|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2026/1509 |
31.7.2026 |
Accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e d cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «Stati membri dell’Unione europea»,
L'UNIONE EUROPEA, di seguito anche «Unione» o «UE»,
da una parte, e
GLI STATI UNITI MESSICANI, di seguito «Messico»,
dall'altra,
di seguito denominati congiuntamente «le parti»,
CONSIDERANDO i forti legami culturali, politici ed economici che li uniscono,
RIAFFERMANDO il proprio impegno a favore dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché della lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che costituiscono la base del partenariato e della cooperazione,
CONSAPEVOLI del contributo significativo apportato al consolidamento di tali legami dall'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997,
CONSIDERANDO la volontà comune, espressa nella dichiarazione di Santiago del 27 gennaio 2013, di aggiornare e sostituire l'attuale accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione per tener conto delle nuove realtà politiche ed economiche e dei progressi compiuti nell'ambito del partenariato strategico,
CONSIDERANDO la firma dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti messicani (di seguito «accordo interinale sugli scambi UE-Messico»), che istituisce una zona di libero scambio tra l'UE e il Messico,
SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di disporre di un quadro coerente per promuoverle ulteriormente,
AFFERMANDO il proprio status di partner strategici e la propria determinazione a rafforzare e ad approfondire ulteriormente il partenariato nonché la cooperazione e il dialogo internazionali al fine di promuovere gli interessi e i valori condivisi,
AFFERMANDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione sulle questioni bilaterali, regionali, biregionali e internazionali di interesse comune,
RICONOSCENDO l'importanza di un sistema multilaterale forte ed efficace, basato sul diritto internazionale, per preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale e affrontare le sfide comuni,
RIBADENDO il loro impegno ad ampliare e diversificare le loro relazioni commerciali in conformità dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito «accordo OMC») e delle disposizioni e degli obiettivi specifici di cui alla parte III del presente accordo,
PERSUASI che il presente accordo creerà un clima favorevole alla crescita di relazioni economiche sostenibili tra le parti, soprattutto in termini di scambi commerciali e investimenti, che sono essenziali per conseguire lo sviluppo economico e sociale, la modernizzazione e l'innovazione tecnologica,
RICONOSCENDO che le disposizioni del presente accordo proteggono gli investimenti e gli investitori e sono intese a stimolare un'attività commerciale reciprocamente vantaggiosa, senza pregiudicare il diritto delle parti di legiferare in difesa dell'interesse pubblico nei rispettivi territori,
ACCOGLIENDO CON FAVORE la risoluzione 70/1, adottata da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, contenente il documento conclusivo «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» (di seguito «Agenda 2030»), l'accordo di Parigi, adottato alla 21o sessione della Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, concluso il 12 dicembre 2015 (di seguito «accordo di Parigi»), nonché il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030 adottato in occasione della terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite tenutasi a Sendai il 18 marzo 2015, il programma d'azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo adottato ad Addis Abeba il 13-16 luglio 2015, gli impegni del vertice umanitario mondiale adottati in occasione del vertice umanitario mondiale tenutosi a Istanbul il 23-24 maggio 2016 e la nuova agenda urbana adottata il 20 ottobre 2016 nel corso della conferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile (Habitat III) svoltasi a Quito (di seguito «nuova agenda urbana») e chiedendone la rapida attuazione,
RIBADENDO il proprio impegno a superare le sfide mondiali promuovendo lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale e contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile («OSS») e dei traguardi dell'Agenda 2030,
AFFERMANDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, dei diritti umani, della libertà e della sicurezza,
RICONOSCENDO i vantaggi reciproci di una cooperazione rafforzata nei settori dell'istruzione, della cultura, della ricerca e dell'innovazione e in altri settori di interesse comune,
RIBADENDO il proprio impegno a promuovere il commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale attraverso partenariati che coinvolgano tutti i portatori di interessi, compresi la società civile e il settore privato, e ad attuare il presente accordo in maniera coerente con le rispettive leggi e con gli impegni internazionali in materia di lavoro e di ambiente,
RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le proprie relazioni economiche, commerciali e di investimento e di promuovere la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti tra le parti al fine di favorire la crescita economica e creare nuove opportunità per i lavoratori e le comunità imprenditoriali di ciascuna parte, in particolare le piccole e medie imprese,
RICONOSCENDO che il presente accordo contribuisce a migliorare il benessere dei consumatori e a garantire un tenore di vita elevato e un alto livello di protezione dei consumatori,
INCORAGGIANDO le imprese che operano nel proprio territorio o sotto la propria giurisdizione a rispettare gli orientamenti e i principi riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese, comprese le linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa, e a perseguire le migliori pratiche in materia di condotta responsabile d'impresa,
RICONOSCENDO che le disposizioni del presente accordo preservano il diritto delle parti di legiferare nei rispettivi territori in conformità della loro legislazione interna e la flessibilità di cui dispongono nel perseguire obiettivi politici legittimi, in settori quali la sanità pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica nonché la promozione e la tutela della diversità culturale,
RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza, della buona governance e dello Stato di diritto nel commercio e negli investimenti internazionali a vantaggio di tutti i portatori di interessi,
DETERMINATI a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione degli scambi e degli investimenti internazionali eliminando gli ostacoli per mezzo del presente accordo, nonché a evitare la creazione di nuovi ostacoli agli scambi o agli investimenti tra le parti che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo,
PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che possono essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per l'Irlanda, a meno che l'Unione, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le proprie relazioni bilaterali precedenti, non notifichi al Messico che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE. Che, analogamente, eventuali successive misure interne dell'Unione che sono adottate a norma della parte terza, titolo V, TFUE ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che l'Irlanda non abbia notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21; constatando inoltre che tali futuri accordi specifici o eventuali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
PARTE I (1)
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivi del presente accordo
Il presente accordo si prefigge di:
|
a) |
istituire un partenariato strategico rafforzato, intensificare il dialogo politico e approfondire e rafforzare la cooperazione su questioni di reciproco interesse; |
|
b) |
favorire maggiori scambi commerciali e investimenti tra le parti ampliandone e diversificandone le relazioni economiche e commerciali, contribuendo in tal modo a una crescita economica più elevata e sostenibile e a una migliore qualità della vita. |
Articolo 2
Principi generali
1. Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani di cui le parti sono firmatarie, nonché del principio dello Stato di diritto, è alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti confermano il proprio fermo sostegno ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
3. Le parti concordano sul fatto che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori a livello di soggetti statali e non statali costituisce una grave minaccia per la stabilità e la sicurezza internazionali.
4. Le parti riconoscono che la circolazione incontrollata delle armi convenzionali costituisce una minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilità sul piano internazionale e regionale e riconoscono altresì la necessità di collaborare per garantire il trasferimento responsabile di armi convenzionali.
5. Le parti ribadiscono il proprio impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile convenuti a livello internazionale, e a collaborare per affrontare le sfide ambientali mondiali.
6. Le parti confermano il proprio impegno a favore della parità di genere e dell'emancipazione di donne e ragazze.
7. Le parti ribadiscono il proprio impegno a combattere qualsiasi forma di discriminazione, quali che siano i motivi su cui si fonda, compresi il genere, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
8. Le parti confermano il proprio impegno ad attuare il presente accordo sulla base di valori condivisi, compresi i principi del dialogo, del rispetto reciproco, di un partenariato equo, del multilateralismo, della cooperazione e del rispetto del diritto internazionale.
PARTE II (2)
DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE
CAPO 1
DIALOGO POLITICO, PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALI
Articolo 1.1
Dialogo politico
1. Le parti intensificano il dialogo politico e la cooperazione a tutti i livelli attraverso scambi e consultazioni su questioni bilaterali, regionali, biregionali, internazionali e multilaterali.
2. Il dialogo politico ha l'obiettivo di:
|
a) |
promuovere lo sviluppo di relazioni bilaterali e rafforzare il partenariato strategico; |
|
b) |
rafforzare la cooperazione per affrontare le sfide e le questioni regionali, biregionali e internazionali. |
3. Il dialogo politico tra le parti può svolgersi nelle seguenti forme, come convenuto di comune accordo:
|
a) |
consultazioni, riunioni e visite a livello di vertice; |
|
b) |
consultazioni, riunioni e visite a livello ministeriale; |
|
c) |
riunioni periodiche a livello di alti funzionari, compreso un dialogo politico ad alto livello; |
|
d) |
dialoghi settoriali su questioni di interesse comune; |
|
e) |
scambi di delegazioni e altri contatti tra il Congresso del Messico e il Parlamento europeo; |
|
f) |
qualsiasi altra forma convenuta dalle parti. |
Articolo 1.2
Principi democratici, diritti umani e Stato di diritto
1. Le parti collaborano per promuovere e tutelare i diritti umani, anche per quanto riguarda la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani, e per rafforzare i principi democratici e lo Stato di diritto, promuovere la parità di genere e combattere ogni forma di discriminazione.
2. La cooperazione in tale ambito può comprendere:
|
a) |
la promozione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani; |
|
b) |
il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione sui diritti umani; |
|
c) |
la promozione dei diritti umani, anche attraverso l'istruzione e la cooperazione; |
|
d) |
il potenziamento delle istituzioni nazionali e regionali competenti in materia di diritti umani; |
|
e) |
il potenziamento della cooperazione con gli organi dei trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite e nell'ambito delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani per attuarne le raccomandazioni; |
|
f) |
il rafforzamento della cooperazione nell'ambito delle istituzioni delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani e delle sedi regionali e multilaterali pertinenti; |
|
g) |
il rafforzamento della capacità delle parti di applicare i principi e le pratiche democratici; |
|
h) |
il potenziamento di una buona governance, indipendente e trasparente, a livello locale, nazionale, regionale e mondiale, la promozione di istituzioni responsabili e trasparenti e il sostegno alla partecipazione dei cittadini e al coinvolgimento della società civile; |
|
i) |
la collaborazione e il coordinamento, se del caso, anche nei paesi terzi, per rafforzare i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto; |
|
j) |
la promozione dell'universalità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e le misure volte a incoraggiare altri Stati ad adempiere ai loro obblighi nel settore; |
|
k) |
le azioni volte a prevenire l'impunità nei casi di violazione dei diritti umani. |
Articolo 1.3
Parità di genere ed emancipazione femminile, pace, sicurezza e sviluppo sostenibile
1. Le parti promuovono la parità di genere e l'emancipazione femminile. Esse riconoscono la necessità della parità di genere e dell'emancipazione delle donne e delle ragazze quale presupposto inderogabile per il pieno conseguimento di uno sviluppo sostenibile e inclusivo, della democrazia e della sicurezza. Le parti esaminano ulteriori regimi di cooperazione e potenziali sinergie tra le rispettive politiche e iniziative, nel rispetto delle norme e degli impegni internazionali quali la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, le raccomandazioni generali formulate dal Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, l'Agenda 2030, la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza.
2. La cooperazione in tale ambito può comprendere:
|
a) |
la promozione di un'efficace integrazione della dimensione di genere; |
|
b) |
il sostegno all'elaborazione e all'attuazione di un piano d'azione nazionale sulla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; |
|
c) |
la promozione della partecipazione e della leadership politiche delle donne, nonché l'accesso delle donne a un'istruzione di qualità, la loro emancipazione e la loro leadership economiche e una maggiore partecipazione alla forza lavoro; |
|
d) |
il consolidamento delle istituzioni nazionali e regionali attraverso misure specifiche intese ad affrontare e trattare le questioni relative alla violenza contro le donne e le ragazze, ivi compresi la prevenzione della violenza sessuale e di genere e la protezione da tale forma di violenza, i meccanismi di indagine e di rendicontabilità, il sostegno alle vittime e la promozione di condizioni di sicurezza e protezione per le donne e le ragazze; |
|
e) |
il rafforzamento attivo della protezione dei diritti umani delle donne, anche da qualsiasi tipo di discriminazione e violenza nei loro confronti, e la garanzia del loro accesso alla giustizia; |
|
f) |
l'intensificazione della cooperazione con gli organi competenti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali; |
|
g) |
la promozione attiva dell'analisi di genere e dell'integrazione sistematica della prospettiva di genere in tutte le questioni relative alla pace e alla sicurezza, garantendo nel contempo la leadership e la partecipazione costruttiva delle donne ai processi di pace, alle iniziative di mediazione, alla risoluzione dei conflitti e alla costruzione della pace, nonché alle missioni e alle operazioni civili e militari. |
Articolo 1.4
Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (di seguito «ADM») e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Pertanto, esse collaborano e contribuiscono alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione e di altri obblighi internazionali pertinenti che incombono loro. Le parti convengono che la presente disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.
2. Le parti collaborano e contribuiscono a contrastare la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante:
|
a) |
l'adozione di misure per la firma o la ratifica di strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione; |
|
b) |
la creazione e il mantenimento di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi altresì l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. |
3. Le parti instaurano un dialogo politico regolare per accompagnare e consolidare gli elementi di cui al presente articolo.
Articolo 1.5
Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali
1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e delle relative munizioni, parti e componenti, il loro accumulo illecito, la loro gestione inadeguata, l'inadeguatezza delle misure di sicurezza nei depositi e la loro diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le parti osservano e assolvono appieno i rispettivi obblighi in materia di lotta al commercio illegale di SALW e relative munizioni, parti e componenti, derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e rispettano gli impegni assunti in forza di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.
3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Esse riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la destinazione delle armi convenzionali a scopi diversi.
4. Le parti attuano pienamente il trattato sul commercio delle armi adottato a New York il 2 aprile 2013 e cooperano tra loro nel quadro dello stesso, anche promuovendone l'universalizzazione e la sua piena attuazione da parte di tutti gli Stati contraenti di tale trattato.
5. Le parti cooperano e assicurano coordinamento, complementarità e sinergia nelle iniziative tese a regolamentare il commercio internazionale di armi convenzionali o a migliorarne la regolamentazione, nonché a prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi convenzionali e relative munizioni, parti e componenti.
6. Le parti instaurano un dialogo politico regolare per accompagnare e consolidare le questioni disciplinate dal presente articolo.
Articolo 1.6
Corte penale internazionale
1. Le parti riconoscono che i reati più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e si adoperano per garantire che tali reati siano oggetto di indagini e di azioni penali efficaci adottando provvedimenti a livello nazionale e rafforzando la cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale (CPI).
2. Le parti promuovono l'universalizzazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (di seguito «Statuto di Roma») o l'adesione allo stesso e si adoperano per la sua effettiva attuazione a livello nazionale negli Stati parte dello Statuto di Roma. Le parti si scambiano, se del caso, le migliori pratiche in materia di adozione di leggi interne e adottano misure a tutela dell'integrità dello statuto di Roma.
Articolo 1.7
Antiterrorismo
Le parti ribadiscono l'importanza della lotta contro il terrorismo e, come convenuto di comune accordo, cooperano per prevenire e reprimere gli atti terroristici conformemente alle convenzioni internazionali, alle risoluzioni ONU pertinenti e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Esse collaborano in particolare:
|
a) |
attraverso la piena ed efficace attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni ONU e strumenti internazionali pertinenti; |
|
b) |
promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite così da dare efficace applicazione alla strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2006; |
|
c) |
scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e interno; e |
|
d) |
scambiandosi esperienze sui mezzi e sui metodi utilizzati per prevenire e contrastare il terrorismo, comprese le conoscenze tecniche e la formazione, e procedendo a uno scambio delle migliori pratiche in materia di prevenzione del terrorismo. |
Articolo 1.8
Mantenimento della pace e gestione delle crisi
Le parti cooperano per promuovere la pace e la sicurezza internazionale. Esse esaminano le possibilità di coordinamento delle attività di gestione delle crisi, ivi compresa la cooperazione nelle operazioni di gestione delle crisi.
Articolo 1.9
Sicurezza dei cittadini
Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione in materia di sicurezza dei cittadini. Esse riconoscono che la sicurezza dei cittadini ha una dimensione nazionale, transnazionale, regionale e biregionale che richiede un dialogo e una cooperazione più ampi.
CAPO 2
COOPERAZIONE NELL'AMBITO DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E REGIONALI
Articolo 2.1
Organizzazioni internazionali
1. Le parti promuovono il multilateralismo e cooperano mediante scambi di opinioni e, ove opportuno, il coordinamento delle posizioni nell'ambito delle organizzazioni e dei consessi internazionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Gruppo dei venti (G20) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
2. Le parti mantengono meccanismi di consultazione efficaci a margine dei consessi multilaterali. Esse mantengono un dialogo aperto e permanente in sede di Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, di Assemblea generale delle Nazioni Unite e, se del caso e previo accordo di entrambe, di altri organi e agenzie specializzate dell'ONU.
Articolo 2.2
Organizzazioni regionali
1. Le parti cooperano scambiando pareri su questioni di interesse reciproco e, ove opportuno, condividendo informazioni sulle rispettive posizioni nelle organizzazioni e nei consessi regionali e subregionali.
2. Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione biregionali, anche nel quadro della cooperazione tra l'Unione e la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC). La cooperazione può eventualmente offrire sostegno all'integrazione e allo sviluppo comunitario della CELAC.
3. Le parti promuovono la cooperazione nell'ambito dell'Alleanza del Pacifico attraverso il suo quadro per gli Stati osservatori.
4. Le parti promuovono la cooperazione regionale e triangolare con i paesi terzi, soprattutto in America centrale e nei Caraibi.
CAPO 3
LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
Articolo 3.1
Cooperazione giuridica e giudiziaria
1. Le parti intensificano la cooperazione in atto in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti. Esse rafforzano i meccanismi esistenti e, se del caso, valutano la possibilità di sviluppare nuovi meccanismi per agevolare la cooperazione internazionale nel settore. Tale cooperazione comprende l'adozione di misure per la firma o la ratifica di strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione, nonché una più stretta cooperazione con Eurojust.
2. Le parti sviluppano la cooperazione giudiziaria in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.
Articolo 3.2
Attività di contrasto, prevenzione della corruzione e della criminalità organizzata transnazionale e lotta contro tali fenomeni
1. Le parti collaborano e si scambiano opinioni in materia di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, il traffico di armi da fuoco, comprese le relative munizioni, parti e componenti, i reati economici e finanziari, il problema mondiale della droga, la corruzione e la contraffazione di mezzi di pagamento conformemente alle legislazioni e agli obblighi internazionali rispettivi, anche per quanto riguarda la mutua assistenza giudiziaria, lo scambio di informazioni, le migliori pratiche e la formazione, nonché il recupero di beni o fondi derivanti da attività criminali.
2. Le parti proseguono il dialogo e la cooperazione in materia di attività di contrasto, anche attraverso la cooperazione strategica con Europol, nonché la cooperazione giudiziaria strategica, anche attraverso Eurojust e, se del caso, con altre istituzioni nazionali e internazionali.
3. Le parti si adoperano per collaborare nei consessi internazionali al fine di promuovere, se del caso, il rispetto e l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata il 15 novembre 2000 dalla risoluzione 55/25 delle Nazioni Unite (di seguito «convenzione di Palermo»), e dei relativi protocolli.
4. Le parti promuovono l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata il 31 ottobre 2003 con la risoluzione 58/4 delle Nazioni Unite e sostengono il meccanismo di riesame dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, istituito dalla conferenza degli Stati parte di detta convenzione tenutasi a Doha dal 9 al 13 novembre 2009 (di seguito «meccanismo di riesame dell'attuazione»), anche aderendo al principio di trasparenza e sostenendo la partecipazione della società civile al meccanismo di riesame dell'attuazione.
5. Le parti riconoscono l'importanza di contrastare la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e, a tal fine, si impegnano a rispettare il protocollo del presente accordo sulla prevenzione della corruzione e sulla lotta contro tale fenomeno.
Articolo 3.3
Migrazione, asilo e gestione delle frontiere
1. Nel quadro delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e delle rispettive competenze, le parti cooperano e si scambiano esperienze e informazioni su questioni riguardanti la migrazione, ivi compresi la migrazione regolare e irregolare, la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, la migrazione e lo sviluppo, l'asilo, la riammissione, l'integrazione, i visti, l'agevolazione della migrazione regolare, il controllo della migrazione e la gestione delle frontiere. Le parti procedono a uno scambio delle migliori pratiche in materia di protezione delle donne e dei minori migranti, in particolare quelli non accompagnati, nonché di altri gruppi vulnerabili.
2. Le parti cooperano per prevenire la migrazione irregolare, contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e promuovere una migrazione sicura, regolare e ordinata. A tal fine, nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari:
|
a) |
il Messico riammette tutti i suoi cittadini obbligati a ritornare dal territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità, salvo altrimenti disposto da un accordo specifico; |
|
b) |
ciascuno Stato membro dell’Unione europea riammette tutti i suoi cittadini obbligati a ritornare dal territorio del Messico, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità, salvo altrimenti disposto da un accordo specifico; |
|
c) |
gli Stati membri dell’Unione europea e il Messico forniscono ai propri cittadini i documenti di viaggio necessari ai fini di cui alle lettere a) e b) o accettano l'uso dei documenti di viaggio dell'Unione a fini di rimpatrio; |
|
d) |
le parti si adoperano per negoziare un accordo specifico che definisca gli obblighi in materia di riammissione dei cittadini, compresi i mezzi di prova della cittadinanza. Le condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi sono stabilite da tale accordo. |
Articolo 3.4
Problema mondiale della droga
1. Le parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata in materia di droga al fine di:
|
a) |
unire gli sforzi per conseguire l'efficace attuazione delle raccomandazioni operative della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2016 sul problema mondiale della droga (UNGASS 2016); |
|
b) |
affrontare le conseguenze sanitarie e sociali del problema mondiale della droga mediante politiche volte a conseguire uno sviluppo sostenibile attraverso iniziative di riduzione della domanda globali e basate su dati concreti a tutti i livelli, riguardanti in particolare programmi di prevenzione, trattamento, riabilitazione e reinserimento sociale; |
|
c) |
investire nel trattamento e sensibilizzare maggiormente i sistemi sanitari nazionali a fornire risposte al consumo di droga a livello di sanità pubblica; |
|
d) |
potenziare la ricerca epidemiologica e migliorare ulteriormente la disponibilità sistematica e la qualità delle informazioni statistiche in tutti i settori legati alla droga; |
|
e) |
garantire una strategia in materia di salute pubblica che promuova l'accesso alle sostanze controllate e la loro disponibilità a fini medici e scientifici, evitandone nel contempo il dirottamento verso il mercato illecito; |
|
f) |
ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e di nuove sostanze psicoattive, se del caso anche attraverso lo scambio di informazioni e altre attività di cooperazione; |
|
g) |
integrare una prospettiva di genere e dei diritti umani in tutte le politiche e i programmi in materia di droga; |
|
h) |
incoraggiare l'applicazione di misure alternative alle sanzioni coercitive a coloro che hanno violato la legge sulle sostanze stupefacenti e commesso reati legati alla droga; |
|
i) |
contrastare l'uso di precursori chimici, sostanze chimiche essenziali e prodotti o preparati che li contengono ai fini della produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicoattive. |
2. Le parti collaborano per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, anche, ove possibile, incoraggiando i paesi terzi che non l'abbiano ancora fatto a ratificare e attuare le convenzioni e i protocolli internazionali esistenti in materia di controllo delle droghe di cui sono firmatari. Le parti basano le proprie azioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, su principi comunemente accettati in linea con le convenzioni pertinenti delle Nazioni Unite in materia di controllo delle droghe e sulle raccomandazioni contenute nel documento finale dell'UNGASS 2016 intitolato «Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem» (Il nostro impegno comune per affrontare e combattere efficacemente il problema mondiale della droga) quale consenso internazionale più recente sulla politica mondiale in materia di droga, al fine di fare il punto sull'attuazione degli impegni assunti per affrontare e contrastare congiuntamente il problema mondiale della droga.
Articolo 3.5
Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
Le parti collaborano al fine di prevenire e combattere efficacemente l'utilizzo dei loro istituti finanziari e di determinate loro imprese e professioni non finanziarie per riciclare i proventi di attività criminali e finanziare il terrorismo. A tal fine, esse si scambiano informazioni in conformità delle rispettive disposizioni di legge e collaborano per garantire l'effettiva e piena attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e di altre norme adottate dagli organismi internazionali competenti attivi in tale settore. Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, il recupero, il sequestro, la confisca, il tracciamento, l'identificazione e la restituzione di beni o fondi collegati a proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo.
Articolo 3.6
Cibercriminalità
1. Le parti riconoscono che la cibercriminalità è un problema mondiale che richiede risposte a livello internazionale. Le parti intensificano la loro cooperazione per prevenire e combattere la cibercriminalità mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche e orientamenti, conformemente alle rispettive legislazioni e agli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di cibercriminalità. Le parti collaborano, ove opportuno, per fornire assistenza e sostegno ad altri Stati nella definizione di leggi, politiche e pratiche efficaci al fine di prevenire e combattere la cibercriminalità.
2. Conformemente alle rispettive legislazioni le parti si scambiano, ove opportuno, informazioni, esperienze e migliori pratiche in settori quali l'istruzione e la formazione di investigatori specializzati nella cibercriminalità, lo svolgimento di indagini sulla cibercriminalità e le scienze forensi digitali, con particolare attenzione alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e alla protezione di infrastrutture critiche quali, tra l'altro, i settori finanziario, energetico e delle telecomunicazioni.
Articolo 3.7
Protezione dei dati personali
1. Le parti riconoscono l'importanza di tutelare i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le parti cooperano per garantire il rispetto di tali diritti fondamentali, anche nell'ambito delle attività di contrasto, della prevenzione del terrorismo e di altre forme gravi di criminalità transnazionale e della lotta contro tali fenomeni.
2. Le parti cooperano per promuovere un livello elevato di protezione dei dati personali. La cooperazione a livello bilaterale e multilaterale può comprendere lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica, lo scambio di informazioni e competenze e la cooperazione attraverso le controparti responsabili della regolamentazione negli organismi internazionali, secondo quanto convenuto di comune accordo dalle parti.
Articolo 3.8
Politica dei consumatori
Le parti riconoscono l'importanza di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e, a tal fine, si adoperano per collaborare nell'ambito della politica dei consumatori. Tale cooperazione può comprendere, nella misura del possibile:
|
a) |
lo scambio di informazioni sui rispettivi quadri di tutela dei consumatori, anche per quanto riguarda la normativa a tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti di consumo, i mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori e l'applicazione della legislazione sulla tutela dei consumatori; |
|
b) |
la promozione dello sviluppo di associazioni indipendenti dei consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori. |
Articolo 3.9
Tutela consolare
Il Messico concorda sul fatto che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea rappresentato debbano offrire protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che non disponga di una rappresentanza permanente in Messico in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro rappresentato.
Articolo 3.10
Gestione del rischio di catastrofi e protezione civile
Le parti riconoscono la necessità di gestire i rischi di catastrofi naturali e causate dall'uomo a livello nazionale e mondiale. Esse confermano il proprio impegno comune a migliorare le misure di prevenzione, attenuazione, preparazione, allarme rapido, risposta e ripresa al fine di aumentare la resilienza delle rispettive società e infrastrutture e di cooperare, ove opportuno, a livello bilaterale e multilaterale per migliorare i risultati in termini di gestione del rischio di catastrofi a livello mondiale in linea con il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, coerentemente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'accordo di Parigi e la nuova agenda urbana.
CAPO 4
SVILUPPO SOSTENIBILE
Articolo 4.1
Sviluppo sostenibile
1. Le parti ribadiscono il proprio impegno a conseguire uno sviluppo sostenibile, come specificato nell'Agenda 2030. Esse riconoscono che lo sviluppo sostenibile a lungo termine esige una crescita economica inclusiva, il benessere sociale e l'uso sostenibile delle risorse naturali. È riconosciuto che queste tre dimensioni sono profondamente interconnesse e si rafforzano a vicenda.
2. Le parti promuovono in modo equilibrato lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni, economica, sociale e ambientale, anche per quanto riguarda l'uso responsabile ed efficiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, conformemente alle rispettive priorità e situazioni, e compiono opera di sensibilizzazione ai costi economici e sociali dei danni ambientali e dei modelli di produzione e di consumo non sostenibili e al relativo impatto sul benessere umano.
3. Le parti promuovono uno sviluppo sostenibile inclusivo sotto il profilo umano attraverso il dialogo, l'azione comune, la condivisione delle migliori pratiche, la buona governance a tutti i livelli e la mobilitazione di risorse finanziarie, sfruttando al meglio gli strumenti finanziari esistenti e valutando la possibilità di istituirne di nuovi.
Articolo 4.2
Cooperazione in materia di sviluppo sostenibile
1. L'obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo consiste nell'attuare l'Agenda 2030 nella sua prospettiva multidimensionale e antropocentrica e nel conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). I principi di un'efficace cooperazione allo sviluppo delineati dal partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo, sulla base della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, adottata il 2 marzo 2005 a seguito del forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti svoltosi a Parigi, e del programma d'azione di Accra, sottoscritto il 4 settembre 2008 dal forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti tenutosi ad Accra, sono strumenti importanti per massimizzare l'incidenza della cooperazione.
2. Le parti affrontano le problematiche connesse al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile privilegiando le esigenze e la titolarità nazionale di ciascuna, tenendo conto del contesto regionale e creando sinergie e partenariati per lo sviluppo con una serie di portatori di interessi sul campo, ivi compresi la società civile, le amministrazioni locali, il settore privato e le organizzazioni senza scopo di lucro. Pur riconoscendo il ruolo centrale svolto dai governi nella promozione dello sviluppo, le parti cooperano altresì per promuovere l'adozione di politiche di sviluppo sostenibile da parte del settore privato, in particolare delle piccole e medie imprese (di seguito «PMI»), nelle sue pratiche.
3. Le parti collaborano per migliorare progressivamente l'efficienza e la sostenibilità delle risorse a livello mondiale nei modelli di consumo e produzione, conformemente a quadri internazionali concordati, e si adoperano per adottare misure volte a dissociare la crescita economica dal degrado ambientale.
4. Le parti intrattengono un dialogo politico regolare sullo sviluppo sostenibile e sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, sulla base di priorità comuni, al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della loro cooperazione allo sviluppo, in linea con i principi riconosciuti a livello internazionale in materia di efficacia degli aiuti e dello sviluppo.
5. Le parti riconoscono che l'inclusione della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità nei piani, nei programmi e nelle politiche settoriali e intersettoriali in tutti gli ambiti pertinenti e il rafforzamento dei quadri giuridici, istituzionali e normativi interni possono contribuire a generare effetti positivi sulla biodiversità e sui suoi servizi ecosistemici, nonché a conseguire lo sviluppo sostenibile. Le parti collaborano pertanto per includere l'aspetto della biodiversità nei settori pertinenti, a seconda dei casi, al fine di intensificare gli sforzi tesi ad arrestare la perdita di biodiversità e a migliorare il benessere umano.
6. Le parti collaborano e svolgono attività congiunte, anche attraverso il coordinamento bilaterale nei consessi multilaterali pertinenti, nonché la cooperazione regionale e triangolare, preferibilmente sulla base dei meccanismi e delle iniziative esistenti, alla luce del dialogo instaurato in materia di sviluppo sostenibile e dell'impegno a favore dell'Agenda 2030. I settori di cooperazione possono comprendere:
|
a) |
la realizzazione delle finalità e dei traguardi degli obiettivi di sviluppo sostenibile; |
|
b) |
la protezione dell'ambiente, a tutti i livelli, compresi la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse naturali; |
|
c) |
i cambiamenti climatici, la resilienza, la gestione del rischio di catastrofi e l'energia sostenibile; |
|
d) |
il nesso tra sicurezza e sviluppo, ivi compresi il consolidamento della stabilità e della sicurezza, il sostegno allo Stato di diritto e le misure volte a combattere il problema mondiale della droga e la criminalità organizzata transnazionale; |
|
e) |
la crescita inclusiva e la creazione di posti di lavoro; |
|
f) |
la governance, compreso il rafforzamento della governance di bilancio, economica, ambientale e sociale; |
|
g) |
l'istruzione, compresa l'istruzione superiore, la formazione tecnica e professionale, lo sviluppo di capacità, l'innovazione e gli scambi in questi settori; e |
|
h) |
le strategie di partecipazione del settore privato. |
7. Le parti continuano a sviluppare attività di cooperazione triangolare al fine di sostenere i paesi terzi, compresi i paesi meno sviluppati e altri paesi in via di sviluppo che si trovano in situazioni di vulnerabilità, come i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. A tale riguardo, le parti esaminano modalità di impegno innovative, anche per i paesi in via di sviluppo più avanzati, a seconda dei casi. La cooperazione triangolare consiste nel sostenere strategie su misura e azioni convenute di comune accordo in base alle esigenze dei paesi terzi. A tal fine, le parti sviluppano attività di cooperazione coordinate quali assistenza tecnica, formazione, sviluppo di capacità, condivisione delle conoscenze e altre forme di cooperazione definite congiuntamente tra di esse, e tra le parti e il paese terzo beneficiario.
8. Tale cooperazione può essere realizzata, tra l'altro, mediante:
|
a) |
lo sviluppo delle capacità e la condivisione delle conoscenze attraverso corsi di formazione, gruppi di lavoro e seminari, scambi di esperti, studi e progetti comuni di ricerca; |
|
b) |
la mobilitazione di risorse finanziarie attraverso operazioni di finanziamento misto in partenariato con la Banca europea per gli investimenti e altre istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo ammissibili; |
|
c) |
il vaglio di altre forme di finanziamento allo sviluppo, ove opportuno, con particolare attenzione a meccanismi di finanziamento innovativi come la cooperazione triangolare; e |
|
d) |
lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche in materia di efficacia dello sviluppo. |
9. Le parti collaborano per rafforzare la rendicontabilità e la trasparenza, prestando particolare attenzione al miglioramento dei risultati in termini di sviluppo, e cooperano al fine di potenziare i sistemi nazionali per fornire servizi sostenibili e includere la dimensione di genere in tutti i programmi e gli strumenti.
10. La cooperazione allo sviluppo si svolge in linea con i principi e le politiche pertinenti concordati a livello internazionale cui entrambe le parti hanno aderito.
Articolo 4.3
Agenda urbana sostenibile
Le parti cooperano all'attuazione di politiche volte a promuovere insediamenti urbani sostenibili, comprese quelle previste dalla nuova agenda urbana, al fine di creare città e insediamenti umani i cui abitanti possano godere di pari diritti e opportunità, nonché delle libertà fondamentali, in linea con i traguardi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare con l'obiettivo 11: «Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili».
Articolo 4.4
Sviluppo delle politiche regionali e urbane
1. Le parti riconoscono l'importanza di politiche volte a promuovere uno sviluppo territoriale e urbano equilibrato e sostenibile quale mezzo per contribuire efficacemente all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 e della nuova agenda urbana.
2. Le parti promuovono la cooperazione e il partenariato coinvolgendo tutti i principali soggetti attivi nei settori dello sviluppo regionale e territoriale e dello sviluppo urbano sostenibile, in particolare per quanto riguarda le vie da seguire per affrontare le sfide territoriali e urbane in modo integrato e globale.
3. Le parti sviluppano, ove possibile, opportunità concrete di cooperazione interregionale e interurbana per trovare soluzioni sostenibili alle sfide regionali e urbane al fine di migliorare lo sviluppo delle capacità mediante scambi di esperienze e pratiche e l'apprendimento reciproco.
CAPO 5
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ENERGIA
Articolo 5.1
Ambiente
1. Le parti riconoscono la necessità di proteggere, conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la biodiversità, compresi il suolo, i terreni, le foreste, l'acqua, gli oceani, i mari e le risorse marine, quale base per uno sviluppo sostenibile attento alle esigenze delle generazioni attuali e future.
2. Le parti riconoscono l'importanza della governance ambientale su scala mondiale e delle norme internazionali, compresi gli accordi multilaterali in materia di ambiente, per affrontare le sfide ambientali di interesse comune. Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno ad attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è firmataria.
3. Le parti intensificano, in settori prioritari definiti di comune accordo, la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, conservazione, uso responsabile ed efficiente e gestione sostenibile delle risorse naturali nonché inclusione delle tematiche ambientali in tutti i settori di cooperazione, anche in un contesto internazionale e regionale. Tali settori prioritari possono comprendere:
|
a) |
la promozione della buona governance ambientale, compresi il dialogo politico e ambiti di cooperazione quali l'attuazione delle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e gli accordi multilaterali in materia di ambiente, nonché la promozione del rispetto del diritto ambientale; |
|
b) |
l'individuazione delle priorità bilaterali e le misure volte a favorire lo scambio di informazioni, competenze tecniche e tecnologie, il trasferimento di conoscenze, e lo scambio delle migliori pratiche in ambiti quali:
|
Articolo 5.2
Cambiamenti climatici
1. Le parti riconoscono che la minaccia impellente costituita dai cambiamenti climatici esige un'azione collettiva a favore di uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici, nonché misure di adattamento.
2. Le parti riconoscono l'importanza delle norme e degli accordi internazionali in materia di cambiamenti climatici, in particolare la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 (UNFCCC) e l'accordo di Parigi, sottolineano che la loro attuazione è irreversibile e ribadiscono gli impegni assunti nell'ambito di tali accordi.
3. Le parti collaborano per rafforzare la cooperazione nell'ambito dell'UNFCCC, attuare l'accordo di Parigi e i propri contributi determinati a livello nazionale (NDC) e invitare altri paesi a fare altrettanto e a sviluppare le loro strategie di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas serra.
4. Tale cooperazione può comprendere le misure seguenti:
|
a) |
agevolare ulteriori interventi per contribuire ai dibattiti e alle attività politiche nazionali; |
|
b) |
sostenere lo sviluppo economico a basse emissioni di carbonio conformemente all'accordo di Parigi; |
|
c) |
estendere gli NDC alle politiche e alle misure settoriali nazionali che interessano le strategie in materia di trasporti, energia, infrastrutture, urbanistica, uso del suolo e investimenti, compresa l'integrazione dei processi di adattamento nelle strategie di sviluppo settoriale; |
|
d) |
sostenere il dialogo di mediazione e la definizione tempestiva di misure al fine di riesaminare l'azione per il clima in tutti i paesi; |
|
e) |
elaborare il programma per la trasparenza nell'ambito dell'accordo di Parigi, compresi il dialogo politico e la cooperazione in settori prioritari definiti di comune accordo; |
|
f) |
potenziare altri processi quali la stabilizzazione delle emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale ai livelli del 2020 da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), l'adozione e la formulazione della strategia globale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) o l'ambiziosa eliminazione graduale degli idrofluorocarburi (HFC) nel quadro dell'emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono adottato a Kigali il 15 ottobre 2016, comprese la sua ratifica e la sua rapida attuazione ai fini del conseguimento dell'ambizioso obiettivo di riduzione graduale, su scala mondiale, del consumo e della produzione di HFC; |
|
g) |
promuovere politiche e programmi interni in materia di clima nel quadro dell'accordo di Parigi, compresa la promozione del monitoraggio delle emissioni e dei meccanismi di mercato e non di mercato, dello sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici, delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dei trasporti sostenibili, nonché politiche e programmi volti ad affrontare le ripercussioni negative sul clima della deforestazione e del degrado delle foreste, del suolo e di tutti gli ecosistemi; |
|
h) |
rafforzare le sinergie con gli imprenditori, le organizzazioni della società civile e gli enti locali, a integrazione delle iniziative degli Stati; |
|
i) |
favorire la partecipazione del settore privato a un'economia a basse emissioni di carbonio; |
|
j) |
promuovere misure basate sul mercato per introdurre la fissazione del prezzo del carbonio e il principio del «chi inquina paga»; |
|
k) |
rafforzare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie a basse emissioni e di altre tecnologie rispettose del clima sostenibili sotto il profilo commerciale; |
|
l) |
eliminare progressivamente le sovvenzioni a favore dei combustibili fossili e promuovere lo sviluppo di un'economia sostenibile e a basse emissioni di carbonio, ad esempio tramite investimenti in energie rinnovabili e soluzioni efficienti sotto il profilo energetico; |
|
m) |
intensificare il dialogo bilaterale e le misure in materia di adattamento, mitigazione e mezzi di attuazione, compresi il trasferimento di tecnologie, lo sviluppo di capacità e i finanziamenti; |
|
n) |
far sì che questioni trasversali quali il genere e i giovani siano prese in considerazione nell'attuazione dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi; |
|
o) |
promuovere politiche in materia di impatto climatico sulle risorse idriche; |
|
p) |
attuare il patto di Parigi sull'acqua e sull'adattamento ai cambiamenti climatici nei bacini dei fiumi, dei laghi e degli acquiferi presentato il 2 dicembre 2015 alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici svoltasi a Parigi, nonché il programma d'azione Lima-Parigi varato in occasione del vertice sul clima tenutosi a New York il 23 settembre 2014; |
|
q) |
rafforzare i regimi di cooperazione per garantire NDC futuri più ambiziosi, tenendo conto al tempo stesso del processo globale di valutazione. |
Articolo 5.3
Energia
1. Le parti riconoscono l'importanza del settore energetico per la prosperità economica e la pace e stabilità internazionali e sottolineano che la trasformazione di tale settore è fondamentale per conseguire gli obiettivi stabiliti nell'Agenda 2030 e nell'accordo di Parigi. Esse riconoscono la necessità di migliorare e diversificare l'approvvigionamento energetico (compresa la promozione delle energie rinnovabili), promuovere l'innovazione, la ricerca, lo sviluppo e la formazione delle risorse umane, nonché aumentare l'efficienza energetica al fine di potenziare la produttività energetica, la sicurezza energetica e un'energia sicura, sostenibile ed economicamente accessibile. Le parti si adoperano per conseguire tali obiettivi.
2. Le parti continuano a scambiarsi informazioni sull'energia e collaborano a livello bilaterale, regionale e multilaterale per favorire mercati aperti e competitivi, condividere le migliori pratiche, promuovere una normativa trasparente e basata su dati scientifici e discutere gli ambiti di cooperazione in materia di energia, ad esempio nel quadro di consessi, meccanismi e iniziative internazionali.
CAPO 6
AGRICOLTURA, AFFARI MARITTIMI E PESCA
Articolo 6.1
Cooperazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
Le parti collaborano, tra l'altro, negli ambiti seguenti:
|
a) |
politica agricola e di sviluppo rurale; |
|
b) |
prospettive del mercato agricolo; |
|
c) |
gestione sostenibile delle risorse naturali e azione per il clima; |
|
d) |
conseguimento di un'agricoltura sostenibile e resiliente attraverso misure volte a promuovere la sensibilizzazione ai «principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari» e alle «direttive volontarie sulla governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alle terre, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale» elaborate dal Comitato per la sicurezza alimentare mondiale; |
|
e) |
promozione dello sviluppo rurale attraverso lo sviluppo di capacità riguardanti le questioni commerciali, comprese le indicazioni geografiche quali diritti di proprietà intellettuale; |
|
f) |
agricoltura biologica; |
|
g) |
ricerca e innovazione; |
|
h) |
organizzazione e sviluppo di processi di produzione sostenibili nel settore agroalimentare (agricoltura e allevamento); |
|
i) |
organizzazione e sviluppo produttivo delle comunità rurali; |
|
j) |
sicurezza alimentare; |
|
k) |
prevenzione delle perdite successive al raccolto e degli sprechi alimentari; |
|
l) |
ricerca applicata ai fini della produzione e della gestione di prodotti agricoli e zootecnici; e |
|
m) |
trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari. |
Articolo 6.2
Affari marittimi e pesca
1. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile e responsabile della pesca, dell'acquacoltura e di altre attività marittime e il loro contributo nel garantire opportunità economiche, sociali e ambientali alle generazioni presenti e future.
2. Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione su questioni di interesse comune in materia di pesca e affari marittimi.
3. Coerentemente con i propri obblighi internazionali, le parti:
|
a) |
contribuiscono a migliorare il sistema mondiale di governance degli oceani, anche colmando le lacune normative e a livello di attuazione e promuovendo la ratifica e l'attuazione di strumenti pertinenti nei settori marittimo e della pesca con i paesi terzi; |
|
b) |
adottano misure efficaci di monitoraggio, controllo e sorveglianza, quali programmi di osservazione, sistemi di monitoraggio dei pescherecci, controllo dei trasbordi, ispezioni in mare e misure di competenza dello Stato di approdo, nonché le relative sanzioni, con l'obiettivo di conservare gli stock ittici e prevenire una pesca eccessiva; |
|
c) |
mantengono o adottano misure e collaborano per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito «pesca INN»), compresi, se del caso, lo scambio di informazioni sulle attività di pesca INN nelle rispettive acque e l'attuazione di politiche e misure volte a escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dalle attività delle aziende acquicole; |
|
d) |
collaborano con le organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui entrambe siano membri, osservatori o parti non contraenti cooperanti, e all'occorrenza in seno a tali organizzazioni, al fine di giungere ad una buona governance anche mediante il sostegno a decisioni basate sui dati scientifici e all'osservanza di tali decisioni nelle suddette organizzazioni; |
|
e) |
promuovono lo sviluppo di processi di produzione sostenibili, responsabili sotto il profilo ambientale ed economicamente competitivi nel settore dell'acquacoltura marina e di acqua dolce; |
|
f) |
rafforzano la sicurezza e la protezione degli oceani; |
|
g) |
riducono le pressioni gravanti sugli oceani, anche attraverso la lotta contro i rifiuti marini; |
|
h) |
promuovono la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere; |
|
i) |
sostengono la ricerca marina e la biotecnologia; e |
|
j) |
procedono allo scambio di migliori pratiche in materia di sviluppo sostenibile delle attività economiche marittime di interesse comune, quali la produzione di energia oceanica e il turismo costiero e marittimo. |
CAPO 7
POLITICA ECONOMICA
Articolo 7.1
Politiche macroeconomiche
Le parti intensificano il dialogo tra le rispettive autorità sulle politiche e tendenze macroeconomiche e promuovono lo scambio di informazioni e di opinioni al riguardo.
Articolo 7.2
Imprese e industria, comprese le piccole e medie imprese
1. Le parti promuovono un contesto favorevole allo sviluppo e al miglioramento della competitività delle PMI e promuovono, se del caso, una cooperazione orizzontale in materia di politica industriale. Tale collaborazione consiste nel:
|
a) |
promuovere i contatti tra gli operatori economici, incentivare gli investimenti comuni e creare joint venture e reti di informazione nell'ambito degli attuali programmi orizzontali; |
|
b) |
procedere allo scambio di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle PMI e sulle procedure per la creazione di PMI; |
|
c) |
agevolare le attività delle PMI di entrambe le parti; |
|
d) |
scambiare informazioni e migliori pratiche riguardanti l'Industria 4.0; e |
|
e) |
promuovere la responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili. |
2. Le parti agevolano le attività di cooperazione pertinenti del settore privato.
Articolo 7.3
Imprese e diritti umani
Le parti promuovono la responsabilità sociale delle imprese, conformemente alle norme internazionali pertinenti quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa e e la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, a livello nazionale, e lo sviluppo di capacità e lo scambio di esperienze, a livello internazionale.
Articolo 7.4
Materie prime
1. Le parti riconoscono che un approccio trasparente e basato sul mercato è la via migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti nella produzione e nel commercio di materie prime.
2. Le parti promuovono la cooperazione su questioni relative alle materie prime nei consessi regionali o multilaterali pertinenti o attraverso il dialogo bilaterale su richiesta di una di esse, sulla base di interessi reciproci. Tale cooperazione mira a eliminare gli ostacoli agli scambi di materie prime in tali consessi, a rafforzare il quadro normativo mondiale per il commercio di materie prime, a promuovere la trasparenza sui mercati mondiali di tali materie e a contribuire allo sviluppo sostenibile.
3. La cooperazione può comprendere scambi di informazioni riguardanti:
|
a) |
le questioni relative all'offerta e alla domanda, al commercio bilaterale e agli investimenti, nonché al commercio internazionale; |
|
b) |
gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di materie prime, ai servizi correlati e agli investimenti; |
|
c) |
i quadri normativi delle parti; |
|
d) |
le tecnologie applicate ai processi di produzione e all'uso delle materie prime; e |
|
e) |
le migliori pratiche connesse allo sviluppo sostenibile dell'industria estrattiva, comprese la politica mineraria, la pianificazione territoriale, le procedure di autorizzazione, la trasparenza e la governance. |
Articolo 7.5
Statistiche
Le parti collaborano in ambito statistico, in particolare promuovendo attivamente la condivisione delle migliori pratiche. Tale cooperazione può comprendere:
|
a) |
una maggiore partecipazione a riunioni internazionali di alto livello su temi di reciproco interesse; |
|
b) |
l'armonizzazione delle metodologie statistiche per migliorare la comparabilità dei dati; e |
|
c) |
la produzione e la diffusione delle statistiche ufficiali e lo sviluppo di indicatori. |
Articolo 7.6
Trasporti
1. Le parti cooperano e intensificano il dialogo in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti, compresi i trasporti integrati, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente e di rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.
2. Tale cooperazione e tale dialogo possono comprendere quanto segue:
|
a) |
lo scambio di informazioni e migliori pratiche riguardo alle rispettive politiche in materia di trasporti; |
|
b) |
il rafforzamento delle relazioni tra il Messico e l'Unione nel settore del trasporto aereo, anche valutando la possibilità di concludere un accordo specifico in materia di aviazione; |
|
c) |
la promozione degli obiettivi di accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali sulla base di una concorrenza leale e su base commerciale; |
|
d) |
l'agevolazione del trasporto marittimo, delle catene logistiche e del trasporto multimodale per rafforzare la competitività e consolidare le relazioni economiche; |
|
e) |
la promozione della tematica ambientale nel settore dei trasporti; |
|
f) |
la facilitazione del dialogo tra esperti e della cooperazione nei consessi internazionali che si occupano di trasporti; e |
|
g) |
il sostegno al flusso elettronico transfrontaliero delle informazioni onde promuovere un ambiente dinamico per servizi di trasporto efficienti, anche in termini di costi. |
CAPO 8
ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICA SOCIALE
Articolo 8.1
Istruzione
Le parti promuovono la cooperazione e il dialogo nei settori pertinenti all'istruzione, tra l'altro:
|
a) |
potenziando l'istruzione superiore e l'istruzione e la formazione tecnica e professionale; |
|
b) |
incrementando la mobilità di studenti, ricercatori e personale universitario e amministrativo degli istituti di istruzione superiore; e |
|
c) |
promuovendo lo sviluppo di capacità negli istituti di istruzione superiore, compreso il miglioramento dei meccanismi di riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio all'estero. |
Articolo 8.2
Cultura
1. Le parti cooperano nei consessi internazionali pertinenti, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale, anche attraverso l'attuazione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata a Parigi dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 20 ottobre 2005.
2. Le parti promuovono una più stretta cooperazione nelle industrie e nei settori culturali e creativi, compresi le tecnologie emergenti e le nuove tecnologie e i media audiovisivi, al fine di migliorare, tra l'altro, la comprensione e la conoscenza reciproche delle rispettive culture.
3. Le parti promuovono gli scambi culturali e realizzano iniziative congiunte in vari settori della cultura nell'ambito dei quadri di cooperazione disponibili.
4. Le parti promuovono la cooperazione e le iniziative congiunte connesse alla creazione, alla promozione e alla diffusione di contenuti digitali nel settore artistico e culturale nell'ambito di un quadro giuridico che riconosca e valorizzi il lavoro dei creatori, quale mezzo per migliorare l'accesso universale alla cultura e alle sue componenti.
5. Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra le rispettive organizzazioni della società civile e tra i singoli individui.
6. Le parti riconoscono il ruolo svolto dalla cultura quale strumento e fattore trainante delle dimensioni economica, sociale e ambientale della prevenzione dei conflitti e dello sviluppo sostenibile, tenendo presente che le industrie culturali e creative sono i principali motori delle economie dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 8.3
Occupazione e politica sociale
1. Le parti riconoscono che il miglioramento del tenore di vita, la creazione di posti di lavoro di qualità e la promozione di un lavoro dignitoso dovrebbero essere al centro delle politiche occupazionali e sociali.
2. Le parti rispettano e promuovono i principi e diritti fondamentali del lavoro delineati nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e diritti fondamentali del lavoro adottata a Ginevra dalla Conferenza internazionale del lavoro il 18 giugno 1998 e nelle corrispondenti convenzioni dell'OIL di cui sono firmatarie.
3. Le parti intensificano la cooperazione nei settori dell'occupazione, del dialogo sociale e degli affari sociali e promuovono scambi di informazioni in materia di occupazione, salute e sicurezza sul lavoro, questioni inerenti al lavoro e protezione sociale.
Articolo 8.4
Evoluzione esponenziale delle tecnologie
Le parti condividono gli insegnamenti tratti e le migliori pratiche per affrontare in modo efficace e globale le conseguenze dell'evoluzione esponenziale delle tecnologie e dell'automazione e le loro implicazioni per la piena attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Articolo 8.5
Coesione sociale e inclusione
Le parti cooperano per rafforzare la coesione sociale attraverso la riduzione di ogni forma di povertà, della disuguaglianza e dell'esclusione sociale al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello mondiale e promuovere una globalizzazione equa, la piena occupazione e un lavoro dignitoso per tutti gli uomini e le donne, tra l'altro:
|
a) |
rafforzando i sistemi di protezione sociale; |
|
b) |
incoraggiando la parità di accesso e la non discriminazione nelle politiche sociali; |
|
c) |
promuovendo l'innovazione per affrontare le sfide sociali mediante lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e la promozione del dialogo e della ricerca nel settore e |
|
d) |
promuovendo la solidarietà dell'economia sociale ai fini dell'inclusione e combattendo la povertà. |
Articolo 8.6
Salute
1. Le parti cooperano nel settore della sanità pubblica, anche nella prevenzione e nella promozione della salute, per innalzare il livello di sicurezza della salute pubblica e promuovere la copertura sanitaria universale.
2. Tale cooperazione può comprendere:
|
a) |
lo scambio di informazioni e la collaborazione per quanto riguarda questioni di reciproco interesse; |
|
b) |
la promozione dell'attuazione degli accordi internazionali in materia di salute; e |
|
c) |
l'agevolazione degli scambi, delle borse di studio e dei programmi di formazione nei settori di cui al paragrafo 1. |
Articolo 8.7
Turismo
1. Le parti collaborano nel settore del turismo. Tale cooperazione mira principalmente a migliorare lo scambio di informazioni e migliori pratiche al fine di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo e contribuire alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo economico.
2. Detta cooperazione è incentrata sugli aspetti seguenti:
|
a) |
salvaguardare e sfruttare al meglio il potenziale del patrimonio naturale e culturale; |
|
b) |
favorire pratiche che incoraggino il turismo responsabile e il rispetto delle comunità locali; |
|
c) |
scambiare informazioni e migliori pratiche riguardo ad azioni volte a migliorare le capacità e le competenze nel settore del turismo; |
|
d) |
promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione per le industrie creative e l'innovazione nel settore del turismo; e |
|
e) |
scambiare le migliori pratiche al fine di integrare nel turismo i principi di sostenibilità, in particolare la biodiversità. |
CAPO 9
RICERCA, INNOVAZIONE ED ECONOMIA DIGITALE
Articolo 9.1
Ricerca e innovazione
1. Le parti cooperano nei settori della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione sulla base dell'interesse reciproco e a vantaggio di entrambe, conformemente alle rispettive legislazioni. Tale cooperazione mira a promuovere lo sviluppo sostenibile, ad affrontare le sfide sociali a livello mondiale, a conseguire l'eccellenza scientifica, a migliorare la competitività regionale e a consolidare le relazioni tra le parti, preludio di partenariati duraturi. Le parti promuovono il dialogo politico a livello bilaterale e regionale e utilizzano in modo complementare i diversi strumenti a loro disposizione, compresi gli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica.
2. Le parti si adoperano per:
|
a) |
migliorare le condizioni per la mobilità di ricercatori, scienziati, esperti, studenti e imprenditori e per la circolazione transfrontaliera di materiale e attrezzature; |
|
b) |
agevolare l'accesso reciproco ai rispettivi programmi scientifici, tecnologici e innovativi, alle infrastrutture e ai centri di ricerca, alle pubblicazioni e ai dati scientifici; |
|
c) |
intensificare la cooperazione in materia di ricerca prenormativa e standardizzazione e |
|
d) |
promuovere principi comuni per conseguire un livello adeguato ed efficace di protezione e di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei progetti di ricerca e innovazione. |
3. Le parti promuovono le seguenti attività che dovranno essere realizzate da organizzazioni governative, centri di ricerca pubblici e privati, istituti di istruzione superiore, agenzie e reti per l'innovazione e altri portatori di interessi, comprese le PMI:
|
a) |
iniziative congiunte di sensibilizzazione ai temi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, programmi di sviluppo delle capacità e opportunità di partecipazione ai rispettivi programmi; |
|
b) |
riunioni congiunte e tavoli di lavoro finalizzati allo scambio di informazioni e migliori pratiche e all'individuazione di ambiti di ricerca comune; |
|
c) |
azioni di ricerca comune in settori di interesse reciproco; |
|
d) |
attività di analisi e valutazione della cooperazione scientifica reciprocamente riconosciute e diffusione dei relativi risultati. |
Articolo 9.2
Economia digitale
1. Le parti riconoscono le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) come elementi essenziali della società moderna che rivestono un'importanza vitale ai fini del potenziamento dell'informazione e della conoscenza all'interno della società onde promuovere lo sviluppo economico, formativo e sociale. Le parti procedono a uno scambio di opinioni sulle rispettive politiche in tale settore.
2. Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:
|
a) |
scambiare opinioni sui diversi aspetti della politica per il mercato unico digitale, in particolare le politiche e le normative in materia di comunicazioni elettroniche, compresi l'accesso ai servizi a banda larga, la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali, l'e-government, il governo aperto, i dati aperti, la sicurezza di Internet, la sanità elettronica e l'indipendenza delle autorità di regolamentazione; |
|
b) |
promuovere le TIC quali mezzi per favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale, l'inclusione sociale e digitale e la diversità culturale, evidenziando nel contempo lo spirito imprenditoriale e il lavoro collaborativo partecipativo, incentivando la connessione Internet nelle scuole e sviluppando reti universitarie e di ricerca; |
|
c) |
sviluppare l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di ricerca, delle infrastrutture e dei servizi informatici e delle banche dati scientifiche, anche in un contesto regionale; |
|
d) |
cooperare nel settore dell'e-government e dei servizi fiduciari quali la firma elettronica e l'identificazione elettronica (eID), con particolare attenzione allo scambio di principi strategici, informazioni e migliori pratiche in merito all'uso delle TIC al fine di ammodernare la pubblica amministrazione, promuovere servizi pubblici di qualità elevata, migliorare l'efficienza organizzativa e la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche; |
|
e) |
scambiare informazioni riguardo a norme, valutazione della conformità e omologazione; e |
|
f) |
promuovere gli scambi e la formazione di specialisti, in particolare giovani professionisti. |
PARTE III (3)
SCAMBI COMMERCIALI E INVESTIMENTI
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI
Articolo 1.1
Istituzione di una zona di libero scambio
Le parti istituiscono, in forza della presente parte dell'accordo, una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994 e all'articolo V del GATS.
Articolo 1.2
Obiettivi
La presente parte dell'accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
|
a) |
l'espansione e la diversificazione degli scambi di merci tra le parti, conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994, mediante la riduzione o l'eliminazione dei dazi doganali e degli ostacoli non tariffari agli scambi; |
|
b) |
l'agevolazione degli scambi di merci, in particolare attraverso le disposizioni in materia di dogane e facilitazione degli scambi, le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità, nonché le misure sanitarie e fitosanitarie, salvaguardando nel contempo il diritto di ciascuna parte di legiferare nel proprio territorio al fine di conseguire obiettivi di politica pubblica; |
|
c) |
la liberalizzazione degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS; |
|
d) |
lo sviluppo di un quadro favorevole all'aumento dei flussi di investimenti attraverso norme trasparenti, stabili e prevedibili che disciplinano le condizioni di stabilimento delle imprese e i relativi movimenti di capitali, nonché la garanzia di un adeguato equilibrio tra la liberalizzazione e la tutela degli investimenti, da un lato, e il diritto di ciascuna parte di legiferare per conseguire legittimi obiettivi politici, dall'altro; |
|
e) |
l'istituzione di un sistema giurisdizionale per gli investimenti al fine di risolvere le controversie tra investitori e Stato in modo efficace, imparziale e prevedibile; |
|
f) |
l'apertura effettiva e reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti; |
|
g) |
la promozione dell'innovazione e della creatività grazie a una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente agli obblighi internazionali vigenti tra le parti, e l'equilibrio fra tale protezione e l'interesse pubblico; |
|
h) |
il mantenimento di relazioni commerciali e di investimento tra le parti conformemente al principio di concorrenza libera e non falsata; |
|
i) |
la promozione dello sviluppo sostenibile e dello sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire a uno sviluppo sostenibile che comprenda lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente; |
|
j) |
l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace, equo e prevedibile per risolvere le controversie tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente parte dell'accordo. |
Articolo 1.3
Definizioni di applicazione generale
Ai fini della presente parte dell'accordo si applicano, salvo diversa indicazione, le definizioni seguenti:
|
a) |
«decisione amministrativa di applicazione generale»: una decisione o interpretazione amministrativa che si applica a tutte le persone e a tutte le situazioni di fatto rientranti di norma nell'ambito di applicazione di tale decisione o interpretazione amministrativa e che stabilisce una norma di condotta ma non comprende:
|
|
b) |
«accordo sull'agricoltura»: l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; |
|
c) |
«merce agricola»: un prodotto di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura; |
|
d) |
«servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio»: le attività di riparazione e manutenzione effettuate su un aeromobile o su una parte di un aeromobile che non sia in servizio, e non include la manutenzione di linea; |
|
e) |
«accordo antidumping»: l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; |
|
f) |
«servizi di sistemi telematici di prenotazione»: servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie e per mezzo dei quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti; |
|
g) |
«dazio doganale»: qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione di una merce, compresi qualsiasi sovrattassa od onere aggiuntivo applicati in relazione a tale importazione; non sono compresi:
|
|
h) |
«accordo sulla valutazione in dogana»: l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; |
|
i) |
«giorni»: i giorni di calendario, compresi il sabato, la domenica e i giorni festivi; |
|
j) |
«DSU»: l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC; |
|
k) |
«impresa»: qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; |
|
l) |
«esistente»: applicabile alla data di entrata in vigore del presente accordo; |
|
m) |
«valuta liberamente convertibile»: una valuta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata nelle operazioni internazionali; |
|
n) |
«GATS»: l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC; |
|
o) |
«GATT 1994»: l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; |
|
p) |
«merci»: sia i materiali che i prodotti; |
|
q) |
«merce di una parte»: una merce interna ai sensi del GATT 1994, comprese le merci originarie di tale parte; |
|
r) |
«servizi di assistenza a terra»: la prestazione per conto terzi, presso un aeroporto, di servizi di rappresentanza e supervisione di compagnie aeree, nonché la relativa assistenza amministrativa, e servizi di gestione dei passeggeri, gestione dei bagagli, assistenza alle operazioni in pista, catering (5), assistenza merci e posta, rifornimento di carburante per gli aeromobili, assistenza e pulizia degli aeromobili, trasporto a terra, operazioni di volo, gestione dell'equipaggio e pianificazione dei voli; non sono comprese l'autoassistenza, la sicurezza (security), la manutenzione di linea, la riparazione e la manutenzione degli aeromobili e l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all'interno dell'aeroporto; |
|
s) |
«sistema armonizzato» o «SA»: il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese le relative regole generali di interpretazione e le note di sezione, di capitolo e di sottovoce e successive modifiche; |
|
t) |
«misura»: qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo, obbligo o pratica (6); |
|
u) |
«cittadino»: una persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o del Messico secondo il rispettivo diritto o è residente permanente di una parte; |
|
v) |
«persona fisica» (7):
una persona fisica che sia cittadino del Messico e abbia altresì la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea è considerata esclusivamente persona fisica della parte di cui abbia la cittadinanza dominante ed effettiva; |
|
w) |
«OCSE»: l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici; |
|
x) |
«merce originaria»: una merce che possiede i requisiti per essere considerata originaria conformemente alle regole di origine di cui al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine); |
|
y) |
«persona»: una persona fisica o un'impresa; |
|
z) |
«persona di una parte»: un cittadino o un'impresa di una parte; |
|
aa) |
«trattamento tariffario preferenziale»: l'aliquota del dazio doganale applicabile a una merce originaria a norma dell'articolo 2.4 (Soppressione o riduzione dei dazi doganali); |
|
bb) |
«accordo sulle misure di salvaguardia»: l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; |
|
cc) |
«accordo SCM»: l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; |
|
dd) |
«vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo»: la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione, ma non la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili; |
|
ee) |
«prestatore di servizi»: una persona che presti o intenda prestare un servizio; |
|
ff) |
«accordo SPS»: l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; |
|
gg) |
«impresa pubblica»: un'impresa di proprietà o sotto il controllo di una parte; |
|
hh) |
«accordo TBT»: l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; |
|
ii) |
«territorio»: il territorio in cui si applica il presente accordo a norma dell'articolo 2.2 (Applicazione territoriale) della parte IV dell'accordo; |
|
jj) |
«paese terzo»: un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo; |
|
kk) |
«accordo TRIPS»: l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC; |
|
ll) |
«convenzione di Vienna sul diritto dei trattati»: la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati conclusa a Vienna il 23 maggio 1969; |
|
mm) |
«OMC»: l'Organizzazione mondiale del commercio; e |
|
nn) |
«accordo OMC»: l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concluso a Marrakech il 15 aprile 1994. |
Articolo 1.4
Relazione con l'accordo OMC
Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo OMC.
Articolo 1.5
Riferimenti a disposizioni legislative e ad altri accordi
1. Salvo indicazione contraria, qualsiasi riferimento contenuto nella presente parte dell'accordo a disposizioni legislative in generale, oppure a una legge, a un regolamento o a una direttiva specifici, si intende fatto alle disposizioni legislative quali eventualmente modificate.
2. Salvo indicazione contraria, qualsiasi riferimento o inserimento mediante riferimento, nella presente parte dell'accordo, ad altri accordi o atti giuridici, in tutto o in parte, si intende come comprendente:
|
a) |
i relativi allegati e protocolli e le relative note in calce, interpretative ed esplicative; e |
|
b) |
gli accordi che li sostituiscono, dei quali le parti siano firmatarie, o le modifiche vincolanti per le parti, tranne qualora il suddetto riferimento serva a riaffermare diritti e obblighi esistenti. |
Articolo 1.6
Adempimento degli obblighi
1. Ciascuna parte adotta le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente parte dell'accordo, comprese le misure necessarie per garantire la conformità a tali obblighi da parte delle amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali, nonché degli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati.
2. Si precisa che una parte può sospendere i diritti e gli obblighi di cui alla presente parte dell'accordo, salvo nei casi previsti all'articolo 2.3 (Adempimento degli obblighi), paragrafo 3, della parte IV del presente accordo, solo in caso di violazione della presente parte dell'accordo ad opera dell'altra parte e conformemente alle prescrizioni ivi stabilite, ivi compreso al capo 31 (Risoluzione delle controversie).
Articolo 1.7
Funzioni specifiche del Consiglio congiunto
1. Nell'esercizio delle funzioni conferitegli dalla presente parte dell'accordo, il Consiglio congiunto istituito dall’articolo 1.2 (Consiglio congiunto) della parte IV del presente accordo, è composto, a livello ministeriale, da rappresentanti della parte UE responsabili delle questioni attinenti al commercio e agli investimenti, da una parte, e da rappresentanti del ministero dell'Economia del Messico, dall'altra, oppure dalle persone da essi designate.
2. Per conseguire gli obiettivi della presente parte dell'accordo, il Consiglio congiunto può modificare:
|
a) |
l'allegato 2-A (Tabella di soppressione dei dazi) e l'allegato 2-E (Misure pertinenti riguardanti i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose); |
|
b) |
il capo 3 (Regole di origine e procedure di origine), compresi gli allegati da 3-A a 3-D; |
|
c) |
l'allegato 10-D (Codice di condotta dei membri del tribunale e dei membri del tribunale d'appello e dei mediatori); |
|
d) |
gli elenchi pertinenti del Messico a norma dell'articolo 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni), paragrafo 6, e dell'articolo 11.8 (Misure non conformi ed eccezioni), paragrafo 4; |
|
e) |
l'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea) e l'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico); |
|
f) |
l'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche); |
|
g) |
l'allegato 31-A (Regolamento interno) e l'allegato 31-B (Codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori). |
3. Per conseguire gli obiettivi della presente parte dell'accordo, il Consiglio congiunto può altresì:
|
a) |
adottare interpretazioni vincolanti delle disposizioni della presente parte dell'accordo; |
|
b) |
adottare altre decisioni previste nella presente parte dell'accordo; e |
|
c) |
prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, qualsiasi altra iniziativa eventualmente concordata dalle parti. |
4. Ciascuna delle parti attua, conformemente alle proprie procedure di legge applicabili, le modifiche di cui al paragrafo 2, lettera a), entro il termine convenuto dalle parti.
Articolo 1.8
Funzioni specifiche del comitato misto
1. Nell'esercizio delle funzioni conferitegli dalla presente parte dell'accordo, il comitato misto istituito dall’articolo 1.3 (comitato misto) della parte IV del presente accordo è composto da rappresentanti ad alto livello della parte UE responsabili delle questioni attinenti al commercio e agli investimenti, da una parte, e da rappresentanti del ministero dell'Economia del Messico, dall'altra, oppure dalle persone da essi designate, secondo quanto previsto da ciascuna parte.
2. Il comitato misto:
|
a) |
assiste il Consiglio congiunto nello svolgimento delle sue funzioni per quanto riguarda le questioni attinenti al commercio; |
|
b) |
è responsabile della corretta attuazione e applicazione delle disposizioni della presente parte dell'accordo e della valutazione dei risultati della sua applicazione; |
|
c) |
fatto salvo il capo 31 (Risoluzione delle controversie), si adopera per prevenire e risolvere qualsiasi divergenza o controversia che potrebbe sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente parte dell'accordo; |
|
d) |
sovrintende ai lavori dei sottocomitati e degli altri organismi istituiti a norma della presente parte dell'accordo; e |
|
e) |
discute le modalità per rafforzare ulteriormente gli scambi commerciali e gli investimenti tra le parti. |
3. Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 2, il comitato misto può:
|
a) |
istituire sottocomitati aggiuntivi e altri organismi, composti da rappresentanti delle parti, oltre a quelli istituiti nella presente parte dell'accordo e affidare loro responsabilità che rientrano nel suo ambito di competenza, decidere di modificare le funzioni affidate ai sottocomitati e agli altri organismi da esso istituiti, nonché disporne lo scioglimento; |
|
b) |
raccomandare al Consiglio congiunto l'adozione di decisioni conformi agli obiettivi specifici della presente parte dell'accordo, comprese le modifiche di cui all'articolo 1.7, paragrafo 2, lettera a), o adottare tali decisioni negli intervalli tra le riunioni del Consiglio congiunto, o quando quest'ultimo non è in grado di riunirsi; e |
|
c) |
prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, qualsiasi altra iniziativa eventualmente concordata dalle parti o secondo le indicazioni del Consiglio congiunto. |
Articolo 1.9
Coordinatori della parte III del presente accordo
1. Ciascuna parte designa un coordinatore della presente parte dell'accordo e ne dà notifica all'altra parte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. I coordinatori:
|
a) |
agevolano le comunicazioni tra le parti su qualsiasi questione disciplinata dalla presente parte dell'accordo, nonché tra gli altri punti di contatto istituiti a norma della stessa; |
|
b) |
in conformità del presente articolo, preparano di comune accordo l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio congiunto e del comitato misto e procedono a tutti gli altri preparativi necessari per tali riunioni; e |
|
c) |
se del caso danno seguito alle decisioni del Consiglio congiunto e del comitato misto. |
Articolo 1.10
Sottocomitati e altri organismi della parte III del presente accordo
1. Le parti istituiscono i seguenti sottocomitati e altri organismi, composti da rappresentanti della parte UE, da un lato, e da rappresentanti del Messico, dall'altro:
|
a) |
comitato per gli scambi di merci; |
|
b) |
sottocomitato per l'agricoltura; |
|
c) |
sottocomitato per il commercio di vini e bevande spiritose; |
|
d) |
sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine; |
|
e) |
sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie; |
|
f) |
gruppo di lavoro congiunto sul benessere degli animali e sulla resistenza agli antimicrobici; |
|
g) |
sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi; |
|
h) |
sottocomitato per i servizi e gli investimenti; |
|
i) |
sottocomitato per i servizi finanziari; |
|
j) |
sottocomitato per gli appalti pubblici; |
|
k) |
sottocomitato per la proprietà intellettuale; |
|
l) |
sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. |
2. Salvo altrimenti disposto nella presente parte del presente accordo, l'articolo 1.4 (Sottocomitati e altri organismi) della parte IV del presente accordo si applica ai sottocomitati e agli altri organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. I sottocomitati e gli altri organismi di cui al paragrafo 1 possono formulare opportune raccomandazioni nei casi previsti dalla presente parte dell'accordo.
4. Le raccomandazioni sono formulate di comune accordo.
Articolo 1.11
Relazioni con la società civile
1. Ciascuna parte incontra almeno una volta all'anno il proprio gruppo consultivo interno di cui all'articolo 1.7 (Gruppi consultivi interni) della parte IV del presente accordo per discutere questioni relative all'applicazione della presente parte dell'accordo.
2. Quando si riunisce nella formazione «Commercio», il Consiglio congiunto o il comitato misto convoca una riunione del forum della società civile di cui all'articolo 1.8 (Forum della società civile) della parte IV del presente accordo al fine di discutere dell'applicazione della presente parte dell'accordo.
CAPO 2
SCAMBI DI MERCI
Articolo 2.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«formalità consolare»: la procedura volta a ottenere, da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice, o nel territorio di un terzo, una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altro documento doganale necessario all'importazione della merce o ad essa connesso; |
|
b) |
«procedura in materia di licenze di esportazione»: una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'esportazione dal territorio della parte esportatrice, la presentazione all'organo amministrativo competente o agli organi amministrativi competenti della parte esportatrice di una domanda o di altri documenti diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento; |
|
c) |
«accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione»: l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC; |
|
d) |
«procedura in materia di licenze d'importazione»: una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'importazione nel territorio della parte importatrice, la presentazione all'organo amministrativo competente o agli organi amministrativi competenti della parte importatrice di una domanda o di altri documenti diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento. |
Articolo 2.2
Ambito di applicazione
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci delle parti.
Articolo 2.3
Trattamento nazionale
1. Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
2. Si precisa che, per quanto riguarda un livello di amministrazione del Messico diverso da quello federale, o un livello di amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o all'interno di esso, per «trattamento nazionale» si intende un trattamento non meno favorevole di quello accordato da tale livello di amministrazione a merci simili, direttamente concorrenti o sostituibili, rispettivamente del Messico o dello Stato membro.
Articolo 2.4
Soppressione o riduzione dei dazi doganali
1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna parte sopprime o riduce i dazi doganali applicati alle merci originarie conformemente all'allegato 2-A e non applica, all'entrata in vigore del presente accordo, alcun dazio doganale alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato diverse da quelle che figurano, rispettivamente, nell'appendice 2-A-1 o nell'appendice 2-A-2dell'allegato 2-A.
2. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, una parte non aumenta i dazi doganali esistenti né impone nuovi dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte (9).
3. Se una parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita, tale aliquota si applica alle merci originarie dell'altra parte fintantoché è inferiore all'aliquota del dazio doganale stabilita a norma dell'allegato 2-A.
4. Su richiesta di una parte, le parti si consultano per valutare la possibilità di migliorare il trattamento tariffario per l'accesso al mercato delle merci originarie di cui all'allegato 2-A. Il Consiglio congiunto può decidere di modificare tale 'allegato (10).
5. Si precisa che una parte può mantenere in vigore o aumentare un dazio doganale sulle merci originarie nei termini autorizzati dall'organo di conciliazione dell'OMC.
Articolo 2.5
Dazi, imposte o altri oneri all'esportazione
1. Una parte non adotta né mantiene in vigore tasse od oneri applicati all'esportazione di una merce nel territorio dell'altra parte superiori a quelli che gravano su tale merce allorché essa è destinata al consumo interno.
2. Una parte non adotta né mantiene in vigore dazi od oneri di qualsiasi natura applicati all'esportazione di una merce nel territorio dell'altra parte, o ad essa connessi, superiori a quelli che gravano su tale merce destinata al consumo interno.
3. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte imponga all'esportazione di una merce diritti od oneri consentiti a norma dell'articolo 2.6.
Articolo 2.6
Diritti e formalità
1. I diritti e gli altri oneri applicati da una parte all'importazione di una merce dell'altra parte o all'esportazione di una merce verso l'altra parte, o in relazione all'una o all'altra, sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentano una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.
2. Una parte non applica diritti di trattamento doganale alle merci originarie (11).
3. Ciascuna parte pubblica tutti i diritti e gli oneri che impone all'importazione o all'esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.
4. Una parte non impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci dell'altra parte (12).
Articolo 2.7
Merci reintrodotte a seguito di riparazioni o modifiche
1. Per «riparazione o modifica» si intende qualsiasi operazione di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle stesse ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo, operazioni senza le quali le merci non potrebbero più essere utilizzate normalmente per i fini cui sono destinate. La riparazione di una merce comprende gli interventi di ripristino e manutenzione ma esclude le operazioni o i processi che:
|
a) |
annullano le caratteristiche essenziali della merce o producono una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale; |
|
b) |
trasformano un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o |
|
c) |
sono impiegati per cambiare in modo sostanziale la funzione della merce. |
2. Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dall'origine, siano reintrodotte nel proprio territorio dopo essere state temporaneamente esportate da quest'ultimo nel territorio dell'altra parte a fini di riparazioni o modifiche, indipendentemente dal fatto che tali riparazioni o modifiche potessero essere effettuate nel territorio della parte da cui tali merci sono state esportate a tal fine.
3. Il paragrafo 2 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status, che siano state successivamente esportate a fini di riparazioni e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status.
4. Una parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dall'origine, siano importate temporaneamente dal territorio dell'altra parte a fini di riparazioni o modifiche.
Articolo 2.8
Prodotti rifabbricati
1. Per «prodotto rifabbricato» si intende una merce classificata nei capitoli da 84 a 90 o nella voce 9402 del sistema armonizzato, escluse le merci di cui all'allegato 2-B del presente accordo:
|
a) |
che è interamente o parzialmente prodotta con materiali recuperati di merci utilizzate; |
|
b) |
le cui prestazioni e condizioni di funzionamento e la cui aspettativa di vita sono simili a quelle del prodotto affine in nuove condizioni; e |
|
c) |
che è coperta dalla medesima garanzia del prodotto affine in nuove condizioni. |
2. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, una parte non accorda ai prodotti rifabbricati dell'altra parte un trattamento meno favorevole di quello accordato a prodotti affini in nuove condizioni.
3. Fatti salvi gli obblighi previsti dal presente accordo e dall'accordo OMC, una parte può prescrivere che i prodotti rifabbricati:
|
a) |
siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel proprio territorio, anche mediante l'apposizione di un'etichetta specifica per evitare di trarre in inganno i consumatori; e |
|
b) |
soddisfino tutte le prescrizioni e le regolamentazioni tecniche applicabili ai prodotti affini in nuove condizioni. |
4. Si precisa che l'articolo 2.9 si applica ai prodotti rifabbricati. Una parte che adotti o mantenga in vigore divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione sulle merci usate non applica tali misure ai prodotti rifabbricati.
Articolo 2.9
Restrizioni all'importazione e all'esportazione
Salvo altrimenti disposto nell'allegato 2-C del presente accordo, una parte non adotta né mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, se non a norma dell'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.
Articolo 2.10
Licenze d'importazione
1. Ciascuna parte adotta e gestisce le procedure in materia di licenze d'importazione a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.
2. Ciascuna parte notifica all'altra qualsiasi nuova procedura in materia di licenze d'importazione e qualsiasi modifica delle procedure esistenti al riguardo entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione e, se possibile, al più tardi 60 giorni prima dell'entrata in vigore della nuova procedura o modifica. La notifica contiene le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, nonché l'indirizzo elettronico dei siti web ufficiali di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Si ritiene che una parte rispetti la presente disposizione se notifica la nuova procedura in materia di licenze d'importazione, o qualsiasi modifica della stessa, al comitato per le licenze d'importazione di cui all'articolo 4 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, conformemente all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, di tale accordo.
3. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce senza indugio tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, riguardo alle procedure in materia di licenze d'importazione che intende adottare, ha adottato o mantiene in vigore, o a qualsiasi modifica delle procedure esistenti in materia di licenze.
4. Ciascuna parte pubblica sui siti web ufficiali pertinenti le informazioni che è tenuta a pubblicare a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione e provvede affinché le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di detto accordo siano accessibili al pubblico.
Articolo 2.11
Licenze di esportazione
1. Ciascuna parte pubblica qualsiasi nuova procedura in materia di licenze di esportazione o qualsiasi modifica di una procedura esistente al riguardo, ivi compreso, se del caso, sui siti web ufficiali pertinenti. Tale pubblicazione è effettuata, se possibile, al più tardi 45 giorni prima dell'entrata in vigore della procedura o della modifica e, in ogni caso, non oltre la data in cui tale procedura o modifica prende effetto.
2. Ciascuna parte notifica all'altra le proprie procedure esistenti in materia di licenze di esportazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Ciascuna parte notifica all'altra qualsiasi nuova procedura in materia di licenze di esportazione e qualsiasi modifica delle procedure esistenti al riguardo entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione. Tali notifiche includono il riferimento alla fonte in cui sono pubblicate le informazioni richieste a norma del paragrafo 3 e, ove opportuno, l'indirizzo del sito web ufficiale pertinente.
3. La pubblicazione delle procedure in materia di licenze di esportazione comprende le seguenti informazioni:
|
a) |
il testo delle procedure in materia di licenze di esportazione e di eventuali modifiche delle stesse; |
|
b) |
le merci soggette a ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione; |
|
c) |
per ciascuna procedura, una descrizione dell'iter di presentazione della domanda di licenza di esportazione e gli eventuali criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza di esportazione, come il possesso di una licenza di attività, la costituzione o il mantenimento di un investimento o l'esercizio dell'attività tramite una particolare forma di stabilimento nel territorio di una parte; |
|
d) |
uno o più punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione; |
|
e) |
l'organo o gli organi amministrativi cui presentare la domanda o altri documenti pertinenti; |
|
f) |
una descrizione della misura o delle misure alle quali viene data attuazione tramite la procedura in materia di licenze di esportazione; |
|
g) |
il periodo durante il quale ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione avrà efficacia, salvo qualora tale efficacia sia mantenuta fino al ritiro o alla revisione in una nuova pubblicazione; |
|
h) |
se la parte intende utilizzare una procedura in materia di licenze di esportazione per gestire un contingente di esportazione, il quantitativo complessivo, le date di apertura e chiusura del contingente e, se applicabile, il valore del contingente; e |
|
i) |
eventuali esenzioni dall'obbligo o eccezioni all'obbligo di ottenere una licenza di esportazione, le modalità per richiedere o utilizzare tali esenzioni o eccezioni e i criteri per concederle. |
4. Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di rilasciare una licenza di esportazione o impedisce a una parte di adempiere i propri obblighi o impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni.
Articolo 2.12
Determinazione del valore in dogana
Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo sulla valutazione in dogana.
Articolo 2.13
Ammissione temporanea di merci
1. Come previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte concede l'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione, a determinate condizioni, alle seguenti merci, a prescindere dall'origine:
|
a) |
merci destinate a essere presentate o utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi, dimostrazioni o manifestazioni analoghe; |
|
b) |
materiale professionale, ivi compresi materiale per la stampa, la radiodiffusione o la televisione, software, materiale cinematografico, nonché qualsiasi apparecchio ausiliario o accessorio per tale materiale, necessario per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale o professionale di una persona che si rechi nel territorio della parte per svolgervi un determinato lavoro; |
|
c) |
contenitori, campioni commerciali, registrazioni e spot pubblicitari e altre merci importate nell'ambito di un'operazione commerciale; |
|
d) |
merci importate a fini sportivi; |
|
e) |
merci importate a fini umanitari; e |
|
f) |
animali importati per finalità specifiche. |
2. Ciascuna parte può prescrivere che le merci che beneficiano dell'ammissione temporanea a norma del paragrafo 1:
|
a) |
siano destinate a essere riesportate senza aver subito alcuna modifica, ad eccezione del normale deprezzamento per l'uso che ne è fatto; |
|
b) |
siano utilizzate esclusivamente da un cittadino dell'altra parte o sotto la sua supervisione nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale, professionale o sportiva di tale persona dell'altra parte; |
|
c) |
non siano vendute o affittate mentre si trovano nel proprio territorio; |
|
d) |
siano accompagnate, su richiesta della parte importatrice, da una cauzione di importo non superiore agli oneri che sarebbero altrimenti dovuti all'ingresso o all'importazione definitiva e che possa essere svincolata al momento dell'esportazione delle merci; |
|
e) |
possano essere identificate all'importazione e all'esportazione; |
|
f) |
siano riesportate entro un termine determinato ragionevolmente correlato alla finalità dell'ammissione temporanea; e |
|
g) |
siano ammesse in quantità non superiore a quanto ragionevole per l'uso al quale sono destinate. |
3. Ciascuna parte autorizza la riesportazione delle merci temporaneamente ammesse a norma del presente articolo attraverso porti o uffici doganali diversi da quelli attraverso i quali sono state ammesse.
4. Ciascuna parte dispone che l'importatore o altra persona responsabile delle merci ammesse a norma del presente articolo non sia ritenuto responsabile della mancata esportazione di tali merci entro il termine fissato per l'ammissione temporanea, compresa qualsiasi proroga legittima, su presentazione di una prova soddisfacente alla parte importatrice, conformemente alla sua legislazione doganale, che dimostri la completa distruzione o l'irrimediabile perdita delle merci.
Articolo 2.14
Cooperazione
1. Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa tra le parti in relazione al trattamento tariffario preferenziale figurano nell'allegato 2-D.
2. Le parti condividono annualmente le statistiche sulle importazioni iniziando tale scambio un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, fino a decisione contraria del comitato per lo scambio di merci. Lo scambio delle statistiche sulle importazioni comprende i dati relativi all'anno più recente disponibile, tra cui il valore e il volume, a livello di linee tariffarie, delle importazioni di merci dell'altra parte che beneficiano del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo e di merci che non ne beneficiano.
Articolo 2.15
Comitato per gli scambi di merci
Il comitato per gli scambi di merci istituito dall'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III del presente accordo), paragrafo 1, lettera a):
|
a) |
sorveglia l'attuazione e la gestione del presente capo e degli allegati da 2-A a 2-G; |
|
b) |
promuove gli scambi di merci tra le parti, anche mediante consultazioni sul miglioramento del trattamento tariffario per l'accesso al mercato a norma del presente accordo e, se del caso, su altre questioni; |
|
c) |
offre una sede per discutere e risolvere eventuali questioni connesse al presente capo; |
|
d) |
esamina tempestivamente gli ostacoli agli scambi di merci tra le parti, in particolare quelli connessi all'applicazione di misure non tariffarie, e, se del caso, sottopone la questione all'esame del comitato misto; |
|
e) |
raccomanda al comitato misto eventuali modifiche del presente capo o aggiunte allo stesso; |
|
f) |
coordina lo scambio di dati per l'utilizzo delle preferenze o qualsiasi altro scambio di informazioni sugli scambi di merci tra le parti che esso potrebbe decidere; |
|
g) |
riesamina eventuali modifiche future del sistema armonizzato per garantire che gli obblighi che incombono a ciascuna parte a norma dal presente accordo non siano modificati e procede a consultazioni per risolvere eventuali conflitti connessi; |
|
h) |
assolve qualsiasi altra funzione assegnatagli dal comitato misto. |
Articolo 2.16
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in relazione agli scambi di prodotti agricoli.
Articolo 2.17
Cooperazione in consessi multilaterali
1. Le parti cooperano nell'ambito dell'OMC per promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, non discriminatorio ed equo, per portare avanti i negoziati sull'agricoltura e favorire l'istituzione di nuove norme intese ad agevolare gli scambi di prodotti agricoli.
2. Le parti riconoscono che alcune misure all'esportazione, come i divieti, le restrizioni o le tasse all'esportazione, possono avere ripercussioni negative sulle forniture essenziali di prodotti agricoli. A tale riguardo, le parti sostengono l'istituzione di norme attraverso una partecipazione attiva nelle sedi internazionali pertinenti.
Articolo 2.18
Concorrenza all'esportazione
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«sovvenzioni all'esportazione»: sovvenzioni ai sensi dell'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura; e |
|
b) |
«misure di effetto equivalente»: crediti all'esportazione, garanzie sui crediti all'esportazione o programmi di assicurazione, nonché altre misure di effetto equivalente a una sovvenzione all'esportazione (13). |
2. Le parti ribadiscono gli impegni assunti nella decisione sulla concorrenza all'esportazione adottata a Nairobi il 19 dicembre 2015 dalla conferenza ministeriale dell'OMC, che consistono nel dar prova della massima moderazione per quanto riguarda il ricorso a qualsiasi forma di sovvenzione all'esportazione e a qualsiasi misura all'esportazione di effetto equivalente, nell'aumentare la trasparenza e nel migliorare il controllo di qualsiasi forma di sovvenzione all'esportazione e di qualsiasi misura all'esportazione di effetto equivalente.
3. Una parte non adotta né mantiene in vigore sovvenzioni all'esportazione applicate ai prodotti agricoli esportati o incorporati in un prodotto esportato nel territorio dell'altra parte.
4. Una parte non mantiene in vigore, introduce o reintroduce altre misure di effetto equivalente su un prodotto agricolo esportato o incorporato in un prodotto esportato nel territorio dell'altra parte, a meno che tale misura di effetto equivalente non rispetti le modalità e le condizioni stabilite nell'accordo o nella decisione pertinenti dell'OMC o nell'impegno assunto al riguardo nell'ambito dell'OMC.
5. Al fine di aumentare la trasparenza e migliorare il controllo delle sovvenzioni all'esportazione e di altre misure di effetto equivalente, una parte che nutra ragionevoli dubbi in merito a una sovvenzione all'esportazione o ad altre misure di effetto equivalente applicate dall'altra parte a un prodotto agricolo destinato all'esportazione verso il suo territorio può chiedere le informazioni necessarie sulle misure applicate dall'altra parte. Le informazioni richieste sono fornite senza indugio.
Articolo 2.19
Gestione dei contingenti tariffari
1. Una parte che applica contingenti tariffari conformemente all'allegato 2-A:
|
a) |
gestisce tali contingenti tariffari in modo tempestivo e in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria conformemente al proprio diritto; e |
|
b) |
rende pubbliche, in modo tempestivo e continuo, tutte le informazioni pertinenti relative alla gestione dei contingenti, compresi il volume disponibile, i tassi di utilizzo e i criteri di ammissibilità. |
2. Le parti si consultano su qualsiasi questione relativa alla gestione dei contingenti tariffari. A tal fine, ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la comunicazione tra le parti e ne notifica i dati di contatto all'altra parte. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.
Articolo 2.20
Sottocomitato per l'agricoltura
1. Il sottocomitato per l'agricoltura istituito dall'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III del presente accordo), paragrafo 1, lettera b):
|
a) |
sorveglia l'attuazione e la gestione della presente sezione e promuove la cooperazione al fine di agevolare gli scambi di prodotti agricoli tra le parti; |
|
b) |
offre alle parti una sede per discutere dell'evoluzione dei rispettivi programmi agricoli e degli scambi di prodotti agricoli tra di esse; |
|
c) |
affronta la questione degli ostacoli, compresi gli ostacoli non tariffari, agli scambi di prodotti agricoli tra le parti; |
|
d) |
valuta l'incidenza del presente capo sul settore agricolo di ciascuna parte, nonché il funzionamento degli strumenti del presente capo, e raccomanda eventuali misure opportune al comitato per gli scambi di merci; |
|
e) |
offre una sede per procedere a consultazioni sulle questioni relative alla presente sezione, in collaborazione con altri comitati, gruppi di lavoro od organismi specializzati competenti nel quadro del presente accordo; |
|
f) |
assolve qualsiasi altra funzione assegnatagli dal comitato per gli scambi di merci; e |
|
g) |
riferisce i risultati dei lavori svolti a norma del presente paragrafo al comitato per gli scambi di merci, affinché li esamini. |
2. Il sottocomitato per l'agricoltura si riunisce almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo.
3. In circostanze speciali, su richiesta di una delle parti, il sottocomitato per l'agricoltura si riunisce previo accordo delle parti entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Articolo 2.21
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica ai prodotti vitivinicoli (14) e alle bevande spiritose classificati alle voci 2204, 2205 e 2208 del sistema armonizzato.
Articolo 2.22
Pratiche enologiche
1. L'Unione europea autorizza l'importazione e la commercializzazione nel proprio territorio, ai fini del consumo umano, di vini originari del Messico e prodotti in conformità:
|
a) |
delle definizioni dei prodotti autorizzate in Messico dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla parte A dell'allegato 2-E; e |
|
b) |
delle pratiche enologiche autorizzate e delle restrizioni applicate in Messico a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla parte A dell'allegato 2-E o altrimenti approvate dall'autorità competente del Messico per l'uso nei vini destinati all'esportazione, purché raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). |
L'autorizzazione di cui al presente paragrafo è soggetta alla prescrizione che ai vini non siano aggiunti alcol o acquavite, ad eccezione dei vini liquorosi ai quali si possono aggiungere alcol di origine vinica o acquavite di uve. Il presente comma non pregiudica la possibilità di aggiungere alcol diverso da quello di origine vinica nella produzione di «vino generoso», a condizione che tale aggiunta sia chiaramente indicata in etichetta.
2. Il Messico autorizza l'importazione e la commercializzazione nel proprio territorio, ai fini del consumo umano, di vini originari dell'Unione europea e prodotti in conformità:
|
a) |
delle definizioni dei prodotti autorizzate nell'Unione europea dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla parte B dell'allegato 2-E; |
|
b) |
delle pratiche enologiche autorizzate e delle restrizioni applicate nell'Unione europea a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla parte B dell'allegato 2-E; e |
|
c) |
del fatto che l'aggiunta di alcol o acquavite è esclusa per tutti i vini diversi dai vini liquorosi, ai quali si può aggiungere unicamente alcol di origine vinica o acquavite di uve. |
3. I vitigni che possono essere utilizzati nei vini importati provenienti da una parte e commercializzati nel territorio dell'altra parte sono varietà di piante della specie Vitis vinifera e ibridi di tale specie, fatte salve eventuali disposizioni legislative e regolamentari più restrittive che una delle parti potrebbe applicare ai vini prodotti nel proprio territorio.
4. Il Consiglio congiunto può modificare le parti A e B dell'allegato 2-E al fine di aggiungere, sopprimere o aggiornare i riferimenti alle definizioni dei prodotti nonché alle pratiche enologiche e alle restrizioni.
Articolo 2.23
Etichettatura dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose
1. Una parte non prescrive alcuna indicazione, sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose, di una delle date seguenti o loro equivalenti:
|
a) |
data di condizionamento; |
|
b) |
data di imbottigliamento; |
|
c) |
data di produzione o fabbricazione; |
|
d) |
data di scadenza, data limite per l'uso, data limite per l'uso o il consumo e relative varianti; |
|
e) |
termine minimo di conservazione e relative varianti; o |
|
f) |
data di vendita raccomandata. |
Una parte può prescrivere l'indicazione di un termine minimo di conservazione in caso di aggiunta di ingredienti deperibili o qualora la durata di conservazione sia considerata dal produttore come inferiore o pari a 12 mesi.
2. Una parte non prescrive alcuna traduzione, sui contenitori, sull'etichetta o sull'imballaggio dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose, di marchi, nomi commerciali o indicazioni geografiche.
3. Una parte consente che le informazioni obbligatorie, comprese le traduzioni, figurino su un'etichetta supplementare apposta sul contenitore per prodotti vitivinicoli o bevande spiritose. Le etichette supplementari possono essere apposte sul contenitore per vino o bevande spiritose importato dopo l'importazione ma prima che il prodotto sia messo in vendita nel territorio della parte, a condizione che le informazioni obbligatorie dell'etichetta originale siano riportate integralmente e in modo preciso.
4. Una parte autorizza l'uso di codici di identificazione del lotto a condizione che tali codici non possano essere cancellati.
5. Una parte non applica misure in materia di etichettatura ai prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose commercializzati nel proprio territorio prima della data di entrata in vigore della misura, salvo in circostanze eccezionali.
6. Una parte autorizza l'uso di disegni, immagini, illustrazioni e indicazioni o didascalie sulle bottiglie, a condizione che tali elementi non sostituiscano le informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta e non inducano in errore il consumatore quanto alle caratteristiche e alla composizione effettive dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose.
7. Una parte non prescrive l'indicazione, sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose, degli allergeni che sono stati utilizzati nella produzione e nella preparazione dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose ma che non sono presenti nel prodotto finale.
8. Per quanto riguarda il commercio di vini tra le parti, i vini originari dell'Unione europea possono recare, in Messico, un'etichetta che indichi il tipo di prodotto quale specificato nella parte C dell'allegato 2-E.
9. Ciascuna parte tutela i seguenti nomi per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose conformemente alla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale conclusa a Parigi il 20 marzo 1883 (di seguito «convenzione di Parigi»):
|
a) |
il nome di uno Stato membro dell’Unione europea; e |
|
b) |
il nome degli Stati Uniti messicani o del Messico e dei suoi Stati. |
10. Una parte consente che le etichette dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose indichino il titolo alcolometrico volumico con le seguenti abbreviazioni:
|
a) |
«% Alc. Vol.»; |
|
b) |
«% Alc Vol.»; |
|
c) |
«% alc. vol.»; |
|
d) |
«% alc vol.»; |
|
e) |
«% Alc.»; |
|
f) |
«% Alc./Vol.»; |
|
g) |
«Alc()%vol.»; |
|
h) |
«% alc/vol»; |
|
i) |
«alc()%vol». |
Articolo 2.24
Certificazione dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose
1. Per i prodotti vitivinicoli importati dall'altra parte e immessi sul suo mercato, una parte può esigere unicamente la documentazione e la certificazione di cui alla parte D dell'allegato 2-E.
2. Una parte non sottopone l'importazione di prodotti vitivinicoli ottenuti nel territorio dell'altra parte a prescrizioni in materia di certificati d'importazione più restrittive di quelle previste dal presente accordo.
3. Ciascuna parte può applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari al fine di individuare prodotti adulterati o contaminati dopo la loro importazione definitiva.
4. In caso di controversia, ciascuna parte riconosce come metodi di riferimento i metodi di analisi conformi alle norme raccomandate da organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o, in loro assenza, i metodi dell'OIV.
5. Ciascuna parte autorizza l'importazione di bevande spiritose nel proprio territorio conformemente alle norme in materia di documentazione o certificazione delle importazioni e di bollettini di analisi, come previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
6. Per l'importazione di Tequila e Mezcal nel proprio territorio, l'Unione europea esige che alle proprie autorità doganali sia presentato un certificato di autenticità per l'esportazione rilasciato per tali prodotti dagli organismi di valutazione della conformità accreditati e autorizzati dalle autorità messicane (15). Il Messico fornisce i modelli del certificato di autenticità per l'esportazione di Tequila e Mezcal e notifica qualsiasi modifica apportata a tali certificati al sottocomitato per il commercio di vini e bevande spiritose.
7. Una parte può introdurre prescrizioni supplementari temporanee in materia di certificazione all'importazione di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose importati dell'altra parte per tener conto di legittimi motivi di interesse pubblico, quali la protezione della salute o dei consumatori, o per combattere le frodi. In tal caso, tale parte fornisce all'altra informazioni adeguate e le concede tempo sufficiente per adempiere a dette prescrizioni supplementari.
L'applicazione di tali prescrizioni non si estende oltre il periodo necessario per far fronte al problema specifico di pubblico interesse o al rischio di frode che ne hanno motivato l'adozione.
8. Il Consiglio congiunto può modificare la parte D dell'allegato 2-E per quanto riguarda la documentazione e la certificazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 2.25
Norme applicabili
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, l'importazione e la commercializzazione dei prodotti contemplati dalla presente sezione oggetto di scambi tra le parti sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio della parte importatrice.
Articolo 2.26
Misure transitorie
I prodotti che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, risultano ottenuti ed etichettati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte e agli accordi esistenti tra le parti ma che non sono conformi alla presente sezione possono essere commercializzati nella parte importatrice unicamente:
|
a) |
da grossisti o produttori, per un periodo di due anni; o |
|
b) |
da dettaglianti, fino a esaurimento delle scorte. |
Articolo 2.27
Notifiche
Ciascuna parte garantisce all'altra la notifica tempestiva di eventuali modifiche apportate alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti le questioni contemplate dalla presente sezione che incidono sui prodotti oggetto di scambi reciproci.
Articolo 2.28
Cooperazione in materia di commercio di vini e bevande spiritose
1. Le parti cooperano nel settore del commercio di vini e bevande spiritose e ne esaminano le relative questioni, in particolare per quanto riguarda:
|
a) |
le definizioni del prodotto, la certificazione e l'etichettatura; e |
|
b) |
l'uso dei vitigni nella vinificazione e l'indicazione di questi ultimi in etichetta. |
2. Al fine di agevolare l'assistenza reciproca tra le autorità di contrasto delle parti, ciascuna parte designa le autorità e gli organismi competenti responsabili dell'attuazione e dell'applicazione nei settori disciplinati dalla presente sezione. Una parte che designi più di un'autorità o di un organismo competente garantisce il coordinamento tra tali autorità e organismi. In tal caso, una parte designa anche un'autorità di collegamento unica che funga da punto di contatto unico per l'autorità o l'organismo dell'altra parte.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo le parti si comunicano reciprocamente i nomi e gli indirizzi delle autorità e degli organismi competenti di cui al paragrafo 2 e le eventuali modifiche degli stessi.
4. Le autorità e gli organismi di cui al presente articolo cooperano strettamente e cercano soluzioni per migliorare ulteriormente l'assistenza reciproca nell'applicazione della presente sezione, in particolare al fine di contrastare le pratiche fraudolente.
Articolo 2.29
Sottocomitato per il commercio di vini e bevande spiritose
1. Il sottocomitato per il commercio di vini e bevande spiritose istituito dall'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III dell'accordo), paragrafo 1, lettera c):
|
a) |
sorveglia l'attuazione e la gestione della presente sezione; |
|
b) |
offre una sede per la cooperazione sulle questioni riguardanti la presente sezione e per lo scambio di informazioni; e |
|
c) |
garantisce il corretto funzionamento della presente sezione. |
2. Il sottocomitato per il commercio di vini e bevande spiritose può formulare raccomandazioni ed elaborare decisioni che possono essere adottate dal Consiglio congiunto come previsto nella presente sezione.
Articolo 2.30
Prodotti farmaceutici
Gli impegni non tariffari specifici di ciascuna parte in materia di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici figurano nell'allegato 2-F.
Articolo 2.31
Veicoli a motore
Gli impegni non tariffari specifici di ciascuna parte in materia di accesso al mercato per quanto riguarda i veicoli a motore, i loro accessori e le loro parti figurano nell'allegato 2-G.
CAPO 3
REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE
Articolo 3.1
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«capitoli», «voci» e «sottovoci»: i capitoli (codici a due cifre), le voci (codici a quattro cifre) e le sottovoci (codici a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura del sistema armonizzato; |
|
b) |
«autorità pubblica competente»: nel caso del Messico, l'autorità designata presso il ministero dell'Economia (Secretaría de Economía) o il suo successore; |
|
c) |
«partita»: merci spedite contemporaneamente da un esportatore a un destinatario od oggetto di un unico titolo di trasporto relativo alla loro spedizione dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, di un'unica fattura; |
|
d) |
«autorità doganali»: l'autorità pubblica preposta, in forza del diritto di una parte, all'amministrazione, all'applicazione e al controllo dell'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari del settore doganale; |
|
e) |
«esportatore»: una persona, situata nel territorio di una parte, che esporta dal territorio di tale parte e rilascia un'attestazione di origine; |
|
f) |
«importatore»: una persona, situata nel territorio di una parte, che importa una merce e richiede il trattamento tariffario preferenziale; |
|
g) |
«materiale»: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente, parte o simili, impiegato per ottenere il prodotto; |
|
h) |
«materiali non originari»: materiali che non sono considerati originari conformemente al presente capo; |
|
i) |
«materiali originari» o «prodotti originari»: materiali o prodotti considerati, rispettivamente, originari conformemente al presente capo; |
|
j) |
«prodotto»: il prodotto ottenuto, anche se inteso come materiale destinato a essere utilizzato successivamente nella fabbricazione di un altro prodotto; e |
|
k) |
«produzione»: qualsiasi tipo di lavorazione, trasformazione od operazione specifica, compreso il montaggio. |
Articolo 3.2
Prescrizioni generali
1. Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale ad opera di una parte a una merce originaria dell'altra parte conformemente al presente accordo, i seguenti prodotti sono considerati originari della parte in cui ha avuto luogo l'ultima fabbricazione:
|
a) |
i prodotti interamente ottenuti in tale parte ai sensi dell'articolo 3.4; |
|
b) |
i prodotti fabbricati in tale parte esclusivamente a partire da materiali originari; o |
|
c) |
i prodotti fabbricati in tale parte incorporando materiali non originari, purché soddisfino le condizioni di cui all'allegato 3-A. |
2. Un prodotto considerato originario di una parte a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve soddisfare tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale sulla base di una richiesta a norma dell'articolo 3.16.
3. Se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati per ottenere tale prodotto non sono considerati non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.
4. Ai fini dell'acquisizione del carattere originario, il prodotto deve essere fabbricato come indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c), senza interruzione in una parte.
Articolo 3.3
Cumulo dell'origine
1. Un prodotto originario di una parte è considerato prodotto originario dell'altra parte se è utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto in tale altra parte (16).
2. Il paragrafo 1 non si applica se:
|
a) |
la fabbricazione di un prodotto non va oltre le operazioni di cui all'articolo 3.6; e |
|
b) |
la finalità della fabbricazione, come dimostrato da prove preponderanti, consiste nell'eludere la legislazione finanziaria o fiscale di una delle parti. |
Articolo 3.4
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano interamente ottenuti in una parte i seguenti prodotti:
|
a) |
i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondale marino; |
|
b) |
le piante e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti; |
|
c) |
gli animali vivi ivi nati e allevati; |
|
d) |
i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati; |
|
e) |
i prodotti ottenuti da animali macellati ivi nati e allevati; |
|
f) |
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; |
|
g) |
i prodotti dell'acquacoltura ivi ottenuti, se gli organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, sono nati o allevati da materiale da riproduzione quali uova, lattimi, avannotti, novellame o larve con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori; |
|
h) |
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati dal mare al di fuori delle acque territoriali ad opera di una nave di una parte; |
|
i) |
i prodotti ottenuti a bordo di una nave officina di una parte, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h); |
|
j) |
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, comprese tali materie prime; |
|
k) |
i rifiuti e gli avanzi di operazioni di produzione ivi effettuate; |
|
l) |
i prodotti estratti dal fondale marino o dal relativo sottosuolo al di fuori delle acque territoriali di una parte, a condizione che essa abbia diritti di sfruttamento di detto fondale marino o sottosuolo; o |
|
m) |
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l). |
2. Per «nave di una parte» e «nave officina di una parte» di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si intendono una nave o una nave officina che:
|
a) |
è registrata in uno Stato membro dell’Unione europea o in Messico; |
|
b) |
batte bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o del Messico; e |
|
c) |
soddisfa una delle seguenti condizioni:
|
Articolo 3.5
Tolleranze
1. Se un prodotto non soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato 3-A perché nella fabbricazione è utilizzato un materiale non originario, tale prodotto è comunque considerato originario di una parte, purché:
|
a) |
il valore complessivo di tale materiale non originario non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e |
|
b) |
l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento delle percentuali indicate nell'allegato 3-A per quanto riguarda il valore o il peso massimo dei materiali non originari. |
2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63, ai quali si applicano le tolleranze di cui alle note 5 e 6 della sezione A dell'allegato 3-A.
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3.4. Se l'allegato 3-A prescrive che i materiali impiegati nella fabbricazione di un prodotto siano interamente ottenuti, la tolleranza di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica alla somma di detti materiali.
Articolo 3.6
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. In deroga all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se la sua fabbricazione in tale parte consiste solo nelle seguenti operazioni effettuate su materiali non originari:
|
a) |
manipolazioni destinate ad assicurare il mantenimento del prodotto in buone condizioni durante il trasporto e magazzinaggio, quali ventilazione, spanditura, essiccazione, surgelazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe; |
|
b) |
semplice aggiunta di acqua o diluizione che non alteri di fatto le caratteristiche del prodotto, o disidratazione o denaturazione (17) del prodotto; |
|
c) |
vaglio, cernita, selezione, classificazione, gradazione o assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli; |
|
d) |
affilatura, semplice molitura o semplice taglio; |
|
e) |
sbucciatura, snocciolatura o sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi o legumi; |
|
f) |
mondatura; |
|
g) |
sgranatura; |
|
h) |
lucidatura o brillatura di cereali e riso, molitura parziale o totale del riso; |
|
i) |
operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato; |
|
j) |
cambiamento di imballaggi, scomposizione e composizione di confezioni; |
|
k) |
semplici operazioni di condizionamento; |
|
l) |
apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sul prodotto o sul suo imballaggio; |
|
m) |
lavaggio, pulitura, rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; |
|
n) |
semplici operazioni di pittura e lucidatura; |
|
o) |
semplice miscela di prodotti (18), anche di specie diverse (19); |
|
p) |
assemblaggio di parti classificate come oggetti completi o finiti conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato o altro semplice assemblaggio di parti; |
|
q) |
disassemblaggio del prodotto in parti o componenti; |
|
r) |
stiratura o pressatura di materie tessili e loro manufatti; |
|
s) |
macellazione di animali; o |
|
t) |
cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a s). |
2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o strumenti appositamente fabbricati o installati per la loro esecuzione e quando le operazioni derivanti da tali competenze, macchine, apparecchi o strumenti non conferiscono il carattere o le proprietà essenziali del prodotto.
Articolo 3.7
Unità da prendere in considerazione
1. L'unità da prendere in considerazione ai fini del presente capo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per la classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.
2. Per un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli, classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione.
3. Per una partita che consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce, il presente capo si applica a ogni prodotto considerato singolarmente.
Articolo 3.8
Separazione contabile
1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella produzione di una merce, i materiali possono essere gestiti utilizzando un metodo di separazione contabile senza tenere i materiali in scorte separate.
2. I prodotti fungibili originari e non originari di cui ai capitoli 10, 15, 27, 28, 29, alle voci da 32.01 a 32.07 o alle voci da 39.01 a 39.14 che sono fisicamente combinati o mescolati in scorte in una parte prima dell'esportazione nell'altra parte possono essere gestiti utilizzando un metodo di separazione contabile senza tenere tali prodotti in scorte separate.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per materiali fungibili o prodotti fungibili si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che, nel caso dei materiali, non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito.
4. Il metodo di separazione contabile utilizzato per la gestione delle scorte è applicato secondo un sistema di gestione delle scorte conforme ai principi contabili generalmente accettati nella parte.
5. Il sistema di gestione delle scorte deve garantire in qualsiasi momento che il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati prodotti originari di una parte non sia superiore a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.
6. Un fabbricante che utilizzi un sistema di gestione delle scorte deve conservare i documenti relativi al funzionamento del sistema che servono alle autorità doganali della parte interessata per verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo.
7. Una parte può prescrivere che il ricorso alla separazione contabile a norma del presente articolo sia subordinato all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali di tale parte.
8. Le autorità doganali di una parte possono subordinare l'autorizzazione di cui al paragrafo 7 alle condizioni che giudicano opportune e possono ritirare tale autorizzazione qualora il fabbricante ne faccia un uso improprio o non ottemperi a qualsiasi altra condizione stabilita nel presente capo.
Articolo 3.9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutt'uno con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
2. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili di cui al paragrafo 1 non sono presi in considerazione per determinare l'origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore massimo dei materiali non originari qualora il prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui all'allegato 3-A.
Articolo 3.10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, sono considerati originari di una parte se tutti i loro componenti sono merci originarie. Un assortimento, se è composto di merci originarie e non originarie, è nel suo insieme considerato originario di una parte a condizione che il valore delle merci non originarie non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 3.11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario di una parte, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
|
a) |
combustibili, energia, catalizzatori e solventi; |
|
b) |
attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto; |
|
c) |
guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza; |
|
d) |
macchine, utensili, stampi e forme; |
|
e) |
impianti, attrezzature, pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati; |
|
f) |
lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati; e |
|
g) |
altri materiali che non sono incorporati nel prodotto né sono destinati a essere incorporati nella sua composizione finale. |
Articolo 3.12
Materiali per il confezionamento, materiali da imballaggio e contenitori
1. I materiali da imballaggio e i contenitori in cui il prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati con il prodotto ai sensi della regola generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, non sono presi in considerazione per determinare l'origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore massimo dei materiali non originari qualora il prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari in conformità dell'allegato 3-A.
2. I materiali per il confezionamento e i contenitori in cui un prodotto è confezionato per la spedizione non sono presi in considerazione per determinare l'origine del prodotto.
Articolo 3.13
Merci in reintroduzione
Le merci originarie di una parte esportate da tale parte in un paese terzo e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che non si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che le merci in reintroduzione:
|
a) |
sono le stesse che erano state esportate; e |
|
b) |
non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a conservarle in buono stato durante la permanenza in tale paese terzo o durante l'esportazione. |
Articolo 3.14
Non modificazione
1. Le merci dichiarate per l'importazione in una parte devono essere le stesse merci esportate dall'altra parte di cui sono considerate originarie. Tali merci non devono essere state oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie a conservarle in buono stato o diverse dall'aggiunta o dall'apposizione di marchi, etichette, sigilli o altri segni distintivi al fine di garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, prima di essere dichiarate ai fini dell'importazione.
2. È ammesso il magazzinaggio di merci o partite in un paese terzo, purché queste restino sotto controllo doganale in tale paese terzo.
3. Fatte salve le disposizioni della sezione B, è ammesso il frazionamento delle partite in un paese terzo, purché tale frazionamento sia effettuato dall'esportatore o sotto la responsabilità dell'esportatore e purché le merci restino sotto controllo doganale in tale paese terzo.
4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si presumono rispettate salvo qualora le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario. In tale caso l'importatore, conformemente alle disposizioni di legge di ciascuna parte, dimostra con mezzi adeguati il rispetto di tali disposizioni, anche attraverso documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico, prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli ovvero qualsiasi elemento di prova legato alle merci stesse.
Articolo 3.15
Esposizioni
1. I prodotti originari inviati per un'esposizione in un paese terzo e venduti dopo l'esposizione per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:
|
a) |
l'esportatore ha spedito i prodotti da una parte nel paese terzo in cui si è tenuta l'esposizione e ve li ha esposti; |
|
b) |
l'esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a una persona in una parte; |
|
c) |
i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo nello stesso stato in cui erano stati inviati per l'esposizione; e |
|
d) |
dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per finalità diverse dalla presentazione all'esposizione stessa. |
2. Alle autorità doganali della parte importatrice è presentata, secondo le normali procedure, un'attestazione di origine compilata conformemente alle disposizioni della sezione B, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita dei prodotti in questione e durante le quali i prodotti restano sotto controllo doganale.
4. Le autorità doganali della parte importatrice possono esigere la prova del fatto che i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale nel paese terzo in cui si è svolta l'esposizione, nonché ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti.
Articolo 3.16
Richiesta di trattamento tariffario preferenziale e attestazione di origine
1. La parte importatrice accorda, all'importazione, il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra parte ai sensi dell'articolo 3.2 sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell'importatore, a condizione che siano rispettate tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo.
2. La richiesta di trattamento tariffario preferenziale si basa su un'attestazione di origine rilasciata a norma dell'articolo 3.18, riportata dall'esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale.
3. La richiesta di trattamento tariffario preferenziale e l'attestazione di origine di cui al paragrafo 2 sono incluse nella dichiarazione doganale d'importazione conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice.
4. L'importatore che presenta una richiesta sulla base di un'attestazione di origine di cui al paragrafo 2 è in possesso di tale attestazione e, ove richiesto, ne fornisce una copia all'autorità doganale della parte importatrice.
5. I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano nei casi specificati all'articolo 3.23.
Articolo 3.17
Richieste di trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione
1. Ciascuna parte dispone che un importatore possa chiedere il trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione e ottenere il rimborso di eventuali dazi pagati in eccesso per la merce importata se l'importatore non ha presentato una richiesta di trattamento tariffario preferenziale al momento dell'importazione e se, al momento dell'importazione, la merce in questione avrebbe potuto essere oggetto di tale richiesta in quanto originaria a norma dell'articolo 3.2.
2. L'importatore presenta una richiesta di trattamento tariffario preferenziale entro un anno dalla data di importazione. Quale condizione per la concessione del trattamento tariffario preferenziale a norma del paragrafo 1, una parte può prescrivere che l'importatore:
|
a) |
fornisca una copia dell'attestazione di origine per la merce in questione; |
|
b) |
presenti tutti gli altri documenti necessari per l'importazione della merce; e |
|
c) |
dichiari che la merce era originaria al momento dell'importazione. |
Articolo 3.18
Condizioni per la compilazione di un'attestazione di origine
1. L'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, può essere compilata da un esportatore registrato:
|
a) |
in Messico, quale esportatore autorizzato dall'autorità pubblica competente, alle condizioni ritenute appropriate per verificare il carattere originario delle merci e fatto salvo il rispetto delle altre prescrizioni del presente capo; e |
|
b) |
nell'Unione europea, quale esportatore conformemente al diritto pertinente dell'Unione europea (Sistema degli esportatori registrati). |
2. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente attribuiscono all'esportatore registrato un numero che figura sull'attestazione di origine. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente gestiscono la procedura di registrazione e possono revocare la registrazione in caso di uso improprio da parte dell'esportatore.
3. L'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, può essere compilata da qualsiasi esportatore per qualsiasi partita consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
4. L'esportatore compila l'attestazione di origine utilizzando una delle versioni linguistiche che figurano all'allegato 3-B su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva la merce originaria in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
5. Le attestazioni dell'origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. L'esportatore registrato conformemente al paragrafo 1 non è tenuto a firmare tali attestazioni purché assuma, nei confronti delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente della parte esportatrice, la piena responsabilità di qualsiasi attestazione di origine che lo identifichi come se questa recasse la sua firma manoscritta.
6. L'esportatore che compila un'attestazione di origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre prescrizioni del presente capo.
7. L'esportatore può compilare un'attestazione di origine quando le merci cui si riferisce sono esportate o dopo l'esportazione.
Articolo 3.19
Validità dell'attestazione di origine
1. L'attestazione di origine è valida per un anno dalla data della compilazione.
2. L'attestazione di origine si può applicare a:
|
a) |
un'unica spedizione di un prodotto; o |
|
b) |
spedizioni multiple di prodotti identici in un periodo di tempo, non superiore a 12 mesi, specificato nell'attestazione di origine. |
Articolo 3.20
Importazione con spedizioni scaglionate
Se, su richiesta dell'importatore e conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importate con spedizioni scaglionate merci smontate o non assemblate ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato rientranti nelle sezioni da XV a XXI del sistema armonizzato, per tali merci è presentata un'unica attestazione di origine, secondo quanto richiesto dalle autorità doganali, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 3.21
Discordanze di lieve entità ed errori di lieve entità
1. Lievi discordanze tra l'attestazione di origine e i documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comportano di per sé l'invalidità dell'attestazione di origine se viene regolarmente accertato che il documento corrisponde ai prodotti in questione.
2. Le autorità doganali della parte importatrice non respingono una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per errori di scarsa importanza, come errori di battitura, nell'attestazione di origine.
Articolo 3.22
Obblighi di tenuta di registri
1. L'importatore che richiede il trattamento tariffario preferenziale per una merce importata in una parte detiene e conserva l'attestazione di origine compilata dall'esportatore per tre anni dalla data di importazione del prodotto o per un periodo più lungo specificato dalla parte importatrice.
2. L'esportatore che ha compilato un'attestazione di origine detiene e conserva una copia di tale attestazione e di tutti gli altri documenti che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario per tre anni dalla data di compilazione di detta attestazione di origine o per un periodo più lungo specificato dalla parte esportatrice.
3. I documenti da conservare a norma del presente articolo possono essere conservati in formato elettronico.
Articolo 3.23
Esenzioni dall'attestazione di origine
1. Sono ammesse come merci originarie, senza che occorra un'attestazione di origine, le merci spedite come colli di modesto valore da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, che le merci siano state dichiarate conformi alle prescrizioni del presente capo e che non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2. Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni occasionali che consistono esclusivamente di prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali merci, per loro natura e quantità, non possono essere destinate a scopi commerciali, purché l'importazione non faccia parte di una serie di importazioni che possono ragionevolmente essere considerate effettuate separatamente con l'intento di eludere l'obbligo di presentare un'attestazione di origine.
3. Il valore totale delle merci di cui al paragrafo 1 non supera 500 EUR o l'importo equivalente nella valuta della parte nel caso di colli di modesto valore, oppure 1 200 EUR o l'importo equivalente nella valuta della parte se si tratta di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.
4. Nessuna disposizione del presente articolo può interpretarsi come divieto a una parte di adottare adeguati controlli doganali per garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3.
Articolo 3.24
Verifica dell'origine e cooperazione amministrativa
1. Le parti si trasmettono gli indirizzi e i dati di contatto delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente preposta alla verifica delle attestazioni dell'origine.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente capo, le parti si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive autorità doganali o l'autorità pubblica competente, per verificare se le merci siano originarie e per accertare l'autenticità delle attestazioni dell'origine e l'esattezza delle informazioni in esse contenute.
3. Le verifiche delle attestazioni dell'origine sono eseguite per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità delle attestazioni, del carattere originario delle merci in questione o dell'osservanza delle altre prescrizioni del presente capo.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3, le autorità doganali della parte importatrice richiedono per iscritto una verifica dell'origine all'autorità doganale o all'autorità pubblica competente della parte esportatrice comunicando:
|
a) |
l'identità dell'autorità doganale che presenta la richiesta; |
|
b) |
il nome dell'esportatore da verificare; |
|
c) |
l'oggetto e la portata della verifica; e |
|
d) |
una copia dell'attestazione di origine e, se del caso, qualsiasi altro documento pertinente. |
5. L'autorità doganale o l'autorità pubblica competente della parte esportatrice esegue detta verifica. A tal fine, essa ha la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o a tutti gli altri controlli che ritenga opportuni.
6. L'autorità doganale o l'autorità pubblica competente della parte esportatrice comunica quanto prima l'esito della verifica all'autorità doganale che l'ha richiesta. L'esito è presentato in una relazione scritta che indica chiaramente se le merci in questione possano essere considerate originarie, se l'attestazione di origine sia autentica e se siano rispettate le altre prescrizioni del presente capo. La relazione scritta comprende:
|
a) |
l'esito della verifica; |
|
b) |
la descrizione delle merci oggetto della verifica e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione delle regole di origine; |
|
c) |
una descrizione e una spiegazione della motivazione inerente al carattere originario della merce; e |
|
d) |
documenti giustificativi, se disponibili. |
7. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'origine della merce, l'autorità doganale che ha richiesto la verifica può, tranne in casi eccezionali, rifiutare di concedere il trattamento tariffario preferenziale.
8. La parte importatrice notifica alla parte esportatrice, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione scritta, se sono sorte controversie in merito alle procedure di verifica di cui al presente articolo o all'interpretazione delle regole di origine per la determinazione del carattere originario di una merce e se tali controversie non possono essere risolte mediante consultazioni tra l'autorità doganale che richiede la verifica e l'autorità doganale o l'autorità pubblica competente preposta all'esecuzione della verifica.
9. Su richiesta di una delle parti, le parti organizzano e concludono consultazioni entro 90 giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 8 per risolvere dette controversie. Il periodo per concludere le consultazioni può essere esteso caso per caso con il consenso scritto delle parti. Le parti si adoperano per risolvere tali controversie in sede di sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine istituito dall'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III dell'accordo), paragrafo 1, lettera d).
10. Il presente capo non impedisce all'autorità doganale di una parte di adottare qualsiasi altra misura ritenga necessaria in attesa della risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 8 a norma del presente accordo.
Articolo 3.25
Riservatezza
1. Ciascuna parte rispetta, conformemente al proprio diritto, la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra parte a norma del presente capo e protegge tali informazioni da divulgazione.
2. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente della parte importatrice possono utilizzare le informazioni ottenute dall'altra parte unicamente ai fini del presente capo.
3. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente della parte esportatrice non divulgano le informazioni commerciali riservate ottenute dall'esportatore, salvo disposizione contraria del presente capo.
4. La parte importatrice non utilizza le informazioni ottenute dalla propria autorità doganale a norma del presente capo nei procedimenti penali svolti da un tribunale o da un giudice, a meno che la parte esportatrice non sia ufficialmente informata per iscritto dalla parte importatrice in merito alle informazioni che questa intende utilizzare e alla motivazione di tale uso e a condizione che la parte esportatrice non sollevi obiezioni.
5. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come divieto a una parte di utilizzare informazioni riservate ai fini dell'amministrazione o dell'applicazione del diritto doganale nell'ambito del presente capo o secondo quanto altrimenti prescritto dal diritto della parte, ivi compreso nei procedimenti amministrativi, quasi giudiziari o giudiziari.
Articolo 3.26
Misure e sanzioni amministrative
Una parte impone misure e sanzioni amministrative a chiunque abbia compilato o fatto compilare un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere un trattamento tariffario preferenziale per le merci.
Articolo 3.27
Applicazione del presente capo a Ceuta e Melilla
1. Ai fini del presente capo, nel caso dell'Unione europea il termine «parte» non comprende Ceuta e Melilla.
2. Le merci originarie del Messico importate a Ceuta e Melilla sono soggette sotto ogni aspetto allo stesso trattamento doganale, in forza del presente accordo, applicato alle merci originarie del territorio doganale dell'Unione europea a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese all'Unione europea. Il Messico accorda alle importazioni delle merci contemplate nel presente accordo e originarie di Ceuta e Melilla lo stesso trattamento doganale accordato alle merci importate provenienti dall'Unione europea e originarie della stessa.
3. Le regole di origine e le procedure di origine di cui al presente capo si applicano mutatis mutandis alle merci esportate dal Messico a Ceuta e Melilla e alle merci esportate da Ceuta e Melilla in Messico.
4. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
5. L'esportatore inserisce «Messico» o «Ceuta e Melilla» nel campo 3 del testo dell'attestazione di origine, a seconda dell'origine della merce.
6. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione e dell'attuazione del presente capo a Ceuta e Melilla.
Articolo 3.28
Principato di Andorra e Repubblica di San Marino
Il trattamento tariffario preferenziale delle merci originarie di Andorra e di San Marino e la determinazione dell'origine di tali merci figurano nell'allegato 3-C.
Articolo 3.29
Note esplicative
Le note esplicative riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e la gestione del presente capo figurano nell'allegato 3-D.
Articolo 3.30
Disposizioni transitorie
1. Per quanto riguarda le merci per le quali è stata presentata una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e importate prima dell'entrata in vigore del presente accordo, le regole e le condizioni di cui all'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico (20) e relative appendici da I a V si applicano per un periodo massimo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
2. La prova dell'origine rilasciata conformemente alle disposizioni dell'allegato III della decisione n. 2/2000 e relative appendici da I a V non è valida per le merci riguardo alle quali non sia stata presentata entro la data di entrata in vigore del presente accordo una richiesta di trattamento tariffario preferenziale.
3. Per le merci che, all'entrata in vigore del presente accordo, sono in transito dalla parte esportatrice alla parte importatrice o sotto controllo doganale nella parte importatrice senza il pagamento di tasse e dazi all'importazione è presentata una richiesta di trattamento tariffario preferenziale a norma dell'articolo 3.16, a condizione che tali merci soddisfino le prescrizioni del presente capo.
Articolo 3.31
Modifiche del presente capo
Il Consiglio congiunto può modificare, mediante decisione, le disposizioni del presente capo e gli allegati da 3-A a 3-D.
Articolo 3.32
Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine
Ai fini dell'attuazione e del funzionamento efficaci del presente capo, le funzioni del sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine sono quelle elencate all'articolo 4.17 (Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine).
CAPO 4
DOGANE E FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI
Articolo 4.1
Obiettivi generali
1. Le parti riconoscono l'importanza che le dogane e la facilitazione degli scambi rivestono in un contesto commerciale mondiale in continua evoluzione.
2. Le parti riconoscono che, ai fini delle proprie prescrizioni e procedure in materia di importazione, esportazione e transito, è opportuno tener conto degli strumenti e delle norme doganali e commerciali internazionali applicabili in ambito doganale e commerciale, quali gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali conclusa a Kyoto il 18 maggio 1973 e adottata dal Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane nel giugno 1999, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nonché il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale dell'Organizzazione mondiale delle dogane adottato nel giugno 2005 (di seguito «quadro di norme SAFE») e il modello dei dati dell'Organizzazione mondiale delle dogane.
3. Le parti riconoscono che le loro disposizioni legislative e regolamentari hanno carattere non discriminatorio e che le procedure doganali si basano sul ricorso a metodi moderni e a controlli efficaci per garantire la protezione e la facilitazione degli scambi legittimi.
4. Le parti riconoscono altresì che le loro procedure doganali non devono comportare oneri amministrativi o restrizioni degli scambi maggiori di quanto necessario per conseguire obiettivi legittimi e che esse andrebbero applicate in modo prevedibile, coerente e trasparente.
5. Per garantire la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la rendicontabilità delle operazioni, ciascuna parte:
|
a) |
semplifica e riesamina, ove possibile, le prescrizioni e le formalità ai fini dello svincolo e dello sdoganamento rapidi delle merci; |
|
b) |
si adopera per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e i documenti richiesti dalle dogane e da altri organismi al fine di ridurre i relativi tempi e costi per gli operatori o gli operatori commerciali, comprese le piccole e medie imprese; e |
|
c) |
assicura il mantenimento dei più elevati standard di integrità mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in vigore nel settore delle dogane e della facilitazione degli scambi. |
6. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione per garantire che la legislazione e le procedure pertinenti, nonché la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere la facilitazione degli scambi contribuendo nel contempo ad assicurare l'efficacia dei controlli doganali.
Articolo 4.2
Trasparenza e pubblicazione
1. Ciascuna parte organizza, se del caso, consultazioni periodiche tra le autorità di frontiera e gli operatori commerciali o altri portatori di interessi all'interno del proprio territorio.
2. Ciascuna parte pubblica senza indugio, in modo non discriminatorio e facilmente accessibile, anche online e nella misura del possibile in lingua inglese, le proprie disposizioni legislative e regolamentari nonché le procedure e gli orientamenti amministrativi generali in materia di questioni doganali e di facilitazione degli scambi. Tali questioni comprendono:
|
a) |
le procedure di importazione, esportazione e transito, comprese quelle per porti, aeroporti e altri punti di entrata, e i moduli e i documenti richiesti; |
|
b) |
le aliquote dei dazi e le imposte di qualsiasi natura applicate all'importazione o all'esportazione, o in relazione ad esse; |
|
c) |
i diritti e gli oneri imposti da o per organismi pubblici sull'importazione, sull'esportazione o sul transito, o in relazione ad essi; |
|
d) |
le regole per la classificazione o la valutazione delle merci a fini doganali; |
|
e) |
le disposizioni legislative e regolamentari e le decisioni amministrative di applicazione generale concernenti le regole di origine; |
|
f) |
le restrizioni o i divieti di importazione, esportazione o transito; |
|
g) |
le disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle formalità di importazione, esportazione o transito; |
|
h) |
le procedure di ricorso; |
|
i) |
gli accordi, o loro parti, con uno o più paesi relativi a importazione, esportazione o transito; |
|
j) |
le procedure relative alla gestione dei contingenti tariffari; |
|
k) |
gli orari di servizio e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera; e |
|
l) |
i centri di informazione per le richieste di informazioni. |
3. Ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, concede agli operatori commerciali e ad altre parti interessate, per un periodo di tempo adeguato, l'opportunità di presentare osservazioni sulle proposte di introduzione o di modifica di disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale in materia di dogane e facilitazione degli scambi.
4. Ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, provvede affinché le disposizioni legislative e regolamentari, nuove o modificate, di applicazione generale relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi o qualsiasi informazione al riguardo siano rese pubbliche con il maggior anticipo possibile rispetto alla loro entrata in vigore, al fine di consentire agli operatori commerciali e ad altre persone interessate di prenderne conoscenza.
5. Ciascuna parte può disporre che i paragrafi 3 e 4 non si applichino alle modifiche delle aliquote di dazi o tariffe, alle misure di sostegno, alle misure la cui efficacia sarebbe compromessa dall'osservanza dei paragrafi 3 e 4, alle misure applicate in situazioni di emergenza o alle modifiche di minore entità del proprio diritto interno e del proprio ordinamento giuridico.
6. Ciascuna parte istituisce o continua ad avvalersi di uno o più centri di informazione per rispondere alle richieste di informazioni di operatori commerciali e di altre persone interessate in merito alle dogane e ad altre questioni riguardanti la facilitazione degli scambi e pubblica online le informazioni relative alle procedure da seguire per presentare tali richieste.
7. Una parte non esige il pagamento di diritti per rispondere alle richieste di informazioni né per fornire i moduli e i documenti necessari.
8. I centri di informazione rispondono alle richieste di informazioni e forniscono i moduli e i documenti entro un periodo di tempo ragionevole fissato da ciascuna parte, che può variare a seconda della natura o della complessità della richiesta.
Articolo 4.3
Obblighi in materia di dati e documentazione
1. Al fine di semplificare le formalità di importazione, esportazione e transito e i relativi obblighi in materia di dati e documentazione, nonché di ridurne al minimo l'incidenza e la complessità, ciascuna parte garantisce, a seconda dei casi, che tali formalità e tali obblighi in materia di dati e documentazione:
|
a) |
siano adottati e applicati ai fini di un rapido svincolo delle merci, purché siano soddisfatte le condizioni per lo svincolo; |
|
b) |
siano adottati e applicati in una maniera che tenda a ridurre i tempi e i costi della conformità per gli operatori commerciali e gli operatori; |
|
c) |
costituiscano l'alternativa meno restrittiva degli scambi, qualora fossero ragionevolmente disponibili due o più opzioni per conseguire l'obiettivo o gli obiettivi strategici in questione; e |
|
d) |
siano soppressi, anche in parte, se non più necessari. |
2. Ciascuna parte applica procedure doganali comuni e prescrizioni uniformi in materia di dati e documentazione doganali per lo svincolo delle merci in tutto il suo territorio. Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce a una parte di differenziare le proprie procedure doganali e le proprie prescrizioni in materia di dati e documentazione sulla base di elementi quali la gestione del rischio, la natura e la tipologia delle merci o i mezzi di trasporto.
Articolo 4.4
Automazione e uso delle tecnologie dell'informazione
1. Ciascuna parte:
|
a) |
utilizza tecnologie dell'informazione atte ad accelerare le procedure per lo svincolo delle merci al fine di facilitare gli scambi tra le parti; |
|
b) |
rende i sistemi elettronici accessibili agli utenti delle dogane; |
|
c) |
consente di presentare una dichiarazione doganale in formato elettronico; e |
|
d) |
utilizza sistemi elettronici o automatizzati di gestione del rischio. |
2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che consentano il pagamento elettronico di dazi, imposte, diritti e oneri riscossi dalle autorità doganali all'importazione e all'esportazione.
Articolo 4.5
Svincolo delle merci
1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che:
|
a) |
prevedano il rapido svincolo delle merci entro un periodo non superiore a quanto necessario per garantire la conformità al proprio diritto doganale e ad altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio; |
|
b) |
prevedano la presentazione elettronica anticipata e il trattamento dei dati e della documentazione doganali e di qualsiasi altra informazione prima dell'arrivo delle merci, al fine di consentire lo svincolo delle merci dal controllo doganale all'arrivo; |
|
c) |
consentano lo svincolo delle merci al punto di arrivo senza trasferimento temporaneo in magazzini o altre strutture; e |
|
d) |
consentano lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri, se tale determinazione non è effettuata in precedenza o sollecitamente all'arrivo, purché siano state rispettate tutte le altre prescrizioni normative. Prima di svincolare le merci, una parte può esigere che l'importatore fornisca una garanzia sufficiente sotto forma di cauzione, deposito o altro strumento idoneo, di importo non superiore a quello necessario per assicurare il pagamento di dazi doganali, imposte, diritti e oneri dovuti per le merci coperte dalla garanzia, la quale è liberata quando non più necessaria. |
2. Ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure che consentano agli operatori commerciali o agli operatori di beneficiare di un'ulteriore semplificazione delle procedure doganali, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
Articolo 4.6
Gestione del rischio
1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un sistema di gestione del rischio per i controlli doganali che consenta alle proprie autorità doganali di concentrare le attività di ispezione sulle partite ad alto rischio e di accelerare lo svincolo delle partite a basso rischio.
2. Ciascuna parte concepisce e applica la gestione del rischio in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali.
3. Ciascuna parte fonda la gestione del rischio su una valutazione del rischio effettuata mediante adeguati criteri di selettività.
4. Ciascuna parte può altresì selezionare, su base aleatoria, le partite da sottoporre ai controlli doganali nel quadro della propria gestione del rischio.
5. Al fine di facilitare gli scambi commerciali, ciascuna parte riesamina e aggiorna periodicamente, se del caso, il sistema di gestione del rischio di cui al paragrafo 1.
Articolo 4.7
Decisioni anticipate
1. Per «decisione anticipata» si intende una decisione scritta trasmessa a un richiedente da una parte, tramite le proprie autorità doganali, prima dell'importazione nel proprio territorio di una merce oggetto della richiesta, che indica il trattamento che la parte riserva alla merce al momento dell'importazione per quanto riguarda:
|
a) |
la classificazione tariffaria delle merci; |
|
b) |
l'origine della merce (21); e |
|
c) |
qualsiasi altra questione eventualmente concordata dalle parti. |
2. Una parte emette la decisione anticipata in modo ragionevole, ed entro una scadenza prestabilita, per il richiedente che abbia presentato una richiesta, anche in formato elettronico, purché essa contenga tutte le informazioni necessarie conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte. Una parte può chiedere un campione della merce per la quale il richiedente chiede una decisione anticipata.
3. La decisione anticipata è valida per almeno tre anni dopo la sua emissione salvo qualora il diritto, i fatti o le circostanze a sostegno di detta decisione siano cambiati.
4. Una parte può rifiutare di emettere una decisione anticipata qualora i fatti e le circostanze alla base di tale decisione siano oggetto di un riesame amministrativo o giudiziario o qualora la richiesta non si fondi su fatti reali e concreti o non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione anticipata. Una parte che rifiuta di emettere una decisione anticipata ne informa senza indugio il richiedente per iscritto, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della propria decisione.
5. Ciascuna parte pubblica almeno:
|
a) |
le prescrizioni relative alla richiesta di decisione anticipata, incluse le informazioni da trasmettere e il formato; |
|
b) |
il termine per l'emissione della decisione anticipata; e |
|
c) |
il periodo di validità della decisione anticipata. |
6. Una parte che revochi, modifichi o annulli una decisione anticipata ne dà comunicazione per iscritto al richiedente esponendo i fatti pertinenti e i motivi della propria decisione. Una parte può revocare, modificare o annullare una decisione anticipata con effetto retroattivo solo nel caso in cui questa sia basata su informazioni incomplete, errate, imprecise, false o fuorvianti fornite dal richiedente.
7. Una decisione anticipata emessa da una parte è vincolante per il richiedente e per tale parte nei confronti del richiedente.
8. Una parte provvede, su richiesta scritta del richiedente, al riesame della decisione anticipata o della decisione di revocarla, modificarla o annullarla.
9. Fatte salve le prescrizioni in materia di riservatezza previste dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una parte si adopera per rendere pubblici, anche online, gli elementi sostanziali delle proprie decisioni anticipate.
Articolo 4.8
Operatori economici autorizzati
1. Ciascuna parte istituisce o continua ad attuare, per gli operatori che soddisfano determinati criteri (operatori economici autorizzati, «OEA»), un programma di partenariato per la facilitazione degli scambi (di seguito «programma OEA») conformemente al quadro di norme SAFE.
2. I criteri specificati (22) per poter essere considerato un operatore economico autorizzato vengono pubblicati e sono legati al rispetto, o al rischio di inosservanza, delle prescrizioni precisate nelle disposizioni legislative e regolamentari e nelle procedure di ciascuna parte.
3. I criteri specificati per poter essere considerato un operatore economico autorizzato non sono concepiti o applicati in modo da permettere o creare discriminazioni arbitrarie o ingiustificabili tra operatori a parità di condizioni e consentono la partecipazione delle piccole e medie imprese.
4. Il programma OEA comprende vantaggi specifici per gli operatori economici autorizzati, tenuto conto degli impegni assunti dalle parti a norma dell'articolo 7, paragrafo 7.3 dell'accordo sull'agevolazione degli scambi contenuto nell'allegato 1A dell'accordo dell'OMC.
5. Le parti cooperano per stabilire, se pertinente e opportuno, il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi OEA, a condizione che questi siano compatibili e basati su criteri e vantaggi equivalenti.
Articolo 4.9
Riesame o ricorso
1. Ciascuna parte prevede procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili per garantire il diritto di ricorso contro una decisione in materia doganale.
2. Ciascuna parte provvede affinché una persona nei cui confronti adotta una decisione in materia doganale possa accedere nel suo territorio a:
|
a) |
un riesame o un ricorso amministrativo dinanzi a un'autorità amministrativa superiore o indipendente rispetto al funzionario o all'ufficio che ha emesso la decisione; o |
|
b) |
un riesame giudiziario della decisione o un ricorso avverso la medesima. |
3. Ciascuna parte dispone che la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini previsti sia legittimata a presentare ricorso.
4. Ciascuna parte dispone che la persona di cui al paragrafo 2 ottenga una decisione amministrativa motivata, onde consentirle di accedere, se necessario, alle procedure di riesame o di ricorso.
Articolo 4.10
Sanzioni
1. Ciascuna parte prevede sanzioni applicabili in caso di violazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale, ovvero di altra normativa che disciplini l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci.
2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale prevedano che le sanzioni imposte in caso di violazione di tali disposizioni o degli obblighi procedurali in ambito doganale siano proporzionate e non discriminatorie.
3. Ciascuna parte provvede affinché una sanzione imposta dalle proprie autorità doganali in caso di violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale sia comminata soltanto alla persona giuridicamente responsabile della violazione.
4. Ciascuna parte provvede affinché la sanzione inflitta dipenda dai fatti e dalle circostanze del caso e sia commisurata al livello e alla gravità della violazione.
5. Ciascuna parte evita incentivi o conflitti di interessi nella valutazione e nella riscossione delle sanzioni e dei dazi.
6. Ciascuna parte è incoraggiata a considerare come potenziale fattore attenuante, ai fini dell'introduzione di una sanzione, la comunicazione volontaria di informazioni prima della scoperta, da parte delle autorità doganali, di una violazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale.
7. Ciascuna parte provvede affinché, qualora sia stata comminata una sanzione per una violazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale, venga fornita alla persona destinataria della sanzione una motivazione scritta che specifichi la natura della violazione e le disposizioni legislative, regolamentari o procedurali applicabili, a norma delle quali l'importo o l'entità minima e massima della sanzione relativa alla violazione è stato imposto.
8. Ciascuna parte prevede nelle proprie disposizioni legislative, regolamentari o procedurali un termine fisso entro il quale le proprie autorità doganali possono avviare un procedimento per comminare una sanzione in caso di violazione delle sue disposizioni legislative, regolamentari o procedurali in ambito doganale.
Articolo 4.11
Cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca
1. Le parti provvedono affinché le rispettive autorità cooperino in ambito doganale per assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.1.
2. Le parti collaborano tra l'altro:
|
a) |
scambiandosi informazioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in ambito doganale e sulla loro attuazione, nonché sulle procedure doganali, in particolare nei seguenti campi:
|
|
b) |
collaborando sugli aspetti doganali della sicurezza e dell'agevolazione della catena di approvvigionamento del commercio internazionale conformemente al quadro di norme SAFE, anche per quanto riguarda i rispettivi programmi OEA e il loro riconoscimento reciproco di cui all'articolo 4.8; |
|
c) |
valutando la possibilità di sviluppare iniziative congiunte relative all'importazione, all'esportazione, ad altre procedure doganali e alla facilitazione degli scambi, compresa l'assistenza tecnica; |
|
d) |
intensificando la cooperazione in ambito doganale in sede di organizzazioni internazionali quali l'OMC e l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD); |
|
e) |
stabilendo, nella misura del possibile, norme minime per le tecniche di gestione del rischio e i relativi requisiti e programmi. Se pertinente e opportuno, le parti valutano altresì il riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischi e dei controlli di sicurezza; |
|
f) |
adoperandosi per armonizzare le rispettive prescrizioni in materia di dati per l'importazione, l'esportazione e altre procedure doganali mediante l'applicazione di norme e dati comuni conformemente al modello dei dati dell'OMD; e |
|
g) |
mantenendo un dialogo tra i rispettivi esperti di politiche per promuovere l'utilità, l'efficienza e l'applicabilità delle decisioni anticipate. |
3. Le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca in ambito doganale conformemente alle disposizioni dell'allegato sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico (23), adottato con decisione n. 5/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico (24), che è integrato nel presente accordo e ne costituisce parte integrante. Gli scambi di informazioni tra le parti a norma del presente capo sono soggetti, mutatis mutandis, alle prescrizioni in materia di riservatezza delle informazioni e di protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 10 di detto allegato e a tutti gli obblighi in materia di riservatezza e tutela della vita privata previsti dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.
Articolo 4.12
Sportello unico
1. Ciascuna delle parti si adopera per sviluppare o mantenere operativi sistemi di sportello unico al fine di agevolare un'unica trasmissione elettronica di tutte le informazioni richieste dalla normativa doganale e di altra natura che disciplini l'importazione, l'esportazione e il transito di merci.
2. Le parti si adoperano per collaborare onde garantire l'interoperabilità e la razionalizzazione dei rispettivi sistemi di sportello unico, anche condividendo le rispettive esperienze in materia di sviluppo e installazione di tali sistemi.
Articolo 4.13
Transito e trasbordo
1. Ciascuna parte garantisce l'agevolazione e il controllo effettivo dei movimenti di transito e delle operazioni di trasbordo attraverso il rispettivo territorio.
2. Ciascuna parte si adopera per promuovere e attuare regimi di transito regionali volti ad agevolare gli scambi commerciali tra le parti.
3. Ciascuna parte garantisce che tutte le autorità e tutti gli organismi interessati nel proprio territorio cooperino e si coordinino al fine di agevolare il traffico in transito.
4. Ciascuna parte consente alle merci destinate all'importazione di circolare sotto controllo doganale da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale nel proprio territorio nel quale le merci saranno svincolate o sdoganate.
Articolo 4.14
Audit successivo allo sdoganamento
1. Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascuna parte adotta o continua ad effettuare audit successivi allo sdoganamento per garantire la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale.
2. Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento seguendo un'impostazione basata sul rischio.
3. Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in maniera trasparente. Qualora venga effettuato un audit e qualora siano stati raggiunti risultati definitivi, la parte notifica senza indugio alla persona i cui registri siano sottoposti ad audit i risultati, le motivazioni dei risultati e i suoi diritti e obblighi.
4. Le parti prendono atto della possibilità di utilizzare le informazioni ottenute in un audit successivo allo sdoganamento in procedimenti amministrativi o giudiziari successivi.
5. Nella misura del possibile, le parti utilizzano i risultati degli audit successivi allo sdoganamento per applicare la gestione del rischio.
Articolo 4.15
Spedizionieri doganali
1. Una parte non impone, nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari in ambito doganale, l'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali.
2. Ciascuna parte pubblica le proprie misure relative al ricorso agli spedizionieri doganali.
3. Qualora rilasci licenze a spedizionieri doganali, ciascuna parte applica norme trasparenti e oggettive.
Articolo 4.16
Ispezioni pre-imbarco
Una parte non impone l'obbligo di ispezioni pre-imbarco, quali definite nell'accordo sulle ispezioni pre-imbarco contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo dell'OMC, in relazione alla classificazione tariffaria e alla valutazione in dogana (25).
Articolo 4.17
Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine
1. Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine riferisce al comitato misto.
2. Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine, istituito a norma del paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III dell'accordo), garantisce il corretto funzionamento del presente capo, del capo 3 (Regole di origine e procedure di origine), dell'allegato sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale di cui all'articolo 4.11, paragrafo 3, nonché di ulteriori disposizioni in materia doganale convenute tra le parti ed esamina tutte le questioni derivanti dalla loro applicazione.
3. Il sottocomitato:
|
a) |
rivolge, se del caso, opportune raccomandazioni al comitato misto circa:
|
|
b) |
adotta note esplicative per agevolare l'attuazione del capo 3 (Regole di origine e procedure di origine); |
|
c) |
sorveglia l'attuazione e la gestione del presente capo; |
|
d) |
costituisce una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui in particolare le procedure doganali, la valutazione in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; |
|
e) |
costituisce una sede di consultazione e di discussione su questioni inerenti alle regole di origine, alle procedure di origine e alla cooperazione amministrativa; |
|
f) |
intensifica la cooperazione in materia di sviluppo, applicazione e rispetto delle procedure doganali, assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, regole di origine, procedure di origine e cooperazione amministrativa; e |
|
g) |
esamina qualsiasi altra questione relativa al presente capo o al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine), a discrezione delle parti. |
4. Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine può esaminare la necessità di decisioni o raccomandazioni su tutte le questioni derivanti dall'attuazione del presente capo e può elaborarle per il Consiglio congiunto. Il Consiglio congiunto ha, se necessario, la facoltà di adottare decisioni sull'attuazione del presente capo, anche per quanto riguarda i programmi OEA e il loro riconoscimento reciproco, le iniziative congiunte relative alle procedure doganali e alla facilitazione degli scambi nonché l'assistenza tecnica.
5. Le parti possono convenire di tenere riunioni ad hoc su questioni riguardanti la cooperazione doganale, le regole di origine o l'assistenza amministrativa reciproca.
CAPO 5
MISURE DI DIFESA COMMERCIALE
Articolo 5.1
Disposizioni generali
1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo antidumping e dall'accordo SCM.
2. Ai fini dell'applicazione delle misure provvisorie e definitive, l'origine delle merci interessate è determinata in conformità delle regole di origine non preferenziali di ciascuna parte.
Articolo 5.2
Trasparenza e giusto processo
1. Ciascuna parte attua le proprie procedure e applica misure antidumping e compensative in modo equo e trasparente, conformemente alle disposizioni pertinenti dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM.
2. Ciascuna parte informa tutte le parti interessate, in una fase preliminare dell'iter e comunque prima dell'adozione di una decisione definitiva, dei fatti essenziali in esame su cui si fonda la decisione di istituire o no misure definitive. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping e l'articolo 12.4 dell'accordo SCM.
3. Ciascuna parte concede alle parti interessate da un'inchiesta relativa a dazi antidumping o compensativi la piena possibilità di difendere i propri interessi, a condizione che ciò non comporti indebiti ritardi nello svolgimento dell'inchiesta.
4. Si applica la definizione di «parti interessate» di cui all'articolo 6.11 dell'accordo antidumping e all'articolo 12.9 dell'accordo SCM.
Articolo 5.3
Istituzione di dazi antidumping e compensativi
Spetta alle autorità della parte importatrice, conformemente al diritto di quest'ultima, decidere se l'importo del dazio antidumping o compensativo da istituire debba essere pari o inferiore all'intero margine di dumping o all'importo della sovvenzione.
Articolo 5.4
Decisione definitiva
Nell'adottare una decisione definitiva, una parte tiene conto delle informazioni debitamente fornite da tutte le parti interessate considerate tali in conformità del proprio diritto.
Articolo 5.5
Non applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie
Una parte non ricorre alla risoluzione delle controversie a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie) per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni della presente sezione.
Articolo 5.6
Disposizioni generali
Ciascuna parte conserva i propri diritti ed obblighi a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, nonché dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
Articolo 5.7
Trasparenza
1. In deroga all'articolo 5.6, la parte che avvia un'inchiesta di salvaguardia globale o che intende istituire misure di salvaguardia globali notifica immediatamente per iscritto, su richiesta dell'altra parte e purché quest'ultima abbia un interesse sostanziale, tutte le informazioni pertinenti che hanno portato all'apertura dell'inchiesta di salvaguardia globale o all'istituzione delle misure di salvaguardia globali, comprese le risultanze provvisorie, ove pertinente. La presente disposizione non pregiudica l'articolo 3.2 dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. La parte che istituisce misure di salvaguardia globali si adopera affinché tali misure incidano il meno possibile sugli scambi commerciali bilaterali.
3. Ai fini del paragrafo 2, se una parte intende istituire misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatte le condizioni giuridiche per la loro istituzione, ne dà notifica all'altra parte e le offre la possibilità di avviare consultazioni bilaterali. Qualora non si giunga a una soluzione soddisfacente entro 30 giorni dalla notifica, la parte importatrice può adottare le misure di salvaguardia definitive idonee a risolvere il problema.
4. Ai fini del presente articolo, si ritiene che una parte abbia un interesse sostanziale se figura tra i cinque maggiori fornitori della merce importata durante il più recente triennio, in termini di volume o di valore assoluto.
Articolo 5.8
Non applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie
Una parte non ricorre alla risoluzione delle controversie a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie) per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni della presente sezione relative ai diritti e agli obblighi a norma dell'accordo OMC.
Articolo 5.9
Definizioni
Ai fini della sezione C si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«autorità competenti incaricate dell'inchiesta»:
|
|
b) |
«industria interna»: riguardo a un prodotto importato, l'insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti che operano nel territorio di una parte, ovvero i produttori la cui produzione di prodotti simili o direttamente concorrenti rappresenti, nell'insieme, una quota consistente della produzione interna complessiva di tali prodotti; |
|
c) |
«prodotto simile»: un prodotto identico, ossia uguale sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in mancanza di un siffatto prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato; |
|
d) |
«prodotto direttamente concorrente»: un prodotto che potrebbe non essere uguale sotto tutti gli aspetti ma che presenta un elevato grado di sostituibilità con il prodotto considerato in quanto svolge le stesse funzioni (26); |
|
e) |
«grave pregiudizio»: un deterioramento generale rilevante della situazione di un'industria interna; |
|
f) |
«minaccia di grave pregiudizio»: un grave pregiudizio che, sulla base di fatti e non di mere asserzioni, congetture o remote possibilità, è chiaramente imminente; e |
|
g) |
«periodo transitorio»:
|
Articolo 5.10
Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale
1. In deroga alla sezione B, qualora, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, una merce originaria di una parte sia importata nel territorio dell'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione interna, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice può istituire le misure di cui al paragrafo 2, alle condizioni e secondo le procedure stabilite nella presente sezione.
2. Ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, la parte importatrice può istituire unicamente misure di salvaguardia bilaterali che:
|
a) |
sospendano l'ulteriore riduzione, prevista dal presente accordo, dell'aliquota del dazio doganale applicato al prodotto interessato; o |
|
b) |
aumentino l'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
|
3. Le parti convengono che né i contingenti tariffari né le restrizioni quantitative costituiscono una forma ammissibile di misura di salvaguardia bilaterale.
Articolo 5.11
Condizioni e limitazioni
1. Una parte non applica una misura di salvaguardia bilaterale:
|
a) |
se non nella misura e per il periodo necessari per prevenire le situazioni di cui all'articolo 5.10 o all'articolo 5.15 o per porvi rimedio; |
|
b) |
per un periodo superiore a due anni; o |
|
c) |
oltre la scadenza del periodo transitorio. |
Il periodo di cui alla lettera b) può essere prorogato di un altro anno se le autorità competenti della parte importatrice accertano, secondo le procedure specificate nella sezione C, che la misura continua a essere necessaria per prevenire le situazioni di cui all'articolo 5.10 o all'articolo 5.15 o per porvi rimedio, e per facilitare l'adeguamento, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, che comprende il periodo di applicazione iniziale e la sua eventuale proroga, non superi i tre anni.
2. Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale soltanto alle merci originarie di cui all'allegato 2-A (Tabella di soppressione dei dazi) che sono soggette a trattamento preferenziale a norma del presente accordo.
3. Al fine di agevolare eventuali adeguamenti nel caso in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia bilaterale superi un anno, la parte che applica tale misura la liberalizza progressivamente, a intervalli regolari, nel corso del periodo di applicazione.
4. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che sarebbe stata in vigore per il prodotto conformemente all'articolo 2.4 (Soppressione o riduzione dei dazi doganali).
Articolo 5.12
Misure provvisorie
1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare provvisoriamente una misura di salvaguardia bilaterale senza rispettare le prescrizioni dell'articolo 5.22, paragrafo 1, se in via preliminare accerta, sulla base di prove inconfutabili, che le importazioni di un prodotto originario dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo e che tali importazioni provocano o minacciano di provocare le situazioni di cui all'articolo 5.10 o all'articolo 5.15.
2. La durata di una misura provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la parte si conforma alle norme procedurali pertinenti di cui alla sottosezione C.2. Qualora la successiva inchiesta di cui alla sottosezione C.2 non comporti l'istituzione di una misura definitiva in conformità delle prescrizioni dell'articolo 5.10 o dell'articolo 5.15, la parte rimborsa sollecitamente gli aumenti tariffari. La durata delle misure provvisorie rientra nel periodo di cui all'articolo 5.11, paragrafo 1, lettera b). All'atto dell'istituzione di siffatte misure provvisorie la parte importatrice ne dà comunicazione all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato misto.
Articolo 5.13
Compensazione e sospensione di concessioni
1. La parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra parte al fine di concordare un'adeguata compensazione, a livello di liberalizzazione degli scambi, sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti. La parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale offre la possibilità di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non consentono di raggiungere, entro 30 giorni dal loro avvio, un accordo sulla compensazione a livello di liberalizzazione degli scambi, la parte interessata dalla misura di salvaguardia bilaterale può sospendere l'applicazione delle concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti a quelli della misura di salvaguardia bilaterale dell'altra parte entro 90 giorni dall'applicazione di tale misura.
3. La parte interessata dalla misura di salvaguardia bilaterale invia all'altra parte una notifica scritta almeno 30 giorni prima della sospensione dell'applicazione delle concessioni a norma del paragrafo 2.
4. L'obbligo di fornire una compensazione a norma del paragrafo 1 e il diritto di sospendere l'applicazione delle concessioni a norma del paragrafo 2 cessano alla data in cui cessa l'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.
Articolo 5.14
Uso di misure di salvaguardia e intervallo di tempo tra le misure
1. Una parte non applica una misura di salvaguardia di cui alla presente sezione all'importazione di un prodotto che sia già stato assoggettato a una misura di questo tipo, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata del periodo di applicazione più recente della misura di salvaguardia.
2. Una parte non applica per lo stesso prodotto e nello stesso periodo:
|
a) |
una misura di salvaguardia bilaterale o una misura di salvaguardia provvisoria a norma del presente accordo; e |
|
b) |
una misura di salvaguardia a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia. |
Articolo 5.15
Regioni ultraperiferiche
1. Qualora una merce originaria del Messico sia direttamente importata nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione europea in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica della regione ultraperiferica interessata, l'Unione europea, dopo avere esaminato soluzioni alternative, può istituire in via eccezionale misure di salvaguardia limitate al territorio della regione ultraperiferica interessata.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, tutte le disposizioni della sezione C applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali si applicano anche alle misure di salvaguardia adottate nei confronti delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.
3. Una misura di salvaguardia bilaterale limitata alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea si applica esclusivamente alle merci oggetto di trattamento preferenziale a norma del presente accordo.
4. Ai fini del paragrafo 1, per «grave deterioramento» si intendono notevoli difficoltà in un settore dell'economia che produce prodotti simili o direttamente concorrenti. La determinazione dell'esistenza di un grave deterioramento si basa su fattori oggettivi, compresi i seguenti elementi:
|
a) |
l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o rispetto alla produzione interna e alle importazioni da altre fonti; e |
|
b) |
l'effetto di tali importazioni sulla situazione dell'industria o del settore economico interessati, compresi il livello delle vendite, la produzione, la situazione finanziaria e l'occupazione. |
Articolo 5.16
Diritto applicabile
Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta rispetta le disposizioni della presente sottosezione e, nei casi non contemplati da quest'ultima, applica le norme previste dal diritto della parte interessata, purché siano conformi alle disposizioni della sezione C.
Articolo 5.17
Avvio di una procedura di salvaguardia
1. L'autorità competente incaricata dell'inchiesta può avviare una procedura riguardante misure di salvaguardia bilaterali (di seguito «procedura di salvaguardia») su domanda scritta presentata dall'industria interna o per suo conto oppure, in circostanze eccezionali, di propria iniziativa. Nel caso dell'Unione europea, tale domanda può essere presentata da uno o più Stati membri dell'Unione europea per conto dell'industria interna. La domanda si ritiene presentata dall'industria interna o per suo conto se riceve il sostegno di produttori interni il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti facenti capo alla parte dell'industria interna che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda. Tuttavia, l'inchiesta non può essere aperta qualora i produttori interni che sostengono espressamente la domanda rappresentino meno del 25 % della produzione interna totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti facenti capo all'industria interna.
2. Una volta aperta l'inchiesta, la domanda di cui al paragrafo 1, ad eccezione delle informazioni riservate in essa contenute, è prontamente messa a disposizione dei soggetti interessati.
3. All'atto dell'avvio di una procedura di salvaguardia, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta pubblica un avviso di apertura della procedura nella Gazzetta ufficiale della parte. Nell'avviso sono indicati il soggetto che ha presentato la domanda scritta, ove applicabile, la merce importata in questione, la sua voce, sottovoce o la voce tariffaria in cui è classificata nel sistema armonizzato, la natura e i tempi della decisione da prendere, il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le proprie osservazioni e presentare informazioni, il luogo in cui la domanda scritta e ogni altro documento non riservato depositato nel corso della procedura possono essere consultati e infine il nome, l'indirizzo e il numero di telefono dell'ufficio da contattare per ulteriori informazioni. Qualora l'autorità competente incaricata dell'inchiesta decida di tenere un'audizione pubblica, il giorno, l'ora e il luogo di tale audizione possono essere indicati nell'avviso di apertura o notificati in qualsiasi fase successiva della procedura, a condizione che tale notifica avvenga con largo anticipo. Qualora all'inizio dell'inchiesta non sia prevista un'audizione pubblica, l'avviso di apertura indica il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dall'autorità competente incaricata dell'inchiesta.
4. Nel caso di una procedura di salvaguardia avviata sulla base di una domanda scritta presentata da un soggetto che affermi di essere rappresentativo dell'industria interna, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta non pubblica l'avviso di apertura a norma del paragrafo 3 senza prima verificare attentamente che la domanda soddisfi il suo diritto e le prescrizioni di cui al paragrafo 1 e contenga validi elementi di prova del fatto che le importazioni di una merce originaria dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo e che tali importazioni causano o minacciano di causare il presunto grave pregiudizio o il presunto grave deterioramento della situazione economica.
Articolo 5.18
Inchiesta
1. Una parte può applicare una misura di salvaguardia solo a seguito di un'inchiesta condotta dalla propria autorità competente incaricata dell'inchiesta conformemente alle procedure di cui alla presente sottosezione. Tale inchiesta comprende la pubblicazione di un avviso che consenta ragionevolmente di informare tutte le parti interessate, nonché audizioni pubbliche o altre modalità adeguate attraverso le quali gli importatori, gli esportatori e le altre parti interessate possano presentare elementi di prova ed esporre le rispettive opinioni, ivi compresa la possibilità di replicare a quanto addotto da altre parti.
2. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità competente incaricata dell'inchiesta di cui al paragrafo 1 termini tale inchiesta entro un anno dalla data di apertura.
Articolo 5.19
Accertamento di grave pregiudizio o minaccia di grave pregiudizio e nesso di causalità
1. Nel corso dell'inchiesta intesa ad accertare se l'aumento delle importazioni causi o minacci di causare un grave pregiudizio a un'industria interna, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria interna, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e rispetto alla produzione interna, la quota di mercato interno assorbita da tale incremento nonché le variazioni intervenute a livello di vendite, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti e perdite e occupazione.
2. Non si procede ad accertare se l'incremento delle importazioni provochi o minacci di provocare le situazioni di cui all'articolo 5.10 o all'articolo 5.15, salvo che l'inchiesta dimostri, sulla base di elementi di prova oggettivi, l'esistenza di un evidente nesso di causalità tra l'aumento delle importazioni del prodotto in questione e le situazioni descritte all'articolo 5.10 o all'articolo 5.15. Qualora fattori diversi dall'aumento delle importazioni stiano contemporaneamente provocando le situazioni descritte all'articolo 5.10 o all'articolo 5.15, l'esistenza o la minaccia di un pregiudizio o di un grave deterioramento della situazione economica non sono imputate all'aumento delle importazioni.
Articolo 5.20
Audizioni
Nel corso di ciascuna procedura di salvaguardia l'autorità competente incaricata dell'inchiesta:
|
a) |
dopo aver fornito un ragionevole preavviso, organizza un'audizione pubblica per consentire a tutte le parti interessate, considerate tali a norma del diritto della parte interessata, di comparire di persona o facendosi rappresentare da un legale per presentare elementi di prova ed essere sentite in merito all'esistenza o alla minaccia di un grave pregiudizio o di un grave deterioramento della situazione economica, e alle opportune misure correttive; o |
|
b) |
in alternativa, nel caso dell'Unione europea, offre a tutte le parti interessate la possibilità di essere sentite purché lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine indicato nell'avviso di apertura e abbiano dimostrato di essere verosimilmente interessate dall'esito dell'inchiesta e che esistono motivi particolari che giustificano una loro audizione. |
Articolo 5.21
Informazioni riservate
Ove siano addotte valide ragioni, tutte le informazioni di natura riservata o fornite a titolo riservato sono trattate come tali dall'autorità competente incaricata dell'inchiesta. Tali informazioni non sono divulgate senza l'autorizzazione della parte che le ha fornite. Alle parti che abbiano fornito informazioni riservate è richiesta la presentazione di una sintesi non riservata oppure dei motivi per i quali non è possibile fornire tale sintesi, ove tali parti affermino che dette informazioni non possono essere riassunte. Le sintesi sono sufficientemente dettagliate in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni fornite a titolo riservato. Tuttavia, qualora l'autorità competente incaricata dell'inchiesta ritenga che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e qualora la parte interessata non sia disposta a rendere pubbliche le informazioni o ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, la suddetta autorità può non tener conto di tali informazioni, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.
Articolo 5.22
Adozione, notifica, consultazione e pubblicazione
1. Una parte che ritenga sussistere una delle situazioni di cui all'articolo 5.10 o all'articolo 5.15, sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato misto, che può formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alla situazione che si èverificata. Se il comitato misto non formula raccomandazioni per porre rimedio alla situazione che si è verificata oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato misto, la parte importatrice può adottare la misura di salvaguardia bilaterale idonea a porre rimedio alla situazione secondo quanto disposto dalla sezione C.
2. L'autorità competente incaricata dell'inchiesta fornisce alla parte esportatrice tutte le informazioni pertinenti, compresi gli elementi di prova dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio o di un grave deterioramento della situazione economica provocati dall'aumento delle importazioni, una descrizione dettagliata del prodotto interessato e la misura di salvaguardia bilaterale proposta, la data proposta per l'istituzione di detta misura e la sua durata prevista.
3. Una parte notifica sollecitamente per iscritto all'altra parte:
|
a) |
l'avvio di una procedura di salvaguardia bilaterale a norma della sezione C; |
|
b) |
la decisione di applicare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria; |
|
c) |
l'accertamento dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio o di un grave deterioramento della situazione economica, provocati dall'aumento delle importazioni, a norma dell'articolo 5.19; |
|
d) |
la decisione di applicare o prorogare una misura di salvaguardia bilaterale; e |
|
e) |
la decisione di modificare una misura di salvaguardia bilaterale adottata in precedenza. |
4. Qualora una parte effettui una notifica a norma del paragrafo 3, lettera a), tale notifica comprende:
|
a) |
una copia della versione pubblica della domanda e dei suoi allegati o, nel caso di inchieste aperte su iniziativa dell'autorità competente incaricata dell'inchiesta, dei documenti pertinenti che dimostrano che sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 5.17, nonché un questionario che specifichi i punti sui quali le parti interessate devono fornire informazioni; e |
|
b) |
una descrizione precisa della merce importata in questione. |
5. Qualora una parte effettui una notifica a norma del paragrafo 3, lettera b) o c), questa comprende una copia della versione pubblica della decisione della parte e, se del caso, del documento contenente la motivazione tecnica su cui si basa la decisione.
6. Una parte che effettui, a norma del paragrafo 3, lettera d), una notifica riguardante l'applicazione o la proroga di una misura di salvaguardia bilaterale, include in tale notifica:
|
a) |
una copia della versione pubblica della propria decisione e, se del caso, del documento contenente la motivazione tecnica su cui si basa la decisione; |
|
b) |
prove dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio o di un grave deterioramento della situazione economica provocati dall'aumento delle importazioni di una merce originaria dell'altra parte, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo; |
|
c) |
una descrizione precisa della merce originaria oggetto della misura di salvaguardia bilaterale, comprese la sua voce, la sottovoce o la voce tariffaria in cui è classificata nel sistema armonizzato; |
|
d) |
una descrizione precisa della misura di salvaguardia bilaterale applicata o prorogata; |
|
e) |
la data iniziale di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale, la sua durata prevista e, ove applicabile, il calendario per la progressiva liberalizzazione della misura; e |
|
f) |
in caso di proroga della misura di salvaguardia bilaterale, elementi che dimostrino che l'industria interna è in fase di adeguamento. |
7. Su richiesta della parte interessata dalla procedura di salvaguardia bilaterale di cui alla sezione C, l'altra parte si consulta con la parte richiedente per esaminare una notifica effettuata a norma del paragrafo 3, lettera a) o b).
8. La parte che intende applicare o prorogare una misura di salvaguardia bilaterale ne dà notifica all'altra parte e le offre la possibilità di procedere a consultazioni preliminari per discuterne l'applicazione o proroga. Qualora non si pervenga a una soluzione soddisfacente entro 30 giorni dalla data della notifica, la prima parte può applicare o prorogare tale misura.
9. L'autorità competente incaricata dell'inchiesta pubblica nella Gazzetta ufficiale della parte interessata i risultati e le conclusioni motivate cui è pervenuta in merito a tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti, tra cui la descrizione della merce importata e la situazione che ha determinato l'istituzione delle misure a norma dell'articolo 5.10 o dell'articolo 5.15, il nesso di causalità tra tale situazione e l'aumento delle importazioni, nonché la forma, il livello e la durata delle misure.
10. Le autorità competenti incaricate dell'inchiesta trattano tutte le informazioni riservate nel pieno rispetto dell'articolo 5.21.
CAPO 6
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
Articolo 6.1
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«autorità competenti»: le autorità competenti di ciascuna parte di cui all'allegato 6-A; |
|
b) |
«misura di emergenza»: una misura sanitaria o fitosanitaria applicata dalla parte importatrice alle merci dell'altra parte per far fronte a un problema urgente riguardante la tutela della vita o della salute delle persone, degli animali e delle piante che sorga o minacci di sorgere nella parte importatrice; e |
|
c) |
«Comitato SPS dell'OMC»: il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito a norma dell'articolo 12 dell'accordo SPS. |
2. Al presente capo si applicano le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS, nonché quelle del Codex Alimentarius (di seguito «Codex»), dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito «WOAH») e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito «IPPC») firmata a Roma il 6 dicembre 1951.
Articolo 6.2
Obiettivi
Il presente capo persegue i seguenti obiettivi:
|
a) |
tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali e delle piante nei territori delle parti, agevolando nel contempo gli scambi tra queste; |
|
b) |
rafforzare l'accordo SPS e agevolarne l'attuazione; |
|
c) |
rafforzare la comunicazione, la consultazione e la cooperazione tra le parti, in particolare tra le rispettive autorità competenti; |
|
d) |
garantire che le misure sanitarie e fitosanitarie attuate dalle parti non creino inutili ostacoli agli scambi; |
|
e) |
migliorare la coerenza, la certezza e la trasparenza delle misure sanitarie e fitosanitarie di ciascuna parte e la loro attuazione; e |
|
f) |
favorire l'elaborazione e l'adozione di norme, direttive e raccomandazioni internazionali da parte delle organizzazioni internazionali competenti e migliorarne l'attuazione ad opera delle parti. |
Articolo 6.3
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una parte che possono incidere, direttamente o indirettamente, sugli scambi tra le parti.
Articolo 6.4
Relazione con l'accordo SPS
Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo SPS.
Articolo 6.5
Risorse a fini di attuazione
Ciascuna parte utilizza le risorse necessarie per attuare efficacemente il presente capo.
Articolo 6.6
Equivalenza
1. Le parti convengono che il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'altra parte è uno strumento importante per agevolare gli scambi.
2. La parte importatrice riconosce come equivalenti alle proprie le misure sanitarie e fitosanitarie della parte esportatrice se quest'ultima dimostra in modo obiettivo alla parte importatrice che le proprie misure raggiungono il livello appropriato di protezione sanitaria e fitosanitaria della parte importatrice.
3. La parte importatrice ha il diritto di decidere in via definitiva se una misura sanitaria o fitosanitaria applicata dalla parte esportatrice raggiunga il proprio livello appropriato di protezione sanitaria e fitosanitaria.
4. Nel valutare o determinare l'equivalenza di una misura dell'altra parte, una parte tiene conto, tra l'altro e ove pertinente, dei seguenti elementi:
|
a) |
le decisioni del comitato SPS dell'OMC; |
|
b) |
l'attività delle organizzazioni internazionali competenti; |
|
c) |
le conoscenze e le esperienze precedenti in materia di scambi con l'altra parte; e |
|
d) |
le informazioni fornite dall'altra parte. |
5. Ciascuna parte basa la propria valutazione, determinazione e conferma dell'equivalenza su norme, direttive e raccomandazioni degli organismi internazionali di normazione competenti o, a seconda dei casi, su una valutazione del rischio.
6. Qualora riceva dall'altra parte una richiesta di valutazione dell'equivalenza suffragata dalle informazioni richieste, la parte importatrice avvia senza indugio tale valutazione.
7. Quando conclude la valutazione dell'equivalenza, la parte importatrice comunica senza indugio la propria decisione all'altra parte.
8. Una volta stabilito che la misura della parte esportatrice è riconosciuta come equivalente, la parte importatrice introduce senza indugio le misure legislative o amministrative necessarie per applicare il riconoscimento.
9. Fatto salvo l'articolo 6.16, una parte che intenda adottare, modificare o abrogare una misura oggetto di una decisione in materia di equivalenza che incide sugli scambi tra le parti:
|
a) |
comunica all'altra parte la propria intenzione con sufficiente anticipo in modo da permettere di tener conto di eventuali osservazioni presentate dall'altra parte; |
|
b) |
su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni e illustra la motivazione alla base delle modifiche previste. |
10. La parte importatrice mantiene il proprio riconoscimento dell'equivalenza durante il periodo di validità della misura oggetto della modifica prevista.
11. Le parti discutono le modifiche previste comunicate a norma del paragrafo 9, lettera a), su richiesta di una delle parti. La parte importatrice esamina senza indebito ritardo le informazioni presentate a norma del paragrafo 9, lettera b).
12. Se una parte adotta, modifica o abroga una misura sanitaria o fitosanitaria oggetto di una decisione in materia di equivalenza dell'altra parte, la parte importatrice mantiene il proprio riconoscimento dell'equivalenza a condizione che le misure della parte esportatrice riguardanti il prodotto interessato continuino a raggiungere il livello appropriato di protezione sanitaria o fitosanitaria della parte importatrice. Su richiesta di una parte, le parti discutono senza indugio la decisione adottata dalla parte importatrice.
Articolo 6.7
Valutazione del rischio
1. Le parti riconoscono l'importanza di garantire che le rispettive misure sanitarie e fitosanitarie si basino su principi scientifici e siano conformi alle norme, alle direttive e alle raccomandazioni internazionali pertinenti.
2. Una parte che ritenga che una specifica misura sanitaria o fitosanitaria adottata o mantenuta dall'altra parte limiti o possa limitare le proprie esportazioni e che tale misura non sia basata su una norma, una direttiva o una raccomandazione internazionale pertinente, o che non esista una norma, una direttiva o una raccomandazione pertinente, può chiedere informazioni all'altra parte. La parte interpellata spiega alla parte richiedente le ragioni della misura e le fornisce le informazioni pertinenti relative a tale misura.
3. Qualora i dati scientifici pertinenti non siano sufficienti, una parte può adottare, in via provvisoria, una misura sanitaria o fitosanitaria sulla base delle informazioni pertinenti disponibili, comprese quelle provenienti dalle organizzazioni internazionali competenti. In tali casi detta parte cerca di ottenere le informazioni supplementari necessarie per una valutazione del rischio più obiettiva e procede quindi a un riesame della misura sanitaria o fitosanitaria entro un termine ragionevole.
4. Riconoscendo i diritti e gli obblighi delle parti a norma delle disposizioni pertinenti dell'accordo SPS, nessuna disposizione del presente capo può interpretarsi come divieto a una parte di:
|
a) |
stabilire il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che giudica appropriato a norma dell'articolo 5 dell'accordo SPS; |
|
b) |
stabilire o mantenere una procedura di approvazione che imponga a una parte di procedere a una valutazione del rischio prima di concedere a un prodotto l'accesso al proprio mercato; o |
|
c) |
adottare o mantenere in vigore misure sanitarie o fitosanitarie cautelari a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'accordo SPS. |
5. Ciascuna parte provvede affinché le proprie misure sanitarie e fitosanitarie non introducano discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le parti in presenza di condizioni identiche o analoghe. Una parte non applica misure sanitarie e fitosanitarie in una forma che costituisca una restrizione dissimulata degli scambi tra le parti.
6. La parte che procede a una valutazione del rischio:
|
a) |
tiene conto delle direttive pertinenti del comitato SPS dell'OMC e delle norme, delle direttive e delle raccomandazioni internazionali; |
|
b) |
valuta opzioni di gestione del rischio che non siano più restrittive degli scambi di quanto necessario per raggiungere il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che essa ha giudicato appropriato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo SPS, tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica; e |
|
c) |
tiene conto, nello stabilire il livello appropriato di protezione sanitaria o fitosanitaria, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo SPS, dell'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi sugli scambi e sceglie un'opzione di gestione del rischio che non sia più restrittiva degli scambi di quanto necessario per conseguire l'obiettivo sanitario o fitosanitario, tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica. |
7. Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice la informa dei progressi compiuti riguardo a una valutazione specifica del rischio concernente una richiesta di accesso al mercato presentata dalla parte esportatrice e di eventuali ritardi nel corso dell'iter procedurale.
8. Fatto salvo l'articolo 6.16, una parte non interrompe l'importazione di un prodotto dell'altra parte motivando tale interruzione semplicemente con il riesame delle proprie misure sanitarie o fitosanitarie nel caso in cui l'importazione di tale prodotto dell'altra parte sia stata autorizzata al momento dell'avvio del riesame.
Articolo 6.8
Adattamento alle condizioni regionali, ivi comprese le zone indenni e le zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie
1. Le parti riconoscono che l'adattamento delle misure sanitarie e fitosanitarie alle condizioni regionali in termini di organismi nocivi o malattie è uno strumento importante per proteggere la vita o la salute degli animali e delle piante e per agevolare gli scambi.
2. Le parti riconoscono la nozione di zone indenni e quella di zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie. La determinazione di tali zone si basa su fattori quali le caratteristiche geografiche, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari.
3. Una parte esportatrice che sostenga che certe zone del proprio territorio sono zone indenni o zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie fornisce gli elementi di prova necessari a dimostrare in modo obiettivo alla parte importatrice che tali zone sono, e probabilmente rimarranno, rispettivamente zone indenni o zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie. A tal fine la parte esportatrice, su richiesta della parte importatrice, garantisce un ragionevole accesso a fini di ispezioni, test e altre procedure pertinenti.
4. Nel determinare le zone di cui al paragrafo 2 mediante decisioni di regionalizzazione, le parti tengono conto delle direttive pertinenti del comitato SPS dell'OMC e basano le proprie misure su norme, direttive e raccomandazioni internazionali o, qualora queste non raggiungano il livello appropriato di protezione sanitaria o fitosanitaria della parte, su una valutazione del rischio adeguata alle circostanze.
5. Per determinare le zone di cui al paragrafo 2, la parte importatrice tiene conto di tutte le informazioni pertinenti fornite dalle autorità della parte esportatrice e dell'esperienza maturata in precedenza nelle relazioni con tali autorità.
6. La parte importatrice può stabilire che è possibile ricorrere a una procedura accelerata per valutare una richiesta della parte esportatrice relativa al riconoscimento di zone indenni o zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie.
7. Se la parte esportatrice non concorda con la decisione della parte importatrice, quest'ultima le fornisce una motivazione.
8. Su richiesta della parte importatrice, la parte esportatrice fornisce una motivazione circostanziata e i dati giustificativi necessari alla base delle decisioni di cui al presente articolo. Nel corso di tali operazioni le parti si adoperano per evitare inutili perturbazioni degli scambi.
9. Le parti riconoscono il principio della suddivisione in zone, che convengono di applicare nei loro scambi. Le parti riconoscono altresì lo status zoosanitario ufficiale quale determinato dal WOAH.
10. La parte importatrice basa, in linea di principio, la propria determinazione dello status zoosanitario della parte esportatrice sugli elementi di prova forniti da quest'ultima conformemente all'accordo SPS, al codice sanitario per gli animali terrestri del WOAH e al codice sanitario per gli animali acquatici del WOAH.
11. La parte importatrice valuta tutte le informazioni supplementari ricevute dalla parte esportatrice senza indebito ritardo e di norma entro 90 giorni dal ricevimento. La parte importatrice può chiedere alla parte esportatrice un'ispezione in loco, ed effettua le ispezioni conformemente ai principi di cui all'articolo 6.11 ed entro 90 giorni dal momento in cui la richiesta di ispezione è pervenuta alla parte esportatrice, salvo diverso accordo tra le parti.
12. Le parti riconoscono il concetto di compartimentazione e cooperano in questo ambito.
13. Le parti riconoscono i concetti di zone indenni, luoghi di produzione indenni e siti di produzione indenni, nonché di zone a limitata diffusione di organismi nocivi, quali mezzi per proteggere la vita o la salute delle piante e per agevolare gli scambi, come specificato nelle norme internazionali per le misure fitosanitarie (di seguito «ISPM») pertinenti dell'IPPC, che esse convengono di applicare alle merci oggetto dei loro scambi.
14. Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice, nell'adottare o mantenere in vigore misure fitosanitarie, tiene conto delle zone indenni, dei luoghi di produzione indenni, dei siti di produzione indenni e delle zone a limitata diffusione di organismi nocivi stabilite dalla parte esportatrice conformemente alle norme, direttive e raccomandazioni internazionali pertinenti.
15. La parte esportatrice identifica le zone indenni, i luoghi e i siti di produzione indenni o le zone a limitata diffusione di organismi nocivi e fornisce tali informazioni all'altra parte. Su richiesta, la parte esportatrice fornisce una motivazione circostanziata e i dati giustificativi conformemente alle ISPM pertinenti o, se del caso, in altro modo.
16. Fatto salvo l'articolo 6.16, la parte importatrice basa, in linea di principio, la propria determinazione dello status fitosanitario della parte esportatrice, o di parti di essa, sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice conformemente all'accordo SPS e alle ISPM pertinenti.
17. La parte importatrice valuta tutte le informazioni supplementari ricevute dalla parte esportatrice senza indebito ritardo e di norma entro 90 giorni dal ricevimento. La parte importatrice può chiedere alla parte esportatrice un'ispezione in loco ed effettua le ispezioni conformemente ai principi di cui all'articolo 6.11 ed entro 6 mesi dal momento in cui la richiesta di ispezione è pervenuta alla parte esportatrice, salvo diverso accordo tra le parti. Nel convenire un periodo diverso, le parti tengono conto della biologia dell'organismo nocivo e della coltura in questione.
Articolo 6.9
Trasparenza
1. Le parti riconoscono l'importanza di condividere in modo continuativo le informazioni riguardanti le rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e di offrire all'altra parte la possibilità di presentare osservazioni sulle misure sanitarie e fitosanitarie proposte.
2. Nell'attuare il presente articolo, ciascuna parte tiene conto delle direttive pertinenti del comitato SPS dell'OMC nonché delle norme, delle direttive e delle raccomandazioni internazionali.
3. Salvo nel caso in cui sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti inerenti alla protezione della vita o della salute delle persone, degli animali o delle piante, o nel caso in cui la misura in questione sia atta ad agevolare gli scambi, una parte notifica all'altra parte qualsiasi misura sanitaria o fitosanitaria proposta che può incidere sugli scambi tra le parti e, di norma, concede all'altra parte un termine di almeno 60 giorni dalla notifica per permetterle di presentare osservazioni scritte. Se fattibile e opportuno, la parte che effettua la notifica dovrebbe concedere più di 60 giorni per la presentazione di osservazioni; essa valuta eventuali richieste ragionevoli dell'altra parte di prorogare il termine concesso per la presentazione di osservazioni. Su richiesta, la parte risponde adeguatamente alle osservazioni scritte dell'altra parte.
4. Le parti:
|
a) |
perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi; |
|
b) |
migliorano la comprensione reciproca delle misure sanitarie o fitosanitarie di ciascuna parte e la loro applicazione; e |
|
c) |
scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie o fitosanitarie al fine di ridurne al minimo gli effetti negativi sugli scambi tra le parti. |
5. Ciascuna parte fornisce, su richiesta dell'altra parte e di norma entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, informazioni riguardanti:
|
a) |
le prescrizioni in materia di importazione che si applicano all'importazione di prodotti specifici; e |
|
b) |
lo stato di avanzamento della domanda di approvazione di prodotti specifici. |
6. Le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera c), e al paragrafo 5 si considerano fornite se sono state messe a disposizione mediante notifica all'OMC conformemente alle norme e alle procedure pertinenti o se sono state rese disponibili gratuitamente su un sito web ufficiale della parte accessibile al pubblico.
7. Su richiesta, una parte fornisce all'altra le informazioni pertinenti di cui ha tenuto conto nella elaborazione della misura proposta, se opportuno e nella misura consentita dalle prescrizioni in materia di riservatezza e tutela della vita privata della parte che fornisce le informazioni.
8. Una parte può chiedere, se opportuno e fattibile, consultazioni con l'altra parte su qualsiasi problema commerciale riguardante una misura sanitaria o fitosanitaria proposta, e sulla disponibilità di soluzioni alternative molto meno restrittive per gli scambi grazie alle quali potrebbe essere conseguito l'obiettivo di tale misura.
9. Ciascuna parte pubblica, preferibilmente per via elettronica, avvisi di misure sanitarie o fitosanitarie in una Gazzetta ufficiale o su un sito web.
10. Ciascuna parte provvede affinché il testo o l'avviso di una misura sanitaria o fitosanitaria specifichi la data a decorrere dalla quale la misura ha effetto e la base giuridica della misura.
11. La parte esportatrice comunica tempestivamente e in modo adeguato alla parte importatrice:
|
a) |
l'esistenza di un rischio sanitario o fitosanitario significativo legato agli scambi correnti; |
|
b) |
situazioni di emergenza in cui un cambiamento dello status zoosanitario o fitosanitario nel territorio della parte esportatrice può incidere sugli scambi correnti; |
|
c) |
cambiamenti significativi dello status relativo a organismi nocivi o malattie, quali la presenza e l'evoluzione di organismi nocivi o malattie, compresa l'applicazione delle decisioni di regionalizzazione; e |
|
d) |
cambiamenti significativi in materia di sicurezza alimentare, gestione di organismi nocivi o malattie, nonché politiche o pratiche di controllo o di eradicazione, che possono incidere sugli scambi correnti. |
12. Se fattibile e opportuno, una parte dovrebbe prevedere un periodo superiore a sei mesi tra la data di pubblicazione di una misura sanitaria o fitosanitaria che può incidere sugli scambi tra le parti e la data a decorrere dalla quale la misura ha effetto, tranne qualora quest'ultima sia intesa a risolvere un problema urgente inerente alla protezione della vita o della salute delle persone, degli animali o delle piante o sia atta ad agevolare gli scambi.
13. Su richiesta di una parte, l'altra parte le comunica informazioni su tutte le misure sanitarie o fitosanitarie relative all'importazione di un prodotto nel proprio territorio.
Articolo 6.10
Facilitazione degli scambi
1. Le parti riconoscono che ciascuna parte ha il diritto di elaborare e applicare procedure di approvazione per garantire il raggiungimento del livello adeguato di protezione sanitaria e fitosanitaria della parte importatrice, riducendo nel contempo al minimo gli effetti negativi sugli scambi.
2. Ciascuna parte provvede affinché tutti gli iter di approvazione sanitaria e fitosanitaria che incidono sugli scambi tra le parti:
|
a) |
siano avviati e completati senza indebito ritardo; e |
|
b) |
non si svolgano in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'altra parte. |
3. Ciascuna parte si adopera per garantire che i prodotti esportati verso l'altra parte raggiungano il livello appropriato di protezione sanitaria e fitosanitaria della parte importatrice. A tal fine, la parte esportatrice stabilisce e attua misure di controllo adeguate, comprese, se del caso, ispezioni in loco basate sul rischio. La parte importatrice può chiedere all'autorità competente della parte esportatrice di dimostrare in modo obiettivo, tale da convincere la parte importatrice, che le sue prescrizioni in materia di importazione sono rispettate.
