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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/1189

5.6.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1189 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda l’applicazione delle restrizioni all’impiego di determinati medicinali antimicrobici e che abroga il regolamento (UE) 2024/2598

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

visto il regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, del 27 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione in determinati settori. In particolare il regolamento (UE) 2017/625 prevede che la Commissione possa prescrivere che le partite di determinati animali e merci entrino nell’Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.

(2)

L’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che, relativamente agli animali o ai prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione, non siano utilizzati i seguenti prodotti: i) medicinali antimicrobici per promuovere la crescita o aumentare la produttività; e ii) medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico che è incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione (4).

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2023/905 integra l’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 stabilendo condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che rispettino il divieto di impiego di medicinali antimicrobici per la promozione della crescita e l’aumento della produttività e di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo. Tra tali condizioni, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2023/905 stabilisce che le partite di animali e prodotti di origine animale in questione entrino nell’Unione solo se sono originarie di un paese terzo o di una sua regione elencati dalla Commissione a tale scopo.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione (5) istituisce l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici di cui all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (6) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano.

(6)

Per garantire la trasparenza e facilitare l’applicazione, da parte degli Stati membri, delle condizioni di importazione che si applicano alle partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano che entrano nell’Unione, è opportuno riunire in un unico atto di esecuzione l’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 e altri elenchi di paesi terzi o loro regioni che garantiscono che le partite di determinati animali e merci esportate nell’Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2017/625. È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 e inserire l’elenco di cui all’allegato di tale regolamento di esecuzione come nuovo allegato nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

(7)

Dall’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 i seguenti paesi e loro regioni hanno presentato le prove e le garanzie di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905 per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 3 dello stesso regolamento: Armenia, Burkina Faso, Benin, Brunei, Belize, Guernsey, India, Indonesia, Iran, Kenya, Repubblica del Kirghizistan, Sri Lanka, Maurizio, Nigeria, Serbia, Eswatini, Tunisia, Tanzania, Uganda, Uzbekistan e Wallis e Futuna. Essi dovrebbero pertanto figurare nell’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale, secondo quanto indicato nell’allegato.

(8)

L’Albania intende utilizzare per la produzione di prodotti destinati all’esportazione nell’Unione solo crostacei crudi provenienti dagli Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di crostacei crudi nell’Unione. L’Albania ha fornito le prove e le garanzie necessarie e dovrebbe pertanto figurare nell’elenco di cui all’allegato del presente regolamento con il simbolo "Δ" per i crostacei.

(9)

La Macedonia del Nord ha fornito le prove e le garanzie necessarie per l’inclusione dei budelli. La Macedonia del Nord dovrebbe pertanto figurare nell’elenco di cui all’allegato del presente regolamento con una «X» per i budelli.

(10)

La Thailandia attualmente figura nell’elenco con il simbolo "Δ" per le uova, che indica l’intenzione di utilizzare per la produzione di prodotti destinati all’esportazione nell’Unione solo uova provenienti dagli Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di uova nell’Unione. La Thailandia ha fornito le prove e le garanzie necessarie per l’inclusione delle uova nazionali e dovrebbe pertanto figurare nell’elenco di cui all’allegato del presente regolamento con una «X», anziché con il simbolo «Δ», per le uova.

(11)

L’Uruguay ha fornito le prove e le garanzie necessarie per l’inclusione dell’acquacoltura (pesci e prodotti ottenuti da pesci e molluschi). L’Uruguay dovrebbe pertanto figurare nell’elenco di cui all’allegato del presente regolamento con una «X» (solo per pesci e prodotti ottenuti da pesci) e con una «M» per i molluschi.

(12)

La Colombia intende utilizzare per la produzione di prodotti destinati all’esportazione nell’Unione solo uova provenienti dagli Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di uova nell’Unione. La Colombia ha fornito le prove e le garanzie necessarie e dovrebbe pertanto figurare nell’elenco di cui all’allegato del presente regolamento con il simbolo "Δ" per le uova.

(13)

Singapore attualmente figura nell’elenco con una «X» e una nota «11» per l’acquacoltura (solo pesci e prodotti ottenuti da pesci). Singapore ha fornito le prove e le garanzie necessarie per l’inclusione dei crostacei. È pertanto opportuno sopprimere la nota «11», che limita l’ingresso ai soli pesci e prodotti ottenuti da pesci, dall’allegato del presente regolamento.

