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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/1826

29.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1826 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive aclonifen, amisulbrom, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, beflubutamid, clomazone, cyantraniliprole, ciprodinil, daminozide, diclorprop-P, dimetaclor, fludioxonil, formetanato, fosetil, isofetamid, metalaxil, metazachlor, penconazolo, phenmedipham, pirimicarb, pyraclostrobin e acido S-Abscissico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le sostanze attive aclonifen, amisulbrom, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, beflubutamid, clomazone, cyantraniliprole, ciprodinil, daminozide, diclorprop-P, dimetaclor, fludioxonil, formetanato, fosetil, isofetamid, metalaxil, metazachlor, penconazolo, phenmedipham, pirimicarb, pyraclostrobin e acido S-Abscissico sono state approvate come sostanze attive ai fini del loro uso nei prodotti fitosanitari per un periodo di tempo limitato, e le domande di rinnovo delle relative approvazioni sono attualmente in fase di valutazione a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

La direttiva 2004/30/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva pyraclostrobin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) fino al 31 maggio 2014, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). L’approvazione del pyraclostrobin è stata prorogata dieci volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2025/1489 della Commissione (5), fino al 15 settembre 2026.

(3)

La direttiva 2004/58/CE della Commissione (6) ha iscritto la sostanza attiva phenmedipham nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 28 febbraio 2015, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione del phenmedipham è stata prorogata nove volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2025/99 della Commissione (7), fino al 30 settembre 2026.

(4)

La direttiva 2005/53/CE della Commissione (8) ha incluso il daminozide come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 28 febbraio 2016, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione del daminozide è stata prorogata nove volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2025/1489, fino al 15 settembre 2026.

(5)

La direttiva 2006/39/CE della Commissione (9) ha iscritto il pirimicarb come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 gennaio 2017, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione del pirimicarb è stata prorogata nove volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2025/99, fino al 31 ottobre 2026.

(6)

La direttiva 2006/64/CE della Commissione (10) ha iscritto le sostanze attive ciprodinil e fosetil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 aprile 2017, e tali sostanze sono state successivamente inserite nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le approvazioni del ciprodinil e del fosetil sono state prorogate otto volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2025/99, entrambe fino al 31 ottobre 2026.

(7)

La direttiva 2006/74/CE della Commissione (11) ha inserito il diclorprop-P come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 maggio 2017, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione del diclorprop-P è stata prorogata otto volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2025/99, fino al 31 ottobre 2026.

(8)

La direttiva 2007/5/CE della Commissione (12) ha iscritto la sostanza attiva formetanato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 settembre 2017, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione del formetanato è stata prorogata otto volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2025/99, fino al 30 settembre 2026.

(9)

La direttiva 2007/50/CE della Commissione (13) ha incluso tra le sostanze attive il beflubutamid nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 novembre 2017, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione del beflubutamid è stata prorogata sette volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 della Commissione (14), fino al 31 ottobre 2026.

(10)

La direttiva 2007/76/CE della Commissione (15) ha incluso il fludioxonil e il clomazone tra le sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 ottobre 2018, e tali sostanze sono state successivamente inserite nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le approvazioni del fludioxonil e del clomazone sono state prorogate sette volte ciascuna, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2025/787 della Commissione (16), entrambe fino al 30 settembre 2026.

(11)

La direttiva 2008/116/CE della Commissione (17) ha iscritto le sostanze attive aclonifen e metazachlor nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 luglio 2019, e tali sostanze sono state successivamente inserite nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le approvazioni dell’aclonifen e del metazachlor sono state prorogate rispettivamente tre e quattro volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/918, fino al 31 ottobre 2026.

(12)

La direttiva 2009/77/CE della Commissione (18) ha iscritto il dimetaclor e il penconazolo come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 dicembre 2019, e tali sostanze sono state successivamente inserite nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le approvazioni del dimetaclor e del penconazolo sono state prorogate quattro volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/2592 della Commissione (19), fino al 15 ottobre 2026.

