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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/2031 |
14.9.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2031 DELLA COMMISSIONE
dell’11 settembre 2026
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per le attività appaltate dai fornitori di servizi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e b ter), e l’articolo 62, paragrafo 14, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (2) stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea («ATM/ANS») e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto nuove condizioni per la fornitura di servizi da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea. |
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(3) |
Al fine di fornire servizi a un altro fornitore di servizi di navigazione aerea, un fornitore di servizi deve essere certificato o aver dichiarato di possedere la capacità a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2018/1139, come previsto all’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/2803. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 stabilisce i requisiti comuni affinché sia rilasciato un certificato ai fornitori di servizi ATM/ANS e affinché essi abbiano il diritto di esercitare le attribuzioni concesse nell’ambito di tale certificato. È necessario specificare in che modo tali requisiti interagiscono con le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 relative alle attività appaltate da organizzazioni non certificate monitorate dal fornitore di servizi certificato, per fare in modo che siano in linea con i requisiti per la fornitura di servizi di cui al regolamento (UE) 2024/2803. |
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(5) |
Nello specifico, tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero essere tenuti a possedere un certificato o una dichiarazione valida a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2018/1139, fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2803. La possibilità di appaltare attività a organizzazioni non certificate dovrebbe pertanto essere limitata alle attività ausiliarie, altre dai servizi di navigazione aerea, e non dovrebbe determinare situazioni in cui attività essenziali che rientrano nella definizione del servizio fornito dal fornitore di servizi di navigazione aerea certificato sono svolte da un’organizzazione non certificata. |
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(6) |
I requisiti per le attività appaltate dovrebbero essere integrati da requisiti applicabili ai fornitori di servizi che utilizzano personale o attrezzature forniti da un’organizzazione esterna. Detti requisiti dovrebbero garantire che tali risorse siano efficacemente integrate nei sistemi funzionali e gestionali del fornitore di servizi e che il fornitore di servizi mantenga il controllo operativo e rimanga responsabile delle attività correlate. Dovrebbe inoltre essere concluso un contratto formale tra il fornitore di servizi e l’organizzazione che fornisce tali risorse. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 03/2025 dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:
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1) |
all’articolo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:
(*1) Regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo (GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj)." (*2) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»;" () Regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo (GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj). () Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»; |
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2) |
gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/373/oj).
(3) Regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo (GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj).
ALLEGATO
Gli allegati I e III del regolamento di esecuzione (EU) 2017/373 sono così modificati:
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1) |
nell’allegato I è inserita la definizione seguente:
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2) |
l’allegato III è così modificato:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2031/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)