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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/2031

14.9.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2031 DELLA COMMISSIONE

dell’11 settembre 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per le attività appaltate dai fornitori di servizi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e b ter), e l’articolo 62, paragrafo 14, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (2) stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea («ATM/ANS») e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza.

(2)

Il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto nuove condizioni per la fornitura di servizi da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea.

(3)

Al fine di fornire servizi a un altro fornitore di servizi di navigazione aerea, un fornitore di servizi deve essere certificato o aver dichiarato di possedere la capacità a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2018/1139, come previsto all’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/2803.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 stabilisce i requisiti comuni affinché sia rilasciato un certificato ai fornitori di servizi ATM/ANS e affinché essi abbiano il diritto di esercitare le attribuzioni concesse nell’ambito di tale certificato. È necessario specificare in che modo tali requisiti interagiscono con le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 relative alle attività appaltate da organizzazioni non certificate monitorate dal fornitore di servizi certificato, per fare in modo che siano in linea con i requisiti per la fornitura di servizi di cui al regolamento (UE) 2024/2803.

(5)

Nello specifico, tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero essere tenuti a possedere un certificato o una dichiarazione valida a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2018/1139, fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2803. La possibilità di appaltare attività a organizzazioni non certificate dovrebbe pertanto essere limitata alle attività ausiliarie, altre dai servizi di navigazione aerea, e non dovrebbe determinare situazioni in cui attività essenziali che rientrano nella definizione del servizio fornito dal fornitore di servizi di navigazione aerea certificato sono svolte da un’organizzazione non certificata.

(6)

I requisiti per le attività appaltate dovrebbero essere integrati da requisiti applicabili ai fornitori di servizi che utilizzano personale o attrezzature forniti da un’organizzazione esterna. Detti requisiti dovrebbero garantire che tali risorse siano efficacemente integrate nei sistemi funzionali e gestionali del fornitore di servizi e che il fornitore di servizi mantenga il controllo operativo e rimanga responsabile delle attività correlate. Dovrebbe inoltre essere concluso un contratto formale tra il fornitore di servizi e l’organizzazione che fornisce tali risorse.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 03/2025 dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

(*1)  Regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo (GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj)."

(*2)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»;"

()  Regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo (GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj).

()  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»;

2)

gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/373/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo (GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj).


ALLEGATO

Gli allegati I e III del regolamento di esecuzione (EU) 2017/373 sono così modificati:

1)

nell’allegato I è inserita la definizione seguente:

«24 bis.

“attività ausiliarie”: ai fini dell’allegato III, punto ATM/ANS.OR.B.015, le attività che supportano o consentono la fornitura di ATM/ANS e:

a)

non rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139; o

b)

per le quali non sono applicabili i requisiti specifici di cui agli allegati da III a XIII a norma del presente regolamento.»;

2)

l’allegato III è così modificato:

a)

il punto ATM/ANS.OR.B.015 è sostituito dal seguente:

«ATM/ANS.OR.B.015 Attività appaltate

a)

I fornitori di servizi possono appaltare attività a organizzazioni esterne, se necessario, a supporto delle proprie operazioni.

b)

Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2803, il fornitore di servizi garantisce che le attività comprese negli ATM/ANS che rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139, per le quali sono applicabili i requisiti specifici di cui agli allegati da III a XIII a norma del presente regolamento, siano appaltate esclusivamente a organizzazioni titolari di un certificato contenente i pertinenti termini di approvazione o che abbiano presentato una dichiarazione, a seconda dei casi.

c)

Le attività ausiliarie possono essere appaltate a organizzazioni che non sono in possesso di un certificato né hanno presentato una dichiarazione.

d)

Le attività ausiliarie sono appaltate soltanto se è accertato che gli eventuali effetti sulla fornitura dei servizi possono essere gestiti in modo efficace.

e)

Il fornitore di servizi monitora periodicamente l’esecuzione delle attività appaltate.»;

b)

è inserito il punto ATM/ANS.OR.B.016 seguente:

«ATM/ANS.OR.B.016 Uso di risorse provenienti da organizzazioni non certificate

Qualora si avvalga di personale o attrezzature forniti da un’organizzazione esterna, il fornitore di servizi provvede affinché:

a)

tale personale e tali attrezzature siano pienamente integrati nel suo sistema funzionale e gestionale e sia mantenuto il controllo operativo;

b)

la responsabilità dell’attività rimanga interamente a carico del fornitore di servizi;

c)

sia concluso un contratto formale a tal fine.»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2031/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)