NGL: Krarup

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 20

EDD: Andersen, Bonde, Butel, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Manders

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

103.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 224

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 16

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 16

EDD: Butel, Mathieu

ELDR: Manders

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Wijkman

104.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 229

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 15

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 20

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Pannella

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Schmitt, Stenmarck

105.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 242

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Esclopé, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Vatanen

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 14

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz, Saint-Josse

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 13

EDD: Butel, Mathieu

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

106.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 238

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 16

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley, Thomas-Mauro

Astensioni: 23

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Fernández Martín, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen, Wijkman

107.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 244

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, Ferrer, Vatanen

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 9

EDD: Abitbol, Kuntz

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 14

EDD: Butel, Mathieu

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

108.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 223

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothley, Ruffolo, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 12

EDD: Abitbol, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 16

EDD: Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Schmitt, Stenmarck, Suominen

109.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 250

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Vatanen

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 11

EDD: Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Hannan, Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 15

EDD: Abitbol, Butel, Mathieu

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

110.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 236

EDD: Andersen, Belder, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Vatanen

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 16

EDD: Abitbol, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 20

EDD: Butel, Mathieu

ELDR: Manders

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Atkins, Cushnahan, Ebner, Karas, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

111.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 233

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer, Vatanen

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 11

EDD: Abitbol, Kuntz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 17

EDD: Butel, Mathieu

ELDR: Manders

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

112.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 229

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 16

EDD: Abitbol, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

NI: Borghezio, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Hannan, Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 19

EDD: Butel, Mathieu

ELDR: Manders

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen, Wijkman

113.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 230

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Dell'Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Ferrer, Vatanen

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 17

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort

UEN: Crowley

Astensioni: 15

EDD: Butel, Mathieu

ELDR: Manders

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Elles, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Suominen

114.   Relazione Boogerd-Quaak A5-0230/2004

Favorevoli: 237

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bourlanges, De Sarnez, Ferrer

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 24

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

NI: Berthu, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Lang, Pannella, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Montfort, Vatanen

UEN: Crowley

Astensioni: 14

EDD: Butel, Mathieu

ELDR: Manders

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Cushnahan, Ebner, Hortefeux, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Scallon, Wijkman

115.   B5-0187/2004/riv. — Pakistan

Favorevoli: 394

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Kaufmann, Koulourianos, Markov, Meijer, Modrow, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Wuori, Wyn

Astensioni: 4

GUE/NGL: Cossutta, Krivine, Schröder Ilka

PPE-DE: Lisi

116.   B5-0185/2004 — Relazioni transatlantiche

Favorevoli: 179

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Dybkjær, Väyrynen, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Markov, Meijer, Modrow, Patakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cesaro, Cushnahan, Grosch, Oomen-Ruijten, Posselt

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Soriano Gil, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Zrihen

UEN: Crowley, Hyland

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 211

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Bonino, Claeys, Dell'Alba, Pannella

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lisi, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Casaca, Cashman, Ford, Gill, Honeyball, Kinnock, McAvan, Skinner, Whitehead

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 11

EDD: Butel, Esclopé, Saint-Josse

GUE/NGL: Fiebiger

NI: Berthu

PPE-DE: Konrad, Liese

PSE: Moraes, O'Toole, Wiersma, Wynn

117.   B5-0185/2004 — Relazioni transatlantiche

Favorevoli: 232

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Andria, Bowis, Deva, Ferrer, Grosch, Inglewood, Perry, Purvis, Stevenson, Wijkman

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Angelilli, Crowley, Hyland, Muscardini, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 152

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dupuis

PPE-DE: Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dover, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Thomas-Mauro

Astensioni: 5

PPE-DE: Atkins, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Parish

118.   B5-0185/2004 — Relazioni transatlantiche

Favorevoli: 307

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Chountis, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Vachetta

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Pannella

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Crowley, Hyland, Muscardini, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Mayol i Raynal

Contrari: 75

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ayuso González, Bushill-Matthews, Callanan, Dover, Foster, Goodwill, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Helmer, Kirkhope, Lamassoure, Parish, Perry, Scallon, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

PSE: Kinnock, Whitehead

UEN: Caullery, Marchiani, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Onesta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 7

EDD: Sandbæk

GUE/NGL: Schröder Ilka

PPE-DE: Atkins, Konrad, Montfort

PSE: Bösch, Poos

119.   B5-0185/2004 — Relazioni transatlantiche

Favorevoli: 25

EDD: Belder, Blokland, van Dam

NI: Bonino

PPE-DE: Banotti, Bremmer, Cushnahan, García-Orcoyen Tormo, Hermange, Kaldí, Klaß, Lechner, Lisi, Matikainen-Kallström, Schierhuber, Vatanen, Zappalà

PSE: Marinho

UEN: Angelilli, Hyland, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Flautre, Lagendijk

Contrari: 360

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dell'Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Caullery, Crowley, Marchiani

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Duthu, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 6

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk

GUE/NGL: Schröder Ilka

PPE-DE: Montfort

120.   B5-0185/2004 — Relazioni transatlantiche

Favorevoli: 181

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krivine, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cesaro, Grosch, Wijkman

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 201

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Schmid Herman

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Pannella

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 7

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Herzog, Schröder Ilka

NI: Berthu, Claeys

PSE: Poos

121.   B5-0185/2004 — Relazioni transatlantiche

Favorevoli: 114

EDD: Bonde, Esclopé, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Gahler, Piscarreta

PSE: Bowe, van den Burg, Carlotti, Ceyhun, Dehousse, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Lavarra, Medina Ortega, Napolitano, Poignant, Savary, Scheele, Swiebel, Vairinhos, Van Lancker, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 273

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: André-Léonard, Nordmann

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Pannella

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Angelilli, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Breyer, Duthu, Staes

Astensioni: 7

GUE/NGL: Herzog, Sylla

NI: Claeys

PPE-DE: Wijkman

PSE: Poos

UEN: Caullery, Thomas-Mauro

122.   B5-0185/2004 — Relazioni transatlantiche

Favorevoli: 333

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fiebiger

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Dell'Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Deva, Dover, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Angelilli, Caullery, Muscardini, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Breyer, Buitenweg, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Maes, Onesta, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 57

EDD: Abitbol

ELDR: Nordmann

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

PPE-DE: Descamps, De Veyrac, Ebner, Hortefeux, Lamassoure, Martin Hugues, Schaffner, de Veyrinas

PSE: Marinho, Obiols i Germà, Schmid Gerhard

UEN: Crowley, Hyland, Marchiani, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Duthu, Evans Jillian, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, Mayol i Raynal, Rod, Schörling, Schroedter, Turmes, Wuori

Astensioni: 6

GUE/NGL: Herzog, Sylla

NI: Claeys, Martin Hans-Peter

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Jonckheer

123.   B5-0185/2004 — Relazioni transatlantiche

Favorevoli: 307

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Bonino, Dell'Alba, Pannella

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Maes, Onesta, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 81

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Pohjamo

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Claeys, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Hortefeux, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers

UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Evans Jillian, Flautre, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, Mayol i Raynal, Schörling, Schroedter, Turmes, Wuori

Astensioni: 6

GUE/NGL: Herzog, Sylla

NI: Berthu, Martin Hans-Peter

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Rod

124.   B5-0185/2004 — Relazioni transatlantiche

Favorevoli: 282

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Caudron, Manisco

NI: Bonino, Dell'Alba

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Gomolka, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Kaldí, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Honeyball, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Duthu, Ferrández Lezaun, Flautre, Maes

Contrari: 99

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Markov, Meijer, Modrow, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Florenz, Foster, Goepel, Goodwill, Graça Moura, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Parish, Perry, Purvis, Radwan, Salafranca Sánchez-Neyra, Stevenson, Stockton, Sudre, Tannock, Twinn, Villiers, Vlasto

PSE: Haug

UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 5

GUE/NGL: Herzog, Sylla

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Dehousse, Van Lancker

125.   Relazione De Keyser A5-0270/2004

Favorevoli: 172

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu

NI: Berthu, Beysen, Dell'Alba

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ferreira, Gill, Honeyball, Kinnock, McAvan, Marinho, Martin David W., Moraes, O'Toole, Pérez Royo, Poignant, Skinner, Titley, Whitehead, Wynn

UEN: Angelilli, Caullery, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro

Contrari: 188

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cushnahan, Deprez, Ferrer, Grosch, Korhola, Matikainen-Kallström, Wijkman

PSE: Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zrihen

UEN: Crowley, Hyland, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 3

GUE/NGL: Schröder Ilka

NI: Claeys, Dillen

126.   Relazione De Keyser A5-0270/2004

Favorevoli: 118

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Daul, Dell'Utri, De Veyrac, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Lavarra, Marinho

UEN: Angelilli

Contrari: 241

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Dell'Alba, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cushnahan, Deprez, Deva, Dover, Elles, Ferrer, Foster, Goodwill, Grosch, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kastler, Kirkhope, Korhola, Lechner, Matikainen-Kallström, Parish, Perry, Provan, Purvis, Smet, Stockton, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 1

NI: Dillen

127.   Relazione De Keyser A5-0270/2004

Favorevoli: 114

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Daul, Dell'Utri, Descamps, De Veyrac, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Kaldí, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Sudre, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Marinho, Moraes

Contrari: 248

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cushnahan, Deprez, Deva, Dover, Elles, Ferrer, Foster, Goodwill, Grosch, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Smet, Stevenson, Stockton, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 1

PSE: Dehousse

128.   Relazione De Keyser A5-0270/2004

Favorevoli: 114

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Daul, Dell'Utri, Descamps, De Veyrac, Ebner, Ferber, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Sudre, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Marinho

Contrari: 250

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cushnahan, Deprez, Deva, Dover, Elles, Ferrer, Foster, Goodwill, Grosch, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Inglewood, Kirkhope, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Santer, Smet, Stevenson, Stockton, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 1

PSE: Dehousse

129.   Relazione De Keyser A5-0270/2004

Favorevoli: 138

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Daul, Descamps, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling

PSE: Marinho, O'Toole

Contrari: 225

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bowis, Cushnahan, Deprez, Deva, Ferrer, Grosch, Hermange, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Montfort, Sacrédeus, Santer, Smet, Thyssen, Wijkman

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Angelilli, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

130.   Relazione De Keyser A5-0270/2004

Favorevoli: 109

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Bayona de Perogordo, Berend, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Daul, Descamps, De Veyrac, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Sudre, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Contrari: 252

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Atkins, Balfe, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cushnahan, Deprez, Deva, Dover, Elles, Ferrer, Foster, Goodwill, Grosch, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Inglewood, Kirkhope, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Santer, Scallon, Schaffner, Smet, Stevenson, Stockton, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 1

EDD: Esclopé

131.   Relazione De Keyser A5-0270/2004

Favorevoli: 128

EDD: Belder, Blokland, van Dam

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bayona de Perogordo, Berend, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Daul, Dell'Utri, Descamps, De Veyrac, Elles, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Marinho, Poignant

Contrari: 224

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bowis, Cushnahan, Deprez, Deva, Dover, Ebner, Ferrer, Grosch, Hermange, Korhola, Lamassoure, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Santer, Schaffner, Smet, Thyssen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, Rothe, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 1

NI: Dell'Alba

132.   Relazione De Keyser A5-0270/2004

Favorevoli: 131

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bayona de Perogordo, Berend, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Chichester, Daul, Dell'Utri, Descamps, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Contrari: 227

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Cossutta, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Pannella

PPE-DE: Bowis, Cushnahan, Deprez, Deva, Ferrer, Grosch, Hermange, Korhola, Lamassoure, Mantovani, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Santer, Scallon, Schaffner, Smet, Thyssen, de Veyrinas, Vlasto, Wijkman

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Ferreira, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Angelilli, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 6

EDD: Esclopé

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Dell'Alba

PSE: Dehousse

133.   Relazione Randzio-Plath A5-0280/2004

Favorevoli: 43

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Di Lello Finuoli, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Dell'Utri

PSE: Dehousse, Pérez Royo

Verts/ALE: Breyer, Duthu, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Lucas, Rod, Schörling, Schroedter, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 266

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis

NI: Berthu, Beysen, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dhaene, Díez González, El Khadraoui, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pittella, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Sörensen, Staes

Astensioni: 10

GUE/NGL: Herzog

NI: Claeys

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Ferrández Lezaun, Lambert, Maes, Onesta, Rühle, Turmes, Wuori

134.   Relazione Randzio-Plath A5-0280/2004

Favorevoli: 59

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Flemming

PSE: Dhaene, El Khadraoui, Hazan, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 247

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Flesch, Maaten, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis

NI: Beysen, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Bowis, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Fourtou, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kirkhope, Klaß, Knolle, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Díez González, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Lage, Lalumière, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Rapkay, Rothe, Rothley, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Souladakis, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Vattimo, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Caullery, Marchiani, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

Astensioni: 7

NI: Berthu, Claeys, Dillen

PPE-DE: Hortefeux

PSE: Dehousse

UEN: Crowley, Thomas-Mauro

135.   Relazione Randzio-Plath A5-0280/2004

Favorevoli: 50

EDD: Andersen, Bonde, van Dam, Esclopé, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Di Lello Finuoli, Frahm, Herzog, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 260

EDD: Belder, Blokland, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis

NI: Berthu, Beysen

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Bowis, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Díez González, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Lage, Lalumière, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Rapkay, Rothe, Rothley, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Caullery, Crowley, Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

Astensioni: 11

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter

PSE: Dhaene, El Khadraoui, Van Lancker

Verts/ALE: Isler Béguin, Jonckheer, Maes, Onesta, Rühle

136.   Relazione Randzio-Plath A5-0280/2004

Favorevoli: 54

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Di Lello Finuoli, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 257

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis

NI: Berthu, Beysen

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Bowis, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, El Khadraoui, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Lage, Lalumière, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Weiler, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

Astensioni: 2

GUE/NGL: Herzog

NI: Claeys

137.   Relazione Randzio-Plath A5-0280/2004

Favorevoli: 60

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Chountis, Di Lello Finuoli, Frahm, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter

PSE: Dehousse, Dhaene, El Khadraoui, Van Lancker

UEN: Hyland, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Onesta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 255

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Jensen, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rousseaux, Rutelli, Schmidt, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis

NI: Berthu, Beysen

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cesaro, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Kaldí, Karas, Kastler, Kirkhope, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vila Abelló, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bösch, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Díez González, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Honeyball, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Lage, Lalumière, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Rapkay, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Skinner, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis, Swiebel, Terrón i Cusí, Titley, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Weiler, Wiersma, Zrihen

UEN: Caullery, Crowley, Marchiani, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

Astensioni: 4

GUE/NGL: Herzog

NI: Claeys, Dillen

Verts/ALE: Rühle

138.   B5-0194/2004 _ Risoluzione comune _ Nigeria

Favorevoli: 84

EDD: Belder, van Dam, Sandbæk

ELDR: André-Léonard, Newton Dunn

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Chountis, Korakas, Koulourianos, Meijer, Patakis, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Arvidsson, Bayona de Perogordo, Bowis, Camisón Asensio, Cushnahan, Daul, Descamps, Deva, Elles, Ferrer, Flemming, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Goepel, Grossetête, Hatzidakis, Jeggle, Karas, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Menrad, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Posselt, Purvis, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schmitt, Sommer, Stenmarck, Sudre, Tannock, Wieland, Zimmerling

PSE: Adam, Aguiriano Nalda, Baltas, Casaca, Cerdeira Morterero, Dehousse, Díez González, Gebhardt, Gillig, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Leinen, Martínez Martínez, Medina Ortega, Sauquillo Pérez del Arco, Soriano Gil, Sornosa Martínez, Souladakis

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Breyer, Ferrández Lezaun, Isler Béguin, Lagendijk, Maes, Schörling, Sörensen


TESTI APPROVATI

 

P5_TA(2004)0351

Settore dell'apicoltura *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura (COM(2004) 30 — C5-0052/2004 — 2004/0003(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004) 30) (1),

visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0052/2004),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0232/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) Gli Stati membri dovrebbero, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 26 a della direttiva 2001/18/CE (2), adottare misure legislative sulla coesistenza di colture geneticamente modificate, convenzionali ed ecologiche le quali consentono altresì all'apicoltore di produrre miele con una contaminazione al di sotto del valore limite dello 0,9 %;

Emendamento 2

Considerando 5 ter (nuovo)

 

(5 ter) Il mercato comunitario del miele continua ad essere caratterizzato da uno squilibrio tra l'offerta e la domanda, mentre il tasso di approvvigionamento è ulteriormente sceso negli ultimi tre anni. Ne consegue che il prezzo del miele nell'Unione europea dipende direttamente dal prezzo mondiale che è, esso stesso, molto instabile.

Emendamento 3

Considerando 5 quater (nuovo)

 

(5 quater) Il miele è un prodotto agricolo di qualità, nonché uno dei rari prodotti enumerati nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea che non beneficiano né di un quadro normativo completo, né di un sostegno diretto in seno alla PAC, e nemmeno di una differenziazione sufficiente rispetto ai mieli importati.

Emendamento 4

Considerando 5 quinquies (nuovo)

 

(5 quinquies) Nella messa in atto del presente regolamento è opportuno tenere conto, segnatamente per quanto attiene alla sua dotazione di bilancio, del fatto che i paesi che aderiscono all'Unione europea hanno una tradizione apicola importante e che taluni di essi sono grandi produttori di miele.

Emendamento 5

Considerando 6

(6) Considerata la diffusione della varroasi registrata negli ultimi anni in numerosi Stati membri e le difficoltà che questa malattia comporta per ciò che attiene alla produzione di miele, è necessaria un'azione a livello comunitario poiché si tratta di una malattia che non può essere eliminata completamente e si raccomanda il trattamento con prodotti autorizzati.

(6) Considerati la diffusione della varroasi registrata negli ultimi anni in numerosi Stati membri e gli effetti indotti da questa malattia sulla produzione di miele, è necessaria un'azione a livello comunitario poiché si tratta di una malattia che non può essere eliminata completamente e si raccomanda il trattamento con prodotti autorizzati.

Emendamento 6

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis) Tenuto conto, da un lato, della risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2003 sulle difficoltà incontrate dall'apicoltura europea (3) , in cui si riconosce ufficialmente che da parecchi anni si registrano perdite di patrimonio apicolo eccezionali, e, dall'altro, del regolamento (CE) n. 1398/2003 (4) , che vieta l'importazione di pacchi di api, nonché dell'insufficienza attuale delle unità di produzione di materiale biologico, occorre porre in essere misure di sostegno per la ricostituzione e lo sviluppo del patrimonio apicolo comunitario.

Emendamento 7

Considerando 6 ter (nuovo)

 

(6 ter) I controlli di qualità dei mieli svolgono un ruolo fondamentale per consentire, da un lato, di migliorare la produzione e la commercializzazione di tale prodotto e, dall'altro, di evitare la commercializzazione di mieli non conformi ai criteri di qualità europei definiti principalmente dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (5). Tali controlli consentono di stabilizzare il mercato e i prezzi.

Emendamento 8

Considerando 7

(7) In queste condizioni e per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nella Comunità, è necessario elaborare programmi nazionali triennali comprendenti interventi di assistenza tecnica, di lotta contro la varroasi, di razionalizzazione della transumanza, di gestione del ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario e di collaborazione nel quadro di programmi di ricerca in materia di apicoltura e dei suoi prodotti .

(7) In queste condizioni e per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nella Comunità, è necessario elaborare programmi nazionali triennali , rivedibili annualmente, comprendenti:

a)

assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;

b)

lotta contro la varroasi e i suoi effetti indotti;

c)

razionalizzazione della transumanza;

d)

provvedimenti di sostegno per la ricostituzione e lo sviluppo del patrimonio apicolo comunitario;

e)

collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori del miglioramento del patrimonio apicolo e della qualità del miele e dei prodotti dell'apicoltura;

f)

misure di sostegno a favore dei laboratori di analisi del miele;

g)

qualsiasi altra misura atta a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele e dei prodotti dell'apicoltura.

Emendamento 9

Considerando 8

(8) Per completare i dati statistici del settore dell'apicoltura occorre che gli Stati membri effettuino uno studio sulla struttura del settore a livello della produzione, della commercializzazione e della formazione dei prezzi.

(8) Per completare i dati statistici del settore dell'apicoltura occorre che gli Stati membri effettuino uno studio dettagliato sulla struttura del settore a livello della produzione, della commercializzazione e della formazione dei prezzi.

Emendamento 10

Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

A tal fine, ogni Stato membro può predisporre un programma nazionale triennale, di seguito denominato «programma apicolo».

A tal fine, ogni Stato membro deve predisporre un programma nazionale triennale, rivedibile annualmente, di seguito denominato «programma apicolo».

Emendamento 11

Articolo 2, comma 1

Le azioni che possono essere incluse nel programma apicolo sono le seguenti:

a)

assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori,

b)

lotta contro la varroasi ,

c)

razionalizzazione della transumanza,

d)

provvedimenti di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario,

e)

collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura .

Le azioni che possono essere incluse nel programma apicolo sono le seguenti:

a)

assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori,

b)

lotta contro la varroasi e i suoi effetti indotti ,

c)

razionalizzazione della transumanza,

d)

provvedimenti di sostegno per la ricostituzione e lo sviluppo del patrimonio apicolo comunitario,

e)

collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori del miglioramento del patrimonio apicolo e della qualità del miele e dei prodotti dell'apicoltura,

e bis)

misure di sostegno a favore dei laboratori di analisi del miele,

e ter)

qualsiasi altra misura atta a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele e dei prodotti dell'apicoltura .

Emendamento 12

Articolo 3

Per poter beneficiare del cofinanziamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2 gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura del settore dell'apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e della commercializzazione. Lo studio è notificato assieme al programma apicolo.

Per poter beneficiare del cofinanziamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2 gli Stati membri devono effettuare uno studio dettagliato sulla struttura del settore dell'apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e della commercializzazione. Lo studio è notificato assieme al programma apicolo.

Emendamento 13

Articolo 4, paragrafo 2

2. La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi apicoli nella misura del 50% delle spese sostenute dagli Stati membri.

2. La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi apicoli nella misura del 75% delle spese sostenute dagli Stati membri.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)   Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(3)   P5_TA(2003)0430.

(4)   GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3.

(5)   GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

P5_TA(2004)0352

Sistema di informazione visti *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Sistema di informazione visti (VIS) (COM(2004) 99 — C5-0098/2004 — 2004/0029(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004) 99) (1),

visto l'articolo 66 del trattato CE,

visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0098/2004),

visto il protocollo che integra l'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A5-0262/2004),

1.

respinge la proposta della Commissione;

2.

invita la Commissione a ritirare la sua proposta e a presentarne una nuova;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0353

Privilegi e immunità dell'on. Umberto Bossi

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi dell'on. Umberto Bossi (2003/2171(IMM))

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi dell'on. Umberto Bossi, relativamente ad un procedimento pendente dinanzi al tribunale di Brescia, comunicata in Aula il 12 maggio 2003,

visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visti gli articoli 6 e 6 bis del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0281/2004),

A.

considerando che l'on. Umberto Bossi è stato eletto al Parlamento europeo in occasione della quinta elezione a suffragio universale diretto del 13 giugno 1999, che il suo mandato è stato verificato dal Parlamento il 15 dicembre 1999 (2) e che il suo mandato è scaduto il 10 giugno 2001,

B.

considerando che i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni (3),

C.

considerando che il divieto di perseguire in via giudiziaria comporta anche il divieto di ricorrere alle vie legali contro un deputato al Parlamento europeo,

D.

considerando che ai deputati al Parlamento europeo compete di partecipare alle vicende politiche della loro circoscrizione elettorale e che pertanto si può, a giusta ragione, muovere dal presupposto che in sede di pubblicazione di articoli di stampa su temi controversi essi esercitano le loro funzioni di membri del Parlamento europeo,

1.

decide, in relazione al pendente procedimento, di difendere l'immunità e i privilegi del suo ex deputato, on. Umberto Bossi;

2.

propone, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo summenzionato e tenendo conto dei procedimenti in corso nello Stato membro in questione, di dichiarare che il procedimento in oggetto non deve essere proseguito; invita pertanto il tribunale a trarne le opportune conclusioni;

3.

incarica il suo Presidente di comunicare immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al tribunale di Brescia.


(1)  Causa 101/62, Wagner/Fohrman e Krier, Raccolta 1964, pag. 383 e causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.

(2)  Decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri a seguito della quinta elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo del 10-13 giugno 1999 (GU C 296 del 18.10.2000, pag. 93).

(3)  Articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

P5_TA(2004)0354

Privilegi e immunità dell'on. Umberto Bossi

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi dell'on. Umberto Bossi (2003/2172(IMM))

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi dell'on. Umberto Bossi, relativamente ad un procedimento pendente dinanzi al tribunale di Brescia, comunicata in Aula il 1o settembre 2003,

visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visti gli articoli 6 e 6 bis del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0282/2004),

A.

considerando che l'on. Umberto Bossi è stato eletto al Parlamento europeo in occasione della quinta elezione a suffragio universale diretto del 13 giugno 1999, che il suo mandato è stato verificato dal Parlamento il 15 dicembre 1999 (2) e che il suo mandato è scaduto il 10 giugno 2001,

B.

considerando che i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni (3),

C.

considerando che il divieto di perseguire in via giudiziaria comporta anche il divieto di ricorrere alle vie legali contro un deputato al Parlamento europeo,

D.

considerando che ai deputati al Parlamento europeo compete di partecipare alle vicende politiche della loro circoscrizione elettorale e che pertanto si può, a giusta ragione, muovere dal presupposto che in sede di pubblicazione di articoli di stampa su temi controversi essi esercitano le loro funzioni di membri del Parlamento europeo,

1.

decide che non sarebbe appropriato, in relazione al pendente procedimento, adottare misure per sollevare presso le autorità italiane questioni che riguardano l'attività politica del suo ex deputato, on. Umberto Bossi;

2.

incarica il suo Presidente di comunicare immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente e al suo ex deputato, on. Umberto Bossi.


(1)  Causa 101/62, Wagner/Fohrman e Krier, Raccolta 1964, pag. 383 e causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.

(2)  Decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri a seguito della quinta elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo del 10-13 giugno 1999 (GU C 296 del 18.10.2000, pag. 93).

(3)  Articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

P5_TA(2004)0355

Sviluppo delle ferrovie comunitarie ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (PE-CONS 3641/2004 — C5-0156/2004 — 2002/0025(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3641/2004 — C5-0156/2004),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 25) (2),

vista la sua posizione in seconda lettura (3) sulla posizione comune del Consiglio (4)

visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2003) 719 — C5-0589/2003) (5),

visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

visto l'articolo 83 del suo regolamento,

vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0242/2004),

1.

approva il progetto comune;

2.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 38 del 12.2.2004, pag. 89.

(2)  GU C 291 E del 26.11.2002, pag. 1.

(3)  Testi approvati del 23.10.2003, P5_TA(2003)0453.

(4)  GU C 270 E dell'11.11.2003, pag.1.

(5)  Non ancora pubblicato in GU.

P5_TA(2004)0356

Sicurezza delle ferrovie comunitarie ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (PE-CONS 3638/2004 — C5-0153/2004 — 2002/0022(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3638/2004 — C5-0153/2004),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 21) (2),

vista la sua posizione in seconda lettura (3) sulla posizione comune del Consiglio (4),

visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2003) 719 — C5-0586/2003) (5),

visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

visto l'articolo 83 del suo regolamento,

vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0245/2004),

1.

approva il progetto comune;

2.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 92.

(2)  GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 332.

(3)  Testi approvati del 23.10.2003, P5_TA(2003) 0454.

(4)  GU C 270 E dell'11.11.2003, pag. 25.

(5)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0357

Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (PE-CONS 3639/2004 — C5-0154/2004 — 2002/0023(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3639/2004 — C5-0154/2004),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 22) (2),

vista la sua posizione in seconda lettura (3) sulla posizione comune del Consiglio (4),

visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2003) 719 — C5-0587/2003) (5),

visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

visto l'articolo 83 del suo regolamento,

vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0243/2004),

1.

approva il progetto comune;

2.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 119.

(2)  GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 312.

(3)  Testi approvati del 23.10.2003, P5_TA (2003) 0455.

(4)  GU C 270 E dell'11.11.2003, pag. 7.

(5)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0358

Agenzia ferroviaria europea ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (Regolamento sull'agenzia) (PE-CONS 3640/2004 — C5-0155/2004 — 2002/0024(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e le pertinenti dichiarazioni della Commissione al riguardo (PE-CONS 3640/2004 — C5-0155/2004),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 23)) (2),

vista la sua posizione in seconda lettura (3) sulla posizione comune del Consiglio (4),

visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2003) 719 — C5-0588/2003) (5),

visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

visto l'articolo 83 del suo regolamento,

vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0244/2004),

1.

approva il progetto comune e ricorda la dichiarazione della Commissione al riguardo;

2.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 135.

(2)  GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 323.

(3)  Testi approvati del 23.10.2003, P5_TA(2003)0456.

(4)  GU C 270 E dell'11.11.2003, pag. 48.

(5)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0359

Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2004

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 (8539/2004 — C5-0167/2004 — 2004/2026(BUD))

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, quale adottato in via definitiva il 18 dicembre 2003 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (3),

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (4),

vista la decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (5),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 6/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 presentato dalla Commissione il 17 marzo 2004 (SEC(2004) 321),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, che il Consiglio ha stabilito il 21 aprile 2004 (8539/2004 — C5-0167/2004),

visti l'articolo 92 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0259/2004),

A.

considerando che lo scopo del bilancio rettificativo è di istituire la nuova linea di bilancio 06 01 04 30 «Agenzia esecutiva per il programma Energia intelligente»,

B.

considerando che in questa nuova linea di bilancio confluiranno stanziamenti da altre linee di bilancio per il programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: programma «Energia intelligente per l'Europa»,

C.

considerando che l'avvio dell'attività operativa dell'agenzia è previsto per il maggio 2004,

D.

considerando che la sovvenzione destinata all'agenzia per il 2004 è stimata a 2 770 000 EUR,

1.

accoglie con favore l'impegno della Commissione di informare previamente il Parlamento in merito all'istituzione di qualsiasi agenzia esecutiva;

2.

approva il codice di condotta relativo all'istituzione di un'agenzia esecutiva approvato dalla Commissione con lettera del 20 aprile 2004 e figurante in allegato alla presente risoluzione;

3.

approva il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2004 senza modifiche;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione accompagnata dal relativo allegato al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 53 del 23.2.2004.

(3)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(4)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(5)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29.

ALLEGATO

Codice di condotta relativo all'istituzione di un'agenzia esecutiva

1. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), e dell'articolo 54, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), la Commissione dichiara la propria intenzione di istituire un'agenzia esecutiva nella motivazione della sua proposta di atto giuridico del programma stesso.

2. La Commissione decide sull'istituzione di un'agenzia esecutiva sulla base della sua valutazione dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio.

3. L'autorità di bilancio è informata dei risultati di detta valutazione e della spesa almeno sei settimane prima che la Commissione adotti la decisione definitiva di istituire tale agenzia. La Commissione riesamina la sua proposta qualora, entro tale periodo, uno dei rami dell'autorità di bilancio sollevi obiezioni debitamente motivate sull'istituzione dell'Agenzia.

4. Quando la Commissione prevede di istituire un'agenzia esecutiva, essa ne informa l'autorità di bilancio, conformemente alla procedura di bilancio e nel rispetto del principio di trasparenza. L'agenzia esecutiva deve formare oggetto di una scheda finanziaria specifica, che includa elementi quantificati ove la Commissione esponga i motivi per cui reputa opportuno istituire un'agenzia che la coadiuvi nell'attuazione del relativo programma. Tale scheda riporta in particolare:

a.

le risorse necessarie al funzionamento dell'agenzia esecutiva, sia in termini di stanziamenti sia in termini di personale;

b.

la previsione dei comandi di funzionari della Commissione presso l'agenzia esecutiva;

c.

le risorse amministrative rese disponibili con il trasferimento di compiti dai servizi della Commissione all'agenzia esecutiva e la riassegnazione delle risorse umane;

d.

il conseguente reimpiego nella tabella dell'organico della Commissione, ivi incluso il numero di posti vacanti;

e.

l'impatto della creazione dell'agenzia sulle rubriche 3 [4] e 5 delle prospettive finanziarie;

f.

i vantaggi della delega di compiti di esecuzione a un'agenzia esecutiva rispetto alla gestione diretta da parte dei servizi della Commissione;

g.

un progetto di tabella dell'organico per grado e per categoria;

h.

la parte del programma gestito internamente e la parte delegata a un'agenzia esecutiva;

5. È opportuno che il costo amministrativo totale del programma, incluse le spese interne e di gestione per l'agenzia esecutiva (capitolo 01), venga esaminato caso per caso e sia proporzionato ai compiti previsti nel programma interessato.

6. La Commissione propone, quale parte della procedura annuale di bilancio, la sovvenzione annuale al bilancio operativo dell'agenzia. Tale sovvenzione è iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea. La voce nel bilancio può essere corredata di osservazioni di bilancio, quali i riferimenti all'atto di base e tutte le adeguate spiegazioni sulla natura e la destinazione degli stanziamenti, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3). A norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 58/2003, la tabella dell'organico dell'agenzia esecutiva durante l'esercizio finanziario interessato è approvata dall'autorità di bilancio e pubblicata in allegato alla sezione III — Commissione — del bilancio generale dell'Unione europea.

7. La Commissione indica con regolarità le sue previsioni (SPA, PPB) per le nuove agenzie esecutive.

8. È opportuno che la Commissione fornisca all'autorità di bilancio il progetto di bilancio operativo e la relazione annuale di attività dell'agenzia esecutiva nonché una relazione di valutazione dopo 3 anni.


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag.1.

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

P5_TA(2004)0360

Democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 975/1999 che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (COM(2003) 639 — C5-0507/2003 — 2003/0250(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 639) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 179, paragrafo 1, e 181, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0507/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per i bilanci (A5-0279/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che la scheda finanziaria allegata alla proposta della Commissione sia compatibile con il massimale della rubrica 4 delle prospettive finanziarie senza limitare altre politiche;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0250

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2004 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179, paragrafo 1, e 181 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'azione della Comunità per la promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, illustrata nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dell'8 maggio 2001 intitolata «Il ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi» (3), deve proseguire oltre il 2004. Il regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999  (4) si è dimostrato uno strumento giuridico idoneo ad attuare il sostegno tecnico e finanziario della Comunità alle attività a favore dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi in via di sviluppo e in altri paesi terzi nel perseguimento degli obiettivi globali in questo campo. Poiché però la validità di detto regolamento termina il 31 dicembre 2004, è necessario prorogarla.

(2)

In base al rapporto tra gli importi di riferimento finanziario figuranti nel regolamento (CE) n. 975/1999 e gli stanziamenti indicativi per i diritti dell'uomo e la democrazia fino al 2006, nel regolamento in questione dovrebbe essere inserito, per il periodo di proroga del programma, un quadro finanziario esteso ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (5).

(3)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 975/1999 relative alle procedure di attuazione dell'aiuto dovrebbero essere conformate ai requisiti giuridici previsti dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) per quanto riguarda la realizzazione delle missioni di osservazione elettorale dell'UE.

(4)

La tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi e le irregolarità sono parte integrante del regolamento (CE) n. 975/1999. In particolare, gli accordi e i contratti conclusi in applicazione di detto regolamento devono autorizzare la Commissione ad eseguire le misure previste nel regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (7).

(5)

Devono essere adottate le misure necessarie all'attuazione del regolamento (CE) n. 975/1999, conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione  (8);

(6)

Il regolamento (CE) n. 975/1999 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 975/1999 è modificato come segue:

1)

Al paragrafo 2 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

« h)

il sostegno agli sforzi volti a promuovere la costituzione di associazioni di paesi democratici nell'ambito degli organi delle Nazioni Unite, delle agenzie specializzate e delle organizzazioni regionali. »

2)

All'articolo 4, alla fine del primo paragrafo è aggiunta la frase seguente:

« Nel caso di missioni osservative UE per le elezioni e le procedure ‹amicus curiae›, le persone fisiche possono essere ammesse al sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento.»

3)

All'articolo 5, la prima fase è sostituita dal testo seguente:

«Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità i partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1, prima frase, che abbiano la loro sede principale in un paese terzo beneficiario dell'aiuto della Comunità ai sensi del presente regolamento o in uno Stato membro della Comunità»

4)

All'articolo 7, il terzo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

«Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento è fornito sotto forma di sovvenzioni o di contratti. Nel quadro delle azioni di cui all'articolo 2 i membri delle missioni di osservazione elettorale dell'UE retribuiti sugli stanziamenti relativi ai diritti dell'uomo e alla democratizzazione sono selezionati in conformità di procedure stabilite dalla Commissione»

5)

All'articolo 10, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il quadro finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2005-2006 è di 134 milioni di euro»

6)

Il testo degli articoli 11 e 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

1.   La Commissione adotta il quadro di programmazione e identificazione delle attività della Comunità.

Tale quadro consiste in particolare in:

a)

programmi indicativi pluriennali e aggiornamenti annuali di tali programmi,

b)

programmi di lavoro annuali.

In situazioni particolari, possono essere approvate misure non previste nel programma di lavoro annuale.

2.     La Commissione elabora una relazione annuale che illustra la programmazione per l'anno prossimo per regione e per settore e in seguito riferisce in merito all'attuazione al Parlamento europeo.

La Commissione è responsabile della gestione e adattamento, conformemente al presente regolamento e alle esigenze di flessibilità, dei programmi di lavoro annuali definiti nel quadro generale dei programmi indicativi pluriennali. Tali decisioni rispecchiano le priorità e le principali preoccupazioni dell'Unione europea relativamente al consolidamento della democrazia, allo Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e sono determinate dalla natura speciale dei programmi. La Commissione tiene il Parlamento europeo pienamente informato sulle procedure.

3.   La Commissione attua le azioni comunitarie di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti, in particolare quelle previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9) .

Articolo 12

1.   Gli strumenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1 sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Qualora le modifiche dei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) non superino il 20 % dell'importo totale assegnato ai programmi o non cambino sostanzialmente la natura dei progetti o programmi in essi contenuti, tali modifiche sono adottate dalla Commissione, che ne informa il comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

2.   Fatto salvo l'articolo 14, le decisioni di finanziamento di progetti e programmi non figuranti nei programmi di lavoro annuali e relative ad un importo superiore a 1 milione di euro sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

7)

All'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10) , tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima decisione.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di 30 giorni.

8)

La seconde frase dell'articolo 15 è soppressa.

9)

Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

Ogni accordo o contratto concluso ai sensi del presente regolamento prevede espressamente che la Commissione e la Corte dei conti possano esercitare i loro poteri di controllo relativi ai documenti e alle sedi nei confronti di tutti gli appaltatori e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari. Si applica il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (11) .

10)

All'articolo 20, secondo comma, la data del «31 dicembre 2004» è sostituita con la data «31 dicembre 2006».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ...

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2004.

(3)  COM(2001) 252 definitivo.

(4)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

(11)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2

P5_TA(2004)0361

Capitali europee della cultura (dal 2005 al 2019) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019 (COM(2003) 700 — C5-0548/2003 — 2003/0274(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 700) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 151, paragrafo 5, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0548/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0148/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0274

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione Capitale europea della cultura per gli anni dal 2005 al 2019 (4) intende valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee e contribuire a migliorare la conoscenza reciproca tra i cittadini europei.

(2)

L'allegato della decisione n. 1419/1999/CE indica l'ordine cronologico secondo il quale gli Stati membri possono presentare la loro candidatura a questa manifestazione. Detto allegato è limitato agli Stati membri dell'Unione europea al momento dell'adozione della decisione, il 25 maggio 1999.

(3)

L'articolo 6 della decisione n. 1419/1999/CE prevede una possibilità di revisione di questa decisione, in particolare in vista del futuro allargamento dell'Unione europea.

(4)

Tenuto conto del prossimo allargamento, occorre dare entro breve termine la possibilità ai futuri Stati membri di presentare le candidature di città alla manifestazione «Capitale europea della cultura», senza sconvolgere l'ordine previsto per gli attuali Stati membri, in modo che a partire dal 2009 e fino alla fine della presente azione comunitaria, possano essere designate ogni anno due capitali negli Stati membri.

(5)

La decisione n. 1419/1999/CE deve essere modificata di conseguenza.

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 1419/1999/CE è modificata come segue:

(1)

È aggiunto il seguente considerando 12 bis:

« (12 bis) Considerando che occorre tener conto delle conseguenze finanziarie della presente decisione in modo tale da garantire un finanziamento comunitario sufficiente e appropriato per la designazione di due «Capitali europee della cultura»; »

(2)

All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Le città degli Stati membri sono designate «Capitali europee della cultura» in base ad un sistema di rotazione, secondo l'ordine dell'elenco figurante nell'allegato I. Fino al 2008 compreso, la designazione va a una città dello Stato membro indicato nell'elenco. A partire dal 2009, la designazione va a una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell'elenco. L'ordine cronologico previsto nell'allegato I può essere modificato di comune accordo tra gli Stati membri interessati. Ciascuno Stato membro interessato presenta, a turno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissionee e al Comitato delle regioni un elenco con la candidatura di almeno due città, o di una, qualora lo Stato membro non sia in grado di designarne altre . Questa presentazione avviene entro quattro anni prima dell'inizio della manifestazione. Essa è accompagnata da una eventuale raccomandazione dello Stato membro interessato.»

(3)

All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2.     A partire dal 2010 la Commissione riunisce ogni anno una giuria chiamata a elaborare una relazione sulle candidature presentate, in funzione dei periodi di tempo, degli obiettivi e delle caratteristiche della presente azione. Tale giuria è composta di alte personalità indipendenti, nel numero di sette, esperte nel settore culturale, di cui due designate dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e una dal Comitato delle regioni. In ciascun caso la giuria verifica la qualità della candidatura, la dimensione europea del programma e la validità delle strutture disponibili per l'attuazione del progetto proposto. La giuria presenta la sua relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. »

(4)

All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3.     Il Consiglio, che delibera su raccomandazione della Commissione, designa ufficialmente la città prescelta come «Capitale europea della cultura» per l'anno indicato nella sua candidatura. A partire dal 2009 il Parlamento europeo può inviare un parere alla Commissione sulle candidature entro tre mesi dalla ricezione della relazione. Il Consiglio, che delibera su raccomandazione della Commissione redatta alla luce del parere del Parlamento europeo e della relazione della giuria, designa ufficialmente le città prescelte come «Capitali europee della cultura» per l'anno indicato nella loro candidatura. »

(5)

L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 6

La Commissione elabora ogni anno una relazione di valutazione sui risultati della manifestazione dell'anno precedente, corredata da un'analisi realizzata dagli organizzatori di detta manifestazione. Tale relazione è presentata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni. La Commissione presenterà, in tempo utile per la revisione della presente decisione, le proposte ritenute necessarie al corretto svolgimento della presente azione, soprattutto in vista dell'allargamento dell'Unione europea. »

(6)

L'allegato I è sostituito dal testo figurante all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a partire dall'entrata in vigore del trattato di adesione del 2003.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ...

(2)  GU C ...

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2004.

(4)  GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 1.

ALLEGATO I

ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A «CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA»

2005

Irlanda

 

2006

Grecia (1)

 

2007

Lussemburgo

 

2008

Regno Unito

 

2009

Austria

Lituania

2010

Germania

Ungheria

2011

Finlandia

Estonia

2012

Portogallo

Slovenia

2013

Francia

Slovacchia

2014

Svezia

Lettonia

2015

Belgio

Repubblica ceca

2016

Spagna

Polonia

2017

Danimarca

Cipro

2018

Paesi Bassi (1)

Malta

2019

Italia

 


(1)  Il Consiglio Cultura/Audiovisivo nella sua riunione del 28 maggio 1998 ha preso nota dello scambio di posizioni realizzato tra la Grecia ed i Paesi Bassi, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione n. 1419/1999/CE.

P5_TA(2004)0362

Quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (COM(2003) 796 — C5-0648/2003 — 2003/0307(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 796) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 149 e 150 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0648/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0247/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0307

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

Visto il parere del Comitato delle Regioni (3),

Deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

Considerando quanto segue:

(1)

Una maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze agevolerà, in tutta Europa, la mobilità ai fini dell'apprendimento permanente, contribuendo così ad un'istruzione e formazione di qualità, e faciliterà inoltre la mobilità tra i vari paesi ed i vari settori nel campo dell'occupazione.

(2)

Il piano di azione per la mobilità approvato dal Consiglio europeo di Nizza del 7 e 8 dicembre 2000 e la raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (5), raccomandano di generalizzare l'utilizzazione di documenti volti a facilitare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, nell'intento di creare uno spazio europeo delle qualifiche. Nel piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità (COM(2002) 72 def.) si chiede la messa a punto di strumenti atti a rafforzare la trasparenza e la trasferibilità delle qualifiche, onde agevolare la mobilità all'interno dei settori e fra di essi. Anche il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha invitato a intraprendere ulteriori azioni per introdurre strumenti volti a garantire la trasparenza dei diplomi e delle qualifiche. La risoluzione del Consiglio del 3 giugno 2002 sulle competenze e la mobilità (6) e la risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente (7) chiedono una maggiore cooperazione, intesa tra l'altro ad elaborare un quadro per la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche basato sugli strumenti esistenti.

(3)

La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e di formazione professionale (8) chiede che venga aumentata la trasparenza nell'istruzione e nella formazione professionale tramite l'applicazione e la razionalizzazione degli strumenti e delle reti d'informazione, compresa l'integrazione degli strumenti esistenti in un quadro unico. Tale quadro dovrebbe essere costituito da un portafoglio di documenti con un'unica denominazione e un unico logo , dovrebbe essere supportato da sistemi d'informazione adeguati e promosso mediante forti iniziative a livello europeo e nazionale.

(4)

Negli ultimi anni sono stati messi a punto numerosi strumenti, sia a livello comunitario sia internazionale, per aiutare i cittadini europei a meglio comunicare le proprie qualifiche e competenze ogniqualvolta cercano un'occupazione o chiedono di essere ammessi a un programma di insegnamento. Si tratta in particolare: del modello comune europeo per i curriculum vitae (CV) proposto dalla raccomandazione 2002/236/CE della Commissione (9), dell'11 marzo 2002, del Supplemento al diploma di cui ha raccomandato l'uso la Convenzione «on the Recognition of Qualifications concerning higher Education in the European Region» adottata a Lisbona l'11 aprile 1997, di Europass-Formazione, istituito dalla decisione 1999/51/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato (10), del Supplemento al certificato e del Portafoglio europeo delle lingue messi a punto dal Consiglio d'Europa. Il quadro unico dovrebbe comprendere tali strumenti.

(5)

Nel quadro unico dovrebbero poter confluire in futuro altri documenti che rispondano alla stessa finalità. In particolare il quadro unico dovrebbe essere ampliato quanto prima possibile per includere uno strumento volto a registrare le competenze del suo titolare nel settore delle tecnologie dell'informazione.

(6)

Fornire un'informazione e un orientamento di qualità costituisce un fattore importante se si vuole migliorare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze. I servizi e le reti esistenti svolgono già un ruolo prezioso, che potrebbe essere valorizzato mediante una cooperazione più stretta, anche per conferire un maggiore valore aggiunto all'azione comunitaria.

(7)

È pertanto necessario garantire la coerenza e la complementarità tra le iniziative attuate a norma della presente decisione e altri strumenti, politiche ed iniziative in materia. Tra questi ultimi rientrano, a livello comunitario, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) istituito dal regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (11), la Fondazione europea per la formazione professionale istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90 (12), la Rete dei servizi europei dell'occupazione (EURES) istituita dalla decisione 2003/8/CE della Commissione (13). Analogamente, a livello internazionale, vi è la Rete europea dei Centri nazionali di formazione per il riconoscimento delle qualifiche accademiche (ENIC) creata dal Consiglio d'Europea e dall'Unesco.

(8)

Il documento Europass-Formazione istituito dalla decisione 1999/51/CE dovrebbe pertanto essere sostituito da un documento analogo di più ampia portata, nel quale si potranno registrare tutti i periodi di mobilità transnazionale ai fini dell'apprendimento effettuati in tutta Europa, a qualsiasi livello e con qualsiasi finalità, e che soddisfano determinati criteri qualitativi.

(9)

Il progetto Europass dovrebbe essere attuato da organismi nazionali, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14).

(10)

Dovrebbe essere consentita la partecipazione degli Stati aderenti, dei paesi terzi partecipanti allo Spazio economico europeo e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, conformemente alle disposizioni previste negli strumenti che disciplinano le relazioni tra la Comunità europea e tali paesi. I cittadini di paesi terzi residenti nell'Unione europea dovrebbero poterne egualmente beneficiare.

(11)

Le parti sociali svolgono un ruolo importante in relazione alla presente decisione e dovrebbero essere coinvolte nella relativa attuazione. Il Comitato consultivo per la formazione professionale, composto dai rappresentanti delle parti sociali e delle autorità nazionali degli Stati membri, dovrebbe essere regolarmente informato sull'attuazione della presente decisione. Le parti sociali a livello dell'Unione europea avranno un ruolo particolare nelle iniziative settoriali in materia di trasparenza, che a tempo debito potrebbero essere incorporate nel quadro di Europass.

(12)

Poiché gli scopi dell'azione prospettata non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle loro dimensioni e dei loro effetti, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

La decisione 1999/51/CE del Consiglio deve essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione istituisce un quadro comunitario per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l'istituzione di un portafoglio personale e coordinato di documenti, denominato Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per meglio comunicare e presentare le proprie qualifiche e competenze in tutta Europa.

L'utilizzazione di Europass o di qualsiasi documento Europass non impone obblighi né conferisce diritti, tranne quelli stabiliti nella presente decisione.

Articolo 2

Documenti Europass

I documenti Europass sono i seguenti:

a)

il Curriculum vitae europeo (in prosieguo CV europeo) di cui all'articolo 3;

b)

i documenti di cui agli articoli da 4 a 7;

c)

altri eventuali documenti approvati dalla Commissione quali documenti Europass, previa consultazione delle Agenzie nazionali Europass di cui all'articolo 9.

Sui documenti Europass figura il logo Europass.

Articolo 3

Curriculum vitae europeo

Il CV europeo dà ai cittadini la possibilità di presentare in modo chiaro e completo le informazioni relative alle loro qualifiche e competenze.

Il CV europeo figura nell'Allegato I.

Articolo 4

Mobilipass

Il «MobiliPass» registra i periodi di apprendimento seguiti dai cittadini in un paese diverso da quello di appartenenza.

Il «MobiliPass» figura nell'allegato II.

Articolo 5

Supplemento al diploma

Il Supplemento al diploma fornisce informazioni sui risultati conseguiti dal titolare nel suo paese a livello di istruzione superiore.

Il supplemento al diploma figura nell'Allegato III.

Articolo 6

Portafoglio europeo delle lingue

Il portafoglio europeo delle lingue registra le conoscenze linguistiche del titolare.

Il portafoglio europeo delle lingue figura nell'Allegato IV.

Articolo 7

Supplemento al certificato

Il Supplemento al certificato descrive le competenze e le qualifiche che corrispondono a un determinato certificato di formazione professionale.

Il supplemento al certificato figura nell'Allegato V.

Articolo 8

Europass su Internet

Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione e le competenti autorità nazionali cooperano alla creazione e alla gestione di un sistema d'informazione Europass basato su Internet, alcune parti del quale sono gestite a livello europeo e altre a livello nazionale.

Il sistema d'informazione a supporto del quadro Europass è descritto nell'Allegato VI.

Articolo 9

Agenzie nazionali Europass

1.   Ogni Stato membro designa un'Agenzia nazionale Europass (ANE), competente a livello nazionale per il coordinamento di tutte le attività relative alla presente decisione e che sostituisce o potenzia , se del caso, gli organismi che svolgono attualmente attività analoghe.

È istituita una rete europea di ANE. Le attività della rete sono coordinate dalla Commissione.

2.   Le ANE svolgono in particolare i seguenti compiti:

a)

coordinare, in collaborazione con gli organismi nazionali competenti, o eventualmente eseguire le attività necessarie per mettere a disposizione o rilasciare i documenti Europass;

b)

creare e gestire il sistema d'informazione nazionale, a norma dell'articolo 8;

c)

promuovere l'utilizzazione di Europass, anche mediante servizi basati su Internet;

d)

garantire, in collaborazione con gli organismi competenti, che vengano messi a disposizione dei singoli cittadini informazioni e orientamenti adeguati su Europass e i relativi documenti;

e)

fornire ai cittadini informazioni e orientamenti sulle opportunità di apprendimento in tutta Europa, sulla struttura dei sistemi d'istruzione e di formazione e su altri aspetti relativi alla mobilità ai fini dell'apprendimento, in particolare mediante uno stretto coordinamento con i competenti servizi della Comunità , e mettere a disposizione dei cittadini una guida alla mobilità;

f)

gestire, a livello nazionale, i contributi finanziari comunitari per tutte le attività collegate alla presente decisione;

g)

partecipare alla rete europea, coordinata dalla Commissione.

3.   L'Agenzia nazionale Europass (ANE) agisce in veste di organismo esecutivo conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 10

Compiti della Commissione e degli Stati membri

La Commissione e gli Stati membri svolgono i seguenti compiti:

a)

garantire un'azione di promozione e d'informazione adeguata a livello europeo e nazionale che includa cittadini, insegnanti, formatori e parti sociali, comprese le PMI , sostenendo ed eventualmente completando le iniziative delle ANE;

b)

garantire una cooperazione adeguata, al livello più opportuno, con i servizi competenti ed in particolare il servizio EURES e altri competenti servizi della Comunità;

c)

adottare iniziative per promuovere le pari opportunità, in particolare mediante un'azione di sensibilizzazione di tutti i soggetti interessati;

d)

garantire che le parti sociali vengano coinvolte nell'attuazione della presente decisione;

e)

garantire che, nell'ambito di tutte le attività collegate all'attuazione della presente decisione, vengano pienamente rispettate le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di elaborazione di dati personali e di protezione della vita privata.

