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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1768 |
21.7.2026 |
REGOLAMENTO (UE) 2026/1768 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 luglio 2026
recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda un tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e la possibilità di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l’anno civile 2027 e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all’aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1)
considerando quanto segue:
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(1) |
La recente crisi in Medio Oriente e la chiusura de facto dello stretto di Hormuz hanno determinato aumenti notevoli dei prezzi mondiali del petrolio, del gas e dei concimi. La natura globale dei mercati interessati ha effetti considerevoli sui prezzi in diversi settori dell’economia dell’Unione in tutti gli Stati membri. |
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(2) |
Il settore agricolo risente direttamente del forte aumento dei prezzi dei concimi, poiché questi ultimi sono essenziali per la produttività agricola, la redditività delle aziende agricole e la sicurezza alimentare. Gli acquisti di concimi costituiscono uno dei costi dei fattori di produzione più elevati per gli agricoltori. Oltre al livello dei prezzi, la volatilità del mercato fa sì che gli agricoltori dell’Unione siano particolarmente esposti. L’aumento dei costi dei concimi potrebbe costringere gli agricoltori a ridurne l’uso, con un evidente rischio per la qualità e le rese. Gli agricoltori potrebbero anche ridurre la superficie coltivata, il che inciderebbe sulla produzione agricola dell’Unione. |
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(3) |
Al fine di far fronte rapidamente alle vulnerabilità del sistema alimentare dell’Unione derivanti da questa crisi e di assistere gli agricoltori che si trovano ad affrontare problemi di liquidità, è opportuno consentire un sostegno eccezionale e temporaneo introducendo nel regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) un nuovo tipo di intervento per il sostegno in caso di crisi fornito attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e concedendo maggiore flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda l’erogazione degli anticipi per i pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). L’introduzione di questo nuovo tipo di intervento non dovrebbe comportare un aumento dei limiti di applicazione al terreno dei concimi, come stabilito nei programmi d’azione a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (4). |
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(4) |
Il sostegno disponibile nell’ambito del nuovo tipo di intervento dovrebbe essere concentrato sugli agricoltori in attività che risentono maggiormente dei prezzi elevati dei concimi e dovrebbe essere concesso per i costi aggiuntivi dei concimi sostenuti dagli agricoltori a seguito degli aumenti dei prezzi verificatisi a partire dal 1o marzo 2026. Tale data funge unicamente da data di riferimento per determinare il prezzo più elevato dei concimi e non deve essere legata all’ammissibilità dei pagamenti ai beneficiari. Dovrebbe essere possibile ricompensare gli agricoltori che sono già soggetti a impegni basati sulla superficie per ridurre l’uso di concimi con aliquote di sostegno più elevate. Inoltre, i beneficiari del sostegno nell’ambito di tale tipo di intervento dovrebbero avere accesso alle conoscenze pertinenti, nonché alle informazioni su come ridurre l’uso di concimi. Per garantire un uso efficiente del sostegno pubblico e una distribuzione più equa di tale sostegno tra gli agricoltori ammissibili, gli Stati membri dovrebbero limitare il sostegno massimo per beneficiario o il numero massimo di ettari sovvenzionati. Data la natura urgente, temporanea ed eccezionale di tale sostegno e la necessità di erogare rapidamente i pagamenti corrispondenti, è opportuno fissare una data finale per i pagamenti ai beneficiari. |
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(5) |
Ai fini di una sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno totale ricevuto dall’agricoltore nell’ambito del nuovo tipo di intervento, in combinazione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione concepiti per far fronte all’impatto dei prezzi elevati dei concimi, non comporti una sovracompensazione o un doppio finanziamento. |
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(6) |
Per incentivare l’uso di strumenti finanziari per il sostegno fornito a norma del nuovo tipo di intervento, è opportuno non applicare aliquote massime di sostegno quando il sostegno è concesso sotto forma di capitale circolante autonomo. |
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(7) |
Al fine di evitare ritardi nei pagamenti agli agricoltori con problemi di liquidità, è opportuno prevedere che le spese finanziate dal FEASR siano ammissibili per il nuovo tipo di intervento dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e prima che gli Stati membri presentino alla Commissione di una domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC che introduce tale intervento. |
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(8) |
Il finanziamento del sostegno nell’ambito del nuovo tipo di intervento dovrebbe essere programmato con un’aliquota di partecipazione del FEASR fino al 65 % della spesa pubblica ammissibile. |
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(9) |
Al fine di garantire un finanziamento adeguato per il nuovo tipo di intervento previsto dal presente regolamento senza compromettere altri obiettivi dei piani strategici della PAC e gli importi riservati per i pagamenti in caso di crisi, è opportuno fissare una quota massima del contributo dell’Unione al nuovo tipo di intervento. |
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(10) |
Data la natura particolare del nuovo tipo di intervento, l’obbligo di contribuire agli indicatori di risultato elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 non dovrebbe applicarsi al nuovo tipo di intervento. |