(14)

L’Australia attualmente figura nell’elenco con una «X» per le uova. L’Australia ha tuttavia informato la Commissione di non essere interessata a continuare a esportare uova nell’Unione. È pertanto opportuno sopprimere l’indicazione «X» per le uova dall’allegato del presente regolamento.

(15)

Le isole Falkland attualmente figurano nell’elenco con una «X» per l’acquacoltura (solo pesci e prodotti ottenuti da pesci). Le Isole Falkland hanno tuttavia informato la Commissione di non essere interessate a continuare a esportare i prodotti dell’acquacoltura nell’Unione. È pertanto opportuno sopprimere l’indicazione «X» per l’acquacoltura dall’allegato del presente regolamento.

(16)

L’Ucraina attualmente figura nell’elenco con una «X» per i conigli. L’Ucraina ha tuttavia informato la Commissione di non essere interessata a continuare a esportare conigli nell’Unione. È pertanto opportuno sopprimere l’indicazione «X» per i conigli dall’allegato del presente regolamento.

(17)

Il Brasile attualmente figura nell’elenco con una «X» per i bovini, gli equini, il pollame, l’acquacoltura, il miele e i budelli. La Commissione non ha tuttavia ricevuto informazioni a garanzia del fatto che il Brasile abbia attuato le misure necessarie ad assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 per tali categorie entro il 3 settembre 2026. È pertanto opportuno sopprimere l’indicazione «X» per i bovini, gli equini, il pollame, l’acquacoltura, il miele e i budelli dall’allegato del presente regolamento.

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

(19)

Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 si applica a decorrere dal 3 settembre 2026, anche l’articolo 1 del presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato:

1.

dopo l’articolo 2 bis è inserito l’articolo 2 ter seguente:

«Articolo 2 ter

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda le restrizioni all’impiego di determinati medicinali antimicrobici di cui all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6

1.   I paesi terzi o loro regioni che hanno fornito alla Commissione prove e garanzie del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 per quanto riguarda determinati animali e prodotti di origine animale destinati all’esportazione nell’Unione nell’allegato XVI bis del presente regolamento sono indicati con una «X», riferita alle specie o ai prodotti in questione.

2.   I paesi terzi o loro regioni che intendono utilizzare, per la produzione di prodotti destinati all’esportazione nell’Unione, solo animali o prodotti di origine animale originari di Stati membri o di altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di detti animali o prodotti di origine animale nell’Unione, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, nell’allegato XVI bis del presente regolamento sono indicati con il simbolo «Δ», riferito alle specie o ai prodotti in questione.»

.

2.

Il testo figurante nell’allegato del presente regolamento è inserito come allegato XVI bis.

Articolo 2

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 è abrogato.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica a decorrere dal 3 settembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(2)   GU L 116 del 4.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/905/oj.

(3)  Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, del 19 luglio 2022, che designa gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo, conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 20.7.2022, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1255/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che istituisce l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici (GU L, 2024/2598, 7.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2598/oj).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/405/oj).


ALLEGATO

«

ALLEGATO XVI bis

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda le restrizioni all’impiego di determinati medicinali antimicrobici di cui all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6

 

Animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano (*1)

Codice ISO del paese

Paese terzo (1) o sue regioni

Bovini

Ovini/caprini

Suini

Equini

Pollame

Acquacoltura (14)

Latte

Uova

Conigli

Selvaggina d’allevamento

Miele

Budelli

AD

Andorra

X

X

Δ

X

 

 

 

 

 

 

X

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X (11)

Δ (12)

 

X

 

 

 

X

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X (11)

 

 

 

 

X

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X (11)

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

M

X

 

 

X

X

X

AZE

Azerbaigian

 

 

 

 

 

X (13)

 

 

 

 

 

 

BA

Bosnia-Erzegovina

X

X

X

 

X

X (11)

X

X

 

 

X

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BJ

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X (12)

 

 

 

 

 

 

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BY

Bielorussia

 

 

 

X (5)

 

X (11)

X

X

 

 

X

X

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X (12)

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

M

X

X

X

X

X

 

CH

Svizzera

X

X

X

X

X

X (11)

M

X

X

X

X

X

X

CL

Cile

X

X (3)

X

 

X

X (11)

M

X

 

 

 

X

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

CN

Cina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

X

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

Δ

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X (12)

 

 

 

 

X

 

DO

Repubblica dominicana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

EG

Egitto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

FK

Isole Falkland

X

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Isole Fær Øer

 

 

 

 

 

X (11)

 

 

 

 

 

 

