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dell'Unione europea

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Serie L


2026/1365

29.6.2026

Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: https://unece.org/transport/road-transport/status-1958-agreement-and-annexed-regulations.

Regolamento ONU n. 166 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi e dei veicoli a motore per quanto riguarda il rilevamento da parte del conducente della prossimità di utenti vulnerabili della strada davanti e ai lati del veicolo [2026/1365]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Serie di modifiche 01 - Data di entrata in vigore: 12 giugno 2025

Il presente documento è un semplice strumento di documentazione. I testi facenti fede e giuridicamente vincolanti sono i seguenti:

ECE/TRANS/WP.29/2022/139

ECE/TRANS/WP.29/2024/98 (quale modificato dal punto 98 della relazione ECE/TRANS/WP.29/1181)

ECE/TRANS/WP.29/2024/168

INDICE

Regolamento

0.

Introduzione

1.

Ambito di applicazione

Parte I -   Dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Prescrizioni

7.

Modifica del tipo di dispositivo per la visione anteriore e laterale ed estensione dell'omologazione

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione

Parte II.   Installazione sul veicolo di dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale

12.

Definizioni

13.

Domanda di omologazione

14.

Omologazione

15.

Prescrizioni

16.

Prescrizioni per il sistema di telecamere anteriori e laterali

17.

Prescrizioni per i sistemi di rilevamento

18.

Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell'omologazione

19.

Conformità della produzione

20.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

21.

Cessazione definitiva della produzione

22.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione

Allegati

1

Scheda informativa relativa all'omologazione di un dispositivo per la visione anteriore e laterale

2

Scheda informativa relativa all'omologazione di un veicolo su cui deve essere installato un dispositivo per la visione o il rilevamento anteriore e laterale

3

Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo (entità tecnica indipendente) per la visione anteriore e laterale

4

Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale

Appendice

5

Esempio di marchio di omologazione di un dispositivo per la visione anteriore e laterale

6

Metodo di prova per la determinazione del coefficiente di riflessione

7

Procedura per la determinazione del raggio di curvatura "r" della superficie riflettente dello specchio

8

Procedura per la determinazione del punto "H" e dell'angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere dei veicoli a motore

Appendice 1 -

Descrizione della macchina tridimensionale per la determinazione del punto "H" (macchina 3D H)

Appendice 2 -

Sistema di riferimento tridimensionale

Appendice 3 -

Dati di riferimento dei posti a sedere

9

Metodi di prova del campo visivo di prossimità anteriore e laterale

10

Metodi di regolazione della posizione dei punti oculari del conducente

11

Angolo morto prodotto dal montante A o dallo specchio esterno per la visione anteriore e laterale

12

Metodi di prova dei sistemi di rilevamento

13

Necessità della prova d'urto con il pendolo

0.   Introduzione (a titolo informativo)

Il presente regolamento reca disposizioni finalizzate a migliorare il rilevamento, da parte del conducente, degli utenti vulnerabili della strada che si trovano anteriormente e lateralmente al veicolo fermo prima che questo parta. Mentre il regolamento ONU n. 46 stabilisce le disposizioni per la visione indiretta dai veicoli a motore, il presente regolamento concerne la vista e la percezione del conducente anteriormente e lateralmente al veicolo quando il veicolo è fermo e ci si appresta a partire. Può verificarsi pertanto che alcuni dispositivi conformi al regolamento ONU n. 46 risultino conformi anche a determinate prescrizioni del presente regolamento.

1.   Ambito di applicazione

1.1.

Il presente regolamento si applica a quanto segue:

1.1.1.

Omologazione dei dispositivi per la visione anteriore e laterale definiti nella parte I, destinati al montaggio su veicoli delle categorie M1 e N1 (1).

1.1.2.

Omologazione del montaggio sui veicoli dei dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale definiti nella parte II, destinati al montaggio su veicoli delle categorie M1 e N1.

1.1.3.

Qualora il costruttore ne faccia richiesta, le parti contraenti possono rilasciare omologazioni a norma della parte II per veicoli di altre categorie e dispositivi destinati a essere montati su tali veicoli.

1.1.4.

Il presente regolamento non si applica ai sistemi destinati principalmente ad agevolare le manovre di parcheggio del veicolo.

1.2.

I veicoli per i quali il montaggio di dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale è incompatibile con l'impiego su strada possono essere parzialmente o totalmente esentati dal presente regolamento, qualora l'autorità di omologazione decida in tal senso.

1.3.

Se un veicolo dispone di più dispositivi, il costruttore deve indicare il dispositivo che rispetta le disposizioni del regolamento ONU.

Parte I -   Dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale

2.   Definizioni

Ai fini del presente regolamento ONU si applicano le seguenti definizioni:

2.1.

"dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale": dispositivi che servono a fornire al conducente una visuale chiara sulla parte anteriore e sui lati del veicolo entro i campi di visibilità definiti al punto 15.2 o a rilevare oggetti situati all'interno del campo di rilevamento di cui al punto 15.3.

Può trattarsi di specchi convenzionali, sistemi di telecamere anteriori e laterali, sistemi di rilevamento o altri dispositivi aventi la stessa funzione;

2.1.1.

"dispositivo visore di prossimità anteriore e laterale": dispositivo che restituisce il campo visivo definito al punto 15.2 del presente regolamento;

2.1.2.

"dispositivi per la visione anteriore e laterale": dispositivi che forniscono informazioni sugli oggetti che possono trovarsi all'interno dei campi visivi definiti al punto 15.2;

2.1.2.1.

"sistema di telecamere anteriori e laterali" (FLVCS - Front and Lateral Side View Camera System): qualsiasi sistema avente la funzione di restituire l'immagine dell'esterno e di fornire una visione chiara ai lati del veicolo e davanti ad esso entro i campi visivi definiti al punto 15.2 avvalendosi di telecamere;

2.1.2.1.1.

"contrasto di luminanza": relazione tra la luminosità di un oggetto e quella dello sfondo e degli elementi attigui, che permette di distinguere l'oggetto dallo sfondo e dagli elementi attigui. Si tratta di una definizione conforme a quella della norma ISO 9241-302:2008;

2.1.2.1.2.

"risoluzione": il dettaglio più piccolo che un sistema di percezione è in grado di distinguere, di percepire cioè come a sé stante, separato dall'insieme. La risoluzione dell'occhio umano è detta acuità (o acutezza) visiva;

2.1.2.1.3.

"spettro visivo": luce avente lunghezza d'onda compresa entro i limiti di percezione dell'occhio umano, 380-780 nm;

2.1.2.2.

"specchio per la visione anteriore e laterale di prossimità": qualsiasi dispositivo, fatta eccezione per i periscopi, avente la funzione di permettere una visione chiara della zona anteriore e di quelle laterali al veicolo entro i campi visivi definiti al punto 2.1.4 e descritti al punto 15.2 del presente regolamento per mezzo di una superficie riflettente;

2.1.2.2.1.

"r": media dei raggi di curvatura misurati sulla superficie riflettente, secondo il metodo descritto nell'allegato 7;

2.1.2.2.2.

"raggi di curvatura principali in un punto della superficie riflettente (ri)": i valori, ottenuti per mezzo dell'apparecchiatura definita nell'allegato 7, misurati sull'arco della superficie riflettente che passa per il centro di detta superficie parallelamente al segmento b, definito al punto 6.1.2.1.2 del presente regolamento, e sull'arco perpendicolare a tale segmento;

2.1.2.2.3.

"raggio di curvatura in un punto della superficie riflettente (rp)": media aritmetica dei raggi di curvatura principali ri e
Image 1
cioè:

Image 2

2.1.2.2.4.

"superficie sferica": superficie avente raggio costante e uguale in tutte le direzioni;

2.1.2.2.5.

"superficie asferica": superficie avente raggio costante in un solo piano;

2.1.2.2.6.

"specchio asferico": specchio composto da una parte sferica e una parte asferica, in cui il passaggio della superficie riflettente dalla parte sferica alla parte asferica deve essere opportunamente contrassegnato. Nel sistema di coordinate x/y, il rapporto tra la curvatura dell'asse principale dello specchio e il raggio della calotta primaria sferica è definita con:

Image 3

dove:

R

:

raggio nominale nella parte sferica;

k

:

costante relativa alla variazione di curvatura;

a

:

costante relativa alla dimensione sferica della calotta primaria sferica;

2.1.2.2.7.

"centro della superficie riflettente": il centro dell'area visibile della superficie riflettente;

2.1.2.2.8.

"raggio di curvatura delle parti che costituiscono lo specchio": raggio "c" dell'arco di circonferenza che maggiormente si avvicina alla forma arrotondata della parte considerata;

2.1.2.3.

"altri dispositivi per la visione anteriore e laterale": dispositivi, quali definiti ai punti da 2.1.2.1 a 2.1.2.2.8 che permettono di ottenere il campo visivo con un mezzo diverso da uno specchio o da un sistema di telecamere anteriori e laterali;

2.1.3.

"oggetto utilizzato per la prova": oggetto cilindrico di 1,0 m di altezza e 0,30 m di diametro;

2.1.4.

"campo visivo": parte dello spazio tridimensionale situato al di sopra del suolo monitorata con visione diretta con l'ausilio di un dispositivo per la visione indiretta. Salvo diversa indicazione, tale monitoraggio si basa sulla vista consentita da uno o più dispositivi che non siano specchi. Può essere limitato dalla distanza di rilevamento corrispondente all'oggetto utilizzato per la prova;

2.1.5.

"sistema di rilevamento": sistema che utilizza segnali per permettere al conducente di rilevare oggetti nella zona adiacente al veicolo;

2.1.5.1.

"informazioni acustiche": informazioni per le quali sono utilizzati segnali acustici forniti da un sistema di rilevamento quale definito al punto 2.1.5 allo scopo di permettere al conducente di rilevare oggetti nella zona adiacente al veicolo;

2.1.5.2.

"informazioni visive": informazioni per le quali sono utilizzati segnali visivi forniti da un sistema di rilevamento quale definito al punto 2.1.5 allo scopo di permettere al conducente di rilevare oggetti nella zona adiacente al veicolo;

2.1.5.3.

"informazioni tattili": informazioni per le quali sono utilizzati segnali tattili forniti da un sistema di rilevamento quale definito al punto 2.1.5 allo scopo di permettere al conducente di rilevare oggetti nella zona adiacente al veicolo;

2.1.6.

"campo di rilevamento": parte dello spazio tridimensionale situato al di sopra del suolo monitorata con l'ausilio di un sistema di rilevamento;

2.2.

"tipo di dispositivo per la visione o il rilevamento anteriore e laterale": dispositivi che non differiscono tra loro per le seguenti caratteristiche essenziali:

a)

concezione del dispositivo, compreso l'eventuale fissaggio alla carrozzeria;

b)

nel caso degli specchi: forma, dimensioni e raggio di curvatura della superficie riflettente;

c)

nel caso dei sistemi di telecamere anteriori e laterali: campo visivo, ingrandimento e risoluzione;

d)

nel caso dei sistemi di rilevamento: tipologia dei sensori, tipologia dei segnali informativi.

3.   Domanda di omologazione

3.1.

La domanda di omologazione di un tipo di dispositivo per la visione anteriore e laterale deve essere presentata dal titolare del marchio o della denominazione commerciale o da un suo mandatario.

3.2.

Nell'allegato 1 è riportato un modello di scheda informativa.

3.3.

Per ciascun tipo di dispositivo per la visione anteriore e laterale occorre allegare alla domanda tre campioni.

3.4.

Il costruttore deve designare il dispositivo o i dispositivi presentati per l'omologazione a norma del presente regolamento ONU.

4.   Marcature

4.1.

I campioni dei dispositivi per la visione anteriore e laterale presentati per l'omologazione devono recare il marchio o la denominazione commerciale del costruttore, che deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.2.

Ogni dispositivo per la visione anteriore e laterale deve disporre, su almeno uno dei componenti principali, di uno spazio sufficiente ad accogliere il marchio di omologazione, che deve essere leggibile; tale spazio deve essere evidenziato nei disegni di cui all'allegato 1. Il marchio di omologazione deve essere leggibile anche quando il dispositivo è montato sul veicolo. Gli altri componenti del dispositivo devono recare un mezzo di identificazione. Qualora lo spazio disponibile per il marchio o i marchi di omologazione sia poco, devono essere forniti altri mezzi di identificazione che permettano di stabilire un nesso con il marchio di omologazione.