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(11) |
Nell’introdurre questo nuovo tipo di intervento nei piani strategici della PAC, tale domanda di modifica strategica non dovrebbe rientrare nel computo del numero massimo annuo di domande di modifica strategica. |
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(12) |
Al fine di garantire condizioni di parità, i finanziamenti nazionali integrativi massimi per gli interventi nell’ambito del nuovo tipo di intervento dovrebbero essere limitati al 200 % del finanziamento del FEASR per questo tipo di intervento. |
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(13) |
Nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere aggiunto un indicatore di output supplementare per il nuovo tipo di intervento. |
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(14) |
Il titolo dell’allegato XV del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere modificato per tenere conto del fatto che i limiti finanziari del sostegno comprendono il finanziamento del nuovo tipo di intervento introdotto. |
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(15) |
L’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 concede agli Stati membri la flessibilità di adeguare le loro dotazioni per i pagamenti diretti trasferendo fondi da e verso le loro dotazioni per il FEASR per gli anni civili dal 2023 al 2026. Al fine di garantire che gli Stati membri possano continuare ad attuare con successo le rispettive strategie nazionali alla base dei propri piani strategici della PAC, comprese le strategie per far fronte a crisi impreviste come l’impatto dei prezzi elevati dei concimi, gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati ad adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti anche per l’anno civile 2027 entro un determinato massimale, sulla base dei limiti di trasferimento applicabili per gli anni civili dal 2023 al 2026, nonché a modificare di conseguenza i propri piani strategici della PAC. È pertanto opportuno prevedere tale possibilità introducendo una nuova disposizione nel titolo IV del regolamento (UE) 2021/2115 e un corrispondente nuovo allegato che stabilisca i massimali di aumento e i massimali di diminuzione per Stato membro. È inoltre necessario modificare l’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 per conferire alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che modifichi le dotazioni degli Stati membri di cui agli allegati V e IX di tale regolamento al fine di tener conto degli adeguamenti delle dotazioni per i pagamenti diretti. È inoltre necessario modificare l’articolo 112, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 per includere gli adeguamenti nella tabella riassuntiva del piano di finanziamento di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento e per modificare l’articolo 119, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento per includere gli adeguamenti nell’elenco delle modifiche strategiche dei piani strategici della PAC. È inoltre necessario modificare l’articolo 119, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 per prevedere che la domanda di modifica strategica derivante dagli adeguamenti non rientri nel computo del numero massimo annuo possibile di domande di modifica. È inoltre necessario modificare l’articolo 121, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 per includere tali adeguamenti nell’elenco delle modifiche di specifiche disposizioni per le quali il periodo per l’adozione dell’atto delegato di cui all’articolo 87, paragrafo 2, di tale regolamento non conta ai fini del termine entro il quale la Commissione deve agire di cui all’articolo 121, primo comma, di tale regolamento. |
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(16) |
Data la crisi in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi dei concimi e l’esposizione degli agricoltori al rischio finanziario, l’attuale livello degli anticipi non è più sufficiente. Al fine di sostenere gli agricoltori che affrontano problemi di liquidità e dato che è altamente probabile che gli effetti di questa crisi persistano per tutto il 2026, è opportuno modificare le aliquote massime per gli anticipi per i pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) 2021/2116 per consentire il pagamento di un’aliquota più elevata per tale anno civile. È opportuno aumentare l’aliquota massima degli anticipi per i pagamenti diretti dal 70 % al 75 %, entro il limite di cui all’articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
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(17) |
Gli Stati membri sono attualmente autorizzati a versare anticipi agli agricoltori nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 30 novembre dell’anno civile. Per sostenere gli agricoltori con problemi di liquidità causati dai prezzi elevati dei concimi, è opportuno concedere agli Stati membri maggiore flessibilità per quanto riguarda le tempistiche per l’erogazione degli anticipi per i pagamenti diretti e consentire che tali pagamenti siano effettuati prima nel corso dell’anno, direttamente dopo la domanda di sostegno. Tuttavia, tenendo conto del fatto che gli anticipi per i pagamenti diretti versati dagli Stati membri agli agricoltori nel corso di un anno civile devono essere rimborsati dalla Commissione agli Stati membri solo a titolo del bilancio dell’anno successivo, gli anticipi per i pagamenti diretti versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2026 dovrebbero essere considerati come effettuati nel mese di novembre 2026 e dovrebbero essere dichiarati dagli Stati membri ai fini del rimborso unitamente alla dichiarazione relativa a tale mese, in modo che siano rimborsati dalla Commissione all’inizio dell’anno 2027. |
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(18) |