(13)

La direttiva 2010/28/UE della Commissione (20) ha iscritto la sostanza attiva metalaxil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 giugno 2020, e tale sostanza è stata successivamente inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione del metalaxil è stata prorogata due volte, da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2023/918, fino al 30 settembre 2026.

(14)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2014 della Commissione (21) ha approvato la sostanza attiva acido S-Abscissico fino al 30 giugno 2024 e l’ha inserita nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione dell’acido S-Abscissico è stata prorogata una volta, con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1892 della Commissione (22), fino al 15 settembre 2026.

(15)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 193/2014 della Commissione (23) ha approvato la sostanza attiva amisulbrom fino al 30 giugno 2024 e l’ha inserita nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione dell’amisulbrom è stata prorogata con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1892 fino al 15 settembre 2026.

(16)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1414 della Commissione (24) ha approvato la sostanza attiva cyantraniliprole fino al 14 settembre 2026 e l’ha inserita nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(17)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1425 della Commissione (25) ha approvato la sostanza attiva isofetamid fino al 15 settembre 2026 e l’ha inserita nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(18)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1429 della Commissione (26) ha approvato la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 fino al 16 settembre 2026 e l’ha inserita nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(19)

Poiché è probabile che le approvazioni di tali sostanze attive scadano prima che siano prese decisioni in merito al rinnovo nell’ambito delle procedure di rinnovo in corso, la Commissione ha chiesto agli Stati membri relatori interessati e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») informazioni sui motivi dei ritardi nelle procedure di rinnovo di tali sostanze attive. La Commissione ha inoltre chiesto entro quando è previsto il completamento dei progetti di rapporto di valutazione per il rinnovo degli Stati membri relatori o delle conclusioni dell’Autorità.

(20)

In base alle informazioni disponibili, comprese quelle fornite dagli Stati membri relatori e dall’Autorità, i motivi dei ritardi in ciascuna di tali procedure di rinnovo sfuggono al controllo dei richiedenti.

(21)

Tenendo conto della natura temporanea ed eccezionale del meccanismo di proroga delle approvazioni, i periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbero pertanto essere prorogati per il periodo ritenuto necessario, in ciascun caso specifico e sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’adozione del presente regolamento, per completare le rispettive procedure di rinnovo delle approvazioni. Dato che la valutazione caso per caso del tempo necessario per completare ciascuna procedura di rinnovo si basa su stime, si dovrebbe tenere conto di tale grado di incertezza.

(22)

Le domande di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive aclonifen, beflubutamid, clomazone, ciprodinil, daminozide, diclorprop-P, dimetaclor, fludioxonil, formetanato, fosetil, metalaxil, metazachlor, penconazolo, phenmedipham, pirimicarb e pyraclostrobin sono state presentate e sono in fase di valutazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (27).

(23)

La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva aclonifen è stata presentata il 12 luglio 2016, e il 19 agosto 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Lo Stato membro relatore non ha completato le valutazioni del rischio a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e prevede di poter presentare all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo entro la fine di settembre 2026. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 29 mesi, fino al 31 marzo 2029.

(24)

La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva beflubutamid è stata presentata il 27 novembre 2014, e il 12 dicembre 2019 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 10 novembre 2023 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che tra il 16 dicembre 2024 e il 14 febbraio 2025 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 6 ottobre 2025 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 5 novembre 2025, entro il termine stabilito. Il 17 giugno 2026 lo Stato membro relatore ha presentato all’Autorità il progetto riveduto di rapporto di valutazione per il rinnovo. Se non saranno richieste informazioni supplementari a norma dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, l’Autorità prevede di poter ultimare le conclusioni relative al beflubutamid entro la fine di marzo 2027 e, poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 21 mesi, fino al 31 luglio 2028.

