|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2026/90580 |
13.7.2026 |
Rettifica del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191 del 28 luglio 2023 )
|
1. |
Pagina 126, considerando 50, seconda frase: |
|
anziché: |
«In via eccezionale, nei casi di emergenza di cui al presente regolamento, qualora lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non reagisca a un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o a un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) entro i tempi previsti o non sia stato designato o nominato entro i termini stabiliti dalla direttiva (UE) 2023/1544, tale EPOC o EPOC-PR può essere rivolto …» |
|
leggasi: |
«In via eccezionale, nei casi di emergenza di cui al presente regolamento, qualora lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non reagisca a un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o a un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) entro i termini, tale EPOC o EPOC-PR può essere rivolto …». |
|
2. |
Pagina 138, articolo 5, paragrafo 2: |
|
anziché: |
«2. L’ordine europeo di produzione è necessario e proporzionato ai fini del procedimento di cui all’articolo 2, paragrafo 3, tenuto conto …» |
|
leggasi: |
«2. L’ordine europeo di produzione è necessario e proporzionato ai fini del procedimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, tenuto conto …». |
|
3. |
Pagina 154, allegato I, Sezione B («Destinatario»), terza casella di spunta: |
|
anziché: |
«Il presente ordine è emesso in caso di emergenza nei confronti del destinatario specificato in quanto lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non ha reagito all’EPOC entro i termini stabiliti all’articolo 10 del regolamento (UE) 2023/1543 o non è stato designato o nominato entro i termini stabiliti dalla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) |
|
leggasi: |
«Il presente ordine è emesso in caso di emergenza nei confronti del destinatario specificato in quanto lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non ha reagito all’EPOC entro i termini stabiliti all’articolo 10 del regolamento (UE) 2023/1543». |
|
4. |
Pagina 162, allegato I, sezione K (Notifica e dati dell’autorità di esecuzione notificata (se del caso), prima casella di spunta: |
|
anziché: |
«This EPOC is notified to the following enforcing authority:» |
|
leggasi: |
«Il presente EPOC è notificato all’autorità di esecuzione seguente:». |
|
5. |
Pagina 162, allegato I, sezione L (Trasferimento di dati), lettera a): |
|
anziché: |
«Authority to whom the data have to be transferred» |
|
leggasi: |
«Autorità a cui devono essere trasferiti i dati». |
|
6. |
Pagina 165, allegato II, Sezione B («Destinatario»), terza casella di spunta: |
|
anziché: |
«Il presente ordine è emesso in caso di emergenza nei confronti del destinatario specificato in quanto lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non ha reagito all’EPOC-PR entro i termini o non è stato designato o nominato entro i termini stabiliti dalla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) |
|
leggasi: |
«Il presente ordine è emesso in caso di emergenza nei confronti del destinatario specificato in quanto lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non ha reagito all’EPOC-PR entro i termini». |
|
7. |
Pagina 169, allegato II, sezione F (Estremi dell’autorità di emissione), quarta casella di spunta, prima frase: |
|
anziché: |
«Il presente EPOC-PR è stato emesso in relazione a dati relativi agli abbonati o ai dati richiesti al solo scopo di identificare l’utente in un caso di urgenza debitamente giustificato senza previa convalida, poiché quest’ultima non avrebbe potuto essere ottenuta in tempo utile o per entrambi.» |
|
leggasi: |
«Il presente EPOC-PR è stato emesso in un caso di urgenza debitamente giustificato senza previa convalida, poiché quest’ultima non avrebbe potuto essere ottenuta in tempo utile.». |
(2) Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e la nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 181).»
(2) Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e la nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 181).»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1543/corrigendum/2026-07-13/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)