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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/1207

3.6.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1207 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2026

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, l'articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 232, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il 21 maggio 2026 e il 22 maggio 2026 il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nelle province del Saskatchewan e dell'Alberta, confermati, rispettivamente, il 12 maggio 2026 e il 19 maggio 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Il 21 maggio 2026 gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa, in totale, di sei nuovi focolai di HPAI nel pollame negli Stati dell'Indiana e del Minnesota, confermati tra il 15 maggio 2026 e il 20 maggio 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)

A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI, le autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti hanno notificato l'istituzione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e l'attuazione di una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e di limitarne la diffusione.

(8)

Il Canada e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI.

(9)

Le informazioni fornite dal Canada e dagli Stati Uniti sono state esaminate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione, è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate dai nuovi focolai in tali paesi terzi, tenuto conto delle date in cui i focolai sono stati confermati. Le voci relative al Canada e agli Stati Uniti nelle tabelle di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(10)

In aggiunta il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio per quanto riguarda i precedenti focolai di HPAI - situazione che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(11)

In particolare, il 21 maggio 2026 e il 28 maggio 2026 il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure adottate in relazione a quattro focolai di HPAI nel pollame nelle contee del Cambridgeshire e del Lincolnshire, in Inghilterra, confermati tra l'11 aprile 2026 e il 17 aprile 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(12)

Il Regno Unito ha informato la Commissione di aver attuato, a seguito della comparsa di tali precedenti focolai di HPAI, una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e di avere anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.

(13)

Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Regno Unito a tale riguardo, la Commissione ritiene che tale paese abbia fornito adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite dalle zone interessate del Regno Unito da cui l'ingresso nell'Unione era stato sospeso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative al Regno Unito in tali tabelle di cui ai summenzionati allegati.

(14)

Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI in Canada e negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Regno Unito, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l'allegato V è così modificato:

a)

nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.336 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.337 e CA-2.338:

"CA

Canada

CA-2.337

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.5.2026

 

CA-2.338

N, P1

 

19.5.2026";

 

ii)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone da GB-2.467 a GB-2.470 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.467

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.4.2026

27.5.2026

GB-2.468

N, P1

 

14.4.2026

21.5.2026

GB-2.469

N, P1

 

14.4.2026

21.5.2026

GB-2.470

N, P1

 

17.4.2026

21.5.2026";

iii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1379 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1380 a US-2.1385:

"US

Stati Uniti

US-2.1380

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.5.2026

 

US-2.1381

N, P1

 

15.5.2026

 

US-2.1382

N, P1

 

20.5.2026

 

US-2.1383

N, P1

 

18.5.2026

 

US-2.1384

N, P1

 

18.5.2026

 

US-2.1385

N, P1

 

19.5.2026";

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

nella voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.336 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone CA-2.337 e CA-2.338:

"Canada

CA-2.337

Saskatchewan – Latitude 50.0, Longitude -104.52

The municipalities involved are:

3km PZ: Caledonia No. 99, Corinne, and Milestone

10km SZ: Bratt's Lake, Caledonia No. 99, Corinne, Milestone, and Wilcox

CA-2.338

Alberta – Latitude 51.67, Longitude -112.34

The municipalities involved are:

3km PZ: Craigmyle and Starland

10km SZ: Craigmyle, Special Area No. 2, and Starland";

ii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.1379 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.1380 a US-2.1385:

"Stati Uniti

US-2.1380

State of Minnesota

Becker 12

Becker County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.4102666°W 46.8812624°N)

US-2.1381

State of Minnesota

Becker 13

Becker County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.3845299°W 46.8727923°N)

US-2.1382

State of Minnesota

Becker 14

Becker County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.3962366°W 46.8758123°N)

US-2.1383

State of Indiana

Elkhart 43

Elkhart County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.6982159°W 41.6528338°N)

US-2.1384

State of Indiana

LaGrange 91

LaGrange County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.4574597°W 41.6544568°N)

US-2.1385

State of Indiana

LaGrange 92

LaGrange County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.5057809°W 41.7636505°N)";

2)

nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.336 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.337 e CA-2.338:

"CA

Canada

CA-2.337

POU, RAT

N, P1

 

12.5.2026

 

GBM

P1

 

12.5.2026

 

CA-2.338

POU, RAT

N, P1

 

19.5.2026

 

GBM

P1

 

19.5.2026";

 

b)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone da GB-2.467 a GB-2.470 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.467

POU, RAT

N, P1

 

11.4.2026

27.5.2026

GBM

P1

 

11.4.2026

27.5.2026

GB-2.468

POU, RAT

N, P1

 

14.4.2026

21.5.2026

GBM

P1

 

14.4.2026

21.5.2026

GB-2.469

POU, RAT

N, P1

 

14.4.2026

21.5.2026

GBM

P1

 

14.4.2026

21.5.2026

GB-2.470

POU, RAT

N, P1

 

17.4.2026

21.5.2026

GBM

P1

 

17.4.2026

21.5.2026";

c)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1379 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1380 a US-2.1385:

"US

Stati Uniti

US-2.1380

POU, RAT

N, P1

 

15.5.2026

 

GBM

P1

 

15.5.2026

 

US-2.1381

POU, RAT

N, P1

 

15.5.2026

 

GBM

P1

 

15.5.2026

 

US-2.1382

POU, RAT

N, P1

 

20.5.2026

 

GBM

P1

 

20.5.2026

 

US-2.1383

POU, RAT

N, P1

 

18.5.2026

 

GBM

P1

 

18.5.2026

 

US-2.1384

POU, RAT

N, P1

 

18.5.2026

 

GBM

P1

 

18.5.2026

 

US-2.1385

POU, RAT

N, P1

 

19.5.2026

 

GBM

P1

 

19.5.2026".

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1207/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)