(25)

Il 30 ottobre 2015 sono state presentate due domande di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clomazone, e l’8 febbraio 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità delle domande a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Le domande sono state rese pubbliche dall’Autorità. Il 12 febbraio 2018 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che tra l’8 marzo e l’8 maggio 2023 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 15 aprile 2019 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e i richiedenti hanno presentato tali informazioni rispettivamente il 14 e il 15 maggio 2019, entro il termine stabilito. Il 18 febbraio 2020 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (28), conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e i richiedenti hanno presentato tali informazioni rispettivamente il 12 e il 16 agosto e il 31 ottobre 2022, entro il termine stabilito. Tra il 31 ottobre 2023 e il 3 gennaio 2024 l’Autorità ha condotto un’ulteriore consultazione pubblica sul progetto aggiornato di rapporto di valutazione per il rinnovo. Il 18 dicembre 2024 l’Autorità ha adottato le sue conclusioni e le ha comunicate ai richiedenti, agli Stati membri e alla Commissione; esse sono state pubblicate il 21 febbraio 2025. Il 1o settembre 2025 l’Autorità ha pubblicato una versione riveduta delle conclusioni per chiarire le questioni relative alle lacune nei dati individuate. L’11 marzo 2025 la Commissione ha avviato discussioni preliminari riguardo al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clomazone in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Tuttavia, nonostante le conclusioni rivedute, devono ancora essere chiarite alcune questioni scientifiche in sospeso riguardanti le specifiche tecniche della sostanza attiva, misure efficaci di mitigazione del rischio, l’esposizione umana e le proprietà ecotossicologiche. La Commissione sta pertanto preparando un nuovo incarico per l’Autorità. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 15 mesi, fino al 31 dicembre 2027.

(26)

La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva ciprodinil è stata presentata il 29 aprile 2014, e il 1o ottobre 2014 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 2 ottobre 2017 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che tra il 16 dicembre 2022 e il 14 febbraio 2023 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 27 marzo 2018 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 25 aprile 2018, entro il termine stabilito. Il 7 giugno 2019 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 7 dicembre 2021, entro il termine stabilito. Il 18 dicembre 2024 l’Autorità ha adottato le sue conclusioni e le ha comunicate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. L’11 marzo 2025 la Commissione ha avviato discussioni preliminari riguardo al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva ciprodinil in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Il 10 marzo 2026, in sede di comitato permanente, sono stati discussi il progetto di relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento di esecuzione. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per consentire a tale comitato di formulare un parere e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a nove mesi, fino al 31 luglio 2027.

(27)

La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva daminozide è stata presentata il 27 febbraio 2013, e il 15 aprile 2013 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 31 ottobre 2018 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che tra il 14 giugno e il 14 agosto 2023 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 3 gennaio 2020 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 3 febbraio 2020, entro il termine stabilito. Il 18 agosto 2020 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 15 febbraio 2023, entro il termine stabilito. Il 18 dicembre 2024 l’Autorità ha adottato le sue conclusioni e le ha comunicate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. L’11 marzo 2025 la Commissione ha avviato discussioni preliminari riguardo al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva daminozide in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, durante le quali sono state individuate incertezze concernenti l’esposizione non alimentare, l’affidabilità dei principali studi tossicologici e la valutazione del rischio per operatori, lavoratori, residenti e astanti. Il 18 novembre 2025 la Commissione ha pertanto incaricato l’Autorità di riesaminare, unitamente allo Stato membro relatore, alcune delle informazioni disponibili nella domanda e di aggiornare le sue conclusioni. Nel febbraio 2026 lo Stato membro relatore ha presentato il rapporto di valutazione per il rinnovo aggiornato all’Autorità, che dovrebbe aggiornare le sue conclusioni sul daminozide entro la fine di novembre 2026. Poiché sarà necessario un periodo di tempo supplementare per consentire al comitato permanente di formulare il parere e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 15 mesi, fino al 15 dicembre 2027.

