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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1213 |
4.6.2026 |
DECISIONE (UE) 2026/1213 DEL CONSIGLIO
del 29 maggio 2026
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in occasione della sua 20a riunione, in relazione alle conclusioni in merito all’attuazione delle raccomandazioni relative ad alcune parti della convenzione e in relazione all’elezione dei membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all’asilo e al non respingimento
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, l’articolo 82, paragrafo 2, e l’articolo 84, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio (1) per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio (2) per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, nella misura in cui tali questioni rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La convenzione è entrata in vigore per l’Unione il 1o ottobre 2023. |
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(2) |
A norma dell’articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («GREVIO») deve vigilare sull’attuazione della convenzione da parte delle parti della convenzione («parti»). Conformemente all’articolo 68, paragrafo 11, della convenzione, il GREVIO deve adottare il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla parte interessata per attuare le disposizioni della convenzione. |
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(3) |
Il comitato delle parti («comitato») adotta raccomandazioni rivolte alla parte interessata, conformemente all’articolo 68, paragrafo 12, della convenzione sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO. Tali raccomandazioni fanno la distinzione tra le misure da adottare quanto prima, con l’obbligo di riferire al comitato entro un periodo di tre anni, e le misure che, pur importanti, non presentano lo stesso livello di necessità immediata. Trascorso tale periodo di tre anni, la parte interessata deve riferire al comitato delle parti in merito alle misure intraprese in dieci settori specifici della convenzione. Sulla base di tale rapporto e di eventuali informazioni supplementari, il comitato deve adottare le conclusioni sull’attuazione di tali raccomandazioni elaborate dal segretariato del comitato. |
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(4) |
Si prevede che nella sua 20a riunione del 2 giugno 2026 il comitato adotti i progetti di conclusioni seguenti sull’attuazione delle raccomandazioni relative a nove parti («progetti di conclusioni»):
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(5) |
I progetti di conclusioni riguardano l’attuazione delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, ad esempio per quanto concerne la protezione e l’assistenza per le vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica. I progetti di conclusioni riguardano inoltre l’attuazione delle disposizioni della convenzione relative all’asilo e al non respingimento. Tali questioni sono disciplinate dall’acquis dell’Unione, in particolare dalla direttiva 2003/86/CE del Consiglio (3), dalle direttive 2012/29/UE (4), (UE) 2024/1346 (5) e (UE) 2024/1385 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio e dai regolamenti (UE) 2024/1347 (7) e (UE) 2024/1348 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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(6) |
I progetti di conclusioni avranno effetti giuridici, in quanto sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione poiché potrebbero influire in futuro sull’interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all’asilo e al non respingimento. |
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(7) |
Va osservato che i progetti di conclusioni relative ad alcuni articoli della convenzione rientrano solo in parte nella competenza dell’Unione. Per quanto riguarda tali articoli, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri. In particolare, per quanto riguarda i progetti di conclusioni relative agli articoli 49 e 50 della convenzione, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri nell’organizzazione e amministrazione interna dei rispettivi sistemi giudiziari e per quanto riguarda i progetti di conclusioni relative l’articolo 31 della convenzione, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri nel settore del diritto di famiglia. |
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(8) |
Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: armonizzare le politiche e le misure adottate per attuare la convenzione garantendo che contemplino tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e tutte le parti del territorio dello Stato e che siano monitorate e valutate in modo indipendente (articolo 7 della convenzione); razionalizzare il numero degli organismi di coordinamento esistenti e garantire risorse finanziarie sufficienti (articolo 10 della convenzione); continuare ad adoperarsi per raccogliere dati sistematici, comparabili e disaggregati da tutte le risorse pertinenti (articolo 11 della convenzione), garantire che in situazioni di pericolo immediato siano emesse rapidamente misure urgenti di allontanamento, che tali misure possano essere estese ai figli della vittima e che non vi siano lacune tra tali misure (articoli 52 e 53 della convenzione); e consentire alle donne migranti vittime di una forma di violenza contemplata dalla convenzione di richiedere un titolo autonomo di soggiorno (articolo 59 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell’asilo e del non respingimento e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione. |
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(9) |
Per quanto riguarda Cipro, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: garantire che le disposizioni della convenzione siano attuate senza discriminazioni (articolo 4 della convenzione); continuare ad adoperarsi per raccogliere dati sistematici, comparabili e disaggregati da tutte le risorse pertinenti (articolo 11 della convenzione); consentire alle autorità competenti di ordinare all’autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza comune, e garantire che tali provvedimenti siano monitorati ed eseguiti e che le sanzioni in caso di loro violazione siano effettivamente applicate nella pratica (articoli 52 e 53 della convenzione); e sviluppare e attuare orientamenti su procedure di accoglienza sensibili al genere e sulla prevenzione della violenza di genere nei confronti delle donne e delle ragazze negli alloggi per richiedenti asilo (articolo 60 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell’asilo e del non respingimento e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione. |
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(10) |
Per quanto riguarda l’Estonia, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: garantire che le politiche e le misure pertinenti affrontino ogni forma di violenza nei confronti delle donne contemplata dalla convenzione e siano attuate sulla base di una comprensione della violenza basata sul genere e che il loro impatto sia valutato (articolo 7 della convenzione); garantire che si tenga debitamente conto della sicurezza delle donne che sono vittime di violenza domestica e dei loro figli nei procedimenti in materia di custodia e visita (articolo 31 della convenzione); e garantire che il quadro giuridico e le prassi in materia di misure urgenti di allontanamento siano in linea con la convenzione (articolo 52 della convenzione). Poiché tali progetti di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell’asilo e del non respingimento e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione. |
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(11) |
