|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2026/1813 |
28.7.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1813 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2026
che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all’Argentina negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione. |
|
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione. |
|
(4) |
Più in particolare, gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione rispettivamente di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna. |
|
(5) |
A seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella provincia di Buenos Aires, confermato il 23 febbraio 2026, il regolamento di esecuzione (UE) 2026/520 della Commissione (4) ha modificato, tra l’altro, le voci relative all’Argentina nella tabella di cui all’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, sospendendo l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna da tale paese. Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/520 ha inoltre aggiunto, nelle voci relative all’Argentina nella tabella di cui all’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, l’obbligo che l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame sia consentito solo se tali prodotti a base di carne sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi «D» conformemente all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
|
(6) |
Il 29 aprile 2026, il 20 maggio 2026 e il 26 maggio 2026 l’Argentina ha presentato alla Commissione informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione al focolaio di HPAI nel pollame confermato il 23 febbraio 2026 e ad altri tre focolai sul suo territorio, e in merito alle misure da essa adottate per impedire l’ulteriore diffusione di tale malattia. A seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, l’Argentina ha in particolare attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia, nonché le operazioni di pulizia e disinfezione successive all’attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti colpiti, come pure un programma di sorveglianza che dimostri l’assenza di infezione nelle popolazioni a rischio. |
|
(7) |
Dopo aver valutato le informazioni presentate dall’Argentina, la Commissione ha concluso che tale paese ha fornito adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale che aveva comportato la sospensione dell’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, come indicato nella tabella di cui all’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell’Unione e che possa di conseguenza essere nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione di tali partite dall’Argentina. L’ingresso nell’Unione dall’Argentina di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame dovrebbe inoltre essere soggetto all’assegnazione di un trattamento generico «A», e tale obbligo dovrebbe essere stabilito nella colonna 10 della tabella di cui all’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
|
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
|
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/520 della Commissione, del 4 marzo 2026, che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all’Argentina e alla Bosnia-Erzegovina negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame (GU L, 2026/520, 5.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/520/oj).
ALLEGATO
Gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
|
1) |
nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, la voce relativa all’Argentina è sostituita dalla seguente:
|
|
2) |
nell’allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa all’Argentina è sostituita dalla seguente:
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1813/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)