(28)

La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva diclorprop-P è stata presentata il 29 maggio 2014, e il 27 novembre 2015 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 16 marzo 2017 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che tra il 28 aprile e il 28 giugno 2017 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 4 ottobre 2017 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 3 novembre 2017, entro il termine stabilito. Il 16 maggio 2018 l’Autorità ha adottato le sue conclusioni e le ha comunicate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione ha avviato discussioni riguardo al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva diclorprop-P in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. A seguito delle discussioni, il 14 gennaio 2019 la Commissione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha incaricato l’Autorità di valutare nuovamente se il diclorprop-P soddisfacesse i criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605. Il 9 agosto 2019 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della nuova valutazione dei criteri di approvazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 26 gennaio 2022, entro il termine stabilito. Tra il 4 luglio e il 2 settembre 2022 l’Autorità ha condotto un’ulteriore consultazione pubblica sul progetto aggiornato di rapporto di valutazione per il rinnovo. Il 9 febbraio 2024 l’Autorità ha adottato le sue conclusioni aggiornate e le ha comunicate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. Il 19 dicembre 2025 l’Autorità ha adottato conclusioni ulteriormente aggiornate e le ha comunicate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. Il 10 marzo 2026 la Commissione ha avviato discussioni preliminari riguardo al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva diclorprop-P in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. La Commissione sta preparando un progetto di regolamento di esecuzione e un progetto di relazione di esame sul rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva, da presentare al comitato permanente. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per consentire a tale comitato di formulare il parere e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 12 mesi, fino al 31 ottobre 2027.

(29)

La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dimetaclor è stata presentata il 19 dicembre 2016, e il 20 gennaio 2017 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 4 ottobre 2021 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che tra il 22 maggio e il 21 luglio 2023 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 12 ottobre 2023 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 10 novembre 2023, entro il termine stabilito. Il 12 novembre 2024 l’Autorità ha chiesto al richiedente di presentare, entro il 12 maggio 2027, informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente non ha ancora presentato tali informazioni. L’Autorità prevede che, dal ricevimento del progetto riveduto di rapporto di valutazione per il rinnovo, saranno necessari 120 giorni per completare la valutazione e ultimare le conclusioni relative al dimetaclor e, poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 29 mesi e 15 giorni, fino al 31 marzo 2029.

(30)

La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fludioxonil è stata presentata il 26 ottobre 2015, e il 29 marzo 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 21 febbraio 2018 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che tra il 13 gennaio e il 14 marzo 2023 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 2 maggio 2019 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 6 giugno 2019, entro il termine stabilito. Il 4 luglio 2019 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 20 dicembre 2021, entro il termine stabilito. Il 25 settembre 2024 l’Autorità ha adottato le sue conclusioni e le ha comunicate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. Il 4 dicembre 2024 la Commissione ha avviato discussioni preliminari riguardo al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fludioxonil in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. La Commissione sta preparando un progetto di regolamento di esecuzione e un progetto di relazione di esame sul rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva, da presentare al comitato permanente. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per consentire a tale comitato di formulare il parere e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 12 mesi, fino al 30 settembre 2027.

(31)

La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva formetanato è stata presentata il 29 settembre 2014, e il 13 ottobre 2014 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 2 ottobre 2017 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che tra il 17 novembre 2022 e il 16 gennaio 2023 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 5 novembre 2018 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 4 dicembre 2018, entro il termine stabilito. Il 12 luglio 2019 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 10 gennaio 2022, entro il termine stabilito. Il 12 dicembre 2024 l’Autorità ha adottato le sue conclusioni e le ha comunicate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. L’11 marzo 2025 la Commissione ha avviato discussioni preliminari riguardo al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva formetanato in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. La Commissione sta preparando un progetto di regolamento di esecuzione e un progetto di relazione di esame sul rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva, da presentare al comitato permanente. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per consentire a tale comitato di formulare il parere e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 12 mesi, fino al 30 settembre 2027.