Articolo 11

Compiti della Commissione

1.   La Commissione garantisce, in cooperazione con gli Stati membri, la coerenza globale delle azioni realizzate in esecuzione della presente decisione con altri strumenti, politiche e azioni della Comunità in materia, in particolare nel campo dell'istruzione, della formazione professionale, dei giovani, dell'occupazione, dell'inclusione sociale, della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

2.   Nell'attuare la presente decisione, la Commissione si avvale dell'assistenza del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), a norma del regolamento (CEE) n. 337/75.

Alle stesse condizioni e nei settori pertinenti è istituito un coordinamento, sotto l'egida della Commissione, con la Fondazione europea per la formazione professionale, a norma del regolamento (CEE) n. 1360/90.

3.   La Commissione informa regolarmente il Comitato consultivo per la formazione professionale in merito all'attuazione delle presente decisione.

Articolo 12

Paesi partecipanti

Possono partecipare alle attività di cui alla presente decisione gli Stati aderenti e i paesi terzi che partecipano allo Spazio economico europeo (SEE), a norma delle disposizioni di cui all'accordo SEE.

Possono altresì partecipare i paesi candidati all'adesione all'Unione europea, a norma delle disposizioni previste dai rispettivi accordi europei.

Articolo 13

Valutazione

Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione e in seguito ogni quattro anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della stessa, basata su una valutazione effettuata da un organismo indipendente e sulla consultazione delle parti sociali .

Articolo 14

Disposizioni finanziarie

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio, entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Le spese derivanti dalla presente decisione risultano dall'allegato VII.

Articolo 15

Abrogazione

La decisione 1999/51/CE è abrogata.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ...

(2)  GU C ...

(3)  GU C ...

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2004.

(5)  GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.

(6)  GU C 162 del 6.7.2002, pag. 1.

(7)  GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.

(8)  GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

(9)  GU L 79 del 22.3.2002, pag. 66.

(10)  GU L 17 del 22.1.1999, pag. 45.

(11)  GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 41).

(12)  GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1648/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22).

(13)  GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16.

(14)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

ALLEGATO I

IL CURRICULUM VITAE EUROPEO (CV)

1.   Descrizione

1.1.

Il CV europeo si basa sul formato comune europeo per il curriculum vitae introdotto con la raccomandazione 2002/236/CE della Commissione dell'11 marzo 2002 (C(2002) 516).

Esso mette a disposizione dei singoli cittadini un modello per presentare in modo sistematico, cronologico e flessibile le proprie qualifiche e competenze. Esso fornisce inoltre indicazioni specifiche sulle varie sezioni e una serie di direttive, nonché esempi per aiutare i cittadini a compilare il CV.

1.2.

Il CV europeo è organizzato in varie voci per la presentazione di:

informazioni su dati personali, competenze linguistiche, esperienza di lavoro e risultati educativi e formativi;

altre competenze dell'interessato, con particolare attenzione per le capacità tecniche, organizzative, artistiche e relazionali;

ulteriori informazioni, che possono essere aggiunte al CV sotto forma di uno o più allegati.

1.3.

Il CV europeo è un documento personale che contiene autocertificazioni del singolo cittadino.

1.4.

Il template è assai dettagliato, ma spetta al singolo cittadino decidere quali sezioni compilare. Coloro che compilano il formulario elettronico — scaricandolo oppure on line — debbono poter eliminare le sezioni che non intendono compilare. Ad esempio una persona che non vuole indicare il proprio sesso o che non ha capacità o competenze tecniche specifiche da indicare deve poter eliminare le sezioni corrispondenti, in modo che non appaiano in bianco sullo schermo o nella versione stampata.

1.5.

Il CV europeo costituisce il cardine del quadro unico: il portafoglio Europass di un cittadino comprenderà il CV europeo compilato dallo stesso e uno o più altri documenti Europass, in funzione delle esperienze formative e professionali specifiche dell'interessato. Il formulario elettronico del CV europeo deve consentire di inserire link che rimandano dalle sue sezioni ai documenti Europass pertinenti, ad esempio dalla sezione istruzione e formazione al supplemento al diploma o al supplemento al certificato.

1.6.

Nel gestire il CV europeo, in particolare in forma elettronica, le autorità competenti devono adottare, conformemente all'articolo 10, lettera e) della presente decisione, le misure necessarie per garantire che siano pienamente rispettate le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di elaborazione dei dati personali e di protezione della vita privata.

2.   Struttura comune del CV europeo

Nel riquadro figura il modello per la struttura ed il testo del CV europeo. La presentazione della versione elettronica e della versione cartacea, come pure eventuali modifiche della struttura e del testo, verranno concordate dalla Commissione con le autorità nazionali competenti.

Il testo in italico serve d'ausilio per la compilazione del documento.

(Logo Europass)CURRICULUM VITAE EUROPEOINFORMAZIONI PERSONALIL'interessato può decidere quali sezioni compilareNome COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomiIndirizzo Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paeseTelefonoFaxE-mailNazionalitàData di nascita Giorno, mese, annoSessoPROFILO PROFESSIONALEESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da — a) Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da — a) Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo.

Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALIAcquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficialiPrima lingua Indicare prima linguaAltre lingue Indicare la lingua

Comprensione

Scrittura Indicare il livello: vedi istruzioni.

Ascolto Indicare il livello: vedi istruzioni.

Capacità di espressione orale

Conversazione Indicare il livello: vedi istruzioni.

Presentazione Indicare il livello: vedi istruzioni.

Capacità di scrittura Indicare il livello: vedi istruzioni.

Capacità e competenze relazionaliVivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad esempio cultura e sport), ecc. Descrivere tali competenze ed indicare dove sono state acquisite.Capacità e competenze organizzativeAd es. Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad esempio cultura e sport), a casa, ecc. Descrivere tali competenze ed indicare dove sono state acquisite.Capacità e competenze informaticheElaborazione testi Word ed altre applicazioni, interrogazione base dati, dimestichezza con Internet, capacità avanzate (programmazione, ecc.). Descrivere tali competenze ed indicare dove sono state acquisite.Capacità e competenze tecnicheCon determinati tipi di attrezzature, macchinari, ecc., diversi da computer Descrivere tali competenze ed indicare dove sono state acquisite.Capacità e competenze artisticheMusica, scrittura, disegno, ecc. Descrivere tali competenze ed indicare dove sono state acquisite.Altre capacità e competenzeCompetenze non precedentemente indicate. Descrivere tali competenze ed indicare dove sono state acquisite.Patente o patentiIndicare se si possiede o meno una patente di guida e, in caso affermativo, per quale categoria di veicoli.Ulteriori informazioniInserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.AllegatiSe del caso, enumerare gli allegati al CV.

ALLEGATO II

IL MOBILIPASS

1.   Descrizione

1.1.

Il «MobiliPass» serve a registrare, mediante un formato comune europeo, un percorso europeo di apprendimento, quale definito alla sezione 1.2.

È un documento personale che attesta il percorso europeo di apprendimento specifico seguito dal titolare.

Esso aiuterà l'interessato/l'interessata a meglio presentare le esperienze acquisite, soprattutto in termini di competenze.

1.2.

Un percorso di apprendimento europeo è il periodo di apprendimento trascorso da una personadi qualsiasi età, livello d'istruzione, situazione professionale — in un altro paese e che:

rientra nell'ambito di un programma comunitario nel settore dell'istruzione e della formazione, oppure

soddisfa tutti i criteri qualitativi seguenti:

il periodo in un altro paese rientra in un'iniziativa di apprendimento basata nel paese di provenienza della persona interessata;

l'organismo responsabile dell'iniziativa di apprendimento nel paese di provenienza (organismo di provenienza) stipula con l'organismo di accoglienza e presenta all'Agenzia Europass nazionale (o l'organismo preposto a gestire i MobiliPass) del paese di provenienza un accordo scritto sui contenuti, obiettivi e durata del percorso di apprendimento europeo, assicurandosi che la persona interessata disponga della preparazione linguistica adeguata e designando un tutore nel paese di accoglienza, incaricato di assistere, informare, guidare e seguire la persona interessata;

ove opportuno, l'organismo di provenienza e l'organismo di accoglienza collaborano nel fornire alla persona interessata le informazioni appropriate sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, sul diritto del lavoro, sulle misure in materia di parità e sulle altre disposizioni inerenti al lavoro vigenti nel paese di accoglienza;

ognuno dei paesi interessati deve essere uno Stato membro dell'Unione europea o un paese EFTA/SEE.

1.3.

Il MobiliPass è compilato dall'organismo di provenienza o di accoglienza che partecipa al progetto di mobilità, in una lingua concordata tra gli stessi e la persona interessata.

Coloro cui viene rilasciato un MobiliPass hanno diritto di chiederne la traduzione in una seconda lingua, scelta tra le lingue dell'organismo di provenienza e di accoglienza e una terza lingua. Nel caso in cui l'interessato opti per una terza lingua, spetta all'organismo di provenienza provvedere alla traduzione.

1.4.

Il MobiliPass contiene informazioni personali (vedasi successivo punto 2).

Il nome della persona cui viene rilasciato il MobiliPass è l'unica informazione obbligatoria a carattere personale. L'organismo che compila il MobiliPass può completare le altre sezioni relative alle informazioni personali solamente se la persona interessata è d'accordo.

La sezione «Qualifiche» non è obbligatoria, visto che non tutte le iniziative di istruzione o formazione consentono di ottenere una qualifica formale.

La compilazione del MobiliPass in forma elettronica — sia scaricando il formulario che on line — deve consentire di eliminare le sezioni che non sono state compilate, in modo che non risultino sezioni in bianco sullo schermo o nella versione stampata.

1.5.

È compito dell'Agenzia nazionale Europass garantire che:

i documenti MobiliPass vengano rilasciati solamente per attestare i percorsi europei di apprendimento;

tutti i documenti MobiliPass siano compilati in forma elettronica;

il MobiliPass sia rilasciato agli interessati anche su supporto cartaceo, utilizzando una custodia specialmente concepita in collaborazione con la Commissione.

1.6.

Nel gestire il MobiliPass, in particolare in forma elettronica, le autorità competenti devono adottare, conformemente all'articolo 10, lettera e) della presente decisione, le misure adeguate assicurandosi che siano pienamente rispettate tutte le disposizioni comunitarie nazionali vigenti in materia di elaborazione di dati personali e di protezione della vita privata.

2.   Formato comune del MobiliPass

Nel riquadro sottostante figurano la struttura e il testo del MobiliPass. La presentazione della versione cartacea ed elettronica, come pure eventuali modifiche della struttura e del testo, saranno concordate dalla Commissione con le autorità nazionali competenti.

Ogni voce del testo è numerata, per agevolarne il recupero ai fini di un glossario plurilingue. Il testo in italico deve servire da ausilio per la compilazione del documento. Le sezioni contrassegnate con un asterisco (*) non sono obbligatorie.

(Logo Europass)MOBILIPASS

(1)

Il presente MobiliPass è rilasciato a

(2)

Nome e cognome dell'interessato

(3)

Da

(4)

Organismo che ha organizzato l'iniziativa di apprendimento nel paese di provenienza

(5)

il data gg/mm/aaaa

(6)

Firma/bollo (firma e bollo dell'organismo che rilascia il documento)

(7)

Informazioni personali

(8)

Cognome

(9)

Nome/altri nomi

(10)

Firma

(11)

* Indirizzo Strada, numero civico, codice postale, città, paese

(12)

* E- mail, telefono, ecc.

(13)

* Data di nascita gg/mm/aaaa

(14)

* Nazionalità

(15)

* Spazio per la fotografia

(16)

Percorso di apprendimento europeo

(17)

Iniziativa di istruzione o di formazione seguita e nel corso della quale è stato completato il percorso europeo

(18)

* Qualifica eventuale diploma, titolo o altro certificato conseguito a seguito dell'iniziativa

(19)

Durata del percorso europeo

(20)

Dal gg/mm/aaaa al ggd/mm/aaaa

(21)

Informazioni sull'organismo di accoglienza

(22)

Nome e funzione del tutore

(23)

Contenuto del percorso europeo

(24)

La presente sezione deve fornire eventuali precisazioni sull'istruzione o formazione seguita o sull'esperienza lavorativa acquisita durante il percorso e, se del caso, sulle capacità e competenza acquisite e sul metodo di valutazione.

(25)

Illustrare in che modo il percorso europeo ha migliorato:

(26)

La dimestichezza dell'interessato con le capacità e competenze tecniche specifiche relative a quel particolare settore della sua iniziativa d'istruzione o di formazione;

(27)

Le capacità linguistiche dell'interessato;

(28)

Le capacità e competenze relazionali dell'interessato, incluse in particolare quelle relative a esperienze interculturali ;

(29)

Le capacità e le competenze organizzative dell'interessato;

(30)

Altre capacità e competenze dell'interessato.

(31)

Firma dell'organismo di accoglienza e dell'interessato.

ALLEGATO III

IL SUPPLEMENTO AL DIPLOMA

1.   Descrizione

1.1.

Il supplemento al diploma (SD) è un documento che viene allegato ad un diploma di istruzione superiore e che consente a terzi — in particolare persone in un altro Stato — di valutare più agevolmente quello che il diploma comporta in termini di conoscenze e competenze acquisite.

A tal fine l'SD descrive la natura, il livello, il contesto, il contenuto e lo status degli studi effettuati e completati dal titolare del diploma originale al quale è allegato l'SD. Si tratta pertanto di un documento personale, che si riferisce ad una persona specifica.

1.2.

L'SD non sostituisce il diploma originale e non conferisce alcun diritto ad un riconoscimento ufficiale del diploma originale da parte delle autorità accademiche di altri paesi. Esso agevola invece una valutazione corretta del diploma originale, e può in tal modo servire ad ottenere il riconoscimento da parte delle autorità competenti o dei servizi di ammissione di istituti di formazione.

1.3.

L'SD è rilasciato dalle autorità nazionali competenti basandosi su un template messo a punto da un gruppo di lavoro congiunto tra la Commissione europea, il Consiglio d'Europa e l'UNESCO, che lo ha poi collaudato e perfezionato. L'SD è disponibile nelle 11 lingue ufficiali dell'Unione europea e costituisce uno strumento flessibile e non tassativo concepito per finalità pratiche, che può essere adeguato alle esigenze locali.

1.4.

L'SD si compone di otto sezioni, che identificano la persona in possesso della qualifica (1) e la qualifica stessa (2), forniscono informazioni sul livello della qualifica (3), sui contenuti e sui risultati conseguiti (4), sulla funzione della qualifica (5). Esso consente informazioni aggiuntive (6), la certificazione del supplemento (7) ed infine informazioni sul sistema di istruzione superiore nazionale (8). Tutte le otto sezioni devono essere compilate; in caso contrario, occorre motivare la mancata compilazione. Gli istituti debbono applicare all'SD le stesse procedure di autenticazione che per il diploma stesso.

1.5.

Nel gestire il supplemento al diploma, in particolare in forma elettronica, le autorità competenti debbono adottare, conformemente all'articolo 10, lettera e) della presente decisione, le misure adeguate per garantire che siano pienamente rispettate le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di elaborazione dei dati personali e di protezione della vita privata.

2.   Struttura comune del supplemento al diploma

Nel riquadro sottostante figura il modello comune e non vincolante relativo alla struttura e al testo del supplemento al diploma. La presentazione della versione cartacea e della versione elettronica verrà concordata con le autorità nazionali competenti.

(Logo Europass)SUPPLEMENTO AL DIPLOMA

1.

Dati anagrafici

1.1

Cognome

1.2

Nome

1.3

Data, luogo, paese di nascita

1.4

Numero o codice di identificazione dello studente

2.

Informazioni sul titolo di studio

2.1

Titolo di studio rilasciato (per esteso, abbreviazione)

Denominazione del titolo (per esteso, abbreviazione)

2.2

Classe o ambito disciplinare

2.3

Nome dell'istituzione che rilascia il titolo

2.4

Nome dell'istituzione che gestisce gli studi

2.5

Lingua o lingue di insegnamento/esame

3.

Informazioni sul livello del titolo di studio

3.1

Livello del titolo di studio

3.2

Durata normale del corso

3.3

Requisiti di ammissione

4.

Informazioni sul curriculum e sui voti

4.1

Didattica utilizzata

4.2

Requisiti per il conseguimento del titolo

4.3

Curriculum

4.4

Descrizione del sistema di votazione

4.5

Votazione finale

5.

Funzioni del titolo di studio

5.1

Accesso a studi ulteriori

5.2

Status professionale conferito dal titolo

6.

Altre informazioni

6.1

Altre informazioni

6.2

Altre fonti di informazione

7.

Certificazione del supplemento

Il presente supplemento al diploma si riferisce ai seguenti documenti originali

Funzionario

Timbro/sigillo

8.

Informazione sul sistema nazionale di istruzione superiore

8.1

Tipi di istituti e controllo istituzionale

8.2

Tipi di programmi e titoli rilasciati

8.3

Riconoscimento/accreditamento dei programmi e dei titoli

8.4

Organizzazione degli studi

8.4.1

Programmi integrati «lunghi» (ad un solo livello: one-tier): (diplomi, Magister Artium, Staatsprüfung)

8.4.2

Programmi di primo e secondo livello (two-tier): (Bakkalauereus/Bachelor — Magister /Master)

8.5

Specializzazioni

8.6

Dottorato

8.8

Sistema di valutazione

8.9

Accesso all'istruzione superiore

8.10

Fonti nazionali d'informazione

ALLEGATO IV

IL PORTAFOGLIO EUROPEO DELLE LINGUE

1.   Descrizione

1.1.

Il Portafoglio europeo delle lingue (PEL) messo a punto dal Consiglio d'Europa è un documento nel quale il discente può registrare i propri apprendimenti linguistici, nonché le esperienze e competenze culturali.

1.2.

Il PEL ha due funzioni: pedagogica e documentale.

Per quanto riguarda la prima, il PEL vuole motivare il discente a migliorare la propria abilità nel comunicare in varie lingue e a perseguire nuove esperienze di apprendimento e interculturali. Esso deve inoltre aiutare il discente a riflettere sui propri obiettivi di apprendimento, nonché a programmare le tappe di tale apprendimento promuovendone l'autonomia.

Per quanto riguarda la sua funzione documentale, l'obiettivo del PEL è di attestare le conoscenze linguistiche dell'interessato in modo completo, informativo, trasparente e attendibile. Esso consente al discente di fare un bilancio del livello di competenze conseguite in una o più lingue straniere e di informarne terzi in modo dettagliato e raffrontabile a livello internazionale. Vengono considerate tutte le competenze, siano esse acquisite all'interno del sistema formale d'istruzione che in altri contesti.

1.3.

Il PEL contiene:

un passaporto delle lingue che l'interessato aggiorna regolarmente. Vi sono descritte le sue competenze linguistiche secondo criteri comuni validi in tutta Europa;

una biografia linguistica dettagliata che descriva le esperienze dell'interessato per ciascuna delle lingue;

un dossier in cui presentare il materiale che illustra le competenze dichiarate;

Il Portafoglio europeo delle lingue è di proprietà del discente.

1.4.

Per tutti i Portafoglio è stata concordata una serie di principi e orientamenti comuni. Gli Stati membri del Consiglio d'Europa stanno mettendo a punto vari modelli, in funzione dell'età del discente e del contesto nazionale. Per poter recare il logo del Consiglio d'Europa tutti i modelli devono essere conformi ai principi stabiliti ed essere approvati dal Comitato validatore europeo. Qui di seguito figura il modello del Passaporto delle lingue, che costituisce la sezione del Porfolio da compilare secondo una struttura ben determinata.

1.5.

Nel gestire il Portafoglio europeo delle lingue, in particolare in forma elettronica, le autorità competenti debbono adottare, conformemente all'articolo 10, lettera e) della presente decisione, le misure necessarie per assicurarsi che siano pienamente rispettate le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di elaborazione dei dati personali e di protezione della vita privata.

2.   Struttura comune della sezione «Passaporto delle lingue» del Portafoglio europeo delle lingue

Nel riquadro sottostante figura il modello comune e non vincolante relativo alla struttura e al testo della sezione «Passaporto delle lingue» del Portafoglio europeo delle lingue. La presentazione della versione cartacea e della versione elettronica verrà concordata con le autorità nazionali competenti.

(Logo Europass)

PASSAPORTO DELLE LINGUE

Profilo delle competenze linguistiche

Lingua madre o lingue madri: [indicare]

Lingua

Produzione scritta

Interazione orale

Produzione orale

Lettura

Ascolto

Autovalutazione

 

 

 

 

 

(Ripetere il numero di volte necessario)

Sintesi dell'apprendimento linguistico e delle esperienze interculturali

Apprendimento linguistico e pratica in un paese o in una regione dove la lingua non è parlata

Lingua

1 anno al massimo

3 anni al massimo

5 anni al massimo

Più di 5 anni

Istruzione primaria/secondaria/professionale

 

 

 

 

Istruzione superiore

 

 

 

 

Istruzione adulti

 

 

 

 

Altri corsi

 

 

 

 

Utilizzazione regolare sul posto di lavoro

 

 

 

 

Contatto regolare con persone che parlano la lingua

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

Ulteriori precisazioni sulle esperienze linguistiche e interculturali

(Ripetere il numero di volte necessario)

Soggiorni in una regione in cui la lingua è parlata

Lingua

1 mese al massimo

3 mesi al massimo

5 mesi al massimo

Più di 5 mesi

Utilizzazione della lingua per studi o formazione

 

 

 

 

Utilizzazione della lingua sul posto di lavoro

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

Ulteriori precisazioni sulle esperienze linguistiche e interculturali

Certificati e diplomi

Lingua: livello

Titolo:

Rilasciato da:

Anno:

(Ripetere il numero di volte necessario.)

ALLEGATO V

IL SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO

1.   Descrizione

1.1.

Il supplemento al certificato (SC) è un documento allegato ad un certificato di formazione professionale e che serve a rendere più facilmente comprensibile, per terzi ed in particolare per persone in un altro paese, che cosa il certificato significhi in termini di competenze acquisite.

A tal fine il SC offre informazioni su:

le abilità e le competenze acquisite;

la gamma di possibili occupazioni;

le istituzioni che hanno rilasciato il certificato e gli organismi d'accreditamento;

il livello del certificato;

le varie modalità di conseguimento del certificato;

i requisiti e le opportunità di accesso all'istruzione del livello superiore .

1.2.

Il SC non sostituisce il certificato originale e non conferisce alcun diritto ad un riconoscimento formale del certificato originale da parte di autorità di altri paesi. Esso agevola invece una corretta valutazione del certificato originale e può quindi servire ad ottenere il riconoscimento da parte delle autorità competenti.

1.3.

I supplementi al certificato sono rilasciati dalle competenti autorità nazionali a coloro che detengono il certificato corrispondente, secondo le procedure stabilite a livello nazionale.

La successiva sezione 2 presenta la struttura comune del supplemento al certificato.

2.   Struttura comune del supplemento al certificato

Nel riquadro sottostante figura il modello comune per la struttura e il testo del supplemento al certificato. La presentazione della versione cartacea e della versione elettronica, come pure eventuali modifiche della struttura e del testo, saranno concordate dalla Commissione con le competenti autorità nazionali.

(Logo Europass)SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO

1.

Denominazione del certificato (in lingua originale).

2.

Denominazione tradotta del certificato (La presente traduzione non ha valore legale.)

3.

Profilo delle abilità e competenze

4.

Insieme delle attività professionali cui il titolare del certificato può accedere (se del caso)

5.

Base ufficiale del certificato

Denominazione e status dell'istituzione che rilascia il certificato

Denominazione e status dell'autorità nazionale/regionale che accredita/riconosce il certificato

Livello (nazionale o internazionale) del certificato

Tabella di classificazione / Requisiti per il conseguimento

Accesso al successivo livello di insegnamento/formazione

Accordi internazionali

Fondamento giuridico

6.

Iter ufficialmente riconosciuti per il conseguimento del certificato

Descrizione del tipo di istruzione e formazione professionale ricevuta

Basata su scuola/centro di formazione

Basata sul luogo di lavoro

Riconoscimento dei percorsi

Percentuale del programma totale (%)

Durata (ore/settimane/mesi/anni)

Durata totale dell'istruzione/formazione per il conseguimento del certificato

Requisiti di accesso

Annotazioni integrative

Ulteriori informazioni (compresa la descrizione del sistema nazionale di qualifiche) sono disponibili su: www.

ALLEGATO VI

SISTEMI D'INFORMAZIONE

La Commissione e gli Stati membri cooperano per garantire che i singoli cittadini possano compilare e successivamente recuperare, modificare o eliminare, mediante Internet, il proprio CV europeo e qualsiasi altro documento Europass che non deve essere necessariamente rilasciato da organismi riconosciuti.

Tutti i documenti Europass rilasciati da organismi riconosciuti sono compilati in forma elettronica e debbono poter essere recuperati dai titolari in tutta Europa. Sebbene lo strumento tecnologico più opportuno verrà scelto dalla Commissione di concerto con le autorità nazionali competenti, tenendo conto dei progressi tecnologici e dei sistemi nazionali esistenti, debbono essere garantite le seguenti caratteristiche.

1.

Principi di progettazione

Sistema flessibile. Il sistema d'informazione Europass deve essere concepito tenendo conto della possibilità di ulteriori sviluppi, con particolare riferimento all'inserimento in Europass di ulteriori documenti e di servizi d'informazione su possibilità occupazionali e di apprendimento.

Interoperatività. Le parti del sistema d'informazione Europass gestite a livello nazionale dai vari paesi debbono essere pienamente interoperative tra di loro e con le parti gestite a livello europeo.

2.

Gestione dei documenti e relativo accesso

2.1.

Tutti i documenti Europass rilasciati da organismi riconosciuti debbono essere compilati in forma elettronica, secondo le procedure concordate da tali organismi con l'Agenzia nazionale Europass e in conformità delle procedure decise a livello europeo.

2.2.

Occorre che il CV europeo e gli altri documenti Europass che non debbono essere necessariamente rilasciati da organismi riconosciuti siano disponibili anche in forma elettronica.

2.3.

I cittadini hanno il diritto:

di compilare e successivamente di recuperare e modificare, mediante Internet, il proprio CV europeo ed ogni altro documento Europass che non deve essere necessariamente rilasciato da organismi riconosciuti;

di creare, aggiornare ed eliminare i link tra il proprio CV europeo e gli altri documenti Europass;

di eliminare o di far eliminare dal sistema d'informazione Europass ogni documento Europass che li interessa;

di allegare ulteriore documentazione ai propri documenti Europass;

di stampare, interamente o in parte, il proprio Europass e i relativi allegati, se esistono.

2.4.

L'accesso ai documenti, comprese le informazioni personali, è consentito solo alla persona interessata.

ALLEGATO VII

ALLEGATO FINANZIARIO

1.

La spesa serve a cofinanziare l'attuazione a livello nazionale e a coprire alcuni dei costi sostenuti a livello comunitario per il coordinamento, la promozione e la creazione di documenti.

2.

Il contributo finanziario comunitario a favore delle misure di attuazione nazionali verrà fornito mediante sovvenzioni di funzionamento annue a favore delle Agenzie nazionali Europass.

Le Agenzie nazionali Europass debbono essere persone giuridiche e non riceveranno alcun'altra sovvenzione di funzionamento dal bilancio comunitario.

2.1.

Le sovvenzioni verranno concesse previa approvazione di un programma di lavoro relativo alle attività di cui all'articolo 9 della presente decisione e basato su un capitolato specifico.

2.2.

Il tasso di cofinanziamento non supererà il 50% dei costi complessivi dell'operazione.

2.3.

Nell'attuare la presente decisione la Commissione può far ricorso all'assistenza tecnica di esperti e di appositi organismi, da finanziare nell'ambito della dotazione finanziaria globale prevista per la decisione. La Commissione può organizzare seminari, colloqui o altri incontri di esperti, con l'obiettivo di agevolare l'attuazione della presente decisione, e può adottare le iniziative necessarie in materia d'informazione, pubblicazione e divulgazione.

P5_TA(2004)0363

Piccole e medie imprese (2001-2005) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (COM(2003) 758 — C5-0628/2003 — 2003/0292(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 758) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 157, paragrafo 3 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0628/2003),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0237/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0292

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 novembre 1997 la Commissione ha adottato la decisione 97/761/CE recante approvazione di un meccanismo di sostegno alla costituzione di imprese comuni transnazionali per le PMI nella Comunità (3).

(2)

Lo sportello MET per l'avviamento, il programma «Impresa comune europea» (ICE) e il meccanismo di garanzia per le PMI erano strumenti forniti dalla decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (4).

(3)

Il programma pluriennale istituito dalla decisione 2000/819/CE (5) mira a migliorare il contesto finanziario delle imprese, migliorando soprattutto il funzionamento dello sportello MET per l'avviamento, modificando il meccanismo di garanzia per le PMI e, riguardo all'ICE, usando, a favore di imprese che intendono entrare a far parte di un'associazione sovranazionale, gli stanziamenti impegnati fino al 31 dicembre 2000 ai sensi della decisione 98/347/CE.

(4)

L'obiettivo dello sportello MET per l'avviamento, del programma ICE e del meccanismo di garanzia per le PMI deve essere quello di affrontare efficacemente le carenze del mercato per quanto riguarda l'accesso delle PMI al capitale di rischio grazie ad una maggiore partecipazione degli attori pubblici e privati intesa a conseguire tassi di distribuzione del 100 %.

(5)

Secondo il punto IV dell'allegato II della decisione 2000/819/CE, l'esperienza ha dimostrato la necessità di semplificare il programma ICE affinché gli intermediari finanziari e i servizi della Commissione possano trattare rapidamente le richieste di contributi delle PMI e garantire il corretto uso delle risorse comunitarie. Si dichiara inoltre che la Commissione stava esaminando la possibilità di adeguare i criteri di ammissibilità per rispondere meglio alle esigenze delle PMI in materia di investimenti transfrontalieri, compresi gli investimenti negli Stati candidati all'adesione.

(6)

Il 10 ottobre 2002 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Iniziativa per la crescita e l'occupazione — Misure di assistenza finanziaria a favore delle piccole e medie imprese (PMI) innovative e creatrici di posti di lavoro» (6), in cui constata l'inadeguatezza del programma ICE nella sua forma attuale.

(7)

La valutazione da parte della Commissione dell'iniziativa a favore della crescita e l'occupazione alla data del 29 maggio 2002 conclude che l'accettazione del programma ICE sul mercato è bassa, con scarsi effetti sulla creazione di posti di lavoro e costi amministrativi assai elevati e che ICE andrebbe sospeso quanto prima.

(8)

Per ragioni di efficienza in termini di costi, la Comunità dovrebbe progressivamente ritirarsi da programmi che prevedano la microgestione di piccoli importi di denaro, come nel caso dei progetti finanziati a titolo del programma ICE.

(9)

Dopo attento esame, occorre concludere che è impossibile semplificare sostanzialmente il programma ICE, dato che ogni cambiamento di sostanza nella struttura o nei criteri di ammissibilità del programma ne cambierebbe la natura e pertanto andrebbe oltre l'ambito di applicazione della base legale (decisione 98/347/CE). Non sarebbe dunque possibile usare il restante bilancio impegnato o usarlo per progetti riguardanti i paesi che hanno già aderito e i paesi candidati.

(10)

Il bilancio per il programma ICE è stato impegnato in base ad accordi quadro firmati con gli intermediari finanziari della rete ICE, creando così una relazione giuridica diretta tra la Commissione e gli intermediari. È perciò impossibile sostituire gli accordi quadro esistenti con accordi giuridici diretti tra la Commissione e le PMI che, in questo programma particolare, avrebbero potuto semplificare e tutelare meglio gli interessi finanziari della Comunità.

(11)

Per evitare di perdere il bilancio impegnato residuo, sono possibili solo cambiamenti procedurali di importanza relativa, insufficienti per garantire che il programma ICE funzioni significativamente meglio.

(12)

È impossibile usare il bilancio impegnato residuo per progetti riguardanti i paesi che hanno già aderito e i paesi candidati, poiché il bilancio è stato impegnato nell'ambito dell'Iniziativa per la crescita e l'occupazione (1998-2000)) ed è perciò riservato solo agli Stati che sono membri dell'Unione europea e del SEE, come previsto dalla decisione 98/347/CE.

(13)

Esauritisi gli altri due programmi europei per joint-venture transnazionali, ossia il programma comunitario Partner Investitori Internazionali (ECIP) per i paesi in via di sviluppo in Asia, America Latina, regione mediterranea e Sudafrica (paesi ALAMEDSA), nel 1999 e, nel 2000, il programma di promozione delle joint-venture di PMI e altri accordi di associazione (JOP) nei paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) e nei nuovi Stati indipendenti (NSI), molti intermediari finanziari della rete ICE hanno ridotto o cessato l'attività per lo scarso volume di domande ICE da parte delle PMI. Ne consegue che nella maggior parte degli Stati membri non è in realtà più possibile fare domanda per partecipare al programma.

(14)

Data la chiarezza delle conclusioni cui è pervenuta la valutazione, non si ritiene opportuno proporre la sostituzione del programma ICE con uno analogo.

(15)

L'eliminazione graduale del programma ICE non dovrebbe ledere i diritti e gli obblighi della Comunità, degli intermediari finanziari o dei beneficiari (PMI) relativi a progetti approvati.

(16)

Al fine di rispettare le loro legittime aspettative, gli intermediari finanziari dovrebbero essere autorizzati a domandare contributi finanziari destinati alle PMI ancora per un certo periodo di tempo dopo l'approvazione della presente decisione.

(17)

Il 23 ottobre 2003 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'imprenditorialità in Europa in cui chiede l'istituzione di sistemi che consentano un migliore accesso, soprattutto per le piccole e microimprese, ai fondi della Banca europea per gli investimenti/Fondo europeo per gli investimenti per gli investimenti nelle nuove tecnologie e gli investimenti connessi alla formazione.

(18)

Per promuovere l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo e l'imprenditorialità delle PMI, come richiesto dal Consiglio di Barcellona, dovrebbe essere incoraggiato un contesto favorevole agli investimenti privati nella ricerca e nello sviluppo, soprattutto attraverso i capitali di rischio.

(19)

La Commissione si è impegnata a riformare l'attuale programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità a tempo debito tenendo conto della necessità di promuovere la cooperazione fra imprese e organizzazioni di impresa e di sostenere il dialogo tra le organizzazioni orizzontali e settoriali o professionali delle piccole e microimprese e delle imprese artigianali.

(20)

Il Consiglio del 26 novembre 2002 ha affermato che gli Stati membri, la Commissione e le istituzioni finanziarie dovrebbero esaminare in che modo migliorare il quadro finanziario per le biotecnologie.

(21)

Nella risoluzione del 21 novembre 2002 sulle scienze della vita e le biotecnologie (7), il Parlamento europeo ha chiesto che la Commissione indichi il modo con cui risolvere la questione dei finanziamenti insufficienti agli avviamenti nel settore biotecnologico e ha chiesto alla Banca europea per gli investimenti di favorire iniziative di follow-up.

(22)

Occorrerebbe modificare di conseguenza la decisione 2000/819/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/819/CE è così modificata:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione degli strumenti finanziari del presente programma per il 2004, nonché un'analoga relazione finale per il 2005 (l'ultimo anno).»

2)

l'allegato I è modificato come segue:

a)

al punto 4, lettera a), punto i), primo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«—

assumendo partecipazioni in fondi di capitale di rischio specializzati, adeguati agli obiettivi perseguiti, in particolare fondi d'avviamento, fondi di dimensione ridotta, fondi operanti su base regionale o imperniati su settori o tecnologie specifici o fondi di capitale di rischio che finanziano le attività di ricerca e sviluppo, ad esempio fondi legati a centri di ricerca e a parchi scientifici, che procureranno a loro volta capitale di rischio alle PMI.»

b)

al punto 4, lettera a), punto i), è aggiunto il comma seguente:

«Per definizione, la fase d'avvio dura di solito 5 anni. Tuttavia, per società di settori specifici ad alta tecnologia, come le scienze della vita, tale fase può durare fino a 10 anni, a causa dei tempi di sviluppo del prodotto prima della commercializzazione e delle fasi di prova, caratteristiche di tali particolari settori.»

c)

al punto 4, lettera a), punto iv), sono aggiunti i commi seguenti:

«Il programma Impresa comune europea è gradualmente eliminato.

Gli intermediari finanziari possono presentare alla Commissione domande di finanziamento per conto di PMI fino a (8)

Le domande e i progetti sono esaminati ai sensi dell'articolo 4 e dell'allegato II della decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziative a favore della crescita e dell'occupazione (9)

d)

Non riguarda il testo italiano;

3)

nell'allegato II, il punto IV è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento Europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ...

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2004.

(3)  GU L 310 del 13.11.1997, p. 28.

(4)  GU L 155 del 29.5.1998, p. 43.

(5)  GU L 333 del 29.12.2000, p. 84. Decisione modificata dall'atto di adesione del 2003.

(6)  GU C 279 E del 20.11.2003, pag. 78.

(7)  GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 384.

(8)  115 giorni dalla data di entrata in vigore della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005).

(9)  GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43

P5_TA(2004)0364

Contenuti digitali europei ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (COM(2004) 96 — C5-0082/2004 — 2004/0025(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004) 96) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 157, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0082/2004),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A5-0235/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione per il periodo 2005-2006 sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle attuali prospettive finanziarie senza limitare altre politiche; gli stanziamenti per il periodo 2007-2008 saranno rivalutati alla luce delle nuove prospettive finanziarie per il periodo successivo al 2006;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2004)0025

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

L'evoluzione della società dell'informazione e l'affermazione della banda larga inciderà sulla vita di tutti i cittadini della Comunità europea stimolando, tra l'altro, l'accesso alla conoscenza e nuove modalità di acquisirla, aumentando così la domanda di nuovi contenuti, applicazioni e servizi.

(2)

La penetrazione di Internet nella Comunità è tuttora in forte crescita. Le opportunità offerte da Internet dovrebbero essere sfruttate in modo da recare ad ogni individuo e ogni organizzazione nella Comunità i benefici sociali ed economici della condivisione di informazioni e conoscenze. In Europa oggi sono maturate le condizioni per trarre vantaggio dal potenziale inutilizzato dei contenuti digitali.

(3)

Le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Lisbona il 23-24 marzo 2000 hanno sottolineato il fatto che il passaggio a un'economia digitale, basata sulla conoscenza, indotta da nuovi beni e servizi, metterà a disposizione un potente motore per la crescita, la competitività e l'occupazione. In quell'occasione è stato espressamente riconosciuto il valore aggiunto che l'industria dei contenuti può apportare mettendo a frutto la diversità culturale e veicolandola in rete.

(4)

Il Piano d'azione eEurope 2005 (5), basato sulla strategia di Lisbona, prevede azioni destinate a stimolare l'emergere di servizi, applicazioni e contenuti sicuri su rete a banda larga, in modo da stimolare un ambiente favorevole agli investimenti privati, alla creazione di nuovi posti di lavoro, aumentando la produttività, modernizzando i servizi pubblici e favorendo la partecipazione di tutti alla società dell'informazione globale.

(5)

È in visibile aumento la domanda di contenuti digitali di qualità in Europa, con diritti equilibrati di accesso e di utenza, da parte di un'ampia collettività di cittadini nella società, studenti, ricercatori, utenti commerciali desiderosi di ampliare le proprie conoscenze, «riutilizzatori» che sfruttano contenuti digitali per creare servizi.

(6)

Il programma eContent (6) (2001-2004) ha agevolato lo sviluppo e l'utilizzazione di contenuti digitali europei su Internet, nonché la diversità linguistica dei siti Internet europei nella società dell'informazione. La comunicazione della Commissione (7) relativa alla valutazione intermedia del programma eContent ribadisce l'importanza di intervenire in questo campo.

(7)

I progressi tecnologici offrono il potenziale di aggiungere valore ai contenuti sotto forma di conoscenze incorporate e di migliorare l'interoperatività a livello di servizio, fondamentale per accedere ai contenuti digitali, usarli e distribuirli. Ciò si applica in particolare a settori di pubblico interesse quali l'apprendimento e la cultura, oltre che più in generale alle informazioni del settore pubblico.

(8)

È stato definito un quadro legislativo adatto alle sfide poste dai contenuti digitali nella società dell'informazione (8).

(9)

Diverse prassi vigenti negli Stati membri continuano a porre ostacoli tecnici che impediscono un ampio accesso, uso, riuso e sfruttamento delle informazioni del settore pubblico nella Comunità.

(10)

Ove i contenuti digitali comportino dati personali, occorre osservare le direttive 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9) e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (10) e le tecnologie impiegate devono essere rispettose della privacy, tutelandola attivamente ove possibile.

(11)

Le azioni intraprese dalla Comunità relative ai contenuti di informazione devono promuovere la specificità multilinguistica e multiculturale della Comunità.

(12)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).

(13)

La Commissione deve garantire la complementarità e la sinergia con le iniziative e i programmi comunitari correlati, in particolare quelli relativi a istruzione e cultura e al Quadro europeo di interoperabilità.

(14)

Il presente atto stabilisce per tutta la durata del programma, un quadro finanziario che costituisce, per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (12).

(15)

Poiché gli scopi delle azioni prospettate non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transnazionale delle tematiche in oggetto e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Commissione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall 'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperamza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16)

Soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali sono i fornitori di contenuti (tra cui le organizzazioni che creano, raccolgono o posseggono contenuti digitali) e gli utenti di contenuti (tra cui le organizzazioni e le imprese che sono utenti finali o che riutilizzano o aggiungono valore al contenuto digitale),

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1.   La presente decisione istituisce un programma comunitario volto a rendere i contenuti digitali nella Comunità più accessibili, utilizzabili e sfruttabili, facilitando la creazione e la diffusione di informazioni — in settori di pubblico interesse — a livello comunitario.

Il programma è denominato programma «eContentplus» (in prosieguo «il programma»).

2.   Per raggiungere l'obiettivo generale del programma di cui al paragrafo 1, si darà esecuzione alle seguenti linee d'azione:

facilitare , a livello comunitario, l'accesso ai contenuti digitali in settori di interesse pubblico, nonché il loro uso e sfruttamento

agevolare il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche relative ai contenuti digitali tra fornitori e utenti di contenuti in tutti i settori di interesse pubblico

rafforzare la cooperazione tra i soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali

Le attività da svolgere nell'ambito delle linee di azione sono definite nell'allegato I. Il programma sarà attuato a norma dell'allegato II.

Articolo 2

Partecipazione

1.   Al programma possono partecipare soggetti giuridici con sede negli Stati membri. Al programma possono inoltre partecipare anche i paesi candidati all'adesione a norma degli accordi bilaterali da concludere.

2.   Al programma possono partecipare soggetti giuridici con sede in uno Stato EFTA che aderisce allo Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE.

3.   Possono essere ammessi a partecipare al programma, senza sostegno finanziario della Comunità, soggetti giuridici con sede in paesi terzi e organizzazioni internazionali, qualora la loro partecipazione contribuisca concretamente all'attuazione del programma.

Articolo 3

Competenze della Commissione

1.   La Commissione è responsabile dell'esecuzione «del programma.»

2.   La Commissione elabora un programma di lavoro sulla base della presente decisione.

3.   Secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione decide in merito a quanto segue:

a)

adozione e modifiche del programma di lavoro;

b)

determinazione dei criteri e dei contenuti degli inviti a presentare proposte, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 1;

c)

eventuali inosservanze delle disposizioni di cui all'allegato II;

4.   La Commissione riferisce al comitato sull'avanzamento dell'esecuzione del programma.

Articolo 4

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato elabora il proprio regolamento interno

Articolo 5

Controllo e valutazione

1.   Affinché i contributi comunitari siano utilizzati in modo efficiente, la Commissione veglia a che le azioni realizzate ai sensi della presente decisione siano sottoposte a una valutazione ex ante, ad un follow up e a una valutazione ex post.

2.   La Commissione valuta l'esecuzione dei progetti nell'ambito del programma. Alla conclusione dei progetti, la Commissione valuta il modo in cui sono stati attuati e l'impatto della loro realizzazione, onde misurare se siano stati raggiunti gli obiettivi fissati in origine.

3.   La Commissione presenta una relazione di valutazione sull'attuazione delle linee d'azione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro al più tardi il gennaio 2007. Nel contesto di questa valutazione la Commissione riferisce sulla compatibilità dell'importo previsto per il 2007-2008 con le prospettive finanziarie. Ove opportuno, la Commissione adotta le misure necessarie nell'ambito della procedura di bilancio per il 2007-2008 al fine di garantire la compatibilità degli stanziamenti annuali con le prospettive finanziarie. La Commissione presenta una relazione definitiva di valutazione a conclusione del programma.

4.     La Commissione trasmette i risultati delle sue valutazioni quantitative e qualitative al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso unitamente a proposte di modifica della presente decisione. I risultati vengono trasmessi prima della presentazione del progetto di bilancio generale dell'Unione europea rispettivamente per gli esercizi 2007 e 2009.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1.    Il quadro finanziario per l'attuazione dell'azione comunitaria ai sensi della presente decisione per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 è fissato a 163 milioni EUR, 55,6 milioni dei quali destinati al periodo fino al 31 dicembre 2006 .

2.     Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006 l'importo si ritiene confermato qualora risulti compatibile, per questa fase, con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo a partire dal 2007.

3.    Gli stanziamenti annuali per il periodo dal 2005 al 2008 sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti della prospettiva finanziaria. Nell'allegato III figura una ripartizione indicativa delle spese previste.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(2)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(3)  GU C [...] del [...], pag. [...].

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2004.

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti — Piano d'azione da presentare per il Consiglio europeo di Siviglia il 21 e 22 giugno 2002 (COM(2002) 263).

(6)  Decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32).

(7)  COM(2003) 591.

(8)  Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa all'utilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90). Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10). Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

(9)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(10)   GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37 .

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12)   GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

ALLEGATO I

AZIONI

1.   INTRODUZIONE

L'obiettivo generale di eContentplus è quello di rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili, facilitando la creazione e la diffusione di informazioni e conoscenze — in settori di pubblico interesse — a livello dell'Unione.

Il programma creerà migliori condizioni di accesso e di gestione dei contenuti e servizi digitali in ambienti multilinguistici e multiculturali ed amplierà la scelta degli utenti sostenendo nuove modalità di interazione con contenuti digitali ottimizzati in termini di conoscenza, elemento questo sempre più essenziale per dinamizzare i contenuti e adattarli a contesti specifici (apprendimento, cultura, ecc.).

Il programma preparerà il terreno per un quadro strutturato per contenuti digitali di qualità in Europa — lo Spazio europeo dei contenuti digitali — facilitando il trasferimento di esperienze, l'adozione delle migliori pratiche e la fecondazione reciproca fra settori di contenuti, fornitori di contenuti e utenti.

Sono previsti tre settori di intervento:

Facilitare a livello comunitario l'accesso ai contenuti digitali in settori di interesse pubblico, nonché il loro uso e sfruttamento

Agevolare il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche relative ai contenuti digitali tra fornitori e utenti di contenuti, nonché, in modo trasversale, in tutti i settori di interesse pubblico

Rafforzare la cooperazione tra soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali

2.   LINEE DI AZIONE

2.1. Facilitare a livello comunitario l'accesso ai contenuti digitali in settori di interesse pubblico, nonché il loro uso e sfruttamento

Le attività comprendono la creazione di reti e alleanze fra soggetti attivi, incoraggiando la creazione di nuovi servizi.

I settori di intervento sono le informazioni del settore pubblico, i dati territoriali, l'apprendimento e i contenuti culturali.

Si privilegerà:

Il sostegno ad un riconoscimento più ampio dell'importanza delle informazioni del settore pubblico, del loro valore commerciale e delle implicazioni per la società derivanti dal loro uso. Le attività miglioreranno l'uso e lo sfruttamento effettivi delle informazioni del settore pubblico in un contesto transfrontaliero da parte di enti pubblici e privati, finalizzati a creare prodotti e servizi di informazione a valore aggiunto.

L'incentivo all'uso più ampio dei dati territoriali da parte di enti pubblici e privati e dei cittadini, attraverso meccanismi di cooperazione a livello europeo. Le attività affronteranno questioni sia tecniche che organizzative, evitando doppioni e insiemi di dati territoriali insufficienti. Esse dovranno promuovere l'interoperatività transfrontaliera, sostenendo il coordinamento fra agenzie cartografiche ed incentivando l'emergere di nuovi servizi a livello europeo per utenti di servizi mobili, oltre a sostenere l'uso di standard aperti.

La promozione della moltiplicazione di raccolte di conoscenza europee aperte di oggetti digitali, per le collettività dell'istruzione e della ricerca e per individui. Le attività sosterranno la creazione di servizi transeuropei di intermediazione per contenuti digitali didattici, con modelli commerciali connessi. Occorrerà anche incoraggiare l'uso di standard aperti e la creazione di ampi gruppi di utenti per analizzare e testare gli schemi preliminari di normazione e specifiche, al fine di introdurre gli aspetti multilinguistici e multiculturali europei nel processo di definizione degli standard globali dei contenuti digitali didattici.

La promozione dell'emergere di infrastrutture informatiche transeuropee per l'accesso e l'uso di risorse digitali europee culturali e scientifiche, mediante il collegamento di librerie virtuali, memorie comunitarie, ecc. Le attività dovranno comprendere approcci coordinati alla digitalizzazione e al collezionamento, la conservazione di oggetti digitali e inventari di risorse digitali culturali e scientifiche. Si migliorerà l'accesso ai beni digitali culturali e scientifici medianti regimi efficaci di autorizzazione e la liberazione preventiva e collettiva dei diritti.

2.2. Agevolare il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche relative ai contenuti digitali tra fornitori e utenti di contenuti in tutti i settori di interesse pubblico

Le attività sono volte a facilitare l'individuazione e l'ampia diffusione delle migliori pratiche in termini di metodi, processi e operazioni, per realizzare una miglior qualità e maggiore efficacia ed efficienza nella creazione, uso e distribuzione di contenuti digitali.

Esse comprenderanno esperimenti volti a dimostrare la ricercabilità, l'usabilità, la riusabilità, la componibilità e l'interoperatività dei contenuti digitali nel contesto del quadro giuridico esistente, soddisfacendo nel contempo, sin dalle prime fasi del processo, le esigenze di diversi gruppi e mercati mirati in un ambiente sempre più multilinguistico e multiculturale, a tal fine estendendosi ben oltre le tecnologie di localizzazione.

Si sfrutteranno i vantaggi della ottimizzazione dei contenuti digitali mediante dati comprensibili da parte della macchina (metadati ben definiti semanticamente basati su terminologia, lessici e ontologie descrittive appropriate).

Gli esperimenti saranno effettuati nell'ambito di raggruppamenti tematici. La raccolta, la diffusione e la condivisione fra settori diversi delle conoscenze acquisite saranno parte integrante degli esperimenti.

I settori mirati di applicazione sono le informazioni del settore pubblico, i dati territoriali, i contenuti digitali culturali e didattici e i contenuti digitali scientifici e accademici.

2.3. Rafforzare la cooperazione tra i soggetti attivi nel settore dei contenuti

Le attività previste comprendono misure di accompagnamento della legislazione pertinente relativa ai contenuti digitali e il sostegno alla collaborazione fra soggetti del settore pubblico . Individueranno e analizzeranno opportunità e problemi emergenti (p. es. fiducia, marcatura di qualità, diritti di proprietà intellettuale nell'istruzione), proponendo eventuali soluzioni.

ALLEGATO II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

(1) La Commissione attua il programma in base al contenuto tecnico specificato nell'allegato I.

(2) Il programma è attuato mediante azioni indirette, fra cui:

a)

azioni a compartecipazione finanziaria:

Progetti destinati a migliorare le conoscenze onde migliorare prodotti, processi e/o servizi esistenti e/o soddisfare le esigenze di politiche comunitarie. La partecipazione della Commissione al finanziamento del progetto di norma non supererà il 50% delle spese del progetto. Gli enti pubblici possono fruire del rimborso del 100% dei costi aggiuntivi incorsi.

Azioni di migliori pratiche per diffondere conoscenze. Tali azioni di norma si svolgono nell'ambito di raggruppamenti tematici collegati fra loro da reti tematiche. Il contributo comunitario a queste misure si limita ai costi diretti ritenuti necessari o appropriati per realizzare gli obiettivi specifici dell'azione.

Reti tematiche: reti che riuniscono una serie di soggetti interessati ad un dato obiettivo tecnologico e organizzativo, per facilitare le attività di coordinamento e il trasferimento di conoscenze. Le reti possono essere collegate ad azioni di migliori pratiche. Il sostegno sarà concesso per i costi aggiuntivi ammissibili di coordinamento e realizzazione della rete. La partecipazione comunitaria può coprire i costi aggiuntivi ammissibili di queste misure.

b)

misure di accompagnamento:

Le misure di accompagnamento contribuiscono all'attuazione del programma o alla preparazione di attività future. Sono escluse le misure destinate alla commercializzazione di prodotti, processi o servizi, attività di marketing o promozione di vendite;

studi a sostegno del programma, compresa la preparazione di azioni future;

scambio di informazioni, conferenze, seminari, workshop e altre riunioni, oltre alla gestione delle attività comprese nei raggruppamenti;

azioni di divulgazione, informazione e comunicazione;

(3) La selezione delle azioni in compartecipazione finanziaria avviene mediante inviti a presentare proposte pubblicati sul sito Internet della Commissione, in conformità delle disposizioni finanziarie in vigore.

(4) Se del caso, occorrerà allegare alla domanda di sostegno comunitario un piano finanziario che elenchi tutte le voci del finanziamento dei progetti, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Comunità e i crediti o le sovvenzioni chiesti o ottenuti presso altre fonti.

(5) Le misure di accompagnamento sono attuate per mezzo di licitazioni in conformità delle disposizioni finanziarie in vigore.

