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dell'Unione europea

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Serie L


2026/1786

24.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1786 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2026

relativo all’autorizzazione della tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

La sostanza tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L. è stata autorizzata per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale sostanza è stata successivamente iscritta nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione della tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Il richiedente ha chiesto che l’utilizzo dell’additivo sia autorizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’utilizzo di tale additivo nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.

(5)

Nel parere del 24 giugno 2025 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che la tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L. non desta preoccupazioni per la sicurezza degli animali a ciclo vitale breve (specie da ingrasso) e che è molto improbabile che produca effetti nocivi sugli animali longevi e da riproduzione fino a determinate concentrazioni massime ulteriormente specificate in tale parere per ciascuna specie. Essa ha inoltre concluso che, in seguito all’uso della tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L., non sono stati individuati problemi di sicurezza per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha altresì concluso che la tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L. dovrebbe essere considerata un irritante per la pelle e per gli occhi e un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L’Autorità ha indicato che, durante la manipolazione dell’additivo, gli utilizzatori non protetti possono essere esposti al metileugenolo e all’estragolo, motivo per cui, al fine di ridurre il rischio, l’esposizione degli utilizzatori dovrebbe essere ridotta al minimo. Dato che la tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L. è riconosciuta come aroma per gli alimenti e che la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha inoltre concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L. soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento. Data la presenza delle sostanze che destano preoccupazione metileugenolo ed estragolo nella tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L., la Commissione ritiene che sia necessario fissare un tenore massimo nel mangime completo. Essa ritiene inoltre che dovrebbe consentito l’uso simultaneo della tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L. con altri additivi, purché i tenori di metileugenolo ed estragolo nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimangano inferiori a quelli risultanti dall’uso dell’additivo o degli additivi con il tenore più elevato di tali sostanze che destano preoccupazione, tra tutti gli additivi per mangimi autorizzati, al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

(7)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   L’additivo per mangimi tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L., autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 13 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 13 agosto 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 13 agosto 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).

(3)   EFSA Journal, 2025:23(7), e9543, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9543.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome dell’additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti

2b308-t

Tintura di basilico

Composizione dell’additivo

Tintura ottenuta da foglie essiccate di Ocimum basilicum L.

Forma liquida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Tintura di basilico:

tintura quale definita dal Consiglio d’Europa (1), ottenuta dalle foglie essiccate di Ocimum basilicum L. tramite estrazione prolungata con una miscela solvente di acqua ed etanolo, pressatura e filtrazione

Numero CE: 283-900-8

Numero CAS: 84775-71-3

Numero CoE: 308

Specifiche

Sostanza secca: 1,79-1,8 %

Polifenoli totali (2): ≤ 0,198 %

Flavonoidi (3): ≤ 0,0257 %

1,8-cineolo (eucaliptolo): ≤ 0,0019 %

Canfora: ≤ 0,0047 %

Acido rosmarinico: ≤ 0,0110 %

Metileugenolo: ≤ 0,0006 %

Estragolo: ≤ 0,00005 %

Metodo di analisi  (4)

Per la caratterizzazione dell’additivo per mangimi:

spettrofotometria per la determinazione dei polifenoli totali e dei flavonoidi totali;

gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) per la determinazione dell’1,8-cineolo, della canfora, dell’estragolo e del metileugenolo;

gascromatografia con rivelazione a spettrometria di massa (GC-MS) per la determinazione dell’eugenolo;

cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione spettrofotometrica (UV) per la determinazione dell’acido rosmarinico.

Tacchini da ingrasso

87

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’uso simultaneo della tintura di basilico con altri additivi è consentito, purché i tenori di metileugenolo ed estragolo nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti siano inferiori a quelli risultanti dall’uso dell’additivo o degli additivi con il tenore più elevato di metileugenolo ed estragolo, tra tutti gli additivi per mangimi autorizzati, al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali.

4.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

13 agosto 2036

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

65

Tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione

97

Uccelli ornamentali

97

Tutto il pollame destinato alla produzione di uova e alla riproduzione

97

Suini da ingrasso

140

Suini da ingrasso di specie minori di Suidae

140

Suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di Suidae

116

Tutti i Suidae destinati alla riproduzione

170

Vitelli da ingrasso

6 mesi

291

Ovini e caprini

256

Bovini da ingrasso; altri ruminanti da ingrasso a eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; Camelidae da ingrasso

256

Tutti gli altri ruminanti;

tutti gli altri Camelidae

166

Equidae

256

Leporidae

102

Salmonidi e pesci pinnati minori

292

Cani

307

Gatti

256

Pesci ornamentali

500

Altre specie e categorie

65

(1)  «Natural sources of flavourings» – Relazione n. 2 (2007).

(2)  Espressi come equivalenti di acido gallico (GAE).

(3)  Espressi come equivalenti di iperoside.

(4)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1786/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)