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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/1846

23.7.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/1846 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2026

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2026/1847 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC del Consiglio (3).

(3)

Il 23 luglio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/1847 che modifica la decisione 2012/642/PESC.

(4)

La decisione di esecuzione (PESC) 2026/1816 del Consiglio (4) aggiunge quattro nuove entità all'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato II della decisione 2012/642/PESC, che costituisce l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni per quanto riguarda le autorizzazioni relative alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo dei settori della difesa e della sicurezza della Bielorussia o della Russia.

(5)

La decisione (PESC) 2026/1847 considera opportuno ampliare l'elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei sistemi militari della Bielorussia, in particolare polvere di nichel, nichel metallo e leghe di nichel utilizzati nel rivestimento anticorrosione di motori a reazione; polveri di berillio utilizzate nei propellenti e nelle leghe ad alte prestazioni; pellicole, nastri e strisce autoadesivi utilizzati nei settori aerospaziale e della difesa; prodotti dell'aviazione specifici per gli aeromobili senza equipaggio (unmanned aerial vehicles – UAV), quali apparecchiature di supporto a terra, sistemi di disturbo/intercettazione, sistemi di lancio e servomotori; e sistemi di terminazione del volo per UAV o missili.

(6)

La decisione (PESC) 2026/1847 modifica le deroghe al fine di garantire la continuità della fornitura dei beni e dei servizi necessari per sostenere l'infrastruttura internet per il pubblico in Bielorussia.

(7)

Inoltre la decisione (PESC) 2026/1847 considera opportuno introdurre ulteriori divieti di importazione di merci che consentono alla Bielorussia di diversificare le sue fonti di entrate, permettendo in tal modo il suo coinvolgimento nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, comprese le restrizioni riguardanti i minerali di rame, i minerali di nichel, i minerali di piombo, i minerali di metalli preziosi, lo zinco greggio, i metalli alcalino-terrosi, alcuni prodotti chimici inorganici (ossidi di zinco e ossidi di cromo), il tallolio, la vetreria e le parti di automobili.

(8)

La decisione (PESC) 2026/1847 amplia il divieto per i cittadini bielorussi o le persone fisiche residenti in Bielorussia di detenere la proprietà o il controllo di determinate persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, in modo tale che tale divieto si applichi a qualsiasi entità che fornisce servizi per le cripto-attività quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

Il regolamento (UE) 2026/513 del Consiglio (6), ha esteso il divieto di cui al regolamento (CE) n. 765/2006 all'accoglimento delle azioni promosse da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi diversi dalla Bielorussia e dai paesi partner elencati nel pertinente allegato del regolamento (CE) n. 765/2006, qualora tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi vendano, forniscano, trasferiscano o esportino beni, tecnologie o servizi la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sia vietata a norma del regolamento (CE) n. 765/2006, indipendentemente dal fatto che i beni, le tecnologie o i servizi siano o meno originari dell'Unione. Tali persone possono tuttavia essere ancora in grado di promuovere azioni, relative ai contratti e alle operazioni interessati da tali divieti, nelle giurisdizioni di paesi terzi, causando perdite a cittadini di uno Stato membro o a persone giuridiche costituite secondo il diritto di uno Stato membro. È pertanto necessario estendere la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni dinanzi ai giudici di uno Stato membro.

(10)

Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1)

l'articolo 1 ter ter è così modificato:

a)

il paragrafo 3 quinquies è soppresso;

b)

il paragrafo 14 bis è sostituito dal seguente:

«14 bis.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 8517 62 e 8523 52 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile.»

;

2)

all'articolo 1 sexies, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;»

;

3)

all'articolo 1 septies, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;»

;

4)

l'articolo 1 novodecies bis è così modificato:

a)

i paragrafi 9 bis e 9 ter sono soppressi;

b)

il paragrafo 9 quater è sostituito dal seguente:

«9 quater.   A decorrere dal 26 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’acquisto o all’importazione in Ungheria di beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia, a condizione che tali beni siano destinati all’uso esclusivo in Ungheria.»

;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«9 septies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 3803, 7006, 7008, 7009, 7011, 7013, 7014, 7017, 7018, 7020, 8707 e 8708, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 ottobre 2026 di contratti conclusi prima del 24 luglio 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»

;

5)

all'articolo 1 vicies, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

«4 bis.   In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei macchinari che rientrano nel codice NC 8471 80 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali macchinari o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile.»

;

6)

all'articolo 1 duovicies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   A decorrere dal 26 marzo 2025 è vietato permettere che cittadini bielorussi o a persone fisiche residenti in Bielorussia di detengano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività. A decorrere dal 25 agosto 2026 tale divieto si applica nel caso di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e che forniscono qualsiasi altro servizio di cripto-attività, quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114.»

;

7)

all'articolo 1 sexvicies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»

;

8)

all'articolo 8 nonies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualsiasi persona di cui all'articolo 10, terzo o quarto trattino, ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa stessa o da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui la persona indicata al quarto trattino dell'articolo 10 detiene la proprietà o il controllo, in conseguenza all'azione promossa dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui all'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettera a), b), c), d) o e), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure imposte ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso le persone, le entità o gli organismi di cui all'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettera a), b), c), d) o e), che hanno promosso l'azione dinanzi a un giudice di paese terzo, ovvero presso le persone, le entità o gli organismi che detengono la proprietà o il controllo di tali entità od organismi.»

;

9)

gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE


(1)   GU L, 2026/1847, 23.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1847/oj.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj).

(3)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj).