L’articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 concede agli Stati membri la flessibilità necessaria per istituire i loro sistemi di gestione e di controllo. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adeguare i propri sistemi di gestione e di controllo per garantire che l’ulteriore flessibilità in merito alle tempistiche e all’entità degli anticipi prevista dal presente regolamento consenta un sostegno tempestivo ed efficace agli agricoltori. In particolare gli Stati membri dovrebbero decidere quali verifiche portare a termine prima di erogare anticipi per far fronte alle esigenze di liquidità urgenti. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero anche prendere in considerazione la possibilità di recuperare gli anticipi indebitamente versati e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione prima dell’esecuzione del pagamento finale. Al momento dei pagamenti finali, lo Stato membro dovrebbe valutare il rischio di non conformità, avvalendosi di opzioni come i controlli sull’ammissibilità e su eventuali non conformità e il recupero degli importi indebitamente versati. Quando esiste un sistema di gestione e di controllo efficiente, anche per quanto riguarda la gestione del debito, è improbabile che si verifichino gravi carenze. |
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(19) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116. |
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(20) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire far fronte rapidamente alle vulnerabilità del sistema alimentare dell’Unione derivanti dalla recente crisi in Medio Oriente e assistere gli agricoltori con problemi di liquidità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei collegamenti tra il presente regolamento e altri strumenti della PAC e del modo in cui il presente regolamento è inestricabilmente collegato al conseguimento delle principali priorità dell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(21) |
Considerata l’urgenza della necessità di consentire agli agricoltori di prendere decisioni di investimento tempestive e quindi di minimizzare il rischio di un calo nella produzione alimentare, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica |
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(22) |
Considerata la necessità di un’azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115
Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:
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1) |
all’articolo 69 è aggiunta la lettera seguente:
; |
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2) |
al titolo III, capo IV, sezione 1, è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 78 ter Sostegno agli agricoltori colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente 1. Gli Stati membri possono fornire un sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori in attività colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi. Qualsiasi sostegno così fornito è soggetto alle condizioni stabilite nel presente articolo e ulteriormente specificate dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC. 2. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno a norma del presente articolo sia destinato agli agricoltori maggiormente colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi. A tal fine, gli Stati membri determinano le condizioni di ammissibilità sulla base degli elementi di prova disponibili. 3. Il sostegno a norma del presente articolo copre una parte dei costi aggiuntivi dei concimi causati dagli sviluppi del mercato derivanti dalla crisi in Medio Oriente nel periodo a decorrere dal 1o marzo 2026. I costi aggiuntivi sono calcolati come la differenza tra un prezzo rappresentativo dei concimi e un prezzo di riferimento dei concimi. Gli Stati membri, sulla base di ipotesi ragionevoli, definiscono il prezzo di riferimento basato sul prezzo medio dei concimi nel corso di almeno tre mesi consecutivi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2025 e il 28 febbraio 2026, e il prezzo rappresentativo basato sul prezzo dei concimi durante un periodo determinato dallo Stato membro, che non inizia prima del 1o marzo 2026. Il sostegno a norma del presente articolo assume la forma di un costo unitario per ettaro calcolato sulla base del consumo medio annuo di concimi per superficie, differenziato per settore o sistema di produzione. In alternativa, gli Stati membri possono basare il sostegno a norma del presente articolo sui costi effettivi sostenuti da ciascun beneficiario, utilizzando lo stesso prezzo di riferimento descritto nel presente paragrafo. 4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per coprire fino al 50 % dei costi aggiuntivi dei concimi. Tali aliquote possono salire fino a un massimo dell’80 % per gli agricoltori che sono soggetti agli impegni di cui all’articolo 31 e 70, o ai requisiti obbligatori di cui all’articolo 72, relativi alla riduzione dell’uso dei concimi. Per gli strumenti finanziari sotto forma di capitale circolante autonomo si applica l’articolo 80, paragrafo 4. 5. Gli Stati membri fissano un importo massimo del sostegno per beneficiario o un numero massimo di ettari per i quali può essere ricevuto il sostegno per beneficiario. 6. Il sostegno a norma del presente articolo è erogato all’agricoltore entro il 30 giugno 2027. 7. Gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori che ricevono un sostegno a norma del presente articolo abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti per consentire loro di ottimizzare l’uso sostenibile dei concimi. 8. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione degli interventi a norma del presente articolo con altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione.» |
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3) |
l’articolo 80 è così modificato:
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4) |
all’articolo 86, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: «In deroga al primo comma del presente paragrafo, il piano strategico della PAC può prevedere che, nel caso di un tipo di intervento a norma dell’articolo 78 ter, l’ammissibilità’ delle spese finanziate dal FEASR relative a modifiche del piano strategico della PAC possa iniziare prima della data di presentazione alla Commissione della domanda di modifica, ma non prima del 22 luglio 2026.» ; |