5.   Omologazione

5.1.

Se i campioni presentati per l'omologazione rispettano le prescrizioni di cui al punto 6 del presente regolamento, deve essere rilasciata l'omologazione per il tipo in questione di dispositivo per la visione anteriore e laterale.

5.2.

A ciascun tipo omologato in conformità alla scheda 4 dell'accordo (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) deve essere assegnato un numero di omologazione.

5.3.

Del rilascio, rifiuto, estensione o revoca dell'omologazione, o della cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo per la visione anteriore e laterale ai sensi del presente regolamento, deve essere data comunicazione alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

5.4.

Oltre alle marcature prescritte al punto 4.1, su almeno uno dei componenti principali di ogni dispositivo per la visione anteriore e laterale conforme a un tipo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in maniera ben visibile nello spazio indicato al punto 4.2, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

5.4.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera "E" seguita da:

a)

il numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2); e

b)

il numero del presente regolamento seguito dalla lettera "R", un trattino e il numero di omologazione.

5.5.

Il marchio di omologazione e il simbolo o i simboli aggiuntivi devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

5.6.

Nell'allegato 5 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di marchi di omologazione e di simboli aggiuntivi.

6.   Prescrizioni

6.1.

Specchi frontali e laterali per la visione di prossimità

6.1.1.

Specifiche generali

6.1.1.1.

Tutti gli specchi conformi al presente regolamento devono essere fissati alla carrozzeria del veicolo in modo che forniscano al conducente il campo visivo necessario.

6.1.2.

Specifiche particolari

6.1.2.1.

Dimensioni

6.1.2.1.1.

I contorni della superficie riflettente devono essere di forma geometrica semplice e di dimensioni tali che lo specchio restituisca il campo visivo indicato al punto 15.2 del presente regolamento ONU.

6.1.2.2.

Superficie riflettente e coefficienti di riflessione

6.1.2.2.1.

La superficie riflettente di uno specchio deve essere piana o sferica convessa. Gli specchi esterni possono avere in aggiunta anche una parte asferica, purché lo specchio principale sia conforme alle prescrizioni relative al campo visivo indiretto.

6.1.2.2.2.

Differenze tra i raggi di curvatura degli specchi

6.1.2.2.2.1.

La differenza tra ri o r'i, e rp presso ciascun punto di riferimento non deve superare 0,15 r.

6.1.2.2.2.2.

La differenza tra uno qualsiasi dei raggi di curvatura (rp1, rp2 e rp3) e r non deve superare 0,15 r.

6.1.2.2.2.3.

Quando r non è inferiore a 3 000 mm, il valore di 0,15 r di cui ai punti 6.1.2.2.2.1 e 6.1.2.2.2.2 è sostituito da 0,25 r.

6.1.2.2.3.

Il valore del coefficiente di riflessione normale, stabilito con il metodo di cui all'allegato 6, non deve essere inferiore al 40 %.

Per le superfici riflettenti con coefficiente di riflessione regolabile, la posizione "giorno" deve consentire di riconoscere i colori dei segnali usati per la circolazione stradale. Il valore del coefficiente di riflessione normale nella posizione "notte" non deve essere inferiore al 4 %

6.1.2.2.4.

La superficie riflettente deve conservare le caratteristiche di cui al punto 6.1.2.2.3 anche dopo una prolungata esposizione alle intemperie in normali condizioni di impiego.

6.1.3

Alloggiamento protettivo

6.1.3.1.

Quando il bordo della superficie riflettente è compreso in un alloggiamento protettivo, il raggio di curvatura "c", sul perimetro di tale alloggiamento, non deve essere inferiore a 2,5 mm in qualsiasi punto e in tutte le direzioni.

Se il bordo della superficie riflettente non è racchiuso dall'alloggiamento protettivo indipendente da qualsiasi posizione di regolazione, il raggio di curvatura "c", sul suo perimetro, non deve essere inferiore a 2,5 mm in tutti i punti e in tutte le direzioni e questa prescrizione si applica al perimetro della parte sporgente.

6.1.3.2.

Se lo specchio è montato su una superficie piana, tutte le parti, anche quelle che dopo le prove di cui al punto 6.2.2 restano unite al supporto, che in condizioni statiche sono potenzialmente in contatto con una sfera di 165 mm di diametro (specchi interni) o di 100 mm (specchi esterni), devono avere un raggio di curvatura "c" pari ad almeno 2,5 mm, in tutte le posizioni di regolazione del dispositivo.

6.1.3.3.

Le prescrizioni dei punti 6.1.3.1 e 6.1.3.2 non si applicano alle parti della superficie esterna che sporgono meno di 5 mm; ma gli angoli orientati verso l'esterno di queste parti devono essere smussati, a meno che tali parti non sporgano meno di 1,5 mm. Per determinare le dimensioni della sporgenza occorre applicare il metodo seguente:

6.1.3.3.1.

la dimensione della sporgenza di un componente montato su un pannello convesso può essere determinata direttamente oppure in riferimento al disegno di un'adeguata sezione dell'elemento montato;

6.1.3.3.2.

se non possono essere determinate con una semplice misurazione, le dimensioni della sporgenza di un componente montato su una superficie non convessa devono essere stabilite in base alla variazione massima della distanza tra il centro di una sfera del diametro di 100 mm e la linea nominale del pannello quando la sfera viene spostata sul componente restando sempre in contatto con esso. La figura 1 mostra un esempio dell'impiego di questo procedimento.

Figura 1

Esempio di misurazione mediante variazione massima

Image 4

6.1.3.4.

I bordi dei fori di fissaggio o le rientranze il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm sono esenti dalle prescrizioni di cui al punto 6.1.3.2, purché siano smussati.

6.1.3.5.

Il dispositivo di fissaggio degli specchi sul veicolo deve essere concepito in maniera che un cilindro con raggio di 70 mm, che abbia come asse l'asse o uno degli assi di snodo o di rotazione che consentono il cedimento dello specchio nella direzione d'urto, intersechi almeno in parte la superficie originale esterna da cui il dispositivo sporge.

6.1.3.6.

Le parti degli specchi esterni di cui ai punti 6.1.3.1 e 6.1.3.2 fatte di materiali di durezza Shore A pari o inferiore a 60 sono esenti dalle pertinenti prescrizioni.

6.1.3.7.

Per le parti degli specchi interni fatte di materiali di durezza Shore A inferiore a 50 e montate su supporto rigido, le prescrizioni dei punti 6.1.3.1 e 6.1.3.2 si applicano al solo supporto.

6.1.3.8.

Le prescrizioni del punto 6.1.3.2 non si applicano agli specchi se il bordo inferiore di questi ultimi è montato a un'altezza dal suolo non inferiore a 2 m quando il carico del veicolo corrisponde alla sua massa massima tecnicamente ammissibile.

6.2.

Prova per gli specchi frontali e laterali per la visione di prossimità

Le prescrizioni del punto 6.2 devono essere considerate soddisfatte quando gli specchi del veicolo rispondono alle disposizioni del regolamento ONU n. 21.

6.2.1.

Gli specchi devono essere sottoposti alle prove di cui ai punti 6.2.2.1 e 6.2.2.2. Gli specchi esterni muniti di braccio devono essere sottoposti alle prove di cui al punto 6.2.2.3.

6.2.1.1.

Le prove di cui al punto 6.2.2 non sono necessarie per i dispositivi esterni per la visione indiretta quando nessuna parte di essi possa trovarsi, in qualunque posizione possibile, a meno di 2 m dal suolo quando il veicolo è gravato da un carico pari alla sua massa massima tecnicamente ammissibile.

Questa deroga si applica anche agli elementi di fissaggio dei dispositivi per la visione indiretta (piastre di fissaggio, bracci, giunti snodati ecc.), situati a meno di 2 m dal suolo e non sporgenti rispetto alla larghezza fuori tutto del veicolo misurata sul piano trasversale che passa per gli elementi di fissaggio più bassi dei dispositivi per la visione indiretta o per qualsiasi altro punto davanti a tale piano se quest'ultima configurazione comporta una larghezza fuori tutto maggiore.

In tale caso è necessario allegare una descrizione che spieghi che il dispositivo per la visione indiretta deve essere montato in modo che la posizione dei suoi elementi di fissaggio al veicolo sia conforme a quanto detto sopra.

Quando ci si avvale di questa deroga, il braccio deve essere contrassegnato in modo indelebile con il simbolo

Image 5

, che deve essere indicato anche sulla scheda di omologazione.

6.2.2.

Prova d'urto

La prova di cui al presente punto non deve essere effettuata per:

a)

i dispositivi esterni che non sporgono oltre la lunghezza e la larghezza fuori tutto del veicolo aventi una superficie anteriore inclinata con un'angolazione massima di 45o rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo; o

b)

i dispositivi che non sporgono di oltre 100 mm dal punto in cui sono fissati oltre la superficie originale esterna che circonda il veicolo a norma del regolamento ONU n. 26 (cfr. allegato 13).

6.2.2.1.

Descrizione del dispositivo di prova

6.2.2.1.1.

Il dispositivo di prova è costituito da un pendolo che può oscillare intorno a due assi orizzontali perpendicolari fra loro, di cui uno è perpendicolare al piano che contiene la traiettoria di lancio del pendolo.

Il pendolo porta all'estremità un martello costituito da una sfera rigida del diametro di 165 ± 1 mm con un rivestimento in gomma spesso 5 ± 1 mm di durezza Shore A 50.

Un apposito dispositivo consente di determinare l'angolo massimo raggiunto dal braccio nel piano di oscillazione.

Un supporto fissato saldamente alla struttura del pendolo serve a fissare i campioni in modo conforme alle condizioni d'urto prescritte al punto 6.2.2.2.6.

La figura 2 indica le dimensioni (in mm) del dispositivo di prova e le relative specifiche speciali di progetto:

Figura 2

Dimensioni del dispositivo di prova e costruzione particolare (in millimetri)

Image 6

6.2.2.1.2.

Il centro di percussione del pendolo coincide con il centro della sfera che costituisce il martello. Si trova alla distanza l dall'asse di oscillazione sul piano di rilascio, che è pari a 1 m ± 5 mm. La massa ridotta del pendolo è pari a mo = 6,8 ± 0,05 kg. La relazione tra mo, la massa totale m del pendolo e la distanza d tra il centro di gravità del pendolo e il suo asse di rotazione è espressa dall'equazione:

Image 7

6.2.2.2.

Descrizione della prova

6.2.2.2.1.

La procedura da seguire per fissare il dispositivo per la visione indiretta al supporto è quella raccomandata dal costruttore del dispositivo o eventualmente dal costruttore del veicolo.

6.2.2.2.2.

Posizionamento del dispositivo per la visione indiretta ai fini della prova

6.2.2.2.2.1.

I dispositivi per la visione indiretta devono essere posizionati sul dispositivo per la prova d'urto con il pendolo in modo che gli assi che sono orizzontali e verticali quando lo specchio è montato su un veicolo in base alle istruzioni di montaggio del richiedente siano nella stessa posizione.

6.2.2.2.2.2.

Se il bordo della superficie riflettente non è racchiuso nell'alloggiamento protettivo, il servizio tecnico deve individuare, d'intesa con il costruttore, le posizioni di prova più sfavorevoli per entrambe le direzioni d'urto.

6.2.2.2.3.

Nel caso degli specchi, esclusa la prova 2 riservata agli specchi interni (cfr. punto 6.2.2.2.7.1), quando il pendolo è in posizione verticale, i piani orizzontale e longitudinale verticale passanti per il centro del martello devono passare per il centro della superficie riflettente, quale definito al punto 2.1.2.2.7 del presente regolamento. La direzione longitudinale di oscillazione del pendolo deve essere parallela al piano mediano longitudinale del veicolo.

6.2.2.2.4.

Se, nelle condizioni di regolazione di cui ai punti 6.2.2.2.1 e 6.2.2.2.2, parti del dispositivo per la visione indiretta limitano la corsa di ritorno del martello, il punto d'impatto deve essere spostato in direzione perpendicolare all'asse di rotazione o di snodo considerato.