(32)

Sono state presentate cinque domande di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fosetil, di cui una il 15, una il 23, una il 25, una il 28 e una il 30 aprile 2014, e il 16 dicembre 2015 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità delle domande a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Le domande sono state rese pubbliche dall’Autorità. Il 1o aprile 2017 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che tra il 12 luglio e l’11 settembre 2017 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 27 ottobre 2017 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e i richiedenti hanno presentato tali informazioni rispettivamente il 20, il 21 e il 24 novembre 2017, entro il termine stabilito. Il 24 maggio 2018 l’Autorità ha adottato le sue conclusioni e le ha comunicate ai richiedenti, agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione ha avviato discussioni riguardo al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fosetil in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. A seguito delle discussioni, il 7 ottobre 2019 la Commissione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha incaricato l’Autorità di valutare nuovamente se il fosetil soddisfacesse i criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605. Il 15 giugno 2020 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della nuova valutazione dei criteri di approvazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e i richiedenti hanno presentato tali informazioni rispettivamente il 9 e il 13 dicembre 2022, entro il termine stabilito. Tra l’8 febbraio e l’8 aprile 2024 l’Autorità ha condotto un’ulteriore consultazione pubblica sul progetto aggiornato di rapporto di valutazione per il rinnovo. Il 13 giugno 2025 l’Autorità ha adottato le sue conclusioni aggiornate e le ha comunicate ai richiedenti, agli Stati membri e alla Commissione. Il 10 dicembre 2025 la Commissione ha avviato discussioni preliminari riguardo al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fosetil in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, durante le quali sono state individuate alcune incertezze concernenti i coformulanti presenti. Il 22 aprile 2026 la Commissione ha pertanto incaricato l’Autorità di riesaminare, unitamente allo Stato membro relatore, alcune delle informazioni disponibili nella domanda e di aggiornare le sue conclusioni, che sono previste entro la fine di aprile 2027. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per consentire a tale comitato di formulare il parere e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 15 mesi, fino al 31 gennaio 2028.

(33)

La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva metalaxil è stata presentata il 29 giugno 2017, e il 13 novembre 2017 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Lo Stato membro relatore non ha completato le valutazioni del rischio a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e prevede di poter presentare all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo entro la fine di gennaio 2027. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 33 mesi, fino al 30 giugno 2029.

(34)

Sono state presentate tre domande di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva metazachlor, di cui una il 25, una il 26 e una il 27 luglio 2016, e il 27 ottobre 2016 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità delle domande a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Le domande sono state rese pubbliche dall’Autorità. Lo Stato membro relatore non ha completato le valutazioni del rischio a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e prevede di poter presentare all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo entro la fine di dicembre 2026. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 31 mesi, fino al 31 maggio 2029.

(35)

Sono state presentate due domande di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva penconazolo, di cui una il 21 e una il 29 dicembre 2016, e il 17 gennaio 2017 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità delle domande a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che erano ammissibili. Le domande sono state rese pubbliche dall’Autorità. Il 19 novembre 2021 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che tra il 22 agosto e il 21 ottobre 2022 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 9 febbraio 2023 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e i richiedenti hanno presentato tali informazioni rispettivamente il 6 e il 13 marzo 2023, entro il termine stabilito. Il 28 luglio 2025 l’Autorità ha chiesto ai richiedenti di presentare, entro il 27 marzo 2027, informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e i richiedenti non hanno ancora presentato tali informazioni. Poiché l’Autorità prevede che, dal ricevimento del progetto riveduto di rapporto di valutazione per il rinnovo, saranno necessari 120 giorni per completare la valutazione e ultimare le conclusioni relative al penconazolo, e poiché la Commissione avrà bisogno di tempo per adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 28 mesi, fino al 15 febbraio 2029.

(36)

La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva phenmedipham è stata presentata il 28 luglio 2014, e il 12 maggio 2015 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 15 dicembre 2016 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che tra il 20 febbraio e il 22 aprile 2017 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 26 giugno 2017 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 25 luglio 2017, entro il termine stabilito. Il 31 gennaio 2018 l’Autorità ha adottato le sue conclusioni e le ha comunicate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione ha avviato discussioni riguardo al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva phenmedipham in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. A seguito delle discussioni, il 14 gennaio 2019 la Commissione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha incaricato l’Autorità di valutare nuovamente se il phenmedipham soddisfacesse i criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605. Il 9 agosto 2019 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della nuova valutazione dei criteri di approvazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 14 febbraio 2022, entro il termine stabilito. Tra l’8 giugno e l’8 agosto 2022 l’Autorità ha condotto un’ulteriore consultazione pubblica sul progetto aggiornato di rapporto di valutazione per il rinnovo. Il 30 settembre 2025 l’Autorità ha adottato le sue conclusioni aggiornate e le ha comunicate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. Il 10 dicembre 2025 la Commissione ha avviato discussioni preliminari riguardo al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva phenmedipham in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. La Commissione sta preparando un progetto di regolamento di esecuzione e un progetto di relazione di esame sul rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva, da presentare al comitato permanente. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per consentire a tale comitato di formulare il parere e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 12 mesi, fino al 30 settembre 2027.