GB

Regno Unito (4)

X

X

X

X

X

X (11)

Δ

M

X

X

Δ

X

X

X

GE

Georgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GG

Guernsey

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X (12)

 

 

 

 

X

 

HK

Hong Kong

 

 

 

 

 

Δ

 

Δ

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israele (2)

 

 

 

 

X

X (11)

X

 

 

 

X

 

IM

Isola di Man

X

X (3)

X

 

 

X (11)

M

X

 

 

 

X

 

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X (12)  (13)

 

 

 

 

 

X

JE

Jersey

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

JP

Giappone

X

 

Δ

 

X

X (11)

M

X

X

 

 

Δ

X

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X (11)

 

 

 

 

 

 

KG

Repubblica del Kirghizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

KR

Corea del Sud

 

 

 

 

X

X

M

 

 

 

 

Δ

 

LB

Libano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

 

X

X (11)

Δ

M

 

 

 

 

X

X

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X (11)

X

X

 

 

X

 

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X (11)

X

X

 

 

X

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

MK

Macedonia del Nord

X

X

X

 

X

X (11)

X

X

 

 

X

X

MM

Myanmar/Birmania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

MN

Mongolia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

MU

Maurizio

 

 

 

 

 

X (11)

 

 

 

 

Δ

 

MX

Messico

 

 

Δ

 

 

X

 

X

 

 

X

 

MY

Malaysia

 

 

 

 

Δ

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Nuova Caledonia

 

 

 

 

 

X (12)

 

 

 

X

X

 

NG

Nigeria

 

 

 

 

 

X (12)

 

 

 

 

 

 

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X (12)

 

 

 

 

X

 

NZ

Nuova Zelanda

X

X

 

 

 

X (11)

M

X

 

 

X

X

X

PE

Perù

 

 

 

 

 

X

M

 

 

 

 

 

 

PH

Filippine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PK

Pakistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

RS

Serbia

X

X

X

X (5)

X

X (11)

X

X

X

 

X

X

RU

Russia

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X (6)

X

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

Δ

Δ

Δ

 

Δ

X

Δ

Δ

 

X (7)

 

 

SM

San Marino

X

 

Δ

 

 

 

X

 

 

 

X

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SZ

Eswatini

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG

Togo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

TH

Thailandia

 

 

 

 

X

X

M

Δ

X

 

 

X

 

TN

Tunisia

 

 

 

 

 

X (11)

M

 

 

 

 

 

X

TR

Turchia

 

 

 

 

X

X (11)

M

X

X

 

 

X

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

UA

Ucraina

X

 

X

 

X

X (11)

M

X

X

 

 

X

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X (11)

 

 

 

 

X

 

US

Stati Uniti

X

X (8)

X

 

X

X

M

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X (11)

M

X

 

 

 

X

X

UZ

Uzbekistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X (12)

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

M

 

 

 

 

X

 

WF

Wallis e Futuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

XK

Kosovo (9)

 

 

 

 

Δ

 

 

 

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

 

 

 

 

 

M

 

 

 

X (10)

 

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

(*1)  Gli animali selvatici, i prodotti da essi derivati e i prodotti composti sono esclusi dalla presente tabella in quanto tali prodotti non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, del 27 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione (GU L 116 del 4.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/905/oj).

(1)  Elenco di paesi terzi e territori (non limitato ai paesi terzi riconosciuti dall’Unione).

(2)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d’Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(3)  Solo ovini.

(4)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)], in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

(5)  Esportazioni nell’Unione di equidi vivi destinati alla macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(6)  Solo renne.

(7)  Solo per le partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e destinate all’Unione scaricate, con o senza magazzinaggio, a Singapore e ricaricate in uno stabilimento autorizzato durante il transito per Singapore.

(8)  Solo caprini.

(9)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(10)  Solo ratiti.

(11)  Solo pesci e prodotti ottenuti da pesci.

(12)  Solo crostacei.

(13)  Solo prodotti ottenuti da pesci (ad esempio uova e caviale).

(14)  Rientrano nell’acquacoltura i pesci, comprese le anguille, i prodotti ottenuti da pesci (quali uova e caviale) e i crostacei. I paesi terzi o le loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato VIII del presente regolamento per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati sono indicati con una “M” in questa colonna. I paesi terzi che presentano l’osservazione “Solo catture allo stato selvatico” nell’allegato VIII del presente regolamento non sono indicati con una “M” in questa colonna in quanto tali prodotti non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2023/905.

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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1189/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)