Lo spostamento non deve essere superiore a quanto strettamente necessario all'esecuzione della prova, e deve essere limitato in modo che:

a)

la sfera che delimita il martello resti almeno tangente al cilindro definito al punto 6.1.3.5;

b)

oppure, nel caso degli specchi, il punto di impatto del martello si trovi sulla superficie riflettente a una distanza di almeno 10 mm dal bordo della superficie riflettente.

6.2.2.2.5.

La prova consiste nel far cadere il martello da un'altezza corrispondente a un angolo del pendolo di 60° con la verticale in modo che il martello colpisca il dispositivo per la visione indiretta nel momento in cui il pendolo raggiunge la posizione verticale.

6.2.2.2.6.

I dispositivi per la visione indiretta vengono colpiti nelle varie condizioni descritte qui di seguito.

6.2.2.2.6.1.

Specchi interni

a)

Prova 1: il punto d'impatto deve essere quello definito al punto 6.2.2.2.3. Il martello deve colpire lo specchio sul lato della superficie riflettente.

b)

Prova 2: il martello deve colpire lo specchio sul bordo dell'alloggiamento protettivo in modo che l'impatto avvenga con un'angolazione di 45° rispetto al piano della superficie riflettente e che il punto di impatto si trovi sul piano orizzontale che passa per il centro di tale superficie. L'impatto deve avvenire sul lato della superficie riflettente.

6.2.2.2.6.2.

Specchi esterni

a)

Prova 1: il punto d'impatto deve essere quello indicato al punto 6.2.2.2.3 o al punto 6.2.2.2.5. Il martello deve colpire lo specchio sul lato della superficie riflettente.

b)

Prova 2: il punto d'impatto deve essere quello indicato al punto 6.2.2.2.3 o al punto 6.2.2.2.5. Il martello deve colpire lo specchio sul lato opposto alla superficie riflettente.

Se specchi esterni sono fissati sullo stesso braccio cui sono fissati altri specchi, le prove devono essere effettuate sullo specchio inferiore. Il servizio tecnico che effettua le prove può tuttavia ripetere una o entrambe le prove sullo specchio superiore se questo si trova a meno di 2 m dal suolo.

6.2.2.3.

Prova di flessione dell'alloggiamento protettivo fissato al braccio (specchio esterno)

6.2.2.3.1.

Descrizione della prova

Collocare l'alloggiamento orizzontalmente in un dispositivo che consenta di bloccare saldamente gli elementi di regolazione del supporto. Nella direzione della dimensione maggiore dell'alloggiamento, immobilizzare l'estremità più vicina al punto di attacco sull'elemento di regolazione del supporto con un arresto rigido, largo 15 mm, che si estenda per tutta la larghezza dell'alloggiamento.

All'estremità opposta, appendere all'alloggiamento un arresto identico a quello sopra descritto, in modo da potervi applicare il carico di prova previsto (figura 3).

L'estremità dell'alloggiamento opposta a quella alla quale si applica la forza può essere bloccata invece che mantenuta in posizione, come illustrato nella figura 3.

Figura 3

Esempio di dispositivo per la prova di flessione degli specchi

Image 8

6.2.2.3.2.

Il carico di prova deve essere di 25 kg e va mantenuto per un minuto.

6.2.3.

Risultati delle prove

6.2.3.1.

Nelle prove descritte al punto 6.2.2, il pendolo deve continuare la sua corsa dopo l'urto in modo che la proiezione della posizione finale assunta dal braccio sul piano di oscillazione formi un angolo di almeno 20° con la verticale. Per la misurazione dell'angolo si accetta una tolleranza di ±1°.

6.2.3.1.1.

Nel caso degli specchi, questa prescrizione non vige per gli specchi incollati al parabrezza, ai quali si applica invece, dopo la prova, la prescrizione del punto 6.2.3.2.

6.2.3.1.2.

L'angolo prescritto rispetto alla verticale è ridotto da 20° a 10° per tutti gli specchi per la visione indiretta.

6.2.3.2.

Se il supporto dello specchio si rompe durante le prove di cui al punto 6.2.2 per gli specchi incollati al parabrezza, la parte restante non deve sporgere, rispetto alla base, di più di 10 mm, e dopo la prova la configurazione deve soddisfare le condizioni di cui al punto 6.1.3.2 del presente regolamento.

6.2.3.3.

La superficie riflettente non deve rompersi durante le prove di cui al punto 6.2.2. La rottura della superficie riflettente è tuttavia tollerata se si verifica una delle condizioni seguenti:

6.2.3.3.1.

i frammenti di vetro rimangono aderenti al fondo dell'alloggiamento o a una superficie saldamente connessa a quest'ultimo; è tollerato uno scollamento parziale del vetro dal suo supporto purché non si estenda per più di 2,5 mm su ambo i lati delle fessurazioni. È ammesso il distacco di piccoli frammenti dalla superficie del vetro nel punto d'impatto;

6.2.3.3.2.

la superficie riflettente è in vetro di sicurezza.

6.2.4.

I dispositivi omologati a norma del regolamento ONU n. 26 o n. 61 sono esentati dalle prescrizioni del punto 6.2 del presente regolamento.

7.   Modifica del tipo di dispositivo per la visione anteriore e laterale ed estensione dell'omologazione

7.1.

Ogni modifica di un tipo esistente di dispositivo per la visione anteriore e laterale o del relativo sistema di fissaggio alla carrozzeria deve essere notificata all'autorità che ne aveva rilasciato l'omologazione. L'autorità di omologazione deve quindi:

a)

stabilire, dopo aver consultato il costruttore, che è necessario il rilascio di una nuova omologazione, oppure

b)

applicare la procedura di cui al punto 7.1.1 (revisione) e, ove applicabile, la procedura di cui al punto 7.1.2 (estensione).

7.1.1.

Revisione

In caso di modifica di alcuni dati registrati nel fascicolo informativo, se l'autorità di omologazione ritiene improbabile che le modifiche apportate abbiano determinato effetti negativi di rilievo, e ritiene pertanto che il dispositivo per la visione anteriore e laterale sia ancora conforme alle prescrizioni, la modifica è considerata una "revisione".

In tale caso, l'autorità di omologazione deve pubblicare le pagine debitamente riviste del fascicolo informativo, indicando chiaramente per ciascuna di esse la natura della modifica e la data di ripubblicazione. È considerata conforme a questa prescrizione una versione consolidata e aggiornata del fascicolo informativo alla quale sia allegata una descrizione dettagliata delle modifiche.

7.1.2.

Estensione

La modifica deve essere designata come "estensione" se, oltre alla variazione delle informazioni registrate nel fascicolo informativo,

a)

sono necessarie ulteriori ispezioni o prove; oppure

b)

sono state modificate informazioni che figurano nel documento di notifica (fatta eccezione per gli allegati); oppure

c)

è richiesta l'omologazione aggiornata a una serie di modifiche successiva alla sua entrata in vigore.

7.2.

Della conferma o del rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, deve essere data comunicazione alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 5.3. Inoltre, sulla base della data della revisione o dell'estensione più recente deve essere modificato l'indice analitico del fascicolo di omologazione allegato al documento di notifica.

7.3.

L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata per tale estensione.

8.   Conformità della produzione

8.1.

Per le procedure tese a garantire la conformità della produzione occorre attenersi alle procedure definite nella scheda 1 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.3).

8.2.

Ogni dispositivo per la visione anteriore e laterale omologato a norma del presente regolamento deve essere realizzato in modo da risultare conforme al tipo omologato e quindi rispettare le prescrizioni del punto 6.

9.   Sanzioni in caso di non conformità della produzione

9.1.

L'omologazione rilasciata a un tipo di dispositivo per la visione anteriore e laterale a norma del presente regolamento può essere revocata qualora non sia rispettata la prescrizione di cui al punto 8.1 o il tipo di dispositivo per la visione anteriore e laterale non rispetti le prescrizioni di cui al punto 8.2.

9.2.

Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento trasmettendo copia della scheda di notifica recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione datata e firmata "OMOLOGAZIONE REVOCATA".

10.   Cessazione definitiva della produzione

Qualora cessi completamente la produzione di un tipo di dispositivo per la visione anteriore e laterale omologato ai sensi del presente regolamento, il titolare dell'omologazione deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Appena ricevuta la relativa comunicazione, tale autorità deve informare le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, a chiare lettere, l'annotazione firmata e datata "PRODUZIONE CESSATA".

11.   Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione

Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dell'autorità che rilascia l'omologazione e alla quale devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.

Parte II -   Installazione sul veicolo di dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale

12.   Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

12.1.

"punti oculari del conducente": due punti distanti l'uno dall'altro 65 mm, situati 635 mm verticalmente al di sopra del punto R del sedile del conducente, quale definito nell'allegato 8. La retta che li unisce è perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano del veicolo. Il centro del segmento che congiunge i due punti oculari si trova su un piano verticale longitudinale che deve passare per il centro del posto a sedere del conducente, quale indicato dal costruttore del veicolo;

12.2.

"visione ambinoculare": campo visivo totale ottenuto per sovrapposizione dei campi monoculari dell'occhio destro e dell'occhio sinistro (cfr. figura 4);

Figura 4

Campi monoculari

Image 9

E

=

specchio retrovisore interno

OD

=

occhio destro del conducente

OE

=

occhio sinistro del conducente

ID

=

immagini virtuali monoculari

IE

=

immagini virtuali monoculari

I

=

immagine virtuale ambinoculare

A

=

angolo visivo dell'occhio sinistro

B

=

angolo visivo dell'occhio destro

C

=

angolo visivo binoculare

D

=

angolo visivo ambinoculare

12.3.

"tipo di veicolo per quanto riguarda il rilevamento da parte del conducente della presenza di utenti vulnerabili della strada in prossimità della parte anteriore e dei lati del veicolo": veicoli a motore identici tra loro relativamente agli elementi essenziali sotto indicati:

12.3.1.

tipo di dispositivo per la visione o il rilevamento anteriore e laterale;

12.3.2.

elementi della carrozzeria che riducono il campo visivo;

12.3.3.

coordinate del punto R (ove applicabile);

12.3.4.

posizioni prescritte e marcature di omologazione dei dispositivi per la visione indiretta obbligatori e facoltativi (questi ultimi se presenti);

12.4.

"punto di riferimento oculare": punto mediano tra i punti oculari del conducente;

12.5.

"tipo di dispositivo per la visione o il rilevamento anteriore e laterale": dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale che non differiscono tra loro per le seguenti caratteristiche essenziali:

a)

la categoria del dispositivo;

b)

i mezzi utilizzati per la visione o il rilevamento anteriore e laterale;

12.6.

"sistema elettronico": sistema che elabora informazioni codificate da quantità variabili (potenza, tensione o corrente) e che è composto da vari componenti interconnessi con diverse relazioni di input-output.

13.   Domanda di omologazione

13.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo riguardo all'installazione di dispositivi per la visione anteriore e laterale deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

13.2.

Nell'allegato 2 è riportato un modello di scheda informativa.

13.3.

Al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

13.4.

Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità competente deve verificare l'esistenza di condizioni soddisfacenti a garanzia dell'efficacia delle prove di conformità della produzione.

13.5.

Il richiedente deve fornire il sistema di telecamere anteriori e laterali unitamente alla documentazione seguente:

a)

specifica tecnica del sistema di telecamere anteriori e laterali;

b)

manuale di istruzioni.

14.   Omologazione

14.1.

Si rilascia l'omologazione se il tipo di veicolo presentato allo scopo ai sensi del punto 13 soddisfa le prescrizioni del punto 15 del presente regolamento.

14.2.

A ciascun tipo omologato in conformità alla scheda 4 dell'accordo (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) deve essere assegnato un numero di omologazione.

14.3.

Del rilascio, rifiuto, estensione o revoca dell'omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento deve essere data comunicazione alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento ONU per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all'allegato 4 del presente regolamento ONU.

15.   Prescrizioni

15.1.

Aspetti generali

Ai fini del presente regolamento ONU, il veicolo deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

il veicolo deve essere dotato di almeno un dispositivo per la visione o il rilevamento.

Qualsiasi dispositivo che utilizzi uno o più sistemi elettronici (ad esempio sistemi di telecamere per la visione, sistemi di rilevamento) deve poter essere attivato su richiesta del conducente.

