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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/1973

2.9.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1973 DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2026

relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia

[notificata con il numero C(2026) 6204]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolai di peste suina africana in suini selvatici, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e in altri stabilimenti di suini detenuti.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono in particolare l'adozione di determinate misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera b), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici, l'istituzione di una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. L'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede altresì che, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne da malattia, tale area sia inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, del medesimo regolamento di esecuzione come zona infetta, e che la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona infetta elencata nell'allegato II, parte A, di tale regolamento di esecuzione.

(4)

Oltre a ciò, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, gli Stati membri interessati devono applicare le misure speciali di controllo delle malattie stabilite in tale regolamento di esecuzione applicabili alle zone soggette a restrizioni II nelle aree elencate come zone infette nell'allegato II, parte A, di detto regolamento di esecuzione, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687. L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dispone inoltre che gli Stati membri vietino i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi dalla zona infetta dello Stato membro interessato elencata nell'allegato II, parte A.

(5)

Infine l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede che l'autorità competente dello Stato membro interessato possa decidere che il divieto di cui all'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione non si applichi ai movimenti di partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta elencata nell'allegato II, parte A, del medesimo regolamento di esecuzione che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(6)

L'Italia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito alla conferma, in data 27 agosto 2026, di un focolaio della malattia in suini selvatici nel comune di Riano, nella regione Lazio, in un'area precedentemente indenne da tale malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 l'autorità competente di tale Stato membro ha di conseguenza istituito una zona infetta nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.

(7)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Italia sia definita a livello dell'Unione, in collaborazione con detto Stato membro.

(8)

Inoltre, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che le aree dell'Italia interessate dal recente focolaio di peste suina africana in suini selvatici siano inserite nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zona infetta, tale area dell'Italia dovrebbe essere elencata nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere sottoposta alle misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle zone soggette a restrizioni II previste dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per le aree elencate come zone infette nell'allegato II, parte A, di detto regolamento di esecuzione.

(9)

A causa della natura grave e persistente della nuova situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e tenuto conto dell'accresciuto rischio immediato di un'ulteriore diffusione della malattia, le misure di controllo delle malattie, come le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero applicarsi anche ai movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalle aree elencate nell'allegato della presente decisione verso altri Stati membri e paesi terzi, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(10)

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di emergenza per il controllo delle malattie di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.

(11)

Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona infetta in Italia sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione, che sia fissata la durata della definizione di tale zona e che siano stabilite misure di emergenza provvisorie per il controllo delle malattie.

(12)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia istituisce una zona infetta in relazione alla peste suina africana conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tale zona comprende almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione ed è mantenuta per il periodo di tempo stabilito nell'allegato.

Articolo 2

Nelle aree elencate come zona infetta nell'allegato della presente decisione, l'Italia applica fino ai termini specificati nell'allegato:

a)

le misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle zone soggette a restrizioni II di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594;

b)

le misure di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione, e

c)

le misure di controllo delle malattie di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2026.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2026

Per la Commissione

Olivér VÁRHELYI

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj).


ALLEGATO

Aree istituite come zona infetta in Italia di cui all'articolo 1

Termine ultimo di applicazione

L'area della Città metropolitana di Roma Capitale, limitata:

a sud, dal Grande Raccordo Anulare (A90);

a ovest, dalla strada regionale SR 2 bis Via Cassia Veientana e dalla strada statale SS 2 Via Cassia;

a est, da via Nomentana (SP 22a), via Sandro Pertini (SP 25b), via Castelchiodato (SP 25a) e autostrada A1/E45 Autostrada del Sole;

a nord, dal confine tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la provincia di Viterbo, nel tratto che va dalla strada statale SS 2 Via Cassia a ovest fino all'autostrada A1/E45 Autostrada del Sole a est.

30.11.2026


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1973/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)