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dell'Unione europea

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Serie L


2026/1256

25.6.2026

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 62/2026

del 20 marzo 2026

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2026/1256]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2491 della Commissione, del 10 dicembre 2025, relativo all'autorizzazione di un preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto con Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione di pollame, suini e ruminanti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2497 della Commissione, del 10 dicembre 2025, relativo all'autorizzazione di preparati di Enterococcus faecium DSM 33761, Pediococcus acidilactici DSM 33758, Bifidobacterium animalis DSM 16284, Limosilactobacillus reuteri DSM 33751 e Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso e allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Biomin GmbH) (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2500 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis NRRL B-67647, Bacillus pumilus NRRL B-67648 e Bacillus licheniformis NRRL B-67649 come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso e agli uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione: S.I.Lesaffre) (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2502 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo all'autorizzazione di un preparato di proteasi prodotta con Bacillus subtilis CBS 148232 e spore vitali di Bacillus velezensis NRRL B-50508, Bacillus velezensis NRRL B-50509 e Bacillus subtilis NRRL B-50510 come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso di tutte le specie di suidi e suinetti svezzati di specie di suidi minori (titolare dell'autorizzazione: Genencor International B.V.) (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2503 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte con Trichoderma citrinoviride DSM 33578 come additivo per mangimi destinati a pollame diverso dal pollame da ingrasso e dal pollame allevato per la produzione di uova e per la riproduzione e a specie suine diverse dalle scrofe di tutte le specie di suidi (titolare dell'autorizzazione: Huvepharma EOOD) (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2505 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso nell'acqua di abbeveraggio e a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio (titolare dell'autorizzazione: Alzchem Trostberg GmbH) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628 (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2511 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus paralicheniformis DSM 33902 e Bacillus subtilis DSM 33903 come additivo per mangimi destinati ai ruminanti per la produzione di latte/la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Chr. Hansen A/S) (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2513 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo all'autorizzazione del complesso di rame(II) e betaina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2543 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo al diniego del rinnovo dell'autorizzazione del blu patentato V come additivo per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2013 (9).

(10)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2543 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2013 (10), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto.

(11)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1.

al punto 527 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32025 R 2505: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2505 della Commissione dell'11 dicembre 2025 (GU L, 2025/2505, 12.12.2025).";

2.

dopo il punto 687 (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2176 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

"688.

32025 R 2491: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2491 della Commissione, del 10 dicembre 2025, relativo all'autorizzazione di un preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto con Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione di pollame, suini e ruminanti (GU L, 2025/2491, 11.12.2025).

689.

32025 R 2497: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2497 della Commissione, del 10 dicembre 2025, relativo all'autorizzazione di preparati di Enterococcus faecium DSM 33761, Pediococcus acidilactici DSM 33758, Bifidobacterium animalis DSM 16284, Limosilactobacillus reuteri DSM 33751 e Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso e allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Biomin GmbH) (GU L, 2025/2497, 11.12.2025).

690.

32025 R 2500: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2500 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis NRRL B-67647, Bacillus pumilus NRRL B-67648 e Bacillus licheniformis NRRL B-67649 come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso e agli uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione: S.I.Lesaffre) (GU L, 2025/2500, 12.12.2025).

691.

32025 R 2502: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2502 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo all'autorizzazione di un preparato di proteasi prodotta con Bacillus subtilis CBS 148232 e spore vitali di Bacillus velezensis NRRL B-50508, Bacillus velezensis NRRL B-50509 e Bacillus subtilis NRRL B-50510 come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso di tutte le specie di suidi e suinetti svezzati di specie di suidi minori (titolare dell'autorizzazione: Genencor International B.V.) (GU L, 2025/2502, 12.12.2025).

692.

32025 R 2503: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2503 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte con Trichoderma citrinoviride DSM 33578 come additivo per mangimi destinati a pollame diverso dal pollame da ingrasso e dal pollame allevato per la produzione di uova e per la riproduzione e a specie suine diverse dalle scrofe di tutte le specie di suidi (titolare dell'autorizzazione: Huvepharma EOOD) (GU L, 2025/2503, 12.12.2025).

693.

32025 R 2505: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2505 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso nell'acqua di abbeveraggio e a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio (titolare dell'autorizzazione: Alzchem Trostberg GmbH) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628 (GU L, 2025/2505, 12.12.2025).

694.

32025 R 2511: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2511 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus paralicheniformis DSM 33902 e Bacillus subtilis DSM 33903 come additivo per mangimi destinati ai ruminanti per la produzione di latte/la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Chr. Hansen A/S) (GU L, 2025/2511, 12.12.2025).

695.

32025 R 2513: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2513 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo all'autorizzazione del complesso di rame(II) e betaina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2025/2513, 12.12.2025).

696.

32025 R 2543: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2543 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo al diniego del rinnovo dell'autorizzazione del blu patentato V come additivo per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2013 (GU L, 2025/2543, 12.12.2025)";

3.

il testo del punto 91 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2013 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/2491, (UE) 2025/2497, (UE) 2025/2500, (UE) 2025/2502, (UE) 2025/2503, (UE) 2025/2505, (UE) 2025/2511, (UE) 2025/2513 e (UE) 2025/2543 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2026 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2026.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)   GU L, 2025/2491, 11.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2491/oj.

(2)   GU L, 2025/2497, 11.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2497/oj.

(3)   GU L, 2025/2500, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2500/oj.

(4)   GU L, 2025/2502, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2502/oj.

(5)   GU L, 2025/2503, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2503/oj.

(6)   GU L, 2025/2505, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2505/oj.

(7)   GU L, 2025/2511, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2511/oj.

(8)   GU L, 2025/2513, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2513/oj.

(9)   GU L, 2025/2543, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2543/oj.

(10)   GU L 186 del 5.7.2013, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1256/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)