La combinazione di dispositivi di visione fornisce un campo visivo di prossimità anteriore e laterale quale definito al punto 15.2. Tali dispositivi devono essere scelti tra:

a)

visione diretta;

b)

dispositivi omologati a norma del regolamento ONU n. 46, serie di modifiche 04;

c)

specchio per la visione anteriore e laterale di prossimità conforme al presente regolamento; e

d)

sistema di telecamere anteriori e laterali di prossimità conforme al presente regolamento.

La combinazione di dispositivi di rilevamento deve fornire informazioni sugli oggetti che possono trovarsi all'interno dei campi visivi di cui al punto 15.3. I dispositivi possibili sono:

Tali dispositivi devono essere sistemi di rilevamento conformi al presente regolamento ONU.

È possibile utilizzare una combinazione di strumenti di visione e percezione, conformemente a quanto dichiarato dal costruttore.

Le aree corrispondenti ai diversi strumenti di percezione possono sovrapporsi (cfr. esempi nella figura 5).

Il costruttore deve dichiarare al servizio tecnico quali sono i dispositivi utilizzati per quale area designata, affinché il servizio tecnico possa installare le apparecchiature di prova di conseguenza. Ciò deve essere registrato nel verbale di prova.

Figura 5

Esempi di strumenti di percezione e zone corrispondenti monitorate (veicoli con volante a sinistra)

a)

Visione diretta, sistema di rilevamento, sistema di telecamere anteriori e laterali

Image 10

b)

Visione diretta e specchio

Image 11

15.2.

Campo visivo di prossimità anteriore e laterale

Il campo visivo (cfr. figura 6) deve essere delimitato dai piani seguenti:

a)

un piano verticale longitudinale passante per un punto situato a 300 mm dal contorno dei lati del veicolo;

b)

un piano verticale trasversale passante per un punto situato a 300 mm dal contorno della parte anteriore del veicolo;

c)

zone davanti al centro degli specchi laterali sul lato del sedile del conducente e sul lato del sedile del passeggero. Nel caso dei veicoli dotati di sistema di monitoraggio con telecamere conforme al regolamento ONU n. 46, serie di modifiche 04, il costruttore deve considerare lo stesso veicolo dotato di specchi laterali o utilizzare il centro delle lenti delle telecamere di tale sistema di classe III o II anziché il centro degli specchi laterali.

Il contorno è definito dalla proiezione al suolo della forma esterna del veicolo lungo la quale può essere spostato l'oggetto utilizzato per la prova definito nell'allegato 9 del presente regolamento (un cilindro del diametro di 300 mm). Piccole irregolarità della forma esterna non sono prese in considerazione.

Figura 6

Campo visivo di prossimità anteriore e laterale

Image 12

15.2.1.

Prescrizioni

Quando la prova è effettuata con il metodo descritto nell'allegato 9, il conducente deve essere in grado di rilevare l'oggetto utilizzato per la prova mediante visione ambinoculare, dai punti oculari del conducente corretti, o mediante visione binoculare, dal punto di riferimento oculare corretto; questi punti sono calcolati con i metodi di correzione descritti nell'allegato 10.

I punti oculari del conducente corretti, calcolati con i metodi di cui all'allegato 10, non si applicano ai dispositivi che utilizzano monitor.

15.2.1.1.

La posizione di questi punti quando lo sguardo è diretto in avanti nella visione ambinoculare diretta (dai punti oculari del conducente corretti) o nella visione binoculare (dal punto di riferimento oculare corretto) deve essere ricalcolata servendosi dei metodi di correzione descritti nell'allegato 10;

15.2.1.2.

utilizzando un dispositivo per la visione indiretta (specchio retrovisore, sistema di monitoraggio con telecamere o altro dispositivo) omologato a norma del regolamento ONU n. 46; oppure

15.2.1.3.

utilizzando un dispositivo per la visione laterale e anteriore indiretta (specchio retrovisore, sistema di telecamere o altro dispositivo) conforme al presente regolamento.

15.2.2.

Il campo visivo di prossimità anteriore e laterale deve essere definito utilizzando la visione ambinoculare a partire dai punti oculari del conducente corretti, quali definiti al punto 12.1, oppure ricorrendo alla visione binoculare dal punto di riferimento oculare corretto. I campi visivi devono essere determinati quando il veicolo è in ordine di marcia, come definito nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.7, paragrafo 2.2.5.4), con l'aggiunta, per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1, di un passeggero sul sedile anteriore (75 kg). Se misurato attraverso i finestrini, il fattore totale di trasmissione della luce della vetratura deve risultare conforme alle disposizioni dell'allegato 24 del regolamento ONU n. 43, serie di modifiche 04.

15.2.3.

Nel caso degli specchi composti da più superfici riflettenti di curvatura diversa o che non sono sullo stesso piano, almeno una delle superfici riflettenti deve permettere di ottenere il campo visivo.

15.3.

Campo di rilevamento

Il campo di rilevamento deve essere delimitato dalle superfici curve e dai piani seguenti (cfr. figura 4):

a)

una superficie curva verticale passante per un punto situato a 200 mm dal contorno della parte anteriore del veicolo;

b)

una superficie curva verticale passante per un punto situato a 300 mm dal contorno della parte anteriore del veicolo;

c)

zone davanti al centro degli specchi laterali sul lato del sedile del conducente e sul lato del sedile del passeggero tra la superficie definita da a) e b). Nel caso dei veicoli dotati di sistema di monitoraggio con telecamere conforme al regolamento ONU n. 46, serie di modifiche 04, il costruttore deve considerare lo stesso veicolo dotato di specchi laterali o utilizzare il centro delle lenti delle telecamere di tale sistema di classe III o II anziché il centro degli specchi laterali.

Il contorno è definito dalla proiezione al suolo della forma esterna del veicolo lungo la quale può essere spostato l'oggetto utilizzato per la prova definito nell'allegato 9 del presente regolamento (un cilindro del diametro di 300 mm). Piccole irregolarità della forma esterna non sono prese in considerazione.

Figura 4

Campo di rilevamento

Image 13

15.3.1.

Per le prove secondo il metodo di prova di cui all'allegato 12, le prescrizioni relative al campo di rilevamento sono considerate rispettate se al conducente sono fornite le informazioni di cui al punto 17.2.

15.4.

Dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale

15.4.1.

Attivazione

15.4.1.1.

Deve essere possibile attivare facilmente il sistema di telecamere anteriori e laterali quando è inserita una marcia.

15.4.1.2.

Un sistema di telecamere per la visione anteriore e laterale o un sistema di rilevamento il cui campo di percezione non consente il monitoraggio simultaneo dell'intero campo di percezione necessario deve essere in grado di adattare il campo alle azioni del conducente, per fornirgli informazioni sulla zona di suo interesse.

Il sistema di telecamere per la visione anteriore e laterale e il sistema di rilevamento devono poter essere attivati facilmente. Se non consente di monitorare l'intero campo di percezione necessario, la combinazione di questi dispositivi deve almeno fornire al conducente informazioni sulla zona di suo interesse.

15.4.2.

Posizione

15.4.2.1.

I dispositivi per la visione anteriore e laterale devono essere posizionati in modo da offrire al conducente, seduto in posizione normale al posto di guida, una chiara visione della strada davanti al veicolo e ai lati di esso.

15.4.2.2.

Per ogni veicolo che al momento delle prove di misurazione del campo visivo o di rilevamento sia in configurazione di telaio cabinato, le larghezze, altezze e lunghezze minima e massima raccomandate della carrozzeria devono essere indicate dal costruttore e, se necessario, simulate con appositi pannelli. Nel certificato di omologazione del veicolo per quanto concerne l'installazione dei dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale devono essere indicate tutte le configurazioni del veicolo e dei dispositivi in questione prese in esame durante le prove (cfr. allegato 4). Sono incluse le informazioni relative a una serie di posizioni di installazione dei dispositivi (lunghezza, larghezza e altezza).

15.4.2.3.

La sporgenza dei dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale rispetto alla sagoma esterna della carrozzeria del veicolo non deve essere sensibilmente superiore a quella necessaria per rispettare le prescrizioni relative ai campi visivi o ai campi di rilevamento.

15.4.2.4.

Ogni dispositivo per dispositivi di visione o di rilevamento anteriore e laterale deve essere montato saldamente in modo da non potersi spostare tanto da modificare sensibilmente il campo visivo o di rilevamento misurato o vibrare tanto da indurre il conducente a interpretare erroneamente l'immagine ricevuta. Il cablaggio dei dispositivi deve essere protetto e non deve essere visibile sulla superficie del veicolo.

15.4.3.

Alloggiamento protettivo per un dispositivo diverso o per dispositivi diversi dagli specchi

15.4.3.1.

Quando i dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale sono montati nella posizione raccomandata dal costruttore per la guida normale, tutte le parti, indipendentemente dalla posizione di regolazione del dispositivo, comprese quelle che rimangono attaccate al supporto dopo la prova di cui al punto 6.2.2 e che sono potenzialmente a contatto statico con una sfera di 165 mm di diametro nel caso dei dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale o delle parti di tali dispositivi installati/e all'interno del veicolo oppure di 100 mm di diametro nel caso dei dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale o di parti di tali dispositivi installati/e all'esterno del veicolo, devono avere un raggio di curvatura "c" non inferiore a 2,5 mm.

15.4.3.2.

Le prescrizioni del punto 15.4.3.1 non si applicano alle parti della superficie esterna che sporgano meno di 5 mm, ma gli angoli orientati verso l'esterno di queste parti devono essere smussati, a meno che tali parti non sporgano di meno di 1,5 mm. Per determinare le dimensioni della sporgenza si deve utilizzare il metodo seguente:

15.4.3.2.1.

la dimensione della sporgenza di un componente montato su un pannello convesso può essere determinata direttamente oppure in riferimento al disegno di un'adeguata sezione dell'elemento montato;

15.4.3.2.2.

se non possono essere determinate con una semplice misurazione, le dimensioni della sporgenza di un componente montato su una superficie non convessa devono essere stabilite in base alla variazione massima della distanza tra il centro di una sfera del diametro di 100 mm e la linea nominale del pannello quando la sfera viene spostata sul componente restando sempre in contatto con esso. La figura 7 mostra un esempio dell'impiego di questo procedimento.

Figura 7

Esempio di misurazione mediante variazione massima

Image 14

15.4.3.3.

I bordi dei fori di fissaggio o le rientranze il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm sono esenti dalle prescrizioni del punto 15.4.3.1, purché siano smussati.

15.4.3.4.

Per le parti interne dei dispositivi realizzate in materiali di durezza Shore A inferiore a 50 e montate su supporto rigido, le prescrizioni del punto 15.4.3.1 si applicano al solo supporto.

15.4.3.5.

Le prescrizioni del punto 15.4.3.1 non si applicano ai dispositivi quando il bordo inferiore di questi ultimi è montato a un'altezza dal suolo non inferiore a 2 m con il veicolo gravato di un carico corrispondente alla sua massa massima tecnicamente ammissibile.

15.4.3.6.

I dispositivi omologati a norma del regolamento ONU n. 26 o n. 61 sono esentati dalle prescrizioni del punto 15.4.3 del presente regolamento.

15.5.

Esenzione relativa all'angolo morto

L'angolo morto prodotto dal montante A o dallo specchio retrovisore esterno che soddisfa le condizioni di cui all'allegato 11 del presente regolamento è escluso dal campo visivo o di rilevamento.

16.   Prescrizioni per il sistema di telecamere anteriori e laterali

16.1.

Attivazione del sistema

Il veicolo deve essere dotato di mezzi appositi che consentano al conducente di attivare e disattivare il sistema.

Se non può funzionare correttamente, il sistema deve spegnersi in modo automatico, oppure deve poter essere disattivato dal conducente.

16.2.

Visualizzazione predefinita

Nella modalità di visualizzazione predefinita, il sistema di telecamere anteriori e laterali deve mostrare almeno la parte del campo visivo descritta al punto 15.2.

Quando il conducente lo attiva, il sistema di telecamere per la visione anteriore e laterale deve mostrare automaticamente le immagini relative alla parte anteriore o ai lati del veicolo.

16.2.1.

Regolazione della luminanza e del contrasto

Se è prevista una regolazione manuale della luminanza e del contrasto, nel manuale di istruzioni devono essere riportate le relative istruzioni.