ALLEGATO III

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

1)

Facilitare a livello comunitario l'accesso ai contenuti digitali in settori di interesse pubblico, nonché il loro uso e sfruttamento

35-45%

2)

Agevolare il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche relative ai contenuti digitali tra fornitori e utilizzatori dei contenuti in tutti i settori di interesse pubblico

50-60%

3) Rafforzare la cooperazione tra soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali

6-10%

P5_TA(2004)0365

Accordo di cooperazione CE/Pakistan *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan (8108/1999 — COM(1998) 357 — C5-0659/2001 — 1998/0199(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(1998) 357) (1),

visto il progetto di accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan (8108/1999),

visti gli articoli 133, 181 e 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0659/2001),

viste le sue numerose precedenti risoluzioni sui diritti dell'uomo,

visti gli articoli 67 e 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e i pareri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0275/2004),

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

chiede alla Commissione di presentare al Parlamento, un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, una relazione sulla sua attuazione e sul suo impatto in termini di diritti umani e democratizzazione, esaminando altresì quali misure siano necessarie qualora in tali ambiti non venga registrato alcun miglioramento;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica islamica del Pakistan.


(1)  GU C 17 del 22.1.1999, pag. 6.

P5_TA(2004)0366

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2004) 239 — C5-0188/2004 — 2004/0082(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004) 239) (1),

visto l'articolo 128, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0188/2004),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0277/2004),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamenti 1 e 5

Considerando 3

(3) L'esame dei piani d'azione nazionali per l'occupazione degli Stati membri contenuto nella relazione congiunta sull'occupazione 2003-2004 indica che gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero, in via prioritaria, migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese, incitare un maggior numero di persone a entrare e restare nel mercato del lavoro, una vera opzione per tutti, investire maggiormente e più efficacemente nel capitale umano e nell'istruzione e nella formazione lungo tutto l'arco della vita e garantire l'attuazione effettiva delle riforme mediante una migliore governance. Tali priorità si iscrivono pienamente nella logica delle linee direttrici attuali e possono essere perseguite in tale quadro,

(3) L'esame dei piani d'azione nazionali per l'occupazione degli Stati membri contenuto nella relazione congiunta sull'occupazione 2003-2004 indica che gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero, in via prioritaria, migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese, incitare un maggior numero di persone a entrare e rimanere sul mercato del lavoro, a facilitare l'accesso dei giovani disoccupati al primo impiego e anche il lavoro/mantenimento del lavoro delle persone più anziane e a fare del lavoro una vera opzione per tutti; investire maggiormente e in modo più efficace nel capitale umano e nell'istruzione nonché nella ricerca e nello sviluppo e nella formazione permanente; garantire l'attuazione efficace delle riforme attraverso una migliore governance. Queste priorità si iscrivono pienamente nella logica degli orientamenti attuali e possono essere perseguite in questo ambito.

Emendamento 2

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) Le importanti conclusioni della taskforce sull'occupazione devono essere riconosciute dagli Stati membri in sede di attuazione degli orientamenti in materia di occupazione; ossia in vista, in particolare, di migliorare l'adattabilità dei lavoratori e di attrarre e trattenere il maggior numero di persone sul luogo di lavoro e di investire nelle capacità e nella formazione permanente. Tali conclusioni devono essere integrate invece di fissare continuamente nuovi obiettivi o modificare quelli esistenti. In tal modo, l'Unione europea dovrebbe affrontare gli Stati membri quando realizzano prestazioni inferiori alla norma ed esortarli a concentrarsi sull'attuazione di quanto è già stato concordato.

Emendamento 3

Considerando 5 ter (nuovo)

 

(5 ter) La strategia europea per l'occupazione richiede una partecipazione democratica accresciuta e migliore. A tal fine, sono necessarie azioni concrete da parte dei governi per mobilitare il sostegno e la partecipazione delle varie parti in causa e persuadere l'opinione pubblica quanto alla necessità di riforme. Inoltre si dovrebbero realizzare maggiori sforzi per dimostrare all'opinione pubblica i motivi per cui la riforma è necessaria e per quale ragione è nell'interesse e a vantaggio di tutti.

Emendamento 4

Considerando 5 quater (nuovo)

 

(5 quater) La performance degli Stati membri in materia di orientamenti sull'occupazione deve essere valutata e misurata in modo rigoroso onde garantire la validità ed affidabilità inconfutabile degli orientamenti.

Emendamento 6

Considerando 5 quinquies (nuovo)

 

(5 quinquies) Per promuovere la coesione economica e sociale, gli orientamenti per l'occupazione, attraverso il Fondo sociale europeo, devono avere altresì come obiettivo quello di ridurre le disparità regionali in termini di posti di lavoro e di disoccupazione, di lottare contro la deindustrializzazione e le dislocazioni al di fuori degli Stati membri, sostenendo in positivo la riconversione economica e sociale, senza peraltro trascurare di accompagnare lo sviluppo dei territori più dinamici.

Emendamento 7

Considerando 5 sexies (nuovo)

 

(5 sexies) Nell'attuale contesto di concorrenza internazionale e di globalizzazione degli scambi, la Strategia europea per l'occupazione deve incitare le imprese ad anticipare i mutamenti economici e tecnologici. Gli Stati membri devono favorire lo sviluppo della ricerca e sostenere la diffusione delle innovazioni nelle imprese europee. In questo spirito, le istituzioni europee sosterranno le iniziative che consentono di costituire piattaforme di eccellenza fra ricercatori e imprese. Esse favoriranno le iniziative a carattere tematico nel quadro dei programmi europei.

Emendamento 8

Considerando 5 septies (nuovo)

 

(5 septies) Nel quadro della ripartizione finanziaria, il sostegno delle istituzioni europee deve avvenire in uno spirito non solo di assistenza, ma anche di dinamismo economico. Le istituzioni europee devono quindi fare quanto in loro potere per non rendere ancor più complesse le politiche degli Stati membri, svolgendo, semmai, un ruolo di di facilitazione. Esse si impegneranno a semplificare e rendere più flessibili le procedure per l'accesso ai finanziamenti europei dei progetti e a favorire le passerelle fra i vari programmi comunitari.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2004)0367

Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Costruire il nostro avvenire comune: Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013» (COM(2004) 101 — C5-0089/2004 — 2004/2006(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione (COM(2004) 101),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 268-276,

vista la decisione del Consiglio 2000/597/CE, Euratom, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1),

visto il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (2),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2003 sul futuro fabbisogno di bilancio per le azioni esterne (3),

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0268/2004),

A.

considerando che le attuali prospettive finanziarie sono in vigore sino alla fine del 2006,

B.

considerando che la promozione della coesione economica e sociale è stata proclamata uno degli obiettivi dell'Unione europea,

C.

considerando che le prospettive finanziarie fanno parte di un accordo interistituzionale globale che può essere rinnovato soltanto in un contesto di fiducia reciproca tra le istituzioni e di intesa comune tra i due rami delle autorità di bilancio,

D.

considerando che l'articolo 272 del trattato CE prevede l'adozione di bilanci annuali anche in assenza di prospettive finanziarie,

E.

considerando che l'esperienza maturata con le prospettive finanziarie avviate rispettivamente nel 1988, 1993 e 1999 si è dimostrata utile per garantire uno sviluppo non conflittuale del bilancio,

F.

considerando che la Convenzione europea ha proposto di inserire le prospettive finanziarie nella Costituzione mediante un atto legislativo europeo adottato dal Consiglio previa conciliazione con il Parlamento europeo e dopo averne ottenuto il consenso (articolo I-54 e articolo III-308),

1.

ricorda che le attuali prospettive finanziarie sono in vigore sino alla fine del 2006;

2.

prende atto della comunicazione presentata dalla Commissione, conformemente all'articolo 26 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4), al fine di garantire la continuità con l'attuale quadro finanziario dopo il 1o gennaio 2007;

3.

ricorda che senza un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul pacchetto finanziario non saranno adottate prospettive finanziarie, in quanto il trattato in vigore non prevede l'obbligo di disporre di prospettive finanziarie, ma prevede unicamente bilanci annuali;

4.

ricorda che, sebbene le prospettive finanziarie abbiano garantito un quadro per lo sviluppo di nuove politiche a favore dell'integrazione europea, esse hanno anche imposto una maggiore rigidità tra i diversi settori di spesa (rubriche) e privato il Parlamento europeo di talune competenze, ad esempio il diritto di definire in misura significativa la struttura del bilancio sulla base delle disposizioni del trattato;

5.

ritiene che l'attuale Commissione, l'attuale Parlamento e l'attuale Consiglio, ai quali non partecipano ancora i nuovi Stati membri, dovrebbero limitarsi a fissare, su una base istituzionale equa, orientamenti di massima per le future prospettive finanziarie, incluse le proposte legislative che la nuova Commissione che entrerà in carica nel novembre 2004 dovrà avanzare e sulle quali il nuovo Parlamento eletto e il Consiglio ampliato dovranno deliberare;

6.

si dichiara determinato, per motivi democratici, a non prendere decisioni nel corso della presente legislatura che possano restringere il campo di azione o la possibilità di adottare decisioni del Parlamento che verrà eletto nel giugno 2004; invita comunque il prossimo Parlamento, la prossima Commissione e il Consiglio ampliato, ai fini della continuità istituzionale, a tener conto degli orientamenti contenuti nella presente risoluzione quale base per futuri negoziati;

7.

è favorevole ad un approccio volto a collegare tra loro risorse, fabbisogni e obiettivi ponendo l'accento sul valore aggiunto della spesa comunitaria rispetto ai bilanci nazionali;

8.

ricorda che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del trattato UE, l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche;

9.

sottolinea che, qualora la Costituzione non dovesse essere in vigore nel corso delle prossime prospettive finanziarie, potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di mantenere procedure annuali così da evitare una revisione a posteriori per adeguare le risorse alle nuove attività previste;

10.

sottolinea che gli importi globali dovrebbero tener conto delle necessità legate alle attuali e future proposte legislative onde garantire la continuità dell'azione comunitaria; chiede che la Commissione presenti al Parlamento e al Consiglio i pertinenti documenti di base e informi il Parlamento sui programmi che essa intende portare avanti o sospendere; invita la nuova Commissione e il nuovo Parlamento a compiere una valutazione parallela delle priorità politiche dell'Unione a livello legislativo e di bilancio quale base per le scelte politiche e di bilancio su cui si fonda il quadro finanziario;

11.

parte dal presupposto che gli importi disponibili a titolo di risorse dell'UE debbano consentire all'Unione di centrare gli obiettivi fondamentali e strategici indicati dal progetto di Costituzione;

12.

ritiene che occorra esaminare il contenuto definitivo della comunicazione per valutare se l'Unione ampliata potrà tener fede ai suoi impegni politici e se essa risponde, in tal senso, alle ambizioni legittime dell'Unione;

Questioni orizzontali

Sui tempi

13.

ribadisce la volontà già espressa nella sua relazione alla Convenzione europea e ampiamente fatta propria dal progetto di Costituzione (articolo III-308) di disporre di un quadro finanziario stabilito per un periodo di 5 anni; ritiene essenziale, per motivi di obbligo di rendiconto e responsabilità democratica, che il calendario sia meglio adeguato ai mandati del Parlamento e della Commissione;

14.

ritiene che il Parlamento non sia vincolato dalla decisione adottata dal Consiglio europeo nell'ottobre 2002 sulle spese agricole fino al 2013 e non vede motivo per accettare un periodo di 7 anni per le nuove prospettive finanziarie a causa di tale decisione;

Sul massimale del reddito nazionale lordo (RNL)

15.

deplora la confusione creata all'inizio del processo tra stanziamenti di impegno e di pagamento espressi in percentuale del massimale del reddito nazionale lordo (RNL) e reputa opinabile il divario tra i due, sotto il profilo politico e di bilancio; ricorda che per motivi di sana gestione deve esistere una relazione ordinata tra impegni e pagamenti;

16.

rileva che i massimali fissati dalla decisione sul sistema delle risorse proprie sono dell'1,31 % del RNL per gli stanziamenti d'impegno e dell'1,24 % del RNL per gli stanziamenti di pagamento e che, nell'interesse della trasparenza, la Commissione dovrebbe indicare anche il totale degli stanziamenti d'impegno, che nel 2013 raggiungeranno l'1,27 % del RNL, rispetto al massimale delle risorse proprie destinate agli impegni;

17.

ritiene che l'Unione, dopo aver valutato le sue priorità politiche a livello legislativo e di bilancio, abbia la responsabilità di definire i propri compiti nel contesto di una strategia politica a medio termine e di prevedere su tale base risorse adeguate;

18.

rileva che nel periodo 1996-2002 il bilancio dell'UE (con 15 Stati membri) è aumentato dell'8,2 % mentre i bilanci nazionali sono aumentati in media del 22,9 %, il che dimostra il rigore e la parsimonia dei rami dell'autorità di bilancio;

Sul profilo

19.

richiama l'attenzione sulla discrepanza tra il profilo degli stanziamenti d'impegno e quello degli stanziamenti di pagamento; prende atto che l'aumento progressivo e lineare degli impegni rispetto allo sviluppo irregolare dei pagamenti allargherà ulteriormente il divario tra i due elementi; ritiene che, per quanto riguarda le prossime proposte legislative, i profili debbano essere meglio adeguati ai cicli dei programmi;

20.

ritiene che, prima che venga presa qualsiasi decisione sul tetto globale del quadro finanziario, la Commissione dovrebbe chiarire meglio la sua proposta per quanto riguarda il rapporto fra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento per ogni singolo anno durante il periodo coperto da detto quadro finanziario e indicare chiaramente le conseguenze che ne derivano sul piano dell'esecuzione; attende in particolare che la Commissione gli fornisca informazioni circa il modo in cui, nell'ambito del nuovo quadro finanziario, sarà possibile evitare ritardi di pagamento nel settore delle politiche strutturali; invita la Commissione a presentare un'analisi siffatta entro l'estate 2004, tenendo presente l'esigenza di una relazione ordinata fra impegni e pagamenti;

Sulla struttura

21.

chiede alla Commissione di fornire all'autorità di bilancio una tabella comparativa in cui figurino l'attuale nomenclatura, ripartita per programma, e l'entità della spesa prevista, onde facilitare il confronto con la situazione attuale;

22.

plaude agli sforzi della Commissione tesi a ridurre il numero delle rubriche (da 8 a 5); rileva comunque che il numero delle sottorubriche è aumentato; ritiene che un numero inferiore di rubriche non dovrebbe comportare una maggiore rigidità; è dell'avviso che l'attuale sistema si sia in generale dimostrato efficiente; si riserva di prendere posizione in attesa di ricevere dalla Commissione informazioni più approfondite circa le proprie argomentazioni e di averle valutate;

23.

ricorda che nel 2000, nel 2001 e nel 2002 si è dovuto ricorrere allo strumento di flessibilità di cui al punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 per coprire i fabbisogni imprevisti — a causa, da un lato, delle risorse insufficienti previste nella pertinente rubrica di spesa e, dall'altro, della rigidità tra le varie rubriche; chiede alla Commissione di chiarire i vari meccanismi di flessibilità previsti tra le rubriche e all'interno delle stesse e di tener debitamente conto delle varie opzioni proposte dal Parlamento durante i negoziati sulle attuali prospettive finanziarie;

24.

deplora che la Commissione non abbia proposto una riserva specifica per le azioni esterne volte a gestire le crisi impreviste, mentre invece ha creato un «fondo di adeguamento della crescita» del valore di 1 miliardo EUR per il nuovo titolo 1 a;

25.

sottolinea che l'esigenza di rafforzare la crescita, la competitività e la coesione economica e sociale tra gli Stati membri costituisce uno degli obiettivi principali dell'Unione ampliata;

26.

ricorda che la decisione del Consiglio europeo dell'ottobre 2002 sulla spesa agricola, cui fa riferimento il trattato di adesione (allegato XV), mirava alla fissazione di un massimale e non di un importo base; intende valutare le conseguenze di tale decisione in un contesto più globale;

27.

sottolinea la necessità di garantire la visibilità delle spese amministrative della Commissione identificandole con chiarezza;

28.

sottolinea che il quadro finanziario concordato nel 1999 per il periodo 2000-2006 non prevedeva alcun aumento delle risorse proprie; rileva che, per il momento, neppure la proposta della Commissione (per 27 Stati membri) prevede alcun aumento del massimale delle risorse proprie;

29.

ribadisce la sua volontà di integrare il FES nel bilancio generale conformemente al principio di unità e per garantire un controllo democratico su questo importante elemento della politica di sviluppo dell'UE, senza pregiudicare il volume complessivo dell'assistenza dell'UE ai paesi più poveri;

30.

conferma la necessità di riformare l'attuale sistema delle risorse proprie per conferirgli una maggiore visibilità presso i cittadini europei e tener conto di considerazioni di ordine nazionale; è disposto a prendere in considerazione proposte in ordine ad un meccanismo correttivo generale basato sul principio della solidarietà comunitaria;

Settori specifici

31.

invita la Commissione a tener conto dei pareri delle sue commissioni specializzate i cui elementi prioritari sono illustrati nei paragrafi in appresso;

Competitività ai fini della crescita e dell'occupazione

32.

concorda con la Commissione sul fatto che il rafforzamento dello sforzo europeo in materia di ricerca e sviluppo tecnologico rappresenta uno dei principali obiettivi dell'Unione europea allargata; rammenta in particolare l'importanza di disporre di finanziamenti adeguati, tanto a livello comunitario che a livello nazionale, con un giusto equilibrio tra finanziamenti privati e finanziamenti pubblici; esprime preoccupazione per il fatto che l'accesso al capitale di R&S per le PMI europee è tuttora limitato e che negli Stati Uniti la spesa delle PMI in R&S è da 3 a 6 volte più alta; rileva l'importanza del completamento dello spazio europeo della ricerca ai fini dello sviluppo sostenibile, ma è tuttavia preoccupato per l'urgente necessità di strumenti concreti con cui raggiungere gli obiettivi enunciati nella comunicazione; sottolinea altresì il contributo del settore energetico allo sviluppo sostenibile e in particolare l'importanza di trasferire e sviluppare gli strumenti esistenti (ad esempio il programma Energia intelligente) nell'Unione europea allargata e chiede un'adeguata azione europea, tanto a livello di approvvigionamento energetico che di sviluppo delle reti transeuropee;

33.

si compiace per il fatto che la Commissione europea abbia riconosciuto priorità alla promozione della competitività delle imprese, soprattutto mediante:

un migliore accesso agli strumenti finanziari della Comunità per le PMI;

la promozione dei trasferimenti di tecnologie e lo sviluppo di reti d'innovazione e di coordinamento tra imprenditori europei;

il miglioramento della competitività e della produttività europee mediante un ulteriore sviluppo della società dell'informazione;

lo sviluppo e la promozione di norme internazionali per le TIC e la tecnologia delle telecomunicazioni mobili (ad esempio 3G);

chiede alla Commissione di presentare senza indugio adeguate proposte legislative e non legislative per raggiungere gli obiettivi formulati nella comunicazione e conseguire l'obiettivo più ampio dello sviluppo sostenibile;

34.

ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, la promozione della parità tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'UE e dovrebbe avere riscontro in tutte le azioni e in tutti i programmi comunitari; invita la Commissione a fare in modo che si tenga conto della parità di genere in tutte le principali voci di spesa del nuovo quadro finanziario (2007-2013) e che siano fissati obiettivi e livelli di riferimento;

35.

chiede che, in linea con gli obiettivi fissati nella strategia di Lisbona e con quelli del Consiglio europeo di Barcellona intesi a permettere di conciliare la vita familiare e quella lavorativa attraverso la creazione di servizi per la cura dell'infanzia, una congrua parte del 16% delle risorse UE destinate alla competitività, alla crescita e all'occupazione venga utilizzata per accrescere la percentuale delle donne lavoratrici nell'UE ampliata, tenendo conto dell'esigenza particolare di promuovere la situazione socioeconomica e occupazionale delle donne nei nuovi Stati membri;

36.

si compiace per l'importanza che la Commissione annette all'agenda sulla politica sociale, e in particolare al sostegno del dialogo sociale e delle iniziative che contribuiscono ad anticipare e a gestire il cambiamento; ricorda che queste iniziative sono della massima importanza per la coesione interna e la pace sociale, proprio in considerazione dell'allargamento dell'Unione; ricorda che il dialogo sociale previsto nei trattati deve essere rafforzato, specie nei nuovi paesi;

37.

ritiene che, soprattutto nei nuovi paesi, si debba prestare la massima attenzione all'attuazione della normativa giuslavoristica, inclusa quella riguardante in modo specifico la salute e la sicurezza, in particolare promuovendo le migliori prassi;

38.

ritiene pertanto che la prossima riforma dei Fondi strutturali dovrebbe ispirarsi ai principi della concentrazione dei compiti e della semplificazione amministrativa e basarsi su una nuova chiave di ripartizione degli stanziamenti che tenga conto anche della capacità di assorbimento delle regioni beneficiarie;

39.

sottolinea che un livello elevato in materia di sanità pubblica contribuisce anche allo sviluppo sostenibile, ad alti tassi di occupazione e al benessere generale; presume che l'allargamento farà aumentare la varietà dei problemi riguardanti la sanità pubblica; chiede che, per affrontare le sfide emergenti, allo scadere dell'attuale programma d'azione divenga operativo un nuovo strumento finanziario in materia di sanità pubblica;

40.

ritiene che al potenziamento dei finanziamenti a favore della mobilità degli studenti debba corrispondere l'impegno a garantire che tali spese abbiano un effetto autenticamente addizionale; osserva che l'inadeguatezza delle borse di mobilità per gli studenti ha significato che, sinora, sono stati in genere gli studenti provenienti da ambienti benestanti a poter beneficiare dei programmi di mobilità; esorta gli Stati membri a garantire un accesso effettivo a tali borse, tenendo conto delle necessità finanziarie dei candidati conformemente alla definizione del concetto di «necessità» prevista nei dispositivi nazionali di sostegno;

41.

accoglie con soddisfazione l'enfasi posta dalla Commissione sul sostegno alle reti di organizzazioni culturali e alle iniziative dei cittadini per il dialogo interculturale; osserva che le industrie culturali apportano un contributo significativo alla crescita economica e all'occupazione in Europa; sottolinea la necessità di semplificare le procedure amministrative per quanto riguarda i finanziamenti a favore degli organismi che operano nel settore culturale; osserva che l'industria audiovisiva è ancora frammentata in mercati nazionali e chiede la soppressione degli ostacoli alla circolazione dei film europei;

42.

sottolinea che, nel contesto delle raccomandazioni per una crescita più sostenuta onde raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea per il decennio che scade nel 2010, e cioè di diventare l'economia più competitiva e più dinamica basata sulla conoscenza con una crescita economica sostenibile e una maggiore coesione sociale, non si deve trascurare il «valore aggiunto culturale»; ritiene che il concetto di «valore aggiunto europeo» non debba consistere soltanto in una forma di cooperazione avanzata tra gli Stati membri, ma debba implicare anche un aspetto «idealistico»;

43.

si compiace per la determinazione manifestata in linea generale dalla Commissione per quanto concerne il consolidamento e la razionalizzazione degli strumenti di finanziamento; ritiene che nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, della gioventù e della politica culturale il consolidamento e la razionalizzazione creeranno economie di scala a livello amministrativo, accresceranno la visibilità dei programmi e li renderanno più trasparenti per i cittadini;

Coesione ai fini della crescita e dell'occupazione

44.

rileva l'importanza che riveste la politica di coesione nell'elaborazione di misure volte a migliorare il rendimento economico dei futuri Stati membri e delle future regioni nonché delle attuali regioni dell'UE che sono svantaggiate a causa della mancanza di infrastrutture, del loro carattere ultraperiferico, di handicap geografici permanenti o del declino industriale e ribadisce la richiesta che la politica di coesione sia finanziata in ragione dello 0,45 % del PIL dell'Unione europea, per garantire il conseguimento dei suoi obiettivi nell'Unione allargata;

45.

insiste sul fatto che le spese per la «coesione ai fini della crescita e dell'occupazione» e, in particolare, il Fondo di sviluppo regionale debbano garantire la continuità degli investimenti in quelle regioni dove vi è un «effetto statistico» avverso e che debbano essere rese disponibili risorse adeguate per la continuazione della politica regionale a favore delle regioni in ritardo di sviluppo degli attuali 15 Stati membri; sottolinea i problemi specifici che devono fronteggiare le regioni geograficamente periferiche, rurali, montane, insulari e scarsamente popolate e chiede che altre politiche settoriali tengano conto delle esigenze di dette regioni applicando criteri come l'accessibilità al fine di rafforzare la coesione;

46.

ritiene che gli aiuti di Stato debbano essere consentiti nelle regioni che non rientrano nell'obiettivo 1 in funzione del livello di sviluppo e dei problemi delle regioni stesse e chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta di regolamento sugli aiuti di Stato che garantisca una migliore compatibilità con i nuovi regolamenti concernenti la politica regionale e di coesione; invita a tale riguardo la Commissione a chiarire il più rapidamente possibile il futuro degli aiuti regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, vigilando segnatamente affinché sia mantenuta una differenziazione territoriale tra le regioni ammissibili a titolo degli obiettivi competitività regionale e occupazione;

47.

si attende in particolare che la Commissione, alla luce dell'esperienza fin qui acquisita relativamente alle azioni strutturali (RAL, inattendibilità delle previsioni degli Stati membri per quanto riguarda il fabbisogno di spesa), presenti ulteriori proposte, ad accompagnamento del nuovo quadro finanziario, volte a garantire un miglior controllo dell'esecuzione degli stanziamenti e che comportino una maggiore responsabilità da parte degli Stati membri nel quadro della gestione congiunta, ad esempio attraverso un più ampio ricorso al cofinanziamento e a clausole di disimpegno automatico (sunset clauses);

48.

rileva l'importanza delle reti di trasporto transeuropee ai fini dell'attuazione dell'Agenda di Lisbona; ritiene che reti di trasporto transeuropee ad alta efficienza siano un catalizzatore essenziale per la mobilità sostenibile delle merci e delle persone e prende atto del fatto che la Commissione intende rafforzare la cooperazione transfrontaliera e lo sviluppo delle reti europee; ritiene che la creazione di un bonus finanziario per tali progetti prioritari d'interesse europeo, o per talune sezioni degli stessi, che saranno completati entro i prossimi tre anni, costituirebbe un importante incentivo per lo sviluppo delle RTE;

Salvaguardia e gestione delle risorse naturali

49.

si compiace per la maggiore attenzione riservata alla ricerca e allo sviluppo e invita la Commissione a prendere in considerazione in questo contesto anche l'innovazione nel settore agricolo;

50.

deplora il fatto che la Commissione non abbia previsto nel quadro finanziario proposto — come invece annunciato nella riforma della politica agricola comune — un rafforzamento del secondo pilastro nel futuro bilancio dell'UE, ma intenda piuttosto congelare le spese previste per lo sviluppo rurale a livello del 2006, la qual cosa comporterebbe nell'Europa dei 25 o 27 futuri Stati membri una continua riduzione dei fondi destinati allo sviluppo rurale;

51.

invita pertanto la Commissione a modificare di conseguenza le prospettive finanziarie, al fine di non penalizzare le regioni rurali rispetto alle aree urbane e di evitare l'ulteriore degrado economico e lo spopolamento delle regioni svantaggiate;

52.

ritiene che alla rigorosa separazione finora vigente tra le rubriche 1a e 1b debba subentrare entro certi limiti, sulla base delle decisioni sulla riforma della PAC relative alla modulazione, un meccanismo flessibile che consenta di trasferire stanziamenti ai progetti destinati a promuovere lo sviluppo rurale, per poter tener adeguatamente conto del riorientamento della politica agricola europea varato nel 2003;

53.

osserva che il settore comunitario della pesca sta subendo profondi cambiamenti volti ad offrirgli prospettive a lungo termine e a consentirgli di mantenersi concorrenziale in un'economia globalizzata; ritiene che sia necessario stanziare fondi sufficienti per poter finanziare i diversi settori d'attività che compongono la politica comune della pesca, ossia conservazione e protezione delle risorse, accordi internazionali, mercati, misure strutturali, aspetti sociali, ecc.; reputa pertanto che sia necessario mantenere, ed eventualmente perfezionare, le misure in materia di pesca attualmente esistenti nel quadro dei Fondi strutturali, incluse le misure socioeconomiche, al fine di poter salvaguardare la competitività della pesca europea in un mercato mondiale liberalizzato;

54.

si compiace per i progressi compiuti in materia di cooperazione interistituzionale nel quadro dei negoziati sugli accordi internazionali di pesca, in particolare con la Commissione, anche se ritiene che vi sia ancora molta strada da percorrere prima di arrivare ad un'autentica partecipazione del Parlamento alla concezione e all'attuazione di questo aspetto della PCP; ritiene altresì che si debba operare una distinzione netta tra la compensazione finanziaria per l'accesso alle zone di pesca e le misure specifiche e che la Commissione debba essere in grado di verificare la corretta esecuzione di queste ultime;

55.

si rallegra del fatto che lo «sviluppo sostenibile» sia proposto come una delle tre priorità per le prossime prospettive finanziarie; deplora tuttavia l'interpretazione superficiale del concetto di sostenibilità; osserva che la Commissione dedica solo un'attenzione marginale alle preoccupazioni ambientali e non integra sufficientemente gli aspetti ambientali dello sviluppo sostenibile nella definizione generale delle politiche; invita pertanto la Commissione a rafforzare il contenuto di «sviluppo sostenibile» di tutte le politiche comunitarie;

56.

accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia proposto di finanziare in futuro la politica ambientale attraverso la stessa categoria di bilancio della politica agricola, strutturale e della pesca; fa rilevare che tali politiche hanno un impatto enorme sull'ambiente; sottolinea l'urgente necessità di portare avanti nella pratica l'integrazione degli aspetti ambientali in tutte le politiche comunitarie («greening» delle politiche), effettuando valutazioni accurate e metodologicamente valide dell'impatto ambientale in tutti i settori politici, in particolare per quanto concerne la PAC e i Fondi strutturali;

57.

accoglie con favore il riferimento al finanziamento della rete Natura 2000, che considera un elemento cruciale per conseguire l'obiettivo — fissato per il 2010 — di fermare l'erosione della biodiversità in Europa; chiede che alla rete Natura 2000 siano destinati stanziamenti specifici nell'ambito della politica regionale e di sviluppo rurale;

Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

58.

accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di fare della cittadinanza europea, compreso il completamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, una delle tre maggiori priorità dell'Unione allargata 2007-2013; accoglie favorevolmente e sostiene pienamente la proposta di creare una rubrica specifica «Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia» nelle nuove prospettive finanziarie, come logica conseguenza della priorità che si propone di accordare al settore;

59.

ritiene che la protezione integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea costituisca una grande sfida che richiede risorse adeguate; sottolinea, al contempo, la necessità di maggiori sforzi per istituire una politica comune in materia di asilo in cui l'elemento della condivisione degli oneri sia molto più marcato e di conseguenza una politica più decisa in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi che vivono nell'Unione europea;

60.

ritiene che l'Unione europea debba rispondere alle crescenti preoccupazioni dei cittadini europei relative a questioni di sicurezza interna e debba assumersi una maggiore responsabilità nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo internazionali;

61.

chiede il rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali anche attraverso la creazione di un vero spazio giudiziario fondato sulla fiducia reciproca;

L'Unione europea come partner mondiale

62.

insiste sul fatto che l'eradicazione della povertà e gli obiettivi di sviluppo del Millennio, che sono le finalità principali della politica di sviluppo della Comunità, devono restare fra i principali obiettivi della rubrica «Azioni esterne» e che occorre garantire che i fondi destinati a tale fine non vengano trasferiti verso altri obiettivi;

63.

sostiene il principio della «architettura semplificata» nell'ambito delle relazioni esterne, ma ribadisce che ciò non deve sfociare in una riduzione del ruolo del Parlamento europeo, tanto nell'ambito della procedura legislativa di codecisione quanto nell'esercizio delle sue competenze di bilancio e discarico;

64.

chiede che sia operata una netta distinzione tra i settori dell'azione esterna che presentano caratteristiche diverse e le cui esigenze finanziarie devono essere esaminate separatamente, ossia aiuto di preadesione, cooperazione rafforzata con i paesi vicini, cooperazione allo sviluppo, aiuto umanitario, relazioni con i paesi ACP, pace e sicurezza, riserve;

65.

ribadisce che l'iscrizione in bilancio del FES non deve tradursi in una riduzione del livello globale degli stanziamenti a favore dei paesi ACP, che tali risorse devono essere utilizzate primariamente ai fini dell'eliminazione della povertà, conformemente alla miglior prassi in materia di sviluppo, e che ne deve essere garantito l'impiego nelle regioni ACP mediante l'inserimento di sottorubriche o di importi vincolati nell'ambito delle prospettive finanziarie;

66.

chiede che si proceda a una ristrutturazione e razionalizzazione degli strumenti di bilancio al fine di accrescere la capacità di reazione e la flessibilità dell'azione esterna dell'Unione preservando la trasparenza dei meccanismi in essere, senza che ciò metta a repentaglio il rispetto degli impegni già contratti; ribadisce la necessità di instaurare a tal fine un meccanismo di consultazione ex ante e di controllo ex post del Parlamento europeo, soprattutto per quanto attiene alla riassegnazione degli stanziamenti; plaude agli sforzi di razionalizzazione proposti dalla Commissione a livello delle rubriche e propone una ripartizione degli stanziamenti secondo linee tematiche corrispondenti alle priorità e agli obiettivi politici orizzontali dell'Unione, unita a una struttura geografica che consenta di mobilitarli in modo flessibile per una data zona; si chiede se l'attuale ripartizione delle competenze tra relazioni esterne e sviluppo sia pertinente e ne propone il riesame;

67.

afferma che i paesi vicini dell'Europa allargata costituiscono una zona d'azione e di attenzione prioritaria; chiede a tal fine che venga attuato quanto previsto dal documento di strategia sulle relazioni con il mondo arabo; esprime il proprio sostegno a tutte le misure che si rivelino necessarie per garantire che la politica di nuovo vicinato consenta di estendere la zona di prosperità e stabilità a Sud e ad Est dell'Unione; ricorda l'importanza di approfondire il processo di Barcellona e di sostenere le riforme politiche ed economiche realizzate nei paesi mediterranei associati; chiede in particolare che il continente africano e i paesi che registrano i tassi di povertà e di sottosviluppo più elevati beneficino di un rafforzamento delle sinergie tra le politiche umanitarie, i programmi di sviluppo e la cooperazione politica;

68.

ricorda che l'ottenimento di una credibilità come attore internazionale esige la disponibilità tanto a rispondere a breve termine a situazioni inattese, quanto a definire strategie a medio e lungo termine che comportino impegni duraturi; ricorda che l'azione esterna dell'Unione deve essere concepita in modo globale; ricorda altresì che si tratta in particolare di favorire gli aiuti macroeconomici volti alla prevenzione dei conflitti di qualsiasi genere, le azioni di mantenimento della pace, nonché le misure di gestione delle crisi civili o militari, tecnologiche e ambientali, soprattutto attraverso il rapido dispiegamento di una forza di intervento;

69.

insiste in particolare sulla necessità di prevedere una dotazione adeguata per gli aspetti relativi alla cooperazione politica, alla lotta contro la povertà, alla promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo, come pure all'accesso delle popolazioni ai beni e ai servizi di base; insiste in particolare sulla necessità di promuovere, attraverso l'azione esterna, l'accesso alla salute (compresa la salute riproduttiva), all'istruzione, alla ricerca e alle nuove tecnologie e la lotta permanente contro le mine antipersona e le loro conseguenze;

70.

ribadisce l'importanza di una dimensione parlamentare dell'OMC e incoraggia ulteriori iniziative per l'introduzione di strumenti democratici nel settore degli scambi commerciali; ritiene che l'Unione europea, quale partner globale nell'attuale contesto di mondializzazione, debba rafforzare il suo ruolo di potenza commerciale di spicco e di partner attivo nei negoziati sulle norme multilaterali;

*

* *

71.

invita la Commissione a proporre soluzioni appropriate per quanto riguarda la presentazione della spesa amministrativa, onde assicurare la trasparenza e il controllo democratico sulle questioni attinenti all'organico; osserva che ciò dovrebbe valere sia nei vari settori d'attività sia nella rubrica relativa alla spesa amministrativa delle altre istituzioni;

72.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(2)  GU C 169 del 18.7.2003, pag. 1.

(3)  P5_TA(2003)0589.

(4)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo quale modificato dalla decisione 2003/429/CE (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

P5_TA(2004)0368

Coesione economica e sociale

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione relativa alla terza relazione sulla coesione economica e sociale (COM(2004) 107 — C5-0092/2004 — 2004/2005(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione (COM(2004) 107 — C5-0092/2004),

visto l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE,

viste le sue risoluzioni in materia di parità di genere nell'Unione europea e, in particolare, la sua risoluzione del 13 marzo 2003 sugli obiettivi di parità delle opportunità tra donne e uomini nell'utilizzazione dei Fondi strutturali (1),

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002 sull'allargamento,

viste le decisioni relative alla riforma della politica agricola comune (PAC), adottate dal Consiglio («Agricoltura») il 26 giugno 2003 a Lussemburgo,

vista la conferenza di Salisburgo del 13 e 14 novembre 2003 sulle prospettive per lo sviluppo rurale in un'Europa allargata,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013» (COM(2004) 101),

visti l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0272/2004),

A.

considerando che la necessità di una politica di coesione europea globale è dimostrata dal persistere di ampie disparità nello sviluppo delle varie regioni, una situazione che sarà esacerbata dall'imminente allargamento dell'Unione,

B.

considerando che il rafforzamento della coesione economica e sociale, la riduzione delle disparità territoriali e la promozione di uno sviluppo armonioso, policentrico, equilibrato e sostenibile sono obblighi sanciti dal trattato e invariabilmente sostenuti dal Parlamento europeo,

C.

considerando che il progetto di Costituzione per l'Europa rafforza l'obiettivo di coesione con l'inclusione della sua dimensione territoriale,

D.

considerando che dagli investimenti strutturali realizzati nei territori destinatari della politica di coesione, attraverso il commercio intraeuropeo, soprattutto per impianti e attrezzature, hanno tratto vantaggio anche gli altri settori dell'economia dell'Unione,

E.

considerando che, con il prossimo ampliamento, la parte della popolazione interessata dagli aiuti di coesione passerà da 68 milioni a 116 milioni, che corrisponde ad un aumento percentuale dal 18 al 25 %; considerando che il Parlamento europeo ha precedentemente dichiarato che la soglia attuale dello 0,45 % del PIL comunitario destinato alla politica di coesione costituisce una soglia al di sotto della quale non è possibile scendere senza compromettere la realizzazione degli obiettivi della politica di coesione dell'Unione,

F.

considerando che una più ampia consultazione della società civile, che consenta partenariati equilibrati ed equi, contribuirà ad assicurare che si tenga conto delle esigenze dei cittadini e dell'ambiente, nonché degli interessi economici delle regioni, nell'intero processo di programmazione, di attuazione e di controllo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione,

G.

considerando che la politica di coesione economica e sociale europea ha dato finora globalmente risultati positivi, permettendo ai paesi in ritardo di sviluppo di compiere importanti progressi soprattutto in termini di crescita economica, nella maggior parte dei casi superiore in termini percentuali a quella dei paesi più ricchi dell'Unione,

H.

considerando l'opportunità di assicurare la coerenza fra la politica di concorrenza e quella di sviluppo regionale e che, di conseguenza, gli aiuti pubblici non possono rappresentare un incentivo alla dislocazione di attività economiche,

I.

considerando che l'Unione allargata potrà vincere le sfide delle agende di Lisbona, Göteborg e Tampere solo se riconoscerà che le città costituiscono un capitale prezioso di beni pubblici diffusi, non ancora pienamente valorizzati, e che le stesse sono una componente fondamentale della crescita economica, della sostenibilità ambientale, della coesione regionale, della partecipazione democratica, dell'inclusione sociale, dell'integrazione multietnica e della sicurezza,

J.

considerando che le regioni dovrebbero essere più strettamente associate a un sistema di controllo più efficace e più trasparente di attribuzione, ripartizione e utilizzo dei fondi strutturali,

K.

considerando che, malgrado la volontà di promuovere la parità tra uomini e donne, i progressi in questo settore sono lungi dall'essere soddisfacenti,

L.

considerando che lo straordinario potenziale offerto dall'Europa per una crescita stabile e uno sviluppo sostenibile può essere pienamente sfruttato solo attraverso una strategia europea effettivamente comune, basata su un finanziamento comunitario che sia destinato a zone e settori con particolari difficoltà,

M.

considerando che il Fondo sociale europeo (FSE) ha svolto il ruolo principale nella realizzazione dell'obiettivo della parità di opportunità se raffrontato al resto dei Fondi strutturali,

N.

considerando che la superficie e la rilevanza sociale delle zone rurali dell'Unione europea aumenteranno in modo considerevole dopo l'allargamento, accrescendone l'importanza sul piano della coesione sociale e territoriale,

O.

considerando che il mondo rurale deve affrontare nuove sfide e ha un ruolo importante da svolgere in materia di coesione sociale e territoriale,

P.

considerando che il mantenimento di un mondo rurale vivente, soprattutto nelle regioni svantaggiate o soggette a limiti naturali, nelle isole, nelle regioni periferiche e nelle zone montagnose e scarsamente popolate, deve essere anche in futuro uno degli obiettivi principali dell'insieme delle politiche dell'Unione europea, e in particolare della politica di coesione,

Osservazioni generali

1.

condivide il giudizio della Commissione, secondo cui gli interventi comunitari non solo apportano un significativo valore aggiunto in termini di coesione economica e sociale, ma rappresentano altresì per l'Unione e gli Stati membri un utilizzo delle risorse caratterizzato da un ottimo rapporto costo-benefici e consentono di rafforzare il sentimento di appartenenza all'Unione;

2.

si compiace che nella riforma della politica di coesione sia stata presa in considerazione la dimensione territoriale ed è convinto che ciò rientri pienamente nello spirito del progetto di Costituzione europea che pone sullo stesso piano la coesione economica, sociale e territoriale;

3.

riconosce che la strategia europea per uno sviluppo sostenibile decisa dal Consiglio europeo riunito a Göteborg il 15 e 16 giugno 2001 è un elemento essenziale per il conseguimento dell'obiettivo strategico di Lisbona e dovrebbe pertanto essere più visibile per i cittadini europei nei futuri interventi a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione,

4.

si compiace che la Commissione abbia riconosciuto che la politica regionale europea riguarda tutte le regioni e tutti gli Stati membri dell'Unione ed esprime pertanto soddisfazione per il fatto che non sia stata proposta alcuna rinazionalizzazione della politica di coesione;

5.

si compiace che la Commissione sostenga la necessità che tutti gli interventi strutturali sul territorio dell'Unione rispettino la legislazione europea in materia ambientale e che gli obiettivi del programma d'azione in materia ambientale vengano realizzati;

6.

ricorda, anche sulla base delle esperienze degli anni passati, che la politica di coesione economica e sociale può dare un importante contributo allo sviluppo di una regione se i trasferimenti di risorse si traducono in progetti di qualità, in grado di avere una forte ricaduta sul territorio;

7.

si compiace che la Commissione riconosca la necessità di realizzare gli obiettivi del programma d'azione in materia ambientale e di rispettare la legislazione ambientale europea in tutti gli interventi strutturali sull'intero territorio dell'Unione;

8.

riconosce i limiti imposti dalla disciplina finanziaria per quanto concerne l'attribuzione di risorse di bilancio alla politica regionale e di coesione e ritiene, pertanto, che la quota dello 0,41% del RNL (o dello 0,46% prima dei trasferimenti ai singoli strumenti rurali e della pesca) possa rappresentare un compromesso accettabile;

9.

ritiene che occorra garantire che i mezzi erogati per lo sviluppo rurale siano poi effettivamente utilizzati nelle regioni destinatarie;

10.

constata che l'adesione dei paesi dell'ampliamento comporta una crescita esponenziale delle necessità di investimento e delle disparità in seno all'Unione;

11.

insiste sul mantenimento del carattere di obiettivo di spesa dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione; considera necessario mantenere la regola N+2 per il disimpegno automatico degli stanziamenti non eseguiti, che ha dimostrato la sua efficacia ai fini del miglioramento dell'esecuzione dei fondi nel corso dell'attuale periodo di programmazione;

12.

approva la ripartizione globale dei fondi tra i tre obiettivi;

13.

si compiace del fatto che per l'assegnazione dei mezzi finanziari agli Stati membri sia conservata per l'assorbimento la soglia del 4% del PIL nazionale e in materia vadano considerati anche gli importi legati agli strumenti per lo sviluppo rurale e la pesca;

14.

è convinto che la politica di coesione rappresenti per l'Unione uno strumento essenziale per conseguire gli obiettivi di Lisbona; condivide pertanto i principi del sostegno accordato all'innovazione e all'impresa per stimolare la competitività regionale; reputa che l'applicazione delle dieci raccomandazioni della Carta europea delle piccole imprese debba essere un pilastro di tale ambizione politica;

Nuova architettura per la politica di coesione dopo il 2006

Obiettivo: Convergenza

15.

appoggia il mantenimento di una soglia del 75% del PIL comunitario pro capite quale criterio principale di ammissibilità a questo obiettivo; valuta positivamente il riconoscimento del cosiddetto effetto statistico e il sostegno temporaneo proposto per le regioni in questione, alle quali verrebbe altrimenti arrecato pregiudizio quale risultato della riduzione del PIL comunitario a seguito dell'allargamento;

16.

insiste affinché il sostegno previsto per le regioni colpite dall'effetto statistico sia confermato in modo soddisfacente nelle future proposte legislative della Commissione e sia dotato di mezzi finanziari adeguati;

17.

si compiace dell'integrazione dell'FSE nel nuovo obiettivo di convergenza ed auspica che ciò porterà a maggiori investimenti nelle risorse umane nelle aree meno sviluppate;

18.

rammenta che il protocollo sulla coesione allegato al trattato sull'Unione europea stabilisce l'applicazione del fondo di coesione per gli Stati membri il cui PIL è situato al di sotto del 90% della media comunitaria; ritiene che ciò gioverà in particolare ai nuovi Stati membri;

19.

chiede che i temi prioritari siano sostenuti dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), specialmente per quanto riguarda l'infrastruttura locale, lo sviluppo dell'infrastruttura per le tecnologie dell'informazione e di comunicazione, i trasporti e l'infrastruttura sociale; ritiene che in detti settori prioritari vada promossa l'integrazione sociale dei gruppi sfavoriti e vadano soppresse le barriere all'accesso delle persone con disabilità;

20.

insiste affinché la Commissione elabori proposte legislative particolarmente rigorose per vigilare che le infrastrutture di trasporto finanziate a titolo del Fondo di coesione dopo il 2006 partecipino pienamente allo sviluppo delle forme di trasporto più rispettose dell'ambiente (ferroviario, fluviale, lacustre e marittimo, programmi multimodali di trasporto), in conformità degli obiettivi del Libro bianco sulla politica europea dei trasporti fino al 2010;

Obiettivo: Competitività regionale ed occupazione

21.

accoglie con favore l'introduzione di un obiettivo 2 veramente nuovo che coprirà tutte le regioni al di fuori dell'obiettivo di convergenza; si compiace al contempo dell'approccio della Commissione in materia di zonatura regionale, che permette che gli interventi vengano condotti in modo flessibile all'interno del territorio regionale, concentrandosi sulle zone maggiormente bisognose;

22.

ritiene, inoltre, che il duplice approccio all'anticipazione e alla promozione del mutamento economico, basato sulle regioni e sulla popolazione, possa essere coerente e innovativo, purché si garantisca che l'attivazione del FESR e dell'FSE avvenga in modo sinergetico; al riguardo, invita la Commissione a inserire pienamente in detta priorità della lotta contro l'emarginazione sociale anche la struttura dell'iniziativa EQUAL;

23.

ritiene che lo scopo degli interventi dell'Unione debba essere quello di aumentare la convergenza e ridurre le disparità regionali e l'esclusione sociale; invita la Commissione a mettere a punto criteri per assicurare che le risorse dell'Unione siano orientate, tenuto conto di tale obiettivo, sulle zone maggiormente bisognose;

24.

ritiene che sia stato raggiunto un equo compromesso con la proposta che prevede che le attuali regioni dell'obiettivo 1 non ottemperanti, per via dello sviluppo economico, ai criteri di ammissibilità al futuro obiettivo di convergenza beneficeranno comunque di un sostegno temporaneo decrescente a titolo di detto obiettivo;

25.

appoggia l'attribuzione di risorse finanziarie proposta sulla base dei criteri comunitari riconosciuti di carattere economico, sociale e territoriale; evidenzia in detto contesto che il reddito regionale deve essere il criterio determinante per l'attribuzione dei mezzi;

26.

conferma che specialmente le imprese recentemente beneficiarie di incentivi UE non possono ricevere nuovi mezzi di promozione sulla base di semplici delocalizzazioni di stabilimenti;

27.

plaude alla concentrazione degli interventi comunitari su un numero limitato di tematiche che riflettono le strategie di competitività e sviluppo sostenibile enunciate dai Consigli europei di Lisbona e Göteborg; ritiene tuttavia necessario conoscere più approfonditamente lo sviluppo e il contenuto delle future proposte legislative;

28.

ricorda il ruolo vitale delle piccole e micro imprese, comprese le imprese dei settori tradizionali, nello sviluppo economico delle zone urbane e rurali; sottolinea che tali imprese assicurano una stabilità economica regionale e sono pienamente implicate nella lotta allo spopolamento;

29.

accoglie con favore la tematica dell'ambiente e della prevenzione dei rischi e si compiace che si sia tenuto conto dell'attuazione della direttiva 2000/60/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sull'acqua), dello sviluppo di misure di trasporto sostenibili sotto il profilo ambientale e del sostegno finanziario a favore di Natura 2000;

30.

approva la connessione tra la strategia europea per l'occupazione e gli interventi a titolo dell'FSE; esprime tuttavia grave preoccupazione per la debolezza della dimensione regionale per quanto concerne gli interventi relativi al Fondo sociale europeo; chiede che la Commissione ponga rimedio a tali carenze nelle proposte legislative che sta elaborando;

31.

ricorda che, senza mettere in causa i risultati molto positivi della politica regionale, è fatto ormai acquisito che essa non ha trovato validi rimedi al grave problema dell'occupazione nelle regioni della coesione; chiede pertanto che tale problema sia oggetto di proposte specifiche e di un finanziamento adeguato;

32.

sottolinea la relazione esistente tra il basso reddito pro capite e la disoccupazione nelle regioni dell'obiettivo e la necessità di orientare l'attuazione dei Fondi strutturali alla creazione di posti di lavoro, alla costituzione di nuove imprese e all'incremento della produttività;

33.

chiede alla Commissione una gestione e un controllo più efficace sull'utilizzo dei fondi strutturali, anche al fine di prevenire le ripercussioni negative sull'occupazione, sulle condizioni di lavoro e sulla gestione del territorio in caso di un'inefficace utilizzo degli stessi; chiede pertanto una strategia più determinata riguardo alle ristrutturazioni industriali e al loro impatto sociale;

34.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure specifiche a favore di una politica attiva relativa al mercato del lavoro e della formazione degli adulti attraverso l'utilizzazione mirata degli stanziamenti dei Fondi strutturali e delle Iniziative comunitarie intitolate «Sviluppo delle risorse umane»;

35.

sottolinea che tali disparità possono essere combattute attraverso una migliore partecipazione delle donne a tutti i livelli di istruzione e di formazione, attraverso l'accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione in materia di nuove tecnologie; ritiene pertanto che i fondi mobilizzati per le politiche di formazione, segnatamente quelle connesse ai mutamenti economici dei territori o alle problematiche urbane, o alle evoluzioni del mondo rurale, debbano andare a beneficio delle donne in modo significativo;

36.