4. Se esige che un prodotto sia approvato prima dell'importazione, la parte importatrice, su richiesta della parte esportatrice, mette sollecitamente a disposizione informazioni sulle procedure di importazione in ambito sanitario e fitosanitario. La parte importatrice provvede, in particolare, affinché:
|
a) |
sia pubblicata la normale durata di ogni iter di approvazione o sia comunicata la durata prevista di tale iter su richiesta della parte esportatrice; |
|
b) |
al ricevimento di una domanda, l'autorità competente della parte importatrice verifichi sollecitamente la completezza della documentazione e segnali alla parte esportatrice, in modo preciso ed esauriente, tutti gli elementi mancanti; |
|
c) |
l'autorità competente della parte importatrice comunichi quanto prima alla parte esportatrice i risultati dell'iter di approvazione in modo preciso ed esauriente per consentire, se necessario, l'adozione di misure correttive; |
|
d) |
l'autorità competente della parte importatrice porti avanti l'iter di approvazione, per quanto possibile e anche qualora la domanda risultasse incompleta, se la parte esportatrice lo richiede; e |
|
e) |
l'autorità competente della parte importatrice informi la parte esportatrice, su richiesta, dell'avanzamento dell'iter di approvazione, anche motivando eventuali ritardi. |
5. Qualora richieda una valutazione del rischio nell'ambito della procedura di approvazione, una parte mette a disposizione tale valutazione del rischio quanto prima in circostanze normali e, di norma, entro un anno dalla data di ricevimento delle informazioni necessarie per l'esportazione del prodotto.
6. Ciascuna parte si adopera per applicare termini ragionevoli a tutte le fasi dei propri iter di approvazione e avvia senza indugio tali iter non appena riceve una domanda dall'altra parte.
7. Ciascuna parte evita duplicazioni e oneri amministrativi inutili per quanto riguarda:
|
a) |
la documentazione, le informazioni o le azioni che esige dal richiedente nell'ambito dei propri iter di approvazione; e |
|
b) |
le informazioni valutate dalla parte nell'ambito degli iter di approvazione. |
8. Ciascuna parte pubblica senza indugio eventuali modifiche delle proprie procedure di approvazione o delle relative prescrizioni. Salvo in circostanze debitamente giustificate connesse al proprio livello di protezione, ciascuna parte prevede un periodo transitorio tra la pubblicazione di eventuali modifiche delle proprie procedure di approvazione o delle relative prescrizioni e la loro entrata in vigore, al fine di consentire all'altra parte di prendere conoscenza di tali modifiche e di adattarvisi. Ciascuna parte si adopera per accogliere le domande presentate prima della pubblicazione delle modifiche e per evitare di allungare la durata dell'iter di approvazione che le riguarda. Se la modifica delle procedure di approvazione ne comporta lo snellimento, l'entrata in vigore non subisce inutili ritardi.
9. Su richiesta di una parte, l'altra parte le fornisce tempestivamente informazioni sull'avanzamento dell'iter di approvazione.
10. Conformemente alle norme applicabili concordate nell'ambito dell'IPPC, ciascuna parte conserva informazioni adeguate sul proprio status fitosanitario, tra cui possono figurare i programmi di sorveglianza, eradicazione e contenimento e i loro risultati, al fine di agevolare la classificazione degli organismi nocivi e giustificare le misure fitosanitarie all'importazione.
11. Ciascuna parte si adopera per compilare e aggiornare un elenco di organismi nocivi regolamentati per quanto riguarda i prodotti che destano preoccupazione sotto il profilo fitosanitario. Tale elenco comprende:
|
a) |
gli organismi nocivi da quarantena che non sono presenti in alcuna parte del suo territorio; |
|
b) |
gli organismi nocivi da quarantena presenti ma non largamente diffusi e sotto controllo ufficiale; e |
|
c) |
gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena. |
12. Ciascuna parte limita le proprie prescrizioni in materia di importazione di piante o prodotti vegetali che destano preoccupazione sotto il profilo fitosanitario alle misure volte a garantire l'assenza di organismi nocivi regolamentati. Tali prescrizioni in materia di importazione si applicano all'intero territorio della parte esportatrice tenendo conto delle condizioni regionali.
13. Le partite di prodotti per i quali esistono misure fitosanitarie sono accettate sulla base di adeguate garanzie fornite dalla parte esportatrice senza programmi di presdoganamento. La parte importatrice può affidare, sulla base di un approccio sistemico, le attività relative agli scambi di prodotti all'autorità competente della parte esportatrice.
14. Le parti adottano esclusivamente misure fitosanitarie che siano tecnicamente giustificate e compatibili con il rischio esistente per quanto riguarda gli organismi nocivi e che rappresentino le misure meno restrittive a disposizione.
15. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 10 a 14, le parti tengono conto dell'ISPM pertinente.
16. Qualora diverse misure sanitarie o fitosanitarie permettano di conseguire il livello appropriato di protezione della parte importatrice, le parti instaurano, su richiesta della parte esportatrice, un dialogo tecnico al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi e di scegliere la soluzione più praticabile.
Articolo 6.11
Audit
1. Al fine di determinare la capacità della parte esportatrice di fornire le garanzie richieste e di conformarsi alle misure sanitarie e fitosanitarie della parte importatrice, quest'ultima ha il diritto di sottoporre ad audit, fatte salve le disposizioni del presente articolo, le autorità competenti e i sistemi di ispezione associati o designati della parte esportatrice.
2. La parte importatrice può stabilire che è necessario svolgere un audit quale strumento per valutare i sistemi ufficiali di ispezione e certificazione della parte esportatrice. Tale audit segue un'ottica sistemica fondata sull'esame di un campione di procedure, documenti o registri attinenti a tali sistemi e, se necessario, su ispezioni in loco delle strutture che rientrano nell'ambito di applicazione dell'audit.
3. Gli audit si concentrano principalmente sulla valutazione dell'efficacia dei sistemi ufficiali di ispezione e certificazione, nonché della capacità della parte esportatrice di rispettare le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie all'importazione e le relative misure di controllo, piuttosto che sulla valutazione di stabilimenti o impianti specifici, al fine di stabilire se le autorità competenti della parte esportatrice abbiano la capacità di esercitare e mantenere il controllo e di fornire le garanzie richieste alla parte importatrice.
4. Nell'eseguire un audit, la parte importatrice tiene conto delle direttive pertinenti del comitato SPS dell'OMC e agisce in conformità delle norme, delle direttive e delle raccomandazioni internazionali pertinenti.
5. La parte importatrice determina la natura e stabilisce la frequenza degli audit tenendo conto dei rischi intrinseci del prodotto, dei risultati di precedenti controlli all'importazione e di altre informazioni disponibili, come quelle risultanti da audit e ispezioni effettuati dall'autorità competente della parte esportatrice.
6. Ciascuna parte si adopera per ridurre la frequenza e il numero di audit. Se la parte importatrice ritiene necessario eseguire un audit quale strumento per valutare i sistemi ufficiali di ispezione e certificazione della parte esportatrice, nonché la capacità di quest'ultima di rispettare le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie all'importazione e le relative misure di controllo, si applicano le seguenti disposizioni:
|
a) |
per la prima domanda di esportazione di un prodotto specifico, la parte importatrice effettua un audit su un campione rappresentativo della parte esportatrice; e |
|
b) |
per ogni successiva domanda di esportazione dello stesso prodotto, al fine di abbreviare i tempi dell'iter di approvazione, la parte importatrice effettua tale audit solo in circostanze debitamente giustificate. Qualora effettui un audit, la parte importatrice fornisce una spiegazione alla parte esportatrice. |
7. Prima dell'audit, le autorità competenti della parte importatrice e della parte esportatrice discutono e stabiliscono in un piano di audit:
|
a) |
la motivazione, gli obiettivi e la portata dell'audit; |
|
b) |
i criteri o le prescrizioni sulla cui base la parte esportatrice sarà sottoposta ad audit; e |
|
c) |
l'itinerario e le procedure da seguire per lo svolgimento dell'audit. |
Salvo diversa decisione delle parti, la parte importatrice fornisce alla parte esportatrice un piano di audit almeno 30 giorni prima dell'audit.
8. La parte importatrice fornisce per iscritto alla parte esportatrice informazioni sui risultati dell'audit mediante una relazione di audit che illustra le constatazioni, le conclusioni e le raccomandazioni.
9. La parte importatrice trasmette alla parte esportatrice il progetto di relazione di audit, di norma entro 30 giorni dalla conclusione dell'audit.
10. La parte importatrice concede alla parte esportatrice la possibilità di formulare osservazioni sui risultati dell'audit. La parte importatrice può tenere conto di tali eventuali osservazioni prima di trarre conclusioni e di adottare misure. La parte importatrice trasmette alla parte esportatrice una relazione finale scritta, di norma entro due mesi dalla data di ricevimento di tali osservazioni.
11. La parte esportatrice informa la parte importatrice delle eventuali misure correttive adottate sulla base delle constatazioni e delle conclusioni della parte importatrice.
12. Ciascuna parte provvede affinché siano predisposte procedure per impedire la divulgazione di informazioni riservate ottenute nel corso di un audit delle autorità competenti della parte esportatrice, comprese procedure volte a eliminare qualsiasi informazione riservata da una relazione finale di audit prima che questa sia resa pubblica.
13. Le misure adottate a seguito di audit sono proporzionate ai rischi individuati e non sono più restrittive degli scambi di quanto necessario per conseguire il livello appropriato di protezione sanitaria o fitosanitaria della parte importatrice. Su richiesta di una parte, si tengono consultazioni sulla situazione a norma dell'articolo 6.19. Le parti tengono conto di tutte le informazioni fornite nell'ambito di tali consultazioni.
14. Ciascuna parte sostiene le proprie spese di audit.
Articolo 6.12
Controlli all'importazione
1. Ciascuna parte provvede affinché i propri controlli all'importazione si basino sul rischio, siano effettuati senza indebito ritardo e vengano applicati in modo proporzionato e non discriminatorio.
2. Ciascuna parte vigila affinché i prodotti esportati verso l'altra parte siano conformi alle prescrizioni sanitarie e fitosanitarie della parte importatrice.
3. Ciascuna parte mette a disposizione dell'altra, su richiesta, informazioni sulle proprie procedure di importazione, compresi la frequenza dei controlli all'importazione riguardanti le misure sanitarie e fitosanitarie, e i fattori che ritiene determinanti riguardo ai rischi associati alle importazioni.
4. Qualora da un controllo all'importazione risulti che un prodotto non è conforme alle prescrizioni applicabili all'importazione, la parte importatrice:
|
a) |
basa i propri provvedimenti su una valutazione dei rischi correlati e garantisce che tali provvedimenti non siano più restrittivi degli scambi di quanto necessario per raggiungere il proprio livello appropriato di protezione sanitaria o fitosanitaria; |
|
b) |
informa l'importatore o il suo rappresentante dei motivi della non conformità, della base giuridica dei provvedimenti e, se del caso, del luogo di smaltimento della partita interessata; e |
|
c) |
offre all'importatore o al suo rappresentante la possibilità di fornire informazioni supplementari che la aiutino a prendere una decisione. |
5. Se una parte vieta o limita l'importazione di una merce dell'altra parte sulla base dell'esito negativo di un controllo all'importazione, la parte importatrice comunica per iscritto attraverso i canali consueti, in conformità del proprio diritto e su richiesta dell'autorità competente della parte esportatrice o dell'operatore responsabile della partita, il motivo del divieto o della restrizione, la base giuridica o l'autorizzazione del provvedimento e, se del caso, informazioni sul luogo di smaltimento della partita interessata (27).
6. Se la partita respinta è accompagnata da un certificato sanitario o fitosanitario, la parte importatrice informa l'autorità competente della parte esportatrice e le fornisce tutte le informazioni opportune, comprese quelle riguardanti la base giuridica del provvedimento e i risultati e i metodi di laboratorio dettagliati. La parte importatrice conserva la documentazione fisica ed elettronica relativa all'identificazione, al prelievo, al campionamento, al trasporto e alla conservazione del campione e ai metodi analitici utilizzati su di esso. La parte importatrice informa altresì l'importatore o il suo rappresentante in merito allo smaltimento di tale partita. In caso di rilevazione di organismi nocivi, la comunicazione indica, ogniqualvolta possibile, l'organismo nocivo a livello di specie.
7. Qualora stabilisca che la non conformità a una misura sanitaria o fitosanitaria ha carattere significativo, continuato o ricorrente, la parte importatrice notifica tale non conformità alla parte esportatrice.
8. In deroga al paragrafo 6, la parte importatrice fornisce alla parte esportatrice, su richiesta, le informazioni disponibili sulle merci della parte esportatrice risultate non conformi a una misura sanitaria o fitosanitaria della parte importatrice.
9. I diritti imposti in relazione a una procedura volta a verificare e garantire il rispetto delle misure sanitarie o fitosanitarie non sono superiori al costo effettivo del servizio.
Articolo 6.13
Certificazione
1. Qualora una parte richieda un certificato sanitario o fitosanitario per l'importazione di una merce, tale certificato si basa sulle norme internazionali del Codex, dell'IPPC e del WOAH.
2. Ciascuna parte provvede affinché i propri certificati, compresi gli eventuali attestati, siano predisposti in modo da evitare l'imposizione di oneri inutili sugli scambi tra le parti.
3. La parte importatrice fornisce senza indugio all'altra parte, su richiesta, le informazioni sui certificati richiesti per un prodotto specifico.
4. Le parti intensificano la cooperazione in materia di elaborazione di modelli di certificati al fine di ridurre gli oneri amministrativi e agevolare l'accesso ai rispettivi mercati.
5. Le parti promuovono l'applicazione della certificazione elettronica e di altre tecnologie per agevolare gli scambi tra di esse.
6. Ciascuna parte accetta l'invio di certificati originali su supporto cartaceo o effettuato mediante un metodo sicuro di trasmissione elettronica dei dati che offra garanzie equivalenti in termini di certificazione. La parte esportatrice può fornire una certificazione ufficiale in formato elettronico se la parte importatrice ha stabilito che sono offerte garanzie di sicurezza equivalenti, compresi l'uso della firma digitale e la garanzia dell'autenticità del documento.
Articolo 6.14
Applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie
1. Fatto salvo l'articolo 6.8, ciascuna parte applica le proprie misure sanitarie o fitosanitarie al territorio dell'altra parte.
2. Al fine di evitare una discriminazione arbitraria o ingiustificata, le stesse prescrizioni in materia di importazione si applicano al territorio della parte esportatrice ove esistono condizioni sanitarie o fitosanitarie identiche o simili.
3. Per la prima domanda di esportazione di un prodotto specifico, la parte importatrice avvia senza indugio l'iter di approvazione riguardante una domanda dell'altra parte o, a seconda dei casi, di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri dell'Unione europea. L'iter di approvazione segue la procedura di cui all'articolo 6.10 e, qualora la domanda sia presentata da un gruppo di Stati membri dell’Unione europea in cui esistono condizioni sanitarie o fitosanitarie identiche o simili, non richiede più tempo di quanto previsto per la domanda presentata da uno Stato membro dell’Unione europea.
4. Per una successiva domanda di esportazione relativa allo stesso prodotto, la parte importatrice approva la domanda entro sei mesi dal suo ricevimento, salvo in casi debitamente giustificati. Le richieste di informazioni si limitano a quanto necessario e tengono conto delle informazioni già a disposizione della parte importatrice, come quelle relative al quadro legislativo e alle relazioni di audit precedenti.
Articolo 6.15
Eliminazione delle misure di controllo ridondanti
1. Le parti riconoscono che alla parte esportatrice spetta il compito di garantire che gli stabilimenti, gli impianti e i prodotti ammissibili all'esportazione rispettino le prescrizioni sanitarie applicabili della parte importatrice.
2. La parte importatrice che tenga un elenco degli stabilimenti o degli impianti approvati per l'importazione di una merce specifica riconosce, su richiesta della parte esportatrice accompagnata dalle opportune garanzie, uno stabilimento o un impianto situato nel territorio della parte esportatrice senza ispezione preventiva di tale stabilimento o impianto, nel rispetto delle seguenti condizioni e procedure:
|
a) |
la parte importatrice deve aver autorizzato l'importazione della merce sulla base di una valutazione del sistema di controllo delle condizioni di salute animale e di sicurezza alimentare applicato dalle autorità competenti della parte esportatrice; |
|
b) |
lo stabilimento o l'impianto in questione deve essere stato approvato dall'autorità competente della parte esportatrice; |
|
c) |
l'autorità competente della parte esportatrice deve avere la facoltà di sospendere o revocare l'approvazione dello stabilimento o dell'impianto in questione; e |
|
d) |
la parte esportatrice deve aver fornito le informazioni pertinenti richieste dalla parte importatrice. |
3. La parte importatrice inserisce gli stabilimenti o gli impianti nell'elenco degli stabilimenti o impianti approvati, di norma entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda della parte esportatrice. L'elenco è messo a disposizione del pubblico.
4. La parte importatrice ha il diritto di sottoporre ad audit il sistema di controllo della parte esportatrice dopo l'approvazione dell'esportazione. Tali audit possono comprendere l'ispezione in loco di un numero rappresentativo di stabilimenti o impianti che figurano nell'elenco degli stabilimenti o impianti approvati o di quelli che la parte esportatrice ha chiesto di approvare. Qualora, a seguito dell'audit, individui gravi casi ricorrenti di non conformità, la parte importatrice può sospendere il riconoscimento del sistema di controllo dell'autorità competente della parte esportatrice.
5. In casi debitamente giustificati, la parte importatrice può rifiutare l'approvazione di stabilimenti o impianti considerati non conformi alle proprie prescrizioni. In tal caso, la parte importatrice notifica alla parte esportatrice il rifiuto di approvare stabilimenti o impianti, motivando tale rifiuto.
6. La parte importatrice può effettuare audit a norma dell'articolo 6.11 (Audit) nell'ambito dell'iter di approvazione. Tali audit si limitano alla struttura, all'organizzazione e alle responsabilità dell'autorità competente responsabile dell'approvazione dello stabilimento o dell'impianto, nonché alle garanzie sanitarie riguardanti il rispetto delle prescrizioni della parte importatrice. Essi possono comprendere l'ispezione in loco di un numero rappresentativo di stabilimenti o impianti elencati come stabilimenti o impianti approvati o di quelli che la parte esportatrice ha chiesto di approvare.
7. Sulla base dei risultati di tali audit, la parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti o degli impianti.
8. Il presente articolo non si applica alle misure relative alle piante e ai prodotti vegetali.
Articolo 6.16
Misure di emergenza
1. Per gravi motivi, la parte importatrice può adottare in via provvisoria le misure di emergenza necessarie per tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali e delle piante.
2. La parte che adotta una misura di emergenza la notifica sollecitamente per iscritto all'altra parte. La parte che ha adottato la misura di emergenza tiene conto delle informazioni fornite dall'altra parte.
3. Dopo aver adottato la misura di emergenza, la parte ne riesamina la motivazione, di norma entro sei mesi, a condizione che siano disponibili le informazioni pertinenti, e comunica all'altra parte, su richiesta, l'esito del riesame. Una parte non mantiene in vigore la misura di emergenza tranne qualora persista il problema urgente o la minaccia. Se la parte mantiene in vigore la misura di emergenza, quest'ultima dovrebbe essere riesaminata periodicamente.
4. Onde evitare inutili perturbazioni degli scambi, la parte che adotta la misura di emergenza presenta la soluzione più idonea e proporzionata per le partite in viaggio tra le parti, tenendo conto del rischio individuato.
Articolo 6.17
Cooperazione
1. Conformemente al presente capo, le parti esaminano le possibilità di proseguire la cooperazione e lo scambio di informazioni riguardo alle questioni sanitarie e fitosanitarie di interesse comune. Tali possibilità possono comprendere iniziative di facilitazione degli scambi.
2. Le parti cooperano per agevolare l'attuazione del presente capo e possono definire congiuntamente iniziative in ambito sanitario e fitosanitario al fine di eliminare inutili ostacoli agli scambi tra di esse.
3. Le parti possono promuovere la cooperazione in tutti i consessi multilaterali, in particolare con gli organismi internazionali di normazione competenti.
Articolo 6.18
Scambio di informazioni
Fatte salve le altre disposizioni del presente capo, una parte può chiedere all'altra informazioni su questioni attinenti al presente capo. La parte interpellata si adopera per fornire alla parte richiedente, nel rispetto delle proprie prescrizioni in materia di riservatezza e tutela della vita privata, le informazioni disponibili entro un periodo di tempo ragionevole e, se possibile, per via elettronica.
Articolo 6.19
Consultazioni
1. Ciascuna parte può chiedere che si tengano consultazioni su questioni commerciali specifiche riguardanti le misure sanitarie e fitosanitarie.
2. Le parti procedono a tali consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Le parti si adoperano per fornire tutte le informazioni pertinenti necessarie al fine di pervenire a una soluzione concordata che eviti inutili perturbazioni degli scambi.
Articolo 6.20
Punti di contatto
1. Ciascuna parte designa un punto di contatto per l'attuazione del presente capo e ne notifica all'altra parte i dati di contatto, indicando altresì il funzionario responsabile.
2. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.
Articolo 6.21
Sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie
1. Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito dall'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III del presente accordo), paragrafo 1, lettera e):
|
a) |
costituisce una sede che consenta alle parti di comprendere meglio le questioni sanitarie e fitosanitarie inerenti all'attuazione del presente capo, compresi i processi normativi relativi alle misure sanitarie e fitosanitarie; |
|
b) |
sorveglia l'attuazione del presente capo ed esamina le questioni ad esso connesse, comprese quelle che possono emergere in sede di attuazione; |
|
c) |
costituisce una sede per discutere le problematiche attinenti all'applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie al fine di pervenire a soluzioni reciprocamente accettabili e affrontare tempestivamente ogni questione che possa creare inutili ostacoli agli scambi tra le parti; |
|
d) |
procede allo scambio di informazioni, competenze ed esperienze su questioni sanitarie e fitosanitarie. |
2. Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie può:
|
a) |
individuare gli ambiti di cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie, tra cui eventualmente l'assistenza tecnica; |
|
b) |
promuovere la cooperazione sulle questioni sanitarie e fitosanitarie oggetto di discussione in consessi multilaterali, compresi il comitato SPS dell'OMC e gli organismi internazionali di normazione; e |
|
c) |
istituire gruppi di lavoro composti da esperti in rappresentanza delle parti, che possono invitare, secondo procedure da decidere, altri esperti, anche di organizzazioni non governative, per trattare questioni sanitarie o fitosanitarie specifiche. |
CAPO 7
COOPERAZIONE IN MATERIA DI BENESSERE DEGLI ANIMALI E RESISTENZA AGLI ANTIMICROBICI
Articolo 7.1
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo consistono nel fornire un quadro di dialogo e cooperazione al fine di migliorare la protezione e il benessere degli animali e raggiungere un'intesa comune sulle norme in materia di benessere degli animali, nonché nel rafforzare la lotta contro lo sviluppo della resistenza agli antimicrobici.
Articolo 7.2
Benessere degli animali
1. Le parti riconoscono che gli animali sono esseri senzienti.
2. Le parti riconoscono il valore delle norme dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) in materia di benessere degli animali e si adoperano per migliorarne l'attuazione, nel rispetto del loro diritto di stabilire il livello delle rispettive misure scientifiche sulla base delle suddette norme del WOAH.
3. Le parti si adoperano per cooperare nei consessi internazionali al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo di buone pratiche in materia di benessere degli animali e la loro attuazione. Le parti riconoscono il valore di una maggiore collaborazione nel settore della ricerca per quanto riguarda il benessere degli animali.
Articolo 7.3
Resistenza agli antimicrobici
1. Le parti riconoscono che la resistenza agli antimicrobici costituisce una grave minaccia per la salute delle persone e degli animali. L'uso improprio di antimicrobici nella produzione animale, anche a fini non terapeutici, può contribuire alla resistenza agli antimicrobici, che può rappresentare un rischio per la salute umana e animale. Le parti riconoscono che questo genere di minaccia esige un approccio transnazionale di tipo «One Health» (28).
2. Le parti cooperano per ridurre l'uso di antimicrobici nella produzione animale e per vietarne l'uso come stimolatori della crescita al fine di combattere la resistenza agli antimicrobici conformemente all'approccio «One Health».
3. Le parti cooperano nell'ambito di direttive, norme, raccomandazioni e azioni presenti e future elaborate nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti, nonché nell'ambito di iniziative e piani nazionali volti a promuovere un uso prudente e responsabile degli antimicrobici nell'allevamento degli animali e nelle pratiche veterinarie, e vi si conformano.
4. Le parti promuovono la cooperazione in tutti i consessi multilaterali, in particolare negli organismi internazionali di normazione.
Articolo 7.4
Gruppo di lavoro sul benessere degli animali e sulla resistenza agli antimicrobici
1. Le parti si adoperano per scambiare informazioni, competenze ed esperienze nei settori del benessere degli animali e della lotta contro la resistenza agli antimicrobici ai fini dell'attuazione degli articoli 7.2 e 7.3.
2. A tal fine, le parti istituiscono un gruppo di lavoro sul benessere degli animali e sulla resistenza agli antimicrobici chiamato a condividere informazioni, se del caso, con il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie. I rappresentanti delle parti in tale gruppo di lavoro possono decidere di comune accordo di invitare esperti per attività specifiche.
Articolo 7.5
Non applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie
Una parte non ricorre alla risoluzione delle controversie a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie) per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente capo.
CAPO 8
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLE PARTI DI LEGIFERARE NEL SETTORE DELL'ENERGIA
Articolo 8.1
Riconoscimento del diritto delle parti di legiferare nel settore dell'energia
1. Le parti confermano ciascuna il totale rispetto della sovranità dell'altra, nella quale rientrano la proprietà e la gestione da parte dello Stato o delle competenti autorità pubbliche di tutti gli idrocarburi presenti nel sottosuolo del rispettivo territorio e il diritto sovrano di ciascuna di legiferare, in conformità del rispettivo diritto, sulle materie trattate nel presente capo, nel pieno esercizio dei rispettivi processi democratici.
2. Riguardo al Messico l'Unione europea, fatti salvi i diritti e i mezzi di riparazione di cui dispone in virtù del presente accordo (29), riconosce quanto segue:
|
a) |
il Messico si riserva il diritto sovrano di riformare la Costituzione messicana (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) e la normativa interna del settore dell'energia, anche per idrocarburi e energia elettrica; |
|
b) |
il Messico dispone della proprietà diretta, inalienabile e imprescrittibile di tutti gli idrocarburi presenti, in strati o giacimenti, indipendentemente dalle condizioni fisiche, nel sottosuolo del territorio nazionale messicano, comprese la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva situata al di fuori del mare territoriale e ad esso adiacente, in conformità della Costituzione messicana; e |
|
c) |
il Messico si riserva il diritto sovrano di adottare o mantenere in vigore misure nel settore dell'energia, anche per idrocarburi e energia elettrica. |
CAPO 9
OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI
Articolo 9.1
Obiettivo
Il presente capo si prefigge l'obiettivo di facilitare gli scambi di merci tra le parti prevenendo, individuando ed eliminando inutili ostacoli tecnici agli scambi, migliorando la trasparenza e promuovendo una maggiore cooperazione in materia di regolamentazione.
Articolo 9.2
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, quali definiti nell'allegato 1 dell'accordo TBT, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica:
|
a) |
alle specifiche tecniche elaborate dai soggetti appaltanti per le proprie necessità di produzione o consumo; o |
|
b) |
alle misure sanitarie e fitosanitarie disciplinate dal capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie). |
3. Tutti i riferimenti fatti nel presente capo alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità comprendono le modifiche degli stessi e le aggiunte alle disposizioni o ai prodotti ivi contemplati, eccettuate le modifiche e le aggiunte di scarsa rilevanza.
Articolo 9.3
Relazione con l'accordo TBT
Gli articoli da 2 a 9 e gli allegati 1 e 3 dell'accordo TBT sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
Articolo 9.4
Norme internazionali
1. Le parti riconoscono l'importante ruolo che le norme, le guide e le raccomandazioni internazionali possono svolgere a favore di un maggiore allineamento normativo, di buone prassi regolamentari e di una riduzione degli inutili ostacoli tecnici agli scambi. A tal fine, le parti utilizzano le norme internazionali pertinenti come base per i propri regolamenti tecnici, tranne qualora la parte che elabora il regolamento tecnico possa dimostrare che tali norme internazionali risulterebbero inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.
2. Oltre agli obblighi di cui agli articoli 2 e 5, e all'allegato 3, dell'accordo TBT, ciascuna parte prende in considerazione, tra l'altro, le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC dal 1o gennaio 1995 (30).
3. Le norme elaborate da organizzazioni internazionali, comprese quelle elencate nell'allegato 9-A, sono considerate norme internazionali pertinenti a condizione che, nel corso della loro elaborazione, tali organizzazioni abbiano rispettato i principi e le procedure indicati nella decisione del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali (31).
4. Su richiesta di una parte, il comitato misto può aggiornare, mediante decisione, l'elenco di cui all'allegato 9-A.
5. Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, ciascuna parte incoraggia gli organismi di normazione ubicati nel proprio territorio e gli organismi regionali di normazione di cui la parte o gli organismi di normazione ubicati nel suo territorio sono membri a:
|
a) |
partecipare, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte degli organismi internazionali di normazione competenti; |
|
b) |
utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le norme da essi elaborate, tranne nel caso in cui tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali; |
|
c) |
evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione; |
|
d) |
riesaminare a intervalli regolari le norme nazionali e regionali che non sono basate su norme internazionali pertinenti, al fine di aumentarne la convergenza con queste ultime; |
|
e) |
cooperare con gli organismi di normazione competenti dell'altra parte nelle attività internazionali di normazione per garantire che le norme, le guide e le raccomandazioni internazionali che serviranno probabilmente come base per i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità non creino inutili ostacoli agli scambi internazionali; tale cooperazione può aver luogo in seno agli organismi internazionali di normazione o a livello regionale; |
|
f) |
promuovere la cooperazione bilaterale con gli organismi di normazione ubicati nel territorio dell'altra parte, nonché con gli organismi regionali di normazione di cui l'altra parte o gli organismi di normazione ubicati nel suo territorio sono membri; |
|
g) |
pubblicare su un sito web i propri programmi di lavoro contenenti un elenco delle norme in corso di elaborazione e delle norme adottate. |
6. L'articolo 9.6 del presente capo nonché l'articolo 2 o l'articolo 5 dell'accordo TBT si applicano a un progetto di regolamento tecnico o a un progetto di procedura di valutazione della conformità che rende obbligatoria una norma mediante la sua integrazione o un riferimento alla stessa.
Articolo 9.5
Procedure di valutazione della conformità
1. Le parti riconoscono che esistono meccanismi diversi per agevolare l'accettazione dei risultati della valutazione della conformità, compresi:
|
a) |
accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio delle parti; |
|
b) |
accordi sull'accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformità, riguardanti specifici regolamenti tecnici, espletate da organismi ubicati nel territorio dell'altra parte; |
|
c) |
il ricorso a procedure di accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità; |
|
d) |
la designazione, o a seconda dei casi l'approvazione, da parte dei pubblici poteri di organismi di valutazione della conformità; |
|
e) |
il riconoscimento, ad opera di una parte, dei risultati degli organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio dell'altra parte; e |
|
f) |
l'accettazione, ad opera della parte importatrice, della dichiarazione di conformità del fornitore. |
2. Riconoscendo le differenze tra le procedure di valutazione della conformità nei rispettivi territori:
|
a) |
l'Unione europea applica, come previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, il regime della dichiarazione di conformità del fornitore e |
|
b) |
il Messico, come previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, accetta, come garanzia del fatto che un prodotto è conforme alle prescrizioni dei propri regolamenti tecnici, compresi i regolamenti tecnici adottati dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e senza ulteriori obblighi, i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio dell'Unione europea che sono stati accreditati da un organismo di accreditamento messicano e approvati dall'autorità competente; a tale riguardo, il Messico concede agli organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio dell'Unione europea un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli organismi di valutazione della conformità ubicati nel proprio territorio. |
Nessuna disposizione della presente lettera impedisce al Messico di verificare i risultati delle singole procedure di valutazione della conformità, a condizione che esso non esiga che un prodotto sia soggetto, nel territorio messicano, a procedure di valutazione della conformità che costituiscono una duplicazione delle procedure di valutazione della conformità già espletate nel territorio dell'Unione europea, tranne che su base casuale o sporadica a fini di sorveglianza e di audit o a seguito di informazioni indicanti una non conformità.
3. In deroga al paragrafo 2, una parte può introdurre l'obbligo di prove o certificazioni da parte di terzi per i prodotti qualora l'introduzione di tali obblighi o certificazioni sia giustificata da fondati motivi di protezione della salute e della sicurezza delle persone.
4. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte esiga che una valutazione della conformità relativa a determinati prodotti sia effettuata da organismi pubblici specifici di tale parte. In tali casi, la parte:
|
a) |
limita le tariffe applicate alla valutazione della conformità al costo approssimativo dei servizi prestati e, su istanza di un richiedente della valutazione della conformità, chiarisce in che modo l'ammontare delle tariffe applicate si limiti al costo approssimativo dei servizi prestati; |
|
b) |
rende pubbliche le tariffe applicate alla valutazione della conformità; e |
|
c) |
su richiesta dell'altra parte, e in aggiunta agli obblighi di cui agli articoli 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.8 dell'accordo TBT, specifica:
|
5. Ciascuna parte pubblica online, preferibilmente su un unico sito web:
|
a) |
le procedure, i criteri e altre condizioni su cui potrebbe basarsi per stabilire se gli organismi di valutazione della conformità abbiano le competenze necessarie per ottenere, a seconda dei casi, l'accreditamento, l'approvazione, la designazione o altri tipi di riconoscimento, compreso il riconoscimento a norma di un accordo di riconoscimento reciproco; e |
|
b) |
un elenco degli organismi da essa approvati, designati o altrimenti riconosciuti ai fini dello svolgimento di tale valutazione della conformità, nonché informazioni pertinenti sull'ambito di applicazione dell'approvazione, della designazione o di altri tipi di riconoscimento di ciascun organismo. |
6. Una parte può presentare all'altra una richiesta motivata di avviare negoziati per concludere un accordo di riconoscimento reciproco sull'accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformità per un determinato settore. Qualora rifiuti di avviare tali negoziati, l'altra parte motiva la propria decisione.
7. L'articolo 9.7 si applica, mutatis mutandis, alle procedure di valutazione della conformità.
8. Una parte che richieda una procedura di valutazione della conformità:
|
a) |
seleziona procedure di valutazione della conformità proporzionate ai rischi connessi, determinati sulla base di una valutazione del rischio; e |
|
b) |
su richiesta dell'altra parte, fornisce a tale altra parte informazioni sui criteri utilizzati per le procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici. |
9. Una parte che richieda una procedura di valutazione della conformità da parte di terzi e non abbia riservato tale compito a un organismo pubblico specifico di cui al paragrafo 4:
|
a) |
ricorre preferibilmente all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità; |
|
b) |
utilizza al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e la valutazione della conformità, nonché gli accordi internazionali cui partecipano gli organismi di accreditamento delle parti, ad esempio mediante i meccanismi della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC) e del Forum internazionale per l'accreditamento (IAF); |
|
c) |
aderisce o, a seconda dei casi, invita i propri organismi di valutazione della conformità ad aderire ad accordi o intese internazionali vigenti per l'armonizzazione o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità; |
|
d) |
provvede affinché, ove siano stati designati più organismi di valutazione della conformità per un determinato prodotto o insieme di prodotti, gli operatori economici possano scegliere quali di tali organismi espleteranno lla procedura di valutazione della conformità; |
|
e) |
garantisce l'assenza di conflitto di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità; e |
|
f) |
consente ai propri organismi di valutazione della conformità di basarsi sulle prove o sulle ispezioni relative alla valutazione di conformità che sono state effettuate da organismi di valutazione della conformità situati nel territorio dell'altra parte; nessuna disposizione della presente lettera può essere intesa come divieto a una parte di imporre a tali organismi di valutazione della conformità situati nel territorio dell'altra parte l'obbligo di rispettare le stesse prescrizioni che i propri organismi di valutazione della conformità sono tenuti a rispettare. |
Articolo 9.6
Trasparenza
1. Conformemente alle rispettive norme e procedure e fatto salvo il capo 28 (Buone prassi regolamentari), nell'elaborare regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità che possono incidere significativamente sugli scambi, ciascuna parte, salvo qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela dell'ambiente o sicurezza nazionale:
|
a) |
consente alle persone dell'altra parte di partecipare al proprio processo di consultazione pubblica a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri cittadini; e |
|
b) |
pubblica su un sito web ufficiale i risultati del processo di consultazione. |
2. Ciascuna parte si adopera per esaminare modalità volte a rendere più trasparente l'elaborazione dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, compresi l'impiego di strumenti elettronici, la sensibilizzazione del pubblico o le consultazioni pubbliche.
3. All'occorrenza, ciascuna parte incoraggia gli organismi non governativi, compresi gli organismi di normazione, ubicati nel proprio territorio a conformarsi ai paragrafi 1 e 2.
4. Ciascuna parte provvede affinché i documenti che stabiliscono un regolamento tecnico o una procedura di valutazione della conformità contengano dettagli sufficienti per informare adeguatamente le persone interessate e l'altra parte in merito a eventuali conseguenze sui loro interessi commerciali e alle modalità di tali conseguenze.
5. Ciascuna parte pubblica online, preferibilmente su un unico sito web o su una Gazzetta ufficiale, tutte le proposte di adozione o modifica di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità ai livelli di amministrazione centrale e decentrata, nonché le rispettive versioni definitive, che una parte è tenuta a notificare o pubblicare in conformità dell'accordo TBT (32).
6. Ciascuna parte provvede affinché i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità da essa adottati siano pubblicati gratuitamente su un sito web.
7. Ciascuna parte pubblica proposte di nuovi regolamenti tecnici e di nuove procedure di valutazione della conformità che siano conformi al contenuto tecnico di eventuali norme, guide o raccomandazioni internazionali pertinenti e che possano incidere significativamente sugli scambi, salvo nei casi previsti agli articoli 2.10 e 5.7 dell'accordo TBT.
8. Ciascuna parte si adopera per pubblicare proposte di nuovi regolamenti tecnici e di nuove procedure di valutazione della conformità delle amministrazioni territoriali o locali, a seconda dei casi, che siano conformi al contenuto tecnico di eventuali norme, guide e raccomandazioni internazionali pertinenti e che possano incidere significativamente sugli scambi, in conformità delle procedure previste all’articolo 2.9 o all’articolo 5.6 dell'accordo TBT.
9. Per stabilire se una proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità possa incidere significativamente sugli scambi e debba pertanto essere notificata conformemente alle disposizioni pertinenti dell'accordo TBT integrate nel presente accordo a norma dell'articolo 9.3 del presente accordo, una parte prende in considerazione, tra l'altro, le decisioni e raccomandazioni pertinenti adottate dal comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC dal 1o gennaio 1995, di cui all'articolo 9.4, paragrafo 2, del presente accordo.
10. Ciascuna parte, su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi, alla base giuridica e alla motivazione di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che propone di adottare.
11. Ciascuna parte, dopo aver trasmesso al registro centrale delle notifiche dell'OMC proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità, concede all'altra parte un periodo di almeno 60 giorni per presentare osservazioni scritte, salvo qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela dell'ambiente o sicurezza nazionale. Una parte valuta qualsiasi richiesta ragionevole dell'altra parte di prorogare il termine per la presentazione di osservazioni. Una parte che sia in grado di prorogare il termine per la presentazione di osservazioni oltre i 60 giorni, ad esempio fino a 90 giorni, è incoraggiata a farlo.
12. Ciascuna parte si adopera per concedere un periodo di tempo sufficiente, tra la fine del periodo concesso per presentare osservazioni e l'adozione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità notificati, per esaminare le osservazioni ricevute e preparare le risposte alle stesse.
13. La parte che riceve dall'altra parte osservazioni scritte sulla propria proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità:
|
a) |
discute, su richiesta dell'altra parte, le osservazioni scritte con la partecipazione della propria autorità di regolamentazione competente in un momento in cui è possibile tenerne conto; e |
|
b) |
risponde per iscritto alle osservazioni entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità adottati. |
14. Ciascuna parte pubblica su un sito web le proprie risposte alle osservazioni ricevute, se possibile non oltre la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità adottati.
15. Ciascuna parte notifica il testo definitivo di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità al momento dell'adozione o della pubblicazione del testo come addendum alla notifica originale della misura proposta notificata ai sensi degli articoli 2.9, 3.2, 5.6 o 7.2 dell'accordo TBT.
16. Entro la data di pubblicazione della versione definitiva di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità che possano incidere significativamente sugli scambi, ciascuna parte pubblica online:
|
a) |
una spiegazione degli obiettivi e del modo in cui essi sono conseguiti dalla versione definitiva del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità; e |
|
b) |
i risultati della valutazione d'impatto di cui all'articolo 9.7, se effettuata. |
17. Ai fini degli articoli 2.12 e 5.9 dell'accordo TBT, per «intervallo ragionevole» si intende generalmente un periodo non inferiore a sei mesi, tranne qualora tale durata risultasse inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.
18. Ciascuna parte si adopera per consentire che tra la pubblicazione della versione definitiva dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità e la loro entrata in vigore intercorra un periodo di oltre sei mesi, tranne qualora ciò risultasse inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.
Articolo 9.7
Regolamenti tecnici
1. Ciascuna parte effettua, conformemente alle proprie norme e procedure, una valutazione dell'impatto normativo dei regolamenti tecnici previsti.
2. Ciascuna parte valuta la disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, a un regolamento tecnico proposto, in grado di conseguire gli obiettivi legittimi della parte conformemente all'articolo 2.2 dell'accordo TBT.
3. Una parte che non si sia servita delle norme internazionali come base per i propri regolamenti tecnici indica, su richiesta dell'altra parte, le deviazioni sostanziali dalle norme internazionali pertinenti, chiarisce i motivi per cui tali norme sono state ritenute inefficaci o inadeguate per conseguire l'obiettivo perseguito e fornisce le prove scientifiche o tecniche su cui si è basata tale valutazione.
4. Oltre a quanto disposto all'articolo 2.3 dell'accordo TBT, ciascuna parte riesamina i propri regolamenti tecnici al fine di aumentarne la convergenza con le norme internazionali pertinenti. Ciascuna parte tiene conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti nelle norme internazionali pertinenti nonché del persistere o meno delle circostanze alla base delle divergenze dalle norme internazionali pertinenti.
Articolo 9.8
Cooperazione in ambito normativo
1. Le parti riconoscono l'esistenza di un'ampia gamma di meccanismi di cooperazione in ambito normativo che possono contribuire a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi o a evitarne la creazione.
2. Una parte può proporre all'altra attività settoriali specifiche di cooperazione in ambito normativo nei settori contemplati dal presente capo. Tali proposte sono trasmesse al punto di contatto designato a norma dell'articolo 9.11 e consistono in:
|
a) |
scambi di informazioni sugli approcci e sulle prassi regolamentari; |
|
b) |
iniziative volte ad allineare ulteriormente i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità alle norme internazionali pertinenti; o |
|
c) |
consulenza e assistenza tecniche su modalità e condizioni convenute di comune accordo per migliorare le pratiche connesse all'elaborazione, all'attuazione e al riesame dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità e alla metrologia. |
L'altra parte tiene debitamente conto della proposta e risponde entro un periodo di tempo ragionevole.
3. Le parti incoraggiano la cooperazione tra le rispettive organizzazioni, pubbliche o private, responsabili della normazione, della valutazione della conformità, dell'accreditamento e della metrologia per quanto riguarda le questioni disciplinate dal presente capo.
4. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata in modo da imporre a una parte di:
|
a) |
discostarsi dalle procedure interne per elaborare e adottare misure di regolamentazione; |
|
b) |
prendere provvedimenti che compromettano od ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il conseguimento dei propri obiettivi di politica pubblica; o |
|
c) |
conseguire un determinato risultato in ambito normativo. |
Articolo 9.9
Marcatura ed etichettatura
1. Ai fini del presente articolo e conformemente all'allegato 1, punto 1, dell'accordo TBT, un regolamento tecnico può comprendere o riguardare esclusivamente prescrizioni in materia di marcatura ed etichettatura applicate a un prodotto, a un processo o a un metodo di produzione.
2. Le parti riaffermano che i loro regolamenti tecnici che comprendono o riguardano esclusivamente la marcatura o l'etichettatura sono conformi all'articolo 2 dell'accordo TBT.
3. Una parte che prescriva la marcatura o l'etichettatura obbligatoria di prodotti:
|
a) |
si adopera per richiedere unicamente le informazioni che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o per indicare la conformità di quest'ultimo ai requisiti tecnici obbligatori; |
|
b) |
non prescrive l'approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle etichette o delle marcature dei prodotti, né il pagamento di oneri, come condizione preliminare per l'immissione sul proprio mercato di prodotti altrimenti conformi ai propri requisiti tecnici obbligatori, salvo qualora ciò sia necessario in considerazione del rischio che i prodotti rappresentano per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la sicurezza nazionale; |
|
c) |
qualora imponga agli operatori economici l'utilizzo di un numero di identificazione unico, comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni; |
|
d) |
purché ciò non sia fuorviante, contraddittorio o tale da generare confusione in relazione alle informazioni prescritte nella parte che importa le merci, ammette:
|
|
e) |
accetta che l'etichettatura, comprese le integrazioni e le correzioni dell'etichettatura, venga effettuata dopo l'importazione ma prima di mettere in vendita il prodotto, in alternativa all'etichettatura nel luogo di origine, a meno che tale etichettatura non debba essere effettuata nel luogo di origine per motivi di salute pubblica o di sicurezza pubblica o in conformità di una prescrizione riguardante un'indicazione geografica della parte esportatrice; e |
|
f) |
si adopera per accettare etichette non permanenti o staccabili o l'inserimento di informazioni pertinenti per la marcatura o l'etichettatura nella documentazione di accompagnamento, anziché in etichette apposte fisicamente sul prodotto, a meno che tale etichettatura non sia prescritta per motivi di salute pubblica o di sicurezza pubblica. |
Articolo 9.10
Discussioni e scambio di informazioni
1. Una parte può chiedere all'altra di fornire informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente capo. L'altra parte fornisce tali informazioni entro tempi ragionevoli.
2. Una parte può chiedere all'altra di discutere qualsiasi questione sollevata nell'ambito del presente capo, compresi eventuali progetti o proposte di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità dell'altra parte, qualora ritenga che tale regolamento tecnico o procedura di valutazione della conformità possa produrre effetti negativi significativi sugli scambi tra le parti. La richiesta è presentata per iscritto e indica:
|
a) |
la questione; |
|
b) |
le disposizioni del presente capo alle quali si riferisce la questione; e |
|
c) |
i motivi della richiesta, compresa una descrizione della questione sollevata dalla parte richiedente. |
3. Si precisa che una parte può anche chiedere all'altra di discutere eventuali questioni sorte nell'ambito del presente capo in merito ai regolamenti tecnici o alle procedure di valutazione della conformità delle amministrazioni regionali o locali, a seconda dei casi, di livello immediatamente subordinato a quello dell'amministrazione centrale, che possano incidere significativamente sugli scambi.
4. Le parti discutono la questione sollevata, di persona o mediante videoconferenza o teleconferenza, entro 60 giorni dalla data della richiesta e si adoperano per risolverla il più rapidamente possibile. Qualora ritenga che la questione sia urgente, la parte richiedente può chiedere che le discussioni si svolgano entro un termine più breve. La parte chiamata a rispondere considera favorevolmente tale richiesta. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione della questione soddisfacente per entrambe.
5. Salvo diverso accordo tra le parti, le discussioni, nonché le informazioni scambiate nel corso delle stesse, lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti in virtù del presente accordo, dell'accordo OMC o di qualsiasi altro accordo di cui entrambe sono firmatarie.
6. Le richieste di informazioni o discussioni sono presentate tramite il rispettivo punto di contatto designato a norma dell'articolo 9.11.
Articolo 9.11
Punti di contatto
1. Ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la cooperazione e il coordinamento a norma del presente capo e ne notifica i dati di contatto all'altra parte. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.
2. I punti di contatto collaborano per agevolare l'applicazione del presente capo e la cooperazione tra le parti su tutte le questioni riguardanti gli ostacoli tecnici agli scambi. Ai punti di contatto spetta in particolare:
|
a) |
organizzare lo scambio di informazioni e le discussioni di cui all'articolo 9.10, paragrafo 6; |
|
b) |
affrontare senza indugio tutte le questioni che l'altra parte solleva in relazione all'elaborazione, all'adozione, all'applicazione e all'esecuzione delle norme, dei regolamenti tecnici o delle procedure di valutazione della conformità; |
|
c) |
organizzare, su richiesta di una parte, discussioni su qualsiasi questione sollevata nell'ambito del presente capo; |
|
d) |
procedere allo scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti in sedi non governative, regionali e multilaterali, per quanto riguarda le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità; e |
|
e) |
agevolare l'individuazione di eventuali esigenze di assistenza tecnica. |
Articolo 9.12
Sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi
Il sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi istituito dall'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III dell'accordo), paragrafo 1, lettera g):
|
a) |
sorveglia l'attuazione e la gestione del presente capo; |
|
b) |
rafforza la cooperazione in materia di elaborazione e miglioramento di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità; |
|
c) |
stabilisce settori prioritari di reciproco interesse per le attività da svolgere in futuro nell'ambito del presente capo ed esamina proposte di nuove iniziative; |
|
d) |
sorveglia e discute gli sviluppi nell'ambito dell'accordo TBT; e |
|
e) |
adotta ogni altra misura che le parti ritengano utile per dare attuazione al presente capo e all'accordo TBT. |
CAPO 10
INVESTIMENTI
Articolo 10.1
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«investimento disciplinato»: un investimento posseduto o controllato direttamente o indirettamente da un investitore di una parte nel territorio dell'altra parte, effettuato conformemente al diritto applicabile, esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo o stabilito successivamente; |
|
b) |
«attività economica»: un'attività di tipo industriale, commerciale o professionale e un'attività artigianale, anche sotto forma di prestazione di servizio, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri; |
|
c) |
«impresa»: un'impresa ai sensi dell'articolo 1.3 (Definizioni di applicazione generale) o una succursale o un ufficio di rappresentanza della stessa (33); |
|
d) |
«impresa dell'Unione europea» o «impresa del Messico»: un'impresa costituita conformemente al diritto dell'Unione europea o dei suoi Stati membri oppure del Messico che svolge un'attività commerciale sostanziale (34) rispettivamente nel territorio dell'Unione europea o del Messico (35); rientrano nelle disposizioni del presente capo, escluse la sezione C (Tutela degli investimenti) e la sezione D (Risoluzione delle controversie in materia di investimenti), anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o del Messico e controllate, rispettivamente, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o del Messico, se le loro navi sono registrate conformemente al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea o del Messico, a seconda dei casi, e battono bandiera di tale Stato membro dell'Unione europea o del Messico; |
|
e) |
«stabilimento»: la costituzione, compresa l'acquisizione (36), di un'impresa nell'Unione europea o in Messico; |
|
f) |
«investitore di una parte»: una parte o una persona fisica o un'impresa di una parte, diversa da una succursale o da un ufficio di rappresentanza, che intenda realizzare, realizzi o abbia realizzato un investimento nel territorio dell'altra parte; |
|
g) |
«investitore di un paese terzo»: un investitore che intenda realizzare, realizzi o abbia realizzato un investimento nel territorio di una parte, e che non sia un investitore di una parte; |
|
h) |
«esercizio»: la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altra dismissione di un investimento; |
|
i) |
«rendimenti»: gli importi generati da un investimento, compresi in particolare, ma non esclusivamente, utili, interessi, dividendi, plusvalenze, canoni, pagamenti connessi a diritti di proprietà intellettuale, pagamenti in natura, commissioni di gestione e altre commissioni derivanti da tale investimento (37). |
2. Ai fini del presente capo, per «investimento» si intende qualsiasi tipo di attività, di proprietà diretta o indiretta di un investitore o controllata direttamente o indirettamente da tale investitore, acquisita in previsione di un vantaggio economico o di altri scopi commerciali o utilizzata a tal fine, e che presenta le caratteristiche di un investimento, tra cui una certa durata, l'impegno di capitale o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o di utili o l'assunzione di un rischio. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui:
|
a) |
un'impresa; |
|
b) |
quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa; |
|
c) |
titoli a reddito fisso, obbligazioni, prestiti e altri strumenti di debito di un'impresa (38); |
|
d) |
partecipazioni derivanti da:
|
|
e) |
diritti di proprietà intellettuale; |
|
f) |
altri beni materiali o immateriali, mobili o immobili e relativi diritti patrimoniali, per esempio a titolo di locazione finanziaria, diritto di ritenzione e pegno (39); o |
|
g) |
crediti monetari che comprendono il tipo di interessi di cui alle lettere da a) a f), ad esclusione dei crediti monetari derivanti unicamente:
|
Il termine «investimento» non copre le ordinanze o le sentenze emesse nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo.
I mutamenti della forma in cui sono investite o reinvestite le attività non ne alterano il carattere di investimento, a condizione che la forma assunta da investimenti o reinvestimenti ne mantenga la conformità alla definizione di investimento.
Articolo 10.2
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore (40):
|
a) |
dalle amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali di una parte; e |
|
b) |
da qualsiasi persona di una parte, compresa un'impresa pubblica o qualsiasi altro organo non governativo nell'esercizio dei poteri delegatigli da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali. |
2. Il presente capo non si applica alle misure di una parte che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 18 (Servizi finanziari).
Articolo 10.3
Diritto di legiferare
Le parti affermano il diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio la salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale o la concorrenza.
Articolo 10.4
Relazione con altri capi dell'accordo
1. In caso di incompatibilità tra il presente capo e il capo 18 (Servizi finanziari), quest'ultimo prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.
2. Il fatto che una parte imponga a un prestatore di servizi dell'altra parte di versare una cauzione o un altro tipo di garanzia finanziaria come condizione per la prestazione transfrontaliera di un servizio non rende il presente capo automaticamente applicabile alle misure adottate o mantenute in vigore dalla prima parte in relazione alla prestazione di tale servizio. Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalla prima parte in materia di cauzioni o garanzie finanziarie, nella misura in cui tali cauzioni o garanzie finanziarie rappresentano un investimento disciplinato.
Articolo 10.5
Ambito di applicazione
1. La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidono sullo stabilimento di un'impresa dell'altra parte o sull'esercizio di un investimento di un investitore dell'altra parte nel proprio territorio.
2. La presente sezione non si applica:
|
a) |
alle attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri nel territorio della parte interessata; |
|
b) |
agli appalti pubblici di beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso per la produzione di un bene o per la prestazione di un servizio a scopo di vendita commerciale, a prescindere dal fatto che l'appalto costituisca un appalto disciplinato ai sensi dell'articolo 21.1 (Definizioni); |
|
c) |
ai servizi audiovisivi, |
|
d) |
al cabotaggio marittimo nazionale (41); o |
|
e) |
ai servizi aerei o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei (42), ad eccezione di quanto segue:
|
3. Gli articoli da 10.6 a 10.8 non si applicano alle sovvenzioni (43) concesse dalle parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.
4. Gli articoli da 10.6 a 10.10 non si applicano ai nuovi servizi di cui all'allegato VII.
5. Fatto salvo l'articolo 10.54, il presente capo non vincola una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore del presente accordo o una situazione che aveva cessato di esistere a tale data.
Articolo 10.6
Accesso al mercato
Nei settori o sottosettori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, una parte non adotta né mantiene in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, una misura (44) relativa all'accesso al mercato tramite stabilimento o esercizio a opera di investitori dell'altra parte o di imprese che costituiscono investimenti disciplinati che:
|
a) |
limiti il numero di imprese che possono svolgere una determinata attività economica, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica; |
|
b) |
limiti il valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; |
|
c) |
limiti il numero complessivo di operazioni o della produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica; |
|
d) |
limiti o imponga forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un investitore dell'altra parte può esercitare un'attività economica, o |
|
e) |
limiti il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o che un'impresa può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio dell'attività economica e a esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica. |
Articolo 10.7
Trattamento nazionale
1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle loro imprese che costituiscono investimenti disciplinati, per quanto riguarda il loro stabilimento nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri investitori e alle loro imprese rispettivamente.
2. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e ai loro investimenti disciplinati, per quanto riguarda il loro esercizio nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri investitori e ai loro investimenti rispettivamente.
3. Nel caso di un'amministrazione regionale del Messico, per «trattamento che una parte deve accordare a norma dei paragrafi 1 e 2» si intende un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione regionale accorda agli investitori del Messico e ai loro investimenti nel territorio di tale amministrazione regionale.
4. Nel caso di un'amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o all'interno di esso, per «trattamento che una parte deve accordare a norma dei paragrafi 1 e 2» si intende un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda ai propri investitori e ai loro investimenti nel territorio di pertinenza.
Articolo 10.8
Trattamento della nazione più favorita
1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle loro imprese che costituiscono investimenti disciplinati, per quanto riguarda il loro stabilimento nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello che, in situazioni analoghe, accorda a investitori e imprese, rispettivamente, di paesi terzi.
2. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte, e ai loro investimenti disciplinati, per quanto riguarda l'esercizio di investimenti nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello che, in situazioni analoghe, accorda a investitori e investimenti, rispettivamente, di paesi terzi.
3. I paragrafi 1 e 2 non sono da interpretarsi come obbligo imposto a una parte di estendere agli investitori dell'altra parte il beneficio di un trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento, compreso il riconoscimento delle norme o dei criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica, o da misure prudenziali.
4. Si precisa che il trattamento di cui al presente articolo non comprende il trattamento accordato agli investitori di un paese terzo e ai loro investimenti mediante disposizioni riguardanti la risoluzione delle controversie in materia di investimenti previste dal presente accordo o da altri accordi internazionali conclusi tra una parte e un paese terzo. Le disposizioni sostanziali di altri accordi internazionali non costituiscono di per sé un trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 e non possono pertanto comportare una violazione del presente articolo. Le misure applicate a norma di tali disposizioni possono costituire un trattamento ai sensi del presente articolo.
Articolo 10.9
Prescrizioni in materia di prestazioni
1. Una parte si astiene dall'imporre o applicare prescrizioni o esigere il rispetto di impegni, in relazione allo stabilimento di un'impresa di una parte o all'esercizio di un investimento di un investitore di una parte o di un paese terzo nel territorio di tale parte, che richiedano di (45):
|
a) |
esportare un determinato livello o una data percentuale di beni o servizi; |
|
b) |
raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale; |
|
c) |
acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare beni o servizi da persone fisiche o imprese nel proprio territorio; |
|
d) |
mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all'investimento; |
|
e) |
limitare le vendite nel proprio territorio di beni prodotti o servizi prestati dall'investimento in questione mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera; |
|
f) |
fornire a una persona fisica o a un'impresa ubicata nel proprio territorio l'accesso a particolari tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie o trasferirli a detta persona fisica o impresa; |
|
g) |
rifornire un determinato mercato regionale o il mercato mondiale di beni prodotti o servizi prestati dall'investimento in questione unicamente a partire dal territorio di tale parte; |
|
h) |
stabilire nel proprio territorio la sede centrale di tale investitore per un mercato regionale specifico o per il mercato mondiale; o |
|
j) |
limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione. |
2. Una parte si astiene dal subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento di un'impresa di una parte o all'esercizio di un investimento di un investitore di una parte o di un paese terzo nel proprio territorio al rispetto di qualsiasi obbligo di:
|
a) |
raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale; |
|
b) |
acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci da persone fisiche o imprese nel proprio territorio; |
|
c) |
mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all'investimento; |
|
d) |
limitare le vendite nel proprio territorio di beni prodotti o servizi prestati dall'investimento in questione mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera; o |
|
e) |
limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione. |
3. Nessuna disposizione del paragrafo 2 può interpretarsi come divieto a una parte di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso a un investimento di un investitore di una parte o di un paese terzo al rispetto dell'obbligo di ubicare la produzione, prestare servizi, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.
4. Il paragrafo 1, lettera f), non si applica se:
|
a) |
la prescrizione è imposta o eseguita o l'impegno è fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza per porre rimedio a una pratica che, a seguito di un procedimento giudiziario o amministrativo, sia risultata in violazione del diritto della concorrenza della parte; o |
|
b) |
una parte autorizza l'uso di un diritto di proprietà intellettuale conformemente agli articoli 31 e 31 bis dell'accordo TRIPS o misure che impongono la divulgazione di informazioni esclusive rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39 dell'accordo TRIPS e coerenti con tale articolo. |
5. Il paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che beni e servizi devono soddisfare per la partecipazione a programmi di promozione delle esportazioni e di aiuti esteri.
6. Il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte da una parte importatrice in relazione al contenuto delle merci che sono necessarie per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.
7. Si precisa che i paragrafi 1 e 2 non si applicano a prescrizioni o impegni diversi da quelli indicati in tali paragrafi.
8. Il presente articolo non osta all'esecuzione di prescrizioni o impegni tra soggetti privati diversi da una parte, qualora la prescrizione o l'impegno non sia stato imposto o prescritto da una parte.
9. Il presente articolo lascia impregiudicati gli impegni di una parte derivanti dall'accordo OMC.
Articolo 10.10
Alta dirigenza e consigli di amministrazione
1. Una parte non impone a una propria impresa dell'altra parte che costituisce un investimento disciplinato di nominare in posizioni dirigenziali di alto livello persone fisiche aventi una particolare cittadinanza.
2. Una parte non esige che il consiglio di amministrazione di un'impresa dell'altra parte che costituisce un investimento disciplinato sia composto da persone fisiche aventi una particolare cittadinanza o la residenza nel suo territorio, o da una combinazione degli stessi.
Articolo 10.11
Requisiti formali
In deroga agli articoli 10.7 e 10.8, una parte può imporre a un investitore dell'altra parte o al suo investimento disciplinato di fornire informazioni periodiche relative a tale investimento a fini unicamente informativi o statistici. Qualora una parte richieda tali informazioni, essa protegge le informazioni riservate da qualsiasi divulgazione che possa pregiudicare la posizione competitiva dell'investitore o dell'investimento disciplinato. Nessuna disposizione del presente articolo può interpretarsi come divieto a una parte di ottenere o divulgare altrimenti informazioni in relazione all'applicazione equa e in buona fede del proprio diritto.
Articolo 10.12
Misure non conformi ed eccezioni
1. Gli articoli da 10.7 a 10.10 non si applicano:
|
a) |
alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore da una parte a livello di:
|
|
b) |
alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a); o |
|
c) |
a qualsiasi modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a), purché tale modifica non riduca la conformità della misura, quale esistente immediatamente prima della modifica, alle disposizioni degli articoli da 10.7 a 10.10. |
2. Gli articoli da 10.7 a 10.10 non si applicano alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione ai settori, ai sottosettori o alle attività specificati nel suo elenco di cui all'appendice II-A o II-B dell'allegato II.
3. Una parte si astiene dall'imporre, direttamente o indirettamente, in forza di una misura adottata dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e contemplata nel suo elenco di cui all'appendice II-A o II-B dell'allegato II, a un investitore dell'altra parte, a motivo della sua cittadinanza, di vendere o liquidare in qualsiasi altro modo un investimento esistente al momento in cui tale misura prende effetto.
4. L'articolo 10.6 non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione ai settori o ai sottosettori disciplinati indicati nel suo elenco di cui all'appendice III-A, III-B o III-B-2 dell'allegato III.
5. Gli articoli 10.7 e 10.8 non si applicano alle misure che costituiscono eccezione, esenzione o deroga all'articolo 3 o all'articolo 4 dell'accordo TRIPS, come previsto dagli articoli 3, 4 e 5 di detto accordo.
6. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Messico può notificare all'Unione europea un progetto di decisione del Consiglio congiunto intesa a modificare gli allegati I, II e III:
|
a) |
nelle appendici I-B-2 e III-B-2, qualsiasi misura non conforme esistente mantenuta in vigore a livello di amministrazione sub-federale; e |
|
b) |
nelle appendici I-B-1e II-B, le sue prescrizioni in materia di prestazioni. |
L'Unione europea riesamina tale progetto entro un termine di tre mesi e consulta il Messico su eventuali questioni connesse. Al termine di tali consultazioni, il Consiglio congiunto adotta le modifiche degli allegati di cui al presente paragrafo. Gli allegati modificati si applicano a decorrere dalla data di adozione delle modifiche.
Articolo 10.13
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica a qualsiasi misura adottata o mantenuta in vigore da una parte che incide:
|
a) |
sugli investimenti disciplinati; o |
|
b) |
sugli investitori di una parte in relazione a un investimento disciplinato. |
Articolo 10.14
Investimenti e obiettivi e misure di regolamentazione
1. Le disposizioni della presente sezione non possono interpretarsi come impegno di una parte a non modificare il quadro giuridico e normativo applicabile nel suo territorio, anche in modo tale da incidere negativamente sull'esercizio degli investimenti disciplinati o sulle aspettative di utili dell'investitore.
2. Si precisa che nessuna disposizione della presente sezione può interpretarsi come divieto a una parte di interrompere la concessione di una sovvenzione (46) o di richiederne il rimborso se tali provvedimenti sono stati ordinati dal tribunale ordinario o amministrativo competente o da un'altra autorità competente, oppure come obbligo imposto a tale parte di compensare l'investitore per l'applicazione di tali provvedimenti.
3. Si precisa che la decisione di una parte di non concedere, rinnovare o mantenere una sovvenzione non costituisce una violazione della presente sezione se la decisione è adottata:
|
a) |
in assenza di un impegno specifico, a norma del diritto o di un contratto, a concedere, rinnovare o mantenere tale sovvenzione; |
|
b) |
in conformità di eventuali condizioni che disciplinano la concessione, il rinnovo o il mantenimento di tale sovvenzione; o |
|
c) |
a norma del paragrafo 2. |
Articolo 10.15
Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati
1. Ciascuna parte, nel proprio territorio, accorda agli investimenti disciplinati dell'altra parte e agli investitori dell’altra parte in relazione ai loro investimenti disciplinati un trattamento giusto ed equo garantendone la piena protezione e sicurezza, in conformità dei paragrafi seguenti.
2. Una parte viola l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 qualora una misura o una serie di misure costituisca (47):
|
a) |
un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi; |
|
b) |
una violazione fondamentale del principio del giusto processo; |
|
c) |
una manifesta arbitrarietà, compresa una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali genere, razza o credo religioso; |
|
d) |
molestie, coercizione o abuso di potere; o |
|
e) |
una violazione di eventuali elementi supplementari dell'obbligo di trattamento giusto ed equo adottati dalle parti a norma del paragrafo 7. |
3. Una parte è considerata inadempiente all'obbligo di garantire piena protezione e sicurezza di cui al paragrafo 1 se una misura o una serie di misure comporta il mancato rispetto dell'obbligo di assicurare la sicurezza fisica degli investitori e dei loro investimenti disciplinati.
4. Nell'esaminare una presunta violazione a norma del presente articolo, il tribunale istituito dall'articolo 10.30 (di seguito «tribunale») può tener conto di eventuali dichiarazioni specifiche effettuate da una parte a un investitore per indurlo a realizzare un investimento disciplinato, tali da ingenerare legittime aspettative successivamente deluse da tale parte, e sulle quali l'investitore abbia fatto affidamento nel decidere se realizzare o mantenere detto investimento disciplinato. Il semplice fatto che una parte adotti o non adotti misure che possano essere incompatibili con le legittime aspettative di un investitore di una parte non costituisce una violazione del presente articolo, anche se comporta perdite o danni per l'investimento disciplinato.
5. La constatazione della violazione di altre disposizioni del presente accordo, o di un altro accordo internazionale, non dimostra di per sé una violazione del presente articolo.
6. Il fatto che una misura violi il diritto di una parte non costituisce di per sé una violazione del presente articolo. Al fine di accertare se la misura violi il presente articolo, il tribunale valuta se una parte abbia agito in modo incompatibile con i paragrafi da 1 a 4.
7. Le parti riesaminano, su richiesta di una parte, il contenuto dell'obbligo di trattamento giusto ed equo. Il sottocomitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III dell'accordo), paragrafo 1, lettera h), può effettuare analisi al riguardo e sottoporle al comitato misto. Il comitato misto valuta l'opportunità di raccomandare la modifica del presente accordo, conformemente all'articolo 2.4 (Modifiche) della parte IV del presente accordo.
Articolo 10.16
Trasferimenti
1. Ciascuna parte consente che tutti i trasferimenti relativi a un investimento disciplinato siano effettuati liberamente e senza restrizioni o ritardi in entrata e in uscita dal proprio territorio. Tali trasferimenti comprendono:
|
a) |
conferimenti di capitale, come il capitale iniziale e i conferimenti successivi necessari per mantenere, sviluppare o aumentare l'investimento disciplinato; |
|
b) |
utili, dividendi, plusvalenze, interessi, canoni, commissioni di gestione e altri rendimenti; |
|
c) |
proventi della vendita totale o parziale, o della liquidazione totale o parziale, dell'investimento disciplinato; |
|
d) |
versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore di una parte o da un investimento disciplinato, compresi i versamenti effettuati in forza di un accordo di prestito; |
|
e) |
redditi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione a un investimento disciplinato; |
|
f) |
versamenti effettuati a norma degli articoli 10.17 e 10.18; e |
|
g) |
risarcimenti pagati in esecuzione di una sentenza pronunciata dal tribunale a norma della sezione D. |
2. Ciascuna parte consente la realizzazione di utili in natura relativi a un investimento disciplinato in conformità di un'autorizzazione specifica contenuta in un accordo scritto tra la parte e un investimento disciplinato o un investitore dell'altra parte.
3. Ciascuna parte consente che i trasferimenti relativi a un investimento disciplinato siano effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato applicato a tale valuta alla data del trasferimento.
4. In deroga al paragrafo 2, una parte può limitare i trasferimenti di utili in natura relativi a un investimento disciplinato nei casi in cui potrebbe altrimenti limitare tali trasferimenti a norma del presente accordo.
Articolo 10.17
Indennizzo delle perdite
1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte i cui investimenti disciplinati subiscano perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, insurrezioni, sommosse o altro evento analogo, un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o altre forme di liquidazione, di quello riservato ai propri investitori o a investitori di qualsiasi paese terzo, se più favorevole.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, agli investitori di una parte sono accordati una restituzione o un risarcimento congrui ed effettivi se, in una delle situazioni di cui a tale paragrafo, subiscono nel territorio dell'altra parte perdite derivanti:
|
a) |
dalla requisizione del loro investimento disciplinato, o di parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra parte; o |
|
b) |
dalla distruzione del loro investimento disciplinato, o di parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra parte, senza che la situazione lo richiedesse. |
3. Le somme versate per effetto di compensazioni in conformità del paragrafo 2 sono liberamente convertibili e trasferibili.
Articolo 10.18
Espropriazione e indennizzo
1. Una parte non espropria né nazionalizza, direttamente o indirettamente, un investimento disciplinato mediante misure di effetto equivalente all'espropriazione o alla nazionalizzazione (di seguito «espropriazione»), tranne nei casi in cui l'espropriazione sia effettuata:
|
a) |
per pubblica utilità; |
|
b) |
su base non discriminatoria; |
|
c) |
dietro pagamento di un risarcimento rapido, congruo ed effettivo, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4; e |
|
d) |
nel rispetto del principio del giusto processo. |
2. Il paragrafo 1 è interpretato conformemente all'allegato 10-A.
3. Il risarcimento di cui al paragrafo 1:
|
a) |
è corrisposto senza indugio; |
|
b) |
corrisponde al valore equo di mercato che l'investimento espropriato aveva immediatamente prima dell'espropriazione; |
|
c) |
non tiene conto di eventuali variazioni del valore dovute al fatto che l'espropriazione prevista era stata resa nota in anticipo; |
|
d) |
è pienamente riscuotibile e liberamente trasferibile senza indugio al paese scelto dall'investitore; e |
|
e) |
comprende gli interessi calcolati, in base a un tasso ragionevole sotto il profilo commerciale, dalla data di espropriazione alla data del pagamento. |
4. I criteri di valutazione per determinare il valore equo di mercato comprendono il valore di avviamento (going-concern), il valore degli attivi, compreso il valore dei beni materiali dichiarato a fini fiscali, ed altri criteri pertinenti a seconda dei casi.
5. Il risarcimento è corrisposto nella valuta del paese di cui l'investitore ha la cittadinanza o in una valuta liberamente convertibile.
6. Il presente articolo non si applica al rilascio di licenze obbligatorie concesse in relazione a diritti di proprietà intellettuale conformemente all'accordo TRIPS, né alla revoca, alla limitazione o alla creazione di diritti di proprietà intellettuale, purché il rilascio, la revoca, la limitazione o la creazione in questione siano compatibili con il capo 25 (Proprietà intellettuale) e con l'accordo TRIPS (48).
Articolo 10.19
Surrogazione
1. Qualora una parte o il suo organismo designato effettui un pagamento in forza di una garanzia, di un contratto di assicurazione o di un'altra forma indennitaria sottoscritti in relazione a un investimento disciplinato, l'altra parte riconosce la surrogazione o il trasferimento di qualsiasi diritto o pretesa dell'investitore a norma del presente capo in relazione a tale investimento disciplinato. La parte o il suo organismo designato hanno, in forza della surrogazione, il diritto di esercitare i diritti e far valere la pretesa di tale investitore. Il diritto o la pretesa surrogati o trasferiti non eccedono il diritto o la pretesa originari dell'investitore.
2. Se una parte o l'organismo da essa designato ha effettuato un pagamento al proprio investitore e ha rilevato i diritti e le pretese dell'investitore, quest'ultimo, tranne qualora sia autorizzato ad agire per conto della parte o dell'organismo da essa designato che effettua il pagamento, non fa valere tali diritti e pretese nei confronti dell'altra parte.
Articolo 10.20
Definizioni
Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«ricorrente»: una persona fisica o un'impresa di una parte, diversa da una succursale o da un ufficio di rappresentanza, che ha effettuato un investimento disciplinato e intende presentare o ha presentato una domanda a norma della presente sezione, agendo:
|
|
b) |
«parti della controversia»: il ricorrente e il convenuto; |
|
c) |
«parte della controversia»: il ricorrente o il convenuto; |
|
d) |
«ICSID»: il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti istituito dalla convenzione ICSID; |
|
e) |
«regolamento del meccanismo supplementare ICSID»: il regolamento che disciplina il meccanismo supplementare per la gestione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti; |
|
f) |
«convenzione ICSID»: la Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati conclusa a Washington il 18 marzo 1965; |
|
g) |
«impresa stabilita in loco»: una persona giuridica stabilita nel territorio di una parte, di proprietà di un investitore dell'altra parte o da questi controllata; |
|
h) |
«Convenzione di New York»: la Convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere conclusa a New York il 10 giugno 1958; |
|
i) |
«parte non coinvolta nella controversia»: il Messico, se il convenuto è l'Unione europea o uno Stato membro dell'Unione europea, oppure l'Unione europea, se il convenuto è il Messico; |
|
j) |
«convenuto»: il Messico oppure, nel caso dell'Unione europea, l'Unione europea o lo Stato membro dell'Unione europea interessato secondo quanto stabilito a norma dell'articolo 10.24; |
|
k) |
«finanziamenti da parte di terzi»: i finanziamenti forniti da persone fisiche o giuridiche che non siano parte della controversia ma che concludano un accordo con una parte della controversia per finanziarne, in tutto o in parte, le spese del procedimento in cambio di un compenso soggetto all'esito della controversia o sotto forma di donazione o sovvenzione; |
|
l) |
«Regolamento arbitrale UNCITRAL»: il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1976. |
Articolo 10.21
Ambito di applicazione
1. La presente sezione si applica alle controversie tra una parte e un ricorrente dell'altra parte scaturite da una presunta violazione dell'articolo 10.7, paragrafo 2 o dell'articolo 10.8, paragrafo 2 (50), o della sezione C, che causerebbe perdite o danni al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco.
2. L'allegato 10-B si applica ai ricorsi aventi ad oggetto la ristrutturazione del debito di una parte.
3. Il tribunale e il tribunale d'appello istituiti a norma della presente sezione non decidono su ricorsi che esulano dall'ambito di applicazione della presente sezione.
Articolo 10.22
Consultazioni
1. Qualsiasi controversia dovrebbe per quanto possibile essere risolta amichevolmente. È possibile risolvere una controversia amichevolmente in qualsiasi momento, anche dopo la presentazione di una domanda a norma dell'articolo 10.26.
2. Salvo che le parti della controversia concordino un termine più lungo, le consultazioni si tengono entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni a norma del paragrafo 5.
3. Salvo diverso accordo delle parti della controversia, le consultazioni si tengono:
|
a) |
a Città del Messico, se le misure contestate sono state adottate dal Messico; |
|
b) |
a Bruxelles, se tra le misure contestate vi è una misura adottata dall'Unione europea; o |
|
c) |
se le misure contestate sono esclusivamente misure dello Stato membro dell'Unione europea ,la capitale di tale Stato membro. |
4. Previo accordo tra le parti della controversia, le consultazioni possono svolgersi, se del caso, mediante videoconferenza o altri mezzi.
5. Il ricorrente trasmette all'altra parte una richiesta di consultazioni che contiene:
|
a) |
il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di stabilimento o di costituzione, se del caso, di tale impresa stabilita in loco; |
|
b) |
le disposizioni di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1, che sarebbero state violate; |
|
c) |
la base giuridica e fattuale di ciascuna domanda, comprese la misura o le misure che violerebbero le disposizioni di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1; |
|
d) |
la misura correttiva richiesta, compreso l'importo stimato del risarcimento richiesto; e |
|
e) |
elementi di prova atti a dimostrare che il ricorrente è un investitore dell'altra parte e che possiede o controlla l'investimento disciplinato e, qualora agisca per conto di un'impresa stabilita in loco, che possiede o controlla quest'ultima. |
Se una richiesta di consultazioni è presentata da uno o più ricorrenti o per conto di una o più imprese stabilite in loco, le informazioni di cui alle lettere a) ed e) sono presentate, a seconda dei casi, per ciascun ricorrente o per ciascuna impresa stabilita in loco.
6. Le informazioni fornite per soddisfare i criteri di cui al paragrafo 5 relativi alla richiesta di consultazioni sono sufficientemente dettagliate per consentire al convenuto di partecipare alle consultazioni in modo efficace e di preparare la propria difesa.
7. La richiesta di consultazioni è presentata entro tre anni dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco abbia preso o avrebbe dovuto prendere conoscenza per la prima volta della presunta violazione e delle perdite o dei danni che il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco ha subito a causa di tale violazione.
8. In deroga al paragrafo 7, qualora la richiesta di consultazioni riguardi una o più misure dell'Unione europea o di uno Stato membro dell'Unione europea e il termine di cui al paragrafo 7 sia trascorso mentre il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco esperiva, per la stessa misura o le stesse misure, i mezzi di ricorso giudiziario previsti dall'ordinamento di una parte, la richiesta di consultazioni è presentata:
|
a) |
entro due anni dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco abbia rinunciato a esperire i mezzi di ricorso giudiziario previsti dall'ordinamento di una parte; e |
|
b) |
in ogni caso, non oltre 10 anni dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, la sua impresa stabilita in loco, abbia preso o avrebbe dovuto prendere conoscenza per la prima volta della misura o delle misure che violerebbero le disposizioni di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1, e delle perdite o dei danni asseritamente subiti a causa di tale violazione. |
9. La richiesta di consultazioni riguardante una presunta violazione da parte dell'Unione europea o di uno Stato membro dell'Unione europea è inviata all'Unione europea. Qualora, nella sua richiesta di consultazioni, il ricorrente specifichi una o più misure di uno Stato membro dell'Unione europea, la richiesta è inviata anche allo Stato membro interessato.
10. Qualora l'investitore non abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 10.26 entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, si ritiene che l'investitore abbia ritirato la propria richiesta di consultazioni e, se del caso, la richiesta di determinazione del convenuto a norma dell'articolo 10.24; in tal caso l'investitore non può presentare un'altra domanda avente ad oggetto la stessa misura o le stesse misure a norma della presente sezione. Tale periodo può essere esteso di comune accordo tra le parti che partecipano alle consultazioni.
Articolo 10.23
Mediazione
1. Le parti della controversia possono decidere in qualsiasi momento di far ricorso alla mediazione.
2. Il ricorso alla mediazione lascia impregiudicata la posizione giuridica e i diritti di entrambe le parti della controversia a norma del presente capo ed è disciplinato dalle norme concordate dalle parti della controversia, comprese, se disponibili, le norme sulla mediazione eventualmente adottate dal Consiglio congiunto.
3. Il mediatore è nominato di comune accordo tra le parti della controversia. Le parti della controversia possono inoltre chiedere congiuntamente che il presidente del tribunale nominiil mediatore.
4. Le parti della controversia si adoperano per pervenire a una risoluzione della controversia entro 60 giorni dalla nomina del mediatore.
5. Qualora le parti della controversia abbiano deciso di fare ricorso alla mediazione, i termini di cui all'articolo 10.22, paragrafi 7 e 8, all'articolo 10.48, paragrafo 7, e all'articolo10.49, paragrafo 3, sono sospesi nel periodo compreso tra la data in cui le parti della controversia hanno deciso di fare ricorso alla mediazione e la data in cui una parte della controversia decide di porvi fine. La decisione con cui una parte della controversia pone fine alla mediazione è comunicata mediante lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia.
Articolo 10.24
Determinazione del convenuto per le controversie con l'Unione europea o con uno Stato membro dell'Unione europea
1. Qualora la controversia non possa essere risolta entro 90 giorni dalla presentazione di una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 10.22, la richiesta riguardi una presunta violazione di una qualsiasi delle disposizioni di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1, da parte dell'Unione europea o di uno Stato membro dell'Unione europea e il ricorrente intenda presentare una domanda a norma dell'articolo 10.26, il ricorrente trasmette all'Unione europea una richiesta di determinazione del convenuto.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 specifica la misura o le misure riguardo alle quali il ricorrente intende presentare una domanda. Qualora sia specificata una misura di uno Stato membro dell'Unione europea, la richiesta è inviata anche allo Stato membro interessato.
3. Una volta determinato il convenuto, l'Unione europea comunica al ricorrente, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, se ad agire in qualità di convenuto è l'Unione europea o uno Stato membro dell'Unione europea.
4. Qualora il ricorrente non sia stato informato di tale determinazione entro 60 giorni dalla trasmissione della richiesta di cui al paragrafo 1, ad agire in qualità di convenuto è:
|
a) |
se la misura o le misure specificate nella richiesta sono state adottate esclusivamente da uno Stato membro dell'Unione europea, tale Stato membro; o |
|
b) |
l'Unione europea, se la misura o le misure specificate nella richiesta comprendono misure adottate dall'Unione europea. |
5. Il ricorrente può presentare una domanda a norma dell'articolo 10.26 basandosi sulla determinazione effettuata a norma del paragrafo 3 e, qualora siffatta determinazione non gli sia stata comunicata entro 60 giorni, in conformità del paragrafo 4.
6. Qualora l'Unione europea o uno Stato membro dell'Unione europea agisca in qualità di convenuto a norma dei paragrafi 3 o 4, né l'Unione europea né lo Stato membro dell'Unione europea interessato possono invocare l'inammissibilità della domanda o la mancanza di giurisdizione del tribunale, né altrimenti contestare la domanda o la sentenza argomentando che il convenuto non è stato correttamente determinato a norma del paragrafo 3 o identificato in conformità del paragrafo 4.
7. Il tribunale e il tribunale d'appello sono vincolati dalla determinazione effettuata a norma del paragrafo 3 o, qualora siffatta determinazione non sia stata comunicata al ricorrente entro 60 giorni, dall'identificazione in conformità del paragrafo 4, se del caso.
8. Nessuna disposizione del presente accordo o delle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 10.26, paragrafo 2, osta allo scambio di tutte le informazioni relative a una controversia tra l'Unione europea e lo Stato membro interessato.
Articolo 10.25
Prescrizioni procedurali e altre disposizioni relative alla presentazione di una domanda al tribunale
1. Un ricorrente può presentare una domanda a norma dell'articolo 10.26 unicamente se:
|
a) |
comunica al convenuto, unitamente alla presentazione della domanda, il suo consenso scritto alla risoluzione della controversia da parte del tribunale in conformità delle procedure di cui alla presente sezione; |
|
b) |
lascia trascorrere almeno 180 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni e, se del caso, almeno 90 giorni dalla presentazione della richiesta di determinazione del convenuto; |
|
c) |
ha trasmesso, se del caso, una richiesta di determinazione del convenuto a norma dell'articolo 10.24; |
|
d) |
ha ottemperato alle prescrizioni relative alla richiesta di consultazioni; |
|
e) |
ha specificato nella propria domanda la misura o le misure che si presume costituiscano una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1, indicate nella richiesta di consultazioni; |
|
f) |
ritira o sospende qualsiasi procedimento in corso dinanzi a un organo giudiziario avviato a norma del diritto interno o internazionale in relazione a una o più misure che si presume costituiscano una violazione e che formano oggetto della sua domanda; |
|
g) |
rinuncia per iscritto al proprio diritto di avviare, dinanzi a un organo giudiziario di diritto interno o internazionale, qualunque procedimento in relazione a una o più misure che si presume costituiscano una violazione e che formano oggetto della sua domanda e |
|
h) |
dichiara che non darà esecuzione a una sentenza emessa a norma della presente sezione prima che tale sentenza diventi definitiva ai sensi dell'articolo 10.48, paragrafi 8 e 9, o dell'articolo 10.49, paragrafo 2, e che si asterrà dall'impugnare in appello una sentenza emessa a norma della presente sezione, dal chiederne il riesame, la revocazione, l'annullamento o la revisione e dall'avviare qualunque altro procedimento analogo dinanzi a organi giurisdizionali interni o internazionali in relazione a detta sentenza. |
2. Qualora la domanda presentata a norma dell'articolo 10.26 abbia ad oggetto le perdite o i danni subiti da un'impresa stabilita in loco o inflitti agli interessi di un'impresa stabilita in loco che il ricorrente possiede o controlla direttamente o indirettamente, le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano sia al ricorrente sia all'impresa stabilita in loco. L'obbligo di ritirare o sospendere un procedimento in corso a norma del paragrafo 1, lettera f), del presente articolo, si applica anche:
|
a) |
a tutte le persone che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale del ricorrente oppure sono controllate direttamente o indirettamente da quest'ultimo e sostengono di aver subito le stesse perdite o gli stessi danni (51) del ricorrente, qualora la domanda sia presentata da un ricorrente che agisce per proprio conto; o |
|
b) |
a tutte le persone che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale dell'impresa stabilita in loco oppure sono controllate direttamente o indirettamente da quest'ultima e sostengono di aver subito le stesse perdite o gli stessi danni dell'impresa stabilita in loco, qualora la domanda sia presentata da un ricorrente che agisce per conto di un'impresa stabilita in loco. |
3. Le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), e al paragrafo 2 non si applicano in relazione alle imprese stabilite in loco qualora il convenuto o lo Stato che ospita il ricorrente abbia privato quest'ultimo del controllo dell'impresa stabilita in loco o abbia altrimenti impedito all'impresa stabilita in loco di ottemperare a tali prescrizioni.
4. Su richiesta del convenuto, il tribunale declina la propria giurisdizione qualora il ricorrente o l'impresa stabilita in loco, a seconda dei casi, non adempia alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. La rinuncia presentata a norma del paragrafo 1, lettera g), cessa di applicarsi qualora la domanda sia respinta sulla base del mancato rispetto delle prescrizioni in materia di cittadinanza richieste per presentare una domanda a norma della presente sezione.
6. Se il convenuto è l'Unione europea o uno Stato membro dell'Unione europea, il paragrafo 1, lettere f) e g), non osta a che il ricorrente chieda misure di protezione provvisorie dinanzi agli organi giudiziari del convenuto. Se il convenuto è il Messico, il paragrafo 1, lettere f) e g), non osta a che il ricorrente chieda misure di protezione provvisorie oppure avvii o prosegua un procedimento volto a ottenere un provvedimento ingiuntivo o una pronuncia di accertamento o altro provvedimento straordinario, che non comporti il risarcimento dei danni, dinanzi a un tribunale amministrativo od ordinario conformemente al diritto del convenuto.
7. Si precisa che un investitore non presenta una domanda a norma della presente sezione se l'investimento è stato realizzato mediante inganno, occultamento, corruzione o comportamenti che costituiscono uno sviamento di procedura.
8. Una parte non presenta una domanda a norma della presente sezione.
Articolo 10.26
Presentazione di una domanda al tribunale
1. Qualora una controversia non sia stata risolta mediante ricorso alle consultazioni, una domanda può essere presentata da:
|
a) |
un ricorrente, per proprio conto; o |
|
b) |
un ricorrente, per conto di un'impresa stabilita in loco che il ricorrente possiede o controlla direttamente o indirettamente. |
Si precisa che un'impresa stabilita in loco non può presentare una domanda avverso la parte in cui è stabilita.
2. Il ricorrente presenta la domanda conformemente alle seguenti norme in materia di risoluzione delle controversie:
|
a) |
la convenzione ICSID e il regolamento ICSID per i procedimenti arbitrali; |
|
b) |
il regolamento del meccanismo supplementare ICSID, qualora non trovino applicazione le condizioni per la presentazione di una domanda a norma della lettera a); |
|
c) |
il regolamento arbitrale UNCITRAL; o |
|
d) |
qualsiasi altro regolamento concordato dalle parti della controversia. |
3. Qualora il ricorrente proponga un regolamento a norma del paragrafo 2, lettera d), il convenuto risponde alla proposta del ricorrente entro 20 giorni dal ricevimento della medesima. Qualora le parti della controversia non siano pervenute a un accordo su tale regolamento entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, il ricorrente può presentare una domanda a norma dei regolamenti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c).
4. Qualora una domanda sia presentata a norma del paragrafo 2, lettere b), c) o d), le parti della controversia possono concordare il luogo del procedimento. Qualora le parti della controversia non pervengano a un accordo, la divisione del tribunale costituita per l'istruzione del caso stabilisce il luogo conformemente alle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie, a condizione che il luogo si trovi nel territorio di uno Stato che sia Stato contraente della Convenzione di New York.
5. Le norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie in conformità del paragrafo 2 sono quelle efficaci alla data in cui è presentata la domanda al tribunale a norma della presente sezione, fatte salve le regole specifiche stabilite dalla presente sezione. Il Consiglio congiunto può adottare norme che integrano le norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie e tali norme sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello.
6. Una domanda si considera presentata a fini di risoluzione di una controversia a norma della presente sezione quando la domanda o l'avviso di avvio del procedimento sono ricevuti in conformità delle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie.
7. Ciascuna parte comunica all'altra il recapito per l'invio degli avvisi e degli altri documenti da parte del ricorrente a norma della presente sezione. Ciascuna parte provvede affinché tali informazioni siano rese disponibili al pubblico.
Articolo 10.27
Procedimenti paralleli
Qualora una domanda sia presentata a norma della presente sezione e a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie) o di un altro accordo internazionale, e qualora esista il rischio di un cumulo dei risarcimenti oppure qualora la domanda a norma dell'altro accordo internazionale possa avere ripercussioni significative sulla risoluzione della domanda presentata a norma della presente sezione, il tribunale, dopo aver sentito le parti della controversia, sospende il prima possibile il procedimento o provvede affinché il procedimento avviato a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie) o di un altro accordo internazionale sia tenuto in considerazione nella propria decisione, ordinanza o sentenza.
Articolo 10.28
Consenso alla risoluzione della controversia da parte del tribunale
1. Il convenuto presta il proprio consenso alla risoluzione della controversia da parte del tribunale in conformità delle procedure di cui alla presente sezione.
2. Il consenso di cui al paragrafo 1 e la presentazione di una domanda al tribunale a norma della presente sezione sono ritenuti conformi:
|
a) |
all'articolo 25 della Convenzione ICSID e al capo II della sezione C del regolamento del meccanismo supplementare ICSID per quanto riguarda il consenso prestato per iscritto dalle parti della controversia; e |
|
b) |
all'articolo II della Convenzione di New York per quanto concerne una convenzione scritta. |
Articolo 10.29
Finanziamento da parte di terzi
1. La parte della controversia che si avvale di finanziamenti da parte di terzi notifica il nome e l'indirizzo del terzo finanziatore all'altra parte della controversia e alla divisione del tribunale costituita per l'istruzione del caso o, qualora tale divisione non sia stata costituita, al presidente del tribunale.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata al momento della presentazione della domanda oppure senza indugio, qualora l'accordo di finanziamento sia concluso o la donazione o sovvenzione intervenga dopo la presentazione della domanda, non appena l'accordo di finanziamento è concluso o la donazione o sovvenzione è concessa.
Articolo 10.30
Tribunale
1. È istituito un tribunale competente a esaminare le domande presentate a norma dell'articolo 10.26.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio congiunto nomina nove membri del tribunale. Tre membri sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, tre del Messico e tre di paesi terzi (52).
3. Il Consiglio congiunto può decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2.
4. I membri possiedono le qualifiche richieste per la nomina a giudice della Corte internazionale di giustizia o sono giuristi di riconosciuta competenza. Essi possiedono comprovate competenze in materia di diritto internazionale pubblico. È auspicabile che possiedano competenze specifiche, in particolare, in materia di diritto internazionale degli investimenti, diritto commerciale internazionale e risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali, oppure di negoziati commerciali.
5. I membri del tribunale sono nominati per un mandato di cinque anni. Tuttavia, il mandato di quattro dei nove membri nominati immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante estrazione a sorte, è di sette anni. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Chiunque venga designato a sostituire un membro il cui mandato non sia ancora scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Un membro in funzione presso una divisione del tribunale al momento della scadenza del suo mandato può continuare, con l'autorizzazione del presidente del tribunale previa consultazione degli altri membri della divisione, a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in quella divisione e continua ad essere ritenuto membro del tribunale solo e unicamente a tal fine.
6. Nell'istruzione delle cause il tribunale è organizzato in divisioni composte da tre membri, dei quali uno è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, uno è cittadino del Messico e uno è cittadino di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal membro che è cittadino del paese terzo.
7. In deroga al paragrafo 6 e qualora le parti della controversia convengano in tal senso, la causa è istruita da una divisione composta da un unico membro cittadino di un paese terzo scelto dal presidente del tribunale.
8. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda a norma dell'articolo 10.26, il presidente del tribunale nomina, conformemente alle procedure di lavoro adottate a norma del paragrafo 10, i membri o il membro che compongono la divisione del tribunale incaricata di istruire la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione della divisione sia aleatoria e non prevedibile e da dare a tutti i membri pari opportunità di essere scelti.
9. Il presidente del tribunale si incarica delle questioni organizzative ed è nominato per un periodo di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei membri che sono cittadini di paesi terzi. I presidenti esercitano le proprie funzioni secondo un sistema di rotazione e sono estratti a sorte dal presidente del Consiglio congiunto. Le procedure di lavoro adottate a norma del paragrafo 10 prevedono le norme necessarie per far fronte all'indisponibilità temporanea del presidente.
10. Il tribunale adotta le proprie procedure di lavoro, previa consultazione delle parti.
11. I membri sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle attività in materia di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo.
12. Al fine di garantire la loro disponibilità, i membri percepiscono un onorario mensile il cui importo è stabilito mediante decisione del Consiglio congiunto. Per ogni giorno di lavoro svolto nell'esercizio delle funzioni di presidente del tribunale, il presidente riceve un compenso equivalente all'onorario stabilito a norma dell'articolo 10.31, paragrafo 11, per il presidente del tribunale d'appello.
13. L'onorario mensile e il compenso giornaliero di cui al paragrafo 12 sono corrisposti da entrambe le parti, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo, e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare tali onorari, l'altra parte può scegliere di pagarli essa stessa. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati. Il sottocomitato per i servizi e gli investimenti riesamina periodicamente l'importo e la ripartizione degli onorari e dei compensi di cui sopra e può raccomandare opportuni adeguamenti da sottoporre alla decisione del Consiglio congiunto.
14. A meno che il Consiglio congiunto non adotti una decisione a norma del paragrafo 15 del presente articolo, l'importo degli altri onorari e delle altre spese dei membri di una divisione del tribunale corrisponde all'importo determinato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento amministrativo e finanziario della convenzione ICSID in vigore alla data della presentazione della domanda ed è suddiviso dal tribunale tra le parti della controversia in conformità dell'articolo 10.48, paragrafo 5.
15. Il Consiglio congiunto può decidere che gli onorari mensili, gli altri onorari e le altre spese siano trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso, i membri esercitano le proprie funzioni a tempo pieno e il Consiglio congiunto stabilisce la loro retribuzione e le relative questioni organizzative. In questo caso i membri non sono autorizzati a esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale non conceda eccezionalmente una deroga.
16. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale, fornendo a quest'ultimo un sostegno adeguato. Le spese relative a tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia in conformità dell'articolo 10.48, paragrafo 5.
Articolo 10.31
Tribunale d'appello
1. È istituito un tribunale d'appello permanente, competente a esaminare gli appelli avverso le sentenze del tribunale.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio congiunto nomina sei membri del tribunale d'appello. Due membri sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, due del Messico e due di paesi terzi. A tal fine, ciascuna parte propone tre candidati, due dei quali sono cittadini di tale parte e uno dei quali è cittadino di un paese terzo.
3. Il Consiglio congiunto può decidere di aumentare il numero dei membri in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2.
4. I membri possiedono le qualifiche richieste per la nomina a giudice della Corte internazionale di giustizia o sono giuristi di riconosciuta competenza. Essi possiedono comprovate competenze nel campo del diritto internazionale pubblico e nelle materie disciplinate dal presente capo. È auspicabile che possiedano competenze specifiche in materia di diritto commerciale internazionale e di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali.
5. I membri sono nominati per un mandato di cinque anni. Tuttavia il mandato di tre dei sei membri nominati immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante estrazione a sorte, è di sette anni. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Chiunque venga designato a sostituire un membro il cui mandato non sia ancora scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Un membro in funzione presso una divisione del tribunale d'appello al momento della scadenza del suo mandato può continuare, con l'autorizzazione del presidente del tribunale d'appello previa consultazione degli altri membri della divisione, a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in quella divisione e continua a essere ritenuto membro del tribunale d'appello solo e unicamente a tal fine.
6. Nell'esame degli appelli il tribunale d'appello è organizzato in divisioni composte da tre membri, dei quali uno è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, uno è cittadino del Messico e uno è cittadino di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal membro che è cittadino del paese terzo.
7. Il presidente del tribunale d'appello nomina, conformemente alle procedure di lavoro adottate a norma del paragrafo 9, i membri che compongono la divisione del tribunale d'appello incaricata di esaminare ciascun appello secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ciascuna divisione sia aleatoria e non prevedibile e da dare a tutti i membri pari opportunità di essere scelti.
8. Il presidente del tribunale d'appello si incarica delle questioni organizzative ed è nominato per un periodo di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei membri che sono cittadini di paesi terzi. I presidenti esercitano le proprie funzioni secondo un sistema di rotazione e sono estratti a sorte dal presidente del Consiglio congiunto. Le procedure di lavoro adottate a norma del paragrafo 9 prevedono le norme necessarie per far fronte all'indisponibilità temporanea del presidente.
9. Il tribunale d'appello adotta le proprie procedure di lavoro, previa consultazione delle parti.
10. I membri sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente di altre attività in materia di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo.
11. I membri del tribunale d'appello percepiscono un onorario mensile al fine di garantire la loro disponibilità e, per ogni giorno di lavoro svolto in qualità di membri, un compenso il cui importo è stabilito con decisione del Consiglio congiunto. Il presidente del tribunale d'appello percepisce un onorario per ogni giorno di lavoro svolto nell'esercizio delle funzioni di presidente del tribunale d'appello.
12. L'onorario mensile e il compenso giornaliero di cui al paragrafo 11 sono corrisposti da entrambe le parti, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo, e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare tali onorari, l'altra parte può scegliere di pagarli essa stessa. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati. Il sottocomitato per i servizi e gli investimenti riesamina periodicamente l'importo e la ripartizione dei suddetti onorari e compensi e può raccomandare opportuni adeguamenti da sottoporre alla decisione del Consiglio congiunto.
13. Il Consiglio congiunto può decidere che gli onorari mensili e i compensi giornalieri siano trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso, i membri del tribunale d'appello esercitano le proprie funzioni a tempo pieno e il Consiglio congiunto stabilisce la loro retribuzione e le relative questioni organizzative. In questo caso i membri non sono autorizzati a esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale d'appello non conceda eccezionalmente una deroga.
14. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale d'appello, fornendo a quest'ultimo un sostegno appropriato. Le spese relative a tale sostegno sono suddivise dal tribunale d'appello tra le parti della controversia in conformità dell'articolo 10.48, paragrafo 5.
Articolo 10.32
Norme etiche
1. I membri del tribunale e i membri del tribunale d'appello sono scelti tra persone che offrono tutte le garanzie d'indipendenza. Essi non sono collegati ad alcun governo (53), non ricevono istruzioni da governi od organizzazioni in merito a questioni attinenti a qualsiasi controversia ai sensi della presente sezione, né partecipano all'esame di controversie che possano generare conflitti di interessi diretti o indiretti. A tal fine si conformano al Codice di condotta di cui all'allegato 10-D. Dopo la nomina, inoltre, si astengono dall'agire in qualità di consulenti o di esperti o testimoni di parte in qualsiasi controversia in materia di protezione degli investimenti, sia essa nuova o in corso, sorta nel quadro del presente accordo, di qualsiasi altro accordo o del diritto interno.
2. Una parte della controversia invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, un avviso di ricusazione della nomina di un membro nominato presso una divisione qualora essa ritenga che tale membro non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1. L'avviso di ricusazione è inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello è stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte è venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di ricusazione contiene l'indicazione dei motivi che giustificano la ricusazione.
3. Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, il membro ricusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, udite le parti della controversia e dopo aver accordato al membro la possibilità di presentare osservazioni, prende una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di ricusazione e ne dà notifica senza indugio alle parti della controversia e agli altri membri della divisione.
4. Se la ricusazione riguarda la nomina del presidente del tribunale presso una divisione, la decisione è presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa.
5. Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello, o per iniziativa congiunta, le parti, mediante decisione del Consiglio congiunto, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello qualora la sua condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualità di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Se a essere messa in discussione è la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata è presentata dal presidente del tribunale. L'articolo 10.30, paragrafo 2, e l'articolo 10.31, paragrafo 2, si applicano, mutatis mutandis, per coprire posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo.
Articolo 10.33
Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie
1. È opportuno che le parti cooperino per istituire un meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie in materia di investimenti.
2. All'entrata in vigore tra le parti di un accordo internazionale che preveda l'istituzione di tale meccanismo multilaterale applicabile alle controversie nell'ambito del presente accordo, l'applicazione delle parti pertinenti della presente sezione è sospesa e il Consiglio congiunto può adottare una decisione che specifichi eventuali disposizioni transitorie.
Articolo 10.34
Diritto applicabile
1. Il tribunale stabilisce se la misura o le misure oggetto della domanda violino le disposizioni di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1, come asserito dal ricorrente.
2. Nel decidere, il tribunale applica le disposizioni del presente accordo e, se del caso, altre norme e altri principi di diritto internazionale applicabili tra le parti. Esso interpreta il presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, quali codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
3. Si precisa che, nel determinare la compatibilità di una misura con le disposizioni di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1, il tribunale considera, se del caso, il diritto interno di una parte come questione di fatto. A tal fine il tribunale segue l'interpretazione prevalente che del diritto interno danno i tribunali o le autorità di tale parte; qualunque significato attribuito dal tribunale al diritto interno non è vincolante per i tribunali o le autorità di tale parte.
4. Si precisa che il tribunale non è competente a statuire sulla legittimità di una misura che costituisca una presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1, ai sensi del diritto interno della parte della controversia.
5. Qualora nutra preoccupazioni in merito a una questione di interpretazione riguardante il presente capo, una parte può chiedere al Consiglio congiunto di esaminarla. Il Consiglio congiunto può adottare decisioni di interpretazione di qualsiasi disposizione in questione. Tali interpretazioni sono vincolanti per il tribunale e per il tribunale d'appello. Il Consiglio congiunto può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a decorrere da una determinata data.
6. Se un convenuto sostiene, a sua difesa, che la misura che si presume costituisca una violazione di qualsiasi disposizione di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1, rientra nell'ambito di applicazione di una misura non conforme di cui all'allegato I o II, il tribunale, su richiesta del convenuto, presenta al Consiglio congiunto una domanda di interpretazione della questione. Il Consiglio congiunto comunica al tribunale qualsiasi decisione relativa alla propria interpretazione a norma dell'articolo 1.7 (Funzioni specifiche del Consiglio congiunto) entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.
7. Una decisione presentata dal Consiglio congiunto a norma del paragrafo 6 è vincolante per il tribunale e qualsiasi decisione o sentenza emanata dal tribunale è coerente con tale decisione. Se il Consiglio congiunto non adotta una decisione entro 90 giorni, il tribunale decide in merito alla questione.
Articolo 10.35
Misure antielusione
Si precisa che il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora una controversia sia effettivamente sorta, o fosse prevedibile con un elevato grado di probabilità, nel momento in cui il ricorrente ha acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento oggetto della controversia e il tribunale determini, in funzione delle circostanze del caso, che il ricorrente ha acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento con l'obiettivo principale di presentare una domanda a norma della presente sezione. La possibilità di dichiarare la propria incompetenza in tali circostanze lascia impregiudicate eventuali altre eccezioni relative alla competenza che potrebbero essere sollevate dal tribunale.
Articolo 10.36
Domande manifestamente prive di valore giuridico
1. Entro 30 giorni dalla costituzione della divisione del tribunale costituita per l'istruzione del caso, e in ogni caso anteriormente alla sua prima udienza o entro 30 giorni dal momento in cui il convenuto ha preso conoscenza dei fatti su cui si basa l'eccezione, il convenuto può sollevare un'eccezione volta a dimostrare che una domanda è manifestamente priva di valore giuridico.
2. Un'eccezione non può essere sollevata a norma del paragrafo 1 qualora il convenuto abbia sollevato un'eccezione a norma dell'articolo 10.37.
3. Il convenuto specifica con la massima precisione possibile i motivi dell'eccezione.
4. Una volta ricevuta un'eccezione a norma del presente articolo, il tribunale sospende il giudizio di merito e fissa un calendario per trattare l'eccezione, conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale.
5. Dopo aver dato alle parti della controversia la possibilità di presentare le proprie osservazioni nel corso della prima udienza o non appena possibile, il tribunale emana una decisione o una sentenza riguardo all'eccezione precisandone i motivi. Nell'emanare tale decisione o sentenza, il tribunale presume che i fatti addotti siano veri.
6. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere del tribunale di trattare altre eccezioni come questioni pregiudiziali o il diritto del convenuto di contestare, nel corso del procedimento, il valore giuridico della domanda.
Articolo 10.37
Domande giuridicamente infondate
1. Fatto salvo il potere del tribunale di trattare altre eccezioni come questioni pregiudiziali o il diritto del convenuto di sollevare tali eccezioni al momento opportuno, il tribunale tratta e decide come questione pregiudiziale qualsiasi eccezione sollevata dal convenuto secondo la quale, da un punto di vista giuridico, la domanda, o una parte della medesima, presentata a norma dell'articolo 10.26, non può formare oggetto di una sentenza favorevole al ricorrente a norma della presente sezione, anche qualora i fatti addotti siano ritenuti veri.
2. Un'eccezione a norma del paragrafo 1 viene presentata al tribunale entro la data stabilita da quest'ultimo per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto.
3. Qualora sia stata sollevata un'eccezione a norma dell'articolo 10.36, il tribunale, tenendo conto delle circostanze di tale eccezione, può decidere se rifiutare, secondo le procedure definite nel presente articolo, un'obiezione presentata a norma del paragrafo 1.
4. Una volta ricevuta un'eccezione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, dopo aver deciso di non esimersi dal trattare un'eccezione a norma del paragrafo 3, e a meno che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende qualsiasi giudizio di merito, fissa un calendario per trattare l'eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale ed emana una decisione o una sentenza riguardo a tale eccezione precisandone i motivi.
Articolo 10.38
Trasparenza del procedimento
1. Il tribunale mette prontamente a disposizione del pubblico tutte le comunicazioni scritte presentategli dalle parti della controversia nonché tutte le ordinanze, le decisioni e le sentenze emanate del tribunale o, se del caso, dal presidente del tribunale, ad eccezione delle informazioni protette costituite da:
|
a) |
informazioni commerciali riservate (54); |
|
b) |
informazioni privilegiate tutelate per legge dalla messa a disposizione del pubblico; e |
|
c) |
informazioni la cui divulgazione ostacolerebbe l'azione di contrasto. |
2. Le udienze del tribunale sono pubbliche; il tribunale, previa consultazione con le parti della controversia, stabilisce le disposizioni logistiche appropriate. La parte della controversia che intenda utilizzare in un'udienza informazioni che costituiscono informazioni protette ne informa il tribunale. Il tribunale adotta i provvedimenti necessari per impedire la divulgazione di tali informazioni; i provvedimenti adottati possono prevedere che la discussione delle informazioni in questione si svolga a porte chiuse.
3. Le comunicazioni scritte di cui al paragrafo 1 comprendono la memoria, la comparsa di risposta, la replica, la controreplica e qualsiasi altra comunicazione presentata da una parte della controversia nel corso del procedimento, quale un avviso di ricusazione a norma dell'articolo 10.32, paragrafo 2, o la richiesta di riunione a norma dell'articolo 10.47.
4. I verbali o le trascrizioni delle udienze, se disponibili, sono messi a disposizione del pubblico previa espunzione delle informazioni protette di cui al paragrafo 1.
5. Ciascuna parte mette a disposizione del pubblico, in modo tempestivo e prima della costituzione di una divisione del tribunale, la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 10.22 nonché la richiesta di determinazione del convenuto e la determinazione del convenuto di cui all'articolo 10.24, previa espunzione delle informazioni protette. A tal fine, il ricorrente presenta una versione pubblica della propria richiesta di consultazioni e della propria richiesta di determinazione del convenuto priva delle informazioni protette, di preferenza contemporaneamente e comunque entro 15 giorni dalla presentazione della versione non pubblica. Qualora il ricorrente non fornisca tale versione pubblica, si ritiene che il ricorrente abbia acconsentito a mettere a disposizione del pubblico i documenti presentati.
6. Il tribunale può, su richiesta, mettere a disposizione del pubblico tutti gli elementi probatori, dopo aver consultato la parte della controversia interessata al fine di impedire che informazioni protette siano messe a disposizione del pubblico e dopo aver concesso a tale parte un periodo di tempo ragionevole per espungere, se necessario, le parti pertinenti degli elementi probatori.
7. Ai fini del paragrafo 1, a ciascuna parte della controversia spetta la responsabilità di fornire al tribunale le versioni espunte delle proprie comunicazioni scritte entro 30 giorni dalla loro presentazione o entro qualsiasi altro termine fissato dal tribunale. Il tribunale può riesaminare le versioni espunte delle parti della controversia e valutare se le informazioni espunte debbano essere protette. Il tribunale, previa consultazione delle parti della controversia, decide in merito a qualsiasi obiezione riguardo alla qualifica o all'espunzione di informazioni ritenute protette. Qualora il tribunale stabilisca che non deve essere espunta alcuna informazione da una comunicazione o che non deve essere impedita la divulgazione al pubblico di una comunicazione, la parte della controversia che abbia volontariamente presentato la comunicazione è autorizzata a ritirare, in tutto o in parte, la comunicazione dagli atti del procedimento.
8. Il tribunale verifica con le parti della controversia se un'ordinanza, una decisione o una sentenza del tribunale contenga informazioni protette a norma del paragrafo 1, lettere a), b) o c), prima della pubblicazione.
9. Qualora una parte della controversia non chieda al tribunale di tutelare la riservatezza delle informazioni protette in una particolare comunicazione, ordinanza, decisione o sentenza entro 30 giorni dalla presentazione o dalla consultazione della parte della controversia a norma dei paragrafi 6 e 8, o entro qualsiasi altro termine fissato dal tribunale, si ritiene che tale parte abbia acconsentito a mettere a disposizione del pubblico la comunicazione, ordinanza, decisione o sentenza in questione.
10. Il tribunale può rendere pubbliche le comunicazioni di cui al presente articolo mediante la loro pubblicazione nell'archivio di cui alle norme UNCITRAL sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati.
11. Nessuna disposizione della presente sezione impone al convenuto di occultare al pubblico qualsiasi informazione la cui divulgazione sia prevista dalle disposizioni del suo diritto.
Articolo 10.39
Misure cautelari
1. Il tribunale può ordinare un provvedimento cautelare volto a tutelare i diritti di una parte della controversia o a garantire la piena effettività della giurisdizione del tribunale, compresa un'ordinanza intesa a proteggere gli elementi probatori in possesso o sotto il controllo di una parte della controversia.
2. Il tribunale non dispone il sequestro di beni né impedisce l'applicazione di una misura che si presume costituisca una violazione di cui all'articolo 10.21. Ai fini del presente paragrafo, per «ordinanza» si intendono anche le raccomandazioni.
Articolo 10.40
Rinuncia agli atti
Se, in seguito alla presentazione di una domanda a norma della presente sezione, il ricorrente non compie ulteriori atti del procedimento per 180 giorni consecutivi o per un altro periodo eventualmente concordato dalle parti della controversia, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la propria domanda e abbia rinunciato agli atti del procedimento. Il tribunale, su richiesta del convenuto e previa notifica alle parti della controversia, prende atto della rinuncia agli atti tramite un'ordinanza ed emette una sentenza sulle spese. Una volta emessa tale ordinanza l'autorità del tribunale cessa. Il ricorrente non può presentare un'ulteriore domanda avente lo stesso oggetto e attinente alla stessa misura o alle stesse misure.
Articolo 10.41
Garanzia a copertura delle spese
1. Si precisa che, su richiesta, il tribunale può ordinare al ricorrente di fornire una garanzia a copertura della totalità o di una parte delle spese se sussistono fondati motivi di ritenere che il ricorrente possa non essere in grado di eseguire una sentenza sulle spese emessa nei suoi confronti.
2. Se la garanzia a copertura delle spese non è fornita integralmente entro 30 giorni dall'emissione di un'ordinanza a norma del paragrafo 1, o entro un altro termine da esso stabilito, il tribunale ne informa le parti della controversia. Il tribunale può disporre la sospensione o la chiusura del procedimento.
Articolo 10.42
Parte non coinvolta nella controversia
1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o immediatamente dopo la risoluzione di una controversia riguardante informazioni protette (55), il convenuto trasmette alla parte non coinvolta nella controversia:
|
a) |
la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 10.22, la richiesta di determinazione del convenuto di cui all'articolo 10.24 e la domanda di cui all'articolo 10.26; |
|
b) |
su richiesta della parte non coinvolta nella controversia:
|
|
c) |
su richiesta e a spese della parte non coinvolta nella controversia, la totalità o parte degli elementi di prova presentati al tribunale, compresi gli elementi probatori allegati ai documenti di cui alle lettere a) e b). |
2. La parte non coinvolta nella controversia ha il diritto di assistere alle udienze tenute a norma della presente sezione e di presentare al tribunale osservazioni orali e scritte in merito all'interpretazione del presente accordo. Il tribunale provvede a garantire alle parti della controversia una ragionevole possibilità di presentare le proprie osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata dalla parte non coinvolta nella controversia.
Articolo 10.43
Interventi di terzi
1. Dopo aver consultato le parti della controversia, il tribunale può accogliere ed esaminare comunicazioni scritte amicus curiae relative a elementi di fatto o di diritto rientranti nell'ambito della controversia.
2. Ogni comunicazione amicus curiae è effettuata per iscritto nella lingua del procedimento, salvo diverso accordo tra le parti della controversia. Ogni comunicazione indica l'autore, rende noti eventuali legami, diretti o indiretti, con le parti della controversia e identifica qualsiasi persona, amministrazione pubblica o altro soggetto che abbia fornito, o che fornirà, assistenza finanziaria o di altro tipo nella preparazione della comunicazione. Inoltre, l'autore della comunicazione fornisce elementi di prova dei legami, diretti o indiretti, con le parti della controversia e specifica la natura dell'interesse vantato nella controversia.
3. Qualora accolga le comunicazioni presentate a norma dei paragrafi 1 e 2, il tribunale offre alle parti della controversia la possibilità di rispondere a tali comunicazioni.
Articolo 10.44
Relazioni di esperti
Fatta salva la nomina di altri tipi di esperti ove autorizzato dalle norme applicabili di cui all'articolo 10.26, paragrafo 2, il tribunale, su richiesta di una parte della controversia o di propria iniziativa previa consultazione delle parti della controversia, può nominare uno o più esperti incaricati di riferirgli per iscritto in merito a qualsiasi questione scientifica di fatto, attinente, ad esempio, all'ambiente, alla salute, alla sicurezza o ad altre questioni sollevate da una parte della controversia nel procedimento, secondo le modalità e alle condizioni concordate dalle parti della controversia.
Articolo 10.45
Indennizzi o altre forme di risarcimento
Il convenuto non eccepisce, né il tribunale accetta come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione ovvero a qualsiasi altro titolo, che il ricorrente o l'impresa stabilita in loco per conto della quale è presentata la domanda abbia ricevuto o riceverà, in forza di un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o altro risarcimento per la totalità o per parte dei danni pretesi.
Articolo 10.46
Ruolo delle parti
1. Le parti non avviano un ricorso internazionale in relazione a una domanda presentata a norma dell'articolo 10.26, tranne qualora l'altra parte non si sia conformata agli obblighi derivanti dalla sentenza emessa nell'ambito di tale controversia.
2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità di ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie) in relazione a una misura di applicazione generale anche qualora si ritenga che tale misura abbia violato il presente accordo per quanto riguarda un investimento specifico in relazione al quale sia stata presentata una domanda a norma dell'articolo 10.26. Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 10.42.
3. Il paragrafo 1 non impedisce la possibilità di scambi informali finalizzati unicamente ad agevolare una risoluzione della controversia.
Articolo 10.47
Riunione dei procedimenti
1. Qualora due o più domande presentate separatamente a norma dell'articolo 10.26 abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e siano motivate dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, una parte della controversia o entrambe le parti congiuntamente possono chiedere la costituzione di una divisione separata del tribunale a norma del presente articolo e richiedere a tale divisione di emettere un'ordinanza per riunire tali domande (di seguito «richiesta di riunione»).
2. La parte della controversia che richieda un'ordinanza per la riunione delle domande di cui al paragrafo 1 (di seguito «ordinanza di riunione») invia in primo luogo un avviso alle parti della controversia relativo alle domande nei confronti delle quali intende ottenere tale ordinanza.
3. Qualora le parti della controversia di cui al paragrafo 2 abbiano raggiunto un accordo sull'ordinanza di riunione che intendono ottenere, possono formulare una richiesta congiunta di riunione. Qualora tali parti della controversia non raggiungano un accordo sulla richiesta di riunione entro 30 giorni dall'avviso di cui al paragrafo 2, una parte della controversia può formulare la propria richiesta di riunione.
4. La richiesta di riunione è notificata per iscritto al presidente del tribunale e a tutte le parti della controversia in merito alle domande interessate dall'ordinanza di riunione. Tale richiesta specifica:
|
a) |
il nome e l'indirizzo delle parti della controversia in merito alle domande nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza di riunione; |
|
b) |
la portata della riunione richiesta e |
|
c) |
i motivi alla base dell'ordinanza di riunione richiesta. |
5. Se una richiesta di riunione interessa più di un convenuto è necessario il consenso di tutti i convenuti.
6. Le norme applicabili al procedimento a norma del presente articolo sono determinate come segue:
|
a) |
se tutte le domande per le quali è richiesta un'ordinanza di riunione sono state presentate a fini di risoluzione della controversia nel quadro delle medesime norme di cui all'articolo 10.26, paragrafo 2, si applicano tali norme; |
|
b) |
se le domande per le quali è invocata un'ordinanza di riunione non sono state presentate a fini di risoluzione della controversia nel quadro delle medesime norme di cui all'articolo 10.26, paragrafo 2:
|
7. Il presidente del tribunale, dopo aver ricevuto la richiesta di riunione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 10.30, paragrafo 8, costituisce una nuova divisione del tribunale (di seguito «divisione incaricata della riunione») competente a conoscere della totalità o di parte delle domande, intere o parziali, che formano oggetto della richiesta di riunione.
8. Qualora, una volta sentite le parti della controversia, la divisione incaricata della riunione constati che le domande presentate a norma dell'articolo 10.26 hanno in comune questioni di diritto o di fatto e sono motivate dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, e che per tale motivo la riunione dei procedimenti consentirebbe di garantire al meglio l'equa ed efficiente trattazione delle domande e la coerenza delle sentenze, la divisione incaricata della riunione può, mediante ordinanza, dichiarare la propria competenza a conoscere della totalità o di parte delle domande, intere o parziali.
9. Qualora una divisione incaricata della riunione abbia dichiarato la propria competenza a norma del paragrafo 8 e un ricorrente abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 10.26 senza che quest'ultima sia stata oggetto di un'ordinanza di riunione, tale ricorrente può richiedere per iscritto al tribunale che la domanda interessata sia inclusa nell'ordinanza di riunione a condizione che la richiesta soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 4. La divisione incaricata della riunione emette tale ordinanza se ha constatato che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 e che l'emissione di tale ordinanza non rappresenta un aggravio ingiustificato o un pregiudizio ingiusto per le parti della controversia né perturba indebitamente il procedimento.
10. Su richiesta di una parte della controversia, la divisione incaricata della riunione, nelle more della decisione di cui al paragrafo 8, può ordinare che il procedimento istruito dalla divisione del tribunale costituita a norma dell'articolo 10.30 sia sospeso, a meno che quest'ultima divisione non abbia già rinviato il proprio procedimento.
11. Una divisione del tribunale costituita a norma dell'articolo 10.30 si dichiara incompetente a conoscere della totalità o di parte delle domande in relazione alle quali la divisione incaricata della riunione abbia dichiarato la propria competenza.
12. La sentenza che una divisione incaricata della riunione emette sulle domande, o su parte di esse, in relazione alle quali si è dichiarata competente, è vincolante per la divisione del tribunale costituita a norma dell'articolo 10.30 in relazione a tali domande, o a parte di esse.
13. Il ricorrente può ritirare una domanda presentata a norma dell'articolo 10.26 e soggetta a riunione. Tale domanda non è ripresentata a norma di detto articolo.
14. Su richiesta di un ricorrente, una divisione incaricata della riunione può adottare misure per tutelare la riservatezza di informazioni protette di cui all'articolo 10.38, paragrafo 1, di tale ricorrente nei confronti di altri ricorrenti. Tali misure possono comprendere la presentazione agli altri ricorrenti di versioni espunte di documenti contenenti informazioni protette, o disposizioni per lo svolgimento di parti dell'udienza a porte chiuse.
Articolo 10.48
Sentenza
1. Qualora concluda che il convenuto abbia violato una qualsiasi delle disposizioni di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1, come asserito dal ricorrente, il tribunale può, su richiesta del ricorrente e dopo aver sentito le parti della controversia, ordinare, separatamente o congiuntamente, soltanto quanto segue:
|
a) |
il risarcimento dei danni patrimoniali, compresi eventuali interessi applicabili; o |
|
b) |
la restituzione dei beni, nel qual caso la sentenza prevede che il convenuto, in luogo di provvedere alla restituzione, abbia la possibilità di pagare il risarcimento dei danni patrimoniali maggiorato degli eventuali interessi applicabili determinati in conformità dell'articolo 10.18. |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una domanda sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco e sia emessa una sentenza favorevole a quest'ultima, la sentenza dispone che:
|
a) |
i beni siano restituiti all'impresa stabilita in loco; |
|
b) |
il risarcimento dei danni patrimoniali e gli eventuali interessi applicabili siano corrisposti alla società stabilita in loco; e |
|
c) |
la sentenza lasci impregiudicato qualsiasi diritto di cui chiunque possa godere ai sensi del diritto di una parte riguardo alla misura correttiva prevista dalla sentenza. |
3. Si precisa che il tribunale non ordina misure correttive diverse da quelle di cui al paragrafo 1, né ordina l'abrogazione, la cessazione o la modifica della misura o delle misure in questione.
4. I danni patrimoniali non possono eccedere il valore della perdita subita dal ricorrente o, se del caso, dall'impresa stabilita in loco, a seguito della violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1, dedotti gli eventuali risarcimenti o indennizzi già corrisposti dalla parte interessata. Il tribunale non riconosce risarcimenti di carattere punitivo. Si precisa che se un investitore presenta una domanda a norma dell'articolo 10.26, paragrafo 1, lettera a), è possibile recuperare solo la perdita o il danno che ha subito in qualità di investitore di una parte.
5. Il tribunale condanna la parte soccombente della controversia al pagamento delle spese del procedimento. In casi eccezionali il tribunale può ripartire dette spese tra le parti della controversia qualora tale ripartizione appaia giustificata dalle circostanze del caso. Altre spese ragionevoli, comprese le spese ragionevoli di rappresentanza e di assistenza legale, sono sostenute dalla parte soccombente della controversia, a meno che il tribunale non stabilisca che una simile ripartizione delle spese non è giustificata dalle circostanze del caso. Nel valutare la ragionevolezza delle spese o della loro ripartizione, il tribunale può anche considerare se le spese da rimborsare alla parte vittoriosa rischino di superare in maniera eccessiva quelle sostenute dalla parte soccombente della controversia. Qualora siano accolte soltanto alcune parti della domanda, le spese del procedimento e altre spese ragionevoli sono ripartite proporzionalmente al numero o alla portata delle parti della domanda che sono state accolte. Il tribunale d'appello esamina le spese conformemente al presente articolo.
6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio congiunto adotta regole tariffarie supplementari per determinare l'importo massimo delle spese di rappresentanza e di assistenza legale che possono essere sostenute da specifiche categorie di parti soccombenti della controversia, tenendo conto delle loro risorse finanziarie.
7. Il tribunale e le parti della controversia compiono ogni sforzo per garantire che il procedimento di risoluzione delle controversie si svolga in modo tempestivo. Il tribunale dovrebbe emettere la propria sentenza entro 30 mesi dalla data di presentazione della domanda a norma dell'articolo 10.26. Qualora abbia bisogno di più tempo per emettere la propria sentenza, il tribunale comunica alle parti della controversia i motivi del ritardo.
8. Una sentenza diventa definitiva se, trascorsi 90 giorni dalla sua pronuncia, nessuna parte della controversia l'ha impugnata dinanzi al tribunale d'appello.
9. Ciascuna parte della controversia può impugnare la sentenza a norma dell'articolo 10.49. In tal caso, se il tribunale d'appello modifica o annulla la sentenza del tribunale e rinvia la causa a quest'ultimo, il tribunale è vincolato dalle conclusioni del tribunale d'appello e dopo aver sentito, se del caso, le parti della controversia, modifica la propria sentenza per tener conto delle risultanze e delle conclusioni del tribunale d'appello. Il tribunale si adopera per pubblicare la sentenza modificata entro 90 giorni dalla data del deferimento ad opera tribunale d'appello. La sentenza modificata diventa definitiva 90 giorni dopo la sua pronuncia.
Articolo 10.49
Procedura d'appello
1. Una parte della controversia può impugnare una sentenza dinanzi al tribunale d'appello entro 90 giorni dalla sua pronuncia. I motivi dell'appello sono i seguenti:
|
a) |
un errore del tribunale nell'interpretare o nell'applicare il diritto applicabile; |
|
b) |
un errore manifesto del tribunale nella valutazione dei fatti, compresa la valutazione del diritto interno pertinente; o |
|
c) |
i motivi di cui all'articolo 52 della convenzione ICSID, ove non contemplati dalle lettere a) e b). |
2. Se il tribunale d'appello respinge l'appello, la sentenza diventa definitiva. Il tribunale d'appello può altresì respingere l'appello con procedura accelerata qualora manifestamente infondato, nel qual caso la sentenza diventa definitiva. Se l'appello è fondato, il tribunale d'appello modifica o annulla, in tutto o in parte, le risultanze e le conclusioni giuridiche della sentenza. La decisione indica con precisione in che modo le risultanze e le conclusioni pertinenti del tribunale sono state modificate o annullate.
3. Di norma, la durata del procedimento d'appello non supera i 180 giorni, compresi tra la data in cui una parte della controversia impugna la sentenza e la data in cui il tribunale d'appello emette la propria decisione. Qualora il tribunale d'appello ritenga di non essere in grado di emettere la propria decisione entro 180 giorni, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di emettere la propria decisione. La durata del procedimento non può in alcun caso superare i 270 giorni.
4. Il tribunale d'appello può ordinare alla parte della controversia che impugna la sentenza di fornire una garanzia che copra la totalità o una parte delle spese del procedimento d'appello.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 10.23, 10.27, 10.29, 10.34, 10.38, 10.39, 10.40, 10.42 e 10.43 si applicano mutatis mutandis alla procedura d'appello.
6. Il Consiglio congiunto può adottare regole volte a fornire al tribunale d'appello orientamenti sulle modalità di svolgimento del procedimento d'appello in caso di biforcazione del procedimento dinanzi al tribunale.
Articolo 10.50
Esecuzione della sentenza
1. Una sentenza pronunciata a norma della presente sezione non ha forza esecutiva fino a che non sia divenuta definitiva in applicazione dell'articolo 10.48, paragrafi 8 e 9 o dell'articolo 10.49. Una sentenza definitiva pronunciata dal tribunale o dal tribunale d'appello a norma della presente sezione vincola le parti della controversia e non può essere impugnata in appello o formare oggetto di riesame, revocazione o annullamento né di qualsiasi altro mezzo di ricorso (56).
2. Una parte riconosce che una sentenza pronunciata a norma della presente sezione è vincolante e garantisce l'adempimento degli obblighi pecuniari che ne derivano sul proprio territorio come se si trattasse di una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale di tale parte.
3. L'esecuzione della sentenza è disciplinata dalle disposizioni legislative e dagli impegni internazionali in materia di esecuzione delle sentenze vigenti nel luogo in cui si richiede l'esecuzione.
4. Si precisa che l'articolo 2.11 (Diritti privati) della parte IV del presente accordo non osta al riconoscimento, all'esecuzione e all'applicazione delle sentenze emesse a norma della presente sezione.
5. Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York, le sentenze definitive emesse a norma della presente sezione sono considerate sentenze arbitrali relative a domande derivanti da rapporti o da operazioni commerciali.
6. Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 1, qualora una domanda di risoluzione di una controversia sia stata presentata a norma dell'articolo 10.26, paragrafo 2, lettera a), la sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione equivale a una sentenza a norma del capo IV, sezione 6, della convenzione ICSID.
Articolo 10.51
Notificazione o comunicazione degli atti
Le richieste di consultazioni, gli avvisi e gli altri documenti destinati a una parte sono consegnati nel luogo indicato per tale parte nell'allegato 10-E o ai rispettivi successori. Una parte mette tempestivamente a disposizione del pubblico e notifica all'altra parte qualsiasi modifica del luogo indicato in tale allegato.
Articolo 10.52
Rifiuto di accordare benefici
Una parte può negare i benefici di cui al presente capo a un investitore dell'altra parte che sia un'impresa di tale parte, nonché agli investimenti di tale investitore, qualora:
|
a) |
tale impresa sia di proprietà o sotto il controllo di un investitore di un paese terzo; e |
|
b) |
la parte che nega i benefici adotti o mantenga in vigore nei confronti di tale paese terzo, o nei confronti di persone fisiche o imprese di tale paese terzo, una misura che vieti le operazioni con tale impresa o che risulterebbe violata o elusa qualora i benefici di cui al presente capo fossero accordati a tale investitore o ai suoi investimenti. |
Articolo 10.53
Denuncia
1. In caso di denuncia del presente accordo a norma dell'articolo 2.13 (Durata e denuncia) della parte IV del presente accordo, l'articolo 10.7, paragrafo 2, l'articolo 10.8, paragrafo 2, l'articolo 10.12 e le sezioni C, D ed E del presente capo, nonché le altre disposizioni pertinenti del presente accordo, continuano ad applicarsi per un ulteriore periodo di cinque anni a decorrere dalla data della denuncia per quanto riguarda gli investimenti disciplinati effettuati prima della data della denuncia del presente accordo.
2. Il periodo di cui al paragrafo 1 è prorogato una sola volta di altri cinque anni, a condizione che non sia in vigore alcun altro accordo tra le parti sulla protezione degli investimenti.
3. Il presente articolo non si applica in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore.
Articolo 10.54
Relazione con altri accordi
1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Messico elencati nell'allegato 10-C, compresi i diritti e gli obblighi da essi derivanti (57), cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal presente accordo.
2. Qualora l'applicazione provvisoria del presente accordo conformemente all'articolo 2.5 (Entrata in vigore e applicazione provvisoria), paragrafo 4, della parte IV del presente accordo riguardi la presente sezione e le sezioni C e D del presente capo, l'applicazione degli accordi elencati nell'allegato 10-C, nonché i diritti e gli obblighi da essi derivanti, sono sospesi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria. Qualora si ponga fine all'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, la sospensione cessa e gli accordi elencati nell'allegato 10-C riprendono a produrre effetti dalla data della denuncia dell'applicazione provvisoria.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, può essere presentata una domanda a norma di un accordo elencato all'allegato 10-C conformemente alle regole e alle procedure stabilite in tale accordo, purché:
|
a) |
la domanda derivi da una presunta violazione di tale accordo avvenuta prima della data di sospensione del medesimo a norma del paragrafo 2 o, qualora l'accordo cessi di produrre effetti a norma del paragrafo 1, prima della data di entrata in vigore del presente accordo; e |
|
b) |
non siano trascorsi più di tre anni dalla data di sospensione di tale accordo a norma del paragrafo 2 o, qualora l'accordo cessi di produrre effetti a norma del paragrafo 1, tra la data di entrata in vigore del presente accordo e la data di presentazione della domanda. |
4. In deroga al paragrafo 2, qualora si ponga fine all'applicazione provvisoria del presente accordo, comprese le disposizioni del presente capo di cui al paragrafo 2, senza che l'accordo entri in vigore, può essere presentata una domanda a norma del presente capo, conformemente alle regole e alle procedure ivi stabilite, purché:
|
a) |
la domanda derivi da una presunta violazione del presente capo avvenuta durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo; e |
|
b) |
non siano trascorsi più di tre anni tra la data di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo e la data di presentazione della domanda. |
5. Ai fini del presente articolo non si applica la definizione di «data di entrata in vigore del presente accordo» di cui all'articolo 2.5, paragrafo 7 (Entrata in vigore e applicazione provvisoria) della parte IV.
Articolo 10.55
Sottocomitato per i servizi e gli investimenti
Il sottocomitato per i servizi e gli investimenti istituito dall'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III del presente accordo), paragrafo 1, lettera h):
|
a) |
costituisce la sede ove le parti si consultano sulle questioni relative al presente capo, tra cui:
|
|
b) |
elabora le decisioni o le misure che devono essere adottate dal Consiglio congiunto a norma del presente capo. |
CAPO 11
SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI
Articolo 11.1
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«scambi transfrontalieri di servizi» o «prestazione transfrontaliera di servizi»: la prestazione di un servizio
|
|
b) |
«impresa»: un'impresa ai sensi dell'articolo 1.3 (Definizioni di applicazione generale) o una succursale o un ufficio di rappresentanza della stessa; |
|
c) |
«impresa dell'Unione europea» o «impresa del Messico»: un'impresa costituita conformemente al diritto dell'Unione europea o dei suoi Stati membri oppure del Messico che svolge un'attività commerciale sostanziale (58) rispettivamente nel territorio dell'Unione europea o del Messico (59); anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o del Messico e controllate, rispettivamente, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o del Messico sono beneficiarie delle disposizioni del presente capo se le loro navi sono registrate conformemente al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea o del Messico, a seconda dei casi, e battono bandiera di tale Stato membro dell'Unione europea o del Messico; |
|
d) |
«servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri»: per ciascuna parte, qualsiasi servizio che non sia prestato su base commerciale o in concorrenza con uno o più prestatori di servizi; e |
|
e) |
«prestatore di servizi di una parte»: una persona fisica o un'impresa di una parte, diversa da una succursale o da un ufficio di rappresentanza, che intenda prestare o presti un servizio. |
Articolo 11.2
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi transfrontalieri di servizi ad opera di prestatori di servizi dell'altra parte, comprese le misure che interessano:
|
a) |
la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita o la fornitura di un servizio; |
|
b) |
l'acquisto, l'uso o il pagamento di un servizio; |
|
c) |
l'accesso e il ricorso, nel quadro della prestazione di un servizio, a servizi che una parte richiede siano offerti al pubblico in generale, comprese le reti di distribuzione, trasporto o telecomunicazioni; e |
|
d) |
la fornitura di qualsiasi forma di garanzia finanziaria, compresa una cauzione, quale condizione per la prestazione di un servizio. |
2. Il presente capo non si applica:
|
a) |
ai servizi audiovisivi; |
|
b) |
al cabotaggio marittimo nazionale (60); |
|
c) |
alle misure di una parte che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 18; |
|
d) |
ai servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri; |
|
e) |
agli appalti pubblici di beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso per la produzione di un bene o per la prestazione di un servizio a scopo di vendita commerciale, a prescindere dal fatto che l'appalto costituisca un appalto disciplinato ai sensi dell'articolo 21.1 (Definizioni); |
|
f) |
alle sovvenzioni (61) concesse dalle parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali, e |
|
g) |
ai servizi aerei o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei (62), a eccezione di quanto segue:
|
3. Gli articoli da 11.4 a 11.7 non si applicano ai nuovi servizi di cui all'allegato VII.
Articolo 11.3
Diritto di legiferare
Le parti affermano il diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio la salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale o la concorrenza.
Articolo 11.4
Accesso al mercato
Nei settori o sottosettori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, una parte si astiene dall'adottare o mantenere in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, misure che impongano limitazioni:
|
a) |
al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica; |
|
b) |
al valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o |
|
c) |
al numero complessivo di operazioni di servizi o alla produzione totale di servizi espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica. |
Articolo 11.5
Presenza locale
Una parte non subordina gli scambi transfrontalieri di servizi all'obbligo per i prestatori di servizi dell'altra parte di stabilire o mantenere un ufficio di rappresentanza o qualsiasi forma di impresa o di essere residenti nel suo territorio.
Articolo 11.6
Trattamento nazionale
1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che, in situazioni analoghe, accorda ai propri servizi e prestatori di servizi.
2. Nel caso di un'amministrazione regionale del Messico, il trattamento che il Messico deve accordare a norma del paragrafo 1 è non meno favorevole di quello più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione regionale accorda ai propri servizi e prestatori di servizi.
3. Nel caso di un'amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o all'interno di esso, il trattamento che l'Unione europea deve accordare a norma del paragrafo 1 è non meno favorevole di quello più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda ai propri servizi e prestatori di servizi.
Articolo 11.7
Trattamento della nazione più favorita
1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai servizi e ai prestatori di servizi di un paese terzo.
2. Il paragrafo 1 non va interpretato come obbligo imposto a una parte di estendere ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte il beneficio di un trattamento derivante da misure che prevedano il riconoscimento, compreso il riconoscimento delle norme o dei criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica, o di misure prudenziali.
Articolo 11.8
Misure non conformi ed eccezioni
1. Gli articoli da 11.5 a 11.7 non si applicano:
|
a) |
alle misure non conformi esistenti di una parte mantenute in vigore:
|
|
b) |
alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a); o |
|
c) |
a qualsiasi modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a), purché tale modifica non riduca la conformità della misura, quale esistente immediatamente prima della modifica, alle disposizioni degli articoli da 11.5 a 11.7. |
2. Gli articoli da 11.5 a 11.7 non si applicano alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione ai settori, ai sottosettori o alle attività specificati nel suo elenco di cui all'appendice II-A o II-B dell'allegato II.
3. L'articolo 11.4 non si applica alle misure di una parte riguardanti i settori o i sottosettori disciplinati nel suo elenco di cui all'appendice III-A o III-B-2 dell'allegato III.
4. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Messico può notificare all'Unione europea un progetto di decisione del Consiglio congiunto intesa a modificare l'appendice I-B-2 dell'allegato I e l'appendice III-B-2 dell'allegato III, per quanto riguarda qualsiasi misura non conforme esistente mantenuta in vigore a livello di amministrazione sub-federale.
L'Unione europea riesamina tale progetto entro un termine di tre mesi e consulta il Messico su eventuali questioni connesse. Previa consultazione, il Consiglio congiunto adotta le modifiche degli allegati di cui al presente paragrafo. Gli allegati modificati si applicano a decorrere dalla data di adozione delle modifiche.
Articolo 11.9
Rifiuto di accordare benefici
Una parte può negare i benefici di cui al presente capo a un prestatore di servizi dell'altra parte che sia un'impresa di tale parte e ai servizi forniti da tale prestatore, qualora:
|
a) |
tale impresa sia di proprietà o sotto il controllo di una persona di un paese terzo; e |
|
b) |
la parte che nega i benefici adotti o mantenga in vigore nei confronti di tale paese terzo, o nei confronti di persone fisiche o imprese di tale paese terzo, una misura che vieti le operazioni con tale impresa o che risulterebbe violata o elusa qualora i benefici di cui al presente capo fossero accordati a tale impresa. |
CAPO 12
PRESENZA TEMPORANEA DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI
Articolo 12.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«imprenditore»: per il Messico, un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che entra nel territorio del Messico senza l'intenzione di stabilirvi la propria residenza temporanea o permanente al fine di:
|
|
b) |
«visitatori per motivi professionali a fini di investimento»: le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di un'impresa nell'altra parte, che non offrono o prestano servizi né sono impegnati in attività economiche diverse da quelle necessarie a fini di investimento e che non ricevono compensi da fonti ubicate in tale altra parte; |
|
c) |
«prestatori di servizi contrattuali»: le persone fisiche alle dipendenze di un'impresa di una parte, che non sia un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale né operi tramite una siffatta agenzia, non sia stabilita nel territorio dell'altra parte e abbia concluso, con un consumatore finale ubicato in quest'ultima, un contratto in buona fede per la prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti in tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi (63); |
|
d) |
«professionisti indipendenti»: per l'Unione europea, le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non sono stabilite nel territorio dell'altra parte e hanno concluso con un consumatore finale ubicato in quest'ultima, non tramite un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, un contratto in buona fede per la prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi (64); |
|
e) |
«personale trasferito all'interno di una società»: le persone fisiche che sono state alle dipendenze di un'impresa di una parte o ne sono state socie, sono temporaneamente trasferite presso un'impresa di una parte, comprese una controllata, una succursale o la società madre di tale impresa, ubicata nel territorio dell'altra parte (65), e sono:
|
|
f) |
«investitori»: per il Messico, le persone fisiche dell'Unione europea che desiderano entrare in Messico per un soggiorno temporaneo o che si trovano già in Messico e intendono:
|
|
g) |
«visitatori di breve durata per motivi professionali»: le persone fisiche che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte, non effettuano vendite dirette al pubblico, non ricevono compensi da fonti ubicate nell'altra parte e sono:
|
Articolo 12.2
Obiettivi, ambito di applicazione e disposizioni generali
1. Il presente capo rispecchia la volontà delle parti di agevolare l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche di una parte nel territorio dell'altra parte per motivi professionali e la necessità di stabilire, a tal fine, criteri trasparenti.
2. Il presente capo si applica alle misure che riguardano direttamente l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte, per motivi professionali, di persone fisiche di una parte che siano visitatori per motivi professionali a fini di investimento, personale trasferito all'interno di una società, investitori, venditori alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti.
3. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendano accedere al mercato del lavoro di una parte né alle misure riguardanti la cittadinanza o la nazionalità, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
4. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di applicare misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dal presente capo. Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal presente capo.
5. Ciascuna parte applica rapidamente le misure oggetto del presente capo al fine di evitare ritardi o pregiudizi ingiustificati agli scambi di merci o servizi o alle attività di investimento a norma del presente accordo.
6. Le parti si adoperano per elaborare e adottare criteri e interpretazioni comuni per l'attuazione del presente capo.
7. Ciascuna parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo per motivi professionali di persone fisiche dell'altra parte che rispettino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di immigrazione della parte ospitante applicabili all'ingresso e al soggiorno temporaneo, conformemente al presente capo, comprese le disposizioni degli allegati da Ia VI.
8. Una parte può, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e su base non discriminatoria, derogare ai propri impegni in materia di ingresso e soggiorno temporaneo specificati nel suo elenco di cui all'appendice IV-A o IV-B dell'allegato IV e all'appendice V-A o V-B dell'allegato V nei casi in cui l'ingresso e il soggiorno temporaneo di una persona fisica di un'altra parte possano incidere negativamente:
|
a) |
sulla risoluzione di una controversia collettiva di lavoro in corso sul luogo di lavoro effettivo o previsto; o |
|
b) |
sull'impiego di qualsiasi persona coinvolta in tale controversia. |
Articolo 12.3
Obblighi previsti da altri capi
1. Il presente capo non impone obblighi alle parti per quanto riguarda le loro misure in materia di immigrazione, ad eccezione di quelli ivi specificamente indicati.
2. Fatta salva qualsiasi decisione di autorizzare l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche dell'altra parte conformemente al presente capo, compresa la durata del soggiorno permessa in forza di tale decisione:
|
a) |
gli obblighi di cui agli articoli 10.6 (Accesso al mercato), 10.7 (Trattamento nazionale), 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni) e 10.10 (Alta dirigenza e consiglio di amministrazione), fatte salve le disposizioni degli articoli 10.5 (Ambito di applicazione), 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni), 18.2 (Ambito di applicazione) e 18.12 (Riserve e misure non conformi), sono integrati, ove la misura incida sul trattamento delle persone fisiche presenti nel territorio dell'altra parte per motivi professionali, nel presente capo, ne fanno parte e si applicano alle misure che incidono sul trattamento delle persone fisiche presenti nel territorio dell'altra parte per motivi professionali, appartenenti alle categorie dei visitatori per motivi professionali a fini di investimento, del personale trasferito all'interno di una società e, per il Messico, degli investitori, quali definite all'articolo 12.1; e |
|
b) |
gli obblighi di cui agli articoli 11.4 (Accesso al mercato), 11.5 (Presenza locale) e 11.6 (Trattamento nazionale), fatte salve le disposizioni dell'articolo 11.2, paragrafo 2 (Ambito di applicazione), e degli articoli 11.8 (Misure non conformi ed eccezioni), 18.2 (Ambito di applicazione) e 18.12 (Riserve e misure non conformi), sono integrati, ove la misura incida sul trattamento delle persone fisiche presenti nel territorio dell'altra parte per motivi professionali, nel presente capo, ne fanno parte e si applicano alle misure che incidono sul trattamento delle persone fisiche presenti nel territorio dell'altra parte per motivi professionali, appartenenti alle categorie dei prestatori di servizi contrattuali e, per l'Unione europea, dei professionisti indipendenti, per tutti i settori di cui all'allegato V, e dei visitatori di breve durata per motivi professionali, conformemente all'allegato IV. |
3. Si precisa che il paragrafo 2 si applica alle misure che incidono sul trattamento di persone fisiche presenti nel territorio dell'altra parte per motivi professionali, appartenenti alle categorie pertinenti e che forniscono servizi finanziari, quali definite all'articolo 18.1 (Definizioni). Il paragrafo 2 non si applica alle misure relative alla concessione dell'ingresso e del soggiorno temporaneo alle persone fisiche di una parte o di paesi terzi.
Articolo 12.4
Visitatori per motivi professionali a fini di investimento, personale trasferito all'interno di una società e investitori
1. Fatto salvo l'articolo 10.5 (Ambito di applicazione), ciascuna parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel proprio territorio di visitatori per motivi professionali a fini di investimento e di personale trasferito all'interno di una società dell'altra parte in conformità dell'allegato IV.
2. Fatto salvo l'articolo 10.5 (Ambito di applicazione), il Messico autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel proprio territorio di investitori in conformità dell'allegato IV.
3. Una parte non adotta né mantiene in vigore, a livello di suddivisione regionale o per l'intero territorio, limitazioni sotto forma di contingenti numerici o dell'imposizione di una verifica della necessità economica al totale delle persone fisiche cui è consentito l'ingresso o il soggiorno temporaneo conformemente ai paragrafi 1 e 2 in un settore o sottosettore specifico.
4. La durata del soggiorno permessa è (68):
|
a) |
per l'Unione europea, di al massimo tre anni per i dirigenti o gli amministratori e il personale specializzato, al massimo un anno per i dipendenti in tirocinio e al massimo 90 giorni nell'arco di sei mesi per i visitatori per motivi professionali a fini di investimento; e |
|
b) |
per il Messico, di un anno, prorogabile tre volte, ogni volta per un periodo di un anno, per il personale trasferito all'interno di una società e per gli investitori e al massimo 180 giorni per i visitatori per motivi professionali a fini di investimento. |
5. Le parti concedono ai familiari del personale trasferito all'interno di una società il trattamento di cui all'allegato 12-A.
Articolo 12.5
Visitatori di breve durata per motivi professionali
Fatti salvi l'articolo 11.2 (Ambito di applicazione) e l'allegato IV, una parte:
|
a) |
consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei visitatori di breve durata per motivi professionali; |
|
b) |
non adotta né mantiene in vigore, a livello di suddivisione regionale o per l'intero territorio, limitazioni al totale dei visitatori di breve durata per motivi professionali sotto forma di contingenti numerici in un settore specifico; e |
|
c) |
non adotta né mantiene una verifica della necessità economica per i visitatori di breve durata per motivi professionali. |
Articolo 12.6
Prestatori di servizi contrattuali
1. Ciascuna parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel proprio territorio di prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte conformemente all'allegato V.
2. Salvo disposizioni contrarie dell'allegato V, una parte non adotta né mantiene in vigore limitazioni, sotto forma di contingenti numerici o dell'imposizione di una verifica della necessità economica, al totale dei prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte cui sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo.
Articolo 12.7
Professionisti indipendenti
1. L'Unione europea autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel proprio territorio di professionisti indipendenti del Messico conformemente all'allegato V.
2. Salvo disposizioni contrarie dell'allegato V, l'Unione europea non adotta né mantiene in vigore limitazioni, sotto forma di contingenti numerici o dell'imposizione di una verifica della necessità economica, al totale dei professionisti indipendenti del Messico cui sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo.
Articolo 12.8
Trasparenza
1. Ciascuna parte rende pubbliche le informazioni riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di ingresso e soggiorno temporaneo, compresi i moduli e i documenti pertinenti, nonché materiale esplicativo che consenta alle persone interessate dell'altra parte di prendere conoscenza delle prescrizioni e delle procedure applicabili.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, se del caso, le indicazioni seguenti:
|
a) |
categorie di visti, permessi o qualsiasi tipo di autorizzazione analoga in materia di ingresso e soggiorno temporaneo; |
|
b) |
documentazione richiesta e condizioni da soddisfare; |
|
c) |
modalità di presentazione di una domanda e opzioni in merito alla sede in cui presentarla, per esempio presso gli uffici consolari o online; |
|
d) |
tasse per la presentazione delle domande e tempi indicativi del trattamento; |
|
e) |
durata massima del soggiorno per ciascun tipo di autorizzazione di cui alla lettera a); |
|
f) |
condizioni per le proroghe o i rinnovi disponibili; |
|
g) |
norme relative alle persone a carico che accompagnano il richiedente; |
|
h) |
procedure di riesame o di ricorso disponibili; e |
|
i) |
disposizioni legislative pertinenti di applicazione generale in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche. |
Articolo 12.9
Risoluzione delle controversie
Una parte non può ricorrere alla risoluzione delle controversie di cui al capo 31 per quanto riguarda il rifiuto di autorizzare l'ingresso e il soggiorno temporaneo a norma del presente capo, a meno che la questione non costituisca una pratica ricorrente.
CAPO 13
REGOLAMENTAZIONE INTERNA
Articolo 13.1
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di licenze e qualifiche, nonché le norme tecniche (69), che incidono sugli scambi di servizi o sull'esercizio di qualsiasi altra attività economica oggetto di un impegno di una parte a norma degli articoli 10.6 (Accesso al mercato), 10.7 (Trattamento nazionale), 11.4 (Accesso al mercato) e 11.6 (Trattamento nazionale), fatte salve le modalità, le limitazioni, le condizioni o le qualifiche stabilite nel proprio elenco a norma degli articoli 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni) e 11.8 (Misure non conformi ed eccezioni).
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 13.6 si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di licenze e qualifiche, nonché le norme tecniche, che incidono sugli scambi di servizi o sull'esercizio di qualsiasi altra attività economica.
3. Il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 18.
Articolo 13.2
Elaborazione di misure
Una parte che adotti o mantenga in vigore misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche:
|
a) |
garantisce che tali misure si basino su criteri oggettivi e trasparenti (70); |
|
b) |
garantisce che l'autorità competente adotti e gestisca le proprie decisioni in modo indipendente; |
|
c) |
garantisce che le procedure di per sé non impediscano indebitamente il rispetto delle prescrizioni; |
|
d) |
garantisce che le procedure siano imparziali e atte a consentire ai richiedenti di dimostrare la propria osservanza di eventuali prescrizioni; e |
|
e) |
non impone al richiedente, per quanto possibile, di rivolgersi a più di un'autorità competente per la stessa domanda di autorizzazione (71). |
Articolo 13.3
Gestione delle misure
Qualora sia richiesta un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per l'esercizio di qualsiasi altra attività economica, le autorità competenti di una parte:
|
a) |
consentono al richiedente, per quanto possibile, di presentare una domanda in qualsiasi momento; |
|
b) |
prevedono un periodo di tempo ragionevole per la presentazione di una domanda qualora esistano termini specifici per presentare le domande; |
|
c) |
qualora siano prescritte prove d'esame, programmano tali prove a intervalli ragionevolmente frequenti e lasciano al richiedente un periodo di tempo ragionevole per chiedere di sostenere la prova; |
|
d) |
si adoperano per accettare le domande in formato elettronico, tenendo conto delle loro priorità concorrenti e dei vincoli in termini di risorse; |
|
e) |
accettano copie dei documenti che sono autenticate in conformità del diritto della parte al posto dei documenti originali, salvo qualora la presentazione dei documenti originali sia richiesta per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione; |
|
f) |
provvedono affinché gli oneri di autorizzazione (72) applicati dalle autorità competenti siano ragionevoli e trasparenti così da non limitare in sé la prestazione del servizio o l'esercizio di altre attività economiche; |
|
g) |
forniscono, nella misura del possibile, un calendario indicativo per il trattamento delle domande; |
|
h) |
accertano senza indebito ritardo, nella misura del possibile, la completezza di una domanda ai fini del trattamento a norma del diritto della parte; |
|
i) |
se considerano una domanda completa ai fini del trattamento a norma del diritto della parte, provvedono affinché il trattamento della domanda sia completato e il richiedente sia informato della decisione entro un periodo di tempo ragionevole dopo la presentazione della domanda, nella misura del possibile per iscritto (73); |
|
j) |
forniscono, su istanza del richiedente e senza indebito ritardo, informazioni sullo stato della domanda; |
|
k) |
se ritengono che una domanda sia incompleta ai fini del trattamento a norma del diritto della parte, entro un periodo di tempo ragionevole e nella misura del possibile:
|
|
l) |
in caso di rigetto di una domanda comunicano al richiedente, di propria iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, nella misura del possibile, i motivi del rigetto e, ove applicabile, la procedura per ripresentare la domanda; e |
|
m) |
provvedono affinché, una volta rilasciata, l'autorizzazione entri in vigore senza indebito ritardo, nel rispetto delle modalità e delle condizioni applicabili. |
Articolo 13.4
Limitazione del numero di licenze
1. Se il numero di licenze disponibili per una determinata attività è limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, una parte applica una procedura di selezione dei potenziali candidati che garantisca totale imparzialità e trasparenza prevedendo, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.
2. La parte può stabilire le norme che disciplinano la procedura di selezione tenendo conto di obiettivi politici legittimi, fra cui considerazioni relative alla salute, alla sicurezza, alla protezione dei consumatori, alla concorrenza, alla tutela dell'ambiente e alla conservazione del patrimonio culturale.
Articolo 13.5
Norme tecniche
Ciascuna parte incoraggia le proprie autorità competenti, in sede di adozione di norme tecniche, ad adottare norme tecniche elaborate attraverso processi aperti e trasparenti e incoraggia ciascun organismo incaricato di tale elaborazione a utilizzare processi aperti e trasparenti.
Articolo 13.6
Trasparenza
Una parte che prescriva un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per l'esercizio di qualsiasi altra attività economica fornisce le informazioni necessarie affinché i prestatori di servizi o coloro che intendono prestare un servizio e le persone che esercitano o intendono esercitare qualsiasi altra attività economica si conformino alle prescrizioni e alle procedure per ottenere, conservare, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Tali informazioni comprendono, se del caso, i seguenti elementi:
|
a) |
gli oneri di autorizzazione; |
|
b) |
i dati di contatto delle autorità competenti; |
|
c) |
le procedure di ricorso o di riesame relative alle decisioni sulle domande; |
|
d) |
le procedure per controllare le modalità e le condizioni applicabili alle licenze o per assicurarne l'osservanza; |
|
e) |
la possibilità di partecipazione pubblica, ad esempio tramite audizioni od osservazioni; |
|
f) |
il calendario indicativo per il trattamento della domanda; |
|
g) |
le prescrizioni e le procedure; e |
|
h) |
le norme tecniche applicabili. |
Articolo 13.7
Riesame
In seguito all'entrata in vigore di ulteriori discipline elaborate a norma dell'articolo VI, paragrafo 4, del GATS, le parti riesaminano tali discipline. Se le conclusioni del riesame indicano che tali discipline migliorerebbero il presente accordo, le parti stabiliscono se esse debbano essere integrate nel medesimo.
CAPO 14
RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
Articolo 14.1
Disposizioni generali
1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte imponga alle persone fisiche di possedere le qualifiche e l'esperienza professionale necessarie nel territorio in cui il servizio è prestato per il settore di attività interessato.
2. Ciascuna parte incoraggia le autorità o gli organismi professionali competenti, a seconda dei casi, nel rispettivo territorio a elaborare e presentare al sottocomitato per i servizi e gli investimenti istituito dall'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III del presente accordo), paragrafo 1, lettera h), raccomandazioni comuni sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.
3. Le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2 sono accompagnate da prove atte a confermare:
|
a) |
il valore economico di un accordo previsto sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (di seguito «accordo di riconoscimento reciproco»); e |
|
b) |
la compatibilità dei rispettivi regimi, ossia il livello di compatibilità dei criteri applicati da ciascuna parte ai fini dell'autorizzazione e del rilascio di licenze. |
4. Il sottocomitato riesamina le raccomandazioni comuni entro un periodo di tempo ragionevole dal loro ricevimento.
5. Se la raccomandazione comune è compatibile con il presente accordo, le parti adottano i provvedimenti necessari per negoziare un accordo di riconoscimento reciproco, se del caso tramite le rispettive autorità competenti o i soggetti designati autorizzati da una parte. Se del caso, il Consiglio congiunto può adottare mediante decisione meccanismi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.
6. Nel negoziare accordi di riconoscimento reciproco o nell'elaborare raccomandazioni comuni, le parti oppure le autorità o gli organismi professionali competenti, rispettivamente, sono incoraggiati a seguire gli orientamenti relativi al negoziato di un accordo di riconoscimento reciproco di cui all'allegato 14-A.
CAPO 15
SERVIZI DI CONSEGNA
Articolo 15.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«servizi di consegna»: i servizi postali e di corriere o i servizi espresso, che comprendono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali; |
|
b) |
«servizi di corriere espresso»: la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali a velocità accelerata e affidabilità incrementata, che possono includere elementi di valore aggiunto quali la raccolta dal punto di origine, la consegna personale al destinatario, la rintracciabilità, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario in transito o la conferma della ricezione; |
|
c) |
«servizi di posta espressa»: i servizi internazionali di corriere espresso forniti tramite un'associazione volontaria di operatori postali designati nell'ambito dell'Unione postale universale (UPU) come la cooperativa Express Mail Service (EMS); |
|
d) |
«licenza»: un'autorizzazione concessa a un singolo prestatore da un'autorità di regolamentazione, in cui sono stabiliti procedure, obblighi e prescrizioni specificamente attinenti al settore dei servizi di consegna; |
|
e) |
«invio postale»: un invio fino a 31,5 kg di peso, provvisto di indirizzo, nella forma definitiva nel momento in cui viene preso in consegna da qualsiasi tipo di prestatore di servizi di consegna, pubblico o privato, e che può includere invii quali lettere, pacchi, giornali o cataloghi; |
|
f) |
«monopolio postale»: il diritto esclusivo di prestare determinati servizi di consegna nel territorio di una parte a norma del diritto di tale parte; e |
|
g) |
«servizio universale»: la prestazione permanente di un servizio di consegna di qualità determinata, a norma del diritto di una parte, in tutti i punti del territorio di tale parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti. |
Articolo 15.2
Obiettivo
Il presente capo stabilisce i principi del quadro normativo specifico per tutti i servizi di consegna.
Articolo 15.3
Servizio universale
1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale che intende adottare o mantenere e gestisce tale obbligo in modo trasparente, non discriminatorio e neutro nei confronti di tutti i prestatori soggetti a detto obbligo.
2. Una parte che imponga che i servizi di posta espressa in entrata siano prestati sulla base del servizio universale non accorda a tale servizio un trattamento preferenziale rispetto ad altri servizi internazionali di corriere espresso.
Articolo 15.4
Finanziamento del servizio universale
1. Una parte non impone diritti o altri oneri per la prestazione di un servizio di consegna non universale al fine di finanziare la fornitura di un servizio universale.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle misure fiscali o agli oneri amministrativi di applicazione generale.
Articolo 15.5
Prevenzione di pratiche distorsive del mercato
Ciascuna parte assicura che i prestatori di servizi di consegna soggetti a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale non adottino pratiche distorsive del mercato quali:
|
a) |
l'uso dei proventi derivanti dalla prestazione di tale servizio per sovvenzionare surrettiziamente la prestazione di un servizio di corriere espresso o di qualsiasi servizio di corriere non universale; e |
|
b) |
distinzioni ingiustificate tra i clienti, ad esempio le imprese, gli spedizionieri all'ingrosso o le imprese di groupage, per quanto attiene alle tariffe o ad altre modalità e condizioni per la prestazione di un servizio di consegna soggetto a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale. |
Articolo 15.6
Licenze
1. La parte che impone l'obbligo di licenza per la prestazione di servizi di consegna rende pubbliche:
|
a) |
tutte le prescrizioni relative al rilascio di licenze e il periodo di tempo necessario per decidere sulla domanda di licenza; e |
|
b) |
le modalità e le condizioni applicabili alle licenze. |
2. Le procedure, gli obblighi e le prescrizioni in materia di licenze sono trasparenti, non discriminatori e basati su criteri oggettivi.
3. Una parte provvede affinché il richiedente sia informato per iscritto dei motivi del rifiuto di una licenza.
Articolo 15.7
Indipendenza dell'organismo di regolamentazione
1. Ciascuna parte istituisce o continua ad avvalersi di organismi di regolamentazione giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti da qualsiasi prestatore di servizi di consegna. Una parte che mantenga la proprietà o il controllo di imprese che prestano servizi di consegna provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
2. Ciascuna parte provvede affinché gli organismi di regolamentazione di cui al paragrafo 1 operino con trasparenza e tempestività e dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro assegnati.
3. Le decisioni dell'organismo di regolamentazione e le procedure da esso utilizzate sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
CAPO 16
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
Articolo 16.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«risorse correlate»: servizi, infrastrutture fisiche e altre risorse correlati a una rete o a un servizio di telecomunicazione che permettono o sostengono la prestazione di servizi attraverso tale rete o servizio o sono potenzialmente in grado di farlo; |
|
b) |
«utente finale»: un consumatore finale o un abbonato di un servizio pubblico di telecomunicazione, compreso un fornitore di servizi diverso da un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione; |
|
c) |
«infrastrutture essenziali»: le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di telecomunicazione che:
|
|
d) |
«interconnessione»: il collegamento tra reti pubbliche di telecomunicazione di fornitori che prestano servizi pubblici di telecomunicazione al fine di consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti di un altro fornitore e di accedere a servizi prestati da un altro fornitore interessato o che abbia accesso alla rete; |
|
e) |
«comunicazioni intra-aziendali»: il sistema di telecomunicazioni mediante il quale un'impresa comunica al suo interno o con le proprie controllate, succursali e, nel rispetto del diritto della parte interessata, con le proprie società collegate, ad esclusione dei servizi di natura commerciale o non commerciale prestati a imprese che non sono controllate, succursali o società collegate, o che sono prestati a clienti o a potenziali clienti (75); |
|
f) |
«circuiti affittati»: i servizi o le infrastrutture di telecomunicazione, compresi quelli di natura virtuale o non fisica, che collegano due o più punti specifici e sono riservati per l'uso esclusivo di un utente o messi a disposizione di quest'ultimo; |
|
g) |
«licenza»: qualsiasi autorizzazione che una parte può esigere da una persona fisica o da un'impresa, conformemente al proprio diritto, per offrire un servizio di telecomunicazione, compresi, tra l'altro, concessioni, permessi, registrazioni o notifiche; |
|
h) |
«fornitore principale»: un fornitore di reti o servizi di telecomunicazione in grado di influire sostanzialmente, in termini di prezzi e di offerta, sulle modalità di partecipazione al mercato delle reti o dei servizi pubblici di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione in tale mercato; |
|
i) |
«elemento di rete»: un impianto o un'apparecchiatura usati per prestare un servizio di telecomunicazione, comprese le caratteristiche, le funzioni e le capacità fornite mediante tale impianto o apparecchiatura; |
|
j) |
«non discriminatorio»: il rispetto del trattamento della nazione più favorita quale definito agli articoli 10.8 (Trattamento della nazione più favorita) e 11.7 (Trattamento della nazione più favorita) e del trattamento nazionale quale definito agli articoli 10.7 (Trattamento nazionale) e 11.6 (Trattamento nazionale), nonché la concessione di un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro utente di servizi pubblici di telecomunicazione simili in situazioni analoghe, anche per quanto riguarda la tempestività; |
|
k) |
«portabilità del numero»: la possibilità, per gli utenti finali di servizi pubblici di telecomunicazione che ne facciano richiesta, di conservare lo stesso numero di telefono, nello stesso luogo per la linea fissa, in caso di passaggio da un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione a un altro della stessa categoria; |
|
l) |
«rete pubblica di telecomunicazione»: una rete di telecomunicazione usata per prestare servizi pubblici di telecomunicazione tra punti terminali della rete; |
|
m) |
«servizio pubblico di telecomunicazione»: un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale; |
|
n) |
«offerta di interconnessione di riferimento»: un'offerta di interconnessione da parte di un fornitore resa pubblica cosicché qualsiasi fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione disposto ad accettare l'offerta possa ottenere l'interconnessione con il fornitore principale su tale base; |
|
o) |
«telecomunicazioni»: la trasmissione e la ricezione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con qualsiasi altro mezzo elettromagnetico; |
|
p) |
«rete di telecomunicazione»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, compresi gli elementi di rete non attivi, che consentono le telecomunicazioni; |
|
q) |
«autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni»: l'organismo o gli organismi chiamati a regolamentare le reti e i servizi di telecomunicazione contemplati dal presente capo; |
|
r) |
«servizio di telecomunicazione»: un servizio che consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione e nella ricezione di segnali attraverso reti di telecomunicazione, comprese le reti usate per la radiodiffusione, ma non include i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di telecomunicazione; |
|
s) |
«servizio universale»: l'insieme minimo di servizi che deve essere messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una parte, il cui ambito di applicazione è definito da tale parte; e |
|
t) |
«utente»: un consumatore o un prestatore di servizi che utilizza una rete o un servizio pubblico di telecomunicazione. |
Articolo 16.2
Ambito di applicazione e principi del quadro normativo
1. Il presente capo stabilisce i principi del quadro normativo per la fornitura di reti e servizi di telecomunicazione, liberalizzati a norma dei capi 10 (Investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi), e si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidono sugli scambi di servizi pubblici di telecomunicazione.
2. Si precisa che il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidono sui servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti o servizi di telecomunicazione.
Articolo 16.3
Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni
1. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione o di apparecchiature di telecomunicazione. Al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità delle autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni, ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni non detenga interessi finanziari né mantenga un ruolo operativo o gestionale in alcun fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione o di apparecchiature di telecomunicazione. La parte che mantiene la proprietà o il controllo dei fornitori di reti o servizi di telecomunicazione provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
2. Ciascuna parte provvede affinché le decisioni e le procedure di regolamentazione della propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni inerenti al presente capo siano imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
3. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni agisca in modo indipendente e non solleciti né accetti istruzioni da alcun altro organismo in relazione all'esercizio delle funzioni che le sono attribuite a norma del diritto di una parte per far rispettare gli obblighi di cui agli articoli 16.5, 16.6, 16.7, 16.9 e 16.10.
4. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni disponga del potere di regolamentare e di risorse finanziarie e umane adeguate all'adempimento delle funzioni che le sono attribuite per far rispettare gli obblighi di cui al presente capo. Tale potere è esercitato in modo trasparente e tempestivo. Le funzioni attribuite a un'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi.
5. Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni il potere di assicurare che i fornitori di reti o servizi di telecomunicazione le forniscano, su richiesta e tempestivamente, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie per consentire all'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni di svolgere le proprie funzioni conformemente al presente capo. Le informazioni ricevute sono trattate conformemente agli obblighi di riservatezza applicabili delle parti.
6. Ciascuna parte provvede affinché un utente o un fornitore di reti o servizi di telecomunicazione interessato da una decisione emanata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni abbia il diritto di proporre ricorso avverso tale decisione presso un organo indipendente dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni e dalle parti interessate dalla decisione (76). In attesa dell'esito di tale procedura, la decisione dell'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni resta in vigore, salvo qualora siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto della parte interessata.
Articolo 16.4
Procedure di rilascio delle licenze
1. Una parte che imponga a un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione di possedere una licenza, provvede affinché le seguenti informazioni siano rese pubbliche:
|
a) |
i tipi di servizi di telecomunicazione soggetti a licenza; |
|
b) |
tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e le procedure applicate; |
|
c) |
il periodo di tempo di norma necessario per decidere in merito a una domanda di licenza qualora sia richiesta una decisione; e |
|
d) |
le modalità e le condizioni generalmente applicabili a una licenza. |
2. Una parte che imponga a un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione di possedere una licenza decide in merito alla concessione della licenza entro un periodo di tempo ragionevole in modo da consentire al fornitore di iniziare a fornire le proprie reti o i propri servizi di telecomunicazione senza indebito ritardo.
3. I criteri per la concessione di licenze, le procedure applicabili e, se prescritti, gli obblighi o le condizioni sono connessi ai servizi di telecomunicazione forniti e sono obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
4. Ciascuna parte provvede affinché a un richiedente o a un licenziatario siano comunicati per iscritto, quale obbligo procedurale o su richiesta, i motivi:
|
a) |
del rifiuto di una licenza; |
|
b) |
dell'imposizione di condizioni od obblighi specifici al fornitore per una licenza; |
|
c) |
della revoca della licenza; o |
|
d) |
del rifiuto di rinnovare una licenza. |
5. I diritti amministrativi addebitati ai fornitori sono oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati ai costi amministrativi ragionevolmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'esecuzione degli obblighi di cui al presente capo (77).
Articolo 16.5
Interconnessione
Ciascuna parte provvede affinché un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione abbia il diritto e, su richiesta di un altro fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, l'obbligo di negoziare l'interconnessione ai fini della fornitura di reti o servizi pubblici di telecomunicazione.
Articolo 16.6
Accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazione e relativo utilizzo
1. Ciascuna parte provvede affinché, ai fini della prestazione di un servizio liberalizzato a norma dei capi 10 (Investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi), ai prestatori di servizi dell'altra parte sia concesso di accedere alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione, compresi i circuiti affittati, offerti nel proprio territorio od oltre i propri confini, e di utilizzarli, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie. Tale obbligo si ottempera, tra l'altro, rispettando le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6.
2. Ciascuna parte provvede affinché un prestatore di servizi dell'altra parte sia autorizzato a:
|
a) |
acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con una rete pubblica di telecomunicazione; |
|
b) |
prestare servizi a singoli o a più utenti finali tramite circuiti affittati o di proprietà; |
|
c) |
connettere circuiti privati, affittati o di proprietà, con reti e servizi pubblici di telecomunicazione o con circuiti affittati o di proprietà di un altro prestatore di servizi; e |
|
d) |
utilizzare, nel prestare un servizio, protocolli operativi di propria scelta al di là di quanto necessario per garantire la disponibilità dei servizi di telecomunicazione al pubblico in generale. |
3. Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi dell'altra parte possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di telecomunicazione per la circolazione di informazioni nel proprio territorio od oltre i propri confini, anche per le comunicazioni intra-aziendali di tali prestatori di servizi e per l'accesso a informazioni contenute in banche dati o altrimenti conservate in formato elettronico nel territorio delle parti.
4. In deroga al paragrafo 3, una parte può adottare o mantenere in vigore le misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.
5. Ciascuna parte provvede affinché l'accesso alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazione e il relativo uso non siano subordinati a condizioni diverse da quelle necessarie a:
|
a) |
salvaguardare le responsabilità di servizio pubblico dei fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al pubblico in generale i loro servizi pubblici di telecomunicazione; o |
|
b) |
preservare l'integrità tecnica delle reti o dei servizi pubblici di telecomunicazione. |
6. Purché rispettino i criteri di cui al paragrafo 5, le condizioni per l'accesso alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazione e per il relativo uso possono comprendere:
|
a) |
restrizioni alla rivendita o alla condivisione di tali servizi; |
|
b) |
l'obbligo di usare interfacce tecniche specifiche, ivi compresi protocolli di interfaccia, per l'interconnessione con tali reti e servizi; |
|
c) |
se necessario, prescrizioni volte a garantire l'interoperabilità di tali servizi e incoraggiare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 16.18; |
|
d) |
l'omologazione di terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete e prescrizioni tecniche relative al collegamento di tali apparecchiature con dette reti; |
|
e) |
limitazioni all'interconnessione di circuiti privati, in affitto o di proprietà, con tali reti o servizi, nonché con circuiti affittati o di proprietà di un altro prestatore di servizi; o |
|
f) |
obblighi di notifica, registrazione e licenza. |
Articolo 16.7
Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni
1. Ciascuna parte provvede affinché, in caso di controversia tra fornitori di reti o servizi di telecomunicazione vertente sui diritti e sugli obblighi di cui al presente capo, la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni emani, su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia ed entro i termini stabiliti dal diritto di tale parte, una decisione vincolante per risolvere la controversia.
2. Ciascuna parte provvede affinché la decisione emanata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni sia resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza commerciale. Ciascuna parte provvede affinché le parti coinvolte nella controversia ricevano la motivazione completa su cui è basata la decisione e abbiano il diritto di proporre ricorso avverso tale decisione a norma dell'articolo 16.3, paragrafo 6.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che una parte coinvolta nella controversia possa adire le autorità giudiziarie (78).
Articolo 16.8
Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali
1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure adeguate volte a impedire ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione che, singolarmente o in gruppo, costituiscono un fornitore principale di mettere in atto o mantenere in essere pratiche anticoncorrenziali.
2. Le pratiche anticoncorrenziali di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare:
|
a) |
il ricorso a sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali; |
|
b) |
l'uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e |
|
c) |
il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione degli altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sotto il profilo commerciale di cui hanno bisogno per la prestazione di servizi. |
Articolo 16.9
Interconnessione con i fornitori principali
1. Ciascuna parte provvede affinché un fornitore principale di reti e servizi pubblici di telecomunicazione nel proprio territorio assicuri l'interconnessione con i prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione dell'altra parte:
|
a) |
in corrispondenza di ogni punto della rete di tale fornitore principale in cui ciò sia tecnicamente possibile; |
|
b) |
secondo modalità e a condizioni non discriminatorie, anche in relazione a tariffe, norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione; |
|
c) |
a un livello qualitativo non inferiore a quello che il fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di sue controllate o altre società collegate; |
|
d) |
tempestivamente e secondo modalità e a condizioni, ivi comprese tariffe (79) e norme e specifiche tecniche, che siano trasparenti e ragionevoli, dal punto di vista della fattibilità economica, e sufficientemente disaggregate da consentire ai prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione di non pagare per risorse o componenti di rete di cui non hanno bisogno per il servizio da fornire; e |
|
e) |
su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che rispecchino il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie. |
2. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio rendano pubbliche, se del caso:
|
a) |
un'offerta di interconnessione di riferimento o un'altra offerta di interconnessione standard contenente le modalità e le condizioni, nonché le tariffe, che il fornitore principale offre generalmente ai prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione; o |
|
b) |
le modalità e le condizioni di un accordo di interconnessione in vigore. |
3. Ciascuna parte rende pubbliche le procedure applicabili per i negoziati di interconnessione con un fornitore principale nel proprio territorio.
Articolo 16.10
Accesso alle infrastrutture essenziali
1. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali situati nel proprio territorio assicurino ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione l'accesso alle proprie infrastrutture essenziali secondo modalità e a condizioni ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, sulla base di un'offerta generalmente disponibile, ai fini della prestazione di servizi pubblici di telecomunicazione, salvo qualora tale accesso non sia necessario per garantire una concorrenza effettiva sulla base dei dati raccolti e della valutazione delle condizioni di mercato effettuata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni. Le infrastrutture essenziali di un fornitore principale possono comprendere gli elementi di rete, i servizi dei circuiti affittati e le risorse correlate.
2. Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni il potere di determinare le infrastrutture essenziali che un fornitore principale deve mettere a disposizione nel territorio della parte e la misura in cui tali infrastrutture essenziali devono essere disaggregate. Tale determinazione si basa, tra l'altro, sull'obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e sul vantaggio dell'interesse a lungo termine degli utenti finali.
3. Una parte che imponga a un fornitore principale di offrire i propri servizi pubblici di telecomunicazione per la rivendita provvede affinché il fornitore principale non imponga condizioni irragionevoli o discriminatorie alla rivendita dei propri servizi pubblici di telecomunicazione.
Articolo 16.11
Risorse limitate
1. Ciascuna parte provvede affinché l'assegnazione e la concessione dei diritti d'uso di risorse limitate, compresi lo spettro radio, i numeri e i diritti di passaggio, siano effettuate in modo aperto, obiettivo, tempestivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato e ai fini del conseguimento degli obiettivi di interesse generale, compresa la promozione della concorrenza. Le procedure, le condizioni e gli obblighi connessi ai diritti d'uso si basano su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
2. Ciascuna parte provvede affinché l'attuale utilizzo delle bande di frequenza attribuite sia reso pubblico, ma senza l'obbligo di indicare in dettaglio le frequenze dello spettro radio riservate a fini pubblici specifici.
3. Una parte può fare ricorso ad approcci basati sul mercato, come le procedure di gara, per assegnare lo spettro radio ad uso commerciale.
4. Le misure di una parte relative all'attribuzione e all'assegnazione dello spettro radio e alla gestione delle frequenze non sono di per sé incompatibili con gli articoli 10.6 (Accesso al mercato) e 11.4 (Accesso al mercato). Ciascuna parte si riserva il diritto di adottare e mantenere in vigore misure di gestione dello spettro e delle frequenze che potrebbero avere per effetto una limitazione del numero dei prestatori di servizi di telecomunicazione, purché tali misure siano compatibili con altre disposizioni del presente accordo. Tale diritto comprende la facoltà di attribuire le bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro radio.
Articolo 16.12
Portabilità del numero
Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione offrano, nel proprio territorio, la portabilità del numero tempestivamente, senza compromettere la qualità, l'affidabilità o la convenienza e secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie.
Articolo 16.13
Servizio universale
1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2. Ciascuna parte gestisce gli obblighi di servizio universale in modo trasparente, non discriminatorio e neutro sotto il profilo della concorrenza. Ciascuna parte garantisce che gli obblighi di servizio universale da essa imposti non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale da essa definito. Gli obblighi di servizio universale definiti in base a tali principi non sono considerati di per sé anticoncorrenziali.
3. Ciascuna parte provvede affinché le procedure di designazione dei prestatori del servizio universale siano aperte a tutti i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio.
4. Una parte che decida di compensare i prestatori del servizio universale provvede affinché tale compensazione non superi il fabbisogno direttamente imputabile all'obbligo di servizio universale, stabilito mediante una procedura competitiva o una determinazione dei costi netti.
Articolo 16.14
Riservatezza delle informazioni
1. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione che acquisiscono informazioni da un altro fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione nel corso della negoziazione di accordi a norma dell’articolo 16.5, 16.9 o 16.10, utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza riguardo a tali informazioni.
2. Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni e dei relativi dati sul traffico trasmessi mediante reti o servizi pubblici di telecomunicazione, a condizione che le misure applicate a tal fine non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.
Articolo 16.15
Neutralità tecnologica
Le parti riconoscono i vantaggi della neutralità tecnologica, in particolare per quanto riguarda la possibilità concessa ai prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione di scegliere le tecnologie che desiderano utilizzare per prestare i loro servizi. Una parte può limitare tale scelta adottando o mantenendo in vigore le prescrizioni necessarie per soddisfare obiettivi legittimi di politica pubblica, purché tali prescrizioni non creino inutili ostacoli agli scambi.
Articolo 16.16
Trattamento da parte dei fornitori principali
Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni il potere di imporre, se del caso, a un fornitore principale nel proprio territorio l'obbligo di accordare ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che il fornitore principale accorda in situazioni simili alle proprie società controllate o collegate, per quanto riguarda:
|
a) |
la disponibilità, la fornitura, le tariffe o la qualità di servizi di telecomunicazione simili; e |
|
b) |
la disponibilità delle interfacce tecniche necessarie per l'interconnessione. |
Articolo 16.17
Roaming internazionale
1. Le parti, al fine di promuovere l'aumento degli scambi tra di loro e migliorare il benessere dei consumatori, si adoperano per cooperare alla promozione di tariffe trasparenti e ragionevoli per i servizi di roaming internazionale.
2. Una parte può migliorare la trasparenza e la concorrenza per quanto riguarda le tariffe dei servizi di roaming internazionale e le alternative tecnologiche ai servizi di roaming, in particolare:
|
a) |
garantendo che le informazioni in materia di tariffe al dettaglio siano facilmente accessibili ai consumatori; e |
|
b) |
riducendo al minimo gli ostacoli all'uso di alternative tecnologiche al roaming che consentano ai consumatori che si recano nel suo territorio di accedere ai servizi di telecomunicazione utilizzando il dispositivo di propria scelta. |
Articolo 16.18
Norme e organizzazioni internazionali
Le parti riconoscono l'importanza delle norme internazionali ai fini della compatibilità e dell'interoperabilità a livello mondiale delle reti o dei servizi di telecomunicazione e promuovono tali norme attraverso l'attività degli organismi internazionali competenti, tra cui l'Unione internazionale delle telecomunicazioni e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione.
CAPO 17
SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE
Articolo 17.1
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, del capo 10, sezione B (Liberalizzazione degli investimenti) e del capo 10 (Investimenti), nonché dei capi 11 (Scambi transfrontalieri di servizi), 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) e 18 (Servizi finanziari), si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«servizi di stazionamento e deposito di container»: le operazioni di stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione dei container per le spedizioni; |
|
b) |
«servizi di sdoganamento»: l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali relative all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, per conto terzi, che si tratti dell'attività principale del prestatore di servizi o di una sua abituale attività complementare; |
|
c) |
«trasporti porta a porta o multimodali», trasporti di carichi mediante più di una modalità di trasporto, compresa una tratta marittima internazionale, e con un unico titolo di trasporto; |
|
d) |
«servizi di spedizione merci»: l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali; |
|
e) |
«carico internazionale»: le merci trasportate da un porto di una parte a un porto dell'altra parte o di un paese terzo, oppure da un porto di uno Stato membro dell'Unione europea a un porto di un altro Stato membro dell'Unione europea; |
|
f) |
«servizi di trasporto marittimo internazionale»: il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo, oppure tra un porto di uno Stato membro dell'Unione europea e un porto di un altro Stato membro dell'Unione europea, compresa la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto, per realizzare trasporti porta a porta o multimodali con un unico titolo di trasporto, ma escluso il diritto di prestare tali altri servizi di trasporto; |
|
g) |
«servizi ausiliari marittimi»: servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima e servizi marittimi di spedizione merci; |
|
h) |
«servizi di agenzia marittima»: le attività che consistono nel rappresentare, in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione a fini di:
|
|
i) |
«servizi di movimentazione di carichi marittimi»: le attività svolte dalle società di stivaggio, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali, qualora i lavoratori portuali siano organizzati in modo indipendente dalle società di stivaggio o dagli operatori terminalisti, comprese l'organizzazione e la supervisione delle attività seguenti:
|
Articolo 17.2
Obiettivo
Il presente capo stabilisce i principi applicabili alla liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma del capo 10, sezione B (Liberalizzazione degli investimenti) nonché dei capi 11 (Scambi transfrontalieri di servizi), 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) e 18 (Servizi finanziari).
Articolo 17.3
Principi
1. Fatte salve le misure che una parte adotta o mantiene in vigore in relazione a settori, sottosettori o attività, conformemente agli allegati I, II, III e VI, ciascuna parte:
|
a) |
applica effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e al commercio marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie; e |
|
b) |
accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi, per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi ausiliari marittimi, nonché per quanto riguarda i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. |
2. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), le parti:
|
a) |
si astengono dall'introdurre, in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, clausole concernenti la ripartizione dei carichi, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi; e |
|
b) |
all'entrata in vigore del presente accordo aboliscono e si astengono dall'introdurre misure unilaterali od ostacoli amministrativi, tecnici o di altro genere che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale. |
3. Ciascuna parte consente ai prestatori di servizi marittimi internazionali dell'altra parte lo stabilimento e l'esercizio di un'impresa nel proprio territorio conformemente agli allegati I, II, III e VI.
4. Le parti mettono a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i servizi portuali seguenti: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio nonché servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di energia elettrica.
CAPO 18
SERVIZI FINANZIARI
Articolo 18.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«prestatore di servizi finanziari transfrontalieri di una parte»: una persona di una parte impegnata nella prestazione di servizi finanziari nel territorio di tale parte e che presta o intende prestare servizi finanziari a livello transfrontaliero; |
|
b) |
«scambi transfrontalieri di servizi finanziari» o «prestazione transfrontaliera di servizi finanziari»: la prestazione di un servizio finanziario:
|
|
c) |
«istituto finanziario»: qualsiasi prestatore di servizi finanziari che fornisce un servizio finanziario, qualora sia autorizzato a esercitare attività commerciali e soggetto a disciplina o vigilanza quale istituto finanziario a norma del diritto della parte nel cui territorio si trova il prestatore, comprese le succursali, situate nel territorio della parte, di un prestatore di servizi finanziari avente la propria sede nel territorio dell'altra parte; |
|
d) |
«istituto finanziario dell'altra parte»: un istituto finanziario situato nel territorio di una parte e soggetto al controllo di una persona dell'altra parte; |
|
e) |
«servizio finanziario»: qualsiasi servizio di carattere finanziario, compresi tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), riguardante le attività seguenti:
|
|
f) |
«prestatore di servizi finanziari»: una persona di una parte che presti o intenda prestare servizi finanziari nel territorio di tale parte, esclusi i soggetti pubblici; |
|
g) |
«investimento»: un investimento ai sensi dell'articolo 10.1 (Definizioni), paragrafo 2; tuttavia, per quanto riguarda i prestiti e gli altri strumenti di debito di cui a tale definizione:
|
|
h) |
«investitore di una parte»: un investitore di una parte ai sensi dell'articolo 10.1 (Definizioni); |
|
i) |
«nuovo servizio finanziario»: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma è fornito nel territorio dell'altra parte; |
|
j) |
«soggetto pubblico»:
|
|
k) |
«organismo di autoregolamentazione»: qualsiasi organismo non governativo, compresi le borse o il mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, gli organismi di compensazione o altre organizzazioni o associazioni, che esercita poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari o sugli istituti finanziari in virtù della legge o su delega di una parte. |
Articolo 18.2
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione:
|
a) |
agli istituti finanziari dell'altra parte; |
|
b) |
agli investitori dell'altra parte e ai loro investimenti in istituti finanziari situati nel territorio della parte; e |
|
c) |
agli scambi transfrontalieri di servizi finanziari. |
2. Si precisa che il capo 10 (Investimenti) si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte:
|
a) |
relative agli investitori di una parte e ai loro investimenti in prestatori di servizi finanziari che non siano istituti finanziari; e |
|
b) |
diverse dalle misure riguardanti la prestazione di servizi finanziari o relative a investitori di una parte o ai loro investimenti in istituti finanziari. |
3. Il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione alle attività o ai servizi seguenti, tranne nel caso in cui una parte consenta lo svolgimento di qualsiasi attività o la prestazione di qualsiasi servizio da parte dei propri istituti finanziari in concorrenza con un soggetto pubblico o con un istituto finanziario:
|
a) |
alle attività o ai servizi che fanno parte di un sistema pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di previdenza sociale; o |
|
b) |
alle attività esercitate o ai servizi prestati per conto della parte o avvalendosi di una sua garanzia oppure utilizzando le risorse finanziarie della parte, comprese quelle dei suoi soggetti pubblici, |
4. Il presente capo non si applica agli appalti pubblici di servizi finanziari.
5. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
6. Le disposizioni dei capi 10 (Investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi) si applicano alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo solo qualora tali disposizioni siano integrate nel presente capo e ne facciano parte.
