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dell'Unione europea

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2026/1545

17.7.2026

DECISIONE (UE) 2026/1545 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2026

che stabilisce le misure necessarie all’attuazione del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che abroga la decisione 2003/76/CE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio è scaduto il 23 luglio 2002 conformemente al suo articolo 97. Tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) sono state trasferite alla Comunità europea il 24 luglio 2002.

(2)

In conformità del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio («protocollo»), allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il valore netto delle attività e passività della CECA, quali iscritte nel bilancio della CECA, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio e denominato «CECA in liquidazione» e, a liquidazione della CECA conclusa, denominato «patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio»(congiuntamente denominati «patrimonio»).

(3)

Il protocollo dispone inoltre che le entrate derivanti dal patrimonio, denominate «Fondo di ricerca carbone e acciaio» (FRCA), siano utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente al protocollo e agli atti adottati in virtù di esso.

(4)

Il 1o febbraio 2003 il Consiglio ha adottato la decisione 2003/76/CE (2), con cui ha stabilito le regole di attuazione del protocollo.

(5)

Da alcuni anni il valore delle entrate generate da destinare al finanziamento di progetti di ricerca correlati al carbone e all’acciaio è stato in diminuzione a causa dei bassi tassi di interesse e il patrimonio non ha generato entrate sufficienti a finanziare l’attuale dotazione annuale dell’FRCA di 111 milioni di EUR per gli inviti a presentare proposte, stabilita nella decisione 2003/76/CE. A causa delle perdite nel 2022 e nel 2023, gli inviti nel 2024 e nel 2025 sono stati interamente finanziati attraverso la vendita del patrimonio. Per il 2026, e probabilmente anche per gli anni successivi, ogni profitto realizzato coprirà la dotazione annuale solo parzialmente e presumibilmente non sarà sufficiente per finanziare un programma di lavoro significativo.

(6)

Nell’intento di rafforzare la competitività del settore siderurgico dell’Unione e salvaguardarne il futuro, nella comunicazione del 19 marzo 2025 al Parlamento europeo, al Consiglio al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un piano d’azione europeo per la siderurgia e la metallurgia» la Commissione ha annunciato che avrebbe proposto una riforma generale del Fondo di ricerca carbone e acciaio al fine di semplificare e accelerare ulteriormente gli investimenti nella ricerca in tale settore. Tale accelerazione dovrebbe riflettere le esigenze del settore.

(7)

La transizione energetica che punta all’abbandono dalle fonti energetiche fossili, in particolare del carbone, rappresenta attualmente una sfida, anche per quanto riguarda la necessità di garantire una transizione giusta, soprattutto per le industrie e i lavoratori delle regioni dipendenti dal carbone. Altre sfide riguardano la mitigazione delle emissioni di metano prodotte dalle miniere di carbone nel contesto dell’attuazione del regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(8)

Si prevede che, a partire dall’agosto 2027, la CECA in liquidazione non avrà né passività né crediti permettendo quindi la conclusione della sua liquidazione.

(9)

La vendita di parte del patrimonio per finanziare progetti di ricerca nei settori del carbone e dell’acciaio è possibile in quanto la CECA in liquidazione non registra passività.

(10)

Tenuto conto dei cambiamenti finanziari unitamente alle considerazioni politiche, il programma di ricerca dovrebbe essere dimensionato in modo tale che il patrimonio possa essere utilizzato ed eseguito correttamente conformemente agli obiettivi del protocollo e in linea con i principi di sana gestione finanziaria. La massa critica per le dimensioni del programma di ricerca non può essere conseguita utilizzando solo le entrate o una parte limitata del patrimonio restante. Gli importi necessari per il programma di ricerca imporranno l’utilizzo di tutto il patrimonio. Dovrebbe pertanto essere possibile utilizzare il patrimonio restante per fornire un sostegno significativo al di fuori del programma quadro di ricerca dell’Unione a progetti validi di ricerca collaborativa che presentano la massa critica necessaria per creare valore aggiunto dell’Unione nei settori del carbone e dell’acciaio.

