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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1397 |
26.6.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1397 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2026
che sostituisce l’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 contiene l’elenco delle autorità amministrative alle quali è fatto riferimento all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento. |
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(2) |
La Finlandia ha comunicato alla Commissione delle modifiche da effettuare relativamente alle autorità amministrative da inserire nell’elenco di cui all’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009. |
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(3) |
Le autorità amministrative comunicate dalla Finlandia ed elencate nell’allegato al presente regolamento rispondono ai requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la legge applicabile, la competenza e l’esecuzione in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sostituzione dell’allegato X
L’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/4(1)/oj.
ALLEGATO
«ALLEGATO X
Le autorità amministrative alle quali è fatto riferimento all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono:
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in Lettonia, il fondo di garanzia per gli alimenti (“Uzturlīdzekļu Garantiju Fonds”), |
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in Finlandia, per i procedimenti avviati fino al 31 dicembre 2022, il dipartimento degli affari sociali (“Sosiaalilautakunta/Socialnämnd”); per i procedimenti avviati dal 1o gennaio 2023 in avanti, i servizi di welfare di contea (“Hyvinvointialue/Välfärdsområden”), la città di Helsinki (“Helsingin kaupunki/Helsingfors stad”) e, nella provincia di Åland, il comune (“kunta/kommun”), |
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in Svezia: l’autorità di esecuzione (“Kronofogdemyndigheten”), |
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nel Regno Unito (1):
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(1) Solo per i procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione ai sensi dell’articolo 67 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1).»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1397/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)