European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/1228

12.6.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1228 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2026

che modifica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 per includere il Montenegro e la Serbia nell'elenco di paesi terzi o territori di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2026/131

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 253, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese, tra l'altro, le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2026/131 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. L'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento delegato stabilisce che i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia possono essere mossi verso l'Unione a fini non commerciali senza essere stati sottoposti a una prova di titolazione degli anticorpi, a condizione che gli animali siano mossi da un paese terzo o territorio che ha dimostrato, in una domanda presentata alla Commissione, di soddisfare almeno i criteri specifici relativi alla rabbia previsti da tale disposizione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 della Commissione (3) stabilisce, nell'allegato II, l'elenco di paesi terzi o territori di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2026/131.

(4)

Sia il Montenegro che la Serbia hanno presentato una domanda relativa al loro status per quanto riguarda la rabbia, nonché informazioni relative al rispetto dei criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2026/131. A seguito della valutazione di tali domande si può concludere che il Montenegro e la Serbia rispettano i criteri pertinenti stabiliti in tale regolamento delegato e dovrebbero pertanto essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2026/131 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L, 2026/131, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/131/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 della Commissione, del 20 marzo 2026, che adotta elenchi di paesi terzi o territori che rispettano determinate condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L, 2026/636, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/636/oj).


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 è così modificato:

a)

tra la voce relativa a Santa Lucia e la voce relativa a Montserrat è inserita la voce seguente:

«ME

Montenegro»;

 

b)

tra la voce relativa a Saint Pierre e Miquelon e la voce relativa a Singapore è inserita la voce seguente:

«RS

Serbia».

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1228/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)