(4)  Decisione di esecuzione (PESC) 2026/1816 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L, 2026/1816, 23.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1816/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

(6)  Regolamento (UE) 2026/513 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU L, 2026/513, 23.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/513/oj).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 765/2006 sono così modificati:

1)

nell'allegato V sono inserite le entità seguenti:

 

«CHIP AND DIP LLC

 

OJSC Rogachev Plant Diaprojector

 

DISPLAY DESIGN BUREAU JSC

 

CJSC “Hull Products Plant”»;

2)

l'allegato V bis è così modificato:

a)

nella parte A, categoria III, parte 1 (Telecomunicazioni), sezione X.A.III.101 (Apparecchiatura di telecomunicazione), sono aggiunte le voci seguenti:

«j.

Sistemi e apparecchiature a radiofrequenza non contemplati dal regolamento (UE) 2021/821, componenti e accessori appositamente progettati o modificati per eseguire una delle funzioni seguenti:

a.

assumere il controllo e il comando di aeromobili senza equipaggio (unmanned aerial vehicles – UAV);

b.

deliberatamente e selettivamente interferire con, rifiutare, inibire, degradare o fuorviare segnali di radiofrequenza per il controllo e il comando di UAV;

c.

utilizzare le caratteristiche specifiche del protocollo di radiofrequenza utilizzato da UAV per interferire con il loro funzionamento.

Nota tecnica: i sistemi e le apparecchiature possono includere disturbatori di radiofrequenza, analizzatori di protocollo, sistemi e apparecchiature per lo spoofing di segnale, sistemi per la presa di controllo, antenne direzionali, piattaforme SDR (Software Defined Radio), moduli per la guerra elettronica e software o firmware di controllo associati specificamente adattati per applicazioni anti-UAV.»;

b)

nella parte A, categoria IX (Materiali speciali e relative apparecchiature), sono inserite le sezioni seguenti:

«X.C.IX.018

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, non contemplati dal regolamento (UE) 2021/821, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

temperatura massima di funzionamento superiore a 413,15 K (140 °C) e temperatura minima di funzionamento inferiore a 233,15 K (-40 °C); e

b.

conformi a tutti i parametri seguenti, misurati conformemente alla norma ASTM E595 o a “norme equivalenti”:

1.

“perdita di massa totale” (TML) pari o inferiore a 1,0 %; e

2.

“materiale condensabile volatile raccolto” (CVCM) pari o inferiore a 0,10 %.

Note tecniche:

1.

Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.C.IX.018, la “perdita di massa totale” (TML) è la riduzione percentuale della massa del campione causata dalla volatilizzazione di materiali in condizioni di vuoto e temperatura specifiche, secondo la norma ASTM E595 o “norme equivalenti”.

Image 1

dove:

Mi = massa iniziale del campione

Mf = massa finale del campione dopo l'esposizione al vuoto

2.

Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.C.IX.018, il “materiale condensabile volatile raccolto” (CVCM) è la percentuale di materiale volatile degassificato da un campione di prova che si condensa su un collettore specifico mantenuto a temperatura controllata.

Image 2

dove:

Mc= massa raccolta sulla piastra di condensazione

Mi = massa iniziale del campione

X.C.IX.019

Polvere di nichel, nichel metallo e leghe di nichel con un contenuto di nichel puro pari o superiore al 50 % in peso, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.C.IX.020

Polvere di berillio con un contenuto di berillio puro pari o superiore al 50 % in peso, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.»;

c)

nella parte A, categoria VII (Materiale aerospaziale e propulsione), sono inserite le sezioni seguenti:

«X.A.VII.004

Servomotori con un rapporto coppia/peso pari o superiore a 0,16.

Nota tecnica:

Il rapporto coppia/peso è calcolato considerando la coppia in kgf*cm e il peso in g.

X.A.VII.005

Sistemi di lancio per aeromobili senza equipaggio (unmanned aerial vehicles – UAV) e loro parti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.VII.006

Apparecchiature di supporto a terra per aeromobili senza equipaggio (unmanned aerial vehicles – UAV).

X.A.VII.007

Sistemi di “terminazione del volo” e loro componenti appositamente progettati.

Nota: nella presente autorizzazione rientrano le norme per le comunicazioni digitali e analogiche per sistemi di “terminazione del volo”, compresi i modi operativi criptati.

Note tecniche:

1.

Ai fini della presente autorizzazione, la “terminazione del volo” può comportare la discesa controllata, l'autodistruzione dell'UAV o del missile o la detonazione della testata esplosiva per ridurre al minimo il rischio di danni collaterali.

2.

Ai fini della presente autorizzazione, i componenti comprendono equipaggiamento a terra e a bordo, attivatori di comandi, codificatori, unità di controllo per amplificatori, ricevitori per la verifica dei comandi, amplificatori, trasmettitori, decodificatori e ricevitori.

X.D.VII.003

“Software” per l'“utilizzazione” delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.006 o X.A.VII.007.»;

3)

nell'allegato XXVII, sono inserite le voci seguenti:

Codice NC

Nome del prodotto

«2603

Minerali di rame e loro concentrati

2604

Minerali di nichel e loro concentrati

2607

Minerali di piombo e loro concentrati

2616

Minerali di metalli preziosi e loro concentrati

2817

Ossido di zinco; perossido di zinco

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

3803

Tallolio, anche raffinato

7001

Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro, escluso il vetro di tubi catodici o altro vetro attivato della voce 8549; vetro in massa

7002

Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato

7003

Vetro detto “colato”, in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

7011

Involucri di vetro, compresi i bulbi ed i tubi, aperti, e loro parti, in vetro, senza accessori, per lampade elettriche e sorgenti luminose, tubi catodici o simili

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

7014

Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente

7015

Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri

7016

Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto “multicellulare” o vetro “ad alveoli” in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili

7017

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate

7018

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di bigiotteria; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di bigiotteria; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

7020

Altri lavori di vetro

7901

Zinco greggio

8707

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

8708

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1846/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)