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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1873 |
29.7.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1873 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2026
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026
Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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1) |
2) |
3) |
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Articolo destinato a essere usato con sistemi di infusione composto da:
I tre tubi sono connessi fra loro mediante il connettore a Y. Il tubo singolo che forma la parte inferiore della Y è munito di un connettore Luer Lock con un attacco girevole e un cappuccio protettivo, mentre i due tubi che costituiscono la parte superiore della Y sono muniti ciascuno di un morsetto a scivolamento e di un connettore Luer Lock, con valvola di non ritorno integrata. Il prodotto ha una lunghezza approssimativa totale di 15 cm. I connettori Luer Lock sono utilizzati per collegare l’articolo ad altri tubi e/o dispositivi (ad esempio siringhe) in modo da evitare la fuoriuscita di liquidi. L’articolo è progettato per un utilizzo unico nelle strutture di assistenza sanitaria, nell’assistenza a domicilio, nelle cure ambulatoriali e nei trasporti medicalizzati (per esempio ambulanze) con sistemi di infusione per la somministrazione di liquidi. A tal fine il tubo collegato alla parte inferiore della Y è connesso per mezzo di un connettore Luer Lock sul lato paziente del sistema di infusione. Poiché vi sono due tubi, ciascuno con un connettore Luer Lock sulla parte superiore della Y (flusso in entrata), è possibile somministrare contemporaneamente diverse dosi di infusione quando si usa il prodotto, senza toccare né cambiare la parte lato paziente del sistema di infusione. La valvola di non ritorno costituisce una barriera fisica (sistema chiuso) che previene la contaminazione microbica. Il flusso in entrata attraverso i tubi può essere regolato mediante i morsetti a scivolamento connessi ai tubi sulla parte superiore della Y. L’articolo è presentato in un imballaggio individuale sterile. (Cfr. immagine) (*1) |
3917 33 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 8 del capitolo 39 e dal testo dei codici NC 3917 e 3917 33 00. Nonostante il fatto che l’articolo sia presentato in imballaggi sterili e sia destinato a essere usato in sistemi di infusione, sulla base delle sue caratteristiche oggettive non può essere identificato come usato unicamente o principalmente con tali sistemi. Di conseguenza è esclusa la classificazione nella voce 9018 come strumento ed apparecchio per la medicina ai sensi della nota 2 del capitolo 90. Il prodotto è un articolo composito costituito da diversi componenti, segnatamente a) tubi di plastica interconnessi abbinati a connettori di plastica, b) morsetti e c) valvole. L’articolo presenta caratteristiche più che accessorie per le valvole (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 8481 - NESA, settimo paragrafo). I tubi di plastica interconnessi con i connettori svolgono il ruolo essenziale relativo all’utilizzo dell’articolo, ossia la somministrazione di liquidi. Si tratta pertanto del componente che conferisce il carattere essenziale all’insieme, che è quindi classificato in funzione di esso. La classificazione nella voce 8481 come valvola o apparecchio simile è pertanto esclusa. Poiché sono muniti di connettori di plastica, i tubi di plastica devono essere considerati tubi di plastica con accessori. Considerate le sue caratteristiche oggettive e le sue proprietà, i tubi di plastica interconnessi con connettori rispondono a quanto prescritto dalla voce 3917 e soddisfano le prescrizioni di cui alla nota 8 del capitolo 39 (cfr. altresì NESA, note generali del capitolo 39 e della voce 3917). Essi devono essere pertanto classificati nel codice NC 3917 33 00 come altri tubi, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori. |
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(*1) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo. |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1873/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)