Per quanto riguarda la Georgia, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: garantire che tutte le politiche e le misure pertinenti si basino su un’interpretazione della violenza basata sul genere e che il loro impatto sia soggetto a una valutazione sistematica (articolo 7 della convenzione); garantire che le organizzazioni per i diritti delle donne ricevano finanziamenti adeguati e sostenibili e siano consultate regolarmente (articolo 9 della convenzione); garantire l’esistenza di strutture istituzionalizzate per il coordinamento e la cooperazione tra i soggetti pertinenti al fine di garantire una risposta coordinata e interistituzionale a ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione (articolo 18 della convenzione); aumentare il numero e la capacità delle case rifugio, garantire l’esistenza di case rifugio per persone dello stesso sesso (articolo 23 della convenzione) e assicurare che la responsabilità penale per stupro possa essere stabilita senza procedure o pratiche inutili che rischino di ritraumatizzare le vittime (articoli 49 e 50 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell’asilo e del non respingimento e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione. |
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(12) |
Per quanto riguarda la Germania, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: adottare definizioni a livello nazionale che siano in linea con la convenzione (articolo 3 della convenzione); garantire il coordinamento e la cooperazione tra tutti i soggetti pertinenti nell’attuazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e combattere ogni forma di violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fornire una risposta interistituzionale e coordinata senza discriminazioni (articolo 7 della convenzione); e garantire che tutti i settori pertinenti raccolgano dati disaggregati (articolo 11 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell’asilo e del non respingimento e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione. |
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(13) |
Per quanto riguarda l’Islanda, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: accertarsi che l’organismo nazionale di coordinamento riceva un mandato chiaro sulle funzioni da svolgere e sia dotato di apposite risorse (articolo 10 della convenzione); rafforzare le capacità investigative e di azione penale in relazione a ogni forma di violenza nei confronti delle donne e garantire una valutazione dei rischi sistematica e sensibile al genere (articoli 49, 50 e 51 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell’asilo e del non respingimento e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione. |
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(14) |
Per quanto riguarda la Norvegia, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: garantire che i documenti strategici nazionali siano ben coordinati e forniscano una risposta olistica a ogni forma di violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (articolo 7 della convenzione); garantire che i dati raccolti dai pertinenti portatori di interessi siano disaggregati (articolo 11 della convenzione); adottare misure per garantire che le autorità competenti possano ordinare all’autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima, e ridurre i tempi di trattamento di tali provvedimenti (articolo 52 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell’asilo e del non respingimento e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione. |
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(15) |
Per quanto riguarda la Romania, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: migliorare l’applicazione della convenzione a ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione, garantire che le disposizioni della convenzione siano attuate senza discriminazioni, adottare misure per allineare la normativa pertinente alla definizione di violenza domestica e introdurre una prospettiva di genere nella legge rumena sulla violenza domestica (articoli 3 e 4 della convenzione); garantire il coordinamento e la cooperazione tra tutti i soggetti pertinenti nell’attuazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (articolo 7 della convenzione); garantire risorse finanziarie appropriate per l’attuazione delle politiche e delle misure pertinenti e finanziamenti stabili e sostenibili per le organizzazioni per i diritti delle donne che sostengono le vittime (articolo 8 della convenzione); e provvedere alla raccolta di dati disaggregati (articolo 11 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell’asilo e del non respingimento e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione. |
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(16) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il progetto di conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni rileva la necessità di: garantire una comprensione comune della violenza nei confronti delle donne conformemente alla convenzione e adoperarsi per affrontare e combattere la violenza nei confronti delle vittime esposte a discriminazione intersezionale (articoli 3 e 4 della convenzione); garantire finanziamenti appropriati per le politiche e le misure pertinenti e finanziamenti sostenibili per le organizzazioni che forniscono servizi di supporto specializzati alle donne che sono vittime di violenza (articolo 8 della convenzione); continuare ad adoperarsi per migliorare la raccolta di dati disaggregati nel sistema della giustizia penale (articolo 11 della convenzione); garantire che le vittime e i loro figli abbiano accesso ad apposite case rifugio in tutto il paese (articoli 22 e 23 della convenzione); e garantire la sicurezza delle vittime e dei loro figli nell’esercizio dei diritti di visita (articolo 31 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell’asilo e del non respingimento e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione. |
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(17) |
Il comitato, in occasione della sua 20a riunione del 2 giugno 2026 dovrebbe eleggere cinque nuovi membri del GREVIO. Se eletti, resteranno in carica dal 1o settembre 2026 al 31 agosto 2030. A norma dell’articolo 66 della convenzione, il GREVIO è composto da 15 membri. I membri sono eletti dal comitato tra i candidati designati dalle parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. I membri del GREVIO devono essere scelti tra i cittadini delle parti, nel rispetto del criterio dell’equilibrio di genere e di un’equa ripartizione geografica e dell’esigenza di competenze multidisciplinari nel settore della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. |
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(18) |
In qualità di membro del comitato, l’Unione ha diritto a cinque voti riguardo alla prevista elezione di cinque membri del GREVIO. Tali cinque membri del GREVIO devono essere eletti dal comitato tra i 15 candidati designati da 13 parti. Undici di tali parti sono Stati membri dell’Unione. Poiché tutti i candidati designati hanno una vasta esperienza multidisciplinare nel settore della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, come figura nel documento IC-CP(2026)2, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di astenersi durante tali elezioni. |
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(19) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
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(20) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti, istituito a norma dell’articolo 67 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in occasione della sua 20a riunione, è di:
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1) |
non opporsi all’adozione degli atti seguenti:
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2) |
astenersi durante l’elezione dei cinque membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («GREVIO»). |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. RAOUNA
(1) Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj).
(2) Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj).
(3) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/86/oj).
(4) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj).
(5) Direttiva 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).
(6) Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj).
(7) Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).
(8) Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1213/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)