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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1978 |
9.9.2026 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1978 DELLA COMMISSIONE
dell’8 settembre 2026
che costituisce il consorzio per un’infrastruttura digitale europea per il settore agroalimentare (EDIC per il settore agroalimentare)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione (UE) 2022/2481 conferisce alla Commissione il potere di costituire consorzi per un’infrastruttura digitale europea («EDIC»). |
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(2) |
Il 13 febbraio 2026 l’Austria, la Croazia, la Finlandia, la Francia, l’Italia, i Paesi Bassi, la Romania, la Slovenia e la regione delle Fiandre hanno presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481, una domanda di costituzione del consorzio per un’infrastruttura digitale europea per il settore agroalimentare (EDIC per il settore agroalimentare), mentre la Polonia ha aderito alla domanda l’8 giugno. La Germania, l’Irlanda, la Lettonia e la Spagna hanno aderito alla domanda in qualità di osservatori. |
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(3) |
Quale Stato membro ospitante, la Francia ha presentato una dichiarazione in conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE) 2022/2481, in cui ha riconosciuto l’EDIC per il settore agroalimentare quale organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) e quale organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (3). |
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(4) |
La Commissione ha valutato la domanda a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della decisione (UE) 2022/2481. Essa ha concluso che la domanda contiene tutti gli elementi richiesti a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481. Tenendo conto degli obiettivi generali del programma strategico per il decennio digitale, in particolare del contributo dell’EDIC proposto allo sviluppo di un ecosistema globale e sostenibile di infrastrutture digitali interoperabili, e delle considerazioni pratiche relative all’attuazione del progetto multinazionale, in particolare per quanto riguarda la capacità tecnica, finanziaria e amministrativa dell’EDIC proposto, la Commissione ha concluso che l’EDIC soddisfa tutti i requisiti specifici di cui agli articoli da 13 a 21 della decisione (UE) 2022/2481. |
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(5) |
Conformemente al suo statuto, la missione dell’EDIC per il settore agroalimentare è rafforzare l’ecosistema digitale del settore agroalimentare europeo attraverso lo sviluppo e l’attuazione di azioni di diffusione interoperabili e basate sui casi d’uso a livello dell’UE, sfruttando l’integrazione digitale per far progredire il settore agricolo e alimentare europeo. |
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(6) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dalla presente decisione, vale a dire l’avvio delle attività dell’EDIC per il settore agroalimentare, data l’urgenza di garantire la corretta attuazione delle azioni proposte, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il decennio digitale istituito dall’articolo 23, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Costituzione dell’EDIC per il settore agroalimentare
1. È costituito il consorzio per un’infrastruttura digitale europea per il settore agroalimentare (EDIC per il settore agroalimentare).
2. L’EDIC per il settore agroalimentare è dotato di personalità giuridica e dispone, in ciascuno degli Stati membri, della massima capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di tale Stato membro. In particolare, può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e proprietà intellettuali, stipulare contratti e stare in giudizio.
3. Gli elementi essenziali dello statuto dell’EDIC per il settore agroalimentare, concordato tra i suoi membri, sono stabiliti nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj.
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
(3) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).
ALLEGATO
ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DELL’EDIC PER IL SETTORE AGROALIMENTARE
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1) |
Elementi essenziali corrispondenti all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE) 2022/2481: Articolo 2 Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro 1. La denominazione dell’EDIC di cui al paragrafo 1 è «EDIC per il settore agroalimentare», di seguito «EDIC per il settore agroalimentare». 2. La sede legale dell’EDIC per il settore agroalimentare è a Parigi, Francia. |
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2) |
Elementi essenziali corrispondenti all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE) 2022/2481: Articolo 28 Durata L’EDIC per il settore agroalimentare è costituito per un periodo di tempo indeterminato. Articolo 29 Scioglimento 1. Lo scioglimento dell’EDIC per il settore agroalimentare è deciso dall’assemblea dei membri in conformità dell’articolo 10. 2. L’eventuale decisione di scioglimento è notificata dall’EDIC per il settore agroalimentare alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla sua adozione. 3. Gli attivi rimanenti dopo l’estinzione dei debiti dell’EDIC per il settore agroalimentare sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all’importo cumulato dei rispettivi contributi annuali all’EDIC per il settore agroalimentare specificati all’articolo 9 o trasferiti a un’altra entità giuridica, se quest’ultima prosegue le attività dell’EDIC. 4. L’EDIC per il settore agroalimentare ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento. 5. L’EDIC per il settore agroalimentare cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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3) |
Elementi essenziali corrispondenti all’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), della decisione (UE) 2022/2481: Articolo 21 Responsabilità e assicurazioni 1. L’EDIC per il settore agroalimentare è responsabile dei propri debiti. 2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’EDIC è limitata ai rispettivi contributi all’EDIC, specificati nell’allegato III. 3. L’Unione non è responsabile dei debiti dell’EDIC. 4. L’EDIC per il settore agroalimentare sottoscrive assicurazioni adeguate a copertura dei rischi inerenti alle sue attività. |
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4) |
Elementi essenziali corrispondenti all’articolo 17, paragrafo 1, lettera i), della decisione (UE) 2022/2481: Articolo 20 Esenzioni da imposte e accise 1. Le esenzioni dall’IVA basate sull’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e sull’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati dall’EDIC per il settore agroalimentare e dai membri dell’EDIC per il settore agroalimentare destinati all’uso ufficiale ed esclusivo da parte dell’EDIC per il settore agroalimentare, purché tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche dell’EDIC per il settore agroalimentare in linea con le attività che svolge. 2. Le esenzioni dall’IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l’importo di 300 EUR. 3. Le esenzioni dalle accise basate sull’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati dall’EDIC per il settore agroalimentare e destinati all’uso ufficiale ed esclusivo da parte dell’EDIC per il settore agroalimentare, purché tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche dell’EDIC per il settore agroalimentare in linea con le attività che svolge e il loro valore superi l’importo di 300 EUR. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1978/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)