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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1734 |
17.7.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1734 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2026
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento per quanto riguarda l’autorizzazione dello stordimento con proiettile captivo non penetrante e lo stordimento con schiuma di azoto ad alta espansione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 stabilisce i metodi di stordimento da utilizzare per lo stordimento degli animali. A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1099/2009, l’allegato I di tale regolamento può essere modificato sulla scorta di un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per tenere conto dei progressi scientifici e tecnici, a condizione che il nuovo metodo garantisca un livello di benessere animale almeno equivalente a quello garantito dai metodi in vigore. L’allegato può essere modificato sulla base di nuove informazioni scientifiche e tecniche. |
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(2) |
Il metodo mediante proiettile captivo non penetrante utilizza un dispositivo con un proiettile dall’estremità «a forma di fungo» che colpisce il cranio senza penetrare nel cervello, provocando all’animale una commozione cerebrale che lo rende incosciente e, nel caso di animali neonati, causandone la morte. |
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(3) |
La Commissione ha chiesto all’Autorità di formulare pareri che fungessero da solida base scientifica per le future discussioni a livello dell’Organizzazione mondiale per la salute degli animali (WOAH) nel contesto della revisione delle pertinenti norme in materia di benessere degli animali durante la macellazione e l’abbattimento. Tra il 2019 e il 2024 l’Autorità ha adottato una serie di pareri sul benessere di diverse specie animali durante la macellazione e l’abbattimento. |
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(4) |
Nel 2020 l’Autorità ha adottato un parere sul benessere dei suini durante l’abbattimento per scopi diversi dalla macellazione (2) («parere sui suini»). Sulla base degli studi scientifici sui metodi umanitari di eutanasia condotti su suinetti neonati abbattuti in un’azienda agricola, nel parere sui suini si conclude in particolare che:
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(5) |
Nel suo parere sui suini l’EFSA ha valutato dati provenienti da diversi studi in cui l’uso dello stordimento con proiettile captivo non penetrante era limitato principalmente a suinetti fino a 10,9 kg di peso vivo. Nel parere si conclude che una pistola pneumatica a proiettile captivo non penetrante, con la potenza necessaria a produrre un’energia cinetica sufficiente e applicata nella posizione corretta, provoca la perdita di coscienza immediata e irreversibile e la morte cerebrale nei suinetti fino a 10,9 kg di peso vivo e la morte nei suinetti neonati fino a 5 kg di peso vivo. Sono tuttavia disponibili prove scientifiche limitate sull’efficacia del proiettile captivo non penetrante nel causare la morte nei suinetti di peso vivo superiore a 5 kg. Tale metodo può pertanto essere considerato un metodo di abbattimento per i suinetti fino a 5 kg di peso vivo e un metodo di semplice stordimento se utilizzato sui suinetti tra 5 e 10 kg. |
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(6) |
Lo stordimento con proiettile captivo non penetrante figura già nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 per categorie di animali diversi dai suini. Sulla base delle prove fornite nel parere sui suini, è opportuno modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 al fine di consentire l’uso di tale metodo come metodo di abbattimento per i suinetti fino a 5 kg e come semplice stordimento se utilizzato sui suinetti tra 5 e 10 kg. |
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(7) |
Nel 2024 l’Autorità ha adottato un parere sul benessere degli ovini e dei caprini durante l’abbattimento per scopi diversi dalla macellazione (3) («parere su ovini e caprini»). Nel parere si conclude che il proiettile captivo non penetrante provoca la perdita di coscienza dovuta alla commozione cerebrale e la morte negli agnelli e nei capretti fino a 4,5 kg di peso vivo ed è un metodo di stordimento reversibile per gli agnelli e i capretti di peso vivo compreso tra 4,5 e 10 kg. L’Autorità raccomanda pertanto che il proiettile captivo non penetrante sia utilizzato come metodo di abbattimento solo per agnelli e capretti fino a 4,5 kg di peso. Per gli agnelli e i capretti di peso vivo compreso tra 4,5 e 10 kg, il proiettile captivo non penetrante può essere utilizzato come metodo di semplice stordimento. |
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(8) |
Il proiettile captivo non penetrante figura già nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 come metodo di semplice stordimento per l’uso nei ruminanti fino a 10 kg. Sulla base delle prove fornite nel parere su ovini e caprini, e al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 al fine di consentire che tale metodo sia utilizzato come metodo di abbattimento per agnelli e capretti fino a 4,5 kg di peso vivo e stabilire prescrizioni specifiche per il suo uso per quanto riguarda suinetti, agnelli e capretti. |