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5) |
all’articolo 87, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 152 che modificano le dotazioni degli Stati membri di cui agli allegati V e IX per tener conto dell’evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi compresi i trasferimenti di cui agli articoli 17 e 103, gli adeguamenti delle dotazioni per i pagamenti diretti di cui all’articolo 103 bis, i trasferimenti di dotazioni finanziarie di cui all’articolo 88, paragrafo 5, e le detrazioni necessarie per finanziare i tipi di intervento in altri settori di cui all’articolo 88, paragrafo 6.» |
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6) |
all’articolo 91, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
; |
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7) |
l’articolo 96 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 96 bis Dotazioni finanziarie massime per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori di cui all’articolo 78 bis e per il sostegno agli agricoltori di cui all’articolo 78 ter 1. L’importo massimo per ciascuno Stato membro che può essere riservato ai pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui all’articolo 78 bis e al sostegno agli agricoltori colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente di cui all’articolo 78 ter è limitato agli importi annui che figurano nell’allegato XV. 2. Al finanziamento del sostegno agli agricoltori di cui all’articolo 78 ter può essere riservato al massimo il 25 % degli importi annui di cui all’allegato XV. 3. La spesa totale del FEASR per i pagamenti in caso di crisi di cui agli articoli 78 bis e per il sostegno di cui all’articolo 78 ter non supera la somma delle dotazioni finanziarie indicative per tali tipi di intervento per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, stabilite dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell’articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvate dalla Commissione a norma dell’articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione.» |
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8) |
al titolo IV è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 103 bis Dotazioni per i pagamenti diretti per l’anno civile 2027 Entro il 31 agosto 2026 gli Stati membri possono decidere di aumentare o diminuire le proprie dotazioni per i pagamenti diretti di cui agli allegati V e IX per l’anno civile 2027 di un importo non superiore all’aumento o alla diminuzione massimi di cui all’allegato XVI per Stato membro, nell’ambito di una domanda di modifica strategica dei rispettivi piani strategici della PAC di cui all’articolo 119.» |
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9) |
all’articolo 111, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La lettera e) del primo comma non si applica al tipo di intervento nel settore dell’apicoltura di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), e lettere da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettere da h) a k), alle azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all’articolo 77, agli interventi per i tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui all’articolo 78 bis e agli interventi che rientrano nei tipi di intervento per il sostegno degli agricoltori colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi di cui all’articolo 78 ter.» ; |
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10) |
all’articolo 112, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
; |
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11) |
l’articolo 119 è così modificato:
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12) |
all’articolo 121, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
; |
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13) |
all’articolo 146 è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri possono erogare finanziamenti nazionali integrativi fino al 200 % dei finanziamenti del FEASR assegnati nel piano strategico della PAC per il sostegno di cui all’articolo 78 ter.» ; |
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14) |
gli allegati I e XV sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
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15) |
il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XVI. |
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116
Il regolamento (UE) 2021/2116 è così modificato:
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1) |
all’articolo 21, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma degli articoli da 39 a 42 o di eventuali altre correzioni. Le spese effettuate dagli Stati membri dal 1o al 15 ottobre si considerano effettuate nel mese di ottobre. Le spese effettuate dal 16 al 31 ottobre si considerano effettuate nel mese di novembre. Le spese effettuate dagli Stati membri per erogare gli anticipi entro il 16 ottobre dell’anno civile 2026 a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), si considerano effettuate nel mese di novembre e sono inserite nella dichiarazione relativa a tale mese.» |
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2) |
l’articolo 35 è sostituito dal seguente: «Articolo 35 Esercizio finanziario agricolo Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all’intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e sulle dichiarazioni delle spese relative agli anticipi erogati entro il 16 ottobre dell’anno civile 2026, a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), l’esercizio finanziario comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio del FEAGA e del FEASR dagli organismi pagatori per l’esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell’anno N – 1 e termina il 15 ottobre dell’anno N.» |
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3) |
all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2026
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
T. BYRNE
(1) Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2026.