(37)

La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva pirimicarb è stata presentata il 20 gennaio 2014, e il 14 febbraio 2014 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 4 dicembre 2017 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che tra il 14 luglio e il 15 settembre 2023 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 17 luglio 2018 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 16 e il 22 agosto 2018, entro il termine stabilito. Il 13 gennaio 2020 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni l’8 luglio 2022, entro il termine stabilito. Il 25 settembre 2024 l’Autorità ha adottato le sue conclusioni e le ha comunicate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. Il 4 dicembre 2024 la Commissione ha avviato discussioni preliminari riguardo al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva pirimicarb in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Il 10 marzo 2026, in sede di comitato permanente, sono stati discussi il progetto di relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento di esecuzione concernente il rinnovo dell’approvazione del pirimicarb. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per consentire a tale comitato di formulare il parere e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a nove mesi, fino al 31 luglio 2027.

(38)

La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva pyraclostrobin è stata presentata il 24 gennaio 2014, e il 7 marzo 2014 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità. Il 19 febbraio 2018 lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità, che tra il 20 luglio e il 18 settembre 2022 ha condotto una consultazione pubblica in merito. Il 14 maggio 2019 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 17 giugno 2019, entro il termine stabilito. Il 19 febbraio 2020 l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/605, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e il richiedente ha presentato tali informazioni il 13 dicembre 2021, entro il termine stabilito. Il 28 gennaio 2026 l’Autorità ha adottato le sue conclusioni aggiornate e le ha comunicate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. Il 10 marzo 2026 la Commissione ha avviato discussioni preliminari riguardo al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva pyraclostrobin in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Il 4 maggio 2026, in sede di comitato permanente, sono stati discussi per la prima volta il progetto di relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento di esecuzione. Il 30 giugno 2026 il comitato permanente ha votato a favore della proposta della Commissione relativa al rinnovo dell’approvazione del pyraclostrobin. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per consentire alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a tre mesi, fino al 15 dicembre 2026.

(39)

Per le sostanze attive aclonifen, beflubutamid, metalaxil e metazachlor l’Autorità, in consultazione con gli Stati membri, può ancora chiedere ai richiedenti informazioni supplementari a norma dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, se lo ritiene necessario per valutare le proprietà di interferente endocrino di tali sostanze attive. I periodi di proroga proposti per tali sostanze attive non comprendono il periodo di tempo supplementare che potrebbe essere necessario per la presentazione e la valutazione di tali informazioni.

(40)

Le rispettive domande di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive amisulbrom, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, cyantraniliprole, isofetamid e acido S-Abscissico sono state presentate e sono in fase di valutazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (29).

(41)

La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva amisulbrom è stata presentata il 28 settembre 2021, e il 28 aprile 2023 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità, che tra il 15 febbraio e il 15 aprile 2024 ha condotto una consultazione pubblica in merito, in conformità dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Lo Stato membro relatore non ha completato le valutazioni del rischio a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 e non ha saputo prevedere quando potrà presentare alla Commissione e all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 42 mesi, fino al 15 marzo 2030.

(42)

La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 è stata presentata il 12 settembre 2023 e lo Stato membro relatore non ne ha ancora valutato l’ammissibilità a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Lo Stato membro relatore non ha completato le valutazioni del rischio a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 e prevede di poter presentare alla Commissione e all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo entro la fine di giugno 2027. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 38 mesi e 15 giorni, fino al 1o dicembre 2029.