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(9) |
Conformemente ai pareri dell’EFSA sui suini e su ovini e caprini, l’uso dello stordimento con proiettile captivo non penetrante dovrebbe essere soggetto a prescrizioni specifiche che garantiscano la morte o la perdita di coscienza dell’animale. È in particolare necessario specificare l’immobilizzazione e la posizione del dispositivo sulla testa dell’animale al momento dello sparo. |
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(10) |
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1099/2009, chiunque sia interessato all’autorizzazione di un metodo di stordimento nuovo o modificato può fornire i dati tecnici e scientifici necessari. Su tale base la Commissione deve chiedere all’Autorità di valutare le informazioni scientifiche o tecniche e l’equivalenza o il miglioramento del benessere animale rispetto ai metodi di stordimento in vigore. |
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(11) |
Il 22 dicembre 2021 la Commissione ha ricevuto, da parte di un operatore («richiedente»), la richiesta di aggiornare l’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 al fine di includervi l’uso della schiuma ad alta espansione che utilizza l’azoto per lo stordimento e l’abbattimento di suini e volatili da cortile. Il richiedente ha spiegato l’equivalenza rispetto ai metodi vigenti di cui all’allegato I e ha fornito una serie di pubblicazioni e informazioni tecniche a sostegno della richiesta. |
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(12) |
Il 13 maggio 2022 la Commissione ha chiesto all’Autorità di formulare un parere scientifico a seguito di tale richiesta. |
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(13) |
Il 3 giugno 2024 l’Autorità ha adottato un parere sull’uso della schiuma ad alta espansione che utilizza l’azoto per lo stordimento e l’abbattimento di suini e volatili da cortile (4). In tale parere si conclude in particolare che:
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(14) |
I dati presentati dal richiedente e valutati dall’Autorità, che provengono da diversi studi sull’uso dello stordimento con schiuma di azoto ad alta espansione citati nel parere dell’Autorità, si limitano ai suini di peso vivo compreso tra 15 e 41 kg e alle galline ovaiole e ai polli da carne di tutte le età. Non vi sono prove del fatto che l’uso di tale metodo per lo stordimento o l’abbattimento di animali diversi da tali categorie di suini e volatili da cortile fornisca un livello di benessere animale almeno equivalente a quello garantito dall’esposizione alla CO2 ad alta concentrazione. |
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(15) |
Considerando che lo stordimento con schiuma di azoto ad alta espansione è un metodo che non figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 e che fornisce un benessere equivalente a quello di almeno uno dei metodi approvati, è opportuno che tale metodo figuri in tale allegato solo per le suddette categorie di animali. |
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(16) |
Conformemente al parere dell’EFSA sull’uso della schiuma ad alta espansione che utilizza azoto per lo stordimento e l’abbattimento di suini e volatili da cortile, la schiuma di azoto ad alta espansione deve essere soggetta a prescrizioni specifiche che ne garantiscano l’efficacia nel causare la perdita di coscienza e la morte utilizzando contenitori per l’abbattimento in azienda di suini e volatili da cortile per scopi diversi dalla macellazione. È quindi opportuno modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 al fine di stabilire le prescrizioni specifiche per l’uso di tale metodo su suini e volatili da cortile, in particolare per quanto riguarda la concentrazione di ossigeno, il tempo di esposizione, il rapporto di espansione della schiuma e il tasso di produzione della schiuma. |
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(17) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 dovrebbe pertanto essere modificato. |
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(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1099/oj.
(2) Parere dell’EFSA «Welfare of pigs during killing for purposes other than slaughter», https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6195.
(3) Parere dell’EFSA «Welfare of sheep and goats during killing for purposes other than slaughter», https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8835.
(4) Parere dell’EFSA «The use of high expansion foam for stunning and killing pigs and poultry», https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8855.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 è così modificato:
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1. |
il capo I è così modificato:
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2. |
il capo II è così modificato:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1734/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)