(11)

Nella comunicazione del 26 febbraio 2025 al Parlamento europeo, al Consiglio al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Patto per l’industria pulita» e nel piano d’azione europeo per la siderurgia e la metallurgia, la Commissione supporta la giustificazione economica di effettuare nell’Unione ingenti investimenti nei prossimi anni, anche nell’industria siderurgica. Sulla base di tale incentivo politico, il Fondo di ricerca carbone e acciaio dovrebbe contribuire a una transizione rapida a tecnologie più pulite finanziando parte delle attività di ricerca necessarie, comprese le ricerche preliminari per i grandi investimenti e l’ulteriore ricerca a sostegno della realizzazione di investimenti su vasta scala.

(12)

Dagli inviti a presentare proposte del periodo compreso tra il 2027 e il 2033, per un importo annuo fino a 120 milioni di EUR, e del 2034, per un importo equivalente al patrimonio rimanente non assegnato disponibile, è attesa una mobilitazione degli investimenti privati che permetta di rafforzare la competitività e accelerare la decarbonizzazione e la transizione verde industriale dei settori carbonifero e siderurgico. È pertanto opportuno stabilire congrue dotazioni annuali per consentire tali inviti e permettere un sostegno significativo fino al 2034 compreso.

(13)

Al fine di assegnare tutte le entrate nette provenienti dagli investimenti e di facilitare l’aumento da 111 milioni di EUR fino a 120 milioni di EUR della dotazione per il 2027, è opportuno ridurre i tempi di assegnazione, facendo in modo che i bilanci chiusi dei patrimoni nell’anno n coprano l’assegnazione per l’anno n+1 dal 2026 al 2033, mantenendo nel contempo le dotazioni annuali già stabilite dalla decisione 2003/76/CE.

(14)

Entrambi i settori sono favorevoli all’attuale ripartizione delle dotazioni di bilancio tra la ricerca nel settore del carbone e quella nel settore dell’acciaio, nelle rispettive percentuali del 27,2 % e del 72,8 %, che rimane adeguata in considerazione delle rispettive esigenze e capacità di assorbimento.

(15)

Al fine di poter rispondere alle eventuali esigenze di finanziamento della ricerca nel settore del carbone o in quello dell’acciaio in caso di assorbimento insufficiente da parte dell’altro settore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per modificare la presente decisione al fine di cambiare nel 2034, se necessario, la percentuale di finanziamento assegnata alla ricerca relativa al carbone e la percentuale assegnata a quella relativa all’acciaio per consentire il pieno utilizzo del patrimonio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (4). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(16)

È pertanto opportuno sostituire la decisione 2003/76/CE. È tuttavia opportuno che l’articolo 1 di detta decisione continui ad applicarsi fino a liquidazione conclusa della CECA e al completamento delle operazioni finanziarie della CECA in liquidazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Commissione è responsabile di stabilire le misure necessarie all’attuazione del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.   La Commissione è responsabile di gestire le operazioni finanziarie del patrimonio della «CECA in liquidazione» e, a liquidazione della CECA conclusa, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio (congiuntamente denominati «patrimonio»).

Articolo 2

1.   La Commissione gestisce il patrimonio in modo da mantenere una dotazione annuale del fondo di ricerca carbone e acciaio fino a 120 milioni di EUR per gli anni dal 2027 al 2033 inclusi per finanziare la ricerca nei settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio. Il patrimonio restante non assegnato confluisce in una dotazione per l’anno 2034 d’importo pari al valore di mercato di tale patrimonio al momento del trasferimento al Fondo di ricerca carbone e acciaio, tenendo conto delle condizioni di mercato. Tale dotazione è utilizzata per finanziare la ricerca nei settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio nel 2034 e in quelli successivi.

