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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/1397

26.6.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1397 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2026

che sostituisce l’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 contiene l’elenco delle autorità amministrative alle quali è fatto riferimento all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(2)

La Finlandia ha comunicato alla Commissione delle modifiche da effettuare relativamente alle autorità amministrative da inserire nell’elenco di cui all’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009.

(3)

Le autorità amministrative comunicate dalla Finlandia ed elencate nell’allegato al presente regolamento rispondono ai requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la legge applicabile, la competenza e l’esecuzione in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sostituzione dell’allegato X

L’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/4(1)/oj.


ALLEGATO

«ALLEGATO X

Le autorità amministrative alle quali è fatto riferimento all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono:

in Lettonia, il fondo di garanzia per gli alimenti (“Uzturlīdzekļu Garantiju Fonds”),

in Finlandia, per i procedimenti avviati fino al 31 dicembre 2022, il dipartimento degli affari sociali (“Sosiaalilautakunta/Socialnämnd”); per i procedimenti avviati dal 1o gennaio 2023 in avanti, i servizi di welfare di contea (“Hyvinvointialue/Välfärdsområden”), la città di Helsinki (“Helsingin kaupunki/Helsingfors stad”) e, nella provincia di Åland, il comune (“kunta/kommun”),

in Svezia: l’autorità di esecuzione (“Kronofogdemyndigheten”),

nel Regno Unito (1):

a)

in Inghilterra e Galles e in Scozia, il dipartimento del lavoro e delle pensioni (DWP) compresi i relativi settori dell’amministrazione presso la Child Support Agency (CSA) e il Child Maintenance Service (CMS),

b)

in Irlanda del Nord, il Child Maintenance Service (CMS).


(1)  Solo per i procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione ai sensi dell’articolo 67 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1).»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1397/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)