(43)

La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva cyantraniliprole è stata presentata l’8 settembre 2023, e il 28 febbraio 2024 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità, che tra il 26 giugno e il 25 luglio 2024 ha condotto una consultazione pubblica in merito, in conformità dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Lo Stato membro relatore non ha completato le valutazioni del rischio a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 e prevede di poter presentare alla Commissione e all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo nel dicembre 2027. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 42 mesi, fino al 14 marzo 2030.

(44)

La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva isofetamid è stata presentata il 18 settembre 2023 e lo Stato membro relatore non ne ha ancora valutato l’ammissibilità a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Lo Stato membro relatore non ha completato le valutazioni del rischio a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 e non ha saputo prevedere quando potrà presentare alla Commissione e all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 42 mesi, fino al 15 marzo 2030.

(45)

La domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva acido S-Abscissico è stata presentata il 29 settembre 2021, e l’11 aprile 2022 lo Stato membro relatore ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità della domanda a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, in particolare la relativa completezza e tempestività, e di aver concluso che era ammissibile. La domanda è stata resa pubblica dall’Autorità, che tra il 24 ottobre e il 22 dicembre 2023 ha condotto una consultazione pubblica in merito, in conformità dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Lo Stato membro relatore non ha completato le valutazioni del rischio a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 e prevede di poter presentare alla Commissione e all’Autorità il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo entro la fine di dicembre 2026. Poiché è necessario un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi della procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 31 mesi, fino al 15 aprile 2029.

(46)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(47)

Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca che l’approvazione di una sostanza attiva di cui all’allegato del presente regolamento non è rinnovata, la Commissione dovrebbe fissare la data di scadenza per l’approvazione della sostanza attiva in questione alla data di entrata in vigore di tale regolamento oppure alla stessa data prevista prima dell’adozione del presente regolamento, se posteriore. Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva di cui all’allegato del presente regolamento, la Commissione dovrebbe fissare la data di applicazione più prossima possibile, opportunamente in base alle circostanze.

(48)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.

(2)  Direttiva 2004/30/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/30/oj).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/414/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1489 della Commissione, del 24 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive ametoctradin, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, buprofezin, clodinafop, composti di rame, cyflumetofen, daminozide, flupyradifurone, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, mandestrobin, mandipropamide, metam, pyraclostrobin, rescalure, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 (GU L, 2025/1489, 25.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1489/oj).

(6)  Direttiva 2004/58/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/58/oj).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/99 della Commissione, del 21 gennaio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747, benalaxyl-M, ciprodinil, diclorprop-P, formetanato, fosetil, halosulfuron metile, imazamox, milbemectin, phenmedipham, pirimicarb, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pirimetanil, pyriofenone, pyroxsulam, spinosad, zolfo, Trichoderma harzianum Rifai ceppi T-22 e ITEM 908, Trichoderma asperellum (precedentemente T. harzianum) ceppi ICC012, T-25 e TV-1, Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) ceppo T11, Trichoderma gamsii (precedentemente T. viride) ceppo ICC080, triticonazolo e ziram (GU L, 2025/99, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/99/oj).

(8)  Direttiva 2005/53/CE della Commissione, del 16 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/53/oj).

(9)  Direttiva 2006/39/CE della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione del clodinafop, del pirimicarb, del rimsulfuron, del tolclofos-metile e del triticonazolo come sostanze attive (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/39/oj).

(10)  Direttiva 2006/64/CE della Commissione, del 18 luglio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l’iscrizione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 107, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/64/oj).

(11)  Direttiva 2006/74/CE della Commissione, del 21 agosto 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell’inserimento del diclorprop-P, del metconazolo, del pirimetanil e del triclopir come sostanze attive (GU L 235 del 30.8.2006, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/74/oj).

(12)  Direttiva 2007/5/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive captan, folpet, formetanato e metiocarb (GU L 35 dell’8.2.2007, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/5/oj).