(2) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).
(3) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).
(4) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj).
(5) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
ALLEGATO I
Gli allegati I e XV del regolamento (UE) 2021/2115 sono così modificati:
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1) |
nell’allegato I, nella tabella «Monitoraggio – OUTPUT – Tipi di intervento e relativi indicatori di output» è inserita la voce seguente seguente dopo la riga «Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici (articolo 78 bis)»:
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2) |
il titolo dell’allegato XV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO XV Importo massimo per Stato membro che può essere riservato ai pagamenti in caso di crisi agli agricoltori di cui all’articolo 78 bis e al sostegno agli agricoltori di cui all’articolo 78 ter». |
ALLEGATO II
«ALLEGATO XVI
Massimali di cui all’articolo 103 bis
Importo massimo dell’aumento delle dotazioni per i pagamenti diretti per l’anno civile 2027 per Stato membro
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|
EUR (prezzi correnti in) |
|
Belgio |
20 700 224 |
|
Bulgaria |
84 648 793 |
|
Cechia |
64 796 927 |
|
Danimarca |
18 983 515 |
|
Germania |
273 089 935 |
|
Estonia |
26 404 994 |
|
Irlanda |
77 910 157 |
|
Grecia |
139 238 400 |
|
Spagna |
324 114 848 |
|
Francia |
364 860 018 |
|
Croazia |
74 326 850 |
|
Italia |
337 480 344 |
|
Cipro |
5 942 629 |
|
Lettonia |
35 248 552 |
|
Lituania |
58 648 549 |
|
Lussemburgo |
3 077 661 |
|
Ungheria |
104 217 287 |
|
Malta |
4 996 124 |
|
Paesi Bassi |
18 317 092 |
|
Austria |
130 006 188 |
|
Polonia |
396 000 462 |
|
Portogallo |
162 165 186 |
|
Romania |
290 114 968 |
|
Slovenia |
27 542 548 |
|
Slovacchia |
77 723 373 |
|
Finlandia |
106 364 987 |
|
Svezia |
63 566 922 |
Importo massimo della diminuzione delle dotazioni per i pagamenti diretti per l’anno civile 2027 per Stato membro
|
|
EUR (prezzi correnti in) |
|
Belgio |
123 731 481 |
|
Bulgaria |
207 943 425 |
|
Cechia |
213 736 824 |
|
Danimarca |
215 591 819 |
|
Germania |
1 228 923 865 |
|
Estonia |
51 254 687 |
|
Irlanda |
296 570 499 |
|
Grecia |
472 915 011 |
|
Spagna |
1 209 271 990 |
|
Francia |
1 821 250 134 |
|
Croazia |
93 692 559 |
|
Italia |
907 132 289 |
|
Cipro |
11 911 885 |
|
Lettonia |
91 120 936 |
|
Lituania |
153 178 204 |
|
Lussemburgo |
8 186 957 |
|
Ungheria |
310 796 291 |
|
Malta |
1 148 505 |
|
Paesi Bassi |
179 345 582 |
|
Austria |
169 395 462 |
|
Polonia |
796 492 035 |
|
Portogallo |
159 948 413 |
|
Romania |
507 398 799 |
|
Slovenia |
32 882 513 |
|
Slovacchia |
103 868 686 |
|
Finlandia |
131 201 466 |
|
Svezia |
171 704 104 » |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1768/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)