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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1332 |
15.6.2026 |
REGOLAMENTO (UE) 2026/1332 DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 2026
recante modifica del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2026/1334 del Consiglio, del 15 giugno 2026, recante modifica della decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (3), concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. |
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(2) |
Il 14 aprile 2026 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2819 (2026), che introduce una modifica a un criterio di inserimento in elenco quanti sono soggetti a misure restrittive. È inoltre modificato l’ambito di applicazione delle misure istituite nei confronti della Libyan Investment Authority. |
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(3) |
Poiché tali modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:
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1) |
all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell’allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011), al punto 19, 22 o 23 dell’UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell’UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell’UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell’UNSCR 2362 (2017), al punto 11 dell’UNSCR 2441 (2018), al punto 18 dell’UNSCR 2769 (2025) o al punto 19 dell’UNSCR 2819 (2026).» |
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2) |
all’articolo 11 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Previa notifica al comitato delle sanzioni da parte dello Stato membro interessato e a condizione che il comitato delle sanzioni abbia approvato l’utilizzo delle riserve di liquidità congelate di cui al punto 14 dell’UNSCR 2769 (2025), che comprende la consultazione con il governo della Libia, e di cui al punto 14 dell’UNSCR 2819 (2026) e in conformità con tali punti, le autorità competenti di tale Stato membro autorizzano l’uso delle riserve di liquidità congelate appartenenti all’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI, esclusivamente per investimenti in:
conformemente all’approvazione del comitato delle sanzioni.» |
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3) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 ter 1. Previa notifica al comitato delle sanzioni da parte dello Stato membro interessato e a condizione che il comitato delle sanzioni abbia approvato il trasferimento dei fondi o delle risorse economiche congelati, e in conformità con il punto 15 dell’UNSCR 2819 (2026), le autorità competenti di tale Stato membro autorizzano il trasferimento di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI, all’interno della stessa giurisdizione, tra la banca depositaria, o l’istituto finanziario che agisce in qualità di depositario globale (o gli eventuali subdepositari che agiscono per loro conto), a un’altra banca depositaria o istituto finanziario (o eventuali subdepositari che agiscono per loro conto), al fine di trasferire il ruolo di depositario globale a tale banca depositaria o istituto finanziario, a condizione che:
2. La notifica di cui al paragrafo 1 al comitato delle sanzioni da parte dello Stato membro interessato comprende l’importo e la natura dei fondi o delle risorse economiche congelati da trasferire e l’identità dell’attuale banca depositaria e di quella proposta o dell’attuale istituto finanziario che agisce in qualità di depositario e di quello proposto. 3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. KERAVNOS
(1) GU L, 2026/1334, 15.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1334/oj.
(2) Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/44/oj).
(3) Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell’1.8.2015, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1333/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1332/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)