(13)  Direttiva 2007/50/CE della Commissione, del 2 agosto 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere tra le sostanze attive il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua (GU L 202 del 3.8.2007, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/50/oj).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 della Commissione, del 4 maggio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive aclonifen, ametoctradin, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, captan, cletodim, ciclossidim, cyflumetofen, dazomet, diclofop, dimetomorf, etefon, fenazaquin, fluopicolide, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formentanato, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, imexazol, acido indolilbutirrico, mandipropamide, metalaxil, metaldeide, metam, metazaclor, metribuzin, milbemectin, paclobutrazol, penoxsulam, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, S-metolachlor, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 160, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/918/oj).

(15)  Direttiva 2007/76/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per comprendere il fludioxonil, il clomazone e il prosulfocarb tra le sostanze attive (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 100, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/76/oj).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/787 della Commissione, del 24 aprile 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1,4-dimetilnaftalene, amidosulfuron, bentazone, bixafen, clomazone, fenoxaprop-P, fludioxonil, fluoxastrobin, flutolanil, fluxapyroxad, acido gibberellico, gibberelline, halauxifen-methyl, mecoprop-P, olio di paraffina, penthiopyrad, pirimifosmetile, propamocarb, propizamide, prothioconazole, rimsulfuron, sedaxane e sulfoxaflor (GU L, 2025/787, 25.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/787/oj).

(17)  Direttiva 2008/116/CE della Commissione, del 15 dicembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 86, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/116/oj).

(18)  Direttiva 2009/77/CE della Commissione, del 1o luglio 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione di clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron come sostanze attive (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/77/oj).

(19)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2592 della Commissione, del 21 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, esfenvalerate, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpirazamina, fluazifop-P, lenacil, napropamide, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, proesadione, spiroxamina, zolfo, tetraconazolo e tri-allato (GU L, 2023/2592, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2592/oj).

(20)  Direttiva 2010/28/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metalaxil (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/28/oj).

(21)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva acido S-Abscissico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 48 del 19.2.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/151/oj).

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1892 della Commissione, del 10 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amisulbrom, acido S-Abscissico, thiencarbazone e valifenalate (GU L, 2024/1892, 11.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1892/oj).

(23)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 193/2014 della Commissione, del 27 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva amisulbrom, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/193/oj).

(24)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1414 della Commissione, del 24 agosto 2016, che approva la sostanza attiva cyantraniliprole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1414/oj).

(25)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1425 della Commissione, del 25 agosto 2016, che approva la sostanza attiva isofetamid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1425/oj).

(26)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1429 della Commissione, del 26 agosto 2016, che approva la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 del 27.8.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1429/oj).

(27)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/844/oj).

(28)  Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/605/oj).

(29)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1740/oj).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

la parte A è così modificata:

1)

alla riga 81 (Pyraclostrobin), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 dicembre 2026»;

2)

alla riga 88 (Phenmedipham), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 settembre 2027»;

3)

alla riga 104 (Daminozide), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 dicembre 2027»;

4)

alla riga 124 (Pirimicarb), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2027»;

5)

alla riga 130 (Ciprodinil), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2027»;

6)

alla riga 131 (Fosetil), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2028»;

7)

alla riga 133 (Diclorprop-P), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2027»;

8)

alla riga 147 (Formentanato), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 settembre 2027»;

9)

alla riga 158 (Beflubutamid), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2028»;

10)

alla riga 161 (Fludioxonil), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 settembre 2027»;

11)

alla riga 162 (Clomazone), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2027»;

12)

alla riga 215 (Aclonifen), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 marzo 2029»;

13)

alla riga 217 (Metazaclor), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 maggio 2029»;

14)

alla riga 284 (Dimetaclor), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 marzo 2029»;

15)

alla riga 287 (Penconazolo), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 febbraio 2029»;

16)

alla riga 304 (Metalaxil), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2029»;

2)

la parte B è così modificata:

1)

alla riga 65 (Acido S-Abscissico), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 aprile 2029»;

2)

alla riga 69 (Amisulbrom), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 marzo 2030»;

3)

alla riga 99 (Cyantraniliprole), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «14 marzo 2030»;

4)

alla riga 100 (Isofetamid), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 marzo 2030»;

5)

alla riga 101 (Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «1o dicembre 2029».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1826/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)