è preoccupato per il fatto che il finanziamento dell'FSE nell'ambito dell'obiettivo competitività sia limitato a misure specifiche relative alla strategia per l'occupazione e sembri non tenere conto sostanzialmente di un'impostazione più ampia concernente l'integrazione sociale;

37.

constata che gli effetti della ristrutturazione economica e sociale nei nuovi Stati membri sono spesso negativi per le donne (aumento della disoccupazione, riduzione delle infrastrutture per l'accoglienza dei bambini), e invita gli Stati interessati a orientare i fondi strutturali in modo da migliorare la situazione delle donne a partire dal periodo 2004-2006 e oltre; ritiene che si debba dare un maggiore impulso alla realizzazione dell'obiettivo della parità di opportunità in politiche come quelle delle infrastrutture dei trasporti, dell'ambiente, dello sviluppo regionale, della pesca, ecc., e chiede alla Commissione di elaborare, quanto prima e per tutti questi ambiti, orientamenti specifici in materia di parità di opportunità;

38.

sottolinea che non esiste finora una relazione di sintesi sull'integrazione della parità tra uomini e donne nelle azioni finanziate dai Fondi strutturali e chiede pertanto alla Commissione, nel quadro della valutazione intermedia dei Fondi strutturali, di esaminare se vengono rispettate le previsioni del regolamento sulla promozione della parità e, in base a tale valutazione, di pianificare il restante periodo programmatico;

39.

ricorda ancora una volta l'importanza di sviluppare delle statistiche articolate per sesso, al fine di migliorare l'efficacia della programmazione fondandosi su indicatori qualitativi e quantitativi pertinenti, per consentire una valutazione corretta delle azioni e facilitare la diffusione delle esperienze e delle azioni riuscite per quanto attiene al miglioramento della situazione delle donne;

Obiettivo: Cooperazione territoriale europea

40.

si congratula con la Commissione per la proposta di creare un obiettivo separato per la cooperazione territoriale, sulla scorta del successo dell'iniziativa INTERREG;

41.

propone che tale nuova architettura poggi sulla conclusione di un contratto tripartito fra l'Unione europea, gli Stati membri e le regioni;

42.

sottolinea l'importanza di portare avanti le tre linee di cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale col chiaro obiettivo di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile del territorio dell'Unione, mentre un trasferimento esclusivo della cooperazione regionale nei programmi generali risulterebbe inadeguato;

43.

evidenzia che in futuro la cooperazione tra le regioni dei vecchi e dei nuovi Stati membri va incentivata e sostenuta maggiormente;

44.

concorda pienamente col fatto che vada stabilito un legame tra i programmi integrati e le agende di Lisbona e Goteborg;

45.

accoglie con favore il riconoscimento delle frontiere marittime, in più occasioni richieste dal Parlamento europeo e da altri, nel contesto della cooperazione transfrontaliera; chiede che tale riconoscimento interessi l'insieme delle frontiere marittime dell'Unione europea; accoglie con favore la proposta di un dialogo tra Commissione, Stati membri e regioni per riesaminare le zone di cooperazione transnazionale rientranti nella sezione B dell'iniziativa Interreg III; sollecita, per l'applicazione, una definizione chiara e verificabile;

46.

approva la creazione di un singolo strumento giuridico che consenta agli Stati membri, alle regioni e alle autorità locali di gestire in modo più efficace i programmi transfrontalieri; chiede che la gestione di tale strumento incomba alle autorità sub-statali interessate, nel quadro delle rispettive competenze;

47.

apprezza la concordanza tra il nuovo strumento di vicinato e l'obiettivo di cooperazione e spera che essa possa essere comprovata già nel corso del periodo 2004-2006;

Risposta integrata alle caratteristiche territoriali specifiche

48.

sottolinea l'importanza di una risposta integrata che incoraggi un rapporto armonioso piuttosto che conflittuale tra strategie urbane e rurali;

49.

invita la Commissione a prendere in considerazione la struttura insediativa dell'Unione allargata e a creare uno spazio di valorizzazione effettivo della dimensione urbana sia nel mainstream dei fondi strutturali, sia con iniziative comunitarie ad hoc;

50.

sottolinea la necessità di una forte dimensione urbana, inserita in tutti e tre gli obiettivi proposti, mirata specialmente a promuovere la rivitalizzazione urbana e a combattere il degrado urbano, che sviluppi il ruolo delle zone urbane come motori economici della regione, come pure i rapporti tra zone urbane e zone rurali;

51.

chiede altresì alla Commissione di predisporre un quadro di regole che esalti la capacità di iniziativa dal basso delle città e delle altre collettività territoriali;

52.

sottolinea, senza tuttavia dissociare i problemi urbani dal loro contesto regionale e nazionale, che le città, e in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, devono essere considerate elementi essenziali della coesione economica e sociale;

53.

riconferma il suo impegno riguardo alla necessità di tenere conto dei problemi specifici delle regioni ultraperiferiche, come previsto dall'articolo 299, paragrafo 2 del trattato; si felicita con la Commissione per la sua iniziativa in materia;

54.

ribadisce l'importanza di mantenere il sostegno a favore delle zone industriali tradizionali nella misura in cui continuano a compiere sforzi per rigenerare le loro economie e le loro comunità;

55.

insiste affinché il programma specifico destinato a compensare gli svantaggi strutturali delle regioni ultraperiferiche si consolidi nelle future proposte legislative della Commissione e sia dotato di risorse finanziarie sufficienti affinché dette regioni, ivi comprese quelle che non rientrano più nell'obiettivo di convergenza, possano continuare a far fronte alle necessità di investimenti dettata dalla loro condizione di ultraperifericità, in particolare in materia di infrastrutture;

56.

accoglie con favore e sostiene l'approccio positivo della Commissione nei confronti delle zone permanentemente svantaggiate quali le isole, le regioni montagnose e quelle a bassa densità demografica; ritiene inoltre che questo approccio sia conforme alle costanti e spesso reiterate richieste formulate dal Parlamento europeo in passato; ritiene tuttavia che le esigenze di queste regioni debbano essere coperte anche da altre politiche settoriali UE;

57.

ritiene pertinente l'approccio positivo della Commissione nei confronti delle zone che risentono di svantaggi strutturali come lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione o la difficile accessibilità; ritiene che le esigenze delle regioni colpite da questi svantaggi strutturali debbano essere affrontate attraverso una cooperazione regionale o iniziative ad hoc;

58.

ritiene che isole come Malta e Cipro debbano ricevere lo stesso trattamento di altre isole ammissibili della regione che presentano un livello simile di sviluppo, in modo da assicurare la parità di condizioni;

59.

vanno citate in particolare, per le regioni e le zone che accusano svantaggi permanenti, le politiche settoriali in materia di accessibilità e comunicazioni, per esempio servizi postali, istruzione, sanità e acqua, in quanto bene essenziale per la vita;

60.

loda l'iniziativa volta ad un aumento dei tassi di cofinanziamento del FESR al fine di tenere conto di certe caratteristiche territoriali e propone che tale aumento si applichi anche a un FSE regionalizzato;

Strumenti per le zone rurali e il settore delle pesca

61.

ritiene che gli sforzi volti a migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e a promuovere la diversificazione delle attività economiche debbano includere misure specificamente mirate ad alleviare gli effetti negativi sul piano sociale ed economico del ridimensionamento del settore agricolo e a promuovere le produzioni orientate alla qualità e sostenibili sotto il profilo ambientale;

62.

ritiene necessario mantenere anche misure innovative specifiche nel mondo rurale e chiede pertanto che siano proseguiti i programmi LEADER+; sollecita la Commissione a conservare in particolare l'approccio basato sulla molteplicità dei soggetti e sulla partecipazione;

63.

chiede alla Commissione di mantenere, nel programma di sviluppo dell'agricoltura, l'approccio di tipo bottom-up tipico del programma LEADER+, che consente ai gruppi di lavoro locali di definire nell'essenziale il contenuto delle loro attività;

64.

constata che lo sviluppo rurale nella sua totalità è stato collocato nell'ambito del secondo pilastro della PAC e plaude all'intenzione della Commissione di istituire un fondo unico per misure a favore delle zone rurali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

65.

insiste ancora una volta sulla natura distinta dei problemi che interessano il settore della pesca rispetto a quelli più generalmente associati allo sviluppo rurale; ritiene inoltre necessario operare una distinzione più netta tra interventi settoriali e territoriali; appoggia quindi caldamente la proposta della Commissione di chiarire il ruolo dei vari strumenti di sostegno;

66.

sottolinea la straordinaria importanza che lo sviluppo del settore riveste per i paesi con vocazione di pesca, cosicché gli strumenti di sostegno, con un'attuazione compatibile con la politica di conservazione delle risorse, favoriscano lo sviluppo sostenibile delle attività e delle condizioni di vita e di lavoro dei pescatori;

67.

si compiace dell'intenzione della Commissione di istituire un fondo unico per la politica di sviluppo rurale, per promuovere uno sviluppo sostenibile; chiede che anche in futuro i programmi di sviluppo rurale continuino ad essere essenzialmente di carattere orizzontale e riguardino quindi tutte le regioni rurali;

68.

chiede che le misure di sviluppo rurale anche in futuro siano in stretto rapporto con la PAC e che siano stanziate le risorse corrispondenti sia nel settore specifico della produzione agricola attiva sia nei settori connessi e a valle;

69.

sottolinea l'importanza di una forte politica di sviluppo rurale anche nei nuovi Stati membri, che stimoli la competitività delle aziende agricole e favorisca la promozione delle donne unitamente agli investimenti in una economia rurale più ampia;

70.

ritiene che, sebbene sia necessaria una gestione più snella e decentralizzata, sarebbe opportuno mantenere un amipo ventaglio di programmi specifici relativi ad azioni particolari al fine di spendere in modo efficace i fondi pubblici; chiede pertanto di portare avanti l'approccio LEADER +;

71.

rileva che la priorità 3 si applica spesso a regioni tipicamente agricole in cui un'agricoltura multifunzionale è essenziale per mantenere vivo il paesaggio e che ciò dovrebbe trovare riscontro nell'applicazione delle misure;

72.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione, nella definizione di misure per lo sviluppo rurale, ai giovani agricoltori, che offrono un importante contributo al mantenimento dell'agricoltura e allo sviluppo dello spazio rurale;

73.

rileva con rammarico che la Commissione nel quadro finanziario proposto non prevede, come preannunciato nella riforma della PAC, un rafforzamento del secondo pilastro nel prossimo bilancio dell'UE, ma intende congelare le spese previste per lo sviluppo rurale al livello del 2006, il che, con 25 o 27 futuri Stati membri, porterebbe a una costante diminuzione delle risorse per lo sviluppo rurale;

Coordinamento con altre politiche

74.

è favorevole al fermo intento di conseguire un coordinamento migliore con altre politiche settoriali; riconosce in tale contesto che la coerenza e la complementarità saranno rafforzate dalla concentrazione della politica regionale su tematiche limitate e dall'esistenza di una strategia globale di coesione;

75.

esprime soddisfazione per il mantenimento degli aiuti concessi dagli Stati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato, al fine di promuovere lo sviluppo economico nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza; chiede con vigore che sia accordata parità di trattamento alle regioni soggette all'effetto statistico; evidenzia che detti aiuti devono dare un contributo decisivo per creare posti di lavoro sostenibili e non possono portare a una semplice delocalizzazione dei posti di lavoro;

76.

ritiene che i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato per il periodo successivo al 2006 debbano permettere di far rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato tutte le regioni ammissibili ai programmi di convergenza, comprese quelle interessate dall'effetto statistico dell'ampliamento;

77.

sollecita la Commissione a presentare proposte concernenti il futuro degli aiuti di Stato concessi ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato e a riflettere sulle possibili modalità di inclusione della differenziazione territoriale nella normativa per mezzo del ricorso ad indicatori adeguati; reputa che mantenere una differenziazione territoriale in seno alla politica di aiuti statali sia assolutamente necessario per perseguire un obiettivo di coesione territoriale;

78.

sollecita la Commissione a provvedere affinché la politica regionale europea non favorisca la delocalizzazione delle imprese;

79.

ritiene che la situazione economica e sociale delle regioni ultraperiferiche giustifichi l'applicazione di un trattamento differenziato dei livelli d'intensità degli aiuti pubblici di cui all'articolo 87, paragrafo 3;

80.

è convinto che una nuova impostazione dello sviluppo economico e sociale — orientata alla nozione di un'economia basata sulla conoscenza — richieda:

a)

politiche basate sul vantaggio comparativo regionale che garantiscano un ambiente economico favorevole all'adattabilità, all'innovazione e alla riforma, il quale promuova una concorrenza equa, potenzi le infrastrutture e assicuri un miglior diritto societario e un miglior governo delle imprese;

b)

politiche atte ad incoraggiare l'innovazione e l'imprenditorialità, basate su una legislazione fiscale che favorisca la creazione e il mantenimento delle PMI ponendo rimedio alle carenze strutturali derivanti dalla scarsa accessibilità del mercato e dall'onere dei finanziamenti;

81.

propone inoltre, nel quadro della nuova impostazione dello sviluppo regionale, di collegare alle applicazioni industriali la ricerca finanziata dall'UE a titolo del settimo programma quadro di ricerca;

82.

sottolinea il fatto che, in una nuova economia basata sulla conoscenza come quella prevista dal Consiglio europeo di Lisbona, il capitale umano (ossia una forza lavoro dotata di qualifiche e formazione di livello adeguato) costituisce una condizione preliminare, e che tutte le regioni debbono sviluppare la capacità di innovare, di utilizzare efficacemente tanto il know-how esistente quanto le nuove tecnologie, e di applicare tecniche e metodi di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale;

83.

attribuisce importanza alla liberalizzazione del mercato dell'energia nel quadro delle reti transeuropee dell'energia a condizione che tali reti siano completate e che le regioni periferiche vi siano collegate;

84.

chiede che l'attenzione sia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro nelle regioni periferiche; il problema potrebbe essere risolto attraverso l'istituzione di reti e nodi di attività particolari — come le invenzioni e le relative applicazioni nel settore dell'industria culturale in base alle diversità e usanze regionali, e lo sviluppo del potenziale dell'industria turistica in base al principio della specializzazione regionale;

85.

propone di tenere in considerazione la crescente importanza economica dei nuovi settori di attività, quali ad esempio le ecoindustrie o il settore dell'industria culturale, quali mezzi validi per creare occupazione — specialmente nelle regioni periferiche — e chiede alla Commissione di elaborare misure atte a promuovere questo tipo di occupazione in dette regioni;

Riforma del sistema di esecuzione dei fondi

86.

ritiene che vada attribuita priorità elevata alla semplificazione della politica di coesione; si congratula pertanto con la Commissione per la sua posizione generalmente positiva nei riguardi di una semplificazione della politica di coesione e per le proposte di sviluppo, riguardanti in particolare la programmazione, il partenariato, il cofinanziamento, la valutazione e la delega di responsabilità ai partner sul terreno; ritiene che la Commissione debba mantenere un potere di verifica e controllo indipendente sull'attuazione degli interventi strutturali e sul rispetto della normativa e degli obiettivi dell'Unione; si riserva, tuttavia, di esprimere il suo parere definitivo solo quando avrà preso visione delle proposte di regolamento sui fondi strutturali e sul fondo di coesione;

87.

concorda con l'adozione di un documento strategico europeo globale per la politica di coesione e con l'elaborazione, da parte degli Stati membri, di documenti di strategia politica; chiede la prosecuzione dei lavori nell'ambito dello Schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE), adottato a Potsdam nel 1999, al fine di istituire un quadro per lo sviluppo territoriale del territorio europeo;

88.

esorta la Commissione a tener conto, nel contesto della semplificazione della politica regionale, del cosiddetto punto di vista dell'utente, ossia a facilitare la partecipazione di imprese, università e ONG ai progetti, senza che la burocrazia, i rapporti sui pagamenti, ecc., intralcino inutilmente l'attività;

89.

sostiene che il documento strategico europeo per la coesione deve essere soggetto a una norma legislativa comunitaria che contempli la piena partecipazione legislativa del Parlamento europeo quale prevista all'articolo III-119 del progetto di trattato che intende istituire una Costituzione per l'Europa;

90.

ritiene che un tale approccio strategico rafforzerebbe la coerenza e la trasparenza della politica nel suo insieme; risponde pertanto favorevolmente alla proposta di una revisione annuale condotta dalle istituzioni europee per discutere i progressi realizzati; propone che tale revisione possa aver luogo durante il Consiglio europeo di primavera, previa consultazione del Parlamento;

91.

accoglie con favore la limitazione a tre del numero di fondi e l'introduzione del principio di un unico fondo per programma, purché il regolamento in questione preveda un'adeguata flessibilità nei tipi d'intervento per rispondere in modo appropriato alle esigenze e opportunità delle singole regioni e sottolinea che l'attenzione deve concentrarsi sulla sana gestione dei fondi strutturali piuttosto che sulla struttura amministrativa interna della Commissione;

92.

rileva, alla luce del lento assorbimento dei finanziamenti del FES nell'attuale periodo di programmazione e in considerazione del proposto decentramento, la necessità di rafforzare la capacità amministrativa, prestando particolare attenzione ai nuovi Stati membri.;

93.

approva il fatto che la preziosa esperienza e le migliori prassi delle iniziative comunitarie quali EQUAL vengano integrate nella programmazione principale; ritiene che si debba in particolare porre l'enfasi sul principio della cooperazione transnazionale;

94.

94 si dichiara favorevole alle proposte di rafforzare il partenariato e la cooperazione tra i livelli di governo locale, regionale, nazionale e UE e di incoraggiare gli Stati membri ad utilizzare la possibilità di concludere accordi tripartiti ove opportuno; chiede alla Commissione di sviluppare regole e criteri armonizzati e vincolanti per la relazione di partenariato e il suo sviluppo nel quadro del regolamento sui Fondi strutturali 2007-2013, assicurando allo stesso tempo un partenariato efficiente grazie al finanziamento dei costi della partecipazione dei partner;

95.

sottolinea la necessità di riservare un'attenzione speciale al rispetto del principio di addizionalità da parte delle competenti autorità nazionali e locali, cosicché le risorse comunitarie integrino invece di sostituire quelle nazionali, per cui la Commissione deve avvalersi di precisi strumenti di controllo;

96.

appoggia l'idea di creare una riserva comunitaria per ricompensare i progressi realizzati; accoglie inoltre con favore l'istituzione di riserve nazionali per far fronte alle crisi settoriali o locali a condizione che questi fondi abbiano vera sostanza e non siano soltanto gesti simbolici;

97.

chiede alla Commissione di mettere a punto per il prossimo periodo di programmazione procedure più efficaci di verifica dell'addizionalità, che siano integrate nei quadri di programmazione, controllo e valutazione e risultino idonee ad essere utilizzate con le informazioni statistiche e di bilancio disponibili; chiede inoltre alla Commissione di elaborare misure specifiche, come ad esempio le sanzioni, per assicurare il rispetto di questo principio;

*

* *

98.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 370.

(2)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

P5_TA(2004)0369

Bilancio 2005: Strategia politica annuale della Commissione

Risoluzione del Parlamento europeo sul bilancio 2005: strategia politica annuale della Commissione (2004/2001(BUD))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Strategia politica annuale per il 2005» (COM(2004) 133),

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (1),

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

vista la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A5-0269/2004),

A.

considerando che il 2005 sarà il primo anno completo di un'Unione europea con 25 Stati membri,

B.

considerando che le priorità politiche e finanziarie dell'Unione europea per il 2005 devono rispondere alle nuove sfide di un'Unione allargata nonché alle esigenze e alle preoccupazioni dei cittadini europei, rispettando al contempo il rigore di bilancio e perseguendo un rapporto ottimale costi-efficacia,

C.

considerando che sarebbe opportuno consolidare e migliorare ulteriormente i vantaggi del nuovo approccio del «bilancio per attività» (ABB), segnatamente rafforzando la trasparenza e il controllo parlamentare sulle spese dell'Unione,

D.

considerando che l'entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario è avvenuta in modo relativamente facile, ma ha suscitato problemi di decisione e di attuazione dovuti alla rigidità di alcune disposizioni e a un approccio dell'amministrazione che consiste nel non prendere decisioni,

E.

considerando che l'adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie (COM(2003) 785) durrà il margine di manovra disponibile all'interno di alcune linee di bilancio e che, per tali linee, fisserà massimali di spesa a un livello nettamente inferiore a quello previsto nella programmazione finanziaria della Commissione per il 2005,

F.

considerando che la comunicazione della Commissione sulla strategia politica annuale è la prima tappa del processo di formulazione delle priorità politiche e finanziarie per il 2005,

Aspetti generali

1.

si compiace della strategia politica annuale (SPA) quale strumento volto ad associare i cicli finanziario e legislativo; sottolinea che, per il 2005, ha deciso di modificare la tradizionale procedura per stabilire le sue priorità finanziarie (i precedenti «orientamenti») al fine di rafforzarne ulteriormente la visibilità politica e, in particolare, di garantire una maggiore coerenza tra l'attività delle istituzioni collegando in modo più chiaro la presente risoluzione alla procedura SPA della Commissione;

2.

deplora il fatto che la Commissione abbia rinviato la presentazione della SPA fino alla fine di febbraio; auspica che in futuro la Commissione si attenga al calendario convenuto onde permettere all'autorità finanziaria di esaminare adeguatamente tale importante documento per la procedura finanziaria e legislativa;

3.

sostiene pienamente le disposizioni finanziarie contenute nel progetto di Costituzione; deplora i suggerimenti presentati da Ecofin alla Conferenza intergovernativa che pregiudicano gravemente gli attuali poteri del Parlamento; ritiene che un compromesso equo ed efficace potrebbe unicamente essere basato sull'attuale equilibrio interistituzionale quale codificato nel progetto di Costituzione della Convenzione europea;

4.

ricorda che la Commissione, nel quadro del «contratto di fiducia», si è impegnata ad adottare tutte le misure necessarie onde assicurare un'efficiente esecuzione delle decisioni adottate dall'autorità di bilancio; invita la Commissione a chiarire, entro il 31 luglio 2004, in quale modo la moltitudine di iniziative d'importanza fondamentale sia compatibile con il principio di sussidiarietà e con l'obiettivo della semplificazione dell'acquis e della sua riduzione da 80 000 a 25 000 pagine; segnala l'importanza dei mutamenti della situazione demografica nell'Unione per i regimi sociali e per l'economia; chiede alla Commissione di fare dell'adeguamento delle politiche europee alla mutata situazione un compito orizzontale;

5.

sostiene con fermezza gli sforzi compiuti dalla Commissione per migliorare le schede di attività che accompagnano il PPB e ricorda che tali schede devono presentare una sintesi chiara e concisa delle azioni e degli strumenti per ciascun settore del bilancio; chiede alla Commissione di assicurare che le schede contengano obiettivi e indicatori di performance che rispettino i cosiddetti criteri SMART (specificità, misurabilità, raggiungibilità, pertinenza e scadenze) e insiste affinché vi si faccia riferimento, onde assicurare un seguito, anche nelle relazioni di attività annuali; invita la Commissione a includere, in tutte le schede di attività, una sintesi delle osservazioni della Corte dei conti e delle conclusioni dell'autorità di discarico;

6.

prende atto dei pareri delle commissioni interessate e si impegna a tenerne conto durante l'intera procedura di bilancio 2005, in particolare in sede di prima lettura;

Quadro finanziario

7.

sottolinea che l'adeguamento tecnico effettuato ogni anno dalla Commissione in base alle previsioni economiche più recenti, conformemente al punto 15 dell'AII del 6 maggio 1999, comporta una riduzione considerevole dei massimali, in particolare per le rubriche 3, 4 e 5;

8.

ricorda, tuttavia, che in seguito all'adeguamento e alla revisione delle prospettive finanziarie al fine di finanziare i fabbisogni connessi all'allargamento, il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie per l'esercizio 2005 è stato aumentato di 190 milioni di euro; ricorda alla Commissione che una parte di tale importo supplementare è destinata a finanziare non soltanto i programmi soggetti a codecisione creati nel contesto della procedura finanziaria 2004, ma anche le priorità del Parlamento europeo quali i progetti pilota, le azioni preparatorie e altre attività annuali;

9.

ricorda che il massimale della rubrica 5 (Spese amministrative) è stato fissato a 6 185 milioni di euro per il bilancio 2005; sottolinea che, in seguito a tale adeguamento tecnico del massimale, si registrerà un margine negativo anziché il margine positivo di 28,5 milioni di euro previsto, nel luglio 2003, nella terza relazione dei Segretari generali; è disposto a fornire risorse sufficienti per permettere il buon funzionamento delle istituzioni dell'Unione allargata, ma ritiene necessario esaminare ulteriori possibilità di riprogrammazione, di anticipazione della spesa («frontloading») e di risparmi;

10.

ricorda gli sforzi compiuti dal Parlamento nel corso degli anni precedenti di applicazione delle attuali prospettive finanziarie per migliorare la ripartizione degli stanziamenti tra i compiti permanenti e le nuove priorità; ricorda al Consiglio che i nuovi fabbisogni, compreso l'Iraq, possono essere finanziati solo con nuove risorse, altrimenti saranno compromesse le attività essenziali dell'Unione;

11.

è consapevole del fatto che, a causa dei vincoli di bilancio supplementari generati dall'adeguamento dei massimali delle rubriche 3, 4 e 5 delle prospettive finanziarie, l'autorità di bilancio potrebbe dover rivedere le priorità enunciate nella strategia politica annuale della Commissione; si aspetta che la Commissione riassegni le risorse finanziarie e umane in linea con le decisioni dell'autorità di bilancio;

12.

è preoccupato per l'aumento del numero di casi in cui i servizi della Commissione non adottano decisioni a causa della rigidità di alcune disposizioni del nuovo regolamento finanziario; si aspetta che la Commissione osservi attentamente l'applicazione del regolamento finanziario e presenti una relazione di valutazione all'autorità di bilancio entro il 31 luglio 2004;

13.

ricorda la dichiarazione comune sulla programmazione finanziaria (2) approvata il 20 luglio 2000; ribadisce il suo forte interesse per il miglioramento della corrispondenza tra la procedura legislativa e finanziaria; invita la Commissione a fornire, per ciascuna proposta, informazioni più precise concernenti la situazione globale dell'impatto finanziario, onde permettere all'autorità legislativa e all'autorità di bilancio di valutare meglio l'utilità di ogni proposta e la sua compatibilità finanziaria con le prospettive finanziarie;

14.

osserva che, nella presentazione delle tre priorità enunciate nella SPA per il 2005, vale a dire competitività e coesione, sicurezza e cittadinanza europea, responsabilità esterna: vicinato e partenariato, la Commissione stabilisce priorità simili a quelle fissate nella sua comunicazione sul quadro finanziario dopo il 2006;

Rubriche di bilancio

Agricoltura

15.

deplora che il documento sulla SPA trascuri la principale rubrica di spesa dell'Unione; è consapevole del fatto che, in un'Europa allargata, sarà necessario aumentare il sostegno finanziario a favore delle zone rurali, il secondo pilastro della PAC, e dei seguenti settori: sovvenzioni ai giovani agricoltori, lotta contro le malattie animali, sviluppo di azioni promozionali e commerciali a favore dell'agricoltura nell'Unione europea e nei paesi terzi e programma comunitario «Latte nelle scuole»; chiede alla Commissione di mantenere il progetto pilota concernente la creazione di etichette di qualità europee; valuterà se le iniziative e i progetti avviati nel quadro del bilancio 2004 potranno essere proseguiti;

Azioni strutturali

16.

ricorda l'importanza delle azioni strutturali per l'attuazione di un'efficace politica di coesione e la promozione di una crescita sostenibile; nota il miglioramento dell'esecuzione degli stanziamenti di pagamento a titolo dei Fondi strutturali nel 2003; segnala il volume tuttora elevato degli impegni da liquidare, pari a 60 miliardi di euro, nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione; chiede alla Commissione di comunicare all'autorità di bilancio le previsioni degli Stati membri, affinché essa possa determinare il livello appropriato di pagamenti per il 2005;

Politiche interne

17.

è preoccupato per la recente valutazione effettuata dalla Commissione nella relazione sui progressi realizzati nell'applicazione della strategia di Lisbona, secondo cui è probabile che gli obiettivi di metà percorso della strategia non saranno raggiunti; evidenzia la necessità di concentrare i propri sforzi sulle principali azioni della strategia di Lisbona aventi rilevanza ai fini del bilancio e di trattare tali azioni in via prioritaria nel quadro del bilancio dell'Unione europea per il 2005, al fine di accelerare la realizzazione degli obiettivi fissati, rafforzando in particolare l'interscambio delle parti sociali e migliorando la posizione dei lavoratori nell'ambito dell'economia europea e del processo di liberalizzazione; ribadisce il suo sostegno alle azioni comunitarie a favore delle PMI, in particolare per promuovere la competitività in un mercato unico pienamente integrato in linea con la strategia di Lisbona; chiede l'ulteriore sviluppo e il rafforzamento di strumenti finanziari e di garanzia per le PMI;

18.

reitera la sua richiesta alla Commissione di presentare, nel quadro dell'assistenza macrofinanziaria (AMF), una proposta legislativa fondata sulla procedura di codecisione e che comporti disposizioni giuridiche che rafforzino la trasparenza e la responsabilità;

19.

chiede alla Commissione di presentargli, al più tardi entro il 30 agosto 2004, il proprio studio sull'esecuzione di Basilea II, inclusa una valutazione d'impatto approfondita, dal momento che tale esecuzione influenzerà profondamente i summenzionati strumenti per il capitale delle PMI;

20.

ricorda l'importanza che ha accordato, nel corso degli esercizi precedenti, alle azioni di comunicazione e di informazione dei cittadini europei ed esprime viva inquietudine quanto all'applicazione della politica d'informazione in generale, vista l'assenza di progressi reali in tale settore; sottolinea che il regolamento finanziario non può essere invocato per differire l'esecuzione di tale politica, dal momento che la decisione relativa al nuovo regolamento finanziario era ben nota fin dal giugno 2002; rileva altresì che l'applicazione delle nuove disposizioni proposte dalla Commissione avrebbe dovuto essere anticipata dai servizi interessati;

21.

ritiene che, con l'adesione di dieci nuovi paesi, sarà necessario accordare un'attenzione particolare al rafforzamento della cittadinanza europea e al consolidamento di uno spazio europeo di sicurezza, di libertà e di giustizia; afferma in particolare la necessità di rafforzare la politica comune in materia di immigrazione e di migrazione e di accelerare la creazione del Sistema di Informazione Schengen (SIS II) e del Sistema di Informazione sui Visti (VIS); si attende che la Commissione presenti al Parlamento europeo, al più tardi entro il 31 luglio 2004, una proposta di decisione del Consiglio relativa alla creazione del VIS; chiede alla Commissione di chiarire il suo approccio politico per quanto riguarda l'azione preparatoria concernente il sostegno finanziario per il rientro degli immigranti clandestini, il Fondo europeo per i profughi e le possibili sovrapposizioni con il Fondo sociale europeo e con l'iniziativa comunitaria EQUAL; in considerazione dei vincoli di bilancio all'interno della rubrica 3 per gli esercizi 2005 e 2006, si asterrà dall'adottare qualsiasi decisione di bilancio fino a quando tali questioni non saranno state risolte;

22.

sottolinea la sua volontà di compiere ogni sforzo necessario per intensificare la lotta contro il terrorismo in un'Unione europea ampliata e auspica di mantenere e di rafforzare l'attuale progetto pilota concernente l'assistenza alle vittime di atti di terrorismo; si compiace delle ultime iniziative della Commissione in tale ambito, quale la proposta di direttiva relativa all'indennizzo delle vittime di crimini; segnala la particolare importanza della cooperazione delle autorità inquirenti giudiziarie e di polizia, soprattutto con l'aiuto di Europol e di Eurojust; sottolinea che, indipendentemente da quali siano le basi giuridiche, desidera essere pienamente associato alle decisioni riguardanti la concezione e il contenuto di tale proposta;

23.

chiede alla Commissione di garantire un costante sostegno alle organizzazioni non governative che operano nel settore dei servizi sociali, come pure alle parti sociali, e di mettere fine alla loro incertezza giuridica proponendo una nuova base giuridica o includendole nelle basi giuridiche esistenti per i programmi d'azione comunitari (sovvenzioni);

24.

sottolinea che, in seguito all'adesione di dieci nuovi paesi, sarà necessario assicurare la continuità del programma LIFE III e colmare il divario tra la scadenza di LIFE e le nuove prospettive finanziarie; sottolinea, a tale riguardo, che deve essere accordato un alto grado di priorità alle iniziative della Commissione concernenti Natura 2000;

25.

è stupito che la Commissione, dopo essersi consultata esclusivamente con il Consiglio, abbia ritirato la sua proposta di aumentare di 100 milioni di euro (55 milioni di euro per il 2005 e 45 milioni di euro per il 2006) gli stanziamenti TEN destinati alle regioni frontaliere; si attende che la Commissione riprenda la sua proposta e la trasmetta all'autorità legislativa attraverso i canali opportuni; è sorpreso che la Commissione intenda già intraprendere i lavori preliminari per la creazione di una nuova agenzia per le sostanze chimiche, sebbene il processo legislativo non sia ancora concluso;

Azioni esterne

26.

Ritiene che, nel contesto della prevenzione dei conflitti e dello sviluppo di partenariati genuini, occorra intensificare il dialogo interculturale, interetnico e interreligioso;

27.

sottolinea la sua posizione secondo la quale l'Unione europea deve compiere particolari sforzi per esportare la pace nel mondo; sottolinea quindi l'importanza di eliminare la povertà in quanto obiettivo del sostegno esterno dell'UE avente capitale importanza e l'importanza di proseguire le azioni prioritarie in singoli settori come la promozione e la difesa dei diritti dell'uomo, la salute e l'istruzione, le misure concernenti le mine terrestri nonché la prevenzione e la risoluzione dei conflitti;

28.

è particolarmente preoccupato per l'attuale situazione in Iraq e ritiene che sia opportuno sostenere le misure volte a migliorare le prospettive di un Iraq libero e democratico svolte nell'ambito del mandato ONU; è consapevole dei forti vincoli di bilancio e intende pertanto valutare accuratamente la possibilità di ricorrere agli strumenti previsti nell'accordo interistituzionale; evidenzia altresì che, in Afghanistan, le preoccupazioni per la sicurezza e le prossime elezioni sono questioni cruciali e mantiene l'impegno a sostenere la ricostruzione e lo sviluppo del paese;

29.

condivide le critiche formulate dal Consiglio riguardo al modo di agire della Commissione nell'ideazione di una nuova politica di vicinato e al suo confuso inserimento — a lato del processo Euromed e di una nuova iniziativa per il Medio Oriente — nella strategia dell'Unione europea in materia di politica estera; ricorda alla Commissione, ma anche al Consiglio, che al Parlamento spetta un ruolo legislativo e di bilancio in tale processo; si attende che le commissioni competenti vengano fattivamente coinvolte nelle consultazioni in corso; è pronto a ricorrere ai propri poteri di bilancio in difesa dei propri interessi;

30.

esprime il suo sostegno in linea di massima a una nuova politica di vicinato che contribuisca a creare una zona di prosperità e di stabilità a sud e ad est delle attuali frontiere dell'Unione europea; sottolinea che, nel quadro del partenariato tra l'Unione europea e il Mediterraneo, è necessario rafforzare tutte le misure atte a contribuire al pieno sviluppo del processo di Barcellona; sottolinea che tali obiettivi devono essere ugualmente perseguiti per quanto riguarda i vicini orientali dell'Unione europea, in vista della realizzazione della dimensione nordica;

31.

sottolinea che le priorità esterne dell'Unione non dipendono unicamente dalla prossimità geografica e che gli sforzi strategici di cooperazione e di solidarietà con altre regioni del mondo devono essere mantenuti e rafforzati; a tale riguardo, sottolinea che le relazioni bilaterali e multilaterali tra l'Unione europea e l'America latina devono essere rafforzate, in particolare alla luce del terzo vertice UE-America Latina; segnala la particolare importanza dell'UE per i paesi ACP, soprattutto alla luce dell'attuale processo di costituzione del parlamento panafricano e delle truppe africane di mantenimento della pace; segnala la grande importanza del successo degli sforzi europei di stabilizzazione nel continente asiatico;

32.

chiede che la Commissione, visto l'aumento della trasparenza nel finanziamento delle organizzazioni internazionali da parte del bilancio UE, crei un capitolo specifico, nel quadro delle politiche esterne, comprendente i diversi contributi del bilancio UE all'ONU, alle sue agenzie, ai suoi fondi e programmi, fatto salvo il suo contributo periodico ai fondi umanitari dell'ONU, corrisposto attraverso le linee umanitarie del bilancio dell'Unione nel corso dell'esecuzione del bilancio;

33.

evidenzia, in un contesto in cui l'importanza dell'Unione europea quale partner mondiale deve essere rafforzata, che i progressi verso la messa a punto di una diplomazia europea comune e la creazione di un servizio europeo di azione esterna contribuirebbero direttamente alla realizzazione di tale obiettivo;

34.

intende analizzare le esigenze future e la presente attuazione della politica estera e di sicurezza comune, tenendo conto del forte aumento delle risorse finanziarie accordate a tale settore per il 2004; valuterà il risultato delle nuove riunioni congiunte tra il Parlamento e il Consiglio decise in seguito alla riunione di concertazione di bilancio del novembre 2003 e trarrà le conseguenze finanziarie;

35.

deplora ancora una volta che la Commissione non abbia presentato la dimensione parlamentare dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) come una delle sue priorità riguardo alla responsabilità esterna e ricorda che l'Assemblea parlamentare dell'OMC deve essere sviluppata e resa permanente; esorta la Commissione a presentare una proposta concreta al Parlamento al più tardi entro il 31 luglio 2004;

Personale e amministrazione

36.

constata che per il 2005 la Commissione intende richiedere 700 nuovi posti connessi con l'ampliamento; incoraggia la Commissione nei suoi sforzi di riassegnazione all'interno dei suoi servizi e tra di essi al fine di mobilitare risorse supplementari; osserva che, in seguito alla riassegnazione, nel 2005 dovrebbero essere disponibili 570 posti supplementari per attuare iniziative prioritarie;

37.

valuterà la richiesta della Commissione in base a vari criteri quali la disponibilità di candidati per l'assunzione, la capacità di assorbimento delle istituzioni, l'equilibrio geografico degli impieghi, gli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attuazione delle priorità politiche del Parlamento europeo, il processo di esternalizzazione, nonché il contesto generale della rubrica 5;

38.

chiede alla Commissione di fornire, assieme al PPB, una programmazione a medio termine delle agenzie decentralizzate, delle agenzie esecutive, delle agenzie regolamentari e degli uffici esterni, indicando le rispettive incidenze sulle rubriche delle prospettive finanziarie interessate, in particolare le rubriche 3 e 5, nonché le conseguenze e l'utilizzazione delle risorse sbloccate per la Commissione; ricorda l'impegno assunto dalla Commissione di far sì che la politica perseguita a tale riguardo dalle agenzie sia conforme a un approccio di austerità finanziaria e resti soggetta al controllo democratico delle autorità politiche e di bilancio;

*

* *

39.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.


(1)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo quale modificato dalla decisione 2003/429/CE (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(2)  Documento del Consiglio n. 10299/00, pag. 8.

P5_TA(2004)0370

Stato di previsione del Parlamento europeo per il 2005

Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio finanziario 2005 (2004/2007(BUD))

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 272 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1),

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (2),

vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2004 sugli orientamenti relativi alle sezioni II, IV, V, VI, VII, VIII(A) e VIII(B) e sul progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento europeo (Sezione I) per la procedura di bilancio 2005 (3),

vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza sul progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio finanziario 2005,

visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 29 marzo 2004, ai sensi degli articoli 22, paragrafo 6, e 183 del regolamento,

visto l'articolo 183 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0236/2004),

A.

considerando che, in seguito all'adeguamento tecnico, il massimale della rubrica 5 (Spese amministrative) delle prospettive finanziarie è stato fissato a 6 185 milioni di EUR per il bilancio 2005 (4); che questo adeguamento tecnico comporta una riduzione di 94 milioni di EUR, ai prezzi del 2005, del massimale della rubrica 5 delle prospettive finanziarie per il 2005,

B.

considerando che la semplice estrapolazione dell'adeguamento tecnico, l'evoluzione delle retribuzioni del personale e le stime attualizzate riguardanti l'impatto della riforma delle istituzioni, associate alla programmazione finanziaria stabilita dalla terza relazione dei Segretari generali del luglio 2003, avrebbero comportato un margine negativo di circa 145 milioni di EUR per il 2005,

C.

considerando che il recente aggiornamento della terza relazione dei Segretari generali sull'evoluzione della rubrica 5 prevede un margine negativo di 45 milioni di EUR nelle previsioni riviste inerenti alle spese amministrative per il 2005 anziché il margine positivo di 28,5 milioni di EUR che risultava dalle stime effettuate nel luglio 2003,

D.

considerando che il 2005 sarà il primo esercizio completo dell'Unione allargata e della sesta legislatura del Parlamento europeo,

E.

considerando che lo stato di previsione per il 2005 si fonda sui seguenti parametri principali: 12 mesi completi di spese legate all'allargamento con nove nuove lingue, 44 settimane di lavoro, di cui 3 settimane di circoscrizione, 12 tornate ordinarie e 6 minitornate supplementari, un adeguamento delle retribuzioni del 2,7% e una riduzione standard del 7% per quanto riguarda i posti; che tali parametri saranno riesaminati in autunno durante la prima lettura del bilancio 2005,

Priorità politiche

1.

sottolinea che è importante rispondere ai bisogni connessi all'ampliamento, nonostante le limitazioni finanziarie previste per la rubrica 5 nel 2005, e continuare a migliorare i servizi offerti ai deputati mediante l'operazione «Alzare il tiro»;

2.

riafferma che è importante continuare ad applicare i principi di buona gestione finanziaria e di rigore di bilancio e garantire il buon utilizzo del denaro del contribuente europeo; sottolinea che le previsioni per il bilancio 2005, tenendo presenti le limitazioni e le incertezze di bilancio, devono essere basate su ipotesi valide e necessità reali;

3.

sottolinea che è necessario proseguire la riforma della sua amministrazione razionalizzando e modernizzando i suoi metodi di lavoro, facendo un miglior uso delle nuove tecnologie e concentrando gli sforzi sulle attività essenziali;

Quadro generale

4.

è consapevole che la sua amministrazione ha fatto diverse ipotesi in seguito alle incertezze legate al progetto preliminare di stato di previsione per il 2005; sottolinea che i parametri e le ipotesi di base devono essere riesaminati durante la prima lettura del bilancio 2005 alla luce delle priorità politiche;

5.

nota che il progetto preliminare di stato di previsione è stato fissato al 20% della rubrica 5, che rappresenta un aumento del 3,3% rispetto al bilancio dell'esercizio 2004; si riserva la decisione finale sul livello globale della Sezione I del bilancio in attesa della prima lettura che avrà luogo in autunno;

6.

sottolinea che, sull'importo di 1 272 milioni di EUR corrispondente al 20 % della rubrica 5, 1 007,6 milioni di EUR sono previsti per le spese correnti di funzionamento e che 173,4 milioni di EUR sono destinati ai fabbisogni legati all'allargamento;

7.

ricorda che le iniezioni di capitali e il rimborso accelerato degli edifici hanno permesso di realizzare economie sostanziali nel corso degli ultimi anni; ritiene che una parte degli stanziamenti iscritti in bilancio potrebbe essere utilizzata per un pagamento anticipato degli edifici D4 e D5; ritiene, tuttavia, che l'importo definitivo del pagamento anticipato potrà essere fissato soltanto in autunno, tenendo conto della situazione globale della Sezione I e della rubrica 5;

Spese relative ai deputati e ai gruppi politici

8.

rileva che non sono previsti stanziamenti (iscritti sulla linea o in riserva) per lo Statuto dei deputati, ma che il capitolo 102 (Riserva per lo Statuto dei deputati) è stato mantenuto con una menzione promemoria (p.m.);

9.

ribadisce il suo sostegno all'adozione di uno statuto per gli assistenti parlamentari; ritiene che sia opportuno esaminare le disposizioni previste dal nuovo statuto dei funzionari riguardanti la possibilità di considerare gli assistenti come agenti contrattuali;

10.

è dell'avviso che sarebbe opportuno valutare il livello dell'indennità di segreteria (articolo 391);

Multilinguismo e assistenza ai deputati

11.

chiede all'amministrazione di analizzare le implicazioni finanziarie del nuovo codice di condotta concernente il multilinguismo controllato e invita il Segretario generale a presentare una relazione sulla questione entro il 1o settembre 2004;

12.

si compiace dei risparmi che verranno realizzati grazie alle nuove disposizioni contrattuali applicabili alla traduzione esterna del resoconto integrale delle sedute plenarie; ritiene, tuttavia, che sia opportuno esaminare altri mezzi anziché continuare a tradurre tutti i resoconti integrali (CRE) in tutte le lingue prevedendo, ad esempio, la possibilità di una traduzione su richiesta; invita l'Ufficio di presidenza a presentare entro il 1o settembre 2004, quale seguito alla procedura di bilancio 2004, una relazione sulle misure prese in relazione alla traduzione del resoconto integrale;

13.

invita il suo Segretario generale a presentare, entro il 1o luglio 2004, una relazione aggiornata concernente il carico di lavoro degli interpreti interni, il ricorso a interpreti freelance e la cooperazione interistituzionale condotta in tale ambito onde garantire un'utilizzazione ottimale delle risorse;

14.

ritiene opportuno, tenuto conto della relazione finale delle commissioni pilota, applicare criteri chiari ed obiettivi alla futura attribuzione di bilanci di consulenza alle commissioni parlamentari; esprime seri dubbi quanto alla generalizzazione dell'assegnazione di un importo standard a tutte le commissioni;

Richieste di personale relative all'ampliamento

15.

evidenzia che la maggior parte delle necessità supplementari legate all'ampliamento è stata coperta nei bilanci 2002-2004; riafferma che le rimanenti richieste di personale legate all'ampliamento devono essere basate anche sulle necessità reali e su stime realistiche in materia di assunzione; ricorda che, alla luce dell'esperienza recente, numerosi fattori e incertezze incidono sulle previsioni in materia di assunzione, come i ritardi inerenti alle procedure di assunzione e le difficoltà di trovare alcune categorie di personale;

16.

nota che la creazione di 140 nuovi posti legati all'ampliamento nel Segretariato generale è stata proposta dall'Ufficio di presidenza con l'inclusione dei corrispondenti stanziamenti finanziari durante la prima lettura onde tener conto delle informazioni imminenti sulle possibilità di assunzione; si riserva la decisione finale fino alla prima lettura del bilancio 2005;

17.

prende atto della proposta di creare 8 nuovi posti non connessi all'allargamento e 38 nuovi posti temporanei legati all'allargamento per i gruppi politici; approva tali posti e i corrispondenti stanziamenti di bilancio;

18.

ricorda che, qualora si possa realizzare un accordo sulla riunificazione di Cipro, sarà necessario valutare la necessità di nuovi posti;

Politica del personale e altre richieste di personale (non connesse con l'ampliamento)

19.

ritiene che la nuova politica di promozione e di pianificazione delle carriere del personale dovrebbe essere attuata in modo da permettere la messa a punto di una programmazione finanziaria rispettando, allo stesso tempo, i diritti legittimi ed equi del personale; ritiene che l'amministrazione dovrebbe avviare una politica di promozione nel quadro del nuovo Statuto dei funzionari; invita il Segretario generale a presentare, entro il 1o settembre 2004, una relazione sull'impatto finanziario a medio termine della tabella delle retribuzioni nel quadro del nuovo Statuto dei funzionari;

20.

riafferma le priorità del Parlamento europeo tese ad assicurare l'attuazione del principio delle pari opportunità (con particolare riferimento alla razza, al genere e agli handicap) nel quadro di tutte le procedure di promozione e assunzione;

21.

nota che eventuali proposte di rivalorizzazione saranno presentate durante la prima lettura per tener conto del nuovo Statuto dei funzionari;

22.

richiede alla sua amministrazione di continuare ad utilizzare tutte le possibilità disponibili in materia di reimpiego;

23.

nota che la creazione di 24 nuovi posti permanenti e la proroga di 10 posti temporanei, nonché la creazione di un posto di direttore (A*14/15) nella DG Personale sono state richieste dall'Ufficio di presidenza per rispondere ad esigenze non relative all'ampliamento presso il Segretariato generale; approva la creazione di tali posti, ma iscrive in riserva 7 posti AST previsti per la gestione di un «Centro di crisi» operativo 24 ore su 24 e per la supervisione del personale esterno, in attesa di un aggiornamento sulle assunzioni per i posti attualmente vacanti nella divisione della sicurezza;

Cooperazione interistituzionale

24.

ribadisce il suo sostegno allo sviluppo della cooperazione interistituzionale onde migliorare l'impiego delle risorse e creare risparmi contrattuali; invita il Segretario generale a presentare, entro il 1o settembre 2004, una relazione sulla cooperazione interistituzionale;

Politica di informazione

25.

ribadisce il suo sostegno al sito Internet «Europarl»; ritiene che l'Osservatorio legislativo (OEIL) dovrebbe disporre di mezzi sufficienti per proseguire le sue attività;

Informatica

26.

invita l'amministrazione a migliorare i servizi che la Direzione dell'informatica e delle telecomunicazioni (DIT) offre ai deputati e al personale; chiede un rafforzamento delle misure contro le e-mail indesiderate (spam) e l'applicazione di regole più rigorose in materia di diffusione di e-mail interne a tutti gli indirizzi del Parlamento; invita il Segretario generale a presentare, entro il 1o settembre 2004, una relazione su un programma pluriennale di spesa in materia di informatica;

Sicurezza

27.

invita il Segretario generale a presentare, entro il 1o luglio 2004, una relazione sulle misure adottate per dare seguito alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 25 febbraio 2004;

Varie

28.

invita la Conferenza dei presidenti a tener conto delle incidenze finanziarie e del parere della commissione per i bilanci prima di pronunciarsi sul programma di attività annuale delle delegazioni interparlamentari e delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste nonché a rispettare i mezzi finanziari previsti a tal fine; riafferma che la costituzione di delegazioni ad hoc dovrebbe essere autorizzata unicamente in circostanze eccezionali, che non erano prevedibili durante l'elaborazione del programma di attività annuale; ritiene che sia opportuno fissare un pacchetto finanziario annuale di riferimento per le delegazioni ad hoc;

29.

incarica il Segretario generale di presentare, entro il 1o luglio 2004, una relazione sullo stato di avanzamento dello studio concernente l'EMAS (Energy Management Assistance Scheme);

30.

prende nota della decisione del Mediatore riguardante il consumo di tabacco nei locali del Parlamento europeo; chiede al Segretario generale di presentare nuove misure che ottemperino alle osservazioni formulate dal Mediatore garantendo, ad esempio, che le zone non-fumatori siano rispettate;

31.

reitera ulteriormente la sua richiesta riguardante la reintroduzione di limitazioni all'accesso alle mense in modo che i deputati e il personale possano utilizzare tali locali senza perdita inutile di tempo e in un ambiente appropriato; chiede al Segretario generale di proporre le misure opportune;

32.

nota che l'Ufficio di presidenza propone di proseguire il progetto-pilota riguardante l'utilizzazione dei taxi; rammenta le discussioni svoltesi nell'ambito del bilancio 2004 e invita le istanze competenti a presentare nuove proposte per la revisione del servizio di autovetture tra cui indagini di controllo e di valutazione della qualità tra gli utenti del servizio; ritiene che il 20% della dotazione proposta per il 2005 vada iscritta in riserva in attesa di un'ulteriore relazione, che andrà presentata entro il settembre 2004;

33.

chiede alla sua amministrazione di promuovere l'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici o di altri mezzi sostenibili di trasporto tenendo conto dell'aumento del numero di deputati e del personale dopo l'ampliamento; invita il suo Segretario generale a presentare alla commissione per i bilanci proposte innovatrici di incentivi che incoraggino l'utilizzazione dei trasporti pubblici, corredate di indicazioni quanto alle possibili incidenze finanziarie, e a presentare una relazione sull'introduzione di biciclette di servizio autorizzata nel bilancio 2004;

34.

sottolinea che le sovvenzioni a carico del bilancio del Parlamento a favore dell'associazione degli ex deputati (voce 3600) e all'Associazione parlamentare europea (voce 3601) devono rispettare le disposizioni del regolamento finanziario; ritiene che gli aiuti finanziari debbano essere vincolati alla presentazione di informazioni dettagliate sulle attività previste; decide, in questa fase, di iscrivere nella riserva della voce 3600 («Spese per riunioni e altre attività di ex deputati») un importo di 100 000 EUR, in attesa della presentazione dei seguenti documenti: un programma delle attività previste e una scheda finanziaria per l'esercizio 2005, un'attestazione dell'avvenuto versamento delle quote di adesione relative al 2004, lo stato patrimoniale e una relazione annuale relativa all'esercizio 2003;

35.

è deciso, come promotore del movimento a favore dell'istituzione di un'Assemblea parlamentare dell'OMC, ad adoperarsi affinché siano disponibili stanziamenti sufficienti ad assicurare un'adeguata partecipazione delle proprie delegazioni, con la necessaria infrastruttura, a tutte le riunioni preparatorie e ufficiali di una tale Assemblea;

36.

autorizza gli emendamenti alla nomenclatura della Sezione I proposti nell'Allegato V della succitata relazione del Segretario generale sul progetto preliminare di stato di previsione 2005;

37.

riserva la sua posizione sull'importo totale della Sezione I fino alla prima lettura del Parlamento;

*

* *

38.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(3)  P5_TA(2004)0118.

(4)  Calcolo al netto dei contributi del personale al sistema pensionistico (175 milioni di EUR ai prezzi del 2005).