7. Le disposizioni seguenti sono integrate nel presente capo e ne fanno parte e si applicano mutatis mutandis alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione agli istituti finanziari dell'altra parte, agli investitori dell'altra parte e agli investimenti di tali investitori in istituti finanziari situati nel territorio della parte:
|
a) |
articoli 10.11 (Requisiti formali), 10.14 (Investimenti e obiettivi e misure di regolamentazione), 10.15 (Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati), 10.16 (Trasferimenti), 10.17 (Indennizzo delle perdite), 10.18 (Espropriazione e indennizzo), 10.19 (Surrogazione), 10.52 (Rifiuto di accordare benefici) e 11.9 (Rifiuto di accordare benefici); e |
|
b) |
sezione D (Risoluzione delle controversie in materia di investimenti) del capo 10 (Investimenti) unicamente per le domande relative alla violazione, ad opera di una parte, dell'articolo 18.3 o dell'articolo 18.4 per quanto riguarda l'esercizio di un istituto finanziario o di un investimento in un istituto finanziario, o degli articoli 10.11 (Requisiti formali), 10.15 (Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati), 10.16 (Trasferimenti), 10.17 (Indennizzo delle perdite), 10.18 (Espropriazione e indennizzo), 10.52 (Rifiuto di accordare benefici) o 11.9 (Rifiuto di accordare benefici). |
8. In caso di incompatibilità tra il presente capo e qualsiasi altra disposizione del presente accordo, il primo prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.
Articolo 18.3
Trattamento nazionale
1. L'articolo 10.7 (Trattamento nazionale) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica alle misura adottate o mantenute da una parta in merito al trattamento degli istituti finanziari e degli investitori dell'altra parte e ai loro investimenti in istituti finanziari.
2. Il trattamento accordato da una parte ai propri investitori e ai loro investimenti a norma dell'articolo 10.7 (Trattamento nazionale) è equiparato al trattamento accordato ai propri istituti finanziari e agli investimenti dei loro investitori in istituti finanziari.
Articolo 18.4
Trattamento della nazione più favorita
1. L'articolo 10.8 (Trattamento della nazione più favorita) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione al trattamento degli investitori e agli istituti finanziari dell'altra parte e ai loro investimenti in istituti finanziari .
2. Il trattamento accordato da una parte agli investitori di un paese terzo e ai loro investimenti a norma dell'articolo 10.8 (Trattamento della nazione più favorita) è equiparato al trattamento accordato agli istituti finanziari di un paese terzo e agli investimenti di un paese terzo in istituti finanziari.
Articolo 18.5
Accesso al mercato
1. Una parte non adotta né mantiene in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, misure relative agli istituti finanziari dell'altra parte o all'accesso al mercato tramite stabilimento di un istituto finanziario ad opera di un investitore dell'altra parte che:
|
a) |
impongano limitazioni:
|
|
b) |
limitino o impongano forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un istituto finanziario può svolgere un'attività economica. |
2. Si precisa che il presente articolo non può interpretarsi come divieto a una parte di imporre a un istituto finanziario di prestare determinati servizi finanziari attraverso soggetti giuridici distinti qualora, conformemente al diritto di tale parte, la gamma dei servizi finanziari prestati dall'istituto finanziario non possa essere fornita da un unico soggetto.
Articolo 18.6
Alta dirigenza e consigli di amministrazione
L'articolo 10.10 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione agli istituti finanziari dell'altra parte.
Articolo 18.7
Scambi transfrontalieri di servizi finanziari
1. Gli articoli 11.4 (Accesso al mercato) e 11.6 (Trattamento nazionale) sono integrati nel presente capo, ne fanno parte e si applicano alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione ai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte che forniscono i servizi finanziari di cui all'allegato 18-A.
2. Il trattamento accordato da una parte ai propri servizi e prestatori di servizi a norma dell'articolo 11.6 (Trattamento nazionale) è equiparato, ai fini del presente capo, al trattamento accordato ai propri servizi finanziari e prestatori di servizi finanziari.
3. Le misure che una parte non adotta né mantiene in vigore in relazione ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte a norma dell'articolo 11.4 (Accesso al mercato) sono intese, ai fini del presente capo, come misure relative ai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte che forniscono servizi finanziari.
4. L'articolo 11.7 (Trattamento della nazione più favorita) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione ai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte.
5. Il trattamento accordato da una parte ai servizi e ai prestatori di servizi di un paese terzo a norma dell'articolo 11.7 (Trattamento della nazione più favorita) è equiparato, ai fini del presente capo, al trattamento accordato ai servizi finanziari di un paese terzo e ai prestatori di servizi finanziari di un paese terzo.
6. L'articolo 11.5 (Presenza locale) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica ai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte che forniscono i servizi finanziari di cui all'allegato 18-A.
7. Ciascuna parte consente alle persone ubicate nel proprio territorio, e ai propri cittadini ovunque essi si trovino, di acquistare servizi finanziari da un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte ubicato nel proprio territorio. Tale obbligo non impone a una parte di consentire a tali prestatori di concludere affari o cercare clienti nel suo territorio. Una parte può definire le locuzioni «concludere affari» e «sollecitazione» ai fini di tale obbligo, purché tali definizioni non siano incompatibili con il paragrafo 1.
8. Il presente articolo non può interpretarsi come divieto a una parte di adottare o mantenere in vigore una misura che imponga prescrizioni formali in relazione alla prestazione di un servizio finanziario transfrontaliero, come la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri e degli strumenti finanziari, a condizione che tali prescrizioni non siano applicate in modo discriminatorio.
Articolo 18.8
Prescrizioni in materia di prestazioni
1. Le parti decidono congiuntamente le discipline sulle prescrizioni in materia di prestazioni, come quelle di cui all'articolo 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni), applicabili agli investimenti in istituti finanziari.
2. Entro 180 giorni dalla decisione congiunta in merito alle discipline sulle prescrizioni in materia di prestazioni a norma del paragrafo 1, il Consiglio congiunto modifica il paragrafo 1 mediante decisione al fine di integrare tali discipline nel presente articolo e può modificare, se del caso, le riserve e le misure non conformi di ciascuna parte nell'allegato VI.
3. L'articolo 18.12 si applica alle misure elencate in relazione alle discipline sulle prescrizioni in materia di prestazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 18.9
Servizi finanziari nuovi nel territorio di una parte
1. Una parte autorizza un istituto finanziario dell'altra parte a prestare nuovi servizi finanziari che essa autorizzerebbe i propri istituti finanziari a fornire conformemente al proprio diritto interno in situazioni analoghe senza adottare disposizioni legislative o regolamentari che modificano una legge esistente.
2. In deroga all'articolo 18.8, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 11.4 (Accesso al mercato), una parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad autorizzazione. Qualora tale autorizzazione sia necessaria, la decisione sull'eventuale applicazione di tale autorizzazione è adottata entro un termine ragionevole; l'autorizzazione può essere negata unicamente per motivi prudenziali.
Articolo 18.10
Clausola di revisione sui flussi di dati
Le parti riesaminano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la necessità di inserire disposizioni relative alla libera circolazione dei dati per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.
Articolo 18.11
Trattamento delle informazioni
Nessuna disposizione del presente accordo può interpretarsi come obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
Articolo 18.12
Riserve e misure non conformi
1. Gli articoli da 18.3 a 18.7 non si applicano:
|
a) |
alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore da una parte a livello di:
|
|
b) |
alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) o |
|
c) |
alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a), purché tale modifica non riduca la conformità della misura, quale esistente:
|
2. Gli articoli da 18.3 a 18.7 non si applicano alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione ai settori, ai sottosettori o alle attività indicati da tale parte nella sezione B del proprio elenco contenuto nell'appendice VI-A o VI-B dell'allegato VI.
3. Una riserva di una parte nei confronti dell’articolo 10.6 (Accesso al mercato), 10.7 (Trattamento nazionale), 10.8 (Trattamento della nazione più favorita), 10.10 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione), 11.4 (Accesso al mercato), 11.5 (Presenza locale), 11.6 (Trattamento nazionale) o 11.7 (Trattamento della nazione più favorita) indicata nel proprio elenco contenuto nell'appendice I-A, I-B-1 o I-B-2 dell'allegato I o nell'appendice II-A o II-B dell'allegato II costituisce altresì una riserva nei confronti dell’articolo 18.3, 18.4, 18.5, 18.6 o 18.7, a seconda dei casi, purché la misura, il settore, il sottosettore o l'attività indicati nella riserva rientrino nell'ambito di applicazione del presente capo.
4. Una parte non adotta misure oggetto di una riserva indicata nel proprio elenco contenuto nell'appendice II-A o II-B dell'allegato II che impongano, direttamente o indirettamente, a un investitore dell'altra parte, a motivo della sua cittadinanza, di vendere o di liquidare in qualsiasi altro modo un investimento esistente al momento in cui la misura prende effetto.
Articolo 18.13
Misure prudenziali
1. Nessuna disposizione del presente accordo può interpretarsi come divieto a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali (80), anche al fine di:
|
a) |
proteggere investitori, titolari di depositi, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o |
|
b) |
salvaguardare l'integrità e la stabilità del sistema finanziario di tale parte. |
2. Ove le misure di cui al paragrafo 1 non siano conformi alle altre disposizioni del presente accordo, le parti non se ne avvalgono per eludere gli impegni o gli obblighi ivi previsti.
Articolo 18.14
Riconoscimento
1. Una parte ha la facoltà di riconoscere le misure prudenziali dell'altra parte o di un paese terzo determinando le modalità di applicazione delle misure di tale altra parte o di tale paese terzo relative ai servizi finanziari. Tale riconoscimento può essere concesso autonomamente, mediante armonizzazione o sulla base di un accordo o altra intesa.
2. Una parte che riconosca una misura prudenziale di un paese terzo in conformità del paragrafo 1, offre all'altra parte una ragionevole possibilità di dimostrare che nell'altra parte ricorrono le circostanze in cui la parte ha riconosciuto la misura prudenziale del paese terzo e che, in tali circostanze, esiste o esisterebbe nell'altra parte equivalenza della regolamentazione, della vigilanza e dell'attuazione e, se del caso, delle procedure relative allo scambio di informazioni tra le parti.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può interpretarsi come obbligo per una parte di riconoscere una misura prudenziale dell'altra parte.
Articolo 18.15
Norme internazionali
Ciascuna parte si adopera per garantire che le norme concordate a livello internazionale per la regolamentazione e la vigilanza nel settore dei servizi finanziari e per la lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali siano attuate e applicate nel proprio territorio. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono, tra l'altro, quelle adottate dal G20, dal Consiglio per la stabilità finanziaria, dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, dall'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, dal Gruppo di azione finanziaria internazionale e dal Forum globale dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.
Articolo 18.16
Organismi di autoregolamentazione
Una parte che imponga a un istituto finanziario o a un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte l'adesione, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione ai fini della prestazione di servizi finanziari nel proprio territorio, provvede affinché l'organismo di autoregolamentazione osservi gli obblighi di cui agli articoli 18.3, 18.4 e 18.7.
Articolo 18.17
Sistemi di pagamento e di compensazione
Ciascuna parte concede agli istituti finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza della parte.
Articolo 18.18
Regolamentazione interna e trasparenza
1. I capi 13 (Regolamentazione interna) e 28 (Buone prassi regolamentari) non si applicano alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione all'ambito di applicazione del presente capo.
2. Ciascuna parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale cui si applica il presente capo siano gestite in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.
3. Ai fini del paragrafo 2, ciascuna parte, nella misura del possibile e conformemente al proprio diritto:
|
a) |
pubblica in anticipo le proprie proposte legislative e regolamentari riguardanti questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo o pubblica in anticipo documenti che forniscano sufficienti dettagli su tali eventuali nuove disposizioni legislative e regolamentari per consentire alle persone interessate e all'altra parte di valutare se e in quale modo i loro interessi possano essere lesi in modo significativo; |
|
b) |
fornisce alle persone interessate e all'altra parte una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte o sui documenti di cui alla lettera a); e |
|
c) |
valuta le osservazioni ricevute conformemente alla lettera b). |
4. Qualora una parte richieda un'autorizzazione per la prestazione di un servizio finanziario, le autorità competenti di tale parte:
|
a) |
consentono al richiedente, per quanto possibile, di presentare una domanda in qualsiasi momento; |
|
b) |
prevedono un lasso di tempo ragionevole per la presentazione di una domanda qualora esistano termini specifici per presentare le domande; |
|
c) |
forniscono ai prestatori di servizi e alle persone che intendono prestare un servizio le informazioni necessarie per consentire loro di rispettare le prescrizioni e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione; |
|
d) |
forniscono, nella misura del possibile, un calendario indicativo per il trattamento delle domande; |
|
e) |
si adoperano per accettare le domande in formato elettronico; |
|
f) |
accettano copie di documenti autenticate conformemente al diritto della parte al posto dei documenti originali, salvo qualora la presentazione di questi ultimi sia necessaria per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione; |
|
g) |
forniscono su istanza del richiedente e senza indebito ritardo, informazioni sullo stato della domanda; |
|
h) |
se considerano una domanda completa ai fini del trattamento a norma del diritto della parte, provvedono affinché il trattamento della domanda sia completato e il richiedente sia informato della decisione entro un periodo di tempo ragionevole dopo la presentazione della domanda, nella misura del possibile per iscritto (81); |
|
i) |
se ritengono che una domanda sia incompleta ai fini del trattamento a norma del diritto della parte, entro un periodo di tempo ragionevole e nella misura del possibile:
|
|
j) |
in caso di rigetto di una domanda, di propria iniziativa o su richiesta del richiedente comunicano a quest'ultimo, nella misura del possibile, i motivi del rigetto e, ove applicabile, la procedura per ripresentare la domanda; |
|
k) |
provvedono affinché gli oneri di autorizzazione (83) applicati dall'autorità competente siano ragionevoli e trasparenti e non limitino di per sé la prestazione del servizio o l'esercizio di altre attività economiche; e |
|
l) |
provvedono affinché, una volta rilasciata, l'autorizzazione entri in vigore senza indebito ritardo, nel rispetto delle modalità e delle condizioni applicabili. |
Articolo 18.19
Sottocomitato per i servizi finanziari
1. Il sottocomitato per i servizi finanziari istituito dall'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III dell'accordo), paragrafo 1, lettera i), si riunisce una volta all'anno, salvo diversamente concordato, al fine di:
|
a) |
sorvegliare l'attuazione e il funzionamento del presente capo; |
|
b) |
esaminare questioni inerenti ai servizi finanziari ad esso sottoposte da una parte; |
|
c) |
costituire una sede di dialogo tra le parti sulla regolamentazione del settore dei servizi finanziari al fine di migliorare la conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi normativi e di cooperare all'elaborazione di norme internazionali; |
|
d) |
partecipare alle procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 18.22 (Controversie in materia di investimenti nei servizi finanziari); e |
|
e) |
valutare il funzionamento del presente accordo per quanto attiene ai servizi finanziari. |
2. Il sottocomitato per i servizi finanziari comprende esperti in materia di servizi finanziari e rappresentanti delle autorità responsabili delle politiche riguardanti i servizi finanziari. Per il Messico, l'autorità responsabile delle politiche riguardanti i servizi finanziari è il ministero delle Finanze e del Credito pubblico (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) o il suo successore.
3. Su richiesta di una delle parti, il sottocomitato per i servizi finanziari discute l'elaborazione di orientamenti adeguati per l'interpretazione del presente capo. Il Consiglio congiunto può adottare tali orientamenti mediante raccomandazione.
Articolo 18.20
Consultazioni
1. Una parte può richiedere per iscritto all'altra parte di avviare consultazioni in merito a qualsiasi questione sollevata nell'ambito del presente accordo che incida sui servizi finanziari. L'altra parte esamina tale richiesta con la debita attenzione. Le parti impegnate nelle consultazioni ne comunicano l'esito al sottocomitato per i servizi finanziari.
2. Ciascuna parte provvede affinché la propria delegazione impegnata nelle consultazioni comprenda funzionari in possesso di adeguate competenze in materia di servizi finanziari o istituti finanziari contemplati dal presente capo. Per il Messico, i funzionari del ministero delle Finanze e del Credito pubblico (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), o del suo successore, soddisfano tale requisito.
3. Nessuna disposizione del presente articolo può interpretarsi come obbligo per una parte di derogare al proprio diritto in materia di scambio di informazioni tra le autorità finanziarie o alle prescrizioni di un accordo o di un'intesa tra le autorità finanziarie delle parti, né come obbligo per le autorità finanziarie di adottare misure tali da interferire con questioni specifiche inerenti alla normativa, alla vigilanza, alle procedure amministrative o all'applicazione.
4. Nessuna disposizione del presente articolo può interpretarsi come divieto a una parte di richiedere, a fini di vigilanza, informazioni riguardanti un istituto finanziario o un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri situati nel territorio dell'altra parte. Una parte che desidera ottenere tali informazioni può rivolgersi all'autorità finanziaria dell'altra parte.
Articolo 18.21
Risoluzione delle controversie
1. Il capo 31 (Risoluzione delle controversie), compresi gli allegati 31-A (Regolamento interno) e 31-B (Codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori), fatte salve le disposizioni del presente articolo, si applica mutatis mutandis alla risoluzione delle controversie riguardanti l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni del presente capo.
2. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 31.9 (Requisiti per i membri del collegio), i membri del collegio devono possedere competenze o esperienza nel settore della legislazione dei servizi finanziari o nelle relative pratiche, compresa la regolamentazione degli istituti finanziari, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato misto adotta un elenco di almeno 15 persone che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2, disposte e idonee a far parte del collegio. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi:
|
a) |
un sottoelenco di persone dell'Unione europea; |
|
b) |
un sottoelenco di persone del Messico; e |
|
c) |
un sottoelenco di persone chiamate a esercitare la funzione di presidente del collegio. |
4. Ai fini del presente capo, i sottoelenchi di cui al paragrafo 3 del presente articolo sostituiscono, dopo l'adozione, i sottoelenchi di cui all'articolo 31.8 (Elenchi dei membri del collegio), paragrafo 1.
5. In caso di controversia in cui un collegio constati che una misura è incompatibile con gli obblighi del presente accordo e che essa incide:
|
a) |
sul settore dei servizi finanziari e su qualsiasi altro settore, la parte attrice può sospendere, nel settore dei servizi finanziari, i benefici aventi un effetto equivalente a quello della misura nel settore dei servizi finanziari dell'altra parte; o |
|
b) |
unicamente su settori diversi da quello dei servizi finanziari, la parte attrice non sospende i benefici nel settore dei servizi finanziari. |
Articolo 18.22
Controversie in materia di investimenti nei servizi finanziari
1. La sezione D (Risoluzione delle controversie in materia di investimenti) del capo 10 (Investimenti), che è integrata nel presente capo dall'articolo 18.2, paragrafo 7 e ne fa parte, si applica mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente articolo:
|
a) |
alle controversie in materia di investimenti aventi ad oggetto misure alle quali si applica il presente capo e nelle quali un investitore denunci la violazione, ad opera di una delle parti, dell'articolo 10.7 (Trattamento nazionale), paragrafo 2, dell'articolo 10.8 (Trattamento della nazione più favorita), paragrafo 2, e degli articoli 10.15 (Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati), 10.16 (Trasferimenti), 10.17 (Indennizzo delle perdite), 10.18 (Espropriazione e indennizzo) o 10.52 (Rifiuto di accordare benefici); o |
|
b) |
alle controversie in materia di investimenti avviate a norma della sezione D (Risoluzione delle controversie in materia di investimenti) del capo 10 (Investimenti), nelle quali sia stato invocato l'articolo 18.13 (Misure prudenziali). |
2. Nel caso di una controversia in materia di investimenti avviata a norma del paragrafo 1, lettera a), o qualora il convenuto invochi l'articolo 18.13 (Misure prudenziali) a norma del paragrafo 1, lettera b), entro 60 giorni dalla presentazione di una domanda al tribunale a norma dell'articolo 10.26 (Presentazione di una domanda al tribunale), la divisione del tribunale incaricata di esaminare la causa nomina, previa consultazione delle parti della controversia e a norma dell'articolo 10.44 (Relazioni di esperti), uno o più esperti scelti dall'elenco dei membri del collegio di cui all'articolo 18.21.3 incaricati di riferirle in merito a qualsiasi questione di fatto attinente ai servizi finanziari sollevata da una parte della controversia nel procedimento. L'elenco di esperti è adottato dal Consiglio congiunto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo ed è composto da sei esperti che abbiano dimostrato di possedere competenze o esperienza nel settore della legislazione dei servizi finanziari o nelle relative pratiche, compresa la regolamentazione degli istituti finanziari. Qualora l'elenco di membri del collegio di cui all'articolo 18.21.3 non risulti adottato il giorno della presentazione della domanda a norma dell'articolo 10.26 (Presentazione di una domanda al tribunale), gli esperti sono nominati tra le persone designate e notificate all'altra parte da una parte o da entrambe le parti ai fini dell'adozione di tale elenco.
3. Il convenuto può rinviare la questione per iscritto al sottocomitato per i servizi finanziari al fine di ottenere una decisione che stabilisca se e in quale misura l'eccezione di cui all'articolo 18.13 (Misure prudenziali) possa essere validamente sollevata come difesa contro la domanda. Tale rinvio è effettuato non oltre la data fissata dal tribunale per la presentazione della domanda da parte del convenuto. Se il convenuto rinvia la questione al sottocomitato per i servizi finanziari a norma del presente paragrafo, i termini o i procedimenti di cui alla sezione D (Risoluzione delle controversie in materia di investimenti) del capo 10 (Investimenti) sono sospesi.
4. Nel caso di un rinvio a norma del paragrafo 3 del presente articolo, il sottocomitato per i servizi finanziari può decidere congiuntamente se e fino a che punto una misura prudenziale ai sensi dell'articolo 18.13 possa essere eccepita e può trasmettere copia della decisione all'investitore e al tribunale. Se la decisione congiunta stabilisce che l'eccezione di cui all'articolo 18.13 può essere validamente sollevata come difesa contro la domanda nella sua totalità, si ritiene che l'investitore abbia rinunciato agli atti e il procedimento cessa in conformità dell'articolo 10.40 (Rinuncia agli atti). Se la decisione congiunta stabilisce che l'eccezione di cui all'articolo 18.13 può essere validamente sollevata come difesa unicamente contro alcune parti della domanda, la decisione congiunta è vincolante per il tribunale in relazione a tali parti della domanda. In tal caso, la sospensione dei termini o dei procedimenti di cui al paragrafo 3 non si applica e l'investitore può procedere con le parti restanti della domanda.
5. Se il sottocomitato per i servizi finanziari non ha adottato una decisione congiunta entro tre mesi dal rinvio della questione da parte del convenuto, la sospensione dei termini o dei procedimenti di cui al paragrafo 3 non si applica e l'investitore può procedere con la propria domanda.
6. Su richiesta del convenuto e qualora il sottocomitato per i servizi finanziari non abbia adottato una decisione congiunta entro il termine di tre mesi di cui al paragrafo 5, il tribunale decide in via pregiudiziale se e in quale misura l'eccezione di cui all'articolo 18.13 possa essere validamente sollevata come difesa. La mancata presentazione di tale richiesta da parte del convenuto lascia impregiudicato il diritto di quest'ultimo di invocare l'articolo 18.13 come difesa in una fase successiva del procedimento. Il tribunale non trae conclusioni negative dal fatto che il sottocomitato per i servizi finanziari non abbia adottato una decisione congiunta.
7. Il procedimento a norma del paragrafo 6 è condotto dalla divisione del tribunale che esamina la domanda e garantisce in particolare che le parti della controversia abbiano la possibilità di presentare almeno una comunicazione scritta. Il tribunale si pronuncia in via pregiudiziale entro 120 giorni dal ricevimento dell'ultima domanda. Qualora abbia bisogno di più tempo per pronunciarsi in via pregiudiziale, il tribunale indica i motivi del ritardo. Se il tribunale conclude che l'eccezione di cui all'articolo 18.13 può essere validamente sollevata come difesa contro tutte le parti della domanda nella sua totalità, si ritiene che l'investitore abbia rinunciato agli atti e il procedimento cessa in conformità dell'articolo 10.40 (Rinuncia agli atti). Se il tribunale conclude che l'eccezione di cui all'articolo 18.13 può essere validamente sollevata come difesa unicamente contro alcune parti della domanda, il procedimento prosegue per quanto riguarda le restanti parti della domanda.
CAPO 19
COMMERCIO DIGITALE
Articolo 19.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«consumatore»: qualsiasi persona fisica, o impresa se previsto dal diritto della parte interessata, che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico per fini che esulano dalle proprie attività commerciali, imprenditoriali, artigianali o professionali; |
|
b) |
«messaggio dati»: informazioni generate, inviate, ricevute o archiviate con mezzi elettronici od ottici o con mezzi analoghi; |
|
c) |
«servizio di autenticazione elettronica»: un servizio che consente di confermare:
|
|
d) |
«firma elettronica»: i dati in formato elettronico acclusi oppure connessi tramite associazione logica a un messaggio dati, che possono essere utilizzati per identificare il firmatario di tale messaggio e per indicare la sua approvazione delle informazioni contenute nello stesso, al fine di garantirne l'origine e l'integrità in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica dei dati; |
|
e) |
«servizio fiduciario elettronico»: un servizio elettronico che consiste nella creazione, nella verifica e nella convalida di firme elettroniche, validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato, servizi di digitalizzazione certificata, autenticazione di siti web e certificati relativi a tali servizi; |
|
f) |
«utente finale»: qualsiasi persona fisica, o impresa se previsto dal diritto della parte interessata, che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico in qualità di consumatore o per fini commerciali, imprenditoriali, artigianali o professionali; |
|
g) |
«prestatore di servizi fiduciari»: una persona fisica o un'impresa che fornisce servizi fiduciari elettronici; e |
|
h) |
«messaggio elettronico commerciale indesiderato»: un messaggio elettronico, comprendente almeno la posta elettronica e i messaggi del servizio di messaggi brevi (SMS) e del servizio di messaggi multimediali (MMS), inviato a fini commerciali, senza il consenso del destinatario o nonostante il suo rifiuto esplicito, direttamente agli utenti finali attraverso una rete di telecomunicazioni e, nella misura prevista dal diritto di una parte, altri servizi di telecomunicazione. |
Articolo 19.2
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi per via elettronica.
2. Il presente capo non si applica:
|
a) |
ai servizi di gioco d'azzardo; |
|
b) |
ai servizi di radiodiffusione; |
|
c) |
ai servizi audiovisivi, |
|
d) |
alle prestazioni di notai o di professioni equivalenti; |
|
e) |
ai servizi di rappresentanza legale; e |
|
f) |
agli appalti pubblici, ad eccezione degli articoli 19.7, 19.8 e 19.11. |
Articolo 19.3
Principi generali
Le parti riconoscono la crescita economica e le opportunità offerte dal commercio digitale e l'importanza di adottare quadri che promuovano la fiducia dei consumatori nel commercio digitale e di evitare inutili ostacoli al suo utilizzo e sviluppo.
Articolo 19.4
Diritto di legiferare
Le parti affermano il diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio quelli riguardanti la salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale o la concorrenza.
Articolo 19.5
Dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica
1. Una parte non impone dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica tra una persona di una parte e una persona dell'altra parte.
2. Si precisa che il paragrafo 1 non osta a che una parte imponga tasse, diritti o altri oneri interni sulle trasmissioni per via elettronica, purché questi siano imposti in modo compatibile con il presente accordo.
Articolo 19.6
Autorizzazione preventiva non necessaria
1. Ciascuna parte provvede affinché la prestazione di servizi per via elettronica non sia soggetta ad autorizzazione preventiva.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati gli obblighi in materia di autorizzazione che non riguardano specificamente ed esclusivamente i servizi prestati per via elettronica o che si applicano ai servizi di telecomunicazione.
Articolo 19.7
Contratti elettronici
1. Ciascuna parte provvede affinché il proprio ordinamento giuridico consenta di stipulare contratti per via elettronica e affinché a tali contratti non siano negati gli effetti giuridici, la validità o l'esecutività per il solo fatto di essere stati stipulati per via elettronica.
2. Il presente articolo non si applica ai contratti:
|
a) |
che stabiliscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili; |
|
b) |
che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri; |
|
c) |
di fideiussione o di garanzia prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali, artigianali o professionali, come prescritto dalla legge; e |
|
d) |
disciplinati dal diritto di famiglia o di successione. |
Articolo 19.8
Servizi fiduciari e di autenticazione elettronici
1. Una parte non nega la validità giuridica di un servizio fiduciario elettronico o di un servizio di autenticazione elettronica per il solo fatto che il servizio è prestato in forma elettronica.
2. Una parte non adotta né mantiene in vigore misure che disciplinano i servizi fiduciari e di autenticazione elettronici tali da:
|
a) |
vietare alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente gli opportuni metodi elettronici per la transazione; o |
|
b) |
privare le parti di una transazione elettronica della possibilità di dimostrare, dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, che la loro transazione elettronica è conforme alle prescrizioni giuridiche relative ai servizi fiduciari e di autenticazione elettronici. |
3. In deroga al paragrafo 2, una parte può esigere che, per una determinata categoria di transazioni elettroniche, il metodo di autenticazione elettronica soddisfi determinate norme in materia di prestazioni o sia certificato da un organismo accreditato conformemente al proprio diritto. Tali prescrizioni devono essere obiettive, trasparenti e non discriminatorie e riguardare unicamente le caratteristiche specifiche della categoria di transazioni elettroniche in questione.
4. Le parti incoraggiano il ricorso a servizi fiduciari e di autenticazione elettronici interoperabili e il riconoscimento reciproco dei servizi fiduciari e di autenticazione elettronici forniti da prestatori di servizi fiduciari riconosciuti.
Articolo 19.9
Protezione dei consumatori online
1. Le parti riconoscono l'importanza di mantenere in vigore e adottare misure trasparenti ed efficaci che contribuiscano a consolidare la fiducia dei consumatori, comprese, tra l'altro, misure che proteggano i consumatori che effettuano operazioni di commercio elettronico da pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli.
2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che contribuiscono a consolidare la fiducia dei consumatori, comprese misure che vietano le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli che danneggiano o possono danneggiare i consumatori.
3. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tra le rispettive agenzie per la protezione dei consumatori o altri organismi competenti per quanto riguarda le attività connesse al commercio elettronico tra le parti al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori e migliorare in tal modo il loro benessere.
Articolo 19.10
Messaggi elettronici commerciali indesiderati
1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che:
|
a) |
impongano ai mittenti di messaggi elettronici commerciali indesiderati di permettere agli utenti finali di evitare la ricezione continua di tali messaggi; o |
|
b) |
richiedano il consenso dei destinatari a ricevere messaggi elettronici commerciali, secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari. |
2. Ciascuna parte provvede affinché i messaggi elettronici commerciali indesiderati siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono inviati e contengano le informazioni necessarie a consentire agli utenti finali di chiederne la cessazione a titolo gratuito e in qualsiasi momento.
3. Ciascuna parte mette a disposizione mezzi di ricorso contro i mittenti di messaggi elettronici commerciali indesiderati che non rispettano le misure adottate o mantenute in vigore a norma dei paragrafi 1 e 2.
4. Le parti si adoperano per cooperare, se del caso, in casi di interesse comune per quanto riguarda la regolamentazione dei messaggi elettronici commerciali indesiderati.
Articolo 19.11
Codice sorgente
1. Una parte non impone il trasferimento del codice sorgente di un software di proprietà di una persona fisica o di un'impresa dell'altra parte né richiedere l'accesso a tale codice.
2. Si precisa che il paragrafo 1:
|
a) |
non vieta a una parte di adottare o mantenere in vigore misure volte a conseguire un obiettivo legittimo di politica pubblica, anche per garantire la sicurezza, ad esempio nell'ambito di una procedura di certificazione, conformemente agli articoli 18.13 (Misure prudenziali) e 32.1 (Eccezioni generali) e all'articolo 2.8 (Eccezioni in materia di sicurezza) della parte IV del presente accordo; o |
|
b) |
non si applica al trasferimento volontario del codice sorgente, o alla concessione dell'accesso a tale codice, su base commerciale ad opera di una persona dell'altra parte, ad esempio nell'ambito di un appalto pubblico o di un contratto liberamente negoziato. |
3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati:
|
a) |
le prescrizioni imposte da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza al fine di porre rimedio a una violazione del diritto della concorrenza; |
|
b) |
i diritti di proprietà intellettuale e la loro applicazione; o |
|
c) |
il diritto di una parte di adottare misure o mantenere riservate informazioni qualora lo ritenga necessario per tutelare i propri interessi fondamentali in materia di sicurezza nell'ambito di appalti relativi ad armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale. |
Articolo 19.12
Accesso aperto a Internet
Ciascuna parte si adopera per garantire che, fatte salve le politiche e le disposizioni legislative e regolamentari applicabili, gli utenti finali nel proprio territorio possano:
|
a) |
accedere a servizi e applicazioni di loro scelta disponibili su Internet, nonché distribuire e utilizzare tali servizi e applicazioni, fatta salva una gestione ragionevole e non discriminatoria della rete; |
|
b) |
collegare a Internet dispositivi di loro scelta, purché tali dispositivi non danneggino la rete; e |
|
c) |
avere accesso alle informazioni sulle pratiche di gestione della rete dei loro prestatori di servizi di accesso a Internet. |
Articolo 19.13
Cooperazione
1. Riconoscendo il carattere mondiale del commercio digitale, le parti cooperano per quanto riguarda le questioni normative e le migliori pratiche attraverso i dialoghi settoriali esistenti, che vertono, tra l'altro, sulle seguenti tematiche:
|
a) |
il riconoscimento e l'agevolazione di servizi fiduciari e di autenticazione elettronici transfrontalieri interoperabili; |
|
b) |
il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta; |
|
c) |
le sfide per le piccole e medie imprese in relazione al commercio digitale; |
|
d) |
la protezione dei consumatori e il rafforzamento della fiducia dei consumatori nell'ambito del commercio elettronico; |
|
e) |
questioni comuni di sicurezza informatica; e |
|
f) |
qualsiasi altra questione importante per lo sviluppo del commercio digitale. |
2. La cooperazione in materia di questioni normative e migliori pratiche di cui al paragrafo 1 si concentra sullo scambio di informazioni e opinioni sulla legislazione pertinente delle parti nonché sull'attuazione di tale legislazione.
3. Le parti ribadiscono l'importanza di partecipare attivamente ai consessi multilaterali per promuovere lo sviluppo del commercio digitale.
Articolo 19.14
Clausola di revisione sui flussi di dati
Le parti riesaminano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la necessità di inserire nello stesso disposizioni relative alla libera circolazione dei dati.
CAPO 20
MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE
Articolo 20.1
Conto corrente
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna parte autorizza i trasferimenti o i pagamenti relativi alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le parti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, in valuta liberamente convertibile e a norma degli articoli dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale adottato a Bretton Woods, New Hampshire, il 22 luglio 1944, a seconda dei casi.
Articolo 20.2
Movimenti di capitali
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna parte autorizza, per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, la libera circolazione dei capitali ai fini della liberalizzazione degli investimenti e di altre operazioni, come previsto alla sezione B (Liberalizzazione degli investimenti) del capo 10 (Investimenti), al capo 11 (Scambi transfrontalieri di servizi), al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) e al capo 18 (Servizi finanziari).
Articolo 20.3
Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti
1. L'articolo 10.16 (Trasferimenti) e l'articolo 18.2 (Ambito di applicazione), paragrafo 6, lettera a), nonché gli articoli 20.1 e 20.2 non ostano a che una parte applichi le proprie disposizioni legislative e regolamentari riguardanti:
|
a) |
fallimento, insolvenza e tutela dei diritti dei creditori; |
|
b) |
emissione, negoziazione o commercio di strumenti finanziari; |
|
c) |
informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, ove necessario per assistere le autorità di contrasto o di regolamentazione finanziaria; |
|
d) |
illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente; |
|
e) |
esecuzione di ordinanze o sentenze nel quadro di procedimenti giurisdizionali; o |
|
f) |
previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio. |
2. Le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 non sono applicate in modo arbitrario o discriminatorio o in maniera tale da costituire altrimenti una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, dei pagamenti o dei trasferimenti.
Articolo 20.4
Misure di salvaguardia temporanee
1. In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione europea, quest'ultima può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti. Tali misure si limitano a quanto strettamente necessario per far fronte a tali difficoltà e restano in vigore per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Le misure imposte dall'Unione europea a norma del paragrafo 1 non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile tra il Messico e un paese terzo. L'Unione europea informa senza indugio il Messico e presenta quanto prima un calendario per la soppressione di tali misure.
Articolo 20.5
Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna e di difficoltà macroeconomiche
1. Le parti possono adottare o mantenere in vigore misure restrittive in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti (84):
|
a) |
in casi di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna (85); o |
|
b) |
in circostanze eccezionali in cui i pagamenti o i trasferimenti relativi a movimenti di capitali causano o minacciano di causare gravi difficoltà macroeconomiche legate alle politiche monetarie e di cambio in Messico o in uno Stato membro dell'Unione europea. |
2. Le misure di cui al paragrafo 1:
|
a) |
sono compatibili, se del caso, con gli articoli dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale; |
|
b) |
non vanno oltre quanto necessario per affrontare la situazione descritta al paragrafo 1; |
|
c) |
hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1; |
|
d) |
evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte; |
|
e) |
non riservano all'altra parte un trattamento meno favorevole rispetto a un paese terzo in situazioni analoghe; e |
|
f) |
non sono utilizzate in sostituzione delle politiche macroeconomiche necessarie per un aggiustamento esterno giustificato. |
3. Nel caso degli scambi di merci, una parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive al fine di salvaguardare la propria posizione finanziaria esterna o la propria bilancia dei pagamenti. Dette misure sono conformi all'articolo XII del GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.
4. Nel caso degli scambi di servizi, una parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive al fine di salvaguardare la propria posizione finanziaria esterna o la propria bilancia dei pagamenti. Dette misure sono conformi all'articolo XII del GATS.
5. Le parti si adoperano per non adottare o mantenere in vigore misure restrittive sotto forma di sovrapprezzi tariffari, contingenti, licenze o misure analoghe. La parte motiva il ricorso a tali misure restrittive quando le notifica all'altra parte a norma del paragrafo 2.
6. La parte che adotta o mantiene in vigore le misure restrittive ne dà notifica all'altra parte senza indugio.
7. Qualora siano adottate o mantenute in vigore misure di salvaguardia temporanee o misure restrittive a norma dell'articolo 20.4 o del presente articolo, le parti organizzano senza indugio consultazioni in sede di sottocomitato per i servizi e gli investimenti, a meno che le consultazioni non si tengano in altri consessi internazionali di cui entrambe le parti sono membri. Le consultazioni valutano le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure tenendo conto di fattori quali:
|
a) |
la natura e la portata delle difficoltà; |
|
b) |
l'ambiente economico e commerciale esterno; e |
|
c) |
gli interventi correttivi alternativi a disposizione. |
8. Nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 7 è esaminata la conformità delle misure di salvaguardia temporanee o delle misure restrittive all'articolo 20.4 o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Le parti accettano tutti i dati pertinenti di carattere statistico o fattuale presentati dal Fondo monetario internazionale (FMI), se disponibili, e le loro conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dall'FMI in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della parte interessata.
CAPO 21
APPALTI PUBBLICI
Articolo 21.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«beni o servizi commerciali»: beni o servizi generalmente venduti od offerti in vendita in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici, e da questi abitualmente acquistati, a fini non pubblici; |
|
b) |
«servizi di costruzione»: servizi aventi come obiettivo la realizzazione, tramite qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti (CPC) provvisoria delle Nazioni Unite; |
|
c) |
«appalto disciplinato»: procedura d'appalto a fini pubblici:
|
|
d) |
«asta elettronica»: un processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili, diversi dal prezzo dell'offerta, connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte; |
|
e) |
«scritto» o «per iscritto»: qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e comunicata successivamente, comprese le informazioni trasmesse e memorizzate per via elettronica; |
|
f) |
«gara a trattativa privata»: una procedura di gara in cui il soggetto appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta; |
|
g) |
«elenco a uso ripetuto»: un elenco di fornitori che il soggetto appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni per l'inserimento nell'elenco stesso e che il soggetto appaltante intende utilizzare più di una volta; |
|
h) |
«avviso di gara d'appalto»: l'avviso pubblicato da un soggetto appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe; |
|
i) |
«compensazione»: qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il countertrade (commercio in compensazione) e interventi o requisiti analoghi; |
|
j) |
«gara aperta»: una procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta; |
|
k) |
«soggetto appaltante»: un soggetto indicato nelle sezioni A, B e C degli allegati 21-A e 21-B; |
|
l) |
«fornitore qualificato»: un fornitore che il soggetto appaltante riconosce in possesso dei requisiti per la partecipazione; |
|
m) |
«gara mediante preselezione»: una procedura di gara in virtù della quale il soggetto appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati; |
|
n) |
«servizi»: anche i servizi di costruzione, salvo diversamente indicato; |
|
o) |
«norma»: un documento approvato da un organismo riconosciuto che definisce, per un uso comune e ripetuto, regole, orientamenti, caratteristiche di prodotti o servizi o i relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria e che può inoltre comprendere o riguardare esclusivamente prescrizioni in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene, un servizio, un processo o un metodo di produzione; |
|
p) |
«fornitore»: qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi; e |
|
q) |
«specifiche tecniche»: qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:
|
Articolo 21.2
Ambito di applicazione e settori interessati
1. Il presente capo si applica a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o no, esclusivamente o parzialmente, per via elettronica.
2. Salvo altrimenti disposto agli allegati 21-A e 21-B, il presente capo non si applica:
|
a) |
all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti; |
|
b) |
agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una parte, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali; |
|
c) |
alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti a enti finanziari regolamentati o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli; |
|
d) |
ai contratti di pubblico impiego; |
|
e) |
agli appalti indetti:
|
3. Gli impegni di ciascuna parte in materia di appalti disciplinati sono precisati negli allegati 21-A e 21-B secondo la seguente struttura:
|
a) |
nella Sezione A, i soggetti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo; |
|
b) |
nella sezione B, i soggetti dell'amministrazione decentrata le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo, compresi, per quanto riguarda il Messico, altri soggetti a livello decentrato; |
|
c) |
nella Sezione C, tutti gli altri soggetti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo; |
|
d) |
nella Sezione D, i beni disciplinati dal presente capo; |
|
e) |
nella sezione E, i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente capo; |
|
f) |
nella Sezione F, i servizi di costruzione disciplinati dal presente capo; |
|
g) |
nella sezione G, il partenariato pubblico-privato o le concessioni di lavori disciplinati dal presente capo; |
|
h) |
nella sezione H, le note generali e le deroghe; e |
|
i) |
nella sezione I, i mezzi di comunicazione sui quali la parte pubblica gli avvisi di gara, gli avvisi di aggiudicazione e altre informazioni relative al proprio sistema di appalti pubblici. |
4. Il presente capo si applica anche nei casi in cui, a norma del diritto di una parte, un appalto disciplinato possa essere condotto per conto del soggetto appaltante da altri soggetti o persone i cui appalti non sono disciplinati per quanto riguarda i beni e i servizi interessati.
5. Per stimare il valore di un appalto al fine di accertare se si tratti di un appalto disciplinato, il soggetto appaltante:
|
a) |
non può suddividere l'appalto in appalti singoli né scegliere o utilizzare un particolare metodo di valutazione per stimare il valore dell'appalto al fine di escludere quest'ultimo in tutto o in parte dall'applicazione del presente capo; e |
|
b) |
include una stima del valore totale massimo dell'appalto per la sua intera durata, a prescindere dal fatto che esso sia aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di ogni forma di remunerazione, compresi:
|
6. Qualora, ai fini di un appalto, sia necessario aggiudicare più di un contratto o aggiudicare contratti ripartiti in lotti separati (di seguito «appalti ricorrenti»), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa sui seguenti elementi:
|
a) |
il valore degli appalti ricorrenti della stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio precedente del soggetto appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità o valore dei beni o servizi appaltati per i 12 mesi successivi; o |
|
b) |
il valore stimato degli appalti ricorrenti della stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei 12 mesi successivi all'aggiudicazione del contratto iniziale o all'esercizio del soggetto appaltante. |
7. In caso di appalti che prevedano locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto di beni o servizi, o di appalti per i quali non è specificato il prezzo totale, la base di valutazione è la seguente:
|
a) |
nel caso di un appalto di durata determinata:
|
|
b) |
nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48; |
|
c) |
in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera b). |
Articolo 21.3
Sicurezza ed eccezioni generali
1. Nessuna disposizione del presente capo può interpretarsi come divieto a una parte di adottare misure o mantenere riservate informazioni qualora lo ritenga necessario per tutelare i propri interessi fondamentali in materia di sicurezza nell'ambito di appalti relativi ad armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale.
2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti laddove vigano condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo può interpretarsi come divieto alle parti di imporre o applicare misure:
|
a) |
necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza; |
|
b) |
necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante; |
|
c) |
necessarie a tutelare la proprietà intellettuale; o |
|
d) |
riguardanti beni o servizi forniti da persone con disabilità o da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario. |
Articolo 21.4
Principi generali
1. In deroga all'ambito di applicazione di cui all'articolo 21.2, un'impresa di una parte legalmente stabilita mediante la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una presenza commerciale nel territorio dell'altra parte può partecipare ad appalti pubblici di tale altra parte alle stesse condizioni delle imprese di tale altra parte, come previsto dal diritto di quest'ultima.
2. Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori dell'altra parte che offrono tali beni e servizi un trattamento non meno favorevole di quello che tale parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, accorda ai propri beni, servizi e fornitori.
3. Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene:
|
a) |
dal riservare a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione straniero; o |
|
b) |
dal discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da esso offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte. |
4. Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, il soggetto appaltante:
|
a) |
provvede affinché i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; |
|
b) |
predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati; e |
|
c) |
utilizza mezzi elettronici di informazione e comunicazione per la pubblicazione degli avvisi e della documentazione di gara nelle procedure di appalto e, nella misura più ampia possibile, per la presentazione delle offerte. |
5. Un soggetto appaltante conduce un appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità, in modo da:
|
a) |
garantire la compatibilità con le disposizioni del presente capo, utilizzando uno dei seguenti metodi: gara aperta, gara mediante preselezione o gara a trattativa privata; |
|
b) |
prevenire i conflitti di interesse e le pratiche di corruzione, conformemente al diritto della parte interessata. |
6. Ciascuna parte provvede a predisporre misure adeguate per prevenire la corruzione nei propri appalti pubblici. Tali misure possono comprendere procedure volte a escludere dalla partecipazione agli appalti di una parte, a tempo indeterminato o per un determinato periodo di tempo, i fornitori dei quali le autorità giudiziarie di tale parte abbiano accertato, con decisione definitiva, il coinvolgimento in azioni fraudolente o in altri atti illegali in relazione agli appalti pubblici nel territorio della parte. Ciascuna parte provvede inoltre a predisporre politiche e procedure per eliminare nella misura del possibile o gestire qualsiasi potenziale conflitto di interessi dei soggetti coinvolti negli appalti o che esercitano un'influenza su di essi.
7. Una parte non applica ai beni importati o ai servizi prestati dall'altra parte, ai fini degli appalti pubblici disciplinati dal presente capo, regole di origine diverse da quelle che tale parte applica nel corso di normali operazioni commerciali alle importazioni o alla prestazione degli stessi beni o servizi.
8. Una parte ha la facoltà di escludere dai benefici del presente capo un prestatore di servizi dell'altra parte, previa notifica e consultazione, se constata che il servizio viene fornito da un'impresa che non svolge attività commerciali di rilievo nel territorio delle parti.
9. Per quanto riguarda gli appalti disciplinati, le parti, compresi i loro soggetti appaltanti, si astengono dal sollecitare, considerare, imporre o applicare compensazioni.
10. I paragrafi 2 e 3 non si applicano:
|
a) |
ai dazi e agli oneri doganali di qualsiasi natura imposti sulle importazioni o ad esse collegati; |
|
b) |
alle modalità di riscossione di tali dazi e oneri; e |
|
c) |
ad altri regolamenti o formalità in materia di importazione né alle misure che incidono sugli scambi di servizi diverse dalle misure che regolano gli appalti disciplinati. |
Articolo 21.5
Informazioni sul sistema di appalti
1. Ciascuna parte:
|
a) |
pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi o nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche; e |
|
b) |
ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra parte. |
2. Ciascuna parte elenca nella sezione I dell'allegato 21-A o 21-B, rispettivamente:
|
a) |
i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la parte pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a); |
|
b) |
i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la parte pubblica gli avvisi prescritti dall'articolo 21.6, dall'articolo 21.8, paragrafo 7, e dall'articolo 21.15, paragrafo 2; e |
|
c) |
l'indirizzo o gli indirizzi dei siti web sui quali la parte pubblica:
|
3. Ciascuna parte notifica senza indugio al sottocomitato per gli appalti pubblici qualsiasi modifica delle informazioni elencate nella sezione I dell'allegato 21-A o 21-B.
Articolo 21.6
Avvisi
1. Per ciascun appalto disciplinato il soggetto appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto, tranne nelle circostanze indicate all'articolo 21.12.
2. Salvo altrimenti disposto nel presente capo, ogni avviso di gara d'appalto indica:
|
a) |
il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e qualsiasi altra informazione necessaria per contattarlo e ottenere tutta la documentazione pertinente all'appalto, comprese eventuali informazioni sul costo e sui termini di pagamento; |
|
b) |
una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità; |
|
c) |
per gli appalti ricorrenti, se possibile, una stima delle scadenze di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto successivi; |
|
d) |
una descrizione di qualsiasi opzione; |
|
e) |
i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto; |
|
f) |
il metodo di gara prescelto, indicando se sono previste trattative o un'asta elettronica; |
|
g) |
se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto; |
|
h) |
l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte; |
|
i) |
la o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale della parte del soggetto appaltante; |
|
j) |
un elenco e una breve descrizione di qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, comprese le prescrizioni riguardanti certificati o documenti specifici che i fornitori sono tenuti a presentare per partecipare, a meno che dette prescrizioni non siano già indicate nella documentazione di gara messa a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; |
|
k) |
se, a norma dell'articolo 21.8, il soggetto appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, i criteri di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara; e |
|
l) |
che l'appalto è disciplinato dal presente capo. |
3. Per ogni appalto che intende bandire, il soggetto appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in una delle lingue dell'OMC, garantendone la pronta consultazione.
L'avviso per estratto comprende almeno le seguenti informazioni:
|
a) |
l'oggetto dell'appalto; |
|
b) |
il termine ultimo per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; e |
|
c) |
il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara. |
4. I soggetti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ciascun esercizio, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro (di seguito «avviso di appalti programmati»). L'avviso di appalti programmati dovrebbe indicare l'oggetto degli appalti e la data approssimativa di pubblicazione dei relativi avvisi di gara o il periodo approssimativo del possibile svolgimento della gara stessa.
5. Un soggetto appaltante di cui alle sezioni B o C dell'allegato 21-A o 21-B può pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, purché l'avviso di appalti programmati fornisca il maggior numero di informazioni di cui dispone il soggetto appaltante tra quelle elencate al paragrafo 2 e precisi che i fornitori interessati dovrebbero manifestare al soggetto appaltante il proprio interesse per l'appalto.
6. Tutti gli avvisi di gara d'appalto, gli avvisi per estratto e gli avvisi di appalti programmati sono direttamente accessibili gratuitamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico online. Gli avvisi possono altresì essere pubblicati su un mezzo d'informazione cartaceo appropriato, che abbia ampia diffusione, e devono rimanere facilmente accessibili al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso.
Articolo 21.7
Condizioni di partecipazione
1. Un soggetto appaltante subordina la partecipazione a un appalto unicamente alle condizioni essenziali per garantire che i fornitori possiedano la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.
2. Nel determinare le condizioni per la partecipazione, un soggetto appaltante:
|
a) |
non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto alla condizione che tale fornitore abbia già ottenuto in precedenza uno o più appalti da un soggetto appaltante di una parte; |
|
b) |
può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto; e |
|
c) |
non prescrive, come condizione per partecipare all'appalto, una precedente esperienza nel territorio della parte. |
3. Nel valutare se un fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione, il soggetto appaltante:
|
a) |
ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta sia all'interno che al di fuori del territorio della parte cui appartiene il soggetto appaltante; e |
|
b) |
esegue la valutazione in funzione delle condizioni precedentemente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara. |
4. Qualora sussistano elementi di prova, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, può escludere un fornitore dalla partecipazione per motivi quali:
|
a) |
fallimento; |
|
b) |
false dichiarazioni; |
|
c) |
grave o persistente inadempienza nell'ottemperare a qualsiasi prescrizione od obbligo sostanziale in relazione a un appalto precedente; |
|
d) |
sentenze definitive per gravi reati o altri gravi illeciti a norma del diritto di tale parte; |
|
e) |
grave mancanza professionale, atti od omissioni aventi ripercussioni negative sull'integrità commerciale del fornitore; o |
|
f) |
evasione fiscale. |
Articolo 21.8
Qualificazione dei fornitori
1. Le parti, ivi compresi i rispettivi soggetti appaltanti, possono prevedere un sistema di registrazione dei fornitori che preveda l'obbligo per i fornitori interessati di registrarsi e di fornire determinate informazioni. In tal caso, la parte provvede affinché i fornitori interessati abbiano pieno accesso alle informazioni sul sistema di registrazione per via elettronica e possano chiedere la registrazione in qualsiasi momento nel corso della sua validità. L'autorità competente comunica loro, entro un termine ragionevole, la decisione di accogliere o respingere la richiesta. Se la richiesta è respinta, la decisione è debitamente motivata.
2. Ciascuna parte provvede affinché:
|
a) |
i suoi soggetti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra le rispettive procedure in materia di qualifiche; e |
|
b) |
i suoi soggetti appaltanti, qualora dispongano di sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra i rispettivi sistemi di registrazione. |
3. Ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dall'adottare o dall'applicare un sistema di registrazione o una procedura in materia di qualifiche allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori dell'altra parte ai propri appalti.
4. Nel bandire una gara mediante preselezione, il soggetto appaltante:
|
a) |
include nell'avviso di gara d'appalto come minimo le informazioni di cui all'articolo 21.6, paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j), k) e l), invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e |
|
b) |
entro la data di decorrenza del termine per la presentazione delle offerte, comunica ai fornitori qualificati come minimo le informazioni di cui all'articolo 21.6, paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i), e notifica loro quanto specificato all'articolo 21.10, paragrafo 3, lettera b). |
5. Il soggetto appaltante consente a tutti i fornitori qualificati di partecipare a un appalto specifico, salvo qualora abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto un limite al numero di fornitori ammessi alla gara, precisandone i criteri di selezione. Un invito a presentare un'offerta è rivolto a un certo numero di fornitori necessario per garantire una concorrenza effettiva.
6. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, il soggetto appaltante provvede affinché tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.
7. Un soggetto appaltante può tenere un elenco a uso ripetuto purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco sia pubblicato una volta all'anno sugli opportuni mezzi d'informazione di cui alla sezione I degli allegati 21-A e 21-B e, nel caso di pubblicazione elettronica, sia reso costantemente consultabile.
8. L'avviso di cui al paragrafo 7 comprende:
|
a) |
una descrizione dei beni o servizi o delle relative categorie per cui l'elenco potrà essere utilizzato; |
|
b) |
le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare per essere inseriti in tale elenco e i metodi che il soggetto appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori soddisfino tali condizioni; |
|
c) |
il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e le altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere tutta la documentazione pertinente all'elenco; |
|
d) |
il periodo di validità dell'elenco e le relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, qualora il periodo di validità non sia precisato, un'indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; e |
|
e) |
l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini degli appalti disciplinati dal presente capo. |
9. In deroga al paragrafo 7, qualora un elenco a uso ripetuto abbia una validità pari o inferiore a tre anni, il soggetto appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 7 solo una volta, all'inizio del periodo di validità dell'elenco, purché l'avviso:
|
a) |
specifichi il periodo di validità e precisi che non verranno pubblicati ulteriori avvisi; e |
|
b) |
sia pubblicato per via elettronica e sia reso costantemente consultabile durante il periodo di validità. |
10. Un soggetto appaltante consente ai fornitori di chiedere in qualsiasi momento di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto e provvede a inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.
11. Qualora un fornitore non inserito in un elenco a uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione a una gara d'appalto basata su un elenco a uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui all'articolo 21.10, paragrafo 2, il soggetto appaltante esamina la domanda. Il soggetto appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo la motivazione di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, il soggetto appaltante non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.
12. Un soggetto appaltante di una parte di cui alle sezioni B o C dell'allegato 21-A o 21-B può pubblicare, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, un avviso che inviti i fornitori a chiedere di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:
|
a) |
l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, comprenda le informazioni prescritte al paragrafo 8 del presente articolo e il maggior numero di informazioni disponibili prescritte a norma dell'articolo 21.6, paragrafo 2, e dichiari che si tratta di un avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori inseriti nell'elenco a uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco a uso ripetuto; e |
|
b) |
il soggetto appaltante trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti a consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni prescritte a norma dell'articolo 21.6, paragrafo 2, purché disponibili. |
13. Un soggetto appaltante di cui alle sezioni B o C dell'allegato 21-A o 21-B può permettere a un fornitore che abbia chiesto di essere inserito in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 10 di partecipare a un determinato appalto, purché il soggetto appaltante disponga del tempo sufficiente per valutare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.
14. Un soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto, o di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito a tali richieste.
15. Se respinge la richiesta di un fornitore di partecipare a un appalto o di essere inserito in un elenco a uso ripetuto, il soggetto appaltante cessa di riconoscere il fornitore come fornitore qualificato o stralcia il fornitore da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce senza indugio una spiegazione scritta che motivi la decisione adottata.
Articolo 21.9
Specifiche tecniche e documentazione di gara
1. Un soggetto appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi tra le parti.
2. Nel prescrivere le specifiche tecniche relative ai beni o ai servizi oggetto dell'appalto, se del caso il soggetto appaltante:
|
a) |
stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e |
|
b) |
determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, se esistenti, altrimenti in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi. |
3. Qualora le specifiche tecniche si basino su caratteristiche di progettazione o descrittive, un soggetto appaltante dovrebbe precisare, ove necessario, che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, mediante l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo «o equivalente».
4. Un soggetto appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purché il soggetto appaltante inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente».
5. Un soggetto appaltante non sollecita né accetta, in un modo che possa impedire la concorrenza, consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto da una persona che potrebbe avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto.
6. Una parte può consentire ai propri soggetti appaltanti di tenere conto degli aspetti ambientali e sociali, purché tali aspetti non siano discriminatori e siano collegati all'oggetto dell'appalto.
7. Si precisa che una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.
8. Un soggetto appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. A meno che la descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara descrive in modo esaustivo:
|
a) |
l'appalto, indicando la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la certificazione della valutazione di conformità, i progetti, i disegni o il materiale informativo; |
|
b) |
qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni per la partecipazione; |
|
c) |
tutti i criteri di valutazione che il soggetto appaltante applicherà per l'aggiudicazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio; |
|
d) |
se il soggetto appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti per la presentazione delle informazioni per via elettronica; |
|
e) |
se il soggetto appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione; |
|
f) |
in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio e, se del caso, le persone autorizzate a presenziarvi; |
|
g) |
altri termini o condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; e |
|
h) |
eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi. |
9. Nel fissare eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, un soggetto appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.
10. I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara possono comprendere, tra l'altro, il prezzo e altri fattori di costo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche ambientali e i termini di consegna.
11. Un soggetto appaltante:
|
a) |
rende tempestivamente disponibile la documentazione di gara per garantire che i fornitori interessati dispongano di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate; |
|
b) |
fornisce senza indugio la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati che ne facciano richiesta; e |
|
c) |
risponde tempestivamente a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti alla gara d'appalto, purché tali informazioni non avvantaggino tali fornitori rispetto ai concorrenti. |
12. Un soggetto appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, oppure modifichi o ripubblichi l'avviso di gara d'appalto o la documentazione di gara, comunica per iscritto tutte le modifiche di cui sopra, o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:
|
a) |
a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o della ripubblicazione, qualora tali fornitori siano noti al soggetto appaltante e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per rendere disponibili le informazioni iniziali; e |
|
b) |
in tempo utile onde consentire a tali fornitori di modificare e di ripresentare le offerte, se del caso. |
Articolo 21.10
Termini
1. Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, un soggetto appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente per elaborare e presentare le domande di partecipazione e offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali:
|
a) |
la natura e la complessità dell'appalto; |
|
b) |
l'entità dei subappalti previsti; e |
|
c) |
il tempo necessario per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da punti situati nell'altra parte o nel territorio del soggetto appaltante qualora non si ricorra a mezzi elettronici. |
I termini e le loro eventuali proroghe sono identici per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.
2. In caso di gara mediante preselezione, il termine ultimo stabilito da un soggetto appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non è inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal soggetto appaltante, tale termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto a non meno di 10 giorni.
3. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine ultimo stabilito da un soggetto appaltante per la presentazione delle offerte non è inferiore a 40 giorni dalla data in cui:
|
a) |
è stato pubblicato l'avviso di gara d'appalto, nel caso di gare aperte; o |
|
b) |
il soggetto appaltante notifica ai fornitori che saranno invitati a presentare offerte, nel caso di gare mediante preselezione, indipendentemente dal fatto che venga o meno utilizzato un elenco a uso ripetuto. |
4. Un soggetto appaltante può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a non meno di 10 giorni qualora:
|
a) |
abbia pubblicato, almeno 40 giorni ma non oltre 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati quale descritto all'articolo 21.6, paragrafo 4, contenente:
|
|
b) |
nel caso di appalti di natura ricorrente, indichi in un avviso di gara d'appalto iniziale che i termini per la presentazione delle offerte a norma del presente paragrafo saranno comunicati in avvisi successivi; o |
|
c) |
per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal soggetto stesso, i termini per la presentazione delle offerte stabiliti conformemente al paragrafo 3 risultino impraticabili. |
5. Un soggetto appaltante può ridurre di cinque giorni il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 per ciascuna delle seguenti circostanze:
|
a) |
l'avviso di gara d'appalto è pubblicato per via elettronica; |
|
b) |
tutta la documentazione di gara è resa disponibile per via elettronica a decorrere dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; e |
|
c) |
il soggetto appaltante riceve le offerte per via elettronica. |
6. L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non può in nessun caso avere per effetto la riduzione del termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a un periodo inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.
7. In deroga alle altre disposizioni del presente articolo, un soggetto appaltante che acquisti beni o servizi commerciali, o una combinazione di essi, può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica sia l'avviso di gara d'appalto sia la documentazione di gara. Inoltre, se il soggetto appaltante accetta di ricevere le offerte di beni o servizi commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere ridotto a un periodo non inferiore a 10 giorni.
8. Se un soggetto appaltante di cui alle sezioni B o C dell'allegato 21-A o 21-B ha selezionato tutti i fornitori qualificati o un numero ristretto di questi ultimi, il termine per la presentazione delle offerte può essere stabilito per mutuo consenso tra il soggetto appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.
Articolo 21.11
Trattative
1. Una parte può incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre trattative con i fornitori qualora:
|
a) |
il soggetto appaltante abbia manifestato la propria intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto a norma dell'articolo 21.6, paragrafo 1; o |
|
b) |
dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara. |
2. Un soggetto appaltante:
|
a) |
provvede affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara; e |
|
b) |
una volta concluse le trattative stabilisce un termine comune entro il quale il resto dei fornitori partecipanti potrà presentare offerte nuove o modificate. |
Articolo 21.12
Gara a trattativa privata
1. A condizione di non avvalersene al fine di evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori dell'altra parte o da tutelare i fornitori interni, un soggetto appaltante può indire una gara a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli da 21.6 a 21.8, l'articolo 21.9, paragrafi da 8 a 12, e gli articoli 21.10, 21.11, 21.13 e 21.14 in una qualsiasi delle seguenti circostanze:
|
a) |
sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali, qualora:
|
|
b) |
nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostitutivi per le seguenti ragioni:
|
|
c) |
quando, nel caso di prestazioni supplementari richieste al fornitore originario di beni o servizi e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:
|
|
d) |
qualora, e soltanto nella misura in cui risulti strettamente necessario, per motivi di estrema urgenza imputabili a eventi che il soggetto appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o mediante preselezione; |
|
e) |
per i beni acquistati su un mercato delle materie prime; |
|
f) |
qualora il soggetto appaltante appalti la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale; lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitate volte a integrare i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o alla fornitura in quantità secondo standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o la fornitura in quantità volte ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; |
|
g) |
nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; o |
|
h) |
qualora l'appalto sia aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:
|
2. Un soggetto appaltante prepara una relazione scritta su ogni appalto assegnato a norma del paragrafo 1. La relazione comprende il nome del soggetto appaltante, il valore e la tipologia dei beni o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso alla procedura di gara a trattativa privata.
Articolo 21.13
Aste elettroniche
Un soggetto appaltante che intenda ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato comunica a tutti i partecipanti, prima di dar avvio all'asta elettronica:
|
a) |
il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica; |
|
b) |
i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta qualora l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e |
|
c) |
ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta. |
Articolo 21.14
Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti
1. Il soggetto appaltante adotta procedure di ricevimento, spoglio e trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la riservatezza delle offerte.
2. Un soggetto appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offra a un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali, offre la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.
3. Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi e nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.
4. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, il soggetto appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:
|
a) |
l'offerta più vantaggiosa; o |
|
b) |
l'offerta al prezzo più basso, qualora il prezzo sia l'unico criterio. |
5. Il soggetto appaltante che riceve un'offerta a un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia in grado di onorare i termini del contratto.
6. Il soggetto appaltante non ricorre a opzioni, non annulla un appalto né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.
7. Ciascuna parte può prevedere, di norma, un termine sospensivo tra l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del contratto al fine di concedere agli offerenti esclusi il tempo sufficiente per riesaminare e impugnare la decisione di aggiudicazione.
Articolo 21.15
Trasparenza delle informazioni sugli appalti
1. Il soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori partecipanti le proprie decisioni riguardo all'aggiudicazione dell'appalto e, se richiesto da uno dei fornitori, effettua tale comunicazione per iscritto. Fatto salvo l'articolo 21.16, paragrafi 2 e 3, il soggetto appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.
2. Il soggetto appaltante pubblica un avviso sul mezzo d'informazione cartaceo o elettronico appropriato di cui alla sezione I dell’allegato 21-A o 21-B entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ciascun appalto disciplinato dal presente capo. Qualora il soggetto appaltante si avvalga unicamente di un mezzo elettronico per la pubblicazione dell'avviso, le informazioni rimangono facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le seguenti informazioni:
|
a) |
una descrizione dei beni o servizi oggetto dell'appalto; |
|
b) |
il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante; |
|
c) |
il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario; |
|
d) |
il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto; |
|
e) |
la data di aggiudicazione; e |
|
f) |
il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di gare a trattativa privata conformemente all'articolo 21.12, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura. |
3. Il soggetto appaltante conserva per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto:
|
a) |
la documentazione e le relazioni sulle procedure di gara e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni prescritte a norma dell'articolo 21.12.2; e |
|
b) |
i dati che garantiscono un'adeguata tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato per via elettronica. |
4. Ciascuna parte compila e scambia, su base annua, le statistiche relative ai propri appalti disciplinati dal presente capo (86). Tali relazioni statistiche contengono, per quanto riguarda gli appalti aggiudicati da tutti i soggetti appaltanti della parte interessata di cui al presente capo, statistiche sul valore stimato degli appalti disciplinati aggiudicati su base mondiale e ripartite per categorie di soggetti appaltanti.
5. Se dispone di tali informazioni, ciascuna parte fornisce statistiche sul paese di origine dei prodotti e dei servizi acquistati dai propri soggetti appaltanti. Il sottocomitato per gli appalti pubblici istituito a norma dell'articolo 21.19 fornisce indicazioni sui metodi da utilizzare per garantire la comparabilità di tali statistiche. Ai fini di un efficace controllo degli appalti contemplati dal presente capo, il Consiglio congiunto può decidere di modificare i requisiti di cui al paragrafo 4.
6. Se una parte richiede la pubblicazione elettronica degli avvisi riguardanti gli appalti aggiudicati, a norma del paragrafo 2, e se tali avvisi sono accessibili al pubblico per mezzo di un'unica banca dati in un formato che consente l'analisi degli appalti aggiudicati, tale parte, invece di comunicare i suddetti dati al sottocomitato per gli appalti pubblici, può fornire un link al sito web pertinente unitamente a tutte le informazioni necessarie per accedere a tali dati e usarli.
Articolo 21.16
Divulgazione di informazioni
1. Una parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire se un appalto disciplinato sia stato condotto in modo equo, imparziale e conformemente al presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. La parte che riceve le informazioni si astiene dal divulgarle ai fornitori qualora ciò pregiudichi la concorrenza negli appalti futuri, salvo previo consenso della parte che le ha fornite.
2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal divulgare a un particolare fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori.
3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i rispettivi soggetti appaltanti, autorità ed organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:
|
a) |
ostacoli l'applicazione della legge; |
|
b) |
possa pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori; |
|
c) |
pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; o |
|
d) |
sia altrimenti contraria all'interesse pubblico. |
Articolo 21.17
Procedure di ricorso interne
1. Ciascuna parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie, mediante le quali, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore abbia o abbia avuto un interesse, un fornitore possa contestare:
|
a) |
una violazione del presente capo; o |
|
b) |
la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una parte, qualora l'ordinamento giuridico di una parte non riconosca al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo. |
Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorso sono formulate per iscritto e rese accessibili.
2. Se un fornitore contesta, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza quali specificate al paragrafo 1, la parte cui appartiene il soggetto appaltante che conduce l'appalto disciplinato invita il fornitore e il soggetto appaltante ad avviare consultazioni per giungere a una soluzione. Il soggetto appaltante procede a un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare successive o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
3. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso; tale termine non può essere in nessun caso inferiore a 10 giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente prenderne conoscenza.
4. Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi soggetti appaltanti, competente a ricevere ed esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.
5. Qualora il primo esame del ricorso sia effettuato da un organo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4, la parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnare la decisione iniziale dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal soggetto appaltante il cui appalto è oggetto del ricorso.
6. Qualora l'organo di ricorso non sia un tribunale, ciascuna parte garantisce che la sua decisione sia soggetta a controllo giurisdizionale oppure che esso disponga di procedure atte a garantire:
|
a) |
che il soggetto appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione pertinente; |
|
b) |
che alle parti in causa (di seguito «i partecipanti») venga riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso; |
|
c) |
che ai partecipanti venga riconosciuto il diritto di essere rappresentati e accompagnati; |
|
d) |
che i partecipanti abbiano accesso a tutte le fasi del procedimento; |
|
e) |
che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; e |
|
f) |
che l'organo di ricorso adotti le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione per ciascuna decisione o raccomandazione. |
7. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che prevedono misure provvisorie tempestive atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Dette misure provvisorie possono comportare la sospensione della gara d'appalto. Tali procedure possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione di tali misure provvisorie, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire è motivata per iscritto.
8. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che prevedono misure correttive o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti qualora un organo di ricorso abbia stabilito che vi sono state una violazione o una mancata osservanza quali specificate al paragrafo 1. Il risarcimento delle perdite o dei danni subiti può limitarsi ai costi sostenuti per la preparazione dell'offerta o per il ricorso, o comprendere entrambi.
Articolo 21.18
Modifiche e rettifiche dei settori interessati
1. L'Unione europea può modificare o rettificare l'allegato 21-A e il Messico può modificare o rettificare l'allegato 21-B.
2. Una parte che intenda modificare, rispettivamente, l'allegato 21-A o 21-B:
|
a) |
ne dà notifica per iscritto all'altra parte; e |
|
b) |
propone all'altra parte, con la notifica, gli adeguamenti compensativi idonei a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica. |
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), una parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi se la modifica riguarda un soggetto appaltante sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza. Si presume che lo Stato abbia effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza sugli appalti disciplinati dei soggetti appaltanti di cui alla sezione C dell'allegato 21-A o al sottoelenco 2 di ciascuno Stato della sezione B o C dell'allegato 21-B se il soggetto appaltante è esposto alla concorrenza in mercati liberamente accessibili.
4. L'altra parte può presentare obiezioni alla proposta di modifica, notificata a norma del paragrafo 2, qualora contesti che:
|
a) |
un adeguamento proposto a norma del paragrafo 2, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile al livello di copertura esistente previsto dal presente capo; |
|
b) |
la modifica si riferisca a un soggetto appaltante sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza conformemente al paragrafo 3. |
L'obiezione è presentata per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a); in caso contrario, si ritiene che tale parte abbia accettato l'adeguamento o la modifica, anche ai fini del capo 31 (Risoluzione delle controversie).
5. Le seguenti variazioni dell'allegato 21-A o 21-B sono considerate rettifiche di carattere puramente formale, a condizione che non incidano sulla copertura esistente prevista dal presente capo:
|
a) |
la modifica del nome di un soggetto appaltante; |
|
b) |
la fusione di due o più soggetti di cui alle sezioni A, B o C dell'allegato 21-A o 21-B; e |
|
c) |
la separazione di un soggetto di cui alle sezioni A, B o C dell'allegato 21-A o 21-B in due o più soggetti che sono aggiunti integralmente ai soggetti appaltanti contemplati dalla stessa sezione dell'allegato 21-A o 21-B. |
6. Ciascuna parte notifica all'altra, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le proposte di rettifica dell'allegato 21-A o 21-B.
7. Una parte può notificare all'altra parte un'obiezione a una rettifica proposta entro 45 giorni dalla data in cui ha ricevuto la relativa notifica. Una parte che presenti un'obiezione precisa per quali motivi ritiene che la rettifica proposta non costituisca una variazione prevista al paragrafo 5 e descrive gli effetti della rettifica proposta sulla copertura prevista dal presente capo. Se non viene presentata alcuna obiezione per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica si considera che l'altra parte abbia accettato la rettifica proposta.
8. Se una delle due parti presenta obiezioni alla modifica o alla rettifica proposta, entrambe si adoperano per risolvere la questione tramite consultazioni. Se non si perviene a un accordo entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'obiezione, la parte che intende modificare o rettificare l'allegato 21-A o 21-B può deferire la questione alla risoluzione delle controversie di cui al capo 31 (Risoluzione delle controversie). La modifica o la rettifica proposte producono i propri effetti solo ove convenuto da entrambe le parti o se previsto dalla decisione di un collegio contenuta in una relazione finale conformemente all'articolo 31.14 (Relazione finale).
Articolo 21.19
Sottocomitato per gli appalti pubblici
Il sottocomitato per gli appalti pubblici istituito a norma dell'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III dell'accordo), paragrafo 1, lettera j), tratta le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente capo, quali:
|
a) |
la modifica degli allegati 21-A e 21-B; |
|
b) |
l'elaborazione per il Consiglio congiunto delle decisioni che modificano gli allegati 21-A e 21-B; |
|
c) |
questioni relative agli appalti pubblici attinenti al presente capo che le sono sottoposte da una parte; e |
|
d) |
ogni altra questione attinente al funzionamento del presente capo. |
CAPO 22
IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI E MONOPOLI DESIGNATI
Articolo 22.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«accordo dell'OCSE»: l'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico elaborato nell'ambito dell'OCSE o un impegno successivo, elaborato nell'ambito dell'OCSE o in altra sede, che è stato adottato da almeno 12 membri originari dell'OMC partecipanti all'accordo dell'OCSE al 1o gennaio 1979; |
|
b) |
«attività commerciali»: le attività a scopo di lucro il cui risultato finale è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio che sarà venduto sul mercato rilevante in quantità e a prezzi determinati dall'impresa in funzione delle condizioni dell'offerta e della domanda (87); |
|
c) |
«considerazioni commerciali»: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altri termini e condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sarebbero normalmente presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un'impresa privata operante secondo i principi dell'economia di mercato nel settore commerciale o industriale pertinente; |
|
d) |
«designare»: istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare l'ambito di un monopolio al fine di ricomprendervi merci o servizi aggiuntivi; |
|
e) |
«monopolio designato»: un soggetto pubblico o privato, compresi un consorzio di imprese o un'agenzia pubblica, che in un mercato rilevante nel territorio di una parte sia stato designato come unico fornitore o acquirente di un bene o di un servizio; un soggetto cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale non può essere considerato monopolio designato per il solo fatto di tale concessione (88); |
|
f) |
«impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali»: un'impresa pubblica o privata, compresa una controllata, cui una parte ha riconosciuto, di diritto o di fatto, diritti o privilegi speciali; diritti o privilegi speciali sono concessi da una parte se essa designa le imprese autorizzate a fornire beni o prestare servizi secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, o limita il numero di tali imprese, incidendo così in modo sostanziale sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso bene o prestare lo stesso servizio nella medesima area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti; |
|
g) |
«istituto finanziario» e «servizio finanziario»: stesso significato di cui all'articolo 18.1 (Definizioni); |
|
h) |
«servizio fornito nell'esercizio di pubblici poteri»: un servizio fornito nell'esercizio dei poteri pubblici quale definito nel GATS e, se applicabile, nell'allegato del GATS sui servizi finanziari (89); |
|
i) |
«impresa pubblica»: un'impresa di proprietà di una parte o da essa controllata (90). |
Articolo 22.2
Autorità delegata
Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna parte provvede affinché qualsiasi persona, compresi un'impresa pubblica, un'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato cui una parte abbia delegato l'esercizio di poteri pubblici normativi, amministrativi o di altra natura, eserciti tali poteri in conformità degli obblighi di tale parte quali definiti nel presente accordo.
Articolo 22.3
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati che svolgono attività commerciali. Se un'impresa pubblica, un'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato combinano attività commerciali e attività non commerciali (91), solo le attività commerciali sono contemplate dal presente capo.
2. Il presente capo non si applica:
|
a) |
alle imprese pubbliche, alle imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati che operano come soggetti appaltanti che conducono appalti disciplinati quali definiti all'articolo 21.1, lettera c) (Definizioni); |
|
b) |
ai servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri; |
|
c) |
alle attività svolte da:
|
|
d) |
alle imprese pubbliche, alle imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati qualora, al momento della determinazione dell'importo della soglia, in uno qualsiasi dei tre precedenti esercizi finanziari consecutivi il fatturato annuale derivante dalle loro attività commerciali sia stato inferiore a 200 milioni di diritti speciali di prelievo. |
3. L'articolo 22.6 non si applica alla prestazione, su incarico pubblico, di servizi finanziari da parte di un'impresa pubblica, di un'impresa cui sono riconosciuti diritti e privilegi speciali o di un monopolio designato qualora detta prestazione:
|
a) |
sostenga le esportazioni o le importazioni, purché tali servizi:
|
|
b) |
sostenga gli investimenti privati al di fuori del territorio della parte, purché tali servizi:
|
|
c) |
sia offerta a condizioni compatibili con l'accordo dell'OCSE, purché i servizi finanziari rientrino nell'ambito di applicazione del medesimo. |
4. L'articolo 22.6 non si applica ai settori di cui all'articolo 10.5 (Ambito di applicazione), paragrafo 2, lettere da c) a e).
5. L'articolo 22.6 non si applica qualora in cui imprese pubbliche, imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati di una parte effettuino acquisti e vendite di beni o servizi in virtù di:
|
a) |
una misura vigente non conforme che la parte mantiene in vigore, proroga, rinnova o modifica conformemente all'articolo 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni), 11.8 (Misure non conformi ed eccezioni) o 18.12 (Riserve e misure non conformi), come indicato nell'allegato I (Misure esistenti), e conformemente alla sezione B dell'allegato VI-A o VI-B dell'allegato VI (Servizi finanziari); o |
|
b) |
una misura non conforme che la parte adotta o mantiene in vigore per quanto riguarda settori, sottosettori o attività conformemente all'articolo 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni), 11.8 (Misure non conformi ed eccezioni) o 18.12 (Riserve e misure non conformi), come indicato nell'allegato II (Misure future), e conformemente alla sezione B dell'appendice VI-A o VI-B dell'allegato VI (Servizi finanziari). |
6. Le parti convengono che una misura adottata o mantenuta in vigore ai sensi dell'allegato 22-A, o esclusa dal campo di applicazione del presente capo, può essere mantenuta a condizione che, se rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo OMC, essa sia applicata conformemente ai diritti e agli obblighi della parte che la adotta a norma dell'accordo OMC (94).
Articolo 22.4
Attività non conformi
L'articolo 22.6 non si applica alle attività non conformi delle imprese pubbliche o dei monopoli designati elencati nell'allegato 22-A conformemente alle disposizioni di tale allegato.
Articolo 22.5
Disposizioni generali
1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dal presente capo, nessuna disposizione del presente capo può interpretarsi come divieto a una parte di costituire o mantenere un'impresa pubblica, riconoscere a un'impresa diritti o privilegi speciali oppure designare o mantenere un monopolio.
2. Una parte non obbliga né incoraggia un'impresa pubblica, un'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato ad agire in modo incompatibile con il presente capo.
Articolo 22.6
Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali
1. Ciascuna parte provvede affinché, nello svolgimento di attività commerciali, ciascuna delle proprie imprese pubbliche e delle proprie imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali e ciascuno dei propri monopoli designati:
|
a) |
operi in base a considerazioni commerciali nell'acquisto o nella vendita di beni o servizi, tranne nell'adempimento degli obblighi relativi a un incarico di servizio pubblico che non sia incompatibile con la lettera b) o c); |
|
b) |
nell'acquisto di beni o servizi:
|
|
c) |
nella vendita di beni o servizi:
|
2. Purché tali modalità o condizioni diverse o tali rifiuti si basino su considerazioni commerciali, il paragrafo 1 non osta a che le imprese pubbliche, le imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o i monopoli designati:
|
a) |
acquistino o forniscano beni o servizi secondo modalità o a condizioni diverse da quelle stabilite al paragrafo 1, anche in termini o condizioni di prezzo; o |
|
b) |
rifiutino di acquistare o fornire beni o servizi. |
Articolo 22.7
Quadro normativo
1. Le parti si adoperano per rispettare e applicare al meglio le norme internazionali pertinenti, compresi i principi di governo societario delle imprese pubbliche elaborati dall'OCSE.
2. Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi organismo di regolamentazione o autorità competente che esercita una funzione normativa da essa istituito o mantenuto:
|
a) |
sia indipendente dalle imprese disciplinate da tale organismo di regolamentazione o da tale autorità competente e non debba rispondere loro del proprio operato, così da garantire l'efficacia della funzione normativa svolta; e |
|
b) |
agisca con imparzialità (96), in situazioni analoghe, nei confronti di tutte le imprese disciplinate da tale organismo di regolamentazione o da tale autorità competente, comprese le imprese pubbliche, le imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali e i monopoli designati (97). |
3. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari siano applicate in modo coerente e non discriminatorio, anche nei confronti delle imprese pubbliche, delle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e dei monopoli designati.
Articolo 22.8
Trasparenza
1. Su richiesta scritta dell'altra parte, una parte fornisce tempestivamente le seguenti informazioni riguardanti un'impresa pubblica, un'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato, a condizione che la richiesta precisi, tra l'altro, in quale modo le attività di tale impresa pubblica, impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o monopolio designato potrebbero incidere sugli interessi della parte richiedente a norma del presente capo:
|
a) |
la percentuale di quote detenuta cumulativamente dalla parte interpellata, dalle sue imprese pubbliche, dalle sue imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o dai suoi monopoli designati, nonché la percentuale dei diritti di voto che essi detengono cumulativamente nell'impresa pubblica, nell'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o nel monopolio designato; |
|
b) |
una descrizione delle quote speciali o dei diritti speciali di voto o di altri diritti speciali detenuti dalla parte interpellata, dalle sue imprese pubbliche, dalle sue imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o dai suoi monopoli designati, nel caso in cui tali diritti siano diversi da quelli collegati alle quote ordinarie generali di tale impresa pubblica, impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o monopolio designato; |
|
c) |
la struttura organizzativa dell'impresa pubblica, dell'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o del monopolio designato, la composizione del suo consiglio di amministrazione od organo equivalente, i titoli ufficiali di qualsiasi funzionario pubblico che eserciti la funzione di amministratore o di membro del consiglio di amministrazione o di tale organo equivalente; |
|
d) |
una descrizione dei ministeri o degli enti pubblici che disciplinano o controllano le imprese pubbliche, le imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o i monopoli designati, una descrizione degli obblighi di segnalazione imposti loro da tali ministeri o enti pubblici, se fattibile, nonché l'indicazione dei diritti e delle prassi (98) di tali ministeri o enti pubblici in ordine alla nomina, alla revoca o alla remunerazione dei dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione o altro organo equivalente; |
|
e) |
il fatturato annuo e il patrimonio complessivo dell'impresa pubblica, dell'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o del monopolio designato negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili informazioni; |
|
f) |
eventuali deroghe e immunità di cui l'impresa pubblica, l'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o il monopolio designato beneficia a norma del diritto della parte interpellata; e |
|
g) |
altre informazioni pubbliche sull'impresa pubblica, sull'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o sul monopolio designato, comprese le relazioni finanziarie annuali e le revisioni contabili effettuate da terzi. |
2. Se le informazioni richieste non sono disponibili, la parte interpellata ne comunica per iscritto i motivi alla parte richiedente.
3. Se una parte fornisce informazioni scritte a seguito di una richiesta presentata a norma del presente articolo e comunica alla parte richiedente di ritenere che tali informazioni sono riservate, la parte richiedente non le divulga senza il previo consenso della parte che le ha fornite.
CAPO 23
POLITICA DELLA CONCORRENZA
Articolo 23.1
Principi generali
Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e non falsata nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Esse riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli interventi pubblici sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti. Le parti concordano che il divieto di tali comportamenti, l'attuazione della politica di concorrenza, la promozione di azioni di sensibilizzazione e la cooperazione nelle questioni contemplate dal presente capo contribuiranno a garantire i benefici del presente accordo.
Articolo 23.2
Diritto della concorrenza e pratiche commerciali anticoncorrenziali
1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore nel proprio territorio una normativa completa in materia di concorrenza che si applichi a tutti i settori dell'economia9 (99) 9 e contrasti in modo efficace le seguenti pratiche commerciali:
|
a) |
gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza; |
|
b) |
gli abusi commessi da una o più imprese che, individualmente o congiuntamente, dispongono di un potere significativo sul mercato rilevante e che hanno o possono avere per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza in tale mercato rilevante o in qualsiasi mercato connesso; e |
|
c) |
le concentrazioni tra imprese che comportano o possono comportare una sostanziale riduzione della concorrenza o che ostacolano o possono ostacolare in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante. |
2. Tutte le imprese, pubbliche o private, sono soggette al diritto della concorrenza di cui al presente articolo.
3. Ciascuna parte adotta provvedimenti opportuni nei confronti delle pratiche commerciali anticoncorrenziali con l'intento di promuovere la politica di concorrenza.
4. Entro i limiti previsti dal diritto di una parte, l'applicazione del diritto della concorrenza non dovrebbe ostacolare l'adempimento, di diritto e di fatto, degli specifici compiti di interesse pubblico che possono essere affidati alle imprese. Le deroghe al diritto della concorrenza di una parte andrebbero limitate a compiti di interesse pubblico e dovrebbero essere proporzionate all'obiettivo di politica pubblica che si intende conseguire e trasparenti.
Articolo 23.3
Applicazione
1. Ciascuna parte mantiene la propria autonomia nella modifica e nell'applicazione del proprio diritto della concorrenza.
2. Ciascuna parte istituisce o continua ad avvalersi di una o più autorità funzionalmente indipendenti, responsabili della piena applicazione e dell'effettiva esecuzione del rispettivo diritto della concorrenza e dotate dei poteri e delle risorse a tal fine necessari.
3. Ciascuna parte applica il proprio diritto della concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa delle imprese interessate, compreso il diritto al contraddittorio prima di una decisione o risoluzione definitiva.
4. Nell'ambito della loro politica in materia di applicazione del diritto della concorrenza, l'autorità o le autorità garanti della concorrenza di una parte si astengono dall'operare discriminazioni fondate sulla cittadinanza del convenuto in un procedimento esecutivo (100) o dei terzi cui è stato riconosciuto il diritto di partecipare a tale procedimento.
5. Ciascuna parte provvede affinché al convenuto in un procedimento esecutivo volto a stabilire se il suo comportamento violi il diritto della concorrenza della parte o per determinare le sanzioni amministrative o le misure correttive da disporre in caso di violazione di tale diritto sia data la possibilità di essere sentito e di fornire prove a propria difesa. In particolare, ciascuna parte provvede affinché il convenuto abbia una ragionevole possibilità di esaminare e contestare le prove su cui è basata la determinazione.
6. Ciascuna parte provvede affinché il destinatario di una decisione o di una risoluzione che impone una sanzione amministrativa o una misura correttiva per violazione del suo diritto della concorrenza abbia la possibilità di chiedere il riesame giudiziario di tale decisione o risoluzione.
Articolo 23.4
Trasparenza
1. Le parti riconoscono il valore della trasparenza nelle rispettive politiche in materia di applicazione del diritto della concorrenza.
2. Ciascuna parte pubblica le proprie norme amministrative o procedurali contenute negli atti giuridici a norma dei quali sono condotti le proprie indagini e i propri procedimenti esecutivi in materia di diritto della concorrenza. Tali norme amministrative o procedurali possono comprendere, nella misura prevista dal diritto della concorrenza di ciascuna parte, norme relative a termini ragionevoli per la presentazione di prove in tali procedure.
3. Ciascuna parte provvede affinché sia pubblicata una versione non riservata di qualsiasi decisione o risoluzione definitiva che accerti una violazione del proprio diritto della concorrenza e, a seconda dei casi, di qualsiasi ordinanza di attuazione di tale risoluzione, al fine di consentire agli interessati di prenderne conoscenza.
4. Ciascuna parte provvede affinché tutte le decisioni o risoluzioni definitive che accertano una violazione del proprio diritto della concorrenza siano formulate per iscritto e illustrino le conclusioni di fatto e la motivazione, compresa l'analisi giuridica e, se del caso, economica, su cui si fonda la decisione o la risoluzione.
Articolo 23.5
Cooperazione e coordinamento
1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorità garanti della concorrenza per quanto attiene a questioni relative al proprio diritto e alle proprie politiche in materia di concorrenza nella zona di libero scambio. Di conseguenza, le autorità garanti della concorrenza delle parti si adoperano per cooperare sulle questioni riguardanti il rispettivo diritto della concorrenza, anche attraverso l'assistenza, la notifica, la consultazione e lo scambio di informazioni.
2. Le parti intensificano la cooperazione in materia di applicazione del proprio diritto della concorrenza compatibilmente con le rispettive disposizioni legislative e con i rispettivi interessi rilevanti ed entro i limiti delle risorse ragionevolmente disponibili. A tal fine, le autorità garanti della concorrenza delle parti si adoperano per scambiare informazioni, esperienze e opinioni non riservate per quanto riguarda:
|
a) |
il rispettivo diritto e le rispettive politiche e prassi in materia di concorrenza, comprese le informazioni sulle esenzioni concesse ai sensi del loro diritto della concorrenza; |
|
b) |
l'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza; e |
|
c) |
le rispettive azioni di sensibilizzazione. |
3. Le parti si adoperano per intensificare il coordinamento tra le rispettive autorità garanti della concorrenza in ambiti di interesse comune, compatibilmente con le rispettive leggi e con i rispettivi interessi rilevanti ed entro i limiti delle risorse ragionevolmente disponibili. A tal fine, le parti si adoperano per coordinare, nella misura del possibile, le proprie attività di contrasto in relazione ai medesimi casi o a casi connessi.
4. Le parti affermano che le rispettive autorità garanti della concorrenza riconoscono il ricorso alla rinuncia alla riservatezza nei loro ambiti di applicazione e riconoscono che la decisione di un'impresa di rinunciare al proprio diritto alla protezione delle informazioni riservate è volontaria.
5. Nessuna disposizione del presente articolo limita la discrezionalità delle autorità garanti della concorrenza di una parte nel decidere se dare seguito a particolari richieste delle autorità garanti della concorrenza dell'altra parte.
6. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che le autorità garanti della concorrenza di una delle parti adottino misure riguardo a casi particolari.
7. Le autorità garanti della concorrenza delle parti possono valutare la possibilità di concludere un accordo di cooperazione distinto che stabilisca modalità convenute di comune accordo per l'attuazione della cooperazione.
Articolo 23.6
Cooperazione tecnica
Le parti ritengono che sia nel loro interesse comune sostenere gli obiettivi del presente accordo mediante la cooperazione tecnica al fine di condividere le esperienze nell'elaborazione e nell'attuazione della politica di concorrenza e nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza, compatibilmente con le risorse ragionevolmente disponibili di ciascuna parte.
Articolo 23.7
Consultazioni
1. Per favorire la comprensione reciproca tra le parti o affrontare questioni specifiche relative all'interpretazione o all'applicazione del presente capo, una parte avvia, su richiesta dell'altra, consultazioni sulle questioni sollevate dall'altra parte. La parte che richiede le consultazioni indica, se del caso, in quale modo la questione incida sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.
2. Le parti esaminano sollecitamente qualsiasi questione che sorga nell'interpretazione o nell'applicazione del presente capo.
3. Per agevolare l'esame della questione oggetto delle consultazioni, ciascuna parte si adopera per fornire all'altra le informazioni non riservate pertinenti.
Articolo 23.8
Riservatezza delle informazioni
1. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo, una parte non è tenuta a fornire informazioni la cui divulgazione sia vietata dalle disposizioni legislative della parte che le possiede.
2. Se una parte fornisce informazioni a norma del presente capo, l'altra parte rispetta la riservatezza di tali informazioni.
3. Qualora ricevano dalle autorità garanti della concorrenza dell'altra parte informazioni riservate oggetto di una rinuncia alla riservatezza, le autorità garanti della concorrenza di una parte utilizzano le informazioni ricevute conformemente alle modalità della rinuncia.
Articolo 23.9
Autorità garanti della concorrenza
Ai fini del presente capo, le autorità garanti della concorrenza sono le seguenti, o i loro successori:
|
a) |
per l'Unione europea: la Commissione europea; e |
|
b) |
per il Messico:
|
Articolo 23.10
Non applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie
Una parte non ricorre alla risoluzione delle controversie a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie) per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente capo.
CAPO 24
SOVVENZIONI
Articolo 24.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«sovvenzione concessa per le merci»: una misura che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM ed è specifica in conformità e ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SCM; |
|
b) |
«sovvenzione concessa per i servizi»: una misura che comporta il contributo finanziario di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico, conferisce un vantaggio ed è specifica per un'impresa o industria ovvero per un gruppo di imprese o industrie in conformità e ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SCM (101). |
Articolo 24.2
Principi generali
Le parti riconoscono che le sovvenzioni possono essere concesse quando necessarie per conseguire un obiettivo di politica pubblica. Le parti riconoscono, tuttavia, che determinate sovvenzioni possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti. In linea di principio, una parte non dovrebbe concedere sovvenzioni a imprese che forniscono merci o prestano servizi se tali sovvenzioni incidono o rischiano di incidere negativamente sugli scambi o sugli investimenti.
Articolo 24.3
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica alle sovvenzioni concesse a qualsiasi impresa che eserciti un'attività economica. Se un'impresa combina attività economiche e attività non economiche, il presente capo si applica unicamente alle attività economiche di tale impresa.
2. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse a imprese incaricate di prestare servizi specifici di interesse pubblico, anche mediante diritti o privilegi speciali, purché tali sovvenzioni siano limitate all'importo necessario per coprire i costi del servizio in questione.
3. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni previste per i prodotti agricoli o alle sovvenzioni previste per i pesci e i prodotti della pesca.
4. Ad eccezione dell'articolo 24.5, il presente capo non si applica alle sovvenzioni erogate nel settore audiovisivo.
5. L'articolo 24.7 non si applica alle sovvenzioni fornite per i servizi.
Articolo 24.4
Relazione con l'OMC
Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi a norma dell'articolo XV del GATS, dell'articolo XVI del GATT 1994 e dell'accordo SCM.
Articolo 24.5
Trasparenza
1. Per quanto riguarda le sovvenzioni concesse o mantenute sul proprio territorio, ciascuna parte rende accessibili al pubblico le seguenti informazioni:
|
a) |
la base giuridica della sovvenzione; |
|
b) |
la forma della sovvenzione; |
|
c) |
l'importo della sovvenzione o l'importo iscritto a bilancio per la sovvenzione; e |
|
d) |
se possibile il nome del beneficiario della sovvenzione (102). |
2. Si ritiene che una parte rispetti il disposto del paragrafo 1 se:
|
a) |
viene trasmessa una notifica all'OMC a norma dell'articolo 25.1 dell'accordo SCM e, se possibile, il nome del destinatario è stato reso pubblico; o |
|
b) |
se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono state messe a disposizione da tale parte o per suo conto su un sito web accessibile al pubblico entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo a quello in cui una sovvenzione è stata mantenuta o concessa (103). |
3. Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite per i servizi, il presente articolo si applica unicamente se:
|
a) |
l'importo della sovvenzione per beneficiario su un periodo di tre anni consecutivi è superiore a 400 000 diritti speciali di prelievo; e |
|
b) |
la sovvenzione è concessa per la prestazione di servizi nei seguenti settori: audiovisivo, telecomunicazioni, servizi finanziari, trasporti (compreso il trasporto marittimo), energia (compresa la distribuzione di energia elettrica), ambiente, informatica, architettura e ingegneria, edilizia o servizi postali e di corriere. |
Articolo 24.6
Consultazioni
1. Se ritiene che una sovvenzione concessa dall'altra parte incida negativamente o possa incidere negativamente sui propri scambi o investimenti, una parte può esprimere la propria preoccupazione all'altra parte e chiedere consultazioni al riguardo. La parte cui è rivolta tale richiesta la esamina con la debita attenzione.
2. Nel corso delle consultazioni, la parte richiedente può chiedere all'altra parte di fornire informazioni supplementari sulla sovvenzione, quali:
|
a) |
la base giuridica e l'obiettivo o lo scopo strategico della sovvenzione; |
|
b) |
la forma della sovvenzione; |
|
c) |
le date e la durata della sovvenzione, nonché altri eventuali termini connessi alla stessa; |
|
d) |
i requisiti di ammissibilità relativi alla sovvenzione; |
|
e) |
l'importo totale o annuo iscritto a bilancio per la sovvenzione; |
|
f) |
il nome del beneficiario della sovvenzione, se possibile, e |
|
g) |
qualsiasi altra informazione che consenta di valutare gli effetti negativi della sovvenzione sugli scambi e sugli investimenti. |
3. La parte interpellata fornisce una risposta scritta contenente le informazioni attinenti alla sovvenzione in questione entro 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2. Qualora non fornisca nella propria risposta scritta alcuna delle informazioni pertinenti richieste a norma del paragrafo 2, la parte interpellata ne spiega le ragioni in tale risposta.
4. Se, dopo aver ricevuto le informazioni fornite a norma dei paragrafi 2 e 3, la parte richiedente comunica alla parte interpellata di ritenere che la sovvenzione in questione abbia o possa avere notevoli effetti negativi sui propri scambi o investimenti, la parte interpellata si adopera per eliminare o ridurre al minimo tali notevoli effetti negativi entro un anno.
Articolo 24.7
Sovvenzioni soggette a condizioni
1. Ciascuna parte subordina a condizioni le seguenti sovvenzioni, nella misura in cui esse incidono o possono incidere negativamente sugli scambi o sugli investimenti dell'altra parte, come segue:
|
a) |
sono consentiti sovvenzioni o accordi giuridici in virtù dei quali un governo sia tenuto a coprire i debiti o le passività di determinate imprese, a condizione che la copertura di tali debiti e passività sia limitata per quanto riguarda il loro importo o la durata della responsabilità; |
|
b) |
le sovvenzioni a imprese in difficoltà o insolventi o a imprese che rischiano l'insolvenza sono consentite a condizione che:
|
2. Il paragrafo 1, lettera b), non può interpretarsi come divieto a una parte di fornire un contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti per il tempo ragionevolmente necessario a elaborare un piano di ristrutturazione. Tale contributo temporaneo di liquidità è limitato all'importo necessario per mantenere in attività l'impresa.
Articolo 24.8
Uso delle sovvenzioni
Ciascuna parte provvede affinché le imprese utilizzino le sovvenzioni da essa concesse esclusivamente per l'obiettivo o lo scopo strategico per il quale sono state concesse (104).
Articolo 24.9
Non applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie
Una parte non ricorre alla risoluzione delle controversie a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie) per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione dell'articolo 24.5, ove quest'ultimo riguardi le sovvenzioni concesse per i servizi, o dell'articolo 24.6, paragrafo 4.
CAPO 25
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Articolo 25.1
Obiettivi e principi
1. Obiettivo del presente capo è conseguire un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale al fine di:
|
a) |
contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica, nonché al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico e l'equilibrio tra diritti e obblighi; e |
|
b) |
promuovere e disciplinare gli scambi tra le parti e ridurre le distorsioni e gli ostacoli a tali scambi. |
2. In sede di elaborazione o modifica delle proprie disposizioni legislative e regolamentari una parte può adottare misure necessarie ad assicurare la tutela dell'alimentazione e della salute pubblica e a promuovere il pubblico interesse in settori d'importanza fondamentale per lo sviluppo socioeconomico e tecnologico, purché tali misure siano compatibili con il presente capo.
3. Purché siano compatibili con le disposizioni del presente capo, una parte può adottare misure appropriate per impedire l'abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia.
4. Tenuto conto degli obiettivi fondamentali di politica pubblica dei regimi interni, le parti riconoscono la necessità di svolgere le seguenti azioni mediante i rispettivi regimi di proprietà intellettuale, rispettando nel contempo il principio di trasparenza e tenendo conto degli interessi di tutte le parti in causa, compresi i titolari dei diritti, gli utenti e il pubblico:
|
a) |
promuovere l'innovazione e la creatività; |
|
b) |
agevolare la diffusione di informazioni, conoscenze, tecnologie, cultura e arte; e |
|
c) |
promuovere la concorrenza nonché mercati aperti ed efficienti. |
Articolo 25.2
Natura e ambito degli obblighi
1. Le parti si impegnano a garantire un'attuazione adeguata ed effettiva dei trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui sono firmatarie, compreso l'accordo TRIPS. Le disposizioni del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali cui le parti hanno aderito nel settore della proprietà intellettuale.
2. Ai fini del presente capo, per «diritti di proprietà intellettuale» si intendono tutte le categorie di diritti di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS, nonché la privativa per ritrovati vegetali. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'Articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, nella versione riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 (di seguito «convenzione di Parigi»).
3. Le parti danno esecuzione alle disposizioni del presente capo. Una parte ha la facoltà, ma non l'obbligo, di prevedere nella propria legislazione una protezione o un'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale più estesa di quanto prescritto dal presente capo, purché tale protezione o applicazione non sia in contrasto con il presente capo. Ciascuna parte ha la facoltà di determinare le opportune modalità di attuazione del presente capo nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche.
Articolo 25.3
Esaurimento
Il presente capo lascia impregiudicata la libertà delle parti di decidere se, e a quali condizioni, si applica l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 25.4
Trattamento nazionale
1. Ciascuna parte accorda ai cittadini (105) dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai propri cittadini in materia di protezione (106) dei diritti di proprietà intellettuale di cui al presente capo, fatte salve le eccezioni previste rispettivamente nella convenzione di Parigi, nella convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886, riveduta da ultimo a Parigi il 24 luglio 1971 (di seguito «convenzione di Berna»), nella convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione conclusa a Roma il 26 ottobre 1961 (di seguito «convenzione di Roma») o nel trattato sulla proprietà intellettuale in materia di circuiti integrati concluso a Washington D.C. il 26 maggio 1989. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, tale obbligo si applica soltanto in relazione ai diritti previsti a norma del presente accordo.
2. Una parte non impone ai titolari dei diritti, quale condizione per la concessione del trattamento nazionale a norma del presente articolo, il rispetto di formalità o condizioni per acquisire diritti in relazione al diritto d'autore e ai diritti connessi (107).
3. Una parte può avvalersi delle eccezioni di cui al paragrafo 1 in relazione a procedure giudiziarie e amministrative, ivi comprese l'elezione del domicilio o la nomina di un agente nell'ambito della propria giurisdizione, soltanto qualora tali eccezioni:
|
a) |
siano necessarie per garantire il rispetto di disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con il presente capo; e |
|
b) |
non siano applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio. |
4. Nessun obbligo incombe alle parti a norma del presente articolo per quanto riguarda le procedure previste in accordi multilaterali conclusi sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (di seguito «OMPI») in materia di acquisizione o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 25.5
Trattati internazionali
1. Le parti riaffermano il proprio impegno a rispettare i seguenti accordi internazionali:
|
a) |
la convenzione di Berna; |
|
b) |
la convenzione di Roma; |
|
c) |
il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996; e |
|
d) |
il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996. |
2. Le parti compiono ogni ragionevole sforzo per rispettare le disposizioni del trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive adottato a Pechino il 24 giugno 2012 e del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa adottato a Marrakech il 27 giugno 2013.
Articolo 25.6
Autori
Ciascuna parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
|
a) |
la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale, delle loro opere con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; |
|
b) |
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo; |
|
c) |
qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza fili, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente; e |
|
d) |
il noleggio al pubblico di originali o copie delle loro opere. |
Articolo 25.7
Artisti interpreti o esecutori
Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
|
a) |
la fissazione (108) delle loro esecuzioni; |
|
b) |
la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale, delle fissazioni delle loro esecuzioni con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; |
|
c) |
la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni; |
|
d) |
la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente; |
|
e) |
la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l'esecuzione costituisca già di per sé un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione; e |
|
f) |
il noleggio al pubblico della fissazione delle loro esecuzioni. |
Articolo 25.8
Produttori di fonogrammi
Ciascuna parte conferisce ai produttori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
|
a) |
la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale, dei loro fonogrammi con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; |
|
b) |
la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, dei loro fonogrammi e delle relative copie; |
|
c) |
la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente; e |
|
d) |
il noleggio al pubblico dei loro fonogrammi. |
Articolo 25.9
Organismi di radiodiffusione
Ciascuna parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare (109):
|
a) |
la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite; |
|
b) |
la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite; |
|
c) |
la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente; |
|
d) |
la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro emissioni e delle relative copie, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite; e |
|
e) |
la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso. |
Articolo 25.10
Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali (110)
1. Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi il diritto a una remunerazione equa e unica versata dall'utente se un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per la radiodiffusione senza fili o per qualsiasi comunicazione al pubblico (111).
2. Le parti riconoscono che la remunerazione equa e unica dovrebbe essere ripartita tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori dei fonogrammi corrispondenti. Ciascuna parte può emanare disposizioni normative che stabiliscano le modalità di ripartizione della remunerazione equa e unica tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi.
Articolo 25.11
Durata della protezione
1. I diritti d'autore di un'opera durano per tutta la vita dell'autore e per almeno 70 anni dalla morte dell'autore, a prescindere dalla data in cui l'opera è stata messa lecitamente a disposizione del pubblico.
2. La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade non prima di 70 anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute come coautori: l'autore del testo e il compositore della musica (112).
3. Per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione scade una volta decorsi almeno 70 anni dal momento in cui l'opera è stata messa lecitamente a disposizione del pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, o se l'autore rivela la propria identità entro il termine indicato nella prima frase, si applica la durata della protezione di cui al paragrafo 1.
4. La durata della protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade una volta decorsi almeno 70 anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore dei dialoghi e il compositore della musica (113).
5. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dalla prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, comprese le emissioni via cavo o via satellite.
6. Ciascuna parte dispone (114) che:
|
a) |
la durata della protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori scada una volta decorsi 75 anni dalla prima fissazione dell'esecuzione in un fonogramma, ovvero dalla prima esecuzione di opere non fissate in fonogrammi, oppure dalla prima diffusione con qualsiasi mezzo; e |
|
b) |
la durata della protezione dei diritti dei produttori di fonogrammi scada una volta decorsi 75 anni dalla prima fissazione dei suoni nel fonogramma. |
In alternativa, la parte dispone che:
|
c) |
i diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle fissazioni delle loro esecuzioni con mezzi diversi dai fonogrammi scadano non prima di 50 anni dalla fissazione dell'interpretazione o dell'esecuzione e, se pubblicati entro tale periodo, non prima di 50 anni dalla prima pubblicazione lecita; e |
|
d) |
i diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle fissazioni delle loro esecuzioni su fonogrammi e dei produttori di fonogrammi scadano non prima di 50 anni dalla fissazione dell'interpretazione o dell'esecuzione su fonogramma e, se pubblicati entro tale periodo, non prima di 70 anni dalla prima pubblicazione lecita; la parte può adottare misure efficaci al fine di garantire che gli utili generati nei 20 anni di protezione successivi ai 50 anni decorrenti dalla prima pubblicazione lecita siano equamente ripartiti tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi. |
7. La durata della protezione di cui al presente articolo è calcolata a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo l'azione indicata.
Articolo 25.12
Diritto sulle vendite successive
1. Ciascuna parte prevede, a favore dell'autore di opere d'arte figurativa, ad eccezione delle opere d'arte applicata, un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una partecipazione (115) sul prezzo ottenuto da qualsiasi vendita di tale opera dopo la prima cessione della stessa da parte dell'autore (116).
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportino l'intervento di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari.
Articolo 25.13
Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti
1. Le parti favoriscono la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto nel territorio delle parti e il trasferimento dei proventi dei diritti per l'uso di tali opere o altro materiale protetto.
2. Le parti convengono di promuovere la trasparenza e la non discriminazione tra i membri aventi diritto degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda i proventi dei diritti riscossi, le detrazioni applicate a tali proventi, l'utilizzo dei proventi ottenuti dai diritti riscossi, la politica di distribuzione e il loro repertorio.
Articolo 25.14
Eccezioni e limitazioni
Ciascuna parte circoscrive le eccezioni o le limitazioni ai diritti di cui alla presente sottosezione a determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera, dell'interpretazione o dell'esecuzione, del fonogramma o dell'emissione e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare.
Articolo 25.15
Protezione delle misure tecnologiche
1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci ad opera di persone consapevoli di perseguire tale obiettivo di elusione, o che si possano ragionevolmente presumere tali.
2. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità a fini di vendita o locazione o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:
|
a) |
siano oggetto di promozione, pubblicità o commercializzazione, con la finalità di eludere misure tecnologiche efficaci; |
|
b) |
non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante oltre quello di eludere misure tecnologiche efficaci; o |
|
c) |
siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di agevolare l'elusione di misure tecnologiche efficaci. |
3. Ai fini del presente articolo, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dal diritto della parte interessata. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dal titolare del diritto mediante l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizzi l'obiettivo di protezione.
4. Fatta salva la protezione giuridica di cui al paragrafo 1, in assenza di misure volontarie prese dai titolari, ciascuna parte può adottare, ove necessario, le misure appropriate per garantire che la protezione giuridica adeguata contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci prevista in conformità del presente articolo non impedisca ai beneficiari di avvalersi delle eccezioni e delle limitazioni previste conformemente all'articolo 25.14.
Articolo 25.16
Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti
1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti, ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere consapevole, che così facendo induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi:
|
a) |
rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; o |
|
b) |
distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altro materiale protetto a norma della presente sottosezione dai quali siano state rimosse o alterate, senza autorizzazione, le informazioni elettroniche sul regime dei diritti. |
2. Ai fini della presente sottosezione, per «informazioni sul regime dei diritti» si intende qualsiasi informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o altro materiale protetto di cui alla presente sottosezione, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni d'uso dell'opera o di altro materiale protetto, nonché qualsiasi numero o codice che rappresenti tali informazioni.
3. Il paragrafo 2 si applica quando uno qualsiasi degli elementi di cui al medesimo figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di altro materiale protetto di cui alla presente sottosezione.
Articolo 25.17
Accordi internazionali
Ciascuna parte:
|
a) |
compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato sul diritto dei marchi concluso a Ginevra il 27 ottobre 1994 e al trattato di Singapore sul diritto dei marchi concluso a Singapore il 27 marzo 2006; |
|
b) |
aderisce al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi adottato a Madrid il 27 giugno 1989 e modificato da ultimo il 12 novembre 2007 e all'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi concluso a Nizza il 15 giugno 1957 e modificato il 28 settembre 1979 (di seguito «classificazione di Nizza»). |
Articolo 25.18
Procedura di registrazione
1. Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel cui ambito ogni decisione negativa definitiva emessa dall'amministrazione competente in materia di marchi, compreso il rigetto parziale della registrazione, è comunicata per iscritto, debitamente motivata e impugnabile.
2. Ciascuna parte prevede la possibilità di opporsi a domande di registrazione dei marchi o, se del caso, alle registrazioni dei marchi, nonché la possibilità, per il richiedente, di reagire a tale opposizione (117).
3. Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi.
Articolo 25.19
Diritti conferiti da un marchio
1. Un marchio registrato conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare nel corso di operazioni commerciali:
|
a) |
un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; e |
|
b) |
un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza con il marchio e dell'identità o della somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio e dal segno, possa dare adito a confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione tra il segno e il marchio. |
2. Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare a terzi di introdurre nel territorio della parte in cui il marchio è registrato, nel corso di operazioni commerciali, prodotti che non vi siano stati immessi in libera pratica, qualora tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengano da paesi terzi e rechino senza autorizzazione un marchio identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti fondamentali dal marchio in questione (118).
Articolo 25.20
Marchi notori
Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS, ciascuna parte applica la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 20 al 29 settembre 1999.
Articolo 25.21
Domande in malafede
Ciascuna parte può disporre che un marchio non sia registrato se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in malafede. Ciascuna parte dispone che tale marchio sia dichiarato nullo qualora sia stato registrato.
Articolo 25.22
Cancellazione
1. Ciascuna parte dispone che un marchio possa essere soggetto a cancellazione (119) se, per un periodo di tempo stabilito dal proprio diritto, esso non è stato utilizzato (120) nel territorio interessato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi del suo mancato uso.
2. Un marchio può essere altresì oggetto di cancellazione qualora, dopo la data di registrazione, sia divenuto, a causa dell'attività o dell'inattività del suo titolare, denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato.
3. Un marchio può essere altresì oggetto di cancellazione se è stato registrato pur essendo tale da poter ingannare il pubblico circa la natura, la qualità o l'origine geografica dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato (121).
Articolo 25.23
Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio
A condizione che gli interessi legittimi dei titolari del marchio e dei terzi siano presi in considerazione, ciascuna parte:
|
a) |
prevede l'uso leale di termini descrittivi (122) come eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio e |
|
b) |
può prevedere altre eccezioni limitate. |
Articolo 25.24
Accordi internazionali
Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per aderire all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali adottato a Ginevra il 2 luglio 1999.
Articolo 25.25
Protezione dei disegni o modelli industriali registrati
1. Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e modelli industriali creati indipendentemente e che siano nuovi od originali (123). Tale protezione è assicurata mediante registrazione e conferisce ai titolari un diritto esclusivo conformemente alla presente sottosezione.
2. Salvo proprio consenso, il titolare di un disegno o modello industriale registrato ha il diritto di vietare a terzi, come minimo, di utilizzare e, in particolare, produrre, offrire a fini di vendita, vendere, immettere sul mercato o importare un prodotto oppure di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello industriale protetto se tali operazioni sono intraprese a fini commerciali, pregiudicano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello industriale o non sono compatibili con le corrette prassi commerciali.
3. Un disegno o modello industriale applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo od originale soltanto:
|
a) |
se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo; e |
|
b) |
se tali caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità. |
4. Per «normale utilizzazione» di cui al paragrafo 3, lettera a), si intende l'impiego da parte dell'utente finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.
Articolo 25.26
Durata della protezione
La durata della protezione è stabilita da ciascuna parte ed è rinnovabile per uno o più periodi di cinque anni ciascuno, fino a un totale di 25 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Articolo 25.27
Eccezioni ed esclusioni
1. Ciascuna parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e modelli industriali, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e modelli industriali protetti e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del disegno o modello industriale protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.
2. La protezione riconosciuta ai disegni e modelli industriali non si estende ai disegni e modelli essenzialmente in virtù di considerazioni di carattere tecnico o funzionale. In particolare, la protezione di un disegno o modello industriale non riguarda le caratteristiche esteriori di un prodotto, che devono essere necessariamente riprodotte, nelle loro esatte forme e dimensioni, per consentire al prodotto in cui il disegno o modello industriale è incorporato, o cui è applicato, di essere collegato meccanicamente ad un altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la sua funzione.
3. In deroga al paragrafo 2, un disegno o modello industriale può conferire diritti su un disegno o modello industriale che ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili all'interno di un sistema modulare.
Articolo 25.28
Rapporto con il diritto d'autore
Un disegno o modello industriale può altresì beneficiare della protezione offerta dalla normativa sul diritto d'autore di una parte a decorrere dalla data in cui è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte stabilisce la portata di tale protezione del diritto d'autore e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.
Articolo 25.29
Definizioni
Ai fini della presente sottosezione si intende per:
|
a) |
«indicazione geografica»: un'indicazione che identifica un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; e |
|
b) |
«classe di prodotti»: la classe di un prodotto tenuto conto della classificazione di Nizza. |
Articolo 25.30
Accordi internazionali
1. Le parti riaffermano il proprio impegno a proteggere le indicazioni geografiche nel rispettivo territorio conformemente agli articoli 22, 23 e 24 dell'accordo TRIPS.
2. Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per aderire all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine adottato a Ginevra il 20 maggio 2015.
Articolo 25.31
Ambito di applicazione
1. La presente sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche che identificano i prodotti rientranti nella classe di prodotti interessata e figuranti nell'allegato 25-B.
2. Le parti valutano la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle indicazioni geografiche contemplate dalla presente sottosezione alle indicazioni geografiche che rientrano in classi di prodotti diversi dai prodotti alimentari e agricoli. Per tale motivo le parti hanno incluso nell'allegato 25-C nomi che identificano prodotti originari e protetti nei rispettivi territori che, purché l'ambito di protezione del presente accordo sia esteso, saranno considerati inclusi nell'ambito di applicazione della protezione del presente accordo, fatta salva la conclusione delle procedure previste nella presente sottosezione (124).
Articolo 25.32
Elenco delle indicazioni geografiche
Ai fini della presente sottosezione, le indicazioni geografiche elencate:
|
a) |
nella sezione A dell'allegato 25-B sono indicazioni geografiche che identificano un prodotto come originario del territorio dell'Unione europea o di una regione o località di tale territorio; e |
|
b) |
nella sezione B dell'allegato 25-B sono indicazioni geografiche che identificano un prodotto come originario del territorio del Messico o di una regione o località di tale territorio. |
Articolo 25.33
Indicazioni geografiche stabilite
Dopo aver esaminato i nomi elencati nell'allegato 25-B e al termine di un'eventuale procedura di opposizione in conformità dell'allegato 25-A, ciascuna parte protegge tali indicazioni geografiche conformemente al livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.
Articolo 25.34
Protezione delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 25-B
1. Ciascuna parte predispone gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire:
|
a) |
l'uso di un'indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 25-B (125) per un prodotto che rientra nella classe di prodotti per tale indicazione geografica e che:
|
|
b) |
l'uso, nella designazione o nella presentazione di un prodotto, di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto; e |
|
c) |
qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi. |
2. Ciascuna parte conferisce la protezione di cui al paragrafo 1, lettera a), anche qualora la vera origine del prodotto sia indicata o l'indicazione geografica sia utilizzata in traduzione o sia accompagnata da espressioni come «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o espressioni simili.
3. Ciascuna parte prevede, nella forma prevista dal proprio diritto, misure amministrative contro:
|
a) |
qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto; |
|
b) |
qualsiasi imitazione, variazione o utilizzo ingannevole di un nome protetto; |
|
c) |
qualsiasi indicazione falsa o fuorviante di un nome protetto; o |
|
d) |
qualsiasi pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine, provenienza o natura del prodotto. |
4. Le indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione non diventano generiche nel territorio delle parti.
5. Nessuna disposizione della presente sottosezione obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte che non sia protetta, o abbia cessato di esserlo, nel territorio della parte di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel territorio di una parte, le parti se ne danno reciproca notifica. Tale notifica avviene entro tre mesi dalla data in cui l'autorità competente ha deciso in via definitiva che l'indicazione geografica ha cessato di essere protetta.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, all'elenco dei nomi di cui agli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose concluso a Bruxelles il 27 maggio 1997 (di seguito «accordo sulle bevande spiritose»).
Articolo 25.35
Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche
1. Il Consiglio congiunto, a norma dell'articolo 25.42, può decidere di modificare l'allegato 25-B inserendo o correggendo indicazioni geografiche o sopprimendo quelle che hanno cessato di essere protette o sono cadute in disuso nel loro luogo di origine. Il sottocomitato per la proprietà intellettuale, istituito dall'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III del presente accordo), paragrafo 1, lettera k), elabora tali decisioni.
2. Le nuove indicazioni geografiche sono aggiunte con decisione del Consiglio congiunto previo esame dei nomi presentati e una volta conclusa la procedura di opposizione di cui all'articolo 25.33.
3. Il Consiglio congiunto può modificare, mediante decisione, gli allegati I e II dell'accordo sulle bevande spiritose, secondo la procedura di cui all'articolo 25.33, nel caso di nuove indicazioni geografiche.
Articolo 25.36
Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche
1. Un'indicazione geografica protetta a norma della presente sottosezione può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme alle corrispondenti specifiche tecniche.
2. Quando un'indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, l'uso di tale indicazione geografica protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utenti o di altro tipo.
3. Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che si riferiscono a un'indicazione geografica sono utilizzati soltanto in relazione al prodotto protetto o registrato nel rispettivo territorio e prodotto conformemente alle specifiche tecniche corrispondenti.
Articolo 25.37
Relazione tra marchi e indicazioni geografiche
1. La presente sottosezione lascia impregiudicati i diritti conferiti da un marchio precedente depositato o registrato in buona fede o acquisiti mediante l'uso in buona fede nel territorio di una parte. A titolo di eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio, in determinate circostanze un marchio precedente può non conferire al suo titolare il diritto di impedire che un'indicazione geografica registrata sia protetta o utilizzata nella parte in cui il marchio è depositato, registrato o utilizzato. La protezione dell'indicazione geografica registrata non limita in alcun altro modo i diritti conferiti da tale marchio, compresa la possibilità di chiedere il rinnovo o la variazione di un segno distintivo, a condizione che la variazione non costituisca un atto di concorrenza sleale.
2. Una parte non è tenuta a proteggere un nome come indicazione geografica ai sensi dell'articolo 25.34 se, tenuto conto della reputazione di un marchio, della sua notorietà e della durata del suo utilizzo, tale nome è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.
3. Fatto salvo l'articolo 25.39 e sulla base dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS, per quanto riguarda le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 25-B del presente accordo e che continuano a essere protette dalla parte di origine come indicazioni geografiche, una parte rifiuta o annulla d'ufficio la registrazione di un marchio, se il proprio diritto lo consente o su richiesta di una parte interessata, se:
|
a) |
la registrazione del marchio per i prodotti sarebbe incompatibile con l'articolo 25.34; |
|
b) |
il marchio si riferisce allo stesso prodotto o a un prodotto simile; |
|
c) |
il marchio si riferisce a prodotti che non hanno l'origine dell'indicazione geografica in questione; e |
|
d) |
la domanda di registrazione del marchio è presentata successivamente alla data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio della parte interessata. |
4. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 25.32, la data di presentazione della domanda di protezione di cui al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo, corrisponde alla data della firma del presente accordo.
5. Per le nuove indicazioni geografiche di cui all'articolo 25.35.2, la data di presentazione della domanda di protezione di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera d), corrisponde alla data di pubblicazione dell'indicazione geografica nell'ambito della procedura di opposizione.
6. La protezione conferita alle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 25-B inizia non prima della data di entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 25.38
Applicazione della protezione
Ciascuna parte applica la protezione di cui agli articoli da 25.34 a 25.37 mediante adeguate procedure amministrative o giudiziarie, conformemente al rispettivo diritto e alle rispettive prassi. Le autorità competenti applicano tale protezione in uno dei modi seguenti o in entrambi i modi:
|
a) |
di propria iniziativa; o |
|
b) |
su richiesta di una parte interessata. |
Articolo 25.39
Norme generali
1. Le parti non sono tenute a proteggere un nome come indicazione geografica ai sensi della presente sottosezione se tale nome è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
2. Un nome omonimo che possa indurre erroneamente i consumatori a credere che un prodotto sia originario di un altro territorio non è registrato come indicazione geografica anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione. Fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, le parti stabiliscono congiuntamente le modalità pratiche che permettono di distinguere tra loro le indicazioni geografiche totalmente o parzialmente omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori.
3. Una parte che, nell'ambito di negoziati bilaterali con un paese terzo, proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo che sia omonima o parzialmente omonima rispetto a un'indicazione geografica dell'altra parte ne informa l'altra parte e le offre la possibilità di presentare osservazioni prima che l'indicazione geografica del paese terzo venga protetta.
4. Le specifiche tecniche di cui alla presente sottosezione, comprese le eventuali modifiche, sono approvate dalle autorità della parte del cui territorio il prodotto è originario.
Articolo 25.40
Eccezioni
1. Nessuna disposizione della presente sottosezione obbliga una parte ad applicare le disposizioni della presente sottosezioni in relazione a un'indicazione geografica, o a un singolo termine contenuto in un'indicazione geografica composta, dell'altra parte per prodotti o servizi per i quali l'indicazione pertinente sia identica al termine correntemente usato come nome comune per tali prodotti o servizi nel territorio di tale parte.
2. Qualora la traduzione di un'indicazione geografica sia identica a un termine correntemente usato come nome comune per un prodotto nel territorio di una parte o lo contenga, oppure qualora un'indicazione geografica non sia identica a tale termine ma lo contenga, la presente sottosezione non pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare il termine in associazione con detto prodotto nel territorio di tale parte.
3. Nel determinare se un termine sia correntemente usato come nome comune di un prodotto nel territorio di una parte, le autorità di tale parte hanno la facoltà di tenere conto del modo in cui i consumatori interpretano tale termine nel territorio della parte in questione. Tra i fattori pertinenti ai fini della suddetta interpretazione da parte dei consumatori possono figurare:
|
a) |
elementi che dimostrano l'eventuale utilizzo del termine per riferirsi al tipo di prodotto in questione, come indicato da fonti attendibili quali dizionari, giornali e siti web pertinenti; e |
|
b) |
il modo in cui il prodotto cui si riferisce il termine è commercializzato e utilizzato in commercio nel territorio della parte in questione (126). |
4. Nessuna disposizione della presente sottosezione vieta, in relazione a un prodotto, di usare nel territorio di una parte il nome comune di una varietà vegetale o di una razza animale esistente nel territorio di tale parte alla data di entrata in vigore del presente accordo.
5. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del proprio predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il pubblico.
Articolo 25.41
Integrazione con accordi esistenti
1. L'accordo sulle bevande spiritose è integrato nel presente accordo e ne fa parte e si applica mutatis mutandis (127).
2. Il sottocomitato per la proprietà intellettuale sostituisce il comitato misto istituito dall'articolo 17 dell'accordo sulle bevande spiritose e adempie le funzioni indicate in detto articolo.
Articolo 25.42
Cooperazione
1. Il sottocomitato per la proprietà intellettuale costituisce la sede adeguata per sorvegliare l'attuazione e la gestione della presente sottosezione.
2. Le parti si notificano se un'indicazione geografica elencata nell'allegato 25-B cessa di essere protetta nel territorio della parte interessata. A seguito di tale notifica, il sottocomitato per la proprietà intellettuale elabora, per il Consiglio congiunto, la decisione volta a modificare l'allegato 25-B conformemente alle procedure previste dal presente accordo.
3. Una parte può chiedere all'altra, direttamente o attraverso il sottocomitato per la proprietà intellettuale, di fornirle informazioni relative alle specifiche tecniche e alle loro modifiche.
4. Ciascuna parte può rendere pubbliche, in spagnolo o in inglese, le specifiche tecniche corrispondenti alle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma della presente sottosezione (128).
5. Le questioni attinenti alle specifiche tecniche delle indicazioni geografiche protette sono trattate dal sottocomitato per la proprietà intellettuale.
Articolo 25.43
Protezione ai sensi del diritto di una parte
La presente sottosezione non pregiudica il diritto del titolare di un'indicazione geografica di una parte di chiedere il riconoscimento e la protezione di un'indicazione geografica nell'altra parte a norma del diritto di quest'ultima.
Articolo 25.44
Accordi internazionali
Ciascuna parte aderisce al trattato di cooperazione in materia di brevetti concluso a Washington il 19 giugno 1970, modificato il 28 settembre 1979 e, da ultimo, il 3 ottobre 2001, e riconosce l'importanza di adottare o mantenere norme procedurali coerenti con il trattato sul diritto dei brevetti adottato a Ginevra il 1o giugno 2000.
Articolo 25.45
Brevetti e salute pubblica
1. I diritti e gli obblighi stabiliti nella presente sottosezione non impediscono e non devono impedire a una parte di adottare misure volte a tutelare la salute pubblica. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata a Doha il 14 novembre 2001 (di seguito «dichiarazione di Doha») e riaffermano il proprio impegno nei confronti di tale dichiarazione. Le parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente sottosezione siano coerenti con la dichiarazione di Doha.
2. Le parti contribuiscono ad attuare e rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC, del 30 agosto 2003, sull'attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha, nonché il protocollo del 6 dicembre 2005 che modifica l'accordo TRIPS.
Articolo 25.46
Protezione supplementare in caso di ritardi nell'approvazione dell'immissione in commercio di prodotti farmaceutici, compresi i prodotti biologici (129)
1. Le parti riconoscono che i prodotti farmaceutici, compresi i prodotti biologici (130), protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di approvazione amministrativa (131) prima di essere immessi sul mercato. Esse riconoscono che il periodo che intercorre tra il deposito di una domanda di brevetto e l'approvazione dell'immissione in commercio del prodotto sui rispettivi mercati, secondo la definizione di cui al diritto di una parte in materia, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.
2. Ciascuna parte predispone un meccanismo adeguato ed efficace inteso a compensare il titolare del brevetto per la riduzione del periodo di protezione effettiva nell'ambito del brevetto derivante da ritardi irragionevoli (132) nel rilascio della prima approvazione dell'immissione in commercio nel proprio territorio. Tale compensazione assume la forma di una protezione supplementare sui generis, il cui termine è pari al tempo che costituisce il ritardo irragionevole. La durata massima di tale protezione supplementare non supera cinque anni (133).
3. In alternativa al meccanismo di compensazione di cui al paragrafo 2, una parte può concedere una proroga, non superiore a cinque anni (134), della durata dei diritti conferiti dalla protezione del brevetto allo scopo di compensare il suo titolare per la riduzione del periodo di protezione effettiva nell'ambito del brevetto dovuta alla procedura di approvazione dell'immissione in commercio. Tale proroga della durata prende effetto a decorrere dal termine legale del brevetto per un periodo uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data della prima approvazione dell'immissione del prodotto sul mercato della parte in questione, ridotto di cinque anni.
4. Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, ciascuna parte può stabilire condizioni e limitazioni, purché continui a conformarsi al presente articolo.
5. Ciascuna parte compie ogni possibile sforzo per istruire in modo efficiente e tempestivo le domande di approvazione dell'immissione in commercio dei prodotti farmaceutici al fine di evitare ritardi irragionevoli o inutili. Onde evitare ritardi irragionevoli, una parte può adottare o mantenere in vigore procedure volte ad accelerare l'istruzione della domanda di approvazione dell'immissione commercio.
Articolo 25.47
Accordi internazionali
Ciascuna parte protegge i diritti di privativa per ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali adottata a Parigi il 2 dicembre 1961, nella versione riveduta da ultimo a Ginevra il 19 marzo 1991, comprese le eccezioni al diritto di costitutore di cui all'articolo 15 di tale convenzione, e cooperano per promuovere e far rispettare tali diritti (135).
Articolo 25.48
Ambito di protezione dei segreti commerciali
1. Nel garantire una protezione efficace dalla concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi, ciascuna parte prevede gli strumenti giuridici, compresi i procedimenti giudiziari amministrativi o civili (136), atti a consentire a qualsiasi persona di impedire che segreti commerciali siano divulgati a terzi oppure acquisiti o utilizzati da terzi senza il consenso della persona che controlla legittimamente le informazioni, in modo contrario alle leali pratiche commerciali (137). Ai fini della presente sottosezione, i segreti commerciali comprendono le informazioni riservate di cui all'articolo 39, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS.
2. Ai fini della presente sottosezione, una parte considera contrari alle leali pratiche commerciali almeno i seguenti comportamenti:
|
a) |
l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore di tale segreto, se effettuata mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali o file elettronici sottoposti al legittimo controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali tale segreto può essere desunto; o |
|
b) |
l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore di tale segreto, se posti in essere da una persona che ha acquisito il segreto commerciale illecitamente o in violazione di un accordo di riservatezza o di qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale o di limitarne l'utilizzo (138), (139). |
Articolo 25.49
Procedimenti giudiziari amministrativi o civili riguardanti i segreti commerciali
1. Ciascuna parte provvede affinché le persone che partecipano ai procedimenti di cui all'articolo 25.48, paragrafo 1, o che hanno accesso alla relativa documentazione, non siano autorizzate a utilizzare né a divulgare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le autorità competenti, in risposta a una richiesta debitamente motivata di una parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui dette persone siano venute a conoscenza a seguito di tale partecipazione o di tale accesso.
2. Nei procedimenti di cui all'articolo 25.48, paragrafo 1, ciascuna parte dispone che le proprie autorità competenti abbiano facoltà, come minimo, di adottare misure specifiche per tutelare la riservatezza di qualsiasi segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nel corso del procedimento. Tali misure specifiche possono comprendere, conformemente al diritto di ciascuna parte, la possibilità di limitare in toto o in parte l'accesso a determinati documenti, limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni e rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o espunti.
Articolo 25.50
Protezione dei dati riservati relativi a prodotti farmaceutici, compresi i prodotti biologici (140)
1. Una parte che subordini l'approvazione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti farmaceutici (141), compresi i prodotti biologici (142), alla presentazione di dati relativi a prove o altri dati riservati relativi a prove precliniche o sperimentazioni cliniche necessarie per stabilire la sicurezza e l'efficacia dell'uso di tali prodotti protegge tali dati dalla divulgazione a terzi se la loro elaborazione comporta un impegno considerevole, tranne qualora la loro divulgazione sia necessaria per un interesse pubblico prevalente o a meno che non siano adottate misure per garantire la protezione dei dati da un uso commerciale sleale.
2. Per i prodotti farmaceutici, compresi i prodotti biologici, una parte non concede a terzi un'approvazione dell'immissione in commercio che consenta loro, senza il consenso della persona che ha precedentemente fornito i dati di cui al paragrafo 1, di commercializzare il prodotto (143) sulla base di tali dati o sulla base dell'approvazione dell'immissione in commercio rilasciata alla persona che li ha forniti (144), per almeno sei anni a decorrere dalla data (145) di approvazione dell'immissione in commercio del nuovo prodotto nel territorio di tale parte (146).
3. Le parti non sono soggette ad alcun limite nell'attuare procedure abbreviate di autorizzazione per tali prodotti in base a studi di bioequivalenza e biodisponibilità.
Articolo 25.51
Protezione dei dati riservati relativi a prodotti fitosanitari (147)
1. Una parte che subordini l'approvazione dell'immissione in commercio (148) di un nuovo (149) prodotto fitosanitario alla presentazione di dati relativi a prove o altri dati riservati relativi alla sicurezza e all'efficacia del prodotto (150) protegge tali dati dalla divulgazione a terzi, tranne qualora tale divulgazione sia necessaria per un interesse pubblico prevalente o a meno che non siano adottate misure per garantire la protezione dei dati da un uso commerciale sleale.
2. Per i prodotti fitosanitari, una parte non concede a terzi un'approvazione dell'immissione in commercio che consenta loro, senza il consenso della persona che ha precedentemente fornito i dati di cui al paragrafo 1, di commercializzare il prodotto sulla base di tali dati o sulla base dell'approvazione dell'immissione in commercio rilasciata alla persona che li ha forniti, per almeno 10 anni (151) a decorrere dalla data di approvazione dell'immissione in commercio del nuovo prodotto nel territorio di tale parte.
3. Ciascuna parte stabilisce norme per evitare la duplicazione di test su animali vertebrati.
4. Le parti non sono soggette ad alcun limite nell'attuare procedure abbreviate di autorizzazione per tali prodotti in base a studi di equivalenza.
Articolo 25.52
Obblighi generali
1. Le parti ribadiscono gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III. Ciascuna parte adotta le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari di cui alla presente sezione necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono giusti ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.
2. Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui al paragrafo 1 sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
3. La presente sezione non impone a una parte alcun obbligo di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale distinto da quello previsto far rispettare il diritto in generale, né influisce sulla capacità di una parte di far rispettare il proprio diritto in generale. La presente sottosezione non introduce alcun obbligo riguardo al modo in cui una parte distribuisce le risorse destinate rispettivamente all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e al rispetto del diritto in generale.
Articolo 25.53
Soggetti legittimati a chiedere l'applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso
Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:
|
a) |
ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente al proprio diritto; |
|
b) |
a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti di proprietà intellettuale, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dal proprio diritto e nel rispetto del medesimo; |
|
c) |
agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale cui sia stata regolarmente riconosciuta la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dal proprio diritto e nel rispetto del medesimo; e |
|
d) |
agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dal proprio diritto e nel rispetto del medesimo. |
Articolo 25.54
Elementi di prova
1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, le autorità giudiziarie competenti abbiano il potere di disporre misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
2. Le misure provvisorie di cui al paragrafo 1 possono comprendere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti usati nella produzione o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.
3. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per conferire alle proprie autorità giudiziarie competenti il potere di ordinare, in caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, ove opportuno e su richiesta di una parte del procedimento, la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale sotto il controllo della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate (152).
Articolo 25.55
Diritto d'informazione
1. Ciascuna parte dispone che, nei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l'autorità giudiziaria competente abbia il potere di ordinare che l'autore della violazione o qualsiasi altra persona che sia parte del procedimento o testimone fornisca informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale (153).
2. Il presente articolo si applica fatte salve altre disposizioni del diritto di una parte che:
|
a) |
accordano al titolare il diritto di ricevere ulteriori informazioni; |
|
b) |
disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo; |
|
c) |
disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione; |
|
d) |
accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o |
|
e) |
disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali. |
Articolo 25.56
Misure provvisorie e cautelari
1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie, su richiesta dell'attore, abbiano il potere di emettere nei confronti del presunto autore di una violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria reiterabile qualora previsto dal proprio diritto, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla fornitura di garanzie intese ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale. Ai fini del presente articolo, per «intermediari» si intendono anche i fornitori di servizi Internet.
2. Ciascuna parte garantise che un'ingiunzione interlocutoria possa inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
3. Ciascuna parte provvede affinché, in caso di presunta violazione, le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine tali autorità possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale o l'accesso necessario alle informazioni pertinenti (154).
Articolo 25.57
Misure correttive
1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti abbiano il potere di ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione, o almeno l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Ciascuna parte provvede affinché, se del caso, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare altresì la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.
2. Nel considerare una richiesta di misure correttive di cui al paragrafo 1 si tiene conto dell'esigenza di proporzionalità tra la gravità della violazione, le misure correttive disposte e gli interessi di terzi.
Articolo 25.58
Ingiunzioni
Ciascuna parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie competenti abbiano il potere di emettere nei confronti dell'autore della violazione, nonché nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.
Articolo 25.59
Risarcimento danni
1. Ciascuna parte dispone che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere, come minimo, di ordinare all'autore della violazione di un diritto di proprietà intellettuale che abbia proceduto a tale violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole, di pagare al titolare del diritto un risarcimento adeguato per compensare il pregiudizio da questi subito a seguito della violazione del suo diritto di proprietà intellettuale (155).
2. Nel determinare l'importo del risarcimento dei danni a norma del paragrafo 1, le autorità giudiziarie di ciascuna parte tengono conto di tutti gli aspetti pertinenti e hanno il potere di valutare, tra l'altro, qualsiasi misura di valore legittima presentata dal titolare del diritto, compresi il mancato guadagno, il valore delle merci o dei servizi oggetto della violazione, calcolato in base al prezzo di mercato, o il prezzo al dettaglio raccomandato.
3. Ciascuna parte dispone che, come minimo nei casi di violazione del diritto d'autore o di diritti connessi e di contraffazione del marchio, le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare all'autore della violazione, almeno nei casi di cui al paragrafo 1, di pagare al titolare del diritto i profitti realizzati dall'autore della violazione attribuibili a quest'ultima. Una parte può conformarsi al presente paragrafo presumendo che tali profitti corrispondano ai danni di cui al paragrafo 1.
4. Ciascuna parte può prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie dispongano, a favore della parte lesa, il recupero degli utili o il pagamento di un risarcimento danni, che può essere prestabilito, qualora l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza esserne consapevole, o con ragionevoli motivi per esserlo.
Articolo 25.60
Spese legali
Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, salvo qualora il rispetto del principio di equità non lo consenta.
Articolo 25.61
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
Fatto salvo il proprio diritto in materia di tutela della riservatezza delle fonti informative o di protezione dei dati personali, ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari riguardanti la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie competenti abbiano il potere di ordinare, su richiesta dell'attore, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.
Articolo 25.62
Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti
1. Ciascuna parte riconosce che, ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sottosezione, è sufficiente, fino a prova contraria, che il nome dell'autore di un'opera letteraria o artistica sia indicato sull'opera secondo le modalità consuete affinché l'autore sia ritenuto tale e legittimato di conseguenza ad avviare un procedimento per violazione.
2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi al diritto d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.
Articolo 25.63
Procedure amministrative
Laddove un provvedimento civile possa essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sottosezione.
Articolo 25.64
Iniziative volontarie dei portatori di interessi
Ciascuna parte si adopera per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi volte a ridurre le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, anche online e in altri mercati, attraverso l'esame di problemi concreti e la ricerca di soluzioni pratiche che siano realistiche, equilibrate, proporzionate ed eque per tutti i portatori di interessi in questione.
Articolo 25.65
Coerenza con il GATT e con l'accordo TRIPS
Nell'attuare le misure alla frontiera atte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, siano esse disciplinate o no dal presente accordo, ciascuna parte garantisce la coerenza con gli obblighi che le incombono a norma dell'accordo GATT e dell'accordo TRIPS, in particolare dell'articolo 41 e della parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS.
Articolo 25.66
Misure di esecuzione alla frontiera relative ai diritti di proprietà intellettuale
1. Ciascuna parte predispone procedure che consentano la distruzione delle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, conformemente agli articoli 46 e 59 dell'accordo TRIPS.
2. Per quanto riguarda le merci soggette a controllo doganale, ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali si adoperino, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte e in coordinamento con altre autorità competenti, per ricercare e individuare le spedizioni contenenti merci sospettate di violare marchi, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale. Almeno per quanto riguarda le merci importate, tali attività dovrebbero essere svolte sulla base di un'analisi del rischio.
3. Ciascuna parte adotta e tiene aggiornata una banca dati elettronica gestita a livello centrale riguardante come minimo i marchi e i disegni e modelli industriali, che costituisce uno strumento importante e gratuito per la cooperazione tra le autorità competenti e i titolari dei diritti, nonché per la fornitura di informazioni ai fini dell'analisi del rischio. Ciascuna parte si adopera per estendere la banca dati elettronica per l'analisi del rischio ad altri diritti di proprietà intellettuale.
4. Ciascuna parte provvede affinché tali informazioni fornite dal titolare dei diritti siano automaticamente inserite nella banca dati elettronica purché soddisfino i requisiti pertinenti, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari. La convalida delle informazioni fornite dal titolare del diritto è automatica o viene effettuata, entro un periodo di tempo ragionevole, dalle autorità competenti di ciascuna parte.
5. Le parti riconoscono i vantaggi derivanti dal mantenimento e dal miglioramento di una banca dati elettronica, al fine di contribuire all'individuazione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e di fornire elementi che consentano di avviare la procedura per sospende lo svincolo delle merci o per bloccare le merci soggette a controllo doganale di cui al paragrafo 6.
6. Ciascuna parte dispone che le proprie autorità doganali possano agire d'ufficio per bloccare le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale o sospenderne lo svincolo oppure per informare il titolare del diritto o le autorità competenti al fine di consentire loro di valutare la necessità di avviare una procedura che possa comportare la sospensione dello svincolo o il blocco di tali merci.
7. Una parte è incoraggiata a predisporre procedure che consentano la rapida distruzione di merci contraffatte per quanto concerne il marchio e di merci usurpative inviate con spedizioni tramite corrieri postali o espresso.
8. Le autorità doganali di ciascuna parte mantengono un dialogo regolare e promuovono la cooperazione con i portatori di interessi e con altre autorità preposte all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui al presente articolo.
9. Le parti cooperano per quanto riguarda gli scambi internazionali di merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, condividono informazioni su tali scambi, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
10. Le parti procedono a scambi regolari sulla corretta attuazione e gestione del presente articolo.
Articolo 25.67
Cooperazione e trasparenza
1. Le parti cooperano al fine di favorire l'attuazione del presente capo.
2. Gli ambiti di cooperazione riguardano, tra l'altro, le attività seguenti:
|
a) |
lo scambio di informazioni sull'evoluzione della politica interna e internazionale in materia di diritti di proprietà intellettuale; |
|
b) |
lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari delle parti in materia di proprietà intellettuale, comprese le iniziative o le modifiche; |
|
c) |
lo scambio di esperienze tra le parti sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale; |
|
d) |
il coordinamento volto a prevenire il commercio di merci contraffatte, anche con paesi terzi; |
|
e) |
l'assistenza tecnica, il rafforzamento delle capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo; |
|
f) |
la protezione e la difesa dei diritti di proprietà intellettuale nonché la diffusione di informazioni al riguardo anche tra gli operatori economici e la società civile; |
|
g) |
la formazione e la sensibilizzazione in materia di diritti di proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda le ripercussioni delle violazioni di tali diritti sull'economia e sulla sicurezza dei consumatori; |
|
h) |
il rafforzamento della cooperazione istituzionale, in particolare tra le autorità preposte alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale; |
|
i) |
la collaborazione con le piccole e medie imprese, anche in occasione di eventi o incontri incentrati su tali imprese, per quanto riguarda la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la riduzione delle violazioni; e |
|
j) |
lo scambio di informazioni tra le parti in merito alle azioni volte ad agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi nei rispettivi territori. |
3. Il sottocomitato per la proprietà intellettuale sorveglia l'attuazione e la gestione del presente capo e tutte le altre questioni pertinenti.
Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato per la proprietà intellettuale si riunisce almeno una volta all'anno.
4. Ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la cooperazione e il coordinamento a norma del presente capo e ne notifica il recapito all'altra parte. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.
CAPO 26
COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
Articolo 26.1
Obiettivo e ambito di applicazione
1. Obiettivo del presente capo è rafforzare l'integrazione dello sviluppo sostenibile negli scambi e negli investimenti tra le parti, in particolare introducendo principi e azioni riguardanti gli aspetti dello sviluppo sostenibile inerenti al lavoro (156) e all'ambiente che rivestono particolare importanza nell'ambito del commercio e degli investimenti.
2. Le parti ricordano l'Agenda 21 e la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo nel 1992; il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002; la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008, adottata il 10 giugno 2008 a Ginevra dalla conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 97a sessione; il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 intitolato «The Future We Want» (Il futuro che vogliamo), integrato nella risoluzione 66/288 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2012, e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) del documento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile».
3. Coerentemente con gli strumenti di cui al paragrafo 2, le parti promuovono:
|
a) |
lo sviluppo sostenibile, che comprende lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente, tre elementi interdipendenti e sinergici; |
|
b) |
lo sviluppo degli scambi e degli investimenti internazionali secondo modalità che concorrano al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; e |
|
c) |
la crescita verde inclusiva e l'economia circolare al fine di favorire la crescita economica, garantendo nel contempo la protezione dell'ambiente e promuovendo lo sviluppo sociale. |
Articolo 26.2
Diritto di legiferare e livelli di protezione
1. Le parti riconoscono il rispettivo diritto di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, di stabilire i propri livelli di protezione interna dell'ambiente e del lavoro e di adottare o modificare le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche pertinenti nel modo che ritengono opportuno. Tali livelli, tali disposizioni legislative e regolamentari e tali politiche sono coerenti con l'impegno di ciascuna parte a rispettare le norme e gli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui agli articoli 26.3 e 26.4.
2. Ciascuna parte si adopera per garantire che le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche pertinenti prevedano e incoraggino livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e continua a prodigarsi per migliorare tali disposizioni legislative e regolamentari e tali politiche nonché i livelli di protezione da esse garantiti.
3. Una parte non dovrebbe indebolire i livelli di protezione garantiti dal proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.
4. Una parte non rinuncia né deroga al proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, né offre la possibilità di rinunciare o derogare a tale diritto, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.
5. Una parte non omette di dare efficace applicazione al proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.
Articolo 26.3
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro
1. Le parti riaffermano il proprio impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un'occupazione piena e produttiva e a garantire un lavoro dignitoso per tutti, in particolare per le donne, i giovani e le persone con disabilità.
2. Conformemente alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e alla dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali del lavoro e relativo seguito adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 86a sessione, ciascuna parte rispetta, promuove e attua efficacemente i principi relativi ai diritti fondamentali nel lavoro, quali definiti nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:
|
a) |
libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; |
|
b) |
eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato od obbligatorio; |
|
c) |
abolizione effettiva del lavoro minorile; e |
|
d) |
eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. |
3. A norma dei paragrafi 1 e 2, e sottolineando l'impegno delle parti a sostenere la governance multilaterale, ciascuna parte attua efficacemente le convenzioni e i protocolli dell'OIL che ha ratificato.
4. Ciascuna parte si adopera con costanza e assiduità per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL.
5. Le parti si scambiano periodicamente informazioni sui rispettivi progressi per quanto riguarda la ratifica delle convenzioni fondamentali dell'OIL e dei relativi protocolli e di altre convenzioni o protocolli dell'OIL di cui non sono ancora firmatarie e che l'OIL considera aggiornati.
6. Le parti si consultano, se del caso, e dovrebbero cooperare riguardo a questioni del lavoro di interesse comune attinenti al commercio, anche nel quadro dell'OIL.
7. Ricordando la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008, le parti osservano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.
8. Ciascuna parte promuove il lavoro dignitoso quale definito nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008. Ciascuna parte, conformemente alle proprie condizioni e priorità, presta particolare attenzione a:
|
a) |
sviluppare e rafforzare le misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compreso il risarcimento in caso di infortunio o malattia professionale, quali definite nelle convenzioni pertinenti dell'OIL e in altri impegni internazionali; |
|
b) |
garantire condizioni di lavoro dignitose per tutti in termini di retribuzione, orario di lavoro e altre condizioni di lavoro; e |
|
c) |
mantenere in vigore un sistema efficace di ispezione del lavoro conformemente ai propri impegni internazionali e alle norme pertinenti dell'OIL. |
9. Ciascuna parte provvede affinché i propri procedimenti amministrativi, giudiziari e dinanzi ai tribunali del lavoro volti a far rispettare il proprio diritto del lavoro siano equi, accessibili e trasparenti e consentano un'azione efficace contro le violazioni dei diritti del lavoro di cui al presente capo.
Articolo 26.4
Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente
1. Le parti riconoscono l'importanza dell'assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEA) ospitata dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e il valore della governance e degli accordi multilaterali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali mondiali o regionali e mirano a rafforzare le sinergie tra le politiche commerciali e quelle ambientali.
2. A norma del paragrafo 1 e al fine di sostenere la governance ambientale multilaterale, ciascuna parte attua efficacemente gli accordi multilaterali in materia di ambiente e relativi protocolli e modifiche di cui è firmataria.
3. Le parti si scambiano regolarmente informazioni sulle rispettive iniziative riguardanti la ratifica degli accordi multilaterali in materia di ambiente, compresi i relativi protocolli e le relative modifiche.
4. Le parti si consultano, se del caso, e dovrebbero cooperare su questioni ambientali di interesse comune attinenti al commercio, anche nel quadro degli accordi multilaterali in materia di ambiente.
5. Le parti riconoscono il loro rispettivo diritto di invocare l'articolo 32.1 (Eccezioni generali) in relazione alle misure adottate in forza di accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie.
Articolo 26.5
Commercio e cambiamenti climatici
1. Le parti riconoscono l'importanza di perseguire l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («UNFCCC») conclusa a New York il 9 maggio 1992, per affrontare la minaccia impellente dei cambiamenti climatici, e riconoscono il ruolo del commercio a tal fine.
2. A norma del paragrafo 1 ciascuna parte:
|
a) |
dà efficace attuazione all'UNFCCC e all'accordo di Parigi, anche attraverso azioni che contribuiscano all'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale (NDC) conformemente all'accordo di Parigi; |
|
b) |
promuove il contributo positivo del commercio alla transizione verso un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio e allo sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici; e |
|
c) |
promuove una crescita economica verde basata su azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi, compresi l'adattamento basato sugli ecosistemi, le energie rinnovabili e le soluzioni efficienti sotto il profilo energetico. |
3. Le parti dovrebbero cooperare su questioni attinenti al commercio che riguardano i cambiamenti climatici a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nell'ambito dell'UNFCCC, dell'OMC e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, firmato a Montreal il 16 settembre 1987.
Articolo 26.6
Commercio e biodiversità
1. Le parti riconoscono l'importanza di conservare e utilizzare in modo sostenibile la biodiversità nonché il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi, in linea con la convenzione sulla diversità biologica (CBD), firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e relativi protocolli, la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington D.C. il 3 marzo 1973 e altri strumenti internazionali di cui sono firmatarie, comprese le decisioni e le risoluzioni adottate nel loro ambito.
2. Le parti riconoscono che l'integrazione della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità in tutti i settori interessati dell'economia e il rafforzamento dei quadri giuridici, istituzionali e normativi interni possono contribuire a sortire effetti positivi sulla biodiversità e sui suoi servizi ecosistemici, nonché a conseguire uno sviluppo sostenibile.
3. A norma del paragrafo 1, ciascuna parte:
|
a) |
attua misure efficaci per combattere il commercio illegale di specie selvatiche anche, se del caso, mediante attività di cooperazione con paesi terzi; |
|
b) |
promuove l'inserimento nelle appendici della CITES di specie animali e vegetali il cui stato di conservazione sia considerato a rischio a causa del commercio internazionale ed effettua riesami periodici che possano offrire l'occasione di raccomandare una modifica delle appendici della CITES per garantire che esse tengano adeguatamente conto delle esigenze di conservazione delle specie oggetto di commercio internazionale; |
|
c) |
favorisce la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle specie elencate nella CITES, compreso il loro commercio legale e tracciabile, procurando al tempo stesso vantaggi ai portatori di interessi lungo la catena del valore, in particolare alle comunità locali presso le quali sono ottenute le specie elencate nella CITES; |
|
d) |
adotta provvedimenti volti a preservare la biodiversità quando subisce pressioni legate al commercio e agli investimenti, in particolare attraverso misure tese a prevenire la diffusione di specie esotiche invasive; e |
|
e) |
procede, al fine di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, allo scambio di informazioni con l'altra parte in merito alle iniziative riguardanti il commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali e favorisce tale commercio. |
4. È opportuno che ciascuna parte cooperi con l'altra a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali, anche con i portatori di interessi del settore, su questioni relative al commercio, alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, nonché nell'ambito della lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche, anche attraverso iniziative volte a ridurre la domanda di prodotti ed esemplari illegali di specie selvatiche e con l'intento di rafforzare la cooperazione in materia di attività di contrasto e condivisione delle informazioni.
Articolo 26.7
Commercio e gestione sostenibile delle foreste
1. Le parti riconoscono l'importanza della gestione sostenibile delle foreste e il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.
2. A norma del paragrafo 1, ciascuna parte:
|
a) |
incoraggia la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e la promozione del commercio e del consumo di legname e di prodotti del legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile; |
|
b) |
promuove un commercio di prodotti forestali che non abbia causato deforestazione o degrado forestale; |
|
c) |
attua misure volte a combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio anche, se del caso, mediante attività di cooperazione con paesi terzi; e |
|
d) |
scambia con l'altra parte informazioni sulle iniziative attinenti al commercio in materia di governance forestale e conservazione della superficie forestale e coopera con l'altra parte per massimizzare le ricadute positive e garantire sinergie nelle rispettive politiche di interesse comune. |
3. È opportuno che ciascuna parte cooperi con l'altra a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali, anche con i portatori di interessi del settore, su questioni relative al commercio e alla conservazione delle foreste nonché alla gestione sostenibile delle foreste.
Articolo 26.8
Commercio e gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e dell'acquacoltura
1. Le parti riconoscono l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini e di promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile al fine di garantire condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili. Esse riconoscono altresì il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi.
2. Le parti riconoscono che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito «pesca INN») incide negativamente sul commercio e sull'ambiente e confermano la necessità di prendere provvedimenti per porre fine alla pesca INN onde ovviare ai problemi della pesca eccessiva e dell'utilizzo non sostenibile delle risorse alieutiche.
3. A norma dei paragrafi 1 e 2, ciascuna parte:
|
a) |
agisce conformemente ai principi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, aperto alla firma a New York il 4 dicembre 1995, dell'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (in seguito «FAO») inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare approvato il 24 novembre 1993 con la risoluzione 15/93 della 27a sessione della conferenza della FAO, del codice di condotta della FAOper una pesca responsabile adottato il 31 ottobre 1995 dalla conferenza della FAO, nonché dell'accordo della FAOsulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata approvato il 22 novembre 2009 nel corso della 36a sessione della conferenza della FAO; |
|
b) |
attua misure di conservazione e di gestione a lungo termine e assicura lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine quali definite nei principali strumenti delle Nazioni Unite e della FAO relativi a tali questioni (157); |
|
c) |
partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui entrambe le parti sono membri, osservatori o parti non contraenti cooperanti, al fine di garantire lo sfruttamento, la gestione e la conservazione sostenibili delle risorse biologiche marine e dell'ambiente marino, compresa, se del caso, la partecipazione attiva all'adozione di misure di gestione, conservazione e controllo da parte di tali organizzazioni regionali di gestione della pesca e la loro effettiva attuazione e applicazione, ivi compresi, all'occorrenza, i sistemi di documentazione o certificazione delle catture; |
|
d) |
attua misure efficaci per combattere la pesca INN, compresi provvedimenti volti ad escludere dai flussi commerciali i prodotti della pesca INN, e a tal fine coopera e scambia informazioni; e |
|
e) |
promuove lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, anche per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi e dei principi stabiliti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile. |
4. È opportuno che ciascuna parte cooperi con l'altra e nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e di altri consessi internazionali al fine di conseguire una gestione sostenibile della pesca.
Articolo 26.9
Commercio e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento
1. Le parti riconoscono l'importanza di una gestione responsabile delle catene di approvvigionamento attraverso una condotta responsabile e pratiche di responsabilità sociale da parte delle imprese, che contribuiscano all'instaurazione di un contesto favorevole, e riconoscono altresì il ruolo svolto dal commercio nel perseguire l'obiettivo di gestione responsabile delle catene di approvvigionamento.
2. A norma del paragrafo 1, ciascuna parte:
|
a) |
promuove la responsabilità sociale o la condotta responsabile delle imprese, anche incoraggiando queste ultime ad adottare pratiche pertinenti; e |
|
b) |
sostiene la diffusione e l'impiego di strumenti internazionali pertinenti, quali le linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL adottata a Ginevra nel novembre 1977, il patto mondiale delle Nazioni Unite e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani approvati dal Consiglio dei diritti umani nella risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011. |
3. Le parti riconoscono l'utilità di orientamenti settoriali internazionali in materia di responsabilità sociale o condotta responsabile delle imprese, come i documenti della guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile, e promuovono in tal senso attività congiunte, anche per quanto riguarda i paesi terzi. Ciascuna parte incoraggia l'adozione degli orientamenti che sostiene.
4. Ciascuna parte scambia informazioni e migliori pratiche con l'altra parte e, se del caso, coopera con quest'ultima a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali, su questioni contemplate dal presente articolo.
Articolo 26.10
Altre iniziative in materia di commercio e investimenti a favore dello sviluppo sostenibile
1. Le parti confermano il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio e degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale.
2. A norma del paragrafo 1, ciascuna parte promuove:
|
a) |
politiche commerciali e di investimento che sostengano gli obiettivi dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL e siano coerenti con la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008, comprese le politiche in materia di retribuzione, salario e orario di lavoro, protezione sociale inclusiva, salute e sicurezza sul lavoro e altri aspetti attinenti alle condizioni di lavoro; |
|
b) |
l'agevolazione degli scambi e degli investimenti in beni e servizi ambientali, compresi quelli di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici quali le energie sostenibili e rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico, affrontando, tra l'altro, la questione dei relativi ostacoli non tariffari, adottando quadri strategici che favoriscano la diffusione delle migliori tecnologie disponibili e cooperando riguardo a iniziative in tale settore; e |
|
c) |
lo scambio di prodotti che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, compresi i prodotti oggetto di sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo-solidale e i marchi di qualità ecologica. |
3. È opportuno che ciascuna parte cooperi con l'altra a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali sulle questioni contemplate dal presente articolo.
Articolo 26.11
Informazioni scientifiche e tecniche
1. Nello stabilire o attuare misure di protezione dell'ambiente o della salute e della sicurezza sul lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, ciascuna parte tiene conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili e delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali pertinenti.
2. Qualora manchi l'assoluta certezza scientifica e sussista il rischio di danni gravi o irreversibili per l'ambiente o per la sicurezza e la salute sul lavoro, una parte può adottare misure efficaci sotto il profilo dei costi sulla base del principio di precauzione. Tali misure sono coerenti con il presente accordo o giustificate ai sensi del medesimo. Esse si basano sulle informazioni pertinenti disponibili e sono oggetto di un riesame periodico alla luce di nuove informazioni scientifiche.
Articolo 26.12
Trasparenza
Quando adotta e attua misure di applicazione generale volte alla protezione dell'ambiente e delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ovvero misure commerciali o di investimento che possono incidere sulla protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro, una parte agisce in conformità del capo 27 (Trasparenza) e offre agli interessati ragionevoli possibilità di presentare osservazioni sulle misure proposte conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari interne.
Articolo 26.13
Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile
1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare per conseguire gli obiettivi del presente capo.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può vertere su ambiti quali:
|
a) |
gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all'ambiente e al lavoro nei consessi internazionali, compresi, in particolare, l'OMC, l'OIL, l'Assemblea e il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e gli accordi multilaterali in materia di ambiente; |
|
b) |
l'incidenza del diritto e delle norme in materia di ambiente e lavoro sul commercio e sugli investimenti; e |
|
c) |
l'incidenza del diritto in materia di commercio e investimenti sul lavoro e sull'ambiente. |
3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può riguardare altresì aspetti attinenti al commercio rientranti:
|
a) |
nelle convenzioni fondamentali, nelle convenzioni sulla governance e in altre convenzioni aggiornate dell'OIL rilevanti nel contesto degli scambi commerciali; |
|
b) |
nell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, anche per quanto riguarda la cooperazione sui collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento mondiali, la protezione sociale e l'inclusione sociale, il dialogo sociale, lo sviluppo di competenze e la parità di genere; |
|
c) |
in accordi multilaterali in materia di ambiente, compresi la cooperazione doganale e il sostegno reciproco alla partecipazione a tali accordi; |
|
d) |
nel regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica, l'elaborazione e l'adozione di misure di fissazione del prezzo del carbonio, compresi i sistemi di scambio di quote di emissione, l'adattamento basato sugli ecosistemi e gli approcci in materia di adattamento della gestione delle risorse idriche ai cambiamenti climatici; |
|
e) |
nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono e del relativo emendamento di Kigali, in particolare:
|
|
f) |
nella promozione di una crescita verde inclusiva e di un'economia circolare; |
|
g) |
in sistemi pubblici e privati trasparenti di garanzia della sostenibilità, compreso il marchio di qualità ecologica; |
|
h) |
nella protezione e nel ripristino degli ecosistemi, nell'accesso alle risorse genetiche e nella giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, conformemente al protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla convenzione sulla diversità biologica, firmato a Nagoya il 29 ottobre 2010, nonché nella valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi e strumenti economici connessi; |
|
i) |
nella responsabilità sociale delle imprese, nella condotta responsabile delle imprese e nella gestione responsabile delle catene di approvvigionamento mondiali, anche per quanto riguarda il rispetto, l'attuazione e la diffusione degli strumenti concordati a livello internazionale; |
|
j) |
nella corretta gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti; |
|
k) |
nella promozione della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità, anche attraverso la lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche di cui all'articolo 26.6; |
|
l) |
nella promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste al fine di arrestare la deforestazione e il disboscamento illegale, compresa la promozione del commercio di prodotti forestali che non hanno causato deforestazione o degrado forestale, di cui all'articolo 26.7; e |
|
m) |
nella promozione di pratiche di pesca sostenibili e del commercio di prodotti della pesca gestiti in maniera sostenibile, nonché nella protezione e nel ripristino dell'ambiente marino di cui all'articolo 26.8. |
Articolo 26.14
Sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile
1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III dell'accordo), paragrafo 1, lettera l), si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle parti, e successivamente secondo necessità conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 1.4 (Sottocomitati e altri organismi) della parte IV del presente accordo.
2. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile:
|
a) |
agevola e sorveglia l'attuazione e la gestione efficaci del presente capo, comprese le attività di cooperazione avviate a norma del medesimo; |
|
b) |
svolge i compiti di cui agli articoli da 26.17 a 26.19; |
|
c) |
formula raccomandazioni al comitato misto, anche per quanto riguarda i temi da discutere con il gruppo consultivo interno e con il forum della società civile di cui, rispettivamente, all'articolo 1.7 (Gruppi consultivi interni) e all'articolo 1.8 (Forum della società civile) della parte IV del presente accordo; e |
|
d) |
esamina qualsiasi altra questione relativa al presente capo eventualmente concordata dalle parti. |
3. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile presenta una relazione pubblica dopo ciascuna riunione.
4. Ciascuna parte tiene in debita considerazione le comunicazioni e i pareri del pubblico sulle questioni relative al presente capo e ne informa il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e i suoi meccanismi della società civile di cui all'articolo 1.6 (Relazioni con la società civile) della parte IV del presente accordo.
Articolo 26.15
Commercio e sviluppo sostenibile – Punti di contatto
Ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la comunicazione e il coordinamento tra le parti su qualsiasi questione relativa all'attuazione del presente capo e ne notifica i dati di contatto all'altra parte. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.
Articolo 26.16
Risoluzione delle controversie
In caso di disaccordo tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente capo, le parti si avvalgono esclusivamente delle procedure di risoluzione delle controversie di cui agli articoli 26.17 e 26.18.
Articolo 26.17
Consultazioni
1. Una parte può chiedere all'altra di procedere a consultazioni in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente capo presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte istituito conformemente all'articolo 26.15. La domanda illustra i motivi della richiesta di consultazioni, compresa una descrizione della questione contestata. Le consultazioni iniziano subito dopo che una parte ne abbia fatto richiesta e in ogni caso non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo diversa decisione delle parti. Le consultazioni si svolgono di persona o, previo accordo delle parti, per via elettronica.
2. Le parti avviano consultazioni al fine di pervenire a una soluzione della questione soddisfacente per entrambe. Per quanto riguarda le questioni relative agli accordi multilaterali di cui al presente capo, le parti tengono conto delle informazioni fornite dall'OIL oppure dalle organizzazioni o dagli organismi multilaterali competenti in materia di ambiente al fine di garantire la coerenza tra i propri lavori e quelli di tali organizzazioni od organismi. Le parti chiedono, se del caso e di comune accordo, il parere di tali organizzazioni od organismi o di altri esperti od organismi che ritengono appropriati.
3. Qualora, 30 giorni dopo la data di ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, ritenga che la questione debba essere ulteriormente esaminata, una parte può chiedere per iscritto la convocazione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e notificare tale domanda al punto di contatto di cui al paragrafo 1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce senza indugio e si adopera per pervenire a una soluzione della questione soddisfacente per entrambe le parti.
4. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile chiede, se del caso, il parere dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 1.7 (Gruppi consultivi interni) della parte IV del presente accordo o altri pareri di esperti.
5. La soluzione cui giungono le parti è pubblica.
Articolo 26.18
Gruppo di esperti
1. Qualora, entro i 90 giorni successivi a una domanda di consultazioni a norma dell'articolo 26.17, le parti non siano pervenute a una soluzione concordata, una parte può chiedere la costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare la questione. La domanda è presentata per iscritto al punto di contatto dell'altra parte designato a norma dell'articolo 26.15. Essa indica i motivi della richiesta di costituzione di un gruppo di esperti, compresa l'indicazione della base giuridica della contestazione.
2. Salvo disposizione contraria del presente articolo, si applicano l'articolo 31.6 (Costituzione del collegio), l'articolo 31.10 (Funzioni del collegio), l'articolo 31.20 (Sostituzione dei membri del collegio), l'articolo 31.21 (Regolamento interno), l'articolo 31.22 (Sospensione e conclusione), l'articolo 31.23 (Richiesta di informazioni) e l'articolo 31.24 (Norme interpretative), la sezione E (Disposizioni comuni) del capo 31 (Risoluzione delle controversie), nonché l'allegato 31-A (Regolamento interno) e l'allegato 31-B (Codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori).
3. Nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile compila un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadine né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del gruppo di esperti. Ciascuna parte propone almeno cinque nominativi per il proprio sottoelenco. Le parti selezionano inoltre un minimo di cinque persone per l'elenco di presidenti. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia tenuto aggiornato e affinché gli esperti siano sempre almeno in numero di 15.
4. Le persone di cui al paragrafo 3 possiedono conoscenze o competenze specialistiche in materia di diritto del lavoro o di diritto ambientale e riguardo alle questioni disciplinate dal presente capo ovvero alla risoluzione delle controversie che possono sorgere nel quadro di accordi internazionali. Esse sono indipendenti, esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo riguardo alle questioni oggetto di disaccordo, non sono collegate al governo di nessuna delle parti e si conformano alle disposizioni di cui all'allegato 31-B (Codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori).
5. È istituito un gruppo di esperti conformemente alle procedure di cui all'articolo 31.6 (Costituzione del collegio), paragrafi 2 e 3. Gli esperti sono selezionati tra i nominativi che figurano nei sottoelenchi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, conformemente all'articolo 31.7 (Composizione del collegio).
6. Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, quale definita all'articolo 31.6 (Costituzione del collegio), paragrafo 3, il gruppo ha il mandato seguente:
«esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti del capo 26 (Commercio e sviluppo sostenibile) della parte III (Scambi commerciali e investimenti) del presente accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti, formulare conclusioni e raccomandazioni per la soluzione della questione e presentare una relazione, conformemente all'articolo 26.18 (Gruppo di esperti), paragrafo 8».
7. Nelle questioni riguardanti il rispetto degli accordi multilaterali di cui al presente capo, il gruppo di esperti si adopera per chiedere informazioni e pareri agli organi competenti dell'OIL o ad altri organismi istituiti in forza di tali accordi.
8. Il gruppo di esperti trasmette alle parti una relazione intermedia entro 90 giorni dalla propria costituzione e una relazione finale entro 30 giorni dalla presentazione della relazione interinale. Tali relazioni espongono le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle constatazioni e delle raccomandazioni. Ciascuna parte rende pubblicamente disponibile la relazione finale entro 15 giorni dalla data in cui il gruppo di esperti l'ha presentata.
9. Le parti discutono le misure appropriate da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti. La parte che attua le misure appropriate informa il proprio gruppo consultivo interno di cui all'articolo 1.7 (Gruppi consultivi interni) della parte IV del presente accordo e l'altra parte, non oltre tre mesi dal momento in cui la relazione è stata resa pubblicamente disponibile, in merito a eventuali azioni o misure da attuare. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sorveglia il seguito dato alla relazione del gruppo di esperti e alle raccomandazioni di quest'ultimo. I gruppi consultivi interni di cui all'articolo 1.7 (Gruppi consultivi interni) della parte IV del presente accordo possono presentare osservazioni al riguardo al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
Articolo 26.19
Riesame
1. Al fine di rendere più efficace l'attuazione del presente capo, all'entrata in vigore del presente accordo le parti avviano un processo di riesame formale tenendo conto, tra l'altro, dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente capo, dell'evoluzione delle politiche in ciascuna parte, dell'evoluzione degli accordi internazionali e delle opinioni presentate dai portatori di interessi. Le parti punterannoa concludere il processo di riesame entro 12 mesi.
2. Ai fini del paragrafo 1, nel corso delle riunioni del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile le parti discutono in particolare del funzionamento delle disposizioni relative al quadro istituzionale e alla risoluzione delle controversie di cui agli articoli da 26.14 a 26.18, compreso un eventuale riesame della loro efficacia, e del rafforzamento del meccanismo di esecuzione, compresa la possibilità di prevedere una fase di conformità e contromisure pertinenti in ultima istanza.
3. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile può elaborare modifiche delle disposizioni pertinenti del presente capo che tengano conto dell'esito delle discussioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, conformemente alla procedura di modifica di cui all'articolo 2.4 (Modifica) della parte IV del presente accordo.
4. Fatto salvo l'esito del riesame, le parti valutano la possibilità e la modalità di includere l'accordo di Parigi quale elemento essenziale del presente accordo.
CAPO 27
TRASPARENZA
Articolo 27.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«misure di applicazione generale»: le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure e le decisioni amministrative di applicazione generale; |
|
b) |
«persona interessata»: qualsiasi persona fisica o giuridica che possa essere interessata da una misura di applicazione generale; e |
|
c) |
«misura amministrativa»: una misura o una decisione avente effetto giuridico che incide sui diritti e sugli obblighi di una determinata persona in un caso individuale e comprende una misura amministrativa o la mancata adozione di una misura o di una decisione amministrativa conformemente al diritto della parte. |
Articolo 27.2
Obiettivo
Le parti mirano a promuovere la trasparenza del contesto normativo.
Articolo 27.3
Pubblicazione
1. Ciascuna parte provvede affinché una misura di applicazione generale riguardante qualsiasi questione contemplata dalla presente parte del presente accordo:
|
a) |
sia rapidamente pubblicata tramite un mezzo ufficialmente designato e, se possibile, per via elettronica, o sia altrimenti messa a disposizione in modo da permettere agli operatori commerciali e agli altri portatori di interessi di venirne a conoscenza; e |
|
b) |
se adottata a livello amministrativo centrale, fornisca una spiegazione dell'obiettivo perseguito e sia motivata. |
2. Nella misura del possibile, all'atto dell'introduzione o della modifica di una misura di cui al paragrafo 1, ciascuna parte prevede un periodo di tempo sufficiente per prenderne conoscenza tra la pubblicazione e l'entrata in vigore.
Articolo 27.4
Comunicazione di informazioni
1. Su richiesta dell'altra parte, una parte comunica senza indugio informazioni e risponde a domande riguardanti qualsiasi misura di applicazione generale, proposta o in vigore, che incida sostanzialmente sul funzionamento del presente accordo.
2. Le informazioni comunicate a norma del presente articolo non pregiudicano la possibilità di stabilire se la misura sia coerente con il presente accordo.
Articolo 27.5
Gestione delle misure di applicazione generale
1. Ciascuna parte gestisce in modo obiettivo, imparziale, coerente e ragionevole tutte le misure di applicazione generale riguardanti qualsiasi materia contemplata dalla presente parte del presente accordo.
2. Nell'applicare in determinati casi misure di applicazione generale a persone, beni o servizi specifici dell'altra parte, ciascuna parte:
|
a) |
si adopera per comunicare a una persona direttamente interessata da un procedimento amministrativo, con ragionevole preavviso e secondo le proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'avvio del procedimento, fornendo altresì una descrizione della sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'avvio, nonché una descrizione generale delle questioni controverse; |
|
b) |
offre a una persona direttamente interessata da un procedimento amministrativo una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della propria posizione prima di qualsiasi misura amministrativa definitiva, sempre che i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e |
|
c) |
garantisce che i procedimenti di cui alle lettere a) e b) siano conformi al proprio diritto. |
Articolo 27.6
Riesame e ricorso
1. Ciascuna parte istituisce o continua ad avvalersi di procedure ovvero di organi giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine di riesaminare e, se giustificato, correggere sollecitamente una misura amministrativa riguardante qualsiasi materia contemplata dalla presente parte del presente accordo (158). Ciascuna parte provvede affinché le proprie procedure di ricorso o di riesame siano espletate in modo non discriminatorio e imparziale da organi che siano indipendenti dall'autorità preposta all'esecuzione amministrativa e non abbiano alcun interesse sostanziale in merito all'esito della questione.
2. Ciascuna parte provvede affinché le parti delle procedure di cui al paragrafo 1 abbiano diritto a:
|
a) |
una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e |
|
b) |
una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati o, se il diritto lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa competente. |
3. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), è attuata dall'ufficio o dall'autorità preposti all'esecuzione amministrativa e ne disciplina le pratiche, fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore secondo quanto previsto dal diritto della parte interessata.
CAPO 28
BUONE PRASSI REGOLAMENTARI
Articolo 28.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«autorità di regolamentazione»:
|
|
b) |
«misure di regolamentazione»: misure di applicazione generale, elaborate da un'autorità di regolamentazione e adottate da una parte, la cui osservanza è obbligatoria, ossia:
|
Articolo 28.2
Principi generali
1. Le parti riconoscono l'importanza di:
|
a) |
ricorrere a buone prassi regolamentari nel processo di pianificazione, progettazione, pubblicazione, attuazione, valutazione e revisione delle misure di regolamentazione al fine di conseguire gli obiettivi di politica interna; e |
|
b) |
mantenere e consolidare i vantaggi derivanti dal presente accordo attraverso il ricorso a buone prassi regolamentari per agevolare gli scambi di beni e servizi e aumentare gli investimenti tra le parti. |
2. Ciascuna parte ha il diritto di determinare il proprio approccio alle buone prassi regolamentari a norma del presente accordo in modo coerente con il quadro giuridico, le pratiche (159) e i principi fondamentali alla base del proprio sistema regolamentare.
3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata in modo da imporre a una parte di:
|
a) |
discostarsi dalle procedure interne volte a individuare le sue priorità in materia di regolamentazione e di elaborare e adottare misure di regolamentazione che garantiscano i livelli di protezione che ritiene opportuni; |
|
b) |
prendere provvedimenti che compromettano od ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il conseguimento di obiettivi di politica pubblica; o |
|
c) |
conseguire un determinato risultato in materia di regolamentazione. |
Articolo 28.3
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica alle misure di regolamentazione riguardanti qualsiasi materia disciplinata dalla presente parte del presente accordo.
2. Il presente capo non si applica alle autorità di regolamentazione né alle misure, alle pratiche o agli approcci di regolamentazione degli Stati membri dell’Unione europea.
Articolo 28.4
Consultazione interna e coordinamento dello sviluppo normativo
1. Le parti riconoscono che l'attuazione di buone prassi regolamentari può essere agevolata da meccanismi interni che migliorino la consultazione interna e il coordinamento necessari per i processi o i meccanismi di elaborazione di misure di regolamentazione.
2. Ciascuna parte adotta o continua ad avvalersi di processi o meccanismi di coordinamento interno o di riesame delle misure di regolamentazione che vengono elaborate dalla propria autorità di regolamentazione.
3. Detti processi o meccanismi dovrebbero mirare, tra l'altro, a:
|
a) |
promuovere buone prassi regolamentari, comprese quelle stabilite nel presente capo; |
|
b) |
intensificare le consultazioni e il coordinamento interni per individuare ed evitare inutili duplicazioni e incoerenze tra le prescrizioni nelle misure di regolamentazione della parte; |
|
c) |
far sì che i potenziali effetti delle misure di regolamentazione in fase di preparazione, compresi quelli sulle piccole e medie imprese, siano presi in considerazione nel successivo processo decisionale; |
|
d) |
assicurare la conformità agli obblighi internazionali in materia di scambi e investimenti; e |
|
e) |
far sì che si tenga conto degli sviluppi importanti registrati nei consessi internazionali e in altre sedi. |
4. Le parti riconoscono che i processi o i meccanismi di cui al paragrafo 2 potrebbero variare a seconda delle rispettive situazioni. A tale riguardo, ciascuna parte può, conformemente alle proprie norme e procedure interne, migliorare il proprio sistema normativo mediante meccanismi supplementari di consultazione interna e di coordinamento.
5. Ciascuna parte può istituire o mantenere un organismo centrale di coordinamento.
Articolo 28.5
Trasparenza dei processi e dei meccanismi di regolamentazione
Ciascuna parte rende pubblica la descrizione dei processi e dei meccanismi di cui si avvale la propria autorità di regolamentazione per elaborare, valutare o riesaminare le misure di regolamentazione. Tale descrizione fa riferimento a orientamenti, norme o procedure pertinenti, anche per quanto riguarda le possibilità offerte al pubblico di presentare osservazioni.
Articolo 28.6
Informazioni tempestive sulle misure di regolamentazione previste
1. Ciascuna parte rende pubblico, quanto meno annualmente, un elenco delle misure di regolamentazione principali previste (160) che la sua autorità di regolamentazione si aspetta ragionevolmente di adottare entro l'anno.
2. Per ogni misura di regolamentazione ripresa nell'elenco di cui al paragrafo 1, ciascuna parte dovrebbe rendere pubblici quanto prima anche:
|
a) |
una breve descrizione dell'ambito di applicazione e degli obiettivi; e |
|
b) |
il tempo previsto per la sua adozione, compreso, se possibile, il periodo della consultazione pubblica. |
Articolo 28.7
Consultazioni pubbliche
1. Nell'elaborare una misura di regolamentazione principale, ciascuna parte, conformemente alle proprie norme e procedure:
|
a) |
pubblica un progetto di misura di regolamentazione o documenti di consultazione che forniscono dettagli sufficienti sulla nuova misura in fase di elaborazione per consentire a chiunque di valutare se e in quale modo detta misura possa incidere significativamente sui propri interessi; |
|
b) |
offre a qualsiasi persona, su base non discriminatoria, ragionevoli possibilità di presentare osservazioni; e |
|
c) |
esamina le osservazioni ricevute. |
2. Ciascuna parte dovrebbe avvalersi di mezzi di comunicazione elettronici e cercare di utilizzare un punto di accesso unico specifico per fornire informazioni riguardanti le consultazioni pubbliche, compreso il modo di formulare osservazioni.
3. Ciascuna parte rende pubbliche le eventuali osservazioni ricevute, nonché una sintesi dei risultati delle consultazioni. Tale obbligo non si applica qualora necessario per tutelare informazioni riservate o dati personali o per impedire la divulgazione di contenuti inappropriati.
Articolo 28.8
Valutazione dell'impatto normativo
1. Ciascuna parte provvede affinché, in sede di elaborazione delle misure di regolamentazione principali, la propria autorità di regolamentazione effettui valutazioni dell'impatto normativo conformemente alle norme e alle procedure applicabili.
2. Nell'effettuare una valutazione dell'impatto normativo a norma del paragrafo 1, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte predispone e continua ad avvalersi di processi e meccanismi che promuovano l'esame dei seguenti fattori:
|
a) |
la necessità di una misura di regolamentazione, comprese la natura e l'importanza del problema che la misura intende affrontare; |
|
b) |
eventuali alternative regolamentari e non regolamentari, fattibili e appropriate, compresa la possibilità di non legiferare, che permettano di conseguire gli obiettivi di politica pubblica di tale parte; |
|
c) |
per quanto possibile e pertinente, i potenziali costi e benefici e il potenziale impatto sociale, economico e ambientale di tali alternative, anche sugli scambi e sugli investimenti internazionali e sulle piccole e medie imprese, riconoscendo che alcuni costi e benefici sono difficili da quantificare e da esprimere in termini monetari; |
|
d) |
il rapporto tra le opzioni in esame e le norme internazionali pertinenti, comprese se del caso le ragioni di eventuali divergenze; e |
|
e) |
il modo migliore per conseguire gli obiettivi di politica pubblica in termini di efficacia ed efficienza. |
3. Nell'effettuare una valutazione dell'impatto normativo conformemente al paragrafo 1, l'autorità di regolamentazione si basa sulle prove più attendibili ragionevolmente ottenibili, comprese le informazioni scientifiche, tecniche, economiche o di altro tipo.
4. La parte interessata elabora, per quanto riguarda qualsiasi valutazione dell'impatto normativo effettuata da un'autorità di regolamentazione in merito a una misura di regolamentazione, una relazione finale che illustra in dettaglio i fattori presi in considerazione dall'autorità di regolamentazione nella propria valutazione e i risultati pertinenti. Tale relazione è resa pubblica non oltre la data in cui la misura di regolamentazione è messa a disposizione del pubblico.
Articolo 28.9
Valutazione retrospettiva
1. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte mantiene in essere processi o meccanismi volti a promuovere valutazioni o riesami periodici retrospettivi delle proprie misure di regolamentazione a intervalli che ritiene opportuni.
2. Nell'effettuare una valutazione periodica retrospettiva, le autorità di regolamentazione di una parte vagliano eventuali possibilità di conseguire più efficacemente gli obiettivi di politica pubblica e ridurre gli oneri normativi superflui, anche a carico delle piccole e medie imprese. Sulla base di tali valutazioni periodiche retrospettive, ciascuna parte dovrebbe stabilire se le proprie misure di regolamentazione debbano essere modificate, razionalizzate, ampliate o abrogate.
3. Ciascuna parte rende pubblici i propri progetti di valutazione periodica retrospettiva e i relativi risultati.
Articolo 28.10
Registro di regolamentazione
Ciascuna parte, conformemente alle proprie norme e procedure, provvede affinché le misure di regolamentazione in vigore siano disponibili su un unico sito web liberamente accessibile. Tale sito web dovrebbe consentire la ricerca delle misure di regolamentazione per citazione o per lemma ed essere aggiornato periodicamente.
Articolo 28.11
Punti di contatto
1. I punti di contatto incaricati della comunicazione tra le parti riguardo a questioni attinenti al presente capo sono:
|
a) |
per il Messico, la Direzione generale delle discipline commerciali internazionali del sottosegretariato per il commercio estero del ministero dell'Economia (Dirección General de Disciplinas de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía) o il suo successore; e |
|
b) |
per l'Unione europea, la direzione generale del Commercio o il suo successore. |
2. Ciascun punto di contatto è responsabile della consultazione e del coordinamento all'interno della rispettiva autorità di regolamentazione, se del caso, riguardo a questioni attinenti al presente capo.
3. Ciascuna parte notifica all'altra i dati di contatto del proprio punto di contatto e le comunica tempestivamente eventuali modifiche di tali dati.
Articolo 28.12
Cooperazione e scambio di informazioni
1. Le parti cooperano al fine di agevolare l'attuazione del presente capo. Tale cooperazione può comprendere l'organizzazione di attività pertinenti, compresa l'assistenza reciproca, per rafforzare la collaborazione tra le rispettive autorità di regolamentazione.
2. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti si scambiano informazioni sulle rispettive norme e procedure vigenti in materia di buone prassi regolamentari e, se del caso, su eventuali misure adottate per l'attuazione del presente capo.
Articolo 28.13
Risoluzione delle controversie
Una parte non ricorre alla risoluzione delle controversie a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie) per quanto riguarda l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni del presente capo.
CAPO 29
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Articolo 29.1
Obiettivo
Le parti riconoscono l'importanza di rafforzare la cooperazione su questioni attinenti alle piccole e medie imprese (PMI) attraverso i mezzi previsti dal presente capo e da altre disposizioni del presente accordo che possono altrimenti risultare particolarmente vantaggiose per le PMI.
Articolo 29.2
Condivisione delle informazioni
1. Ciascuna parte crea o continua ad avvalersi di un sito web accessibile al pubblico contenente informazioni relative al presente accordo, tra cui:
|
a) |
il testo dell'accordo, compresi tutti gli allegati; |
|
b) |
una sintesi dell'accordo; e |
|
c) |
informazioni destinate a essere utilizzate dalle PMI contenenti:
|
2. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 link che rinviano ai seguenti siti web:
|
a) |
il sito web equivalente dell'altra parte; e |
|
b) |
i siti web delle proprie autorità pubbliche e di altri soggetti appropriati che, secondo la parte, fornirebbero informazioni utili alle PMI interessate a commerciare o concludere affari in tale parte. |
3. I siti web di cui al paragrafo 2, lettera b), contengono informazioni relative a quanto segue:
|
a) |
disposizioni legislative e regolamentari doganali e procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché moduli e documenti a tal fine necessari; |
|
b) |
disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di diritti di proprietà intellettuale; |
|
c) |
regolamenti tecnici e, nei casi in cui la valutazione della conformità da parte di terzi sia obbligatoria ai sensi del capo 9 (Ostacoli tecnici agli scambi), procedure obbligatorie di valutazione della conformità e link che rinviano agli elenchi degli organismi di valutazione della conformità; |
|
d) |
misure sanitarie e fitosanitarie applicabili all'importazione e all'esportazione; |
|
e) |
norme in materia di appalti pubblici, una banca dati contenente gli avvisi di appalti pubblici e le disposizioni pertinenti del capo 21 (Appalti pubblici); |
|
f) |
procedure di registrazione delle imprese; e |
|
g) |
altre informazioni che la parte ritenga utili per le PMI. |
4. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link che rinvia a una banca dati consultabile elettronicamente per codice della nomenclatura tariffaria. Tale banca dati:
|
a) |
comprende le seguenti informazioni per quanto riguarda l'accesso delle merci al mercato della parte interessata:
|
|
b) |
mira ad includere le informazioni seguenti per quanto riguarda l'accesso delle merci al mercato della parte interessata:
|
5. Ciascuna parte aggiorna periodicamente le informazioni e i link forniti a norma dei paragrafi da 1 a 4 per garantirne l'esattezza.
6. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni fornite a norma del presente articolo siano presentate in un modo atto a consentirne l'uso da parte delle PMI. Ciascuna parte si adopera per rendere disponibili tali informazioni in lingua inglese.
7. Una parte si astiene dall'imporre oneri alle persone di una parte per l'accesso alle informazioni fornite a norma dei paragrafi da 1 a 4.
Articolo 29.3
Punti di contatto per le PMI
1. Ciascuna parte designa un punto di contatto («punto di contatto per le PMI») incaricato di svolgere le funzioni di cui al presente articolo e ne notifica all'altra parte i dati di contatto. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.
2. I punti di contatto per le PMI:
|
a) |
garantiscono che le esigenze delle PMI siano prese in considerazione nell'attuazione del presente accordo e studiano modalità per aumentare le opportunità commerciali e di investimento a favore delle PMI potenziando la cooperazione tra le parti per quanto concerne le questioni riguardanti le PMI; |
|
b) |
individuano modalità che consentano alle PMI delle parti di cogliere le nuove opportunità create nell'ambito del presente accordo e si scambiano informazioni al riguardo; |
|
c) |
garantiscono che le informazioni contenute nei siti web di cui all'articolo 29.2 siano aggiornate e pertinenti per le PMI e valutano la possibilità di inserire in tali siti web eventuali informazioni supplementari che un punto di contatto per le PMI potrebbe raccomandare; |
|
d) |
trattano qualsiasi altra questione di interesse per le PMI in relazione all'attuazione degli aspetti del presente accordo che le riguardano, anche mediante:
|
|
e) |
riferiscono periodicamente al comitato misto in merito alle proprie attività affinché le prenda in esame; e |
|
f) |
esaminano qualsiasi altra questione inerente alle PMI nell'ambito del presente accordo eventualmente concordata dalle parti. |
3. I punti di contatto per le PMI si riuniscono secondo necessità e svolgono le proprie attività attraverso gli opportuni canali di comunicazione da essi convenuti, tra cui la posta elettronica, le videoconferenze o altri mezzi di comunicazione elettronica.
4. Nello svolgimento delle proprie attività, i punti di contatto per le PMI possono cercare di collaborare, se del caso, con esperti e organizzazioni esterne.
Articolo 29.4
Non applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie
Una parte non ricorre alla risoluzione delle controversie a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie) per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente capo.
CAPO 30
MATERIE PRIME
Articolo 30.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«autorizzazione»: il permesso, la licenza, la concessione o altro strumento amministrativo o contrattuale equivalente mediante il quale l'autorità competente di una parte autorizza un soggetto a esercitare una determinata attività economica nel proprio territorio; |
|
b) |
«soggetto»: qualsiasi persona fisica o impresa o raggruppamento delle stesse; e |
|
c) |
«materie prime»: le sostanze impiegate nella fabbricazione di prodotti industriali, esclusi i prodotti della pesca trasformati e i prodotti agricoli, costituiti da sale, zolfo, terre e pietre, gessi, calce e cementi (SA 25); minerali, scorie e ceneri (SA 26); merci comprese nel codice SA 27; prodotti chimici inorganici (SA 28); prodotti chimici organici (SA 29); concimi (SA 31); gomma naturale (SA 40); pelli gregge, pelli e cuoio (SA 41) e metalli di base e preziosi e minerali trasformati (ex SA 71, 72, 74-76 e 78-81), esclusi uranio e torio (SA 26.12) ed elementi e isotopi radioattivi (SA 28.44 e 28.45). |
Articolo 30.2
Principi
1. Ciascuna parte mantiene il diritto sovrano di stabilire se nel proprio territorio siano disponibili zone, determinate conformemente al proprio diritto e alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, per la prospezione e la produzione di materie prime.
2. Conformemente alle disposizioni del presente capo, le parti si riservano il diritto di adottare, mantenere in vigore e applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime, la tutela della società, dell'ambiente, della salute pubblica e dei consumatori e la promozione della pubblica sicurezza e dell'incolumità pubblica.
Articolo 30.3
Monopolio di esportazione e di importazione
Una parte non designa né mantiene in vigore un monopolio di importazione o di esportazione per le materie prime. Ai fini del presente articolo, per «monopolio di importazione o di esportazione» si intende il diritto esclusivo o la concessione di poteri, ad opera di una parte, a un soggetto a fini di importazione di materie prime dall'altra parte o di esportazione di tali materie prime verso l'altra parte (161).
Articolo 30.4
Prezzi all'esportazione
Una parte non adotta né mantiene in vigore, mediante misure di qualsiasi genere, un prezzo per le esportazioni di materie prime nell'altra parte più elevato di quello applicato a tali prodotti destinati al mercato interno.
Articolo 30.5
Prezzi interni
1. Le parti possono regolamentare il prezzo della fornitura interna di materie prime (di seguito «prezzo regolamentato») solo imponendo un obbligo di servizio pubblico.
2. Una parte che imponga un obbligo di servizio pubblico provvede affinché tale obbligo:
|
a) |
sia chiaramente definito, trasparente e proporzionato; e |
|
b) |
non sia mantenuto in vigore se le circostanze o gli obiettivi che ne hanno motivato l'imposizione vengono meno. |
3. Una parte che regolamenti il prezzo provvede alla pubblicazione del metodo di calcolo del prezzo regolamentato di cui al paragrafo 2 prima della sua entrata in vigore.
Articolo 30.6
Cooperazione sulle materie prime
Le parti cooperano nel settore delle materie prime al fine, tra l'altro, di:
|
a) |
ridurre o eliminare le misure che provocano, nei paesi terzi, distorsioni degli scambi e degli investimenti e che incidono sulle materie prime; |
|
b) |
coordinare le rispettive posizioni nei consessi internazionali in cui si discutono questioni inerenti agli scambi e agli investimenti connesse alle materie prime e promuovere programmi internazionali nel settore delle materie prime; |
|
c) |
favorire lo scambio di dati di mercato nel settore delle materie prime; |
|
d) |
promuovere la responsabilità sociale delle imprese conformemente alle norme internazionali, quali le linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa e la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile; |
|
e) |
promuovere la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e la formazione in ambiti pertinenti di interesse comune nel settore delle materie prime; |
|
f) |
favorire lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'evoluzione delle politiche interne; e |
|
g) |
promuovere l'uso efficiente delle risorse, anche migliorando i processi di produzione nonché la durabilità, la riparabilità, la progettazione per lo smontaggio e la facilità di riutilizzo e riciclaggio dei beni. |
CAPO 31
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 31.1
Obiettivo
Obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere le controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione della presente parte dell'accordo al fine di pervenire, per quanto possibile, a una soluzione concordata.
Articolo 31.2
Ambito di applicazione
Salvo altrimenti disposto, il presente capo si applica alle controversie tra le parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente parte dell'accordo (di seguito «disposizioni contemplate») qualora una parte ritenga che una misura (162) dell'altra parte sia incompatibile con una disposizione contemplata.
Articolo 31.3
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui agli allegati 31-A e 31-B.
Articolo 31.4
Scelta del foro
1. In caso di controversia in merito a una misura asseritamente incompatibile con un obbligo derivante dalla presente parte dell'accordo o con un obbligo sostanzialmente equivalente derivante da un altro accordo internazionale di cui entrambe le parti siano firmatarie, compreso l'accordo OMC, la parte attrice sceglie il foro per la composizione della controversia.
2. Dopo aver avviato le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente capo o di un altro accordo internazionale, una parte non avvia dette procedure in un altro foro per quanto riguarda la misura di cui al paragrafo 1, salvo qualora il foro scelto inizialmente non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni.
3. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 31.6; |
|
b) |
le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 della DSU; e |
|
c) |
le procedure di risoluzione delle controversie a norma di altri accordi si considerano avviate conformemente alle disposizioni pertinenti di detti accordi. |
4. Fatto salvo il paragrafo 2, nulla nel presente accordo vieta a una parte la sospensione di obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC o autorizzata secondo le procedure di risoluzione delle controversie di un altro accordo internazionale di cui le parti siano firmatarie. Non può essere invocato né l'accordo OMC né altro accordo internazionale tra le parti per impedire a una parte di sospendere gli obblighi a norma della presente parte del presente accordo.
Articolo 31.5
Consultazioni
1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 31.2 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. Una parte che desideri chiedere l'avvio di consultazioni ne fa domanda per iscritto all'altra parte, indicando la misura contestata e le disposizioni contemplate che ritiene applicabili.
3. La parte destinataria della richiesta di consultazioni risponde senza indugio e comunque entro 10 giorni dalla data del ricevimento. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte destinataria della richiesta, salvo diversa decisione delle parti. Le consultazioni si considerano concluse una volta decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo che le parti non decidano di proseguirle.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese le questioni riguardanti merci deperibili, si svolgono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni. Le consultazioni si considerano concluse entro detto termine di 15 giorni, salvo che le parti non decidano di proseguirle.
5. Nel corso delle consultazioni, ciascuna parte fornisce all'altra sufficienti informazioni fattuali per consentire un'analisi completa del modo in cui la misura contestata potrebbe incidere sull'applicazione della presente parte. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti che abbia conoscenze adeguate della materia oggetto delle consultazioni.
6. Le consultazioni, in particolare le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti delle parti in eventuali procedimenti successivi. Ciascuna parte tutela le informazioni riservate ricevute nel corso delle consultazioni come richiesto dalla parte che le ha fornite.
7. Se la parte interpellata non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima, se le consultazioni non hanno luogo nei termini stabiliti ai paragrafi 3 o 4, se le parti convengono di non avviare le consultazioni o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la parte che ha richiesto le consultazioni può avvalersi dell'articolo 31.6.
Articolo 31.6
Costituzione del collegio
1. Se le parti non riescono a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'Articolo 31.5, la parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio.
2. La domanda di costituzione di un collegio è comunicata per iscritto all'altra parte. La parte attrice indica nella domanda la misura contestata e spiega i motivi per cui detto provvedimento è incompatibile con le disposizioni contemplate, in modo tale da chiarire la base giuridica della contestazione.
3. Il collegio è costituito in seguito alla domanda.
Articolo 31.7
Composizione del collegio
1. Un collegio si compone di tre membri.
2. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda scritta di cui all'articolo 31.6.2, le parti si consultano per concordarne la composizione. A tal fine, entro 10 giorni dalla data di ricevimento di tale domanda scritta, ciascuna parte designa un membro del collegio, che può essere cittadino di tale parte, e propone all'altra parte un massimo di tre candidati per la funzione di presidente. Le parti si adoperano per scegliere di comune accordo il presidente tra i candidati entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda scritta di cui all'articolo 31.6.2. Una parte può sollevare obiezioni in merito alla designazione di un membro del collegio ad opera dell'altra parte se ritiene che tale persona non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 31.9.
3. Qualora non pervengano a un accordo sulla composizione del collegio entro il termine di 15 giorni di cui al paragrafo 2, le parti applicano le procedure indicate ai paragrafi da 4 a 9 per costituire il collegio.
4. Entro sette giorni dallo scadere del termine di 15 giorni di cui al paragrafo 2, ciascuna parte nomina un membro del collegio dal proprio sottoelenco di cui all'articolo 31.8.
5. Se la parte attrice non nomina un membro del collegio entro il termine di cui al paragrafo 4, il procedimento di risoluzione delle controversie termina allo scadere di tale termine.
6. Se la parte convenuta non nomina un membro del collegio entro il termine di cui al paragrafo 4, la parte attrice può chiedere a un'autorità che ha il potere di nomina indicata nel regolamento interno di cui all'allegato 31-A di estrarre a sorte il membro del collegio. L'autorità che ha il potere di nomina estrae a sorte il membro del collegio dal sottoelenco della parte convenuta di cui all'articolo 31.8 entro 15 giorni dal ricevimento della domanda della parte attrice.
7. Se le parti non pervengono a un accordo sul presidente entro il termine di 15 giorni di cui al paragrafo 2, la parte attrice o, nel caso delle procedure di cui all'articolo 31.18, l'una o l'altra parte, possono chiedere a un'autorità che ha il potere di nomina indicata all'articolo 6 del regolamento interno di cui all'allegato 31-A di estrarre a sorte il presidente del collegio dal sottoelenco di persone chiamate a esercitare la funzione di presidente di cui all'articolo 31.8 entro sette giorni dallo scadere di tale termine. L'autorità che ha il potere di nomina sceglie il presidente entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al presente paragrafo.
8. Ai fini dei paragrafi 6 e 7, le autorità che hanno il potere di nomina elencate all'articolo 6 del regolamento interno di cui all'allegato 31-A designano i membri del collegio conformemente alle disposizioni del presente capo e a tale regolamento interno.
9. Se un elenco di cui all'articolo 31.8 non è stato adottato dal comitato misto, i membri del collegio o il presidente sono nominati tra le persone designate da una o da entrambe le parti e notificati per iscritto all'altra parte ai fini dell'adozione di tale elenco.
Articolo 31.8
Elenchi dei membri del collegio
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato misto adotta un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del collegio. Tale elenco si compone dei tre sottoelenchi seguenti:
|
a) |
un sottoelenco di persone dell'Unione europea; |
|
b) |
un sottoelenco di persone del Messico; e |
|
c) |
un sottoelenco di persone chiamate a esercitare la funzione di presidente del collegio. |
2. Ogni sottoelenco consta di almeno cinque nominativi. Il sottoelenco di cui al paragrafo 1, lettera c), non contiene nominativi di persone che siano cittadine dell'una o dell'altra parte.
3. Il comitato misto può adottare elenchi aggiuntivi di persone con competenze in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo tra le parti, tali elenchi aggiuntivi sono utilizzati per costituire il collegio secondo la procedura di cui all'articolo 31.7.
Articolo 31.9
Requisiti per i membri del collegio
1. Ciascun membro del collegio:
|
a) |
possiede comprovate competenze nei settori del diritto e del commercio internazionale e in altre materie contemplate dal presente accordo, ad esempio nella risoluzione delle controversie sorte nell'ambito di altri accordi commerciali internazionali; |
|
b) |
è indipendente dalle parti, non è collegato ad alcuna di esse né riceve istruzioni dalle medesime; |
|
c) |
esercita le proprie funzioni a titolo personale e non accetta istruzioni da alcuna organizzazione o da alcun governo sulle questioni attinenti alla controversia; e |
|
d) |
rispetta il codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori di cui all'allegato 31-B. |
2. Il presidente ha altresì esperienza in materia di procedure di risoluzione delle controversie.
3. Considerato l'oggetto di una precisa controversia, le parti possono convenire di derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a).
Articolo 31.10
Funzioni del collegio
Il collegio:
|
a) |
effettua una valutazione oggettiva della questione in esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia e dell'applicabilità delle disposizioni contemplate, nonché della conformità delle misure contestate a dette disposizioni; |
|
b) |
indica, nelle proprie decisioni e relazioni, le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni contemplate, le motivazioni alla base delle risultanze e conclusioni e, qualora le parti ne abbiano fatto richiesta congiuntamente, eventuali raccomandazioni; e |
|
c) |
dovrebbe consultarsi periodicamente con le parti e predisporre adeguate possibilità per la messa a punto di una soluzione concordata. |
Articolo 31.11
Mandato
1. Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni dalla data della nomina dell'ultimo suo membro, il collegio è investito del seguente mandato:
«esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti della parte III (Scambi commerciali e investimenti) del presente accordo menzionate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio, procedere a constatazioni sulla conformità della misura contestata alle disposizioni della parte III (Scambi commerciali e investimenti) del presente accordo di cui all'articolo 31.2 (Ambito di applicazione), formulare raccomandazioni, qualora le parti ne abbiano fatto richiesta congiuntamente, e presentare una relazione conformemente all'articolo 31.13 (Relazione intermedia) e all'articolo 31.14 (Relazione finale).»
2. Se concordano un mandato diverso, le parti comunicano al collegio il mandato concordato entro il termine stabilito al paragrafo 1.
Articolo 31.12
Decisione sull'urgenza
1. Su richiesta di una parte entro cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di costituzione del collegio, quest'ultimo decide, entro 10 giorni dalla nomina del suo ultimo membro, se la controversia riguarda questioni urgenti. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni in merito alla richiesta entro cinque giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. In caso d'urgenza, i termini applicabili di cui alla sezione C si dimezzano, ad eccezione dei termini di cui agli articoli 31.6 e 31.11.
Articolo 31.13
Relazione intermedia
1. Il collegio trasmette alle parti una relazione intermedia entro 90 giorni dalla data della nomina del suo ultimo membro. Qualora il collegio non ritenga possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione intermedia. In ogni caso, il collegio presenta la relazione intermedia entro 120 giorni dalla data della nomina del suo ultimo membro.
2. Ciascuna parte può presentare al collegio una richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione intermedia entro 10 giorni dal ricevimento di quest'ultima. Una parte può presentare osservazioni in merito alla richiesta dell'altra parte entro sei giorni dalla sua presentazione.
Articolo 31.14
Relazione finale
1. Il collegio trasmette alle parti la relazione finale entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio stesso. Se il collegio non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione intermedia. In ogni caso, il collegio presenta la relazione finale entro 150 giorni dalla data della propria costituzione.
2. La relazione finale comprende l'analisi delle richieste scritte delle parti in ordine alla relazione intermedia e ne tratta compiutamente le osservazioni. Dopo aver esaminato le richieste e le osservazioni scritte delle parti in ordine alla relazione intermedia, il collegio può modificare la propria relazione e procedere a qualsiasi ulteriore esame che ritenga opportuno.
3. La decisione del collegio contenuta nella relazione finale è definitiva e vincolante per le parti.
Articolo 31.15
Provvedimenti per l'esecuzione
1. Le parti riconoscono l'importanza di conformarsi rapidamente alle risultanze e alle conclusioni formulate dal collegio nella relazione finale al fine di garantire una risoluzione efficace della controversia. La parte convenuta adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione tempestiva delle risultanze e delle conclusioni contenute nella relazione finale al fine di conformarsi alle disposizioni contemplate.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, la parte convenuta notifica alla parte attrice le misure che ha adottato o intende adottare per conformarsi.
3. A meno che le parti non pervengano a una soluzione concordata a norma dell'articolo 31.33, la risoluzione di una controversia richiede l'eliminazione delle misure incompatibili con il presente accordo.
Articolo 31.16
Periodo ragionevole
1. Se non è possibile dare esecuzione immediata, la parte convenuta notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, il periodo ragionevole che le sarà necessario per conformarsi. Le parti si adoperano per concordare un periodo ragionevole per dare esecuzione alla relazione finale. Tale periodo ragionevole non dovrebbe superare 15 mesi dalla presentazione della relazione finale di cui all'articolo 31.14.
2. Qualora le parti non convengano su un periodo ragionevole, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio originario, non prima di 20 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire tale periodo ragionevole. Il collegio comunica la propria decisione alle parti entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
3. La parte convenuta notifica per iscritto alla parte attrice i progressi compiuti nel dare esecuzione alla relazione finale almeno un mese prima dello scadere del periodo ragionevole.
4. Le parti possono convenire di prorogare il periodo ragionevole.
Articolo 31.17
Verifica dell'esecuzione
1. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro la data di scadenza del periodo ragionevole, i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla relazione finale.
2. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di provvedimenti per l'esecuzione o sulla loro compatibilità con le disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. La domanda indica i provvedimenti contestati e spiega i motivi per cui detti provvedimenti sarebbero incompatibili con le disposizioni contemplate, in modo tale da chiarire la base giuridica della contestazione. Il collegio comunica la propria decisione alle parti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Articolo 31.18
Misure correttive temporanee
1. La parte convenuta presenta, su richiesta e previa consultazione della parte attrice, un'offerta di compensazione temporanea se:
|
a) |
notifica alla parte attrice che non è possibile dare esecuzione alla relazione finale; o |
|
b) |
non notifica i provvedimenti adottati per l'esecuzione entro il termine di cui all'articolo 31.15.2 o entro la data di scadenza del periodo ragionevole; oppure |
|
c) |
il collegio constata l'insussistenza di provvedimenti per l'esecuzione o l'incompatibilità dei provvedimenti adottati con le disposizioni contemplate. |
2. Se ricorre una delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), la parte attrice può notificare per iscritto alla parte convenuta che intende sospendere l'applicazione di obblighi derivanti dalle disposizioni contemplate se:
|
a) |
decide di non avanzare la richiesta di cui al paragrafo 1; o |
|
b) |
qualora sia avanzata una richiesta a norma del paragrafo 1 le parti non convengono sulla compensazione temporanea entro 20 giorni:
|
3. La notifica di cui al paragrafo 2 precisa il livello di sospensione prospettata. Nel valutare quali benefici sospendere, la parte attrice dovrebbe prima cercare di sospendere i benefici concessi nello stesso settore o nei settori interessati dalla misura che il collegio ha giudicato incompatibile con la presente parte dell'accordo o che ritiene comporti l'annullamento o il pregiudizio dei benefici. La sospensione di concessioni o di altri obblighi può essere applicata a settori contemplati dal presente capo diversi da quello o da quelli in cui il collegio ha constatato l'annullamento o il pregiudizio dei benefici, in particolare se la parte attrice ritiene che tale sospensione nell'altro settore sia praticabile o efficace per favorire l'esecuzione. Il livello di sospensione delle concessioni o di altri obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.
4. La parte attrice può sospendere gli obblighi 15 giorni dopo la data di presentazione della notifica di cui al paragrafo 2, a meno che la parte convenuta non abbia presentato una richiesta a norma del paragrafo 5.
5. Se ritiene che il livello notificato di sospensione delle concessioni o di altri obblighi sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio originario, prima che scada il termine di 15 giorni di cui al paragrafo 4, di pronunciarsi in merito. Il collegio stabilisce il livello dei benefici che considera equivalente e comunica la propria decisione alle parti entro 30 giorni dalla data della domanda. La parte attrice non sospende alcun obbligo fintanto che il collegio non si sia pronunciato. La sospensione degli obblighi è coerente con tale pronuncia.
6. La sospensione degli obblighi o la compensazione di cui al presente articolo è temporanea e non si applica dopo che:
|
a) |
le parti sono pervenute a una soluzione concordata a norma dell'articolo 31.33; |
|
b) |
le parti hanno convenuto che il provvedimento adottato per l'esecuzione ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate; o |
|
c) |
il provvedimento per l'esecuzione che il collegio ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate è stato revocato o modificato per consentire alla parte convenuta di conformarsi a dette disposizioni. |
Articolo 31.19
Riesame dei provvedimenti adottati per l'esecuzione dopo l'adozione di misure correttive temporanee
1. La parte convenuta notifica alla parte attrice i provvedimenti per l'esecuzione presi a seguito della sospensione degli obblighi o dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. Salvo nei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione degli obblighi entro 30 giorni dal ricevimento di tale notifica. Nei casi in cui è stata applicata una compensazione, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può porre fine all'applicazione di tale compensazione entro 30 giorni dal ricevimento della notifica dell'avvenuta esecuzione da parte della parte attrice.
2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, le parti non giungono a un accordo sul fatto che il provvedimento notificato permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate, la parte attrice chiede per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. Il collegio comunica la propria decisione alle parti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Se il collegio decide che i provvedimenti per l'esecuzione sono compatibili con le disposizioni contemplate, si provvede alla revoca della sospensione degli obblighi o della compensazione, a seconda dei casi. Ove opportuno, il livello di sospensione degli obblighi o il livello della compensazione sono adattati in base alla decisione del collegio.
Articolo 31.20
Sostituzione dei membri del collegio
Durante le procedure di risoluzione delle controversie, in caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un membro del collegio che non rispetti le prescrizioni del codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori di cui all'allegato 31-B, è nominato un nuovo membro del collegio conformemente all'articolo 31.7 e al regolamento interno di cui all'allegato 31-A. Il termine per la presentazione della relazione o per la pronuncia della decisione è prorogato, se necessario, fino alla nomina del nuovo membro del collegio.
Articolo 31.21
Regolamento interno
1. Le procedure del collegio previste alla presente sezione sono disciplinate dal presente capo e dal regolamento interno di cui all'allegato 31-A.
2. Il regolamento interno provvede in particolare affinché:
|
a) |
le parti abbiano diritto ad almeno un'udienza dinanzi al collegio, nel corso della quale ciascuna parte può presentare oralmente le proprie osservazioni; |
|
b) |
ciascuna parte abbia la possibilità di presentare una prima comunicazione scritta e una confutazione scritta; |
|
c) |
fatta salva la tutela delle informazioni riservate, ciascuna parte renda pubbliche le proprie comunicazioni scritte, la propria versione scritta di una dichiarazione orale e le proprie risposte scritte a una richiesta o domanda del collegio, se del caso, il più presto possibile dopo la presentazione di tali documenti ed entro la data di presentazione della relazione finale; e |
|
d) |
il collegio e le parti trattino come riservate le informazioni comunicate da una parte al collegio. |
3. Le udienze del collegio sono pubbliche, salvo diverso accordo tra le parti.
Articolo 31.22
Sospensione e conclusione
1. Su richiesta di entrambe le parti, il collegio sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo di tempo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi. Il collegio riprende i lavori prima della fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti oppure l'ultimo giorno del periodo di sospensione su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente notifica la richiesta all'altra parte.
2. Se nessuna parte chiede la ripresa dei lavori del collegio prima dello scadere del periodo di sospensione, l'autorità del collegio decade ed è posto fine alla procedura di risoluzione. Tale disposizione non pregiudica il diritto delle parti di avviare nuovi procedimenti sulla stessa questione.
3. In caso di sospensione dei lavori del collegio, i termini di cui alla presente sezione sono prorogati per il tempo corrispondente a detta sospensione.
Articolo 31.23
Richiesta di informazioni
1. Il collegio, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere alle parti informazioni che ritenga necessarie e opportune. Le parti rispondono senza indugio e in modo esauriente a dette richieste di informazioni del collegio.
2. Il collegio, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere a qualsiasi fonte informazioni che ritenga opportune. Il collegio ha anche la facoltà di chiedere un parere o la consulenza tecnica di esperti, se lo ritiene opportuno e fatti salvi i termini e le condizioni concordati dalle parti, ove applicabile.
3. Il collegio esamina le comunicazioni amicus curiae delle persone fisiche di una parte o delle persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte, conformemente al regolamento interno di cui all'allegato 31-A.
4. Le informazioni ottenute dal collegio a norma del presente articolo sono comunicate alle parti e queste ultime possono formulare osservazioni al riguardo.
Articolo 31.24
Norme interpretative
1. Il collegio interpreta le disposizioni contemplate secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Il collegio tiene conto altresì delle interpretazioni pertinenti formulate nelle relazioni dei panel dell'OMC e nelle relazioni dell'organo di appello adottati dall'organo di conciliazione dell'OMC.
2. Le relazioni e le decisioni del collegio non ampliano né riducono i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal presente accordo.
Articolo 31.25
Relazioni e decisioni del collegio
1. Le deliberazioni del collegio rimangono riservate. Il collegio si adopera al massimo per redigere le relazioni e adottare le decisioni per consenso. Se ciò risulta impossibile, il collegio decide con votazione a maggioranza. In nessun caso sono rese pubbliche le opinioni individuali dei membri del collegio.
2. Le relazioni e le decisioni del collegio sono accettate senza riserve dalle parti. Esse non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche.
3. Ciascuna parte rende pubbliche le relazioni e le decisioni del collegio non appena possibile dopo la data di trasmissione alle parti, fatta salva la protezione delle informazioni riservate.
Articolo 31.26
Obiettivo
Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.
Articolo 31.27
Avvio della procedura di mediazione
1. Una parte può chiedere in qualsiasi momento all'altra parte, per iscritto, di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura di quest'ultima che incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. Non è necessario tenere consultazioni prima di avviare la procedura di mediazione.
2. La richiesta è sufficientemente dettagliata in modo da esporre chiaramente le preoccupazioni della parte richiedente e:
|
a) |
indica la misura contestata; |
|
b) |
descrive gli effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi o sugli investimenti tra le parti; e |
|
c) |
spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura. |
3. La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti. La parte destinataria della richiesta la esamina con la debita attenzione e comunica per iscritto alla parte richiedente la propria accettazione o il proprio rifiuto entro 10 giorni dal suo ricevimento. In caso contrario, la richiesta si considera respinta.
Articolo 31.28
Scelta del mediatore
1. Le parti si adoperano per giungere a un accordo sulla scelta di un mediatore, se possibile, entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della richiesta.
2. Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo sul mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna parte può chiedere a un'autorità che ha il potere di nomina indicata nel regolamento interno di cui all'allegato 31-A di estrarre a sorte il mediatore, entro cinque giorni dalla richiesta, dal sottoelenco di persone chiamate a esercitare la funzione di presidente di cui all'articolo 31.8.
3. Se, al momento della richiesta a norma dell'articolo 31.27, il sottoelenco delle persone chiamate a esercitare la funzione di presidente di cui all'articolo 31.8 non è ancora stato adottato dal comitato misto, il mediatore è estratto a sorte tra le persone designate da una o da entrambe le parti per tale sottoelenco, a seconda dei casi.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, il mediatore non è cittadino né è alle dipendenze dell'una o dell'altra parte.
5. Il mediatore rispetta il codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori di cui all'allegato 31-B.
Articolo 31.29
Regole della procedura di mediazione
1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha richiesto la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare per quanto riguarda il funzionamento della misura contestata e i suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. Entro 20 giorni dal ricevimento di tale descrizione l'altra parte può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito a tale descrizione.
2. Il mediatore assiste con trasparenza le parti nel fare chiarezza sulla misura contestata e sui suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. Il mediatore, in particolare, può organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi e fornire qualsiasi ulteriore sostegno richiesto dalle parti. Il mediatore consulta le parti prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi.
3. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti. Queste possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.
4. La procedura di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta di avviare tale procedura o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
5. Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. Per giungere a tale soluzione, le parti possono valutare la possibilità di espletare le procedure interne necessarie. In attesa di un accordo definitivo, le parti possono valutare eventuali soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.
6. Su richiesta di una delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione dei fatti contenente:
|
a) |
una breve sintesi della misura contestata; |
|
b) |
l'indicazione delle procedure applicate; e |
|
c) |
l'eventuale soluzione concordata raggiunta, comprese eventuali soluzioni provvisorie. |
7. Il mediatore concede alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione dei fatti. Una volta esaminate le osservazioni delle parti, il mediatore trasmette loro la relazione finale dei fatti entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
8. La procedura si conclude con:
|
a) |
l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione; |
|
b) |
l'accordo delle parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo; |
|
c) |
una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; o |
|
d) |
una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro della procedura di mediazione e previa valutazione dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, alla data di tale dichiarazione. |
Articolo 31.30
Riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti, tutte le fasi della procedura di mediazione, compresi eventuali pareri o soluzioni proposte, sono riservate. Ciascuna parte può rivelare al pubblico che è in corso una mediazione.
2. Se convenuto tra le parti, le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non contiene informazioni considerate riservate da una parte.
Articolo 31.31
Rapporto con le procedure di risoluzione delle controversie
1. La procedura di mediazione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti di cui alle sezioni B e C o alle procedure di risoluzione delle controversie previste da qualsiasi altro accordo. Si precisa che una procedura di mediazione può essere avviata o proseguire mentre sono in corso procedure del collegio.
2. Una parte non adduce o presenta come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un collegio prende in considerazione:
|
a) |
le posizioni adottate dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni esclusivamente raccolte a norma dell'articolo 31.29, paragrafo 2; |
|
b) |
la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in relazione alla misura oggetto della mediazione; o |
|
c) |
i pareri o le proposte formulati dal mediatore. |
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il mediatore non è membro di un collegio nelle procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo riguardante la medesima questione in relazione alla quale abbia svolto funzioni di mediazione.
Articolo 31.32
Richiesta di informazioni
1. Prima della presentazione di una richiesta di consultazioni o di mediazione a norma, rispettivamente, dell'articolo 31.5 o dell'articolo 31.27, una parte può chiedere informazioni su una misura che incide negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, la parte cui essa è rivolta risponde per iscritto presentando le proprie osservazioni in merito alle informazioni richieste.
2. Di norma, una parte è tenuta a chiedere informazioni in conformità del paragrafo 1 prima di chiedere consultazioni o di avviare una procedura di mediazione o qualsiasi altra procedura di cooperazione o di consultazione prevista dal presente accordo.
Articolo 31.33
Soluzione concordata
1. Le parti possono pervenire in qualsiasi momento a una soluzione concordata di qualsiasi controversia contemplata dall'articolo 31.2.
2. Se pervengono a una soluzione concordata durante la procedura del collegio o la procedura di mediazione, o mediante qualsiasi altro mezzo alternativo di risoluzione delle controversie concordato dalle parti, comprese le procedure di buoni uffici o di conciliazione, le parti comunicano congiuntamente tale soluzione al presidente del collegio o al mediatore, a seconda dei casi. Con tale comunicazione si concludono la procedura del collegio o la procedura di mediazione.
3. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata entro un termine concordato.
4. Entro la data di scadenza del termine concordato, la parte che attua la soluzione concordata comunica per iscritto all'altra parte i provvedimenti presi per l'attuazione.
Articolo 31.34
Termini
1. Tutti i termini previsti dal presente capo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'atto in questione.
2. I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti.
3. A norma della sezione C, il collegio può proporre in qualsiasi momento alle parti di modificare qualsiasi termine di cui al presente capo, precisando le motivazioni di tale proposta.
Articolo 31.35
Costi
1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura del collegio o alla procedura di mediazione.
2. Le parti sono responsabili in solido delle spese connesse agli aspetti organizzativi, compresi il compenso e il rimborso spese dei membri del collegio e del mediatore, che sono ripartite equamente tra esse. Il compenso dei membri del collegio è stabilito conformemente al regolamento interno di cui all'allegato 31-A. Il compenso del mediatore è stabilito conformemente a quello previsto per il presidente di un collegio in conformità del regolamento interno di cui all'allegato 31-A.
Articolo 31.36
Gestione della procedura di risoluzione delle controversie
1. Ciascuna parte:
|
a) |
designa un ufficio responsabile della gestione delle procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente capo e |
|
b) |
notifica all'altra parte, per iscritto, l'indirizzo e i dati di contatto dell'ufficio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. |
2. Ciascuna parte è responsabile del funzionamento e dei costi del rispettivo ufficio designato.
3. In deroga al paragrafo 1, le parti possono convenire di incaricare congiuntamente un organismo esterno di fornire assistenza per determinati compiti amministrativi relativi alla procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente capo.
Articolo 31.37
Diritti dei privati
Una parte non prevede, nel proprio diritto interno, il diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per l'incompatibilità di una misura dell'altra parte con il presente accordo.
Articolo 31.38
Modifica di allegati
Il Consiglio congiunto può modificare l'allegato 31-A e 31-B.
CAPO 32
ECCEZIONI
Articolo 32.1
Eccezioni generali
1. L'articolo XX del GATT 1994, ivi comprese le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne fa parte e si applica, mutatis mutandis, al capo 2 (Scambi di merci), al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine), al capo 4 (Dogane e facilitazione degli scambi), al capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie), al capo 8 (Riconoscimento del diritto delle parti di legiferare nel settore dell'energia), al capo 9 (Ostacoli tecnici agli scambi) e al capo 22 (Imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati), alla sezione B (Liberalizzazione degli investimenti) del capo 10 (Investimenti), nonché al capo 30 (Materie prime).
2. Le parti convengono che:
|
a) |
le misure di cui all'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 comprendono misure di carattere ambientale (163) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante; e |
|
b) |
l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche. |
3. Una parte che intenda adottare misure a norma dell'articolo XX, lettere i) o j), del GATT 1994 fornisce all'altra parte:
|
a) |
tutte le informazioni pertinenti; e |
|
b) |
su richiesta, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe, una ragionevole possibilità di procedere a consultazioni per quando riguarda qualsiasi questione inerente a tale misura. |
Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le questioni oggetto di consultazioni di cui al presente paragrafo, lettera b).
Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile fornire informazioni o procedere a consultazioni in via preliminare, la parte che intende adottare le misure in questione può prendere immediatamente le misure necessarie per far fronte a tali circostanze e ne informa subito l'altra parte.
4. L'articolo XIV, lettere a), b) e c), del GATS è integrato nel presente accordo e ne fa parte e si applica, mutatis mutandis, ai capi 11 (Scambi transfrontalieri di servizi), 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), 13 (regolamentazione interna), 14 (Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali), 16 (Servizi di telecomunicazione), 17 (Servizi di trasporto marittimo internazionale), 18 (Servizi finanziari), 19 (Commercio digitale) e 22 (Imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati), nonché alla sezione B (Liberalizzazione degli investimenti) del capo 10 (Investimenti).
5. Le parti convengono che le misure di cui all'articolo XIV, lettera b), del GATS comprendono misure di carattere ambientale (164) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante.
6. Si precisa che l'articolo 2.8 (Eccezioni in materia di sicurezza) della parte IV del presente accordo è considerato una disposizione della parte III.
Articolo 32.2
Fiscalità
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«residenza»: la residenza a fini fiscali; e |
|
b) |
«convenzione fiscale»: una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali dei quali una delle parti sia firmataria, riguardanti integralmente o principalmente la fiscalità. |
2. Le disposizioni della presente parte del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di una parte derivanti da convenzioni fiscali. In caso di incompatibilità tra il presente accordo e una convenzione fiscale, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.
3. Gli articoli 10.8 (Trattamento della nazione più favorita), 11.7 (Trattamento della nazione più favorita) e 18.4 (Trattamento della nazione più favorita) e l'articolo 18.7 (Scambi transfrontalieri di servizi finanziari), paragrafo 4, non si applicano ai benefici accordati da una parte a norma di una convenzione fiscale.
4. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti in presenza di condizioni analoghe, oppure una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nessuna disposizione del presente accordo può interpretarsi come divieto a una parte di adottare, mantenere in vigore o applicare misure intese a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette che:
|
a) |
operino una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale; o |
|
b) |
mirino a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di qualsiasi convenzione fiscale o del diritto tributario interno. |
5. Si precisa che il fatto che una misura fiscale rappresenti una modifica significativa di una misura fiscale esistente, prenda effetto immediatamente dal momento della sua pubblicazione, chiarisca l'ambito di applicazione previsto di una misura fiscale esistente o abbia ripercussioni impreviste su un investitore o su un investimento disciplinato non costituisce di per sé una violazione dell'articolo 10.15 (Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati).
6. Qualora un investitore presenti una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 10.22 (Consultazioni) affermando che una misura fiscale viola un obbligo a norma dell'articolo 10.7 (Trattamento nazionale), paragrafo 2, o dell'articolo 10.8 (Trattamento della nazione più favorita), paragrafo 2, oppure a norma della sezione C (Tutela degli investimenti) del capo 10 (Investimenti), il convenuto può sottoporre la questione a consultazione per ottenere dalle parti una decisione congiunta che determini se:
|
a) |
la misura in questione sia una misura fiscale; |
|
b) |
una volta accertato che si tratta di una misura fiscale, la misura violi un obbligo di cui all'articolo 10.7 (Trattamento nazionale), paragrafo 2, o all'articolo 10.8 (Trattamento della nazione più favorita), paragrafo 2, oppure alla sezione C (Tutela degli investimenti) del capo 10 (Investimenti); o |
|
c) |
vi sia incompatibilità tra gli obblighi di cui al presente accordo che si presumono violati e quelli derivanti da una convenzione fiscale. |
7. Il rinvio di cui al paragrafo 6 non può essere richiesto oltre la data fissata dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto. Se il convenuto richiede tale rinvio, i termini o i procedimenti di cui alla sezione D (Risoluzione delle controversie in materia di investimenti) del capo 10 (Investimenti) sono sospesi. Qualora, entro 180 giorni dal rinvio, le parti non convengano di esaminare la questione o non arrivino a una decisione congiunta, cessa la sospensione dei termini o del procedimento e l'investitore può proseguire l'iter della propria domanda.
8. La decisione congiunta delle parti a norma del paragrafo 6 è vincolante per il tribunale.
9. Ciascuna parte provvede affinché la propria delegazione che partecipa alle consultazioni a norma del paragrafo 6 comprenda persone in possesso delle competenze richieste per le questioni contemplate dal presente articolo, compresi rappresentanti delle autorità fiscali competenti (165) di ciascuna parte.
Articolo 32.3
Divulgazione di informazioni
1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come imposizione a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'attività di contrasto o sia comunque contraria all'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.
2. La divulgazione di informazioni nel corso dell'intera procedura di risoluzione delle controversie di cui alla presente parte dell'accordo è disciplinata dalle disposizioni dei capi applicabili.
3. Qualora una parte comunichi all'altra, a norma del presente accordo, anche tramite gli organismi istituiti in forza di quest'ultimo, informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga diversamente.
Articolo 32.4
Deroghe dell'OMC
Se un diritto o un obbligo stabilito da una disposizione della presente parte del presente accordo è identico a un diritto o a un obbligo previsto dall'accordo OMC, qualsiasi misura presa in conformità di una decisione di deroga adottata a norma dell'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC è considerata conforme alla disposizione contenuta nel presente accordo.
PARTE IV (166)
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI
CAPO 1
QUADRO ISTITUZIONALE
Articolo 1.1
Vertice
1. Il livello più alto del dialogo politico e strategico tra le parti è rappresentato dal dialogo a livello di vertici, che si svolgono ogni due anni o come convenuto di comune accordo.
2. I vertici forniscono indicazioni generali per il partenariato strategico tra le parti e per l'attuazione del presente accordo e costituiscono la sede per discutere questioni bilaterali, regionali, biregionali o internazionali di interesse comune.
Articolo 1.2
Consiglio congiunto
1. È istituito un Consiglio congiunto chiamato a:
|
a) |
vigilare sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo; |
|
b) |
sorvegliare il funzionamento e l'attuazione del presente accordo; |
|
c) |
esaminare le questioni sorte nell'ambito del presente accordo e |
|
d) |
trattare qualsiasi altra questione bilaterale o internazionale di interesse comune. |
2. Il Consiglio congiunto si riunisce a intervalli regolari, ogni due anni o come convenuto di comune accordo.
3. Il Consiglio congiunto è composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale, conformemente alle disposizioni interne delle parti e in funzione delle questioni specifiche da trattare in una data riunione. Esso si riunisce di comune accordo in tutte le formazioni necessarie.
4. Il Consiglio congiunto stabilisce il proprio regolamento interno e quello del comitato misto.
5. Il Consiglio congiunto è copresieduto da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del Messico, secondo quanto stabilito nel suo regolamento interno.
6. Il Consiglio congiunto ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni, a seconda dei casi, secondo quanto previsto dal presente accordo. Negli ambiti di cui alle parti I, II e IV del presente accordo, il Consiglio congiunto ha inoltre il potere di adottare decisioni e raccomandazioni come altrimenti convenuto tra le parti. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per applicarle.
7. Il Consiglio congiunto ha il potere di modificare il presente accordo se così previsto a norma dell'articolo 2.4 (Modifica), paragrafo 2.
8. Il Consiglio congiunto adotta decisioni e raccomandazioni mediante accordo tra le parti conformemente al proprio regolamento interno, previo espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per applicarle.
9. Il Consiglio congiunto può delegare al comitato misto talune sue funzioni, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti.
Articolo 1.3
Comitato misto
1. È istituito un comitato misto che assiste il Consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il comitato misto è responsabile dell'attuazione generale del presente accordo, comprese la definizione e la supervisione dei dialoghi settoriali.
3. Il comitato misto prepara le riunioni del Consiglio congiunto.
4. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari o a un altro livello definito dalle parti e in funzione delle questioni specifiche da trattare in una data riunione.
5. Il comitato misto si riunisce in una formazione specifica per discutere tutte le questioni relative alla parte III del presente accordo. Quando tratta una di tali questioni, il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni attinenti al commercio e agli investimenti, come previsto all'articolo 1.8 (Funzioni specifiche del comitato misto) della parte III del presente accordo.
6. Il comitato misto è copresieduto da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del Messico.
7. Il comitato misto si riunisce come convenuto di comune accordo, a turno a Bruxelles e a Città del Messico, alla data e con l'ordine del giorno concordati in precedenza dalle parti. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, di comune accordo, riunioni straordinarie. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti.
8. Il comitato misto ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni nei casi previsti dal presente accordo o nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio congiunto. Le decisioni e raccomandazioni sono adottate mediante accordo tra le parti conformemente al suo regolamento interno, previo espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per applicarle.
Articolo 1.4
Sottocomitati e altri organismi
1. Il comitato misto può istituire, se necessario e in funzione del caso specifico, sottocomitati o altri organismi incaricati di assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e di esaminare compiti o argomenti specifici. Esso può modificare i compiti assegnati a un sottocomitato o ad altri organismi istituiti a tal fine e sciogliere detti sottocomitati od organismi.
2. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno, che stabilisce la composizione, i compiti e il funzionamento dei sottocomitati e degli altri organismi.
3. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo o concordato tra le parti, i sottocomitati e gli altri organismi si riuniscono secondo necessità o su richiesta di una delle parti o del comitato misto. Le riunioni si svolgono in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti. Le riunioni in presenza si tengono a turno a Bruxelles e a Città del Messico.
4. I sottocomitati e gli altri organismi sono copresieduti da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del Messico.
5. I sottocomitati e gli altri organismi riferiscono al comitato misto in merito alle proprie attività.
6. L'istituzione di sottocomitati o altri organismi non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato misto.
7. È istituito un sottocomitato per lo sviluppo e la cooperazione internazionale incaricato di coordinare e sorvegliare l'attuazione delle attività di cooperazione nei settori di cui alla parte II del presente accordo. Esso assiste il comitato misto nell'esercizio delle sue funzioni riguardanti tali questioni.
8. È istituito un sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti ai fini dell'articolo 23 del protocollo sulla prevenzione della corruzione e sulla lotta contro tale fenomeno.
9. Oltre che dalle disposizioni del presente articolo, il funzionamento dei sottocomitati e degli altri organismi istituiti dall'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III del presente accordo) della parte III del presente accordo è disciplinato da detta parte III, e tali sottocomitati riferiscono al comitato misto quando si riuniscono nella formazione «Commercio».
Articolo 1.5
Commissione parlamentare mista
1. È istituita una commissione parlamentare mista che costituisce una sede di incontro per scambiare opinioni e promuovere relazioni più strette.
2. La commissione parlamentare mista è composta da membri del Parlamento europeo e da membri del Congresso del Messico.
3. La commissione parlamentare mista è copresieduta da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Congresso del Messico.
4. La commissione parlamentare mista si riunisce a turno a Bruxelles e a Città del Messico stabilendo la frequenza delle proprie riunioni.
5. La commissione parlamentare mista può stabilire il proprio regolamento interno.
6. La commissione parlamentare mista è informata delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio congiunto o, su sua delega, del comitato misto. La commissione parlamentare mista può chiedere informazioni pertinenti su questioni attinenti al presente accordo.
7. La commissione parlamentare mista può rivolgere raccomandazioni al Consiglio congiunto.
Articolo 1.6
Relazioni con la società civile
Le parti consultano la società civile in ordine a questioni attinenti al presente accordo, in particolare interagendo con i gruppi consultivi interni e con il forum della società civile di cui rispettivamente all’articolo 1.7 e 1.8.
Articolo 1.7
Gruppi consultivi interni
1. Ciascuna parte designa uno o più gruppi consultivi interni entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il gruppo consultivo interno fornisce alla parte interessata consulenza sulle questioni contemplate dal presente accordo. Qualora siano designati diversi gruppi consultivi interni, non più di uno di essi tratta una singola parte dell'accordo.
3. Qualora siano designati diversi gruppi consultivi interni, ciascuno di essi può avere una composizione diversa purché questa garantisca una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, tra cui le organizzazioni non governative, le organizzazioni imprenditoriali e i sindacati che operano in campo economico e sociale, nei settori dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani e dell'ambiente e in altri ambiti.
4. Il gruppo consultivo interno può riunirsi in formazioni diverse per discutere questioni attinenti alle varie parti del presente accordo.
5. Ciascuna parte si riunisce con il proprio gruppo consultivo interno o con i propri gruppi consultivi interni almeno una volta all'anno. Ciascuna parte esamina i pareri o le raccomandazioni presentati da uno dei propri gruppi consultivi interni in merito a questioni attinenti al presente accordo.
6. Al fine di pubblicizzare l'esistenza dei gruppi consultivi interni, ciascuna parte pubblica l'elenco delle organizzazioni che vi partecipano e i dati relativi al punto di contatto di ciascun gruppo.
7. Le parti incoraggiano i rispettivi gruppi consultivi interni a interagire tra loro.
Articolo 1.8
Forum della società civile
1. Le parti agevolano l'organizzazione di un forum della società civile nel quale intervengono partecipanti di entrambe al fine di intrattenere un dialogo pubblico su questioni attinenti al presente accordo.
2. Il forum della società civile si riunisce in concomitanza con la riunione del comitato misto, anche quando quest'ultimo si riunisce nella formazione «Commercio». Le parti possono altresì agevolare la partecipazione al forum della società civile tramite mezzi tecnologici.
3. Il forum della società civile è aperto alla partecipazione delle organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nei territori delle parti, compresi i membri di ciascun gruppo consultivo interno di cui all'articolo 1.7. Le parti promuovono una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, tra cui organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e sindacati che operano in campo economico e sociale, nei settori dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani e dell'ambiente e in altri ambiti.
4. I rappresentanti delle parti che partecipano al comitato misto possono presenziare, se del caso, a una sessione della riunione del forum della società civile al fine di presentare informazioni su questioni attinenti al funzionamento del presente accordo e di intavolare un dialogo con il forum della società civile.
Tale sessione è presieduta dai copresidenti del comitato misto o, a seconda dei casi, dai loro rappresentanti. Ciascuna parte pubblica le dichiarazioni formali rilasciate al forum della società civile.
CAPO 2
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 2.1
Definizione delle parti
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«parte»: l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri conformemente ai rispettivi settori di competenza («parte UE») oppure il Messico; |
|
b) |
«parti»: la parte UE da un lato e il Messico dall'altro. |
Articolo 2.2
Applicazione territoriale
1. Salvo altrimenti disposto, il presente accordo si applica, per quanto riguarda l'Unione europea, ai territori cui si applicano il TUE e il TFUE, alle condizioni ivi stabilite. Le disposizioni riguardanti il trattamento tariffario delle merci, le regole di origine e le procedure di origine si applicano anche al territorio doganale dell'Unione europea non ricompreso nella prima frase del presente paragrafo. Il termine «territorio» di cui al capo 4 (Dogane e facilitazione degli scambi) e agli articoli 2.7 (Merci reintrodotte a seguito di riparazioni o modifiche), 2.13 (Ammissione temporanea di merci) e 25.66 (Misure di esecuzione alla frontiera relative ai diritti di proprietà intellettuale) della parte III va inteso, per quanto concerne la parte UE, come riferimento al territorio doganale dell'Unione europea. Il territorio doganale dell'Unione europea è il territorio di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (167).
2. Salvo altrimenti disposto, il presente accordo si applica, per quanto riguarda il Messico, alla porzione terrestre, allo spazio aereo, alle acque interne e territoriali marittime e a tutte le zone situate al di fuori delle acque territoriali del Messico entro le quali quest'ultimo può esercitare diritti sovrani e giurisdizione, come stabilito dal suo diritto interno, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
Articolo 2.3
Adempimento degli obblighi
1. Ciascuna parte è responsabile del rispetto delle disposizioni del presente accordo. A tal fine, ciascuna parte adotta le misure di portata generale o specifica necessarie per l'adempimento dei propri obblighi a norma del presente accordo.
2. Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dalla parte III del presente accordo, si applicano i meccanismi specifici previsti da tale parte del presente accordo.
3. Una parte che ritenga che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo 2 della parte I e all'articolo 1.4 della parte II può adottare misure adeguate. Ai fini del presente paragrafo, le «misure adeguate» possono comprendere la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo.
4. Una parte che ritenga che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi del presente accordo, ad eccezione di quelli che rientrano nell'ambito dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ne informa l'altra parte e le fornisce tutte le informazioni utili. Le parti si consultano sotto l'egida del Consiglio congiunto al fine di pervenire a una soluzione accettabile per entrambe. Qualora il Consiglio congiunto non riesca a giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti, la parte che effettua la notifica può adottare misure adeguate. Ai fini del presente paragrafo, le «misure adeguate» possono comprendere la sospensione unicamente delle parti I, II e IV del presente accordo.
5. Le «misure adeguate» di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate al mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Resta inteso che la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo costituisce l'extrema ratio.
Articolo 2.4
Modifica
1. Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto tra le parti. Le modifiche entrano in vigore alla data convenuta dalle parti una volta ottemperati i rispettivi obblighi ed espletati i rispettivi adempimenti giuridici.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo può essere modificato nei casi ivi specificati mediante decisione del Consiglio congiunto, o del comitato misto, al fine di modificarne disposizioni o allegati.
Articolo 2.5
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne delle parti.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui entrambe le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di cui al paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 2 e in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea e il Messico possono applicare l'accordo a titolo provvisorio integralmente o in parte, conformemente alle rispettive procedure interne, a seconda dei casi.
4. L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle notifiche seguenti:
|
a) |
la notifica con cui l'Unione europea informa il Messico dell'avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne, indicando le parti del presente accordo da applicare in via provvisoria; e |
|
b) |
la notifica con cui il Messico informa l'Unione europea dell'avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne. |
5. Durante il periodo di applicazione provvisoria continuano ad applicarsi, se non soggette all'applicazione provvisoria del presente accordo, le disposizioni dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997.
6. L'Unione europea e il Messico possono notificare per iscritto all'altra parte la propria volontà di porre fine all'applicazione provvisoria del presente accordo. La cessazione dell'applicazione provvisoria ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
7. Qualora il presente accordo o talune sue disposizioni siano applicati a titolo provvisorio conformemente al paragrafo 4, per «data di entrata in vigore del presente accordo» le parti intendono la data dell'applicazione provvisoria. Il Consiglio congiunto e gli altri organismi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le proprie funzioni durante il periodo di applicazione provvisoria dell'accordo. Le decisioni o le raccomandazioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti nel caso in cui si ponga fine all'applicazione provvisoria del presente accordo a norma del paragrafo 6.
8. Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, per la parte UE, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, per il Messico, al ministero messicano degli Affari esteri.
Articolo 2.6
Relazione con altri accordi
1. L'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997, comprese le successive decisioni dei suoi organi istituzionali ad eccezione della decisione n. 5/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico (168) cessa di produrre effetti ed è sostituito dal presente accordo.
2. L'accordo interinale sugli scambi UE-Messico cessa di produrre effetti ed è sostituito dal presente accordo all'entrata in vigore di quest'ultimo.
3. I riferimenti agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 contenuti in qualsiasi altro accordo tra le parti si intendono fatti al presente accordo.
4. Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione che rientri nell'ambito di applicazione del presente accordo. Tali accordi specifici costituiscono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e sono soggetti al quadro istituzionale comune istituito a norma del medesimo.
5. Gli accordi in vigore in settori di cooperazione specifici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo sono considerati parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate da detto accordo e sono soggetti al quadro istituzionale comune istituito a norma del medesimo.
6. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le decisioni adottate dal consiglio per il commercio istituito dall'accordo interinale sugli scambi UE-Messico si considerano adottate dal Consiglio congiunto istituito dall'articolo 1.2. Le decisioni adottate dal comitato per il commercio istituito dall'accordo interinale sugli scambi UE-Messico si considerano adottate dal comitato misto istituito dall'articolo 1.3.
7. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:
|
a) |
le misure temporanee adottate a norma dell'articolo 2.24 (Certificazione dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose), paragrafo 7, e dell'articolo 20.4 (Misure di salvaguardia temporanee) dell'accordo interinale sugli scambi UE-Messico che sono in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo restano applicabili fino alla loro scadenza naturale; |
|
b) |
le misure di salvaguardia bilaterali adottate a norma del capo 5 (Misure di difesa commerciale), sezione C (Misure di salvaguardia bilaterali), dell'accordo interinale sugli scambi UE-Messico che sono in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo restano applicabili fino alla loro scadenza naturale; |
|
c) |
una procedura di risoluzione delle controversie già avviata a norma dell'articolo 31.6 (Costituzione del collegio) dell'accordo interinale sugli scambi UE-Messico è considerata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi del presente accordo e prosegue fino al suo completamento; e |
|
d) |
l'esito vincolante delle procedure di risoluzione delle controversie avviate a norma dell'articolo 31.6 (Costituzione del collegio) dell'accordo interinale sugli scambi UE-Messico continua a essere tale per le parti dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. |
8. Le parti non possono avviare procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo in ordine a questioni che siano state oggetto di una relazione finale del collegio ai sensi del capo 31 (Risoluzione delle controversie) dell'accordo interinale sugli scambi UE-Messico.
9. I periodi transitori già trascorsi, interamente o in parte, nel quadro dell'accordo interinale sugli scambi UE-Messico sono presi in considerazione per calcolare i periodi transitori previsti nelle disposizioni equivalenti del presente accordo. I periodi transitori previsti dal presente accordo si calcolano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 2.7
Allegati, protocolli e dichiarazioni comuni
1. Gli allegati del presente accordo, ivi compresi le appendici, i protocolli, le note, nonché le dichiarazioni congiunte, ne costituiscono parte integrante.
2. Ogni allegato del presente accordo, comprese le sue appendici, identificato da un codice che inizia con un numero arabo, forma parte integrante del capo della parte III del presente accordo identificato dallo stesso numero arabo e nel quale si fa riferimento a tale allegato specifico.
3. Gli allegati da I a VII del presente accordo, comprese le relative appendici, identificati da un numero romano, costituiscono parte integrante dei capi da 10 a 19 della parte III dell'accordo. Salvo altrimenti disposto, le definizioni di cui ai capi da 10 a 19 si applicano ugualmente a tali allegati.
Articolo 2.8
Eccezioni in materia di sicurezza
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come intesa a:
|
a) |
imporre a una parte di fornire informazioni o consentire l'accesso a informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; |
|
b) |
impedire a una parte di adottare un provvedimento che ritenga necessario per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
|
|
c) |
impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi internazionali che le incombono in forza della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. |
Articolo 2.9
Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea
1. L'Unione europea informa tempestivamente il Messico in merito a qualsiasi domanda di adesione all'Unione europea presentata da un paese terzo.
2. L'Unione europea notifica al Messico l'entrata in vigore di qualsiasi trattato relativo all'adesione di un paese terzo all'Unione europea (di seguito «trattato di adesione»).
3. Nel corso dei negoziati tra l'Unione europea e il paese terzo che chiede l'adesione, l'Unione europea:
|
a) |
fornisce, su richiesta del Messico e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo e |
|
b) |
tiene conto di tutte le preoccupazioni espresse dal Messico riguardo alle questioni disciplinate dal presente accordo. |
4. Il nuovo Stato membro dell'Unione europea aderisce al presente accordo alle condizioni decise dal Consiglio congiunto. L'adesione ha effetto a decorrere dalla data di adesione del nuovo Stato membro all'Unione europea. Il Consiglio congiunto modifica il presente accordo mediante una decisione e stabilisce in tal modo le condizioni di adesione.
5. In deroga al paragrafo 4, per quanto riguarda la parte III del presente accordo il comitato misto riunito nella formazione «Commercio»:
|
a) |
esamina, con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione del paese terzo all'Unione europea, gli eventuali effetti dell'adesione sul presente accordo e |
|
b) |
valuta, prima dell'entrata in vigore dell'adesione del paese terzo all'Unione europea, gli effetti di tale adesione sul presente accordo e concorda le modifiche, gli adeguamenti o le misure transitorie necessari per quanto riguarda la parte III del presente accordo al fine di consentire alle parti di applicare tale parte, per quanto possibile, a decorrere dalla data di adesione del nuovo Stato membro all'Unione europea. |
6. Le decisioni del Consiglio congiunto e del comitato misto a norma del presente articolo sono adottate in conformità dell'articolo 1.2 (Consiglio congiunto).
Articolo 2.10
Future adesioni all'accordo
Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato disposto a ottemperare agli obblighi ivi previsti, secondo le modalità e alle condizioni concordate fra tale Stato e le parti, previa approvazione secondo le procedure di legge applicabili di ciascuna parte e dello Stato aderente.
Articolo 2.11
Diritti dei privati
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da conferire diritti alle persone o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico né, fatta salva la legislazione interna del Messico, da consentire che il presente accordo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti.
Articolo 2.12
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 2.13
Durata e denuncia
1. Il presente accordo resta in vigore per un periodo illimitato.
2. La parte UE o il Messico possono notificare per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.
(1) Salvo se altrimenti indicato espressamente, il rimando ad altra disposizione del presente accordo contenuto in una disposizione della presente parte s'intende fatto ad altra disposizione della presente parte.
(2) Salvo se altrimenti indicato espressamente, il rimando ad altra disposizione del presente accordo contenuto in una disposizione della presente parte s'intende fatto ad altra disposizione della presente parte.
(3) Laddove una disposizione della presente Parte contenga un riferimento a un'altra disposizione del presente Accordo, tale riferimento è a un'altra disposizione della presente Parte, salvo diversa indicazione esplicita..
(4) Si precisa che la definizione di dazio doganale non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti di cui al capo 5 (Misure di difesa commerciale).
(5) Esclusa la preparazione di alimenti.
(6) Si precisa che il termine «misura» comprende i mancati adempimenti.
(7) La presente definizione si applica ai fini dei capitoli da 10 a 19.
(8) Rientrano nella definizione di persona fisica dell'Unione europea anche le persone fisiche che risiedono permanentemente nella Repubblica di Lettonia e che non sono cittadini della Repubblica di Lettonia o di qualsiasi altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini.
(9) Si precisa che, a seguito di una riduzione unilaterale di un dazio doganale, una parte può aumentare tale dazio fino al livello stabilito per il rispettivo anno nella tabella di soppressione dei dazi conformemente all'allegato 2-A.
(10) Si precisa che tale modifica sostituisce qualsiasi aliquota del dazio doganale o categoria di soppressione progressiva dei dazi di cui all'allegato 2-A.
(11) Per il Messico, i diritti di trattamento doganale si riferiscono al «Derecho de Trámite Aduanero».
(12) Si precisa che la parte importatrice può esigere la consolarizzazione dei documenti da parte del proprio console avente competenza giurisdizionale nel territorio della parte esportatrice:
|
a) |
a fini di indagine o di revisione contabile; o |
|
b) |
per l'importazione di effetti per uso domestico. |
(13) Nell'interpretare la nozione di «misure di effetto equivalente» in un caso specifico, le parti possono trovare indicazioni nelle regole pertinenti dell'OMC e nelle prassi dei membri dell'OMC.
(14) Si precisa che per «prodotti vitivinicoli» si intendono i vini e gli altri prodotti vitivinicoli classificati alle voci 2204 e 2205 del sistema armonizzato.
(15) Si precisa che questa disposizione non pregiudica le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte in materia di marketing e commercializzazione di tali prodotti.
(16) Quando, per un dato materiale, le regole di origine delle parti differiscono, l'origine del materiale è determinata in base alle regole di origine applicabili alla parte esportatrice.
(17) La denaturazione consiste nell'aggiunta di sostanze tossiche o dal gusto sgradevole per rendere l'alcol inadatto al consumo umano.
(18) La semplice miscela di prodotti comprende la miscela dello zucchero.
(19) Queste operazioni non si applicano alla miscelatura e mescolatura di cui ai capitoli da 27 a 30, da 32 a 35 e 38.
(20) Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 (GU UE L 157 del 30.6.2000, pag. 10).
(21) Conformemente all'accordo relativo alle regole in materia di origine di cui all'allegato 1A dell'accordo dell'OMC o al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) del presente accordo.
(22) Una parte può ricorrere ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 7.2, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo dell'OMC.
(23) Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 (GU UE L 157 del 30.6.2000, pag. 10).
(24) Decisione n. 5/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 15 dicembre 2004, che adotta, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione n. 2/2000, un allegato di tale decisione sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale (GU UE L 66 del 12.3.2005, pag. 15).
(25) Si precisa che il presente articolo non osta alle ispezioni pre-imbarco a fini sanitari e fitosanitari.
(26) A tale riguardo, le autorità possono analizzare aspetti quali le caratteristiche fisiche di tali prodotti, le loro specifiche tecniche, gli usi finali e i canali di distribuzione. L'elenco degli aspetti non è esaustivo, né gli indicatori citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.
(27) Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impedisce alla parte importatrice di smaltire una partita nella quale sia stato individuato un organismo nocivo o un agente patogeno infettivo che, in assenza di misure urgenti, può diffondersi e mettere a rischio la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante nel territorio di tale parte.
(28) L'approccio «One Health», secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), combina politiche in molteplici settori per conseguire migliori risultati in materia di sanità pubblica.
(29) Si precisa che fra tali diritti e mezzi di riparazione rientrano quelli derivanti dagli obblighi che incombono al Messico in forza delle disposizioni del capo 10 (Investimenti) e degli allegati da 10-A a 10-E.
(30) Documento G/TBT/1/Rev. 13 dell'OMC, dell'8 marzo 2017, incluse eventuali modifiche successive.
(31) Documento G/TBT/1/Rev. 13 dell'OMC, dell'8 marzo 2017, incluse eventuali modifiche successive.
(32) Si precisa che una parte può adempiere a tale obbligo garantendo che le proposte di tali regolamenti e procedure e le loro versioni definitive siano pubblicate sul sito web ufficiale dell'OMC o siano altrimenti accessibili attraverso tale sito web.
(33) Per il Messico, un ufficio di rappresentanza non è considerato un'impresa, a meno che non sia costituito come succursale.
(34) L'Unione europea, conformemente alla notifica all'OMC del trattato che istituisce la Comunità europea (doc. WT/REG39/1), riconosce che il concetto di «collegamento effettivo e permanente» con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea sancito dall'articolo 54 TFUE equivale al concetto di «attività commerciale sostanziale».
(35) Si precisa che una succursale o un ufficio di rappresentanza di un'impresa di un paese terzo non sono considerati un'impresa dell'Unione europea o un'impresa del Messico.
(36) Il termine «acquisizione» comprende la partecipazione al capitale di un'impresa al fine di instaurare o mantenere legami economici duraturi.
(37) Si precisa che i rendimenti reinvestiti sono trattati come investimenti purché siano conformi alla definizione di investimento di cui al presente articolo.
(38) È più probabile che alcune forme di debito, quali titoli a reddito fisso, prestiti, obbligazioni e cambiali a lungo termine, presentino le caratteristiche di un investimento, mentre ciò è meno probabile per altre forme di debito.
(39) Si precisa che la quota di mercato, l'accesso al mercato, i guadagni attesi e le opportunità di guadagno non costituiscono, di per sé, investimenti.
(40) Si precisa che il presente capo riguarda le misure che i soggetti elencati alle lettere a) e b) adottano o mantengono in vigore, direttamente o indirettamente, impartendo istruzioni, dirigendo o controllando altri soggetti al riguardo.
(41) Per l'Unione europea, fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione nazionale pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale di cui al presente capo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione europea, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
Per il Messico, il cabotaggio marittimo nazionale di cui al presente capo comprende la navigazione effettuata via mare da qualsiasi nave tra porti o luoghi situati nelle zone marittime messicane e sulle coste messicane.
(42) Si precisa che i «servizi aerei, o i servizi connessi a sostegno dei servizi aerei», comprendono i servizi seguenti: noleggio di aeromobili con equipaggio, servizi di gestione degli aeroporti e servizi prestati mediante aeromobile il cui scopo principale non è il trasporto di merci o di passeggeri, quali lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, osservazione del panorama dall'alto, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea, lancio col paracadute, traino di alianti, costruzione ed esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili.
(43) Si precisa che le sovvenzioni sono disciplinate dal capo 24 (Sovvenzioni).
(44) Le lettere a), b) e c), non riguardano le misure adottate o mantenute in vigore per limitare la produzione di un prodotto agricolo o di un prodotto della pesca.
(45) Si precisa che una condizione per il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio di cui al paragrafo 2 non costituisce un impegno ai fini del paragrafo 1.
(46) Nel caso dell'Unione europea, per «sovvenzione» si intendono gli aiuti concessi dagli Stati membri dell'Unione europea ovvero mediante risorse statali di tali Stati membri che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza e incidano sugli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea.
(47) Si precisa che, per stabilire se una misura o una serie di misure costituisca una violazione dell'obbligo di trattamento giusto ed equo, il tribunale istituito dall'articolo 10.30 tiene conto, tra l'altro, delle seguenti ipotesi:
|
a) |
per quanto riguarda il paragrafo 2, lettere a) e b), se la misura o la serie di misure comporti una colpa grave che offende il decoro giudiziario; il semplice fatto che la contestazione, da parte di un investitore, della misura impugnata nell'ambito di un procedimento nazionale sia stata respinta o archiviata o non sia altrimenti andata a buon fine non costituisce di per sé un diniego di giustizia ai sensi del paragrafo 2, lettera a); |
|
b) |
per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera c), se la misura o la serie di misure sia palesemente non fondata su elementi razionali o su fatti o se sia palesemente fondata su motivi illegittimi, quali pregiudizio o parzialità; la mera illegittimità, o un'applicazione semplicemente incoerente o discutibile di una politica o di una procedura, non costituisce di per sé manifesta arbitrarietà ai sensi del paragrafo 2, lettera c), mentre un rifiuto totale e ingiustificato di disposizioni legislative o regolamentari, o una misura immotivata, oppure un comportamento rivolto specificamente all'investitore o al suo investimento disciplinato al fine di arrecare un danno possono costituire manifesta arbitrarietà ai sensi del paragrafo 2, lettera c); e |
|
c) |
per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera d), se una parte abbia agito ultra vires e se gli episodi di presunte molestie o coercizione siano stati ripetuti e continui. |
(48) Si precisa che, riguardo ai diritti di proprietà intellettuale, il termine «revoca» comprende la cancellazione o la nullità di tali diritti e il termine «limitazione» comprende le eccezioni a tali diritti.
(49) Si precisa che una domanda presentata a norma del paragrafoii) si considera relativa a una controversia tra uno Stato contraente e un cittadino di un altro Stato contraente ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, della convenzione ICSID.
(50) Si precisa che, ai fini della presente sezione, le parti convengono che l'articolo 10.7, paragrafo 2, e l'articolo 10.8, paragrafo 2, non contemplano l'acquisizione di un'impresa nell'Unione europea o in Messico effettuata al fine di instaurare o mantenere legami economici durevoli, anche quando tale acquisizione avviene mediante una partecipazione al capitale o un aumento di tale partecipazione al capitale di un'impresa.
(51) Si precisa che per «stessi danni» o «stesse perdite» di cui alla presente lettera e alla lettera b) si intendono le perdite o i danni, derivanti dalla stessa misura o dalle stesse misure, dei quali la persona chiede il risarcimento allo stesso titolo del ricorrente. Ad esempio, se il ricorrente intenta un'azione come azionista, tale disposizione si applicherebbe anche a una persona che, direttamente o indirettamente, detiene una partecipazione al capitale del ricorrente oppure è controllata da quest'ultimo e che chiede il risarcimento come azionista.
(52) Le parti si adoperano per nominare membri che rappresentino diverse condizioni socioeconomiche e tradizioni giuridiche.
(53) Si precisa che il semplice fatto che una persona sia dipendente di un'università pubblica o che un ex dipendente pubblico riceva una pensione pubblica o sia legato da vincoli di parentela a un dipendente pubblico non è di per sé un motivo per considerare tali persone collegate a un governo.
(54) Si precisa che le informazioni commerciali riservate comprendono le informazioni che non sono di dominio pubblico e che descrivono, contengono o rivelano segreti commerciali o informazioni finanziarie, commerciali, scientifiche o tecniche che sono state sistematicamente trattate come informazioni riservate dalla parte della controversia cui si riferiscono, comprese, tra l'altro, le informazioni riguardanti i prezzi, i costi, i piani strategici e di commercializzazione, i dati sulle quote di mercato, i registri contabili o i documenti finanziari.
(55) Si precisa che per «informazioni protette» sono da intendersi quelle definite e stabilite a norma dell'articolo 10.38.
(56) Si precisa che questo non impedisce a una parte della controversia di chiedere al tribunale di rivedere o interpretare una sentenza conformemente alle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie, qualora tale possibilità sia prevista da tali norme.
(57) Si precisa che alla data di entrata in vigore del presente accordo le disposizioni in materia di denuncia di cui all'articolo 10.53 sostituiscono le disposizioni corrispondenti in materia di denuncia degli accordi elencati nell'allegato 10-C.
(58) L'Unione europea, conformemente alla notifica all'OMC del trattato che istituisce la Comunità europea (doc. WT/REG39/1), riconosce che il concetto di «collegamento effettivo e permanente» con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea sancito dall'articolo 54 TFUE equivale al concetto di «attività commerciale sostanziale».
(59) Si precisa che una succursale o un ufficio di rappresentanza di un'impresa di un paese terzo non sono considerati un'impresa dell'Unione europea o un'impresa del Messico.
(60) Per l'Unione europea, fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione nazionale pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale di cui al presente capo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione europea, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
Per il Messico, il cabotaggio marittimo nazionale di cui al presente capo comprende la navigazione effettuata via mare da qualsiasi nave tra porti o luoghi situati nelle zone marittime messicane e sulle coste messicane.
(61) Si precisa che le sovvenzioni sono disciplinate dal capo 24 (Sovvenzioni).
(62) Si precisa che i servizi aerei o i servizi connessi a sostegno dei servizi aerei comprendono: noleggio di aeromobili con equipaggio, servizi di gestione degli aeroporti e servizi prestati mediante aeromobile il cui scopo principale non è il trasporto di merci o di passeggeri, quali lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, osservazione del panorama dall'alto, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea, lancio col paracadute, traino di alianti, costruzione ed esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili.
(63) Il contratto per la prestazione di servizi di cui alla lettera c) è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari della parte in cui è eseguito.
(64) Il contratto per la prestazione di servizi di cui alla lettera d) è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari della parte in cui è eseguito.
(65) Si precisa che i dirigenti o gli amministratori e il personale specializzato possono essere tenuti a dimostrare di possedere le qualifiche e l'esperienza professionali richieste dall'impresa presso la quale sono trasferiti.
(66) Si precisa che, pur non svolgendo direttamente mansioni inerenti all'effettiva prestazione dei servizi, i dirigenti o gli amministratori possono svolgere, nell'esercizio delle proprie funzioni consistenti principalmente nella gestione dell'impresa, mansioni eventualmente necessarie per la prestazione dei servizi.
(67) All'impresa ospitante può essere chiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione che copra la durata del soggiorno e ne dimostri la finalità formativa. Per Cechia, Germania, Spagna, Francia, Ungheria, Lituania e Austria, la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario conseguito.
(68) La durata del soggiorno per i visitatori per motivi professionali a fini di investimento lascia impregiudicati i diritti riconosciuti da una parte ai cittadini dell'altra parte nel quadro dei programmi bilaterali di esenzione dal visto.
(69) Per quanto riguarda le misure relative alle norme tecniche, si precisa che il presente capo si applica soltanto alle misure che incidono sugli scambi di servizi.
(70) Si precisa che le autorità competenti possono valutare il peso da attribuire a tali criteri, che possono comprendere la competenza e la capacità di prestare un servizio o di esercitare qualsiasi altra attività economica, e il potenziale impatto sulla salute o sull'ambiente di una decisione di autorizzazione.
(71) Si precisa che una parte può richiedere più domande di autorizzazione se un servizio o altra attività economica ricade nell'ambito di competenza di più autorità competenti.
(72) Gli oneri di autorizzazione comprendono i diritti di licenza e i diritti relativi alle procedure di qualificazione; non comprendono invece i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
(73) Le autorità competenti possono conformarsi a tale prescrizione comunicando preventivamente al richiedente per iscritto, anche mediante una misura pubblicata, che la mancata risposta dopo un determinato periodo di tempo dalla data di presentazione della domanda costituisce accettazione o rigetto della domanda. Si precisa che la comunicazione scritta può comprendere informazioni fornite in formato elettronico.
(74) Si precisa che tale possibilità non impone all'autorità competente di concedere proroghe dei termini.
(75) Ai fini della presente definizione, i termini «controllate», «succursali» e, se del caso, «società collegate» si intendono per una parte ai sensi del suo diritto.
(76) Per il Messico, le norme generali, gli atti o le omissioni della Commissione di regolamentazione delle telecomunicazioni (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)) possono essere impugnati solo mediante ricorso indiretto in amparo dinanzi ai tribunali federali specializzati in materia di concorrenza, radiodiffusione e telecomunicazioni e non sono soggetti a un provvedimento di sospensione.
(77) I diritti amministrativi non comprendono i pagamenti per i diritti d'uso di risorse limitate e i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.
(78) Per il Messico, le norme generali, gli atti o le omissioni della Commissione di regolamentazione delle telecomunicazioni (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)) possono essere impugnati solo mediante ricorso indiretto in amparo dinanzi ai tribunali federali specializzati in materia di concorrenza, radiodiffusione e telecomunicazioni e non sono soggetti a un provvedimento di sospensione.
(79) Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che una parte esiga che un fornitore principale assicuri l'interconnessione a tariffe orientate ai costi. Per «tariffe orientate ai costi» si intendono le tariffe basate sui costi, che possono comprendere un margine di utile ragionevole e possono comportare metodi diversi di calcolo dei costi per infrastrutture o servizi diversi.
(80) Le parti riconoscono che i «motivi prudenziali» comprendono il mantenimento della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei singoli prestatori di servizi finanziari.
(81) Le autorità competenti possono conformarsi a tale prescrizione comunicando preventivamente al richiedente per iscritto, anche mediante una misura pubblicata, che la mancata risposta dopo un determinato periodo di tempo dalla data di presentazione della domanda costituisce accettazione o rigetto della domanda. Si precisa che la comunicazione scritta può avvenire anche in formato elettronico.
(82) Si precisa che tale possibilità non impone all'autorità competente di concedere una proroga dei termini.
(83) Gli oneri di autorizzazione comprendono i diritti di licenza e i diritti relativi alle procedure di qualificazione; essi non comprendono i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
(84) Nel caso dell'Unione europea, tali misure possono essere adottate da uno Stato membro dell'Unione europea in situazioni diverse da quelle di cui all'articolo 20.4, che interessano l'economia di tale Stato membro.
(85) Si precisa che le gravi difficoltà o la minaccia di gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere causate anche da gravi difficoltà macroeconomiche o dalla minaccia di gravi difficoltà macroeconomiche relative alle politiche monetarie e di cambio di cui al paragrafo 1, lettera b).
(86) Il primo scambio di informazioni si svolge un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
(87) Si precisa che sono escluse le attività svolte da un'impresa: a) che opera senza fini di lucro o b) che opera sulla base del principio del recupero dei costi.
(88) Si precisa che il presente capo non si applica ai monopoli naturali, a meno che non siano designati ai sensi del paragrafo 1, lettera d).
(89) Si precisa che i servizi forniti nell'esercizio di pubblici poteri comprendono i servizi prestati da una banca centrale, da un'autorità monetaria, da un organismo di regolamentazione finanziaria o da un'autorità di risoluzione di una parte.
(90) L'esistenza della proprietà o del controllo è appurata esaminando caso per caso tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti.
(91) Le attività non commerciali comprendono lo svolgimento di un legittimo incarico di servizio pubblico.
(92) Si precisa che: a) il termine «risoluzione» è interpretato conformemente al diritto della parte in cui è stabilito l'istituto finanziario o altro soggetto giuridico; b) per «unicamente a fini di risoluzione» si intende che l'istituto finanziario o altro soggetto giuridico non svolge alcuna attività commerciale che non sia direttamente collegata ai propri fini di risoluzione.
(93) Se nel mercato commerciale non sono offerti servizi finanziari comparabili: a) ai fini della lettera a), punto ii), e della lettera b), punto ii), l'impresa pubblica può basarsi, all'occorrenza, sui dati disponibili per stabilire un parametro di riferimento delle condizioni alle quali tali servizi sarebbero offerti nel mercato commerciale e, b) ai fini della lettera a), punto i), e della lettera b), punto i), la prestazione dei servizi finanziari non si considera intesa a sostituire finanziamenti commerciali.
(94) Si precisa che l'unica sede per determinare se una misura di una parte sia applicata conformemente ai diritti e agli obblighi di tale parte ai sensi dell'accordo OMC è il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU).
(95) Si precisa che il presente articolo non si applica all'acquisto o alla vendita di quote, azioni o altre forme di partecipazione effettuati da un'impresa pubblica, da un'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali o da un monopolio designato come strumento di partecipazione al capitale di un'altra impresa.
(96) Si precisa che l'imparzialità con cui l'organismo di regolamentazione o l'autorità competente esercita le proprie funzioni normative deve essere valutata facendo riferimento a un modello o a una pratica generale di tale organismo o autorità.
(97) Si precisa che nei settori in cui le parti, in altri capi, hanno convenuto obblighi specifici relativi all'organismo di regolamentazione o all'autorità competente, prevalgono le disposizioni pertinenti di tali capi.
(98) Si precisa che il termine «prassi» non comprende i motivi della nomina, della revoca o della remunerazione di dirigenti e membri del consiglio di amministrazione o altro organo equivalente.
(99) 99 Si precisa che il diritto della concorrenza nell'Unione europea si applica al settore agricolo conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 671). Si precisa che la Ley Federal de Competencia Económica (legge federale sulla concorrenza economica) pubblicata nel Diario Oficial de la Federación (Gazzetta ufficiale della Federazione) il 23 maggio 2014 si applica in Messico a tutti i settori per i quali le autorità garanti della concorrenza elaborano i propri regolamenti, criteri od orientamenti conformemente alle modifiche costituzionali del 2024 pubblicate nel Diario Oficial de la Federación (Gazzetta ufficiale della Federazione) il 20 dicembre 2024.
(100) Ai fini del presente articolo, per procedimento esecutivo si intende un procedimento giudiziario o amministrativo a seguito di un'indagine sulla presunta violazione del diritto della concorrenza.
(101) Tale definizione non pregiudica l'esito di discussioni future, in sede di OMC, sulla definizione di «sovvenzioni per i servizi». In funzione dell'andamento di tali discussioni, il Consiglio congiunto può adottare una decisione per adeguare il presente accordo al riguardo.
(102) Il paragrafo 1, lettera d), si applica alle sovvenzioni pari a 500 000 diritti speciali di prelievo e oltre.
(103) Si precisa che la pubblicazione di una sovvenzione o di un programma di sovvenzioni sul sito web non pregiudica lo status giuridico della sovvenzione o la natura del programma stesso.
(104) Si ritiene che una parte adempia a tale obbligo se ha predisposto a tal fine il quadro legislativo e le procedure amministrative adeguati.
(105) Ai fini del presente capo si applica la definizione di «cittadini» di cui all'accordo TRIPS.
(106) Ai fini della presente disposizione, la nozione di «protezione» comprende le questioni che incidono sulla disponibilità, sull'acquisizione, sull'ambito di applicazione, sul mantenimento e sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché le questioni che incidono sull'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplati dal presente capo.
(107) Il presente paragrafo lascia impregiudicato l'articolo 11 della convenzione di Roma.
(108) Per «fissazione» si intende l'incorporazione di suoni o di immagini in movimento, ovvero di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.
(109) Per quanto riguarda il Messico, la presente disposizione non pregiudica la prescrizione di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma dalla legge sulle telecomunicazioni e la radiodiffusione («Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión»), quale pubblicata nella sua Gazzetta ufficiale il 16 luglio 2025.
(110) Ciascuna parte può riconoscere agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi diritti più ampi per quanto riguarda la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali.
(111) Ai fini del presente articolo, la «comunicazione al pubblico» non comprende la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, di un fonogramma in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente.
(112) Una parte può decidere che l'applicazione del presente paragrafo esiga che entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la composizione musicale con testo interessata.
(113) Una parte può decidere che la musica debba essere appositamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva interessata.
(114) Si precisa che ciascuna parte sceglie tra l'opzione di cui alle lettere a) e b) e la soluzione di cui alle lettere c) e d), sulla base della propria legislazione interna.
(115) Una parte può esprimere tale partecipazione in percentuale del prezzo di rivendita.
(116) Una parte può stabilire condizioni minime per l'applicazione del diritto sulle vendite successive.
(117) Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per adottare una procedura in contraddittorio per l'opposizione.
(118) Una parte può disporre che il diritto del titolare del marchio si estingua se, nel corso del procedimento volto a determinare l'eventuale violazione del marchio registrato, il dichiarante o il detentore dei prodotti dimostra che il titolare del marchio registrato non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.
(119) Si precisa che una parte può definire la cancellazione come decadenza, scadenza o nullità.
(120) Una parte può esigere che l'uso sia effettivo o sia fatto in misura o in modo corrispondente a un uso commerciale. Una parte può inoltre decidere di non tener conto dell'inizio o della ripresa dell'uso intervenuti subito prima della presentazione della domanda di cancellazione.
(121) Si precisa che una parte può cancellare un marchio anche se esso è tale da poter indurre in errore il pubblico in seguito all'uso che ne è fatto dal titolare o con il suo consenso in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stato registrato.
(122) L'uso leale di termini descrittivi comprende l'uso di un segno per indicare l'origine geografica dei prodotti o dei servizi, purché tale uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.
(123) Se così stabilito dal diritto di una parte, può inoltre essere prescritto che i disegni o modelli industriali presentino un carattere individuale.
(124) Le parti riconoscono, ai fini della valutazione delle domande di marchio, la protezione di tali nomi nel paese di origine, purché ciò sia pertinente ai sensi del diritto di una parte.
(125) Per quanto riguarda l'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato 25-B , la protezione conferita conformemente al presente articolo non riguarda i singoli termini che fanno parte del nome composto di un'indicazione geografica di cui all'appendice 25-B-1.
(126) Ai fini del presente punto, le autorità di una parte possono tenere conto, se del caso, dell'eventualità che il termine sia utilizzato nelle norme internazionali pertinenti riconosciute da tale parte per riferirsi a un tipo o a una classe di prodotti nel proprio territorio.
(127) Si precisa che ciò comprende tutte le modifiche passate e future dell'accordo sulle bevande spiritose.
(128) Il Messico può rendere pubbliche tali specifiche tecniche in spagnolo o in inglese.
(129) Il Messico adempie agli obblighi di cui al presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
(130) Ciascuna parte stabilisce quali prodotti rientrino nelle locuzioni «prodotti farmaceutici» e «prodotti biologici» conformemente al proprio diritto in vigore al 21 aprile 2018.
(131) Si precisa che l'espressione «approvazione dell'immissione in commercio» equivale all'espressione «autorizzazione all'immissione in commercio».
(132) Ai fini del presente articolo, un ritardo irragionevole comprende un ritardo di oltre due anni nella prima risposta al richiedente a partire dalla data di presentazione della domanda di approvazione dell'immissione in commercio. Nel determinare tale ritardo non vanno presi in considerazione eventuali ritardi nel rilascio di un'approvazione dell'immissione in commercio per periodi imputabili al richiedente o per periodi che esulano dal controllo dell'autorità responsabile dell'approvazione dell'immissione in commercio.
(133) Una parte che rispetti il presente paragrafo non è tenuta a rispettare l'alternativa di cui al paragrafo 3.
(134) Tale periodo può essere prorogato di sei mesi nel caso dei prodotti farmaceutici qualora siano stati condotti studi pediatrici i cui risultati siano ripresi nelle informazioni sul prodotto.
(135) Il Messico attua la presente disposizione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
(136) Si precisa che una parte può fornire tali strumenti giuridici attraverso procedimenti penali conformemente al proprio diritto.
(137) Una parte può valutare la possibilità di non applicare tali procedimenti se il comportamento contrario alle leali pratiche commerciali è posto in essere, conformemente al proprio diritto, al fine di rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita o per tutelare un interesse legittimo riconosciuto dal proprio diritto.
(138) Si precisa che tra i criteri previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte figura la violazione di un obbligo che impone restrizioni all'utilizzo di un segreto commerciale.
(139) Si precisa che l'Unione europea ritiene che le seguenti situazioni non rientrino nell'ambito di applicazione del presente paragrafo:
|
a) |
la scoperta o la creazione indipendente di informazioni pertinenti da parte di una persona; |
|
b) |
l'ingegneria inversa di un prodotto da parte di una persona che ne è legittimamente in possesso e che è libera da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione delle informazioni pertinenti; |
|
c) |
l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione delle informazioni come richiesto o consentito dal diritto di una parte; |
|
d) |
l'applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite onestamente nel normale svolgimento del proprio lavoro; o |
|
e) |
la divulgazione di informazioni nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione. |
(140) Il Messico adempie al presente obbligo entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
(141) Ai fini del presente articolo, il termine «nuovo» implica che il prodotto contenga una nuova sostanza chimica che non è stata precedentemente approvata nel territorio della parte o si riferisce a un nuovo prodotto biologico o biotecnologico che non è stato precedentemente approvato nel territorio della parte.
(142) Ciascuna parte stabilisce quali prodotti rientrino nelle locuzioni «prodotti farmaceutici» e «prodotti biologici» conformemente al proprio diritto in vigore al 21 aprile 2018.
(143) Ai fini del presente paragrafo, una parte può disporre che il termine «prodotto» si riferisca allo stesso prodotto o a un prodotto simile.
(144) Si precisa che sono compresi i dati comunicati per le autorizzazioni concesse alla persona che ha fornito tali dati nei territori delle parti e di paesi terzi.
(145) Si precisa che una parte può limitare a sei anni la durata della protezione di cui al presente paragrafo.
(146) Una parte può prevedere che, per i prodotti biologici, la protezione dei dati riservati di cui al presente articolo si applichi soltanto alla prima approvazione dell'immissione in commercio del nuovo prodotto biologico.
(147) Il Messico adempie al presente obbligo entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
(148) Ai fini del presente articolo, l'espressione «approvazione dell'immissione in commercio» è sinonima di «approvazione sanitaria» ai sensi del diritto di una parte.
(149) Ai fini del presente articolo, il termine «nuovo» implica che il prodotto contenga una nuova sostanza chimica che non è stata precedentemente approvata nel territorio della parte.
(150) Si precisa che il presente articolo si applica ai casi in cui la parte esige la presentazione di dati relativi a prove o altri dati riservati riguardanti soltanto la sicurezza del prodotto, soltanto la sua efficacia, oppure entrambe.
(151) Si precisa che una parte può limitare a 10 anni la durata della protezione prevista dal presente articolo.
(152) Il Messico può limitare tale potere ai procedimenti penali, conformemente al proprio diritto.
(153) L'Unione europea può decidere che:
|
a) |
per «qualsiasi altra persona» si intende una persona che:
|
|
b) |
le «informazioni» comprendono, a seconda dei casi:
|
(154) Il Messico può limitare ai procedimenti penali il potere di ordinare la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, conformemente al proprio diritto. Ciascuna parte può limitare tale potere alle violazioni commesse su scala commerciale e alle situazioni in cui il richiedente dimostra l'esistenza di circostanze che possono compromettere il risarcimento dei danni.
(155) Una parte può disporre che l'avvio di una procedura di domanda di risarcimento danni non sia subordinato all'accertamento definitivo di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
(156) Ai fini del presente capo, per «lavoro» si intendono gli obiettivi strategici dell'OIL nell'ambito dell'agenda per il lavoro dignitoso, enunciati nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008.
(157) Tali strumenti comprendono, tra l'altro, a seconda dei casi: la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'accordo FAO inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e l'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
(158) Si precisa che, ai fini del riesame e della correzione di una misura amministrativa, una parte può esigere che siano esperiti i mezzi di ricorso amministrativo disponibili.
(159) Per l'Unione europea, tali principi comprendono quelli inclusi nel TFUE e da esso derivanti.
(160) Si precisa che per «misura di regolamentazione principale» si intende una misura avente un notevole impatto normativo, quale stabilito da ciascuna parte conformemente alle proprie norme e procedure.
(161) Si precisa che questa disposizione non pregiudica le disposizioni del capo 10 (Investimenti) e del capo 11 (Scambi transfrontalieri di servizi) e dei relativi allegati e non comprende diritti derivanti dalla concessione di un diritto esclusivo di proprietà intellettuale.
(162) Si precisa che qualsiasi atto od omissione imputabile a una parte può costituire una misura di tale parte ai fini del presente capo. Una misura proposta da una parte può essere oggetto di consultazioni a norma dell'articolo 31.5. Non viene istituito un collegio per il riesame di una misura proposta.
(163) Le parti riconoscono il diritto di invocare l'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 in relazione alle misure adottate in forza di accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie.
(164) Le parti riconoscono il diritto di invocare l'articolo XIV, lettera b), del GATS in relazione alle misure adottate in forza di accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie.
(165) Per il Messico, per «rappresentanti delle autorità fiscali competenti» si intendono i funzionari del ministero delle Finanze e del credito pubblico.
(166) Il rimando ad altro articolo contenuto in una disposizione che non specifica in quale parte del presente accordo l'articolo si trovi s'intende fatto a un articolo della parte IV del presente accordo.
(167) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(168) Decisione n. 5/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 15 dicembre 2004, che adotta, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione n. 2/2000, un allegato di tale decisione sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale (GU UE L 66 del 12.3.2005, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/201/oj).
ALLEGATO 2-A
TABELLA DI SOPPRESSIONE DEI DAZI
|
1. |
Il presente allegato specifica gli obblighi di ciascuna parte per quanto riguarda la soppressione o la riduzione dei suoi dazi doganali a norma dell'articolo 2.4 (Soppressione o riduzione dei dazi doganali). |
|
2. |
Ciascuna parte sopprime o riduce i propri dazi doganali conformemente alle sezioni da A a C del presente allegato e:
|
|
3. |
Le appendici di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono parte integrante del presente allegato. |
|
4. |
Il presente allegato si basa sul sistema armonizzato, come modificato il 1o gennaio 2012. |
|
5. |
Ai fini del presente allegato, l'«anno 1» indica il periodo di tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre dello stesso anno civile. L'«anno 2» inizia il 1o gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui l'accordo entra in vigore e ogni successiva riduzione ha effetto dal 1o gennaio di ciascun anno successivo. |
|
1. |
L'aliquota di base del dazio doganale e la categoria di soppressione progressiva necessarie per determinare l'aliquota intermedia del dazio doganale applicabile a ogni fase della riduzione per una linea tariffaria sono indicate per tale linea tariffaria nella tabella di soppressione dei dazi di ciascuna parte di cui al punto 2 della sezione A. |
|
2. |
L'aliquota di base necessaria per determinare l'aliquota delle fasi intermedie del dazio doganale applicabile a una linea tariffaria corrisponde all'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata al 1o gennaio 2016. Per le linee tariffarie contrassegnate da un asterisco (*) nell'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico), l'aliquota di base del dazio applicabile è quella stabilita in tale tabella. |
|
3. |
Per le merci originarie dell'altra parte indicate nella tabella di soppressione dei dazi di ciascuna parte, alla soppressione o alla riduzione dei dazi doganali si applicano le seguenti categorie di soppressione progressiva:
|
|
4. |
Se sono previsti dazi doganali su una merce originaria in una delle categorie di soppressione progressiva di cui al punto 3, tutti gli elementi dei dazi imposti su tale merce sotto forma di dazi ad valorem o di dazi specifici, o in qualsiasi combinazione o formulazione degli stessi, sono ridotti o soppressi secondo le tappe previste per una determinata categoria di soppressione progressiva. |
|
5. |
L'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie rientranti nella categoria di soppressione progressiva «0/EP» della tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La soppressione dei dazi si applica soltanto al dazio ad valorem. Il dazio specifico applicabile alle merci originarie nelle situazioni in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo di entrata è mantenuto. |
|
6. |
Ai fini della soppressione dei dazi doganali conformemente all'articolo 2.4 (Soppressione o riduzione dei dazi doganali), le aliquote dei dazi delle fasi intermedie sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al millesimo (0,01) più vicino dell'unità monetaria ufficiale della parte. |
|
1. |
I dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate dalla menzione «TRQ-XY» nella colonna «Categoria di soppressione progressiva» della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono disciplinati dalle condizioni del contingente tariffario applicabile alla linea tariffaria specifica, come stabilito alle appendici 2-A-3 (Contingenti tariffari dell’Unione europea) e 2-A-4 (Contingenti tariffari del Messico), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. |
|
2. |
Per la gestione nel corso dell'anno 1 di ciascun contingente tariffario istituito a norma del presente allegato, se alla data di entrata in vigore del presente accordo restano meno di 12 mesi nell'anno contingentale ciascuna parte mette a disposizione dei richiedenti di contingenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il quantitativo contingentale annuo istituito conformemente al presente allegato, moltiplicato per una frazione il cui numeratore è un numero intero corrispondente al numero di giorni rimanenti nell'anno contingentale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e il cui denominatore è 365. Successivamente, ciascuna parte mette a disposizione dei richiedenti di contingenti, a decorrere dal primo giorno di ogni anno contingentale, l'intero quantitativo contingentale annuo istituito conformemente al presente allegato. |
Appendice 2-A-1
TABELLA DI SOPPRESSIONE DEI DAZI DELL'UNIONE EUROPEA
|
Voce tariffaria NC 2016 |
Designazione NC 2016 |
Aliquota di base (1) |
Categoria di soppressione progressiva dei dazi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 10 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 21 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 29 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 41 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 49 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 51 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 59 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 61 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 69 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 91 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 99 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 39 10 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 90 91 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0201 10 00 |
|
12,8 % + 176,8 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0201 20 20 |
|
12,8 % + 176,8 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0201 20 30 |
|
12,8 % + 141,4 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0201 20 50 |
|
12,8 % + 212,2 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0201 20 90 |
|
12,8 % + 265,2 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0201 30 00 |
|
12,8 % + 303,4 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0202 10 00 |
|
12,8 % + 176,8 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0202 20 10 |
|
12,8 % + 176,8 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0202 20 30 |
|
12,8 % + 141,4 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0202 20 50 |
|
12,8 % + 221,1 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0202 20 90 |
|
12,8 % + 265,3 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0202 30 10 |
|
12,8 % + 221,1 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0202 30 50 |
|
12,8 % + 221,1 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0202 30 90 |
|
12,8 % + 304,1 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 11 10 |
|
53,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 12 11 |
|
77,8 EUR/100 kg |
TRQ-PK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 12 19 |
|
60,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 19 11 |
|
60,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 19 13 |
|
86,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 19 15 |
|
46,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 19 55 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0203 19 55 |
|
86,9 EUR/100 kg |
TRQ-PK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0203 19 55 |
|
86,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 19 59 |
|
86,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 21 10 |
|
53,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 22 11 |
|
77,8 EUR/100 kg |
TRQ-PK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 22 19 |
|
60,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 29 11 |
|
60,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 29 13 |
|
86,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 29 15 |
|
46,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 29 55 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0203 29 55 |
|
86,9 EUR/100 kg |
TRQ-PK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0203 29 55 |
|
86,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 29 59 |
|
86,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0206 10 95 |
|
12,8 % + 303,4 EUR/100 kg |
TRQ-BF2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0206 29 91 |
|
12,8 % + 304,1 EUR/100 kg |
TRQ-BF2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 11 10 |
|
26,2 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 11 30 |
|
29,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 11 90 |
|
32,5 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 12 10 |
|
29,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 12 90 |
|
32,5 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 13 10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0207 13 10 |
|
102,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0207 13 10 |
|
102,4 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 13 20 |
|
35,8 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 13 30 |
|
26,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 13 40 |
|
18,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 13 50 |
|
60,2 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 13 60 |
|
46,3 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 13 70 |
|
100,8 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 13 99 |
|
18,7 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 14 10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0207 14 10 |
|
102,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0207 14 10 |
|
102,4 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 14 20 |
|
35,8 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 14 30 |
|
26,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 14 40 |
|
18,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 14 50 |
|
60,2 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 14 60 |
|
46,3 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 14 70 |
|
100,8 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 24 10 |
|
34 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 24 90 |
|
37,3 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 25 10 |
|
34 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 25 90 |
|
37,3 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 26 10 |
|
85,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 26 20 |
|
41 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 26 30 |
|
26,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 26 40 |
|
18,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 26 50 |
|
67,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 26 60 |
|
25,5 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 26 70 |
|
46 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 26 80 |
|
83 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 27 10 |
|
85,1 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 27 20 |
|
41 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 27 30 |
|
26,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 27 40 |
|
18,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 27 50 |
|
67,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 27 60 |
|
25,5 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 27 70 |
|
46 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 27 80 |
|
83 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 41 20 |
|
38 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 41 30 |
|
46,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 41 80 |
|
51,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 42 30 |
|
46,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 42 80 |
|
51,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 44 10 |
|
128,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 44 21 |
|
56,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 44 31 |
|
26,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 44 41 |
|
18,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 44 51 |
|
115,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 44 61 |
|
46,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 44 81 |
|
123,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 45 10 |
|
128,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 45 21 |
|
56,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 45 31 |
|
26,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 45 41 |
|
18,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 45 51 |
|
115,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 45 61 |
|
46,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 45 81 |
|
123,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 54 21 |
|
52,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 54 31 |
|
26,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 54 41 |
|
18,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 54 81 |
|
123,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 55 31 |
|
26,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 55 41 |
|
18,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 55 81 |
|
123,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 60 10 |
|
128,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 60 21 |
|
54,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 60 31 |
|
26,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 60 41 |
|
18,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 60 51 |
|
115,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 60 61 |
|
46,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 60 81 |
|
123,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 11 11 |
|
77,8 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 11 19 |
|
60,1 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 11 31 |
|
151,2 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 11 39 |
|
119 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 11 90 |
|
15,4 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 12 11 |
|
46,7 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 12 19 |
|
77,8 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 12 90 |
|
15,4 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 10 |
|
68,7 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 20 |
|
75,1 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 30 |
|
60,1 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 40 |
|
86,9 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 50 |
|
86,9 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 60 |
|
119 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 70 |
|
149,6 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 81 |
|
151,2 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 89 |
|
151,2 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 20 10 |
|
15,4 % + 265,2 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 20 90 |
|
15,4 % + 303,4 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 92 99 |
|
15,4 % + 303,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 99 51 |
|
15,4 % + 303,4 EUR/100 kg |
TRQ-BF2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 99 59 |
|
12,8 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 99 90 |
|
15,4 % + 303,4 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 10 10 |
|
13,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 10 90 |
|
12,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 20 11 |
|
18,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 20 19 |
|
17,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 20 91 |
|
22,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 20 99 |
|
21,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 40 10 |
|
57,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 40 90 |
|
56,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 50 11 |
|
57,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 50 19 |
|
56,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 50 31 |
|
110 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 50 39 |
|
109,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 50 91 |
|
183,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 50 99 |
|
182,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 10 11 |
|
125,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 10 19 |
|
118,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 10 91 |
|
1,19 EUR/kg/materia lattica + 27,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 10 99 |
|
1,19 EUR/kg/materia lattica + 21 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 21 11 |
|
135,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 21 18 |
|
130,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 21 91 |
|
167,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 21 99 |
|
161,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 29 11 |
|
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 29 15 |
|
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 29 19 |
|
1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 29 91 |
|
1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 29 99 |
|
1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 91 10 |
|
34,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 91 30 |
|
43,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 91 51 |
|
110 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 91 59 |
|
109,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 91 91 |
|
183,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 91 99 |
|
182,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 99 10 |
|
57,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 99 31 |
|
1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 99 39 |
|
1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 99 91 |
|
1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 99 99 |
|
1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 11 |
|
20,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 13 |
|
24,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 19 |
|
59,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 31 |
|
0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 33 |
|
0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 39 |
|
0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 51 |
|
95 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 53 |
|
130,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 59 |
|
168,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 91 |
|
12,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 93 |
|
17,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 99 |
|
26,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 11 |
|
100,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 13 |
|
135,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 19 |
|
167,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 31 |
|
0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 33 |
|
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 39 |
|
1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 51 |
|
20,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 53 |
|
24,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 59 |
|
59,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 61 |
|
0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 63 |
|
0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 69 |
|
0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 71 |
|
95 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 73 |
|
130,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 79 |
|
168,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 91 |
|
12,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 93 |
|
17,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 99 |
|
26,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 02 |
|
7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 04 |
|
135,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 06 |
|
167,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 12 |
|
100,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 14 |
|
135,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 16 |
|
167,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 26 |
|
0,07 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 28 |
|
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 32 |
|
1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 34 |
|
0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 36 |
|
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 38 |
|
1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 48 |
|
0,07 EUR/kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 52 |
|
135,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 54 |
|
167,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 56 |
|
100,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 58 |
|
135,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 62 |
|
167,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 72 |
|
0,07 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 74 |
|
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 76 |
|
1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 78 |
|
0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 82 |
|
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 84 |
|
1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 90 21 |
|
100,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 90 23 |
|
135,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 90 29 |
|
167,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 90 81 |
|
0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 90 83 |
|
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 90 89 |
|
1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 10 11 |
|
189,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 10 19 |
|
189,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 10 30 |
|
189,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 10 50 |
|
189,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 10 90 |
|
231,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 20 10 |
|
9 % + EA (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 20 30 |
|
9 % + EA (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 20 90 |
|
189,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 90 10 |
|
231,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 90 90 |
|
231,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 10 30 |
|
185,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 10 50 |
|
185,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 10 80 |
|
221,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 20 00 |
|
188,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 30 10 |
|
144,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 30 31 |
|
139,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 30 39 |
|
144,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 30 90 |
|
215 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 40 10 |
|
140,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 40 50 |
|
140,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 40 90 |
|
140,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 01 |
|
167,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 13 |
|
171,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 15 |
|
171,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 17 |
|
171,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 18 |
|
171,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 21 |
|
167,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 23 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 25 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 29 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 32 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 35 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 37 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 39 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 50 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 61 |
|
188,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 63 |
|
188,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 69 |
|
188,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 73 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 74 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 75 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 76 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 78 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 79 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 81 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 82 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 84 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 85 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 86 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 89 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 92 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 93 |
|
185,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 99 |
|
221,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 11 00 |
|
35 EUR/1 000 p/st |
TRQ-EG1/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 19 11 |
|
105 EUR/1 000 p/st |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 19 19 |
|
35 EUR/1 000 p/st |
TRQ-EG1/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 19 90 |
|
7,7 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 21 00 |
|
30,4 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 29 10 |
|
30,4 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 29 90 |
|
7,7 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 90 10 |
|
30,4 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 90 90 |
|
7,7 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0408 11 80 |
|
142,3 EUR/100 kg |
TRQ-EG2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0408 19 81 |
|
62 EUR/100 kg |
TRQ-EG2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0408 19 89 |
|
66,3 EUR/100 kg |
TRQ-EG2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0408 91 80 |
|
137,4 EUR/100 kg |
TRQ-EG2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0408 99 80 |
|
35,3 EUR/100 kg |
TRQ-EG2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0409 00 00 |
Miele naturale |
17,3 % |
TRQ-HY/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0603 11 00 |
|
12 % (Nota 9) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0603 12 00 |
|
12 % (Nota 9) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0603 13 00 |
|
12 % (Nota 9) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0603 14 00 |
|
12 % (Nota 9) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0603 15 00 |
|
12 % (Nota 9) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0603 19 10 |
|
12 % (Nota 9) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0603 19 20 |
|
12 % (Nota 9) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0603 19 70 |
|
12 % (Nota 9) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0707 00 05 |
|
0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0709 20 00 |
|
10,2 % per i prodotti importati da marzo a novembre; 0 % per i prodotti importati nei mesi di gennaio, febbraio e dicembre di ogni anno |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0709 91 00 |
|
0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0709 93 10 |
|
0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0709 99 60 |
|
9,4 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 10 00 |
|
14,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 21 00 |
|
14,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 22 00 |
|
14,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 29 00 |
|
14,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 40 00 |
|
5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Nota 3) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 80 10 |
|
15,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 80 61 |
|
14,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 80 69 |
|
14,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 80 70 |
|
14,4 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 80 80 |
|
14,4 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 80 85 |
|
14,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0711 90 30 |
|
5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Nota 3) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0803 90 10 |
|
127 EUR/1 000 kg |
R-BS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0805 10 20 |
|
0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0805 20 10 |
|
0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0805 20 30 |
|
0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0805 20 50 |
|
0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0805 20 70 |
|
0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0805 20 90 |
|
0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0805 50 10 |
|
0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0806 10 10 |
|
regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0807 19 00 |
|
8,8 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0808 10 80 |
|
regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0808 30 90 |
|
regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0809 10 00 |
|
0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0809 21 00 |
|
0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0809 29 00 |
|
0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0809 30 10 |
|
0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0809 30 90 |
|
0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0809 40 05 |
|
0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0811 10 11 |
|
20,8 % + 8,4 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0811 10 19 |
|
20,8 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0811 10 90 |
|
14,4 % |
TRQ-SY/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1001 11 00 |
|
148 EUR/1 000 kg (Nota 4) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1001 19 00 |
|
148 EUR/1 000 kg (Nota 4) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1001 91 10 |
|
12,8 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1001 91 20 |
|
95 EUR/1 000 kg (Nota 4) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1001 91 90 |
|
95 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1001 99 00 |
|
95 EUR/1 000 kg (Nota 4) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1002 10 00 |
|
93 EUR/1 000 kg (Nota 4) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1002 90 00 |
|
93 EUR/1 000 kg (Nota 4) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1003 10 00 |
|
93 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1003 90 00 |
|
93 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1004 10 00 |
|
89 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1004 90 00 |
|
89 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1005 10 90 |
|
94 EUR/1 000 kg (Nota 4) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1005 90 00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 1005 90 00 |
|
94 EUR/1 000 kg (Nota 4) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 1005 90 00 |
|
94 EUR/1 000 kg (Nota 4) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 10 |
|
7,7 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 21 |
|
211 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 23 |
|
211 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 25 |
|
211 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 27 |
|
211 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 92 |
|
211 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 94 |
|
211 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 96 |
|
211 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 98 |
|
211 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 20 11 |
|
65 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 20 13 |
|
65 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 20 15 |
|
65 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 20 17 |
|
65 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 20 92 |
|
65 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 20 94 |
|
65 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 20 96 |
|
65 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 20 98 |
|
65 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 21 |
|
175 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 23 |
|
175 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 25 |
|
175 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 27 |
|
175 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 42 |
|
175 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 44 |
|
175 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 46 |
|
175 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 48 |
|
175 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 61 |
|
175 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 63 |
|
175 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 65 |
|
175 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 67 |
|
175 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 92 |
|
175 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 94 |
|
175 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 96 |
|
175 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 98 |
|
175 EUR/1 000 kg (Nota 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 40 00 |
|
65 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1007 10 10 |
|
6,4 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1007 10 90 |
|
94 EUR/1 000 kg (Nota 4) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1007 90 00 |
|
94 EUR/1 000 kg (Nota 4) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1008 40 00 |
|
37 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1008 50 00 |
|
37 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1008 60 00 |
|
93 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1008 90 00 |
|
37 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1101 00 11 |
|
172 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1101 00 15 |
|
172 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1101 00 90 |
|
172 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1102 20 10 |
|
173 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1102 20 90 |
|
98 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1102 90 10 |
|
171 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1102 90 30 |
|
164 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1102 90 50 |
|
138 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1102 90 70 |
|
168 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1102 90 90 |
|
98 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 11 10 |
|
267 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 11 90 |
|
186 EUR/1 000 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 13 10 |
|
173 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 13 90 |
|
98 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 19 20 |
|
171 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 19 40 |
|
164 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 19 50 |
|
138 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 19 90 |
|
98 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 20 25 |
|
171 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 20 30 |
|
164 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 20 40 |
|
173 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 20 50 |
|
138 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 20 60 |
|
175 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 20 90 |
|
98 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 12 10 |
|
93 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 12 90 |
|
182 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 19 10 |
|
175 EUR/1 000 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 19 30 |
|
171 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 19 50 |
|
173 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 19 61 |
|
97 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 19 69 |
|
189 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 19 91 |
|
234 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 19 99 |
|
173 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 22 40 |
|
162 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 22 50 |
|
145 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 22 95 |
|
93 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 23 40 |
|
152 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 23 98 |
|
98 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 04 |
|
150 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 05 |
|
236 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 08 |
|
97 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 17 |
|
129 EUR/1 000 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 30 |
|
154 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 51 |
|
99 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 55 |
|
97 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 59 |
|
98 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 81 |
|
99 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 85 |
|
97 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 89 |
|
98 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 30 10 |
|
76 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 30 90 |
|
75 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1108 11 00 |
|
224 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1108 12 00 |
|
166 EUR/1 000 kg |
TRQ-SH1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1108 13 00 |
|
166 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1108 14 00 |
|
166 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1108 19 10 |
|
216 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1108 19 90 |
|
166 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1108 20 00 |
|
19,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1109 00 00 |
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco |
512 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1509 10 10 |
|
122,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1509 10 90 |
|
124,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1509 90 00 |
|
134,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1517 10 10 |
|
0 % + 28,4 EUR/100 Kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1517 90 10 |
|
0 % + 28,4 EUR/100 Kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1601 00 91 |
|
149,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1601 00 99 |
|
100,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 31 11 |
|
102,4 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 31 19 |
|
102,4 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 31 80 |
|
102,4 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 32 11 |
|
276,5 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 32 19 |
|
102,4 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 32 30 |
|
276,5 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 32 90 |
|
276,5 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 39 21 |
|
276,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 39 29 |
|
276,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 39 85 |
|
276,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 41 10 |
|
156,8 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 42 10 |
|
129,3 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 49 11 |
|
156,8 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 49 13 |
|
129,3 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 49 15 |
|
129,3 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 49 19 |
|
85,7 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 49 30 |
|
75 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 49 50 |
|
54,3 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 50 10 |
|
303,4 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 50 31 |
|
16,6 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 50 95 |
|
16,6 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 90 61 |
|
303,4 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 21 |
|
24 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 26 |
|
24 % |
TRQ-TN2/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 28 |
|
24 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 31 |
|
24 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 36 |
|
24 % |
TRQ-TN2/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 38 |
|
24 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 41 |
|
24 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 46 |
|
24 % |
TRQ-TN2/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 48 |
|
24 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 90 |
|
25 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 19 31 |
|
24 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 19 39 |
|
24 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 20 70 |
|
24 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 12 10 |
|
33,9 EUR/100 kg (Nota 6) |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 12 90 |
|
41,9 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 13 10 |
|
33,9 EUR/100 kg (Nota 6) |
TRQ-SR1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 13 90 |
|
41,9 EUR/100 kg |
TRQ-SR2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 14 10 |
|
33,9 EUR/100 kg (Nota 6) |
TRQ-SR1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 14 90 |
|
41,9 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 91 00 |
|
41,9 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 99 10 |
|
41,9 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 99 90 |
|
41,9 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 11 00 |
|
14 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 19 00 |
|
14 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 20 10 |
|
0,4 EUR/100 kg (Nota 7) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 20 90 |
|
8 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 30 10 |
|
50,7 EUR/100 kg/net mas |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 30 50 |
|
26,8 EUR/100 kg |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 30 90 |
|
20 EUR/100 kg |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 40 10 |
|
50,7 EUR/100 kg/net mas |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 40 90 |
|
20 EUR/100 kg |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 50 00 |
|
16 % + 50,7 EUR/100 kg/net mas |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 60 10 |
|
50,7 EUR/100 kg/net mas |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 60 80 |
|
0,4 EUR/100 kg (Nota 7) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 60 95 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 1702 60 95 |
|
0,4 EUR/100 kg (Nota 7) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 1702 60 95 |
|
0,4 EUR/100 kg (Nota 7) |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 90 10 |
|
12,8 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 90 30 |
|
50,7 EUR/100 kg/net mas |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 90 50 |
|
20 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 90 71 |
|
0,4 EUR/100 kg (Nota 7) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 90 75 |
|
27,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 90 79 |
|
19,2 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 90 80 |
|
0,4 EUR/100 kg (Nota 7) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 90 95 |
|
0,4 EUR/100 kg (Nota 7) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1703 10 00 |
|
0 EUR/kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1703 90 00 |
|
0 EUR/kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 10 10 |
|
27,1 EUR/100 kg MAX 17,9 % |
TRQ-CW/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 10 90 |
|
30,9 EUR/100 kg MAX 18,2 % |
TRQ-CW/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 30 |
|
16,5 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 51 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Nota 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 55 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Nota 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 61 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Nota 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 65 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Nota 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 71 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Nota 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 75 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Nota 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 81 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Nota 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 99 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 1704 90 99 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Nota 1) |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 1704 90 99 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Nota 1) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 10 15 |
|
8 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 10 20 |
|
8 % + 25,2 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 10 30 |
|
8 % + 31,4 EUR/100 kg |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 10 90 |
|
8 % + 41,9 EUR/100 kg |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 20 10 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 20 30 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 20 50 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 20 70 |
|
15,4 % + EA (Nota 1) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 20 80 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 20 95 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Nota 1) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 31 00 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 32 10 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 32 90 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 90 11 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Nota 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 90 19 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Nota 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 90 31 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Nota 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 90 39 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Nota 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 90 50 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 90 60 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Nota 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 90 70 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 90 90 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1901 10 00 |
|
7,6 % + EA (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1901 20 00 |
|
0 % + EA (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1901 90 11 |
|
0 %+ 18 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1901 90 19 |
|
0 % + 14,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1901 90 99 |
|
7,6 % + EA (Nota 1) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 11 00 |
|
7,7 % + 24,6 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 19 10 |
|
7,7 % + 24,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 19 90 |
|
7,7 % + 21,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 20 91 |
|
8,3 % + 6,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 20 99 |
|
8,3 % + 17,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 30 10 |
|
6,4 % + 24,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 30 90 |
|
6,4 % + 9,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 40 10 |
|
7,7 % + 24,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 40 90 |
|
6,4 % + 9,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1903 00 00 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
6,4 % + 15,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 10 10 |
|
0 % + 20 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 10 30 |
|
0 % + 46 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 10 90 |
|
0 % + 33,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 20 10 |
|
9 % + EA (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 20 91 |
|
0 % + 20 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 20 95 |
|
5,1 % + 46 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 20 99 |
|
5,1 % + 33,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 30 00 |
|
8,3 % + 25,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 90 10 |
|
8,3 % + 46 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 90 80 |
|
8,3 % + 25,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 10 00 |
|
5,8 % + 13 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 20 10 |
|
9,4 % + 18,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 20 30 |
|
9,8 % + 24,6 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 20 90 |
|
10,1 % + 31,4 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 31 11 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 31 19 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 31 30 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 31 91 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 31 99 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 32 05 |
|
9 % + EA MAX 20,7 + AD F/M (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 32 11 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 32 19 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 32 91 |
|
9 % + EA MAX 20,7 + AD F/M (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 32 99 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 40 10 |
|
9,7 % + EA (Nota 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 40 90 |
|
9,7 % + EA (Nota 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 90 10 |
|
0 % + 15,9 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 90 20 |
|
0 % + 60,5 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 90 30 |
|
9,7 % + EA (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 90 45 |
|
9 % + EA MAX 20,7 + AD F/M (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 90 55 |
|
9 % + EA MAX 20,7 + AD F/M (Nota 1) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 90 60 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Nota 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 90 90 |
|
9 % + EA MAX 20,7 + AD F/M (Nota 1) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 90 30 |
|
5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Nota 3) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 90 40 |
|
8,3 % + 3,8 EUR/100 kg (Nota 3) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 10 10 |
|
14,4 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 10 90 |
|
14,4 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 90 11 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 90 19 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 90 31 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 90 39 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 90 91 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 90 99 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004 10 91 |
|
7,6 % + EA (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004 90 10 |
|
5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Nota 3) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 20 10 |
|
8,8 % + EA (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 60 00 |
|
17,6 % |
TRQ-ASP/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 80 00 |
|
5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Nota 3) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006 00 31 |
|
20 % + 23,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007 10 10 |
|
24 % + 4,2 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007 91 10 |
|
20 % + 23 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007 91 30 |
|
20 % + 4,2 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007 99 10 |
|
22,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007 99 20 |
|
24 % + 19,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 30 55 |
|
18,4 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 30 75 |
|
17,6 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 40 51 |
|
17,6 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 40 59 |
|
16 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 40 71 |
|
19,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 40 79 |
|
17,6 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 40 90 |
|
16,8 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 50 61 |
|
19,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 50 69 |
|
17,6 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 50 71 |
|
20,8 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 50 79 |
|
19,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 50 92 |
|
13,6 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 50 98 |
|
18,4 % (Nota 8) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 70 61 |
|
19,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 70 69 |
|
17,6 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 70 71 |
|
19,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 70 79 |
|
17,6 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 70 92 |
|
15,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 70 98 |
|
18,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 51 |
|
11 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 59 |
|
17,6 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 74 |
|
13,6 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 92 |
|
11,5 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 93 |
|
18,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 94 |
|
11,5 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 96 |
|
18,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 97 |
|
11,5 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 98 |
|
18,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 99 85 |
|
5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Nota 3) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 99 91 |
|
8,3 % + 3,8 EUR/100 kg (Nota 3) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 11 11 |
|
33,6 % + 20,6 EUR/100 kg |
TRQ-OJ/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 11 19 |
|
33,6 % |
TRQ-OJ/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 11 91 |
|
15,2 % + 20,6 EUR/100 kg |
TRQ-OJ/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 11 99 |
|
15,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 12 00 |
|
12,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 19 11 |
|
33,6 % + 20,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 19 19 |
|
33,6 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 19 91 |
|
15,2 % + 20,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 19 98 |
|
12,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 31 11 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 31 19 |
|
15,2 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 31 51 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 31 59 |
|
15,2 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 31 91 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 31 99 |
|
15,2 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 11 |
|
33,6 % + 20,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 19 |
|
33,6 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 31 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 39 |
|
15,2 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 51 |
|
14,4 % + 20,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 55 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 59 |
|
15,2 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 91 |
|
14,4 % + 20,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 95 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 99 |
|
15,2 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 41 92 |
|
15,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 41 99 |
|
16 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 49 11 |
|
33,6 % + 20,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 49 19 |
|
33,6 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 49 30 |
|
15,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 49 91 |
|
15,2 % + 20,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 49 93 |
|
15,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 49 99 |
|
16 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 50 10 |
|
16 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 50 90 |
|
16,8 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 61 10 |
|
regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 61 90 |
|
22,4 % + 27 EUR/hl |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 69 11 |
|
40 % + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 69 19 |
|
regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 69 51 |
|
regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 69 59 |
|
regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 69 71 |
|
22,4 % + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 69 79 |
|
22,4 % + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 69 90 |
|
22,4 % + 27 EUR/hl |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 71 20 |
|
18 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 71 99 |
|
18 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 79 11 |
|
30 % + 18,4 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 79 19 |
|
30 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 79 30 |
|
18 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 79 91 |
|
18 % + 19,3 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 79 98 |
|
18 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 81 59 |
|
16,8 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 81 95 |
|
14 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 11 |
|
33,6 % + 20,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 19 |
|
33,6 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 50 |
|
19,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 61 |
|
19,2 % + 20,6 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 63 |
|
19,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 69 |
|
20 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 71 |
|
16,8 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 89 |
|
16,8 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 96 |
|
17,6 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 11 |
|
33,6 % + 20,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 19 |
|
33,6 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 21 |
|
33,6 % + 20,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 29 |
|
33,6 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 31 |
|
20 % + 20,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 39 |
|
20 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 41 |
|
15,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 49 |
|
16 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 51 |
|
16,8 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 59 |
|
17,6 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 71 |
|
15,2 % + 20,6 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 73 |
|
15,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 79 |
|
16 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 92 |
|
10,5 % + 12,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 94 |
|
16,8 % + 20,6 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 95 |
|
10,5 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 96 |
|
16,8 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 97 |
|
11 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 98 |
|
17,6 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101 12 92 |
|
4 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101 12 98 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2101 12 98 |
|
0 % + EA (Nota 1) |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2101 12 98 |
|
0 % + EA (Nota 1) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101 20 98 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2101 20 98 |
|
0 % + EA (Nota 1) |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2101 20 98 |
|
0 % + EA (Nota 1) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101 30 11 |
|
11,5 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101 30 19 |
|
5,1 % + 12,7 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101 30 91 |
|
14,1 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101 30 99 |
|
10,8 % + 22,7 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2102 10 10 |
|
3,7 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2102 10 31 |
|
4,2 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2102 10 39 |
|
4,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2102 10 90 |
|
5,1 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2102 20 11 |
|
2,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2103 20 00 |
|
10,2 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2105 00 10 |
|
8,6 % + 20,2 EUR/100 kg MAX 19,4 % + 9,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2105 00 91 |
|
8 % + 38,5 EUR/100 kg MAX 18,1 % + 7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2105 00 99 |
|
7,9 % + 54 EUR/100 kg MAX 17,8 % + 6,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2106 10 20 |
|
12,8 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2106 10 80 |
|
EA (Nota 1) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2106 90 20 |
|
17,3 % MIN 1 EUR/% vol/hl |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2106 90 30 |
|
42,7 EUR/100 kg/net mas |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2106 90 55 |
|
20 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2106 90 59 |
|
0,4 EUR/100 kg (Nota 7) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2106 90 98 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2106 90 98 |
|
9 % + EA (Nota 1) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2106 90 98 |
|
9 % + EA (Nota 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2202 90 91 |
|
6,4 % + 13,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2202 90 95 |
|
5,5 % + 12,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2202 90 99 |
|
5,4 % + 21,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 10 11 |
|
32 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 10 91 |
|
32 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 11 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 12 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 13 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 17 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 18 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 19 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 22 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 23 |
|
15,8 EUR/hl (Nota 16) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 24 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 26 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 27 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 28 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 32 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 34 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 36 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 37 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 38 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 42 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 43 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 44 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 46 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 47 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 48 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 62 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 66 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 67 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 68 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 69 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 71 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 74 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 76 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 77 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 78 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 79 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 80 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 81 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 82 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 83 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 84 |
|
15,4 EUR/hl (Nota 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 85 |
|
15,8 EUR/hl (Nota 11) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 86 |
|
15,8 EUR/hl (Nota 11) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 87 |
|
20,9 EUR/hl (Nota 13) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 88 |
|
20,9 EUR/hl (Nota 13) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 89 |
|
15,8 EUR/hl (Nota 11) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 90 |
|
20,9 EUR/hl (Nota 13) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 91 |
|
20,9 EUR/hl (Nota 13) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 92 |
|
1,75 EUR/% vol/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 11 |
|
14,2 EUR/hl (Nota 14) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 12 |
|
12,1 EUR/hl (Nota 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 13 |
|
12,1 EUR/hl (Nota 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 17 |
|
12,1 EUR/hl (Nota 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 18 |
|
12,1 EUR/hl (Nota 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 42 |
|
12,1 EUR/hl (Nota 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 43 |
|
12,1 EUR/hl (Nota 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 44 |
|
12,1 EUR/hl (Nota 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 46 |
|
12,1 EUR/hl (Nota 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 47 |
|
12,1 EUR/hl (Nota 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 48 |
|
12,1 EUR/hl (Nota 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 58 |
|
12,1 EUR/hl (Nota 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 79 |
|
12,1 EUR/hl (Nota 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 80 |
|
12,1 EUR/hl (Nota 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 81 |
|
12,1 EUR/hl (Nota 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 82 |
|
12,1 EUR/hl (Nota 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 83 |
|
12,1 EUR/hl (Nota 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 84 |
|
12,1 EUR/hl (Nota 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 85 |
|
13,1 EUR/hl (Nota 10) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 86 |
|
13,1 EUR/hl (Nota 10) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 87 |
|
20,9 EUR/hl (Nota 12) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 88 |
|
20,9 EUR/hl (Nota 12) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 89 |
|
13,1 EUR/hl (Nota 10) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 90 |
|
20,9 EUR/hl (Nota 12) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 91 |
|
20,9 EUR/hl (Nota 12) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 92 |
|
1,75 EUR/% vol/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 30 10 |
|
32 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 30 92 |
|
regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 30 94 |
|
regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 30 96 |
|
regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 30 98 |
|
regime dei prezzi d'entrata (Nota 2) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2205 10 10 |
|
10,9 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2205 10 90 |
|
0,9 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2205 90 10 |
|
9 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2205 90 90 |
|
0,9 EUR/% vol/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2207 10 00 |
|
19,2 EUR/hl |
TRQ-EL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2207 20 00 |
|
10,2 EUR/hl |
TRQ-EL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208 40 11 |
|
0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl |
TRQ-RM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208 40 39 |
|
0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl |
TRQ-RM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208 40 51 |
|
0,6 EUR/% vol/hl |
TRQ-RM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208 40 99 |
|
0,6 EUR/% vol/hl |
TRQ-RM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208 90 91 |
|
1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208 90 99 |
|
1 EUR/% vol/hl |
TRQ-EL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209 00 11 |
|
6,4 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209 00 19 |
|
4,8 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209 00 91 |
|
5,12 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209 00 99 |
|
3,84 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302 10 10 |
|
44 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302 10 90 |
|
89 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302 40 02 |
|
44 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302 40 08 |
|
89 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2303 10 11 |
|
320 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2905 43 00 |
|
9,6 % + 125,8 EUR/100 kg |
TRQ-SH2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2905 44 11 |
|
7,7 % + 16,1 EUR/100 kg |
TRQ-SH2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2905 44 19 |
|
9 % + 37,8 EUR/100 kg |
TRQ-SH2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2905 44 91 |
|
7,7 % + 23 EUR/100 kg |
TRQ-SH2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2905 44 99 |
|
9 % + 53,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3302 10 29 |
|
0 % +EA (Nota 1) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3502 11 90 |
|
123,5 EUR/100 kg |
TRQ-EG3/10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3502 19 90 |
|
16,7 EUR/100 kg |
TRQ-EG3/10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3505 10 10 |
|
9 % + 17,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3505 10 90 |
|
9 % + 17,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3505 20 10 |
|
8,3 % + 4,5 EUR/100 kg MAX 11,5 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3505 20 30 |
|
8,3 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 11,5 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3505 20 50 |
|
8,3 % + 14,2 EUR/100 kg MAX 11,5 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3505 20 90 |
|
8,3 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 11,5 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3809 10 10 |
|
8,3 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 12,8 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3809 10 30 |
|
8,3 % + 12,4 EUR/100 kg MAX 12,8 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3809 10 50 |
|
8,3 % + 15,1 EUR/100 kg MAX 12,8 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3809 10 90 |
|
8,3 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 12,8 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3824 60 11 |
|
7,7 % + 16,1 EUR/100 kg |
TRQ-SH2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3824 60 19 |
|
9 % + 37,8 EUR/100 kg |
TRQ-SH2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3824 60 91 |
|
7,7 % + 23 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3824 60 99 |
|
9 % + 53,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) Si precisa che le abbreviazioni AD S/Z, AD F/M, EA, EUR/hl, EUR/kg, EUR/100 kg, EUR/1 000 kg, EUR/100 kg/net mas, EUR/1 000 p/st, EUR/kg/materia lattica, EUR/% vol/hl e MAX hanno lo stesso significato delle abbreviazioni simili utilizzate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appendice 2-A-2
TABELLA DI SOPPRESSIONE DEI DAZI DEL MESSICO (i)
|
Codice SA 2012 (1) (8 cifre) |
Designazione delle merci |
Aliquota di base |
Categoria di soppressione progressiva dei dazi |
(*) |
||
|
0102.29.99 |
Altri. |
15 % |
0 |
|
||
|
0102.39.99 |
Altri. |
15 % |
0 |
|
||
|
0102.90.99 |
Altri. |
15 % |
0 |
|
||
|
0103.91.02 |
Pecari. |
20 % |
0 |
|
||
|
0103.91.99 |
Altri. |
20 % |
0 |
|
||
|
0103.92.03 |
Pecari. |
20 % |
0 |
|
||
|
0103.92.99 |
Altri. |
20 % |
0 |
|
||
|
0104.10.02 |
Destinati alla macellazione. |
10 % |
7 |
|
||
|
0104.10.99 |
Altri. |
10 % |
7 |
|
||
|
0104.20.99 |
Altri. |
10 % |
7 |
|
||
|
0105.12.01 |
Tacchine e tacchini. |
10 % |
0 |
|
||
|
0105.94.01 |
Galli da combattimento. |
20 % |
0 |
|
||
|
0105.94.99 |
Altri. |
10 % |
0 |
|
||
|
0105.99.99 |
Altri. |
10 % |
0 |
|
||
|
0201.10.01 |
In carcasse o mezzene. |
20 % |
E |
|
||
|
0201.20.99 |
Altri pezzi non disossati. |
20 % |
TRQ-BF1 |
|
||
|
0201.30.01 |
Disossate. |
20 % |
TRQ-BF1 |
|
||
|
0202.10.01 |
In carcasse o mezzene. |
25 % |
E |
|
||
|
0202.20.99 |
Altri pezzi non disossati. |
25 % |
TRQ-BF1 |
|
||
|
0202.30.01 |
Disossate. |
25 % |
TRQ-BF1 |
|
||
|
0203.11.01 |
In carcasse o mezzene. |
20 % |
7 |
|
||
|
0203.12.01 |
Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati. |
20 % |
7 |
|
||
|
0203.19.99 |
Altre. |
20 % |
7 |
|
||
|
0203.21.01 |
In carcasse o mezzene. |
20 % |
7 |
|
||
|
0203.22.01 |
Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati. |
20 % |
7 |
|
||
|
0203.29.99 |
Altre. |
|
|
|
||
|
ex 0203.29.99 |
Lombate e loro pezzi, con o senza osso |
20 % |
TRQ-PK |
|
||
|
ex 0203.29.99 |
|
20 % |
7 |
|
||
|
0204.10.01 |
Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate. |
10 % |
7 |
|
||
|
0204.21.01 |
In carcasse o mezzene. |
10 % |
7 |
|
||
|
0204.22.99 |
In altri pezzi non disossati. |
10 % |
7 |
|
||
|
0204.23.01 |
Disossate. |
10 % |
7 |
|
||
|
0204.30.01 |
Carcasse e mezzene di agnello, congelate. |
10 % |
7 |
|
||
|
0204.41.01 |
In carcasse o mezzene. |
10 % |
7 |
|
||
|
0204.42.99 |
In altri pezzi non disossati. |
10 % |
7 |
|
||
|
0204.43.01 |
Disossate. |
10 % |
7 |
|
||
|
0204.50.01 |
Carne caprina. |
10 % |
7 |
|
||
|
0206.10.01 |
Della specie bovina, fresche o refrigerate. |
20 % |
TRQ-BF2 |
|
||
|
0206.21.01 |
Lingue. |
20 % |
0 |
|
||
|
0206.22.01 |
Fegati. |
20 % |
0 |
|
||
|
0206.29.99 |
Altre. |
20 % |
TRQ-BF2 |
|
||
|
0206.30.99 |
Altre. |
20 % |
7 |
|
||
|
0206.41.01 |
Fegati. |
10 % |
7 |
|
||
|
0206.49.99 |
Altre. |
10 % |
7 |
|
||
|
0206.80.99 |
Altre, fresche o refrigerate. |
10 % |
0 |
|
||
|
0206.90.99 |
Altre, congelate. |
10 % |
0 |
|
||
|
0207.11.01 |
Interi, freschi o refrigerati. |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.12.01 |
Interi, congelati. |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.13.01 |
Disossati meccanicamente. |
100 % |
0 |
|
||
|
0207.13.02 |
Carcasse. |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.13.03 |
Cosce, sovracosce o cosce e sovracosce attaccate. |
100 % |
TRQ-PY |
|
||
|
0207.13.99 |
Altri. |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.14.01 |
Disossati meccanicamente. |
100 % |
0 |
|
||
|
0207.14.02 |
Fegati. |
10 % |
7 |
|
||
|
0207.14.03 |
Carcasse. |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.14.04 |
Cosce, sovracosce o cosce e sovracosce attaccate. |
100 % |
TRQ-PY |
|
||
|
0207.14.99 |
Altri. |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.24.01 |
Interi, freschi o refrigerati. |
45 % |
7 |
|
||
|
0207.25.01 |
Interi, congelati. |
45 % |
7 |
|
||
|
0207.26.01 |
Disossati meccanicamente. |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.26.02 |
Carcasse. |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.26.99 |
Altri. |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.27.01 |
Disossati meccanicamente. |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.27.02 |
Fegati. |
10 % |
7 |
|
||
|
0207.27.03 |
Carcasse. |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.27.99 |
Altri. |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.41.01 |
Interi, freschi o refrigerati. |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.42.01 |
Interi, congelati. |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.44.01 |
Altri, freschi o refrigerati. |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.45.01 |
Fegati. |
10 % |
0 |
|
||
|
0207.45.99 |
Altri. |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.51.01 |
Interi, freschi o refrigerati. |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.52.01 |
Interi, congelati. |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.54.01 |
Altri, freschi o refrigerati. |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.55.01 |
Fegati. |
10 % |
0 |
|
||
|
0207.55.99 |
Altri. |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.60.01 |
Interi, freschi o refrigerati. |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.60.02 |
Interi, congelati. |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.60.99 |
Altri. |
45 % |
0 |
|
||
|
0209.10.01 |
Di suini. |
45 % |
5 |
|
||
|
0209.90.01 |
Di galli, di galline o di tacchine e tacchini. |
20 % |
0 |
|
||
|
0209.90.99 |
Altri. |
45 % |
0 |
|
||
|
0210.11.01 |
Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati. |
10 % |
5 |
|
||
|
0210.12.01 |
Pancette (ventresche) e loro pezzi. |
10 % |
5 |
|
||
|
0210.19.99 |
Altre. |
10 % |
5 |
|
||
|
0210.20.01 |
Carni della specie bovina. |
10 % |
TRQ-BF1 |
|
||
|
0210.91.01 |
Di primati. |
10 % |
0 |
|
||
|
0210.92.01 |
Di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi). |
10 % |
0 |
|
||
|
0210.93.01 |
Di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine). |
10 % |
0 |
|
||
|
0210.99.01 |
Budella o labbra di bovini, salate o sotto sale. |
10 % |
TRQ-BF2 |
|
||
|
0210.99.02 |
Pelli di maiale affumicate, intere o tagliate. |
15 % |
7 |
|
||
|
0210.99.03 |
Volatili, salati o in salamoia |
10 % |
7 |
|
||
|
0210.99.99 |
Altre. |
10 % |
7 |
|
||
|
0401.10.01 |
In recipienti ermeticamente chiusi. |
10 % |
TRQ-FM |
|
||
|
0401.10.99 |
Altri. |
10 % |
7 |
|
||
|
0401.20.01 |
In recipienti ermeticamente chiusi. |
10 % |
TRQ-FM |
|
||
|
0401.20.99 |
Altri. |
10 % |
7 |
|
||
|
0401.40.01 |
In recipienti ermeticamente chiusi. |
10 % |
TRQ-FM |
|
||
|
0401.40.99 |
Altri. |
10 % |
7 |
|
||
|
0401.50.01 |
In recipienti ermeticamente chiusi. |
10 % |
TRQ-FM |
|
||
|
0401.50.99 |
Altri. |
10 % |
7 |
|
||
|
0402.10.01 |
Latte in polvere o in tavolette. |
50 % |
TRQ-MP |
|
||
|
0402.10.99 |
Altri. |
10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
TRQ-MP |
|
||
|
0402.21.01 |
Latte in polvere o in tavolette. |
50 % |
TRQ-MP |
|
||
|
0402.21.99 |
Altri. |
10 % |
TRQ-MP |
|
||
|
0402.29.99 |
Altri. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
TRQ-MP |
|
||
|
0402.91.01 |
Latte evaporato. |
45 % |
TRQ-ECM |
|
||
|
0402.91.99 |
Altri. |
20 % |
TRQ-ECM |
|
||
|
0402.99.01 |
Latte condensato. |
15 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
TRQ-ECM |
|
||
|
0402.99.99 |
Altri. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
TRQ-ECM |
|
||
|
0403.10.01 |
Yogurt. |
20 % |
7 |
|
||
|
0403.90.99 |
Altri. |
20 % |
7 |
|
||
|
0404.10.01 |
Siero di latte in polvere avente tenore proteico inferiore o uguale a 12,5 %. |
10 % |
TRQ-WY |
|
||
|
0404.10.99 |
Altri. |
10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
TRQ-WY |
|
||
|
0404.90.99 |
Altri. |
20 % |
TRQ-WY |
|
||
|
0405.10.01 |
Burro, di peso inferiore o uguale a 1 kg, compreso l'imballaggio immediato. |
20 % |
TRQ-BT |
|
||
|
0405.10.99 |
Altro. |
20 % |
TRQ-BT |
|
||
|
0405.20.01 |
Paste da spalmare lattiere. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
TRQ-BT |
|
||
|
0405.90.99 |
Altri. |
20 % |
TRQ-BT |
|
||
|
0406.10.01 |
Formaggio fresco (non stagionato), compreso il formaggio di siero di latte e i latticini. |
45 % |
TRQ-FC |
|
||
|
0406.20.01 |
Formaggi grattugiati o in polvere. |
20 % |
TRQ-FC |
|
||
|
0406.30.01 |
Aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % e avente tenore, in peso, di grasso nella materia secca superiore a 48 %, presentati in recipienti di contenuto netto superiore a 1 kg. |
45 % |
TRQ-FC |
|
||
|
0406.30.99 |
Altri. |
45 % |
TRQ-FC |
|
||
|
0406.40.01 |
Formaggio a pasta erborinata e altro formaggio contenente venature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti. |
20 % |
7 |
|
||
|
0406.90.01 |
A pasta dura, denominato Sardo, quando tale indicazione figura sull'imballaggio. |
20 % |
7 |
|
||
|
0406.90.02 |
A pasta dura, denominato Reggiano o Reggianito, quando tale indicazione figura sull'imballaggio. |
0 % |
0 |
|
||
|
0406 90 03 |
A pasta molle, tipo Colonia, avente la composizione seguente: umidità: da 35,5 % a 37,7 %, ceneri: da 3,2 % a 3,3 %, materie grasse: da 29,0 % a 30,8 %, proteine: da 25,0 % a 27,5 %, cloruri: da 1,3 % a 2,7 % e acidità: da 0,8 % a 0,9 % di acido lattico. |
45 % |
7 |
|
||
|
0406.90.04 |
Grana o Parmigiano reggiano, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa inferiore o uguale a 47 %; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, SaintNectaire, SaintPaulin o Taleggio, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %. |
20 % |
TRQ-OC |
|
||
|
0406.90.05 |
Tipo Petit Suisse, avente la composizione seguente: umidità: da 68 % a 70 %, materie grasse: da 6 % a 8 % (su base umida), estratto secco: da 30 % a 32 %, tenore proteico minimo: 6 % e fermenti con o senza aggiunta di frutta, zuccheri, ortaggi, cioccolato o miele. |
45 % |
TRQ-OC |
|
||
|
0406.90.06 |
Tipo Egmont, avente le caratteristiche seguenti: tenore minimo di grassi (sulla sostanza secca): 45 %, umidità massima: 40 %, estratto secco minimo: 60 %, tenore minimo di sale sull'umidità: 3,9 %. |
45 % |
TRQ-OC |
|
||
|
0406.90.99 |
Altri. |
45 % |
TRQ-OC |
|
||
|
0407.11.01 |
Di galline della specie Gallus domesticus. |
0 % |
0 |
|
||
|
0407.19.99 |
Altri. |
0 % |
0 |
|
||
|
0407.21.01 |
Destinati al consumo umano. |
0 % |
0 |
|
||
|
0407.21.99 |
Altri. |
0 % |
0 |
|
||
|
0407.29.01 |
Destinati al consumo umano. |
45 % |
0 |
|
||
|
0407.29.99 |
Altri. |
20 % |
0 |
|
||
|
0407.90.01 |
Congelati. |
20 % |
0 |
|
||
|
0407.90.99 |
Altri. |
20 % |
0 |
|
||
|
0408.11.01 |
Essiccati. |
0 % |
0 |
|
||
|
0408.19.99 |
Altri. |
0 % |
0 |
|
||
|
0408.91.01 |
Congelati o in polvere. |
0 % |
0 |
|
||
|
0408.91.99 |
Altri. |
0 % |
0 |
|
||
|
0408.99.01 |
Congelati, esclusi quelli della voce tariffaria 0408.99.02. |
0 % |
0 |
|
||
|
0408.99.02 |
Uova di uccelli marini che producono guano. |
20 % |
0 |
|
||
|
0408.99.99 |
Altre. |
0 % |
0 |
|
||
|
0410.00.01 |
Uova di tartaruga di qualsiasi tipo. |
20 % |
0 |
|
||
|
0410.00.99 |
Altre. |
20 % |
0 |
|
||
|
0504.00.01 |
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati. |
10 % |
7 |
|
||
|
0701.90.99 |
Altre. |
175 % |
MX-R1 |
* |
||
|
0710.10.01 |
Patate. |
15 % |
7 |
|
||
|
0712.90.03 |
Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate. |
20 % |
7 |
|
||
|
0713.33.02 |
Fagioli bianchi, esclusi quelli della voce tariffaria 0713.33.01. |
100 % |
7 |
* |
||
|
0713.33.03 |
Fagioli neri, esclusi quelli della voce tariffaria 0713.33.01. |
100 % |
7 |
* |
||
|
0713.33.99 |
Altri. |
100 % |
7 |
* |
||
|
0803.10.01 |
Banane plantano (banane da cuocere). |
20 % |
0 |
|
||
|
0803.90.99 |
Altre. |
20 % |
0 |
|
||
|
0808.10.01 |
Mele. |
20 % |
MX10 |
|
||
|
0809.30.01 |
Pesche noci. |
20 % |
7 |
|
||
|
0809.30.02 |
Pesche. |
20 % |
MX-R2/TRQ-FP |
|
||
|
0901.12.01 |
Decaffeinizzato. |
20 % |
7/TRQ-CFB |
|
||
|
0901.21.01 |
Non decaffeinizzato. |
72 % |
MX-R3/TRQ-CFB |
* |
||
|
0901.22.01 |
Decaffeinizzato. |
72 % |
MX-R3/TRQ-CFB |
* |
||
|
0901.90.01 |
Bucce e pellicole di caffè. |
72 % |
7/TRQ-CFB |
* |
||
|
0901.90.99 |
Altri. |
72 % |
7/TRQ-CFB |
* |
||
|
1001.11.01 |
Destinato alla semina. |
60 % |
7 |
* |
||
|
1001.19.99 |
Altro. |
60 % |
7 |
* |
||
|
1001.91.01 |
Frumento (grano) tenero (Triticum aestivum) o duro. |
0 % |
0 |
|
||
|
1001.91.99 |
Altri. |
60 % |
7 |
* |
||
|
1001.99.01 |
Frumento (grano) tenero (Triticum aestivum) o duro. |
0 % |
0 |
|
||
|
1001.99.99 |
Altri. |
60 % |
7 |
* |
||
|
1002.10.01 |
Destinata alla semina. |
0 % |
0 |
|
||
|
1002.90.99 |
Altra. |
0 % |
0 |
|
||
|
1003.10.01 |
Destinato alla semina. |
0 % |
0 |
|
||
|
1003.90.01 |
In chicchi, non decorticato. |
15 % |
0 |
|
||
|
1003.90.99 |
Altro. |
15 % |
0 |
|
||
|
1004.10.01 |
Destinata alla semina. |
0 % |
0 |
|
||
|
1004.90.99 |
Altra. |
0 % |
0 |
|
||
|
1005.90.01 |
Granturco da popcorn. |
0 % |
0 |
|
||
|
1005.90.02 |
Pannocchie di granturco. |
0 % |
0 |
|
||
|
1005.90.03 |
Granturco giallo. |
0 % |
0 |
|
||
|
1005.90.04 |
Granturco bianco (da farina). |
20 % |
0 |
|
||
|
1005.90.99 |
Altro. |
0 % |
0 |
|
||
|
1006.10.01 |
Risone (riso «paddy»). |
9 % |
7 |
|
||
|
1006.20.01 |
Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»). |
20 % |
7 |
|
||
|
1006.30.01 |
A grani lunghi (con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3). |
20 % |
7 |
|
||
|
1006.30.99 |
Altro. |
20 % |
7 |
|
||
|
1006.40.01 |
Rotture di riso. |
20 % |
7 |
|
||
|
1007.10.01 |
Destinato alla semina. |
0 % |
0 |
|
||
|
1007.90.02 |
Quando l'operazione è effettuata nel periodo compreso tra il 16 maggio e il 15 dicembre. |
15 % |
0 |
|
||
|
1008.40.01 |
Fonio (Digitaria spp.). |
0 % |
0 |
|
||
|
1008.50.01 |
Quinoa (Chenopodium quinoa). |
0 % |
0 |
|
||
|
1008.60.01 |
Triticale. |
0 % |
0 |
|
||
|
1008.90.99 |
Altri cereali. |
0 % |
0 |
|
||
|
1101.00.01 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato. |
10 % |
7 |
|
||
|
1102.20.01 |
Farina di granturco. |
10 % |
0 |
|
||
|
1102.90.01 |
Farina di riso. |
10 % |
0 |
|
||
|
1102.90.02 |
Farina di segala. |
10 % |
0 |
|
||
|
1102.90.99 |
Altre. |
10 % |
0 |
|
||
|
1103.11.01 |
Di frumento (grano). |
6 % |
7 |
|
||
|
1103.13.01 |
Di granturco. |
6 % |
0 |
|
||
|
1103.19.01 |
Di avena. |
6 % |
0 |
|
||
|
1103.19.02 |
Di riso. |
6 % |
0 |
|
||
|
1103.19.99 |
Altre. |
6 % |
3 |
|
||
|
1103.20.01 |
Di frumento (grano). |
6 % |
7 |
|
||
|
1103.20.99 |
Altri. |
|
|
|
||
|
ex 1103.20.99 |
|
6 % |
7 |
|
||
|
ex 1103.20.99 |
|
6 % |
0 |
|
||
|
1104.12.01 |
Di avena. |
6 % |
0 |
|
||
|
1104.19.01 |
Di orzo. |
6 % |
5 |
|
||
|
1104.19.99 |
Altri. |
|
|
|
||
|
ex 1104.19.99 |
|
6 % |
7 |
|
||
|
ex 1104.19.99 |
|
6 % |
7 |
|
||
|
ex 1104.19.99 |
|
6 % |
0 |
|
||
|
1104.22.01 |
Di avena. |
6 % |
0 |
|
||
|
1104.23.01 |
Di granturco. |
0 % |
0 |
|
||
|
1104.29.01 |
Di orzo. |
6 % |
7 |
|
||
|
1104.29.99 |
Altri. |
6 % |
7 |
|
||
|
1104.30.01 |
Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati. |
|
|
|
||
|
ex 1104.30.01 |
|
6 % |
7 |
|
||
|
ex 1104.30.01 |
|
6 % |
5 |
|
||
|
1107.10.01 |
Non torrefatto. |
15 % |
0 |
|
||
|
1107.20.01 |
Torrefatto. |
15 % |
0 |
|
||
|
1108.11.01 |
Amido di frumento (grano). |
10 % |
7 |
|
||
|
1108.12.01 |
Amido di granturco. |
10 % |
0 |
|
||
|
1108.13.01 |
Fecola di patate. |
10 % |
7 |
|
||
|
1108.14.01 |
Fecola di yuca (manioca). |
10 % |
0 |
|
||
|
1108.19.01 |
Fecola di sago |
10 % |
0 |
|
||
|
1108.19.99 |
Altri. |
10 % |
5 |
|
||
|
1108.20.01 |
Inulina. |
10 % |
0 |
|
||
|
1109.00.01 |
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco. |
10 % |
7 |
|
||
|
1501.10.01 |
Strutto. |
45 % |
0 |
|
||
|
1501.20.01 |
Altri grassi di maiale. |
45 % |
0 |
|
||
|
1501.90.99 |
Altri. |
45 % |
0 |
|
||
|
1502.10.01 |
Sego. |
10 % |
0 |
|
||
|
1502.90.99 |
Altri. |
10 % |
0 |
|
||
|
1503.00.01 |
Oleostearina. |
10 % |
0 |
|
||
|
1503.00.99 |
Altri. |
10 % |
0 |
|
||
|
1504.30.01 |
Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni. |
10 % |
0 |
|
||
|
1508.10.01 |
Olio greggio. |
10 % |
0 |
|
||
|
1508.90.99 |
Altri. |
20 % |
0 |
|
||
|
1511.10.01 |
Olio greggio. |
3 % |
0 |
|
||
|
1511.90.99 |
Altri. |
5 % |
0 |
|
||
|
1513.11.01 |
Olio greggio. |
0 % |
0 |
|
||
|
1513.19.99 |
Altri. |
3 % |
0 |
|
||
|
1513.21.01 |
Oli greggi. |
0 % |
0 |
|
||
|
1513.29.99 |
Altri. |
3 % |
0 |
|
||
|
1515.90.04 |
Olio di jojoba e sue frazioni. |
10 % |
0 |
|
||
|
1516.10.01 |
Grassi e oli animali e loro frazioni. |
45 % |
0 |
|
||
|
1516.20.01 |
Grassi e oli vegetali e loro frazioni. |
5 % |
0 |
|
||
|
1517.90.01 |
Grassi commestibili preparati a base di strutto o succedanei dello strutto. |
20 % |
0 |
|
||
|
1518.00.02 |
Oli animali o vegetali epossidati. |
15 % |
0 |
|
||
|
1518.00.99 |
Altri. |
10 % |
0 |
|
||
|
1601.00.01 |
Di galli, di galline o di tacchine e tacchini. |
15 % |
5 |
|
||
|
1601.00.99 |
Altri. |
15 % |
5 |
|
||
|
1602.10.01 |
Di galli, di galline o di tacchine e tacchini. |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.10.99 |
Altre. |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.20.01 |
Di galli, di galline o di tacchine e tacchini. |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.20.99 |
Altre. |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.31.01 |
Di tacchine e tacchini. |
20 % |
3 |
|
||
|
1602.32.01 |
Di galli o di galline. |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.39.99 |
Altre. |
20 % |
0 |
|
||
|
1602.41.01 |
Prosciutti e loro pezzi. |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.42.01 |
Spalle e loro pezzi. |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.49.01 |
Pelle di maiale cotta a pezzi («pellets»). |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.49.99 |
Altre. |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.50.01 |
Budella o labbra bollite, condizionate ermeticamente. |
20 % |
7 |
|
||
|
1602.50.99 |
Altre. |
20 % |
E |
|
||
|
1602.90.99 |
Altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale. |
20 % |
E |
|
||
|
1604.14.01 |
Tonni (del genere Thunnus), esclusi quelli delle voci tariffarie 1604.14.02 e 1604.14.04. |
20 % |
0 |
|
||
|
1604.14.02 |
Filetti («loins») di tonno del genere Thunnus, esclusi quelli della voce tariffaria 1604.14.04. |
20 % |
0 |
|
||
|
1604.14.03 |
Filetti («loins») di tonnetto striato del genere Euthynnus, specie Katsuwonus pelamis, esclusi quelli della voce tariffaria 1604.14.04. |
20 % |
0 |
|
||
|
1604.14.04 |
Filetti («loins») di tonno albacora, oppure di tonnetto striato o di tonno obeso, di peso uguale o superiore a 0,5 kg ma non superiore a 7,5 kg, precotti, congelati e confezionati sottovuoto in sacchetti di plastica, privi di scaglie, lisca, pelle e parti di carne scura. |
0 % |
0 |
|
||
|
1604.14.99 |
Altri. |
20 % |
0 |
|
||
|
1604.19.01 |
Di tonnetto striato del genere Euthynnus, diverso dalla specie Katsuwonus pelamis, esclusi quelli della voce tariffaria 1604.19.02. |
20 % |
0 |
|
||
|
1604.19.02 |
Filetti («loins») di tonnetto striato del genere Euthynnus, diverso dalla specie Katsuwonus pelamis. |
20 % |
0 |
|
||
|
1604.20.02 |
Di tonni, di tonnetti striati o altri pesci del genere Euthynnus. |
20 % |
0 |
|
||
|
1701.12.01 |
Zuccheri il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 99,4 o ma inferiore a 99,5 o. |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.12.02 |
Zuccheri il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 96o ma inferiore a 99,4 o. |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.12.03 |
Zuccheri il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro inferiore a 96o. |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.13.01 |
Zuccheri di canna specificati nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo. |
0,338 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.14.01 |
Zuccheri il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 99,4 o ma inferiore a 99,5 o. |
0,338 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.14.02 |
Zuccheri il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 96o ma inferiore a 99,4 o. |
0,338 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.14.03 |
Zuccheri il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro inferiore a 96o. |
0,338 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.91.01 |
Con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti. |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.99.01 |
Zuccheri il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 99,5 o ma inferiore a 99,7 o. |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.99.02 |
Zuccheri il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 99,7 o ma inferiore a 99,9 o. |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.99.99 |
Altri. |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
1702.11.01 |
Contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca. |
10 % |
5 |
|
||
|
1702.19.01 |
Lattosio. |
10 % |
7 |
|
||
|
1702.19.99 |
Altri. |
15 % |
7 |
|
||
|
1702.20.01 |
Zucchero e sciroppo d'acero. |
15 % |
7 |
|
||
|
1702.30.01 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o avente tenore, in peso, allo stato secco, di fruttosio inferiore o uguale a 20 %. |
15 % |
7 |
|
||
|
1702.40.01 |
Glucosio. |
15 % |
7 |
|
||
|
1702.40.99 |
Altri. |
75 % |
E |
|
||
|
1702.50.01 |
Fruttosio chimicamente puro. |
100 % |
7 |
|
||
|
1702.60.01 |
Avente tenore, in peso, allo stato secco, di fruttosio, superiore a 50 % ma inferiore o uguale a 60 %. |
100 % |
E |
|
||
|
1702.60.02 |
Avente tenore, in peso, allo stato secco, di fruttosio, superiore a 60 % ma inferiore o uguale a 80 %. |
100 % |
7 |
|
||
|
1702.60.99 |
Altri. |
100 % |
7 |
|
||
|
1702.90.01 |
Zucchero liquido raffinato e zucchero invertito. |
0,39586 USD/kg |
E |
|
||
|
1702.90.99 |
Altri. |
15 % |
7 |
|
||
|
1704.10.01 |
Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
7 |
|
||
|
1704.90.99 |
Altri. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
5 |
|
||
|
1802.00.01 |
Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao. |
0 % |
0 |
|
||
|
1803.10.01 |
Non sgrassata. |
0 % |
0 |
|
||
|
1803.20.01 |
Completamente o parzialmente sgrassata. |
0 % |
0 |
|
||
|
1804.00.01 |
Burro, grasso e olio di cacao. |
0 % |
0 |
|
||
|
1805.00.01 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti. |
5 % |
0 |
|
||
|
1806.10.01 |
Avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 90 %. |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
1806.10.99 |
Altri. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
7 |
|
||
|
1806.20.01 |
Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
MX7 |
|
||
|
1806.31.01 |
Ripiene. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
MX7 |
|
||
|
1806.32.01 |
Non ripiene. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
MX7 |
|
||
|
1806.90.01 |
Preparazioni alimentari a base di farine, semole, amidi, fecole o estratti di malto, contenenti più di 40 %, in peso, di cacao in polvere calcolato su una base completamente sgrassata. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
0 |
|
||
|
1806.90.02 |
Preparazioni alimentari a base di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, contenenti più di 5 %, in peso, di cacao in polvere calcolato su una base completamente sgrassata. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
0 |
|
||
|
1806.90.99 |
Altre. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
MX7 |
|
||
|
1901.10.01 |
Contenenti più di 10 %, in peso, di materie solide del latte. |
10 % |
MX-R4 |
|
||
|
1901.10.99 |
Altre. |
10 % |
7 |
|
||
|
1901.20.01 |
A base di farine o di amidi o fecole, di avena, granturco o frumento (grano). |
10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
7 |
|
||
|
1901.20.02 |
Contenenti più di 25 %, in peso, di materia grassa butirrica, non condizionate per la vendita al minuto, escluse quelle della voce tariffaria 1901.20.01. |
10 % |
7 |
|
||
|
1901.20.99 |
Altre. |
10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
7 |
|
||
|
1901.90.01 |
Estratti di malto. |
10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
7 |
|
||
|
1901.90.03 |
Preparazioni a base di prodotti lattiero-caseari aventi tenore, in peso, di materie solide del latte superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 50 %, escluse quelle della voce tariffaria 1901.90.04. |
10 % |
TRQ-DP1 |
|
||
|
1901.90.04 |
Preparazioni a base di prodotti lattiero-caseari contenenti più di 10 % di materie solide del latte, condizionate per la vendita al minuto, la cui etichetta contiene indicazioni per l'impiego diretto del prodotto nella preparazione di alimenti o dolci, ad esempio. |
10 % |
7 |
|
||
|
1901.90.05 |
Preparazioni a base di prodotti lattiero-caseari aventi tenore, in peso, di materie solide del latte superiore a 50 %, escluse quelle della voce tariffaria 1901.90.04. |
45 % |
TRQ-DP2 |
|
||
|
1901.90.99 |
Altre. |
10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
7 |
|
||
|
1902.11.01 |
Contenenti uova. |
20 % |
7 |
|
||
|
1902.19.99 |
Altre. |
10 % |
5 |
|
||
|
1902.20.01 |
Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate). |
10 % |
0 |
|
||
|
1902.30.99 |
Altre paste alimentari. |
10 % |
0 |
|
||
|
1904.10.01 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura. |
10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
5 |
|
||
|
1904.20.01 |
Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati. |
10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
5 |
|
||
|
1904.30.01 |
Bulgur di grano. |
10 % |
3 |
|
||
|
1904.90.99 |
Altre. |
10 % |
3 |
|
||
|
1905.31.01 |
Biscotti con aggiunta di dolcificanti. |
10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
0 |
|
||
|
1905.32.01 |
Cialde e cialdine, anche con ripieno («gaufrettes», «wafers») e cialde («gaufres»). |
10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
0 |
|
||
|
1905.90.99 |
Altri. |
10 % |
5 |
|
||
|
2002.10.01 |
Pomodori, interi o in pezzi. |
20 % |
5 |
|
||
|
2002.90.99 |
Altri. |
20 % |
7 |
|
||
|
2004.10.01 |
Patate. |
20 % |
7 |
|
||
|
2005.20.01 |
Patate. |
20 % |
7 |
|
||
|
2007.10.01 |
Preparazioni omogeneizzate. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
0 |
|
||
|
2007.91.01 |
Agrumi. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
0 |
|
||
|
2007.99.01 |
Composte e marmellate per diabetici. |
20 % |
0 |
|
||
|
2007.99.02 |
Gelatine per diabetici. |
20 % |
0 |
|
||
|
2007.99.03 |
Puree e paste per diabetici. |
20 % |
3 |
|
||
|
2007.99.04 |
Marmellate, escluse quelle della voce tariffaria 2007.99.01. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
3 |
|
||
|
2007.99.99 |
Altre. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
3 |
|
||
|
2008.70.01 |
Pesche, comprese le pesche noci. |
20 % |
7 |
|
||
|
2009.61.01 |
Di un valore Brix inferiore o uguale a 30. |
20 % |
5 |
|
||
|
2009.69.99 |
Altri. |
20 % |
5 |
|
||
|
2101.11.01 |
Caffè istantaneo, non aromatizzato. |
100 % |
7/TRQ-CFS |
* |
||
|
2101.11.02 |
Estratto di caffè liquido concentrato, anche congelato. |
100 % |
7/TRQ-CFS |
* |
||
|
2101.11.99 |
Altri. |
100 % |
7/TRQ-CFS |
* |
||
|
2101.12.01 |
Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè. |
100 % |
7/TRQ-CFS |
* |
||
|
2101.30.01 |
Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati. |
20 % |
7/TRQ-CFS |
|
||
|
2105.00.01 |
Gelati, anche contenenti cacao. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
TRQ-IC |
|
||
|
2106.10.99 |
Altri. |
15 % |
7 |
|
||
|
2106.90.05 |
Sciroppi aromatizzati o con aggiunta di coloranti. |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
2106.90.08 |
Contenenti più di 10 %, in peso, di materie solide del latte. |
15 % |
7 |
|
||
|
2106.90.09 |
Preparazioni a base di uova. |
15 % |
5 |
|
||
|
2106.90.12 |
Derivati delle proteine del latte aventi la composizione seguente: grasso di cocco idrogenato 44 %, glucosio anidro 38 %, caseinato di sodio 10 %, emulsionanti 6 %, stabilizzanti 2 %. |
15 % |
7 |
|
||
|
2106.90.99 |
Altre. |
15 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
0 |
|
||
|
2202.90.04 |
Contenenti latte. |
20 % |
7 |
|
||
|
2202.90.05 |
Bevande denominate birra analcolica. |
20 % |
0 |
|
||
|
2202.90.99 |
Altre. |
20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri. |
0 |
|
||
|
2204.30.99 |
Altri mosti di uva. |
20 % |
7 |
|
||
|
2208.40.01 |
Rum. |
20 % |
7 |
|
||
|
2208.40.99 |
Altri. |
20 % |
7 |
|
||
|
2302.10.01 |
Di granturco. |
10 % |
0 |
|
||
|
2302.30.01 |
Di frumento (grano). |
10 % |
7 |
|
||
|
2302.40.01 |
Di riso. |
10 % |
0 |
|
||
|
2302.40.99 |
Altri. |
10 % |
0 |
|
||
|
2303.10.01 |
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili. |
15 % |
7 |
|
||
|
2309.90.01 |
Alimenti preparati per pollame a base di miscele di diversi semi di ortaggi tritati. |
0 % |
0 |
|
||
|
2309.90.02 |
Foraggio, anche condizionato con materie minerali. |
0 % |
0 |
|
||
|
2309.90.04 |
Miscele, preparati o prodotti di origine organica destinati all'alimentazione dei pesci ornamentali. |
20 % |
7 |
|
||
|
2309.90.07 |
Preparazioni concentrate per l'elaborazione di alimenti equilibrati, escluse quelle delle voci tariffarie 2309.90.09, 2309.90.10 e 2309.90.11. |
0 % |
0 |
|
||
|
2309.90.08 |
Succedanei del latte destinati ai vitelli a base di caseina, latte in polvere, grasso animale, lecitina di soia, vitamine, minerali e antibiotici, esclusi quelli delle voci tariffarie 2309.90.10 e 2309.90.11. |
0 % |
0 |
|
||
|
2309.90.09 |
Preparazioni concentrate o stimolanti a base di vitamina B12. |
0 % |
0 |
|
||
|
2309.90.10 |
Aventi tenore, in peso, di materie solide del latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 50 %. |
0 % |
0 |
|
||
|
2309.90.11 |
Alimenti preparati aventi tenore, in peso, di materie solide del latte superiore a 50 %. |
0 % |
0 |
|
||
|
2309.90.99 |
Altri. |
0 % |
0 |
|
||
|
2402.20.01 |
Sigarette contenenti tabacco. |
67 % |
5 |
|
||
|
2905.44.01 |
D-glucitolo (sorbitolo). |
5 % |
0 |
|
||
|
3501.10.01 |
Caseine. |
0 % |
0 |
|
||
|
3501.90.01 |
Colle di caseina. |
10 % |
5 |
|
||
|
3501.90.02 |
Caseinati. |
0 % |
0 |
|
||
|
3501.90.03 |
Carbossimetil caseina, qualità fotografica, in soluzione. |
5 % |
5 |
|
||
|
3501.90.99 |
Altri. |
0 % |
0 |
|
||
|
3502.11.01 |
Essiccata. |
0 % |
0 |
|
||
|
3502.19.99 |
Altra. |
0 % |
0 |
|
||
|
3505.10.01 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati. |
5 % |
7 |
|
||
|
3824.60.01 |
Sorbitolo, escluso quello della sottovoce 2905.44. |
5 % |
0 |
|
||
|
(1) La presente tabella fa riferimento di norma all'elenco della Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) (Legge relativa all'imposta generale sulle importazioni ed esportazioni) del Messico; la sua interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della LIGIE. (i) In caso di divergenza sull'interpretazione della presente appendice tra le versioni linguistiche del presente accordo, fa fede la versione spagnola. |
||||||
Appendice 2-A-3
CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE EUROPEA
|
1. |
La presente appendice istituisce i contingenti tariffari (TRQ) che l'Unione europea applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo a talune merci originarie del Messico. |
|
2. |
Le merci oggetto di ciascun contingente tariffario della presente sezione sono identificate in maniera informale nel titolo del punto che istituisce il contingente tariffario. Tali titoli sono inseriti esclusivamente per agevolare la comprensione della presente sezione e non modificano né sostituiscono la copertura stabilita attraverso l'identificazione delle linee tariffarie contemplate nella nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione europea e nella tariffa doganale comune. |
|
3. |
Ai fini della presente appendice, per «tonnellate metriche» si utilizza l'abbreviazione «MT». |
1. Contingente tariffario per le carni bovine
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-BF1» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea) ed elencate alla lettera e) sono soggette a un dazio contingentale del 7,5 % entro i limiti dei seguenti quantitativi complessivi:
|
|
b) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
c) |
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 1, lettera a), della sezione C. |
|
d) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario conformemente al proprio diritto. |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0210 20 10 e 0210 20 90. |
2. Contingente tariffario per le frattaglie di animali delle specie bovina
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-BF2» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea) ed elencate alla lettera e) sono soggette a un dazio contingentale del 7,5 % entro i limiti dei seguenti quantitativi complessivi annui:
|
|
b) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
c) |
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 1, lettera a), della sezione C. |
|
d) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario conformemente al proprio diritto. |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0206 10 95, 0206 29 91 e 0210 99 51. |
3. Contingente tariffario per i prosciutti di maiale
|
a) |
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-PK» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea) ed elencate alla lettera e) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo complessivo annuo pari a 10 000 tonnellate metriche (equivalente peso carcassa). |
|
b) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
c) |
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 1, lettera b), della sezione C. |
|
d) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario conformemente al proprio diritto. |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0203 12 11, ex 0203 19 55, 0203 22 11 ed ex 0203 29 55. |
4. Contingente tariffario per il pollame
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-PY» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea) ed elencate alla lettera e) sono esenti da dazio entro i limiti dei quantitativi complessivi annui seguenti:
|
|
b) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
c) |
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 1, lettera c), della sezione C. |
|
d) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario conformemente al proprio diritto. |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: ex 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, ex 0207 14 10, 0207 14 20, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 27 10, 1602 32 11, 1602 32 19, 1602 32 30 e 1602 32 90. |
5. Contingente tariffario transitorio per le uova
|
a) |
Nel primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-EG1/3» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea) ed elencate alla lettera g) sono soggette a un dazio doganale preferenziale pari al 50 % dell'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita entro i limiti del quantitativo complessivo annuo di 300 tonnellate metriche (equivalente uova in guscio). |
|
b) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori al quantitativo complessivo indicato alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
c) |
A decorrere dall'inizio dell'anno 2, le merci originarie di cui alle lettere a) e g) beneficiano del trattamento tariffario preferenziale applicabile indicato nell'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea) e il contingente tariffario di cui alla lettera a) scade. |
|
d) |
A decorrere dall'inizio dell'anno 3, le merci originarie di cui alle lettere a) e g) sono esenti da dazio. |
|
e) |
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 2 della sezione C. |
|
f) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
g) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0407 11 00 e 0407 19 19. |
6. Contingente tariffario per gli ovoprodotti
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-EG2» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea) ed elencate alla lettera e) sono esenti da dazio entro i limiti dei quantitativi complessivi annui seguenti:
|
|
b) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
c) |
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 2 della sezione C. |
|
d) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80 e 0408 99 80. |
7. Contingente tariffario transitorio per il miele
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-HY/7» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea) ed elencate alla lettera e) sono esenti da dazio entro i limiti dei quantitativi complessivi annui seguenti:
|
|
b) |
A decorrere dall'inizio dell'anno 7, le merci originarie di cui alle lettere a) ed e) sono esenti da dazio. |
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
d) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 0409 00 00. |
8. Contingente tariffario transitorio per le fragole congelate
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-SY/5» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea) ed elencate alla lettera e) sono esenti da dazio entro i limiti dei quantitativi complessivi annui seguenti:
|
|
b) |
A decorrere dall'inizio dell'anno 5, le merci originarie di cui alle lettere a) ed e) sono esenti da dazio. |
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
d) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 0811 10 90. |
9. Contingente tariffario per l'amido di granturco
|
a) |
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ- SH1» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea) ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo complessivo annuo pari a 1 800 tonnellate metriche. |
|
b) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
c) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
d) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 1108 12 00. |
10. Contingente tariffario transitorio per le preparazioni di tonno
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-TN1/7» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea) ed elencate alla lettera h) sono soggette ai dazi contingentali indicati alle lettere b) e c) entro i limiti dei seguenti quantitativi complessivi:
|
|
b) |
Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 1604 14 21, 1604 14 28, 1604 14 31, 1604 14 38, 1604 14 41, 1604 14 48, 1604 19 39 e 1604 20 70 sono soggette a un dazio contingentale del 6,8 %. |
|
c) |
Le merci originarie classificate nella linea tariffaria 1604 14 90 sono soggette a un dazio contingentale del 7,1 %. |
|
d) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
e) |
A decorrere dall'inizio dell'anno 6, le merci originarie di cui alle lettere a) e h) beneficiano del trattamento tariffario preferenziale applicabile indicato nell'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea) e il contingente tariffario di cui alla lettera a) scade. |
|
f) |
A decorrere dall'inizio dell'anno 7, le merci originarie di cui alle lettere a) e h) sono esenti da dazio. |
|
g) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
h) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 1604 14 21, 1604 14 28, 1604 14 31, 1604 14 38, 1604 14 41, 1604 14 48, 1604 14 90, 1604 19 39 e 1604 20 70. |
11. Contingente tariffario transitorio per i filetti di tonno
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-TN2/5» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea) ed elencate alla lettera f) sono soggette a un dazio contingentale del 6 % entro i limiti dei seguenti quantitativi complessivi annui:
|
|
b) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
c) |
A decorrere dall'inizio dell'anno 4, le merci originarie di cui alle lettere a) e f) beneficiano del trattamento tariffario preferenziale applicabile indicato nell'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea) e il contingente tariffario di cui alla lettera a) scade. |
|
d) |
A decorrere dall'inizio dell'anno 5, le merci originarie di cui alle lettere a) e f) sono esenti da dazio. |
|
e) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
f) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 1604 14 26, 1604 14 36 e 1604 14 46. |
12. Contingente tariffario per lo zucchero destinato alla raffinazione
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-SR1» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea) ed elencate alla lettera d) sono soggette a un dazio contingentale di 49 EUR/MT entro i limiti dei seguenti quantitativi complessivi annui:
|
|
b) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
c) |
L'Unione europea gestisce il presente TRQconformemente al proprio diritto. |
|
d) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 1701 13 10 e 1701 14 10. |
13. Contingente tariffario per gli zuccheri speciali
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-SR2» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea) ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo di 500 MT. |
|
b) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
c) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
d) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 1701 13 90. |
14. Contingente tariffario per gli altri zuccheri
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-SR3» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea) ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo di 1 000 MT. |
|
b) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
c) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
d) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 1702 30 10, 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 10, 1702 40 90, 1702 50 00, 1702 60 10, ex 1702 60 95, 1702 90 30, ex 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, ex 2101 12 98 ed ex 2101 20 98. |
15. Contingente tariffario transitorio per le gomme da masticare (chewing-gum)
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-CW/7» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea) ed elencate alla lettera f) sono soggette a un dazio contingentale del 6 % entro i limiti dei seguenti quantitativi complessivi annui:
|
|
b) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
c) |
A decorrere dall'inizio dell'anno 5, le merci originarie di cui alle lettere a) e f) beneficiano del trattamento tariffario preferenziale applicabile indicato nell'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea) e il TRQ di cui alla lettera a) scade. |
|
d) |
A decorrere dall'inizio dell'anno 7, le merci originarie di cui alle lettere a) e f) sono esenti da dazio. |
|
e) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
f) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 1704 10 10 e 1704 10 90. |
16. Contingente tariffario transitorio per gli asparagi
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-ASP/7» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea)ed elencate alla lettera f) sono soggette a un dazio contingentale del 7 % entro i limiti dei seguenti quantitativi complessivi annui:
|
|
b) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
c) |
A decorrere dall'inizio dell'anno 5, le merci originarie di cui alle lettere a) e f) beneficiano del trattamento tariffario preferenziale applicabile indicato nell'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea) e il contingente tariffario di cui alla lettera a) scade. |
|
d) |
A decorrere dall'inizio dell'anno 7, le merci originarie di cui alle lettere a) e f) sono esenti da dazio. |
|
e) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
f) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 2005 60 00. |
17. Contingente tariffario transitorio per il succo di arancia
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-OJ/3» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea)ed elencate alla lettera e) sono soggette ai seguenti dazi contingentali entro i limiti dei quantitativi complessivi seguenti:
|
|
b) |
A decorrere dall'inizio dell'anno 3, le merci originarie di cui alle lettere a) ed e) sono esenti da dazio. |
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
d) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 2009 11 11, 2009 11 19 e 2009 11 91. |
18. Contingente tariffario per l'etanolo
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-EL» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea)ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazio negli anni ed entro i limiti dei quantitativi complessivi indicati di seguito. Una parte del quantitativo complessivo totale di ogni anno è riservata a un uso specifico nella produzione di bevande spiritose classificate nella voce tariffaria ex 2208 (1) e definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e nell'allegato I di tale regolamento. Il resto del quantitativo complessivo totale di ogni anno è riservato a qualsiasi altro uso (3).
|
|
b) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
c) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
d) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 2207 10 00, 2207 20 00 e 2208 90 99. |
19. Contingente tariffario per il rum
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-RM» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea)ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo di 3 000 ettolitri. |
|
b) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
c) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
d) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 2208 40 11, 2208 40 39, 2208 40 51 e 2208 40 99. |
20. Contingente tariffario transitorio per l'ovoalbumina
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-EG3/10» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea) ed elencate alla lettera f) sono esenti da dazio entro i limiti dei quantitativi complessivi seguenti:
|
|
b) |
A decorrere dall'inizio dell'anno 10, le merci originarie di cui alle lettere a) e f) sono esenti da dazio. |
|
c) |
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 2 della sezione C. |
|
d) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
e) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
f) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 3502 11 90 e 3502 19 90. |
21. Contingente tariffario transitorio per i derivati di amidi e fecole
|
a) |
Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione «TRQ-SH2» nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell’Unione europea)ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo di 300 MT. |
|
b) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea). |
|
c) |
L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
d) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 2905 43 00, 2905 44 11, 2905 44 19, 2905 44 91, 3824 60 11 e 3824 60 19. |
|
1. |
Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui ai paragrafi da 1 a 4 della sezione B (Contingenti tariffari), per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione seguenti:
|
|
2. |
Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui ai paragrafi 5, 6 e 20, per la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio si utilizzano i fattori di conversione seguenti:
|
(1) Ad eccezione delle linee tariffarie 2208 90 91 e 2208 90 99.
(2) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
(3) Diverso dalla produzione di prodotti classificati nella voce 2208.
Appendice 2-A-4
CONTINGENTI TARIFFARI DEL MESSICO
|
1. |
La presente appendice istituisce i contingenti tariffari (TRQ) che il Messico applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo a talune merci originarie dell'Unione europea. |
|
2. |
Il Messico gestisce i seguenti contingenti tariffari di cui alla sezione B (Contingenti tariffari) conformemente al proprio diritto: TRQ-BF1, TRQ-PK, TRQ-BF2, TRQ-PY, TRQ-FP, TRQ-CFB e TRQ-CFS. |
|
3. |
Il Messico gestisce i seguenti contingenti tariffari di cui alla sezione B (Contingenti tariffari) conformemente alle modalità stabilite nella presente appendice e al proprio diritto: TRQ-FM, TRQ-MP, TRQ-ECM, TRQ-WY, TRQ-BT, TRQ-FC, TRQ-OC, TRQ-DP1, TRQ-DP2 e TRQ-IC. |
|
4. |
Le merci oggetto di ciascun contingente tariffario della sezione B (Contingenti tariffari) sono identificate in maniera informale nel titolo della disposizione che istituisce il contingente tariffario. Tali titoli sono inseriti esclusivamente per agevolare la comprensione della presente appendice e non modificano né sostituiscono la copertura stabilita attraverso l'identificazione delle linee tariffarie contemplate dalla legge relativa all'imposta generale sulle importazioni ed esportazioni (Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE)) del Messico. |
|
5. |
Ai fini della presente appendice, per «tonnellate metriche» si utilizza l'abbreviazione «MT». |
1. Carni bovine
|
a) |
Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione «TRQ-BF1» nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
b) |
Il dazio contingentale e il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico con un dazio preferenziale contingentale ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario sono i seguenti:
|
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
d) |
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 1, lettera a), della sezione C. |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0201.20.99, 0201.30.01, 0202.20.99, 0202.30.01 e 0210.20.01. |
2. Lombate e loro pezzi di animali della specie suina, con o senza osso
|
a) |
Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nella linea tariffaria di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione «TRQ-PK» nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
b) |
Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:
|
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
d) |
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 1, lettera b), della sezione C. |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria ex 0203.29.99. |
3. Frattaglie di animali della specie bovina
|
a) |
Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione «TRQ-BF2» nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
b) |
Il dazio contingentale e il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico con un dazio preferenziale contingentale ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario sono i seguenti:
|
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
d) |
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 1, lettera a), della sezione C. |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0206.10.01, 0206.29.99 e 0210.99.01. |
4. Cosce, sovracosce o cosce e sovracosce attaccate di pollo.
|
a) |
Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione «TRQ-PY» nella tabella di soppressione dei dazi del Messico. |
|
b) |
Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:
|
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
d) |
Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 1, lettera c), della sezione C. |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0207.13.03 e 0207.14.04. |
5. Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
|
a) |
Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione «TRQ-FM» nella tabella di soppressione dei dazi del Messico. |
|
b) |
Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:
|
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
d) |
Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta per non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. A decorrere dall'anno 6, il presente contingente tariffario è gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0401.10.01, 0401.20.01, 0401.40.01 e 0401.50.01. |
6. Latte in polvere
|
a) |
Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione «TRQ-MP» nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
b) |
Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:
|
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
d) |
Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. A decorrere dall'anno 4, il presente contingente tariffario è gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0402.10.01, 0402.10.99, 0402.21.01, 0402.21.99 e 0402.29.99. |
7. Latte evaporato e condensato
|
a) |
Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione «TRQ-ECM» nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
b) |
Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:
|
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
d) |
Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta. |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0402.91.01, 0402.91.99, 0402.99.01 e 0402.99.99. |
8. Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
|
a) |
Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nella voce tariffaria di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione «TRQ-WY» nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
b) |
Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:
|
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
d) |
Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta per non più di cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. A decorrere dall'anno 6, il presente contingente tariffario è gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella voce tariffaria 04.04. |
9. Burro, altre materie grasse del latte e paste da spalmare lattiere
|
a) |
Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione «TRQ-BT» nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
b) |
Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:
|
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
d) |
Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. A decorrere dall'anno 4, il presente contingente tariffario è gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0405.10.01, 0405.10.99, 0405.20.01 e 0405.90.99. |
10. Formaggio fresco, grattugiato o in polvere e formaggio fuso
|
a) |
Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione «TRQ-FC» nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
b) |
Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:
|
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
d) |
Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. A decorrere dall'anno 4, il presente contingente tariffario è gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0406.10.01, 0406.20.01, 0406.30.01 e 0406.30.99. |
11. Altri formaggi
|
a) |
Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione «TRQ-OC» nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
b) |
Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:
|
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
d) |
Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. A decorrere dall'anno 4, il presente contingente tariffario è gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0406.90.04, 0406.90.05, 0406.90.06 e 0406.90.99. |
12. Pesche fresche
|
a) |
Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nella linea tariffaria di cui alla lettera d) fino a concorrenza del quantitativo complessivo all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione «TRQ-FP» nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
b) |
Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera d) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:
|
|
c) |
Le merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate con la menzione «MX-R2»entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota preferenziale stabilita conformemente al punto 3, lettera j), della sezione B (Aliquota di base e categorie di soppressione progressiva) dell'allegato 2-A. |
|
d) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 0809.30.02. |
13. Caffè
|
a) |
Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie elencate alla lettera d) fino a concorrenza del quantitativo complessivo all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b) a condizione che esse rispettino le regole di origine specifiche di cui alla sezione C (Disposizioni speciali riguardanti le regole di origine specifiche per prodotto) dell'allegato 3-A (Regole di origine specifiche per prodotto). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione «TRQ-CFB» nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
b) |
Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera d) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:
|
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori a quelli indicati alla lettera b) devono rispettare la regola di origine specifica di cui all'allegato 3-A (Regole di origine specifiche per prodotto) per poter beneficiare dell'aliquota preferenziale stabilita conformemente al punto 3, lettera k), della sezione B (Aliquota di base e categorie di soppressione progressiva) dell'allegato 2-A per le linee tariffarie 0901.21.01 e 0901.22.01 contrassegnate con la menzione «MX-R3» e conformemente al punto 3, lettera d), della sezione B (Aliquota di base e categorie di soppressione progressiva) dell'allegato 2-A per le linee tariffarie 0901.12.01, 0901.90.01 e 0901.90.99 contrassegnate con la menzione «7». |
|
d) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0901.12.01, 0901.21.01, 0901.22.01, 0901.90.01 e 0901.90.99. |
14. Preparazioni a base di prodotti lattiero-caseari aventi tenore, in peso, di materie solide del latte superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 50 %
|
a) |
Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione «TRQ-DP1» nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
b) |
Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:
|
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
d) |
Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta per non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. A decorrere dall'anno 6, il presente contingente tariffario è gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 1901.90.03. |
15. Preparazioni a base di prodotti lattiero-caseari aventi tenore, in peso, di materie solide del latte superiore a 50 %
|
a) |
Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nella linea tariffaria di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione «TRQ-DP2» nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
b) |
Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:
|
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
d) |
Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta per non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. A decorrere dall'anno 6, il presente contingente tariffario è gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 1901.90.05. |
16. Estratti, essenze e concentrati di caffè e loro preparazioni
|
a) |
Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie elencate alla lettera d) fino a concorrenza del quantitativo complessivo all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b) a condizione che esse rispettino le regole di origine specifiche di cui alla sezione C (Disposizioni speciali riguardanti le regole di origine specifiche per prodotto) dell'allegato 3-A (Regole di origine specifiche per prodotto). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione «TRQ-CFS» nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
b) |
Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera d) di cui è autorizzato l'ingresso all'aliquota preferenziale stabilita conformemente al punto 3, lettera d), della sezione B (Aliquota di base e categorie di soppressione progressiva) dell'allegato 2-A ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:
|
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori a quelli indicati alla lettera b) devono rispettare la regola di origine specifica di cui all'allegato 3-A (Regole di origine specifiche per prodotto) per poter continuare a beneficiare dell'aliquota preferenziale stabilita conformemente al punto 3, lettera d), della sezione B (Aliquota di base e categorie di soppressione progressiva) dell'allegato 2-A. |
|
d) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 2101.11.01, 2101.11.02, 2101.11.99, 2101.12.01 e 2101.30.01. |
17. Gelati
|
a) |
Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nella linea tariffaria di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione «TRQ-IC» nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
b) |
Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:
|
|
c) |
Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico). |
|
d) |
Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta. |
|
e) |
Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 2105.00.01. |
|
1. |
Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della sezione B (Contingenti tariffari), per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione seguenti:
|
ALLEGATO 2-B
ELENCO DELLE MERCI ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE DI PRODOTTI RIFABBRICATI
Le merci classificate nelle seguenti voci o sottovoci del sistema armonizzato sono escluse dalla definizione di prodotti rifabbricati: 8413 60 , 8413 70 , da 8414 30 a 8414 60 , 8415, 8418, 8419 11 , 8419 19 , 8421, 8422, 8443, 8450, 8451, 8452 10 , 8471, 8481 80 , 8481 90 , 8483, 8501, 8502, 8504, da 8508 a 8510, da 8515 a 8519, 8521 10 , 8521 90 , 8522 10 , 8522 90 , da 8525 60 a 8525 80 , 8527, 8528, 8535, 8536 10 , 8536 20 , 8539, 8544, da 8701 a 8706, 8708, 9018 19 , 9019 20 e 9028 30 .
ALLEGATO 2-C
ECCEZIONI DEL MESSICO IN MATERIA DI RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE
1.
Il Messico può mantenere le misure specificate in appresso, a condizione che esse non concedano un trattamento più favorevole a un paese terzo, compresi i paesi terzi con i quali il Messico abbia concluso un accordo a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e dell'intesa sull'interpretazione dell'articolo XXIV del GATT 1994.
2.
Si precisa che le disposizioni del presente allegato lasciano impregiudicati i diritti o gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo OMC per quanto riguarda le misure elencate in tale allegato (1).
3.
La designazione delle merci che figura accanto al codice SA corrispondente è fornita a titolo puramente indicativo.
4.