16.2.2.

Prescrizioni relative alle sovrimpressioni all'interno del campo visivo prescritto

Alle immagini devono potersi sovrapporre soltanto informazioni visive sulla guida o sulla sicurezza relative ai lati e alla parte anteriore del veicolo. Nel campo visivo prescritto non sono ammesse sovrimpressioni per altri fini informativi.

16.3.

Regolazione della vista

Le immagini anteriori e laterali possono essere regolate automaticamente dal sistema di telecamere o manualmente dal conducente.

16.4.

Disponibilità operativa (del sistema)

Lo stato di disattivazione del sistema deve essere segnalato al conducente (ad esempio, un'eventuale avaria del sistema di telecamere anteriori e laterali deve essere indicata da un segnale di avvertimento, da un'indicazione sullo schermo, dallo schermo nero, dall'assenza dell'indicatore di stato). Le informazioni per il conducente devono essere spiegate nel manuale di istruzioni.

16.5.

Monitor all'interno del veicolo

Il monitor deve essere visibile senza impedimenti dal punto di riferimento oculare. Può essere accettata una prova virtuale.

16.5.1.

I dispositivi per la visione indiretta devono essere montati in modo da ostruire il meno possibile la visuale diretta del conducente.

16.6.

I veicoli possono essere dotati di dispositivi aggiuntivi per la visione indiretta.

16.7.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, qualsiasi altra concezione progettuale deve essere dimostrata in modo soddisfacente per il servizio tecnico nell'ambito del concetto di sicurezza previsto dalle disposizioni di cui sopra.

16.8.

L'efficienza del sistema di telecamere anteriori e laterali non deve essere compromessa da campi magnetici o elettrici. Ciò deve essere dimostrato in base alle prescrizioni tecniche e alle disposizioni transitorie del regolamento ONU n. 10, serie di modifiche 05 o successiva.

17.   Prescrizioni per i sistemi di rilevamento

17.1.

Attivazione del sistema

Il veicolo deve essere dotato di mezzi appositi che consentano al conducente di attivare e disattivare il sistema.

Se non può funzionare correttamente, il sistema deve spegnersi in modo automatico, oppure deve poter essere disattivato dal conducente.

17.2.

Interfaccia del conducente e strategia di comunicazione delle informazioni

17.2.1.

Il sistema deve emettere segnali informativi rivolti al conducente di almeno due tipi diversi fra quelli acustici, visivi e tattili.

17.2.1.1.

Fintanto che rimane attivo un segnale informativo, il conducente può disattivare gli altri segnali informativi.

17.2.2.

Informazioni acustiche

Quando rileva un oggetto nella zona orizzontale anteriore o laterale del veicolo dopo essere stato attivato da un'operazione eseguita dal conducente, come descritto al punto 1.3 dell'allegato 12, il sistema deve emettere un segnale acustico.

17.2.3.

Durata della segnalazione

La segnalazione deve protrarsi fino a che viene rilevato l'oggetto e terminare quando l'oggetto non viene più rilevato o il sistema viene disattivato.

Il segnale acustico può essere sospeso automaticamente in maniera temporanea dopo un certo periodo di tempo, il sistema però deve rimanere attivo.

17.2.4.

Informazioni visive

Se le informazioni visive appaiono su uno spazio comune utilizzato anche per altre informazioni (come i display per gruppi di misuratori o per altre funzioni), è ammessa la sovrimpressione, per la quale devono essere rispettate le prescrizioni per i sistemi di telecamere del punto 16.2.2 del presente regolamento ONU.

17.2.5.

Disponibilità operativa (del sistema)

Lo stato di disattivazione del sistema deve essere segnalato al conducente (ad esempio, un'eventuale avaria del sistema di rilevamento deve essere indicata da un segnale di avvertimento, da un'indicazione sullo schermo, dallo schermo nero, dall'assenza dell'indicatore di stato). Le informazioni per il conducente devono essere spiegate nel manuale di istruzioni.

17.3

L'efficienza del sistema di rilevamento non deve essere compromessa da campi magnetici o elettrici. Ciò deve essere dimostrato in base alle prescrizioni tecniche e alle disposizioni transitorie del regolamento ONU n. 10, serie di modifiche 05 o successiva.

18.   Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell'omologazione

18.1.

Qualsiasi modifica di un tipo di veicolo deve essere comunicata all'autorità che ha rilasciato l'omologazione del tipo di veicolo in questione. L'autorità di omologazione deve quindi:

a)

stabilire, dopo aver consultato il costruttore, che è necessario il rilascio di una nuova omologazione; oppure

b)

applicare la procedura di cui al punto 18.1.1 (revisione) e, ove applicabile, la procedura di cui al punto 18.1.2 (estensione).

18.1.1.

Revisione

In caso di modifica di alcuni dati registrati nel fascicolo informativo, se l'autorità di omologazione considera improbabile che le modifiche apportate abbiano determinato effetti negativi di rilievo, e ritiene pertanto che il veicolo sia ancora conforme alle prescrizioni, la modifica è considerata una "revisione".

In tale caso, l'autorità di omologazione deve pubblicare le pagine debitamente riviste del fascicolo informativo, indicando chiaramente per ciascuna di esse la natura della modifica e la data di ripubblicazione. È considerata conforme a questa prescrizione una versione consolidata e aggiornata del fascicolo informativo alla quale sia allegata una descrizione dettagliata delle modifiche.

18.1.2.

Estensione

La modifica deve essere designata come "estensione" se, oltre alla variazione delle informazioni registrate nel fascicolo informativo,

a)

sono necessarie ulteriori ispezioni o prove; oppure

b)

sono state modificate informazioni che figurano nel documento di notifica (fatta eccezione per gli allegati); oppure

c)

è richiesta l'omologazione aggiornata a una serie di modifiche successiva alla sua entrata in vigore.

18.2.

Della conferma o del rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche, deve essere data comunicazione alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all'allegato 4 del presente regolamento. Inoltre, sulla base della data della revisione o dell'estensione più recente deve essere modificato l'indice analitico del fascicolo di omologazione allegato al documento di notifica.

18.3.

L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata per tale estensione.

19.   Conformità della produzione

19.1.

Per le procedure tese a garantire la conformità della produzione occorre attenersi alle procedure definite nella scheda 1 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.3).

19.2.

Ogni veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere prodotto in modo da risultare conforme al tipo omologato, e quindi rispettare le prescrizioni del punto 15 e, se del caso, dei punti 16 e 17.

20.   Sanzioni in caso di non conformità della produzione

20.1.

L'omologazione di un tipo di veicolo rilasciata a norma del presente regolamento può essere ritirata se cessa di essere rispettata la prescrizione del punto 19.1 o se il veicolo non supera i controlli di cui al punto 19.2.

20.2.

Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento trasmettendo copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione datata e firmata "OMOLOGAZIONE REVOCATA".

21.   Cessazione definitiva della produzione

Qualora cessi completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, il titolare dell'omologazione deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Appena ricevuta la relativa comunicazione, tale autorità deve informare le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, a chiare lettere, l'annotazione firmata e datata "PRODUZIONE CESSATA".

22.   Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione

Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dell'autorità che rilascia l'omologazione e alla quale devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.

23.   Disposizioni transitorie

23.1.

A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01 del presente regolamento, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare o di accettare omologazioni ai sensi del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 01.

23.2.

A decorrere dal 1o settembre 2026, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono tenute ad accettare le omologazioni a norma di serie di modifiche precedenti rilasciate per la prima volta dopo il 1o settembre 2026.

23.3.

Fino al 1o settembre 2027, le parti contraenti che applicano il presente regolamento sono tenute ad accettare le omologazioni a norma di serie di modifiche precedenti rilasciate per la prima volta antecedentemente al 1o settembre 2026.

23.4.

A decorrere dal 1o settembre 2027, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono tenute ad accettare le omologazioni rilasciate a norma di serie di modifiche precedenti del presente regolamento.

23.5.

In deroga al punto 23.4, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettare le omologazioni rilasciate a norma di serie di modifiche precedenti del presente regolamento per i veicoli e i dispositivi per la visione anteriore e laterale che non sono interessati dalle modifiche introdotte dalla serie di modifiche 01.

23.6.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare omologazioni a norma di qualsiasi serie di modifiche precedente del presente regolamento.

23.7.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a concedere estensioni delle omologazioni esistenti rilasciate a norma di serie di modifiche precedenti del presente regolamento.

(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.7. https://unece.org/transport/vehicle-regulations/wp29/resolutions.

(2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.7 - https://unece.org/transport/vehicle-regulations/wp29/resolutions.


ALLEGATO 1

Scheda informativa relativa all'omologazione di un dispositivo per la visione anteriore e laterale

Le seguenti informazioni, ove applicabili, devono essere fornite in triplice copia ed essere corredate da un indice.

I disegni devono essere forniti su carta formato A4 o in un raccoglitore formato A4, in scala appropriata che permetta un grado sufficiente di dettaglio.

Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

1.   

Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

2.   

Tipo e descrizione commerciale generale: …

3.   

Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul dispositivo: …

4.   

Categoria di veicolo cui è destinato il dispositivo: …

5.   

Nome e indirizzo del costruttore: …

6.   

Posizione e modalità di apposizione del marchio di omologazione degli specchi per la visione anteriore e laterale di prossimità: …

6.1.   

Altro mezzo di identificazione che permette di stabilire un nesso con il marchio di omologazione degli specchi per la visione anteriore e laterale di prossimità: …

7.   

Indirizzi degli stabilimenti di montaggio: …

8.   

Specchi (indicare ogni singolo specchio): …

8.1.   

Variante …

8.2.   

Disegno o disegni che consentano l'identificazione dello specchio: …

8.3.   

Particolari del sistema di fissaggio: …


ALLEGATO 2

Scheda informativa relativa all'omologazione di un veicolo su cui deve essere installato un dispositivo per la visione o il rilevamento anteriore e laterale

Le seguenti informazioni, ove applicabili, devono essere fornite in triplice copia ed essere corredate da un indice.

I disegni devono essere forniti su carta formato A4 o in un raccoglitore formato A4, in scala appropriata che permetta un grado sufficiente di dettaglio.

Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

Aspetti generali

1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

2.

Tipo e descrizione commerciale generale: …

3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: …

4.

Posizione di tale indicazione: …

5.

Categoria del veicolo: …

6.

Nome e indirizzo del costruttore: …

7.

Indirizzi degli stabilimenti di montaggio: …

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

8.

Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

9.

Posto di guida: a destra/a sinistra (1)

9.1.

Veicolo predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra (1)

10.

Dimensioni (fuori tutto) del veicolo: …

10.1

Telaio non carrozzato …

10.1.1.

Larghezza3: …

10.1.1.1.

Larghezza massima ammissibile: …

10.1.1.2.

Larghezza minima ammissibile: …

10.1.2.

Lunghezza: …

10.1.2.1.

Lunghezza massima ammissibile: …

10.1.2.2.

Lunghezza minima ammissibile: …

10.1.3.

Altezza: …

10.1.3.1.

Altezza massima ammissibile: …

10.1.3.2.

Altezza minima ammissibile: …

10.2.

Per i telai carrozzati: …

10.2.1.

Larghezza (2)

10.2.2.

Lunghezza …

10.2.3.

Altezza …

11.

Carrozzeria

11.1.

Dispositivo per la visione o il rilevamento anteriore e laterale: visione diretta, dispositivi omologati a norma del regolamento ONU n. 46, specchio per la visione anteriore e laterale di prossimità conforme al presente regolamento, sistema di telecamere anteriori e laterali conforme al presente regolamento, sistema di rilevamento conforme al presente regolamento.

11.1.1.

Visione diretta

11.1.1.1.

Disegni/fotografie indicanti la visione diretta rispetto alla struttura del veicolo:

11.1.2.

Dispositivi omologati a norma del regolamento ONU n. 46

11.1.2.1.

Numero o numeri di omologazione del dispositivo o dei dispositivi omologati a norma del regolamento ONU n. 46

11.1.2.2.

Classe o classi degli specchi e dei dispositivi per la visione indiretta (I, II, III, IV, V, VI)2

11.1.2.3.

Disegno o disegni indicanti la posizione del dispositivo o dei dispositivi rispetto alla struttura del veicolo:

11.1.3.