P5_TA(2004)0371

Relazione di attività della BEI

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione di attività per il 2002 della Banca europea per gli investimenti (2004/2012(INI))

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 266 e 267 del trattato CE, che istituiscono la Banca europea per gli investimenti («BEI») nonché il Protocollo relativo allo Statuto della Banca allegato al trattato,

vista la decisione della sua Conferenza di Presidenti del 15 maggio 1996 sull'organizzazione di una discussione annuale sulle priorità in materia di concessione di prestiti, la relazione annuale e gli orientamenti della BEI, in seno alla commissione per i problemi economici e monetari,

visti le relazioni annuali del Gruppo BEI e cioè quella finanziaria, quella di attività, quella sui progetti finanziati e sulle statistiche del 2002 e quella annuale sul Fondo europeo di investimento, il piano operativo 2003-2005, la relazione annuale del Comitato di controllo e la risposta del Comitato di Direzione, così come la discussione realizzata in seno alla commissione per i problemi economici e monetari con il Presidente della BEI il 16 giugno 2003,

visti le osservazioni della relazione annuale 2002 della Corte dei Conti, l'accordo di cooperazione Commissione/BEI del gennaio 2000 e la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 10 luglio 2003, causa C-15/00, concernente la trasmissione di informazioni all'OLAF;

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, e del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001,

vista la sua risoluzione del 21 novembre 2002 sulla relazione annuale 2001 della Banca europea per gli investimenti (1),

visti gli articoli 47, paragrafo 2 e 163 del suo Regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0258/2004),

A.

considerando che il Gruppo BEI è una banca pubblica ad orientamento politico istituita dal trattato CE, quale principale istituzione finanziaria per il conseguimento degli obiettivi dell'UE (articolo 267 del trattato),

B.

considerando che la BEI deve rendere conto ai cittadini avendo sottoscritto l'impegno di rispettare i codici di trasparenza e di buon governo corporativo,

C.

considerando che la BEI gestisce le sue risorse e quelle specificamente affidatele dall'UE,

D.

considerando che la BEI esercita la sua funzione in base a tre pilastri di attività, a) prestiti individuali e globali e operazioni strutturate, b) garanzie e c) capitale di rischio e Fondo europeo per gli investimenti (FEI),

E.

considerando che la BEI è sottoposta al controllo democratico del Parlamento europeo per quanto riguarda l'orientamento generale delle attività della BEI, ma che, conformemente al protocollo sugli statuti della Banca europea per gli investimenti, il consiglio direttivo adotta gli indirizzi relativi alla politica di credito della Banca (articolo 9.2); che il comitato esecutivo della BEI ha competenza esclusiva per decidere la politica di crediti e di garanzia della stessa (articolo 11); che il Parlamento europeo non ha né la competenza né l'autorità per esercitare un controllo finanziario o per approvare i bilanci annui della BEI,

F.

considerando che la BEI ha pienamente cooperato con il Parlamento europeo in occasione dell'elaborazione e della discussione della sua risoluzione del 15 febbraio 2001 sulle azioni intraprese a seguito della relazione annuale della BEI (2), della sua risoluzione del 5 febbraio 2002 sulla relazione annuale della BEI per il 2000 (3) e della sua precitata risoluzione del 21 novembre 2002 sulla relazione annuale della BEI per il 2001 e che ha dato seguito alle raccomandazioni concernenti la trasparenza e il buon governo,

G.

considerando che la BEI, come tutte le istituzioni e agenzie europee, deve essere un modello di trasparenza, di probità e di buon governo,

H.

considerando che questi obiettivi devono essere oggetto di una discussione pubblica e obiettiva, basata sul principio del contraddittorio,

I.

considerando che la BEI funge da catalizzatore attirando capitali per progetti d'investimento grazie alla sua riconosciuta capacità di individuare progetti realizzabili e sostenibili da un punto di vista tecnico, economico, finanziario e ambientale,

J.

considerando che le attività della BEI non sono comparabili a quelle di qualsiasi altra banca commerciale in quanto la BEI concede prestiti esclusivamente per progetti d'investimento e non per il finanziamento generale di imprese pubbliche o private,

K.

considerando che la BEI ha il compito primario di sostenere l'investimento di capitali promuovendo lo sviluppo sostenibile, la coesione economica e sociale nell'UE e che le sue priorità, congiuntamente al FEI, sono il finanziamento delle PMI, la R+S, lo sviluppo della società dell'informazione, la protezione dell'ambiente, lo sviluppo regionale e l'investimento in materia di infrastrutture per l'istruzione, l'occupazione, la sanità e le esigenze sociali,

L.

considerando che l'importanza del ruolo della BEI è riconosciuta anche per l'attuazione dell'iniziativa di crescita nell'ambito del suo programma i2i a sostegno dell'agenda di Lisbona,

M.

considerando che la BEI è sottoposta al controllo dell'OLAF, come le altre istituzioni, organi, uffici e agenzie comunitari, come stabilito dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (causa C-15/00),

1.

plaude alla relazione di attività della Banca europea per gli investimenti e al fatto che la BEI abbia trasmesso per la prima volta al Parlamento la relazione del suo Comitato di controllo e la documentazione connessa;

2.

si congratula del miglioramento della trasparenza delle informazioni che la BEI mette a disposizione del pubblico;

3.

si compiace per le qualifiche di rating ottenute dalla BEI;

4.

decide di effettuare una audizione pubblica nell'autunno 2004 sulle attività della BEI e sui suoi orientamenti in modo da poter continuare una discussione trasparente sull'argomento; rileva che il Presidente della BEI ha manifestato il suo interesse e la sua disponibilità per questa iniziativa;

5.

riconosce lo statuto speciale della BEI e in tale ottica le chiede di presentare proposte conformi al piano d'azione della Commissione su «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea» (COM(2003) 284) e con le risoluzioni del Parlamento sulla supervisione dei servizi finanziari e del governo societario;

6.

invita la BEI a controllare meglio e a rendere trasparenti la natura e la destinazione finale dei suoi prestiti globali a favore di PMI e di infrastrutture piccole e medie e di altre opere pubbliche, in quanto dalle informazioni analizzate si desume che il 45% dei prestiti globali vengono utilizzati per finanziare PMI;

7.

invita la BEI a garantire alle PMI la disponibilità di capitale di rischio adeguato in tutti i settori per i quali è problematico attirare capitali dalla Borsa;

8.

sostiene i tentativi della BEI di perfezionare il suo coordinamento con la Commissione e di informare il Parlamento a tale riguardo rispetto ai fondi strutturali e al Fondo di coesione;

9.

ribadisce la necessità di porre la BEI sotto supervisione prudenziale della Banca centrale europea o di qualsiasi altra struttura operante nel settore della supervisione bancaria a livello europeo; riconosce, ancora una volta, che ciò dovrebbe essere sancito dal trattato; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a presentare iniziative al proposito e sollecita la BEI a considerare attivamente le possibilità e a riferire in merito al Parlamento;

10.

plaude al fatto che la BEI abbia adottato la definizione di PMI della Commissione e sostiene i suoi tentativi di metterla in pratica;

11.

rinnova il suo energico invito alla BEI, alla Corte dei conti e alla Commissione ad emendare l'accordo tripartito scaduto il 19 marzo 2003 per autorizzare la Corte dei conti a controllare sia le garanzie sia le relative transazioni nei casi in cui la BEI eroga prestiti; ritiene che dovrebbe essere riservata maggiore attenzione al miglioramento della supervisione della BEI, cui dovrebbe partecipare il Parlamento europeo; chiede alle parti di emendare ulteriormente l'accordo tripartito affinché la Corte dei conti abbia almeno gli stessi diritti di controllo nei confronti della BEI di quelli che ha nei confronti della Banca centrale europea, in particolare per quanto riguarda l'efficienza operativa della gestione della BEI;

12.

propone alla BEI di pubblicare periodicamente una valutazione dettagliata delle sue attività finanziarie, che includa separatamente le sue attività dirette e quelle realizzate attraverso terzi (prestiti, capitali di rischio, fondi, ecc.), e le sue operazioni di derivati;

13.

chiede alla BEI di informare il Parlamento circa il rispetto delle raccomandazioni della relazione annuale del Comitato di controllo e di quelle dell'Unità di valutazione operativa, nelle sue relazioni settoriali;

14.

raccomanda alla BEI di pubblicare anche informazioni sugli eventuali progetti non riusciti in modo da fare tesoro di tali esperienze;

15.

prende atto dell'impegno della BEI di rendere completamente accessibili le informazioni necessarie per il controllo da parte della Corte dei conti (eventualmente anche con informazioni riservate sotto il profilo commerciale o delicate in termini di mercati) e per l'esame da parte dell'OLAF e della Corte di giustizia;

16.

deplora che le informazioni presentate dalla BEI sul suo sito web siano soltanto in tre lingue comunitarie; esorta la BEI a presentare le informazioni sul sito web in un maggior numero di lingue comunitarie;

17.

sollecita il nuovo Parlamento europeo a organizzare un'audizione di esperti sulla relazione annuale della BEI per il 2003 e 2004 e a formulare conclusioni sul processo di Lisbona per quanto riguarda le politiche della BEI;

18.

chiede alla BEI di presentare annualmente al Parlamento europeo e al pubblico, contestualmente alla sua relazione annuale, una sintesi scritta delle iniziative intraprese a seguito delle questioni sollevate nella precedente relazione annuale del Parlamento;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla BEI.


(1)  GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 390.

(2)  GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 262.

(3)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 111.

P5_TA(2004)0372

Eurostat

Risoluzione del Parlamento europeo su Eurostat

Il Parlamento europeo,

viste la sua risoluzione del 4 dicembre 2003 sulla valutazione delle attività dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (1) (relazione Bösch), la sua risoluzione del 29 gennaio 2004 sulle misure adottate dalla Commissione in conseguenza delle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2001 (2) e la sua risoluzione (3) del 21 aprile 2004 sul discarico alla Commissione per l'esercizio 2002 (relazione Bayona),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito al discarico 2001 (COM(2003) 651 — C5-0536/2003),

visto l'articolo 276 del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 147 del regolamento finanziario,

visto l'articolo 37, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che nella risoluzione dell'8 aprile 2003 (4) sul discarico per l'esercizio 2001 aveva posto in evidenza una serie di problemi in ordine alla gestione finanziaria di Eurostat,

B.

considerando che, di fronte all'insistenza del Parlamento e a seguito di vari articoli comparsi sulla stampa nella primavera del 2003, la Commissione ha avviato un'indagine interna su Eurostat, le cui risultanze sono state comunicate al Parlamento l'8 luglio 2003, unitamente a una serie di misure urgenti, tra cui l'interruzione dei contratti e la sospensione di alti dirigenti nell'attesa di ulteriori indagini,

C.

considerando che sono state avviate tre indagini parallele, rispettivamente da una task force interna della Commissione, dal servizio di audit interno e dall'OLAF, i cui risultati sono stati presentati al Parlamento alla fine dell'ottobre 2003,

D.

considerando che nel dicembre 2003, nel contesto del dibattito annuale sul programma legislativo della Commissione, il Presidente Prodi ha annunciato al Parlamento un piano d'azione che è stato poi presentato nei dettagli dal Commissario Solbes nel febbraio 2004,

E.

considerando che l'OLAF ha finora concluso un certo numero di indagini su aspetti specifici della vicenda Eurostat e ha trasmesso alcuni incartamenti ad autorità giudiziarie lussemburghesi e francesi, mentre vari fascicoli sono ancora all'esame,

1.

ricorda le conclusioni e le raccomandazioni figuranti nella risoluzione Casaca del 29 gennaio 2004 concernenti principalmente il seguito dato alla vicenda Eurostat e il ruolo positivo degli informatori (whistleblowers) che segnalano problemi, l'esistenza di relazioni di audit interno che espongono in modo dettagliato pratiche finanziarie irregolari, nonché le carenze a livello di comunicazione e di trattamento di tali informazioni all'interno dei servizi della Commissione e tra di essi, con il risultato che sono trascorsi vari anni senza che il problema venisse affrontato;

2.

deplora l'insufficiente risposta ricevuta finora all'interrogazione orale (O-0067/03) presentata lo scorso ottobre e alla risoluzione del 29 gennaio 2004; invita la Commissione a presentare entro il 31 luglio 2004 una valutazione scritta esauriente e completa delle circostanze dello scandalo Eurostat, che comprenda tutte le relazioni OLAF e illustri in particolare i motivi della lentezza con cui i Commissari hanno reagito ai segnali di avvertimento, nonché delle carenze del flusso di informazioni in seno alla Commissione;

3.

riconosce la qualità e l'accuratezza del lavoro svolto dal Servizio di audit interno (SAI) della Commissione e dalla Struttura di audit interno (Internal Audit Capability (IAC)) di Eurostat; reputa tuttavia inaccettabili gli eccessivi ritardi e la resistenza e l'esitazione della Commissione nel trasmettere queste relazioni cruciali al Parlamento; invita la Commissione a vagliare la possibilità di pubblicare questi documenti integralmente, o perlomeno in versioni prive di riferimenti a persone;

4.

osserva che tra il 1999 e il 2003 si sono verificate violazioni del regolamento finanziario in seno a Eurostat e che i dirigenti di tale organismo non hanno provveduto né ad adottare misure energiche in risposta alle relazioni dei servizi di audit interno, né ad informare in maniera chiara i responsabili di Eurostat in merito alle irregolarità verificatesi; sottolinea che, sebbene possano essere auspicabili talune modifiche, il problema non è la mancanza di buone regole, bensì la scarsa applicazione di quelle esistenti;

5.

si compiace in linea di principio per il piano di azione Eurostat per il 2004 e per la proposta della Commissione su un nuovo regolamento OLAF (10 gennaio 2004);

6.

sottolinea che questo caso ha portato alla luce gravi problemi nei metodi di lavoro seguiti sia dalla Commissione che dall'OLAF; ritiene che l'affare Eurostat abbia rivelato gravi lacune nel sistema di gestione dei controlli interni della Commissione e che la mancanza di risposte convincenti da parte della Commissione pregiudichi la credibilità dell'intero sistema;

Commissione

7.

ritiene che la Commissione non abbia colto gli insegnamenti del caso Eurostat e che, contrariamente agli impegni presi all'inizio del suo mandato, non si sia assunta le proprie responsabilità politiche né a livello collettivo, né a livello individuale;

8.

rileva che le relazioni finora ricevute in merito all'affare Eurostat hanno rivelato che:

non è stata fornita una concreta risposta politica a quanto dichiarato pubblicamente dall'OLAF in merito alle indagini su Eurostat (luglio 2002), né da parte del Commissario responsabile per Eurostat, né da parte del Commissario responsabile per le questioni inerenti al controllo dei bilanci;

nessuno aveva la supervisione di tutti gli elementi di prova via via che venivano raccolti;

il Segretario generale non ha comunicato nessuna delle informazioni fornite dall'OLAF, per quanto estremamente vaghe, ad alcun responsabile politico;

i Gabinetti dei Commissari hanno ignorato o respinto le informazioni ricevute;

9.

riconosce che i problemi sono sorti prima del 1999, ma sostiene che le azioni per individuarli e porvi rimedio non sono state adottate con sufficiente prontezza dall'attuale Commissione;

10.

ritiene che, malgrado gli sforzi della Commissione per migliorare le relazioni tra i Commissari e i vari servizi, il caso di Eurostat abbia dimostrato chiaramente la mancanza di trasparenza e comunicazione tra il personale direttivo di Eurostat e i servizi orizzontali della Commissione, nonché tra Eurostat e il Commissario competente;

11.

ritiene che l'accaduto dimostri che non sono stati adeguatamente presi in considerazione sistemi e metodi che consentirebbero ai Commissari stessi di assumersi le proprie responsabilità politiche nella lotta contro la frode e la cattiva gestione;

12.

ricorda ai Commissari che essi sono responsabili per le irregolarità compiute dai funzionari nei servizi di loro competenza (Comitato di esperti indipendenti, 1999, e codice di condotta dei Commissari, 1999); ritiene che i Commissari non possano essere sollevati dalle loro responsabilità a motivo del fatto che non hanno ricevuto informazioni sufficienti;

13.

si rammarica dell'assenza di proposte di modifica strutturale delle relazioni tra i Commissari e i Direttori generali e ritiene che sia fondamentale chiarire il ruolo guida dei Commissari nonché la loro responsabilità politica; osserva che le proposte formulate nella relazione intermedia della Commissione sulle misure adottate nell'ambito del Libro bianco del marzo 2000, relativo alla riforma amministrativa, non sono sufficientemente ambiziose al riguardo;

14.

richiama l'attenzione, in particolare, sui problemi di responsabilità politica che tutto ciò solleva in materia di gestione finanziaria e manageriale e sulle carenze constatate nell'ambiente di controllo in alcuni servizi; invita la Commissione a presentare proposte per modificare il Codice di condotta dei Commissari e cambiare in modo strutturale le loro relazioni con le Direzioni generali, in modo da dare un senso concreto al concetto di responsabilità politica dei Commissari per i loro servizi; ritiene essenziale che il Presidente della Commissione disponga degli strumenti necessari per garantire l'applicazione delle disposizioni del codice di condotta;

15.

ritiene che un membro del Collegio debba assumersi la responsabilità, come avvenuto in passato, per il coordinamento della lotta contro la frode e la cattiva gestione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

la cooperazione con il servizio di audit interno;

l'esame minuzioso, la revisione e il controllo del seguito di tutte le relazioni di audit interno elaborate dai servizi di audit delle direzioni generali e le relazioni di valutazione sulla gestione dei programmi;

il comitato di vigilanza per l'audit;

le relazioni con l'OLAF;

le relazioni con la Corte dei conti;

i collegamenti con gli altri Commissari per quanto riguarda la loro attività su questioni inerenti al controllo di bilancio;

16.

ritiene che ciascun Commissario sia responsabile dei servizi per i quali è competente e debba pertanto assicurare che gli obiettivi fissati siano stati raggiunti nel pieno rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria; insiste sul fatto che tutti i Commissari diano la priorità alla lotta contro la frode e la cattiva gestione nell'ambito delle direzioni generali di cui hanno la responsabilità; intende tenere conto, in occasione delle audizioni per la nomina dei nuovi Commissari, dell'impegno in proposito dei candidati al posto di Commissario;

17.

chiede pertanto che, nel Gabinetto di ogni Commissario, venga conferita a un consigliere, oltre ad altri compiti, la responsabilità specifica di fornire consulenza al proprio Commissario sui problemi relativi al controllo di bilancio nell'ambito delle DG per le quali il Commissario è responsabile e di tenere i collegamenti con il Gabinetto del membro del Collegio responsabile per le questioni di controllo di bilancio;

18.

ribadisce la convinzione che i Commissari debbano svolgere un ruolo più diretto e proattivo nella supervisione delle attività dei loro servizi e debbano assumersi la responsabilità tanto delle carenze quanto dei successi; è pertanto sua intenzione chiamare la futura Commissione a rispondere delle sue omissioni così come delle sue azioni;

Procedure interne

19.

rammenta che la riforma amministrativa ha rappresentato uno dei principali obiettivi dell'attuale Commissione, che il Libro bianco «La riforma della Commissione» (COM(2000) 200) è stato approvato il 1o marzo 2000 e che la Commissione si è impegnata ad attuare un programma ambizioso finalizzato ad una maggiore indipendenza, affidabilità, efficienza e trasparenza e ad applicare le norme più rigorose in materia di responsabilità; rileva che:

sono stati compiuti numerosi passi necessari e importanti nella giusta direzione e

sussistono a tutt'oggi potenziali ostacoli alla riforma che vanno eliminati;

20.

rammenta che la riforma pone una particolare enfasi sul decentramento dei controlli finanziari; ritiene che ciò a sua volta sottolinei la necessità di concepire forme più adeguate e affidabili di verifica da parte del management centrale dei sistemi di controllo operanti nei singoli servizi;

21.

è del parere che il caso di Eurostat abbia messo in evidenza la necessità di riesaminare i rapporti tra i diversi soggetti interessati e tra i singoli Commissari e il Collegio dei Commissari, nonché il funzionamento della catena delle responsabilità, onde assicurare che si compiano progressi non soltanto nel settore della gestione finanziaria ma anche in seno alle strutture di governance della Commissione;

22.

chiede che le relazioni di attività annuali elaborate dai Direttori generali riflettano le loro responsabilità in quanto ordinatori, come previsto nel regolamento finanziario; chiede inoltre che la relazione di sintesi riprenda tutti gli elementi fondamentali delle varie relazioni d'attività annuali/dichiarazioni di affidabilità;

23.

sostiene, in riferimento ai canali impiegati per trasmettere le richieste dei Commissari e le risposte date dai vari servizi, che tali risposte (quando si riferiscono a temi considerati sensibili) dovrebbero sempre essere trasmesse dal Direttore generale allo stesso Commissario interessato e non solo al suo capo di Gabinetto;

24.

deplora la precedente pratica di Eurostat e dell'OPOCE di creare dotazioni finanziarie; invita la Commissione ad agire prontamente, accertando se altri servizi della Commissione siano stati dediti a pratiche analoghe e adottando le misure necessarie per fare luce sull'estensione reale del fenomeno e sull'utilizzo finale dei fondi di queste dotazioni finanziarie;

Progressi in seno a Eurostat

25.

prende atto delle azioni intraprese finora per porre rimedio alla situazione in questo servizio della Commissione; in particolare accoglie con favore:

l'accurata revisione di tutti i contratti esistenti con organismi esterni nonché delle sovvenzioni a favore di questi ultimi e l'annullamento di tutti i rinnovi automatici dei contratti;

la completa revisione delle relazioni esistenti tra Eurostat e gli istituti nazionali di statistica, come pure delle sovvenzioni che non sono state adeguatamente analizzate per molti anni;

la drastica riduzione del numero di pubblicazioni;

la politica di internalizzazione, in base alla quale le attività statistiche saranno di nuovo svolte internamente, come raccomandato nelle relazioni dell'IAC di Eurostat e richiesto dal Parlamento nella summenzionata risoluzione sul discarico del 2001;

la libera pubblicazione dei dati statistici attraverso il suo sito Internet;

il miglioramento della formazione in materia di gestione finanziaria;

26.

è del parere che, una volta ultimate le indagini dell'OLAF, vada effettuato un audit indipendente sotto il profilo amministrativo e manageriale della nuova struttura di Eurostat e chiede, in particolare, che sia elaborata una relazione di seguito nel corso dell'attuale mandato della Commissione, nella quale venga appurato se sia stata data applicazione alle precedenti raccomandazioni del SAI e dell'IAC di Eurostat;

27.

ritiene che nel caso di Eurostat vi sia stata ancora un'eccessiva dipendenza dalle agenzie esterne; si compiace al riguardo per l'impegno a svolgere internamente la maggior parte dei compiti di Eurostat e a riesaminare la natura di tutti i contratti con consulenti esterni collegati ad Eurostat;

28.

insiste inoltre affinché la Commissione affronti la situazione delle piccole imprese subappaltatrici involontariamente coinvolte nella vicenda;

Regolamento finanziario

29.

invita la Commissione ad ovviare ad eventuali punti deboli individuati nel nuovo regolamento finanziario e suscettibili di esporre il bilancio comunitario al rischio di frodi, e ciò mediante una revisione delle modalità d'esecuzione o attraverso specifiche misure legislative/procedurali; raccomanda che ogni misura del genere sia esaminata unitamente alla prevista revisione del regolamento dell'OLAF;

OLAF

30.

sottolinea l'importanza di un organo antifrode pienamente operativo e indipendente per la gestione di indagini complesse e sensibili; ribadisce la sua posizione secondo cui l'OLAF deve essere indipendente dalla Commissione sul piano istituzionale e deve essere affiancato da un organo che assicuri un'adeguata supervisione giuridica delle sue operazioni e garantisca la riservatezza dei dati e la protezione delle persone oggetto di indagine;

31.

sottolinea che il Segretario generale della Commissione dovrebbe avere l'obbligo di informare direttamente il Commissario responsabile della DG interessata di eventuali indagini interne di cui potrebbe venire a conoscenza tramite l'OLAF, anche se le informazioni fornite sono concise; ritiene che il Commissario debba impegnarsi a non divulgare al di fuori del Collegio dei Commissari eventuali informazioni riservate che potrebbero essergli riferite;

Organismi interistituzionali

32.

ritiene che, come dimostra il caso dell'OPOCE, sia particolarmente difficile identificare una chiara responsabilità politica in seno a organismi interistituzionali e invita pertanto le istituzioni a riesaminare le disposizioni giuridiche che disciplinano gli organismi interistituzionali esistenti, senza tuttavia rimettere in discussione il principio della cooperazione interistituzionale;

Azioni future

33.

ammette che l'affare Eurostat ha sferrato un duro colpo, agli occhi dei cittadini, al processo di riforma amministrativa della Commissione; riconosce tuttavia che quasi tutte le azioni specifiche figuranti nel menzionato Libro bianco sono state approvate; sollecita la Commissione ad assicurarne un'attuazione piena e completa in tutti i suoi servizi, agenzie e organi satellite, in modo che non si possano mai più ripetere situazioni analoghe a quella di Eurostat;

34.

intende valutare in modo approfondito tutte le relazioni sulle indagini Eurostat promesse dall'OLAF e ripetutamente richieste dal Parlamento, da ultimo nella sua risoluzione del 17 dicembre 2003 (5) in cui ha invitato l'OLAF a presentare le sue relazioni definitive al Parlamento quanto prima, e al più tardi entro il 15 gennaio 2004; sottolinea che a tutt'oggi tali relazioni non gli sono ancora pervenute; ribadisce la sua intenzione di continuare a controllare e a esaminare attentamente i futuri sviluppi delle indagini in corso su Eurostat e le eventuali azioni legali allo scopo di proporre ulteriori riforme, se necessario;

*

* *

35.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Corte dei conti.


(1)  P5_TA(2003)0551.

(2)  P5_TA(2004)0049.

(3)  P5_TA(2004)0337.

(4)  GU L 148 del 16.6.2003, pag. 21.

(5)  P5_TA(2003)0585.

P5_TA(2004)0373

Libertà di espressione e di informazione

Risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali) (2003/2237(INI))

Il Parlamento europeo

vista la proposta di risoluzione presentata da: Sylviane H. Ainardi e altri 37 deputati sul rischio di gravi violazioni dei diritti fondamentali di libertà di espressione e di informazione in Italia (B5-0363/2003),

visti l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 22, 43, 49, 83, 87, 95 e 151 del trattato che istituisce la Comunità europea,

viste le sue risoluzioni del 20 novembre 2002 sulla concentrazione dei media (1), del 13 novembre 2001 sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (2), del 4 ottobre 2001 sulla terza relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale riguardante l'attuazione della direttiva 89/552/CEE (3)e del 4 settembre 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (4),

viste le decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee (5) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (6),

viste le raccomandazioni e le risoluzioni del Consiglio d'Europa in tale ambito (7),

visti la comunicazione della Commissione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva (COM(2003) 784), il Libro verde sui servizi di interesse generale (COM(2003) 270), la relazione sull'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'UE (COM(2003) 715) e la quarta relazione in applicazione della direttiva 89/552/CEE «Televisione senza frontiere» (COM(2002) 778),

visti il protocollo sul sistema radiotelevisivo pubblico negli Stati membri e la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2001 riguardante l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (8),

visti il rapporto della Rete dell'Unione europea di esperti indipendenti nei diritti fondamentali (2003), i rapporti annuali di Reporters sans frontières e il loro approfondimento su «Il conflitto di interessi nei media: l'anomalia italiana» (2003), i rapporti della Federazione europea dei giornalisti su «La proprietà dei media europei» (2003) e su «Crisi nei mezzi di comunicazione in Italia: come le politiche inadeguate e le legislazioni imperfette hanno posto sotto pressione il giornalismo» (2003) e i dati sulla concentrazione del mercato televisivo e pubblicitario italiano, pubblicati fra l'altro dall'Autorità per la garanzia delle comunicazioni,

vista la perizia preliminare dell'Istituto europeo per i mezzi di comunicazione concernente l'informazione ai cittadini nell'Unione europea: obblighi dei mezzi di comunicazione e delle istituzioni relativi al diritto dei cittadini di essere pienamente e obiettivamente informati,

visto il seminario pubblico del 19 febbraio 2004 sulle «Minacce al pluralismo: la necessità di misure a livello europeo»,

vista la petizione 356/2003 presentata da Federico Orlando e altri tre firmatari (cittadini italiani), a nome dell'associazione ’Articolo 21 liberi di’, sull'applicazione dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea per la salvaguardia della libertà d'informazione nella Repubblica italiana;

visti gli articoli 48 e 163 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e della commissione per gli affari costituzionali (A5-0230/2004),

Diritto alla libertà di espressione e di informazione — diritto a mezzi di informazione liberi e pluralistici

A.

considerando che la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione costituiscono un requisito essenziale per il pieno rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione, e che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sancisce l'obbligo per gli Stati di tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e, se del caso, adottare misure atte ad assicurarlo,

B.

considerando che «il pluralismo politico risponde, nell'interesse della democrazia, all'esigenza che nei mezzi di comunicazione trovi espressione un ventaglio di opinioni e posizioni politiche. La democrazia sarebbe minacciata qualora una singola voce, avente il potere di diffondere un unico punto di vista, divenisse troppo dominante», e che «il pluralismo culturale risponde all'esigenza che nei mezzi di comunicazione trovi espressione una varietà di culture, rispecchiante la molteplicità in seno alla società. La diversità culturale e la coesione sociale possono essere minacciate qualora nei mezzi di comunicazione non venissero riflessi le culture e i valori di tutti i raggruppamenti in seno alla società (ad esempio quelli che condividono una lingua, una razza o una fede particolari)», (9)

C.

considerando che il pluralismo politico e culturale nei mezzi di comunicazione presuppone che un ampio ventaglio di opinioni, teorie e posizioni politiche possa esprimersi anche nel mondo della cultura, delle arti, dell'università e della scuola,

D.

considerando che la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione rafforzano il principio di democrazia su cui si fonda l'Unione (articolo 6 del trattato sull'Unione europea) e costituiscono un elemento essenziale nell'Unione europea, ove i cittadini godono del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee in uno Stato membro di cui non detengono la cittadinanza,

E.

considerando che a norma dell'articolo 151, paragrafo 4 del trattato CE la Comunità europea deve tener conto, nelle sue attività, del rispetto e della promozione della diversità delle sue culture,

F.

considerando che la tutela dei diritti umani è divenuta un obiettivo prioritario dell'Unione europea mediante gli articoli 6 e 7 del trattato UE, l'adozione della Carta dei diritti fondamentali, l'approvazione dei criteri di Copenaghen per i paesi candidati all'adesione, il rafforzamento delle disposizioni sulla cittadinanza europea, lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la promozione della trasparenza e della privacy e la prevenzione della discriminazione, e che l'articolo II-11, paragrafo 2 del progetto di Costituzione elaborato dalla Convenzione europea prevede l'inclusione della Carta dei diritti fondamentali nella Costituzione dell'Unione europea,

G.

considerando che nel suo progetto di Costituzione, all'articolo I-2, la Convenzione europea designa il pluralismo quale valore fondamentale dell'Unione europea e che all'articolo I-3, paragrafo 3 sancisce la tutela della diversità culturale quale obiettivo dell'Unione europea,

1.

ritiene che laddove gli Stati membri, per impossibilità o mancanza di volontà, non adottino misure adeguate, l'UE ha l'obbligo politico, morale e giuridico di garantire, negli ambiti di sua competenza, il rispetto dei diritti dei suoi cittadini a mezzi di informazione liberi e pluralistici, in particolare per il fatto che le giurisdizioni comunitarie non sono adite dai singoli individui in caso di assenza di pluralismo nei media;

2.

si rammarica per l'attuale frammentazione del quadro normativo dell'UE per quanto concerne i mezzi di comunicazione e sottolinea che l'Unione europea dovrebbe utilizzare le sue competenze (rispetto alle politiche in materia di audiovisivi, concorrenza, telecomunicazioni, aiuti di Stato, obblighi di servizio pubblico, diritti dei cittadini) per definire le condizioni minime che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per assicurare un livello adeguato di pluralismo;

Politica in materia di audiovisivi (e di mezzi comunicazione)

3.

rileva che quelli degli audiovisivi e dei media sono settori centrali per la crescita economica e la realizzazione dell'agenda di Lisbona, ma che la concentrazione di proprietà, spesso di natura transnazionale, e le restrizioni all'accesso al mercato limitano il potenziale dell'industria europea e che pertanto la tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione è essenziale per lo sviluppo armonioso dei settori audiovisivo e mediatico, anche se i mercati più piccoli e specifici possono non disporre della base economica per sostenere più di un attore;

4.

ribadisce la validità dei principi su cui si fonda la direttiva 89/552/CEE «TV senza frontiere» (10), tra cui la libera circolazione delle trasmissioni televisive europee, il libero accesso agli avvenimenti importanti, la promozione di opere europee indipendenti e recentemente prodotte, la protezione dei minori e dell'ordine pubblico, la tutela dei consumatori attraverso la riconoscibilità e la trasparenza della pubblicità, nonché il diritto di replica, che costituiscono i pilastri fondamentali per garantire la libertà di espressione e d'informazione;

5.

sottolinea che i servizi di trasmissione radiofonica e televisiva sono complessi e in continua evoluzione e che negli Stati membri la loro organizzazione varia a seconda delle tradizioni culturali e delle condizioni geografiche;

6.

sottolinea che la nozione di mezzi di comunicazione è ora soggetta a ridefinizione per effetto della convergenza, dell'interoperabilità e della globalizzazione; ritiene tuttavia che la convergenza tecnologica e l'aumento dell'offerta per via internet, digitale, satellite, cavo e mediante altri mezzi non dovrebbe tradursi in una «convergenza» di contenuti; ritiene che la scelta dei consumatori e il pluralismo dei contenuti costituiscano un fattore chiave, ancor più del pluralismo a livello di proprietà o offerta;

7.

rileva che i mezzi di comunicazione digitali non garantiranno automaticamente una scelta più ampia, in quanto le stesse imprese mediali che già dominano i mercati nazionali e globali dei media controllano anche i portali di contenuto dominanti su Internet e dal momento che la promozione dell'alfabetismo digitale e tecnico sono questioni strategiche per lo sviluppo di un pluralismo dei media durevole, ed esprime preoccupazione per la chiusura di frequenze analogiche in alcune parti dell'Unione;

8.

richiama nuovamente l'attenzione sul fatto che nelle regolamentazioni europee relative al settore audiovisivo non si tiene adeguatamente conto della trasmissione di contenuti uguali o simili mediante diversi canali di trasmissione e che, di conseguenza, i servizi della società dell'informazione, ad eccezione della televisione e della radio, sono soggetti, indipendentemente dal loro contenuto, alle norme della direttiva 2000/31/CE (11);

9.

sollecita pertanto nuovamente una profonda revisione dell'attuale contesto giuridico ai fini di un pacchetto quadro per i contenuti audiovisivi, che preveda diversi livelli di regolamentazione a seconda dell'importanza dei contenuti in termini di formazione dell'opinione, fermo restando il carattere di direttiva con norme minime;

10.

rileva il ruolo dei mezzi di comunicazione locali e regionali nel promuovere il pluralismo delle fonti di informazione e nel tutelare la diversità linguistica e culturale e lo specifico compito che incombe al servizio pubblico in questo settore allorché i mezzi di comunicazione commerciali non possono esercitare questo ruolo per motivi economici (dimensioni troppo limitate dei mercati);

11.

deplora che la tutela del pluralismo non sia più contemplata tra le priorità delle comunicazioni strategiche della Commissione relative al settore audiovisivo, né figuri tra le questioni da trattare in sede di revisione della direttiva sulla televisione senza frontiere;

12.

riconosce che la varietà di modelli di regolamentazione dei mercati dei media sviluppati dagli Stati membri riflette le diverse esigenze politiche, culturali e sociali, ma esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che una forte divergenza negli approcci possa creare ostacoli alla libera offerta di servizi audivisivi e mediali nell'UE;

13.

si rammarica che il comitato di contatto istituito in virtù della direttiva sulla televisione senza frontiere sia prevalentemente composto da rappresentanti dei ministeri dei governi nazionali e non da membri di autorità indipendenti di regolamentazione dei media;

14.

accoglie con favore l'istituzione in alcuni Stati membri di un'autorità incaricata di monitorare la proprietà dei mezzi di informazione e dotata di poteri di iniziativa investigativa; sottolinea che tali autorità dovrebbero anche monitorare l'effettivo rispetto delle leggi, l'accesso equo ai media dei diversi attori sociali, culturali e politici e l'obiettività e la correttezza dell'informazione fornita;

15.

rileva che la diversificazione nella proprietà dei media e la concorrenza tra operatori non sono sufficienti ad assicurare il pluralismo dei contenuti dei media e che l'aumento del ricorso ad agenzie stampa si traduce in un'uniformità di titoli e contenuti;

16.

ritiene che il pluralismo nell'UE sia minacciato dal controllo esercitato sui media da parte di organismi o responsabili politici e da certe organizzazioni commerciali, quali le agenzie pubblicitarie, e che, come principio generale, i governi nazionali, regionali o locali non dovrebbero abusare della loro posizione influenzando i media, e inoltre che andrebbero previste salvaguardie ancora più rigorose laddove un membro del governo abbia interessi specifici nei mezzi di comunicazione;

17.

rammenta che il Libro verde esaminava disposizioni possibili per prevenire tali conflitti di interessi, tra cui norme per escludere taluni soggetti dal ruolo di operatore nel settore dei media e norme riguardanti la cessione della partecipazione o modifiche in seno all'entità preposta al controllo dell'operatore del settore dei mezzi di informazione;

18.

ritiene che nei riguardi del pubblico il principio del pluralismo possa e debba realizzarsi all'interno di ogni singola emittente, col debito rispetto per l'indipendenza e la professionalità dei collaboratori e degli opinionisti; ribadisce per questo l'importanza di statuti editoriali che prevengano l'ingerenza dei proprietari o degli azionisti, ovvero di organi esterni, come i governi, nel contenuto dell'informazione;

19.

accoglie con favore l'imminente studio della Commissione sull'impatto delle misure di controllo sui mercati pubblicitari televisivi ma continua a dichiararsi preoccupato per la relazione tra pubblicità e pluralismo nei media, in quanto grandi compagnie operanti nel settore di mezzi di comunicazione godono del vantaggio di ottenere più pubblicità;

20.

sottolinea espressamente che i servizi culturali e audiovisivi non rappresentano prestazioni di servizi nel senso tradizionale e non dovrebbero pertanto nemmeno costituire oggetto di specifici negoziati di liberalizzazione nell'ambito di accordi commerciali internazionali, ad esempio nell'ambito GATS;

21.

accoglie con favore la proposta della Convenzione europea all'articolo III-217 del suo progetto di Costituzione sull'adozione di decisioni nell'ambito della negoziazione e della conclusione di accordi nel settore del commercio dei servizi culturali e audiovisivi;

Servizio radiotelevisivo pubblico

22.

prende atto dei cambiamenti fondamentali intervenuti negli ultimi vent'anni nell'ambito in cui operano i servizi radiotelevisivi pubblici, dovuti alla concorrenza da parte di mezzi di comunicazione internazionali e commerciali e a sviluppi tecnologici;

23.

osserva che per promuovere la diversità culturale nell'era digitale è importante che i contenuti del servizio radiotelevisivo pubblico raggiungano il pubblico attraverso il massimo numero possibile di reti e sistemi di distribuzione; ritiene pertanto fondamentale che le emittenti radiotelevisive di servizio pubblico sviluppino nuovi servizi mediali; osserva inoltre che il protocollo di Amsterdam attribuisce agli Stati membri la competenza di definire la missione del servizio pubblico di radiodiffusione e che la precitata comunicazione della Commissione del 15 novembre 2001 afferma che «la funzione di servizio pubblico può includere taluni servizi che non sono programmi nel senso tradizionale del termine, ad esempio servizi di informazione on-line, qualora siano volti a soddisfare — tenendo anche conto dello sviluppo e della diversificazione delle attività nell'era digitale — le stesse esigenze democratiche, sociali e culturali della società»;

24.

sottolinea pertanto che il concetto di servizio radiotelevisivo pubblico è in evoluzione nella società convergente dell'informazione; rileva che in aggiunta alle emissioni radiotelevisive tradizionali lo sviluppo di nuovi servizi mediali sta divenendo sempre più importante ai fini dell'adempimento del mandato di garantire il pluralismo dei contenuti;

25.

evidenzia l'importanza del pluralismo dei media nella promozione della diversità culturale, sociale e politica e rileva, in particolare, il dovere dei servizi radiotelevisivi pubblici di fornire ai cittadini un servizio di qualità elevata, garantendo l'accesso ad informazioni, cultura e contenuti di natura diversificata in modo corretto, obiettivo, neutrale e affidabile per garantire credibilità, pluralismo, identità, partecipazione e innovazione culturale, come peraltro sancito dal protocollo sul sistema radiotelevisivo pubblico negli Stati membri allegato al trattato di Amsterdam;

26.

sottolinea la necessità di assicurare che in tutti gli Stati membri dell'UE l'operatore pubblico sia del tutto indipendente e non soggetto a ingerenze, di modo che i fondi pubblici non siano utilizzati per mantenere al potere il governo in carica o per limitare le critiche mosse nei suoi riguardi, e che, nel caso di ingerenze da parte del governo nazionale, possa essere presentato ricorso dinanzi a un tribunale o a un arbitro indipendente;

27.

constata che, sebbene la comunicazione della Commissione e la sentenza Altmark forniscano criteri di compatibilità per il finanziamento pubblico del servizio radiotelevisivo pubblico, esse non richiedono che gli Stati membri assicurino finanziamenti adeguati ai servizi radiotelevisivi pubblici; ritiene al riguardo che l'obbligo imposto ai cittadini di pagare un canone per sostenere il servizio radiotelevisivo pubblico abbia senso solamente se questo svolge nei confronti dei cittadini un ruolo specifico di informazione corretta, oggettiva, completa, diversificata e di alta qualità sui temi sociali, politici, culturali e istituzionali; nota con preoccupazione che, al contrario, la tendenza è quella di un deterioramento nella qualità e nei contenuti, e che di conseguenza il pagamento del canone al servizio pubblico rischia di trasformarsi in una mera distorsione del mercato a causa del vantaggio competitivo acquisito dal servizio radiotelevisivo pubblico rispetto ai mezzi di comunicazione commerciali, a sostanziale somiglianza di contenuti e qualità dell'informazione;

28.

prende atto dell'indagine della Commissione condotta nell'ambito del finanziamento concesso dallo Stato olandese al servizio radiotelevisivo pubblico, volta a determinare se sono stati erogati più finanziamenti del necessario a favore del servizio pubblico e se i beneficiari dei fondi pubblici hanno utilizzato l'eccedenza per sovvenzioni incrociate a favore delle proprie attività commerciali esulanti dal servizio pubblico; prende inoltre atto delle precedenti indagini condotte nell'ambito del finanziamento del servizio radiotelevisivo pubblico in Italia, Spagna e Danimarca;

29.

accoglie con favore l'applicazione, in alcuni Stati membri, di norme che obbligano gli operatori via cavo a diffondere canali pubblici e che riservano agli operatori del servizio radiotelevisivo pubblico una quota di capacità di trasmissione digitale;

Mezzi di comunicazione commerciali

30.

accoglie con favore il contributo apportato dai media commerciali all'innovazione, alla crescita economica e al pluralismo, ma rileva che l'aumento di concentrazione dei media, incluse le multinazionali multimediali e la proprietà transfrontaliera, minaccia il pluralismo dei mezzi di comunicazione;

31.

rileva che, sebbene la Commissione, nel quadro del regolamento comunitario sulle concentrazioni, prenda in esame le concentrazioni più significative, essa non studia specificamente l'effetto delle concentrazioni sul pluralismo, e rileva altresì che le concentrazioni autorizzate possono ancora essere esaminate e bloccate dagli Stati membri per motivi di pluralismo;

32.

ritiene che anche concentrazioni di entità media nel settore dei mezzi di comunicazione possano avere effetti significativi sul pluralismo e che le concentrazioni in tale campo dovrebbero essere sistematicamente soggette ad esame per quanto riguarda gli effetti sul pluralismo da parte di un'autorità nel campo della concorrenza o di un'autorità separata, come suggerito dall'OCSE, senza compromettere la libertà giornalistica ed editoriale con un intervento governativo o regolamentare;

33.

constata la diversità di metodi volti a determinare il livello di concentrazione orizzontale dei media (quota di audience, quota di detentori di licenze, quota di introiti/limitazione delle frequenze e quota di capitale/diffusione radiotelevisiva), nonché il livello di concentrazione verticale e «diagonale o incrociata»;

34.

esprime la propria preoccupazione per il fatto che in alcuni Stati membri vi sono gestori che, mediante sistemi proprietari, hanno già il controllo esclusivo sull'accesso alle loro offerte e agli spettatori (creazione di strozzature o «bottleneck») ed escludono pertanto altri gestori o utenti («gate-keeper position»);

35.

sottolinea che, ai fini della garanzia di un libero flusso di informazioni e della libertà di scelta degli utenti, va attribuita un'importanza chiave alle interfacce di programmazione tra applicazioni interoperative (API) e rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE (12), relative all'ampia interoperabilità nella televisione digitale;

36.

deplora che la Commissione non abbia accolto le proposte e le richieste del Parlamento europeo relative a una definizione tempestiva e al sostegno dell'interoperabilità;

37.

esorta la Commissione a comunicare agli Stati membri, al fine di evitare l'adozione di uno standard vincolante per la televisione digitale, quali sono le misure consentite, in termini di aiuti, per promuovere il passaggio verso uno standard aperto interoperabile, e a definire i criteri sulla base dei quali esaminerà la garanzia dell'interoperabilità e della libertà di scelta degli utenti prima di presentare, entro il 25 luglio 2004, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3 della direttiva 2002/21/CE, la sua relazione sulla realizzazione dell'interoperabilità e della libertà di scelta degli utenti negli Stati membri;

38.

richiama con preoccupazione l'attenzione sulla crescente influenza delle guide elettroniche ai programmi, del raggruppamento dei programmi e dei motori di ricerca Internet quanto alla formazione delle opinioni come pure sui movimenti di concentrazione verticali e orizzontali a livello transfrontaliero che si registrano in tale settore;

39.

sottolinea che il problema del pluralismo dei media comprende, oltre agli aspetti relativi alla proprietà, anche quelli relativi ai contenuti, al diritto dei cittadini di essere informati in modo obiettivo e completo, in particolare attraverso la possibilità di accesso equo e non discriminatorio dei diversi attori sociali, culturali e politici ai media;

Analisi preliminare del Parlamento europeo

40.

sottolinea l'importanza delle motivazioni alla base dell'iniziativa di questo Parlamento sui rischi di violazione della libertà di espressione e di informazione nell'Unione europea e soprattutto in Italia, che riflettono un'inquietudine diffusa tra l'opinione pubblica europea rispetto al fenomeno della concentrazione dei media e dei conflitti di interesse;

41.

accoglie con favore la perizia preliminare effettuata dall'Istituto europeo per i mezzi di comunicazione nel contesto del più ampio studio «sull'informazione ai cittadini nell'Unione europea e sugli obblighi dei mezzi di comunicazione e delle istituzioni relativi al diritto dei cittadini di essere pienamente e obiettivamente informati», che prende in esame un gruppo rappresentativo di paesi, tra cui Stati membri di grandi e piccole dimensioni, ed esempi in Scandinavia e in Europa meridionale e orientale, per offrire una panoramica di diversi sistemi rispecchianti diverse tradizioni nell'utilizzo dei media; resta in attesa della presentazione dello studio finale, prevista per giugno, in cui figureranno le conclusioni comparative definitive, basate sulla situazione nei 25 Stati membri, e raccomandazioni complete;

42.

rileva che in ognuno degli otto paesi esaminati (Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito) sussistono elementi che richiedono ulteriori studi, e resta in attesa dello studio completo in modo da poter procedere a una comparazione tra tutti gli Stati membri;

43.

rileva peraltro, sulla base di inchieste approfondite già effettuate da agenzie indipendenti, anche in seno all'Unione europea, da cui sono derivate numerose pronunce di organizzazioni internazionali, autorità nazionali e di questo stesso Parlamento ignorate dal governo italiano, che potrebbero sussistere rischi di violazione del diritto alla libertà di espressione e di informazione in Italia;

44.

rileva, sulla base del suo esame preliminare volto a verificare se il pluralismo è tutelato in modo adeguato, che sussistono sufficienti elementi di preoccupazione per autorizzare la Commissione a condurre un esame dettagliato della situazione e a proporre soluzioni legislative adeguate;

45.

ritiene che la relazione dell'Istituto europeo per i mezzi di comunicazione fornisca una base per una relazione annuale sul pluralismo che esamini il grado di concentrazione a livello di offerta (proprietà orizzontale, verticale e incrociata), anche per quanto riguarda la ripartizione delle risorse pubblicitarie, l'indipendenza editoriale, la diversificazione dei contenuti (a livello interno ed esterno) e la domanda, ossia le preferenze del pubblico;

Situazione negli Stati membri

46.

rileva che nel corso del 2002 in Francia:

vi sono state numerose violazioni della libertà di stampa (ad esempio boicottaggio della distribuzione di un nuovo quotidiano gratuito da parte di associazioni sindacali e pressioni sui giornalisti da parte della polizia);

i tribunali francesi si pronunciano sovente a sfavore dei giornalisti in casi di diffamazione, quale conseguenza dell'obsoleta normativa vigente nel paese in materia di diffamazione e della protezione di fonti riservate; e

la Corte europea per i diritti dell'uomo ha deliberato che una Corte d'appello di Parigi ha violato l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (13);

47.

rileva che in Irlanda:

nel contesto dell'ammodernamento della normativa in materia di diffamazione, l'Associazione irlandese della stampa a diffusione nazionale («National Newspapers of Ireland») ha presentato una proposta volta ad istituire un consiglio stampa indipendente e un garante per la stampa, ma il gruppo consultivo giuridico si sta orientando verso un modello statutario nell'ambito del quale membri nominati dal governo elaborerebbero il proprio codice normativo e disporrebbero di pieni poteri ai fini dell'applicazione di tali norme;

non vi è parità di condizioni di concorrenza, in quanto la stampa irlandese è soggetta a IVA, mentre quest'ultima non si applica alla stampa proveniente dal Regno Unito, che in Irlanda detiene una quota di mercato approssimativamente del 25 %;

la posizione apparentemente dominante dei giornali indipendenti nel mercato irlandese è variamente stimata tra il 50 e l'80 % e l'Autorità garante della concorrenza è pervenuta alla conclusione che vi è sufficiente diversificazione editoriale e che pertanto il pluralismo dei media non è minacciato;

48.

rileva che in Germania:

la Corte costituzionale federale ha deliberato che la sorveglianza delle telecomunicazioni, ad esempio la registrazione del traffico telefonico di giornalisti, non costituisce violazione delle libertà costituzionali sancite dagli articoli 10 e 19 della Legge fondamentale, che garantiscono la riservatezza dell'informazione;

nel settembre 2003 il Consiglio federale ha introdotto una proposta legislativa che mira a tutelare - maggiormente i singoli dall'essere fotografati senza autorizzazione e che in caso di violazioni prevede sanzioni detentive fino a due anni o sanzioni pecuniarie equivalenti;

non vi è alcuna legge che garantisca l'accesso ai documenti delle autorità pubbliche a livello nazionale (ossia federale) e soltanto 4 stati federali hanno promulgato una normativa in tal senso;

49.

rileva che in Polonia:

la casa editrice Agora, proprietaria del quotidiano a maggior tiratura, di 11 periodici e di 20 stazioni radio locali, sarebbe stata invitata a versare una tangente per ottenere, mediante attività di lobbying, una legge più vantaggiosa in materia di mezzi di comunicazione tale da consentire all'editore di acquisire un canale televisivo privato;

si stima che gli investimenti esteri nell'ambito dei media stampati copra circa il 40 % del settore e ciò pone problemi in termini di libertà giornalistiche, in quanto gli editori stranieri offrono condizioni di lavoro meno favorevoli che nelle proprie aziende, il che scoraggia la professionalità (14);

l'articolo 10 della legge sulla stampa limita a livello interno la libertà di stampa, imponendo al giornalista l'obbligo di obbedire e seguire i principi generali del suo editore;

nella legislazione polacca concernente i mezzi di comunicazione non esistono disposizioni sulla concentrazione dei mezzi d'informazione e la salvaguardia del pluralismo (né, a quanto sembra, se ne prevede l'introduzione);

50.

rileva che nei Paesi bassi:

vi è un livello elevato di concentrazione sia nel settore televisivo sia in quello della stampa, ove i tre maggiori operatori controllano almeno l'85% del mercato e, malgrado i Paesi Bassi presentino a livello europeo la penetrazione più elevata di servizi televisivi via cavo, anche questo mercato è dominato da tre operatori principali;

51.

rileva che in Svezia:

il settore dei mezzi di comunicazione è caratterizzato da un livello piuttosto elevato di proprietà incrociata, che interconnette strutture che vedono la partecipazione dei principali operatori del settore audiovisivo e accordi di cooperazione tra il settore della stampa e della diffusione radiotelevisiva, in cui aziende di entrambi i settori sono controllate dallo stesso gruppo;

sono state sollevate critiche nei confronti di un'analisi condotta in merito alle condizioni particolari vigenti nel mercato della stampa, in quanto uno studio che prenda in esame suddetto settore isolandolo dal contesto degli altri mezzi di comunicazione risulta inadeguato alla luce delle attuali condizioni di mercato;

52.

rileva che nel Regno Unito:

è in corso un intenso dibattito scaturito dal rapporto Hutton sulle circostanze relative alla morte dello scienziato e consulente governativo David Kelly, dalle posizioni critiche assunte dal servizio pubblico radiotelevisivo in merito alle motivazioni governative della guerra in Iraq, dalle dimissioni del direttore generale e del presidente del consiglio dei governatori della BBC e dalle potenziali ripercussioni del caso sulla pratica del giornalismo investigativo e, separatamente, forma oggetto di intensa discussione la revisione della Royal Charter e dell'Accordo che disciplinano la BBC, presi a modello da altri sistemi;

53.

rileva che in Spagna:

i lavoratori del canale televisivo pubblico spagnolo TVE hanno pubblicato una relazione in cui denunciano le cattive pratiche professionali cui è stato fatto ricorso tra il 28 febbraio 2003 e il 5 marzo 2003 per provocare un'informazione non equilibrata, distorta o manipolata sull'intervento militare in Iraq, e ritengono che detto canale televisivo si concentri sulle posizioni di coloro che caldeggiano l'intervento militare e trascuri quelle di chi difende la continuazione delle ispezioni ed è contrario all'utilizzazione dell'esercito (15);

non esiste ancora un'autorità indipendente di controllo sui mezzi audiovisivi;

l'ONG Reporters sans frontières, nella relazione annuale 2003 (contenente dati del 2002), manifesta preoccupazione per le minacce e gli attentati terroristici dell'ETA contro giornalisti nel Paese Basco (nel corso dell'anno sono stati disattivati tre ordigni diretti contro dei giornalisti) nonché contro un altro giornale di Madrid, azione perpetrata in questo caso da un gruppo anarchico italiano; inoltre, l'organizzazione denuncia gli ostacoli incontrati dai giornalisti per fornire informazioni sulla messa al bando del partito Batasuna e sul disastro ecologico della Prestige;

le pressioni governative sul servizio pubblico della TVE hanno portato a palesi distorsioni ed omissioni dei fatti relativi alle responsabilità degli esecrandi atti terroristici dell'11 marzo scorso;

54.

riconosce che i paesi in via di adesione hanno realizzato progressi sostanziali nel recepimento dell'acquis, ma esprime preoccupazione per il fatto che alcuni di detti paesi, privi in parte o del tutto di una tradizione nel campo dei media indipendenti, si trovano a dover affrontare sfide particolari per assicurare il pluralismo dei media e dubita che questi paesi attribuiranno priorità al pluralismo dei media e adotteranno misure adeguate per la sua promozione;