2.   Le attività di ricerca relative all’acciaio sono focalizzate su processi di fabbricazione dell’acciaio e di finitura sostenibili e a basse emissioni, creazione di prodotti siderurgici avanzati e mercati guida, conservazione delle risorse ed economia circolare, sviluppo di competenze e condizioni di lavoro e ricorso alle tecnologie digitali. Le attività di ricerca connesse a progetti di ricerca nel settore del carbone si concentrano sulla gestione della transizione giusta, compreso il riadattamento, per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, e per le regioni in cui sono ubicate, in conformità dei regolamenti (UE) 2021/523 (5), (UE) 2021/1056 (6) e (UE) 2021/1229 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio e in linea con l’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione.

3.   La dotazione annuale dell’importo di cui al paragrafo 1 è comprende le entrate nette provenienti dagli investimenti e dall’importo in contanti generato dalla vendita di parte del patrimonio.

Articolo 3

1.   Le operazioni di investimento e di gestione patrimoniale a norma dell’articolo 2 formano oggetto, ogni anno e distintamente dalle altre operazioni finanziarie dell’Unione, di un conto profitti e perdite, di uno stato patrimoniale e di una relazione finanziaria.

I documenti finanziari di cui al primo comma del presente paragrafo sono acclusi ai documenti finanziari che la Commissione redige annualmente a norma dell’articolo 318 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dell’articolo 247 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

2.   Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti esercitano sulle operazioni di cui al paragrafo 1 i poteri di controllo e di discarico definiti nel TFUE e nel regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 4

1.   Le entrate nette provenienti dagli investimenti previsti all’articolo 2 e gli importi in contanti generati dalla vendita di parte del patrimonio costituiscono entrate del bilancio generale dell’Unione. A tali entrate e importi in contanti è assegnata una destinazione specifica, segnatamente il finanziamento di progetti di ricerca nei settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio non contemplati dai programmi quadro di ricerca. Essi costituiscono il Fondo di ricerca carbone e acciaio, la cui gestione è affidata alla Commissione.

2.   Le entrate nette e gli importi in contanti di cui al paragrafo 1 sono ripartiti tra i programmi di lavoro nella misura del 27,2 % assegnato alla ricerca relativa al carbone e del 72,8 % assegnato alla ricerca relativa all’acciaio.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 al fine di modificare, se necessario, la percentuale di finanziamento destinata alla ricerca relativa al carbone e alla ricerca relativa all’acciaio di cui al primo comma del presente paragrafo per consentire il pieno utilizzo del patrimonio nel 2034.

3.   Le entrate e gli importi in contanti assegnati a norma del paragrafo 1 e ancora disponibili al 31 dicembre di un dato anno, come pure i recuperi, sono riportati automaticamente all’anno successivo.

4.   Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti agli annullamenti di impegno sono sistematicamente azzerati al termine di ogni esercizio di bilancio. L’importo degli accantonamenti per stanziamenti di impegno svincolato in seguito agli annullamenti è reso disponibile per il Fondo di ricerca carbone e acciaio.

Articolo 5

Le entrate nette e gli importi in contanti disponibili per finanziare progetti di ricerca nell’anno n+1 figurano nel bilancio della CECA in liquidazione dell’anno n, e, a liquidazione conclusa, nel bilancio del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio, fino all’assegnazione del patrimonio restante nel 2033 per il 2034.

Articolo 6

Le spese amministrative derivanti dalle operazioni di liquidazione, investimento e gestione di cui alla presente decisione sono coperte della Commissione nel quadro del bilancio generale dell’Unione.

Articolo 7

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di otto anni a decorrere dal 6 agosto 2026.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8

La decisione 2003/76/CE è abrogata.

L’articolo 1 della decisione 2003/76/CE continua tuttavia ad applicarsi alle operazioni finanziarie fino a liquidazione conclusa.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 29 giugno 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. MOUSHOUTTAS


(1)  Approvazione del 16 giugno 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1o febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all’attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/76(1)/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (GU L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj).

(4)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

(5)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).

(6)  Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1056/oj).

(7)  Regolamento (UE) 2021/1229 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1229/oj).

(8)  Regolamento (UE, euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, del 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1545/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)