Specchio per la visione anteriore e laterale di prossimità conforme al presente regolamento

11.1.3.1.

Disegno o disegni indicanti la posizione o le posizioni dello specchio rispetto alla struttura del veicolo:

11.1.3.2.

Descrizione dettagliata delle modalità di fissaggio, con indicazione della parte della struttura del veicolo cui è fissato:

11.1.3.3.

Accessori opzionali che possono influire sul campo visivo anteriore e laterale:

11.1.3.4.

Breve descrizione degli eventuali componenti elettronici del dispositivo di regolazione:

11.1.4.

Sistema di telecamere anteriori e laterali conforme al presente regolamento

11.1.4.1.

Disegni/fotografie indicanti la posizione o le posizioni della telecamera o delle telecamere rispetto alla struttura del veicolo:

11.1.4.2.

Disegni/fotografie indicanti la disposizione del monitor o dei monitor, in cui siano visibili le parti interne circostanti:

11.1.4.3.

Disegni/fotografie che mostrino la visuale del conducente sul monitor o sui monitor:

11.1.4.4.

Disegni/fotografie che illustrino la configurazione e l'immagine resa dal monitor del campo visivo prescritto:

11.1.4.5.

Descrizione dettagliata delle modalità di fissaggio del sistema di telecamere anteriori e laterali, con indicazione della parte della struttura del veicolo cui è fissato:

11.1.4.6.

Accessori opzionali che possono influire sul campo visivo anteriore e laterale:

11.1.4.7.

Breve descrizione degli eventuali componenti elettronici del dispositivo di regolazione:

11.1.4.8.

Specifica tecnica e manuale di istruzioni del sistema di telecamere anteriori e laterali:

11.1.5.

Sistema di rilevamento conforme al presente regolamento

11.1.5.1.

Disegni/fotografie indicanti la posizione o le posizioni del sensore o dei sensori rispetto alla struttura del veicolo:

11.1.5.2.

Segnale informativo: acustico, visivo, tattile.

11.1.5.3.

Specifica tecnica e manuale di istruzioni del sistema di rilevamento:

12.

Dispositivo o dispositivi presentati per l'omologazione a norma del presente regolamento:

(1)  Cancellare quanto non pertinente.

(2)  La "larghezza fuori tutto" di un veicolo indica la dimensione misurata in conformità alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.2. Per quanto riguarda i veicoli di categoria diversa dalla M1, al di là delle disposizioni di tale norma, per la misurazione della larghezza del veicolo non si deve tenere conto dei seguenti dispositivi:

a)

dispositivi per i sigilli doganali e relativa protezione;

b)

dispositivi per fissare il telone impermeabile e relativa protezione;

c)

spie di guasto degli pneumatici;

d)

elementi sporgenti flessibili del dispositivo antispruzzo;

e)

dispositivi di illuminazione;

f)

per gli autobus, rampe di accesso in ordine di marcia, piattaforme di sollevamento e attrezzature analoghe in ordine di marcia, purché non sporgano più di 10 mm dai fianchi del veicolo e gli angoli delle rampe anteriori o posteriori siano arrotondati con un raggio non inferiore a 5 mm; i bordi devono essere arrotondati con un raggio non inferiore a 2,5 mm.

g)

dispositivi per la visione indiretta;

h)

indicatori di pressione degli pneumatici;

i)

radini a scomparsa;

j)

la parte convessa del fianco dello pneumatico situata immediatamente sopra il punto di contatto con il terreno.


ALLEGATO 3

Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo (entità tecnica indipendente) per la visione anteriore e laterale

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

Image 15

 (1)

Emessa da:

Nome dell'amministrazione:

(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni sull'omologazione contenute nel regolamento).


Relativa a (2):

rilascio dell'omologazione

estensione dell'omologazione

rifiuto dell'omologazione

revoca dell'omologazione

cessazione definitiva della produzione

(2)  Cancellare quanto non pertinente.

di un tipo di dispositivo (entità tecnica indipendente) per la visione anteriore e laterale a norma del regolamento ONU n. 166.

Omologazione n.: …

Estensione n.: …

1.   

Denominazione commerciale o marchio del dispositivo: …

2.   

Nome del costruttore del tipo di dispositivo: …

3.   

Nome e indirizzo del costruttore: …

4.   

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: …

5.   

Presentato per l'omologazione in data: …

6.   

Servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione: …

7.   

Data del verbale rilasciato dal servizio tecnico: …

8.   

Numero di verbali rilasciati dal servizio tecnico …

9.   

Descrizione sintetica …

Identificazione del dispositivo: specchio, sistema di telecamere anteriori e laterali, altro dispositivo per la visione anteriore e laterale di prossimità (2)

10.   

Posizione del marchio di omologazione: …

11.   

Motivi dell'estensione (se del caso): …

12.   

Omologazione rilasciata/rifiutata/estesa/revocata (2):

13.   

Luogo: …

14.   

Data: …

15.   

Firma: …

16.   

Alla presente notifica è allegato l'elenco dei documenti presentati all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione; tali documenti sono disponibili su richiesta.


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni sull'omologazione contenute nel regolamento).

(2)  Cancellare quanto non pertinente.


ALLEGATO 4

Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

Image 16

 (1)

Emessa da:

Nome dell'amministrazione:

(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni sull'omologazione contenute nel regolamento).


Relativa a (2):

rilascio dell'omologazione

estensione dell'omologazione

rifiuto dell'omologazione

revoca dell'omologazione

cessazione definitiva della produzione

(2)  Cancellare quanto non pertinente.

di un tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale a norma del regolamento ONU n. 166.

Omologazione n.: …

Estensione n.:…

1.   

Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

2.   

Tipo e descrizione commerciale generale: …

3.   

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: …

3.1.   

Posizione di tale indicazione: …

4.   

Categoria del veicolo: (M1, N1(2)

5.   

Nome e indirizzo del costruttore: …

6.   

Indirizzi degli stabilimenti di produzione: …

7.   

Informazioni supplementari (se del caso): cfr. appendice

8.   

Servizio tecnico responsabile delle prove: …

9.   

Data del verbale di prova: …

10.   

Numero del verbale di prova: …

11.   

Eventuali osservazioni: cfr. appendice

12.   

Luogo: …

13.   

Data: …

14.   

Firma: …

15.   

Si allega l'indice del fascicolo informativo depositato presso l'autorità di omologazione, del quale si può richiedere copia.


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni sull'omologazione contenute nel regolamento).

(2)  Cancellare quanto non pertinente.


Allegato 4 – Appendice

Appendice della scheda di notifica n. …... relativa all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda i dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale a norma del regolamento ONU n. 166.

1.   

Denominazione commerciale o marchio del dispositivo per la visione o il rilevamento anteriore e laterale o numero di omologazione (se del caso): …

2.   

Dispositivo per la visione o il rilevamento anteriore e laterale: visione diretta, dispositivi omologati a norma del regolamento ONU n. 46, specchio per la visione anteriore e laterale di prossimità conforme al presente regolamento, sistema di telecamere anteriori e laterali conforme al presente regolamento, sistema di rilevamento conforme al presente regolamento1.

3.   

Estensione dell'omologazione del veicolo al fine di includere i seguenti dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale …

4.   

Dati che consentono di individuare il punto R del posto a sedere del conducente: …

5.   

Larghezza, lunghezza e altezza massime e minime della carrozzeria per le quali sono stati omologati i dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale …

6.   

Alla presente scheda è allegata la seguente documentazione, recante il numero di omologazione sopra indicato (se del caso): …

a)

disegni che illustrano il montaggio dei dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale …

b)

disegni vari che indicano la posizione o le posizioni di montaggio e le caratteristiche della parte della struttura in cui sono montati i dispositivi per la visione o il rilevamento anteriore e laterale …

c)

disegni vari che mostrano gli ostacoli visivi che inficiano la visione anteriore e laterale, ad esempio accessori interni, vetri ecc.

7.   

Osservazioni (ad esempio: vale per la circolazione a destra/a sinistra1): …


ALLEGATO 5

Esempio di marchio di omologazione di un dispositivo per la visione anteriore e laterale

(cfr. punto 5.4 del regolamento)

Image 17

a = almeno 5 millimetri.

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un dispositivo per la visione anteriore e laterale, indica che si tratta di un dispositivo visore di prossimità anteriore e laterale omologato in Giappone (E 43) a norma del regolamento ONU n. 166 con il numero di omologazione 012439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che al momento del rilascio dell'omologazione il regolamento ONU n. 166 comprendeva già la serie di modifiche 01.

Nota:

il numero di omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere collocati vicino al cerchio, sopra o sotto la "E" oppure a sinistra o a destra di tale lettera. Le cifre che compongono il numero di omologazione devono essere allineate sullo stesso lato della "E" e orientate nella stessa direzione. Il simbolo aggiuntivo deve trovarsi direttamente di fronte al numero di omologazione. Per non generare confusione con altri simboli, per i numeri di omologazione non si devono utilizzare i numeri romani.

ALLEGATO 6

Metodo di prova per la determinazione del coefficiente di riflessione

1.   Definizioni

1.1.

Illuminante normalizzato CIE A (1): illuminante colorimetrico che rappresenta l'emissione del corpo nero a T68 = 2 855,6 K.

1.1.2.

Sorgente normalizzata CIE A (1): lampada a incandescenza con filamento di tungsteno in atmosfera gassosa, funzionante a una temperatura di colore correlata di T68 = 2 855,6 K.

1.1.3

Osservatore colorimetrico normalizzato CIE 1931 (1): ricettore di radiazioni le cui caratteristiche colorimetriche corrispondono alle componenti tricromatiche spettrali
Formula
,
Formula
,
Formula
(cfr. tabella).

1.1.4.

Componenti tricromatiche spettrali CIE1: valori delle componenti tricromatiche spettrali di uno spettro di uguale energia nel sistema CIE (XYZ).

1.1.5.

Visione fotopica1: visione di un occhio normale adattato a livelli di luminanza di almeno varie cd/m2.

2.   Apparecchiatura

2.1.

Aspetti generali

L'apparecchiatura deve essere costituita da una sorgente luminosa, un supporto per il campione, un ricevitore a rivelatore fotoelettrico e un indicatore (cfr. figura 1), nonché dai mezzi necessari per eliminare gli effetti della luce estranea.

Il ricevitore può essere munito di sfera integratrice per facilitare la misurazione della riflettanza degli specchi non piani (convessi) (cfr. figura 2).

2.2.

Caratteristiche spettrali della sorgente luminosa e del ricevitore

La sorgente luminosa deve essere una sorgente normalizzata CIE A associata ad un'ottica che consenta di ottenere un fascio di raggi luminosi pressoché paralleli. Si raccomanda l'impiego di uno stabilizzatore di tensione per mantenere stabile la tensione della lampada per tutto il periodo di funzionamento.

Il ricevitore deve comprendere un rivelatore fotoelettrico la cui risposta spettrale sia proporzionale alla funzione di luminosità fotopica dell'osservatore colorimetrico normalizzato CIE (1931) (cfr. tabella). È consentito l'uso di qualsiasi altra combinazione di illuminante, filtro e ricevitore che dia un equivalente globale dell'illuminante normalizzato CIE A e della visione fotopica. Se il ricevitore comprende una sfera integratrice, la superficie interna della sfera deve essere ricoperta da un rivestimento bianco opaco (diffondente) non selettivo rispetto alla lunghezza d'onda.

2.3.

Condizioni geometriche

Il fascio incidente deve formare preferibilmente un angolo (θ) di 0,44 ± 0,09 rad (25 ± 5°) con la perpendicolare della superficie di prova, che non deve però oltrepassare il limite superiore della tolleranza (0,53 rad o 30°). L'asse del ricettore deve formare con questa perpendicolare un angolo (θ) uguale a quello del fascio incidente (cfr. figura 1). Quando colpisce la superficie di prova, il fascio incidente deve avere un diametro di almeno 13 mm (0,5 pollici). Il fascio riflesso non deve essere più ampio della superficie sensibile del rivelatore fotoelettrico, deve coprire almeno il 50 % di tale superficie e, per quanto possibile, la stessa porzione di superficie del fascio usato per tarare lo strumento.