Situazione in Italia

55.

rileva che il tasso di concentrazione del mercato televisivo in Italia è oggi il più elevato d'Europa e che, nonostante l'offerta televisiva italiana consti di dodici canali nazionali e da dieci a quindici canali regionali e locali, il mercato è caratterizzato dal duopolio tra RAI e Mediaset, che complessivamente detengono quasi il 90 % della quota totale di telespettatori e raccolgono il 96,8 % delle risorse pubblicitarie, contro l'88 % della Germania, l'82 % della Gran Bretagna, il 77 % della Francia e il 58 % della Spagna;

56.

rileva che il gruppo Mediaset è il più importante gruppo privato italiano nel settore delle comunicazioni e dei media televisivi e uno dei maggiori a livello mondiale, controllando tra l'altro reti televisive (RTI S.p.A.) e concessionarie di pubblicità (Publitalia '80), entrambe riconosciute formalmente in posizione dominante e in violazione della normativa nazionale (legge 249/97) dall'Autorità per la garanzia delle comunicazioni (delibera 226/03) (16);

57.

rileva che uno dei settori nel quale più evidente è il conflitto di interessi è quello della pubblicità, tanto che il gruppo Mediaset nel 2001 ha ottenuto i 2/3 delle risorse pubblicitarie televisive, pari ad un ammontare di 2500 milioni di euro, e che le principali società italiane hanno trasferito gran parte degli investimenti pubblicitari dalla carta stampata alle reti Mediaset e dalla Rai a Mediaset (17);

58.

rileva che il Presidente del Consiglio non ha risolto il suo conflitto di interessi, come si era esplicitamente impegnato, bensì ha incrementato la sua quota di controllo societario della società Mediaset (dal 48,639 % al 51,023 %): questa ha così ridotto drasticamente il proprio indebitamento netto, attraverso un sensibile incremento degli introiti pubblicitari a scapito delle entrate (e degli indici di ascolto) della concorrenza e, soprattutto, del finanziamento pubblicitario della carta stampata;

59.

lamenta le ripetute e documentate ingerenze, pressioni e censure governative nell'organigramma e nella programmazione del servizio televisivo pubblico Rai (perfino nei programmi di satira), a partire dall'allontanamento di tre noti professionisti su clamorosa richiesta pubblica del Presidente del Consiglio nell'aprile 2002 — in un quadro in cui la maggioranza assoluta del consiglio di amministrazione della Rai e dell'apposito organo parlamentare di controllo è composta da membri dei partiti di governo; tali pressioni sono state poi estese anche su altri media non di sua proprietà, che hanno condotto fra l'altro, nel maggio 2003, alle dimissioni del direttore del Corriere della Sera;

60.

rileva pertanto che il sistema italiano presenta un'anomalia dovuta a una combinazione unica di poteri economico, politico e mediatico nelle mani di un solo uomo, l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri italiano e al fatto che il governo italiano è, direttamente o indirettamente, in controllo di tutti i canali televisivi nazionali;

61.

prende atto del fatto che in Italia da decenni il sistema radiotelevisivo opera in una situazione di assenza di legalità, accertata ripetutamente dalla Corte costituzionale e di fronte alla quale il concorso del legislatore ordinario e delle istituzioni preposte è risultato incapace del ritorno ad un regime legale; Rai e Mediaset continuano a controllare ciascuna tre emittenti televisive analogiche terrestri, malgrado la Corte costituzionale, con la sentenza n. 420 del 1994, avesse statuito che non è consentito ad uno stesso soggetto di irradiare più del 20 % dei programmi televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale (vale a dire più di due programmi), ed avesse definito il regime normativo della legge n. 223/90 contrario alla Costituzione italiana, pur essendo un «regime transitorio»; nemmeno la legge 249/97 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) aveva accolto le prescrizioni della Corte costituzionale che, con la sentenza 466/02, ne dichiarò l'illegittimità costituzionale limitatamente all'articolo 3, comma 7, «nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso articolo 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo»;

62.

prende atto del fatto che la Corte costituzionale italiana, nel novembre 2002 (causa 466/2002), ha dichiarato che ... la formazione dell'esistente sistema televisivo italiano privato in ambito nazionale ed in tecnica analogica trae origine da situazioni di mera occupazione di fatto delle frequenze (esercizio di impianti senza rilascio di concessioni e autorizzazioni), al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo nella distribuzione delle frequenze e di pianificazione effettiva dell'etere. La descritta situazione di fatto non garantisce, pertanto, l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli «imperativi» ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia. In questo quadro la protrazione della situazione (peraltro aggravata) già ritenuta illegittima dalla sentenza n. 420 del 1994 ed il mantenimento delle reti considerate ancora eccedenti«dal legislatore del 1997 esigono, ai fini della compatibilità con i principi costituzionali, che sia previsto un termine finale assolutamente certo, definitivo e dunque non eludibile», e del fatto che ciononostante il termine per la riforma del settore audiovisivo non è stato rispettato e che il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere la legge per la riforma del settore audiovisivo per un nuovo esame in quanto non conforme ai principi dichiarati dalla Corte costituzionale (18);

63.

prende atto altresì del fatto che gli indirizzi stabiliti dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per la concessionaria unica del servizio pubblico radiotelevisivo, come pure le numerose delibere, che certificano violazioni di legge da parte delle emittenti, adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (incaricata di far rispettare le leggi nel settore radiotelevisivo), non vengono rispettati dalle emittenti stesse che continuano a consentire l'accesso ai media televisivi nazionali in modo sostanzialmente arbitrario, persino in campagna elettorale;

64.

auspica che la definizione legislativa, contenuta nel progetto di legge per la riforma del settore audiovisivo (Legge Gasparri, articolo 2, lettera G), del «sistema integrato delle comunicazioni» quale unico mercato rilevante non sia in contrasto con le regole comunitarie in materia di concorrenza, ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE e di numerose sentenze della Corte di giustizia (19), e non renda impossibile una definizione chiara e certa del mercato di riferimento;

65.

auspica altresì che il «sistema di assegnazione delle frequenze», previsto dal progetto di legge Gasparri, non costituisca una mera legittimazione della situazione di fatto e che non si ponga in contrasto in particolare con la direttiva 2002/21/CE, con l'articolo 7 della direttiva 2002/20/CE (20) e con la direttiva 2002/77/CE (21), le quali prevedono, fra l'altro, che l'attribuzione delle frequenze radio per i servizi di comunicazione elettronica si debba fondare su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati;

66.

sottolinea la sua profonda preoccupazione circa la non applicazione della legge e la non esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale, in violazione del principio di legalità e dello Stato di diritto, nonché circa l'incapacità di riformare il settore audiovisivo, in conseguenza delle quali da decenni risulta considerevolmente indebolito il diritto dei cittadini a un'informazione pluralistica, diritto riconosciuto anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

67.

esprime preoccupazione per il fatto che la situazione vigente in Italia possa insorgere in altri Stati membri e nei paesi in via di adesione qualora un magnate dei media decidesse di entrare in politica;

68.

si rammarica che il Parlamento italiano non abbia ancora approvato una normativa per risolvere il conflitto di interessi del Presidente del Consiglio, così come era stato promesso che sarebbe avvenuto entro i primi cento giorni del governo;

69.

ritiene che l'adozione di una riforma generale del settore audiovisivo possa essere facilitata qualora contenga salvaguardie specifiche e adeguate volte a prevenire attuali o futuri conflitti di interessi nelle attività dei responsabili locali, regionali o nazionali che detengono interessi sostanziali nel settore audiovisivo privato;

70.

auspica inoltre che il disegno di legge Frattini sul conflitto di interessi non si limiti ad un riconoscimento di fatto del conflitto di interessi del Premier, ma preveda dispositivi adeguati per evitare il perdurare di questa situazione;

71.

si rammarica del fatto che, se gli obblighi degli Stati membri di assicurare il pluralismo dei media fossero stati definiti dopo il Libro verde sul pluralismo del 1992, probabilmente si sarebbe potuta evitare l'attuale situazione in Italia;

Raccomandazioni

72.

osserva che la Comunità europea dispone già in una serie di settori di competenze e di strumenti che rivestono una rilevanza diretta per il pluralismo dei media, come le norme sul libero accesso delle società a eventi di particolare importanza nella direttiva 89/552/CEE, le norme sull'accesso equo, a condizioni ragionevoli e non discriminatorie alle interfacce per programmi applicativi (API) e alle guide elettroniche ai programmi (EPG) nella direttiva 2002/19/CE (22), sugli obblighi di trasmissione nella direttiva 2002/22/CE, sull'uso di un'API aperta per i servizi e le piattaforme di televisione digitale interattiva e sull'armonizzazione degli standard per realizzare la piena interoperabilità della televisione digitale a livello dei consumatori nella direttiva 2002/21/CE;

73.

sottolinea che tali strumenti devono essere intesi come elementi fondamentali della politica comunitaria volta a salvaguardare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e debbono pertanto essere applicati, interpretati e ulteriormente sviluppati dalla Commissione nella prospettiva di rafforzare queste misure per combattere la concentrazione orizzontale e verticale dei mezzi di comunicazione sui mercati dei media sia tradizionali sia nuovi;

74.

esorta pertanto gli Stati membri e la Commissione, in funzione delle loro rispettive competenze, a tutelare il pluralismo nei mezzi di informazione e ad assicurare che in tutti gli Stati membri i mezzi di informazione siano liberi, indipendenti e pluralistici;

75.

invita la Commissione a presentare quanto prima possibile una comunicazione sullo stato del pluralismo dei media nell'UE, includendo:

a)

una revisione delle misure e delle pratiche esistenti, sia negli Stati membri che a livello europeo, volte a incoraggiare il pluralismo politico e culturale all'interno delle redazioni o tra di esse, anche per quanto riguarda i contenuti, e a promuovere un'analisi delle eventuali carenze, riconoscendo le sfide economiche che si pongono per garantire il pluralismo su mercati più piccoli e specifici, come quelli locali o delle regioni dei piccoli paesi,

b)

un esame approfondito della possibilità d'azione sulla base delle sue competenze esistenti e dei suoi obblighi di assicurare un livello elevato di tutela dei diritti umani,

c)

un esame delle misure che dovrebbero essere adottate dagli Stati membri, da una parte, e dalle istituzioni europee, dall'altra,

d)

un esame dell'utilizzo di strumenti appropriati, incluso l'uso di strumenti non vincolanti in una prima fase che potrebbe poi condurre a strumenti vincolanti qualora gli Stati membri adottino misure insufficienti, e

e)

una procedura di consultazione su un possibile piano d'azione relativo a misure da adottare a livello europeo o di Stati membri per assicurare un livello adeguato di pluralismo in tutta l'Unione europea;

76.

chiede alla Commissione di presentare una proposta di direttiva per la salvaguardia del pluralismo dei media in Europa, in modo da completare il quadro regolamentare, così come richiesto dalla sua precitata risoluzione del 20 novembre 2002;

77.

ritiene che la salvaguardia della diversità dei media debba diventare la priorità della legislazione dell'Unione in materia di concorrenza e che la posizione dominante di una società del settore dei media sul mercato di uno Stato membro debba essere considerata un ostacolo al pluralismo dei mezzi di comunicazione nell'Unione;

78.

afferma che a livello europeo sarebbe opportuno adottare una legislazione intesa a vietare a personalità politiche o candidati di detenere interessi economici di rilievo nel settore dei mezzi di comunicazione; ritiene opportuno introdurre strumenti giuridici destinati a evitare qualsiasi conflitto d'interessi; invita la Commissione a presentare proposte volte ad assicurare che i membri del governo non siano in grado di utilizzare la partecipazione che detengono nei media per fini politici;

79.

chiede pertanto alla Commissione di esaminare anche le questioni seguenti, affinché vengano incluse in un piano d'azione relativo a misure volte a promuovere il pluralismo in tutti i settori di attività dell'Unione europea:

a)

la revisione della direttiva sulla televisione senza frontiere per chiarire gli obblighi che incombono agli Stati membri di promuovere il pluralismo politico e culturale all'interno delle redazioni o tra di esse, tenendo conto della necessità di un approccio coerente nei confronti di tutti i servizi di comunicazione e di tutte le forme mediali;

b)

l'istituzione a livello UE di condizioni minime per assicurare che il servizio radiotelevisivo pubblico sia indipendente e non soggetto a ingerenze da parte del governo, come raccomandato dal Consiglio d'Europa;

c)

la promozione del pluralismo politico e culturale nelle formazioni giornalistiche affinché le concezioni esistenti nella società vengano adeguatamente rispecchiate all'interno delle redazioni o tra di esse;

d)

l'obbligo per gli Stati membri di far sì che un ente regolatore indipendente (quale l'ente normativo per le telecomunicazioni o l'ente regolatore della concorrenza) sia responsabile del monitoraggio della proprietà e dell'equo accesso dei media e dotato di poteri di iniziativa investigativa;

e)

l'istituzione di un gruppo di lavoro europeo composto da enti regolatori indipendenti nazionali (si veda, ad esempio, il gruppo di lavoro per la protezione dei dati articolo 29);

f)

norme che impongono la trasparenza relativamente alla proprietà dei media, in particolare nel caso di proprietà transfrontaliera, e la pubblicazione di informazioni riguardanti partecipazioni significative detenute nei media;

g)

obbligo di trasmissione, a fini comparativi, a un ente europeo, quale l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, dei dati sulla proprietà dei media raccolti nei mercati nazionali;

h)

un esame per definire se la divergenza tra modelli normativi nazionali crea ostacoli nel mercato interno e se è necessario armonizzare le norme nazionali limitando la proprietà orizzontale, verticale e incrociata dei media per assicurare parità di condizioni di concorrenza e, in particolare, un'adeguata vigilanza della proprietà transfrontaliera;

i)

un esame delle necessità di introdurre nel regolamento comunitario sulle concentrazioni una «prova di pluralismo» e soglie più basse rispetto alle concentrazioni di mezzi di comunicazione o per definire l'opportunità dell'inserimento di tali disposizioni nella normativa nazionale;

j)

orientamenti relativi al modo in cui la Commissione terrà conto degli elementi di interesse pubblico, come il pluralismo, in sede di applicazione del diritto della concorrenza alle fusioni nel settore dei mezzi di comunicazione,

k)

un esame per definire se il mercato pubblicitario provoca distorsione delle condizioni concorrenziali nel settore dei media e se sono necessari controlli specifici sul mercato pubblicitario per assicurare eque condizioni di accesso;

l)

una revisione degli obblighi di trasmissione che negli Stati membri incombono agli operatori di telecomunicazioni al fine di riservare frequenze ai servizi radiotelevisivi pubblici, un'analisi delle tendenze di mercato e un'analisi volta a definire se sono necessarie ulteriori misure per promuovere la distribuzione dei servizi radiotelevisivi pubblici;

m)

l'istituzione di un diritto generale di rettifica per i cittadini dell'UE, applicabile a tutti i media, in caso di informazione inaccurata, come raccomandato dal Consiglio d'Europa;

n)

un esame della necessità di riservare ai servizi radiotelevisivi pubblici sufficiente capacità di trasmissione digitale;

o)

uno studio scientifico dell'impatto delle nuove tecnologie e dei nuovi servizi di comunicazione sulla concentrazione dei media e sul pluralismo;

p)

uno studio comparato sulle regole nazionali in materia di informazione politica — in particolare in occasione delle tornate elettorali o referendarie — e di accesso equo e non discriminatorio delle diverse formazioni, movimenti e partiti ai media, nonché l'individuazione delle migliori pratiche al riguardo per garantire il diritto all'informazione dei cittadini, da raccomandare agli Stati membri;

q)

possibili misure specifiche da adottare per contribuire allo sviluppo del pluralismo nei paesi in via di adesione;

r)

l'istituzione di un organismo indipendente negli Stati membri, come un Consiglio della stampa, composto da esperti esterni, preposto all'esame delle controversie relative alle informazioni diffuse dai media e dai giornalisti;

s)

misure per incoraggiare le organizzazioni dei mezzi di comunicazione a rafforzare l'indipendenza editoriale e giornalistica e ad adottare norme rigorose a livello qualitativo ed etico mediante statuti editoriali o strumenti di autoregolamentazione;

t)

la promozione di comitati aziendali nelle organizzazioni dei media e, in particolare, nelle aziende stabilitesi nei paesi in via di adesione;

80.

ricorda che l'azione della Commissione dovrebbe comunque basarsi sul principio di proporzionalità previsto dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, che prescrive che l'azione della Comunità non vada al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato;

81.

chiede l'elaborazione di una relazione annuale sul pluralismo in cui la diversificazione dei contenuti (a livello interno ed esterno) sia valutata in relazione alle preferenze politiche e culturali del pubblico ed in cui venga altresì valutata l'indipendenza editoriale e venga analizzato l'effetto esercitato dalla concentrazione della proprietà sulla diversificazione; chiede altresì che il pluralismo dei mezzi di comunicazione sia specificamente incluso nella relazione annuale della rete UE di esperti indipendenti in materia di diritti umani;

82.

chiede alla Commissione di fornire al settore radiotelevisivo chiarimenti circa la sentenza Altmark e di elaborare un progetto di direttiva, soggetto a procedura di codecisione, sulle condizioni di ammissibilità dei finanziamenti;

83.

afferma che qualsiasi azione giuridica o amministrativa intrapresa da uno Stato membro che incida sul pluralismo dei mezzi d'informazione o sulla libertà di espressione e di informazione nonché l'assenza di azione da parte di uno Stato membro a salvaguardia di tali diritti fondamentali potrebbero rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 7, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

84.

ritiene che questo Parlamento, ove nutra preoccupazioni di ordine politico quanto alla diversificazione e al pluralismo dei mezzi d'informazione all'interno di uno Stato membro, dovrebbe avere la possibilità di avviare autonomamente procedure che gli consentano di condurre un'inchiesta sulla situazione, prima di avvalersi, in ultima istanza, del suo diritto d'iniziativa a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del trattato UE;

85.

chiede l'inserimento nella Costituzione per l'Europa di una disposizione specifica sulla necessità di garantire il pluralismo dei media;

86.

esorta gli Stati membri ad inserire nelle Costituzioni nazionali un obbligo di diligenza attiva in ordine alla promozione del rispetto della libertà e del pluralismo dei media, come sviluppo di quanto già sancito al riguardo nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel dicembre 2000 a Nizza; ritiene che, a garanzia di detto obbligo di diligenza, un giudice indipendente dovrà poter verificare la legislazione e la regolamentazione in materia alla luce di tali disposizioni costituzionali;

87.

invita il Parlamento italiano a:

accelerare i suoi lavori in materia di riforma del settore audiovisivo conformemente alle raccomandazioni della Corte costituzionale italiana e del Presidente della Repubblica, tenendo conto delle incompatibilità da questi riscontrate nel progetto di legge Gasparri con il diritto comunitario,

trovare una soluzione reale e appropriata al problema del conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, il quale altresì controlla direttamente il principale operatore radiotelevisivo privato e indirettamente quello pubblico, la principale concessionaria pubblicitaria, nonché numerose altre attività connesse al settore audiovisivo e mediatico,

adottare misure atte ad assicurare l'indipendenza del servizio radiotelevisivo pubblico;

*

* *

88.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio d'Europa e ai governi e parlamenti degli Stati membri e dei paesi in via di adesione.


(1)  GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 205.

(2)  GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 153.

(3)  GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 221.

(4)  P5_TA(2003)0376.

(5)  Sentenza del 26 giugno 1997, causa C-368/95, Familiapress, Racc. I-3689, e sentenza del 25 luglio 1991, causa C-535/89, Commissione/Paesi Bassi, Racc. I-4069.

(6)  Informationsverein Lentia/Austria (1993) e Demuth/Svizzera (2002).

(7)  Raccomandazione n. R (96) 10 sulla garanzia di indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo; risoluzione (74) 26 sul diritto di rettifica — Situazione dell'individuo nei confronti della stampa; raccomandazione n. R (94) 13 sulle misure finalizzate alla trasparenza dei media; raccomandazione n. R (99) 1 relativa ai provvedimenti tesi a promuovere il pluralismo dei media; raccomandazione 1589 (2003) sulla libertà di espressione nei media in Europa; raccomandazione 1641 (2004) sul servizio pubblico radiotelevisivo.

(8)  GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5.

(9)  Gillian Doyle (2003), Media Ownership: the economics and politics of concentration in te UK and European media. London, Sage. pag. 12.

(10)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

(11)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(12)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(13)  Sentenza Colombani e altri del 25 giugno 2002.

(14)  Va tuttavia rilevato che molte imprese straniere operanti in Polonia, in particolare il gruppo norvegese Orkla e il gruppo Springer-Verlag, hanno introdotto volontariamente norme interne per proteggere i propri giornalisti da pressioni esterne e per separare le responsabilità gestionali da quelle editoriali (OSCE).

(15)  Informazione pubblicata da ABC l'11 marzo 2003.

(16)  Il gruppo Mediaset controlla:

televisioni (Canale 5, Italia 1 e Rete 4 in Italia e gruppo Telecinco in Spagna)

televisioni via satellite (che fanno capo a Mediadigit) e digitale terrestre

pubblicità (Publitalia '80 in Italia e Publiespana in Spagna)

società legate ai media televisivi (Videotime, RTI Music, Elettronica industriale, Mediavideo)

società di produzione e distribuzione di prodotti televisivi (Mediatrade, Finsimac, Olympia)

telecomunicazioni fisse (Albacom)

portale di Internet (Jumpy S.p.A.)

distribuzione cinematografica (Medusa, che controlla il distributore Blockbusters)

gruppi di investimento e servizi finanziari (Mediaset Investment in Lussemburgo e Trefinance)

compagnia di assicurazioni (Mediolanum)

società di costruzioni (Edilnord 2000)

una squadra di calcio (AC Milan)

la società editoriale Arnoldo Mondadori Editore che include la più grande casa editrice italiana di libri e numerosi periodici

il quotidiano «Il Giornale» e il quotidiano «Il Foglio».

(17)  Per esempio nel 2003 la Barilla ha investito l'86,8 % in meno sui quotidiani e nello stesso tempo ha speso 20,6 % in più per spot sulle reti Mediaset, la Procter&Gamble meno 90,5 % sui quotidiani e 37 % in più sulle reti Mediaset; anche una società pubblica come la telefonica Wind ha tagliato del 55,3 % la spesa pubblicitaria sui giornali e l'ha aumentata del 10 % sui network di Mediaset; inoltre la Rai nel 2003 ha perso l'8 % delle risorse pubblicitarie a vantaggio di Mediaset, con un mancato introito di 80 milioni di euro (Fonte: Corriere della Sera, 24.6.2003).

(18)  Si vedano le sentenze della Corte costituzionale del 10 luglio 1974 (nn. 225 e 206) e del 28 luglio 1976 (n. 202) sulla legge n. 103 del 14 aprile 1975 (GURI n. 102 del 17 aprile 1975), il parere negativo della Corte costituzionale nella sua sentenza del 21 luglio (n. 148), che critica la mancanza di una legislazione antitrust e la conseguente creazione de facto e de jure di monopoli e oligopoli; le sentenze della Corte costituzionale n. 826/88, del 1994 (n. 420, GURI n. 51 del 14.12.1994), e n. 466/2002.

(19)  Per le caratteristiche di sostituibilità del mercato di riferimento si vedano le sentenze del 21 febbraio 1973, causa 6/72, Continental Can, Racc. 215; del 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffman La-Roche, Racc. 461; del 25 ottobre 2001, causa C-475/99 Ambulanz Glöckner, Racc. I-8089; per la mancanza di un grado sufficiente di sostituibilità del mercato di riferimento si vedano la sentenza del 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands, Racc. 207 e la sentenza dell'11 aprile 1989, causa 66/86, Ahmed Saeed, Racc. 803.

(20)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(21)  GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21.

(22)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

P5_TA(2004)0374

Pakistan

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti dell'uomo e della democrazia nella Repubblica islamica del Pakistan

Il Parlamento europeo,

visto l'Accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan, del 21 giugno 1976 (regolamento (CEE) n. 1503/76 del Consiglio) (1),

visto l'Accordo di cooperazione commerciale, economica e di sviluppo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan, del 22 aprile 1986 (regolamento (CEE) n. 1196/86 del Consiglio) (2),

vista la decisione del Consiglio, del 15 luglio 1996, con cui il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Pakistan al fine di concludere un accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul partenariato e sullo sviluppo (cosiddetto accordo di cooperazione di terza generazione) (8108/1999 — COM(1998) 357 — C5-0659/2001) (3) e di adottare direttive a tale scopo,

visto che malgrado il testo fosse stato siglato il 22 aprile 1998, la sua firma è stata rinviata di continuo a causa degli esperimenti nucleari effettuati dal Pakistan, delle violazioni dei diritti dell'uomo, dei combattimenti di Kargil e del colpo di stato militare del 12 ottobre 1999,

visto che la l'Accordo è stato infine firmato dal Presidente Musharraf, dal Presidente del Consiglio Verhofstadt e dal Presidente della Commissione Prodi a Islamabad, il 24 novembre 2001,

visto l'articolo 1 dell'Accordo in cui si stabilisce che il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici ne costituisce un elemento essenziale,

viste le sue molteplici precedenti risoluzioni sui diritti dell'uomo e, in particolare, le sue risoluzioni del 25 aprile 2002 (4) e del 10 febbraio 2004 (5),

visto il colpo di stato militare ordito nel 1999 dal Generale Pervez Musharraf, il quale ha rovesciato il governo democraticamente eletto di Nawaz Sharif,

vista la successiva sentenza pronunciata dalla Corte suprema che imponeva al Generale Musharraf di preparare il paese al ripristino della democrazia entro tre anni conformemente a un apposito piano d'azione («roadmap»),

visto che il referendum organizzato per il 30 aprile 2002 al fine di riconfermare il Presidente in carica, Generale Musharraf, per altri cinque anni, è stato criticato perché ritenuto incostituzionale e inficiato ampie frodi elettorali,

visto le elezioni politiche svoltesi in Pakistan il 10 ottobre 2002 che la missione UE di monitoraggio elettorale ha considerate invalidate in modo serio,

visto che il Pakistan continua ad essere escluso dai Consigli del Commonwealth in cui si prendono le decisioni,

visto l'esito positivo del vertice SAARC svoltosi a Islamabad nel gennaio del 2004,

visto l'articolo 37, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che tuttora restano aperte e suscitano preoccupazione diverse questioni chiave riguardanti il modo in cui il Pakistan rispetta i principi democratici e i diritti umani,

B.

considerando che questo Parlamento ha sostenuto con forza e coerenza il mantenimento di clausole relative ai diritti dell'uomo negli accordi commerciali e di cooperazione e che il modo migliore per esercitare pressioni sul Pakistan inducendolo a migliorare la situazione dei diritti dell'uomo e a progredire molto di più sul terreno del ripristino della democrazia consiste nel mantenere aperti i canali di dialogo in ogni settore possibile di attività,

C.

considerando che l'Unione europea, nel quadro dell'Accordo di cooperazione allo sviluppo tra la CE e il Pakistan, assegna ragguardevoli risorse al Pakistan per combattere la povertà e sviluppare la dimensione sociale, che esistono diversi accordi settoriali tra la Comunità europea e il Pakistan e che, durante la visita della Troika, del febbraio 2004 a Islamabad, l'UE ha firmato un accordo che finanzia con 5 milioni di euro un programma di cooperazione in materia di assistenza tecnica al Pakistan nel settore commerciale,

D.

considerando che l'accordo di cooperazione di terza generazione in questione non ha alcun impatto finanziario diretto ma offrirebbe un maggior sostegno internazionale al Generale Musharraf per le iniziative da lui intraprese e incoraggerebbe ulteriori passi verso il ripristino della democrazia,

1.

prende atto della difficile decisione presa dal Pakistan per venire incontro alle attese della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo, e dell'importante ruolo che esso svolge per il rafforzamento della sicurezza globale; rileva altresì che il Pakistan ha recentemente adottato misure decisive, seppure impopolari nel paese, contro Al Qaida e il ritorno dei talibani nel Waziristan;

2.

sottolinea il desiderio dell'UE di approfondire ed estendere le sue relazioni con il Pakistan e ritiene che ciò possa essere agevolato a condizione che il Pakistan avanzi sul terreno dei diritti dell'uomo e della democrazia;

3.

richiama l'attenzione sullo svolgimento delle elezioni politiche del 2002 che da più parti sono state giudicate essere invalidate; manifesta altresì preoccupazione per l'esito delle trattative sull'Ordinamento giuridico quadro (LFO) che hanno consentito alll'amministrazione di Musharraf di estromettere i principali partiti di opposizione, trasformando il sistema di governo del paese da sistema parlamentare a sistema presidenziale, il che implica il conferimento al presidente della facoltà di sciogliere il parlamento;

4.

deplora il fatto che i militari continuino ad esercitare forti pressioni sulla vita politica e di governo del Pakistan ed è estremamente preoccupato per il fatto che l'istituzione, sancita dall'LFO, di un Consiglio di sicurezza nazionale che — come si asserisce nella relazione annuale sui diritti dell'uomo elaborata dal dipartimento di Stato USA nel 2003 — legittima il ruolo dei militari nella vita politica, vada assolutamente contro lo spirito della «roadmap» per il ripristino della democrazia la quale avrebbe dovuto comportare un trasferimento di poteri dal governo militare a un'amministrazione civile;

5.

è molto preoccupato per le gravi e continue violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate in Pakistan, comprese quelle a danno delle donne (delitti «d'onore» e leggi cosiddette Hudud), dfell'infanzia (lavoro infantile), delle minoranze religiose (tra queste, la comunità Ahmadi e la minoranza cristiana che hanno subito persecuzioni in applicazione delle leggi sulla blasfemia) e dei giornalisti, per i continui problemi che emergono in relazione alla libertà di espressione e di riunione e per gli arresti arbitrari; ricorda altresì che in diverse occasioni ha anche protestato per la detenzione di Javed Hashmi, esponente del gruppo di opposizione Alleanza per il ripristino della democrazia (ARD) accusato di aver mosso critiche all'esercito; esprime il suo sdegno per la condanna di Javed Hashmi a una pena detentiva di 23 anni;

6.

prende atto delle misure adottate per disciplinare le scuole religiose («madrassa»), pur deplorando il modo poco energico con cui si applicano, visto che il governo di Musharraf ha provveduto a rassicurare pubblicamente il clero asserendo di non volere interferire nella vita interna di queste scuole;

7.

rileva che malgrado il Presidente Musharraf abbia solennemente dichiarato di voler combattere il terrorismo e la cultura della «jihad» e decretato, dopo l'11 settembre 2001, la messa al bando di molti gruppi estremisti, questi gruppi sono riemersi con diverse denominazioni e i loro leader non sono stati perseguiti così come previsto dalla legge antiterrorismo;

8.

richiama l'attenzione sulla profonda preoccupazione della comunità internazionale quanto al ruolo del Pakistan nella proliferazione delle armi nucleari, come dimostrato dalle accuse e prove sempre più solide contro il Pakistan; sottolinea — pur riconoscendo che il presidente Musharraf ha avuto ragione nell'insistere sulla necessità di avviare inchieste approfondite e nell'affermare che l'incidente «Khan» si è prodotto a causa della segretezza del programma di armamento nucleare del Pakistan — che il Presidente Musharraf (e il resto del mondo) dovrebbero anche riconoscere che la proliferazione nucleare è avvenuta perché il programma nucleare era sotto il controllo irresponsabile dell'esercito;

9.

sollecita pressantemente ulteriori informazioni da parte pakistana in merito all'esperimento nucleare condotto il 30 maggio 1998 nel Baluchistan, a seguito del quale sono state rilevate tracce di plutonio e che a giudizio di alcuni osservatori è stato condotto congiuntamente alla Corea del Nord per lo sviluppo di un'arma nucleare;

10.

riconosce la coraggiosa iniziativa presa dal Pakistan per normalizzare le sue relazioni con l'India e la positiva risposta in proposito data dall'India; plaude pertanto al conseguente disgelo nelle relazioni fra i due paesi, ed è convinto che oggi la prospettiva di risolvere la questione del Kashmir sia più realistica di quanto non lo sia stato in passato;

11.

ricorda che i processi e le condanne politicamente motivati non sono accettabili; in questo contesto chiede l'immediata liberazione del leader dell'opposizione Javed Hashmi;

12.

nota che il Pakistan si è già attivato in vari modi per risolvere alcune delle questioni sopra citate; sottolinea comunque che non si devono ignorare le questioni chiave riguardanti la democrazia, i diritti dell'uomo, la situazione delle donne, dei bambini e delle minoranze, il diritto alla libertà di espressione, la questione della proliferazione nucleare e il ruolo dei militari in questa controversia nonché la vita politica del Pakistan in generale o l'atteggiamento permissivo nei confronti degli estremisti;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al governo del Pakistan.


(1)  GU L 168 del 28.6.1976, pag. 1.

(2)  GU L 108 del 25.4.1986, pag. 1.

(3)  GU C 17 del 22.1.1999, pag. 6.

(4)  GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.

(5)  P5_TA(2004)0079.

P5_TA(2004)0375

Partenariato transatlantico

Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato del partenariato transatlantico alla vigilia del vertice UE-USA di Dublino del 25 e 26 giugno 2004

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa del 18 luglio 2003, elaborato dalla Convenzione europea,

viste la dichiarazione transatlantica sulle relazioni UE-USA del 1990 e la nuova agenda transatlantica del 1995 (NAT),

visti le conclusioni e il piano di azione del Consiglio europeo straordinario tenutosi a Bruxelles il 21 settembre 2001 e la dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea e del Presidente della Commissione in merito agli attacchi dell'11 settembre 2001 e alla lotta al terrorismo, elaborata nel corso del Consiglio europeo informale tenutosi a Gent il 19 ottobre 2001,

vista la dichiarazione del Consiglio europeo sulle relazioni transatlantiche allegata alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 12 e 13 dicembre 2003,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1368 (2001), approvata dal Consiglio di sicurezza nel corso della sua 4370a riunione del 12 settembre 2001 (1), 1269 (1999), approvata dal Consiglio di sicurezza nella sua 4053a riunione del 19 ottobre 1999 (2) e 1373 (2001), approvata dal Consiglio di sicurezza nella sua 4385a riunione del 28 settembre 2001 (3),

visti il tracciato concordato dal «Quartetto» il 20 dicembre 2002 in vista di una soluzione permanente del conflitto israelo-palestinese che preveda due Stati e la sua risoluzione del 23 ottobre 2003 su Pace e Dignità nel Medio Oriente (4),

vista la sua risoluzione del 25 settembre 2003 sulla Quinta Conferenza ministeriale dell'OMC di Cancun (5),

vista la sua risoluzione del 10 aprile 2003 sulla nuova architettura europea di sicurezza e difesa — priorità e lacune (6),

viste le sue risoluzioni del 17 maggio 2001 sullo stato del dialogo transatlantico (7), del 13 dicembre 2001 sulla cooperazione giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti nella lotta contro il terrorismo (8), del 15 maggio 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio per un potenziamento delle relazioni transatlantiche imperniate sulla strategia e il conseguimento di risultati (9), del 19 giugno 2003 sul rinnovamento delle relazioni transatlantiche per il terzo millennio (10) e la sua raccomandazione del 10 marzo 2004 sul diritto dei prigionieri di Guantanamo a un giusto processo (11),

visto l'articolo 37, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il prossimo vertice UE-USA è il primo che si svolge, dopo il significativo allargamento dell'Unione europea, con dieci nuovi Stati membri, il dovrebbe implicare parallelamente un deciso rafforzamento del partenariato globale UE-USA,

B.

deplorando il persistente unilateralismo degli Stati Uniti in un momento in cui le grandi sfide che la comunità internazionale è chiamata ad affrontare — ad esempio in materia di protezione dell'ambiente, sviluppo, lotta contro la povertà o sicurezza collettiva — richiedono il rafforzamento della cooperazione internazionale e il rispetto delle regole multilaterali,

C.

considerando che il multilateralismo permane il modo migliore per identificare e affrontare le minacce e conseguire pace e sicurezza a livello mondiale e che pertanto una maggiore efficacia delle istituzioni multilaterali riveste un interesse comune,

D.

considerando che la situazione che perdura da tempo a Guantanamo sta chiaramente nuocendo alla reputazione degli Stati Uniti e sta ostacolando le relazioni transatlantiche UE-USA, dal momento che l'Unione europea non può accettare queste irregolarità giuridiche e legali che mettono a repentaglio i più fondamentali valori dello Stato di diritto,

E.

esprimendo viva preoccupazione per il mantenimento della pena di morte in numerosi Stati federali degli USA,

F.

considerando che sussistono tuttora varie controversie commerciali tra l'Unione europea e gli Stati Uniti che mettono a repentaglio il diritto inalienabile alla sicurezza alimentare e a un ambiente sano,

1.

sottolinea l'importanza di un dialogo esauriente che comprenda la cooperazione politica, economica, di difesa e di sicurezza tra le due parti, come base fondamentale per la relazione transatlantica; ritiene che, a dispetto di talune fondamentali divergenze, esistano più motivi di unione che di divisione tra l'Europa e gli Stati Uniti;

2.

sottolinea che un'Unione europea adeguatamente sostenuta da una Politica estera e di sicurezza comune (PESC) rafforzata rappresenta una precondizione per un partenariato equilibrato basato sulla complementarità conseguibile attraverso una migliore suddivisione dei compiti, al fine di promuovere una più proficua ripartizione degli impegni a livello regionale e globale con l'obiettivo ultimo di rafforzare la sicurezza mondiale;

3.

è dell'avviso che i fondamenti economici per un partenariato rafforzato tra UE e USA siano solidi ma vadano migliorati; ritiene che vadano inoltre sviluppati i fondamenti di difesa e sicurezza, incentrandoli sulla prevenzione dei conflitti, rafforzati quelli politici in taluni settori di interesse comune vitale e riconsiderati i meccanismi istituzionali del partenariato;

Azione comune in merito alle questioni politiche più urgenti

4.

propone l'istituzione di una «comunità di azione» transatlantica in materia di cooperazione regionale e globale che affronti le seguenti priorità:

a)

rafforzamento dell'ONU attraverso ampie riforme che consentano all'organizzazione di agire in maniera più rapida ed efficiente;

b)

prevenzione di futuri conflitti militari affrontando le loro cause e ricercando soluzioni eque e durature per le attuali situazioni di crisi;

c)

pace, sicurezza, democrazia e sviluppo nel Medio Oriente allargato, con l'accordo dei governi e delle società della regione per contribuire alla risoluzione degli attuali conflitti;

d)

lotta al terrorismo, con il pieno rispetto dei diritti dell'uomo, del diritto internazionale e del ruolo preminente delle Nazioni Unite;

e)

contenimento della proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche di distruzione di massa, nel quadro degli attuali trattati nonché a livello multilaterale, bilaterale e regionale;

f)

lotta all'AIDS e alle malattie infettive;

g)

integrazione nel lungo periodo della Cina all'interno della comunità internazionale incoraggiando la riforma democratica del paese;

h)

proseguimento della trasformazione della Russia in uno Stato democratico e in una economia di mercato funzionante che costituirà la base di un partenariato strategico;

i)

il sostegno al Tribunale penale internazionale.

5.

esprime vivo rammarico per la dichiarazione resa dal Presidente Bush in occasione della visita del Primo ministro israeliano a Washington il 14 aprile 2004 sulla questione dei futuri confini tra Israele e uno Stato palestinese vitale; ricorda che i confini fanno parte dello statuto finale che deve essere negoziato sulla base delle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, degli Accordi di Oslo e della Tabella di marcia sostenuta dal Quartetto; resta convinto che nessuna iniziativa unilaterale o di parte possa sostituire un negoziato giusto ed equo tra le due parti;

6.

prende atto dei commenti formulati dal Presidente del Consiglio dell'Unione europea e dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea per la PESC in ordine all'incontro tra il Presidente Bush e il Primo ministro Sharon; esprime in particolare il suo appoggio alla posizione dell'Unione, che ricorda che non sarà riconosciuta alcuna modifica dei confini anteriori al 1967 che non sia stata concordata dalle parti;

7.

chiede la convocazione urgente di una riunione del Quartetto al fine di rilanciare le proposte della Tabella di marcia e ribadisce che è essenziale adottare decisioni coerenti per costringere coloro i quali ancora si oppongono al processo di pace in Medio Oriente, ad intraprendere interventi decisivi in favore della pace nel quadro della metodologia prevista dal tracciato, come richiesto dall'Unione europea e dalle risoluzioni del suo Parlamento; invita il Quartetto a sostenere le iniziative di pace della società civile, segnatamente l'accordo di Ginevra;

8.

concorda sulla necessità di attuare le riforme necessarie nei paesi del Grande Medio Oriente insieme alle forze progressiste di questi paesi evitando di imporle dall'esterno;

9.

sottolinea la necessità di un approccio più ampio nei confronti della situazione dell'intera regione mediorientale, che tenga conto, in particolare, del dopoguerra in Iraq, dell'acuirsi del conflitto israelo-palestinese e delle tensioni createsi per motivi religiosi, culturali, sociali ed economici; ritiene che in tale contesto sarebbe opportuno avviare un processo comune cui partecipino l'UE, la NATO, la Lega araba e tutti gli altri paesi della regione;

10.

esorta il vertice ad istituire un quadro di collaborazione a lungo termine e ad avviare un piano di azione congiunto per la lotta al terrorismo, ribadendo che il terrorismo internazionale va combattuto con fermezza, attraverso strumenti non solo militari ma anche civili, affrontando anche le radici dei tremendi problemi politici, sociali, economici e ecologici del mondo di oggi e rilanciando il lavoro dell'apparato giudiziario, della polizia e dei servizi segreti, ricorrendo all'opzione militare solo come ultima ratio;

11.

sottolinea che il piano di azione deve combinare determinazione e attività decise contro il terrorismo, nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle norme umanitarie internazionali;

12.

ribadisce che la necessità di compiere maggiori sforzi per combattere la minaccia terroristica non deve andare a scapito della protezione dei diritti fondamentali, quali il diritto alla riservatezza, e che pertanto è necessario avviare negoziati su un efficace accordo di cooperazione transatlantica per la prevenzione del crimine e del terrorismo;

13.

chiede nuovamente che i detenuti di Guantanamo siano giudicati e trattati conformemente al diritto internazionale; sollecita il Consiglio a iscrivere la questione all'ordine del giorno del prossimo vertice UE-USA;

14.

ribadisce l'invito ai membri del partenariato transatlantico a sostenere attivamente e a rafforzare le istituzioni internazionali, a riaffermare il valore del diritto internazionale, evitando approcci unilaterali, a riavvicinarsi al multilateralismo e al quadro delle Nazioni Unite, allo scopo di sviluppare una direzione internazionale e a definire congiuntamente un'agenda comune di riforma, segnatamente delle Nazioni Unite e delle istituzioni di Bretton Woods, così da rafforzarne l'efficacia, la credibilità e la legittimità democratica;

15.

raccomanda di intensificare la cooperazione pratica in materia di energia e cambiamenti climatici, con particolare riferimento al Protocollo di Kyoto, partendo dall'accordo di cooperazione su ricerca e sviluppo in favore dell'economia dell'idrogeno;

16.

ribadisce la sua condanna contro l'applicazione della pena di morte; chiede al governo americano e a tutti gli Stati federali che compongono gli Stati Uniti di abolire la pena di morte;

Realizzazione del mercato transatlantico entro il 2015

17.

propone l'avviamento di un piano di azione di 10 anni volto ad intensificare ed ampliare il mercato transatlantico, al pari della cooperazione economica e monetaria transatlantica, per creare un mercato transatlantico senza ostacoli entro il 2015; esorta il prossimo Vertice UE-USA a istituire un gruppo di esperti che elaborino proposte specifiche a tal fine;

18.

esorta tuttavia ad anticipare la data prevista, proponendo il 2010, per il mercato dei servizi finanziari e dei capitali, l'aviazione, l'economia digitale (riservatezza, sicurezza e diritti di proprietà intellettuale), la politica di concorrenza e la cooperazione normativa;

19.

continua a seguire con apprensione la politica dell'amministrazione statunitense di considerare come partner commerciali solo quei paesi che cooperano con gli Stati Uniti nel realizzare i loro obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale, facendo passare per un privilegio tali rapporti commerciali;

20.

esorta entrambe le parti a ridare urgentemente linfa ai negoziati di Doha dell'OMC, affrontando nel contempo i problemi strutturali che minano la capacità dei paesi meno sviluppati e di molti paesi in via di sviluppo a cogliere i vantaggi del commercio, e ad avviare un dialogo sulla crescita e lo sviluppo con tutte le parti interessate dai negoziati, cercando, attraverso un'azione congiunta, di ottenere risultati rapidi e significativi nella lotta alla povertà e nella promozione dello sviluppo economico a livello multilaterale;

21.

raccomanda ad entrambe le parti di studiare la possibilità di applicare le misure proposte nella recente relazione della Commissione sulla dimensione sociale della globalizzazione, al fine di mitigare alcuni dei peggiori effetti della globalizzazione;

22.

ritiene che ambedue i partner dovrebbero presentare proposte congiunte per la modernizzazione e la riforma dei metodi di lavoro dell'OMC;

Aspetti di sicurezza e difesa UE-USA

23.

ribadisce che la NATO rimane una garanzia fondamentale di stabilità e di sicurezza transatlantica e un quadro fondamentale per le operazioni di coalizione, e che è nell'interesse dei membri del partenariato transatlantico e della stabilità mondiale, rafforzare le capacità della NATO e dell'Unione europea; sottolinea che gli interventi militari dovrebbero avvenire sotto il mandato dell'ONU;

24.

ribadisce di intendere la PESD come politica da sviluppare a complemento della NATO e come rafforzamento del suo pilastro europeo, che contribuisca in maniera decisiva all'interconnessione fra polizia, economia e sicurezza esterna;

25.

ribadisce che lo sviluppo di una politica di difesa europea, caratterizzata da una capacità di reazione autonoma in grado di fornire una risposta militare europea credibile, comporterà un sostanziale rafforzamento della NATO e, pertanto, delle relazioni transatlantiche;

26.

chiede mercati di difesa transatlantici più aperti e maggiore collaborazione all'interno dell'industria della difesa transatlantica, come il trasferimento al suo interno di tecnologie di difesa; plaude al recente accordo siglato tra la Commissione e gli Stati Uniti sui principi generali in merito alla complementarità tra il sistema di navigazione radio-satellitare GALILEO, iniziativa lanciata dall'Unione europea e dall'Agenzia spaziale europea, e l'attuale sistema GPS degli Stati Uniti;

27.

chiede l'istituzione di un quadro per un dialogo permanente e più ampio UE-USA sulla sicurezza fondato sulle rispettive strategie in tale settore, che comprenda in particolare discussioni aperte sulle differenze concettuali quali, da un lato, impegno preventivo, multilateralismo reale, rispetto del diritto internazionale e il ruolo preminente dell'ONU in materia di sicurezza internazionale (al pari della strategia comunitaria nel settore) confrontato, dall'altro, con l'intervento militare unilaterale preventivo, con un'unica superpotenza militare, con gli interessi nazionali e con il concetto che la natura della missione definisce la coalizione (come previsto dalla strategia nazionale statunitense in materia di sicurezza);

28.

esorta l'Unione europea e gli Stati Uniti a impegnarsi per garantire la ripresa degli accordi negoziati sul controllo delle armi e il disarmo a livello multilaterale, all'interno del sistema dell'ONU e a livello bilaterale, al fine di prevenire una nuova corsa agli armamenti, di ridurre gli arsenali esistenti e di sostenere un'azione regionale e internazionale volta a prevenire la proliferazione non solo delle armi di distruzione di massa, ma anche delle armi di piccolo taglio, delle armi leggere e delle mine terrestri, destinandovi risorse adeguate; invita l'Unione europea e gli Stati Uniti ad applicare efficacemente i rispettivi codici di condotta sulle esportazioni di armi e a promuovere l'elaborazione di una Convenzione dell'ONU sul commercio di armi che impedisca la fornitura di armi leggere e di piccole dimensioni in regioni contrassegnate da conflitti;

29.

chiede nuovamente agli Stati Uniti di:

bloccare lo sviluppo di nuove generazioni di armi nucleari da combattimento (bunkerbusters),

ratificare il trattato sul divieto dei test nucleari,

ratificare la Convenzione di Ottawa sul divieto relativo all'uso, allo stoccaggio, alla produzione ed al trasferimento di mine antipersonali e sulla loro distruzione,

rinunciare all'ostruzionismo nei confronti del Protocollo inerente alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle armi biologiche e tossiche;

Un quadro istituzionale rinnovato nell'orizzonte del dicembre 2005

30.

ribadisce la necessità di rivedere il vertice annuale UE-USA in modo da garantire una direzione e un impulso strategici al partenariato transatlantico e di farlo precedere da una riunione parlamentare interlocutoria di deputati al Parlamento europeo e dei membri del Congresso statunitense nell'ambito del dialogo transatlantico dei legislatori;

31.

raccomanda lo svolgimento di consultazioni informali periodiche UE-USA, a livello ministeriale, prima dei loro vertici, coadiuvato da una permanente programmazione politica congiunta;

32.

propone il rafforzamento della struttura istituzionale dell'attuale dialogo politico transatlantico, partendo dal dialogo transatlantico dei legislatori che si svolge tra i deputati al Parlamento europeo e i membri del Congresso statunitense con l'obiettivo finale di istituire una assemblea transatlantica UE-USA;

33.

ritiene che tutte le iniziative sopr i partner transatlantici volto ad aggiornare la nuova Agenda transatlantica del 1995 ea menzionate dovrebbero condurre entro il dicembre 2005 ad un accordo tra a sostituirla con un accordo di partenariato transatlantico che dovrebbe entrare in vigore nel 2007;

34.

incoraggia il coinvolgimento costruttivo delle pertinenti comunità di interesse della società civile europea e statunitense in interventi di cooperazione concernenti le priorità del partenariato transatlantico;

35.

rileva che un accordo su una Costituzione europea, che conferisca personalità giuridica all'Unione europea e preveda la nomina di un Ministro europeo degli affari esteri, rafforzerà la posizione dell'Unione europea sulla scena politica internazionale e contribuirà al conseguimento di relazioni transatlantiche equilibrate;

*

* *

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri nonché al Presidente e al Congresso degli Stati Uniti di America.


(1)  http://www.un.org/Docs/scres/2001/res1368e.pdf.

(2)  http://www.un.org/Docs/scres/1999/99sc1269.htm.

(3)  http://www.un.org/Docs/scres/2001/res1373e.pdf.

(4)  P5 _TA(2003)0462.

(5)  P5_TA(2003)0412.

(6)  GU C 64 E del 12.3.2004, pag 599.

(7)  GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 359.

(8)  GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 288.

(9)  GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 392.

(10)  P5_TA(2003) 0291.

(11)  P5_TA(2004) 0168.

