|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2026/1859 |
30.7.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1859 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2026
relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di taurina come additivo per mangimi destinati a Canidae, Felidae, Mustelidae, pesci pinnati carnivori e altre specie acquatiche carnivore e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/722
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione. |
|
(2) |
La taurina è stata autorizzata per 10 anni come additivo per mangimi destinati a Canidae, Felidae, Mustelidae e pesci carnivori dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/722 della Commissione (2). |
|
(3) |
In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di taurina come additivo per mangimi destinati a Canidae, Felidae, Mustelidae e pesci carnivori, nonché di autorizzazione di un nuovo uso destinato alle specie avicole e suine, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il richiedente ha successivamente ritirato la domanda per le specie avicole e suine. |
|
(4) |
Nel parere del 24 giugno 2025 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che, alle condizioni attualmente autorizzate, il preparato di taurina continua a essere sicuro per Canidae, Felidae, Mustelidae e pesci carnivori, per i consumatori e per l’ambiente. L’autorità ha indicato che la taurina è sicura per i gatti a livelli compresi tra lo 0,05 % e lo 0,25 % nel mangime completo, con un margine di sicurezza tra 4 e 20. Sulla base della serie limitata di dati disponibili nella letteratura sui pesci pinnati carnivori, i livelli compresi tra il 2,0 % e il 2,5 % sono stati considerati sicuri. Per le altre specie, l’Autorità ha concluso che sono tollerati livelli fino allo 0,2 % di taurina nel mangime completo, ma che non è stato possibile fornire un margine di sicurezza. L’Autorità ha inoltre concluso che la taurina è un irritante per la pelle e per gli occhi e un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Qualsiasi esposizione alla sostanza è considerata rischiosa. L’Autorità ha indicato che la domanda di rinnovo dell’autorizzazione non comprende una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell’autorizzazione originale che inciderebbe sull’efficacia dell’additivo. Essa ha pertanto concluso che nel contesto del rinnovo dell’autorizzazione non è necessario valutare l’efficacia dell’additivo. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. |
|
(5) |
Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi della taurina come additivo per mangimi. In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), non è pertanto richiesta la relazione di valutazione del laboratorio di riferimento. |
|
(6) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di taurina soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo. Dato che non è stato possibile fornire un margine di sicurezza per Canidae, Mustelidae, pesci pinnati carnivori e altre specie acquatiche carnivore, ad eccezione dei mammiferi, la Commissione ritiene che sia necessario fissare un tenore massimo per tali specie. Data l’impossibilità di effettuare un controllo efficace per garantire il rispetto del tenore massimo in caso di uso simultaneo dell’additivo nell’acqua e nei mangimi, l’uso nell’acqua dovrebbe essere consentito solo per i Felidae. Per quanto riguarda le specie e le categorie di animali, la Commissione ritiene che la precedente autorizzazione includesse, sotto il termine generico «pesci», tutte le specie acquatiche, ad eccezione dei mammiferi. Vi sono studi su diverse specie di crostacei e molluschi per le quali la taurina è necessaria e l’autorizzazione di tale sostanza non comporta alcun rischio (5). La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo. Tali misure di protezione dovrebbero lasciare impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori a norma del diritto dell’Unione. |
|
(7) |
A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del preparato di taurina come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/722. |
|
(8) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/722 stabilisce che la taurina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato, ma per errore la composizione di tale preparato non è stata specificata nei termini dell’autorizzazione. È opportuno fornire una descrizione più precisa della taurina autorizzata come preparato a concentrazioni del 97 %, specificando la composizione dell’additivo autorizzato come preparato. Dato che sono stabiliti tenori massimi dell’additivo per Canidae, Mustelidae, pesci pinnati carnivori e altre specie acquatiche carnivore, ad eccezione dei mammiferi, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione. |
|
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione del preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/722 è abrogato.
Articolo 3
Misure transitorie
1. L’additivo per mangimi taurina, quale autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/722, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a Canidae, Felidae, Mustelidae e pesci carnivori, prodotti ed etichettati prima del 19 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 19 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 19 agosto 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 19 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 19 agosto 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 19 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/722 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all’autorizzazione della taurina come additivo per mangimi per Canidae, Felidae, Mustelidae e pesci carnivori (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/722/oj).
(3) EFSA Journal, 2025;23:e9540, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9540.
(4) Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).
(5) «Effects of dietary taurine on growth, non-specific immunity, anti-oxidative properties and gut immunity in the Chinese mitten crab Eriocheir sinensis». Fish Shellfish Immunol. 2018 Nov:82:212-219, doi: 10.1016/j.fsi.2018.08.029. Epub 18 agosto 2018;
«Effect of taurine on growth and immune response of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) cultured at different temperatures». Aquaculture, volume 594, 15 gennaio 2025, 741393, https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2024.741393;
«Taurine promotes the rapid recovery of clams (Ruditapes philippinarum) after aerial exposure through the glutathione pathway and by inhibiting apoptosis». Aquaculture Reports, volume 42, 15 luglio 2025, 102845, https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2025.102845.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome dell’additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||
|
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite |
||||||||||||||||||
|
3a370 |
Taurina |
Composizione dell’additivo Preparato di taurina contenente almeno il 97 % di taurina Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Taurina C2H7NO3S Numero CAS: 107-35-7 Purezza: minimo 98 % Taurina, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica Metodo di analisi (1) Per la determinazione della taurina nell’additivo per mangimi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina (Ph. Eur. 2.2.56 metodo 1). Per la determinazione della taurina nelle premiscele e nei mangimi composti: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS) o cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con derivatizzazione post-colonna e rivelatore a fluorescenza (HPLC-FLD) (AOAC 999.12). Per la determinazione della taurina nell’acqua di abbeveraggio: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore UV o a fluorescenza (HPLC-UV/FLD). |
Felidae |
— |
— |
- |
|
19 agosto 2036 |
||||||||||
|
Canidae |
— |
— |
2 000 |
|||||||||||||||
|
Mustelidae |
— |
— |
2 000 |
|||||||||||||||
|
Pesci pinnati carnivori Altre specie acquatiche carnivore, ad eccezione dei mammiferi |
— |
— |
25 000 |
|||||||||||||||
|
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it. |
||||||||||||||||||
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1859/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)