L'articolo 2.9 (Restrizioni all'importazione e all'esportazione) non si applica:|
a) |
alle restrizioni a norma dell'articolo 76 della legge sul settore degli idrocarburi (Ley del Sector de Hidrocarburos) pubblicata nel Diario Oficial de la Federación (Gazzetta ufficiale del Messico) il 18 marzo 2025, dell'articolo 51 del regolamento delle attività di cui al terzo titolo della legge sugli idrocarburi (Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos) pubblicato nel Diario Oficial de la Federación (Gazzetta ufficiale del Messico) il 31 ottobre 2014 e dell'accordo che stabilisce la classificazione e la codificazione degli idrocarburi e dei prodotti petroliferi soggetti a licenze di importazione e di esportazione da parte del ministero dell'Energia (Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo por parte de la Secretaría de Energía) pubblicato nel Diario Oficial de la Federación (Gazzetta ufficiale del Messico) il 29 dicembre 2014, nonché di qualsiasi successiva modifica di tale accordo riguardante l'esportazione dal Messico delle merci di cui alle seguenti voci dell'elenco della legge messicana relativa all'imposta generale sulle importazioni ed esportazioni (Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación) pubblicata nel Diario Oficial de la Federación (Gazzetta ufficiale del Messico) il 18 giugno 2007 e il 29 giugno 2012:
|
|
b) |
divieti o restrizioni all'importazione in Messico di pneumatici usati, indumenti usati, veicoli usati e telai usati muniti di motori di veicoli di cui al punto 1(I) e al punto 5 dell'allegato 2.2.1 dell’accordo con il quale il ministero dell'Economia stabilisce le regole e i criteri generali in materia di commercio internazionale (Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior) pubblicato nel Diario Oficial de la Federación (Gazzetta ufficiale del Messico) il 31 dicembre 2012 e |
|
c) |
restrizioni all'importazione e all'esportazione di diamanti grezzi (codici SA 7102.10, 7102.21 e 7102.31) a norma del sistema di certificazione del processo di Kimberley istituito dalla dichiarazione di Interlaken adottata il 5 novembre 2002 a Interlaken nell'ambito della riunione ministeriale del sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi. |
(1) Le parti convengono che qualsiasi decisione adottata da un panel o dall'organo di appello dell'OMC in merito a una misura contemplata dal presente allegato dovrebbe rispecchiarsi in quest'ultimo.
ALLEGATO 2-D
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
1.
Le parti cooperano per contrastare le operazioni contrarie alla legislazione doganale relativamente al trattamento tariffario preferenziale concesso a norma del capo 2 (Scambi di merci) conformemente al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) e all'allegato sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale di cui all'articolo 4.11 (Cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca), paragrafo 3.
2.
Le definizioni di cui all'allegato sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale si applicano al presente allegato.
3.
La procedura di cui ai punti da 4 a 8 si applica qualora una parte constati, sulla base di informazioni oggettive e verificabili, compresi i risultati delle verifiche dell'origine o delle richieste di assistenza e, se necessario, delle visite di controllo:|
a) |
che sono state commesse ripetutamente violazioni della legislazione doganale relativamente al trattamento tariffario preferenziale concesso a norma del capo 2 (Scambi di merci) o |
|
b) |
che, nel caso di operazioni contrarie alla legislazione doganale, l'altra parte rifiuta ripetutamente od omette in altro modo di adempiere uno degli obblighi di cui al punto 1. |
4.
La parte che ha effettuato la constatazione di cui al punto 3 solleva la questione presso il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine al fine di pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le parti.
5.
Se le parti non concordano una soluzione accettabile entro tre mesi dalla data in cui è stata sollevata la questione conformemente al punto 4, la parte che ha effettuato la constatazione può darne notifica al comitato misto e avviare consultazioni sulla base di tutte le informazioni pertinenti al fine di pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le parti.
6.
Se le parti non concordano una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica di cui al punto 5, il comitato misto può decidere di revocare temporaneamente il trattamento tariffario preferenziale delle merci in questione.
7.
Se la revoca temporanea del trattamento tariffario preferenziale decisa dal comitato misto si dimostra efficace nel prevenire le operazioni contrarie alla legislazione doganale di cui al punto 1, la parte che ha effettuato la constatazione revoca le misure che aveva adottato per garantire il rispetto della propria legislazione doganale.
8.
La revoca temporanea si applica per il periodo necessario a contrastare le operazioni contrarie alla normativa doganale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Qualora le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione iniziale persistano dopo la scadenza del periodo di sei mesi, il comitato misto può decidere di rinnovare la revoca. La sospensione temporanea è revocata entro due anni dalla sospensione iniziale, a meno che il comitato misto non decida che le condizioni che hanno dato luogo a quest'ultima persistono.
9.
Ciascuna parte pubblica la decisione del comitato misto relativa alla revoca temporanea ai sensi del presente allegato, nonché qualsiasi altro avviso o qualsiasi altra notifica agli operatori commerciali, conformemente alle proprie procedure interne.
ALLEGATO 2-E
MISURE PERTINENTI RIGUARDANTI I PRODOTTI VITIVINICOLI E LE BEVANDE SPIRITOSE
PARTE A
PRATICHE ENOLOGICHE E RESTRIZIONI E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI DEL MESSICO
Le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti le definizioni dei prodotti e le pratiche enologiche e le restrizioni di cui all'articolo 2.22 (Pratiche enologiche), paragrafo 1, lettere a) e b), sono le seguenti:
|
a) |
disposizioni legislative e regolamentari:
|
|
b) |
Normas Oficiales Mexicanas (norme ufficiali messicane, in appresso «NOM»):
|
|
c) |
Normas Mexicanas (norme messicane):
|
PARTE B
PRATICHE ENOLOGICHE E RESTRIZIONI, ETICHETTATURA E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI DELL'UNIONE EUROPEA
|
1. |
Le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti le definizioni dei prodotti e l'etichettatura di cui all'articolo 2.22 (Pratiche enologiche), paragrafo 2, lettere a) e b), sono le seguenti:
|
|
2. |
Disposizioni legislative e regolamentari relative alle pratiche enologiche e alle restrizioni:
|
PARTE C
ETICHETTATURA DEI VINI
|
1. |
Gli elenchi di cui ai punti 2 e 3 della presente parte definiscono, per i vini fermi e i vini spumanti, le menzioni da utilizzare a norma dell'articolo 2.23 (Etichettatura dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose), paragrafo 8, in relazione ai limiti di zuccheri residui. |
|
2. |
Termini per i vini fermi:
|
|
3. |
Termini per i vini spumanti:
|
PARTE D
DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE
|
1. |
A norma dell'articolo 2.24 (Certificazione dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose), paragrafo 1, le parti autorizzano l'importazione di prodotti vitivinicoli nei rispettivi territori conformemente alle norme della presente parte in materia di certificati di importazione e bollettini di analisi. |
|
2. |
Il rispetto delle prescrizioni per l'importazione di vini nel territorio di una parte è dimostrato presentando alle autorità competenti della parte importatrice i documenti seguenti:
|
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.
(3) GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.
ALLEGATO 2-F
PRODOTTI FARMACEUTICI
1.
Ciascuna parte rispetta gli obblighi stabiliti nell'accordo TBT per quanto riguarda un'autorizzazione all'immissione in commercio, una procedura di notifica o altri obblighi normativi che una parte elabora, adotta o applica ai prodotti farmaceutici e che non rientrano nella definizione di «regolamento tecnico» o di «procedura di valutazione della conformità».
2.
Ciascuna parte si avvale di norme, prassi e orientamenti internazionali relativi ai prodotti farmaceutici e ai dispositivi medici, compresi quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), dal Consiglio internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (ICH) nonché dalla convenzione per le ispezioni farmaceutiche e dal programma di cooperazione nelle ispezioni farmaceutiche (PIC/S) come base per i propri regolamenti tecnici, tranne nei casi debitamente giustificati in cui, sulla scorta di informazioni tecniche e scientifiche, tali norme, prassi od orientamenti internazionali risultino inefficaci o inadatti per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti.
3.
Le parti riconoscono che la loro piena partecipazione agli organismi competenti di cui al punto 2 agevola la cooperazione normativa tra di esse. Esse si adoperano per pervenire in futuro a una decisione relativa alla conclusione di un accordo di riconoscimento reciproco (ARR) sulle buone pratiche di fabbricazione. In tale contesto, le parti riconoscono l'importanza di dimostrare buoni risultati in termini di attuazione delle norme internazionali e di instaurare un clima di fiducia reciproca. Il comitato per gli scambi di merci si riunisce ogni due anni per sorvegliare i progressi compiuti. Nel corso di tali riunioni le parti discutono l'evoluzione dei rispettivi quadri normativi e le modalità da seguire per tutelare lo scambio di informazioni. Le parti instaurano altresì un dialogo sulle procedure di ispezione e valutano i risparmi che un ARR comporterebbe.
ALLEGATO 2-G
VEICOLI A MOTORE, LORO ACCESSORI E PARTI
1.
Il presente allegato si applica alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità adottati o mantenuti in vigore da una parte a livello di amministrazione centrale e riguardanti la sicurezza e le emissioni dei veicoli a motore nuovi o delle attrezzature dei veicoli a motore nuovi quali definiti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
2.
Le parti si adoperano per eliminare gli ostacoli inutili agli scambi e per rafforzare la cooperazione normativa, conformemente al capo 9 (Ostacoli tecnici agli scambi), riconoscendo nel contempo il diritto di ciascuna di esse di determinare il livello auspicato di tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dei consumatori.
Accesso al mercato
|
3. |
Ciascuna parte accetta sul proprio mercato i veicoli a motore nuovi o le attrezzature dei veicoli a motore nuovi quali definiti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, purché il costruttore abbia certificato, conformemente alle procedure applicabili della parte importatrice, che il veicolo o le attrezzature sono conformi alle norme di sicurezza e ai regolamenti tecnici applicabili nella parte importatrice (1). |
|
4. |
Le parti riconoscono che il Messico ha integrato nei propri regolamenti tecnici NOM-194-SCFI e NOM-042- SEMARNAT i regolamenti tecnici dell'Unione europea e della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), compresi i relativi verbali di prova e certificati di omologazione, il cui elenco figura nell'appendice 2-G-1 (Elenco dei certificati e dei verbali di prova accettati dal Messico). |
|
5. |
Il Messico conserva il diritto di modificare i propri regolamenti tecnici NOM-194-SCFI e NOM-042- SEMARNAT, anche mediante l'integrazione dei regolamenti tecnici dell'Unione europea o dell'UNECE. Durante l'elaborazione di tali modifiche, il Messico ne informa l'Unione europea e, su richiesta, illustra la motivazione alla base delle medesime. Il Messico continua a riconoscere i regolamenti tecnici elencati nell'appendice 2-G-1 (Elenco dei certificati e dei verbali di prova accettati dal Messico), nonché i relativi aggiornamenti, a meno che tale riconoscimento non comporti un livello di sicurezza o di protezione ambientale inferiore a quello delle modifiche introdotte, comprometta eventuali impegni assunti nell'ambito dell'USMCA oppure sia contrario ai legittimi obiettivi politici del Messico. |
|
6. |
Ogniqualvolta il Messico rivede i propri regolamenti tecnici riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore e delle loro attrezzature, le parti si adoperano per consultarsi, conformemente alle disposizioni pertinenti del capo 9 (Ostacoli tecnici agli scambi), al fine di stabilire se i regolamenti tecnici elencati nell'appendice 2-G-2 (Elenco dei certificati o dei verbali di prova supplementari) possano essere inclusi nell'appendice 2-G-1 (Elenco dei certificati e dei verbali di prova accettati dal Messico). |
|
7. |
Ciascuna parte si adopera per consentire l'importazione e l'immissione sul proprio mercato di prodotti dotati di una nuova tecnologia o di una nuova caratteristica che la parte importatrice non ha ancora disciplinato, a meno che non nutra ragionevoli dubbi in merito alla sicurezza del prodotto fondati su informazioni scientifiche o tecniche che dimostrino che tale nuova tecnologia o caratteristica comporta un rischio per la salute umana, la sicurezza o l'ambiente. La parte che rifiuta l'importazione e l'immissione sul proprio mercato notifica quanto prima tale decisione all'altra parte. |
|
8. |
Una parte non annulla né compromette i vantaggi di cui beneficia l'altra parte in virtù del presente allegato mediante misure normative specifiche per i prodotti contemplati. Tale obbligo non pregiudica il diritto di una parte di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la tutela dell'ambiente o della salute pubblica. |
Cooperazione congiunta
|
9. |
Le parti cooperano e si scambiano informazioni su qualsiasi questione pertinente ai fini dell'attuazione del presente allegato in sede di comitato per gli scambi di merci. |
|
10. |
Al fine di promuovere la convergenza normativa le parti si scambiano, nella misura del possibile, informazioni sui rispettivi regolamenti tecnici relativi alla sicurezza dei veicoli a motore e alla tutela dell'ambiente. |
|
11. |
Le appendici 2-G-1 (Elenco dei certificati e dei verbali di prova accettati dal Messico) e 2-G-2 (Elenco dei certificati o dei verbali di prova supplementari) sono parte integrante del presente allegato. |
(1) Si precisa che nessuna disposizione del presente punto può interpretarsi come divieto a una parte di consentire anche l'accettazione sul proprio mercato di veicoli a motore nuovi o di attrezzature di veicoli a motore nuovi certificati conformemente alle norme di sicurezza e alle norme sulle emissioni di un paese terzo o di esigere la certificazione della conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e di emissioni dei veicoli a motore che una parte mantiene in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Appendice 2-G-1
ELENCO DEI CERTIFICATI E DEI VERBALI DI PROVA ACCETTATI DAL MESSICO
Elenco dei regolamenti tecnici dell'Unione europea e dell'UNECE di cui al punto 3 dell'allegato 2-G integrati nei regolamenti tecnici NOM-194-SCFI e NOM-042- SEMARNAT del Messico:
|
Prescrizione |
Direttive o regolamenti (1) |
Regolamenti UNECE |
|
Poggiatesta |
Direttiva 78/932/CEE o 74/408/CEE |
R25 o R17 UNECE |
|
Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta |
Direttiva 76/115/CEE o 77/541/CEE |
R14 o R16 UNECE supplemento10 |
|
Comandi manuali, spie e indicatori |
Direttiva 78/316/CEE |
R121 UNECE |
|
Retrovisori |
Direttiva 71/127/CEE |
R46 UNECE |
|
Resistenza dei sedili |
Direttiva 78/932/CEE o 74/408/CEE |
R17 UNECE (R25 solo per i poggiatesta, R17 per l'intero sedile) |
|
Pneumatici |
Regolamento (UE) n. 458/2011 |
R30 UNECE (veicoli a motore e loro rimorchi) o R54 (veicoli commerciali e relativi rimorchi) |
|
Fari |
Direttiva 76/761/CEE, 76/756/CEE o 76/758/CEE |
R48 UNECE Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (M, N e O) o R112 Fari asimmetrici (lampade a filamento) |
|
Spie luminose, luci di stazionamento |
Direttiva 76/756/CEE o 77/540/CEE |
R48 o R06 o R77 UNECE |
|
Luci di arresto |
Direttiva 76/758/CEE o 76/756/CEE |
R48 o R07 UNECE |
|
Dispositivo di illuminazione della targa posteriore |
Direttiva 76/756/CEE o 76/760/CEE |
R04 o R48 UNECE |
|
Luci di ingombro posteriori, di posizione anteriori/posteriori, laterali, di arresto (M, N e O) |
Direttiva 76/756/CEE o 76/758/CEE |
R48 o R07 UNECE |
|
Proiettori di retromarcia |
Direttiva 77/539/CEE o 76/756/CEE |
R48 o R23 UNECE |
|
Indicatori di direzione |
Direttiva 76/758/CEE, 76/759/CEE o 76/756/CEE |
R48 o RO6 UNECE |
|
Catadiottri |
Direttiva 76/756/CEE o 76/757/CEE |
R48 o R03 UNECE |
|
Dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza Impianti di riscaldamento |
Direttiva 78/317/CEE o 672/2010/CEE |
R122 UNECE |
|
Tergicristalli e lavacristalli |
Direttiva 78/318/CEE o 94/68/CEE o regolamento (UE) n. 1008/2010 |
|
|
Sistemi di frenatura (di servizio e di stazionamento) |
Direttiva 71/320/CEE |
R13 UNECE (frenatura, categorie M, N e O) o R13H (frenatura, autovetture) |
|
Vetri di sicurezza |
Direttiva 92/22/CEE |
R43 UNECE |
|
Tachimetro |
Direttiva 75/443/CEE |
R39 UNECE |
|
Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale |
Direttiva 96/79/CEE |
R94 UNECE |
|
Protezione degli occupanti in caso di urto laterale |
Direttiva 96/27/CEE |
R95 UNECE |
|
ABS e dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS) |
Regolamento (UE) n. 347/2012 o (UE) 2015/562 |
R13 o R13H o R131 UNECE |
|
Segnale di allacciamento della cintura |
Direttiva 76/115/CEE o 77/541/CEE |
R16 UNECE |
|
Emissioni dei motori ad accensione spontanea e dei motori ad accensione comandata di veicoli a GPL e a GNC |
Direttiva 2002/80/CE (Euro IV, veicoli leggeri) |
R49 UNECE |
|
(1) I riferimenti a direttive o regolamenti abrogati si intendono fatti alle direttive o ai regolamenti che sono loro succeduti, purché l'ambito di applicazione e la sostanza dei primi e di questi ultimi siano equivalenti. Fanno eccezione i regolamenti sulle emissioni, riguardo ai quali il Messico accetta unicamente i regolamenti indicati nel presente elenco. |
||
(1) I riferimenti a direttive o regolamenti abrogati si intendono fatti alle direttive o ai regolamenti che sono loro succeduti, purché l'ambito di applicazione e la sostanza dei primi e di questi ultimi siano equivalenti. Fanno eccezione i regolamenti sulle emissioni, riguardo ai quali il Messico accetta unicamente i regolamenti indicati nel presente elenco.
Appendice 2-G-2
ELENCO DEI CERTIFICATI O DEI VERBALI DI PROVA SUPPLEMENTARI
Conformemente al punto 6 del presente allegato, le parti esaminano la possibilità di aggiungere all'appendice 2-G-1 (Elenco dei certificati e dei verbali di prova accettati dal Messico) i certificati e i verbali di prova previsti dalle direttive o dai regolamenti dell'Unione europea o dai regolamenti dell'UNECE in relazione alle prescrizioni tecniche specificate negli elenchi per le diverse categorie di veicoli seguenti:
|
a) |
categorie di veicoli M e N: autovetture, furgoni, autobus, autocarri e loro attrezzature
|
|
b) |
categoria di veicoli L: motocicli, ciclomotori, quadricicli e loro attrezzature
|
|
c) |
categorie di veicoli T e C: trattori agricoli e loro attrezzature
|
ALLEGATO 3-A
REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO
SEZIONE A
NOTE INTRODUTTIVE
Nota 1
Principi generali
|
1.1 |
La presente sezione fissa le regole per l'applicazione delle condizioni di cui alle sezioni B e C del presente allegato conformemente all'articolo 3.2 (Prescrizioni generali), paragrafo 1, lettera c). |
|
1.2 |
Ai fini del presente allegato, le prescrizioni che un prodotto deve rispettare per essere considerato originario conformemente all'articolo 3.2 (Prescrizioni generali), paragrafo 1, lettera c) riguardano una modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore o peso massimo dei materiali non originari o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato. |
|
1.3 |
Il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso di qualsiasi imballaggio. |
Nota 2
Struttura dell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto
|
2.1 |
All'occorrenza, le note sulle sezioni, sui capitoli, sulle voci o sulle sottovoci sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capitolo, alla voce o alla sottovoce pertinente. |
|
2.2 |
Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla seconda colonna dell'elenco della sezione B si applica al prodotto corrispondente indicato nella prima colonna di tale elenco. |
|
2.3 |
Se un prodotto è soggetto a regole di origine alternative specifiche per prodotto, il prodotto è considerato originario di una parte se soddisfa una delle alternative. |
|
2.4 |
Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include diverse prescrizioni, detto prodotto è considerato originario di una parte solo se soddisfa tutte le prescrizioni. |
|
2.5 |
Qualora una regola di origine specifica per prodotto escluda espressamente determinati materiali del sistema armonizzato, i materiali esclusi devono essere obbligatoriamente originari di una parte.
Esempio: quando la regola di origine per la voce 3505 prevede «CTH, eccetto la voce 1108», i materiali classificati nella voce 1108 (amidi e fecole, inulina) devono essere originari. |
Nota 3
Applicazione delle regole di origine specifiche per prodotto
|
3.1 |
L'articolo 3.2 (Prescrizioni generali), paragrafo 3, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario e che sono utilizzati nella produzione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stesso stabilimento di una parte in cui sono utilizzati tali prodotti. |
|
3.2 |
Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un determinato materiale non originario non deve essere impiegato, o che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non deve superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano ai materiali non originari classificati altrove nel sistema armonizzato.
Esempio: quando la regola per il capitolo 19 prevede che «il peso totale dei materiali non originari delle voci 1006, 1101, 1102 o da 1104 a 1108 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale», l'impiego di cereali non originari del capitolo 10 diversi dal riso della voce 1006 non è limitato. |
|
3.3 |
Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, ciò non vieta l'utilizzo di altri materiali che non sono in grado di soddisfare tale regola a causa della loro natura intrinseca. |
Nota 4
Definizioni
|
4.1 |
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
|
Nota 5
Fibre, stampa, materie tessili di base e tolleranze
|
5.1 |
Nel presente allegato, l'espressione «fibre naturali» designa le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, l'espressione comprende inoltre le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. |
|
5.2 |
Le «fibre naturali» comprendono i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. |
|
5.3 |
Nell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. |
|
5.4 |
Nell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto, l'espressione «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» designa i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. |
|
5.5 |
Il termine «stampa» designa una tecnica mediante la quale viene conferita a un substrato tessile, in modo permanente, una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia o la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico. |
|
5.6 |
Il termine «stampa (operazione indipendente)» designa la stampa combinata con almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, gasatura, processo di air-tumbler, tenditura, macinazione, vaporizzazione e restringimento e decatissaggio a umido), a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
|
5.7 |
Se per un dato prodotto dell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto si fa riferimento alla nota 5, le condizioni indicate nella seconda colonna di tale elenco non si applicano ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella fabbricazione di detto prodotto che, complessivamente, non superino l'8 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati. Possono applicarsi altresì le note 5.9 o 5.10. |
|
5.8 |
La tolleranza di cui alla nota 5.7 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più dei seguenti materiali tessili di base:
Esempio: un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La percentuale massima utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano la regola di origine (che richiede una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto all'8 %, in peso, del filato. Esempio: un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano la regola di origine (che richiede una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano la regola di origine (che richiede una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) oppure una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi l'8 % del peso del tessuto. Esempio: una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Esempio: ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, detta superficie tessile sarebbe un prodotto misto poiché i due materiali tessili di base sono diversi. |
|
5.9 |
Qualora per un dato prodotto si faccia riferimento alla nota 5, le condizioni indicate nella seconda colonna dell'elenco della sezione B non si applicano ai filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, se il filato non originario non supera l'8 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati. |
|
5.10 |
Qualora per un dato prodotto si faccia riferimento alla nota 5, le condizioni indicate nella seconda colonna dell'elenco della sezione B non si applicano al nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 millimetri, inserita mediante incollatura con adesivo tra due pellicole di plastica, se il nastro non originario non supera il 30 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati. |
Nota 6
Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili
|
6.1 |
Qualora si faccia riferimento alla nota 6 nell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto della sezione B, possono essere utilizzati materiali tessili, ad eccezione di fodere o controfodere, che non soddisfano le prescrizioni di cui alla seconda colonna per il prodotto tessile finito in questione, purché tali materiali siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
|
6.2 |
Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere liberamente utilizzati nella fabbricazione di prodotti tessili.
Esempio: se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili. |
|
6.3 |
Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63. |
Nota 7
Prodotti agricoli
|
7.1 |
I prodotti agricoli classificati nella sezione II del sistema armonizzato e nella voce 2401, coltivati o raccolti nel territorio di una delle parti, sono considerati originari del territorio della parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo. |
Nota 8
Definizione dei tipi di trattamento
|
8.1 |
Per «reazione chimica» si intende un processo, compreso un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.
Ai fini della presente definizione, non sono considerate reazioni chimiche:
|
|
8.2 |
Per «miscelatura e mescolatura» si intende la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella fabbricazione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime. |
|
8.3 |
Per «depurazione» si intende un processo che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità o nella riduzione o eliminazione di impurità in modo da ottenere un bene adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
|
|
8.4 |
Per «modifica della dimensione delle particelle» si intende la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle dei materiali utilizzati. |
|
8.5 |
Per «produzione di materiali standard» (comprese le soluzioni standard) si intende la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. |
|
8.6 |
Per «separazione di isomeri» si intende l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri. |
|
8.7 |
Per «procedimenti biotecnologici» si intende:
|
SEZIONE B
ELENCO DELLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO
|
Classificazione del sistema armonizzato (2012) |
Regola di origine specifica per prodotto |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE I |
ANIMALI VIVI; PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 1 |
Animali vivi |
||||||||||||||||||
|
0101 – 0106 |
Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
||||||||||||||||||
|
0201 – 0210 |
Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
||||||||||||||||||
|
0301 – 0308 |
Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
||||||||||||||||||
|
0401 – 0410 |
Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 5 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove |
||||||||||||||||||
|
0501 – 0511 |
CC. |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE II |
PRODOTTI VEGETALI |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 6 |
Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale |
||||||||||||||||||
|
0601 – 0604 |
Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci |
||||||||||||||||||
|
0701 – 0714 |
Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 8 |
Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
||||||||||||||||||
|
0801 – 0814 |
Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie |
||||||||||||||||||
|
0901 |
CTH (1). |
||||||||||||||||||
|
0902 – 0903 |
NOM. |
||||||||||||||||||
|
0904 11 – 0904 12 |
NOM. |
||||||||||||||||||
|
0904 21 – 0904 22 |
CTH, esclusa la sottovoce 0709 60. |
||||||||||||||||||
|
0905 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
0906 – 0909 |
NOM. |
||||||||||||||||||
|
0910 11 – 0910 30 |
NOM. |
||||||||||||||||||
|
0910 91 |
Produzione in cui tutti i materiali delle sottovoci 0709 60, 0904 21 o 0904 22 utilizzati sono interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
0910 99 |
NOM. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 10 |
Cereali |
||||||||||||||||||
|
1001 – 1008 |
Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento |
||||||||||||||||||
|
1101 – 1109 |
Produzione in cui tutti i materiali delle voci 0701, 0713, 0714, della sottovoce 0710 10, le patate delle sottovoci 0711 90 o 0712 90, i materiali dei capitoli da 10 a 11 o delle voci da 2302 a 2303 utilizzati sono interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
||||||||||||||||||
|
1201 – 1214 |
Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 13 |
Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali |
||||||||||||||||||
|
1301 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
1302 11 – 1302 19 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
1302 20 |
CTSH, tuttavia possono essere utilizzate sostanze pectiche non originarie. |
||||||||||||||||||
|
1302 31 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
1302 32 |
CTSH, tuttavia possono essere utilizzate sostanze pectiche non originarie. |
||||||||||||||||||
|
1302 39 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 14 |
Materie da intreccio di origine vegetale; prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
||||||||||||||||||
|
1401 – 1404 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE III |
GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale |
||||||||||||||||||
|
1501 – 1504 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
1505 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
1506 – 1507 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
1508 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
1509 – 1510 |
Produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
1511 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
1512 11 – 1512 19 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
1512 21 – 1512 29 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
1513 – 1520 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
1521 – 1522 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE IV |
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
||||||||||||||||||
|
1601 – 1605 |
Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 o 16 utilizzati sono interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri |
||||||||||||||||||
|
1701 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
1702 |
CTH, a condizione che:
|
||||||||||||||||||
|
1703 |
CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
1704 |
CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
||||||||||||||||||
|
1801 – 1805 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
1806 10 |
|
||||||||||||||||||
|
CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
1806 20 – 1806 90 |
CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 19 |
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria |
||||||||||||||||||
|
1901 – 1905 |
CTH, a condizione che:
|
||||||||||||||||||
|
Capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante |
||||||||||||||||||
|
2001 – 2005 |
Produzione in cui tutti gli ortaggi utilizzati sono interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
2006 – 2007 |
CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
2008 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 o da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
CTH. |
||||||||||||||||||
|
CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
Produzione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
2009 11 – 2009 39 |
Produzione in cui tutti gli agrumi utilizzati sono interamente ottenuti, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
2009 41 – 2009 90 |
CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse |
||||||||||||||||||
|
2101 (1) |
CTH, a condizione che almeno il 50 % in peso del caffè utilizzato sia già originario. |
||||||||||||||||||
|
2102 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
2103 10 – 2103 20 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
2103 30 |
NOM. |
||||||||||||||||||
|
2103 90 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
2104 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
2105 |
CTH, a condizione che:
|
||||||||||||||||||
|
2106 10 |
CTH, a condizione che:
|
||||||||||||||||||
|
2106 90 |
CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti |
||||||||||||||||||
|
2201 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
2202 |
CTH, a condizione che:
|
||||||||||||||||||
|
2203 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
2204 – 2206 |
CTH, eccetto per le voci 2207 o 2208, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61 o 2009 69 utilizzati siano interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
2207 |
CTH, eccetto per le voci 2207 o 2208, a condizione che tutti i materiali della sottovoce 0806 10, della voce 1005 e delle sottovoci 2009 61 o 2009 69 utilizzati siano interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
2208 – 2209 |
CTH, eccetto per le voci 2207 o 2208, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61 o 2009 69 utilizzati siano interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali |
||||||||||||||||||
|
2301 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
2302 |
CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
2303 10 |
CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
2303 20 – 2303 30 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
2304 – 2308 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
2309 |
CTH, a condizione che:
|
||||||||||||||||||
|
Capitolo 24 |
Tabacco e succedanei del tabacco lavorati |
||||||||||||||||||
|
2401 |
Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
2402 10 |
CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
2402 20 – 2402 90 |
CTH, a condizione che almeno il 65 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sia interamente ottenuto. |
||||||||||||||||||
|
2403 11 – 2403 91 |
CTH, a condizione che almeno il 55 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sia interamente ottenuto o MaxNOM 30 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
2403 99 |
|
||||||||||||||||||
|
CTH, a condizione che almeno il 10 % del peso del tabacco del capitolo 24 utilizzato sia interamente ottenuto o MaxNOM 60 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
CTH, a condizione che almeno il 55 % del peso del tabacco del capitolo 24 utilizzato sia originario o MaxNOM 30 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE V |
PRODOTTI MINERALI (2) |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi |
||||||||||||||||||
|
2501 – 2530 |
CTH o MaxNOM 70 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
||||||||||||||||||
|
2601 – 2621 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali |
||||||||||||||||||
|
2701 – 2709 |
CTH; reazione chimica o processo di miscelatura e mescolatura o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
2710 |
NOM, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 2710 e delle sottovoci 3824 90 o 3826 00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento. |
||||||||||||||||||
|
2711 – 2716 |
CTH; reazione chimica o processo di miscelatura e mescolatura o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE VI |
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE (2) |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi |
||||||||||||||||||
|
2801 – 2853
|
Per l'esportazione dal Messico all'UE: CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW). Per l'esportazione dall'UE al Messico: CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 29 |
Prodotti chimici organici |
||||||||||||||||||
|
2901 – 2904 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
2905 11 – 2905 42 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
2905 43 – 2905 44 |
CTH, esclusa la voce 3824, o MaxNOM 40 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
2905 45 |
CTSH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della sottovoce 2905 45 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
2905 49 – 2905 59 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
2906 – 2942 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici |
||||||||||||||||||
|
3001 – 3003 |
CTSH o reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici. |
||||||||||||||||||
|
3004 |
CTH, esclusa la voce 3003; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3005 |
CTH o reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici. |
||||||||||||||||||
|
3006 10 – 3006 50 |
CTSH o reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici. |
||||||||||||||||||
|
3006 60 – 3006 91 |
CTH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3006 92 |
CTSH o reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 31 |
Concimi |
||||||||||||||||||
|
3101 – 3104 |
CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto o MaxNOM 40 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3105 |
|
||||||||||||||||||
|
CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto o MaxNOM 40 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto, e in cui il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il 50 % dell'EXW del prodotto o MaxNOM 40 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri |
||||||||||||||||||
|
3201 – 3215 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche |
||||||||||||||||||
|
3301 |
CTSH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3302 10 |
CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3302 90 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3303 – 3307 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso |
||||||||||||||||||
|
3401 – 3407 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi |
||||||||||||||||||
|
3501 |
CTH e MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3502 11 – 3502 19 |
CTH, a condizione che i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
3502 20 |
CTH e MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3502.90 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
3503 – 3504 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3505 |
CTH, esclusa la voce 1108. |
||||||||||||||||||
|
3506 – 3507 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
||||||||||||||||||
|
3601 – 3606 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
||||||||||||||||||
|
3701 – 3707 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche |
||||||||||||||||||
|
3801 – 3808 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3809 10 |
CTH, esclusa la voce 1108. |
||||||||||||||||||
|
3809 91 – 3809 93 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3810 – 3822 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3823 |
CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3824 10 – 3824 50 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3824 60 |
CTH, esclusa la sottovoce 2905 44. |
||||||||||||||||||
|
3824 71 – 3824 83 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3824 90 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione o esterificazione o mediante idrotrattamento. |
||||||||||||||||||
|
Per l'esportazione dal Messico all'UE: MaxNOM 50 % (EXW). Per l'esportazione dall'UE al Messico: CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3825 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3826 |
Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione o esterificazione o mediante idrotrattamento. |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE VII |
MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA (2) |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie |
||||||||||||||||||
|
3901 – 3915 |
CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
3916 – 3926 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma |
||||||||||||||||||
|
4001 – 4002 |
CTSH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
4003 – 4011 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
4012 11 – 4012 19 |
Rigenerazione di pneumatici usati |
||||||||||||||||||
|
4012 20 |
CTH, esclusa la voce 4011. |
||||||||||||||||||
|
4012 90 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
4013 – 4017 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE VIII |
PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA (DIVERSI DAL PELO DI MESSINA (CRINE DI FIRENZE)) |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio |
||||||||||||||||||
|
4101 – 4103 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
4104 11 – 4104 19 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
4104 41 – 4104 49 |
CTSH, escluse le sottovoci da 4104 41 a 4104 49. |
||||||||||||||||||
|
4105 10 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
4105 30 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
4106 21 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
4106 22 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
4106 31 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
4106 32 – 4106 40 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
4106 91 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
4106 92 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
4107 – 4113 |
CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari delle sottovoci 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 o 4106 92 a condizione che abbia luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco. |
||||||||||||||||||
|
4114 10 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
4114 20 |
CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari delle sottovoci 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 o 4106 92 a condizione che abbia luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco. |
||||||||||||||||||
|
4115 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina (crine di Firenze)) |
||||||||||||||||||
|
4201 – 4206 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori |
||||||||||||||||||
|
4301 |
CC. |
||||||||||||||||||
|
4302 11 – 4302 20 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
4302 30 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
4303 – 4304 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE IX |
LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 44 |
Legno e lavori di legno; carbone di legna |
||||||||||||||||||
|
4401 – 4421 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero |
||||||||||||||||||
|
4501 – 4504 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
||||||||||||||||||
|
4601 – 4602 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE X |
PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
||||||||||||||||||
|
4701 – 4707 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
||||||||||||||||||
|
4801 – 4809 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
4810 13 – 4810 31 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
4810 32 |
CC. |
||||||||||||||||||
|
4810 39 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
4810 92 |
CC. |
||||||||||||||||||
|
4810 99 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
4811 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
4812 – 4814 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
4816 – 4817 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
4818 10 |
CC. |
||||||||||||||||||
|
4818 20 – 4818 90 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
4819 10 – 4819 50 |
CTH e MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
4819 60 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
4820 10 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
4820 20 – 4820 90 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
4821 – 4822 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
4823 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 49 |
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani |
||||||||||||||||||
|
4901 – 4911 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE XI |
MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 50 |
Seta |
||||||||||||||||||
|
5001 – 5002 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
5003 |
|
||||||||||||||||||
|
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta. |
||||||||||||||||||
|
CTH. |
||||||||||||||||||
|
5004 – 5005 |
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
5006 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
CTH. |
||||||||||||||||||
|
5007 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati semplici (7). |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine |
||||||||||||||||||
|
5101 – 5105 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
5106 – 5110 |
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
5111 – 5113 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati semplici (7). |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 52 |
Cotone |
||||||||||||||||||
|
5201 – 5203 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
5204 – 5207 |
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
5208 – 5212 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati semplici (7). |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
stampa (8), accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta |
||||||||||||||||||
|
5301 – 5305 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
5306 – 5308 |
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
5309 – 5311 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati semplici (7). |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 54 |
Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali |
||||||||||||||||||
|
5401 – 5406 |
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
5407 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati semplici (7). |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
stampa (9), accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
5408 |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa o stampa (operazione indipendente). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 55 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
||||||||||||||||||
|
5501 – 5507 |
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili. |
||||||||||||||||||
|
5508 – 5511 |
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
5512 – 5516 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati semplici (7). |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
stampa (8), accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia |
||||||||||||||||||
|
5601 |
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
5602 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
Tuttavia:
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
5603 11 – 5603 14 |
Produzione a partire da:
|
||||||||||||||||||
|
5603 91 – 5603 94 |
Produzione a partire da:
|
||||||||||||||||||
|
5604 |
|
||||||||||||||||||
|
Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili. |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
5605 – 5606 |
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
5607 – 5609 |
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
Capitolo 57 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili |
||||||||||||||||||
|
5701 – 5705 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
Tuttavia:
Può essere utilizzato tessuto di juta come supporto di tappeti di feltro ad ago. |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
Tuttavia:
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Fabbricazione a partire da (7):
Tuttavia:
Può essere utilizzato tessuto di juta come supporto di tappeti di poliestere o di fibre acriliche. |
||||||||||||||||||
|
Fabbricazione a partire da (7):
Può essere utilizzato tessuto di juta come supporto di altri tipi di tappeti. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami |
||||||||||||||||||
|
5801 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati semplici (7). |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
stampa (10), accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto o per i tessuti di cotone di questa voce: fabbricazione a partire da filati di cotone e stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura). |
||||||||||||||||||
|
5802 – 5804 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati semplici (7). |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
5805 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
5806 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati semplici (7). |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
stampa (11), accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto o per i tessuti di cotone di questa voce: fabbricazione a partire da filati di cotone e stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura). |
||||||||||||||||||
|
5807 – 5809 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati semplici (7). |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
5810 |
CTH e MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
5811 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati semplici (7). |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
stampa (10), accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto o per i tessuti di cotone di questa voce: fabbricazione a partire da filati di cotone e stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 59 |
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili |
||||||||||||||||||
|
5901 |
Produzione a partire da filati. |
||||||||||||||||||
|
5902 |
Produzione a partire da sostanze chimiche o paste tessili. |
||||||||||||||||||
|
5903 |
Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione; tessitura insieme alla stampa o stampa (operazione indipendente). |
||||||||||||||||||
|
5904 |
Produzione a partire da filati (7). |
||||||||||||||||||
|
5905 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati. |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
5906 |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o gommatura; tintura di filati insieme alla tessitura o al processo del tessuto non tessuto o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni di preparazione o finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
5907 |
Produzione a partire da filati o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
5908 |
|
||||||||||||||||||
|
Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia. |
||||||||||||||||||
|
CTH. |
||||||||||||||||||
|
5909 |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura (7); estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione o spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni di preparazione o finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
5910 |
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
5911 |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura (7); estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; o spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni di preparazione o finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
||||||||||||||||||
|
6001 – 6006 |
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
Capitolo 61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia |
||||||||||||||||||
|
6101 – 6117 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
Capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia |
||||||||||||||||||
|
6201 |
Produzione a partire da filati (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
6202 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati (12); produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
6203 |
Produzione a partire da filati (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
6204 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati (12); produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
6205 |
Produzione a partire da filati (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
6206 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati (12); produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
6207 – 6208 |
Produzione a partire da filati (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
6209 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati (12); produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
6210 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati (12); o produzione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto (12). |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
6211 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati (12); produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
6212 |
Produzione a partire da filati (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
6213 – 6214 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati semplici, greggi (12) (7); produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto (12); o stampa (7), accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati semplici, greggi (12) (7); o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
6215 |
Produzione a partire da filati (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
6216 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati (12); o produzione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto (12). |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
6217 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati (12); produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto (12); o stampa (7), accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati (12); o produzione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto (12). |
||||||||||||||||||
|
CTH e MaxNOM 40 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati (12); o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci |
||||||||||||||||||
|
6301 – 6304 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati semplici, greggi (12) (13); produzione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto, o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da filati semplici, greggi (12) (13); o stampa (13), accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato. |
||||||||||||||||||
|
6305 |
Produzione a partire da (7):
|
||||||||||||||||||
|
6306 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da (12) (7):
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
6307 |
|||||||||||||||||||
|
6308 |
Ciascun articolo dell'assortimento deve rispettare le regole che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; possono tuttavia essere incorporati articoli non originari a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. |
||||||||||||||||||
|
6309 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
6310 |
Produzione in cui tutti i materiali utilizzati sono interamente ottenuti. |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE XII |
CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti |
||||||||||||||||||
|
6401 |
NOM, eccetto da calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre componenti della suola della voce 6406. |
||||||||||||||||||
|
6402 – 6404 |
|
||||||||||||||||||
|
NOM, eccetto da calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre componenti della suola della voce 6406. |
||||||||||||||||||
|
CTH, eccetto da tomaie o loro parti non originarie, esclusi i contrafforti e le punte rigide, della voce 6406, e MaxNOM 60 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
6405 |
NOM, eccetto da calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre componenti della suola della voce 6406. |
||||||||||||||||||
|
6406 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti |
||||||||||||||||||
|
6501 – 6507 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti |
||||||||||||||||||
|
6601 – 6603 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
||||||||||||||||||
|
6701 – 6704 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE XIII |
LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili |
||||||||||||||||||
|
6801 – 6802 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
6803 |
NOM. |
||||||||||||||||||
|
6804 – 6811 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
6812 80 |
NOM. |
||||||||||||||||||
|
6812 91 – 6812 99 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
6813 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
6814 10 |
NOM. |
||||||||||||||||||
|
6814 90 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
6815 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
||||||||||||||||||
|
6901 – 6914 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro |
||||||||||||||||||
|
7001 – 7002 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7003 – 7005 |
|
||||||||||||||||||
|
CTH, escluse le voci da 7002 a 7005. |
||||||||||||||||||
|
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7006 – 7009 |
CTH, escluse le voci da 7002 a 7009. |
||||||||||||||||||
|
7010 – 7011 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7013 |
CTH, esclusa la voce 7010. |
||||||||||||||||||
|
7014 – 7018 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7019 |
|
||||||||||||||||||
|
Produzione a partire da stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving) ed altri filati, anche tagliati, di lana di vetro. |
||||||||||||||||||
|
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7020 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE XIV |
PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete |
||||||||||||||||||
|
7101 |
CC. |
||||||||||||||||||
|
7102 – 7104 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
7105 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7106 10 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
7106 91 |
CTH, escluse le voci da 7108 a 7110; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni. |
||||||||||||||||||
|
7106 92 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
7107 |
NOM. |
||||||||||||||||||
|
7108 11 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
7108 12 |
CTH, escluse le voci da 7106 a 7110; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni. |
||||||||||||||||||
|
7108 13 – 7108 20 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
7109 |
NOM. |
||||||||||||||||||
|
7110 |
CTSH; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni. |
||||||||||||||||||
|
7111 |
NOM. |
||||||||||||||||||
|
7112 – 7115 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7116 – 7117 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
7118 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE XV |
METALLI COMUNI E LORO LAVORI |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio |
||||||||||||||||||
|
7201 – 7206 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7207 |
CTH, esclusa la voce 7206. |
||||||||||||||||||
|
7208 – 7217 |
CTH, escluse le voci da 7207 a 7217. |
||||||||||||||||||
|
7218 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7219 – 7223 |
CTH, escluse le voci da 7219 a 7223. |
||||||||||||||||||
|
7224 10 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7224 90 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
7225 – 7229 |
CTH, escluse le voci da 7225 a 7229. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
||||||||||||||||||
|
7301 10 |
CC, escluse le voci da 7207 a 7217. |
||||||||||||||||||
|
7301 20 |
CC. |
||||||||||||||||||
|
7302 |
CC, escluse le voci da 7207 a 7217. |
||||||||||||||||||
|
7303 – 7306 |
CC. |
||||||||||||||||||
|
7307 11 – 7307 19 |
CC. |
||||||||||||||||||
|
7307 21 – 7307 29 |
Produzione mediante tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il valore totale degli abbozzi fucinati non originari non superi il 35 % dell'EXW del prodotto. |
||||||||||||||||||
|
7307 91 – 7307 99 |
CC. |
||||||||||||||||||
|
7308 |
CTH, esclusa la sottovoce 7301 20. |
||||||||||||||||||
|
7309 – 7314 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7315 11 – 7315 19 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7315 20 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
7315 81 – 7315 90 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7316 – 7320 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7321 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
7322 – 7326 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 74 |
Rame e lavori di rame |
||||||||||||||||||
|
7401 – 7402 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7403 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
7404 – 7407 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7408 |
CTH e MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
7409 – 7412 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7413 |
CTH e MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
7415 – 7419 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel |
||||||||||||||||||
|
7501 – 7508 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio |
||||||||||||||||||
|
7601 |
NOM. |
||||||||||||||||||
|
7602 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7603 – 7606 |
CTH e MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
7607 |
CTH, esclusa la voce 7606. |
||||||||||||||||||
|
7608 – 7615 |
CTH e MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
7616 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo |
||||||||||||||||||
|
7801 10 |
CTSH. |
||||||||||||||||||
|
7801 91 – 7801 99 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
7802 – 7806 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco |
||||||||||||||||||
|
7901 – 7907 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno |
||||||||||||||||||
|
8001 – 8007 |
CTH. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
||||||||||||||||||
|
8101 – 8113 |
CTSH o produzione mediante raffinazione, fusione o formatura termica del metallo. |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni |
||||||||||||||||||
|
8201 – 8204 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8205 10 – 8205 70 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8205 90 |
CTH; conformemente all'articolo 3.10 (Assortimenti), tuttavia, gli utensili non originari della voce 8205 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW di tale assortimento. |
||||||||||||||||||
|
8206 |
CTH, escluse le voci da 8202 a 8205; conformemente all'articolo 3.10 (Assortimenti), tuttavia, gli utensili non originari delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW di tale assortimento. |
||||||||||||||||||
|
8207 – 8215 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni |
||||||||||||||||||
|
8301 – 8311 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE XVI |
MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE E PARTI ED ACCESSORI DI TALI APPARECCHI |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi |
||||||||||||||||||
|
8401 – 8406 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8407 (1) – 8408 |
MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8409 – 8417 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8418 10 – 8418 29 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8418 30 – 8418 50 |
CTH o MaxNOM 45 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8418 61 – 8418 91 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8418 99 |
CTH o MaxNOM 45 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8419 – 8421 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8422 11 |
CTH o MaxNOM 45 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8422 19 – 8422 90 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8423 – 8424 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8425 – 8430 |
CTH, esclusa la voce 8431, o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8431 – 8442 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8443 11 – 8443 19 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8443 31 – 8443 39 |
CTSH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8443 91 – 8443 99 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8444 – 8447 |
CTH, esclusa la voce 8448, o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8448 – 8449 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8450 – 8451 |
CTH o MaxNOM 45 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8452 – 8455 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8456 – 8465 |
CTH, esclusa la voce 8466, o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8466 – 8468 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8469 – 8472 |
CTH, esclusa la voce 8473, o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8473 – 8480 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8481 10 – 8481 40 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8481 80 – 8481 90 |
CTH o MaxNOM 45 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8482 – 8487 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi |
||||||||||||||||||
|
8501 – 8502 |
CTH, esclusa la voce 8503, o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8503 – 8506 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8507 (1) |
|
||||||||||||||||||
|
Per l'esportazione dal Messico all'UE: CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 30 % (EXW). Per l'esportazione dall'UE al Messico: CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8508 |
CTH o MaxNOM 45 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8509 – 8515 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8516 10 – 8516 80 |
CTH o MaxNOM 45 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8516 90 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8517 11 – 8517 69 |
CTSH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8517 70 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8518 10 – 8518 50 |
CTSH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8518 90 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8519 – 8521 |
CTH, esclusa la voce 8522, o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8522 – 8523 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8525 – 8528 |
CTH, esclusa la voce 8529, o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8529 – 8530 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8531 10 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8531 20 |
CTSH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8531 80 – 8531 90 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8532 10 – 8532 21 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8532 22 – 8532 24 |
CTSH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8532 25 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8532 29 – 8532 30 |
CTSH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8532 90 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8533 – 8534 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8535 – 8537 |
CTH, esclusa la voce 8538, o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8538 – 8539 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8540 11 – 8540 89 |
CTSH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8540 91 – 8540 99 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8541 10 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8541 21 – 8541 30 |
CTSH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8541 40 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8541 50 – 8541 60 |
CTSH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8541 90 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8542 31 – 8542 39 |
CTSH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8542 90 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8543 10 – 8543 30 |
CTSH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8543 70 – 8543 90 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8544 – 8548 |
MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE XVII |
MATERIALE DA TRASPORTO |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
||||||||||||||||||
|
8601 – 8609 |
CTH, esclusa la voce 8607, o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori |
||||||||||||||||||
|
8701 – 8707 (1) |
|
||||||||||||||||||
|
Per l'esportazione dal Messico all'UE: MaxNOM 40 % (EXW). Per l'esportazione dall'UE al Messico: MaxNOM 45 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
MaxNOM 45 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8708 – 8711 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8712 |
MaxNOM 45 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
8713 – 8716 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 88 |
Navigazione aerea o spaziale |
||||||||||||||||||
|
8801 – 8805 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
||||||||||||||||||
|
8901 – 8908 |
CC o MaxNOM 40 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE XVIII |
STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi |
||||||||||||||||||
|
9001 – 9018 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
9019 10 |
CTH, esclusa la voce 9033, o MaxNOM 45 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
9019 20 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
9020 – 9033 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 91 |
Orologeria |
||||||||||||||||||
|
9101 – 9114 |
MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti |
||||||||||||||||||
|
9201 – 9209 |
MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE XIX |
ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 93 |
Armi, munizioni e loro parti ed accessori |
||||||||||||||||||
|
9301 – 9307 |
MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE XX |
MERCI E PRODOTTI DIVERSI |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 94 |
Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate |
||||||||||||||||||
|
9401 – 9406 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori |
||||||||||||||||||
|
9503 – 9508 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 96 |
Lavori diversi |
||||||||||||||||||
|
9601 – 9604 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
9605 |
Ciascun articolo dell'assortimento deve rispettare le regole che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati conformemente all'articolo 3.10 (Assortimenti) e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. |
||||||||||||||||||
|
9606 – 9607 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
9608 10 – 9608 40 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
9608 50 |
Ciascun articolo dell'assortimento deve rispettare le regole che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati conformemente all'articolo 3.10 (Assortimenti) e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. |
||||||||||||||||||
|
9608 60 – 9608 99 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
9609 – 9618 |
CTH o MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
9619 |
MaxNOM 50 % (EXW). |
||||||||||||||||||
|
SEZIONE XXI |
OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ |
||||||||||||||||||
|
Capitolo 97 |
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |
||||||||||||||||||
|
9701 – 9716 |
CC. |
||||||||||||||||||
|
(1) Cfr. sezione C. (2) Per le definizioni dei tipi di trattamento di cui alla presente sezione cfr. la nota 8 della sezione A. (3) Un precursore di materiale catodico attivo (p-CAM) è un elemento chimico che costituisce il materiale precursore di un materiale catodico attivo. (4) I materiali catodici attivi (CAM) delle batterie ricaricabili sono materiali chimici e prodotti susseguenti che hanno raggiunto la fase in cui sono in grado di produrre energia elettrica mediante reazione chimica quando la cella di batteria è nel processo di scarica e di fungere da elettrodo positivo nella cella di batteria. Il materiale catodico attivo è utilizzato nella produzione di celle di batteria per produrre un catodo. (5) I materiali catodici attivi (CAM) delle batterie ricaricabili sono materiali chimici e prodotti susseguenti che hanno raggiunto la fase in cui sono in grado di produrre energia elettrica mediante reazione chimica quando una cella di batteria è nel processo di scarica e di fungere da elettrodo positivo nella cella di batteria. Il materiale catodico attivo è utilizzato nella produzione di celle di batteria per produrre un catodo. (6) Il liquame catodico è una miscela di materiale catodico attivo, agenti conduttori, leganti e solventi destinata al rivestimento di un collettore di corrente per ottenere il catodo nella sua forma finale, che funge da elettrodo funzionale in una cella di batteria. (7) Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A. (8) La regola della stampa si applica unicamente alle esportazioni dell'Unione europea verso il Messico fino a esaurimento del contingente totale annuo pari a 2 000 000 m2. Tale contingente è assegnato dal Messico secondo il principio «primo arrivato, primo servito». (9) La regola della stampa si applica unicamente alle esportazioni dell'Unione europea verso il Messico fino a esaurimento del contingente totale annuo pari a 3 500 000 m2. Tale contingente è assegnato dal Messico secondo il principio «primo arrivato, primo servito». (10) La regola della stampa si applica unicamente alle esportazioni dell'Unione europea verso il Messico fino a esaurimento del contingente totale annuo pari a 500 000 m2. Tale contingente è assegnato dal Messico secondo il principio «primo arrivato, primo servito». (11) La regola della stampa si applica unicamente alle esportazioni dell'Unione europea verso il Messico fino a esaurimento del contingente totale annuo pari a 500 000 m2. Tale contingente è assegnato dal Messico secondo il principio «primo arrivato, primo servito». (12) Cfr. la nota 6 della sezione A. (13) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di stoffe a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota 6 della sezione A. |
|||||||||||||||||||
SEZIONE C
DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI LE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO
Definizione
|
1. |
Ai fini della presente sezione, per «anno» si intende, per il primo anno, il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, per ogni anno successivo, il periodo di dodici mesi dopo la fine dell'anno precedente. |
Disposizioni temporanee applicabili alle esportazioni messicane verso l'Unione europea
|
2. |
Le seguenti regole di origine specifiche per prodotto si applicano ai motori a benzina di cilindrata pari o superiore a 1,8 litri, classificati nella voce 8407:
La regola temporanea di cui al presente paragrafo si applica alle esportazioni dirette dal Messico verso l'Unione europea nonché alle esportazioni incorporate come materiali in veicoli a benzina di cilindrata pari o superiore a 1,8 litri, classificati nelle sottovoci 8703 23 e 8703 24. |
|
3. |
Le seguenti regole di origine specifiche per prodotto si applicano ai veicoli a benzina di cilindrata pari o superiore a 1,8 litri, classificati nelle sottovoci 8703 23 e 8703 24:
|
|
4. |
Per quanto riguarda gli altri veicoli classificati alle voci 8701, 8702, 8704 e 8705, si applicano le seguenti regole di origine specifiche per prodotto fino a esaurimento del contingente totale annuo pari a 10 000 unità suddivise in trattori della voce 8701 (2 500 unità) e altri veicoli delle voci 8702, 8704 o 8705 (7 500 unità):
Tale contingente è assegnato dall'Unione europea secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
|
5. |
Le seguenti regole di origine specifiche per prodotto si applicano ai telai degli autoveicoli della voce 8703, con motore, classificati nella voce 8706:
La regola temporanea di cui al presente paragrafo si applica alle esportazioni dirette dal Messico verso l'Unione europea ma non ai prodotti classificati nella voce 8706 e ai relativi materiali incorporati in veicoli a benzina di cilindrata pari o superiore a 1,8 litri, classificati nelle sottovoci 8703 23 e 8703 24. |
Contingenti di origine e disposizioni temporanee applicabili alle esportazioni dell'Unione europea in Messico
|
6. |
Le seguenti regole di origine specifiche per prodotto si applicano fino a esaurimento del contingente totale annuo pari a 1 600 tonnellate di caffè torrefatto della voce 0901: produzione a partire da materiali di qualsiasi voce.
Tale contingente è assegnato dal Messico. In deroga al paragrafo 1 della presente sezione, per il caffè torrefatto della voce 0901 gli anni sono definiti conformemente alle disposizioni dell'allegato 2-A (Tabella di soppressione dei dazi), sezione A (Disposizioni generali), punto 5. |
|
7. |
Le seguenti regole di origine specifiche per prodotto si applicano fino a esaurimento del contingente totale annuo pari a 1 400 tonnellate di estratti di caffè e preparazioni a base di caffè della voce 2101: CTH.
Tale contingente è assegnato dal Messico. In deroga al paragrafo 1 della presente sezione, per gli estratti di caffè e le preparazioni a base di caffè della voce 2101 gli anni sono definiti conformemente alle disposizioni dell'allegato 2-A (Tabella di soppressione dei dazi), sezione A (Disposizioni generali), punto 5. |
Disposizioni temporanee applicabili alle esportazioni dell'Unione europea verso il Messico
|
8. |
Le seguenti regole di origine specifiche per prodotto si applicano dal 1o anno fino alla fine del 3o anno agli accumulatori della voce 8507: fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, a condizione che il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
La regola temporanea prevista al presente paragrafo si applica alle esportazioni dirette dall'Unione europea verso il Messico e anche in caso di incorporazione come materiali in veicoli delle voci 8701, 8702, 8703 e 8704 azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna («veicoli elettrici ibridi ricaricabili») così come azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione. |
Clausola di abilitazione per l'Unione europea e il Messico
|
9. |
Le parti possono convenire che determinati materiali originari di un paese terzo utilizzati nella fabbricazione, in una parte, di un prodotto della voce 8703 del sistema armonizzato siano considerati originari ai fini del presente accordo, a condizione che:
|
ALLEGATO 3-B
TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE
L'attestazione di origine, il cui testo è riportato di seguito, è redatta utilizzando una delle seguenti versioni linguistiche e a norma del diritto della parte esportatrice. L'attestazione di origine è compilata secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.
1. Versione bulgara
(Срок: от …………… до ……………)(1)
Износителят на продуктите, попадащи в обхвата на настоящия документ (митническо разрешение № ……………(2)), декларира, че, освен когато не е ясно отбелязано друго, тези продукти са с …………… преференциален произход(3).
(Място и дата)(4)
…
(Име на износителя и подпис)(5)
…
2. Versione spagnola
(Período: del …………… al ……………)(1)
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (n.o de referencia del exportador:……………(2)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos tienen el origen preferencial de ……………(3).
(Lugar y fecha)(4)
…
(Nombre del exportador y firma)(5)
…
3. Versione ceca
(Období: od …………… do ……………)(1)
Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (referenční č. vývozce ……………(2)), prohlašuje, že pokud není zřetelně uvedeno jinak, jsou tyto produkty preferenčního původu z/ze ……………(3).
(Místo a datum)(4)
…
(Jméno vývozce a podpis)(5)
…
4. Versione danese
(Periode: fra …………… til ……………)(1)
Eksportøren af de produkter, der er omfattet af nærværende dokument (eksportørreferencenr…………… (2)), erklærer, at produkterne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …………… (3).
(Sted og dato)(4)
…
(Eksportørens navn og underskrift)(5)
…
5. Versione tedesca
(Zeitraum: von …………… bis ……………)(1)
Der Ausführer (Referenznummer des Ausführers ……………(2)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ……………(3) sind.
(Ort und Datum)(4)
…
(Name des Ausführers und Unterschrift)(5)
…
6. Versione estone
(Ajavahemik: …………… kuni ……………)(1)
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (eksportija viitenumber ……………(2)) deklareerib, et need tooted on …………… (3) sooduspäritoluga, kui ei ole selgelt näidatud teisiti.
(Koht ja kuupäev)(4)
…
(Eksportija nimi ja allkiri)(5)
…
7. Versione greca
(Περίοδος: από …………… έως ……………)(1)
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (αριθμός αναφοράς εξαγωγέα……………(2)) δηλώνει ότι, εκτός εάν άλλως υποδεικνύεται σαφώς, τα εν λόγω προϊόντα είναι …………… προτιμησιακής καταγωγής(3).
(Τόπος και ημερομηνία)(4)
…
(Όνομα του εξαγωγέα και υπογραφή)(5)
…
8. Versione inglese
(Period: from …………… to ……………)(1)
The exporter of the products covered by this document (exporter reference No ……………(2)) declares that, except otherwise clearly indicated, these products are of …………… preferential origin(3).
(Place and date)(4)
…
(Name of the exporter and signature)(5)
…
9. Versione francese
(Période: du …………… au ……………)(1)
L’exportateur des produits couverts par le présent document (numéro de référence de l’exportateur: ……………(2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ……………(3).
(Lieu et date)(4)
…
(Nom de l’exportateur et signature)(5)
…
10. Versione irlandese
(Tréimhse: ón …………… go dtí an ……………)(1)
Onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear sa doiciméad seo (uimhir thagartha an onnmhaireora ……………(2)) dearbhaítear leis seo, mura sonraítear a mhalairt go soiléir, gur táirgí de thionscnamh fabhrach …………… iad na táirgí seo(3).
(Áit agus dáta)(4)
…
(Ainm an onnmhaireora agus síniú)(5)
…
11. Versione croata
(Razdoblje: od …………… do ……………) (1)
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (referentni broj izvoznika: ……………) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …………… (3) preferencijalnog podrijetla.
(Mjesto i datum) (4)
…
(Ime izvoznika i potpis) (5)
…
12. Versione italiana
(Periodo: dal …………… al ……………)(1)
L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore …………… (2)) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di origine preferenziale ……………(3).
(Luogo e data)(4)
…
(Nome dell'esportatore e firma)(5)
…
13. Versione lettone
(Laikposms: no…………… līdz …………… (1))
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (eksportētāja atsauces numurs …………… (2)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …………… (3).
(Vieta un datums (4))
…
(Eksportētāja vārds, uzvārds / nosaukums un paraksts (5))
…
14. Versione lituana
(Laikotarpis: nuo …………… iki ……………)(1)
Produktų, kuriems taikomas šis dokumentas, eksportuotojas (eksportuotojo registracijos Nr……………(2)) pareiškia, kad šie produktai turi …………… (3) lengvatinės kilmės statusą, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip.
(Vieta ir data)(4)
…
(Eksportuotojo vardas, pavardė (pavadinimas)) ir parašas)(5)
…
15. Versione ungherese
(Időszak: ……………-tól/től ……………-ig)(1)
Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (az exportőr hivatkozási száma ……………(2)) kijelenti, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában ezek a termékek …………… preferenciális származásúak(3).
(Hely és dátum)(4)
…
(Az exportőr neve és aláírása)(5)
…
16. Versione maltese
(Perjodu: minn …………… sa ……………)(1)
L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (Nru ta’ referenza tal-esportatur ……………(2)) jiddikjara li, ħlief jekk indikat ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’oriġini preferenzjali …………… (3).
(Post u data)(4)
…
(Isem l-esportatur u l-firma)(5)
…
17. Versione neerlandese
(Periode: van …………… tot en met ……………)(1)
De exporteur van de producten waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur …………… (2)), verklaart dat, tenzij indien uitdrukkelijk anders is vermeld, deze producten uit ……………(3) van preferentiële oorsprong zijn.
(Plaats en datum)(4)
…
(Naam en handtekening van de exporteur)(5)
…
18. Versione polacca
(Okres: od …………… do ……………)(1)
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (eksporter nr …………… (2)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …………… (3) preferencyjne pochodzenie.
(Miejsce i data)(4)
…
(Nazwa eksportera i podpis)(5)
…
19. Versione portoghese
(Período: de …………… a ……………)(1)
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [referência do exportador n.o …………… (2)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial(3) ……………
(Local e data)(4)
…
(Nome do exportador e assinatura)(5)
…
20. Versione rumena
(Perioada: de la …………… la ……………)(1)
Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document [nr. de referință al exportatorului ……………(2)] declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială din ……………(3).
(Locul și data)(4)
…
(Denumirea exportatorului și semnătura)(5)
…
21. Versione slovacca
(Obdobie: od …………… do ……………)(1)
Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (referenčné číslo vývozcu …………… (2)), vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú preferenčný pôvod v ……………(3).
(Miesto a dátum)(4)
…
(Názov/meno vývozcu a podpis)(5)
…
22. Versione slovena
(Obdobje: od…………… do …………… (1))
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (referenčna št. izvoznika …………… (2)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …………… (3) poreklo.
(Kraj in datum (4))
…
(Ime in podpis izvoznika (5))
…
23. Versione finlandese
(…………… ja ……………) välinen aika(1)
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero ……………(2)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …………… (3) alkuperätuotteita.
(Paikka ja päiväys)(4)
…
(Viejän nimi ja allekirjoitus)(5)
…
24. Versione svedese
(Period: från …………… till …………… (1))
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (exportörens referensnummer …………… (2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i …………… (3).
(Ort och datum (4))
…
(Exportörens namn och underskrift (5))
…
|
(1) |
Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 3.19, paragrafo 2, lettera b), indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco. |
|
(2) |
Se all'esportatore non è stato assegnato un numero per una partita il cui valore totale non supera 6 000 EUR conformemente all'articolo 3.18, paragrafo 3, questo campo può essere lasciato in bianco. Se l'attestazione di origine è compilata da un esportatore registrato ai sensi dell'articolo 3.18, paragrafo 2, il numero dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. |
|
(3) |
Indicare se il prodotto è originario dell'Unione europea o del Messico. |
|
(4) |
Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso. |
|
(5) |
La firma non è richiesta se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3.18, paragrafo 5. |
ALLEGATO 3-C
PRINCIPATO DI ANDORRA E REPUBBLICA DI SAN MARINO
1.
Il Messico accetta le merci originarie del Principato di Andorra classificate nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato applicando loro lo stesso trattamento tariffario preferenziale che applica alle merci importate provenienti dall'Unione europea e originarie della stessa, fintanto che rimane in vigore l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (1), fatto in Lussemburgo, il 28 giugno 1990 che istituisce un’unione doganale.
2.
Le merci originarie del Messico classificate nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato beneficiano all'importazione nel Principato di Andorra dello stesso trattamento tariffario preferenziale che ricevono all'importazione nell'Unione europea, fintanto che rimane in vigore l'accordo di cui al paragrafo 1.
3.
Il Messico accetta le merci originarie della Repubblica di San Marino classificate nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato applicando loro lo stesso trattamento tariffario preferenziale che applica alle merci importate provenienti dall'Unione europea e originarie della stessa, fintanto che rimane in vigore l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991 (2).
4.
Le merci originarie del Messico classificate nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato beneficiano all'importazione a San Marino dello stesso trattamento tariffario preferenziale che ricevono all'importazione nell'Unione europea, fintanto che rimane in vigore l'accordo di cui al paragrafo 3.
5.
Il capo 3 si applica mutatis mutandis agli scambi di merci di cui ai paragrafi da 1 a 4.
6.
L'esportatore inserisce «Messico», «Andorra» o «San Marino» nel campo 3 del testo dell'attestazione di origine di cui all’allegato 3-B, a seconda dell'origine delle merci.
7.
L'Unione europea comunica al Messico l'indirizzo e il recapito delle autorità doganali incaricate del controllo delle attestazioni di origine nel Principato di Andorra e nella Repubblica di San Marino.
8.
Se l'autorità pubblica competente del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino non rispetta le disposizioni del capo 3, il Messico può deferire il caso al sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine istituito dal comma 1, lettera d) dell'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III dell'accordo), al fine di stabilire le misure appropriate per risolvere la questione.
ALLEGATO 3-D
NOTE ESPLICATIVE
Articolo 3.14 (Non modificazione)
|
1. |
Se al momento dell'esportazione l'esportatore non era a conoscenza della destinazione finale di determinate merci incluse nella spedizione, l'importatore presenta un'attestazione di origine rilasciata dopo l'esportazione. |
|
2. |
L'importatore può dimostrare che le merci in transito nel territorio di un paese terzo (con o senza trasbordo o custodia temporanea) erano sotto la sorveglianza delle autorità doganali di tale territorio. Su richiesta delle autorità doganali della parte importatrice, l'importatore presenta i documenti seguenti:
|
|
3. |
In mancanza di uno qualsiasi dei documenti di cui al paragrafo 2, l'importatore può fornire qualsiasi altro documento giustificativo. |
Articolo 3.18 (Condizioni per la compilazione di un'attestazione di origine)
|
4. |
Le attestazioni di origine devono essere compilate da un esportatore stabilito nel territorio di una delle parti. Se la fattura è emessa in un paese terzo, l'attestazione di origine è compilata su qualsiasi altro documento commerciale (1) rilasciato nel territorio della parte esportatrice che descriva le merci in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione come originarie conformemente al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine). In tal caso, l'identità dell'esportatore delle merci deve essere indicata nel documento sul quale è compilata l'attestazione di origine. |
|
5. |
La formulazione dell'attestazione di origine è conforme a quella che figura nell'allegato 3-B (Testo dell'attestazione di origine). |
|
6. |
L'attestazione di origine non può contenere l'indicazione di merci non originarie che non sono oggetto dell'attestazione stessa. Tale indicazione deve figurare sulla fattura in maniera chiara per evitare qualsiasi malinteso. |
|
7. |
Le attestazioni di origine compilate su fotocopie di fatture o documenti commerciali sono ammissibili a condizione che tali attestazioni siano firmate dall'esportatore come l'originale. |
|
8. |
Un'attestazione di origine compilata sul retro della fattura o del documento commerciale è ammissibile. |
|
9. |
Un'attestazione di origine compilata su un foglio separato dalla fattura è ammissibile a condizione che tale foglio faccia chiaramente parte della fattura. Non è autorizzato un modulo complementare. |
|
10. |
Un'attestazione di origine compilata su un'etichetta incollata in un secondo tempo sulla fattura è ammissibile a condizione che sia certo che detta etichetta è stata apposta dall'esportatore. Ad esempio, la firma dell'esportatore copre sia l'etichetta che la fattura. |
(1) Tali documenti commerciali consistono, ad esempio, nella bolla di consegna o nella bolla di accompagnamento merci.
ALLEGATO 6-A
AUTORITÀ COMPETENTI
1.
Ai fini del capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie), le autorità seguenti o i loro successori sono le autorità competenti di cui all'articolo 6.1 (Definizioni), paragrafo 1, lettera a):|
a) |
per l'Unione europea, il controllo è condiviso tra le autorità dei suoi Stati membri e la Commissione europea, come segue:
|
|
b) |
per il Messico:
|
2.
Le parti si informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento concernente le autorità competenti. Il Consiglio congiunto aggiorna periodicamente il presente allegato mediante decisione.
ALLEGATO 9-A
NORME ELABORATE DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
|
1. |
Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) |
|
2. |
Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) |
|
3. |
Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) |
|
4. |
Commissione del Codex Alimentarius |
|
5. |
Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) |
|
6. |
Sottocomitato di esperti del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (UN/SCEGHS) |
|
7. |
Consiglio internazionale per l'armonizzazione dei requisiti tecnici per i medicinali per uso umano (ICH) |
|
8. |
Organizzazione marittima internazionale (IMO) |
|
9. |
Organizzazione mondiale di metrologia legale (OIML) |
|
10. |
Unione postale universale (UPU) |
|
11. |
Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) |
|
12. |
Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) |
|
13. |
Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) |
ALLEGATO 10-A
ESPROPRIAZIONE
Le parti confermano la loro interpretazione comune secondo cui:
1.
una misura o una serie di misure adottate da una parte non possono costituire un'espropriazione a meno che non interferiscano con un diritto di proprietà materiale o immateriale o con un interesse di proprietà in un investimento;
2.
l'articolo 10.18 contempla:|
a) |
l'espropriazione diretta, che si verifica quando un investimento disciplinato è nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprietà o la vera e propria confisca e |
|
b) |
l'espropriazione indiretta, che si verifica quando una misura o una serie di misure di una parte hanno un effetto equivalente all'espropriazione diretta, in quanto l'investitore si vede sostanzialmente privato delle facoltà essenziali connesse al diritto di proprietà in relazione all'investimento, compreso il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento, senza il trasferimento formale del titolo di proprietà o la vera e propria confisca; |
3.
per stabilire se in una determinata situazione una misura o una serie di misure adottate da una parte costituiscano un'espropriazione indiretta occorre un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, tra l'altro:|
a) |
dell'impatto economico della misura o della serie di misure, anche se la constatazione che una misura o una serie di misure adottate da una parte incidono negativamente sul valore economico di un investimento non basta di per sé a comprovare la fattispecie dell'espropriazione indiretta; |
|
b) |
della durata della misura o della serie di misure adottate da una parte; |
|
c) |
del grado in cui la misura o la serie di misure interferiscono con le aspettative di investimento precise e ragionevoli dell'investitore e |
|
d) |
delle caratteristiche della misura o della serie di misure, in particolare del loro oggetto e del loro contesto. |
4.
Si precisa che le misure non discriminatorie di una parte concepite e applicate per conseguire obiettivi politici legittimi in ambiti quali la salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, la tutela della vita privata e dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale o la concorrenza non costituiscono espropriazioni indirette tranne nei rari casi in cui l'impatto di una misura o di una serie di misure sia manifestamente eccessivo rispetto all'obiettivo perseguito.
ALLEGATO 10-B
DEBITO PUBBLICO
1.
Le parti riconoscono che l'acquisto del debito di una parte comporta un rischio commerciale. Si precisa che non può essere pronunciata alcuna sentenza a favore di un ricorrente che abbia presentato domanda ai sensi della sezione D del capo 10 riguardo a un inadempimento o al mancato pagamento di un debito di una parte, a meno che il ricorrente non assolva all'onere di dimostrare che tale inadempimento o mancato pagamento costituisce una violazione di un obbligo a norma della sezione C del capo 10.
2.
Non può essere presentata alcuna domanda volta a stabilire che la ristrutturazione del debito di una parte viola un obbligo a norma del presente capo né, qualora tale domanda sia già stata presentata, quest'ultima può avere seguito a norma della sezione D del capo 10 se, al momento della presentazione della domanda, tale ristrutturazione è già una ristrutturazione negoziata o se lo diventa successivamente a tale presentazione, salvo nel caso in cui la domanda sia tesa a stabilire che una ristrutturazione negoziata di cui al punto 4, lettera a), punto ii) del presente allegato viola l'articolo 10.7 (Trattamento nazionale) o l'articolo 10.8 (Trattamento della nazione più favorita) (1).
3.
In deroga all'articolo 10.26 e fatto salvo il punto 2 del presente allegato, un investitore non può presentare una domanda a norma della sezione D del capo 10 volta a stabilire che la ristrutturazione del debito di una parte viola l'articolo 10.7 (Trattamento nazionale) o l'articolo 10.8 (Trattamento della nazione più favorita) o un obbligo a norma della sezione C del capo 10, a meno che non siano trascorsi 270 giorni dalla data in cui il ricorrente ha presentato la richiesta scritta di consultazioni a norma dell'articolo 10.22 (Consultazioni).
4.
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:|
a) |
«ristrutturazione negoziata»: la ristrutturazione o il consolidamento del debito di una parte effettuati mediante:
|
|
b) |
«diritto applicabile» di uno strumento di debito: il quadro giuridico e regolamentare applicabile a tale strumento di debito nell'ambito di una giurisdizione; |
|
c) |
si precisa che il «debito di una parte» comprende, nel caso del Messico, il «debito pubblico del Messico» quale definito nel suo diritto interno e, nel caso dell'Unione europea, qualsiasi forma di debito dell'Unione europea o di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea a livello centrale, regionale o locale. |
(1) Si precisa che il solo fatto che una parte preveda, nei confronti di determinate categorie di investitori o di investimenti, un trattamento differenziato (compreso un trattamento derivante da situazioni diverse degli investitori e dei loro investimenti eventualmente causate dalle diverse caratteristiche di un determinato strumento di debito) a motivo di un diverso impatto macroeconomico, ad esempio per evitare rischi sistemici o effetti di ricaduta, non configura una violazione dell'articolo 10.7 (Trattamento nazionale) o dell'articolo 10.8 (Trattamento della nazione più favorita).
(2) Si precisa che questo può comprendere lo scambio di strumenti di debito.
ALLEGATO 10-C
ACCORDI TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA E IL MESSICO
Gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Messico di cui all’articolo 10.54 (Relazione con altri accordi) sono i seguenti (1):
1.
accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e gli Stati Uniti messicani in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti, fatto a Città del Messico il 27 agosto 1998;
2.
accordo tra la Repubblica ceca e gli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Città del Messico il 4 aprile 2002;
3.
accordo tra gli Stati Uniti messicani e la Repubblica federale di Germania sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Città del Messico il 25 agosto 1998;
4.
accordo sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti tra gli Stati Uniti messicani e il Regno di Spagna, fatto a Città del Messico il 10 ottobre 2006;
5.
accordo tra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo del Regno di Danimarca sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Città del Messico il 13 aprile 2000;
6.
accordo tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Città del Messico il 22 febbraio 1999;
7.
accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo degli Stati Uniti messicani in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti, fatto a Città del Messico il 12 novembre 1998;
8.
accordo tra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo della Repubblica ellenica sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Città del Messico il 30 novembre 2000;
9.
accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 24 novembre 1999;
10.
accordo in materia di promozione, sviluppo e reciproca protezione degli investimenti tra il Regno dei Paesi Bassi e gli Stati Uniti messicani, fatto a Città del Messico il 13 maggio 1998;
11.
accordo tra la Repubblica d'Austria e gli Stati Uniti messicani in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Vienna il 29 giugno 1998;
12.
accordo tra la Repubblica portoghese e gli Stati Uniti messicani in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti, fatto a Città del Messico l'11 novembre 1999;
13.
accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Stoccolma il 3 ottobre 2000;
14.
accordo tra gli Stati Uniti messicani e la Repubblica slovacca sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Città del Messico il 26 ottobre 2007.
(1) I titoli degli accordi elencati nel presente allegato fanno fede esclusivamente nelle lingue in cui l'accordo in questione fa fede. In tutti gli altri casi, le traduzioni sono fornite unicamente a titolo indicativo.
ALLEGATO 10-D
CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEL TRIBUNALE E DEI MEMBRI DEL TRIBUNALE D'APPELLO E DEI MEDIATORI
1. Definizioni
Ai fini del presente codice di condotta si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«assistente»: una persona che, su mandato di un membro, assiste quest'ultimo nelle sue ricerche o lo sostiene nell'esercizio delle sue funzioni; |
|
b) |
«candidato»: una persona fisica proposta per la nomina a membro del tribunale o del tribunale d'appello; |
|
c) |
«mediatore»: una persona fisica che conduce una mediazione conformemente all'articolo 10.23 (Mediazione); |
|
d) |
«membro»: un membro del tribunale o un membro del tribunale d'appello istituito a norma della sezione D del capo 10. |
2. Indipendenza e imparzialità dei membri
|
a) |
I membri sono indipendenti e imparziali ed evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità o parzialità. Essi evitano conflitti di interessi diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. Essi non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà nei confronti di una parte o di una parte della controversia o dal timore di critiche. |
|
b) |
I membri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi né accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni. |
|
c) |
I membri non si servono della loro posizione per interessi personali o privati e si astengono da qualsiasi atto che possa far ritenere che altre persone si trovino in una posizione tale da poterli influenzare. |
|
d) |
I membri non consentono che il loro comportamento o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale. |
|
e) |
I membri evitano di instaurare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla loro imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità. |
3. Obblighi di dichiarazione
|
a) |
Prima della nomina a membro del tribunale o del tribunale d'appello, i candidati ricevono una copia del presente codice di condotta e dichiarano alle parti qualsiasi interesse, relazione o fatto passato e presente che possa influire sulla loro indipendenza o imparzialità o che possa ragionevolmente dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità. A tal fine i candidati compiono ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni o fatti. |
|
b) |
Al momento della nomina a una divisione del tribunale o del tribunale d'appello, il segretariato del tribunale o del tribunale d'appello, a seconda dei casi, fornisce ai membri la dichiarazione di cui all'appendice 10-D-1 (Dichiarazione). I membri si adoperano per presentare la dichiarazione al segretariato entro 15 giorni dal ricevimento, affinché sia trasmessa alle parti, alle parti della controversia e al presidente del tribunale o del tribunale d'appello, a seconda dei casi. |
|
c) |
Conformemente alla lettera b), i membri nominati a una divisione dichiarano qualsiasi interesse, relazione o fatto che possa influire sulla loro indipendenza o imparzialità o che possa ragionevolmente dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità. A tal fine i membri compiono ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni o fatti. I membri dichiarano, come minimo, gli interessi, le relazioni e i fatti seguenti di cui sono a conoscenza:
|
|
d) |
Per tutta la durata del loro mandato, i membri continuano in qualsiasi momento a compiere ogni sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3, lettera a), e a dichiararli alle parti. |
|
e) |
Nel corso del procedimento, i membri nominati a una divisione hanno l'obbligo permanente di dichiarare qualsiasi interesse, relazione o fatto che possa influire sull'integrità o sull'imparzialità della procedura di risoluzione delle controversie e comunicano per iscritto alle parti e alle parti della controversia le questioni relative a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta. |
|
f) |
Laddove sussista un dubbio in merito alla necessità che un membro dichiari determinate relazioni o determinati interessi o fatti, è opportuno optare per la dichiarazione. La dichiarazione di un interesse, di una relazione o di un fatto avviene a prescindere dal fatto che l'interesse, la relazione o il fatto siano disciplinati dal presente codice di condotta o siano incompatibili con l'articolo 10.32, paragrafo 1 (Etica). |
4. Funzioni dei membri
|
a) |
I membri esercitano le proprie funzioni interamente e sollecitamente nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza nei confronti delle parti della controversia e degli altri membri. |
|
b) |
I membri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione o a una sentenza e non delegano ad altri tale funzione. |
|
c) |
Gli esperti e gli assistenti rispettano, mutatis mutandis, gli obblighi che gravano sui membri a norma dei punti 2, 3 e 6. A tale riguardo, i membri adottano tutte le misure ragionevoli e necessarie per garantire che i propri assistenti siano a conoscenza di tali obblighi e li rispettino. |
|
d) |
I membri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento. |
5. Obblighi degli ex membri
|
a) |
Gli ex membri evitano qualsiasi atto che possa far ritenere che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dalle sentenze del tribunale o del tribunale d'appello. |
|
b) |
Fatti salvi l'articolo 10.30, paragrafo 5 (Tribunale), e l'articolo 10.31, paragrafo 5 (Tribunale d’appello), i membri si impegnano a non intervenire in alcun modo, dopo la fine del proprio mandato, in controversie in materia di investimenti che:
|
|
c) |
I membri si impegnano a non intervenire, per un periodo di tre anni dopo la fine del loro mandato, in controversie in materia di investimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello in qualità di rappresentanti di una delle parti della controversia. |
|
d) |
Qualora sia informato o venga comunque a conoscenza di una condotta presumibilmente incompatibile con gli obblighi di cui alle lettere da a) a c) da parte di un ex membro del tribunale o del tribunale d'appello rispettivamente, il presidente del tribunale o del tribunale d'appello esamina la questione e offre all'ex membro la possibilità di essere sentito. Se, dopo aver esaminato la questione, il presidente del tribunale o del tribunale d'appello ritiene confermata la presunta incompatibilità, ne informa:
Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello rende pubblica la propria decisione di intraprendere le azioni di cui ai punti i), ii) e iii), unitamente alle motivazioni che la giustificano. |
6. Riservatezza
|
a) |
I membri e gli ex membri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e non divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. |
|
b) |
I membri non divulgano, né integralmente né in parte, un'ordinanza, una decisione o una sentenza prima della sua pubblicazione, conformemente alle norme di trasparenza di cui all'articolo 10.38 (Trasparenza dei procedimenti). |
|
c) |
I membri e gli ex membri non divulgano in alcun momento le deliberazioni del tribunale o del tribunale d'appello o le opinioni di un membro, quali che siano. I membri non rilasciano dichiarazioni pubbliche sul merito dei procedimenti pendenti. |
7. Spese
Ciascun membro tiene un registro e presenta un resoconto finale del tempo dedicato alla procedura e delle spese sostenute, nonché del tempo e delle spese del proprio assistente.
8. Mediatori
Le norme stabilite nel presente codice di condotta applicabili ai membri o agli ex membri si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.
9. Comitato consultivo
|
a) |
Per garantire la corretta applicazione del presente codice di condotta e dell'articolo 10.32 (Etica) e, ove previsto, ai fini dello svolgimento di qualsiasi altro compito, il presidente del tribunale e il presidente del tribunale d'appello sono assistiti da un comitato consultivo. |
|
b) |
I comitati consultivi sono composti rispettivamente dai due membri più anziani del tribunale o del tribunale d'appello. |
(1) Ai fini del presente codice di condotta, il termine «familiare stretto» si riferisce a coniugi, fratelli e sorelle, genitori, compagni e compagne, oltre a qualsiasi altro familiare al quale il membro sia legato da uno stretto vincolo.
Appendice 10-D-1
DICHIARAZIONE
1.
Confermo di aver ricevuto copia del codice di condotta dei membri del tribunale e del tribunale d'appello e dei mediatori di cui all'allegato 10-D dell'accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra (di seguito «codice di condotta»).
2.
Confermo di aver letto e compreso il codice di condotta.
3.
Sono consapevole che è mio dovere permanente dichiarare nel presente documento e in futuro qualsiasi interesse, relazione o fatto passato e presente che possa influire sulla mia indipendenza o imparzialità o che possa ragionevolmente dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità, a norma del punto 3 del codice di condotta.
Firmato il _________________________ 20__.
Da:
Firma_________________________________________
Nome____________________________________________
ALLEGATO 10-E
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI ATTI A UNA PARTE A NORMA DELLA SEZIONE D
Le richieste di consultazioni, gli avvisi e gli altri documenti relativi alle controversie di cui alla sezione D del capo 10 sono notificati o comunicati:
|
a) |
all'Unione europea, mediante invio a:
o a qualsiasi altro indirizzo o indirizzo di posta elettronica comunicato dalla Commissione europea al richiedente a seguito del ricevimento della richiesta di consultazioni di cui all'articolo 10.22 (Consultazioni); |
|
b) |
agli Stati membri dell'Unione europea, mediante invio: al recapito pubblicato sul sito Internet della direzione generale del Commercio della Commissione europea oppure a qualsiasi altro indirizzo o indirizzo di posta elettronica comunicato dallo Stato membro interessato al richiedente a seguito del ricevimento della richiesta di consultazioni di cui all'articolo 10.22 (Consultazioni); e |
|
c) |
al Messico, mediante invio a:
|
ALLEGATO 12-A
FAMILIARI DEL PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ
1.
L'Unione europea estende ai familiari dei cittadini messicani che sono lavoratori trasferiti all'interno di una società nell'Unione europea il diritto di ingresso e soggiorno temporaneo concesso ai familiari di un lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (1) (2).
2.
Il Messico estende ai familiari dei cittadini dell'Unione europea che sono lavoratori trasferiti all'interno di una società in Messico il diritto di ingresso e di soggiorno temporaneo concesso ai familiari di un lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario a norma dell'articolo 52 della Ley de Migración (legge sulla migrazione (3)).
(1) GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1.
(2) Si precisa che il presente punto non si applica agli Stati membri dell'Unione europea che non sono soggetti all'applicazione della direttiva 2014/66/UE.
(3) Pubblicato nel Diario Oficial de la Federación (Gazzetta ufficiale del Messico) il 25 maggio 2011.
ALLEGATO 14-A
ORIENTAMENTI PER GLI ACCORDI DI RICONOSCIMENTO RECIPROCO
SEZIONE A
Disposizioni generali
Introduzione
|
1. |
Il presente allegato contiene orientamenti volti ad agevolare la negoziazione di accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (accordi di riconoscimento reciproco, di seguito «ARR») ad opera delle parti e l'elaborazione di raccomandazioni comuni da parte degli organismi o delle autorità professionali competenti, rispettivamente, per quanto riguarda le professioni regolamentate. Tali orientamenti non sono vincolanti e non modificano i diritti e gli obblighi delle parti a norma del presente accordo, né incidono su di essi. |
Definizioni
|
2. |
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
|
SEZIONE B
Forma e contenuto dell'ARR
|
1. |
La presente sezione elenca varie questioni che possono essere trattate in un negoziato e, se così convenuto, incluse nella versione definitiva di un ARR. Essa delinea gli elementi che potrebbero essere richiesti ai professionisti dell'altra parte che intendono beneficiare di un ARR. |
Partecipanti
|
2. |
Le parti dell'ARR dovrebbero essere indicate chiaramente. |
Obiettivo dell'ARR
|
3. |
L'obiettivo dell'ARR dovrebbe essere indicato chiaramente. |
Ambito di applicazione dell'ARR
|
4. |
L'ARR dovrebbe indicare chiaramente:
|
Disposizioni di riconoscimento reciproco
|
5. |
L'ARR dovrebbe precisare chiaramente le condizioni da soddisfare per il riconoscimento delle qualifiche in ciascuna giurisdizione e il livello di equivalenza convenuto. |
|
6. |
Si potrebbero prevedere diversi insiemi di requisiti per l'accesso permanente alla professione in questione e per l'accesso temporaneo alla stessa sulla base di un progetto. |
Meccanismi di attuazione
|
7. |
L'ARR deve indicare:
|
|
8. |
Come indicazione per il trattamento dei singoli candidati, l'ARR dovrebbe includere informazioni riguardanti:
|
|
9. |
L'ARR dovrebbe comprendere altresì i seguenti impegni da parte delle autorità competenti:
|
Concessione di licenze e altre disposizioni nella giurisdizione ospitante
|
10. |
Se applicabile, l'ARR dovrebbe inoltre stabilire tramite quali mezzi e a quali condizioni è possibile ottenere una licenza successivamente alla determinazione dell'ammissibilità, nonché precisare ciò che una licenza comporta, ad esempio i suoi contenuti, l'appartenenza a un ordine professionale o l'uso di titoli professionali o accademici. Eventuali prescrizioni in materia di licenze diverse dalle qualifiche dovrebbero essere spiegate, comprese le prescrizioni riguardanti:
|
|
11. |
Per garantire la trasparenza, l'ARR dovrebbe comprendere le seguenti informazioni per ciascuna giurisdizione ospitante:
|
Revisione dell'ARR
|
12. |
Se l'ARR comprende le condizioni alle quali può essere riesaminato o revocato, i rispettivi dettagli dovrebbero essere chiaramente indicati. |
Trasparenza
|
13. |
Le parti dovrebbero:
|
SEZIONE C
Processo in quattro fasi per il riconoscimento delle qualifiche
|
14. |
Al fine di semplificare e agevolare il riconoscimento delle qualifiche si dovrebbe prendere in considerazione il seguente processo in quattro fasi. |
Fase 1: verifica dell'equivalenza
|
15. |
Le entità negoziali dovrebbero verificare l'equivalenza generale dell'ambito di attività riservata o delle qualifiche richieste per la professione regolamentata nelle rispettive giurisdizioni. |
|
16. |
L'esame delle qualifiche dovrebbe comprendere la raccolta di tutte le informazioni pertinenti ai diritti esclusivi di esercizio correlati a una competenza giuridica a esercitare o alle qualifiche richieste per una specifica professione regolamentata nelle rispettive giurisdizioni. |
|
17. |
Le entità negoziali dovrebbero:
|
|
18. |
Vi è un'equivalenza generale per quanto riguarda i diritti esclusivi di esercizio o le qualifiche richieste per esercitare la professione regolamentata quando non sussistono differenze sostanziali in questo senso tra le giurisdizioni. |
Fase 2: valutazione delle differenze sostanziali
|
19. |
Esistono differenze sostanziali per quanto riguarda le qualifiche richieste per esercitare una professione regolamentata quando:
|
|
20. |
Esistono differenze sostanziali nell'ambito di attività riservata se:
|
Fase 3: misure di equivalenza
|
21. |
Se stabiliscono che esiste una differenza sostanziale tra le giurisdizioni riguardo i diritti esclusivi di esercizio o le qualifiche richieste per esercitare professioni regolamentate, le entità negoziali possono stabilire misure di equivalenza per ridurre le differenze in questione. |
|
22. |
Una misura di equivalenza può assumere la forma, tra l'altro, di un periodo di adattamento o, se richiesta, di una prova attitudinale. |
|
23. |
Le misure di equivalenza dovrebbero essere proporzionate alle differenze sostanziali che intendono compensare. Prima di stabilire una misura di equivalenza le entità negoziali dovrebbero inoltre valutare l'esperienza pratica professionale eventualmente ottenuta nella giurisdizione di origine per determinare se essa sia sufficiente a compensare, interamente o in parte, le differenze sostanziali tra le giurisdizioni riguardo i diritti esclusivi di esercizio o le qualifiche richieste. |
Fase 4: individuazione delle condizioni per il riconoscimento
|
24. |
Una volta completata la valutazione dell'equivalenza generale dei diritti esclusivi di esercizio o delle qualifiche richieste per esercitare la professione regolamentata, le entità negoziali dovrebbero specificare nell'ARR:
|
(1) Le regole dettagliate che disciplinano il periodo di adattamento, la sua valutazione e la posizione professionale del tirocinante sono stabilite, se del caso, nell'ordinamento della giurisdizione ospitante.
ALLEGATO 18-A
SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI FINANZIARI
SEZIONE A
IMPEGNI DELL'UNIONE EUROPEA
|
1. |
Per quanto riguarda i servizi assicurativi e connessi, l'Unione europea applica l'articolo 18.7 (Scambi transfrontalieri di servizi finanziari), paragrafi 1 e 6, alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 18.1, lettera b), punto i) (Definizioni):
|
|
2. |
Il punto 1 è soggetto alle limitazioni seguenti:
|
|
3. |
Per quanto riguarda i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), l'Unione europea applica l'articolo 18.7 (Scambi transfrontalieri di servizi finanziari), paragrafi 1 e 6, alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 18.1 (Definizioni), lettera b), punto i):
|
SEZIONE B
IMPEGNI DEL MESSICO
|
1. |
Per quanto riguarda i servizi assicurativi e connessi, il Messico applica l'articolo 18.7 (Scambi transfrontalieri di servizi finanziari), paragrafi 1 e 6, alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 18.1 (Definizioni), lettera b), punto i), per quanto riguarda:
|
|
2. |
Per quanto riguarda i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), il Messico applica l'articolo 18.7 (Scambi transfrontalieri di servizi finanziari), paragrafi 1 e 6, alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari di cui all'articolo 18.1 (Definizioni), lettera b), punto i), per quanto riguarda:
|
(1) Le parti convengono che qualora le informazioni finanziare o l'elaborazione di dati finanziari di cui alla lettera a) implichino dati personali, il trattamento di questi ultimi avviene conformemente al diritto messicano applicabile alla protezione di tali dati.
(2) Le parti convengono che i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori non comprendono i servizi di cui all'articolo 18.1 (Definizioni), lettera e), punto ii), lettere da A) a K).
ALLEGATO 21-A
APPALTI DISCIPLINATI DELL'UNIONE EUROPEA
SEZIONE A
SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Salvo disposizione contraria del presente allegato e fatte salve le note relative alla presente sezione e le note generali della sezione H, il capo 21 (Appalti pubblici) si applica ai soggetti appaltanti dell'Unione europea e alle amministrazioni aggiudicatrici dei suoi Stati membri elencati nella presente sezione se il valore delle forniture è pari o superiore alle seguenti soglie:
|
a) |
130 000 diritti speciali di prelievo (DSP) per le merci indicate nella sezione D e i servizi specificati nella sezione E e |
|
b) |
5 000 000 DSP per i servizi di costruzione indicati nella sezione F e le concessioni di lavori specificate nella sezione G. |
1. SOGGETTI DELL'UNIONE EUROPEA
|
a) |
Consiglio dell'Unione europea |
|
b) |
Commissione europea |
|
c) |
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). |
2. AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DEGLI STATI MEMBRI
BELGIO
A Services publics fédéraux – Federale Overheidsdiensten:
|
1. |
SPF Chancellerie du Premier Ministre – FOD Kanselarij van de Eerste Minister |
|
2. |
SPF Personnel et Organisation – FOD Kanselarij Personeel en Organisatie |
|
3. |
SPF Budget et Contrôle de la Gestion – FOD Budget en Beheerscontrole |
|
4. |
SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict) – FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) |
|
5. |
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement – FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking |
|
6. |
SPF Intérieur – FOD Binnenlandse Zaken |
|
7. |
SPF Finances – FOD Financiën |
|
8. |
SPF Mobilité et Transports – FOD Mobiliteit en Vervoer |
|
9. |
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg |
|
10. |
SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale – FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid |
|
11. |
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu |
|
12. |
SPF Justice – FOD Justitie |
|
13. |
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie – FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie |
|
14. |
Ministère de la Défense – Ministerie van Landsverdediging |
|
15. |
Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale – Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, armoedsbestrijding en sociale Economie |
|
16. |
Service public fédéral de Programmation Développement durable – Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling |
|
17. |
Service public fédéral de Programmation Politique scientifique – Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid |
B Régie des Bâtiments – Regie der Gebouwen:
|
1. |
Office national de Sécurité sociale – Rijksdienst voor sociale Zekerheid |
|
2. |
Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs indépendants – Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen |
|
3. |
Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité – Rijksinstituut voor Ziekte – en Invaliditeitsverzekering |
|
4. |
Office national des Pensions – Rijksdienst voor Pensioenen |
|
5. |
Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité – Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering |
|
6. |
Fond des Maladies professionnelles – Fonds voor Beroepsziekten |
|
7. |
Office national de l'Emploi – Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening |
|
8. |
La Poste (1) – De Post |
BULGARIA
|
1. |
Администрация на Народното събрание (Amministrazione dell'Assemblea nazionale) |
|
2. |
Администрация на Президента (Amministrazione del Presidente) |
|
3. |
Администрация на Министерския съвет (Amministrazione del Consiglio dei ministri) |
|
4. |
Конституционен съд (Corte costituzionale) |
|
5. |
Българска народна банка (Banca nazionale bulgara) |
|
6. |
Министерство на външните работи (Ministero degli Affari esteri) |
|
7. |
Министерство на вътрешните работи (Ministero dell'Interno) |
|
8. |
Министерство на извънредните ситуации (Ministero delle Situazioni di emergenza) |
|
9. |
Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministero dell'Amministrazione statale e della riforma amministrativa) |
|
10. |
Министерство на земеделието и храните (Ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione) |
|
11. |
Министерство на здравеопазването (Ministero della Salute) |
|
12. |
Министерство на икономиката и енергетиката (Ministero dell'Economia e dell'energia) |
|
13. |
Министерство на културата (Ministero della Cultura) |
|
14. |
Министерство на образованието и науката (Ministero dell'Istruzione e della Scienza) |
|
15. |
Министерство на околната среда и водите (Ministero dell'Ambiente e delle risorse idriche) |
|
16. |
Министерство на отбраната (Ministero della Difesa) |
|
17. |
Министерство на правосъдието (Ministero della Giustizia) |
|
18. |
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministero dello Sviluppo regionale e dei lavori pubblici) |
|
19. |
Министерство на транспорта (Ministero dei Trasporti) |
|
20. |
Министерство на труда и социалната политика (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) |
|
21. |
Министерство на финансите (Ministero delle Finanze) |
|
22. |
държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (agenzie statali, commissioni statali, agenzie esecutive e altre autorità statali istituite per legge o con decreto del Consiglio dei ministri e aventi una funzione correlata all'esercizio del potere esecutivo) |
|
23. |
Агенция за ядрено регулиране (Agenzia di regolamentazione per il settore nucleare) |
|
24. |
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Commissione statale per la regolamentazione dell'energia e delle risorse idriche) |
|
25. |
Държавна комисия по сигурността на информацията (Commissione statale per la sicurezza dell'informazione) |
|
26. |
Комисия за защита на конкуренцията (Commissione per la tutela della concorrenza) |
|
27. |
Комисия за защита на личните данни (Commissione per la protezione dei dati personali) |
|
28. |
Комисия за защита от дискриминация (Commissione per la lotta alle discriminazioni) |
|
29. |
Комисия за регулиране на съобщенията (Commissione per la regolamentazione delle comunicazioni) |
|
30. |
Комисия за финансов надзор (Commissione per la vigilanza finanziaria) |
|
31. |
Патентно ведомство на Република България (Ufficio brevetti della Repubblica di Bulgaria) |
|
32. |
Сметна палата на Република България (Corte dei conti della Repubblica di Bulgaria) |
|
33. |
Агенция за приватизация (Agenzia per le privatizzazioni) |
|
34. |
Агенция за следприватизационен контрол (Agenzia per i controlli post-privatizzazione) |
|
35. |
Български институт по метрология (Istituto bulgaro di metrologia) |
|
36. |
Държавна агенция «Архиви» (Agenzia di Stato «Archivi») |
|
37. |
Държавна агенция «Държавен резерв и военновременни запаси» (Agenzia di Stato «Riserva di Stato e scorte in tempo di guerra») |
|
38. |
Държавна агенция за бежанците (Agenzia di Stato per i rifugiati) |
|
39. |
Държавна агенция за българите в чужбина (Agenzia di Stato per i bulgari all'estero) |
|
40. |
Държавна агенция за закрила на детето (Agenzia di Stato per la tutela dei minori) |
|
41. |
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Agenzia di Stato per le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni) |
|
42. |
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Agenzia di Stato per il monitoraggio metrologico e tecnico) |
|
43. |
Държавна агенция за младежта и спорта (Agenzia di Stato per la gioventù e lo sport) |
|
44. |
Държавна агенция по туризма (Agenzia di Stato per il turismo) |
|
45. |
Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Commissione statale per le borse merci e i mercati) |
|
46. |
Институт по публична администрация и европейска интеграция (Istituto per la pubblica amministrazione e l'integrazione europea) |
|
47. |
Национален статистически институт (Istituto nazionale di statistica) |
|
48. |
Агенция «Митници» (Agenzia doganale) |
|
49. |
Агенция за държавна и финансова инспекция (Agenzia di ispezione finanziaria pubblica) |
|
50. |
Агенция за държавни вземания (Agenzia di Stato per la riscossione dei crediti) |
|
51. |
Агенция за социално подпомагане (Agenzia di assistenza sociale) |
|
52. |
Държавна агенция «Национална сигурност» (Agenzia di Stato «Sicurezza nazionale») |
|
53. |
Агенция за хората с увреждания (Agenzia per le persone disabili) |
|
54. |
Агенция по вписванията (Agenzia del registro) |
|
55. |
Агенция по енергийна ефективност (Agenzia per l'efficienza energetica) |
|
56. |
Агенция по заетостта (Agenzia per l'occupazione) |
|
57. |
Агенция по геодезия, картография и кадастър (Agenzia per la geodesia, la cartografia e il catasto) |
|
58. |
Агенция по обществени поръчки (Agenzia per gli appalti pubblici) |
|
59. |
Българска агенция за инвестиции (Agenzia bulgara per gli investimenti) |
|
60. |
Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация» (Direzione generale «Amministrazione dell'aviazione civile») |
|
61. |
Дирекция за национален строителен контрол (Direzione per la supervisione dei lavori di costruzione nazionali) |
|
62. |
Държавна комисия по хазарта (Commissione statale per il gioco d'azzardo) |
|
63. |
Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» (Agenzia esecutiva «Amministrazione automobilistica») |
|
64. |
Изпълнителна агенция «Борба с градушките» (Agenzia esecutiva «Lotta contro la grandine») |
|
65. |
Изпълнителна агенция «Българска служба за акредитация» (Agenzia esecutiva «Servizio bulgaro di accreditamento») |
|
66. |
Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» (Agenzia esecutiva «Ispettorato generale del lavoro») |
|
67. |
Изпълнителна агенция «Железопътна администрация» (Agenzia esecutiva «Amministrazione ferroviaria») |
|
68. |
Изпълнителна агенция «Морска администрация» (Agenzia esecutiva «Amministrazione marittima») |
|
69. |
Изпълнителна агенция «Национален филмов център» (Agenzia esecutiva «Centro nazionale di cinematografia») |
|
70. |
Изпълнителна агенция «Пристанищна администрация» (Agenzia esecutiva «Amministrazione portuale») |
|
71. |
Изпълнителна агенция «Проучване и поддържане на река Дунав» (Agenzia esecutiva «Esplorazione e manutenzione del Danubio») |
|
72. |
Фонд «Републиканска пътна инфраструктура» (Fondo nazionale per le infrastrutture) |
|
73. |
Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Agenzia esecutiva per l'analisi e le previsioni economiche) |
|
74. |
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Agenzia esecutiva per la promozione delle piccole e medie imprese) |
|
75. |
Изпълнителна агенция по лекарствата (Agenzia esecutiva per i medicinali) |
|
76. |
Изпълнителна агенция по лозата и виното (Agenzia esecutiva per le vigne e i vini) |
|
77. |
Изпълнителна агенция по околна среда (Agenzia esecutiva per l'ambiente) |
|
78. |
Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Agenzia esecutiva per le risorse del suolo) |
|
79. |
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Agenzia esecutiva per la pesca e l'acquacoltura) |
|
80. |
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Agenzia esecutiva per la selezione e la riproduzione nel settore zootecnico) |
|
81. |
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Agenzia esecutiva per la sperimentazione delle varietà vegetali, le ispezioni in campo e il controllo delle sementi) |
|
82. |
Изпълнителна агенция по трансплантация (Agenzia esecutiva per i trapianti) |
|
83. |
Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Agenzia esecutiva per il miglioramento delle risorse idriche) |
|
84. |
Комисията за защита на потребителите (Commissione per la tutela dei consumatori) |
|
85. |
Контролно-техническата инспекция (Ispettorato tecnico di controllo) |
|
86. |
Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate) |
|
87. |
Национална ветеринарномедицинска служба (Servizio veterinario nazionale) |
|
88. |
Национална служба за растителна защита (Servizio fitosanitario nazionale) |
|
89. |
Национална служба по зърното и фуражите (Servizio nazionale per le sementi e i mangimi) |
|
90. |
Държавна агенция по горите (Agenzia forestale dello Stato) |
|
91. |
Висшата атестационна комисия (Commissione per il rilascio dei titoli di istruzione superiore) |
|
92. |
Национална агенция за оценяване и акредитация (Agenzia nazionale per la valutazione e l'accreditamento) |
|
93. |
Националната агенция за професионално образование и обучение (Agenzia nazionale per l'istruzione e la formazione professionale) |
|
94. |
Национална комисия за борба с трафика на хора (Commissione nazionale bulgara per la lotta contro la tratta di esseri umani) |
|
95. |
Дирекция «Материално-техническо осигуряване и социално обслужване» на Министерство на вътрешните работи (Direzione «Assistenza materiale e tecnica e servizi sociali» del ministero dell'Interno) |
|
96. |
Дирекция «Оперативно издирване» на Министерство на вътрешните работи (Direzione «Indagini operative» del ministero dell'Interno) |
|
97. |
Дирекция «Финансово-ресурсно осигуряване» на Министерство на вътрешните работи (Direzione «Finanze e risorse» del ministero dell'Interno) |
|
98. |
Изпълнителна агенция «Военни клубове и информация» (Agenzia esecutiva «Circoli e informazioni militari») |
|
99. |
Изпълнителна агенция «Държавна собственост на Министерството на отбраната» (Agenzia esecutiva «Proprietà statali» del ministero della Difesa) |
|
100. |
Изпълнителна агенция «Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества»(Agenzia esecutiva «Prove e misurazioni di controllo per armi, attrezzature e proprietà») |
|
101. |
Изпълнителна агенция «Социални дейности на Министерството на отбраната» (Agenzia esecutiva «Attività sociali» del ministero della Difesa) |
|
102. |
Национален център за информация и документация (Centro nazionale per l'informazione e la documentazione) |
|
103. |
Национален център по радиобиология и радиационна защита (Centro nazionale per la radiobiologia e la radioprotezione) |
|
104. |
Национална служба «Полиция» (Ufficio nazionale «Polizia») |
|
105. |
Национална служба «Пожарна безопасност и защита на населението» (Ufficio nazionale «Sicurezza antincendio e protezione civile») |
|
106. |
Национална служба за съвети в земеделието (Servizio nazionale di consulenza agricola) |
|
107. |
Служба «Военна информация» (Servizio di informazione militare) |
|
108. |
Служба «Военна полиция» (Polizia militare) |
|
109. |
Авиоотряд 28 (Compagnia aerea 28) |
CECHIA
|
1. |
Ministerstvo dopravy (Ministero dei Trasporti) |
|
2. |
Ministerstvo financí (Ministero delle Finanze) |
|
3. |
Ministerstvo kultury (Ministero della Cultura) |
|
4. |
Ministerstvo obrany (Ministero della Difesa) |
|
5. |
Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministero dello Sviluppo regionale) |
|
6. |
Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministero del Lavoro e degli affari sociali) |
|
7. |
Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministero dell'Industria e del commercio) |
|
8. |
Ministerstvo spravedlnosti (Ministero della Giustizia) |
|
9. |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministero dell'Istruzione, della gioventù e dello sport) |
|
10. |
Ministerstvo vnitra (Ministero dell'Interno) |
|
11. |
Ministerstvo zahraničních věcí (Ministero degli Affari esteri) |
|
12. |
Ministerstvo zdravotnictví (Ministero della Salute) |
|
13. |
Ministerstvo zemědělství (Ministero dell'Agricoltura) |
|
14. |
Ministerstvo životního prostředí (Ministero dell'Ambiente) |
|
15. |
Poslanecká sněmovna PČR (Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica ceca) |
|
16. |
Senát PČR (Senato del Parlamento della Repubblica ceca) |
|
17. |
Kancelář prezidenta (Ufficio del Presidente) |
|
18. |
Český statistický úřad (Ufficio statistico ceco) |
|
19. |
Český úřad zeměměřičský a katastrální (Ufficio ceco per la topografia, la mappatura e il catasto) |
|
20. |
Úřad průmyslového vlastnictví (Ufficio della proprietà industriale) |
|
21. |
Úřad pro ochranu osobních údajů (Ufficio per la protezione dei dati personali) |
|
22. |
Bezpečnostní informační služba (Servizio di informazione di sicurezza) |
|
23. |
Národní bezpečnostní úřad (Autorità di sicurezza nazionale) |
|
24. |
Česká akademie věd (Accademia delle scienze della Repubblica ceca) |
|
25. |
Vězeňská služba (Amministrazione penitenziaria) |
|
26. |
Český báňský úřad (Autorità mineraria ceca) |
|
27. |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Ufficio per la tutela della concorrenza) |
|
28. |
Správa státních hmotných rezerv (Amministrazione delle riserve materiali statali) |
|
29. |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Ufficio statale per la sicurezza nucleare) |
|
30. |
Energetický regulační úřad (Ufficio per la regolamentazione energetica) |
|
31. |
Úřad vlády České republiky (Ufficio del Governo della Repubblica ceca) |
|
32. |
Ústavní soud (Corte costituzionale) |
|
33. |
Nejvyšší soud (Corte suprema) |
|
34. |
Nejvyšší správní soud (Corte amministrativa suprema) |
|
35. |
Nejvyšší státní zastupitelství (Ufficio del Procuratore generale) |
|
36. |
Nejvyšší kontrolní úřad (Corte dei conti) |
|
37. |
Kancelář Veřejného ochránce práv (Ufficio del difensore civico) |
|
38. |
Grantová agentura České republiky (Agenzia per le sovvenzioni della Repubblica ceca) |
|
39. |
Státní úřad inspekce práce (Ispettorato pubblico del lavoro) |
|
40. |
Český telekomunikační úřad (Ufficio ceco per le telecomunicazioni) |
|
41. |
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Direzione per le strade e autostrade della Repubblica ceca) |
DANIMARCA
|
1. |
Folketinget (Parlamento danese) |
|
2. |
Rigsrevisionen (Corte dei conti) |
|
3. |
Statsministeriet (Ufficio del Primo ministro) |
|
4. |
Udenrigsministeriet (Ministero degli Affari esteri) |
|
5. |
Beskæftigelsesministeriet – 5 styrelser og institutioner (Ministero del Lavoro – 5 agenzie e istituzioni) |
|
6. |
Domstolsstyrelsen (Amministrazione giudiziaria) |
|
7. |
Finansministeriet – 5 styrelser og institutioner (Ministero delle Finanze – 5 agenzie e istituzioni) |
|
8. |
Forsvarsministeriet – 5 styrelser og institutioner (Ministero della Difesa – 5 agenzie e istituzioni) |
|
9. |
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse – Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (Ministero dell'Interno e della Salute – Varie agenzie e istituzioni, fra cui lo Statens Serum Institut) |
|
10. |
Justitsministeriet – Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Ministero della Giustizia – Capo della polizia, 1 direzione e varie agenzie) |
|
11. |
Kirkeministeriet – 10 stiftsøvrigheder (Ministero degli Affari ecclesiastici – 10 autorità diocesane) |
|
12. |
Kulturministeriet – 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (Ministero della Cultura – 4 dipartimenti e varie istituzioni) |
|
13. |
Miljøministeriet – 5 styrelser (Ministero dell'Ambiente – 5 agenzie) |
|
14. |
Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration – 1 styrelse (Ministero per i Rifugiati, l'immigrazione e l'integrazione – 1 agenzia) |
|
15. |
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri – 4 direktorater og institutioner (Ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e della pesca – 4 direzioni e istituzioni) |
|
16. |
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling – Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (Ministero della Scienza, della tecnologia e dell'innovazione – Varie agenzie e istituzioni, fra cui il laboratorio nazionale Risoe e gli edifici nazionali adibiti alla ricerca e all'istruzione) |
|
17. |
Skatteministeriet – 1 styrelse og institutioner (Ministero delle Imposte – 1 agenzia e varie istituzioni) |
|
18. |
Velfærdsministeriet – 3 styrelser og institutioner (Ministero della Previdenza sociale – 3 agenzie e varie istituzioni) |
|
19. |
Transportministeriet – 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (Ministero dei Trasporti – 7 agenzie e istituzioni, fra cui l'Øresundsbrokonsortiet) |
|
20. |
Undervisningsministeriet – 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (Ministero dell'Istruzione – 3 agenzie, 4 istituti di istruzione e 5 altre istituzioni) |
|
21. |
Økonomi- og Erhvervsministeriet – Adskillige styrelser og institutioner (Ministero degli Affari economici e commerciali – Varie agenzie e istituzioni) |
|
22. |
Klima- og Energiministeriet – 3 styrelser og institutioner (Ministero per il Clima e l'energia – 3 agenzie e istituzioni) |
GERMANIA
|
1. |
Auswärtiges Amt (Ministero federale degli Affari esteri) |
|
2. |
Bundeskanzleramt (Cancelleria federale) |
|
3. |
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ministero federale del Lavoro e degli affari sociali) |
|
4. |
Bundesministerium für Bildung und Forschung (Ministero federale dell'Istruzione e della ricerca) |
|
5. |
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Ministero federale dell'Alimentazione, dell'agricoltura e della tutela dei consumatori) |
|
6. |
Bundesministerium der Finanzen (Ministero federale delle Finanze) |
|
7. |
Ministero federale dell'Interno (Ministero federale dell'Interno – unicamente beni per uso civile) |
|
8. |
Bundesministerium für Gesundheit (Ministero federale della Salute) |
|
9. |
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Ministero federale della Famiglia, degli anziani, delle donne e della gioventù) |
|
10. |
Bundesministerium der Justiz (Ministero federale della Giustizia) |
|
11. |
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Ministero federale dei Trasporti, dell'edilizia e dell'urbanistica) |
|
12. |
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Ministero federale degli Affari economici e della tecnologia) |
|
13. |
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Ministero federale della Cooperazione economica e dello sviluppo) |
|
14. |
Bundesministerium der Verteidigung (Ministero federale della Difesa) |
|
15. |
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Ministero federale dell'Ambiente, della protezione della natura e della sicurezza dei reattori) |
ESTONIA
|
1. |
Vabariigi Presidendi Kantselei (Ufficio del Presidente della Repubblica di Estonia) |
|
2. |
Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlamento della Repubblica di Estonia) |
|
3. |
Eesti Vabariigi Riigikohus (Corte suprema della Repubblica di Estonia) |
|
4. |
Riigikontroll (Corte dei conti della Repubblica di Estonia) |
|
5. |
Õiguskantsler (Cancelliere di giustizia) |
|
6. |
Riigikantselei (Cancelleria di Stato) |
|
7. |
Rahvusarhiiv (Archivi nazionali della Repubblica di Estonia) |
|
8. |
Haridus- ja Teadusministeerium (Ministero dell'Istruzione e della ricerca) |
|
9. |
Justiitsministeerium (Ministero della Giustizia) |
|
10. |
Kaitseministeerium (Ministero della Difesa) |
|
11. |
Keskkonnaministeerium (Ministero dell'Ambiente) |
|
12. |
Kultuuriministeerium (Ministero della Cultura) |
|
13. |
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministero degli Affari economici e delle comunicazioni) |
|
14. |
Põllumajandusministeerium (Ministero dell'Agricoltura) |
|
15. |
Rahandusministeerium (Ministero delle Finanze) |
|
16. |
Siseministeerium (Ministero degli Affari interni) |
|
17. |
Sotsiaalministeerium (Ministero degli Affari sociali) |
|
18. |
Välisministeerium (Ministero degli Affari esteri) |
|
19. |
Keeleinspektsioon (Ispettorato linguistico) |
|
20. |
Riigiprokuratuur (Ufficio del Procuratore) |
|
21. |
Teabeamet (Ufficio per l'informazione) |
|
22. |
Maa-amet (Ufficio territoriale estone) |
|
23. |
Keskkonnainspektsioon (Ispettorato ambientale) |
|
24. |
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centro per la protezione forestale e la silvicoltura) |
|
25. |
Muinsuskaitseamet (Ufficio per il patrimonio culturale) |
|
26. |
Patendiamet (Ufficio brevetti) |
|
27. |
Tehnilise Järelevalve Amet (Autorità estone per la sorveglianza tecnica) |
|
28. |
Tarbijakaitseamet (Ufficio per la tutela dei consumatori) |
|
29. |
Riigihangete Amet (Ufficio per gli appalti pubblici) |
|
30. |
Taimetoodangu Inspektsioon (Ispettorato per la produzione vegetale) |
|
31. |
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Ufficio per l'informazione e i registri agricoli) |
|
32. |
Veterinaar- ja Toiduamet (Ufficio veterinario e alimentare) |
|
33. |
Konkurentsiamet (Autorità estone per la concorrenza) |
|
34. |
Maksu –ja Tolliamet (Amministrazione fiscale e doganale) |
|
35. |
Statistikaamet (Istituto statistico estone) |
|
36. |
Kaitsepolitseiamet (Direzione degli agenti di pubblica sicurezza) |
|
37. |
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Ufficio per la cittadinanza e l'immigrazione) |
|
38. |
Piirivalveamet (Direzione nazionale delle guardie di frontiera) |
|
39. |
Politseiamet (Direzione nazionale della polizia) |
|
40. |
Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Istituto estone per i servizi forensi) |
|
41. |
Keskkriminaalpolitsei (Polizia criminale centrale) |
|
42. |
Päästeamet (Direzione dei servizi di soccorso) |
|
43. |
Andmekaitse Inspektsioon (Ispettorato per la protezione dei dati) |
|
44. |
Ravimiamet (Agenzia statale per i medicinali) |
|
45. |
Sotsiaalkindlustusamet (Ufficio di previdenza sociale) |
|
46. |
Tööturuamet (Consiglio per il mercato del lavoro) |
|
47. |
Tervishoiuamet (Direzione dei servizi sanitari) |
|
48. |
Tervisekaitseinspektsioon (Ispettorato per la tutela della salute) |
|
49. |
Tööinspektsioon (Ispettorato del lavoro) |
|
50. |
Lennuamet (Amministrazione dell'aviazione civile estone) |
|
51. |
Maanteeamet (Amministrazione stradale) |
|
52. |
Veeteede Amet (Amministrazione marittima) |
|
53. |
Julgestuspolitsei (Polizia per la pubblica sicurezza) |
|
54. |
Kaitseressursside Amet (Ufficio per le risorse della difesa) |
|
55. |
Kaitseväe Logistikakeskus (Centro logistico per la difesa) |
IRLANDA
|
1. |
President's Establishment |
|
2. |
Houses of the Oireachtas (Parliament) |
|
3. |
Department of the Taoiseach (Prime Minister) |
|
4. |
Central Statistics Office |
|
5. |
Department of Finance |
|
6. |
Office of the Comptroller and Auditor General |
|
7. |
Office of the Revenue Commissioners |
|
8. |
Office of Public Works |
|
9. |
State Laboratory |
|
10. |
Office of the Attorney General |
|
11. |
Office of the Director of Public Prosecutions |
|
12. |
Valuation Office |
|
13. |
Commission for Public Service Appointments |
|
14. |
Office of the Ombudsman |
|
15. |
Chief State Solicitor's Office |
|
16. |
Department of Justice, Equality and Law Reform |
|
17. |
Courts Service |
|
18. |
Prisons Service |
|
19. |
Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests |
|
20. |
Department of the Environment, Heritage and Local Government |
|
21. |
Department of Education and Science |
|
22. |
Department of Communications, Energy and Natural Resources |
|
23. |
Department of Agriculture, Fisheries and Food |
|
24. |
Department of Transport |
|
25. |
Department of Health and Children |
|
26. |
Department of Enterprise, Trade and Employment |
|
27. |
Department of Arts, Sports and Tourism |
|
28. |
Department of Defence |
|
29. |
Department of Foreign Affairs |
|
30. |
Department of Social and Family Affairs |
|
31. |
Department of Community, Rural and Gaeltacht (Gaelic-speaking regions) Affairs |
|
32. |
Arts Council |
|
33. |
National Gallery |
GRECIA
|
1. |
Υπουργείο Εσωτερικών (Ministero dell'Interno) |
|
2. |
Υπουργείο Εξωτερικών (Ministero degli Affari esteri) |
|
3. |
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministero dell'Economia e delle finanze) |
|
4. |
Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministero dello Sviluppo) |
|
5. |
Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministero della Giustizia) |
|
6. |
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministero dell'Istruzione e della religione) |
|
7. |
Υπουργείο Πολιτισμού (Ministero della Cultura) |
|
8. |
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministero della Salute e della solidarietà sociale) |
|
9. |
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministero dell'Ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici) |
|
10. |
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministero del Lavoro e della protezione sociale) |
|
11. |
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni) |
|
12. |
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministero dello Sviluppo rurale e dell'alimentazione) |
|
13. |
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministero della Marina mercantile, del mar Egeo e della politica insulare) |
|
14. |
Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministero per la Macedonia e la Tracia) |
|
15. |
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (Segretariato generale per le comunicazioni) |
|
16. |
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (Segretariato generale per l'informazione) |
|
17. |
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Segretariato generale per la gioventù) |
|
18. |
Γενική Γραμματεία Ισότητας (Segretariato generale per la parità) |
|
19. |
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Segretariato generale per la sicurezza sociale) |
|
20. |
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Segretariato generale per i greci residenti all'estero) |
|
21. |
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Segretariato generale per l'industria) |
|
22. |
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Segretariato generale per la ricerca e la tecnologia) |
|
23. |
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Segretariato generale per lo sport) |
|
24. |
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Segretariato generale per i lavori pubblici) |
|
25. |
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ufficio nazionale di statistica) |
|
26. |
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (Comitato nazionale per il benessere sociale) |
|
27. |
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ente per l'edilizia popolare) |
|
28. |
Εθνικό Τυπογραφείο (Istituto poligrafico nazionale) |
|
29. |
Γενικό Χημείο του Κράτους (Laboratorio generale di Stato) |
|
30. |
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Fondo greco per le autostrade) |
|
31. |
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Università di Atene) |
|
32. |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Università di Salonicco) |
|
33. |
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Università di Tracia) |
|
34. |
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Università dell'Egeo) |
|
35. |
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Università di Ioannina) |
|
36. |
Πανεπιστήμιο Πατρών (Università di Patrasso) |
|
37. |
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Università di Macedonia) |
|
38. |
Πολυτεχνείο Κρήτης (Politecnico di Creta) |
|
39. |
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Scuola tecnica Sivitanidios) |
|
40. |
Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Ospedale Eginitio) |
|
41. |
Αρεταίειο Νοσοκομείο (Ospedale Areteio) |
|
42. |
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Centro nazionale per la pubblica amministrazione) |
|
43. |
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ente per la gestione del materiale pubblico) |
|
44. |
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ente per l'assicurazione degli agricoltori) |
|
45. |
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ente per l'edilizia scolastica) |
|
46. |
Γενικό Επιτελείο Στρατού (Stato maggiore dell'esercito) |
|
47. |
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Stato maggiore della marina) |
|
48. |
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Stato maggiore dell'aeronautica) |
|
49. |
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Commissione greca per l'energia atomica) |
|
50. |
Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Segretariato generale per l'istruzione continua) |
|
51. |
Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Segretariato generale per il commercio) |
|
52. |
Ελληνικά Ταχυδρομεία (Hellenic Post (EL.TA)) |
|
53. |
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministero della Difesa nazionale) |
SPAGNA
|
1. |
Presidencia de Gobierno |
|
2. |
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación |
|
3. |
Ministerio de Justicia |
|
4. |
Ministerio de Defensa |
|
5. |
Ministerio de Economía y Hacienda |
|
6. |
Ministerio del Interior |
|
7. |
Ministerio de Fomento |
|
8. |
Ministerio de Educación y Ciencia |
|
9. |
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio |
|
10. |
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales |
|
11. |
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
|
12. |
Ministerio de la Presidencia |
|
13. |
Ministerio de Administraciones Públicas |
|
14. |
Ministerio de Cultura |
|
15. |
Ministerio de Sanidad y Consumo |
|
16. |
Ministerio de Medio Ambiente |
|
17. |
Ministerio de Vivienda |
FRANCIA
A Ministères
|
1. |
Services du Premier ministre |
|
2. |
Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports |
|
3. |
Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales |
|
4. |
Ministère chargé de la justice |
|
5. |
Ministère chargé de la défense |
|
6. |
Ministère chargé des affaires étrangères et européennes |
|
7. |
Ministère chargé de l'éducation nationale |
|
8. |
Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi |
|
9. |
Secrétariat d'Etat aux transports |
|
10. |
Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur |
|
11. |
Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité |
|
12. |
Ministère chargé de la culture et de la communication |
|
13. |
Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique |
|
14. |
Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche |
|
15. |
Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche |
|
16. |
Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables |
|
17. |
Secrétariat d'Etat à la fonction publique |
|
18. |
Ministère chargé du logement et de la ville |
|
19. |
Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie |
|
20. |
Secrétariat d'Etat à l'outre-mer |
|
21. |
Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative |
|
22. |
Secrétariat d'Etat aux anciens combattants |
|
23. |
Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement |
|
24. |
Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques |
|
25. |
Secrétariat d'Etat aux affaires européennes |
|
26. |
Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme |
|
27. |
Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme |
|
28. |
Secrétariat d'Etat à la politique de la ville |
|
29. |
Secrétariat d'Etat à la solidarité |
|
30. |
Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi |
|
31. |
Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services |
|
32. |
Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale |
|
33. |
Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire |
B Etablissements publics nationaux
|
1. |
Académie de France à Rome |
|
2. |
Académie de marine |
|
3. |
Académie des sciences d'outre-mer |
|
4. |
Académie des technologies |
|
5. |
Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.) |
|
6. |
Agences de l'eau |
|
7. |
Agence de biomédecine |
|
8. |
Agence pour l'enseignement du français à l'étranger |
|
9. |
Agence française de sécurité sanitaire des aliments |
|
10. |
Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail |
|
11. |
Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations |
|
12. |
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) |
|
13. |
Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) |
|
14. |
Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances |
|
15. |
Agence pour la garantie des droits des mineurs |
|
16. |
Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) |
|
17. |
Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) |
|
18. |
Bibliothèque nationale de France |
|
19. |
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg |
|
20. |
Caisse des Dépôts et Consignations |
|
21. |
Caisse nationale des autoroutes (CNA) |
|
22. |
Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) |
|
23. |
Caisse de garantie du logement locatif social |
|
24. |
Casa de Velasquez |
|
25. |
Centre d'enseignement zootechnique |
|
26. |
Centre d'études de l'emploi |
|
27. |
Centre hospitalier national des Quinze-Vingts |
|
28. |
Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) |
|
29. |
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale |
|
30. |
Centre des Monuments Nationaux |
|
31. |
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou |
|
32. |
Centre national des arts plastiques |
|
33. |
Centre national de la cinématographie |
|
34. |
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés |
|
35. |
Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) |
|
36. |
Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale |
|
37. |
Centre national du livre |
|
38. |
Centre national de documentation pédagogique |
|
39. |
Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) |
|
40. |
Centre national professionnel de la propriété forestière |
|
41. |
Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S) |
|
42. |
Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) |
|
43. |
Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) |
|
44. |
Collège de France |
|
45. |
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres |
|
46. |
Conservatoire National des Arts et Métiers |
|
47. |
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris |
|
48. |
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon |
|
49. |
Conservatoire national supérieur d'art dramatique |
|
50. |
Ecole centrale de Lille |
|
51. |
Ecole centrale de Lyon |
|
52. |
École centrale des arts et manufactures |
|
53. |
École française d'archéologie d'Athènes |
|
54. |
École française d'Extrême-Orient |
|
55. |
École française de Rome |
|
56. |
École des hautes études en sciences sociales |
|
57. |
Ecole du Louvre |
|
58. |
École nationale d'administration |
|
59. |
École nationale de l'aviation civile (ENAC) |
|
60. |
École nationale des Chartes |
|
61. |
École nationale d'équitation |
|
62. |
Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg |
|
63. |
Écoles nationales d'ingénieurs |
|
64. |
Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes |
|
65. |
Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles |
|
66. |
École nationale de la magistrature |
|
67. |
Écoles nationales de la marine marchande |
|
68. |
École nationale de la santé publique (ENSP) |
|
69. |
École nationale de ski et d'alpinisme |
|
70. |
École nationale supérieure des arts décoratifs |
|
71. |
École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix |
|
72. |
Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre |
|
73. |
Écoles nationales supérieures d'arts et métiers |
|
74. |
École nationale supérieure des beaux-arts |
|
75. |
École nationale supérieure de céramique industrielle |
|
76. |
École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) |
|
77. |
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires |
|
78. |
Écoles nationales vétérinaires |
|
79. |
École nationale de voile |
|
80. |
Écoles normales supérieures |
|
81. |
École polytechnique |
|
82. |
École de viticulture – Avize (Marne) |
|
83. |
Etablissement national d'enseignement agronomique de Dijon |
|
84. |
Établissement national des invalides de la marine (ENIM) |
|
85. |
Établissement national de bienfaisance Koenigswarter |
|
86. |
Fondation Carnegie |
|
87. |
Fondation Singer-Polignac |
|
88. |
Haras nationaux |
|
89. |
Hôpital national de Saint-Maurice |
|
90. |
Institut français d'archéologie orientale du Caire |
|
91. |
Institut géographique national |
|
92. |
Institut National des Appellations d'origine |
|
93. |
Institut national des hautes études de sécurité |
|
94. |
Institut de veille sanitaire |
|
95. |
Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes |
|
96. |
Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D) |
|
97. |
Institut National d'Horticulture |
|
98. |
Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire |
|
99. |
Institut national des jeunes aveugles – Paris |
|
100. |
Institut national des jeunes sourds – Bordeaux |
|
101. |
Institut national des jeunes sourds – Chambéry |
|
102. |
Institut national des jeunes sourds – Metz |
|
103. |
Institut national des jeunes sourds – Paris |
|
104. |
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P) |
|
105. |
Institut national de la propriété industrielle |
|
106. |
Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A) |
|
107. |
Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P) |
|
108. |
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M) |
|
109. |
Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.) |
|
110. |
Institut National des Sciences de l'Univers |
|
111. |
Institut National des Sports et de l'Education Physique |
|
112. |
Instituts nationaux polytechniques |
|
113. |
Instituts nationaux des sciences appliquées |
|
114. |
Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) |
|
115. |
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) |
|
116. |
Institut de Recherche pour le Développement |
|
117. |
Instituts régionaux d'administration |
|
118. |
Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) |
|
119. |
Institut supérieur de mécanique de Paris |
|
120. |
Institut Universitaires de Formation des Maîtres |
|
121. |
Musée de l'armée |
|
122. |
Musée Gustave-Moreau |
|
123. |
Musée du Louvre |
|
124. |
Musée du Quai Branly |
|
125. |
Musée national de la marine |
|
126. |
Musée national J.-J.-Henner |
|
127. |
Musée national de la Légion d'honneur |
|
128. |
Musée de la Poste |
|
129. |
Muséum National d'Histoire Naturelle |
|
130. |
Musée Auguste-Rodin |
|
131. |
Observatoire de Paris |
|
132. |
Office français de protection des réfugiés et apatrides |
|
133. |
Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC) |
|
134. |
Office national de la chasse et de la faune sauvage |
|
135. |
Office National de l'eau et des milieux aquatiques |
|
136. |
Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) |
|
137. |
Office universitaire et culturel français pour l'Algérie |
|
138. |
Palais de la découverte |
|
139. |
Parcs nationaux |
|
140. |
Universités |
C Institutions, autorités et juridictions indépendantes
|
1. |
Présidence de la République |
|
2. |
Assemblée Nationale |
|
3. |
Sénat |
|
4. |
Conseil constitutionnel |
|
5. |
Conseil économique et social |
|
6. |
Conseil supérieur de la magistrature |
|
7. |
Agence française contre le dopage |
|
8. |
Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles |
|
9. |
Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires |
|
10. |
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes |
|
11. |
Autorité de sûreté nucléaire |
|
12. |
Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel |
|
13. |
Commission d'accès aux documents administratifs |
|
14. |
Commission consultative du secret de la défense nationale |
|
15. |
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques |
|
16. |
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité |
|
17. |
Commission nationale de déontologie de la sécurité |
|
18. |
Commission nationale du débat public |
|
19. |
Commission nationale de l'informatique et des libertés |
|
20. |
Commission des participations et des transferts |
|
21. |
Commission de régulation de l'énergie |
|
22. |
Commission de la sécurité des consommateurs |
|
23. |
Commission des sondages |
|
24. |
Commission de la transparence financière de la vie politique |
|
25. |
Conseil de la concurrence |
|
26. |
Conseil supérieur de l'audiovisuel |
|
27. |
Défenseur des enfants |
|
28. |
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité |
|
29. |
Haute autorité de santé |
D Autres organismes publics nationaux
|
1. |
Union des groupements d'achats publics (UGAP) |
|
2. |
Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E) |
|
3. |
Autorité indépendante des marchés financiers |
|
4. |
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) |
|
5. |
Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS) |
|
6. |
Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS) |
CROAZIA
|
1. |
Hrvatski sabor (Parlamento croato) |
|
2. |
Predsjednik Republike Hrvatske (Presidente della Repubblica di Croazia) |
|
3. |
Ured predsjednika Republike Hrvatske (Ufficio del Presidente della Repubblica di Croazia) |
|
4. |
Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Ufficio del Presidente della Repubblica di Croazia dopo la fine del mandato) |
|
5. |
Vlada Republike Hrvatske (Governo della Repubblica di Croazia) |
|
6. |
Uredi Vlade Republike Hrvatske (Uffici del Governo della Repubblica di Croazia) |
|
7. |
Ministarstvo gospodarstva (Ministero dell'Economia) |
|
8. |
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministero dello Sviluppo regionale e dei fondi UE) |
|
9. |
Ministarstvo financija (Ministero delle Finanze) |
|
10. |
Ministarstvo obrane (Ministero della Difesa) |
|
11. |
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (Ministero degli Affari esteri ed europei) |
|
12. |
Ministarstvo unutarnjih poslova (Ministero dell'Interno) |
|
13. |
Ministarstvo pravosuđa (Ministero della Giustizia) |
|
14. |
Ministarstvo uprave (Ministero della Pubblica amministrazione) |
|
15. |
Ministarstvo poduzetništva i obrta (Ministero dell'Imprenditoria e dell'artigianato) |
|
16. |
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (Ministero del Lavoro e del sistema pensionistico) |
|
17. |
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (Ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle infrastrutture) |
|
18. |
Ministarstvo poljoprivrede (Ministero dell'Agricoltura) |
|
19. |
Ministarstvo turizma (Ministero del Turismo) |
|
20. |
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (Ministero dell'Ambiente e della protezione della natura) |
|
21. |
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (Ministero dell'Edilizia e della pianificazione territoriale) |
|
22. |
Ministarstvo branitelja (Ministero per gli Ex combattenti) |
|
23. |
Ministarstvo socijalne politike i mladih (Ministero della Politica sociale e della gioventù) |
|
24. |
Ministarstvo zdravlja (Ministero della Salute) |
|
25. |
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Ministero della Scienza, dell'istruzione e dello sport) |
|
26. |
Ministarstvo kulture (Ministero della Cultura) |
|
27. |
Državne upravne organizacije (Enti amministrativi pubblici) |
|
28. |
Uredi državne uprave u županijama (Uffici amministrativi pubblici nelle contee) |
|
29. |
Ustavni sud Republike Hrvatske (Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia) |
|
30. |
Vrhovni sud Republike Hrvatske (Corte suprema della Repubblica di Croazia) |
|
31. |
Sudovi (Tribunali) |
|
32. |
Državno sudbeno vijeće (Consiglio della Magistratura di Stato) |
|
33. |
Državna odvjetništva (Uffici dell'Avvocatura dello Stato) |
|
34. |
Državnoodvjetničko vijeće (Consiglio della Procura di Stato) |
|
35. |
Pravobraniteljstva (Uffici del mediatore) |
|
36. |
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Commissione statale di vigilanza per gli appalti pubblici) |
|
37. |
Hrvatska narodna banka (Banca nazionale croata) |
|
38. |
Državne agencije i uredi (Agenzie e uffici statali) |
|
39. |
Državni ured za reviziju (Corte dei conti) |
ITALIA
|
1. |
Presidenza del Consiglio dei Ministri |
|
2. |
Ministero degli Affari Esteri |
|
3. |
Ministero dell'Interno |
|
4. |
Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari – esclusi i giudici di pace |
|
5. |
Ministero della Difesa |
|
6. |
Ministero dell'Economia e delle Finanze |
|
7. |
Ministero dello Sviluppo Economico |
|
8. |
Ministero del Commercio internazionale |
|
9. |
Ministero delle Comunicazioni |
|
10. |
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali |
|
11. |
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare |
|
12. |
Ministero delle Infrastrutture |
|
13. |
Ministero dei Trasporti |
|
14. |
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale |
|
15. |
Ministero della Solidarietà sociale |
|
16. |
Ministero della Salute |
|
17. |
Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca |
|
18. |
Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche |
|
19. |
CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (2) |
CIPRO
|
1. |
Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidenza e Palazzo presidenziale) |
|
2. |
Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Ufficio del Coordinatore per l'armonizzazione) |
|
3. |
Υπουργικό Συμβούλιο (Consiglio dei ministri) |
|
4. |
Βουλή των Αντιπροσώπων (Camera dei deputati) |
|
5. |
Δικαστική Υπηρεσία (Uffici giudiziari) |
|
6. |
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Procura della Repubblica) |
|
7. |
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Corte dei conti della Repubblica) |
|
8. |
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Commissione per la funzione pubblica) |
|
9. |
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Commissione per l'istruzione) |
|
10. |
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Ufficio del Commissario per l'amministrazione (mediatore)) |
|
11. |
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commissione per la tutela della concorrenza) |
|
12. |
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Servizio di audit interno) |
|
13. |
Γραφείο Προγραμματισμού (Ufficio di programmazione) |
|
14. |
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Dipartimento del Tesoro della Repubblica) |
|
15. |
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ufficio del Commissario per la protezione dei dati di carattere personale) |
|
16. |
Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Ufficio del Commissario per il controllo degli aiuti di Stato) |
|
17. |
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Organismo per il riesame degli appalti) |
|
18. |
Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Autorità per la vigilanza e lo sviluppo delle società cooperative) |
|
19. |
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Autorità di riesame per i rifugiati) |
|
20. |
Υπουργείο Άμυνας (Ministero della Difesa) |
|
21. |
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministero dell'Agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente):
|
|
22. |
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico):
|
|
23. |
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministero del Commercio, dell'industria e del turismo):
|
|
24. |
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale):
|
|
25. |
Υπουργείο Εσωτερικών (Ministero dell'Interno):
|
|
26. |
Υπουργείο Εξωτερικών (Ministero degli Affari esteri) |
|
27. |
Υπουργείο Οικονομικών (Ministero delle Finanze):
|
|
28. |
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministero dell'Istruzione e della cultura) |
|
29. |
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministero delle Comunicazioni e dei lavori pubblici):
|
|
30. |
Υπουργείο Υγείας (Ministero della Salute):
|
LETTONIA
A Ministeri, segretariati di ministeri per incarichi speciali e relative istituzioni subordinate
|
1. |
Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Difesa e istituzioni subordinate) |
|
2. |
Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministero degli Affari esteri e istituzioni subordinate) |
|
3. |
Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Economia e istituzioni subordinate) |
|
4. |
Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero delle Finanze e istituzioni subordinate) |
|
5. |
Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero degli Affari interni e istituzioni subordinate) |
|
6. |
Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Istruzione e della scienza e istituzioni subordinate) |
|
7. |
Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministero della Cultura e istituzioni subordinate) |
|
8. |
Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Previdenza sociale e istituzioni subordinate) |
|
9. |
Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dei Trasporti e istituzioni subordinate) |
|
10. |
Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Giustizia e istituzioni subordinate) |
|
11. |
Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Salute e istituzioni subordinate) |
|
12. |
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Protezione ambientale e dello sviluppo regionale e istituzioni subordinate) |
|
13. |
Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Agricoltura e istituzioni subordinate) |
|
14. |
Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministeri per incarichi speciali e istituzioni subordinate) |
B Altre istituzioni pubbliche
|
1. |
Augstākā tiesa (Corte suprema) |
|
2. |
Centrālā vēlēšanu komisija (Commissione elettorale centrale) |
|
3. |
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione per i mercati finanziari e dei capitali) |
|
4. |
Latvijas Banka (Banca della Lettonia) |
|
5. |
Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ufficio del procuratore e istituzioni sotto la sua supervisione) |
|
6. |
Saeimas un tās padotībā esošās iestādes (Parlamento e istituzioni subordinate) |
|
7. |
Satversmes tiesa (Corte costituzionale) |
|
8. |
Valsts kanceleja un tās pārraudzībā esošās iestādes (Cancelleria di Stato e istituzioni sotto la sua supervisione) |
|
9. |
Valsts kontrole (Corte dei conti) |
|
10. |
Valsts prezidenta kanceleja (Cancelleria del Presidente dello Stato) |
|
11. |
Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Altre istituzioni statali non subordinate ai ministeri):
|
LITUANIA
|
1. |
Prezidentūros kanceliarija (Ufficio del Presidente) |
|
2. |
Seimo kanceliarija (Ufficio del Parlamento) e Seimui atskaitingos institucijos (Istituzioni che rispondono al Parlamento):
|
|
3. |
Vyriausybės kanceliarija (Ufficio del governo) e Vyriausybei atskaitingos institucijos (Istituzioni che rispondono al governo):
|
|
4. |
Aplinkos ministerija (Ministero dell'Ambiente) e Įstaigos prie Aplinkos ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero dell'Ambiente):
|
|
5. |
Finansų ministerija (Ministero delle Finanze) e Įstaigos prie Finansų ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero delle Finanze):
|
|
6. |
Krašto apsaugos ministerija (Ministero della Difesa nazionale) e Įstaigos prie Krašto apsaugos ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministero della Difesa nazionale):
|
|
7. |
Kultūros ministerija (Ministero della Cultura) e Įstaigos prie Kultūros ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero della Cultura):
|
|
8. |
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale) e Įstaigos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero del Lavoro e della previdenza sociale):
|
|
9. |
Susisiekimo ministerija (Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni) e Įstaigos prie Susisiekimo ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni):
|
|
10. |
Sveikatos apsaugos ministerija (Ministero della Salute) e Įstaigos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero della Salute):
|
|
11. |
Švietimo ir mokslo ministerija (Ministero dell'Istruzione e della Scienza) e Įstaigos prie Švietimo ir mokslo ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero dell'Istruzione e della Scienza):
|
|
12. |
Teisingumo ministerija (Ministero della Giustizia) e Įstaigos prie Teisingumo ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero della Giustizia):
|
|
13. |
Ūkio ministerija (Ministero dell'Economia) e Įstaigos prie Ūkio ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero dell'Economia):
|
|
14. |
Užsienio reikalų ministerija (Ministero degli Affari esteri) e Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų (Rappresentanze diplomatiche e consolari nonché rappresentanze presso le organizzazioni internazionali) |
|
15. |
Vidaus reikalų ministerija (Ministero dell'Interno) e Įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero dell'Interno):
|
|
16. |
Žemės ūkio ministerija (Ministero dell'Agricoltura) e Įstaigos prie Žemės ūkio ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero dell'Agricoltura):
|
|
17. |
Teismai (Tribunali):
|
|
18. |
Kiti centriniai valstybinio administravimo subjektai – institucijos, įstaigos, tarnybos (Altri enti dell'amministrazione pubblica centrale (istituti, centri, agenzie)):
|
LUSSEMBURGO
|
1. |
Ministère d'État |
|
2. |
Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration |
|
3. |
Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration: Direction de la Défense (Armée) |
|
4. |
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural |
|
5. |
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural: Administration des Services Techniques de l'Agriculture |
|
6. |
Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement |
|
7. |
Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche |
|
8. |
Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur |
|
9. |
Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle |
|
10. |
Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle: Lycée d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique |
|
11. |
Ministère de l'Égalité des chances |
|
12. |
Ministère de l'Environnement |
|
13. |
Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement |
|
14. |
Ministère de la Famille et de l'Intégration |
|
15. |
Ministère de la Famille et de l'Intégration: Maisons de retraite |
|
16. |
Ministère des Finances |
|
17. |
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative |
|
18. |
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'État – Centre des Technologies de l'informatique de l'État |
|
19. |
Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire |
|
20. |
Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire: Police Grand-Ducale Luxembourg – Inspection générale de Police |
|
21. |
Ministère de la Justice |
|
22. |
Ministère de la Justice: Établissements Pénitentiaires |
|
23. |
Ministère de la Santé |
|
24. |
Ministère de la Santé: Centre hospitalier neuropsychiatrique |
|
25. |
Ministère de la Sécurité sociale |
|
26. |
Ministère des Transports |
|
27. |
Ministère du Travail et de l'Emploi |
|
28. |
Ministère des Travaux publics |
|
29. |
Ministère des Travaux publics: Bâtiments Publics – Ponts et Chaussées |
UNGHERIA
|
1. |
Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Ministero delle Risorse nazionali) |
|
2. |
Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministero dello Sviluppo rurale) |
|
3. |
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministero dello Sviluppo nazionale) |
|
4. |
Honvédelmi Minisztérium (Ministero della Difesa) |
|
5. |
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministero della Pubblica amministrazione e della giustizia) |
|
6. |
Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministero dell'Economia nazionale) |
|
7. |
Külügyminisztérium (Ministero degli Affari esteri) |
|
8. |
Miniszterelnöki Hivatal (Ufficio del Primo ministro) |
|
9. |
Belügyminisztérium (Ministero degli Affari interni) |
|
10. |
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Direzione dei Servizi centrali) |
MALTA
|
1. |
Uffiċċju tal-Prim Ministru (Ufficio del Primo Ministro) |
|
2. |
Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali (Ministero della Famiglia e della solidarietà sociale) |
|
3. |
Ministeru għall-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ u l-Impjiegi (Ministero dell'Istruzione, della gioventù e dell'occupazione) |
|
4. |
Ministeru tal-Finanzi (Ministero delle Finanze) |
|
5. |
Ministeru għar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministero delle Risorse e delle infrastrutture) |
|
6. |
Ministeru għat-Turiżmu u l-Kultura (Ministero del Turismo e della cultura) |
|
7. |
Ministeru għall-Ġustizzja u l-Intern (Ministero della Giustizia e degli affari interni) |
|
8. |
Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministero degli Affari rurali e dell'ambiente) |
|
9. |
Ministeru għal Għawdex (Ministero di Gozo) |
|
10. |
Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u l-Kura fil-Kommunità (Ministero della Salute, degli anziani e delle cure di prossimità) |
|
11. |
Ministeru tal-Affarijiet Barranin (Ministero degli Affari esteri) |
|
12. |
Ministeru għall-Investimenti, l-Industrija u t-Teknoloġija tal-Informazzjoni (Ministero degli Investimenti, dell'industria e della tecnologia dell'informazione) |
|
13. |
Ministeru għall-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministero della Competitività e delle comunicazioni) |
|
14. |
Ministeru għall-Iżvilupp Urban u t-Toroq (Ministero dello Sviluppo urbano e delle strade) |
|
15. |
L-Uffiċċju tal-President (Ufficio del Presidente) |
|
16. |
Uffiċċju tal-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Ufficio del Segretario della Camera dei deputati) |
PAESI BASSI
|
1. |
Ministerie van Algemene Zaken (Ministero degli Affari generali):
|
|
2. |
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministero dell'Interno):
|
|
3. |
Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministero degli Affari esteri):
|
|
4. |
Ministerie van Defensie (Ministero della Difesa):
|
|
5. |
Ministerie van Economische Zaken (Ministero degli Affari economici):
|
|
6. |
Ministerie van Financiën (Ministero delle Finanze):
|
|
7. |
Ministerie van Justitie (Ministero della Giustizia):
|
|
8. |
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministero dell'Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti):
|
|
9. |
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministero dell'Istruzione, della cultura e della scienza):
|
|
10. |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministero degli Affari sociali e dell'occupazione):
|
|
11. |
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministero dei Trasporti, dei lavori pubblici e della gestione delle acque):
|
|
12. |
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministero dell'Edilizia abitativa, della pianificazione territoriale e dell'ambiente):
|
|
13. |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministero della Salute, del benessere e dello sport):
|
|
14. |
Tweede Kamer der Staten-Generaa (Camera bassa degli Stati Generali) |
|
15. |
Eerste Kamer der Staten-Generaal (Camera alta degli Stati Generali) |
|
16. |
Raad van State (Consiglio di Stato) |
|
17. |
Algemene Rekenkamer (Corte dei conti) |
|
18. |
Nationale Ombudsman (Difensore civico nazionale) |
|
19. |
Kanselarij der Nederlandse Orden (Cancelleria dell'Ordine dei Paesi Bassi) |
|
20. |
Kabinet der Koningin (Gabinetto della Regina) |
|
21. |
Raad voor de Rechtspraak en de Rechtbanken (Consiglio della magistratura e dei tribunali) |
AUSTRIA
|
1. |
Bundeskanzleramt (Cancelleria federale) |
|
2. |
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Ministero federale degli Affari europei e internazionali) |
|
3. |
Bundesministerium für Finanzen (Ministero federale delle Finanze) |
|
4. |
Bundesministerium für Gesundheit (Ministero federale della Salute) |
|
5. |
Bundesministerium für Inneres (Ministero federale dell'Interno) |
|
6. |
Bundesministerium für Justiz (Ministero federale della Giustizia) |
|
7. |
Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (Ministero federale della Difesa e dello sport) |
|
8. |
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministero federale dell'Agricoltura, della silvicoltura, dell'ambiente e della gestione delle acque) |
|
9. |
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministero federale del Lavoro, degli affari sociali e della tutela dei consumatori) |
|
10. |
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Ministero federale dell'Istruzione, dell'arte e della cultura) |
|
11. |
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministero federale dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia) |
|
12. |
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministero federale dell'Economia, della famiglia e della gioventù) |
|
13. |
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Ministero federale della Scienza e della ricerca) |
|
14. |
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Ufficio federale per la metrologia e la taratura) |
|
15. |
Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H (Centro austriaco per la ricerca e gli esami Arsenal S.r.l.) |
|
16. |
Bundesanstalt für Verkehr (Istituto federale per i trasporti) |
|
17. |
Bundesbeschaffung G.m.b.H (Appalti federali S.r.l.) |
|
18. |
Bundesrechenzentrum G.m.b.H (Centro informatico federale S.r.l.) |
|
19. |
Tutte le altre amministrazioni pubbliche centrali, comprese le sottodivisioni regionali e locali, purché non abbiano carattere industriale o commerciale. |
POLONIA
|
1. |
Kancelaria Prezydenta RP (Cancelleria del Presidente) |
|
2. |
Kancelaria Sejmu RP (Cancelleria della Camera dei deputati) |
|
3. |
Kancelaria Senatu RP (Cancelleria del Senato) |
|
4. |
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Cancelleria del Primo ministro) |
|
5. |
Sąd Najwyższy (Corte suprema) |
|
6. |
Naczelny Sąd Administracyjny (Corte amministrativa suprema) |
|
7. |
Trybunat Konstytucyjny (Tribunale costituzionale) |
|
8. |
Najwyższa Izba Kontroli (Camera suprema di controllo) |
|
9. |
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Ufficio del difensore dei diritti umani) |
|
10. |
Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Ufficio del difensore dei diritti dei minori) |
|
11. |
Biuro Ochrony Rządu (Ufficio per la protezione del governo) |
|
12. |
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (Ufficio di sicurezza nazionale) |
|
13. |
Centralne Biuro Antykorupcyjne (Ufficio centrale anticorruzione) |
|
14. |
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) |
|
15. |
Ministerstwo Finansów (Ministero delle Finanze) |
|
16. |
Ministerstwo Gospodarki (Ministero dell'Economia) |
|
17. |
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministero dello Sviluppo regionale) |
|
18. |
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministero della Cultura e del patrimonio nazionale) |
|
19. |
Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministero dell'Istruzione nazionale) |
|
20. |
Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministero della Difesa nazionale) |
|
21. |
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale) |
|
22. |
Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministero del Tesoro) |
|
23. |
Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministero della Giustizia) |
|
24. |
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministero dei Trasporti, dell'edilizia e dell'economia marittima) |
|
25. |
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministero della Scienza e dell'istruzione superiore) |
|
26. |
Ministerstwo Środowiska (Ministero dell'Ambiente) |
|
27. |
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministero degli Affari interni) |
|
28. |
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Ministero dell'Amministrazione e della digitalizzazione) |
|
29. |
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministero degli Affari esteri) |
|
30. |
Ministerstwo Zdrowia (Ministero della Salute) |
|
31. |
Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministero dello Sport e del turismo) |
|
32. |
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Ufficio brevetti della Repubblica di Polonia) |
|
33. |
Urząd Regulacji Energetyki (Ufficio per la regolamentazione dell'energia) |
|
34. |
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Ufficio per i reduci di guerra e le vittime della repressione) |
|
35. |
Urząd Transportu Kolejowego (Ufficio per i trasporti ferroviari) |
|
36. |
Urząd Dozoru Technicznego (Ufficio per l'ispezione tecnica) |
|
37. |
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Ufficio per la registrazione di medicinali, dispositivi medici e biocidi) |
|
38. |
Urząd do Spraw Cudzoziemców (Ufficio per gli stranieri) |
|
39. |
Urząd Zamówień Publicznych (Ufficio per gli appalti pubblici) |
|
40. |
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori) |
|
41. |
Urząd Lotnictwa Cywilnego (Ufficio per l'aviazione civile) |
|
42. |
Urząd Komunikacji Elektronicznej (Ufficio per le comunicazioni elettroniche) |
|
43. |
Wyższy Urząd Górniczy (Ufficio statale per l'attività mineraria) |
|
44. |
Główny Urząd Miar (Ufficio centrale di metrologia) |
|
45. |
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Ufficio centrale di geodesia e cartografia) |
|
46. |
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (Ufficio centrale per il controllo dell'edilizia) |
|
47. |
Główny Urząd Statystyczny (Ufficio centrale di statistica) |
|
48. |
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Consiglio radiotelevisivo nazionale) |
|
49. |
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Ispettore generale per la protezione dei dati personali) |
|
50. |
Państwowa Komisja Wyborcza (Commissione elettorale statale) |
|
51. |
Państwowa Inspekcja Pracy (Ispettorato nazionale del lavoro) |
|
52. |
Rządowe Centrum Legislacji (Centro legislativo del governo) |
|
53. |
Narodowy Fundusz Zdrowia (Fondo sanitario nazionale) |
|
54. |
Polska Akademia Nauk (Accademia polacca delle scienze) |
|
55. |
Polskie Centrum Akredytacji (Centro polacco di accreditamento) |
|
56. |
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Centro polacco di prova e certificazione) |
|
57. |
Polska Organizacja Turystyczna (Ufficio nazionale polacco del turismo) |
|
58. |
Polski Komitet Normalizacyjny (Comitato polacco di normazione) |
|
59. |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) |
|
60. |
Komisja Nadzoru Finansowego (Commissione di sorveglianza finanziaria) |
|
61. |
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Direzione centrale degli archivi di Stato) |
|
62. |
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di assicurazione sociale agricola) |
|
63. |
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Direzione generale per le strade e le autostrade nazionali) |
|
64. |
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Ispettorato centrale per la protezione delle piante e delle sementi) |
|
65. |
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (Comando centrale del servizio antincendio statale) |
|
66. |
Komenda Główna Policji (Comando centrale di polizia) |
|
67. |
Komenda Główna Straży Granicznej (Comando centrale delle guardie di frontiera) |
|
68. |
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Ispettorato centrale per la qualità commerciale dei prodotti agroalimentari) |
|
69. |
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Ispettorato centrale per la protezione dell'ambiente) |
|
70. |
Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Ispettorato centrale per i trasporti su strada) |
|
71. |
Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Ispettorato farmaceutico centrale) |
|
72. |
Główny Inspektorat Sanitarny (Ispettorato sanitario centrale) |
|
73. |
Główny Inspektorat Weterynarii (Ispettorato veterinario centrale) |
|
74. |
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Agenzia per la sicurezza interna) |
|
75. |
Agencja Wywiadu (Agenzia di intelligence esterna) |
|
76. |
Agencja Mienia Wojskowego (Agenzia per il patrimonio militare) |
|
77. |
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (Agenzia per il patrimonio immobiliare militare) |
|
78. |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'agricoltura) |
|
79. |
Agencja Rynku Rolnego (Agenzia per i mercati agricoli) |
|
80. |
Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia per la proprietà agricola) |
|
81. |
Państwowa Agencja Atomistyki (Agenzia statale per l'energia atomica) |
|
82. |
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (Agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea) |
|
83. |
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Agenzia statale per la prevenzione dei problemi legati all'alcol) |
|
84. |
Agencja Rezerw Materiałowych (Agenzia per le riserve materiali) |
|
85. |
Narodowy Bank Polski (Banca nazionale di Polonia) |
|
86. |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Fondo nazionale per la protezione ambientale e la gestione delle acque) |
|
87. |
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Fondo statale per la riabilitazione delle persone disabili) |
|
88. |
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Istituto per la memoria nazionale - Commissione per il perseguimento dei crimini contro la nazione polacca) |
|
89. |
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Comitato per la protezione della memoria della lotta e del martirio) |
|
90. |
Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (Servizio doganale della Repubblica di Polonia) |
|
91. |
Państwowe Gospodarstwo Leśne «Lasy Państwowe» (Impresa forestale statale «Lasy Państwowe») |
|
92. |
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Agenzia polacca per lo sviluppo delle imprese) |
|
93. |
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda (Unità autonome per la gestione dell'assistenza sanitaria pubblica istituite da ministeri, dall'amministrazione centrale o voivoda). |
PORTOGALLO
|
1. |
Presidência do Conselho de Ministros (Presidenza del Consiglio dei Ministri) |
|
2. |
Ministério das Finanças (Ministero delle Finanze) |
|
3. |
Ministério da Defesa Nacional (Ministero della Difesa) |
|
4. |
Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministero degli Affari esteri e delle comunità portoghesi all'estero) |
|
5. |
Ministério da Administração Interna (Ministero degli Affari interni) |
|
6. |
Ministério da Justiça (Ministero della Giustizia) |
|
7. |
Ministério da Economia (Ministero dell'Economia) |
|
8. |
Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca) |
|
9. |
Ministério da Educação (Ministero dell'Istruzione) |
|
10. |
Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministero della Scienza e dell'istruzione superiore) |
|
11. |
Ministério da Cultura (Ministero della Cultura) |
|
12. |
Ministério da Saúde (Ministero della Salute) |
|
13. |
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministero del Lavoro e della solidarietà sociale) |
|
14. |
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministero dei Lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa) |
|
15. |
Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministero delle Città, della gestione del territorio e dell'ambiente) |
|
16. |
Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministero delle Qualifiche professionali e dell'occupazione) |
|
17. |
Presidência da República (Presidenza della Repubblica) |
|
18. |
Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) |
|
19. |
Tribunal de Contas (Corte dei conti) |
|
20. |
Provedoria de Justiça (Mediatore) |
ROMANIA
|
1. |
Administrația Prezidențială (Amministrazione presidenziale) |
|
2. |
Senatul României (Senato) |
|
3. |
Camera Deputaților (Camera dei deputati) |
|
4. |
Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di Cassazione e di giustizia) |
|
5. |
Curtea Constituțională (Corte costituzionale) |
|
6. |
Consiliul Legislativ (Consiglio legislativo) |
|
7. |
Curtea de Conturi (Corte dei conti) |
|
8. |
Consiliul Superior al Magistraturii (Consiglio superiore della magistratura) |
|
9. |
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Procura presso l'Alta Corte di Cassazione e di giustizia) |
|
10. |
Secretariatul General al Guvernului (Segretariato generale del Governo) |
|
11. |
Cancelaria primului ministru (Cancelleria del Primo ministro) |
|
12. |
Ministerul Afacerilor Externe (Ministero degli Affari esteri) |
|
13. |
Ministerul Economiei și Finanțelor (Ministero dell'Economia e delle finanze) |
|
14. |
Ministerul Justiției (Ministero della Giustizia) |
|
15. |
Ministerul Apărării (Ministero della Difesa) |
|
16. |
Ministerul Internelor și Reformei Administrative (Ministero dell'Interno e delle riforme amministrative) |
|
17. |
Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Sanse (Ministero del Lavoro, della famiglia e delle pari opportunità) |
|
18. |
Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale (Ministero delle Piccole e medie imprese, del commercio, del turismo e delle professioni liberali) |
|
19. |
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale) |
|
20. |
Ministerul Transporturilor (Ministero dei Trasporti) |
|
21. |
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței (Ministero dello Sviluppo, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa) |
|
22. |
Ministerul Educației Cercetării și Tineretului (Ministero dell'Istruzione, della ricerca e della gioventù) |
|
23. |
Ministerul Sănătății Publice (Ministero della Salute pubblica) |
|
24. |
Ministerul Culturii și Cultelor (Ministero della Cultura e del Culto) |
|
25. |
Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informaţiei (Ministero delle Comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione) |
|
26. |
Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile (Ministero dell'Ambiente e dello sviluppo sostenibile) |
|
27. |
Serviciul Român de Informații (Servizio rumeno di intelligence) |
|
28. |
Serviciul Român de Informați Externe (Servizio rumeno di intelligence esterna) |
|
29. |
Serviciul de Protecție și Pază (Servizio di protezione e di sorveglianza) |
|
30. |
Serviciul de Telecomunicații Speciale (Servizio per le telecomunicazioni speciali) |
|
31. |
Consiliul Național al Audiovizualului (Consiglio audiovisivo nazionale) |
|
32. |
Consiliul Concurenței – CC (Consiglio per la concorrenza) |
|
33. |
Direcția Națională Anticorupție (Direzione nazionale anticorruzione) |
|
34. |
Inspectoratul General de Poliție (Ispettorato generale di polizia) |
|
35. |
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (Autorità nazionale di regolamentazione e monitoraggio degli appalti pubblici) |
|
36. |
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (Consiglio nazionale per la risoluzione delle controversie) |
|
37. |
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) (Autorità nazionale per la regolamentazione dei servizi comunitari di pubblica utilità) |
|
38. |
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (Autorità nazionale per la sicurezza sanitaria, veterinaria e alimentare) |
|
39. |
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (Autorità nazionale per la tutela dei consumatori) |
|
40. |
Autoritatea Navală Română (Autorità navale rumena) |
|
41. |
Autoritatea Feroviară Română (Autorità ferroviaria rumena) |
|
42. |
Autoritatea Rutieră Română (Autorità stradale rumena) |
|
43. |
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (Autorità nazionale per la tutela dei diritti dei minori e l'adozione) |
|
44. |
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (Autorità nazionale per i disabili) |
|
45. |
Autoritatea Națională pentru Tineret (Autorità nazionale per i giovani) |
|
46. |
Autoritatea Națională pentru Cercetare Stiințifică (Autorità nazionale per la ricerca scientifica) |
|
47. |
Autoritatea Națională pentru Comunicații (Autorità nazionale per le comunicazioni) |
|
48. |
Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale (Autorità nazionale per i servizi della società dell'informazione) |
|
49. |
Autoritatea Electorală Permanentă (Autorità elettorale permanente) |
|
50. |
Agenția pentru Strategii Guvernamentale (Agenzia per le strategie governative) |
|
51. |
Agenția Națională a Medicamentului (Agenzia nazionale per i medicinali) |
|
52. |
Agenția Națională pentru Sport (Agenzia nazionale per lo sport) |
|
53. |
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Agenzia nazionale per l'occupazione) |
|
54. |
Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (Agenzia nazionale per la regolamentazione dell'energia elettrica) |
|
55. |
Agenția Română pentru Conservarea Energiei (Agenzia rumena per la conservazione dell'energia) |
|
56. |
Agenția Națională pentru Resurse Minerale (Agenzia nazionale per le risorse minerarie) |
|
57. |
Agenția Română pentru Investiții Străine (Agenzia rumena per gli investimenti esteri) |
|
58. |
Agenția Națională a Funcționarilor Publici (Agenzia nazionale della funzione pubblica) |
|
59. |
Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agenzia nazionale dell'amministrazione fiscale) |
|
60. |
Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială (Agenzia di compensazione per appalti di tecniche speciali) |
|
61. |
Agenția Națională Anti-doping (Agenzia nazionale antidoping) |
|
62. |
Agenția Nucleară (Agenzia nucleare) |
|
63. |
Agenția Națională pentru Protecția Familiei (Agenzia nazionale per la protezione della famiglia) |
|
64. |
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei (Autorità nazionale per le pari opportunità tra uomini e donne) |
|
65. |
Agenția Națională pentru Protecția Mediului (Agenzia nazionale per la protezione ambientale) |
|
66. |
Agenția Națională Antidrog (Agenzia nazionale antidroga) |
SLOVENIA
|
1. |
Predsednik Republike Slovenije (Presidente della Repubblica di Slovenia) |
|
2. |
Državni zbor (Assemblea nazionale) |
|
3. |
Državni svet (Consiglio nazionale) |
|
4. |
Varuh človekovih pravic (Mediatore) |
|
5. |
Ustavno sodišče (Corte costituzionale) |
|
6. |
Računsko sodišče (Corte dei conti) |
|
7. |
Državna revizijska komisja (Commissione nazionale di riesame) |
|
8. |
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Accademia slovena delle arti e delle scienze) |
|
9. |
Vladne službe (Servizi del Governo) |
|
10. |
Ministrstvo za finance (Ministero delle Finanze) |
|
11. |
Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero degli Affari interni) |
|
12. |
Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministero degli Affari esteri) |
|
13. |
Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa) |
|
14. |
Ministrstvo za pravosodje (Ministero della Giustizia) |
|
15. |
Ministrstvo za gospodarstvo (Ministero dell'Economia) |
|
16. |
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministero dell'Agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione) |
|
17. |
Ministrstvo za promet (Ministero dei Trasporti) |
|
18. |
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministero dell'Ambiente, della pianificazione territoriale e dell'energia) |
|
19. |
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del Lavoro, della famiglia e degli affari sociali) |
|
20. |
Ministrstvo za zdravje (Ministero della Salute) |
|
21. |
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnogijo (Ministero dell'Istruzione superiore, della scienza e della tecnologia) |
|
22. |
Ministrstvo za kulturo (Ministero della Cultura) |
|
23. |
Ministerstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica amministrazione) |
|
24. |
Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Corte suprema della Repubblica di Slovenia) |
|
25. |
Višja sodišča (Tribunali superiori) |
|
26. |
Okrožna sodišča (Tribunali distrettuali) |
|
27. |
Okrajna sodišča (Tribunali circondariali) |
|
28. |
Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (Procuratore generale della Repubblica di Slovenia) |
|
29. |
Okrožna državna tožilstva (Procure distrettuali) |
|
30. |
Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Avvocato sociale della Repubblica di Slovenia) |
|
31. |
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (Avvocatura di Stato della Repubblica di Slovenia) |
|
32. |
Upravno sodišče Republike Slovenije (Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia) |
|
33. |
Senat za prekrške Republike Slovenije (Sezione penale per reati minori della Repubblica di Slovenia) |
|
34. |
Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Tribunale superiore sociale e del lavoro di Lubiana) |
|
35. |
Delovna in sodišča (Tribunali del lavoro) |
|
36. |
Upravne note (Unità amministrative locali) |
SLOVACCHIA
Ministeri e altre autorità dell'amministrazione centrale di cui alla legge n. 575/2001 Coll. relativa alla struttura delle attività del governo e delle autorità dell'amministrazione statale centrale:
|
1. |
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministero dell'Economia della Repubblica slovacca) |
|
2. |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministero delle Finanze della Repubblica slovacca) |
|
3. |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministero dei Trasporti, dell'edilizia e dello sviluppo regionale della Repubblica slovacca) |
|
4. |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Repubblica slovacca) |
|
5. |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministero dell'Interno della Repubblica slovacca) |
|
6. |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Ministero della Difesa della Repubblica slovacca) |
|
7. |
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministero della Giustizia della Repubblica slovacca) |
|
8. |
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministero degli Affari esteri della Repubblica slovacca) |
|
9. |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministero del Lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica slovacca) |
|
10. |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministero dell'Ambiente della Repubblica slovacca) |
|
11. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministero dell'Istruzione, della scienza, della ricerca e dello sport della Repubblica slovacca) |
|
12. |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministero della Cultura della Repubblica slovacca) |
|
13. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministero dei Servizi sanitari della Repubblica slovacca) |
|
14. |
Úrad vlády Slovenskej republiky (Ufficio del Governo della Repubblica slovacca) |
|
15. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Ufficio antimonopolio della Repubblica slovacca) |
|
16. |
Štatistický úrad Slovenskej republiky (Ufficio statistico della Repubblica slovacca) |
|
17. |
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Ufficio di geodesia, cartografia e catasto della Repubblica slovacca) |
|
18. |
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Autorità di regolamentazione nucleare della Repubblica slovacca) |
|
19. |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Ufficio di normazione, metrologia e prova della Repubblica slovacca) |
|
20. |
Úrad pre verejné obstarávanie (Ufficio per gli appalti pubblici) |
|
21. |
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Ufficio della proprietà industriale della Repubblica slovacca) |
|
22. |
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Amministrazione delle riserve di materiali statali della Repubblica slovacca) |
|
23. |
Národný bezpečnostný úrad (Autorità di sicurezza nazionale) |
|
24. |
Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (Cancelleria del Presidente della Repubblica slovacca) |
|
25. |
Národná rada Slovenskej republiky (Consiglio nazionale della Repubblica slovacca) |
|
26. |
Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca) |
|
27. |
Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) |
|
28. |
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Procura generale della Repubblica slovacca) |
|
29. |
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Corte dei conti della Repubblica slovacca) |
|
30. |
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Ufficio per le telecomunicazioni della Repubblica slovacca) |
|
31. |
Poštový úrad (Ufficio di amministrazione delle poste) |
|
32. |
Úrad na ochranu osobných údajov (Ufficio per la protezione dei dati personali) |
|
33. |
Kancelária verejného ochrancu práv (Cancelleria del mediatore) |
|
34. |
Úrad pre finančný trh (Ufficio per i mercati finanziari) |
FINLANDIA
|
1. |
Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet (Ufficio del Cancelliere di giustizia) |
|
2. |
Liikenne- ja Viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet (Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni):
|
|
3. |
Maa- ja Metsätalousministeriö – Jord- Och Skogsbruksministeriet (Ministero dell'Agricoltura e delle foreste):
|
|
4. |
Oikeusministeriö – Justitieministeriet (Ministero della Giustizia):
|
|
5. |
Opetusministeriö – Undervisningsministeriet (Ministero dell'Istruzione):
|
|
6. |
Puolustusministeriö – Försvarsministeriet (Ministero della Difesa):
|
|
7. |
Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet (Ministero dell'Interno):
|
|
8. |
Sosiaali- Ja Terveysministeriö – Social- Och Hälsovårdsministeriet (Ministero degli Affari sociali e della salute):
|
|
9. |
Työ- Ja Elinkeinoministeriö – Arbets- Och Näringsministeriet (Ministero del Lavoro e dell'economia):
|
|
10. |
Ulkoasiainministeriö – utrikesministeriet (Ministero degli Affari esteri) |
|
11. |
Valtioneuvoston kanslia – statsrådets kansli (Ufficio del Primo ministro) |
|
12. |
Valtiovarainministeriö – finansministeriet (Ministero delle Finanze):
|
|
13. |
Ympäristöministeriö – Miljöministeriet (Ministero dell'Ambiente):
|
|
14. |
Valtiontalouden Tarkastusvirasto – Statens Revisionsverk (Corte dei conti nazionale) |
SVEZIA
|
1. |
Akademien för de fria konsterna (Accademia reale di belle arti) |
|
2. |
Allmänna reklamationsnämnden (Commissione nazionale per i reclami dei consumatori) |
|
3. |
Arbetsdomstolen (Tribunale del lavoro) |
|
4. |
Arbetsförmedlingen (Servizio pubblico svedese per l'impiego) |
|
5. |
Arbetsgivarverk, statens (Ente nazionale dei datori di lavoro pubblici) |
|
6. |
Arbetslivsinstitutet (Istituto nazionale per la vita lavorativa) |
|
7. |
Arbetsmiljöverket (Autorità svedese per l'ambiente di lavoro) |
|
8. |
Arvsfondsdelegationen (Commissione per il fondo successioni svedese) |
|
9. |
Arkitekturmuseet (Museo svedese di architettura) |
|
10. |
Ljud och bildarkiv, statens (Archivio nazionale delle immagini e dei suoni) |
|
11. |
Barnombudsmannen (Ufficio del garante per l'infanzia) |
|
12. |
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens (Comitato nazionale per la valutazione tecnologica dell'assistenza sanitaria) |
|
13. |
Kungliga Biblioteket (Biblioteca reale) |
|
14. |
Biografbyrå, statens (Commissione nazionale dei censori cinematografici) |
|
15. |
Biografiskt lexikon, svenskt (Dizionario biografico svedese) |
|
16. |
Bokföringsnämnden (Commissione nazionale dei principi contabili) |
|
17. |
Bolagsverket (Ufficio svedese di registrazione delle società) |
|
18. |
Bostadskreditnämnd, statens (BKN) (Commissione nazionale per la garanzia dei crediti edilizi) |
|
19. |
Boverket (Commissione nazionale per l'edilizia abitativa, le opere pubbliche e la pianificazione) |
|
20. |
Brottsförebyggande rådet (Consiglio nazionale per la prevenzione della criminalità) |
|
21. |
Brottsoffermyndigheten (Autorità di sostegno e risarcimento alle vittime di reati) |
|
22. |
Centrala studiestödsnämnden (Commissione nazionale per il sostegno agli studenti) |
|
23. |
Datainspektionen (Commissione per l'ispezione dei dati) |
|
24. |
Departementen (Ministeri (amministrazioni pubbliche)) |
|
25. |
Domstolsverket (Amministrazione giudiziaria nazionale) |
|
26. |
Elsäkerhetsverket (Commissione nazionale per la sicurezza elettrica) |
|
27. |
Energimarknadsinspektionen (Ispettorato svedese per il mercato dell'energia) |
|
28. |
Exportkreditnämnden (Commissione per la garanzia dei crediti all'esportazione) |
|
29. |
Finanspolitiska rådet (Consiglio svedese per la politica di bilancio) |
|
30. |
Finansinspektionen (Autorità di vigilanza finanziaria) |
|
31. |
Fiskeriverket (Direzione nazionale della pesca) |
|
32. |
Folkhälsoinstitut, statens (Istituto nazionale della salute pubblica) |
|
33. |
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas (Consiglio svedese di ricerca per l'ambiente, le scienze agricole e l'assetto territoriale) |
|
34. |
Fortifikationsverket (Ente nazionale delle fortificazioni) |
|
35. |
Medlingsinstitutet (Ufficio nazionale di mediazione) |
|
36. |
Försvarets materielverk (Amministrazione del materiale della difesa) |
|
37. |
Försvarets radioanstalt (Istituto nazionale di sorveglianza radio della difesa) |
|
38. |
Försvarshistoriska museer, statens (Musei svedesi di storia militare) |
|
39. |
Försvarshögskolan (Accademia nazionale della difesa) |
|
40. |
Försvarsmakten (Forze armate svedesi) |
|
41. |
Försäkringskassan (Istituto di previdenza sociale) |
|
42. |
Geologiska undersökning, Sveriges (Servizio geologico svedese) |
|
43. |
Geotekniska institut, statens (Istituto geotecnico svedese) |
|
44. |
Glesbygdsverket (Ente nazionale per lo sviluppo delle zone rurali) |
|
45. |
Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning (Istituto grafico e Scuola superiore delle comunicazioni) |
|
46. |
Granskningsnämnden för Radio och TV (Commissione svedese della radiodiffusione) |
|
47. |
Handelsflottans kultur- och fritidsråd (Servizio svedese dei marittimi pubblici) |
|
48. |
Handikappombudsmannen (Ufficio del mediatore per i disabili) |
|
49. |
Haverikommission, statens (Commissione per le indagini sugli incidenti) |
|
50. |
Hovrätterna (6) (Corti d'appello) (6) |
|
51. |
Hyres- och arendenämnder (12) (Tribunali regionali per le locazioni) (12) |
|
52. |
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Comitato sulla responsabilità medica) |
|
53. |
Högskoleverket (Ente nazionale per l'istruzione superiore) |
|
54. |
Högsta domstolen (Corte suprema) |
|
55. |
Institut för psykosocial miljömedicin, statens (Istituto nazionale di medicina psicosociale) |
|
56. |
Institut för tillväxtpolitiska studier (Istituto nazionale per gli studi regionali) |
|
57. |
Institutet för rymdfysik (Istituto svedese di fisica spaziale) |
|
58. |
Internationella programkontoret för utbildningsområdet (Ufficio del programma internazionale per l'istruzione e la formazione) |
|
59. |
Migrationsverket (Ente nazionale per la migrazione) |
|
60. |
Jordbruksverk, statens (Ente nazionale per l'agricoltura) |
|
61. |
Justitiekanslern (Ufficio del Cancelliere della giustizia) |
|
62. |
Jämställdhetsombudsmannen (Ufficio del garante per le pari opportunità) |
|
63. |
Kammarkollegiet (Agenzia dei servizi giuridici, finanziari e amministrativi) |
|
64. |
Kammarrätterna (4) (Corti d'appello amministrative) (4) |
|
65. |
Kemikalieinspektionen (Ispettorato nazionale delle sostanze chimiche) |
|
66. |
Kommerskollegium (Ente nazionale per il commercio) |
|
67. |
Verket för innovationssystem (VINNOVA) (Ente nazionale per i sistemi innovativi) |
|
68. |
Konjunkturinstitutet (Istituto nazionale della ricerca economica) |
|
69. |
Konkurrensverket (Autorità svedese per la concorrenza) |
|
70. |
Konstfack (Accademia di arti, mestieri e design) |
|
71. |
Konsthögskolan (Accademia di belle arti) |
|
72. |
Nationalmuseum (Museo nazionale di belle arti) |
|
73. |
Konstnärsnämnden (Commissione delle sovvenzioni per l'arte) |
|
74. |
Konstråd, statens (Consiglio nazionale dell'arte) |
|
75. |
Konsumentverket (Ente nazionale consumatori) |
|
76. |
Kriminaltekniska laboratorium, statens (Laboratorio nazionale di scienza forense) |
|
77. |
Kriminalvården (Amministrazione penitenziaria e servizio di libertà vigilata) |
|
78. |
Kriminalvårdsnämnden (Commissione nazionale per la libertà condizionale) |
|
79. |
Kronofogdemyndigheten (Autorità di esecuzione svedese) |
|
80. |
Kulturråd, statens (Consiglio nazionale degli affari culturali) |
|
81. |
Kustbevakningen (Guardia costiera nazionale) |
|
82. |
Lantmäteriverket (Ente nazionale per l'agrimensura) |
|
83. |
Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet (Arsenale reale) |
|
84. |
Livsmedelsverk, statens (Ente nazionale dell'alimentazione) |
|
85. |
Lotteriinspektionen (Commissione nazionale delle lotterie) |
|
86. |
Agenzia per i prodotti medicinali (Läkemedelsverket) |
|
87. |
Länsrätterna (24) (Tribunali amministrativi di primo grado) (24) |
|
88. |
Länsstyrelserna (24) (Direzioni amministrative provinciali) (24) |
|
89. |
Pensionsverk, statens (Ente nazionale delle pensioni dei dipendenti pubblici) |
|
90. |
Marknadsdomstolen (Tribunale del commercio) |
|
91. |
Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges (Istituto meteorologico e idrologico svedese) |
|
92. |
Moderna museet (Museo di arte moderna) |
|
93. |
Musiksamlingar, statens (Biblioteca musicale nazionale) |
|
94. |
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Agenzia nazionale per il coordinamento delle politiche sulla disabilità) |
|
95. |
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (Agenzia nazionale per le reti e la cooperazione nell'istruzione superiore) |
|
96. |
Nämnden för statligt stöd till trossamfun (Commissione per le sovvenzioni statali alle comunità religiose) |
|
97. |
Naturhistoriska riksmuseet (Museo di storia naturale) |
|
98. |
Naturvårdsverket (Ente nazionale di protezione dell'ambiente) |
|
99. |
Nordiska Afrikainstitutet (Istituto nordico di studi africani) |
|
100. |
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Scuola nordica di salute pubblica) |
|
101. |
Notarienämnden (Consiglio notarile) |
|
102. |
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (Autorità nazionale svedese per le adozioni internazionali) |
|
103. |
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) (Agenzia nazionale per lo sviluppo economico e regionale) |
|
104. |
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Ufficio del difensore civico contro le discriminazioni fondate sull'origine etnica) |
|
105. |
Patentbesvärsrätten (Tribunale dei ricorsi sui brevetti) |
|
106. |
Patent- och registreringsverket (Ufficio registrazioni e brevetti) |
|
107. |
Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden (Commissione nazionale dell'anagrafe) |
|
108. |
Polarforskningssekretariatet (Segretariato svedese per la ricerca sul Polo) |
|
109. |
Presstödsnämnden (Commissione delle sovvenzioni alla stampa) |
|
110. |
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Consiglio del Fondo sociale europeo in Svezia) |
|
111. |
Radio- och TV-verket (Ente della radiotelevisione) |
|
112. |
Regeringskansliet (Uffici governativi) |
|
113. |
Regeringsrätten (Corte amministrativa suprema) |
|
114. |
Riksantikvarieämbetet (Commissione centrale dei beni culturali) |
|
115. |
Riksarkivet (Archivi nazionali) |
|
116. |
Riksbanken (Banca di Svezia) |
|
117. |
Riksdagsförvaltningen (Ufficio amministrativo del Parlamento svedese) |
|
118. |
Riksdagens ombudsmän, JO (Mediatori parlamentari) |
|
119. |
Riksdagens revisorer (Revisori dei conti parlamentari) |
|
120. |
Riksgäldskontoret (Ufficio del debito nazionale) |
|
121. |
Rikspolisstyrelsen (Direzione nazionale di polizia) |
|
122. |
Riksrevisionen (Ente nazionale della revisione contabile) |
|
123. |
Riksutställningar, Stiftelsen (Servizio delle esposizioni itineranti) |
|
124. |
Rymdstyrelsen (Commissione nazionale dello spazio) |
|
125. |
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Consiglio nazionale di ricerca per la vita lavorativa e le scienze sociali) |
|
126. |
Räddningsverk, statens (Ente nazionale dei servizi di soccorso) |
|
127. |
Rättshjälpsmyndigheten (Autorità per l'assistenza giuridica) |
|
128. |
Rättsmedicinalverket (Ente nazionale della medicina legale) |
|
129. |
Sameskolstyrelsen och sameskolor (Direzione scolastica sami e scuole sami) |
|
130. |
Sjöfartsverket (Ente nazionale marittimo) |
|
131. |
Maritima museer, statens (Musei nazionali marittimi) |
|
132. |
Säkerhets- och intregritetsskyddsnämnden (Commissione svedese per la protezione della sicurezza e dell'integrità) |
|
133. |
Skatteverket (Agenzia delle entrate svedese) |
|
134. |
Skogsstyrelsen (Direzione nazionale delle foreste) |
|
135. |
Skolverk, statens (Ente nazionale per l'istruzione) |
|
136. |
Smittskyddsinstitutet (Istituto svedese per il controllo delle malattie infettive) |
|
137. |
Socialstyrelsen (Direzione nazionale della salute e del benessere) |
|
138. |
Sprängämnesinspektionen (Ispettorato nazionale delle sostanze esplosive e infiammabili) |
|
139. |
Statistiska centralbyrån (Istituto nazionale di statistica) |
|
140. |
Statskontoret (Agenzia per lo sviluppo amministrativo) |
|
141. |
Strålsäkerhetsmyndigheten (Autorità svedese per la sicurezza radioattiva) |
|
142. |
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA (Direzione nazionale per la cooperazione internazionale allo sviluppo) |
|
143. |
Styrelsen för psykologiskt försvar (Direzione nazionale per la difesa psicologica) |
|
144. |
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Direzione nazionale per l'accreditamento e la valutazione della conformità) |
|
145. |
Svenska Institutet, stiftelsen (Istituto svedese, fondazione) |
|
146. |
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Biblioteca degli audiolibri e delle pubblicazioni in Braille) |
|
147. |
Tingsrätterna (97) (Tribunali di primo grado) (97) |
|
148. |
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet (Commissione per le proposte di nomina dei giudici) |
|
149. |
Totalförsvarets pliktverk (Centro di arruolamento delle forze armate) |
|
150. |
Totalförsvarets forskningsinstitut (Istituto nazionale di ricerca per la difesa) |
|
151. |
Tullverket (Amministrazione doganale) |
|
152. |
Turistdelegationen (Autorità svedese per il turismo) |
|
153. |
Ungdomsstyrelsen (Direzione nazionale della gioventù) |
|
154. |
Universitet och högskolor (Università e istituti universitari) |
|
155. |
Utlänningsnämnden (Commissione per gli stranieri) |
|
156. |
Utsädeskontroll, statens (Istituto nazionale di analisi e certificazione delle sementi) |
|
157. |
Vägverket (Amministrazione nazionale delle strade) |
|
158. |
Vatten- och avloppsnämnd, statens (Commissione nazionale per l'approvvigionamento idrico e le acque reflue) |
|
159. |
Verket för högskoleservice (VHS) (Ente nazionale per l'istruzione superiore) |
|
160. |
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) (Agenzia nazionale per lo sviluppo economico e regionale) |
|
161. |
Vetenskapsrådet (Consiglio nazionale delle ricerche) |
|
162. |
Veterinärmedicinska anstalt, statens (Istituto nazionale veterinario) |
|
163. |
Väg- och transportforskningsinstitut, statens (Istituto nazionale di ricerca su strade e trasporti) |
|
164. |
Växtsortnämnd, statens (Commissione nazionale delle varietà vegetali) |
|
165. |
Åklagarmyndigheten (Procura nazionale) |
|
166. |
Krisberedskapsmyndigheten (Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze) |
|
167. |
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag (Commissione di ricorso di giudici non professionisti) |
NOTE CONCERNENTI LA SEZIONE A
|
1. |
Le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri dell'Unione europea elencate comprendono altresì qualsiasi soggetto subordinato di tali amministrazioni aggiudicatrici, purché non provvisto di personalità giuridica distinta. |
|
2. |
Gli appalti indetti da soggetti nei settori della difesa e della sicurezza sono contemplati solo per quanto riguarda i materiali non sensibili e non bellici che figurano nella sezione D. |
SEZIONE B
SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE DECENTRATA
|
1. |
Salvo disposizione contraria del presente allegato e fatte salve le note generali della sezione H, il capo 21 (Appalti pubblici) si applica ai soggetti appaltanti di cui al punto 2 della presente sezione se il valore delle forniture è pari o superiore alle seguenti soglie:
|
|
2. |
I soggetti appaltanti di cui alla presente sezione sono tutte amministrazioni aggiudicatrici regionali degli Stati membri delle unità amministrative che rientrano nelle categorie NUTS 1 e NUTS 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («NUTS») istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
NOTE CONCERNENTI LA SEZIONE B
|
1. |
L'Unione europea offre al Messico di estendere l'elenco dei soggetti appaltanti di cui alla presente sezione immediatamente dopo aver ricevuto l'offerta presentata dal Messico conformemente al punto 12 delle note concernenti la sezione B dell'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico). |
|
2. |
A seguito dello scambio di offerte di cui al punto 1 delle presenti note, il sottocomitato per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III del presente accordo), paragrafo 1, lettera j), valuta l'equivalenza dell'accesso al mercato reciprocamente concesso e, se i rappresentanti delle parti in seno a tale sottocomitato ritengono che l'accesso al mercato offerto sia equivalente, elabora per il Consiglio congiunto, conformemente all'articolo 21.19 (Sottocomitato per gli appalti pubblici), lettera b), una decisione che prevede le modifiche necessarie della presente sezione. |
|
3. |
Il Consiglio congiunto adotta la decisione che modifica la presente sezione entro sei mesi, fatto salvo il completamento delle procedure interne di ciascuna parte. |
SEZIONE C
ALTRI SOGGETTI
|
1. |
Salvo disposizione contraria del presente allegato e fatte salve le note concernenti la presente sezione e le note generali della sezione H, il capo 21 (Appalti pubblici) si applica ai soggetti appaltanti di cui al punto 2 della presente sezione se il valore delle forniture è pari o superiore alle seguenti soglie:
|
|
2. |
La presente sezione riguarda tutti i soggetti appaltanti i cui appalti sono disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi di tale direttiva, compresi quelli di cui alle sezioni A e B, o che possono considerarsi imprese pubbliche (5), e che esercitano una o più delle attività seguenti:
|
NOTE CONCERNENTI LA SEZIONE C
|
1. |
Gli appalti aggiudicati per l'esercizio di un'attività elencata al punto 2, lettere da a) a e) della presente sezione non rientrano nel capo 21 (Appalti pubblici) se l'attività è esposta alla concorrenza sul mercato interessato. |
|
2. |
Il capo 21 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti aggiudicati da soggetti appaltanti compresi nella presente sezione:
|
|
3. |
L'alimentazione con acqua potabile o elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico facente capo a un soggetto appaltante diverso da un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività ai sensi della nota 2, lettere a) o b), se:
|
|
4. |
Purché almeno l'80 % del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi o delle forniture provenga rispettivamente dalla prestazione di tali servizi o dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata (7), il capo 21 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti di servizi o forniture aggiudicati:
|
|
5. |
Purché la joint-venture sia stata costituita per svolgere l'attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e l'atto costitutivo della joint-venture preveda che i soggetti appaltanti che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo, il capo 21 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti aggiudicati:
|
SEZIONE D
MERCI
|
1. |
Salvo disposizione contraria del presente allegato e fatte salve le note generali della sezione H, il capo 21 (Appalti pubblici) riguarda l'appalto di tutte le merci acquistate dai soggetti appaltanti di cui alle sezioni da A a C. |
|
2. |
In deroga al punto 1, per quanto riguarda le merci appaltate dai ministeri della Difesa e dalle agenzie per le attività di difesa o di sicurezza di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia, il capo 21 (Appalti pubblici) riguarda solo le merci descritte nei capitoli della nomenclatura combinata specificati di seguito:
|
SEZIONE E
SERVIZI
Salvo disposizione contraria del presente allegato e fatte salve le note concernenti la presente sezione e le note generali della sezione H, il capo 21 (Appalti pubblici) comprende, per quanto riguarda gli appalti dei soggetti appaltanti di cui alle sezioni da A a C, i servizi indicati di seguito, identificati conformemente alla classificazione centrale provvisoria dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC) di cui al documento MTN.GNS/W/120:
|
Servizi |
N. di riferimento CPC |
||
|
Servizi di manutenzione e riparazione |
6112, 6122, 633, 886 |
||
|
Servizi di trasporto terrestre, comprese le auto blindate, e servizi di corriere, escluso il trasporto della posta |
712 (tranne 71235), 7512, 87304 |
||
|
Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto della posta |
73 (tranne 7321) |
||
|
Trasporto della posta per via terrestre, escluse le ferrovie, e per via aerea |
71235, 7321 |
||
|
Servizi di telecomunicazione |
752 |
||
|
Servizi finanziari |
ex 81 |
||
|
812, 814 |
||
|
|
||
|
Servizi informatici e affini |
84 |
||
|
Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili |
862 |
||
|
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica |
864 |
||
|
Servizi di consulenza gestionale e affini |
865, 866 |
||
|
Servizi architettonici; servizi di ingegneria e di ingegneria integrata, urbanistici e paesaggistici; servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica; servizi tecnici di prova e analisi |
867 |
||
|
Servizi pubblicitari |
871. |
||
|
Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari |
874, da 82201 a 82206 |
||
|
Servizi di editoria e di stampa per conto terzi |
88442. |
||
|
Reti fognarie e smaltimento dei rifiuti; servizi di disinfestazione e simili |
94 |
NOTE CONCERNENTI LA SEZIONE E
|
1. |
L'appalto, da parte dei soggetti appaltanti indicati nelle sezioni da A a C, di uno dei servizi di cui alla presente sezione costituisce un appalto disciplinato per quanto riguarda un prestatore di servizi del Messico solo se il Messico ha disciplinato tale servizio ai sensi della sezione E (Servizi) dell'allegato 21-B (Appalti disciplinati del Messico). |
|
2. |
Il capo 21 (Appalti pubblici) non si applica ai servizi che i soggetti devono appaltare a un altro soggetto in forza di un diritto esclusivo stabilito da una legge, un regolamento o una disposizione amministrativa pubblicati. |
|
3. |
Per quanto riguarda i servizi bancari e d'investimento, il capo 21 (Appalti pubblici) non si applica all'appalto o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione per istituti finanziari regolamentati o di servizi relativi alle operazioni di vendita, rimborso e distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi prestiti e titoli di Stato, certificati di credito e altri titoli. In Svezia i pagamenti degli enti pubblici e quelli a loro favore devono essere effettuati tramite il sistema di postagiro svedese (Postgiro). |
|
4. |
Per quanto riguarda i servizi di cui alla CPC 866, il capo 21 (Appalti pubblici) non si applica ai servizi di arbitrato e conciliazione. |
SEZIONE F
SERVIZI DI COSTRUZIONE
|
1. |
Ai fini del presente allegato, per «contratto di servizi di costruzione» si intende un contratto volto alla realizzazione, con qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della CPC. |
|
2. |
Salvo disposizione contraria del presente allegato e fatte salve le note generali della sezione H, il capo 21 (Appalti pubblici) comprende tutti i servizi di costruzione appaltati dai soggetti appaltanti di cui alle sezioni da A a C elencati nella divisione 51 della CPC. |
SEZIONE G
CONCESSIONI DI LAVORI
|
1. |
Ai fini del presente allegato, per «concessione di lavori» si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale i soggetti appaltanti affidano l'esecuzione di lavori a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L'aggiudicazione di una concessione di lavori comporta il trasferimento agli operatori economici di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori comprendente un rischio sul versante della domanda o su quello dell'offerta o entrambi. Non dovrebbe essere garantito il recupero degli investimenti realizzati o dei costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori. |
|
2. |
Salvo disposizione contraria del presente allegato e fatte salve le note concernenti la presente sezione e le note generali della sezione H, le seguenti disposizioni del capo 21 (Appalti pubblici) si applicano alle concessioni di lavori aggiudicate dai soggetti appaltanti di cui alla sezione A:
|
NOTE CONCERNENTI LA SEZIONE G
Le concessioni di lavori di cui alla presente sezione sono soggette alle esenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
SEZIONE H
NOTE GENERALI E DEROGHE
|
1. |
Il capo 21 (Appalti pubblici) non comprende:
|
|
2. |
Per quanto riguarda le isole Åland, si applicano le condizioni particolari del protocollo n. 2 concernente le Isole Åland del trattato di adesione della Finlandia all'Unione europea. |
SEZIONE I
INFORMAZIONI SUGLI APPALTI
A. PUBBLICAZIONE DI MISURE GENERALI IN MATERIA DI APPALTI
L'elenco seguente indica i mezzi di informazione elettronici o cartacei utilizzati dall'Unione europea e dai suoi Stati membri per la pubblicazione di leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale, clausole di contratti standard e procedure di cui all'articolo 21.5 (Informazioni sul sistema di appalti) in relazione agli appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 21 (Appalti pubblici).