Se il ricevitore comprende una sfera integratrice, questa deve avere un diametro di almeno 127 mm (5 pollici). Le aperture presenti nella sfera per il campione e il fascio incidente devono avere dimensioni sufficienti per lasciar passare completamente il fascio luminoso incidente e quello riflesso. Il rivelatore fotoelettrico deve essere disposto in modo da non ricevere direttamente la luce del fascio incidente o del fascio riflesso.

2.4.

Caratteristiche elettriche dell'insieme rivelatore fotoelettrico-misuratore

L'uscita del rivelatore fotoelettrico letta sull'indicatore deve risultare una funzione lineare dell'intensità luminosa della superficie fotosensibile. Per facilitare la rimessa a zero e le regolazioni di taratura devono essere predisposti opportuni mezzi elettrici e/o ottici. Tali mezzi non devono pregiudicare la linearità o le caratteristiche spettrali dello strumento. L'accuratezza dell'insieme rivelatore fotoelettrico-misuratore deve essere pari a ± 2 % della scala completa o, se inferiore, a ± 10 % del valore misurato.

2.5.

Supporto del campione

Il meccanismo deve consentire di disporre il campione in modo che l'asse del braccio della sorgente e quello del braccio del ricettore si intersechino a livello della superficie riflettente. Quest'ultima può trovarsi all'interno dello specchio campione o su uno dei due lati di esso, a seconda che si tratti di uno specchio a prima superficie, a seconda superficie o di uno specchio prismatico del tipo "flip".

3.   Procedimento

3.1.

Metodo della taratura diretta

Con il metodo della taratura diretta, il campione di riferimento usato è l'aria. Questo metodo si applica agli strumenti costruiti in modo da consentire una taratura al 100 % della scala orientando il ricevitore direttamente sull'asse della sorgente luminosa (cfr. figura 1).

In alcuni casi (se ad esempio si misurano superfici a basso fattore di riflessione) può essere preferibile usare un punto di taratura intermedio (tra 0 e 100 % della scala). In tali casi è necessario intercalare nel cammino ottico un filtro neutro con fattore di trasmissione noto e regolare il sistema di taratura fino a che l'indicatore non dà la percentuale di trasmissione corrispondente al filtro neutro. Il filtro deve essere tolto prima di procedere alle misurazioni del fattore di riflessione.

3.2.

Metodo della taratura indiretta

Il metodo della taratura indiretta si usa per gli strumenti con sorgente e ricevitore di forma geometrica fissa. Richiede una riflettanza correttamente calibrata e mantenuta tale. Il campione di riferimento sarà preferibilmente uno specchio piano con un valore di riflettanza il più prossimo possibile a quello dei campioni di prova.

3.3.

Misurazione per specchi piani

La riflettanza dei campioni di specchi piani può essere misurata con strumenti tarati con il metodo diretto o indiretto. Il valore della riflettanza è letto direttamente sul quadrante dell'indicatore.

3.4.

Misurazione per specchi non piani (convessi)

Per misurare la riflettanza di specchi non piani (convessi) sono necessari strumenti che incorporino nel ricevitore una sfera integratrice (cfr. figura 2). Se con uno specchio campione con riflettanza E % lo strumento indica ne divisioni, nx divisioni corrisponderanno, con uno specchio a riflettanza sconosciuta, a una riflettanza di X %, secondo la formula:

Image 18

Figura 1

Schema generale del riflettometro nelle configurazioni per i due metodi di taratura

Image 19

Figura 2

Schema generale del riflettometro con sfera integratrice nel ricevitore

Image 20

4.   Valori delle componenti tricromatiche spettrali dell'osservatore di riferimento colorimetrico CIE 1931 (2)

La tabella è tratta dalla pubblicazione CIE 50 (45) (1970).

Image 21

*

Cambiato nel 1966 (da 3 a 2).

Figura 3

Esempio di dispositivo di misurazione del fattore di riflessione degli specchi sferici

Image 22

C

=

Ricevitore

D

=

Diaframma

E

=

Finestra di ingresso

F

=

Finestra di misurazione

L

=

Lente

M

=

Finestra dell'oggetto

S

=

Sorgente luminosa

(S)

=

Sfera integratrice


(1)  Definizioni tratte dalla pubblicazione CIE 50 (45), International Electronical Vocabulary, Group 45, Lighting.

(2)  Tabella abbreviata. I valori di ȳ (λ) = V (λ) sono arrotondati al quarto decimale.


ALLEGATO 7

Procedura per la determinazione del raggio di curvatura "r" della superficie riflettente dello specchio

1.   Misurazione

1.1.

Apparecchiatura

Si usa un apparecchio detto "sferometro" simile a quello descritto nella figura 1 del presente allegato, avente le distanze indicate tra la punta di misurazione e i piedi fissi.

1.2.

Punti di misurazione

1.2.1.

I raggi di curvatura principali devono essere misurati in tre punti situati il più vicino possibile ad un terzo, alla metà e ai due terzi dell'arco della superficie riflettente passante per il centro di detta superficie parallelamente al segmento b, o dell'arco passante per il centro della superficie riflettente perpendicolarmente a detto segmento, nel caso che quest'ultimo arco sia più lungo.

1.2.2.

Se però le dimensioni della superficie riflettente non consentono di effettuare misurazioni nelle direzioni definite al punto 2.1.2.2.2 del presente regolamento, i servizi tecnici responsabili delle prove possono effettuare le misurazioni in tale punto in due direzioni perpendicolari il più possibile vicine a quelle sopra prescritte.

2.   Calcolo del raggio di curvatura "r"

Il raggio "r", espresso in mm, è calcolato mediante la formula:

Image 23

dove:

rp1

=

raggio di curvatura al primo punto di misurazione;

rp2

=

raggio di curvatura al secondo punto di misurazione;

rp3

=

raggio di curvatura al terzo punto di misurazione.

Figura 1

Sferometro

(dimensioni in millimetri)

Image 24

Image 25


ALLEGATO 8

Procedimento per la determinazione del punto "H" e dell'angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere dei veicoli a motore (1)

Appendice 1 -   

Descrizione della macchina tridimensionale per la determinazione del punto "H" (macchina 3D H) (1)

Appendice 2 -   

Sistema di riferimento tridimensionale (1)

Appendice 3 -   

Dati di riferimento dei posti a sedere (1)


(1)  Questa procedura è descritta nell'addendum 6 della risoluzione comune n. 1 (M.R.1) (documento ECE/TRANS/WP.29/1101/Mod. 5); cfr. https://unece.org/transport/vehicle-regulations/wp29/resolutions.


ALLEGATO 9

Metodi di prova del campo visivo di prossimità anteriore e laterale

Questo metodo deve essere applicato nell'area designata dal costruttore come corrispondente ai dispositivi di visione diretta o indiretta (specchi o sistema di telecamere anteriori e laterali).

1.   

Campo visivo

Il rispetto delle prescrizioni relative al campo visivo di cui al punto 15.2 del presente regolamento può essere verificato alle condizioni descritte nel presente allegato.

1.1.   

Oggetti utilizzati per la prova

Ogni oggetto utilizzato per la prova deve essere costituito da un cilindro circolare diritto di 1,0 m di altezza e di 0,3 m di diametro esterno. Cfr. figura 1.

Figura 1

Oggetto utilizzato per la prova

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1.2.   

Disposizione e orientamento degli oggetti utilizzati per la prova

L'oggetto utilizzato per la prova deve trovarsi a contatto con la parte anteriore o con i lati del veicolo in un punto qualsiasi della zona compresa tra il centro dello specchio retrovisore esterno che si trova sul lato del passeggero e il centro dello specchio lato conducente, e deve essere visibile nel campo visivo di prossimità anteriore e laterale. Nel caso dei veicoli dotati di sistema di monitoraggio con telecamere conforme al regolamento ONU n. 46, serie di modifiche 04, il costruttore deve considerare lo stesso veicolo dotato di specchi laterali o utilizzare il centro delle lenti delle telecamere di tale sistema di classe III o II anziché il centro degli specchi laterali.

Figura 2

Disposizione degli oggetti utilizzati per la prova

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1.3   

Condizioni di prova

1.3.1.   

Condizioni di illuminazione per i sistemi di telecamere anteriori e laterali

Le prove devono essere effettuate in condizioni di illuminazione ambientale caratterizzate da una luce ripartita uniformemente dall'alto, di intensità compresa tra 7 000 lux e 10 000 lux, misurata al centro della superficie esterna del tetto del veicolo.

Se il costruttore ne fa richiesta, la prova può essere effettuata in condizioni di intensità di illuminazione ambientale inferiore.

1.3.2.   

Temperatura per il sistema di telecamere anteriori e laterali

Durante la prova, la temperatura all'interno del veicolo deve essere compresa tra 15 °C e 25 °C.

1.3.3.   

Condizioni del veicolo

1.3.3.1   

Pneumatici

Gli pneumatici del veicolo devono essere gonfiati alla pressione a freddo raccomandata dal costruttore del veicolo.

1.3.3.2.   

Carico del veicolo

Il veicolo deve essere in ordine di marcia come definito nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.7, paragrafo 2.2.5.4), con l'aggiunta, per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1, di un passeggero sul sedile anteriore (75 kg).

1.3.3.3.   

Sospensioni regolabili

Se il veicolo ne è dotato, il sistema regolabile per le sospensioni deve essere impostato nella condizione più sfavorevole.

1.4.   

Procedura di prova

La visibilità di ciascun palo deve essere sottoposta a prova facendo scorrere il palo, a contatto con la parte anteriore e laterale del veicolo, dal centro dello specchio lato passeggero al centro dello specchio lato conducente.


ALLEGATO 10

Metodi di regolazione della posizione dei punti oculari del conducente

1.   Compensazione dell'angolo dello schienale

Le posizioni dei punti oculari del conducente, o il punto di riferimento oculare, devono essere regolate in avanti/all'indietro o in alto/in basso con una specifica distanza di compensazione definita in base al rispettivo angolo dello schienale del veicolo di prova, come illustrato nella tabella 1.

Tabella 1

Compensazione dell'angolo dello schienale

Angolo dello schienale [°]

Distanza di compensazione

Angolo dello schienale [°]

Distanza di compensazione

Avanti/indietro [mm]

In alto/in basso [mm]

Avanti/indietro [mm]

In alto/in basso [mm]

5

– 186

28

23

–18

5

6

– 177

27

24

–9

3

7

– 167

27

25

0

0

8

– 157

27

26

9

–3

9

– 147

26

27

17

–5

10

– 137

25

28

26

–8

11

– 128

24

29

34

–11

12

– 118

23

30

43

–14

13

– 109

22

31

51

–18

14

–99

21

32

59

–21

15

–90

20

33

67

–24

16

–81

18

34

76

–28

17

–72

17

35

84

–32

18

–62

15

36

92

–35

19

–53

13

37

100

–39

20

–44

11

38

108

–43

21

–35

9

39

115

–48

22

–26

7

40

123

–52

Nota:

simboli utilizzati nella tabella: Avanti/indietro (–: avanti, +: indietro); In alto/in basso (–: in basso, +: in alto)

2.   Compensazione dei movimenti del conducente in avanti e verso il passeggero durante la verifica

Le posizioni dei punti oculari (visione binoculare) o del punto di riferimento oculare possono essere corrette per tenere conto dei movimenti posteriori (in avanti e all'indietro), laterali (verso destra e verso sinistra) e verticali (verso l'alto e verso il basso) che il conducente effettua all'avviamento del veicolo, quando controlla l'ambiente sul lato del passeggero, a condizione che le correzioni rientrino negli intervalli indicati nella tabella 2.

I punti oculari corretti, o il punto di riferimento oculare corretto, devono essere situati in uno spazio tridimensionale costituito dai quattro punti seguenti: i punti oculari del conducente di cui al punto 12.1 o il punto di riferimento oculare di cui al punto 12.2 del presente regolamento e la compensazione dei punti oculari del conducente o del punto di riferimento oculare per gli spostamenti di cui alla tabella 2.

Tabella 2

Compensazione dei movimenti del conducente durante la verifica del lato del passeggero

Misure in [mm]

Distanza di compensazione avanti/indietro (+: indietro, –: avanti)

Distanza di compensazione laterale (+: a destra, –: a sinistra)

Distanza di compensazione alto/basso (+: alto, –: basso)

Movimento verticale

0

–10

40

Movimento orizzontale

– 140

–15

10

Movimento laterale

30

– 110

15

Nota:

Nella tabella, per i veicoli con volante a destra, "a destra" va letto come "a sinistra" e "a sinistra" come a "destra".

