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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/1333

15.6.2026

DECISIONE (PESC) 2026/1333 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2026

che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1).

(2)

Al fine di garantire agli operatori dell’Unione la diversificazione della catena di approvvigionamento, è opportuno introdurre nuove deroghe temporanee al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di un’entità designata, per consentire la liquidazione di operazioni, contratti e altri accordi conclusi con tale entità e l’acquisto da parte dell’industria di componenti critici fabbricati da tale entità. Gli operatori dovrebbero adottare e attuare adeguati piani di diversificazione prima della scadenza di tale deroga, al fine di consentire la transizione verso fonti di approvvigionamento alternative.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione 2014/145/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

«36.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 692 dell’allegato della presente decisione, o la messa a sua disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono strettamente necessari per:

a)

la cessazione entro il 31 dicembre 2026 di operazioni, contratti o altri accordi conclusi con l’entità di cui alla voce 692 prima del 23 aprile 2026 e a condizione che lo svincolo o la messa a disposizioni di tali fondi o risorse economiche sia completata entro il 31 dicembre 2026; oppure

b)

gli acquisti, da parte dell’industria, di componenti critici fabbricati da detta entità e i corrispondenti pagamenti alla medesima al fine di consentire la transizione verso fonti di approvvigionamento alternative a condizione che lo svincolo o la messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche sia completata entro il 16 marzo 2027.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 15 giugno 2026

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS


(1)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1333/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)