1. A LIVELLO DELL'UNIONE EUROPEA
Informazioni sul sistema di appalti pubblici dell'Unione europea:
|
a) |
|
b) |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
2. STATI MEMBRI
BELGIO
|
a) |
Leggi, regi decreti, regolamenti ministeriali e circolari ministeriali: le Moniteur Belge |
|
b) |
Giurisprudenza: Pasicrisie |
BULGARIA
|
a) |
Leggi e regolamenti: Държавен вестник (Gazzetta ufficiale dello Stato) |
|
b) |
Decisioni giudiziarie: |
|
c) |
Decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo: |
CECHIA
|
a) |
Leggi e regolamenti: Raccolta delle leggi della Repubblica ceca |
|
b) |
Decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza: Raccolta delle decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza |
DANIMARCA
|
a) |
Leggi e regolamenti: Lovtidende |
|
b) |
Decisioni giudiziarie: Ugeskrift for Retsvaesen |
|
c) |
Decisioni e procedure amministrative: Ministerialtidende |
|
d) |
Decisioni della commissione danese per i ricorsi relativi agli appalti pubblici: Kendelser fra Klagenævnet for Udbud |
GERMANIA
|
a) |
Leggi e regolamenti: Bundesgesetzblatt Bundesanzeiger |
|
b) |
Decisioni giudiziarie: Entscheidungssammlungen des: Bundesverfassungsgerichts; Bundesgerichtshofs; Bundesverwaltungsgerichts; Bundesfinanzhofs; sowie der Oberlandesgerichte |
ESTONIA
|
a) |
Leggi, regolamenti e decisioni amministrative di applicazione generale: Riigi Teataja - http://www.riigiteataja.ee |
|
b) |
Procedure in materia di appalti pubblici: |
IRLANDA
|
a) |
Leggi e regolamenti: Iris Oifigiuil (Gazzetta ufficiale del Governo irlandese) |
GRECIA
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica)
SPAGNA
|
a) |
Leggi e regolamenti: Boletín Oficial del Estado |
|
b) |
Decisioni giudiziarie: non esiste una pubblicazione ufficiale |
FRANCIA
|
a) |
Leggi e regolamenti: Journal Officiel de la République française |
|
b) |
Giurisprudenza: Recueil des arrêts du Conseil d'État Revue des marchés publics |
CROAZIA
Narodne novine – http://www.nn.hr
ITALIA
|
a) |
Leggi e regolamenti: Gazzetta Ufficiale |
|
b) |
Giurisprudenza: non esiste una pubblicazione ufficiale |
CIPRO
|
a) |
Leggi e regolamenti: Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro) |
|
b) |
Decisioni giudiziarie: Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 – Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (Decisioni della Corte suprema – Ufficio delle pubblicazioni) |
LETTONIA
|
a) |
Leggi e regolamenti: Latvijas vēstnesis (Gazzetta ufficiale) |
LITUANIA
|
a) |
Leggi, regolamenti e disposizioni amministrative: Teisės aktų registras (Repertorio degli atti giuridici) |
|
b) |
Decisioni giudiziarie, giurisprudenza: Bollettino della Corte suprema della Lituania «Teismų praktika» Bollettino della Corte suprema amministrativa della Lituania «Administracinių teismų praktika» |
LUSSEMBURGO
|
a) |
Leggi e regolamenti: Memorial |
|
b) |
Giurisprudenza: Pasicrisie |
UNGHERIA
|
a) |
Leggi e regolamenti: Magyar Közlöny (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Ungheria) |
|
b) |
Giurisprudenza: Közbeszerzési Értesítő – a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici – Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici) |
MALTA
|
a) |
Leggi e regolamenti: Gazzetta ufficiale del governo |
PAESI BASSI
|
a) |
Leggi e regolamenti: Nederlandse Staatscourant o Staatsblad |
|
b) |
Giurisprudenza: non esiste una pubblicazione ufficiale |
AUSTRIA
|
a) |
Leggi e regolamenti: Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung |
|
b) |
Decisioni giudiziarie: Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, Verwaltungsgerichtshofes, Obersten Gerichtshofes, der Oberlandesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichtes und der Landesverwaltungsgerichte – http://ris.bka.gv.at/Judikatur/ |
POLONIA
|
a) |
Leggi e regolamenti: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia) |
|
b) |
Decisioni giudiziarie, giurisprudenza: «Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie» (Raccolta delle sentenze dei collegi arbitrali e della Corte regionale di Varsavia) |
PORTOGALLO
|
a) |
Leggi e regolamenti: Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série |
|
b) |
Pubblicazioni giudiziarie: Boletim do Ministério da Justiça Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo Colectânea de Jurisprudencia Das Relações |
ROMANIA
|
a) |
Leggi e regolamenti: Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania) |
|
b) |
Decisioni giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo: |
SLOVENIA
|
a) |
Leggi e regolamenti: Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia |
|
b) |
Decisioni giudiziarie: non esiste una pubblicazione ufficiale |
SLOVACCHIA
|
a) |
Leggi e regolamenti: Zbierka zákonov (Raccolta di leggi) |
|
b) |
Decisioni giudiziarie: non esiste una pubblicazione ufficiale |
FINLANDIA
Suomen Säädöskokoelma – Finlands Författningssamling (Raccolta statutaria della Finlandia)
SVEZIA
Svensk Författningssamling (Codice statutario svedese)
B. PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI DI GARA
La presente parte della sezione I elenca i mezzi di informazione elettronici o cartacei utilizzati dall'Unione europea e dai suoi Stati membri per la pubblicazione degli avvisi a norma dell'articolo 21.5 (Informazioni sul sistema di appalti), che sono prescritti dall'articolo 21.6 (Avvisi), dall'articolo 21.8 (Qualificazione dei fornitori), paragrafo 7, e dall'articolo 21.15 (Trasparenza delle informazioni sugli appalti), paragrafo 2.
1. UNIONE EUROPEA E SUOI STATI MEMBRI
Tutti i bandi e gli avvisi di gara dei soggetti appaltanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di cui alle sezioni A, B e C sono pubblicati nel supplemento della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella sua versione elettronica TED (tenders electronic daily), https://ted.europa.eu.
2. PUBBLICAZIONI SUPPLEMENTARI IN DETERMINATI STATI MEMBRI
Oltre alla pubblicazione sul supporto elettronico o cartaceo di cui al punto 1, gli Stati membri prevedono la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara nei mezzi di comunicazione elencati.
BELGIO
|
a) |
Le Bulletin des Adjudications |
|
b) |
Altre pubblicazioni specializzate |
BULGARIA
|
a) |
Държавен вестник (Gazzetta dello Stato) – http://dv.parliament.bg |
|
b) |
Registro degli appalti pubblici – http://www.aop.bg |
IRLANDA
Quotidiani: «Irish Independent», «Irish Times», «Irish Press», «Cork Examiner»
GRECIA
Pubblicazione in quotidiani e nella stampa finanziaria, regionale e specializzata
FRANCIA
Bulletin officiel des annonces des marchés publics
CROAZIA
Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Annunci elettronici degli appalti pubblici della Repubblica di Croazia)
CIPRO
|
a) |
Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro |
|
b) |
Quotidiani locali |
LETTONIA
Latvijas vēstnesis (Gazzetta ufficiale)
LITUANIA
|
a) |
Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (Portale centrale degli appalti pubblici) |
|
b) |
Supplemento di informazione «Informaciniai pranešimai» della Gazzetta ufficiale («Valstybės žinios») della Repubblica di Lituania |
LUSSEMBURGO
Quotidiani
UNGHERIA
Közbeszerzési Értesítő – a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici – Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici)
MALTA
Gazzetta ufficiale del governo
AUSTRIA
Amtsblatt zur Wiener Zeitung
POLONIA
Biuletyn Zamówień Publicznych (Bollettino degli appalti pubblici)
ROMANIA
|
a) |
Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania) |
|
b) |
Sistema elettronico per gli appalti pubblici – http://www.e-licitatie.ro |
SLOVENIA
Portal javnih naročil - http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal
SLOVACCHIA
Vestník verejného obstarávania (Gazzetta degli appalti pubblici)
FINLANDIA
Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Appalti pubblici in Finlandia e nello Spazio economico europeo, Supplemento della Gazzetta ufficiale finlandese)
(1) Attività postali di cui alla legge del 24 dicembre 1993.
(2) Funge da centrale d'acquisto per tutte le pubbliche amministrazioni italiane.
(3) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU EU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(4) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(5) Ai sensi della direttiva 2014/25/UE, per «impresa pubblica» si intende un'impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione. Un'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici si trovino nei riguardi dell'impresa, direttamente o indirettamente, almeno in una delle seguenti situazioni:
|
a) |
detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa o |
|
b) |
controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, oppure |
|
c) |
possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. |
(6) Nei servizi di trasporto si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
(7) Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l'impresa dimostri, in particolare mediante proiezioni dell'attività commerciale, che il fatturato di cui alla presente nota è credibile.
(8) Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli del soggetto appaltante a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU UE L 182 del 29.6.2013, pag. 19) oppure, nel caso di entità non assoggettate a tale direttiva, qualsiasi impresa su cui il soggetto appaltante possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante, o che possa esercitare un'influenza dominante sul soggetto appaltante o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di rapporti di proprietà, di una partecipazione finanziaria o di norme che disciplinano le imprese in questione.
(9) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
ALLEGATO 21-B
APPALTI DISCIPLINATI DEL MESSICO
SEZIONE A
SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
|
1. |
Salvo disposizione contraria del presente allegato e fatte salve le note concernenti la presente sezione e le note generali della sezione H, il capo 21 (Appalti pubblici) si applica ai soggetti appaltanti del Messico di cui alla presente sezione se il valore delle forniture è pari o superiore alle seguenti soglie:
|
|
2. |
Le soglie di cui al punto 1 si applicano al 2018 e sono oggetto di un adeguamento per tenere conto dell'inflazione conformemente al punto 16 della sezione H (Note generali). |
ELENCO DEI SOGGETTI
|
1. |
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Ministero dell'agricoltura, dell'allevamento, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'alimentazione), comprendente:
|
|
2. |
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Ministero delle Comunicazioni e dei Trasporti), comprendente:
|
|
3. |
Secretaría de Cultura (Ministero della Cultura), comprendente:
|
|
4. |
Secretaría de la Defensa Nacional (Ministero della Difesa nazionale). |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Ministero dello Sviluppo agrario, territoriale e urbano), comprendente:
|
|
6. |
Secretaría de Desarrollo Social (Ministero dello sviluppo sociale), comprendente:
|
|
7. |
Secretaría de Economía (Ministero dell'Economia), comprendente:
|
|
8. |
Secretaría de Educación Pública (Ministero della Pubblica istruzione), comprendente:
|
|
9. |
Secretaría de Energía (Ministero dell'Energia), comprendente:
|
|
10. |
Secretaría de la Función Pública (Ministero della pubblica amministrazione). |
|
11. |
Secretaría de Gobernación (Ministero dell'Interno), comprendente:
|
|
12. |
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ministero delle Finanze e del Credito pubblico), comprendente:
|
|
13. |
Secretaría de Marina (Ministero della Marina). |
|
14. |
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ministero dell'Ambiente e delle risorse naturali), comprendente:
|
|
15. |
Secretaría de Relaciones Exteriores (Ministero delle Relazioni estere), comprendente:
|
|
16. |
Secretaría de Salud (Ministero della Salute), comprendente:
|
|
17. |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale), comprendente:
|
|
18. |
Secretaría de Turismo (Ministero del Turismo), comprendente:
|
|
19. |
Procuraduría General de la República (Procura generale della Repubblica). |
|
20. |
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Centro di ingegneria e sviluppo industriale). |
|
21. |
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Commissione nazionale dei libri di testo gratuiti). |
|
22. |
Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Commissione nazionale per le zone aride). |
|
23. |
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Consiglio nazionale per lo sviluppo dell'istruzione). |
|
24. |
Comisión Reguladora de Energía (Commissione di regolamentazione dell'energia). |
NOTE CONCERNENTI LA SEZIONE A
La traduzione delle denominazioni dei soggetti elencati nella presente sezione è fornita esclusivamente a titolo indicativo e non costituisce una traduzione ufficiale.
SEZIONE B
SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE DECENTRATA
|
1. |
Salvo disposizione contraria delle note relative alla presente sezione e alla sezione H (Note generali), il capo 21 (Appalti pubblici) si applica ai soggetti appaltanti degli Stati di Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz e Zacatecas:
|
|
2. |
Le soglie di cui al punto 1 si applicano nell'anno di entrata in vigore del presente accordo e sono oggetto di un adeguamento per tenere conto dell'inflazione conformemente al punto 14 delle note concernenti la presente sezione. |
Elenco dei soggetti appaltanti decentrati
I. CHIHUAHUA
Sottoelenco 1 Enti pubblici
|
1. |
Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas; |
|
2. |
Coordinación Ejecutiva de Gabinete; |
|
3. |
Fiscalía General del Estado; |
|
4. |
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; |
|
5. |
Secretaría de Cultura; |
|
6. |
Secretaría de Desarrollo Municipal; |
|
7. |
Secretaría de Desarrollo Rural; |
|
8. |
Secretaría de Desarrollo Social; |
|
9. |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; |
|
10. |
Secretaría de Educación y Deporte; |
|
11. |
Secretaría de Hacienda; |
|
12. |
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico; |
|
13. |
Secretaría de la Función Pública; |
|
14. |
Secretaría de Salud; |
|
15. |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; e |
|
16. |
Secretaría General de Gobierno. |
Sottoelenco 2 Altri soggetti
|
1. |
Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua, S.A. de C.V.; |
|
2. |
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH); |
|
3. |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua; |
|
4. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua; |
|
5. |
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (COESVI); |
|
6. |
Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; |
|
7. |
Consejo Estatal de Población; |
|
8. |
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; |
|
9. |
El Colegio de Chihuahua; |
|
10. |
Escuela Normal Superior del Estado Profesor J. E. Medrano; |
|
11. |
Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua; |
|
12. |
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA); |
|
13. |
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa; |
|
14. |
Instituto Chihuahuense de la Juventud; |
|
15. |
Instituto Chihuahuense de la Mujer; |
|
16. |
Instituto Chihuahuense de Salud; |
|
17. |
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física; |
|
18. |
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico; |
|
19. |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua; |
|
20. |
Instituto de Innovación y Competitividad; |
|
21. |
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG); |
|
22. |
Junta Central de Agua y Saneamiento; |
|
23. |
Junta de Asistencia Social; |
|
24. |
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua; |
|
25. |
Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua; |
|
26. |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular); |
|
27. |
Servicios de Salud de Chihuahua; |
|
28. |
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua; |
|
29. |
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua; |
|
30. |
Universidad Pedagógica Nacional; |
|
31. |
Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH); |
|
32. |
Universidad Tecnológica de Camargo; |
|
33. |
Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH); |
|
34. |
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur; |
|
35. |
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez; |
|
36. |
Universidad Tecnológica de la Babícora; |
|
37. |
Universidad Tecnológica de la Tarahumara; |
|
38. |
Universidad Tecnológica de Paquimé; |
|
39. |
Universidad Tecnológica de Parral; e |
|
40. |
Universidad Tecnológica Paso del Norte. |
II. CIUDAD DE MÉXICO
Sottoelenco 1 Enti pubblici
|
1. |
Consejería Jurídica y de Servicios Legales; |
|
2. |
Secretaría de Administración y Finanzas; |
|
3. |
Secretaría de Cultura; |
|
4. |
Secretaría de Desarrollo Económico; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; |
|
6. |
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; |
|
7. |
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; |
|
8. |
Secretaría de Gobierno; |
|
9. |
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; |
|
10. |
Secretaría de la Contraloría General; |
|
11. |
Secretaría de las Mujeres; |
|
12. |
Secretaría de Movilidad; |
|
13. |
Secretaría de Obras y Servicios; |
|
14. |
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; |
|
15. |
Secretaría de Salud; |
|
16. |
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; |
|
17. |
Secretaría de Turismo; e |
|
18. |
Secretaría del Medio Ambiente. |
Sottoelenco 2 Altri soggetti
|
1. |
Agencia de Atención Animal; |
|
2. |
Atención de Protección Sanitaria; |
|
3. |
Agencia Digital de Innovación Pública; |
|
4. |
Autoridad del Centro Histórico; |
|
5. |
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México; |
|
6. |
Caja de Previsión de la Policía Preventiva; |
|
7. |
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México; |
|
8. |
Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México; |
|
9. |
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México; |
|
10. |
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.; |
|
11. |
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México; |
|
12. |
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México; |
|
13. |
Instituto de Educación Media Superior; |
|
14. |
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México; |
|
15. |
Instituto de Verificación Administrativa; |
|
16. |
Instituto de Vivienda; |
|
17. |
Instituto del Deporte de la Ciudad de México; |
|
18. |
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México; |
|
19. |
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México; |
|
20. |
Instituto para la Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México; |
|
21. |
Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México; |
|
22. |
Metrobús; |
|
23. |
Órgano Regulador del Transporte; |
|
24. |
Planta Productora de Mezclas Asfálticas de la Ciudad de México; |
|
25. |
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; |
|
26. |
Procuraduría Social de la Ciudad de México; |
|
27. |
Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México; |
|
28. |
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México; |
|
29. |
Sistema de Transporte Colectivo; |
|
30. |
Servicios de Transportes Eléctricos; |
|
31. |
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.; |
|
32. |
Sistema de Aguas de la Ciudad de México; e |
|
33. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. |
III. COLIMA
Sottoelenco 1 Enti pubblici
|
1. |
Procuraduría General de Justicia; |
|
2. |
Secretaría de Administración y Gestión Pública; |
|
3. |
Secretaría de Cultura; |
|
4. |
Secretaría de Desarrollo Rural; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Social; |
|
6. |
Secretaría de Educación; |
|
7. |
Secretaría de Fomento Económico; |
|
8. |
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; |
|
9. |
Secretaría de la Juventud; |
|
10. |
Secretaría de Movilidad; |
|
11. |
Secretaría de Planeación y Finanzas; |
|
12. |
Secretaría de Salud y Bienestar Social; |
|
13. |
Secretaría de Seguridad Pública; |
|
14. |
Secretaría de Turismo; |
|
15. |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; e |
|
16. |
Secretaría General de Gobierno. |
Sottoelenco 2 Altri soggetti
|
1. |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima; |
|
2. |
Comisión Estatal del Agua de Colima; |
|
3. |
Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; |
|
4. |
Consejo de Participación Social del Estado de Colima; |
|
5. |
Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA); |
|
6. |
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Colima; |
|
7. |
Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar; |
|
8. |
Escuela de Talentos; |
|
9. |
Instituto Colimense de la Charrería; |
|
10. |
Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa; |
|
11. |
Instituto Colimense de las Mujeres; |
|
12. |
Instituto Colimense de Radio y Televisión; |
|
13. |
Instituto Colimense del Deporte; |
|
14. |
Instituto Colimense para la Discapacidad; |
|
15. |
Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento; |
|
16. |
Instituto de Suelo Urbanización y Vivienda; |
|
17. |
Instituto Estatal de Becas; |
|
18. |
Instituto Estatal de Educación para Adultos; |
|
19. |
Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima; |
|
20. |
Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima; |
|
21. |
Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud; |
|
22. |
Instituto para la Competitividad del Estado de Colima; |
|
23. |
Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima; |
|
24. |
Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima; |
|
25. |
Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima; |
|
26. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima; |
|
27. |
Unidad Estatal de Protección Civil; e |
|
28. |
Universidad Tecnológica de Manzanillo. |
IV. DURANGO
Sottoelenco 1 Enti pubblici
|
1. |
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; |
|
2. |
Secretaría de Bienestar Social; |
|
3. |
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; |
|
4. |
Secretaría de Contraloría; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Económico; |
|
6. |
Secretaría de Educación; |
|
7. |
Secretaría de Finanzas y de Administración; |
|
8. |
Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente; |
|
9. |
Secretaría de Salud; |
|
10. |
Secretaría de Seguridad Pública; |
|
11. |
Secretaría de Turismo; |
|
12. |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; |
|
13. |
Secretaría General de Gobierno; e |
|
14. |
Fiscalía General del Estado. |
Sottoelenco 2 Altri soggetti
|
1. |
Bebeleche, Museo Interactivo de Durango; |
|
2. |
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango; |
|
3. |
Colegio de Bachilleres del Estado de Durango; |
|
4. |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado; |
|
5. |
Colegio Tecnológico de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango; |
|
6. |
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango; |
|
7. |
Centro Cultural y de Convenciones del Estado de Durango; |
|
8. |
Comisión del Agua del Estado de Durango; |
|
9. |
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; |
|
10. |
Comisión Estatal de Suelo y Vivienda; |
|
11. |
Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango; |
|
12. |
Dirección de Pensiones del Estado de Durango; |
|
13. |
Instituto Duranguense de Educación para Adultos; |
|
14. |
Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos; |
|
15. |
Instituto Tecnológico Superior de Lerdo; |
|
16. |
Instituto Tecnológico Superior de Santa María del Oro; |
|
17. |
Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro; |
|
18. |
Instituto Estatal de Atención a Migrantes y su Familia; |
|
19. |
Instituto Duranguense de la Juventud; |
|
20. |
Instituto Estatal de las Mujeres; |
|
21. |
Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango; |
|
22. |
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; |
|
23. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; |
|
24. |
Sistema Estatal de Telesecundaria; |
|
25. |
Servicios de Salud de Durango; |
|
26. |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción; |
|
27. |
Universidad Pedagógica de Durango; |
|
28. |
Universidad Politécnica de Durango; |
|
29. |
Universidad Politécnica de Gómez Palacio; |
|
30. |
Universidad Politécnica de Cuencamé; |
|
31. |
Universidad Tecnológica de Durango; |
|
32. |
Universidad Tecnológica de la Laguna; |
|
33. |
Universidad Tecnológica del Mezquital; |
|
34. |
Universidad Tecnológica de Poanas; |
|
35. |
Universidad Tecnológica de Rodeo; e |
|
36. |
Universidad Tecnológica de Tamazula. |
V. ESTADO DE MÉXICO
Sottoelenco 1 Enti pubblici
|
1. |
Secretaría de Comunicaciones; |
|
2. |
Secretaría de Cultura; |
|
3. |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario; |
|
4. |
Secretaría de Desarrollo Económico; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano; |
|
6. |
Secretaría de Educación; |
|
7. |
Secretaría de Finanzas; |
|
8. |
Secretaría de Justicia y de Derechos Humanos del Estado de México; |
|
9. |
Secretaría de la Contraloría; |
|
10. |
Secretaría de Movilidad; |
|
11. |
Secretaría de Obra Pública; |
|
12. |
Secretaría de Salud; |
|
13. |
Secretaría de Turismo; |
|
14. |
Secretaría del Medio Ambiente; |
|
15. |
Secretaría del Trabajo; e |
|
16. |
Secretaría General de Gobierno. |
Sottoelenco 2 Altri soggetti
|
1. |
Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A. de C.V.; |
|
2. |
Colegio de Bachilleres del Estado de México; |
|
3. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México; |
|
4. |
Comisión del Agua del Estado de México; |
|
5. |
Centro de Control de Confianza del Estado de México; |
|
6. |
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna; |
|
7. |
Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México; |
|
8. |
Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán; |
|
9. |
Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango; |
|
10. |
Comité de la Planeación para el Desarrollo del Estado de México; |
|
11. |
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología; |
|
12. |
Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado; |
|
13. |
Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial; |
|
14. |
Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México; |
|
15. |
Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México; |
|
16. |
Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México; |
|
17. |
Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México; |
|
18. |
Instituto de la Función Registral del Estado de México; |
|
19. |
Instituto Hacendario del Estado de México; |
|
20. |
Instituto Mexiquense del Emprendedor; |
|
21. |
Junta de Caminos del Estado de México; |
|
22. |
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México; |
|
23. |
Procuraduría del Colono del Estado de México; |
|
24. |
Protectora de Bosques del Estado de México; |
|
25. |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud; |
|
26. |
Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México; |
|
27. |
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense; |
|
28. |
Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México; |
|
29. |
Servicios Educativos Integrados al Estado de México; |
|
30. |
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco; |
|
31. |
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec; |
|
32. |
Universidad Tecnológica «Fidel Velázquez»; |
|
33. |
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl; e |
|
34. |
Universidad Tecnológica de Tecámac. |
VI. GUANAJUATO
Sottoelenco 1 Enti pubblici
|
1. |
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural; |
|
2. |
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; |
|
3. |
Secretaría de Desarrollo Social y Humano; |
|
4. |
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; |
|
5. |
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad; |
|
6. |
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; |
|
7. |
Secretaría de Educación de Guanajuato; |
|
8. |
Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior; e |
|
9. |
Secretaría de la Trasparencia y Rendición de Cuentas. |
Sottoelenco 2 Altri soggetti
|
1. |
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos; |
|
2. |
Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN); |
|
3. |
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato; |
|
4. |
Museo Iconográfico del Quijote; |
|
5. |
Universidad Politécnica Bicentenario; |
|
6. |
Universidad Politécnica de Guanajuato; |
|
7. |
Universidad Politécnica de Pénjamo; |
|
8. |
Universidad Politécnica Juventino Rosas; |
|
9. |
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Guanajuato (CONALEP); |
|
10. |
Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato; |
|
11. |
Instituto Estatal de Capacitación; |
|
12. |
Preparatoria Regional del Rincón; |
|
13. |
Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior; |
|
14. |
Universidad Tecnológica de León; |
|
15. |
Universidad Tecnológica de Salamanca; |
|
16. |
Universidad Tecnología de San Miguel de Allende; |
|
17. |
Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato; e |
|
18. |
Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato. |
VII. JALISCO
Sottoelenco 1 Enti pubblici
|
1. |
Jefatura de Gabinete; |
|
2. |
Coordinaciones Generales Estratégicas; |
|
3. |
Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales; |
|
4. |
Contraloría del Estado; |
|
5. |
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado; |
|
6. |
Fiscalía Estatal; |
|
7. |
Procuraduría Social del Estado; |
|
8. |
Secretaría de Administración; |
|
9. |
Secretaría de Cultura; |
|
10. |
Secretaría de Igualdad Sustantiva; |
|
11. |
Secretaría de Desarrollo Económico; |
|
12. |
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; |
|
13. |
Secretaría de Educación; |
|
14. |
Secretaría General de Gobierno; |
|
15. |
Secretaria de Gestión Integral del Agua; |
|
16. |
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; |
|
17. |
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; |
|
18. |
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; |
|
19. |
Secretaría de Transporte; |
|
20. |
Secretaría de la Hacienda Pública; |
|
21. |
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana; |
|
22. |
Secretaría de Salud; |
|
23. |
Secretaria de Seguridad; |
|
24. |
Secretaria del Sistema de Asistencia Social; |
|
25. |
Secretaría de Trabajo y Previsión Social; e |
|
26. |
Secretaría de Turismo. |
Sottoelenco 2 Altri soggetti
|
1. |
Agencia de Energía del Estado de Jalisco – AEEJ; |
|
2. |
Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco; |
|
3. |
Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE); |
|
4. |
Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco; |
|
5. |
Bosque La Primavera; |
|
6. |
Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo de Estado de Jalisco – Escudo Urbano C5; |
|
7. |
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco; |
|
8. |
Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco – COBAEJ; |
|
9. |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco – CONALEP; |
|
10. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco – CECYTEJ; |
|
11. |
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco – CAMEJAL; |
|
12. |
Comisión Estatal del Agua de Jalisco – CEA; |
|
13. |
Comisión Estatal Indígena – CEI; |
|
14. |
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología – COECYTJAL; |
|
15. |
Consejo Estatal de Promoción Económica – CEPE; |
|
16. |
Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos CETOT; |
|
17. |
Consejo Estatal para el Fomento Deportivo – CODE; |
|
18. |
Escuela de conservación y Restauración de Occidente – ECRO; |
|
19. |
Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción; |
|
20. |
Hogar Cabañas; |
|
21. |
Hospital Civil de Guadalajara (HCG); |
|
22. |
Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (INJALRESO); |
|
23. |
Instituto Cultural Cabañas – ICC; |
|
24. |
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco – IDEFT; |
|
25. |
Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco – IIEG; |
|
26. |
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL); |
|
27. |
Instituto de Pensiones del Estado; |
|
28. |
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos – INEEJAD; |
|
29. |
Instituto Jalisciense de Cancerología – IJC; |
|
30. |
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses IJCF; |
|
31. |
Instituto Jalisciense de la Vivienda – IJALVI; |
|
32. |
Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco; |
|
33. |
Organismo Operador del Parque de la Solidaridad; |
|
34. |
Parque Metropolitano de Guadalajara; |
|
35. |
Procuraduría de Desarrollo Urbano; |
|
36. |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco – REPSS; |
|
37. |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; |
|
38. |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; |
|
39. |
Servicios de Salud Jalisco – SSJ; |
|
40. |
Servicios y Transportes – SyT; |
|
41. |
Sistema de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco – SEAPAL; |
|
42. |
Sistema de Tren Eléctrico Urbano – SITEUR; |
|
43. |
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado – SIAPA; |
|
44. |
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión – SJRTV; |
|
45. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia – DIF; |
|
46. |
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco; |
|
47. |
Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco; |
|
48. |
Comisión Estatal de Seguridad para el Manejo y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas; |
|
49. |
Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco – CIEEJ; |
|
50. |
Comisión Interinstitucional de Profesionalización del Sistema de Seguridad Pública; |
|
51. |
Comisión Interinstitucional de Salud Bucodental; |
|
52. |
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud; |
|
53. |
Comité de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco (COMERJAL); |
|
54. |
Comité Estatal de Prevención de Seguridad Civil; |
|
55. |
Comité Estatal de Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano Industrial y Regularización de la Tenencia de la Tierra; |
|
56. |
Comité Estatal para la Desregulación y Promoción Económica – CEDESPE; |
|
57. |
Comité Interinstitucional del Servicio Civil de Carrera del Sistema de Seguridad Pública – CISCCSSP; |
|
58. |
Consejo Agrario Estatal – CAE; |
|
59. |
Consejo Consultivo Estatal de Vialidad Tránsito y Transporte; |
|
60. |
Consejo Consultivo Turístico del Estado de Jalisco; |
|
61. |
Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara; e |
|
62. |
Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar – CEPAVI. |
VIII. MORELOS
Sottoelenco 1 Enti pubblici
|
1. |
Comisión Estatal de Seguridad Pública; |
|
2. |
Consejería Jurídica; |
|
3. |
Fiscalía General del Estado de Morelos; |
|
4. |
Secretaría de Administración; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario; |
|
6. |
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo; |
|
7. |
Secretaría de Desarrollo Social; |
|
8. |
Secretaría de Desarrollo Sustentable; |
|
9. |
Secretaría de Educación; |
|
10. |
Secretaría de Gobierno; |
|
11. |
Secretaría de Hacienda; |
|
12. |
Secretaría de la Contraloría; |
|
13. |
Secretaría de Movilidad y Transporte; |
|
14. |
Secretaría de Obras Públicas; |
|
15. |
Secretaría de Salud; e |
|
16. |
Secretaría de Turismo y Cultura. |
Sottoelenco 2 Altri soggetti
|
1. |
Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.; |
|
2. |
Centro de Rehabilitación Integral «Xoxotla»; |
|
3. |
Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos (CMA); |
|
4. |
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM); |
|
5. |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (CONALEP-MORELOS); |
|
6. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECYTE); |
|
7. |
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos; |
|
8. |
Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Morelos (COESAMOR); |
|
9. |
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER); |
|
10. |
Comisión Estatal de Reservas Territoriales (CERT); |
|
11. |
Comisión Estatal del Agua (CEAGUA); |
|
12. |
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCYTEM); |
|
13. |
Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos; |
|
14. |
Hospital del Niño Morelense; |
|
15. |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos (ICATMOR); |
|
16. |
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM); |
|
17. |
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos; |
|
18. |
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); |
|
19. |
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM); |
|
20. |
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos (ISRyC); |
|
21. |
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (INDEM); |
|
22. |
Instituto Estatal de Educación para Adultos (INEEA); |
|
23. |
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM); |
|
24. |
Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRyT); |
|
25. |
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI); |
|
26. |
Instituto Proveteranos de la Revolución del Sur; |
|
27. |
Operador de Carreteras de Cuota; |
|
28. |
Servicios de Salud de Morelos; |
|
29. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos (DIF MORELOS); |
|
30. |
Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR); |
|
31. |
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM); e |
|
32. |
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ). |
IX. NUEVO LEÓN
Sottoelenco 1 Enti pubblici
|
1. |
Contraloría y Transparencia Gubernamental; |
|
2. |
Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado; |
|
3. |
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México; |
|
4. |
Secretaría de Administración; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario; |
|
6. |
Secretaría de Desarrollo Social; |
|
7. |
Secretaría de Desarrollo Sustentable; |
|
8. |
Secretaría de Economía y Trabajo; |
|
9. |
Secretaría de Educación; |
|
10. |
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado; |
|
11. |
Secretaría de Infraestructura; |
|
12. |
Secretaría de Salud; |
|
13. |
Secretaría de Seguridad Pública; e |
|
14. |
Secretaría General de Gobierno. |
Sottoelenco 2 Altri soggetti
|
1. |
Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León; |
|
2. |
Colegio de Educación Profesional Técnica de Nuevo León (CONALEP); |
|
3. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León; |
|
4. |
Consejo Estatal de Rehabilitación Urbana, A.C. (CERU); |
|
5. |
Consejo Estatal de Transporte y Vialidad; |
|
6. |
Consejo Estatal para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad; |
|
7. |
Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León; |
|
8. |
Corporación de Desarrollo Turístico de Nuevo León; |
|
9. |
Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León (CODEAGRO); |
|
10. |
Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León; |
|
11. |
Fiscalía General de Justicia; |
|
12. |
Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León; |
|
13. |
Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León; |
|
14. |
Instituto de Control Vehicular; |
|
15. |
Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León; |
|
16. |
Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación en el Estado de Nuevo León; |
|
17. |
Instituto de la Vivienda de Nuevo León; |
|
18. |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León; |
|
19. |
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte; |
|
20. |
Instituto Estatal de la Juventud; |
|
21. |
Instituto Estatal de las Mujeres; |
|
22. |
Instituto Estatal de Seguridad Pública; |
|
23. |
Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León; |
|
24. |
Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León; |
|
25. |
Parque Fundidora; |
|
26. |
Parques y Vida Silvestre de Nuevo León; |
|
27. |
Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León; |
|
28. |
Red Estatal de Autopistas de Nuevo León; |
|
29. |
Régimen de Protección Social en Salud; |
|
30. |
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey; |
|
31. |
Servicios de Salud de Nuevo León; |
|
32. |
Sistema de Caminos de Nuevo León; |
|
33. |
Sistema de Transporte Colectivo; |
|
34. |
Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos; |
|
35. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León; |
|
36. |
Unidad de Integración Educativa; |
|
37. |
Universidad de Ciencias de la Seguridad; |
|
38. |
Universidad Politécnica de Apodaca; |
|
39. |
Universidad Politécnica de García; |
|
40. |
Universidad Tecnológica de Cadereyta; |
|
41. |
Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo; |
|
42. |
Universidad Tecnológica Linares; e |
|
43. |
Universidad Tecnológica Santa Catarina. |
X. PUEBLA
Sottoelenco 1 Enti pubblici
|
1. |
Secretaría de Desarrollo Social; |
|
2. |
Procuraduría General de Justicia; |
|
3. |
Secretaría de Bienestar; |
|
4. |
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico; |
|
5. |
Secretaría de Cultura y Turismo; |
|
6. |
Secretaría de Desarrollo Rural y Competitividad Agrícola; |
|
7. |
Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial; |
|
8. |
Secretaría de Educación Pública; |
|
9. |
Secretaría de Finanzas y Administración; |
|
10. |
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes; |
|
11. |
Secretaría de la Contraloría; |
|
12. |
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; |
|
13. |
Secretaría de Salud; |
|
14. |
Secretaría de Seguridad Pública; |
|
15. |
Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública; |
|
16. |
Secretaría del Trabajo y Competitividad; e |
|
17. |
Secretaría General de Gobierno. |
Sottoelenco 2 Altri soggetti
|
1. |
Banco Estatal de Tierra; |
|
2. |
Carreteras de Cuota – Puebla; |
|
3. |
Casa del Artesano del Estado de Puebla; |
|
4. |
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla Comisión de Vivienda del Estado De Puebla; |
|
5. |
Ciudad Modelo; |
|
6. |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla; |
|
7. |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla; |
|
8. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla; |
|
9. |
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla; |
|
10. |
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria; |
|
11. |
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos; |
|
12. |
Comité de Planeación para El Desarrollo del Estado de Puebla; |
|
13. |
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla; |
|
14. |
Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; |
|
15. |
Convenciones y Parques; |
|
16. |
Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos; |
|
17. |
Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto; |
|
18. |
Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital; |
|
19. |
Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana; |
|
20. |
Ejecutivo del Estado; |
|
21. |
Hospital para El Niño Poblano; |
|
22. |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla; |
|
23. |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla; |
|
24. |
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla; |
|
25. |
Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano; |
|
26. |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla I.S.S.S.T.E.P.; |
|
27. |
Instituto Estatal de Educación para Adultos; |
|
28. |
Instituto Metropolitano de Planeación del Estado de Puebla; |
|
29. |
Instituto Poblano de las Mujeres; |
|
30. |
Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla; |
|
31. |
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio; |
|
32. |
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco; |
|
33. |
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán; |
|
34. |
Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango; |
|
35. |
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan; |
|
36. |
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla; |
|
37. |
Instituto Tecnológico Superior de Libres; |
|
38. |
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan; |
|
39. |
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca; |
|
40. |
Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez; |
|
41. |
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán; |
|
42. |
nstituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec; |
|
43. |
Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza; |
|
44. |
Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla; |
|
45. |
Museos Puebla; |
|
46. |
Operadora Estatal de Aeropuertos Internacional de Puebla S.A. de C.V.; |
|
47. |
Puebla Comunicaciones; |
|
48. |
Red Urbana de Transporte Articulado; |
|
49. |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud; |
|
50. |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; |
|
51. |
Servicios de Salud del Estado de Puebla; |
|
52. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla; |
|
53. |
Universidad Intercultural del Estado de Puebla; |
|
54. |
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán; |
|
55. |
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla; |
|
56. |
Universidad Politécnica de Amozoc; |
|
57. |
Universidad Politécnica de Puebla; |
|
58. |
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla; |
|
59. |
Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla; |
|
60. |
Universidad Tecnológica de Huejotzingo; |
|
61. |
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros; |
|
62. |
Universidad Tecnológica de Oriental; |
|
63. |
Universidad Tecnológica de Puebla; |
|
64. |
Universidad Tecnológica de Tecamachalco; |
|
65. |
Universidad Tecnológica de Tehuacán; e |
|
66. |
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez. |
XI. QUERÉTARO
Sottoelenco 1 Enti pubblici
|
1. |
Oficialía Mayor; |
|
2. |
Procuraduría General de Justicia; |
|
3. |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario; |
|
4. |
Secretaría de Desarrollo Social; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Sustentable; |
|
6. |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; |
|
7. |
Secretaría de Educación; |
|
8. |
Secretaría de Gobierno; |
|
9. |
Secretaría de Juventud; |
|
10. |
Secretaría de la Contraloría; |
|
11. |
Secretaría de Planeación y Finanzas; |
|
12. |
Secretaría de Salud; |
|
13. |
Secretaría de Seguridad Ciudadana; |
|
14. |
Secretaría de Trabajo; e |
|
15. |
Secretaría de Turismo. |
Sottoelenco 2 Altri soggetti
|
1. |
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro; |
|
2. |
Casa Queretana de las Artesanías; |
|
3. |
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro; |
|
4. |
Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro; |
|
5. |
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro; |
|
6. |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro; |
|
7. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro; |
|
8. |
Comisión Estatal de Aguas; |
|
9. |
Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro; |
|
10. |
Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro; |
|
11. |
Comisión para el Fomento Económico de las Empresas del Sector Industrial Aeroespacial, Comercial y de Servicios del Estado de Querétaro; |
|
12. |
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro; |
|
13. |
Instituto de Artes y Oficios de Querétaro; |
|
14. |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro; |
|
15. |
Instituto de Formación Policial del Estado de Querétaro; |
|
16. |
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro; |
|
17. |
Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro; |
|
18. |
Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro; |
|
19. |
Instituto Queretano de las Mujeres; |
|
20. |
Instituto Queretano del Transporte; |
|
21. |
Patronato de las Fiestas de Querétaro; |
|
22. |
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano; |
|
23. |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro; |
|
24. |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; |
|
25. |
Servicios de Salud del Estado de Querétaro; |
|
26. |
Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa; |
|
27. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro; |
|
28. |
Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro; |
|
29. |
Universidad Aeronáutica en Querétaro; |
|
30. |
Universidad Politécnica de Querétaro; |
|
31. |
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui; |
|
32. |
Universidad Tecnológica de Corregidora; |
|
33. |
Universidad Tecnológica de Querétaro; e |
|
34. |
Universidad Tecnológica de San Juan del Río. |
XII. SAN LUIS POTOSÍ
Sottoelenco 1 Enti pubblici
|
1. |
Contraloría General del Estado; |
|
2. |
Oficialía Mayor; |
|
3. |
Procuraduría General de Justicia; |
|
4. |
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; |
|
5. |
Secretaría de Cultura; |
|
6. |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos; |
|
7. |
Secretaría de Desarrollo Económico; |
|
8. |
Secretaría de Desarrollo Social y Regional; |
|
9. |
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; |
|
10. |
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental; |
|
11. |
Secretaría de Educación; |
|
12. |
Secretaría de Finanzas; |
|
13. |
Secretaría de Turismo; |
|
14. |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; e |
|
15. |
Secretaría General de Gobierno. |
Sottoelenco 2 Altri soggetti
|
1. |
Agencia Pro San Luis; |
|
2. |
Archivo Histórico del Estado; |
|
3. |
Casa Cuna Margarita Maza de Juárez; |
|
4. |
Centro Cultural Real de Catorce; |
|
5. |
Centro de Asistencia Social Rafael Nieto; |
|
6. |
Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos; |
|
7. |
Centro de Convenciones de San Luis Potosí; |
|
8. |
Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario; |
|
9. |
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.; |
|
10. |
Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga «Profesor Carlos Jonguitud Barrios»; |
|
11. |
Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga Ii; |
|
12. |
Cineteca Alameda del Estado de San Luis Potosí; |
|
13. |
Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí; |
|
14. |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí; |
|
15. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí; |
|
16. |
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí; |
|
17. |
Comisión Estatal del Agua del Estado de San Luis Potosí; |
|
18. |
Consejo Consultivo del Centro Histórico; |
|
19. |
Consejo Estatal de Población; |
|
20. |
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología; |
|
21. |
Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios; |
|
22. |
El Colegio de San Luis Potosí, A.C; |
|
23. |
Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto; |
|
24. |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí; |
|
25. |
Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado; |
|
26. |
Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí; |
|
27. |
Instituto de Televisión Pública de San Luis Potosí Xhsls Canal 9; |
|
28. |
Instituto de Vivienda del Estado de San Luis Potosí; |
|
29. |
Instituto Estatal de Ciegos; |
|
30. |
Instituto Estatal de Educación para Adultos; |
|
31. |
Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa; |
|
32. |
Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar; |
|
33. |
Instituto Potosino de Bellas Artes; |
|
34. |
Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte; |
|
35. |
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.; |
|
36. |
Instituto Potosino de la Juventud; |
|
37. |
Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí; |
|
38. |
Instituto Tecnológico Superior de Ébano; |
|
39. |
Instituto Tecnológico Superior de Rio Verde San Luis Potosí; |
|
40. |
Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí; |
|
41. |
Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale; |
|
42. |
Instituto Temazcalli Prevención y Rehabilitación; |
|
43. |
Junta Estatal de Caminos; |
|
44. |
Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí; |
|
45. |
Museo del Ferrocarril; |
|
46. |
Museo del Virreinato; |
|
47. |
Museo Federico Silva «Escultura Contemporánea»; |
|
48. |
Museo Francisco Cossío del Estado de San Luis Potosí; |
|
49. |
Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes; |
|
50. |
Museo Nacional de la Máscara; |
|
51. |
Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina; |
|
52. |
Promotora del Estado de San Luis Potosí; |
|
53. |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud; |
|
54. |
Servicios de Salud de San Luis Potosí; |
|
55. |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; |
|
56. |
Universidad Intercultural de San Luis Potosí; |
|
57. |
Universidad Politécnica de San Luis Potosí; |
|
58. |
Universidad Tecnológica de San Luis Potosí; e |
|
59. |
Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí. |
XIII. VERACRUZ
Sottoelenco 1 Enti pubblici
|
1. |
Contraloría General; |
|
2. |
Coordinación General de Comunicación Social; |
|
3. |
Procuraduría General de Justicia; |
|
4. |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario; |
|
6. |
Secretaría de Desarrollo Social; |
|
7. |
Secretaría de Educación; |
|
8. |
Secretaría de Finanzas y Planeación; |
|
9. |
Secretaría de Gobierno; |
|
10. |
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; |
|
11. |
Secretaría de Medio Ambiente; |
|
12. |
Secretaría de Protección Civil; |
|
13. |
Secretaría de Salud; |
|
14. |
Secretaría de Seguridad Pública; |
|
15. |
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad; e |
|
16. |
Secretaría de Turismo y Cultura. |
Sottoelenco 2 Altri soggetti
|
1. |
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas; |
|
2. |
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz; |
|
3. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz; |
|
4. |
Colegio de Veracruz; |
|
5. |
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz; |
|
6. |
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz; |
|
7. |
Comisión del Agua del Estado de Veracruz; |
|
8. |
Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito; |
|
9. |
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; |
|
10. |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz; |
|
11. |
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz; |
|
12. |
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz; |
|
13. |
Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial; |
|
14. |
Instituto Tecnológico de Superior Acayucan; |
|
15. |
Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache; |
|
16. |
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado; |
|
17. |
Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec; |
|
18. |
Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos; |
|
19. |
Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan; |
|
20. |
Instituto Tecnológico Superior de Huatusco; |
|
21. |
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza; |
|
22. |
Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara; |
|
23. |
Instituto Tecnológico Superior de las Choapas; |
|
24. |
Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre; |
|
25. |
Instituto Tecnológico Superior de Misantla; |
|
26. |
Instituto Tecnológico Superior de Naranjos; |
|
27. |
Instituto Tecnológico Superior de Pánuco; |
|
28. |
Instituto Tecnológico Superior de Perote; |
|
29. |
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica; |
|
30. |
Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla; |
|
31. |
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca; |
|
32. |
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca; |
|
33. |
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa; |
|
34. |
Instituto Tecnológico Superior de Zongolica; |
|
35. |
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal; |
|
36. |
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos; |
|
37. |
Instituto Veracruzano de la Cultura |
|
38. |
Instituto Veracruzano de la Vivienda; |
|
39. |
Instituto Veracruzano de las Mujeres; |
|
40. |
Instituto Veracruzano del Deporte; |
|
41. |
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente; |
|
42. |
Radiotelevisión de Veracruz; |
|
43. |
Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud; |
|
44. |
Servicios de Salud de Veracruz; |
|
45. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz; |
|
46. |
Universidad Politécnica de Huatusco; |
|
47. |
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora; |
|
48. |
Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz; e |
|
49. |
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. |
XIV. ZACATECAS
Sottoelenco 1 Enti pubblici
|
1. |
Coordinación Estatal de Planeación; |
|
2. |
Coordinación General Jurídica; |
|
3. |
Secretaría de Administración; |
|
4. |
Secretaría de Desarrollo Social; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial; |
|
6. |
Secretaría de Economía; |
|
7. |
Secretaría de Educación; |
|
8. |
Secretaría de Finanzas; |
|
9. |
Secretaría de la Función Pública; |
|
10. |
Secretaría de las Mujeres; |
|
11. |
Secretaría de Obras Públicas; |
|
12. |
Secretaría de Salud; |
|
13. |
Secretaría de Seguridad Pública; |
|
14. |
Secretaría de Turismo; |
|
15. |
Secretaría del Agua y Medio Ambiente; |
|
16. |
Secretaría del Campo; |
|
17. |
Secretaría del Zacatecano Migrante; e |
|
18. |
Secretaría General de Gobierno. |
Sottoelenco 2 Altri soggetti
|
1. |
Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos; |
|
2. |
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas; |
|
3. |
Colegio de Educación Profesional y Técnica de Zacatecas; |
|
4. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas; |
|
5. |
Consejo Estatal de Desarrollo Económico; |
|
6. |
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación; |
|
7. |
Escuela de Conservación y Restauración de Zacatecas «Refugio Reyes»; |
|
8. |
Instituto de Capacitación para el Trabajo; |
|
9. |
Instituto de Cultura Física y el Deporte del Estado de Zacatecas; |
|
10. |
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas; |
|
11. |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para el Estado de Zacatecas; |
|
12. |
Instituto de Selección y Capacitación del Estado; |
|
13. |
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas; |
|
14. |
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo; |
|
15. |
Instituto Tecnológico Superior de Jerez; |
|
16. |
Instituto Tecnológico Superior de Loreto; |
|
17. |
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán; |
|
18. |
Instituto Tecnológico Superior de Río Grande; |
|
19. |
Instituto Tecnológico Superior de Sombrerete; |
|
20. |
Instituto Tecnológico Superior de Tlaltenango; |
|
21. |
Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas; |
|
22. |
Instituto Zacatecano de Cultura «Ramón López Velarde»; |
|
23. |
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos; |
|
24. |
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas; |
|
25. |
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios; |
|
26. |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud; |
|
27. |
Servicios de Salud de Zacatecas; |
|
28. |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; |
|
29. |
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión; |
|
30. |
Universidad Politécnica de Zacatecas; |
|
31. |
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas; e |
|
32. |
Universidad Tecnológica de Zacatecas. |
NOTE CONCERNENTI LA SEZIONE B
Regole generali
|
1. |
Sono contemplati tutti i soggetti subordinati agli enti dell'amministrazione decentrata elencati nel sottoelenco 1 (Enti pubblici) di ciascuno Stato, a condizione che il soggetto non sia dotato di personalità giuridica distinta. |
|
2. |
La traduzione delle denominazioni dei soggetti elencati nella presente sezione è fornita esclusivamente a titolo indicativo e non costituisce una traduzione ufficiale. |
Esclusione dalla copertura
|
3. |
La sezione G (Progetti di partenariato pubblico-privato) non si applica alla presente sezione. |
|
4. |
Il capo 21 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti pubblici di beni, servizi e servizi di costruzione riguardanti i sistemi penitenziari di cui alla presente sezione . |
|
5. |
Il capo 21 (Appalti pubblici) si applica agli appalti di beni, servizi e servizi di costruzione a prescindere dall'origine del finanziamento pubblico, con le seguenti eccezioni:
|
|
6. |
Per Durango, il capo 21 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti:
|
|
7. |
Per gli enti elencati nel sottoelenco 1 (Enti pubblici) dell'Estado de México, la soglia applicabile per gli appalti pubblici di servizi di costruzione di cui alla sezione F è pari a 12 721 740 USD. |
|
8. |
Il capo 21 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti pubblici di Jalisco prima che siano trascorsi tre anni dalla data della firma del presente accordo. |
|
9. |
Le disposizioni del capo 21 (Appalti pubblici) relative all'uso di mezzi elettronici non si applicano agli appalti pubblici di Veracruz prima che siano trascorsi quattro anni dalla data della firma del presente accordo. |
|
10. |
Per Zacatecas:
|
Miglioramento dell'accesso reciproco al mercato
|
11. |
Entro due anni dalla data della firma del presente accordo, il Messico presenta all'Unione europea un'offerta volta ad estendere l'ambito di applicazione della presente sezione ai soggetti appaltanti degli Stati di Aguascalientes e Coahuila. |
|
12. |
Entro cinque anni dalla data della firma del presente accordo, il Messico presenta all'Unione europea un'offerta volta ad estendere l'ambito di applicazione della presente sezione.
A seguito dello scambio tra le parti delle offerte volte a migliorare l'accesso al mercato di cui al presente punto e al punto 1 delle note concernenti la sezione B (Soggetti dell'amministrazione decentrata) dell'allegato 21-A (Appalti disciplinati dell'Unione europea), qualora i rappresentanti delle parti presso il sottocomitato per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III del presente accordo), paragrafo 1, lettera j) considerino equivalente l'accesso al mercato offerto, detto sottocomitato prepara per il Consiglio congiunto, in conformità dell'articolo 21.19 (Sottocomitato per gli appalti pubblici), lettera b), una decisione che modifica la presente sezione. |
|
13. |
Il Consiglio congiunto adotta la decisione che modifica la presente sezione conformemente alle offerte di cui ai punti 11 e 12 entro sei mesi dall'offerta in questione, fatto salvo il completamento delle procedure interne di ciascuna parte. |
|
14. |
Gli importi delle soglie della presente sezione espresse in USD sono adeguati ogni anno per tenere conto del tasso di inflazione degli Stati Uniti d'America parallelamente agli adeguamenti effettuati per l'USMCA, applicando la formula seguente:
L'adeguamento delle soglie è calcolato come segue:
Il Messico notifica all'Unione europea i valori soglia adeguati entro il 16 novembre dell'anno che precede l'anno in cui ha effetto l'adeguamento. |
|
15. |
Il Messico calcola il valore delle soglie in pesos messicani e lo converte utilizzando il tasso di conversione del Banco de México (Banca del Messico). Detto tasso corrisponde al valore del peso messicano rispetto al dollaro USA al 1o dicembre e al 1o giugno di ogni anno, o al primo giorno lavorativo successivo. Il tasso di conversione del 1o dicembre si applica dal 1o gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e il tasso di conversione del 1o giugno si applica dal 1o luglio al 31 dicembre dello stesso anno.
Prima della loro applicazione, il Messico notifica all'Unione europea il tasso di conversione e i valori soglia fissati in pesos messicani. |
|
16. |
Le informazioni relative alle soglie sono pubblicate sul seguente sito web: www.compranet.gob.mx. |
SEZIONE C
ALTRI SOGGETTI
|
1. |
Salvo disposizione contraria del presente allegato e fatte salve le note generali della sezione H, il capo 21 (Appalti pubblici) si applica ai soggetti appaltanti del Messico di cui alla presente sezione se il valore delle forniture è pari o superiore alle seguenti soglie:
|
|
2. |
Le soglie di cui al punto 1 si applicano al 2018 e sono oggetto di un adeguamento per tenere conto dell'inflazione conformemente al punto 16 della sezione H (Note generali). |
ELENCO DEGLI ALTRI SOGGETTI
|
1. |
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (Aeroporto internazionale di Città del Messico, società anonima a capitale variabile). |
|
2. |
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) (Aeroporti e servizi ausiliari). |
|
3. |
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) (Strade e ponti federali a pedaggio e servizi correlati). |
|
4. |
Centro de Integración Juvenil, A.C. (Centro di integrazione giovanile). |
|
5. |
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Commissione federale per l'energia elettrica), comprendente:
|
|
6. |
Comisión Nacional del Agua (Commissione nazionale per le acque). |
|
7. |
Comisión Nacional Forestal (Commissione nazionale forestale). |
|
8. |
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (Commissione nazionale per lo sviluppo delle popolazioni indigene). |
|
9. |
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Commissione per la regolarizzazione della proprietà fondiaria). |
|
10. |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia). |
|
11. |
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (Consiglio del turismo del Messico, società anonima a capitale variabile). |
|
12. |
Distribuidora Impulsora Comercial de Conasupo S.A. de C.V. (Diconsa) (Società di promozione e distribuzione commerciale di Conasupo, società anonima a capitale variabile (Diconsa)). |
|
13. |
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (Ferrovia dell'Itsmo di Tehuantepec, società anonima a capitale variabile). |
|
14. |
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V. (Gruppo aeroportuale di Città del Messico, società anonima a capitale variabile). |
|
15. |
Instituto Mexicano de Cinematografía (Istituto messicano di cinematografia) |
|
16. |
Instituto Mexicano de la Juventud (Istituto messicano della gioventù). |
|
17. |
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Istituto messicano di previdenza sociale). |
|
18. |
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Istituto nazionale delle infrastrutture fisiche nel settore dell'istruzione). |
|
19. |
Instituto Nacional de las Mujeres (Istituto nazionale delle donne). |
|
20. |
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Istituto messicano della proprietà industriale). |
|
21. |
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Istituto nazionale per la terza età). |
|
22. |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Istituto di previdenza e servizi sociali dei dipendenti dello Stato) |
|
23. |
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Istituto di previdenza sociale delle Forze armate messicane). |
|
24. |
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Istituto nazionale per l'istruzione degli adulti). |
|
25. |
Leche Industrializada Conasupo S.A. de C.V. (Liconsa) – no incluye la compra de bienes agrícolas adquiridos para programas de apoyo a la agricultura o bienes para la alimentación humana (Latte industriale Conasupo, società anonima a capitale variabile – escluso l'acquisto di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno all'agricoltura o di prodotti per l'alimentazione umana). |
|
26. |
Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotteria nazionale per l'assistenza pubblica). |
|
27. |
NOTIMEX S.A. de C.V. |
|
28. |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) – no incluye las compras de combustibles y gas (Messico petroli – esclusi gli acquisti di combustibili e gas): |
|
a) |
PEMEX Corporativo (Società PEMEX); |
|
b) |
PEMEX Exploración y Producción (PEMEX Esplorazione e produzione); |
|
c) |
PEMEX Perforación y Servicios (PEMEX Trivellazione e servizi); |
|
d) |
PEMEX Transformación Industrial (PEMEX Trasformazione industriale); |
|
e) |
PEMEX Logística (PEMEX Logistica); |
|
f) |
PEMEX Cogeneración y Servicios (PEMEX Cogenerazione e servizi); |
|
g) |
PEMEX Etileno (PEMEX Etilene) e |
|
h) |
PEMEX Fertilizantes (PEMEX Concimi). |
|
29. |
Instituto Mexicano del Petróleo (Istituto messicano del petrolio). |
|
30. |
Procuraduría Federal del Consumidor (Procura federale dei consumatori). |
|
31. |
Pronósticos para la Asistencia Pública (Centro di previsioni per l'assistenza pubblica). |
|
32. |
Servicio Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (Servizi aeroportuali di Città del Messico, società anonima a capitale variabile). |
|
33. |
Servicio Geológico Mexicano (Servizio geologico messicano). |
|
34. |
Servicio Postal Mexicano (Servizio postale messicano). |
|
35. |
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) – no incluye las compras de bienes agrícolas adquiridos para programas de apoyo a la agricultura o bienes para la alimentación humana (Sistema nazionale per lo sviluppo integrale della famiglia – escluso l'acquisto di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno all'agricoltura o di prodotti per l'alimentazione umana). |
|
36. |
Talleres Gráficos de México (Istituto poligrafico del Messico). |
|
37. |
Financiera para el Bienestar (Finanziaria per il benessere). |
|
38. |
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Consiglio nazionale per la prevenzione della discriminazione). |
|
39. |
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (Autorità federale per lo sviluppo delle zone economiche speciali). |
|
40. |
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Commissione nazionale per la protezione e la difesa degli utenti dei servizi finanziari). |
|
41. |
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Istituto per lo sviluppo tecnico delle finanze pubbliche). |
|
42. |
Centro Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Centro nazionale per lo sviluppo e l'inclusione delle persone con disabilità). |
|
43. |
Centro Nacional de Metrología (Centro nazionale di metrologia). |
|
44. |
Hospital Juárez de México (Ospedale Juárez del Messico). |
|
45. |
Hospital General Dr. Manuel Gea González (Policlinico Dr. Manuel Gea González). |
|
46. |
Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga (Policlinico del Messico Dr. Eduardo Liceaga). |
|
47. |
Hospital Infantil de México Federico Gómez (Ospedale pediatrico del Messico Federico Gómez). |
|
48. |
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Comitato nazionale per lo sviluppo sostenibile della canna da zucchero). |
|
49. |
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (Produttore nazionale di farmaci biologi veterinari). |
|
50. |
Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Organismo per la promozione degli investimenti nelle telecomunicazioni). |
|
51. |
Comisión Nacional de los salarios mínimos (Commissione nazionale per il salario minimo). |
|
52. |
Comisión Nacional de Vivienda (Commissione nazionale per gli alloggi). |
|
53. |
Centro Nacional del Control del Gas Natural (Centro nazionale di controllo del gas naturale). |
|
54. |
Centro Nacional de Control de Energía (Centro nazionale di controllo dell'energia). |
|
55. |
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A de C.V. (Amministrazione portuale integrale di Altamira, società anonima a capitale variabile). |
|
56. |
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A de C.V. (Amministrazione portuale integrale di Lázaro Cárdenas, società anonima a capitale variabile). |
|
57. |
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A de C.V. (Amministrazione portuale integrale di Manzanillo, società anonima a capitale variabile). |
|
58. |
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A de C.V. (Amministrazione portuale integrale di Veracruz, società anonima a capitale variabile). |
|
59. |
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Istituto nazionale delle lingue indigene). |
|
60. |
Instituto Nacional de Ciencias Penales (Istituto nazionale di scienze penali). |
|
61. |
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Commissione nazionale per i diritti umani). |
|
62. |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Istituto nazionale di statistica e geografia). |
|
63. |
Comisión Nacional Antimonopolio (National Antitrust Commission). |
|
64. |
Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) (Telecommunication Regulatory Commission). |
NOTE CONCERNENTI LA SEZIONE C
La traduzione delle denominazioni dei soggetti elencati nella presente sezione è fornita esclusivamente a titolo indicativo e non costituisce una traduzione ufficiale.
SEZIONE D
MERCI
|
1. |
Salvo disposizione contraria del presente allegato e fatte salve le note generali della sezione H, il capo 21 (Appalti pubblici) riguarda l'appalto di tutte le merci acquistate dai soggetti di cui alle sezioni da A a C. |
|
2. |
In deroga al punto 1, per gli appalti indetti dalla Secretaría de la Defensa Nacional (Ministero della Difesa nazionale) e dalla Secretaría de Marina (Ministero della Marina), il capo 21 (Appalti pubblici) riguarda esclusivamente le merci descritte nei seguenti codici della classificazione federale degli approvvigionamenti:
|
SEZIONE E
SERVIZI
Il capo 21 (Appalti pubblici) comprende l'appalto di tutti i servizi diversi dai servizi di costruzione appaltati dai soggetti elencati nelle sezioni da A a C, ad eccezione dei seguenti servizi identificati conformemente al sistema di classificazione comune di cui all'appendice 13-D-1 (Servizi del sistema di classificazione comune) dell'USMCA:
|
A |
|
Ricerca e sviluppo |
|
|
|
Tutte le categorie |
|
C |
|
Servizi di architettura e ingegneria |
|
|
C130 |
Restauro (solo per la conservazione di siti ed edifici storici) |
|
D |
|
Servizi di trattamento dell'informazione e servizi connessi di telecomunicazione |
|
|
D304 |
Servizi informatici per telecomunicazione e trasmissione, ad eccezione dei servizi classificati come servizi potenziati o a valore aggiunto, definiti come servizi di telecomunicazione che utilizzano sistemi informatici di trattamento, che: a) incidono sul formato, sul contenuto, sul codice, sul protocollo o su aspetti analoghi dell'informazione trasmessa dall'utente, b) forniscono al cliente informazioni supplementari, diverse o ristrutturate oppure c) comportano l'interazione dell'utente con le informazioni archiviate. Ai fini della presente definizione, l'acquisizione di servizi informatici di telecomunicazione e trasmissione non comprende la proprietà o la fornitura di installazioni per la prestazione di servizi di trasmissione vocale o di dati. |
|
|
D305 |
Servizi informatici per il teletrattamento e la condivisione di tempo |
|
|
D309 |
Servizi di diffusione di informazioni e dati o servizi di distribuzione dati |
|
|
D316 |
Servizi di gestione delle reti di telecomunicazione |
|
|
D317 |
Servizi automatizzati di informazione, servizi di dati o altri servizi di informazione |
|
|
|
Acquisto di dati (equivalente elettronico di libri, periodici, giornali ecc.) |
|
|
D399 |
Altri servizi informatici di telecomunicazione (compresa l'archiviazione di dati su nastro, CD ecc.) |
|
F |
|
Servizi relativi alle risorse naturali |
|
|
F011 |
Servizi di supporto per pesticidi/insetticidi |
|
G |
|
Servizi sanitari e sociali |
|
|
|
Tutte le categorie |
|
J |
|
Manutenzione, riparazione, modifica, ricostruzione e installazione di beni/ |
|
|
|
Attrezzature |
|
|
J010 |
Armamenti |
|
|
J011 |
Materiale bellico nucleare |
|
|
J012 |
Attrezzature antincendio |
|
|
J013 |
Munizioni ed esplosivi |
|
|
J014 |
Missili guidati |
|
|
J015 |
Aeromobili e componenti per strutture di aeromobili |
|
|
J016 |
Componenti e accessori per aeromobili |
|
|
J017 |
Attrezzature per il decollo, l'atterraggio e la movimentazione a terra degli aeromobili |
|
|
J018 |
Veicoli spaziali |
|
J019 |
Imbarcazioni, piccole strutture, chiatte e bacini galleggianti |
|
|
J020 |
Imbarcazioni ed equipaggiamento marittimo |
|
|
J022 |
Attrezzature ferroviarie |
|
|
J023 |
Veicoli terrestri, veicoli a motore, rimorchi e motocicli |
|
|
J024 |
Trattori |
|
|
J025 |
Parti di veicoli a motore |
|
|
J998 |
Riparazione di navi non nucleari |
|
|
K |
|
Servizi di custodia e servizi connessi (servizi professionali prestati da guardie armate unicamente a fini di protezione e sicurezza di persone e installazioni) |
|
|
K103 |
Servizi di rifornimento di carburante e altri servizi petroliferi, escluso lo stoccaggio |
|
|
K105 |
Servizi di vigilanza (servizi professionali prestati da guardie armate unicamente a fini di protezione, sicurezza personale e sorveglianza delle installazioni) |
|
|
K109 |
Servizi di sorveglianza (servizi professionali prestati da guardie armate unicamente a fini di protezione, sicurezza personale e sorveglianza delle installazioni) |
|
|
K110 |
Servizi di movimentazione di combustibili solidi |
|
L |
|
Servizi finanziari e servizi connessi |
|
|
|
Tutte le categorie |
|
R |
|
Servizi professionali, amministrativi e di supporto gestionale |
|
|
R003 |
Servizi giuridici |
|
|
R004 |
Certificazione e accreditamento per prodotti e istituti diversi dagli istituti di istruzione |
|
|
R012 |
Servizi relativi a marchi e brevetti |
|
|
R016 |
Contratti personali di servizi |
|
|
R101 |
Periti (solo per i servizi giuridici) |
|
|
R103 |
Servizi di corriere e messaggistica |
|
|
R105 |
Servizi di spedizione e di distribuzione (esclusi i servizi postali) |
|
|
R106 |
Servizi postali |
|
|
R116 |
Servizi di stenotipisti |
|
|
R200 |
Reclutamento di personale militare |
|
S |
|
Servizi pubblici |
|
|
|
Tutte le categorie |
|
T |
|
Servizi di comunicazione, fotografia, cartografia, stampa e pubblicazione |
|
|
T000 |
Studi di comunicazione |
|
|
T001 |
Servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione (in precedenza servizi di sondaggio telefonico e interviste sul campo, compresi sondaggi di gruppi specifici, indagini multiscopo e indagini sulle tendenze), ad eccezione di CPC 86503 Servizi di consulenza amministrativa in marketing. |
|
|
T002 |
Servizi di comunicazione (compresi i servizi di esposizione) |
|
|
T004 |
Servizi di pubbliche relazioni (compresi i servizi di scrittura, la pianificazione e gestione di eventi, le relazioni con i media, le analisi delle trasmissioni radiotelevisive, i servizi stampa) |
|
|
T005 |
Servizi artistici/grafici |
|
|
T008 |
Servizi di sviluppo di pellicole |
|
|
T009 |
Servizi di produzione di film e video |
|
|
T010 |
Servizi di microschede |
|
|
T013 |
Servizi fotografici generali – fotografia |
|
|
T014 |
Servizi di stampa/rilegatura |
|
T015 |
Servizi di riproduzione |
|
|
T017 |
Servizi fotografici generali – cinematografia |
|
|
T018 |
Servizi audiovisivi |
|
|
T099 |
Altri servizi di comunicazione, fotografia, cartografia, stampa e pubblicazione Servizi |
|
|
U |
|
Servizi di istruzione e formazione |
|
|
U003 |
Addestramento delle riserve (militari) |
|
|
U010 |
Certificazione e accreditamento per gli istituti di istruzione |
|
V |
|
Servizi di trasporto, viaggio e trasloco |
|
|
|
Tutte le categorie (tranne V503 Servizi delle agenzie di viaggio) |
|
W |
|
Locazione e noleggio di attrezzature protette da brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà |
|
|
W058 |
Apparecchiature di comunicazione, rilevamento e radiazione coerente |
NOTE CONCERNENTI LA SEZIONE E
|
1. |
Il Messico propone al Consiglio congiunto le modifiche da apportare alla presente sezione per armonizzare la sua classificazione basata sul sistema di classificazione comune del NAFTA con il codice CPC basato sulla classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite entro un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Il Consiglio congiunto adotta le modifiche proposte mediante decisione. |
|
2. |
Il capo 21 (Appalti pubblici) non si applica al funzionamento delle strutture pubbliche affidate in concessione. |
|
3. |
Il capo 21 (Appalti pubblici) non si applica ai servizi relativi alle merci acquistate dalla Secretaría de la Defensa Nacional (Ministero della Difesa nazionale) e dalla Secretaría de Marina (Ministero della Marina) che non sono non contemplati da detto capo 21. |
|
4. |
Si precisa che per quanto riguarda le prestazioni transfrontaliere, la prestazione di servizi di cui al capo 21 è soggetta alle disposizioni del capo 11 (Scambi transfrontalieri di servizi), del capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) e del capo 18 (Servizi finanziari). |
SEZIONE F
SERVIZI DI COSTRUZIONE
Salvo disposizione contraria del presente allegato e fatte salve le note generali della sezione H, il capo 21 (Appalti pubblici) si applica a tutti i servizi di costruzione appaltati dai soggetti elencati nelle sezioni da A a C, indicati nella divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite (CPC).
SEZIONE G
PROGETTI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
|
1. |
Ai fini del presente allegato si applica la definizione seguente:
«progetti di partenariato pubblico-privato» (di seguito «progetti PPP»): progetti elaborati nell'ambito di un regime allo scopo di prestare servizi al settore pubblico, ai grossisti, agli intermediari o ai consumatori finali, attuati nell'ambito di un rapporto contrattuale a lungo termine tra un'autorità pubblica e un operatore economico privato (1), ove l'infrastruttura è fornita in tutto o in parte dall'operatore economico privato. |
|
2. |
I progetti PPP aggiudicati dai soggetti appaltanti elencati nelle sezioni A e C sono contemplati dal capo 21 (Appalti pubblici). |
|
3. |
L'articolo 21.6 (Avvisi), paragrafo 4, e l'articolo 21.17 (Procedure di ricorso) non si applicano ai progetti PPP contemplati in conformità del punto 2. |
|
4. |
Ai fini della valutazione delle proposte spontanee di progetti PPP, il Messico applica il proprio diritto e concede alle imprese dell'Unione europea lo stesso trattamento accordato alle imprese messicane. |
NOTE CONCERNENTI LA SEZIONE G
|
1. |
I progetti PPP possono essere utilizzati per attività in relazione alle quali la legislazione messicana consente la partecipazione del settore privato e per le quali sono concesse le licenze, autorizzazioni o concessioni necessarie per fornire i servizi connessi. |
|
2. |
Fatte salve le disposizioni del capo 21 (Appalti pubblici), i soggetti elencati nella sezione A possono esigere, conformemente alla legislazione messicana, che l'aggiudicatario sia stabilito in loco per sviluppare e gestire i progetti PPP. |
|
3. |
Nell'ambito dei progetti PPP i soggetti appaltanti possono indire gare a trattativa privata conformemente alle condizioni di cui all'articolo 21.12 (Gara a trattativa privata) del presente accordo e all'articolo 64 della Ley de Asociaciones Público Privadas (legge sul partenariato pubblico-privato), modificata il 21 aprile 2016 dal Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas (decreto che riforma e abroga varie disposizioni della legge sul partenariato pubblico-privato). |
|
4. |
Le imprese dell'Unione europea godono in Messico del medesimo accesso alle procedure di ricorso previsto per le imprese messicane. |
SEZIONE H
NOTE GENERALI
Eccezioni generali
|
1. |
Il capo 21 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti indetti:
|
|
2. |
Il capo 21 (Appalti pubblici) non si applica ai servizi di pubblica utilità, compresi i servizi di telecomunicazione e di trasmissione e i servizi di approvvigionamento idrico ed energetico. |
|
3. |
Il capo 21 (Appalti pubblici) non si applica ai servizi di trasporto, compresi il trasporto terrestre (CPC 71), il trasporto per vie navigabili (CPC 72), il trasporto aereo (CPC 73), i servizi ausiliari e di supporto nel settore dei trasporti (CPC 74), i servizi postali e di telecomunicazione (CPC 75) e i servizi di riparazione di altri mezzi di trasporto per conto terzi (CPC 8868). |
|
4. |
Il capo 21 (Appalti pubblici) si applica ai contratti di costruzione-gestione-cessione e ai contratti di concessione di lavori pubblici solo qualora tali contratti siano contemplati dalla sezione G (Progetti di partenariato pubblico-privato). |
Esenzione di determinati contratti di appalto
|
5. |
In deroga al capo 21 (Appalti pubblici), il Messico può esentare i contratti di appalto dagli obblighi previsti in tale capo alle condizioni seguenti:
|
|
6. |
A decorrere dal mese di gennaio dell'anno civile successivo all'anno di entrata in vigore del presente accordo, i valori in USD di cui al punto 5 sono adeguati annualmente per tenere conto dell'inflazione cumulata sulla base del deflatore implicito dei prezzi del PIL degli Stati Uniti o di qualsiasi indice successivo pubblicato dal Council of Economic Advisors in Economic Indicators.
I valori in USD adeguati per tenere conto dell'inflazione cumulata fino al gennaio di ciascun anno civile successivo al 2018 sono pari ai valori originari in USDmoltiplicati per il rapporto tra il deflatore implicito dei prezzi del PIL degli Stati Uniti o qualsiasi indice successivo pubblicato dal Council of Economic Advisors in Economic Indicators vigente nel gennaio dello stesso anno e il deflatore implicito dei prezzi del PIL degli Stati Uniti o qualsiasi indice successivo pubblicato dal Council of Economic Advisors in Economic Indicators vigente nel gennaio 2018, a condizione che tali deflatori dei prezzi abbiano lo stesso anno di base. I risultanti valori in USD sono arrotondati al valore più prossimo in milioni di USD. Il Messico notifica all'Unione europea i valori adeguati in USD nel mese di gennaio dell'anno in cui ha effetto l'adeguamento. |
|
7. |
Qualora, in un dato anno, il Messico superi il valore totale dei contratti che può esentare a norma del punto 5, esso si consulta con l'Unione europea al fine di pervenire a un accordo su una compensazione sotto forma di opportunità di appalti supplementari per l'anno successivo. Le consultazioni non pregiudicano i diritti dell'altra parte di cui al capo 31 (Risoluzione delle controversie). |
Obblighi in materia di contenuto locale di PEMEX e CFE
|
8. |
In deroga al capo 21 (Appalti pubblici), PEMEX e CFE possono imporre una prescrizione in materia di contenuto locale la cui percentuale non superi:
|
|
9. |
Ai fini del presente punto, per «progetto chiavi in mano o grande progetto integrato» si intende un progetto di costruzione, fornitura o installazione realizzato da un appaltatore principale conformemente al diritto conferitogli da un soggetto, in relazione al quale:
|
|
10. |
Qualsiasi riduzione di tale percentuale del valore del contratto decisa da PEMEX o da CFE a seguito di un accordo internazionale o della legislazione, regolamentazione o politica del Messico, sostituisce permanentemente le suddette percentuali. Nell'applicare la presente nota, i soggetti appaltanti del Messico accordano agli offerenti dell'Unione europea condizioni non meno favorevoli di quelle accordate agli offerenti messicani o di altri paesi terzi. |
|
11. |
Per «contenuto locale» si intendono i costi di componenti, sottocomponenti e materie prime prodotti in Messico, compresi i costi della manodopera o di altri servizi correlati quali i servizi postvendita e di manutenzione, quali definiti nella gara d'appalto. Tale termine comprende altresì tutti i costi legati all'assemblaggio finale in Messico. L'offerente ha il diritto di stabilire quale parte del valore del contratto sarà soddisfatta con l'utilizzo di risorse acquisite in Messico, sulla base delle possibilità indicate nel bando di gara. |
|
12. |
I costi ammissibili consentono una ragionevole flessibilità affinché l'offerente aggiudicatario possa procurarsi le risorse necessarie per l'esecuzione del contratto da fornitori messicani a condizioni competitive anche in termini di prezzo e qualità. PEMEX e CFE non frazionano i contratti al fine di limitare la scelta dell'offerente riguardo ai costi ammissibili. |
|
13. |
I soggetti appaltanti indicano in modo chiaro e oggettivo l'esistenza di prescrizioni in materia di contenuto locale e relative condizioni sia nei bandi di gara che nel contratto. |
|
14. |
Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il Messico presenta una relazione sull'applicazione del presente punto al sottocomitato per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III del presente accordo), paragrafo 1, lettera g). |
|
15. |
Nessuna disposizione del capo 21 (Appalti pubblici) può essere interpretata come imposizione a PEMEX di stipulare contratti di condivisione del rischio. |
Formula di adeguamento delle soglie
|
16. |
I valori soglia espressi in USD nelle sezioni A e C del presente allegato sono adeguati per ogni anno civile in funzione del tasso di inflazione determinato per gli Stati Uniti d'America conformemente alla formula di adeguamento delle soglie di cui all'allegato 13-A (Elenco del Messico), sezione G, capo 13 (Appalti pubblici), punto 1, dell'USMCA.
Il Messico notifica all'Unione europea il tasso d'inflazione determinato dagli Stati Uniti d'America entro il 18 novembre dell'anno che precede l'anno in cui ha effetto l'adeguamento. |
|
17. |
Il Messico calcola il valore delle soglie in pesos messicani e lo converte utilizzando il tasso di conversione del Banco de México (Banca del Messico). Detto tasso corrisponde al valore del peso messicano rispetto all’USD al 1o dicembre e al 1o giugno di ogni anno, o al primo giorno lavorativo successivo. Il tasso di conversione del 1o dicembre si applica dal 1o gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e il tasso di conversione del 1o giugno si applica dal 1o luglio al 31 dicembre dello stesso anno. Prima della loro applicazione, il Messico notifica all'Unione europea il tasso di conversione e i valori soglia fissati in pesos messicani. |
|
18. |
Le informazioni relative alle soglie sono pubblicate sul seguente sito web: www.compranet.gob.mx. |
SEZIONE I
INFORMAZIONI SUGLI APPALTI
Il Messico pubblica informazioni sugli appalti sui seguenti siti web:
A Pubblicazione di misure generali in materia di appalti
I. Per i soggetti dell'amministrazione centrale e gli altri soggetti
www.dof.gob.mx
II. Per i soggetti dell'amministrazione decentrata e gli altri soggetti
Chihuahua
http://www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial
Ciudad de México
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/gaceta-oficial
Colima
http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/indexperi.php
Durango
http://secretariageneral.durango.gob.mx/periodico-oficial/
Estado de México
https://legislacion.edomex.gob.mx/ve_periodico_oficial
Guanajuato
http://periodico.guanajuato.gob.mx/faces/publico/InicioPub.jsf?_adf.ctrl-state=10xvevwyq7_3
Jalisco
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/periodicos/periodico-oficial
Morelos
http://periodico.morelos.gob.mx/
Nuevo León
http://www.nl.gob.mx/aplicaciones/periodicooficialdelestado
Puebla
http://periodicooficial.puebla.gob.mx/
Querétaro
http://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/
San Luis Potosí
http://apps.slp.gob.mx/po/ConsultaDocumentos.aspx
Veracruz
http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/
Zacatecas
http://periodico.zacatecas.gob.mx/
B Pubblicazione di bandi e avvisi di gara
I. Per i soggetti dell'amministrazione centrale e gli altri soggetti
|
a) |
www.compranet.gob.mx |
|
b) |
www.pemex.com |
|
c) |
www.cfe.gob.mx |
II. Per i soggetti dell'amministrazione decentrata e gli altri soggetti
Chihuahua
https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/
Ciudad de México
https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/
Colima
https://proveedores.col.gob.mx/
Durango
https://comprasestatal.durango.gob.mx/
Estado de México
https://compramex.edomex.gob.mx/compramex/public/home.xhtml
Guanajuato
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php
Jalisco
https://encompras.jalisco.gob.mx/compras/encompras
Morelos
https://compras.morelos.gob.mx/
Nuevo León
Puebla
http://licitaciones.puebla.gob.mx/
Querétaro
https://www.queretaro.gob.mx/OM/Adquisiciones/
San Luis Potosí
http://apps.slp.gob.mx/po/ConsultaDocumentos.aspx
Veracruz
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia-abrogada/transparencia-fiscal/licitaciones/
Zacatecas
http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitaciones.php
(1) Si precisa che tutti i progetti PPP comportano una condivisione del rischio tra il settore pubblico e quello privato nelle diverse fasi dei progetti.
ALLEGATO 22-A
ATTIVITÀ NON CONFORMI DEL MESSICO
NOTA ESPLICATIVA
1.
L'elenco del Messico che figura nel presente allegato indica, a norma dell'articolo 22.4 (Attività non conformi), le attività non conformi di un'impresa pubblica o di un monopolio designato alle quali non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 22.6 (Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali).
2.
Ciascuna voce dell'elenco indica gli elementi seguenti:|
a) |
«obbligo in questione»: precisa gli obblighi di cui all'articolo 22.6 (Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali) che, a norma dell'articolo 22.4 (Attività non conformi), non si applicano alle attività non conformi dell'impresa pubblica o del monopolio designato, come indicato alla lettera c); |
|
b) |
«soggetto»: indica l'impresa pubblica o il monopolio designato cui si riferisce la voce; |
|
c) |
«ambito delle attività non conformi»: descrive l'ambito delle attività non conformi dell'impresa pubblica o del monopolio designato cui si riferisce la voce e |
|
d) |
«misure»: identifica, a fini di trasparenza, un elenco non esaustivo di disposizioni legislative e regolamentari o di altre misure in virtù delle quali l'impresa pubblica o il monopolio designato svolge le attività non conformi cui si riferisce la voce. |
ELENCO DEL MESSICO
|
Obbligo in questione |
Articolo 22.6 (Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali), paragrafo 1, lettera a) |
||||||||||||||||||
|
Soggetto |
Comisión Federal de Electricidad (Commissione federale per l'energia elettrica), sue controllate e affiliate e qualsiasi impresa o soggetto nuovi, ristrutturati o ad essi subentranti |
||||||||||||||||||
|
Ambito delle attività non conformi |
Nell'acquistare beni e servizi, il soggetto può concedere preferenze ai beni e servizi di imprese messicane, conformemente alle misure elencate di seguito, quando svolge le attività nel territorio messicano in conformità del suo mandato giuridico. Il Messico può prescrivere che, nel quadro dei contratti e dei permessi aggiudicati o concessi a un soggetto, quest'ultimo accordi preferenze per l'acquisto di beni e servizi di imprese messicane quando partecipa, tra l'altro, al finanziamento, all'installazione, alla manutenzione e all'espansione delle infrastrutture necessarie per la prestazione del servizio pubblico collegato alle attività del settore elettrico, conformemente alla Ley del Sector Eléctrico. Le preferenze relative ai summenzionati beni e servizi sono concesse conformemente alla voce di cui all'appendice I-B-1, I-MX-14 (Energia elettrica). Si precisa che questa voce lascia impregiudicati gli obblighi di cui all'articolo 22.6 (Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali), paragrafo 1, lettera b). |
||||||||||||||||||
|
Misure |
|
||||||||||||||||||
|
Obbligo in questione |
Articolo 22.6 (Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali), paragrafo 1, lettera a) |
||||||||||||||||||
|
Soggetto |
Petróleos Mexicanos, sue controllate e affiliate e qualsiasi impresa o soggetto nuovi, ristrutturati o ad essi subentranti |
||||||||||||||||||
|
Ambito delle attività non conformi |
Nell'acquistare beni e servizi, il soggetto può concedere preferenze ai beni e servizi di imprese messicane, conformemente alle misure elencate di seguito, quando svolge attività di esplorazione e produzione di petrolio e altri idrocarburi nel territorio messicano. Il Messico può prescrivere che nel quadro dei diritti, dei contratti di esplorazione e produzione e dei permessi concessi a un soggetto, quest'ultimo accordi preferenze all'acquisto di beni e servizi nazionali. Il contenuto nazionale medio per le attività di esplorazione e produzione è almeno il 35 %. Per i progetti realizzati in acque profonde e molto profonde, il ministero dell'Economia stabilisce la metodologia per la misurazione del contenuto nazionale nelle assegnazioni e nei contratti di esplorazione e di estrazione e per la verifica del rispetto della percentuale di contenuto nazionale secondo le indicazioni del programma di conformità stabilito. Le preferenze relative ai summenzionati beni e servizi sono concesse conformemente alla voce di cui all'appendice I-B-1, I-MX-12 (Energia). Si precisa che questa voce lascia impregiudicati gli obblighi di cui all'articolo 22.6 (Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali), paragrafo 1, lettera b). Il ministero dell'Energia può conferire direttamente a un'impresa pubblica avente come unico obiettivo l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi il diritto di sviluppare le attività in questione; detto ministero deve dimostrare che si tratta della soluzione più opportuna per salvaguardare gli interessi dello Stato in termini di produzione e garanzia di approvvigionamento di idrocarburi. |
||||||||||||||||||
|
Misure |
|
ALLEGATO 25-A
PRINCIPALI ELEMENTI DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE
SEZIONE A
PRINCIPALI ELEMENTI DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE NELL'UNIONE EUROPEA
Nell'ambito di una procedura di opposizione di cui all'articolo 25.33 (Indicazioni geografiche stabilite), l'Unione europea garantisce quanto segue.
|
1. |
Qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione di quelle stabilite o residenti in Messico, che abbia un interesse legittimo è invitata mediante pubblicazione di un avviso a opporsi alla protezione prevista dell'indicazione geografica in questione presentando una dichiarazione debitamente motivata. L'avviso comprende il nome o i nomi con la corrispondente traslitterazione in caratteri latini e il tipo di prodotto dell'indicazione geografica da proteggere. |
|
2. |
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione europea entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1. |
|
3. |
Le dichiarazioni di opposizione sono ricevibili soltanto se sono pervenute entro il termine di cui sopra e se dimostrano che:
|
|
4. |
Gli elementi della procedura di opposizione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si intende esclusivamente come il territorio o i territori in cui detti diritti sono tutelati. |
SEZIONE B
PRINCIPALI ELEMENTI DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE IN MESSICO
Nell'ambito di una procedura di opposizione di cui all'articolo 25.33 (Indicazioni geografiche stabilite), il Messico garantisce quanto segue.
I legittimi interessati hanno il diritto di opporsi alla protezione prevista di un'indicazione geografica conformemente al diritto del Messico. L'opposizione poggia sui seguenti criteri, pubblicati in un avviso pubblico:
|
a) |
il nome è identico, o simile a un livello tale da generare confusione («semejante en grado de confusion»), a una denominazione di origine protetta o a un'indicazione geografica protetta per lo stesso prodotto o per un prodotto simile; |
|
b) |
il nome è identico, o simile a un livello tale da generare confusione («semejante en grado de confusion»), a un nome per il quale sia già stata presentata in buona fede una domanda pendente volta a ottenere il riconoscimento di denominazione di origine o di indicazione geografica per lo stesso prodotto o per un prodotto simile; |
|
c) |
il nome è generico o è comunemente utilizzato nel territorio messicano per il prodotto che si intende proteggere o è diventato un elemento comune o generico di tale prodotto nel linguaggio comune o commerciale; |
|
d) |
tenuto conto di tutte le sue caratteristiche, il nome costituisce una descrizione del prodotto che intende proteggere. Tali caratteristiche comprendono parole descrittive o rappresentative che servono di norma a designare specie, qualità, quantità, composizione, destinazione o valore di un prodotto nel corso di operazioni commerciali; |
|
e) |
il nome è identico, o simile a un livello tale da generare confusione («semejante en grado de confusion»), a un marchio registrato o a un nome commerciale registrato in Messico applicabile allo stesso prodotto o a un prodotto simile; |
|
f) |
il nome è identico, o simile a un livello tale da generare confusione («semejante en grado de confusion»), a un nome per il quale sia già stata presentata in buona fede una domanda pendente di marchio registrato o nome commerciale per lo stesso prodotto o un prodotto simile; |
|
g) |
il nome è la traduzione o la traslitterazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica che non può essere protetta e |
|
h) |
il nome è in conflitto con il nome di una varietà vegetale, compresa una varietà di uve da vino, o di una razza animale. |
ALLEGATO 25-B
ELENCO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
SEZIONE A
INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELL'UNIONE EUROPEA DI CUI ALL'ARTICOLO 25.32, LETTERA a)
|
Denominazione |
Traslitterazione |
Tipo di prodotto |
Origine |
|
Steirischer Kren |
|
Barbaforte/rafano/cren |
Austria |
|
Steirisches Kürbiskernöl |
|
Altri oli alimentari |
Austria |
|
Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Austria |
|
Tiroler Bergkäse |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Austria |
|
Tiroler Graukäse |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Austria |
|
Tiroler Speck |
|
Prosciutto di maiale |
Austria |
|
Vorarlberger Alpkäse |
|
Formaggio |
Austria |
|
Vorarlberger Bergkäse |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Austria |
|
Beurre d'Ardenne |
|
Burro |
Belgio |
|
Fromage de Herve |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta molle |
Belgio |
|
Jambon d'Ardenne |
|
Prosciutto di maiale |
Belgio |
|
Pâté Gaumais |
|
Altre carni cotte |
Belgio |
|
Plate de Florenville |
|
Patate |
Belgio |
|
Vin mousseux de qualité de Wallonie |
|
Vino |
Belgio |
|
Vin de pays des jardins de Wallonie |
|
Vino |
Belgio |
|
Crémant de Wallonie |
|
Vino |
Belgio |
|
Côtes de Sambre et Meuse |
|
Vino |
Belgio |
|
Българско розово масло |
Bulgarsko rozovo maslo |
Olio essenziale |
Bulgaria |
|
Дунавска равнина |
Dunavska ravnina |
Vino |
Bulgaria |
|
Тракийска низина |
Trakiĭska nizina |
Vino |
Bulgaria |
|
Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού |
Glyko Triantafyllo Agrou |
Dolciumi |
Cipro |
|
Λουκούμι Γεροσκήπου |
Loukoumi Geroskipou |
Dolciumi |
Cipro |
|
Κουμανδαρία |
Coumandaria |
Vino |
Cipro |
|
Λεμεσός |
Lemesos |
Vino |
Cipro |
|
Πάφος |
Pafos |
Vino |
Cipro |
|
České pivo |
|
Birra |
Cechia |
|
Českobudějovické pivo (1) |
|
Birra |
Cechia |
|
Žatecký chmel |
|
Luppolo |
Cechia |
|
Bayerisches Bier |
|
Birra |
Germania |
|
Bremer Bier |
|
Birra |
Germania |
|
Dortmunder Bier |
|
Birra |
Germania |
|
Hopfen aus der Hallertau |
|
Luppolo |
Germania |
|
Kölsch (2) |
|
Birra |
Germania |
|
Kulmbacher Bier |
|
Birra |
Germania |
|
Lübecker Marzipan |
|
Dolciumi |
Germania |
|
Münchener Bier (3) |
|
Birra |
Germania |
|
Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste |
|
Preparazioni a base di carne suina (100 %) |
Germania |
|
Nürnberger Lebkuchen |
|
Biscotti |
Germania |
|
Schwarzwälder Schinken (4) |
|
Prosciutto di maiale |
Germania |
|
Tettnanger Hopfen |
|
Luppolo |
Germania |
|
Baden |
|
Vino |
Germania |
|
Franken |
|
Vino |
Germania |
|
Mosel |
|
Vino |
Germania |
|
Pfalz |
|
Vino |
Germania |
|
Rheingau |
|
Vino |
Germania |
|
Rheinhessen |
|
Vino |
Germania |
|
Württemberg |
|
Vino |
Germania |
|
Danablu |
|
Formaggio erborinato di latte vaccino |
Danimarca |
|
Esrom |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Danimarca |
|
Γραβιέρα Κρήτης |
Graviera Kritis |
Olio d'oliva |
Grecia |
|
Ελιά Καλαμάτας |
Elia Kalamatas |
Olive da tavola |
Grecia |
|
Καλαμάτα |
Kalamata |
Olio d'oliva |
Grecia |
|
Κασέρι |
Kasseri |
Formaggio di latte di pecora a pasta semidura o formaggio di latte ovino e caprino |
Grecia |
|
Κεφαλογραβιέρα |
Kefalograviera |
Formaggio di latte di pecora a pasta dura o formaggio di latte ovino e caprino |
Grecia |
|
Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης |
Kolymvari Chanion Kritis |
Olio d'oliva |
Grecia |
|
Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα |
Korinthiaki Stafida Vostitsa |
Uva passa |
Grecia |
|
Κρόκος Κοζάνης |
Krokos Kozanis |
Zafferano |
Grecia |
|
Λακωνία |
Lakonia |
Olio d'oliva |
Grecia |
|
Λέσβος / Μυτιλήνη |
Lesvos / Mytilini |
Olio d'oliva |
Grecia |
|
Λυγουριό Ασκληπιείου |
Lygourio Asklipiiou |
Olio d'oliva |
Grecia |
|
Μανούρι |
Manouri |
Siero di latte molle |
Grecia |
|
Μαστίχα Χίου |
Masticha Chiou |
Gomme e resine naturali |
Grecia |
|
Πεζά Ηρακλείου Κρήτης |
Peza Irakliou Kritis |
Olio d'oliva |
Grecia |
|
Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής |
Prasines Elies Chalkidikis |
Olive da tavola |
Grecia |
|
Σητεία Λασιθίου Κρήτης |
Sitia Lasithiou Kritis |
Olio d'oliva |
Grecia |
|
Φέτα (5) |
Feta |
Formaggio bianco di latte di pecora o formaggio di latte ovino e caprino |
Grecia |
|
Χανιά Κρήτης |
Chania Kritis |
Olio d'oliva |
Grecia |
|
Μαντινεία |
Mantineia |
Vino |
Grecia |
|
Νεμέα |
Nemea |
Vino |
Grecia |
|
Ρετσίνα Αττικής |
Retsina Attikis |
Vino |
Grecia |
|
Σάμος |
Samos |
Vino |
Grecia |
|
Σαντορίνη |
Santorini |
Vino |
Grecia |
|
Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-Montsià |
|
Olio d'oliva |
Spagna |
|
Aceite del Bajo Aragón |
|
Olio d'oliva |
Spagna |
|
Antequera |
|
Olio d'oliva |
Spagna |
|
Azafrán de la Mancha |
|
Zafferano |
Spagna |
|
Baena |
|
Olio d'oliva |
Spagna |
|
Cabrales |
|
Formaggio |
Spagna |
|
Cecina de León |
|
Altri salumi |
Spagna |
|
Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians (6) |
|
Arance, clementine, limoni |
Spagna |
|
Dehesa de Extremadura |
|
Prosciutto di maiale |
Spagna |
|
Estepa |
|
Olio d'oliva |
Spagna |
|
Guijuelo |
|
Prosciutto di maiale |
Spagna |
|
Idiazabal |
|
Formaggio di latte di pecora a pasta dura |
Spagna |
|
Jabugo |
|
Prosciutto di maiale |
Spagna |
|
Jamón de Teruel / Paleta de Teruel |
|
Prosciutto di maiale |
Spagna |
|
Jijona |
|
Dolciumi |
Spagna |
|
Les Garrigues |
|
Olio d'oliva |
Spagna |
|
Los Pedroches |
|
Prosciutto di maiale |
Spagna |
|
Mahón-Menorca |
|
Formaggio di latte misto a pasta dura |
Spagna |
|
Pimentón de la Vera |
|
Paprica |
Spagna |
|
Pimentón de Murcia |
|
Paprica |
Spagna |
|
Polvorones de Estepa |
|
Biscotti |
Spagna |
|
Priego de Córdoba |
|
Olio d'oliva |
Spagna |
|
Queso Manchego (7) |
|
Formaggio di latte di pecora a pasta dura |
Spagna |
|
Queso Tetilla / Queixo Tetilla |
|
Formaggio |
Spagna |
|
Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic |
|
Altri salumi |
Spagna |
|
Sierra de Cádiz |
|
Olio d'oliva |
Spagna |
|
Sierra de Cazorla |
|
Olio d'oliva |
Spagna |
|
Sierra de Segura |
|
Olio d'oliva |
Spagna |
|
Sierra Mágina |
|
Olio d'oliva |
Spagna |
|
Siurana |
|
Olio d'oliva |
Spagna |
|
Sobrasada de Mallorca |
|
Altri salumi |
Spagna |
|
Ternera Gallega |
|
Bovini |
Spagna |
|
Turrón de Alicante |
|
Dolciumi |
Spagna |
|
Alicante (8) |
|
Vino |
Spagna |
|
Bierzo |
|
Vino |
Spagna |
|
Calatayud |
|
Vino |
Spagna |
|
Campo de Borja |
|
Vino |
Spagna |
|
Cariñena |
|
Vino |
Spagna |
|
Castilla (9) |
|
Vino |
Spagna |
|
Castilla y León |
|
Vino |
Spagna |
|
Cataluña |
|
Vino |
Spagna |
|
Cava (10) |
|
Vino |
Spagna |
|
Cigales |
|
Vino |
Spagna |
|
Empordà |
|
Vino |
Spagna |
|
Jerez-Xérès-Sherry |
|
Vino |
Spagna |
|
Jumilla |
|
Vino |
Spagna |
|
La Mancha |
|
Vino |
Spagna |
|
Málaga |
|
Vino |
Spagna |
|
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda |
|
Vino |
Spagna |
|
Navarra |
|
Vino |
Spagna |
|
Penedès |
|
Vino |
Spagna |
|
Priorat |
|
Vino |
Spagna |
|
Rías Baixas |
|
Vino |
Spagna |
|
Ribeiro |
|
Vino |
Spagna |
|
Ribera del Duero |
|
Vino |
Spagna |
|
Rioja |
|
Vino |
Spagna |
|
Rueda (11) |
|
Vino |
Spagna |
|
Somontano |
|
Vino |
Spagna |
|
Toro (12) |
|
Vino |
Spagna |
|
Utiel-Requena |
|
Vino |
Spagna |
|
Valdepeñas |
|
Vino |
Spagna |
|
Valencia |
|
Vino |
Spagna |
|
Yecla |
|
Vino |
Spagna |
|
Abondance |
|
Formaggio |
Francia |
|
Ail blanc de Lomagne |
|
Agli |
Francia |
|
Ail de la Drôme |
|
Agli |
Francia |
|
Ail rose de Lautrec |
|
Agli |
Francia |
|
Beaufort |
|
Formaggio |
Francia |
|
Bleu d'Auvergne |
|
Formaggio erborinato di latte vaccino |
Francia |
|
Brie de Meaux |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta molle |
Francia |
|
Camembert de Normandie |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta molle |
Francia |
|
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) |
|
Altre carni cotte e fegato fresco |
Francia |
|
Cantal / fourme de Cantal/cantalet |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Francia |
|
Chabichou du Poitou |
|
Formaggio |
Francia |
|
Comté |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Francia |
|
Crottin de Chavignol / Chavignol |
|
Formaggio |
Francia |
|
Emmental de Savoie |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Francia |
|
Époisses |
|
Formaggio |
Francia |
|
Fourme d'Ambert |
|
Formaggio |
Francia |
|
Gruyère (13) |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Francia |
|
Huile d'olive de Haute-Provence |
|
Olio d'oliva |
Francia |
|
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence |
|
Olio essenziale |
Francia |
|
Huîtres Marennes Oléron |
|
Molluschi non trasformati |
Francia |
|
Jambon de Bayonne |
|
Prosciutto di maiale |
Francia |
|
Lentille verte du Puy |
|
Lenticchie |
Francia |
|
Maroilles / Marolles |
|
Formaggio |
Francia |
|
Morbier (14) |
|
Formaggio |
Francia |
|
Munster; Munster-Géromé |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta molle |
Francia |
|
Neufchâtel |
|
Formaggio |
Francia |
|
Noix de Grenoble |
|
Noci comuni |
Francia |
|
Piment d'Espelette / Piment d'Espelette – Ezpeletako Biperra |
|
Pepe |
Francia |
|
Pomme du Limousin |
|
Mele |
Francia |
|
Pont-l'Évêque |
|
Formaggio |
Francia |
|
Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits |
|
Prugne (secche o candite) |
Francia |
|
Reblochon / Reblochon de Savoie |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Francia |
|
Roquefort |
|
Formaggio erborinato di latte di pecora |
Francia |
|
Saint-Nectaire |
|
Formaggio |
Francia |
|
Tomme de Savoie |
|
Formaggio |
Francia |
|
Volailles de Loué |
|
Pollame |
Francia |
|
Alsace |
|
Vino |
Francia |
|
Anjou |
|
Vino |
Francia |
|
Beaujolais |
|
Vino |
Francia |
|
Bergerac |
|
Vino |
Francia |
|
Bordeaux |
|
Vino |
Francia |
|
Bourgogne |
|
Vino |
Francia |
|
Cahors |
|
Vino |
Francia |
|
Chablis |
|
Vino |
Francia |
|
Champagne |
|
Vino |
Francia |
|
Châteauneuf-du-Pape |
|
Vino |
Francia |
|
Cheverny |
|
Vino |
Francia |
|
Côtes de Blaye |
|
Vino |
Francia |
|
Côtes de Gascogne |
|
Vino |
Francia |
|
Côtes de Provence |
|
Vino |
Francia |
|
Côtes du Rhône |
|
Vino |
Francia |
|
Côtes du Roussillon |
|
Vino |
Francia |
|
Floc de Gascogne |
|
Vino |
Francia |
|
Graves |
|
Vino |
Francia |
|
Haut-Médoc |
|
Vino |
Francia |
|
Languedoc |
|
Vino |
Francia |
|
Mâcon |
|
Vino |
Francia |
|
Margaux |
|
Vino |
Francia |
|
Médoc |
|
Vino |
Francia |
|
Moulis / Moulis-en-Médoc |
|
Vino |
Francia |
|
Pauillac |
|
Vino |
Francia |
|
Pays d'Hérault |
|
Vino |
Francia |
|
Pays d'Oc |
|
Vino |
Francia |
|
Pessac-Léognan |
|
Vino |
Francia |
|
Pomerol |
|
Vino |
Francia |
|
Pommard |
|
Vino |
Francia |
|
Premières Côtes de Bordeaux |
|
Vino |
Francia |
|
Romanée-Conti |
|
Vino |
Francia |
|
Saint-Emilion |
|
Vino |
Francia |
|
Saint-Estèphe |
|
Vino |
Francia |
|
Saint-Julien |
|
Vino |
Francia |
|
Sancerre |
|
Vino |
Francia |
|
Sauternes |
|
Vino |
Francia |
|
Touraine |
|
Vino |
Francia |
|
Val de Loire |
|
Vino |
Francia |
|
Ventoux |
|
Vino |
Francia |
|
Istarski pršut / Istrski pršut |
|
Prosciutto di maiale |
Croazia Slovenia |
|
Baranjski kulen |
|
Prosciutto di maiale |
Croazia |
|
Dalmatinski pršut |
|
Prosciutto di maiale |
Croazia |
|
Drniški pršut |
|
Prosciutto di maiale |
Croazia |
|
Krčki pršut |
|
Prosciutto di maiale |
Croazia |
|
Dingač |
|
Vino |
Croazia |
|
Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi |
|
Altri salumi |
Ungheria |
|
Tokaj / Tokaji |
|
Vino |
Ungheria |
|
Aceto Balsamico di Modena |
|
Aceti |
Italia |
|
Aceto balsamico tradizionale di Modena |
|
Aceti |
Italia |
|
Aprutino Pescarese |
|
Olio d'oliva |
Italia |
|
Asiago |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Italia |
|
Bresaola della Valtellina |
|
Altri salumi |
Italia |
|
Capocollo di Calabria |
|
Salumi |
Italia |
|
Coppa di Parma |
|
Salumi |
Italia |
|
Cotechino Modena |
|
Preparazioni a base di carne suina (100 %) |
Italia |
|
Culatello di Zibello |
|
Altri salumi |
Italia |
|
Fontina |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Italia |
|
Gorgonzola |
|
Formaggio erborinato di latte vaccino |
Italia |
|
Grana Padano (15) |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Italia |
|
Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel |
|
Mele |
Italia |
|
Mortadella Bologna (16) |
|
Preparazioni a base di carne suina (100 %) |
Italia |
|
Mozzarella di Bufala Campana |
|
Formaggio di latte di bufala a pasta molle |
Italia |
|
Pancetta di Calabria |
|
Salumi |
Italia |
|
Parmigiano Reggiano (17) |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Italia |
|
Pecorino Romano (18) |
|
Formaggio di latte di pecora a pasta dura |
Italia |
|
Piadina Romagnola / Piada Romagnola |
|
Altro pane |
Italia |
|
Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino |
|
Pomodori |
Italia |
|
Prosciutto di Parma |
|
Prosciutto di maiale |
Italia |
|
Prosciutto di San Daniele |
|
Prosciutto di maiale |
Italia |
|
Prosciutto Toscano |
|
Prosciutto di maiale |
Italia |
|
Provolone Valpadana |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta molle |
Italia |
|
Riso del Delta del Po |
|
Riso |
Italia |
|
Salamini italiani alla cacciatora |
|
Altri salumi |
Italia |
|
Salsiccia di Calabria |
|
Salumi |
Italia |
|
Soppressata di Calabria |
|
Altri salumi |
Italia |
|
Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck |
|
Prosciutto di maiale |
Italia |
|
Taleggio |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta molle |
Italia |
|
Toscano |
|
Olio d'oliva |
Italia |
|
Zampone Modena |
|
Preparazioni a base di carne suina (100 %) |
Italia |
|
Alto Adige / Südtirol / Südtiroler / dell'Alto Adige |
|
Vino |
Italia |
|
Asti |
|
Vino |
Italia |
|
Barbaresco |
|
Vino |
Italia |
|
Barbera d'Alba (19) |
|
Vino |
Italia |
|
Barbera d'Asti (20) |
|
Vino |
Italia |
|
Bardolino |
|
Vino |
Italia |
|
Barolo |
|
Vino |
Italia |
|
Brachetto d'Acqui / Acqui |
|
Vino |
Italia |
|
Brunello di Montalcino |
|
Vino |
Italia |
|
Chianti |
|
Vino |
Italia |
|
Chianti Classico |
|
Vino |
Italia |
|
Conegliano – Prosecco / Conegliano Valdobbiadene - Prosecco / Valdobbiadene - Prosecco |
|
Vino |
Italia |
|
Dolcetto d'Alba (21) |
|
Vino |
Italia |
|
Emilia / dell'Emilia (22) |
|
Vino |
Italia |
|
Franciacorta |
|
Vino |
Italia |
|
Lambrusco di Sorbara |
|
Vino |
Italia |
|
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro |
|
Vino |
Italia |
|
Marca Trevigiana |
|
Vino |
Italia |
|
Marsala |
|
Vino |
Italia |
|
Montepulciano d'Abruzzo (23) |
|
Vino |
Italia |
|
Oltrepò Pavese |
|
Vino |
Italia |
|
Prosecco |
|
Vino |
Italia |
|
Rubicone |
|
Vino |
Italia |
|
Salento |
|
Vino |
Italia |
|
Sicilia |
|
Vino |
Italia |
|
Soave |
|
Vino |
Italia |
|
Toscana / Toscano (24) |
|
Vino |
Italia |
|
Trento |
|
Vino |
Italia |
|
Valpolicella |
|
Vino |
Italia |
|
Veneto |
|
Vino |
Italia |
|
Vernaccia di San Gimignano |
|
Vino |
Italia |
|
Vino Nobile di Montepulciano |
|
Vino |
Italia |
|
Edam Holland |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Paesi Bassi |
|
Gouda Holland |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Paesi Bassi |
|
Hollandse Geitenkaas |
|
Formaggio di latte di pecora a pasta molle |
Paesi Bassi |
|
Azeite de Moura |
|
Olio d'oliva |
Portogallo |
|
Azeite do Alentejo Interior |
|
Olio d'oliva |
Portogallo |
|
Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) |
|
Olio d'oliva |
Portogallo |
|
Azeite de Tras-os-Montes |
|
Olio d'oliva |
Portogallo |
|
Azeites do Norte Alentejano |
|
Olio d'oliva |
Portogallo |
|
Azeites do Ribatejo |
|
Olio d'oliva |
Portogallo |
|
Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de Vinhais |
|
Altri salumi |
Portogallo |
|
Chouriço de Portalegre |
|
Altri salumi |
Portogallo |
|
Maçã de Alcobaça |
|
Mele |
Portogallo |
|
Mel dos Açores |
|
Miele |
Portogallo |
|
Ovos Moles de Aveiro |
|
Prodotti di pasticceria |
Portogallo |
|
Pêra Rocha do Oeste |
|
Pere |
Portogallo |
|
Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos |
|
Prosciutto di maiale |
Portogallo |
|
Queijo S. Jorge |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Portogallo |
|
Queijo Serra da Estrela |
|
Formaggio di latte di pecora a pasta dura |
Portogallo |
|
Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Portogallo |
|
Alentejano |
|
Vino |
Portogallo |
|
Alentejo |
|
Vino |
Portogallo |
|
Algarve |
|
Vino |
Portogallo |
|
Bairrada |
|
Vino |
Portogallo |
|
Dão |
|
Vino |
Portogallo |
|
Douro |
|
Vino |
Portogallo |
|
Duriense |
|
Vino |
Portogallo |
|
Lisboa |
|
Vino |
Portogallo |
|
Oporto / Port / Port Wine / Porto / Portvin / Portwein / Portwijn / vin du Porto / vinho do Porto |
|
Vino |
Portogallo |
|
Palmela |
|
Vino |
Portogallo |
|
Península de Setúbal |
|
Vino |
Portogallo |
|
Pico |
|
Vino |
Portogallo |
|
Tejo |
|
Vino |
Portogallo |
|
Trás-os-montes |
|
Vino |
Portogallo |
|
Vinho da Madeira / Madère / Vin de Madère / Madera / Madeira Wein / Madeira Wine / Vino di Madera / Madeira Wijn / Madeira |
|
Vino |
Portogallo |
|
Vinho Verde |
|
Vino |
Portogallo |
|
Magiun de prune Topoloveni |
|
Prugne (secche o candite) |
Romania |
|
Salam de Sibiu |
|
Altri salumi |
Romania |
|
Telemea de Ibănești |
|
Formaggio di latte vaccino a pasta dura |
Romania |
|
Cotești |
|
Vino |
Romania |
|
Cotnari |
|
Vino |
Romania |
|
Dealu Mare |
|
Vino |
Romania |
|
Murfatlar |
|
Vino |
Romania |
|
Odobești |
|
Vino |
Romania |
|
Panciu |
|
Vino |
Romania |
|
Recaș |
|
Vino |
Romania |
|
Târnave |
|
Vino |
Romania |
|
Kranjska klobasa |
|
Prodotti a base di carne |
Slovenia |
|
Kraška panceta |
|
Prodotti a base di carne |
Slovenia |
|
Kraški pršut |
|
Prosciutto di maiale |
Slovenia |
|
Kraški zašink |
|
Prodotti a base di carne |
Slovenia |
|
Slovenski med |
|
Miele |
Slovenia |
|
Štajersko prekmursko bučno olje |
|
Olio di semi di zucca |
Slovenia |
|
Vinohradnícka oblasť Tokaj |
|
Vino |
Slovacchia |
|
(1) Il termine è protetto solo nella lingua originale. Il suo uso in Messico è soggetto ad accordi privati tra gli utilizzatori dell'indicazione geografica e il titolare del marchio. (2) La protezione dell'indicazione geografica «Kölsch» non impedisce agli utilizzatori precedenti che abbiano usato i termini «tipo Kölsch» o «estilo Kölsch» in buona fede e in modo continuato prima del 21 aprile 2018 di continuare a utilizzarli, a condizione che siano indicati con caratteri tipografici notevolmente più piccoli, purché leggibili, di quelli usati per il nome commerciale e in modo inequivocabile per quanto riguarda l'origine del prodotto. Nel caso delle procedure di esecuzione di cui alla sottosezione B.4 del capo 25, spetta agli utilizzatori precedenti dimostrare di essere stati utilizzatori nel territorio messicano conformemente alla presente nota. (3) La protezione dell'indicazione geografica «Münchener Bier» non impedisce agli utilizzatori precedenti che abbiano usato i termini «tipo Munich» o «estilo Munich» in buona fede e in modo continuato prima del 21 aprile 2018 di continuare a utilizzarli, a condizione che siano indicati con caratteri tipografici notevolmente più piccoli, purché leggibili, di quelli usati per il nome commerciale e in modo inequivocabile per quanto riguarda l'origine del prodotto. Nel caso delle procedure di esecuzione di cui alla sottosezione B.4 del capo 25, spetta agli utilizzatori precedenti dimostrare di essere stati utilizzatori nel territorio messicano conformemente alla presente nota. (4) La protezione dell'indicazione geografica «Schwarzwälder Schinken» non impedisce l'uso in buona fede del termine «selva negra» a condizione che sia utilizzato solo per il prosciutto cotto e che i prodotti in questione non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini, bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica «Schwarzwälder Schinken», nonché a condizione che il termine sia indicato con caratteri tipografici notevolmente più piccoli, purché leggibili, di quelli usati per il nome commerciale e in modo inequivocabile per quanto riguarda l'origine del prodotto. (5) La protezione dell'indicazione geografica «Φέτα (Feta)» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «feta» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa, per un massimo di otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, a condizione che prima dell'entrata in vigore dell'accordo abbiano utilizzato detta indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento agli stessi prodotti o a prodotti simili nel territorio messicano. Durante tali anni l'uso del termine «feta» deve essere accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione. (6) I nomi delle varietà contenenti il termine «Valencia» o da esso costituite possono continuare a essere utilizzate per prodotti simili, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la natura di tale termine o l'esatta origine del prodotto. (7) La protezione dell'indicazione geografica «Queso Manchego» per i formaggi elaborati in Spagna conformemente alle specifiche tecniche dell'Unione europea utilizzando latte di pecora, non impedisce l'uso dei termini «manchego» e «queso manchego», che sono nomi tradizionali in Messico quando si riferiscono a formaggi elaborati con latte vaccino, a condizione che i prodotti in questione non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'indicazione geografica protetta nell'Unione europea e si distinguano da essa in modo inequivocabile per quanto riguarda l'origine e la composizione del prodotto. (8) L'eccezione di cui all'articolo 25.40 (Eccezioni), paragrafo 4, si applica all'uso del termine Alicante Bouschet. (9) La protezione dell'indicazione geografica «Castilla» non pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare o registrare in Messico un marchio contenente tale termine, la sua traduzione o la sua traslitterazione, purché non induca in errore il pubblico quanto all'origine geografica del prodotto o violi l'indicazione geografica per quanto riguarda altre modalità di protezione. (10) La protezione dell'indicazione geografica «Cava» non pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare o registrare in Messico un marchio contenente tale termine, la sua traduzione o la sua traslitterazione, purché non induca in errore il pubblico quanto all'origine geografica del prodotto o violi l'indicazione geografica per quanto riguarda altre modalità di protezione. (11) La protezione dell'indicazione geografica «Rueda» non pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare o registrare in Messico un marchio contenente tale termine, la sua traduzione o la sua traslitterazione, purché non induca in errore il pubblico quanto all'origine geografica del prodotto o violi l'indicazione geografica per quanto riguarda altre modalità di protezione. (12) La protezione dell'indicazione geografica «Toro» non pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare o registrare in Messico un marchio contenente tale termine, la sua traduzione o la sua traslitterazione, purché non induca in errore il pubblico quanto all'origine geografica del prodotto o violi l'indicazione geografica per quanto riguarda altre modalità di protezione. (13) La protezione dell'indicazione geografica «Gruyère» non impedisce agli utilizzatori precedenti che abbiano usato il termine in buona fede e in modo continuato per cinque anni prima del 21 aprile 2018 di continuare a utilizzarlo, a condizione che i prodotti in questione non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini, bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica «Gruyère», nonché a condizione che il termine sia indicato con caratteri tipografici notevolmente più piccoli, purché leggibili, di quelli usati per il nome commerciale e in modo inequivocabile per quanto riguarda l'origine del prodotto. Nel caso delle procedure di esecuzione di cui alla sottosezione B.4 del capo 25, spetta agli utilizzatori precedenti dimostrare di essere stati utilizzatori nel territorio messicano conformemente alla presente nota. Il nome «Gruyère» si riferisce, nel territorio dell'Unione europea, a due indicazioni geografiche omonime, rispettivamente in relazione a un formaggio svizzero e a un formaggio francese. L'Unione europea non si opporrà a un'eventuale domanda volta a proteggere detta indicazione geografica omonima svizzera in Messico. (14) La protezione dell'indicazione geografica «Morbier» non impedisce agli utilizzatori precedenti che abbiano usato il termine in buona fede e in modo continuato per cinque anni prima del 21 aprile 2018 di continuare a utilizzarlo, a condizione che i prodotti in questione non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini, bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica «Morbier», nonché a condizione che il termine sia indicato con caratteri tipografici notevolmente più piccoli, purché leggibili, di quelli usati per il nome commerciale e in modo inequivocabile per quanto riguarda l'origine del prodotto. Nel caso delle procedure di esecuzione di cui alla sottosezione B.4 del capo 25 spetta agli utilizzatori precedenti dimostrare di essere stati utilizzatori nel territorio messicano conformemente alla presente nota. (15) Non è richiesta la protezione del termine «Grana» nell'indicazione geografica composta «Grana Padano». (16) La protezione dell'indicazione geografica «Mortadella Bologna» è richiesta nei confronti dell'indicazione geografica composta e non rispetto ai singoli termini. (17) La protezione dell'indicazione geografica «Parmigiano Reggiano» non impedisce agli utilizzatori che abbiano usato il termine «parmesano» in buona fede prima del 21 aprile 2018 di continuare a utilizzarlo, a condizione che i prodotti in questione non siano commercializzati utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva del «Parmigiano Reggiano» e si distinguano in modo inequivocabile dal «Parmigiano Reggiano» per quanto riguarda l'origine. (18) Non è richiesta la protezione del termine «Pecorino» nell'indicazione geografica composta «Pecorino Romano». (19) L'eccezione di cui all'articolo 25.40 (Eccezioni), paragrafo 4, si applica all'uso del termine «Barbera». (20) L'eccezione di cui all'articolo 25.40 (Eccezioni), paragrafo 4, si applica all'uso del termine «Barbera». (21) L'eccezione di cui all'articolo 25.40 (Eccezioni), paragrafo 4, si applica all'uso del termine «Dolcetto». (22) La protezione dell'indicazione geografica «Emilia» non pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare o registrare in Messico un marchio contenente tale termine, la sua traduzione o la sua traslitterazione, purché non induca in errore il pubblico quanto all'origine geografica del prodotto o violi l'indicazione geografica per quanto riguarda altre modalità di protezione. (23) L'eccezione di cui all'articolo 25.40 (Eccezioni), paragrafo 4, si applica all'uso del termine «Montepulciano». (24) La protezione dell'indicazione geografica «Toscana/Toscano» non pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare o registrare in Messico un marchio contenente tale termine, la sua traduzione o la sua traslitterazione, purché non induca in errore il pubblico quanto all'origine geografica del prodotto o violi l'indicazione geografica per quanto riguarda altre modalità di protezione. |
|||
SEZIONE B
INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEL MESSICO DI CUI ALL'ARTICOLO 25.32, LETTERA b)
|
Denominazione |
Tipo di prodotto |
Luogo di origine |
|
Arroz del Estado de Morelos |
Riso |
Morelos, Messico |
|
Ate de Morelia, Región de Origen |
Frutta fresca cotta e gelificata |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Banamich |
Banane |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Berries de México |
Mirtilli, fragole, lamponi e more |
Messico |
|
Cacao Grijalva |
Cacao |
Tabasco, Messico |
|
Café Chiapas |
Caffè |
Chiapas, Messico |
|
Café Veracruz |
Caffè |
Veracruz, Messico |
|
Cajeta de Celaya, Región de Origen |
Caramello spalmabile a base di latte di capra |
Guanajuato, Messico |
|
Chile Habanero de la Península de Yucatán |
Peperoncino |
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, Messico |
|
Chipotle Mexicano (25) |
Peperoncino |
Messico |
|
Fresana, Fresa Michoacán, Región de Origen |
Fragole |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Jalapeño Mexicano (26) |
Peperoncino |
Messico |
|
Limón Michoacano, Región de Origen |
Limetta |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Mango Ataúlfo del Soconusco Chiapas |
Mango |
Chiapas, Messico |
|
Michin |
Trote |
Estado de Mexico; Messico Michoacán, Messico |
|
Nopal Villa Valtierrilla, Región de Origen |
Cactus |
Guanajuato, Messico |
|
Pan de Tingüindín, Región de Origen |
Pane |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Pan Grande de Acámbaro, Región de Origen |
Pane |
Guanajuato, Messico |
|
Queso Cotija, Región de Origen |
Formaggio |
Jalisco, Messico Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Vainilla de Papantla |
Vaniglia |
Veracruz de la Llave, Messico Puebla de Zaragoza, Messico |
|
(25) Non è richiesta la protezione del termine «Chipotle» nell'indicazione geografica composta «Chipotle Mexicano». (26) Non è richiesta la protezione del termine «Jalapeño» nell'indicazione geografica composta «Jalapeño Mexicano». |
||
Appendice 25-B-1
SINGOLI TERMINI FACENTI PARTE DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA COMPOSTA
1.
Per quanto riguarda l'elenco delle indicazioni geografiche dell'Unione europea di cui alla sezione A dell'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche), la protezione conferita a norma dell'articolo 25.34 (Protezione delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 25-B) non è richiesta in relazione ai singoli termini facenti parte di un'indicazione geografica composta elencati di seguito:«aceite», «ail», «ail blanc», «ail rose», «Almkäse», «Alpkäse», «Apfel», «azafrán», «azeite», «azeites», «Bergkäse», «beurre», «Bier», «biperra», «bleu», «Bratwürste», «bresaola», «brie», «bučno olje», «camembert», «canard à foie gras», «capocollo», «cecina», «chmel», «chouriça», «chouriço», «cítricos», «cítrics», «coppa», «cotechino», «culatello», «dehesa», «edam», «emmental», «essence de lavande», «fromage», «geitenkaas», «gouda», «Graukäse», «Hopfen», «huile d'olive», «huile essentielle de lavande», «huîtres», «jambon», «jamón», «klobasa», «kren», «kulen», «Kürbiskernöl», «Lebkuchen», «lentille verte», «linguiça», «llonganissa», «maçã», «magiun de prune», «Markenspeck», «Marzipan», «med», «mel», «mela», «mozzarella», «noix», «oli», «ovos moles», «paleta», «pancetta», «pâté», «pêra», «piada», «piadina», «piment», «pimentón», «pivo», «plate», «polvorones», «pomme», «pomodoro», «presunto», «prosciutto», «provolone», «pršut», «pruneaux», «queijo», «queijo amarelo», «queijo picante», «queijos», «queixo», «queso», «riso», «Rostbratwürste», «salam», «salamini», «salchichón», «salsiccia», «Schinken», «sierra», «sobrasada», «soppressata», «Speck», «szalámi», «telemea», «téliszalámi», «ternera», «tomme», «turrón», «volailles», «zampone», «zašink», «γλυκό τριαντάφυλλο (glyko triantafyllo)», «γραβιέρα (graviera)», «ελιά (elia)», «κορινθιακή σταφίδα (korinthiaki stafida)», «κρόκος (krokos)», «λουκούμι (loukoumi)», «πράσινες ελιές (prasines elies)» e «розово масло (rozovo maslo)».
2.
Per quanto riguarda l'elenco delle indicazioni geografiche del Messico di cui alla sezione B dell'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche), la protezione conferita a norma dell'articolo 25.34 (Protezione delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 25-B) non è richiesta in relazione ai singoli termini facenti parte di un'indicazione geografica composta elencati di seguito:«café», «mango», «vainilla», «chile», «habanero», «arroz», «cacao», «fresa», «limón», «queso», «pan», «grande», «ate», «cajeta», «nopal» e «berries».
3.
Per quanto riguarda l'elenco delle indicazioni geografiche del Messico di cui alla sezione B dell'allegato 25-B (Elenco delle indicazioni geografiche), la protezione conferita a norma dell'articolo 25.34 (Protezione delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 25-B) non è richiesta in relazione ai termini seguenti aggiunti ad alcune indicazioni geografiche:«Región de Origen».
ALLEGATO 25-C
INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEL MESSICO DI CUI ALL'ARTICOLO 25.31, PARAGRAFO 2
|
Nome |
Tipo di prodotto |
Luogo di origine |
|
Alfareria de Tzintzuntzan Uricha Región De Origen |
Prodotti di ceramica (artigianato) |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Alfarería Dolorense |
Prodotti di ceramica |
Guanajuato, Messico |
|
Alfarería Punteada de Capula Región De Origen |
Prodotti di ceramica (artigianato) |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Alfarería Tradicional de Capula Región De Origen |
Prodotti di ceramica (artigianato) |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Ámbar de Chiapas |
Artigianato Resina naturale |
Chiapas, Messico |
|
Bordados de Santa Cruz Tzintzuntzan Región de Origen |
Ricami |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Cantera de Morelia Región De Origen |
Prodotti di cava |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Catrinas de Barro De Capula Región de Origen |
Ceramica di argilla (artigianato) |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Cobre Martillado De Santa Clara Del Cobre Región De Origen |
Rame |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Esfera de Tlalpujahua Otjo Región De Origen |
Sfere (artigianato) |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Guitarras de Paracho Región de Origen |
Oggetti di artigianato (chitarre) |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Juguete Artesanal de Michoacan Sapichu Región de Origen |
Oggetti di artigianato (giocattoli) |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Laca Perfilada de Patzcuaro En Oro 23 Qts. Región De Origen |
Oggetti di artigianato |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Mayolica de Dolores Hidalgo y Guanajuato |
Ceramica smaltata |
Guanajuato, Messico |
|
Olinalá |
Artigianato |
Guerrero, Messico |
|
Pasta de Caña de Maíz J'Atzingueni |
Artigianato |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Piñas De Barro de San Jose De Gracia Región de Origen |
Oggetti di artigianato (argilla) |
Michoacán de Ocampo, Messico |
|
Sombreros San Pancho, pueblos del Rincón |
Cappelli |
Guanajuato, Messico |
|
Talavera |
Artigianato |
Puebla de Zaragoza, Messico Tlaxcala, Mexico |
ALLEGATO 31-A
REGOLAMENTO INTERNO
Definizioni
|
1. |
Ai fini del capo 31 (Risoluzione delle controversie) e del presente regolamento interno si applicano le definizioni seguenti:
|
Notifiche
|
2. |
Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento
Le notifiche di cui al presente punto sono effettuate per via elettronica oppure, ove opportuno, con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è stata inviata. |
|
3. |
Tutte le notifiche sono inviate agli uffici designati dalle parti a norma dell'articolo 31.36 (Gestione della procedura di risoluzione delle controversie) (di seguito «uffici designati»). |
|
4. |
Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del collegio possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche. La correzione di errori materiali di scarsa importanza non incide sul calendario dei procedimenti. |
|
5. |
Se la data di presentazione di un documento coincide con un giorno festivo o con qualsiasi altro giorno in cui gli uffici designati sono ufficialmente chiusi, il documento si ritiene consegnato il giorno lavorativo successivo. Nel corso della riunione organizzativa di cui ai punti 16 e 17, ciascuna parte presenta l'elenco dei propri giorni festivi, di tutti gli altri giorni di chiusura ufficiale del proprio ufficio designato e del normale orario di apertura di tale ufficio. Ciascuna parte mantiene l'elenco aggiornato durante la procedura del collegio. |
Nomina dei membri del collegio
|
6. |
Ai fini dell'articolo 31.7 (Composizione del collegio), paragrafi 6 e 7, le persone seguenti possono esercitare la funzione di autorità che ha il potere di nomina per la composizione del collegio:
|
|
7. |
Nel procedere alla selezione a sorte a norma dell'articolo 31.7 (Composizione del collegio), paragrafi 6 e 7, l'autorità che ha il potere di nomina estrae a sorte il membro del collegio dal sottoelenco della parte convenuta adottato a norma dell' articolo 31.8 (Elenchi dei membri del collegio), paragrafo 1, lettera a) o b), o il presidente del collegio dal sottoelenco di persone chiamate a esercitare la funzione di presidente adottato a norma dell'articolo 31.8 (Elenchi dei membri del collegio), paragrafo 1, lettera c). L'autorità che ha il potere di nomina rispetta le condizioni eventualmente convenute dalle parti.
|
|
8. |
Ai fini dell'articolo 31.7 (Composizione del collegio), paragrafi 4, 6 e 7, se uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 31.8 (Elenchi dei membri del collegio), paragrafo1:
|
|
9. |
Subito dopo la selezione, l'ufficio designato della parte attrice o un ufficio designato congiuntamente dalle parti notifica per iscritto l'avvenuta selezione a ciascuna persona chiamata a esercitare la funzione di membro del collegio o di presidente e le fornisce una copia del codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori di cui all'allegato 31-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori). Ciascuna persona conferma la propria disponibilità a esercitare la funzione di membro del collegio o di presidente all'ufficio designato entro cinque giorni dalla data di comunicazione della nomina e presenta una dichiarazione di trasparenza conformemente ai punti da 5 a 9 (Obblighi di dichiarazione) dell'allegato 31-B (Codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori). |
|
10. |
Dopo che i tre membri selezionati abbiano confermato la propria disponibilità a far parte del collegio, l'ufficio designato competente comunica senza indugio alle parti la composizione del collegio. |
Elenchi dei membri del collegio
|
11. |
Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte comunica per iscritto all'altra parte i nominativi delle persone da essa designate per i sottoelenchi di cui all'articolo 31.8 (Elenchi dei membri del collegio), paragrafo 1. |
|
12. |
Entro 30 giorni dalla notifica effettuata a norma del punto 11, una parte può sollevare obiezioni nei confronti di una persona designata dall'altra parte per il sottoelenco di cui all'articolo 31.8 (Elenchi dei membri del collegio), paragrafo 1, lettere a) e b), se ritiene che tale persona non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 31.9 (Requisiti per i membri del collegio). Le parti si consultano per stabilire se la persona soddisfi tali requisiti entro 15 giorni dal ricevimento della notifica dell'obiezione. In caso di disaccordo, la parte che ha designato la persona cancella dal sottoelenco tale persona e designa una nuova persona. |
|
13. |
Entro 30 giorni dalla notifica effettuata a norma del punto 11, le parti concordano il sottoelenco delle persone chiamate a esercitare la funzione di presidente del collegio di cui all'articolo 31.8 (Elenchi dei membri del collegio), paragrafo 1, lettera c), sulla base delle persone designate da ciascuna parte. |
|
14. |
Una parte può decidere di modificare il proprio sottoelenco in qualsiasi momento e notifica per iscritto all'altra parte i nominativi delle persone da essa designate. In tale caso si applica mutatis mutandis la procedura di cui al punto 12. Le parti possono altresì modificare di comune accordo il sottoelenco delle persone chiamate a esercitare la funzione di presidente. |
|
15. |
Il comitato misto adotta le modifiche dei sottoelenchi delle parti entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui al punto 14. |
Riunione organizzativa
|
16. |
Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio entro sette giorni dalla sua composizione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio ritengono opportuno affrontare, compresi:
|
|
17. |
I membri del collegio e i rappresentanti delle parti possono partecipare alla riunione di cui al punto 16 mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione. |
Comunicazioni scritte
|
18. |
La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di composizione del collegio. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte della parte attrice. La parte attrice presenta le proprie eventuali obiezioni scritte entro 20 giorni dalla data fissata per la presentazione delle comunicazioni scritte iniziali della parte convenuta. La parte convenuta presenta le proprie eventuali obiezioni scritte entro 20 giorni dalla data fissata per la presentazione delle obiezioni scritte della parte attrice. |
Funzionamento del collegio
|
19. |
Il presidente del collegio presiede tutte le riunioni. Il collegio può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale. |
|
20. |
Salvo altrimenti disposto nel capo 31 (Risoluzione delle controversie) o nel presente regolamento interno, il collegio può utilizzare qualsiasi mezzo di comunicazione per svolgere la propria attività. |
|
21. |
Soltanto i membri del collegio possono partecipare alle discussioni del medesimo ma essi possono autorizzare i propri assistenti a presenziare a tali discussioni. |
|
22. |
La stesura delle decisioni o delle relazioni è di competenza esclusiva del collegio e non può essere delegata. |
|
23. |
Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 31 (Risoluzione delle controversie) né dal presente allegato, il collegio può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata compatibile con tale capo e il presente allegato |
|
24. |
Qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti diverso da quelli stabiliti al capo 31 (Risoluzione delle controversie) o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio comunica per iscritto la modifica o l'adeguamento necessari alle parti, previa consultazione delle stesse, nonché i relativi motivi. |
Sostituzione
|
25. |
Qualora una parte ritenga che un membro del collegio non osservi l'allegato 31-B (Codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori) e debba pertanto essere sostituito, essa ne informa l'altra parte entro 15 giorni dalla data in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta inosservanza dell'allegato 31-B (Codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori) da parte del membro del collegio. |
|
26. |
Le parti si consultano entro 15 giorni dalla notifica di cui al punto 25. Esse informano il membro del collegio della presunta inosservanza e possono chiedergli di adottare misure per porvi rimedio. Le parti possono inoltre, di comune accordo, rimuovere il membro del collegio e designarne uno nuovo conformemente all'articolo 31.7 (Composizione del collegio). |
|
27. |
Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un membro del collegio diverso dal presidente del medesimo, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta al presidente del collegio, la cui decisione è definitiva. |
|
28. |
Se il presidente del collegio constata che il membro del collegio di cui al punto 27 non osserva l'allegato 31-B (Codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori), tale membro è rimosso e un nuovo membro è designato conformemente all'articolo 31.7 (Composizione del collegio). |
|
29. |
Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente del collegio, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a una delle persone rimaste nel sottoelenco di cui all'articolo 31.8 (Elenchi dei membri del collegio), paragrafo 1, lettera c). L'autorità che ha il potere di nomina estrae a sorte il suo nome. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva. |
|
30. |
Se la persona estratta a sorte a norma del punto 29 constata che il presidente non osserva l'allegato 31-B (Codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori), un nuovo presidente è designato conformemente all'articolo 31.7 (Composizione del collegio). |
Udienze
|
31. |
Previa consultazione delle parti e degli altri membri del collegio, il presidente del collegio comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. La data dell'udienza corrisponde di norma alla data fissata nel calendario stabilito a norma del punto 16, lettera a). Quando l'udienza è pubblica, data, ora e luogo dell'udienza vengono resi pubblici dalla parte in cui essa ha luogo. |
|
32. |
Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è il Messico e in Messico se la parte attrice è l'Unione europea. La parte convenuta sostiene le spese derivanti dall'organizzazione logistica dell'udienza. |
|
33. |
Il collegio può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti. |
|
34. |
Tutti i membri del collegio sono presenti per l'intera durata delle udienze. |
|
35. |
Salvo diverso accordo tra le parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere a quest'ultima:
|
|
36. |
L'ufficio designato interessato, in consultazione con il collegio e con le parti, adotta le disposizioni logistiche appropriate e stabilisce procedure adeguate per garantire che la partecipazione del pubblico non disturbi le udienze. I membri del pubblico, compresi i giornalisti accreditati e gli enti non governativi, che desiderino assistere alle udienze possono essere invitati a iscriversi prima dell'udienza. Qualora il loro numero sia limitato, i posti sono assegnati in base all'ordine di ricevimento del modulo di iscrizione compilato. Non sono consentite registrazioni audio o video delle udienze da parte del pubblico. |
|
37. |
Una parte che desideri presentare o discutere informazioni riservate nel corso di un'udienza ne informa preventivamente il collegio e l'ufficio designato interessato. Per quanto possibile, la parte effettua tale comunicazione almeno 10 giorni prima del primo giorno dell'udienza. |
|
38. |
Soltanto le persone di cui al punto 35 possono presenziare alla sessione di un'udienza che si svolge a porte chiuse. Le persone che vedono o ascoltano informazioni riservate non le divulgano né ne consentono la divulgazione e le utilizzano esclusivamente ai fini dei procedimenti del collegio. |
|
39. |
Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti e consulenti che assisteranno all'udienza. |
|
40. |
Il collegio conduce l'udienza secondo l'ordine seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta sia in fase di argomentazione che in fase di contestazione:
|
|
41. |
Il collegio può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza. Il collegio offre alle parti la possibilità di rilasciare dichiarazioni finali. |
|
42. |
Il collegio predispone la stesura del verbale dell'udienza e provvede a far sì che venga trasmesso quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale, che il collegio eventualmente esamina. |
|
43. |
Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere una comunicazione scritta supplementare in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza. L'altra parte può presentare osservazioni scritte sulle comunicazioni scritte supplementari presentate da una parte entro cinque giorni dalla trasmissione di tali comunicazioni. |
Domande scritte
|
44. |
Il collegio può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento dei procedimenti del collegio. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte. |
|
45. |
Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte scritte alle domande formulate dal collegio. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte così ricevute entro cinque giorni dalla loro presentazione in copia. |
Divulgazione pubblica dei documenti
|
46. |
Fatta salva la protezione delle informazioni riservate, a norma dei punti 48 e 49:
|
|
47. |
Una parte non può rendere pubblico il contenuto di una relazione intermedia trasmessa alle parti a norma dell'articolo 31.13 (Relazione intermedia) o il contenuto di eventuali osservazioni su una relazione intermedia. |
Riservatezza
|
48. |
Ciascuna parte e il collegio considerano riservate le informazioni comunicate dall'altra parte al collegio in via riservata. La parte che trasmetta al collegio una comunicazione scritta, la versione scritta di una dichiarazione orale o una risposta scritta a una richiesta o a una domanda del collegio contenente informazioni riservate fornisce anche, entro 15 giorni dalla data di tale comunicazione, una versione non riservata che può essere divulgata al pubblico. |
|
49. |
Nulla nel presente regolamento interno preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni che quest'ultima abbia indicato come riservate. |
|
50. |
Previa consultazione delle parti, il collegio può stabilire ulteriori procedure ad hoc che ritenga necessarie per proteggere le informazioni riservate. |
Contatti unilaterali
|
51. |
Il collegio non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra. |
|
52. |
Nessun membro del collegio può discutere un aspetto della questione oggetto dei procedimenti con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri membri. |
Comunicazioni amicus curiae
|
53. |
Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di composizione del collegio, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni:
|
|
54. |
Le comunicazioni sono inviate alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione. |
|
55. |
Nella propria relazione il collegio elenca tutte le comunicazioni ricevute a norma del punto 53. Il collegio non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Se esamina nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni, il collegio deve tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle parti ai sensi del punto 54. |
Pareri o consulenza tecnica di esperti
|
56. |
Qualora una parte inviti il collegio a chiedere il parere o la consulenza tecnica di esperti a norma dell'articolo 31.23 (Richiesta di informazioni), tale parte comunica all'altra la propria richiesta. Se il collegio chiede il parere o la consulenza tecnica di esperti ne dà anche notifica alle parti. Entro 15 giorni dalla data di presentazione di tale notifica, il collegio si consulta con le parti per stabilire se sia giustificato chiedere il parere o la consulenza tecnica di esperti e per convenire le modalità e le condizioni della richiesta di parere o di consulenza tecnica, anche per quanto riguarda, se del caso, l'esperto cui rivolgersi. |
Casi urgenti
|
57. |
Nei casi urgenti di cui all'articolo 31.12 (Decisione sull'urgenza), il collegio, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini previsti dal presente regolamento interno. Il collegio comunica tali adeguamenti alle parti. |
Traduzione e interpretazione
|
58. |
Durante le consultazioni di cui all'articolo 31.5 (Consultazioni) ed entro la data della riunione di cui al punto 16, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti dinanzi al collegio. |
|
59. |
Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte fornisce le proprie comunicazioni scritte, la propria versione scritta di una dichiarazione orale, la propria risposta scritta a una richiesta o a una domanda del collegio e qualsiasi altro documento relativo ai procedimenti del collegio nella lingua di propria scelta. Ciascuna parte fornisce nel contempo una traduzione nella lingua scelta dall'altra parte, a meno che le sue comunicazioni non siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti. |
|
60. |
Le decisioni e le relazioni del collegio sono redatte nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, la relazione intermedia e la relazione finale del collegio sono redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. |
|
61. |
Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento interno. |
|
62. |
Ciascuna parte sostiene le spese di traduzione delle proprie comunicazioni scritte, della propria versione scritta di una dichiarazione orale e della propria risposta scritta a una richiesta o a una domanda del collegio o di qualsiasi altro documento relativo ai procedimenti del collegio. Le spese di traduzione di una decisione o di una relazione del collegio sono sostenute in egual misura dalle parti. |
Termini
|
63. |
Qualora il capo 31 (Risoluzione delle controversie), il presente regolamento interno o il collegio richiedano che si proceda a una notifica o che siano adottate misure prima o dopo una data o un evento, il calcolo del termine non comprende tale data o il giorno di tale evento. |
|
64. |
Se un termine è prorogato, anche per cause di forza maggiore che interessano una parte, i termini in questione sono adeguati di conseguenza. |
Altre procedure
|
65. |
I termini stabiliti nel presente regolamento interno sono adeguati conformemente ai termini speciali previsti per l'adozione di una decisione o di una relazione da parte del collegio nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 31.16 (Periodo ragionevole), 31.17 (Verifica dell'esecuzione), 31.18 (Misure correttive temporanee) e 31.19 (Riesame dei provvedimenti adottati per l'esecuzione dopo l'adozione di misure correttive temporanee). |
(1) Una parte non designa come rappresentante una persona che si possa ragionevolmente ritenere possa trarre vantaggio da informazioni riservate al di fuori dei procedimenti di cui al capo 31 (Risoluzione delle controversie).
ALLEGATO 31-B
CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO E DEI MEDIATORI
Definizioni
|
1. |
Ai fini del capo 31 (Risoluzione delle controversie) e del presente codice di condotta si applicano le definizioni seguenti:
|
Principi fondamentali
|
2. |
Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, tutti i candidati e i membri del collegio:
|
|
3. |
Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, i membri del collegio:
|
|
4. |
I membri del collegio evitano di instaurare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro indipendenza o imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità. |
Obblighi di dichiarazione
|
5. |
Prima di accettare la nomina a membro del collegio a norma dell'articolo 31.7 (Composizione del collegio), il candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nil procedimenti del collegio. A tal fine, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi eventuali interessi di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare, personale o sociale. |
|
6. |
Il candidato dichiara, come minimo, gli interessi, le relazioni e i fatti seguenti:
|
|
7. |
I membri nominati continuano a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 5 e hanno l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione di cui al punto 5 è permanente e impone ai membri del collegio di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura, in qualsiasi fase del procedimenti del collegio essi intervengano. |
|
8. |
I candidati o i membri del collegio comunicano alle parti, affinché le esaminino, le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta non appena ne vengono a conoscenza. |
|
9. |
Tutte le comunicazioni sono inviate agli uffici designati dalle parti a norma dell'articolo 31.36 (Gestione della procedura di risoluzione delle controversie). |
Doveri dei membri del collegio
|
10. |
In seguito all'accettazione della nomina, ciascun membro del collegio si rende disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dei procedimenti, con equità e diligenza. |
|
11. |
Ciascun membro del collegio esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito dei procedimenti del collegio e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale dovere. |
|
12. |
Gli esperti, gli assistenti e il personale amministrativo ottemperano agli obblighi dei membri del collegio di cui ai punti da 2 a 13 e da 16 a 18. A tale riguardo, i membri del collegio adottano tutte le misure ragionevoli e necessarie per garantire di essere a conoscenza di tali obblighi e di rispettarli. |
|
13. |
I membri del collegio non hanno contatti unilaterali, di cui ai punti 51 e 52 del regolamento interno dell'allegato 31-A, relativi ai procedimenti del collegio. |
Obblighi degli ex membri del collegio
|
14. |
Gli ex membri del collegio evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che essi siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione del collegio. |
|
15. |
Gli ex membri del collegio ottemperano agli obblighi di cui ai punti da 16 a 18. |
Riservatezza
|
16. |
I membri del collegio si astengono in qualsiasi momento dal divulgare informazioni non pubbliche relative ai procedimenti o acquisite nel corso dei procediment per cui sono stati nominati. In nessun caso i membri del collegio divulgano o utilizzano tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. |
|
17. |
I membri del collegio si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una relazione o una decisione del collegio prima della sua pubblicazione a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie). |
|
18. |
I membri del collegio si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni del collegio o il parere di un membro del collegio e dal rilasciare dichiarazioni in merito ai procedimenti per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nei procedimenti. Qualora il collegio decida a maggioranza, i suoi membri non rivelano quale membro o quali membri abbiano aderito al parere della maggioranza o della minoranza nell'ambito di procedimenti del collegio. |
Spese
|
19. |
Ciascun membro del collegio registra il tempo dedicato ai procedimenti e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal personale amministrativo e presenta un resoconto finale al riguardo. |
Mediatori
|
20. |
Il presente codice di condotta si applica ai mediatori, mutatis mutandis. |
ALLEGATO I
MISURE ESISTENTI
NOTE ESPLICATIVE
|
1. |
L'elenco di una parte di cui alle appendici del presente allegato illustra, ai sensi degli articoli 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni) e 11.8 (Misure non conformi ed eccezioni), le misure esistenti di tale parte che non sono conformi agli obblighi stabiliti nelle seguenti disposizioni:
|
|
2. |
Ai fini del presente allegato:
|
|
3. |
L'elenco di una parte lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS. |
|
4. |
Ciascuna voce dell'elenco definisce gli elementi di seguito elencati:
|
|
5. |
Nell'interpretare una voce si deve tenere conto di tutti gli elementi ivi contenuti. Una voce deve essere interpretata alla luce degli articoli a cui si riferiscono gli «obblighi in esame» contenuti in tale voce. |
|
6. |
L'elemento «misura» prevale sugli altri elementi, fatto salvo il caso in cui una discrepanza tra l'elemento «misura» e gli altri elementi considerati nella loro totalità sia così sostanziale e rilevante che sarebbe irragionevole concludere che l'elemento «misura» prevalga, nel qual caso gli altri elementi prevalgono secondo l'entità di tale discrepanza. |
|
7. |
Una riserva mantenuta in vigore a livello dell'Unione europea si applica a una misura dell'Unione europea, a una misura di uno Stato membro a livello nazionale nonché a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro. |
|
8. |
Una riserva mantenuta a livello nazionale del Messico o di uno Stato membro dell’Unione europea si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale paese. |
|
9. |
Gli articoli 11.5 (Presenza locale) e 11.6 (Trattamento nazionale) rappresentano discipline distinte e una misura che non sia conforme esclusivamente all'articolo 11.5 (Presenza locale) non deve essere soggetta a riserva rispetto all'articolo 11.6 (Trattamento nazionale). |
|
10. |
Se una parte mantiene in vigore una misura che impone a un prestatore di servizi di essere una persona fisica, un cittadino, un residente permanente o un residente del suo territorio oppure di essere domiciliato nel territorio di detta parte come condizione per la prestazione di un servizio sul suo territorio, una riserva per tale misura adottata rispetto a un obbligo di cui al paragrafo 1 in relazione al capo 11 (Scambi transfrontalieri di servizi) va considerata fungere da riserva rispetto a un obbligo di cui al paragrafo 1 in relazione al capo 10 (Investimenti), secondo la portata di tale misura. |
|
11. |
L'elenco di una parte non comprende le misure relative a obblighi e procedure in materia di qualifiche, a norme tecniche e a obblighi e procedure in materia di rilascio di licenze che non costituiscono una limitazione del trattamento nazionale ai sensi dell'articolo 10.7 (Trattamento nazionale) o 11.6 (Trattamento nazionale) oppure una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi dell'articolo 10.6 (Accesso al mercato) o 11.4 (Accesso al mercato). Tali misure, quali l'obbligo di ottenere una licenza, gli obblighi di servizio universale, l'obbligo di riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, l'obbligo di superare esami specifici, compresi eventuali esami di lingua, ed eventuali prescrizioni non discriminatorie di non svolgere determinate attività in zone o aree protette, anche se non comprese nell'elenco, si applicano in ogni caso. |
|
12. |
Nell'elenco dell'Unione europea sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
|
|
13. |
Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o alle imprese del Messico il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso: «TFUE»), alle persone fisiche o alle imprese di un altro Stato membro oppure alle misure adottate conformemente a detto trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri. Ai sensi del TFUE, tale trattamento è concesso soltanto alle imprese costituite o organizzate conformemente al diritto di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, comprese le imprese stabilite all'interno dell'Unione europea di proprietà o controllate da persone fisiche o imprese messicane. |
|
14. |
Ai fini dell'elenco del Messico:
|
|
15. |
Si precisa che, ai fini dell'elenco del Messico, i termini «Nazione» e «Stato» indicano il Messico. |
(1) Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti.
(2) Ai fini delle riserve della Finlandia, per livello amministrativo regionale si intendono le isole Åland.
Appendice I-A
RISERVE RELATIVE A MISURE ESISTENTI
ELENCO DELL'UE
Elenco di riserve:
|
|
I-UE-1 – Tutti i settori |
|
|
I-UE-2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario) |
|
|
I-UE-3 – Servizi professionali (professioni del settore sanitario e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici) |
|
|
I-UE-4 – Servizi di ricerca e sviluppo |
|
|
I-UE-5 – Servizi immobiliari |
|
|
I-UE-6 – Servizi alle imprese |
|
|
I-UE-7 – Servizi di costruzione |
|
|
I-UE-8 – Servizi di distribuzione |
|
|
I-UE-9 – Servizi di istruzione |
|
|
I-UE-10 – Servizi ambientali |
|
|
I-UE-11 – Servizi sanitari e sociali |
|
|
I-UE-12 – Servizi connessi al turismo e ai viaggi |
|
|
I-UE-13 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi |
|
|
I-UE-14 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari ai servizi di trasporto |
|
|
I-UE-15 – Agricoltura, pesca e manifattura |
|
|
I-UE-16 – Attività legate all'energia |
I-UE-1 – Tutti i settori
|
Settore – sottosettore: |
Tutti i settori |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Trattamento della nazione più favorita |
|
|
Presenza locale |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
|
a) |
Tipo di stabilimento Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: Nell'UE: il trattamento concesso ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso: «TFUE») alle imprese costituite in conformità al diritto dell'UE o di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, comprese quelle stabilite negli Stati membri da investitori del Messico, non è concesso alle succursali o alle agenzie di imprese stabilite al di fuori dell'UE. Il trattamento concesso alle imprese costituite da investitori messicani conformemente al diritto dell'UE o di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi al capo 10 (Investimenti), che possono essere stati imposti a tali imprese quando sono state costituite nell'UE e che continuano ad applicarsi. Misure: L'UE: TFUE. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: L'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): qualsiasi Stato membro, in caso di vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistente che prestano servizi sanitari, sociali o di istruzione (CPC 93, 92), può vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività e alla capacità dei proprietari di tali partecipazioni e attività di controllare una nuova impresa tramite investitori messicani o loro investimenti. Per quanto riguarda tale vendita o altra cessione, uno Stato membro può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la cittadinanza dell'alta dirigenza o dei membri dei consigli di amministrazione. Ai fini della presente riserva:
Misure: Definite nell'elemento «descrizione» di cui sopra. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione: In AT: per la gestione di una succursale le società per azioni non appartenenti allo Spazio economico europeo (non del SEE) devono designare almeno una persona responsabile della loro rappresentanza che sia residente in AT. I dirigenti (amministratori delegati) responsabili dell'osservanza del codice di commercio austriaco (Gewerbeordnung) devono essere domiciliati in AT. Misure: AT: Aktiengesetz, BGBl. n. 98/1965, § 254 (2); GmbH-Gesetz, RGBl. n. 58/1906, § 107 (2); e Gewerbeordnung, BGBl. n. 194/1994, § 39 (2a). In EE: una società straniera deve nominare uno o più direttori per la succursale che stabilisce. Il direttore di una succursale deve essere una persona fisica con capacità giuridica. La residenza di almeno un direttore di una succursale deve essere nel SEE o nella Confederazione svizzera. Misure: EE: Äriseadustik (Codice commerciale) § 385. In FI: almeno uno dei soci di una società in nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice deve avere la residenza nel SEE o, se il socio è una persona giuridica, avere il domicilio (le succursali non sono ammesse) nel SEE. L'autorità di registrazione può concedere deroghe. Per svolgere un'attività commerciale come imprenditore privato è prescritta la residenza nel SEE. Se un'organizzazione straniera di un paese al di fuori del SEE intende svolgere attività commerciali mediante la costituzione di una succursale in FI, è prescritta una licenza commerciale. È prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei membri ordinari e uno dei membri supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato. L'autorità di registrazione può concedere deroghe alle società. Misure: FI: Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), s. 1; Osuuskuntalaki (legge sulle cooperative) 1488/2001; Osakeyhtiölaki (legge sulle società a responsabilità limitata) (624/2006); e Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007). In SE: una società straniera che non abbia stabilito una persona giuridica in SE o che conduca le proprie attività mediante un agente commerciale deve condurre le operazioni commerciali mediante una succursale registrata in SE con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato e il vice amministratore delegato, se nominato, della succursale devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE, che svolge operazioni commerciali in SE, deve nominare e registrare una persona residente come rappresentante responsabile di tali operazioni in SE. Va tenuta una contabilità separata per le operazioni svolte in SE. L'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni per le succursali e in materia di residenza in casi individuali. L'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica ai progetti edilizi di durata inferiore a un anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE. Una società a responsabilità limitata svedese può essere costituita da una persona fisica residente nel SEE, da una persona giuridica svedese o da una persona giuridica costituita secondo l'ordinamento di uno Stato membro del SEE e che abbia la sede sociale o la sede centrale o il centro di attività principale all'interno del SEE. Una società di persone può fungere da socio fondatore, ma solo se tutti i titolari con responsabilità personale illimitata sono residenti nel SEE. I fondatori non appartenenti al SEE possono richiedere un'autorizzazione all'autorità competente. Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50 % dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato e, se del caso, almeno una delle persone con potere di firma per la società devono risiedere nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti dell'impresa o della società risiede in SE, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in SE che sia stata autorizzata a ricevere la notificazione degli atti a nome dell'impresa o della società. Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici. Misure: SE: Lag om utländska filialer m.m (legge sulle succursali straniere) (1992:160); Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551); legge sulle cooperative a carattere economico (1987:667); e legge sui gruppi europei di interesse economico (1994:1927). In SK: una persona fisica straniera che debba iscriversi nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno in Slovacchia. Misure: SK: legge 513/1991 sul Codice commerciale (§ 21); e legge 404/2011 sulla residenza di persone straniere (§ § 22 e 32). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In BG: le persone giuridiche straniere che non sono costituite a norma della legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE possono esercitare e svolgere attività commerciali se sono stabilite in BG sotto forma di società registrata nel registro delle imprese. Lo stabilimento di succursali è subordinato ad autorizzazione. Gli uffici di rappresentanza delle imprese straniere devono essere registrati presso la camera del commercio e dell'industria bulgara e non devono svolgere attività economiche, ma hanno solo il diritto di reclamizzare la proprietà che rappresentano e agire in qualità di rappresentanti o agenti. Misure: BG: legge sul commercio, articolo 17a; e legge per la promozione degli investimenti, articolo 24. In PL: le attività di un ufficio di rappresentanza devono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società madre straniera rappresentata dall'ufficio. Per tutti i settori, tranne i servizi giuridici, gli investitori di paesi terzi possono intraprendere e svolgere un'attività economica solo nella forma di società in accomandita, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società per azioni, mentre le società nazionali hanno accesso anche alle forme della società di persone (società in nome collettivo e società a responsabilità illimitata). Misure: PL: legge del 6 marzo 2018 sulle norme relative all'attività economica degli imprenditori stranieri e di altre persone straniere nel territorio della Repubblica di Polonia. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni: In BG: le società stabilite possono assumere cittadini di paesi terzi solo se per gli impieghi in questione non è prescritta la cittadinanza bulgara. Il numero totale di cittadini di paesi terzi occupati da tali imprese nel corso dei 12 mesi precedenti non deve superare il 20 % (35 % per le piccole e medie imprese) del numero medio di cittadini bulgari, di altri Stati membri, di Stati parti dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera assunti con contratto di lavoro. Prima di assumere cittadini di paesi terzi, il datore di lavoro deve dimostrare altresì che non esiste un lavoratore bulgaro, dell'UE, del SEE o svizzero adatto per la rispettiva posizione, effettuando un esame del mercato del lavoro. I cittadini di paesi terzi non possono essere assunti per impieghi per cui è prescritta la cittadinanza bulgara. Per i lavoratori altamente qualificati, stagionali e distaccati, nonché per i lavoratori trasferiti all'interno delle imprese, i ricercatori e gli studenti, non vi è alcuna limitazione al numero di cittadini di paesi terzi che lavorano per una società. In tali casi non è richiesto alcun esame del mercato del lavoro. Misure: BG: legge sulla migrazione e la mobilità dei lavoratori. |
|
b) |
Acquisto di beni immobili Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In AT (si applica anche a livello amministrativo regionale): l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e imprese di paesi terzi richiedono l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Land). L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'acquisto è considerato di pubblico interesse (in particolare economico, sociale e culturale). Misure: AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBl. n. 25/2007; Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBl. n. 9/2004; NÖ Grundverkehrsgesetz, LGBl. n. 6800; OÖ Grundverkehrsgesetz, LGBl. n. 88/1994; Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBl. n. 9/2002; Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBl. n. 134/1993; Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBl. n. 61/1996; Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBl. n. 42/2004; e Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBl. n. 11/1998. A CY: i ciprioti o le persone di origine cipriota, così come i cittadini di uno Stato membro, sono autorizzati ad acquistare beni a CY senza restrizioni. Nessuno straniero può acquisire diritti su proprietà immobiliari, se non mortis causa, senza aver ottenuto un permesso dal Consiglio dei ministri. Per gli stranieri, qualora l'acquisto di proprietà immobiliari riguardi superfici più estese di quelle necessarie alla costruzione di un edificio ad uso abitativo o professionale, oppure misurino più di due donum (2 676 metri quadrati), l'eventuale permesso concesso dal Consiglio dei ministri è subordinato all'applicazione dei termini, delle limitazioni, delle condizioni e dei criteri stabiliti dai regolamenti promulgati dal Consiglio dei ministri e approvati dalla camera dei rappresentanti. Per straniero si intende qualunque persona che non abbia la cittadinanza di CY o una società sotto controllo di stranieri. Il termine non include gli stranieri di origine cipriota o i coniugi non ciprioti di cittadini di CY. Misure: CY: legge sull'acquisto di beni immobili (stranieri) (capitolo 109), modificata dalle leggi n. 52 del 1969, n. 55 del 1972, n. 50 del 1990, n. 54(I) del 2003 e 161(I)/2011. In CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquistati da persone fisiche straniere residenti in via permanente in CZ e da imprese stabilite in CZ. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquisiti solo da cittadini cechi, da comuni e da università pubbliche (per la formazione e la ricerca). Le persone giuridiche (indipendentemente dalla forma o dal luogo di residenza) possono acquistare dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se su di esso vi è costruito un edificio già di loro proprietà o se tale terreno è indispensabile per l'uso dell'edificio stesso. Solo i comuni e le università pubbliche possono acquisire foreste demaniali. Misure: CZ: legge n. 95/1999 Racc. (sulle condizioni relative al trasferimento di terreni agricoli e forestali dalla proprietà statale alla proprietà di altri soggetti); e legge n. 503/2012, Racc., sull'ufficio del demanio. In DK: ai sensi della legge danese sulle acquisizioni, per acquisire la titolarità di un bene immobile, una persona fisica non residente in DK o che non vi ha risieduto in precedenza per un periodo totale di cinque anni deve ottenere un permesso del ministero della Giustizia. I cittadini UE e del SEE che desiderano prendere la residenza per lavorare, costituire un'impresa o fornire servizi in DK non devono ottenere un permesso per acquistare un immobile a tali fini. L'acquisto di beni immobili per finalità ricreative (seconde case) è soggetto all'ottenimento di un permesso, fatto salvo il caso in cui il singolo acquirente soddisfi la prescrizione in materia di residenza di cui alla legge sull'acquisto di beni immobili. Per l'acquisto di proprietà immobiliari agricole da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite al di fuori dell'UE (e del SEE) è necessario ottenere il permesso del ministero del Tripartito verde. Misure: DK: legge danese sull'acquisto di beni immobili (testo unico n. 265 del 21 marzo 2014 sull'acquisto di beni immobili); ordinanza esecutiva sull'acquisto (ordinanza esecutiva n. 764 del 18 settembre 1995); e legge sulle proprietà agricole (testo unico n. 116 del 6 febbraio 2020). In EL: le persone straniere fisiche o giuridiche devono ottenere il permesso discrezionale del ministero della Difesa per poter acquisire beni immobili nelle regioni di frontiera direttamente o mediante la partecipazione al capitale azionario di una società non quotata nella borsa greca e che possiede beni immobili in queste regioni, o per qualsiasi modifica nelle persone degli azionisti di tale società. Misure: EL: legge n. 1892/1990, modificata dall'articolo 114 della legge n. 3978/2011, in combinato disposto, per quanto riguarda la domanda, con la decisione ministeriale 110/3/330340/Σ.120/7-4-14 del ministero della Difesa. In HR: le società straniere possono acquistare beni immobili per la prestazione di servizi solo se sono stabilite e costituite in HR come persone giuridiche. L'acquisto di beni immobili necessari alla prestazione di servizi da parte di succursali è subordinato all'approvazione del ministero della Giustizia. Gli stranieri non devono acquistare terreni agricoli. Misure: HR: legge sul possesso e su altri diritti materiali (GU 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 143/12, 152/14); legge sui terreni agricoli (GU 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 31/11 e 63/11), (GU 39/13, 48/15), articolo 2; legge sulla proprietà e altri diritti proprietari, articoli da 354 a 358.b; e legge sui terreni agricoli e legge sulle procedure amministrative generali (GU 47/09). In HU: l'acquisto di beni immobili da parte di non residenti è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa idonea, competente per il territorio in cui è ubicato il bene. Misure: HU: decreto governativo n. 251/2014 (X. 2) sull'acquisto da parte di cittadini stranieri di immobili diversi da terreni utilizzati per scopi agricoli o forestali; e legge LXXVIII del 1993 (paragrafo 1/A). A MT: i cittadini di paesi terzi non devono acquistare proprietà immobiliari per uso commerciale. Le società con una partecipazione azionaria non dell'UE pari (o superiore) al 25 % devono ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente (ministro delle Finanze) per l'acquisto di beni immobili a fini commerciali o imprenditoriali. L'autorità competente deve stabilire se il progetto di acquisto rappresenta un beneficio netto per l'economia maltese. Misure: MT: legge sulla proprietà immobiliare (Acquisizione da parte di non residenti) (cap. 246); e protocollo n. 6 del trattato di adesione all'Unione europea sull'acquisto di abitazioni secondarie a Malta. In PL: l'acquisto, diretto o indiretto, di beni immobili da parte di stranieri è subordinato a un'autorizzazione. Il permesso è accordato con una decisione amministrativa del ministero competente per gli Affari interni, con il consenso del ministero della Difesa nazionale e, in caso di proprietà immobiliari agricole, con il consenso del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale. Misure: PL: legge del 24 marzo 1920 sull'acquisto di beni immobili da parte di stranieri (Gazzetta ufficiale del 2016, voce 1061 e successive modifiche). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: In LV: l'acquisto di terreni urbani da parte di cittadini del Messico attraverso società costituite in LV o in altri Stati membri è consentito se:
Se il Messico consente ai cittadini nazionali e alle imprese lettoni l'acquisto di beni immobili urbani sul suo territorio, la LV consentirà ai cittadini e alle imprese del Messico l'acquisto di beni immobili urbani in LV alle stesse condizioni dei cittadini lettoni. Misure: LV: legge sulla riforma fondiaria nelle città della Repubblica di Lettonia, articoli 20 e 21. In RO: i cittadini stranieri, le persone apolidi e le persone giuridiche (diversi dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e di uno Stato membro del SEE) possono acquisire diritti di proprietà su terreni alle condizioni regolamentate dai trattati internazionali, su base di reciprocità. I cittadini nazionali stranieri, le persone apolidi e le persone giuridiche non possono acquisire diritti di proprietà su terreni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicabili ai cittadini nazionali di uno Stato membro e alle persone giuridiche stabilite in base alla legislazione di uno Stato membro. Misure: RO: legge n. 17/2014 su talune misure che disciplinano la compravendita di terreni agricoli situati fuori città che modifica la legge n. 268/2001 sulla privatizzazione delle società che possiedono terreni demaniali a gestione privata a scopo agricolo e che istituisce l'Agenzia del demanio, e successive modifiche. In DE: possono essere applicabili certe condizioni di reciprocità per l'acquisto di proprietà immobiliari. Misure: DE: legge introduttiva al codice civile (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, EGBGB). In ES: per gli investimenti esteri in attività direttamente collegate a investimenti immobiliari destinati alle rappresentanze diplomatiche degli Stati che non sono Stati membri è prescritta un'autorizzazione amministrativa del Consiglio dei ministri spagnolo, a meno che non viga un accordo di liberalizzazione reciproca. Misure: ES: regio decreto 664/1999, del 23 aprile 1999, relativo agli investimenti esteri. |
I-UE-2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario)
|
Settore – sottosettore: |
servizi professionali – servizi giuridici; consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale; servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale, servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria |
|
Classificazione industriale: |
CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Trattamento della nazione più favorita |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
Livello amministrativo: |
UE/nazionale (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
|
a) |
Servizi giuridici (parte di CPC 861) Si precisa che, in conformità delle note esplicative, in particolare il paragrafo 10, le prescrizioni in materia di iscrizione all'Ordine degli avvocati possono includere l'obbligo di aver conseguito un diploma di laurea in giurisprudenza, o un titolo equipollente, nel paese ospitante oppure l'obbligo di praticantato sotto la supervisione di un avvocato abilitato, oppure l'obbligo di disporre, al momento dell'iscrizione all'Ordine, di un indirizzo postale nella giurisdizione di detto Ordine. Nella misura in cui tali prescrizioni non sono discriminatorie, esse non sono elencate. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In AT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (UE e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati di cittadinanza del SEE o della Svizzera sono autorizzati a prestare servizi giuridici mediante una presenza commerciale. La partecipazione di avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nella giurisdizione d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale è ammessa fino al 25 %; la restante quota deve essere detenuta da avvocati pienamente abilitati del SEE o svizzeri e solo questi ultimi possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale dello studio legale. Misure: AT: Rechtsanwaltsordnung (legge sulla professione forense) – RAO, RGBl. n. 96/1868, articoli 1 e 21c. In BE (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): la residenza è obbligatoria per la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto belga, inclusa la rappresentanza nei tribunali. Un avvocato straniero, per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, deve essere residente da almeno sei anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, ridotti a tre a determinate condizioni. È prescritto un certificato rilasciato dal ministro degli Esteri belga attestante che il diritto nazionale o una convenzione internazionale consente la reciprocità (condizione di reciprocità). Misure: BE: codice di procedura giudiziaria belga (articoli 428-508); regio decreto del 24 agosto 1970. In BG (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto dell'UE e dello Stato membro, compresa la rappresentanza nei tribunali, è riservata ai cittadini di uno Stato membro o ai cittadini stranieri che siano avvocati abilitati e abbiano conseguito il diploma che consente l'abilitazione all'esercizio della professione in uno Stato membro. A tal fine gli avvocati stranieri possono essere ammessi all'esercizio dell'avvocatura da una decisione del consiglio supremo degli avvocati e devono essere iscritti nel registro unificato degli avvocati stranieri. Gli avvocati stranieri devono essere accompagnati da un avvocato bulgaro per la rappresentanza nei tribunali. Per prestare servizi di mediazione legale è prescritta la residenza permanente. In BG il trattamento nazionale completo per lo stabilimento e l'attività delle imprese nonché per la prestazione di servizi può essere esteso solo ai cittadini di paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi bilaterali sull'assistenza legale reciproca e alle imprese ivi stabilite. Misure: BG: legge sull'avvocatura, legge sulla mediazione e legge sul notariato e sull'attività notarile. A CY: per la prestazione di servizi giuridici, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a CY. Misure: CY: legge sugli avvocati (capitolo 2), modificata dalle leggi n. 42 del 1961, 20 del 1963, 46 del 1970, 40 del 1975, 55 del 1978, 71 del 1981, 92 del 1983, 98 del 1984, 17 del 1985, 52 del 1985, 9 del 1989, 175 del 1991, 212 del 1991, 9(I) del 1993, 56(I) del 1993, 83(I) del 1994, 76(I) del 1995, 103(I) del 1996, 79(I) del 2000, 31(I) del 2001, 41(I) del 2002, 180(I) del 2002, 117(I) del 2003, 130(I) del 2003, 199(I) del 2004, 264(I) del 2004, 21(I) del 2005, 65(I) del 2005, 124(I) del 2005, 158(I) del 2005, 175(I) del 2006, 117(I) del 2007, 103(I) del 2008, 109(I) del 2008, 11(I) del 2009, 130(I) del 2009, 4(I) del 2010, 65(I) del 2010, 14(I) del 2011, 144(I) del 2011, 116(I) del 2012 e 18(Ι) del 2013. In CZ: è richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la prestazione di servizi giuridici, inclusa la rappresentanza nei tribunali. Per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (UE e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza in CZ. Misure: CZ: legge n. 85/1996 Racc., legge sulla professione forense. In DE: solo gli avvocati in possesso di qualifica ottenuta nel SEE o in Svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici nel contesto del diritto interno. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la presenza commerciale. Possono essere concesse deroghe dall'Ordine degli avvocati competente. Per gli avvocati stranieri (con qualifica non ottenuta nel SEE o in Svizzera) possono essere previste restrizioni per la detenzione di quote di uno studio legale che presta servizi giuridici di diritto interno. Gli avvocati stranieri possono offrire servizi giuridici nel contesto del diritto straniero se ne comprovano la conoscenza approfondita. Per i servizi giuridici in DE è prescritta l'iscrizione. Misure: DE: § 59e, § 59f, § 206 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO; legge federale sugli avvocati), Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG); § 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). In DK: la prestazione di servizi giuridici con il titolo di «advokat» (avvocato) è disciplinata da prescrizioni. La rappresentanza nei tribunali è riservata principalmente agli avvocati aventi una licenza danese. Le quote di uno studio legale possono essere possedute soltanto da avvocati aventi licenza danese che esercitano attivamente la professione forense presso detto studio, presso la società madre di tale studio o presso una società controllata di tale studio, dai dipendenti dello studio o da un altro studio legale costituito in DK. Inoltre il 90 % delle azioni di uno studio legale danese deve essere di proprietà di avvocati aventi una licenza danese, avvocati abilitati in uno Stato membro e registrati in Danimarca che esercitano attivamente la professione forense presso lo studio, presso la sua società madre o presso una sua società controllata, oppure presso studi legali costituiti in DK. Misure: DK: Lovbekendtgørelse n. 1101 del 22 settembre 2017 (legge consolidata n. 1101 del 22 settembre 2017 sull'amministrazione della giustizia). In EE: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto dell'UE e dello Stato membro e la partecipazione a processi penali e la rappresentanza dinanzi alla Corte Suprema è prescritta la residenza (presenza commerciale). Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. Misure: EE: Advokatuuriseadus (legge sull'Ordine degli avvocati); Notariaadiseadus (legge sul notariato); Kohtutäituri seadus (legge sugli ufficiali giudiziari), tsiviilkohtumenetluse seadustik (codice di procedura civile); Halduskohtumenetluse seadus (codice di procedura amministrativa); Kriminaalmenetluse seadustik (codice di procedura penale); e Väiäirteomenetluse seadustik (codice di procedura d'infrazione). In EL: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (UE e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in tali Stati. Misure: EL: nuovo codice degli avvocati n. 4194/2013. In ES: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto dell'UE e dello Stato membro, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza di uno Stato del SEE o della Svizzera. Le autorità competenti possono concedere deroghe in materia di cittadinanza. Misure: ES: Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, articolo 13.1a. In FR: la residenza o lo stabilimento sono obbligatori per la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno francese, inclusa la rappresentanza nei tribunali. Misure: FR: Loi du 31 décembre 1971, articolo 56; Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales; e Loi 90-1259 du 31 décembre 1990, articolo 7. In FI: per utilizzare il titolo professionale di «avvocato» (in finlandese «asianajaja») è prescritta l'iscrizione all'Ordine degli avvocati e la residenza nel SEE o in Svizzera. I servizi giuridici, compresi quelli nel contesto del diritto interno finlandese, possono essere prestati anche senza l'iscrizione all'Ordine degli avvocati. Misure: FI: Laki asianajajista (legge sugli avvocati) (496/1958), articoli 1 e 3; e Oikeudenkäymiskaari (codice di procedura giudiziaria) (4/1734). In HR: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (UE e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza UE. Nei processi per questioni di diritto internazionale, le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e in tribunali ad hoc da avvocati stranieri iscritti all'Ordine degli avvocati del loro paese d'origine. Misure: HR: legge sulla professione forense, (GU 9/94, 51/01, 117/08, 75/09, 18/11). In HU: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (UE e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in tali Stati. Gli avvocati stranieri possono prestare consulenza giuridica sul diritto del paese di origine e internazionale in associazione con un avvocato o uno studio legale ungheresi. Misure: HU: legge XI del 1998 sull'avvocatura. In LT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (UE e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in tali Stati, nonché la piena abilitazione all'avvocatura. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali. Misure: LT: legge sull'avvocatura della Repubblica di Lituania, del 18 marzo 2004, n. IX-2066, modificata da ultimo il 12 dicembre 2017 con legge n. XIII-571. In LU: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno del LU, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in uno di tali Stati. Il consiglio dell'Ordine può, su base di reciprocità, accordare una deroga all'obbligo della cittadinanza per un cittadino straniero. Misure: LU: Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. In LV (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto penale lettone, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sulla reciproca assistenza giuridica. Per gli avvocati dell'UE o stranieri esistono prescrizioni speciali. La partecipazione ai procedimenti giudiziari in materia penale, per esempio, è ammessa soltanto in associazione con un avvocato del collegio lettone degli avvocati giurati. Misure: Codice di procedura penale lettone, articolo 79 e legge sugli avvocati della Repubblica di Lettonia, articolo 4. A MT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno maltese, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in uno di tali Stati. Misure: MT: codice di organizzazione e procedura civile (capo 12). In NL: solo gli avvocati abilitati localmente, iscritti all'Ordine olandese, possono avvalersi del titolo di «advocate». In luogo del termine completo «advocate», gli avvocati stranieri (non iscritti) sono tenuti a citare l'organizzazione professionale del paese di origine ai fini dello svolgimento delle loro attività in NL. Misure: NL: Advocatenwet (legge sugli avvocati). In PT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto portoghese è prescritta la residenza (presenza commerciale). Per la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. Gli stranieri in possesso di un diploma rilasciato da una facoltà di giurisprudenza in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati portoghese (Ordem dos Advogados), alle stesse condizioni previste per i cittadini portoghesi, se i rispettivi paesi concedono ai cittadini portoghesi la reciprocità di trattamento. Altri stranieri in possesso di una laurea in giurisprudenza riconosciuta da una Facoltà omologa in PT possono iscriversi all'Ordine degli avvocati, posto che abbiano svolto il praticantato prescritto e superato la valutazione finale e l'esame di ammissione. Solo gli studi legali le cui quote appartengono esclusivamente ad avvocati ammessi all'Ordine degli avvocati portoghese possono esercitare in PT. Misure: PT: legge 15/2005, articoli 203 e 194; statuto dell'ordine degli avvocati (Estatuto da Ordem dos Advogados) e decreto-legge 229/2004, articoli 5, 7-9; decreto-legge 88/2003, articoli 77 e 102; statuto della camera dei procuratori legali (Estatuto da Câmara dos solicitadores), modificata dalla legge 49/2004, dalla legge 14/2006 e dal decreto-legge n. 226/2008; legge 78/2001, articoli 31 e 4; regolamento sulla mediazione familiare e del lavoro (ordinanza 282/2010); legge 21/2007 sulla mediazione penale, articolo 12; legge 32/2004 (modificata dal decreto-legge 282/2007 e dalla legge 34/2009) sul curatore fallimentare, articoli 3 e 5, tra gli altri; e decreto-legge 54/2004, articolo 1 (Regime jurídico das sociedades de administradores de insolvência). In RO: un avvocato straniero non è autorizzato a presentare conclusioni orali o scritte dinanzi ai tribunali e ad altri organi giudiziari ad eccezione dell'arbitrato internazionale. Misure: RO: legge sull'avvocatura; legge sulla mediazione; e legge sui notai e l'attività notarile. In SI (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): la rappresentanza di clienti dinanzi i tribunali a pagamento è condizionata dalla presenza commerciale in SI. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la sua professione in un paese straniero può prestare servizi giuridici o esercitare la professione, alle condizioni stabilite all'articolo 34.a della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero della Giustizia. Misure: SI: Zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB2 Državnega Zbora RS z dne 21.5.2009 (legge sull'avvocatura), testo consolidato non ufficiale redatto dal parlamento sloveno dal 21.5.2009). In SE: un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può essere assunto solo da un membro dell'Ordine degli avvocati o da una società che esercita l'attività di un membro dell'Ordine degli avvocati. Un membro dell'ordine degli avvocati può tuttavia essere impiegato da una società straniera che esercita l'attività di un avvocato a condizione che la società in questione sia domiciliata in un paese membro dell'UE o del SEE o in Svizzera. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può anche essere assunto da uno studio legale di uno Stato non appartenente all'UE, a condizione che abbia ottenuto una dispensa dal consiglio dell'Ordine. I membri dell'Ordine degli avvocati che praticano la professione in forma di società o associazione non possono avere alcun altro obiettivo e non possono effettuare alcuna altra attività se non quella di avvocato. La collaborazione con altri studi di avvocati è ammessa, ma per la collaborazione con studi stranieri è richiesto il permesso del consiglio dell'Ordine degli avvocati. Per l'ammissione all'Ordine degli avvocati e per l'uso del titolo di «advokat» è prescritta la residenza in uno Stato membro del SEE o in Svizzera. Il consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi può concedere deroghe. Non è necessaria l'abilitazione all'avvocatura per esercitare nel contesto del diritto interno svedese. Misure: SE: Rättegångsbalken (codice di procedura giudiziaria svedese) (1942:740); codice di condotta dell'Ordine svedese degli avvocati adottato il 29 agosto 2008. In SK: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno slovacco, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE e la residenza (presenza commerciale) in SK. Per gli avvocati di paesi terzi è richiesta un'effettiva reciprocità. Misure: SK: legge 586/2003 sull'avvocatura, § § 5 e 12. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In PL: gli avvocati stranieri sono autorizzati a stabilirsi solo nella forma di società di persone, società in accomandita o società in accomandita per azioni. Misure: PL: legge del 5 luglio 2002 sulla prestazione, da parte di avvocati stranieri, di assistenza giuridica nella Repubblica di Polonia, articolo 19. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In IE: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno irlandese, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la residenza (presenza commerciale). Misure: IE: leggi sugli avvocati 1954-2011. In IT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (UE e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la residenza (presenza commerciale). Misure: IT: regio decreto 1578/1933, articolo 17, legge professionale forense. |
|
b) |
Consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale (parte di CPC 879, 861, 8613) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BG, CY, EE e LT: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera. In DE: solo gli avvocati specializzati in diritto brevettuale, con qualifica ottenuta in Germania, possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi di consulenza in materia di brevetti nel contesto del diritto interno DE. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale possono offrire servizi giuridici nel contesto del diritto straniero se ne comprovano la conoscenza approfondita. Per i servizi giuridici in DE è prescritta l'iscrizione. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE o in Svizzera) non possono costituire uno studio con avvocati cittadini della Germania specializzati in diritto brevettuale. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE o in Svizzera) possono avere la presenza commerciale sotto forma di Patentanwalts-GmbH o Patentanwalt-AG e possono detenere solo una quota di minoranza. In ES e PT: per la prestazione di servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. In IE: In base allo stabilimento, ai fini della forma giuridica è prescritto che almeno uno degli amministratori, dei soci, dei manager o dei dipendenti della società sia iscritto come avvocato specializzato in diritto brevettuale o in proprietà intellettuale in IE. Per servizi su base transfrontaliera sono prescritte la cittadinanza, la presenza commerciale e l'ubicazione del centro di attività principale in uno Stato membro del SEE oltre al possesso di una qualifica a norma della legislazione di uno Stato membro del SEE. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In IE: ai fini dello stabilimento è prescritto che almeno uno degli amministratori, dei soci, dei manager o dei dipendenti della società sia iscritto come avvocato specializzato in diritto brevettuale o in proprietà intellettuale in IE. Per servizi su base transfrontaliera sono prescritte la cittadinanza, la presenza commerciale e l'ubicazione del centro di attività principale in uno Stato membro del SEE oltre al possesso di una qualifica a norma della legislazione di uno Stato membro del SEE. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In EE: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la residenza permanente. In CY, FI e HU: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la residenza nel SEE. In SI: per i titolari/richiedenti di diritti registrati (brevetti, marchi, protezione di disegni e modelli) è richiesta la residenza in SI. In alternativa, ai fini principali dei servizi di processo, notifica, ecc., è richiesto un consulente in materia di brevetti o un consulente in materia di marchi e di disegni e modelli registrato in SI. Misure: BG: articolo 4 dell'ordinanza per i rappresentanti in materia di proprietà intellettuale. CY: legge sugli avvocati (capitolo 2), modificata dalle leggi n. 42 del 1961, 20 del 1963, 46 del 1970, 40 del 1975, 55 del 1978, 71 del 1981, 92 del 1983, 98 del 1984, 17 del 1985, 52 del 1985, 9 del 1989, 175 del 1991, 212 del 1991, 9(I) del 1993, 56(I) del 1993, 83(I) del 1994, 76(I) del 1995, 103(I) del 1996, 79(I) del 2000, 31(I) del 2001, 41(I) del 2002, 180(I) del 2002, 117(I) del 2003, 130(I) del 2003, 199(I) del 2004, 264(I) del 2004, 21(I) del 2005, 65(I) del 2005, 124(I) del 2005, 158(I) del 2005, 175(I) del 2006, 117(I) del 2007, 103(I) del 2008, 109(I) del 2008, 11(I) del 2009, 130(I) del 2009, 4(I) del 2010, 65(I) del 2010, 14(I) del 2011, 144(I) del 2011, 116(I) del 2012 e 18(Ι) del 2013. DE: § 52e, § 52 f, § 154a e § 154 b Patentanwaltsordnung (PAO). EE: Patendivoliniku seadus (legge sui consulenti in materia di brevetti) § 2, § 14. ES: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de invención y Modelos de utilidad, articoli 155-157. FI: Tavaramerkkilaki (legge sui marchi) (7/1964); Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (legge sugli avvocati autorizzati specializzati in proprietà industriale) (22/2014); e Laki kasvinjalostajanoikeudesta (legge sul diritto di costitutore) 1279/2009; Mallioikeuslaki (legge sui disegni registrati) 221/1971. HU: atto XXXII del 1995 sugli avvocati specializzati in diritto brevettuale. IE: gli articoli 85 e 86 della legge sui marchi del 1996, come modificata; la norma 51 del regolamento sui marchi del 1996, come modificato; gli articoli 106 e 107 della legge sui marchi del 1992 e successive modifiche; e il regolamento sul registro dei consulenti in materia di brevetti, S.I. 580 del 2015. LT: legge sui marchi, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1981; legge sui disegni e modelli, del 7 novembre 2002, n. IX-1181; legge sui brevetti del 18 gennaio 1994 n. I-372, legge sulla protezione giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori del 16 giugno 1998; e regolamento sugli avvocati specializzati in materia di brevetti, approvato per ordine del governo della Repubblica di Lituania il 20 maggio 1992, n. 362 (modificato da ultimo l'8 novembre 2004, n. 1410). PT: decreto-legge 15/95, modificato dalla legge 17/2010, dalla portaria n. 1200/2010, articolo 5, e portaria n. 239/2013; e legge 9/2009. SI: Zakon o industrijski lastnini (legge sulla proprietà industriale), Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 51/06 – testo consolidato ufficiale e 100/13). |
|
c) |
Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In FR: la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili da parte di un prestatore di servizi straniero è subordinata a una decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministro degli Affari esteri. (CPC 86213, 86219, 86220). Misure: FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, articoli 3, 7, 7 ter, 7 quinquies, 27 e 42 bis. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di esperti contabili, addetti alla tenuta dei libri contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE (CPC 862). Misure: AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I n. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4; e Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBl. I n. 191/2013, § § 7, 11, 28. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In IT: per la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili è necessaria l'iscrizione all'albo professionale, per la quale sono previsti la residenza o il domicilio professionale (CPC 86213, 86219, 86220). Misure: IT: decreto legislativo 139/2005; e legge 248/2006. In SI: per fornire servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86213, 86219, 86220) è prescritto lo stabilimento nell'UE. Misure: SI: legge sulla revisione contabile (ZRev-2), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 65/2008 (come modificata da ultimo n. 63/13); legge sulle società (ZGD-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 42/2006 (come modificata da ultimo n. 15/17) e legge relativa ai servizi nel mercato interno, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 21/10. |
|
d) |
Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: Nell'UE: le autorità competenti di uno Stato membro possono riconoscere l'equivalenza delle qualifiche di un revisore contabile cittadino del Messico o di un paese terzo per abilitarlo all'esercizio della professione di revisore legale dei conti nell'Unione europea a condizione che vi sia reciprocità (CPC 8621). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In ES: i revisori legali dei conti devono essere cittadini di uno Stato membro. La presente riserva non si applica alla revisione dei conti di società non dell'UE quotate in un mercato regolamentato spagnolo. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di revisori contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE. In SI: una società di revisione contabile di un paese terzo può detenere quote o associarsi a una società di revisione contabile slovena a condizione che le società di revisione contabile slovene possano, in base alla legge del paese nel quale la società di revisione contabile del paese terzo è costituita, detenere partecipazioni o formare partenariati con una società di revisione contabile in tale paese (condizione della reciprocità). È prescritta la residenza permanente in SI per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione di una società di revisione contabile con sede in SI. In SK: solo un'impresa in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini slovacchi o a cittadini di uno Stato membro è autorizzata a effettuare revisioni contabili in SK. Per quanto riguarda solo gli scambi transfrontalieri di servizi – Alta dirigenza e consigli di amministrazione: In BE: è prescritta una sede in BE in cui sia svolta l'attività professionale e siano conservati gli atti, i documenti e la relativa corrispondenza; è inoltre prescritto che almeno un amministratore o un dirigente della società sia revisore contabile abilitato. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In DK: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l'approvazione in qualità di revisore contabile danese. Per l'approvazione è prescritta la residenza in uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE. In FI: è prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei revisori contabili di una società a responsabilità limitata finlandese e delle società che hanno l'obbligo di effettuare una revisione dei conti. Un revisore dei conti deve essere un revisore contabile abilitato in loco o una società di revisione contabile abilitata in loco. In HR: la prestazione di servizi di revisione dei conti può essere svolta solo da persone giuridiche stabilite in HR o da persone fisiche residenti in HR. In IT: per la prestazione di servizi di revisione dei conti da parte di una persona fisica è prescritta la residenza. In LT: per la prestazione di servizi di revisione dei conti è prescritto lo stabilimento nel SEE. In PL: per prestare servizi di revisione dei conti è richiesto lo stabilimento nell'UE. In SE: I revisori contabili di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto per un caso specifico dallo Stato o da un'autorità pubblica nominata dallo Stato. Solo i revisori contabili abilitati in SE e le imprese di revisione contabile registrate in SE possono prestare servizi di revisione legale dei conti. È prescritta la residenza nel SEE. I titoli «revisore abilitato» e «revisore autorizzato» devono essere utilizzati esclusivamente da revisori contabili abilitati o autorizzati in SE. In SI: È richiesta la presenza commerciale. Misure: L'UE: direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio; direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio. AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I n. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4. BE: legge del 22 luglio 1953 che crea un istituto dei revisori contabili delle imprese e organizza la supervisione pubblica della professione di revisore contabile delle imprese, coordinata il 30 aprile 2007. DK: Revisorloven (legge danese sui revisori dei conti abilitati e sulle imprese di revisione contabile), legge n. 1167, del 9.9.2016. ES: Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (nuova legge sulla revisione contabile: legge 22/2015 sui servizi di revisione contabile). FI: Tilintarkastuslaki (legge sulla revisione dei conti) (459/2007); e leggi settoriali che richiedono l'impiego di revisori di conti abilitati in loco. HR: legge sulla revisione contabile (GU 146/05, 139/08, 144/12), articolo 3. IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 155, 158 e 161; decreto del Presidente della Repubblica 99/1998; e decreto legislativo 39/2010, articolo 2. LT: legge sulla revisione dei conti, del 15 giugno 1999, n. VIII-1227 (aggiornamento del 3 luglio 2008, n. X-1676). PL: legge dell'11 maggio 2017 sui revisori legali dei conti, sulle imprese di revisione contabile e sulla vigilanza pubblica, Gazzetta ufficiale del 2017, voce 1089. SE: Revisorslagen (legge sui revisori contabili) (2001:883); Revisionslag (legge sulla revisione contabile) (1999:1079); Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551); Lag om ekonomiska föreningar (legge sulle cooperative a carattere economico) (1987:667); e altre misure che regolano i requisiti per avvalersi di revisori abilitati. SI: legge sulla revisione contabile (ZRev-2), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 65/2008 (come modificata da ultimo n. 63/13); e legge sulle società (ZGD-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 42/2006 (come modificata da ultimo n. 15/17). SK: legge 423/2015 sulla revisione legale dei conti. |
|
e) |
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863, esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nei servizi giuridici). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di consulenti fiscali stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BG: per i consulenti fiscali è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In HU: per la prestazione di servizi di consulenza fiscale, se prestati da una persona fisica che si trova nel territorio dell'HU, è prescritta la residenza nel SEE. In IT: è prescritto il requisito della residenza. Misure: AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I n. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4. BG: legge sulla contabilità; legge sulla revisione finanziaria indipendente; legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche; legge sull'imposta sul reddito delle società. HU: legge XCII del 2003 sulle norme in materia fiscale; e decreto del ministero delle Finanze n. 26/2008 sul rilascio delle licenze e la registrazione delle attività di consulenza fiscale. IT: decreto legislativo 139/2005; e legge 248/2006. |
|
f) |
Servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) Per quanto riguarda solo gli investimenti – Trattamento nazionale: e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. Per i servizi di pianificazione urbanistica e paesaggistici (CPC 8674) è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. In HR: un progetto elaborato da un architetto, da un urbanista o da un ingegnere straniero deve essere convalidato da una persona fisica o giuridica autorizzata in HR per accertarne la conformità alla normativa croata (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BE: la prestazione di servizi architettonici comprende il controllo sull'esecuzione dei lavori (CPC 8671, 8674). Gli architetti stranieri abilitati nei paesi ospitanti e che intendono esercitare la loro professione su base occasionale in BE sono tenuti a ottenere l'autorizzazione preventiva dal consiglio dell'ordine nell'area geografica in cui intendono esercitare la loro attività. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: A CY: per la prestazione di servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In CZ: è prescritta la residenza nel SEE (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). In IT: per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza o il domicilio professionale/l'indirizzo aziendale in IT. In HU: per la prestazione dei servizi seguenti, se prestati da una persona fisica che si trova nel territorio dell'HU, è prescritta la residenza nel SEE: servizi di architettura, servizi di ingegneria (applicabile solo a tirocinanti laureati), servizi integrati di ingegneria e paesaggistici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). In SK: per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza nel SEE. Misure: BE: legge del 20 febbraio 1939 relativa alla tutela del titolo della professione di architetto; e legge del 26 giugno 1963 che istituisce l'Ordine degli architetti; regolamento deontologico del 16 dicembre 1983 definito dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti (approvato dall'articolo 1 dell'A.R. del 18 aprile 1985, M.B., dell'8 maggio 1985). BG: legge sullo sviluppo territoriale; legge sull'albo dei costruttori; e legge sull'albo degli architetti e degli ingegneri esperti nella concezione dello sviluppo di progetti. CY: legge 41/1962; legge 224/1990; e legge 29(i) del 2001. CZ: legge n. 360/1992, Racc., sulla professione di architetti, ingegneri e tecnici autorizzati nel settore delle costruzioni di edifici. HR: legge sulle attività degli studi di architettura e di ingegneria nel settore dei piani regolatori e della costruzione (GU 152/08, 49/11, 25/13); e legge sul piano regolatore del 12 dicembre 2013 (011-01/13-01/291). HU: legge LVIII del 1996 sugli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri. IT: regio decreto 2537/1925, regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto; legge 1395/1923; e decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 328/2001. SK: legge 138/1992 sugli architetti e sugli ingegneri, § § 3, 15, 15a, 17a and 18a. |
I-UE-3 – Servizi professionali (professioni del settore sanitario e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)
|
Settore – sottosettore: |
Servizi professionali – servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici; ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico; servizi veterinari; vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici; altri servizi prestati da farmacisti |
|
Classificazione industriale: |
CPC 9312, 93191, 932, 63211 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Trattamento della nazione più favorita |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
|
a) |
Servizi medici, dentistici e ostetrici e servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 852, 9312, 93191) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: A CY: per la prestazione di servizi medici (anche psicologici), dentistici, ostetrici e prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico sono prescritte la cittadinanza e la residenza cipriote. Misure: CY: registrazione della legge sui medici (capo 250); registrazione della legge sui dentisti (capo 249); legge 75(I)/2013 – Podologi; legge 33(I)/2008 – Fisica medica; legge 34(I)/2006 – Terapisti occupazionali; legge 9(I)/1996 – Tecnici dentisti; legge 68(I)/1995 – Psicologi; legge 16(I)/1992; legge 23(I)/2011 – Radiologi/radioterapisti; legge 31(I)/1996 – Dietologi/nutrizionisti; legge 140/1989 – Fisioterapisti; e legge 214/1988 – Personale infermieristico. In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): possono essere imposte restrizioni geografiche all'iscrizione all'albo, che si applicano sia ai cittadini tedeschi che agli altri. I requisiti in materia di stabilimento possono essere applicati per i servizi medici, dentistici e ostetrici. I medici (compresi gli psicologi, gli psicoterapeuti e i dentisti) devono registrarsi presso le associazioni regionali di medici o dentisti delle assicurazioni sanitarie obbligatorie (kassenärztliche o kassenzahnärztliche Vereinigungen) se desiderano trattare pazienti assicurati presso l'assicurazione sanitaria obbligatoria. Tale iscrizione può essere soggetta a restrizioni quantitative basate sulla distribuzione regionale dei medici. Per i dentisti tale restrizione non si applica. La registrazione è necessaria solo per i medici che fanno parte del sistema sanitario pubblico. Possono esservi restrizioni non discriminatorie sulla forma giuridica di stabilimento richiesta per prestare tali servizi. Possono applicarsi requisiti in materia di stabilimento. La telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un medico. Il numero di prestatori di servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Si applica in maniera non discriminatoria (CPC 9312, 93191). Misure: DE: Bundesärzteordnung (regolamento federale sui medici); Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde; Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (legge sulla prestazione di servizi di psicoterapia del 16.7.1998); Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung; Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers; Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege; § 7, paragrafo 3, Musterberufordnung fuer Aerzte (modello tedesco di codice deontologico medico); § 95, § 99 e segg. SGB V (codice della previdenza sociale n. V), assicurazioni sanitarie obbligatorie; § 1, paragrafi 2 e 5, Hebammengesetz (codice delle ostetriche), § 291b SGB V (libro sulla sicurezza sociale n. V) sui prestatori di servizi sanitari elettronici; Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg nella versione del 16.3.1995 (GBl. BW del 17.5.1995 pag. 314); Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz - HKaG) in Baviera del 6.2.2002 (BAY GVBl 2002, pag. 42); Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten (Berliner Kammergesetz) del 4.9.1978 (Berliner GVBl. pag. 1937, rev. pag. 1980); § 31 Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG) del 28.4.2003; Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG) del 12.5.2005; § 29 Heilberufsgesetz (HeilBG NRW) del 9.5.2000; § 20 Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz) del 7.2.2003; Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) del 24.5.1994 (SächsGVBl. pag. 935); Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/-psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz - SHKG) del 19.11.2007; e Thüringer Heilberufegesetz del 29 gennaio 2002 (GVBl 2002, 125). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: In IT: i professionisti stranieri possono prestare servizi psicologici se in possesso della cittadinanza dell'UE e in base al principio di reciprocità (parte di CPC 9312). Misure: IT: legge 56/1989 sulla professione di psicologo. |
|
b) |
Servizi veterinari (CPC 932) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: In AT: solo i cittadini del SEE possono prestare servizi veterinari. Il requisito della cittadinanza viene meno per i cittadini nazionali di uno Stato non membro del SEE qualora vi sia un accordo dell'UE con detto Stato non membro del SEE che preveda il trattamento nazionale per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi veterinari. In ES: per la pratica della professione sono prescritte l'adesione a un'associazione professionale e la cittadinanza dell'UE con possibilità di deroga in caso di accordo professionale bilaterale. In FR: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE con possibilità di deroga in caso di reciprocità. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: A CY: per la prestazione di servizi veterinari sono prescritte la cittadinanza e la residenza. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In EL: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera. In HU: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta l'adesione all'Ordine dei veterinari ungheresi la quale prevede la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In HR: solo i cittadini UE possono stabilire un ambulatorio veterinario in HR. In PL: per la prestazione di servizi veterinari da parte di una persona fisica presente nel territorio della PL, solo i cittadini UE possono fornire servizi veterinari. I soggetti stranieri possono chiedere un permesso per esercitare la professione. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In CZ: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la presenza fisica sul territorio. In HR: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri in HR. In IT e PT: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la residenza. In SI: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri in SI. In SK: per l'iscrizione all'albo professionale, necessaria per l'esercizio della professione, è prescritta la residenza nel SEE. Misure: AT: Tierärztegesetz (legge sulla medicina veterinaria), BGBl. n. 16/1975, § 3 (2) (3). CY: legge 169/1990. CZ: legge n. 166/1999 Racc. (legge sulla medicina veterinaria), § 58-63, 39; e legge n. 381/1991 Racc. (sull'ordine dei veterinari della Repubblica ceca), paragrafo 4. EL: decreto presidenziale 38/2010; e decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B). ES: Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, articoli 62 e 64. FR: Code rural et de la pêche maritime, articoli L241-1; L241-2; L241-2-1. HR: legge sulla medicina veterinaria (GU 41/07, 55/11), articoli 89 e 106. HU: legge CXXVII del 2012 sull'Ordine dei veterinari ungheresi e sulle condizioni e le modalità di prestazione dei servizi veterinari. IT: decreto legislativo C.P.S. 233/1946, articoli 7-9; e decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 221/1950, paragrafo 7. PL: legge del 21 dicembre 1990 sulla professione di veterinario e gli Ordini dei chirurghi veterinari. PT: decreto-legge 368/91 (statuto dell'associazione professionale veterinaria). SI: Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei veterinari), Uradni list RS, št. (Gazzetta ufficiale n.) 71/2008, 7/2011, 59/2014 in 21/2016, legge sui servizi nel mercato interno, Gazzetta ufficiale RS n. 21/2010. SK: legge 442/2004 sui veterinari privati, § 2. |
|
c) |
Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione: In AT: per la conduzione di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. Per i locatari e i gestori di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: A CY: per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211) è prescritta la cittadinanza. In DE: i cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni. In FR: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza del SEE o della Confederazione svizzera. Può essere autorizzato lo stabilimento di farmacisti stranieri entro quote stabilite di anno in anno. In EL: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza UE. In HU: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. In LV: al fine di avviare l'esercizio di una farmacia in proprio, un farmacista o assistente farmacista straniero formatosi in uno Stato non membro dell'UE o del SEE deve lavorare per almeno un anno in una farmacia sotto la supervisione di un farmacista. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In BG: per i cittadini stranieri è richiesto un permesso di soggiorno permanente (è richiesta la presenza fisica). In DE: per ottenere una licenza per l'esercizio della professione di farmacista o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è prescritta la residenza. Misure: AT: Apothekengesetz (legge sulle farmacie), RGBl. n. 5/1907 e successive modifiche, § § 3, 4, 12; Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. n. 185/1983 e successive modifiche, § § 57, 59, 59a; Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. n. 657/1996 e successive modifiche, § 99. BG: legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 146, 161, 195, 222 e 228. CY: legge sui prodotti farmaceutici e i veleni (capo 254). DE: § 2, paragrafo 2, § 11a, Apothekengesetz (legge tedesca sulle farmacie); § § 43 paragrafo 1, 73 paragrafo 1 n. 1a, Arzneimittelgesetz (legge tedesca sui medicinali); e § 11, paragrafi 2 e 3, Medizinproduktegesetz, Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten. EE: Ravimiseadus (legge sui medicinali), RT I 2005, 2, 4; § 29 (2); e Tervishoiuteenuse korraldamise seadus (legge sull'organizzazione dei servizi sanitari, RT I 2001, 50, 284). EL: legge 5607/1932, modificata dalle leggi 1963/1991 e 3918/2011. ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (legge 16/1997, del 25 aprile, che regola i servizi delle farmacie), articoli 2, 3.1; e Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006). FR: Code de la santé publique, articoli L4221-1, L4221-13, L5125-10; Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 (legge 90-1258 sull'esercizio delle professioni liberali sotto forma di società), lois 2011-331 du 28 mars 2011 et 2015-990 du 6 août 2015. HR: legge sull'assistenza sanitaria (GU 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12). HU: legge XCVIII del 2006 sulle disposizioni generali relative alla fornitura affidabile ed economicamente fattibile di medicinali e ausili medici e sulla distribuzione dei medicinali. IT: legge 362/1991, articoli 1, 4, 7 e 9; decreto legislativo CPS 233/1946, articoli 7-9; e decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R. 221/1950, paragrafi 3 e 7). LU: Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (allegato a043), Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (allegato a041); e Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (allegato a017). LV: legge sulle farmacie, articolo 38. MT: regolamento relativo alle licenze per farmacie (LN279/07) emesso a norma della legge sui prodotti medicinali (capo 458). PT: decreto-legge 307/2007, articoli 9, 14 e 15; e ordinanza 1430/2007. SK: legge 362/2011 sui farmaci e sui prodotti medicali, § 6; e legge 578/2004 sui prestatori di servizi sanitari, sugli operatori sanitari e sull'organizzazione professionale nella sanità. |
I-UE-4 – Servizi di ricerca e sviluppo
|
Settore – sottosettore: |
Servizi di ricerca e sviluppo |
|
Classificazione industriale: |
CPC 851, 853 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
Nell'UE: per i servizi di ricerca e sviluppo (in appresso: R&S) finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati dall'UE a livello UE possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a imprese dell'UE aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione (CPC 851, 853).