3.   Compensazione dei movimenti del conducente durante la verifica del lato del conducente

Le posizioni dei punti oculari del conducente (visione binoculare) o del punto di riferimento oculare possono essere corrette per tenere conto dei movimenti posteriori (in avanti e all'indietro), laterali (verso destra e verso sinistra) e verticali (verso l'alto e verso il basso) che il conducente effettua quando guarda fuori del finestrino per controllare che nella zona anteriore destra o sul lato del veicolo non si trovino utenti vulnerabili della strada, a condizione che le correzioni rientrino negli intervalli indicati nella tabella 3.

I punti oculari corretti, o il punto di riferimento oculare corretto del conducente, devono essere situati in uno spazio tridimensionale costituito dai quattro punti seguenti: i punti oculari del conducente di cui al punto 12.1 o il punto di riferimento oculare di cui al punto 12.2 del presente regolamento e la compensazione dei punti oculari del conducente o del punto di riferimento oculare per gli spostamenti di cui alla tabella 3.

Tabella 3

Compensazione dei movimenti del conducente durante la verifica del lato del conducente

Misure in [mm]

Distanza di compensazione avanti/indietro (+: indietro, –: avanti)

Distanza di compensazione laterale (+: a destra, –: a sinistra)

Distanza di compensazione alto/basso (+: alto, –: basso)

Movimento verticale

- 100

300

0

Movimento orizzontale

- 200

250

-50

Movimento laterale massimo verso il lato del conducente

-50

350

-50

Nota:

Nella tabella, per i veicoli con volante a destra, "a destra" va letto come "a sinistra" e "a sinistra" come a "destra".

ALLEGATO 11

Zona di angolo morto prodotta dal montante A o dallo specchio retrovisore esterno

1.   Definizioni

1.1.

"Angolo morto prodotto dallo specchio retrovisore esterno": angolo morto prodotto dalla struttura del veicolo cui è fissato lo specchio retrovisore esterno, o che lo protegge, e dallo specchio stesso.

1.2.

"Angolo morto prodotto dal montante A": angolo morto prodotto dalla struttura del veicolo che si trova davanti al punto di riferimento oculare e al di sopra di un piano parallelo al centro del veicolo passante per i due punti costituiti dal punto di riferimento oculare e dal punto più basso della superficie trasparente della vetratura laterale in cui la superficie del suolo può essere vista attraverso la vetratura laterale quando il lato sinistro del veicolo è controllato dal punto di riferimento oculare (punto a) (figura 1). Una finestra eventualmente presente in una parte della zona inferiore della porta non è comunque considerata una vetratura laterale.

Per i veicoli con volante a destra, per "a sinistra" si deve intendere "a destra".

2.   Ampiezza dell'angolo morto

L'ampiezza dell'angolo morto prodotto dal montante A o dallo specchio retrovisore esterno deve essere conforme alla formula seguente. In tale caso, se vi è più di un angolo morto, ciascuno di essi deve soddisfare le condizioni della formula.

X ≤ 0,292•L – 0,203

dove:

X (m)

:

è il limite della zona esclusa, ossia la distanza tra il centro di un cilindro a contatto con il bordo anteriore dell'angolo morto e il centro di un cilindro a contatto con il suo bordo posteriore;

L (m)

:

è situato all'interno dell'angolo morto prodotto dal montante A o dallo specchio retrovisore esterno. Distanza tra il bordo posteriore di un cilindro a contatto con il bordo posteriore dell'angolo morto e il bordo anteriore della ruota posteriore.

(Cfr. figura 2).

Figura 1

(veicoli con volante a sinistra)

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Figura 2

(veicoli con volante a sinistra)

Image 29


ALLEGATO 12

Metodi di prova dei sistemi di rilevamento

1.   Rilevamento nella zona orizzontale anteriore e laterale

Il sistema di rilevamento deve superare la prova di cui al punto 1.3.1 del presente allegato.

1.1.

Condizioni di prova

L'oggetto utilizzato per la prova deve essere conforme al punto 7.1 della norma ISO 17386:2010. Nel corso della prova, la velocità del vento non deve superare 1 m/s. La temperatura deve essere di 20 ± 5 °C e l'umidità del 60 ± 25 %. Non deve piovere né nevicare. La prova deve essere effettuata su una superficie piatta e asciutta di cemento o asfalto. Sulla prova non deve influire la rifrazione di onde sonore o elettromagnetiche causata da pareti, apparecchiature ausiliarie di prova o altri oggetti presenti nell'ambiente.

1.2.

Preparazione della prova

Deve essere utilizzato un solo oggetto. Le posizioni dell'oggetto utilizzato per la prova sono stabilite dal costruttore al fine di garantire il rilevamento dell'oggetto. L'oggetto utilizzato per la prova deve trovarsi sulla griglia rilevabile all'interno della zona orizzontale anteriore e laterale di cui al punto 1.3.1 del presente allegato. All'inizio, il veicolo di prova deve trovarsi in condizione di stazionamento. Per "condizione di stazionamento" si intende che il volante è in posizione neutra e, nel caso dei veicoli dotati di cambio automatico, che è selezionata la posizione P (parcheggio); nel caso dei veicoli dotati di cambio manuale, si intende invece che sono inseriti la folle e il freno di stazionamento.

Durante la prova, una persona (di peso pari a 75 kg) deve sedersi sul sedile del conducente e, mantenendo il veicolo in condizione di stazionamento, eseguire un'operazione che attivi il sistema di rilevamento secondo quanto descritto dal costruttore o nel manuale d'uso.

1.3.

Metodo di prova

1.3.1.

Campo di rilevamento

Il campo di rilevamento deve essere suddiviso in tre zone: zona anteriore, angoli e lati. I metodi di prova per la zona anteriore, quella degli angoli e quella dei lati devono essere specificati ai punti 1.3.1.1, 1.3.1.2 e 1.3.1.3.

La prova deve essere effettuata spostando l'oggetto utilizzato per la prova nel campo di rilevamento fino a fargli raggiungere il primo riquadro della griglia in cui non viene rilevato (cfr. figura 1).

La prova deve essere condotta con gli oggetti installati ad intervalli di 100 mm; al fine di ridurre il numero di misurazioni, la prova può essere effettuata con oggetti installati ad intervalli di 200 mm, e in caso di griglia non rilevata occorre eseguire la prova per le due griglie adiacenti.

Per le superfici che si sovrappongono tra la griglia dei punti di prova di cui al punto 1.3.1.2 e la griglia dei punti di prova di cui al punto 1.3.1.1 o 1.3.1.3, si può utilizzare l'uno o l'altro metodo.

Figura 1

Campo di rilevamento

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1.3.1.1.

Campo di rilevamento nella zona anteriore

Il campo di rilevamento nella zona anteriore è illustrato nella figura 2.

W_f corrisponde alla larghezza del veicolo misurata lungo l'asse anteriore.

W_prova è pari alla metà di W_f arrotondata ai 100 mm più vicini e quindi moltiplicata per due.

Definire la zona anteriore come segue: un rettangolo centrato sulla linea mediana del veicolo, con il lato più lungo perpendicolare alla linea mediana del veicolo e tangente all'estremità anteriore del veicolo, con una larghezza di W_prova e una lunghezza anteriore di 300 mm. Tracciare quindi una griglia (con quadrati di 100 mm x 100 mm) sul fondo di tale area.

Tracciare una curva che segua la sagoma del contorno del veicolo (proiezione verticale al suolo, come illustrato nella figura 2) tra i due angoli virtuali del veicolo. La curva deve trovarsi 200 mm davanti al contorno del veicolo. Al di fuori degli angoli virtuali del veicolo, la curva è completata da sezioni diritte perpendicolari all'asse centrale del veicolo in modo da coprire l'intera larghezza del veicolo (W_prova). L costruzione geometrica degli angoli è descritta al punto 1.3.1.2. Collocare il centro dell'oggetto utilizzato per la prova sul punto di intersezione della griglia più vicino della curva e davanti ad essa, in ciascuna fila della griglia parallela all'asse centrale del veicolo.

La prima curva deve seguire la sagoma del paraurti anteriore come appare nella vista dall'alto del veicolo per la parte compresa tra i due angoli virtuali del veicolo, ma deve trasformarsi in una linea retta perpendicolare all'asse centrale del veicolo per la parte situata al di fuori degli angoli virtuali.

Figura 2

Campo di rilevamento nella zona anteriore

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1.3.1.2.

Campo di rilevamento nelle zone degli angoli

Il campo di rilevamento nelle zone degli angoli è illustrato nella figura 3.

a)

Disegnare un riquadro rettangolare tangente ai contorni del veicolo.

b)

Tracciare una linea a partire da ciascun angolo del riquadro fino al veicolo con un angolo di 45o.

c)

Le intersezioni di tali linee e i contorni del veicolo sono definiti come gli angoli virtuali del veicolo.

d)

Sottoporre a prova ciascuno degli oggetti collocati nei punti seguenti: uno a 250 mm di distanza da un angolo del veicolo lungo una linea che si sviluppa con un angolo di 45°, e altri due ciascuno a 100 mm di distanza dal punto su entrambi i lati, lungo una linea che attraversa ortogonalmente la linea a 45°.

Ripetere lo stesso procedimento per l'altro angolo.

Figura 3

Campo di rilevamento nelle zone degli angoli

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1.3.1.3.

Campo di rilevamento nelle zone laterali

Il campo di rilevamento nelle zone laterali è illustrato nella figura 4.

L_f corrisponde alla distanza tra il centro dello specchio laterale e l'estremità anteriore del veicolo, misurata parallelamente all'asse centrale del veicolo.

L_prova è il valore di L_f arrotondato ai 100 mm più vicini.

Definire le zone laterali come segue: due rettangoli simmetrici rispetto alla linea mediana del veicolo e con i lati più lunghi perpendicolari alla linea mediana del veicolo, tangenti ai lati e all'estremità anteriore del veicolo, con una lunghezza di L_prova e una larghezza di 300 mm. Tracciare quindi una griglia (con quadrati di 100 mm x 100 mm) sul fondo di tale area.

Tracciare una curva che segua la forma del contorno del veicolo (proiezione verticale al suolo, come illustrato nella figura 4). La curva deve trovarsi a una distanza di 200 mm dal contorno del veicolo. Al di fuori degli angoli virtuali del veicolo, la curva è completata da sezioni diritte perpendicolari all'asse centrale del veicolo in modo da coprire l'intera larghezza del veicolo (W_prova).

Collocare il centro dell'oggetto utilizzato per la prova sul punto di intersezione della griglia più vicino della curva e davanti ad essa, in ciascuna fila della griglia parallela all'asse centrale del veicolo.

La prima curva deve essere una retta parallela alla direzione di marcia per la parte davanti agli angoli virtuali, mentre la parte dietro gli angoli virtuali deve seguire le sagome dei lati del veicolo e del paraurti anteriore come appare nella vista dall'alto del veicolo.

Figura 4

Campo di rilevamento nelle zone laterali

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1.3.2.

Prova di rilevamento

All'interno del campo di rilevamento non devono trovarsi più di due griglie adiacenti non rilevate.

Si ritiene che l'oggetto utilizzato per la prova sia stato rilevato se è emessa una segnalazione costituita da un suono continuo della durata superiore a cinque secondi. La prova di rilevamento deve essere effettuata una volta per ciascun oggetto. Tuttavia, se necessario e d'intesa con il servizio tecnico e il costruttore, si può ritenere che l'oggetto utilizzato per la prova sia stato rilevato nel caso in cui il segnale sia stato emesso in quattro prove su cinque.


ALLEGATO 13

Necessità della prova d'urto con il pendolo

Figura 1

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Prova d'urto con pendolo

Dispositivo per la visione indiretta (specchi)

1

Nessuna prova

2

Obbligatoria

3

Nessuna prova

4

Nessuna prova

5

Non consentita

6

Nessuna prova

Dispositivo per la visione indiretta (sistema di telecamere anteriori e laterali)

7

Nessuna prova


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1365/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)