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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/1544

5.8.2026

DECISIONE (UE) 2026/1544 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2025

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2025/2625 del Consiglio (2), il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032) («protocollo») è stato firmato il 9 dicembre 2025, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(2)

Il protocollo mira a permettere ai pescherecci dell’Unione di pescare nella zona di pesca delle Isole Cook, a consentire all’Unione e al governo delle Isole Cook di collaborare strettamente per promuovere ulteriormente lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Isole Cook e nell’Oceano Pacifico centrale e occidentale, e a contribuire alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

(3)

È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione.

(4)

L’articolo 6 dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (3) («accordo») istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l’attuazione dell’accordo e del protocollo («commissione mista»). Inoltre, ai sensi dell’articolo 7 del protocollo, la commissione mista può approvare talune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate disposizioni e condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.

(5)

La posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga a tali modifiche.

(6)

Poiché il protocollo si estende su più esercizi, i relativi impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue per la durata del protocollo, in conformità dell’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(7)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l’11 novembre 2025 (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032) («protocollo») è approvato a nome dell’Unione.

Articolo 2

Conformemente alle disposizioni e condizioni di cui all’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 6 dell’accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione (7).

Fatto a Lussemburgo, il 17 novembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. VAFEADES


(1)  Parere del 20 maggio 2026 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2025/2625 del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032) (GU L, 2025/2625, 23.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2625/oj).

(3)   GU L 131 del 20.5.2016, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/776/oj.

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(6)  EDPS Opinion 29/2025 on the signing, provisional application and conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands | European Data Protection Supervisor

(7)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


ALLEGATO

Procedure per l’approvazione delle modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista

1)   

Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del protocollo, la Commissione è autorizzata a negoziare con il governo delle Isole Cook e, se del caso e a condizione che rispetti il punto 3) del presente allegato, ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte del protocollo per quanto riguarda le questioni seguenti:

a)

la revisione delle possibilità di pesca a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del protocollo, e, di conseguenza, della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del protocollo;

b)

le modalità di applicazione per il sostegno settoriale di cui all’articolo 4 del protocollo;

c)

le condizioni e le modalità tecniche per l’esercizio delle attività di pesca da parte delle navi dell’Unione;

d)

le garanzie supplementari per la protezione dei dati personali di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del protocollo.

2)   

La Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:

a)

sia conforme agli obiettivi da essa perseguiti nell’ambito della politica comune della pesca;

b)

sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;

c)

tenga conto dei dati pertinenti più recenti, statistici, biologici e di altro tipo, trasmessi alla Commissione.

3)   

A tal fine e sulla base dei dati di cui al punto 2) lettera c), la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da adottare a nome dell’Unione («documento preparatorio»), affinché sia esaminato e approvato.

4)   

La proposta di posizione dell’Unione figurante nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco al Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, TUE, non vi si opponga durante una riunione dell’organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se tale scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

5)   

Qualora, nel corso di riunioni successive della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti 2), 3) e 4), affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.

6)   

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la comunicazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione.

7)   

Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso protocollo, la posizione dell’Unione da adottare in sede di commissione mista è stabilita conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1544/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)