Per i servizi di R&S finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati da uno Stato membro, possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini dello Stato membro in questione e a imprese dello Stato membro in questione aventi la sede centrale in tale Stato membro (CPC 851, 853).
La presente riserva lascia impregiudicata l'esclusione degli appalti di una parte o delle sovvenzioni per gli scambi di servizi di cui all'articolo 11.2 (Ambito di applicazione), paragrafo 2, e all'articolo 10.5 (Ambito di applicazione), paragrafo 2.
Misure:
L'UE: tutti i programmi quadro per la ricerca o l'innovazione dell'UE attualmente vigenti e futuri, compresi le norme di partecipazione a Orizzonte 2020 e i regolamenti riguardanti le iniziative tecnologiche congiunte (ITC), le decisioni ex articolo 185 e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), nonché i programmi di ricerca nazionali, regionali o locali vigenti e futuri.
I-UE-5 – Servizi immobiliari
|
Settore – sottosettore: |
Servizi immobiliari |
|
Classificazione industriale: |
CPC 821, 822 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
A CY: per la prestazione di servizi immobiliari si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza.
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
In CZ: la licenza necessaria alla prestazione di servizi immobiliari è subordinata alla prescrizione della residenza nella CZ per le persone fisiche e dello stabilimento per le persone giuridiche.
In DK: per quanto riguarda la prestazione di servizi immobiliari da parte di una persona fisica che si trova sul territorio della DK, possono utilizzare il titolo di «agente immobiliare» solo gli agenti immobiliari autorizzati. Sono agenti immobiliari autorizzati le persone fisiche ammesse al registro degli agenti immobiliari dell'autorità danese per il commercio. La legge impone che il richiedente sia residente danese o un residente dell'UE, del SEE o della Svizzera.
La legge sulla compravendita immobiliare è applicabile soltanto nel caso in cui i servizi immobiliari siano prestati a consumatori e non è inoltre applicabile alla locazione immobiliare (CPC 822).
In HR: per la prestazione di servizi immobiliari è prescritta la presenza commerciale.
In PT: per le persone fisiche è prescritta la residenza nel SEE. Per le persone giuridiche è prescritta la costituzione in società nel SEE.
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
In SI: nella misura in cui il Messico consente ai cittadini e alle imprese della Slovenia di prestare servizi di agente immobiliare, la SI consentirà ai cittadini e alle imprese del Messico di prestare servizi di agente immobiliare alle stesse condizioni, posto che vengano rispettate le seguenti prescrizioni: abilitazione a operare in qualità di agente immobiliare nel paese d'origine, presentazione del casellario giudiziale e iscrizione nel registro degli agenti immobiliari presso il competente ministero (sloveno).
Misure:
CY: legge 71(1)/2010 sugli agenti immobiliari.
CZ: legge sulle licenze commerciali.
DK: Lov om formidling af fast ejendom m.v. lov. nr. 526 af 28.05.2014.
HR: legge sull'intermediazione immobiliare (GU 107/07 e 144/12), articolo 2.
PT: decreto-legge 211/2004 (articoli 3 e 25), modificato e ripubblicato dal decreto-legge 69/2011.
SI: legge sulle agenzie immobiliari.
I-UE-6 – Servizi alle imprese
|
Settore – sottosettore: |
Servizi alle imprese – servizi di noleggio o leasing senza operatori; servizi connessi alla consulenza gestionale; servizi tecnici di prova e analisi; servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica; servizi connessi all'agricoltura; servizi di sicurezza; servizi di collocamento; servizi di traduzione e interpretazione; altri servizi alle imprese. |
|
Classificazione industriale: |
Parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 831, parte di 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, parte di 893 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Trattamento della nazione più favorita |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
|
a) |
Servizi di noleggio o leasing senza operatori (CPC 83103, CPC 831) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In SE: perché una nave possa battere la bandiera svedese, deve essere dimostrata una prevalente influenza operativa svedese, qualora la nave sia in parte di proprietà straniera. Per prevalente influenza operativa svedese si intende che l'esercizio della nave è ubicato in SE. Le navi straniere possono ottenere un'esenzione da tale regola qualora siano prese a noleggio o in leasing da una persona giuridica svedese mediante contratti di noleggio a scafo nudo. Per ottenere un'esenzione, il contratto di noleggio a scafo nudo deve essere trasmesso all'ente nazionale marittimo svedese e attestare che il noleggiatore assume la piena responsabilità per l'esercizio e l'equipaggio della nave presa a noleggio o in leasing. La durata minima del contratto deve essere di almeno uno o due anni (CPC 83103). Misure: SE: Sjölagen (codice marittimo) (1994:1009), capo 1, § 1. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In SE: i prestatori di servizi di noleggio o leasing di automobili e di determinati veicoli fuoristrada (terrängmotorfordon) senza autista, in noleggio o in leasing per un periodo inferiore a un anno, devono nominare un responsabile che assicuri, tra l'altro, che l'attività sia gestita in conformità della normativa applicabile e che siano seguite le norme relative alla sicurezza stradale. Il responsabile deve risiedere in SE (CPC 831). Misure: SE: Lag (1998: 424) om biluthyrning (legge sul noleggio e il leasing di autovetture). |
|
b) |
Servizi di noleggio o leasing e altri servizi alle imprese nel settore dell'aviazione Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: Nell'UE: per il noleggio o il leasing senza equipaggio (dry lease), gli aeromobili utilizzati da un vettore aereo dell'UE sono soggetti alle prescrizioni applicabili in materia di immatricolazione degli aeromobili. Un contratto di noleggio senza equipaggio sottoscritto da un vettore dell'UE è disciplinato dalle prescrizioni del diritto dell'UE o dal diritto interno nazionale in materia di sicurezza aerea, quale la previa approvazione e altre condizioni applicabili all'uso di aeromobili immatricolati in un paese terzo. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifiche condizioni di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifiche condizioni riguardanti la proprietà del capitale e il controllo (CPC 83104). Per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (in appresso: «CRS»), qualora ai vettori aerei dell'UE non sia accordato dai prestatori di servizi CRS che operano al di fuori dell'UE un trattamento equivalente (non discriminatorio) a quello previsto nell'UE, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'UE non sia accordato dai vettori aerei non dell'UE un trattamento equivalente a quello previsto nell'UE, possono essere adottate misure affinché sia accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori aerei non dell'UE da parte di prestatori di servizi CRS che operano nell'UE o ai prestatori di servizi CRS non dell'UE da parte di vettori aerei dell'UE. Misure: L'UE: regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità; regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio. |
|
c) |
Servizi tecnici di prova e di analisi (CPC 8676) Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale; e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In FR: per i biologi è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. A CY: per la prestazione di servizi da parte di chimici e biologi è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento della nazione più favorita; e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale: In IT: per i biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari sono richieste la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In BG: per la prestazione di servizi tecnici di prova e di analisi transfrontalieri sono prescritti lo stabilimento in BG a norma della legge bulgara sul commercio e l'iscrizione al registro delle imprese. Per quanto riguarda l'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada, la persona deve essere registrata in conformità della legge bulgara sul commercio o della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, oppure essere registrata in un altro Stato membro dell'UE o paese del SEE. Misure: BG: legge sui requisiti tecnici dei prodotti; legge sulle misure; legge sull'accreditamento nazionale degli organismi di conformità; legge sull'aria ambiente pulita; e legge sull'acqua, ordinanza n-32 relativa all'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada. CY: legge sulla registrazione dei chimici del 1988 (legge 157/1988), modificata dalle leggi n. 24(I) del 1992 e n. 20(I) del 2004; legge 157/1988. FR: articoli da L 6213-1 a 6213-6 del Code de la Santé Publique. IT: biologi, analisti chimici: legge 396/1967 sulla professione di biologo; regio decreto 842/1928 sulla professione del chimico. |
|
d) |
Servizi connessi alla consulenza gestionale – Servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In HU: per l'esercizio di attività di mediazione (quali l'arbitrato e la conciliazione) è richiesta un'autorizzazione che consiste nell'ammissione al registro da parte del ministro responsabile del sistema giuridico. L'autorizzazione può essere concessa solo alle persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in HU. Misure: HU: legge LV del 2002 sulla mediazione. |
|
e) |
Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale: In IT: per l'iscrizione all'albo dei geologi, che permette l'esercizio della professione di geologo ed esecutore di rilevamenti (surveyor) e di conseguenza la prestazione di servizi relativi all'esplorazione e alla gestione di miniere e altro, sono prescritti la residenza o il domicilio professionale in IT. È prescritta la cittadinanza di uno Stato membro, ma gli stranieri possono iscriversi a condizione di reciprocità. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In BG: per le persone fisiche che svolgono attività di geodesia, mappatura catastale e cartografia (per quanto riguarda l'analisi dei movimenti della crosta terrestre) sono prescritti lo stabilimento e la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: A CY: per la prestazione di servizi pertinenti è prescritta la cittadinanza. In FR: gli investitori stranieri devono disporre di un'autorizzazione specifica per i servizi di esplorazione e prospezione. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In HR: i servizi di consulenza geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di consulenza connessi alla protezione dell'ambiente nel territorio della HR possono essere prestati soltanto mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali. Misure: BG: legge sul catasto e sul registro immobiliare; legge sulla geodesia e sulla cartografia. CY: legge 224/1990. FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008. HR: ordinanza sulle prescrizioni per il rilascio di approvazioni alle persone giuridiche per l'esecuzione di attività professionali di protezione dell'ambiente (GU n. 57/10), articoli 32-35. IT: geologi: legge 112/1963, articoli 2, e 5; D.P.R. 1403/1965, articolo 1. |
|
f) |
Servizi tecnici di prova e di analisi (CPC 8676) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In IT: per i biologi e gli analisti chimici sono richieste la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. In BG: per la prestazione di servizi tecnici di prova e di analisi transfrontalieri sono prescritti lo stabilimento in BG a norma della legge bulgara sul commercio e l'iscrizione al registro delle imprese. Per quanto riguarda l'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada, la persona deve essere registrata in conformità della legge bulgara sul commercio o della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, oppure essere registrata in un altro Stato membro dell'UE o paese del SEE. In PT: la professione di chimico analista è riservata alle persone fisiche. Misure: BG: legge sui requisiti tecnici dei prodotti; legge sulle misure; legge sull'accreditamento nazionale degli organismi di conformità; legge sull'aria ambiente pulita; e legge sull'acqua, ordinanza n-32 relativa all'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada. IT: legge 3/1976 sulla professione di perito agrario; legge 434/1968, modificata dalla legge 54/1991. PT: decreto-legge 119/92; legge 47/2011; e decreto-legge 183/98. |
|
g) |
Servizi di collocamento (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BE (si applica anche a livello amministrativo regionale): Fiandre, Vallonia, comunità germanofona: una società che abbia la propria sede centrale al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese di origine (CPC 87202). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In DE: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro o una presenza commerciale nell'UE per ottenere una licenza per operare come agenzia di lavoro interinale (a norma dell'articolo 3, paragrafi da 3 a 5, della legge pertinente (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non dell'UE e non del SEE per professioni specifiche, quali ad esempio le professioni sanitarie e di cura della persona (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209). Misure: BE: Fiandre: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. Vallonia: Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione delle agenzie di collocamento), articolo 7; Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decisione del governo vallone del 10 dicembre 2009 recante attuazione del decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o l'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 4. Comunità germanofona: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, articolo 6. DE: § 1 e § 3, paragrafo 5, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz –AÜG; § 292 SGB III; § 38 Beschäftigungsverordnung. |
|
h) |
Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In PT: Per il personale specializzato è prescritta la cittadinanza. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In IT: Sono richieste la cittadinanza di uno Stato membro e la residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di sicurezza e trasporto valori. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale e trattamento della nazione più favorita: In DK: per le persone fisiche che chiedono un'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza e per i dirigenti e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un soggetto giuridico che chiedono un'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza è prescritta la residenza. Tuttavia la residenza non è necessaria nella misura in cui risulti da accordi internazionali o istruzioni emanate dal ministro della Giustizia. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In EE: per la prestazione di servizi di sicurezza e vigilanza è prescritta la residenza. Misure: DK: Lovbekendtgørelse 2016-01-11 No. 112 om vagtvirksomhed. EE: Turvaseadus (legge sulla sicurezza) § 21, § 43. IT: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) 773/1931, articoli 133-141; e decreto legislativo 635/1940, articolo 257. PT: legge 34/2013; e ordinanza 273/2013. |
|
i) |
Servizi delle agenzie di riscossione, servizi delle agenzie di informazioni creditizie (CPC 87901, 87902). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In PT: per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di servizi di informazioni creditizie è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 87901, 87902). Misure: PT: legge 49/2004. |
|
j) |
Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: A CY: è prescritta la cittadinanza. In EE: un traduttore giurato deve essere un cittadino nazionale di uno Stato membro. In HR: per i traduttori certificati è prescritta la residenza nel SEE. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In BG: per la prestazione di servizi di traduzione e interpretazione ufficiali è prescritta la residenza permanente. In FI: per i traduttori certificati è prescritta la residenza nel SEE. Misure: BG: regolamento concernente la legalizzazione, la certificazione e la traduzione di documenti, articolo 18. CY: legge sullo stabilimento, l'iscrizione all'albo e la regolamentazione dei traduttori certificati nella Repubblica di Cipro. EE: Vandetõlgi seadus § 2 (3), § 16, (legge sui traduttori giurati). FI: Laki auktorisoiduista kääntäjistä (legge sui traduttori autorizzati) (1231/2007), s. 2(1). HR: ordinanza sugli interpreti di tribunale permanenti (GU 88/2008), articolo 2. |
|
k) |
Altri servizi alle imprese (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, parte di 893, parte di 85990) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: A CY: per la prestazione di servizi dei saloni di parrucchiere, servizi di cure estetiche, manicure e pedicure e altri servizi di cure estetiche è prescritta la cittadinanza. Misure: CY: legge 28(i)/2003; legge 40(i)/1993; legge 40(i)/1993; e legge 182(i) del 2013. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In CZ: per ottenere una licenza per la fornitura di aste pubbliche volontarie, una società deve essere costituita in CZ e una persona fisica deve aver ottenuto un permesso di soggiorno (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990). In NL: per prestare servizi di punzonatura è prescritta la presenza commerciale in NL (parte di CPC 893). Misure: CZ: legge n. 455/1991 Racc.; legge sulle licenze commerciali; e legge n. 26/2000, racc., sulle aste pubbliche. NL: Waarborgwet 1986. |
I-UE-7 – Servizi di costruzione
|
Settore – sottosettore: |
Servizi di costruzione – Servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati |
|
Classificazione industriale: |
CPC 51 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
A CY: è prescritta la cittadinanza.
Misura:
legge sulla registrazione e il controllo dei contraenti dell'edilizia e delle opere tecniche del 2001 (29 (I) / 2001), articoli 15 e 52.
I-UE-8 – Servizi di distribuzione
|
Settore – sottosettore: |
Servizi di distribuzione – distribuzione generale, distribuzione di tabacco e distribuzione di bevande alcoliche |
|
Classificazione industriale: |
CPC 3546, parte di 621, 6222, 631, parte di 632 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
|
a) |
Distribuzione di prodotti farmaceutici (CPC 62117, 62251, 8929). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: A CY: per i servizi di distribuzione dei propagandisti farmaceutici esiste la prescrizione della cittadinanza (CPC 62117). Misure: CY: legge 74(i) 202. |
|
b) |
Distribuzione di tabacco (parte di CPC 6222, 62228, parte di 6310, 63108): Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In AT: è data priorità ai cittadini di uno Stato membro del SEE (CPC 63108). In FR: per i tabaccai è prescritta la cittadinanza (parte di CPC 6222, parte di 6310). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In ES: lo stabilimento è subordinato alla prescrizione relativa alla cittadinanza di uno Stato membro (CPC 63108). Misure: AT: legge sul monopolio dei tabacchi 1996, § 5 e § 27. ES: legge 14/2013 del 27 settembre 2014. FR: Code général des impôts, articolo 568 e articoli da 276 a 279 dell'allegato 2. |
|
c) |
Altri servizi di distribuzione (CPC 3546) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In LT: la distribuzione di prodotti pirotecnici è subordinata al rilascio di una licenza che può essere concessa solo a persone giuridiche stabilite nell'UE (CPC 3546). Misure: LT: legge sulla supervisione della circolazione dei prodotti pirotecnici civili (23 marzo 2004 n. IX-2074). |
I-UE-9 – Servizi di istruzione
|
Settore – sottosettore: |
Servizi di istruzioni (finanziati con fondi privati) |
|
Classificazione industriale: |
CPC 921, 922, 923, 924 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Trattamento della nazione più favorita |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
In FR: per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 921, CPC 922, CPC 923). I cittadini del Messico possono tuttavia ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione all'insegnamento negli istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore. I cittadini del Messico possono inoltre ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale.
A MT: i prestatori di servizi che intendono prestare servizi di istruzione superiore o per adulti finanziati con fondi privati devono ottenere una licenza dal ministero dell'Istruzione e dell'occupazione. La decisione relativa al rilascio di una licenza può essere discrezionale (CPC 923, CPC 924).
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
In BG: le scuole e gli asili bulgari a partecipazione straniera possono essere istituiti sulla base di accordi internazionali di cui la Bulgaria è parte. Gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono istituire controllate nel territorio della BG. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e scuole di studi superiori in BG solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi (CPC 921, CPC 922).
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:
In EL: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro per i titolari e per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati e per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati (CPC 921, CPC 922). L'istruzione a livello universitario è prestata esclusivamente da istituti costituiti da persone giuridiche di diritto pubblico pienamente autonome. La legge 3696/2008 consente tuttavia la costituzione, da parte di residenti dell'UE (persone fisiche o giuridiche), di istituti privati di istruzione superiore che rilasciano certificati non riconosciuti come equivalenti ai diplomi universitari (CPC 923).
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
In CZ ed SK: è prescritto lo stabilimento in uno Stato membro per richiedere l'autorizzazione statale a operare quale istituto di istruzione superiore finanziato con fondi privati. La presente riserva non si applica ai servizi di istruzione post-secondaria tecnica e professionale (CPC 92310).
Misure:
BG: legge sull'istruzione prescolare e scolastica (disposizioni aggiuntive, paragrafo 4); e
legge sull'istruzione superiore (disposizioni aggiuntive, paragrafo 4).
CZ: legge n. 111/1998, Racc. (legge sull'istruzione superiore), § 39; e
legge n. 561/2004, Racc., sull'istruzione prescolare, primaria, secondaria, superiore professionale e di altro tipo (legge sull'istruzione).
EL: leggi 682/1977, 284/1968, 2545/1940 e decreto presidenziale 211/1994 modificato dal decreto presidenziale 394/1997, Costituzione greca, articolo 16, paragrafo 5, e legge 3549/2007.
FR: Code de l'éducation, articoli L 444-5, L 914-4, L 441-8, L 731-8, L 731- da 1 a 8.
MT: avviso legale 296 del 2012.
SK: legge n. 131 del 21 febbraio 2002 sulle università.
I-UE-10 – Servizi ambientali
|
Settore – sottosettore: |
Servizi ambientali |
|
Classificazione industriale: |
CPC 940 |
|
Obblighi in esame: |
Presenza locale |
|
Capo: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
|
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
In SE: solo i soggetti stabiliti in SE o aventi la loro sede principale in SE sono ammissibili all'accreditamento per effettuare i servizi di controllo dei gas di scarico (CPC 9404).
In SK: per il trattamento e il riciclo di pile e accumulatori usati, oli usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è prescritta la costituzione in società in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) (prescrizione della residenza) (parte di CPC 9402).
Misure:
SE: legge sui veicoli (2002:574).
SK: legge 79/2015 sui rifiuti.
I-UE-11 – Servizi sanitari e sociali
|
Settore – sottosettore: |
Servizi sanitari e sociali |
|
Classificazione industriale: |
CPC 931, 933 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
Capo: |
Investimento |
|
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale:
In FR: benché gli investitori UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della SEL (société d'exercice liberal) e della SCP (société civile professionnelle). Per i servizi medici, dentistici e ostetrici è richiesta la cittadinanza francese. L'accesso da parte degli stranieri è tuttavia possibile entro quote stabilite di anno in anno. Per i servizi medici, dentistici e ostetrici e i servizi prestati da personale infermieristico, la prestazione può avvenire unicamente mediante una SARL (anonyme, à responsabilité limitée) o una SCP (en commandite par actions). Per i servizi ospedalieri e di ambulanza, i servizi sanitari residenziali (diversi dai servizi ospedalieri) e i servizi sociali è necessaria un'autorizzazione per l'esercizio di funzioni di gestione. La procedura di autorizzazione tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.
Misure:
FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 et la loi 66-879 du 29 novembre 1966 (SCP); Code de la santé publique, articoli L6122-1 e L6122-2 (Ordonnance 2010-177 du 23 février 2010).
I-UE-12 – Servizi connessi al turismo e ai viaggi
|
Settore – sottosettore: |
Turismo e servizi connessi ai viaggi – hotel, ristoranti e ristorazione; servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori); servizi delle guide turistiche |
|
Classificazione industriale: |
CPC 641, 642, 643, 7471, 7472 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
In BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti con cittadinanza bulgara quando la partecipazione pubblica (statale o comunale) al capitale proprio di una società bulgara supera il 50 %. Per le guide turistiche è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).
A CY: per la prestazione di servizi delle guide turistiche, delle agenzie di viaggio e dei tour operator è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 7471, 7472).
In EL: i cittadini di paesi terzi devono conseguire il diploma presso una delle scuole per guide turistiche del ministero per il Turismo della Grecia per poter esercitare la professione. In deroga alla prescrizione summenzionata, il diritto ad esercitare la professione può essere provvisoriamente accordato a cittadini di paesi terzi qualora sia confermata la mancanza di una guida turistica di una lingua specifica.
In ES (si applica anche a livello amministrativo regionale): per la prestazione di servizi delle guide turistiche è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 7472).
In HR: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE per i servizi di ospitalità alberghiera e catering prestati in abitazioni private e residenze rurali (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).
In HU: la prestazione di servizi delle agenzie di viaggi e degli operatori turistici e dei servizi delle guide turistiche su base transfrontaliera è subordinata al rilascio di una licenza. Le licenze sono riservate ai cittadini di uno Stato membro del SEE e alle persone giuridiche aventi sede negli Stati membri del SEE (CPC 7471, 7472).
In IT (si applica anche a livello amministrativo regionale): le guide turistiche di paesi non dell'UE devono ottenere una specifica licenza dalla Regione per operare in qualità di guida turistica professionale. Le guide turistiche originarie degli Stati membri possono operare liberamente senza necessità di detta licenza. La licenza è concessa alle guide turistiche che dimostrano un'adeguata competenza e conoscenza (CPC 7472).
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
In BG: i servizi degli operatori turistici o delle agenzie di viaggio possono essere forniti da una persona stabilita in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato membro del SEE. Per la prestazione di servizi delle guide turistiche, comprese le attività di guida di montagna o di istruttori di sci, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera e la residenza in tali paesi (CPC 7471, 7472).
Misure:
BG: legge sul turismo, articoli, 61, 113 e 146.
CY: leggi sul turismo, gli uffici di viaggio e le guide turistiche del periodo dal 1995 al 2004 (n. 41(I)/1995-2004).
EL: decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B), articolo 50 della legge 4403/2016.
ES: Andalusia: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía;
Aragona: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón;
Cantabria: Decreto 51/2001, de 24 de julio, articolo 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turístico-informativas privadas;
Castiglia e León: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León;
Castiglia–La Mancia: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas;
Catalogna: Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, articolo 88;
Comunità di Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de marzo;
Comunità valenzana: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell;
Estremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo;
Galizia: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo;
Isole Baleari: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares;
Isole Canarie: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, articolo 5;
La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La Rioja; Navarra: Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto, Reglamento para actividad de empresas de turismo activo y cultural de Navarra;
Asturie: Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias; e
Regione di Murcia: Decreto No. 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (los guías podrían ser extranjeros si tienen homologación de las titulaciones requeridas).
HR: legge sull'ospitalità e sul settore della ristorazione (GU 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 e 50/12); e
legge sulla prestazione di servizi turistici (GU n. 68/07 e 88/10).
HU: legge CLXIV del 2005 sul commercio; e
decreto governativo n. 213/1996 (XII.23.) sulle attività di organizzazione e di agenzia di viaggi.
IT: legge 135/2001, articolo 6 e articolo 7, comma 5; legge 40/2007 (decreto-legge 7/2007).
I-UE-13 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi
|
Settore – sottosettore: |
Servizi ricreativi – Altri servizi sportivi |
|
Classificazione industriale: |
Parte di CPC 96419 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
Altri servizi sportivi (CPC 96419)
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
In AT (si applica anche a livello amministrativo regionale): la gestione dei servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna è disciplinata dalla legislazione dei «Bundesland». Per la prestazione di questi servizi può essere richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. Le imprese possono essere tenute a nominare un amministratore delegato che sia un cittadino di uno Stato membro del SEE.
A CY: per lo stabilimento di una scuola di danza e per gli istruttori di palestra è prescritta la cittadinanza.
Misure:
AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBl. n. 53/97;
Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBl. n. 25/98;
NÖ- Sportgesetz, LGBL. n. 5710; OÖ-Sportgesetz, LGBl. n. 93/1997;
Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBl. n. 83/89;
Salzburger Bergführergesetz, LGBl. n. 76/81;
Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBl. n. 58/97;
Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBl. n. 53/76;
Tiroler Schischulgesetz, LGBl. n. 15/95;
Tiroler Bergsportführergesetz, LGBl. n. 7/98;
Vorarlberger Schischulgesetz, LGBl. n. 55/02 § 4 (2)a;
Vorarlberger Bergführergesetz, LGBl. n. 54/02; e
Vienna: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBl. n. 37/02.
CY: legge 65(i)/1997; legge 17(i)/1995.
I-UE-14 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari ai servizi di trasporto
|
Settore – sottosettore: |
Servizi di trasporto – pesca e trasporto per vie navigabili – ogni altra attività commerciale svolta a partire da una nave; trasporto per vie navigabili e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili; trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario; trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada; servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo; prestazione di servizi di trasporto combinato |
|
Classificazione industriale: |
ISIC 0501, 0502; CPC 5122, 5133, 5223, 711, 712, 72, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 83104, 86751, 86754, 8730, 882 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Trattamento della nazione più favorita |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
Trasporto marittimo e servizi ausiliari del trasporto marittimo. Ogni attività commerciale svolta a partire da una nave (ISIC 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, parte di 742, 745, 74540, 74520, 74590, 882)
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione; scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
In BG: il trasporto e qualsiasi attività riguardante l'ingegneria idraulica e i lavori tecnici subacquei, la prospezione e l'estrazione di minerali e di altre risorse inorganiche, il pilotaggio, il bunkeraggio, la ricezione dei rifiuti, delle miscele acqua-olio e altre attività simili, svolti da navi nelle acque interne e nel mare territoriale della BG possono essere effettuati solo da navi battenti la bandiera bulgara o da navi battenti la bandiera di un altro Stato membro.
Per la prestazione di servizi di supporto è prescritta la cittadinanza. Per il comandante e il direttore di macchina della nave è prescritto l'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro dell'UE o del SEE o della Confederazione svizzera Non meno del 25 % delle posizioni a livello dirigenziale e operativo e non meno del 25 % delle posizioni a livello di esecuzione dei compiti devono essere assegnati a cittadini della BG. Il diritto di svolgere servizi di supporto per il trasporto pubblico nei porti bulgari e nei porti aventi rilevanza regionale è concesso tramite un contratto con il proprietario del porto (ISIC 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).
Misure:
BG: codice della marina mercantile;
legge sulle acque marine, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria;
ordinanza relativa alle condizioni e all'ordine di selezione dei vettori bulgari per il trasporto di passeggeri e merci in virtù dei trattati internazionali; e ordinanza 3 per la manutenzione delle navi senza equipaggio.
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
In DK: possono svolgere servizi di pilotaggio in DK solo i prestatori di tali servizi che sono domiciliati in un paese UE o del SEE e registrati e riconosciuti dalle autorità danesi ai sensi della legge danese in materia di pilotaggio (74520).
Misure:
DK: legge danese in materia di pilotaggio, § 18.
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): un'imbarcazione non appartenente a un cittadino di uno Stato membro può essere utilizzata sulle vie navigabili federali tedesche per attività diverse dal trasporto e dai servizi ausiliari solo previa autorizzazione specifica. Possono essere concesse deroghe per le imbarcazioni non dell'UE solo se nessuna imbarcazione dell'UE è disponibile o se è disponibile in condizioni estremamente sfavorevoli, o su base di reciprocità. Possono essere concesse deroghe per le imbarcazioni battenti la bandiera del Messico su base di reciprocità (§ 2, paragrafo 3, Verordnung über die Küstenschifffahrt). Tutte le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della legge pilota sono regolamentate e l'accreditamento è riservato ai cittadini di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.
Per il noleggio o il leasing di navi d'alto mare con o senza operatori e per il noleggio o il leasing di imbarcazioni per la navigazione interna senza operatori, la conclusione di contratti per il trasporto di merci con navi battenti una bandiera straniera o per il noleggio di tali navi può essere limitata in funzione della disponibilità di navi battenti la bandiera tedesca o battenti la bandiera di un altro Stato membro.
Le operazioni tra residenti e non residenti entro lo spazio economico possono essere limitate (trasporto per vie navigabili, servizi di supporto al trasporto per vie navigabili, noleggio di navi, servizi di leasing di navi senza operatori (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)) qualora riguardino:
|
i) |
il noleggio di navi per la navigazione interna non registrate nello spazio economico; |
|
ii) |
il trasporto di merci con tali navi per la navigazione interna; o |
|
iii) |
i servizi di rimorchio effettuati da tali navi per la navigazione interna. |
Misure:
DE: § § 1, 2 Flaggenrechtsgesetz (legge sulla protezione della bandiera);
§ 2 Verordnung über die Küstenschifffahrt vom 5.7.2002;
§ § 1, 2 Binnenschifffahrtsaufgabengesetz (BinSchAufgG);
Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschifffahrt (Binnenschifferpatentverordnung - BinSchPatentV);
§ 9, paragrafo 2, n. 1 Seelotsgesetz dell'8.12.2010 (BGBl. I pag. 1864);
§ 1, n. 9, 10, 11 e 13 Seeaufgabengesetz (SeeAufgG); e
See-Eigensicherungsverordnung del 19.9.2005 (BGBl. I pag. 2787), geändert durch Artikel 516 Verordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I pag. 2407).
In FI: i servizi di supporto al trasporto marittimo nelle acque marittime finlandesi sono riservati alle flotte che operano sotto la bandiera nazionale, dell'UE o norvegese (CPC 745).
Misure:
FI: Merilaki (legge marittima) (674/1994); e
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), s. 4.
Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario (CPC 711, 743)
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
In BG: solo i cittadini di uno Stato membro possono prestare servizi di trasporto ferroviario e servizi di supporto al trasporto ferroviario in BG. La licenza per effettuare servizi di trasporto ferroviario di passeggeri o merci è rilasciata dal ministro dei Trasporti agli operatori ferroviari registrati come operatori commerciali (CPC 711, 743).
Misure:
BG: legge sul trasporto ferroviario, articoli 37 e 48.
Trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123)
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
In AT: per i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE (CPC 712).
Misure:
AT: Güterbeförderungsgesetz (legge sul trasporto di merci), BGBl. n. 593/1995; § 5;
Gelegenheitsverkehrsgesetz (legge sui servizi di trasporto occasionali), BGBl. n. 112/1996; § 6; e
Kraftfahrliniengesetz (legge sui trasporti programmati), BGBl. I n. 203/1999 e successive modifiche, § § 7 e 8.
In CZ: per la prestazione di servizi di trasporto su strada è prescritto lo stabilimento in CZ (le succursali non sono ammesse).
Misure:
CZ: legge n. 111/1994, Racc., sul trasporto su strada.
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
In EL: per gli operatori di servizi di trasporto di merci su strada, per esercitare la professione di operatore di trasporto di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono rilasciate a condizioni non discriminatorie e soggette a reciprocità.
Misure:
EL: concessione di licenze per gli operatori di servizi di trasporto di merci su strada: legge greca 3887/2010 (Gazzetta ufficiale A' 174), modificata dall'articolo 5 della legge 4038/2012 (Gazzetta ufficiale A' 14) – regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009.
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita; e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:
In SE: per esercitare la professione di operatore di servizi di trasporto su strada è necessaria una licenza svedese. Per ottenere una licenza di taxi una società deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto della prescrizione della residenza – cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento).
Per ottenere una licenza per altri operatori di trasporti su strada una società deve essere stabilita nell'UE, avere uno stabilimento situato in SE e aver nominato una persona fisica che agisca in qualità di gestore dei trasporti e che sia residente nell'UE.
Gli operatori di servizi di trasporto transfrontaliero di merci e di passeggeri su strada verso l'estero devono essere titolari di una licenza per tali operazioni rilasciata dall'autorità competente nel paese in cui sono stabiliti. Altre prescrizioni per gli scambi transfrontalieri possono essere stabilite in accordi bilaterali in materia di trasporto su strada. Per i veicoli ai quali non si applica un accordo bilaterale è necessaria anche una licenza rilasciata dall'agenzia svedese dei trasporti (CPC 712).
Misure:
SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (legge sul trasporto professionale);
Lag om vägtrafikregister (2001:558) (legge sul registro del traffico stradale);
Yrkestrafikförordning (2012:237) (regolamento governativo sul trasporto professionale);
Taxitrafiklag (2012:211) (legge sui taxi); e
Taxitrafikförordning (2012:238) (regolamento governativo sui taxi).
Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo (CPC 7461, 7469, 83104)
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:
Nell'UE: per i servizi di assistenza a terra può essere richiesto lo stabilimento all'interno del territorio dell'UE. Il livello di apertura dei servizi di assistenza a terra dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato. Per i grandi aeroporti tale limite non può essere inferiore a due prestatori.
Misure:
L'UE: regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità; regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio; direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.
In BE (si applica anche a livello amministrativo regionale): per i servizi di assistenza a terra è prescritta la reciprocità.
Misure:
BE: Arrêté Royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National (articolo 18);
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (articolo 14);
Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (articolo 14).
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale:
In BE: un aeromobile privato (civile) appartenente a persone fisiche che non sono cittadini di uno Stato membro dell'UE o del SEE può essere immatricolato solo se dette persone sono domiciliate o residenti in BE senza interruzione da almeno un anno. Un aeromobile privato (civile) appartenente a persone giuridiche straniere non costituite conformemente al diritto di uno Stato membro dell'UE o del SEE può essere immatricolato soltanto se dette persone giuridiche hanno una sede operativa, un'agenzia o un ufficio in BE senza interruzione da almeno un anno (noleggio di aeromobili CPC 83104).
Misure:
BE: Arrêté Royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.
In PL: per i servizi di gestione degli aeroporti, la partecipazione straniera è limitata al 49 % (parte di CPC 742).
Misure:
PL: legge polacca sull'aviazione, del 3 luglio 2002, articoli 174.2 e 174.3.
Servizi di supporto per tutte le modalità di trasporto (parte di CPC 748)
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
L'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): I servizi di sdoganamento possono essere prestati soltanto da residenti dell'UE.
Misure:
L'UE: regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.
Prestazione di servizi di trasporto combinato (CPC 711, 712, 7212, 7222, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749)
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Nell'UE: ad eccezione di FI: solo i vettori stradali stabiliti in uno Stato membro e che possiedono i requisiti per l'accesso alla professione e al mercato per i trasporti di merci fra Stati membri hanno il diritto di effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati membri, tragitti stradali iniziali o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato e comprendono o meno l'attraversamento di una frontiera. Si applicano le limitazioni relative a tutte le modalità di trasporto.
Possono essere adottate le misure necessarie per garantire che le tasse automobilistiche applicabili ai veicoli stradali, sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate.
Misure:
L'UE: direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.
I-UE-15 – Agricoltura, pesca e manifattura
|
Settore – sottosettore: |
Agricoltura, caccia, silvicoltura; zootecnia e allevamento di renne, pesca e acquacoltura; editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati |
|
Classificazione industriale: |
ISIC 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324; CPC 882, 88442 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Trattamento della nazione più favorita |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
|
a) |
Agricoltura, caccia e silvicoltura (ISIC 011, 012, 013, 014, 015, 1531; CPC 881) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita; scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale: In IT: per gli agronomi e i periti agrari sono richieste la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità. Misure: IT: legge 3/1976 sulla professione di perito agrario; legge 434/1968, modificata dalla legge 54/1991. Per quanto riguarda gli investimenti – Prescrizioni in materia di prestazioni: Nell''UE: gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano i cereali che sono stati raccolti nell'UE. Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione di riso importato da e riesportato in un paese terzo. Solo i produttori di riso dell'UE possono richiedere un pagamento compensativo. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In FI: solo i cittadini di uno Stato membro del SEE residenti nella zona di allevamento delle renne possono essere proprietari di renne e praticarne l'allevamento. Possono essere concessi diritti esclusivi. In FR: per diventare membro o agire in qualità di amministratore di una cooperativa agricola è prescritta un'autorizzazione (ISIC 11, 12, 13, 14, 15). In SE: solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti. Misure: L'UE: regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio FI: Poronhoitolaki (legge sull'allevamento di renne) (848/1990), capo 1, articolo 4, protocollo n. 3 del trattato di adesione della Finlandia. FR: Code rural et de la pêche maritime: articolo R331-1 sull'insediamento e articolo L. 529-2 sulle cooperative agricole. SE: legge sull'allevamento delle renne (1971/437), § 1. |
|
b) |
Manifattura - Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (ISIC 221, 222, 323, 324; CPC 88442) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): ogni giornale o periodico di pubblica distribuzione o stampa deve chiaramente indicare un «direttore responsabile» (il nome completo e l'indirizzo di una persona fisica). Può essere richiesto che il direttore responsabile sia un residente permanente della DE, dell'UE o di un paese del SEE. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate dal ministro federale dell'Interno (ISIC 223, 224). In SE: le persone fisiche proprietarie di periodici stampati e pubblicati in SE devono risiedere in SE o essere cittadini di uno Stato membro del SEE. Le persone giuridiche titolari di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e pubblicati in SE e le registrazioni tecniche è previsto un direttore responsabile che deve essere domiciliato in SE. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: In IT: nella misura in cui il Messico consente ai cittadini e alle imprese italiani di svolgere queste attività, IT consentirà ai cittadini e alle imprese del Messico di svolgere queste attività alle stesse condizioni. Nella misura in cui il Messico consente agli investitori italiani di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale messicana, IT consentirà agli investitori messicani di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale italiana alle stesse condizioni (ISIC 221, 222; CPC 88442). Per quanto riguarda gli investimenti – Alta dirigenza e consigli di amministrazione: In PL: per i direttori di quotidiani e periodici è prescritta la cittadinanza (ISIC 221, 222). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In LV: solo le persone giuridiche costituite in società in LV e le persone fisiche della LV hanno il diritto di fondare e pubblicare mezzi di comunicazione di massa. Le succursali non sono autorizzate. Misure: DE: § 10 Abs. 1 Nr. 4 Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz v. 4. Februar 2005, GVBl. S. 23; § 9 Abs. 1 Nr. 1 Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW) v. 14 Jan. 1964, GBl. S.11; § 9 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW) v. 24. Mai 1966 (GV. NRW. S. 340); § 8 Abs. 1 Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH) vom 25.1.2012, GVOBL. SH S. 266; § 7 Abs. 2 Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V) v. 6 Juni 1993, GVOBl. M-V 1993, S. 541; § 8 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt in der Neufassung vom 2.5.2013 (GVBl. LSA S. 198); § 7 Abs. 2 Berliner Pressegesetz (BlnPrG) v. 15 Juni 1965, GVBl. S. 744; § 10 Abs. 1 Nr. 1 Brandenburgisches Landspressegesetz (BbgPG) v. 13. Mai 1993, GVBl. I/93, S. 162; § 9 Abs. 1 Nr.1 Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG), Brem. GBl. 1965, S. 63; § 7 Abs. 3 Nr. 1 Hessisches Pressegesetz (HPresseG) v. 12. Dezember 2004, GVBl. 2004 I S. 2; § 7 Abs. 2 i.V.m § 9 Abs.1 Ziffer 1 Thüringer Pressegesetz (TPG) v. 31. Juli 1991, GVBl. 1991 S. 271; § 9 Abs. 1 Nr. 1 Hamburgisches Pressegesetz v. 29. Januar 1965, HmbGVBl., S. 15; § 6 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG) v. 3. April 1992, SächsGVBl. S. 125; § 8 Abs. 2 Niedersächsisches Pressegesetz v. 22. März 1965, GVbl. S.9; § 9 Abs. 1 Nr. 1 Saarländisches Mediengesetz (SMG) vom 27. Februar 2002 (Amtsbl. S. 498); e Art. 5 Abs. 2 Bayerisches Pressegesetz in der Fassung der Bekanntmachung v. 19. April 2000 (GVBl, S. 340). IT: legge n. 416/1981, articolo 1 (e successive modifiche). LV: legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa, s. 8. PL: legge del 26 gennaio 1984 sulla stampa, Gazzetta ufficiale, n. 5, voce 24, e successive modifiche. SE: legge sulla libertà di stampa (1949:105); legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1469); e legge sulle ordinanze relative alla legge sulla libertà di stampa e alla legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1559). |
I-UE-16 – Attività legate all'energia
|
Settore – sottosettore: |
Attività connesse all'energia - attività estrattive; produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi connessi alla distribuzione di energia |
|
Classificazione industriale: |
ISIC 10, 11, 12, 13, 14, 40; CPC 5115, 63297, 713, parte di 742, 8675, 883, 887 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
|
a) |
Attività estrattive (ISIC 10, 11, 12, 13, 14; CPC 5115, 7131, 8675, 883) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: A CY: il consiglio dei ministri può rifiutare l'autorizzazione all'accesso e all'esercizio di attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi a un soggetto controllato di fatto dal Messico o da cittadini del Messico o da cittadini di paesi terzi. Nessun soggetto può, dopo la concessione di un'autorizzazione per la prospezione, l'esplorazione e la produzione di idrocarburi, passare sotto il controllo diretto o indiretto del Messico o di un cittadino del Messico senza la previa approvazione del consiglio dei ministri. Il consiglio dei ministri può rifiutare il rilascio di un'autorizzazione per la prospezione, l'esplorazione e la produzione di idrocarburi ad un soggetto controllato di fatto dal Messico o da un paese terzo o da un cittadino del Messico o di un paese terzo se il Messico o il paese terzo non concedono ai soggetti di CY o ai soggetti degli Stati membri dell'UE, relativamente all'accesso e all'esercizio di attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi, un trattamento paragonabile a quello che CY o lo Stato membro dell'UE accorda agli organismi messicani o a paesi terzi (ISIC 1110). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In SI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie, compresi i servizi estrattivi regolamentati, sono subordinati allo stabilimento in un paese del SEE, nella Confederazione Svizzera o di un membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), o di un paese terzo o alla cittadinanza di tali paesi, a condizione di reciprocità. Il rispetto della prescrizione di reciprocità è verificato dal ministero competente per le attività estrattive (ISIC 10, 11, 12, 13, 14; CPC 883, 8675). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In NL: l'esplorazione e lo sfruttamento degli idrocarburi in NL sono sempre effettuati congiuntamente da una società privata e dalla società pubblica (per azioni) designata dal ministro degli Affari economici. Gli articoli 81 e 82 della legge sulle attività estrattive stabilisce che tutte le quote di tale società designata devono essere detenute, direttamente o indirettamente, dallo Stato neerlandese (ISIC 10, 11, 12, 13, 14). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In FI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie può essere consentito a una persona fisica residente nel SEE o a una persona giuridica stabilita nel SEE. (ISIC 120; CPC 5115, 883, 8675). In SK: per le attività estrattive e le attività connesse alle attività estrattive e geologiche è richiesta la costituzione in società in uno Stato membro dell'UE o del SEE (non succursali). Le attività di prospezione ed estrazione disciplinate dalla legge 44/1988 della Repubblica slovacca sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali sono disciplinate su base non discriminatoria, anche con misure pubbliche che mirano a garantire la conservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, per esempio l'autorizzazione o il divieto di impiegare determinate tecnologie estrattive. Si precisa che tali misure comprendono il divieto di impiegare la lisciviazione al cianuro nel trattamento o nella raffinazione di minerali, la necessità di ottenere una specifica autorizzazione in caso di ricorso alla fratturazione idraulica per attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas, nonché l'approvazione preliminare mediante referendum popolare svolto in loco in caso di risorse minerali nucleari/radioattive. Ciò non aumenta gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la riserva è formulata (ISIC 10, 11, 12, 13, 14; CPC 5115, 7131, 883 and 8675). Misure: CY: legge sugli idrocarburi (prospezione, esplorazione e sfruttamento) del 2007, (legge 4(I)/2007), modificata dalle leggi n. 126(I) del 2013 e 29(I) del 2014. FI: Kaivoslaki (legge sulle attività estrattive) (621/2011); e Ydinenergialaki (legge sull'energia nucleare) (990/1987). NL: Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive). SI: legge sulle attività estrattive 2014. SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di Stato; legge della Repubblica slovacca n. 44/1988 sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali; e legge 569/2007 sull'attività geologica. Energia elettrica (ISIC 40, 4010; CPC 62271, 887 (diversi dai servizi di consulenza)) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In AT (si applica solo a livello amministrativo regionale): per quanto riguarda la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Se l'operatore nomina un amministratore delegato o un locatario, il requisito del domicilio viene meno. Le persone giuridiche (imprese) e le società di persone devono avere sede nel SEE. Esse devono nominare un amministratore delegato o un locatario che devono essere entrambi cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. L'autorità competente può derogare alle prescrizioni del domicilio e della cittadinanza qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse (ISIC 40, CPC 887). Misure: AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. n. 59/2006 e successive modifiche; Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. n. 7800/2005 e successive modifiche; Landesgesetz, mit dem das Oberösterreichische Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006 erlassen wird (Oö. ElWOG 2006), LGBl. n. 1/2006 e successive modifiche; Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. n. 75/1999 e successive modifiche; Gesetz vom 16. November 2011 über die Regelung des Elektrizitätswesens in Tirol (Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012), LGBl. n. 134/2011; Gesetz über die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie (Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz), LGBl. n. 59/2003 e successive modifiche; Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 – WElWG 2005), LGBl. n. 46/2005; Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ELWOG), LGBl. n. 70/2005; Kärntner Elektrizitätswirtschafts-und -organisationsgesetz (ELWOG), LGBl. n. 24/2006; Rohrleitungsgesetz (legge sul trasporto mediante condotte), BGBl. n. 411/1975, § 5(1) e (2), § § 5 (1) e (3), 15, 16; e Gaswirtschaftsgesetz (legge sul gas), BGBl. I n. 121/2000, modificata nel 2011, articoli 43, 44, 90 e 93. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In BE: è prescritto lo stabilimento all'interno dell'UE (ISIC 4010, CPC 887). In CZ: per la produzione, trasmissione, distribuzione e il commercio di energia elettrica e per le altre attività svolte da operatori del mercato dell'energia elettrica nonché per la produzione e distribuzione di energia termica è prescritta un'autorizzazione. Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente a persone fisiche con permesso di soggiorno o a persone giuridiche stabilite nell'UE. Esistono diritti esclusivi per la trasmissione di gas ed energia elettrica e licenze di operatore di mercato (ISIC 40; CPC 7131, 62279, 742, 887). In LT: le licenze per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura pubblica e l'organizzazione del commercio dell'energia elettrica possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche lituane o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni straniere stabilite in LT (ISIC 4010; CPC 62279, 887). La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica per conto terzi. In PL: le seguenti attività sono subordinate al rilascio di una licenza a norma della legge sull'energia:
Una licenza può essere concessa soltanto dall'autorità competente a un richiedente che abbia registrato il centro di attività principale o la residenza nel territorio di uno Stato membro dell'UE, di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC 4010; CPC 62279, 63297, 887). In PT: le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica sono svolte in regime di concessione esclusiva di servizio pubblico. Le concessioni nei settori dell'energia elettrica sono affidate soltanto a società a responsabilità limitata con sede centrale e direzione effettiva in PT (ISIC 4010, CPC 887). In SI: la produzione, commercializzazione, fornitura ai clienti finali, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas naturale sono subordinate allo stabilimento nell'UE (ISIC 4010, 4020; CPC 7131, 887). In SK: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica e i servizi connessi alla distribuzione di energia è prescritta un'autorizzazione. Per tutte queste attività l'autorizzazione può essere concessa solo a persone fisiche residenti in via permanente in uno Stato membro dell'UE o del SEE o a persone giuridiche stabilite nell'UE o nel SEE (ISIC 4010; CPC 62279, 887). In SI: la produzione, commercializzazione, fornitura ai clienti finali, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas naturale sono subordinate allo stabilimento nell'UE (ISIC 4020; CPC 7131, 887). Combustibili, gas naturale, petrolio greggio o prodotti petroliferi (ISIC 232, 4020; CPC 62271, 63297, 7131, 742, 887 (diversi dai servizi di consulenza)) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale e alta dirigenza e consigli di amministrazione; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale e presenza locale: In AT: per quanto riguarda il trasporto di gas, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Le imprese e le società di persone devono avere sede nel SEE. Il gestore della rete deve nominare un amministratore delegato e un direttore tecnico responsabile del controllo tecnico dell'operatività della rete che devono essere cittadini di uno Stato membro del SEE. L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e del domicilio qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse. Per il trasporto di merci diverse dal gas e dell'acqua si applica quanto segue: per quanto riguarda le persone fisiche, l'autorizzazione è concessa solo a cittadini del SEE che devono avere una sede in Austria; e le imprese e le società di persone devono avere sede in AT. È applicata una verifica della necessità o dell'interesse economico. Le condotte transfrontaliere non devono compromettere gli interessi di sicurezza dell'AT e il suo status di paese neutrale. Le imprese e le società di persone devono nominare un amministratore delegato che deve essere un cittadino di uno Stato membro del SEE. L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e della sede qualora l'operatività della condotta sia considerata un interesse economico nazionale (CPC 713). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In BE: per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas, esistono prescrizioni riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il BE ha conferito diritti esclusivi. Per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas è prescritto lo stabilimento all'interno dell'UE (parte di CPC 742). In generale la fornitura di gas naturale a clienti (consumatori e società di distribuzione il cui consumo combinato complessivo di gas derivante da tutti i punti di approvvigionamento sia pari almeno a un milione di metri cubi l'anno) stabiliti in BE è subordinata a un'autorizzazione individuale rilasciata dal ministro, salvo nel caso in cui il fornitore sia una società di distribuzione che utilizza la propria rete di distribuzione. Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente a persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro (ISIC 4020, CPC 7131). Per il trasporto mediante condotte di gas naturale e di altri combustibili è prescritta un'autorizzazione. L'autorizzazione è concessa unicamente a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro (conformemente all'articolo 3 dell'AR del 14 maggio 2002). Alle imprese straniere controllate da persone fisiche o da imprese di un paese terzo che rappresentano più del 5 % delle importazioni dell'UE di petrolio, gas naturale o energia elettrica può essere vietato di assumere il controllo dell'attività. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'impresa diversa da una succursale o da un ufficio di rappresentanza, tale impresa deve:
In CZ: per la produzione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e il commercio di gas è prescritta un'autorizzazione. Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente a persone fisiche con permesso di soggiorno o a persone giuridiche stabilite nell'UE. Esistono diritti esclusivi per la trasmissione di gas e licenze di operatore di mercato (ISIC 2320 4020; CPC 7131, 63297, 742, 887). Approvvigionamento di vapore e acqua calda (ISIC 4030, CPC 887). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In PL: le seguenti attività sono subordinate al rilascio di una licenza a norma della legge sull'energia:
Una licenza può essere concessa soltanto dall'autorità competente a un richiedente che abbia registrato la sede di attività principale o la residenza nel territorio di uno Stato membro dell'UE, di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC 4030, CPC 887). In SK: per la produzione e la distribuzione di vapore e acqua calda, per la vendita all'ingrosso e al dettaglio di vapore e acqua calda e per i servizi connessi alla distribuzione di energia è prescritta un'autorizzazione. Per tutte queste attività l'autorizzazione può essere concessa solo a persone fisiche residenti in via permanente in uno Stato membro dell'UE o del SEE o a persone giuridiche stabilite nell'UE o nel SEE (ISIC 4030, CPC 887). Misure: AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. n. 59/2006 e successive modifiche; Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. n. 7800/2005 e successive modifiche; Landesgesetz, mit dem das Oberösterreichische Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006 erlassen wird (Oö. ElWOG 2006), LGBl. n. 1/2006 e successive modifiche; Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. n. 75/1999 e successive modifiche; Gesetz vom 16. November 2011 über die Regelung des Elektrizitätswesens in Tirol (Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012), LGBl. n. 134/2011; Gesetz über die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie (Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz), LGBl. n. 59/2003 e successive modifiche; Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 – WElWG 2005), LGBl. n. 46/2005; Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ELWOG), LGBl. n. 70/2005; Kärntner Elektrizitätswirtschafts-und Organisationsgesetz (ELWOG), LGBl. n. 24/2006; Rohrleitungsgesetz (legge sul trasporto mediante condotte), BGBl. n. 411/1975, § 5(1) e (2), § § 5 (1) e (3), 15, 16; e Gaswirtschaftsgesetz 2011(legge sul gas), BGBl. I n. 107/2011, articoli 43 e 44, articoli 90 e 93. BE: Arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci; e Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. CZ: legge n. 458/2000, Racc., sulle condizioni delle imprese e la pubblica amministrazione nei settori dell'energia (la legge sull'energia). DK: Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (decreto sull'installazione, l'allestimento e l'esercizio di serbatoi di petrolio, sistemi di tubazioni e condotte), n. 724 del 1o luglio 2008. LT: legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973; e legge sull'energia elettrica della Repubblica di Lituania, del 20 luglio 2000, n. VIII-1881. MT: EneMalta Act (legge sul trasferimento di attività, diritti, passività e obblighi), capi 272 e 536. NL: Elektriciteitswet 1998; Gaswet. PL: legge sull'energia, del 10 aprile 1997, articoli 32 e 33. SI: Energetski zakon (legge sull'energia) 2014, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/2014; legge sulle attività estrattive (2014). |
Appendice I-B-1
RISERVE RELATIVE A MISURE ESISTENTI
ELENCO DEL MESSICO
Riserve applicabili a livello centrale
I-MX-1
|
Settore: |
Tutti |
|
Sottosettore: |
|
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articolo 27. |
|
|
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo II, capi I e II. |
|
|
Regolamento relativo alla legge sugli investimenti esteri e al registro nazionale degli investimenti esteri (Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras), titolo II, capi I e II. |
|
Descrizione: |
Investimento |
|
|
I cittadini stranieri o le imprese straniere non possono acquisire diritti di proprietà (dominio directo) su terreni e superfici d'acqua inclusi in una fascia di 100 chilometri lungo i confini del paese o in una fascia di 50 chilometri nell'entroterra rispetto alle coste (zona riservata). |
|
|
Le imprese messicane non soggette a una clausola di esclusione degli stranieri possono acquisire diritti di proprietà (dominio directo) su immobili situati nella zona riservata, utilizzati per finalità non residenziali. La notifica di acquisizione dovrà essere inviata al ministero degli Affari esteri (Secretaría de Relaciones Exteriores), (in appresso: «SRE») entro 60 giorni lavorativi dalla data di acquisizione. |
|
|
Le imprese messicane non soggette a una clausola di esclusione degli stranieri non possono acquisire diritti di proprietà (dominio directo) su immobili situati nella zona riservata, utilizzati per finalità residenziali. |
|
|
Ai sensi della procedura descritta di seguito, le imprese messicane non soggette a una clausola di esclusione degli stranieri possono acquisire diritti per l'uso e il godimento relativi a beni immobili nella zona riservata, utilizzati per finalità residenziali. Tale procedura si applica anche quando i cittadini stranieri o le imprese straniere cercano di acquisire diritti per l'uso e il godimento di immobili nella zona riservata indipendentemente dalla finalità d'uso dell'immobile. |
|
|
Un'autorizzazione da parte del SRE è prescritta per gli istituti di credito che intendono acquisire, in qualità di amministratori fiduciari, diritti su beni immobili ubicati nella zona riservata, quando la finalità del trust è consentire l'uso e il godimento di tali beni immobili, senza concedere diritti di proprietà immobiliare su detti beni, e i beneficiari del trust sono imprese messicane non soggette a una clausola di esclusione degli stranieri oppure i cittadini stranieri o le imprese straniere di cui sopra. |
|
|
Con i termini «uso» e «godimento» di un immobile sito nella zona riservata si intendono i diritti di uso e godimento di tale immobile, ivi inclusi, a seconda dei casi, l'ottenimento di benefici, prodotti e, in generale, qualsiasi rendita derivante da operazioni lucrative e sfruttamento tramite terzi o tramite gli istituti di credito operanti in qualità di amministratori fiduciari. |
|
|
La durata del trust di cui alla presente voce è un periodo massimo di 50 anni, rinnovabile su richiesta dell'interessato. |
|
|
Il SRE può verificare in qualsiasi momento il rispetto delle condizioni alle quali sono concesse le autorizzazioni di cui alla presente voce, nonché la presentazione e la veridicità delle notifiche di cui sopra. |
|
|
Spetta al SRE decidere in merito alle autorizzazioni, tenuto conto dei benefici economici e sociali che tali operazioni potrebbero arrecare alla nazione. |
|
|
I cittadini stranieri o le imprese straniere che cercano di acquisire beni immobili al di fuori della zona riservata devono presentare preventivamente al SRE una dichiarazione tramite la quale accettano di considerarsi cittadini messicani ai fini di cui sopra e rinunciano al diritto di invocare la protezione dei propri governi rispetto al bene immobile in questione. |
I-MX-2
|
Settore: |
Tutti |
||||||||
|
Sottosettore: |
|
||||||||
|
Classificazione industriale: |
|
||||||||
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
||||||||
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
||||||||
|
Misure: |
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo VI, capo III. |
||||||||
|
Descrizione: |
Investimento |
||||||||
|
|
Nel valutare le domande (1) sottoposte al suo esame, la CNIE terrà conto dei seguenti criteri:
Nel pronunciarsi in merito a una domanda, la CNIE può imporre soltanto prescrizioni che non distorcano il commercio internazionale e che non siano vietate dall'articolo 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni). |
||||||||
|
(1) Domande di acquisizioni o costituzione di investimenti in attività soggette a restrizioni, come indicato nel presente elenco. |
|||||||||
I-MX-3
|
Settore: |
Tutti |
|
Sottosettore: |
|
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo III. |
|
|
Come individuate dall'elemento «descrizione». |
|
Descrizione: |
Investimento |
|
|
Affinché gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possano partecipare, direttamente o indirettamente, a più del 49 % degli interessi di proprietà di un'impresa messicana è prescritta una decisione favorevole da parte della CNIE soltanto quando il valore totale delle attività dell'impresa messicana supera la soglia applicabile al momento della presentazione della domanda di acquisizione. |
|
|
La soglia applicabile per l'esame di un'acquisizione di un'impresa messicana è l'importo determinato dalla CNIE. La soglia alla data di entrata in vigore del presente accordo per il Messico deve essere l'equivalente in pesos messicani di un miliardo di USD, utilizzando il tasso di cambio ufficiale del 5 ottobre 2015. |
|
|
Ogni anno la soglia sarà adeguata in base al tasso di crescita nominale del prodotto interno lordo messicano, come pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica e geografia (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). |
I-MX-4
|
Settore: |
Tutti |
|
Sottosettore: |
|
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.10) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articolo 25. |
|
|
Legge generale delle società cooperative (Ley General de Sociedades Cooperativas), titolo I e titolo II, capo II. |
|
|
Legge federale in materia di lavoro (Ley Federal del Trabajo), titolo I. |
|
|
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo III. |
|
Descrizione: |
Investimento |
|
|
Non più del 10 % delle persone fisiche che partecipano a un'impresa di produzione cooperativa messicana può essere costituito da cittadini stranieri. |
|
|
Gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possono possedere soltanto fino al 10 % degli interessi di proprietà di un'impresa di produzione cooperativa messicana. |
|
|
Nessun cittadino straniero può svolgere funzioni amministrative generali o attività dirigenziali in seno a tale impresa. |
|
|
Un'impresa di produzione cooperativa è un'impresa i cui soci mettono in comune il loro lavoro personale, fisico o intellettuale al fine di produrre beni o servizi. |
I-MX-5
|
Settore: |
Tutti |
|
Sottosettore: |
|
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge federale per la promozione della microindustria e dell'artigianato (Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal), capi da I a IV. |
|
Descrizione: |
Investimento |
|
|
Soltanto i cittadini messicani possono richiedere una licenza (cédula) per poter essere considerati come microimpresa industriale. |
|
|
Le imprese microindustriali messicane non possono avere come soci persone straniere. |
|
|
La legge federale per la promozione della microindustria e dell'artigianato definisce «impresa microindustriale» un'impresa con un massimo di 15 lavoratori, che si occupa della trasformazione di beni e le cui vendite annuali non superano l'importo determinato periodicamente dal SE. |
I-MX-6
|
Settore: |
Agricoltura, allevamento, silvicoltura e attività del settore del legno |
|
Sottosettore: |
Agricoltura, allevamento o silvicoltura |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 1111 Agricoltura |
|
|
CMAP 1112 Allevamento e caccia (limitatamente al bestiame) |
|
|
CMAP 1200 Silvicoltura e lavorazione boschiva |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articolo 27. |
|
|
Legge in materia di agricoltura (Ley Agraria), titolo VI. |
|
|
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo III. |
|
Descrizione: |
Investimento |
|
|
Soltanto i cittadini messicani o le imprese messicane possono possedere terreni per finalità relative ad agricoltura, allevamento o silvicoltura. Tali imprese emetteranno un tipo speciale di azione (azione «T») che rappresenta il valore di tale terreno al momento della sua acquisizione. |
|
|
Gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possono possedere soltanto fino al 49 % delle azioni «T». |
I-MX-7
|
Settore: |
Commercio al dettaglio |
|
Sottosettore: |
Vendita di prodotti non alimentari presso stabilimenti specializzati |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 623087 Commercio al dettaglio di armi da fuoco, cartucce e munizioni |
|
|
CMAP 612024 Commercio all'ingrosso non classificato altrove (limitato ad armi da fuoco, cartucce e munizioni) |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo III. |
|
Descrizione: |
Investimento |
|
|
Gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possono detenere soltanto fino al 49 % degli interessi di proprietà di un'impresa stabilita o da stabilire nel territorio del Messico che si occupa o si occupi della vendita di esplosivi, armi da fuoco, cartucce, munizioni e fuochi d'artificio, ad esclusione dell'acquisto e dell'uso di esplosivi per attività industriali ed estrattive e della preparazione di miscele esplosive per tali attività. |
I-MX-8
|
Settore: |
Comunicazioni |
|
Sottosettore: |
Trasmissione radiotelevisiva (radio e televisione in chiaro) (2) |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 720006 Altri servizi di telecomunicazione (limitatamente alle comunicazioni via satellite) |
|
|
CMAP 720006 Altri servizi di telecomunicazione (esclusi i servizi avanzati o a valore aggiunto) |
|
|
CMAP 502003 Installazioni di telecomunicazioni |
|
|
CMAP 720006 Altri servizi di telecomunicazione (limitatamente ai rivenditori) |
|
|
CMAP 941104 Produzione e trasmissione privata di programmi radiofonici (limitatamente alla produzione e trasmissione di programmi di trasmissione sonora (radio)) |
|
|
CMAP 941105 Servizi privati di produzione, trasmissione e ritrasmissione di programmi televisivi (limitatamente alla trasmissione e ritrasmissione di programmi televisivi in chiaro) |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articoli 10.7 e 11.6) |
|
|
Trattamento della nazione più favorita (articolo 10.8) |
|
|
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articoli 28 e 32 e quinta disposizione transitoria. |
|
|
Legge sulle telecomunicazioni e la trasmissione radiotelevisiva (Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión), titolo III, capi I, III e VII, e titolo X, capo II. |
|
|
Legge generale sulle vie di comunicazione (Ley de Vías Generales de Comunicación), tomo I, capo III. |
|
|
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capi II e III. |
|
|
Regolamento relativo alla legge sugli investimenti esteri e al registro nazionale degli investimenti esteri (Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras), titolo VI. |
|
|
Linee guida generali per il rilascio delle concessioni di cui al titolo quarto della legge federale sulle telecomunicazioni e la trasmissione radiotelevisiva (Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión). |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Conformemente alle loro finalità, le concessioni uniche e le concessioni di bande di frequenza sono rilasciate soltanto a cittadini messicani o a imprese messicane costituite a norma del diritto messicano. |
|
|
Gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possono detenere fino al 49 % delle partecipazioni in imprese concessionarie che prestano servizi di trasmissione radiotelevisiva. Tale soglia massima di investimento estero sarà applicata in conformità alla reciprocità esistente con il paese in cui è costituito l'investitore o l'operatore economico che lo controlla in ultima istanza. |
|
|
Ai fini del paragrafo precedente è prescritto il parere favorevole della CNIE prima del rilascio della concessione unica per la prestazione di servizi di trasmissione radiotelevisiva a cui partecipano investimenti esteri. |
|
|
Nessuna concessione, né i diritti in essa conferiti, le strutture, i servizi ausiliari, gli uffici o gli accessori e le proprietà ad essa connesse possono essere ceduti, vincolati, concessi in pegno o conferiti in un contratto fiduciario, ipotecati o trasferiti totalmente o parzialmente a qualsiasi governo o Stato straniero, in alcuna circostanza. |
|
|
Concessioni per uso sociale indigeno sono rilasciate ai popoli indigeni e alle comunità indigene del Messico, con l'obiettivo di promuovere, sviluppare e preservare le lingue, la cultura, le conoscenze, le tradizioni, l'identità e le loro norme interne, le quali, in conformità con il principio dell'uguaglianza di genere, consentono l'integrazione delle donne indigene nella realizzazione delle finalità per le quali tali concessioni vengono rilasciate. |
|
|
Il Messico garantisce che la trasmissione radiotelevisiva promuova i valori dell'identità nazionale. Le concessionarie di trasmissione radiotelevisiva devono utilizzare e stimolare i valori artistici locali e nazionali e le espressioni della cultura messicana, secondo le caratteristiche della loro programmazione. La programmazione giornaliera con esibizioni personali deve includere più tempo coperto da cittadini messicani. |
|
(2) Si precisa che il comma 2, lettera c), dell'articolo 10.5 (Ambito di applicazione) e il comma 2, lettera a), dell'articolo 11.2 (Ambito di applicazione) escludono i servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione dei capitoli 10 (Investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi). Il Messico include una serie di misure relative a tale attività soltanto per fini di trasparenza. |
|
I-MX-9
|
Settore: |
Comunicazioni |
|
Sottosettore: |
Telecomunicazioni (compresi i rivenditori e i servizi televisivi e audio riservati) |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 720006 Altri servizi di telecomunicazione |
|
|
CMAP 720006 Altri servizi di telecomunicazione (esclusi i servizi avanzati o a valore aggiunto) |
|
|
CMAP 502003 Installazione di telecomunicazioni |
|
|
CMAP 720006 Altri servizi di telecomunicazione (limitatamente ai rivenditori) |
|
|
CMAP 502004 Altre installazioni speciali |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articoli 10.7 e 11.6) |
|
|
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articoli 28 e 32. |
|
|
Legge sulle telecomunicazioni e la trasmissione radiotelevisiva (Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión), titolo III, capi I, III e VII, titolo IV, capo X, e titolo V, capo I. |
|
|
Legge generale sulle vie di comunicazione (Ley de Vías Generales de Comunicación). |
|
|
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo II. |
|
|
Regolamento relativo alla legge sugli investimenti esteri e al registro nazionale degli investimenti esteri (Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras), titolo VI. |
|
|
Linee guida generali per il rilascio delle concessioni di cui al titolo quarto della legge federale sulle telecomunicazioni e la trasmissione radiotelevisiva (Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión). |
|
|
Norme di carattere generale che stabiliscono i termini e i requisiti per la concessione delle autorizzazioni in materia di telecomunicazione stabilite dalla legge federale sulle telecomunicazioni e la trasmissione radiotelevisiva (Reglas de carácter general que establecen los plazos y requisitos para el otorgamiento de autorizaciones en material de telecomunicaciones establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión). |
|
|
Linee guida generali per l'autorizzazione alla locazione dello spettro radio (Lineamientos Generales sobre la Autorización de Arrendamiento del Espectro Radioeléctrico). |
|
|
Linee guida per la concessione della registrazione dell'autorizzazione, per l'uso e lo sviluppo delle bande di frequenza dello spettro radio per uso secondario (Lineamientos para el otorgamiento de la Constancia de Authorización, para el uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso secundario). |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Conformemente alle loro finalità, le concessioni uniche e le concessioni di bande di frequenza sono rilasciate soltanto a cittadini messicani o a imprese messicane costituite a norma del diritto messicano. |
|
|
Concessioni per uso sociale indigeno sono rilasciate ai popoli indigeni e alle comunità indigene del Messico, con l'obiettivo di promuovere, sviluppare e preservare le lingue, la cultura, le conoscenze, le tradizioni, l'identità e le loro norme interne, le quali, in conformità con il principio dell'uguaglianza di genere, consentono l'integrazione delle donne indigene nella realizzazione delle finalità per le quali tali concessioni vengono rilasciate. |
|
|
Le concessioni per uso sociale indigeno sono concesse soltanto alle popolazioni e alle comunità indigene del Messico senza alcun tipo di investimento straniero. |
|
|
Nessuna concessione, né i diritti in essa conferiti, le strutture, i servizi ausiliari, gli uffici o gli accessori e le proprietà ad essa connesse possono essere ceduti, vincolati, dati in pegno o conferiti in un contratto fiduciario, ipotecati o trasferiti totalmente o parzialmente a qualsiasi governo o Stato straniero, in alcuna circostanza. |
|
|
Soltanto i cittadini messicani e le imprese messicane costituite a norma del diritto messicano possono ottenere l'autorizzazione a prestare servizi di telecomunicazione in veste di rivenditori senza essere concessionari. |
|
|
Secondo le linee guida generali per l'autorizzazione alla locazione dello spettro radio, qualsiasi società interessata a diventare locataria di bande di frequenza deve ottenere una concessione unica per uso commerciale o una concessione unica per uso privato. |
|
|
I richiedenti di un'autorizzazione per l'uso secondario delle bande di frequenza dello spettro radio devono indicare una sede legale a Città del Messico. |
I-MX-10
|
Settore: |
Comunicazioni |
|
Sottosettore: |
Trasporti |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 7100 Trasporti |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sui porti (Ley de Puertos), capo IV. |
|
|
Legge di regolamentazione del servizio ferroviario (Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario), capo II, sezione III. |
|
|
Legge sull'aviazione civile (Ley de Aviación Civil), capo III, sezione III. |
|
|
Legge in materia di aeroporti (Ley de Aeropuertos), capo IV. |
|
|
Legge in materia di strade, ponti e trasporto federale su strada (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titolo I, capo III. |
|
|
Legge generale sulle vie di comunicazione (Ley de Vías Generales de Comunicación), tomo I, capi III e V. |
|
Descrizione: |
Investimento |
|
|
Nessun governo straniero o Stato straniero può investire, direttamente o indirettamente, in imprese messicane che si occupano di trasporti e altri mezzi generali di comunicazione. |
I-MX-11
|
Settore: |
Trasporti |
|
Sottosettore: |
Trasporti terrestri e trasporti per vie navigabili |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 501421 Costruzione di opere marittime e fluviali |
|
|
CMAP 501422 Costruzione di opere stradali e opere per i trasporti terrestri |
|
Obblighi in esame: |
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
|
Trattamento nazionale (articolo 11.6) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articolo 32. |
|
|
Legge in materia di strade, ponti e trasporto federale su strada (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titolo I, capo III. |
|
|
Legge sui porti (Ley de Puertos), capo IV. |
|
|
Legge sulla navigazione e sul commercio marittimi (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titolo I, capo II. |
|
Descrizione: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Per costruire e gestire, o soltanto per gestire, opere marine o fluviali è prescritto l'ottenimento di una concessione rilasciata dall'SCT. |
|
|
Anche per costruire, gestire, sfruttare, conservare o sottoporre a manutenzione strade e ponti federali è prescritto l'ottenimento di una concessione rilasciata dall'SCT. |
|
|
Solo i cittadini messicani e le imprese messicane possono ottenere tali concessioni. |
I-MX-12
|
Settore: |
Energia |
|
Sottosettore: |
Esplorazione e produzione di petrolio e altri idrocarburi. |
|
|
Trasporto, trattamento, raffinazione, lavorazione, stoccaggio, distribuzione, compressione, liquefazione, decompressione, rigassificazione, vendita al pubblico e commercializzazione di idrocarburi, prodotti petroliferi e petrolchimici, nonché gli utenti di tali prodotti e servizi. |
|
|
Esportazione e importazione di idrocarburi e prodotti petroliferi. |
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articoli 10.7 e 11.6) |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) |
|
|
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articoli 25, 27 e 28. |
|
|
Decreto di modifica e integrazione di varie disposizioni della Costituzione politica degli Stati Uniti messicani in materia di energia (Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía), pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 31 ottobre 2024. |
|
|
Legge sul settore degli idrocarburi (Ley del Sector de Hidrocarburos), articoli 1, 4, 6, da 10 a 14, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 31, da 37 a 44, 54, 55, 56, 58, 65, 69, 74, 76, 82, 95, 96, 110, 118, 151, 153, 158, 162 e 163. |
|
|
Legge sul commercio estero (Ley de Comercio Exterior). |
|
|
Legge sull'impresa pubblica statale, Petróleos Mexicanos (Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos), articoli 2, 8, 10, 11, 62, 65 e 79. |
|
|
Regolamento relativo alla legge sugli idrocarburi (Reglamento de la Ley de Hidrocarburos), articoli 8, 9, 14, 16, 36, 37, 61, 92, 95 e 96. |
|
|
Regolamento delle attività di cui al titolo terzo della Legge sugli idrocarburi (Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos), articolo 51. |
|
|
Metodologia per la misurazione del contenuto nazionale nelle assegnazioni, nei contratti di esplorazione e produzione di idrocarburi nonché nei permessi nell'industria degli idrocarburi, pubblicata dal ministero dell'Economia (Metodología para la Medición del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como para los permisos en la Industria de Hidrocarburos, emitida por la Secretaría de Economía). |
|
|
Accordo che stabilisce i valori del contenuto nazionale nelle attività di esplorazione ed estrazione di idrocarburi in acque profonde e ultra-profonde, fissati per il 2015 e il 2025 dal ministero dell'Economia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 29 marzo 2016 (Acuerdo por el que se establecen los valores para 2015 y 2025 de contenido nacional en las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en aguas profundas y ultra profundas, emitidos por la Secretaría de Economía). |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
La Nazione dispone della proprietà diretta, inalienabile e imprescrittibile di tutti gli idrocarburi presenti nel sottosuolo del suo territorio, compresa la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva situata al di fuori del mare territoriale e ad esso adiacente, in strati o depositi, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche. Soltanto la Nazione può condurre l'esplorazione e la produzione di idrocarburi, attraverso incarichi o contratti. I contratti di esplorazione e produzione devono sempre stabilire che gli idrocarburi presenti nel sottosuolo sono di proprietà della Nazione. |
|
|
Il SENER può assegnare incarichi a PEMEX affinché provveda all'esplorazione e alla produzione di idrocarburi. |
|
|
Per svolgere le attività connesse agli incarichi di autosviluppo, PEMEX può stipulare soltanto contratti di servizio con soggetti privati. Per le attività connesse agli incarichi di sviluppo misto, PEMEX può stipulare contratti misti con soggetti privati riservandosi una percentuale di partecipazione non inferiore al quaranta per cento. |
|
|
Il SENER deve stabilire il modello contrattuale appropriato per ogni ambito contrattuale sottoposto a gara d'appalto e aggiudicato in conformità alla legge; a tale fine, può scegliere tra altri modelli di contratto quali servizi, partecipazione agli utili, condivisione della produzione o licenze. Per i contratti di esplorazione e produzione PEMEX può stringere alleanze o associazioni ai fini della partecipazione a procedure di gara, ma non può stipulare contratti di partenariato pubblico-privato con soggetti privati. |
|
|
Il SENER può stabilire una partecipazione diretta di PEMEX nei contratti di esplorazione e produzione di idrocarburi. Il SENER può stabilire una partecipazione obbligatoria di PEMEX nei contratti di esplorazione e produzione di idrocarburi quando esiste la possibilità di trovare un giacimento transfrontaliero. |
|
|
Non è prevista alcuna procedura di gara per i contratti di esplorazione e produzione per autoconsumo del gas naturale contenuto nei giacimenti di carbone e prodotto a partire da questo, che possono essere aggiudicati direttamente ai titolari delle concessioni minerarie. |
|
|
Le attività di esplorazione e produzione di idrocarburi condotte sul territorio nazionale attraverso incarichi e contratti di esplorazione e produzione devono rispettare un obiettivo medio percentuale minimo di contenuto nazionale. Tale obiettivo medio di contenuto nazionale non tiene conto dell'esplorazione e della produzione di idrocarburi nei progetti in acque profonde e ultra-profonde, soggette a prescrizioni in termini di contenuto nazionale diverse stabilite dal SE con il parere del SENER in considerazione delle caratteristiche di tali attività. |
|
|
Il suddetto mandato deve essere conforme alla metodologia stabilita dal ministero dell'Economia e deve prevedere di non incidere sulla posizione concorrenziale di PEMEX o di altre imprese produttive statali e di altri operatori economici che sviluppano l'esplorazione e la produzione di idrocarburi. |
|
|
L'esecutivo federale deve istituire delle zone di salvaguardia nelle aree in cui lo Stato decide di vietare le attività di esplorazione e produzione, diverse dalle aree naturali protette che non possono essere oggetto di aggiudicazione di incarichi e contratti. |
|
|
Il governo messicano deve includere nelle condizioni per gli incarichi e nei contratti di esplorazione e produzione, nonché nei permessi, che a parità di prezzi, qualità e puntualità di consegna, la preferenza va accordata all'acquisto di beni nazionali e all'aggiudicazione di contratti di appalto a favore di servizi nazionali, compresa la formazione e l'assunzione, a livello di tecnici e dirigenti, di cittadini messicani. |
|
|
Per le attività di ricognizione e di esplorazione superficiale è prescritta un'autorizzazione del SENER, che non conceda diritti per l'esplorazione e la produzione di idrocarburi. Le persone che hanno ottenuto un incarico o un contratto di esplorazione e produzione non necessitano di un'autorizzazione per la ricognizione e l'esplorazione superficiale nelle aree oggetto dell'incarico o del contratto di esplorazione e produzione. |
|
|
Il SENER o la CNE stabiliscono i modelli di permessi per il trasporto, il trattamento, la raffinazione, la lavorazione, lo stoccaggio, la distribuzione, la compressione, la liquefazione, la decompressione, la rigassificazione, la vendita al pubblico, la commercializzazione, la formulazione e la spedizione per autoconsumo di, secondo il caso, idrocarburi (compreso il gas naturale), prodotti petroliferi o di gas naturale (compresi benzina e gasolio) e prodotti petrolchimici, così come per la gestione di sistemi integrati, tenendo conto che i titolari dei permessi devono avere un'impresa costituita a norma del diritto messicano ed essere domiciliati in Messico. I permessi per l'esportazione e l'importazione di idrocarburi e prodotti petroliferi o di gas naturale sono rilasciati in conformità con la legge sul commercio estero (Ley de Comercio Exterior), ai sensi della quale i titolari dei permessi devono possedere un'impresa costituita a norma del diritto messicano ed essere domiciliati in Messico. |
I-MX-13
|
Settore: |
Energia |
|
Sottosettore: |
|
|
Classificazione industriale: |
CMAP 623090 Commercio al dettaglio di altri articoli e beni non classificati altrove (biocarburanti) |
|
Obblighi in esame: |
Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sui biocarburanti (Ley de Biocombustibles), articolo 19. |
|
Descrizione: |
Investimento Il SE stabilisce la metodologia per la misurazione del grado di contenuto nazionale nelle biomasse per l'uso diretto come biocarburanti ovvero per la produzione di biocarburanti, e la relativa verifica. |
I-MX-14
|
Settore: |
Energia |
|
Sottosettore: |
Energia elettrica |
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articoli 10.7 e 11.6) |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) |
|
|
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articoli 25, 27 e 28. |
|
|
Decreto di modifica e integrazione di varie disposizioni della Costituzione politica degli Stati Uniti messicani in materia di energia (Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía), pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 31 ottobre 2024. |
|
|
Legge sul settore elettrico (Ley del Sector Eléctrico), articoli 1, 2, 4, 10, 12, 13, 39, 40, 44, 61, 108, 109, 132 e 151. |
|
|
Legge sull'impresa pubblica statale, Commissione federale dell'energia elettrica (Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad), articoli 8, 65 e 81. |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
La pianificazione e il controllo del sistema elettrico nazionale in conformità degli articoli 25, 27 e 28 della Costituzione e il servizio pubblico di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica sono prerogativa esclusiva della Nazione: per dette attività non sono rilasciate concessioni. |
|
|
L'impresa pubblica statale può stipulare con privati contratti riguardanti, tra le altre attività, l'installazione, la manutenzione e l'espansione delle infrastrutture necessarie per fornire il servizio pubblico di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. |
|
|
Il SE deve stabilire la metodologia per la misurazione del grado di contenuto nazionale nel settore elettrico. |
|
|
Sentito il SE, il SENER può stabilire che, in circostanze identiche, fra cui in termini di parità di prezzo, qualità e puntualità di consegna, i contratti dell'impresa pubblica statale riguardanti lo sviluppo di progetti infrastrutturali o investimenti misti e i contratti scaturiti dai meccanismi di assegnazione di energia e prodotti associati stipulati dai partecipanti del settore elettrico accordino una preferenza all'acquisto di beni nazionali e all'aggiudicazione di contratti di appalto a favore di servizi di origine nazionale, comprese la formazione e l'assunzione, a livello di tecnici e dirigenti, di cittadini messicani. |
|
|
Laddove ai privati sia consentito di partecipare alle altre attività del settore elettrico, in nessun caso sarà permesso loro di prevalere sull'impresa pubblica statale, la cui stessa ragion d'essere consiste nell'adempimento della responsabilità sociale che le è affidata e nella garanzia della continuità e accessibilità del servizio elettrico pubblico. |
|
|
L'impresa pubblica statale deve mantenere almeno il cinquantaquattro per cento dell'energia media immessa in rete in un anno civile. |
|
|
I privati possono partecipare al processo di produzione di energia elettrica tramite regimi d'investimento misto in cui l'impresa pubblica statale detenga una partecipazione diretta o indiretta nel progetto di almeno il cinquantaquattro per cento. |
|
|
Soltanto l'impresa pubblica statale può fornire l'approvvigionamento di base di energia elettrica, al prezzo più basso possibile. |
|
|
Per quanto concerne tutte le altre attività aziendali della CFE e delle sue imprese controllate, in conformità con la legge sulla CFE, il consiglio di amministrazione deve emettere regolamenti per l'acquisizione, il leasing, l'aggiudicazione di contratti di appalto di servizi e l'esecuzione di lavori. Tra l'altro, detto consiglio può richiedere percentuali minime di contenuto nazionale in base alla natura del contratto di appalto aggiudicato, al regolamento tariffario e ai trattati internazionali di cui il Messico è firmatario. |
|
|
Tutti i permessi concessi ai sensi della legge sul settore elettrico sono rilasciati dalla CNE. I titolari dei permessi devono essere persone fisiche o imprese costituite a norma del diritto messicano. |
I-MX-15
|
Settore: |
Energia |
|
Sottosettore: |
Idrocarburi e prodotti petroliferi (approvvigionamento di carburanti e lubrificanti per aerei, navi e attrezzature ferroviarie) |
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo III. |
|
Descrizione: |
Investimento |
|
|
Gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possono detenere fino al 49 % degli interessi di proprietà di un'impresa messicana che fornisce carburanti e lubrificanti per navi, attrezzature ferroviarie e carburanti per l'aviazione nel contesto dell'approvvigionamento di aerei. |
I-MX-16
|
Settore: |
Stampa, editoria e industrie associate |
|
Sottosettore: |
Pubblicazione di quotidiani |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 342001 Pubblicazione di quotidiani, riviste e periodici (limitatamente ai quotidiani) |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo III. |
|
|
Come individuate dall'elemento «descrizione». |
|
Descrizione: |
Investimento |
|
|
Gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possono possedere solo fino al 49 % degli interessi di proprietà di un'impresa stabilita o da stabilire nel territorio del Messico che si occupa o si occupi della stampa o della pubblicazione di quotidiani destinati principalmente ad un pubblico messicano e distribuiti nel territorio del Messico. |
|
|
Ai fini della presente voce, i quotidiani sono quei giornali la cui distribuzione non è gratuita e che sono pubblicati sette giorni su sette. |
I-MX-17
|
Settore: |
Fabbricazione di merci |
|
Sottosettore: |
Esplosivi, fuochi d'artificio, armi da fuoco e cartucce |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 352236 Fabbricazione di esplosivi e fuochi d'artificio |
|
|
CMAP 382208 Fabbricazione di armi da fuoco e cartucce |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo III. |
|
Descrizione: |
Investimento |
|
|
Gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possono possedere solo fino al 49 % degli interessi di proprietà di un'impresa stabilita o da stabilire nel territorio del Messico che fabbrica o fabbrichi esplosivi, fuochi d'artificio, armi da fuoco, cartucce e munizioni, escludendo la preparazione di miscele esplosive per attività industriali ed estrattive. |
I-MX-18
|
Settore: |
Pesca |
|
Sottosettore: |
Servizi connessi alla pesca |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 1300 Pesca |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 11.6) |
|
|
Trattamento della nazione più favorita (articolo 11.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articolo 32. |
|
|
Legge generale sulla pesca e sull'acquacoltura sostenibili (Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables), titolo 6, capo IV; e titolo 7, capo II. |
|
|
Legge sulla navigazione e sul commercio marittimi (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titolo I, capo I; titolo II, capo IV; e titolo III, capo II. |
|
|
Legge sui porti (Ley de Puertos), capi I, IV e VI. |
|
|
Regolamento relativo alla legge sulla Pesca (Reglamento de la Ley de Pesca), titolo II, capo I; e capo II, sesta sezione. |
|
Descrizione: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Per esercitare attività di pesca è prescritto un permesso rilasciato dal SAGARPA attraverso la Commissione nazionale per l'acquacoltura e la pesca (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca) o dall'SCT, nel contesto delle rispettive competenze. |
|
|
Per svolgere determinate attività, quali i lavori di pesca necessari per giustificare le domande di concessione e l'installazione di attrezzi da pesca fissi nelle acque federali, è prescritto un permesso rilasciato dal SAGARPA. Tale permesso deve essere concesso in via preferenziale ai residenti delle comunità locali. A parità di condizioni, la preferenza deve essere accordata alle domande delle comunità indigene. |
|
|
Per le navi battenti bandiera straniera, per la fornitura di servizi di dragaggio è prescritta un'autorizzazione rilasciata dall'SCT. |
|
|
Per la prestazione di servizi portuali legati alla pesca, quali operazioni di carico e rifornimento delle navi, manutenzione delle apparecchiature di comunicazione, lavori elettrici, raccolta di rifiuti e smaltimento delle acque reflue, è prescritto un permesso rilasciato dall'SCT. Solo i cittadini messicani e le imprese messicane possono ottenere tale permesso. |
I-MX-19
|
Settore: |
Pesca |
|
Sottosettore: |
Pesca |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 130011 Pesca d'altura |
|
|
CMAP 130012 Pesca costiera |
|
|
CMAP 130013 Pesca d'acqua dolce |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge generale sulla pesca e sull'acquacoltura sostenibili (Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables), titolo VI, capo IV; titolo VII, capo I; titolo XIII, capo unico; e titolo XIV, capi I, II e III. |
|
|
Legge sulla navigazione e sul commercio marittimi (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titolo II, capo I; |
|
|
Legge federale sul mare (Ley Federal del Mar), titolo I, capi I e III. |
|
|
Legge sulle acque nazionali (Ley de Aguas Nacionales), titoli I e IV, capo I. |
|
|
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo III. |
|
|
Regolamento relativo alla legge sulla Pesca (Reglamento de la Ley de Pesca), titolo I, capo I; titolo II, capi I e da III a VI; e titolo III, capi III e IV. |
|
Descrizione: |
Investimento |
|
|
Gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possono possedere solo fino al 49 % degli interessi di proprietà di un'impresa stabilita o da stabilire nel territorio del Messico che pratica o pratichi la pesca costiera, la pesca d'acqua dolce e la pesca nella zona economica esclusiva, esclusa l'acquacoltura. |
|
|
Affinché gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possano possedere più del 49 % degli interessi di proprietà di un'impresa stabilita o da stabilire nel territorio del Messico che svolge o svolga attività di pesca d'altura è prescritta una decisione favorevole da parte della CNIE. |
I-MX-20
|
Settore: |
Servizi di istruzione |
|
Sottosettore: |
Scuole private |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 921101 Servizi di istruzione prescolare privata |
|
|
CMAP 921102 Servizi di istruzione primaria privata |
|
|
CMAP 921103 Servizi di istruzione secondaria di primo grado privata |
|
|
CMAP 921104 Servizi di istruzione secondaria di secondo grado privata |
|
|
CMAP 921105 Servizi di istruzione superiore privata |
|
|
CMAP 921106 Servizi di istruzione privata che combinano i livelli di istruzione prescolare, primaria, secondaria di primo e secondo grado e superiore. |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo III. |
|
|
Legge per il coordinamento dell'istruzione superiore (Ley para la Coordinación de la Educación Superior), capo II. |
|
|
Legge generale sull'educazione (Ley General de Educación), capo III. |
|
Descrizione: |
Investimento |
|
|
Affinché gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possano possedere più del 49 % degli interessi di proprietà di un'impresa stabilita o da stabilire nel territorio del Messico che presta o presti servizi di istruzione prescolare, primaria, secondaria di primo e secondo grado e superiore o servizi combinati di istruzione privata è prescritta una decisione favorevole da parte della CNIE. |
I-MX-21
|
Settore: |
Servizi professionali, tecnici e specializzati |
|
Sottosettore: |
Servizi medici |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 9231 Servizi medici, dentistici e veterinari prestati dal settore privato (limitatamente ai servizi medici) |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 11.6) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge federale in materia di lavoro (Ley Federal del Trabajo), capo I. |
|
Descrizione: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Solo i cittadini messicani abilitati all'esercizio della professione di medico nel territorio del Messico possono fornire servizi medici interni alle imprese messicane. |
I-MX-22
|
Settore: |
Servizi professionali, tecnici e specializzati |
|
Sottosettore: |
Personale specializzato |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 951012 Servizi delle agenzie doganali e di rappresentanza |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articoli 10.7 e 11.6) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge doganale (Ley Aduanera), titolo II, capi I e III, e titolo VII, capo I. |
|
|
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo II. |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Soltanto un cittadino messicano di nascita può fungere da agente doganale. |
|
|
Solo gli agenti doganali che agiscono in qualità di destinatari o rappresentanti legali (mandatarios) di un importatore o di un esportatore, nonché i cessionari degli spedizionieri doganali possono espletare le formalità relative allo sdoganamento delle merci di tale importatore o esportatore. |
|
|
Gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti non possono partecipare, direttamente o indirettamente, a un'agenzia che presta servizi di agente doganale. |
I-MX-23
|
Settore: |
Servizi professionali, tecnici e specializzati |
|
Sottosettore: |
Servizi specializzati (notaio commerciale) |
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articoli 10.7 e 11.6) |
|
|
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge federale sul notariato commerciale (Ley Federal de Correduría Pública), articoli 7, 8, 12 e 15. |
|
|
Regolamento relativo alla legge federale sul notariato commerciale (Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública), capi I e II, sezioni I e II. |
|
|
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo II. |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Solo un cittadino messicano di nascita può essere abilitato all'esercizio della professione di notaio commerciale (corredor público). |
|
|
Un notaio commerciale non può avere un'affiliazione commerciale con alcuna persona per la prestazione di servizi notarili commerciali. |
|
|
I notai commerciali devono stabilire un ufficio nel luogo in cui sono stati autorizzati a esercitare. |
|
|
Solo i cittadini messicani e le imprese messicane soggette a una clausola di esclusione degli stranieri possono ottenere tale licenza. |
I-MX-24
|
Settore: |
Servizi professionali, tecnici e specializzati |
|
Sottosettore: |
Servizi professionali |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 951002 Servizi giuridici (compresa la consulenza legale all'estero) |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articoli 10.7 e 11.6) |
|
|
Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.8 e 11.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge di regolamentazione del 5o articolo costituzionale concernente l'esercizio delle professioni a Città del Messico (Ley Reglamentaria del Artículo 5o Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México), capo III, sezione III; e capo V. |
|
|
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo III. |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Affinché gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possano possedere più del 49 % degli interessi di proprietà di un'impresa stabilita o da stabilire nel territorio del Messico che presta o presti servizi giuridici è prescritta una decisione favorevole da parte della CNIE. |
|
|
In assenza di un trattato internazionale in materia, l'esercizio della professione da parte di cittadini stranieri è soggetto alla reciprocità nel luogo di residenza del richiedente e al rispetto degli altri requisiti stabiliti dal diritto messicano. |
|
|
Fatto salvo quanto previsto dalla presente voce, soltanto gli avvocati abilitati in Messico possono detenere interessi di proprietà in uno studio legale avente sede nel territorio messicano. |
|
|
Gli avvocati abilitati all'esercizio della professione nell'Unione europea sono autorizzati a costituire una società di persone con avvocati abilitati in Messico. |
|
|
Il numero di avvocati abilitati all'esercizio della professione nell'Unione europea che rivestono il ruolo di soci di uno studio legale in Messico non può superare il numero di avvocati abilitati in Messico che rivestono il ruolo di soci di tale studio legale. Gli avvocati abilitati all'esercizio della professione nell'Unione europea possono esercitare e fornire consulenze legali in materia di diritto messicano se soddisfano i requisiti per l'esercizio della professione di avvocato in Messico. |
|
|
Uno studio legale sotto forma di società di persone costituita da avvocati abilitati all'esercizio della professione nell'Unione europea e da avvocati abilitati all'esercizio della professione in Messico può assumere come dipendenti avvocati abilitati in Messico. |
|
|
Si precisa che questa voce non si applica alla prestazione, su base temporanea mediante trasferimento dei lavoratori sul luogo di lavoro per lo svolgimento dell'attività prevista (fly-in fly-out), o attraverso l'uso di tecnologie online o di telecomunicazione, di servizi di consulenza legale in materia di diritto straniero e diritto internazionale e, solo in relazione al diritto straniero e internazionale, di servizi di arbitrato, conciliazione o mediazione legale da parte di avvocati stranieri. |
I-MX-25
|
Settore: |
Servizi professionali, tecnici e specializzati |
|
Sottosettore: |
Servizi professionali |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 9510 Prestazione di servizi professionali, tecnici e specializzati (limitatamente ai servizi professionali) |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 11.6) |
|
|
Trattamento della nazione più favorita (articolo 11.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge di regolamentazione del 5o articolo costituzionale concernente l'esercizio delle professioni a Città del Messico (Ley Reglamentaria del Artículo 5o Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México), capo III, sezione III, e capo V; |
|
|
Regolamento relativo alla legge di regolamentazione del 5o articolo costituzionale concernente l'esercizio delle professioni a Città del Messico (Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México), capo III. |
|
|
Legge generale sulla popolazione (Ley General de Población), capo III. |
|
Descrizione: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Ai sensi dei pertinenti trattati internazionali di cui il Messico è parte, i cittadini stranieri possono esercitare a Città del Messico le professioni previste dalla legge di regolamentazione del 5o articolo costituzionale concernente l'esercizio delle professioni a Città del Messico. |
|
|
In assenza di un trattato internazionale in materia, l'esercizio della professione da parte di cittadini stranieri è soggetto alla reciprocità nel luogo di residenza del richiedente e al rispetto degli altri requisiti stabiliti dal diritto messicano. |
I-MX-26
|
Settore: |
Servizi religiosi |
|
Sottosettore: |
|
|
Classificazione industriale: |
CMAP 929001 Servizi delle organizzazioni religiose |
|
Obblighi in esame: |
Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.10) |
|
|
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sulle associazioni religiose e sul culto pubblico (Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público), titolo II, capi I e II. |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
I rappresentanti delle associazioni religiose in Messico devono essere cittadini messicani. |
|
|
Le associazioni religiose devono essere associazioni costituite in conformità alla legge sulle associazioni religiose e sul culto pubblico. |
|
|
Le associazioni religiose devono registrarsi presso il ministero degli Affari interni (Secretaría de Gobernación, SEGOB). Per essere registrate, le associazioni religiose devono essere stabilite in Messico. |
I-MX-27
|
Settore: |
Servizi agricoli |
|
Sottosettore: |
|
|
Classificazione industriale: |
CMAP 971010 Prestazione di servizi agricoli |
|
Obblighi in esame: |
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
|
Trattamento nazionale (articolo 11.6) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articolo 32. |
|
|
Legge federale sulla salute dei vegetali (Ley Federal de Sanidad Vegetal), titolo II, capo IV. |
|
|
Regolamento relativo alla legge fitosanitaria degli Stati Uniti messicani (Reglamento de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos), capo VII. |
|
Descrizione: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Per spruzzare pesticidi è prescritta una concessione rilasciata dal SAGARPA. |
|
|
Solo i cittadini messicani e le imprese messicane possono ottenere tale concessione. |
I-MX-28
|
Settore: |
Trasporti |
|
Sottosettore: |
Trasporto aereo |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 384205 Fabbricazione, assemblaggio e riparazione di aeromobili (limitatamente alla riparazione di aeromobili) |
|
Obblighi in esame: |
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sull'aviazione civile (Ley de Aviación Civil), capo III, sezione II. |
|
|
Regolamento relativo alla legge sull'aviazione civile (Reglamento de la Ley de Aviación Civil), capo VII. |
|
Descrizione: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Per stabilire e gestire, o gestire e sfruttare, una struttura per la riparazione di aeromobili e centri per l'insegnamento e la formazione di personale è prescritto un permesso rilasciato dall'SCT. |
|
|
Per ottenere tale permesso, la parte interessata deve dimostrare che le strutture di riparazione degli aeromobili e i centri di insegnamento e formazione del personale hanno sede in Messico. |
I-MX-29
|
Settore: |
Trasporti |
|
Sottosettore: |
Trasporto aereo (3); |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 973302 Servizi di gestione di aeroporti ed eliporti |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
|
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articolo 32. |
|
|
Legge generale sulle vie di comunicazione (Ley de Vías Generales de Comunicación), tomo I, capi I, II e III. |
|
|
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo III. |
|
|
Legge sull'aviazione civile (Ley de Aviación Civil), capi I e IV. |
|
|
Legge in materia di aeroporti (Ley de Aeropuertos), capo III. |
|
|
Regolamento relativo alla legge in materia di aeroporti (Reglamento de la Ley de Aeropuertos), titolo II, capi I, II e III. |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Per costruire e gestire oppure per gestire aeroporti ed eliporti è prescritto l'ottenimento di una concessione rilasciata dall'SCT. Solo le imprese messicane possono ottenere tale concessione. |
|
|
Affinché gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possano possedere più del 49 % degli interessi di proprietà di un'impresa stabilita o da stabilire nel territorio del Messico che agisce o agisca in veste di concessionario o permissionario di campi d'aviazione è prescritta una decisione favorevole da parte della CNIE. |
|
|
Ai fini di tale decisione, la CNIE deve favorire lo sviluppo nazionale e tecnologico e tutelare l'integrità sovrana della Nazione. |
|
(3) Si precisa che il comma 2, lettera e), dell'articolo 10.5 (Ambito di applicazione) e il comma 2, lettera g), dell'articolo 11.2 (Ambito di applicazione) escludono i servizi aerei o i servizi forniti a supporto dei servizi aerei dall'ambito di applicazione dei capitoli 10 (Investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi). Il Messico include una serie di misure relative a tale attività soltanto per fini di trasparenza. |
|
I-MX-30
|
Settore: |
Trasporti |
|
Sottosettore: |
Trasporto aereo (4); |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 713001 Servizi di trasporto aereo di linea su aeromobili immatricolati nel territorio nazionale |
|
|
CMAP 713002 Trasporti aerei non di linea (aerotaxi) |
|
|
Servizi aerei speciali |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.10) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sull'aviazione civile (Ley de Aviación Civil), capi IX e X. |
|
|
Regolamento relativo alla legge sull'aviazione civile (Reglamento de la Ley de Aviación Civil), titolo II, capo I. |
|
|
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo III. |
|
|
Come individuate dall'elemento «descrizione». |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possono detenere solo fino al 49 % degli interessi di voto in un'impresa stabilita o da stabilire nel territorio del Messico che presta o presti un servizio di trasporto aereo nazionale di linea e non di linea, un servizio di trasporto aereo internazionale non di linea secondo la modalità di aerotaxi o un servizio aereo speciale. Il presidente e almeno due terzi del consiglio di amministrazione e due terzi dei dirigenti dell'impresa devono essere cittadini messicani. |
|
|
Solo i cittadini messicani e le imprese messicane nelle quali il 51 % dei diritti di voto è posseduto o controllato da cittadini messicani e nelle quali il presidente e almeno due terzi dei dirigenti sono cittadini messicani possono immatricolare un aeromobile in Messico. |
|
(4) Si precisa che il comma 2, lettera e), dell'articolo 10.5 (Ambito di applicazione) e il comma 2, lettera g), dell'articolo 11.2 (Ambito di applicazione) escludono i servizi aerei o i servizi forniti a supporto dei servizi aerei dall'ambito di applicazione dei capitoli 10 (Investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi). Il Messico include una serie di misure relative a tale attività soltanto per fini di trasparenza. |
|
I-MX-31
|
Settore: |
Trasporti |
|
Sottosettore: |
Servizi aerei speciali (5) |
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge generale sulle vie di comunicazione (Ley de Vías Generales de Comunicación), tomo I, capo III. |
|
|
Legge sull'aviazione civile (Ley de Aviación Civil), capi I, II, IV e IX. |
|
|
Come individuate dall'elemento «descrizione». |
|
Descrizione: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Per prestare qualsiasi servizio aereo speciale nel territorio del Messico è prescritto un permesso rilasciato dall'SCT. Tale permesso può essere concesso solo se la persona interessata alla fornitura di tali servizi ha un domicilio nel territorio del Messico. |
|
(5) Si precisa che il comma 2, lettera e), dell'articolo 10.5 (Ambito di applicazione) e il comma 2, lettera g), dell'articolo 11.2 (Ambito di applicazione) escludono i servizi aerei o i servizi forniti a supporto dei servizi aerei dall'ambito di applicazione dei capitoli 10 (Investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi). Il Messico include una serie di misure relative a tale attività soltanto per fini di trasparenza. |
|
I-MX-32
|
Settore: |
Trasporti |
|
Sottosettore: |
Trasporti per vie navigabili |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 973203 Amministrazione portuale marittima, laghi e fiumi |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sui porti (Ley de Puertos), capi IV e V. |
|
|
Regolamento relativo alla legge sui porti (Reglamento de la Ley de Puertos), titolo I, capi I e VI. |
|
|
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo III. |
|
Descrizione: |
Investimento |
|
|
Gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possono possedere soltanto fino al 49 % degli interessi di proprietà di un'impresa messicana autorizzata ad agire in veste di amministratore portuale integrato. |
I-MX-33
|
Settore: |
Trasporti |
|
Sottosettore: |
Trasporti per vie navigabili |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 384201 Fabbricazione e riparazione di navi |
|
Obblighi in esame: |
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
|
Trattamento nazionale (articolo 11.6) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articolo 32. |
|
|
Legge generale sulle vie di comunicazione (Ley de Vías Generales de Comunicación), tomo I, capi I, II e III. |
|
|
Legge sulla navigazione e sul commercio marittimi (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titolo I, capo II. |
|
|
Legge sui porti (Ley de Puertos), capo IV. |
|
Descrizione: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Per costituire e gestire o per gestire un cantiere navale è prescritta una concessione rilasciata dall'SCT. Solo i cittadini messicani e le imprese messicane possono ottenere tale concessione. |
I-MX-34
|
Settore: |
Trasporti |
|
Sottosettore: |
Trasporti per vie navigabili |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 973201 Servizi di carico e scarico per i trasporti per vie navigabili (comprende la gestione e la manutenzione delle banchine; carico e scarico di navi lato terra; movimentazione di carichi marittimi; gestione e manutenzione di moli; pulizia di navi e imbarcazioni; stivaggio; trasferimento di merci tra navi e autocarri, treni, condotte e pontili; e operazioni relative a terminali sul lungomare) |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articoli 10.7 e 11.6) |
|
|
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articolo 32. |
|
|
Legge sulla navigazione e sul commercio marittimi (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titolo I, capo II; e titolo II, capi IV e V. |
|
|
Legge sui porti (Ley de Puertos), capi II, IV e VI. |
|
|
Legge generale sulle vie di comunicazione (Ley de Vías Generales de Comunicación), tomo I, capi I, II e III. |
|
|
Regolamento per l'uso e lo sfruttamento delle acque territoriali, delle vie navigabili, delle spiagge, della zona federale costiera pertinente e delle terre sottratte al mare (Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar), capo II, sezione II. |
|
|
Come individuate dall'elemento «descrizione». |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Affinché gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possano possedere più del 49 % degli interessi di proprietà di un'impresa stabilita o da stabilire nel territorio del Messico che presta o presti servizi portuali a navi per la navigazione interna, quali il rimorchio, l'ormeggio e il trasbordo passeggeri, è prescritta una decisione favorevole da parte della CNIE. |
|
|
Per la costruzione e la gestione o la sola gestione di terminali portuali marittimi e di navigazione interna, comprese le banchine, le gru e le strutture connesse, è prescritta una concessione rilasciata dall'SCT. Solo i cittadini messicani e le imprese messicane possono ottenere tale concessione. |
|
|
Per prestare servizi di stivaggio e stoccaggio è prescritto un permesso rilasciato dall'SCT. Solo i cittadini messicani e le imprese messicane possono ottenere tale permesso. |
I-MX-35
|
Settore: |
Trasporti |
|
Sottosettore: |
Trasporti per vie navigabili |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 973203 Porti marittimi e di navigazione interna (amministrazione dei porti lacustri e fluviali) |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sulla navigazione e sul commercio marittimi (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titolo III, capo III. |
|
|
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo III. |
|
|
Legge sui porti (Ley de Puertos), capi IV e VI. |
|
Descrizione: |
Investimento |
|
|
Gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possono detenere solo fino al 49 % delle partecipazioni in imprese messicane che prestano servizi portuali di pilotaggio a imbarcazioni che operano nel contesto della navigazione interna. |
I-MX-36
|
Settore: |
Trasporti |
||||
|
Sottosettore: |
Trasporti per vie navigabili (6) |
||||
|
Classificazione industriale: |
CMAP 712011 Servizi di trasporto marittimo internazionale |
||||
|
|
CMAP 712012 Servizi marittimi di cabotaggio |
||||
|
|
CMAP 712013 Servizi di rimorchio internazionali e di cabotaggio |
||||
|
|
CMAP 712021 Servizi di trasporto fluviale e lacustre |
||||
|
|
CMAP 712022 Servizi di trasporto per vie navigabili tra porti interni |
||||
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articoli 10.7 e 11.6) |
||||
|
|
Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.8 e 11.7) |
||||
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
||||
|
Misure: |
Legge sulla navigazione e sul commercio marittimi (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titolo III, capo I; |
||||
|
|
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo III. |
||||
|
|
Legge federale sulla concorrenza economica (Ley Federal de Competencia Económica), capo IV. |
||||
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
||||
|
|
La gestione o lo sfruttamento di navi per la navigazione d'alto mare, compresi i servizi di trasporto e di rimorchio internazionale, è un'attività aperta agli armatori e alle navi di tutti i paesi, su base di reciprocità in conformità ai trattati internazionali. |
||||
|
|
La gestione e lo sfruttamento del cabotaggio e della navigazione interna sono riservati agli armatori messicani che utilizzano navi messicane. Se le navi messicane non sono adeguate e non sono disponibili con le stesse condizioni tecniche, o laddove necessario nell'interesse pubblico, l'SCT può concedere permessi di navigazione temporanei ad armatori messicani che utilizzano una nave straniera, affinché svolgano attività di gestione e sfruttamento, secondo le priorità seguenti:
L'esercizio e lo sfruttamento della navigazione interna e del cabotaggio delle crociere turistiche, nonché delle draghe e dei dispositivi marittimi per la costruzione, la conservazione e il funzionamento dei porti possono essere effettuati da imprese di navigazione messicane o straniere che utilizzano navi o dispositivi marittimi messicani o stranieri, su base di reciprocità con l'Unione europea o i suoi Stati membri, cercando di dare la priorità alle imprese messicane e rispettando il diritto applicabile. Previo parere della Commissione nazionale antitrust (Comisión Nacional Antimonopolio), l'SCT può decidere che determinate attività di navigazione di cabotaggio possono essere effettuate, integralmente o parzialmente, solo da imprese di navigazione messicane che utilizzano navi messicane oppure con navi che si ritiene siano messicane, in assenza di condizioni di effettiva concorrenza sul mercato rilevante ai sensi della legge federale sulla concorrenza economica (Ley Federal de Competencia Económica). Gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possono detenere solo fino al 49 % degli interessi di proprietà di un'impresa di navigazione messicana o di navi messicane, stabilite o da stabilire nel territorio del Messico, che si occupa o si occupi dello sfruttamento commerciale di navi per la navigazione interna e di cabotaggio, escluse le crociere turistiche e lo sfruttamento di draghe e dispositivi marittimi per la costruzione, la conservazione e il funzionamento di porti. Affinché gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possano possedere più del 49 % degli interessi di proprietà di un'impresa stabilita o da stabilire nel territorio del Messico che presta o presti servizi di navigazione d'alto mare e servizi di rimorchio in porto è prescritta una decisione favorevole da parte della CNIE. |
||||
|
(6) Si precisa che il comma 2, lettera d), dell'articolo 10.5 (Ambito di applicazione) e il comma 2, lettera b), dell'articolo 11.2 (Ambito di applicazione) escludono il cabotaggio marittimo nazionale dall'ambito di applicazione dei capitoli 10 (Investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi). Il Messico include una serie di misure relative a tale attività soltanto per fini di trasparenza. |
|||||
I-MX-37
|
Settore: |
Trasporti |
|
Sottosettore: |
Condotte non energetiche |
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
|
Trattamento nazionale (articolo 11.6) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articolo 32. |
|
|
Legge generale sulle vie di comunicazione (Ley de Vías Generales de Comunicación), tomo I, capi I, II e III. |
|
|
Legge sulle acque nazionali (Ley de Aguas Nacionales), titolo I, capo II, e titolo IV, capo II. |
|
Descrizione: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Per la costruzione e la gestione oppure per la sola gestione di condotte che trasportano merci diverse dall'energia o dai prodotti petrolchimici di base è prescritto l'ottenimento di una concessione rilasciata dall'SCT. |
|
|
Solo i cittadini messicani e le imprese messicane possono ottenere tale concessione. |
I-MX-38
|
Settore: |
Trasporti |
|
Sottosettore: |
Servizi di trasporto ferroviario |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 711101 Servizi di trasporto ferroviario |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articoli 10.7 e 11.6) |
|
|
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo III. |
|
|
Legge di regolamentazione del servizio ferroviario (Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario), capi I e II, sezione III. |
|
|
Regolamento relativo al servizio ferroviario (Reglamento del Servicio Ferroviario), titolo I, capi I, II e III; titolo II, capi I e IV; e titolo III, capo I, sezioni I e II. |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Affinché gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti possano possedere più del 49 % degli interessi di proprietà di un'impresa stabilita o da stabilire nel territorio del Messico che si occupa o si occupi della costruzione, della gestione e dello sfruttamento di linee ferroviarie considerate mezzi di comunicazione generali oppure della prestazione di servizi pubblici di trasporto ferroviario è prescritta una decisione favorevole da parte della CNIE. |
|
|
Ai fini di tale decisione, la CNIE deve tenere conto del fatto che va favorito lo sviluppo nazionale e tecnologico e che va tutelata l'integrità sovrana della Nazione. |
|
|
Per costruire, gestire e sfruttare i servizi di trasporto ferroviario e per fornire un servizio pubblico di trasporto ferroviario è prescritto l'ottenimento di una concessione rilasciata dall'SCT. Solo le imprese messicane possono ottenere tale concessione. |
|
|
È prescritto un permesso rilasciato dall'SCT per la prestazione di servizi ausiliari; per la costruzione di strutture di entrata e uscita, attraversamenti e strutture marginali previste nel diritto di passaggio; per l'installazione di pubblicità e cartelli pubblicitari prevista nel diritto di passaggio; nonché per la costruzione e la gestione di ponti su linee ferroviarie. Solo i cittadini messicani e le imprese messicane possono ottenere tale permesso. |
I-MX-39
|
Settore: |
Trasporti |
|
Sottosettore: |
Trasporti terrestri |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 973101 Servizi di gestione di terminali per autobus passeggeri e servizi ausiliari (limitatamente ai terminali principali per autobus e autocarri e alle stazioni per autobus e autocarri) |
|
Obblighi in esame: |
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
|
Trattamento nazionale (articolo 11.6) |
|
|
Trattamento della nazione più favorita (articolo 11.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge in materia di strade, ponti e trasporto federale su strada (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titolo I, capo III. |
|
|
Regolamento relativo al godimento del diritto di passaggio delle strade federali e delle zone limitrofe (Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas), capi II e IV. |
|
|
Regolamento relativo al trasporto federale su strada e ai servizi ausiliari (Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares), capo I. |
|
Descrizione: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Per istituire o gestire una stazione o un terminale per autobus o autocarri è prescritto un permesso rilasciato dall'SCT. Solo i cittadini messicani e le imprese messicane possono ottenere tale permesso. |
|
|
Per ottenere il permesso, la parte interessata deve dimostrare di avere il proprio domicilio in Messico. |
I-MX-40
|
Settore: |
Trasporti |
|
Sottosettore: |
Trasporti terrestri |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 973102 Servizi di gestione di strade, ponti e servizi ausiliari |
|
Obblighi in esame: |
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
|
Trattamento nazionale (articolo 11.6) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articolo 32. |
|
|
Legge in materia di strade, ponti e trasporto federale su strada (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titolo I, capo III. |
|
|
Regolamento relativo al trasporto su strada federale e ai servizi ausiliari (Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares), capi I e V. |
|
Descrizione: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Per la prestazione di servizi ausiliari al trasporto su strada federale è prescritto un permesso rilasciato dall'SCT. Solo i cittadini messicani e le imprese messicane possono ottenere tale permesso. |
|
|
Si precisa che i servizi ausiliari non fanno parte del trasporto federale su strada di passeggeri, per fini turistici o di merci, ma ne integrano il funzionamento e lo sfruttamento. |
I-MX-41
|
Settore: |
Trasporti |
|
Sottosettore: |
Trasporti terrestri |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 711201 Servizi di trasporto di materiali da costruzione |
|
|
CMAP 711202 Servizi di trasloco |
|
|
CMAP 711203 Altri servizi di trasporto merci specializzati |
|
|
CMAP 711204 Servizi generali di trasporto merci |
|
|
CMAP 711311 Servizi di trasporto passeggeri su lunghe distanze effettuati con autobus |
|
|
CMAP 711318 Servizi di trasporto scolastico e turistico (limitatamente ai servizi di trasporto turistico) |
|
|
CMAP 720002 Servizi di corriere |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articoli 10.7 e 11.6) |
|
|
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo II. |
|
|
Legge in materia di strade, ponti e trasporto federale su strada (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titolo I, capi I e III. |
|
|
Regolamento relativo al trasporto su strada federale e ai servizi ausiliari (Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares), capo I. |
|
|
Come individuate dall'elemento «descrizione». |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Gli investitori dell'Unione europea o i loro investimenti non possono acquisire interessi di proprietà in un'impresa soggetta a una clausola di esclusione degli stranieri stabilita o da stabilire nel territorio del Messico, che si occupa o si occupi di servizi di trasporto su strada di merci nazionali tra punti del territorio messicano, fatta eccezione per i servizi di recapito di pacchi e di corriere. |
|
|
Per prestare servizi di trasporto su strada di merci, passeggeri o per fini turistici è prescritto l'ottenimento di un permesso rilasciato dall'SCT. |
|
|
Un investitore dell'Unione europea o i suoi investimenti possono possedere fino al 100 % degli interessi di proprietà di un'impresa stabilita o da stabilire nel territorio del Messico per la prestazione di servizi di trasporto effettuati con autobus tra città, di servizi di trasporto per fini turistici o di servizi di trasporto su strada di merci internazionali tra punti inclusi nel territorio del Messico. |
|
|
Soltanto i cittadini messicani e le imprese messicane soggette a una clausola di esclusione degli stranieri, che utilizzano attrezzature immatricolate in Messico, costruite in Messico o legalmente importate in Messico, e conducenti di cittadinanza messicana, possono fornire servizi di trasporto su strada di merci nazionali tra punti inclusi nel territorio messicano. |
|
|
Per prestare servizi di recapito pacchi e di corriere è prescritto l'ottenimento di un permesso rilasciato dall'SCT. Solo i cittadini messicani e le imprese messicane possono prestare tali servizi. |
I-MX-42
|
Settore: |
Trasporti |
|
Sottosettore: |
Servizi di trasporto ferroviario |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 711101 Servizi di trasporto per via ferrovia (limitatamente al personale ferroviario) |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 11.6) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge federale in materia di lavoro (Ley Federal del Trabajo), titolo VI, capo V. |
|
Descrizione: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
I membri del personale ferroviario devono essere di cittadinanza messicana. |
I-MX-43
|
Settore: |
Trasporti |
|
Sottosettore: |
Trasporti terrestri |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 711312 Servizi di trasporto passeggeri urbani ed extraurbani effettuati con autobus |
|
|
CMAP 711315 Servizi di trasporto taxi con veicoli a motore |
|
|
CMAP 711316 Servizi di trasporto su percorsi fissi con veicoli a motore |
|
|
CMAP 711317 Servizi di trasporto con veicoli a motore da stazioni taxi |
|
|
CMAP 711318 Servizi di trasporto scolastico e turistico (limitatamente ai servizi di trasporto scolastico) |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articoli 10.7 e 11.6) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera), titolo I, capo II. |
|
|
Legge generale sulle vie di comunicazione (Ley de Vías Generales de Comunicación), tomo I, capi I e II. |
|
|
Legge in materia di strade, ponti e trasporto federale su strada (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titolo I, capo III. |
|
|
Regolamento relativo al trasporto su strada federale e ai servizi ausiliari (Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares), capo I. |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Solo i cittadini messicani e le imprese messicane soggette a clausola di esclusione degli stranieri possono fornire servizi di trasporto passeggeri urbani ed extraurbani effettuati con autobus, servizi di scuolabus, taxi e altri servizi di trasporto collettivo. |
I-MX-44
|
Settore: |
Comunicazioni |
|
Sottosettore: |
Servizi di intrattenimento (cinema) (7) |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 941103 Proiezione privata di film |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.8 e 11.7) |
|
|
Trattamento nazionale (articolo 11.6) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge federale sulla cinematografia (Ley Federal de Cinematografía), capo III. |
|
|
Regolamento relativo alla legge federale sulla cinematografia (Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía), capo V. |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
|
|
Gli organizzatori della mostra devono riservare il 10 % del tempo totale di proiezione alla proiezione di film nazionali. |
|
(7) Si precisa che il comma 2, lettera c), dell'articolo 10.5 (Ambito di applicazione) e il comma 2, lettera a), dell'articolo 11.2 (Ambito di applicazione) escludono i servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione dei capitoli 10 (Investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi). Il Messico include una serie di misure relative a tale attività soltanto per fini di trasparenza. |
|
(1) Domande di acquisizioni o costituzione di investimenti in attività soggette a restrizioni, come indicato nel presente elenco.
(2) Si precisa che il comma 2, lettera c), dell'articolo 10.5 (Ambito di applicazione) e il comma 2, lettera a), dell'articolo 11.2 (Ambito di applicazione) escludono i servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione dei capitoli 10 (Investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi). Il Messico include una serie di misure relative a tale attività soltanto per fini di trasparenza.
(3) Si precisa che il comma 2, lettera e), dell'articolo 10.5 (Ambito di applicazione) e il comma 2, lettera g), dell'articolo 11.2 (Ambito di applicazione) escludono i servizi aerei o i servizi forniti a supporto dei servizi aerei dall'ambito di applicazione dei capitoli 10 (Investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi). Il Messico include una serie di misure relative a tale attività soltanto per fini di trasparenza.
(4) Si precisa che il comma 2, lettera e), dell'articolo 10.5 (Ambito di applicazione) e il comma 2, lettera g), dell'articolo 11.2 (Ambito di applicazione) escludono i servizi aerei o i servizi forniti a supporto dei servizi aerei dall'ambito di applicazione dei capitoli 10 (Investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi). Il Messico include una serie di misure relative a tale attività soltanto per fini di trasparenza.
(5) Si precisa che il comma 2, lettera e), dell'articolo 10.5 (Ambito di applicazione) e il comma 2, lettera g), dell'articolo 11.2 (Ambito di applicazione) escludono i servizi aerei o i servizi forniti a supporto dei servizi aerei dall'ambito di applicazione dei capitoli 10 (Investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi). Il Messico include una serie di misure relative a tale attività soltanto per fini di trasparenza.
(6) Si precisa che il comma 2, lettera d), dell'articolo 10.5 (Ambito di applicazione) e il comma 2, lettera b), dell'articolo 11.2 (Ambito di applicazione) escludono il cabotaggio marittimo nazionale dall'ambito di applicazione dei capitoli 10 (Investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi). Il Messico include una serie di misure relative a tale attività soltanto per fini di trasparenza.
(7) Si precisa che il comma 2, lettera c), dell'articolo 10.5 (Ambito di applicazione) e il comma 2, lettera a), dell'articolo 11.2 (Ambito di applicazione) escludono i servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione dei capitoli 10 (Investimenti) e 11 (Scambi transfrontalieri di servizi). Il Messico include una serie di misure relative a tale attività soltanto per fini di trasparenza.
Appendice I-B-2
RISERVE RELATIVE A MISURE ESISTENTI
ELENCO DEL MESSICO
Riserve applicabili a livello decentrato
Lasciato intenzionalmente in bianco
ALLEGATO II
MISURE FUTURE
NOTE ESPLICATIVE
|
1. |
L'elenco di una parte nelle appendici del presente allegato illustra, ai sensi degli articoli 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni) e 11.8 (Misure non conformi ed eccezioni), i settori, i sottosettori o le attività specifici in relazione ai quali tale parte può mantenere in vigore le misure esistenti di tale parte che non sono conformi agli obblighi stabiliti nelle seguenti disposizioni o adottare misure nuove e più restrittive:
|
|
2. |
Ai fini del presente allegato:
|
|
3. |
L'elenco di una parte lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS. |
|
4. |
Ciascuna voce dell'elenco definisce gli elementi di seguito elencati:
|
|
5. |
«Livello amministrativo» nell'elenco del Messico indica il livello amministrativo che mantiene in vigore le misure specificate. |
|
6. |
Nell'interpretare una voce si deve tenere conto di tutti gli elementi ivi contenuti. L'elemento «descrizione» prevale su tutti gli altri. |
|
7. |
Una riserva mantenuta in vigore a livello dell'Unione europea si applica a una misura dell'Unione europea, a una misura di uno Stato membro a livello nazionale nonché a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro. |
|
8. |
Una riserva mantenuta a livello nazionale del Messico o di uno Stato membro dell’Unione europea si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale paese. |
|
9. |
Se una parte mantiene in vigore una misura che impone a un prestatore di servizi di essere una persona fisica, un cittadino, un residente permanente o un residente del suo territorio oppure di essere domiciliato nel territorio di detta parte come condizione per la prestazione di un servizio sul suo territorio, una riserva per tale misura adottata rispetto a un obbligo di cui al paragrafo 1 in relazione al capo 11 (Scambi transfrontalieri di servizi) va considerata fungere da riserva rispetto a un obbligo di cui al paragrafo 1 in relazione al capo 10 (Investimenti), secondo la portata di tale misura. |
|
10. |
L'elenco di una parte non comprende le misure relative a obblighi e procedure in materia di qualifiche, a norme tecniche e a obblighi e procedure in materia di rilascio di licenze che non costituiscono una limitazione del trattamento nazionale ai sensi dell'articolo 10.7 (Trattamento nazionale) o 11.6 (Trattamento nazionale) oppure una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi dell'articolo 10.6 (Accesso al mercato) o 11.4 (Accesso al mercato). Tali misure, quali l'obbligo di ottenere una licenza, gli obblighi di servizio universale, l'obbligo di riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, l'obbligo di superare esami specifici, compresi eventuali esami di lingua, ed eventuali prescrizioni non discriminatorie di non svolgere determinate attività in zone o aree protette, anche se non comprese nell'elenco, si applicano in ogni caso. |
|
11. |
Nell'elenco dell'Unione europea sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
|
|
12. |
Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o alle imprese del Messico il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso: «TFUE»), alle persone fisiche o alle imprese di un altro Stato membro oppure alle misure adottate conformemente a detto trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri. Ai sensi del TFUE, tale trattamento è concesso soltanto alle imprese costituite o organizzate conformemente al diritto di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, comprese le imprese stabilite all'interno dell'Unione europea di proprietà o controllate da persone fisiche o imprese messicane. |
|
13. |
Si precisa che, ai fini dell'elenco del Messico, i termini «Nazione» e «Stato» indicano il Messico. |
(1) Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti.
(2) Ai fini delle riserve della Finlandia, per livello amministrativo regionale si intendono le isole Åland.
Appendice II-A
RISERVE RELATIVE A MISURE FUTURE
ELENCO DELL'UE
Elenco di riserve:
|
|
II-UE-1 – Tutti i settori |
|
|
II-UE-2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario) |
|
|
II-UE-3 – Servizi professionali (Professioni del settore sanitario e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici) |
|
|
II-UE-4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo |
|
|
II-UE-5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari |
|
|
II-UE-6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing |
|
|
II-UE-7 – Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione, servizi di informazioni creditizie |
|
|
II-UE-8 – Servizi alle imprese – Servizi di collocamento |
|
|
II-UE-9 – Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione |
|
|
II-UE-10 – Servizi alle imprese – Altri servizi alle imprese |
|
|
II-UE-11 – Servizi di telecomunicazione |
|
|
II-UE-12 – Edilizia |
|
|
II-UE-13 – Servizi di distribuzione |
|
|
II-UE-14 – Servizi di istruzione |
|
|
II-UE-15 – Servizi sanitari e sociali |
|
|
II-UE-16 – Servizi connessi al turismo e ai viaggi |
|
|
II-UE-17 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi |
|
|
II-UE-18 – Servizi di trasporto e servizi di trasporto ausiliari |
|
|
II-UE-19 – Agricoltura, pesca e approvvigionamento idrico |
|
|
II-UE-20 – Attività legate all'energia nucleare |
|
|
II-UE-21 – Altri servizi non compresi altrove |
II-UE-1 – Tutti i settori
|
Settore – sottosettore: |
Tutti i settori |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Trattamento della nazione più favorita |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
|
a) |
Presenza commerciale Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In FI: restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, e delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili sulle Isole Åland senza il permesso delle autorità competenti di tali isole. Restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, o di qualsiasi impresa, di stabilirsi e di svolgere attività economiche senza il permesso delle autorità competenti di tali isole. Misure esistenti: FI: Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'acquisto di terreni nelle Isole Åland) (3/1975), s. 2; e Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'autonomia delle Isole Åland) (1144/1991), s. 11. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione: In FR: tipi di stabilimento – a norma degli articoli L151-1 e R153-1 del codice finanziario e monetario, gli investimenti esteri in FR nei settori elencati all'articolo R153-2 del medesimo codice sono subordinati ad approvazione preventiva del ministero dell'Economia. Misure esistenti: FR: codice finanziario e monetario, articoli L151-1, R153-1. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione: In FR: tipi di stabilimento – la partecipazione estera in società di recente privatizzazione è limitata a un ammontare variabile, stabilito a seconda del caso dal governo FR, del capitale offerto al pubblico. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, occorre un'autorizzazione specifica per lo stabilimento di determinate attività commerciali, industriali o artigianali. Per quanto riguarda solo gli investimenti – Trattamento nazionale: In BG: Per alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà pubbliche o statali occorre ottenere una concessione a norma della legge corrispondente. Le società commerciali con partecipazione statale o di un'amministrazione locale superiore al 50 % del capitale non possono alienare attivi immobilizzati della società né concludere contratti d'acquisizione di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, né contrarre obblighi derivanti da lettere di cambio, senza previa autorizzazione o permesso dell'autorità competente, sia essa l'agenzia di privatizzazione o altro organismo statale o regionale. Tale riserva non si applica alle attività estrattive, oggetto della riserva I-UE-16 (Attività connesse all'energia) di cui all'appendice I-A. In IT: il governo può esercitare determinati poteri speciali su imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché su determinate attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ciò si applica a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, non solo alle imprese privatizzate. Qualora esista una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, al governo sono conferiti i seguenti poteri speciali:
Qualsiasi risoluzione, atto o transazione (quali trasferimenti, fusioni, scissioni, cambiamento di attività o cessazione) riguardante attività strategiche nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni viene notificato dalla società in questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono notificate, in particolare, le acquisizioni da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica esterna all'UE che conferisca a tale persona il controllo della società. Il presidente del Consiglio dei ministri può esercitare i poteri speciali seguenti:
La legge stabilisce i criteri per valutare la minaccia effettiva o eccezionale nonché le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri speciali. Misure esistenti: IT: legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione: In LT: imprese di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale con rispetto alla proprietà (quota di capitale che può essere detenuta da cittadini privati o persone straniere conformi ai requisiti in materia di interessi di sicurezza nazionali, con riferimento agli investimenti in imprese, settori e strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale, nonché procedura e criteri per la determinazione della conformità dei potenziali investitori nazionali e delle potenziali imprese partecipanti, ecc.). Misure esistenti: LT: legge del 10 ottobre 2002, n. XII-1132 sulle imprese e le strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale e le altre imprese importanti per la garanzia della sicurezza nazionale della Repubblica di Lituania (modificata da ultimo il 12 gennaio 2018 dalla legge n. XII-992). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione: In SE: prescrizioni discriminatorie per i fondatori, gli alti dirigenti e i membri del consiglio di amministrazione quando nuove forme giuridiche associative sono recepite nel diritto svedese. |
|
b) |
Acquisto di beni immobili Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione: In HU: acquisto di proprietà demaniali. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In HU: acquisto di terreni coltivabili da parte di persone giuridiche straniere e persone fisiche non residenti, anche per quanto riguarda la procedura di autorizzazione per l'acquisto di tali terreni coltivabili. Misure esistenti: HU: legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione giuridica dei terreni agricoli e forestali (capo II (paragrafi 6-36) e capo IV (paragrafi 38-59)); legge CCXII del 2013 sulle misure transitorie e su determinate disposizioni connesse alla legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione giuridica dei terreni agricoli e forestali (capo IV (paragrafi 8-20)). In LV: acquisto di terreni rurali da parte di cittadini del Messico o di un paese terzo, in particolare per quanto riguarda la procedura di autorizzazione per l'acquisto di tali terreni. Misure esistenti: LV: legge sulla privatizzazione fondiaria nelle zone rurali, ss. 28, 29, 30. In SK: le società o le persone fisiche straniere non possono acquistare terreni agricoli e forestali fuori dai confini dei centri abitati di un comune né alcuni altri tipi di superficie, ad esempio risorse naturali, laghi, fiumi e strade pubbliche. Misure esistenti: SK: legge n. 44/1988 sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali; legge n. 229/1991 sulla regolamentazione della proprietà di terreni e di altri beni agricoli; legge n. 460/1992, Costituzione della Repubblica slovacca; legge n. 180/1995 su alcune misure relative ai regimi per la proprietà fondiaria; legge n. 202/1995 sulle valute estere; legge n. 503/2003 sulla restituzione della proprietà fondiaria; legge n. 326/2005 sulle foreste; e legge n. 140/2014 sull'acquisizione della proprietà di terreni agricoli. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In BG: le persone fisiche e giuridiche straniere (comprese le succursali) non possono acquisire la proprietà di terreni in BG. Le persone giuridiche della BG a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati (diritto di uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù) sui beni immobili. I cittadini stranieri con residenza permanente all'estero, le persone giuridiche straniere e le società in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza per l'adozione delle decisioni o blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei ministri. Misure esistenti: BG: Costituzione della Repubblica di Bulgaria, articolo 22; legge sulla proprietà e sull'uso dei terreni agricoli, articolo 3; e legge sulle foreste, articolo 10. In EE: le persone fisiche o giuridiche non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (in appresso: «SEE») o all'OCSE possono acquistare beni immobili contenenti terreni agricoli o forestali solo con l'autorizzazione del governatore della contea e, a partire dal 1o gennaio 2018, con l'autorizzazione del consiglio comunale, e devono essere in grado di dimostrare, secondo le modalità previste dalla legge, che i beni immobili da acquistare saranno utilizzati in modo efficiente, sostenibile e mirato in base alla loro destinazione. Misure esistenti: EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (legge che limita gli acquisti di immobili), capi 2 e 3. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In LT: qualsiasi misura che sia coerente con gli impegni assunti dall'UE e che sia applicabile in LT attraverso l'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), per quanto riguarda l'acquisto di terreni. La procedura, le condizioni e le restrizioni applicabili all'acquisto di lotti di terreno sono stabilite dal diritto costituzionale, dalla legge fondiaria e dalla legge sull'acquisto di terreni agricoli. Le amministrazioni locali (comuni) e altri organismi nazionali nonché i membri dell'OCSE e dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) che in LT svolgono attività economiche specificate nel diritto costituzionale, conformemente ai criteri dell'integrazione dell'UE o di altra natura in cui la LT sia impegnata, possono tuttavia acquisire la proprietà di lotti di terreno non agricolo per la costruzione e l'utilizzo di fabbricati e impianti necessari per le loro attività dirette. Misure esistenti: LT: Costituzione della Repubblica di Lituania; legge costituzionale della Repubblica di Lituania sull'attuazione dell'articolo 47, paragrafo 3, della Costituzione della Repubblica di Lituania, del 20 giugno 1996, n. I-1392, modificata da ultimo il 20 marzo 2003, n. IX-1381; legge fondiaria, del 27 gennaio 2004, n. IX-1983 e legge del 24 aprile 2014, n. XII-854, sull'acquisto di terreni agricoli. |
|
c) |
Riconoscimento Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: Nell'UE: le direttive UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi e di altre qualifiche professionali si applicano unicamente ai cittadini UE. Il diritto di prestare un servizio riferito a professioni regolamentate in uno Stato membro non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro. |
|
d) |
Trattamento della nazione più favorita Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento della nazione più favorita; e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita: Nell'UE: trattamento differenziato in forza di trattati internazionali in materia di investimenti o di altri accordi commerciali in vigore o firmati prima della data di entrata in vigore del presente accordo. Nell'UE: trattamento differenziato in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri a un paese che:
Per mercato interno relativo ai servizi e allo stabilimento si intende una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e dei cittadini. Per diritto di stabilimento si intende l'obbligo di eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli allo stabilimento tra le parti dell'accordo di integrazione economica regionale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento comprende il diritto dei cittadini delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nel diritto interno del paese in cui avviene lo stabilimento. Per ravvicinamento delle legislazioni si intende:
Tale ravvicinamento della legislazione avviene, e si ritiene avvenuto, solo nel momento in cui è recepito nel diritto della parte (o delle parti) dell'accordo di integrazione economica regionale. Misure esistenti: L'UE: accordo sullo Spazio economico europeo (SEE); accordi di stabilizzazione; accordi bilaterali UE-Confederazione svizzera; e accordi di libero scambio globali e approfonditi. Nell'UE: trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento ai cittadini o alle imprese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri tra gli Stati membri seguenti: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL e PT e qualsiasi dei paesi o principati seguenti: Andorra, Monaco, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. In DK, FI e SE: misure adottate da DK ed FI, destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali:
La presente riserva lascia impregiudicata l'esclusione degli appalti operata da una parte o delle sovvenzioni di cui rispettivamente all'articolo 11.2 (Ambito di applicazione), paragrafo 2, e all'articolo 10.5 (Ambito di applicazione), paragrafo 2. In PL: le condizioni preferenziali per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, che possono comprendere l'eliminazione o la modifica di determinate restrizioni stabilite nell'elenco di riserve applicabili in PL, possono essere estese mediante trattati relativi al commercio e alla navigazione. In PT: rinuncia alla prescrizione della cittadinanza per l'esercizio di determinate attività e professioni da parte di persone fisiche che prestano servizi per paesi in cui la lingua ufficiale è il portoghese (Angola, Brasile, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambico e Sao Tomé e Principe). |
|
e) |
Armi, munizioni e materiale bellico Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale: Nell'UE: produzione, distribuzione o commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Per materiale bellico si intendono i soli prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per un uso militare in relazione alla conduzione di una guerra o di attività di difesa. |
II-UE-2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario)
|
Settore – sottosettore: |
Servizi professionali – servizi giuridici; servizi prestati da notai e ufficiali giudiziari, servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale, servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria |
|
Classificazione industriale: |
Parte di CPC 861, parte di 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
|
a) |
Servizi giuridici L'UE, eccezion fatta per la SE, si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi di consulenza legale e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti in campo giuridico investiti di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels», e riguardanti i servizi prestati da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione (parte di CPC 861, parte di 87902). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento della nazione più favorita; e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita: In BG: il trattamento nazionale completo relativo allo stabilimento e all'attività delle società, nonché alla prestazione di servizi, può essere esteso solo ai cittadini dei paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi preferenziali e alle società ivi stabilite (parte di CPC 861). In LT: gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali (parte di CPC 861). |
|
b) |
Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BG: un controllo finanziario indipendente è svolto da revisori dei conti iscritti e membri dell'Istituto dei revisori ufficiali dei conti (Institute of the Certified Public Accountants). Subordinatamente al principio di reciprocità, tale Istituto iscrive un organismo di revisione dei conti del Messico o di un paese terzo che abbia comprovato quanto segue:
Misure esistenti: BG: legge sulla revisione finanziaria indipendente. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione: In CZ: solo un'impresa in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini della CZ o a cittadini degli Stati membri può essere autorizzata a effettuare revisioni contabili in CZ. Misure esistenti: CZ: legge 14 aprile 2009, n. 93/2009 Racc., sui revisori dei conti. |
|
c) |
Servizi di architettura e servizi urbanistici (CPC 8674) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In HR: prestazione transfrontaliera di servizi urbanistici. |
II-UE-3 – Servizi professionali (Professioni del settore sanitario e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)
|
Settore – sottosettore: |
Servizi professionali – servizi professionali sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti |
|
Classificazione industriale: |
CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
|
a) |
Servizi medici e dentistici; servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 932) In FI: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi, esclusi i servizi prestati da personale infermieristico (CPC 9312, 93191). In BG: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da personale infermieristico, ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico e i servizi prestati da psicologi (CPC 9312, parte di 9319). Misure esistenti: FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990). BG: legge sui centri sanitari, legge sulle organizzazioni professionali di personale infermieristico, ostetriche e medici specialisti associati. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In CZ ed MT: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico, psicologi, nonché altri servizi collegati (CPC 9312, parte di 9319). Misure esistenti: CZ: legge n. 296/2008, Racc., sulla salvaguardia della qualità e della sicurezza delle cellule e dei tessuti umani destinati all'uso nell'uomo; legge n. 378/2007, Racc., sui prodotti farmaceutici e sulla modifica di alcune leggi connesse; legge 123/2000, Racc., sui dispositivi medici; e legge 285/2002, Racc., sulla donazione, sul prelievo e sul trapianto di tessuti e organi e sulle modifiche di alcune leggi (legge sui trapianti). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: Nell'UE, ad eccezione di NL e SE: per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, è prescritta la residenza. Tali servizi possono essere prestati soltanto da persone fisiche effettivamente presenti sul territorio dell'UE (CPC 9312, parte di 93191). In BE: la prestazione transfrontaliera di servizi medici, dentistici e ostetrici e servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico. |
|
b) |
Servizi veterinari (CPC 932) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BG: una clinica veterinaria può essere stabilita da una persona fisica o da una persona giuridica. L'esercizio della professione veterinaria è subordinato all'obbligo di cittadinanza di uno Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (in appresso: «SEE»), altrimenti per i cittadini stranieri è prescritto un permesso di soggiorno permanente (è richiesta la presenza fisica). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BE ed LV: prestazione transfrontaliera di servizi veterinari. |
|
c) |
Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In FI: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali e ortopedici. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In SE: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: Nell'UE, ad eccezione di BE, BG, EE, ES, IE e LT: la vendita per corrispondenza è possibile soltanto in provenienza dagli Stati membri del SEE; pertanto per la vendita al dettaglio al pubblico all'interno dell'UE di prodotti farmaceutici e di specifici prodotti medicali è prescritto lo stabilimento in uno di tali paesi. In BE: la vendita per corrispondenza è autorizzata solo per le farmacie aperte al pubblico; pertanto, per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di prodotti specifici è prescritto lo stabilimento in BE. In BG ed EE: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata. In IE, LT ed ES: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata. Misure esistenti: AT: Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. n. 185/1983 e successive modifiche, § § 57, 59, 59a; e Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. n. 657/1996 e successive modifiche, § 99. BE: Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens; e Arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987). SE: legge sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:336); regolamento sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:659); e altri regolamenti adottati dall'Agenzia svedese per i prodotti medicali (i dettagli sono disponibili nella LVFS 2009:9). |
II-UE-4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo
|
Settore – sottosettore: |
Servizi alle imprese - Servizi di ricerca e sviluppo |
|
Classificazione industriale: |
CPC 851, 852, 853 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
Capo: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
In RO: prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca e sviluppo.
Misure esistenti:
RO: ordinanza governativa n. 6/2011;
decreto del ministro dell'Istruzione e della ricerca n. 3548/2006; e
decisione governativa n. 134/2011.
II-UE-5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari
|
Settore – sottosettore: |
Servizi alle imprese – Servizi immobiliari |
|
Classificazione industriale: |
CPC 821, 822 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
Capo: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
In CZ ed HU: prestazione transfrontaliera di servizi immobiliari.
II-UE-6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing
|
Settore – sottosettore: |
Servizi alle imprese – servizi di noleggio o leasing senza operatori; |
|
Classificazione industriale: |
CPC 832 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
Capo: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
In BE e FR: prestazione transfrontaliera di servizi di leasing o noleggio senza operatore relativi a beni personali e per la casa.
II-UE-7 – Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione, servizi di informazioni creditizie
|
Settore – sottosettore: |
Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione, servizi di informazioni creditizie |
|
Classificazione industriale: |
CPC 87901, 87902 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
Capo: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
Nell'UE, ad eccezione di ES, LV e SE: prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di servizi di informazioni creditizie.
II-UE-8 – Servizi alle imprese – Servizi di collocamento
|
Settore – sottosettore: |
Servizi alle imprese – Servizi di collocamento |
|
Classificazione industriale: |
CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
Ad eccezione di HU e SE: la prestazione di servizi di collocamento di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209).
Ad eccezione di BE, HU e SE: prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione di servizi transfrontalieri di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori.
In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, MT, PL, PT, RO, SK e SI: lo stabilimento di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori.
In LV ed LT: la prestazione di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio.
In DE ed IT: limitare il numero di prestatori di servizi di collocamento.
In FR: tali servizi possono essere oggetto di un monopolio di Stato.
In DE: il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non dell'Unione europea e non del SEE per professioni specifiche (CPC 87202).
In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI e SK: la prestazione di servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio.
In FR, IE, IT e NL: prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di fornitura di personale d'ufficio.
In IT: limitare il numero di prestatori di servizi di fornitura di personale d'ufficio (87203).
In BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LV, LT, PL, PT, RO, SK e SI: la prestazione di servizi di ricerca di personale dirigente.
In IE: prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca di personale dirigente (87201).
Misure esistenti:
AT: § § 97 e 135 della legge austriaca sul commercio (Gewerbeordnung);
Gazzetta ufficiale federale n. 194/1994, e successive modifiche;
legge sul lavoro temporaneo (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG); e
Gazzetta ufficiale federale n. 196/1988, e successive modifiche.
BG: legge per la promozione dell'occupabilità, articoli 26, 27, 27a e 28.
CY: legge n. 150 (I)/2013 sulle agenzie private di collocamento, pubblicata il 6.12.2013; e
legge n. 126 (I)/2012 sulle agenzie private di collocamento.
CZ: legge sull'occupazione (435/2004).
DE: Beschäftigungsverordnung (regolamento sull'occupazione), articolo 38; e
Drittes Buch Sozialgesetzbuch, SGB III (codice sociale n. III) Promozione dell'occupazione, articolo 292.
DK: § § da 8a a 8f del decreto-legge n. 73, del 17 gennaio 2014, e specificato nel decreto n. 228, del 7 marzo 2013 (impiego dei marittimi); e
legge sui permessi di lavoro del 2006, articolo 1, paragrafi 2 e 3.
EL: legge n. 4052/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 41 Α), modificata in alcune delle sue disposizioni dalla legge n. 4093/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 222 Α).
FI: Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (legge sul servizio pubblico per l'occupazione e le imprese) (916/2012).
HR: legge sulla mediazione in materia di occupazione e sui diritti di disoccupazione (GU 80/08, 121/10, 118/12 e 153/13);
ordinanza sulla prestazione di attività connesse all'occupazione (GU 8/14);
legge in materia di lavoro (GU 93/14), articoli da 44 a 47; e
legge sugli stranieri (GU 130/11 e 74/12) per l'impiego degli stranieri in Croazia.
IE: legge sui permessi di lavoro del 2006, articolo 1, paragrafi 2 e 3.
IT: decreto legislativo 276/2003, articoli 4 e 5.
LT: codice del lavoro lituano e
legge n. XI-1379 del 19 maggio 2011 della Repubblica di Lituania sulle agenzie di lavoro interinale, modificata da ultimo dalla legge n. XII-230 dell'11 aprile 2013.
LU: Loi du 18 janvier 2012 portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi (legge del 18 gennaio 2012 riguardante la creazione di un'agenzia per lo sviluppo dell'occupazione – ADEM).
MT: legge sui servizi per l'occupazione e la formazione (capo 343) (articoli da 23 a 25);
regolamenti relativi alle agenzie per l'impiego (S.L. 343.24).
PL: legge del 20 aprile 2004 sulla promozione dell'occupazione e le istituzioni del mercato del lavoro, articolo 18 (Dz. U. del 2015, voce 149, e successive modifiche).
PT: decreto-legge n. 260/2009, del 25 settembre, modificato dalla legge n. 5/2014 del 12 febbraio (accesso e prestazione di servizi da parte di agenzie di collocamento).
RO: legge n. 156/2000 sulla tutela dei cittadini rumeni che lavorano all'estero, ripubblicata;
decisione governativa n. 384/2001 per l'approvazione delle norme metodologiche per l'applicazione della legge n. 156/2000 e successive modifiche;
ordinanza governativa n. 277/2002, modificata dall'ordinanza governativa n. 790/2004 e dall'ordinanza governativa n. 1122/2010;
legge n. 53/2003 – Codice del lavoro, ripubblicato, e successive modifiche e integrazioni; e
decisione governativa n. 1256/2011 sulle condizioni operative e sulla procedura di autorizzazione per le agenzie di lavoro interinale.
SI: legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 80/2010, 21/2013, 63/2013, 55/2017);
occupazione, legge sul lavoro autonomo e sul lavoro degli stranieri – ZZSDT (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 47/2015), ZZSDT-UPB2 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 1/2018).
SK: legge n. 5/2004 sui servizi per l'impiego e legge n. 455/1991 sulle licenze commerciali.
II-UE-9 – Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione
|
Settore – sottosettore: |
Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione |
|
Classificazione industriale: |
CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
|
a) |
Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI e SK: la prestazione di servizi di sicurezza. In DK, HR e HU: la prestazione di servizi relativi ai sottosettori seguenti: servizi di vigilanza (CPC 87305), in HR e HU, servizi di consulenza in materia di sicurezza (CPC 87302) in HR, servizi di vigilanza aeroportuale (parte di CPC 87305) in DK e servizi con furgoni blindati (CPC 87304) in HU. In BE, ES, FI, FR e PT: la prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza da parte di un prestatore di servizi straniero non è consentita. È prescritta la cittadinanza per il personale specializzato in PT, per le guardie giurate in ES e per gli amministratori delegati e i direttori in FR. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In FI: le licenze per prestare servizi di sicurezza possono essere concesse solo alle persone fisiche residenti nel SEE o alle persone giuridiche stabilite nel SEE. In BE: per i membri dei consigli di amministrazione delle società che prestano servizi di vigilanza e sicurezza (87305) nonché di consulenza e formazione in relazione ai servizi di sicurezza (87302) è prescritta la cittadinanza UE. In BE: i membri dell'alta dirigenza delle società che prestano servizi di consulenza connessi alla vigilanza e alla sicurezza e tutti gli agenti devono essere cittadini residenti in uno Stato membro. Misure esistenti: BE: Loi réglementant la sécurité privée et particulière, 2 Octobre 2017. BG: legge sulle imprese di sicurezza privata. CZ: legge sulle licenze commerciali. DK: regolamento sull'aviazione. FI: Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (legge sui servizi di sicurezza privati) 282/2002. LT: legge 8 luglio 2004, n. IX-2327, sulla sicurezza delle persone e dei beni (da modificare). LV: legge sulle attività degli agenti di sicurezza (sezioni 6, 7, 14). PL: legge del 22 agosto 1997 relativa alla protezione delle persone e dei beni (Gazzetta ufficiale del 2016, voce 1432, e successive modifiche). PT: legge 34/2013 e ordinanza 273/2013. SI: Zakon o zasebnem varovanju (legge in materia di sicurezza privata). |
|
b) |
Servizi di investigazione (CPC 87301) Nell'UE, ad eccezione di AT e SE: la prestazione di servizi di investigazione. |
II-UE-10 – Servizi alle imprese – Altri servizi alle imprese
|
Settore – sottosettore: |
Servizi alle imprese – altri servizi alle imprese (servizi di traduzione e interpretazione, servizi di duplicazione, servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere) |
|
Classificazione industriale: |
CPC 87905, 87904, 884, 887 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Trattamento della nazione più favorita |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
|
a) |
Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905) Per quanto riguarda solo gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In HR: prestazione transfrontaliera di servizi di traduzione e interpretazione di documenti ufficiali. |
|
b) |
Servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884, 887 diversi dai servizi di consulenza) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In HU: servizi connessi alla distribuzione di energia e alla prestazione transfrontaliera di servizi connessi alle attività manifatturiere, ad eccezione dei servizi di consulenza relativi a tali settori. |
|
c) |
Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, 86769, 8868) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: Nell'UE, ad eccezione di DE, EE e HU: obbligo di stabilimento o presenza fisica sul proprio territorio e divieto di prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario dall'esterno del proprio territorio. Nell'UE, ad eccezione di CZ, EE, HU, LU e SK: obbligo di stabilimento o presenza fisica sul proprio territorio e divieto di prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne dall'esterno del proprio territorio. Nell'UE, ad eccezione di EE, HU e LV: obbligo di stabilimento o presenza fisica sul proprio territorio e divieto di prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi marittime dall'esterno del proprio territorio. Nell'UE, ad eccezione di AT, EE, HU, LV e PL: obbligo di stabilimento o presenza fisica sul proprio territorio e divieto di prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti dall'esterno del proprio territorio (parte di CPC 86764, 86769, 8868). Nell'UE: solo gli organismi riconosciuti autorizzati dall'UE possono svolgere le ispezioni prescritte dalla normativa e la certificazione delle navi per conto degli Stati membri dell'UE. Può essere prescritto lo stabilimento. Misure esistenti: L'UE: regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi. |
|
d) |
Altri servizi alle imprese connessi all'aviazione Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento della nazione più favorita; e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita: Nell'UE: concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi seguenti:
|
II-UE-11 – Servizi di telecomunicazione
|
Settore – sottosettore: |
Servizi di telecomunicazione – Servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite |
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
In BE: servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite.
II-UE-12 – Edilizia
|
Settore – sottosettore: |
Edilizia – servizi di costruzione |
|
Classificazione industriale: |
CPC 51 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
In LT: il diritto di elaborare documenti di progettazione per lavori di costruzione di importanza eccezionale è concesso solo a imprese registrate in LT o a imprese straniere la cui attività di progettazione è stata approvata da un organismo competente in materia autorizzato dalla pubblica amministrazione della LT. Il diritto di svolgere attività tecniche nei principali settori dell'edilizia può essere concesso a una persona non lituana approvata da un organismo autorizzato dalla pubblica amministrazione della LT.
II-UE-13 – Servizi di distribuzione
|
Settore – sottosettore: |
Servizi di distribuzione |
|
Classificazione industriale: |
CPC 62117, 62251, 8929, parte di 62112, 62226, 63107 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
|
a) |
Distribuzione di prodotti farmaceutici In BG: distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici a livello transfrontaliero (CPC 62251). In FI: distribuzione di prodotti farmaceutici (CPC 62117, 62251). Misure esistenti: BG: legge sui medicinali nella medicina umana. FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987). |
|
b) |
Distribuzione di bevande alcoliche In FI: distribuzione di bevande alcoliche (parte di CPC 62112, 62226, 63107, 8929). Misure esistenti: FI: Alkoholilaki (legge sulle bevande alcoliche) (1102/2017). |
|
c) |
Altra distribuzione (parte di CPC 621, 62228, 62251, 62271, parte di 62272, 62276, 63108, parte di 6329) Per quanto riguarda solo gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BG: distribuzione all'ingrosso di prodotti chimici, pietre e metalli preziosi, sostanze mediche nonché prodotti e oggetti per uso medico, tabacco e prodotti del tabacco, nonché bevande alcoliche. La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi prestati da operatori di borsa merci. Misure esistenti: BG: legge sui medicinali nella medicina umana; legge sull'attività veterinaria; legge sul divieto delle armi chimiche e per il controllo delle sostanze chimiche tossiche e i relativi precursori; legge sul tabacco e i prodotti del tabacco; e legge sulle accise e sui depositi fiscali e legge sul vino e sulle bevande spiritose. |
II-UE-14 – Servizi di istruzione
|
Settore – sottosettore: |
Servizi di istruzione |
|
Classificazione industriale: |
CPC 92 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
Nell'UE: tutti i servizi nel settore dell'istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un sostegno statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati. Laddove a un prestatore di servizi straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di prestatori privati di servizi al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria.
Nell'UE, ad eccezione di CZ, NL, SE e SK: la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, vale a dire diversi da quelli classificati come servizi di istruzione primaria, secondaria di primo e secondo grado, superiore o degli adulti (CPC 929).
In SE: prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche a impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualche natura, quali i prestatori di servizi di istruzione riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio (CPC 92).
In CY, FI, MT e RO: la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria e per adulti finanziati con fondi privati (CPC 921, 922, 924).
In AT, BG, CY, FI, MT e RO: la prestazione di servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923).
In SK: la residenza nello Spazio economico europeo («SEE») è prescritta per i prestatori di tutti i servizi di istruzione finanziati con fondi privati diversi dai servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale. Può essere applicata una verifica della necessità economica e le autorità locali possono limitare il numero di scuole stabilite (CPC 921, 922, 923 diversi da 92310, 924).
In CZ ed SK: la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini di tale paese (CPC 921, 922, 923 per SK diversi da 92310, 924).
In SI: le scuole elementari finanziate con fondi privati possono essere fondate solo da persone fisiche o giuridiche slovene. Il prestatore dei servizi deve costituire una sede sociale o una succursale. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione secondaria o superiore finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini sloveni (CPC 922, 923).
In BG, IT e SI: limite alla prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione primaria finanziati con fondi privati (CPC 921).
In BG ed IT: limite alla prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione secondaria finanziati con fondi privati (CPC 922).
In AT: limite alla prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione per adulti mediante mezzi radiotelevisivi finanziati con fondi privati (CPC 924).
Misure esistenti:
BG: legge sull'istruzione superiore (disposizioni aggiuntive, paragrafo 4) e legge sull'istruzione e la formazione professionale (articolo 22).
FI: Perusopetuslaki (legge sull'istruzione di base) (628/1998);
Lukiolaki (legge sulle scuole secondarie superiori) (629/1998);
Laki ammatillisesta koulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale) (630/1998);
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale degli adulti) (631/1998); e
Ammattikorkeakoululaki (legge sui politecnici) (351/2003), Yliopistolaki (legge sulle università) (558/2009).
IT: regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);
legge 29 luglio 1991, n. 243 (contributo statale occasionale per le università private);
delibera 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); e
decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 gennaio 1998, n. 25.
SK: legge 245/2008 sull'istruzione;
legge 131/2002 sulle università; e
legge 596/2003 sull'amministrazione pubblica nell'istruzione e sull'autonomia scolastica.
II-UE-15 – Servizi sanitari e sociali
|
Settore – sottosettore: |
Servizi sanitari e sociali |
|
Classificazione industriale: |
CPC 93, 931 diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Trattamento della nazione più favorita |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
|
a) |
Servizi sanitari (CPC 93, 931 diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione: Nell'UE: la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati. Nell'UE: tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri e di ambulanza finanziati con fondi privati, e i servizi di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri. La partecipazione di prestatori privati di servizi al circuito sanitario finanziato con fondi privati può essere subordinata a una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191). In AT, PL e SI: la prestazione di servizi di ambulanza finanziati con fondi privati (CPC 93192). In BG, CY, CZ, FI, MT e SK: la prestazione di servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri finanziati con fondi privati (CPC 9311, 93192, 93193). In BE: la prestazione di servizi di ambulanza e di servizi di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri finanziati con fondi privati (CPC 93192, 93193). In FI: la prestazione di altri servizi sanitari (CPC 93199). Misure esistenti: CZ: legge n. 372/2011 Sb. sui servizi di assistenza sanitaria e le condizioni per la prestazione degli stessi. FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione: In DE: la prestazione di servizi nell'ambito del sistema di sicurezza sociale della DE, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono «servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri». Concessione di un trattamento migliore nel quadro di un accordo commerciale bilaterale per quanto riguarda la prestazione di servizi sociali e sanitari (CPC 93). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; FR: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In DE: la proprietà degli ospedali finanziati con fondi privati e gestiti dalle forze armate tedesche. nazionalizzazione di altri ospedali essenziali finanziati con fondi privati (CPC 93110). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In FR: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati (parte di CPC 9311). Misure esistenti: FR: articoli da L 6213-1 a 6213-6 del Code de la Santé Publique. |
|
b) |
Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: Nell'UE, ad eccezione di HU: stabilimento o presenza fisica sul proprio territorio dei prestatori di servizi e limite alla prestazione transfrontaliera di tali servizi dall'esterno del proprio territorio, alla prestazione transfrontaliera di servizi sociali dall'esterno del proprio territorio, nonché alle attività o ai servizi che fanno parte di un sistema pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di sicurezza sociale. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191). In HU: la prestazione transfrontaliera dall'esterno del proprio territorio di tutti i servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, diversi dai servizi ospedalieri, che beneficiano di finanziamenti pubblici (CPC 9311, 93192, 93193). |
|
c) |
Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni: Nell'UE: la prestazione di tutti i servizi sociali che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La partecipazione di operatori privati al circuito sociale finanziato da fondi privati può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro. In CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK e SI: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati. In BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT e PT: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani. In DE: il sistema di sicurezza sociale della DE, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono «servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri». Misure esistenti: FI: Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (legge sui servizi sociali privati) 922/2011. IE: legge sulla sanità del 2004 (S. 39) e legge sulla sanità del 1970 (e successive modifiche –S.61A). IT: legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale; decreto legislativo 502/1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria; e legge 8 novembre 2000, n. 328, Riforma dei servizi sociali. |
II-UE-16 – Servizi connessi al turismo e ai viaggi
|
Settore – sottosettore: |
Servizi delle guide turistiche |
|
Classificazione industriale: |
CPC 7472 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Trattamento della nazione più favorita |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
In FR: prescrizione della cittadinanza di uno Stato membro per la prestazione di servizi di guida turistica nel territorio nazionale.
Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento della nazione più favorita; e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:
In LT: nella misura in cui il Messico consente ai cittadini della LT di prestare servizi di guida turistica, la LT consente ai cittadini del Messico di prestare servizi di guida turistica alle stesse condizioni.