P5_TA(2004)0376

Diritti umani nel mondo (2003), politica dell'Unione

Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani nel mondo nel 2003 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2003/2005(INI))

Il Parlamento europeo,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti dell'uomo (1),

viste l'entrata in vigore, il 1o luglio 2002, dello Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale e le proprie risoluzioni del 19 novembre 1998, 18 gennaio 2001, 28 febbraio 2002 e 4 luglio 2002 relative al Tribunale penale internazionale (2),

vista la Carta delle Nazioni Unite, in particolare l'articolo 2,

vista l'entrata in vigore, il 1o luglio 2003, del Protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza,

visto l'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra,

visto l'articolo 12 del Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti economici, sociali e culturali,

viste le dichiarazioni e le risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti delle persone con disabilità e la Dichiarazione universale dell'UNESCO sul genoma umano e i diritti dell'uomo (1997),

visti l'articolo 12, paragrafo 1, e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, nonché le Raccomandazioni generali 21 e 24 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

visti la dichiarazione e il programma d'azione della Quarta conferenza mondiale sulle donne adottati a Pechino il 15 settembre 1995 e il documento finale della Quarta conferenza mondiale sulle donne adottato il 10 giugno 2000,

visti gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, adottati al Vertice sul Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000, e la dichiarazione adottata dal Vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 4 settembre 2002,

vista la relazione 2002 del Fondo demografico delle Nazioni Unite sullo stato della popolazione mondiale,

vista la relazione del Consiglio d'Europa sull'impatto della «politica di Città del Messico» (3) e la proposta di regolamento della Commissione sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti l'igiene riproduttiva e sessuale e i diritti connessi nei paesi in via di sviluppo (COM(2002) 120),

vista la sua risoluzione del 1o novembre 2001 sull'HIV/AIDS (4),

vista la sua risoluzione del 20 settembre 2001 sulla mutilazione genitale femminile (5),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (6),

vista la sua risoluzione del 3 settembre 2003 sulla comunicazione della Commissione — Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità (7),

visti gli articoli 3, 6, 11, 13 e 19 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 177 e 300 del trattato CE,

vista l'entrata in vigore, il 1o aprile 2003, dell'Accordo di partenariato ACP-UE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (8),

viste l'Assemblea parlamentare euromediterranea, varata il 22-23 marzo 2004, e la relativa risoluzione del 20 novembre 2003 (9),

vista la Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina (1999),

viste la sua risoluzione del 13 dicembre 1996 sui diritti delle persone disabili (10), la sua risoluzione del 9 marzo 2004 su popolazione e sviluppo (11) e le sue precedenti risoluzioni sui diritti dell'uomo nel mondo (12),

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, in particolare la risoluzione del 15 gennaio 2003 (13),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2003 su Pace e Dignità in Medio Oriente (14),

vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2004 sui preparativi in vista della sessantesima sessione della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite a Ginevra (15 marzo-23 aprile 2004) (15),

vista la quinta relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo (13449/03),

visto l'articolo 163 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0270/2004),

A.

considerando i progressi compiuti in tutto il mondo, soprattutto attraverso l'impegno dell'Unione europea, nell'instaurazione e nel rafforzamento della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto e del buon governo,

B.

considerando che nel contempo la situazione si è deteriorata in un grande numero di paesi, ove i diritti umani continuano ad essere violati dalla discriminazione per motivi di razza, sesso, religione e classe sociale, malgoverno, corruzione, repressione, abuso di potere, debolezza delle istituzioni, mancanza di responsabilità e conflitti armati,

C.

considerando che, sulla carta, l'adesione della comunità internazionale ai valori dei diritti umani è assolutamente considerevole, con la ratifica delle due principali convenzioni da parte di 140 paesi e la ratifica della convenzione sui diritti dell'infanzia da parte di quasi tutti gli Stati,

D.

considerando che un numero sempre crescente di paesi ha abolito la pena di morte o ha istituito o prorogato una moratoria delle esecuzioni, ma che in alcuni paesi, in particolare in Cina, sembra manifestarsi la tendenza contraria,

E.

considerando che il ruolo della comunità internazionale nell'assistere il processo di verità e riconciliazione nelle società che sono uscite da un conflitto è riconosciuto come mezzo per promuovere la riconciliazione, la pace, la stabilità e lo sviluppo,

F.

considerando che nei paesi in cui i diritti umani vengono tutelati e rispettati, i gruppi di pressione e una stampa libera contribuiscono a garantire il buon funzionamento dello Stato democratico; considerando che essi non devono essere oggetto di alcuna censura o restrizione nella libertà di espressione,

G.

sottolineando che negli ultimi anni il controllo e la repressione dell'utilizzazione di Internet sono aumentati in modo significativo nella Repubblica popolare cinese e che diverse decine di persone sono agli arresti per aver diffuso messaggi in cui chiedevano più libertà e democrazia o semplicemente per aver diffuso informazioni attraverso Internet; rilevando che in tale contesto il numero degli arresti è aumentato del 60% rispetto all'anno precedente,

H.

considerando che lo stesso fenomeno si produce in modo sistematico in Vietnam, dove diversi militanti per la democrazia sono stati arrestati negli ultimi mesi,

I.

convinto che ogni atto terroristico sia la negazione della nozione stessa di diritti umani,

J.

considerando che l'Unione europea sostiene, tramite una cooperazione attiva, i lavori del comitato ad hoc della sesta commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, lavori che sono intesi a preparare un progetto di convenzione globale sul terrorismo internazionale nonché un progetto di convenzione per la repressione degli atti di terrorismo nucleare,

K.

considerando che uno Stato che abbia subito atti terroristici può cooperare con altri Stati in uno spirito di collaborazione reciproca, ma nel rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale,

L.

considerando che l'estradizione dovrebbe essere negata ove sussistano seri motivi di ritenere che la persona oggetto della richiesta possa essere sottoposta, nello Stato richiedente, ad un trattamento non conforme al diritto internazionale,

M.

considerando che, in alcuni casi, ai presunti terroristi viene applicata una procedura militare senza possibilità di appello né controllo, fatta eccezione per coloro che hanno la nazionalità dello Stato che li persegue,

N.

considerando che i paesi democratici devono essere d'esempio quando intendono ricercare gli autori di tali atti o perseguirli a livello giudiziario, accordando loro tutti i diritti e le garanzie che un paese in cui vige il rispetto dei diritti umani deve offrire ad ogni imputato,

O.

considerando che alcuni paesi hanno creato e/o istituito zone extraterritoriali che non rientrano in nessuna nozione di diritto fondamentale e che sfuggono a qualsiasi controllo, e ciò in spregio a ogni convenzione o trattato internazionale,

P.

considerando che la lotta contro il terrorismo rappresenta un quadro eccezionale che permette restrizioni e addirittura la sospensione pura e semplice delle libertà individuali soprattutto nei paesi con regimi dittatoriali; sottolineando come tali paesi abbiano fatto tutti ricorso all'alibi della lotta contro il terrorismo per intensificare la repressione nei confronti delle popolazioni colonizzate o di qualunque forma di dissidenza politica,

Q.

sottoscrivendo al principio secondo cui il raggiungimento del livello di salute più elevato possibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizione economica o sociale, e sostenendo pienamente i principi dell'OMS; preoccupato, in particolare, quanto alla situazione del diritto di accesso alla salute, un diritto che è strettamente legato alla situazione economica, sociale e politica dei singoli paesi,

R.

riconoscendo che l'accesso alla salute riproduttiva è un diritto umano fondamentale e che a uomini e donne dovrebbe essere pertanto garantita la libertà di fare la propria scelta informata e responsabile per quanto concerne la loro salute e i loro diritti in materia sessuale e riproduttiva, pur essendo consapevoli dell'importanza delle loro decisioni per gli altri individui nonché per la società,

S.

considerando che è stata dimostrata per mezzo di studi l'esistenza di un collegamento diretto tra l'accesso all'informazione e standard elevati di salute a tutti i livelli, compresi una minore incidenza dell'HIV/AIDS e di altre malattie trasmissibili, il rischio di gravidanze indesiderate e conseguenti aborti, il rischio di mortalità fetale e di mortalità infantile e materna,

T.

condannando il persistente ricorso, in numerosi paesi, alla pratica delle mutilazioni genitali femminili, che ha già causato circa 130 milioni di vittime nel mondo e minaccia ogni anno circa 2 milioni di ragazze e donne; plaudendo a tale riguardo al Protocollo di Maputo, adottato dall'Unione africana nel luglio 2003,

U.

considerando che la salute riproduttiva rappresenta una forte preoccupazione per il benessere sociale ed economico di una nazione e che le carenze nell'accesso alla salute riproduttiva hanno ripercussioni dirette sulla struttura economica e sociale del paese in questione,

V.

esprimendo preoccupazione per il fatto che in molti paesi, in cui i livelli di salute riproduttiva sono particolarmente bassi, le informazioni vengono nascoste,

W.

esprimendo indignazione per la mancanza di volontà dei paesi sviluppati di garantire i finanziamenti necessari a raggiungere dei livelli di base, delineati nel programma d'azione della Conferenza dell'ONU sulla popolazione e lo sviluppo adottato al Cairo il 13 settembre 1994, e preoccupazione ancora maggiore per il netto calo dei finanziamenti disponibili dall'entrata in vigore della «politica di città del Messico», che diminuisce il finanziamento da parte degli Stati Uniti a qualunque ONG che non segua rigorosamente una politica di promozione dell'astinenza,

X.

considerando che l'accesso all'informazione e la promozione, attraverso il marketing sociale, dei preservativi può essere considerata per il momento come la misura preventiva più efficace contro tutte le forme di malattie sessualmente trasmissibili,

Y.

considerando che negare l'accesso alle cure per l'HIV/AIDS per mancanza di fondi, e in particolare l'accesso a combinazioni di farmaci antiretrovirali, che stanno mietendo successi nella stabilizzazione, anche se non nella cura dell'HIV/AIDS, rappresenta una notevole minaccia alla sicurezza a livello sia regionale, sia mondiale, comprese l'Europa orientale e l'Asia centrale, dove occorre stigmatizzare il rapido aumento delle malattie sessualmente trasmissibili e delle violenze sessuali,

Z.

Z preoccupato per la drastica riduzione dei fondi disponibili dopo l'entrata in vigore della «politica di Città del Messico»,

AA.

considerando che il 2003 è stato l'anno europeo dei disabili,

AB.

considerando che, secondo le stime delle Nazioni Unite, le persone disabili a causa di un handicap mentale, fisico o sensoriale sono oltre mezzo miliardo,

AC.

constatando che ancora troppo spesso in numerosi paesi si oppongono ostacoli inaccettabili all'integrazione delle persone con disabilità, il che impedisce a queste ultime di vivere appieno una vita sociale, professionale, familiare, affettiva e sessuale,

AD.

sottolineando che le esigenze specifiche dei disabili vanno prese integralmente in considerazione anche nel caso dei disabili detenuti o in custodia e/o imputati o sospettati,

AE.

considerando che la comunità internazionale deve tener conto del problema rappresentato ogni anno dalle centinaia di migliaia di persone che, a seguito di situazioni di guerra e conflitti, si ritrovano invalide oppure disabili fisicamente o psichicamente,

1.

esprime soddisfazione per il fatto che nel corso della quinta legislatura parlamentare si è assistito a numerose innovazioni fondamentali nell'ambito della politica dell'UE in materia di diritti umani, compresa la creazione o l'ulteriore elaborazione di strumenti importanti, in gran parte dietro sua iniziativa;

2.

rileva di avere notevolmente contribuito al rafforzamento della dimensione dei diritti umani e di avere inserito le questioni relative a tali diritti nell'agenda europea;

3.

ritiene che il terrorismo sia una delle sfide comuni più serie cui la comunità internazionale si trova a dover far fronte; condanna tutti gli atti terroristici come criminali e ingiustificabili, a prescindere dalla loro motivazione, forma e manifestazione; sottolinea che la lotta contro il terrorismo deve continuare ad essere per l'UE una questione della massima priorità;

4.

esprime il suo impegno a continuare l'azione a favore del rispetto dei diritti umani e della promozione della democrazia in tutto il mondo e a proseguire in particolare le sue iniziative per l'abolizione della pena capitale e della tortura, la lotta contro l'impunità, l'eliminazione del razzismo, della xenofobia e della discriminazione, la tutela dei diritti della donna e dell'infanzia (compresi i bambini soldato e il lavoro infantile), la tutela e l'assistenza per i difensori dei diritti umani, la protezione dei diritti sociali e dei diritti dei lavoratori, la protezione dei rifugiati (compresi gli sfollati interni), la difesa degli interessi delle popolazioni indigene e delle minoranze quali i «montagnard» del Vietnam vittime di repressioni sistematiche, la libertà di stampa e altre forme di espressione, la non discriminazione dell'omosessualità, la libertà di religione e di ideologia e tutti gli altri diritti;

5.

ribadisce la sua posizione secondo cui occorre potenziare gli sforzi per trovare un approccio coordinato al fine di integrare i diritti umani nelle sue attività nel settore delle relazioni esterne, di collegare le attività della futura sottocommissione per i diritti dell'uomo, delle principali commissioni competenti e delle delegazioni parlamentari, nonché di garantire che le risoluzioni del Parlamento ricevano il giusto seguito da parte della Commissione, del Consiglio e dei paesi terzi interessati; chiede nuovamente che le risorse finanziarie ed umane del Parlamento destinate ad attività nel settore dei diritti umani siano considerevolmente accresciute;

6.

sottolinea la necessità di continuare ad adoperarsi per consolidare il dialogo con il Consiglio sulla politica dell'UE in materia di diritti umani ed esorta tale Istituzione ad acconsentire ad una struttura che permetta di dare una risposta sistematica e tempestiva alle risoluzioni del Parlamento; ricorda a tale proposito la sua proposta avanzata sulla base delle conclusioni del Consiglio di dicembre 2002;

7.

sostiene con forza l'intenzione del Consiglio di attuare una politica UE in materia di diritti umani e democratizzazione che sia più efficace e visibile, tramite una maggiore coerenza e uniformità fra le azioni comunitarie e la PESC, l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche comunitarie, una - maggiore apertura, una identificazione periodica, nonché la revisione delle azioni prioritarie da condurre;

8.

insiste affinché le preoccupazioni riguardanti i diritti umani siano discusse più apertamente e regolarmente nel quadro delle riunioni dei consigli di associazione/cooperazione e dei vertici UE con i paesi terzi, e affinché le conclusioni degli incontri riflettano pienamente tali discussioni;

9.

si compiace per la recente liberazione di prigionieri politici in Siria, ma insiste sul fatto che tutti i prigionieri politici dovrebbero essere rilasciati, e comunque prima della firma dell'accordo di associazione UE-Siria, in quanto ciò agevolerebbe in modo significativo il parere conforme del Parlamento;

10.

si compiace che il programma operativo annuale del Consiglio per il 2003 sia stato il primo ad essere elaborato congiuntamente dalle Presidenze greca e italiana; ritiene tuttavia che le grandi priorità e azioni politiche nell'ambito delle relazioni esterne delineate nei programmi di lavoro della Commissione e del Consiglio richiederebbero un approccio più esplicitamente incentrato sui diritti umani;

11.

si compiace che, su invito della Presidenza dell'UE, taluni deputati del Parlamento europeo abbiano partecipato alla terza sessione del dialogo UE-Iran sui diritti umani dell'8 e 9 ottobre 2003, e ritiene che i deputati del Parlamento europeo dovrebbero essere associati in modo analogo ai futuri dialoghi in materia di diritti umani con i paesi terzi; invita la Presidenza a trasmettere quanto prima la sua valutazione approfondita del dialogo con la Cina e a preparare una valutazione analoga del dialogo con l'Iran;

12.

deplora che la terza sessione del dialogo UE-Iran sui diritti umani abbia avuto un carattere accademico estremamente astratto e ritiene che in occasione delle prossime sessioni la discussione debba avere una più forte dimensione politica e comprendere un dialogo reale;

13.

si compiace dell'istituzione, nel 2003, di un sottogruppo governance e diritti umani nel quadro dell'accordo di cooperazione con il Bangladesh, e invita il Consiglio e la Commissione a creare, ove opportuno, sottogruppi analoghi per gli altri accordi di cooperazione;

14.

si compiace degli sforzi compiuti per procedere in modo analogo con altri paesi terzi e attende con interesse l'avvio dei lavori con Vietnam e Marocco;

15.

è fermamente convinto che i dialoghi in materia di diritti umani non debbano essere un pretesto per marginalizzare tali diritti rispetto alle priorità nel settore della sicurezza o delle priorità economiche o politiche; ricorda la propria richiesta al Consiglio di formulare obiettivi e benchmark concreti per i dialoghi sui diritti umani, e di garantire che i risultati siano valutati su base regolare;

16.

chiede nuovamente una maggiore apertura e trasparenza da parte delle istituzioni dell'UE, e del Consiglio in particolare; mantiene le critiche formulate riguardo al fatto che gli inviti rivolti nelle sue risoluzioni al Consiglio affinché riferisca sull'esito di questioni specifiche connesse con i diritti umani — in particolare quando sono sollevate a livello di organizzazioni internazionali — siano sistematicamente disattesi; insiste che il Parlamento dovrebbe ricevere spiegazioni esaustive ogniqualvolta le sue raccomandazioni in materia di diritti umani non sono seguite dal Consiglio o dalla Commissione;

17.

prende atto che la struttura della relazione annuale dell'UE sui diritti umani 2003 è stata migliorata, ma deplora che la relazione tuttora non riservi particolare attenzione ai casi individuali e al seguito loro riservato, compresi quelli sollevati nelle risoluzioni del Parlamento, né contenga una reazione alle proposte adottate nel quadro della relazione annuale del Parlamento sulla situazione dei diritti umani nel mondo;

18.

chiede a tale proposito al Consiglio di rafforzare il dialogo con la società civile e di associare maggiormente, in futuro, le ONG interessate sia alle sue iniziative che all'elaborazione della sua relazione annuale sui diritti umani, nonché alla concezione del Forum annuale dei diritti umani;

19.

si compiace della creazione del sito web della Commissione sui diritti umani, che comprende analisi, relazioni e ricerche riguardanti questioni fondamentali e che consente alle ONG e alla società civile nel suo insieme di essere ancora meglio informate;

20.

riconosce i progressi compiuti per quanto concerne il pagamento degli impegni in sospeso e l'accelerazione del ritmo di esecuzione dei pagamenti a livello dell'esecuzione del bilancio dell'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR) entro la scadenza generalmente prevista di 60 giorni, nonché il piano di attuazione per ciascuna linea di bilancio, come pure gli orientamenti del Consiglio che garantiscono la complementarità e la coerenza delle misure di politica estera dell'UE tra la Comunità e gli Stati membri;

21.

decide di creare un formato specifico per le relazioni annuali sui diritti umani nel mondo che valuti adeguatamente la politica dei diritti umani del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo stesso nel periodo di riferimento e assicuri un seguito sistematico alle proposte e alle dichiarazioni contenute nella precedente relazione annuale del Parlamento europeo sui diritti umani; ritiene che il relatore possa inoltre scegliere temi specifici di particolare rilevanza per la relazione;

22.

ritiene che la relazione annuale del Parlamento europeo dovrebbe essere presentata ogni anno ad una data fissa e comprendere un'analisi e una valutazione della relazione annuale del Consiglio riguardante lo stesso anno;

23.

decide di rafforzare i contatti con i precedenti vincitori del Premio Sacharov, in modo che tale premio assuma un ruolo di protezione e contribuisca al rispetto dei diritti umani nei paesi interessati; insiste in modo particolare sulla necessità di portare avanti e rafforzare il sostegno ai precedenti vincitori del Premio Sakharov che continuano ad essere vittime della repressione nel loro paese, soprattutto Leyla Zana, Aung San Suu Kyi e Oswaldo Payá Sardiñas; in merito a quest'ultimo ricorda il sostegno espresso all'Iniziativa Sacharov avviata nel Parlamento europeo e invita le autorità cubane a non frapporre ulteriori ostacoli a un viaggio di Oswaldo Payá Sardiñas nell'Unione europea per partecipare a riunioni con le sue istituzioni;

24.

sottolinea che in molti paesi persistono gravi crisi in materia di diritti umani, spesso in un contesto di conflitto violento, e che la comunità internazionale non riesce ad esercitare un'influenza decisiva; rileva che le potenzialità attuali dell'UE non sono state utilizzate in modo da affrontare efficacemente alcuni dei peggiori responsabili di violazioni nel mondo; deplora che in nessuna di tali situazioni i diritti umani abbiano costituito un elemento centrale delle politiche esterne dell'UE, ed è convinto che il rispetto di tali diritti non scaturirà da dichiarazioni solenni che non sono sostenute da azioni concrete in vista di un'attuazione;

25.

è convinto che la nuova strategia europea in materia di sicurezza fornisca un importante quadro concettuale in relazione ai conflitti armati e alla risoluzione dei conflitti, e insiste sulla necessità di sviluppare una specifica dimensione diritti umani, basata su un concetto di prevenzione;

26.

si compiace della Dichiarazione di Londra sulla Colombia (10 luglio 2003) e ribadisce l'esigenza che tutte le parti in causa nel conflitto colombiano siano tenute ad uniformarsi senza riserve a tutte le raccomandazioni dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in Colombia;

27.

invita il Consiglio a garantire che la responsabilità relativa alle questioni inerenti ai diritti umani diventi parte integrante della gestione delle crisi e di un impegno a lungo termine nella risoluzione delle situazioni post conflitto;

28.

sostiene pienamente gli orientamenti del Consiglio dell 8 dicembre 2003 sull'infanzia e i conflitti armati e attende con interesse la verifica da parte della Commissione dell'assistenza comunitaria in questo settore, quale primo contributo all'attuazione degli orientamenti;

29.

deplora in particolare che le richieste del Parlamento in vista di un'applicazione seria e non selettiva delle cosiddette clausole diritti umani sembrino non avere effetti visibili nelle politiche in materia di diritti umani del Consiglio, degli Stati membri e della Commissione;

30.

sottolinea perdipiù che in numerose occasioni le politiche dell'UE in materia di diritti umani sono state compromesse dal mancato rispetto degli embargo sulle armi proclamati dall'UE, dagli sforzi tesi a revocare prematuramente gli embargo e dal fatto che, sistematicamente, gli Stati membri non hanno mantenuto un'applicazione restrittiva del codice di condotta dell'UE sull'esportazione di armi; sottolinea che una ferma azione politica contro la proliferazione di tutti i tipi di armi — convenzionali e di distruzione di massa, sia pesanti che leggere — è essenziale per il successo di qualsiasi campagna dell'UE in materia di diritti umani;

31.

deplora che gli accordi di associazione euromediterranei manchino di procedure chiaramente definite per l'applicazione della clausola;

32.

insiste sulla necessità di una revisione intermedia dell'articolo 2 di tutti gli accordi di associazione al fine di valutare se il rispetto dei diritti umani, in particolare dei diritti delle donne e dei principi democratici, sia pienamente attuato, e chiede meccanismi specifici che consentano di applicare in modo più efficace ed effettivo le clausole in materia di diritti umani;

33.

invita la Commissione a riferire al Parlamento sullo stato di preparazione di un meccanismo di applicazione della clausola in materia di diritti umani, al fine di mantenere un'esplicita pressione in vista di miglioramenti significativi della situazione dei diritti umani nei paesi interessati e di incoraggiare i settori della società favorevoli a promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti umani;

34.

reitera la richiesta rivolta al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri perché applichino effettivamente tutti gli strumenti politici dell'UE, comprese le misure di sanzione, a favore dei diritti umani, e assicurino che non siano avviate azioni tese a compromettere deliberatamente tali politiche;

35.

reitera la richiesta di revisione periodica delle misure di sanzione al fine di valutarne e potenziarne l'efficacia;

36.

ritiene che gli incontri con parlamentari ed esponenti della società civile dei paesi terzi che hanno sottoscritto la clausola sui diritti umani contribuiscano al controllo, da parte del Parlamento, dell'applicazione concreta della clausola, ma è del parere che se ne potrebbe aumentare l'efficacia;

37.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione «Imprimere un nuovo impulso alle azioni dell'UE coi partner mediterranei nel campo dei diritti umani e della democratizzazione — Documento d'orientamento strategico (COM(2003) 294)», volta a individuare un approccio strutturato al fine di valutare regolarmente il rispetto, da parte degli Stati, dei loro obblighi in tale settore; sostiene in particolare, in linea con le sue stesse proposte, un dibattito sistematico sulle questioni relative ai diritti umani nel quadro delle riunioni del Consiglio di associazione, e si compiace che l'idea di istituire gruppi di lavoro sui diritti umani con i paesi partner stia guadagnando terreno; apprezza soprattutto le 10 raccomandazioni concrete intese a migliorare la conoscenza e la competenza, nonché il dialogo fra l'UE e i suoi partner del Mediterraneo, e a rafforzare la cooperazione sulle questioni attinenti ai diritti umani, anche attraverso lo sviluppo di Piani d'azione nazionali MEDA sui diritti umani e la democrazia con i partner che desiderano impegnarsi in tal senso;

38.

invita la Commissione ad elaborare una coerente strategia dell'UE in materia di diritti umani, che includa tutti gli elementi pertinenti quali la clausola sui diritti umani, il dialogo, l'assistenza finanziaria e il potenziamento degli standard internazionali, e che venga elaborata in modo analogo alle strategie attuali per i partner mediterranei, nonché per altri paesi e regioni;

39.

si compiace dell'entrata in vigore, il 1o aprile 2003, del nuovo accordo di partenariato ACP-UE (Cotonou); ritiene che la clausola sui diritti umani figurante nell'accordo disponga di un chiaro meccanismo di applicazione che prevede procedure per esami obbligatori, la sospensione quale ultima ratio e l'avvio di un dialogo tra governo e società civile, che è opportuno prendere in considerazione in sede di negoziato di ulteriori accordi con paesi terzi;

40.

sottolinea tuttavia che il rafforzamento o la ripresa dell'assistenza economica, finanziaria e tecnica dell'UE a favore dei paesi in via di sviluppo, soprattutto dei paesi ACP, non possono essere presi in considerazione se non in cambio dell'impegno parallelo, da parte delle autorità di tali paesi, a rimediare in maniera verificabile e duratura alle violazioni dei diritti umani che in essi persistono e a dimostrare il loro impegno per il buon governo, la democrazia e lo Stato di diritto, che si affianchi ad un'azione concreta contro coloro che violano in modo persistente i diritti dell'uomo, come il regime di Mugabe nello Zimbabwe;

41.

sostiene la Commissione, nel quadro dell'attuazione della politica «Europa ampliata», nel suo impegno volto a garantire che i diritti umani e le questioni di democratizzazione siano presi pienamente in considerazione nel capitolo politico «Piani d'azione per un'Europa ampliata», da negoziare con i vicini orientali e meridionali dell'Unione;

42.

invita tutti gli Stati, nello spirito della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, a dare forma concreta al loro impegno in vista del pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e ad adoperarsi per la piena ed efficace applicazione dei trattati internazionali in materia di diritti umani di cui sono parte; ciò implica che, ogni volta che sono in contraddizione con la Dichiarazione universale dei diritti umani e con i trattati internazionali, le leggi interne (ad esempio la sharia) devono essere riviste e rese conformi agli impegni sottoscritti;

43.

si compiace degli orientamenti adottati dalla sottocommissione per i diritti umani delle Nazioni Unite in materia di imprese multinazionali (18 agosto 2003) quale importante progresso verso un codice di condotta globale vincolante;

44.

rinnova a tutti gli Stati che non vi hanno ancora provveduto il suo invito ad istituire una moratoria delle esecuzioni, come primo passo verso l'abolizione della pena capitale nel mondo, misura cui nessuno Stato dovrebbe opporsi; invita l'UE ad avviare un dialogo sull'opportunità di invocare la clausola in materia di diritti umani contro quei paesi che continuano a giustiziare persone non adulte e disabili;

45.

deplora la morte in Iraq di personale delle Nazioni Unite, simbolo della difesa dei diritti umani a livello mondiale; insiste sulla necessità di mettere a punto politiche risolute a sostegno di tutti coloro che si adoperano per il rispetto dei diritti umani; si compiace quindi dell'iniziativa della Presidenza irlandese di presentare orientamenti sulla tutela dei difensori dei diritti umani;

46.

esprime forte preoccupazione per il protrarsi del conflitto israelo-palestinese, che ha portato ad una spirale apparentemente interminabile di odio e di violenza e ad un aumento delle sofferenze sia per gli israeliani che per i palestinesi;

47.

condivide la forte preoccupazione espressa dal Consiglio dinanzi al proseguimento delle attività illegali di insediamento e di esproprio di terre ai fini della costruzione del cosiddetto «muro di sicurezza», cosa che dà luogo alla violazione di numerosi diritti umani fondamentali, quali la libertà di movimento, il diritto alla vita di famiglia, al lavoro, alla salute e ad un adeguato standard di vita, che include alimentazione, abbigliamento e alloggio adeguati, nonché all'istruzione; osserva che il divieto di discriminazione sancito da numerose convenzioni internazionali è chiaramente violato nella zona chiusa, dove i palestinesi, ma non gli israeliani, devono essere muniti di permesso;

48.

prende atto che la situazione è diversa in ciascuno dei paesi dell'Asia centrale; ribadisce la propria preoccupazione quanto alle violazioni dei diritti dell'uomo e ai casi di repressione politica, in particolare in Turkmenistan, dove la situazione dei diritti umani si è recentemente aggravata in modo drammatico, e in Uzbekistan, che continua a suscitare notevoli preoccupazioni;

49.

si compiace della decisa campagna dell'UE contro tutte le forme di tortura e di trattamento degradante; deplora che nel dicembre 2003 solo sei Stati membri dell'UE abbiano sottoscritto (e nessuno abbia ratificato) il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura quale adottato dalle Nazioni Unite nel 2002; insiste sul fatto che la clausola in materia di diritti umani deve essere invocata contro tutti i partner economici e politici dell'UE che consentono alle loro autorità giudiziarie e di polizia di continuare a praticare la tortura nei confronti dei cittadini; ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che la Commissione procede al finanziamento dei progetti di prevenzione della tortura a scapito di progetti per la riabilitazione delle vittime della tortura; insiste affinché si vietino la produzione, la vendita e l'esportazione di strumenti di tortura;

50.

ribadisce la propria richiesta che l'UE (e soprattutto la Commissione) appoggi pienamente la causa delle popolazioni indigene, e in particolare fornisca tutto l'aiuto possibile al Forum permanente delle Nazioni Unite sulle popolazioni indigene e al Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle popolazioni indigene;

51.

ricorda le proprie priorità per la 60a sessione della commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, quali illustrate nella summenzionata risoluzione del 10 febbraio 2004;

52.

ribadisce l'importanza della commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, quale massimo organo a livello mondiale per la protezione dei diritti umani, per garantire una verifica pubblica delle situazioni di abuso grave e persistente;

53.

insiste sul fatto che, ai fini dell'efficacia delle politiche globali dell'UE in materia di diritti umani, non possono esservi «due pesi e due misure» che permettano che le violazioni di tali diritti nell'ambito dell'UE ampliata non siano affrontate in modo adeguato ed esemplare;

54.

si compiace del sostegno dell'UE all'istituzione di un tribunale penale internazionale (TPI), ma ribadisce che l'UE e i suoi Stati membri attuali e futuri dovrebbero assumere un atteggiamento più fermo e unito dinanzi alle pressioni esercitate da paesi che non intendono aderire al tribunale e che vogliono ridurne la portata e l'efficacia;

55.

sottolinea che nessuna immunità, quale riconosciuta ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, dovrebbe offrire la possibilità dell'impunità a persone accusate di crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidio, ed è preoccupato per il fatto che alcune regioni del mondo sono ancora notevolmente sottorappresentate nel gruppo di paesi che hanno firmato e ratificato a Roma lo statuto del TPI;

56.

invita il Consiglio e la Commissione a sfruttare l'influenza politica dell'UE nell'ambito degli accordi di cooperazione al fine di promuovere la firma e la ratifica dello statuto di Roma del TPI da parte di quanti più paesi possibile;

57.

si rammarica che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non abbia ancora istituito un tribunale penale internazionale ad hoc quale mezzo più opportuno per risolvere la questione dei detenuti di Guantánamo;

58.

chiede alle autorità statunitensi di porre immediatamente termine all'attuale limbo giuridico in cui i detenuti di Guantánamo Bay sono stati relegati sin dal loro arrivo, e di garantire un accesso immediato alla giustizia onde definire lo status di ogni singolo detenuto sulla base di una valutazione effettuata caso per caso, o procedendo all'imputazione in base alle disposizioni della Terza e della Quarta Convenzione di Ginevra e del Patto internazionale sui diritti civili e politici (segnatamente gli articoli 9 e 14), o rilasciandoli immediatamente, nonché di garantire che coloro che sono stati accusati di crimini di guerra ricevano un processo equo in conformità del diritto umanitario internazionale e nel pieno rispetto degli strumenti internazionali in materia di diritti umani;

59.

si compiace dei progetti avviati dalla Commissione per promuovere la libertà di espressione nel quadro dell'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR), e invita la Commissione ad estendere tali progetti specificamente alla promozione della libertà di coscienza e religione;

60.

ribadisce la propria richiesta al Consiglio e alla Commissione di fare dell'individuazione tempestiva dell'abuso delle religioni per scopi politici una priorità della politica dell'UE in materia di diritti umani, e chiede che l'UE compia ulteriori sforzi per cercare di prevenire l'estremismo religioso violento che minaccia i diritti umani;

61.

chiede nuovamente al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di fare della libertà di religione una priorità d'azione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi ove opportuno, e di prevedere sanzioni in caso di violazione di tale libertà;

62.

ricorda la decisione della Conferenza ministeriale euromediterranea di Valencia di istituire una Fondazione Euromed che fornisca una struttura per il dialogo interculturale e interreligioso con e tra i paesi e le società della sponda meridionale del Mediterraneo, e sollecita tutti i governi interessati a fornire fondi sufficienti per far sì che la Fondazione possa essere istituita, come annunciato, il 1o luglio 2004;

63.

chiede alla Commissione di intensificare il dialogo con le organizzazioni non governative, comprese le organizzazioni religiose e non religiose, al fine di promuovere una coesistenza pacifica tra comunità religiose e culturali diverse; ritiene che un dialogo di questo tipo dovrebbe inizialmente svolgersi nel quadro dell'attuazione della summenzionata comunicazione della Commissione;

64.

ribadisce che l'accesso alle moderne tecnologie di comunicazione e ai corsi di lingue può agevolare gli scambi interculturali, la tolleranza e la comprensione di altre culture e religioni nell'ambito dell'Unione europea e al di fuori di questa; si compiace pertanto, a tale riguardo, delle molteplici iniziative intraprese dalla Commissione quali i programmi Euromed Youth, Asialink e eSchola, ed è impaziente di ricevere le valutazioni annuali di tali programmi;

65.

insiste sul fatto che non dovrebbe esservi alcuna diminuzione del sostegno, da parte della Commissione e del Consiglio, all'azione contro le mine, e sottolinea l'importanza di assistere i paesi e le ONG impegnati in attività volte a eliminare le mine antiuomo e altri ordigni inesplosi e a fornire assistenza alle vittime di tali mine; sollecita la Commissione a pubblicare regolarmente relazioni di avanzamento, onde chiarire in che misura gli Stati membri dell'Unione europea ampliata ottemperano ai loro obblighi nel quadro del trattato di Ottawa (messa al bando totale delle mine antipersona) e fino a che punto tali Stati seguono l'auspicio espresso dal Parlamento di non utilizzare più munizioni a grappolo;

66.

sottolinea che la lotta contro il terrorismo deve essere intrapresa nel quadro del diritto internazionale; chiede al Consiglio e agli Stati membri di adoperarsi in vista della preparazione del progetto di convenzione globale sul terrorismo internazionale e della convenzione per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, che dovrebbero prevedere il riconoscimento internazionale dello status di vittima di atti terroristici, come modo per sviluppare ulteriormente un quadro giuridico globale di convenzioni riguardanti il terrorismo, e di informare regolarmente il Parlamento in merito a sviluppi di rilievo che si registrino in questo settore;

67.

riconosce che la politica giuridica o regolamentare concernente la salute riproduttiva rientra nella sfera di competenza degli Stati membri, ma ritiene che a livello internazionale l'UE sia tenuta a fare quanto le è possibile per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e garantire il rispetto degli impegni nel quadro della Carta dell'ONU, delle Convenzioni dell'ONU e dei molti altri accordi in materia,

68.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione all'assistenza non solo a favore dei paesi in via di sviluppo, ma anche dei paesi nell'Europa orientale, dell'America Latina e dell'Asia che non sono coperti dall'Accordo di Cotonou, e a fornire sostegno finanziario e tecnico nonché formazione del personale;

69.

si compiace dell'azione adottata da ECHO nel campo degli aiuti umanitari, che spesso prevede la salute riproduttiva, e lo esorta a prestare un'attenzione ancora maggiore alla drammatica situazione causata dalla mancanza di accesso a tutti gli aspetti della salute riproduttiva in situazioni di emergenza e nei campi profughi;

70.

insiste affinché il Consiglio e gli Stati membri affrontino con determinazione ancora maggiore l'incidenza dell'HIV/AIDS, che costituisce una minaccia importante per la sicurezza globale, in ragione dei 3 milioni di persone che muoiono ogni anno malgrado l'esistenza di un trattamento; sottolinea che la lotta contro l'HIV/AIDS deve includere programmi efficaci in materia di sanità pubblica, che comprendano l'istruzione, la prevenzione, il trattamento, l'assistenza e il sostegno;

71.

invita la Commissione ad aumentare il proprio finanziamento a favore dei programmi educativi sulla salute riproduttiva, incentrandoli sulla lotta contro la violenza sessuale e la mutilazione genitale femminile, ed educando le persone a un comportamento sessuale responsabile e all'uso di moderni metodi di pianificazione familiare, nonché dei metodi di prevenzione dell'HIV/AIDS oggi disponibili;

72.

invita il Consiglio ad agire sulla base dell'intenzione dichiarata di aumentare i finanziamenti per il Fondo globale, specificamente per programmi nel settore della salute riproduttiva nonché per il finanziamento delle ONG in base a tutti i programmi d'assistenza (TACIS, PHARE, MEDA, CARDS, ecc.), non solo attraverso progetti sanitari, ma anche attraverso progetti incentrati sui problemi legati agli stupefacenti nonché, in generale, sull'istruzione e sull'aumento della consapevolezza;

73.

chiede in particolare alla Commissione di incrementare i suoi programmi sulla salute riproduttiva nell'area TACIS, dato che la situazione è sempre più preoccupante e i paesi in questione non dispongono degli strumenti necessari a coprire il fabbisogno in termini educativi e di forniture, da cui risultano un drastico aumento della trasmissione di HIV/AIDS (1,2 milioni di persone hanno contratto l'HIV/AIDS in Europa orientale/Asia centrale), un tasso estremamente alto di aborti (3,6 aborti nell'arco della vita per donna), una scarsa qualità dei metodi di contraccezione e un forte tasso di mortalità infantile (fino al 74 per 1000, contro il 5 per 1000 della Francia);

74.

invita gli Stati membri a rispettare i loro obblighi ai sensi del «Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria», che è uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro l'AIDS e altre malattie contagiose connesse con la povertà;

75.

invita la Commissione e il Consiglio ad adottare quanto prima tutte le misure appropriate, comprese quelle legislative, necessarie a ottemperare al loro impegno ad agire in base alla decisione del consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio sull'esecuzione del paragrafo 6 della Dichiarazione di Doha sull'Accordo TRIPS e la sanità pubblica;

76.

si compiace della relazione sul diritto di ciascuno di godere del livello più elevato raggiungibile di sanità fisica e mentale, approvata in occasione della Sessantesima sessione della Commissione sui diritti dell'uomo, e della relazione sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile, la pornografia infantile e altri aspetti connessi;

77.

invita la Commissione a colmare la perdita di fondi dovuta alla «politica di Città del Messico» e alla politica degli Stati Uniti che sostiene esclusivamente i programmi che promuovono l'astinenza, in particolare per sostituire i fondi negati all'UNFPA e quelli cancellati per i programmi delle ONG;

78.

esorta tutti gli Stati membri e i paesi candidati a rispettare il diritto umano alla privacy e il diritto di viaggiare liberamente e a rispettare pienamente le sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo in materia; si dichiara scandalizzato dai recenti tentativi di alcuni paesi candidati di ignorare tali sentenze;

79.

invita la Commissione e il Consiglio a fare della ratifica del Protocollo di Maputo una delle priorità nelle relazioni con i paesi terzi interessati dal fenomeno delle mutilazioni genitali femminili;

80.

deplora che le persone arrestate in Egitto a causa dei loro orientamenti sessuali siano troppo spesso private di taluni aspetti dei diritti umani fondamentali, compreso il diritto a un processo equo;

81.

esprime profonda preoccupazione, a seguito dei persistenti arresti e delle molestie nei confronti degli omosessuali in Egitto e delle trappole tese loro dai servizi di sicurezza attraverso Internet, per l'assenza dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla libera associazione, il diritto alla privacy e il diritto a un processo equo;

82.

accoglie favorevolmente la dichiarazione del Consiglio, nel quadro della relazione annuale 2003 sui diritti umani, riguardo alla situazione delle persone disabili, nonché i passi compiuti in ambito internazionale per migliorare la situazione delle persone con disabilità; ritiene tuttavia che, sebbene siano stati realizzati progressi significativi, queste persone ancora non possano godere pienamente dei diritti umani su base di parità;

83.

rileva con disappunto che in taluni Stati vi sono numerosi ostacoli, restrizioni inaccettabili e/o limiti all'accesso alla formazione e/o all'istruzione per bambini, adolescenti o studenti disabili, tanto nelle cosiddette scuole normali, quanto in quelle speciali, in violazione del diritto umano all'istruzione e alla formazione;

84.

ritiene che l'accessibilità e l'uso degli spazi pubblici e dell'ambiente edificato, sia pubblico sia privato, rappresentino un diritto fondamentale e una garanzia essenziale della libertà di movimento dei disabili, della parità di opportunità e della libertà da tali discriminazioni, e pertanto del rispetto dei diritti umani;

85.

sottolinea che i disabili che esercitano il loro diritto alla mobilità non devono subire alcuna forma di discriminazione, diretta o indiretta, che sia o meno deliberata, o di tipo finanziario, e deplora che i trasporti pubblici (bus, pullman, taxi, metropolitana, tram, come pure il trasporto ferroviario, aereo, fluviale e marittimo) siano ancora di difficile accesso e uso per i disabili (e i loro cani guida);

86.

denuncia le violazioni dei diritti dell'uomo subite da molti disabili nel mondo, in particolare da coloro che vivono in istituzioni dove sono soggetti a trattamenti degradanti, violenze e abusi, nonché lo sfruttamento dei disabili attraverso la mendicità organizzata e i casi di sterilizzazione coatta; chiede alla Commissione di elaborare una relazione specifica sulle violazioni dei diritti umani dei disabili;

87.

condanna la persistente utilizzazione di letti a gabbia per alcuni malati di mente in un piccolo numero di paesi in via di adesione, e invita la Commissione a incoraggiare e sostenere il rapido abbandono di questo metodo di contenzione inumano e degradante;

88.

accoglie con favore i programmi creati per fornire un'assistenza medica adeguata ad almeno una parte dei bambini ceceni terribilmente colpiti dalla guerra nel loro paese, e invita tutti gli Stati membri e l'UE in quanto tale a contribuire al rafforzamento di questo tipo di programmi umanitari, onde venire incontro alle enormi necessità delle popolazioni cecene in questo ambito;

89.

chiede alla Commissione di inserire nel programma orizzontale dell'EIDHR azioni di sensibilizzazione ai diritti umani dei disabili rivolte ai diversi attori e a coloro che rivestono un ruolo decisionale nella vita sociale e politica dei paesi partner, sull'esempio di quanto viene compiuto a livello di dialogo culturale, e di includere nei programmi strategici dei vari paesi obiettivi concernenti la possibilità, per le persone disabili, di accedere all'assistenza sanitaria, all'istruzione e agli edifici pubblici del paese;

90.

sostiene gli aiuti forniti da ECHO e dalle ONG che si occupano di disabilità nelle situazioni di emergenza; sottolinea che i problemi psichiatrici causati dai conflitti devono essere diagnosticati e curati, in particolare nei bambini;

91.

chiede alla Commissione di procedere a un inventario dei vari metodi utilizzati per l'assistenza e il trattamento dei disabili nei paesi con cui ha concluso accordi di cooperazione, e di individuare e rafforzare le buone prassi, rimanendo sempre consapevole delle circostanze particolari di ciascun paese;

92.

insiste sul fatto che una delle priorità deve essere quella di ridurre, attraverso programmi appropriati, le inaccettabili differenze fra paesi ricchi e poveri nelle opzioni disponibili per la cura delle disabilità susseguenti a infezioni e traumi;

93.

chiede agli Stati membri e al Consiglio di continuare a sostenere gli appelli a favore di una convenzione internazionale intesa a garantire alle persone con disabilità il pieno godimento dei diritti umani, di sostenere attivamente la sua precitata risoluzione del 3 settembre 2003 e di garantire che la Convenzione dell'ONU comprenda meccanismi efficaci di monitoraggio e di esecuzione, a livello tanto nazionale quanto internazionale, garantendo altresì l'attiva partecipazione degli organismi rappresentativi dei disabili a tutto il processo;

94.

ribadisce l'esortazione alla Commissione e al Consiglio a sostenere con forza le iniziative volte a promuovere e rafforzare la lotta contro la discriminazione basata sulla casta in tutte le pertinenti sedi delle Nazioni Unite, e invita la Commissione e il Consiglio a garantire che tale questione e le politiche volte a combattere questa forma assai diffusa di razzismo siano adeguatamente inserite in tutti i documenti strategici sui vari paesi, nelle revisioni intermedie degli stessi e nelle comunicazioni sui paesi interessati dalla discriminazione fondata sulla casta;

95.

deplora che la Commissione e il Consiglio non abbiano adottato alcuna misura per rafforzare il dialogo politico e in materia di diritti umani con i paesi che vivono il problema della continua e disumanizzante prassi della discriminazione basata sulla casta, e che l'efficacia della politica dell'UE in materia di diritti dell'uomo quanto alla discriminazione per caste sia ancora tutta da valutare;

96.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi in via di adesione, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'OSCE e ai governi dei paesi citati nella presente risoluzione, come pure agli uffici delle principali ONG attive nella difesa dei diritti umani con sede nell'UE.


(1)  NB: per tutti i testi fondamentali pertinenti, si rinvia alla tabella allegata alla relazione A5-0270/2004 della commissione per gli affari esteri e i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica dei consumatori.

(2)  GU C 379 del 7.12.1998, pag. 265; GU C 262 del 18.9.2001, pag. 262; GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 88; GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 576.

(3)  Documento CoE 9901 dell'11.9.2003.

(4)  GU C 78 del 2.4.2002, pag. 66.

(5)  GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.

(6)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(7)  P5_TA(2003)0370.

(8)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(9)  P5_TA(2003)0518.

(10)  GU C 20 del 20.1.1997, pag. 389.

(11)  P5_TA-PROV(2004)0154.

(12)  P5_TA(2003)0375 approvata il 4.9.2003; GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 138; GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 336; GU C 377 del 29.12.2000, pag. 336; GU C 98 del 9.4.1999, pag. 270; GU C 20 del 20.1.1997, pag. 161; GU C 126 del 22.5.1995, pag. 15; GU C 115 del 26.4.1993, pag. 214; GU C 267 del 14.10.1991, pag. 165; GU C 47 del 27.2.1989, pag. 61; GU C 99 del 13.4.1987, pag. 157; GU C 343 del 31.12.1985, pag. 29; GU C 172 del 2.7.1984, pag. 36; GU C 161 del 10.6.1983, pag. 58.

(13)  GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 247.

(14)  P5_TA(2003)0462.

(15)  P5_TA(2004)0079.

P5_TA(2004)0377

Processo contro Leyla Zana ed altri ad Ankara

Risoluzione del Parlamento europeo sull'esito del processo contro Leyla Zana ed altri ad Ankara

Il Parlamento europeo,

viste la sue precedenti risoluzioni sui diritti dell'uomo in Turchia,

vista in particolare la sua risoluzione del 1o aprile 2004 sui progressi compiuti dalla Turchia sulla via dell'adesione (1),

visto l'articolo 37, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

ricordando che nel 1994 gli onn. Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Dogan e Selim Sadak, parlamentari del DEP, erano stati condannati a 15 anni di reclusione a causa delle loro attività politiche a favore dei diritti fondamentali della popolazione curda,

B.

considerando che la on. Leyla Zana è laureata del Premio Sakharov 1995 del Parlamento europeo;

C.

ricordando che nella sua sentenza del 17 luglio 2001 la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo aveva constatato la mancanza di indipendenza e di imparzialità della Corte di Sicurezza dello Stato di Ankara, la violazione dei diritti della difesa nonché la presenza di giudici militari, il che aveva indotto le autorità turche ad intentare un nuovo processo contro «Leyla Zana ed altri»,

D.

ricordando che la Turchia si è dotata di una nuova legislazione che consente la riapertura dei processi dichiarati «iniqui» dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo e che un nuovo processo contro «Leyla Zana ed altri» si è aperto il 28 marzo 2003,

1.

condanna la decisione della Corte di Sicurezza dello Stato di Ankara di riconfermare la sentenza del 1994 a 15 anni di detenzione contro Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Dogan e Selim Sadak, nuova sentenza contraria alle indicazioni fornite dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo;

2.

ritiene che questa nuova condanna sia in totale contraddizione con la riforma giuridica avviata dal governo turco, la cui attuazione sarà seguita strettamente dal Parlamento, anche nel corso del periodo precedente il dicembre 2004;

3.

deplora che il «processo Zana» venga utilizzato da coloro che desiderano impedire il processo di riforma in Turchia,

4.

sottolinea che tale procedimento simboleggia il divario esistente tra l'ordinamento giudiziario turco e quello dell'Unione europea;

5.

denuncia le violazioni dei diritti della difesa contestuali allo svolgimento del nuovo processo contro Leyla Zana ed altri, segnatamente la presenza del procuratore in tutte le sedi in cui i giudici sono stati chiamati a prendere decisioni sugli accusati, il mancato riconoscimento del diritto alla scarcerazione degli accusati ai sensi della sentenza del 17 luglio 2001 della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo nonché l'impossibilità per la difesa di verificare la veridicità delle accuse del procuratore;

6.

chiede l'immediata abolizione delle Corti di Sicurezza dello Stato e invita le autorità turche a promuovere iniziative concrete e urgenti in materia;

7.

auspica che la Corte di Cassazione turca proceda all'annullamento della sentenza contro Leyla Zana e gli altri tre ex-parlamentari turchi di origine curda;

8.

chiede alle autorità turche di applicare un'amnistia per tutti i condannati per reati di opinione;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo ed al parlamento di Turchia.


(1)  P5_TA(2004)0274.

P5_TA(2004)0378

Indirizzi di massima per le politiche economiche

Risoluzione dle Parlamento europeo sulla raccomandazione della Commissione relativa agli aggiornamenti 2004 degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2003-2005) (COM(2004) 238 — C5-0183/2004 — 2004/2020(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione della Commissione (COM(2004) 238 — C5-0183/2004)

visto l'articolo 99, paragrafo 2 del trattato CE,

vista la raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche per il periodo 2003-2005 (COM(2003) 170),

viste le sue risoluzioni del 12 marzo 2003 sulla situazione dell'economia europea — relazione preparatoria in vista della raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche (1), del 15 maggio 2003 sulla raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità (per il periodo 2003-2005) (2), e del 23 ottobre 2003 sull'esito del Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 16 e 17 ottobre 2003 (3),

viste le previsioni economiche di primavera relative alla zona euro, l'Unione europea e i paesi aderenti e candidati, elaborate dalla Commissione per il periodo 2004-2005,

vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera (COM(2004) 29),

vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2004 sulla situazione dell'economia europea — relazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche (4),

vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2004 sul Vertice di primavera: seguito delle politiche di Lisbona (5),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 e del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2003,

viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003, del 16 e 17 ottobre 2003 e del 25 e 26 marzo 2004,

vista la comunicazione della Commissione «Un'iniziativa europea per la crescita — investire nelle reti e nella conoscenza per la crescita e l'occupazione», relazione finale al Consiglio europeo (COM(2003) 690),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul bilancio delle esperienze acquisite dal CES nel valutare l'impatto economico, sociale e occupazionale delle riforme strutturali nell'UE (ECO/109, CESE 1406/2003),

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0280/2004),

A.

considerando che la crescita del commercio mondiale nel 2003 ha registrato un notevole recupero del 5% e che si prevede un'accelerazione di circa l'8% nel 2004-2005, mentre la crescita mondiale del PIL è stimata al 3,7% nel 2003 e l'attività economica mondiale dovrebbe conoscere un incremento del 4,5% nel 2004,

B.

considerando che la ripartizione regionale della crescita mondiale si è estesa nel 2003, con contributi maggiori del previsto di Stati Uniti, CIS, OPEC, Asia e paesi aderenti; considerando che negli Stati Uniti si prevede un recupero costante con una crescita del 4,2% nel 2004, mentre la situazione economica dell'Asia (escluso il Giappone) si avvicina al 7% nel 2004-2005, con eccezionali tassi di crescita in India e in Cina, e si prevede che l'America Latina raddoppi il suo tasso di crescita nel 2004,

C.

considerando che la ripresa della crescita a livello mondiale è ancora fragile, in particolare negli Stati Uniti, dove l'attuale politica monetaria e fiscale potrebbe dimostrarsi insostenibile nel lungo termine e dare origine a una fase difficile e dolorosa di consolidamento fiscale,

D.

considerando che l'Unione europea attraversa il più lungo periodo di crescita debole dalla seconda guerra mondiale, con tre anni di rallentamento economico e stagnazione o addirittura recessione, in alcuni degli Stati membri più grandi; considerando che in confronto al tasso di crescita medio del PIL mondiale — 3,7% — il tasso di crescita dell'UE nel 2003 è stato di appena lo 0,8% mentre il tasso di crescita del PIL della zona euro ha raggiunto solo lo 0,4 %,

E.

considerando che la Commissione prevede tre anni consecutivi di miglioramento dei tassi di crescita medi dell'1,7-1,8% per la zona dell'euro e del 2% per l'UE; considerando che per la zona euro il recente recupero è sostanzialmente dovuto ad un aumento nella crescita delle esportazioni mentre la domanda interna è stata finora negativa a causa della scarsità del consumo privato e di tre trimestri di tendenza al ribasso negli investimenti, interrotta soltanto nel quarto trimestre, quando si è infine registrata una ripresa;

F.

considerando che i nuovi Stati membri nel 2003 hanno registrato una crescita media del PIL del 3,5% in quanto l'adesione ha scatenato dinamiche di crescita favorevoli,

1.

approva la posizione della Commissione e ritiene che gli indirizzi di massima per le politiche economiche rimangano validi ma debbano essere incentrati maggiormente sulle riforme strutturali, la creazione di ulteriori e migliori posti di lavoro e gli investimenti; plaude all'azione europea per la crescita e chiede che siano adottate misure supplementari volte a completare l'iniziativa a livello nazionale, in particolare nei settori delle risorse umane, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione;

2.

ribadisce la propria convinzione che l'applicazione del Patto di stabilità e crescita sia necessaria per ristabilire rapidamente l'equilibrio dell'economia europea; invita gli Stati membri, il cui bilancio non registra eccedenze o non è almeno in equilibrio, ad adottare tutte le misure necessarie per conseguire questi obiettivi;

3.

accoglie favorevolmente l'accento posto sull'integrazione dei dieci nuovi Stati membri nel quadro di coordinamento delle politiche economiche e sull'attuazione della strategia esistente, con l'inclusione di raccomandazioni specifiche per ciascuno dei dieci nuovi Stati membri;

4.

ricorda la possibilità di superare le attuali spese del bilancio UE, fissate allo 0,8% del PIL, precisando al contempo che il margine di manovra relativo alle spese consente di arrivare fino all'1,24% del PIL per il 2004-2006, conformemente alle prospettive finanziarie attuali, agli obiettivi di Lisbona e alla promozione dei fondi strutturali europei nella loro totalità nonché di tutti gli obiettivi di Lisbona durante la seconda fase del periodo di programmazione 2000-2006;

5.

chiede al Consiglio di tener conto delle seguenti modifiche:

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Modifica 1

Parte I, Capitolo 1, titolo

L'ATTUALE STRATEGIA RESTA VALIDA

L'ATTUALE STRATEGIA DEVE ESSERE INCENTRATA MAGGIORMENTE SULLE RIFORME STRUTTURALI, GLI INVESTIMENTI E LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO DI MIGLIORE QUALITÁ

Modifica 2

Parte I, Capitolo 1, comma 2

Alla luce dei risultati di una prima valutazione del seguito dato agli indirizzi di massima del 2003-2005, presentati nella relazione sull'attuazione, e delle indicazioni provenienti dal Consiglio europeo della primavera 2004, la presente raccomandazione aggiorna e completa la strategia già approvata. Non si ritengono necessari grandi adeguamenti politici che giustifichino una modifica degli orientamenti di massima. L'accento dell'aggiornamento è posto sull'integrazione dei dieci nuovi Stati membri nell'attuale quadro di coordinamento della politica economica.

