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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1846 |
23.7.2026 |
REGOLAMENTO (UE) 2026/1846 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2026
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2026/1847 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 (2). |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC del Consiglio (3). |
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(3) |
Il 23 luglio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/1847 che modifica la decisione 2012/642/PESC. |
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(4) |
La decisione di esecuzione (PESC) 2026/1816 del Consiglio (4) aggiunge quattro nuove entità all'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato II della decisione 2012/642/PESC, che costituisce l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni per quanto riguarda le autorizzazioni relative alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo dei settori della difesa e della sicurezza della Bielorussia o della Russia. |
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(5) |
La decisione (PESC) 2026/1847 considera opportuno ampliare l'elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei sistemi militari della Bielorussia, in particolare polvere di nichel, nichel metallo e leghe di nichel utilizzati nel rivestimento anticorrosione di motori a reazione; polveri di berillio utilizzate nei propellenti e nelle leghe ad alte prestazioni; pellicole, nastri e strisce autoadesivi utilizzati nei settori aerospaziale e della difesa; prodotti dell'aviazione specifici per gli aeromobili senza equipaggio (unmanned aerial vehicles – UAV), quali apparecchiature di supporto a terra, sistemi di disturbo/intercettazione, sistemi di lancio e servomotori; e sistemi di terminazione del volo per UAV o missili. |
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(6) |
La decisione (PESC) 2026/1847 modifica le deroghe al fine di garantire la continuità della fornitura dei beni e dei servizi necessari per sostenere l'infrastruttura internet per il pubblico in Bielorussia. |
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(7) |
Inoltre la decisione (PESC) 2026/1847 considera opportuno introdurre ulteriori divieti di importazione di merci che consentono alla Bielorussia di diversificare le sue fonti di entrate, permettendo in tal modo il suo coinvolgimento nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, comprese le restrizioni riguardanti i minerali di rame, i minerali di nichel, i minerali di piombo, i minerali di metalli preziosi, lo zinco greggio, i metalli alcalino-terrosi, alcuni prodotti chimici inorganici (ossidi di zinco e ossidi di cromo), il tallolio, la vetreria e le parti di automobili. |
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(8) |
La decisione (PESC) 2026/1847 amplia il divieto per i cittadini bielorussi o le persone fisiche residenti in Bielorussia di detenere la proprietà o il controllo di determinate persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, in modo tale che tale divieto si applichi a qualsiasi entità che fornisce servizi per le cripto-attività quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
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(9) |
Il regolamento (UE) 2026/513 del Consiglio (6), ha esteso il divieto di cui al regolamento (CE) n. 765/2006 all'accoglimento delle azioni promosse da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi diversi dalla Bielorussia e dai paesi partner elencati nel pertinente allegato del regolamento (CE) n. 765/2006, qualora tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi vendano, forniscano, trasferiscano o esportino beni, tecnologie o servizi la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sia vietata a norma del regolamento (CE) n. 765/2006, indipendentemente dal fatto che i beni, le tecnologie o i servizi siano o meno originari dell'Unione. Tali persone possono tuttavia essere ancora in grado di promuovere azioni, relative ai contratti e alle operazioni interessati da tali divieti, nelle giurisdizioni di paesi terzi, causando perdite a cittadini di uno Stato membro o a persone giuridiche costituite secondo il diritto di uno Stato membro. È pertanto necessario estendere la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni dinanzi ai giudici di uno Stato membro. |
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(10) |
Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
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1) |
l'articolo 1 ter ter è così modificato:
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2) |
all'articolo 1 sexies, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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3) |
all'articolo 1 septies, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
; |
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4) |
l'articolo 1 novodecies bis è così modificato:
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5) |
all'articolo 1 vicies, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente: «4 bis. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei macchinari che rientrano nel codice NC 8471 80 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali macchinari o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile.» |
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6) |
all'articolo 1 duovicies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. A decorrere dal 26 marzo 2025 è vietato permettere che cittadini bielorussi o a persone fisiche residenti in Bielorussia di detengano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività. A decorrere dal 25 agosto 2026 tale divieto si applica nel caso di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e che forniscono qualsiasi altro servizio di cripto-attività, quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114.» |
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7) |
all'articolo 1 sexvicies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.» |
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8) |
all'articolo 8 nonies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualsiasi persona di cui all'articolo 10, terzo o quarto trattino, ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa stessa o da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui la persona indicata al quarto trattino dell'articolo 10 detiene la proprietà o il controllo, in conseguenza all'azione promossa dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui all'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettera a), b), c), d) o e), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure imposte ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso le persone, le entità o gli organismi di cui all'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettera a), b), c), d) o e), che hanno promosso l'azione dinanzi a un giudice di paese terzo, ovvero presso le persone, le entità o gli organismi che detengono la proprietà o il controllo di tali entità od organismi.» |
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9) |
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
T. BYRNE
(1) GU L, 2026/1847, 23.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1847/oj.
(2) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj).
(3) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj).
(4) Decisione di esecuzione (PESC) 2026/1816 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L, 2026/1816, 23.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1816/oj).
(5) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).
(6) Regolamento (UE) 2026/513 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU L, 2026/513, 23.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/513/oj).
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 765/2006 sono così modificati:
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1) |
nell'allegato V sono inserite le entità seguenti:
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2) |
l'allegato V bis è così modificato:
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3) |
nell'allegato XXVII, sono inserite le voci seguenti:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1846/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)