II-UE-17 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi
|
Settore – sottosettore: |
Servizi ricreativi, culturali e sportivi |
|
Classificazione industriale: |
CPC 962, 963, 9619, 964 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
|
a) |
Biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963) Nell'UE, ad eccezione dell'AT e, per gli investimenti, in LT: La prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali. In AT ed LT: per lo stabilimento può essere prescritta una licenza o una concessione. |
|
b) |
Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492) Nell'UE, ad eccezione di AT e SE: la prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche. In CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI e SK: per quanto riguarda la prestazione di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche. In BG: la prestazione dei servizi di intrattenimento seguenti: circhi, parchi di divertimento e servizi d'attrazione analoghi, sale da ballo, discoteche, servizi dei maestri di danza e altri servizi di intrattenimento. In EE: la prestazione di altri servizi di intrattenimento, eccetto per i servizi delle sale cinematografiche. In LT ed LV: la prestazione di tutti i servizi di intrattenimento diversi dai servizi di esercizio delle sale cinematografiche. In CY, CZ, LV, PL, RO e SK: la prestazione transfrontaliera di servizi sportivi e di altri servizi ricreativi. |
|
c) |
Servizi delle agenzie di informazione (CPC 962) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In FR: la partecipazione straniera a case editrici che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto. Lo stabilimento di agenzie di stampa del Messico è subordinato alle condizioni stabilite nella regolamentazione interna. Lo stabilimento di agenzie di stampa da parte di investitori stranieri è soggetto a reciprocità. Misure: FR: Loi no. 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. |
|
d) |
Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492) Nell'UE, ad eccezione di MT: la prestazione di servizi di gioco d'azzardo, che implica una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i «gratta e vinci», i giochi d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, servizi di scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza od organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio. La presente riserva non si applica a giochi di abilità e apparecchi per giochi d'azzardo che non distribuiscono premi o che distribuiscono premi solo nella forma di giochi gratuiti e promozionali, il cui unico scopo è quello di incoraggiare la vendita di merci o servizi. |
II-UE-18 – Servizi di trasporto e servizi di trasporto ausiliari
|
Settore – sottosettore: |
Servizi di trasporto |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Trattamento della nazione più favorita |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti, scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
|
a) |
Trasporto marittimo – Qualsiasi altra attività commerciale svolta a partire da una nave Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: Nell'UE: la cittadinanza dell'equipaggio su una nave. Per quanto riguarda solo gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione: Nell'UE, eccetto LV e MT: ai fini della registrazione di una nave e dell'esercizio di una flotta battente bandiera nazionale dello Stato di stabilimento (tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, comprese la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca; il trasporto internazionale passeggeri e merci (CPC 721); il trasporto passeggeri e merci per vie navigabili interne (CPC 7221 e 7222); i servizi ausiliari del trasporto marittimo). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: Nell'UE: per i servizi di feederaggio e per il riposizionamento di container di proprietà o noleggiati a titolo non oneroso da imprese di navigazione dell'UE, per la parte di tali servizi che non rientra nell'esclusione del cabotaggio marittimo nazionale. In SK: gli investitori stranieri devono avere la propria sede principale in SK per richiedere una licenza che consenta loro di prestare un servizio (CPC 722). |
|
b) |
Servizi ausiliari del trasporto marittimo Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: Nell'UE: la prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio. Si precisa che, indipendentemente dai criteri applicabili all'immatricolazione di navi in uno Stato membro, l'UE si riserva il diritto di esigere che unicamente le navi immatricolate nei registri nazionali degli Stati membri possano prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio (CPC 7214, 7224). Nell'UE, ad eccezione di LT e LV: solo le navi battenti bandiera di uno Stato membro possono prestare servizi di rimorchio e spinta (CPC 7452). In LT: solo le persone giuridiche lituane o le persone giuridiche di uno Stato membro con succursali in LT che dispongono di un certificato rilasciato dall'amministrazione lituana per la sicurezza marittima possono prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta (CPC 7452). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In LT: solo le persone giuridiche lituane o le persone giuridiche di uno Stato membro con succursali in LT che dispongono di un certificato rilasciato dall'amministrazione lituana per la sicurezza marittima possono prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta (CPC 7214). |
|
c) |
Trasporto per vie navigabili interne e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: Nell'UE: trasporto passeggeri e merci per vie navigabili interne (CPC 722) e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne. Si precisa che la presente riserva riguarda anche la fornitura del cabotaggio per vie navigabili interne (CPC 722). |
|
d) |
Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: Nell'UE: trasporto ferroviario di merci e passeggeri (CPC 711). In LT: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono oggetto di monopolio di Stato (CPC 86764, 86769, parte di 8868). In FI: prestazione transfrontaliera di trasporto ferroviario. Per quanto riguarda lo stabilimento di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, attualmente sono previsti diritti esclusivi in tale settore (concessi a VR-Group Ltd di proprietà dello Stato al 100 %) nell'area metropolitana di Helsinki fino al 2017 e altrove fino al 2019, con possibilità di rinnovo (CPC 7111, 7112). Misure esistenti: FI: Rautatielaki (legge sulle ferrovie) (304/2011). |
|
e) |
Trasporto su strada (trasporto passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma) e servizi ausiliari del trasporto su strada Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consiglio di amministrazione; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: Nell'UE:
Misure esistenti: L'UE: regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada; e regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In LV: per i servizi di trasporto passeggeri e merci è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero. I soggetti stabiliti sono tenuti a utilizzare veicoli immatricolati a livello nazionale (CPC 712). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BG: per quanto riguarda i servizi di trasporto di passeggeri e merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini nazionali degli Stati membri e a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE. È richiesta la costituzione di una società. Obbligo di cittadinanza di uno Stato membro per le persone fisiche (CPC 712). A MT: per il servizio pubblico di trasporto effettuato con autobus: l'intera rete è oggetto di una concessione che comprende un accordo riguardante gli obblighi di servizio pubblico per far fronte alle necessità di determinati settori sociali (quali studenti e anziani) (CPC 712). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In FI: per prestare servizi di trasporto su strada è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero (CPC 712). Misure esistenti: FI: Laki liikenteen palveluista (legge sui servizi di trasporto) 320/2017; e Ajoneuvolaki (legge sui veicoli) 1090/2002. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In FR: gli investitori non dell'UE non sono autorizzati a prestare servizi di autobus interurbani (CPC 712). |
|
f) |
Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: Nell'UE: i servizi di trasporto nello spazio e il noleggio di veicoli spaziali (CPC 733, parte di 734). |
|
g) |
Esenzioni relative alla nazione più favorita connesse ai trasporti Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento della nazione più favorita; e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita: trasporto (cabotaggio) diverso dal trasporto marittimo In FI: concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri che esonerano le navi battenti bandiera straniera di un altro paese specifico o i veicoli immatricolati all'estero dal divieto generale di praticare il cabotaggio (compreso il trasporto combinato strada e rotaia) in FI su base di reciprocità (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 722). Servizi di supporto ai trasporti per vie navigabili In BG: nella misura in cui il Messico consente ai prestatori di servizi della BG di prestare servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, la BG permette ai prestatori di servizi messicani di prestare alle stesse condizioni servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute (parte di CPC 741, parte di 742). Noleggio o leasing di navi In DE: il noleggio di navi straniere da parte di clienti residenti in DE può essere subordinato a una condizione di reciprocità (CPC 7213, 7223, 83103). Trasporto su strada e su rotaia Nell'UE: concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada (compreso il trasporto combinato – strada o rotaia) e del trasporto passeggeri, concluso tra l'UE o gli Stati membri e un paese terzo (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Tale trattamento può:
Trasporto su strada In BG: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di tali tipi di servizi di trasporto e ne specificano i termini e le condizioni, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali nel territorio della BG o attraverso le sue frontiere (CPC 7121, 7122, 7123). In HR: misure applicate in forza di accordi, esistenti o futuri, relativi al trasporto internazionale su strada e che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dall'HR verso le parti interessate (CPC 7121, 7122, 7123). In CZ: misure adottate in forza di accordi, vigenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla CZ, alle parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123). In LT: misure adottate in forza di accordi bilaterali che fissano le disposizioni per i servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi il transito bilaterale e altre autorizzazioni di trasporto per i servizi di trasporto verso, attraverso e in uscita dal territorio della LT verso le parti contraenti interessate, nonché le imposte e i pedaggi stradali (CPC 7121, 7122, 7123). In SK: misure adottate in forza di accordi, vigenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla SK alle parti contraenti (CPC 7121, 7122, 7123). In ES: l'autorizzazione per lo stabilimento di una presenza commerciale in ES può essere rifiutata a prestatori di servizi il cui paese d'origine non accorda un effettivo accesso al mercato ai prestatori di servizi spagnoli (CPC 7123). Misure esistenti: ES: Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; Trasporto ferroviario In BG, CZ e SK: per accordi esistenti o futuri che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative, nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori di BG, CZ e SK e tra i paesi interessati (CPC 7111, 7112). Trasporto aereo - servizi ausiliari del trasporto aereo Nell'UE: concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi di assistenza a terra. Trasporto su strada e su rotaia In EE: in caso di concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore dei trasporti internazionali su strada (compresi i trasporti combinati strada o rotaia), riserva o limitazione della prestazione di servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dall'EE verso le parti contraenti ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente, ed esenzione fiscale per tali veicoli (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 721). Tutti i servizi di trasporto passeggeri e merci, diversi dal trasporto marittimo e aereo In PL: nella misura in cui il Messico consente la prestazione di servizi di trasporto in entrata e nel territorio del Messico da parte di prestatori di servizi di trasporto passeggeri e merci polacchi, la PL consente la prestazione di servizi di trasporto passeggeri e merci da parte di prestatori di servizi di trasporto messicani in entrata e nel territorio della PL alle stesse condizioni. |
II-UE-19 – Agricoltura, pesca e approvvigionamento idrico
|
Settore – sottosettore: |
Agricoltura, caccia, silvicoltura; pesca, acquacoltura, servizi connessi alla pesca; raccolta, depurazione e distribuzione di acqua |
|
Classificazione industriale: |
ISIC 011, 012, 013, 014, 015; CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza; ISIC 0501, 0502, CPC 882 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Trattamento della nazione più favorita |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
|
a) |
Agricoltura, caccia e silvicoltura Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In HR: attività agricole e venatorie. In HU: attività agricole (ISIC 011, 012, 013, 014, 015; CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza). Misure esistenti: HR: legge sui terreni agricoli (Gazzetta ufficiale n. 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 39/11 e 63/11), articolo 2. |
|
b) |
Pesca, acquacoltura, servizi connessi alla pesca (ISIC 0501, 0502, CPC 882) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni, trattamento della nazione più favorita; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: Nell'UE: in particolare nel quadro della politica comune della pesca e degli accordi di pesca con un paese terzo, l'accesso e l'uso di risorse biologiche e zone di pesca situate nelle acque marittime poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, comprese:
Solo a navi battenti bandiera di uno Stato membro deve essere concessa una licenza di pesca commerciale che accorda il diritto di pesca nelle acque territoriali di uno Stato membro. La cittadinanza dell'equipaggio di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro. La creazione di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne. In FR: I cittadini nazionali di paesi terzi non possono partecipare al demanio marittimo francese per l'allevamento di pesci, crostacei o alghe. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BG: le catture marine e fluviali in acque marittime interne e nelle acque territoriali della BG devono essere effettuate da navi battenti bandiera della BG. Una nave straniera può esercitare la pesca commerciale nella zona economica esclusiva solo sulla base di un accordo tra la BG e lo Stato di bandiera. Quando attraversano la zona economica esclusiva di pesca, i pescherecci stranieri non devono mantenere gli attrezzi da pesca in funzione. |
|
c) |
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: Nell'UE: Per le attività che comprendono i servizi relativi alla raccolta, alla depurazione e alla distribuzione di acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche. |
II-UE-20 – Attività legate all'energia nucleare
|
Settore – sottosettore: |
Produzione di energia e servizi connessi |
|
Classificazione industriale: |
ISIC 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, parte di 4030; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887. |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
|
Presenza locale |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
|
a) |
Servizi energetici generali (ISIC 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, parte di 403, 41; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (diversi dai servizi di consulenza)) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consiglio di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: Nell'UE: qualora uno Stato membro consenta che un sistema di trasmissione del gas o dell'energia elettrica o un sistema di trasporto mediante oleodotti e gasdotti sia di proprietà straniera, per quanto riguarda le imprese del Messico controllate da persone fisiche o giuridiche di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'UE di petrolio, gas naturale o energia elettrica, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE nel suo complesso o di un singolo Stato membro. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza prestati come servizi connessi alla distribuzione di energia. La presente riserva non si applica a HR, HU e LT (per LT, solo CPC 7131) per quanto riguarda il trasporto di combustibili mediante condotte, né alla LV per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di energia, né alla SI per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di gas (ISIC 401, 402; CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza). A CY: per la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati nella misura in cui l'investitore sia controllato da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenti più del 5 % delle importazioni dell'UE di petrolio o di gas naturale, nonché in relazione alla produzione di gas, alla distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte per conto proprio, alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica, al trasporto di combustibili mediante condotte, ai servizi connessi alla distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica diversi dai servizi di consulenza, ai servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, ai servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica e gas non in bombole. Per i servizi connessi all'energia elettrica sono prescritte la cittadinanza e la residenza (ISIC 232, 4010, 4020; CPC 613, 62271, 63297, 7131 e 887 diversi dai servizi di consulenza). In FI: le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione di energia e di vapore e acqua calda. Restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per l'importazione di gas naturale e per la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda. Attualmente esistono diritti esclusivi e monopoli naturali (ISIC 40; CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza). In FR: i sistemi di trasmissione del gas e dell'energia elettrica e di trasporto di petrolio e gas mediante condotte (CPC 7131). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BE: i servizi di distribuzione di energia e i servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887 diversi dai servizi di consulenza). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BE: per i servizi di trasmissione dell'energia, i tipi di soggetti giuridici e il trattamento degli operatori pubblici o privati cui il BE ha conferito diritti esclusivi. È prescritto lo stabilimento all'interno dell'UE (ISIC 4010, CPC 71310). In BG: servizi connessi alla distribuzione di energia (parte di CPC 88). In PT: la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas, il trasporto di combustibili mediante condotte, i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica e di gas non in bombole nonché i servizi connessi alla distribuzione di energia elettrica e di gas naturale. Le concessioni per i settori dell'energia elettrica e del gas sono affidate soltanto a società a responsabilità limitata con sede centrale e direzione effettiva in PT (ISIC 232, 4010, 4020; CPC 7131, 7422, 887 diversi dai servizi di consulenza). In SK: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi, la produzione e la distribuzione di vapore e acqua calda, il trasporto di combustibili mediante condotte, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica, vapore e acqua calda, e per i servizi connessi alla distribuzione di energia, compresi i servizi prestati nei settori dell'efficienza energetica, dei risparmi energetici e della diagnostica energetica, è prescritta un'autorizzazione. Si applica una verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo. Per tutte tali attività l'autorizzazione può essere concessa solo a persone fisiche residenti in via permanente in uno Stato membro dell'UE o del SEE o a persone giuridiche stabilite nell'UE o nel SEE. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In BE: ad eccezione dell'estrazione di minerali metalliferi e di altre attività estrattive, alle imprese estere controllate da persone fisiche o alle imprese di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'UE di petrolio, gas naturale o energia elettrica può essere vietato di assumere il controllo dell'attività. È prescritta la costituzione in società (non succursali) (ISIC 10, 1110, 13, 14, 232, parte di 4010, parte di 4020, parte di 4030). Misure esistenti: L'UE: direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; e direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE. BG: legge sull'energia. CY: leggi sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2003; leggi sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2003, legge 122 (I)/2003, modificata dalle leggi 239(I)/2004, 143(I)/2005, 173(I)/2006, 92(I)/2008, 211(I)/2012, 206(I)/2015 e 18(I)/2017; leggi sulla regolamentazione del mercato del gas dal 2004 al 2007; legge sul petrolio (oleodotti), capo 273 della Costituzione della Repubblica di Cipro; legge sul petrolio L. 64 (I)/1975; e leggi sulle specifiche riguardanti il petrolio e il carburante dal 2003 al 2009. FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000); Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017); e Sähkömarkkinalaki (legge sul mercato dell'energia elettrica) (386/1995). FR: codice dell'energia (L111-5, L111-53). PT: gas naturale: decreto-legge 230/2012 e decreto-legge 231/2012, 26 ottobre; energia elettrica: decreto-legge 215-A/2012 e decreto-legge 215-B/2012, 8 ottobre; e petrolio greggio/prodotti petroliferi; decreto-legge 31/2006, 15 febbraio. SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di Stato; legge 569/2007 sull'attività geologica; legge 251/2012 sull'energia; e legge 657/2004 sull'energia termica. |
|
b) |
Energia elettrica (ISIC 40, 401; CPC 62271, 887 (diversi dai servizi di consulenza)) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In FI: l'importazione di energia elettrica. Per quanto riguarda il commercio transfrontaliero, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica. In FR: solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da Électricité de France (EDF) sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BG: per la produzione di energia elettrica e la produzione di calore. In PT: le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica sono svolte in regime di concessione esclusiva di servizio pubblico. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In BE: per ottenere un'autorizzazione individuale alla produzione di energia elettrica con una capacità di 25 MW è necessario lo stabilimento nell'UE o in un altro Stato che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente. La produzione offshore di energia elettrica in acque territoriali del BE è subordinata al rilascio di una concessione e alla costituzione di una joint venture con una società di uno Stato membro o con una società estera di un paese che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 2003/54/CE, in particolare per quanto riguarda le condizioni inerenti all'autorizzazione e alla selezione. La società dovrebbe avere inoltre la propria amministrazione centrale o la propria sede centrale in uno Stato membro o in un paese che soddisfi i criteri summenzionati e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente. Per la costruzione di elettrodotti che collegano la produzione offshore alla rete di trasmissione Elia è prescritta l'autorizzazione e la società deve soddisfare le condizioni precedentemente specificate, eccetto per il requisito relativo alla joint venture. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BE: un'autorizzazione è necessaria per la fornitura di energia elettrica mediante intermediario a clienti stabiliti in BE e collegati alla rete nazionale o a una linea diretta con tensione nominale superiore a 70 000 volt. L'autorizzazione può essere concessa solo a una persona fisica o giuridica stabilita nel SEE. Misure esistenti: BE: Arrêté Royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes; Arrêté Royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer; Arrêté Royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge; Arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci; e Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000); Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017); e Sähkömarkkinalaki (legge sul mercato dell'energia elettrica) 588/2013. FR: codice dell'energia (L111-5, L111-53). PT: energia elettrica: decreto-legge 215-A/2012 e decreto-legge 215-B/2012, 8 ottobre. |
|
c) |
Combustibili, gas naturale, petrolio greggio o prodotti petroliferi (ISIC 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887 (diversi dai servizi di consulenza)) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In FI: per motivi di sicurezza energetica si impedisce che persone o imprese straniere controllino o detengano la proprietà di un terminale di gas naturale liquefatto (in appresso «GNL») (comprese le parti utilizzate per lo stoccaggio o la rigassificazione del GNL). In FR: per motivi di sicurezza energetica nazionale, solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da ENGIE sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione del gas. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BE: per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il BE ha conferito diritti esclusivi. Per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas è prescritto lo stabilimento all'interno dell'UE (parte di CPC 742). In BG: per il trasporto mediante condotte, il deposito e il magazzinaggio di petrolio e gas naturale, compresa la trasmissione di transito (CPC 71310, parte di 742). In PT: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (gas naturale). Inoltre le concessioni riguardanti la trasmissione, la distribuzione e lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale e i terminali di arrivo, stoccaggio e rigassificazione del GNL sono aggiudicate mediante appalti pubblici (CPC 7131, 7422). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BE: Per il trasporto mediante condotte di gas naturale e di altri combustibili è prescritta un'autorizzazione. L'autorizzazione è concessa unicamente a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro (conformemente all'articolo 3 dell'AR del 14 maggio 2002). Qualora l'autorizzazione sia richiesta da una società:
In generale la fornitura di gas naturale a clienti (consumatori e società di distribuzione il cui consumo combinato complessivo di gas derivante da tutti i punti di approvvigionamento sia pari almeno a un milione di metri cubi l'anno) stabiliti in BE è subordinata a un'autorizzazione individuale rilasciata dal ministro, salvo nel caso in cui il fornitore sia una società di distribuzione che utilizza la propria rete di distribuzione. Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente a persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro. A CY: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte nonché la vendita al dettaglio di olio combustibile e gas in bombole diversa dalla vendita per corrispondenza (CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742). Misure esistenti: BE: Arrêté Royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations; e Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (articolo 8.2). BG: legge sull'energia. CY: leggi sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2003; legge 122 (I)/2003, modificata dalle leggi 239(I)/2004, 143(I)/2005, 173(I)/2006, 92(I)/2008, 211(I)/2012, 206(I)/2015 e 18(I)/2017; leggi sulla regolamentazione del mercato del gas dal 2004 al 2007; legge sul petrolio (oleodotti), capo 273 della Costituzione della Repubblica di Cipro; legge sul petrolio L. 64 (I)/1975; e leggi sulle specifiche riguardanti il petrolio e il carburante dal 2003 al 2009. FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000); e Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017). FR: codice dell'energia (L111-5, L111-53). PT: gas naturale: decreto-legge 230/2012 e decreto-legge 231/2012, 26 ottobre; energia elettrica: decreto-legge 215-A/2012 e decreto-legge 215-B/2012, 8 ottobre; e petrolio greggio/prodotti petroliferi; decreto-legge 31/2006, 15 febbraio. |
|
d) |
Nucleare (ISIC 12, 3.1 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, parte di 4010; CPC 887) Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In DE: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In AT ed FI: per la produzione, la trasformazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni: In HU e SE: per la trasformazione di combustibili nucleari e la generazione di energia elettrica da nucleare. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BE: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare. Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione: In BG: per la trasformazione e il commercio di materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati, la manutenzione e la riparazione di attrezzature e sistemi negli stabilimenti di produzione dell'energia nucleare, il trasporto di tali materiali e dei residui della loro lavorazione o l'uso delle radiazioni ionizzanti, nonché per tutti gli altri servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici (compresi tra l'altro servizi tecnici e di consulenza, servizi relativi al software). Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale: In FR: tali attività devono rispettare gli obblighi dell'accordo Euratom. Misure esistenti: AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (legge costituzionale «Austria senza energia nucleare»), BGBl. I n. 149/1999. BG: legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare. FI: Ydinenergialaki (legge sull'energia nucleare) (990/1987). HU: legge CXVI del 1996 sull'energia nucleare; e decreto governativo n. 72/2000 sull'energia nucleare. SE: codice ambientale svedese (1998:808); e legge sulle attività nel settore della tecnologia nucleare (1984:3). |
II-UE-21 – Altri servizi non compresi altrove
|
Settore – sottosettore: |
Altri servizi non compresi altrove |
|
Classificazione industriale: |
CPC 9703, parte di 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990 |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale |
|
|
Trattamento della nazione più favorita |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione |
|
Capo: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
|
a) |
Servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri CPC 9703 Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione; e gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In DE: solo le persone giuridiche di diritto pubblico possono gestire un cimitero. La creazione e la gestione di cimiteri e i servizi connessi ai servizi funerari sono servizi pubblici. In CY e SI: servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri. In SE: monopolio della Chiesa di Svezia o dell'autorità locale per i servizi di cremazione e funerari. |
|
b) |
Altri servizi alle imprese Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In LT: l'impresa pubblica «Infostruktura» gode di diritti esclusivi per la prestazione dei seguenti servizi: trasmissione di dati attraverso reti statali di trasmissione sicura, concessione di indirizzi del dominio «gov.lt» e certificazione dei registratori di cassa elettronici. Misure esistenti: LT: delibera governativa del 28 maggio 2002, n. 756, sull'approvazione della procedura standard di determinazione dei prezzi e delle tariffe di beni e servizi di natura monopolistica, forniti da imprese di proprietà dello Stato e da enti pubblici istituiti da ministeri, istituzioni governative e governatori di contea e loro assegnati. |
(1) Si applica alle società dell'Europa orientale che cooperano con una o più società nordiche.
(2) Per quanto concerne l'AT, la parte della deroga alla clausola di trattamento della nazione più favorita riguardante i diritti di traffico interessa tutti i paesi con cui esistono, o potranno esistere in futuro, accordi bilaterali o di altro tipo relativi al trasporto su strada.
Appendice II-B
RISERVE RELATIVE A MISURE FUTURE
ELENCO DEL MESSICO
Riserve applicabili a livello centrale
II-MX-1
|
Settore: |
Tutti |
|
Sottosettore: |
|
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 11.6) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Descrizione: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
Il Messico si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che limiti l'acquisto, la vendita o qualsiasi altra disposizione di obbligazioni, buoni del tesoro o di qualsiasi altro tipo di titolo di debito emesso dalle amministrazioni centrali, regionali o locali.
Misure esistenti:
II-MX-2
|
Settore: |
Tutti |
|
Sottosettore: |
|
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.10) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Descrizione: |
Investimento |
Il Messico si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che richieda che la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, o di un suo comitato, di un'impresa dell'Unione europea che sia un investimento disciplinato, abbia una determinata cittadinanza o sia residente nel territorio del Messico, a condizione che il requisito non pregiudichi sostanzialmente la capacità dell'investitore di esercitare il controllo sul proprio investimento.
Misure esistenti:
II-MX-3
|
Settore: |
Energia |
|
Sottosettore: |
Petrolio e altri idrocarburi |
|
|
Energia elettrica |
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articoli 10.7 e 11.6) |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) |
|
|
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.10) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Il Messico si riserva il diritto di adottare misure relative alle attività di cui alle riserve I-MX-14 e I-MX-15 dell'appendice I-B-1 in applicazione del decreto che attua la legge sull'impresa pubblica statale, Commissione federale dell'energia elettrica; la legge sull'impresa pubblica statale, Petróleos Mexicanos; la legge sul settore elettrico; la legge sul settore degli idrocarburi; la legge sulla pianificazione e la transizione energetica; la legge sui biocarburanti; la legge sull'energia geotermica e la legge sulla Commissione nazionale per l'energia; che modifica varie disposizioni della legge sul fondo di Messico petroli per la stabilizzazione e lo sviluppo; e che modifica, aggiunge e abroga varie disposizioni della legge organica sulla pubblica amministrazione federale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 18 marzo 2025. Una volta adottate, tali misure devono essere considerate misure non conformi esistenti di cui all'appendice I-B-1 e soggette ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni). Si precisa che gli aspetti non conformi di tali misure di attuazione si limitano a quanto permesso da tale decreto e dalle misure di attuazione adottate in conformità della presente riserva.
Il Messico consente investimenti privati esclusivamente attraverso accordi contrattuali per quanto riguarda l'esplorazione e la produzione di petrolio e altri idrocarburi e il servizio pubblico di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
Qualora il diritto messicano venga modificato per consentire gli investimenti privati secondo modalità diverse da quelle di cui al secondo paragrafo, oppure per consentire la vendita di beni o partecipazioni in un'impresa impegnata nelle attività di cui al secondo paragrafo, il Messico si riserva il diritto di imporre restrizioni a tali investimenti.
Le restrizioni imposte in conformità al terzo paragrafo devono essere considerate misure non conformi esistenti di cui all'appendice I-B-1 e soggette ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni).
Si precisa che il Messico afferma il principio che si rispecchia negli articoli 25, 27 e 28 della Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) secondo cui l'esplorazione e la produzione di petrolio e altri idrocarburi, la pianificazione e il controllo del sistema elettrico nazionale e il servizio pubblico di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica sono riservati allo Stato.
Misure esistenti:
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articoli 25, 27 e 28.
Legge sull'impresa pubblica statale, Commissione federale dell'energia elettrica (Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad).
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera).
Legge sul settore degli idrocarburi (Ley del Sector Hidrocarburos).
Legge sull'impresa pubblica statale, Petróleos Mexicanos (Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos).
Legge sul settore elettrico (Ley del Sector Eléctrico).
Legge sulla pianificazione e la transizione energetica (Ley de Planeación y Transición Energética).
II-MX-4
|
Settore: |
Servizi di intrattenimento |
|
Sottosettore: |
Servizi ricreativi e per il tempo libero |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 949104 Altri servizi privati ricreativi e per il tempo libero (limitatamente ai servizi di gioco d'azzardo e scommesse) |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articoli 10.7 e 11.6) |
|
|
Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.8 e 11.7) |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.10) |
|
|
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Il Messico si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa agli investimenti o alla fornitura di servizi di gioco d'azzardo e scommesse.
Misure esistenti:
II-MX-5
|
Settore: |
Questioni relative alle minoranze |
|
Sottosettore: |
|
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
|
Trattamento nazionale (articolo 11.6) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Descrizione: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
Il Messico si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che attribuisca diritti o preferenze a gruppi socialmente o economicamente svantaggiati.
Misure esistenti:
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articolo 4.
II-MX-6
|
Settore: |
Servizi sociali |
|
Sottosettore: |
|
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articoli 10.7 e 11.6) |
|
|
Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.8 e 11.7) |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.10) |
|
|
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Descrizione: |
Investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Il Messico si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore tutte le misure riguardanti la prestazione di servizi pubblici di contrasto e correzionali nonché dei seguenti servizi, nella misura in cui si tratti di servizi sociali istituiti e mantenuti per finalità pubbliche: sicurezza o assicurazione del reddito, previdenza o assicurazione sociale, assistenza sociale, istruzione pubblica, formazione pubblica, sanità e servizi per l'infanzia.
Misure esistenti:
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articoli 4, 17, 18, 25, 26, 28 e 123.
II-MX-7
|
Settore: |
Trasporti |
|
Sottosettore: |
Personale specializzato |
|
Classificazione industriale: |
CMAP 951023 Altri servizi professionali, tecnici e specializzati (limitatamente a capitani di navi, piloti di aeromobili, comandanti di navi, macchinisti di navi, meccanici di navi, amministratori di aeroporti (comandantes de aeródromos), capitani di porto, piloti di porto, equipaggi di navi o aeromobili battenti bandiera messicana) |
|
Obblighi in esame: |
Presenza locale (articolo 11.5) |
|
|
Trattamento nazionale (articolo 11.6) |
|
|
Trattamento della nazione più favorita (articolo 11.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Descrizione: |
Scambi transfrontalieri di servizi |
Il Messico si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante il personale specializzato. Solo i cittadini messicani di nascita possono agire in veste di:
capitani, piloti, comandanti di navi, macchinisti, meccanici e membri dell'equipaggio di navi o aeromobili battenti bandiera messicana; e
piloti di porto, capitani di porto e amministratori aeroportuali.
Misure esistenti:
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articolo 32.
II-MX-8
|
Settore: |
Tutti |
|
Sottosettore: |
Servizi telegrafici, radiotelegrafici e postali |
|
|
Emissione di banconote (moneta) e conio di monete |
|
|
Controllo, ispezione e sorveglianza dei porti marittimi e di navigazione interna |
|
|
Controllo, ispezione e sorveglianza di aeroporti ed eliporti |
|
|
Energia nucleare, compresa l'esplorazione e lo sfruttamento di materiali radioattivi nonché l'ottenimento di profitto dagli stessi. |
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
|
Trattamento della nazione più favorita (articolo 10.8) |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.10) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Descrizione: |
Investimento |
Le attività incluse nell'elenco seguente sono riservate allo Stato e gli investimenti in private equity sono vietati dal diritto messicano. Se il Messico consente a investimenti privati di partecipare a tali attività attraverso contratti di servizio, concessioni, accordi di prestito o qualsiasi altro tipo di accordo contrattuale, tale partecipazione non deve essere interpretata come una violazione della riserva in relazione a tali attività.
Qualora il diritto messicano venga modificato per consentire investimenti in private equity in una delle attività incluse nell'elenco seguente, il Messico può imporre restrizioni alla partecipazione di investimenti esteri e tali restrizioni devono essere considerate costituire misure non conformi esistenti di cui all'appendice I-B-1 e soggette ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni). Il Messico può inoltre imporre restrizioni alla partecipazione straniera in investimenti in strumenti di capitale in caso di vendita di un'attività o di interessi di proprietà in un'impresa che svolge le attività di cui all'elenco seguente; tali restrizioni devono essere considerate misure non conformi esistenti, come indicato all'allegato I, e sono soggette ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni).
|
a) |
Servizi telegrafici, radiotelegrafici e postali; |
|
b) |
emissione di banconote (moneta) e conio di monete; |
|
c) |
controllo, ispezione e sorveglianza dei porti marittimi e di navigazione interna; |
|
d) |
controllo, ispezione e sorveglianza di aeroporti ed eliporti; e |
|
e) |
energia nucleare (1). |
Misure esistenti:
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articoli 25 e 28.
Legge della Banca del Messico (Ley del Banco de México).
Legge sulla zecca del Messico (Ley de la Casa de Moneda de México).
Legge in materia di moneta degli Stati Uniti messicani (Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos).
Legge sulla navigazione e sul commercio marittimi (Ley de Navegación y Comercio Marítimos).
Legge in materia di porti (Ley de Puertos).
Legge in materia di aeroporti (Ley de Aeropuertos).
Legge sulle telecomunicazioni e la trasmissione radiotelevisiva (Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión).
Decreto che istituisce l'organismo decentrato dei servizi di navigazione nello spazio aereo messicano (SENEAM, dall'acronimo in spagnolo) (Decreto que crea el Organismo Desconcentrado de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, SENEAM).
Legge generale sulle vie di comunicazione (Ley de Vías Generales de Comunicación).
Legge sul servizio postale messicano (Ley del Servicio Postal Mexicano), titolo I, capo III.
Legge sugli investimenti esteri (Ley de Inversión Extranjera).
II-MX-9
|
Settore: |
Attività estrattive |
|
Sottosettore: |
Attività connesse al litio |
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 10.7) |
|
|
Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.10) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Descrizione: |
Investimento |
Le attività connesse al litio, fra cui la prospezione e lo sfruttamento, sono riservate allo Stato e gli investimenti in private equity sono vietati dal diritto messicano. Se il Messico consente a investimenti privati di partecipare a tali attività attraverso contratti di servizio, concessioni, accordi di prestito o qualsiasi altro tipo di accordo contrattuale, tale partecipazione non deve essere interpretata come una violazione della riserva di tali attività allo Stato.
Qualora il diritto messicano venga modificato per consentire investimenti in private equity in un'attività connessa al litio, il Messico può imporre restrizioni alla partecipazione di investimenti esteri e tali restrizioni devono essere considerate costituire misure non conformi esistenti di cui all'appendice I-B-1 e soggette ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni). Il Messico può inoltre imporre restrizioni alla partecipazione straniera in investimenti in strumenti di capitale in caso di vendita di un'attività o di interessi di proprietà in un'impresa che svolge attività connesse al litio; tali restrizioni devono essere considerate misure non conformi esistenti, come indicato all'allegato I, e sono soggette ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni).
Misure esistenti:
Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articoli 27 e 28.
Legge sulle attività estrattive (Ley de Minería).
II-MX-10
|
Settore: |
Tutti |
|
Sottosettore: |
|
|
Classificazione industriale: |
|
|
Obblighi in esame: |
Trattamento della nazione più favorita (articolo 10.8) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Descrizione: |
Investimento |
Il Messico si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che conceda a determinati paesi un trattamento diverso accordato in forza di tutti gli accordi internazionali bilaterali o multilaterali in vigore prima della data di entrata in vigore del presente accordo. La presente riserva non si applica alle misure che prevedono un trattamento diverso per quanto riguarda:
|
a) |
la prospezione, la produzione e la fabbricazione di prodotti energetici, la distribuzione e il trasporto/la trasmissione di gas ed energia elettrica e la commercializzazione di prodotti energetici, compresa la vendita all'ingrosso o al dettaglio, e |
|
b) |
le attività connesse al litio, compresi la prospezione e lo sfruttamento. |
Il Messico si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che conceda a determinati paesi un trattamento diverso accordato in forza di un accordo internazionale in vigore o firmato dopo la data di entrata in vigore del presente accordo riguardante:
|
a) |
aviazione; |
|
b) |
pesca; o |
|
c) |
questioni marittime, compresi i recuperi marittimi. |
(1) Ai fini di questa voce, l'energia nucleare comprende l'esplorazione e lo sfruttamento di materiali radioattivi nonché l'ottenimento di profitto dagli stessi.
ALLEGATO III
IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO
NOTE ESPLICATIVE
|
1. |
L'elenco di una parte di cui alle appendici del presente allegato illustra gli impegni in materia di accesso al mercato che tale parte si assume ai sensi dell’articolo 10.6 (Accesso al mercato) o 11.4 (Accesso al mercato). |
|
2. |
Ai fini del presente allegato:
|
|
3. |
Le attività economiche nei settori o sottosettori oggetto del presente accordo e non inclusi nell'elenco non sono oggetto degli impegni in materia di accesso al mercato di cui al paragrafo 1. |
|
4. |
L'elenco di una parte lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS. |
|
5. |
Ciascuna voce dell'elenco definisce gli elementi di seguito elencati:
|
|
6. |
Nell'interpretare una voce si deve tenere conto di tutti gli elementi ivi contenuti. |
|
7. |
Un impegno assunto a livello dell'Unione si applica a una misura dell'Unione, a una misura di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale impegno non escluda uno Stato membro. |
|
8. |
Un impegno assunto a livello nazionale del Messico o di uno Stato membro dell’Unione europea si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale paese. |
|
9. |
Il presente allegato contiene soltanto limitazioni non discriminatorie all'accesso al mercato. |
|
10. |
Si precisa che le misure seguenti non costituiscono limitazioni all'accesso al mercato ai sensi degli articoli 10.6 (Accesso al mercato) e 11.4 (Accesso al mercato), purché siano non discriminatorie:
|
|
11. |
Nell'elenco dell'Unione europea sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
|
|
12. |
Ai fini dell'elenco del Messico, nella colonna «Limitazioni dell'accesso al mercato»:
|
(1) Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti.
(2) Ai fini delle riserve della Finlandia, per livello amministrativo regionale si intendono le isole Åland.
Appendice III-A
IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO
ELENCO DELL'UE
|
Settore o sottosettore |
Limitazioni all'accesso al mercato |
||||||||||||||
|
III-UE-1 – Tutti i settori |
|
||||||||||||||
|
Presenza commerciale |
Per quanto riguarda gli investimenti: Nell'UE: qualsiasi Stato membro, in caso di vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistente che prestano servizi sanitari, sociali o di istruzione (CPC 93, 92), può vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività e alla capacità dei proprietari di tali partecipazioni o attività di controllare una nuova impresa tramite investitori messicani o loro investimenti. Per quanto riguarda tale vendita o altra cessione, qualsiasi Stato membro può adottare o mantenere in vigore misure che limitano il numero dei prestatori. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: Nell'UE: i servizi considerati di pubblica utilità a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli pubblici o a diritti esclusivi concessi a operatori privati. I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Su tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, ad esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi di pubblica utilità esistono spesso anche a livello subcentrale, è praticamente impossibile stilarne un elenco dettagliato ed esauriente per ogni settore. La presente riserva non si applica alle telecomunicazioni e ai servizi informatici e affini. In BG: Per alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà pubbliche o statali occorre ottenere una concessione a norma della legge corrispondente. Le società commerciali con partecipazione statale o di un'amministrazione locale superiore al 50 % del capitale non possono alienare attivi immobilizzati della società né concludere contratti d'acquisizione di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, né contrarre obblighi derivanti da lettere di cambio, senza previa autorizzazione o permesso dall'autorità competente, sia essa l'agenzia di privatizzazione o altro organismo statale o regionale. Tale riserva non si applica alle attività estrattive, oggetto di una riserva distinta. In HU: la presenza commerciale deve assumere la forma di una società a responsabilità limitata, una società di capitali o un ufficio di rappresentanza. L'ingresso iniziale come succursale non è consentito, eccetto per i servizi finanziari. In IT: l'acquisizione di partecipazioni in società che operano nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e l'acquisizione di attività strategiche nei settori dei servizi di trasporto, delle telecomunicazioni e dell'energia possono essere soggette all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. In IT: lo Stato può esercitare determinati poteri speciali su imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché su determinate attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ciò si applica a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, non solo alle imprese privatizzate. Qualora esista una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, il governo dispone di poteri speciali in merito a quanto segue:
La società in questione deve notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri tutte le risoluzioni, gli atti e le transazioni (trasferimenti, fusioni, scissioni, cambiamenti di attività, cessazioni) che abbiano ad oggetto attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Sono notificate, in particolare, le acquisizioni da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica esterna all'UE che conferisca a tale persona il controllo della società. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può esercitare poteri speciali in merito a quanto segue:
La legge stabilisce i criteri per valutare la minaccia effettiva o eccezionale del grave pregiudizio nonché le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri speciali. In LT: il governo può rivedere e imporre restrizioni in relazione agli investimenti in imprese di importanza strategica per la sicurezza nazionale per quanto riguarda la proprietà (percentuale di capitale che può essere detenuta da cittadini privati o da persone straniere in conformità agli interessi della sicurezza nazionale); gli investimenti in imprese, settori e strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale; nonché le procedure e i criteri per la determinazione della conformità dei potenziali investitori nazionali e dei potenziali partecipanti alle imprese. |
||||||||||||||
|
Acquisto di beni immobili |
Per quanto riguarda gli investimenti: In HU: nessun impegno specifico per l'acquisto di proprietà demaniali. In DK: l'acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche o giuridiche è disciplinato dalla legge danese sulle proprietà agricole, che impone restrizioni a tutte le persone, danesi o straniere, che intendono acquistare una proprietà agricola. Una persona fisica o giuridica che intenda acquistare una proprietà agricola deve pertanto soddisfare le prescrizioni di cui a tale legge. |
||||||||||||||
|
Armi, munizioni e materiale bellico |
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE: nessun impegno specifico per la produzione, la distribuzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Per materiale bellico si intendono i soli prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per un uso militare in relazione alla conduzione di una guerra o di attività di difesa. |
||||||||||||||
|
III-UE-2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario) |
|
||||||||||||||
|
Servizi giuridici (parte di CPC 861), compresi i servizi di consulenza in materia di brevetti (1) |
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE: ad eccezione di SE, nessun impegno specifico per quanto riguarda la prestazione di servizi di consulenza legale e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels», e riguardanti i servizi prestati da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione (parte di CPC 861, parte di 87902). In CZ: è richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la prestazione di servizi giuridici, inclusa la rappresentanza nei tribunali. Gli avvocati stranieri ammessi all'Ordine degli avvocati della Cechia sono autorizzati a prestare servizi giuridici in base al diritto del paese in cui hanno ottenuto l'abilitazione a prestare servizi giuridici, nonché al diritto internazionale. In DK: la prestazione di servizi giuridici con il titolo di «advokat» (avvocato) è disciplinata da prescrizioni (2). In FR: la rappresentanza dinanzi alla «Cour de Cassation» e al «Conseil d'Etat» è soggetta a quote. In HU: gli avvocati stranieri possono prestare consulenza giuridica sul diritto del paese di origine e internazionale in associazione con un avvocato o uno studio legale ungheresi. La presenza commerciale deve assumere la forma di società di persone con un avvocato ungherese (ügyvéd) o di studio legale (ügyvédi iroda). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In AT: nessun impegno specifico per lo stabilimento per l'esercizio della professione in relazione al diritto pubblico internazionale e al diritto del paese d'origine; la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto pubblico internazionale e del diritto del paese d'origine è consentita esclusivamente su base transfrontaliera. In BG, CY, CZ, DE, DK, EL, EE, ES, FR, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO e SK: si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. In BG: la denominazione dello studio legale può includere solo i nomi dei soci registrati. In FR: in uno studio legale che fornisce servizi nel contesto del diritto francese o dell'UE, la partecipazione azionaria e i diritti di voto possono essere soggetti a restrizioni quantitative relative all'attività professionale dei soci. In LT: alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, su base non discriminatoria. In SI: la presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati. In SE: solo un membro dell'Ordine può, direttamente o indirettamente, o tramite una società, praticare la professione di avvocato, detenere azioni della società o esserne un socio. Solo un membro dell'Ordine può essere membro o membro supplente del consiglio di amministrazione, vice amministratore delegato, firmatario autorizzato o segretario della società o della società di persone. |
||||||||||||||
|
Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220) |
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: A CY: l'accesso è limitato alle persone fisiche. L'autorizzazione è prescritta ed è subordinata alla verifica della necessità economica. Criterio principale: situazione occupazionale nel sottosettore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In FR: la prestazione può avvenire soltanto attraverso una SEL (société d'exercice liberal) (anonyme, à responsabilité limitée or en commandite par actions), una AGC (association de gestion et comptabilité) o una SCP (société civile professionnelle) (CPC 86213, 86219, 86220). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In HU: nessun impegno specifico per attività transfrontaliere relative a contabilità e tenuta dei libri contabili. In IT: nessun impegno specifico per attività transfrontaliere relative a contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86213, 86219, 86220). In SI: nessun impegno specifico per attività transfrontaliere relative a servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili. (CPC 86213, 86219, 86220). |
||||||||||||||
|
Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 diversi dai servizi di contabilità) |
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: A CY: l'accesso è limitato alle persone fisiche. L'autorizzazione è prescritta ed è subordinata alla verifica della necessità economica. Criterio principale: situazione occupazionale nel sottosettore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In BE: è prescritta una sede in BE in cui sia svolta l'attività professionale e siano conservati gli atti, i documenti e la relativa corrispondenza. Almeno un amministratore o un dirigente dello stabilimento deve essere abilitato a esercitare la professione di revisore. In BG: si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. In CZ: solo un'impresa in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini della CZ o a cittadini di uno Stato membro può essere autorizzata a effettuare revisioni contabili in CZ. In DE: le società di revisione contabile (Wirtschaftsprüfungsgesellschaften) possono adottare soltanto forme giuridiche ammissibili nell'UE o nel SEE. Le società in nome collettivo e le società in accomandita possono essere riconosciute come «Wirtschaftsprüfungsgesellschaften» se sono registrate come società commerciali nel registro delle imprese sulla base della loro attività fiduciaria, articolo 27 del Wirtshaftsprüferordnung (WPO). I revisori contabili di paesi terzi iscritti in conformità dell'articolo 134 del WPO possono tuttavia effettuare la revisione legale dei bilanci d'esercizio o fornire i bilanci consolidati di una società avente la propria sede centrale al di fuori dell'UE i cui valori mobiliari sono offerti alla negoziazione in un mercato regolamentato. In DK: i diritti di voto nelle imprese di revisione contabile abilitate e nelle imprese di revisione contabile non abilitate ai sensi del regolamento di esecuzione dell'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, basato sulla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, non devono superare il 10 % dei diritti di voto. In FI: è prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei revisori contabili di una società a responsabilità limitata finlandese e delle società che hanno l'obbligo di effettuare una revisione dei conti. Un revisore dei conti deve essere un revisore contabile abilitato in loco o una società di revisione contabile abilitata in loco. In FR: per le revisioni legali dei conti: la prestazione può avvenire attraverso società di qualsiasi forma eccetto SNC (société en nom collectif) e SCS (société en commandite simple). In PL: si applicano prescrizioni relative alla forma giuridica. In SK: solo un'impresa in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini slovacchi o a cittadini di uno Stato membro può essere autorizzata a effettuare revisioni contabili in SK. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In DE: i revisori contabili di paesi terzi iscritti in conformità dell'articolo 134 del WPO possono effettuare la revisione legale dei bilanci d'esercizio o fornire i bilanci consolidati di una società avente la propria sede centrale al di fuori dell'UE i cui valori mobiliari sono offerti alla negoziazione in un mercato regolamentato. In HU ed PT: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti. |
||||||||||||||
|
Servizi fiscali (CPC 863, esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nei servizi giuridici) |
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: A CY: l'accesso è limitato alle persone fisiche. L'autorizzazione è prescritta ed è subordinata alla verifica della necessità economica. Criterio principale: situazione occupazionale nel sottosettore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche. In PL: si applicano prescrizioni relative alla forma giuridica. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In FR: la prestazione può avvenire attraverso una SEL (société d'exercice liberal) (anonyme, à responsabilité limitée or en commandite par actions) o una SCP (société civile professionnelle). |
||||||||||||||
|
Servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) |
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In BG: per i progetti architettonici e ingegneristici di rilevanza nazionale o regionale gli investitori stranieri devono associarsi agli investitori locali od operare in qualità di subappaltatori di investitori locali (CPC 8671, 8672, 8673). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In FR: un architetto può stabilirsi in FR per prestare servizi di architettura solo utilizzando una delle seguenti forme giuridiche (su base non discriminatoria): SA (société anonyme) e SARL (société à responsabilité limitée), EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCP (société en commandite par actions), SCOP (société coopérative et participative), SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d'exercice libéral à forme anonyme), SELAS (société d'exercice libéral) o SAS (société par actions simplifiée) o individualmente o come socio di uno studio di architettura (CPC 8671). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda solo gli scambi transfrontalieri di servizi: In HR: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi urbanistici. Un progetto elaborato da un architetto, da un urbanista o da un ingegnere straniero deve essere convalidato da una persona fisica o giuridica autorizzata in HR per accertarne la conformità alla normativa croata (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). |
||||||||||||||
|
III-UE-3 – Servizi professionali – Professioni del settore sanitario e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici |
|
||||||||||||||
|
Servizi medici e dentistici; servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (CPC 85201, 9312, 9319) |
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In CZ ed MT: nessun impegno specifico per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico, psicologi, nonché altri servizi collegati (CPC 9312, parte di 9319). In FI: nessun impegno specifico per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi, esclusi i servizi prestati da personale infermieristico (CPC 9312, 93191). In BG: nessun impegno specifico per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da personale infermieristico, ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico e i servizi prestati da psicologi (CPC 9312, parte di 9319). In DE: possono essere imposte restrizioni geografiche all'iscrizione all'albo, che si applicano sia ai cittadini tedeschi che a quelli di paesi terzi. I medici, compresi gli psicologi, gli psicoterapeuti e i dentisti, sono tenuti a registrarsi presso le associazioni regionali di medici o dentisti delle assicurazioni sanitarie obbligatorie (kassenärztliche o zahnärztliche Vereinigungen) se desiderano trattare pazienti assicurati presso l'assicurazione sanitaria obbligatoria. Tale iscrizione può essere soggetta a restrizioni quantitative basate sulla distribuzione regionale dei medici. La presente restrizione non si applica ai dentisti. La registrazione è necessaria solo per i medici che fanno parte del sistema sanitario pubblico. Per i servizi medici, dentistici e ostetrici l'accesso è limitato alle sole persone fisiche. La telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un medico. Il numero di prestatori di servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie (CPC 9312, 93191). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In AT: la cooperazione tra medici ai fini della prestazione di servizi sanitari pubblici ambulatoriali, nei cosiddetti studi associati, può avvenire solo sotto la forma giuridica di Offene Gesellschaft (OG) o Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Possono associarsi a tali studi associati solo i medici abilitati a esercitare la professione indipendente, iscritti all'Ordine dei medici austriaci e che esercitano attivamente la professione medica. Altre persone fisiche o giuridiche non possono associarsi a uno studio medico associato e non possono beneficiare di entrate o profitti (parte di CPC 9312). In DE: restrizioni non discriminatorie sulla forma giuridica di stabilimento richiesta per prestate tali servizi (§ 95 SGB V). |
||||||||||||||
|
Servizi veterinari (CPC 932) |
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In DE: la telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un veterinario. In DE, DK, ES, LV, NL e SK: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche. In IE: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche o alle società di persone. In HU: l'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. Criterio principale: condizioni del mercato del lavoro nel settore in questione. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In BG: una clinica veterinaria può essere creata da una persona fisica o da una persona giuridica. In FR: le forme giuridiche a disposizione di una società che presta servizi veterinari sono limitate a: SEP (société en participation), SCP (société civile professionnelle) e SEL (société d'exercice liberal). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In BE ed LV: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi veterinari. |
||||||||||||||
|
Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211) |
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In BG, EE e ES: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata. In EE: è vietata la consegna per posta o servizio di posta espressa di medicinali ordinati via internet. In DE, DK, EL, ES e LU: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici. In EL: solo i farmacisti abilitati e le società fondate da persone abilitate all'esercizio della professione di farmacista sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici. In FI: nessun impegno specifico per la vendita di prodotti farmaceutici. In IT: l'esercizio della professione è consentito solo alle persone fisiche iscritte all'albo e alle persone giuridiche sotto forma di società di persone in cui ogni socio deve essere un farmacista iscritto all'albo. In SE: nessun impegno specifico per vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: Nell'UE, ad eccezione di EL, IE, LT, LU e NL: limitazioni, su base non discriminatoria, del numero di prestatori autorizzati a prestare un determinato servizio in una data zona o area locale, al fine di evitare un eccesso di offerta dove la domanda è scarsa. Pertanto può essere applicata una verifica della necessità economica, considerando fattori quali il numero di stabilimenti esistenti e l'impatto su di essi, le infrastrutture di trasporto, la densità della popolazione o la distribuzione geografica. In AT: la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e medicali specifici può essere effettuata solo attraverso una farmacia. In BG: i gestori di farmacie devono essere in possesso di una qualifica di farmacista e possono gestire solo una farmacia in cui lavorino personalmente. Il numero di farmacie di proprietà di una singola persona è soggetto a quote. In BG ed EE: la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e medicali specifici può essere effettuata solo attraverso una farmacia. In DE: il numero totale di farmacie pro capite è limitato a una farmacia e fino a un massimo di tre succursali. In ES: nessun farmacista può ottenere più di una licenza. In FR: l'apertura di una farmacia deve essere autorizzata e la presenza commerciale, anche con vendita a distanza di prodotti medicinali al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, deve assumere esclusivamente una delle forme consentite dal diritto interno su base non discriminatoria: SEL (société d'exercice liberal) (anonyme, à responsabilité limitée or en commandite par actions), SNC (société en noms collectifs) o SARL (société à responsabilité limitée). A MT: nessuna persona può avere più di una licenza a suo nome in una città o in un comune (articolo 5, paragrafo 1, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)), salvo nel caso in cui non vi siano ulteriori domande per una tale città o tale comune (articolo 5, paragrafo 2, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)). In PT: nelle società commerciali il cui capitale è rappresentato da azioni, queste devono essere nominative. Nessuno può detenere o esercitare allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, la proprietà, la gestione o l'amministrazione di più di quattro farmacie. In SI: la rete di farmacie in SI consiste di farmacie pubbliche, di proprietà dei comuni, e di farmacie private, assegnate in concessione, il cui socio di maggioranza deve essere un farmacista di professione. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In BG ed ES: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata. In CZ: la vendita per corrispondenza è possibile soltanto da Stati membri. In IE, LT e SI: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata. |
||||||||||||||
|
III-UE-4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852, 853) |
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE: per i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati dall'UE a livello di UE possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'UE aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'UE (CPC 851, 853). Per i servizi di R&S finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati da uno Stato membro, possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini dello Stato membro in questione e a imprese dello Stato membro in questione aventi la sede centrale in tale Stato membro (CPC 851, 853). La presente riserva lascia impregiudicata l'esclusione degli appalti operata da una parte o delle sovvenzioni per gli scambi di servizi di cui rispettivamente all'articolo 10.5 (Ambito di applicazione) e all'articolo 11.2 (Ambito di applicazione) (3). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda solo gli scambi transfrontalieri di servizi: In RO: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca e sviluppo. |
||||||||||||||
|
III-UE-5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari (CPC 821, 822) |
|
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In CZ e HU: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi immobiliari. |
||||||||||||||
|
III-UE-6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing |
|
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In SE: i prestatori di servizi di noleggio o leasing di automobili e di determinati veicoli fuoristrada (terrängmotorfordon) senza autista, in noleggio o in leasing per un periodo inferiore a un anno, devono nominare un responsabile che assicuri, tra l'altro, che l'attività sia gestita in conformità della normativa applicabile e che siano seguite le norme relative alla sicurezza stradale. Il responsabile deve essere residente in SE. |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In BE e FR: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di leasing o noleggio senza operatore relativi a beni personali e per la casa. |
||||||||||||||
|
III-UE-7 – Servizi alle imprese |
|
||||||||||||||
|
Nessuna |
||||||||||||||
|
Nessuna |
||||||||||||||
|
Nessuna |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti In FR: per i servizi topografici, accesso soltanto attraverso una SEL (société d'exercice liberal) (anonyme, à responsabilité limitée or en commandite par actions), SCP (société civile professionnelle), SA (société anonyme) e una SARL (société à responsabilité limitée). Gli investitori stranieri devono disporre di un'autorizzazione specifica per i servizi di esplorazione e prospezione. |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In BG: la prova e l'analisi della composizione e della purezza dell'aria e dell'acqua possono essere effettuate solo dal ministero dell'Ambiente e delle acque della BG o dalle sue agenzie, in cooperazione con l'accademia bulgara delle scienze. In FR ed PT: la professione di biologo è riservata alle persone fisiche. |
||||||||||||||
|
Nessuna |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE, ad eccezione di HU e SE: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di collocamento di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209). In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, MT, PL, PT, RO, SK e SI: nessun impegno specifico per lo stabilimento di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202). In LV ed LT: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio (CPC 87202). In DE ed IT: limitazioni relative al numero di prestatori di servizi di collocamento. In FR: i servizi di collocamento possono essere oggetto di un monopolio di Stato. In DE: il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento che fissa limitazioni in merito alla collocazione e all'assunzione di personale non dell'UE e non del SEE per professioni specifiche (CPC 87202). In AT, BG, CY, CZ, DE, FI, EE, MT, LV, LT, PL, PT, RO, SK e SI: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio (87203). In IT: limitazioni del numero di prestatori di servizi di fornitura di personale d'ufficio (87203). In BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LV, LT, PL, PT, RO, SK e SI: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di ricerca di personale dirigente (87201). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In BE: in Vallonia, per la prestazione di servizi di collocamento, è prescritta una persona giuridica di tipo specifico debitamente costituita sotto forma di persona giuridica avente forma commerciale, ai sensi del diritto belga o ai sensi del diritto di uno Stato membro oppure disciplinata da tale diritto, indipendentemente dalla sua forma giuridica (régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un Etat membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique) (CPC 87202). In ES: limitazioni del numero di prestatori di servizi di ricerca di personale dirigente e di servizi di collocamento (CPC 87201, 87202). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE, ad eccezione di BE, HU e SE: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202). In FR, IE, IT e NL: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di collocamento di personale d'ufficio (CPC 87203). In IE: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201). |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI e SK: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di sicurezza. In DK, HR e HU: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi relativi ai sottosettori seguenti: servizi di vigilanza (CPC 87305), in HR e HU, servizi di consulenza in materia di sicurezza (CPC 87302) in HR, servizi di vigilanza aeroportuale (parte di CPC 87305) in DK e servizi con furgoni blindati (CPC 87304) in HU. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In DK: è prescritta la residenza per le persone fisiche che chiedono un'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza e per i dirigenti e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un soggetto giuridico che chiedono un'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza. Tuttavia la residenza non è necessaria nella misura in cui risulti da accordi internazionali o istruzioni emanate dal ministro della Giustizia. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In BE, ES, FI, FR e PT: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza. |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE: ad eccezione di AT e SE: nessun impegno specifico. In LT ed PT: i servizi di investigazione sono oggetto di monopolio riservato allo Stato. |
||||||||||||||
|
Nessuna |
||||||||||||||
|
Nessuna |
||||||||||||||
|
Nessuna |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE, ad eccezione di ES, LV e SE: nessun impegno specifico per prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di servizi di informazioni creditizie. |
||||||||||||||
|
Nessuna |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In HU: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di duplicazione. |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In BG: per le traduzioni ufficiali fornite dalle agenzie di traduzione è richiesto un contratto con il ministero degli Affari esteri. A CY: per la prestazione di servizi di traduzione e certificazione ufficiali è necessaria l'iscrizione all'albo dei traduttori. In HU: le traduzioni ufficiali, le certificazioni ufficiali di traduzioni e le copie autenticate di documenti ufficiali in lingue straniere possono essere fornite solo dall'Ufficio ungherese per la traduzione e l'attestazione (OFFI). In PL: solo le persone fisiche possono essere traduttori giurati. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In HR: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di traduzione e interpretazione di documenti ufficiali. |
||||||||||||||
|
Nessuna |
||||||||||||||
|
Nessuna |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In SE: il piano economico di una società di credito immobiliare deve essere certificato da due persone. Tali persone devono essere pubblicamente riconosciute dalle autorità nel SEE. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In SE: i banchi dei pegni devono essere costituiti quali società a responsabilità limitata o succursale. |
||||||||||||||
|
Nessuna |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE, ad eccezione di DE, EE e HU: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto dall'esterno del proprio territorio. Nell'UE, ad eccezione di CZ, EE, HU, LU e SK: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne dall'esterno del proprio territorio. Nell'UE, ad eccezione di EE, HU e LV: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi marittime dall'esterno del proprio territorio. Nell'UE, ad eccezione di AT, EE, HU, LV e PL: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti dall'esterno del proprio territorio (parte di CPC 86764, 86769, 8868). Nell'UE: solo gli organismi riconosciuti autorizzati dall'UE possono svolgere le ispezioni prescritte dalla normativa e la certificazione delle navi per conto degli Stati membri dell'UE. Può essere prescritto lo stabilimento. |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In NL: la punzonatura di oggetti in metallo prezioso è attualmente concessa in esclusiva a due monopoli pubblici dei Paesi Bassi (parte di CPC 893). In CZ: una società di imballaggi autorizzata può prestare solo servizi relativi alla raccolta e al recupero degli imballaggi e deve essere una persona giuridica costituita quale società per azioni (CPC 88493, ISIC 37). |
||||||||||||||
|
III-UE-8 – Servizi di distribuzione |
|
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE: l'organizzazione del collocamento di cassette postali sulla via pubblica, dell'emissione di francobolli e della prestazione del servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie può essere limitata conformemente alla legislazione nazionale. Possono essere istituiti sistemi di licenze per i servizi per i quali esiste un obbligo di servizio universale. Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione. |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In BE: nessun impegno specifico per servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite. |
||||||||||||||
|
III-UE-9 – Edilizia (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518) |
Nessuna |
||||||||||||||
|
III-UE-10 – Servizi di distribuzione |
|
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In PT: esiste uno specifico regime di autorizzazione per l'insediamento di determinati stabilimenti di vendita al dettaglio e di centri commerciali. Ciò riguarda i centri commerciali che abbiano una superficie lorda affittabile pari o superiore a 8 000 m2 e stabilimenti per la vendita al dettaglio con una superficie di vendita pari o superiore a 2 000 m2, se situati all'esterno dei centri commerciali. Criteri principali: contributo a una molteplicità di offerte commerciali, valutazione dei servizi al consumatore, qualità del lavoro e responsabilità sociale dell'impresa, integrazione nell'ambiente urbano, contributo all'efficienza ambientale (CPC 631, 632 ad eccezione di 63211, 63297). |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In FI: nessun impegno specifico per la distribuzione di prodotti farmaceutici (CPC 62117, 62251, 8929). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In BG: nessun impegno specifico per la distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici a livello transfrontaliero (CPC 62251). |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In FI: nessun impegno specifico per la distribuzione di bevande alcoliche (parte di CPC 62112, 62226, 63107, 8929). In SE: Systembolaget AB detiene il monopolio di Stato delle vendite di liquori, vino e birra (ad eccezione della birra analcolica). Per bevande alcoliche si intendono le bevande con una gradazione alcolica superiore al 2,25 % del volume. Per la birra il limite è costituito da un titolo alcolometrico superiore al 3,5 % vol. (parte di CPC 631). |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In AT: solo le persone fisiche possono chiedere l'autorizzazione a operare in qualità di tabaccaio (CPC 63108). In ES: solo le persone fisiche possono operare in qualità di tabaccaio. Nessun tabaccaio deve detenere più di una licenza (CPC 63108). Esiste un monopolio di Stato per la vendita al dettaglio di tabacco. In FR: monopolio di Stato sulle vendite all'ingrosso e al dettaglio di tabacco (parte di CPC 6222, parte di 6310). In IT: per distribuire e vendere tabacco è prescritta una licenza, che è rilasciata mediante procedure pubbliche. Il rilascio della licenza è subordinato a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità geografica dei punti di vendita esistenti (parte di CPC 6222, parte di 6310). |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti: A CY: nessun impegno specifico per i servizi di vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione, energia elettrica e gas non in bombole nella misura in cui l'investitore è controllato da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o gas naturale dell'UE. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: A CY: nessun impegno specifico per le vendite al dettaglio transfrontaliere di olio combustibile e gas in bombole diverse dalle vendite per corrispondenza. |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In BG: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi da parte di operatori di borsa merci, distribuzione all'ingrosso di prodotti chimici, metalli e pietre preziosi, sostanze e prodotti medici e oggetti per uso medico; tabacco, prodotti del tabacco e bevande alcoliche. |
||||||||||||||
|
III-UE-11 – Servizi di istruzione (CPC 92) (Solo servizi finanziati con fondi privati) |
|
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE: laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. Nell'UE: nessun impegno specifico per altri servizi di istruzione (CPC 929). In SE: nessun impegno specifico per prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche a impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, tra l'altro i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio (CPC 92). In CY, FI, MT e RO: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria e istruzione degli adulti finanziati con fondi privati (CPC 921, 922, 924). In AT, BG, CY, FI, MT e RO: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923). In AT: per la prestazione di servizi di istruzione di livello universitario finanziati con fondi privati nel settore delle scienze applicate è richiesta un'autorizzazione dall'autorità competente, il consiglio per l'istruzione superiore (Fachhochschulrat). Un investitore che intenda offrire un programma di studi di scienze applicate deve prevedere come attività principale l'offerta di tali programmi e ai fini dell'accettazione del programma di studi proposto deve presentare una valutazione della domanda e un'indagine di mercato. Il ministero competente nega l'autorizzazione se il programma è considerato incompatibile con gli interessi dell'istruzione nazionale. Per l'apertura di un'università privata è prescritta l'autorizzazione dell'autorità competente (il consiglio austriaco di accreditamento). Il ministero competente può negare l'approvazione se la decisione dell'autorità di accreditamento non è conforme agli interessi dell'istruzione nazionale (CPC 923). A MT: i prestatori di servizi che intendono prestare servizi di istruzione superiore o per adulti finanziati con fondi privati devono ottenere una licenza dal ministero dell'Istruzione e dell'occupazione. La decisione relativa al rilascio di una licenza può essere discrezionale (CPC 923, 924). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In BG: i servizi di istruzione primaria e secondaria finanziati con fondi privati possono essere prestati soltanto da imprese bulgare autorizzate per le quali è prescritta la presenza commerciale. In BG, IT e SI: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione primaria finanziati con fondi privati (CPC 921). In BG ed IT: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione secondaria finanziati con fondi privati (CPC 922). In AT: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione degli adulti, finanziati con fondi privati, mediante mezzi radiotelevisivi (CPC 924). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In ES ed IT: per aprire un'università finanziata con fondi privati che rilascia diplomi o titoli riconosciuti è necessaria un'autorizzazione. Si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti. In ES: la procedura prevede il parere del Parlamento. In SK: ai prestatori di tutti i servizi di istruzione finanziati privatamente diversi dai servizi di istruzione tecnica e professionale post-secondaria, può essere applicata una verifica della necessità economica e il numero di scuole da istituire può essere limitato dalle autorità locali (CPC 921, 922, 923 diversi da 92310, 924). In EL: l'istruzione a livello universitario è prestata esclusivamente da istituti costituiti da persone giuridiche di diritto pubblico pienamente autonome. |
||||||||||||||
|
III-UE-12 – Servizi ambientali (CPC 9401, 9402, 9403, 9406) |
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In DE: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di gestione dei rifiuti diversi dai servizi di consulenza e, per quanto riguarda i servizi connessi alla protezione del suolo e alla gestione dei suoli contaminati, diversi dai servizi di consulenza. |
||||||||||||||
|
III-UE-13 – Servizi sanitari e sociali (Solo servizi finanziati con fondi privati) |
|
||||||||||||||
|
Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 93, 931 diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199) |
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi di servizi transfrontalieri: Nell'UE: la partecipazione di operatori privati al circuito sanitario finanziato con fondi privati può essere subordinata a una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro. In AT, SI e PL: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di ambulanza finanziati con fondi privati (CPC 93192). In BG, CY, CZ, FI, MT e SK: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192, 93193). In BE: nessun impegno specifico per la prestazione e lo stabilimento di servizi di ambulanza e di servizi di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93192, 93193). In FI: nessun impegno specifico per la prestazione di altri servizi sanitari (CPC 93199). In DE: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi nell'ambito del sistema di sicurezza sociale della DE, se i servizi sono prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri. In DE: i servizi di soccorso e i servizi qualificati di trasporto in ambulanza sono organizzati e regolamentati dai Länder. La maggior parte dei Länder delega ai comuni le competenze nel settore dei servizi di soccorso. I comuni sono autorizzati a dare la priorità agli operatori senza fini di lucro. I servizi delle ambulanze sono subordinati a pianificazione, autorizzazione e accreditamento. La telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un medico. Il numero di prestatori di servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. In SI: ai seguenti servizi è riservato un monopolio di Stato: approvvigionamento di sangue, emoderivati, rimozione e conservazione di organi umani per trapianto, servizi sociosanitari, igienici, epidemiologici e di salute ecologica, servizi di anatomia patologica e procreazione medicalmente assistita (CPC 931). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In DE: nessun impegno specifico per la proprietà degli ospedali finanziati con fondi privati e gestiti dalle forze armate tedesche. In DE: nessun impegno specifico in relazione alla nazionalizzazione di altri importanti ospedali finanziati privatamente. (CPC 93110) In FR: benché gli investitori UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori di paesi terzi dispongono unicamente delle forme giuridiche della SELAS (société d'exercice liberal) e della SCP (société civile professionnelle). Per i servizi medici, dentistici e ostetrici e i servizi prestati da personale infermieristico, la prestazione può avvenire unicamente mediante una SEL (société d'exercice liberal) (anonyme, à responsabilité limitée o en commandite par actions) o una SCP. Per i servizi ospedalieri e di ambulanza, i servizi sanitari residenziali, diversi dai servizi ospedalieri, e i servizi sociali è necessaria un'autorizzazione per l'esercizio di funzioni di gestione. La procedura di autorizzazione tiene conto della disponibilità di dirigenti locali. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In FR: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati (parte di CPC 9311). |
||||||||||||||
|
Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica |
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE, ad eccezione di HU: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi sanitari dall'esterno del proprio territorio, la prestazione transfrontaliera di servizi sociali dall'esterno del proprio territorio, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un sistema pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di sicurezza sociale. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191). In HU: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera dall'esterno del proprio territorio di tutti i servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri che beneficiano di finanziamenti pubblici (CPC 9311, 93192, 93193). |
||||||||||||||
|
Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica |
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE: nessun impegno specifico per le attività o i servizi che formano parte di un sistema pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di previdenza sociale. La partecipazione di operatori privati al circuito sociale finanziato da fondi privati può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro. In CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati. In BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT e PT: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati diversi dai servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani. In DE: nessun impegno specifico per il sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda solo gli investimenti: In HR: lo stabilimento di alcune strutture di assistenza sociale finanziate con fondi privati può essere soggetto a limitazioni in funzione della necessità in determinate aree geografiche (CPC 9311, 93192, 93193, 933). |
||||||||||||||
|
III-UE-14 – Servizi connessi al turismo e ai viaggi |
|
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In BG: è prescritta la costituzione di una società (non succursale) (CPC 7471, 7472). |
||||||||||||||
|
III-UE-15 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi |
|
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE, ad eccezione dell'AT e, per gli investimenti, in LT: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali. In AT ed LT: per lo stabilimento può essere prescritta una licenza o una concessione. |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI e SK: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di intrattenimento, compresi i servizi relativi a teatri, gruppi che eseguono musica dal vivo, circhi e discoteche. In BG: nessun impegno specifico per la prestazione dei servizi di intrattenimento seguenti: circhi, parchi di divertimento e servizi d'attrazione analoghi, sale da ballo, discoteche, servizi dei maestri di danza e altri servizi di intrattenimento. In EE: nessun impegno specifico per la prestazione di altri servizi di intrattenimento, eccetto per i servizi delle sale cinematografiche. In LT ed LV: nessun impegno specifico per la prestazione di tutti i servizi di intrattenimento diversi dai servizi di gestione di cinema, teatri. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE, ad eccezione di AT e SE: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento, compresi i servizi relativi a teatri, gruppi che eseguono musica dal vivo, circhi e discoteche. |
||||||||||||||
|
Nessuna |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE, ad eccezione di MT: nessun impegno specifico per la prestazione di attività di giochi d'azzardo, che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i «gratta e vinci», i giochi d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, servizi di scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza od organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio. La presente riserva non si applica a giochi di abilità e apparecchi per giochi d'azzardo che non distribuiscono premi o che distribuiscono premi solo nella forma di giochi gratuiti e promozionali, il cui unico scopo è quello di incoraggiare la vendita di merci o servizi che non rientrano nella presente esclusione. |
||||||||||||||
|
III-UE-16 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto |
|
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE, eccetto LV e MT: nessun impegno specifico per la registrazione di una nave e dell'esercizio di una flotta battente bandiera nazionale dello Stato di stabilimento (tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, comprese la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca; il trasporto internazionale passeggeri e merci (CPC 721); e i servizi ausiliari del trasporto marittimo). A MT: esistono diritti esclusivi per il collegamento marittimo tra MT e l'Europa continentale via IT (CPC 7213, 7214, parte di 742, 745, parte di 749). In BG: i servizi alle navi senza equipaggio nei porti e nei magazzini bulgari sul Danubio sono prestati soltanto attraverso imprese bulgare (è richiesta la costituzione in società). Il numero dei prestatori di servizi portuali può essere limitato in base alla capacità obiettiva del porto, che è fissata da un comitato di esperti istituito dal ministro dei Trasporti, della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni (ISIC 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, 722, 74520, 74540, 74590, 882). Per quanto riguarda i servizi di supporto per il trasporto pubblico svolti nei porti bulgari, nei porti aventi rilevanza nazionale il diritto di svolgere attività di supporto è accordato tramite un contratto di concessione. Nei porti aventi rilevanza regionale tale diritto è accordato tramite un contratto stipulato con il proprietario del porto (CPC 74520, 74540 e 74590). |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio. Nell'UE, ad eccezione di LT e LV: nessun impegno specifico per i servizi di rimorchio e spinta (CPC 7452). In BE: i servizi di movimentazione merci possono essere prestati solo da lavoratori accreditati, ammessi a lavorare nelle aree portuali designate con regio decreto (CPC 741). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In EL: i servizi di movimentazione merci nelle zone portuali sono erogati in regime di monopolio pubblico (CPC 745). In LT: solo le persone giuridiche lituane o le persone giuridiche di uno Stato membro con succursali in LT che dispongono di un certificato rilasciato dall'amministrazione lituana per la sicurezza marittima possono prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta (CPC 7452). |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE: nessun impegno specifico per il trasporto ferroviario di merci e passeggeri (CPC 711). In LT: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono oggetto di monopolio di Stato (CPC 86764, 86769, parte di 8868). In SE: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono subordinati a una verifica della necessità economica nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 86764, 86769, parte di 8868). |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE: nessun impegno specifico per il trasporto su strada (trasporto di passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma). Per quanto riguarda gli investimenti: Nell'UE: nessun impegno specifico per i servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro da parte di investitori stranieri stabiliti in un altro Stato membro (CPC 712). Nell'UE: ai servizi di taxi nell'UE può essere applicata una verifica della necessità economica fissando un limite al numero dei prestatori di servizi. Criterio principale: domanda locale conformemente alla legislazione applicabile (CPC 71221). In AT: per i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE (CPC 712). In BE: il numero massimo di licenze può essere stabilito per legge (CPC 71221). In BG: per quanto riguarda i servizi di trasporto di passeggeri e merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini nazionali degli Stati membri e a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE. È prescritta la costituzione di una società (CPC 712). In ES: per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, ai servizi di cui alla CPC 7122 si applica una verifica della necessità economica. Criterio principale: domanda locale. Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro. In FR: gli investitori non dell'Unione europea non sono autorizzati a prestare servizi di autobus interurbani (CPC 712). In IE: verifica della necessità economica per i servizi di autobus interurbani. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 7121, 7122). In IT: ai servizi di limousine si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro. Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro. Alla prestazione di servizi di trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712). In LV: per i servizi di trasporto passeggeri e merci è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero. I soggetti stabiliti sono tenuti a utilizzare veicoli immatricolati a livello nazionale (CPC 712). A MT: per il servizio pubblico di trasporto effettuato con autobus: l'intera rete è oggetto di una concessione che comprende un accordo riguardante gli obblighi di servizio pubblico per far fronte alle necessità di determinati settori sociali (quali studenti e anziani) (CPC 712). A MT: per i taxi sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze. Per i Karozzini (carrozze trainate da cavalli): sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze (CPC 712). In PT: per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, si applica la verifica della necessità economica alla prestazione di servizi di limousine. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 712). In SK: al trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criterio principale: domanda locale (CPC 712). In SE: i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto su strada sono subordinati a una verifica della necessità economica, nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 86764, 86769, parte di 8867). In SE: per esercitare la professione di operatore di servizi di trasporto su strada è necessaria una licenza svedese. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie, se si eccettua il fatto che gli operatori di servizi di trasporto su strada di merci e di passeggeri possono di norma utilizzare soltanto i veicoli che sono iscritti al registro automobilistico nazionale. Un veicolo immatricolato in un paese diverso dalla SE, di proprietà di una persona fisica o giuridica con luogo di residenza principale diverso dalla SE, trasferito in SE per uso temporaneo, può essere utilizzato in SE temporaneamente. Gli operatori di servizi di trasporto transfrontaliero di merci e di passeggeri su strada verso l'estero devono essere titolari di una licenza per tali operazioni rilasciata dall'autorità competente nel paese in cui sono stabiliti. Altre prescrizioni per gli scambi transfrontalieri possono essere stabilite in accordi bilaterali in materia di trasporto su strada. Per i veicoli ai quali non si applica un accordo bilaterale è necessaria anche una licenza rilasciata dall'agenzia svedese dei trasporti (CPC 712). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In BG: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di supporto al trasporto su strada (CPC 744). |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE: per i servizi di assistenza a terra può essere richiesto lo stabilimento all'interno del territorio dell'UE. Il livello di apertura dei servizi di assistenza a terra dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato. Per i grandi aeroporti tale limite non può essere inferiore a due prestatori. Per quanto riguarda gli investimenti: In PL: per i servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate e per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas negli aeroporti, la possibilità di prestare alcune categorie di servizi dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato a causa dei vincoli di spazio e fissato a non meno di due prestatori per altri motivi (parte di CPC 742). |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE: nessun impegno specifico per i servizi di trasporto nello spazio e il noleggio di veicoli spaziali (CPC 733, parte di 734). |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE: ad eccezione di FI: solo i vettori stradali stabiliti in uno Stato membro e che possiedono i requisiti per l'accesso alla professione e al mercato per i trasporti di merci fra Stati membri hanno il diritto di effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati membri, tragitti stradali iniziali o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato e comprendono o meno l'attraversamento di una frontiera. Si applicano le limitazioni relative a tutte le modalità di trasporto. Possono essere adottate le misure necessarie per garantire che le tasse automobilistiche applicabili ai veicoli stradali, sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate (CPC 711, 712, 7212, 7222, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749). |
||||||||||||||
|
III-UE-17 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico, manifattura |
|
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In HR: nessun impegno specifico per le attività agricole e venatorie. In HU: nessun impegno specifico per le attività agricole (ISIC 011, 012, 013, 014, 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza). In PT: la professione di agronomo è riservata alle persone fisiche (CPC 881). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In FI: possono essere concessi diritti esclusivi per il possesso di renne e l'allevamento di renne (ISIC 014). In FR: la costituzione di aziende e cooperative agricole da parte di investitori non dell'UE è subordinata a un'autorizzazione. Per diventare membro o agire in qualità di amministratore di una cooperativa agricola è prescritta un'autorizzazione (ISIC 011, 012, 013, 014, 015). In SE: solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti (ISIC 014). |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE: in particolare nel quadro della politica comune della pesca e degli accordi di pesca con un paese terzo, l'accesso e l'uso di risorse biologiche e zone di pesca situate nelle acque marittime poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, che:
|
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE: nessun impegno specifico per le attività che comprendono i servizi relativi alla raccolta, alla depurazione e alla distribuzione di acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche. |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti stranieri è subordinato ad autorizzazione (ISIC 1531). |
||||||||||||||
|
Nessuna |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In LV: solo le persone giuridiche costituite in società in LV e le persone fisiche della LV hanno il diritto di fondare e pubblicare mezzi di comunicazione di massa. Le succursali non sono autorizzate. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In DE: ogni giornale o periodico di pubblica distribuzione o stampa deve chiaramente indicare un direttore responsabile (il nome completo e l'indirizzo di una persona fisica). Può essere richiesto che il direttore responsabile sia un residente permanente della DE, dell'UE o di un paese del SEE. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate dal ministro federale dell'Interno (ISIC 22). In SE: le persone fisiche proprietarie di periodici stampati e pubblicati in SE sono tenuti a risiedere in SE o essere cittadini di uno Stato membro del SEE. Le persone giuridiche titolari di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e pubblicati in Svezia e le registrazioni tecniche è prescritta la presenza di un direttore responsabile che deve essere domiciliato in SE. |
||||||||||||||
|
Nessuna |
||||||||||||||
|
III-UE-18 – Attività legate all'energia |
|
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In IT: le miniere appartenenti allo Stato sono disciplinate da specifiche norme di esplorazione ed estrazione. Prima di qualsiasi attività di sfruttamento, è necessario ottenere un permesso di esplorazione (permesso di ricerca, articolo 4 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443/1927, «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno») (Regio decreto n. 1443/1927). Tale permesso ha una durata limitata e definisce con precisione i confini dei terreni sottoposti a esplorazione; per la stessa zona può essere rilasciato più di un permesso di esplorazione a diverse persone o società (questo tipo di licenza non è necessariamente esclusivo). Per la coltivazione e lo sfruttamento di minerali è prescritta un'autorizzazione (concessione, articolo 14 del regio decreto n. 1443/1927 e articolo 34 del decreto legislativo n. 112/1998) rilasciata dell'autorità regionale (ISIC 10, 11, 12, 13, 14; CPC 8675, 883). In FI: per l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie è prescritta una licenza, che in relazione all'estrazione di materiale nucleare è rilasciata dalla pubblica amministrazione. Per la riabilitazione di una zona estrattiva è prescritto un permesso rilasciato dalla pubblica amministrazione. Il permesso può essere concesso a una persona fisica residente nel SEE o a una persona giuridica stabilita nel SEE. Può essere applicata la verifica della necessità economica (ISIC 12, CPC 5115, 883, 8675). In IE: per le società di esplorazione e di estrazione mineraria che operano in IE è richiesta una presenza in loco. Nel caso dell'esplorazione mineraria è richiesto che le società (irlandesi e straniere) ricorrano ai servizi di un agente o di un gestore dell'esplorazione residente in IE per tutta la durata dei lavori. Nel caso dell'attività estrattiva è prescritto che la concessione o la licenza mineraria statale sia detenuta da una società costituita in IE. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda la proprietà di tale società (ISIC 10, 13, 14, CPC 883). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In BE: l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie e di altre risorse non biologiche nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale sono subordinati a una concessione. Il concessionario è tenuto ad avere un indirizzo di servizio in BE (ISIC 14). Alle imprese straniere controllate da persone fisiche o da imprese di un paese terzo che rappresentano più del 5 % delle importazioni dell'UE di petrolio, gas naturale o energia elettrica può essere vietato di assumere il controllo dell'attività. È prescritta la costituzione di una società (non succursale) (ISIC 10, 1110, 13, 14). In BG: alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà statali o pubbliche sono subordinate a una concessione a norma della legge corrispondente o delle altre leggi specifiche sulle concessioni. Le attività di prospezione o esplorazione di risorse naturali del sottosuolo sul territorio della BG, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva del Mar Nero, sono subordinate ad autorizzazione, mentre le attività di estrazione e sfruttamento sono subordinate a concessione rilasciata a norma della legge sulle risorse del sottosuolo. È vietato alle società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale (ossia zone offshore) o collegate partecipare, direttamente o indirettamente, a procedure aperte per il rilascio di permessi o concessioni per la prospezione, l'esplorazione e l'estrazione di risorse naturali, compresi i minerali di uranio e di torio, e per l'esercizio di un permesso o di una concessione esistenti già concessi, in quanto tali operazioni sono precluse, come pure la possibilità di registrare la scoperta geologica o commerciale di un deposito in seguito all'esplorazione. Le società commerciali con partecipazione statale o di un'amministrazione locale superiore al 50 % del capitale non possono alienare immobilizzazioni della società né concludere contratti d'acquisizione di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, né contrarre obblighi derivanti da lettere di cambio, senza previa autorizzazione dall'autorità competente, sia essa l'agenzia di privatizzazione o il consiglio comunale. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8.4, paragrafi 1 e 2, della decisione dell'assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria del 18 gennaio 2012, l'uso della tecnologia di fratturazione idraulica («fracking») per le attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas, è vietata con decisione del Parlamento. L'esplorazione e l'estrazione del gas di scisto sono vietate (ISIC 10, 11, 12, 13, 14). L'estrazione di minerali di uranio è vietata dal decreto del consiglio dei ministri n. 163 del 20 agosto 1992. Per quanto riguarda l'estrazione di minerali di torio si applica il regime generale delle concessioni di estrazione. Per partecipare a concessioni per l'estrazione di minerali di torio, una società messicana deve essere costituita a norma della legge sul commercio e iscritta nel registro del commercio. Le decisioni volte a consentire l'estrazione di minerali di torio sono adottate su base individuale non discriminatoria caso per caso. Il divieto imposto alle società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale (ossia zone offshore) o collegate di partecipare, direttamente o indirettamente, a procedure aperte per il rilascio di concessioni per l'estrazione di risorse naturali comprende i minerali di uranio e di torio (ISIC 12). A CY: il consiglio dei ministri può, per motivi di sicurezza energetica, rifiutare l'autorizzazione all'accesso e all'esercizio di attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi a un soggetto controllato di fatto dal Messico o da cittadini del Messico. Nessun soggetto può, dopo la concessione di un'autorizzazione per la prospezione, l'esplorazione e la produzione di idrocarburi, passare sotto il controllo diretto o indiretto del Messico o di un cittadino del Messico senza la previa approvazione del consiglio dei ministri. Il consiglio dei ministri può rifiutare il rilascio di un'autorizzazione per la prospezione, l'esplorazione e la produzione di idrocarburi ad un soggetto controllato di fatto dal Messico o da un paese terzo o da un cittadino nazionale del Messico o di un paese terzo se il Messico o il paese terzo non concedono ai soggetti di CY o ai soggetti degli Stati membri dell'UE, relativamente all'accesso e all'esercizio di attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi, un trattamento paragonabile a quello che CY o lo Stato membro dell'UE accorda agli organismi messicani o a paesi terzi (ISIC 1110). In SK: per le attività estrattive e le attività connesse alle attività estrattive e geologiche è richiesta la costituzione in società in uno Stato membro dell'UE o del SEE (non succursale) (ISIC 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 883 e 8675). |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In AT ed BG: nessun impegno specifico per la produzione di energia elettrica, i servizi di distribuzione di energia e i servizi connessi alla distribuzione di energia (ISIC 4010, CPC 887 diversi dai servizi di consulenza). In BE: nessun impegno specifico per i servizi di distribuzione di energia e i servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887). A CY: nessun impegno specifico per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, i servizi connessi alla distribuzione di energia elettrica diversi dai servizi di consulenza, i servizi di vendita all'ingrosso di energia elettrica e i servizi di vendita al dettaglio di energia elettrica, nella misura in cui l'investitore è controllato da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE (ISIC 4010, CPC 62279 e 887). In CZ: per la produzione, trasmissione, distribuzione e il commercio di energia elettrica e per le altre attività svolte da operatori del mercato dell'energia elettrica nonché per la produzione e distribuzione di energia termica è prescritta un'autorizzazione. Esistono diritti esclusivi per la trasmissione di gas ed energia elettrica e licenze di operatore di mercato (ISIC 40, CPC 7131, 62279, 742, 887). In FI: nessun impegno specifico per l'importazione di energia elettrica. Nessun impegno specifico per il commercio transfrontaliero relativo alla vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica. Nessun impegno specifico per le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (ISIC 4010, CPC 62279, 887 diversi dai servizi di consulenza). In FR: nessun impegno specifico per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica (ISIC 4010, CPC 887). In PL: le seguenti attività sono subordinate al rilascio di una licenza a norma della legge sull'energia:
Una licenza può essere concessa soltanto dall'autorità competente a un richiedente che abbia registrato il centro di attività principale o la residenza nel territorio di uno Stato membro dell'UE, di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC 4010, CPC 62279, 63297, 887). In PT: le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica sono svolte in regime di concessione esclusiva di servizio pubblico. Le concessioni nei settori dell'energia elettrica sono affidate soltanto a società a responsabilità limitata con sede centrale e direzione effettiva in PT (ISIC 4010, CPC 887). In SK: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica e i servizi connessi alla distribuzione di energia è prescritta un'autorizzazione. Si applica una verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo (ISIC 4010, CPC 62279, 887). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In BE: esistono limitazioni in relazione ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il BE ha conferito diritti esclusivi. Alle imprese straniere controllate da persone fisiche o da imprese di un paese terzo che rappresentano più del 5 % delle importazioni dell'UE di petrolio, gas naturale o energia elettrica può essere vietato di assumere il controllo dell'attività. Per ottenere un'autorizzazione individuale alla produzione di energia elettrica con una capacità di 25 MW è necessario lo stabilimento nell'UE o in un altro Stato che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente. La produzione offshore di energia elettrica in acque territoriali del BE è subordinata al rilascio di una concessione e alla costituzione di una joint venture con una società di uno Stato membro o con una società estera di un paese che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, in particolare per quanto riguarda le condizioni inerenti all'autorizzazione e alla selezione. La società deve avere inoltre la propria amministrazione centrale o la propria sede centrale in uno Stato membro o in un paese che soddisfi i criteri summenzionati e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente. Per la costruzione di elettrodotti che collegano la produzione offshore alla rete di trasmissione Elia è prescritta l'autorizzazione e la società è tenuta a soddisfare le condizioni precedentemente specificate, eccetto per il requisito relativo alla joint venture (ISIC 4010). In FR: nessun impegno specifico per la produzione di energia elettrica (ISIC 4010). A MT: EneMalta plc fornisce energia elettrica in regime di monopolio (ISIC 4010, CPC 887). In NL: la proprietà della rete di energia elettrica è concessa esclusivamente al governo neerlandese (sistemi di trasmissione) e ad altre autorità pubbliche (sistemi di distribuzione) (ISIC 4010, CPC 887). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In PT: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi relativi alla vendita all'ingrosso di energia elettrica, alla vendita al dettaglio di energia elettrica e ai servizi connessi alla distribuzione di energia elettrica (CPC 62279, 887 (diversi dai servizi di consulenza). |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In AT: nessun impegno specifico per il trasporto di gas e merci diverse da gas e acqua (CPC 713). In BE: per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas, esistono prescrizioni riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il BE ha conferito diritti esclusivi. Per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas è prescritto lo stabilimento all'interno dell'UE (parte di CPC 742). In generale la fornitura di gas naturale a clienti (consumatori e imprese di distribuzione il cui consumo combinato complessivo di gas derivante da tutti i punti di approvvigionamento sia pari almeno a un milione di metri cubi l'anno) stabiliti in BE è subordinata a un'autorizzazione individuale rilasciata dal ministro, salvo nel caso in cui il fornitore sia una società di distribuzione che utilizza la propria rete di distribuzione. Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente a persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro (ISIC 4020, CPC 7131). Per il trasporto mediante condotte di gas naturale e di altri combustibili è prescritta un'autorizzazione. L'autorizzazione è concessa unicamente a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro (conformemente all'articolo 3 dell'AR del 14 maggio 2002). Alle imprese straniere controllate da persone fisiche o da imprese di un paese terzo che rappresentano più del 5 % delle importazioni dell'UE di petrolio, gas naturale o energia elettrica può essere vietato di assumere il controllo dell'attività. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da una società:
In BG: nessun impegno specifico per il trasporto mediante condotte, il deposito e il magazzinaggio di petrolio e gas naturale, compresa la trasmissione di transito (ISIC 4020, CPC 7131, parte di 742). A CY: nessun impegno specifico per la produzione di gas, la distribuzione di combustibili gassosi attraverso reti per conto proprio, il trasporto di combustibili mediante condotte, i servizi connessi alla distribuzione di gas naturale diversi da quelli di consulenza e i servizi di vendita al dettaglio di gas non in bombole, a condizione che l'investitore sia controllato da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE (ISIC 4020, CPC 62271, 63297, 7131 e 887). In CZ: nessun impegno specifico per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e il commercio di gas (ISIC 2320, 4020; CPC 7131, 63297, 742, 887). In DK: il proprietario o l'utente che intendano installare condotte per il trasporto di petrolio greggio o raffinato e di prodotti petroliferi e di gas naturale devono ottenere un permesso dall'autorità locale prima dell'avvio dei lavori. Il numero dei permessi rilasciati può essere limitato (CPC 7131). In FI: nessun impegno specifico per il controllo o la detenzione della proprietà di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) (comprese le parti utilizzate per lo stoccaggio o la rigassificazione del GNL) da parte di persone o imprese straniere per motivi di sicurezza energetica (ISIC 4020, CPC 742). In FI: nessun impegno specifico per le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas. Restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per l'importazione di gas naturale (ISIC 4020, CPC 887 diversi dai servizi di consulenza). In FR: per motivi di sicurezza energetica nazionale, solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da ENGIE sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione del gas (ISIC 4020, CPC 887). In HU: per la prestazione di servizi di trasporto mediante condotte è prescritto lo stabilimento. I servizi possono essere prestati mediante un contratto di concessione stipulato con lo Stato o con l'autorità locale. La prestazione di tale servizio è disciplinata dalla legge sulle concessioni (CPC 7131). In NL: la proprietà della rete del gasdotto è concessa esclusivamente al governo (sistemi di trasmissione) e ad altre autorità pubbliche (sistemi di distribuzione) (ISIC 4020, CPC 7131). In PL: le seguenti attività sono subordinate al rilascio di una licenza a norma della legge sull'energia:
Una licenza può essere concessa soltanto dall'autorità competente a un richiedente che abbia registrato il centro di attività principale o la residenza nel territorio di uno Stato membro dell'UE, di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC 4020, CPC 63297, 74220, 887). In PT: i contratti di concessione riguardanti la trasmissione, la distribuzione e lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale e i terminal di arrivo, stoccaggio e rigassificazione del GNL sono aggiudicati mediante appalti pubblici. Tali concessioni sono affidate soltanto a società a responsabilità limitata con sede centrale e direzione effettiva in PT (ISIC 4020, CPC 7131, 7422, 887 diversi dai servizi di consulenza). In SK: è prescritta un'autorizzazione per la produzione di gas, la distribuzione di combustibili gassosi e il trasporto di combustibili mediante condotte. Si applica una verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo. Per tutte queste attività l'autorizzazione può essere concessa solo a persone fisiche residenti in via permanente in uno Stato membro dell'UE o del SEE o a persone giuridiche stabilite nell'UE o nel SEE (ISIC 4020, CPC 62271, 63297, 7131 742 e 887). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: A CY: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (CPC 7131, 742). In LT: per la trasmissione e la distribuzione di combustibili è prescritto lo stabilimento. Le licenze possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche lituane o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni straniere (controllate) stabilite in LT (ISIC 4020, CPC 7131). La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di combustibili per conto terzi. In PT: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi relativi alla produzione di gas e al trasporto di combustibili mediante condotte, servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili, servizi di commercio al dettaglio di gas non in bombole, nonché servizi connessi alla distribuzione di gas naturale. |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In AT, BE e DE: nessun impegno specifico per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare. FI: nessun impegno specifico per la trasformazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare. |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In BG: nessun impegno specifico per la trasformazione e il commercio di materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati, la manutenzione e la riparazione di attrezzature e sistemi negli stabilimenti di produzione dell'energia nucleare, il trasporto di tali materiali e dei residui della loro lavorazione o l'uso delle radiazioni ionizzanti, nonché per tutti gli altri servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici (compresi servizi tecnici e di consulenza, servizi relativi al software, ecc.). In FR: tali attività devono rispettare gli obblighi dell'accordo Euratom-Messico. In HU e SE: nessun impegno specifico per la trasformazione di combustibili nucleari e la generazione di energia elettrica nucleare (ISIC 2330, parte di 4010). |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In BG: nessun impegno specifico per la produzione e la distribuzione di energia termica (ISIC 4030, CPC 887). Una licenza può essere concessa soltanto dall'autorità competente a un richiedente che abbia registrato il centro di attività principale o la residenza nel territorio di uno Stato membro dell'UE, di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC 4030, CPC 887). In SK: per la produzione e la distribuzione di vapore e acqua calda, per la vendita all'ingrosso e al dettaglio di vapore e acqua calda e per i servizi connessi alla distribuzione di energia è prescritta un'autorizzazione. Si applica una verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo (ISIC 4030, CPC 887). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli investimenti: In FI: per la produzione e la distribuzione di vapore e acqua calda esistono limitazioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi (ISIC 40, CPC 7131). |
||||||||||||||
|
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In FI: nessun impegno specifico per le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione del vapore e dell'acqua calda (ISIC 4030, CPC 7131 diversi dai servizi di consulenza). |
||||||||||||||
|
III-UE-19 – Altri servizi non compresi altrove |
|
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In DE, FI, PT, SE e SI: nessun impegno specifico per servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri. |
||||||||||||||
|
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi: In CZ: nessun impegno specifico per i servizi di vendita all'asta (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990). |
||||||||||||||
|
|
In LT: nessun impegno specifico per la trasmissione di dati attraverso reti di trasmissione sicura, concessione di indirizzi del dominio «gov.lt», certificazione dei registratori di cassa elettronici. |
||||||||||||||
|
|
In FI: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di identificazione elettronica. |
||||||||||||||
|
(1) Si precisa che, in conformità delle note esplicative, le prescrizioni in materia di iscrizione all'Ordine degli avvocati possono includere l'obbligo di aver conseguito un diploma di laurea in giurisprudenza, o un titolo equipollente, nel paese ospitante oppure l'obbligo di praticantato sotto la supervisione di un avvocato autorizzato, oppure l'obbligo di disporre, al momento dell'iscrizione all'Ordine, di un indirizzo postale nella giurisdizione di detto Ordine. Nella misura in cui tali prescrizioni non sono discriminatorie, esse non sono elencate. (2) Cfr. appendice I-A. (3) Tra le misure pertinenti figurano: tutti i programmi quadro per la ricerca o l'innovazione dell'Unione attualmente vigenti e futuri, compresi le norme in materia di partecipazione di Orizzonte 2020 (stabilite dal regolamento (UE) 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006) e i regolamenti riguardanti le iniziative tecnologiche congiunte (ITC), le decisioni ex articolo 185 TFUE e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), nonché i programmi di ricerca nazionali, regionali o locali vigenti e futuri). (4) L'UE sottoscrive l'«Intesa sull'ambito di copertura dei servizi informatici - CPC 84». |
|||||||||||||||
Appendice III-B-1
IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO
ELENCO DEL MESSICO
Riserve applicabili a livello centrale
|
Settore o sottosettore |
Limitazioni all'accesso al mercato |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1) e 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per quanto indicato al punto 1.A. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) e 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per quanto indicato al punto 1.A. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) e 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per quanto indicato al punto 1.A. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per le prescrizioni previste per ciascun mezzo di trasporto specifico. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) e 3) Nessuna. 2) Nessun impegno specifico (*1). 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1) e 3) Nessuna. 2) Nessun impegno specifico (*1). 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per le prescrizioni previste per ciascun mezzo di trasporto specifico. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Il traffico internazionale può essere instradato soltanto attraverso i dispositivi internazionali di una persona fisica o giuridica avente una concessione rilasciata dall'agenzia di regolamentazione per l'installazione, la gestione o l'utilizzo di una rete pubblica di telecomunicazioni nel territorio del Messico, autorizzata a prestare servizi internazionali a lunga distanza. 2) Nessuna. 3) La Commissione di regolamentazione delle telecomunicazioni (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (in appresso: «CRT») deve riservare alle stazioni radiofoniche FM indigene comunitarie il 10 % della banda di trasmissione FM che va da 88 a 108 MHz. Tale percentuale deve essere assegnata come concessione per la parte superiore della fascia di riferimento. La CRT assegnerà direttamente 90 MHz della banda 700 MHz per la gestione e lo sfruttamento di una rete condivisa all'ingrosso attraverso una concessione per l'uso commerciale. I rivenditori di telecomunicazioni di lunga distanza internazionale possono stipulare contratti per servizi di telecomunicazione esclusivamente con i concessionari autorizzati. L'agente economico dichiarato preponderante nel settore delle telecomunicazioni o i concessionari che fanno parte del gruppo economico a cui appartiene l'agente dichiarato preponderante non possono partecipare direttamente o indirettamente ad alcuna rivendita. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Come indicato al punto 2.C.1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Come indicato al punto 2.C.1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Come indicato al punto 2.C.1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Come indicato al punto 2.C.1). In Messico non è consentita la rivendita a reti private di circuiti privati affittati. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1) Come indicato al punto 2.C.1). 2) Nessuna. 3) Come indicato al punto 2.C.3). 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Come indicato al punto 2.C.1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Come indicato al punto 2.C.1). 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per le normative applicabili allo stabilimento e alle operazioni di rivenditori. La CRT non rilascia permessi per lo stabilimento di un rivenditore fino all'emanazione dei regolamenti corrispondenti. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Per fornire servizi a valore aggiunto è prescritta la registrazione presso la CRT. I servizi a valore aggiunto originati all'estero e destinati al territorio messicano possono essere ricevuti e consegnati in Messico soltanto attraverso le infrastrutture o le strutture di un concessionario di reti pubbliche di telecomunicazioni. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) e 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per quanto indicato al punto 2.C.3). 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
|
||||
(CPC 5121 e 5122) |
1) e 4) Nessun impegno specifico. 2) Nessun impegno specifico (*1). 3) Nessuna. |
||||
(CPC 5124, 5127 e 5128) |
1) e 4) Nessun impegno specifico. 2) Nessun impegno specifico (*1). 3) Nessuna. |
||||
|
|
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) Nessun impegno specifico (*1). 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) Nessun impegno specifico (*1). 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) Nessun impegno specifico (*1). 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) Nessun impegno specifico (*1). 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) Nessun impegno specifico (*1). 3) Nessuna, fatta eccezione per i servizi relativi agli ausili visivi ed elettronici per le piste di decollo e di atterraggio, che sono soggetti ad autorizzazione da parte del ministero delle Comunicazioni e dei trasporti (Secretaría de Comunicaciones y Transportes). 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna, fatta eccezione per quanto indicato negli allegati I e II. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1) e 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatto salvo il caso in cui sia prescritta l'autorizzazione preventiva da parte del ministero della Pubblica istruzione (Secretaría de Educación Pública) (in appresso: «SEP») o dell'autorità regionale competente. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) e 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per un'autorizzazione preventiva prescritta dal SEP o dall'autorità regionale competente. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) e 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per un'autorizzazione preventiva prescritta dal SEP o dall'autorità regionale competente. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1) e 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per un'autorizzazione preventiva prescritta dal SEP o dall'autorità regionale competente. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
(CPC 93123) |
1) Nessun impegno specifico. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna, fatta eccezione per l'obbligo di detenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità centrale, regionale o locale competente per esercitare l'attività. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per l'obbligo di detenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità centrale, regionale o locale competente per esercitare l'attività. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per l'obbligo di detenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità centrale, regionale o locale competente per esercitare l'attività. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per l'obbligo di detenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità centrale, regionale o locale competente per esercitare l'attività. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per l'obbligo di detenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità centrale, regionale o locale competente per esercitare l'attività. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna, fatta eccezione per l'obbligo di detenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità centrale, regionale o locale competente per esercitare l'attività. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per l'obbligo di detenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità centrale, regionale o locale competente per esercitare l'attività. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per l'obbligo di detenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità centrale, regionale o locale competente per esercitare l'attività. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) e 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per l'obbligo di detenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità centrale, regionale o locale competente per esercitare l'attività. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per l'obbligo di detenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità centrale, regionale o locale competente per esercitare l'attività. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per l'obbligo di detenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità centrale, regionale o locale competente per esercitare l'attività. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per l'obbligo di detenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità centrale, regionale o locale competente per esercitare l'attività. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per l'obbligo di detenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità centrale, regionale o locale competente per esercitare l'attività. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
(CPC 96412) |
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
(CPC 96413) |
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
(CPC 96419) (limitatamente ai servizi forniti da accademie sportive e di gioco) |
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatto salvo il caso in cui per la gestione di un aeroporto sia prescritta una concessione rilasciata dal ministero delle Comunicazioni e dei trasporti (Secretaría de Comunicaciones y Transportes). 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1) nessun impegno specifico. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico, fatta eccezione per quanto indicato nella sezione orizzontale. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico, fatta eccezione per quanto indicato nella sezione orizzontale. 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) e 2) Nessuna. 3) Nessuna, fatta eccezione per il fatto che le autorità regionali e locali competenti sono responsabili dell'autorizzazione alla prestazione di tali servizi. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1) Nessun impegno specifico (*1). 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1) Nessun impegno specifico. 2) Nessun impegno specifico (*1). 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
|
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna, fatta eccezione per quanto indicato negli allegati I e II. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
1), 2) e 3) Nessuna, fatta eccezione per quanto indicato negli allegati I e II. 4) Nessun impegno specifico, fatto salvo quanto indicato al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). |
||||
|
(*1) Nessun impegno specifico per non fattibilità tecnica. (*2) Il servizio specificato costituisce soltanto una parte del numero totale di attività rientranti nel codice CPC corrispondente. (*3) Il servizio specificato è un elemento di un codice CPC più ampio aggiunto in un altro punto dell'elenco. (1) Per esercitare una professione in Messico è necessario possedere un titolo di studio riconosciuto o confermato dal ministero della Pubblica istruzione (Secretaría de Educación Pública) e ottenere una licenza professionale. Ingegneri, architetti e medici sono soggetti a prescrizioni speciali. (2) Imprese non proprietarie di mezzi di trasmissione che forniscono a terzi servizi di telecomunicazione utilizzando capacità affittata da un concessionario di rete pubblica. (3) I servizi a valore aggiunto non comprendono i servizi per i quali la creazione, il funzionamento o lo sfruttamento si avvalgono di un'infrastruttura di trasmissione di proprietà del prestatore di servizi, fatto salvo il caso in cui il prestatore del servizio disponga della licenza adeguata o del permesso adeguato per creare, gestire o sfruttare una rete pubblica di telecomunicazioni. Non sono compresi i servizi a valore aggiunto la cui prestazione richiede l'ottenimento di licenze e permessi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i servizi seguenti: la telefonia vocale, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (VoIP) nelle sue modalità di servizio locale; la telefonia a lunga distanza; la semplice rivendita di circuiti privati affittati, telefonia mobile, radiotelefonia mobile o fissa, televisione via cavo, televisione a pagamento che utilizza le microonde e la comunicazione satellitare; i servizi di radioavviso; i servizi di autotrasporto; la radiocomunicazione privata o marittima, come la radio ad uso limitato; la trasmissione di dati; le videoconferenze e la radiolocalizzazione di veicoli. (4) Il livello di disaggregazione di ciascun sottosettore di questo settore è interpretato in base al quadro legislativo messicano e potrebbe non corrispondere esattamente alla classificazione CPC indicata. |
|||||
Appendice III-B-2
IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO
ELENCO DEL MESSICO
Limitazioni applicabili a livello subcentrale
ALLEGATO IV
VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI INVESTIMENTO, PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ, INVESTITORI E VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI
NOTE ESPLICATIVE
|
1. |
L'elenco di una parte di cui alle appendici del presente allegato illustra gli impegni che tale parte si assume ai sensi dell'articolo 12.4 (Visitatori per motivi professionali a fini di investimento, personale trasferito all'interno di una società e investitori) e dell'articolo 12.5 (Visitatori di breve durata per motivi professionali). |
|
2. |
Gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 12.4 (Visitatori per motivi professionali a fini di investimento, personale trasferito all'interno di una società e investitori) e dell'articolo 12.5 (Visitatori di breve durata per motivi professionali) non si applicano alle misure non conformi esistenti nell'elenco di una parte di cui alle appendici del presente allegato, nella misura della non conformità in questione. |
|
3. |
Una misura riportata nell'elenco di una parte di cui alle appendici del presente allegato può essere mantenuta in vigore, prontamente rinnovata o modificata, a condizione che la modifica non riduca la conformità della misura rispetto agli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 12.4 (Visitatori per motivi professionali a fini di investimento, personale trasferito all'interno di una società e investitori) e dell'articolo 12.5 (Visitatori di breve durata per motivi professionali), così come detta misura esisteva immediatamente prima della modifica. |
|
4. |
Gli impegni riguardanti i visitatori per motivi professionali a fini di investimento, il personale trasferito all'interno di una società, gli investitori e i visitatori di breve durata per motivi professionali non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque di condizionarne l'esito. |
|
5. |
Nella misura in cui non sono stati assunti impegni ai sensi del capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), continuano ad applicarsi le leggi e le normative delle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo, compresi quelle relative alla durata del soggiorno. |
|
6. |
In deroga al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), continuano ad applicarsi le leggi e le normative delle parti in materia di occupazione e di sicurezza sociale, comprese quelle relative a salari minimi e ai contratti collettivi di lavoro. |
|
7. |
L'elenco di una parte non comprende le misure relative a obblighi e procedure in materia di qualifiche, a norme tecniche e a obblighi e procedure in materia di rilascio di licenze che non costituiscono una limitazione del trattamento nazionale ai sensi dell'articolo 10.7 (Trattamento nazionale) o 11.6 (Trattamento nazionale) oppure una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi dell'articolo 10.6 (Accesso al mercato) o 11.4 (Accesso al mercato). Tali misure, quali l'obbligo di ottenere una licenza, gli obblighi di servizio universale, l'obbligo di riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, l'obbligo di superare esami specifici, compresi eventuali esami di lingua, ed eventuali prescrizioni non discriminatorie di non svolgere determinate attività in zone o aree protette, anche se non comprese nell'elenco, si applicano in ogni caso. |
|
8. |
Nell'elenco dell'Unione europea sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
|
|
9. |
Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o alle imprese del Messico il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso: «TFUE»), alle persone fisiche o alle imprese di un altro Stato membro oppure alle misure adottate conformemente a detto trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri. Ai sensi del TFUE, tale trattamento è concesso soltanto alle imprese costituite o organizzate conformemente al diritto di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, comprese le imprese stabilite all'interno dell'Unione europea di proprietà o controllate da persone fisiche o imprese messicane. |
(1) Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti.
(2) Ai fini delle riserve della Finlandia, per livello amministrativo regionale si intendono le isole Åland.
Appendice IV-A
VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI INVESTIMENTO, PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ E VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI
ELENCO DELL'UE
1. Visitatori per motivi professionali a fini di investimento
|
IV-UE-1 Tutti i settori |
In AT ed CZ: i visitatori per motivi professionali a fini di investimento devono lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro. In SK: i visitatori per motivi professionali a fini di investimento devono lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro. È prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. A CY: durata del soggiorno permessa: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi. I visitatori per motivi professionali devono essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro. |
2. Personale trasferito all'interno di una società
|
IV-UE-2 Tutti i settori |
Nell'UE: il personale trasferito all'interno di una società deve essere dipendente di un'impresa di una parte o socio di un'impresa di una parte da almeno un anno. Tale personale deve risiedere al di fuori del territorio dell'UE al momento della domanda di permesso per il trasferimento intrasocietario. Nell'UE: nel valutare le conoscenze specialistiche degli specialisti si deve tenere conto delle conoscenze specifiche relative all'impresa, dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, nonché dell'eventuale appartenenza a un albo professionale. Nell'UE: i dipendenti in tirocinio devono essere retribuiti durante il trasferimento. In AT, CZ e SK: il personale trasferito all'interno di una società deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro. A CY: il numero di persone fisiche straniere impiegate in un'impresa di CY non può superare il 10 % del numero medio annuo di cittadini dell'UE impiegati dalla rispettiva impresa di CY. Per le piccole e medie imprese il numero di dipendenti stranieri che rientrano in tale categoria può essere soggetto ad autorizzazione. In FI: il personale di alto livello deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro. In HU: le persone fisiche che sono state partner di un'impresa non possono essere considerate personale trasferito all'interno di una società. In LT: durata massima del soggiorno: tre anni. |
3. Visitatori di breve durata per motivi professionali
|
IV-UE-3 Tutte le attività elencate di seguito |
Nell'UE: durata del soggiorno permessa: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di sei mesi. In CY, DK e HR: permesso di lavoro necessario, compresa una verifica della necessità economica, qualora il visitatore di breve durata per motivi professionali presti un servizio rispettivamente nel territorio di CY, DK e HR. In LV: è prescritto il permesso di lavoro per operazioni o attività da svolgersi sulla base di un contratto. A MT: permesso di lavoro prescritto. Non si effettua la verifica della necessità economica. In SK: qualora la prestazione di un servizio nel territorio della SK si protragga oltre sette giorni nell'arco di un determinato mese o 30 giorni nell'arco di determinato anno civile, è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. |
|
IV-UE-4 Venditori alle imprese |
In AT ed CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un determinato mese o a 30 giorni nell'arco di un determinato anno civile. In FI: la persona fisica deve prestare servizi come dipendente di un'impresa situata nel territorio dell'altra parte. |
|
IV-UE-5 Installatori e addetti alla manutenzione |
In AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. La verifica della necessità economica non si applica alle persone fisiche che formano lavoratori in vista della prestazione di servizi e possiedono conoscenze specialistiche. In BE: il permesso di lavoro è prescritto oltre gli otto giorni. Per il settore delle costruzioni è sempre prescritto un permesso di lavoro. In CZ: è prescritto il permesso di lavoro oltre sette giorni nell'arco di un determinato mese o 30 giorni nell'arco di un determinato anno civile. In DE: gli installatori e gli addetti alla manutenzione devono essere dipendenti di una persona giuridica della parte prestatrice del servizio. In DK: gli installatori e gli addetti alla manutenzione dovrebbero essere dipendenti della società che fornisce il prodotto importato ed essere retribuiti da tale società. Se sono impiegati presso un'altra società, la società che fornisce il prodotto deve aver firmato un contratto con tale società per l'installazione del prodotto. La categoria degli installatori e degli addetti alla manutenzione non comprende i lavori generali di edilizia, costruzione e i lavori connessi. In EE: gli installatori e gli addetti alla manutenzione devono essere impiegati come tali dalla persona giuridica che fornisce il bene o il servizio per almeno un anno immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda di ingresso e devono possedere almeno tre anni di esperienza professionale pertinente ottenuta dopo la maggiore età. In ES: gli installatori e gli addetti alla manutenzione devono essere impiegati come tali dalla persona giuridica che fornisce il bene o il servizio o da una controllata del gruppo per almeno i tre mesi immediatamente precedenti alla data di presentazione della domanda di ingresso e devono possedere almeno tre anni di esperienza professionale pertinente ottenuta dopo la maggiore età. L'accesso accordato ad installatori e addetti alla manutenzione a norma delle disposizioni del presente accordo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale. Il numero delle persone oggetto del contratto di servizio non può superare quello necessario all'esecuzione del contratto, eventualmente prescritto da leggi, normative o altre prescrizioni di legge nazionali. In FI: a seconda dell'attività, può essere prescritto un permesso di soggiorno. In NL: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. In SE: è prescritto il permesso di lavoro, eccetto per i) le persone che partecipano ad attività di formazione, prova, preparazione o completamento delle consegne, o ad attività analoghe nel quadro di un'operazione commerciale, o ii) installatori o istruttori tecnici in connessione con l'installazione o la riparazione urgente di macchine per un massimo di due mesi, nel contesto di un'emergenza. Non si effettua la verifica della necessità economica. In SI: è prescritto un permesso unico di residenza e lavoro per la prestazione di servizi nell'arco di un singolo periodo che superi 14 giorni. |
Appendice IV-B
VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI INVESTIMENTO, PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ, INVESTITORI E VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI
ELENCO DEL MESSICO
Visitatori per motivi professionali a fini di investimento e visitatori di breve durata per motivi professionali
|
1. |
Ai fini della presente categoria:
|
|
2. |
Il solo fatto che il Messico conceda l'ingresso temporaneo a un imprenditore per motivi professionali ai sensi del capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) non deve essere interpretato come un'esenzione concessa a tale imprenditore rispetto all'obbligo di soddisfare le prescrizioni in materia di licenza o di altro tipo, compresi i codici di condotta obbligatori, necessari per esercitare una professione o per svolgere altre attività commerciali. |
3. Elenco di riserve
|
Settore o sottosettore |
Condizioni e limitazioni (compresa la durata del soggiorno) |
|
Tutti i settori |
Ai fini dell'ingresso temporaneo, il Messico concede un soggiorno fino a 180 giorni. |
Personale trasferito all'interno di una società
1. Ai fini della presente categoria:
|
a) |
per «attività esecutive» si intendono le attività organizzative nel contesto delle quali una persona è soggetta alle responsabilità seguenti:
|
|
b) |
per «attività gestionali» si intendono le attività organizzative nel contesto delle quali una persona è soggetta alle responsabilità seguenti:
|
|
c) |
per «attività specializzate» si intendono le attività che comportano una conoscenza specialistica dei prodotti o dei servizi dell'impresa e della loro applicazione nei mercati internazionali oppure un livello avanzato di competenza o di conoscenza dei processi e delle procedure dell'impresa. |
2. Elenco di riserve
|
Settore o sottosettore |
Condizioni e limitazioni (compresa la durata del soggiorno) |
|
Tutti i settori |
Ai fini dell'ingresso temporaneo, il Messico concede un soggiorno di un anno, prorogabile tre volte, per un anno ogni volta. Il Messico concede l'ingresso e il soggiorno temporaneo ai coniugi del personale trasferito all'interno di una società dell'Unione europea. Il Messico concede un permesso di lavoro ai coniugi del personale trasferito all'interno di una società dell'Unione europea, previa offerta di lavoro conforme al diritto messicano. |
Investitori
Elenco di riserve
|
Settore o sottosettori |
Condizioni e limitazioni (compresa la durata del soggiorno) |
|
Tutti i settori |
Ai fini dell'ingresso temporaneo, il Messico concede un soggiorno di un anno, prorogabile tre volte, per un anno ogni volta. Il Messico concede l'ingresso e il soggiorno temporaneo ai coniugi di investitori dell'Unione europea. Il Messico concede un permesso di lavoro ai coniugi di investitori dell'Unione europea, previa offerta di lavoro conforme al diritto messicano. |
ALLEGATO V
PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI INDIPENDENTI
NOTE ESPLICATIVE
|
1. |
L'elenco di una parte di cui alle appendici del presente allegato illustra gli impegni assunti da ciascuna di tali parti ai sensi dell'articolo 12.6 (Prestatori di servizi contrattuali) e dell'articolo 12.7 (Professionisti indipendenti). |
|
2. |
Ai fini del presente allegato, per «CPC» si intendono i numeri della classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, n. 77, Provisional Central Product Classification, 1991. |
|
3. |
L'elenco di una parte si compone degli elementi seguenti:
|
|
4. |
Le parti non assumono impegni nei confronti dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti nell'ambito delle attività economiche che non figurano nell'elenco di cui al presente allegato. |
|
5. |
Gli impegni riguardanti i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque di condizionarne l'esito. |
|
6. |
Nella misura in cui non sono stati assunti impegni ai sensi del capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), continuano ad applicarsi le leggi e le normative delle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo, compresi quelle relative alla durata del soggiorno. |
|
7. |
In deroga al capo 12 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), continuano ad applicarsi le leggi e le normative delle parti in materia di occupazione e di sicurezza sociale, comprese quelle relative a salari minimi e ai contratti collettivi di lavoro. |
|
8. |
L'elenco di una parte non comprende le misure relative a obblighi e procedure in materia di qualifiche, a norme tecniche e a obblighi e procedure in materia di rilascio di licenze che non costituiscono una limitazione del trattamento nazionale ai sensi dell'articolo 10.7 (Trattamento nazionale) o 11.6 (Trattamento nazionale) oppure una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi dell'articolo 10.6 (Accesso al mercato) o 11.4 (Accesso al mercato). Tali misure, quali l'obbligo di ottenere una licenza, gli obblighi di servizio universale, l'obbligo di riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, l'obbligo di superare esami specifici, compresi eventuali esami di lingua, ed eventuali prescrizioni non discriminatorie di non svolgere determinate attività in zone o aree protette, anche se non comprese nell'elenco, si applicano in ogni caso. |
|
9. |
Nei settori nei quali l'Unione europea applica verifiche della necessità economica, queste si basano principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'incidenza sugli stessi. |
|
10. |
Nell'elenco dell'Unione europea sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
|
|
11. |
Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o alle imprese del Messico il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso: «TFUE»), alle persone fisiche o alle imprese di un altro Stato membro oppure alle misure adottate conformemente a detto trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri. Ai sensi del TFUE, tale trattamento è concesso soltanto alle imprese costituite o organizzate conformemente al diritto di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, comprese le imprese stabilite all'interno dell'Unione europea di proprietà o controllate da persone fisiche o imprese messicane. |
(1) Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti.
(2) Ai fini delle riserve della Finlandia, per livello amministrativo regionale si intendono le isole Åland.
Appendice V-A
PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI INDIPENDENTI
ELENCO DELL'UE
Prestatori di servizi contrattuali (PSC)
|
1. |
Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 e fatto salvo l'elenco di riserve di cui al paragrafo 9, l'UE assume impegni in conformità dell'articolo 12.6 (Prestatori di servizi contrattuali) per quanto riguarda tale categoria nei settori o sottosettori seguenti:
|
|
2. |
I prestatori di servizi contrattuali devono rispettare le condizioni seguenti:
|
|
3. |
L'accesso accordato a norma dell'articolo 12.6 (Prestatori di servizi contrattuali) riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale dello Stato membro in cui il servizio è prestato. |
|
4. |
La durata del soggiorno permessa per i prestatori di servizi contrattuali è limitata ad un periodo complessivo non superiore a dodici mesi, con possibili proroghe a discrezione dell'UE e dei suoi Stati membri, nell'arco di un periodo di ventiquattro mesi o per la durata del contratto, se inferiore. |
Professionisti indipendenti (PI)
|
5. |
Fatti salvi le condizioni di cui al paragrafo 6 e l'elenco di riserve di cui al paragrafo 9, l'UE assume impegni in conformità dell'articolo 12.7 (Professionisti indipendenti) per quanto riguarda tale categoria nei settori o sottosettori seguenti:
|
|
6. |
I professionisti indipendenti devono rispettare le condizioni seguenti:
|
|
7. |
L'accesso accordato a norma dell'articolo 12.7 (Professionisti indipendenti) riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale dello Stato membro in cui il servizio è prestato. |
|
8. |
La durata del soggiorno permessa dei professionisti indipendenti è limitata ad un periodo complessivo non superiore a dodici mesi, con possibili proroghe a discrezione dell'UE e dei suoi Stati membri, nell'arco di un periodo di ventiquattro mesi o per la durata del contratto, se inferiore. |
9. Elenco di riserve
|
Settore o sottosettore |
Descrizione delle riserve |
|
V-UE-1 UE – Tutti i settori |
Durata del soggiorno In AT: il soggiorno massimo per i PSC e i PI è limitato a un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'arco di un periodo di 12 mesi o per la durata del contratto, se più breve. A CY: il soggiorno massimo per i PSC e i PI è limitato a un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di sei mesi, o per la durata del contratto, se più breve. In BE, CZ, LT, MT e PT: il soggiorno massimo per i PSC e i PI è limitato a un periodo non superiore a 12 mesi consecutivi o per la durata del contratto, se più breve. |
|
V-UE-2 Servizi di consulenza legale nel contesto del diritto internazionale pubblico e del diritto straniero (parte di CPC 861) |
PSC: In BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI e SK: verifica della necessità economica. PI: In BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI e SK: verifiche della necessità economica. |
|
V-UE-3 Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219 e 86220) |
PSC: In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO e SK: verifica della necessità economica. |
|
V-UE-4 Servizi fiscali (CPC 863) (1) |
PSC: In BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO e SK: verifica della necessità economica. In PT: nessun impegno specifico. |
|
V-UE-5 servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici; (CPC 8671 e 8674) |
PSC: In AT (solo servizi urbanistici): verifica della necessità economica. In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO e SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi oggetto della prestazione. PI: In AT (solo servizi urbanistici): verifica della necessità economica. In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. In FI: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi oggetto della prestazione. |
|
V-UE-6 servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria; (CPC 8672 e 8673) |
PSC: In AT (solo servizi urbanistici): verifica della necessità economica. In BG, CZ, DE, LT, LV, RO e SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In FI: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi oggetto della prestazione. In HU: verifica della necessità economica. PI: In AT (solo servizi urbanistici): verifica della necessità economica. In BE, BG, CZ, DK, ES, IT, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. In FI: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi oggetto della prestazione. In HU: verifica della necessità economica. |
|
V-UE-7 Servizi informatici e affini (CPC 84) |
PSC: In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In FI: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi oggetto della prestazione. PI: In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. In FI: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi oggetto della prestazione. In HR: nessun impegno specifico. |
|
V-UE-8 Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici (2) e 853) |
PSC: Nell’UE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto (3). In CZ, DK, SK: verifica della necessità economica. |
|
V-UE-9 Servizi pubblicitari (CPC 871) |
PSC: In AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO e SK: verifica della necessità economica. |
|
V-UE-10 Servizi di consulenza gestionale (CPC 865) |
PSC: In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI: In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. |
|
V-UE-11 Servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866) |
PSC: In AT, BG, CY, CZ, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In HU: verifica della necessità economica eccetto per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno specifico. |
|
V-UE-12 Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676) |
PSC: In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO e SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. |
|
V-UE-13 Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675) |
PSC: In AT, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO e SK: verifica della necessità economica. In BG: nessun impegno specifico. In DE (geometri pubblici): nessun impegno specifico. In FR: (attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario): nessun impegno specifico. |
|
V-UE-14 manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (4) nel contesto di contratti di servizi post-vendita o post-locazione (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866) |
PSC: In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. In FI: nessun impegno specifico, eccetto nel quadro di un contratto di post-vendita o post-locazione, nel qual caso la durata del soggiorno è limitata a sei mesi. Manutenzione e riparazione di beni personali e per la casa (CPC 633): verifica della necessità economica. |
|
V-UE-15 Servizi di traduzione (CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate) |
PSC: In AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO e SK: verifica della necessità economica. PI: In AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO e SK: verifica della necessità economica. In HR: nessun impegno specifico. |
|
V-UE-16 Servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 e 517) |
PSC: Nell'UE: nessun impegno specifico, eccetto in BE, CZ, DK, ES, FR, NL e SE. In CZ: verifica della necessità economica. In FR: nessun impegno specifico, eccetto per i tecnici, se: il permesso di lavoro è rilasciato per un periodo non superiore a sei mesi. È prescritto il superamento della verifica della necessità economica. |
|
V-UE-17 Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111) |
PSC: In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, RO e SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi. |
|
V-UE-18 Servizi di istruzione superiore (CPC 923) |
PSC: Nell'UE, ad eccezione di LU, SE: nessun impegno specifico. In LU: nessun impegno specifico, fatta eccezione per i professori universitari, nel qual caso non si applica alcuna riserva. In SE: (prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura): nessun impegno specifico. |
|
V-UE-19 Servizi ambientali (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, parte di 94060, 9405, parte di 9406 e 9409) |
PSC: In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO e SK: verifica della necessità economica. |
|
V-UE-20 Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471 compresi gli accompagnatori (5)) |
PSC: In BE, IE: nessun impegno specifico, fatta eccezione per gli accompagnatori, nel qual caso non si applica alcuna riserva. In BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO e SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi. |
|
(1) Non comprende i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale, che rientrano fra i servizi di consulenza legale nel contesto del diritto internazionale pubblico e del diritto del paese di origine. (2) Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici. (3) Per tutti gli Stati membri, fatta eccezione per la DK, l'approvazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono soddisfare le condizioni di cui alla direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21). (4) I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici. (5) Prestatori di servizi la cui funzione consiste nell'accompagnamento di un gruppo di almeno 10 persone fisiche, senza fungere da guide in località specifiche. |
|
(1) Una riserva relativa ai servizi giuridici di cui all'allegato I o II da parte di uno Stato membro secondo cui il diritto interno comprende il diritto dell'UE e degli Stati membri si applica anche al presente allegato.
(2) Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore età.
(3) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nello Stato membro in cui il servizio viene prestato, quest'ultimo ha la facoltà di valutare l'equivalenza di tale titolo di studio o qualifica con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
(4) Una riserva relativa ai servizi giuridici di cui all’allegato I o II da parte di uno Stato membro secondo cui il diritto interno comprende il diritto dell'UE e degli Stati membri si applica anche al presente allegato.
(5) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nello Stato membro in cui il servizio viene prestato, quest'ultimo ha la facoltà di valutare l'equivalenza di tale titolo di studio o qualifica con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
Appendice V-B
PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI INDIPENDENTI
ELENCO DEL MESSICO
Prestatori di servizi contrattuali
|
1. |
Questa categoria comprende anche professionisti e tecnici professionisti. |
|
2. |
Ai fini della presente categoria:
|
|
3. |
Elenco di riserve
|
ALLEGATO VI
SERVIZI FINANZIARI
NOTE ESPLICATIVE
|
1. |
L'elenco di una parte di cui alle appendici del presente allegato illustra:
|
|
2. |
L'elenco di una parte lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS. |
|
3. |
Ciascuna voce della sezione A dell'elenco di una parte definisce gli elementi di seguito elencati:
|
|
4. |
Nell'interpretare una voce di cui alla sezione A si deve tenere conto di tutti gli elementi ivi contenuti. L'elemento «misura» prevale su tutti gli altri. |
|
5. |
Ciascuna voce della sezione B dell'elenco definisce gli elementi di seguito elencati:
|
|
6. |
Nell'interpretare una voce di cui alla sezione B si deve tenere conto di tutti gli elementi ivi contenuti. L'elemento «descrizione» prevale su tutti gli altri. |
|
7. |
L'inclusione nella sezione A o B di una riserva non significa che essa non possa essere altrimenti giustificata come misura adottata o mantenuta in vigore per motivi prudenziali a norma dell'articolo 18.13 (Misure prudenziali). |
|
8. |
Una riserva mantenuta in vigore a livello dell'Unione europea si applica a una misura dell'Unione europea, a una misura di uno Stato membro a livello nazionale nonché a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro. |
|
9. |
Una riserva mantenuta a livello nazionale del Messico o di uno Stato membro dell’Unione europea si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale paese. |
|
10. |
Si precisa che, una misura adottata o mantenuta in vigore in conformità con l'articolo 18.18 (Regolamentazione interna e trasparenza) che sia conforme agli obblighi di cui all’articolo 18.3 (Trattamento nazionale), 18.4 (Trattamento della nazione più favorita), 18.5 (Accesso al mercato), 18.6 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione) o 18.7 (Scambi transfrontalieri di servizi finanziari) non deve essere inserita nell'elenco di una parte. |
|
11. |
Si precisa che le limitazioni della partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi non costituiscono una limitazione in relazione all'articolo 18.5 (Accesso al mercato). |
|
12. |
Nell'elenco dell'Unione europea sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
|
|
13. |
Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o alle imprese del Messico il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso: «TFUE»), alle persone fisiche o alle imprese di un altro Stato membro oppure alle misure adottate conformemente a detto trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri. Ai sensi del TFUE, tale trattamento è concesso soltanto alle imprese costituite o organizzate conformemente al diritto di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, comprese le imprese stabilite all'interno dell'Unione europea di proprietà o controllate da persone fisiche o imprese messicane. |
|
14. |
Si precisa che, ai fini dell'elenco del Messico, i termini «Nazione» e «Stato» indicano il Messico. |
(1) Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti.
(2) Ai fini delle riserve della Finlandia, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland.
Appendice VI-A
RISERVE IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI
ELENCO DELL'UE
(applicabili in tutti gli Stati membri salvo diversa indicazione)
SEZIONE A
VI-UE-A-1
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Assicurazione |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 18.6) |
|
|
Scambi transfrontalieri di servizi finanziari (articolo 18.7) |
|
Livello amministrativo: |
UE o Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
In BG: il servizio di assicurazione pensionistica deve essere prestato sotto forma di società per azioni autorizzata in conformità del codice di previdenza sociale e registrata a norma della legge sul commercio o della legislazione di un altro Stato membro (non succursale).
I promotori e gli azionisti delle compagnie di assicurazione pensionistica possono essere persone giuridiche non residenti registrate sotto forma di assicurazioni sociali, assicurazioni commerciali o altri enti finanziari a norma del diritto dello Stato membro di tali persone giuridiche non residenti se dispongono di referenze bancarie di una banca primaria straniera confermate dalla Banca nazionale bulgara. Le persone fisiche non residenti non possono essere promotori e azionisti delle compagnie di assicurazione pensionistica.
I redditi di fondi pensione integrativi volontari e i redditi analoghi direttamente connessi all'assicurazione pensionistica volontaria, gestiti da persone registrate a norma della legislazione di un altro Stato membro e che possono, in conformità della legislazione in questione, effettuare operazioni di assicurazione pensionistica volontaria, non sono imponibili a norma della procedura stabilita dalla legge sull'imposta sul reddito delle società.
Il presidente del consiglio di gestione, il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore esecutivo e gli agenti con funzioni di gestione devono avere un indirizzo permanente o essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo in Bulgaria.
Misure:
BG: codice delle assicurazioni sociali, articoli 120a-162, 209-253 e 260-310;
VI-UE-A-2
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Assicurazione |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 18.6) |
|
Livello amministrativo: |
UE o Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
In AT: per ottenere una licenza per l'apertura di succursali, gli assicuratori stranieri devono operare nel paese d'origine con una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una società di mutua assicurazione.
La direzione delle succursali deve comprendere almeno due persone fisiche residenti in AT.
In BG: prima di costituire una succursale o un'agenzia per la prestazione di assicurazioni, un assicuratore o riassicuratore straniero deve essere già autorizzato nel suo paese di origine a operare negli stessi settori assicurativi per cui desidera operare in BG.
Per i membri dell'organismo di gestione e di vigilanza delle imprese di (ri-)assicurazione e per ogni persona autorizzata a gestire o rappresentare l'impresa di (ri-)assicurazione è prescritta la residenza.
Misure:
AT: legge sulla vigilanza in materia di assicurazioni (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG), § 5 (1) 3.
BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4.
VI-UE-A-3
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Assicurazione |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
Livello amministrativo: |
UE o Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
In ES: prima di poter costituire una succursale o un'agenzia in ES per la prestazione di alcune classi di assicurazione, un assicuratore straniero deve essere già autorizzato a operare nelle stesse classi di assicurazione nel suo paese d'origine da almeno cinque anni.
In PT: per poter costituire una succursale o un'agenzia, le compagnie di assicurazione straniere devono dimostrare di avere un'esperienza operativa almeno quinquennale.
In PT, ES e BG: le succursali dirette non sono autorizzate nel settore dell'intermediazione assicurativa, che è riservata alle compagnie costituite conformemente al diritto di uno Stato membro.
In SE: lo stabilimento di società di intermediazione assicurativa non costituite nell'UE può avvenire solo attraverso una succursale.
Misure:
BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4.
ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015), articolo 36.
PT: decreto-legge 94-B/98, articolo 7 e sezione VI del capo I; decreto-legge 144/2006, articolo 34, paragrafi 6 e 7, e articolo 7.
VI-UE-A-4
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Assicurazione |
|
Obblighi in esame: |
Scambi transfrontalieri di servizi finanziari (articolo 18.7) |
|
Livello amministrativo: |
UE o Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
In DE ed LT: per la prestazione di servizi di assicurazione diretta da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'UE sono prescritte la costituzione e l'autorizzazione di una succursale.
Misure:
DE: § § 67-69 della legge sulla vigilanza in materia di assicurazioni (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) per tutti i servizi assicurativi che attuano la direttiva Solvibilità II; in combinato disposto con § 105 della Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) solo per l'assicurazione di responsabilità civile aerea obbligatoria.
LT: legge sulle assicurazioni, 18 settembre 2003, n. IX-1737, modificata da ultimo il 15 dicembre 2016; e legge n. XIII-98.
VI-UE-A-5
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Assicurazione |
|
Obblighi in esame: |
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
|
Livello amministrativo: |
UE o Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
In EL: Il diritto di stabilimento non consente l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle società di assicurazioni, salvo quando detti uffici siano stabiliti come agenzie, filiali o sedi centrali.
In PL: per gli intermediari assicurativi è prescritta la costituzione di una società in loco (non succursali).
Misure:
EL: decreto legislativo 400/1970.
PL: legge sull'attività assicurativa del 22 maggio 2003; e
legge sull'intermediazione assicurativa, del 22 maggio 2003 (Gazzetta ufficiale 2003, n. 124, voce 1154), articoli 16 e 31.
VI-UE-A-6
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi bancari e altri servizi finanziari |
|
Obblighi in esame: |
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
|
|
Scambi transfrontalieri di servizi finanziari (articolo 18.7) |
|
Livello amministrativo: |
UE o Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
In IT: una società deve essere costituita in IT per poter gestire il sistema di regolamento di titoli o prestare servizi di deposito centrale di titoli con una sede in tale paese (non succursali).
Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (in appresso: «OICVM») armonizzati a norma della legislazione dell'UE, il fiduciario o depositario deve essere costituito in IT o in un altro Stato membro e avere una succursale in IT.
Anche le imprese di gestione di fondi di investimento non armonizzati a norma della legislazione dell'UE devono essere costituite in IT (non succursali).
La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle imprese di assicurazione, alle società di investimento e alle imprese di gestione di OICVM armonizzati a norma del diritto dell'UE aventi la sede centrale nell'UE nonché agli OICVM costituiti in IT.
Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro.
Gli uffici di rappresentanza degli intermediari non dell'UE non possono svolgere attività intese a prestare servizi di investimento, compresi la negoziazione per conto proprio e per conto della clientela, il collocamento e la sottoscrizione di strumenti finanziari (prescritta una succursale).
Misure:
IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 1, 19, 28, 30-33, 38, 69 e 80;
regolamento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 1998, articoli 3 e 41;
regolamento Banca d'Italia del 25 gennaio 2005, titolo V, capo VII, sezione II;
Regolamento Consob n. 16190, del 29 ottobre 2007, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari , articoli 17-21, 78-81, 91-111; e nel rispetto del:
regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (CSRD), articolo 69, paragrafo 4.
VI-UE-A-7
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi bancari e altri servizi finanziari |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
Livello amministrativo: |
UE o Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
In BG: l'ente finanziario svolge la propria attività principale sul territorio della BG.
In HU: le succursali di società di gestione di fondi di investimento non del SEE non possono esercitare la gestione dei fondi di investimento UE e non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati.
Misure:
BG: legge sugli istituti di credito, articolo 3a;
codice di previdenza sociale, articolo 121e; e
legge sulla valuta, articolo 3.
HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; e
legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.
VI-UE-A-8
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi bancari e altri servizi finanziari |
|
Obblighi in esame: |
Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 18.6) |
|
Livello amministrativo: |
UE o Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
In BG: la banca deve essere gestita e rappresentata congiuntamente da almeno due persone fisiche, almeno una delle quali deve avere una buona padronanza della lingua bulgara. Le persone fisiche che gestiscono e rappresentano la banca sono fisicamente presenti all'indirizzo della direzione.
In HU: il consiglio di amministrazione di un istituto di credito ha almeno due membri che sono residenti in HU conformemente alle leggi sul regime dei cambi e che abbiano in precedenza risieduto permanentemente in HU per almeno un anno.
In SE: il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nel SEE.
Misure:
BG: legge sugli istituti di credito, articolo 10;
codice di previdenza sociale, articolo 121e; e
legge sulla valuta, articolo 3.
HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie;
legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.
SE: legge sulle casse di risparmio (Sparbankslagen) (1987:619), capo 2, § 1, secondo paragrafo.
VI-UE-A-9
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi bancari e altri servizi finanziari |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
Livello amministrativo: |
UE o Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
In PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in PT a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in PT e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri. Le succursali dirette da paesi non appartenenti all'UE non sono autorizzate.
In RO: gli operatori di mercato sono persone giuridiche costituite come società per azioni a norma delle disposizioni del diritto societario. I sistemi di negoziazione alternativi possono essere gestiti da un operatore di sistema istituito nel rispetto delle condizioni di cui sopra oppure da un'impresa di investimento autorizzata dalla Commissione nazionale per i valori mobiliari (Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare, CNVM).
In SI: un regime pensionistico può essere prestato da un fondo pensione comune che non è una persona giuridica ed è pertanto gestito da una compagnia di assicurazione, una banca o una società pensionistica. Un regime pensionistico può essere offerto anche da prestatori di regimi pensionistici stabiliti in conformità del diritto di uno Stato membro.
Misure:
PT: decreto-legge 12/2006, modificato dal decreto-legge 180/2007;
decreto-legge 357-A/2007; e
regolamento 7/2007-R, modificato dal regolamento 2/2008-R, dal regolamento 19/2008-R e dal regolamento 8/2009.
RO: legge n. 297/2004 sui mercati dei capitali; e regolamento n. 2/2006 della CNVM (Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare) sui mercati regolamentati e sui sistemi di negoziazione alternativi
SI: legge sull'assicurazione pensionistica e per invalidità (Gazzetta ufficiale n. 102/15).
VI-UE-A-10
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi bancari e altri servizi finanziari |
|
Obblighi in esame: |
Scambi transfrontalieri di servizi finanziari (articolo 18.7) |
|
Livello amministrativo: |
UE o Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
In HU: le società non del SEE possono prestare servizi finanziari o esercitare attività ausiliarie ai servizi finanziari esclusivamente attraverso una succursale in HU.
Misure:
HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; e
legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.
SEZIONE B
VI-UE-B-1
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Tutti |
|
Obblighi in esame: |
Accesso al mercato (articolo 18.6) |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di prescrivere che un ente finanziario, diverso da una succursale, assuma una forma giuridica specifica, su base non discriminatoria, quando si stabilisce in uno Stato membro.
VI-UE-B-2
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi assicurativi e connessi |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
|
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 18.6) |
|
|
Scambi transfrontalieri di servizi finanziari (articolo 18.7) |
Descrizione:
In FI: la prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all'esistenza di una sede di attività permanente nell'UE.
Solo gli assicuratori con sede centrale nell'UE o con una succursale in FI possono offrire servizi di assicurazione diretta, compresa la coassicurazione.
Almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato di una compagnia di assicurazione che fornisce assicurazioni pensionistiche obbligatorie hanno la residenza nel SEE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in FI una licenza in quanto succursale per prestare servizi di assicurazione pensionistica obbligatoria. Almeno un revisore dei conti ha la residenza permanente nel SEE.
Per quanto riguarda le altre compagnie di assicurazione, la residenza nel SEE è prescritta per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato. Almeno un revisore dei conti ha la residenza permanente nel SEE. L'agente generale di una compagnia di assicurazione del Messico deve avere la residenza in FI, a meno che la compagnia abbia la sede centrale nell'UE.
Misure:
legge sulle compagnie di assicurazione straniere (Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä) (398/1995); legge sulle compagnie di assicurazione (Vakuutusyhtiölaki) (521/2008);
legge sulla mediazione assicurativa (Laki vakuutusedustuksesta) (570/2005);
legge sulla distribuzione assicurativa (Laki vakuutusten tarjoamisesta) (234/2018); e
legge sulle compagnie di assicurazione che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie (Laki työeläkevakuutusyhtiöistä) (354/1997).
VI-UE-B-3
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi assicurativi e connessi |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
|
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
|
|
Scambi transfrontalieri di servizi finanziari (articolo 18.7) |
Descrizione:
In DE: se una compagnia di assicurazione straniera ha stabilito una succursale in DE, può concludere in tale paese contratti di assicurazione relativi al trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in DE.
In ES: per la professione attuariale è prescritta la residenza o, in alternativa, un'esperienza di due anni.
In HU: La prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in HU.
In SK: i cittadini stranieri posso stabilire una compagnia di assicurazione sotto forma di società per azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso succursali aventi la sede sociale in SK. In entrambi i casi l'autorizzazione è subordinata alla valutazione dell'autorità di vigilanza.
L'assicurazione dei trasporti aerei e marittimi a copertura dell'aeromobile/della nave e della responsabilità può essere stipulata solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'UE o dalla succursale delle compagnie di assicurazione non stabilite nell'UE autorizzata nella Repubblica slovacca.
Misure:
DE: § 43, paragrafo 2, della Luftverkehrsgesetz (LuftVG); e
§ 105, paragrafo 1, della Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO).
HU: legge LX del 2003.
SK: legge 39/2015 sulle assicurazioni.
VI-UE-B-4
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi assicurativi e connessi |
|
Obblighi in esame: |
Scambi transfrontalieri di servizi finanziari (articolo 18.7) |
Descrizione:
In HU: La prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in HU.
Misure:
HU: legge LX del 2003.
VI-UE-B-5
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi bancari e altri servizi finanziari |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
|
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
|
|
Scambi transfrontalieri di servizi finanziari (articolo 18.7) |
Descrizione:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che imponga che soltanto le imprese aventi sede legale nell'UE possano agire in veste di depositari delle attività dei fondi di investimento.
Per l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni, compresi i fondi comuni d'investimento e, se consentito dal diritto nazionale, di imprese di investimento, è prescritto lo stabilimento di un'impresa di gestione specializzata avente la propria sede e la sede sociale nel medesimo Stato membro.
Misure:
UE: direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), modificata dalle direttive 2010/78/UE, 2011/61/UE, 2013/14/UE e 2014/91/UE; e
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, modificata dalla direttiva 2013/14/UE.
VI-UE-B-6
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi bancari e altri servizi finanziari |
|
Obblighi in esame: |
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
|
|
Scambi transfrontalieri di servizi finanziari (articolo 18.7) |
Descrizione:
In EE: per l'accettazione di depositi sono prescritte l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione a norma della legislazione estone come società per azioni, società controllata o succursale.
In SK: i servizi d'investimento in SK possono essere prestati solo da società di gestione aventi forma giuridica di società per azioni con capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge (non succursali).
Misure:
EE: legge sugli istituti di credito (Krediidiasutuste seadus), § 21 e § 206.
SK: legge 566/2001 sui valori mobiliari e sui servizi di investimento; e legge 483/2001 sulle banche.
VI-UE-B-7
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi bancari e altri servizi finanziari |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
|
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
Descrizione:
In IT: può essere adottata qualsiasi misura relativa ai servizi dei consulenti finanziari.
Misure:
IT: Regolamento Consob n. 16190, del 29 ottobre 2007, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari articoli da 91 a 111.
VI-UE-B-8
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi bancari e altri servizi finanziari |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 18.6) |
|
|
Scambi transfrontalieri di servizi finanziari (articolo 18.7) |
Descrizione:
In FI: almeno uno dei fondatori, dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato dei prestatori di servizi bancari, così come la persona fisica autorizzata a firmare a nome dell'istituto di credito, hanno la residenza permanente nel SEE. Almeno un revisore dei conti ha la residenza permanente nel SEE. per quanto riguarda i servizi di pagamento, possono essere prescritti la residenza o il domicilio in FI.
Misure:
FI: legge sulle banche commerciali e su altri istituti di credito sotto forma di società per azioni (Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista) (1501/2001);
legge sulle casse di risparmio (Säästöpankkilaki) (1502/2001);
legge sulle banche cooperative e su altri istituti di credito sotto forma di banca cooperativa (Laki osuuspankeista ja muista osuu skuntamuotoisista luottolaitoksista) (1504/2001);
legge sulle società ipotecarie (Laki hypoteekkiyhdistyksistä) (936/1978);
legge sugli istituti di pagamento (Maksulaitoslaki) (297/2010);
legge sulla gestione degli istituti stranieri di pagamento in Finlandia (Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa) (298/2010); e
legge sugli istituti di credito (Laki luottolaitostoiminnasta) (121/2007).
Appendice VI-B
RISERVE IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI
ELENCO DEL MESSICO
SEZIONE A
VI-MX-A-1
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sulle cooperative di credito (Ley de Uniones de Crédito), articolo 21. |
|
|
Legge generale sulle organizzazioni e sulle attività ausiliarie di credito (Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito), articolo 87-D. |
Descrizione:
la partecipazione, diretta o indiretta, di una persona al capitale sociale di una cooperativa di credito o di un soggetto finanziario regolamentato avente molteplici finalità e collegato a una cooperativa di credito non può superare il 15 %, a meno che non sia autorizzata dalla Commissione nazionale per il settore bancario e i titoli (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) (in appresso: «CNBV»).
Fatto salvo il paragrafo precedente, una persona straniera, compresa un'impresa straniera priva di personalità giuridica, può partecipare indirettamente fino al 15 % al capitale sociale di una cooperativa di credito o di un soggetto finanziario regolamentato avente molteplici finalità e collegato a una cooperativa di credito, a condizione che le rispettive azioni della cooperativa di credito siano acquistate da un'impresa messicana nella quale la persona straniera detiene una partecipazione.
VI-MX-A-2
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Tutti i servizi |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
|
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge per la regolamentazione dei gruppi finanziari (Ley para Regular las Agrupaciones Financieras), articoli 67, 68, 70, 72, 74 e 76. |
|
|
Legge sugli istituti di credito (Ley de Instituciones de Crédito), articoli 45-A, 45-B, 45-C, 45-E, 45-G e 45-I. |
|
|
Legge sul mercato dei titoli (Ley del Mercado de Valores), articoli 2, 160, 161, 163, 165 e 167. |
|
|
Legge sugli istituti di assicurazione e fideiussione (Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), articoli 2, 74, 75, 77, 78, 79 e 81. |
|
|
Legge generale sulle organizzazioni e sulle attività ausiliarie di credito (Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito), articoli 45 Bis 1, 45 Bis 2, 45 Bis 3, 45 Bis 5, 45 Bis 7 e 45 Bis 9. |
|
|
Legge sui fondi di investimento (Ley de Fondos de Inversión), articoli 62, 63, 64, 66, 68 e 70. |
|
|
Legge sui sistemi pensionistici (Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro), articolo 21. |
|
|
Regole in materia di stabilimento di controllate di enti finanziari stranieri (Reglas para el establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior), prima, ottava e nona regola. |
Descrizione:
un ente finanziario di uno Stato membro può investire nel capitale sociale di una società di partecipazione (holding) di un gruppo finanziario, di una banca commerciale, di una società di intermediazione mobiliare, di un istituto di fideiussione, di un istituto di assicurazione, di una società di cambio, di un deposito generale, di una società di gestione di fondi di investimento, di una società di distribuzione di quote di fondi di investimento e di una società di gestione di fondi pensione, organizzate come controllate (filial) messicane di un ente finanziario straniero, a condizione che tale ente finanziario di uno Stato membro soddisfi le condizioni seguenti:
|
a) |
eroghi, direttamente o indirettamente, nel territorio di tale Stato membro, in conformità al diritto applicabile, il medesimo tipo di servizio finanziario che la rispettiva controllata è autorizzata a prestare in Messico; |
|
b) |
sia costituito in tale Stato membro ai sensi del diritto di quest'ultimo, a condizione che tale Stato membro rimanga parte del presente accordo; e |
|
c) |
ottenga l'autorizzazione preventiva delle autorità finanziarie messicane competenti e rispetti le prescrizioni stabilite dal diritto corrispondente. |
Un ente finanziario di uno Stato membro deve possedere almeno il 51 % del capitale sociale della controllata.
VI-MX-A-3
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Tutti i servizi |
|
Obblighi in esame: |
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge per la regolamentazione dei gruppi finanziari (Ley para Regular las Agrupaciones Financieras), articolo 67. |
|
|
Legge sugli istituti di credito (Ley de Instituciones de Crédito), articolo 45-A. |
|
|
Legge sul mercato dei titoli (Ley del Mercado de Valores), articolo 2. |
|
|
Legge sugli istituti di assicurazione e fideiussione (Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), articolo 2. |
|
|
Legge generale sulle organizzazioni e sulle attività ausiliarie di credito (Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito), articolo 45 Bis 1. |
|
|
Legge sui fondi di investimento (Ley de Fondos de Inversión), articolo 62. |
|
|
Legge sui sistemi pensionistici (Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro), articolo 21. |
|
|
Regole in materia di stabilimento di controllate di enti finanziari stranieri (Reglas para el establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior), prima regola. |
Descrizione:
gli enti finanziari di uno Stato membro, come qualsiasi altro ente finanziario straniero, non sono autorizzati a stabilire succursali nel territorio del Messico (1).
VI-MX-A-4
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Tutti i servizi |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
|
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge per la regolamentazione dei gruppi finanziari (Ley para Regular las Agrupaciones Financieras), articolo 24. |
|
|
Legge sugli istituti di credito (Ley de Instituciones de Crédito), articolo 13. |
|
|
Legge sul mercato dei titoli (Ley del Mercado de Valores), articoli 117 e 237. |
|
|
Legge per la regolamentazione delle società che forniscono informazioni creditizie (Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia), articolo 8. |
|
|
Legge sugli istituti di assicurazione e fideiussione (Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), articolo 50. |
|
|
Legge sui sistemi pensionistici (Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro), articolo 21. |
|
|
Legge generale sulle organizzazioni e sulle attività ausiliarie di credito (Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito), articoli 8 e 87-D. |
|
|
Legge sui fondi di investimento (Ley de Fondos de Inversión), articolo 37. |
|
|
Legge sulle cooperative di credito (Ley de Uniones de Crédito), articolo 21. |
Descrizione:
I governi stranieri non sono autorizzati a partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale di società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari, banche commerciali, società di intermediazione mobiliare, borse valori, società che forniscono informazioni creditizie, istituti di fideiussione, istituti di assicurazione, società di gestione di fondi pensione, società di cambio, organizzazioni creditizie ausiliarie, depositi generali, società di gestione di fondi d'investimento, società di distribuzione di quote di fondi d'investimento, società di valutazione del valore di quote di fondi d'investimento, cooperative di credito e soggetti finanziari aventi molteplici finalità e regolamentati collegati a un istituto di credito, eccetto:
|
a) |
nei casi in cui la partecipazione avvenga come misura prudenziale temporanea, ad esempio in caso di un sostegno o di un aiuto finanziario; in tali casi gli enti finanziari interessati che soddisfano tale condizione devono presentare all'autorità finanziaria competente informazioni e documenti che lo dimostrano; |
|
b) |
nei casi in cui la partecipazione implichi che il governo straniero assume il controllo (2) di tali enti finanziari e sia attuata mediante imprese ufficiali quali fondi sovrani e soggetti pubblici di sviluppo, a condizione che sia stata precedentemente concessa un'autorizzazione, su base discrezionale, da parte dell'autorità finanziaria competente, previo rispetto della condizione che l'autorità accetti gli elementi di prova forniti da tali imprese in merito al fatto che:
|
|
c) |
nei casi di partecipazione indiretta, tale partecipazione non implica il controllo degli enti finanziari. |
VI-MX-A-5
|
Settore: |
|
|
Sottosettore: |
Servizi finanziari |
|
|
Tutti i servizi |
|
Obblighi in esame: |
Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 18.6) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sugli istituti di credito (Ley de Instituciones de Crédito), articoli 23, 24, 45-K e 45-L. |
|
|
Legge sul mercato dei titoli (Ley del Mercado de Valores), articoli 124, 128, 131 e 168. |
|
|
Legge per la regolamentazione dei gruppi finanziari (Ley para Regular las Agrupaciones Financieras), articoli 35, 60 e 77. |
|
|
Legge sul risparmio e sul credito popolare (Ley de Ahorro y Crédito Popular), articoli 21, 23 e 46 Bis. |
|
|
Legge sulle cooperative di credito (Ley de Uniones de Crédito), articolo 26. |
|
|
Legge generale sulle organizzazioni e sulle attività ausiliarie di credito (Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito), articoli 8, 8 Bis 1, 8 Bis 3, 45 Bis 11, 45 Bis 12, 45 Bis 13 e 87-D. |
|
|
Legge sulla regolamentazione delle attività delle società cooperative di risparmio e di concessione prestiti (Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo), articolo 5. |
|
|
Legge generale sulle società cooperative (Ley General de Sociedades Cooperativas), articolo 7. |
|
|
Legge sugli istituti di assicurazione e fideiussione (Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), articoli 56, 58, 60 e 82. |
|
|
Legge sui fondi di investimento (Ley de Fondos de Inversión), articolo 73. |
|
|
Legge sui sistemi pensionistici (Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro), articoli 50 e 66 Bis. |
|
|
Regole in materia di stabilimento di controllate di enti finanziari stranieri (Reglas para el establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior), decima regola. |
|
|
Regole applicabili alle stanze di compensazione per i pagamenti tramite carta (Reglas Aplicables a las Cámaras de Compensación para Pagos con Tarjetas), seconda regola. |
|
|
Norme generali applicabili agli enti di risparmio e di credito popolare, agli organismi di integrazione, alle società finanziarie comunitarie e agli organismi di integrazione finanziaria rurale, di cui alla Legge sul risparmio e sul credito popolare (Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular), articoli 335 e 336. |
Descrizione:
la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di banche commerciali, società di intermediazione mobiliare, società di partecipazione di gruppi finanziari, società finanziarie popolari, società finanziarie comunitarie e organizzazioni di integrazione finanziaria rurale, cooperative di credito, depositi generali, soggetti finanziari aventi molteplici finalità e regolamentati collegati a un istituto di credito, società di cambio, istituti di fideiussione, istituti di assicurazione, società di gestione di fondi pensione, società di gestione sussidiaria di fondi di investimento, società di distribuzione sussidiaria di quote di fondi di investimento e stanze di compensazione per i pagamenti con carta, deve avere cittadinanza messicana o risiedere nel territorio messicano.
Gli amministratori e i dirigenti delle società cooperative di risparmio e prestito devono essere cittadini messicani.
VI-MX-A-6
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
|
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sul mercato dei titoli (Ley del Mercado de Valores), articolo 167. |
Descrizione:
se una società di intermediazione mobiliare organizzata come controllata (filial) di un ente finanziario di uno Stato membro acquisisce azioni di una società di intermediazione mobiliare messicana, che non devono essere inferiori al 51 % del suo capitale sociale, tale controllata deve fondersi con la società di intermediazione mobiliare.
VI-MX-A-7
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) |
|
Obblighi in esame: |
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sui sistemi pensionistici (Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro), articolo 26. |
Descrizione:
le società di gestione di fondi pensione non possono detenere una quota superiore al 20 % del mercato dei sistemi pensionistici (3).
La Commissione per il sistema pensionistico nazionale (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) può autorizzare un limite superiore al 20 %, a condizione che ciò non costituisca un pregiudizio agli interessi dei lavoratori.
VI-MX-A-8
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) |
|
Obblighi in esame: |
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sul mercato dei titoli (Ley del Mercado de Valores), articolo 234. |
Descrizione:
l'organizzazione di una borsa valori è soggetta a una concessione precedentemente accordata, su base discrezionale, dal governo federale. La decisione di concedere tale concessione sarà soggetta a considerazioni relative allo sviluppo del mercato.
VI-MX-A-9
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi assicurativi e connessi |
|
Obblighi in esame: |
Scambi transfrontalieri di servizi finanziari (articolo 18.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sugli istituti di assicurazione e fideiussione (Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), articoli da 20 a 24. |
Descrizione:
Nessun soggetto deve contrattare con soggetti stranieri l'assicurazione di:
|
a) |
scafi di navi o aeromobili e qualsiasi tipo di veicolo, per i rischi inerenti al settore marittimo e a quello dei trasporti, a condizione che tali scafi e veicoli siano immatricolati in Messico o siano di proprietà di persone domiciliate in Messico; |
|
b) |
crediti, crediti edilizi, fideiussioni e garanzie finanziarie (4), se l'assicurato è soggetto al diritto messicano; |
|
c) |
responsabilità civile derivante da eventi che possono verificarsi nel territorio del Messico; o |
|
d) |
altri rischi che possono verificarsi nel territorio del Messico, fatta eccezione per le assicurazioni stipulate al di fuori di tale territorio per quanto concerne merci trasportate dal territorio del Messico verso un territorio straniero o viceversa, nonché per le assicurazioni stipulate da soggetti non residenti in Messico in relazione alla propria persona o ai propri veicoli al fine di coprire i rischi durante i loro ingressi temporanei nel territorio del Messico. |
Si precisa che nessuna persona può stipulare con enti di uno Stato membro un contratto di assicurazione per persone che si trovano nel territorio del Messico al momento della stipula del contratto di assicurazione se tale persona è una persona fisica, o se l'assicurato risiede in Messico, se l'assicurazione è stipulata da un'impresa (5).
In deroga ai divieti di cui sopra, la Commissione nazionale per le assicurazioni e le fideiussioni (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas) può autorizzare una persona a stipulare una qualsiasi delle assicurazioni di cui sopra, a condizione che detta persona dimostri che nessuno degli istituti assicurativi autorizzati a operare in Messico è in grado di stipulare una determinata operazione assicurativa che gli viene proposta o ritiene sia conveniente stipularla.
VI-MX-A-10
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) |
|
Obblighi in esame: |
Scambi transfrontalieri di servizi finanziari (articolo 18.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sugli istituti di assicurazione e fideiussione (Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), articoli 34 e 35. |
Descrizione:
nessuno può stipulare fideiussioni con soggetti stranieri a garanzia di atti di persone fisiche e imprese tenute ad adempiere obblighi nel territorio del Messico, fatta eccezione per i casi di rigaranzia oppure quelli in cui tali fideiussioni sono ricevute da istituti di fideiussione messicani a titolo di controgaranzia (6).
In deroga ai divieti di cui sopra, la Commissione nazionale per le assicurazioni e le fideiussioni (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas) può autorizzare una persona a stipulare una qualsiasi delle fideiussioni di cui sopra, a condizione che nessuno degli istituti finanziari autorizzati a operare in Messico sia in grado di stipulare una determinata operazione di fideiussione che gli è stata proposta o ritenga conveniente stipularla, a fronte della preventiva verifica dell'esistenza di tali circostanze.
VI-MX-A-11
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Tutti |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
|
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sugli istituti di assicurazione e fideiussione (Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), articolo 337. |
|
|
Regolamento sugli agenti di assicurazione e fideiussione (Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas), articolo 12. |
|
|
Regole per l'autorizzazione e l'esercizio dell'attività di brokeraggio riassicurativo (Reglas para la autorización y operación de intermediarios de reaseguros), quarta regola. |
Descrizione:
i governi stranieri o gli enti ufficiali stranieri non possono partecipare, direttamente o indirettamente, a società di mutua assicurazione, al capitale sociale di agenzie di assicurazione e fideiussione oppure al capitale sociale di broker di riassicurazione.
I soggetti finanziari stranieri non possono partecipare al capitale sociale di agenzie di assicurazione o di fideiussione oppure di società di mutua assicurazione.
I gruppi di persone fisiche o imprese straniere, indipendentemente dalla forma assunta, non possono partecipare alle società di mutua assicurazione, né direttamente né indirettamente. Si precisa che le persone fisiche straniere possono partecipare alle società di mutua assicurazione a condizione che lo facciano individualmente e non come parte di un gruppo o di un soggetto.
VI-MX-A-12
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Assicurazione |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
|
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
|
Livello amministrativo |
Centrale |
|
Misure: |
Legge sui fondi assicurativi agricoli e rurali (Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural), articolo 26. |
Descrizione:
solo i cittadini messicani o le imprese messicane soggette a clausola di esclusione degli stranieri possono partecipare ai fondi assicurativi agricoli e rurali (Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural).
SEZIONE B
VI-MX-B-1
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Tutti i servizi |
|
Obblighi in esame: |
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 18.6) |
|
|
Scambi transfrontalieri di servizi finanziari (articolo 18.7) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
Descrizione:
in caso di vendita o cessione delle partecipazioni in, o delle attività patrimoniali di, un'impresa pubblica o di un ente governativo esistente, il Messico può vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività e alla capacità dei proprietari di tali partecipazioni o attività di controllare eventuale imprese che ne derivino, tramite investitori del Messico, di uno Stato membro o di un paese terzo oppure tramite i loro investimenti.
Inoltre il Messico può imporre limitazioni alla prestazione di servizi connessi a tali investimenti. Per quanto riguarda tale vendita o altra cessione, il Messico può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la cittadinanza delle persone fisiche nominate a rivestire i ruoli di alta dirigenza dei membri dei consigli di amministrazione.
Ai fini della presente riserva:
|
a) |
le misure mantenute o adottate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo le quali, al momento della vendita o altra cessione, vietano o impongono limitazioni alla proprietà di partecipazioni o attività patrimoniali o impongono prescrizioni relative alla cittadinanza quali descritte nella presente riserva devono essere considerate misure esistenti; e |
|
b) |
per «impresa pubblica» si intende un'impresa di proprietà o sotto il controllo del Messico mediante interessi di proprietà e comprende le imprese stabilite dopo la data di entrata in vigore del presente accordo unicamente ai fini della vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti. |
VI-MX-B-2
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
Descrizione:
il Messico si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che concedono vantaggi, compresi diritti esclusivi, alle banche di sviluppo, a soggetti decentrati o ai fondi pubblici per lo sviluppo economico già istituiti alla data di entrata in vigore del presente accordo, nonché a qualsiasi banca di sviluppo, ente decentrato o fondo pubblico per lo sviluppo economico di nuova costituzione, soggetti a riorganizzazione o a cessione avente funzioni ed obiettivi analoghi a quelli dell'attività bancaria di sviluppo.
Tra gli istituti del settore bancario per lo sviluppo figurano:
|
a) |
Istituzione finanziaria nazionale, S.N.C. (Nacional Financiera, S.N.C.); |
|
b) |
Banca nazionale dei lavori e dei servizi pubblici, S.N.C. (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.); |
|
c) |
Banca nazionale del commercio estero, S.N.C. (Banco Nacional del Comercio Exterior, S.N.C.); |
|
d) |
Società federale di mutui ipotecari, S.N.C. (Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.); |
|
e) |
Banca del benessere, S.N.C (Banco del Bienestar, S.N.C.); |
|
f) |
Banca nazionale dell'esercito, dell'aeronautica e della marina, S.N.C. (Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.); o |
|
g) |
i rispettivi successori. |
VI-MX-B-3
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Tutti i servizi |
|
Obblighi in esame: |
Trattamento nazionale (articolo 18.3) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
Descrizione:
il Messico si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che concedano vantaggi, compresi diritti esclusivi, ad enti nazionali di assicurazione, enti nazionali di garanzia, ai fondi pensione nazionali o alle organizzazioni nazionali ausiliarie del credito esistenti alla data di entrata in vigore del presente accordo, nonché a qualsiasi ente nazionale di assicurazione, ente nazionale di garanzia, fondo pensione nazionale od organizzazione nazionale ausiliaria del credito di nuova costituzione, soggetti a riorganizzazione o a cessione, aventi funzioni e obiettivi analoghi in relazione a finalità di ordine pubblico.
VI-MX-B-4
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Tutti i servizi |
|
Obblighi in esame: |
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
|
|
Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 18.6) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
Descrizione:
il Messico si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione a qualsiasi servizio finanziario fornito da un investimento disciplinato così come definito all'articolo 10.1 (Definizioni) che non sia un investimento disciplinato in un istituto finanziario ai sensi dell'articolo 18.1 (Definizioni), al fine di regolamentare tale soggetto come un ente finanziario.
VI-MX-B-5
|
Settore: |
Servizi finanziari |
|
Sottosettore: |
Tutti i servizi |
|
Obblighi in esame: |
Accesso al mercato (articolo 18.5) |
|
Livello amministrativo: |
Centrale |
Descrizione:
il Messico si riserva il diritto di limitare o richiedere a un istituto finanziario di uno Stato membro di adottare un tipo specifico di forma giuridica ai fini della prestazione di un servizio finanziario, su base non discriminatoria.
(1) Si precisa che la presente formulazione non deve essere interpretata come costituente una deroga alla posizione del Messico in altri accordi internazionali di cui esso è parte.
(2) Il termine «controllo» deve essere inteso in base alla definizione contenuta in ciascuna delle leggi indicate nella presente misura.
(3) Il termine «mercato» fa riferimento all'ammontare complessivo dei conti pensionistici individuali.
(4) Il divieto di assicurazione di garanzie finanziarie non si applica se i titoli o i documenti oggetto dell'assicurazione partecipano esclusivamente a mercati stranieri.
(5) Si precisa che la presente formulazione non deve essere interpretata come costituente una deroga alla posizione del Messico in altri accordi internazionali di cui esso è parte.
(6) Si precisa che la presente formulazione non deve essere interpretata come costituente una deroga alla posizione del Messico in altri accordi internazionali di cui esso è parte.
ALLEGATO VII
INTESA SUI NUOVI SERVIZI NON CLASSIFICATI NELLA CLASSIFICAZIONE CENTRALE DEI PRODOTTI PROVVISORIA DELLE NAZIONI UNITE, 1991
1.
Gli articoli 10.6 (Accesso al mercato), 10.7 (Trattamento nazionale), 10.8 (Trattamento della nazione più favorita), 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni), 10.10 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione), 11.4 (Accesso al mercato), 11.5 (Presenza locale), 11.6 (Trattamento nazionale) e 11.7 (Trattamento della nazione più favorita), nonché il capo 13 (Regolamentazione interna), non si applicano a una misura relativa a un servizio nuovo che non può essere classificato dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, n. 77, Provisional Central Product Classification, 1991 (in appresso: «CPC»).
2.
Nella misura del possibile, prima di adottare una misura relativa a un nuovo servizio di cui al paragrafo 1 che sia incompatibile con l’articolo 10.6 (Accesso al mercato), 10.7 (Trattamento nazionale), 10.8 (Trattamento della nazione più favorita), 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni), 10.10 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione), 11.4 (Accesso al mercato), 11.5 (Presenza locale), 11.6 (Trattamento nazionale) oppure 11.7 (Trattamento della nazione più favorita) o il capo 13 (Regolamentazione interna), una parte notifica tale circostanza all'altra parte.
3.
Su richiesta di una parte, le parti avviano negoziati per includere il nuovo servizio nell'ambito di applicazione del presente accordo.
4.
Si precisa che il paragrafo 1 non si applica a un servizio esistente che potrebbe essere classificato nella CPC, ma che non aveva potuto essere fornito in precedenza a causa della mancanza di fattibilità tecnica.
PROTOCOLLO SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SULLA LOTTA CONTRO TALE FENOMENO
SEZIONE A
Disposizioni generali
Articolo 1
Obiettivi
1. Le parti riaffermano il proprio impegno a prevenire e combattere la corruzione negli scambi e negli investimenti internazionali e ricordano che la corruzione in tali ambiti compromette la buona governance e lo sviluppo economico e falsa le condizioni della concorrenza a livello internazionale.
2. Le parti riconoscono che la corruzione può incidere sugli scambi e sugli investimenti internazionali giacché è in grado di compromettere le opportunità di accesso al mercato e minare gli impegni volti a creare condizioni di parità. La corruzione che incide sugli scambi e sugli investimenti può costituire un ostacolo non tariffario per gli investitori e le imprese che desiderano partecipare agli scambi e agli investimenti internazionali.
3. Le parti riconoscono l'importanza di contrastare la corruzione dei funzionari pubblici e del settore privato che incide sugli scambi e sugli investimenti internazionali.
4. Le parti riconoscono che la corruzione è una questione transnazionale legata ad altre forme di criminalità transnazionale ed economica, compreso il riciclaggio di denaro, e che tale fenomeno dovrebbe essere affrontato mediante un approccio multidisciplinare e una stretta cooperazione a livello internazionale.
5. Le parti riconoscono la necessità di rafforzare l'integrità e migliorare la trasparenza sia nel settore pubblico che in quello privato e riconoscono altresì che ciascun settore ha responsabilità complementari al riguardo.
6. Le parti riconoscono l'importanza delle iniziative realizzate a livello regionale e multilaterale, anche a livello delle Nazioni Unite, OMC, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), Consiglio d'Europa e Organizzazione degli Stati americani, al fine di prevenire e combattere la corruzione in ambiti che incidono sugli scambi e sugli investimenti internazionali e si impegnano a collaborare per incoraggiare e sostenere iniziative adeguate.
7. Le parti ribadiscono l'impegno comune a ridurre in modo sostanziale ogni forma di corruzione attiva e passiva conformemente all'obiettivo 16 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
8. Le parti riconoscono l'importante operato del gruppo di lavoro anticorruzione del G20 e ribadiscono il proprio sostegno ai principi di alto livello convenuti al riguardo in sede di G20.
9. Il presente protocollo si prefigge l'obiettivo di istituire un quadro bilaterale di impegni per prevenire e combattere la corruzione che incide sugli scambi e sugli investimenti internazionali nelle relazioni tra le parti.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente protocollo si applica alla prevenzione della corruzione e alla lotta contro tale fenomeno riguardo a qualsiasi questione disciplinata dalla parte III del presente accordo.
Articolo 3
Relazione con altri accordi
Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata il 31 ottobre 2003 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite presso la sede delle Nazioni Unite a New York (UNCAC), della convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali firmata a Parigi il 21 novembre 1997, della convenzione interamericana contro la corruzione firmata a Caracas il 29 marzo 1996, degli strumenti giuridici pertinenti adottati dal Consiglio d'Europa o di qualsiasi altro strumento giuridico internazionale pertinente adottato da ciascuna parte.
SEZIONE B
Misure anticorruzione
Articolo 4
Corruzione attiva e passiva di funzionari pubblici
Le parti riconoscono l'importanza di contrastare la corruzione attiva e passiva di funzionari pubblici che incide sugli scambi e sugli investimenti internazionali. A tal fine esse riaffermano in particolare il proprio impegno, ai sensi degli articoli 15 e 16 dell'UNCAC, ad adottare o mantenere in vigore le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale alla corruzione attiva e passiva di funzionari pubblici e alla corruzione attiva di funzionari pubblici stranieri e di funzionari di organizzazioni pubbliche internazionali, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente, e a valutare la possibilità di adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale alla corruzione passiva di funzionari pubblici stranieri e di funzionari di organizzazioni pubbliche internazionali, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente.
Articolo 5
Corruzione attiva e passiva nel settore privato
1. Le parti riconoscono l'importanza di contrastare la corruzione attiva e passiva nel settore privato che incide sugli scambi e sugli investimenti internazionali. A tal fine esse ricordano la necessità di rispettare gli impegni assunti nell'ambito dell'UNCAC e riaffermano in particolare il proprio impegno, ai sensi dell'articolo 21 dell'UNCAC, a valutare la possibilità di adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale alla corruzione attiva e passiva nel settore privato, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente nell'ambito di attività economiche, finanziarie o commerciali.
2. Le parti riconoscono che i pagamenti di facilitazione a funzionari pubblici costituiscono una forma di corruzione, ostacolano gli sforzi tesi a combattere la corruzione e incentivano la corruzione nei paesi stranieri. A tal fine le parti ribadiscono l'impegno, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'UNCAC, a rifiutare la deducibilità fiscale delle spese che costituiscono tangenti e, se del caso, delle altre spese sostenute ai fini di corruzione.
Articolo 6
Corruzione e riciclaggio di denaro
Riconoscendo l'interconnessione tra corruzione e riciclaggio di denaro, le parti ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'articolo 23 dell'UNCAC.
Articolo 7
Responsabilità delle persone giuridiche
Le parti riconoscono che è necessario accertare la responsabilità delle persone giuridiche e garantire sanzioni penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive per far progredire la lotta mondiale contro la corruzione negli scambi e negli investimenti internazionali. A tal fine le parti ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'articolo 26 dell'UNCAC e ricordano il proprio sostegno ai principi di alto livello del G20 sulla responsabilità delle persone giuridiche in materia di corruzione.
SEZIONE C
Misure volte a prevenire la corruzione nel settore privato
Articolo 8
Condotta responsabile delle imprese
1. Le parti riconoscono l'importanza delle misure preventive e della condotta responsabile delle imprese, compresi gli obblighi di informativa finanziaria e non finanziaria e le pratiche di responsabilità sociale delle imprese, per prevenire la corruzione, nonché il ruolo del commercio nel perseguire tale obiettivo.
2. Le parti riconoscono la necessità di tener conto delle esigenze e dei vincoli delle piccole e medie imprese (PMI) in termini di obblighi di comunicazione.
3. Le parti ricordano il proprio sostegno alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali concenrnenti la condotta responsabile delle imprese per quanto riguarda la lotta contro la corruzione.
Articolo 9
Informativa finanziaria e non finanziaria
1. In linea con gli impegni assunti nell'ambito dell'UNCAC e conformemente ai principi fondamentali del rispettivo diritto, le parti riconoscono l'importanza di migliorare le norme contabili e di revisione contabile nel settore privato quale mezzo per prevenire la corruzione e riconoscono in particolare che tale obiettivo potrebbe essere conseguito, tra l'altro, attraverso le misure seguenti:
|
a) |
provvedere affinché le imprese private, tenuto conto della loro struttura e delle loro dimensioni, e in particolare delle esigenze specifiche delle PMI, attuino misure volte ad agevolare la prevenzione e l'individuazione di atti di corruzione; tali misure possono comprendere il rispetto di un codice di condotta in materia di governo societario, una funzione di audit interno o controlli interni sufficienti, e |
|
b) |
garantire che i conti e i rendiconti finanziari di tali imprese private siano soggetti a procedure adeguate di revisione contabile e certificazione. |
2. Le parti incoraggiano le imprese, le banche e le compagnie di assicurazione quotate a riferire in merito alle misure adottate per prevenire e combattere la corruzione. Le parti adottano le misure necessarie per quanto riguarda la divulgazione di tali relazioni.
3. Le parti adottano, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, le misure necessarie in materia di informativa di bilancio e di mantenimento dei principi contabili e di revisione contabile.
4. Ciascuna parte si adopera per valutare la possibilità di adottare o mantenere in vigore misure che impongano ai revisori esterni di segnalare alle autorità competenti eventuali atti sospetti relativi agli illeciti di cui agli articoli 4, 5 e 6. Qualora sussista tale obbligo di segnalazione, le parti provvedono affinché i revisori esterni che fanno tali segnalazioni siano tutelati in maniera ragionevole e in buona fede da azioni legali per violazione di restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di divulgazione delle informazioni.
Articolo 10
Trasparenza del settore privato
1. Le parti riconoscono che la trasparenza può contribuire a prevenire la corruzione nel settore degli scambi e degli investimenti internazionali e, a tal fine, rammentano gli impegni assunti a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'UNCAC. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nel settore privato coinvolto in attività commerciali relative agli scambi e agli investimenti di cui alla parte III del presente accordo, si potrebbero adottare le misure seguenti:
|
a) |
promuovere l'elaborazione di norme e procedure volte a preservare l'integrità dei soggetti privati interessati, compresi codici di condotta intesi a garantire che le imprese e tutte le professioni interessate esercitino le loro attività in modo corretto, onorevole ed adeguato, al fine di prevenire i conflitti di interessi e promuovere l'uso di buone pratiche commerciali tra le imprese e nelle loro relazioni contrattuali con lo Stato; |
|
b) |
prevenire l'uso improprio delle procedure di regolamentazione dei soggetti privati, comprese le procedure relative alle sovvenzioni e alle licenze concesse dalle autorità pubbliche per attività commerciali, e |
|
c) |
promuovere misure volte a prevenire i conflitti di interessi mediante l'imposizione, se del caso e per un periodo di tempo ragionevole, di restrizioni all'esercizio di attività professionali da parte di ex funzionari pubblici o all'impiego, da parte del settore privato, di funzionari pubblici dopo le loro dimissioni o il loro pensionamento, quando dette attività o detto impiego siano direttamente collegati alle funzioni che tali funzionari pubblici esercitavano o supervisionavano durante il loro mandato. |
Articolo 11
Misure volte a prevenire il riciclaggio di denaro
1. Riconoscendo l'importanza di prevenire il riciclaggio di denaro e i suoi effetti potenziali sugli scambi e sugli investimenti internazionali, le parti confermano il proprio impegno ad adottare o mantenere in vigore un regime interno globale di regolamentazione e vigilanza degli istituti finanziari e delle imprese e professioni non finanziarie designate, conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'UNCAC e alle raccomandazioni del GAFI. Le parti promuovono l'attuazione delle raccomandazioni 24 e 25 del GAFI sulla trasparenza e la titolarità effettiva delle persone giuridiche e sulla trasparenza e la titolarità effettiva degli istituti giuridici, nonché dei principi di alto livello del G20 in materia di trasparenza della titolarità effettiva.
2. Conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'UNCAC, alle raccomandazioni del GAFI e ai principi di alto livello del G20 di cui al paragrafo 1, le parti adottano o mantengono in vigore misure volte a:
|
a) |
garantire che il proprio diritto interno includa una definizione di «titolare effettivo» che comprenda la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un cliente o la persona fisica per conto della quale viene realizzata un'operazione, nonché le persone fisiche che esercitano, in ultima istanza, il controllo effettivo su una persona giuridica o un istituto giuridico; |
|
b) |
garantire che le persone giuridiche costituite in società nel loro territorio siano tenute a ottenere e conservare informazioni adeguate, esatte e aggiornate sulla propria titolarità effettiva; |
|
c) |
garantire che i fiduciari di trust espressi o altri istituti giuridici aventi un assetto o una funzione simili a quelli dei trust espressi detengano informazioni adeguate, esatte e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust o dell'istituto giuridico, comprese quelle relative a costituenti, guardiani, fiduciari e beneficiari o classe di beneficiari, e a qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo effettivo sul trust; |
|
d) |
imporre agli istituti finanziari e alle imprese e professioni non finanziarie designate, quali definiti nelle raccomandazioni del GAFI, di identificare il cliente e verificarne l'identità, nonché di identificare il titolare effettivo e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che l'istituto finanziario o l'impresa e professione non finanziaria designata siano certi di sapere chi sia il titolare effettivo; |
|
e) |
predisporre meccanismi volti a garantire che le autorità competenti interessate, quali definite dal diritto delle parti, possano accedere prontamente alle informazioni in materia di titolarità effettiva; |
|
f) |
garantire che le rispettive autorità competenti partecipino agli scambi di informazioni in materia di titolarità effettiva con i loro omologhi internazionali in modo tempestivo ed efficace; |
|
g) |
imporre agli istituti finanziari e alle imprese e professioni non finanziarie designate di adempiere il dovere di maggiore diligenza, in particolare per quanto riguarda le persone politicamente esposte, intese come persone che ricoprono o hanno ricoperto cariche pubbliche importanti nel territorio di una parte o a livello internazionale, nonché i loro familiari e i loro stretti collaboratori, e |
|
h) |
garantire un controllo efficace dei suddetti obblighi, anche attraverso l'introduzione e l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza. |
3. Le parti riconoscono l'utilità di istituire registri per fornire tempestivamente informazioni esatte e aggiornate sulla titolarità effettiva per le persone giuridiche e gli istituti giuridici, al fine di agevolare la prevenzione della corruzione e del riciclaggio di denaro e la lotta contro tali fenomeni.
SEZIONE D
Misure volte a prevenire la corruzione nel settore pubblico
Articolo 12
Condotta dei funzionari pubblici
1. Le parti ribadiscono il proprio sostegno ai principi di alto livello del G20 sulla dichiarazione della situazione patrimoniale dei funzionari pubblici, adottati in occasione del vertice dei leader del G20 tenutosi a Los Cabos il 18 e 19 giugno 2012, nonché ai principi di condotta applicabili ai funzionari pubblici nell'ambito della cooperazione economica Asia-Pacifico adottati nel corso della 14a riunione dei leader economici svoltasi ad Hanoi nel 2006, per quanto riguarda il Messico, e, per quanto riguarda l'Unione europea alla raccomandazione sui codici di condotta dei funzionari pubblici adottata l'11 maggio 2000 dal Consiglio d'Europa.
2. Le parti ribadiscono gli impegni ad esse incombenti in forza dell'articolo 8 dell'UNCAC, tra cui l'applicazione di codici o norme di condotta per i funzionari pubblici, l'agevolazione della segnalazione degli atti di corruzione alle autorità competenti da parte dei funzionari pubblici, l'obbligo imposto ai funzionari pubblici di dichiarare alle autorità competenti i potenziali conflitti di interessi e l'adozione di misure disciplinari o di altro tipo nei confronti dei funzionari pubblici che violano detti codici o norme.
Articolo 13
Trasparenza della pubblica amministrazione
1. Le parti sottolineano l'importanza della trasparenza nella pubblica amministrazione per prevenire la corruzione negli scambi e negli investimenti internazionali e promuovono la trasparenza conformemente alle disposizioni specifiche e orizzontali della parte III del presente accordo, comprese in particolare le disposizioni in materia di facilitazione degli scambi, appalti pubblici, regolamentazione interna e trasparenza.
2. Le parti ribadiscono l'impegno, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'UNCAC, ad adottare misure appropriate per garantire che i propri organismi anticorruzione siano noti al pubblico e a far sì che tali organismi siano accessibili, se del caso, cosicché si possano segnalare loro i fatti pertinenti.
Articolo 14
Partecipazione della società civile
Le parti riconoscono l'importanza della partecipazione della società civile alla prevenzione della corruzione negli scambi e negli investimenti internazionali e alla lotta contro tale fenomeno, nonché la necessità di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica in merito all'esistenza, alle cause e alla gravità della corruzione e alla minaccia che essa rappresenta. A tal fine, le parti ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'UNCAC, in particolare per quanto riguarda l'adozione di misure adeguate volte a favorire la partecipazione attiva di persone e di gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la società civile, le organizzazioni non governative e le comunità di persone.
Articolo 15
Protezione delle persone segnalanti
Le parti ribadiscono il proprio impegno, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'UNCAC, a valutare la possibilità di istituire misure e sistemi tali da facilitare la segnalazione alle autorità competenti, da parte dei funzionari pubblici, degli atti di corruzione di cui questi ultimi sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Le parti ribadiscono altresì il proprio impegno, a norma dell'articolo 33 dell'UNCAC, a considerare la possibilità di porre in essere misure adeguate per proteggere le persone segnalanti da qualsiasi trattamento ingiustificato.
SEZIONE E
Risoluzione delle controversie
Articolo 16
Ambito di applicazione
1. In caso di disaccordo tra le parti in merito a una disposizione del presente protocollo, le parti si avvalgono esclusivamente delle procedure di cui agli articoli da 17 a 21.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti nell'ambito delle procedure di risoluzione delle controversie previste dagli strumenti internazionali di cui al presente protocollo.
3. Ciascuna parte si riserva il diritto di applicare le proprie leggi anticorruzione attraverso le autorità di contrasto, le autorità responsabili dell'azione penale e le autorità giudiziarie rispettive, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto.
Articolo 17
Consultazioni
1. Una parte può chiedere che si svolgano consultazioni con l'altra parte onde pervenire a una soluzione concordata. Le consultazioni si svolgono nell'ambito del sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti, istituito dal paragrafo 8 dell'articolo 1.4 (Sottocomitati e altri organismi) della parte IV del presente accordo.
2. La parte che richiede le consultazioni presenta all'altra una domanda scritta in cui espone i motivi della propria richiesta, compresa una descrizione della questione oggetto di controversia e del modo in cui la misura adottata dall'altra parte incide negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. Le parti avviano consultazioni senza indugio dopo il ricevimento della richiesta di consultazioni e in ogni caso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Le parti si adoperano quanto più possibile per giungere a una soluzione concordata della questione attraverso tali consultazioni.
3. Ciascuna parte può chiedere, se del caso, il parere dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 1.7 (Gruppi consultivi interni) della parte IV del presente accordo.
4. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti responsabili della questione oggetto delle consultazioni.
5. Qualsiasi soluzione concordata è resa pubblica, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
Articolo 18
Assistenza di esperti
1. Una parte può chiedere per iscritto all'altra l'assistenza di un gruppo di esperti se le consultazioni di cui all'articolo 17 si sono concluse senza che si pervenisse a una soluzione concordata entro 90 giorni dalla richiesta di consultazioni. Nella richiesta di assistenza di un gruppo di esperti, la parte descrive la questione oggetto di controversia e il modo in cui la misura adottata dall'altra parte incide negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.
2. Salvo diversa decisione delle parti, il gruppo è composto da tre esperti. Le parti si consultano per convenire sugli esperti che faranno parte del gruppo di esperti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda scritta di cui al paragrafo 1. A tal fine, ciascuna parte designa un esperto, che può essere cittadino di tale parte, e propone all'altra un massimo di tre candidati per la funzione di presidente. Le parti si adoperano per scegliere di comune accordo il presidente tra i candidati a presidente proposti per l'esercizio di tale funzione. Una parte può sollevare obiezioni in merito alla designazione di un esperto ad opera dell'altra parte se ritiene che tale persona non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 20. Ai fini del presente paragrafo, le parti sono incoraggiate a scegliere gli esperti dall'elenco di cui all'articolo 19.
3. Qualora le parti non pervengano a un accordo sul gruppo di esperti entro il termine di cui al paragrafo 2, si applica la procedura di cui all'articolo 19.
4. Il gruppo di esperti conduce le procedure secondo le modalità e alle condizioni convenute dalle parti. Il comitato misto può stabilire il regolamento interno da applicare alle procedure di cui alla presente sezione.
Articolo 19
Elenco degli esperti
Nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti compila un elenco di almeno nove persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini dell'una e dell'altra parte, chiamate a esercitare la funzione di presidente. Ciascuna parte propone almeno tre nominativi per il proprio sottoelenco. Le parti selezionano inoltre un minimo di tre persone per l'elenco di presidenti. Il sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti provvede affinché l'elenco di persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti sia tenuto aggiornato e affinché gli esperti siano sempre almeno in numero non inferiore a nove.
Articolo 20
Qualifiche degli esperti
Gli esperti possiedono competenze giuridiche o esperienza negli ambiti disciplinati dal presente protocollo o nella risoluzione delle controversie che sorgono nell'ambito di accordi internazionali. Essi sono indipendenti, esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo riguardo alle questioni oggetto di disaccordo, non sono collegate al governo di nessuna delle parti e si conformano all'allegato 31-B (Codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori).
Articolo 21
Parere degli esperti
1. Il gruppo di esperti consulta le parti congiuntamente o separatamente, a seconda dei casi, al fine di aiutarle a pervenire a una soluzione concordata.
2. Per le questioni relative agli accordi internazionali, alle raccomandazioni del GAFI o ai principi di alto livello del G20 di cui al presente protocollo, gli esperti possono, se del caso e previa notifica alle parti, chiedere informazioni o consulenza alle organizzazioni o agli organismi competenti.
3. Qualora non si pervenga a una soluzione concordata nell'ambito delle consultazioni con il gruppo di esperti entro 90 giorni dalla costituzione di quest'ultimo, ciascuna parte può chiedere al gruppo di esperti di formulare un parere contenente una proposta di soluzione.
4. Il gruppo di esperti formula il proprio parere entro 90 giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3, esponendo le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base della soluzione proposta (1). Ciascuna parte rende pubblico tale parere subito dopo la sua presentazione da parte del gruppo di esperti, fatta salva la protezione delle informazioni riservate.
5. Le parti discutono le misure adeguate da attuare per risolvere le questioni oggetto di controversia tenendo conto del parere del gruppo di esperti, al fine di pervenire a una soluzione concordata. La parte che attua le misure informa l'altra parte di tutte le misure che ha attuato o che prevede di attuare, o delle azioni che ha avviato o che prevede di avviare per risolvere le questioni oggetto di controversia, non oltre tre mesi dalla formulazione del parere. Se del caso, le parti chiedono ai gruppi consultivi interni pareri sull'attuazione di tali misure.
6. Il sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti controlla il seguito dato al parere del gruppo di esperti e alla proposta di soluzione in esso contenuta. I gruppi consultivi interni possono presentare al sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti osservazioni al riguardo.
Articolo 22
Riesame
1. Al fine di rendere più efficace l'attuazione del presente protocollo le parti discutono, attraverso le riunioni del sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti, il funzionamento delle disposizioni relative alla risoluzione delle controversie e ad accordi istituzionali di cui alle sezioni E ed F, compreso un eventuale riesame della loro efficacia, tenendo conto, tra l'altro, dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente protocollo, dell'evoluzione delle politiche in ciascuna parte, dell'evoluzione degli accordi internazionali e delle opinioni presentate dai portatori di interessi.
2. Il sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti può raccomandare al comitato misto modifiche delle disposizioni pertinenti del presente protocollo che tengano conto dell'esito delle discussioni di cui al paragrafo 1; tali modifiche sono adottate conformemente alla procedura di modifica di cui all'articolo 2.4 (Modifiche) della parte IV del presente accordo.
SEZIONE F
Disposizioni istituzionali
Articolo 23
Sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti
1. Il sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti istituito dall'articolo 1.4 (sottocomitati e altri organismi) della parte IV del presente accordo è composto da rappresentanti di ciascuna parte competenti per le questioni relative alla prevenzione della corruzione e alla lotta contro tale fenomeno, tenendo conto delle questioni specifiche da affrontare in una data sessione.
2. Salvo diversa decisione delle parti, il sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, secondo quanto convenuto dalle parti di comune accordo.
3. Il sottocomitato per la lotta contro la corruzione nel commercio e negli investimenti esercita le funzioni seguenti:
|
a) |
agevola e sorveglia l'effettiva attuazione del presente protocollo ed esamina le difficoltà che potrebbero sorgere nella sua attuazione; |
|
b) |
promuove la cooperazione tra le parti sulle materie disciplinate dal presente protocollo e favorisce lo scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti nelle sedi non governative, regionali e multilaterali riguardo a tali materie; |
|
c) |
individua o discute iniziative riguardanti materie disciplinate dal presente protocollo che trarrebbero vantaggio da una maggiore cooperazione bilaterale e |
|
d) |
individua o discute eventuali miglioramenti del presente protocollo. |
4. Ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la comunicazione e il coordinamento tra le parti sulle questioni relative all'attuazione del presente protocollo e ne notifica i dati di contatto all'altra parte. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.
(1) I pareri e le soluzioni del gruppo di esperti non creano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche.
DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL MESSICO SU COMMERCIO E PARITÀ DI GENERE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO A LIVELLO POLITICO, ECONOMICO E DI COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E GLI STATI UNITI MESSICANI, DALL'ALTRA
Le parti,
RICHIAMANDO i valori condivisi e i forti legami culturali, politici, economici e di cooperazione che le uniscono,
RAMMENTANDO la volontà comune di aggiornare e sostituire l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra («accordo globale»), concluso nel 2000, per tener conto delle nuove realtà politiche ed economiche,
RIBADENDO l'impegno comune di rafforzare la cooperazione su questioni bilaterali, regionali e globali di interesse comune,
CONVINTE che l'accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra («accordo globale aggiornato») e l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti messicani recheranno benefici a entrambe e rinsalderanno i legami che le uniscono,
AFFERMANO l'intento comune di cooperare per dare attuazione agli aspetti di sostenibilità della parte III dell'accordo globale aggiornato per quanto riguarda commercio e parità di genere, animate dalle considerazioni esposte di seguito:
|
1. |
Le parti riconoscono che politiche commerciali inclusive contribuiscono a promuovere l'emancipazione economica delle donne e la parità di genere, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e con gli obiettivi della dichiarazione comune sul commercio e sull'emancipazione economica delle donne adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Buenos Aires nel dicembre 2017. Le parti riconoscono l'importante contributo delle donne alla crescita economica attraverso la loro partecipazione all'attività economica, compreso il commercio internazionale. Le parti si impegnano ad attuare le disposizioni della parte III dell'accordo globale aggiornato con modalità che promuovano e rafforzino la parità di genere. |
|
2. |
Le parti mirano a rafforzare le loro relazioni commerciali e la loro cooperazione con modalità che offrano effettivamente a donne e uomini pari opportunità e parità di trattamento nel beneficiare delle disposizioni della parte III dell'accordo globale aggiornato, anche in materia di impiego e professione, conformemente ai loro impegni internazionali. |
|
3. |
Ciascuna parte adempie efficacemente gli obblighi ad essa derivanti dagli accordi internazionali di cui è firmataria che trattano della parità di genere e dei diritti delle donne, compresa la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, rilevando in particolare le disposizioni relative all'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna nella vita economica e nel settore dell'occupazione. A tale riguardo le parti ribadiscono gli impegni assunti in virtù dell'articolo 26.3 (Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro) della parte III dell'accordo globale aggiornato, anche in termini di effettiva attuazione delle convenzioni dell'OIL relative alla parità di genere e all'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. |
|
4. |
Ciascuna parte si adopera per garantire che il proprio diritto e le proprie politiche in materia prevedano e promuovano la parità di diritti e di trattamento e le pari opportunità tra donne e uomini. Ciascuna parte si adopera per migliorare tale diritto e tali politiche, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di stabilire il proprio ambito di applicazione e i propri livelli di protezione per quanto riguarda le pari opportunità per donne e uomini. Tale diritto e tali politiche sono coerenti con gli impegni di ciascuna parte a rispettare le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi menzionati nella presente dichiarazione comune. |
|
5. |
Le parti collaborano per intensificare la cooperazione fra loro sugli aspetti commerciali delle politiche e delle misure in materia di parità di genere, sul piano bilaterale e regionale e nei consessi internazionali secondo il caso, quali mediante attività volte a migliorare la capacità delle donne - lavoratrici, donne d'affari e imprenditrici - di accedere alle possibilità aperte dalla parte III dell'accordo globale aggiornato e le relative condizioni, e di trarne beneficio. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sullo scambio di informazioni e migliori pratiche per quanto riguarda la raccolta di dati disaggregati per genere e l'analisi delle politiche commerciali in un'ottica di genere. |
|
6. |
Le parti convengono sull'importanza di monitorare e valutare, conformemente alle rispettive procedure interne, l'impatto dell'attuazione della parte III dell'accordo globale aggiornato sulla parità di genere e sulle pari opportunità per le donne in ambito commerciale. |
|
7. |
In caso di disaccordo in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente dichiarazione comune, le parti si avvalgono esclusivamente, mutatis mutandis, delle procedure di risoluzione delle controversie di cui agli articoli 26.17 (Consultazioni) e 26.18 (Gruppo di esperti) della parte III dell'accordo globale aggiornato. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/1509/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)