Alla luce dei risultati di una prima valutazione del seguito dato agli indirizzi di massima del 2003-2005, presentati nella relazione sull'attuazione, e delle indicazioni provenienti dal Consiglio europeo della primavera 2004, la presente raccomandazione aggiorna e completa la strategia già approvata. Gli indirizzi di massima 2003-2005 rimangono validi ma devono essere maggiormente incentrati su un incremento della crescita economica che dia luogo alla creazione di posti di lavoro e a un aumento della produttività. Alla luce della prolungata fase di rallentamento economico e dei deludenti tassi di crescita e di velocità di recupero in confronto ad altre regioni del mondo, l'Europa deve rafforzare la crescita economica interna e prestare più attenzione alla sostenibilità in campo economico, sociale e ambientale. Ciò non solo contribuirà solamente a ridurre la vulnerabilità dell'Europa nei confronti degli impatti negativi dell'apprezzamento dell'euro e di altri shock e rischi esterni, come il terrorismo internazionale, ma agevolerà anche l'integrazione del mercato interno e l'effettiva convergenza economica di tutti gli Stati membri, compresi i dieci nuovi Stati membri, nel mercato interno. Un ulteriore enfasi è posta sull'integrazione dei dieci nuovi Stati membri nell'attuale quadro di coordinamento della politica economica.

Modifica 3

Parte I, Capitolo 2, titolo

UN CONTESTO ECONOMICO MIGLIORATO

UN CONTESTO ECONOMICO MIGLIORATO PORTA LENTAMENTE ALLA RIPRESA NELL'UNIONE EUROPEA

Modifica 4

Parte I, Capitolo 2, comma 4

Nel complesso la situazione economica evolve secondo le attese che prevalevano quando è stata adottata la strategia di politica economica a medio termine: l'economia si sta riprendendo, anche se ad un ritmo moderato, e le previsioni per il 2004-2005 non rivelano squilibri macroeconomici che richiedano un cambiamento d'indirizzo. Allo stesso tempo, le previsioni mettono in evidenza che la capacità di adeguamento dell'economia UE è ancora lenta e la crescita potenziale limitata. È pertanto fondamentale sfruttare appieno il miglioramento delle condizioni economiche per compiere progressi decisivi nell'adozione delle misure di riforma strutturale colmando la discrepanza tra le misure previste e quelle effettivamente attuate. L'attuale ripresa dell'attività economica potrebbe essere ulteriormente favorita da politiche macroeconomiche sane e dalla determinata attuazione di tutte le riforme economiche atte a sostenere la crescita illustrate negli indirizzi di massima per il 2003-2005.

Nel complesso la situazione economica evolve secondo le attese che prevalevano quando è stata adottata la strategia di politica economica a medio termine: l'economia si sta riprendendo, anche se ad un ritmo moderato, e le previsioni per il 2004-2005 non rivelano squilibri macroeconomici che richiedano un cambiamento d'indirizzo. Allo stesso tempo, le previsioni mettono in evidenza che la capacità di adeguamento dell'economia UE è ancora lenta e la crescita potenziale limitata. È pertanto fondamentale sfruttare appieno il miglioramento delle condizioni economiche per compiere progressi decisivi nell'adozione delle misure di riforma strutturale colmando la discrepanza tra le misure previste e quelle effettivamente attuate. L'attuale ripresa dell'attività economica potrebbe essere ulteriormente favorita da politiche macroeconomiche sane e dalla determinata attuazione di tutte le riforme economiche atte a sostenere la crescita illustrate negli indirizzi di massima per il 2003-2005. Tuttavia, va data una maggiore importanza agli investimenti a favore dell'istruzione, della formazione, della formazione permanente, dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nonché di una politica industriale che presti particolare attenzione alle PMI, all'energia rinnovabile e alle tecnologie rispettose dell'ambiente.

Il Piano d'azione per promuovere la tecnologia ambientale dovrebbe essere attuato rapidamente.

Inoltre, con l'allargamento la coesione sociale e regionale sta occupando un posto sempre più centrale nell'Agenda di Lisbona. È opportuno rafforzare le strategie che hanno un impatto decisivo sulla convergenza economica reale, sulla riduzione del settore informale, sull'esclusione sociale e sull'eradicazione della povertà.

Si potrebbero altresì finanziare investimenti destinati ad incrementare la crescita mediante il miglioramento della riscossione delle entrate pubbliche, con particolare attenzione al problema ampiamente diffuso della frode fiscale, che priva gli Stati membri di risorse fiscali considerevoli. La Commissione dovrebbe lavorare con gli Stati membri per istituire un sistema di cooperazione e di analisi comparativa volto a combattere la frode fiscale e la concorrenza sleale in materia fiscale.

Ai fini del successo economico e sociale è essenziale avviare negoziati per l'adozione di misure adeguate ed eque volte ad accrescere l'adattabilità dei lavoratori, la flessibilità nei contratti standard e la sicurezza dei contratti non standard, attirando un numero maggiore di persone e permettendo loro di conservare il posto di lavoro, nonché incrementando la flessibilità globale del lavoro e gli investimenti nel capitale umano.

Modifica 5

Parte I, Capitolo 3, Sezione 3.1, comma 2

I nuovi Stati membri dovranno ricercare una forte sinergia tra le necessarie riforme strutturali e politiche macroeconomiche che sostengano la stabilità. I regimi dei cambi, che costituiscono un elemento importante del quadro di politica economica e monetaria globale, dovrebbero essere orientati verso il conseguimento di una convergenza reale e nominale duratura. La partecipazione al nuovo meccanismo di cambio (ERM II), successivamente all'adesione, dovrebbe essere di aiuto. Una politica monetaria credibile consentirà di ridurre ulteriormente i tassi di interesse a lungo termine, favorendo così sia gli alti livelli di investimento sia il risanamento del bilancio, di cui vi è grande bisogno.

I nuovi Stati membri dovranno ricercare una forte sinergia tra le necessarie riforme strutturali , investimenti e politiche macroeconomiche che sostengano la stabilità e la crescita . I regimi dei cambi, che costituiscono un elemento importante del quadro di politica economica e monetaria globale, dovrebbero essere orientati verso il conseguimento di una convergenza reale e nominale duratura. La partecipazione al nuovo meccanismo di cambio (ERM II), successivamente all'adesione, dovrebbe essere di aiuto. Una politica monetaria credibile consentirà di ridurre ulteriormente i tassi di interesse a lungo termine, favorendo così sia gli alti livelli di investimento sia il risanamento del bilancio, di cui vi è grande bisogno.

Modifica 6

Parte I, Capitolo 3, Sezione 3.3, paragrafo 3

In generale, politiche economiche sane danno un importante contributo alla sostenibilità sociale, poiché avere un lavoro aiuta le persone a uscire dalla povertà e dall'esclusione sociale. Nei nuovi Stati membri si deve prestare maggiore attenzione all'ammodernamento dei sistemi di previdenza sociale e al miglioramento della qualificazione della manodopera, al fine di accrescere i tassi di partecipazione e di migliorare la mobilità. A questo proposito si deve tenere conto in particolare dei bassi tassi di occupazione dei lavoratori giovani e anziani. Occorre attenuare le forti disparità regionali, assicurando in particolare che gli investimenti siano efficienti e i salari opportunamente differenziati (rispecchiando le differenze di produttività). Deve inoltre essere migliorato il contesto in cui operano le imprese, soprattutto sviluppando le capacità della pubblica amministrazione. Ciò dovrebbe migliorare anche l'efficienza nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e del fondo di coesione dell'UE.

In generale, politiche economiche sane danno un importante contributo alla sostenibilità sociale, poiché avere un lavoro aiuta le persone a uscire dalla povertà e dall'esclusione sociale. Analogamente a quanto si applica agli attuali Stati membri, nei nuovi Stati membri si deve prestare maggiore attenzione all'ammodernamento dei sistemi di previdenza sociale e al miglioramento della qualificazione della manodopera, al fine di accrescere i tassi di partecipazione e di migliorare la mobilità. A questo proposito si deve tenere conto in particolare dei bassi tassi di occupazione dei lavoratori giovani e anziani. Occorre attenuare le forti disparità regionali, assicurando in particolare che gli investimenti siano efficienti e i salari opportunamente differenziati (rispecchiando le differenze di produttività). Deve inoltre essere migliorato il contesto in cui operano le imprese, soprattutto sviluppando le capacità della pubblica amministrazione e misure a sostegno dell'apprendimento durante tutto l'arco della vita . Ciò dovrebbe migliorare anche l'efficienza nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e del fondo di coesione dell'UE.

Modifica 7

Parte I, Capitolo 3, sezione 3.3, comma 4

I consistenti investimenti necessari nel settore energetico e nelle infrastrutture di trasporto della maggior parte dei nuovi Stati membri serviranno a ridurre l'impatto del consumo energetico e dei trasporti sull'ambiente e a migliorare l'uso razionale dell'energia. Tali investimenti sono indispensabili, poiché le intensità energetiche dei paesi aderenti sono quasi quattro volte superiori a quelle degli attuali Stati membri (cfr. tabella 3), nonostante che nell'ultimo decennio siano stati realizzati miglioramenti annui del 6 %. In particolare, occorrerà far sì che nelle decisioni di investimento si tenga pienamente conto dei costi dovuti ai danni ambientali, tra l'altro riducendo le sovvenzioni energetiche e introducendo apposite tasse e prelievi, ad esempio per il consumo di energia e/o l'utilizzo dei trasporti.

I consistenti investimenti necessari nel settore energetico e nelle infrastrutture di trasporto della maggior parte dei nuovi Stati membri devono essere incentrati sulla riduzione dell' impatto del consumo energetico e dei trasporti sull'ambiente e a migliorare la produzione e l'uso razionale dell'energia. Tali investimenti sono indispensabili, poiché le intensità energetiche dei paesi aderenti sono quasi quattro volte superiori a quelle degli attuali Stati membri (cfr. tabella 3), nonostante che nell'ultimo decennio siano stati realizzati miglioramenti annui del 6%. In particolare, occorrerà far sì che nelle decisioni di investimento si tenga pienamente conto dei costi dovuti ai danni ambientali, tra l'altro riducendo le sovvenzioni energetiche per le forme di energia non rinnovabili e introducendo apposite tasse e prelievi per tali risorse energetiche , ad esempio per il consumo di energia e/o l'utilizzo dei trasporti. Gli Stati membri attuali devono intensificare i propri sforzi per rispettare gli «impegni di Kyoto» di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'8% entro il 2010.

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 294.

(2)  GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 295.

(3)  P5_TA(2003)0459.

(4)  P5_TA(2004)0116.

(5)  P5_TA(2004)0114.

P5_TA(2004)0379

Cuba

Risoluzione del Parlamento europeo su Cuba

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione a Cuba e in particolare la sua risoluzione del 4 settembre 2003 (1),

viste le risoluzioni approvate dall'Assemblea parlamentare ACP/UE,

vista la Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea del 26 marzo 2003, sull'arresto di oppositori e dissidenti a Cuba,

vista la posizione comune 96/697/PESC su Cuba, adottata il 2 dicembre 1996, definita dal Consiglio a norma dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea e rinnovata periodicamente (2),

viste le disposizioni dell'Accordo di associazione ACP/UE (Accordo di Cotonou) (3),

visto l'articolo 50, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la difesa dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti dell'uomo, compresi i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali continua ad essere uno dei principali obiettivi dell'Unione europea,

B.

ricordando l'arresto, più di un anno fa, di 75 dissidenti dell'opposizione democratica al regime castrista, la maggior parte dei quali era coinvolta nel progetto Varela,

C.

considerando che in seguito a questi arresti in giugno 2003 la UE ha deciso di intensificare la pressione politica sull'Avana,

D.

ricordando che in base a processi estremamente sommari questi cittadini sono stati condannati a severe pene da 14 a 27 anni di carcere,

E.

considerando che tali persone sono ancora sottoposte a condizioni di prigionia inumane, a centinaia di chilometri dai loro domicili, usufruiscono di visite limitate e vivono in una situazione carente in materia di igiene e di cure mediche; la situazione di Oscar Espinosa Chepe, gravemente ammalato, è particolarmente grave,

F.

considerando che l'esercizio della libertà di espressione è un diritto fondamentale delle persone,

G.

ricordando la sua richiesta al Consiglio e alla Commissione affinché seguano da vicino la situazione dei prigionieri politici nelle carceri cubane,

H.

deplorando che non sia stato recentemente concesso al sig. Oswaldo Payá, Premio Sakharov del PE nel 2002, il permesso necessario per uscire da Cuba e accettare un invito di questo Parlamento,

I.

considerando l'iniziativa Sakharov a cui hanno aderito 206 membri del Parlamento europeo prima dell'invito di recarsi in Europa, fatto al sig. Oswaldo Payá Sardiñas dalla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e dalla Conferenza dei presidenti e che ha suscitato reazioni positive da parte della Presidenza del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio,

J.

considerando l'attuale situazione in materia di rispetto dei diritti fondamentali a Cuba,

1.

ribadisce la sua condanna per questi arresti che violano i più elementari diritti dell'uomo e in particolare la libertà di espressione e di associazione politica;

2.

invita ancora una volta le autorità cubane a mettere in libertà immediatamente tutti i prigionieri politici e chiede al Consiglio e alla Commissione di continuare ad adottare tutte le iniziative necessarie per chiedere la loro liberazione;

3.

prende atto con soddisfazione della liberazione di Julio Antonio Valdés per motivi di salute;

4.

reclama dalle autorità cubane segnali significativi sulla via del completo rispetto delle libertà fondamentali e in particolare della libertà di espressione e di associazione politica;

5.

auspica che le autorità cubane mantengano la moratoria de facto sulla pena di morte;

6.

chiede il massimo rispetto per il processo costituzionale di raccolta di firme realizzato dal Progetto Varela a norma dell'articolo 88 della Costituzione della Repubblica di Cuba in cui si autorizzano i cittadini a presentare iniziative legislative a condizione che raccolgano 10 000 firme o più;

7.

ribadisce ancora una volta la piena validità dell'impegno e della disponibilità dell'Unione europea in merito agli aiuti destinati al popolo cubano;

8.

ricorda che gli obiettivi della politica estera dell'Unione europea si basano sulla promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sulla promozione dei processi di transizione verso la democrazia pluralistica e sul sostegno a uno sviluppo economico sostenibile che migliori il livello di vita delle popolazioni;

9.

sollecita tutte le istituzioni comunitarie ad aderire «all'invito aperto» indirizzato al sig. Oswaldo Payá Sardiñas, vincitore del Premio Sakharov nel 2002, recentemente proposto dall'«iniziativa Sakharov» e sostenuto dalla Presidenza del Parlamento e chiede alle autorità cubane di autorizzare il suo viaggio in Europa;

10.

esorta gli Stati membri a esercitare una pressione inequivocabile presso le autorità cubane allo scopo di promuovere la difesa della democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo e li invita a ricevere al massimo livello il sig. Oswaldo Payá Sardiñas in occasione del suo viaggio in Europa;

11.

si compiace perché il 15 aprile 2004 è stata adottata la risoluzione della Commissione per i diritti dell'uomo (CDU) dell'ONU in cui si deplorano le pesanti condanne comminate ai dissidenti lo scorso anno;

12.

chiede alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, nonché alla sua delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale e il Messico di affrontare con fermezza il problema dei diritti dell'uomo a Cuba e di seguire con particolare attenzione tale situazione fin dalle loro prime riunioni dopo le elezioni europee del giugno 2004;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo e all'Assemblea nazionale del potere popolare della Repubblica di Cuba, così come al sig. Oswaldo Payá Sardiñas, vincitore del Premio Sakharov del Parlamento europeo.


(1)  P5_TA(2003)0374.

(2)  GU L 322 del 12.12.1996, pag. 1.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

P5_TA(2004)0380

Produzione di articoli sportivi per i Giochi olimpici

Risoluzione del Parlamento europeo sulla produzione di articoli sportivi per i Giochi olimpici

Il Parlamento europeo,

vista la Dichiarazione OIL sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nella sua 86a sessione il 18 giugno 1998,

vista la Dichiarazione di principi OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale,

visti gli orientamenti dell'UE sulle imprese multinazionali,

visti gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali,

viste le norme delle Nazioni Unite sulle responsabilità delle società transnazionali e di altre imprese commerciali per quanto concerne i diritti umani,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale dal titolo «Promozione delle norme fondamentali del lavoro e miglioramento della governance sociale nel quadro della globalizzazione» (COM(2001) 416),

visti il Libro verde della Commissione «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese» (COM(2001) 366) e la propria risoluzione (1) sull'argomento del 30 maggio 2002,

visti i principi fondamentali della Carta olimpica in base ai quali le Olimpiadi cercano di diffondere un atteggiamento di vita basato sulla soddisfazione derivante dall'impegno, sul valore educativo del buon esempio e sul rispetto di principi etici universali di base,

visto l'articolo 50, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, a quanto risulta, la produzione di abbigliamento e calzature per lo sport è organizzata attraverso un complesso sistema internazionale di subappaltatori e fornitori,

B.

considerando che il mancato rispetto dei diritti sul lavoro sanciti dall'OIL perpetua la povertà e ostacola lo sviluppo abbassando i salari e negando l'istruzione, e che si tratta quindi di una violazione della dignità umana,

C.

considerando che molte società che producono abbigliamento sportivo si sono volontariamente imposte codici etici di condotta, ma che tale impegno etico non è stato ancora generalmente integrato in tutte le pratiche commerciali e strategie di approvvigionamento fondamentali delle loro catene globali di fornitura,

D.

considerando che alcune società di punta che producono abbigliamento sportivo e alcune società di investimento socialmente responsabili hanno dichiarato che le attuali attività commerciali e pratiche di lavoro prive di scrupoli nella catena globale di fornitura non sono sostenibili e non consentono un'equa concorrenza,

E.

considerando che aumenta la preoccupazione dei consumatori per determinate condizioni illegali di occupazione e di lavoro che risultano prevalere nella catena globale di fornitura di alcune case produttrici di abbigliamento sportivo,

1.

invita le società che producono abbigliamento sportivo ad adottare politiche di approvvigionamento che chiedano ai fornitori e ai loro subappaltatori di rispettare le norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute, compresi tutti gli standard in materia di diritti umani individuati dall'OIL come diritti fondamentali sul lavoro, oltre al diritto di percepire un salario che consenta di vivere e si basi su una regolare settimana lavorativa, ad orari di lavoro umani senza straordinari forzati e ad un luogo di lavoro sicuro e sano in cui non vengano compiute molestie;

2.

invita la Commissione, in vista dei giochi olimpici, a chiedere agli attori principali dell'industria mondiale dell'abbigliamento e delle calzature per lo sport — case produttrici di abbigliamento sportivo, Federazione mondiale dell'industria degli articoli sportivi (WFSGI), Comitato olimpico internazionale (IOC) — di avviare negoziati volti a trovare una soluzione settoriale nel pieno rispetto degli standard in materia di lavoro previsti dall'OIL;

3.

invita insistentemente l'OIL a mettere a punto un sistema d'ispezione credibile e indipendente al fine di verificare gli standard OIL in materia di lavoro nell'industria degli articoli sportivi a livello mondiale basandosi sul sistema d'ispezione di cui sopra;

4.

invita le società che producono abbigliamento sportivo ad adottare immediatamente le misure necessarie a garantire specificamente che il diritto dei lavoratori a costituire sindacati e ad aderirvi venga rispettato in tutte le loro catene di fornitura;

5.

invita i fornitori e i produttori di abbigliamento e di calzature per lo sport ad adottare pratiche di lavoro che garantiscano condizioni conformi agli standard internazionali in materia di lavoro e alla attinente legislazione nazionale;

6.

invita la Commissione a collaborare con l'OIL per far sì che l'IOC includa il rispetto dei diritti sul lavoro, internazionalmente accettati, nei suoi principi fondamentali, nella Carta olimpica, e nel suo Codice etico e ad insistere affinché l'IOC preveda quale condizione contrattuale per i suoi accordi in materia di licenze, sponsorizzazione e commercializzazione che le pratiche e le condizioni di lavoro connesse alla produzione di articoli con il marchio IOC siano conformi agli standard internazionalmente riconosciuti, compresi tutti quelli concernenti i diritti umani individuati dall'OIL come diritti fondamentali;

7.

invita la Federazione mondiale dell'industria degli articoli sportivi ad impegnarsi a dichiarare pubblicamente che le industrie del settore dell'abbigliamento e delle calzature per lo sport devono presentare misure concrete e individuabili al fine di trovare una soluzione settoriale volta al pieno rispetto degli standard in materia di lavoro previsti dall'OIL;

8.

ritiene che dovrebbero essere messi a disposizione più fondi per il programma internazionale dell'OIL;

9.

ritiene che il rispetto dei diritti fondamentali sul lavoro richieda la partecipazione dell'OIL ma che occorra anche inserire nell'ambito dell'OMC strategie volte a promuovere norme fondamentali del lavoro;

10.

sottolinea altresì l'importanza di una maggiore consapevolezza dei consumatori e della messa a punto di un'etichettatura per il commercio equo e solidale nel creare incentivi che inducano le imprese multinazionali a migliorare le condizioni di lavoro;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai governi dei vecchi e dei nuovi Stati membri, alla Commissione, al Comitato olimpico internazionale, alla Federazione mondiale dell'industria degli articoli sportivi e all'Organizzazione internazionale del lavoro.


(1)  GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 180.

P5_TA(2004)0381

Nigeria

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Nigeria

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Nigeria,

viste le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo ratificate dalla Nigeria,

visto l'articolo 50, paragrafo 5 del suo regolamento,

A.

considerando gli scontri troppo frequenti fra comunità in Nigeria, che hanno causato negli ultimi anni migliaia di morti,

B.

considerando che tali scontri hanno talvolta carattere religioso,

C.

considerando che i recenti scoppi di violenza religiosa nello Stato nigeriano del Plateau, che hanno causato la morte di circa 1 500 cristiani, lo sfollamento di quasi 50 000 persone e la distruzione di 173 chiese, sono fra i peggiori nelle violenze in corso negli ultimi anni contro le comunità cristiane in vari Stati nigeriani,

D.

considerando che, a quanto risulta, estremisti islamici dello Stato del Plateau reclutano un ingente numero di mercenari dal Niger e dal Ciad per attaccare città e villaggi cristiani,

E.

considerando le azioni violente di militanti islamici integralisti, in particolare in questi Stati settentrionali, e il fatto che si è dovuto far ricorso a un battaglione di 500 soldati, appoggiato da carri armati, per reprimere la sollevazione della setta mussulmana «Seguaci del profeta», che si era impadronita di commissariati di polizia e di scuole nello Stato di Kano,

F.

considerando che, dal 1999, dodici Stati settentrionali a maggioranza mussulmana hanno introdotto la legge islamica, la sharia, in modo rigoroso, con un aumento della tensione fra mussulmani e cristiani, da cui sono risultate violenze etniche e religiose che hanno causato la morte di più di 10 000 persone,

G.

considerando che la Costituzione nigeriana, adottata nel 1999, garantisce una totale libertà di culto,

H.

considerando che una legge religiosa può applicarsi unicamente a quanti la accettino, e che questo Parlamento ha ripetutamente condannato il potenziale ricorso, da parte di tribunali locali e in base alla sharia, alla lapidazione delle donne,

I.

considerando che la regione nigeriana di Kano è uno degli ultimi serbatoi del virus selvaggio delle poliomielite;

1.

condanna qualunque forma di intolleranza e violenza religiosa e il recente assassinio su larga scala di cristiani e la distruzione di chiese nello Stato nigeriano del Plateau;

2.

invita il governo nigeriano ad adottare misure immediate ed efficaci per proteggere i propri cittadini, porre fine alla violenza, dare attiva esecuzione alla promozione e al rispetto dei diritti dell'uomo, e in particolare alla libertà di culto, e promuovere un dialogo che porti a pace e sicurezza durature in tutti gli Stati;

3.

invita l'Unione europea ad avviare immediatamente un dialogo politico con il governo nigeriano per favorire la tolleranza e la pace tra le comunità, comprese le autorità religiose, e la sicurezza delle persone, nel rispetto dei diritti dell'uomo, compreso il rispetto delle credenze religiose;

4.

si rammarica per la sospensione delle vaccinazioni antipoliomielite decisa dalle autorità di Kano, in seguito alle dicerie infondate sul vaccino divulgate da alcuni predicatori islamici, il che compromette gravemente i progressi nell'eradicazione della poliomielite in Africa;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio ACP-UE, ai Copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al governo nigeriano.

P5_TA(2004)0382

Donne dell'Europa sudorientale

Risoluzione del Parlamento europeo sulle donne nell'Europa sudorientale (2003/2128(INI))

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 6 e 49 del trattato sull'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1979,

visti i lavori della Conferenza di Vienna sui diritti dell'uomo (1993), che ha affermato i diritti dell'uomo e condannato la violazione di tali diritti in nome della cultura o della tradizione,

vista la dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani adottata il 20 settembre 2002,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003 e la dichiarazione comune adottata al vertice UE-Balcani occidentali del 21 giugno 2003,

viste le regolari relazioni della Commissione del 2003 sui progressi compiuti dalla Bulgaria, dalla Romania e dalla Turchia verso l'adesione,

vista la sua risoluzione del 7 novembre 2002 sulla relazione della Commissione «Il processo di stabilizzazione e di associazione per l'Europa sudorientale: Prima relazione annuale», (1)

vista la relazione della Commissione «Il processo di stabilizzazione e di associazione per l'Europa sudorientale: Seconda relazione annuale» (COM(2003) 139),

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2003 su tale relazione, (2)

viste le attività e la relazione sull'andamento dei lavori della Gender Task Force che opera nel quadro del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale (maggio 2003),

visto lo studio «La situazione delle donne nei paesi balcanici: prospettiva comparativa», realizzato da Marina Blagojević per conto del Parlamento europeo (Belgrado, febbraio 2003),

visto l'articolo 163 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0182/2004),

Generale

1.

considera di fondamentale importanza per i paesi dell'Europa sudorientale garantire l'integrazione della dimensione di genere nelle loro strategie di stabilizzazione, di democratizzazione e di negoziato in tutti i settori della vita economica, politica e sociale, nonché adottare misure per combattere la discriminazione contro le donne in ogni ambito, sia pubblico che privato;

2.

sottolinea l'importanza di elaborare disposizioni giuridiche per l'uguaglianza di genere e di garantire le condizioni e i meccanismi necessari per la loro attuazione (istituzionali, finanziari, di risorse umane e di conoscenza delle politiche di genere);

3.

invita i paesi della regione e gli Stati in via d'adesione all'UE, considerando l'importanza del rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze in questa regione sensibile dei Balcani, a sottoscrivere e a ratificare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, nonché la Convenzione del 1979 delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW);

4.

osserva con preoccupazione il fatto che molte ONG e organizzazioni internazionali segnalino un aumento significativo della tratta di esseri umani nell'Europa sudorientale e evidenzia la necessità di attuare pienamente gli impegni assunti durante la riunione dei ministri degli Interni e dei ministri della Giustizia dei paesi dell'Europa sudorientale, svoltasi a Sofia nel dicembre 2003, in occasione del Quarto Forum ministeriale regionale della Task force sulla tratta di esseri umani per il patto di stabilità, nel corso della quale si sono impegnati a cooperare per la messa a punto e l'attuazione di speciali meccanismi e misure per tutelare le vittime della tratta di esseri umani;

5.

osserva altresì con inquietudine che la violenza domestica e il linguaggio che sminuisce le donne utilizzato dai media restano un costante motivo di preoccupazione in tutti i paesi dell'Europa sudorientale e che diverse relazioni nazionali mostrano che i paesi della regione si trovano ancora in una fase preliminare nell'organizzazione della lotta alle varie forme di violenza contro le donne (da quella verbale a quella fisica) e alla discriminazione sessuale;

6.

evidenzia che i diritti alla salute riproduttiva nonché quelli sessuali sono gravemente minacciati, mentre la salute delle donne, specialmente di quelle appartenenti a minoranze etniche e a comunità rurali, è seriamente minacciata dallo stress dovuto alle guerre e alle transizioni difficili, dalla «economia di sopravvivenza », che si basa su un utilizzo intensivo delle risorse umane femminili, dalla crescente violenza contro le donne e dal fatto che in molti paesi della regione il sistema sanitario è giunto al tracollo; richiama l'attenzione sulle pessime condizioni generali degli istituti e delle infrastrutture sanitarie, situazione ulteriormente aggravata da una riduzione degli investimenti pubblici nei sistemi sanitari;

7.

si compiace del notevole miglioramento della speranza di vita delle donne, pur deplorando il fatto che la Turchia, la Bulgaria e la Romania continuino a destinare appena una frazione del loro bilancio (compresa tra il 2,9 % e il 5 %) alla spesa sanitaria;

8.

chiede alla Commissione, ai fini del coinvolgimento dei paesi candidati nell'ambito della strategia di preadesione, di promuovere la partecipazione dei paesi dell'Europa sudorientale ai programmi comunitari tesi a promuovere la parità tra gli uomini e le donne e, in particolare, ai programmi di azione comunitaria riguardanti:

a)

la parità di genere (2001-2005),

b)

la lotta alla discriminazione (2001-2006) e

c)

le misure preventive contro la violenza nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle donne (DAPHNE);

9.

osserva con preoccupazione il fatto che nella maggior parte dei paesi dell'Europa sudorientale la partecipazione delle donne alla vita politica è attualmente inferiore al 20 %, quota che, se paragonata ad altre regioni europee, rappresenta il maggiore livello di esclusione delle donne dalle posizioni decisionali in campo politico e invita i governi e i partiti politici ad adottare misure specifiche (campagne, quote, leggi, ecc.) per il raggiungimento di un equilibrio di genere nelle istituzioni democratiche;

10.

osserva con inquietudine che il declino economico della regione ha un impatto negativo maggiore sulle donne che sugli uomini e che la femminilizzazione della povertà è in rapida crescita; sottolinea il fatto che la povertà e la disoccupazione, combinate con una forte tradizione patriarcale, sono le cause profonde degli alti livelli di prostituzione e della tratta delle donne, nonché della violenza contro di esse;

11.

sottolinea che le risorse umane femminili, che sono relativamente numerose grazie alla loro istruzione diffusa, restano per lo più inutilizzate ai fini dello sviluppo economico, sociale e culturale della regione a causa della persistenza di consuetudini e pregiudizi discriminatori;

12.

invita i governi dell'Europa sudorientale, alla luce del crescente integralismo religioso e il ripristino del carattere patriarcale della società, a garantire le libertà fondamentali e il rispetto dei diritti umani, la libertà di pensiero, di coscienza e di culto e ad assicurare che la tradizione non eroda l'autonomia personale e non violi i diritti delle donne e il principio della parità di genere;

13.

chiede ai paesi dell'Europa sudorientale di garantire con tutti i mezzi disponibili che il materiale didattico, i mezzi di informazione e la pubblicità non promuovano un modello di società patriarcale lesivo dei diritti della donna ma che invece contribuiscano a promuovere un'immagine positiva della donna, basata sul rispetto della sua dignità e sul principio dell'uguaglianza tra donne e uomini;

14.

invita i paesi della regione — considerando l'estrema importanza del ruolo svolto dalle donne nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti, nel preservare il rispetto delle differenze, nel costruire la pace e nel sensibilizzare i cittadini al fine di creare un clima di riconciliazione, rispetto delle differenze, coesistenza pacifica dei popoli e una visione comune — a integrare la prospettiva di genere nei negoziati per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, nelle operazioni di mantenimento della pace e negli sforzi di risanamento e di ricostruzione;

15.

invita a sostenere le reti regionali delle donne e la cooperazione con simili reti comunitarie;

16.

osserva con preoccupazione la carenza di dati statistici e di conoscenze empiriche necessarie alla definizione di politiche, al monitoraggio e alla corretta valutazione della situazione delle donne in tutti i paesi interessati; propone di instaurare contatti permanenti mediante le delegazioni della Commissione con le istituzioni locali, nazionali e internazionali responsabili e le ONG che operano nella regione al fine di raccogliere tutti i dati disponibili e utili sulle questioni legate al genere e alla condizione della donna;

17.

riconosce e sostiene il lavoro delle ONG femminili e della Gender Task Force che opera nel quadro dell'accordo di stabilizzazione per l'Europa sudorientale, specialmente nel campo della lotta contro la tratta di esseri umani, e per accrescere la partecipazione delle donne al processo decisionale nei settori economico e politico;

Albania

18.

deplora il fatto che l'Albania sia da tempo riconosciuta come paese d'origine e di transito della tratta di donne e bambini da parte di reti criminali ben organizzate, favorite da un elevato livello di corruzione; invita il governo albanese ad affrontare la questione della corruzione e dello sfruttamento sessuale di donne e bambini in maniera più incisiva;

19.

evidenzia che non esistono dati attendibili sulla questione della violenza domestica e delle molestie sessuali in Albania, il che è legato alla mancanza di consapevolezza del fatto che la violenza contro le donne rappresenta una violazione dei loro diritti; invita il governo albanese a raccogliere e analizzare i dati in maniera esaustiva;

20.

osserva con grande preoccupazione il ritorno a leggi consuetudinarie nell'Albania settentrionale e il conseguente peggioramento delle condizioni di vita delle ragazze e delle giovani;

Bulgaria

21.

accoglie con favore l'istituzione della commissione consultiva sulle pari opportunità tra donne e uomini e della commissione per la prevenzione delle discriminazioni nel quadro della nuova legislazione antidiscriminazione, ma ricorda che la Bulgaria è l'unico paese candidato in cui mancano del tutto meccanismi di attuazione nel campo della parità di genere, il che costituisce una conditio sine qua non per la corretta trasposizione dell'acquis comunitario;

22.

evidenzia che la Bulgaria ha il più basso tasso di occupazione rispetto agli altri paesi candidati e in via di adesione (46,1 % per le donne e 55 % per gli uomini); invita il governo ad elaborare politiche e misure volte all'eliminazione delle differenze salariali tra uomini e donne e all'accrescimento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, nonché al processo decisionale e alla governance;

Bosnia ed Erzegovina

23.

deplora il fatto che la tratta e lo sfruttamento sessuale di donne e bambini sia in aumento, specialmente in seguito all'arrivo nel paese delle forze per il mantenimento della pace; invita il paese a negoziare e a concludere quanto prima accordi con Europol ai fini di una cooperazione pratica ed efficace tra le autorità di polizia;

24.

deplora il crescente grado di tolleranza della violenza nei confronti delle donne, che è imputabile anche al prevalere di tradizioni e consuetudini patriarcali negative; accoglie con favore l'impegno ad approvare una legge che punisca la violenza domestica;

25.

esorta la Commissione a elaborare azioni e progetti specifici volti a combattere i fenomeni della tratta delle donne e della violenza nei loro confronti e di proseguire il tentativo di coinvolgere organizzazioni femminili e iniziative di donne a livello locale;

Croazia

26.

osserva con preoccupazione che i tribunali nazionali sono ancora lenti e inefficaci nel perseguire legalmente qualsiasi forma di violenza contro le donne e invita il governo croato a porre rimedio a questa forma di inefficienza giudiziaria e di perseguire adeguatamente a termini di legge i reati di violenza nei confronti delle donne;

27.

invita la Croazia a sensibilizzare i propri organi preposti all'applicazione della legge all'esistenza di bande criminali che trafficano in stupefacenti e praticano la tratta di esseri umani, visto che tale consapevolezza rimane a livelli molto bassi, nonostante le recenti esperienze dimostrino che la Croazia è un importante paese di transito e di destinazione;

Grecia

28.

rileva con inquietudine che la rappresentanza femminile in seno agli organi elettivi, ai sindacati e ai partiti politici rimane bassa e che questo risultato negativo colloca la Grecia all'ultimo posto tra i 25 paesi dell'Europa allargata; esorta il governo greco, i partiti politici e le rispettive autorità ad impegnarsi maggiormente per garantire un equilibrio di genere nel processo decisionale politico ed economico;

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (ERIM)

29.

osserva la quasi totale assenza di adeguati meccanismi per la piena attuazione delle disposizioni giuridiche in materia di uguaglianza di genere; che, quantunque non sia discriminatoria in sé, la legislazione vigente non affronta comunque il problema della discriminazione in modo tale da garantire una tutela diretta ed efficace delle donne; rileva che ciò è dovuto agli stereotipi di genere profondamente radicati nella tradizionale divisione dei ruoli tra i sessi;

30.

deplora che le violenze sessuali perpetrate nei confronti di ragazze da membri della famiglia non vengano percepite come un problema nell'ERIM, sebbene i centri per i servizi sociali confermino una certa frequenza e diffusione di tale tipo di violenza;

31.

sottolinea che la legislazione dell'ERIM non prevede il reato di tratta delle donne, il che rappresenta un grave ostacolo al momento di perseguire legalmente tale fenomeno; invita il governo ad elaborare una legislazione e norme al riguardo;

Romania

32.

osserva con preoccupazione che in Romania continua ad essere liberamente praticata la tratta di esseri umani, in quanto paese d'origine, di transito e di destinazione, nonostante l'approvazione della legge del 2001 sulla lotta alla tratta; rileva che il sistema giudiziario non dispone di adeguate risorse e invita le autorità a condurre, in collaborazione con la Commissione e con le ONG, un maggior numero di campagne informative incentrate sulla prevenzione e sulle potenziali vittime di tale tratta;

33.

deplora il fatto che in Romania avvengano ancora numerosi reati a sfondo etnico ai danni delle donne Rom; chiede che le autorità rumene adottino tutte le misure necessarie per prevenire tali reati ed esorta la Commissione ad insistere su questo tema nel corso dei negoziati per l'adesione;

34.

deplora che le donne siano ancora sottorappresentate nella vita politica mentre restano fortemente maggioritarie in termini di disoccupazione e povertà, specialmente tra le minoranze etniche, come quella Rom, o tra le persone ultraquarantacinquenni; invita il governo rumeno ad utilizzare al meglio le possibilità finanziarie offerte dall'UE per ridurre il numero delle donne senza lavoro e promuovere l'occupazione femminile;

35.

evidenzia che il governo rumeno deve ancora affrontare diversi problemi specifici, quali la mancanza di informazione o l'indisponibilità di anticoncezionali, l'elevato livello di violenza domestica, la condizione delle donne appartenenti a minoranze etniche e i matrimoni forzati di ragazze troppo giovani; invita il governo rumeno ad adottare le misure necessarie per accelerare il processo di adeguamento all'acquis comunitario;

Serbia e Montenegro

36.

condanna l'interruzione del procedimento penale a carico del sostituto procuratore di Stato del Montenegro e di altri tre uomini accusati di schiavitù sessuale a seguito della decisione dell'ufficio del Procuratore, nonostante la presenza di prove dettagliate schiaccianti e delle testimonianze delle vittime;

37.

chiede che il governo di Serbia e Montenegro rispetti le norme minime per l'eliminazione del commercio sessuale e adotti misure contro la diffusa corruzione;

38.

chiede spiegazioni sull'evidente aumento della tratta di donne successivamente all'arrivo in Kosovo delle truppe della KFOR e sul coinvolgimento della polizia internazionale in tale tratta; chiede che le persone coinvolte vengano debitamente perseguite e condannate;

Turchia

39.

osserva con inquietudine che la violenza domestica e altre forme di violenza contro le donne sono tuttora diffuse; esorta la Turchia a garantire una piena protezione giuridica, assistenza legale e sostegno economico alle vittime, nonché a mettere a disposizione di queste ultime strutture di accoglienza e servizi simili, attualmente quasi inesistenti; invita la Commissione a proseguire un attento monitoraggio degli sviluppi in questo ambito;

40.

invita la Turchia ad inserire la questione della parità di genere nel sesto pacchetto di riforme del codice penale — articolo 51 delle disposizioni generali — relativo ai reati commessi a seguito di un'estrema provocazione, applicabile ai crimini tradizionalmente considerati contro la virtù; chiede l'interruzione della consuetudine di ridurre la pena comminata in caso di «delitto d'onore», sulla base di costumi e tradizioni (articolo 462), ritenendo che tali reati dovrebbero essere considerati omicidi di primo grado, nonché l'eliminazione del termine «verginità» dalle disposizioni del codice penale in materia di stupro;

41.

considera i matrimoni forzati, un'usanza a tutt'oggi corrente in Turchia, una violazione dei diritti fondamentali e una forma di violenza contro le donne; invita la Turchia a fare quanto possibile per mettere fine a tale pratica diffusa;

*

* *

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri interessati, ai paesi candidati e ai paesi del processo di stabilizzazione e di associazione, nonché al coordinatore speciale del Patto di stabilità.


(1)  GU C 16 E del 22.1.2004, pag. 98.

(2)  P5_TA(2003)0523.

P5_TA(2004)0383

Conferenza di revisione del Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo

Risoluzione del Parlamento europeo sulla preparazione della prima Conferenza di revisione del Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 17 dicembre 1992, sui morti e i feriti causati dalle mine (1), del 29 giugno 1995, sulle mine terrestri e le armi laser accecanti (2) e sulle mine antiuomo: un ostacolo micidiale allo sviluppo (3), del 18 dicembre 1997, sulla Convenzione del 1997 sul divieto e la distruzione delle mine antiuomo (4), del 25 ottobre 2000, sulle mine terrestri antiuomo (5), del 6 settembre 2001, sulle azioni a favore dell'adesione di attori non statali alla totale messa al bando delle mine terrestri antiuomo (6), e del 13 febbraio 2003, sugli effetti dannosi degli ordigni inesplosi (mine terrestri e submunizioni di bombe a frammentazione) e delle munizioni all'uranio impoverito (7),

visto il paragrafo 40 della sua risoluzione del 4 dicembre 2003 sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla preparazione del Consiglio europeo di Bruxelles del 12 e 13 dicembre 2003 (8), in cui «chiede al Consiglio di invitare gli Stati membri, attuali e futuri, ad aderire, quanto prima possibile, alla Convenzione sul divieto dell'impiego, del deposito, della fabbricazione e della fornitura di mine antiuomo e sulla loro distruzione, in modo tale da permettere all'Unione europea di svolgere un ruolo pieno ad attivo nel quadro della prima Conferenza di revisione della convenzione, che si terrà nel 2004, a sostegno della sua universalizzazione, consolidamento e attuazione universale»,

viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Rafforzare il contributo dell'Unione europea all'azione contro le mine terrestri antiuomo» e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'azione contro le mine terrestri antiuomo (COM(2000) 111),

vista la Convenzione del 1997 sull'interdizione e la distruzione delle mine antipersona (Convenzione di Ottawa),

vista la strategia d'azione dell'UE contro le mine per il 2002-2004,

visto l'articolo 37, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

ribadendo la propria determinazione di porre fine alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dalle mine antiuomo che uccidono o mutilano centinaia di persone ogni settimana, in gran parte civili innocenti e senza difesa e, in particolare, bambini, ostacolano lo sviluppo economico e la ricostruzione, impediscono il rimpatrio dei rifugiati e degli sfollati interni e hanno altre gravi conseguenze per anni dopo il loro posizionamento,

B.

considerando che a tutt'oggi i paesi che hanno ratificato la Convenzione sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento di mine antipersona e sulla loro distruzione (conosciuta anche come trattato sulla messa al bando delle mine) e che vi hanno aderito sono stati 141, mentre altri 9 paesi l'hanno firmata,

C.

dichiarandosi preoccupato per il fatto che 44 paesi non hanno ancora aderito al trattato (9),

D.

considerando che il livello di adesione dimostrato dagli Stati parte della Convenzione rimane elevato, visto che 68 di essi hanno già distrutto più di 31,5 milioni di mine, mentre altri 13 stanno procedendo in tal senso, che tutti gli Stati parte per i quali sono scaduti i termini per la distruzione dei rispettivi arsenali hanno dichiarato di aver ultimato tale operazione con successo e che il tasso di osservanza degli Stati parte supera il 90% per quanto riguarda il requisito iniziale in materia di informazione e trasparenza,

E.

considerando che, malgrado tali progressi, si calcola che 78 paesi detengano ancora circa 200-215 milioni di mine antipersona, che le mine terrestri fanno ancora tra le 15 000 e le 20 000 vittime l'anno e che tali ordigni sono ancora disseminati nel terreno di 82 paesi del mondo,

F.

riconoscendo pertanto l'importanza della prima Conferenza di revisione degli Stati parte della Convenzione, che si svolgerà a Nairobi (Kenya) dal 29 novembre al 3 dicembre 2004 (Vertice di Nairobi per un mondo senza mine),

G.

considerando che oggi le mine terrestri vengono dispiegate soprattutto nel contesto di conflitti armati o guerre civili e che nel loro uso possono essere coinvolte sia le forze armate governative, sia gruppi armati non governativi,

H.

considerando che la comunità internazionale ha il dovere morale di attivarsi affinché tutte le parti in causa in tali conflitti, che si tratti di Stati o di attori armati non statali, si impegnino a cessare di utilizzare le mine terrestri antipersona, al fine di giungere ad un'interdizione veramente universale di questi ordigni inumani,

I.

riconoscendo gli sforzi compiuti da governi, istituzioni internazionali e organizzazioni non governative per incoraggiare gli attori armati non statali a vietare l'impiego delle mine terrestri antipersona,

J.

considerando che ciò non implica un sostegno ad attori non statali armati, né il riconoscimento della loro legittimità e delle loro azioni,

K.

considerando che gli attori armati non statali dovrebbero mostrare concretamente, in vari modi, di rispettare le norme umanitarie stabilite dalla Convenzione di Ottawa, ad esempio bloccando l'uso, la produzione e il commercio di mine terrestri antipersona, firmando la dichiarazione d'impegno dell'appello di Ginevra, rilasciando dichiarazioni pubbliche e promuovendo lo sminamento, la sensibilizzazione ai rischi legati alle mine, l'assistenza alle vittime e le azioni umanitarie al riguardo nelle zone poste sotto il loro controllo,

1.

invita tutti i paesi che non abbiano ancora firmato la Convenzione sull'interdizione dell'uso, della produzione, della creazione di scorte e del trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione ad aderirvi senza indugio e in ogni caso prima dell'apertura della prima Conferenza di revisione della Convenzione;

2.

esorta tutti gli Stati che hanno firmato ma non ratificato la Convenzione a ratificarla senza indugio;

3.

invita tutti gli Stati che non abbiano ratificato la Convenzione o non vi abbiano aderito a fornire, su base volontaria, informazioni atte a rendere più efficaci gli sforzi globali di lotta contro le mine;

4.

esorta gli Stati Uniti a ritirare l'annuncio che non aderiranno alla Convenzione e a modificare la loro decisione di conservare i loro 8,8 milioni di mine antiuomo dette «intelligenti» (dotate di dispositivi di autodistruzione) nonché di porre fine all'utilizzazione delle mine terrestri antiuomo e antiveicolo «classiche» unicamente dopo il 2010 — quattro anni dopo la data-obiettivo prevista;

5.

invita i quattro Stati membri dell'Unione europea allargata che non hanno ancora ratificato la convenzione del 1997 per la messa al bando delle mine o che non vi hanno ancora aderito a procedere in tal senso senza ulteriori ritardi, e in ogni caso prima dell'apertura della prima Conferenza di revisione della Convenzione;

6.

invita tutti gli Stati parte della Convenzione a partecipare al «più alto livello» al vertice di Nairobi, come richiesto in occasione della quinta riunione degli Stati parte svoltasi in Tailandia, a Bangkok, nel settembre 2003;

7.

invita tutti gli Stati e gli altri attori a rinnovare il loro impegno a favore degli obiettivi umanitari della Convenzione prima del vertice di Nairobi, a garantire che la prima Conferenza di revisione rappresenti una tappa significativa per fare un bilancio dei risultati conseguiti e valutare le sfide ancora sul tappeto, e a proclamare durante il vertice la loro ferma determinazione e il loro impegno a porre fine alle sofferenze causate dalle mine antipersona;

8.

plaude alla dichiarazione rilasciata il 13 febbraio 2004 dalla Presidenza, a nome dell'Unione europea, nella prospettiva del vertice di Nairobi del 2004 su un mondo senza mine, in cui si afferma che la prima conferenza di revisione non dovrebbe solo procedere a un inventario dei risultati raggiunti, ma anche concentrarsi sul futuro, e si osserva altresì che l'Unione europea auspica che la conferenza di Nairobi del 2004 riesca a raggiungere un accordo su un piano d'azione chiaro e realizzabile, contenente le misure concrete necessarie per compiere progressi significativi nel periodo compreso fra il 2004 e il 2009;

9.

ritiene che la prima Conferenza di revisione di Nairobi dovrebbe essere strutturata in modo tale da evidenziare i progressi finora conseguiti nel perseguimento dei quattro obiettivi principali della Convenzione di Ottawa, ossia lo sminamento delle zone minate, l'assistenza alle vittime, la distruzione degli stock di mine antiuomo e l'applicazione universale della Convenzione;

10.

invita la Conferenza di revisione di Nairobi della Convenzione di Ottawa ad assumere un forte impegno invitando tutti gli attori non statali a firmare l'atto di impegno per l'adesione a un bando totale delle mine terrestri antiuomo e per la cooperazione nell'azione in materia ai sensi dell'appello di Ginevra; chiede maggiori risorse per lo sminamento umanitario, la sensibilizzazione sui rischi connessi alle mine e la cura, la riabilitazione e la reintegrazione sociale ed economica delle vittime delle mine nelle zone poste sotto il controllo statale e sotto il controllo di fatto di attori armati non statali;

11.

insiste sul fatto che la revisione dovrebbe altresì valutare i progressi registrati e le sfide relative alle questioni chiave essenziali per il raggiungimento di tali obiettivi, in particolare la mobilitazione delle risorse, lo scambio di informazioni, le misure adottate per prevenire e sopprimere le attività proibite e quelle volte a permetterne l'osservanza; sollecita gli Stati parti della Convenzione a emanare, prima della Conferenza di revisione, la legislazione nazionale d'attuazione (come disposto dall'articolo 9), incluse sanzioni penali per vietare o sopprimere qualsiasi attività, proibita ai sensi della Convenzione, intrapresa da persone o su territori sotto la loro giurisdizione o controllo;

12.

ricorda che l'Unione europea si è impegnata a stanziare 240 milioni di euro per il periodo dal 2002 al 2009 e che la sua strategia d'azione contro le mine si basa su cinque elementi in sinergia tra loro (azioni intese a stigmatizzare l'uso delle mine antipersona e sostegno della loro interdizione totale, educazione ai rischi legati alle mine, operazioni di bonifica, assistenza alle vittime, distruzione degli arsenali) e destina in via prioritaria l'assistenza finanziaria a quei paesi che aderiscono ai principi e agli obblighi della Convenzione sulla messa al bando delle mine;

13.

ricorda tuttavia che l'Unione europea può prendere in considerazione la possibilità di concedere assistenza finanziaria anche ai paesi che non aderiscono alla Convenzione, qualora dovesse verificarsi un'emergenza umanitaria; osserva altresì che, come in passato, tale sostegno deve essere subordinato alla provata volontà politica del paese beneficiario di aderire in futuro alla Convenzione;

14.

invita il Consiglio e gli Stati membri dell'UE a parlare ad una sola voce nel corso della Conferenza di revisione;

15.

esorta il Consiglio e la Commissione a continuare a sostenere gli sforzi volti a impegnare gli attori non statali in un bando delle mine, premesso che ciò non implica il sostegno o il riconoscimento della legittimità degli attori non statali o delle loro attività;

16.

ricorda che uno degli aspetti ambiziosi del trattato sulla messa al bando delle mine riguardava la fissazione di obiettivi di sminamento a livello mondiale e che le prime scadenze per le operazioni di bonifica saranno nel 2009; osserva con rammarico che la lentezza delle operazioni di sminamento e l'impiego di ulteriori mine terrestri durante i conflitti significano che tali obiettivi non saranno raggiunti se non vi sarà una chiara dimostrazione di volontà politica e se non verranno impegnate risorse da tutti gli Stati parti della Convenzione; invita tutti gli Stati parti della Convenzione interessati dal problema delle mine a fissare ed eseguire piani nazionali strategici attuabili d'azione contro le mine, coerenti con il calendario previsto nella Convenzione;

17.

chiede che della delegazione dell'Unione europea al vertice di Nairobi per un mondo senza mine faccia parte anche una delegazione del Parlamento europeo, per seguire costantemente l'azione dell'Unione e garantire che essa svolga un ruolo preminente in questo contesto;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale dell'OSCE, al Comitato internazionale della Croce Rossa, alla Campagna internazionale per la messa al bando delle mine antipersona, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, ai governi degli Stati Uniti d'America, della Federazione russa e della Repubblica popolare cinese, nonché al Presidente designato della prima Conferenza di revisione degli Stati parte della Convenzione.


(1)  GU C 21 del 25.1.1993, pag. 161.

(2)  GU C 183 del 17.7.1995, pag. 44.

(3)  GU C 183 del 17.7.1995, pag. 47.

(4)  GU C 14 del 19.1.1998, pag. 201.

(5)  GU C 197 del 12.7.2001, pag. 193.

(6)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 352.

(7)  GU C 43 E del 19.2.2004, pag. 361.

(8)  P5_TA(2003)0548.

(9)  Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bhutan, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Cuba, Egitto, Emirati arabi uniti, Estonia, Finlandia, Georgia, India, Iran, Iraq, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Libia, Lituania, Marocco, Micronesia, Mongolia, Myanmar (Birmania), Nepal, Oman, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Russia, Singapore, Siria, Somalia, Sri Lanka, Tonga, Tuvalu, USA, Uzbekistan, Vietnam.